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	<title>1056 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1056 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/3/2012 n.1056</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-3-2012-n-1056/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-3-2012-n-1056/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/3/2012 n.1056</a></p>
<p>Va sospesa la determinazione del Direttore Generale dell&#8217;Ente Nazionale per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, con la quale è stata disposta l&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto del &#8220;servizio di pulizia e sanificazione dei locali dello stabile sede di DigitPA&#8221;; considerato che il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con sentenza n. 13 del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-3-2012-n-1056/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/3/2012 n.1056</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-3-2012-n-1056/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/3/2012 n.1056</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la determinazione del Direttore Generale dell&#8217;Ente Nazionale per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, con la quale è stata disposta l&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto del &#8220;servizio di pulizia e sanificazione dei locali dello stabile sede di DigitPA&#8221;; considerato che il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con sentenza n. 13 del 2011, ha evidenziato la vigenza, nelle gare di appalto in cui il contratto venga affidato col criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa, del principio secondo il quale &#8220;la pubblicità delle sedute risponde all&#8217;esigenza di tutela non solo della parità dei concorrenti&#8221;, &#8220;ma anche dell&#8217;interesse pubblico alla trasparenza e all&#8217;imparzialità dell&#8217;azione amministrativa&#8221;, con la conseguenza che &#8220;l&#8217;Amministrazione non può sottrarre alla seduta pubblica l&#8217;operazione di apertura della busta recante l&#8217;offerta tecnica disponendone lo svolgimento nella seduta riservata di valutazione del merito&#8221;; Rilevato, peraltro, che la contestata omissione di apertura di apertura delle predette buste in seduta pubblica non risulta smentita dalla produzione dell&#8217;Amministrazione resistente; Ritenuto che, ad un primo sommario esame, anche con riguardo a quanto sopra evidenziato, il ricorso non appare privo di fumus boni juris; Ritenuto, altresì, che sussiste il periculum di un pregiudizio grave ed irreparabile, con particolare riferimento alla posizione del ricorrente che è l&#8217;attuale affidataria del servizio e alla tutela del suo personale. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01056/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01316/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1316 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>S.p.a. Miorelli Service</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Alberto Maria Bruni, con domicilio eletto presso la stessa, in Roma, via Carducci,4;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Presidenza del Consiglio dei Ministri – DIGIT (Ente Nazionale per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione)</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>S.p.a. Manitalidea, Consorzio Stabile Sgm, Ias Consorzio Stabile, Soc. Gruppo Servizi Associati Soc. Cons Pa, Soc. Sanital a r.l., Soc Pulim 2000 Soc. Coop a r.l., Soc. Lamper Facility Managment a r.l.</b>, non costituite; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; della determinazione del Direttore Generale di DIGITPA (Ente Nazionale per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione) n. 3/Funz. del 24.1.2012 con la quale è stata disposta l&#8217;aggiudicazione in favore di Manitalidea s.p.a. dell&#8217;appalto del &#8220;serv<br />
&#8211; della nota prot. n. 603 del 26.1.2012 con la quale il Responsabile del Procedimento e Direttore dell&#8217;Esecuzione di DIGITPA ha comunicato l&#8217;aggiudicazione in favore di Manitalidea s.p.a. della gara comunitaria a procedura ristretta n. 2/2010 per l&#8217;affida<br />
&#8211; dei verbali delle sedute pubbliche del 29.4.2011; del 3.5.2011; del 5.5.2011; del 10.5.2011; del 16.5.2011;<br />	<br />
&#8211; dei verbali delle sedute riservate del 6.6.2011 e dell&#8217;8.6.2011;<br />	<br />
&#8211; dei verbali delle sedute riservate dell&#8217;8.6.2011; del 9.6.2011; del 10.6.2011; del 13.6.2011 e del 4.7.2011;<br />	<br />
&#8211; del verbale della seduta pubblica del 12.7.2011;<br />	<br />
&#8211; dei verbali delle sedute riservate del 3.8.2011; del 4.8.2011; dell0&#8217;8.8.2011; dell&#8217;11.8.2011; del 30.8.2011; del 7.9.2011; del 13.9.2011; del 19.9.2011 e del 28.9.2011;<br />	<br />
&#8211; della nota Prot. n. 797 del 29.9.2011 con cui la Commissione giudicatrice ha trasmesso alla stazione appaltante, ai fini delle successive azioni di competenza, la proposta di graduatoria definitiva della gara;<br />	<br />
&#8211; della nota prot. n. 808 del 4.10.2011;<br />	<br />
&#8211; della nota del Direttore Generale di DIGITPA che è stata apposta a mano sulla nota prot. n. 809 del 5.10.2011;<br />	<br />
&#8211; del suddetto &#8220;appunto&#8221; del 23.1.2012;<br />	<br />
&#8211; di tutti gli atti presupposti e conseguenti tra i quali la lettera di invito prot. n. 1140 del 17.2.2001 a presentare offerta tecnico-economica per la gara comunitaria a procedura ristretta n. 2/2010 per l&#8217;affidamento del servizio di pulizia e sanificaz	</p>
<p>e per la dichiarazione di inefficacia<br />	<br />
del contratto eventualmente stipulato ex artt. 245 bis e 245 ter d.lgs. n. 163 del 2006 e artt. 121 e 122 d.lgs. n. 104 del 2010;	</p>
<p>nonché per la condanna<br />	<br />
di DIGITPA al risarcimento dei danni in forma specifica mediante integrale rinnovazione della procedura di gara	</p>
<p>ed in via subordinata, per equivalente nella misura da determinarsi in corso di giudizio;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di DIGITPA;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2012 il Consigliere Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che il Collegio non può che rilevare che il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con sentenza n. 13 del 2011, ha evidenziato la vigenza, nelle gare di appalto in cui il contratto venga affidato col criterio del’offerta economicamente più vantaggiosa, del principio secondo il quale “la pubblicità delle sedute risponde all’esigenza di tutela non solo della parità di trattamento dei concorrenti”, “ma anche dell’interesse pubblico alla trasparenza e all’imparzialità dell’azione amministrativa”, con la conseguenza che “l’Amministrazione non può sottrarre alla seduta pubblica l’operazione di apertura della busta recante l’offerta tecnica disponendone lo svolgimento nella seduta riservata di valutazione del merito”;<br />	<br />
