<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>10450 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/10450/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/10450/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 21:28:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>10450 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/10450/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 14/10/2020 n.10450</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-14-10-2020-n-10450/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-14-10-2020-n-10450/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-14-10-2020-n-10450/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 14/10/2020 n.10450</a></p>
<p>Giuseppe Daniele, Presidente; Estensore Claudio Vallorani, Primo Referendario; PARTI: (S.M.A. &#8211; Servizi Medici Aziendali Sistemi Sanitari S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ignazio Tranquilli, Francesca Saracci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Poste Italiane S.p.A., in persona del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-14-10-2020-n-10450/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 14/10/2020 n.10450</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-14-10-2020-n-10450/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 14/10/2020 n.10450</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giuseppe Daniele, Presidente; Estensore Claudio Vallorani, Primo Referendario; PARTI:  (S.M.A. &#8211; Servizi Medici Aziendali Sistemi Sanitari S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ignazio Tranquilli, Francesca Saracci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Poste Italiane S.p.A., in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Sanino, Fabrizio Viola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti Forgest S.r.l., Insula S.r.l.S., Brasca &amp; Partners S.r.l.,, Gima Services S.r.l.,, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv.ti Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Santi Delia in Roma, via San Tommaso D&#8217;Aquino.47; Igeamed S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Vinti, Chiara Carosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia)</span></p>
<hr />
<p>Diritto di accesso e appalti pubblici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Procedimento amministrativo &#8211; accesso &#8211; gare pubbliche &#8211; limiti.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Nell&#8217;ambito di una gara pubblica, in cui una parte si ritiene lesa, per l&#8217;avvenuta aggiudicazione in favore di una concorrente, deve ritenersi, pur se, in tesi, funzionale alla pienezza della tutela, che l&#8217;istanza di accesso relativa alla documentazione richiesta venga legittimamente respinta ove giustificata dalla necessità  di preservare la non conoscenza da parte di un concorrente di dati sensibili e riservati oltre a segreti commerciali.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 14 ottobre 2020<br /> N. 10450/2020<br /> N. 05130/2020 REG.RIC.</p>
<p> ORDINANZA</p>
<p> sul ricorso numero di registro generale 5130 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da S.M.A. &#8211; Servizi Medici Aziendali Sistemi Sanitari S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ignazio Tranquilli, Francesca Saracci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Poste Italiane S.p.A., in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Sanino, Fabrizio Viola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti Forgest S.r.l., Insula S.r.l.S., Brasca &amp; Partners S.r.l.,, Gima Services S.r.l.,, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv.ti Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Santi Delia in Roma, via San Tommaso D&#8217;Aquino.47; Igeamed S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Vinti, Chiara Carosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> per l&#8217;annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: &#8211; della nota di Poste Italiane inviata il 9 marzo 2020, con la quale è stata comunicata l&#8217;intervenuta aggiudicazione definitiva della procedura ad evidenza pubblica per l&#8217;affidamento del Lotto 1 (Centro Sud) dell&#8217;Accordo Quadro per servizi in materia di sorveglianza sanitaria, ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., al costituendo RTI guidato da Forgest S.r.l. con le società  Insula S.r.l.s., Brasca &amp; Partners S.r.l. e Gima Services S.r.l. e del non cognito provvedimento di aggiudicazione; &#8211; della graduatoria finale del Lotto 1 nella parte in cui il costituendo RTI guidato da Forgest S.r.l. e la Igeamed S.r.l. ivi sono stati rispettivamente collocati al primo e al secondo posto, così¬ precedendo la ricorrente (collocatasi al terzo posto); &#8211; di tutti i verbali di gara, nella parte in cui non hanno provveduto ad escludere dalla procedura il RTI guidato da Forgest S.r.l. e la Igeamed S.r.l., ma addirittura li hanno collocati, rispettivamente, al primo e al secondo posto della graduatoria del Lotto 1 e in ogni loro ulteriore parte pregiudizievole della posizione della ricorrente; &#8211; dei provvedimenti, di data e tenore sconosciuti, con cui la S.A. ha ritenuto congrue e affidabili le offerte dei primi due classificati; &#8211; dei provvedimenti, di data e tenore sconosciuti, con cui la S.A. ha ritenuto che l&#8217;aggiudicatario avesse comprovato il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara; &#8211; del provvedimento con cui la S.A. ha riscontrato negativamente l&#8217;istanza del 13 febbraio 2020, con la quale la ricorrente aveva chiesto l&#8217;esclusione dalla gara della Igeamed S.r.l.;<br /> per la declaratoria di inefficacia e/o nullità  del contratto stipulato con il RTI aggiudicatario, di cui si è avuto conoscenza in data 25 giugno 2020; per la conseguente condanna della Stazione Appaltante resistente al risarcimento in forma specifica, mediante