<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1039 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/1039/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/1039/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Oct 2022 09:45:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>1039 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/1039/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sul principio consumazione dell’impugnazione.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-principio-consumazione-dellimpugnazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2022 09:45:17 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=86916</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-principio-consumazione-dellimpugnazione/">Sul principio consumazione dell’impugnazione.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Appello &#8211; Art. 358 c.p.c. &#8211; Principio di consumazione &#8211; Limiti di operatività. Il principio consumazione dell’impugnazione non rileva quando il termine di impugnazione è irrimediabilmente decorso. Infatti l’art. 358 c.p.c. si riferisce alla “non riproponibilità” dell’appello, se dichiarato inammissibile o improcedibile, anche se non sono</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-principio-consumazione-dellimpugnazione/">Sul principio consumazione dell’impugnazione.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-principio-consumazione-dellimpugnazione/">Sul principio consumazione dell’impugnazione.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Appello &#8211; Art. 358 c.p.c. &#8211; Principio di consumazione &#8211; Limiti di operatività.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Il principio consumazione dell’impugnazione non rileva quando il termine di impugnazione è irrimediabilmente decorso. Infatti l’art. 358 c.p.c. si riferisce alla “non riproponibilità” dell’appello, se dichiarato inammissibile o improcedibile, anche se non sono decorsi i termini per la sua “proposizione”. Se ne desume <em>a contrario</em> la possibilità di proporre un secondo appello finché il primo non è dichiarato inammissibile o improcedibile, se non sono decorsi i termini di proposizione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. De Nictolis &#8211; Est. De Nictolis</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Sezione giurisdizionale</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 867 del 2022, proposto da<br />
Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Dario Marinuzzi, Gino Madonia, Tiziana Giovanna Norrito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gino Madonia in Palermo, via Maggiore Toselli, n. 5;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Carmelo Sturiale, non costituito in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero della Difesa, non costituito in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) n. 1070/2022, resa tra le parti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2022 il pres. Rosanna De Nictolis e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Alla udienza cautelare il Collegio ha avvisato la parte presente della possibilità di definizione della lite con sentenza in forma semplificata e ha sottoposto al contraddittorio della parte la questione della inammissibilità dell’appello perché notificato alla medesima controparte e avverso la medesima sentenza non solo dopo la notifica di un primo appello, ma anche dopo la scadenza del termine di deposito del primo appello.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.1. Il presente appello è inammissibile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Contro la medesima sentenza la parte appellante aveva già notificato un primo appello, avente r.g. 844/2022, in data 11.6.2022 e depositato oltre il termine di 30 giorni dell’11.7.2022, in particolare in data 16.9.2022 (chiamato parimenti alla udienza odierna).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il presente secondo appello risulta notificato in data 26.7.2022, ossia mentre era ancora in corso il termine lungo di impugnazione, e il termine breve decorrente dalla notifica del primo appello, ma quando era già scaduto (in data 11.7.2022) il termine di deposito del primo appello, e non è stato notificato per rimediare a errori del primo che integrino mera irregolarità.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si deve ritenere che la notifica di un primo appello faccia decorrere, per la parte notificante, non solo il termine di appello nei confronti di altre parti (e anche della medesima parte già destinataria del primo appello), ma anche il termine di deposito dell’appello, imposto a pena di decadenza con norma di ordine pubblico processuale, che tutela anche l’interesse del destinatario dell’appello a sapere con certezza entro che termine l’appello può essere depositato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sicché, resta irrilevante in questa sede stabilire la portata del principio di consumazione dell’impugnazione, con riferimento alla possibilità di riproporre l’appello non ancora dichiarato inammissibile o improcedibile, quando non è decorso il termine di proposizione, perché si è fuori dall’ambito applicativo della disposizione, in quanto il termine di impugnazione è irrimediabilmente decorso. Infatti l’art. 358 c.p.c. si riferisce alla “non riproponibilità” dell’appello, se dichiarato inammissibile