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	<title>10452 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sulla mancata attribuzione del punteggio a un documento non in copia conforme</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-mancata-attribuzione-del-punteggio-a-un-documento-non-in-copia-conforme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2021 10:23:29 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-mancata-attribuzione-del-punteggio-a-un-documento-non-in-copia-conforme/">Sulla mancata attribuzione del punteggio a un documento non in copia conforme</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Punteggio &#8211; Attribuzione del punteggio &#8211; Criteri premianti &#8211; Obbligo di produzione dei documenti in copia autentica o in copia conforme &#8211; Produzione di documenti non in copia autentica o in copia conforme &#8211; Mancata attribuzione di punteggio &#8211; Legittimità. Nel caso in cui la lex specialis di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-mancata-attribuzione-del-punteggio-a-un-documento-non-in-copia-conforme/">Sulla mancata attribuzione del punteggio a un documento non in copia conforme</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-mancata-attribuzione-del-punteggio-a-un-documento-non-in-copia-conforme/">Sulla mancata attribuzione del punteggio a un documento non in copia conforme</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Punteggio &#8211; Attribuzione del punteggio &#8211; Criteri premianti &#8211; Obbligo di produzione dei documenti in copia autentica o in copia conforme &#8211; Produzione di documenti non in copia autentica o in copia conforme &#8211; Mancata attribuzione di punteggio &#8211; Legittimità.</p>
<hr />
<p>Nel caso in cui la <em>lex specialis </em>di gara testualmente reciti che “<em>la documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa a copia semplice</em>”, prevedendo, altresì, in relazione ai criteri premianti, che “i<em>l concorrente dovrà produrre, in copia conforme all’originale</em>”, la relativa documentazione comprovante il possesso degli elementi oggetto di valutazione, deve ritenersi legittima la condotta della stazione appaltante che non ha attribuito il punteggio all&#8217;offerta della ditta ricorrente, la quale, in relazione a uno dei criteri premianti, ha prodotto una copia del contratto di locazione recante la dicitura “copia conforme”, nonché una sottoscrizione autografa illeggibile nel formato pdf e una firma digitale nel formato p7m. E’, infatti, evidente che il predetto documento non risulta prodotto “in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000”, come espressamente e chiaramente prescritto dalla <em>lex </em>di gara.</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Seconda)</p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 3958 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br />
Sia Garden S.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di Imprese con la MAVILI S.r.l. e la GE.CO.S. S.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Renato Botrugno, Marco Petrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Roma, viale Giulio Cesare 78;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p>Roma Capitale, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall’avvocato Rita Caldarozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso la sede dell’Avvocatura civica in Roma, via del Tempio di Giove 21;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p>Verdidea S.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Iannacci, Marco Tullio Cataldo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Ekogeo S.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall’avvocato Federica Sinigaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Paolo Emilio 32;<br />
