<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>10412 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/10412/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/10412/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 16:21:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>10412 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/10412/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2005 n.10412</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-4-11-2005-n-10412/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-4-11-2005-n-10412/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-4-11-2005-n-10412/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2005 n.10412</a></p>
<p>Pres. GIULIA; Rel. CONTI L. SONZIO + altri (Avv. A. Fusillo) c. Comune di ROMA (Avv.ti G. Lo Mastro, A. Graziosi e R. Murra) la presentazione dell&#8217;istanza di concessione edilizia in sanatoria, anche se richiesta ai sensi dell&#8217;art. 32 del D.L. n. 30.9.2003 n. 269, rende improcedibile il ricorso avverso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-4-11-2005-n-10412/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2005 n.10412</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-4-11-2005-n-10412/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2005 n.10412</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. GIULIA; Rel. CONTI<br /> L. SONZIO + altri (Avv. A. Fusillo) c. Comune di ROMA (Avv.ti G. Lo Mastro, A. Graziosi  e R. Murra)</span></p>
<hr />
<p>la presentazione dell&#8217;istanza di concessione edilizia in sanatoria, anche se richiesta ai sensi dell&#8217;art. 32 del D.L. n. 30.9.2003 n. 269, rende improcedibile il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio dell&#8217;illecito edilizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Improcedibilità – Presentazione di istanza di concessione edilizia in pendenza di ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio dell’illecito edilizio – Sussiste &#8211; Fattispecie.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La presentazione dell’istanza di concessione edilizia in sanatoria per la definizione degli illeciti edilizi rende improcedibile il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio dell’illecito, anche se si tratti di concessione edilizia in sanatoria richiesta ai sensi dell’art. 32 del D.L. n. 30.9.2003 n. 269, come convertito dalla legge 24.11.2003 n.326.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO <br />
Sezione Seconda bis</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sui ricorsi nn. 4044/1998, 18206/1999 e 4422/2002, proposti<br />
da <b>SONZIO Livia</b>, <b>SONZIO Claudio</b>, <b>SONZIO Letizia</b> e <b>SONZIO Giulio</b> (per il ricorso n. 4044/1999) e da <b>SONZIO Livio</b>, nella qualità di procuratore speciale dei predetti Sonzio Livia, Claudio, Giulio e Letizia (per i ricorsi nn. 18206/1999 e 4422/2002), rappresentati e difeso dagli avv.ti Antonio Fusillo e Alessandro Fusillo ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, Via Marcello Prestinari n. 15 (per i ricorsi nn. 4044/1998 e 4422/2002) e in Roma, Via Cicerone n. 66 (per il ricorso n. 18206/1999).</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Comune di ROMA</b>, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Lo Mastro e Antonio Graziosi (per il ricorso n. 4044/1998) e dall’avv. Rodolfo Murra (per i ricorsi nn. 18206/1999 e 4422/2002) ed elettivamente domiciliato presso la sede dell’Avvocatura Comunale in Roma, Via del Tempio di Giove n.21.<br />
PER L’ANNULLAMENTO<br />
1)quanto al <b>ricorso n. 4044/1998</b>, previa sospensione: della determinazione dirigenziale di sospensione immediata di lavori n. 1380 del 10.12.1997 del Dirigente Tecnico Superiore della XX Circoscrizione del Comune di Roma, con la quale, sulla base di una pretesa violazione dell’art. 18 L.46/1985 in relazione all’art.1 della L.R. n. 34/1974, viene loro contestata, in qualità di lottisti, la creazione di n. 6 lotti inferiori ai minimi consentiti in zona H3 di P.R.G. vincolato distinto al foglio 57 all. 1173 part. originarie 950, 956; derivate 981 (ex 950/b), 983 (ex 956/b), 984 (ex 956/c), 985 (ex 956/d), 66 e 374; lotto di are 90,50, ubicazione via della Giustiniana 401; nonché dei provvedimenti ad essa in qualsiasi maniera collegati.</p>
