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	<title>1045 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1045 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2019 n.1045</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-2-2019-n-1045/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-2-2019-n-1045/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2019 n.1045</a></p>
<p>Pres. C. Saltelli, Est. V. Perrotti. Mori s.r.l. (Avv. V. A. Pappalepore) contro Comune di Bisceglie (Avv. M. F. Ingravalle) nei confronti La Salata 2.0. s.r.l.s, (Avv. M. Lancieri) Sull&#8217;omessa dichiarazione di reati non rientrati nell&#8217;elenco dell&#8217;art. 80 del d. lsg. n. 50 del 2016 1.Appalti &#8211; Requisiti di ordine</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-2-2019-n-1045/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2019 n.1045</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-2-2019-n-1045/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2019 n.1045</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. Saltelli, Est. V. Perrotti. Mori s.r.l. (Avv. V. A. Pappalepore) contro Comune di Bisceglie (Avv. M. F. Ingravalle) nei confronti La Salata 2.0. s.r.l.s, (Avv. M. Lancieri)</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;omessa dichiarazione di reati non rientrati nell&#8217;elenco dell&#8217;art. 80 del d. lsg. n. 50 del 2016</p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #ff0000;"><b>1.Appalti &#8211; Requisiti di ordine generale &#8211; Art. 80 d. lgs. n. 50/2016 &#8211; Reati da dichiarare &#8211; Solo quelli indicati nella norma</b></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #ff0000;"><b>2.Appalti &#8211; Requisiti di ordine generale &#8211; Art. 80 d. lgs. n. 50/2016 &#8211; Reati non indicati nella norma &#8211; Obbligo dichiarativo &#8211; Non sussiste </b></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #ff0000;"><b>3. Appalti &#8211; Requisiti di ordine generale &#8211; Art. 80 d. lgs. n. 50/2016 &#8211; Omessa dichiarazione di reati &#8211; Reati non richiamati dalla norma &#8211; Non è grave illecito professionale</b></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY">1.Ai fini della partecipazione alle gare d&#8217;appalto occorre considerare che l&#8217;art. 80 d.lgs. n. 50/2016 oggi individua solo alcuni reati quali cause ostative, prescrivendone la relativa dichiarazione.</p>
<p align="JUSTIFY">2.In assenza di un obbligo di fonte normativa di dichiarare i precedenti reati non rientranti tra quelli elencati nel 1° c. dell&#8217;art. 80 del d. lgs. n. 50/2016, la mancata menzione di un reato che non rientra in nessuna delle categorie previste da detto elenco non può solo in quanto tale integrare un illecito professionale, non integrandosi la fattispecie delle informazioni false o fuorvianti presupposta dal legislatore.</p>
<p align="JUSTIFY">3.La mancata dichiarazione di un reato che non rientrante nell&#8217;elenco di cui al c. 1 dell&#8217;art. 80 del d. lsg. n. 50/2016, non integra l&#8217;ipotesi del grave illecito professionale (ai sensi dell&#8217;art. 80, c. 5, lett. c) del d.lgs. n. 50 del 2016), sia nei termini di &#8220;<i>fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull&#8217;esclusione, la selezione o l&#8217;aggiudicazione ovvero l&#8217;omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento delle procedure di selezione</i>&#8220;, sia una violazione della previsione di cui all&#8217;art. 80, c. 5 lett. f-<i>bis</i>) del medesimo decreto.</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 5991 del 2018, proposto da<br />
Mori s.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso lo studio legale dell’avvocato Francesco Pappalepore in Roma, via Guglielmo Calderini, n. 68;</p>
<p><i><b>contro</b></i></p>
<p>Comune di Bisceglie, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Massimo Felice Ingravalle, con domicilio eletto presso lo studio legale dell’avvocato Mario Sanino in Roma, viale Parioli, n. 180;</p>
<p><i><b>nei confronti</b></i></p>
<p>La Salata 2.0. s.r.l.s, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Marco Lancieri, con domicilio eletto presso lo studio legale degli avvocati Corvasce e Pasquino in Roma, via Emanuele Filiberto, n. 144;</p>
<p><i><b>per la riforma</b></i></p>
<p>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Sezione Prima, n. 01089/2018, resa tra le parti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Bisceglie e di La Salata 2.0. s.r.l.s;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2019 il Cons. Valerio Perotti ed uditi per le parti gli avvocati Vito Aurelio Pappalepore, Massimo Ingravalle e Saverio Profeta, in dichiarata delega di Marco Lancieri;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>FATTO</p>
<p>Con delibera n. 131 del 17 maggio 2017, avente ad oggetto “<i>Bando spiagge. Indirizzo politico-amministrativo (concessione di aree demaniali marittime)</i>”, il Comune di Bisceglie esprimeva valutazione favorevole alla concessione per finalità turistico-balneari, per il periodo di sei anni, di alcuni tratti di spiaggia denominati S01, S02, S03, S04, S05 e S06.</p>
<p>Successivamente, con determinazione dirigenziale n. 105 del 5 luglio 2016, veniva approvato il bando per l’assegnazione dei predetti tratti di spiaggia, pubblicato il successivo 22 luglio 2016: detto bando prevedeva che l’assegnazione sarebbe avvenuta a favore del partecipante che avesse conseguito il punteggio più alto determinato secondo il criterio dettato dall’art. 7.</p>
<p>All&#8217;esito delle valutazioni delle offerte tecniche presentate dalle imprese partecipanti risultavano assegnatari definitivi dei tratti di spiaggia, giusta determinazione dirigenziale n. 20 del 21 marzo 2017, i seguenti operatori professionali: &#8211; tratto di spiaggia “S01” &#8211; Ditta “Mori”, con punti 69,5;</p>
<p>&#8211; tratto di spiaggia “S02” &#8211; Ditta “Lattanzio Andrea”, con punti 87; &#8211; tratto di spiaggia “S03” &#8211; Ditta “la Salata” con punti 87; &#8211; tratto di spiaggia “S04” &#8211; “Ditta “D’Ambrosio” con punti 90; &#8211; tratto di spiaggia “S05” &#8211; “RTI AL.VE s.r.l.” con punti 90; &#8211; tratto di spiaggia “S06”, non assegnato.</p>
<p>Con un primo ricorso al Tribunale amministrativo della Puglia (iscritto a r.g.n. 415 del 2017) la società Mori s.r.l. – seconda classificata – impugnava la determina dirigenziale n. 20 del 21 marzo 2017, con cui il Comune di Bisceglie aveva disposto l’assegnazione in concessione del tratto di spiaggia denominato S03 in favore della società La Salata 2.0 s.r.l.s., chiedendo altresì la l’annullamento degli atti con i quali quest’ultima era stata ammessa alla gara.</p>
<p>Il ricorso veniva respinto con sentenza 24 gennaio 2018, n. 310.</p>
<p>Nelle more della pubblicazione della sentenza, la società ricorrente, con missiva datata 15 febbraio 2018 e protocollata con nota n. 8535 del 20 febbraio 2018, chiedeva all’amministrazione comunale di fare uso del potere di autotutela, disponendo l’esclusione della società La Salata 2.0, avendo rilevato, a carico del socio al 50% di quest’ultima (Racanati Sergio) una condanna, passata in giudicato, per i reati di cui agli articoli 624 e 625 Cod. pen. (come da sentenza della Corte di appello di Napoli n. 3234 del 2008), non dichiarata in sede di gara.</p>
<p>In ragione di tali rilievi, il Comune, con nota prot. n. 8536 dello stesso 20 febbraio 2018, chiedeva alla società La Salata di “<i>fornire necessari elementi conoscitivi ed informativi</i>” sulle vicende dedotte.</p>
<p>La società La Salata 2.0 s.r.l.s. rendeva i chiarimenti richiesti con nota del 2 marzo 2018.</p>
<p>All’esito dell’istruttoria, il dirigente competente – ritenuto che questi ultimi fossero idonei a superare i rilievi evidenziati – accertava il possesso dei requisiti e, con successiva determinazione n. 19 dell&#8217;8 marzo 2018, disponeva l’assegnazione definitiva del tratto di spiaggia S03 in favore dell’aggiudicataria La Salata 2.0.</p>
<p>Con nuovo ricorso al Tribunale amministrativo della Puglia la società Mori s.r.l. impugnava quest’ultima determina, unitamente agli atti del <i>sub</i>-procedimento di verifica del possesso dei requisiti ed agli atti presupposti con cui era stata disposta l’ammissione alla gara della società La Salata, al fine di ottenerne l’annullamento. Deduceva, a tal fine, due distinti motivi di censura:</p>
<p>1. il Comune avrebbe dovuto escludere la controinteressata per aver violato gli obblighi dichiarativi prescritti dall’art. 38, comma 1 lett. c) e comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006 – in tesi ritenuto applicabile – invece di ricorrere al soccorso istruttorio per sanare la posizione dell’aggiudicataria, così, violando la <i>par condicio</i> fra concorrenti;</p>
<p>2. La determinazione di assegnazione definitiva sarebbe stata inoltre viziata per non aver l’amministrazione dato atto, nel provvedimento impugnato, delle controdeduzioni della ricorrente, non compiutamente esaminate.</p>
<p>Si costituivano in giudizio il Comune di Bisceglie e la società La Salata 2.0 s.r.l.s., preliminarmente eccependo – il primo – l’inammissibilità del gravame per mancato rispetto dei termini di cui all’art. 120, comma 2-<i>bis</i> Cod. proc. amm. e – la seconda – per la natura meramente confirmativa del provvedimento impugnato; nel merito contestavano la fondatezza del gravame, del quale chiedevano la reiezione.</p>
<p>Con sentenza 17 luglio 2018, n. 1089, il giudice adito dichiarava inammissibile il ricorso, ritenendo fondata l’eccezione formulata dalla difesa comunale secondo cui la ricorrente aveva in realtà contestato l’ammissione alla gara dell’aggiudicataria, senza però rispettare le prescrizioni di cui all’art. 120, comma 2-<i>bis</i> Cod. proc. amm.</p>
<p>Avverso tale decisione la Mori s.r.l. ha interposto appello, deducendo i seguenti motivi di impugnazione:</p>
<p>1. <i>Errores in iudicando: Violazione ed erronea applicazione dell’art. 120, co. 2bis, cpa</i>.</p>
<p>2. <i>Errores in iudicando: Violazione ed erronea applicazione dell’art. 32, co. 7°, D. Lgs. n.50/2016</i>.</p>
<p>3. <i>Errores in iudicando: Violazione ed erronea applicazione dell&#8217;art. 80, comma 5, lett. c) ed f bis), D.Lgs. n. 50/2016. Violazione delle Linee Guida ANAC n. 6/2016; Violazione della par condicio. Violazione del dovere di clare loqui, del principio di correttezza e buona fede</i>.</p>
<p>4. <i>Errores in iudicando: Violazione ed erronea applicazione dell&#8217;art. 83, comma 9, D. Lgs. n. 50/2016; Violazione art. 3, 7, 10 L. n. 241/1990; Violazione par condicio</i>.</p>
<p>Il Comune di Bisceglie si è costituito in giudizio, eccependo l’infondatezza del gravame e chiedendone la reiezione.</p>
<p>Anche la società La Salata 2.0 s.r.l.s. si è costituita in giudizio, ribadendo le difese già svolte nel precedente grado di giudizio e chiedendo il rigetto dell’appello.</p>
<p>Nell’imminenza dell’udienza di trattazione le parti hanno ribadito, illustrandole con specifiche memorie, le proprie rispettive tesi difensive ed all’udienza pubblica del 31 gennaio 2019, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p>DIRITTO</p>
<p>Con il primo motivo di appello viene contestata l’applicabilità, alla fattispecie controversa dei termini processuali di cui all’art. 120 comma 2-<i>bis</i> Cod. proc. amm., diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice secondo cui “<i>pur dichiarando di impugnare la determinazione in oggetto indicata con cui si è proceduto a verificare il possesso dei requisiti dichiarati, reclama, in realtà l’estromissione dalla gara dell’aggiudicataria per difetto dei requisiti di ordine generale […] Dunque, le doglianze mosse dalla società ricorrente riguardano il provvedimento di ammissione alla gara e, di conseguenza, quello di aggiudicazione</i>”.</p>
<p>L’appellante rileva come il rito di cui all’art. 120, comma 2-<i>bis</i> possa trovare applicazione esclusivamente con riguardo alle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi o forniture, ossia fattispecie assolutamente distinte da quella di cui è causa, riguardante invece l’assegnazione in concessione di un tratto di spiaggia.</p>
<p>Il motivo è fondato.</p>
<p>La normativa processuale in esame ha effettivamente carattere eccezionale e derogatorio del principio secondo cui l&#8217;interesse a impugnare dei partecipanti a una gara si concretizza al momento dell&#8217;aggiudicazione; per l’effetto deve ritenersi di stretta interpretazione, non potendo trovare applicazione – senza un espresso richiamo legislativo – ad ipotesi dalla stessa non espressamente (e direttamente) regolate.</p>
<p>Al riguardo, il primo comma dell’art. 120 Cod. proc .amm. circoscrive espressamente l’ambito di applicazione della norma (e, dunque, anche del rito specialissimo di cui al richiamato comma 2-<i>bis</i>) agli “<i>atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonché i provvedimenti dell&#8217;Autorità nazionale anticorruzione ad essi riferiti</i>”, noncomprendendo dunque gli affidamenti in concessione di beni demaniali, cui si riferisce invece la vicenda in esame.</p>
<p>Con il secondo motivo di appello, anch’esso di natura processuale, viene invece dedotto che l’azione proposta in primo grado dall’odierna appellante – volta a contestare la legittimità della determinazione n. 19 dell’8 marzo 2018 – era pienamente ammissibile, atteso che la società Mori aveva già a suo tempo gravato, con una prima autonoma impugnativa, la determina dirigenziale n. 20 del 21 marzo 2017 recante assegnazione, in favore della società La Salata 2.0, del tratto di spiaggia denominato S03.</p>
