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	<title>10445 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>10445 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2016 n.10445</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-20-10-2016-n-10445/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-20-10-2016-n-10445/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2016 n.10445</a></p>
<p>Pres. Stanizzi, est. Mangia Le motivazioni con le quali il Tar Lazio ha dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione sulla impugnazione del quesito referendario 1. Giurisdizione e competenza &#8211; Referendum &#8211; D.P.R. di indizione &#8211; Impugnazione &#8211; Giurisdizione del G.A. &#8211; Non sussiste &#8211; Difetto assoluto di giurisdizione &#8211; Ragioni</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-20-10-2016-n-10445/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2016 n.10445</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Stanizzi, est. Mangia</span></p>
<hr />
<p>Le motivazioni con le quali il Tar Lazio ha dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione sulla impugnazione del quesito referendario</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza &#8211; Referendum &#8211; D.P.R. di indizione &#8211; Impugnazione &#8211; Giurisdizione del G.A. &#8211; Non sussiste &#8211; Difetto assoluto di giurisdizione &#8211; Ragioni &#8211; Eccezioni&nbsp;</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza &#8211; Referendum &#8211; &nbsp;D.P.R. di indizione &#8211; Ordinanze dell&#8217;Ufficio Centrale del Referendum presso la Corte di Cassazione &#8211; Sindacabilità da parte del G.A.- Esclusione &#8211; Ragioni</p>
<p>3. Giurisdizione e competenza &#8211; Referendum &#8211; &nbsp;D.P.R. di indizione &#8211;&nbsp;Ordinanze dell&#8217;Ufficio Centrale del Referendum presso la Corte di Cassazione &#8211; Quesito referendario &#8211; Questioni di legittimità costituzionale &#8211; Giudice competente &#8211; Ufficio Centrale del&#8217;Referendum &#8211; Anche in sede di revocazione&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
1. Sussiste il difetto assoluto di giurisdizione sulla controversia concernente il D.P.R. recante&nbsp;indizione di referendum popolare confermativo (sul quesito &#8220;Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016?&#8221;). Infatti&nbsp;le richieste di consultazione referendaria sono formulate ai sensi dell’art. 4 della legge n. 352 del 1970 e&nbsp;vagliate ed approvate dall’Ufficio Centrale per il Referendum costituito presso la Corte Suprema di Cassazione ed il quesito riportato nel D.P.R. di indizione corrisponde a quello approvato dal suddetto Ufficio Centrale.&nbsp;&nbsp;Di conseguenza,&nbsp;vertendo la controversia sulla denunciata illegittimità della formulazione di tale quesito ed&nbsp;essendo stato lo stesso individuato dall’Ufficio Centrale per il Referendum attraverso ordinanze non impugnabili con gli ordinari mezzi giurisdizionali e recepito nel gravato decreto presidenziale, non può riconoscersi la possibilità della sua sottoposizione a sindacato giurisdizionale.</p>
<p>2.&nbsp;Sono insindacabili, da parte del giudice amministrativo, le ordinanze adottate, in materia, dall’Ufficio Centrale del Referendum istituito presso la Suprema Corte di Cassazione, stante la natura di organo rigorosamente neutrale dello stesso, essenzialmente titolare di funzioni di controllo esterno espletate in posizione di terzietà ed indipendenza nell’ambito del procedimento referendario costituzionale, con la connessa impossibilità di qualificare gli atti dallo stesso adottati in materia di referendum come atti oggettivamente e soggettivamente amministrativi. Ne consegue che le determinazioni assunte dall’Ufficio Centrale per il Referendum sono emanate da un organo rigorosamente neutrale, e non nell’esplicazione di un potere amministrativo (pur concretandosi in poteri di verifica di conformità, per come previsto dall’art. 12 della legge n. 352 del 1970) per concreti scopi particolari di pubblico interesse, ma nella prospettiva della tutela dell’ordinamento generale dello Stato e nell’esercizio di funzioni pubbliche neutrali affidate ad un organo che, per composizione e struttura, si colloca in posizione di terzietà e di indipendenza, in quanto indifferente rispetto agli interessi in gioco e non chiamato a dirimere conflitti, ma a svolgere un’attività diretta alla soddisfazione di interessi generali garantendo l’osservanza della legge, collocandosi su di un piano diverso rispetto all’esercizio di funzioni amministrative.</p></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">3.