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	<title>1044 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1044 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/11/2017 n.1044</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-22-11-2017-n-1044/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Nov 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-22-11-2017-n-1044/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/11/2017 n.1044</a></p>
<p>M. Nicolosi, Pres., P. De Berardinis, Est. Sull&#8217;obbligo per le società di ingegneria di nominare un direttore tecnico avente il compito di controfirmare i progetti, per compensare le limitazioni di responsabilità connesse al peculiare schermo della forma societaria che le stesse possono assumere, a differenza delle società di professionisti e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-22-11-2017-n-1044/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/11/2017 n.1044</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-22-11-2017-n-1044/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/11/2017 n.1044</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Nicolosi, Pres., P. De Berardinis, Est.</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;obbligo per le società di ingegneria di nominare un direttore tecnico avente il compito di controfirmare i progetti, per compensare le limitazioni di responsabilità connesse al peculiare schermo della forma societaria che le stesse possono assumere, a differenza delle società di professionisti e sugli effetti del mutamento della compagine e dell&#8217;oggetto sociale dell&#8217;aggiudicataria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Contratti della pubblica amministrazione- Contratti di progettazione esecutiva- Affidamento ad una società di ingegneria- Nomina di un direttore tecnico che controfirmi i progetti- Obbligatorietà.</p>
<p>2. Contratti della P.A.- Contratti di progettazione esecutiva- Mutamento della compagine e dell’oggetto sociale dell’aggiudicataria- Sopravvenuta carenza dei requisiti- Annullamento dell’aggiudicazione- Legittimità.</p></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. La società di ingegneria si differenzia dalla società di professionisti sia per la diversità della forma societaria utilizzabile (che nel primo caso è quella della società di capitali e nel secondo quella della società di persone, ovvero della società cooperativa), sia per il fatto che la società di professionisti può essere composta solo da professionisti, mentre la società di ingegneria consente l’apporto anche di solo capitale e, dunque, anche di soci non professionisti. Di qui, perciò, l’obbligo, per le società di ingegneria, della nomina di un direttore tecnico (in possesso dei requisiti di cui all’art. 53 del d.P.R. n. 554/1999 (poi art. 254 del d.P.R. n. 207/2010), avente il compito di controfirmare i progetti, con conseguente assunzione di responsabilità solidale con i professionisti, al fine di compensare le eventuali limitazioni di responsabilità, connesse al peculiare schermo della forma societaria.<br />
&nbsp;<br />
2. La mancanza di un direttore tecnico, nell’attuale struttura organizzativa dell’ aggiudicataria di una gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di realizzazione di un invaso di acqua dolce ai fini irrigui, da utilizzare nei periodi di forte risalita del cuneo salino, non costituisce una mera “irregolarità” della società di ingegneria. La modifica dell’oggetto sociale, con l’eliminazione dell’attività di progettazione e di consulenza per l’ingegneria la rendono inidonea alla realizzazione dell’oggetto di gara e pertanto giustificano l’annullamento dell’aggiudicazione in favore della seconda graduata.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 22/11/2017</div>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 01044/2017 REG.PROV.COLL.</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>N. 00495/2017 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: center;">
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto</strong><br />
<strong>(Sezione Prima)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 495 del 2017, proposto dalla<br />
Società Piacentini Costruzioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Dino Piacentini, in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria del R.T.I. con la società Girardello S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Fulvio Lorigiola e Elena Laverda e con domicilio stabilito ex lege presso la Segreteria del T.A.R., in Venezia, Cannaregio, nn. 2277/2278</div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">Consorzio di Bonifica Delta del Po, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Adriano Tugnolo, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Biondaro e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonio Sartori, in Venezia, S. Polo, n. 2988</div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">C.G.X. Costruzioni Generali Xodo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra Chiara Stoppa, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Giuman e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Venezia, S. Croce, n. 466/G</div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l’annullamento,</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;"><em>previa sospensione dell’efficacia,</em><br />
&#8211; della deliberazione del Presidente del Consorzio di Bonifica Delta del Po n. 51/P/1827 del 22 marzo 2017, contenente l’aggiudicazione definitiva in favore del R.T.I. tra C.G.X. Costruzioni Generali Xodo S.r.l., Freguglia S.r.l. e Co.Ge.Ad. S.r.l. della gara per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di realizzazione di un invaso di acqua dolce a fini irrigui da utilizzare nei periodi di forte risalita del cuneo salino, ubicato presso la foce del Po di Pila in Comune di Porto Tolle, indetta con bando del 16 giugno 2014;<br />
&#8211; di ogni altro atto precedente e/o conseguente, comunque connesso e/o presupposto<br />
nonché per la declaratoria,<br />
ai sensi e per gli effetti degli artt. 121, comma 1, lett. c) e d), e 122 c.p.a., di inefficacia del contratto di appalto, ove stipulato nelle more del giudizio, con conseguente subentro della ricorrente<br />
e per la condanna<br />
dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno in forma specifica, con il conseguente subentro dell’odierna ricorrente nel contratto di appalto laddove medio tempore stipulato, ovvero, in subordine, per equivalente monetario.<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso ed i relativi allegati;<br />
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla società ricorrente;<br />
Viste la memoria di costituzione e difensiva e la documentazione del Consorzio di Bonifica Delta del Po;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di CGX Costruzioni Generali Xodo S.r.l.;<br />
Viste la memoria e la documentazione di CGX Costruzioni Generali Xodo S.r.l.;<br />
Vista l’ordinanza n. 240/2017 del 18 maggio 2017, con cui è stata accolta l’istanza cautelare;<br />
Viste le memorie conclusive, le repliche e l’ulteriore documentazione delle parti;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Nominato relatore nell’udienza pubblica del 4 ottobre 2017 il dott. Pietro De Berardinis;<br />
Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come specificato nel verbale;<br />
Visto l’art. 120 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.);<br />
Visto il dispositivo di sentenza;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<div style="text-align: justify;">La ricorrente, Piacentini Costruzioni S.p.A. (d’ora in poi anche solo “Piacentini”), espone che con bando del 16 giugno 2014 il Consorzio di Bonifica Delta del Po (“Consorzio”) ha indetto una gara, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di “bacinizzazione” dell’ansa di Volta Vaccari, alla foce del Po di Pila, in Comune di Porto Tolle (RO): più in dettaglio, i lavori avevano ad oggetto la realizzazione di un invaso di acqua dolce ai fini irrigui, da utilizzare nei periodi di forte risalita del cuneo salino, per un importo a base d’asta di € 2.446.000,00.<br />
Alla gara partecipava, tra gli altri, il R.T.I. composto da C.G.X. – Costruzioni Generali Xodo S.r.l., Freguglia S.r.l. e Co.Ge.Ad. S.r.l. (“R.T.I. CGX”), il quale, per la progettazione esecutiva dei lavori, individuava come soggetto in possesso dei requisiti di progettazione richiesti dal bando, la società di ingegneria Protecno S.r.l. (anche solo “Protecno”): quest’ultima, quindi, rendeva le dichiarazioni richieste al progettista circa il possesso dei requisiti d’ordine generale e di idoneità professionale, e dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi.<br />
In esito alle operazioni di gara risultava primo classificato il R.T.I. CGX, mentre al secondo posto si classificava il “R.T.I. Piacentini”, di cui è capogruppo mandataria la ricorrente; il 29 ottobre 2014 veniva, perciò, disposta l’aggiudicazione provvisoria in favore del R.T.I. CGX.<br />
A questo punto, tuttavia, la procedura di gara si arrestava, per problemi in ordine all’erogazione, da parte della Regione Veneto, del finanziamento per l’esecuzione dell’opera: problemi che venivano superati solo dopo più di due anni, con la ricezione, da parte del Consorzio, di garanzie in merito al ridetto finanziamento. Per l’effetto, con nota del 22 dicembre 2016 il Consorzio comunicava alle concorrenti l’intenzione di concludere la gara, invitandole a confermare la validità dell’offerta a suo tempo presentata ed a rinnovare la cauzione provvisoria, nel frattempo scaduta.<br />