Rilevato, peraltro, che la contestata omissione di apertura delle predette buste in seduta pubblica non risulta smentita dalla produzione dell’Amministrazione resistente;<br />	<br />
Ritenuto che, ad un primo sommario esame, anche con riguardo a quanto sopra evidenziato, il ricorso non appare privo di fumus boni juris;<br />	<br />
Ritenuto, altresì, che sussiste il periculum di un pregiudizio grave ed irreparabile, con particolare riferimento alla posizione della ricorrente che è l’attuale affidataria del servizio e alla tutela del suo personale;<br />	<br />
Ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare;<br />	<br />
Ritenuto che si rinvengono giusti motivi per compensare le spese della presente fase cautelare;<br />	<br />
Ritenuto di fissare per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 9 maggio 2012;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)<br />	<br />
accoglie la domanda cautelare e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende la determinazione di aggiudicazione impugnato n. 3/Funz. Del 24.1.2012;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 9 maggio 2012;<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Roberto Politi, Presidente<br />	<br />
Angelo Gabbricci, Consigliere<br />	<br />
Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-3-2012-n-1056/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/3/2012 n.1056</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2007 n.1056</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-21-11-2007-n-1056/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-21-11-2007-n-1056/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-21-11-2007-n-1056/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2007 n.1056</a></p>
<p>Pres. Virgilio, Rel. Trovato Impresa S. Casella e Impresa G.F. Costruzioni S.r.l. (Avv. L. Di Carlo) c.Comune di Riposto (n.c.);A.G.L. Costruzioni S.r.l. ed Impresa A. Saitta (Avv. L. Di Salvo) sull&#8217;interesse ad impugnare l&#8217;esclusione degli altri concorrenti e sulla legittimità della mancata applicazione dell&#8217;arrotondamento alle medie di ribasso, quando esso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-21-11-2007-n-1056/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2007 n.1056</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-21-11-2007-n-1056/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2007 n.1056</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Virgilio, Rel. Trovato<br />
Impresa S. Casella e Impresa G.F. Costruzioni S.r.l. (Avv. L. Di Carlo) c.Comune di Riposto (n.c.);A.G.L. Costruzioni S.r.l. ed Impresa A. Saitta (Avv. L. Di Salvo)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;interesse ad impugnare l&#8217;esclusione degli altri concorrenti e sulla legittimità della mancata applicazione dell&#8217;arrotondamento alle medie di ribasso, quando esso non sia espressamente previsto dalla lex specialis</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Appalti pubblici &#8211; Interesse – Esclusione – Altri concorrenti – Sussiste – Esito della gara &#8211; Rilevanza </span></span></span></span></span></p>
<p>2. Contratti della PA – Offerta di gara – Medie di ribasso &#8211; Arrotondamento – Mancata applicazione &#8211; Legittimità</p>
<hr />
<p>1. Sussiste l’interesse ad impugnare gli atti di gara da parte del concorrente che si dolga dell’illegittima esclusione di altri concorrenti, ove tale esclusione influisca in modo negativo nei suoi confronti, avuto riguardo all’esito della gara (nella fattispecie, la riammissione delle imprese escluse avrebbe alzato la media del ribasso, permettendo l’aggiudicazione dell’appalto alla ricorrente).</p>
<p>2. E’ legittima la mancata applicazione della regola dell’arrotondamento dei decimali alle medie di ribasso, in assenza di una espressa previsione negli atti disciplinatori di gara, anche laddove il bando stabilisce che l’offerta vada espressa in cifra percentuale di ribasso con due cifre decimali e che non si terrà conto delle eventuali cifre oltre la seconda, mentre il disciplinare stabilisce che nella determinazione della soglia di anomalia delle offerte si debba procedere all’arrotondamento all’unità superiore solo in sede di taglio delle ali, in quanto tali disposizioni non sono automaticamente riferibili anche alla media del ribasso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;interesse ad impugnare l&#8217;esclusione degli altri concorrenti e sulla legittimità della mancata applicazione dell&#8217;arrotondamento alle medie di ribasso, quando esso non sia espressamente previsto dalla lex specialis</span></span></span></p>
<hr />
<p align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 1056/07 Reg.Dec.<br />
N. 110 Reg.Ric.<br />
ANNO 2007</p>
<p align="center"><b>Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana<br />
in sede giurisdizionale</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align="center"><b>D E C I S I O N E</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 110/2007, proposto dalla</p>
<p><b>Impresa SALVATORE CASELLA</b>, in persona dell’omonimo titolare, e dalla <b>Impresa G.F. COSTRUZIONI s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, (quest’ultima subentrante alla FRESTA COSTRUZIONI EDILI s.r.l.), rappresentate e difese dall’avv. Andrea Scuderi, con domicilio eletto in Palermo, via Nunzio Morello n. 40, presso lo studio dell&#8217;avv. Luca Di Carlo;</p>
<p align="center">c o n t r o</p>
<p>il <b>COMUNE DI RIPOSTO</b>, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>della <b>A.G.L. COSTRUZIONI s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, e della <b>Impresa SAITTA ANTONINO</b> (appellanti incidentali) rappresentate e difese dagli avv.ti Gaetano e Luigi Tafuri, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Lucia Di Salvo, in Palermo, via Notarbartolo n. 5;</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza n. 2159, in data 9 novembre 2006 del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, IV;</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio, con appello incidentale, delle Imprese A.G.L. Costruzioni s.r.l. e Saitta Antonino;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Visto il dispositivo n. 52/07 in data 23 aprile 2007;<br />
Relatore il Consigliere Pier Giorgio Trovato; uditi, alla pubblica udienza del 18 aprile 2007, l’avv. A. Scuderi per le imprese appellanti e l’avv. G. Tafuri per le imprese appellanti incidentali;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align="center"><b>F A T T O</b></p>
<p>1. Con atto pubblicato nella GURS del 30 dicembre 2005 il Comune di Riposto bandiva una gara di appalto per l’affidamento dei lavori di completamento ed ampliamento del campo di calcio nella frazione Carruba, per l’importo a base d’asta di Euro 637.167,32 (compresi gli oneri per la sicurezza).<br />
Nella seduta del 24 gennaio 2006 il seggio di gara escludeva alcuni concorrenti, tra cui le Imprese CGS, Icas e Pagliuca Carmelo.<br />