Am 22 S.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Pierluigi Piselli, Daniele Bracci, Gianluca Podda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Isam S.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Frontoni, Gianluca Luzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Vivai Antonio Marrone S.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall’avvocato Barbara Del Duca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p>– di tutti gli atti della procedura di gara denominata “Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per il servizio di manutenzione del verde verticale per il periodo di tre anni – N. 8 lotti”, indetta da Roma Capitale con determinazione dirigenziale della Direzione Centrale Unica Acquisti di Beni e Servizi del Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa – Centrale Unica di Committenza n. 538 del 18.10.2019, in quanto riferibili all’aggiudicazione del lotto VIII, ivi inclusi gli atti di nomina della Commissione giudicatrice; i verbali di gara; il provvedimento di aggiudicazione relativo al lotto VIII (Municipio 9 e Castelfusano – CIG 800179494B), di cui alla Determinazione Dirigenziale rep. n. QL/275/2021 e prot. n. QL/12655/2021 del 17/02/2021 del Dipartimento Tutela Ambientale – P.O. Area appalti lavori forniture e servizi, bilancio, performance, Me.Pa. – Servizio coordinamento appalti – Ufficio supporto per appalti dipartimentali di forniture e servizi sopra soglia – Ufficio supporto giuridico appalti, comunicata in data 1° marzo 2021;</p>
<p>– del Bando e del Disciplinare di gara (con particolare riferimento alle disposizioni di cui ai punti 13, 14 e 19);</p>
<p>– di ogni altro atto antecedente, conseguente, comunque connesso, anche non conosciuto;</p>
<p>nonché per l’annullamento e/o la declaratoria di inefficacia</p>
<p>– del contratto di appalto relativo al lotto VIII, ove stipulato;</p>
<p>quanto ai motivi aggiunti depositati il 13.7.2021:</p>
<p>– dei medesimi atti già gravati con il ricorso principale;</p>
<p style="text-align: center;">nonché per l’annullamento e/o la declaratoria di inefficacia</p>
<p>dell’Accordo Quadro ex art. 54, co. 3, D.Lgs. n. 50/2016, rep. 1310, racc. 1059, stipulato il 3.6.2021 tra Roma Capitale e Verdidea S.r.l., relativamente al lotto VIII; del primo contratto applicativo del predetto Accordo Quadro, stipulato il 21.6.2021; nonché degli ulteriori contratti applicativi eventualmente stipulati nelle more del giudizio;</p>
<p style="text-align: center;">e per la condanna al risarcimento del danno in forma specifica</p>
<p>di Roma Capitale, con conseguente subentro dell’odierna ricorrente nel predetto Accordo Quadro e nei relativi contratti applicativi, con riserva di proporre in separato giudizio eventuale azione di risarcimento dei danni per equivalente, ove il risarcimento in forma specifica non fosse possibile ovvero non fosse integralmente satisfattivo.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale, di Verdidea S.r.l., di Ekogeo S.r.l., di Am 22 S.r.l., di Isam S.r.l. e di Vivai Antonio Marrone S.r.l.;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 settembre 2021 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p>1. La società ricorrente, quale capogruppo mandataria del costituendo R.T.I. con la MAVILI S.r.l. e la GE.CO.S. S.r.l., avendo partecipato alla procedura denominata “Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per il servizio di manutenzione del verde verticale per il periodo di tre anni – n. 8 lotti”, indetta da Roma Capitale, ha impugnato la determinazione dirigenziale rep. n. QL/275/2021 e prot. n. QL/12655/2021 del 17.2.2021 con la quale l’amministrazione capitolina ha aggiudicato in via definitiva alla Verdidea S.r.l. il lotto VIII (Municipio 9 e Castelfusano), unitamente agli atti presupposti e consequenziali.</p>
<p>1.2. La Sia Garden, fatta un’ampia premessa in merito al proprio interesse a ricorrere in considerazione del fatto che risulterebbe aggiudicataria del lotto in controversia per effetto del meccanismo degli “scivolamenti” dei potenziali aggiudicatari dalla graduatoria di un lotto a quella di un altro se venissero escluse due delle concorrenti controinteressate – il RTI Ekogeo e la Verdidea S.r.l. – e se le venisse attribuito un punteggio premiale, ha dedotto l’illegittimità della determina di aggiudicazione e degli atti presupposti:</p>
<p>1) per violazione dell’art. III.1.2 del Bando e del punto 7.2 del Disciplinare, relativi ai requisiti economico finanziari, dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché dei principi e delle norme in materia di c.d. avvalimento, nonché per eccesso di potere per difetto di istruttoria e per travisamento dei fatti.</p>
