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	<title>1038 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2017 n.1038</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-6-3-2017-n-1038/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Mar 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-6-3-2017-n-1038/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2017 n.1038</a></p>
<p>Pres. Saltelli, est. Franconiero Gare Consip: illegittima la suddivisione in lotti dal valore economico elevato rispetto alle caratteristiche del settore di riferimento 1. Contratti della P.A. – Gara – Bando – Previsioni &#8211; Restrizione alla concorrenza – Illegittimità &#8211; Ati e avvalimento – Idoneità a consentire la partecipazione anche in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-6-3-2017-n-1038/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2017 n.1038</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-6-3-2017-n-1038/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2017 n.1038</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Saltelli, est. Franconiero</span></p>
<hr />
<p>Gare Consip: illegittima la suddivisione in lotti dal valore economico elevato rispetto alle caratteristiche del settore di riferimento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara – Bando – Previsioni &#8211; Restrizione alla concorrenza – Illegittimità &#8211; Ati e avvalimento – Idoneità a consentire la partecipazione anche in caso di bando con misure restrittive &#8211; Irrilevanza</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara – Bando – Lotti – Suddivisione – Scelta – Sindacabilità da parte del G.A. – Sussiste&nbsp;</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Gara- Bando – Lotti – Valore economico elevato – Illegittimità – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Anche gli istituti finalizzati alla massima partecipazione alle gare per l’affidamento di contratti pubblici, quali il raggruppamento temporaneo di imprese o l’avvalimento possono rivelarsi insufficienti, e &nbsp;determinare quindi l’illegittimità della normativa di gara, quando sia dimostrata l’eccessiva restrizione della platea di concorrenti, a tutto svantaggio delle numerosissime imprese, di piccole e medie dimensioni, che compongono il mercato.</p>
<p>2. Come qualsiasi scelta della pubblica amministrazione anche la suddivisione in lotti di un contratto pubblico si presta ad essere sindacata in sede giurisdizionale amministrativa: e ciò ancorché l’incontestabile ampiezza del margine di valutazione attribuito all’amministrazione in questo ambito conduca per converso a confinare questo sindacato nei noti limiti rappresentati dai canoni generali dell’agire amministrativo, ovvero della ragionevolezza e della proporzionalità, oltre che dell’adeguatezza dell’istruttoria.&nbsp;</p>
<p>3. E’ illegittimo il Bando di gara che suddivida l’oggetto del contratto in lotti territoriali di notevoli dimensioni economiche, costituendo detta suddivisione una misura lesiva della concorrenza. Trattasi infatti di suddivisione non ammissibile, se non attraverso una adeguata istruttoria preliminare che evidenzi &nbsp;la proporzionalità e ragionevolezza della suddivisione in lotti e della conseguente definizione dei requisiti di partecipazione. Del resto la limitata partecipazione di operatori economici non risponde agli obiettivi della stessa centralizzazione della domanda pubblica attraverso convenzioni nazionali cui le amministrazioni sono tenute ad aderire, e cioè di risparmio di costi per queste ultime (come da ultimo ribadito dal più volte citato art. 9 d.l. n. 66 del 2014).</p></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 06/03/2017<br />
N. 01038/2017REG.PROV.COLL.</p>
<p>N. 08362/2016 REG.RIC.</p>
<p>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato</p>
<p>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p>ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA</p>
<p>sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 8362 del 2016, proposto da:&nbsp;<br />
Consip s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Guarino e Cecilia Martelli, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, piazza Borghese, n. 3;&nbsp;<br />
contro<br />
Mondialpol Security s.p.a., in persona del in persona del presidente del consiglio d’amministrazione e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Cataldi e Alessandra Testuzza, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Stazzema, n. 20;&nbsp;<br />
e con l&#8217;intervento di<br />
ad adiuvandum:<br />
Ministero dell’economia e finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;&nbsp;<br />
IVRI Istituti di vigilanza riuniti d’Italia s.p.a. unipersonale, in persona dell’amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, in proprio e in qualità di capogruppo mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con Gemmo s.p.a., IVRI servizi fiduciari s.r.l., IVRI tecnologia s.r.l., KSM service s.r.l., KSM s.p.a., Serfid s.c.p.a., Sicurcenter s.p.a., Sicutransport s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Vinti, Enzo Robaldo e Pietro Ferraris, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Emilia, n. 88;&nbsp;<br />
ad opponendum:<br />
F.N.I.P. &#8211; Federazione nazionale imprese di pulizia, servizi e multiservizi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Tommaso Di Nitto, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Gramsci, n. 24;&nbsp;<br />
Confcommercio – Imprese per l’Italia (Confederazione generale italiana delle imprese, delle attività professionali e del lavoro autonomo), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Cristina Lenoci e Carlo Malinconico, con domicilio eletto presso lo studio della prima, in Roma, via Gianturco, n. 1;&nbsp;<br />
per la riforma<br />
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE II, n. 9441/2016, resa tra le parti, concernente una procedura di affidamento dei servizi integrati di vigilanza presso i siti in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni, indetta dalla Consip s.p.a.;</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Mondialpol Security s.p.a.;<br />
Visti gli atti di intervento del Ministero dell’economia e finanze, di IVRI Istituti di vigilanza riuniti d’Italia s.p.a. unipersonale, della F.N.I.P. &#8211; Federazione nazionale imprese di pulizia, servizi e multiservizi e della Confcommercio – Imprese per l’Italia;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm.;<br />
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2017 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Guarino, Pistin, in dichiarata delega di Martelli, Cataldi, Vinti, Di Nitto, Lenoci e Guizzi per l’Avvocatura dello Stato;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO<br />
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha accolto il ricorso della Mondialpol Security s.p.a. ed ha annullato il bando (pubblicato il 15 ottobre 2015), il disciplinare ed il capitolato tecnico della gara a procedura aperta indetta dalla Consip s.p.a. per la stipula di convenzioni ai sensi degli artt. 26 della legge finanziaria per il 2000 (legge 23 dicembre 1999, n. 488) e 58 della legge finanziaria per il 2001 (legge 23 dicembre 2000, n. 388), di durata biennale, con facoltà di proroga per un anno, per l’affidamento dei servizi integrati di vigilanza presso i siti in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni, attraverso successivi ordinativi di fornitura quadriennali.<br />
2. Il giudice di primo grado ha rilevato che la dimensione e il valore dei lotti geografici – di estensione ultraregionale (ad eccezione dei due lotti relativi al Comune di Roma Capitale), con importi a base d’asta compresi tra i 37,5 e i 46 mln di euro e la previsione, quale requisito di capacità economico-finanziaria, di un fatturato specifico nel biennio precedente pari al «valore annualizzato del massimale del lotto», pari alla metà del valore di ciascuno di questi, fossero irragionevolmente lesive del favor partecipationis a procedure di affidamento di contratti pubblici, declinabile anche come diritto alla partecipazione individuale di imprese di dimensioni medio-piccole quale la ricorrente.<br />
In particolare il tribunale ha ritenuto che la dimensione dei lotti fosse tale da impedire «l’esplicarsi di un piena apertura del mercato alla concorrenza» ed il conseguimento dei «i risparmi di spesa potenzialmente derivanti da una più ampia gamma di offerte», aggiungendo che ciò aveva trovato conferma a posteriori nel fatto che per i tredici lotti in questione «vi è stata la presentazione di un esiguo numero di offerte (rispetto alla verosimile potenzialità del settore) »<br />
3. Per la riforma della pronuncia di primo grado ha proposto appello la Consip, articolando otto motivi di gravame, così rubricati:<br />
I. Violazione di principi in materia di partecipazione alle gare pubbliche, degli artt. 37 e 49 D. Lvo n. 163 del 2006, artt. 48 e 49 D. Lvo n. 50 del 2016 e delle corrispondenti disposizioni delle direttive 18/04 e 24/14. Errore nei presupposti. Travisamento della domanda;<br />
II. Errore nei presupposti. Travisamento dei dati istruttori;<br />
III. Violazione art. 112 cod. proc. civ. Mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Travisamento della domanda;<br />