&nbsp;Sotto il profilo dei mezzi di tutela apprestati dall’ordinamento, eventuali questioni di illegittimità costituzionale della legge n. 352 del 1970 – in ipotesi riconducibili alla predeterminazione del quesito in base alla autoqualificazione della legge, in termini di revisione costituzionale o quale mera legge costituzionale indipendentemente dal contenuto effettivo e sostanziale della stessa (la cui scelta è rimessa alle determinazioni del proponente e della maggioranza parlamentare), e del titolo della stessa, tenuto conto dell’art. 138 della Costituzione, di cui la legge n. 352 del 1970 costituisce attuazione, e tenuto altresì conto dei principi che devono presiedere l’esercizio del diritto di voto tra cui quelli di libero convincimento e di consapevole manifestazione della volontà popolare, nonché della finalità del referendum costituzionale, volto, anche, alla tutela della minoranza parlamentare – sono da ritenere rimesse al vaglio dell’Ufficio Centrale per il Referendum in sede di applicazione di tale normativa, essendo &nbsp;ammessa la sua legittimazione a sollevare questioni incidentali di costituzionalità innanzi alla Corte Costituzionale&nbsp;, eventualmente in sede di revocazione delle ordinanze adottate in materia di referendum costituzionale, ritenendo lo stesso Ufficio Centrale per il Referendum l’esperibilità di tale rimedio sull’assunto della propria natura giurisdizionale.</div>
<p>
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 20/10/2016<br />
N. 10445/2016 REG.PROV.COLL.<br />
N. 10693/2016 REG.RIC.<br />
&nbsp;<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
(Sezione Seconda Bis)<br />
ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA<br />
ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 10693 del 2016, proposto da:&nbsp;<br />
Vincenzo Palumbo e Giuseppe Bozzi, quali cittadini elettori e quali componenti del Comitato Liberale per il NO e “come tali promotori del referendum sulla riforma costituzionale sul ddl di riforma costituzionale approvato in Parlamento senza la maggioranza dei 2/3”, pubblicato nella G.U. n. 88 del 15 aprile 2016, Vito Claudio Crimi e Loredana De Petris, quali cittadini elettori e quali sottoscrittori e presentatori, ex art. 6 della legge n. 352 del 1970, della richiesta di referendum costituzionale, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Bozzi C.F. BZZGPP38H21H501W, Vincenzo Palumbo e Luciano Vasques C.F. VSQLNM63A31C351J, con domicilio eletto presso Luciano Vasques in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 2;&nbsp;<br />
contro<br />
Presidenza della Repubblica, in persona del Presidente p.t.;<br />
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente p.t.;<br />
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.;<br />
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t.;<br />
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui sono legalmente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;&nbsp;<br />
e con l&#8217;intervento di<br />
ad adiuvandum:<br />
Codacons, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Rienzi C.F. RNZCRL46R08H703I e Gino Giuliano C.F. GLNGNI65A02D636M, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale Nazionale del Codacons in Roma, v.le delle Milizie n. 9;&nbsp;<br />
Movimento Politico Coscienza Civica, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Ruta C.F. RTUGPP65C27B519R, Margherita Zezza C.F. ZZZMGH71B41B519H e Massimo Romano, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR del Lazio in Roma, via Flaminia n. 189;&nbsp;<br />
Giuseppe Orlando, rappresentato e difeso dall’avv. Lillo Salvatore Bruccoleri C.F. BRCLLS47T20A859D, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, via Giovanni Gentile n. 22;&nbsp;<br />
Cittadini Europei, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Antoci C.F. NTCMRC89A29H163I, Carmelo Giurdanella C.F. GRDCML61H22H163A e Daniela Maliardo C.F. MLRDNL75D63F839F, con domicilio eletto presso Carmelo Giurdanella in Roma, via dei Barbieri n. 6;&nbsp;<br />
ad opponendum:<br />
Maria Rosaria Terrasi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Pesce C.F. PSCGNN64R12B180E e Guido Corso C.F. CRSGDU40S08D969C, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Roma, via Bocca di Leone n. 78;&nbsp;<br />
Comitato “BASTA UN SI RICCIONE – GENERAZIONE SI”, in persona del legale rappresentante p.t., Marco Pallaoro, Andrea Urbinati, Maria Iole Pelliccioni, Guido Pazzaglini, Nadia Magnani e Paola Pierelli, rappresentati e difesi dagli avv.ti David Giuseppe Apolloni C.F. PLLDDG70C10H501A, Salvatore Menditto C.F. MNDSVT71R01F205E e Lucio Berardi C.F. BRRLCU79S22H2742, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Roma, via Conca D&#8217;Oro n. 285;&nbsp;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione,<br />
del Decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016 per la indizione del referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”, approvata dal Parlamento e pubblicata nella G.U. n. 88 del 15 aprile 2016;<br />