<p>Dalla documentazione prodotta dalla Ekogeo s.r.l. emergerebbe che, al fine di rispettare i requisiti prescritti nel disciplinare di gara, la stessa si è avvalsa della capacità economico-finanziaria posseduta dalla società RIGENERA soc. coop. a r.l., con riguardo al fatturato medio nel settore di attività oggetto dell’appalto relativo agli ultimi tre esercizi finanziari, in forza di un contratto di avvalimento a titolo gratuito. Ne discenderebbe, ad avviso della ricorrente, l’illegittimità della valutazione della Stazione appaltante di ritenere integrato il possesso dei requisiti speciali in capo all’Ekogeo s.r.l., nonostante l’invalidità del citato contratto di avvalimento attesa la sua gratuità;</p>
<p>2) per violazione della <em>lex specialis</em> della gara con particolare riferimento al punto III.1.3 del Bando ed al punto 7.3. del Disciplinare di gara, nonché per eccesso di potere per difetto di istruttoria e per travisamento dei fatti.</p>
<p>La Commissione giudicatrice non avrebbe erroneamente escluso la Verdidea S.r.l., risultata aggiudicataria del lotto VIII, nonostante l’evidente difetto dei requisiti di capacità tecnica e professionale, come si evincerebbe dal DGUE nel quale sarebbero riportati anche appalti di servizi non afferenti al c.d. verde verticale (Comune di Terracina e Città di Siracusa) e i cui importi avrebbero conseguentemente dovuto essere stralciati in tutto o per la gran parte con insufficienza dell’importo complessivo dimostrato dalla controinteressata;</p>
<p>3) per violazione della <em>lex specialis</em> della gara con particolare riferimento agli artt. 13 e 19.2 lett. 1.d) del Disciplinare in ordine alla richiesta dei requisiti premianti, degli artt. 6 e 18 della legge n. 241/1990, degli artt. 18 e 43 del d.P.R. n. 445/2000, del principio di non aggravamento <em>ex</em> art. 1 della legge n. 241/1990, dell’art. 97 Cost., dei principi di massima partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica, nonché per eccesso di potere per difetto di istruttoria, per travisamento dei fatti, per illogicità e manifesta ingiustizia.</p>
<p>La stazione appaltante non avrebbe illegittimamente attribuito alla ricorrente il punteggio premiante di cui all’art. 19.2 lett. 1.d) del Disciplinare di gara, concernente la “sede operativa con idoneo titolo di proprietà o comprovante il possesso, dislocata entro il territorio della Città Metropolitana di Roma (ex Provincia), con reperibilità del personale h 24 e numero telefonico dedicato”, nonostante quest’ultima avesse prodotto un contratto di locazione a dimostrazione della disponibilità dell’immobile sito in Roma, via Pontedassio n. 12, piano terra, sottoscritto in data 1.8.2016 e registrato presso l’Agenzia delle Entrate. Secondo la prospettazione della ricorrente, la produzione del documento, con la dicitura “per copia conforme” e la sottoscrizione autografa, nonché il suo inserimento nell’offerta tecnica, a sua volta sottoscritta digitalmente, eliderebbe ogni dubbio circa la provenienza dello stesso e renderebbe la mancata attribuzione del relativo punteggio premiante illegittima.</p>
<p>1.3. In via subordinata rispetto alle prime tre censure la ricorrente ha, altresì, dedotto l’illegittimità degli artt. 13 e 14 del Disciplinare di gara per violazione degli artt. 1, 6 e 18 della legge n. 241/1990, del principio del non aggravamento <em>ex</em> art. 1 della legge n. 241/1990, del principio di buon andamento della P.A. e del connesso principio di massima partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica, nonché per eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità e manifesta ingiustizia.</p>
<p>Le prescrizioni del Bando e del Disciplinare di gara, nella parte in cui disciplinano le modalità di presentazione della documentazione a corredo dell’offerta tecnica e il soccorso istruttorio, sarebbero sprovviste di univocità. Il criterio della preminenza “della sostanza sulla forma”, per la valutazione dei requisiti dei partecipanti nelle procedure di gara, costituirebbe il metro di bilanciamento per la valutazione di quei meri errori materiali o di calcolo, che per la loro esiguità, non influirebbero sulla verifica “in concreto” della serietà dell’offerta, nonché sulla par condicio tra i concorrenti. Pertanto, la Commissione, qualora avesse ritenuto la documentazione prodotta per dimostrare la sussistenza dei requisiti premianti incompleta o irregolare, per qualche carenza formale nell’attestazione della conformità all’originale, avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio in suo favore.</p>
