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	<title>1041 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1041 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2017 n.1041</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-8-9-2017-n-1041/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Sep 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-8-9-2017-n-1041/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2017 n.1041</a></p>
<p>Pres. Giordano, Est. Pescatore Sulla legittimità dei provvedimenti regionali di riorganizzazione delle strutture socio-assistenziali adottati senza concertazione con gli operatori e sulla legittimità di limiti al principio di libera scelta del luogo di cura. 1. Razionalizzazione servizi socio-assistenziali – Procedimento – L.r. 8 gennaio 2004 n. 1 – Consultazione operatori</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-8-9-2017-n-1041/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2017 n.1041</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-8-9-2017-n-1041/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2017 n.1041</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giordano, Est. Pescatore</span></p>
<hr />
<p>Sulla legittimità dei provvedimenti regionali di riorganizzazione delle strutture socio-assistenziali adottati senza concertazione con gli operatori e sulla legittimità di limiti al principio di libera scelta del luogo di cura.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Razionalizzazione servizi socio-assistenziali – Procedimento – L.r. 8 gennaio 2004 n. 1 – Consultazione operatori di settore</p>
<p>2.&nbsp;Razionalizzazione servizi socio-assistenziali – Principio di continuità terapeutica – Bilanciamento col principio di adeguatezza.</p>
<p>3.&nbsp;Razionalizzazione servizi socio-assistenziali – Libera scelta della struttura sanitaria – Bilanciamento tra interessi costituzionali – Principio della programmazione.</p></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Nel contesto della legge Regione Piemonte 8 gennaio 2004 n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) non si prevede una programmazione in senso stretto &#8220;concordata&#8221; (o &#8220;concertata&#8221;) tra Regione e operatori privati. Vige dunque nei confronti dei soggetti privati operanti nel settore solo una generica regola di leale collaborazione che impone un&#8217;attività di consultazione da parte dell&#8217;autorità procedente.</p>
<p>2.&nbsp;Il principio di continuità terapeutica non può intendersi come preclusivo rispetto ad un&#8217;attività di razionalizzazione delle strutture esistenti e di ricollocazione dei soggetti già sottoposti a trattamenti inappropriati: in tali ipotesi, infatti, è proprio l&#8217;esigenza di garantire al paziente un percorso terapeutico confacente alle sue necessità a consigliarne lo spostamento in un più idoneo contesto di cura.</p>
<p>3.&nbsp;La facoltà di libera scelta della struttura sanitaria, alla luce dell&#8217;evoluzione della disciplina concernente il sistema di erogazione e retribuzione delle prestazioni specialistiche, non costituisce, nel sistema sanitario nazionale, un principio assoluto, dovendo invece essere contemperata con altri interessi, costituzionalmente tutelati, puntualmente indicati da norme di principio della legislazione statale. Dalla evoluzione della legislazione sanitaria emerge che, subito dopo l&#8217;enunciazione del principio della parificazione e concorrenzialità tra strutture pubbliche e strutture private, con la conseguente facoltà di libera scelta da parte dell&#8217;assistito, si è progressivamente imposto il principio della programmazione, allo scopo di realizzare un contenimento della spesa pubblica e una razionalizzazione del sistema sanitario, temperandosi, così, il predetto regime concorrenziale attraverso i poteri di programmazione propri delle Regioni e la stipula di appositi &#8220;accordi contrattuali&#8221; tra le Asl&nbsp;competenti e le strutture interessate per la definizione di obiettivi, volume massimo e corrispettivo delle prestazioni erogabili.</p></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div id="pnlFatto">
<div style="margin-left:7.5pt;">
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 933 del&nbsp; 2015,&nbsp; integrato&nbsp; da</p>
<p>motivi aggiunti, proposto da:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>Il Margine S.C.S. Onlus,&nbsp; Anteo&nbsp; S.C.S.,&nbsp; Esserci&nbsp; S.C.S.,&nbsp; P.G.&nbsp; Fr.</p>
<p>S.C.S. Onlus, Consorzio Sinergie Sociali S.C.S.,&nbsp; Interactive&nbsp; S.C.S.</p>
<p>A.R.L., L&#8217;Abbazia Società&nbsp; Cooperativa,&nbsp; L&#8217;Ippogrifo&nbsp; S.C.,&nbsp; Progetto</p>
<p>Emmaus S.C.S.,&nbsp; Progetto&nbsp; Muret&nbsp; S.C.S.&nbsp; Onlus,&nbsp; Società&nbsp; Cooperativa</p>
<p>Sociale Proposta 80 S.C.S. Onlus,&nbsp; Pulas&nbsp; S.C.S.&nbsp; A.R.L.,&nbsp; Animazione</p>
<p>Valdocco S.C.S. Impresa Sociale&nbsp; Onlus,&nbsp; in&nbsp; persona&nbsp; dei&nbsp; rispettivi</p>
<p>legali rappresentanti p.t., rappresentate&nbsp; e&nbsp; difese&nbsp; dagli&nbsp; avvocati</p>
<p>Sergio Viale e Alessandro Sciolla,&nbsp; con&nbsp; domicilio&nbsp; eletto&nbsp; presso&nbsp; i</p>
<p>medesimi in Torino, corso Montevecchio, 68;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</p>
<p>contro&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>Regione&nbsp; Piemonte,&nbsp; in&nbsp; persona&nbsp; del&nbsp; legale&nbsp; rappresentante&nbsp;&nbsp;&nbsp; p.t.,</p>
<p>rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Eugenia Salsotto, con&nbsp; domicilio</p>
<p>eletto presso il suo studio in Torino, corso Regina Margherita, 174;&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">nei confronti di&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>Azienda Sanitaria Locale &#8220;Città di Torino&#8221; &#8211; Asl Unica della Città di</p>
<p>Torino (già Asl To1 e Asl To2), in persona del legale&nbsp; rappresentante</p>
<p>p.t.,&nbsp; rappresentata&nbsp; e&nbsp; difesa&nbsp; dall&#8217;avvocato&nbsp; Stefano&nbsp; Cresta,&nbsp; con</p>
<p>domicilio eletto&nbsp; presso&nbsp; il&nbsp; suo&nbsp; studio&nbsp; in&nbsp; Torino,&nbsp; via&nbsp; Principi</p>
<p>D&#8217;Acaja, 47;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>Comune di Torino &#8211; non costituito in giudizio;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>e con l&#8217;intervento di&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>ad opponendum:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>Aziende Sanitarie To3, To4, To5, Asti, Biella,&nbsp; Alessandria,&nbsp; Novara,</p>
<p>Cuneo1, Cuneo2, Verbano Cusio&nbsp; Ossola&nbsp; e&nbsp; Vercelli,&nbsp; in&nbsp; persona&nbsp; dei</p>
<p>rispettivi&nbsp; legali&nbsp; rappresentanti&nbsp; p.t.,&nbsp; rappresentate&nbsp; e&nbsp;&nbsp;&nbsp; difese</p>
<p>dall&#8217;avvocato Stefano Cresta, con&nbsp; domicilio&nbsp; eletto&nbsp; presso&nbsp; il&nbsp; suo</p>
<p>studio in Torino, via Principi D&#8217;Acaja, 47;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 960 del 2015, proposto da:&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>Psicopoint&nbsp; S.r.l.,&nbsp; in&nbsp; persona&nbsp; del&nbsp; legale&nbsp; rappresentante&nbsp;&nbsp; p.t.,</p>
<p>rappresentata e difesa&nbsp; dagli&nbsp; avvocati&nbsp; Sergio&nbsp; Viale&nbsp; e&nbsp; Alessandro</p>
<p>Sciolla, con domicilio eletto presso&nbsp; i&nbsp; medesimi&nbsp; in&nbsp; Torino,&nbsp; corso</p>
<p>Montevecchio, 68;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>contro&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>Regione&nbsp; Piemonte,&nbsp; in&nbsp; persona&nbsp; del&nbsp; legale&nbsp; rappresentante&nbsp;&nbsp;&nbsp; p.t.,</p>
<p>rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Eugenia Salsotto, con&nbsp; domicilio</p>
<p>eletto presso il suo studio in Torino, corso Regina Margherita, 174;&nbsp;</p>
<p>Azienda Sanitaria To4, in persona&nbsp; del&nbsp; legale&nbsp; rappresentante&nbsp; p.t.,</p>
<p>rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Stefano&nbsp; Cresta,&nbsp; con&nbsp; domicilio</p>
<p>eletto presso il medesimo in Torino, via Principi D&#8217;Acaja, 47;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>Comune di Settimo Torinese, Comune di&nbsp; Torino&nbsp; &#8211;&nbsp; non&nbsp; costituiti&nbsp; in</p>
<p>giudizio;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>e con l&#8217;intervento di&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>ad opponendum:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>Aziende Sanitarie: &#8220;Città di&nbsp; Torino&#8221;&nbsp; Asl&nbsp; Unica,&nbsp; To3,&nbsp; To5,&nbsp; Asti,</p>
<p>Biella, Alessandria, Novara, Cuneo1, Cuneo2, Verbano Cusio&nbsp; Ossola&nbsp; e</p>
<p>Vercelli, in&nbsp; persona&nbsp; dei&nbsp; rispettivi&nbsp; legali&nbsp; rappresentanti&nbsp; p.t.,</p>
<p>rappresentate e difese dall&#8217;avvocato Stefano&nbsp; Cresta,&nbsp; con&nbsp; domicilio</p>
<p>eletto presso il medesimo in Torino, via Principi D&#8217;Acaja, 47;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>per l&#8217;annullamento&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>quanto al ricorso n. 933 del 2015:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>della deliberazione della Giunta&nbsp; Regionale&nbsp; 30-15617&nbsp; del&nbsp; 3&nbsp; giugno</p>
<p>2015, pubblicata sul B.U.R.P. n. 26 del&nbsp; 2&nbsp; luglio&nbsp; 2015,&nbsp; avente&nbsp; ad</p>
<p>oggetto il&nbsp; &#8220;Riordino&nbsp; della&nbsp; rete&nbsp; dei&nbsp; servizi&nbsp; residenziali&nbsp; della</p>
<p>Psichiatria&#8221;;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>della deliberazione della Giunta&nbsp; Regionale&nbsp; 26-1653&nbsp; del&nbsp; 29&nbsp; giugno</p>
<p>2015, pubblicata sul B.U.R.P. n. 26 del 2 luglio 2015;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>nonché,&nbsp; in&nbsp; relazione&nbsp; ai&nbsp; motivi&nbsp; aggiunti&nbsp; depositati&nbsp;&nbsp; in&nbsp;&nbsp;&nbsp; data</p>
<p>21.12.2016.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>della deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte&nbsp; 29-3944&nbsp; del</p>
<p>19.9.2016 &#8220;revisione della residenzialità psichiatrica.&nbsp; Integrazione</p>
<p>a DGR n. 30-1517/2015 e s.m.i.&#8221;, pubblicata sul B.U.R.P.&nbsp; n.&nbsp; 40&nbsp; del</p>
<p>6.10.2016;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>nonché in relazione ai motivi aggiunti depositati in data 11.04.2017,</p>
<p>della deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte&nbsp; 14-4590&nbsp; del</p>
<p>23.1.2017&nbsp; &#8220;DGR&nbsp; n.&nbsp; 29-3944&nbsp; del&nbsp; 19.9.2016&nbsp; di&nbsp;&nbsp; revisione&nbsp;&nbsp;&nbsp; della</p>
<p>residenzialità psichiatrica: rettifiche e&nbsp; precisazioni&#8221;,&nbsp; pubblicata</p>
<p>sul B.U.R.P. n. 62 del 9.02.2017;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>delle d.d. n. 817 del 19 dicembre 2016 (&#8220;Istituzione&nbsp; del&nbsp; tavolo&nbsp; di</p>
<p>monitoraggio sull&#8217;applicazione della DGR n. 29-3944 del 19.9.2016 per</p>
<p>la presentazione delle istanze di autorizzazione all&#8217;esercizio e&nbsp; per</p>
<p>l&#8217;accreditamento delle strutture residenziali psichiatriche&#8221;)&nbsp; e&nbsp; 868</p>
<p>del 22 dicembre 2016 (&#8220;Proroga dei termini&nbsp; stabiliti&nbsp; dalla&nbsp; DGR&nbsp; n.</p>
<p>29-3944&nbsp; del&nbsp; 19.9.2016&nbsp; per&nbsp; la&nbsp; presentazione&nbsp; delle&nbsp; istanze&nbsp;&nbsp;&nbsp; di</p>
<p>autorizzazione all&#8217;esercizio e per l&#8217;accreditamento&nbsp; delle&nbsp; strutture</p>
<p>residenziali psichiatriche&#8221;), pubblicate sul BURP del 2 marzo 2017;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>di tutti gli altri atti preordinati,&nbsp; presupposti,&nbsp; consequenziali&nbsp; e</p>
<p>connessi..&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>quanto al ricorso n. 960 del 2015:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>per l&#8217;annullamento&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>della&nbsp; deliberazione&nbsp; della&nbsp; Giunta&nbsp; Regionale&nbsp; 30-1517del&nbsp; 3.6.2015,</p>
<p>pubblicata sul B.U.R.P. n. 26 del&nbsp; 2.7.2015,&nbsp; avente&nbsp; ad&nbsp; oggetto&nbsp; il</p>
<p>&#8220;riordino della rete dei servizi residenziali della Psichiatria&#8221;;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>della deliberazione della Giunta&nbsp; Regionale&nbsp; 26-1653&nbsp; del&nbsp; 29.6.2015,</p>
<p>pubblicata sul&nbsp; B.U.R.P.&nbsp; n.&nbsp; 26&nbsp; del&nbsp; 2.7.2015,&nbsp; avente&nbsp; ad&nbsp; oggetto</p>
<p>&#8220;interventi per il riordino della rete territoriale in attuazione del</p>
<p>Patto per la Salute 2014/2016 e della D.G.R.n. 1-600 del 19.11.2014 e</p>
<p>s.m.i.&#8221;, relativamente alla riorganizzazione dei servizi residenziali</p>
<p>della psichiatria;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>in relazione ai motivi aggiunti depositati il 12.11.2015&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>della deliberazione della Giunta Regionale 35-2055&nbsp; del&nbsp; 1.9.2015,&nbsp; &#8220;</p>
<p>Riordino della&nbsp; rete&nbsp; dei&nbsp; servizi&nbsp; residenziali&nbsp; della&nbsp; Psichiatria.</p>
<p>Modificazioni e integrazioni alla DGR n. 30.1517 del 3&nbsp; giugno&nbsp; 2015&#8243;</p>
<p>pubblicata sul B.U.R.P. n. 35 del 3.9.2015;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>in relazione ai motivi aggiunti depositati in data 21.12.2016:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>della deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte&nbsp; 29-3944&nbsp; del</p>
<p>19.9.2016 &#8220;revisione della residenzialità psichiatrica.&nbsp; Integrazione</p>
<p>a DGR n. 30-1517/2015 e s.m.i.&#8221;, pubblicata sul B.U.R.P.&nbsp; n.&nbsp; 40&nbsp; del</p>
<p>6.10.2016;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>nonché in relazione ai motivi aggiunti depositati in data 11.04.2017:</p>
<p>della deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte&nbsp; 14-4590&nbsp; del</p>
<p>23.1.2017&nbsp; &#8220;DGR&nbsp; n.&nbsp; 29-3944&nbsp; del&nbsp; 19.9.2016&nbsp; di&nbsp;&nbsp; revisione&nbsp;&nbsp;&nbsp; della</p>
<p>residenzialità psichiatrica: rettifiche e&nbsp; precisazioni&#8221;,&nbsp; pubblicata</p>
<p>sul B.U.R.P. n. 62 del 9.02.2017;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>delle d.d. n. 817 del 19 dicembre 2016 (&#8220;Istituzione&nbsp; del&nbsp; tavolo&nbsp; di</p>
<p>monitoraggio sull&#8217;applicazione della DGR n. 29-3944 del 19.9.2016 per</p>
<p>la presentazione delle istanze di autorizzazione all&#8217;esercizio e&nbsp; per</p>
<p>l&#8217;accreditamento delle strutture residenziali psichiatriche&#8221;)&nbsp; e&nbsp; 868</p>
<p>del 22 dicembre 2016 (&#8220;Proroga dei termini&nbsp; stabiliti&nbsp; dalla&nbsp; DGR&nbsp; n.</p>
<p>29-3944&nbsp; del&nbsp; 19.9.2016&nbsp; per&nbsp; la&nbsp; presentazione&nbsp; delle&nbsp; istanze&nbsp;&nbsp;&nbsp; di</p>
<p>autorizzazione all&#8217;esercizio e per l&#8217;accreditamento&nbsp; delle&nbsp; strutture</p>
<p>residenziali psichiatriche&#8221;), pubblicate sul BURP del 2 marzo 2017;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>di tutti gli altri atti preordinati,&nbsp; presupposti,&nbsp; consequenziali&nbsp; e</p>
<p>connessi.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione&nbsp; Piemonte&nbsp; e</p>
<p>dell&#8217;Azienda Sanitaria Locale &#8220;Città di Torino&#8221;&nbsp; &#8211;&nbsp; Asl&nbsp; Unica&nbsp; della</p>
<p>Città di Torino (già Asl To1 e Asl To2) e dell&#8217;Azienda Sanitaria To4;</p>
<p>Viste le memorie difensive;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno&nbsp; 7&nbsp; giugno&nbsp; 2017&nbsp; il&nbsp; dott.</p>
<p>Giovanni Pescatore e uditi per le parti i difensori come&nbsp; specificato</p>
<p>nel verbale;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>1. Le parti ricorrenti sono cooperative sociali o s.r.l. operanti in Piemonte nel settore dei servizi residenziali psichiatrici, anche tramite strutture accreditate o in convenzione. Dette strutture svolgono una funzione socio-sanitaria e si pongono come risorse esterne del modello di Dipartimento di Salute Mentale (DSM), attraverso il quale &#8211; sotto l&#8217;avvento della legge 13 marzo 1978 n. 180 &#8211; è stato superato il precedente sistema di assistenza articolato su complessi ospedalieri-manicomiali.<br />
2. Oggetto di contestazione sono le delibere della Giunta Regionale del Piemonte, meglio indicate in epigrafe, con le quali è stato posto in essere il &#8220;Riordino della rete dei servizi residenziali della Psichiatria&#8221;.<br />
Con tale opera di riordino si è inteso modificare un preesistente sistema di accoglienza e cura degli adulti affetti da patologie psichiatriche articolato su tre tipologie di strutture &#8211; i Gruppi Appartamento (355 unità, con 1.365 posti letto, in base ai dati aggiornati al 31 dicembre 2014), le Comunità Alloggio (21 unità, con 208 posti letto) e le Comunità Protette (di tipo A e B, per un totale di 64 unità, con un totale di 1.263 posti letto) &#8211; graduate secondo livelli terapeutici-riabilitativi differenziati e con procedura d&#8217;accreditamento prevista solo per le ultime due tipologie di struttura.<br />
Gli elementi di criticità che hanno motivano la riforma della residenzialità psichiatrica sono derivati dall&#8217;assenza prolungatasi nel tempo di una regolamentazione normativa inerente i Gruppi Appartamento e le relative modalità autorizzative, di accreditamento, di organizzazione e vigilanza; dalla disomogeneità dell&#8217;offerta residenziale esistente e del relativo regime tariffario, sviluppatisi in modo eterogeneo e con una distribuzione territoriale irregolare proprio per il vuoto regolativo protrattosi a decorrere dalla delibera di Consiglio Regionale n. 357-1370 del 28 gennaio 1997; dall&#8217;obiettiva sovrabbondanza della dotazione esistente di posti letto, pari a oltre 3000 unità (3,2 ogni 5.000 abitanti a fronte di un fabbisogno ipotetico di 900 posti letto e di un rapporto ottimale auspicabile pari a 1 ogni 5.000 abitanti), oltre che dall&#8217;esorbitanza della spesa pubblica generatasi in conseguenza delle menzionate criticità.<br />
Nell&#8217;assenza di regole uniformi, si è inoltre instaurata una prassi per cui in svariati Gruppi Appartamento è stata fornita un&#8217;assistenza di intensità pari o superiore a quella delle Comunità protette, attraverso prestazioni non riferibili all&#8217;area &#8220;socio-riabilitativa&#8221; (propria dei G.A.) ma a quella &#8220;terapeutico riabilitativa&#8221;, peculiare delle Comunità protette.<br />
Il programma di riordino avviato con le deliberazioni della Giunta Regionale Piemonte 3 giugno 2015 n. 30-1517 e 1 settembre 2015 n. 35-2055, ha quindi inizialmente previsto la seguente riclassificazione delle strutture residenziali psichiatriche: a) S.R.P. 1: Struttura residenziale psichiatrica per trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere intensivo; b) S.R.P. 2: Struttura residenziale psichiatrica per trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere estensivo; c) S.R.P. 3: Struttura residenziale psichiatrica per interventi socioriabilitativi, con differenti livelli di intensità assistenziale articolata in tre sotto tipologie, ossia con personale sociosanitario presente nelle 24 ore, nelle 12 ore, per fasce orarie.<br />
La delibera ha disposto al contempo che le Comunità Protette di tipo A e B confluissero, rispettivamente, in S.R.P. 1 ed in S.R.P. 2, mentre i Gruppi Appartamento e le Comunità Alloggio (qualificati dalla D.C.R. n. 357-1370/1997 quali soluzioni abitative per residenzialità assistita, il primo, e presidio socio-assistenziale, il secondo) nelle strutture S.R.P. 3, con standardizzazione delle tariffe in base alla tipologia di struttura.<br />
Per le Comunità Protette, inoltre, il provvedimento ha previsto la revisione del sistema di classificazione dell&#8217;utenza, adeguandolo ai nuovi bisogni, attraverso un meccanismo che considera il livello di intensità assistenziale e di intensità terapeutico riabilitativa necessaria, prevedendone tre livelli. Coerentemente, è stato aggiornato il sistema dei requisiti specifici di accreditamento ed il sistema tariffario.<br />
Nel caso dei Gruppi Appartamento, invece, sono stati definiti i sistemi autorizzativi e di accreditamento fino ad oggi mancanti con le tariffe.<br />
La remunerazione delle prestazioni rese dalle strutture terapeutico-riabilitative a carattere intensivo ed estensivo (S.R.P. 1 e S.R.P. 2) è stata posta a totale carico del Fondo Sanitario Regionale (FSR), mentre analoga previsione ha riguardato la sola quota sanitaria delle prestazioni delle strutture a bassa intensità assistenziale (S.R.P. 3), per le quali è stata prevista anche una compartecipazione da parte degli utenti/Comuni per la quota relativa all&#8217;assistenza non sanitaria (&#8220;sociale o alberghiera&#8221;).<br />
Il percorso di riordino della residenzialità psichiatrica è stato programmato in tre fasi:<br />
&#8211; una fase istruttoria, destinata a risolversi nell&#8217;emanazione della disciplina generale di regolamentazione del settore;<br />
