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	<title>1053 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1053 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2019 n.1053</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-19-7-2019-n-1053/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-19-7-2019-n-1053/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2019 n.1053</a></p>
<p>Giuseppina Adamo, Presidente, Lorenzo Ieva, Referendario, Estensore PARTI: (G. L. e R. G., rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Colasuonno e Pietro Fuzio c. Comune di Andria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe De Candia) I limiti di edificabilità  riconducibili alle &#8220;zone bianche&#8221; hanno</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-19-7-2019-n-1053/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2019 n.1053</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-19-7-2019-n-1053/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2019 n.1053</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giuseppina Adamo, Presidente, Lorenzo Ieva, Referendario, Estensore PARTI: (G. L. e R. G., rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Colasuonno e Pietro Fuzio c. Comune di Andria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe De Candia)</span></p>
<hr />
<p>I limiti di edificabilità  riconducibili alle &#8220;zone bianche&#8221; hanno per loro natura carattere provvisorio: è preciso obbligo dell&#8217;Amministrazione colmare prontamente ogni lacuna verificatasi nell&#8217;ambito della pianificazione urbanistica, dettando per tali zone una nuova disciplina urbanistica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY"><b>1.- Edilizia ed Urbanistica &#8211; pianificazione &#8211; zone cd bianche &#8211; zone bianche ab origine &#8211; zone bianche successive &#8211; differenze.</b></p>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><i>I limiti di edificabilità  riconducibili alle &#8220;zone bianche&#8221; hanno per loro natura carattere provvisorio: è preciso obbligo dell&#8217;Amministrazione colmare prontamente ogni lacuna verificatasi nell&#8217;ambito della pianificazione urbanistica, dettando per tali zone una nuova disciplina urbanistica.</i></div>
<p style="text-align: justify;"><i>In particolare, le zone bianche ab origine sono quelle non considerate dal P.R.G. (o P.U.G.), per scelta pianificatoria iniziale, diretta ed espressa, che rimanda al futuro ogni più¹ precisa determinazione, anche se l&#8217;art. 7, comma 1, legge 17 agosto 1942 n. 1150 preveda che il piano regolatore generale debba considerare la totalità  del territorio comunale: sono peraltro note nella prassi (soprattutto ma non solo con riferimento alle pianificazioni degli anni Sessanta e Settanta) e possono riguardare territori molto vasti, o a particolare conformazione orografica, o altre situazioni motivatamente considerate. In tal caso, non v&#8217;è un dovere da parte del Comune di procedere alla tipizzazione edilizia in tempi predefiniti, applicandosi la regola prevista, di cui all&#8217;art. 9 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, recante il &#8220;Testo unico in materia edilizia&#8221; (giù  art. 4, ultimo comma, legge 28 gennaio 1977 n. 10), che prevede una limitata utilizzabilità  a fini edificatori.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Le zone bianche successive, invece, sono quelle che, giù  considerate dal P.R.G. (o P.U.G.) nella scelta pianificatoria come zone sulle quali gravi l&#8217;imposizione del vincolo espropriativo, a seguito della parziale attuazione o della scadenza del periodo temporale di validità  del vincolo, hanno perso una siffatta connotazione: la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la cessazione di efficacia di un piano attuativo, in tutto o in parte non eseguito, non rende l&#8217;area interessata priva di alcuna disciplina urbanistica, bensì tale area diviene soggetta ex nunc alle prescrizioni provvisorie (e restrittive per il privato), di cui all&#8217;art. 9 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>In sostanza, l&#8217;area soggetta a un vincolo espropriativo oramai decaduto è da considerarsi quale zona bianca successiva: posto che i limiti di edificabilità  riconducibili alle &#8220;zone bianche&#8221; c.d. successive hanno carattere provvisorio o, rectius, interinale (ossia temporaneamente vigente tra il regime edilizio cessato e il regime edilizio da individuarsi ex novo) l&#8217;Amministrazione comunale ha l&#8217;obbligo di provvedervi con sollecitudine, seppure previa adeguata istruttoria, colmando in tal modo la lacuna verificatasi nell&#8217;ambito della pianificazione urbanistica.</i></p>
<p style="text-align: justify;">
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 19/07/2019</p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 01053/2019 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 00533/2019 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Ex </i>art. 60 del codice del processo amministrativo; sul ricorso numero di registro generale 533 del 2019, proposto dai signori G. L. e R. G., rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Colasuonno e Pietro Fuzio, con studio in Andria e con domicilio digitale come da P.E.C. iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Andria, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe De Candia, con ufficio in Andria al Palazzo di Città  e con domicilio digitale come da P.E.C. iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per l&#8217;annullamento</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dell&#8217;atto dirigenziale soprassessorio di diniego, di cui alla nota del 26 luglio 2018 pronunciato sulla motivata istanza di nuova tipizzazione urbanistica di un fondo in proprietà , comunicata a mezzo P.E.C. solo in data 12 aprile 2019;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; e per la declaratoria dell&#8217;obbligo di concludere il procedimento, con provvedimento espresso, sulla istanza di ritipizzazione prot. n. 26954 del 20 marzo 2018;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Andria;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2019 il dott. Lorenzo Ieva e uditi per le parti i difensori avv. Francesco Colasuonno e avv. Giuseppe De Candia;</p>
<p style="text-align: justify;">Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità  di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;</p>
<p style="text-align: justify;">Sentite le stesse ai sensi dell&#8217;articolo 60 del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1.- Con ricorso depositato in data 13 maggio 2019, gli istanti proprietari di un suolo nell&#8217;abitato di Andria (in catasto al foglio n. 31, particella 3550, giù  parte della particella 1840), in un contesto cittadino urbanizzato, ricadente in parte in zona B3.4 di completamento e in parte in zona per la viabilità , impugnavano il provvedimento soprassessorio del Comune di Andria come in epigrafe descritto, con il quale gli Uffici comunali comunicavano di non poter concludere il procedimento di c.d. richiesta di ritipizzazione, rimandando a data futura e incerta ogni ulteriore determinazione in merito.</p>
<p style="text-align: justify;">2.- I ricorrenti, con articolati due motivi, considerabili unitariamente ai fini della presente decisione, lamentavano la violazione di legge e la violazione di precedente deliberazione del Comune di Andria, inoltre la violazione della legge della Regione Puglia 22 febbraio 2005 n. 3, nonchè l&#8217;eccesso di potere per difetto d&#8217;istruttoria, di motivazione e per contraddittorietà  dell&#8217;azione amministrativa e lesione dell&#8217;affidamento dei ricorrenti.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, parte ricorrente assumeva come alcun atto meramente soprassessorio potesse essere emanato nel caso di specie, atteso l&#8217;interesse legittimo alla definizione del procedimento iniziato a seguito della motivata istanza di ripitizzazione della proprietà  del fondo in questione, che faceva seguito a quanto deliberato dalla Giunta comunale il 7 luglio 2017 n. 101.</p>
<p style="text-align: justify;">La predetta delibera infatti dava atto della realizzazione dell&#8217;opera pubblica &#8220;Percorso pedonale di collegamento della Lottizzazione Abruzzese ed altri di via Bucarest con via Tofane e Gorizia&#8221;, con la quale veniva soddisfatto l&#8217;interesse pubblico dichiarato con la precedente delibera n. 18 del 2009, e inoltre veniva affermato che il sistema viario della zona era sufficiente a soddisfare le esigenze pubbliche.</p>
<p style="text-align: justify;">Per di più¹, la stessa delibera considerava che la particolare conformazione dei luoghi impediva <i>de facto </i>l&#8217;utilizzazione del sito a scopo di raccordo stradale o per altro ampliamento viario.</p>