Ricevute le conferme richieste, con l’impugnata deliberazione n. 51/P/1827 del 22 marzo 2017 la stazione appaltante procedeva a disporre l’aggiudicazione definitiva dell’appalto al R.T.I. CGX: ciò – lamenta la ricorrente – sebbene il proprio rappresentante avesse segnalato, nella seduta pubblica, che la Protecno S.r.l. aveva nel frattempo cessato l’attività di progettazione e che, perciò, il R.T.I. CGX non possedeva più i requisiti per poter risultare aggiudicatario della gara (dovendo modificare i componenti che forniscono i requisiti tecnici previsti dal bando).<br />
Avverso l’ora menzionato provvedimento di aggiudicazione definitiva dell’appalto è, quindi, insorta la Piacentini, impugnandolo con il ricorso indicato in epigrafe e chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione.<br />
A supporto del gravame, la società ha dedotto con un unico motivo le censure di: violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 39 del d.lgs. n. 163/2006; violazione e falsa applicazione dell’art. 254 del d.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 1346 c.c.; violazione e falsa applicazione degli artt. 252 e 263 del d.lgs. n. 163 cit. e dell’art. 10.2 del disciplinare di gara; eccesso di potere per difetto di motivazione, per violazione del principio di par condicio tra i concorrenti e per disparità di trattamento; mancato esercizio del dovere di verificare in concreto la capacità di adempiere all’obbligazione; violazione dell’art. 97 Cost..<br />
La Piacentini ha presentato, altresì, domanda di declaratoria dell’inefficacia del contratto di appalto, qualora stipulato nelle more del giudizio, nonché domanda di condanna al risarcimento del danno in forma specifica, in ambedue i casi con subentro della ricorrente stessa nell’appalto, o, in subordine, di risarcimento del danno per equivalente monetario.<br />
Si è costituito in giudizio il Consorzio di Bonifica Delta del Po, depositando memoria e documenti sui fatti di causa e concludendo per l’infondatezza del ricorso.<br />
Si è altresì costituita in giudizio la C.G.X. – Costruzioni Generali S.r.l. (“CGX S.r.l.”), depositando a sua volta una memoria difensiva con documentazione sui fatti di causa e resistendo alle domande di parte attrice.<br />
Con ordinanza n. 240/2017 del 18 maggio 2017 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare, tenuto conto, da un lato, della presenza in atti di una dichiarazione (a contenuto lato sensu confessorio) del Presidente della Protecno S.r.l., contenuta nel verbale dell’assemblea ordinaria del 19 maggio 2016, circa l’interruzione dell’attività da parte della predetta società dal 31 dicembre 2015; dall’altro lato, del fatto che la Protecno S.r.l., nella sua attuale struttura organizzativa e compagine sociale, non sembra il medesimo soggetto individuato a suo tempo dal R.T.I. aggiudicatario per la prestazione della progettazione esecutiva dei lavori.<br />
In vista dell’udienza di merito le parti hanno depositato memorie, documenti e repliche, insistendo nelle rispettive tesi e difese.<br />
All’udienza pubblica del 4 ottobre 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.</div>
<div style="text-align: center;">DIRITTO</div>
<div style="text-align: justify;">Viene in decisione l’impugnativa del provvedimento di aggiudicazione definitiva al R.T.I. CGX dell’appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione di un invaso di acqua dolce alla foce del Po di Pila in Comune di Porto Tolle (RO).<br />
Il ricorso è fondato per le medesime ragioni già sommariamente delineate in sede cautelare, da cui, pur all’analisi più approfondita propria della fase di merito del giudizio, non si ravvisano elementi per discostarsi.<br />
In particolare, in sede cautelare sono state accolte le censure mosse dalla società ricorrente avverso la mancata esclusione del R.T.I. aggiudicatario, per essersi quest’ultimo avvalso di un progettista (la Protecno S.r.l.) che, al momento della ripresa della procedura di gara e della conferma, da parte del R.T.I. CGX, della validità dell’offerta a suo tempo proposta:<br />
1) è risultato avere interrotto la propria attività a decorrere dal 31 dicembre 2015, secondo quanto dichiarato dal Presidente della stessa Protecno nel verbale dell’assemblea ordinaria del 19 maggio 2016;<br />
2) non è sembrato più, nella sua struttura organizzativa e compagine sociale, il medesimo soggetto individuato a suo tempo dal R.T.I. aggiudicatario per la prestazione della progettazione esecutiva dei lavori.<br />
Più in dettaglio, sotto il primo profilo la ricorrente Piacentini ha versato in atti la visura storica della Protecno S.r.l., estratta il 13 aprile 2017 dal Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Padova (v. all. 8 al ricorso), che reca, a pag. 74, il verbale dell’assemblea ordinaria del 19 maggio 2016, avente ad oggetto l’esame del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015.<br />
In tale verbale si legge che “il Presidente introducendo il primo punto all’ordine del giorno, informa l’assemblea che il ritardo nella convocazione dei soci per l’approvazione del bilancio è da imputarsi alla nota circostanza che la società ha interrotto la propria attività e licenziato tutti i dipendenti già dal 31 dicembre 2015”.<br />
Vero è che detta dichiarazione non equivale ad una confessione stragiudiziale, poiché gli effetti di una dichiarazione con valore di confessione stragiudiziale si producono se, e nei limiti in cui, essa venga fatta valere nella controversia in cui sono parti, anche in senso processuale, gli stessi soggetti, rispettivamente, autore e destinatario della dichiarazione; nondimeno, essa ha valore di documento probatorio liberamente valutabile da questo Tribunale (cfr. Cass. civ., Sez. I, 10 dicembre 1992, n. 13095). E, come si dirà subito, le ulteriori prove documentali prodotte dalla ricorrente rafforzano il convincimento che si ritrae dalla dichiarazione de qua, consentendo di qualificarla come risultanza istruttoria idonea a dimostrare i fatti in discussione.<br />
Sotto il secondo profilo – ed in stretta connessione con il precedente – la Protecno S.r.l. è incorsa in modifiche dell’oggetto sociale e della struttura organizzativa tali da far escludere che detta società svolga ancora compiti di progettazione.<br />
Da un lato, infatti, guardando all’oggetto sociale, la Protecno S.r.l. risulta trasformata da società di ingegneria a società immobiliare, la cui attività consiste nella locazione di immobili propri, ovvero, secondo le modifiche più recenti, a società operativa nel settore delle costruzioni (su tale aspetto si tornerà diffusamente più oltre).<br />
In secondo luogo, mentre al 31 dicembre 2015 la società aveva un organico di n. 16 addetti, n. 8 soci e n. 4 amministratori (v. la già citata visura storica camerale del 13 aprile 2017), detto organico è stato successivamente smantellato con il licenziamento di tutti i dipendenti: perciò, al marzo 2017 la Protecno risulta formata solo dai tre professionisti (ing. Giannarturo Comola, ing. Attilio Adami ed ing. Elena Adami) elencati nella nota della ridetta società del 17 marzo 2017, allegata alla nota della controinteressata di pari data (v. all. 10 al ricorso).<br />
Infine, la Protecno risulta ad oggi priva di direttore tecnico, in violazione dell’art. 254 del d.P.R. n. 207/2010, essendo i due direttori tecnici a suo tempo designati (ing. Comola ed ing. Attilio Adami) entrambi non più in carica, senza essere stati sostituiti.<br />
Ed invero, ai sensi del comma 1 dell’art. 254 cit., “ai fini dell’affidamento dei servizi disciplinati dalla presente parte, le società di ingegneria sono tenute a disporre di almeno un direttore tecnico (…..)”. Il comma 1 e il comma 2 della disposizione in discorso proseguono poi, elencando i compiti del direttore tecnico della società di ingegneria.<br />
Sul punto la giurisprudenza ha osservato che la società di ingegneria – quale certamente è (rectius: era fino al 31 dicembre 2015) la Protecno S.r.l. – si differenzia dalla società di professionisti sia per la diversità della forma societaria utilizzabile (che nel primo caso è quella della società di capitali e nel secondo quella della società di persone, ovvero della società cooperativa), sia per il fatto che la società di professionisti può essere composta solo da professionisti, mentre la società di ingegneria consente l’apporto anche di solo capitale e, dunque, anche di soci non professionisti. Di qui, perciò, l’obbligo, per la società di ingegneria, della nomina di un direttore tecnico, avente il compito di controfirmare i progetti, con conseguente assunzione di responsabilità solidale con i professionisti, al fine di compensare le eventuali limitazioni di responsabilità, connesse al peculiare schermo della forma societaria (T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, 23 maggio 2013, n. 482).<br />
Nondimeno, a prescindere dalla forma prescelta, il sistema continua a prevedere la natura personale dell’attività libero-professionale, imponendo la specifica indicazione dei professionisti firmatari dei singoli progetti, anche in caso di pubblici appalti.<br />
Orbene, nel caso all’esame la Protecno S.r.l. ebbe a rendere, in sede di partecipazione alla gara, la “dichiarazione del progettista” di cui all’allegato E del bando di gara (v. all. 4 al ricorso), con cui: a) indicò specificamente, alla lett. a) della Sezione I.2, l’ing. Giannarturo Comola quale professionista incaricato della progettazione esecutiva; b) individuò come direttori tecnici lo stesso ing. Comola e l’ing. Attilio Adami; c) attribuì all’ing. Elena Adami l’incarico di coordinatore della sicurezza nella fase della progettazione ed all’ing. Attilio Adami l’incarico di integrazione delle varie prestazioni specialistiche.<br />
Invece, nella più volte menzionata visura storico camerale della Protecno del 13 aprile 2017 non vi è nessun cenno al conferimento dell’incarico di direttore tecnico in capo all’ing. Comola ed all’ing. Attilio Adami (v. all. 8 al ricorso, pagg. 14 e 18).<br />