&#8211; una fase transitoria, estesa fino a dicembre 2015, nel corso della quale le Comunità Protette di tipo A e B, le Comunità Alloggio ed i Gruppi Appartamento, avrebbero dovuto presentare istanze d&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio e d&#8217;accreditamento, mentre i D<br />
&#8211; una fase di perfezionamento, dal gennaio 2016 e sino all&#8217;entrata a regime della nuova disciplina, che avrebbe consentito di apportare i correttivi suggeriti dalle risultanze della fase transitoria.<br />
La successiva DGR 19 settembre 2016 n. 29-3944 ha in parte innovato l&#8217;assetto sopra delineato, in particolare articolando le strutture S.R.P. 2 su due livelli di intensità assistenziale di cui, il primo &#8211; S.R.P. 2 livello 1 &#8211; destinato ad accogliere pazienti con bisogni sanitari di maggiore intensità che necessitano di un supporto assistenziale medio; e il secondo &#8211; S.R.P. 2 livello 2 &#8211; destinato ad accogliere pazienti con bisogni sanitari di minore intensità che necessitano di un maggior supporto assistenziale.<br />
Sempre con la delibera n. 29-3944/2016, la Giunta regionale &#8211; all&#8217;esito del monitoraggio delle strutture residenziali psichiatriche operanti sul territorio regionale e della relativa utenza, e tenuto conto di quanto emerso in sede di confronto con detti soggetti (Sindacati, Erogatori/Gestori, Direttori Generali-Sanitari e Dipartimenti di Salute Mentale delle A.S.L., ANCI e Comune di Torino), oltre che nel corso dei tavoli di discussione nelle sedi istituzionali competenti &#8211; ha definito i criteri di accesso alle strutture residenziali psichiatriche attraverso l&#8217;utilizzo di apposite Scale di Valutazione psichiatriche (GAF e&nbsp;Honos) previste dal documento AGENAS-GISM.<br />
Sono infine intervenute la D.D. Regione Piemonte 22 dicembre 2016. n. 817, che ha disposto la proroga dei termini stabiliti dalla D.G.R. n. 29-3944 del 19.9.2016 per la presentazione delle istanze di autorizzazione all&#8217;esercizio e per l&#8217;accreditamento delle strutture residenziali psichiatriche; la D.D. Regione Piemonte 22 dicembre 2016 n. 868, che ha istituito il tavolo di monitoraggio sull&#8217;applicazione della D.G.R. n. 29-3944 del 19.9.2016; e la D.G.R. n. 14-4590 del 23 gennaio 2017, con la quale l&#8217;Amministrazione ha apportato alcune rettifiche alla D.G.R. n. 29-3944, in particolare per quanto concerne l&#8217;assistenza medica garantita sulle 24 ore nelle strutture S.R.P. 3.<br />
3. I ricorsi introduttivi qui all&#8217;esame sono stati integrati da motivi aggiunti (depositati in data 12.11.2015, 21.12.2016 e 13.4.2017), con i quali sono state gravate le delibere adottate tra il 2015 e 2017 a completamento dell&#8217;opera di riforma e meglio indicate in epigrafe. La Regione Piemonte e l&#8217;ASL intimate si sono ritualmente costituite in giudizio, resistendo con articolate deduzioni difensive alle istanze avversarie.<br />
Le domande cautelari di sospensione delle delibere 3 giugno 2015 n. 30-1517 e 19 settembre 2016 n. 29-3944 hanno trovato accoglimento, rispettivamente, con le ordinanze collegiali&nbsp;nn. 334/337 del 30.10.2015 e&nbsp;nn. 46/47 del 26.01.2017.<br />
Le due cause, arricchite dall&#8217;intervento ad&nbsp;opponendum&nbsp;delle ulteriori ASL piemontesi indicate in epigrafe, sono state discusse e poste in decisione all&#8217;udienza del 7 giugno 2017, tenutasi all&#8217;esito del rituale scambio di memorie e repliche ex art. 73&nbsp;c.p.a..<br />
4. I motivi di doglianza svolti nei due ricorsi si appuntano innanzitutto su taluni profili dell&#8217;iter procedimentale di approvazione della riforma.<br />
I) Osservano le ricorrenti che la deliberazione della Giunta Regionale Piemonte 1 settembre 2015 n. 35-2055 &#8211; al pari della deliberazione della Giunta Regionale Piemonte 3 giugno 2015 n. 30-1517 &#8211; in quanto attuative delle precedenti deliberazioni del Consiglio regionale del Piemonte 23 dicembre 2013, n. 260-40596 e 22 febbraio 2000, n. 616-3149, avrebbero dovuto dare seguito alle indicazioni di indirizzo ivi contenute, concernenti le strutture residenziali psichiatriche e le relative modalità autorizzative e di accreditamento. Detti atti del Consiglio Regionale, in particolare, nel rimettere a successive misure normative la più dettagliata disciplina della materia, impongono che la regolamentazione di dettaglio venga preceduta dalla acquisizione del parere della Commissione consiliare regionale competente.<br />
Al contrario, le delibere di Giunta del 2015 qui impugnate, pur ponendo mano ad una riorganizzazione programmatica su vasta scala del settore, sono state adottate in assenza di tale parere preliminare, il che le renderebbe illegittime, in quanto contrastanti con i sopra richiamati indicati atti d&#8217;indirizzo del Consiglio regionale (oltre che con lo Statuto della Regione Piemonte nelle parti in cui disciplina in termini generali la funzione del Consiglio Regionale di indirizzo e di controllo sull&#8217;attività della Giunta regionale e l&#8217;istituzione delle commissioni consiliari &#8211; cfr. artt. 26, comma 2, e 30, comma 4, Legge regionale 4 marzo 2005, n. 1);<br />
II) la deliberazione della Giunta Regionale Piemonte 1 settembre 2015 n. 35-2055 è ritenuta illegittima anche nella parte in cui la Regione ha deciso &#8220;di stabilire che successivamente alla rivalutazione dei pazienti, all&#8217;analisi della domanda e dell&#8217;offerta e quindi alla definizione dei fabbisogni di posti letto residenziali per l&#8217;area della salute mentale, verrà emanato un provvedimento di disciplina per il rilascio del titolo di accreditamento con il S.S.R. per il numero di strutture funzionali con la programmazione regionale e verranno eventualmente rivisti i minutaggi previsti per il personale operante nelle strutture riservate ai pazienti psichiatrici, secondo quanto stabilito nella D.G.R. 3 giugno 2015, n. 3 -1517&#8221;.<br />
Tale atto &#8211; al pari della deliberazione della Giunta Regionale Piemonte 3 giugno 2015, n. 30-1517 &#8211; a detta delle ricorrenti è inficiato da sostanziale assenza di istruttoria, in quanto l&#8217;introduzione della nuova regolamentazione avrebbe dovuto essere preceduta e non seguita dalle attività di &#8220;rivalutazione dei pazienti&#8221;, dalla &#8220;analisi della domanda e dell&#8217;offerta&#8221; e dalla &#8220;definizione dei fabbisogni di posti letto residenziali per l&#8217;area della salute mentale&#8221;.<br />
Più in generale, il difetto d&#8217;istruttoria deriverebbe dall&#8217;irrituale avvio d&#8217;un processo di riordino che, per il suo carattere riformatore, avrebbe dovuto essere preceduto da (e non anteposto ad) un&#8217;attività di rivalutazione delle strutture esistenti e delle attività in esse svolte, poiché solo tale preventiva acquisizione di elementi di conoscenza avrebbe consentito di adottare una compiuta e coerente regolamentazione del settore. Al contempo appare irragionevole il termine di soli 5 mesi (assegnato con le prime delibere del 2015 e successivamente prorogato) previsto per gli operatori privati del settore per uniformarsi alle nuove regole;<br />
III) le tre deliberazioni della Giunta Regionale Piemonte 3 giugno 2015 n. 30-1517, 1 settembre 2015 n. 35-2055 e 19 settembre 2016 n. 29-3944, sono inoltre censurate come complessivamente illegittime poiché assunte in violazione delle norme che impongono alla Regione, in fase di programmazione della materia in esame, un obbligo di coordinamento con gli altri enti pubblici interessati, nonché l&#8217;acquisizione delle istanze provenienti dal territorio, nell&#8217;osservanza della legge 8 novembre 2000 n. 328 e della legge Regione Piemonte 8 gennaio 2004 n. 1 (artt. 2, co. 1 e 2, 4, co. 1, lett. b, 6, co. 1, 14, co. 1 e co. 2 lett. a, 35, co. 2).<br />
Al contrario, nel caso di specie alcuno spazio sarebbe stato riservato non solo agli apporti degli enti pubblici sopra menzionati, ma anche ai contributi partecipativi delle associazioni dei pazienti e dei familiari;<br />
IV) sempre sul piano procedimentale ritengono le parti ricorrenti che la delibera 19 settembre 2016 n. 29-3944, in quanto recante una prosecuzione attuativa della delibera 3 giugno 2015 n. 30-1517, sia stata adottata in spregio all&#8217;ordinanza cautelare del TAR Piemonte n. 337/2015 che aveva in precedenza disposto la sospensione della DGR 30-1517. Dal che deriverebbe il vizio di nullità della DGR n. 29-3944 per violazione e/o elusione del giudicato cautelare (art. 21&nbsp;septies&nbsp;L. 241/1990);<br />
Le censure di carattere sostanziale vertono invece sui seguenti profili.<br />
V) Innanzitutto le parti ricorrenti ritengono che l&#8217;analisi clinica dei pazienti e la valutazione di appropriatezza del loro inserimento nelle strutture attualmente in essere, posta a base della delibera 19 settembre 2016 n. 29-3944, sarebbe frutto di un&#8217;indagine poco attendibile in quanto basata su un campione di utenti pari al 20% del totale, stando al quale circa il 39% degli utenti analizzati evidenzierebbe esigenze di supporto sanitario, mentre circa il 61% paleserebbe un&#8217;esigenza di supporto prevalentemente socio-assistenziale;<br />
VI) assumono inoltre le ricorrenti che il rispetto del principio di continuità terapeutica nelle malattie mentali esiga il proseguimento dei trattamenti in corso con eliminazione di ogni possibile interruzione o vuoto sanitario, sicché lo spostamento dei pazienti previsto nelle delibere impugnate &#8211; dai Gruppi Appartamento o dalle Comunità Alloggio alle nuove strutture S.R.P. 1 o S.R.P. 2 &#8211; integrerebbe una violazione del predetto principio, in quanto deriverebbe da una mera riqualificazione formale delle residenze in oggetto (svolta secondo parametri strutturali-abitativi piuttosto che clinico-funzionali, quindi in contrasto con il dettato dell&#8217;Accordo Stato Regioni della Conferenza Unificata del 2013 e del&nbsp;d.P.C.M. 29.11.2001 sui LEA) e non, invece, da una rivalutazione puntuale delle concrete esigenze di cura dei soggetti affetti da problemi psichici.<br />
Inoltre, i nuovi requisiti strutturali imposti agli operatori privati soggetti ad accreditamento risulterebbero di gran lunga superiori a quelli indicati a livello nazionale (art. 5&nbsp;d.P.R.&nbsp;14 gennaio 1997).<br />
Ancora, si contesta la scelta amministrativa di far confluire tout court i Gruppi Appartamento e le Comunità Alloggio (strutture eroganti prestazioni sanitarie e terapeutiche con livelli intermedi o elevati di intensità riabilitativa) nelle S.R.P. 2, livello 2, o nelle S.R.P. 3, ovvero in categorie potenzialmente inadeguate rispetto alle esigenze di cura di pazienti ora in carico. Tale scelta, oltre a porsi in contrasto con il principio di continuità terapeutica, come già esposto, non terrebbe conto del fatto che gli attuali Gruppi Appartamento attualmente esistenti erogano prestazioni sanitarie di alta intensità, con livelli intermedi o elevati di prestazioni riabilitative e assistenziali e, dunque, con un profilo del tutto diverso da quello delle strutture S.R.P. 2, livello 2, o S.R.P. 3;<br />
VII) gli atti impugnati vengono censurati anche come lesivi del diritto dei pazienti alla libera scelta del loro luogo di cura (ex art. 32 Cost.). La doglianza fa riferimento, in particolare, alla previsione (contenuta nell&#8217;allegato B, pag. 10 della delibera 19 settembre 2016 n. 29-3944) secondo cui nella scelta della struttura sarà data &#8220;priorità alle strutture presenti nella ASL di riferimento, al fine di favorire la continuità terapeutica ed il coinvolgimento della rete familiare e sociale&#8221;.<br />
Mentre infatti l&#8217;art. 32 Cost. ed il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8-bis, co. 2, riconoscono il diritto del paziente alla scelta del luogo di cura, gli atti qui in contestazione sembrano comprimere tale diritto, configurando l&#8217;inserimento di pazienti residenti in altre Regioni come ipotesi &#8220;eventuale ed eccezionale&#8221; da concordare tra la Regione inviante e il DSM piemontese e demandando a quest&#8217;ultimo la decisione unilaterale sulla collocazione dei pazienti, in via preferenziale tra le sole strutture del suo territorio di competenza o, al più, del territorio regionale;<br />
VIII) sussisterebbe poi una violazione del D.P.C.M. 29 novembre 2001 laddove le delibere escludono, nelle nuove S.R.P. 3, l&#8217;erogazione di prestazioni terapeutiche. Infatti, i L.E.A. previsti in materia di assistenza residenziale per pazienti psichiatrici impongono sempre l&#8217;erogazione di prestazioni terapeutiche anche nelle strutture a bassa intensità assistenziale. Viceversa, la delibera 19 settembre 2016 n. 29-3944 (allegato B, pag. 42) prevede solamente &#8220;un monitoraggio periodico delle condizioni psicopatologiche al fine di permettere il mantenimento della condizione di stabilità clinica dell&#8217;utente&#8221;, ma non la presenza di personale medico specializzato capace di effettuare il previsto monitoraggio;<br />
IX) gli atti impugnati sono contestati per difetto d&#8217;istruttoria e motivazione anche con riguardo alle tariffe ivi unilateralmente stabilite e non giustificate sulla base dei criteri e delle singole voci di costo prese in considerazione.<br />
In particolare, in relazione alle tariffe delle S.R.P. 1 e S.R.P. 2, le ricorrenti lamentano la loro incongruità e il conseguente rischio di un peggioramento delle prestazioni attualmente erogate dalle strutture esistenti per impossibilità concreta da parte dei gestori di garantire lo standard di servizio sinora reso.<br />
La definizione delle tariffe non avrebbe tenuto conto, inoltre, dell&#8217;intesa raggiunta con il precedente governo regionale nel maggio 2014, quantomeno rispetto alla quota &#8220;alberghiera&#8221;.<br />
Quanto alle tariffe riferite alle S.R.P. 3, l&#8217;obbligo per esse previsto di compartecipazione a carico dei Comuni/utenti (quantomeno a partire dalla fine del 2018) avrebbe richiesto una attività istruttoria aperta alla consultazione di tutte le parti interessate, ivi inclusi gli enti comunali coinvolti, che è invece mancata. Sotto questo profilo, e sempre sul piano finanziario, le DGR impugnate risulterebbero illegittime per violazione del principio di derivazione costituzionale di cui all&#8217;art. 81 Cost., in quanto non indicano i mezzi con i quali i Comuni devono fare fronte ai nuovi oneri posti a loro carico.<br />
Si ritiene, infine, che la previsione secondo cui &#8220;(&nbsp;&#8230; ) le tariffe sono inclusive degli oneri fiscali ..&#8221; rischia di creare illegittime situazioni di disparità di trattamento fra gestori soggetti o meno al regime dell&#8217;I.V.A.;<br />
X) i segnalati limiti non risulterebbero sanati dalle ulteriori delibere sopravvenute nel 2016 e 2017, in quanto l&#8217;istituzione del tavolo di monitoraggio sull&#8217;applicazione della D.G.R. n. 29-3944 del 19.9.2016 (disposta con la D.D. Regione Piemonte. 22 dicembre 2016 n. 868) avrebbe dovuto precedere e non seguire l&#8217;adozione dell&#8217;atto di riforma dei servizi psichiatrici. Inoltre, con riguardo alla D.G.R. n. 14-4590 del 23 gennaio 2017, le ricorrenti osservano che l&#8217;imposizione alle strutture residenziali psichiatriche di tipo 3 della presenza di personale notturno di carattere continuativo, comporta un aggravio di costi a carico delle imprese, poiché implica il passaggio dal servizio di &#8220;pronta reperibilità notturna&#8221; previsto in origine, ad un servizio di &#8220;presenza di personale in struttura durante le ore notturne&#8221;.<br />
Il fatto, poi, che la D.G.R. n. 14-4590 del 23 gennaio 2017 sia stata adottata in concomitanza temporale con l&#8217;approvazione del&nbsp;d.P.C.M. 12 gennaio 2017 (recante l&#8217;aggiornamento dei nuovi livelli essenziali di assistenza ed entrato in vigore il 19 marzo, giorno seguente a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), renderebbe illegittima la delibera regionale nelle parti non armonizzate con la nuova normativa in materia di LEA.</p>
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</div>
<div id="pnlDiritto">
<p style="margin-left: 7.5pt; text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p style="margin-left: 7.5pt;">1. I profili di connessione soggettiva e oggettiva che avvincono i due ricorsi ne giustificano in questa sede la trattazione unitaria.<br />
2. In via preliminare, le parti ricorrenti hanno eccepito la tardività, e la conseguente inammissibilità, dell&#8217;intervento ad&nbsp;opponendum&nbsp;delle ASL piemontesi, in quanto depositato il 6 maggio 2017 e notificato l&#8217;8 maggio (a fronte dell&#8217;udienza del 7 giugno), quindi in asserita violazione dell&#8217;art. 50, commi 2 e 3,&nbsp;c.p.a. (&#8220;L&#8217;atto di intervento è notificato alle altre parti ed è depositato nei termini di cui all&#8217;articolo 45&#8230; Il deposito dell&#8217;atto di intervento di cui all&#8217;articolo 28, comma 2, è ammesso fino a trenta giorni prima dell&#8217;udienza&#8221;). Tale ultima disposizione andrebbe infatti interpretata nel senso di imporre un termine di 30 giorni &#8220;liberi&#8221; tra il momento della notifica/deposito dell&#8217;atto di intervento e quello di celebrazione dell&#8217;udienza, dovendosi estendere al terzo&nbsp;interventore, per ragioni di par condicio processuale, la disciplina che qualifica come &#8220;liberi&#8221; i 30 giorni intercorrenti tra il deposito di memorie e l&#8217;udienza di discussione (art. 73&nbsp;c.p.a.). Nel caso di specie, secondo tale impostazione, il termine di 30 giorni risulterebbe scaduto il 6 maggio. Viceversa, a voler ritenere il termine dei 30 giorni ex art. 50&nbsp;c.p.a. non soggetto alla disciplina dei giorni &#8220;liberi&#8221;, lo stesso, in quanto scaduto il 7 maggio (giorno festivo) andrebbe prorogato all&#8217;8 maggio (ex art. 52, comma 3,&nbsp;c.p.a.), sicché l&#8217;intervento de quo risulterebbe tempestivo.<br />
Il collegio ritiene l&#8217;eccezione di tardività non persuasiva. La tesi con la quale si intende assoggettare il termine ex art. 50&nbsp;c.p.a. alla disciplina dei giorni &#8220;liberi&#8221;, infatti, pur evidenziando un profilo di effettiva disarmonia nella disciplina codicistica, non tiene conto del fatto che possono essere qualificati come giorni liberi solo quelli espressamente considerati tali dalla legge (cfr. Cons. St., sez. V, 31 maggio 2011 n. 3252 e 4 marzo 2008n. 826; Cass. Sez. Lav. 20 maggio 2002 n. 7331), mentre l&#8217;art. 50&nbsp;c.p.a. non contiene alcuna indicazione in tal senso, sicché all&#8217;assetto regolatorio auspicato dalle parti ricorrenti si potrebbe pervenire solo sulla base di una interpretazione manipolativa, orientata da esigenze di tutela della par condicio tra soggetti in posizione processuale equivalente.<br />
Ragionando in questi termini occorre tuttavia considerare che: a) l&#8217;unica forma di intervento generalmente ammessa nel processo amministrativo è quella dell&#8217;intervento adesivo dipendente (ad&nbsp;adiuvandum, nel caso in cui l&#8217;interveniente aderisca alla posizione della parte ricorrente, e ad&nbsp;opponendum, allorquando l&#8217;interveniente aderisca alla posizione della parte intimata). Esso è esperibile da parte di soggetti titolari di un interesse giuridicamente rilevante ma riflesso rispetto a quello azionato in via di principalità dal ricorrente o dal resistente, e comunque non direttamente coinvolto dall&#8217;atto già impugnato (ex&nbsp;multis&nbsp;Cons. Stato, sez. IV, 17 febbraio 2014, n. 747, 8 luglio 2013, n. 3597, 6 giugno 2008, n. 2677; sez. V, 22 marzo 2012, n. 1640; sez. VI, 18 febbraio 2015, n. 832, 26 marzo 2013, n. 1677, 1 febbraio 2013, n. 639, 13 settembre 2012, n. 4858); b) ne consegue che l&#8217;interventore&nbsp;si limita ad esprimere adesione (senza poter apportare contenuti innovativi) rispetto ad una posizione processuale già in precedenza da altri manifestata ed illustrata nell&#8217;atto introduttivo di causa o nella prima difesa della parte intimata (Cons. Stato, sez. VI, 6 agosto 2013, n. 4121); c) per quanto esposto, il riferimento all&#8217;art. 73&nbsp;c.p.a. non appare decisivo, trattandosi di disposizione dettata per uniformare condizioni paritarie del contraddittorio tra i contendenti principali del giudizio, unici artefici del complesso deduttivo sul quale verrà assunta la decisione e in relazione al quale il terzo svolge una mera attività di argomentazione adesiva; d) infine, l&#8217;incombente da assolvere ai sensi dell&#8217;art. 50&nbsp;c.p.a. è duplice &#8211; implicando la notifica e il successivo deposito dell&#8217;atto di intervento nel termine dei 30 giorni prima dell&#8217;udienza &#8211; e quindi contenutisticamente diverso e più gravoso rispetto a quello disciplinato dall&#8217;art. 73&nbsp;c.p.a., il che conferma l&#8217;assenza di condizioni per potere assimilare integralmente la disciplina delle due fattispecie poste a confronto.<br />