IV. Violazione e falsa applicazione dell’art. 26 l. 488 del 1998, dell’art. 2, comma 1-bis del D. Lvo 163 del 2006 e dei principi in materia di gare Consip. Errore in ordine agli oneri motivazionali;<br />
V. Violazione della direttiva 2014/24/UE. Violazione della discrezionalità della stazione appaltante. Violazione del sistema di centralizzazione delle gare pubbliche;<br />
VI. Violazione della discrezionalità dell’amministrazione. Violazione della normativa in materia di centralizzazione delle gare pubbliche, dell’art. 9 D.L. 66 del 2014 e del DPCM 24 dicembre 15. Violazione dell’istruttoria. Illogicità;<br />
VII. Violazione della discrezionalità dell’amministrazione. Illogicità (Valutazione parziale dell’istruttoria, limitate ai dati relativi alle offerte). Travisamento dei dati istruttori e della disciplina di gara. Errore manifesto. Errore nei presupposti. Illogicità ed incongruenza della motivazione della sentenza;<br />
VIII. Violazione e travisamento del principio di massima partecipazione delle piccole e medie imprese. Contraddittorietà. Violazione della discrezionalità tecnica riservata alla stazione appaltante.<br />
4. Resiste al gravame Mondial Security s.p.a., originaria ricorrente, che ne ha chiesto il rigetto.<br />
5. Sono intervenuti nel presente giudizio d’appello ad adiuvandum della Consip e il Ministero dell’economia e finanze e l’IVRI Istituti di vigilanza riuniti d’Italia s.p.a. unipersonale, partecipante a sei lotti della procedura di affidamento in contestazione.<br />
Si oppongono invece all’appello le altre intervenienti: F.N.I.P. &#8211; Federazione nazionale imprese di pulizia, servizi e multiservizi e Confcommercio – Imprese per l’Italia.<br />
Tutte le parti hanno illustrato con apposite memorie le proprie rispettive tesi difensive.<br />
6. All’udienza pubblica del 2 febbraio 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
DIRITTO<br />
1. In linea preliminare la prima questione da esaminare è l’ammissibilità degli interventi ad opponendum della Federazione nazionale delle imprese di pulizia, servizi e multiservizi e della Confcommercio, contestati dalla IVRI per il fatto che le due organizzazioni di categoria «non sono coinvolte nel settore economico della vigilanza» (memoria conclusionale IVRI).<br />
2. L’eccezione è infondata.<br />
3. Per quanto riguarda la Confcommercio, può osservarsi che l’art. 2 dello statuto include tra gli «ambiti di rappresentanza» della federazione di categoria anche i «servizi», così che sarebbe stato onere della parte che eccepisce il difetto di legittimazione adesivo-dipendente dedurre e provare che, tra i servizi cui si riferisce lo statuto, non sono incluse le attività di vigilanza oggetto dell’appalto pubblico in contestazione. Sul punto deve aggiungersi che l’eccezione in esame si compendia tutta nel brano sopra riportato, cosicché l’onere di allegazione e prova non può ritenersi in alcun modo assolto nel caso di specie.<br />
4. Analoghe considerazioni devono essere svolte per la Federazione nazionale delle imprese di pulizia, servizi e multiservizi.<br />
E’ sufficiente rilevare infatti che, mentre nel proprio atto di intervento essa ha premesso che i servizi oggetto dell’appalto indetto dalla Consip riguardano non solo la vigilanza attiva di immobili (sorveglianza fissa, ispettiva ecc.), ma anche quella passiva, e cioè i servizi di portierato e accoglienza (così prospettando la sussistenza del proprio interesse ad intervenire nel presente giudizio, quale ente rappresentativo di «circa sessanta imprese del comparto servizi e multiservizi» ed in particolare di imprese che svolgono attività di portierato e accoglienza, e supportando poi tale affermazione con la rituale produzione di un elenco di imprese associate operanti nel settore), per contro l’IVRI si è invece limitata a contestare in modo generico questo titolo di legittimazione secondario.<br />
5. Sempre in via preliminare deve poi essere esaminata l’ammissibilità del ricorso originario di Mondialpol Security, contestata sia dall’appellante Consip che dall’interveniente IVRI sull’assunto della sua mancata partecipazione alla procedura di gara, circostanza che priverebbe in radice Mondial della stessa legittimazione ad impugnare in sede giurisdizionale il relativo bando.<br />
6. Anche tale eccezione è infondata (il che rende irrilevante la questione se l’interveniente IVRI sia legittimata a sollevarla, come controeccepito dalla Mondialpol Security).<br />
Infatti, col ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la Mondialpol Security ha affermato di non potere partecipare alla gara a causa dell’elevato fatturato richiesto per ciascun lotto territoriale (da 18,75 a 23 milioni di euro), conseguente a sua volta dello loro sproporzionata dimensione.<br />
Secondo tale prospettazione, alla cui stregua vanno apprezzate la legittimazione e l’interesse ad agire in giudizio, la fattispecie in esame rientra in una delle eccezionali e tassative ipotesi in cui la costante giurisprudenza svincola dalla domanda di partecipazione il titolo ad impugnare gli atti della procedura di affidamento (cfr. Cons. Stato, Ad. plen. 25 febbraio 2014, n. 9; III, 3 febbraio 2017, n. 474, 5 dicembre 2016, n. 5113, 10 giugno 2016, n. 2507; IV, 11 ottobre 2016, n. 4180; V, 30 dicembre 2015, n. 5862; VI, 23 novembre 2016, n. 4923; in questo senso anche: Corte cost. 22 novembre 2016, n. 245), ed anzi onera l’operatore economico di proporre tempestivo ricorso contro il bando, perché immediatamente lesivo dei suoi interessi (per tutte: Cons. Stato, Ad. plen., 29 gennaio 2003, n. 1).<br />
7. In memoria di replica la Consip ha nondimeno contestato che le previsioni del bando precludessero la partecipazione di Mondialpol Security alla gara, in considerazione della possibilità per l’originaria ricorrente di concorrere alla procedura di affidamento quale componente di un raggruppamento temporaneo di imprese.<br />
Sennonché tale argomentazione non può essere condivisa, innanzitutto per le ragioni già messe in rilievo dal giudice di primo grado, e cioè per il rilievo che la partecipazione di un operatore economico ad un raggruppamento temporaneo non dipende dall’esclusiva volontà di quest’ultimo, ma anche della concorde decisione di altre imprese di costituire un’associazione temporanea; inoltre è del tutto coerente con la natura delle condizioni dell’azione, quali la legittimazione e l’interesse ad agire in giudizio, che la relativa verifica sia svolta con riferimento alla posizione individuale del singolo soggetto, titolare uti singulo del diritto d’azione in giudizio ex 24 della Costituzione.<br />
8. Così esaurite le questioni preliminari, si può passare all’esame dei motivi d’appello.<br />
La Consip premette al riguardo che:<br />
&#8211; il fatturato richiesto per i lotti, in cui è suddivisa la procedura di gara in questione, pari ad un anno di convenzione, «oscilla da un massimo di 11,5 milioni di Euro ad un minimo di 9,37 milioni di Euro»;<br />
&#8211; su questo aspetto è stata sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che ha reso parere positivo ai sensi dell’art. 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato);<br />
&#8211; in ordine al medesimo profilo sono state consultate anche le associazioni di categoria e gli operatori economici del settore, tra cui la stessa Mondialpol Security, la quale ha manifestato la propria intenzione di partecipare alla gara in raggruppamento<br />
&#8211; la domanda generata da questa procedura di gara «riguarda una piccola parte del complessivo mercato italiano della vigilanza privata»: il 30% del mercato “pubblico”, che a sua volta rappresenta il 22% del mercato complessivo, assorbito per il restante 7<br />
&#8211; nella definizione dei lotti si deve tenere conto del “rischio di domanda”, ovvero del rischio che la convenzione stipulata per ciascuno di essi all’esito della gara sia saturata da pochi ordinativi da parte di amministrazioni pubbliche di maggiori dimen<br />
&#8211; l’analisi di mercato svolta, consistita nell’estrazione dalla banca dati dell’Autorità nazionale anticorruzione delle gare per i servizi di vigilanza indette dal settore pubblico negli anni 2011-2013), ha fatto emergere che sono stati banditi «molteplic<br />
&#8211; i dati in questione testimoniano che, quanto al lotto 13 della procedura di gara in contestazione, riguardante la Regione Sicilia e la provincia di Reggio Calabria, nel quale opera la Mondialpol Security e il cui valore è di € 43.000.000 (€ 10.750.000 a<br />
&#8211; dal punto di vista dell’offerta dei servizi di vigilanza, una quota pari al 65% è detenuta da 24 imprese, sulle 1200 operanti nel settore, classificabili in base al fatturato come “grandi”, di cui peraltro 12 classificabili come medie imprese (secondo l<br />
&#8211; i requisiti previsti per la gara in contestazione hanno tenuto conto di tale composizione del mercato ed al fine di favorire una partecipazione la più ampia possibile sono state pertanto previste nel bando «regole fortemente incentivanti la partecipazio<br />
&#8211; l’integrazione tra vigilanza attiva e passiva prevista per le convenzioni da aggiudicare «si presta a favorire raggruppamenti verticali tra imprese specializzate nei diversi servizi integrati oggetto della gara» e il fatturato è stato ripartito tra ques<br />
&#8211; alla gara indetta hanno partecipato in raggruppamento temporaneo di imprese «ben 124» operatori.<br />