Sul punto la CGX S.r.l. ha eccepito che, in realtà, i due professionisti ora indicati sarebbero tuttora direttori tecnici della Protecno, poiché gli stessi sarebbero stati nominati a tale incarico “fino alla revoca” con deliberazione del Consiglio di amministrazione della società del 12 gennaio 2002 (doc. 16 della controinteressata): anche la visura storica camerale della Protecno dell’8 agosto 2013 (doc. 17), alle pagg. 6 e 7, indica i soggetti in discorso come direttori tecnici “fino alla revoca”. Posto che – osserva la controinteressata – tale revoca non sarebbe mai intervenuta, in forza della deliberazione del 12 gennaio 2002 l’ing. Comola e l’ing. Attilio Adami risulterebbero ricoprire tuttora le cariche di “direttori tecnici” della società.<br />
L’ora vista eccezione prova troppo ed anzi la documentazione su cui pretende di basarsi finisce per confermare le tesi della ricorrente.<br />
Al riguardo è sufficiente mettere a confronto la visura storica camerale dell’8 agosto 2013, invocata dalla controinteressata, e quella del 13 aprile 2017, richiamata dalla Piacentini: soltanto nella prima, nell’elencazione delle cariche rivestite dall’ing. Attilio Adami e dall’ing. Comola all’interno della Protecno S.r.l., vi è l’esplicita menzione dell’incarico di direttore tecnico; come già visto, nessuna indicazione di tal tipo è, invece, rinvenibile nella più recente visura del 13 aprile 2017. Se ne evince l’infondatezza dell’eccezione della CGX S.r.l..<br />
Traendo le somme da quanto finora esposto, si osserva, da un lato: che la ricorrente non ha indicato clausole della lex specialis di gara che sanzionassero la mancata indicazione del direttore tecnico con l’esclusione dalla procedura; che il progettista a suo tempo incaricato (ing. Comola), di cui non è stata mai contestata la qualificazione, fa tuttora parte della compagine sociale; che il medesimo progettista è, altresì uno dei direttori tecnici a suo tempo incaricati dalla società; che più in generale – come eccepisce la CGX S.r.l. – gli attuali componenti (soci e amministratori) della compagine sociale della Protecno coincidono con i tecnici indicati nella “dichiarazione del progettista” prima ricordata, quali soggetti deputati all’esecuzione dei vari servizi di ingegneria.<br />
Tuttavia, dall’altro lato, è decisivo il fatto che, nel caso di specie, il venir meno del direttore tecnico ha eliso le garanzie di responsabilità solidale derivanti dalla controfirma del progetto: garanzie che, come poc’anzi ricordato, avevano il fine di compensare le limitazioni di responsabilità discendenti dalla veste societaria della Protecno (società a responsabilità limitata). Né potrebbe replicarsi che il progettista (ing. Comola) era, altresì, direttore tecnico, poiché è comunque venuta meno la garanzia aggiuntiva connessa alla presenza, quale direttore tecnico, dell’ing. Attilio Adami.<br />
Per questa ragione – diversamente da quanto affermato da altra giurisprudenza – il Collegio ritiene che la mancanza di un direttore tecnico, nell’attuale struttura organizzativa della Protecno S.r.l., non costituisca una mera “irregolarità” della società di ingegneria: ciò, in adesione all’indirizzo (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 6 giugno 2007, n. 1464) secondo il quale le società di ingegneria postulano la presenza obbligatoria di un direttore tecnico, in possesso dei requisiti di cui all’art. 53 del d.P.R. n. 554/1999 (poi art. 254 del d.P.R. n. 207/2010).<br />
In ogni caso, la mancata menzione nella visura del 13 aprile 2017 – diversamente da quella dell’8 agosto 2013 – dei succitati professionisti, così come di ogni altro nominativo, quali direttori tecnici della Protecno, è un ulteriore significativo indizio del fatto che detta società non svolge ormai più alcuna attività di progettazione.<br />
A quanto finora esposto deve aggiungersi che, in prossimità dell’udienza di merito, la Piacentini ha depositato ulteriori documenti, che confermano la fondatezza del gravame proposto.<br />
Ci si riferisce, innanzitutto, alla nota integrativa al bilancio d’esercizio della Protecno chiuso al 31 dicembre 2015 (cfr. all. 13 al ricorso).<br />
Ed invero, nelle premesse della nota si legge che (pag. 9): “Nel corso dell’esercizio, a causa di una drastica riduzione del fatturato, che è passato dagli oltre 2 milioni di euro del 2012 ai 300.000 euro del 2015, la società ha dovuto prendere la sofferta decisione di interrompere l’attività. A novembre 2015 tutto il personale dipendente è stato licenziato e si è proseguito fino a fine anno al solo scopo di portare a termine i lavori in corso. Con riferimento alla data del 31 dicembre 2015 la società ha ufficialmente cessato ogni attività, comunicando al Registro Imprese il proprio stato di inattività. Attualmente è in corso il pagamento rateizzato dei debiti residui verso i dipendenti e l’unica attività degli amministratori è rivolta alla gestione dei debiti e dei crediti residui”.<br />
Sempre nella medesima nota integrativa, si legge nel parag. “Fondi per rischi ed oneri” che (pag. 13): “Trattasi di costi da rifondere ad una società compartecipante ad un’A.T.I., in cui capofila era Protecno, che aveva come scopo la realizzazione di un progetto co-finanziato dalla regione Veneto (…..) che non è stato portato a termine a seguito della cessazione dell’attività di Protecno”, con la conseguente rinuncia al contributo regionale.<br />
Da ultimo, nel parag. “Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato” della nota integrativa si legge che (pag. 14): “A seguito della cessazione dell’attività di Protecno e del licenziamento di tutti i dipendenti avvenuto tra i mesi di ottobre e novembre 2015, la società a seguito di trattative con i Sindacati è addivenuta ad una rateazione comprensiva di tutti i debiti in essere verso i dipendenti (mensilità di novembre, dicembre 2015 e TFR), pertanto, si è proceduto a rilevare contabilmente la trattativa alla voce “dipendenti conto retribuzioni” per complessivi € 459.451,98”.<br />
In secondo luogo si richiama la nota integrativa al bilancio di esercizio della Protecno chiuso al 31 dicembre 2016 (cfr. all. 14 al ricorso).<br />
Nelle premesse di detta nota si legge, infatti, che (pag. 4): “Nel corso del passato esercizio (2015) a causa di un tracollo del fatturato, la società è stata costretta ad interrompere la sua storica attività di studio di ingegneria ed ora svolge esclusivamente un’attività di gestione dell’immobile di proprietà (…..)”.<br />
Tra i criteri di redazione del bilancio indicati dalla stessa nota integrativa il primo è quello (pag. 4) di “valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale riferita alla nuova attività di gestione immobiliare”.<br />
Successivamente, nel capitolo “Oneri finanziari capitalizzati” si legge, in merito alle “svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali”, che “le riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali sono state di € 155.186. Si tratta di tre strumenti di misurazione creati attraverso l’attività di ricerca interna e per i quali, anche e soprattutto in ragione della cessazione dell’attività ingegneristica e di progettazione, si è ritenuto di dover procedere alla loro svalutazione sulla base del prezzo ipoteticamente recuperabile attraverso la loro vendita” (pag. 10).<br />
Infine, nel parag. “Dati sull’occupazione”, si legge che (pag. 16): “(….) la società nell’esercizio in chiusura non ha avuto alcun dipendente a libro paga, avendo interrotto tutti i rapporti di lavoro entro la fine del 2015 a causa della cessazione dell’attività prima esercitata”.<br />
In terzo ed ultimo luogo ci si rifà alla visura camerale del 1° giugno 2017 (cfr. all. 15 al ricorso), da cui si evince l’eliminazione, nell’oggetto sociale della Protecno S.r.l., di ogni riferimento all’attività di progettazione e consulenza per l’ingegneria.<br />
A fronte di un simile quadro, ben poco valore può attribuirsi agli argomenti di segno opposto su cui insistono le difese del Consorzio e della controinteressata, così sintetizzabili:<br />
a) la Protecno non sarebbe stata cancellata dal Registro delle Imprese, né sottoposta a procedura concorsuale, ma avrebbe patito, al più, un periodo di inattività (Consorzio);<br />
b) l’oggetto sociale della società recherebbe ancora la previsione della possibilità di svolgere attività di progettazione (Consorzio);<br />
c) nei cinque anni precedenti essa avrebbe svolto attività di progettazione nella specifica classe VII, categoria a) – “bonifiche ed irrigazioni” per almeno € 2.416.000,00 (Consorzio);<br />
d) all’epoca della verifica del possesso dei requisiti da parte della P.A. (28 aprile 2017) la Protecno S.r.l. sarebbe risultata regolarmente iscritta alla Cassa di previdenza degli ingegneri ed architetti – Inarcassa (Consorzio e CGX S.r.l.);<br />
e) la società sarebbe presente nel Casellario delle società di ingegneria tenuto presso l’A.N.A.C. (CGX S.r.l.);<br />
f) l’interruzione dell’attività non equivarrebbe a cessazione della stessa, tant’è vero che la Protecno manterrebbe tuttora i requisiti delle società di ingegneria (CGX S.r.l.).<br />
g) la modifica dell’oggetto sociale della Protecno, con l’eliminazione dell’attività di progettazione e di consulenza per l’ingegneria, non precluderebbe la possibilità di confermare l’affidamento di cui si discute al R.T.I. CGX, sia in quanto i tecnici elencati nell’offerta dalla Protecno quali esecutori dell’attività progettuale sarebbero tutti in possesso dei titoli professionali necessari per redigere il progetto, sia perché, comunque, il progettista indicato ex art. 53, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006 non rivestirebbe la natura di concorrente, ma sarebbe solo un consulente esterno, cosicché, in caso di sopravvenuta perdita dei requisiti, l’impresa concorrente potrebbe procedere a sostituirlo con un altro operatore del settore (CGX S.r.l.);<br />