3. Nel merito, al fine di contestualizzare la controversia nella sua cornice normativa di riferimento occorre ricordare, in sintesi, che con la legge 13 marzo 1978 n. 180 (c.d. &#8220;Legge&nbsp;Basaglia&#8221;) e con i&nbsp;d.P.R.&nbsp;7.4.1994 e 10.11.1999 (recanti l&#8217;approvazione dei progetti di Tutela della salute mentale 1994-1996 e 1998-2000), si è determinato il passaggio dal modello organizzativo-gestionale di cura del malato psichiatrico basato su strutture ospedaliere-manicomiali, ad un nuovo modello assistenziale basato sul Dipartimento di Salute Mentale (DSM) delle ASL e articolato in una rete integrata di servizi e strutture costitutive del DSM. Tra queste: i servizi ambulatoriali e domiciliari del Centro di Salute Mentale (CSM); il Servizio Psichiatrico Ospedaliero di Diagnosi e Cura (SPDC), rivolto a pazienti in fase acuta; le strutture residenziali distinte in Comunità protette di tipo A e di tipo B (massimo 20 posti letto) e Comunità Alloggio (massimo 10&nbsp;p.l.), destinate ad ospitare pazienti per periodi medio lunghi in trattamento&nbsp;riabiliativo; le soluzioni abitative (Gruppi appartamento) per pazienti giunti ad una fase avanzata del loro reinserimento sociale (strutturate mediante nuclei abitativi in grado di accogliere fino a un massimo di 5 persone, con non più di due nuclei abitativi per ciascun GA); e le strutture semiresidenziali (Day Hospital e Centro Diurni).<br />
Il&nbsp;d.P.R.&nbsp;14 gennaio 1997 ha quindi definito i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l&#8217;esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, demandando alle Regioni le successive competenze.<br />
La Regione Piemonte è intervenuta con le deliberazioni del Consiglio regionale del 28 gennaio 1997, n. 357-1370 e 22 febbraio 2000, n. 616-3149, per definire gli&nbsp;standards&nbsp;strutturali, organizzativi e gestionali del dipartimento di salute mentale e delle strutture psichiatriche territoriali; e con Deliberazione di Giunta Regionale n. 63-12253 del 28.09.2009, per accreditare istituzionalmente le strutture residenziali per la salute mentale Comunità Protette, Comunità Alloggio e Centri Diurni.<br />
L&#8217;atto rimandava ad un successivo provvedimento regionale la disciplina delle modalità autorizzative di accreditamento e di vigilanza dei Gruppi Appartamento per pazienti psichiatrici, ad integrazione della sopraccitata D.C.R. n. 357-1370 del 1997.<br />
Con delibera di Giunta regionale 2 agosto 2013, n. 87-6289 è stato recepito il Piano di azione nazionale per la salute mentale approvato nella seduta del 24 gennaio 2013 della Conferenza Unificata; mentre la successiva Conferenza Unificata, nella seduta del 17 ottobre 2013, ha sancito l&#8217;accordo sul documento concernente le strutture residenziali psichiatriche elaborato dal gruppo di lavoro GISM-AGENAS.<br />
Con D.C.R. del 23 dicembre 2013, n. 260-40596 la Regione Piemonte ha recepito, con delle modifiche di adeguamento, l&#8217;accordo approvato in Conferenza Unificata relativo alle strutture residenziali psichiatriche (modello AGENAS &#8211; GISM di revisione della rete residenziale delle strutture per pazienti psichiatrici) al fine di superare definitivamente la &#8220;vecchia&#8221; delibera di Consiglio n. 357/1997 con un atto di pari grado dello stesso organo consiliare che ha demandato a successivi provvedimenti della Giunta regionale l&#8217;attuazione dell&#8217;adeguamento dell&#8217;offerta residenziale esistente sul territorio.<br />
Il sistema prescelto prevede l&#8217;individuazione di tre tipologie di strutture residenziali psichiatriche, sulla base dell&#8217;intensità terapeutico-riabilitativa dei programmi attuati e dei livelli di intensità assistenziale, quali:<br />
le S.R.P. 1: strutture residenziali psichiatriche per trattamenti terapeutico-riabilitativi a carattere intensivo;<br />
le S.R.P. 2: strutture residenziali psichiatriche per trattamenti terapeutico-riabilitativi a carattere estensivo;<br />
le S.R.P. 3: strutture residenziali psichiatriche per interventi socio-riabilitativi, con differenti livelli di intensità assistenziale, articolate in tre sotto tipologie, con personale sociosanitario presente nelle 24 ore, nelle 12 ore, per fasce orarie.<br />
Infine, in attuazione della D.C.R. del 23 dicembre 2013 n. 260-40596, oltre che del PSSR 2012-2015 (approvato con DCR 3 aprile 2012, n. 167-14087) e dei Programmi Operativi 2013-2015 (approvati con DGR 30 dicembre 2013 n. 25-6992), è stata posta in essere l&#8217;opera di riordino oggetto del presente contenzioso (attuata con la prima D.G.R. n. 30-1517 del 03.06.2015, seguita dalle successive delibere di cui si è dato conto in premessa).<br />
4. Ciò posto, muovendo dalla disamina delle censure di carattere procedimentale, va innanzitutto respinta la doglianza riferita all&#8217;elusione del giudicato cautelare &#8211; argomentata con riferimento al fatto che l&#8217;Amministrazione regionale, pur a fronte della sospensione dell&#8217;efficacia della DGR n. 30-1517 del 3.06.2015, disposta con ordinanza cautelare n. 337 del 30.10.2015, avrebbe dato attuazione alla delibera sospesa, concludendo la fase transitoria ivi prevista e adottando, a tal fine, la successiva D.G.R. n. 29-3944 del 19 settembre 2016.<br />
Sussisterebbe dunque un vizio di nullità di quest&#8217;ultima delibera, per violazione del giudicato cautelare e dell&#8217;art. 21&nbsp;septies&nbsp;della legge n. 241 del 1990.<br />
In dissenso da tale impostazione occorre osservare che l&#8217;ordinanza cautelare ha sospeso l&#8217;esecuzione della delibera impugnata ma non ha inibito in senso assoluto l&#8217;esercizio del potere amministrativo. A fronte di ciò, l&#8217;amministrazione, nell&#8217;esercitare nuovamente il suo potere, mossa dall&#8217;intento di superare le criticità emerse in sede contenziosa, ha posto in essere una disciplina della materia almeno in parte (e su alcuni aspetti qualificanti) differente dalla precedente, realizzando in tal modo un autonomo esercizio della potestà amministrativa certamente suscettibile di impugnazione ma, per i caratteri di originalità e diversità che lo connotano, non qualificabile come meramente esecutivo delle determinazioni colpite dalla misura cautelare.<br />
Non pare quindi configurabile l&#8217;ipotesi della violazione o dell&#8217;elusione del giudicato quale causa di nullità del provvedimento, potendo la stessa ravvisarsi nei soli casi in cui l&#8217;amministrazione veda del tutto inibite le sue facoltà di azione (anche di tipo rimediale rispetto alle contestazioni sollevate su atti già assunti) o sia rigidamente vincolata nelle modalità di nuovo esercizio della potestà pubblica, già illegittimamente esercitata, e ciò nonostante violi i limiti che le sono assegnati o cerchi di aggirarli, con un&#8217;azione connotata da un manifesto sviamento di potere: tutte evenienze che non paiono rispondenti al caso qui in esame.<br />
5. Viene quindi in rilievo la doglianza riferita alla mancata sottoposizione delle DDGR n. 30-1517/2015 e n. 35-2055/2015 al vaglio preventivo dell&#8217;organo consiliare consultivo, con conseguente asserita violazione delle indicazioni di indirizzo contenute nelle deliberazioni del Consiglio regionale del Piemonte 23 dicembre 2013, n. 260-40596 e 22 febbraio 2000, n. 616-3149, che impongono tale passaggio procedurale.<br />
Ebbene, nell&#8217;adottare la DGR n. 29-3944/2016 la Giunta regionale, anche allo scopo di superare la presunta illegittimità segnalate dalle ricorrenti, ha provveduto alla trasmissione dell&#8217;atto agli uffici consiliari, come risulta dal prospetto riepilogativo delle sedute della IV Commissione permanente, nonché degli atti ispettivi dell&#8217;organo consiliare (interrogazioni, mozioni ed ordini del giorno) ed infine dallo stesso testo della DGR n. 29-3944/2016, nelle cui premesse si dà atto del parere espresso dalla commissione del Consiglio Regionale in data 15.09.2016.<br />
Poiché la DGR n. 29-3944/2016 integra e sostituisce le precedenti, dando corpo ad una complessiva revisione del sistema dei servizi residenziali per la psichiatria, di portata generale almeno equivalente a quella delle delibere sostituite, la lamentata lacuna procedimentale deve ritenersi integralmente superata.<br />
Né vale il rilievo, ulteriormente sollevato dalla difesa delle parti ricorrenti, secondo cui la DGR n. 29-3944/2016 non&nbsp;avrebbe&nbsp;recepito le osservazione al cui recepimento la IV Commissione ha subordinato il parere favorevole reso in data 15.09.2016. Sul punto si osserva che con il menzionato parere &#8211; non previsto come vincolante nella DCR 23 dicembre 2013, n. 260-40596 &#8211; la Commissione consiliare ha auspicato la realizzazione di ulteriori adempimenti concernenti la realizzazione di criteri ISEE concertati con l&#8217;ANCI; l&#8217;impegno da parte della Regione ad operare per alleggerire l&#8217;impatto economico sulle famiglie degli assistiti in strutture SRP3 e l&#8217;insediamento di un tavolo di monitoraggio, ai quali la Regione (come meglio si illustrerà nel prosieguo) risulta aver dato effettivo seguito, in tutto o in parte; dunque non si vede (né le parti ricorrenti chiariscono) sotto quali specifici profili le indicazioni contenute nel parere sarebbero state disattese.<br />
6. In senso analogo deve concludersi con riguardo all&#8217;ulteriore censura di carattere procedimentale secondo la quale le tre deliberazioni della Giunta Regionale Piemonte 3 giugno 2015 n. 30-1517, 1 settembre 2015 n. 35-2055 e 19 settembre 2016 n. 29-3944, sarebbero illegittime poiché assunte in violazione delle norme che impongono alla Regione, in fase di programmazione della materia in esame, un obbligo di coordinamento con gli altri enti pubblici interessati, nonché l&#8217;acquisizione delle istanze provenienti dal territorio, nell&#8217;osservanza della legge 8 novembre 2000 n. 328 (artt. 1, 3, 8) e della legge Regione Piemonte 8 gennaio 2004 n. 1 (artt. 2, co. 1 e 2, 4, co. 1, lett. b, 6, co. 1, 14, co. 1 e co. 2 lett. a, 35, co. 2).<br />
La Regione Piemonte ha dato atto di avere fatto precedere la D.G.R. n. 29-3944/2016 da specifici tavoli di confronto/incontri con Sindacati, Direttori dei D.S.M., Erogatori/Enti gestori delle strutture, ANCI e Comune di Torino (doc. 5-9).<br />
A tale rilievo la difesa di parte ricorrente ha replicato osservando che l&#8217;attuata modalità di partecipazione si sarebbe risolta in meri adempimenti formali, all&#8217;esito dei quali agli orientamenti e alle osservazioni critiche espresse dai soggetti consultati non sarebbe stata attribuita alcuna incidenza reale nella riorganizzazione dei servizi.<br />
Si tratta di argomentazioni non condivisibili.<br />
Innanzitutto l&#8217;art. 3 della legge 08.11.2000, n. 328 (richiamato dalle parti ricorrenti) ha ad oggetto un ambito disciplinare &#8211; quello della realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali &#8211; non pienamente coincidente con quello socio-sanitario qui in esame.<br />
Il successivo e più pertinente art. 8, riferito alla programmazione delle attività sanitarie e socio-sanitarie, pur facendo riferimento al metodo della &#8220;concertazione con gli enti locali interessati&#8221; (art. 3, comma 1 lett. a), specifica che &#8220;le regioni provvedono altresì alla consultazione dei soggetti di cui agli articoli 1, commi 5 e 6, e 10&#8221;, ovvero degli enti privati a vario titolo operanti nel settore (art. 1 comma 5). Dunque, la legge 328/2000 non prevede alcuna concertazione &#8211; ma solo forme di consultazione &#8211; con soggetti privati della tipologia cui vanno ascritte le parti qui ricorrenti.<br />
Neppure nel contesto della legge Regione Piemonte 8 gennaio 2004 n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento &#8211; ove il riferimento normativo più pertinente al caso qui in esame è rinvenibile all&#8217;art. 20, dettato proprio in tema di competenze della Giunta Regionale in tema di &#8220;prestazioni essenziali ad integrazione socio-sanitaria&#8221;, a valle della programmazione disciplinata dall&#8217;art. 14) si prevede una programmazione in senso stretto &#8220;concordata&#8221; (o &#8220;concertata&#8221;) tra Regione e operatori privati.<br />
Vige dunque nei confronti dei soggetti privati quali sono le parti ricorrenti (la cui posizione è esclusivo oggetto di valutazione in questa sede) una generica regola di leale collaborazione che impone un&#8217;attività di consultazione da parte dell&#8217;autorità procedente; tuttavia la partecipazione e il confronto con le categorie interessate è cosa diversa dalla concertazione, la quale presuppone un esercizio condiviso del potere programmatorio che non emerge in alcun modo dal quadro normativo di riferimento, dal quale si ricava, invece, l&#8217;opposto principio della doverosità della programmazione; ed il tenore di tale metodo collaborativo lascia intendere che l&#8217;eventuale dissenso espresso dai soggetti consultati non può costituire ragione di impedimento all&#8217;adozione delle scelte conclusive da parte del soggetto competente, nell&#8217;esercizio del potere autoritativo e discrezionale che per legge a questi compete &#8211; fermo restando il sindacato di legittimità che su tali determinazioni può essere esercitato dall&#8217;autorità giurisdizionale.<br />
Dunque, il contraddittorio procedimentale previsto nell&#8217;ambito regolativo in esame richiede certamente che le parti siano messe in grado di partecipare al procedimento, ma non può intendersi nel senso di intaccare l&#8217;autonomia delle scelte da parte dell&#8217;autorità procedente in ordine alle concrete posizioni da assumere (T.A.R. Piemonte, sez. II, n. 1323 del 2015). Ciò anche perché, com&#8217;è stato ulteriormente precisato (Cons. Stato, sez. III,&nbsp;sent. n. 2870 del 2014), spetta ad un atto autoritativo e vincolante di programmazione regionale, e non già ad una fase concordata e convenzionale, la fissazione del tetto massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario per singola istituzione o per gruppi di istituzioni, e ciò in attuazione delle specifiche esigenze di risanamento economico-finanziario sancite dai piani di rientro e affidate (dalla legge finanziaria del 2007 in poi, con reiterati interventi del legislatore nazionale) alla competenza normativa della Regione. Dunque, la regola di cooperazione applicabile nello specifico settore della materia sanitaria o socio-sanitaria, non può che essere intesa in modo sistematico e alla luce delle più recenti indicazioni normative che puntano ad accrescere in ruolo decisorio della Regione, quale ente deputato alla realizzazione di vincolanti obiettivi di equilibrio economico.<br />
Resta da aggiungere che nel caso di specie un parziale recepimento nelle determinazioni regionali dei rilievi sollevati dai soggetti consultati emerge sia dalla parziale revisione dei modelli residenziali, attraverso la nuova articolazione delle Strutture c.d. &#8220;S.R.P. 2&#8221;, disposta anche in risposta ad una specifica censura sollevata sul punto dai soggetti qui ricorrenti; sia dalla definizione, di concerto con l&#8217;ANCI, di uno strumento omogeneo regionale (introdotto anch&#8217;esso nella D.G.R. n. 29-3944/2016), in grado di permettere l&#8217;analisi della capacità contributiva dell&#8217;utente mediante l&#8217;applicazione omogenea dell&#8217;ISEE. Ulteriore apertura alle indicazioni pervenute dalla Commissione consiliare e riportate nel parere del 15.9.2016 si è determinata attraverso l&#8217;impegno assunto da parte della Regione a coprire tutti i costi relativi ai servizi residenziali psichiatrici, sino a tutto il periodo di vigenza del Piano di rientro dal debito sanitario (punto 8 del dispositivo della DGR n. 29-3944/2016).<br />
Dunque, l&#8217;asserita reiezione delle&nbsp;istanze&nbsp;critiche sollevate dai soggetti coinvolti nella fase istruttoria è affermazione, almeno in parte, contraddetta dai fatti, né risulta chiaro quale sia la soglia di condivisione delle scelte adottate sulla quale possa attestarsi la prassi della &#8220;concertazione&#8221; per potersi ritenere effettivamente attuata.<br />
Va da ultimo considerato che al punto 10 del dispositivo della D.G.R. n. 29-3944/2016 si prevede espressamente di &#8220;istituire un tavolo di monitoraggio sull&#8217;applicazione della delibera rispetto alla salute dei pazienti e anche al sistema tariffario e ai risvolti occupazionali nel settore della residenzialità psichiatrica. Tale tavolo sarà composto dai soggetti portatori di interessi sul territorio piemontese e sarà istituito entro 90 giorni dalla pubblicazione della delibera&#8221;.<br />
Il Tavolo è stato istituito con Determinazione n. 868 del 22 dicembre 2016, anche qui in adesione ad una specifica sollecitazione espressa nel parere della Commissione consiliare del 15.9.2016.<br />
La rilevanza di tale meccanismo partecipativo va valutata non solo alla luce di un criterio sostanzialistico di interpretazione delle disposizioni regolanti il procedimento amministrativo; ma anche tenendo presente che l&#8217;iter di riprogrammazione della rete dei servizi psichiatrici è stato concepito attraverso un articolata successione di statuizioni e conseguenti fasi di monitoraggio, verifica e successiva rettifica, quindi secondo un continuum fatto di acquisizioni provvisorie e successivi correttivi e adattamenti. L&#8217;eventuale assenza di adeguati apporti partecipativi dei soggetti interessati va quindi vagliata anche alla luce di tale complessivo incedere dell&#8217;azione amministrativa.<br />
In conclusione, l&#8217;insieme di misure di consultazione e di confronto posto in essere nell&#8217;impianto della riforma deve ritenersi complessivamente in linea con una interpretazione ragionevole degli obblighi di partecipazione e consultazione procedimentale, che non si traduca in un&#8217;improba negoziazione paritaria tra autorità procedente e categorie interessate e in un conseguente e insuperabile potere di veto opponibile da parte di queste ultime al fine di ostacolare determinazioni non gradite.<br />
7. Le considerazioni che precedono si collegano (e in parte forniscono soluzione) anche al lamentato difetto d&#8217;istruttoria che deriverebbe dall&#8217;irrituale anteposizione del processo di riordino dei servizi psichiatrici alla rivalutazione delle strutture esistenti e delle attività in queste svolte e, quindi, ad una compiuta acquisizione di tutti gli elementi di conoscenza necessari alla revisione della disciplina di settore.<br />
Sul punto, a confutazione della lamentata inversione logica dell&#8217;iter procedimentale (tale per cui le decisioni sarebbero state assunte prima di un&#8217;accurata ricognizione della realtà sulla quale operare) è rilevante osservare che:<br />
&#8211; la DGR n. 29-3944/2016 è stata preceduta da una &#8220;attività di rivalutazione da parte dei Dipartimenti di Salute Mentale degli utenti presenti nelle strutture residenziali, volta a verificare la coerenza dai livelli di assistenza erogati e delle necessità<br />
&#8211; prima dell&#8217;adozione della DGR n. 29-3944/2016 &#8220;è stata effettuata una attività di mappatura delle strutture residenziali psichiatriche al fine di avere un quadro completo della realtà piemontese&#8221;;<br />
&#8211; da tale opera di analisi preliminare la Regione ha tratto articolati elementi di conoscenza (riportati a pag. 4 della delibera) che hanno giustificato le misure di revisione della DGR n. 30-1517/2015 (dettagliatamente riportate a pag. 5 della DGR n. 29-<br />
&#8211; infine, ai fini della compiuta attuazione del riordino oggetto del provvedimento, la DGR n. 29-3944/2016 ha previsto espressamente una fase transitoria, che si concluderà entro tre anni dall&#8217;emanazione del provvedimento, ed una fase di messa a regime ch<br />
I passaggi procedimentali sopra richiamati e la scansione organizzativa dell&#8217;opera di revisione dei servizi psichiatrici, programmata attraverso fasi di preliminare indagine istruttoria e di successiva implementazione progressiva della riforma, con modalità aperte a soluzioni correttive in itinere, consentono di ritenere complessivamente infondata la censura di carenza di istruttoria sotto tutti i profili dedotti.<br />
8. Entrando nel merito delle scelte operate alla Regione, le associazioni ricorrenti ritengono inadeguata l&#8217;attività di analisi clinica dei pazienti e di valutazione di appropriatezza del loro inserimento nelle strutture&nbsp;attualmente&nbsp;in essere, posta a base della delibera 19 settembre 2016 n. 29-3944, in quanto condotta dall&#8217;Amministrazione odierna resistente su un campione di pazienti inadeguato, in quanto &#8220;..pari ad appena il 20% del totale &#8230;. &#8220;.<br />
Il rilievo non convince, avendo la Regione chiarito sul punto che l&#8217;istruttoria ha riguardato la totalità dell&#8217;utenza, in quanto integralmente sottoposta a valutazione tramite l&#8217;utilizzo delle due scale, mentre la quota del 20% riguarda la percentuale di utenti su cui è avvenuta la validazione della procedura, ovvero il successivo confronto fra l&#8217;esito della classificazione ed i giudizi clinici disponibili con riguardo ai casi esaminati.<br />
Tali deduzioni trovano riscontro nelle indicazioni desumibili, in senso conforme a quanto attestato dalla difesa regionale, nell&#8217;allegato D alla DGR 19 settembre 2016 n. 29-3944 (si vedano in particolare le pagg. 1 e 6 del documento).<br />