<p style="text-align: justify;">3.- Resisteva il Comune, sostenendo che, nel caso di specie, venga in evidenza un mero vincolo conformativo (e non giù  un vincolo espropriativo) e che comunque non sussista alcun dovere da parte dell&#8217;amministrazione comunale di provvedere.</p>
<p style="text-align: justify;">4.- Nel merito, il ricorso è fondato, nei termini che seguono.</p>
<p style="text-align: justify;">4.1.- <i>In primis</i>, va rilevato che &#8211; in disparte il certificato di destinazione urbanistica prodotto sia nella copia digitale (informatica) sia cartacea di studio (c.d. cortesia) in forma illeggibile &#8211; in più¹ documenti versati in atti, tra cui la delibera del Consiglio comunale n. 18 del 11 febbraio 2009 e il verbale della Conferenza di servizi del 31 marzo 2008, formati da organi dello stesso Comune di Andria, si dà  atto che il suolo in questione (foglio 31, particella 1840) solo in parte è stato utilizzato, previa espropriazione, per la realizzazione dell&#8217;opera pubblica sopra citata.</p>
<p style="text-align: justify;">La restante parte del fondo (ossia parte della particella 1840, ridenominata a seguito di frazionamento nella parte restante come particella 3550) è invece rimasta nella proprietà  di privati e successivamente è stata alienata agli odierni ricorrenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque, il vincolo posto dal Comune sul bene immobile in questione in proprietà  di privati &#8211; per espressa qualificazione data dagli atti del Comune &#8211; di tipo espropriativo (e giammai conformativo), funzionale alla realizzazione di un&#8217;opera pubblica, che in effetti è stata realizzata, residuando poi una porzione, che è rimasta non espropriata e non utilizzata a fini di pubblica utilità .</p>
<p style="text-align: justify;">4.2.- <i>In secundis</i>, va detto che più¹ volte la giurisprudenza amministrativa ha affermato che i limiti di edificabilità  riconducibili alle &#8220;zone bianche&#8221; hanno per loro natura <i>carattere provvisorio</i> e che è preciso obbligo dell&#8217;amministrazione di colmare prontamente ogni lacuna verificatasi nell&#8217;ambito della pianificazione urbanistica, dettando per tali zone una nuova disciplina urbanistica (T.A.R. Puglia, sez. I, 6 maggio 2008 n. 1079; T.A.R. Puglia, sez. Lecce, sez. I, 10 giugno 2011 n. 1040).</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, <i>a ratione </i>un siffatto obbligo non richiede l&#8217;indefettibile iniziativa di parte, ma va ricondotto al novero degli adempimenti attivabili d&#8217;ufficio (Cons. St., sez. V, 28 dicembre 2007 n. 6741), in quanto risponde al pubblico e generale interesse la definizione di un razionale e ordinato assetto del territorio.</p>
<p style="text-align: justify;">Va perà² precisato che vi sono due tipologie di &#8220;zone bianche&#8221;: quelle <i>ab origine</i> e quelle successive.</p>
<p style="text-align: justify;">4.2.1.- Le <i>zone bianche ab origine</i> sono quelle non considerate dal P.R.G. (o P.U.G.), per scelta pianificatoria iniziale, diretta ed espressa, che rimanda al futuro ogni più¹ precisa determinazione, benchè l&#8217;art. 7, comma 1, legge 17 agosto 1942 n. 1150 preveda che il piano regolatore generale debba considerare la totalità  del territorio comunale. Sono invero note nella prassi, soprattutto ma non solo con riferimento alle pianificazioni degli anni Sessanta e Settanta, e possono riguardare territori molto vasti, o a particolare conformazione orografica, o altre situazioni motivatamente considerate.</p>
<p style="text-align: justify;">In tal caso non v&#8217;è un dovere da parte del Comune di procedere alla tipizzazione edilizia in tempi predefiniti, applicandosi la regola prevista, di cui all&#8217;art. 9 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, recante il &#8220;Testo unico in materia edilizia&#8221; (giù  art. 4, ultimo comma, legge 28 gennaio 1977 n. 10), che prevede una limitata utilizzabilità  a fini edificatori (T.A.R. Abruzzo, sez. Pescara, sez. I, 6 ottobre 2009 n. 580; Cons. St., sez. IV, 28 giugno 2005 n. 3437).</p>
<p style="text-align: justify;">4.2.2.- Le <i>zone bianche successive</i>, invece, sono quelle che, giù  considerate dal P.R.G. (o P.U.G.) nella scelta pianificatoria come zone sulle quali gravi l&#8217;imposizione del vincolo espropriativo, a seguito della parziale attuazione o della scadenza del periodo temporale di validità  del vincolo, hanno perso una siffatta connotazione (T.A.R. Puglia, sez. III, 7 dicembre 2011 n. 1861).</p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza (T.A.R. Puglia, sez. III, 7 marzo 2013 n. 346; Cons. St., sez. V, 28 dicembre 2007 n. 6741) ha chiarito che la cessazione di efficacia di un piano attuativo, in tutto o in parte non eseguito, non rende l&#8217;area interessata priva di alcuna disciplina urbanistica, bensì detta area diviene soggetta <i>ex nuncÂ </i>alle prescrizioni provvisorie (e restrittive per il privato), di cui all&#8217;art. 9 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.</p>
<p style="text-align: justify;">In sostanza, l&#8217;area soggetta a un vincolo espropriativo oramai decaduto (zona bianca successiva) va interinalmente, fino alla nuova c.d. ritipizzazione, ad opera di variante urbanistica, considerata come un&#8217;area non pianificata (zona bianca <i>ab origine</i>).</p>
<p style="text-align: justify;">Difatti, la decadenza del vincolo imposto sull&#8217;area del privato ha carattere espropriativo e comporta il venir meno della disciplina urbanistica concernente le aree interessate e l&#8217;applicazione temporanea della disciplina delle c.d. zone bianche (T.A.R. Puglia, sez. III, 7 dicembre 2011 n. 1861).</p>
<p style="text-align: justify;">Per cui, <i>medio tempore</i>, il Comune non è esentato dall&#8217;obbligo di provvedere a dettare una nuova disciplina urbanistica, mediante spesso una variante specifica, oppure anche una variante generale (T.A.R. Puglia, sez. III, 10 dicembre 2014 n. 1514; T.A.R. Puglia, sez. III, 7 marzo 2013 n. 346).</p>
<p style="text-align: justify;">4.3.- Nel caso di specie, in verità  &#8211; come sopra anticipato &#8211; sono proprio gli atti del Comune di Andria, precedenti al provvedimento soprassessorio impugnato, che hanno dato espressamente atto dell&#8217;esistenza di un vincolo espropriativo imposto sulla proprietà  dei ricorrenti, che è risultato <i>a posteriori</i> non più¹ utile, nè utilizzabile ai fini di pubblica utilità , per come inizialmente pianificato.</p>
<p style="text-align: justify;">Nè vale la considerazione che, nel caso di specie, trattasi di zona destinata alla viabilità , perchè non solo riguarda parte e non tutta la particella in proprietà  dei ricorrenti, parte della quale infatti ricade in zona di completamento, ma anche perchè la giurisprudenza (Cons. St., sez. IV, 19 febbraio 2013 n. 1021) ha ascritto i vincoli urbanistici di destinazione a strada pubblica nel novero dei vincoli espropriativi, nella misura in cui riguardino determinati terreni e non giù  intere zone del territorio comunale.</p>
<p style="text-align: justify;">5.- Pertanto, nella fattispecie concreta, sussiste un classico caso nel quale è necessario provvedere ad una nuova tipizzazione, in modo tale che venga chiarito il regime proprietario edilizio, non potendo imporsi <i>sine dei </i>ai titolari di beni immobili, che hanno il diritto di godere e di disporre della proprietà  (art. 832 codice civile), seppure nei limiti (negativi) e con l&#8217;osservanza degli obblighi (positivi) stabiliti dall&#8217;ordinamento giuridico, una situazione d&#8217;incertezza protratta nel tempo.</p>
<p style="text-align: justify;">Per meglio dire, a fronte di una precisa istanza del privato, il procedimento &#8211; anche quello riguardante gli atti amministrativi generali di pianificazione e di programmazione (T.A.R. Puglia, sez. I, sentenza 6 maggio 2008 n. 1079) -, ai sensi dell&#8217;art. 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241, soggetto al dovere di conclusione in forma espressa.</p>
<p style="text-align: justify;">Poichè i limiti di edificabilità  riconducibili alle &#8220;zone bianche&#8221; c.d. successive hanno, per quanto fin qui apprezzato, un carattere provvisorio o, <i>rectius</i>, interinale, ossia temporaneamente vigente tra il regime edilizio cessato e il regime edilizio da individuarsi <i>ex novo</i>, l&#8217;Amministrazione comunale ha l&#8217;obbligo di provvedervi con sollecitudine, seppure previa adeguata istruttoria, colmandosi in tal modo la lacuna verificatasi nell&#8217;ambito della pianificazione urbanistica.</p>
<p style="text-align: justify;">6.- In conclusione, il Comune di Andria non può adottare un mero atto soprassessorio, nelle fattispecie nelle quali è doveroso procedere alla ripitizzazione della particella, come nel caso di specie.</p>