<p>Nel caso di specie, ad avviso della ricorrente, vi sarebbe stato spazio per il “soccorso procedimentale”, posto che il chiarimento utile a dirimere il dubbio non avrebbe costituito una modifica dell’offerta tecnica presentata, né avrebbe apportato dati correttivi o manipolativi, limitandosi a confermare la portata di elementi già contenuti nell’offerta.</p>
<p>1.4. In via ulteriormente subordinata, la ricorrente ha dedotto l’illegittimità della procedura per violazione dei principi in materia di svolgimento delle pubbliche gare, degli artt. 86 e 87 del D. Lgs. n. 50/2016 in quanto la Stazione appaltante avrebbe totalmente disatteso le regole a cui si era autolimitata, come dimostrerebbe il fatto che il lotto II – il primo da assegnare – è stato aggiudicato per ultimo incidendo sul meccanismo dello scorrimento orizzontale delle graduatorie e che le offerte dei concorrenti aggiudicatari di altri lotti sarebbero illogicamente state mantenute nella graduatoria di ogni singolo lotto, in tal modo inquinando l’attribuzione dei punteggi. Infine, il seggio avrebbe proceduto in merito al soccorso istruttorio operato in fase di ammissione, nonché nel sub-procedimento inerente alla verifica del possesso dei requisiti conseguente a sorteggio, sempre in assenza di Commissari, con l’alternarsi, anche nell’ambito della stessa riunione, di ben sette componenti, violando in tal modo il principio di collegialità e privando la valutazione della professionalità richiesta per la stessa.</p>
<p>2. Roma Capitale si è costituita in giudizio e, invertito l’ordine delle censure proposte dalla ricorrente, ha articolatamente controdedotto sia avverso quelle concernenti l’intera procedura che avverso quelle aventi ad oggetto il provvedimento di aggiudicazione del solo lotto VIII, concludendo per la reiezione del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.</p>
<p>3.Verdidea s.r.l. si è costituita in giudizio, ha dato atto dell’avvenuta consegna del servizio in data 9.3.2021 ed ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica a tutte le imprese aggiudicatarie degli altri lotti, atteso il meccanismo di scivolamento previsto tra le graduatorie dei vari lotti. Nel merito la controinteressata ha concluso per la reiezione del ricorso ritenendo infondate le censure articolate dalla ricorrente.</p>
<p>4. Ekogeo s.r.l. si è costituita in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse in quanto la Sia Garden, pure in ipotesi di accoglimento di tutte le censure articolate, non diverrebbe aggiudicataria del lotto in questione, dovendo rimettere gli atti alla stazione appaltante affinché provveda alla riattribuzione dei punteggi complessivi. Nel merito la controinteressata ha concluso per la reiezione del ricorso evidenziando, in particolare, che il contratto di avvalimento prodotto in sede di gara avrebbe un contenuto determinato e dettagliato quanto al requisito economico-finanziario e dovrebbe considerarsi come un avvalimento c.d. di garanzia e concludendo per l’infondatezza delle ulteriori censure.</p>
<p>5. Con l’ordinanza n. 5076 del 30.4.2021 la Sezione ha disposto, ai sensi dell’art. 49 c.p.a., l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati aggiudicatari dei lotti e degli operatori risultati ammessi alla gara, sia pur con riserva, attesa la previsione nella <em>lex specialis</em> relativa al c.d. vincolo di aggiudicazione e all’effetto dello scivolamento di cui al paragrafo II.2.5 del bando e all’art. 3 del disciplinare, nonché ha accolto l’istanza istruttoria contenuta nel ricorso e relativa ai documenti ivi indicati in osservanza di quanto prescrive, nel rispetto del bilanciamento dei contrapposti interessi, l’art. 53 del d.lgs. n. 50 del 2016.</p>
<p>6. Vivai Antonio Marrone s.r.l. si è costituita in giudizio ed ha concluso per l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, controdeducendo in modo articolato a tutte le censure sollevate da parte ricorrente.</p>
<p>7. Isam s.r.l. si è costituita in giudizio ed ha concluso per l’accoglimento del V motivo del ricorso principale e per l’annullamento dell’intera procedura.</p>
<p>8. AM 22 s.r.l. si è costituita in giudizio con memoria di stile.</p>