9. Quindi, la centrale di committenza nazionale appellante censura la pronuncia del Tribunale amministrativo, di cui nella parte “in fatto” si è sintetizzata la ratio decidendi, nei seguenti termini:<br />
I) non esiste un diritto di partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici in forma individuale;<br />
II) il mercato dei servizi di vigilanza non si connota per una contrapposizione tra grandi e piccole imprese in cui le prime avrebbero interesse ad escludere le seconde; non è poi dimostrato che, per partecipare alla procedura di affidamento in contestazione, queste ultime sarebbero state costrette a costituire un raggruppamento temporaneo formato da «un gran numero di membri»;<br />
III) nello statuire che la dimensione dei lotti era irragionevole, perché tale da non realizzare un ambito di libera concorrenza, il Tribunale è incorso in ultrapetizione ex art. 112 cod. proc. civ., dal momento che nel proprio ricorso la Mondialpol Security aveva censurato tali dimensioni perché lesive del proprio diritto a partecipare alla gara in forma individuale;<br />
IV) la partecipazione alla gara è stata adeguata e di ciò si ha «la prova nei fatti», con la presentazione di domande da parte di 124 imprese, delle quali 81 «sono imprese piccole e medie»: 24 di queste hanno fatturati inferiori a quello dell’originaria ricorrente (circa 4,7 milioni di euro annui); sarebbe quindi stato raggiunto l’obiettivo istituzionale della Consip di aggregare la domanda pubblica a livello centralizzato alle migliori condizioni di mercato;<br />
V) il giudice di primo grado non ha tenuto conto che l’entità e l’oggetto del contratto e la suddivisione in lotti sono soggetti alle “libere determinazioni” e alle “autonome valutazioni” dell’amministrazione, come sancito dalla nuova direttiva europea sugli appalti pubblici (2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014; in particolare il 78° considerando)<br />
VI) lo stesso giudice si è sostituito all’amministrazione e non ha considerato che in base alla normativa di legge sulla centralizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione (art. 9, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l’adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria”, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 dicembre 2015, emanato in attuazione di tale disposizione di legge, di individuazione delle categorie merceologiche soggette a tale centralizzazione) la dimensione dei lotti deve potere soddisfare il fabbisogno delle amministrazioni vincolate dalla legge ad aderire alle convenzioni stipulate dalla Consip;<br />
VII) è errato l’assunto del Tribunale amministrativo secondo cui i lotti in contestazione avrebbero dimensioni tali da consentire la partecipazione in forma individuale dei soli 24 operatori del settore di grandi dimensioni presenti nel mercato, come dimostra la circostanza che il più piccolo di questi operatori, Mondialpol Milano s.p.a., ha un fatturato annuo pari a circa il doppio di quello richiesto per i lotti medesimi;<br />
VIII) è inoltre errata la premessa posta dal giudice di primo grado a base del proprio ragionamento, secondo cui i principi di massima concorrenzialità e favor partecipationis vigenti nella materia dei contratti pubblici coincidono con il «diritto di partecipare individualmente alle gare»: tale assunto nega le ragioni fondanti la centralizzazione della domanda pubblica e trascura gli istituti già previsti a favore delle imprese di più ridotte dimensioni, quali i raggruppamenti temporanei e l’avvalimento;<br />
IX) il medesimo assunto condurrebbe a «conseguente aberranti», perché lascerebbe «nell’incertezza più assoluta le stazioni appaltanti» nell’individuare la soglia dimensionale ottimale del lotto;<br />
X) a base di quest’ultima vi è stata nel caso di specie un’approfondita istruttoria, consistita nella consultazione preventiva degli operatori di mercato e nella disamina della banca dati nazionale dell’ANAC, attraverso l’estrazione di 1200 appalti pubblici svolti nel triennio precedente.<br />
10. Così riassunte le censure formulate da Consip, deve innanzitutto essere respinta quella di ultrapetizione (motivo d’appello III).<br />
L’appellante confonde infatti la prospettazione a base del ricorso con il contenuto delle censure di legittimità in esse formulate.<br />
11. Come rilevato in precedenza, Mondialpol Security ha affermato (in particolare a pagg. 4 e 5 del ricorso) di non potere partecipare alla gara a causa dell’elevato fatturato richiesto per ciascun lotto territoriale: da 18,75 a 23 milioni di euro. In questo modo, la ricorrente ha così assolto al suo onere di indicare le ragioni della propria legittimazione ad agire – anche in assenza di domanda di partecipazione alla gara &#8211; e del connesso interesse – immediato, ovvero discendente dalla clausola lesiva &#8211; ad impugnare il bando di gara.<br />
Quindi, con l’unico motivo di ricorso successivamente articolato, la società ha dedotto che per effetto della dimensione dei lotti territoriali sarebbero violati i principi di concorrenza, buon andamento dell’amministrazione, ragionevolezza e proporzionalità: a questo specifico riguardo, nel ricorso in esame la società ha specificato che la partecipazione ad una gara di rilevante interesse strategico per il suo valore complessivo (540 milioni di euro) sarebbe riservata «solo a pochissimi grandi operatori economici del settore», individuabili in quelli già detentori di posizioni consolidate di mercato (incumbents), e per contro preclusa alle «imprese di media e piccola dimensione» (pag. 9 del ricorso).<br />
Con connessa censura di difetto di istruttoria l’originaria ricorrente ha lamentato un’istruttoria carente nella perimetrazione dei lotti funzionali, derivante dalla mancata considerazione della «struttura del mercato» di riferimento (pag. 10 del ricorso), ed ha sostenuto che la segmentazione fatta dalla Consip favorirebbe l’instaurazione di un mercato oligopolistico e di ridotta competitività, con detrimento dell’interesse della pubblica amministrazione ad ottenere servizi di sicurezza a costi ridotti, grazie all’aggregazione della domanda pubblica a livello centralizzato (pag. 11 del ricorso).<br />
12. Così riassunto il contenuto dell’atto introduttivo del presente giudizio, il Tribunale amministrativo, ad avviso della Sezione, ha innanzitutto correttamente focalizzato il fulcro delle questioni controverse.<br />
Come infatti correttamente specificato nella motivazione della sentenza, esse consistono «non tanto nel valutare la congruità del fatturato specifico richiesto» per ciascun lotto, quanto &#8211; in apice &#8211; nello stabilire «se la suddivisione dell’appalto, riguardante l’intero territorio nazionale, in 13 lotti abbia consentito di definire gli ambiti territoriali ottimali, vale a dire gli ambiti in cui la concorrenza, la cui tutela reca in sé la garanzia di un corretto funzionamento del mercato, possa esplicarsi più efficacemente con conseguente beneficio, oltre che per il mercato, in cui le imprese di settore possono confrontarsi pienamente e liberamente, per la stessa stazione appaltante».<br />
Il requisito di fatturato costituisce infatti una conseguenza della dimensione del lotto territoriale.<br />
13. Il giudice di primo grado ha poi ritenuto provata la restrizione della concorrenza lamentata dalla Mondialpol Security sulla base del dato di fatto consistito nella limitata partecipazione alla gara registratasi: «soltanto 24 imprese (18 secondo la puntuale ricostruzione operata dalla ricorrente), con esclusione delle altre numerosissime imprese, di piccole e medie dimensioni, che compongono il mercato» (così nella sentenza appellata), aggiungendo che la suddivisione in «lotti di dimensioni tali da richiedere un fatturato specifico per la partecipazione in possesso solo degli operatori più rilevanti del mercato» è lesivo del principio di massima concorrenzialità («favor partecipationis»), per via dell’irragionevole «limitazione della facoltà di presentazione individuale delle offerte».<br />
14. Al medesimo riguardo, nel confutare le argomentazioni difensive dell’odierna appellante, il giudice di primo grado ha anche precisato che la possibilità di costituire un raggruppamento temporaneo o di fare ricorso all’avvalimento «non esclude che una preclusione alla possibile partecipazione individuale dell’impresa si concreti in un vulnus al principio del favor partecipationis e, quindi, in una lesione sia alla sfera giuridica dell’impresa che non può partecipare individualmente sia alle finalità pubblicistiche a base della normativa in materia».<br />
15. Dall’esame della motivazione della sentenza della cui impugnazione si tratta emerge dunque la piena corrispondenza tra le censure svolte nel ricorso introduttivo del presente giudizio e le ragioni per le quali esso è stato accolto in primo grado: il tribunale ha infatti ritenuto fondate le censure della Mondialpol Security, secondo cui la dimensione dei lotti territoriali fatta da Consip ha avuto l’effetto di restringere in modo eccessivo la partecipazione alla gare degli operatori del settore.<br />
16. I citati passaggi motivazionali della sentenza in esame consentono peraltro di ritenere infondati anche i motivi d’appello I, XIII e IX, esaminabili congiuntamente, perché incentrati sul comune presupposto secondo cui il tribunale avrebbe affermato che gli operatori economici sono titolari di un diritto a partecipare in forma individuale a procedure di affidamento di contratti pubblici, azionabile in sede giurisdizionale amministrativa, e di cui le stazioni appaltanti devono necessariamente tenere conto nella fissazione dei requisiti di ammissione alla gara.<br />