<p style="text-align: justify;"><i>Ergo</i>, il ricorso va accolto nei termini sopra esposti e, quindi, va annullato il provvedimento gravato e dichiarato l&#8217;obbligo dell&#8217;Amministrazione comunale di adottare il provvedimento richiesto in forma espressa. Una volta chiarito l&#8217;obbligo di provvedere del Comune e annullato l&#8217;atto di diniego (sia pure a carattere soprassessorio), sarà  onere dell&#8217;Amministrazione locale procedere alle successive incombenze alla stessa precipuamente riservate.</p>
<p style="text-align: justify;">Resta tuttavia salvo il giudizio di ottemperanza alla presente sentenza, da attivarsi appositamente, nel caso di persistente inerzia o elusione.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Il contributo unificato va rifuso, in applicazione dell&#8217;art. 13, comma 6-<i>bis</i>, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l&#8217;effetto, annulla l&#8217;impugnato provvedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna il Comune di Andria al pagamento delle spese che si liquidano in € 1.500,00, oltre accessori di legge. C.U. rifuso.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità  amministrativa.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/3/2012 n.1053</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-14-3-2012-n-1053/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-14-3-2012-n-1053/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-14-3-2012-n-1053/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/3/2012 n.1053</a></p>
<p>Va respinta la domanda cautelare avverso il divieto comunale di prosecuzione dell&#8217;attività di discoteca fino a 99 persone, intrattenimento danzante e spettacolo di arte varia, svolta nell&#8217;esercizio pubblico di bar &#8211; ristorante sito nel Comune di Ischia, in quanto, allo stato, la mancanza di conformità edilizia e urbanistica di parte</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-14-3-2012-n-1053/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/3/2012 n.1053</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-14-3-2012-n-1053/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/3/2012 n.1053</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare avverso il divieto comunale di prosecuzione dell&#8217;attività di discoteca fino a 99 persone, intrattenimento danzante e spettacolo di arte varia, svolta nell&#8217;esercizio pubblico di bar &#8211; ristorante sito nel Comune di Ischia, in quanto, allo stato, la mancanza di conformità edilizia e urbanistica di parte del fabbricato preclude il rilascio del certificato di agibilità. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01053/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00986/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 986 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>The Alchemical Brothers Srl</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Lorenzo Bruno Molinaro, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Ischia</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217;ordinanza cautelare del T.A.R. CAMPANIA, NAPOLI, Sez. III n. 01900/2011, resa tra le parti, concernente DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL&#8217; ATTIVITÀ DI DISCOTECA FINO A 99 PERSONE , INTRATTENIMENTO DANZANTE E SPETTACOLO DI ARTE VARIA;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2012 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti gli avvocati Molinaro;	</p>
<p>Ritenuto che il diniego impugnato è strettamente dipendente da ordinanza di demolizione impugnata con ricorso n. 8382/01 e relativamente al quale il TAR Campania ha accolto l’istanza cautelare senza poi trattare il merito;<br />	<br />
Considerato che il predetto accoglimento è stato motivato con il richiamo a ragioni di fumus boni iuris, appare opportuno che tanto il presente ricorso, quanto il ricorso n. 8382/01 vengano decisi nel merito;<br />	<br />
Viste le ragioni della ricorrente come sopra specificate, la domanda cautelare oggi in controversia è meritevole di accoglimento;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />	<br />
accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 986/2012) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado.	</p>
<p>Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm. del presente ricorso, unitamente al ricorso n.8382/01.<br />	<br />
Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Calogero Piscitello, Presidente<br />	<br />
Marzio Branca, Consigliere<br />	<br />
Carlo Saltelli, Consigliere<br />	<br />
Doris Durante, Consigliere<br />	<br />
Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-14-3-2012-n-1053/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/3/2012 n.1053</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2008 n.1053</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-13-3-2008-n-1053/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-13-3-2008-n-1053/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-13-3-2008-n-1053/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2008 n.1053</a></p>
<p>Pres. Trotta &#8211; Est. Lodi A Bozzi, G. Bozzi, G. Porqueddu (Avv.ti A Bozzi, G. Bozzi, G. Porqueddu) c/ Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avv. Gen) e altri sull&#8217;esclusione del sindacato del giudice amministrativo sui provvedimenti governativi che disciplinano il procedimento delle operazioni elettorali 1. Elezioni – Operazioni elettorali –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-13-3-2008-n-1053/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2008 n.1053</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-13-3-2008-n-1053/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2008 n.1053</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trotta  &#8211;  Est. Lodi<br /> A Bozzi, G. Bozzi, G. Porqueddu (Avv.ti A Bozzi, G. Bozzi, G. Porqueddu) c/ Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avv. Gen) e altri</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;esclusione del sindacato del giudice amministrativo sui provvedimenti governativi che disciplinano il procedimento delle operazioni elettorali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Elezioni – Operazioni elettorali – Provvedimenti disciplinari – Qualificazione – Atti politici – Ragioni.																																																																																												</p>
<p>2. Elezioni &#8211; Operazioni elettorali – Provvedimenti disciplinari – G.A. &#8211; Sindacabilità– Esclusione – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	I  provvedimenti governativi volti a disciplinare il procedimento delle operazioni elettorali, in applicazione della vigente normativa in materia, non possono che essere propriamente qualificati come “atti politici”, sia sotto il profilo soggettivo in quanto provenienti da organi di Governo preposti all’indirizzo ed alla direzione al massimo livello delle attività pubbliche, sia sotto il profilo oggettivo in quanto attinenti a scelte di specifico rilevo costituzionale e politico relative al funzionamento in modo organico e coordinato dei pubblici poteri e delle istituzioni dello Stato (1). 																																																																																												</p>
<p>2.	Il giudice amministrativo non può sindacare sui provvedimenti governativi volti a disciplinare il procedimento delle operazioni elettorali poiché la verifica di legittimità di dette operazioni spetta, in base al principio di autodichia, a ciascuna Camera. Infatti, l’intervento del giudice determinerebbe un’inferenza del potere giudiziario nell’ambito di altri poteri. 																																																																																												</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1)  Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 23 gennaio 2997, n. 209; Sez. VI, 22 gennaio 2002, n. 360; Sez. IV, 12 marzo 2001, n. 1397.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quarta</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<b><br />
composto dai Signori:<br />
</b>Pres. Gaetano Trotta   <br />
Cons. Costantino Salvatore   <br />
Cons. Pier Luigi Lodi Est.   <br />
Cons. Carlo Deodato <br />
Cons. Raffaele Potenza <br />
ha pronunciato la presente </p>
<p><b></p>
<p align=center>DECISIONE IN FORMA SEMPLIFICATA<br />
<i>Ex art. 9 legge 21 luglio 2000 n. 205</i></b><i>  </p>
<p>
</i><b></p>
<p align=justify>
</b></p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
nella Camera di Consiglio del <b>11 Marzo 2008 </p>
<p></b>Visto l&#8217;appello proposto da:</p>
<p><b></p>
<p align=center> </b><i> BOZZI ALDO <br />
</i><b> </b><i> BOZZI GIUSEPPE <br />
PORQUEDDU GIUSEPPE<br />
</i>rappresentato e difeso dagli  <i>Avv.ti  ALDO BOZZI,  GIUSEPPE BOZZI e GIUSEPPE PORQUEDDU<br />
