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	<title>10523 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>10523 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2005 n.10523</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-2-8-2005-n-10523/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-2-8-2005-n-10523/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2005 n.10523</a></p>
<p>Pres. De Leo, est. Maddalena Pezzella (Avv. C. Gagliardi) c. Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (Avvocatura dello Stato). sulla procedura di emersione del lavoro sommerso ex lege n. 383/2001 Rapporto di lavoro – Emersione del lavoro sommerso – Deposito da parte del datore di lavoro di un programma</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-2-8-2005-n-10523/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2005 n.10523</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-2-8-2005-n-10523/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2005 n.10523</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Leo, est. Maddalena<br /> Pezzella (Avv. C. Gagliardi) c. Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (Avvocatura dello Stato).</span></p>
<hr />
<p>sulla procedura di emersione del lavoro sommerso ex lege n. 383/2001</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Rapporto di lavoro – Emersione del lavoro sommerso – Deposito da parte del datore di lavoro di un programma di emersione del lavoro sommerso contenente la precisazione in ordine all’inquadramento dei dipendenti e la richiesta di perfezionamento del rapporto ai sensi della L.n. 383/2001 – E’ regolata dall’art. 1 bis della L. n.383/2001 &#8211; Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La procedura per l’emersione del lavoro sommerso di cui all’articolo 1 bis della Legge n. 383 del 2001 è connotata, a differenza di quella disciplinata dall’articolo 1 della medesima legge, non tanto dal carattere progressivo dell’emersione, quanto piuttosto dal tratto individuale delle posizioni lavorative considerate e, pertanto, è regolata da tale disposizione la fattispecie in cui il datore di lavoro depositi un programma di emersione del lavoro sommerso contenente la precisazione in ordine all’inquadramento dei dipendenti e la richiesta di perfezionamento del rapporto ai sensi della L.n. 383/2001.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania,<br /> terza Sezione di Napoli, </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
1) Dott. Giovanni de Leo		Presidente<br />	<br />
2) Dott. Angelo Scafuri		Giudice<br />	<br />
3) Dott. Alfredo Storto	 	Giudice rel.																																																																																											</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 9447 del r.g. dell&#8217;anno 2003 proposto da:<br />
<b>Michele PEZZELLA</b>, rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo, dall’Avv.to Ciro Gagliardi, presso il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, al corso Meridionale, 7</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p><b>Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali</b>, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli presso cui ope legis domicilia alla via Diaz n. 11</p>
<p>PER L&#8217;ANNULLAMENTO<br />
del provvedimento del 15 maggio 2003, prot. n. 4366, notificato il successivo 21 maggio, con cui il Presidente del Comitato per il Lavoro e l’Emersione del Sommerso – CLES – di Napoli aveva respinto il piano di emersione individuale di due lavoratori presentato il 28 febbraio 2003 dal Pezzella quale titolare della ditta Elettromotor, con sede in Marano di Napoli alla via san Rocco, 326.</p>
<p>Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 7 luglio 2005 il Giudice dott. Alfredo Storto;<br />
Uditi gli avvocati di cui al verbale di udienza;</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con il ricorso indicato in epigrafe, notificato alla controparte il 18 luglio 2003, Michele Pezzella, imprenditore metalmeccanico, ha impugnato il provvedimento con cui il CLES, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, aveva respinto il piano da lui presentato in data 28.2.2003 per l’emersione dal lavoro sommerso di due dipendenti, in quanto la dichiarazione di emersione avrebbe dovuto essere presentata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 18.10.2001, n. 383, «entro il termine perentorio del 30.11.2002».<br />
L’impugnativa richiama, a sostegno della ritenuta illegittimità del provvedimento gravato, la circostanza che il termine del 30.11.2002 opera con esclusivo riguardo alle dichiarazioni di emersione previste dall’art. 1, comma 1, della legge n. 383 del 2001 e non anche per i piani individuali di emersione, che l’art. 1-bis del medesimo testo legislativo consente di presentare, in alternativa alle dichiarazioni di cui all’art. 1, entro il 28 febbraio 2003. Sostiene quindi il ricorrente che l’istanza a suo tempo presentata al CLES rientrerebbe entro la previsione di quest’ultima norma, come peraltro rilevabile dalla dizione usata («programma di emersione»).<br />
Nel costituirsi in giudizio, l’Amministrazione ha resistito considerando come l’istanza presentata dal Pezzella fosse in realtà da intendersi come richiesta automatica di regolarizzazione, come tale preclusa dopo il termine del 30.11.2002.<br />
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>L’art. 1, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 prevede che «gli imprenditori che hanno fatto ricorso a lavoro irregolare, non adempiendo in tutto o in parte agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale, possono farlo emergere, tramite apposita dichiarazione di emersione, da presentare entro il 30 novembre 2002, con indicazione, oltre al numero e alle generalità dei lavoratori emersi, del relativo costo del lavoro in misura non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentite le organizzazioni sindacali e di categoria, approva i programmi di emersione di cui all&#8217;articolo 2, comma 4».<br />