<p>Successivamente, avendone l’interesse in quanto seconda classificata, l’odierna appellante aveva proposto una nuova impugnativa volta a sindacare la regolarità dello svolgimento del procedimento di verifica dei requisiti, sfociata nella richiamata determinazione n. 19 dell’8 marzo 2018: per l’effetto l’odierna appellante avrebbe correttamente agito, avendo già tempestivamente impugnato il provvedimento di aggiudicazione e tempestivamente proposto nuovo ricorso riguardante la successiva fase della verifica dei requisiti e di assegnazione definitiva del tratto di spiaggia.</p>
<p>Anche questo motivo è fondato.</p>
<p>Invero, la determina dirigenziale n. 20 del 21 marzo 2017 non poteva dirsi atto meramente confermativo del precedente provvedimento di aggiudicazione in favore di La Salata 2.0, essendo stato adottato all’esito (ed alla luce) di una nuova istruttoria, seguita alla denuncia, da parte di Mori s.r.l., di una presunta violazione – da parte della società aggiudicataria – degli obblighi dichiarativi di cui all’art. 38, comma 1 lett. c) e comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006 ed alla successiva presentazione, da parte dell’aggiudicataria medesima, di specifica memoria di replica in merito alle ragioni di tale mancata dichiarazione; istruttoria che era stata incentrata su circostanze di fatto del tutto nuove, nonconsiderate in precedenza.</p>
<p>Sussisteva pertanto l’interesse dell’odierna appellante ad impugnarla in via autonoma in ragione del suo contenuto lesivo, non potendosi più, in quel momento, proporre motivi aggiunti nel precedente gravame (iscritto a r.g.n. 415 del 2017), essendo stata la causa ormai introitata per la decisione.</p>
<p>Così risolti in senso positivo i primi due motivi di gravame, deve procedersi allo scrutinio degli altri che attengono alla legittimità del provvedimento impugnato in primo grado.</p>
<p>Con il terzo motivo di appello viene infatti dedotto che la società La Salata 2.0, in sede di partecipazione, nella dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80, d.lgs. n. 50 del 2016, aveva dichiarato l’insussistenza delle cause di esclusione ivi contemplate (e dunque, implicitamente, anche di condanne penali); in sede di verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati, era invece emersa la “<i>presenza di annotazioni, delle quali non vi è cenno nelle dichiarazioni rese in sede di gara</i>”, segnatamente una condanna del sig. Sergio Recanati (socio al 50 % de La Salata 2.0) per reati di cui agli artt. 110, 624 e 625 Cod. pen. Inoltre, con sentenza emessa dal Tribunale di Lecce e divenuta irrevocabile in data 22 giugno 2016, l’amministratore della società sig. Francesco Capozza risultava essere stato condannato per guida in stato di ebrezza.</p>
<p>In ragione della non veridicità della dichiarazione resa, la concorrente avrebbe pertanto dovuto essere obbligatoriamente esclusa, ai sensi dell’art. 38, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006, che testualmente prescrive: “<i>Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, ne&#8217; le condanne revocate, ne&#8217; quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione</i>”.</p>
<p>Il motivo non è fondato.</p>
<p>Correttamente il primo giudice ha rilevato, sul punto, che alla procedura di gara in questione – il cui bando era stato adottato il 5 luglio 2017 e quindi pubblicato dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 50 del 2016, avvenuta in data 19 aprile 2016 – non poteva più applicarsi il d.lgs. n. 163 del 2006, bensì il d.lgs. n. 50 del 2016.</p>
<p>Nessuna rilevanza poteva dunque avere l’ormai abrogato art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006, laddove l’art. 80 d.lgs. n. 50 del 2016 individua quali cause ostative – prescrivendone la relativa dichiarazione – solo le condanne penali per taluni reati, tra cui non rientra la fattispecie denunciata dall’appellante in relazione al socio sig. Racanati.</p>
<p>Del resto, l’art. 86 del d.lgs. n. 50 del 2016 dispone che le stazioni appaltanti accettano “<i>come prova sufficiente della non applicabilità all&#8217;operatore economico dei motivi di esclusione di cui all&#8217;articolo 80 […] il certificato del casellario giudiziario o in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del Paese d&#8217;origine o di provenienza da cui risulta il soddisfacimento dei requisiti previsti</i>”, laddove risulta dagli atti che in sede di giustificazioni la ditta La Salata 2.0 aveva prodotto, a riprova della propria correttezza e buona fede nelle dichiarazioni, CUD, visura catastale e certificato generale del casellario giudiziale (oltreché dei carichi pendenti, entrambi datati 22 febbraio 2018) dai quali emergeva, rispettivamente, che “<i>la banca dati del Casellario Giudiziale risulta NULLA</i>” e che “<i>non risultano carichi pendenti</i>” (vedasi allegati <i>sub</i> doc. 8 Comune di Bisceglie).</p>
<p>Analoghe considerazioni valgono per l’amministratore della società, sig. Capozza, cui veniva contestata una condanna per guida in stato di ebbrezza, fattispecie che però non rientra nella casistica tassativa di cui al primo comma 1 dell’art. 80 cit.</p>
<p>Neppure è fondata l’ulteriore censura secondo cui il comportamento tenuto dall’aggiudicataria si presterebbe ad integrare sia un grave illecito professionale (ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c del d.lgs. n. 50 del 2016), nei termini di “<i>fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento delle procedure di selezione</i>”, sia una violazione della previsione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-<i>bis</i>) del medesimo decreto.</p>
<p>Quanto al primo profilo, è del tutto evidente che, in assenza di un obbligo di dichiarare i richiamati precedenti (come rilevato poc’anzi), la loro mancata menzione certo non potrebbe solo in quanto tale integrare un illecito professionale, non integrandosi la fattispecie delle informazioni false o fuorvianti presupposta dal legislatore.</p>
<p>Neppure potrebbe trovare applicazione la regola di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-<i>bis</i>) cit., sia per una questione di diritto intertemporale (la norma, introdotta <i>ex novo</i> dall’art. 49, comma 1, lett. e), n. 1 del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, è infatti entrata in vigore in epoca successiva al provvedimento di assegnazione, disposto con determinazione dirigenziale 21 marzo 2017, n. 20), sia comunque per carenza di presupposti.</p>
<p>Da un lato, infatti, per le ragioni già esaminate in precedenza non può ritenersi che la dichiarazione resa dai sigg.ri Racanati e Capozza di non rientrare nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 d.lgs. 50 del 2016 integrasse un falso o, comunque, una condotta fraudolenta, volta a celare circostanze rilevanti ai fini della gara; dall’altro, nell’ottica stessa dell’appellante, che sembra contestare la mancata dichiarazione in quanto tale, a prescindere dalla riconducibilità dei fatti di reato alle fattispecie previste dall’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016, l’oggetto della contestazione verrebbe piuttosto ad integrare un’omessa dichiarazione, ipotesi però non riconducibile alla norma in questione.</p>
<p>Con il quarto motivo di appello viene infine contestata la scelta del Comune di Bisceglie di far uso del soccorso istruttorio, consentendo all’aggiudicataria di “sanare” la dichiarazione non completa resa in sede di partecipazione alla gara, anziché comminarne direttamente l’esclusione; inoltre, il provvedimento impugnato viene altresì censurato per omessa applicazione delle garanzie procedimentali, in ragione dell’asserito mancato esame delle controdeduzioni a suo tempo formulate dalla ricorrente (desunta dal fatto che la determina impugnata non ne farebbe menzione) e, comunque, per l’asserita inapplicabilità al caso di specie della c.d. sanatoria processuale prevista dall&#8217;art. 21-<i>octies</i>, comma 2, l. n. 241 del 1990, valevole solo per i provvedimenti di carattere vincolato.</p>
<p>Neppure questo motivo è fondato.</p>
<p>Sul punto il primo giudice ha concluso, in termini sostanzialmente condivisibili, che “<i>da un lato, la infondatezza dell’assunto da cui muove la seconda classificata rende del tutto irrilevante la questione posta in merito all’integrazione istruttoria (che, peraltro, non può qualificarsi quale soccorso istruttorio, avendo dato adito ad una interlocuzione con l’aggiudicataria in merito alla disciplina applicabile e non, come sostenuto, a produzioni documentali sananti); dall’altro, la fase istruttoria avviata dal Comune ha pienamente recepito le osservazioni della odierna ricorrente, avviando una specifica verifica delle stesse (che ha ritenuto, poi, condivisibilmente di non accogliere), sicché rileva il dato sostanziale della effettiva loro infondatezza, indipendentemente dalla relativa specifica confutazione in sede motivazionale, in ossequio anche ai principi di cui all’art. 21 octies L n. 241/90</i>”.</p>
<p>In merito al dedotto profilo del soccorso istruttorio, risulta convincente – alla luce delle risultanze di causa – la difesa del Comune di Bisceglie, secondo cui, lungi dal connotarsi quali atti resi in esecuzione di un avviato “soccorso istruttorio”, le produzioni chieste all’aggiudicataria andavano qualificate quali documenti resi ai sensi dell’art. 32 d.lgs. n. 50 del 2016, allo scopo di provare il possesso dei requisiti di legge per ottenere la definitiva assegnazione dell’area demaniale.</p>
<p>Significativamente, del resto, tale norma era stata espressamente richiamata sia nella determina dirigenziale di assegnazione n. 20 del 2017, sia nella successiva determina n. 19 del 2018.</p>
<p>Con la prima di esse – come ricorda sempre la stazione appaltante – ai sensi del comma 7 dell’art. 32, si è provveduto alla prima fase dell’aggiudicazione, inefficace fino “<i>alla verifica del possesso dei prescritti requisiti</i>”. Successivamente, “<i>vista l’ulteriore documentazione richiesta e prodotta ai sensi del combinato disposto dall’art. 32 n. 7 e 9 del D. Lgs. 50/2016 […]</i>”, il Comune adottava il provvedimento definitivo di assegnazione.</p>
<p>Né può accogliersi la censura della mancata considerazione delle ragioni esposte dalla ricorrente nella propria istanza di annullamento in autotutela, ove solo si consideri che proprio a seguito di tale istanza la stazione appaltante si era determinata a sospendere la procedura di aggiudicazione definitiva, chiedendo a La Salata 2.0 di produrre documentazione idonea a confermare il possesso dei requisiti di legge, messi in dubbio da Mori s.r.l.</p>
<p>Quanto sopra vale anche ad escludere la rilevanza dell’ulteriore censura dedotta dall’appellante, non vertendosi in materia di sanatoria <i>ex</i> art. 21-<i>octies</i> l. n. 241 del 1990. Per contro, correttamente il primo giudice ha preso atto delle ragioni fondanti il provvedimento amministrativo impugnato, alla luce del loro obiettivo contenuto e delle risultanze procedimentali, in sintonia del resto con il precedente di Cons. Stato, VI, 19 ottobre 2018, n. 5984, per cui addirittura l&#8217;integrazione in sede giudiziale della motivazione dell&#8217;atto amministrativo sarebbe ammissibile, se effettuata mediante gli atti del procedimento – nella misura in cui i documenti dell&#8217;istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione assunta – oppure attraverso l&#8217;emanazione di un autonomo provvedimento di convalida.</p>
<p>Ricostruzione che però, nel caso di specie, neppure è dato riscontrare, già risultando il provvedimento impugnato correttamente motivato circa le ragioni della sua adozione.</p>
<p>Conclusivamente, alla luce dei rilievi che precedono l’appello va accolto per quanto di ragione e va dichiarato ammissibile il ricorso di primo grado, che tuttavia deve essere respinto nel merito.</p>
<p>Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie per quanto di ragione e, per l’effetto, dichiara ammissibile il ricorso di primo grado che respinge nel merito.</p>
<p>Condanna l’appellante al pagamento, in favore del Comune di Bisceglie e della società La Salata 2.0 s.r.l.s., delle spese di lite dell’attuale grado di giudizio, che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) ciascuna, oltre Iva e Cpa se dovute.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-2-2019-n-1045/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2019 n.1045</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 23/5/2016 n.1045</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-23-5-2016-n-1045/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 May 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-23-5-2016-n-1045/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 23/5/2016 n.1045</a></p>
<p>Pres. Di Mario, Est. De Vita Sull&#8217;individuazione di nuove sedi farmaceutiche 1. Farmacie &#8211; Nuove sedi – Legge n. 241/1990 – Art. 21-nonies ­– Interesse pubblico &#160; 1. La riassegnazione del dispensario farmaceutico si pone in conformità a quanto disposto dall’art. 21-nonies della legge sul procedimento per cui il provvedimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-23-5-2016-n-1045/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 23/5/2016 n.1045</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-23-5-2016-n-1045/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 23/5/2016 n.1045</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Di Mario,  Est. De Vita</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;individuazione di nuove sedi farmaceutiche</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><strong>1. Farmacie &#8211; Nuove sedi – Legge n. 241/1990 – Art. 21-<em>nonies</em> ­– Interesse pubblico</strong><br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. La riassegnazione del dispensario farmaceutico si pone in conformità a quanto disposto dall’art. 21-nonies della legge sul procedimento per cui il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.<br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;"><strong>N. 01045/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 03526/2014 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia</strong><br />