<p>9. Con motivi aggiunti, depositati il 13.7.2021, la Sia Garden, all’esito dell’esame della documentazione depositata in adempimento della richiamata ordinanza della Sezione, ha precisato la domanda di declaratoria di annullamento e/o inefficacia del contratto, già spiegata con il ricorso introduttivo, nonché ha proposto la domanda di risarcimento del danno in forma specifica nei confronti di Roma Capitale, mediante il subentro nel predetto Accordo Quadro e nei relativi contratti applicativi, con riserva di proporre in separato giudizio eventuale azione di risarcimento dei danni per equivalente, ove il risarcimento in forma specifica non fosse possibile ovvero non fosse integralmente satisfattivo.</p>
<p>9.1. In particolare la Sia Garden ha dedotto l’illegittimità degli atti gravati anche:</p>
<p>1) per violazione della <em>lex specialis</em> della gara, con particolare riferimento all’art. 19.2, lett. 2a), del Disciplinare, in ordine ai requisiti premianti, ed all’art. 6 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, dell’art. 84 del Codice della Strada, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, per travisamento dei fatti, per illogicità e per manifesta ingiustizia.</p>
<p>Secondo la ricorrente sarebbe illegittimo il punteggio premiale attribuito dalla Stazione appaltante alla controinteressata Verdidea s.r.l per l’impiego di mezzi ecologici Euro 6 in quanto non avrebbe prodotto né il titolo di proprietà degli stessi, né un valido ed efficace contratto di noleggio in forza del quale ne avrebbe la concreta ed attuale disponibilità, non potendosi ritenere tali le scritture con la Ibios s.r.l., la Direnzo s.r.l., la Massucco S.r.l., la Rincar Service s.r.l. e la Werent S.r.l.. Inoltre, ad avviso della ricorrente, dalla documentazione emergerebbe con palmare evidenza che la Commissione di gara avrebbe ritenuto idonei mezzi che non soltanto non potevano consentire l’attribuzione del punteggio premiante, ma nemmeno avrebbero potuto essere impiegati nell’esecuzione del servizio, in quanto di altezza inferiore a quella minima richiesta dal Capitolato;</p>
<p>2) per violazione della <em>lex specialis</em>, con particolare riferimento agli artt. 13 e 19.2, lett. 1.d), del Disciplinare, in ordine alla richiesta dei requisiti premianti e relativa dimostrazione, nonché per eccesso di potere per difetto di istruttoria, per travisamento dei fatti, per illogicità e per manifesta ingiustizia.</p>
<p>La Commissione avrebbe illegittimamente attribuito alla Verdidea S.r.l. 4 punti per il requisito premiante relativo alla sede operativa in quanto il contratto di comodato a titolo gratuito, stipulato con il legale rappresentante della Vivai Tor Carbone S.r.l. sarebbe inidoneo a dimostrare l’effettivo possesso o la disponibilità della sede e sarebbe stato prodotto in modalità non conforme a quanto prescritto dal bando.</p>
<p>10. All’udienza del 22.9.2021, preso atto delle memorie e delle repliche depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p>11. Il ricorso principale non è fondato e va respinto per le seguenti ragioni.</p>
<p>12. Come evidenziato dalla stessa ricorrente nella premessa alle singole censure, l’interesse a ricorrere della Sia Garden si fonda sull’affermazione che la stessa risulterebbe aggiudicataria del lotto VIII per effetto del meccanismo degli “scivolamenti” dei potenziali aggiudicatari dalla graduatoria di un lotto a quella di un altro, previsto dalla <em>lex</em> di gara, se venissero escluse due delle concorrenti controinteressate – il RTI Ekogeo e la Verdidea S.r.l. – e se le venisse attribuito un punteggio premiale, ingiustamente omesso dall’Amministrazione.</p>
<p>Emerge in modo chiaro ed evidente dalla stessa prospettazione di parte ricorrente che solo l’avveramento di tutte e tre le predette condizioni – esclusione dalla procedura del RTI Ekogeo e della Verdidea S.r.l. e attribuzione del punteggio premiale di cui all’art. 19.2 lett. 1.d) del Disciplinare di gara per la disponibilità della sede operativa dislocata entro il territorio della Città Metropolitana di Roma – potrebbe produrre un effetto vantaggioso per la Sia Garden.</p>
<p>12.1. Tanto premesso, va disattesa la seconda censura con la quale la ricorrente deduce l’illegittimità dell’aggiudicazione del lotto VIII “Municipio 9 e Castelfusano” alla controinteressata Verdidea s.r.l. in quanto quest’ultima sarebbe priva del requisito relativo ai c.d. servizi analoghi nel triennio antecedente alla gara.</p>