h) la possibilità di una sostituzione della Protecno con un altro operatore del settore discenderebbe altresì dall’eccessiva durata della gara, non imputabile al R.T.I. CGX, che ha inciso negativamente sulla posizione del predetto aggiudicatario: ciò, anche in ragione della tutela dell’affidamento delle imprese concorrenti, che debbono poter presumere che la procedura di gara si concluda entro tempi ragionevoli (CGX S.r.l.).<br />
Al riguardo, tuttavia, è agevole replicare che i documenti sopra riferiti dimostrano come la Protecno abbia cessato al 31 dicembre 2015 ogni attività di progettazione e non l’abbia mai più ripresa, il che emerge chiaramente dai dati che si ricavano dall’esame del bilancio 2016. Può, dunque, concordarsi con l’affermazione della Piacentini, secondo cui la Protecno, quale società di ingegneria, non esiste più e, pertanto, la stessa non è in grado di svolgere l’attività di progettazione per la quale era stata indicata.<br />
La stessa iscrizione di Protecno nel Casellario delle società di ingegneria tenuto presso l’A.N.A.C. conferma la conclusione ora esposta, poiché – come dimostra l’estratto cartaceo versato in atti dalla ricorrente (all. 16 al ricorso) – l’ultimo aggiornamento dei dati risale al 23 ottobre 2015, quando la Protecno era ancora attiva come società di ingegneria, mentre dopo tale data non risulta più nessuna comunicazione.<br />
Anche per tal verso emerge, perciò, che l’attività di progettazione della società è cessata alla fine del 2015 e non è più ripresa, con il ché – a parte la lamentata violazione dell’art. 254, comma 3, del d.P.R. n. 254/2010 – si spiega l’omissione di ulteriori comunicazioni dei dati circa l’organigramma societario, il personale, il fatturato, ecc.: ed invero, non avendo la Protecno più svolto l’attività di progettazione, non aveva senso aggiornare i dati del predetto Casellario.<br />
Per quanto riguarda, poi, la pretesa che l’attività di progettazione possa essere svolta, se non più da Protecno come società di ingegneria, dai soci della stessa, e che, in ogni caso, debba ammettersi la possibilità per il R.T.I. aggiudicatario di sostituire il progettista con un altro operatore del settore, si osserva che detta pretesa contrasta irrimediabilmente con i principi di immodificabilità dell’offerta e di par condicio competitorum (cfr. le sentenze del T.A.R. Veneto, Sez. I, 4 luglio 2017, n. 619; id., 26 maggio 2017, n. 519; id., 15 marzo 2017, n. 273, con la giurisprudenza ivi riportata) e, dunque, non è meritevole di condivisione. Ciò, in disparte il fatto che, secondo parte della giurisprudenza, se è vero che prima dell’indicazione il progettista esterno non è concorrente, né partecipa alla gara, egli diviene tale nella sostanza dopo l’individuazione da parte della ditta che ha deciso di servirsene, tanto da essere soggetto all’obbligo dichiarativo ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006 (T.A.R. Trentino Alto Adige, Trento, Sez. I, 2 maggio 2017, n. 157).<br />
A nulla rileva, ovviamente, la circostanza che le modifiche sopravvenute (in specie, la sopravvenuta perdita dei requisiti) sarebbero dovute esclusivamente al ritardo della P.A. nell’espletamento della gara. Infatti, trattasi di circostanza che, anche ove comprovata, resta comunque estranea al presente thema decidendum e certo non può legittimare modifiche dell’offerta del R.T.I. CGX, ma, semmai, potrebbe fondare eventuali pretese risarcitorie di quest’ultimo.<br />
Da ultimo mette conto aggiungere, anche ai fini della regolamentazione delle spese, che non può essere condivisa l’asserzione formulata dalla difesa del Consorzio in sede di memoria di replica, per la quale il Consorzio stesso avrebbe disposto l’aggiudicazione in favore del R.T.I. CGX, senza tener conto delle rimostranze della Piacentini, in forza della nota del predetto R.T.I. del 17 marzo 2017, a cui era allegata una dichiarazione di impegno del legale rappresentante della Protecno ad espletare l’incarico di progettazione esecutiva di cui alla gara: soltanto in epoca successiva sarebbe emersa la modifica dell’oggetto sociale da parte della Protecno e l’espunzione da tale oggetto dell’attività di progettazione.<br />
In realtà, gli elementi forniti dal rappresentante della Piacentini nella terza seduta pubblica del 21 febbraio 2017 (v. all. 9 al ricorso) erano di tale pregnanza, che avrebbero imposto al Consorzio un approfondimento istruttorio ben maggiore della mera acquisizione di una dichiarazione della parte interessata e del controllo presso Inarcassa. Per di più, con una semplice visura camerale la P.A. avrebbe potuto acquisire la già vista dichiarazione resa dal Presidente della Protecno nell’assemblea ordinaria del 19 maggio 2016 e regolarsi di conseguenza.<br />
In definitiva, pertanto, il ricorso è fondato e da accogliere, attesa la fondatezza delle censure con lo stesso proposte, come sopra esposto.<br />
Per l’effetto, va disposto l’annullamento dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto al R.T.I. CGX, con conseguente declaratoria di inefficacia del contratto, ove nelle more stipulato tra il Consorzio e il suddetto aggiudicatario, e con aggiudicazione dell’appalto alla Piacentini, fatte salve le ulteriori verifiche e determinazioni del Consorzio in ordine all’offerta di quest’ultima.<br />
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto – Sezione Prima (I^), così definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per conseguenza, annulla il provvedimento con esso impugnato, accogliendo, altresì, le ulteriori domande di parte ricorrente nei termini di cui in motivazione.<br />
Condanna il Consorzio di Bonifica Delta del Po e la controinteressata al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese e degli onorari di causa, che liquida in misura forfettaria in € 1.500,00 (millecinquecento/00) per ciascuna delle suindicate parti soccombenti, per complessivi € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2017, con l’intervento dei magistrati:<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente<br />
Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore<br />
Silvia Coppari, Primo Referendario</div>
<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <strong>L&#8217;ESTENSORE</strong> &nbsp; <strong>IL PRESIDENTE</strong> <strong>Pietro De Berardinis</strong> &nbsp; <strong>Maurizio Nicolosi</strong> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/3/2012 n.1044</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Va accolta, ai soli fini di una sollecita fissazione del merito, la domanda cautelare avverso la revoca di concessione di progettazione costruzione e gestione di parcheggio pubblico mediante project financing; cio’ perche’ e’ pacifica tra le parti la circostanza che i lavori di esecuzione del parcheggio in questione sono fermi</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-14-3-2012-n-1044/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/3/2012 n.1044</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va accolta, ai soli fini di una sollecita fissazione del merito, la domanda cautelare avverso la revoca di concessione di progettazione costruzione e gestione di parcheggio pubblico mediante project financing; cio’ perche’ e’ pacifica tra le parti la circostanza che i lavori di esecuzione del parcheggio in questione sono fermi da oltre un anno e non sembrano autonomamente apprezzabili, sotto tale aspetto, profili di danno grave ed irreparabile; d’altra parte la rilevanza economica della controversia nonché la peculiarità e la delicatezza delle questioni prospettate (con specifico riferimento anche ai profili di giurisdizione e alla spettanza dell’indennizzo), oltre che l’interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell’opera in questione, impongono la sollecita definizione della controversia. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01044/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01060/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1060 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>SOCIETA&#8217; ITALIANA PARCHEGGI CAGICCE S.R.L.</b>, <b>FALLIMENTO EDILSIDERURGICA MATESE S.R.L.</b>, ognuno in persona del rispettivo legale rappresentante in carica, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Giuseppe Ruta, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Ruta in Roma, piazza della Libertà, n. 20;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI GABICCE MARE</b>, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Andrea Berti, con domicilio eletto presso Antonia De Angelis in Roma, via Portuense, n.104; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>BANCA DELLE MARCHE S.P.A.</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Mauro Mosca e Alessandro Clemente, con domicilio eletto presso l’avv. Alessandro Clemente in Roma, piazza Santiago del Cile, n. 8; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
ordinanza cautelare del T.A.R. MARCHE &#8211; ANCONA: SEZIONE I n. 00075/2012, resa tra le parti, concernente REVOCA CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE COSTRUZIONE E GESTIONE DEL PARCHEGGIO PUBBLICO MEDIANTE PROJECT FINANCING;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Gabicce Mare e di Banca delle Marche Spa;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2012 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Ruta, Berti e Mosca;	</p>
<p>Ritenuto che, essendo pacifica tra le parti la circostanza che i lavori di esecuzione del parcheggio in questione sono fermi da oltre un anno, non sembrano autonomamente apprezzabili, sotto tale aspetto, profili di danno grave ed irreparabile;<br />	<br />