o improcedibile, anche se non sono decorsi i termini per la sua “proposizione”. S ne desume <i>a contrario </i>la possibilità di proporre un secondo appello finché il primo non è dichiarato inammissibile o improcedibile, se non sono decorsi i termini di proposizione. Ma, appunto, presupposto di detta possibilità di proposizione di un secondo appello, è non solo che non vi sia già una declaratoria di inammissibilità o improcedibilità del primo appello, ma anche che non siano decorsi i termini della sua proposizione. Per “proposizione” dell’appello deve intendersi, nel giudizio amministrativo, sia la notificazione che il deposito dell’appello, perché solo il deposito determina la litispendenza. Quindi, ove anche in ipotesi l’art. 358 c.p.c. consenta la riproposizione di un secondo appello finché il primo appello non è dichiarato inammissibile o improcedibile, se non sono scaduti i termini per la sua proposizione, comunque non è questa la situazione che ricorre nella specie, perché sono irrimediabilmente decorsi i termini di proposizione dell’appello. Se è vero che al momento della notifica e deposito del secondo appello non era decorso né il termine lungo dell’appello decorrente dalla pubblicazione della sentenza, né il termine breve decorrente dalla notifica del primo appello, era tuttavia scaduto il termine di deposito del primo appello, e quindi la parte era decaduta dalla possibilità di un secondo appello.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E’ appena il caso di aggiungere, come già osservato, che il termine di deposito dell’appello è imposto a pena di decadenza con norma di ordine pubblico processuale che tutela anche la controparte alla certezza sulla pendenza di un appello. Corollario di tale affermazione è che la parte che notifica un appello non può scegliere liberamente di non depositare l’appello e notificarne un altro dopo la scadenza del termine di deposito del primo appello, perché così facendo si vanificherebbe la <i>ratio</i> della imposizione a pena di decadenza del termine di deposito. Sicché, ogni facoltà riconosciuta alla parte (dalla Plenaria n. 6/2022) di notificare un secondo appello per rimediare a errori del primo, deve intendersi temporalmente circoscritta al rispetto di tutti i termini di decadenza che vengono in rilievo: il secondo appello va in ogni caso notificato non solo prima della scadenza del termine (lungo e breve) di notifica dell’appello, ma anche prima della scadenza del termine di deposito del primo appello.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. In ogni caso il presente appello è anche infondato nel merito: sulle medesime questioni di diritto il Collegio si è già pronunciato, disattendendole, con numerose decisioni, che il Collegio condivide e fa proprie, cui è sufficiente fare rinvio <i>per relationem</i>, ai sensi dell’art. 74 c.p.a. (<i>ex plurimis </i>CGARS, 28.6.2022 n. 770; Id., 29.6.2022 n. 776).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3, Nulla per le spese in difetto di costituzione dell’appellato.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nulla per le spese.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2022 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Rosanna De Nictolis, Presidente, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Solveig Cogliani, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Michele Pizzi, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Maria Immordino, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Antonino Caleca, Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-principio-consumazione-dellimpugnazione/">Sul principio consumazione dell’impugnazione.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2016 n.1039</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-16-5-2016-n-1039/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-16-5-2016-n-1039/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-16-5-2016-n-1039/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2016 n.1039</a></p>
<p>Pres. Salamone, Est. Tuccillo Sulla legittimità del decreto del 2 settembre 2015, n. 92 d’integrazione e modificazione del decreto del 6 luglio 2015, n. 78, con cui il Commissario ad acta approva lo schema tipo di accordo contrattuale con gli erogatori privati accreditati. 1. Accreditamento – Accordi – Schema di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-16-5-2016-n-1039/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2016 n.1039</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-16-5-2016-n-1039/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2016 n.1039</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Salamone, Est. Tuccillo</span></p>
<hr />
<p>Sulla legittimità del decreto del 2 settembre 2015, n. 92 d’integrazione e modificazione del decreto del 6 luglio 2015, n. 78, con cui il Commissario ad acta approva lo schema tipo di accordo contrattuale con gli erogatori privati accreditati.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Accreditamento – Accordi – Schema di contratto/accordo – Clausole contrattuali – Operatori accreditati – Acquiescenza – Vincoli contrattuali – Rinuncia alle azioni/impugnazioni giurisdizionali – Bilanciamento degli interessi – Interessi sanitari – Contenimento della spesa – Aziende sanitarie provinciali – Commissario <em>ad acta</em> – Asp.</div>
<div style="text-align: justify;">