<strong>(Sezione Terza)</strong></div>
<div style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</div>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 3526 del 2014, proposto da:<br />
&#8211; Marina Castellani, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudio Duchi e Francesco Quirino Cavallaro ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Largo Augusto n. 3;</div>
<div style="text-align: center;"><em>contro</em></div>
<div style="text-align: justify;">&#8211; l’Azienda Sanitaria Locale – A.S.L. della Provincia di Milano 2 (ora A.T.S. Milano, Città Metropolitana), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Maurizio Zoppolato ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano, Via Dante n. 16;<br />
&#8211; la Regione Lombardia, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Catia Gatto ed elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, presso la sede dell’Avvocatura regionale;</div>
<div style="text-align: center;"><em>nei confronti di</em></div>
<div style="text-align: justify;">&#8211; Comune di Pozzo d’Adda, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Patrizia Scarcello ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Milano, Via San Vincenzo n. 12;<br />
&#8211; Far.Com. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;</div>
<div style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></div>
<div style="text-align: justify;">&#8211; della determina del Direttore dell’U.O.C. Governo Area Farmaceutica dell’A.S.L. della Provincia di Milano 2 n. 27 dell’11 novembre 2014, comunicata in data 27 novembre 2014, con cui il dispensario farmaceutico pertinente al Comune di Pozzo d’Adda gestito dalla farmacia Castellani è stato riassegnato alla farmacia nella titolarità del predetto Comune, gestita da Far.Com. s.r.l.;<br />
&#8211; della comunicazione dell’A.S.L. della Provincia di Milano 2 in data 13 novembre 2014, prot. 41723;<br />
&#8211; della nota della Regione Lombardia – Direzione Generale Sanità, prot. H 1.20030057958, in data 4 novembre 2003;<br />
&#8211; del decreto della Regione Lombardia n. 4315 del 22 maggio 2014;<br />
&#8211; di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale – A.S.L. della Provincia di Milano 2, della Regione Lombardia e del Comune di Pozzo d’Adda;<br />
Vista l’ordinanza n. 154/2015 con cui è stata accolta la domanda cautelare e fissata l’udienza per la trattazione del merito della controversia;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita<br />
Uditi, all’udienza pubblica del 2 marzo 2016, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<div style="text-align: justify;">Con ricorso notificato in data 19 dicembre 2014 e depositato il 22 dicembre successivo, la ricorrente, in qualità di titolare di farmacia, ha impugnato, tra l’altro, la determina del Direttore dell’U.O.C. Governo Area Farmaceutica dell’A.S.L. della Provincia di Milano 2 n. 27 dell’11 novembre 2014, con cui il dispensario farmaceutico pertinente al Comune di Pozzo d’Adda e da essa gestito è stato riassegnato alla farmacia nella titolarità del predetto Comune, gestita da Far.Com. s.r.l.<br />
Va premesso che la ricorrente è titolare della farmacia sita nel Comune di Masate a partire dall’11 aprile 2014, in seguito ad un atto di donazione da parte della madre. Con la cessione della titolarità della predetta farmacia, è stata trasferita anche la gestione del dispensario collegato (affidato al gestore della farmacia sin dal 1978), situato nella frazione Bettola del Comune di Pozzo d’Adda, come evidenziato dall’Azienda Sanitaria Locale in sede di riconoscimento dell’avvenuta cessione della titolarità dell’esercizio farmaceutico (all. 7 al ricorso). Tuttavia, con il provvedimento dell’11 novembre 2014, impugnato nella presente sede, il richiamato dispensario farmaceutico, dapprima affidato alla ricorrente, è stato riassegnato, su richiesta del Sindaco del Comune di Pozzo d’Adda, alla farmacia nella titolarità del citato Comune, gestita da Far.Com. s.r.l.; ciò è avvenuto sul presupposto che tra il dispensario e la farmacia sita nel Comune di Pozzo d’Adda intercorresse una distanza inferiore rispetto a quella sussistente tra il dispensario e la farmacia gestita dalla ricorrente, in attuazione della normativa regionale che avrebbe imposto di procedere alla conferma o riassegnazione dei dispensari in seguito al cambio di titolarità della farmacia che gestisce il dispensario farmaceutico o della rinuncia da parte del gestore.<br />
Assumendo l’illegittimità della predetta riassegnazione, la ricorrente ha proposto ricorso, eccependo, in primo luogo, la violazione dell’art. 12, comma 11, della legge n. 475 del 1968 e l’eccesso di potere per carenza di motivazione ed irrazionalità manifesta.<br />
Poi vengono dedotti la violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 e l’eccesso di potere per carenza di motivazione in ordine al pubblico interesse.<br />
Successivamente, viene eccepito l’eccesso di potere per contraddittorietà della motivazione in ordine alla pretesa concomitanza di cause interagenti tra loro.<br />
Infine, si assume la falsa applicazione dell’art. 1, comma 4, della legge n. 221 del 1968.<br />
Si sono costituiti in giudizio l’Azienda Sanitaria Locale – A.S.L. della Provincia di Milano 2 e la Regione Lombardia, che hanno chiesto il rigetto del ricorso.<br />
Con l’ordinanza n. 154/2015 è stata accolta la domanda cautelare e fissata l’udienza per la trattazione del merito della controversia.<br />
Si è altresì costituito in giudizio il Comune di Pozzo d’Adda, che ha chiesto il rigetto del ricorso.<br />
In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive posizioni; in particolare, la difesa della Regione Lombardia ha eccepito la tardività dell’impugnazione degli atti regionali, cui ha replicato la difesa della ricorrente.<br />
Alla pubblica udienza del 2 marzo 2016, su conforme richiesta dei difensori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.</div>
<div style="text-align: center;">DIRITTO</div>
<div style="text-align: justify;">1. In via preliminare, va scrutinata l’eccezione di tardività del deposito dei documenti allegati alla memoria di replica della ricorrente, formulata dalla difesa del Comune di Pozzo d’Adda nel corso dell’udienza di discussione.<br />
1.1. L’eccezione è fondata.<br />
L’ultima produzione documentale della ricorrente, in vista dell’udienza del 2 marzo 2016, è avvenuta in data 9 febbraio, ossia non rispettando il termine di quaranta giorni liberi prima dell’udienza di trattazione della controversia, come stabilito dall’art. 73, comma 1, cod. proc. amm.; trattandosi di atti che sono irrilevanti ai fini della decisione della causa e per i quali non vi è prova della sussistenza di eccezionali circostanze che non ne hanno consentito il tempestivo deposito, la loro produzione deve essere dichiarata inammissibile (cfr. Consiglio di Stato, V, 9 aprile 2015, n. 1805).<br />
2. Quanto all’eccezione formulata dalla difesa regionale in ordine alla tardività e/o inammissibilità dell’impugnazione rivolta avverso gli atti regionali – ossia la nota della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia, prot. H 1.20030057958, datata 4 novembre 2003, e il decreto della Regione Lombardia n. 4315 del 22 maggio 2014 – la stessa può essere scrutinata unitamente al merito del ricorso, stante la stretta connessione tra le predette questioni preliminari e gli aspetti sostanziali della vicenda processuale.<br />
3. Passando al merito del ricorso, lo stesso è fondato.<br />
4. Appare opportuno procedere preliminarmente allo scrutinio congiunto del secondo e del terzo motivo del ricorso, atteso il loro carattere assorbente, attraverso i quali si evidenzia che il provvedimento di riassegnazione del dispensario farmaceutico è stato adottato in seguito ad una richiesta del Comune di Pozzo d’Adda, successiva all’avvenuto rilascio dell’autorizzazione al suo esercizio in capo alla ricorrente e in assenza di ragioni idonee a fondare un potere di autotutela, avuto riguardo alla assoluta insussistenza delle asserite circostanze concomitanti tra di loro, pure affermate dall’A.S.L., ma del tutto indimostrate.<br />
4.1. Le censure sono fondate.<br />
Il provvedimento di riassegnazione del dispensario sito nel Comune di Pozzo d’Adda e gestito dalla ricorrente si fonda su alcuni concomitanti fattori: l’istituzione di una farmacia nel predetto Comune, avvenuta nel mese di giugno 2012, l’adozione del decreto della Regione Lombardia n. 4315 del 22 maggio 2014, con cui si è disciplinato il procedimento di riassegnazione dei dispensari già istituiti secondo il criterio della maggiore prossimità, e la richiesta del Sindaco del Comune di Pozzo d’Adda di assegnazione della gestione del dispensario alla società Far.Com., partecipata dal Comune.<br />
Tutto ciò premesso, con il subentro della ricorrente nella gestione della farmacia di Masate, si è ritenuto di dover applicare la norma che stabilisce, in seguito al cambio di titolarità di una farmacia con annesso dispensario, l’obbligo di riassegnare al gestore della farmacia più vicina il predetto dispensario.<br />
Tuttavia in sede di adozione del provvedimento di riassegnazione, datato 11 novembre 2014, non è stato dato adeguato rilievo alla circostanza che l’autorizzazione a gestire il dispensario in capo alla ricorrente è avvenuta con atto del 12 maggio 2014 (seppure con decorrenza giuridica 1 giugno 2014), ossia in un momento antecedente sia all’adozione del decreto regionale del 22 maggio 2014, che alla richiesta del Sindaco del Comune di Pozzo d’Adda, datata 22 luglio 2014.<br />
Di conseguenza, l’atto di riassegnazione si deve qualificare a tutti gli effetti come un atto di autotutela che, per essere legittimo, avrebbe dovuto individuare le ragioni di pubblico interesse in grado di giustificarlo: nel caso de quo, l’unica ragione posta alla base della riassegnazione risiede nella minore distanza sussistente tra il dispensario e la farmacia gestita da Far.Com. rispetto a quella intercorrente tra la farmacia della ricorrente e il predetto dispensario.<br />
Pertanto, risulta del tutto omessa una “valutazione comparativa degli interessi contrapposti che, nei procedimenti di secondo grado (art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241), non tollera eccezioni di sorta, per quanto rilevante possa essere l’interesse pubblico a salvaguardia del quale l’autotutela viene in concreto esercitata.<br />
Dispone infatti il citato art. 21 nonies della legge sul procedimento che il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge” (Consiglio di Stato, VI, 20 settembre 2012, n. 4997; altresì, T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 21 dicembre 2012, n. 3199).<br />
Né in senso contrario può assumere un rilievo determinante l’espressa riserva – da ritenere quale vera e propria clausola di stile – contenuta nell’autorizzazione al trasferimento della sede farmaceutica in favore della ricorrente, secondo la quale successive variazioni avrebbero potuto dar luogo all’adozione di nuovi provvedimenti, atteso che non ogni sopravvenienza può essere considerata rilevante ex se e, soprattutto, l’eventuale nuova determinazione soggiace comunque all’obbligo di puntuale e specifica motivazione in grado di giustificarne l’assunzione.<br />
Del resto, a fondare la necessità di una approfondita valutazione in ordine agli interessi coinvolti e da contemperare in simili fattispecie, induce sia la sostanziale irrilevanza della veste giuridica del gestore del dispensario in relazione alla qualità e alla garanzia di corretto svolgimento del servizio farmaceutico, visto quanto stabilito dalla disciplina di settore in tal senso, sia la circostanza che la giurisprudenza ha già avuto modo di chiarire che il criterio della vicinanza non è assoluto, ma va contemperato con altri aspetti legati alla migliore organizzazione del servizio che potrebbero anche essere ritenuti prevalenti rispetto a quanto previsto in linea generale da specifiche disposizioni (Consiglio di Stato, III, 27 novembre 2014, n. 5876; 16 luglio 2012, n. 4172).<br />
4.2. Quanto evidenziato in precedenza rende ultronea la verifica della legittimità delle determinazioni regionali che hanno disciplinato il procedimento per la riassegnazione del dispensario farmaceutico, visto che è dubbia l’applicabilità ratione temporis del decreto adottato il 22 maggio 2014 e che, in ogni caso, le stesse appaiono inidonee a fondare una determinazione in autotutela.<br />
4.3. Di conseguenza, le predette censure devono essere accolte.<br />
5. La fondatezza delle predette censure, previo assorbimento delle restanti doglianze, determina l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della determina del Direttore dell’U.O.C. Governo Area Farmaceutica dell’A.S.L. della Provincia di Milano 2 n. 27 dell’11 novembre 2014, con cui il dispensario farmaceutico pertinente al Comune di Pozzo d’Adda gestito dalla farmacia Castellani è stato riassegnato alla farmacia nella titolarità del Comune di Pozzo d’Adda, gestita da Far.Com. s.r.l.<br />
6. In ragione della peculiarità della questione, le spese di giudizio possono essere compensate tra tutte le parti, fatta eccezione per la rifusione del contributo unificato in favore della ricorrente da porre a carico dell’A.S.L. della Provincia di Milano 2 (ora A.T.S. Milano, Città Metropolitana).</div>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<div style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla la determina del Direttore dell’U.O.C. Governo Area Farmaceutica dell’A.S.L. della Provincia di Milano 2 n. 27 dell’11 novembre 2014.<br />