Procedeva quindi all’apertura delle offerte economiche, determinando la media di aggiudicazione in 25,58733%.<br />
Con verbale dell’1 febbraio 2006 l’appalto era aggiudicato al Raggruppamento costituendo tra le Imprese A.G.L S.r.l. e Saitta Antonino, che aveva offerto il ribasso del 25,58%.<br />
Con rilievi del 30 gennaio 2006 prot. 2008 e successive precisazioni del 15 febbraio 2006 e del 3 marzo 2006 il Raggruppamento costituendo tra l’impresa Casella e la società Fresta Costruzioni Edili S.r.l., che aveva offerto il ribasso del 25,59 %, contestava l’esclusione delle Imprese CGS, Icas e Pagliuca Carmelo, chiedendone la riammissione, con conseguente elevazione della media al 25,592 % e l’aggiu-dicazione dell’appalto in proprio favore.<br />
Il Comune con nota del 2 febbraio 2006 prot. 2298 chiedeva all’Impresa Casella di motivare la sopradette contestazioni, ma, ricevuti i richiesti chiarimenti, non emetteva alcuna determinazione, con la conseguente definitività degli atti di gara.</p>
<p>2. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, le Imprese Casella Salvatore e Fresta Costruzioni Edili S.r.l. impugnavano allora tali atti, riproponendo i rilievi già svolti in sede amministrativa e chiedendo anche il risarcimento dei danni.<br />
Le Imprese A.G.L. Costruzioni S.r.l. e Saitta Antonino, facenti parte del Raggruppamento aggiudicatario, si costituivano in giudizio per avversare il gravame, deducendone l’inammissibilità e l’infonda-tezza.</p>
<p>3. Frattanto, con nota prot. n. 5874 del 28 marzo 2006 il Segretario Generale del Comune di Riposto, nella qualità di Presidente del seggio di gara, aveva rigettato i rilievi e le contestazioni presentate dalle imprese ricorrenti.<br />
Con ricorso per motivi aggiunti, le Imprese Casella Salvatore e Fresta Costruzioni Edili S.r.l. impugnavano tale nota, proponendo i medesimi rilievi di cui al ricorso principale e lamentando altresì la violazione dell’art. 21 bis della L. n. 109/1994, come modificata dalle L.L.R.R. n. 7/2002 e n. 7/2003, nonchè l’incompetenza dell’autorità emanante.<br />
A loro volta le Imprese A.G.L. Costruzioni S.r.l. e Saitta Antonino, facenti parte del Raggruppamento aggiudicatario, sostenevano che, anche se si fossero ammesse alla gara le Imprese CGS S.r.l., Pagliuca ed ICAS S.r.l., le Imprese ricorrenti in ogni caso non avrebbero potuto conseguire l’aggiudicazione, dal momento che la media delle offerte, pari a 25,592%, da arrotondare a 25,59%, tenuta presente dal seggio di gara, sarebbe identica alla media del 25,58733%, da arrotondare a 25,59%, che si otterrebbe riammettendo le tre imprese escluse.</p>
<p>4. Il TAR, con sentenza n. 2159, in data 9 novembre 2006, respingeva la eccezione pregiudiziale. Nel merito, alla stregua di ampia riflessione interpretativa delle norme di settore, osservava che:<br />
&#8211; era illegittima la sola esclusione dell’Impresa ICAS S.r.l., che aveva offerto un ribasso del 25,58%.<br />
&#8211; le imprese ammesse dovevano quindi essere 36, anziché 35;<br />
&#8211; la media aritmetica delle offerte ammesse sarebbe stata così pari a 25,544% (anziché 25,543%) e, sommando ad essa lo scarto medio aritmetico delle offerte ammesse, pari a 0,0428% (anziché 0,0422%), il limite di anomalia sarebbe stato di 25,5868% (anziché 25,5873%).<br />
&#8211; tale correzione del limite di anomalia non porterebbe alcun vantaggio all’A.T.I. costituenda Casella Salvatore – Fresta Costruzioni Edili S.r.l., la cui offerta di ribasso del 25,59 % dovrebbe comunque essere automaticamente esclusa perché anomala.<br />
&#8211; conseguentemente il ricorso principale ed il ricorso per motivi aggiunti erano dichiarati inammissibili per carenza d’interesse.</p>
<p>5. La sentenza è stata appellata dalla impresa Casella e dalla impresa G.F. Costruzioni (subentrata alla Fresta Costruzioni Edili S.r.l.), che hanno puntualmente contestato il merito della statuizione del TAR.<br />
Si sono costituite in giudizio la A.G.L. Costruzioni s.r.l. e la impresa Saitta Antonino, che oltre a controdedurre all’appello, con appello incidentale hanno dedotto la inammissibilità del ricorso in primo grado.<br />
Alla pubblica udienza del 18 aprile 2007, gli appelli sono passati in decisione.</p>
<p align="center"><b>D I R I T T O</b></p>
<p>1. Gli appelli, principale e incidentale, sono infondati.<br />
La vertenza ha per oggetto gli esiti della gara di appalto, bandita dal Comune di Riposto con atto pubblicato nella GURS del 30 dicembre 2005 per l’affidamento dei lavori di completamento ed ampliamento del campo di calcio nella frazione Carruba, per l’importo a base d’asta di Euro 637.167,32 (compresi gli oneri per la sicurezza).<br />
Il seggio di gara determinava la media di aggiudicazione in 25,58733%.<br />
L’appalto era aggiudicato al Raggruppamento costituendo tra le Imprese A.G.L S.r.l. e Saitta Antonino, che aveva offerto il ribasso del 25,58%.<br />
In primo grado ricorrevano l’impresa Casella e la società Fresta Costruzioni Edili S.r.l., che avevano partecipato alla gara in RTI costituendo (con ribasso del 25,59%) sostenendo che illegittimamente erano state escluse le Imprese CGS, Icas e Pagliuca Carmelo e che con la loro riammissione la media di aggiudicazione si sarebbe attestata al 25,592%, con conseguente aggiudicazione dell’appalto in favore della ricorrente.<br />
Con la sentenza appellata il TAR, dopo avere disatteso una eccezione di inammissibilità sollevata dal controinteressato RTI costituendo tra le Imprese A.G.L S.r.l. e Saitta Antonino (aggiudicatario), respingeva nel merito il ricorso.</p>
<p>2. In via pregiudiziale vanno esaminate le eccezioni di inammis-sibilità, del ricorso in primo grado formulate con appello incidentale dalle imprese A.G.L. Costruzioni s.r.l. e Saitta Antonino.<br />
Con la prima si sostiene che le odierne appellanti fanno valere interessi di terze imprese, mentre il loro interesse è indiretto. Inoltre la riammissione della Icas, comporterebbe la partecipazione della stessa al sorteggio, con conseguente conflitto di interessi tra l’appellante e la citata impresa terza.<br />
La tesi non ha pregio, in relazione all’orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, secondo cui i concorrenti ad una gara hanno interesse a dolersi della illegittima esclusione di altri concorrenti ove tale esclusione influisca in modo negativo nei loro confronti, avuto riguardo all’esito della gara (cfr. C.S., V, 11 gennaio 2002, n. 134).<br />
Tale interesse sussiste anche relativamente alla Icas, ove pure la sua riammissione comportasse un sorteggio e la partecipazione ad essa della impresa in precedenza esclusa e della odierna appellante. Quest’ultima conseguirebbe comunque un vantaggio (possibilità di aggiudicazione a seguito di sorteggio) rispetto agli esiti della gara (mancata aggiudicazione ad essa dell’appalto).</p>
<p>3. Con la seconda eccezione, si sostiene che comunque, anche riammettendo le tre imprese escluse, la media si attesterebbe al 25,592% e quindi con arrotondamento al 25,59%.<br />