2. Accreditamento – Accordi – Schema di contratto/accordo – Clausole contrattuali – Operatori accreditati – Acquiescenza – Vincoli contrattuali – Rinuncia alle azioni/impugnazioni giurisdizionali – Art. 113 Cost – Aziende sanitarie provinciali – Asp – Commissario <em>ad acta</em>.</div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify;">3. Accordi – Schema di contratto/accordo – Clausole contrattuali – Strutture private – Commissario <em>ad acta</em> – Acquiescenza – Rinuncia alle azioni/impugnazioni – Impugnazione avverso provvedimenti non conosciuti – Nullità del contratto.</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. È legittimo lo schema di contratto/accordo, adottato dal Commissario <em>ad acta</em>, le cui clausole comportino, per gli erogatori privati accreditati, l’accettazione completa e incondizionata del contenuto e degli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e di ogni altro atto ad essi collegato o presupposto, nonché la relativa rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati, in quanto occorre assicurare il rispetto dei vincoli finanziari posti con la stipula dei contratti/accordi compatibili con le risorse disponibili, anche attraverso l’esclusione di ipotesi di ricorso in sede giurisdizionale. In effetti, occorre considerare che la contrattazione di cui trattasi non avviene nell’ambito di un libero mercato, bensì in un contesto caratterizzato dalla elevata scarsità delle risorse, nel quale il soddisfacimento dei preminenti interessi pubblici sanitari deve essere soppesato con le esigenze, anch’esse rilevanti, di contenimento della spesa pubblica. Occorre, peraltro, rammentare che il richiamato schema di contratto/accordo non vincola l’operatore, il quale, infatti, rimane libero di non sottoscrivere il contratto, in linea con quanto avviene in altri settori rilevanti, quali quello bancario e assicurativo.&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify;">
2.&nbsp;È legittimo lo schema di contratto/accordo, adottato dal Commissario <em>ad acta</em>, le cui clausole comportino, per gli erogatori privati accreditati, l’accettazione completa e incondizionata del contenuto e degli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e di ogni altro atto ad essi collegato o presupposto, nonché la relativa rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati, non prefigurando una violazione del disposto di cui all’art. 113 Cost. Infatti, la lesione del diritto costituzionalmente riconosciuto di difesa avverso gli atti della pubblica amministrazione è configurabile quando sia disposta un’esclusione generalizzata a taluna categoria di atti amministrativi definita in astratto, non, invece, come nel caso di specie, in relazione alla sottoscrizione di un accordo che concreta acquiescenza a fronte di un provvedimento già adottato ovvero della rinuncia alle azioni già intraprese.</div>
<div style="text-align: justify;">
3.&nbsp;È legittimo lo schema di contratto/accordo, adottato dal Commissario <em>ad acta</em>, la cui clausola impone alla struttura privata la rinuncia ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti «già adottati e conoscibili». Difatti, nonostante il tenore letterale della disposizione lasci aperta, in astratto, la possibilità di impugnazione dei provvedimenti non conosciuti, i consueti canoni ermeneutici consentono di escludere una siffatta ipotesi, che, invero, non avrebbe alcun effetto, in quanto contrastante con norme imperative e soggetta a nullità, ai sensi degli artt. 1418 e 1419 c.c., rilevabile anche d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio.&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;"><strong>N. 01039/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 01480/2015 REG.RIC.</strong></p>
<p><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria</strong><br />
<strong>(Sezione Prima)</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1480 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />
Villa Aurora Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Alfredo Gualtieri, Christian Sorrenti, con domicilio eletto presso Alfredo Gualtieri in Catanzaro, Via Vittorio Veneto N. 48;&nbsp;</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">Commissario Ad Acta Per L&#8217;Attuazione del Piano di Rientro Dai Disavanzi del Settore Sanitario della Regione Calabria, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, Via G.Da Fiore, 34; Regione Calabria, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe Naimo, con domicilio eletto presso Giuseppe Naimo in Catanzaro, c/o Avv.Reg.-viale Cassiodoro, 50;&nbsp;</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">del decreto n. 92/15 d&#8217; integrazione e modifiche al precedente decreto n.78/15 di approvazione schema tipo di accordo contrattuale con gli erogatori privati accreditati</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Commissario Ad Acta Per L&#8217;Attuazione del Piano di Rientro Dai Disavanzi del Settore Sanitario della Regione Calabria e di Regione Calabria;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 aprile 2016 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">1. Con ricorso la Villa Aurora spa chiedeva: l’annullamento del decreto del commissario ad acta n. 92 del 2015 avente a oggetto p.o. 2013-2015 approvazione schema tipo di accordo contrattuale con gli erogatori privati accreditati nonché del decreto n. 78/2015. Riferiva: di essere titolare di accreditamento con s.s.n. per l’erogazione di prestazioni di assistenza ospedaliera secondo l’assetto descritto in ricorso; che con decreto il commissario ad acta aveva approvato i programmi operativi 2013/2015 in applicazione dell’art. 15, comma 20 del d.l. 95/12, prevedendo uno schema tipo di accordo; che avverso tale decreto avevano proposto ricorso alcuni erogatori privati incentrando le censure oltre che sull’apposizione di riserve anche sulla previsione di veto a porre contestazioni dopo la stipula, pena la procedura di sospensione dell’accreditamento; che il commissario ad acta ha adottato un nuovo dereto che in alcune parti è illegittimo.<br />
