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	<title>104 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>104 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sull&#8217;0bbligo del Giudice di non esaminare le questioni trattate nelle porzioni dell’atto processuale eccedenti i suoi limiti dimensionali.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sull0bbligo-del-giudice-di-non-esaminare-le-questioni-trattate-nelle-porzioni-dellatto-processuale-eccedenti-i-suoi-limiti-dimensionali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Apr 2023 10:30:01 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sull0bbligo-del-giudice-di-non-esaminare-le-questioni-trattate-nelle-porzioni-dellatto-processuale-eccedenti-i-suoi-limiti-dimensionali/">Sull&#8217;0bbligo del Giudice di non esaminare le questioni trattate nelle porzioni dell’atto processuale eccedenti i suoi limiti dimensionali.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Istanza di superamento dei limiti dimensionali &#8211; Art. 13-ter, comma 5, delle norme di attuazione del c.p.a. &#8211; Interpretazione &#8211; Obbligo del giudice di non prendere in considerazione la parte di testo eccedente i limiti. Sebbene l’articolo 13-ter, comma 5, delle norme di attuazione del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sull0bbligo-del-giudice-di-non-esaminare-le-questioni-trattate-nelle-porzioni-dellatto-processuale-eccedenti-i-suoi-limiti-dimensionali/">Sull&#8217;0bbligo del Giudice di non esaminare le questioni trattate nelle porzioni dell’atto processuale eccedenti i suoi limiti dimensionali.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sull0bbligo-del-giudice-di-non-esaminare-le-questioni-trattate-nelle-porzioni-dellatto-processuale-eccedenti-i-suoi-limiti-dimensionali/">Sull&#8217;0bbligo del Giudice di non esaminare le questioni trattate nelle porzioni dell’atto processuale eccedenti i suoi limiti dimensionali.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Istanza di superamento dei limiti dimensionali &#8211; Art. 13-<i>ter</i>, comma 5, delle norme di attuazione del c.p.a. &#8211; Interpretazione &#8211; Obbligo del giudice di non prendere in considerazione la parte di testo eccedente i limiti.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sebbene l’articolo 13-<i>ter</i>, comma 5, delle norme di attuazione del c.p.a., si limiti a stabilire che “<i>Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti. L’omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non è motivo di impugnazione</i>”, lasciando apparentemente intendere che il giudice possa, pur se solo facoltativamente, esaminare anche le questioni poste nelle pagine in eccesso – in esito a una più meditata considerazione si deve piuttosto ritenere che la normativa citata non abbia demandato al giudice di poter conoscere, o meno, delle questioni ulteriori a quelle svolte nei limiti dimensionali dell’atto processuale secondo il suo soggettivo apprezzamento, in considerazione del fatto che, essendo quello amministrativo un processo di parti (ossia di c.d. giurisdizione soggettiva), alla “benevolenza” che fosse offerta a una parte conseguirebbe ineluttabilmente un pregiudizio (da reputarsi “ingiusto”, perché ottenuto a fronte della violazione di una norma del codice processuale) per le controparti processuali. Sono, dunque, i fondamentali principi di terzietà e di imparzialità del giudice a indurre necessariamente a ritenere che il cit. comma 5, allorché sia esegeticamente ricondotto a conformità con i ricordati principi fondamentali del processo, configuri un obbligo (negativo) del giudice, piuttosto che una sua facoltà, di non esaminare le questioni (e, dunque, di non conoscere delle domande) trattate nelle porzioni dell’atto processuale che eccedano i suoi limiti normativamente fissati.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. De Francisco &#8211; Est. De Francisco</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Sezione giurisdizionale</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato il presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">DECRETO</p>
<p style="text-align: justify;">
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 318 del 2023, proposto da<br />
-OMISSIS-S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmelo Barreca, Ignazio Scuderi, Liliana D&#8217;Amico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Ufficio Territoriale del Governo &#8211; Prefettura di Catania, Anas S.p.A. &#8211; Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, -OMISSIS-., Anac, Anas Sicilia, non costituiti in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) n. 01105/2023, resa tra le parti, concernente a.- col ricorso introduttivo del giudizio sono stati impugnati:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; il provvedimento del 27 luglio 2022, numero -OMISSIS- adottato dalla Prefettura di Catania &#8211; Ufficio territoriale del Governo, notificato a mezzo pec il 28 luglio 2022 col quale “…ai sensi e per gli effetti previsti dall&#8217;art. 92, co. 2-ter, lett. b), del D. Lgs n. 159/2011…”, ha ritenuto sussistere “…i presupposti per l&#8217;adozione di un provvedimento interdittivo, ai sensi degli artt. 84, 91 e 94 del D. Lgs. n. 159/2011, nonché per disporre la cancellazione della stessa dall&#8217;elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori dei lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list)…”, informando la società che “…è interdetta ai sensi del combinato disposto degli artt. 84, 91 e 94 del D. Lgs. n. 159/2011, in quanto gli elementi informativi sopra indicati, valutati nel loro complesso, evidenziano l&#8217;esistenza di possibili tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell&#8217;art. 91 del Codice Antimafia, tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell&#8217;impresa in esame…” e disponendo “…la cancellazione della stessa dall&#8217;elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list)…” (All.2);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ove occorra il verbale del Gruppo Informativo Antimafia della Prefettura di Catania del 7 luglio 2022, richiamato nell&#8217;interdittiva, allo stato non conosciuto;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; nonché di tutti gli atti e/o provvedimenti antecedenti o successivi, comunque presupposti, connessi e/o consequenziali, ancorché non conosciuti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b.- col ricorso e motivi aggiunti sono stati impugnati:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; il provvedimento dell&#8217;ANAS del 20 ottobre 2022, numero-OMISSIS- di protocollo, avente ad oggetto “…SS n. 284 “Occidentale Etnea” Lavori di ammodernamento e sistemazione del tratto dal Km 26+000 al km 30+000”. Protocollo di Legalità del 14/11/2016. Ditta -OMISSIS- S.R.L.. – Richiesta esercizio Clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. &#8211; Avvio procedura prevista dal comma 2 dell&#8217;art. 7 del Protocollo di Legalità…” (All. 3);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la nota della -OMISSIS- s.p.a. del 24 ottobre 2022 (All. 4) con cui &#8211; avendo l&#8217;ANAS “…ordinato alla scrivente Impresa &#8211; in ragione della situazione soggettiva dell&#8217;allora Amministratore pro tempore e socio di minoranza di Codesta Impresa, destinatario di una misura cautelare personale per reati contro la Pubblica Amministrazione – di avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta nell&#8217;art. 7 comma 2 del Protocollo di Legalità del 14.11.2016 e richiamata nell&#8217;art. 23 del contratto di fornitura…”, ha comunicato “…nuovamente l&#8217;immediata risoluzione del contratto in essere…” e ciò “…in pedissequa applicazione delle disposizioni della committente principale…”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; nonché tutti gli atti e/o provvedimenti antecedenti o successivi, comunque presupposti, connessi e/o consequenziali, ancorché non conosciuti (ivi comprese eventuali note della Prefettura, ivi compreso ove occorra il protocollo di legalità allegato al contratto inter partes, nella non temuta ipotesi che possa esser interpretato nel senso che l&#8217;art. 7 comma 2 preveda una facoltà di risoluzione immediata anziché (come non dovrebbe dubitarsi, la facoltà di avvio di un procedimento affidato al Presidente dell&#8217;ANAC).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nonché, per l&#8217;accertamento del diritto della ricorrente alla prosecuzione della fornitura, in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell&#8217;articolo 133, comma 1 lettera a. 3) e lettera e. 1) c.p.a., anche previa declaratoria d&#8217;inefficacia dei contratti eventualmente stipulati dalla -OMISSIS- s.p.a. con altre Società e subentro nella fornitura in questione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista l&#8217;istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rilevato, d’ufficio, che l’appello – proposto il 1° aprile 2023, giorno successivo a quello di pubblicazione della sentenza gravata – al netto delle parti escluse ai sensi dell’articolo 4 del D.P.C.S. 22 dicembre 2016 (pubblicato nella G.U. del 3 gennaio 2017, n. 2) consta di 100.846 caratteri (spazi esclusi), cui si aggiungono i 6.917 caratteri della “premessa” (questi ultimi rilevanti almeno per la parte eccedente i 4.000 caratteri consentiti dall’articolo 4, comma 1, terzo alinea, del cit. D.P.C.S.), dunque per un totale di caratteri computabili pari a 103.763: sicché l’atto processuale in esame eccede di 33.763 caratteri il limite dimensionale (di 70.000 caratteri) fissato dall’art. 3, comma 1, lettera b), del cit. D.P.C.S. (nonché, altresì, di 3.763 caratteri quello, di 100.000 caratteri, autorizzabile ai sensi dell’art. 5, comma 1, dello stesso D.P.C.S.);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che – sebbene l’articolo 13-<i>ter</i>, comma 5, delle norme di attuazione del c.p.a., si limiti a stabilire che “<i>Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti. L’omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non è motivo di impugnazione</i>”, lasciando apparentemente intendere che il giudice possa, pur se solo facoltativamente, esaminare anche le questioni poste nelle pagine in eccesso – in esito a una più meditata considerazione si deve piuttosto ritenere che la normativa citata non abbia demandato al giudice di poter conoscere, o meno, delle questioni ulteriori a quelle svolte nei limiti dimensionali dell’atto processuale secondo il suo soggettivo apprezzamento, in considerazione del fatto che, essendo quello amministrativo un processo di parti (ossia di c.d. giurisdizione soggettiva), alla “benevolenza” che fosse offerta a una parte conseguirebbe ineluttabilmente un pregiudizio (da reputarsi “ingiusto”, perché ottenuto a fronte della violazione di una norma del codice processuale) per le controparti processuali;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto, pertanto, che i fondamentali principi di terzietà e di imparzialità del giudice inducono necessariamente a ritenere che il cit. comma 5, allorché sia esegeticamente ricondotto a conformità con i ricordati principi fondamentali del processo, configuri un obbligo (negativo) del giudice, piuttosto che una sua facoltà, di non esaminare le questioni (e, dunque, di non conoscere delle domande) trattate nelle porzioni dell’atto processuale che eccedano i suoi limiti normativamente fissati: fatte salve, naturalmente, le facoltà “riparatorie” concesse dall’art. 7, comma 1, del cit. D.P.C.S., e segnatamente dal relativo secondo periodo;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto, in conclusione, che le istanze cautelari – e, in particolare, quella di tutela cautelare monocratica, per quanto in questa sede rileva – non possano essere scrutinate, perché contenute nelle pagine finali dell’atto di appello, ossia in quelle che certamente eccedono il relativo limite dimensionale normativamente stabilito;</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">DICHIARA INAMMISSIBILE l’istanza di concessione di misure cautelari monocratiche.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">FISSA al 11 maggio 2023 la camera di consiglio per la trattazione collegiale della domanda cautelare, designando relatore il Consigliere Caleca.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il presente decreto è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Palermo il giorno 4 aprile 2023.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 26/1/2020 n.104</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-26-1-2020-n-104/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jan 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-26-1-2020-n-104/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-26-1-2020-n-104/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 26/1/2020 n.104</a></p>
<p>nota a sentenza a T.A.R. SARDEGNA &#8211; SEZIONE Ii &#8211; Sentenza 2 gennaio 2020, n. 8 a cura di Riccardo Segamonti GARE SOTTO SOGLIA: SI’ALLA DEROGA AL PRINCIPIO DI ROTAZIONE ANCHE NELLE PROCEDURE NEGOZIATE SE PRECEDUTE DA AVVISI PUBBLICI PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE nota a sentenza a T.A.R. SARDEGNA &#8211;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-26-1-2020-n-104/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 26/1/2020 n.104</a></p>
<p style="text-align: left;">
<p>nota a sentenza a T.A.R. SARDEGNA &#8211; SEZIONE Ii &#8211; Sentenza 2 gennaio 2020, n. 8 a cura di Riccardo Segamonti</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div><strong>GARE SOTTO SOGLIA: SI’ALLA DEROGA AL PRINCIPIO DI ROTAZIONE ANCHE NELLE PROCEDURE NEGOZIATE SE PRECEDUTE DA AVVISI PUBBLICI PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE</strong></p>
</div>
<div>nota a sentenza a <strong><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-2-1-2020-n-8/" target="_blank" rel="noopener">T.A.R. SARDEGNA &#8211; SEZIONE II &#8211; Sentenza 2 gennaio 2020, n. 8</a> </strong>a cura di Riccardo Segamonti</div>
<div>
<strong><em>Prologo</em></strong><br />
Nell’ambito delle gare sotto soglia, la deroga al principio di rotazione si applica anche nelle procedure negoziate solo quando la stazione appaltante ricorre a strumenti di impulso al mercato, come avvisi pubblici per manifestazione di interesse<em>. </em>Tanto è stato stabilito dalla Sezione Seconda del T.A.R. Sardegna con la Sentenza del 2 gennaio 2020, n. 8.<br />
Secondo il Giudice amministrativo, pur trattandosi di una procedura negoziata, la ragione della deroga al principio di rotazione si rinviene nell’aver consentito a tutte le possibili concorrenti interessate di manifestare il proprio interesse a presentare una eventuale offerta, attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico.</p>
<p><strong><em>I fatti di causa</em></strong><br />
Nel giudizio in esame è stata riscontrata l’illegittimità di una aggiudicazione per violazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti stabilito dall’art. 36, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 50/16. Più nel dettaglio, la gara era inerente alla partecipazione ad una procedura negoziata per l’avvio e realizzazione di “Cantieri verdi”, finalizzata alla presentazione di un progetto di inserimento lavorativo per l’affidamento dei cantieri comunali.<br />
Ad avviso della ricorrente la aggiudicataria non avrebbe potuto partecipare alla gara in quanto assegnataria uscente per il medesimo servizio.</p>
<p><strong><em>L’iter logico argomentativo seguito dal Giudice amministrativo </em></strong><br />
Il giudice amministrativo, mediante la pronuncia in esame, stabilisce che il principio di rotazione si applica nelle procedure negoziate in cui l’amministrazione appaltante non consente a posteriori la partecipazione da parte di tutti gli operatori alla gara ma solo ad una parte discrezionalmente scelta di soggetti da invitare.<br />
Il Tar in modo convincente ha sostenuto che applicare il principio di cui all’art. 36 del codice degli appalti in una gara sostanzialmente aperta quale quella in esame, immune da ogni forma di scelta discrezionale della Stazione Appaltante in ordine agli inviti da trasmettere, si risolverebbe in una ingiusta anticipata esclusione dell’aggiudicataria uscente.<br />
Il Tar conclude sostenendo che l’aver consentito a tutti i possibili operatori economici, potenzialmente interessati, di partecipare alla procedura negoziata non è parificabile alla scelta di restringere a monte la platea dei potenziali aggiudicatari. In tale contesto l’applicazione stringente del principio di rotazione si tradurrebbe da strumento giuridico teso a mantenere intatte le condizioni di un mercato concorrenziale ad un metodo capace di causarne una ingiusta alterazione.</div>
<div></div>
<p>Precedenti Conforme  Difforme T.A.R. Liguria, Genova, sez. II, 22 ottobre 2019, n. 805, Vitali; T.A.R. Calabria, I, 20 luglio 2019, n. 1457, Goggiamani; T.A.R. Liguria, II, 12 luglio 2019, n. 613, Vitali; T.A.R. Campania, Salerno, I, 5 novembre 2018, n. 1574, Monica; T.A.R. Sardegna, Sezione I, 22 maggio 218, n. 493, Rovelli; T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. II, 12 giugno 2017, n. 816, Bellucci. T.A.R. Latina, Sez. I, 13 novembre 2018, n. 578, Torano; Tar Campania, Napoli, sez. VIII, 7 giugno 2017, n. 3086, D’Alessandri.</p>
<p>Riferimenti normativi  Art. 36 del d.lgs. n. 50/16;<br />
Punto 3.6 della delibera n. 206 del 1 marzo 2018, aggiornamento al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 delle Linee guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.</p>
</div>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 7/3/2013 n.104</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-7-3-2013-n-104/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-7-3-2013-n-104/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 7/3/2013 n.104</a></p>
<p>Pres. Calderoni; Est. Pedron CSM &#8211; COOPERATIVA SOCIALE MONZESE ONLUS (Avv.ti L. Salvemini e A. Brignoli) c/ AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO (Avv. A. Colombo) e nei confronti di MARKAS SRL, BERGAMO SOCCORSO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS e altri (n.c.) sul rilievo del mancato sopralluogo ai fini della partecipazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-7-3-2013-n-104/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 7/3/2013 n.104</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-7-3-2013-n-104/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 7/3/2013 n.104</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Calderoni; Est. Pedron<br /> CSM &#8211; COOPERATIVA SOCIALE MONZESE ONLUS (Avv.ti L. Salvemini e A. Brignoli) c/ AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO (Avv. A. Colombo) e nei confronti di MARKAS SRL, BERGAMO SOCCORSO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS e altri (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sul rilievo del mancato sopralluogo ai fini della partecipazione alle gare</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara – Offerta – Partecipazione incontro preliminare/sopralluogo – Elemento essenziale – Solo nei lavori – Negli altri appalti – Rilevanza – Condizione.	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara – Incontro preliminare/sopralluogo – Difetto – Conseguenze – Offerta inutilizzabile – Dimostrazione – Obbligo – Mancanza – Disciplina applicabile – Valutazione dell’offerta tecnica – Sussiste.	</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Gara – Incontro preliminare/sopralluogo – Richiesta rinvio – “Par condicio” – Violazione – Non sussiste.	</p>
<p>4. Contratti della P.A. – Gara – Presentazione cauzione – Copertura garanzia intera dura – Mancanza – Esclusione – Inammissibilità – Ragioni – Irregolarità sanabile ex art. 75 comma 1 del Dlgs. 163/2006.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La partecipazione all’incontro preliminare/sopralluogo rappresenta un elemento essenziale dell’offerta unicamente per le procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici. Nei altri appalti la sanzione dell’esclusione collegata a un simile adempimento può essere considerata legittima solo se vi siano ragioni oggettive e immediatamente percepibili che possano far presumere l’assoluta inidoneità dell’offerta formulata in assenza della preventiva visione dei luoghi di esecuzione dell’appalto.	</p>
<p>2. L’incapacità di dimostrare che il mancato sopralluogo comporta la formulazione di un’offerta inutilizzabile fa venir meno il requisito dell’essenzialità di questo adempimento, determinando l’applicazione dell’ordinaria disciplina della valutazione dell’offerta tecnica. Ne consegue che il rischio di fraintendimenti ricade a questo punto sul concorrente che non ha effettuato il sopralluogo, la cui offerta potrebbe non essere perfettamente adeguata alle esigenze della stazione appaltante, con le conseguenti penalizzazioni di punteggio	</p>
<p>3. La richiesta di rinvio del sopralluogo, anche in ragione della lontananza del termine finale per la presentazione della domanda, non costituisce violazione del principio della “par condicio”.	</p>
<p>4. La presentazione di una cauzione, fornita tramite la medesima polizza fideiussora già utilizzata nella precedente gara annullata, non munita di copertura per tutta la durata della garanzia non comporta , ai sensi dell’art. 75 comma 1 del Dlgs. 163/2006, l’esclusione dalla gara come sanzione per la violazione dell’obbligo di presentare la cauzione provvisoria, ma una semplice irregolarità sanabile attraverso la concessione da parte della stazione appaltante di un nuovo termine di presentazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00104/2013 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01237/2012 REG.RIC.      <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
<i>sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1237 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:</p>
<p><B>CSM &#8211; COOPERATIVA SOCIALE MONZESE ONLUS</B>, rappresentata e difesa dagli avv. Leonardo Salvemini e Alessandra Brignoli, con domicilio presso la segreteria del TAR in Brescia, via Zima 3;</p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<B>AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO</B>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Alberto Colombo, con domicilio eletto presso l’avv. Mirko Brioni in Brescia, via Vittorio Emanuele II 60;</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>MARKAS SRL, BERGAMO SOCCORSO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, CIDAS SCARL, CROCE AMICA ONE ITALIA SRL, TECNOSERVICE SRL<i></b></i>, non costituitesi in giudizio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>(a) nel ricorso introduttivo:<br />	<br />
&#8211; della nota del direttore amministrativo prot. n. 39361 dell’11 ottobre 2012, con la quale è stata respinta la richiesta della ricorrente di essere rimessa in termini per l’effettuazione del sopralluogo relativo alla procedura aperta con piattaforma SinT<br />
&#8211; del bando di gara pubblicato sulla GUUE del 19 settembre 2012, nella parte in cui (sezione VI.3 &#8211; <i>Informazioni complementari</i>) stabilisce che l’ammissione alla procedura è subordinata alla partecipazione all’incontro preliminare/sopralluogo obblig<br />
&#8211; del regolamento di gara, nella parte in cui (art. 2) dispone che la mancata partecipazione all’incontro preliminare/sopralluogo nella data stabilita (3 ottobre 2012 alle ore 11.00) equivale alla presentazione di un’offerta priva di un elemento essenzial<br />
&#8211; del capitolato speciale, nella parte in cui (art. 4) rinvia alla data e alle modalità dell’incontro preliminare/sopralluogo indicate nel regolamento di gara;<br />	<br />
(b) nei motivi aggiunti:<br />	<br />
&#8211; degli stessi atti già impugnati nel ricorso introduttivo;<br />	<br />
&#8211; della nota del direttore amministrativo prot. n. 50427 del 27 dicembre 2012, con la quale è stata comunicata l’esclusione della ricorrente per la mancata partecipazione all’incontro preliminare/sopralluogo obbligatorio e per l’inidoneità della cauzione<br />
&#8211; della deliberazione del direttore generale n. 1584 del 19 dicembre 2012, con la quale sono stati approvati i verbali n. 1 e 2 della commissione amministrativa, contenenti tra l’altro la decisione di non ammettere alla procedura il raggruppamento tempora	</p>
<p>	<br />
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione dei provvedimenti impugnati presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cpa;<br />	<br />
Visti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2013 il dott. Mauro Pedron;<br />	<br />
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Considerato a un sommario esame:<br />	<br />
1. L’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo con deliberazione del direttore generale n. 1141 del 30 agosto 2012 ha indetto una procedura aperta con piattaforma SinTel per l’affidamento del servizio di trasporto intraospedaliero di pazienti ed emocomponenti presso l’Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII (durata 48 mesi con eventuale rinnovo per ulteriori 48 mesi). Quale modalità di aggiudicazione è stato scelto il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il termine di presentazione delle domande era fissato al 30 ottobre 2012.<br />	<br />
2. Una procedura con il medesimo oggetto era stata indetta con deliberazione del direttore generale n. 702 del 30 maggio 2012, ma l’Azienda Ospedaliera aveva poi deciso di revocarla per adeguarsi alle indicazioni fornite dal TAR Brescia nell’ordinanza cautelare n. 373 del 2 agosto 2012 (emessa nel ricorso n. 910/2012) relativamente ai requisiti di capacità tecnica e ai requisiti di capacità economica e finanziaria. A tale procedura aveva partecipato anche la società ricorrente.<br />	<br />
3. Nella procedura impugnata nel presente ricorso il bando stabilisce (sezione VI.3 &#8211; <i>Informazioni complementari</i>) che l’ammissione è subordinata alla partecipazione all’incontro preliminare/sopralluogo obbligatorio, secondo le modalità indicate dal regolamento di gara. A sua volta il regolamento di gara dispone (art. 2) che la mancata partecipazione all’incontro preliminare/sopralluogo nella data stabilita (3 ottobre 2012 alle ore 11.00) equivale alla presentazione di un’offerta priva di un elemento essenziale ai sensi dell’art. 46 comma 1-bis del Dlgs. 12 aprile 2006 n. 163. Infine il capitolato speciale rinvia (art. 4) alla data e alle modalità dell’incontro preliminare/sopralluogo indicate nel regolamento di gara.<br />	<br />
4. Il presidente della società ricorrente con fax del 3 ottobre 2012 ha comunicato all’Azienda Ospedaliera la propria impossibilità a partecipare all’incontro preliminare/sopralluogo e ha chiesto la fissazione di una nuova data.<br />	<br />