Anche tale eccezione è priva di pregio.<br />
La tesi dell’arrotondamento delle medie non sembra trovare conforto negli atti regolatori della gara.<br />
Il bando, al punto 13, stabilisce come criterio di aggiudicazione quello del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara, precisando che l’offerta va espressa “in cifra percentuale di ribasso, con 2 cifre decimali” e che non si terrà conto delle eventuali cifre oltre la seconda.<br />
Si tratta di disposizione che appare riferita esclusivamente al ribasso offerto, da esprimersi con sole due cifre decimali (le ulteriori risultando inutilmente indicate).<br />
Nel disciplinare di gara è poi prescritto poi che:<br />
“il soggetto deputato all’espletamento della gara &#8230; procede &#8230; alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte (media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso, e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media)”.<br />
Anche in questa disposizione non si fa cenno ad arrotondamenti delle medie, ma solo di arrotondamento all’unità superiore in sede di taglio delle ali.<br />
In difetto di una espressa previsione negli atti disciplinatori di gara (non impugnati in via incidentale) non era consentito effettuare ulteriori arrotondamenti. Condivisibile è quindi la impostazione della Commissione di gara.<br />
Risulta quindi inutilmente invocato dall’odierno resistente l’indirizzo di questo Consiglio secondo cui la circostanza che l’art. 21, comma 1 della legge n. 109/1994, nel disporre espressamente che le offerte di ribasso debbano essere formulate con due sole cifre decimali, senza nulla disporre circa eventuali arrotondamenti ai fini del calcolo delle medie, non autorizza di per sé a ritenere illegittime le previsioni dei bandi o disciplinari di gara con cui le singole amministrazioni, portando ad ulteriore conseguenza la logica di semplificazione e moralizzazione sottesa all’innovazione legislativa sopra menzionata, estenda anche al calcolo delle medie la regola dell’arrotondamento dei decimali. In questo senso, per vero, si è espressa inequivocabilmente la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. VI, 10 marzo 2003, n. 1277) e di questo stesso Consiglio dapprima in sede cautelare (C.G.A., 7 febbraio 2005, n. 94, ord.), e da ultimo anche con decisione di merito (n. 819 del 2005).<br />
Nella specie per quanto detto e per quel che rileva, ai fini del decidere, l’arrotondamento non è stato previsto dalla Amministrazione.</p>
<p>4. Nel merito l’appello ripropone la questione della legittimità della esclusione dalla gara delle imprese CGS, Icas e Pagliuca Carmelo per carente possesso delle qualificazioni SOA.<br />
Secondo le ricorrenti, tali esclusioni sarebbero illegittime, in quanto, in base al combinato disposto di cui agli artt. 73, 74 e 95 del D.P.R. n. 554/1999, all’art. 13 della L. n. 109/1994 ed all’art. 30 del D.P.R. n. 34/2000, le imprese escluse sarebbero in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dal bando e dall’annesso capitolato.<br />
Negli atti regolatori della gara era previsto:<br />
&#8211; (punto 3.3 del bando) “categoria prevalente per l’intero importo, classifica III, o qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, giusto art. 95 del D.P.R. 554/1999 a cui si rinvia” (quest’ultimo richiamo normativo non veniva in rilievo nel precedente citato dalle appellanti, C.G.A. 9 maggio 2005 n. 334).<br />
&#8211; (punto 3.5-3.6 del bando), quali lavorazioni di cui si componeva l’intervento<br />
OG3, classifica I, importo Euro 252.049,33 (categoria prevalente);<br />
OS24, classifica I, importo Euro 161.781,24 (non subappaltabile);<br />
OG1, classifica I, importo Euro 116.636,04 (subappaltabile);<br />
OG10, classifica I, importo Euro 106.700,71 (subappaltabile).<br />
&#8211; (punto 3 lett. r del disciplinare di gara) il concorrente deve indicare quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonchè appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente ancorchè subappaltabili per legge, intende, ai sensi dell’articolo 18 della legge 55/90 e successive modificazioni, eventualmente subappaltare o concedere a cottimo oppure deve subappaltare e concedere a cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni.<br />
Quanto all’art. 95 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554/1999, come detto espressamente richiamato nel bando di gara (cfr. punto 3.3), al comma 1 così dispone:<br />
“1. L’impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economici finanziari e tecnico organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti dell’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente”.<br />
In punto di fatto si rileva che il seggio di gara escludeva, come detto, tra le altre:<br />
&#8211; la“Impresa CGS, atteso che produce iscrizione SOA alla categoria prevalente OG3 in classifica prima, inferiore all’intero importo dei lavori pari a euro 637.167,32 e per ciò che attiene le categorie scorporabili non produce iscrizione SOA alla categoria OG10”;<br />
&#8211; la “Impresa Icas, atteso che produce iscrizione SOA alla categoria prevalente OG3 in classifica seconda, inferiore all’intero importo dei lavori pari a euro 637.167,32 e per ciò che attiene le categorie scorporabili non produce iscrizione SOA alla categoria OG10”;<br />
&#8211; la“Impresa Pagliuca Carmelo &#8230; atteso che produce iscrizione SOA alla categoria prevalente OG3 in classifica prima, inferiore all’intero importo dei lavori pari a euro 637.167,32 e per ciò che attiene le categorie scorporabili non produce iscrizione SOA alla categoria OG10”.<br />
La vertenza ha per oggetto la legittimità o meno di tali esclusioni.<br />
Osserva il Collegio che in base al richiamato art. 95, ai fini della ammissione della impresa singola, la stessa (in caso di lavori appartenenti a diverse categorie) deve trovarsi in una delle due seguenti situazioni:<br />
&#8211; essere in possesso della qualificazione SOA nella categoria prevalente per l’intero importo dei lavori ( nella specie OG 3, terza categoria);<br />
&#8211; essere in possesso della qualificazione per la categoria prevalente e, in via complementare, per le categorie scorporabili.<br />
Se ne deduce che la impresa singola può sopperire alla carenza (totale o parziale) di specifica qualificazione nelle categorie non prevalenti con corrispondenti qualificazioni in quella prevalente.<br />
Nè a diverse conclusioni può indurre il fatto che le opere scorporabili siano o meno subappaltabili. Nell’art. 95 citato e &#8211; si ripete – richiamato dal bando non si colgono richiami che consentano tale interpretazione. Nè elementi in tal senso sono desumibili dagli artt. 73 e 74 del citato d.P.R. e dall’art. 30 del d.P.R. n. 34/2000 richiamati dalle appellante.<br />
Da queste disposizioni, ad avviso del Collegio, emerge che:<br />
&#8211; vanno distinti requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione;<br />