17. L’appellante centrale di committenza nazionale travisa in realtà le ragioni che il giudice di primo grado ha posto a fondamento dell’accoglimento del ricorso della Mondialpol Security.<br />
Il giudicante non ha infatti affermato quanto la Consip assume nei motivi in esame, ma ha espresso il convincimento secondo cui anche gli istituti finalizzati alla massima partecipazione alle gare per l’affidamento di contratti pubblici, quali il raggruppamento temporaneo di imprese o l’avvalimento possono rivelarsi insufficienti, e determinare quindi l’illegittimità della normativa di gara, quando sia dimostrata – come ritenuto dal medesimo giudice nel caso di specie – l’eccessiva restrizione della platea di concorrenti, a tutto svantaggio delle «numerosissime imprese, di piccole e medie dimensioni, che compongono il mercato».<br />
La pronuncia di primo grado ha dunque posto in evidenza che un’irragionevole formazione della domanda pubblica, sotto il profilo dimensionale, può vanificare i principi di massima concorrenzialità che presiedono al diritto degli appalti pubblici.<br />
In altri termini, nella descritta prospettiva, il giudice di prime cure si è mosso nei limiti del sindacato di legittimità rispetto a scelte della pubblica amministrazione espressive della sua posizione di autorità dotata di poteri di supremazia, a fronte dei quali il privato non vanta alcun diritto pieno ed incondizionato, ma un interesse legittimo alla sua corretta applicazione nel caso concreto, tenuto conto dei vincoli che la legge pone nell’esplicazione di tali poteri.<br />
18. La notazione da ultimo svolta consente di introdurre l’esame del V motivo di appello.<br />
Con esso la centrale di committenza, richiamando il 78° considerando della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici (non ancora recepita al momento della pubblicazione del bando di gara), sostiene che il favor partecipationis per la suddivisione dei contratti dell’amministrazione in lotti «trova il suo limite» nella facoltà di quest’ultima «di scegliere liberamente ed insindacabilmente, sulla base di qualsiasi motivo ritenga rilevante, come suddividere l’appalto», poiché si tratta «di scelte afferenti alla discrezionalità pura dell’azione amministrativa», e cioè di «scelte di merito».<br />
19. E’ di immediata evidenza che una tesi simile non può essere fondatamente sostenuta.<br />
Come qualsiasi scelta della pubblica amministrazione anche la suddivisione in lotti di un contratto pubblico si presta ad essere sindacata in sede giurisdizionale amministrativa: e ciò ancorché l’incontestabile ampiezza del margine di valutazione attribuito all’amministrazione in questo ambito conduca per converso a confinare questo sindacato nei noti limiti rappresentati dai canoni generali dell’agire amministrativo, ovvero della ragionevolezza e della proporzionalità (cfr. sul punto, con riguardo alla suddivisione in lotti: Cons. Stato, III, 23 gennaio 2017, n. 272), oltre che dell’adeguatezza dell’istruttoria.<br />
Del resto, come evidenziato dalle intervenienti ad opponendum rispetto all’appello, a questa affermazione di principio contenuta nel 78° considerando fa da contraltare quella di cui all’ultimo periodo del considerando 59 della stessa direttiva 2014/24/UE, a tenore del qual «l’aggregazione e la centralizzazione delle committenze dovrebbero essere attentamente monitorate al fine di evitare un’eccessiva concentrazione del potere d’acquisto e collusioni, nonché di preservare la trasparenza e la concorrenza e la possibilità di accesso al mercato per le PMI».<br />
Tutto ciò precisato, quelli ora accennati sono appunto i criteri alla stregua dei quali il tribunale ha ritenuto illegittima la suddivisione in lotti fatta da Consip per la procedura di gara in contestazione, senza quindi alcuno sconfinamento in apprezzamenti di merito riservati alla centrale di committenza.<br />
20. Si può allora passare ad esaminare tutti gli altri motivi d’appello, coi quali Consip critica il ragionamento che ha condotto il giudice di primo grado ad accogliere il ricorso di Mondialpol Security e ad affermare che i lotti geografici predisposti dalla prima violerebbero i più volte ricordati parametri di legittimità di ragionevolezza, proporzionalità e adeguata istruttoria.<br />
21. I motivi sono infondati.<br />
Come ha correttamente fatto il giudice di primo grado, al fine di verificare nel caso di specie il rispetto di tali canoni di azione non si può prescindere dall’inoppugnabile dato di fatto consistente nella ridotta partecipazione alla procedura di gara in contestazione.<br />
Al riguardo, sebbene Consip adduca a sostegno dei propri assunti la circostanza che questa partecipazione ha riguardato ben 124 imprese, delle quali 81 di piccole e medie dimensioni, anche inferiori per fatturato a quello della Mondialpol Security, nondimeno, la stessa appellante non contesta quanto l’originaria ricorrente e le intervenienti adopponendum hanno controdedotto sul punto, e cioè che gli operatori di minori dimensioni che hanno partecipato alla gara «non sono altro che l’espressione territoriale proprio di quei 24 top players» indicati dalla Consip medesima come imprese di maggiori dimensioni nel mercato della vigilanza privata (così nell’atto di intervento della Confcommercio).<br />
22. A questo riguardo va innanzitutto sottolineato che già nel giudizio di primo grado la Mondialpol Security aveva dedotto che nel lotto n. 13, relativo all’area geografica in cui essa opera, sono pervenute solo due offerte, di cui una dell’incumbent gruppo Ksm (oltre 100 milioni di fatturato nel biennio antecedente al bando di gara) e un’altra da parte di un raggruppamento di imprese medio-piccole siciliane (raggruppamento temporaneo con capogruppo la Ancr, avente un fatturato di oltre 6 milioni di euro annui).<br />
La stessa ricorrente aveva poi dedotto che la struttura territoriale della gara in contestazione aveva favorito forme di aggregazione verticale da parte dei grandi gruppi del settore, come ricavabile dal fatto che raggruppamenti temporanei di imprese riconducibili al medesimo gruppo Ksm avevano partecipato anche ad altri lotti, ed in particolare ai nn. 2, 3, 4, 10 e 12.<br />
La Mondialpol Security aveva anche dato una spiegazione di questo fenomeno, individuata nella combinazione della possibilità di partecipare alla gara per più lotti sulla base della richiesta di estensione territoriale della licenza prefettizia ex art. 134 t.u.l.p.s. per lo svolgimento dell’attività di vigilanza con la necessità in questo caso di cumulare i requisiti richiesti per tali lotti.<br />
Sulla base di questi fattori la ricorrente aveva desunto l’effetto di «disincentivo» a costituire raggruppamenti temporanei, con conseguente rafforzamento delle posizioni di mercato dei grandi operatori (cfr. la memoria conclusionale di Mondialpol Security nel giudizio di primo grado).<br />
23. La ricorrente aveva anche confutato in modo specifico le conclusioni cui Consip era giunta in forza delle analisi di mercato svolte prima della gara, sottolineando gli errori commessi da questa nell’individuare i 24 soggetti di maggiori dimensioni.<br />
Sul punto, la Mondialpol Security aveva infatti evidenziato che: del gruppo Ksm fanno parte altri due di questi, e cioè I.V.R.I. e Sicutransport (gruppo Biks s.p.a., come specificato in appello da Confcommercio); Btv e Rangers sono riconducibili al gruppo Battistolli s.p.a.; analoga è la situazione di Vedetta 2 e Mondialpol Milano; non può invece essere considerata Vigilanza Sardegna, perché nel frattempo fallita.<br />
Secondo questa prospettazione i grandi operatori si riducono pertanto a 18 – dato preso poi a riferimento dal tribunale amministrativo per la propria decisione &#8211; dei quali 6 operanti nel territorio di Roma (Italpol, Security Service, Sipro, Istituto vigilanza Urbe, Città di Roma, Securitas Metronotte).<br />
Quindi, nel sintetizzare le proprie censure Mondialpol Security aveva rilevato che, a fronte di questa composizione del mercato della vigilanza, per i 13 lotti in cui la gara è stata suddivisa hanno poi partecipato nel complesso soggetti riconducibili a 15 operatori economici (così in memoria di replica).<br />
24. A fronte di ciò, nel proprio appello Consip:<br />
&#8211; si limita ad escludere l’ex adverso asserita contrapposizione tra gli operatori maggiori e le imprese di dimensioni medio-piccole sulla base della composizione di mercato, senza tuttavia prendere posizione sull’effetto di disincentivo derivante dalla co<br />
&#8211; adduce il dato numerico delle 124 imprese partecipanti alla gara e della composizione qualitativa di questo insieme, nel quale figurano 81 imprese di medie e piccole dimensioni, ma non considera, né tanto meno contesta, la forte concentrazione di mercat<br />
&#8211; si richiama alla normativa in materia di centralizzazione delle gare presso la Consip (i citati art. 9, comma 3, d.l. n. 66 del 2014 e d.p.c.m. 24 dicembre 2015, di individuazione delle categorie merceologiche ad essa soggette, tra cui la vigilanza arma<br />
