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	<title>10522 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2005 n.10522</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-2-8-2005-n-10522/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-2-8-2005-n-10522/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2005 n.10522</a></p>
<p>Pres. De Leo, est. Maddalena Pazienza (Avv. F. Capezza) c. Comune di Forio d’Ischia (n.c.). in tema di silenzio assenso sulla richiesta di rilascio di certificato di abitabilità Procedimento Amministrativo – Silenzio assenso – In caso di richiesta di rilascio di certificato di abitabilità – Si forma dopo il decorso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-2-8-2005-n-10522/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2005 n.10522</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-2-8-2005-n-10522/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2005 n.10522</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Leo, est. Maddalena<br /> Pazienza (Avv. F. Capezza) c. Comune di Forio d’Ischia (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>in tema di silenzio assenso sulla richiesta di rilascio di certificato di abitabilità</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimento Amministrativo – Silenzio assenso – In caso di richiesta di rilascio di certificato di abitabilità – Si forma dopo il decorso di 45 giorni dalla data di presentazione della domanda.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, il decorso di 45 giorni dalla presentazione della domanda di rilascio di certificato di abitabilità senza che l’Amministrazione si pronunci sulla stessa comporta il formarsi del silenzio assensosulla richiesta.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br /> terza Sezione di Napoli</b></p>
<p> composto dai Signori:<br />
1) Dott. Giovanni de Leo		Presidente<br />	<br />
2) Dott. Angelo Scafuri		Giudice<br />	<br />
3) Dott. Alfredo Storto	 	Giudice rel.																																																																																											</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 8981 del r.g. dell&#8217;anno 2000 proposto da:<br />
<b>Daniela PAZIENZA</b>, rappresentata e difesa, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo, dall’Avv.to Francesco Capezza, presso il quale è elettivamente domiciliata in Casamicciola Terme, alla via Cretaio n. 35</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p><b>Comune di FORIO d’ISCHIA,</b> in persona del legale rapp.te p.t., non costituito</p>
<p>PER L&#8217;ANNULLAMENTO<br />
1) della determinazione emessa dal funzionario responsabile dell’Ufficio Commercio in data 29 agosto 2000, prot. n. 16025, con cui è stata confermata l’ordinanza di chiusura n. 267 del 1° giugno 2000 in relazione al locale sito in Forio alla via Provinciale Panza n. 204 nel quale la ricorrente svolge attività commerciale di fotografia, notificata in data 6 settembre 2000;<br />
2) di ogni altro atto ad essa connesso, preordinato e consequenziale ivi compresi quelli richiamati nel provvedimento sopra indicato, fra cui in particolare l’ordinanza n. 267 del 1° giugno 2000 notificata il successivo 7 giugno, comunque lesivi della posizione giuridica della ricorrente.</p>
<p>NONCHE’ PER LA CONDANNA<br />
dell’Amministrazione al pagamento dei danni causati dall’esecuzione del provvedimento di chiusura avvenuta il 9 settembre 2000 per mezzo della P.M. di Forio d’Ischia.</p>
<p>Visti gli atti tutti di causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 7 luglio 2005 il Giudice dott. Alfredo Storto;<br />
Uditi gli avvocati di cui al verbale di udienza;</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con il ricorso indicato in epigrafe, notificato alla controparte il 15 settembre 2000, Daniela Pazienza, premesso in fatto:<br />
&#8211;	di aver svolto, per anni e debitamente autorizzata, l’attività commerciale di ottica e fotografia nel Comune di Forio, presso i locali di via M. Schioppa dai quali si era poi trasferita in quelli di via Provinciale Panza, concessi in locazione dal sig. Francesco Calice;<br />	<br />
&#8211;	di aver ottenuto dalla ASL, in data 26 aprile 1999, il nulla osta all’uso commerciale del locale;<br />	<br />
&#8211;	di aver avvisato del trasferimento il Comune di Forio con lettera del 12 luglio 2000, trasmettendo tutta la documentazione di legge;<br />	<br />
&#8211;	che il Comune, sull’istanza presentata dal sig. Francesco Calise il 24 febbraio 1999 (integrata il 26 febbraio ed il 21 giugno 2000) per il rilascio del certificato di abitabilità-agibilità del locale, non ha mai adottato alcuna determinazione;<br />	<br />
&#8211;	che, tuttavia, con ordinanza n. 267 del 1° giugno 2000, notificata (secondo quanto dichiarato nell’epigrafe del ricorso introduttivo) il successivo 7 giugno, il Funzionario comunale competente aveva ordinato l’immediata cessazione dell’attività commerciale di ottica e fotografia per essere stata omessa la comunicazione del trasferimento ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 144 (recte 114) del 1998;<br />	<br />
&#8211;	che, in risposta alla comunicazione di trasferimento del 12 luglio 2000, il Comune, con provvedimento n. 16025 del 29 agosto 2000, aveva confermato il precedente ordine di chiusura in quanto dalla relazione n. 778 del 9 agosto 2000 della ASL NA2 era emerso che il locale era inidoneo, mentre dalla nota n. 15782 del 22 agosto 2000 dell’UTC, si era appreso che non era stato rilasciato il certificato di agibilità-abitabilità;<br />	<br />