&#8211; quanto ai primi sembra emergere che la concorrente (impresa singola o associazione orizzontale o verticale) deve avere qualificazioni complessivamente corrispondenti all’importo complessivo dei lavori (cfr. art. 95 citato, commi 1, 2 e 3);<br />
&#8211; in particolare la impresa singola, al momento della partecipazione alla gara deve essere in possesso della qualificazione per la categoria prevalente per l’intero importo dei lavori oppure, ove nel bando siano individuate opere scorporabili, della qualificazione per la categoria prevalente e (in misura complementare a quella della categoria prevalente) per quelle scorporabili. Se sono previste opere speciali, la impresa singola deve avere, oltre alla qualificazione per la categoria prevalente, una qualificazione corrispondente alle opere speciali. Salvo che per le opere da ultimo citate, il difetto di qualificazione per le opere non prevalenti, può essere compensato dalla qualificazione nella categoria prevalente;<br />
&#8211; non emerge (nè per le imprese singole nè per quella associate) che al difetto dei requisiti di qualificazione, possa sopperirsi con la mera previsione di subappalto ad imprese in possesso della relativa qualifica;<br />
&#8211; dopo l’aggiudicazione, nella fase esecutiva, l’impresa può subappaltare alcune opere (scorporabili non speciali), ma la preventiva esternazione di tale volontà non consente una riduzione delle garanzie di qualificazione complessiva richiesta in capo alle imprese o associazioni concorrenti dall’art. 95 del d.P.R. n. 554/1999 al momento della gara;<br />
&#8211; anche in base alle previsioni del bando di gara (richiamate per l’ammissione) si richiede una qualificazione formale della impresa singola pari all’importo complessivo dei lavori (con la possibilità di sopperire a carenze nelle categorie scorporabili con eccedenze nella categoria prevalente), mentre nella fase della esecuzione le cennate carenze possono essere colmate (per le opere subappaltabili) con l’intervento di imprese all’uopo qualificate;<br />
&#8211; la ratio delle disposizioni è quella di garantire che comunque la impresa aggiudicataria dia garanzie di qualificazione pari ai lavori da appaltare.<br />
In applicazione di tali principi appare condivisibile l’imposta-zione data dal TAR secondo cui<br />
I – è stata illegittimamente esclusa l’Impresa ICAS S.r.l. che aveva partecipato alla gara, essendo munita delle seguenti qualificazioni:<br />
&#8211; OG3, classifica II;<br />
&#8211; OS24, classifica I;<br />
&#8211; OG1, classifica I;<br />
&#8211; OG10, nessuna qualificazione.<br />
La predetta impresa, possedendo nella categoria prevalente OG3, classifica II, dei requisiti di partecipazione in misura tale da colmare quelli mancati, relativi alla categoria OG10 doveva essere ammessa.<br />
II – è stata legittimamente esclusa l’Impresa C.G.S. S.r.l. che aveva partecipato alla gara, essendo munita delle seguenti qualificazioni:<br />
&#8211; OG3, classifica I;<br />
&#8211; OS24, classifica I;<br />
&#8211; OG1, classifica IV;<br />
&#8211; OG10, nessuna qualificazione.<br />
La predetta impresa non possedeva nella categoria prevalente OG3, classifica I, requisiti tali da compensare quelli mancanti relativi alla categoria OG10.<br />
III – è stata legittimamente esclusa l’Impresa Pagliuca Carmelo, che aveva partecipato alla gara, essendo munita delle seguenti qualificazioni:<br />
&#8211; OG3, classifica I;<br />
&#8211; OS24, classifica I;<br />
&#8211; OG1, classifica V;<br />
&#8211; OG10, nessuna qualificazione.<br />
La predetta impresa non possedeva nella categoria prevalente OG3, classifica I, requisiti tali da compensare quelli mancanti relativi alla categoria OG10.<br />
Appaiono corrette anche le conclusioni alle quali sulla base di tali principi il TAR è pervenuto:<br />
&#8211; gli atti di gara dovrebbero essere annullati, limitatamente all’esclusione dell’Impresa ICAS S.r.l., che ha offerto un ribasso del 25,58%.<br />
&#8211; le imprese ammesse sarebbero n. 36, anziché n. 35;<br />
&#8211; la media aritmetica delle offerte ammesse sarebbe pari a 25,544 (anziché 25,543) e, sommando ad essa lo scarto medio aritmetico delle offerte ammesse, pari a 0,0428 (anziché 0,0422), il limite di anomalia sarebbe 25,5868 (anziché 25,5873).<br />
&#8211; ma tale correzione del limite di anomalia non porterebbe alcun vantaggio all’A.T.I. costituenda Casella Salvatore – Fresta Costruzioni Edili S.r.l., la cui offerta di ribasso del 25,59 % dovrebbe essere automaticamente esclusa perché anomala<br />
&#8211; il ricorso principale ed il ricorso per motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili per carenza d’interesse.</p>
<p>5. Per le ragioni che precedono – assorbita ogni ulteriore questione ed eccezione, gli appelli vanno respinti.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del grado di giudizio.</p>
<p align="center"><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana in sede giurisdizionale respinge gli appelli, principale e incidentale, in epigrafe indicati.<br />
Compensa le spese di questo grado di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Palermo, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 18 aprile 2007 con l&#8217;intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Pier Giorgio Trovato, estensore, Ermanno de Francisco, Antonino Corsaro, Filippo Salvia, componenti.</p>
<p>Depositata in segreteria<br />
il 21 novembre 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-21-11-2007-n-1056/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2007 n.1056</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2006 n.1056</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-13-2-2006-n-1056/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-13-2-2006-n-1056/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-13-2-2006-n-1056/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2006 n.1056</a></p>
<p>Pres. Corsaro; Rel. Dell’Utri; M. TOMBA (Avv. A. Montarsolo) c. CONI (Avv. A. Angeletti) sull&#8217;idoneità dell&#8217;interesse morale a sorreggere la proposizione del gravame da parte del dipendente trasferito per incompatibilità ambientale Giustizia amministrativa &#8211; Interesse a ricorrere – Pubblico impiego &#8211; Interesse morale del dipendente ad impugnare il trasferimento per</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-13-2-2006-n-1056/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2006 n.1056</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-13-2-2006-n-1056/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2006 n.1056</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corsaro; Rel. Dell’Utri;<br /> M. TOMBA (Avv. A. Montarsolo) c. CONI (Avv. A. Angeletti)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;idoneità dell&#8217;interesse morale a sorreggere la proposizione del gravame da parte del dipendente trasferito per incompatibilità ambientale</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa &#8211; Interesse a ricorrere – Pubblico impiego &#8211; Interesse morale del dipendente ad impugnare il trasferimento per incompatibilità ambientale – Sufficienza.</span></span></span></p>
