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	<title>10430 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>10430 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/7/2015 n.10430</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-29-7-2015-n-10430/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-29-7-2015-n-10430/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/7/2015 n.10430</a></p>
<p>Pres. L. Tosti – Est. R. Perna Società Trivenet Srl (Avv.ti A. Clarizia e M. Pagliarulo) vs Ministero dello Sviluppo Economico (Avvocatura Generale dello Stato) sulla spettanza dei contributi annui per diritti amministrativi ex art. 34 d. lgs. 259/03 anche alle piccole e medie imprese TLC che operano a livello</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-29-7-2015-n-10430/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/7/2015 n.10430</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-29-7-2015-n-10430/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/7/2015 n.10430</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. L. Tosti – Est. R. Perna<br /> Società Trivenet Srl (Avv.ti A. Clarizia e M. Pagliarulo) vs Ministero dello Sviluppo Economico (Avvocatura Generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla spettanza dei contributi annui per diritti amministrativi ex art. 34 d. lgs. 259/03 anche alle piccole e medie imprese TLC che operano a livello locale con meno di 2000 utenti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Diritto delle telecomunicazioni – Servizi di telecomunicazione – Contributi pubblici per diritti amministrativi ex art. 34 d. lgs. 259/03 – Operatori a livello locale – Spettanza &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La previsione della nuova fascia di contributi prevista dall’art. 6, c. 4. lett. b) e c) d.l. 145/2013 è focalizzata sulle piccole e medie imprese nel settore delle telecomunicazioni consentendo da un lato, un maggiore incasso da parte dello Stato aprendo alla nascita di nuovi soggetti e, dall&#8217;altro, di incentivare la digitalizzazione delle zone a fallimento di mercato. Ne consegue che il contributo annuo per diritti amministrativi ex art. 34 d. lgs.  259/03 non spetta solamente alle imprese TLC che operano a livello nazionale, ma va riconosciuto anche alle piccole e medie imprese che operano a livello locale e che annoverano meno di 2000 utenti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 12844 del 2014, proposto da:<br />
Società Trivenet Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Clarizia e Mario Pagliarulo, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, Via Principessa Clotilde, 2; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Generale Dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; </p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell’esecuzione</p>
<p></p>
<p align=justify>
della nota prot. 46496 del 24.7.2014 del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di radiodiffusione e Postali, di diniego dei benefici introdotti dall&#8217;art. 6, co. 4 lett. b) e c), D.l. 23.12.2013, n. 145, conv. L. 21.2.2014, n. 9 in materia di contributi per &#8220;diritti amministrativi&#8221; di cui all&#8217;art. 34 d.lgsv. 259/2003;<br />
della nota prot. 44628 del 16.7.2014 del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di radiodiffusione e Postali, di diniego dei benefici introdotti dall&#8217;art. 6, co. 4 lett. b) e c), D.l. 23.12.2013, n. 145, conv. L. 21.2.2014, n. 9 in materia di contributi per &#8220;diritti amministrativi&#8221; di cui all&#8217;art. 34 d.lgsv. 259/2003;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 1 luglio 2015 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1. Con il ricorso in epigrafe la società Trivenet S.r.l. (di seguito, anche “Trivenet” o “società”), odierna esponente, premesso di essere un operatore che offre alle piccole e medie imprese del Nord Est Italia servizi integrati a banda larga (es. wireless, data center, DSL, etc.), oltre che servizi di telecomunicazione tradizionale e fonia, rappresenta di aver chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito, anche “Mise” o “Ministero”) di pagare, a partire dall&#8217; esercizio 2014, i contributi per &#8220;diritti amministrativi&#8221;, dovuti ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 34, D.Lgs. 259/03, in base alle modifiche introdotte dal D.L. 23.12.2013, n. 145, convertito in legge 21.2.2014, n. 9, &#8220;tenendo conto del numero di utenti compresi tra 1.000 e 2.000&#8221;. <br />
Con nota n. 44628 del 16.7.2014 il Mise respingeva l&#8217;istanza sul presupposto che l&#8217;art. 6, comma 4, letto b) e c), D.L. 23.12.2013, n. 145, conv. L. 21.2.2014, n. 9, riguarderebbe esclusivamente gli operatori che operano &#8220;a livello nazionale&#8221;.<br />