5. L’Azienda Ospedaliera con nota del direttore amministrativo dell’11 ottobre 2012 ha però respinto la richiesta. In seguito il direttore amministrativo con nota del 27 dicembre 2012, richiamando la deliberazione del direttore generale n. 1584 del 19 dicembre 2012 e i verbali n. 1 e 2 della commissione amministrativa, ha comunicato l’esclusione della società ricorrente per due ragioni: (a) la mancata partecipazione all’incontro preliminare/sopralluogo obbligatorio, e (b) l’inidoneità della cauzione provvisoria. Quest’ultima è la stessa polizza fideiussoria già prodotta dalla società ricorrente nella gara avente il medesimo oggetto e poi revocata dall’Azienda Ospedaliera. L’unico profilo non adeguato alla nuova procedura è la durata della polizza, che scade il 24 febbraio 2013 e quindi non copre per intero il termine di 180 giorni (decorrente dal 30 ottobre 2012) previsto dal bando come periodo entro il quale le offerte rimangono vincolanti.<br />	<br />
6. Così riassunta la vicenda contenziosa, si possono svolgere le seguenti considerazioni:<br />	<br />
(a) la qualificazione dell’incontro preliminare/sopralluogo come elemento essenziale dell’offerta è codificata unicamente per le procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici (v. art. 106 comma 2 del DPR 5 ottobre 2010 n. 207). Nei restanti appalti un’analoga previsione eventualmente inserita nella <i>lex specialis</i> deve essere valutata in concreto. È evidente infatti che la sanzione dell’esclusione collegata a un simile adempimento può essere considerata legittima solo se vi siano ragioni oggettive e immediatamente percepibili che possano far presumere l’assoluta inidoneità dell’offerta formulata in assenza della preventiva visione dei luoghi di esecuzione dell’appalto;<br />	<br />
(b) se non è possibile dimostrare in via preventiva che il mancato sopralluogo comporta la formulazione di un’offerta inutilizzabile viene meno il requisito dell’essenzialità di questo adempimento e si rientra nell’ordinaria disciplina della valutazione dell’offerta tecnica. Il rischio di fraintendimenti ricade a questo punto sul concorrente che non ha effettuato il sopralluogo, la cui offerta potrebbe non essere perfettamente adeguata alle esigenze della stazione appaltante, con le conseguenti penalizzazioni di punteggio;<br />	<br />
(c) l’applicazione di questi criteri al caso in esame può comunque essere rinviata alla fase di merito, in quanto emerge una seconda e più evidente distorsione nel comportamento della stazione appaltante, che ha inteso il carattere asseritamente essenziale del sopralluogo come riferito anche alla data dello stesso. La società ricorrente si era infatti dichiarata disponibile a effettuare il sopralluogo in un giorno diverso, e aveva comunicato la richiesta di spostamento della data quando il termine finale per la presentazione delle domande era ancora molto lontano, il che avrebbe permesso alla stazione appaltante di organizzarsi senza particolari difficoltà e soprattutto senza dover consentire la presentazione della domanda fuori termine. Nessuna alterazione della <i>par condicio</i> era quindi ipotizzabile, mentre era doveroso da parte della stazione appaltante assumere un atteggiamento collaborativo che consentisse la maggiore partecipazione alla gara;<br />	<br />
(d) per quanto riguarda invece la cauzione provvisoria, vi sono due elementi che consentono di ritenere applicabile il potere-dovere di soccorso della stazione appaltante. Innanzitutto, l’art. 75 comma 1 del Dlgs. 163/2006 non prevede espressamente l’esclusione dalla gara come sanzione per la violazione dell’obbligo di presentare la cauzione provvisoria, a differenza di quanto stabilito nel successivo comma 8. Questa indicazione formale va tenuta in debito conto, essendo vietata l’estensione in via analogica delle cause di esclusione;<br />	<br />
(e) occorre poi considerare che in realtà la società ricorrente ha prodotto la medesima polizza fideiussoria già utilizzata nella precedente gara, identica per quanto interessa la posizione del fideiussore. Poiché la revoca della prima gara era finalizzata alla riedizione della stessa con alcune marginali modifiche si può ritenere che la fideiussione mantenga i propri effetti anche in relazione alla nuova gara. Il problema è dunque soltanto la durata della garanzia, che non copre tutti i 180 giorni di validità dell’offerta, ma questa lacuna è soltanto un’irregolarità sanabile. Alla società ricorrente doveva quindi essere rivolto l’invito a produrre entro il 24 febbraio 2013 un’estensione della polizza originaria o una nuova polizza, anche con un diverso fideiussore.<br />	<br />
7. Sussistono quindi i presupposti per la sospensione dei provvedimenti impugnati allo scopo di consentire alla ricorrente di essere riammessa alla gara. Tenendo conto del tempo normalmente occorrente per la formazione del giudicato cautelare, la trattazione del merito può essere fissata all’udienza pubblica del 17 luglio 2013.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)<br />	<br />
(a) accoglie la domanda cautelare come precisato in motivazione;<br />	<br />
(b) fissa la trattazione del merito all&#8217;udienza pubblica del 17 luglio 2013;<br />	<br />
(c) compensa le spese della fase cautelare.<br />	<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Calderoni, Presidente<br />	<br />
Mauro Pedron, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Stefano Tenca, Consigliere	</p>
<p align=center>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 07/03/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-7-3-2013-n-104/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 7/3/2013 n.104</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 1/3/2013 n.104</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-1-3-2013-n-104/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-1-3-2013-n-104/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-1-3-2013-n-104/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 1/3/2013 n.104</a></p>
<p>Pres. Amoroso – Est. Coppari Adigest S.r.l. (Avv.ti G. Mazzola e S. Uliana); Caramori Piante S.r.l., Eco Green S.r.l. (Avv. S. Uliana) c/ Societa&#8217; Concessioni Autostradali Venete &#8211; Cav S.p.A. e (Avv.ti A. Biagini, A. Giuman) e nei confronti di Impresa Terranova Giuseppe e De Zottis S.p.A. (Avv.ti F. Lilli,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-1-3-2013-n-104/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 1/3/2013 n.104</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-1-3-2013-n-104/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 1/3/2013 n.104</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Amoroso – Est. Coppari<br /> Adigest S.r.l. (Avv.ti G. Mazzola e S. Uliana); Caramori Piante S.r.l., Eco Green S.r.l. (Avv. S. Uliana) c/ Societa&#8217; Concessioni Autostradali Venete &#8211; Cav S.p.A. e (Avv.ti A. Biagini, A. Giuman) e nei confronti di Impresa Terranova Giuseppe e De Zottis S.p.A. (Avv.ti F. Lilli, L. Mastrovincenzo, S. Tonon)</span></p>
<hr />
<p>sospesa l&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto per mancata corrispondenza tra la quota di servizio dichiarata ed il fatturato globale dell&#8217;impresa aggiudicataria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gare – ATI – Quota esecuzione servizio e partecipazione ATI – Non sussiste – Corrispondenza – Necessità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Va sospesa, ai fini dell’annullamento, l’aggiudicazione della gara d’appalto nelle ipotesi in cui l’impresa aggiudicataria si sia discostata dal disciplinare di gara non dimostrando di possedere il requisito di capacità economico finanziaria richiesta in misura corrispondente alla quota di partecipazione all’ATI, di cui è mandataria, e alla quota di esecuzione del servizio dichiarata. Il fatturato globale indicato dal’impresa aggiudicataria, infatti, non corrisponde al 90% del servizio che la mandataria ha dichiarato di voler eseguire.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 144 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:</p>
<p>Adigest S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Giampaolo Mazzola, Simone Uliana, con domicilio eletto presso Maria Teresa Muffato in Spinea, via Alfieri, 2; Caramori Piante S.r.l., Eco Green S.r.l., rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Simone Uliana, con domicilio eletto presso la Segreteria dell’intestato TAR ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera a), c.p.a.;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Societa&#8217; Concessioni Autostradali Venete &#8211; Cav S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Alfredo Biagini, Andrea Giuman, con domicilio eletto presso Alfredo Biagini in Venezia, S. Croce, 466/G; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Impresa Terranova Guseppe, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Lilli, Luciano Mastrovincenzo, Sebastiano Tonon, con domicilio eletto presso Sebastiano Tonon in Venezia, San Marco, 3901; De Zottis S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Lilli, Sebastiano Tonon, Luciano Mastrovincenzo, con domicilio eletto presso Sebastiano Tonon in Venezia, San Marco, 3901; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della determinazione dell&#8217;Amministratore delegato della società intimata n. 15512 del 20.12.2012 con cui si è aggiudicato in via definitiva la gara d&#8217;appalto ad oggetto il servizio di manutenzione ordinaria del verde presso le competenze autostradali per gli anni 2013, 2014, 2015 &#8211; Bando rif. CAV/07/2012 &#8211; C.I.G. 4207348D64 &#8211; alla parte controinteressata; nonchè di ogni atto annesso, connesso o presupposto.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Societa&#8217; Concessioni Autostradali Venete &#8211; Cav S.p.A. e di Impresa Terranova Guseppe e di De Zottis S.p.A.;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Ati Impresa Terranova Giuseppe, Societa&#8217; De Zottis Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Sebastiano Tonon, Francesco Lilli, Luciano Mastrovincenzo, con domicilio eletto presso Sebastiano Tonon in Venezia, San Marco, 3901;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2013 il dott. Silvia Coppari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Considerato che, ad una prima delibazione propria della fase cautelare:<br />	<br />
a) i motivi di censura sollevati con il ricorso incidentale, alla luce delle controdeduzioni svolte dalla ricorrente, non appaiono meritevoli di favorevole apprezzamento;<br />	<br />
b) il ricorso principale appare, invece, sostenuto da idonei elementi con particolare riguardo al primo motivo di censura proposto.<br />	<br />
Sotto tale ultimo profilo, infatti, quanto ai requisiti di capacità economico-finanziaria il capo A4)-Punto IX- del Disciplinare richiedeva espressamente: “…dichiarazione indicante il fatturato globale d’impresa realizzato negli esercizi 2009, 2010 e 2011 che complessivamente non deve essere inferiore ad Euro 6.747.553,00”, specificando altresì che, “nell’ipotesi di raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.) … la totalità delle imprese raggruppate/raggruppande e consorziate/consorziande deve essere in possesso del requisito in questione nella misura del 100%. In ogni caso il mandatario o l’impresa indicata come tale … deve possedere almeno il 40% del requisito in questione mentre il restante 60% deve essere posseduto cumulativamente dalle imprese mandanti o dalle imprese consorziate ciascuna delle quali deve possedere almeno il 10% del requisito in questione (…)”.<br />	<br />
Inoltre il Punto VII del medesimo atto della legge di gara prescriveva espressamente che : “… in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti in cui i soggetti assumano ciascuno una prestazione, il possesso dei requisiti deve essere commisurato alle prestazioni che in caso di aggiudicazione saranno da ciascuno assunte”.<br />	<br />
Pertanto, considerate le specifiche quote di partecipazione al raggruppamento dell’ATI controinteressata, avendo la mandataria dichiarato di voler eseguire in gara il 90% del servizio, in considerazione della specifica prescrizione sub Punto VII sopra richiamata, l’Impresa Terranova Giuseppe avrebbe dovuto dimostrare di possedere il requisito di capacità economico finanziaria in misura corrispondente alla quota di partecipazione all’ATI e alla quota di esecuzione del servizio dichiarata.<br />	<br />
Di contro, il fatturato globale indicato dall’Impresa Terranova non risulta corrispondente a tale ultimo parametro.<br />	<br />
Pertanto, alla luce delle considerazioni che procedono, ricorrono le condizioni per concedere la misura cautelare richiesta.<br />	<br />
Tuttavia, in ragione della complessità delle questioni sollevate, le spese della presente fase cautelare, possono essere integralmente compensate<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) accoglie e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende i provvedimenti impugnati;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 17 aprile 2013.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.<br />	<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Bruno Amoroso, Presidente<br />	<br />
Claudio Rovis, Consigliere<br />	<br />
Silvia Coppari, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/03/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-1-3-2013-n-104/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 1/3/2013 n.104</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2013 n.104</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-7-2-2013-n-104/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-7-2-2013-n-104/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-7-2-2013-n-104/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2013 n.104</a></p>
<p>Pres. M. Lensi; Est. G. Flaim A. C. (avv. ti G. Contu e M. Mura) c/ REGIONE SARDEGNA (avv. R. Murroni) Demanio – Demanio marittimo – Canone – Sovra canone – Imposizione in carenza di base normativa – Art. 23 Cost. &#8211; Illegittimità È illegittimo il provvedimento che – in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-7-2-2013-n-104/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2013 n.104</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-7-2-2013-n-104/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2013 n.104</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. M. Lensi; Est. G. Flaim<br /> A. C. (avv. ti G. Contu e M. Mura) c/ REGIONE SARDEGNA (avv. R. Murroni)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Demanio – Demanio marittimo – Canone – Sovra canone – Imposizione in carenza di base normativa – Art. 23 Cost. &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È illegittimo il provvedimento che – in carenza di base normativa ex art. 23 Cost. &#8211; impone un sovra canone sulle concessioni demaniali marittime (nella specie, è stato ritenuto illegittimo il provvedimento recante determinazione di un sovra canone per l’occupazione dello specchio d’acqua per il mantenimento di corpi morti per l’ormeggio con relativi gavitelli)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 960 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
A. C., rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Contu e Matilde Mura, con domicilio eletto presso Giovanni Contu in Cagliari, via Ancona N.3; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
REGIONE SARDEGNA, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Roberto Murroni, con domicilio eletto presso Murroni Roberto Ufficio Legale Regione Sarda in Cagliari, viale Trento, N. 69; 	</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
CON IL RICORSO PRINCIPALE:<br />	<br />
dell’imposizione del sovracanone per il 2011;<br />	<br />
CON I MOTIVI AGGIUNTI:<br />	<br />
dell’imposizione del sovracanone per il 2012;<br />	<br />
in particolare sono stati impugnati i seguenti provvedimenti:<br />	<br />
-determinazione dirigenziale del 28 luglio 2011 del servizio territoriale di Olbia di determinazione in € 6.895 del sovra canone per l’anno 2011 per l’occupazione dello specchio d’acqua per il mantenimento di 8 corpi morti per l’ormeggio con relativi gavi<br />
-nota del 12 luglio 2011 di richiesta del sovra canone demaniale per l’anno 2011;<br />	<br />
-determinazione del direttore del servizio demanio regionale del 28 dicembre 2001 n. 2081;<br />	<br />
-determinazione del direttore del servizio demanio regionale del 21 gennaio 2002 n. 32; <br />	<br />
-determinazione del direttore del servizio demanio regionale del 29 gennaio 2002 n. 69;<br />	<br />
-determinazione del direttore del demanio regionale del 10 ottobre 2002 n. 1295;<br />	<br />
-determinazione dei direttori del servizio demanio e finanze del 29 dicembre 2003 n. 2229;<br />	<br />
-determinazione dei direttori del servizio demanio e finanze del 21 marzo 2006 n. 355;<br />	<br />
-determinazione dei direttori del servizio demanio e finanze del 2 marzo 2010 n. 329;<br />	<br />
-deliberazione della giunta regionale n. 29/15 del 22 maggio 2008 di approvazione delle direttive per la redazione dei PUL e per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo;<br />	<br />
-deliberazione della giunta regionale n. 24/24 del 19 maggio 2009 contenenti ad di indirizzo per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative;<br />	<br />
-deliberazione della giunta regionale n. 25/15 del 26 maggio 2009;<br />	<br />
-deliberazione della giunta regionale n. 25/17 del 26 maggio 2009;<br />	<br />
-deliberazione della giunta regionale del 20 ottobre 2009; <br />	<br />
-deliberazione della giunta regionale n. 53/66 del 4 dicembre 2009;<br />	<br />
-deliberazione della giunta regionale n. 17/2 del 27 aprile 2010;<br />	<br />
-deliberazione della giunta regionale n. 25/42 del 1 luglio 2010;<br />	<br />
CON I MOTIVI AGGIUNTI di impugnazione è stata estesa anche alla successiva <br />	<br />
-determinazione del 21 maggio 2012, relativamente al sovracanone richiesto per l’annualità 2012.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Sardegna;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2013 il Consigliere dott. Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori avv.ti Mura e Murroni;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorrente è titolare di una concessione demaniale di specchio acqueo per il posizionamento di 8 corpi morti e relativi gavitelli d’ormeggio in località Spalmatore-la Maddalena, utilizzabile nel periodo estivo (per quattro mesi).<br />	<br />
L’amministrazione regionale ha richiesto il pagamento di un “sovra canone” (rispetto al canone demaniale dovuto) sia per il 2011 che per il 2012 per l’ammontare di € 6.895 per ciascun anno, determinata per l’intera annualità, nonostante l’utilizzo previsto fosse riferito solo ad un quadrimestre.<br />	<br />
Con RICORSO consegnato per la notifica il 25.10.2011 e depositato il 5/11 sono state formulate le seguenti censure:<br />	<br />
1) violazione del principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi &#8211; in particolare violazione dell&#8217;articolo 23 della costituzione che fissa il principio in base al quale &#8220;nessuna prestazione personale patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge&#8221; &#8211; violazione dell&#8217;articolo 97 della costituzione &#8211; eccesso di potere per falsità del presupposto, difetto di istruttoria e sviamento;<br />	<br />
2) eccesso di potere per falsità del presupposto, travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza e sviamento &#8211; il “sovracanone” sarebbe stato istituito e previsto dall&#8217;amministrazione regionale per coprire i costi dei procedimenti diretti al rilascio delle concessioni demaniali, nonché per compensare l&#8217;asserito vantaggio assentito ai vecchi concessionari con il rinnovo delle loro concessioni senza il previo esperimento di una selezione pubblica, come avrebbe imposto la disciplina comunitaria; ma tali ragioni non legittimano l&#8217;imposizione del sovracanone, trattandosi di competenze rientranti nei poteri dell&#8217;autorità amministrativa, con ingiustificata richiesta di denaro per lo svolgimento di attività amministrative proprie.<br />	<br />
3) violazione dell’art. 8 lett. i dello Statuto speciale della Regione e dell’art. 53 della Costituzione – eccesso di potere , irragionevolezza, difetto di motivazione e di istruttoria &#8211; comunque, sotto il profilo del “quantum” individuazione in modo eccessivo del “sovracanone” – incidenza superiore al 700% rispetto a quanto dovuto per canone demaniale (euro 6.895 contro i 988) – sproporzione rispetto al reddito ricavabile dalla concessione – violazione del principio di capacità contributiva; <br />	<br />
4)eccesso di potere per illogicità , irragionevolezza, contraddittorietà, sviamento – computo stagionale per il canone demaniale (4 mesi) – computo annuale per il “sovra canone” ritenuto non frazionabile (rispetto al periodo di uso effettivo –solo estivo-).<br />	<br />
Sostiene, in via principale, parte ricorrente (con i primi 2 motivi) che l&#8217;imposizione del “sovracanone” sarebbe stata disposta in assenza di disposizioni normative che la contemplano, in violazione dei principi di “legalità e tipicità “dei provvedimenti amministrativi sanciti dagli articoli 23 e 97 della costituzione. <br />	<br />
Si sostiene in ricorso che nessuna somma sarebbe dovuta dal ricorrente a predetto titolo, in quanto l’autorità amministrativa regionale non avrebbe il potere di imporre il pagamento di un “quid pluris” per “sovracanone”, rispetto a quanto dovuto per “canone demaniale”, in assenza di idonea disposizione legislativa legittimante il prelievo economico aggiuntivo (rispetto al canone demaniale).<br />	<br />
Con MOTIVI AGGIUNTI consegnati per la notifica il 13 luglio 2012 e depositati il 18/7 l’impugnazione è stata estesa anche alla successiva determinazione concernente l’analoga richiesta regionale per l’anno 2012 (determinazione n. 17928 del 21.5.20012).<br />	<br />
Si è costituita in giudizio l’ amministrazione regionale, compiendo una ricostruzione del quadro normativo (inerente il conferimento delle funzioni statali alla Regione a gli enti locali per tutte le funzioni amministrative inerenti la gestione dei beni demaniali marittimi e del mare territoriale), sostenendo la legittimità dell&#8217;imposizione pecuniaria (sovracanone), trattandosi di obbligo inerente alla concessione/contratto.<br />	<br />
Nel caso di specie sarebbe stata applicata la proroga legislativa della concessione (rinnovo ex art. 1 comma 18 del D.L. 194 /2009) e, per il sovracanone regionale, la disciplina contenuta nella determinazione 29.12.2003 n. 2220 (che ha esteso il regime del sovra canone, previsto nella delibera 2081/ del 28.12.2001, anche ai rinnovi).<br />	<br />
La Regione, con la precedente determinazione 2081/2001, dava rilievo (ai fini dell’assegnazione delle concessioni a seguito di gare ad evidenza pubblica) al “sovracanone” (determinato in euro 1,62 a mq.), cifra determinata come <media aritmetica dei canoni unitari fissati dal DM 342/1998 per l’anno 2001 per le diverse ipotesi di utilizzazione delle aree demaniali>.<br />	<br />
L’introito economico aggiuntivo avrebbe avuto la funzione di:<br />	<br />
-in parte di copertura delle spese di gestione sostenute per l’esercizio della funzione delegata;<br />	<br />
-in parte contributo al sostegno degli impegni finanziari per la predisposizione dei Piani di utilizzazione dei litorali.<br />	<br />
La prestazione patrimoniale richiesta non avrebbe, secondo la Regione, natura tributaria , ma natura corrispettiva (come tale liberamente determinabile in via convenzionale) correlata all’uso esclusivo del bene demaniale.<br />	<br />
La finalità del pagamento sarebbe il potenziamento dei servizi essenziali per la collettività afferenti il demanio marittimo. <br />	<br />
In particolare il sovracanone, secondo la tesi dell’ amministrazione, non rientrerebbe nella categoria dei &#8220;entrata tributaria&#8221;, in quanto il sovracanone rappresenterebbe il corrispettivo all’utilizzo di un bene, nell’ambito della concessione/contratto, assimilabile ad un canone locatizio.<br />	<br />
Ed i proventi del sovracanone servirebbero anche a finanziare i costi per la predisposizione del piano di utilizzo del litorale.<br />	<br />
Il sovracanone sarebbe stato istituito per compensare l&#8217;attività (di comuni e regione), per “costi” sostenuti per conto dello Stato, che incassa il canone concessorio.<br />	<br />
In sostanza la finalità di tali introiti (sovracanone) sarebbe quella della “predisposizione dei servizi essenziali afferente demanio marittimo”.<br />	<br />
Si tratterebbe quindi di uno specifico contributo alla gestione della funzione amministrativa conferita, con attribuzione di un sostegno finanziario ai comuni per la predisposizione dei “servizi essenziali concernenti il demanio”, finalizzato a consentire l’espletamento delle attività lucrative del concessionario, il quale detiene ed utilizza in forma esclusiva il bene pubblico .<br />	<br />
Inoltre per l’affidamento delle aree in concessione “la misura” del “sovracanone” avrebbe dovuto essere posta alla base delle future gare pubbliche, con rilevanza di tale profilo economico (quantum) ai fini dell’attribuzione della concessione stessa.<br />	<br />
L&#8217;istituzione del &#8220;sovracanone&#8221; era rapportata ad una quantificazione (€ 1,62 /metro quadro) che rappresentava la media aritmetica dei canoni unitari fissati dal DM 5 agosto 1998 n. 342 per l&#8217;anno 2001.<br />	<br />
Con il trasferimento delle competenze in materia di demanio marittimo alle amministrazioni comunali (con LR 9/2006) la regione -con proprie direttive- ha attribuito la spettanza economica del “sovracanone” ai Comuni.<br />	<br />
All’udienza del 23 gennaio 2013 il ricorso è stato spedito in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorrente ha impugnato la richiesta di pagamento per “sovracanone”, per il 2011 (euro 6.895), con il ricorso principale, e per l’anno 2012 –per la stessa somma-, con motivi aggiunti, il tutto riferito ad un “rinnovo” di concessione demaniale n. 9/2009, annuale –ma solo per il periodo estivo-, avente ad oggetto l’occupazione di “specchio d’acqua” (10.608 mq.) per il mantenimento di 8 corpi morti con relativi gavitelli per l’ormeggio di unità di diporto (in loc. Spalmatore –La Maddalena).<br />	<br />
La concessione demaniale si riferisce all’utilizzo nei 4 mesi estivi di ciascuna anno (dal 15 maggio al 15 settembre di ogni anno).<br />	<br />
Analoga controversia (riferita però alla concessione di aree a terra) è stata già decisa di recente da questo TAR con la sentenza n. 1122 del 14.12.2012, con accoglimento delle tesi di insussistenza di una fonte normativa idonea per l’imposizione del sovra canone regionale.<br />	<br />
L’orientamento va confermato anche in materia di “occupazione di specchi d’acqua”.<br />	<br />
La tesi dell’Amministrazione mira ad escludere la natura “tributaria” della prestazione, qualificando il sovracanone come <corrispettivo> nell’ambito del genus complesso della“concessione-contratto”.<br />	<br />
Il Collegio ritiene di dover ripercorrere l’analisi nella “nascita” del sovracanone, analizzando le fonti e gli scopi.<br />	<br />
Il legislatore regionale sardo, con la L.R. 9/2006 ha attribuito funzioni in materia di gestione delle concessioni demaniali marittime ai Comuni e di redazione dei P.U.L., su direttive della Regione.<br />	<br />
Specificamente con la L.R. 12-6-2006 n. 9, rubricata “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”, è stata compiuta la seguente ripartizione:<br />	<br />
*“Sono attribuite AI COMUNI le funzioni in materia di: <br />	<br />