&#8211; afferma di avere fatto precedere la pubblicazione del bando da un’istruttoria approfondita, condotta in base all’estrapolazione dei dati concernenti i servizi di vigilanza di immobili della pubblica amministrazione dalla banca nazionale dei contratti pu<br />
25. Gli assunti di Consip sulla centralizzazione della domanda pubblica e sui rischi di saturazione delle convenzioni da parte di poche amministrazioni pubbliche di maggiori dimensioni meritano peraltro ulteriori precisazioni.<br />
Come accennato in precedenza, l’appellante ha riportato alcuni dati relativi a contratti di maggiori dimensioni, tali per cui la Mondialpol Security non avrebbe potuto concorrere in base al suo fatturato, ed in particolare: 23,5 milioni di euro l’A.s.l. 2 di Olbia, 18 milioni di euro l’A.u.s.l. di Cagliari; 14 milioni di euro ciascuno dei tre lotti della Rai; 21 milioni di euro la Gesap, società di gestione dell’aeroporto di Palermo; 6,6 milioni di euro l’Azienda ospedaliera di Catania.<br />
26. Sennonché, l’originaria ricorrente ha da un lato evidenziato che il richiamo non è pertinente, in particolare per quanto concerne il servizio affidato dalla Gesap, poiché le funzioni di controllo di sicurezza dei passeggeri richiedono l’impiego di specifiche professionalità e di strumenti di controllo, tali da non potere costituire un parametro di riferimento per le convenzioni Consip oggetto della gara qui in contestazione (così nella memoria di Mondialpol Security per la camera di consiglio del 20 dicembre 2016).<br />
Dall’altro lato, è agevole constatare – come fa la medesima società odierna appellata &#8211; che questo argomento si risolve in danno della stessa Consip, perché conferma ulteriormente che nella dimensione dei lotti di gara non è stata svolta un’istruttoria approfondita, volta a conciliare l’esigenza, posta a base della normativa sulla centralizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, di evitare convenzioni “mono-contratto”, con i contrapposti imperativi di massima concorrenzialità ed apertura del mercato dei contratti pubblici agli operatori di minori dimensioni, debitamente posti in rilievo dal tribunale amministrativo. Infatti, attraverso questa deduzione l’appellante tende nella sostanza a colmare in sede giurisdizionale le lacune istruttorie e di analisi di mercato che hanno caratterizzato questa procedura di gara e gli incontestabili esiti di forte restrizione della partecipazione in essa registratisi.<br />
27. Gli stessi esiti &#8211; ai quali si richiama anche l’Autorità garante della concorrenza e del mercato nel parere ex art. 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, invocato dall’appellante (nota di prot. n. 5124 dell’11 settembre 2015) &#8211; conducono quindi a ritenere non superato il test di proporzionalità e ragionevolezza cui la suddivisione in lotti e la conseguente definizione dei requisiti di partecipazione sono soggetti nella presente sede giurisdizionale di legittimità.<br />
E’ infatti evidente che una così limitata partecipazione di operatori economici non risponde agli obiettivi della stessa centralizzazione della domanda pubblica attraverso convenzioni nazionali cui le amministrazioni sono tenute ad aderire, e cioè di risparmio di costi per queste ultime (come da ultimo ribadito dal più volte citato art. 9 d.l. n. 66 del 2014).<br />
La conferma di questo dato (empirico prima che giuridico) è stata data da Mondialpol Security già nel giudizio di primo grado, attraverso il confronto tra alcuni dati relativi a precedenti procedure di gara “mono-amministrazione” relativi al costo unitario delle guardie giurate impiegate nel servizio di vigilanza. I dati in questione dimostrano in particolare che i prezzi offerti dall’odierna appellata sono sempre stati inferiori a quelli del proprio principale competitore in Sicilia, il gruppo Ksm. Sulla base della documentazione versata agli atti del giudizio svoltosi davanti al tribunale amministrativo la stessa originaria ricorrente ha anche dimostrato che quest’ultimo grande operatore ha poi riscontrato negativamente la sua proposta di partecipare alla gara in contestazione nel presente giudizio in raggruppamento temporaneo, così corroborando l’assunto che per come congegnata la gara si è prestata ad una concentrazione oligopolistica dell’offerta di servizi di vigilanza alla pubblica amministrazione.<br />
28. Tutte queste circostanze, anch’esse non contestate dalla Consip, confermano che le dimensioni dei lotti, i requisiti di fatturato richiesti, la possibilità di partecipare a più di lotti e il cumulo di requisiti imposto per questa eventualità sono sproporzionate rispetto alle esigenze di massima concorrenzialità e – come evidenziato dal Tribunale amministrativo – irragionevolmente lesive dell’interesse della stessa amministrazione a favorire la più ampia partecipazione di operatori privati al fine di conseguire i maggiori risparmi economici che solo un confronto competitivo ampio può assicurare.<br />
Del pari, le medesime circostanze denotano una carente istruttoria da parte della centrale di committenza nell’individuazione di dimensioni territoriali dei lotti ottimali e cioè in grado di bilanciare gli interessi ora esposti con quello di non segmentare eccessivamente le convenzioni da aggiudicare all’esito della gara ed evitare quindi i rischi di saturare con pochi ordinativi il fabbisogno delle pubbliche amministrazioni obbligate per legge ad aderirvi.<br />
29. In conclusione, l’appello deve essere respinto, ma la complessità delle questioni controverse – e la loro sostanziale novità &#8211; giustifica la compensazione delle spese del grado di giudizio tra tutte le parti.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:<br />
Carlo Saltelli,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Presidente<br />
Paolo Troiano,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Consigliere<br />
Roberto Giovagnoli,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Consigliere<br />
Fabio Franconiero,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Consigliere, Estensore<br />
Stefano Fantini,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Consigliere<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
L&#8217;ESTENSORE&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;IL PRESIDENTE<br />
Fabio Franconiero&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Carlo Saltelli<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
IL SEGRETARIO</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-6-3-2017-n-1038/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2017 n.1038</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/5/2009 n.1038</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-15-5-2009-n-1038/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-15-5-2009-n-1038/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/5/2009 n.1038</a></p>
<p>Pres. Conti, Est. Bertagnoli R. Madella (Avv.ti M.U.Bini e G. Onofri) c/ Comune di Asoloa (Avv.ti A. Giannone e C. Nicolini) Ambiente e territorio – Rifiuti speciali – Deposito abusivo – Responsabilità – Accertamento – Insussistenza &#8211; Ordinanza sindacale di bonifica a carico del proprietario &#8211; Illegittimità E’ illegittima l’ordinanza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-15-5-2009-n-1038/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/5/2009 n.1038</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-15-5-2009-n-1038/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/5/2009 n.1038</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Conti, Est. Bertagnoli<br /> R. Madella (Avv.ti M.U.Bini e G. Onofri) c/ Comune di Asoloa (Avv.ti A. Giannone e C. Nicolini)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio – Rifiuti speciali – Deposito abusivo – Responsabilità – Accertamento – Insussistenza &#8211; Ordinanza sindacale di bonifica a carico del proprietario &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittima l’ordinanza con la quale il Sindaco, in assenza di uno specifico accertamento sulle responsabilità, ordina al proprietario la bonifica di un’area sulla quale siano stati depositati rifiuti speciali. Ai sensi del d.p.r. n. 915/82 e s.m.i. ed in assenza di uno specifico accertamento sulle responsabilità, infatti, il Comune dovrebbe limitarsi ad informare il proprietario in ordine alla necessità di bonifica ferma restando la possibilità dello stesso di porre in essere gli interventi di recupero ambientale ovvero di subire l’esproprio connesso all’onere reale gravante sul terreno.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 1251 del 1994, proposto da:<br />	<br />
<b><br />	<br />
Madella Rina, per la Liquifert Srl</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Maria Ughetta Bini e Giuseppe Onofri, con domicilio eletto presso Giuseppe Onofri in Brescia, via Ferramola, 14;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Comune di Asola, rappresentato e difeso dagli avv. Antonietta Giannone e Cesare Nicolini, con domicilio eletto presso Antonietta Giannone in Brescia, via Malta, 7/C;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
dell’ordinanza sindacale del 1.6.94, n. 1256 recante ordine di bonifica dell’area di proprietà della Liquifert s.r.l..</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Asola;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 29/04/2009 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la sig.ra Madella Rina, in qualità di Amministratore unico della Liquifert s.r.l., espone quanto segue.<br />	<br />