Rilevato d’altra parte che la rilevanza economica della controversia nonché la peculiarità e la delicatezza delle questioni prospettate (con specifico riferimento anche ai profili di giurisdizione e alla spettanza dell’indennizzo), oltre che l’interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell’opera in questione, impongono la sollecita definizione della controversia;<br />	<br />
Considerato che pertanto l’istanza cautelare può essere accolta ai fini della sola fissazione dell’udienza di discussione del ricorso in primo grado;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 1060/2012) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado, ai soli fini della fissazione dell’udienza di discussione del ricorso in primo grado.	</p>
<p>Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm.<br />	<br />
Dichiara compensate le spese della presente fase di giudizio.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Calogero Piscitello, Presidente<br />	<br />
Marzio Branca, Consigliere<br />	<br />
Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Doris Durante, Consigliere<br />	<br />
Antonio Bianchi, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-14-3-2012-n-1044/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/3/2012 n.1044</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 24/9/2010 n.1044</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-24-9-2010-n-1044/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-24-9-2010-n-1044/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-24-9-2010-n-1044/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 24/9/2010 n.1044</a></p>
<p>Pres. Giordano – Est. Gisondi ENI S.p.a. (Avv.ti G. Boniello, L. Nanni, L. Franceschini) c/ Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (Avv. Stato) sull&#8217;insussistenza del potere di interpretazione autentica in capo all&#8217;A.E.E.G. su di un proprio atto regolamentare Pubblica Amministrazione – Autorità Indipendente – A.E.E.G. – Atto regolamentare &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-24-9-2010-n-1044/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 24/9/2010 n.1044</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-24-9-2010-n-1044/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 24/9/2010 n.1044</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Giordano – <i>Est.</i> Gisondi<br /> ENI S.p.a. (Avv.ti G. Boniello, L. Nanni, L. Franceschini) c/<br /> Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas  (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;insussistenza del potere di interpretazione autentica in capo all&#8217;A.E.E.G. su di un proprio atto regolamentare</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica Amministrazione – Autorità Indipendente – A.E.E.G. – Atto regolamentare &#8211; Interpretazione autentica &#8211;  Potere &#8211;   Non sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non sussiste in capo alla A.E.E.G., il potere di interpretazione autentica di un proprio atto regolamentare.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01044/2010 REG.ORD.SOSP.<br />	<br />
N. 01967/2010 REG.RIC.           </p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
<i>(Sezione Terza)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1967 del 2010, proposto da: </p>
<p><b>Eni Spa</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Gerarda Boniello, Luca Nanni, Luca Franceschini, con domicilio eletto presso Aldo Penazzi in Milano, p.zza della Repubblica 28; </p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Autorità Per L&#8217;Energia Elettrica e il Gas</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello stato, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, 1; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
</i>della deliberazione dell&#8217;Autorità per l&#8217;energia elettrica e il gas ARG/gas del 9 giugno 2010, avente per oggetto &#8220;interpretazione autentica della deliberazione 18 ottobre 2001, n. 229/01 in materia di conguagli tariffari e di rateizzazione del pagamento dei corrisposti per la vendita di gas&#8221;, e di tutti gli atti connessi e presupposti, anche non noti, con riserva di specifica impugnazione degli atti consequenziali.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Autorita&#8217; Per L&#8217;Energia Elettrica e il Gas;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2010 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori Luca Nanni e Gerarda Boniello per la società ricorrente; Dario Bellisario per l&#8217;Avvocatura dello Stato;</p>
<p>Ritenuto che la sussistenza di un potere di interpretazione autentica in capo alla medesima amministrazione che ha emanato un atto regolamentare (avente efficacia retroattiva) appare assai dubbia (Cass. 1271/99; Cons. Stato, V, 220/93).<br />	<br />
Ritenuto, in ogni caso, che i contenuti della delibera impugnata non possono ritenersi immediatamente evincibili dalle norme contenute nella delibera n. 229/01 né con riguardo alla nozione di conguaglio (definita dall’art. 1 lettera” n “) e nemmeno con riguardo alla periodicità della rateizzazione e che, pertanto, l’introduzione di precetti sostanzialmente nuovi in materia di rateizzazione dei conguagli avrebbe dovuto essere preceduta da apposita procedura di consultazione. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)<br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, accoglie la domanda cautelare e per l&#8217;effetto: <br />	<br />
a) sospende il provvedimento impugnato;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 17 febbraio 2011. .<br />	<br />
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in Euro 1.000 oltre iva e c.p.a.<br />	<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Domenico Giordano, Presidente<br />	<br />
Dario Simeoli, Referendario<br />	<br />
Raffaello Gisondi, Referendario, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 24/09/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-24-9-2010-n-1044/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 24/9/2010 n.1044</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2007 n.1044</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-3-7-2007-n-1044/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-3-7-2007-n-1044/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2007 n.1044</a></p>
<p>G. Cicciò Pres. S. Romano Est. Berti Sisto &#038; C. Lavori Stradali s.p.a. (Avv. F. Falorni) contro il Comune di Barberino di Mugello (Avv. G. Padoa) e nei confronti dell’ARPAT (Avv. M.a Simongini), della Provincia di Firenze (Avv.ti F. De Sanctis, L. Cardona ed E. Possenti) nonché nei confronti dell’Azienda</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-3-7-2007-n-1044/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2007 n.1044</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-3-7-2007-n-1044/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2007 n.1044</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Cicciò Pres. S. Romano Est.<br /> Berti Sisto &#038; C. Lavori Stradali s.p.a. (Avv. F. Falorni) contro il Comune di Barberino di Mugello (Avv. G. Padoa) e nei confronti dell’ARPAT (Avv. M.a Simongini), della Provincia di Firenze (Avv.ti F. De Sanctis, L. Cardona ed E. Possenti) nonché nei confronti dell’Azienda Sanitaria di Firenze e della Regione Toscana (entrambe non costituite), dell’Autorita’ di bacino del fiume Arno (Avvocatura dello Stato) nonché della Comunita’ Montana Mugello (non costituita)</span></p>
<hr />
<p>le acque che dilavano i piazzali di cava hanno natura di &ldquo;acque dilavanti contaminate&rdquo; e nella Regione Toscana sono soggette a regime autorizzatorio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente &#8211; Piazzali di cava – Sono compresi nella nozione di “stabilimento industriale”, ai sensi dell’art. 2, comma1, lett. gg) d. lgs. n. 152/99 – Acque che dilavano i piazzali di cava – Sono “acque reflue industriali” o, quanto meno “acque dilavanti contaminate” – Regione Toscana &#8211; Soggezione a regime autorizzatorio &#8211; Sussistenza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>I piazzali di cava, sui quali si svolge l’attività industriale estrattiva, non possono essere considerati aree esterne agli stabilimenti o agli impianti di lavorazione, dovendo invece essere compresi nella nozione di “stabilimento industriale”, ai sensi dell’art. 2, comma1, lett. gg) d. lgs. n. 152/99. Conseguentemente, le acque che dilavano i piazzali di cava (arricchitesi di solidi sospesi e di idrocarburi) perdono la loro natura di “acque meteoriche” ed assumono quella di “acque reflue industriali” o, quanto meno, quella di “acque dilavanti contaminate”. Pertanto tali immissioni, in base alla deliberazione della G.R. Toscana n. 138 dell’11.2.2002, sono soggette a regime autorizzatorio</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<i><br />
&#8211; I^ SEZIONE &#8211;</i></b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>nelle persone dei sigg.ri:<br />
Dott. Gaetano CICCIO’	&#8211; Presidente<br />	<br />
Dott. Saverio ROMANO	&#8211; Consigliere, rel.<br />	<br />
Dott. Bernardo MASSARI	&#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso <b>n. 2265/2005</b> proposto da  <br />
<b>BERTI SISTO &#038; C. LAVORI STRADALI s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’ avv. Fausto Falorni ed elettivamente domiciliato in Firenze, via dell’Oriuolo n. 20;</p>
<p align=center>contro<br />
<i><b></p>
<p>
</b></i></p>
<p align=justify>
<B>COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO</B>, in persona del sindaco pro-tempore. costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Giulio Padoa ed elettivamente domiciliato in Firenze, via de’ Rondinelli n. 2;</p>
<p>e nei confronti di<br />
<B>ARPAT – AZIENDA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA TOSCANA</B>, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’avv. Michela Simongini ed elettivamente domiciliato presso l’ufficio legale Arpat, in Firenze, via Porpora n. 22;<br />