Spese compensate, fatto salvo il rimborso del contributo unificato in favore della ricorrente da porre a carico dell’A.S.L. della Provincia di Milano 2 (ora A.T.S. Milano, Città Metropolitana).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 2 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">Alberto Di Mario, Presidente<br />
Antonio De Vita, Consigliere, Estensore<br />
Diego Spampinato, Primo Referendario<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="886">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 555px; text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="width: 5px; text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="width: 613px; text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 555px; text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="width: 5px; text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="width: 613px; text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 555px; text-align: center;"><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td style="width: 5px; text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="width: 613px; text-align: center;"><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 555px; text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="width: 5px; text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="width: 613px; text-align: justify;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 555px; text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="width: 5px; text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="width: 613px; text-align: justify;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 555px; text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="width: 5px; text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="width: 613px; text-align: justify;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 555px; text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="width: 5px; text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="width: 613px; text-align: justify;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 555px; text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="width: 5px; text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="width: 613px; text-align: justify;">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 23/05/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-23-5-2016-n-1045/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 23/5/2016 n.1045</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 23/5/2016 n.1045</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-23-5-2016-n-1045-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 May 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-23-5-2016-n-1045-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-23-5-2016-n-1045-2/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 23/5/2016 n.1045</a></p>
<p>Pres. Di Mario, Est. De Vita Sull&#8217;individuazione delle nuove sedi farmaceutiche. 1. Farmacie &#8211; Nuove sedi &#8211;&#160;Legge n. 241/1990 &#8211;&#160;Art. 21 nonies ­– Interesse pubblico &#160; 1. La riassegnazione del dispensario farmaceutico si pone in conformità a quanto disposto dall’art. 21-nonies della legge sul procedimento per cui il provvedimento amministrativo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-23-5-2016-n-1045-2/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 23/5/2016 n.1045</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-23-5-2016-n-1045-2/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 23/5/2016 n.1045</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Di Mario,  Est. De Vita</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;individuazione delle nuove sedi farmaceutiche.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>1. Farmacie &#8211; Nuove sedi &#8211;&nbsp;Legge n. 241/1990 &#8211;&nbsp;Art. 21 nonies ­– Interesse pubblico</strong><br />
&nbsp;</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. La riassegnazione del dispensario farmaceutico si pone in conformità a quanto disposto dall’art. 21-<em>nonies</em> della legge sul procedimento per cui il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-<em>octies</em> può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.<br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: right;"><strong>N. 01045/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 03526/2014 REG.RIC.</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia</strong><br />
<strong>(Sezione Terza)</strong></div>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 3526 del 2014, proposto da:<br />
&#8211; Marina Castellani, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudio Duchi e Francesco Quirino Cavallaro ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Largo Augusto n. 3;</p>
<div style="text-align: center;"><em>contro</em></div>
<p>&#8211; l’Azienda Sanitaria Locale – A.S.L. della Provincia di Milano 2 (ora A.T.S. Milano, Città Metropolitana), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Maurizio Zoppolato ed elettivamente domiciliata presso lo studio<br />
&#8211; la Regione Lombardia, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Catia Gatto ed elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, presso la sede dell’Avvocatura regionale;</p>
<div style="text-align: center;"><em>nei confronti di</em></div>
<p>&#8211; Comune di Pozzo d’Adda, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Patrizia Scarcello ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Milano, Via San Vincenzo n. 12;<br />
&#8211; Far.Com. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;</p>
<div style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></div>
<p>&#8211; della determina del Direttore dell’U.O.C. Governo Area Farmaceutica dell’A.S.L. della Provincia di Milano 2 n. 27 dell’11 novembre 2014, comunicata in data 27 novembre 2014, con cui il dispensario farmaceutico pertinente al Comune di Pozzo d’Adda gestit<br />
&#8211; della comunicazione dell’A.S.L. della Provincia di Milano 2 in data 13 novembre 2014, prot. 41723;<br />
&#8211; della nota della Regione Lombardia – Direzione Generale Sanità, prot. H 1.20030057958, in data 4 novembre 2003;<br />
&#8211; del decreto della Regione Lombardia n. 4315 del 22 maggio 2014;<br />
&#8211; di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale – A.S.L. della Provincia di Milano 2, della Regione Lombardia e del Comune di Pozzo d’Adda;<br />
Vista l’ordinanza n. 154/2015 con cui è stata accolta la domanda cautelare e fissata l’udienza per la trattazione del merito della controversia;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita<br />
Uditi, all’udienza pubblica del 2 marzo 2016, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<p>Con ricorso notificato in data 19 dicembre 2014 e depositato il 22 dicembre successivo, la ricorrente, in qualità di titolare di farmacia, ha impugnato, tra l’altro, la determina del Direttore dell’U.O.C. Governo Area Farmaceutica dell’A.S.L. della Provincia di Milano 2 n. 27 dell’11 novembre 2014, con cui il dispensario farmaceutico pertinente al Comune di Pozzo d’Adda e da essa gestito è stato riassegnato alla farmacia nella titolarità del predetto Comune, gestita da Far.Com. s.r.l.<br />
Va premesso che la ricorrente è titolare della farmacia sita nel Comune di Masate a partire dall’11 aprile 2014, in seguito ad un atto di donazione da parte della madre. Con la cessione della titolarità della predetta farmacia, è stata trasferita anche la gestione del dispensario collegato (affidato al gestore della farmacia sin dal 1978), situato nella frazione Bettola del Comune di Pozzo d’Adda, come evidenziato dall’Azienda Sanitaria Locale in sede di riconoscimento dell’avvenuta cessione della titolarità dell’esercizio farmaceutico (all. 7 al ricorso). Tuttavia, con il provvedimento dell’11 novembre 2014, impugnato nella presente sede, il richiamato dispensario farmaceutico, dapprima affidato alla ricorrente, è stato riassegnato, su richiesta del Sindaco del Comune di Pozzo d’Adda, alla farmacia nella titolarità del citato Comune, gestita da Far.Com. s.r.l.; ciò è avvenuto sul presupposto che tra il dispensario e la farmacia sita nel Comune di Pozzo d’Adda intercorresse una distanza inferiore rispetto a quella sussistente tra il dispensario e la farmacia gestita dalla ricorrente, in attuazione della normativa regionale che avrebbe imposto di procedere alla conferma o riassegnazione dei dispensari in seguito al cambio di titolarità della farmacia che gestisce il dispensario farmaceutico o della rinuncia da parte del gestore.<br />
Assumendo l’illegittimità della predetta riassegnazione, la ricorrente ha proposto ricorso, eccependo, in primo luogo, la violazione dell’art. 12, comma 11, della legge n. 475 del 1968 e l’eccesso di potere per carenza di motivazione ed irrazionalità manifesta.<br />
Poi vengono dedotti la violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 e l’eccesso di potere per carenza di motivazione in ordine al pubblico interesse.<br />
Successivamente, viene eccepito l’eccesso di potere per contraddittorietà della motivazione in ordine alla pretesa concomitanza di cause interagenti tra loro.<br />
Infine, si assume la falsa applicazione dell’art. 1, comma 4, della legge n. 221 del 1968.<br />
Si sono costituiti in giudizio l’Azienda Sanitaria Locale – A.S.L. della Provincia di Milano 2 e la Regione Lombardia, che hanno chiesto il rigetto del ricorso.<br />
Con l’ordinanza n. 154/2015 è stata accolta la domanda cautelare e fissata l’udienza per la trattazione del merito della controversia.<br />
Si è altresì costituito in giudizio il Comune di Pozzo d’Adda, che ha chiesto il rigetto del ricorso.<br />
In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive posizioni; in particolare, la difesa della Regione Lombardia ha eccepito la tardività dell’impugnazione degli atti regionali, cui ha replicato la difesa della ricorrente.<br />
Alla pubblica udienza del 2 marzo 2016, su conforme richiesta dei difensori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<div style="text-align: center;">DIRITTO</div>
<p>1. In via preliminare, va scrutinata l’eccezione di tardività del deposito dei documenti allegati alla memoria di replica della ricorrente, formulata dalla difesa del Comune di Pozzo d’Adda nel corso dell’udienza di discussione.<br />
1.1. L’eccezione è fondata.<br />
L’ultima produzione documentale della ricorrente, in vista dell’udienza del 2 marzo 2016, è avvenuta in data 9 febbraio, ossia non rispettando il termine di quaranta giorni liberi prima dell’udienza di trattazione della controversia, come stabilito dall’art. 73, comma 1, cod. proc. amm.; trattandosi di atti che sono irrilevanti ai fini della decisione della causa e per i quali non vi è prova della sussistenza di eccezionali circostanze che non ne hanno consentito il tempestivo deposito, la loro produzione deve essere dichiarata inammissibile (cfr. Consiglio di Stato, V, 9 aprile 2015, n. 1805).<br />
2. Quanto all’eccezione formulata dalla difesa regionale in ordine alla tardività e/o inammissibilità dell’impugnazione rivolta avverso gli atti regionali – ossia la nota della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia, prot. H 1.20030057958, datata 4 novembre 2003, e il decreto della Regione Lombardia n. 4315 del 22 maggio 2014 – la stessa può essere scrutinata unitamente al merito del ricorso, stante la stretta connessione tra le predette questioni preliminari e gli aspetti sostanziali della vicenda processuale.<br />
3. Passando al merito del ricorso, lo stesso è fondato.<br />
4. Appare opportuno procedere preliminarmente allo scrutinio congiunto del secondo e del terzo motivo del ricorso, atteso il loro carattere assorbente, attraverso i quali si evidenzia che il provvedimento di riassegnazione del dispensario farmaceutico è stato adottato in seguito ad una richiesta del Comune di Pozzo d’Adda, successiva all’avvenuto rilascio dell’autorizzazione al suo esercizio in capo alla ricorrente e in assenza di ragioni idonee a fondare un potere di autotutela, avuto riguardo alla assoluta insussistenza delle asserite circostanze concomitanti tra di loro, pure affermate dall’A.S.L., ma del tutto indimostrate.<br />
4.1. Le censure sono fondate.<br />
Il provvedimento di riassegnazione del dispensario sito nel Comune di Pozzo d’Adda e gestito dalla ricorrente si fonda su alcuni concomitanti fattori: l’istituzione di una farmacia nel predetto Comune, avvenuta nel mese di giugno 2012, l’adozione del decreto della Regione Lombardia n. 4315 del 22 maggio 2014, con cui si è disciplinato il procedimento di riassegnazione dei dispensari già istituiti secondo il criterio della maggiore prossimità, e la richiesta del Sindaco del Comune di Pozzo d’Adda di assegnazione della gestione del dispensario alla società Far.Com., partecipata dal Comune.<br />
Tutto ciò premesso, con il subentro della ricorrente nella gestione della farmacia di Masate, si è ritenuto di dover applicare la norma che stabilisce, in seguito al cambio di titolarità di una farmacia con annesso dispensario, l’obbligo di riassegnare al gestore della farmacia più vicina il predetto dispensario.<br />
Tuttavia in sede di adozione del provvedimento di riassegnazione, datato 11 novembre 2014, non è stato dato adeguato rilievo alla circostanza che l’autorizzazione a gestire il dispensario in capo alla ricorrente è avvenuta con atto del 12 maggio 2014 (seppure con decorrenza giuridica 1 giugno 2014), ossia in un momento antecedente sia all’adozione del decreto regionale del 22 maggio 2014, che alla richiesta del Sindaco del Comune di Pozzo d’Adda, datata 22 luglio 2014.<br />