La Liquifert s.r.l. ha acquistato, nel 1984, lo stabilimento già di proprietà della Flucosit e precedentemente della società Industria Chimica Asolana, le quali raffinavano benzine e suoi omologhi superiori, ottenendo dal Comune l’autorizzazione ad utilizzare i serbatoi dello stabilimento per il deposito di intermedi per la produzione di fertilizzanti liquidi. Dopo pochi mesi dall’inizio dell’attività, però, veniva notificata l’ordinanza di sospensione dell’attività, con contestuale contestazione di fattispecie di reato connesse all’asserito inquinamento dei luoghi ad opera della Liquifert, rispetto alle quali l’odierna ricorrente ha riportato la piena assoluzione per insussistenza del fatto, confermata anche in Appello ed in Cassazione.<br />	<br />
A seguito del dissequestro del 1990, però, il Comune dava inizio ad una lunga sequenza di provvedimenti con cui venivano ordinati interventi diversi, ma tutti volti, secondo quanto emerge dall’analisi degli stessi, sostanzialmente allo smaltimento di rifiuti contenenti amianto, eternit, alla messa in sicurezza delle cisterne, oltre che ad evitare l’attivazione di nuovi scarichi senza autorizzazione e lo smaltimento non conforme alla legge di liquami provenienti dallo scavo del terreno, fino all’adozione dell’ordinanza sindacale n. 1256, prot. n. 6784 dell’1 giugno 1994 con cui si imponeva alla Liquifert s.r.l. la bonifica dell’area secondo le linee dettate dall’apposito progetto approvato dal Consiglio comunale.<br />	<br />
Ritenendo illegittimo tale provvedimento, il quale oltre a diffidare la proprietà a provvedere, stabiliva che in caso di inerzia il Comune avrebbe provveduto d’ufficio, salvo refusione forzata delle spese a termini di legge, la sig. Madella proponeva il ricorso in esame, affidato alle seguenti doglianze:<br />	<br />
1. difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, violazione degli artt. 13 e 20 del D.P.R. n. 915/1982, dell’art. 31 bis della L.R. n. 94/80 come integrata dalla L.R. n. 99/83, dell’art. 217 del T.U. delle leggi sanitarie e 38 della legge n. 142/90, non essendo la Liquifert s.r.l. responsabile dell’inquinamento. Tutte le norme invocate pongono, infatti, l’obbligo di rimessione in pristino e quindi di intervenire smaltendo i rifiuti in capo al solo soggetto responsabile dell’inquinamento, estendendo la responsabilità al proprietario del fondo solo laddove con il proprio comportamento abbia concorso a causare il danno. Nel caso di specie si è accertato, in sede penale, che la Liquifert s.r.l. “non smaltiva rifiuti né questi erano tossici o nocivi” e conseguente nessuna responsabilità sarebbe addebitabile all’attività della stessa, dovendosi ricondurre l’inquinamento ambientale esistente all’attività delle società precedentemente proprietarie dello stabilimento;<br />	<br />
2. difetto dei presupposti, travisamento dei fatti e violazione di legge sotto il profilo dell’incompetenza del Sindaco e del difetto di motivazione. La vigente normativa consentirebbe ai Comuni di provvedere ai lavori di bonifica solo in presenza di condizioni di particolare gravità che, nel caso in esame, non sussisterebbero o comunque rispetto alle quali non vi sarebbe un’adeguata motivazione. Altrettanto immotivato sarebbe il pericolo alla salute richiesto dall’art. 217 del T.U. delle leggi sanitarie per giustificare l’intervento coattivo. In assenza di tali presupposti, solo la Regione avrebbe potuto, ai sensi dell’art. 31 della L.R. n. 94/80, imporre la bonifica, ricorrendone le condizioni;<br />	<br />
3. illegittimità per indeterminatezza del dispositivo e per illogicità e incongruità del termine assegnato e violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90. Il provvedimento impugnato non avrebbe puntualmente fornito le dettagliate prescrizioni imposte dalla legge e il fatto di non aver allegato all’ordinanza il richiamato Progetto di bonifica di cui essa richiede l’esecuzione integrerebbe una carenza di motivazione;<br />	<br />
4. eccesso di potere per sviamento, in quanto la gravità della situazione sarebbe stata originata anche dal comportamento omissivo della pubblica amministrazione che per anni non avrebbe controllato l’attività produttiva precedentemente esercitata in loco.<br />	<br />
Con ordinanza n. 141 del 1999 il Presidente di questo Tribunale ordinava al Comune il deposito della documentazione relativa al provvedimento impugnato ed ogni altro elemento utile al fine della decisione.<br />	<br />
Tale ordine veniva reiterato &#8211; richiedendo anche una relazione sui fatti di causa, oltre ai documenti del fascicolo istruttorio &#8211; con il successivo decreto n. 421/02.<br />	<br />
Il Comune provvedeva, quindi, al deposito di copiosa documentazione a seguito della propria costituzione in giudizio il 12 marzo 2009.<br />	<br />
Nella successiva memoria esso, oltre a ricostruire la lunga lista di provvedimenti con cui il Comune, sin dal 1986, ha intimato vari interventi per la bonifica e la messa in sicurezza dell’area, evidenziava, in primo luogo, come l’odierna ricorrente fosse, al momento dell’acquisto della proprietà, pienamente a conoscenza della situazione di inquinamento della stessa.<br />	<br />
La difesa dell’Amministrazione continua, quindi, mettendo in luce i seguenti aspetti:<br />	<br />
&#8211; non solo la Liquifer aveva piena cognizione dello stato di inquinamento sin dall’acquisto della proprietà, ma il comportamento stesso della società ricorrente avrebbe contribuito ad aggravare la situazione di inquinamento dell’area; ciò determinerebbe i<br />
&#8211; l’esistenza di una situazione tanto grave da legittimare un intervento del Comune era stata più volte evidenziata dalla stessa ricorrente nella corrispondenza intercorsa e, comunque, quest’ultima non ha mai impugnato la lunga serie di ordinanze preceden<br />
&#8211; la brevità del termine assegnato per provvedere, se effettivamente riscontrabile, non inciderebbe, comunque, sulla legittimità del provvedimento, considerata la possibilità di richiedere delle proroghe dello stesso;<br />	<br />
&#8211; l’Amministrazione si sarebbe attivata sin da quando ha avuto conoscenza della situazione: e cioè dal 1984.<br />	<br />
In punto di fatto, il Comune rappresentava, infine, come nel 1996, considerata l’inerzia della ricorrente, avesse provveduto ad approvare un progetto di bonifica, occupare i terreni, eseguire le operazioni di bonifica e, nel 2002, ad adottare un atto di imposizione dell’onere reale sul terreno (provvedimento impugnato con ricorso pendente sub R.G. 463/00).<br />	<br />
In vista della pubblica udienza anche parte ricorrente presentava una memoria, nella quale ha chiarito come l’attività della stessa fosse iniziata solo nel marzo del 1989, successivamente alla predisposizione del primo piano di bonifica ad opera della Provincia e fosse durata solo pochi mesi, insistendo sulla carenza di istruttoria in cui l’Amministrazione comunale sarebbe incorsa nell’intimare la bonifica alla Liquifer.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 29 aprile 2009 la causa, su conforme richiesta delle parti in causa, è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorso in esame è volto a censurare la legittimità del provvedimento con cui il Sindaco del Comune di Asola ha ordinato la bonifica dell’area di proprietà della ditta ricorrente secondo le indicazioni dell’Assessorato Ambiente Ecologia dell’Amministrazione provinciale di Mantova e le metodologie del Progetto per la bonifica del sito approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 20 del 16 febbraio 1994, pena l’esecuzione in danno.<br />	<br />
La fattispecie in esame risulta essere assoggettata alla disciplina contenuta nel D.P.R. 915/82, atteso che il provvedimento impugnato risale ad un’epoca anteriore all’entrata in vigore del d. lgs. 22/97.<br />	<br />
Secondo il precedente di questa sezione rappresentato dalla sentenza T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 05 febbraio 2008 , n. 39, che il Collegio ritiene di poter condividere a pieno, “ai sensi degli artt. 3, comma 3, 9 e 13, d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915, precedentemente in vigore, il proprietario dell&#8217;area sulla quale siano stati depositati rifiuti speciali non è tenuto allo smaltimento degli stessi ed alla bonifica dell&#8217;area relativa laddove non abbia in alcun modo contribuito a causare il danno ambientale”.<br />	<br />