</i>con domicilio  eletto in Roma<i>  VIA DEGLI SCIPIONI 268/A     presso GIUSEPPE BOZZI</p>
<p></i><b>contro<br />
</b><i><br />
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI<br />
MINISTERO DELL&#8217;INTERNO<br />
</i>rappresentato e difeso dall’<I>AVVOCATURA GEN. STATO<br />
</I>con domicilio  in Roma<i>  VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p></i><b>e nei confronti di</b><i><br />
GALLO DOMENICO BESOSTRI FELICE CARLO<br />
</i>rappresentato e difeso da: <i>Avv.  GIUSEPPE BOZZI<br />
</i>con domicilio  eletto in Roma<i>  VIA DEGLI SCIPIONI 268/A   </i><b></p>
<p align=justify>
</b><br />
<br />
per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del <b>TAR  LAZIO  &#8211;  ROMA  :Sezione II BIS 1855/2008, </b>resa tra le parti, concernente MODALITA&#8217; ASSEGNAZIONE SEGGI ELEZIONI POLITICHE.<b><br />
</b>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello; <br />
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza di inammissibilità, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
<b></p>
<p align=center> </b> BESOSTRI FELICE CARLO  <b> </b> GALLO DOMENICO <br />
<b> </b> MINISTERO DELL&#8217;INTERNO  <b> </b> PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI </p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
Udito il relatore Cons. Pier Luigi Lodi e uditi, altresì, per le parti l’avv. Porqueddu, l’avv. A. Bozzi, in proprio e su delega dell’avv. G. Bozzi, l’avv. Besostri e gli Avvocati dello Stato Colelli e D’Amato;</p>
<p>INFORMATE le parti sulla possibilità di definire l’incidente cautelare con decisione in forma semplificata;</p>
<p>PREMESSO che i ricorrenti hanno impugnato, nella qualità di cittadini iscritti nelle liste elettorali, la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 6 febbraio 2008 (relativa alla approvazione di due decreti presidenziali per l’assegnazione del numero dei seggi per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica), nonché tre decreti del Presidente della Repubblica, recanti la stessa data, mediante i quali è stata disposta, rispettivamente: a) la convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica; b) l’assegnazione del numero dei seggi spettanti per l’elezione del Senato della Repubblica alle Regioni del territorio nazionale ed alle ripartizioni della circoscrizione “Estero”; c)l’assegnazione del numero dei seggi spettanti per l’elezione della Camera di Deputati alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale ed alle ripartizioni della circoscrizione “Estero”;</p>
<p>RILEVATO che l’impugnativa è stata proposta limitatamente alle parti di tali atti che davano applicazione ad alcune norme di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati) e di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica), dei quali viene prospettata la illegittimità per violazione degli artt. 117, 48, 58 e 67 della Costituzione, oltreché della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;</p>
<p>RILEVATO che il T.A.R., con la sentenza appellata, ha dichiarato inammissibile l’impugnativa, per difetto di giurisdizione, osservando che l’ordinamento riserva a ciascuna delle Camere la risoluzione delle questioni relative alla elezione di propri componenti, assegnando esclusivamente alle stesse l’autodichia, ai sensi dell’at. 66 della Costituzione, da interpretarsi come estesa all’accertamento della legittimità di tutte le operazioni elettorali, ivi comprese quelle svoltesi nella fase precedente allo svolgimento della competizione elettorale vera e propria, in ossequio al principio della separazione di poteri;</p>
<p>CONSIDERATO che i ricorrenti, nel proporre l’appello in esame, censurano le statuizioni del primo giudice riproponendo le doglianze dedotte in primo grado affermando in particolare che, per l’applicazione della vigente normativa in materia elettorale essi sarebbero lesi “nelle modalità per l’esercizio del loro libero diritto di voto” senza una garanzia di effettiva tutela, in violazione del combinato disposto degli artt. 6 e 13 della citata C.E.D.U. che garantisce il diritto a presentare ricorso avanti ad una magistratura nazionale al soggetto i cui diritti e libertà riconosciuti dalla Convenzione stessa siano violati;</p>
<p>RITENUTO che non sia condivisibile l’assunto posto a base dell’impugnativa, in cui si precisa che nell’oggetto del ricorso non sono stati ricompresi il decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento delle Camere, né la delibera del Consiglio dei Ministri di fissazione della data delle elezioni, trattandosi di “atti politici”, essendosi impugnati soltanto i successivi provvedimenti governativi volti a disciplinare, in applicazione della vigente normativa in materia, il procedimento delle operazioni elettorali, trattando di atti di natura “amministrativa”; ciò in quanto, ad avviso della Sezione, anche questi ultimi atti (che costituiscono gli adempimenti conseguenti al decreto di indizione dei comizi elettorali, come puntualmente precisato dal primo giudice) non possono che essere propriamente qualificati come “atti politici”, sia sotto il profilo soggettivo (in quanto provenienti da Organi di Governo preposti all’indirizzo ed alla direzione al massimo livello delle attività pubbliche), sia sotto il profilo oggettivo (in quanto attinenti a scelte di specifico rilevo costituzionale e politico relative al funzionamento in modo organico e coordinato dei pubblici poteri e delle istituzioni dello Stato), come ampiamente sottolineato dalla giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 23 gennaio 2997, n. 209; Sez. VI, 22 gennaio 2002, n. 360; Sez. IV, 12 marzo 2001, n. 1397; </p>
<p>RITENUTO, d’altronde, che le stesse doglianze dei ricorrenti evidenziano la portata eminentemente politica delle tesi sostenute, non prospettandosi, in realtà, la violazione di un diritto fondamentale del singolo cittadino, quale il diritto di voto, ovvero, più specificamente, di un connesso interesse legittimo pretesamene leso, da tutelare dinanzi alla giurisdizione amministrativa, lamentandosi, invece, da parte dei medesimi ricorrenti le previste modalità di espressione e di valutazione del voto del corpo elettorale, in relazione al fatto che i candidati sono designati dai partiti, non risultando consentito il voto di preferenza per i diversi candidati, e viene previsto un premio di maggioranza che potrebbe risultare sproporzionato rispetto ai voti conseguiti, mentre verrebbe anche sostanzialmente condizionata la prerogativa del Presidente della Repubblica di scegliere il Presidente del Consiglio dei Ministri;</p>
<p>RITENUTO, dunque, che i ricorrenti lamentano esclusivamente scelte discrezionali del legislatore intese a prefigurare un procedimento elettivo mediante il quale, pur affidandosi ai partiti politici un potere esclusivo di designazione dei candidati, non vengono, tuttavia, limitate in alcun modo né la costituzione di una pluralità di partiti, né la scelta sulle opzioni di voto da parte del singolo elettore e, pertanto, anche se il sistema della legislazione vigente in materia possa venire eventualmente giudicato sotto vari profili incongruo e non adeguato per assicurare pienamente la effettiva rappresentatività degli eletti, rispetto alla volontà popolare, il sistema stesso non appare di per sé idoneo ad incidere in modo diretto sulla libera espressione del voto del cittadino elettore, mentre, d’altro canto, gli ulteriori timori manifestati dai ricorrenti in ordine all’esito del procedimento elettorale risultano comunque formulati in via meramente eventuale;</p>
<p>RITENUTO, quindi, che in tale prospettiva non risulti pertinente il richiamo dei ricorrenti al principio di “indefettibilità” della tutela giurisdizionale relativa ad istanze attinenti ad interessi di carattere individuale, anche ai soli fini di sollevare l’incidente di costituzionalità, tenuto conto in special modo della circostanza che l’intervento del giudice determinerebbe un’interferenza del potere giudiziario nell’ambito di altri poteri (v. Cass. SS.UU., 16 maggio 2006, n. 11623); ciò in quanto va ribadito che, in generale, sulle scelte politiche di Governo è istituzionalmente chiamata a pronunciarsi la collettività del corpo elettorale nell’esercizio della sua sovranità, in sede di elezioni per il rinnovo del Parlamento; non può trascurarsi di considerare, inoltre, con specifico riferimento alla normativa applicata nella specie ed oggetto della contestazione degli attuali ricorrenti, che il corpo elettorale dovrebbe pronunciarsi al riguardo nella sede del “referendum” popolare indetto per deliberarne l’eventuale abrogazione, a seguito della specifica richiesta avanzata da oltre cinquecentomila elettori, ai sensi dell’art. 75 della Costituzione; resta in ogni caso fermo, per quanto concerne la verifica di legittimità delle operazioni elettorali, il principio di autodichia di ciascuna Camera, come correttamente sottolineato in prime cure;</p>