<B>PROVINCIA DI FIRENZE</B>, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesca De Sanctis, Lina Cardona ed Elena Possenti ed elettivamente domiciliata presso i propri uffici in Firenze, via de’ Ginori n. 10;</p>
<p>nonché nei confronti di<br />
<B>AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE</B>, non costituitasi in giudizio; <br />
<B>REGIONE TOSCANA</B>, non costituitasi in giudizio; <br />
<B>AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME ARNO</B>, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa ex lege dall’avvocatura distrettuale dello Stato con domicilio in Firenze, via degli Arazzieri n. 4; <br />
<B>COMUNITA’ MONTANA MUGELLO</B>, non costituitasi in giudizio; </p>
<p>per l’annullamento<br />
dell’autorizzazione cave n. 6 del 17.10.2005, rilasciata dal comune di Barberino di Mugello per l’esercizio di attività estrattiva in loc. Le Colombaie – Pallereto, limitatamente alla condizione n. 3, cui è subordinata l’autorizzazione;<br />
nonché del parere dell’Arpat n. 4580 del 30.8.2005, richiamato dall’autorizzazione;<br />
nonché della nota della provincia di Firenze del 16.5.2003 n. 43321, richiamata dal parere dell’Arpat;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del comune di Barberino di Mugello, dell’Arpat, della provincia di Firenze, nonché dell’Autorità di Bacino del fiume Arno;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti i motivi aggiunti depositati il 9 novembre 2006, per l’annullamento, ad integrazione degli atti già impugnati, della determinazione del comune n. 472/06 del 9.10.2006;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 23 maggio 2007, il Consigliere dott. Saverio Romano;<br />
Uditi, altresì, per le parti l’avv. C.Narese delegato da F.Falorni, l’avv. G.Padoa, l’avv. F.De Santis e l’avv. M.Simongini;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Dopo aver presentato richiesta di autorizzazione per la coltivazione di una cava, posta in località Pallereto del comune di Barberino di Mugello, la società Berti Sisto &#038; C. ha impugnato il provvedimento rilasciato dal comune (autorizzazione del 17.10.2005), nella parte in cui (cfr. prescrizione n. 3) subordina l’autorizzazione al rispetto di tutte le condizioni riportate nel parere dell’Arpat (azienda regionale per la protezione ambientale della Toscana) del 30.8.2005.<br />
Ha impugnato altresì il predetto parere, nonché la nota della provincia di Firenze del 16.5.2003, ivi richiamata.<br />
In sintesi, la contestazione della società ricorrente ha ad oggetto l’obbligo, imposto con la prescrizione citata, di chiedere l’autorizzazione per lo scarico di acque meteoriche provenienti dai piazzali di cava.<br />
Con motivi aggiunti notificati il 26 – 27 ottobre 2006, la società ha infine impugnato la nota del 9.10.2006, emessa dal comune, che invitava a provvedere all’adempimento dell’obbligo previsto.<br />
Avverso gli atti impugnati, sono stati dedotti i seguenti motivi:<br />
1) violazione dell’art. 2 del d. lgs. n. 152/99, sul presupposto che la nozione di “scarico” (immissione di acque tramite una condotta) non comprenda le acque meteoriche (che non sono coinvolte né sono mescolate con acque reflue), ove nell’attività produttiva non si faccia uso di inquinanti;<br />
2) violazione dell’art. 39 del d. lgs. n. 152/99, posto che, in mancanza di interventi da parte della regione Toscana, le acque meteoriche devono ritenersi escluse dai vincoli e dalle prescrizioni previsti dal decreto;<br />
3) eccesso di potere per travisamento, trattandosi di un caso diverso da quello esaminato dalla sentenza del tribunale di Terni, relativo ad attività di lavaggio di automezzi di una ditta di trasporto, svolta sul piazzale dell’impianto, con conseguente mescolanza di acque piovane ed industriali; in ogni caso, nella fattispecie, non sarebbe stato effettuato alcun accertamento al riguardo;<br />
4) eccesso di potere per carenza di istruttoria da parte dell’Arpat, non essendo stato valutato il carico inquinante, con acritica accettazione del parere espresso dalla provincia;<br />
5) violazione dell’art. 14 quater della legge n. 241/90, non avendo la provincia partecipato alla conferenza di servizi, ove avrebbe potuto manifestare il proprio dissenso.<br />
Con i motivi aggiunti, proposti avverso la nota emessa dal comune, la società ha dedotto il vizio di illegittimità derivata da quella degli atti impugnati con il ricorso introduttivo.<br />
Costituitesi in giudizio, sia la provincia di Firenze che l’Arpat hanno eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, chiedendo di essere estromesse dal giudizio, sul presupposto di avere emesso solo un atto interno al procedimento; nel merito, hanno sostenuto l’infondatezza del ricorso, chiedendone la reiezione.<br />
Costituito in giudizio, il comune di Barberino di Mugello, con distinta memoria, ha chiesto la reiezione del ricorso siccome infondato.<br />
Costituita in giudizio, l’Autorità di Bacino del fiume Arno ha chiesto la reiezione del ricorso.<br />
Non si sono costitute in giudizio le altre amministrazioni intimate.<br />
All’udienza sopra indicata, la causa è passata in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1 – Va, preliminarmente, esaminata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata dalla provincia di Firenze e dall’Arpat, sul presupposto che gli atti di rispettiva emanazione non hanno natura provvedimentale.<br />
In particolare, la nota emessa dalla provincia il 16.5.2003 contiene un parere reso al Corpo forestale dello Stato, fuori dall’ambito del procedimento oggetto del caso in esame, quale scambio di opinioni fra enti sull’interpretazione dell’art. 39 del d. lgs. n. 152/99.<br />
Il parere espresso dall’Arpat del 30.8.2005, anche se reso all’interno del procedimento, che richiama facendolo proprio il parere della provincia, resta un atto endoprocedimentale reso da un organo di consulenza tecnica, privo di contenuto provvedimentale autonomo.<br />
Pertanto, né la provincia di Firenze né l’Arpat appaiono fornite di legittimazione passiva rispetto all’impugnativa dell’autorizzazione, limitatamente alla condizione ivi prevista, rilasciata dal comune.<br />
Va, conseguentemente, dichiarata l’estromissione delle due amministrazioni dal presente giudizio.<br />
2 – Avverso il provvedimento di autorizzazione ad esercitare attività estrattiva, impugnato nella parte in cui esso prescrive di richiedere l’autorizzazione per lo scarico delle acque meteoriche provenienti dai piazzali di cava, la ricorrente deduce, con il primo motivo, la violazione dell’art. 2 del d. lgs. n. 152/99; infatti, secondo la tesi prospettata, la nozione di “scarico” (definito come immissione di acque tramite una condotta) non comprende le acque meteoriche, sia perché esse (in quanto tali) non provengono da attività produttiva sia perché non vengono coinvolte in nessuna attività dell’uomo né sono mescolate con le acque reflue dei processi produttivi. Nella parte in cui pretende di disporre che esse vengano assoggettate a controllo amministrativo, come acque di scarico, il provvedimento viola la norma richiamata, anche alla luce del fatto che nell’attività produttiva di frantumazione degli inerti, svolta dalla ricorrente, non vi è immissione di sostanze inquinanti.<br />
Con il secondo motivo, si deduce la violazione dell’art. 39 del d. lgs. n. 152/99, posto che, in mancanza di interventi da parte della regione Toscana, le acque meteoriche devono ritenersi escluse dai vincoli e dalle prescrizioni previsti dal decreto.<br />
I motivi in esame possono essere trattati congiuntamente.<br />
L’art. 2 del d. lgs. 11 maggio 1999 n. 152 (successivamente abrogato dall’art. 175 del d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152) non reca una definizione in positivo delle acque meteoriche, ma distingue le “acque meteoriche di dilavamento” dalle acque reflue industriali (lett. h) e dalle acque reflue urbane (lett. i); inoltre, definisce “acque di scarico” tutte le acque reflue provenienti da uno scarico (lett. cc).<br />
L’art. 39 del decreto prevede: che le regioni disciplinano i casi in cui può essere chiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate mediante condotte separate,  siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l’eventuale autorizzazione (comma 1 lett. b); che le medesime acque, fuori del caso indicato, non sono soggette a vincoli o prescrizioni (comma 2); che le regioni disciplinano i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate per particolari ipotesi nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici (comma 3).<br />
Nella fattispecie, l’attività produttiva (coltivazione di una cava) esercitata dalla ricorrente comprende quella di frantumazione degli inerti effettuata sui piazzali di cava, con conseguente deposito di frammenti di rocce frantumate (c.d. polveri), anche a causa del passaggio dei pesanti mezzi utilizzati.<br />
Come emerge dalla nota del chimico responsabile del servizio (cfr. doc. 6 depositato dall’Arpat), le acque meteoriche, nel loro percorso, si arricchiscono di solidi sospesi totali e potrebbero contenere anche idrocarburi.<br />
Tali acque, secondo il progetto di coltivazione presentato dalla ricorrente, vanno a confluire in una serie di vasche di sedimentazione: la parte solida sedimentata (fanghi) è gestita come rifiuto, mentre le acque che ne fuoriescono confluiscono nei fiumi Stura e Casaglia, interferendo con le caratteristiche dei corpi recettori.<br />
Nella fattispecie, il corpo recettore finale è costituito dal lago di Bilancino “che per la sua natura di invaso deve essere salvaguardato dall’immissione di solidi sospesi totali al fine di ritardare l’accumulo di fanghi”.<br />