Tale normativa non disponeva puntualmente in ordine al profilo delle responsabilità, con la conseguenza che la giurisprudenza maggioritaria è andata formandosi prendendo a riferimento i principi di cui all&#8217;art. 130/R del Trattato dell&#8217;Unione Europea introdotto dall&#8217;Atto Unico Europeo del 1986 (attualmente l&#8217;art. 174 dopo i trattati di Amsterdam e di Nizza), il quale sancisce il noto principio per cui &#8220;chi inquina paga&#8221;, nonchè l&#8217;art. 18 della L. 349/1986 che conferma la regola per cui la responsabilità per danno ambientale consegue al compimento di fatti dolosi o colposi e non già alla mera qualità di proprietario dell&#8217;area (cfr. T.A.R. Toscana, sez. II &#8211; 2/8/2000 n. 1775).Dunque già in virtù dell&#8217;art. 9 del D.P.R. 915/82 l&#8217;ordine di smaltimento dei rifiuti non poteva essere diretto indiscriminatamente nei confronti del proprietario, dato che la responsabilità in capo a quest&#8217;ultimo sorgeva esclusivamente in quanto lo stesso potesse dirsi &#8220;obbligato&#8221; secondo un giudizio di corresponsabilità con l&#8217;autore dell&#8217;abbandono illecito dei rifiuti.Tale linea interpretativa è stata confermata dall’entrata in vigore del D. Lgs. 22/97 che, con il richiamato art. 14, ha inteso eliminare i margini di incertezza presenti nella precedente formulazione normativa, valorizzando l&#8217;opzione ermeneutica che ha individuato il nesso fra obbligo di smaltimento e sussistenza di profili di responsabilità &#8211; a titolo almeno colposo &#8211; in capo al soggetto destinatario dell&#8217;ordine.Ciò in linea anche con il principio generale per cui l&#8217;illecito amministrativo postula la configurabilità di una condotta dolosa o colposa, rivelandosi illegittima l&#8217;applicazione di una sanzione amministrativa sul presupposto di una generica culpa in vigilando ovvero in eligendo, in assenza dello specifico accertamento dell&#8217;imputabilità della contestata infrazione al comportamento posto in essere dal soggetto.<br />	<br />
Il Collegio ritiene, quindi, in ragione di quanto sopra ed in conformità al precedente di cui alla sentenza T.A.R. Lombardia Milano, sez. I &#8211; 23/6/ 1997, n. 1026, da cui non ravvisa ragione di discostarsi, che, ai sensi degli artt. 3 comma 3, 9 e 13 del D.P.R. 915/82 il proprietario dell&#8217;area sulla quale siano stati depositati rifiuti speciali non è tenuto allo smaltimento degli stessi ed alla bonifica dell&#8217;area stessa laddove non abbia in alcun modo contribuito a causare il danno ambientale.Ne discende, nel caso di specie, l’illegittimità delle ordinanze con cui la bonifica è stata imposta alla proprietà senza alcuna valutazione dei comportamenti intrapresi e del loro collegamento causale con l&#8217;evento dannoso, e senza svolgere alcuna indagine tesa ad accertarne la responsabilità dell&#8217;illecito ed anzi senza considerare che la ricorrente ha dato conto di elementi, confermati anche dagli accertamenti eseguiti in sede penale, che rendono plausibile una responsabilità in capo alla ditta precedentemente proprietaria degli immobili.<br />	<br />
In assenza di uno specifico accertamento di responsabilità del proprietario, infatti, il Comune avrebbe dovuto limitarsi a portare a conoscenza di questi la necessità di procedere alla bonifica dell’area, al fine di consentirgli la possibilità di esercitare la facoltà di porre in essere gli interventi di recupero ambientale, in modo tale da evitare l&#8217;esproprio connesso all&#8217;onere reale gravante sul suo terreno. In effetti, ai sensi dell&#8217;art. 17 del D. Lgs. citato e del suo regolamento attuativo approvato con D.M. 25/10/1999 n. 471 &#8211; recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati &#8211; il proprietario di questi ultimi, ove non sia responsabile del riscontrato inquinamento, non ha l&#8217;obbligo giuridico di provvedere direttamente alla bonifica, ma ne assume il relativo onere se intende evitare le conseguenze derivanti dai vincoli che gravano sull&#8217;area sub specie di onere reale e di privilegio speciale immobiliare (Consiglio di Stato, sez. VI &#8211; 5/9/2005 n. 4525).<br />	<br />
Si ritiene, però, che ad analoghe conclusioni dovesse pervenirsi anche alla luce della previgente normativa, meno esplicita, ma fondata su principi analoghi. In definitiva il primo motivo di ricorso, principale ed assorbente, è fondato e va accolto dato che, come già rilevato, è mancata del tutto ogni attività istruttoria diretta ad appurare le responsabilità della ricorrente, rendendo, conseguentemente, superfluo l’esame delle ulteriori doglianze.<br />	<br />
Il ricorso merita, quindi, accoglimento, ma il Collegio ritiene, considerata la complessità della vicenda, nonché della disciplina di settore, che le spese del giudizio possano trovare compensazione tra le parti in causa.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in esame e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.<br />	<br />
Dispone la compensazione delle spese del giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 29/04/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Sergio Conti, Presidente<br />	<br />
Stefano Tenca, Primo Referendario<br />	<br />
Mara Bertagnolli, Primo Referendario, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/05/2009<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-15-5-2009-n-1038/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/5/2009 n.1038</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/5/2009 n.1038</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-6-5-2009-n-1038/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-6-5-2009-n-1038/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/5/2009 n.1038</a></p>
<p>Corrado Allegretta – Presidente, Giuseppina Adamo – Estensore De Sarlo Installazione s.r.l. (avv.ti F. e L. Cecinato) c. Comune di Lucera (avv. L. Montanaro), Publiluce s.c. a r.l. (avv. E. Consorti). sull&#8217;illegittimità della determina dirigenziale di accedere agli elenchi ed alla convenzione attivata dalla CONSIP s.p.a. per l&#8217;affidamento dell&#8217;appalto del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-6-5-2009-n-1038/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/5/2009 n.1038</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-6-5-2009-n-1038/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/5/2009 n.1038</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Corrado Allegretta – Presidente, Giuseppina Adamo – Estensore<br /> De Sarlo Installazione s.r.l. (avv.ti F. e L. Cecinato) c. Comune di Lucera (avv. L. Montanaro),  Publiluce s.c. a r.l. (avv. E. Consorti).</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità della determina dirigenziale di accedere agli elenchi ed alla convenzione attivata dalla CONSIP s.p.a. per l&#8217;affidamento dell&#8217;appalto del servizio di gestione in global service della pubblica illuminazione di un Comune, in contrasto con gli indirizzi espressi dalla Giunta e dal Consiglio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – Competenze tra organi – Appalto del servizio di gestione in global service della pubblica illuminazione di un Comune – Giunta e Consiglio – Indizione di gare direttamente gestite dalla stessa Amministrazione comunale – Indirizzo – Dirigente – Decisione di accedere agli elenchi ed alla convenzione attivata dalla CONSIP s.p.a. – E’ illegittima</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittima la determima con la quale il Dirigente competente ha deciso di accedere agli elenchi ed alla convenzione attivata dalla CONSIP s.p.a., assegnando ad un’impresa l’appalto del servizio di gestione in global service della pubblica illuminazione di un Comune, qualora la Giunta e il Consiglio abbiano espresso chiaramente l’indirizzo di indire gare direttamente gestite dalla stessa Amministrazione comunale e presumibilmente interessanti il mercato locale di servizi, composto di imprese di medie o piccole dimensioni, con possibile ripercussioni sull’occupazione della manodopera nel territorio</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
</b>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1370 del 2008, proposto dalla <br />	<br />
<b>De Sarlo Installazione S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Cecinato e Luigi Cecinato, con domicilio eletto presso l’avv. Mariano Alterio in Bari, via De Nicolò, 48; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>il <b>Comune di Lucera</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Leonardo Montanaro, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Publiluce S.c. a r.l.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Ermanno Consorti, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Bari, Piazza Massari; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>&#8211; della determina dirigenziale n. 196 del 14.7.2008, pubblicata il 16 successivo, con cui il Dirigente del IV Settore Attività Produttive Turistiche &#8211; Servizi Tecnologici del Comune di Lucera, decideva di accedere agli elenchi ed alla convenzione attivata dalla CONSIP S.p.a., affidando alla Publiluce S.c.ar.l. l’appalto del servizio di gestione in global service degli impianti di pubblica illuminazione e la realizzazione di interventi di efficienza e di adeguamento normativo sugli impianti di proprietà e per la costruzione di nuovi impianti;<br />	<br />
&#8211; ove occorra, della nota a firma del Dirigente del IV Settore Attività Produttive Turistiche-Servizi Tecnologici prot. n. 34839 del 10.9.08;<br />	<br />
&#8211; dell’eventuale contratto d’appalto sottoscritto tra il Dirigente del IV Settore Attività Produttive Turistiche &#8211; Servizi Tecnologici del Comune di Lucera e la Publiluce S.c.ar.l.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Lucera; <br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Publiluce;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2009 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>A. La De Sarlo Installazione S.r.l., già affidataria della manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Lucera, in virtù di un contratto ormai scaduto dal 2002, ha impugnato la determina dirigenziale n. 196 del 14 luglio 2008, con cui il Dirigente del IV Settore Attività Produttive Turistiche &#8211; Servizi Tecnologici- decideva di accedere agli elenchi ed alla convenzione attivata dalla CONSIP S.p.a., assegnando alla Publiluce S.c.ar.l. l’appalto del servizio di gestione in global service della pubblica illuminazione e di realizzazione dei necessari interventi di efficienza e di adeguamento normativo, con affidamento della costruzione di nuovi impianti, nonché l’eventuale contratto d’appalto.<br />	<br />