In data 21.7.2014 Trivenet presentava al Ministero una motivata richiesta di chiarimenti. <br />
In riscontro alla medesima, con nota prot. 4649 datata 24.7.2014, il Mise indicava i termini nei quali la normativa invocata dall&#8217;impresa avrebbe dovuto essere interpretata.<br />
2. Avverso i suddetti provvedimenti la società si è gravata con il ricorso in epigrafe e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi:<br />
I<i>. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 34, D.Lgs. 259/2003. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 1, comma 1, dell&#8217;allegato 10, del D.Lgs. 259/03 (Codice delle comunicazioni elettroniche), </i><br />
<i>così come modificato dall&#8217;art. 6, comma 4, lett. b) e c), D.L. 23.12.2013, n. 145, conv. L. 21.2.2014, n. 9. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 12, Direttiva 2002/20/CE. Eccesso di potere sub specie di difetto di motivazione, arbitrarietà, irragionevolezza, difetto di istruttoria.</i> <br />
L’interpretazione della disposizione di cui all’art. 6, comma 4, seguita dal Ministero è errata perché contraria sia al prioritario e generale canone ermeneutico dell&#8217;interpretazione letterale, sia alla ratio della disposizione; è evidente che la nuova fascia di contributi, invocata dalla ricorrente, riguarda soprattutto le piccole e medie imprese del settore (nell&#8217;ambito delle quali rientra Trivenet) e, a differenza di quanto ritenuto dal Mise, non esclusivamente quelle che operano a livello nazionale.<br />
II. <i>Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 12, Direttiva 2002/20/CE. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 34, D.Lgs. 259/2003. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 1, comma 1, dell&#8217;allegato 10, del D.Lgs. 259/03 (Codice delle comunicazioni elettroniche), così come modificato dall&#8217;art. 6, comma 4, lett. b) e c), D.L. 23.12.2013, n. 145, conv. L. 21.2.2014, n. 9. Violazione del principio di proporzionalità dell&#8217;azione amministrativa. Eccesso di potere sub specie di difetto di motivazione, arbitrarietà, irragionevolezza, difetto di istruttoria.</i> <br />
Nella denegata ipotesi in cui l’interpretazione prospettata dal Ministero dovesse ritenersi corretta, gli atti impugnati risulterebbero comunque illegittimi per violazione e falsa applicazione delle disposizioni della Direttiva 2002/20/CE (c.d. direttiva autorizzazioni), nonché degli obblighi, dalla medesima discendenti, di disapplicare la normativa interna incompatibile e di imporre i contributi nel rispetto del principio di proporzionalità; alla luce della sentenza della Corte di Giustizia del 18.7.2013, va senz’altro escluso che il legislatore nazionale possa imporre agli operatori del settore &#8220;diritti amministrativi&#8221; senza prevedere un limite massimo correlato ai costi effettivamente sostenuti dallo Stato.<br />
Con successivo atto del 26 novembre 2014 la ricorrente ha proposto istanza cautelare di sospensione degli atti impugnati.<br />
3. Nel presente giudizio si è costituito il Ministero dello Sviluppo Economico per resistere al ricorso e chiederne il rigetto.<br />
4. Con ordinanza cautelare n. 161/2015 del 14 gennaio 2015 la Sezione ha accolto ai fini del riesame la domanda incidentale di sospensione dell’atto impugnato, alla luce dei rilievi formulati con il ricorso; alla suddetta ordinanza non faceva seguito alcun riesame della posizione della ricorrente.<br />
5. Alla Pubblica Udienza del 1° luglio 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
6. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. <br />
6.1 Come la ricorrente compiutamente evidenzia con il primo motivo, né la lettera né la ratio della norma in contestazione (art. 6, comma 4, lett. b) e c) del d.l. n. 145/13 (conv. nella l. n. 9/14) autorizzano l’interpretazione seguita dall’Amministrazione al fine di escluderne l’applicazione nei confronti di Trivenet. <br />
6.2 Sul piano normativo, e per quanto di stretto interesse, osserva il Collegio che ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 259/03, che traspone la Direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, possono essere imposti alle imprese che forniscono reti o servizi ai sensi dell&#8217;autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso, diritti amministrativi, la cui misura viene riportata nell&#8217;allegato n. 10.<br />
Detto allegato, in virtù delle modifiche apportate dal citato art. 6, comma 4, lett. b) e c), (che ha introdotto i punti &#8220;1 bis&#8221;), a sua volta, prevede che: <br />
Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui all&#8217;articolo 34, comma l, del Codice le imprese titolari di autorizzazione generale per l&#8217;installazione e fornitura di reti pubbliche di comunicazioni, comprese quelle basate sull&#8217;impiego di radiofrequenze, e per l&#8217;offerta del servizio telefonico accessibile al pubblico, con esclusione di quello offerto in luoghi presidiati mediante apparecchiature terminali o attraverso l&#8217;emissione di carte telefoniche, sono tenute al pagamento annuo, compreso l&#8217;anno a partire dal quale l&#8217;autorizzazione generale decorre, di un contributo che è determinato sulla base della popolazione potenzialmente destinataria dell&#8217;offerta. <br />
Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento dell&#8217;autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, è il seguente: <br />
a) nel caso di fornitura di reti pubbliche di comunicazioni: <br />
1) sull&#8217;intero territorio nazionale, 111.000,00 euro ad eccezione delle imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 5 0.000; <br />
l-bis) per le imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000, 300 euro ogni mille utenti;<br />
2) su un territorio avente fino a 10 milioni di abitanti, 55.500,00 euro; <br />
3) su un territorio avente fino a 200 mila abitanti, 27.750.00 euro; <br />
b) nel caso di fornitura di servizio telefonico accessibile al pubblico:<br />
1) sull&#8217;intero territorio nazionale, 66.500,00 euro ad eccezione delle imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000; <br />
l-bis) per le imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000, 100 euro ogni 1.000 utenti; <br />
2) su un territorio avente fino a 10 milioni di abitanti, 27.750,00 euro;<br />
… omissis….” <br />
6.3 Secondo la tesi seguita dal Ministero la dicitura &#8220;ad eccezione delle imprese con un numero minimo di utenti pari o inferiore a 50.000&#8221; sarebbe stata introdotta esclusivamente ai punti 1 delle lettere a) e b) afferenti l&#8217;offerta del servizio sull&#8217;intero territorio nazionale, e non anche ai successivi punti 2) e 3) delle lettere a) e b), onde non sarebbe possibile per l’Amministrazione applicare tale metodologia contributiva ai servizi offerti in aree del territorio italiano aventi una popolazione inferiore ai 10 milioni di abitanti, laddove il punto 1 bis stabilirebbe esclusivamente, in tale caso, le modalità per il calcolo dell&#8217;importo del contributo. <br />
Tale lettura delle disposizioni all’esame non può tuttavia essere seguita, ostandovi sia gli ordinari canoni ermeneutici dell&#8217;interpretazione letterale che conducono pianamente a ritenere che i benefici di cui al punto&#8221; l-bis&#8221; riguardino tutte le imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000, tra cui è sicuramente da annoverare Trivenet, e non solo quelle operanti sull&#8217;intero territorio nazionale; sia la manifesta ratio dell&#8217;art. 6. comma 4, in commento, il quale, come leggesi nella relazione di accompagnamento al decreto legge “… aggiunge una nuova fascia di contributi amministrativi concretamente pensati per l&#8217;accelerazione dello sviluppo delle piccole e medie imprese nel settore delle telecomunicazioni (TLC). Tale fascia contributiva ha un duplice vantaggio: consente, da un lato, un maggiore incasso da parte dello Stato aprendo alla nascita di nuovi soggetti e, dall&#8217;altro, consente di incentivare la digitalizzazione delle zone a fallimento di mercato, consentendo anche a piccole e micro imprese di valutare remunerativa l&#8217;attività di Internet Service Provider. Tale misura ripristina la neutralità dello Stato nelle dinamiche di concorrenza tra soggetti economici nel solco tracciato dalla Costituzione&#8221;.<br />
Se ne ricava che la previsione della &#8220;nuova fascia di contributi&#8221; è focalizzata soprattutto sulle piccole e medie imprese del settore (tra cui la ricorrente, che annovera meno di 2.000 utenti) e non esclusivamente su quelle che operano a livello nazionale.<br />
7. Il ricorso è dunque fondato e, assorbita ogni altra censura o deduzione, va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.<br />
8. Le spese seguono la soccombenza e restano liquidate come in dispositivo.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.<br />
Condanna il Ministero dello Sviluppo Economico al pagamento nei confronti della ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida forfetariamente e complessivamente in euro 2.500,00 (=duemilacinquecento/00).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Luigi Tosti, Presidente<br />
Giulia Ferrari, Consigliere<br />
Rosa Perna, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 29/07/2015</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-29-7-2015-n-10430/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/7/2015 n.10430</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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