Impugnava il decreto per violazione degli artt. 24, 113 Cost, falso adeguamento ai decreti cautelari del Tar, eccesso di potere. Riferiva: che l’art. 4.10 prevedeva che in caso di mancata sottoscrizione del presente accordo sarà avviata nei confronti dell’erogatore la procedura di sospensione dell’accreditamento; che il nuovo art. 14 prevedeva la rinuncia alle azioni, impugnazioni esperite e esperibili; che nell’odierna versione pertanto il medesimo risultato di inibire ogni contestazione azione o ricorso era ugualmente raggiunto; che l’erogatore era costretto a sottoscrivere per non subire la sospensione dell’accreditamento ed era costretto a rinunciare a tutti i ricorsi pendenti e futuri; che anche in base a questa formulazione non potevano essere proposte riserve e che la preclusione era totale; che non erano rinunciabili in via preventiva il diritto di agire in giudizio e di apporre riserve.<br />
Si costituivano la Regione Calabria e il Commissario ad acta chiedendo di rigettare il ricorso.<br />
2. Il ricorso proposto non può trovare accoglimento.<br />
Ai sensi dell’art. 4.10 del modello di accordo “in caso di mancata sottoscrizione del presente accordo sarà avviata nei confronti dell’erogatore, la procedura di sospensione dell’accreditamento…”. Il successivo art. 14 rubricato clausola di salvaguardia prevede che “con la sottoscrizione del presente accordo la struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto. In considerazione dell’accettazione dei provvedimenti indicati al comma 1…con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili…in caso di mancata stipula degli accordi, l’accreditamento istituzionale… della struttura è sospeso”.<br />
Con le clausole in oggetto non si vieta a priori di apporre qualunque riserva, ma si individuano in modo definito gli obblighi che il contraente assume con la stipula del contratto.<br />
Le due clausole, quella relativa all’accettazione incondizionata dei tetti di spesa e delle tariffe e quella relativa alla rinuncia delle azioni, sono strettamente collegate tra di loro, in quanto dirette a imporre il rispetto di un determinato regolamento contrattuale, i cui contenuti, come stabilito dalla legge, sono in parte determinati autoritativamente mediante provvedimenti amministrativi, che definiscono la misura e le modalità di distribuzione delle risorse disponibili.<br />
L’affermazione secondo cui le clausole di cui sopra si risolvono in una ricatto o in una minaccia istituzionale non tengono conto del dato di immediata evidenza per il quale la contrattazione non avviene nell’ambito di un libero mercato, ma in un panorama caratterizzato dall’estrema limitatezza delle risorse in relazione sia all’ampiezza dei bisogni cui si deve fare fronte, sia all’esigenza di porre riparo a uno squilibrio finanziario maturato nel corso degli anni.<br />
In un contesto del genere appare legittima l’imposizione da parte del Commissario dell’inserimento nei contratti di clausole che contemplino l’accettazione incondizionata dei tetti di spesa fissati e delle tariffe, nonché la relativa rinuncia alle azioni, dovendosi necessariamente evitare che il rispetto dei vincoli finanziari, attuato con la sottoscrizione di accordi compatibili con le risorse disponibili, rimanga esposto ad iniziative in sede giurisdizionale in grado di compromettere o porre in pericolo gli obiettivi perseguiti.<br />
Come specificato nell’atto impugnato, la dichiarazione di acquiescenza e la rinuncia riguardano provvedimenti che determinano il contenuto del contratto, per cui l’inserimento di clausole del genere non è di per sé in contrasto con lo strumento contrattuale, restando pur sempre alla scelta dell’operatore quello di sottoscrivere o meno il contratto, come avviene, del resto, nell’esperienza quotidiana dei rapporti contrattuali con imprenditori, anche in settori cruciali, quali quello bancario e assicurativo.<br />
Tutto ciò fermo restando che l’acquiescenza non può che riguardare provvedimenti già adottati, giacché altrimenti risulterebbe compromesso il carattere indisponibile delle situazioni giuridiche oggetto di tutela innanzi al giudice amministrativo.<br />
In questo senso si è già espresso il Consiglio di Stato, che, con riferimento ad analoghe clausole inserite dal Commissario della Regione Abruzzo, ha affermato che “<em>si è in presenza di oggettivi vincoli e stati di necessità rigorosamente quantitativi conseguenti al Piano di rientro al cui rispetto la Regione è tenuta ai sensi della normativa vigente confermata da una consolidata e univoca giurisprudenza della Corte Costituzionale;</em><br />
