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	<title>1059 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1059 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2016 n.1059</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-sentenza-22-4-2016-n-1059/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-sentenza-22-4-2016-n-1059/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-sentenza-22-4-2016-n-1059/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2016 n.1059</a></p>
<p>Pres. est. Riccio Sulla natura del del DASPO, i suoi presupposti e le sue finalità 1. Misure di prevenzione e sicurezza &#8211; Divieto di accesso alle manifestazioni sportive DASPO &#8211;&#160; Comunicazione di avvio del procedimento – Non è necessaria – Ragioni. &#160; 2. Misure di prevenzione e sicurezza &#8211; Divieto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-sentenza-22-4-2016-n-1059/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2016 n.1059</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-sentenza-22-4-2016-n-1059/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2016 n.1059</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. est. Riccio</span></p>
<hr />
<p>Sulla natura del del DASPO, i suoi presupposti e le sue finalità</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Misure di prevenzione e sicurezza &#8211; Divieto di accesso alle manifestazioni sportive DASPO &#8211;&nbsp; Comunicazione di avvio del procedimento – Non è necessaria – Ragioni. &nbsp;</p>
<p>2. Misure di prevenzione e sicurezza &#8211; Divieto di accesso alle manifestazioni sportive DASPO – Finalità preventive – Conseguenza – Prescinde dalla denunzia all’autorità giudiziaria e può essere emesso sulla base di un’attività di raccolta degli indizi.</p>
<p>3. Misure di prevenzione e sicurezza &#8211; Divieto di accesso alle manifestazioni sportive DASPO – Ricorso – Vizio di disparità di trattamento – Ipotesi – Revoca di un altro DASPO emesso nella stessa occasione – Non sussiste – Ragioni.</p></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. &nbsp;In materia di divieto di accesso alle manifestazioni sportive, la mancata comunicazione di avvio del procedimento amministrativo non produce un vizio insanabile del provvedimento comunque adottato, atteso che il DASPO è connotato dalla necessità e dall’urgenza di porre rimedio al succedersi delle manifestazioni sportive calendarizzate nel campionato che rappresentano occasione di scontro fra tifoserie e all’esigenza di garantire l’ordine pubblico evitando la possibilità di scontri e violenze sulle persone e sulle cose. (1)<br />
&nbsp;<br />
2. Il DASPO rientra nel genus delle misure di prevenzione, comminabili ante delictum, prescindendo persino da una formale denuncia all’Autorità Giudiziaria, potendosi basare su un giudizio di pericolosità del soggetto formatosi su base indiziaria costituita da circostanze di portata generale e di significato tendenziale, o su contesti significativi nel loro complesso. Pertanto deve ritenersi legittimo il DASPO emesso a carico di un soggetto individuato tra un gruppo di tifosi dediti a lanciare fumogeni e petardi allo scopo di sollecitare lo scontro con la tifoseria della squadra rivale. (2)<br />
&nbsp;<br />
3. Deve ritenersi non viziato da disparità di trattamento il DASPO emesso a carico di un soggetto individuato tra un gruppo di tifosi facinorosi, nel caso in cui lo stesso Questore abbia revocato un altro DASPO emesso nella medesima occasione a carico di un altro soggetto che si era rivelato protagonista di comportamenti tesi a placare l’animo dei compagni.<br />
&nbsp;<br />
<em>(1) cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 8/6/2009, n. 3468; TAR Brescia Sez. I n. 231 del 2016, Tar Veneto n. 560/2015; TAR Piemonte, sez. I, 25/02/2015, n. 354; TAR Milano, sez. III, 9/01/2015, n. 19, TAR Liguria, Sez. II, 31 marzo 2011, n. 471; Id., Sez. II, 10 luglio 2014, n. 1115; TAR. Piemonte, Sez. I, 25 febbraio 2015, n. 354.<br />
(2) cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. V, 9/2/2015 n. 955.</em></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>N. 01059/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00520/2016 REG.RIC.</strong></p>
<p><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</strong><br />
<strong>sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 520 del 2016, proposto da:&nbsp;<br />
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Alfonso Iovino, con domicilio eletto presso Alfonso Iovino in Salerno, c/o Segreteria T.A.R.;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Salerno, Corso Vitt. Emanuele n. 58;&nbsp;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
del provvedimento DASPO del Questore di Salerno del 6.10.2015, notificato l&#8217;8.10.2015, con il quale veniva fatto divieto ex art. 6 della legge n. 401 del 1989, come modificata dal D.L. 22.12.1994 n. 717, dal D.Lgs. n. 377 del 2001 e dalla legge n. 41 del 2007, di accedere su tutto il territorio nazionale nei luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive di tipo calcistico di tipo F.I.G.C. programmate da campionati nazionali e regionali, comprese le partite amichevoli e della Nazionale Italiana, per il periodo di anni tre a decorrere dalla data di notifica del provvedimento, nonché per il medesimo periodo di accedere, limitatamente alle partite casalinghe della Casertana, alle strade adiacenti allo stadio Pinto di Caserta, ovvero, Viale Medaglie d’Oro, Via Laviano, Via Ruggiero, Via Beneduce, Via Unità d’Italia e Piazzetta Andolfato, da un’ora prima a un’ora dopo la disputa delle partite;</p>
<p>
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2016 il dott. Francesco Riccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p>
Considerato che con il ricorso, notificato il 3 dicembre 2015 e depositato il successivo 21 marzo 2016 a seguito dell’ordinanza presidenziale n. 958/2016 di assegnazione del ricorso a questo Tribunale, l’interessato, in qualità di cittadino residente nel Comune di Caserta, ha impugnato l’atto meglio specificato in epigrafe in quanto lesivo del proprio interesse oppositivo alla compromissione della libertà personale generata dal divieto di accesso dettagliato nella parte dispositiva del provvedimento;<br />
Atteso che la domanda impugnatoria proposta si affida &#8211; come motivi di doglianza &#8211; alla prospettazione dei vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici;<br />
Ritenuto che le doglianze esposte nel presente mezzo di gravame sono finalizzate ad evidenziare:<br />
&#8211; la mancata comunicazione di avvio del procedimento e la conseguente compromissione del diritto di difesa;<br />
&#8211; il mero richiamo a fatti avvenuti il 9 maggio 2015, mentre il provvedimento impugnato è stato adottato il 6 ottobre 2015;<br />
&#8211; l’erronea indicazione delle contestazioni e delle circostanze legate ai fatti che hanno generato disordini e scontri tra i tifosi della Salernitana e della Casertana;<br />
&#8211; l’assenza in capo al ricorrente di pendenze giudiziarie specifiche;<br />
&#8211; la presenza di una motivazione insufficiente e violazione del principio di proporzionalità;<br />
&#8211; la disparità di trattamento rispetto a situazione analoga per la quale il Questore di Salerno ha provveduto alla revoca del DASPO;<br />
Rilevata la costituzione in resistenza della Questura di Salerno;<br />
Ritenuto che alla camera di consiglio del 6 aprile 2016 la causa è stata posta in decisione secondo il regime processuale della sentenza da adottarsi ai sensi e per gli effetti dell’art. 60 del c.p.a., sussistendone i presupposti;<br />
Atteso che l’attività istruttoria – desumibile dalla descrizione dell’attività procedimentale posta in essere dall’Amministrazione resistente nelle premesse al dispositivo – è idonea a supportare la regolare applicazione della normativa speciale invocata e ad escludere qualsiasi difetto di motivazione o violazione del principio di proporzionalità, atteso che la sanzione inflitta è stata graduata sulla base della sussistenza di precedenti provvedimenti sanzionatori già a carico di ciascun responsabile;<br />
Ritenuto che, nel caso di specie, le questioni sollevate con il ricorso in esame sono state compiutamente risolte dalla giurisprudenza nei termini che seguono:<br />
&#8211; secondo giurisprudenza oramai consolidata, la mancata comunicazione di avvio del procedimento amministrativo non produce un vizio insanabile del provvedimento comunque adottato, atteso che la tipologia dell’atto gravato è connotata dalla necessità e dal<br />
&#8211; secondo altro orientamento giurisprudenziale consolidato, il D.a.spo. preventivo può trovare applicazione nei confronti di tutti i soggetti che, sulla base di elementi oggettivi, risultino avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva<br />
l’affermazione è stata ulteriormente precisata, nel senso che:<br />
&#8211; il divieto di accesso alle manifestazioni sportive può essere imposto non solo nel caso di accertata “lesione”, ma anche in caso di “pericolo di lesione” dell&#8217;ordine pubblico, come nel caso di semplici condotte che comportano o agevolano situazioni di a<br />
&#8211; per tale ragione, l&#8217;art. 6, comma 1, della legge n. 401 del 1989, considera rilevante non solo il compimento di atti di violenza, e quindi di atti che hanno prodotto un danno all&#8217;integrità delle cose o all&#8217;incolumità delle persone, ma anche la semplice<br />
&#8211; sul piano probatorio, la natura preventiva del divieto non esige la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, del comportamento violento del soggetto, ma è pienamente supportata anche nel caso in cui il quadro indiziario sia abbastanza univoco ed ev<br />
&#8211; trattandosi di misura di prevenzione che presuppone la pericolosità sociale e non già la commissione di un reato, per l’emissione della stessa è sufficiente l&#8217;accertamento di un fumus di attribuibilità delle condotte rilevanti al fine della verifica del<br />
&#8211; il predetto assunto di fatto concede ampio margine discrezionale all’autorità amministrativa, svincolando la misura del D.a.spo dalla denuncia all’A.G. e conseguente eventuale condanna; pertanto, il Questore può disporre il divieto di accesso nei confro<br />
&#8211; inoltre, si osserva come il D.a.spo rientri nel genus delle misure di prevenzione, comminabili ante delictum, prescindendo persino da una formale denuncia all’Autorità Giudiziaria, potendosi basare su un giudizio di pericolosità del soggetto formatosi s<br />