<hr />
<p>A fronte di un provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale, è sufficiente l’interesse morale per sorreggere la proposizione del gravame relativo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<b><P ALIGN=CENTER>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<b><P ALIGN=CENTER>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<b><P ALIGN=CENTER>PER IL LAZIO &#8211; SEZIONE III <i>TER</p>
<p>
</i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
composto dai signori<br />
Francesco Corsaro	PRESIDENTE<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri	COMPONENTE, relatore<br />	<br />
Stefania Santoleri	COMPONENTE<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 2718/96 Reg. Gen., proposto da <br />
<b>TOMBA Marina</b>, rappresentata e difesa in atto dall’Avv. Armando Montarsolo ed elettivamente domiciliata presso il medesimo in Roma, viale G. Mazzini n. 157;</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Comitato Olimpico Nazionale Italiano &#8211; CONI</b>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’Avv. Alberto Angeletti ed elettivamente domiciliato presso il medesimo in Roma, via Pierluigi da Palestrina n. 19;</p>
<p><b>per l&#8217;annullamento</b><br />
del provvedimento 21 novembre 1995 n. 43668 del CONI, col quale la ricorrente è stata trasferita dalla Federazione italiana Giuoco calcio alla Federazione italiana tiro con l’arco, e di tutti gli altri atti precedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 12 gennaio 2006, relatore il consigliere Angelica Dell&#8217;Utri, uditi per le parti gli Avv.ti Montarsolo e Angeletti;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO 
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>	Con ricorso notificato il 29 gennaio 1996 la signora Marina Tomba, dipendente del CONI alla VI qualifica, profilo 1, in servizio presso la Federazione italiana giuoco calcio, ha impugnato il provvedimento 21 novembre 1995 n. 43668, col quale è stata trasferita presso la Federazione italiana tiro con l’arco per incompatibilità ambientale. All’uopo ha dedotto:<br />	<br />
1.- Eccesso di potere.<br />
Ai fini del trasferimento per incompatibilità ambientale non è sufficiente una situazione di contrasto, occorrendo che da tale situazione derivino intralci al servizio o perdita di prestigio verso gli ambienti esterni, riferibili al dipendente. Nella specie, non è dato rilevare in cosa consista l’asserita incompatibilità e quali siano le ragioni del disposto trasferimento, ossia in quali fatti si concretizzi e come essi nuocciano al funzionamento ed al prestigio dell’ufficio.<br />
2.- Carenza di motivazione.<br />
Il provvedimento è genericamente motivato in relazione a situazioni non pertinenti e, comunque, non riferibili alla ricorrente.<br />
3.- Violazione dell’art. 65 del regolamento organico del CONI deliberato il 17 novembre 1978 ed approvato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo il 15 dicembre 1978.<br />
Non sussistono motivate esigenze di servizio e, comunque, non sono rilevabili dal provvedimento impugnato.<br />
	Il CONI si è costituito in giudizio e con memorie del 9 marzo 1996 e 28 dicembre 2005 ha svolto controdeduzioni, nonché eccezioni di improcedibilità del gravame, a seguito del collocamento a riposo della ricorrente e, comunque, del trasferimento a domanda presso altra Federazione. A sua volta, con memoria del 29 dicembre 2005 la ricorrente, precisato il permanere del proprio interesse alla definizione della causa, sia morale sia finalizzato ad ottenere il risarcimento dei danni, ha insistito per l’accoglimento del gravame.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>	Con l’impugnato provvedimento 21 novembre 1995 n. 43668 il CONI, ritenuto che non sussistessero più le condizioni per la permanenza dell’attuale ricorrente signora Marina Tomba presso la Segreteria della FIGC, ove all’epoca prestava servizio, al fine di garantire il buon andamento del predetto ufficio ha disposto il trasferimento della medesima presso la Federazione italiana tiro con l’arco. Tanto in considerazione dell’emersione di una situazione incompatibilità ambientale acuitasi con il passare del tempo, rivelata dalle doglianze espresse dalla stessa dipendente con lettera in data 4 ottobre 1995, dalla quale “risulta che i Suoi rapporti di lavoro con i Superiori e alcuni colleghi non sono buoni”, come confermato dall’ufficio di appartenenza della medesima.<br />	<br />
	In via preliminare, va disattesa l’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, formulata dall’Amministrazione resistente in relazione sia al collocamento a riposo dell’istante, avvenuto nell’ottobre del 2003, sia al trasferimento presso altra Federazione disposto in data 10 febbraio 1997, questa volta su espressa domanda dell’interessata.<br />	<br />
	E’ noto infatti che l’interesse anche solo morale, quale indubbiamente è quello ravvisabile a fronte di un provvedimento di trasferimento per la specifica causa della incompatibilità ambientale, è idoneo a sorreggere la proposizione del gravame. Nella specie, poi, è parimenti indubbio che l’interesse alla decisione non è solo di tal genere, permanendo altresì quello al venir in essere del presupposto – l’annullamento in sede giurisdizionale – necessario per la successiva richiesta di risarcimento del danno, restando ovviamente attratta nel relativo, eventuale giudizio ogni questione sull’effettività, l’entità e risarcibilità del danno.<br />	<br />
	Nel merito, tuttavia, il ricorso è infondato.<br />	<br />
	Si è visto che il disposto trasferimento sia motivato con la necessità di ripristinare il buon andamento del servizio a cui era adibita la ricorrente; buon andamento messo in pericolo dai cattivi rapporti della stessa con i superiori ed i colleghi. Quanto agli specifici fatti e circostanze da cui è stata desunta tale situazione, il provvedimento fa rinvio alla lettera della dipendente, sopra menzionata, ed alle risultanze della consultazione del servizio di appartenenza, quindi all’istruttoria svolta al riguardo. Il medesimo provvedimento deve, quindi, ritenersi motivato <i>per relationem</i>, con la conseguenza della palese infondatezza del secondo motivo di gravame, col quale appunto si deduce carenza di motivazione sotto l’aspetto formale.<br />	<br />