<p>2)	Quanto al <b>ricorso n. 18206/1999</b>, previa sospensione: della determinazione dirigenziale di sospensione dell’attività edificatoria n. 1380/bis del 22.9.1999 del medesimo dirigente, denominata quale reiterazione della determinazione dirigenziale n. 1380 del 10.12.1997, con la quale, sulla base di una pretesa violazione dell’art. 18 L.46/1985 in relazione all’art.1 della L.R. n. 34/1974, viene loro contestata la creazione di n. 6 lotti inferiori ai minimi consentiti in zona H3 di P.R.G. vincolato distinto al foglio 57 all. 1173 part. originarie 950, 956; derivate 981 (ex 950/b), 983 (ex 956/b), 984 (ex 956/c), 985 (ex 956/d), 66 e 374; lotto di are 90,50, ubicazione via della Giustiniana 401; nonché della determinazione dirigenziale n. 1342 del 1.10.1999 &#8211; concernente le medesime porzioni immobiliari – di demolizione, di trascrizione nei registri immobiliari ed immissione in possesso dell’amministrazione comunale e con la quale viene ingiunto il divieto di disporre dei suoli e delle eventuali opere realizzate o in corso di realizzazione con l’avviso, trascorsi 90 giorni dalla notifica, dell’acquisizione di diritto al patrimonio disponibile del Comune, dell’immissione in possesso dell’amministrazione comunale e della trascrizione nei registri immobiliari; nonché di tutti i provvedimenti connessi e collegati;																																																																																												</p>
<p>3)	 quanto al <b>ricorso n. 4422/2002</b>, previa sospensione: della determinazione dirigenziale U.T.O del Comune di Roma n. 15 del 4.1.2002 di demolizione di opere parzialmente difformi dalla concessione edilizia n 28959 del 25.8.1995; nonché della D.D. n. 189/bis del 20.12.2001 di sospensione dei lavori.																																																																																												</p>
<p>Visti il ricorsi con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione  in giudizio del Comune di Roma;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore all’udienza pubblica del  14 luglio 2005 il consigliere Renzo CONTI;<br />
Uditi, altresì, i difensori delle parti come da verbale di udienza.</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con il ricorso n. 4044/1998, notificato il 24 marzo 1998 e depositato il successivo 2 aprile, i ricorrenti SONZIO Livia, Claudio, Letizia e Giulio espongono:<br />
&#8211;	che, in data 21.12.1979, con atto a rogito notaio Mulieri  rep. n. 1428 la Residenziale Giustiniana s.r.l. acquistava un appezzamento di terreno sito in località Monte Oliviero con accesso dalla Via Giustiniana con sovrastanti fabbricati rurali per una complessiva superficie di ettari 103,74;<br />	<br />
&#8211;	che, in data 21.7.1994, con atto a rogito del notaio Cassano rep. 57915, la predetta società vendeva alla Valle Pietra Immobiliare s.r.l. una parte di detto terreno pari a ettari 7.04.98;<br />	<br />
&#8211;	che, in data 29.7.1994, con atto  a rogito del notaio Anderlini rep. n. 23850, i predetti ricorrenti acquistavano dalla  Valle Pietra Immobiliare s.r.l.  l’appezzamento di parte del predetto terreno censito  al foglio 57 allegato 1173, particelle 981 (ex 950/b), 983 (ex 956/b), 984 (ex 956/c), 985 (ex 956/d), 66 e 374 F.U. da accertare, giusta il tipo di frazionamento delle particelle 950 e 956 approvato all’U.T.E di Roma il 21.7.1994 al n. 5221, particelle derivate dal frazionamento, inserito in mappa, ma non in partita, n. 1751 approvato il 9.3.1994;<br />	<br />
&#8211;	che, con sentenza n. 958/93 depositata il 21.6.1993 questo T.A.R-, sezione prima, accoglieva il ricorso presentato dalla Soc. residenziale Giustiniana e, conseguentemente, annullava la impugnata deliberazione consiliare n. 279 del 23/24.7.1991 di adozione della “Variante di salvaguardia”, con la quale era stata mutata la destinazione edificatoria di aree ricadenti nel più ampio comprensorio denominato “Monte Oliveto” da G/4 (case unifamiliari con giardino) a H/3 (agricola), che avevano ridotto praticamente a zero l’utilizzazione edificatoria delle sopraccitate aree;<br />	<br />