Nel contesto sopra descritto, si pone la questione, oggetto delle censure in esame, se le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali di cava mantengano la loro caratteristica, che le escluderebbe dal regime di controllo amministrativo previsto dalla legge, ovvero assumano la diversa connotazione di acque reflue industriali, connesse al processo produttivo di cui trattasi.<br />
Secondo la tesi prospettata dall’Arpat (che ha fatto proprio il parere espresso dalla Provincia) le acque dilavanti i piazzali di cava cessano la loro natura di acque meteoriche ed assumono quella di acque reflue contaminate.<br />
La trasformazione delle acque, nel caso di specie, sarebbe confermata dalla circostanza (evidenziata dall’organo tecnico e confermata dalla stessa società ricorrente) che esse fuoriescono dalle vasche di decantazione, nelle quali sono depositati i fanghi che sono considerati rifiuti e come tali trattati dalla ricorrente; esse, pertanto, dovrebbero essere definite come acque reflue industriali.<br />
Posto che tutti gli scarichi devono essere previamente autorizzati, a partire dagli scarichi di acque reflue industriali (artt. 45 e 46 d. lgs. n. 152/99), lo scarico delle acque di cui trattasi è soggetto ad autorizzazione, al fine di verificare il rispetto dei parametri  della relativa tabella e, in caso di superamento, al fine di adottare i conseguenti provvedimenti sanzionatori (cfr. oggi l’art. 101, comma 1, del d. lgs. n. 152/06).<br />
La tabella n. 3, che interessa nel caso in esame (cfr. allegato V del d. lgs. n. 152/99), prevede determinati limiti che non devono essere superati, sia per i solidi sospesi totali, sia per gli idrocarburi.<br />
Obietta la ricorrente che la tabella citata riguarda solo i reflui industriali e che le acque meteoriche, in quanto tali, non sono soggette al rispetto dei parametri ivi indicati.<br />
Osserva il Collegio che la particolare tipologia delle lavorazioni che si effettuano sui piazzali di cava e la conseguente formazioni di fanghi, che sono considerati rifiuti e come tali sono trattati, comportano che le acque meteoriche perdano la loro natura e si trasformino in acque reflue industriali.<br />
Secondo la giurisprudenza (citata dalla difesa della provincia) rientrano nel concetto di scarico di acque reflue industriali i liquidi provenienti dall&#8217;insediamento produttivo nella sua totalità e cioè dall&#8217;inscindibile composizione dei suoi elementi confluenti nel corpo recettore, a nulla rilevando che parte di essi sia composto da liquidi non direttamente derivanti dal ciclo produttivo, come ad esempio quelli delle acque meteoriche (Tribunale Milano, 14.4.2003).<br />
Secondo tale giurisprudenza, le acque meteoriche e di dilavamento non sono in sé stesse considerate &#8220;scarico&#8221; nel concetto previsto e delineato formalmente dall&#8217;art. 1 lett. bb) d.l. n. 152 del 1999. Pur tuttavia se un&#8217;acqua meteorica va a &#8220;lavare&#8221;, anche se in modo non preordinato e sistematico (quindi discontinuo), un&#8217;area soggetta ad attività produttive anche passive, e trasporta con sé elementi residuali di tale attività, cessa la natura pura e semplice di acqua meteorica e l&#8217;acqua divenuta in qualche modo uno scarico vero e proprio e quindi va assoggettato naturalmente alla disciplina degli &#8220;scarichi&#8221; e quindi soggetta ad autorizzazione (Tribunale Terni, 23.11.1999).<br />
Altra giurisprudenza (richiamata dalla ricorrente) ha stabilito che, se non vi sono dubbi nel ritenere integrato il reato qualora i reflui piovani rappresentino solo una componente dello scarico, opposte conclusioni devono adottarsi nell’ipotesi in cui lo scarico sia costituito esclusivamente da acque meteoriche, poiché in questo caso viene a mancare qualsiasi collegamento, sotto forma di diretta derivazione, dal ciclo produttivo di un insediamento commerciale o industriale (Tribunale Grosseto, 27.4.2000). <br />
Nella fattispecie, acquisito che non si fa menzione di acque derivanti dalla coltivazione della cava o dalle connesse attività di trattamento e lavorazione dei materiali estratti, non si pone un problema di mescolanza tra acque meteoriche ed acque derivanti dal ciclo produttivo.<br />
Peraltro, è ragionevole ritenere che le acque di dilavamento venute in contatto con sostanze o materiali connessi con lavorazioni industriali, ivi compresi non solo gli oli e quanto proveniente dai mezzi meccanici utilizzati, ma anche le terre ed i fanghi prodotti dalle lavorazioni, perdano la loro natura di “acque scese dal cielo”.<br />
La questione sottesa al caso in esame, pertanto, riguarda se vi sia l’obbligo di preventiva autorizzazione dello scarico di acque meteoriche contaminate, in quanto venute a contatto con i residui dell’attività di cava e con i fanghi depositati nelle apposite vasche di decantazione, ancorché sia esclusa un’addizione di acque meteoriche ad acque derivanti dal ciclo produttivo.<br />
Anche oggi, dopo il nuovo testo unico ambientale (decreto legislativo n. 152/2006), l’art. 113 dispone (identicamente all’art. 39 del precedente d. lgs. n. 152/99) che, in via generale, le acque meteoriche di dilavamento non sono soggette a vincoli o prescrizioni.  <br />
Peraltro, le regioni disciplinano i casi in cui può essere richiesto che: a) le immissioni delle acque di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l’eventuale autorizzazione (co. 1, lett. b); b) le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate ed opportunamente trattate in impianti di depurazione, per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici (co. 3).<br />
Resta, dunque, acquisito che rimangono sottratte a vincoli o prescrizioni solo le acque meteoriche di dilavamento che tali rimangono prima della loro immissione nell’ambiente, e cioè quelle non venute a contatto con sostanze o materiali connessi con le lavorazioni industriali.<br />
Vero è che le eventuali deroghe al principio – nelle quali potrebbero rientrare i casi di acque meteoriche contaminate per la presenza di materiali derivanti dal ciclo industriale – sono disciplinate dalle regioni.<br />
Con la seconda censura dedotta, si deduce infatti la violazione dell’art. 39 del d. lgs. n. 152/99, posto che, in mancanza di interventi da parte della regione Toscana, le acque meteoriche dovrebbero ritenersi escluse dai vincoli e dalle prescrizioni previsti dal decreto.<br />
Osserva il Collegio che, con la deliberazione della G.R.  n. 138 dell’11.2.2002 (cfr. doc. 3 prodotto dall’Arpat), la regione Toscana ha stabilito che sono soggette a regime autorizzatorio “le eventuali immissioni nell’ambiente di acque derivanti da coltivazioni di cave e/o da connesse attività di trattamento e lavorazione dei materiali estratti che rientrino nella definizione di scarico individuata dal d. lgs. n. 152/99”. Lo scarico è costituito da “qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue…..” (ai sensi del citato decreto legislativo).<br />
Prevede ancora, la stessa deliberazione, che l’eventuale utilizzo di acque nelle fasi di coltivazione con tecniche di taglio non costituisce “scarico”.<br />
Sostiene la difesa della ricorrente che la deliberazione regionale non avrebbe inteso disciplinare le ipotesi di deroga al principio generale di non soggezione ad autorizzazione delle acque meteoriche di dilavamento.<br />
Essa avrebbe invece sancito,  in conformità al principio generale, che le immissioni di acque derivanti dall’attività di coltivazione di cava o da quella connessa di lavorazione dei materiali estratti, anche se svolta  sui piazzali di cava, se rientranti nella definizione di scarico, sono soggette ad autorizzazione, come tutte le acque reflue industriali.<br />
La tesi non può essere condivisa.<br />
Il processo estrattivo è composto da una cava, in cui vengono estratti i materiali, da un impianto per la lavorazione, in cui si opera la frantumazione dei materiali estratti, e da un’area destinata allo stoccaggio provvisorio dei limi di lavorazione.<br />
Il processo produttivo, pertanto, non utilizza acqua e non produce scarichi.<br />
D’altra parte, le acque meteoriche, che ricadono all’interno dell’area interessata, a contatto con i prodotti di lavorazione e con il terreno denudato e movimentato, si arricchiscono di “solidi sospesi” (prodotti dalla pioggia che erode e trasporta i materiali inerti più fini) e di “idrocarburi” (dovuti alla presenza di macchine operatrici).<br />
Pertanto, i piazzali di cava, sui quali si svolge l’attività industriale descritta, non possono essere considerati aree esterne agli stabilimenti o agli impianti di lavorazione, dovendo invece essere compresi nella nozione di “stabilimento industriale”, ai sensi dell’art. 2, comma1, lett. gg) d. lgs. n. 152/99, in base al quale tale va qualificato “qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali o industriali….ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico”.<br />
Conseguentemente, le acque che dilavano i piazzali di cava (arricchitesi di solidi sospesi e di idrocarburi) perdono la loro natura di “acque meteoriche” ed assumono quella di “acque reflue industriali” o, quanto meno, quella di “acque dilavanti contaminate”.<br />
La delibera regionale, conclusivamente sul punto in esame, non può non ritenersi riferita (anche) alle acque meteoriche dilavanti i piazzali di cava.<br />
La legge regionale 31 maggio 2006 n. 20, contenente disposizioni relative alle acque meteoriche e di lavaggio delle aree esterne di cui all’art. 113 del decreto legislativo n. 152/2006 (art. 1), conferma la tesi che le acque meteoriche contaminate, diversamente dalle acque meteoriche non contaminate, possono essere assoggettate a regime autorizzatorio in relazione al tipo di attività che si svolge sulle aree interessate.<br />