	Sotto altro profilo, risultano anche solo dalla mera lettura della ripetuta lettera della signora Tomba l’effettiva esistenza di ripetuti ed aspri dissidi sia tra la ricorrente ed il funzionario da cui ella direttamente dipendeva, sia tra la medesima ed altri colleghi, nonché il verificarsi di singolari episodi – tra i quali balza evidente il tentativo di pignoramento a carico della dipendente effettuato da ufficiale giudiziario presso l’ufficio –, ricollegabili direttamente alla medesima signora Tomba, quali ne siano le ragioni personali sottostanti. E tanto basta, ad avviso del Collegio, per spiegare in maniera oggettiva ed esauriente la ritenuta impossibilità del permanere della dipendente in quell’ufficio. In altri termini, i fatti in questione, il cui venir in essere è incontroverso ed incontrovertibile, poiché enumerati dalla stessa impiegata, rivelano di per sé come l’apprezzamento di essi operato dall’Amministrazione non possa ritenersi inficiato da gravi vizi di logicità, razionalità e proporzionalità, né sottenda intenti punitivi estranei all’istituto applicato, non potendo revocarsi in dubbio che anche solo l’episodio a cui si è fatto più puntuale cenno sia suscettibile non soltanto di incidere sulla regolarità e continuità dell’azione amministrativa, comportando evidentemente un intralcio alla normale attività dell’ufficio, ma soprattutto di nuocere all’immagine ed al prestigio dell’ufficio tanto all’interno che, a maggior ragione, all’esterno. Da un lato, quindi, non sussistono i vizi rubricati eccesso di potere riferiti nel primo motivo agli aspetti sostanziali della motivazione; e, dall’altro lato, le “motivate esigenze di servizio” appaiono realmente ricorrenti, oltre che adeguatamente esplicitate, al contrario di quanto sostiene l’istante nel terzo motivo.<br />	<br />
	D’altra parte, è ben noto che il trasferimento per incompatibilità ambientale è provvedimento che, mirando a garantire il corretto funzionamento dell’ufficio alla stregua dei fondamentali principi di cui all’art. 97 Cost., rientra nella potestà organizzatoria – non sanzionatoria – dell’amministrazione pubblica ed è, pertanto, ampiamente discrezionale, in particolare quanto alla valutazione dei fatti. Pertanto, il sindacato di questo giudice non può che arrestarsi alla verifica – nella specie, come detto, positiva – estrinseca della motivazione. <br />	<br />
	Infine, è inammissibile la censura incentrata sul mancato previo avviso dell’avvio del procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990, in quanto formulata unicamente nella memoria depositata in data 29 dicembre 2005, quindi tardivamente ed appunto in semplice memoria non notificata.<br />	<br />
	In conclusione, il ricorso non può che essere respinto.<br />	<br />
	Tuttavia, la situazione personale in cui la signora Tomba si era all’epoca venuta a trovare consiglia la compensazione tra le parti delle spese di causa.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III <i>ter</i>, respinge il ricorso in epigrafe.<i><br />
</i>Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 gennaio 2006.</p>
<p>Francesco Corsaro	PRESIDENTE<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri	ESTENSORE<BR></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-13-2-2006-n-1056/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2006 n.1056</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 2/9/2004 n.1056</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-2-9-2004-n-1056/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-2-9-2004-n-1056/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 2/9/2004 n.1056</a></p>
<p>Pres. Amoroso, Est. Ranalli Zenobi (Avv. M. Discepolo) c. Provincia di Ancona (Avv. A Mastri) dirigenza pubblica: illegittimità dell&#8217;assegnazione del posto in virtù esclusivamente del possesso di un titolo di studio tra i vari richiesti nell&#8217;avviso di selezione Lavoro nella P.A. – Incarichi per la dirigenza amministrativa – Avviso di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-2-9-2004-n-1056/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 2/9/2004 n.1056</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-2-9-2004-n-1056/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 2/9/2004 n.1056</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Amoroso, Est. Ranalli<br /> Zenobi (Avv. M. Discepolo) c. Provincia di Ancona (Avv. A Mastri)</span></p>
<hr />
<p>dirigenza pubblica: illegittimità dell&#8217;assegnazione del posto in virtù esclusivamente del possesso di un titolo di studio tra i vari richiesti nell&#8217;avviso di selezione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Lavoro nella P.A. – Incarichi per la dirigenza amministrativa – Avviso di conferimento di contratto per la copertura di un posto di dirigente amministrativo – Richiesta di una pluralità di titoli – Implicita equipollenza – Assegnazione incarico solo in base ad un particolare titolo di studio – Illegittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Qualora l’avviso per il conferimento di incarico di dirigente del settore lavori pubblici, richieda agli aspiranti il possesso di un titolo tra i vari indicati, risulta illegittima la scelta operata dall’amministrazione in virtù, solo ed unicamente, del possesso di un particolare titolo, in quanto tale decisione equivale ad un implicito, ma evidente disconoscimento della validità degli altri titoli di studio, individuati a monte dalla stessa P.A.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">dirigenza pubblica: illegittimità dell’assegnazione del posto in virtù esclusivamente del possesso di un titolo di studio tra i vari richiesti nell’avviso di selezione</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN  NOME  DEL  POPOLO  ITALIANO</b></p>
<p><b></p>
<p align=center>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE</p>
<p></b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n.1396 del 1997 proposto dalla<br />
dott.ssa <b>ZENOBI Ombretta</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Maurizio Discepolo, presso il quale è elettivamente domiciliata in Ancona, Via Matteotti n.99;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; la <b>PROVINCIA di ANCONA</b>, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Mastri ed elettivamente domiciliato in Ancona, C.so Garibaldi n.124;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>&#8211; dell’avv. <b>Tamburini Gianfranco</b>, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; del decreto 2.10.1997 n.142 con cui il Presidente della Provincia di Ancona ha conferito all’avv. Tamburini l’incarico, per sei mesi, di dirigente del IV settore;<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia intimata;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 7 luglio 2004, il Cons. Luigi Ranalli;<br />
Uditi l’avv. Discepolo per la ricorrente e l’avv. Giovanni Carotti, in sostituzione dell’avv. Mastri, per la Provincia resistente;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>I &#8211; A seguito di avviso del 21.8.1996, pubblicato per il conferimento dell’incarico a tempo indeterminato di un contratto di diritto pubblico per la copertura di un posto di dirigente amministrativo, il Presidente della Provincia di Ancona ed il Dirigente del Settore personale, con decreto 12.11.1996 n.204, individuati tre aspiranti in possesso dei necessari requisiti (Dubbini Raffella, Tamburini Gianfranco e Zenobi Ombretta), aveva conferito l’incarico alla dott.ssa Dubbini Raffaella, motivando la scelta con la necessità di privilegiare il diploma di laurea in giurisprudenza, più attinente alle peculiari funzioni attribuite al Servizio amministrativo dei lavori pubblici, cui si riferiva il posto da conferire, non sussistendo, di contro, sostanziali differenze di competenza, idoneità e capacità dai curricula dei tre aspiranti all’incarico.<br />