di ogni altro atto e/o comportamento presupposto, consequenziale e/o connesso, tra questi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2016 nonché le proposte del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Interno e del Ministero della Giustizia citati nel decreto;<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza della Repubblica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Interno e del Ministero della Giustizia;<br />
Visti gli atti di intervento;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2016 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p>
Considerato che:<br />
&#8211; con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 4 ottobre 2016 e depositato il successivo 5 ottobre 2016, i ricorrenti, nella loro rispettiva qualità, impugnano il decreto del Presidente della Repubblica datato 27 settembre 2016 con il<br />
&#8211; a sostegno della proposta azione di annullamento – dopo aver svolto preliminari considerazioni in ordine alla impugnabilità del decreto contestato e sulla sussistenza dell’interesse ad agire &#8211; deducono i ricorrenti il vizio di violazione di legge con ri<br />
&#8211; in data 13 ottobre 2016 l’Avvocatura dello Stato, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Interno e del Ministero della Giustizia, con articolata memoria, nell’evidenziare di non costituirsi per la Presidenza de<br />
&#8211; in data 14 ottobre 2016 è stato depositato atto di costituzione formale da parte della Presidenza della Repubblica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Interno e del Ministero della Giustizia;<br />
&#8211; sono stati in seguito depositati numerosi atti di intervento sia ad adiuvandum che ad opponendum nonché ulteriori scritti difensivi ad opera delle parti in causa;<br />
&#8211; alla camera di consiglio del 17 ottobre 2016 &#8211; fissata in via straordinaria e previa adozione di decreto di abbreviazione dei termini – è stato dato, previa verifica della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, preliminare avviso alle parti<br />
Ritenuto che &#8211; in via preliminare &#8211; sussista la necessità di verificare i profili inerenti la sussistenza della giurisdizione, con riferimento alla quale è stata peraltro sollevata puntuale eccezione, sotto il profilo del difetto assoluto di giurisdizione, dalle Amministrazioni resistenti, con argomentazioni richiamate anche dagli intervenienti ad opponendum;<br />
Ritenuto che &#8211; tenuto conto dell’oggetto del giudizio, della natura e del contenuto degli atti contestati, della disciplina di riferimento e del petitum azionato, volto alla contestazione della formulazione del quesito – tale eccezione sia meritevole di condivisione, atteso che:<br />
&#8211; come si trae dalla narrativa che precede, mediante la proposizione del presente gravame i ricorrenti agiscono per l’annullamento del decreto del Presidente della Repubblica datato 27 settembre 2016 recante l’indizione del “Referendum popolare confermati<br />
&#8211; ai fini del decidere, giova, pertanto, ripercorrere brevemente lo svolgimento del procedimento confluito nell’adozione del gravato decreto presidenziale, al fine di compiutamente individuare, alla luce della disciplina di riferimento, le singole sfere d<br />
&#8211; in tale direzione, va rilevato che le richieste di consultazione referendaria sono state formulate dai relativi promotori sulla base delle previsioni dettate dall’art. 4 della legge n. 352 del 1970 – recante norme sui referendum previsti dalla Costituzi<br />
&#8211; le richieste così formulate sono state vagliate dall’Ufficio Centrale per il Referendum costituito presso la Corte Suprema di Cassazione, al quale, ai sensi dell’art. 12 della citata legge n. 352 del 1970, spetta il compito della verifica di “conformità<br />
&#8211; in esito all’esercizio di tali compiti e funzioni, espressamente disciplinati dalla legge, l’Ufficio Centrale per il Referendum, con le ordinanze del 6 maggio 2016 e dell’8 agosto 2016, ha verificato la completezza delle richieste di referendum rispetto<br />
&#8211; successivamente all’adozione delle illustrate ordinanze da parte dell’Ufficio Centrale per il Referendum, è intervenuta la delibera del Consiglio dei Ministri, datata 26 settembre 2016, con la quale è stata proposta al Presidente della Repubblica la dat<br />
&#8211; con il decreto del Presidente della Repubblica, oggetto di gravame, richiamate in premessa le norme di riferimento e la legge costituzionale da sottoporre a referendum, nonché le ordinanze adottate dall’Ufficio Centrale per il Referendum e la deliberazi<br />
&#8211; risulta, quindi, evidente, dalla ricostruzione precedentemente illustrata in ordine allo svolgimento del complesso iter di indizione del referendum e delle norme di riferimento che lo governano, come il quesito contenuto nel gravato decreto presidenzial<br />