a) elaborazione ed approvazione dei piani di utilizzazione dei litorali; <br />	<br />
b) concessioni, sui beni del demanio marittimo o della navigazione interna, per finalità turistico-ricreative, su aree scoperte o che comportino impianti di facile rimozione; <br />	<br />
c) le altre <funzioni amministrative> riguardanti il demanio marittimo ed il mare territoriale non riservate alla regione o allo stato” (così art. 41, rubricato “Demanio marittimo. Funzioni dei comuni”);<br />	<br />
* Spetta invece ALLA REGIONE la disciplina e, ai sensi del comma 2 dell&#8217;articolo 3, l&#8217;adozione degli <ATTI GENERALI DI INDIRIZZO PER LA REDAZIONE DEI PIANI COMUNALI DI UTILIZZAZIONE DEI LITORALI E PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME> da parte dei comuni. <br />	<br />
Spettano inoltre alla Regione: <br />	<br />
a) TUTTE LE CONCESSIONI SUI BENI DEL DEMANIO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA, DEL MARE TERRITORIALE E DEL DEMANIO MARITTIMO NON ATTRIBUITE AI COMUNI O ALLO STATO; <br />	<br />
b) LE CONCESSIONI DI AREE E SPECCHI ACQUEI CONNESSI A STRUTTURE PORTUALI DI INTERESSE REGIONALE” (art. 40 rubricato “Demanio marittimo. Funzioni della Regione”).<br />	<br />
Gli indirizzi sono stati poi formulati dalla RAS con una serie di delibere della GR:<br />	<br />
nn. 24/24 del 19.5.2009, 29/15 del 22.5.2009, n. 25/17 del 26.5.2009; 25/15 del 26.5.2009; 53/66 del 4.12.2009.<br />	<br />
A livello legislativo si evidenzia che, in materia di “rinnovi” delle concessioni demaniali, nelle more del procedimento di approvazione dei piani di utilizzo dei litorali, le concessioni demaniali con finalità turistico ricreative in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194 convertito con legge 26 febbraio 2010 n. 25 sono state legislativamente prorogate sino al 31 dicembre 2015 (i singoli provvedimenti amministrativi di attuazione dei rinnovi vengono assunti dalle amministrazioni comunali o dall&#8217;autorità regionale, in base alle rispettive competenze).<br />	<br />
Per quanto concerne l&#8217;imposizione del “sovracanone” regionale, tale previsione è stata inizialmente prevista nel 2001 solo per le “nuove” concessioni (in particolare con la determinazione 2081 del 28.12.01 del Direttore Servizio Demanio); e poi, nel 2003 (con la determinazione 2220 del 29.12) è stata estesa anche a tutti i “rinnovi” (disposti automaticamente per 6 anni). Le successive delibere che si sono occupate di demanio e le relative determinazioni dirigenziali hanno poi confermato la sussistenza di tale obbligo aggiuntivo rispetto all’ordinario canone demaniale.<br />	<br />
Si tratterebbe di un “sovracanone”, ulteriore e di consistente incidenza, rispetto al canone demaniale marittimo, -quest’ultimo da corrispondere allo Stato- , variabile in funzione della valenza turistica dei siti.<br />	<br />
Il sovracanone è stato quindi imposto dalla Regione solo in via amministrativa (con determinazioni dirigenziali);<br />	<br />
inizialmente veniva introitato direttamente dalla Regione che lo aveva istituito;<br />	<br />
successivamente (dopo la determinazione regionale del 29 dicembre 2003 n. 2220 del servizio patrimonio) è stato assegnato ai Comuni, obbligati alla redazione dei PUL, allo scopo di predisporre i “servizi essenziali correlati al demanio marittimo”. <br />	<br />
In sostanza con la fondamentale (e prima) determinazione regionale del 28 dicembre 2001 n. 2081 la regione Sardegna determinava l&#8217;ammontare del sovracanone, ponendolo anche come criterio economico a base di gara (ai fini dell’aggiudicazione, quale preferenza), per le nuove concessioni.<br />	<br />
Il “sovracanone”, istituito dalla regione Sardegna, secondo la logica istitutiva, rappresenta in sostanza un contributo per la predisposizione dei &#8220;servizi essenziali afferenti il demanio marittimo&#8221;.<br />	<br />
L&#8217;introito annuale, da parte della regione, consentirebbe:<br />	<br />
&#8211; la copertura delle “spese di gestione sostenute per l&#8217;esercizio della funzione delegata”;<br />	<br />
-il sostegno agli impegni finanziari da affrontare per la predisposizione degli atti propedeutici alla redazione dei piani di utilizzazione dei litorali (PUL).<br />	<br />
L’art. 2 della successiva determinazione regionale 2220/2003 stabilisce che:<br />	<br />
“oltre al canone dovuto allo Stato, calcolato sulla base del DM n. 342 del 5.8.1998, in attuazione dell’art. 3 comma 1 della L. 4.12.1993 n. 494 e s.m., aggiornato sulla base della media degli indici determinati dall’ISTAT, il rinnovo delle concessioni demaniali marittime è soggetto al pagamento di un sovracanone dovuto alla regione <a parziale compensazione dei propri oneri di gestione e per la redazione degli atti preparatori dei PUL>, nonché per l&#8217;eventuale sostegno finanziario ai Comuni per la predisposizione di servizi essenziali afferente al demanio marittimo&#8221;.<br />	<br />
Il concetto di &#8220;sovracanone&#8221; è stato poi ulteriormente definito dalla regione con determinazione interdirettoriale N. 355 del 21 marzo 2006, chiarendo che “l&#8217;offerta migliorativa della misura del sovracanone posto a base d&#8217;asta dovrebbe rapportarsi al valore del corrispettivo proposto per l&#8217;aggiudicazione del procedimento concorsuale, riferito all&#8217;unità di superficie”.<br />	<br />
Con la successiva deliberazione n. 29/15 del 22 maggio 2008 la giunta regionale approvava le “Direttive per la redazione del piano di utilizzo dei litorali”; in particolare agli articoli 12 e 13 del capo 5 veniva stabilito che:<br />	<br />
*il cosiddetto sovracanone, istituito dalla regione con determinazione 2081 del 31 dicembre 2001, è stabilito nella misura minima di € 2,11 / a metro quadrato, elevabili fino a una maggiorazione del 50% e dovrà essere attribuito e riscosso dai Comuni (così articolo 12);<br />	<br />
*le aree individuate dal PUL devono essere assentite attraverso il ricorso a procedimenti concorsuali, con aggiudicazione a favore dell&#8217;offerente che abbia presentato l&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa per l&#8217;amministrazione comunale, riferita al sovracanone comunale, per il quale dovrà essere espresso un importo in percentuale, fino ad una maggiorazione del 50% (così articolo 13).<br />	<br />
Infine con l&#8217;articolo 6 delle successive direttive /linee guida regionali per la predisposizione del PUL, approvate con deliberazione GR n. 25/42 del 1 luglio 2010, rubricato &#8220;sovracanone e sanzioni&#8221; veniva stabilito che:<br />	<br />
a decorrere dall&#8217;1 gennaio 2011 il sovracanone regionale è riscosso ed acquisito in entrata al bilancio delle amministrazioni comunali in riferimento alle concessioni demaniali di propria competenza…..”.<br />	<br />
Sulla base di tale quadro di riferimento il Collegio ritiene che:<br />	<br />
-il “canone” statale è dovuto dal concessionario in applicazione dell’art. 39 del Codice della Navigazione e dell’art. 16 del regolamento di attuazione del C.N. (e dei D.M. di attuazione, con individuazione dei criteri e parametri);<br />	<br />
-per il “sovracanone” regionale manca invece una disposizione normativa (regionale) specifica legittimante sia (e soprattutto) per l’an , che per il quantum;<br />	<br />
non sussistono dettagliate norme-fonte, che dovrebbero rappresentare e costituire il parametro necessario per fondare l’obbligazione pecuniaria “ulteriore” posta a carico del concessionario (oltretutto economicamente maggiormente rilevante, considerato che gli importi dovuti, per il 2011 e per il 2012, sono stati quantificati, per il ricorrente, per il “canone” in euro 988; mentre per il “sovra canone” nell’importo ben superiore di euro 6.895);<br />	<br />
-un corrispettivo “imposto” in via unilaterale non può essere considerato frutto di libera contrattazione fra le parti; nel caso di specie il rapporto di “concessione/contratto”, rinnovato ex lege, subisce gli effetti di un provvedimento regionale general<br />
-la Regione, nel primo atto “impositivo” (deliberazione regionale n. 2081 del 28.12.2001, pag. 5), ha individuato la “causa” del sovracanone nella “compensazione degli oneri derivanti dalla delega amministrativa sul demanio marittimo” (con introito a favo<br />
-il corrispettivo del “sovracanone”, è stato, poi, meglio individuato come “corrispettivo” per la realizzazione di “servizi” da parte dell’ente concedente (Regione e Comuni), servizi peraltro non ulteriormente precisati ;<br />	<br />
&#8211; nella successiva determinazione regionale 2220 del 29.12.2003, con la quale l’esecutivo ha deciso di estendere anche ai “rinnovi” l’imposizione del “sovracanone”, la funzione economica del sovracanone viene anche richiamata in relazione ad altro profilo<br />
-il sovra canone nei “rinnovi” , secondo la tesi regionale, viene ad assumere in sostanza una sorta di funzione sostitutiva del “privilegio” attribuito con il rinnovo automatico (peraltro disposto in forza di legge nazionale DL 194/2009 art. 1 comma 18, f<br />
Da tale complessivo quadro ricostruttivo, emerge che la Regione Sardegna ha imposto il “sovracanone” con provvedimento amministrativo (inizialmente determinazioni dirigenziali e poi direttive di Giunta Regionale), in totale mancanza di un presupposto normativo legittimante.<br />	<br />
Un obbligo ad un “nuovo pagamento” , seppur correlato ad una concessione demaniale –resa oggetto di proroga ex lege- non può essere istituito in assenza di una disposizione legislativa regionale che rappresenti, in ossequio all’art. 23 della Costituzione, il necessario conferimento del potere (dal legislatore in favore del soggetto titolare del potere amministrativo-esecutivo) . <br />	<br />
Sotto tale profilo solo il legislatore può prevedere l’obbligo ad una prestazione pecuniaria aggiuntiva (nel nostro caso “sovracanone”) e nuova, in coerenza con l’art 23 della Costituzione: in base al quale “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in forza di una legge”. <br />	<br />
Del resto anche in materia di “rivalutazione” degli importi dei canoni demaniali occorre la preventiva individuazione legislativa (cfr. Tar Lazio, Sez. III ter, n. 3657 5 maggio 2008 ) delle relative soglie.<br />	<br />
Così come “È illegittimo il provvedimento che impone una prestazione patrimoniale, non connessa all&#8217;erogazione di alcun servizio e non fondata su alcuna disposizione di legge , perché contrario ai principi desumibili dall&#8217;art. 23, cost. (nel caso di specie, l&#8217;ente gestore di una riserva marina aveva previsto che, per il rinnovo delle autorizzazioni per l&#8217;effettuazione di immersioni subacquee, dovesse essere versata la somma di 500 euro)” (cfr.. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, del 13 maggio 2009 n. 906).<br />	<br />
In mancanza del presupposto normativo legittimante il ricorso va accolto, in riferimento all’imposizione del “sovracanone” per il 2011 e per il 2012, con annullamento dei provvedimenti regionali impositivi e di quantificazione della somma, unitamente agli atti generali regionali presupposti (in parte qua), di cui è stata effettuata applicazione.<br />	<br />
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie, con annullamento dei provvedimenti regionali impugnati che hanno previsto l’imposizione del sovracanone 2011 e 2012, nonché dei presupposti atti generali regionali di cui è stata fatta applicazione.<br />	<br />
Condanna la Regione Sardegna al pagamento, in favore del ricorrente, di euro 3.000 per spese e onorari di giudizio, oltre rimborso contributi unificati ed accessori di legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Marco Lensi, Presidente<br />	<br />
Grazia Flaim, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Giorgio Manca, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 07/02/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-7-2-2013-n-104/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2013 n.104</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2011 n.104</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-1-2011-n-104/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-1-2011-n-104/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-1-2011-n-104/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2011 n.104</a></p>
<p>Pres. Severini Est. Contessa I.S.T.A.T. (Avv. Stato) c/ Soc. Cooperativa Ta.De.S (Avv.ti C. Morrone, S.A. Romano) sulla esclusione del concorrente per false dichiarazioni rese in una precedente gara 1. Contratti della P.A. – Gara – Requisiti di ordine generale &#8211; Regolarità contributiva – Dimostrazione – Presentazione delle offerte -Successiva regolarizzazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-1-2011-n-104/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2011 n.104</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-1-2011-n-104/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2011 n.104</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Severini <i>Est.</i> Contessa<br /> I.S.T.A.T. (Avv. Stato) c/ Soc. Cooperativa Ta.De.S (Avv.ti C. Morrone, S.A. Romano)</span></p>
<hr />
<p>sulla esclusione del concorrente per false dichiarazioni rese in una precedente gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Contratti della P.A. – Gara – Requisiti di ordine generale &#8211; Regolarità contributiva – Dimostrazione – Presentazione delle offerte -Successiva regolarizzazione – Inammissibilità –Conseguenza &#8211; Esclusione &#8211;  Ragioni.</p>
<p>2.	Contratti della P.A. – Gara &#8211;  Requisiti – False dichiarazioni – Conseguenze – Gare successive – Esclusione – Ragioni. </p>
<p>3.	Contratti della P.A. &#8211;  Gara – Requisiti &#8211; Falsa dichiarazione &#8211;  Gara successiva – Partecipazione &#8211; Preclusione automatica – Non sussiste – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	La mancanza del requisito della regolarità contributiva alla data di scadenza del termine previsto dal bando per la presentazione delle offerte non è sanato dall’eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva, atteso che tale tardivo adempimento può rilevare nelle reciproche relazioni di credito e di debito fra i soggetti del rapporto obbligatorio e non anche nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice che debba accertare la sussistenza del requisito della regolarità contributiva ai fini dell’ammissione alla gara. </p>
<p>2.	La disposizione di cui al comma 1 lett. f) dell’art. 12 del d.lgs. 157/1995 deve essere intesa nel senso di riferire l’esclusione del concorrente dalla gara per mendaci dichiarazioni ad una pluralità di procedure e non già alla singola procedura nell’ambito della quale la dichiarazione è resa. Al contrario, a voler ritenere che la causa ostativa sia riferibile alla sola medesima gara in cui la dichiarazione viene resa, l’esclusione dovrebbe comunque essere irrogata per la carenza sostanziale del requisito di partecipazione, a poco rilevando l’aver falsamente dichiarato sotto il versante formale il possesso del medesimo requisito.</p>
<p>3.	La sussistenza di una falsa dichiarazione in capo ad un concorrente resa in una precedente gara non determina  un’automatica e definitiva preclusione alla partecipazione a gare successive, atteso che resta comunque demandato all’Amministrazione il compito di valutare in concreto la gravità della condotta del dichiarante e la sua idoneità a compromettere la sua complessiva affidabilità. Tale valutazione non è relativa al grado di colpa del dichiarante, ma semmai alla rilevanza ed idoneità delle dichiarazioni rese ad alterare gli interessi al cui presidio sono poste le regole in tema di evidenza pubblica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00104/2011REG.SEN.<br />	<br />
N. 08977/2005 REG.RIC.<br />	<br />
N. 02389/2006 REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
<i>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 8977 del 2005, proposto: 	</p>
<p>dall’<B>I.S.T.A.T.</B> &#8211; <b>Istituto Nazionale di Statistica</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Soc. Cooperativa Tra.De.S a r.l.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli Avvocati Corrado Morrone e Salvatore Alberto Romano, con domicilio eletto presso Salvatore Alberto Romano in Roma, viale XXI Aprile, n. 11; </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Consorzio Italiano Cooperativo Labor soc.coop. a r.l. <br />	<br />
<i></b></i><br />	<br />
sul ricorso numero di registro generale 2389 del 2006, proposto: 	</p>
<p>dalla <b>Soc. coop. Tra.De.S. a r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Corrado Morrone e Salvatore Alberto Romano, con domicilio eletto presso Corrado Morrone in Roma, viale XXI Aprile, n. 11; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<B>I.S.T.A.T.</B>; </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Consorzio Italiano Cooperativo Labor, <br />	<br />
Presidenza del Consiglio dei Ministri; </p>
<p><i>per la riforma</p>
<p></b></i>quanto al ricorso n. 8977 del 2005:<br />	<br />
della sentenza del T.A.R. del Lazio &#8211; Roma: Sezione III-Ter, n. 5787/2005, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE DA GARA PER IL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASPORTO- RISARCIMENTO DEL DANNO</p>
<p>quanto al ricorso n. 2389 del 2006:<br />	<br />
della sentenza del T.A.R. del Lazio &#8211; Roma: Sezione III-Ter, n. 10937/2005, resa tra le parti, concernente ASTA PUBBLICA PER AGGIUDICAZIONE APPALTO DI SERVIZI-RISARCIMENTO DEL DANNO</p>
<p>Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2010 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti l’Avvocato dello Stato Barbieri e l’Avvocato Morrone;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>L’Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT (appellante nell’ambito del ricorso n. 8977/05) riferisce di aver indetto nel corso del 2004 una gara di appalto per lo svolgimento del servizio di facchinaggio e trasporto cose con gestione del ciclo logistico e di monitoraggio informatizzato per il periodo 2004-2008.<br />	<br />
Il criterio di aggiudicazione prescelto era quello del prezzo più basso.<br />	<br />
Risulta agli atti che, all’esito delle operazioni di gara, la soc. coop. Tra.De.S. a r.l. si fosse collocata in prima posizione, in tal modo conseguendo l’aggiudicazione provvisoria.<br />	<br />
Tuttavia, dal momento che l’offerta formulata da questa società presentava un carattere di anomalia, l’Amministrazione aggiudicatrice avviava la verifica in contraddittorio in ordine agli elementi costitutivi dell’offerta economica, ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157, di attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi..<br />	<br />
La società interessata provvedeva con nota in data 24 maggio 2004 a far pervenire le giustificazioni ai sensi dell’art. 24. e produceva nell’occasione la documentazione ritenuta necessaria.<br />	<br />
Con nota in data 14 luglio 2004 (fatta oggetto di impugnativa nell’ambito del primo giudizio), l’Istat comunicava:<br />	<br />
•	che i chiarimenti forniti con la nota del 24 maggio 2004 non erano stati ritenuti esaustivi;<br />
•	che l’Avvocatura dello Stato, interpellata, aveva espresso il parere che, ai sensi della lettera <i>f</i>) dell’art. 12 d.lgs. 157 del 1995., la società dovesse essere esclusa dalla gara a causa della mendace dichiarazione rilasciata in occasione di una precedente gara di analogo oggetto indetta dal medesimo Istituto. <br />
Sotto tale aspetto risulta agli atti:<br />	<br />
•	che, ai fini della partecipazione ad una gara indetta dall’ISTAT alcuni mesi prima (<i>i.e</i>.: nel corso del 2003), il legale rappresentante della soc. Tra.De.S. avesse dichiarato con atto in data 14 luglio 2003 di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;<br />
•	che, tuttavia, con nota in data 24 settembre 2003 l’INPS avesse dichiarato all’Istituto appellante che, al momento in cui la dichiarazione di cui sopra era stata resa, l’impresa non era in posizione di regolarità per ciò che attiene l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e che solo successivamente alla dichiarazione aveva provveduto a richiedere la possibilità di procedere al pagamento dilazionato di quanto dovuto (la richiesta era stata presentata in data 8 agosto 2003).<br />
Con deliberazione in data 16 settembre 2004, l’ISTAT confermava l’esclusione della società appellata dalla gara, attesa la non esaustività dei chiarimenti e dell’analisi dei costi trasmessi con atto in data 24 maggio 2004 (secondo l’Istituto appellante, in particolare, “<i>il calcolo degli istituti contrattuali risulta sottostimato non avendo la Società tenuto conto dei successivi aggiornamenti del costo del lavoro derivante dall’accordo sindacale del 26-07.2002</i>”).<br />	<br />
Anche tale atto veniva impugnato innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio il quale (con sentenza parziale n. 5787/05) statuiva come segue:<br />	<br />
•	annullava il provvedimento di esclusione della soc. Tra.De.S. in relazione al motivo ostativo fondato sulla non veritiera dichiarazione di cui all’art. 12, d.lgs. 157 del 1995.<br />
Sotto tale aspetto, il giudice osservava che la disposizione richiamata non potesse essere intesa di guisa tale da comportare l’esclusione dalle gare anche in caso di mendaci dichiarazioni rese molto tempo addietro e che, in definitiva, la ridetta disposizione fosse da intendere correttamente nel senso di determinare l’esclusione <i>solo</i> in relazione alla medesima gara nel cui ambito era stata resa la dichiarazione mendace;<br />	<br />
•	disponeva per il resto un verificazione da effettuarsi nel contraddittorio delle parti in relazione al secondo motivo di esclusione, relativo al mancato computo, in sede di determinazione dell’offerta, degli incrementi percentuali dovuto per gli interessi contrattuali.<br />
La sentenza veniva impugnata in appello dall’ISTAT, il quale ne chiedeva la riforma articolando plurimi motivi di doglianza.<br />	<br />
Si costituiva in giudizio la soc. coop. Tra.De.S., la quale concludeva nel senso della reiezione del gravame.<br />	<br />
La soc. coop. Tra.De.S. (appellante nell’ambito del ricorso n. 2389/06) riferisce che, all’indomani della decisione parziale del Tribunale amministrativo. n. 5787/05, l’ISTAT ebbe ad espletare la richiesta verificazione in contraddittorio con la società interessata, concludendo anche in questo caso nel senso dell’esclusione dalla gara, a causa della ritenuta non congruità dell’offerta presentata.<br />	<br />
Le determinazioni conseguenti alla verificazione venivano impugnate dalla soc. Tra.De.S. con atto per motivi aggiunti nell’ambito del ricorso 10715/04.<br />	<br />
Con la pronuncia n. 10937/05 il Tribunale amministrativo respingeva il ricorso, ritenendo dirimente la circostanza per cui, all’esito della verificazione, era emerso che la struttura dei costi rappresentata dall’impresa non consentisse di coprire gli oneri derivanti dalla gestione in relazione a ciascuno degli anni del quadriennio della gestione.<br />	<br />
La sentenza veniva gravata in appello dalla soc. Tra.De.S. la quale ne chiedeva l’integrale riforma articolando i seguenti motivi di doglianza:<br />	<br />
<i>1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157 – Violazione e falsa applicazione della legge 3 aprile 2002, n. 142 e dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 – Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, errore nei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria;</i><br />	<br />
<i>2) Motivazione erronea, illogica e contraddittoria – Difetto assoluto dei presupposti giuridici e di fatto – Inammissibile integrazione postuma della motivazione degli atti impugnati.</i><br />	<br />
All’udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2010 i procuratori delle parti costituite nell’ambito dei due ricorsi rassegnavano le conclusioni e i ricorsi venivano trattenuti in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Giungono alla decisione del Collegio:<br />	<br />
A)	il ricorso in appello n. 8977/05 proposto dall’Istituto Nazionale di Statistica avverso la sentenza parziale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con cui è stato accolto in parte il ricorso proposto dalla società coop. Tra.De.S. a r.l. che era risultata in un primo momento aggiudicataria provvisoria nell’ambito di una gara per servizi di facchinaggio e, per l’effetto, è stato annullato il provvedimento di sua esclusione per la parte in cui era motivato sul fatto di avere il legale rappresentante reso false dichiarazioni in ordine alla correntezza contributiva dell’impresa (art. 12, comma 1, lett. <i>f </i>), d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157);<br />
B)	il ricorso in appello n. 2389/06 proposto dall’impresa esclusa dalla gara di cui sopra avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con cui è stato respinto il ricorso proposto dalla medesima società avverso la determinazione con cui l’Istituto, in sede di verificazione, ha confermato l’esclusione dalla gara, ritenendo incongrua l’offerta di gara in relazione alle giustificazioni rese.<br />
2. In primo luogo, il Collegio ritiene di disporre d’ufficio la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 70 Cod. proc. amm., sussistendo ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.<br />	<br />
3.	il Collegio ritiene che la disamina debba prendere le mosse dal ricorso n. 8977/05, con cui l’ISTAT ha impugnato la sentenza n. 5787/05 per la parte in cui ha annullato gli atti di esclusione dalla gara della soc. coop. Tra.De.S. ritenendo che l’ISTAT avesse erroneamente interpretato ed applicato la disposizione di cui all’art. 12, comma 1, lett. f), d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157 (‘<i>Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi</i>’), <i>ratione temporis</i> rilevante ai fini del giudizio, circa l’esclusione dalla gara dei concorrenti che si siano <i>“resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo o degli articoli da 13 a 17”</i>.<br />
L’Amministrazione aveva ritenuto che una delle ragioni idonee a disporre l’esclusione della società cooperativa appellata dalla gara consistesse in ciò, che il legale rappresentante aveva reso, nell’ambito di una gara di analogo oggetto indetta solo alcuni mesi addietro dal medesimo Istituto,una dichiarazione ritenuta mendace in ordine al requisito della correntezza contributiva dell’impresa.<br />	<br />
Il primo giudice aveva accolto <i>in parte qu&#257;</i> le doglianze dell’impresa ed aveva annullato sotto tale profilo i provvedimenti di esclusione, osservando:<br />	<br />
•	che la previsione di cui all’art. 12, comma 1, lett. f), d.lgs n. 157 del 1995 non poteva essere intesa secondo l’estesa opzione interpretativa ritenuta dall’ISTAT (ossia, nel senso che, sussistendo l’ipotesi di falsa dichiarazione, la preclusione della partecipazione alle gare vada disposta a tempo sostanzialmente indeterminato);<br />
•	che siffatta interpretazione determinerebbe conseguenze “<i>eccessivamente gravose ed irragionevoli</i>”, e nei fatti una permanente ed insanabile capacità a contrarre con l’Amministrazione;<br />