&#8211;	che detta sentenza è passata in giudicato.<br />	<br />
Ciò esposto hanno impugnato la D.D. n. 1380 del 10.12.1997, con la quale, in applicazione dell’art. 4 della legge 28.2.1985, è stata disposta la sospensione dei lavori, sul presupposto del constatato abuso edilizio della creazione di n. 6 lotti inferiori ai minimi consentiti in zona H3 di P.R.G. vincolato distinto al foglio 57 all. 1173 part. originarie 950, 956; derivate 981 (ex 950/b), 983 (ex 956/b), 984 (ex 956/c), 985 (ex 956/d), 66 e 374; lotto di are 90,50 in via della Giustiniana 401.<br />
A sostegno della domanda di annullamento (la cui istanza cautelare è stata rinviata al merito) sono stati dedotti i seguenti motivi di gravame, così dai medesimi ricorrenti paragrafati:<br />
1) Eccesso di potere. Violazione di legge (art. 2909 c.c., art. 65 R.D. 17.8.1907 n. 642). Illogica ed insufficiente motivazione. Incompetenza.<br />
2) Illogica ed insufficiente motivazione.<br />
3) Incompetenza.<br />
Si è costituito per resistere il Comune di Roma, il quale, con successiva memoria ha sostenuto la legittimità dell’impugnato provvedimento alla luce della deliberazione C.C. n. 92/97 (c.d. variante delle certezze) che ha ristabilito la destinazione agricola (H2) ed il lotto minimo edificabile di mq. 10.000 e, comunque, la sopravvenuta carenza di interesse stante l’avvenuta presentazione da parte dei ricorrenti della domanda di condono edilizio di cui alla legge n. 326/03 e L.R. n. 12/05. <br />
Con il ricorso n. 18206/1999, notificato il 2 dicembre 1999 e depositato il successivo 16 dicembre, il ricorrente Sonzio Livio, nella qualità di procuratore speciale dei predetti Sonzio Livia, Claudio, Giulio e Letizia, sul presupposto degli stessi fatti richiamati nel precedente ricorso, impugna la D.D. n. 1380/bis del 22.9.1999, reiterativa della precedente n.. 1380 del 10.12.1997, nonché la successiva D.D. n. 1342 del 1.10.1999, con la quale si ingiunge la sospensione della contestata lottizzazione, l’interruzione delle opere e si ingiunge, altresì, ai medesimi il divieto di disporre dei suoli e delle eventuali opere, con l’avvertenza che, trascorsi novanta giorni, il terreno sarà acquisito al patrimonio disponibile del Comune, con l’immissione in possesso e la demolizione d’ufficio delle opere e si dispone, infine, la trascrizione del predetto provvedimento nei pubblici registri immobiliari.<br />
Al fine di ottenere l’annullamento anche dei predetti impugnati provvedimenti, previa sospensione dei medesimi (la cui istanza cautelare è stata accolta con ordinanza collegiale n. 6027 del 13.7.2000 nei limiti nella stessa indicati), vengono dedotti analoghi motivi già proposti con il precedente ricorso.<br />
Con atto meramente formale si è costituito per resistere il Comune di Roma.<br />
Con il ricorso n. 4422/2002, notificato il 28 marzo 2002 e depositato il successivo 24 aprile, infine, il medesimo ricorrente Sonzio Livio, nella qualità di procuratore speciale dei predetti Sonzio Livia, Claudio, Giulio e Letizia, ha impugnato le determinazioni dirigenziali n. 189/bis del 20.12.2001 e n. 15 del 4.1.2002 con le quali è stata disposta, rispettivamente, la sospensione dei lavori e la demolizione delle opere realizzate in parziale difformità della concessione edilizia n. 28959 del 25.8.1995.<br />
Al fine di ottenere l’annullamento dei predetti provvedimenti, previa sospensione dei medesimi (la cui istanza cautelare è stata accolta con ordinanza collegiale n. 6027 del 13.7.2000 nei limiti nella stessa indicati), vengono dedotti i seguenti motivi di gravame, così paragrafati dai medesimi ricorrenti:<br />
1)	Eccesso di potere: errore nei presupposti. Difetto di istruttoria.<br />	<br />
2)	Violazione di legge: legge n. 47/85 (12 e 13); legge 443/01; art. 4 legge n. 493/93; art. 3 legge 241/90. Eccesso di potere: nota Ministero per i Beni e le Attività culturali del 2.8.2001; difetto di motivazione; sviamento.<br />	<br />
3)	Eccesso di potere: difetto di istruttoria.<br />	<br />
Con atto meramente formale si è costituito per resistere il comune di Roma, il quale tuttavia ha depositato documenti.<br />