aggiudicazione dell&#8217;appalto a parte ricorrente e subentro nel contratto eventualmente stipulato; o, in via subordinata, per la conseguente condanna della Stazione Appaltante resistente al risarcimento per equivalente del danno che dovesse essere determinato dalla perdita parziale o totale dell&#8217;esecuzione del contratto oggetto della gara; o, in via ulteriormente subordinata, per l&#8217;annullamento degli atti di gara tutti e quindi dell&#8217;intera procedura, e in particolare del paragrafo 4) del Capitolato Speciale d&#8217;Oneri, con obbligo di rinnovazione della stessa; e, comunque, per l&#8217;annullamento del diniego di accesso agli atti ad una parte sostanziale degli atti del procedimento, frapposto da Poste Italiane, con la conseguente declaratoria del diritto di parte ricorrente ad ottenere l&#8217;ostensione di tutti i documenti richiesti; con contestuale istanza, ex art. 116, comma 2, c.p.a., perchè venga ordinata a Poste Italiane la produzione in giudizio di tutta la documentazione giÃ  richiesta e non rilasciata in sede di accesso agli atti&#8221;.<br /> Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da S.M.A. &#8211; SERVIZI MEDICI AZIENDALI SISTEMI SANITARI S.R.L. il 2792020: annullamento della nota di Poste Italiane inviata il 9 marzo 2020, con la quale è stata comunicata l&#8217;aggiudicazione definitiva del servizio afferente al Lotto n. 1 dell&#8217;Accordo Quadro per servizi in materia di sorveglianza sanitaria al costituendo RTI guidato da Forgest S.r.l. con le società  Insula S.r.l.s., Brasca &amp; Partners S.r.l. e Gima Services S.r.l. e del non cognito provvedimento di aggiudicazione; della graduatoria finale del Lotto 1 nella parte in cui il costituendo RTI guidato da Forgest S.r.l. e la Igeamed S.r.l. sono stati ivi, rispettivamente, collocati al primo e al secondo posto; di tutti i verbali di gara, nella parte in cui non hanno provveduto ad escludere dalla procedura il RTI guidato da Forgest S.r.l. e la Igeamed S.r.l., ma addirittura li hanno collocati, rispettivamente, al primo e al secondo posto della graduatoria del Lotto 1 e in ogni loro ulteriore parte pregiudizievole della posizione della ricorrente; dei provvedimenti, di data e tenore sconosciuti, con cui la S.A. ha ritenuto congrue e affidabili le offerte dei primi due classificati; dei provvedimenti, di data e tenore sconosciuti, con cui la S.A. ha ritenuto che l&#8217;aggiudicatario avesse comprovato il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara; del provvedimento con cui la S.A. ha riscontrato negativamente l&#8217;istanza del 13 febbraio 2020, con la quale la ricorrente aveva chiesto l&#8217;esclusione dalla gara della Igeamed S.r.l.; di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorchè incognito, che incida sfavorevolmente nella sfera giuridica e patrimoniale della ricorrente; per la declaratoria di inefficacia e/o nullità  del contratto stipulato con il RTI aggiudicatario di cui si è avuto conoscenza in data 25 giugno 2020; per la conseguente condanna della Stazione Appaltante resistente al risarcimento in forma specifica, mediante aggiudicazione dell&#8217;appalto a parte ricorrente e subentro nel contratto eventualmente stipulato; o, in via subordinata, per la conseguente condanna della Stazione Appaltante resistente al risarcimento per equivalente del danno che dovesse essere determinato dalla perdita parziale o totale dell&#8217;esecuzione del contratto oggetto della gara; o, in via ulteriormente subordinata, per l&#8217;annullamento degli atti di gara tutti e quindi dell&#8217;intera procedura, e in particolare del paragrafo 4) del Capitolato Speciale d&#8217;Oneri, con obbligo di rinnovazione della stessa; e, comunque, per l&#8217;annullamento del diniego di accesso agli atti ad una parte sostanziale degli atti del procedimento, frapposto da Poste Italiane, con la conseguente declaratoria del diritto di parte ricorrente ad ottenere l&#8217;ostensione di tutti i documenti richiesti; con contestuale istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. perchè venga ordinata a Poste Italiane la produzione in giudizio di tutta la documentazione giÃ  richiesta e non rilasciata in sede di accesso agli atti.<br /> Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Forgest S.r.l, di Insula S.r.l.S., di Igeamed S.r.l., di Brasca &amp; Partners S.r.l., di Gima Services S.r.l. e di Poste Italiane S.p.A.;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2020 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Considerato che in questa fase ove deve essere solamente valutata la richiesta di accesso interna al ricorso, si possa prescindere dall&#8217;esame dell&#8217;eccezione di difetto di giurisdizione dal momento che anche laddove essa fosse in futuro accolta questo TAR potrebbe essere investito della questione relativa all&#8217;accesso in via principale;<br /> Ritenuto che la richiesta di accesso relativa alla documentazione che Poste Italiane ritenne di non consegnare in copia debba essere respinta in quanto il formale diniego opposto da Forgest è giustificato dalla necessità  di tutelare la non conoscenza da parte di un concorrente di dati sensibili e riservati oltre a segreti commerciali quali ad esempio i costi sostenuti per le prestazioni dei servizi richiesti nel bando ed prezzi praticati ai medici che, in quanto liberi professionisti, possono essere impegnati in attività  anche con la ricorrente;<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, respinge la richiesta di accesso. Si comunichi alle parti a cura della Segreteria. Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Giuseppe Daniele, Presidente<br /> Ugo De Carlo, Consigliere,<br /> Estensore Claudio Vallorani, Primo Referendario. <em>Omissis </em></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-14-10-2020-n-10450/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 14/10/2020 n.10450</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