<p>12.2. Ai sensi del punto III.1.3) del Bando, rubricato “Capacità tecniche e professionali”, il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del bando servizi analoghi rientranti nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l’appalto (manutenzione del verde verticale) di importo complessivo minimo non inferiore a “€ 1.554.922,89 per il lotto VIII”. Anche il punto 7.3. del Disciplinare di gara, rubricato “Requisiti di capacità tecnica e professionale”, dispone che “ il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando servizi analoghi rientranti nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l’appalto (manutenzione del verde verticale) di importo complessivo minimo non inferiore a “€ 1.554.922,89 per il lotto VIII”.</p>
<p>12.3. Secondo la giurisprudenza, condivisa dal Collegio, la congruenza contenutistica che deve sussistere tra le risultanze documentali a comprova del requisito di capacità tecnico – professionale e l’oggetto del contratto d’appalto non deve tradursi in una perfetta ed assoluta sovrapponibilità tra tutte le componenti dei due termini di riferimento, ma va appurata secondo un criterio di rispondenza alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale e, quindi, in virtù di una considerazione non già atomistica e frazionata, bensì globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto (cfr. in termini TAR Lazio, Roma, II, 2.8.2021, n. 9153; Cons. Stato, III, n. 5392/2017; Cons. Stato, III n. 4866/2019).</p>
<p>12.4. Ciò posto, nel caso di specie la ricorrente lamenta il fatto che la Commissione avrebbe erroneamente considerato come utili ai fini della dimostrazione del requisito di capacità tecnico professionale: 1) l’importo di € 207.500,00, relativo all’appalto affidato all’impresa Verdidea dal Comune di Terracina con deliberazione di Giunta Comunale n. 279 del 27.12.2018 ed avente ad oggetto la “Fornitura e posa in opera di nuove alberature sul viale della Vittoria” in quanto non si tratterebbe di appalto di servizi afferenti al c.d. verde verticale, ma di fornitura e posa in opera di nuove alberature conseguente al tornado abbattutosi sulla cittadina del litorale laziale il 29.10.2018; 2) l’importo di € 418.255,14, relativo al contratto dell’11.9.2015, con il quale il Comune di Terracina ha affidato alla controinteressata il servizio di manutenzione e gestione del verde pubblico – manutenzione ordinaria e giardinaggio “à forfait”, secondo la dizione del relativo Capitolato Speciale; 3) il certificato della Città di Siracusa, relativo a servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico, in quanto lo stesso indica quale importo per la manutenzione delle alberature nell’anno 2016 quello di € 140.443,00, a fronte di un importo di € 168.532,00 sia per l’anno 2017 che per l’anno 2018, e conseguentemente recherebbe un dato riferito agli ultimi due mesi del 2016 che appare inverosimile e che avrebbe meritato un approfondimento istruttorio da parte della Commissione.</p>
<p>12.5. In relazione al primo degli importi contestati il Collegio osserva che la fornitura e posa in opera delle alberature, anche se successiva ad un evento atmosferico eccezionale, rientra tra i servizi analoghi, come dimostra anche la previsione di cui all’art. 9 del Capitolato speciale, recante “criteri di valutazione dell’offerta tecnica ed economica”, che attribuisce 10 punti alla sostituzione, mediante deceppamento e piantagione di nuovi alberi, a compensazione di quelli abbattuti durante l’appalto.</p>
<p>In ordine al secondo importo contestato dalla documentazione versata agli atti emerge che il RUP e il Dirigente del Comune di Terracina hanno adottato un’apposita certificazione per chiarire, da un lato, che esiste una previsione di corrispettivo <em>a forfait</em> per la manutenzione del verde e, dall’altro, che “nel triennio che va dal 2.11.2016 al 31.10.2019, l’importo della manutenzione del verde verticale è pari a […] € 418.225,14”.</p>
<p>Orbene, a fronte della predetta certificazione, il Collegio ritiene che, a differenza di quanto sostenuto parte ricorrente, non ci fossero margini per la Stazione appaltante né per vagliarne l’attendibilità, né tanto meno per confutarne la veridicità sulla base di supposizioni connesse al microclima del Comune di Terracina, alle variabili del periodo di riferimento ovvero a una stima approssimativa del ritmo di crescita dell’erba. Infine, con riguardo all’importo relativo all’appalto della Città di Siracusa, la Commissione ha preso in considerazione quanto risultante dalle attestazioni ufficiali e, attesa la decorrenza dello stesso dal mese di settembre 2016, ha tenuto conto solo della quota parte dell’importo riferita ai mesi di novembre e dicembre 2016, defalcando, invece, l’importo di € 70.216,50 in quanto afferente a periodi non considerabili ai fini della comprova dei requisiti richiesti.</p>