9. Seguendo la linea logica delle considerazioni sin qui svolte non può desumersi dalle determinazioni regionali neppure alcuna reale violazione del principio di continuità terapeutica, perché lo spostamento dei pazienti &#8211; previsto nelle delibere impugnate &#8211; dai Gruppi Appartamento o dalle Comunità Alloggio nelle nuove strutture S.R.P. 1 o S.R.P. 2, non deriva da una mera riqualificazione formale delle strutture in oggetto quanto, piuttosto, da una rivalutazione effettiva delle concrete esigenze di cura dei soggetti in cura. Ne consegue che la temuta ricollocazione dei pazienti in categorie potenzialmente inadeguate rispetto alle loro esigenze di trattamento clinico è affermazione priva di validi argomenti di supporto.<br />
D&#8217;altra parte, il principio di continuità terapeutica non può neppure intendersi come preclusivo rispetto ad un&#8217;attività di razionalizzazione delle strutture esistenti e di ricollocazione dei soggetti già sottoposti a trattamenti inappropriati: in tali ipotesi, infatti, è proprio l&#8217;esigenza di garantire al paziente un percorso terapeutico confacente alle sue necessità a consigliarne lo spostamento in un più idoneo contesto di cura.<br />
Più in generale, appare condivisibile la scelta della Regione di superare l&#8217;attuale descritta di confusione tra strutture socio-assistenziali e strutture socio-terapeutiche, in quanto indirizzata sia a garantire ai pazienti la miglior risposta terapeutica in relazione alle differenti loro esigenze; sia ad uniformare l&#8217;assetto complessivo delle strutture operanti alle specifiche disposizioni regionale e nazionali in materia, eliminando la distorsione dei ricoveri inappropriati e delle tipologie residenziali atipiche.<br />
Anche l&#8217;ulteriore contestazione concernente la qualificazione, da parte degli atti impugnati, dei servizi residenziali per la psichiatria in termini strutturali-abitativi, piuttosto che clinico-funzionali, appare contraddetta dall&#8217;attuato iter di riordino delle strutture residenziali psichiatriche, che ha previsto una prima fase di riconduzione delle specifiche tipologie assistenziali ai tre modelli previsti dall&#8217;Accordo nazionale, definendo i criteri di accesso, i requisiti per esercizio (rapportati a parametri funzionali oltre che strutturali) e per l&#8217;accreditamento, nonché il piano tariffario (S.R.P. 1, 2 e 3); ed una successiva fase di rivalutazione per verificare la corretta collocazione dei pazienti nelle tre tipologie di strutture.<br />
10. Peraltro, il fatto che taluni Gruppi Appartamento abbiano erogato sino ad oggi prestazioni sanitarie di alta intensità, con livelli intermedi o elevati di intensità riabilitativa e assistenziale (dunque con un profilo del tutto diverso da quello delle strutture S.R.P. 2, livello 2, o S.R.P. 3), non si vede come possa costituire valida obiezione alle ragionevoli finalità di razionalizzazione e di regolamentazione del sistema perseguite dalla Regione attraverso le delibere contestate.<br />
L&#8217;intento della Regione, infatti, non è quello di stabilizzare la situazione (eterogenea e irregolare) esistente, quanto invece di ricondurla ad ordine, e gli effetti benefici di tale opera di riordino andranno valutati all&#8217;esito della stessa, pur nella consapevolezza delle inevitabili problematicità che emergeranno medio tempore nella fase di riorganizzazione complessiva del sistema.<br />
Nondimeno, la rimodulazione delle strutture S.R.P. 2 su due livelli di intensità assistenziale, delineata dalla DGR n. 29-3944/2016, ha corrisposto proprio alla specifica esigenza, avvertita dalle ricorrenti, di tenere conto della eterogeneità tipologica delle strutture socio-riabilitative esistenti (Gruppi Appartamento e Comunità Alloggio) e della presenza in alcune di esse anche di pazienti affetti da esigenze di carattere sanitario (seppure di minore intensità) non riconducibili alle S.R.P. 3.<br />
L&#8217;innovazione consente infatti che le Comunità Alloggio e i Gruppi Appartamento possano essere ricondotti alla nuova tipologia S.R.P. 2 livello 2, purché garantiscano la copertura h24 risultino avere almeno il 50% dell&#8217;utenza con bisogni sanitari.<br />
11. Le ricorrenti rinvengono, ancora, un profilo di violazione del D.P.C.M. 29 novembre 2001 nella prevista esclusione, nelle nuove S.R.P. 3, dell&#8217;erogazione di prestazioni terapeutiche. E a tal fine sostengono che i L.E.A. in materia di assistenza residenziale per pazienti psichiatrici impongono sempre l&#8217;erogazione di prestazioni terapeutiche anche nelle strutture a bassa intensità assistenziale. Viceversa, la delibera 19 settembre 2016 n. 29-3944 (allegato B, pag. 42) prevede solamente &#8220;un monitoraggio periodico delle condizioni psicopatologiche al fine di permettere il mantenimento della condizione di stabilità clinica dell&#8217;utente&#8221;, ma non la presenza di personale medico specializzato capace di effettuare il previsto monitoraggio.<br />
Sul punto è dirimente osservare che i pazienti ospitati presso le strutture di tipo S.R.P. 3 sono clinicamente stabilizzati e ricevono da queste strutture prestazioni prevalentemente di assistenza e risocializzazione. Viceversa, eventuali contemporanee esigenze di tipo terapeutico vengano comunque assicurate dai DSM in carico ai quali i pazienti restano assegnati, attraverso prestazioni di tipo domiciliare o ambulatoriale, la cui erogazione continua comunque ad essere loro garantita. Dunque, la componente terapeutica è presente in tale tipologia di strutture, sebbene modulata attraverso modalità coerenti con la tipologia delle esigenze socio-riabilitative ivi trattate.<br />
12. Circa la doglianza secondo cui i nuovi requisiti strutturali imposti agli operatori privati soggetti ad accreditamento risulterebbero di gran lunga superiori a quelli indicati a livello nazionale (d.P.R.&nbsp;14 gennaio 1997), se ne rileva innanzitutto la sostanziale genericità &#8211; non risultando specificati i profili di asserita esorbitanza dei requisiti. Nel merito è opportuno osservare che il menzionato&nbsp;d.P.R.&nbsp;14 gennaio 1997 definisce i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi &#8220;minimi&#8221;, e non massimi, richiesti per l&#8217;esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private. Dunque, anche una eventuale eccedenza dei requisiti regionali rispetto ai parametri nazionali, quand&#8217;anche effettivamente sussistente, non potrebbe considerarsi ex se illegittima, né le deduzioni contenute in ricorso forniscono argomenti di rilievo per dimostrare l&#8217;astratta irragionevolezza delle dotazioni minime imposte alle strutture residenziali dagli atti regionali.<br />
13. La logica di razionalizzazione del sistema e di contemperamento degli interessi primari in esso coinvolti rende ragione anche delle disposizioni dettate in materia di diritto dei pazienti alla libera scelta del loro luogo di cura (ex art. 32 Cost.). La doglianza svolta sul punto dalle ricorrenti fa riferimento alle previsioni (contenute nell&#8217;allegato B, pag. 10 della delibera 19 settembre 2016 n. 29-3944) secondo cui: a) nella scelta della struttura sarà data &#8220;priorità alle strutture presenti nella ASL di riferimento, al fine di favorire la continuità terapeutica ed il coinvolgimento della rete familiare e sociale&#8221;; b) la decisione sulla collocazione dei pazienti, in via preferenziale tra le sole strutture del suo territorio di competenza o, al più, del territorio regionale, è demandata al D.S.M.; c) l&#8217;inserimento di pazienti residenti in altre Regioni è contemplata come ipotesi &#8220;eventuale ed eccezionale&#8221;.<br />
Tali disposizioni, a detta delle ricorrenti, entrerebbero in conflitto con l&#8217;art. 32 Cost. e con il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8-bis, co. 2, nella misura in cui sembrerebbero comprimere il diritto del paziente alla libera scelta del luogo di cura.<br />
L&#8217;argomentazione non convince, in quanto omette di considerare che, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 200 del 2005), la facoltà di libera scelta della struttura sanitaria, alla luce dell&#8217;evoluzione della disciplina concernente il sistema di erogazione e retribuzione delle prestazioni specialistiche, non costituisce, nel sistema sanitario nazionale, un principio assoluto, dovendo invece essere contemperata con altri interessi, costituzionalmente tutelati, puntualmente indicati da norme di principio della legislazione statale. Dalla evoluzione della legislazione sanitaria (art. 19 della legge n. 67 del 1988; art. 8, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992; art. 2, comma 8, della legge n. 549 del 1995; art. 32, comma 8, della legge n. 449 del 1997; art. 8-bis, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992), secondo quanto chiarito dalla Corte costituzionale, emerge che, subito dopo l&#8217;enunciazione del principio della parificazione e concorrenzialità tra strutture pubbliche e strutture private, con la conseguente facoltà di libera scelta da parte dell&#8217;assistito, si è progressivamente imposto il principio della programmazione, allo scopo di realizzare un contenimento della spesa pubblica e una razionalizzazione del sistema sanitario, temperandosi, così, il predetto regime concorrenziale attraverso i poteri di programmazione propri delle Regioni e la stipula di appositi &#8220;accordi contrattuali&#8221; tra le ASL competenti e le strutture interessate per la definizione di obiettivi, volume massimo e corrispettivo delle prestazioni erogabili (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. II, n. 1323/2015).<br />
Nel caso di specie, la scelta di privilegiare &#8220;l&#8217;inserimento del paziente in una struttura ubicata preferibilmente sul territorio di competenza del DSM, o comunque sul territorio regionale&#8221;, oltre a porsi come criterio derogabile con scelta motivata (sebbene riferibile a presupposti necessariamente variabili e, quindi, non esaustivamente tipizzabili), appare giustificata dalla esigenza, del tutto ragionevole, di &#8220;agevolare il processo di socializzazione e di reinserimento nella comunità locale, oltre che la continuità terapeutica ed il coinvolgimento della rete familiare e sociale&#8221; (cfr. allegato B pag. 9). Detta scelta è inoltre demandata ad una valutazione dell&#8217;utente o della famiglia dello stesso, da operarsi sotto la supervisione e con il supporto dell&#8217;equipe&nbsp;pluriprofessionale&nbsp;del CSM, quindi senza alcuna imposizione unilaterale da parte della struttura medica di riferimento (cfr. allegato B pag. 10).<br />
Rispetto a questo modello ottimale, la prassi di accogliere nelle strutture piemontesi un numero assai elevato di pazienti provenienti da altre Regioni (secondo quanto emerso all&#8217;esito del monitoraggio condotto dagli uffici regionali), presenta il duplice inconveniente di svilire le finalità di reinserimento sociale del paziente medesimo e di collegamento dello stesso con i servizi dipartimentali (dipartimento di salute mentale, centro di salute mentale, centro diurno, psichiatra di riferimento), oltre che con la rete famigliare e quella sociale; e di ampliare in maniera artificiosa il fabbisogno di posti letto piemontese, rendendo così difficile una vera politica di programmazione a livello regionale ed aziendale.<br />
14. Viene quindi in rilievo la censura di difetto d&#8217;istruttoria e motivazione dedotta con riguardo alle tariffe definite nella delibera del 2016, contestate in quanto unilateralmente stabilite dalla Regione Piemonte, in assenza di una preventiva consultazione con tutte le parti interessate, e senza alcuna motivata giustificazione dei criteri e delle singole voci di costo prese in considerazione.<br />
A fronte di un tale e inadeguato regime tariffario, sussisterebbe il rischio di un peggioramento delle prestazioni attualmente erogate dalle strutture esistenti, per impossibilità concreta da parte dei gestori privati di garantire lo standard di servizio sinora reso; e, con riguardo alle tariffe riferite alle S.R.P. 3, verrebbe a profilarsi un aggravio dell&#8217;obbligo di compartecipazione a carico dei Comuni/utenti.<br />
In termini generali deve premettersi che vengono qui in contestazione misure di macro-organizzazione e di razionalizzazione operate nell&#8217;ambito di un settore nel quale la Regione gode di un&#8217;ampia sfera di valutazione discrezionale, che si esplica attraverso la selezione e il bilanciamento delle varie esigenze rilevanti, ivi incluse quelle di natura finanziaria.<br />
In particolare, in materia di spesa sanitaria l&#8217;art. 8-sexies del d.lgs. n. 502 del 1992 prevede che, con decreto ministeriale, siano stabilite le tariffe massime ed i criteri generali in base ai quali le Regioni adottano il proprio sistema tariffario, fermo restando che le tariffe regionali superiori al limite stabilito a livello nazionale restano a carico dei bilanci regionali. È poi previsto che, con le medesime procedure, siano effettuati periodicamente la revisione del sistema di classificazione delle prestazioni e l&#8217;aggiornamento delle relative tariffe, tenendo conto della definizione dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza e delle relative previsioni di spesa, dell&#8217;innovazione tecnologica e organizzativa, nonché dell&#8217;andamento del costo dei principali fattori produttivi.<br />
In linea con quanto stabilito dal d.lgs. n. 502 del 1992, l&#8217;art. 6 della L.R. Piemonte n. 8 del 1995 (Modalità di definizione delle tariffe per le prestazioni erogate dalle Aziende Sanitarie) stabilisce che&#8221;1. Le tariffe delle prestazioni erogate dalle Aziende Sanitarie e dalle istituzioni sanitarie pubbliche e private sono definite annualmente dalla Giunta Regionale, in sede di riparto del Fondo sanitario. 2. Nella definizione delle tariffe si deve tener conto dei criteri generali fissati dal Ministro della sanità ai sensi dell&#8217;articolo 8, comma 6, del decreto&#8221;.<br />
Dalle richiamate coordinate normative e dalla qualità degli atti regionali adottabili nel settore normativo qui di interesse, deve desumersi che sulle scelte operate dall&#8217;ente competente è ammissibile un sindacato sul piano giurisdizionale solo per profili di macroscopica o manifesta illogicità od arbitrarietà, che evidenzino un irragionevole contemperamento degli interessi in gioco o la definizione di assetti di equilibrio palesemente incongrui (cfr. TAR Bari, sez. II, n. 1720/2013; TAR Piemonte, sez. II, n. 531/2013).<br />
I provvedimenti della Regione, come già accennato, per il profilo programmatorio e&nbsp;organizzatorio&nbsp;che li caratterizza, rispondono anche ad un&#8217;esigenza prioritaria e ineludibile di riequilibrio della spesa sanitaria, che impone interventi correttivi immediati, con sacrifici posti a vario titolo su tutti coloro che sono presenti nello specifico settore di attività e quindi anche su tutte le strutture convenzionate. Le stesse, d&#8217;altra parte, restano libere di valutare la convenienza a continuare ad operare in regime di accreditamento accettando il tariffario imposto, o porsi fuori del Servizio Sanitario Nazionale operando privatamente a favore dei soli utenti solventi (cfr. Ad.&nbsp;Plen. n. 4/2012).<br />
La determinazione tariffaria, quindi, in quanto strettamente correlata con le esigenze di programmazione e sostenibilità finanziaria del Sistema Sanitario Nazionale e Regionale, fa sì che, attraverso la leva delle tariffe il legislatore regionale possa orientare il mercato delle strutture pubbliche e private verso criteri di efficienza e competitività, ottimizzando il livello delle prestazioni ottenibili in ragione delle risorse disponibili e dell&#8217;adeguatezza e appropriatezza delle prestazioni, in un&#8217;ottica di contemperamento del diritto alla salute e dell&#8217;iniziativa imprenditoriale privata con esigenze di bilancio e di rientro dal debito (Cons. Stato, sez. III, n. 1590/2015).<br />
Nel caso di specie, nel quadro complessivo delle determinazioni assunte dalla Regione non paiono rinvenibili indici di manifesta irrazionalità o disequilibrio, e ciò alla luce sia degli articolati passaggi procedimentali e istruttori che hanno orientato le scelte della Regione (riportati più in dettaglio nelle memorie della difesa regionale) &#8211; inclusivi di una preliminare ricognizione dei costi delle strutture esistenti; di un loro confronto con le evidenze emerse dall&#8217;analisi condotta su altre realtà regionali (Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto); di una successiva scomposizione e stima dei singoli fattori produttivi che concorrono a determinare il costo complessivo del servizio; di un confronto con i prezzi di riferimento in ambito sanitario definiti&nbsp;dall&#8217;Anac&nbsp;e con i valori medi dei contratti collettivi di lavoro (inclusivi anche degli istituti contrattuali accessori, quali i turni notturni e festivi).<br />
Le parti qui ricorrenti (comunque rappresentative di una quota minoritaria della totalità degli operatori del settore) non hanno fornito una confutazione analitica del procedimento adottato dalla Regione, attraverso una specifica contestazione della metodologia adottata e delle rilevazioni e delle stime operate in applicazione della stessa &#8211; della cui razionalità e veridicità non è dato dubitare in ragione della mera divergenza di cifre emergente dalle quantificazioni di maggiore importo allegate in atti.<br />
Deve inoltre considerarsi che il principale dato al quale la Regione ha ancorato la definizione delle tariffe è costituito dalla rilevazione a della media dei costi determinatisi nella pluriennale attività delle strutture private già esistenti e sino ad oggi operanti. Tale dato è stato poi corretto al rialzo nella DGR n. 29-3944/2016 (e sarà oggetto di revisione in corrispondenza dei rinnovi contrattuali).<br />
Così, ad esempio, nel quantificare i costi del personale si è tenuto anche conto dei contratti in uso presso gli enti gestori, mentre nella determinazione dei costi dell&#8217;attività alberghiera sono state considerati anche i costi sino ad oggi sostenuti dalle strutture piemontesi.<br />
La qualità del parametro assunto a riferimento è di particolare pregnanza, poiché nell&#8217;esperienza concreta maturata dalle strutture residenziali già esistenti viene ad integrarsi l&#8217;incidenza di quel fattore di ottimizzazione della spesa che una stima preventiva e del tutto astratta dei costi non è in grado (ex ante) di cogliere.<br />
D&#8217;altra parte, le strutture private accreditate operano nel libero mercato soggetto a dinamiche fluttuanti &#8211; certamente valide anche ai fini dell&#8217;acquisizione dei fattori di produzione &#8211; la cui più concreta ed efficace rappresentazione non può ricavarsi che da una rilevazione statistica e mediana della spesa storica consolidatasi in un arco temporale sufficientemente ampio.<br />
Nelle simulazioni dei costi offerte dalle parti ricorrenti &#8211; impostate su una composizione di costi astratti e non storicamente sperimentati, desunti da contesti di mercato in parte avulsi da quello specifico della residenzialità socio-sanitaria &#8211; non si tiene conto del fatto che gli importi fissati nei provvedimenti impugnati mirano a sollecitare obiettivi di efficienza ottimale e, quindi, anche alla luce dell&#8217;esperienza maturata nel settore qui di interesse, a selezionare gli operatori maggiormente in grado di garantire il servizio con modalità competitive e al contempo adeguate alle esigenze dell&#8217;utenza.<br />
Dunque, l&#8217;asserita insostenibilità dei costi e l&#8217;inadeguatezza in senso assoluto delle tariffe andrebbero dimostrate confutando il dato storico sin qui consolidatosi e facendo riferimento al caso dell&#8217;operatore virtuoso, ovvero assumendo un parametro di svolgimento ottimale e altamente efficiente del servizio che, al contrario, non viene preso in considerazione nelle simulazioni e nelle argomentazioni esposte in atti.<br />
La Regione Piemonte ha fatto richiamo nella determinazione delle tariffe anche all&#8217;allineamento dei corrispettivi fissati agli importi vigenti in altre Regioni italiane per prestazioni equivalenti. Si tratta di un ulteriore dato munito di particolare e qualificata pregnanza istruttoria, sul quale le parti ricorrenti non hanno fornito alcun argomento critico, in grado di validare, sia pure in termini macroscopici &#8211; suscettibili di apprezzamento nel contesto di un sindacato giurisdizionale sull&#8217;eccesso di potere &#8211; la complessiva ragionevolezza e sostenibilità dell&#8217;impianto tariffario oggetto di contestazione.<br />
Circa l&#8217;asserita violazione dell&#8217;intesa raggiunta con il precedente governo regionale nel maggio 2014 (quantomeno in relazione alla determinazione della quota &#8220;alberghiera&#8221;), deve considerarsi che il documento menzionato dalle parti ricorrenti (allegato sub doc. 28) consiste in una bozza priva di indicazioni tariffarie &#8211; oltre che di contenuti vincolanti, trattandosi di una mera formulazione di proposte &#8211; rispetto alla quale, pertanto, in assenza di più specifiche deduzioni in grado di colmare le lacune segnalate, non paiono sussistere profili invalidanti apprezzabili sub specie di illegittimità o eccesso di potere.<br />