<p>RITENUTO, conseguentemente, che il ricorso in esame risulti inammissibile, ai sensi dell’art. 31 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054;</p>
<p>RITENUTO, infine, che stante la già rilevata particolarità della questione, le spese del giudizio possano essere interamente compensate tra le parti.</p>
<p align=center>
<p><B>P.Q.M.<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>Definitivamente pronunciando sul ricorso in appello specificato in epigrafe lo respinge e, per l’effetto, conferma nei sensi di cui sopra la sentenza appellata.<br />
Spese compensate.<br />
<i><b><br />
</b></i>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p align=center>
<b>Depositata in Segreteria<br />
Il 13/03/2008</b><br />
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-13-3-2008-n-1053/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2008 n.1053</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1053</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1053/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1053/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1053/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1053</a></p>
<p>Non va sospesa la sentenza che rigetta il ricorso avverso l’esclusione di una società dalla gara per l’affidamento dei servizi per la gestione e manutenzione della rete unitaria informatica comunale atteso i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza in ordine ai limiti del c.d. “potere di soccorso” da parte delle stazioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1053/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1053</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1053/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1053</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la sentenza che rigetta il ricorso avverso l’esclusione di una società dalla gara per l’affidamento dei servizi per la gestione e manutenzione della rete unitaria informatica comunale atteso i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza in ordine ai limiti del c.d. “potere di soccorso” da parte delle stazioni appaltanti. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V &#8211; <a href="/ga/id/2008/3/11780/g">Ordinanza sospensiva del 6 marzo 2007 n. 1235</p>
<p>vedi anche: T.A.R. PUGLIA – BARI, SEZ. I &#8211; <a href="/ga/id/2008/3/11781/g">Ordinanza sospensiva del 22 novembre 2006 n. 805</p>
<p>vedi anche: T.A.R. VENETO, SEZ. I &#8211; <a href="/ga/id/2008/3/11782/g">Ordinanza sospensiva del 6 dicembre 2005 n. 1011</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 1053/08<br />
Registro Generale: 302/2008</p>
<p align=center><b>Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Sergio Santoro<br />Cons. Cesare Lamberti<br /> Cons. Marco Lipari<br /> Cons. Marzio Branca<br />
Cons. Vito Poli Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 26 Febbraio 2008<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>INFOSYS SRL IN PR. E NQ RTI<br />RTI &#8211; HS SISTEM DI BARI SRL</b>rappresentato e difeso da:  Avv.  GIUSEPPE GALLOcon domicilio  eletto in RomaVIA L. MANTEGAZZA, 24   pressoLUIGI GARDIN </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI BARI</b>rappresentato e difeso da:Avv.  ROSSANA LANZAcon domicilio  eletto in RomaVIA FLAMINIA N.79pressoROBERTO CIOCIOLA<br />
per la riforma,<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
della sentenza del TAR  PUGLIA  &#8211;  BARI: Sezione  I   2426/2007, resa tra le parti, concernente AFFID.SERVIZI GESTIONE E   MANUTENZ.RETE  UNITARIA  INFORMATICA  COMUNALE  (RIS.DANNO).<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza di rigetto del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI BARI<br />
Udito il relatore Cons. Vito Poli  e uditi,  altresì, per le    parti gli avvocati Gallo e Ciociola su delega dell’avvocato Lanza;<br />
Considerato che è stata violata la puntuale prescrizione del bando che impone l’allegazione di specifica documentazione;<br />
Visti i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza in ordine ai limiti del c.d. “potere di soccorso” da parte delle stazioni appaltanti (cfr. Cons. Stato Sez. IV, n. 2254/2007); </p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 302/2008).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 26 Febbraio 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1053/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1053</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2007 n.1053</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-21-11-2007-n-1053/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-21-11-2007-n-1053/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2007 n.1053</a></p>
<p>Pres. Virgilio, Est. TrovatoF.lli Costanzo S.p.a. e altre (Avv. C. Assennato e G. Liguori) c.Ministero dello Sviluppo Economico (Avv. Stato) e altri sulla sussistenza della giurisdizione del TAR in riferimento alla collocazione della sede principale dell&#8217;impresa sottoposta ad amministrazione straordinaria, i cui atti siano impugnati e&#160; sulla carenza di interesse</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-21-11-2007-n-1053/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2007 n.1053</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-21-11-2007-n-1053/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2007 n.1053</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Virgilio, Est. Trovato<br />F.lli Costanzo S.p.a.  e altre (Avv. C. Assennato e G. Liguori)	c.Ministero dello Sviluppo Economico (Avv. Stato) e altri</span></p>
<hr />
<p>sulla sussistenza della giurisdizione del TAR in riferimento alla collocazione della sede principale dell&#8217;impresa sottoposta ad amministrazione straordinaria, i cui atti siano impugnati e&nbsp; sulla carenza di interesse del socio ad impugnare gli atti lesivi degli interessi della società</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Amministrazione straordinaria &#8211; Giurisdizione – Impugnazione atti – Competenza territoriale &#8211; Sede principale dell’impresa &#8211; Circoscrizione TAR &#8211; Corrispondenza																																																																																												</p>
<p>2. Amministrazione straordinaria – Interesse all’ impugnazione – Socio – Tutela – Non sussiste – Eccezione- Scioglimento e liquidazione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Sussiste la giurisdizione amministrativa del TAR nella cui circoscrizione è collocata la sede principale dell’impresa quando questa sia sottoposta ad amministrazione straordinaria, ai sensi del D.L. n. 26/1979, in quanto gli atti amministrativi adottati nell’ambito della procedura ed oggetto di impugnazione, spiegano la loro efficacia diretta proprio nel luogo dove l’impresa ha la sua sede principale.																																																																																												</p>
<p>2.	Non sussiste un interesse all’impugnazione, distinto da quello proprio della società, in capo al socio, che, al contrario, riguardo ai provvedimenti amministrativi lesivi degli interessi della società stessa, è titolare di un interesse di fatto all’accoglimento dei ricorsi eventualmente proposti, con facoltà di intervento ad adiuvandum, ma non può proporre ricorsi in via autonoma, ipotizzabili unicamente nell’ipotesi di provvedimenti amministrativi che dispongano autoritativamente lo scioglimento e la liquidazione della società e che radicano, in tal caso, l’interesse ad un corretto esercizio dei poteri di liquidazione e di scioglimento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla sussistenza della giurisdizione del TAR in riferimento alla collocazione della sede principale dell&#8217;impresa sottoposta ad amministrazione straordinaria, i cui atti siano impugnati e  sulla carenza di interesse del socio ad impugnare gli atti lesivi degli interessi della società</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.  1053/07 Reg.Dec.<br />
N.    1051    Reg.Ric.<br />
ANNO  2006</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana<br />
 in sede giurisdizionale </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>D E C I S I O N E</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 1051/2006, proposto dal<br />