Rilevato che la Questura di Salerno ha ritenuto &#8211; sulla base dei fotogrammi delle riprese effettuate e svincolando le misure adottate dalle informative di reato all’A.G. (che nel caso sono comunque avvenute anche per il ricorrente denunziato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno) e da eventuali decisioni della stessa e quindi a seguito di una complessa attività istruttoria condotta dalla DIGOS di Caserta, conclusasi soltanto il 17.9.2015 &#8211; di sanzionare il comportamento di determinati tifosi casertani (tra cui è stato espressamente individuato il ricorrente), dando prevalente rilievo alla constatazione dell’organizzazione ed associazione di un cospicuo numero di tifosi, tutti travisati, che hanno posto in essere una condotta comune, reiterata nella contestualità degli eventi, preordinata a cercare lo scontro con i tifosi della salernitana, lanciando alcuni artifizi fumogeni e facendo esplodere grossi petardi, avvalendosi quindi della forza del gruppo;<br />
Considerato, infine, che la fattispecie (non affatto similare al caso in contestazione e posta a base della prospettata doglianza di disparità di trattamento) che ha indotto lo stesso Questore di Salerno ad adottare un provvedimento di revoca del D.a.spo è giustificata, come risulta dal preambolo del provvedimento depositato in giudizio dalla difesa del ricorrente, dalla nota della DIGOS della Questura di Caserta da cui si desume che il tifoso identificato si è reso protagonista di comportamenti attivi tesi a placare l’animo dei compagni ed a farli risalire sull’autobus che li ospitava;<br />
Ritenuto che per gli argomenti sopra enunciati il presente gravame va respinto stante la sua manifesta infondatezza;<br />
Considerato, infine, che per la natura ed il contenuto della controversia sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio;<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Compensa fra le parti le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.<br />
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Francesco Riccio, Presidente, Estensore<br />
Giovanni Grasso, Consigliere<br />
Rita Luce, Referendario</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 22/04/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-sentenza-22-4-2016-n-1059/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2016 n.1059</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/3/2016 n.1059</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-16-3-2016-n-1059/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-16-3-2016-n-1059/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-16-3-2016-n-1059/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/3/2016 n.1059</a></p>
<p>Pres. A. Pajno, est. L.M. Tarantino Sull’annullamento delle operazioni elettorali di un Comune, in particolare sulla non rilevanza della prova di resistenza e sui limiti alla proposizione dei motivi aggiunti 1. Processo Amministrativo – Rito elettorale – Motivi aggiunti di ricorso – Devono essere lo sviluppo di censure tempestivamente proposte</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-16-3-2016-n-1059/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/3/2016 n.1059</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-16-3-2016-n-1059/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/3/2016 n.1059</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Pajno, est. L.M. Tarantino</span></p>
<hr />
<p>Sull’annullamento delle operazioni elettorali di un Comune, in particolare sulla non rilevanza della prova di resistenza e sui limiti alla proposizione dei motivi aggiunti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<p class="Premassima" style="text-align: justify;">1. Processo Amministrativo – Rito elettorale – Motivi aggiunti di ricorso – Devono essere lo sviluppo di censure tempestivamente proposte – Non possono riguardare vizi emersi in seguito alla verificazione – Ragioni – Celerità del rito elettorale.<o_p></o_p></p>
<p class="Premassima" style="text-align: justify;">2. Processo Amministrativo – Rito elettorale – Utilizzo della prova di resistenza – Non si applica in presenza di contestazioni sugli aspetti generali del voto.<o_p></o_p></p>
<p class="Premassima" style="text-align: justify;">3. Elezioni Comunali – Presenza di schede elettorali con i contrassegni di un altro Comune – Unitamente ad altre irregolarità nella medesima Sezione – Comportano incertezza sulla corretta formazione della volontà elettorale – Conseguenza – Inutilità della cd. prova di resistenza.<o_p></o_p></p>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p class="Massima" style="text-align: justify;">1. <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>Nell’ambito del rito elettorale sono ammissibili solo i motivi aggiunti di ricorso che costituiscano svolgimento di censure tempestivamente proposte, mentre non possono dedursi con i motivi aggiunti vizi inediti che non trovano adeguato riscontro in quelli dedotti con il ricorso introduttivo ma che siano emersi solo a seguito della verificazione disposta dal giudice. Ciò allo scopo di conciliare i contrapposti interessi in gioco della effettività della tutela giurisdizionale e della celerità e speditezza che il giudizio elettorale deve in ogni caso assicurare. (1)<o_p></o_p></p>
<p class="Massima" style="text-align: justify;">2. Nell’ambito del giudizio elettorale, nella composizione tra l’esigenza di reintegrare la legittimità violate nel corso delle operazioni elettorali e quella di salvaguardare la volontà espresso dal corpo elettorale, il principio della prova di resistenza non consente di pronunciare l’annullamento dei voti in contestazione, se le illegittimità denunciate al riguardo non abbiano influito in concreto sui risultati elettorali. Tuttavia, tale principio non trova applicazione quando le contestazioni riguardano gli aspetti generali delle operazioni elettorali. (2)<o_p></o_p></p>
<p class="Massima" style="text-align: justify;"><o_p>&nbsp;</o_p>3. La rilevata presenza in una sezione elettorale di schede intestate al Comune interessato dalle operazioni di voto, riportanti all’interno i contrassegni di un altro Comune e, oltre tutto, non riportate nel verbale sezionale, costituisce unitamente ad altre irregolarità connesse al numero di schede nulle e all’attribuzione di un voto in più alla lista vincitrice, una circostanza idonea a far emergere un quadro di assoluta incertezza in ordine al corretto formarsi della volontà elettorale rendendo inutilizzabile la cd. prova di resistenza, in quanto ad essere compromessa è la stessa trasparenza del risultato elettorale.<o_p></o_p></p>
<p class="Massima" style="text-align: justify;"><span style="font-weight:normal;mso-bidi-font-weight:bold">(1) cfr. C.G.A. 7/9/2012, n. 733.<o_p></o_p></span></p>
<p class="Massima" style="text-align: justify;"><span style="font-weight:normal;mso-bidi-font-weight:bold">(2) cfr. C.G.A. 5/2/2014, n. 46; Cons. Stato, Sez. V, 21/10/2011, n. 5670.</span><span garamond="" style="font-size:15.0pt;font-family:"><o_p></o_p></span></p>
<p class="testosent"><o_p>&nbsp;</o_p></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>N. 01059/2016REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 04248/2015 REG.RIC.</strong><br />
<strong>N. 04250/2015 REG.RIC.</strong></p>
<p><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Consiglio di Stato</strong><br />
<strong>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 4248 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />
Rosy Caparco, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Pasquale Marotta, con domicilio eletto presso Giancarlo Caracuzzo in Roma, Via di Villa Pepoli, n. 4;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Ministero dell&#8217;Interno, U.T.G. &#8211; Prefettura di Caserta, Sottocommissione Elettorale Circondariale di Pignataro Maggiore (Ce), rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12; Comune di Calvi Risorta, in persona del Sindaco&nbsp;<em>pro tempore</em>,rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Maria Caianiello, Francesco Casertano, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, Via Panama, n. 74;&nbsp;<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
Giovanni Marrocco, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Antonio Cerchia, con domicilio eletto presso la Segreteria della V Sezione del Consiglio di Stato, p.za Capo di Ferro, n. 13; Nicola Cipro, Nicola D&#8217;Onofrio, Russo Maria Rosaria, Angioletta Vanda Natale, Enzo Izzo, Vittoria Caranci, Franca Taffuri, Antonio Bonacci, Giovanni Rosario Lombardi, Antonio Caparco, Anita Bovenzi;&nbsp;</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 4250 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />
Giovanni Rosario Lombardi, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Pasquale Marotta, con domicilio eletto presso Giancarlo Caracuzzo in Roma, Via di Villa Pepoli, n. 4;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Ministero dell&#8217;Interno, U.T.G. &#8211; Prefettura di Caserta, Sottocommissione Elettorale Circondariale di Pignataro Maggiore (Ce), rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12; Comune di Calvi Risorta, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Maria Caianiello, Francesco Casertano, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, Via Panama N. 74;&nbsp;<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
Giovanni Marrocco, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Antonio Cerchia, con domicilio eletto presso Segreteria della V Sezione del Consiglio di Stato, p.za Capo di Ferro, n. 13; Franca Taffuri, Giacomo Iodice, Enzo Izzo, Vittoria Caranci, Nicola Cipro, Nicola D&#8217;Onofrio, Maria Rosaria Russo, Angioletta Vanda Natale, Anita Bovenzi, Antonio Caparco, Antonio Bonacci;&nbsp;<br />
<strong><em>per la riforma</em></strong><br />
quanto al ricorso n. 4248 del 2015 ed al ricorso n. 4250 del 2015:<br />
della sentenza del T.a.r. Campania – Napoli, Sezione II, n. 2362/2015, resa tra le parti, concernente la proclamazione degli eletti nelle elezioni amministrative del 25 maggio 2014 per il Comune di Calvi Risorta.</p>
<p>
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Sottocommissione Elettorale Circondariale Pignataro Maggiore e di U.T.G. &#8211; Prefettura di Caserta e di Comune di Calvi Risorta e di Giovanni Marrocco;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2015 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e uditi per le parti gli avvocati Pasquale Marotta, Francesco Casertano anche su delega dell&#8217;avvocato Francesco Caianiello, l&#8217;avvocato dello Stato Carla Colelli;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>
FATTO e DIRITTO<br />
1. Con ricorso proposto dinanzi al TAR per la Campania gli odierni appellanti invocavano l’annullamento &#8211; di tutti gli atti relativi allo svolgimento della competizione elettorale per l&#8217;elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Calvi Risorta (CE) nella tornata elettorale del 25/05/2014, e precisamente:<br />
a) del verbale delle operazioni dell&#8217;Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del 27 maggio 2014, di proclamazione degli eletti consiglieri comunali e dell&#8217;eletto Sindaco del Comune di Calvi Risorta;<br />