&#8211;	di avere immediatamente chiesto alla ASL un nuovo sopralluogo che, avvenuto in data 11 settembre 2000, aveva indotto l’amministrazione sanitaria al rilascio del nulla-osta il 13 settembre 2000,<br />
aveva impugnato i provvedimenti n. 267 del 1° giugno 2000 e n. 16025 del 29 agosto 2000 per i seguenti motivi:<br />
1)	eccesso di potere per violazione e falsa applicazione dell’art. 7 l. n. 114 del 1998; contraddittorietà con precedenti determinazioni della p.a.; violazione degli artt. 7 e 8 della l. n. 241 del 1990; difetto di motivazione, in quanto l’idoneità del locale era già stata accertata dalla ASL il 26 aprile 1999 e successivamente confermata il 13 settembre 2000, senza che peraltro fosse mai intervenuta la comunicazione di avvio di un procedimento di revoca di tali determinazioni;<br />	<br />
2)	violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425; violazione del giusto procedimento amministrativo; violazione dell’art. 101 Cost. e del principio di imparzialità della p.a., per essersi formato, con il decorso dei 45 giorni previsti dalla legge, il silenzio assenso sull’istanza di rilascio del certificato di abitabilità-agibilità e, comunque, in quanto sussistevano tutti i requisiti legittimanti l’esercizio dell’attività inibita con i provvedimenti impugnati.<br />	<br />
La ricorrente ha quindi chiesto il risarcimento di tutti i danni patiti in seguito alla chiusura del locale.<br />
L’Amministrazione non si è costituita in giudizio.</p>
<p>Nella Camera di consiglio del 19 settembre 2000 il Tribunale ha accolto l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato.</p>
<p>All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Con riguardo al provvedimento n. 16025 del 29 agosto 2000, di conferma della chiusura dell’esercizio de quo, per inidoneità sanitaria dei locali siti in via Panza, a Forio, nonché per la mancanza del certificato di agibilità/abitabilità, osserva il Collegio che, dalla documentazione versata in giudizio dalla ricorrente, risulta che questa aveva già ottenuto il 26 aprile 1999 (prot. n. 606) dalla ASL NA/2 nulla-osta ad adibire il locali della via Provinciale Panza all’esercizio dell’attività di ottica e fotografia e che tale idoneità è stata poi confermata, su istanza della parte interessata, con ulteriore provvedimento reso dalla medesima ASL il 13 settembre 2000 (888).<br />
Nessun riscontro documentale emerge invece con riguardo alla «relazione n. 778 del 9/8/2000, inoltrata dalla struttura sanitaria ASLNA2», menzionata dall’Amministrazione comunale circa l’asserita inidoneità del locale in parola.<br />
Ancora, emerge dalla medesima produzione processuale che il locatore dell’immobile in questione, sig. Francesco Calice aveva chiesto al Comune di Forio, sin dal 24 febbraio 1999, il rilascio del certificato di abitabilità-agibilità, integrata poi in data 26 febbraio 2000 e, quindi, 21 giugno 2000 con il deposito della relazione tecnica asseverata.<br />
Non risulta invece che il Comune abbia mai provveduto su tale istanza, per cui deve ritenersi che, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, ratione temporis applicabile al caso di specie («in caso di silenzio dell&#8217;amministrazione comunale, trascorsi quarantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda, l&#8217;abitabilità si intende attestata. In tal caso, l&#8217;autorità competente, nei successivi centottanta giorni, può disporre l&#8217;ispezione di cui al comma 2 del presente articolo, e, eventualmente, dichiarare la non abitabilità, nel caso in cui verifichi l&#8217;assenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata abitabile»), si sia formato il silenzio assenso allo scadere dei quarantacinque giorni decorrenti quantomeno dal 21 giugno 2000 e, dunque, ben prima dell’adozione del provvedimento gravato (29 agosto 2000).<br />
Da tali rilievi discende dunque l’illegittimità di quest’ultimo in quanto adottato sulla scorta di presupposti erronei.<br />
Per quanto attiene invece al provvedimento n. 267 del 1° giugno 2000 (notificato, a detta della ricorrente, il 7 giugno seguente), che aveva disposto l’immediata cessazione dell’attività commerciale in mancanza della comunicazione di trasferimento della stessa ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, occorre rilevare come tale situazione sia stata sanata dalla sig.ra Pazienza solo con comunicazione depositata il 12 luglio 2000, ragion per cui il provvedimento in questione fu all’epoca legittimamente adottato in assenza  dell’adempimento ivi indicato.<br />
Va infine respinta la domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente, rimasta allo stato di mera allegazione. <br />
Nessuna pronuncia va resa sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio del Comune intimato.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Terza Sezione di Napoli,  in parziale accoglimento del ricorso di cui in epigrafe, disattesa ogni altra domanda od eccezione, annulla la determinazione emessa dal funzionario responsabile dell’Ufficio Commercio del Comune di Forio d’Ischia in data 29 agosto 2000, prot. n. 16025 e rigetta la domanda di risarcimento dei danni.<br />
Nulla per le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 7 luglio 2005.</p>
<p>Dott. Giovanni de Leo	Presidente<br />	<br />
Dott. Alfredo Storto                Giudice Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-2-8-2005-n-10522/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2005 n.10522</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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