<p>12.6. Il Collegio osserva, infine, che secondo la condivisibile giurisprudenza la previsione della computabilità delle prestazioni analoghe esclude la necessità che siano state svolte, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di esperienza, prestazioni in servizi identici o coincidenti con quelli nominativamente richiamati nella procedura concorsuale, essendo sufficiente che la Stazione appaltante accerti che si tratti di prestazioni collegate secondo un criterio di analogia o inerenza sulla base di un confronto da svolgersi in concreto tenendo conto del contenuto intrinseco, nonché della tipologia e dell’entità delle attività eventualmente coincidenti (cfr. Consiglio di Stato, V, 2.9.2019, n. 6066; Consiglio di Stato, III, 23.8.2018, n. 5040).</p>
<p>12.7. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni e dei richiamati principi giurisprudenziali la censura va disattesa.</p>
<p>13. E’ infondata e da disattendere anche la terza censura con la quale la ricorrente lamenta che, nonostante avesse prodotto in sede di partecipazione adeguata documentazione con riferimento alla disponibilità di una sede operativa dislocata entro il territorio della Città Metropolitana di Roma (lett. 1 d), la Commissione illegittimamente non le avrebbe attribuito il relativo punteggio premiante sull’erroneo presupposto che la detta documentazione non fosse in copia conforme all’originale e, quindi, non corrispondesse alle modalità di cui agli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, prescritte nella <em>lex </em>di gara.</p>
<p>Ad avviso della ricorrente la Commissione, a fronte della produzione del contratto di locazione relativo all’immobile sito in Roma, via Pontedassio n. 12, piano terra, sottoscritto in data 1.8.2016 e registrato presso l’Agenzia delle Entrate, recante la dicitura “copia conforme”, nonché una sottoscrizione autografa illeggibile nel formato pdf e una firma digitale nel formato p7m, avrebbe dovuto tutt’al più richiedere ai competenti Uffici la comprova circa la sussistenza del suddetto titolo, al fine della verifica del requisito per l’attribuzione del criterio premiante, ovvero attivare il soccorso procedimentale.</p>
<p>13.1. Il Collegio ritiene che la predetta censura possa essere esaminata unitamente a quella proposta in via subordinata con la quale è stata dedotta l’illegittimità degli artt. 13 e 14 del Disciplinare di gara per violazione degli artt. 1, 6 e 18 della legge n. 241/1990, del principio del non aggravamento e del connesso principio di massima partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica, attesa la loro non univocità idonea a ingenerare errori nella presentazione delle offerte.</p>
<p>13.2. L’art. 13 del Disciplinare di gara, rubricato “modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara”, testualmente recita che “la documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa a copia semplice”. Il successivo art. 19.2 specifica, in relazione ai criteri premianti sub 1.b, 1.d e 2.a, che “il concorrente dovrà produrre, in copia conforme all’originale”, la relativa documentazione comprovante il possesso degli elementi oggetto di valutazione</p>
<p>L’art. 14, rubricato “soccorso istruttorio”, stabilisce a sua volta che “le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice” e prosegue asserendo che “l’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.”.</p>
<p>13.3. Nel caso di specie la ricorrente ha prodotto in relazione al criterio premiante sub 1.d – sede operativa all’interno del perimetro della Città Metropolitana – una copia del contratto di locazione recante la dicitura “copia conforme”, nonché una sottoscrizione autografa illeggibile nel formato pdf e una firma digitale nel formato p7m.</p>
<p>13.4. E’ evidente che il predetto documento non risulta prodotto “in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000”, come espressamente e chiaramente prescritto dalla <em>lex </em>di gara.</p>