Considerato che si era reso vacante il posto di Dirigente del IV Settore “Politiche scolastiche, Sport, Formazione professionale, Valorizzazione beni culturali, Cultura e Pace”, il Presidente della Provincia ed il Dirigente del Settore personale, con decreto 3.10.1997 n.142, hanno utilizzato la selezione come sopra effettuata, affidando il relativo incarico a tempo determinato (sei mesi rinnovabili), all’avv. Tamburini Gianfranco, ritenendo, anche in questo caso, di dover privilegiare il possesso della laurea in giurisprudenza, perché più attinente alle peculiari funzioni in campo amministrativo dei dirigenti amministrativi.<br />
Il decreto n.142/1997 è stato impugnato dalla dott.ssa Zenobi Ombretta, già inserita nella precedente selezione, con il ricorso in esame, notificato il 21.11.1997 e depositato il 24 successivo, deducendosi eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria ed erronea valutazione dei presupposti, in quanto:<br />
1) la ricorrente è in possesso del diploma di laurea in sociologia (conseguito con il punteggio di 106/110 e non 96/110, come erroneamente indicato nel provvedimento impugnato) e presta servizio come funzionario presso l’Amministrazione provinciale dal 31.12.1981: orbene, la ritenuta opportunità di preferire nell’incarico l’avv. Tamburini, in quanto in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, titolo di studio ritenuto più consono alle mansioni del posto, è illogica proprio perché il IV Settore deve occuparsi di “politiche scolastiche, sport, formazione professionale, valorizzazione dei beni culturali, cultura e pace” e non si può affatto ritenere che in queste materie, di natura non prettamente giuridica, la laurea in giurisprudenza assicuri senz’altro una maggiore competenza rispetto alla laurea in sociologia, tant’è che il precedente titolare del posto era laureato in economia e commercio.<br />
Inoltre, neppure si può validamente ritenere che la laurea in giurisprudenza costituisca, in linea di principio, titolo di preferenza per l’accesso al posto di dirigente amministrativo, perché tanto non è affatto previsto dal regolamento dei concorsi, cui rinvia l’art.71 dello Statuto della Provincia per l’affidamento degli incarichi in questione;<br />
2) non sono stati affatto considerati alcuni elementi a favore della ricorrente, quali il miglior voto di laurea, la maggiore esperienza professionale acquisita nell’espletamento delle funzioni della qualifica immediatamente inferiore e la rilevante economia di spesa che si poteva ottenere, essendo la ricorrente già in servizio presso la stessa Amministrazione provinciale: del resto, ai sensi dell’art. 7, u.c., del D.Lgs. n.29/1993, gli incarichi esterni possono essere conferiti soltanto per esigenze che non possono essere soddisfatte con il personale interno;<br />
3) il regolamento provinciale sui concorsi, cui rinvia l’art. 71 dello Statuto, non menziona quale requisito di accesso agli incarichi dirigenziali l’esercizio dell’attività libero professionale, né si comprende per quale motivo, nella fattispecie, tanto è stato ritenuto possibile per l’affidamento dell’incarico all’avv. Tamburini.</p>
<p>II &#8211; La difesa dell’Amministrazione provinciale di Ancona, con la memoria di costituzione in giudizio e successiva memoria depositata il 26.6.2004, ha replicato ai singoli gravami, concludendo perché il ricorso sia respinto in quanto infondato.</p>
<p>III &#8211; Tanto premesso, il Collegio considera che l’intervenuto decorso del periodo dell’incarico conferito al controinteressato nelle more del giudizio non determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, come più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa (v.si Cons. Stato, sez. VI, 16 settembre 2002 n.4632; sez. IV, 24 settembre 1997 n.1004) e tanto è ancor più evidente a seguito della possibilità di risarcire – se, ovviamente, ne sussistono i presupposti &#8211; il danno illegittimamente arrecato anche a posizioni di interesse legittimo pretensivo, ormai notoriamente ammesso dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione.<br />
Nel merito, ad avviso del Collegio:<br />
a) è senz’altro infondato il terzo motivo di gravame.<br />
Il requisito per il conferimento dell’incarico &#8211; in alternativa al servizio almeno quinquennale prestato presso Enti pubblici o privati in posizione corrispondente all’VIII qualifica funzionale &#8211; della “esperienza di cinque anni di comprovato esercizio professionale, correlato al titolo di studio richiesto, con relativa iscrizione all’albo, ove necessaria” era stato espressamente previsto nell’avviso del 21.8.1996;<br />
b) è, invece, fondato il secondo profilo di illegittimità dedotto con il primo motivo di gravame.<br />
Infatti, una volta che l’Amministrazione provinciale ha inteso avvalersi della precedente selezione effettuata per il conferimento dell’incarico di Dirigente del settore lavori pubblici, nel relativo avviso del 21.8.1996 era stato pur sempre richiesto agli aspiranti all’incarico il possesso del “diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche e titoli equipollenti”, senza alcuna indicazione di preferenza di un titolo di studio rispetto all’altro.<br />
Di conseguenza, allorché, come avvenuto nella fattispecie, è stato ritenuto determinante ai fini del conferimento dell’incarico, solo ed unicamente il possesso della laurea in giurisprudenza, questa decisione equivale ad un implicito, ma evidente disconoscimento della validità degli altri titoli di studio, considerati, invece, altrettanto idonei dall’avviso di selezione, in modo, peraltro, conforme alle norme regolamentari previste per l’accesso al posto, né è consentito all’Amministrazione, con successive e discrezionali valutazioni, disattendere le relative e vincolanti prescrizioni.<br />
Attesa la fondatezza del suindicato motivo di illegittimità, il ricorso va accolto, restando assorbito l’esame degli altri motivi di impugnazione.<br />
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, annulla il decreto 2 ottobre 1997 n.142, congiuntamente adottato dal Presidente della Provincia di Ancona e dal Dirigente del Settore personale.<br />
Condanna la Provincia di Ancona al pagamento della somma di Euro 1500,00 (millecinquecento/00) a favore delle ricorrente, dott.ssa Zenobi Ombretta, per spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 7 luglio 2004, con l’intervento dei Magistrati:<br />
Dott. Bruno Amoroso	Presidente <br />	<br />
Dott. Luigi Ranalli 	Consigliere, est.<br />	<br />
Dott. Galileo Omero Manzi	Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-2-9-2004-n-1056/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 2/9/2004 n.1056</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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