b) dei verbali delle operazioni dell&#8217;Ufficio elettorale relative alle Sezioni nn. 1, 2, 3, 4 e 5 afferenti le elezioni del Sindaco e dei consiglieri comunali di Calvi Risorta tenutesi il giorno 25 maggio 2014;<br />
per l&#8217;annullamento, quindi,<br />
c) integrale delle operazioni elettorali svoltesi in data 25 maggio 2014 per l&#8217;elezione del Sindaco e dei consiglieri comunali di Calvi Risorta, con conseguente ordine di rinnovo delle stesse; ovvero, in via gradata, del risultato delle elezioni, con consequenziale rinnovo delle operazioni elettorali limitatamente alle Sezioni per le quali il risultato elettorale risulti illegittimo, con consequenziale ordine di rinnovare le operazioni elettorali limitatamente a tali Sezioni con ogni consequenziale statuizione;<br />
o, in subordine, per l&#8217;annullamento,<br />
d) del conteggio delle preferenze formalizzato con i verbali impugnati sub a) e sub b) con il conseguente, quindi, riconteggio delle schede in tutte le Sezioni o nelle sole Sezioni ove vengano accertate gravissime anomalie e irregolarità;<br />
e) di tutti gli atti endoprocedimentali, conseguenti o comunque agli stessi connessi, anche se non noti.<br />
2. Il TAR, dichiarando di voler fare applicazione del principio della strumentalità delle forme vigente in materia elettorale, respingeva il ricorso sulla scorta delle risultanze della verificazione disposta, che evidenziava come alle irregolarità presenti nei verbali sezionali (sotto forma di omissioni di dati o di contraddittorietà tra gli stessi) non corrispondevano sostanziali alterazioni della reale volontà del corpo elettorale (uniche rilevanti, in base al principio della strumentalità delle forme, ai fini dell&#8217;annullamento della competizione elettorale), ovvero che, seppure in concreto sussistenti (come nel caso delle schede intestate ad altro Comune rinvenute nella Sezione n. 4), non erano tuttavia tali, sul piano quantitativo, da superare la necessaria prova di resistenza.<br />
3. Avverso la sentenza indicata in epigrafe propongono appello gli originari ricorrenti, che si dolgono del fatto che: I) erroneamente il TAR avrebbe definito come mere irregolarità le violazioni constatate in sede di verificazione, trattandosi di vizi sostanziali invalidanti; II) non varrebbe la prova di resistenza, poiché i vizi denunciati sarebbero tali da compromettere la genuinità del voto (cita CdS 5670/2011); III) l’affermazione del TAR secondo la quale la regola minima per la conservazione delle operazioni elettorali sarebbe data dalla corrispondenza a schede autenticate e schede utilizzate dagli elettori e dalla coincidenza tra votanti e schede votate, non si riscontrerebbe nella fattispecie; IV) nella sezione n. 1 non ci sarebbe corrispondenza tra numero di elettori votanti (816), schede autenticate (1062) e schede non utilizzate (246). Infatti, 2 schede autenticate e non utilizzate risulterebbero mancanti; V) nel verbale della sezione elettorale n. 2 non sarebbe riportato il numero delle schede autenticate e non utilizzate. Inoltre non ci sarebbe corrispondenza tra numero di iscritti aventi diritto al voto (1142) e numero di schede autenticate (1141); VI) nella sezione n. 3 risulterebbe un maggior numero di schede autenticate rispetto a quelle votate nonostante il numero degli elettori iscritti e quello dei votanti abbia perfettamente conciso. Ancora il riepilogo del conteggio delle schede avrebbe dimostrato la presenza di 1010 schede votate (comprese, nulle, bianche e contestate) a fronte di 1199 elettori votanti; VII) nella sezione n. 4 il verbale sezionale riporterebbe 909 schede autenticate a fronte di 909 elettori iscritti, mentre la verificazione avrebbe accertato che le schede autenticate sarebbero solo 908, in violazione di quanto disposto dall’art. 47, comma 4, d.p.r. 570/1960 Difformità quest’ultima che potrebbe dare la stura ad un meccanismo di alterazione fraudolenta delle operazioni elettorali. Non ci sarebbe inoltre corrispondenza tra il numero di elettori votanti risultanti dal verbale sezionale (735) e quello accertato in sede di verificazione (736). Non ci sarebbe corrispondenza tra schede contestate e non assegnate risultanti dal verbale sezionale (2) e quello accertato in sede di verificazione (3). Non ci sarebbe corrispondenza tra schede nulle risultanti dal verbale sezionale (10) e quello accertato in sede di verificazione (8 di cui 3 riportanti all’interno contrassegni di altro comune). Non ci sarebbe corrispondenza tra schede autenticate e non utilizzate risultanti dal verbale sezionale (174) e quello accertato in sede di verificazione (172). Non ci sarebbe corrispondenza tra schede autenticate utilizzate risultanti dal verbale sezionale (735) e quello accertato in sede di verificazione (736). Non ci sarebbe corrispondenza tra numero di schede valide risultanti dal verbale sezionale (723) e quello accertato in sede di verificazione (722). Nel verbale sezionale non si darebbe atto di 31 schede con contrassegni di altro comune. Nel verbale sezionale si darebbe atto di 259 voti a favore della lista vincitrice, mentre in sede di verificazione ne sono stati accertati 258. Non si darebbe atto nella sentenza della presenza di schede con contrassegni di altro comune ovvero intestate ad altro comune. Nonostante quanto affermato in sede di verificazione la scheda contenuta nel plico 5 bis dovrebbe considerarsi utilizzata ai fini del voto, poiché riporta bollo della sezione e firma dello scrutatore, mentre nel suddetto plico dovrebbero essere inserite le schede che ne sono prive. Le irregolarità denunciate non consentirebbero l’utilizzo della prova di resistenza. Sarebbe sufficiente rilevare che le schede contenenti contrassegni di altro comune pur votate sarebbero state annullate e non sostituite il che ha impedito a 3 elettori l’esercizio del diritto di voto. La verificazione avrebbe consentito di appurare che sono stati attribuiti alle candidate Gatti e Pitocchi 20 voti in meno a ciascuna. Ulteriore elemento di grave anomali delle operazioni elettorali; VIII) il verbale della sezione n. 5 non riporterebbe il numero di schede autenticate e quello delle schede autenticate e non utilizzate, vizio che comporterebbe la necessità dell’annullamento delle operazioni elettorali; IX) a differenza di quanto sostenuto dal TAR in tema di voto assistito la contestazione riguarderebbe l’omessa osservazione della procedura inerente al voto assistito. Nella sezione 1 infatti non sarebbe stato allegato il certificato medico, né ne sarebbe stata trascritta la presenza essendo dubbio se si faccia riferimento al certificato elettorale. Inoltre, per l’elettore Elia Claudia mancherebbe l’annotazione del riferimento sia al certificato elettorale che a quello medico. Nel verbale della sezione n. 3 in relazione al voto assistito di un elettore il verbale conterrebbe la sola indicazione AVD, sicché non sarebbe dimostrato che l’elettore non avesse già esercitato il proprio diritto al voto. In ogni caso risulterebbero violate le disposizioni di cui all’art 41 d.p.r. 570/1961.<br />
4. Costituitosi in giudizio l’originario controinteressato e l’amministrazione comunale invocano la reiezione del gravame. Ed il primo, in particolare, lamenta l’inammissibilità di alcune delle doglianze ivi contenute, perché sarebbero state proposte per la prima volta in appello. Infatti, sarebbe nuova la censura con la quale si sostiene che non vi sarebbe corrispondenza tra il numero degli iscritti nella lista della sezione n. 2 ed il numero delle schede autenticate. Così come nuova sarebbe la doglianza con la quale si rappresenta l’incongruenza tra le schede autenticate e quelle conteggiate nella sezione n. 4.<br />
5. Costituitosi in giudizio, il Ministero degli Interni deposita documentazione inerente le operazioni elettorali.<br />
6. Nelle successive difese le parti appellanti evidenziano che la compiuta verificazione avrebbe rilevato la sussistenza delle gravi irregolarità denunciate, mentre le parti appellate sostengono che, come correttamente rilevato dal primo giudice, le uniche doglianze fondate contenute nel ricorso di primo grado non supererebbero la prova di resistenza.<br />
7. Preliminarmente, occorre procedere alla riunione degli appelli ex art. 96 c.p.a., trattandosi di impugnazioni avverso la stessa sentenza.<br />
8. Nel merito gli appelli sono fondati e meritano di essere accolto. La soluzione dell’odierna controversia non può che partire dalla ricognizione del&nbsp;<em>thema decidendi</em>&nbsp;che è ineluttabilmente fissato dal ricorso di prime cure. Infatti, deve convenirsi con quanto sostenuto dalla giurisprudenza di questo Consiglio (<em>ex plurimis</em>, C.G.A., 7 settembre 2012, n. 733) che ha chiarito come nel procedimento giurisdizionale, con i motivi aggiunti non possono dedursi, in base alle risultanze della verificazione disposta dal giudice, vizi inediti e cioè vizi che non trovano sufficiente e adeguato riscontro in quelli dedotti col ricorso introduttivo.<br />
Nel giudizio elettorale sono ammissibili solo i motivi aggiunti che costituiscano svolgimento di censure tempestivamente proposte, mentre non sono ammessi nuovi motivi derivanti da ulteriori vizi emersi a seguito delle verifiche istruttorie disposte dal giudice in relazione alle originarie censure così conciliandosi i contrapposti interessi in gioco della effettività della tutela giurisdizionale e della celerità e speditezza che il giudizio elettorale deve in ogni caso assicurare.<br />
8.1. L’esame dei ricorsi di primo cure consente di rilevare che gli originari ricorrenti lamentavano la presenza di diffuse irregolarità tali da inficiare il procedimento elettorale nonostante la cd, prova di resistenza, a causa della profonda lesione recata alla libertà di voto. In questo senso le denunce hanno riguardato la scomparsa di centinaia di schede elettorali. In relazione alle singole sezioni elettorali le illegittimità denunciate hanno ad oggetto: a) quanto alla sezione n. 1, discordanza tra il numero di elettori iscritti ed il numero di votanti. Discordanza che sarebbe stata colmata con il voto di un elettore cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea, di dubbia legittimità; b) quanto alla sezione n. 2, il numero delle schede autenticate non coincide con il numero delle schede effettivamente utilizzate. In particolare, a fronte di 1141 schede autenticate, risulterebbero votate 954 schede, ma le residue 187 schede autenticate sarebbero scomparse nel nulla; c) quanto alla sezione n. 3, risulterebbero essere avanzate numerose schede autenticate, nonostante la relazione tra schede autenticate e schede utilizzate fosse all’origine eguale. Né vi sarebbe rispondenza tra schede votate e schede scrutinate; d) quanto alla sezione n. 4, sarebbe stata riscontrata la mancata coincidenza tra il numero di schede annullate ed il numero di schede dichiarate nulle nella scheda riepilogativa. Inoltre, sarebbero state scrutinate numerose schede recanti simboli di altro comune, circostanza non verbalizzata dal Presidente di seggio. Ancora, alcune schede sarebbero state consegnate agli elettori non spiegate. Infine, ulteriore anomalia sarebbe da riscontrarsi nella mancata assegnazione a Gatto Giovanna e Pitocchi Giuseppina, entrambe candidate della liste rappresentata da Giovanni Rosario, di 20 voti in meno; e) quanto alla sezione n. 5, sarebbero scomparse nel nulla 145 schede autenticate e non utilizzate; f) ancora nelle sezioni n. 1 e n. 3, vi sarebbero irregolarità inerenti alla violazione della disciplina sul voto assistito.<br />