•	che neppure potrebbe accedersi ad un’interpretazione ‘temperata’ della disposizione (mercé una valutazione modulata sul carattere più o meno ‘grave’ della condotta sottostante alle non veritiera dichiarazione), perché, laddove si enfatizzasse ai fini interpretativi il dato <i>in se</i> del carattere non veritiero della dichiarazione, non residuerebbero in capo all’Amministrazione margini di effettivo apprezzamento in ordine al carattere più o meno <i>grave</i> della condotta in concreto posta in essere;<br />
•	che, al fine di non incorrere negli eccessi derivanti dalla richiamata lettura, appariva preferibile una diversa interpretazione, secondo la quale “<i>la preclusione di cui al richiamato art. 12 sanzionerebbe la dichiarazione mendace con riferimento alla sola gara nella quale è stata resa, salvo che non possa desumersi altrimenti dal dato testuale</i>”;<br />
•	che un argomento in tal senso sarebbe fornito dalla stessa previsione normativa, nell’ambito della quale il riferimento dell’esclusione “<i>[d]alle gare</i>” (al plurale) sarebbe da intendere come riferito “<i>[a] ciascuna gara</i>”;<br />
•	che non apparirebbe persuasivo l’argomento <i>a contrario</i>, secondo cui il fatto di riferire l’esclusione alla sola gara nell’ambito della quale la falsa dichiarazione sia stata resa rappresenterebbe una sorta di inutile duplicazione della disposizione che già commina l’esclusione dalla gara per il solo fatto di non possedere in concreto il requisito il cui possesso doveva essere dichiarato.<br />
L’Istituto appellante lamenta sotto svariati profili l’erroneità della sentenza, censurando in particolare l’interpretazione secondo cui l’art. 12, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 157 del 1995 sarebbe da intendere nel senso che le false dichiarazioni rese in sede di istanza di partecipazione alle pubbliche gare consentirebbero all’Amministrazione di disporre l’esclusione unicamente nell’ambito della gara in cui la dichiarazione sia stata resa e non anche in relazione ad ulteriori e successive procedure.<br />	<br />
L’appellante osserva che l’interpretazione assunta dal primo giudice non appare confortata dal dato testuale (il quale riferisce l’esclusione in questione alle ‘<i>gare’</i> – al plurale -, escludendo in via di principio la percorribilità di un’opzione interpretativa la quale riferisca – al contrario – il motivo di esclusione alla singola gara.<br />	<br />
In secondo luogo, l’appellante osserva che l’opzione più restrittiva non risulterebbe in alcun modo violativa dei principi (anche di matrice comunitaria) di tutela della concorrenza e del <i>favor participationis</i>, atteso che la <i>ratio</i> del complessivo sistema normativo in tema di procedure ad evidenza pubblica induce a contemperare l’esigenza a disporre del massimo possibile numero di partecipanti con l’interesse generale a che la partecipazione alle gare sia preclusa ai soggetti che abbiano fornito gravi prove di inaffidabilità e di potenziale idoneità ad alterare il regolare andamento delle competizioni concorrenziali.<br />	<br />
In terzo luogo, l’Amministrazione osserva come la richiamata opzione interpretativa sia confermata dal dato testuale dell’utilizzo del verbo alla forma passata (sono esclusi dalle gare i concorrenti che “<i>si siano resi</i>” colpevoli di false dichiarazioni), in tal modo confermando che la preclusione non possa essere limitata alla sola gara in relazione alla quale la dichiarazione sia stata resa, ma debba essere estesa anche in senso diacronico (e con riferimento alle procedure pregresse).<br />	<br />
In quarto luogo, l’Amministrazione osserva che l’interpretazione proposta non postulerebbe una sorta di definitiva ed irrevocabile perdita della capacità di contrattare con l’amministrazione, restando pur sempre demandato a questa un vaglio discrezionale delle circostanze comunque relative alla complessiva affidabilità dei potenziali contraenti. Interpretata così la disposizione, la conseguenza sarebbe che, nell’esercizio della discrezionalità, l’amministrazione potrebbe ponderare in modo adeguato la rilevanza del decorso del tempo ai fini delle proprie determinazioni.<br />	<br />
Per gli stessi motivi, l’interpretazione in concreto seguita dall’ISTAT è corretta in quanto demanda all’Amministrazione il vaglio discrezionale in ordine alla sussistenza o meno del requisito della <i>gravità</i> del complessivo comportamento del candidato.<br />	<br />
In quinto luogo, l‘Amministrazione torna ad affermare che laddove si accedesse all’interpretazione fornita dal primo giudice, si giungerebbe alla conseguenza (non ammissibile) di far sì che la disposizione non presenti alcuna utilità prescrittiva(dovendo comunque l’esclusione essere disposta per la carenza <i>in se</i> del requisito oggetto di dichiarazione).<br />	<br />
3.1.	I motivi di doglianza sono meritevoli di accoglimento.<br />
3.1.1.	In via preliminare ed al fine di sgombrare il campo da possibili errori di impostazione della <i>res controversa</i>, il Collegio ritiene di affrontare la questione relativa al <i>se</i> (dal punto di vista fattuale) si potesse davvero affermare che il legale rappresentante del consorzio Tra.De.S. avesse reso in occasione della gara del 2003 una dichiarazione non veritiera in ordine alla propria correntezza contributiva.<br />
L’appellato contesta la circostanza osservando che nell’agosto del 2003 aveva provveduto a regolarizzare la propria posizione, in tal modo risultando pienamente in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali anche con riguardo alla gara indetta dall’ISTAT nel corso del 2004.<br />	<br />
Questa tesi, ritiene il Collegio, non può essere condivisa: si deve piuttosto confermare la correttezza dell’affermazione secondo cui, in occasione della partecipazione alla gara indetta dall’Istituto nel corso del 2003, il consorzio versava ancora in stato di non correntezza contributiva, con la conseguenza per cui la dichiarazione resa dal suo legale rappresentante nel luglio di quell’anno risultava effettivamente inveritiera, senza che rilevasse a tal fine la successiva regolarizzazione della posizione mercé la richiesta di rateizzazione dei contributi dovuti.<br />	<br />
Sotto tale aspetto deve trovare puntuale conferma l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la mancanza del requisito della regolarità contributiva alla data di scadenza del termine previsto dal bando per la presentazione delle offerte non è sanato dall’eventuale <i>adempimento tardivo</i> dell’obbligazione contributiva, atteso che tale tardivo adempimento può rilevare nelle reciproche relazioni di credito e di debito fra i soggetti del rapporto obbligatorio e non anche nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice che debba accertare la sussistenza del requisito della regolarità contributiva ai fini dell’ammissione alla gara (in tal senso: Cons. Stato, Sez. V, 30 gennaio 2006, n. 288).<br />	<br />
Al riguardo, questo Consiglio di Stato (analogamente alla giurisprudenza comunitaria – CGCE, sent. 9 febbraio 2006, in causa C-226/04 – L<i>a Cascina e Zilch</i> -) ha avuto modo di osservare che “<i>una acquisizione tardiva (rispetto al momento della richiesta di invito alla gara) della ‘correttezza contributiva’ non esclude l’obbligo per la stazione appaltante (anche in sede di sub procedimento volto a verificare la correttezza contributiva dei partecipanti ed in particolare dell’aggiudicatario) di disporre la non ammissione dell’impresa inadempiente, pena una palese violazione della regola della par condicio tra i concorrenti, giacché ad opinare diversamente si consentirebbe ad un soggetto non in possesso di uno dei requisiti richiesti dal bando (quale indubbiamente si configura, il requisito della correttezza contributiva) di sanare ex post tale mancanza, con evidente disparità di trattamento nei confronti di quelle imprese, che, conformemente alle disposizioni normative (ivi comprese quelle della lex specialis), quei requisiti invece possedevano alla data individuata dalle regole di gara</i>”.<br />	<br />
Per le ragioni esposte, quindi, si deve considerare acquisita la circostanza per cui il legale rappresentante del consorzio Tra.De.S. aveva effettivamente reso dichiarazioni non veritiere in ordine al possesso di un requisito di partecipazione necessario ai fini della partecipazione alla gara del 2003, restando invece da stabilire le conseguenze giuridiche da connettere al fatto di aver reso una tale non veritiera dichiarazione anche in relazione alla partecipazione alla gara all’origine dei fatti di causa.<br />	<br />
3.1.2.	Tanto premesso sotto il profilo fattuale, il Collegio osserva che l’appello è fondato laddove afferma l’erroneità dell’opzione interpretativa secondo cui la previsione di cui all’art. 12, comma 1, lett. f), d.lgs. 157 del 1995 (<i>ratione temporis</i> rilevante per la vicenda) va inteso nel senso di riferire l’esclusione per mendaci dichiarazioni alla sola gara nel cui ambito la dichiarazione non veritiera sia stata resa.<br />
Nessuno degli argomenti del primo giudice al fine di suffragare la tesi appare realmente persuasivo, se solo si consideri:<br />	<br />
•	che il riferimento testuale all’alinea del comma 1 dell’art. 12 (il quale parla di esclusione dalla partecipazione “<i>alle gare</i>”) deve essere inteso secondo il senso reso chiaro dai termini in utilizzati, per cui l’utilizzo del plurale importa che sia riferito ad <i>una pluralità di procedure</i> e non già alla singola procedura nell’ambito della quale la dichiarazione è resa;<br />
•	che l’interpretazione secondo cui la causa preclusiva derivante dalla falsa dichiarazione sarebbe temporalmente riferibile anche a gare successive a quella nel cui ambito la falsità si sia concretata non determina in realtà alcuna definitiva ed irrimediabile preclusione a contrattare con l’Amministrazione, in quanto la disposizione di riferimento demanda pur sempre alla amministrazione di verificare la sussistenza in concreto della ‘<i>gravità’</i> della fattispecie, in relazione alla quale non può essere indifferente il carattere più o meno risalente della condotta;<br />
•	che, effettivamente, se si aderisse alla tesi del giudice di primo grado, ne emergerebbe la inutilità della stessa previsione normativa relativa all’esclusione dalle gare per false dichiarazioni relative al possesso di requisiti di partecipazione. Infatti – come qui correttamente rilevato dalla Amministrazione – se si ritenesse che la causa ostativa sia riferibile alla sola medesima gara in cui la dichiarazione viene resa, l’esclusione dovrebbe comunque essere irrogata per la carenza sostanziale del requisito di partecipazione, a poco rilevando l’aver falsamente dichiarato sotto il versante formale il possesso del medesimo requisito. Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, invece, l’unica opzione interpretativa che annette un effettiva utilità alla disposizione di cui si discute è appunto quella per cui riferisce la causa escludente a gare diverse rispetto a quella nel cui ambito la dichiarazione è stata resa.<br />
Riguardando, poi, la questione interpretativa sotto il crinale – per così dire – ‘positivo’, si osserva che l’opzione ermeneutica dell’appellante appare obiettivamente persuasiva, se solo si consideri:<br />	<br />
•	che, sotto il profilo testuale, l’avere il legislatore delegato utilizzato il tempo passato prossimo (“<i>(…) sono esclusi dalla partecipazione alle gare i concorrenti (…) che si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni (…)</i>”) conferma che la ragione ostativa va riferita anche a false dichiarazioni rese nell’ambito di precedenti e diverse gare di appalto;<br />
•	che la corretta impostazione concettuale della questione induce ad optare per una soluzione che coniughi in modo accorto il <i>favor participationis</i> (il quale non può essere inteso quale valore assoluto, insuscettibile di temperamenti applicativi) con il concomitante interesse pubblico a che la partecipazione alle pubbliche gare resti preclusa nei confronti di quegli operatori i quali – per propri comportamenti pregressi – sia siano resi gravemente colpevoli di condotte che, per la loro natura, sono presunte come pregiudizievoli della affidabilità;<br />
•	che l’estensione dell’ambito temporale entro cui è possibile far rilevare (ai fini espulsivi) la circostanza delle false dichiarazioni in precedenza rese, non determina un’automatica e definitiva preclusione. Infatti, resta comunque demandato all’Amministrazione il compito di valutare <i>in concreto</i> la <i>gravità</i> della condotta del dichiarante e la sua idoneità a compromettere la sua complessiva affidabilità, attraverso un vaglio che risulta autonomo rispetto a quello del giudice penale.<br />
La valutazione demandata all’Amministrazione nell’ottica della corretta applicazione dell’art. 12 (il quale fa riferimento a soggetti “<i>che si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni (…)</i>”) non è relativa al grado di <i>colpa</i> del dichiarante, ma semmai alla rilevanza ed idoneità delle dichiarazioni rese ad alterare gli interessi al cui presidio sono poste le regole in tema di evidenza pubblica.<br />	<br />
3.1.3.	Per le ragioni sin qui esposte il ricorso n. 8977/05 deve essere accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, n. 5787/2005, deve essere disposta la reiezione del ricorso proposto in primo grado e recante il n. 10715/04.<br />
4.	L’accoglimento del ricorso n. 8977/05 per le ragioni dinanzi esposte <i>sub</i> 3 determina il rigetto del ricorso n. 2389/06.<br />
4.1.	Come si è anticipato, infatti, attraverso la proposizione del secondo ricorso la soc. coop. Tra.De.S. ha impugnato la pronuncia del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 10937/05 con cui, pronunciando sul ricorso per motivi aggiunti articolato nell’ambito del ricorso n. 10715/05, è stata respintoa l’impugnativa avverso gli atti con i quali l’I.S.T.A.T. aveva svolto la verifica in ordine alle ragioni che avevano indotto a ritenere incongrua l’offerta presentata in sede di gara.<br />
Il motivo di esclusione relativo alla ritenuta incongruità dell’offerta costituiva <i>una soltanto</i> delle ragioni che avevano indotto l’Istituto all’esclusione dalla gara, fermo restando che l’<i>ulteriore</i> ragione esplicitata con l’atto in data 14 luglio 2004 &#8211; e confermata con l’atto in data 16 settembre 2004 &#8211; (si tratta dell’esclusione per false dichiarazioni <i>e</i>x art. 12 d.lgs. 157 del 2005) risultava di per sé idonea a supportare la determinazione espulsiva.<br />	<br />
Conseguentemente il Collegio ribadisce il principio per cui, in caso di impugnazione giurisdizionale di determinazioni amministrative negative fondate su una pluralità di ragioni (ciascuna delle quali di per sé idonea a supportare la parte dispositiva del provvedimento), è sufficiente che una sola resista al vaglio giurisdizionale perché il provvedimento resti indenne e il ricorso venga dichiarato infondato (del resto difetterebbe l’interesse alla coltivazione dell’impugnativa avverso l’ulteriore ragione ostativa, il cui esito è assorbito dalla pronuncia negativa in ordine alla prima ragione ostativa).<br />	<br />
Applicando il principio al caso di specie, non può trovare accoglimento il ricorso in appello recante il n. 2389/06, atteso che la conferma della esclusione fondata sul profilo della falsità nelle dichiarazioni rese comporterebbe comunque l’esclusione della soc. coop. Tra.De.S. dalla gara, anche a prescindere dagli esiti dell’impugnativa avverso gli esiti della verificazione disposta dal Tribunale amministrativo on la sentenza n. 5787/05. <br />	<br />
In definitiva, l’accoglimento delle ragioni esaminate <i>sub</i> 3 determina l’assorbimento di ogni aspetto relativo alle ulteriori ragioni di esclusione relative alla complessiva inattendibilità dell’offerta, dal che consegue il mancato accoglimento del ricorso in appello n. 2389/06.<br />	<br />
4.2.	Per le ragioni sin qui esposte, il ricorso n. 2389/06 deve essere respinto<br />
5.	Conclusivamente, i due ricorsi in epigrafe devono essere riuniti ed il ricorso in appello n. 8977/05 deve essere accolto con conseguente riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 5787/05 nel senso del rigetto del ricorso di primo grado. Al contrario, il ricorso n. 2389/06 non può trovare accoglimento. <br />
Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi, legati alla complessità della controversia, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti in relazione ad entrambi i ricorsi.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, previa riunione:<br />	<br />
•	accoglie il ricorso n. 8977/05 e per l’effetto, in riforma della sentenza oggetto di gravame, e respinge il ricorso proposto innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio e recante il n. 10715/04;<br />
•	respinge il ricorso n. 2389/06; <br />
•	dispone l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti in relazione ad entrambi i ricorsi.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2010 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Severini, Presidente<br />	<br />
Roberto Garofoli, Consigliere<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere<br />	<br />
Roberto Giovagnoli, Consigliere<br />	<br />
Claudio Contessa, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 12/01/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-1-2011-n-104/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2011 n.104</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2010 n.104</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-14-1-2010-n-104/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-14-1-2010-n-104/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2010 n.104</a></p>
<p>Pres. A. Amodio, est. G. Di Vita Azienda Agricola Florind di E. Gallo &#038; C. s.a.s. (Avv.ti Elia Rossi ed Edi Napoletano) c. Circumvesuviana s.r.l. (Avv. Enrico Soprano) c. Consorziozio Ferroviario Vesuviano (N.C.) c. CON.FER. s.c. a r.l. (N.C.) sulla giurisdizione in materia di azioni risarcitorie proposte dopo il periodo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-14-1-2010-n-104/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2010 n.104</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-14-1-2010-n-104/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2010 n.104</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> A. Amodio,<i> est.</i> G. Di Vita<br /> Azienda Agricola Florind di E. Gallo &#038; C. s.a.s. (Avv.ti Elia Rossi ed Edi<br /> Napoletano) c. Circumvesuviana s.r.l. (Avv. Enrico Soprano) c. Consorziozio<br /> Ferroviario Vesuviano (N.C.) c. CON.FER. s.c. a r.l. (N.C.)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione in materia di azioni risarcitorie proposte dopo il periodo di occupazione legittima</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione competenza &#8211; Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo &#8211; Comportamenti materiali collegati all’esercizio del potere &#8211; Rientrano in tale giurisdizione &#8211; Comportamenti materiali non connessi all’esercizio di un potere &#8211; Rientrano nella giurisdizione dell’A.G.O.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>. A seguito della sentenza della Corte costituzionale 11 maggio 2006 n. 191 , deve ritenersi che rientrino nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a &#8220;comportamenti&#8221; (di impossessamento del bene altrui) collegati all&#8217;esercizio, pur se illegittimo, di un pubblico potere, mentre rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative a quei &#8220;comportamenti&#8221; posti in essere in carenza di potere ovvero in via di mero fatto (1): nel caso di specie la controversia era relativa ad occupazione sine titolo rispetto ad altre oggetto di rituale decreto di esproprio.	</p>
<p></b>_________________________<br />	<br />
1<i>. cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 20 luglio 2009 n. 4571; Cassazione Civile, Sezioni Unite, 20 marzo 2008 n. 7442 e 19 aprile 2007 n. 9323.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
<i>(Sezione Ottava)<br />	
</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2366 del 2007, proposto da:	</p>
<p><b>Azienda Agricola Florind di E. Gallo &#038; C. s.a.s.,</b> rappresentata e difesa dagli avv.ti Elia Rossi ed Edi Napolitano, presso i quali ha eletto domicilio in Napoli, via Piedigrotta, 23;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Circumvesuviana s.r.l.,</b> rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Enrico Soprano, presso cui ha eletto domicilio in Napoli, via Melisurgo, 4;<br />
Consorzio Ferroviario Vesuviano, CON.FER. s.c. a r.l., non costituite in giudizio;</p>
<p><i><b>per il risarcimento dei danni<br />	<br />
</b></i>riportati dalla ricorrente sia alle colture sia agli altri beni esistenti e all’attività commerciale nonché per mancato guadagno e per lucro cessante in seguito all’esecuzione del decreto di occupazione in via d’urgenza n. 40064 emesso in data 26 maggio 1997 dal Prefetto di Napoli.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Circumvesuviana s.r.l.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2009 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>	<br />
FATTO<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Con il ricorso in epigrafe n. 2366 del 2007 l’Azienda Agricola Florind espone:<br />	<br />
&#8211; di essere un’azienda primaria operante nel settore orto – floro – vivaistico esercente la propria attività per la produzione e coltivazione di piante in coltura protetta su un’area di complessivi 30.000 mq, di cui circa 10.000 mq coperti con serre idone<br />
&#8211; in forza del decreto di occupazione d’urgenza n. 40064 emesso in data 26 maggio 1997 dal Prefetto di Napoli, il Consorzio Ferroviario Vesuviano (e per esso la CON.FER. s.c. a r.l.) procedeva in nome e per conto della Gestione Governativa della Circumves<br />
&#8211; che all’atto dell’inizio dei lavori, ad onta di quanto previsto nel citato decreto prefettizio, gli incaricati dei consorzi provvedevano ad occupare, oltre alla descritta area, una ulteriore superficie di circa 800 mq del mappale 88, dando luogo ad una<br />
&#8211; inoltre, per eseguire i lavori, i menzionati consorzi avevano utilizzato, in assenza di qualsivoglia provvedimento autorizzativo, ulteriori aree adibite ad accesso e viabilità interna dell’Azienda ricorrente, che erano state di conseguenza sottoposte pe<br />
&#8211; tali attività hanno recato gravi danni sia alla sede stradale interna della proprietà Florind, sia alle opere murarie, sia alle coltivazioni, danni quantificati con perizia tecnica di parte in Euro 45.448,00 (Lire 88 milioni);<br />	<br />
&#8211; nel corso di tali lavori, le coltivazioni in atto nell’azienda hanno subito danni ingenti provocati dal sollevamento di enormi qualitità di polveri derivanti dal traffico veicolare, come risulta da altra perizia che quantifica il pregiudizio in Euro 108<br />
&#8211; per l’effetto, il danno complessivo lamentato dalla ricorrente è pari a Euro 153.620 (Lire 297.451.000);<br />	<br />
&#8211; con atto di citazione ritualmente notificato, l’Azienda Florind adiva dapprima il Tribunale ordinario di Torre Annunziata che dichiarava la propria incompetenza territoriale e rimetteva le parti innanzi al Tribunale civile di Napoli;<br />	<br />
&#8211; in seguito ad atto di citazione in riassunzione, la causa veniva incardinata presso il Tribunale del capoluogo campano che, con sentenza n. 5561 dell’11 maggio 2004, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione ritenendo trattarsi di materia devoluta<br />
La ricorrente conclude con la richiesta di risarcimento dei danni nei confronti delle società intimate.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio la Circumvesuviana s.r.l. rilevando genericamente l’inammissibilità ed infondatezza del gravame.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 16 dicembre 2009 il ricorso è stato introitato in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Viene in decisione il ricorso proposto dall’Azienda Agricola Florind per il risarcimento dei danni che il Consorzio Ferroviario Vesuviano e le società intimate avrebbero cagionato per effetto dell’occupazione disposta con decreto n. 40064 emesso dal Prefetto di Napoli il 26 maggio 1997 per l’esecuzione dei lavori di ampliamento ed ammodernamento della tratta ferroviaria Torre Annunziata – Pompei.<br />	<br />
2. Il Collegio ritiene di essere sfornito di giurisdizione in materia.<br />	<br />
3. In particolare, l’Azienda Florind lamenta il pregiudizio conseguente all’arbitraria occupazione di una porzione di fondo superiore (di circa 800 mq) rispetto a quanto indicato nel decreto prefettizio oltre che danni arrecati alle coltivazioni floreali e alla viabilità interna del podere derivanti dall’utilizzazione, in assenza di qualsivoglia provvedimento autorizzativo, di ulteriori aree adibite ad accesso e viabilità interna del predetto fondo.<br />	<br />
È, dunque, evidente che il petitum sostanziale, al quale occorre avere riguardo al fine di individuare i confini della giurisdizione del giudice amministrativo, desumibile dalla domanda proposta è costituito dalla richiesta di risarcimento dei danni derivante da un comportamento illecito posto in essere dal concessionario dell’Amministrazione; peraltro, è la stessa ricorrente ad evidenziare che il danno di cui chiede il ristoro discende da mere comportamenti illeciti e non dall’adozione di atti illegittimi.<br />	<br />
3.1. Tuttavia, è noto che la Corte costituzionale, con sentenza 6 luglio 2004 n. 204, ha dichiarato l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 34, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, come sostituito dall&#8217;art. 7, lettera b, della L. 21 luglio 2000 n. 205, nella parte in cui prevedeva che fossero devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto “gli atti, i provvedimenti e i comportamenti” anziché “gli atti e i provvedimenti” delle Pubbliche Amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparati, in materia urbanistica ed edilizia.<br />	<br />
3.2. La Corte poi, con sentenza 28 luglio 2004 n. 281, ha accertato l’incompatibilità con la Carta costituzionale sempre dell&#8217;art. 34 del menzionato D.Lgs. 80/1998, nella parte in cui istituisce una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di edilizia e urbanistica, anziché limitarsi ad estendere in tale materia la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno.<br />	<br />
3.3. Infine, con sentenza dell’11 maggio 2006 n. 191, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 53, comma 1, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327 nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a “comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati”, non esclude i comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere.<br />	<br />
4. Ebbene, è indubbio che, alla luce del quadro normativo venutosi a formare per effetto delle richiamate pronunce della Corte Costituzionale (intervenute dopo il deposito della sentenza del Tribunale ordinario di Napoli che ha declinato la propria giurisdizione), vanno esclusi dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica prevista dall’art. 34 del D.Lgsl. 80/1998 i meri “comportamenti” illeciti dell’Amministrazione, oggi devoluti alla giurisdizione ordinaria (Consiglio di Stato, Sez. IV, 20 luglio 2009 n. 4571).<br />	<br />