Con analoga memoria, depositata nei tre ricorsi il 1°.7.2005, i ricorrenti hanno evidenziato che l’avvenuta presentazione della domanda di condono avrebbe determinato la cessazione della materia del contendere, insistendo, tuttavia, nell’accoglimento dei ricorsi medesimi.<br />
Le cause sono state quindi chiamate e poste in decisione all’udienza pubblica del 14 luglio 2005.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>I ricorsi all’esame, stanti evidenti ragioni di connessione soggettiva  e oggettiva, possono essere riuniti per essere decisi con un’unica sentenza, ai sensi dell’art. 52 del regolamento di procedura approvato con R.D. 17.8.1907 n. 642.<br />
Il ricorso n. 4044/1998, avverso la D.D. n. 1380 del 10.12.1997, va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.<br />
Con detta determinazione era stata disposta, in applicazione dell’art. 4 della legge 28.2.1985, la sospensione dei lavori, sul presupposto della constatata lottizzazione abusiva, costituita dalla creazione di n. 6 lotti inferiori ai minimi consentiti in zona H3 di P.R.G.<br />
Detto provvedimento risulta, tuttavia, reiterato con D.D. n. 1380/bis del 22.9.1999 ed oggetto del successivo autonomo ricorso n. 18206/1999.<br />
A tale stregua, nessun interesse sussiste per il ricorrente all’annullamento dell’impugnato provvedimento n. 1380, in quanto integralmente sostituito da quello contraddistinto dal n. 1380/bis e, pertanto, ormai divenuto completamente inefficace.<br />
Parimenti improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse va dichiarato il ricorso n. 4422/2002 avverso le determinazioni dirigenziali n. 189/bis del 20.12.2001 e n. 15 del 4.1.2002, con le quali è stata disposta, rispettivamente, la sospensione dei lavori e la demolizione delle opere realizzate in parziale difformità della concessione edilizia n. 28959 del 25.8.1995 (realizzazione di un piano interrato articolato in quattro vani e realizzazione di un piano sottotetto).<br />
Ciò nella considerazione che risulta documentato in atti che, in relazione alle opere oggetto degli impugnati provvedimenti di sospensione dei lavori e di demolizione sono state presentate due domande (prott. nn. 2004/188449 e 2004/188438) di concessione edilizia in sanatoria (c.d. nuovo condono edilizio) ai sensi dell’art. 32 del D.L. n. 30.9.2003 n. 269, come convertito dalla legge 24.11.2003 n.326.<br />
Come si è già espressa la giurisprudenza in relazione ai precedenti condoni edilizi di cui all’art. 31 della legge 28.2.1985 n. 47 e all’art. 39 della successiva legge n. 724/1994 (cfr. TAR Veneto, II, 8.10.2004 n. 3611; TAR Campania, NA, VI, 16.12.2004 n. 19171; TAR Basilicata 20.12.2004 n. 823; Cons. St., V, 4.8.2000 n. 4305; id., 19.2.1997 n. 165), la presentazione dell’istanza di concessione edilizia in sanatoria per la definizione degli illeciti edilizi rende improcedibile il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio dell’illecito edilizio.<br />
Una volta presentata la predetta domanda di concessione edilizia in sanatoria, infatti, il provvedimento repressivo adottato in precedenza perde di efficacia, in quanto deve essere sostituito o dalla concessione edilizia in sanatoria – espressa o implicita – o da un nuovo provvedimento sanzionatorio.<br />
Tale orientamento giurisprudenziale, come già affermato dalla sezione (cfr. sentenza 17.5.2005 n. 3886) e condiviso dal collegio, deve ritenersi pienamente applicabile anche nei riguardi della concessione edilizia in sanatoria richiesta ai sensi dell’art. 32 del D.L. n. 30.9.2003 n. 269, come convertito dalla legge 24.11.2003 n.326 (cfr. TAR Lazio Latina, 13.7.2004 n. 640).<br />
Ciò nella considerazione che il citato art. 32, 25° comma, del D.L. 30.9.2003 n. 269 ha disposto l’applicabilità alle opere abusive, ultimate entro il 31.3.2003, dei capi IV e V della L. 28.2.1985 n. 47 e s.m.i, così come modificati dall’art. 39 della L. 23.12.1994 n. 724 e s.m.i. e, quindi, in particolare, dell’art. 44 della predetta L. n. 47/85, inserito nel suo capo IV, che stabilisce che sono sospesi i procedimenti amministrativi e giurisdizionali e la loro esecuzione dall’entrata in vigore del decreto legge sopra ricordato fino alla scadenza del termine per la presentazione dell’istanza di concessione in sanatoria e che, decorso il predetto termine, senza che sia stata presentata domanda di concessione in sanatoria, la sospensione di cui sopra perde efficacia.<br />