Circa l&#8217;ulteriore doglianza riferita all&#8217;assenza di una adeguata esplicitazione delle ragioni sottese alle determinazioni tariffarie esaminate, non integrabile da una motivazione postuma affidata a note istruttorie depositate in giudizio, occorre osservare che ai sensi del comma 2 dell&#8217;art. 3 della legge 241/1990 &#8220;la motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale&#8221;.<br />
Le delibere impugnate paiono riconducibili alla seconda delle due categorie menzionate, in quanto esplicative di un&#8217;attività di pianificazione e programmazione dell&#8217;intera rete socio-sanitaria regionale, nel settore della residenzialità psichiatrica, dimensionata su vaste aree di interesse e caratterizzata da un&#8217;ampia discrezionalità &#8211; sia pure nei limiti delle direttive normative sovraordinate.<br />
Deve quindi ritenersi che le singole scelte compiute dall&#8217;amministrazione non necessitassero singolarmente di un&#8217;apposita motivazione, oltre quella che si ricava dai generali criteri seguiti nella impostazione della programmazione nella quale si inscrivono.<br />
Nondimeno, come già esposto, l&#8217;allegato D della DGR 29-3944/2016 dà conto dell&#8217;attività svolta dalla Regione per approfondire l&#8217;analisi dei costi di gestione rendicontati dalle strutture analizzate, e fornisce indicazione dei costi medi riscontrati &#8211; comprensivi sia degli oneri sostenuti dalle strutture per l&#8217;attività alberghiera (pulizia, pasti, lavanderia, etc.), sia delle spese inerenti&nbsp;le&nbsp;attività di supporto (canone di locazione, manutenzione, utenze, oneri, etc..) (cfr. pagg. 9 &#8211; 12 allegato D).<br />
Deve quindi ritenersi che la Regione abbia fornito una base giustificativa delle determinazioni tariffarie adottate, avendole ancorate, essenzialmente, alla media dei costi determinatisi nella pluriennale attività delle strutture private già esistenti e operanti secondo criteri di mercato.<br />
15. Con riguardo alla previsione della compartecipazione per le Strutture socioriabilitative (S.R.P. 3), essa risale alla D.C.R. n. 357-1370 del 28 gennaio 1997 che già stabiliva che &#8220;i pazienti dei Gruppi Appartamento contribuiscono economicamente alla gestione degli stessi. Sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale unicamente i costi della funzione sanitaria&#8221;. Detta previsione risulta confermata dal D.P.C.M. 29 novembre 2001 relativo ai &#8220;micro-livelli&#8221; di assistenza di cui alla lett. b).<br />
Quanto alla legittimità della scelta regionale di prevedere la compartecipazione alla spesa nella misura del 60% della retta per tutti i presidi SRP3, con ciò accomunando le strutture residenziali con personale sociosanitario presente nelle 24 ore, nelle 12 ore o per fasce orarie, occorre osservare quanto segue.<br />
Unico e vincolante riferimento normativo in materia, al quale la Regione era chiamata a uniformarsi, è contenuto nell&#8217;Allegato 1.C &#8220;Area Integrazione Socio sanitaria&#8221; del D.P.C.M. del 29 novembre 2001 &#8220;Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza&#8221; il quale, per il Macro livello dell&#8217;Assistenza territoriale residenziale psichiatrica, prevede, alla lettera b), che sono a carico dell&#8217;utente o del Comune nella percentuale del 60% solo i costi delle &#8220;prestazioni terapeutiche e socio-riabilitative in strutture a bassa intensità assistenziale&#8221;.<br />
La disposizione non chiarisce cosa debba intendersi per &#8220;intensità assistenziale&#8221;. Tuttavia, fa riferimento, nella menzionata lettera b), unicamente alle prestazioni &#8220;terapeutiche e socio-riabilitative&#8221;, il che lascia intendere che i livelli dell'&#8221;assistenza&#8221; vadano parametrati alla consistenza di tali prestazioni. D&#8217;altra parte, il concetto di &#8220;assistenza&#8221; non è associato nel DPCM del 2001 ad un&#8217;ulteriore e distinta categoria di prestazioni, ma figura come voce generica &#8211; nella intitolazione della tabella dei livelli di &#8220;assistenza territoriale residenziale&#8221; &#8211; estensivamente riferibile a tutte le attività complessivamente attuabili in ambito residenziale per la cura del paziente.<br />
Dunque, appare ragionevole ritenere che l&#8217;intensità del livello assistenziale debba essere rapportata, stando alla menzionata lettera b), alla consistenza delle prestazioni terapeutiche e socio-riabilitative.<br />
La Regione Piemonte ha operato in modo coerente a tale impostazione interpretativa,&nbsp;in quanto&nbsp;ha configurato tutte le SRP3 come strutture destinate tutte ad attuare programmi non terapeutici e &#8220;a bassa intensità riabilitativa&#8221;.<br />
Peraltro che la modulazione della durata della presenza del personale sociosanitario presente (nell&#8217;arco delle 24, delle 12 ore o per fasce orarie) nelle strutture SRP3 non costituisca un parametro cui rapportare l&#8217;intensità del modello assistenziale fornito, è conclusione ulteriormente evincibile da un secondo indice normativo.<br />
Si consideri a tal fine la D.G.R. 23/12/2003, n. 51-11389 (adottata proprio come atto di recepimento del D.P.C.M. 29 novembre 2001, allegato 1, Punto 1.C. &#8220;Applicazione Livelli Essenziali di Assistenza all&#8217;area dell&#8217;integrazione socio-sanitaria&#8221;), la quale, nel definire (nell&#8217;ambito delle cure domiciliari) le fasce di complessità assistenziale, oltre a far riferimento a progetti integrati dalle due componenti &#8220;sanitaria&#8221; e &#8220;socioassistenziale&#8221;, associa la &#8220;bassa complessità assistenziale&#8221; ad un livello di minore intensità sanitaria e di maggiore intensità di sostegno socio-sanitario; la &#8220;media complessità assistenziale&#8221; ad un livello medio di intensità sanitaria e ad un pari livello di intensità socio-sanitario e la &#8220;medio-alta complessità assistenziale&#8221; ad un livello di intensità sanitaria maggiore rispetto all&#8217;intensità socio-sanitaria. Dunque, il parametro determinante che orienta l&#8217;inquadramento dei diversi livelli dell&#8217;intensità &#8220;assistenziale&#8221; risulta essere, essenzialmente, la gradazione quantitativa delle prestazioni di tipo &#8220;sanitario&#8221;. Ora, nella configurazione delle strutture SRP3 accolta dalla Regione Piemonte è assente la componente riferita alle prestazioni &#8220;sanitarie&#8221;, mentre è presente l&#8217;elemento delle prestazioni &#8220;socio-riabilitative&#8221;, uniformemente graduate su un livello di &#8220;bassa intensità&#8221; valido per tutte le tipologie di strutture S.R.P. 3 (in conformità a quanto previsto dal modello AGENAS &#8211; GISM recepito con D.C.R. del 23 dicembre 2013, n. 260-40596).<br />
Dunque, le determinazioni assunte dalla Regione appaiono in linea con la D.G.R. 23/12/2003, n. 51-11389, il che è circostanza di non poco peso se si considera che tale DGR, in quanto atto di recepimento a livello regionale del &#8220;D.P.C.M. 29 novembre 2001, allegato 1, Punto 1.C. Applicazione Livelli Essenziali di Assistenza all&#8217;area dell&#8217;integrazione socio-sanitaria&#8221;, costituisce unica fonte qualificata di ricostruzione interpretativa del concetto di &#8220;livello assistenziale&#8221;, in quanto costituisce (diversamente dalle altre fonti normative menzionate sul punto dalla difesa di parte ricorrente) diretta applicazione della fonte nazionale oggetto di recepimento.<br />
Ulteriore indicazione interpretativa è desumibile dai nuovi LEA approvati con DPCM 12 gennaio 2017 (vedasi l&#8217;art. 33), nei quali, oltre a ribadirsi che &#8220;i trattamenti residenziali socio-riabilitativi di cui al comma 2, lettera c sono a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 40 per cento della tariffa giornaliera&#8221;, vengono definiti i livelli di intensità assistenziale residenziale: tal fine si specifica che il livello di minore intensità assistenziale (art. 33, comma 2, lettera c) coincide con le situazioni richiedenti &#8220;interventi a bassa intensità riabilitativa&#8221;, fronteggiabili con presenza di personale sociosanitario variamente modulabile nell&#8217;arco della giornata.<br />
Dunque, la disposizione in oggetto reca due indicazioni di rilievo in senso favorevole all&#8217;impostazione fatta propria dalla Regione, in quanto: a) per un verso assume la gradazione dell&#8217;attività &#8220;riabilitativa&#8221; come fattore caratterizzante il livello dell&#8217;intensità assistenziale; b) per altro verso, esclude che la durata della presenza del personale sociosanitario sia un fattore determinante del livello di intensità assistenziale.<br />
16. Anche i rilievi di carattere contabile non persuadono.<br />
Le ricorrenti lamentano il fatto che la Regione Piemonte non avrebbe fornito alcuna indicazione relativa all&#8217;entità della copertura finanziaria imposta agli Enti locali per il pagamento della quota sociale. In realtà, la Regione non ha fatto altro che dare seguito a indicazioni normative preesistenti e di rilievo nazionale (prima tra tutte il DPCM 29.11.2001), che già gravavano l&#8217;ente comunale della compartecipazione al pagamento della quota sociale della retta delle strutture socio-riabilitative, nei limiti innanzi segnalati. Dunque, in disparte il fatto (in sé irrilevante) che a tale regola non si sia data sino ad oggi alcuna attuazione, deve respingersi in radice l&#8217;affermazione secondo cui la Regione avrebbe accollato al Comune una nuova voce di spesa. Dal che consegue che grava sul solo ente comunale, ai sensi degli artt. 153 commi 4 e 5 e 191 del T.U.E.L. (D.Lgs.&nbsp;18 agosto 2000, n. 267 e&nbsp;s.m.i.), la gestione delle problematiche di impegno e di copertura della spesa in oggetto, oltre che di salvaguardia dei propri equilibri finanziari.<br />
Nello stesso senso depone l&#8217;art. 35 della legge regionale n. 1/2004, il quale nel prevedere il concorso dei comuni al finanziamento delle spese socio-sanitarie, per la parte riferibile agli interventi sociali, impone agli stessi enti comunali il reperimento e l&#8217;iscrizione nel proprio bilancio delle risorse finanziarie necessarie, destinate ad affiancarsi a quelle messe a disposizione dallo Stato, dalla Regione e dagli utenti.<br />
Dunque non pare corretta l&#8217;affermazione delle parti ricorrenti &#8211; sulla cui base viene argomentata il profilo di contrasto con l&#8217;art. 81 Cost. &#8211; secondo cui&#8221;&nbsp;..&nbsp;. la Giunta con un atto unilaterale impone una compartecipazione alla spesa di Comuni/Utenti per tutti gli attuali pazienti dei Gruppi Appartamento e delle Comunità protette&#8221;.<br />
17. Quanto al rischio di disparità di trattamento fra Gestori soggetti o meno ad I.V.A., conseguente alla previsione secondo cui le tariffe &#8220;sono inclusive degli oneri fiscali e sono state calcolate valutando gli effetti indotti dai mutamenti intervenuti per le aliquote IVA&#8221;, si rimanda a quanto già ritenuto da questa sezione sul regime di inclusione dell&#8217;Iva nel sistema tariffario remunerativo di prestazioni socio-sanitarie con la pronuncia n. 512/2017.<br />
18. Il fatto, poi, che la D.G.R. n. 14-4590 del 23 gennaio 2017 sia stata adottata in concomitanza temporale con l&#8217;approvazione del&nbsp;d.P.C.M. 12 gennaio 2017 (recante l&#8217;aggiornamento dei nuovi livelli essenziali di assistenza) non ne comporta automaticamente l&#8217;illegittimità, innanzitutto perché il&nbsp;d.P.C.M. da ultimo menzionato è entrato in vigore il 19 marzo (giorno seguente a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), quindi in epoca successiva all&#8217;adozione della DGR del 2017. Inoltre il nuovo&nbsp;d.P.C.M. è privo, nella materia che qui occupa, dei provvedimenti regionali attuativi, che richiedono, ai sensi del d.lgs. 502/1992,&nbsp;una&nbsp;ulteriore fase di confronto in sede di Conferenza Stato-Regioni e Regioni-territorio; né le ricorrenti indicano sotto quali specifici profili la delibera regionale risulterebbe in contrasto ( e andrebbe armonizzata) con la nuova normativa in materia di LEA. Per tutte queste ragioni, la censura appare priva di fondamento.<br />
19. Ancora, la lamentata violazione del principio di proporzionalità appare enunciata in termini del tutto generici, sia con riferimento alla asserita esiguità dei margini temporali previsti per le procedure di adeguamento da parte delle strutture private, posto che gli stessi termini iniziali sono stati a più riprese prorogati dalla Regione e nulla più è stato dedotto da parte delle ricorrenti circa l&#8217;adeguatezza delle nuove scadenze temporali; sia con riferimento alla gravosità degli oneri di spesa conseguenti alle opere di adeguamento richieste, anche questa paventata in termini astratti (senza ciò riferimento a dati complessivi, riferibili alla globalità degli operatori interessati e quindi apprezzabili sulla scala della programmazione generale che è propria dei provvedimenti gravati) oltre che contraddittori (non si tiene conto, ad esempio, del fatto che la lamentata la contrazione del personale medico specialistico da adibire presso le strutture residenziali e destinato ad essere sostituito da personale non specialistico, dovrebbe determinare una correlata riduzione di una rilevante voce di spesa per i gestori che ne sono interessati). Più in generale, il sospetto che nel bilanciamento di opposti interessi (pubblici e privati) siano prevalse ragioni di contenimento della spesa pubblica a detrimento delle esigenze di continuità e qualità della cura dei pazienti, è ulteriormente contraddetto dal fatto che il budget assegnato dalla Regione ai servizi territoriali psichiatrici per l&#8217;anno 2017 è rimasto invariato rispetto a quello assegnato per l&#8217;annualità precedente.<br />
Infine, la lamentata rigidità dei tempi di attuazione della riforma, nel contesto di un quadro regolativo in evoluzione e di non immediata lettura &#8211; appare ragionevolmente mitigata dalla previsione di una fase transitoria triennale per l&#8217;attuazione del riordino, oltre che dalla istituzione (con D.D. n. 868 del 22.12.2016) di un tavolo aperto alle associazioni e categorie di settore e deputato al monitoraggio, durante la fase transitoria, sull&#8217;applicazione della DGR 29-3944/2016. Le due determinazioni vanno lette nel senso della apertura del percorso applicativo della riforma a possibili modifiche in itinere, anche per ciò che concerne gli incombenti imposti alle strutture private, il che lascia intendere come la Regione abbia scelto &#8211; in un&#8217;ottica complessiva certamente apprezzabile sotto il profilo del bilanciamento degli interessi &#8211; di affidare ad una fase di sperimentazione iniziale la valutazione di eventuali effettiva criticità meritevoli di intervento correttivo.<br />
20. Conclusivamente, i due ricorsi riuniti, come integrati dai motivi aggiunti, devono essere integralmente respinti.<br />
Nondimeno, la natura e la complessità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese di lite in entrambi i giudizi.</p>
</div>
<div id="pnlPqm">
<p style="margin-left: 7.5pt; text-align: center;"><strong>PQM</strong></p>
<p style="margin-left: 7.5pt;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, integrati da motivi aggiunti, come in epigrafe proposti,<br />
li respinge.<br />
Compensa le spese di lite in entrambi i giudizi.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Domenico Giordano, Presidente<br />
Roberta&nbsp;Ravasio, Consigliere<br />
Giovanni Pescatore, Primo Referendario, Estensore<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 08 SET. 2017.</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-8-9-2017-n-1041/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2017 n.1041</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2016 n.1041</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-16-5-2016-n-1041/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-16-5-2016-n-1041/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2016 n.1041</a></p>
<p>Pres. Salamone, Est. Tuccillo Sulla legittimità del decreto del 6 luglio 2015, n. 75, adottato dal Commissario ad acta, per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della regione Calabria, avente ad oggetto «Approvazione percorso diagnostico terapeutico assistenziale per la sindrome coronarica acuta (Sca) nella regione Calabria.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-16-5-2016-n-1041/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2016 n.1041</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-16-5-2016-n-1041/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2016 n.1041</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Salamone, Est. Tuccillo</span></p>
<hr />
<p>Sulla legittimità del decreto del 6 luglio 2015, n. 75, adottato dal Commissario ad acta, per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della regione Calabria, avente ad oggetto «Approvazione percorso diagnostico terapeutico assistenziale per la sindrome coronarica acuta (Sca) nella regione Calabria. Programma operativo 2013-2015. Punto 13: Reti assistenziali per intensità di cure».</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Principio della parificazione e concorrenzialità tra strutture pubbliche e strutture private – Principio di libera scelta del cittadino della struttura presso la quale farsi curare – Principio della programmazione sanitaria – Contenimento della spesa pubblica – Razionalizzazione del sistema sanitario – Contemperamento degli interessi.</div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify;">2. Atti di natura programmatoria – Individuazione dei tetti di spesa – Individuazione della ripartizione territoriale di determinate tipologie di prestazioni sanitarie – Pianificazione finanziaria – Tutela sanitaria – Livelli essenziali – Contenimento della spesa pubblica – Razionalizzazione del sistema sanitario – Contemperamento degli interessi – Temperamento del regime concorrenziale.</div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify;">3. Programmazione sanitaria – Atti di natura programmatoria – Bilanciamento degli interessi – Esigenze di contenimento della spesa – Esigenze di rafforzamento della tutela sanitaria – Bilanciamento degli interessi a seconda della fase storica – Diritto sociale alla salute.</div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify;">4. Potere programmatorio – Atti di natura programmatoria – Individuazione dei tetti di spesa – Riserve di risorse per i cittadini residenti in regione – Individuazione dei criteri di riparto tra le varie strutture per la cura di una determinata patologia – Competenze ascrivibili alla regione – Competenze ascrivibili al Commissario<em> ad acta</em>.</div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
5.&nbsp;Atti di programmazione sanitaria e socio-assistenziale – Competenze del Commissario <em>ad acta</em> – Attuazione del piano di rientro – Potere discrezionale – Autoritatività.</div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify;">6. Provvedimenti a contenuto altamente discrezionale – Sindacato giurisdizionale – Limiti del sindacato giurisdizionale relativo ai provvedimenti a contenuto altamente discrezionale – Ragionevolezza e logicità delle scelte – Eccesso di potere – Figure sintomatiche dell’eccesso di potere.&nbsp;</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. La facoltà di libera scelta della struttura sanitaria, da parte del cittadino, espressione, a sua volta, del più generale principio di parificazione e concorrenzialità tra strutture pubbliche e private, non costituisce, nel sistema sanitario nazionale, un principio assoluto, dovendo, invece, essere contemperato con altri interessi, costituzionalmente tutelati, nonché puntualmente indicati da norme di principio della legislazione statale, connessi al principio di programmazione sanitaria, diretto, in particolare, a realizzare un contenimento della spesa pubblica e una razionalizzazione del sistema sanitario.</div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify;">2. È sancita la legittimità di quegli atti di natura programmatoria, adottati dal Commissario <em>ad acta</em>, tesi ad individuare tetti di spesa relativi alle prestazioni erogate dai gestori privati e ad individuare la ripartizione territoriale di determinate tipologie di prestazioni erogate dalle strutture pubbliche o private, con conseguente limitazione della facoltà di libera scelta della struttura, da parte cittadino, nonché restrizione dell’ambito di operatività di talune strutture private accreditate, in quanto volti, complessivamente, a garantire la tenuta finanziaria del sistema sanitario, nel rispetto di standard qualitativi prestazionali.</div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify;">3. In materia di programmazione sanitaria, è riconosciuto in capo alla regione e dunque anche in capo al Commissario <em>ad acta</em> un ampio potere discrezionale, finalizzato al bilanciamento di interessi diversi – il contenimento della spesa; la pretesa degli assistiti a prestazioni sanitarie adeguate; la pretesa degli operatori privati ad operare con adeguati margini di profitto; l’efficienza delle strutture pubbliche, che rappresentano un pilastro del sistema universalistico – idoneo a consentire, mediante l’atto programmatorio, di modulare le esigenze di contenimento della spesa ovvero di rafforzamento della tutela sanitaria, a seconda della diversa fase storica; in tal senso, il richiamato atto programmatorio «condiziona l’esercizio del diritto sociale alla salute, rendendolo compatibile con il suo costo finanziario».</div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify;">4. Il potere programmatorio riconosciuto in capo al Commissario <em>ad acta</em> può estrinsecarsi nell’adozione di atti volti non solamente all’individuazione dei tetti di spesa e alla fissazione di una riserva di risorse disponibili per i (soli) cittadini residenti all’interno della regione, come già sancito dalla giurisprudenza, ma anche all’individuazione dei criteri di riparto tra le varie strutture per la cura di una determinata patologia, che tengano conto, tra l’altro, della collocazione spaziale della struttura, dei tempi di trasferimento, delle variabili cliniche di presentazione, della tutela dei cittadini e delle conseguenze finanziarie per il servizio sanitario.</div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify;">5. Gli atti di programmazione sanitaria e socio-assistenziale, adottati dal Commissario<em> ad acta</em>, posti in essere in attuazione del piano di rientro, implicano l’effettuazione di scelte complesse di recupero o redistribuzione di risorse – concernenti, in particolare, l’equa ripartizione dei sacrifici imputabili alle aziende fornitrici dei servizi; l’appropriatezza delle prestazioni; l’eliminazione delle situazioni atte a ingenerare uno squilibrato assorbimento delle risorse da parte di un livello assistenziale rispetto ad altri livelli – che non sono negoziabili dalle parti, ma imposte in via autoritativa, come riconosciuto da una costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, in applicazione dei principi sanciti dalla Corte costituzionale.&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify;">6. Nel sindacato relativo ai provvedimenti altamente discrezionali, il giudice deve limitarsi a valutare se sussistono profili di evidente illogicità, di contraddittorietà, di ingiustizia manifesta, di arbitrarietà o di irragionevolezza della determinazione e dei modi di adozione della stessa.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: center;"><strong>N. 01041/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 01630/2015 REG.RIC.</strong></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria</strong><br />
