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	<title>10409 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2005 n.10409</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-4-11-2005-n-10409/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-4-11-2005-n-10409/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2005 n.10409</a></p>
<p>Pres. Tosti, Est. Russo G.CAMARDI (Avv. M. Nucaro Amici) c/ Ministero dell’Interno (Avv.Stato) nell&#8217;ambito di un concorso per l&#8217;accesso in Polizia è illegittimo il giudizio di non idoneità del candidato che abbia fatto uso di sostanze psicoattive 1. Concorsi pubblici – Assunzione nel Corpo di Polizia – Uso di sostanze</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-4-11-2005-n-10409/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2005 n.10409</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-4-11-2005-n-10409/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2005 n.10409</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Tosti, Est. Russo<br /> G.CAMARDI (Avv. M. Nucaro Amici) c/ Ministero dell’Interno (Avv.Stato)</span></p>
<hr />
<p>nell&#8217;ambito di un concorso per l&#8217;accesso in Polizia è illegittimo il giudizio di non idoneità del candidato che abbia fatto uso di sostanze psicoattive</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Concorsi pubblici – Assunzione nel Corpo di Polizia – Uso di sostanze psicoattive – Giudizio di non idoneità – Illegittimità – Condizioni																																																																																												</p>
<p>2.	Concorsi pubblici – Assunzione nel Corpo di Polizia – Accertamento requisiti attitudinali – Discrezionalità tecnica della P.A. – Sindacato del G.A. – Sussiste &#8211; Motivi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nell&#8217;ambito di un concorso per l&#8217;accesso in Polizia è illegittimo il giudizio di non idoneità del concorrente che abbia fatto uso di sostanze psicoattive qualora  l’assunzione risulti essere  occasionale e pregressa.2. Con riferimento all&#8217;accertamento dei requisiti attitudinali di un concorrente, nell&#8217;ambito di un concorso per l&#8217;accesso in Polizia, il sindacato sull’esercizio della discrezionalità tecnica della P.A. deve verificare il rispetto dei criteri ed un’adeguata motivazione circa l’iter logico seguito.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">nell&#8217;ambito di un concorso per l&#8217;accesso in Polizia è illegittimo il giudizio di non idoneità del candidato che abbia fatto uso di sostanze psicoattive</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio<br />
Roma, sez. I ter</b></p>
<p>composto dai signori magistrati:<br />
#NOME?				Presidente<br />
#NOME?<br />
#NOME?			Componente rel.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso  n. 11146/2003   proposto da</p>
<p><b>Giuseppe CAMARDI</b>,rappresentato e difeso dall’ Avv. Massimo Nucaro Amici ed elettivamente domiciliato in Roma, viale Ippocrate n. 33;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>&#8211;	<b>Ministero dell’Interno</b>,  in persona del Ministro p.t.,<br />
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, legale domiciliataria; e nei confronti di</p>
<p><b>Dentesano Mery</b>, controinteressata, non costituita;<br />
per l’annullamento previa sospensione <br />
del provvedimento emesso dal Ministero dell’Interno, Dipartimento di P.S., Commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici, di cui al verbale di notifica 10.10.2003; </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Data per letta nella pubblica udienza del 14.7.2005 la relazione del dr. Maria Ada Russo e uditi altresì i difensori come da verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>In data 20.12.1996 è stato pubblicato in G.U. il bando del concorso per n. 780 posti di Allievi agenti della Polizia di Stato. <br />
Il ricorrente ha presentato domanda e ha sostenuto le prove scritte superandole. <br />
Con il provvedimento impugnato (verbale di notifica in data 10.10.2003) gli è stata comunicata la non idoneità al servizio per carenza dei requisiti fisici previsti dalla normativa vigente (riferito uso occasionale di sostanza psicoattiva). <br />
Nel ricorso l’interessato ha prospettato : <br />
1)violazione art. 2, 1° comma, n. 2) del DPR n. 904 del 1983; violazione del bando di concorso; eccesso di potere.<br />
2)evidente illogicità del provvedimento amministrativo. <br />
Con ord. n. 6036 in data 27.11.2003 la Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione ritenendo che &#8220;la riferita assunzione di sostanza psicoattiva è occasionale e pregressa&#8221;.<br />