signor <b>FRANCESCO PICCIRILLO</b>, quale curatore speciale delle società in amministrazione controllata F.LLI COSTANZO s.p.a., ZEUTRON s.p.a. e FIN.IT. s.p.a., nominato ex art. 78, c. 2, c.p.c., con Decreto del Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sez. staccata di Catania, n. 6 del 22 maggio 1999, confermato con decreto n. 7 in data 28 maggio 1999 nonchè con successivo decreto n. 73, in data 28 ottobre 2000, in accoglimento del ricorso prot. n. 4711 del 20.5.1999, proposto da COSTANZO Ing. GIUSEPPE, COSTANZO LIDIA, COSTANZO Arch. VINCENZO, MAZZAGLIA LUCIA, MAZZAGLIA NUNZIA, COSTANZO Ing. GIUSEPPE, COSTANZO Arch. CARMELO, COSTANZO Dott. ALESSANDRO, COSTANZO Dott.ssa SILVIA, quali eredi del Grande Uff. CARMELO COSTANZO e soci proprietari della “ZEUTRON S.p.A” in amministrazione straordinaria, a sua volta controllante la “F.LLI COSTANZO” S.p.A.; nonché quali eredi del Grande Uff. CARMELO COSTANZO e soci proprietari, quanto a MAZZAGLIA NUNZIA, COSTANZO Ing. GIUSEPPE, COSTANZO LIDIA, COSTANZO VINCENZO, della “FIN.IT.” S.p.A., a sua volta controllante il residuo della “F.LLI COSTANZO” S.p.a., in amministrazione straordinaria; nonché COSTANZO Ing. GIUSEPPE e COSTANZO Grande Uff. PASQUALE, quali liquidatori pro-tempore della ZEUTRON S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv.ti Carmelo Assennato e Giovanni Liguori, con domicilio eletto, presso lo studio di quest’ultimo in Palermo, via Principe di Villafranca n. 91;</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p>il <b>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO(già DELL’INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO e, in seguito, DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE)</b>  in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege, in via A. De Gasperi n. 81;</p>
<p align=center>nonche’ contro</p>
<p>la <b>“F.LLI COSTANZO s.p.a.”</b>, in amministrazione straordinaria e in atto in liquidazione ex art. 7 comma 3 della legge n. 273/2002, (appellante incidentale) in persona dei Commissari pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Mazza, con domicilio eletto in Palermo, via Domenico Trentacoste n. 89, presso Alessandra Allotta;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>&#8211; della <b>IMPREGILO s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Nitti, con domicilio eletto in Palermo, via Domenico Trentacoste n. 89, presso Alessandra Allotta;</p>
<p>&#8211; della <b>ING. NINO FERRARI COSTRUZIONI GENERALI s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;</p>
<p>e con l’intervento ad adiuvandum</p>
<p>dell’ing. <b>PAOLO ARICÒ</b>, quale Presidente del Consiglio di amministrazione della F.lli Costanzo s.p.a., rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Liguori, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Palermo, via Principe di Villafranca n. 91;</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza n. 488 , in data 30 marzo 2006 del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, II;</p>
<p>	Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dello sviluppo economico (già dell’industria, commercio e artigianato e, in seguito, delle attività produttive);<br />	<br />
	Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio, con appello incidentale della “F.lli Costanzo s.p.a.”, in amministrazione straordinaria e in atto in liquidazione ex art. 7 comma 3 della legge n. 273/2002;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio della Impregilo s.p.a.;<br />	<br />
	Visto l’intervento ad adiuvandum dell’ing. Paolo Aricò, quale Presidente del Consiglio di amministrazione della F.lli Costanzo s.p.a.;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Relatore il Consigliere Pier Giorgio Trovato; uditi, alla pubblica udienza dell’1 febbraio 2007, gli avv.ti C. Assennato e G. Liguori per l’appellante n.q., l’avv. dello Stato Bucalo per il ministero appellato, l’avv. S. Mazza per la F.lli Costanzo s.p.a., l’avv. A. Cariola, su delega dell’avv. P. Nitti, per la Impregilo s.p.a. e l’avv. G. Liguori per l’ing. Paolo Aricò;<br />	<br />
	Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p align=center><b>I</b></p>
<p>1.	Con D.M. (Ministero dell’industria , commercio e artigianato) in data 26 marzo 1996 la società “F.lli Costanzo S.p.A.”. venne sottoposta al regime dell’Amministrazione straordinaria ex d.l. 30 gennaio 1979 n. 26, convertito in legge 3 aprile 1979 n. 95.<br />	<br />
Tale regime venne successivamente esteso a tutte le altre società del “Gruppo Costanzo”.<br />
Con successivi decreti ministeriali vennero approvati il piano di salvataggio (D.M. 1 dicembre 1997) e il programma di sviluppo della procedura ex art. 2 comma 5 della legge 3 aprile 1979 n. 95 (D.M. 2 dicembre 1997), presentati dagli amministratori straordinari. In seguito erano indette procedure di vendita dei beni assoggettati alla amministrazione straordinaria, procedure che non avevano esito.<br />
Gli atti sopra menzionati, nel frattempo, erano stati oggetto, da parte dei soci proprietari e dei liquidatori di una delle società del gruppo, di ricorsi al Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, che con sentenze, confermate da questo Consiglio, li dichiarava inammissibili per carenza di legittimazione attiva.</p>
<p>2.	In seguito il Presidente del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, nell’interesse della F.lli Costanzo s.p.a., della Zeutron s.p.a. e della TIN.IT, tutte in amministrazione straordinaria nominava ex art. 78, c. 2, c.p.c., un curatore speciale, nella persona del signor Francesco Piccirillo, con decreto n. 6 del 22 maggio 1999, in accoglimento del ricorso prot. n. 4711 del 20 maggio 1999, proposto dagli eredi di Carmelo Costanzo, decreto poi confermato con decreto n. 7 in data 28 maggio 1999 nonchè con successivo decreto n. 73, in data 28 ottobre 2000,.<br />	<br />
	Il curatore speciale, come sopra nominato, impugnava avanti al Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania<br />	<br />
A) (con ricorso n. 2325/1999 R.G.)<br />
&#8211; il mai comunicato provvedimento del 31 marzo 1999, con cui il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, aveva autorizzato il Commissario straordinario pro-tempore della F.lli Costanzo in amministrazione straordinaria a svolgere trattati<br />
&#8211; nonché il relativo bando e ogni altro atto presupposto, connesso ovvero conseguenziale, ivi espressamente compresi gli atti ed i provvedimenti presupposti, non ultimi il programma di sviluppo della procedura ex art. 2, comma 5, della legge 3 aprile 1979<br />
B) (con ricorso n. 5275 /2000 R.G.)<br />
&#8211; il mai comunicato provvedimento del 2 ottobre 2000 prot. 718890, con cui il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, aveva autorizzato il Commissario straordinario pro-tempore della “F.lli Costanzo” S.p.A. in Amministrazione straordina<br />
&#8211; nonché ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;<br />
C) (con motivi aggiunti)<br />
&#8211; il decreto 14 dicembre 2000 del Direttore generale del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, conosciuto integralmente solo il 2 febbraio 2001, con cui il Commissario straordinario della “F.LLI COSTANZO” S.p.A. era stato autorizzato<br />
&#8211; detta istanza-relazione del 5.12.2000;<br />
&#8211; ogni atto presupposto, connesso, consequenziale, compresi i verbali n. 2 del 20 novembre 2000, n. 3 del 21 novembre 2000.</p>
<p>3.	Con il ricorso n. 2325/1999 erano dedotti i seguenti motivi:<br />	<br />
1. Competenza territoriale dell’adito Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania. <br />
Si osservava che gli atti amministrativi adottati nell’ambito del procedimento di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, regolato dal d.l. 30 gennaio 1979 n. 26, spiegano la loro efficacia diretta nel luogo dove l’impresa ha la sede principale; pertanto, l’esame delle impugnazioni dei suddetti atti, in ispecie l’autorizzazio-ne alla vendita di aziende da parte del commissario, rientra nella competenza del T.A.R. nella cui circoscrizione tale sede si trova, ai sensi dell’art. 3 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034” (cfr. già Consiglio di Stato, Sezione VI, 17 febbraio 1986 n. 131, nonché Consiglio di Stato, Sezione IV, 12 giugno 1986 n. 408).<br />
2. Finalità dell’amministrazione straordinaria &#8211; in particolare &#8211; illegittimità della vendita intesa come unica e connaturale risposta al fine del risanamento &#8211; conclusione della procedura &#8211; sopravvivenza, anche parziale, del gruppo o di alcuna delle imprese collegate &#8211; profili di illegittimità anche derivata.<br />
	Si rilevava che la procedura di amministrazione straordinaria ha per oggetto il risanamento dell&#8217;impresa e non natura connaturalmente ed esclusivamente liquidatoria. Questa prospettiva é fatta palese anche dalla legge 30 luglio 1998 n. 274, contenente “Disposizioni in materia di attività produttive”, secondo cui gli impianti da trasferire non sono dunque tutti quelli costituenti il complesso produttivo, ma soltanto quelli la cui alienazione, previa loro valutazione, si renda necessaria all&#8217;estinzione dei debiti esistenti al momento della redazione dello stato passivo.<br />	<br />
3. Finalità dell’amministrazione straordinaria &#8211; in particolare &#8211; conclusione della procedura &#8211; sopravvivenza della società &#8211; posizione dell’imprenditore socio.<br />