Di conseguenza, l’atto di riassegnazione si deve qualificare a tutti gli effetti come un atto di autotutela che, per essere legittimo, avrebbe dovuto individuare le ragioni di pubblico interesse in grado di giustificarlo: nel caso de quo, l’unica ragione posta alla base della riassegnazione risiede nella minore distanza sussistente tra il dispensario e la farmacia gestita da Far.Com. rispetto a quella intercorrente tra la farmacia della ricorrente e il predetto dispensario.<br />
Pertanto, risulta del tutto omessa una “valutazione comparativa degli interessi contrapposti che, nei procedimenti di secondo grado (art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241), non tollera eccezioni di sorta, per quanto rilevante possa essere l’interesse pubblico a salvaguardia del quale l’autotutela viene in concreto esercitata.<br />
Dispone infatti il citato art. 21 nonies della legge sul procedimento che il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge” (Consiglio di Stato, VI, 20 settembre 2012, n. 4997; altresì, T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 21 dicembre 2012, n. 3199).<br />
Né in senso contrario può assumere un rilievo determinante l’espressa riserva – da ritenere quale vera e propria clausola di stile – contenuta nell’autorizzazione al trasferimento della sede farmaceutica in favore della ricorrente, secondo la quale successive variazioni avrebbero potuto dar luogo all’adozione di nuovi provvedimenti, atteso che non ogni sopravvenienza può essere considerata rilevante ex se e, soprattutto, l’eventuale nuova determinazione soggiace comunque all’obbligo di puntuale e specifica motivazione in grado di giustificarne l’assunzione.<br />
Del resto, a fondare la necessità di una approfondita valutazione in ordine agli interessi coinvolti e da contemperare in simili fattispecie, induce sia la sostanziale irrilevanza della veste giuridica del gestore del dispensario in relazione alla qualità e alla garanzia di corretto svolgimento del servizio farmaceutico, visto quanto stabilito dalla disciplina di settore in tal senso, sia la circostanza che la giurisprudenza ha già avuto modo di chiarire che il criterio della vicinanza non è assoluto, ma va contemperato con altri aspetti legati alla migliore organizzazione del servizio che potrebbero anche essere ritenuti prevalenti rispetto a quanto previsto in linea generale da specifiche disposizioni (Consiglio di Stato, III, 27 novembre 2014, n. 5876; 16 luglio 2012, n. 4172).<br />
4.2. Quanto evidenziato in precedenza rende ultronea la verifica della legittimità delle determinazioni regionali che hanno disciplinato il procedimento per la riassegnazione del dispensario farmaceutico, visto che è dubbia l’applicabilità ratione temporis del decreto adottato il 22 maggio 2014 e che, in ogni caso, le stesse appaiono inidonee a fondare una determinazione in autotutela.<br />
4.3. Di conseguenza, le predette censure devono essere accolte.<br />
5. La fondatezza delle predette censure, previo assorbimento delle restanti doglianze, determina l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della determina del Direttore dell’U.O.C. Governo Area Farmaceutica dell’A.S.L. della Provincia di Milano 2 n. 27 dell’11 novembre 2014, con cui il dispensario farmaceutico pertinente al Comune di Pozzo d’Adda gestito dalla farmacia Castellani è stato riassegnato alla farmacia nella titolarità del Comune di Pozzo d’Adda, gestita da Far.Com. s.r.l.<br />
6. In ragione della peculiarità della questione, le spese di giudizio possono essere compensate tra tutte le parti, fatta eccezione per la rifusione del contributo unificato in favore della ricorrente da porre a carico dell’A.S.L. della Provincia di Milano 2 (ora A.T.S. Milano, Città Metropolitana).</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla la determina del Direttore dell’U.O.C. Governo Area Farmaceutica dell’A.S.L. della Provincia di Milano 2 n. 27 dell’11 novembre 2014.<br />
Spese compensate, fatto salvo il rimborso del contributo unificato in favore della ricorrente da porre a carico dell’A.S.L. della Provincia di Milano 2 (ora A.T.S. Milano, Città Metropolitana).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 2 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">Alberto Di Mario, Presidente<br />
Antonio De Vita, Consigliere, Estensore<br />
Diego Spampinato, Primo Referendario</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="886">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 555px; text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="width: 5px; text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="width: 613px; text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 555px; text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="width: 5px; text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="width: 613px; text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 555px; text-align: center;"><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td style="width: 5px; text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="width: 613px; text-align: center;"><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="width:555px;">&nbsp;</td>
<td style="width:5px;">&nbsp;</td>
<td style="width:613px;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:555px;">&nbsp;</td>
<td style="width:5px;">&nbsp;</td>
<td style="width:613px;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:555px;">&nbsp;</td>
<td style="width:5px;">&nbsp;</td>
<td style="width:613px;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:555px;">&nbsp;</td>
<td style="width:5px;">&nbsp;</td>
<td style="width:613px;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:555px;">&nbsp;</td>
<td style="width:5px;">&nbsp;</td>
<td style="width:613px;">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 23/05/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-23-5-2016-n-1045-2/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 23/5/2016 n.1045</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/7/2012 n.1045</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-18-7-2012-n-1045/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-18-7-2012-n-1045/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-18-7-2012-n-1045/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/7/2012 n.1045</a></p>
<p>Va sospesa l’aggiudicazione definitiva della procedura ristretta indetta per la fornitura n. 66 autocarri con vasca da 4-5 mc alimentati a gasolio, con manutenzione quinquennale, se nell’offerta dell’aggiudicataria manca l’indicazione degli oneri specifici per la sicurezza (artt. 86, comma 3 bis e 87, comma 4, del d.lgs. n. 163/2006); Ritenuto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-18-7-2012-n-1045/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/7/2012 n.1045</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-18-7-2012-n-1045/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/7/2012 n.1045</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l’aggiudicazione definitiva della procedura ristretta indetta per la fornitura n. 66 autocarri con vasca da 4-5 mc alimentati a gasolio, con manutenzione quinquennale, se nell’offerta dell’aggiudicataria manca l’indicazione degli oneri specifici per la sicurezza (artt. 86, comma 3 bis e 87, comma 4, del d.lgs. n. 163/2006); Ritenuto che nell’attuale vigenza dell’art. 46, comma 1 bis, del d.lgs. n. 163/2006 ed in considerazione della valorizzazione delle precettive prescrizioni di legge e della contrapposta svalutazione della discrezionalità amministrativa dal medesimo effettuata, la mancanza di una specifica previsione sul tema in seno alla lex specialis non elimini l’immediata precettività della disciplina e la conseguente idoneità della stessa all’eterointegrazione delle regole procedurali, imponendo ai partecipanti l’indicazione separata nell’offerta degli oneri specifici per la sicurezza a pena di esclusione; ritenuto che l&#8217;illegittimità non può ritenersi sanata per il fatto che il concorrente aggiudicatario abbia indicato i propri oneri della sicurezza in sede di verifica di congruità dell&#8217;offerta, dal momento che &#8211; secondo principi condivisi dalla sezione &#8211; una diversa opzione interpretativa, che consentisse l&#8217;integrazione del dato mancante nell&#8217;ambito della procedura in contraddittorio relativa al controllo sulle offerte anomale di cui all&#8217;art. 88 del codice dei contratti pubblici, si risolverebbe, d&#8217;altronde, in un&#8217; interpretatio abrogans della disciplina normativa che dedica una specifica attenzione ai costi di sicurezza imponendo l&#8217;indicazione in sede di offerta in ragione della particolare delicatezza dei valori in giuoco. Rilevata, altresì, la sussistenza del periculum in mora in relazione all’entità del valore della base d’asta. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01045/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01756/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1756 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Cvr S.p.a.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Maurizio Boifava, con domicilio eletto presso Maurizio Boifava in Milano, c/o Segreteria T.A.R.;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Amsa Spa Azienda Milanese Servizi Ambientali</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Luca R. Perfetti, Alessandro Rosi, con domicilio eletto presso Dott. Giovanni Scarioni in Milano, via Olgettina, 25 c/o Amsa Spa; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Ecofar S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Riccardo Montanaro, Cristiana Romano, Maurizio Saladino, con domicilio eletto presso Maurizio Saladino in Milano, viale Regina Margherita, 43; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi:<br />	<br />
1) del provvedimento di aggiudicazione definitiva, di data e di termini non noti, della procedura ristretta indetta per &#8220;la fornitura n. 66 autocarri con vasca da 4-5 mc alimentati a gasolio, con contratto di manutenzione quinquennale o 10.500 ore motore per tagliandi e garanzie&#8221;, di cui la ricorrente ha avuto notizia il 25.06.2012;<br />	<br />
2) dei processi verbali di gara tutti;<br />	<br />
3) della nota datata 24/06/2012, in risposta al preavviso di contenzioso.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Amsa Spa Azienda Milanese Servizi Ambientali e di Ecofar S.r.l.;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2012 la dott.ssa Elena Quadri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto che il ricorso si presenti fornito del necessario fumus boni iuris in relazione alla mancata indicazione nell’offerta dell’aggiudicataria degli oneri specifici per la sicurezza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 86, comma 3 bis e 87, comma 4, del d.lgs. n. 163/2006;<br />	<br />
che, infatti, come risulta dal granitico orientamento della giurisprudenza amministrativa di secondo grado: “L&#8217;art. 86, comma 3 bis, e l&#8217;art. 87, comma 4, del d.lgs. n. 163/2006 (Codice degli appalti) impongono, anche per gli appalti di servizi e forniture, la specifica indicazione nell&#8217;offerta economica di tutti i costi relativi alla sicurezza. In particolare gli oneri della sicurezza &#8211; sia nel comparto dei lavori che in quelli dei servizi e delle forniture &#8211; devono essere distinti tra oneri, non soggetti a ribasso, finalizzati all&#8217;eliminazione dei rischi da interferenze (che devono essere quantificati dalla stazione appaltante nel DUVRI) ed oneri concernenti i costi specifici connessi con l&#8217;attività delle imprese che devono essere indicati dalle stesse nelle rispettive offerte, con il conseguente onere per la stazione appaltante di valutarne la congruità (anche al di fuori del procedimento di verifica delle offerte anomale) rispetto all&#8217;entità ed alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura” (cfr., per tutte, Cons. Stato, sez. III, 19 gennaio 2012, n. 212; 20 dicembre 2011, n. 6677);<br />	<br />
Ritenuto che, a maggior ragione nell’attuale vigenza dell’art. 46, comma 1 bis, del d.lgs. n. 163/2006 ed in considerazione della valorizzazione delle precettive prescrizioni di legge e della contrapposta svalutazione della discrezionalità amministrativa dal medesimo effettuata, la mancanza di una specifica previsione sul tema in seno alla lex specialis non elimini l’immediata precettività della disciplina e la conseguente idoneità della stessa all’eterointegrazione delle regole procedurali, imponendo ai partecipanti l’indicazione separata nell’offerta degli oneri specifici per la sicurezza a pena di esclusione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 luglio 2010, n. 4849, anche se nella previgenza alla modifica operata con l’art. 4 del d.l. n. 70/2011);<br />	<br />
Né l&#8217;illegittimità può ritenersi sanata per il fatto che il concorrente aggiudicatario abbia indicato i propri oneri della sicurezza in sede di verifica di congruità dell&#8217;offerta, dal momento che &#8211; secondo principi condivisi dalla sezione &#8211; &#8220;una diversa opzione interpretativa, che consentisse l&#8217;integrazione del dato mancante nell&#8217;ambito della procedura in contraddittorio relativa al controllo sulle offerte anomale di cui all&#8217;art. 88 del codice dei contratti pubblici, si risolverebbe, d&#8217;altronde, in un&#8217; interpretatio abrogans della disciplina normativa che dedica una specifica attenzione ai costi di sicurezza imponendo l&#8217;indicazione in sede di offerta in ragione della particolare delicatezza dei valori in giuoco&#8221; (Cons. Stato, sez. V, 23 luglio 2010, n. 4849; TAR Torino, sez. I, 18 maggio 2012, n. 569).<br />	<br />
Rilevata, altresì, la sussistenza del periculum in mora in relazione all’entità del valore della base d’asta;<br />	<br />
che sussistono giusti motivi, in relazione alle peculiarità della controversia, per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio della presente fase cautelare;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione.	</p>