Successivamente il ricorrente è stato ammesso con riserva al predetto concorso che ha terminato, superando tutte le prove d’esame. <br />
In data 1.7.2005 il ricorrente ha depositato ulteriore memoria e documentazione chiedendo, in sostanza, di essere assegnato al Corpo di Polizia.  <br />
All’udienza del  14  luglio  2005 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>Come esposto diffusamente in narrativa la presente controversia è relativa all’impugnazione del giudizio di non idoneità al servizio per carenza dei requisiti fisici previsti dalla normativa vigente (riferito uso occasionale di sostanza psicoattiva) di cui al verbale di notifica in data 10.10.2003 in relazione al concorso per n. 780 posti di Allievi agenti della Polizia di Stato. <br />
Il ricorso è fondato. <br />
Con le censure prospettate nel ricorso l’interessato ha sostenuto che l’assunzione di sostanza psicoattiva è avvenuto in un caso isolato e una volta soltanto e non sono emersi altri elementi negativi. <br />
Con ord. n. 6036 in data 27.11.2003 la Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione ritenendo che &#8220;la riferita assunzione di sostanza psicoattiva è occasionale e pregressa&#8221;; pertanto, il ricorrente è stato ammesso con riserva al predetto concorso che ha terminato, superando tutte le prove d’esame. <br />
La questione di diritto che il Collegio deve esaminare, in sostanza, riguarda  la rilevanza dell’esito favorevole del concorso (cui il ricorrente ha partecipato in virtù di misura cautelare interinale della Sezione n. 6036/2003) sul giudizio di merito. <br />
Nella vicenda,  non vi sono motivi per discostarsi dall&#8217;orientamento manifestato nell’ordinanza cautelare della Sezione.  <br />
Come noto, le valutazioni delle prove d&#8217;esame da parte delle commissioni esaminatrici di concorsi a pubblici impieghi sono espressione dell&#8217;ampia discrezionalità tecnica di cui esse dispongono nello stabilire l&#8217;idoneità tecnica e culturale dei candidati, il cui esercizio è stato ritenuto sindacabile soltanto sotto il profilo dell&#8217;eccesso di potere, per illogicità manifesta, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento. <br />
Tuttavia, è carente di motivazione ed è manifestamente illogico il provvedimento con cui, in un concorso, la commissione giudicatrice adotti un giudizio di non idoneità (come nel caso di specie) senza tener conto di tutti i precedenti di comportamento, di carriera e di studio del candidato: è evidente, che, in queste situazioni il giudizio è si improntato a discrezionalità tecnica ma è anche sindacabile nel merito.<br />
Con specifico riferimento all&#8217;accertamento dei requisiti attitudinali di un concorrente nell&#8217;ambito di un concorso per l&#8217;accesso in Polizia la giurisprudenza (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, sez. I, 6 dicembre 2000, n. 11068) ha ritenuto che questo tipico esercizio di discrezionalità tecnica  non sfugge al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo inteso a verificare il rispetto dei criteri propri della scienza diretta all&#8217;analisi della personalità ed all&#8217;esternazione di adeguata motivazione circa l'&#8221;iter&#8221; logico seguito. <br />
Nel caso di specie, dalla documentazione depositata dal ricorrente in data 1.7.2005 si evince quanto segue: <br />
a)	il Camardi ha frequentato il 160° Corso e ed ha riportato il giudizio di  “segnalato profitto”; <br />	<br />
b)	in data 7.10.2004 ha superato gli esami per patente ministeriale di 1° grado; <br />	<br />
c)	non c’è contestazione sul dato che il comportamento contestato abbia costituito un episodio isolato, non reiterato;<br />	<br />
l’assunzione occasionale di sostanza psicoattiva era stata riferita dallo stesso ricorrente in sede di colloquio psico-attitudinale.<br />
Risultando quindi fondate le dedotte censure di eccesso di potere per illogicità, il ricorso deve essere accolto, con annullamento del diniego impugnato e con obbligo dell’Amministrazione di adottare tutti i necessari atti conseguenti. <br />
Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti. </p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sezione I ter, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione  e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.<br />
Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti sussistendone giusti motivi.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del  14  luglio 2005.</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-4-11-2005-n-10409/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2005 n.10409</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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