9. A questo punto è necessaria una premessa teorica in ordine all’ambito di operatività della cd. prova di resistenza nel giudizio elettorale, dal momento che sulla scorta di quanto denunciato nel ricorso di primo grado e di quanto argomentato dal TAR anche sulla scorta della verificazione svolta, è emersa la presenza di irregolarità nelle operazioni di voto.<br />
Al riguardo, la giurisprudenza di questo consiglio ha chiarito che nella composizione tra l&#8217;esigenza di reintegrare la legittimità violata nel corso delle operazioni elettorali e quella di salvaguardare la volontà espressa dal corpo elettorale, il principio della prova di resistenza non consente di pronunciare l&#8217;annullamento dei voti in contestazione, se l&#8217;illegittimità denunciata al riguardo non abbia influito in concreto sui risultati elettorali, sicché l&#8217;eliminazione di tale illegittimità non determinerebbe alcuna modifica dei risultati medesimi, ma tale regola non è utilizzabile quando le contestazioni riguardino gli aspetti generali delle operazioni elettorali (quali, ad es., l&#8217;omessa sottoscrizione dei verbali di sezione, l&#8217;arbitraria chiusura della sezione elettorale, l&#8217;irregolarità della scheda, la non corrispondenza tra il numero delle schede complessivamente autenticate e la somma delle schede utilizzate dagli elettori e di quelle autenticate ma non utilizzate) (C.G.A., 5 febbraio 2014, n. 46; Cons. St., Sez. V, 21 ottobre 2011, n. 5670).<br />
9.1. Tanto premesso si può passare all’esame dei motivi di appello, il cui scrutinio va operato utilizzando il metro di quanto emerso in sede di verificazione.<br />
Nella fattispecie, in relazione alla sezione elettorale n.1 esame, la verificazione disposta in primo grado ha accertato che nella lista sezionale si rilevano n. 1060 elettori iscritti, nella lista elettorale aggiunta degli elettori cittadini di un altro Stato membro dell’Unione Europea risulta n. 1 iscritto, non riportato nel verbale sezionale a pag. 9. Risultano autenticate 1062 schede (n. 818 utilizzate di cui n. 2 sostituite e n. 244 non utilizzate). Pertanto, in relazione alla sezione elettorale n. 1, emerge quale irregolarità la mancata trascrizione nel verbale sezionale della presenza di un elettore altro Stato membro dell’Unione Europea. Mentre risulta contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante non vi è corrispondenza tra numero di schede autenticate e numero di schede utilizzate e non utilizzate, dal momento che a fronte di 1061 elettori aventi diritto: 1060 cui si aggiunge l’elettore cittadino di uno Stato membro.<br />
In relazione alla sezione n. 2, invece, la verificazione ha consentito di appurare che a fronte di 1141 elettori iscritti ai quali si somma 1 elettore di altro Stato membro dell’Unione Europea, risulta autenticato un numero di schede inferiore rispetto a quelle degli aventi diritto al voto ossia pari a 1141, delle quali votate 954 a fronte di 954 votanti. Nessun riferimento si fa nella verificazione alle 157 schede non votate. Non può apprezzarsi, però, la doglianza avente ad oggetto la discordanza tra schede autenticate ed elettori aventi diritto, dal momento che non risulta oggetto di denuncia con il ricorso di prime cure.<br />
Quanto alla sezione n. 3, la verificazione ha permesso di accertare che a fronte di 1199 elettori iscritti, risultano autenticate un egual numero di schede, di cui 1010 votate e 189 non utilizzate a fronte di 1010 votanti. Pertanto, non si ravvisa alcuna delle irregolarità denunciate dall’appellante.<br />
Quanto, infine, alla sezione n. 4, l’istruttoria di prime cure ha dato la possibilità di apprezzare che nella lista sezionale risultano iscritti 907 elettori ai quali si aggiungono 2 elettori in qualità di cittadini di altro Stato membro dell’Unione Europea. Dal verbale sezionale risultano autenticate n. 909 schede di cui 174 autenticate e non utilizzate, mentre dalla verifica risultano autenticate n. 908 schede di cui n. 736 votate e n. 172 non utilizzate. Dal conteggio delle schede votate pari a 736, risultano 722 schede valide votate, n. 2 schede bianche, n. 8 schede nulle, intestate al Comune di Calvi Risorta, ma riportanti all’interno contrassegni di altro comune, n. 3 schede contestate e non assegnate, n. 1 scheda intestata al Comune di Calvi Risorta, ma riportante all’interno contrassegni di altro comune. Dal verbale sezionale risultano n. 2 schede bianche, n. 10 schede nulle, n. 2 schede contestate e non attribuite. Lo stesso verbale attesta che avrebbero votato 735 elettori, mentre risultano aver votato 736 elettori. Il riconteggio delle schede ha consentito di appurare, inoltre, che i voti a favore della lista n. 2 vincitrice della competizione elettorale avrebbero dovuto essere n. 258 e non i n. 259, invece, assegnati. Il riconteggio delle schede autenticate e non utilizzate ha consentito di accertare che le stesse sono 172 delle quali n. 31 risultano intestate al Comune di Calvi Risorta, ma riportano all’interno contrassegni di altro comune.<br />
In relazione a quest’ultima sezione emergono, quindi, le irregolarità più rilevanti e trovano conferma alcune delle doglianze espresse dagli odierni appellanti. Innanzitutto, le schede nulle indicate dal verbale sono n. 10, invece, delle n. 8 effettivamente rinvenute, n. 3 riportanti all’interno contrassegni di altro comune. Inoltre, nel verbale sezionale non risulta essere attestata la presenza di un elevato numero di schede contenenti contrassegni di altro comune.<br />
Quanto, infine, alla sezione n. 5, la verificazione non fornisce alcun elemento utile per suffragare la doglianza contenute nel gravame, così come non sono fondate quelle aventi ad oggetto la violazione della disciplina sul voto assistito.<br />
10. Tanto premesso non può non rilevarsi come, a tacere delle ulteriori irregolarità emerse in sede di verificazione, ma non denunciate con il ricorso introduttivo di prime cure, quindi, in questa sede non scrutinabili, la complessiva genuinità delle operazioni elettorali risulti inficiata dalle plurime irregolarità emerse nel corso della competizione, che attengono non solo alla rispondenza tra elettori aventi diritto e dati riportati nel verbale sezionale, come nel caso della sezione n. 1, quanto all’elettore membro di altro Stato membro dell’Unione Europea, ma soprattutto in relazione alla sezione n. 4, dove è stata accertata la presenza di schede intestate al Comune di Calvi Risorta, ma riportanti all’interno contrassegni di altro comune, della cui presenza non vi è traccia nel verbale sezionale.<br />
Una simile irregolarità alla quale deve aggiungersi, sempre nella stessa sezione, quella relativa al numero di schede nulle, ed al voto in più erroneamente assegnato a favore della lista vincitrice della competizione elettorale, fanno emergere un quadro di assoluta incertezza in ordine al corretto formarsi della volontà elettorale.<br />
In particolare, l’utilizzo di schede ontologicamente invalide, la cui provenienza non solo non è spiegata nel verbale sezionale, che omette persino di dare conto di un elemento così rilevante ed anomalo, offre un quadro assolutamente opaco in ordine alle modalità nelle quali si è svolta la competizione elettorale. Modalità che, unitamente alle ulteriori irregolarità contestate nel ricorso di prime cure ed accertate dalla verificazione, non consentono di utilizzare la cd. prova di resistenza. In questo caso, infatti, è la stessa trasparenza del risultato elettorale ad essere compromessa, sicché se non può trovare soddisfazione l’interesse a vedersi aggiudicata la competizione elettorale, deve trovare soddisfazione l’interesse strumentale a partecipare ad una competizione elettorale nella quale il meccanismo di formazione della volontà popolare resta sottratto alle molteplici e gravi irregolarità emerse nell’occasione, che incidono sugli aspetti generali e sulla regolarità sostanziale delle operazioni elettorali.<br />
11. Gli appelli riuniti devono essere, pertanto, accolti nei limiti sopra indicati. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore degli odierni appellanti e poste a carico dell’amministrazione comunale, mentre devono essere compensate tra le altre parti.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />
definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti:<br />
&#8211; riunisce gli appelli;<br />
&#8211; accoglie gli appelli, e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie nei sensi di cui in motivazione i ricorsi di primo grado;<br />
&#8211; dispone il rinnovo delle operazioni elettorali.<br />
Condanna l’amministrazione comunale al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in complessivi 8.000,00 (ottomila/00) euro, in favore di Rosy Caparco e di Giovanni Rosario Lombardi. Compensa le spese tra le altri parti del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Alessandro Pajno, Presidente<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere<br />
Fabio Franconiero, Consigliere<br />
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere, Estensore<br />
Sabato Guadagno, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 16/03/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-16-3-2016-n-1059/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/3/2016 n.1059</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2014 n.1059</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-4-12-2014-n-1059/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-4-12-2014-n-1059/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2014 n.1059</a></p>