<em>&#8211; gli operatori privati non possono ritenersi estranei a tali vincoli e stati di necessità, che derivano da flussi di spesa che hanno determinato in passato uno stato di disavanzo eccessivo nella Regione e che riguardano l’essenziale interesse pubblico alla corretta e appropriata fornitura del primario servizio della salute alla popolazione della medesima Regione per la quale gli stessi operatori sono dichiaratamente impegnati;</em><br />
<em>Omissis</em><br />
<em>&#8211; in questo contesto la sottoscrizione della clausola di salvaguardia (art. 20 dello schema negoziale), è imposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Ministero della Salute per esigenze di programmazione finanziaria, attraverso le prescrizioni elaborate all’esito della riunione del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali tenutasi il 21.11.2013. Tale clausola di conseguenza equivale ad un impegno della parte privata contraente al rispetto ed accettazione dei vincoli di spesa&#8230;Omissis</em>&nbsp;(Cons. Stato, sez. III, ord. 26 febbraio 2015 n. 906).<br />
Quanto alla clausola per la quale la mancata sottoscrizione dell’accordo importa l’avvio della procedura di sospensione dell’accreditamento, vi è solo da rilevare che essa corrisponde ad espressa statuizione di legge (art. 8&nbsp;<em>quinquies</em>, comma 2<em>quinquies</em>) e ciò vale ad escludere in radice l’illegittimità della previsione.<br />
Il riferimento è alle clausole che prevedono l’accettazione incondizionata dei provvedimenti che hanno fissato i tetti e le tariffe e la rinuncia alle azioni già intraprese avverso tali provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili.<br />
La tesi è che le clausole in questione importino l’esclusione o la limitazione della tutela giurisdizionale rispetto ad atti del Commissario, con violazione dei principi di cui all’art. 113 Cost.<br />
Le censure non sono fondate.<br />
La lesione del diritto costituzionalmente riconosciuto di difesa di fronte ad atti della pubblica amministrazione è ravvisabile allorché sia esclusa a priori la possibilità di reazione in via giurisdizionale avverso atti dell’amministrazione che risultino pregiudizievoli.<br />
Il caso in questione è ben diverso, giacché la clausola non esclude la sottoposizione ad impugnazione di una determinata categoria di atti definita in astratto, ma, come già accennato in precedenza, collega alla sottoscrizione dell’accordo gli effetti propri dell’acquiescenza a fronte di un provvedimento già adottato ovvero della rinuncia alle azioni già intraprese.<br />
Acquiescenza e rinuncia all’impugnazione sono istituti giuridici ben conosciuti, che non pongono alcun problema sul piano del rispetto dei principi costituzionali.<br />
Certamente la clausola è ambigua e imprecisa nella parte in cui prevede la rinuncia ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili, che potrebbe far pensare ad effetti coinvolgenti anche provvedimenti in effetti non conosciuti. Ma ciò non può implicare l’illegittimità del provvedimento commissariale, giacché la clausola va interpretata secondo i consueti canoni ermeneutici, attribuendo ad essa un significato che consenta la produzione di effetti giuridici. Una clausola che implicasse l’esclusione della tutela giurisdizionale di atti non conosciuti non produrrebbe alcun effetto, in quanto in contrasto con norme imperative e sarebbe, quindi, affetta da nullità ai sensi degli artt. 1418 e 1419 c.c., rilevabile anche d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio.<br />
La domanda non può trovare accoglimento.<br />
3. In considerazione delle peculiarità del giudizio e della novità della questione di lite devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, rigetta il ricorso.<br />
Compensa le spese di lite.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Vincenzo Salamone, Presidente<br />
Giovanni Iannini, Consigliere<br />
Raffaele Tuccillo, Referendario, Estensore</div>
<p>&nbsp;</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: justify;"><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: justify;"><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 16/05/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-16-5-2016-n-1039/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2016 n.1039</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/3/2011 n.1039</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-3-2011-n-1039/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-3-2011-n-1039/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-3-2011-n-1039/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/3/2011 n.1039</a></p>
<p>Va respinta la domanda cautelare avverso i provvedimenti del Commissario ad acta della Sanita&#8217; per la Regione Lazio recanti la ripartizione del fondo sanitario regionale 2010 (finanziamento aziende sanitarie locali) e la riorganizzazione della rete ospedaliera dell’intera regione, con disattivazione dei posti letto di cardiochirurgia della societa&#8217; ricorrente; nei provvedimenti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-3-2011-n-1039/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/3/2011 n.1039</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-3-2011-n-1039/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/3/2011 n.1039</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare avverso i provvedimenti del Commissario ad acta della Sanita&#8217; per la Regione Lazio recanti la ripartizione del fondo sanitario regionale 2010 (finanziamento aziende sanitarie locali) e la riorganizzazione della rete ospedaliera dell’intera regione, con disattivazione dei posti letto di cardiochirurgia della societa&#8217; ricorrente; nei provvedimenti non appaiono, ad un primo esame, riscontrabili i profili di irrazionalità ed illogicità della scelta di riorganizzazione della Regione rispetto ai criteri e agli obiettivi enunciati, considerata altresi&#8217; la bassa casistica registrata per la cardiochirurgia della societa&#8217; ricorrente. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01039/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01132/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1132 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Giomi S.p.A., </b>rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe Bernardi, con domicilio eletto presso Giuseppe Bernardi in Roma, via Monte Zebio N.28;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Regione Lazio</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Rosa Maria Privitera, domiciliata per legge in Roma, via Marcantonio Colonna N. 27; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Ausl Latina</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217;ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE III QUA n. 00100/2011, resa tra le parti, concernente RIPARTIZIONE DEL F.S.R. 2010 (FINANZIAMENTO AZIENDE SANITARIE LOCALI)	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;	</p>
<p>Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento/reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2011 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti gli avvocati Bernardi e Privitera;	</p>
<p>Considerato che con il ricorso originario sono stati impugnati, da un lato, decreti di carattere generale riguardanti la riorganizzazione della rete ospedaliera dell’intera regione e, dall’altro, il decreto recante la ripartizione per l’anno 2010 delle somme disponibili del fondo sanitari regionale; 	</p>
<p>Considerato che le motivazioni dei provvedimenti impugnati appaiono esenti da vizi di illogicità e di incoerenza rispetto ai criteri e agli obiettivi enunciati e che non sono contraddette da puntuali riscontri documentali, con particolare riferimento alla bassa casistica registrata per la cardiochirurgia; 	</p>
<p>Ritenuto che, con riferimento decreto n. 67 2010, non siano allo stato dimostrati i presupposti per la inclusione nella ripartizione dei contributi per i maggiori costi relativi alle reti di urgenza e di emergenza ;	</p>
<p>Considerato che, in ogni caso, manca il requisito del danno grave e irreparabile, trattandosi di questioni in parte patrimoniali e in parte ripristinabili. 	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />	<br />
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 1132/2011). Spese compensate	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente<br />	<br />
Roberto Capuzzi, Consigliere<br />	<br />
Lanfranco Balucani, Consigliere<br />	<br />
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere<br />	<br />
Alessandro Palanza, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/03/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-3-2011-n-1039/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/3/2011 n.1039</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2005 n.1039</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-3-2005-n-1039/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-3-2005-n-1039/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-3-2005-n-1039/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2005 n.1039</a></p>
<p>Pres. Frascione, est. Farina sull&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 10, comma 7, lett. a), del d.p.r. 3 giugno 1998, n. 252, ai fini dell&#8217;individuazione di situazioni di infiltrazione mafiosa Contratti della P.A. – Rescissione contratto ai sensi dell’art. 10, comma 7, lett. a), del d.p.r. 3 giugno 1998, n. 252 &#8211; Tentativi di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-3-2005-n-1039/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2005 n.1039</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-3-2005-n-1039/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2005 n.1039</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Frascione, est. Farina</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 10, comma 7, lett. a), del d.p.r. 3 giugno 1998, n. 252, ai fini dell&#8217;individuazione di situazioni di infiltrazione mafiosa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Rescissione contratto ai sensi dell’art. 10, comma 7, lett. a), del d.p.r. 3 giugno 1998, n. 252 &#8211; Tentativi di infiltrazione mafiosa &#8211; Interpretazione della norma &#8211; Conseguenze</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sia le misure cautelari o che dispongono il giudizio, sia le con-danne non definitive, menzionate nell’art. 10, comma 7, lett. a), del d.p.r. 3 giugno 1998, n. 252, devono essere correlative alle fi-gure di reato delle quali si fa specifica elencazione nella stessa norma, per poterne desumere situazioni che depongono per l’esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa e che devono dar luogo, ad opera delle pubbliche amministrazioni, ai provvedimenti restrittivi delle possibilità di stipulare contratti o di acquisire determinati provvedimenti ampliativi per le imprese che ne sono toccate.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull’interpretazione dell’art. 10, comma 7, lett. a), del d.p.r. 3 giugno 1998, n. 252, ai fini dell’individuazione di situazioni di infiltrazione mafiosa</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p align=center>Omissis..</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Il comune di Valfabbrica, con atto del 19 gennaio 2004, ha disposto la rescissione del contratto di appalto, stipulato il 7 marzo 2003 con la società resistente all’appello, del servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani ed assimilati. <br />