<p>Fissa la trattazione della causa nel merito all’udienza pubblica del 18 aprile 2013.<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Adriano Leo, Presidente<br />	<br />
Elena Quadri, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Antonio De Vita, Primo Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 18/07/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-18-7-2012-n-1045/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/7/2012 n.1045</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/12/2011 n.1045</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-12-2011-n-1045/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-12-2011-n-1045/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/12/2011 n.1045</a></p>
<p>Va sospesa la nota con la quale un Ente Parco ha comunicato ai sensi dell’art. 79 D.lgs n. 163/2006, l’aggiudicazione definitiva ad una costituenda ATI del servizio relativo all’attuazione del progetto “Agro ecosistemi dalla qualità dell’ambiente alla qualità delle produzioni”; Rilevato che l’art. 6 del disciplinare di gara richiede, in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-12-2011-n-1045/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/12/2011 n.1045</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-12-2011-n-1045/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/12/2011 n.1045</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la nota con la quale un Ente Parco ha comunicato ai sensi dell’art. 79 D.lgs n. 163/2006, l’aggiudicazione definitiva ad una costituenda ATI del servizio relativo all’attuazione del progetto “Agro ecosistemi dalla qualità dell’ambiente alla qualità delle produzioni”; Rilevato che l’art. 6 del disciplinare di gara richiede, in caso di partecipazione alla procedura di un raggruppamento temporaneo di imprese, la dichiarazione del possesso dei requisiti di partecipazione da parte di ciascun componente del raggruppamento; che un componente del RTI controinteressato (aggiudicatario) non ha dichiarato il possesso uti singulus del requisito economico di cui all’art. 5 del disciplinare di gara; Ritenuto conseguentemente che il raggruppamento controinteressato doveva essere escluso dalla partecipazione alla gara de qua. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01045/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02117/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2117 del 2011, proposto da <b>Agristudio s.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mariagiulia Giannoni e Carolina Picchiotti, con domicilio eletto presso l’avv. Remigio Antonicelli in Bari, via Antonio Beatino, 43;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Parco Nazionale dell’Alta Murgia</b>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliatario per legge in Bari, via Melo, 97	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Studio Silva s.r.l.</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianluca Dradi e Vito Petrarota, con domicilio eletto presso in Bari, via Tommaso Fiore, 62;<br />	<br />
<b>Arch. Giovanni Cafiero</b>;<br />	<br />
<b>Consorzio Puglia in Masseria</b>;	</p>
<p>per l’annullamento,<br />	<br />
previa sospensione dell’efficacia,<br />	<br />
&#8211; della nota 27.10.2011 prot. n. 4297/2011, con la quale l’Ente Parco ha comunicato ai sensi dell’art. 79 D.lgs n. 163/2006, l’aggiudicazione definitiva alla Costituenda ATI Arch. Cafiero, Studio Silva e Consorzio Puglia in Masseria per il servizio relati<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ed in particolare quelli indicati in ricorso;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Parco Nazionale dell’Alta Murgia e di Studio Silva s.r.l.;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2011 per le parti i difensori avv.ti Mariagiulia Giannoni, Walter Campanile, Daniela Lovicario, su delega dell’avv. Vito Petrarota;	</p>
<p>Ritenuto, preliminarmente, che il ricorso introduttivo non può essere considerato tardivo, scadendo il termine ultimo di notificazione di sabato ed essendo detto termine pertanto prorogato di diritto, ai sensi dell’art. 52, comma 5 cod. proc. amm., al lunedì successivo (come sostenuto anche dalla difesa dell’Amministrazione nel corso della discussione del 21 dicembre 2011);<br />	<br />
Rilevato che l’art. 6 del disciplinare di gara richiede, in caso di partecipazione alla procedura di un raggruppamento temporaneo di imprese, la dichiarazione del possesso dei requisiti di partecipazione da parte di ciascun componente del raggruppamento; che la componente Consorzio Puglia in Masseria del RTI controinteressato non ha dichiarato il possesso uti singuli del requisito economico di cui all’art. 5 del disciplinare di gara;<br />	<br />
Ritenuto conseguentemente che il raggruppamento controinteressato doveva essere escluso dalla partecipazione alla gara de qua;<br />	<br />
Ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare richiesta;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto sospende gli atti gravati.	</p>
<p>Condanna il Parco Nazionale dell’Alta Murgia al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente Agristudio s.r.l., liquidate in complessivi €. 1.000,00, oltre accessori come per legge.<br />	<br />
Condanna il RTI controinteressato al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente Agristudio s.r.l., liquidate in complessivi €. 1.000,00, oltre accessori come per legge.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Corrado Allegretta, Presidente<br />	<br />
Savio Picone, Referendario<br />	<br />
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/12/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-12-2011-n-1045/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/12/2011 n.1045</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2010 n.1045</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-29-4-2010-n-1045/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-29-4-2010-n-1045/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-29-4-2010-n-1045/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2010 n.1045</a></p>
<p>P. Numerico &#8211; Presidente, G. Flaim – Estensore F. G. (avv. S. Ferraro); c/ MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA, LICEO SCIENTIFICO F.LLI COSTA-AZARA di SORGONO e ISTITUTO COMPRENSIVO di DESULO (Avv. Distr. St.); nei confronti di C. F. I. e P. G (n.c.) sulla giurisdizione in ordine alle contestazioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-29-4-2010-n-1045/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2010 n.1045</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-29-4-2010-n-1045/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2010 n.1045</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P. Numerico &#8211; Presidente, G. Flaim – Estensore<br /> F. G. (avv. S. Ferraro); c/ MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA <br />RICERCA, LICEO SCIENTIFICO F.LLI COSTA-AZARA di SORGONO e ISTITUTO COMPRENSIVO<br /> di DESULO (Avv. Distr. St.); nei confronti di C. F. I. e P. G (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione in ordine alle contestazioni relative alla formazione e modifica di graduatorie del personale ATA della scuola</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza &#8211; Controversie in materia di graduatorie del personale ATA della scuola &#8211; Appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo &#8211; Fattispecie	</p>
<p>2. Processo amministrativo &#8211; Domanda di risarcimento dei danni –Proposizione mediante memoria non notificata – Inammissibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo le contestazioni relative all&#8217;inclusione/esclusione dalle graduatorie del personale ATA della scuola nonché gli annullamenti, le correzioni di punteggio ed i depennamenti relativi a tali graduatorie (nella specie, il Collegio, nel distinguere i precedenti nel segno della giurisdizione del G.O., ha sottolineato che il ricorrente aveva impugnato atti costituenti esercizio di poteri di autotutela destinati ad incidere su una pregressa graduatoria (per il periodo 2005/2008) nonché atti di esercizio dei poteri di qualificazione del servizio pregresso prestato ai fini della formazione della nuova graduatoria (2008/2011).	</p>
<p>2. E’ inammissibile la domanda di condanna al risarcimento danni che sia stata formulata, per la prima volta, in prossimità dell&#8217;udienza, nella memoria conclusionale non notificata (nella specie, ove si verteva di una contestazione di atti di gestione di graduatoria di personale ATA della scuola, la ricorrente aveva chiesto in tali forme la condanna della P.A. al pagamento di somme nonché il computo del punteggio teorico, per il periodo non lavorato a causa della disposta risoluzione illegittima)<br />	<br />
<b/> &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-  	</p>
<p>(1) V. sulla tematica T.A.R. EMILIA ROMAGNA &#8211; BOLOGNA &#8211; SEZIONE I &#8211; Sentenza 18 dicembre 2009 n. 3179, in questa Rivista, secondo cui le controversie in materia di graduatorie permanenti del personale della scuola, riguardanti l’accertamento del diritto al collocamento in graduatoria con precedenza rispetto ad altro docente, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. In tali procedimenti, infatti, vengono in rilievo atti che non possono che restare compresi nel rapporto di lavoro contrattualizzato tra datore di lavoro – in questo caso l’Ufficio Scolastico Regionale e/o Provinciale &#8211; e pubblico dipendente, che in sostanza s’inseriscono nella gestione delle graduatorie utili ad eventuali assunzioni, e di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi. (A. Faccon)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Prima)<br />	<br />
ha pronunciato la presente<br />	<br />
SENTENZA</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Sul ricorso numero di registro generale 63 del 2009, proposto da:<br />
<B>F. G.</B>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Serafino Ferraro, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Palestrina 22; </p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA, LICEO SCIENTIFICO F.LLI COSTA-AZARA di SORGONO e ISTITUTO COMPRENSIVO di DESULO</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distr.le Cagliari, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante N.23; </p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<B>C. F. I.</B>, <B>P. G.</B>; </p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
-del Decreto del Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “F.lli Costa Azara” in data 25 ottobre 2008 prot. n. 5775 con cui è stato rideterminato e ridotto a punti 10,98 il punteggio già attribuito alla ricorrente in misura di punti 17,4<br />
&#8211; del certificato di servizio del 29 ottobre 2008 n. 389 rilasciato dall’ Istituto di Istruzione Superiore “F.lli Costa Azara”;<br />	<br />
&#8211; del Decreto Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “F.lli Costa Azara” del 4 dicembre 2008 prot. n. 6566;<br />	<br />
E con i MOTIVI AGGIUNTI depositati il 7.2.2009:<br />	<br />
-della analoga successiva graduatoria definitiva valida per il triennio 2008/2011;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, del Liceo Scientifico F.lli Costa- Azara di Sorgono e dell’ Istituto Comprensivo di Desulo;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20/01/2010 il Consigliere dott. Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori Salvatore Paolo Satta, in sostituzione, per la ricorrente e l’avv. dello Stato Caput;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La ricorrente, alla quale venne attribuito un punteggio complessivo di titoli di 17,98, nella graduatoria 2005-2008 (assistente amministrativo), stipulava il contratto di lavoro, sulla base di quella posizione in graduatoria (n. 30°), con l’istituzione scolastica “Azara” di Sorgono (il 5.10.2007).<br />	<br />
Nel computo dei “titoli di servizio” si concretizzava un errore (non rilevato dall’Amministrazione) con l’attribuzione di punteggio correlato al servizio prestato in qualità di ausiliaria, dall&#8217; ottobre 1997 al 18 luglio 2005, presso la scuola materna paritaria &#8220;San Giuseppe&#8221; di Desulo.<br />	<br />
Le modalità di attribuzione dei punteggi (per titoli e per servizio) venivano precisate nel bando DM 9.6.2005 n. 55, in particolare nell’ Allegato A/1 sub B –Tabella titoli di servizi, nonché nell&#8217;allegato A punto F, per quanto attiene il dimezzamento del punteggio per &#8220;servizio prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell&#8217;infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute&#8221;.<br />	<br />
Il punteggio attribuito, sulla scorta delle dichiarazioni autocertificate in sede di domanda, è stato quantificato dall&#8217;amministrazione in base al DM 9.6.2005 n. 55 che fissa requisiti e modalità costituzione graduatoria per il conferimento di supplenze temporanee al personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione….; <br />	<br />
nel caso di specie parrebbe che la ricorrente non avrebbe avuto diritto ad ottenere il punteggio correlato ad un lungo periodo di servizio (dal 1997 al 2005) svolto nella scuola materna &#8220;paritaria&#8221; di Desulo.<br />	<br />
Il computo dei punteggi avveniva sulla base di quanto dichiarato con il modello di domanda, presentata il 16 luglio 2005, (pag. 4 sub “sezione F- titoli di servizio”) dal richiedente, con riferimento alle tabelle, in base ad una “autovalutazione” (nel modulo si rinviene la seguente indicazione: ….” ritiene di aver diritto alla seguente valutazione”), soggetta a “verifica/convalida” da parte della prima struttura scolastica che, sulla base della graduatoria, avrebbe poi effettuato la chiamata. <br />	<br />