<p>Pres. C.L. Monticelli; Est. G. Manca Cooperativa Sociale C.O.S.I. a r.l. (…), in proprio e in qualità di mandataria del costituendo R.T.I. con la Fai Sarda Società Cooperativa Sociale e la Nuova Societa&#8217; Cooperativa Sociale Onlus (avv. R. Andria) c/ Asl n. 8 di Cagliari (avv.ti P. Trudu e S.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-4-12-2014-n-1059/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2014 n.1059</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-4-12-2014-n-1059/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2014 n.1059</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C.L. Monticelli; Est. G. Manca<br /> Cooperativa Sociale C.O.S.I. a r.l. (…), in proprio e in qualità di mandataria del costituendo R.T.I. con la Fai Sarda Società Cooperativa Sociale e la Nuova Societa&#8217; Cooperativa Sociale Onlus (avv. R. Andria) c/ Asl n. 8 di Cagliari (avv.ti P. Trudu e S. Murru)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara – Requisiti – Capacità tecnico-professionale – concetto di “Servizi analoghi” – Irriducibilità ai “Servizi identici” – Ragioni</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara – Lex specialis – Interpretazione autentica della stazione appaltante o della commissione giudicatrice – Presupposti e limiti funzionali</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nelle gare d’appalto, il concetto di servizi analoghi non può essere identificato e sovrapposto al concetto di servizi (identici a quelli) oggetto dell’appalto, sia per ragioni di ordine letterale, sia per ragioni di ordine funzionale, in quanto la formula “servizi analoghi” implica la necessità di ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione, elementi che non possono che scaturire dal confronto tra le prestazioni oggetto dell’appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti al fine di dimostrare il possesso della capacità economico-finanziaria richiesta dal bando</p>
<p>2. Nelle gare d’appalto, il potere di interpretazione autentica delle clausole del bando di gara da parte della stazione appaltante o della commissione aggiudicatrice è confinato alle ipotesi di formulazione ambigua ed equivoca della regola di gara, di talché le informazioni rilasciate dall&#8217;Amministrazione in sede di chiarimenti possono rivestire una mera funzione di illustrazione delle regole già formate predisposte dalla lex specialis, senza alcuna incidenza in termini di modificazione delle condizioni di gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 607 del 2014, proposto da:<br />
Cooperativa Sociale C.O.S.I. a r.l., in persona del legale rappresentante, in proprio e in qualità di mandataria del costituendo R.T.I. con la Fai Sarda Società Cooperativa Sociale e la Nuova Societa&#8217; Cooperativa Sociale Onlus, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Roberta Andria, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, Via Gianturco n. 4; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
Asl n. 8 di Cagliari, in persona del direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paola Trudu e Silvana Murru, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale della A.S.L. in Cagliari, Via Logudoro n. 17; </p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; del provvedimento di esclusione della Azienda ASL n. 8 di Cagliari dalla gara per la procedura aperta per l&#8217;affidamento di servizi in favore di utenti del Dipartimento di Salute Mentale della ASL n. 8 di interventi riabilitativi nelle residenze psichiat<br />
&#8211; del diniego di autotutela della Azienda ASL 8 di Cagliari formatosi a seguito dell&#8217;informativa ex art. 243 bis Dlgs 163/2006 inviata dalla ricorrente via pec il 13.6.2014 e con raccomandata a mani il 16.6.2014 e reiterata con nota del 18.6.2014 inviata<br />
&#8211; di tutti gli atti, i verbali della gara posti in essere dall&#8217;Azienda ASL n. 8 di Cagliari relativi alla procedura di cui al lotto n. 4 non notificati, ed il cui esatto contenuto è sconosciuto;<br />
&#8211; le risposte fornite dall&#8217;Azienda ASL n. 8 di Cagliari ai quesiti sulla natura dei servizi oggetto di appalto nei lotti;<br />
&#8211; nonchè avverso ogni altro atto presupposto, inerente e conseguente ad essi come sopra individuati.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Asl 108 &#8211; Cagliari;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 novembre 2014 il dott. Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1. – La <i>Cooperativa Sociale C.O.S.I. a r.l.</i> ha partecipato, in costituendo raggruppamento alla procedura aperta per l’affidamento di servizi in favore di utenti del Dipartimento di Salute Mentale, indetta dalla ASL n° 8 di Cagliari, consistenti in interventi riabilitativi nelle residenze psichiatriche denominate “Comunità ad alta intensità terapeutica”, presentando l’offerta in costituendo R.T.I. con la Nuova Società Cooperativa Sociale Onlus e la F.A.I. Sarda Società Cooperativa Sociale, per il lotto n. 4.<br />
Nel corso della seduta di gara del 10 giugno 2014, l’offerta del costituendo raggruppamento, con mandataria designata la C.O.S.I., è stata esclusa per <i>«carenza dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica richiesti dal bando di gara, con particolare riferimento al fatturato specifico relativo a servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto, nonché all’elenco dei servizi realizzati nell’ultimo triennio»</i> (nota della A.S.L. n. 8 di Cagliari, del 17 giugno 2014, del presidente della commissione aggiudicatrice).<br />
2. &#8211; Con ricorso avviato alla notifica l‘8 luglio 2014 e depositato il successivo 18 luglio, la Cooperativa C.O.S.I. impugna il predetto provvedimento di esclusione, chiedendone l’annullamento sulla scorta di tre articolati motivi, essenzialmente incentrati sulla violazione delle disposizioni del disciplinare di gara in tema di requisiti speciali di partecipazione, nella parte in cui prevede che il fatturato riguardi non solo servizi identici ma anche analoghi a quelli oggetto dell’appalto, nonché sul difetto di motivazione dell’esclusione.<br />
3. &#8211; Si è costituita in giudizio l’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, chiedendo che il ricorso sia respinto sulla scorta della considerazione che il concetto di servizi analoghi non autorizza a dilatare l’analogia fino a comprendere attività non assimilabili a quella oggetto dell’appalto; e che già in sede di chiarimenti chiesti dai partecipanti alla gara, la stazione appaltante aveva comunicato che i servizi ammissibili sarebbero stati esclusivamente quelli concernenti progetti coordinati dal dipartimento salute mentale (D.S.M.), rivolti a persone con problemi di salute mentale. <br />
4. &#8211; All’udienza del 5 novembre 2014, la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
5. &#8211; Con il primo motivo, la società ricorrente deduce la violazione del bando e del disciplinare di gara con riguardo alle disposizioni sui requisiti di esperienza pregressa (di cui alla pag. 6 del disciplinare, punti VI. <i>“per i lotti …4 … fatturato relativo a servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto, realizzato nell’ultimo triennio … non inferiore a € 1.500.000,00 “</i>). Mentre, quindi, la <i>lex specialis</i> di gara ha fatto riferimento al concetto di servizi analoghi, l’amministrazione – ad avviso della ricorrente – illegittimamente avrebbe preso in considerazione solo i servizi identici. Ne deriverebbe anche la violazione dell’art. 41, comma 1, lettera c), del codice dei contratti pubblici (di cui al d.lgs. n. 163/2006), che ricollega il requisito del fatturato al settore oggetto della gara in generale e non all’oggetto specifico del servizio. <br />
Infine, premesso che secondo la stazione appaltante alcuni dei servizi indicati dalle cooperative sociali componenti il costituendo raggruppamento (di cui la C.O.S.I. risulta designata mandataria) <i>“risultano profondamente differenti dai servizi socio sanitari in appalto che … si configurano come progetti del Dipartimento Salute Mentale…per il sostegno e lo sviluppo delle autonomie per persone con problemi di salute mentale …”</i> (cfr. nota ASL n. 8 del 17 giugno 2014, doc. 1 di parte ricorrente), rileva l’erroneità della qualificazione dei servizi oggetto dell’appalto come servizi socio-sanitari, poiché la definizione dell’art. 1 del capitolato speciale d’appalto individua come oggetto del servizio le <i>“prestazioni socio riabilitative con la presenza di un infermiere professionale per fasce orarie, per complessive 12 ore settimanali, allo scopo di supportare l’assistenza specialistica sanitaria erogata dal Dipartimento di Salute Mentale”</i>.<br />
6. &#8211; Il motivo è fondato e assorbente.<br />
6.1. &#8211; Come emerge dalla esposizione in fatto, l’essenziale questione da esaminare si articola, in primo luogo, nella interpretazione delle disposizioni della <i>lex specialis</i> di gara che delineano uno degli elementi che compongono la capacità economica e tecnica degli offerenti, al fine di ricostruire l’ambito entro il quale è accolto il concetto di servizio idoneo a dimostrare il possesso del requisito speciale richiesto. In secondo luogo, sulla scorta del parametro così prescritto, nella verifica della conformità tra i servizi dichiarati dal raggruppamento escluso e i servizi oggetto dell’appalto.<br />
Sotto il primo profilo, va rilevato che sia il bando di gara (si veda il punto III.2.2, rubricato <i>“Capacità economica e finanziaria”</i>), sia il disciplinare di gara (al paragrafo 8, punto VI, delle dichiarazioni sostitutive da allegare all’offerta), impongono ai concorrenti l’attestazione <i>«del fatturato relativo a servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto»</i>, nel solco di quanto previsto dalla norma di cui all’art. 41, comma 1, lett. c), del codice dei contratti pubblici (che sembra adottare un concetto ancora più esteso, contemplando come termine di riferimento l’intero settore oggetto della gara).<br />
6.2. &#8211; Al riguardo, gli orientamenti giurisprudenziali (si vedano Cons. St., sez. V, 17 luglio 2014, n. 3800; sez. V, 25 giugno 2014, n. 3220; Cons. Stato Sez. III, 25-06-2013, n. 3437; sez. V, 15 ottobre 2010, n° 7525) sono sufficientemente concordi nel ritenere che il concetto di servizi analoghi non può essere identificato e sovrapposto con il concetto di servizi oggetto dell’appalto. E ciò per una serie di ragioni. <br />
La prima è di ordine letterale: servizi analoghi non significa servizi identici. La seconda è di ordine funzionale: la formula “servizi analoghi” implica la necessità di ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione (esattamente, sul punto, Cons. St., sez. V, 25 giugno 2014, n. 3220); elementi che non possono che scaturire dal confronto tra le prestazioni oggetto dell’appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti al fine di dimostrare il possesso della capacità economico-finanziaria richiesta dal bando. <br />
6.3. &#8211; Nel caso di specie, come si è veduto, la <i>lex specialis</i> di gara indica come servizi valutabili (anche) i servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto. Dalla motivazione dell’esclusione emerge, peraltro, che la stazione appaltante – nella comparazione tra servizi pregressi e servizi oggetto dell’appalto – ha ritenuto i primi <i>«profondamente differenti dai servizi socio sanitari in appalto che … si configurano come progetti del Dipartimento Salute Mentale…per il sostegno e lo sviluppo delle autonomie per persone con problemi di salute mentale …»</i> (cfr. nota del 17 giugno 2014, sopra citata). <br />
6.4. &#8211; L’affermazione, tuttavia, non può essere condivisa, ove si tenga conto della descrizione dell’oggetto dell’appalto in questione contenuta nell’art. 1 del capitolato speciale d’appalto, nonché in altre disposizioni quale quella di cui all’art. 18, sul personale previsto per lo svolgimento del servizio presso le strutture residenziali oggetto dell’appalto.<br />