5. Ne consegue che le descritte pronunce della Corte Costituzionale hanno determinato la sicura sottrazione della presente controversia alla sfera di cognizione del giudice amministrativo.<br />	<br />
Infatti l’occupazione di aree non comprese nell’originario decreto prefettizio (così come l’utilizzo non autorizzato di ulteriori aree adibite ad accesso e della viabilità interna) deve essere assimilata ad un’occupazione sine titulo, e pertanto costituisce un mero comportamento materiale, con conseguente devoluzione della relativa controversia al giudice ordinario, come peraltro ribadito anche dalla Corte di Cassazione in materia espropriativia, con riguardo all’occupazione di aree non comprese nell’originario progetto dell’opera pubblica (Cassazione Civile, Sezioni Unite, 20 marzo 2008 n. 7442 e 19 aprile 2007 n. 9323).<br />	<br />
6. In conclusione, va dichiarato il difetto di giurisdizione indicando come competente il giudice ordinario ai sensi dell’art. 59 L. 18 giugno 2009 n. 69 innanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto nel termine di legge.<br />	<br />
7. Sussistono motivi per compensare integralmente tra le parti costituite le spese ed onorari di giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sez. VIII, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in ordine al ricorso meglio specificato in epigrafe n. 2366 del 2007, indicando come giudice competente il giudice ordinario.<br />	<br />
Compensa tra le parti costituite le spese ed onorari di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Antonino Savo Amodio, Presidente<br />	<br />
Antonio Ferone, Consigliere<br />	<br />
Gianluca Di Vita, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/01/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-14-1-2010-n-104/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2010 n.104</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/4/2009 n.104</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-2-4-2009-n-104/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-2-4-2009-n-104/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-2-4-2009-n-104/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/4/2009 n.104</a></p>
<p>Presidente Amirante, Redattore Saulle la determinazione dell&#8217;ordine delle precedenze nelle cerimonie pubbliche, ivi comprese quelle a carattere locale, rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione Pubblica Amministrazione – Riforma della Pubblica Amministrazione &#8211; Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-2-4-2009-n-104/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/4/2009 n.104</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-2-4-2009-n-104/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/4/2009 n.104</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Amirante, Redattore Saulle</span></p>
<hr />
<p>la determinazione dell&#8217;ordine delle precedenze nelle cerimonie pubbliche, ivi comprese quelle a carattere locale, rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica Amministrazione – Riforma della Pubblica Amministrazione &#8211; Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2008, recante &#8220;Aggiornamento delle disposizioni generali in materia di cerimoniale e di precedenze tra le cariche pubbliche&#8221; &#8211; Amministrazione pubblica – Cerimoniale &#8211; Ampliamento e innovazione di diverse disposizioni del DPCM 14 aprile 2006 &#8211; Disciplina della posizione protocollare degli organi della Regione e degli altri enti autonomi territoriali &#8211; Conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri sollevato dalla Regione Marche – Asserita violazione degli artt. 117, quarto e sesto comma, e 118 della Costituzione, nonché con il principio di leale collaborazione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Spettava allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, adottare il d.P.C.m. 16 aprile 2008 recante «Aggiornamento delle disposizioni generali in materia di cerimoniale e di precedenze tra le cariche pubbliche».</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br /></b></p>
<p>composta dai signori<br />	<br />
:<br />	<br />
#NOME?		AMIRANTE		Presidente<br />	<br />
#NOME?			DE SIERVO		   Giudice<br />	<br />
#NOME?		MADDALENA			<br />	<br />
#NOME?		FINOCCHIARO			<br />	<br />
#NOME?		QUARANTA			<br />	<br />
#NOME?		GALLO				<br />	<br />
#NOME?		MAZZELLA			<br />	<br />
#NOME?		SILVESTRI			<br />	<br />
#NOME?		CASSESE			<br />	<br />
#NOME?	SAULLE			<br />	<br />
#NOME?		TESAURO			<br />	<br />
#NOME?	NAPOLITANO			<br />	<br />
#NOME?		FRIGO				<br />	<br />
#NOME?	CRISCUOLO			<br />	<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2008, recante «Aggiornamento delle disposizioni generali in materia di cerimoniale e di precedenze tra le cariche pubbliche», promosso dalla Regione Marche con ricorso notificato il 7 luglio 2008, depositato in cancelleria l&#8217;11 luglio 2008 ed iscritto al n. 12 del registro conflitti tra enti 2008.<br />	<br />
<i>    Visto </i>l&#8217;atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />	<br />
<i>    udito</i> nell&#8217;udienza pubblica del 10 febbraio 2009 il Giudice relatore Maria Rita Saulle;<br />	<br />
<i>    uditi</i> l&#8217;avvocato Stefano Grassi per la Regione Marche e l&#8217;avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>    1. – Con ricorso notificato il 7 luglio 2008 e depositato il successivo 11 luglio, la Regione Marche ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2008 recante «Aggiornamento delle disposizioni generali in materia di cerimoniale e di precedenze tra le cariche pubbliche», per contrasto con gli artt. 117, quarto e sesto comma, e 118 della Costituzione, nonché con il principio di leale collaborazione.<br />	<br />
    In punto di ammissibilità, la ricorrente rileva che l&#8217;atto impugnato non si limita a ripetere le disposizioni contenute nel d.P.C.m. 14 aprile 2006 recante «Disposizioni generali in materia di cerimoniale e di precedenza tra le cariche pubbliche», ma ne modifica ed integra il contenuto, ampliando la nozione di cerimonia nazionale, ricomprendendovi anche quelle che si svolgono in occasione delle “esequie di Stato” e inserendo nuove posizioni protocollari.<br />	<br />
    In particolare, l&#8217;atto impugnato, nella parte in cui disciplina la posizione protocollare degli organi della Regione o degli enti da essa dipendenti e la disciplina della posizione protocollare degli organi degli altri enti autonomi territoriali, incide – secondo la ricorrente – in ambiti di competenza legislativa residuale regionale, violando in tal modo l&#8217;art. 117, quarto comma, della Costituzione, essendo riservata alla competenza esclusiva dello Stato la sola disciplina delle cerimonie “nazionali” ed “internazionali”, <i>ex </i>art. 117, secondo comma, lettera <i>g</i>), della Costituzione.<br />	<br />
    A parere della Regione Marche, il d.P.C.m del 2008 sarebbe, altresì, illegittimo in quanto introdurrebbe «una disciplina non contenuta in una legge e neppure in un atto formalmente regolamentare» ma in un «atto amministrativo […] che può essere qualificato come espressivo – almeno nella parte in cui si rivolge alla regolamentazione delle cerimonie organizzate dalle Regioni e dagli enti dipendenti – della funzione di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative regionali»; funzione ammissibile, sottolinea la difesa regionale, «solo se non incidente in alcun modo su competenze regionali di cui alle materie del terzo e quarto comma dell&#8217;art. 117 Cost.», sulla base di quanto stabilito dall&#8217;art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l&#8217;adeguamento dell&#8217;ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3).<br />	<br />
    La ricorrente, nel rilevare che gli atti di indirizzo e di coordinamento, alla luce della giurisprudenza costituzionale, «necessitano di un fondamento legislativo esplicito», che nel caso di specie mancherebbe, precisa che il d.P.C.m. impugnato sarebbe stato adottato senza il rispetto del principio di leale collaborazione, poiché non sarebbe stata raggiunta una preventiva intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, né conseguito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, previsto dai commi 1 e 2 dell&#8217;art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa).<br />	<br />
    Ove si volesse negare all&#8217;atto impugnato la natura di atto di indirizzo e coordinamento, il d.P.C.m. del 2008, sempre ad avviso della Regione Marche, si porrebbe comunque in contrasto con gli artt. 117, sesto comma, e 118 della Costituzione.<br />	<br />
    Quanto all&#8217;art. 117, sesto comma, della Costituzione, la ricorrente rileva che, rientrando la materia disciplinata dall&#8217;atto impugnato nell&#8217;art. 117, quarto comma, della Costituzione e, comunque, non in una di quelle attribuite alla competenza esclusiva dello Stato, quest&#8217;ultimo non avrebbe alcun potere di dettare norme a contenuto regolamentare come quelle in esame.<br />	<br />
    L&#8217;atto impugnato si porrebbe, poi, in contrasto con l&#8217;art. 118 della Costituzione, in quanto questo richiede che il legislatore accompagni qualunque scelta di allocazione di funzioni amministrative ad un livello diverso da quello comunale, con un&#8217;analisi dell&#8217;effettiva rispondenza della scelta ai parametri indicati dalla norma costituzionale.<br />	<br />
    Infine, ad avviso della ricorrente, anche se si volesse ritenere che lo Stato possa esercitare in via esclusiva la potestà regolamentare, data l&#8217;incidenza della disciplina contenuta nell&#8217;atto impugnato su ambiti di competenza regionale, esso avrebbe dovuto avviare la procedura per il raggiungimento di un&#8217;intesa. Nel caso di specie, invece, non vi sarebbe stato alcun «tentativo di conseguire l&#8217;intesa con la Conferenza Stato-Regioni», né sarebbero state previste altre forme di coinvolgimento regionale.<br />	<br />
    2. – Con atto depositato in data 25 luglio 2008 si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, nel merito, di infondatezza.<br />	<br />
    In via preliminare, l&#8217;Avvocatura eccepisce l&#8217;inammissibilità del ricorso perché l&#8217;atto impugnato sarebbe privo «di sostanziale contenuto innovativo» rispetto al cennato d.P.C.m. del 2006 e non vi sarebbe alcuna «menomazione della competenza costituzionalmente determinata, presupposto», sottolinea la difesa erariale, «indefettibile per l&#8217;ammissibilità del rimedio invocato»; inoltre, il ricorso sarebbe inammissibile anche per la genericità delle censure.<br />	<br />
    Nel merito, l&#8217;Avvocatura ritiene che la disciplina della materia protocollare e delle precedenze tra le cariche pubbliche è attribuita alla competenza esclusiva dello Stato al fine di garantirne l&#8217;unitarietà. In particolare, l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>a</i>), Cost., riconosce allo Stato la competenza esclusiva riguardo alla disciplina delle relazioni internazionali e diplomatiche e del trattamento dei rappresentanti di Stati esteri, degli organismi comunitari e delle organizzazioni internazionali. Pertanto, ove si desse la possibilità alle Regioni di regolare la posizione delle cariche straniere e delle rappresentanze diplomatiche si inciderebbe «gravemente sugli indirizzi di politica estera e nelle relazioni internazionali e diplomatiche», perché lo Stato «non sarebbe in grado di assicurare uniformità di trattamento» alle autorità in visita nel territorio.<br />	<br />
    Nella medesima finalità di unitarietà si colloca l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>c</i>), Cost. che affida allo Stato la competenza esclusiva riguardo ai rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose. Ne consegue che la definizione della posizione protocollare delle cariche ecclesiastiche e delle altre figure religiose e di culto non potrebbe essere lasciata «alla disomogenea determinazione regionale» in quanto non consentirebbe un trattamento uniforme di tali soggetti nella Repubblica.<br />	<br />
    La difesa erariale richiama, inoltre, l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>f</i>), Cost. che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva nella disciplina degli organi dello Stato, lettera <i>g</i>), in materia di ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali, e lettera <i>p</i>), in materia di organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane.<br />	<br />
    «La necessaria inscindibilità della disciplina» delle posizioni protocollari e delle precedenze discenderebbe, a parere dell&#8217;Avvocatura, anche dall&#8217;art. 3 Cost., sotto il profilo sia «del pari trattamento sia […] della pari dignità sociale», e dall&#8217;art. 5 Cost., con il quale si afferma «l&#8217;unità e l&#8217;indivisibilità della Repubblica». Secondo l&#8217;interveniente, «se si dovesse riconoscere alle Regioni il potere di intervenire nella disciplina della materia protocollare e delle precedenze tra le cariche pubbliche si giungerebbe al risultato di avere tante distinte definizioni dell&#8217;ordine delle precedenze tra le cariche pubbliche della Repubblica quante sono le stesse autonomie territoriali».<br />	<br />
    Ad ulteriore sostegno della competenza esclusiva dello Stato in materia, la difesa erariale richiama l&#8217;art. 118, primo comma, Cost. poiché, proprio in applicazione del principio di sussidiarietà, lo Stato sarebbe «l&#8217;unico soggetto in grado di adeguatamente ed opportunamente dosare e apprezzare il confronto e l&#8217;intreccio dei poteri statali istituzionali e persino costituzionali, con quelli regionali e locali, nonché con autorità estere e rappresentanti di organismi comunitari e delle organizzazioni internazionali».<br />	<br />
    3. – In prossimità dell&#8217;udienza la Regione Marche ha depositato memoria con la quale insiste per l&#8217;accoglimento del ricorso.<br />	<br />
    La ricorrente premette che il conflitto odierno si configura in termini diversi rispetto a quello risolto con la sentenza n. 311 del 2008 con la quale è stata affermata la competenza esclusiva dello Stato in materia di disciplina dell&#8217;ordine delle precedenze tra le diverse cariche dello Stato nelle cerimonie pubbliche.<br />	<br />
    In particolare, la difesa regionale precisa che il presente giudizio non ha ad oggetto solo la «mera rivendicazione da parte della Regione ricorrente di una competenza a sé spettante e illegittimamente invasa» dal d.P.C.m. impugnato, ma anche la «illegittima compressione o limitazione dei propri poteri da parte dell&#8217;ente costituzionalmente competente» all&#8217;adozione del citato atto, in quanto non sarebbero state rispettate le garanzie, le forme e le procedure collaborative previste dall&#8217;ordinamento «allorché un atto amministrativo statale sia destinato ad incidere sui poteri costituzionalmente spettanti alle Regioni». <br />	<br />
    Ad avviso della Regione Marche le eccezioni di inammissibilità sollevate dal resistente sarebbero infondate. L&#8217;atto impugnato non si limiterebbe infatti a correggere errori materiali contenuti nel d.P.C.m. del 14 aprile 2006, ma introdurrebbe nuove disposizioni. Del pari infondata sarebbe l&#8217;eccezione di inammissibilità riguardante la mancanza di menomazione della competenza regionale costituzionalmente determinata quale presupposto «per l&#8217;ammissibilità del rimedio invocato». L&#8217;eccezione in parola, ad avviso della difesa regionale, sarebbe inconferente in quanto relativa al merito del conflitto. Da ultimo, anche l&#8217;eccezione di inammissibilità riferita alla genericità delle censure sarebbe infondata poiché «una volta dimostrata l&#8217;indubbia incidenza della disciplina statale sui poteri spettanti alla Regione», sarebbe «risultata impropria ed inutile» una indicazione puntuale delle singole disposizioni, essendo evidente che le doglianze riguardano «l&#8217;intero decreto complessivamente considerato».<br />	<br />
    Nel merito, la Regione ribadisce le argomentazioni sviluppate nell&#8217;atto introduttivo del conflitto riguardo alla violazione delle procedure stabilite dall&#8217;ordinamento a tutela delle prerogative costituzionali delle Regioni.<br />	<br />
    In particolare, la ricorrente precisa che il d.P.C.m. impugnato non può «essere qualificato né come atto con forza e valore di legge, né come atto di esercizio del potere regolamentare», e rileva inoltre, con riferimento all&#8217;esercizio della potestà regolamentare dello Stato, che, secondo la giurisprudenza costituzionale, l&#8217;esclusione degli obblighi di coinvolgimento delle Regioni non avrebbe carattere assoluto, potendosi imporre ogni qual volta, come nel caso di specie, sussista un forte intreccio tra competenze statali e competenze regionali.<br />	<br />
    L&#8217;atto impugnato, ad avviso della ricorrente, si configurerebbe come un «atto amministrativo non regolamentare» sia per il richiamo nelle premesse della legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell&#8217;attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e della legge 12 gennaio 1991, n. 13 (Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica), sia per «la mancanza della formale denominazione “Regolamento”»; inoltre, il d.P.C.m. sarebbe stato adottato senza il parere del Consiglio di Stato e senza il visto e la registrazione della Corte dei conti.<br />	<br />
    Ciò premesso, secondo la difesa regionale, pur ammettendo che, dopo la riforma costituzionale del 2001, lo Stato mantiene la funzione amministrativa di indirizzo e coordinamento nelle materie di competenza esclusiva, il d.P.C.m. del 2008 è stato emanato «in dispregio sia dello “statuto costituzionale” della potestà di indirizzo e coordinamento» elaborato dalla Corte costituzionale, sia del procedimento collaborativo stabilito dal citato art. 8 della legge n. 59 del 1997 e richiamato dall&#8217;art. 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003.<br />	<br />
    4. – Con memoria depositata in data 29 gennaio 2009 la difesa erariale insiste affinché il conflitto sia dichiarato inammissibile o, nel merito, infondato.<br />	<br />
    L&#8217;Avvocatura premette che, alla luce della sentenza n. 311 del 2008, «alle Regioni è precluso ogni tipo di intervento normativo» in merito alla determinazione dell&#8217;ordine delle precedenze tra le varie cariche pubbliche nelle cerimonie pubbliche e ribadisce le argomentazioni sviluppate nell&#8217;atto di costituzione.<br />	<br />
<b><br />	<br />
<i></p>
<p align=center>Considerato in diritto<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i></b>    1. – Il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Marche nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri concerne il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2008 recante «Aggiornamento delle disposizioni generali in materia di cerimoniale e di precedenze tra le cariche pubbliche», del quale viene chiesto l&#8217;annullamento.<br />	<br />
    Ad avviso della ricorrente, l&#8217;atto impugnato, nel disciplinare la posizione protocollare degli organi della Regione, degli enti da essa dipendenti, nonché degli organi di altri enti autonomi territoriali, violerebbe l&#8217;art. 117, quarto comma, della Costituzione, in quanto sarebbe riservata alla competenza esclusiva dello Stato la sola disciplina delle cerimonie “nazionali” ed “internazionali”. <br />	<br />
    Sempre secondo la difesa regionale, il d.P.C.m del 2008 sarebbe un mero atto amministrativo di indirizzo e di coordinamento di funzioni amministrative regionali e, pertanto, sarebbe illegittimo in quanto la suddetta funzione non può essere esercitata nelle materie di competenza concorrente e residuale delle Regioni, avendo, peraltro, la giurisprudenza costituzionale affermato che gli atti in questione necessitano di un fondamento legislativo esplicito nel caso di specie mancante.<br />	<br />
    Ad avviso della Regione ricorrente, inoltre, l&#8217;atto impugnato sarebbe stato adottato senza il rispetto del principio di leale collaborazione, poiché non sarebbe stata raggiunta una preventiva intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, né acquisito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, previsto dai commi 1 e 2 dell&#8217;art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Infine, anche a voler negare la natura di atto di indirizzo e di coordinamento al d.P.C.m. impugnato, esso violerebbe gli artt. 117, sesto comma, e 118 della Costituzione poiché lo Stato non potrebbe adottare norme a contenuto regolamentare in materie attribuite alla competenza legislativa residuale delle Regioni; inoltre, la scelta di allocazione di funzioni amministrative ad un livello diverso da quello comunale dovrebbe essere accompagnata da un&#8217;analisi dell&#8217;effettiva rispondenza della scelta ai parametri indicati dalla norma costituzionale.<br />	<br />
    2. – Anzitutto occorre affrontare alcune questioni preliminari sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri.<br />	<br />
    2.1 – Secondo la difesa erariale il ricorso sarebbe inammissibile perché l&#8217;atto impugnato sarebbe privo «di sostanziale contenuto innovativo» rispetto al d.P.C.m. del 2006; inoltre, le censure sarebbero formulate in modo generico.<br />	<br />
    L&#8217;eccezione dell&#8217;Avvocatura generale dello Stato non può essere accolta, dal momento che l&#8217;atto impugnato non si è limitato a correggere errori materiali contenuti nel precedente d.P.C.m. del 2006. Con tale atto sono state, infatti, modificate la disciplina dell&#8217;ordine delle precedenze tra le varie autorità e quella del cerimoniale: in particolare, sono state inserite nuove posizioni protocollari ed è stata ampliata la nozione di cerimonia nazionale.<br />	<br />
    La seconda eccezione di inammissibilità deve essere del pari disattesa in quanto, come rilevato dalla stessa difesa regionale, riguarda in realtà il merito del conflitto. È, infine, infondato il rilievo di genericità delle censure per mancata individuazione da parte della ricorrente delle disposizioni asseritamente lesive delle prerogative regionali, poiché esse sono facilmente identificabili, per i termini in cui sono state prospettate, e risultano riferite all&#8217;intero d.P.C.m.<br />	<br />
    3. – Nel merito, il conflitto non è fondato.<br />	<br />
    4. – Questa Corte, con la recente sentenza n. 311 del 2008, ha già chiarito che la determinazione dell&#8217;ordine delle precedenze nelle cerimonie pubbliche, ivi comprese quelle a carattere locale, rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>g</i>), della Costituzione.<br />	<br />
    Orbene, l&#8217;atto impugnato, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina dell&#8217;ordine delle precedenze stabilita dal d.P.C.m. del 2006, si configura come diretta espressione della cennata competenza esclusiva dello Stato.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b><i>    dichiara </i>che spettava allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, adottare il d.P.C.m. 16 aprile 2008 recante «Aggiornamento delle disposizioni generali in materia di cerimoniale e di precedenze tra le cariche pubbliche».</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l&#8217;1 aprile 2009.<u><i><b><br />	<br />
</b></i></u>F.to:<u><i><b><br />	<br />
</b></i></u>Francesco AMIRANTE, Presidente<u><i><b><br />	<br />
</b></i></u>Maria Rita SAULLE, Redattore<u><i><b><br />	<br />
</b></i></u>Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere<br />	<br />
<u><i><b><br />	<br />
</b></i></u>Depositata in Cancelleria il 2 aprile 2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-2-4-2009-n-104/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/4/2009 n.104</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/4/2008 n.104</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-18-4-2008-n-104/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-18-4-2008-n-104/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-18-4-2008-n-104/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/4/2008 n.104</a></p>
<p>Pres. Bile; Relatore Maddalena spetta alle Province autonome dare concreta attuazione per il loro territorio alla direttiva 92/43/CEE (Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica), la quale impone misure di salvaguardia sui siti di importanza comunitaria (SIC) e misure</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-18-4-2008-n-104/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/4/2008 n.104</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-18-4-2008-n-104/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/4/2008 n.104</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bile; Relatore Maddalena</span></p>
<hr />
<p>spetta alle Province autonome dare concreta attuazione per il loro territorio alla direttiva 92/43/CEE (Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica), la quale impone misure di salvaguardia sui siti di importanza comunitaria (SIC) e misure di conservazione sulle zone speciali di conservazione (ZSC) e sulle zone di protezione speciale (ZPS), a seguito della &ldquo;definizione&rdquo; di queste ultime di intesa con lo Stato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente e territorio – Parchi e riserve naturali &#8211; comma 1226 dell&#8217;art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007)- Ricorso promosso dalle Province autonome di Trento e Bolzano – Asserita violazione degli artt. 116 e 117 Cost. – Illegittimità costituzionale parziale;</p>
<p>2. Ambiente e territorio – Parchi e riserve naturali &#8211; comma 1226 dell&#8217;art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – legittimazione ad impugnare &#8211; Ricorso promosso dalla Regione Lombardia – Asserita violazione degli artt. 3 e 97 Cost. – inammissibilità;</p>
<p>3. Ambiente e territorio – Parchi e riserve naturali &#8211; comma 1226 dell&#8217;art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Ricorso promosso dalle Regioni Veneto e Lombardia – competenza legislativa in materia ambientale &#8211; Asserita violazione degli artt. 117, 118 e 120 Cost. – infondatezza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. È costituzionalemte illegittimo l&#8217;articolo 1, comma 1226, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), nella parte in cui obbliga le Province autonome di Trento e di Bolzano ad uniformarsi ai criteri minimi uniformi definiti dal decreto del Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare.</p>
<p> 2. È inammissibile la questione di legittimità costituzionale del medesimo articolo 1, comma 1226, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sollevata, in riferimento agli artt 3 e 97 della Costituzione, dalla Regione Lombardia.</p>
<p>3. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 1, comma 1226, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 120 della Costituzione, dalla Regione Lombardia ed, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Veneto e Lombardia.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">spetta alle Province autonome dare concreta attuazione per il loro territorio alla direttiva 92/43/CEE (Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica), la quale impone misure di salvaguardia sui siti di importanza comunitaria (SIC) e misure di conservazione sulle zone speciali di conservazione (ZSC) e sulle zone di protezione speciale (ZPS), a seguito della «definizione» di queste ultime di intesa con lo Stato</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori: &#8211; Franco          BILE         Presidente; &#8211; Giovanni Maria  FLICK          Giudice; &#8211; Francesco       AMIRANTE    Giudice; &#8211; Ugo             DE SIERVO     Giudice; &#8211; Paolo           MADDALENA      Giudice;<br />