Senonché tale verifica in sede di contratto stipulato il 5 ottobre 2007 non è avvenuta o, comunque, non è emerso l’errore nel computo dei “titoli di servizio” (totale attribuito di 17,40 anziché 10,98 spettante, con un eccesso di 6,48 punti).<br />	<br />
La Floris ha quindi lavorato nell’anno scolastico 2007/2008, come supplente, all’Istituto Azara di Sorgono (Nu) sulla base di tale presupposto, con contratti del 5.10.2007 e 1.7.2008 (cfr. certificato di servizio del 29.10.2008 per 332 giorni complessivi per 18 ore settimanali).<br />	<br />
Successivamente, in sede di aggiornamento delle graduatorie per il triennio seguente (2008-2011), la ricorrente veniva collocata nella graduatoria “assistente amministrativo” ancora con lo stesso punteggio di 17,40 (già attribuito nella precedente).<br />	<br />
Veniva stipulato, sempre dall’Istituto Azara, un nuovo contratto (il 22.9.2008 per 36 ore settimanali).<br />	<br />
Risulta agli atti (produzione n. 3 della difesa della ricorrente) che il dirigente scolastico dell&#8217;istituto Azara con proprio provvedimento del 26/9/2008 espressamente &#8220;certificava la convalida dei dati contenuti nella domanda della signora Floris Gianfranca , con punti 17,40&#8221; precisando che erano stati effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni rese dall&#8217; aspirante nominata.<br />	<br />
Del resto la questione di merito era tutt&#8217;altro che evidente e/o palese : si veda parere, richiesto dall&#8217;istituto, per la valutazione dei titoli di servizio della signora Floris Gianfranca, espresso l&#8217;8 ottobre 2008 dal dirigente dell&#8217;ufficio scolastico provinciale di Nuoro-ufficio del personale ATA ed educativo al dirigente scolastico dell&#8217;istituto di Sorgono, ove si afferma che &#8220;il servizio prestato presso le scuole paritarie non può avere decorrenza anteriore a quella stabilita dal decreto di riconoscimento della parità da parte dell&#8217;autorità competente e deve risultare anche dalla certificazione di servizio; nel caso concreto detto riconoscimento dovrebbe risalire all&#8217;anno scolastico 2000 / 2001, come risulta dall&#8217;allegato decreto; il punteggio come stabilito dal punto F dell&#8217;allegato A tabella di valutazione dei titoli del D. M. n. 55/2005 e dal punto 5 delle note alle tabelle di valutazione, poiché prestato in scuole paritarie, e ridotto alla metà e per il profilo di assistente amministrativo è pari a punti 0,05 per ogni mese.”<br />	<br />
In data 25 ottobre 2008 il Dirigente scolastico dell’Istituto “Azara” di Sorgono, dopo aver stipulato il contratto con la ricorrente il 2.10.2008, quale supplente a tempo determinato, emanava il decreto n. 5775, con il quale ha:<br />	<br />
&#8211; “rettificato il punteggio” per la graduatoria 2005-2008 (con riduzione da 17,40 a 10,98);<br />	<br />
&#8211; “non convalidato” il punteggio precedentemente attribuito;<br />	<br />
&#8211; dichiarato la risoluzione del rapporto di lavoro a decorrere dal 25.10.2008;<br />	<br />
&#8211; dichiarato come prestazione “di fatto” e non “di diritto” il servizio prestato (sulla base dell’art. 6 comma 6.7. del DM 9.6.2005 n. 55), con conseguente impossibilità di attribuire alcun punteggio al servizio in precedenza svolto.<br />	<br />
Un decreto integrativo successivo del 4.12.2008, della medesima istituzione, confermava quanto precedentemente disposto, con precisazione dell’autorità a cui poter ricorrere.<br />	<br />
Con nota del 16 dicembre 2008 il dirigente dell&#8217;istituto “Azara” precisava al legale della ricorrente che il punteggio che poteva essere riconosciuto alla ricorrente per il servizio prestato presso la scuola materna paritaria di Desulo (dal 1997 al 2005) era limitato esclusivamente dall&#8217;anno scolastico 2000/2001 in poi in quanto il riconoscimento della parità per le scuole materne autorizzate era avvenuto solo con decreto ministeriale del 27 febbraio 2001.<br />	<br />
***<br />	<br />
A*) Con il ricorso principale (notificato il 23.12.2008 e depositato il 20.1.2009) è stato impugnato questo provvedimento del 25.10.2008, integrato il 4.12.2008 (con l’indicazione dell’autorità cui ricorrere), con la formulazione delle seguenti censure:<br />	<br />
1) violazione ed errata interpretazione dell&#8217;articolo 6 del decreto ministeriale 9/6/2005 n. 55 &#8211; eccesso di potere per manifesta erroneità dei presupposti di fatto e di diritto;<br />	<br />
2) violazione dei principi e delle regole afferenti la validità nel tempo delle norme nonché violazione ed errata applicazione dell&#8217;articolo 21 nonies della legge 241/1990 (ragioni di interesse pubblico/esercizio entro un termine ragionevole/valutazione dell&#8217;interesse dei destinatari) e dei principi in materia di autotutela della pubblica amministrazione &#8211; eccesso di potere per manifesta erroneità dei presupposti di fatto e di diritto &#8211; difetto di motivazione;<br />	<br />
3) violazione ed errata applicazione dell&#8217;articolo 7 della legge N. 241/1990 &#8211; omesso avviso di avvio del procedimento.<br />	<br />
*** <br />	<br />
B*) Con MOTIVI AGGIUNTI notificati il 27 gennaio 2009 e depositati il 7 febbraio, la difesa della ricorrente ha esteso l&#8217;impugnazione anche alla graduatoria definitiva per il triennio 2008/2011 del personale ATA, per il profilo professionale di assistente amministrativo, pubblicata il 18 dicembre 2008 per il conferimento di supplenze temporanee al personale amministrativo tecnico e ausiliario statale della scuola, ove alla ricorrente venivano attribuiti soli punti 12 (con collocazione all’ 80° posto), per i medesimi motivi già esposti nel ricorso principale, ribadendo l&#8217;inapplicabilità dell&#8217;articolo 6 del DM 55/2005, in quanto la ricorrente non avrebbe contribuito all’ errata attribuzione del punteggio per cui è causa -non conseguito per mendace dichiarazione-, causato da errata valutazione dei titoli da parte dell&#8217;amministrazione.<br />	<br />
***<br />	<br />
In particolare si sostiene, nel contesto generale del ricorso, che il servizio reso nel corso del triennio 2005/2008 non doveva considerarsi prestato “di fatto” bensì, a tutti gli effetti, “di diritto”, con le relative conseguenze in termini di punteggio (avrebbero cioè dovuto essere assegnato il punteggio per i mesi nei quali la ricorrente aveva prestato attività lavorativa nella reggenza della precedente graduatoria, come risultanti dai relativi certificati di servizio. <br />	<br />
Il punteggio (di servizio) attribuito nella nuova graduatoria (2008/2011) doveva cioè tener conto necessariamente anche dei titoli di servizio maturati sotto la vigenza della precedente graduatoria (2005/2008).<br />	<br />
La ricorrente aveva cioè diritto ad ottenere, nella graduatoria 2008/2011 un punteggio più alto, in quanto il punteggio per servizio doveva tener conto dell&#8217;anzianità maturata, come assistente amministrativo, presso l&#8217;istituto Azara, nel corso del triennio 2005/2008.<br />	<br />
Si è costituita l&#8217;amministrazione sostenendo la legittimità dei provvedimenti assunti. In particolare ha sostenuto che il punteggio per titoli spettante era di complessivi punti 10,98. <br />	<br />
L&#8217;automatismo nel computo renderebbe, secondo l&#8217;avvocatura, non necessario l&#8217;avvio del procedimento in relazione al procedimento di rettifica. <br />	<br />
***<br />	<br />
Con ordinanza di sospensiva n. 57 dell’ 11.2.2009 la domanda cautelare è stata parzialmente accolta sulla base delle seguenti motivazioni:<br />	<br />
IN RELAZIONE ALLA GRADUATORIA 2005-2008:<br />	<br />
Considerato che il DM n. 55 del 9.6.2005 al punto 5.8 precisa che: “il candidato deve specificare nella domanda i titoli di cui chiede la valutazione ai fini dell’attribuzione del punteggio”;<br />	<br />
rilevato che il medesimo DM al punto 6.5 precisa che “durante il primo rapporto di lavoro i predetti controlli sono effettuati dal dirigente scolastico che conferisce la supplenza…..e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall’aspirante”;<br />	<br />
rilevato che, sostanzialmente, all’instaurazione del primo rapporto di lavoro si attua una formale “convalida” dei dati, tra cui anche il punteggio;<br />	<br />
considerato che, nel caso di specie, l’ “autoattribuzione” del punteggio era subordinata alla verifica ed al controllo dell’Amministrazione;<br />	<br />
rilevato che non sussiste una situazione soggettiva di colpevolezza da parte della ricorrente, né di dichiarazione erronea dei titoli posseduti;<br />	<br />
ne consegue l’inapplicabilità della disposizione che qualifica come prestazione di fatto il servizio reso nel corso del triennio di riferimento, con i conseguenti effetti in termini di rilevanza del correlato punteggio, riconosciuto lo status di affidamento e buona fede;<br />	<br />
IN RELAZIONE ALLA GRADUATORIA 2008-2011:<br />	<br />
rilevato che in relazione alla nuova graduatoria approvata non sussiste un diritto alla “conservazione” del precedente punteggio, ben potendo ammettersi la rinnovata e corretta valutazione da parte dell’Amministrazione (pro futuro).<br />	<br />
In sostanza in sede cautelare la domanda è stata solo in parte accolta, limitatamente al ricorso principale, e non anche ai MOTIVI AGGIUNTI, con i quali è stata impugnata la nuova graduatoria 2008-2011.<br />	<br />
***<br />	<br />
All&#8217;udienza del 20 gennaio 2010 la causa è stata spedita in decisione, sentiti i difensori delle parti.<br />	<br />
In particolare il collegio ha richiesto, d&#8217;ufficio, un approfondimento in materia di giurisdizione, essendo discussa in giurisprudenza l’appartenenza della giurisdizione in materia di graduatorie ATA e comunque di graduatorie per le quali l&#8217;attività di valutazione dei titoli è prestabilita.<br />	<br />
A tal fine è stato autorizzato il deposito di memorie, attinenti esclusivamente tale profilo, entro il termine di 20 giorni.<br />	<br />
Il difensore di parte ricorrente ha provveduto al deposito di “note sulla giurisdizione” in data 9 febbraio 2010, evidenziando che, nel caso di specie, non trattavasi di un atto &#8220;di gestione &#8221; della graduatoria, bensì di operazioni amministrative attinenti la &#8220;formazione&#8221; delle graduatorie (in autotutela la vecchia, in creazione la nuova), con particolare riguardo alle valutazioni del &#8220;servizio&#8221; prestato dal ricorrente, ai fini della formazione della graduatoria operativa 2008 /2011 (citando anche giurisprudenza favorevole amministrativa e di Cassazione).<br />	<br />
DIRITTO<br />	<br />
GIURISDIZIONE.<br />	<br />
Essendovi un panorama variegato in materia di appartenenza della giurisdizione (G.A. o G.O.) per quanto concerne le contestazioni inerenti l&#8217;inclusione/esclusione nelle graduatorie ATA e/o annullamenti-correzioni di punteggio-depennamenti , il collegio ha ritenuto di dover costituire d&#8217;ufficio il contraddittorio sul punto (benché profilo non sollevato con eccezione dall&#8217;avvocatura dello Stato).<br />	<br />
Il tribunale ritiene di affermare, nel caso di specie, la giurisdizione del giudice amministrativo.<br />	<br />
Le peculiarità del caso sono rappresentate da due elementi:<br />	<br />
a) esercizio del potere di “autotutela”, a distanza di oltre 3 anni (25 ottobre 2008) , in ordine al punteggio precedentemente attribuito in sede di &#8220;formazione&#8221; della graduatoria per il triennio scolastico 2005/2008 di assistente amministrativo, per rilevata erronea attribuzione di punteggio (per titoli di servizio);<br />	<br />
b) qualificazione di servizio &#8220;di fatto&#8221; (e non di diritto) del servizio &#8220;specifico&#8221; prestato nel triennio precedente per l&#8217;amministrazione scolastica, in sede di &#8220;formazione&#8221; della successiva graduatoria 2008/2011, in quanto prestato in forza di nomina effettuata in base ad una graduatoria ritenuta, successivamente, viziata e quindi qualificato come servizio di solo “fatto” e non “di diritto” (in applicazione dell&#8217;articolo 6 del DM 55/2005).<br />	<br />
Questi due elementi rappresentano non un mero atto di “gestione” (paritetico fra aspirante e amministrazione), ma costituiscono esercizio di un vero e proprio potere discrezionale della P.A. in ordine alle valutazioni compiute.<br />	<br />
Si sa che parte della giurisprudenza (in particolare della Cassazione -cfr. Cass. SS.UU. 28 luglio 2009, n. 17466, 17 novembre 2008 n. 27307 13 febbraio 2008, n. 3399-; ma anche T.A.R. Toscana, Sez. I, 11 settembre 2008, n. 1965; T.A.R. Sicilia &#8211; Catania, sez. II, 24 aprile 2009, n. 792; T.A.R. Campania &#8211; Salerno, sez. I, 12 gennaio 2009, n. 21; T.A.R. Lazio &#8211; Roma, Sez. I, 20 febbraio 2008, n. 1532) ha affermato in più occasioni che qualora l’Amministrazione gestisca una graduatoria (formazione e aggiornamento) ove i titoli siano per così dire &#8220;preconfezionati&#8221; con valutazioni automatiche nell’attribuzione del punteggio (sia di cultura che di servizio) non si avrebbe esercizio di potere amministrativo, ma solo l’applicazione dei criteri vincolati, prestabiliti, di riferimento.<br />	<br />
A prescindere dalla circostanza che anche di recente il Consiglio di Stato, VI, 2.4.2010 n. 1898, riformando una sentenza del Tar Lazio-sez. Latina, ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo in sede di formazioni di graduatorie di insegnanti ove le posizioni sono da qualificarsi in termini di interesse legittimo, in quanto &#8220;vanno tutelati i principi di legalità, imparzialità e buon andamento&#8221; (rimettendo al primo giudice la causa, in quanto il diniego di giurisdizione è stato ritenuto errato); va, inoltre, rilevato che nel caso di specie sono stati impegnati, comunque poteri di autotutela (sulla vecchia graduatoria 2005/2008) nonchè poteri di qualificazione del servizio pregresso prestato ai fini della formazione della nuova graduatoria (2008/2011).<br />	<br />