Secondo l’art.1 cit., le prestazioni contrattuali si suddividono in <i>«servizi di supporto alla gestione»</i> (in cui rientrano essenzialmente le prestazioni di natura alberghiera); e in <i>«servizi diretti all’utenza finale»</i>, costituiti da <i>«prestazioni socio riabilitative …allo scopo di supportare l’assistenza specialistica sanitaria erogata dal Dipartimento di Salute Mentale»</i>. <br />
Se, poi, si analizzano le qualifiche professionali del personale che l’appaltatore è tenuto contrattualmente a impiegare in dette strutture, si constata che si tratta di figure non strettamente riconducibili a professioni mediche o sanitarie (si tratta di educatori professionali, infermieri professionali, tecnici della riabilitazione, operatori socio-sanitari, psicologi: cfr. art. 18 del capitolato cit.); conclusione rafforzata dal fatto che secondo l’art. 1 del capitolato, sopra richiamato, il personale dell’appaltatore deve svolgere solo una funzione di supporto a <i>«l’assistenza specialistica sanitaria erogata dal Dipartimento di Salute Mentale»</i>.<br />
6.5. &#8211; In definitiva, il dato che sembra maggiormente significativo, al fine di stabilire una corretta comparazione tra servizi oggetto dell’appalto e servizi allegati dal raggruppamento escluso, è che l’appaltatore (aggiudicatario del contratto) non è tenuto a prestare servizi di carattere medico o sanitario (anzi, come esattamente osservato dalla ricorrente, le prestazioni richieste sono espressamente qualificate come “socio riabilitative”).<br />
6.6. &#8211; Alla luce dell’analisi svolta in ordine al tipo di prestazioni richieste dal capitolato speciale di gara, si evince l’erroneità della qualificazione operata dalla commissione aggiudicatrice dei servizi allegati dalle Cooperative che compongono il costituendo raggruppamento temporaneo, non potendosi affermare che si tratti di servizi «profondamente differenti» da quelli oggetto dell’appalto (e quindi non ammissibili quali servizi analoghi). Dalla descrizione riportata nel corpo del ricorso (cfr. alle pagg. 4, 5 e 6) e nella nota del 17 giugno 2014 (di comunicazione dell’esclusione) emergono, difatti, profili di similitudine dei servizi attestati (dall’assistenza specialistica a soggetti sofferenti mentali, alla stessa assistenza domiciliare soprattutto quando rivolta a soggetti disabili fisici o psichici) che inducono a ritenere illegittima la decisione di escludere dalla gara il raggruppamento capeggiato dalla ricorrente C.O.S.I. a r.l. . <br />
Il che, evidentemente (ma il precisarlo non è superfluo), non pregiudica in alcun modo la valutazione circa la conformità e l’idoneità delle prestazioni contenute nell’offerta tecnica ed economica proposta dal predetto raggruppamento, da vagliare secondo il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, alla stregua dei criteri fissati nel disciplinare di gara.<br />
Infine, deve essere ulteriormente chiarito che la soluzione cui si è giunti non può essere revocata in dubbio nemmeno in base all’argomento secondo cui, già in sede di chiarimenti al bando di gara (peraltro, anch’essi impugnati con il ricorso in esame), la stazione appaltante aveva reso esplicito il concetto di servizi analoghi che avrebbe in seguito applicato. La condivisibile giurisprudenza formatasi sulla questione ha, infatti, delimitato i poteri di interpretazione autentica delle clausole del bando di gara da parte della stazione appaltante o della commissione aggiudicatrice alle ipotesi di formulazione ambigua ed equivoca della regola di gara, precisando che le <i>«informazioni rilasciate dall&#8217;Amministrazione in sede di chiarimenti</i> (…)<i>hanno una mera funzione di illustrazione delle regole già formate predisposte dalla lex specialis, senza alcuna incidenza in termini di modificazione delle condizioni di gara»</i> (così Cons. St., V, 17 ottobre 2012, n. 5296). Ne deriva come conseguenza, sulla base dell’analisi sopra svolta, che debbono ritenersi illegittimi anche i predetti chiarimenti esternati dalla stazione appaltante.<br />
7. &#8211; La riconosciuta fondatezza delle censura esaminata, comportando il conseguente annullamento dell’esclusione, appare pienamente satisfattiva delle pretese della ricorrente; e consente di ritenere assorbiti gli altri motivi del ricorso.<br />
8. – Considerata la complessità delle questioni esaminate, si giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese giudiziali.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di esclusione di cui alla nota A.S.L. n. 8 di Cagliari, del 17 giugno 2014, prot. n. 72000.<br />
Compensa tra le parti le spese giudiziali.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Caro Lucrezio Monticelli, Presidente<br />
Marco Lensi, Consigliere<br />
Giorgio Manca, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 04/12/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-4-12-2014-n-1059/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2014 n.1059</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2008 n.1059</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-9-9-2008-n-1059/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-9-9-2008-n-1059/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-9-9-2008-n-1059/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2008 n.1059</a></p>
<p>Pres. U. De Maio, est. M. Maddalena Vincenzo Franzese, (Avv. Orazio Abbamonte) c. Comune di Ottaviano (N.C.). Edilizia ed urbanistica &#8211; Concessione edilizia &#8211; Per le realizzazione di una tettoia &#8211; Necessità – Sussiste &#8211; Fattispecie La realizzazione di una tettoia è soggetta a concessione edilizia, ai sensi dell&#8217;art. 1</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-9-9-2008-n-1059/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2008 n.1059</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-9-9-2008-n-1059/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2008 n.1059</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. U. De Maio, est. M. Maddalena Vincenzo Franzese, (Avv. Orazio Abbamonte) c.<br /> Comune di Ottaviano (N.C.).</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica &#8211; Concessione edilizia &#8211; Per le realizzazione di una tettoia &#8211; Necessità – Sussiste &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La realizzazione di una tettoia è soggetta a concessione edilizia, ai sensi dell&#8217;art. 1 della L. 28 gennaio 1977 n. 10, in quanto essa, pur avendo carattere pertinenziale rispetto all&#8217;immobile cui essa accede, incide sull&#8217;assetto edilizio preesistente. In particolare, la tettoia realizzata sul terrazzo di un fabbricato, in quanto struttura stabilmente ancorata al pavimento e destinata a soddisfare non una esigenza temporanea e contingente, ma prolungata nel tempo, è priva del carattere della precarietà ed amovibilità ed è quindi assoggettata al regime del permesso di costruire, dal momento che comporta una rilevante modifica dell&#8217;assetto edilizio preesistente (1): (nel caso di specie il TAR ha affermato  che la tettoia, oggetto dell’ordine di demolizione, impugnato per le sue rilevanti dimensioni, per il materiale utilizzato e per la natura evidentemente non precaria della struttura sicuramente comporta una rilevante modifica dell’assetto edilizio preesistente e pertanto essa avrebbe dovuto essere assentita con concessione edilizia).</p>
<p>1. ex plurimus: Consiglio Stato , sez. V, 21 ottobre 2003 , n. 6519; T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 24 gennaio 2008 ; id. sez. IV, 21 dicembre 2007 , n. 16493; id. sez. VII, 12 dicembre 2007 , n. 16226 e sez. IV, 16 luglio 2002 , n. 4107.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-9-9-2008-n-1059/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2008 n.1059</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2008 n.1059</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-3-2008-n-1059/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-3-2008-n-1059/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-3-2008-n-1059/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2008 n.1059</a></p>
<p>Pres. Varrone – Est. Giovagnoli R.B. (Avv.ti A. Guzzo, C. Martino) c. Comune di Salerno (Avv. V. Iorio) sulla necessità che la sentenza che declina la giurisdizione e dispone la translatio iudicii pronunci contestualmente la salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda 1- Giustizia amministrativa – Carenza di giurisdizione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-3-2008-n-1059/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2008 n.1059</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-3-2008-n-1059/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2008 n.1059</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Varrone – Est. Giovagnoli<br /> R.B. (Avv.ti A. Guzzo, C. Martino) c. Comune di Salerno (Avv. V. Iorio)</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità che la sentenza che declina la giurisdizione e dispone la translatio iudicii pronunci contestualmente la salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1- Giustizia amministrativa – Carenza di giurisdizione – Sentenza Tar -Mancata espressa statuizione &#8211; Rilevabilità d’ufficio in grado di appello<br />
2- Giurisdizione e competenza – Comportamenti materiali della P.A. – Controversia &#8211; Risarcimento del danno – Richiesta indennizzo ex art. 46 L. n. 2359/1865 – Giurisdizione del G.O.</p>
<p>3- Giurisdizione e competenza – Translatio iudicii – Pronuncia che declina la giurisdizione – Contenuto &#8211; Rimessione al giudice competente &#8211; Salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda – Fissazione del termine per riassumere &#8211; Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1- La questione relativa alla sussistenza della giurisdizione amministrativa, nel caso in cui il giudice di primo grado si sia espressamente pronunciato sul punto, può essere conosciuta dal giudice di appello solo in presenza di apposito gravame di parte; diversamente, qualora il TAR abbia statuito sulla giurisdizione solo in forma implicita, attraverso l’adozione di una pronuncia di merito o di carattere processuale, il giudice di appello è legittimato a pronunciarsi d’ufficio sulla sussistenza della giurisdizione amministrativa.</p>