&#8211; Alfonso         QUARANTA      Giudice; &#8211; Franco          GALLO          Giudice; &#8211; Luigi           MAZZELLA     Giudice;<br />
&#8211; Gaetano         SILVESTRI      Giudice; &#8211; Sabino          CASSESE       Giudice; &#8211; Maria Rita      SAULLE       Giudice; &#8211; Giuseppe        TESAURO         Giudice; &#8211; Paolo Maria     NAPOLITANO    Giudice</p>
<p>ha pronunciato la seguente             </p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nei giudizi di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 1226, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), promossi con ricorsi della Regione Veneto, delle Province autonome di Bolzano e di Trento e della Regione Lombardia, notificati il 23 e il 26 febbraio 2007, depositati in cancelleria il 1°, il 5 e il 7 marzo 2007 ed iscritti ai numeri 10, 12, 13 e 14 del registro ricorsi 2007.</p>
<p>    Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
    udito nell&#8217;udienza pubblica dell&#8217;11 marzo 2008 il Giudice relatore Paolo Maddalena;<br />
    uditi gli avvocati Mario Bertolissi per la Regione Veneto, Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano, Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento, Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Lombardia e gli avvocati dello Stato Giuseppe Fiengo, Massimo Salvatorelli e Michele Dipace per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>1.	Con quattro distinti ricorsi, iscritti ai numeri 10, 12, 13 e 14 del registro dell&#8217;anno 2007 la Regione Veneto, le Province autonome di Bolzano e di Trento e la Regione Lombardia hanno promosso questioni di legittimità costituzionale di numerosi commi dell&#8217;art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), e, tra questi, del comma 1226.																																																																																												</p>
<p>1.1.	La disposizione impugnata prevede che “Al fine di prevenire ulteriori procedure di infrazione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono provvedere agli adempimenti previsti dagli articoli 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, o al loro completamento, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di criteri minimi uniformi definiti con apposito decreto del Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare”.																																																																																												</p>
<p>    1.2. La Regione Veneto censura tale previsione in riferimento al principio di leale collaborazione.<br />
    La Provincia autonoma di Bolzano prospetta la violazione: degli artt. 116 e 117 della Costituzione e dell&#8217;art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione); dell&#8217;art. 8, numeri 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20 e 21, dell&#8217;articolo 9, numeri 10 e 11, e dell&#8217;art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste); del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), e, specificamente, degli articoli 7 ed 8; del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione); del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche); del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica); del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità); del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e sanità approvate con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474); nonché degli artt. 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento).<br />
    La Provincia autonoma di Trento, a sua volta, deduce la violazione dell&#8217;art. 8, numeri 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20 e 21, dell&#8217;articolo 9, numeri 9 e 10, e dell&#8217;art. 16 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige; dell&#8217;articolo 7 del d.P.R. n. 526 del 1987; degli artt. 2 e 4 del d. lgs. n. 266 del 1992.<br />
    La Regione Lombardia prospetta, infine, la violazione degli artt. 117, 118, 120 e 3 e 97 della Costituzione.</p>
<p>    2. La Regione Veneto, dopo avere raffrontato il testo della disposizione impugnata e quello dei collegati artt. 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), rileva che con l&#8217;entrata in vigore della normativa impugnata i criteri in base ai quali le Regioni e le Province autonome sono tenute ad agire non sono più determinati mediante forme collaborative con gli enti territoriali, ma risultano imposti dallo Stato. E assume che ciò sarebbe lesivo delle proprie prerogative costituzionali.<br />
    La circostanza che la materia dell&#8217;intervento normativo sia quella della tutela dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema, di esclusiva competenza statale, ai sensi dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, non legittimerebbe, infatti, la pretermissione di strumenti di dialogo e di intesa tra Stato e Regioni nella definizione della disciplina, dato che, per la giurisprudenza della Corte costituzionale (la ricorrente richiama, in proposito, le sentenze numeri 407 e 536 del 2002 e n. 222 del 2003), la materia ambientale non sarebbe una “materia in senso tecnico”, intesa quale “sfera di competenza statale tale da escludere ogni intervento regionale, giacché, al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze”.<br />
    Dalla mancata natura di “materia in senso tecnico” della tutela dell&#8217;ambiente discenderebbe, allora, per la ricorrente, la necessità di subordinare l&#8217;intervento normativo statale al principio di leale collaborazione. Principio che, nella specie, risulterebbe tuttavia violato per la omessa previsione di strumenti di dialogo e di intesa tra lo Stato e le Regioni.</p>
<p>2.	Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, si è costituito, sostenendo l&#8217;inammissibilità e l&#8217;infondatezza del ricorso della Regione Veneto.																																																																																												</p>
<p>    3.1. Per la difesa erariale, la disposizione impugnata non avrebbe carattere innovativo. Il ricorso ad un decreto ministeriale, quale parametro cui rapportare le modalità di adempimento degli obblighi introdotti dalla direttiva 92/43/CEE, sarebbe già presente ed operante nell&#8217;ordinamento nazionale e troverebbe applicazione anche nei confronti della Regione ricorrente. Sarebbe, per contro, ragionevole fissare un breve termine per l&#8217;adempimento di obblighi discendenti da una direttiva comunitaria, essendo ormai decorsi tredici anni dalla scadenza del termine da questa fissato per la conformazione degli Stati membri e dovendosi evitare ulteriori condanne da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee.<br />
    L&#8217;intervento normativo contestato, oltretutto, avrebbe, per l&#8217;Avvocatura dello Stato, natura riduttiva e collaborativa, avendo ridotto a criteri minimi uniformi le “linee guida”, già solennemente fissate dal decreto ministeriale 3 settembre 2002, e comunque esso non sarebbe in alcun modo lesivo del “diritto-dovere delle regioni di dare applicazione nel loro territorio ad una direttiva comunitaria, che – si rammenta – è stata recepita nell&#8217;ordinamento nazionale attraverso l&#8217;adozione di un regolamento”.</p>
<p>    3.2. L&#8217;Avvocatura generale sostiene, poi, che la disposizione impugnata, attenendo alla conservazione di habitat naturali, troverebbe la sua giustificazione nelle competenze esclusive dello Stato in materia (art. 117, lettere a ed s, della Costituzione).<br />
    E comunque essa ritiene ragionevole interpretare la disposizione impugnata nel senso che “ove “i criteri minimi uniformi”, che il Ministro dell&#8217;Ambiente e della tutela del territorio e del mare va ad approvare, modifichino le linee guida di cui al d.m. 3 settembre 2002, gli stessi debbano essere adottati con forme di cooperazione previste (e comunque equivalenti) a quelle dell&#8217;articolo 4, comma 2, del DPR 357/97”.</p>
<p>    4. La Provincia autonoma di Bolzano rileva, anzitutto, che l&#8217;art. 117, quinto comma, della Costituzione prevede che le Regioni e le Province autonome partecipano all&#8217;attuazione delle norme comunitarie nelle materie di competenza legislativa concorrente e residuale, e che l&#8217;art. 16, comma 1, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell&#8217;Italia al processo normativo dell&#8217;Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), sancisce l&#8217;obbligo (e non più la facoltà) per le Regioni e le Province autonome di dare attuazione, tempestivamente ed autonomamente, agli obblighi di adeguamento imposti dalla normativa comunitaria nelle materie di propria competenza.</p>
<p>    4.1. La difesa provinciale sostiene, poi, che la “materia ambientale” ricade nell&#8217;àmbito della potestà provinciale, in quanto materia trasversalmente incidente in vari settori individuati dallo statuto agli artt. 8 e 9 quali àmbiti di competenza legislativa della Provincia (e correlativi ambiti di potestà amministrativa di cui al successivo art. 16) e, più specificamente, nelle materie: “tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare “ (art. 8, numero 3), “urbanistica e piani regolatori” (art. 8, numero 5), “tutela del paesaggio” (art. 8, numero 6), “usi civici” (art. 8, numero 7), “ordinamento della minime proprietà culturali” (art. 8, numero 8), “porti lacuali” (art. 8, numero 11), “prevenzione e calamità pubbliche” (art. 8, numero 13), “miniere, cave e torbiere” (art. 8, numero 14) “apicoltura (recte: alpicoltura) e parchi per la protezione della flora e della fauna” (art. 8, numero 16), “comunicazioni e trasporti di interesse provinciale” (art. 8, numero 18), “turismo e industria alberghiera” (art. 8, numero 20), “agricoltura, foreste e corpo forestale” (art. 8, numero 21), “igiene e sanità” (art. 9, numero 10), “attività sportive e ricreative” (art. 9, numero 11).<br />
    Ne discende, per la difesa provinciale, che “nella materia de qua sarebbe rintracciabile un vero e proprio obbligo di adeguamento diretto ed autonomo delle province di Trento e di Bolzano alla normativa di derivazione comunitaria, in via di competenza esclusiva”.</p>
<p>    4.2. La Provincia autonoma di Bolzano rimarca, poi, di avere già adempiuto  tale obbligo, dando attuazione alla direttiva 92/43/CEE con due provvedimenti successivi e, specificamente, con i decreti del Presidente della provincia 26 ottobre 2001, n. 63 (Valutazione di incidenza per progetti e piani all&#8217;interno delle zone facenti parte della rete ecologica europea, in attuazione della direttiva 92/43/CEE), e 22 febbraio 2006, n. 8, recante “Modifica degli elenchi dei siti di importanza comunitaria e dei siti di protezione speciale di cui all&#8217;allegato A e B del decreto del Presidente della provincia 26 ottobre 2001, n. 63 nonché della relativa documentazione planimetrica”.</p>
<p>    4.3. Per la Provincia autonoma, la disposizione censurata, reintroducendo, anche con riferimento ad essa, un obbligo generale di adeguamento alla normativa comunitaria in una materia in cui la ricorrente ha già esercitato le proprie potestà legislative ed amministrative, e subordinando gli adempimenti posti a proprio carico al rispetto di un emanando decreto ministeriale, il quale coinvolge àmbiti di competenza provinciale, senza prevedere tuttavia una qualsivoglia forma di intesa, neppure in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, violerebbe sia le competenze legislative ed amministrative provinciali in materia di ambiente sia il sistema di coordinamento dei poteri normativi nazionali e di quelli regionali e provinciali, previsto dal d.P.R. n. 526 del 1987.<br />
    Ai sensi dell&#8217;art. 7 di tale decreto, infatti, spetta alle Province autonome “dare immediata attuazione alle direttive comunitarie, salvo adeguarsi, nei limiti previsti dallo statuto speciale, alle leggi statali di attuazione dei predetti atti comunitari”.<br />
    Non sarebbe, allora, possibile vincolare la autonomia provinciale ad atti regolamentari, se non per supplire all&#8217;eventuale inerzia nella attuazione del diritto comunitario (viene richiamata la sentenza n. 425 del 1999 della Corte costituzionale), e sarebbe, dunque, costituzionalmente illegittima una norma, quale quella impugnata, che pretenda di imporsi direttamente alle Province autonome e di sottomettere queste ultime e le scelte normative e regolamentari da esse già compiute in attuazione del dettato comunitario al rispetto di obblighi e vincoli ulteriori, “peraltro sanciti con decreto ministeriale”.</p>
<p>    4.4. La Provincia di Bolzano lamenta, pure, la violazione del decreto legislativo n. 266 del 1992, nella parte in cui tale fonte di attuazione statutaria regola i rapporti tra atti legislativi statali e regionali prevedendo la immediata applicabilità nel territorio regionale delle norme internazionali e comunitarie direttamente applicabili; nonché laddove prevede la obbligatoria consultazione della Regione o delle Province autonome da parte del Presidente del Consiglio dei ministri in merito a ciascun atto di indirizzo e di coordinamento, per quanto attiene alla compatibilità di esso con lo statuto speciale e con le relative norme di attuazione; e, soprattutto, quando vieta la attribuzione ad organi statali di funzioni amministrative non previste dallo statuto speciale o dalle norme di attuazione nelle materie di competenza propria della Regione o delle province autonome.</p>
<p>    4.5. Conclusivamente la Provincia autonoma di Bolzano ritiene violate le richiamate norme statutarie e di attuazione statutaria, nonché gli artt. 116, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, che riconoscono la speciale autonomia dell&#8217;ente e vincolano la legislazione statale al rispetto della Costituzione.<br />
   5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, si è costituito, sostenendo l&#8217;inammissibilità e l&#8217;infondatezza del ricorso della Provincia autonoma di Bolzano.</p>
<p>    5.1. La difesa erariale svolge le medesime argomentazioni e prospetta le medesime possibili interpretazioni già proposte in riferimento al ricorso della Regione Veneto.<br />
    L&#8217;Avvocatura sostiene, infatti, che non sussiste, al riguardo, una differenza tra le posizioni delle ricorrenti Regione ordinaria e Provincia autonoma e che l&#8217;intervento normativo contestato trova, anche in tale caso, la sua giustificazione nelle competenze esclusive dello Stato in materia (art. 117, secondo comma, lettere a ed s, della Costituzione), posto che queste competenze non si ritroverebbero non solo nella disciplina costituzionale concernente le Regioni ordinarie, ma neppure nelle “indicazioni, più vecchie, dello statuto d&#8217;autonomia della Regione Trentino Alto Adige e della provincia Autonoma di Bolzano”.<br />
    La difesa erariale nota, poi, come la direttiva “92/43/1997” (recte 92/43/CEE) sia stata recepita nell&#8217;ordinamento nazionale mediante un regolamento. Da ciò essa desume che sarebbe “privo di pregio l&#8217;argomentare della Provincia ricorrente in ordine ad una preclusione per lo Stato di “limitare la potestà regolamentare con norme regolamentari”“.<br />
   6. La Provincia autonoma di Trento evidenzia, anzitutto, di avere “pacificamente” competenza in materia di ambiente in base a diverse norme statutarie (art. 8, numeri 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20 e 21, art. 9, numeri 9 e 10, e art. 16) e di avere, nell&#8217;esercizio di tali competenze, già dato attuazione agli obblighi derivanti dalle direttive 93/43/CEE e 74/409/CEE con gli articoli 9 e 10 della legge provinciale 15 “ottobre” (recte: dicembre) 2004, n. 10 (Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell&#8217;ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia), modificati dall&#8217;art. 55 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 1, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Provincia autonoma di Trento – legge finanziaria 2007” e di avere adottato misure di salvaguardia per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e “le misure prima di salvaguardia ed ora di conservazione per le Zone di Protezione Speciale” (ZPS) “individuate nel proprio territorio, rispettivamente con deliberazione n. 655 dell&#8217;8 aprile 2005 (SIC) e con deliberazioni n. 2956 del 30 dicembre 2005 e n. 2279 del 27 ottobre 2006 (ZPS)”.</p>
<p>    6.1. La difesa provinciale richiama, poi, la sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 1999, per la quale il d.P.R. n. 357 del 1997, seppure incidente su materie di competenza regionale, è costituzionalmente legittimo, dato che ha natura suppletiva e cedevole rispetto alla successiva legislazione provinciale di attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE, mentre, dopo tale attuazione, trova applicazione l&#8217;art. 7 del d.P.R. n. 526 del 1987, in base al quale le Province autonome sono vincolate solo da leggi statali che concretano limiti statutari, non da atti sublegislativi.<br />
    La disposizione dell&#8217;impugnato comma 1226, rivolgendosi anche alla Provincia autonoma di Trento ed imponendole di provvedere agli adempimenti di cui agli artt. 4 e 6 del d.P.R. n. 357 del 1997, sulla base di criteri minimi uniformi definiti con apposito decreto ministeriale, non terrebbe tuttavia conto ed anzi si sovrapporrebbe alla già intervenuta attuazione legislativa ed amministrativa della direttiva comunitaria da parte della Provincia autonoma e così violerebbe, secondo la ricorrente, le indicate competenze statutarie, nonché la richiamata norma di attuazione statutaria dell&#8217;articolo 7 del d.P.R. n. 526 del 1987.</p>
<p>    6.2. Il comma 1226, per altro verso, violerebbe anche l&#8217;articolo 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, sia perché un decreto ministeriale non potrebbe comunque vincolare l&#8217;attuazione delle direttive da parte della Provincia, neppure là dove mancasse una legislazione provinciale di recepimento, richiedendosi in tale ipotesi, comunque, un regolamento governativo, da adottarsi nel rispetto del principio di legalità sostanziale e con il coinvolgimento delle Regioni, sia perché il previsto decreto ministeriale, avendo natura sostanzialmente normativa, non potrebbe intervenire in una materia di competenza legislativa provinciale.<br />
    Né legittima risulterebbe la previsione ove il decreto ministeriale in questione potesse essere considerato un atto di indirizzo e coordinamento, risultando, in questa prospettiva, violato l&#8217;articolo 3 del d.lgs. n. 266 del 1992 sotto vari profili: non essendo tale ipotetico atto di indirizzo e coordinamento adottato dal Consiglio dei ministri; non essendo previsto un parere delle Province per la sua adozione; non potendo un atto di indirizzo e coordinamento comunque vincolare la Provincia ad uno specifico contenuto, ma solo al conseguimento di determinati obiettivi e risultati.<br />
    Né, d&#8217;altra parte, l&#8217;impugnato comma 1226 potrebbe ritenersi legittimo riconoscendo al previsto decreto ministeriale natura amministrativa e non normativa, risultando, in tale prospettiva, comunque violato l&#8217;articolo 4 del d.lgs. n. 266 del 1992, che non consente di attribuire ad organi dello Stato funzioni amministrative in materia di competenza provinciale.</p>
<p>    6.3. La difesa provinciale chiarisce, infine, che la disposizione impugnata non sarebbe lesiva solo là dove si potesse ritenere che essa non si applichi alle Regioni o alle Province autonome che già abbiano data attuazione alle direttive comunitarie.<br />
    Sennonché la ricorrente esclude una tale interpretazione alla luce del dato letterale della disposizione, espressamente riferita anche alla Provincia di Trento, e sostenendo che la previsione di “standard minimi uniformi” lascerebbe pensare che si tratti di standard ai quali tutte le Regioni si debbano adeguare.<br />
   7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, si è costituito, sostenendo l&#8217;inammissibilità e l&#8217;infondatezza del ricorso della Provincia autonoma di Trento.</p>
<p>    7.1. La difesa erariale svolge le medesime argomentazioni e prospetta le medesime possibili interpretazioni già proposte in riferimento ai ricorsi della Regione Veneto e della Provincia autonoma di Bolzano.<br />
    L&#8217;Avvocatura, peraltro, afferma che “nel caso di specie oltretutto la norma non dovrebbe trovare applicazione nei confronti della Provincia Autonoma di Trento laddove, come dichiarato nel ricorso, avrebbe già provveduto ad attuare e completare le misure previste dalla disciplina comunitaria”.</p>
<p>    8. La Regione Lombardia sostiene che, alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze numeri 407 e 536 del 2002 e numeri 222, 226, 227 del 2003), non potrebbe negarsi, nonostante l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione attribuisca alla competenza esclusiva dello Stato la materia della tutela dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema, che “nell&#8217;azione di tutela dell&#8217;ambiente siano concretamente coinvolti tutti i livelli territoriali in una logica di effettiva corresponsabilità e che tale concorso di competenze sia guidato dal principio di “leale collaborazione”“.<br />
    Principio che risulterebbe violato, nel caso di specie, al pari degli artt. 117, 118, 120, 3 e 97 della Costituzione, dacché per la determinazione dei criteri minimi per provvedere agli adempimenti previsti dagli articoli 4 e 6 del d.P.R. n. 357 del 1997 non sarebbe prevista né l&#8217;intesa né alcuna forma o modalità di coinvolgimento delle Regioni.<br />
    La difesa regionale richiama, sul punto, alcune sentenze della Corte costituzionale, che, prima della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, hanno dichiarato costituzionalmente illegittime disposizioni statali “che non avevano previsto l&#8217;intesa tra lo Stato e le Regioni in materia di procedure di adeguamento nella disciplina dei parchi (sent. 302 del 1994), di rilevamento degli incendi boschivi (sent. 157 del 1995) e di programmazione degli interventi di protezione civile (sent. 127 del 1995)” e, dopo la predetta riforma, hanno confermato tale orientamento ed “insistito sulla centralità del principio di leale collaborazione (cfr. sent. 27 del 2002)”.</p>
<p>    9. Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, si è costituito, sostenendo l&#8217;inammissibilità e l&#8217;infondatezza del ricorso della Regione Lombardia.<br />
   9.1. La difesa erariale svolge le medesime argomentazioni e prospetta le medesime possibili interpretazioni già proposte in riferimento ai ricorsi della Regione Veneto e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.</p>
<p>    10. In prossimità dell&#8217;udienza pubblica dell&#8217;11 marzo 2008 la Provincia autonoma di Bolzano ha depositato una memoria e una copia autentica della deliberazione del Consiglio provinciale 28 marzo 2007, n. 3, di ratifica, ai sensi e per gli effetti di cui all&#8217;art. 54, numero 7, ed all&#8217;art. 98 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige, della deliberazione della Giunta provinciale 19 febbraio 2007.<br />
    Nella memoria la difesa provinciale, sostanzialmente, ribadisce gli argomenti già sviluppati nel ricorso.</p>
<p>    11. &#61630; In prossimità delle udienza pubblica dell&#8217;11 marzo 2008 la Regione Veneto ha depositato una memoria, nella quale ribadisce gli argomenti già sviluppati nel ricorso e replica a quelli svolti dalla Avvocatura generale dello Stato.</p>
<p>    11.1. In particolare la difesa regionale contesta la tesi dell&#8217;Avvocatura generale circa il carattere non innovativo e, pertanto, non lesivo dell&#8217;impugnato comma 1226.<br />
    La intervenuta adozione del decreto ministeriale 17 ottobre 2007, recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”, dimostrerebbe, per la ricorrente, la erroneità di detta tesi, dato che i criteri minimi uniformi hanno carattere di estremo dettaglio e non sono specificativi, bensì ampliativi, delle linee guida contenute nel decreto ministeriale 3 settembre 2002.<br />
    Né la circostanza che tale decreto ministeriale sia stato in concreto adottato sentita la Conferenza unificata varrebbe a rendere legittima la previsione dell&#8217;impugnato comma 1226, posto che questa norma, pur intervenendo in materia ambientale, dove “competenze e responsabilità sono ripartite tra Stato ed enti territoriali, non ha previsto alcuna forma di collaborazione con le Regioni”.</p>
<p>    12. In prossimità delle udienza pubblica dell&#8217;11 marzo 2008, la Provincia autonoma di Trento ha depositato una memoria, nella quale ribadisce e sviluppa gli argomenti già svolti nel ricorso e replica a quelli dell&#8217;Avvocatura generale dello Stato.</p>
<p>    12.1. La Provincia autonoma, a conferma delle tesi sostenute nel ricorso, richiama, anzitutto, tra le altre, la sentenza n. 378 del 2007 della Corte costituzionale, la quale ha affermato che la disciplina delle ZSC e delle ZPS rientra nella competenza legislativa esclusiva provinciale in materia di parchi per la protezione della flora e della fauna (articolo 8, numero 16, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).</p>
<p>    12.2. La difesa provinciale ricorda, poi, che le Zone Speciali di Conservazione non esistono ancora, dato che, pur essendo intervenuta la individuazione dei siti di importanza comunitaria (SIC), non è tuttavia ancora avvenuta la loro classificazione quali ZSC.<br />
    La procedura di infrazione comunitaria “menzionata” nel comma 1226 riguarderebbe, pertanto, la sola direttiva 79/409/CEE, relativa alle ZPS. E da ciò deriverebbe l&#8217;incongruità della previsione dell&#8217;impugnato comma 1226, che impone alle Regioni di provvedere anche agli adempimenti di cui all&#8217;art. 4 del d.P.R. n. 357 del 1997, relativo alle ZSC.</p>
<p>    12.3. A correzione del ricorso introduttivo, la Provincia di Trento precisa, poi, di avere adottato (in attesa della designazione come Zone speciali di conservazione) le misure di salvaguardia dei Siti di Importanza Comunitaria con deliberazione (della Giunta provinciale) n. 2956 del 30 dicembre 2005.</p>
<p>    12.4. La difesa provinciale ricorda, inoltre, la intervenuta adozione del decreto ministeriale 17 ottobre 2007 in attuazione del comma 1226 e ne sottolinea sia il carattere dettagliato sia il suo espresso riferimento alle Province autonome.<br />
    Ciò, da un lato, dimostrerebbe che lo Stato, con il comma 1226, ha inteso adottare in una materia provinciale un atto ministeriale a carattere normativo e direttamente applicabile, dall&#8217;altro, confuterebbe la tesi dell&#8217;Avvocatura dello Stato, per la quale la norma non troverebbe applicazione in riferimento a quegli enti territoriali che, come la Provincia di Trento, avessero già attuato le misure di salvaguardia.</p>