La determinazione comunale trae motivo dalla lettera degli uffici della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Napoli, in data 16 dicembre 2003, inviata in risposta a richiesta di “informazione antimafia”, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e dell’art. 10 del d.p.r. 3 giugno 1998, n. 252. <br />
Nella nota informativa è affermato che: “dopo effettuazione di ulteriori approfondite indagini e delle determinazioni del Gruppo Ispettivo Antimafia, allo stato, sussistono i tentativi di infiltrazione mafiosa nei confronti della società”. Si aggiunge e si conclude che “gli elementi di valutazione per esprimere tale ultimo giudizio sono desunti dalle informazioni fornite dagli organi di polizia, acquisite agli atti di questo ufficio.”<br />
2. Il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ha, con la sentenza ora appellata dall’Ufficio territoriale del Governo, annullato il provvedimento comunale per invalidità derivata. Ha, infatti, ravvisato l’illegittimità dell’atto presupposto, vale a dire della valutazione, resa dall’ufficio statale con la informativa del 16 dicembre 2003, circa la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa nella società appaltatrice del servizio, accogliendo la censura, esposta nell’atto introduttivo, circa la completezza, la congruità e la logicità della motivazione a base del giudizio espresso. <br />
In concreto, il primo giudice ha posto in risalto che né le acquisizioni istruttorie del “gruppo ispettivo antimafia”, né la nota prefettizia del 16 dicembre 2003 si fondavano su altro elemento di fatto che non fosse quello del richiamo alla circostanza che il direttore tecnico della società, e marito della socia amministratrice, era destinatario di un provvedimento di custodia cautelare (è in atti l’ordinanza 13 novembre 2003 del giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli – Ufficio XII, che la dispone) per il reato di associazione per delinquere, finalizzata al traffico illecito di rifiuti. <br />
Ne ha tratto la conseguenza che il caso non è riconducibile fra nessuno di quelli indicati dall’art. 10, comma 7, del d.p.r. 3 giugno 1998, n. 252, dove si enunciano le circostanze dalle quali si desumono le situazioni di tentativi di infiltrazione mafiosa nelle imprese che operano con le amministrazioni pubbliche.<br />
3. L’appello dell’amministrazione statale si sostanzia in tre proposizioni principali. Nessuna di esse è da condividere.</p>
<p>4. Viene lamentato, innanzi tutto, che il T.A.R. si è pronunciato “sul solo difetto di motivazione”, che non era stato dedotto in nessun motivo di ricorso. Non sono stati valutati correttamente gli atti acquisiti. <br />
L’assunto non ha pregio. <br />
La censura di illogicità e contraddittorietà della valutazione compiuta, e quindi sulla difettosa motivazione dell’atto, è chiaramente dedotta col primo motivo del ricorso introduttivo (alle pagg. da 4 a 7). <br />
Il riferimento che fa l’appellante ad altro procedimento pendente dinanzi ad altro T.A.R. e relativo a rapporto contrattuale con altro Comune, non può assumere qui rilievo, posto che su di esso il “gruppo ispettivo antimafia”, che ha funzione consultiva del prefetto, non aveva appoggiato la sua valutazione, visto che aveva ritenuto, nella seduta del 4 dicembre 2003, di acquisire ulteriori “circostanziate e documentate notizie” sull’ordinanza di custodia cautelare, per esprimere “il proprio definitivo giudizio”.<br />
5. Si sostiene, ancora, che l’atto prefettizio si fonda anche sull’acquisizione del rapporto della commissione straordinaria amministratrice del Comune di Frattamaggiore e del commissariato, sulla vicenda riguardante il predetto direttore tecnico, e quindi su un’informazione fornita dagli organi di polizia. <br />
Anche questa tesi non appare da condividere. <br />
È pur vero che l’informativa prefettizia, resa al Comune, si conclude con la formula secondo la quale “gli elementi di valutazione per esprimere” il giudizio sui tentativi di infiltrazione “sono desunti dalle informazioni fornite dagli organi di polizia acquisite agli atti di questo Ufficio”. Ma è altresì vero che né in questa sede, né in primo grado sono state enunciate o esibite acquisizioni istruttorie diverse da quella relativa alla notizia sull’ordinanza di custodia cautelare, della quale si è detto. L’informazione del commissariato (lettera del 27 novembre 2003) riguarda un unico fatto, rilevante per i fini in discussione: l’essere, la persona sopra indicata, destinataria del predetto provvedimento restrittivo della libertà personale. <br />