<p>2- La controversia avente ad oggetto la lesione del diritto di proprietà e il riconoscimento del diritto all’indennizzo ex art. 46 L. n. 2359/1865, in conseguenza di un comportamento meramente materiale posto in essere dall’amministrazione comunale in carenza assoluta di potere, rientra nella giurisdizione del G.O. Infatti, da una parte, dopo le sentenze della Corte costituzionale n. 204/2004 e n. 196/2006, deve ritenersi che la giurisdizione esclusiva in materia di urbanistica ed edilizia (di cui all’art. 34 del d.lgs. n. 80/1998 e 53 del D.P.R. n. 327/2001) non ricomprenda comunque le controversie aventi ad oggetto il risarcimento di danni derivanti da comportamenti meramente materiali della p.a., come tali non riconducibili nemmeno in via indiretta e mediata all’esercizio del potere; dall’altra parte, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 34, D.Lgs. 31 marzo 1998 e dell’art. 53 D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, deve escludersi che le controversie aventi per oggetto l&#8217;indennità dovuta dalla P.A. ai sensi dell’art. 46 L. n. 2359/1865, per i danni derivanti dall&#8217;esecuzione di opere di pubblica utilità al terzo proprietario di un immobile confinante, estraneo ad un procedimento espropriativo, possano rientrare nella giurisdizione esclusiva in materia urbanistica, atteso che nei confronti del soggetto cui spetta l&#8217;indennità in questione non è configurabile un rapporto diretto con la pubblica amministrazione-autorità nell&#8217;ambito del quale egli sia titolare (anche) di interessi legittimi.</p>
<p>3- Qualora il giudice amministrativo declini la propria giurisdizione affermando quella di un altro giudice, il processo può proseguire dinanzi al giudice fornito di giurisdizione e rimangono salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice giurisdizionalmente incompetente. In tal caso, il giudice che pronuncia la carenza di giurisdizione rimette le parti davanti al giudice competente, precisa che sono salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda (prerogativa non esclusiva del giudice ad quem) e fissa un termine entro cui tale salvezza opera, in applicazione  analogica dell’art. 50 c.p.c., ai sensi del quale è lo stesso giudice che si dichiara incompetente a fissare il termine per la riassunzione davanti al giudice ritenuto competente (1).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Contra, TAR Lazio-Roma, III-quater, 3 marzo 2008 n. 1946.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
DECISIONE
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso in appello n. 696/2003, proposto da</p>
<p><b>Romilda Bottiglieri</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Arcangelo Guzzo e Claudio Martino, con domicilio eletto presso lo studio di questi ultimi in Roma, via Isonzo, n. 50; </p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Comune di Salerno</b>, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Valerio Iorio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Antonio Santini in Roma, alla via Lungotevere della Vittoria, n. 10;</p>
<p align=center>
e nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
del <b>Ministero dell’Ambiente</b>, in persona del Ministro pro tempore, dell’arc. Antonio Catena, della Comer s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore; del dott. Alfio Barbato, non costituiti in giudizio;</p>
<p align=center>
per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
della sentenza del T.a.r. per la Campania, Sezione staccata di Salerno, n. 1438/2001, resa <i>inter partes</i>; </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Salerno;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; <br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza dell’11 gennaio 2008 il Consigliere Roberto Giovagnoli; <br />
Uditi gli avv.ti Falorni per delega di Martino, e Iorio;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
1.</b> Il presente contenzioso nasce a seguito della realizzazione, da parte del Comune di Salerno, di un impianto di scala mobile in adiacenza al muro esterno dell’appartamento, di proprietà dei fratelli Bottiglieri, sito in Salerno, via Indipendenza n. 48, II piano. <br />
La sig.ra Romilda Bottiglieri, comproprietaria (unitamente ai propri fratelli) dell’appartamento in questione, ha proposto ricorso al T.a.r. per la Campania, sezione staccata di Salerno, lamentando che tutte le finestre dell’appartamento confinanti con la gradinata De Santis venivano occluse, pressoché totalmente, dalla scala mobile in corso di realizzazione.<br />
In particolare, la sig.ra Bottiglieri ha formalmente impugnato, chiedendone l’annullamento, la delibera con cui la Giunta Municipale ha conferito l’incarico di redazione del progetto definitivo ed esecutivo di realizzazione dell’impianto di scala mobile e la delibera con cui la stessa Giunta Municipale ha approvato il progetto definitivo relativo alla realizzazione dell’impianto. Ha inoltre chiesto la riduzione in pristino dei luoghi ed il risarcimento  dei danni. <br />
<b>2. </b>Il T.a.r. ha dichiarato il ricorso in parte irricevibile in parte infondato. Segnatamente, il Giudice di primo grado ha dichiarato irricevibile per tardività la domanda volta all’annullamento degli atti impugnati e infondata la domanda risarcitoria. <br />
<b>3.</b> Avverso detta sentenza la sig.ra Bottiglieri ha proposto appello. <br />
<b>4. </b>Si è costituito in giudizio il Comune di Salerno chiedendo il rigetto del gravame.   <br />
<b>5. </b>All’udienza dell’11 gennaio 2008 la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
MOTIVI   DELLA   DECISIONE
</p>
<p></p>
<p align=justify>
1.</b> Preliminarmente il Collegio deve esaminare d’ufficio la questione relativa alla sussistenza della giurisdizione amministrava in ordine alla presente controversia.<br />
<b><br />
2.</b> Come, infatti, affermato dall’Adunanza Plenaria nella decisione n. 4/2005, da una lettura coordinata dei primi due commi dell’art. 30 della legge n. 1034 del 1971 (per i quali «<i>il difetto di giurisdizione deve essere rilevato di ufficio</i>» e «<i>avverso le sentenze che affermano o negano la giurisdizione è ammesso ricorso al Consiglio di Stato</i>»), si desume che: nelle ipotesi in cui il TAR abbia espressamente pronunciato sulla giurisdizione, la relativa statuizione può essere conosciuta dal giudice di appello solo in presenza di apposito gravame di parte; il giudice d’appello resta, invece, legittimato ad intervenire quando il giudice di primo grado ha statuito, solo in forma implicita, sulla giurisdizione attraverso l’adozione di una pronuncia di merito o di carattere processuale che non avrebbe, però, potuto essere adottata se non da un organo provvisto di potestà giurisdizionale.<br />
In applicazione di tale principio, nella specie si deve ritenere che &#8211; mancando nella sentenza di primo grado qualunque espressa statuizione in tema di giurisdizione &#8211; non sussiste per il giudice di appello la preclusione a conoscere <i>ex officio</i> di questioni relative alla giurisdizione. <br />
<b><br />
3.</b> Tanto premesso in ordine alla rilevabilità d’ufficio della questione di giurisdizione, la Sezione ritiene che la presente controversia rientri nella giurisdizione del Giudice ordinario. <br />
<b>3.1.</b> Ed invero, anche se formalmente la sig.ra Bottiglieri impugna alcuni atti amministrativi di cui chiede l’annullamento, tutto il ricorso risulta in realtà diretto a lamentare la violazione di un diritto soggettivo come conseguenza di un comportamento meramente materiale posto in essere dal Comune di Salerno in assenza di qualsiasi titolo che potesse legittimarlo.<br />
<b>3.2.</b> La ricorrente in particolare lamenta che: <br />
&#8211; il Comune di Salerno ha attuato un comportamento sostanzialmente espropriativo in carenza assoluta di potere, perché ha leso il suo diritto di proprietà senza aver previamente posto in essere alcun atto amministrativo in grado di affievolirne il diritto<br />
&#8211; il comportamento comunale si presenta “come una mera attività materiale, quindi soggetta al regime civilistico delle distanze legali e quindi, in concreto, distintamente illegittima per violazione degli artt. 873 ss. c.c. (violazione, comportante, comeLa ricorrente, in via subordinata, nell’ipotesi in cui l’attività del Comune fosse ritenuta lecita, invoca, inoltre, il diritto all’indennizzo per il pregiudizio sofferto ex art. 46 L. n. 2359/1865. <br />
<b>3.3. </b>E’ evidente pertanto che, nonostante la formale impugnazione di alcune delibere della Giunta Municipale (e, in particolare, delle delibere con cui è stato dato l’incarico di redigere il progetto definitivo ed esecutivo dell’impianto in questione e della delibera con cui l’impianto è stato approvato), il vero oggetto della lite è rappresentato: in via principale, dalla lesione del diritto di proprietà in conseguenza di un comportamento meramente materiale posto in essere in carenza assoluta di potere dal Comune di Salerno; in via subordinata, dal diritto soggettivo all’indennizzo ex art. 46 L. n. 2359/1865. <br />
Sia la domanda principale, sia quella subordinata fuoriescono, quindi, dalla giurisdizione amministrativa. <br />
<b>3.3.1.</b> La prima in quanto, dopo le sentenze della Corte costituzionale n. 204/2004 e n. 196/2006, deve ritenersi che la giurisdizione esclusiva in materia di urbanistica ed edilizia (di cui all’art. 34 del d.lgs. n. 80/1998 e 53 del D.P.R. n. 327/2001) non ricomprenda comunque le controversie aventi ad oggetto il risarcimento di danni derivanti da comportamenti meramente materiali della p.a., cioè comportamenti, come quelli imputati al Comune nel caso di specie, non riconducibili nemmeno in via indiretta e mediata all’esercizio del potere. <br />
<b>3.3.2.</b> La seconda in quanto, come precisato anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sez. un., 21 aprile 2006, n. 9342), la situazione giuridica del proprietario che chiede l&#8217;indennizzo ex art. 46 L. n. 2359/1865 è riconducibile ad una posizione astrattamente tutelata dall&#8217;ordinamento come diritto soggettivo nei confronti della amministrazione, e, quindi, è proponibile davanti al giudice ordinario, a prescindere da ogni questione sul suo fondamento nel merito.<br />
 Tale conclusione in tema di giurisdizione resta ferma anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 34, D.Lgs. 31 marzo 1998, e dell’art. 53 D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, in quanto, soprattutto alla luce dei citati arresti della Corte costituzionale n. 204/2004 e n. 196/2006, deve escludersi che le controversie aventi per oggetto l&#8217;indennità dovuta dalla P.A. ai sensi della L. n. 2359 del 1865, art. 46, per i danni derivanti dall&#8217;esecuzione di opere di pubblica utilità al terzo proprietario di un immobile confinante, estraneo ad un procedimento espropriativo, possano rientrare nella giurisdizione esclusiva in materia di urbanistica, atteso che nei confronti del soggetto cui spetta l&#8217;indennità in questione &#8211; il cui fondamento poggia sul principio di giustizia distributiva, per cui non è consentito di soddisfare l&#8217;interesse generale attraverso il sacrificio del singolo senza che quest&#8217;ultimo ne sia indennizzato (Cass. Sez. Un. 26 giugno 2003 n. 10163, Cass. Sez., Un. 11 giugno 2003 n. 9341) &#8211; non è configurabile un rapporto diretto con la pubblica amministrazione-autorità nell&#8217;ambito del quale egli sia titolare (anche) di interessi legittimi, la cui cognizione possa essere soggetta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo.<br />