L’esercizio di poteri amministrativi che hanno inciso su posizioni soggettive della ricorrente (che, al momento dell’annullamento in autotutela, aveva in corso un contratto di lavoro efficace, che venne dichiarato, per questo, in via consequenziale, risolto) nonché la qualificazione (&#8220;di fatto&#8221; o &#8220;di diritto&#8221;) –ai fini del punteggio di servizio- di una serie di periodi in precedenza prestati, conduce a ritenere non meramente paritetiche le posizioni, considerato che sono state indubitabilmente coinvolte vere e proprie “valutazioni” discrezionali non rette da principi di automatismo e/o meccanismi predeterminati di attribuzione dei punteggi (o operate riduzioni di punti con effetto retroattivo).<br />	<br />
Si segnala che anche altra sentenza recentissima, sempre del Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2 aprile 2010 n. 1897, riformando una sentenza del Tar Campania-Salerno, ha affermato (confermando l’orientamento già espresso in Cons. Stato, Sez. VI, sentenza 17 settembre 2009 n. 5587 e 18 settembre 2006, n. 5416) il principio che “rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo in materia di concorsi ex art. 63, comma 4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, una controversia relativa all’inserimento di un insegnante in una graduatoria per l’abilitazione all’insegnamento in determinate classi di concorso, graduatoria riservata ai soggetti <in possesso di determinati requisiti stabiliti per legge>; infatti, gli atti di formazione ed approvazione delle graduatorie per l’accesso ai titoli abilitanti e per il successivo conferimento di incarichi di insegnamento, nonché per la graduale immissione in ruolo dei docenti interessati, debbono ritenersi caratterizzati da aspetti concorsuali, inerenti al possesso ed alla valutazione dei requisiti di legge, nonché dei titoli cui è legata l’assegnazione di posizioni utili, per aspirare alla costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A.”.<br />	<br />
In definitiva è stato ritenuto che “è stato possibile far rientrare in detta attività paritaria – col noto D.Lgs. n. 29/1993 – il rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (salvo categorie particolari, per il rilievo pubblicistico delle funzioni svolte), ma non anche la procedura di reclutamento, in rapporto alla quale – anche dove sia ridotta al minimo, sul piano della comparazione di merito, la fase propriamente selettiva – debbono comunque trovare ingresso, in base alla lettera e allo spirito del ricordato art. 97 della Costituzione, le modalità concorsuali di individuazione dei soggetti più idonei, per l’assolvimento della pubblica funzione in via di affidamento”.<br />	<br />
Va dunque dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo, nel caso di specie, come si è detto, ulteriormente aggravata dall’esercizio di poteri “ulteriori” e non meramente di meccanismi predeterminati automatici.<br />	<br />
***<br />	<br />
IN MERITO.<br />	<br />
PRIMA GRADUATORIA 2005-2008:<br />	<br />
Preliminarmente va chiarito un aspetto di fondo: nessuna mendace o falsa dichiarazione è stata compiuta dalla ricorrente, che ha espressamente ed inequivocabilmente indicato i titoli realmente posseduti (a pag. 4 del modulo prestampato di domanda).<br />	<br />
L’ulteriore profilo dell’ “autovalutazione” del correlato punteggio andava comunque verificato e &#8220;convalidato&#8221; dal soggetto pubblico, in sede di chiamata per la stipula del contratto di lavoro.<br />	<br />
Infatti, si evidenzia che oltre all’indicazione del punteggio nella Tabella di pag. 7 (autovalutazione) il modello di domanda prevedeva, in un’altra e diversa parte, quella sostanziale, a pag. 4, la formale dichiarazione di “possedere i titoli di servizio”, ai fini della valutazione.<br />	<br />
Del resto il punto 5.8 dell&#8217;articolo 5 del DM 55/2005, che governa la specifica procedura, imponeva espressamente che “ il candidato deve specificare nella domanda i titoli di cui chiede la valutazione ai fini dell&#8217;attribuzione del punteggio&#8221;.<br />	<br />
E al seguente articolo 6, al punto 6.5 del medesimo D. M. si precisa che &#8220;durante il primo rapporto di lavoro, i predetti controlli sono effettuati da dirigente scolastico che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo o d&#8217;istituto di terza fascia della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall&#8217;aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso. In caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini dell&#8217;eventuale responsabilità penale, sia ai fini delle esclusioni ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi…..&#8221;.<br />	<br />
E nel caso di specie l’espressa convalida era avvenuta.<br />	<br />
Sotto tale profilo nessuna dichiarazione falsa o mendace è stata, quindi, compiuta dalla richiedente in sede di domanda di inclusione della graduatoria per le supplenze 2005/08, per quanto attiene l’indicazione dei titoli di servizio.<br />	<br />
SECONDA GRADUATORIA 2008/2010:<br />	<br />
Il punteggio (di servizio specifico –come assistente amministrativo- ), nella successiva graduatoria 2008/2011, avrebbe dovuto essere computato, in quanto qualificabile di diritto e non di fatto, conseguente all&#8217;espletamento dell&#8217;attività lavorativa (nel corso del triennio 2005/2008) correlata ad una nomina ottenuta in forza di titoli (di servizio, come ausiliaria presso struttura paritaria –scuola dell’infanzia-) computati in modo erroneo dall&#8217;amministrazione. Indubbiamente vi è stato, quanto meno, un concorso di colpa della PA in fase di omesso “controllo” e/o “convalida” in sede di stipulazione del primo contratto.<br />	<br />
Sussisteva cioè nella peculiare fattispecie non un diritto alla conservazione dell’ erroneo punteggio afferente ai titoli di &#8220;servizio&#8221; attribuiti nella precedente graduatoria 2005/2008, ma una posizione di interesse alla valutazione del &#8220;servizio&#8221; specifico svolto (come assistente amministrativo) come servizio giuridicamente rilevante (di diritto e non di fatto).<br />	<br />
Ciò in considerazione anche di quanto disposto, in materia di autotutela, dalla legge n. 311 30.12.2004, che all&#8217;articolo 1 comma 136° espressamente pone un limite temporale all&#8217;esercizio del potere di autoannullamento, imponendo che: &#8220;… l&#8217;annullamento dei provvedimenti incidenti su rapporti contrattuali o convenzionali con privati deve tenere indenni i privati stessi dall&#8217;eventuale pregiudizio patrimoniale derivante, e <comunque non può essere adottato oltre tre anni> dall&#8217;acquisizione di efficacia del provvedimento, anche se la relativa esecuzione sia perdurante.&#8221;<br />	<br />
In sostanza la ricorrente non aveva diritto alla conservazione, nella nuova graduatoria 2008/2011, dell&#8217;erroneo punteggio per titoli &#8220;di servizio&#8221; (come ausiliaria in scuola paritaria, precedentemente computato in modo errato dall&#8217;amministrazione in sede di graduatoria 2005/2008), ma aveva pieno diritto ed interesse al (diverso) computo del “servizio specifico”, di assistente amministrativo, prestato nella vigenza della graduatoria 2005/2008, da considerarsi a tutti gli effetti prestato &#8220;di diritto&#8221; e non &#8220;di fatto&#8221;.<br />	<br />
Pur se l’art. 6, al punto 6.7, del d.m. 55/2005 dispone espressamente che la qualificazione del servizio prestato dal soggetto sulla base di erroneo punteggio (prevedendo che tale servizio debba essere considerato &#8220;di fatto&#8221; e non &#8220;di diritto&#8221;), con la conseguenza che ad esso non dovrebbe essere attribuito alcun punteggio, il collegio ritiene che tale disposizione non possa che esser letta in combinato disposto con la norma primaria in precedenza citata (art. 1 comma 136 L. 311/2004). <br />	<br />
Si ritiene dunque che la disposizione contenuta nel decreto ministeriale possa essere applicata solo quando il procedimento di autotutela si sia concluso nell&#8217;arco del triennio (e quindi nel caso di specie per quanto attiene l&#8217;efficacia nella graduatoria del triennio di riferimento). Ma nel caso in esame, invece, il provvedimento è stato assunto solo successivamente (scaduto il triennio) ed avrebbe rilievo nella graduatoria successiva (2008/2011).<br />	<br />
In definitiva il dirigente scolastico non poteva applicare la disposizione ministeriale per la nuova e successiva graduatoria (2008-2011), in quanto ostava la citata disposizione di legge -come tale prevalente- in considerazione del tempo trascorso. <br />	<br />
L&#8217;impossibilità di esercitare il potere di autotutela (sia per il decorso triennio, sia per l&#8217;omessa convalida tempestiva) trascina, come conseguenza, l&#8217;impossibilità di qualificare come servizio di fatto e non di diritto le prestazioni di assistente amministrativo effettuata in favore dell&#8217;amministrazione scolastica. <br />	<br />
In definitiva il servizio “specifico” prestato (svolti presso quell’Istituto, come assistente amministrativo) non poteva essere qualificato di fatto.<br />	<br />
In ogni caso si evidenzia che pure l&#8217;aspetto procedimentale, inerente l&#8217;omesso avviso di avvio del procedimento, è fondato, avendo l&#8217;amministrazione esercitato veri e propri poteri di autotutela, non caratterizzati da elementi di natura esclusivamente vincolata.<br />	<br />
***<br />	<br />
In sede di memoria conclusionale (all’ultimo punto IV), depositata in giudizio l&#8217;8 gennaio 2010, la difesa della ricorrente ha formulato due nuove domande concernenti:<br />	<br />
a) richiesta risarcitoria, in quanto la ricorrente non avrebbe avuto la possibilità di espletare l&#8217;attività lavorativa correlata al contratto di lavoro stipulato il 22 settembre 2008 dalla ricorrente (che avrebbe dovuto protrarsi fino al 18.12.2008), illegittimamente risolto (il 25.10.08), per un periodo di quasi 2 mesi;<br />	<br />
b) la doverosa attribuzione in graduatoria 2008/2011 del &#8220;teorico&#8221; punteggio correlato al periodo nel quale la ricorrente non ha potuto lavorare a causa della disposta risoluzione contrattuale.<br />	<br />
In relazione a tali (ulteriori e nuove) richieste si evidenzia che la difesa della ricorrente ha compiuto un ampliamento del &#8220;petitum&#8221;, utilizzando lo strumento “semplice” (illustrativo) della memoria conclusionale (cioè non notificata), senza quindi costituire un pieno ed integro contraddittorio sul punto con la controparte.<br />	<br />
In materia la giurisprudenza è chiara nel definire inammissibili tali domande, non rispettose del principio, formale e sostanziale, dell&#8217;integrità del contraddittorio.<br />	<br />
Come ha avuto modo di affermare il CGA-Sicilia nella sentenza del 15 maggio 2006 , n. 234: &#8220;Le domande di risarcimento del danno che si ricollegano ad un comportamento dell&#8217;amministrazione (ritardata esecuzione di ordinanza cautelare) successivo alla radicazione del giudizio di primo grado, non possono in alcun modo ritenersi già inclusi nel &#8220;petitum&#8221; del ricorso introduttivo. Le relative domande devono quindi necessariamente essere formulate <con ricorso per motivi aggiunti>, ritualmente notificato, non essendo allo scopo idoneo il semplice deposito di memoria difensiva, la cui funzione deve ritenersi limitata all&#8217;illustrazione dei capi di domanda, anche a contenuto risarcitorio, già formulati con il ricorso introduttivo, essendo viceversa inammissibile l&#8217;introduzione di nuovi ed autonomi profili di danno risarcibile, tale da integrare ad ogni effetto un ampliamento del <thema decidendum> senza l&#8217;osservanza delle formalità previste per l&#8217;instaurazione del contraddittorio”.<br />	<br />
Addirittura una ancor più recente pronuncia del Tar del Lazio del 2007 ritiene, poi, che pur in caso di domanda risarcitoria formulata fin nel ricorso introduttivo, ma in modo “generico”, con la precisazione che la “quantificazione” del dovuto sarebbe stata effettuata in corso di causa, la successiva memoria contenente la quantificazione del danno se non notificata alle controparti viola il principio del contraddittorio, rendendo inammissibile la domanda di risarcimento danni formulata (cfr. Tar Lazio, III 29 ottobre 2007 n. 10541).<br />	<br />
Ne consegue che la domanda di condanna al pagamento di somme, per equivalente, nonché la domanda di computo del punteggio teorico (per il periodo non lavorato a causa della disposta illegittima risoluzione) essendo stata formulata, per la prima volta, in prossimità dell&#8217;udienza, in sede di memoria conclusionale non notificata, deve dichiararsi inammissibile.<br />	<br />
Né si può sostenere essere domande meramente consequenziali, coinvolgendo valutazioni ulteriori, rispetto alle quali la controparte deve essere posta in condizione di contro dedurre (e non solo oralmente all’udienza).<br />	<br />
In definitiva il ricorso impugnatorio va accolto, mentre vanno dichiarate inammissibili le domande (risarcitoria e di computo di ulteriore punteggio “sostitutivo”) per omessa instaurazione del contraddittorio.<br />	<br />
Le spese e gli onorari seguono la soccombenza e vengono quantificati in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Accoglie il ricorso;<br />	<br />
dichiara inammissibile le domande formulate in memoria conclusionale;<br />	<br />
condanna l&#8217;amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, quantificabili complessivamente in euro 2000 (duemila).<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Cagliari nelle camere di consiglio dei giorni 20/01/2010 e 24/3/2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Paolo Numerico, Presidente<br />	<br />
Alessandro Maggio, Consigliere<br />	<br />
Grazia Flaim, Consigliere, Estensore<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 29/04/2010</p>
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