Le altre notizie, quelle sulla società con la quale era intervenuta la cessione del ramo di azienda e sulla ipotesi che questa “possa essere controllata da soggetti collegati alla malavita organizzata”: a) non sono state rese note al “gruppo” suddetto per le due sedute che qui interessano (4 e 12 dicembre 2003); b) non sono oggetto di informativa nella lettera prefettizia del 16 dicembre 2003; c) figurano per la prima volta, stando agli atti acquisiti al giudizio, nella relazione all’Avvocatura distrettuale di Napoli, fatta dalla Prefettura con lettera del 4 febbraio 2004. La lettera è posteriore a tutta la vicenda in esame, che si è conclusa con il provvedimento comunale del 19 gennaio 2004. <br />
Resta, perciò, impregiudicata ogni successiva valutazione, da parte degli uffici prefettizi, per le eventuali implicazioni da trarne ai sensi dell’art. 10, comma 7, d.p.r. n. 252 del 1998, ma non può correttamente sostenersi che tale fatto fosse a fondamento delle valutazione compiute dal predetto “gruppo” e della successiva informativa data al comune di Valfabbrica.<br />
6. La terza, e più sviluppata, critica alla sentenza appellata, è quella che riguarda l’interpretazione dell’art. 10, comma 7, lett. a), del d.p.r. appena citato. <br />
Il T.A.R., dopo aver condivisibilmente, come s’è visto, escluso che vi fossero altre risultanze istruttorie sulle quali poggiava la conclusione raggiunta dall’organo statale, ha esaminato la norma in questione ed ha rilevato che in nessuna delle ipotesi elencate in essa era riconducibile l’ordinanza cautelare emessa per il reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.). <br />
L’amministrazione appellante contesta tale interpretazione, ma non è da seguire nel percorso interpretativo che propone (e che aveva sostenuto anche in primo grado). <br />
L’art. 10, comma 7, lett. a), del d.p.r. 252 del 1998, così recita: “ … le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiose sono desunte: a) dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano un condanna anche non definitiva per taluno dei delitti di cui agli articoli 629, 644, 648-bis, e 648-ter del codice penale, o dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale”. <br />
Sostiene l’amministrazione che l’indicazione delle figure di reato si riferisce soltanto ai casi di condanna, anche non definitiva. Il riferimento ai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio “non può mai leggersi in diretta correlazione” a quello sulle condanne. <br />
Non appare possibile, però, affermare che l’ordinanza di custodia cautelare, della quale qui si discute, sarebbe sufficiente a delineare una delle situazioni cui la norma ricollega un indizio di tentativo di infiltrazione mafiosa nella società resistente. <br />
Un primo elemento persuasivo è il risultato non proporzionato cui si giungerebbe. In caso di misura cautelare o che dispone il giudizio, qualsiasi reato sarebbe elemento decisivo per desumerne tentativi del genere. In caso di misure che seguono alle indagini o ad una prima valutazione dei fatti, invece, l’area dei delitti cui ricollegare l’esistenza dei tentativi sarebbe singolarmente più limitata. <br />
Un secondo elemento persuasivo, per non condividere la tesi della difesa dell’amministrazione appellante, è che nelle misure cautelari o che dispongono il giudizio non vi sarebbe nessun elemento caratterizzante la possibile esistenza di un collegamento con fatti di criminalità organizzata. Il che appare in palese contraddizione con la conseguenza che la norma ne consente, vale a dire l’emersione di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa. <br />
Ne deriva che sia le misure cautelari o che dispongono il giudizio, sia le condanne non definitive, menzionate nell’art. 10, comma 7, lett. a), del d.p.r. 3 giugno 1998, n. 252, devono essere correlative alle figure di reato delle quali si fa specifica elencazione nella stessa norma, per poterne desumere situazioni che depongono per l’esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa e che devono dar luogo, ad opera delle pubbliche amministrazioni, ai provvedimenti restrittivi delle possibilità di stipulare contratti o di acquisire determinati provvedimenti ampliativi per le imprese che ne sono toccate.<br />
7. Con l’annotazione, valida per le argomentazioni dell’una e dell’altra parte in causa, che le vicende successive alla data dell’informativa della quale si discute ed alla data del correlativo provvedimento comunale, impugnato in primo grado, non rivestono rilevanza per l’esame della legittimità che di questi atti qui si è condotta, si deve concludere che l’appello non merita adesione.<br />
8. Delle spese si può disporre la compensazione.</p>
<p align=center>P.Q.M.</p>
<p>	Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello. <br />	<br />
Spese compensate. <br />
	Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.																																																																																												</p>
<p>	Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), nella camera di consiglio del 9 novembre 2004, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Emidio Frascione 				Presidente 	<br />	<br />
Giuseppe Farina rel. est. 			Consigliere 	<br />	<br />
Corrado Allegretta 				Consigliere 	<br />	<br />
Goffredo Zaccardi 				Consigliere 	<br />	<br />
Aniello Cerreto 				Consigliere																																																																																									</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 11 marzo 2005<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-3-2005-n-1039/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2005 n.1039</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