La giurisdizione del Giudice ordinario trova ulteriore conferma nell&#8217;ampiezza della formula usata dal legislatore nell&#8217;art. 34 d.lgs. n. 80/1998, comma 3, lett. b), e nell’art. 53, comma 3, D.P.R. n. 327/2001, i quale stabiliscono che nulla è innovato in ordine alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell&#8217;adozione di atti di natura espropriativa o ablativa. Tali norme inducono comunque a ritenere assoggettate alla giurisdizione del giudice ordinario anche le indennità in questione, le quali, pur se non entrano a far parte del procedimento espropriativo, si pongono pur sempre come una conseguenza della esecuzione dei lavori oggetto dell&#8217;espropriazione.<br />
Né la giurisdizione del Giudice amministrativo può essere affermata valorizzando la circostanza che la ricorrente, oltre alla riduzione in pristino, al risarcimento del danno e alla indennità ex art. 46 citato, chiede anche, come si detto, l’annullamento di alcuni atti amministrativi. Al di là della loro formale impugnazione, invero, non sono tali atti la fonte della lesione lamentata dalla ricorrente, lesione che invece discende, come si evince dall’esame dei singoli motivi di censura, dal comportamento materiale tenuto dal Comune. <br />
<b>3.4.</b> Alla luce delle considerazioni che precedono, deve, pertanto, ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice ordinario. <br />
<b><br />
4. </b>Occorre a questo punto verificare quali provvedimenti la Sezione debba adottare per dare attuazione al principio &#8211; affermato, sia pure sulla base di percorsi argomentativi in parte divergenti, tanto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (22 febbraio 2007, n. 4109) tanto dalla Corte costituzionale (12 marzo 2007, n. 77) – secondo il quale, allorquando un giudice declini al propria giurisdizione affermando quella di un altro giudice, il processo può proseguire innanzi al giudice fornito di giurisdizione e rimangono salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice giurisdizionalmente incompetente. <br />
<b>4.1.</b> In attesa dell’intervento legislativo auspicato dalla Corte costituzionale, il Collegio ritiene che per dare attuazione al  principio enunciato dalle sopra indicate sentenze sia necessario: <br />
<i>a</i>) rimettere le parti davanti al Giudice ordinario affinché dia luogo al processo di merito: tale rimessione, invero, da un lato, evita “l&#8217;inaccettabile conseguenza di un processo, che si debba concludere con una sentenza che confermi soltanto la giurisdizione del giudice adito senza decidere sull&#8217;esistenza o meno della pretesa” (Cass. sez. un. n. 4109/2007), e, dall’altro, è funzionale alla riconosciuta esigenza di far salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda; <br />
<i>b</i>) precisare, comunque, che sono salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda: a tale precisazione da parte di questo Giudice non osta, infatti, la circostanza che sarà poi il Giudice <i>ad quem </i>a dover fare applicazione del principio della salvezza degli effetti. Del resto, è la stessa sentenza della Corte costituzionale n. 77/2007, a confermare implicitamente che la dichiarazione della salvezza degli effetti non è prerogativa esclusiva del Giudice <i>ad quem</i>, perché, altrimenti, la questione di costituzionalità dell’art. 30 L. n. 1034/1971 (e cioè di una norma che trova applicazione nel processo amministrativo) avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza. La Corte costituzionale, invece, ha dichiarato illegittima tale norma nella parte in cui non prevede che “gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione si conservino, a seguito di declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione”. In tal modo la Corte sembra riconoscere che quella relativa alla conservazione degli effetti della domanda è una questione che rileva, in primo luogo, davanti al Giudice che declina la giurisdizione;<br />
<i>c</i>) infine, onde, evitare l’inconveniente, evidenziato in dottrina, di una azione sospesa <i>sine die</i>,<i> </i>e come tale <i>sine die</i> nella disponibilità assoluta di una delle parti, insieme alla precisazione della salvezza degli effetti, fissare un termine entro cui tale salvezza opera (il che conferma ulteriormente che la sentenza che declina la giurisdizione debba contenere la dichiarazione della salvezza degli effetti, anche al fine di delimitarne la durata),<br />
<b>4.2.</b> Ai fini dell’individuazione di tale termine può essere applicato analogicamente, come hanno già affermato alcune sentenze di primo grado &#8211; seguendo le indicazioni fornite da autorevole dottrina &#8211; l’art. 50 c.p.c., anche perché, con l’affermazione del principio della <i>translatio</i> anche tra diverse giurisdizioni (e non sono tra diversi giudici appartenenti allo stresso plesso giurisdizionale), il difetto di giurisdizione diventa per molti aspetti analogo al difetto di competenza del giudice adito.<br />
L’art. 50 c.p.c. prevede che sia lo stesso giudice che si dichiara incompetente a fissare il termine per la riassunzione davanti al giudice ritenuto competente; in mancanza di tale indicazione, il termine per la riassunzione è di sei mesi dalla comunicazione della sentenza.<br />
Il Collegio, applicando tale norma, fissa il termine per la riassunzione davanti al giudice ordinario – termine fino alla scadenza del quale saranno salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda – in sei mesi decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione. <br />
<b><br />
5. </b>Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza di primo grado deve essere annullata per difetto di giurisdizione, con rinvio davanti al giudice ordinario perché dia luogo al giudizio di merito. <br />
Sono dichiarati salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda e si fissa il termine di sei mesi dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione, per la riassunzione davanti al giudice ordinario. <br />
<b><br />
6.</b> Le spese del giudizio possono essere compensate, sussistendo giusti motivi, anche in considerazione del fatto che il difetto di giurisdizione è stato rilevato d’ufficio dal Collegio. <br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione VI, annulla per difetto di giurisdizione la sentenza di primo grado. Rimette le parti davanti al giudice ordinario perché dia vita al giudizio di merito, fissando per la riassunzione il termine di mesi sei dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.<br />
Spese del giudizio compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio dell’11 gennaio 2008  con l’intervento dei Sigg.ri:</p>
<p>Claudio Varrone 	&#8211;             Presidente<br />	<br />
Carmine Volpe 	 &#8211;           Consigliere<br />	<br />
Paolo Buonvino 	  &#8211;           Consigliere<br />	<br />
Aldo Scola 	   &#8211;          Consigliere<br />	<br />
Roberto Giovagnoli 	    &#8211;         Consigliere Est																																																																																												</p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il&#8230;.13/03/2008<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-3-2008-n-1059/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2008 n.1059</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1059</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1059/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1059/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1059/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1059</a></p>
<p>Va sospesa la sentenza che annulla l’aggiudicazione di un gara per l’affidamento dei servizi di spazzamento delle reti stradali urbane e delle aree pubbliche di 9 comuni. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Registro Ordinanza: 1059/08 Registro Generale: 311/2008 Sezione Quinta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1059/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1059</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1059/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1059</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la sentenza che annulla l’aggiudicazione di un gara per l’affidamento dei servizi di spazzamento delle reti stradali urbane e delle aree pubbliche di 9 comuni. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 1059/08<br />
Registro Generale: 311/2008</p>
<p align=center><b>Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Sergio Santoro<br />Cons. Cesare Lamberti<br /> Cons. Marco Lipari<br /> Cons. Marzio Branca<br />
Cons. Nicola Russo Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 26 Febbraio 2008<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>AUTORITA&#8217; GESTIONE RIFIUTI URBANI BACINO LE/1 </b>rappresentato e difeso da:  Avv.  PIETRO NICOLARDIcon domicilio  eletto in RomaVIA L. MANTEGAZZA, 24   pressoLUIGI GARDIN </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>IGECO COSTRUZIONI SPA</b>rappresentato e difeso da:Avv.  VALERIA PELLEGRINOcon domicilio  eletto in RomaC.SO DEL RINASCIMENTO N. 11pressoVALERIA PELLEGRINO<br />
<b>COMUNE DI LECCE</b>non costituitosi;<br />
<b>COMUNE DI SAN CESARIO</b>non costituitosi;<br />
<b>ASPICA SRL</b>rappresentato e difeso da:Avv.  PIETRO QUINTOcon domicilio  eletto in RomaVIA COSSERIA N.2presso ALFREDO PLACIDI<br />
<b>ECOTECNICA SRL</b>rappresentato e difeso da:Avv.  PIETRO QUINTOcon domicilio  eletto in RomaVIA COSSERIA N.2presso ALFREDO PLACIDI<br />
<b>MONTECO SRL</b>rappresentato e difeso da:Avv.  PIETRO QUINTOcon domicilio  eletto in RomaVIA COSSERIA N.2presso ALFREDO PLACIDI<br />
per la riforma,<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
della sentenza del TAR  PUGLIA  &#8211;  LECCE: Sezione I 4181/2007, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZI DI SPAZZAMENTO  RETI  STRADALI  URBANE  E AREE PUBBLICHE.<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza di accoglimento, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
ASPICA SRL<br />
ECOTECNICA SRL<br />
IGECO COSTRUZIONI SPA<br />
MONTECO SRL</p>
<p>Udito il relatore Cons. Nicola Russo e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti P. Nicolardi, G. Pellegrino e P. Quinto;</p>
<p>Visto il precedente di questa Sezione di cui alla decisione n. 6144 del 16 ottobre 2006;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 311/2008) e, per l&#8217;effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata e fissa la data di discussione del merito al 3 giugno 2008.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 26 Febbraio 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1059/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1059</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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