4. Finalità del programma di gestione &#8211; suo contenuto &#8211; distinzione tra gestione e risanamento &#8211; ulteriori profili &#8211; illegittimità derivata, osservandosi in particolare che:<br />
&#8211; la redazione del programma di gestione atti é obbligatoria nel sistema di legge;<br />
&#8211; i commissari a suo tempo nominati, per circa venti mesi, ossia per quasi interi i due anni previsti dal comma 1 del citato art. 2 L. n. 95/1979, avevano provveduto, “quem ad modum”, alla gestione loro affidata dell’enorme complesso produttivo sottoposto<br />
&#8211; evidenti erano anche le deficienze del controllo ministeriale sulla gestione;<br />
&#8211; l’atto commissariale del 23 luglio 1997, redatto solo per la “F.lli Costanzo S.p.A.”, impugnato, con pregresso gravame, non teneva dunque conto dell’intera dinamica del Gruppo Costanzo, ossia dell’insieme delle società, che in tempi successivi ed in num<br />
&#8211; era invece evidente che il piano di risanamento avrebbe dovuto, quanto meno, tener conto dell’assieme delle società, a fortiori in quanto legate tra loro da rapporti di credito/debito e da reciproche garanzie.<br />
5. Natura del petitum &#8211; sindacabilità dei vizi dei provvedimenti discrezionali, sul rilievo che l’attività liquidatoria in corso era stata deliberata e perseguita senza adeguata istruttoria e senza alcuna ponderata motivazione, come se essa fosse l’unica soluzione possibile.<br />
6. Violazioni della legge n. 241/1990, rilevandosi che “anche nel procedimento amministrativo caratterizzato da determinazioni amministrative frutto di discrezionalità tecnica può assumere valore importante l’apporto partecipativo del destinatario dell’atto finale. <br />
7. Violazione dell’art. 6/bis comma 1 del d.l. n. 26/1979 &#8211; illegittimità derivata &#8211; inattualità della stima, in quanto la vendita in vertenza era stata disposta sulla base del programma e del piano già oggetto di pregressa impugnazione.<br />
8. Violazione dell’art. 6/bis del d.l. n. 26/1979, osservandosi che la liquidazione del patrimonio societario era stata deliberata in assenza della puntuale preventiva ed obbligatoria espressione del parere del comitato di sorveglianza. <br />
9. Violazione dell’art. 1 del d.l. n. 26/1979 &#8211; violazione dell’art. 3 l.s. n. 241/1990 &#8211; carenza d’istruttoria &#8211; carenza di motivazione &#8211; violazione del principio del giusto procedimento &#8211; ulteriori profili &#8211; eccesso di potere &#8211; sviamento dalla causa tipica &#8211; illogicità &#8211; ingiustizia manifesta &#8211; profili d’illegittimità anche derivata, richiamando l’indirizzo giurisprudenziale del Consiglio di Stato secondo cui il “fine primario perseguito dal Legislatore”, nelle ipotesi in cui sia stata stabilita la continuazione dell’esercizio d’impresa, ex d.l. n. 26/1979, convertito in legge n. 95/1979, non é la liquidazione del complesso aziendale, ma il “mantenere in vita le aziende risanabili nell’interesse obiettivo dell’impresa” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, n. 492 del 29.07.1991).</p>
<p>4.	Con il ricorso n. 5275/2000 R.G., nonché coi motivi aggiunti a tale ricorso, erano articolati motivi sostanzialmente analoghi a quelli proposti col precedente ricorso e svolte le medesime argomentazioni.																																																																																												</p>
<p>5.	Resistevano in giudizio sia il Ministero che l’Amministrazione straordinaria della “F.lli Costanzo” s.p.a. e nel ricorso n. 5275/2000 anche le imprese Impregilo S.p.a. e Ing. Nino Ferrari &#8211; Costruzioni Generali s.r.l..																																																																																												</p>
<p>6.	Con sentenza n. 488, in data 30 marzo 2006, il TAR, riuniti i ricorsi, li dichiarava inammissibili per difetto di legittimazione ad causam del curatore speciale e compensava le spese.																																																																																												</p>
<p align=center><b>II</b></p>
<p>1.	La sentenza è stata appellata dal signor Francesco Piccirillo, curatore speciale nell’interesse delle società in amministrazione straordinaria F.LLI COSTANZO s.p.a., ZEUTRON s.p.a. e FIN.IT..<br />	<br />
	L’appellante ha contestato la statuizione in rito del TAR e ha riproposto censure di merito già svolte in primo grado.																																																																																												</p>
<p>2.	Si sono costituiti in giudizio:<br />	<br />
&#8211; il Ministero dello sviluppo economico, che ha sostenuto la esattezza della statuizione in rito adottata dal giudice di primo grado;<br />
&#8211; la F.lli Costanzo s.p.a. in amministrazione straordinaria, che con appello incidentale ha impugnato il capo della sentenza recante la compensazione delle spese del giudizio;<br />
&#8211; la Impregilo s.p.a. che ha tra l’altro eccepito l’inammissibilità dell’appello per difetto di interesse;<br />
	E’ intervenuto ad adiuvandum nel  giudizio d’appello l’ing. Paolo Aricò, quale Presidente del Consiglio di amministrazione della F.lli Costanzo s.p.a..<br />	<br />
	In memoria difensiva  la F.lli Costanzo  in amministrazione straordinaria ha eccepito l’inammissibilità dell’intervento.<br />	<br />
Alla pubblica udienza dell’1 febbraio 2007, l’appello è passato in decisione.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>1.	Gli appelli sono infondati.<br />	<br />
	Oggetto del contendere sono alcuni atti dell’allora Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato (ora Ministero per lo sviluppo economico) e precisamente<br />	<br />
&#8211; il provvedimento del 31 marzo 1999, con cui si autorizzava il Commissario straordinario pro-tempore della F.lli Costanzo in amministrazione straordinaria a svolgere trattativa privata con tutti i soggetti interessati all’acquisto del ramo aziendale dell<br />
&#8211; il relativo bando e ogni altro atto presupposto, connesso ovvero conseguenziale, ivi espressamente compresi gli atti ed i provvedimenti presupposti, non ultimi il programma di sviluppo della procedura ex art. 2, comma 5, della legge 3 aprile 1979 n. 95,<br />
&#8211; il provvedimento del 2 ottobre 2000 prot. 718890, con cui si autorizzava il Commissario straordinario pro-tempore della “F.lli Costanzo” S.p.A. in Amministrazione straordinaria a svolgere e rinnovare il procedimento di vendita a trattativa privata final<br />
&#8211; il decreto 14 dicembre 2000, con cui il Commissario straordinario della “F.LLI COSTANZO” S.p.A. era autorizzato a vendere le attività aziendali relative al settore costruzioni accettando le offerte avanzate da IMPREGILO S.p.A. ed Ing. NINO FERRARI s.r.l<br />
&#8211; ogni atto presupposto, connesso, consequenziale.</p>
<p>2.	Ricorrente in primo grado e appellante è il signor Francesco Piccirillo, quale curatore speciale nell’interesse delle società F.LLI COSTANZO s.p.a., ZEUTRON s.p.a. e FIN.IT. s.p.a., nominato ex art. 78, c. 2, c.p.c., con Decreto del Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sez. staccata di Catania, n. 6 del 22 maggio 1999, confermato con decreto n. 7 in data 28 maggio 1999 nonchè con successivo decreto n. 73, in data 28 ottobre 2000, in accoglimento del ricorso prot. n. 4711 del 20.5.1999, proposto da Costanzo Ing. Giuseppe, Costanzo Lidia, Costanzo Arch. Vincenzo, Mazzaglia Lucia, Mazzaglia Nunzia, Costanzo Ing. Giuseppe, Costanzo Arch. Carmelo, Costanzo Dott. Alessandro, Costanzo Dott.ssa Silvia, quali eredi del Grande Uff. Carmelo Costanzo e soci proprietari della “ZEUTRON S.p.A” in amministrazione straordinaria, a sua volta controllante la “F.lli Costanzo” S.p.A.; nonché quali eredi del Grande Uff. Carmelo Costanzo e soci proprietari, quanto a Mazzaglia Nunzia, Costanzo Ing. Giuseppe, Costanzo Lidia, Costanzo Vincenzo, della “FIN.IT.” S.p.A., a sua volta controllante il residuo della “F.lli Costanzo” S.p.a., in amministrazione straordinaria; nonché Costanzo Ing. Giuseppe e Costanzo Grande Uff. Pasquale, quali liquidatori pro-tempore della ZEUTRON S.p.A..																																																																																												</p>
<p>3.	Osserva il Collegio che sulla vicenda della amministrazione straordinaria del gruppo Costanzo sono già intervenute alcune pronunce di questo Consiglio che hanno affermato principi condivisibili e rilevanti anche nel caso di specie.<br />	<br />
	Si tratta delle decisioni n. 176, in data 23 aprile 2001 e 336 in data 22 ottobre 2003, in cui è stato affermato che:<br />	<br />
&#8211; la qualità di socio di una società (nonchè analogamente quella di liquidatore) non risulta idonea ad individuare in capo al singolo un interesse legittimo distinto da quello proprio della società e non legittima, pertanto, la proposizione di autonomo ri<br />