In particolare, la legge regionale, dopo aver distinto le acque di lavaggio, non meteoriche, da assimilarsi alle acque reflue industriali (art. 2, comma 1, lett. b), definisce le acque meteoriche dilavanti (lett. d) e, tra queste, individua quelle contaminate (lett. e), e cioè “derivanti da attività che comportino oggettivo rischio di trascinamento, nelle acque meteoriche, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali individuate dal regolamento di cui all’art. 13”.<br />
Specularmente, le acque meteoriche dilavanti non contaminate sono individuate come quelle “derivanti da superfici impermeabili non adibite allo  svolgimento di attività produttive”, comprese i piazzali di sosta e di movimentazione di automezzi, anche di aree industriali “dove non vengono svolte attività che possono oggettivamente comportare il rischio di trascinamento di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali” (art. 2, comma 1, lett. f).<br />
Anche per quanto riguarda le acque meteoriche di prima pioggia, definite come quelle corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di cinque millimetri che si verifichi in quindici minuti (art. 2, comma 1, lett. g), vale la distinzione già vista per le acque meteoriche dilavanti (contaminate o meno): esse non necessitano di<br />
autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura se rispettano determinate condizioni (art. 8, comma 1); occorre invece autorizzazione del comune (sentito il parere dell’Arpat) per lo scarico di acque di prima pioggia derivanti da insediamenti o da stabilimenti che svolgano le attività di cui all’art. 2, comma 1, lettera e), trattate secondo le indicazioni del regolamento di cui all’art. 13.<br />
Perciò, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge n. 20/2006, era chiamata a disciplinare con regolamento le acque meteoriche dilavanti e, a tale scopo, a predisporre “l’elenco delle attività di cui all’art. 2, comma 1, lettera e), che comportino oggettivo rischio di trascinamento, nelle acque meteoriche dilavanti, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali” (art. 13).<br />
Tornando all’esame della fattispecie, vero è che le acque meteoriche dilavanti, sul piano generale, restano cosa diversa dalla acque reflue industriali, soggette in via generale ad autorizzazione allo scarico con riferimento alla specifica tabella prevista, anche nei casi in cui le prime risultino contaminate.<br />
Tale conclusione – nonché la stessa distinzione tra acque meteoriche contaminate e non contaminate introdotta dalla normativa regionale – trova conferma nella definizione di “acque reflue industriali”, contenuta nel d. lgs. n. 152/2006, che ha apportato una modifica all’analoga definizione di cui al precedente decreto (n. 152/99), laddove ha precisato che esse sono diverse dalle acque meteoriche di dilavamento, “intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento” (art. 74, lett. h, d. lgs. n. 152/06).<br />
Ne consegue che le acque meteoriche venute a contatto con materiale inquinante connesso con il processo di lavorazione vanno qualificate acque reflue industriali.<br />
Sulla base delle ragioni esposte, deve essere affermata l’assimilazione delle acque meteoriche provenienti dai piazzali di cava alle acque reflue industriali, sostenuta con il parere impugnato e presupposta dalla prescrizione contenuta nell’autorizzazione rilasciata; pertanto, la previa individuazione delle “attività che comportino oggettivo rischio di trascinamento, nelle acque meteoriche dilavanti, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali”, non costituisce presupposto per qualificare come contaminate le acque meteoriche dilavanti i piazzali di cava, oggetto del presente giudizio.<br />
Si palesano, dunque, infondate le censure proposte con i primi due motivi di ricorso.<br />
3 – Con la seconda parte del terzo e con il quarto motivo, la ricorrente deduce che, nella fattispecie, non sarebbe stato effettuato alcun accertamento al riguardo e che, pertanto, il provvedimento sarebbe viziato per eccesso di potere, per carenza di istruttoria da parte dell’Arpat, non essendo stato valutato il carico inquinante, con acritica accettazione del parere espresso dalla provincia.<br />
Le censure sono palesemente infondate.<br />
Come emerge da quanto già esposto, la necessità di sottoporre ad autorizzazione lo scarico delle acque di cui trattasi non deriva dalla loro potenzialità inquinante, bensì dalla natura di acque contaminate per l’accertata mescolanza con i materiali e le sostanze derivanti dal ciclo industriale.<br />
In quanto tali, esse sono soggette ad autorizzazione, e cioè a regime amministrativo di controllo, indipendentemente dal loro effettivo carico inquinante.<br />
Come accertato dall’Arpat, a seguito di sopralluogo nell’area di cava effettuato il 25.10.2006, discrete concentrazioni di fango si trovano nell’area di Pallereto in prossimità dell’ingresso sulla viabilità di cantiere della cava; ivi non esiste un impianto di lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita che non riescono a percorrere il tratto in salita antistante l’ingresso alla cava, nonostante il lavaggio effettuato con autocisterna. Inoltre, l’assenza di trattamento delle acque e quelle che originano dal lavaggio della strada hanno ripercussioni negative sulle acque dei torrenti Casaglia e Stura con l’immissione in essi di grosse quantità di solidi.<br />
Peraltro, va anche precisato che l’area interessata non è costituita da superfici impermeabilizzanti, che verrebbero ripulite dal dilavamento, ma da un piazzale sterrato, ragione per la quale è già prevista una rete di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento con controlli periodici che interessano anche le vasche di decantazione (cfr. nota Arpat del 14.7.2005).<br />
In tale situazione, secondo la difesa della Provincia, il rilascio dell’autorizzazione avrebbe determinato solo un’attività di monitoraggio delle acque, ed eventualmente l’applicazione di filtri, ovvero l’allargamento delle vasche esistenti, attività che avrebbe comportato costi modestissimi in rapporto ai notevoli investimenti compiuti dalla società ricorrente.<br />
In ogni caso, l’autorizzazione allo scarico imporrebbe solo di controllare le emissioni nei corpi recettori dei solidi sospesi totali e, comunque, l’adozione di cautele per salvaguardare l’integrità dei corpi idrici.<br />
4 – Con l’ultimo motivo, si deduce la violazione dell’art. 14 <i>quater</i> della legge n. 241/90, non avendo la provincia partecipato alla conferenza di servizi, ove avrebbe potuto manifestare il proprio dissenso.<br />
Il motivo è palesemente infondato.<br />
In punto di fatto, la provincia ha eccepito di non essere stata convocata o di essere stata convocata tardivamente e comunque di non essere stata messa in grado di esaminare il progetto al fine di esprimere il proprio parere.<br />
In ogni caso, l’Arpat, nella conferenza del 30.8.2005, ha fatto proprio il parere espresso dalla provincia al di fuori del procedimento in questione.<br />
5 – Conclusivamente, previa estromissione dal giudizio della provincia di Firenze e dell’Arpat, il ricorso va respinto in quanto infondato.<br />
Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio, a favore di Arpat, provincia e comune, nella misura determinata in dispositivo; possono essere compensate le spese tra la medesima ricorrente e l’Autorità di Bacino.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.<br />
<i></p>
<p>
</i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone: dichiara l’estromissione dal giudizio della provincia di Firenze e dell’Arpat; <b>respinge il ricorso</b>; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida, complessivamente, in Euro 5.000,00 (cinquemila/00), di cui Euro 2.000,00 ciascuno, a favore di Arpat e Provincia di Firenze, ed Euro 1.000,00 a favore del comune di Barberino di Mugello; compensa le spese tra la ricorrente e l’Autorità di Bacino del fiume Arno.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso nella Camera di Consiglio del 23 maggio 2007<br />
F.to Gaetano Cicciò &#8211; Presidente<br />
F.to Saverio Romano &#8211; Consigliere, rel.est.</p>
<p>
depositata in segreteria il  3 luglio 2007</p>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2007 n.1044</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Criscuolo – Rel. Forte – P.M. Maccarone Osvaldo Sgueglia (avv. Moriconi, Capone) c. Angelo Ciccone (avv. Morante) alloggi ex l. 219/1981: l&#8217;assegnatario a riscatto non è titolare di un diritto reale sull&#8217;alloggio assegnato prima della stipulazione del contratto e non ha legittimazione alla rivendica del medesimo Edilizia popolare ed</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Criscuolo – Rel. Forte – P.M. Maccarone<br /> Osvaldo Sgueglia (avv. Moriconi, Capone) c. Angelo Ciccone (avv. Morante)</span></p>
<hr />
<p>alloggi ex l. 219/1981: l&#8217;assegnatario a riscatto non è titolare di un diritto reale sull&#8217;alloggio assegnato prima della stipulazione del contratto e non ha legittimazione alla rivendica del medesimo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia popolare ed economica – Alloggi ex art. 82 e 83 l. 219/1981 – Assegnatario a riscatto – Trasferimento proprietà – Stipulazione del contratto – Necessità – Assenza – Titolarità di diritto reale – Insussistenza – Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’assegnatario di alloggio a riscatto ex artt. 82 e 83 l. 219/1981 prima della stipulazione del contratto non è titolare di un diritto reale ma esclusivamente di un diritto al trasferimento della proprietà dell’immobile (nel caso di specie il Giudice ha escluso la legittimazione ad agire dell’assegnatario a riscatto nei confronti di altro soggetto assegnatario che risultava aver occupato per errore l’immobile assegnato, essendo intervenuta scorretta apposizione del numero di identificazione dell’alloggio)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/9310_9310.pdf">clicca qui</a></p>
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