<p>Dal combinato disposto dei su citati artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000 si evince, infatti, che il legislatore ha introdotto una modalità alternativa all’autenticazione di copie che coinvolge direttamente il soggetto privato che, attraverso la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, può attestare per proprio conto che è conforme all’originale un documento conservato o rilasciato dalla P.A..</p>
<p>La Commissione, pertanto, una volta constatato che la documentazione relativa ai criteri premianti non era stata prodotta secondo le modalità del bando correttamente e legittimamente non le ha attribuito il relativo punteggio.</p>
<p>Al riguardo il Collegio ha già osservato in una recente sentenza relativa alla medesima procedura in controversia che, a differenza di quanto sostenuto da parte ricorrente, le prescrizioni del bando e del disciplinare in relazione alle modalità in cui doveva essere prodotta la documentazione non presentano alcun elemento di equivocità, né possono avere indotto in errore i concorrenti, essendo chiaramente previsto l’obbligo di produrre i documenti richiesti in copia conforme all’originale al fine di comprovare il possesso del requisito.</p>
<p>13.5. Né, infine, nel caso di specie poteva essere attivato dalla stazione appaltante il soccorso istruttorio previsto dall’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale “le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in ogni caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento unico di gara europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.”.</p>
<p>E, infatti, l’irregolarità essenziale di cui si controverte afferisce all’offerta tecnica e incide sul possesso stesso di elementi o di requisiti oggetto di valutazione ai fini dell’attribuzione del punteggio e, come tale, non è suscettibile di essere sanata attraverso il soccorso istruttorio, come previsto dallo stesso art. 14 del Disciplinare che letteralmente riporta la disposizione codicistica di cui al più volte citato art. 83, comma 9, del codice dei contratti (cfr. in termini TAR Lazio, Roma, II, 2.8.2021, n. 9153).</p>
<p>14. Per tutte le suesposte ragioni il ricorso principale deve, pertanto, essere respinto, anche a prescindere dall’esame della prima censura e dalla sua eventuale fondatezza, atteso che come affermato dalla stessa ricorrente solo l’accoglimento di tutte e tre le censure articolate – vale a dire le due relative all’esclusione dalla procedura del RTI Ekogeo e della Verdidea S.r.l. e quella afferente all’attribuzione del punteggio premiale di cui all’art. 19.2 lett. 1.d) del Disciplinare di gara per la disponibilità della sede operativa dislocata entro il territorio della Città Metropolitana di Roma – avrebbe potuto produrre un effetto vantaggioso per la Sia Garden.</p>
<p>15. Dalle suesposte ragioni discende anche l’improcedibilità per carenza di interesse dei motivi aggiunti in quanto l’eventuale accoglimento delle censure articolate, concernenti i punteggi riconosciuti a Verdidea s.r.l., non consentirebbe alla ricorrente di conseguire alcun effetto vantaggioso che avrebbe potuto discendere solo dall’esclusione della suddetta controinteressata, aggiudicataria del lotto in controversia.</p>
<p>16. Le spese di lite possono essere compensate con riguardo a tutte le concorrenti costituitesi a seguito dell’integrazione del contraddittorio disposta dalla Sezione, mentre seguono la soccombenza in relazione a Roma Capitale e alle controinteressate Verdidea s.r.l. e Ekogeo s.r.l..</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, rigetta il ricorso principale dichiara improcedibili i motivi aggiunti.</p>
<p>Condanna la società ricorrente alla rifusione in favore di Roma Capitale e delle controinteressate Verdidea s.r.l. e Ekogeo s.r.l. delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 6.000,00, in ragione di euro 2.000,00 ciascuna, oltre accessori di legge; compensa le spese in relazione a tutte le altre parti costituite.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p>Francesco Riccio, Presidente</p>
<p>Marina Perrelli, Consigliere, Estensore</p>
<p>Eleonora Monica, Primo Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-mancata-attribuzione-del-punteggio-a-un-documento-non-in-copia-conforme/">Sulla mancata attribuzione del punteggio a un documento non in copia conforme</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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