A tale stregua non può che riconoscersi all’istanza di concessione in sanatoria, presentata ai sensi del citato D.L. n. 269 del 2003, gli stessi effetti processuali di cui sopra.<br />
In conclusione e per quanto sopra argomentato il ricorso n. 4422/2002 va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che, a seguito delle presentate domande di concessione edilizia in sanatoria ai sensi del richiamato art. art. 32, 25° comma, del D.L. 30.9.2003 n. 269, come convertito dalla legge 24.11.2003 n.326, gli impugnati provvedimenti di sospensione e di demolizione devono ritenersi divenuti inefficaci, dovendo essere i medesimi sostituiti dal rilascio o dal diniego della concessione edilizia in sanatoria richiesta dai ricorrenti e, in quest’ultima ipotesi, da nuovi provvedimenti sanzionatori.<br />
Rimane a questo punto da decidere soltanto il ricorso n. 18206/1999 avverso la D.D. n. 1380/bis del 22.9.1999, reiterativa della precedente n.. 1380 del 10.12.1997, nonché la successiva D.D. n. 1342 del 1.10.1999, con la quale si ingiunge la sospensione della contestata lottizzazione, l’interruzione delle opere e si ingiunge ai ricorrenti il divieto di disporre dei suoli e delle eventuali opere, con l’avvertenza che, trascorsi novanta giorni, il terreno sarà acquisito al patrimonio disponibile del Comune, con l’immissione in possesso e la demolizione d’ufficio delle opere e si dispone, infine, la trascrizione del predetto provvedimento nei pubblici registri immobiliari.<br />
Ai fini del decidere sul predetto ricorso, anche in relazione alla cessazione della materia del contendere prospettata dai ricorrenti nella memoria del 1.7.2005 con riferimento all’avvenuta presentazione delle domande di condono di cui sopra, il collegio ritiene opportuno acquisire dall’Amministrazione comunale tutti gli atti del procedimento conclusosi con quelli impugnati, nonché documentati chiarimenti sulla vicenda contenziosa ed in particolare:<br />
a)	sulla destinazione urbanistica dell’area di proprietà dei ricorrenti al momento dell’adozione degli impugnati provvedimenti e le successive eventuali variazioni;<br />	<br />
b)	l’attinenza o meno delle opere oggetto delle domande di concessione edilizia in sanatoria (c.d, condono edilizio) presentate dai ricorrenti con i provvedimenti oggetto del ricorso in trattazione n. 18206/1999;<br />	<br />
c)	eventuali successivi provvedimenti adottati dall’amministrazione in merito alla lottizzazione contestata con i provvedimenti impugnati.<br />	<br />
A tale onere istruttorio l’Amministrazione dovrà provvedere entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione se anteriore.<br />
Ogni ulteriore decisione di rito e di merito sul predetto ricorso n. 18206/1999 viene rinviata al definitivo.<br />
Parimenti la liquidazione delle spese dei tre giudizi viene rinviata al definitivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez.II bis, parzialmente pronunciando sui ricorsi nn. 4044/1998, 18206/1999 e 4422/2002 indicati in epigrafe, li riunisce, indi dichiara improcedibili i ricorsi nn. 4044/1998 e 4422/2002;  mentre, per il ricorso n. 18206/1999, ordina al Comune di Roma di depositare la documentazione indicata in motivazione entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione se anteriore.<br />
Rinvia al definitivo la determinazione sulle spese dei giudizi in epigrafe.<br />
Rinvia, altresì, le parti per il prosieguo all’udienza pubblica che fissa per il giorno  22 giugno 2006.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2005, in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei signori magistrati:</p>
<p>Patrizio GIULIA	&#8211; Presidente<br />	<br />
Francesco GIORDANO	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Renzo CONTI 	&#8211; Consigliere, estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-4-11-2005-n-10412/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2005 n.10412</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