&#8211; vertendo la controversia sulla denunciata illegittimità della formulazione di tale quesito, ritiene il Collegio che, essendo stato lo stesso individuato dall’Ufficio Centrale per il Referendum attraverso ordinanze non impugnabili con gli ordinari mezzi<br />
&#8211; indirizzando la disamina verso il decreto presidenziale, atto conclusivo dell’iter di indizione del referendum costituzionale e che costituisce oggetto principale dell’impugnativa in esame, deve rilevarsi come lo stesso presenti plurimi contenuti, avent<br />
&#8211; occorre innanzitutto ricordare che &#8211; come più volte affermato dalla Corte Costituzionale (cfr., ex multis, sentenza n. 1 del 2013) – il Presidente della Repubblica costituisce un organo costituzionale monocratico “titolare di un complesso di attribuzion<br />
&#8211; proprio in ragione della poliedricità delle funzioni e delle competenze del Presidente della Repubblica, è, dunque, da escludere l’insindacabilità in termini assoluti degli atti e dei provvedimenti adottati da tale organo, essendo conseguentemente neces<br />
&#8211; in tal senso ha già avuto modo di esprimersi la giurisprudenza, anche di questa Sezione, affermando, proprio in ordine a deliberazioni del Consiglio dei Ministri adottate per la celebrazione di “referendum popolari” e al “conseguente D.P.R.”, l’impossib<br />
&#8211; l’estensione dell’ambito, oggettivo e soggettivo, di sindacabilità degli atti – cui il Collegio ritiene di aderire &#8211; è stata progressivamente affermata in ossequio al generale principio costituzionale di tutela delle posizioni giuridiche soggettive di c<br />
&#8211; rilevato, dunque &#8211; in sintesi – che i decreti del Presidente della Repubblica del tipo di quello in contestazione non sono insindacabili in termini assoluti, ma che sono sottratti al sindacato giurisdizionale esclusivamente nei limiti in cui il relativo<br />
&#8211; discende, dalle superiori premesse, che debba affermarsi l’insindacabilità del D.P.R. impugnato in relazione al profilo inerente al quesito referendario, tenuto conto che la formulazione dello stesso proviene dalle ordinanze dell’Ufficio Centrale per il<br />
&#8211; a tale conclusione si addiviene in ragione della insindacabilità, da parte del giudice amministrativo delle ordinanze adottate, in materia, dall’Ufficio Centrale del Referendum istituito presso la Suprema Corte di Cassazione, stante la natura di organo<br />
&#8211; ne consegue che le determinazioni assunte dall’Ufficio Centrale per il Referendum sono emanate da un organo rigorosamente neutrale, e non nell’esplicazione di un potere amministrativo (pur concretandosi in poteri di verifica di conformità, per come prev<br />
&#8211; le superiori considerazioni in ordine alla natura dei poteri esercitati dall’Ufficio Centrale per il Referendum in materia di referendum costituzionale, unitamente al fondamento giustificativo dei poteri attribuiti al Presidente della Repubblica, funzio<br />
&#8211; sotto il profilo dei mezzi di tutela apprestati dall’ordinamento, invocata da parte ricorrente, eventuali questioni di illegittimità costituzionale della legge n. 352 del 1970 – in ipotesi riconducibili alla predeterminazione del quesito in base alla au<br />
&#8211; avuto, infine, riguardo agli ulteriori rilievi di parte ricorrente, ritiene il Collegio che non sia parimenti suscettibile di sindacato, in senso assoluto, il mancato esercizio, da parte del Presidente della Repubblica, del potere di intervento o del po<br />
Ritenuto conclusivamente che, per le ragioni illustrate, il ricorso vada dichiarato inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione, il che, nel rendere irrilevante ogni altra questione di tipo processuale, preclude altresì la possibilità di individuare, ai sensi dell’art. 11 del codice del processo amministrativo, un diverso giudice nazionale cui sottoporre la controversia;<br />
Ritenuto che, tenuto conto delle peculiarità che connotano la delicata vicenda in esame e dell’assenza di precedenti in materia di referendum costituzionale, sussistano ragionevoli motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti;<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando, ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo, sul ricorso n. 10693/2016 R.G., come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione.<br />
Compensa le spese di giudizio tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2016 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Elena Stanizzi, Presidente<br />
Antonella Mangia, Consigliere, Estensore<br />
Antonio Andolfi, Primo Referendario<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
L&#8217;ESTENSORE&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;IL PRESIDENTE<br />
Antonella Mangia&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Elena Stanizzi<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
IL SEGRETARIO</p>
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