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	<title>10570 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sulla possibilità per la stazione appaltante di non aggiudicare la gara</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2021 11:19:08 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-possibilita-per-la-stazione-appaltante-di-non-aggiudicare-la-gara/">Sulla possibilità per la stazione appaltante di non aggiudicare la gara</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Stazione appaltante &#8211; Art. 95, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 &#8211; Scelta di non procedere all&#8217;aggiudicazione della gara &#8211; Carenza nel prodotto offerto dall&#8217;unico concorrente di una specifica tecnica &#8211; Legittimità. E&#8217; legittima la scelta della stazione appaltante di non aggiudicare la gara di appalto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-possibilita-per-la-stazione-appaltante-di-non-aggiudicare-la-gara/">Sulla possibilità per la stazione appaltante di non aggiudicare la gara</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-possibilita-per-la-stazione-appaltante-di-non-aggiudicare-la-gara/">Sulla possibilità per la stazione appaltante di non aggiudicare la gara</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Stazione appaltante &#8211; Art. 95, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 &#8211; Scelta di non procedere all&#8217;aggiudicazione della gara &#8211; Carenza nel prodotto offerto dall&#8217;unico concorrente di una specifica tecnica &#8211; Legittimità.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">E&#8217; legittima la scelta della stazione appaltante di non aggiudicare la gara di appalto in favore dell&#8217;unico operatore economico partecipante, nel caso in cui il prodotto da esso offerto sia carente di una delle specifiche tecniche richieste dalla <i>lex </i>di gara. Infatti, l’art. 95, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 consente alla stazione appaltante “di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto” e la valutazione di non convenienza o non idoneità della offerta ha natura latamente discrezionale e non implica la carenza assoluta dei requisiti richiesti, potendo a tal fine essere sufficiente anche una valutazione puntuale e motivata di manifesta inadeguatezza o insufficienza delle caratteristiche tecniche dell’offerta presentata; tali valutazioni sono ascrivibili all’ambito della discrezionalità tecnica, sindacabile, per giurisprudenza costante, solo in casi di manifesta illogicità e irragionevolezza.</p>
<hr />
<p>Pres. Mezzacapo &#8211; Est. Andolfi</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima Quater)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 9193 del 2021, proposto da<br />
Ovs S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Guarino, Cecilia Martelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ministero della Giustizia, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">C.B.F. Balducci S.p.A., St Protect S.p.A., Fraizzoli 1923 S.r.l. non costituiti in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: center;"><em>previa adozione di misure cautelari,</em></p>
<p style="text-align: justify;">del provvedimento del Direttore Generale n. 0018027.ID del 16.7.2021 con il quale è stata disposta la non aggiudicazione del lotto 1 della gara per la fornitura di camicie destinate al personale della Polizia Penitenziaria (CIG 8585808E7) nonché di ogni altro atto e provvedimento al predetto connesso, presupposto o consequenziale;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2021 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Premesso che il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha indetto una gara per l’affidamento del servizio di fornitura di camicie per il personale della polizia penitenziaria;</p>
<p style="text-align: justify;">Che alla gara, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta più vantaggiosa, per il lotto numero 1, è stata ammessa una sola concorrente, l’impresa attualmente ricorrente, a favore della quale, trattandosi dell’unica offerente, la commissione aggiudicatrice aveva proposto l’aggiudicazione della fornitura;</p>
<p style="text-align: justify;">Che la stazione appaltante, con il provvedimento impugnato del 16 luglio 2021, discostandosi dalla proposta della commissione di gara, ha deciso di non procedere all’aggiudicazione del lotto, in quanto nessuna offerta sarebbe risultata idonea;</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che l’impresa ricorrente deduce la illegittimità del provvedimento impugnato dalla violazione dell’articolo 95, comma 12, del codice dei contratti pubblici che consentirebbe di non procedere all’aggiudicazione soltanto qualora risultasse carente un requisito oggettivamente essenziale; nel caso di specie l’offerta è stata ritenuta inidonea per mancanza di adeguata permeabilità all’aria delle camicie offerte; tuttavia il requisito della permeabilità all’aria, costituente uno dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica, ai sensi del disciplinare di gara, avrebbe dovuto essere valutato mediante l’attribuzione di un punteggio compreso tra 0 e 8 punti, alla pari di altri criteri di valutazione per i quali l’offerta tecnica della ricorrente ha conseguito punteggi estremamente elevati; quindi la permeabilità all’aria non avrebbe dovuto essere considerata un requisito decisivo per la valutazione della idoneità dell’offerta; d’altra parte il valore di riferimento della permeabilità all’aria fissato dal disciplinare di gara risulterebbe incompatibile con gli altri criteri di valutazione dell’offerta tecnica, riferiti alla resistenza dei tessuti, per cui sarebbe stato impossibile offrire un prodotto soddisfacente tutti i criteri di valutazione contemporaneamente; infine, qualora la gara dovesse essere ripetuta, la ricorrente si troverebbe ad essere ingiustamente penalizzata rispetto alle altre concorrenti perché la sua offerta tecnica non sarebbe più segreta, a differenza delle offerte presentate dagli altri operatori economici che sono stati esclusi dalla gara per irregolarità amministrative e che quindi potrebbero rimodulare a loro vantaggio le future offerte tecniche;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto infondato il ricorso, per le seguenti ragioni:</p>
<p style="text-align: justify;">l’art. 95, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 consente alla stazione appaltante “di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto” e la valutazione di non convenienza o non idoneità della offerta ha natura latamente discrezionale e non implica la carenza assoluta dei requisiti richiesti, potendo a tal fine essere sufficiente anche una valutazione puntuale e motivata di manifesta inadeguatezza o insufficienza delle caratteristiche tecniche dell’offerta presentata; tali valutazioni sono ascrivibili all’ambito della discrezionalità tecnica, sindacabile, per giurisprudenza costante, solo in casi di manifesta illogicità e irragionevolezza (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III quater, 14/10/2019, n. 11806);</p>
<p style="text-align: justify;">nella fattispecie, la discrezionalità tecnica risulta essere stata legittimamente esercitata, essendo stata valutata inadeguata l’offerta tecnica delle camicie che presentavano un valore di permeabilità all’aria pari a 3,31 litri al minuto, a fronte di un valore di riferimento, fissato dal capitolato tecnico, in misura non inferiore a 98 litri al minuto;</p>
<p style="text-align: justify;">un valore talmente basso da rendere irrilevante il punteggio teoricamente attribuibile in base al suddetto criterio di valutazione, compreso tra 0 e 8 punti;</p>
<p style="text-align: justify;">quanto alla asserita incompatibilità intrinseca tra i valori di riferimento dei requisiti oggetto di valutazione, sarà cura della stazione appaltante, in sede di ripetizione della gara, valutare la impossibilità concreta di offrire un prodotto al contempo estremamente resistente alle trazioni e altamente permeabile all’aria, riesaminando i parametri di valutazione delle offerte tecniche e così non compromettendo neppure la esigenza di segretezza delle offerte che dovranno essere valutate in base a diversi e nuovi parametri di merito;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuti, pertanto, sussistenti i presupposti fissati dall’art. 60 del c.p.a. per la definizione del giudizio in esito alla fase cautelare, respingendo il ricorso per manifesta infondatezza e compensando le spese processuali tra le parti costituite;</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa le spese.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2021 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Salvatore Mezzacapo, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Mariangela Caminiti, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore</p>
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