<strong>(Sezione Prima)</strong><br />
ha pronunciato la presente</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1630 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />
Villa S. Anna S.p.A., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Alfredo Gualtieri, con domicilio eletto presso Alfredo Gualtieri in Catanzaro, Via Vittorio Veneto N. 48;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Commissario Ad Acta Per L&#8217;Attuazione del Piano di Rientro Dai Disavanzi del Settore Sanitario della Regione Calabria, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, Via G.Da Fiore, 34; Regione Calabria, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Paolo Falduto, domiciliata in Catanzaro, Cittadella Regionale (Germaneto); Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro;&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p>Casa di Cura Tricarico Rosano Srl;&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<p>del decreto del commissario ad acta per l&#8217;attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della regione calabria n 75/15 avente ad oggetto &#8220;approvazione percorso diagnostico terapeutico assistenziale per la sindrome coronarica acuta (sca) nella Regione Calabria. programma operativo 2013 &#8211; 2015 &#8211; punto 13 &#8211; reti assistenziali per intensita&#8217; di cure</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Commissario Ad Acta Per L&#8217;Attuazione del Piano di Rientro Dai Disavanzi del Settore Sanitario della Regione Calabria e di Regione Calabria;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 aprile 2016 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</div>
<p>1. Con ricorso la Villa S. Anna s.p.a chiedeva di annullare il decreto del Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria n. 75 del 6.7.2015 avente ad oggetto “Approvazione percorso diagnostico terapeutico assistenziale per la sindrome coronarica acuta (SCA) nella Regione Calabria. Programma operativo 2013-2015 punto 13: reti assistenziali per intensità di cure” nelle parti in cui limita, nell’ambito della gestione della sindrome coronarica acuta, l’ambito di operatività della struttura ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto connesso o consequenziale. Riferiva: che la ricorrente era titolare di accreditamento e centro di riferimento del SSN per l’alta specialità del cuore ed alla stessa hanno da sempre fatto riferimento essenzialmente gli ospedali pubblici della Regione; che con il decreto impugnato era approvato il percorso diagnostico terapeutico assistenziale per la sindrome coronarica acuta nella Regione Calabria; che, in base al suddetto percorso, per le situazioni emergenziali rientranti nel protocollo di cui alle sindromi coronariche acute la struttura ricorrente veniva sostanzialmente estromessa, mentre relativamente alle prestazioni di carattere non emergenziale potevano afferire solo i pazienti di cui all’ambito territoriale della Provincia di Crotone.<br />
Impugnava il provvedimento per violazione dell’art. 8 bis del d.lgs. 502/1992, eccesso di potere per manifesta irragionevolezza come precisato in ricorso. Riferiva: che il provvedimento violava il principio di libera scelta del cittadino sulla struttura presso la quale farsi curare, come previsto dall’art. 8 bis del d.lgs. 502/1992; che, in questo modo, il provvedimento faceva perdere alla ricorrente la possibilità di erogare prestazioni nell’ambito della branca specialistica in cui la stessa sistematicamente operava; che in ambito regionale la struttura ricorrente era l’unico soggetto ad operare nella delicata branca della cardiochirurgia; che l’unico limite all’accesso delle strutture accreditate era il tetto di spesa.<br />
Impugnava il provvedimento per violazione dell’art. 15 comma 20 del d.l. n.95/2012, carenza assoluta di potere, eccesso di potere per contraddittorietà fra i provvedimenti. Riferiva: che il coordinamento deputato all’approvazione del documento non aveva il potere di determinare restrizioni del diritto all’erogazione delle prestazioni da parte delle strutture accreditate; che il coordinamento non aveva il potere di restringere l’ambito di operatività delle strutture accreditate nella branca specialistica di riferimento o di limitare il relativo potere contrattuale; che non esisteva una norma attributiva del potere di regolamentare l’offerta; che anche il commissario ad acta non era titolare di un potere di limitare in maniera così consistente il diritto di una struttura accreditata, per comparti geografici.<br />
Si costituiva il Commissario ad acta chiedendo di rigettare il ricorso.<br />
Si costituiva la Regione Calabria chiedendo di rigettare il ricorso.<br />
2. Il ricorso proposto non può trovare accoglimento.<br />
Con riferimento al primo motivo di impugnazione, deve ritenersi che nessuna violazione del principio di libera scelta del cittadino tra strutture accreditate e pubbliche emerga con riferimento al provvedimento impugnato.<br />
Per quanto riguarda le prestazioni emergenziali, effettivamente, la ratio giustificativa della ripartizione territoriale appare pienamente conforme alla tutela della salute del cittadino, mentre solo in secondo piano appare emergere il diritto di scelta della struttura da parte del paziente stesso. Nelle prestazioni di carattere emergenziale, come evidenziato da parte resistente, la scelta della struttura non è effettuata dal cittadino ma dalla struttura sanitaria deputata (Suem 118 o pronto soccorso). Ne discende che per tali forme di intervento non emerge una violazione della disposizione citate.<br />
In ogni caso e in generale, anche con riferimento alle prestazioni di carattere non emergenziale, deve ritenersi conforme alle disposizioni vigenti una scelta di carattere programmatorio operata dall’organo competente con riferimento alla destinazione dei pazienti, al fine di rendere più efficiente il sistema sanitario (si rinvia in particolare alla motivazione della sentenza del Cons. Stato 296/2014). Come osservato dalla Corte Costituzionale, il principio di libera scelta della struttura da parte del cittadino deve essere contemperato con altri interessi costituzionalmente protetti. In particolare, il principio della programmazione è diretto a realizzare un contenimento della spesa pubblica ed una razionalizzazione del sistema sanitario (Corte Cost. 200/2005 e 248/2011), in considerazione dei limiti che il legislatore ordinario incontra anche in relazione alle risorse finanziarie disponibili.<br />
In sede di programmazione sanitaria, è coerente, quindi, la scelta dell’amministrazione di individuare tetti di spesa relativi alle prestazioni erogate dai gestori privati e di individuare la ripartizione territoriale di determinate tipologie di prestazioni concretamente erogate dal settore pubblico e dal settore privato, nel rispetto di un nucleo qualitativo delle prestazioni concretamente erogate, perché ciò costituisce garanzia minima di una complessiva tenuta finanziaria del sistema sanitario. Tale assetto non comporta alcuna disparità di trattamento tra strutture pubbliche e private o violazione dei principi di parità e libera concorrenza che governano il settore sanitario, tale da incidere negativamente sulla qualità del servizio e sul principio di libera scelta da parte del paziente, poiché le strutture pubbliche, a differenza delle strutture private, sono tenute a rendere la prestazione anche nell&#8217;ipotesi di superamento dei tetti di spesa, in chiave di tutela del diritto alla salute dei cittadini.<br />
Viceversa, con il sistema dell&#8217;accreditamento non c&#8217;è alcun obbligo di pagamento delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie private che eccedono il budget, ed è in facoltà delle medesime o del professionista accreditato di negare la prestazione richiesta; ciò in quanto una struttura privata accreditata può erogare prestazioni per conto del servizio pubblico ed a spese di quest&#8217;ultimo solo se ha stipulato l&#8217;apposito contratto con l&#8217;ASL competente e nei limiti di spesa previsti dal contratto stesso (T.A.R. Sicilia, Catania, n. 948/2008).<br />
Più in particolare, la facoltà di libera scelta della struttura sanitaria alla luce dell&#8217;evoluzione della disciplina concernente il sistema di erogazione e retribuzione delle prestazioni specialistiche, non costituisce, nel sistema sanitario nazionale, un principio assoluto, dovendo invece essere contemperato con altri interessi, costituzionalmente tutelati, puntualmente indicati da norme di principio della legislazione statale. Dalla evoluzione della legislazione sanitaria (art. 19 della legge n. 67 del 1988; art. 8, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992; art. 2, comma 8, della legge n. 549 del 1995; art. 32, comma 8, della legge n. 449 del 1997; art. 8-<em>bis</em>, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992), ha specificato la Corte costituzionale, emerge che, subito dopo l&#8217;enunciazione del principio della parificazione e concorrenzialità tra strutture pubbliche e strutture private, con la conseguente facoltà di libera scelta da parte dell&#8217;assistito, si è progressivamente imposto il principio della programmazione, allo scopo di realizzare un contenimento della spesa pubblica e una razionalizzazione del sistema sanitario, temperandosi, così, il predetto regime concorrenziale attraverso i poteri di programmazione propri delle Regioni e la stipula di appositi &#8220;accordi contrattuali&#8221; tra le ASL competenti e le strutture interessate per la definizione di obiettivi, volume massimo e corrispettivo delle prestazioni erogabili. In definitiva, pertanto, il diritto del paziente alla scelta del luogo di cura si esercita nell&#8217;ambito della programmazione, anche finanziaria, della Regione (cfr. TAR Sardegna, sez. I, n. 779 del 2014) non è assoluto, ma funzionalmente limitato da altre esigenze tra cui quelle della programmazione sanitaria (relativa ai tetti di spesa, ma anche a un’organizzazione razionale dei luoghi in cui eseguire determinate prestazioni).<br />
Il modello di Servizio Sanitario Nazionale, introdotto con il citato D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, è caratterizzato sia dal principio di libertà dell’utente nella scelta della struttura di fiducia per l’assistenza sanitaria riconoscendosi la qualità di erogatori delle prestazioni sanitarie a tutti i soggetti, pubblici e privati, titolari di rapporti “fondati sul criterio dell’accreditamento delle istituzioni, sulla modalità di pagamento a prestazione e sull’adozione del sistema di verifica e revisione della qualità delle attività svolte e delle prestazioni erogate” (articolo 8, comma 7, D.Lgs. n. 502 del 1992), sia sul principio della necessaria programmazione sanitaria al fine di realizzare “un controllo tendenziale sul volume complessivo della domanda quantitativa delle prestazioni mediante la fissazione, in sede di programmazione sanitaria e sulla base dei dati epidemiologici, dei livelli uniformi di assistenza sanitaria e la elaborazione di protocolli diagnostici e terapeutici, ai quali i medici di base sono tenuti ad attenersi, nella prescrizione delle prestazioni” (Cons. St. 3920/2000; Cons. St. 7236/2009).<br />
Tale pianificazione ha nel tempo accresciuto il carattere autoritativo e l’ordinamento ha attribuito alle Regioni il compito di adottare determinazioni per l’appunto di carattere vincolante in tema di limite alla spesa sanitaria, in coerenza con l’esigenza che l’attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario si svolgesse nell’ambito di una pianificazione finanziaria.<br />
Le Regioni e quindi il Commissario ad acta nell’esercitare questa potestà programmatoria godono di un ampio potere discrezionale, che deve bilanciare interessi diversi- e cioè il contenimento della spesa, la pretesa degli assistiti a prestazioni sanitarie adeguate e degli operatori privati che nel sistema sanitario si muovono con logica imprenditoriale, l’efficienza delle strutture pubbliche che costituiscono un pilastro del sistema sanitario universalistico- ben potendo in una determinata fase storica accentuare da una parte l’esigenza di contenimento della spesa e dall’altra l’esigenza di rafforzamento della tutela sanitaria, essendo l’atto programmatorio in esame quello che condiziona l’esercizio del diritto sociale alla salute rendendolo compatibile con il suo costo finanziario.<br />
Il Commissario ad acta, ai fini del piano di risanamento del servizio sanitario regionale ha posto in essere una serie di provvedimenti volti per l’appunto a far fronte al necessitato piano sia di rientro dal deficit per addivenire al necessario equilibrio di bilancio e di cassa sia di una programmazione dell’assistenza sanitaria volta ad assicurare le prestazioni essenziali compatibili con le risorse economiche e finanziarie. Pertanto, nel proprio potere programmata rio, il commissario ad acta, come può individuare i tetti di spesa e stabilire di riservare le risorse disponibili ai soli cittadini residenti all’interno della Regione (Cons. St. 498/2011) può anche individuare dei criteri di riparto tra le varie strutture per la cura di una determinata patologia che tenga conto, tra l’altro, della collocazione spaziale della struttura (ripartizione in aree Nord, Centro e Sud), dei tempi di trasferimento, delle variabili cliniche di presentazione, della tutela dei cittadini e delle conseguenze finanziarie per il servizio sanitario.<br />
Sempre con riferimento al primo motivo di impugnazione occorre segnalare che il provvedimento impugnato appare esente dagli ulteriori vizi allegati. In particolare, si tratta di misure di macro-organizzazione e di razionalizzazione del sistema sanitario rispetto alle quali deve conseguentemente riconoscersi alla Regione e al Commissario un&#8217;ampia sfera di discrezionale valutazione delle varie esigenze che vengono in rilievo, anche di natura finanziaria: con la conseguenza che è ammissibile un sindacato sul piano giurisdizionale solo per profili di macroscopica o manifesta illogicità od arbitrarietà (cfr. TAR Puglia, Bari, sez. II, sent. n. 1720 del 2013; TAR Piemonte, questa II sez., sent. n. 531 del 2013). Sotto il profilo motivazione e istruttorio il percorso depositato appare adeguatamente argomentato e privo di elementi di irrazionalità o illogicità idonei a inficiarne la validità, precisandosi tra l’altro che anche gli altri centri di destinazione sono indicati come appartenenti alla rete per la cura della sindrome in oggetto, derivandone il rigetto del primo motivo di impugnazione.<br />
3. Il secondo motivo di impugnazione non può trovare accoglimento.<br />
Occorre considerare che l’atto è stato concretamente adottato dal Commissario ad Acta e non dal Coordinamento Regionale che ha curato la predisposizione dell’atto a fini istruttori. Il potere in oggetto risulta rientrare nell’ambito di quelli di competenza del Commissario ad acta.<br />
Come precisato, con orientamento pienamente condivisibile, dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. St. 1244/2016) i poteri attribuiti all&#8217;organo commissariale hanno come duplice finalità la tenuta economico-finanziaria del sistema sanitario regionale nell&#8217;ottica del rispetto del piano di rientro e la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni. Le azioni del commissario ad acta possono tendere a garantire anche obiettivi minimali di tutela della salute ogni volta che siano preordinate a salvaguardare i livelli essenziali delle prestazioni. Pertanto, il piano di rientro, previsto dalla legge in presenza di un disavanzo eccessivo della spesa sanitaria in una determinata Regione, ha lo scopo di fissare l&#8217;obbligo giuridico della sua riduzione verso livelli sostenibili &#8211; definiti in obiettivi quantitativi e tempi determinati e vincolanti &#8211; alla condizione del pieno rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni secondo gli standard acquisiti in campo nazionale e del rispetto degli ordinari parametri di ragionevolezza logicità e non travisamento di fatto a tutela degli interessi coinvolti. A tutela di questo interesse generale e dunque a tutela dei diritti fondamentali dei cittadini soprattutto in prospettiva di tempo, la legge prescrive il rispetto delle compatibilità finanziarie secondo gli standard di maggiore efficienza e, ove tali compatibilità non siano rispettate, è necessario il contenimento della spesa negli ambiti estranei o eccedenti i livelli essenziali di assistenza.<br />
L&#8217;attuazione del Piano richiede quindi scelte che hanno carattere generale anche quando hanno oggetti particolari, perché ciascuna di esse rientra in un somma in cui il totale è vincolato. Ogni intervento implica un raffronto tra altre possibili alternative di contenimento e dunque la considerazione dell&#8217;intero arco degli interessi coinvolti nelle scelte di contenimento, che sono tutte tra loro correlate. Pertanto, gli atti di programmazione sanitaria e socio-assistenziale in attuazione del Piano di rientro comportano scelte difficili di recupero o redistribuzione di risorse da operare sul terreno: a) della equa ripartizione dei sacrifici che sono inevitabilmente da compiere anche a carico delle aziende fornitrici dei servizi; b) della massima appropriatezza delle prestazioni; c) della eliminazione delle situazioni per le quali si registri uno squilibrato assorbimento di risorse da parte di un livello assistenziale rispetto ad altri livelli.<br />
Ne deriva che gli aspetti quantitativi relativi alle determinazioni adottate in applicazione dei piani di rientro e segnatamente quelle in materia di tetti di spesa &#8211; direttamente finalizzate al rispetto dell&#8217;obiettivo di contenimento finanziario &#8211; non sono negoziabili dalle parti, ma sono imposte in via autoritativa, come ha riconosciuto una univoca e oramai costante giurisprudenza del Consiglio di Stato in applicazione dei principi sanciti dalla Corte costituzionale.<br />
Ulteriore conseguenza è che il giudizio sulla ragionevolezza e la logicità delle scelte operate deve tener conto della complessità dei provvedimenti adottati diretti a graduare interventi di risparmio in presenza di risorse già limitate e attraverso il bilanciamento e la ponderazione tra diversi tipi di interessi e prestazioni eterogenee, nonché attraverso la considerazione delle alternative realistiche che si presentano. E&#8217; evidente che, fuori dai vincoli relativi ai livelli essenziali e ad oggettivi criteri di logicità, ragionevolezza, economicità e di appropriatezza, quest&#8217;ordine di scelte comporta per sua natura una sfera di discrezionalità politico-amministrativa particolarmente ampia. Perciò, il giudice deve &#8211; secondo i principi generali in presenza di sfere di forte discrezionalità &#8211; limitarsi a valutare se sussistono profili di evidente illogicità, di contraddittorietà, di ingiustizia manifesta, di arbitrarietà o di irragionevolezza della determinazione e dei modi di adozione della stessa. Nel caso di specie, deve ritenersi che i poteri del Commissario ad acta appaiono funzionali agli obiettivi attribuiti allo stesso per legge, con la conseguenza che anche la ripartizione territoriale delle prestazioni come effettuata tramite il provvedimento approvato risulta rispondente agli obiettivi di risanamento del deficit regionale e, contestualmente, di salvaguardia dei livelli essenziali delle prestazioni e risulta rientrare nei compiti programmatori attribuiti al Commissario.<br />