<p>    12.5. La difesa provinciale contesta poi l&#8217;ulteriore tesi dell&#8217;Avvocatura dello Stato, per la quale il decreto ministeriale previsto dal comma 1226 non avrebbe natura innovativa, essendo già previsto un decreto ministeriale di indirizzo dall&#8217;articolo 4, comma 2, del d.P.R. n. 357 del 1997.<br />
    Tale tesi non considererebbe, né la natura cedevole della disciplina dettata dal d.P.R. n. 357 del 1997, affermata dalla sentenza n. 425 del 1999 della Corte costituzionale, né il suo superamento dopo la intervenuta attuazione da parte della Provincia della disciplina comunitaria in materia di ZSC e ZPS.<br />
    Oltretutto il predetto articolo 4, comma 2, prevede l&#8217;emanazione di linee guida per la gestione delle aree della rete “Natura 2000”, mentre il comma 1226 prevede un decreto ministeriale, che contiene una disciplina dettagliata e, nella sostanza, già individua le misure di conservazione.</p>
<p>    12.6. La difesa provinciale esclude infine che la previsione censurata possa trovare alcun fondamento nelle competenze esclusive statali di cui all&#8217;articolo 117, secondo comma, lettere a) ed s), della Costituzione, essendo il primo titolo di competenza del tutto inconferente ed essendo la competenza statale in materia di ambiente comunque non esercitabile in senso limitativo della autonomia speciale.</p>
<p>    13. In prossimità dell&#8217;udienza pubblica dell&#8217;11 marzo 2008 la Regione Lombardia ha depositato una memoria, nella quale ribadisce gli argomenti già svolti nel ricorso e ne sviluppa di ulteriori.</p>
<p>    13.1  La difesa regionale sostiene, in particolare, che l&#8217;intervento normativo censurato è ascrivibile non solo all&#8217;àmbito della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell&#8217;ambiente, ma anche a quello della competenza concorrente in materia di valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, posto che le ZPS e le ZSC rientrerebbero “a pieno titolo” nella categoria dei beni ambientali.<br />
    Tale competenza regionale, ai sensi dell&#8217;art. 152 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), riguarderebbe, per la ricorrente, pure la previsione di misure di salvaguardia.<br />
    La Regione richiama, in proposito, le sentenze numeri 94 del 2003 e 212 del 2006 della Corte costituzionale, le quali hanno ritenuto legittima una legge della Regione Lazio, recante disciplina di salvaguardia degli esercizi commerciali ed artigianali del Lazio aperti al pubblico aventi valore storico, artistico ed ambientale, ed hanno riconosciuto che la valorizzazione del patrimonio tartuficolo regionale compete alla Regione.</p>
<p>    13.2. La Regione Lombardia rileva, inoltre, che i criteri minimi uniformi concretamente individuati dal decreto ministeriale 17 ottobre 2007 (in ordine alla cui adozione la Regione rammenta di avere espresso parere contrario in sede di Conferenza permanente) intervengono su aspetti di estremo dettaglio e sostiene che essi vengono ad interferire con ulteriori titoli di competenza regionali. <br />
    La difesa regionale esemplifica tale prospettazione, invocando le competenze concorrenti o residuali in materia di governo del territorio, di agricoltura e di turismo.</p>
<p>    13.3. La Regione insiste, infine, nell&#8217;invocare la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 58 del 2007), per la quale il principio di leale collaborazione è la regola fondamentale, là dove sussista una connessione tra funzioni attribuite a diversi livelli di governo costituzionalmente rilevanti e non sia possibile una netta separazione nell&#8217;esercizio delle competenze.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>1.	Con quattro distinti ricorsi, iscritti ai numeri 10, 12, 13 e 14 del registro ricorsi dell&#8217;anno 2007, la Regione Veneto, le Province autonome di Bolzano e di Trento e la Regione Lombardia promuovono questioni di legittimità costituzionale di numerosi commi dell&#8217;art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), e, tra questi, del comma 1226.																																																																																												</p>
<p>1.1.	Il presente giudizio attiene unicamente all&#8217;impugnazione di quest&#8217;ultimo comma, essendo le ulteriori questioni oggetto di separate pronunce.																																																																																												</p>
<p>    1.2. Trattandosi della stessa materia, i quattro ricorsi possono essere riuniti per essere decisi con un&#8217;unica sentenza.<br />
   1.3. L&#8217;impugnato comma 1226 dispone che “Al fine di prevenire ulteriori procedure di infrazione, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono provvedere agli adempimenti previsti dagli articoli 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, o al loro completamento, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di criteri minimi uniformi definiti con apposito decreto del Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare”.<br />
   2. &#61630; Le Regioni Veneto e Lombardia contestano tale disposizione, la prima solo in riferimento al principio di leale collaborazione, la seconda anche in riferimento agli artt. 117, 118, 120, 3 e 97 della Costituzione, sostenendo entrambe che l&#8217;ambiente, nella interpretazione datane dalla giurisprudenza costituzionale, non sarebbe una “materia in senso tecnico”, per cui ogni intervento dello Stato in proposito dovrebbe essere subordinato all&#8217;osservanza del sopra detto principio di leale collaborazione, principio che nella specie risulterebbe violato per la mancata previsione di strumenti di dialogo e di intesa fra Stato e Regioni.<br />
   3. Deve essere preliminarmente dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 1226, della legge n. 296 del 2006, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla Regione Lombardia.<br />
    Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, le Regioni possono far valere il contrasto con norme costituzionali diverse da quelle attributive di competenza solo ove esso si risolva in una lesione di sfere di competenza regionali (così, fra le tante, sentenze n. 63 e n. 50 del 2008, n. 401 del 2007 e n. 116 del 2006). Nel caso di specie, le censure dedotte, oltre ad essere generiche, non sono prospettate in maniera da far derivare dalla pretesa violazione dei richiamati parametri costituzionali una compressione dei poteri della Regione.<br />
   4. La questione proposta dalle Regioni Veneto e Lombardia, in riferimento al principio di leale collaborazione e, dalla sola Regione Lombardia, pure in riferimento agli artt. 117, 118 e 120 della Costituzione, non è fondata.<br />
   5. La competenza a tutelare l&#8217;ambiente e l&#8217;ecosistema nella sua interezza è stata affidata in via esclusiva allo Stato dall&#8217;art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione, e per “ambiente ed ecosistema”, come affermato dalla Dichiarazione di Stoccolma del 1972, deve intendersi quella parte di “biosfera” che riguarda l&#8217;intero territorio nazionale (sentenza n. 378 del 2007).<br />
    In base alla Costituzione, “spetta allo Stato disciplinare l&#8217;ambiente come un&#8217;entità organica, dettare cioè delle norme di tutela che hanno ad oggetto il tutto e le singole componenti considerate come parte del tutto. Ed è da notare, a questo proposito, che la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale “primario” (sentenza n. 151 del 1986) ed “assoluto” (sentenza n. 641 del 1987), e deve garantire (come prescrive il diritto comunitario) un elevato livello di tutela, come tale inderogabile dalle altre discipline di settore. Si deve sottolineare, tuttavia, che, accanto al bene giuridico ambiente in senso unitario, possono coesistere altri beni giuridici aventi ad oggetto componenti o aspetti del bene ambiente, ma concernenti interessi diversi, giuridicamente tutelati. Si parla, in proposito, dell&#8217;ambiente come “materia trasversale”, nel senso che sullo stesso oggetto insistono interessi diversi: quello alla conservazione dell&#8217;ambiente e quelli inerenti alle sue utilizzazioni” (vedi, ancora, la sentenza n. 378 del 2007).<br />
    In questi casi, la disciplina unitaria di tutela del bene complessivo ambiente, rimessa in via esclusiva allo Stato, viene a prevalere su quella dettata dalle Regioni o dalle Province autonome, in materia di competenza propria, che riguardano l&#8217;utilizzazione dell&#8217;ambiente, e , quindi, altri interessi.<br />
    Ciò comporta che la disciplina statale relativa alla tutela dell&#8217;ambiente “viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza”, salva la facoltà di queste ultime di adottare norme di tutela ambientale più elevata nell&#8217;esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che vengano a contatto con quella dell&#8217;ambiente.<br />
    E&#8217; dunque in questo senso che può intendersi l&#8217;ambiente come una “materia trasversale” (come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte; si veda, per tutte, la sentenza n. 246 del 2006), e non può certo dirsi, come vorrebbero le Regioni Veneto e Lombardia, che “la materia ambientale non sarebbe una materia in senso tecnico”. Al contrario, l&#8217;ambiente è un bene giuridico, che, ai sensi dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, funge anche da discrimine tra la materia esclusiva statale e le altre materie di competenza regionale.   5.1. Le Regioni Veneto e Lombardia, dunque, non possono reclamare un loro coinvolgimento nell&#8217;esercizio della potestà legislativa dello Stato in materia di tutela ambientale, trattandosi di una competenza statale esclusiva. <br />
    In tale àmbito di esclusiva competenza statale rientra la definizione dei livelli uniformi di protezione ambientale. Non contrasta, pertanto, con i parametri evocati dalle ricorrenti, il rinvio, da parte dell&#8217;impugnato comma 1226, ad un emanando decreto ministeriale che preveda i criteri ai quali le Regioni Veneto e Lombardia debbono uniformarsi nell&#8217;imporre le misure di salvaguardia sui siti di importanza comunitaria (SIC) e le misure di conservazione sulle zone speciali di conservazione (ZSC) e sulle zone di protezione speciale (ZPS), in esecuzione della direttiva comunitaria, recepita con il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).<br />
   6. Le Province autonome di Trento e di Bolzano, dal canto loro, censurano il comma 1226, lamentando che non rientrerebbe nella competenza statale l&#8217;attuazione delle direttive comunitarie in materia di ZSC e ZPS, dovendo le stesse essere attuate direttamente dalle Province, competenti in materia, cosa che le stesse avrebbero peraltro già fatto.<br />
    Le ricorrenti lamentano, poi, che, in ogni caso, lo Stato non potrebbe vincolare le Province autonome in una materia di loro competenza mediante un atto sublegislativo.<br />
   6.1. La Provincia di Bolzano prospetta la violazione: degli artt. 116 e 117 della Costituzione e dell&#8217;articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione); dell&#8217;articolo 8, numeri 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20 e 21, dell&#8217;articolo 9, numeri 10 e 11 e dell&#8217;articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste); del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), e, specificamente, degli artt. 7 ed 8 del medesimo; del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione); del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche); del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica); del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità); del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e sanità approvate con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474); nonché degli artt. 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento).<br />
   6.2.  La Provincia autonoma di Trento prospetta, invece, la violazione dell&#8217;art. 8, numeri 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20 e 21, dell&#8217;art. 9, numeri 9 e 10 e dell&#8217;articolo 16 dello Statuto speciale della Regione Trentino- Alto Adige; dell&#8217;articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 526 del 1987; degli articoli 2 e 4 del decreto legislativo n. 266 del 1992.<br />
   7.  Si deve innanzitutto rilevare che le due Province autonome sostengono l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 1226, della legge n. 296 del 2006, affermando, preliminarmente, di avere una competenza generale in materia di ambiente, come risulterebbe da una lunga serie di disposizioni dello statuto e (per quanto riguarda Bolzano) anche dalle relative norme di attuazione. <br />
    Sennonchè la stragrande maggioranza delle elencate materie non ha niente a che vedere con la tutela ambientale, mentre altre (“tutela del paesaggio”, “caccia e pesca”, “parchi per la protezione della flora e della fauna”, e “foreste”), comprese nell&#8217;elenco dell&#8217;art. 8 dello statuto, costituiscono semplici aspetti della materia della tutela ambientale. E da questi aspetti, evidentemente, non può farsi derivare una competenza generale in materia di ambiente. <br />
    La competenza delle Province autonome di Trento e di Bolzano si fonda, invece, nel caso specifico, sull&#8217;art. 8, numero 16, dello statuto, che attribuisce ad esse una potestà legislativa primaria in materia di “parchi per la protezione della flora e della fauna”.<br />
    Deve ribadirsi, quindi, come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (vedi sentenze n. 425 del 1999 e n. 378 del 2007), che spetta alle Province autonome dare concreta attuazione per il loro territorio alla direttiva 92/43/CEE (Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica), la quale impone misure di salvaguardia sui siti di importanza comunitaria (SIC) e misure di conservazione sulle zone speciali di conservazione (ZSC) e sulle zone di protezione speciale (ZPS), a seguito della “definizione” di queste ultime di intesa con lo Stato (sentenza n. 378 del 2007).<br />
 8.  In virtù della richiamata prescrizione statutaria e di quanto espressamente stabilito dall&#8217;art. 7 del d.P.R. n. 526 del 1987 e dell&#8217;art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, deve inoltre affermarsi che lo Stato, diversamente da quanto si evince dal rinvio da parte del comma 1226 agli artt. 4 e 6 del d.P.R. n. 357 del 1997, non può imporre alle Province autonome di conformarsi, nell&#8217;adozione delle misure di salvaguardia e delle misure di conservazione, “ai criteri minimi uniformi” di un emanando decreto ministeriale.</p>
<p align=center><b>per questi motivi</b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE    riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007) promosse dalla Regione Veneto, dalla Regione Lombardia e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano con i ricorsi indicati in epigrafe;<br />
    riuniti i giudizi, <br />
    dichiara l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;articolo 1, comma 1226, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), nella parte in cui obbliga le Province autonome di Trento e di Bolzano ad uniformarsi ai criteri minimi uniformi definiti dal decreto del Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare;<br />
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del medesimo articolo 1, comma 1226, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sollevata, in riferimento agli artt 3 e 97 della Costituzione, dalla Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe;<br />
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 1, comma 1226, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 120 della Costituzione, dalla Regione Lombardia ed, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Veneto e Lombardia, con i ricorsi indicati in epigrafe.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2008.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 18 aprile 2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-18-4-2008-n-104/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/4/2008 n.104</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Ordinanza &#8211; 14/4/2008 n.104</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-basilicata-potenza-ordinanza-14-4-2008-n-104/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-basilicata-potenza-ordinanza-14-4-2008-n-104/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-basilicata-potenza-ordinanza-14-4-2008-n-104/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Ordinanza &#8211; 14/4/2008 n.104</a></p>
<p>Pres. Camozzi – Est. Pennetti Energia Sud Srl (Avv.ti N. Bassi, M. Bucello, E. Giuliani, S. Viola) c/ Regione Basilicata (Avv.ti F. Cariati e M. Viggiani) Ambiente e territorio – Tutela del territorio – Normativa in materia di impianti di produzione di energia eolica – linee guida per l’installazione di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-basilicata-potenza-ordinanza-14-4-2008-n-104/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Ordinanza &#8211; 14/4/2008 n.104</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-basilicata-potenza-ordinanza-14-4-2008-n-104/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Ordinanza &#8211; 14/4/2008 n.104</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Camozzi – Est. Pennetti<br /> Energia Sud Srl (Avv.ti N. Bassi, M. Bucello, E. Giuliani, S. Viola) c/  Regione Basilicata (Avv.ti  F. Cariati e M. Viggiani)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio – Tutela del territorio – Normativa in materia di impianti di produzione di energia eolica – linee guida per l’installazione di impianti eolici – Disciplina della regione Basilicata – Rimessione della q.l.c. alla Corte costituzionale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge regionale 26 aprile 2007 n. 9 e la Delib.G.R. 13 dicembre 2004, n. 2920, nonostante quest’ultima assurga a normativa di rango solo regolamentare, in quanto il rinvio effettuato dalla legge regionale dota la normativa regolamentare della forza propria della legge.<br />
L’art. 6 della legge regionale 26 aprile 2007 n. 9 e la Delib.G.R. 13 dicembre 2004, n. 2920 sembrano ledere sia il disposto dell’art. 117 Cost. in quanto incidenti in ambiti non spettanti al legislatore regionale, bensì a quello statale, sia il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Sul ricorso numero di registro generale 94 del 2005, proposto da: </p>
<p><b>Energia Sud Srl</b>, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dagli avv. Nicola Bassi, Mario Bucello, Eduardo Giuliani, Simona Viola, con domicilio eletto presso Eduardo Giuliani Avv. in Potenza, Piazzale L. Rizzo n. 12; </p>
<p><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
<b>Regione Basilicata</b> in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Fernanda Cariati e Mirella Viggiani, con domicilio eletto in Potenza presso l’Ufficio Legale della Regione Basilicata; </p>
<p><b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
<b>A.P.E.R. -Associazione Produttori Energia da Fonti Rinnovabili</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Eduardo Giuliani e Cristina Leone, con domicilio eletto presso Eduardo Giuliani Avv. in Potenza, Piazzale L. Rizzo n.12; </p>
<p><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
della deliberazione della Giunta Regionale Basilicata 13 dicembre 2004 n.2920 avente ad oggetto “atto di indirizzo per il corretto inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale- Modifiche alla D.G.R. n.1138 del 24/6/02” pubblicata sul B.U.R. Basilicata n.92 del 22/12/04 nonché di ogni altro atto antecedente, consequenziale o comunque connesso, anche se non conosciuto nonché il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla ricorrente per effetto degli atti impugnati.</p>
<p>
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di motivi aggiunti di impugnativa della nota regionale- dipartimento ambiente, territorio e politiche della sostenibilità- ufficio compatibilità ambientale in data 20/7/05, prot. n. 142521/75F avente ad oggetto “completamento e potenziamento del campo eolico nel comune di Corleto Perticara”;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Basilicata;<br />
Visto l’atto di intervento “ad adiuvandum” dell’A.P.E.R.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10/01/2008 il dott. Giancarlo Pennetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
La ricorrente società, specializzata nello sfruttamento delle risorse energetiche rinnovabili, ha a suo tempo installato nel comune di Corleto Perticara un parco eolico composto di 11 aerogeneratori dopo aver dovuto temporaneamente rinunciare all’iniziale progetto di 19 aerogeneratori dato che solo per 11 era stata dichiarata l’esclusione dalla necessità di sottoposizione al provedimento di V.I.A. (determine dirigenziali prot. n.75F2002D1300 dell’11/10/02 e prot. n. 75F2003D307 dell’1/4/03).<br />
Mentre iniziava la realizzazione degli 11 aerogeneratori la ricorrente avviava pure la predisposizione d’un nuovo progetto volto al completamento e potenziamento del suddetto parco eolico.<br />
Nelle more di ciò, però, la Regione Basilicata approvava, con delibera di Giunta Regionale 13/12/04 n. 2920, un “atto di indirizzo per il corretto inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale- Modifiche alla D.G.R. n. 1138 del 24 giugno 2002”.<br />
Precisa l’istante che dette linee guida, mediante la creazione di amplissime fasce di rispetto (larghe dai 2 ai 10 km.) su una moltitudine assai diversificata e spesso genericamente indicata di luoghi (p.e. aree di nidificazione, grotte, corridoi per l’avifauna e i mammiferi, aree SIC e ZPS, parchi in via di istituzione, fiumi, laghi etc. etc.), sostanzialmente appongono un vincolo di assoluta irrealizzabilità delle iniziative eoliche, siano essi impianti nuovi ovvero per i quali pende la procedura di verifica (cd. “screening”) di valutazione di impatto ambientale.<br />
Precisa la ricorrente che il proprio progetto di ampliamento del parco eolico di Corleto Perticara ricade su due fasce chilometriche di rispetto riferite a due siti del tipo SIC (siti ambientali di importanza comunitaria) e ZPS (zone di protezione speciale dell’avifauna).<br />
Col presente gravame, notificato il 24/2/05 e depositato il 7/3/05, si deduce quanto segue:<br />
1.- violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 10 d. lgs. n. 387/03- violazione articolo 41 Costituzione- violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa- eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca e per contraddittorietà col protocollo di intesa tra il Ministero dell’Ambiente, il Ministero delle Attività produttive, il Ministero per i beni e le Attività Culturali e la Conferenza delle Regioni per favorire la diffusione delle centrali eoliche, siglato nel dicembre 2002- violazione e falsa applicazione del P.E.R. della Basilicata approvato con delibera di C.R. n.220/01- sviamento.<br />
L’atto di indirizzo, in violazione della normativa in rubrica, favorevole all’eolico, scoraggerebbe la produzione di energia elettrica da fonte eolica rendendo in pratica impossibile la installazione di nuovi impianti eolici. La sezione B dell’atto elenca infatti una serie di elementi del territorio (26 tipologie di aree) che rendono assolutamente incompatibili gli impianti eolici. Intorno a tali aree l’atto aggiungerebbe poi, in modo arbitrario, fasce di rispetto della larghezza variabile fra i 2 e i 10 chilometri nelle quali l’installazione degli impianti eolici è assolutamente preclusa.<br />
Di qui pure la contraddittorietà di tale disciplina con le premesse dell’atto che proclama il sostegno della Regione all’energia eolica.<br />
Inoltre, in violazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza dell’azione amministrativa, si assume che la delibera in questione impone aprioristiche prescrizioni inibitorie dell’attività economica. <br />
Detto sfavore sostanziale per l’energia eolica sarebbe pure in contrasto con gli obiettivi di politica energetica al cui raggiungimento la Regione si è vincolata attraverso l’approvazione del piano energetico regionale che pure assegna un preciso ruolo all’energia eolica;<br />
2.- violazione e falsa applicazione degli articoli 117 e 118 Costituzione- violazione e falsa applicazione dell’articolo 12 d. lgs. n. 387/03- violazione e falsa applicazione della l.r. n.47/98- incompetenza- violazione dell’art. 3 della legge n.241/90- difetto assoluto di istruttoria- falsità dei presupposti.<br />
L’atto impugnato non terrebbe conto dell’entrata in vigore del nuovo regime procedimentale autorizzatorio di cui all’art. 12 del d. lgs. n. 387/03 che, in pratica, precluderebbe alla Regione l’adozione di proprie linee guida prima dell’intervento della conferenza unificata nonché l’elaborazione d’una disciplina del procedimento “de quo” difforme dallo schema dell’autorizzazione unica.<br />
Secondo l’art. 12 le regioni hanno infatti la sola facoltà di procedere alla indicazione di aree e siti non idonei all’installazione di impianti eolici in attuazione delle linee guida della Conferenza e non prima. Sul punto, anche a ipotizzare un siffatto potere “anticipato”, la ricorrente sostiene che comunque giammai esso potrebbe dare luogo a vincoli indiscriminati e generici; in ogni caso poi eventuali divieti dovrebbero essere puntualmente motivati e comunque avere dietro di sé una istruttoria tecnica; cose queste, viceversa, ambedue assenti nella fattispecie. <br />
L’atto impugnato poi individua alcuni adempimenti procedurali ulteriori rispetto a quanto disciplinato dal citato articolo 12 contrastanti col principio di semplificazione e di incentivazione delle fonti rinnovabili.<br />
Neppure, le linee guida in questione, potrebbero considerarsi disciplina attuativa delle norme regionali in tema di V.I.A. dato che la legge regionale n. 47/98 già se ne occupa ampiamente e non affiderebbe alla Giunta Regionale compiti di integrazione o di attuazione;<br />
3.- violazione del principio di legalità- incompetenza- violazione dei principi di partecipazione.<br />
In base all’articolo 12 citato la Giunta Regionale, in assenza d’una legge regionale introduttiva d’una disciplina specifica del procedimento di individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione degli impianti eolici, non avrebbe potuto vincolare parti del territorio per inibirvi l’installazione di aerogeneratori senza rispettare le garanzie e le forme anche partecipative proprie delle varie materie che incidono sull’uso del territorio. In secondo luogo la deliberazione violerebbe la sfera di competenza riservata ad altri soggetti per la tutela di interessi (ambientale, paesaggistico, urbanistico etc.) che a vario titolo implicano un controllo sull’uso del territorio. Infine le linee guida avrebbero inibito lo sfruttamento del vento senza rispettare le garanzie di partecipazione e pubblicità proprie e tipiche di tutti i procedimenti che variamente condizionano l’uso del territorio;<br />
4.- violazione e falsa applicazione dell’articolo 117 Costituzione- violazione e falsa applicazione degli articoli 135, 143 del d. lgs. n. 42/04- violazione e falsa applicazione della l.r. n.3/90-violazione dell’articolo 3 l.r. n.47/98- violazione degli articoli 11, 31 e 39 dello Statuto della Regione Basilicata- incompetenza.<br />