Con decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (sostituito dapprima dalla legge di conversione e poi dal comma 2 dell’art. 1 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210) è stato introdotto l’art. 1-bis il quale, rubricato “Emersione progressiva”, ha previsto al comma 2 che «in alternativa alla procedura prevista dall&#8217;articolo 1, gli imprenditori presentano al CLES di cui al comma 1, dove ha sede l&#8217;unità produttiva, entro il 28 febbraio 2003 un piano individuale di emersione contenente: <br />
a) le proposte per la progressiva regolarizzazione ed adeguamento agli obblighi previsti dalla normativa vigente per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività, relativamente a materie diverse da quella fiscale e contributiva, in un periodo non superiore a diciotto mesi, eventualmente prorogabile a ventiquattro mesi in caso di motivate esigenze; <br />
b) le proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di trattamento economico sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori, in un periodo comunque non superiore al triennio di emersione, mediante sottoscrizione con apposito verbale aziendale degli accordi sindacali collettivi a tale fine conclusi, a livello provinciale, tra le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e le associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro con riferimento a ciascun settore economico; per i settori economici per i quali non operano organi di rappresentanza dei datori di lavoro o dei lavoratori in sede provinciale, i predetti accordi possono essere conclusi a livello nazionale o regionale; le proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi in materia di trattamento economico, in assenza di contratti collettivi nazionali di lavoro propri del settore economico interessato, devono fare riferimento agli obblighi previsti nei contratti collettivi nazionali di lavoro di settori omogenei;c) il numero e la remunerazione dei lavoratori che si intende regolarizzare;d) l&#8217;impegno a presentare un&#8217;apposita dichiarazione di emersione successivamente alla approvazione del piano da parte del CLES».<br />
Orbene, la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 56/E del 20 giugno 2002 (non incisa nella parte che qui interessa dalle successive modifiche legislative dell’art. 1-bis in esame) ha chiarito come «il piano individuale di emersione non debba necessariamente avere ad oggetto le proposte di cui alla precedente lettera a), in quanto la dichiarazione progressiva potrebbe essere utilizzata anche soltanto per ottenere un progressivo adeguamento agli obblighi previsti dai contratti collettivi nazionali in materia di trattamento economico» e che, pur dovendo «avere necessariamente ad oggetto l&#8217;impegno a far emergere lavoratori impiegati in violazione della normativa fiscale e previdenziale» (…), «il piano individuale può stabilire l&#8217;adeguamento immediato delle retribuzioni ai contratti collettivi nazionali di lavoro; in tal caso, il predetto piano di emersione può anche non contenere le proposte di cui alla precedente lettera b)».<br />
In sostanza, la procedura alternativa prevista dall’art. 1-bis (per l’esperimento della quale è fissato il termine ultimo di presentazione del programma entro il 28 febbraio 2003) appare connotata, rispetto a quella prevista dall’art. 1 cit., non tanto dal carattere progressivo dell’emersione, quanto piuttosto per il tratto individuale delle posizioni lavorative considerate. In tale ottica va dunque letta la previsione del diverso termine per il deposito, rispettivamente, della dichiarazione di emersione e del piano individuale, nonché la sottoscrizione di appositi accordi in sede aziendale i quali, come è avvenuto nel caso di specie, valgono a fissare, in un patto individuale con i lavoratori, i termini dell’inquadramento contrattuale ed il relativo livello retributivo (che, eventualmente, possono essere raggiunti in modo progressivo), laddove la procedura di adeguamento automatico (art. 1) prevede una dichiarazione contenente l’indicazione del costo del lavoro in misura non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento da sottoporre alla (successiva) valutazione del CIPE e delle organizzazioni  sindacali.<br />
Nel caso di specie, risulta dalle produzioni in atti che l’odierno ricorrente ha depositato, in data 28 febbraio 2003, un programma di emersione del lavoro sommerso contenente, per un verso, la precisazione che &#8211; in conformità alla conciliazione avvenuta in sede aziendale tra il Pezzella e i due lavoratori da dichiarare per l’emersione – il datore di lavoro avrebbe inquadrato gli stessi in base al 5° livello del contratto nazionale di lavoro dei metalmeccanici, «così come sarebbe stato in rapporto di dipendenza perché le mansioni svolte dai lavoratori in questione sono esattamente corrispondenti al 5° liv. come i medesimi lavoratori hanno richiesto alla ditta Pezzella Michele» e, per altro verso, la richiesta «di essere autorizzato al perfezionamento del suddetto rapporto di lavoro ai sensi della legge n. 383 del 18.10.2001». Ciò che consente, alla luce della previsione della circolare sopra richiamata e del tratto individuale degli accordi raggiunti con i singoli lavoratori, di poter inquadrare l’istanza in questione tra quelle disciplinate dall’art. 1-bis della legge n. 383 del 2001, in quanto tali soggette al termine ultimo di presentazione del 28 febbraio 2001.<br />
Il tempestivo deposito della richiesta impone dunque di annullare il provvedimento reiettivo gravato, siccome fondato sull’erroneo presupposto interpretativo lamentato dal Pezzella nel ricorso in esame.<br />
Ritiene il Collegio che sussistono giusti motivi, ravvisabili quantomeno nelle difficoltà di interpretazione e di coordinamento dei testi normativi richiamati, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Terza Sezione di Napoli,  definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, pronuncia l&#8217;annullamento del provvedimento impugnato.</p>
<p>Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 7 luglio 2005.</p>
<p>Dott. Giovanni de Leo	Presidente<br />	<br />
Dott. Alfredo Storto                Giudice Estensore</p>
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