Ne discende il rigetto del ricorso.<br />
In considerazione delle peculiarità del giudizio e della novità della questione di lite devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare tra le parti le spese di lite.</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br />
Compensa le spese di lite.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Vincenzo Salamone, Presidente<br />
Emiliano Raganella, Primo Referendario<br />
Raffaele Tuccillo, Referendario, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
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<td>&nbsp;</td>
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 16/05/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-16-5-2016-n-1041/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2016 n.1041</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/12/2011 n.1041</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-12-2011-n-1041/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-12-2011-n-1041/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/12/2011 n.1041</a></p>
<p>Non va sospesa l&#8217;esclusione di un&#8217;impresa dalla procedura aperta per lavori di costruzione della caserma Comando Tenenza della Guardia di Finanza, con incameramento della cauzione e segnalazione all’AVCP: il provvedimento di esclusione appare correttamente motivato sul disposto dell’art. 38, comma 1, lett. f) d.lgs n. 163/2006, oltre che sul carattere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-12-2011-n-1041/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/12/2011 n.1041</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-12-2011-n-1041/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/12/2011 n.1041</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa l&#8217;esclusione di un&#8217;impresa dalla procedura aperta per lavori di costruzione della caserma Comando Tenenza della Guardia di Finanza, con incameramento della cauzione e segnalazione all’AVCP: il provvedimento di esclusione appare correttamente motivato sul disposto dell’art. 38, comma 1, lett. f) d.lgs n. 163/2006, oltre che sul carattere non veritiero della dichiarazione resa da parte ricorrente, avendo la stessa omesso di indicare il “grave inadempimento contrattuale” risultante dal casellario dell’AVCP; tale omissione rileva a prescindere dalla catalogazione di tale informazione ai sensi dell’art. 27, comma 2 d.p.r. n. 34/2000 (regolamento LL.PP.); inoltre l’esclusione della ditta che sia incorsa in grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dalla Stazione appaltante, nella vigenza dell’art. 75 comma 1 lett. f ) d.p.r. 21 dicembre 1999 n. 554, ora sostituito dall’art. 38 del d.lgs. 163 del 2006, non presuppone il definitivo accertamento di tale comportamento, essendo sufficiente la valutazione fatta dalla stessa amministrazione col richiamo per relationem all’atto con cui, in altro rapporto contrattuale di appalto, la stessa amministrazione abbia provveduto alla risoluzione per inadempimenti contrattuali. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01041/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01976/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1976 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da <b>Anacapri Costruzioni Soc. Coop. a r.l.</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Emanuele D’Alterio, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, Bari in Bari, piazza Massari;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche di Puglia e Basilicata &#8211; sede di Bari</b>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria per legge in Bari, via Melo, 97;	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>RI.CE. Costruzioni Generali s.r.l.</b>;<br />	<br />
<b>Egeo Costruzioni Generali s.r.l.</b>;	</p>
<p>per l’annullamento,<br />	<br />
previa sospensione dell’efficacia,<br />	<br />
&#8211; della nota prot. 10498 dell’11.10.2011 a firma del Capo dell’Ufficio Contratti, recante comunicazione di esclusione della ricorrente dalla procedura aperta per l’affidamento dei lavori di costruzione della nuova caserma da destinare a Comando Tenenza de<br />
&#8211; del provvedimento con il quale la gara è stata aggiudicata al R.T.I. RI.CE. Costruzioni Generali s.r.l./Egeo Costruzioni Generali s.r.l.;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e conseguente;	</p>
<p>quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 6 dicembre 2011, per l’annullamento,<br />	<br />
previa sospensione dell’efficacia,<br />	<br />
della nota prot. n. 12423 del 21.11.2011, emanata dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche di Puglia e Basilicata, con la quale l’Amministrazione ha esaminato l’istanza di autotutela presentata dalla ricorrente ed ha confermato l’atto di esclusione;	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche di Puglia e Basilicata &#8211; sede di Bari;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2011 per le parti i difensori avv.ti Emanuele D’Alterio e Walter Campanile;	</p>
<p>Ritenuto che il gravato provvedimento di esclusione appare, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, correttamente motivato sul disposto dell’art. 38, comma 1, lett. f) dlgs n. 163/2006, oltre che sul carattere non veritiero della dichiarazione resa da parte ricorrente, avendo la stessa omesso di indicare il “grave inadempimento contrattuale” risultante dal casellario dell’AVCP;<br />	<br />
Ritenuto, altresì, che tale omissione rileva a prescindere dalla catalogazione di tale informazione ai sensi dell’art. 27, comma 2 d.p.r. n. 34/2000;<br />	<br />
Rilevato, inoltre, che, secondo Cons. Stato n. 496/2010, “… l’esclusione della ditta che sia incorsa in grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dalla Stazione appaltante, nella vigenza dell’art. 75 comma 1 lett. f ) d.p.r. 21 dicembre 1999 n. 554, ora sostituito dall’art. 38 del d.lgs. 163 del 2006, non presuppone il definitivo accertamento di tale comportamento, essendo sufficiente la valutazione fatta dalla stessa amministrazione col richiamo per relationem all’atto con cui, in altro rapporto contrattuale di appalto, la stessa amministrazione aveva provveduto alla risoluzione per inadempimenti contrattuali. (cfr. Cons. Stato, IV 3092 del 2007; VI Sez. n. 1071 del 2004 e IV Sez. n. 4999 del 2006). …”;<br />	<br />
Ritenuto, pertanto, che la motivazione per relationem del gravato provvedimento di esclusione possa essere considerata sufficiente;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>respinge l’istanza cautelare.	</p>
<p>Condanna la ricorrente Anacapri Costruzioni Soc. Coop. a r.l.al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore dell’Amministrazione resistente, liquidate in complessivi €. 1.000,00, oltre accessori come per legge.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Corrado Allegretta, Presidente<br />	<br />
Savio Picone, Referendario<br />	<br />
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/12/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-12-2011-n-1041/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/12/2011 n.1041</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2008 n.1041</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-11-3-2008-n-1041/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-11-3-2008-n-1041/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-11-3-2008-n-1041/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2008 n.1041</a></p>
<p>Pres. VARRONE Est. BARRA CARACCIOLO Sig. A. Petriello (Avv.ti E. Mazzocco e R. Masiani) c./ Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli (Avv. G. Marone) e altri in tema di giudizio di ottemperanza e elusione del giudicato 1. Giustizia amministrativa – Giudicato – Esecuzione del giudicato-Emissione di provvedimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-11-3-2008-n-1041/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2008 n.1041</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-11-3-2008-n-1041/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2008 n.1041</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. VARRONE Est. BARRA CARACCIOLO<br /> Sig. A. Petriello (Avv.ti E. Mazzocco e R. Masiani) c./ Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli (Avv. G. Marone) e altri</span></p>
<hr />
<p>in tema di giudizio di ottemperanza e elusione del giudicato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Giudicato – Esecuzione del giudicato-Emissione di provvedimento negativo – Elusione e violazione del giudicato – Condizioni.</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Interesse ad agire – Verifica.</p>
<p>3. Giurisdizione e competenza – Giudizio di ottemperanza – Pubblico impiego privatizzato – Giurisdizione del giudice ordinario – Non sussiste – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Non può ritenersi atto elusivo del giudicato, come tale nullo e privo della capacità di produrre effetti anche in assenza di impugnazione nei termini di decadenza, il provvedimento che non ne viola in modo diretto le statuizioni e le conseguenze conformative, ma che fondi il diniego alla pretesa sostanziale dell’interessato su nuove e diverse ragioni giustificatrici che non siano state oggetto del precedente giudizio.</p>
<p>2. La verifica della sussistenza dell’interesse ad agire non può essere condotta autonomamente dal giudice qualora tale interesse sia radicato  dallo stesso atto impugnato (nella specie, graduatoria concorsuale) ma in una parte non  oggetto di censura né dal ricorrente, né dagli eventuali controinteressati.</p>
<p>3. La qualificazione dell’azione esercitata dal ricorrente va operata in base alla causa petendi ed al petitum sostanziale esposti nell’atto introduttivo e non dipende dalle eccezioni che, successivamente all’instaurazione del giudizio, abbia operato  parte resistente. Cosicché, qualora sia proposto  giudizio di ottemperanza  resistito per asserito difetto dell’ inesecuzione del giudicato, la circostanza che nel merito il ricorso verta in materia di pubblico impiego privatizzato risulta irrilevante e non determina un difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di giudizio di ottemperanza e elusione del giudicato</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 1041/08 Reg.Dec.<br />
N. 3108 Reg.Ric. ANNO   2007</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
Sezione Sesta</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello proposto da<br />
<b>Petriello Alfredo</b> rappresentato e difeso dagli avv.ti Ennio Mazzocco e Roberto Masiani ed elettivamente domiciliato in Roma presso il primo in via Ugo Bassi 3;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli</b>, in persona del Presidente p.t. rappresentato e difeso dall’avv. Gherardo Marone presso cui è elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico 38, presso lo studio dell’avv. L. Napolitano;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>Di Tonto Adriana, Veraldi Assunta, Marra Maurizio</b>, rappresentati e difesi dall’avv. Maurizio Russo ed elettivamente domiciliati in Roma via S. Saba 12, presso l’avv. Giuliano Feliciani;</p>
<p><b>Carratù Florisa, Casalino Caterina, Puzio Andrea</b>, tutti non costituiti;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Sezione III  n.923 del 7 febbraio 2007;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione e dei controinteressati;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 14 dicembre 2007 relatore il Consigliere Luciano Barra Caracciolo.<br />
Uditi l’avv. Mazzocco, l’avv. Marone e l’avv. Russo;  <br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</b></p>
<p>Con la sentenza in epigrafe il Tar della Campania ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Petriello Alfredo per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza 19 giugno 2001, n.2818 della II Sezione del Tar della Campania.<br />
Il Tar, affermata la giurisdizione amministrativa, rilevava che la Camera di commercio di Napoli aveva provveduto con determina segretariale 2 maggio 2003, n.414, escludendo che, tra altri, il ricorrente avesse il requisito dell’effettivo servizio nella VII qualifica funzionale per tre anni, non essendo tale quello anteriore alla entrata in vigore della delibera  29 dicembre 1994, e negando, &#8211; pur alla luce delle sentenze dello stesso Tar 19 giugno 2001, n.2818 e del Consiglio di Stato, VI, 25 febbraio 2003, n.1044, per la cui esecuzione era stato proposto il ricorso introduttivo-, il beneficio del LED. Si rilevava infatti che, aspirando l’interessato al riconoscimento, ai fini dell’attribuzione del beneficio de quo, ad un inquadramento applicativo della normativa regolamentare di cui ai D.I. 2.3.1981 e 12.7.1982, (art.108), questi avrebbe dovuto proporre un’azione non accertativa del diritto a tale inquadramento, ma un’azione impugnatoria, da esercitare nei termini di decadenza, avente ad oggetto il provvedimento negativo opposto dall’Amministrazione. Soggiungeva il Tar che la pretesa non era fondata nel merito, facendo leva sull’inquadramento nella VII q.f. che il ricorrente avrebbe conseguito, fin dal 16 aprile 1984 (conseguendone anzianità effettiva superiore a tre anni), con delibera 2 maggio 1984, adottata sulla base dei citati regolamenti mai annullati. Ed invero, tale inquadramento, avente carattere provvisorio (ex art.3, comma 8, del d.l. 547 del 23 settembre 1994), era stato superato proprio dalla delibera del 18 novembre 1994, esecutiva del d.l. n.54794, che aveva disposto il reinquadramento in via definitiva di tutto il personale in questione, dalla diversa data del 16 ottobre 1984, con ciò assorbendo tutte le statuizioni provvisorie precedenti. Queste ultime, pertanto, non avevano avuto reviviscenza a seguito del travolgimento, per effetto dell’annullamento giurisdizionale della successiva normativa regolamentare, della delibera del 1994, ormai unico atto avente forza disciplinare in materia. Come osservato dal Consiglio di Stato, tutti gli inquadramenti così resi in via definitiva, dovevano considerarsi anch’essi cadutati, quantomeno al fine di poter considerare il servizio, svolto nel periodo in cui avevano avuto vigore, come “effettivo” nella qualifica con essi conferita.<br />
Appella l’originario ricorrente deducendo i seguenti motivi:<br />
1. Violazione del giudicato di cui alle sentenze 19 giugno 2001, n.2818 della II Sez Tar Campania, delle decisioni 25 febbraio 2004, n.1044 e 28 giugno 2004, n.4617 della VI Sez. del Consiglio di Stato. Violazione e falsa applicazione dell’art.108 del regolamento tipo approvato con D.I. 12 luglio 1982. Violazione e falsa applicazione dell’art.3, coma 8, del d.l. 23 settembre 1994, n.547, conv. nella l. 22 novembre 1994, n.644.<br />
Come ampiamente dimostrato in fatto dalle statuizioni emesse nel complessivo contenzioso in corso, in particolare dalle richiamate decisioni del giudice amministrativo, l’inquadramento dell’appellante non è riferibile al DPR 31 maggio 1984, n.665, essendo stato invece adottato, nella VII q.f., in virtù dell’art.108 del regolamento tipo approvato con D.I. 12 luglio 1982, giusta deliberazione 22 maggio 1984, n.212. Tale inquadramento non è stato superato ed assorbito dall’art.3, comma 8, del d.l. n.54794, come asserito dalla citata giurisprudenza, che ha espressamente affermato che gli inquadramenti ex art.108 cit., siano stati fatti salvi dall’art.3, comma 8, cit., laddove l’inquadramento definitivo avvenuto con deliberazione n.80 del 1994, ha modificato al più la sola decorrenza, rimanendo confermato, sebbene dal 16 ottobre 1984, l’inquadramento già disposto nella VII q.f. Le sentenze che hanno interessato la vicenda non hanno mai affermato il contrario, non contenendo statuizioni asserenti che l’inquadramento definitivo, effettuato con deliberazione n.80 del 1994, ai sensi dell’art.3, comma 8, d.l. 54794, avesse travolto il disposto inquadramento in parola. Pertanto il ricorrente ha titolo a partecipare alla procedura selettiva per l’attribuzione del LED relativo al 1° gennaio 1995, vantando il requisito di un’anzianità di effettivo servizio di oltre tre anni nella VII q.f., al pari di Festa e Luongo, che, a differenza degli attuali controinteressati, hanno avuto inquadramento ex art.108 cit., e successivamente ex art.3, comma 8, del d.l.54794 e che si sono visti attribuire il LED senza contestazione. <br />
Il Tar ha affermato che con determina 2 maggio 2003, n.414, del segretario generale camerale, si sarebbe esclusa la sussistenza in capo all’appellante della VII q.f. per il triennio di servizio prescritto, sulla base della decisione n.1044 del 2003 del Consiglio di Stato, configurando tale determina atto autoritativo, da impugnare nei termini di decadenza. La determina e la sentenza impugnata non tengono conto che: a) la sentenza dello stesso Tar n.28182001 aveva espressamente riconosciuto la validità ed efficacia dell’inquadramento disposto nei confronti dell’appellante ai sensi dell’art.108 del regolamento-tipo cit. affermazione sulla base della quale aveva accolto il ricorso dell’attuale appellante; b) con decisione 1044 del 2003, il Consiglio di Stato non aveva mai negato tale inquadramento, confermando, anzi, integralmente la sentenza impugnata; c) con decisione n.4617 del 2004, il Consiglio di Stato aveva sottolineato che la mancata considerazione dell’inquadramento nella VII q.f. sin dal 1984, sulla scorta dei regolamenti del  1981 e1982, non aveva avuto nessun rilievo in sede di definizione dell’appello, con conferma della sentenza 2818 del 2001.<br />
Conseguentemente, essendo rimasta valida ed efficace la statuizione della sentenza n.28182001 circa il conseguimento dell’inquadramento da parte dell’appellante, ci si trova di fronte ad una palese violazione del giudicato, in quanto la determina n.414 del 2003, non ha tenuto conto di quanto sopra evidenziato, ma ha richiamato la decisione n.10042003 del Consiglio di Stato a seguito di una soggettiva interpretazione parziale, escludendo l’appellante dal procedimento di attribuzione del LED. A fronte dell’elusione del giudicato, il ricorso per l’ottemperanza di primo grado era pienamente ammissibile e la questione oggetto di controversia dovrebbe essere trattata prescindendo dall’impugnazione della determina 414 del 2003, con conseguente accoglimento del ricorso, non inammissibile, e inclusione del Petriello nella graduatoria attributiva del LED per l’anno 1995.<br />
2. Violazione a falsa applicazione dell’art.69, comma 7, del D.lgs. 30 marzo 2001, n.165.<br />
Nella denegata ipotesi che si affermasse che la determina n.414 del 2003 sia un atto autoritativo, incidente in senso negativo sull’attribuzione della VII q.f. ai fini della partecipazione alla procedura selettiva di attribuzione del LED, vi sarebbe difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quella del giudice ordinario. Infatti, essendo tale determina assunta nel 2003, riguarda un aspetto del rapporto di lavoro verificatosi in un periodo successivo al 30 giugno 1998, che non poteva essere portato alla cognizione del giudice amministrativo per mezzo di un giudizio ordinario, essendo, tra l’altro, decorso ampiamente il termine di decadenza del 15 settembre 2000 per la proposizione della relativa azione. In relazione al difetto di giurisdizione, si chiede comunque la modifica del capo di sentenza di primo grado che si è soffermato nel merito della questione, nonostante avesse dichiarato l’inammissibilità del ricorso, avendo detta statuizione implicazioni pratiche per una corretta soluzione della controversia. <br />
Si sono costituiti i controinteressati in primo grado deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza dell’appello. Analoga posizione ha assunto la Camera di commercio di Napoli, costituendosi con apposita memoria.</p>
<p align=center><b>MOTIVI DELLA DECISIONE</b></p>
<p>1. Va preliminarmente chiarito che il giudicato per la cui esecuzione è stato proposto, nella sua originaria prospettazione, il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, va ricavato dalle statuizioni della sentenza della II I Sezione del Tar Campania n.2818 del 19 giugno 2001, in quanto oggetto di “integrale conferma” da parte della decisione n.1044, del 25 febbraio 2003, di questa stessa Sezione.<br />
Tale premessa è posta al fine di definire il possibile ambito di esecuzione resa eventualmente necessaria dalle statuizioni passate in giudicato e, conseguentemente, di verificare se quanto richiesto con detto ricorso di primo grado rientrasse nell’ambito di un’ammissibile azione esecutiva in sede di giurisdizione amministrativa.</p>