&#8211; le società, sebbene in amministrazione straordinaria, conservano la natura di società commerciali, cui vanno riferite in via esclusiva le situazioni giuridiche soggettive; mentre i soci di tali società sono titolari di diritti soggettivi nei confronti d<br />
&#8211; tale autonomia può configurarsi solo (ma non è tale il caso di specie) a fronte di provvedimenti amministrativi che, autoritativamente dispongano lo scioglimento e la liquidazione della società e che radicano in capo ai soci l’interesse ad un corretto e</p>
<p>4.	Nè vale a superare tali rilievi la nomina di curatore speciale (degli interessi dei soci e liquidatori) ex art. 78 c.p.c., che in particolare prevede tale nomina quando vi è conflitto di interessi tra rappresentato e rappresentante.<br />	<br />
	Come rilevato dal TAR tutte le volte in cui nella medesima persona fisica del rappresentante di una persona giuridica e/o di un autonomo centro di interessi anche non personificato, si concentrano interessi confliggenti si ricorre alla nomina di un curatore speciale su istanza del rappresentante legale, che versa in situazione di conflitto.<br />	<br />
	Nella specie si tratta invece di un conflitto tra il commissario di società in amministrazione straordinaria e alcuni soci e liquidatori delle società poste in amministrazione straordinaria. La situazione non è riconducibile allo schema dell’art. 78 c.p.c., che richiede un conflitto nella persona del rappresentante e quindi la necessità di nominare in sua sostituzione un curatore speciale, al quale viene riconosciuta la capacità d’agire in luogo del rappresentante per l’affare rispetto al quale si è manifestato il conflitto di interessi.<br />	<br />
Nel caso di specie, riguardante in particolare una procedura di vendita perfezionata per iniziativa del commissario della amministrazione straordinaria, non è configurabile alcuna situazione di conflitto di interessi nei sensi sopra specificati.<br />
	D’altra parte gli odierni ricorrenti, in qualità di soci delle società in amministrazione straordinaria, contestano l’operato commissariale non già perchè inficiato da conflitto di interessi (presupposto per la nomina del curatore speciale ex art. 78), ma perchè asseritamente non corrispondente all’interesse delle società sottoposti alla amministrazione straordinaria.<br />	<br />
Si tratta quindi di domanda che non si ricollega ad una posizione di diritto soggettivo o di interesse legittimo dei soci, che non sono di per sè titolari (di regola) di posizioni azionabili avanti al giudice amministrativo. Si richiama al riguardo il citato indirizzo giurisprudenziale seguito anche da questo Consiglio secondo cui la qualità di socio di una società non risulta idonea ad individuare in capo al singolo un interesse legittimo distinto da quello proprio della società e non legittima, pertanto, la proposizione di autonomo ricorso contro il provvedimento lesivo di interessi della società. Nel caso di specie (vendita di beni) non è quindi configurabile la nomina di un curatore speciale, che comunque non potrebbe esercitare poteri diversi da quelli spettanti ai rappresentati (il socio o il liquidatore &#8211; analogamente è a dirsi per gli eredi dei soci) che come detto non sono abilitati a contestare la vendita di beni in amministrazione straordinaria.<br />
Tale disciplina non contrasta con la Carta costituzionale (in particolare artt. 24, 113, 42 e 3 Cost.), non evidenziando rispetto ai soci di società in amministrazione straordinaria situazioni deteriori rispetto a quelle di altre procedure concorsuali e assicurando comunque ai medesimi la tutela giudiziaria ordinaria secondo i principi generali.</p>
<p>5.	Per le ragioni che precedono, assorbita ogni ulteriore questione e eccezione (in particolare quanto alla ammissibilità dell’intervento ad adiuvandum in appello dell’ing. Paolo Aricò, quale Presidente del Consiglio di amministrazione della F.lli Costanzo s.p.a.), l’appello principale va respinto.<br />	<br />
	Va respinto anche l’appello incidentale, diretto contro il capo della sentenza che compensa per giusti motivi e con valutazione discrezionale le spese del grado, in considerazione della complessità delle questioni sottoposte al Collegio.																																																																																												</p>
<p>6.	Quanto al presente grado di giudizio, non si ravvisano invece elementi per discostarsi dal principio generale secondo cui le spese, liquidate in dispositivo (pur considerata la reiezione dell’appello incidentale) seguono la soccombenza, da ritenersi centrale nell’odierno grado e prevalente, dell’appellante principale e dell’interveniente ad adiuvandum.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>	Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana in sede giurisdizionale respinge gli appelli in epigrafe.<br />	<br />
	Condanna l’appellante principale e l’interveniente ad adiuvandum in solido tra loro al pagamento delle spese di questo grado di giudizio che liquida in complessivi 9.000,00 (novemila) euro da ripartirsi in parti eguali tra il Ministero dello sviluppo economico (già dell’industria, commercio e artigianato e, in seguito, delle attività produttive), la “F.lli Costanzo s.p.a.”, in amministrazione straordinaria e in atto in liquidazione ex art. 7 comma 3 della legge n. 273/2002, nonchè la Impregilo s.p.a..<br />	<br />
Nulla pr le spese nei confronti della Ing. Nino Ferrari Costruzioni Generali s.r.l..<br />
	Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.																																																																																												</p>
<p>Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio dell’1 febbraio 2007 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, con l&#8217;intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Pier Giorgio Trovato, estensore, Ermanno de Francisco, Antonino Corsaro, Filippo Salvia, Componenti.</p>
<p>Depositata in segreteria<br />
il 21 novembre 2007</p>
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		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lazio &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2005 n.1053</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lazio-sentenza-1-6-2005-n-1053/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lazio-sentenza-1-6-2005-n-1053/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lazio &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2005 n.1053</a></p>
<p>Pres. Pasqualucci, est. Perri sull&#8217;inconfigurabilità come agente contabile di fatto del socio di minoranza che eserciti, per conto della società affidataria, il servizio di riscossione e versamento tributi Servizi pubblici – Attività di riscossione e versamento tributi – Esercizio da parte del socio di minoranza della società affidataria – Configurabilità</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lazio-sentenza-1-6-2005-n-1053/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lazio &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2005 n.1053</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pasqualucci, est. Perri</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inconfigurabilità come agente contabile di fatto del socio di minoranza che eserciti, per conto della società affidataria, il servizio di riscossione e versamento tributi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Servizi pubblici – Attività di riscossione e versamento tributi – Esercizio da parte del socio di minoranza della società affidataria – Configurabilità come agente contabile di fatto – Non sussiste – Ragioni &#8211; Conseguenze</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non può configurarsi come agente contabile di fatto il socio di minoranza che eserciti il servizio pubblico, per conto della società affidataria del servizio, in virtù dell’onere di prestazioni accessorie incombente sulle sue quote sociali (e consistente nell’integrale svolgimento dei compiti assegnati alla società, nel caso di specie, concernenti la riscossione e il versamento dei tributi). Infatti, in mancanza di norme che attribuiscano e specifichino le sue competenze di agente contabile, e poiché rimane una scelta discrezionale dell’affidatario gestire il servizio utilizzando gli uffici operativi ritenuti più idonei (ove ciò non contrasti con le indicazioni della legge regolatrice della gestione), l’esercizio del servizio tramite le prestazioni di un socio di minoranza deve configurarsi come un mandato con rappresentanza. Ne consegue che l’unità organizzativa che ha materialmente operato la riscossione del tributo per conto dell’ente affidatario, poiché non agente contabile, non è tenuta a depositare i conti giudiziali della sua attività, adempimento che invece incombe sul soggetto affidatario del servizio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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