La Giunta Regionale sembra aver perseguito finalità di tutela paesaggistica ma l’articolo 135 del codice dei beni culturali e del paesaggio affida la tutela e la valorizzazione di quest’ultimo alle regioni per mezzo dell’approvazione di specifici piani paesaggistici che contengono la specifica normativa d’uso del territorio. Con la L.R. n.3/90 la Regione ha approvato una serie di piani paesistici di area vasta che definiscono i diversi modi di tutela e valorizzazione precisando gli usi compatibili e quelli esclusi formulando pure prescrizioni nella progettazione. Conseguentemente, assume l’istante, l’ulteriore individuazione o estensione di aree che si traducano nelle citate fasce di rispetto entro cui non potrebbero essere realizzate determinate infrastrutture, spetta quindi ai piani paesistici che dovrebbero essere approvati con legge regionale e conseguente incompetenza della giunta;<br />
5.- violazione e falsa applicazione degli articoli 4, 5 e 21 del d. lgs. n.42/04- incompetenza.<br />
La delibera impugnata violerebbe pure l’assetto delle competenze fissato dalla legge con riferimento alla tutela dei beni culturali e archeologici poiché, attraverso la predisposizione di fasce di rispetto, anche qui, sottrarrebbe alla valutazione del soprintendente la scelta ubicativa;<br />
6.- violazione e falsa applicazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione- violazione e falsa applicazione dell’art. 29 del d. lgs. n. 112/98- violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del d. lgs n. 79/99- violazione e falsa applicazione degli articoli 4 e 8 della legge n.36/01- violazione e falsa applicazione dell’articolo 49 d.p.r. n. 753/80- violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.m. 1/4/68- eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, nonché per sviamento- incompetenza.<br />
Con l’atto impugnato sarebbero state invase pure le sfere di competenza dei seguenti ulteriori soggetti: a) dello Stato, competente in via esclusiva a determinare i criteri tecnico costruttivi degli impianti di generazione e le norme tecniche loro riferibili; b) sempre dello Stato in tema di individuazione di fasce di rispetto di strade e ferrovie per evidenti ragioni unitarie di sicurezza; dei soggetti competenti in materia urbanistico- edilizia dato che la Regione andrebbe ad impingere nella materia delle distanze;<br />
7.- violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa sotto ulteriori profili- eccesso di potere per difetto d’istruttoria e carenza di motivazione- irragionevolezza- perplessità- contraddittorietà- indeterminatezza.<br />
Le attività economiche dei privati operanti nel settore energetico eolico sarebbero compromesse dall’atto impugnato dato che le limitazioni censurate non si legherebbero a esigenze necessarie di salvaguardia di interessi collettivi superiori, non sarebbero sorrette da adeguate giustificazioni scientifiche né contenute entro i limiti dell’indispensabile;<br />
8.- violazione della direttiva 2001/42/CE.<br />
La G.R. non avrebbe sottoposto l’atto alla valutazione ambientale strategica.<br />
Successivamente, con i motivi aggiunti notificati il 4/10/05 e depositati il 15/10/05, la ricorrente società fa presente di avere presentato alla Regione Basilicata, in data 20 giugno 2005, la domanda di autorizzazione unica regionale ex art. 12 d. lgs. n.387/03 per la costruzione e l’esercizio degli impianti di completamento e potenziamento del campo eolico sito nel comune di Corleto Perticara. <br />
Con nota del 20 luglio 2005, prot. n. 142521/75F, l’ufficio compatibilità ambientale della Regione Basilicata ha comunicato all’istante che il procedimento di V.I.A. del progetto avviato con la predetta domanda non avrebbe potuto avere seguito in quanto l’impianto proposto conterrebbe “elementi che rendono assolutamente incompatibili la realizzazione dell’impianto eolico” come espressamente previsto nell’atto di indirizzo del 2004; in particolare alcuni aerogeneratori si troverebbero a meno di 10 chilometri dai siti SIC-ZPS “Dolomiti di Pietrapertosa” e “Foresta Gallipoli Cognato” e a meno di 5 chilometri dal sito SIC “Bosco di Montepiano”, (capo B, n.1, punto f dell’atto di indirizzo). <br />
L’amministrazione regionale, con la detta nota, faceva pure presente che, per la prosecuzione della procedura, sarebbe stato necessario rendere coerente il progetto con le prescrizioni dell’atto di indirizzo.<br />
Avverso tale nota sono stati appunto spiegati i seguenti motivi aggiunti:<br />
I) ILLEGITTIMITA’ IN VIA AUTONOMA<br />
1.- violazione e falsa applicazione dell’art. 7 l.r. Basilicata n.47/98- eccesso di potere per difetto di motivazione- sviamento.<br />
Si rileva che, in base alle verifiche effettuate, gli aerogeneratori incompatibili sarebbero solo 5 sì da residuarne altri 14 collocati in aree non precluse; in conseguenza non si comprende perché il procedimento di v.i.a. non sia proseguito per questi ultimi aerogeneratori;<br />
2.- violazione e falsa applicazione dell’articolo 3 della direttiva 85/337/CEE- violazione degli articoli 1, 6 e 16 l.r. Basilicata n.47/98- eccesso di potere per difetto di istruttoria- eccesso di potere per contraddittorietà- incompetenza -sviamento.<br />
L’atto impugnato non indicherebbe né quali aerogeneratori sarebbero incompatibili né il termine entro cui renderli compatibili. Inoltre, l’atto sarebbe fondato sulla asserita, automatica e immotivata incompatibilità dell’intervento con una determinata area senza riferimento al pregiudizio ambientale lamentato. Infine l’atto, adottato dal dirigente dell’ufficio ambiente, non sarebbe preceduto dal prescritto parere del comitato tecnico.<br />
II) ILLEGITTIMITA’ IN VIA DERIVATA.<br />
3.- violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 10 d. lgs. n. 387/03- violazione dell’articolo 41 Costituzione- violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa- eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca e per contraddittorietà col protocollo di intesa tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, il Ministero delle Attività produttive, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Conferenza delle Regioni per favorire la diffusione delle centrali eoliche, siglato nel dicembre 2002- violazione e falsa applicazione del P.E.R. della Basilicata approvato con delibera C.R. 26/6/01 n.220- sviamento;<br />
4.- violazione e falsa applicazione degli articoli 117 e 118 Costituzione- violazione e falsa applicazione dell’articolo 12 d. lgs. n. 387/03- violazione e falsa applicazione della l.r. n.47/98- incompetenza- violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90- difetto assoluto di istruttoria- falsità dei presupposti;<br />
5.- violazione del principio di legalità- incompetenza- violazione dei principi di partecipazione;<br />
6.- violazione e falsa applicazione dell’articolo 117 Costituzione- violazione e falsa applicazione degli articoli 135, 143 del d. lgs n. 42/04- violazione e falsa applicazione della l.r. n. 3/90- violazione dell’articolo 3 l.r. n. 47/98- violazione degli articoli 11, 31 e 39 dello Statuto della Regione Basilicata- incompetenza;<br />
7.- violazione e falsa applicazione degli articoli 4, 5 e 21 del d . lgs. n.42/04- incompetenza;<br />
8.- violazione e falsa applicazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione- violazione e falsa applicazione dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 112/98- violazione e falsa applicazione dell’articolo 3 del d. lgs n. 99/79- violazione e falsa applicazione degli artt 4 e 8 della legge n. 36/01- violazione e falsa applicazione dell’articolo 49 del d.p.r. n. 753/80- violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.m. 1/4/68- eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto d’istruttoria e carenza di motivazione nonché per sviamento- incompetenza;<br />
9.- violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa sotto ulteriori profili- eccesso di potere per difetto d’istruttoria e carenza di motivazione- irragionevolezza- perplessità- contraddittorietà- indeterminatezza;<br />
10.- violazione direttiva 2001/42/CE.<br />
La ricorrente rinnova i motivi già formulari a carico delle linee guida con l’atto introduttivo del giudizio.<br />
Si è costituita la Regione Basilicata che resiste e deduce l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame e dei motivi aggiunti.<br />
Con atto notificato e depositato in data 3/10/07 è intervenuta in giudizio, “ad adiuvandum”,<br />
l’A.P.E.R.- Associazione Produttori Energia da fonti rinnovabili che chiede l’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti.<br />
Alla pubblica udienza del 10 gennaio 2008 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.<br />
La Regione Basilicata, con la memoria difensiva depositata il 22 settembre 2007, ha eccepito in primo luogo la carenza d’interesse alla dedotta violazione del suddetto articolo 12 dato che, all’epoca della notifica del ricorso (21/2/05), la ricorrente non aveva ancora presentato istanza di autorizzazione in base a detta disposizione.<br />
L’eccezione deve essere rigettata in quanto con i successivi motivi aggiunti, proposti quando detta istanza era stata ormai presentata alla Regione, la ricorrente, nell’impugnare la nota con cui la p.a. rilevava l’incompatibilità di alcuni aerogeneratori con le fasce di rispetto previste dall’atto di indirizzo, ha dedotto la censura di illegittimità derivata per tutti i vizi rilevati sull’atto regionale impugnato col ricorso introduttivo.<br />
Viceversa, in accoglimento di altra eccezione pure sollevata dalla Regione, vanno dichiarate inammissibili le censure mosse con i motivi cinque, sei e in parte sette dato che toccano, la prima, la fascia di rispetto dalle aree archeologiche, la seconda quella dalle strade, ferrovie e abitazioni e la terza l’estensione del divieto alle aree visibili da strade e ferrovie, alle aree interessate dalla presenza di alberi di alto fusto e di zone di nidificazione e di caccia di rapaci pregiato o altri uccelli rari.<br />
E’ evidente che non sussiste l’interesse a muovere tali censure dato che la nota regionale del 20/7/05 si limita a rilevare la sola violazione del divieto inerente la fascia di rispetto dalle aree S.I.C. e Z.P.S.<br />
Va poi pure disattesa l’eccezione regionale d’improcedibilità dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse.<br />
Secondo la Regione infatti l’intervento della successiva nota prot. n. 224903 in data 8/11/05 avrebbe fatto cessare l’arresto procedimentale censurato con i motivi aggiunti con conseguente perdita di interesse ad ottenere l’annullamento della nota impugnata.<br />
Il Collegio deve invece osservare che detto interesse permane dato che la nota dell’8/11/05, pur riattivando sotto il profilo procedimentale la procedura di V.I.A. in base alla L.R. n. 47/98, conferma però pienamente “quanto statuito dall’Atto di indirizzo per il corretto inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale approvato con D.P.G.R. n. 2920 del 13 dicembre 2004”.<br />
Ciò chiarito occorre ora dare atto delle eccezioni d’illegittimità costituzionale sollevate, in sede di memoria conclusiva, dalla ricorrente, con riferimento agli articoli 3 e 6 della legge regionale Basilicata 26/4/07 n. 9 (Disposizioni in materia di energia), nel frattempo entrata in vigore.<br />
L’articolo 3 (Limiti di produzione), al comma 1, dispone che:<br />
“Fino all’approvazione del PIEAR, non è consentita l’autorizzazione di tutti gli impianti che non rientrino nei limiti e non siano conformi alle procedure e alle valutazioni di cui al Piano Energetico regionale della Basilicata approvato con Delib. C.R. 26 giugno 2001, n. 220”.<br />
Sostiene la ricorrente che la pretesa di subordinare il rilascio di nuove autorizzazioni per la costruzione di parchi eolici alla futura approvazione di un apposito piano energetico regionale va censurata sul piano della legittimità costituzionale per le medesime ragioni riscontrate dalla Corte Costituzionale con sentenza 9/11/06 n. 364 (con riferimento ad una legge regionale pugliese riguardante l’eolico), cioè con riferimento al fatto che la normativa in materia di produzione d’energia, quale quella di cui all’articolo 12 del d. lgs. n. 387/03, rientra fra le competenze concorrenti stato-regione e pertanto non è derogabile in alcun modo dal legislatore regionale.<br />
A ciò si aggiungerebbe poi, secondo l’istante, un profilo di irrazionalità della norma regionale “de qua” dato che, dopo l’approvazione del piano energetico regionale del 2001, sono intervenute importantissime novità normative che hanno segnato un’ulteriore tappa dell’evoluzione legislativa della materia quali la direttiva CE n. 77/01, il d. lgs. n. 387/03 di suo recepimento e lo stesso protocollo di Kyoto, entrato in vigore il 16/2/05, che impone all’Italia l’obbligo di abbattere pesantemente le emissioni in atmosfera di gas. <br />
Di qui la presunta illogicità della scelta di dare ancora valore vincolante a detto piano senza peraltro includere l’energia eolica nel regime derogatorio previsto dal comma 2 per altre forme di energia; osserva pure al riguardo l’istante che risultano attualmente già esaurite le potenze installabili di parchi eolici contemplate dal predetto piano.<br />
Ciò detto, il Collegio giudica inammissibile detta eccezione per evidente irrilevanza della questione d’illegittimità costituzionale sollevata. <br />
Come infatti risulta dall’atto impugnato con i motivi aggiunti (ma anche dall’atto di indirizzo cui la materia dell’art. 3 è estranea), la Regione non ha affatto opposto alla ricorrente un qualche diniego per ragioni connesse alla compatibilità del progetto con i limiti di cui al piano energetico regionale del 2001.<br />
La ricorrente ipotizza poi l’illegittimità costituzionale dell’articolo 6 (norma finale) della legge regionale 26/4/07 n. 9 che recita: “Le procedure autorizzative in atto che non abbiano concluso il procedimento per l’autorizzazione unica sono sottoposte alla valutazione di sostenibilità ambientale e paesaggistica secondo quanto previsto dall’atto di indirizzo di cui alla Delib. G.R. 13 dicembre 2004 n. 2920.”.<br />
Secondo l’istante vi sarebbe violazione del principio di irretroattività (art. 11 disposizioni preliminari al codice civile); stante la nullità dell’atto di indirizzo per difetto assoluto di attribuzione della Giunta, solo con l’articolo 6 in parola si sarebbe per la prima volta manifestata in termini giuridicamente apprezzabili la pretesa regionale di subordinare l’accoglimento delle domande presentate prima dell’entrata in vigore della legge regionale stessa, alla disciplina contenuta nell’atto di indirizzo del 2004. La portata retroattiva della norma sarebbe inconfutabile e, con essa, la contrarietà al citato principio nel senso che dovrebbe ritenersi illegittima la variazione del regime valevole per l’esame della domanda quando questa sia già stata presentata, soprattutto ove l’innovazione determini l’irrealizzabilità del progetto.<br />
Questa l’eccezione che il Collegio però deve ritenere manifestamente infondata avuto riguardo al fatto che il principio di irretroattività trova ingresso nella Costituzione solo con riferimento alla norme penali (art. 25 comma 2) con ciò dovendosi ritenere che una siffatta disposizione finisca per ammettere la retroattività delle leggi non penali.<br />
Tutto ciò esposto, ritiene tuttavia il Collegio che la questione di legittimità costituzionale del citato articolo 6 possa essere posta sotto altro, diverso profilo.<br />
E’ infatti da ritenere che il richiamo del riportato art. 6 della L.R. n. 9/07 alla deliberazione di G.R. n. 2920/04, avente ad oggetto “Atto di indirizzo per il corretto inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale. Modifiche alla D.G.R. n. 1138 del 24 giugno 2002”, abbia natura di rinvio materiale (o recettizio), avuto riguardo alla struttura linguistica della menzionata norma regionale che espressamente (e non genericamente) richiama l’atto di indirizzo specificatamente approvato con la menzionata delibera di G.R.<br />
Ne segue, evidentemente, che detto rinvio recettizio ha prodotto un’efficacia novatrice della fonte normativa regolamentare, della cui natura non può invero dubitarsi trattandosi di disposizioni generali ed astratte (preordinate a disciplinare “il corretto inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale”), attribuendole valore e forza di legge formale.<br />
Il collegio solleva quindi d’ufficio, a norma dell’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 6 della L. reg. Basilicata n. 9/2007 e dell’atto di indirizzo approvato con la delibera di G.R. n. 2920/07.<br />
Quanto alla rilevanza della questione, il collegio è dell’avviso che il tenore testuale del riportato art. 6 (norma di chiusura della intera legge regionale, come il titolo dell’articolo indica) deponga per l’efficacia retroattiva della norma, nel senso che essa trova applicazione per tutte le “procedure autorizzative in atto”: tale locuzione, di ampia portata semantica, ricomprende ogni procedimento volto alla installazione di impianti eolici che, al momento dell’entrata in vigore della L. reg. Basilicata n. 9/2007, sia pendente, perché la Regione non si è ancora pronunciata, ovvero (ancora) perché la pronuncia è sì intervenuta ma è “sub judice”.<br />
Nelle fattispecie oggetto di causa, l’impugnativa è diretta, oltre che nei confronti dell’atto di indirizzo in quanto tale, anche nei confronti di un atto, impugnato con motivi aggiunti, che, sotto le forme di un arresto procedimentale, nella sostanza segna una definitiva reiezione del progetto presentato stante la acclarata incompatibilità della localizzazione di alcuni aerogeneratori con le fasce di rispetto cui si è sopra accennato.<br />
Donde, la rilevanza della questione.<br />
Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il collegio dubita della legittimità costituzionale delle norme in esame in relazione agli artt. 3 e 117 (nuovo testo) della Costituzione.<br />
Con riferimento al parametro da ultimo indicato, giova premettere che l’art. 117 della Costituzione, nel testo introdotto dall’art. 3 della L. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, affida alla competenza legislativa esclusiva statale (tra l’altro), la “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”.<br />
Appartengono, invece, alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni le materie del “governo del territorio”e della “valorizzazione dei beni culturali ed ambientali…”.<br />
Codesta Corte ha ripetutamente avvertito (cfr., da ultimo e per tutte, Corte Costituzionale sent. n. 367 del 24 ottobre – 7 novembre 2007) che la tutela ambientale e paesaggistica, gravando su un bene complesso ed unitario, da considerare alla stregua di valore primario ed assoluto, rientra nella competenza esclusiva dello Stato e, come tale, “precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali ed ambientali. In sostanza vengono a trovarsi di fronte due tipi di interessi pubblici diversi: quello alla conservazione del paesaggio, affidato allo Stato e quello alla fruizione del territorio, affidato alle Regioni”.<br />
Orbene, ad avviso del collegio, il momento di composizione degli interessi indicati nella riportata pronuncia della Corte è stato individuato dal Legislatore nell’art. 12, comma 10, del citato D.L.vo n. 387/03, a norma del quale “In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3..” (volto al rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione dell’energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili). “…Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti&#8230;”.<br />
Ora, la riportata norma non sembra lasciare apprezzabili dubbi interpretativi circa l’univoca scelta legislativa di affidare esclusivamente alla Conferenza unificata Stato-Regioni l’adozione delle linee guida per il corretto inserimento (in modo specifico) degli impianti eolici, solo in attuazione delle quali, pertanto, le Regioni possono procedere alla individuazione di aree e siti (ritenuti) inidonei alla installazione di “specifiche tipologie di impianti”.<br />
Laddove, invece, con l’atto di indirizzo approvato nel dicembre 2004 e “legificato” con l’art. 6 della legge n. 9/2007, la Regione Basilicata ha, in difetto delle linee guida nazionali, (tra l’altro) individuato una serie di “elementi che rendono assolutamente incompatibili gli impianti eolici” (cfr. lett. B dell’atto di indirizzo), sì da rendere di fatto inidoneo alla installazione di detti impianti larga parte del territorio regionale.<br />
Pare, quindi, al collegio che, in assenza delle linee guida di competenza della Conferenza unificata, una singola Regione non possa, autonomamente, adottarne di proprie, senza in tal modo incidere in via diretta su ambiti materiali (tutela del paesaggio e dell’ambiente), la cui tutela è affidata, dall’art. 117, 2° comma lett. s), alla competenza esclusiva dello Stato.<br />
Inoltre, in relazione alla disposizione di cui al citato art. 6 della L. reg. Basilicata n. 9/07, giova altresì considerare che il Legislatore regionale non si è neppure preoccupato di inserire una clausola di cedevolezza, recante previsione della cessazione dell’efficacia delle disposizioni dettate con l’atto di indirizzo approvato con delibera n. 2920/04 a seguito dell’entrata in vigore delle linee guida di competenza della Conferenza unificata di cui al richiamato art. 12, comma 10, D.L.vo n. 387/03.<br />
Alla luce di quanto sin qui considerato, si è dell’avviso che, nelle more dell’adozione delle linee guida da parte della Conferenza unificata, il solo spazio di intervento affidato alla competenza regionale in tema di corretto inserimento degli impianti di produzione di energia (e, segnatamente, di quelli eolici) nel paesaggio è quello che si esercita, nell’ambito di ciascun procedimento autorizzativo, attraverso le ordinarie valutazioni da effettuarsi in applicazione delle norme di legge regionale (in particolare, la vigente L. reg. Basilicata 14 dicembre 1998, n. 47, recante disciplina della valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela dell’ambiente) in materia di valutazione di impatto ambientale.<br />
I dubbi di legittimità costituzionale non sono fugati dalla modifica apportata al comma 10 dell’art. 12 del D.L.vo n. 387 del 2003 dall’art. 2, comma 158, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008). Per effetto di tale modifica, il citato comma 10 è stato così integrato: “Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali”.<br />
In tal modo, il Legislatore si è limitato a prendere atto di un dato storico e cioè che, nelle more dell’adozione delle linee guida da parte della Conferenza Unificata, (talune) Regioni hanno autonomamente adottato proprie discipline in materia di inserimento degli impianti (e, segnatamente, di quelli eolici) nel paesaggio, stabilendo, conseguentemente, che le Regioni debbano adeguare le rispettive discipline (ove adottate) alle linee guida nazionali entro un termine perentorio, in difetto di che solo queste ultime trovano applicazione, con prevalenza su quelle, difformi, di fonte regionale.<br />
Ciò non vale, evidentemente, a rendere conforme al parametro costituzionale qui considerato la disciplina adottata dalla Regione Basilicata, perché, si ripete, ad avviso del collegio, la sede propria (ed unica) nella quale gli interessi implicati devono trovare composizione è quella della Conferenza Unificata.<br />
Il che non esclude, beninteso, secondo quanto in precedenza osservato, che, nell’ambito di ciascun procedimento volto al rilascio dell’autorizzazione unica per l’installazione di impianti eolici, la Regione possa e debba effettuare le necessarie valutazione di impatto ambientale, nel rispetto della normativa dettata con la richiamata L. reg. Basilicata n. 47 del 1998. <br />
Con riferimento all’altro parametro costituzionale che assume rilievo ai fini dell’esame della presente questione (art. 3), il collegio dubita della ragionevolezza di specifiche disposizioni contenute nell’atto di indirizzo regionale, di cui nella specie è stata fatta applicazione.<br />
In particolare, si fa riferimento alla prescrizione di cui alla lettera B (“Elementi che rendono assolutamente incompatibili gli impianti eolici”), punto 1) (“Elementi del territorio”), la cui lettera f) indica le “..Aree della Rete Natura 2000 (aree S.I.C. e Z.P.S.) comprensive di una fascia di rispetto di Km. 5,00 per i Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e di K.m. 10,00 per le Zone a Protezione Speciali (Z.P.S.)…”, richiamata -nella nota dell’ufficio compatibilità ambientale del 20/7/05 impugnata con i motivi aggiunti- in relazione al progetto di ampliamento e completamento di un impianto eolico nel Comune di Corleto Perticara.<br />
Premesso che la ratio sottesa alla individuazione ed alla istituzione dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale è quella di sottrarre ambiti territoriali, connotati da elevata valenza paesaggistica, a possibili fattori di disturbo ed interferenza con le precipue finalità di conservazione e protezione degli “habitat”, non è dato di scorgere alcuna ragionevole giustificazione del perché il divieto di installazione debba essere esteso al di fuori di detti ambiti, sì da interessare aree prive di particolare valenza paesaggistica, in misura di così larga incidenza (fino a Km. 10 per le zone a protezione speciale), tale da rendere di fatto assai difficoltosa l’installazione di impianti eolici -in contrasto con la normativa comunitaria e nazionale, tesa a promuovere la produzione di energia elettrica a mezzo di fonti rinnovabili- all’interno di un territorio, quale quello della Regione Basilicata, la cui superficie non è particolarmente estesa.<br />
Per le esposte ragioni, ritiene il collegio rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 117 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 della L. reg. Basilicata n. 9 del 26.04.2007 in combinato disposto con la delibera di Giunta regionale di Basilicata n. 2920 del 13 dicembre 2004, recante approvazione dell’atto di indirizzo per il corretto inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale.<br />
Il giudizio va, pertanto, sospeso e gli atti trasmessi alla Corte Costituzionale.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA<br />
ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 della L. reg. Basilicata n. 9 del 26.04.2007 in combinato disposto con la delibera di Giunta regionale di Basilicata n. 2920 del 13 dicembre 2004, recante approvazione dell’atto di indirizzo per il corretto inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale, in relazione agli artt. 3 e 117 della Costituzione;<br />
visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;<br />
dispone la sospensione del giudizio ed ordina l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;<br />
ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente della Giunta regionale di Basilicata, nonché comunicata al Presidente del Consiglio regionale di Basilicata.<br />
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 10/01/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Antonio Camozzi, Presidente<br />
Giancarlo Pennetti, Consigliere, Estensore<br />
Giuseppe Buscicchio, Consigliere</p>
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