<p>2. Orbene, la sentenza del Tar n.28182001 verteva sulla contestazione dell’attribuzione del livello economico differenziato (LED) a sei dipendenti controinteressati che precedevano, nella graduatoria adottata a seguito di delibera 30 dicembre 1997, n.453, il ricorrente ed attuale appellante, che era collocato nella stessa graduatoria in posizione non utile (nono posto) (cfr.; pag 2 sentenza in questione).<br />
3. Tale graduatoria è stata annullata dal Tar perché i controinteressati avevano ottenuto l’inquadramento nella VII qualifica funzionale con deliberazione del 15 settembre 1987, adottata in applicazione dell’art.18 del DPR n.665 del 1984, annullato tuttavia con efficacia ex tunc dal Tar del Lazio, sicchè tale annullamento aveva “travolto tutti i provvedimenti adottati in base all’atto annullato e, dunque, anche la possibilità per i controinteressati di considerare per avvenuta la progressione di carriera derivante dalla prova selettiva” culminata nella delibera del 15 settembre 1987. Corollario di ciò era che “la decorrenza a far data dal 16.10.1984 dell’inquadramento definitivo dei controinteressati nella VII q.f., avvenuto con deliberazione della C.C.i.a.a. del 18.11.1994, non può considerarsi equipollente al possesso di “anzianità di servizio di ruolo nella qualifica alla data del 31 dicembre dell’anno precedente alla selezione”, richiesto dall’art.36 del DPR n.333 del 1990, come requisito necessario per poter partecipare alla selezione per il Led”. <br />
Questa, in sintesi, la parte essenziale del percorso motivazionale della sentenza n.28182001, (altre argomentazioni, infatti, confutano le difese tendenti a sostenere, anche per altra via, il possesso del requisito di servizio effettivo triennale, v. pagg.8-9 sentenza).<br />
4. Ne discende che, avendo riguardo al complesso delle statuizioni adottate dalla sentenza medesima, il giudicato consisteva principalmente in un effetto demolitorio “diretto”, riguardante l’annullamento della graduatoria nella parte in cui riconosceva il requisito del servizio effettivo triennale, e la conseguente valutabilità ai fini del LED, ai controinteressati, come emerge dalla pagina 10, infine, della stessa sentenza, dove sono assorbite le ulteriori censure proposte dal ricorrente (attuale appellante) e dichiarata l’improcedibilità del ricorso incidentale (teso a ottenere la sottrazione di quattro punti al punteggio complessivo attribuito al ricorrente principale).</p>
<p>5. Il giudicato in questione, in quanto integralmente confermato in appello, aveva dunque il segnalato effetto demolitorio, comportante l’esclusione dalla graduatoria dei controinteressati in quella sede nonchè un connesso effetto conformativo consistente nella rideterminazione della graduatoria stessa senza l’inclusione dei medesimi e, implicitamente, con lo scorrimento del ricorrente in posizione utile all’attribuzione del LED.</p>
<p>6. È accaduto poi, che, in un primo tempo, sia stata disposta un’esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado in questione, avviata esattamente nei sensi anche conformativi qui chiariti, adottata con determinazione segretariale del 4 dicembre 2001, n.551, appunto, “in esecuzione della sentenza del Tar Campania n.28182001”, procedendosi ad escludere dalla graduatoria di merito i controinteressati e corrispondendo, (tra gli altri), al ricorrente “con la formula “salvo recupero”, la maggiorazione del trattamento economico prevista in dipendenza dell’attribuzione LED all’1.1.1995”.<br />
7. Successivamente alla definizione del giudizio di appello e, tenendo conto dell’affermazione, contenuta nella relativa decisione 10442003, per cui “sia il ricorrente che i resistenti” non possedevano, al 31 dicembre 1996, il requisito dell’effettivo servizio di ruolo triennale nella settima qualifica funzionale retributiva, la determina segretariale n.414 del 2 maggio 2003 ha proceduto ad escludere dalla graduatoria del LED i dipendenti, tra cui il ricorrente ed attuale appellante, comunque inquadrati con la delibera n.80 del 18 novembre 1994 (in quanto attribuente un inquadramento che, se pur retroattivo, non consentiva di configurare un effettivo servizio di durata almeno triennale).</p>
<p>8. E’ poi da ricordare che, in sede di revocazione promossa dallo stesso ricorrente avverso la decisione di appello n.10442003, questa Sezione, con decisione n. 46172004, ha dichiarato inammissibile il relativo ricorso, precisando che la predetta affermazione della stessa decisione n.10442003, &#8211; per cui anche l’odierno ricorrente sarebbe stato privo della prescritta anzianità di servizio &#8211;  pur, pronunciata senza aver considerato il dato del suo inquadramento nella VII qualifica sin dal 1984, sulla scorta di regolamenti camerali del 1981 e 1982 mai annullati, non aveva avuto “nessun rilievo in sede di definizione dei gravami principale ed incidentale proposti, entrambi respinti con conseguente conferma della sentenza 19 giugno 2001, n.2818”, non potendosi quindi considerare, il rilievo stesso, un “punto di decisione”.</p>
<p>9. Dalle premesse fin qui illustrate, discende che la situazione di fatto e di diritto che l’attuale appellante si è trovato a fronteggiare al momento della proposizione del ricorso introduttivo (dell’ottemperanza) in primo grado, notificato il 28-30 dicembre 2004, non era di mera inerzia dell’amministrazione, come esposto nella sua premessa (v. pag.2, terzo capoverso del ricorso “per l’esecuzione del giudicato”).<br />
Il ricorrente si trovava piuttosto di fronte alla disposta revoca, anche con recupero delle somme in parte erogate, della provvisoria esecuzione in un primo tempo disposta, e, in secondo luogo, di fronte ad una statuizione di sua esclusione dalla stessa graduatoria, oggetto dell’originaria impugnazione, che costituiva un effetto incisivo sulla sua posizione del tutto nuovo ed estraneo all’ambito delle questioni su cui poteva dirsi formato il giudicato più sopra individuato, come verrà in prosieguo specificato.</p>
<p>10. In tale ottica, la determina del 2 maggio 2003 non può ritenersi un atto elusivo del giudicato, come tale nullo e privo della capacità di produrre effetti anche in assenza di impugnazione nei termini di decadenza, perchè non ne viola in modo diretto le statuizioni e le conseguenze conformative: né l’esclusione dei controinteressati, effetto demolitorio in realtà direttamente scaturente dalla pronuncia giurisdizionale e né la connessa riformulazione della graduatoria.</p>
<p>11. L’ulteriore effetto dello scorrimento automatico del ricorrente in posizione utile, in corrispondenza dell’esclusione dei controinteressati, peraltro, non può dirsi automaticamente incluso nell’effetto conformativo, poiché esso presuppone un positivo riscontro dei requisiti legittimanti in capo al ricorrente, in specie quanto al possesso del servizio effettivo triennale nella VII q.f., riferito allo scadere dell’anno anteriore all’effettuazione della selezione per il conferimento del LED, che non poteva essere contenuto nella pronunce giurisdizionali.<br />
Queste, infatti, pongono capo, come s’è visto, ad un giudicato di annullamento a fronte di un’azione impugnatoria, tesa contestare la positiva valutabilità dei controinteressati, con la conseguenza che il giudicato stesso non poteva coprire anche l’accertamento positivo del possesso del requisito in questione in capo al ricorrente, che non era stato negato con la graduatoria originariamente impugnata, e che dunque costituiva un punto rispetto al quale nessun motivo di ricorso era stato dedotto (ed ovviamente accolto), per difetto dell’interesse a contestare una inesistente determinazione negativa.</p>
<p>12. In altri termini, poiché il ricorrente, come si desume dalla sentenza n.28182001, era collocato al nono posto della graduatoria originariamente impugnata, lo stesso non risultava inizialmente escluso dalla graduatoria stessa, e quindi oggetto di una determinazione amministrativa che ne negasse il possesso del requisito del triennio di servizio nella VII q.f.; a tale ovvio rilievo, si accompagna la conseguenza che la determina del 2 maggio 2003, n.414, non solo risultava estranea alla materia incisa dal giudicato, ma, in più , procedeva, per necessità implicita, a rimuovere in via di autotutela quanto in prima battuta ritenuto, con riguardo alla posizione di inquadramento, nei confronti dell’originario ricorrente, con la delibera n.4531997, che lo vedeva collocato in graduatoria, anche se non in posizione utile, e quindi non escluso dalla stessa.</p>
<p>13. D’altra parte, la conseguenza dell’esclusione dalla graduatoria del ricorrente non era imposta, (in via di sostanziale autotutela), dalla decisione di appello n.10442003, che, come chiarito dalla successiva decisione resa sul ricorso in revocazione, n.46172004, aveva escluso il possesso del requisito di servizio in capo al ricorrente con una affermazione che seppure ritenuta erronea, non era tuttavia decisiva della controversia, risultando meramente incidentale e inifluente sull’economia del giudizio di appello.<br />
Dello stesso genere, poi, doveva considerarsi l’affermazione, in senso opposto &#8211; possesso del requisito, per il ricorrente, in quanto inquadrato in virtù dell’art.108 del D.I. del 1982- contenuta nella sentenza n.28182001, pagina 6, anch’essa costituente un passaggio estraneo all’accertamento dell’illegittimità in cui è propriamente consistito il decisum relativo alla contestazione in via impugnatoria della posizione dei controinteressati (e non, si ripete, del ricorrente).</p>
<p>14. Al riguardo va soggiunto che la differente posizione del ricorrente ai fini dell’inquadramento, quale affermata dal Tar nel passaggio appena citato, neppure rientrava in un punto controverso attinente alla verifica dell’interesse ad agire, posto che i controinteressati non avevano dedotto, nel contenzioso di cui alla sentenza n.28182001, l’illegittimo riconoscimento in capo al ricorrente del requisito del triennio di servizio nella VII q.f., ed il loro ricorso incidentale eccepiva soltanto l’illegittima attribuzione allo stesso dei punti relativi alla conoscenza della lingua straniera. D’altra parte, neppure l’amministrazione risulta aver svolto eccezioni relativamente a tale aspetto e, ancor più, aver provveduto, al tempo del contenzioso, alla rimozione, in via di autotutela, della determinazione che comunque riconosceva al ricorrente il requisito in questione. <br />
Né il Tar si trovava a dover autonomamente verificare il punto dell’interesse ad agire del ricorrente sotto il profilo del possesso del requisito medesimo, risultando esso accertato dalla stessa graduatoria impugnata, nella parte, non oggetto di censure giurisdizionali, che concerneva l’attribuzione di una posizione al ricorrente, sorretta dalla presunzione di legittimità propria degli atti amministrativi. <br />
In definitiva, per tutte le ragioni finora esposte, il punto della vigenza ed efficacia dell’inquadramento ex D.I. del 1982, fatto valere dal ricorrente nell’originaria sede procedimentale, risulta estraneo all’accertamento costituente il giudicato di cui in primo grado si è chiesta l’esecuzione.</p>
<p>15. La determina n.4142003, allora, riguarda una circostanza– possesso del requisito del servizio in capo al ricorrente ed attuale appellante- impregiudicata, nel senso che non era né accertata, per la sua estraneità all’area della illegittimità posta a base del disposto annullamento, né esclusa, non assumendo valore in tale senso l’affermazione incidentale della decisione di appello, mentre, a rigore, la stessa rimaneva accertata sul piano dell’amministrazione sostanziale, per come era emersa, positivamente, nel corso del procedimento selettivo per l’attribuzione del LED.</p>
<p>16. Da quanto sopra chiarito discende che la stessa determina n.4142003 non soltanto non può dirsi nulla, escludendosi la sua natura direttamente violativa del giudicato, ma in più risulta contenere un effetto nuovo, costitutivo di una posizione svantaggiosa per il ricorrente in precedenza non emersa (né in sede procedimentale né in sede giurisdizionale), che la qualifica come episodio attinente al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998, come tale estraneo alla sfera di cognizione del giudice amministrativo quale stabilita dall’art.69 del D.lgs. n.1652001, e rientrante nella giurisdizione ordinaria.</p>
<p>17. Da ciò non discende il difetto di giurisdizione sull’intera controversia in esame.<br />
Ciò in quanto, l’originario ricorso per l’esecuzione, &#8211; dichiarato inammissibile perché, secondo il Tar, si sarebbe risolto in una domanda di accertamento “per l’attribuzione del beneficio del Livello Economico Differenziato (LED) con decorrenza dal 1° gennaio 1995” (come reca la stessa epigrafe della sentenza appellata), senza la necessaria impugnazione, in termini, di un atto autoritativo preclusivo della pretesa stessa-, risulta in realtà infondato per difetto dell’inesecuzione stessa.<br />
Ciò in quanto si poteva escludere, come s’è più sopra analizzato, che al momento della sua proposizione i principali ed essenziali effetti (demolitori) del giudicato non si fossero realizzati, avendo l’amministrazione già adottato determinazioni ad essi corrispondenti ed avendo piuttosto emanato una statuizione impeditiva del solo effetto indiretto dello scorrimento, peraltro non in violazione od elusione del giudicato (ancorché non per questo, di per sé, legittima sotto ogni possibile profilo).</p>
<p>18. Al rilievo di tale infondatezza avrebbe dovuto limitarsi il primo giudice, senza disporre il cambiamento del rito in ordinario, posto che nessuna deduzione di alcun tipo, e non soltanto in termini impugnatori, era contenuta nel ricorso introduttivo con riferimento alla determina n.4142003, la cui adozione era semplicemente ignorata nella prospettazione del ricorso in primo grado; tale determina, invece, testimoniava, per i suoi contenuti, da un lato, la segnalata mancanza di un’inerzia dell’amministrazione rispetto alla produzione degli effetti scaturenti dal giudicato, dall’altro, il sopravvenire di una questione spettante alla cognizione del giudice ordinario.<br />
In linea di principio, infatti, la qualificazione dell’azione esercitata dal ricorrente va operata in base alla causa petendi ed al petitum sostanziale esposti nell’atto introduttivo (quali sopra evidenziati), e non dipende dalle eccezioni che, successivamente all’instaurazione del giudizio, abbia operato la parte resistente.</p>
<p>19. Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello deve peraltro essere respinto, perché, sia pure con una diversa motivazione rispetto a quella adottata dal primo giudice, l’azione esecutiva con esso esercitata,- a prescindere dalla qualificazione in termini di azione ordinaria di accertamento e dalla sua inammissibilità per mancata impugnazione della determina n.4142003, quali ritenute dal Tar-, deve ritenersi infondata, salva l’ulteriore contestabilità degli atti emanati dall’Amministrazione, successivamente alla formazione del giudicato, dinnanzi all’A.G.O.<br />
L’incertezza in diritto ed in fatto della controversia giustifica la compensazione delle spese per la presente fase tra le parti costituite.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe, confermando, con diversa motivazione, la sentenza impugnata.                         <br />
Compensa le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Claudio Varrone			Presidente<br />	<br />
Giuseppe Romeo			Consigliere<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo		Consigliere Est.<br />	<br />
Domenico Cafini			Consigliere<br />	<br />
Francesco Caringella			Consigliere																																																																																										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il 11.03.2008<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-11-3-2008-n-1041/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2008 n.1041</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Ordinanza &#8211; 14/10/2005 n.1041</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-ordinanza-14-10-2005-n-1041/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Virgilio, est. Giaccardi Impresa Frangiamore (Avv.ti G. e G. Immordino) c. Provincia di Palermo, Ditta Sicilsaldo S.r.l. (Avv. L. Gambino), Assessorato regionale ai Lavori Pubblici sulla compatibilità dell&#8217;art. 77 R.D. 827/1924, concernente i criteri di di aggiudicazione in caso di parità di offerte, con la disciplina del giudizio di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-ordinanza-14-10-2005-n-1041/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Ordinanza &#8211; 14/10/2005 n.1041</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-ordinanza-14-10-2005-n-1041/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Ordinanza &#8211; 14/10/2005 n.1041</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Virgilio, est. Giaccardi<br /> Impresa Frangiamore (Avv.ti G. e G. Immordino) c. Provincia di Palermo, Ditta Sicilsaldo S.r.l. (Avv. L. Gambino), Assessorato regionale ai Lavori Pubblici</span></p>
<hr />
<p>sulla compatibilità dell&#8217;art. 77 R.D. 827/1924, concernente i criteri di di aggiudicazione in caso di parità di offerte, con la disciplina del giudizio di anomalia delle offerte</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara – Giudizio di anomalia delle offerte – Art. 77 R.D. 827/1924 – Applicabilità – Motivi – Compatibilità con l’art. 21, co. 1 . bis L. 109/1994 &#8211; Limiti</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Poiché la disciplina ex art. 77 R.D. 827/1924 (concernente i criteri d’aggiudicazione in caso di parità di offerte) è compatibile con la disciplina delle offerte anomale ex art. 21, co. 1 bis, L. 109/1994, è ammissibile la presentazione di offerte migliorative, purchè queste si mantengano entro la soglia di anomalia. Resta comunque fermo il potere-dovere dell’Amministrazione di procedere alla verifica in contraddittorio nel caso in cui l’offerta migliorativa superi la soglia d’anomalia.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
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<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia<br />in sede giurisdizionale</b></p>
<p>composto dai Signori:</p>
<p>Pres. Riccardo Virgilio   <br />
Cons. Giorgio Giaccardi Est. <br />
Cons. Ermanno De Francisco   <br />
Cons. Antonino Corsaro <br />
Cons. Filippo Salvia<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del <b>12 Ottobre 2005 </b>.<b></p>
<p>Visti gli art.33, commi terzo e quarto, e l’art.23 bis commi terzo e ottavo della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<BR><br />
<b>IMPRESA FRANGIAMORE GIOVANNI</b><br />
in proprio e quale capogruppo mandataria dell’ATI tra la stessa e l’impresa EDIL.SAFF s.r.l. rappresentata e difesa da:<br />
  Avv. GIOVANNI IMMORDINO  Avv. GIUSEPPE IMMORDINO<br />
con domicilio eletto in Palermo<br />
VIA LIBERTA&#8217; 171  presso<br />
GIOVANNI IMMORDINO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO</b><br />
e nei confronti di<br />
<b>DITTA SICILSALDO S.R.L.</b><br />
rappresentata e difesa dall’avv. L. Gambino<br />
<b>ASSESSORATO REGIONALE AI LAVORI PUBBLICI</b></p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della sentenza del <i><b>TAR PALERMO: Sezione III n. 1602/2005</b></i>,<b> </b>resa tra le parti, concernente APPALTO – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P.112;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello; <br />
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
DITTA SICILSALDO S.R.L.<br />
Udito il relatore Cons. Giorgio Giaccardi e uditi, altresì, per la parte appellante gli avv.ti G. e G. Immordino l’avv. L. Gambino<br />
          Ritenuto che l’appello appare assistito da elementi di fumus boni juris, stante la compatibilità della disciplina di cui all’art. 77 del R.D. n. 827/1924 con la vigente normativa in tema di esclusione delle offerte anomale negli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria (art. 21, comma 1 bis, L. 109/1994, recepito dalla L.R. n. 7/2002), avuto in particolare riguardo alla concreta eventualità che l’offerta migliorativa si mantenga entro la soglia di anomalia, salvo comunque ed impregiudicato il potere–dovere dell’Amministrazione di procedere a verifica in contraddittorio nel caso in cui l’offerta migliorativa superi la predetta soglia.<br />
Ritenuto altresì che sussistono i presupposti di cui all’art. 23 bis, 5° e 8° comma, L. 1034/1971 ai fini della concessione della richiesta misura cautelare.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale accoglie la domanda di sospensione in epigrafe e fissa per la trattazione nel merito l’udienza del 15 marzo 2006, ore 10.00<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Palermo, 12 ottobre 2005</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
IL F.to  Riccardo Virgilio</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE<br />
F.to Giorgio Giaccardi</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il 14 ottobre 2005</p>
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