La ditta ha dedotto i seguenti motivi:<br />	<br />
1) violazione e falsa applicazione del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, sviamento dell&#8217;interesse pubblico, difetto d&#8217;istruttoria, erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, violazione del giusto procedimento, manifesta ingiustizia;<br />	<br />
2) eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, sviamento dell&#8217;interesse pubblico, erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, violazione del giusto procedimento, manifesta ingiustizia.<br />	<br />
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Lucera e la Publiluce, eccependo l&#8217;inammissibilità del ricorso e contestando nel merito le argomentazioni attoree.<br />	<br />
Con ordinanza 29 ottobre 2009 n. 621, la Sezione ha fissato la discussione del ricorso nel merito per il giorno 28 gennaio 2009, ai sensi dell’art. 23 bis, quinto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.<br />	<br />
B. La ricorrente contesta la determinazione dirigenziale di aderire alla convenzione tra la CONSIP S.p.a. e la Publiluce S.c. a r.l., relativa al servizio di pubblica illuminazione.<br />	<br />
B.1. Innanzitutto, deve essere disattesa l&#8217;eccezione d&#8217;inammissibilità del gravame, in quanto in astratto la ditta ricorrente potrebbe conseguire un’utilità, in termini di chance partecipativa, dall&#8217;annullamento della determinazione impugnata. Essa é incontestatamente un’impresa concretamente impegnata nel settore e perciò interessata ad una diversa procedura di selezione pubblica, indetta direttamente dal Comune (per il quale d&#8217;altronde svolgeva un servizio analogo).<br />	<br />
B.2.a. In proposito, occorre preliminarmente osservare che le modalità di adesione a tali accordi conclusi dalla CONSIP é oggi regolata dall&#8217;articolo 2, comma 573, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), per il quale &#8220;Per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i soggetti aggiudicatori di cui all’articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono ricorrere per l’acquisto di beni e servizi alle convenzioni stipulate da Consip Spa ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel rispetto dei princìpi di tutela della concorrenza&#8221;.<br />	<br />
La legittimità costituzionale di tali meccanismi, nella loro applicazione ad apparati non statali e, in particolare, agli enti locali, è stata riconosciuta (seppure in riferimento a versioni precedenti della disciplina) dalla Corte costituzionale, nelle sentenze 15 novembre 2004 n. 345 e 14 novembre 2005 n. 417, con specifico accento sulla facoltatività dell&#8217;adesione.<br />	<br />
In generale, l’adesione alla convenzione non è stata ritenuta elusiva o derogatoria alle regole sulle gare ad evidenza pubblica (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 19 maggio 2004 n. 4717). Essa è prevista anche dalla direttiva 31 marzo 2004 n. 18 &#8211; 04/18/CE (undicesimo &#8220;considerando&#8221;), che ha inteso estendere espressamente a tutti gli appalti rientranti nella direttiva gli &#8220;accordi quadro&#8221;, prima utilizzabili solo nei c.d. &#8220;settori esclusi&#8221; (ex articolo 16 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 158). Sono state così recepite le esperienze di alcuni Stati in cui si erano sviluppate “tecniche di centralizzazione delle committenze”, reputate, in linea di massima, se rispettose dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento, conformi alle regole comunitarie (quindicesimo “considerando”).<br />	<br />
Passando all’esame delle concrete caratteristiche dell’accordo-quadro, cui ha aderito l’Amministrazione municipale, si deve notare che dalla lettura della convenzione Consip emergono chiaramente i limiti del suo contenuto: essa comprende infatti le prestazioni, come richieste dal Comune di Lucera, solo se si considera non esclusivamente la sua parte obbligatoria, ma anche quella opzionale.<br />	<br />
Invero, proprio questa seconda parte (articolo 4, primo comma, pagine 12-13) prevede:<br />	<br />
b) Servizio Opzionale:<br />	<br />
&#8230; servizio opzionale di sostituzione di apparecchi di illuminazione per risparmio energetico&#8230;, a condizione che il predetto servizio venga richiesto una sola volta e, comunque, contestualmente all&#8217;invio dell’Ordinativo di Fornitura.<br />	<br />
c) Interventi opzionali:<br />	<br />
-interventi per adeguamento delle condizioni di sicurezza;<br />	<br />
-interventi per riduzione dei consumi di energia;<br />	<br />
-interventi per adeguamento tecnologico (telesegnalazione e telecomando);<br />	<br />
-interventi per adeguamento alla normativa in materia illuminotecnica;<br />	<br />
-verniciatura dei sostegni.<br />	<br />
Si considerano inoltre inclusi nell&#8217;oggetto della Convenzione la fornitura di servizi di controllo della spesa mediante l&#8217;uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di “Information Technology””.<br />	<br />
B.2.b. Occorre a tal punto valutare l&#8217;azione amministrativa nel suo svolgersi e nel suo rapportarsi alla delibera di Giunta 12 luglio 2005 n. 241 (che affidava al Responsabile del Settore Servizi tecnologici l’incarico d’individuare un professionista che redigesse il progetto del nuovo impianto di pubblica illuminazione a basso impatto ambientale e che predisponesse &#8220;tutti gli atti occorrenti per la procedura di affidamento dei lavori di rifacimento dell&#8217;impianto di pubblica amministrazione nonché la sua manutenzione attraverso una procedura concorsuale che preveda l&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa&#8221;) e alla delibera del Consiglio comunale 27 ottobre 2005 n. 53, la quale, richiamando la delibera giuntale e direttamente collegandosi alla medesima (come si legge nell’intervento del Sindaco e dell’Assessore Francesco Checchia), da un lato, approvava il &#8220;Regolamento per il miglioramento dell&#8217;illuminazione pubblica e privata esterna attraverso il contenimento del consumo energetico e l&#8217;abbattimento dell&#8217;inquinamento luminoso&#8221; e, dall&#8217;altro, precisava che &#8220;il bando di gara per l&#8217;affidamento in appalto dei servizi di gestione e manutenzione della rete cittadina di Pubblica Illuminazione dovrà contemplare in sede di capitolato d’oneri del servizio, criteri di premialità in favore delle ditte partecipanti alla gara, che nella propria offerta prevedono misure di abbattimento dell&#8217;inquinamento luminoso e di risparmio energetico&#8221;.<br />	<br />
Tali delibere vengono qualificate dalla ricorrente come atti di indirizzo politico-amministrativo, da cui il Dirigente del IV Settore Attività Produttive Turistiche &#8211; Servizi Tecnologici si sarebbe illegittimamente discostato, autonomamente decidendo di aderire alla convenzione nazionale.<br />	<br />
Tale contestazione (che, al contrario di quanto eccepito dall’Amministrazione municipale, non si presenta affatto generica) deve essere valutata alla luce del decreto legislativo n. 267/2000.<br />	<br />
A norma dell’art. 42 “1. Il consiglio è l&#8217;organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo”, con specifica competenza riguardante gli atti fondamentali, tra i quali (secondo comma, lett. e)) “organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell&#8217;ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione”; per l’art. 48, II comma, poi “La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell&#8217;art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell&#8217;attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso”.<br />	<br />
Ai sensi dell’art. 107, invece, “1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. <br />	<br />
2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l&#8217;adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l&#8217;amministrazione verso l&#8217;esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell&#8217;ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108. <br />	<br />
3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell&#8217;ente: <br />	<br />
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; <br />	<br />
b) la responsabilità delle procedure d&#8217;appalto e di concorso; <br />	<br />
c) la stipulazione dei contratti…”<br />	<br />
Tra le competenze specifiche del dirigente particolare attenzione è riservata, dall’art. 192, alla determinazione a contrattare, precedentemente spettante al consiglio (artt. 32 e 56 della legge 8 giugno 1990 n. 142).<br />	<br />
Tale insieme normativo è stato complessivamente interpretato nel senso che, anche in materia di pubblici servizi, il consiglio comunale è chiamato ad esprimere gli indirizzi politici ed amministrativi di rilievo generale, che si traducono in atti fondamentali, tassativamente elencati nell&#8217;art. 42 del decreto legislativo n. 267/2000, mentre la giunta municipale ha una competenza residuale, comprendente anche l’indirizzo politico, in quanto compie tutti gli atti non riservati dalla legge al Consiglio o non ricadenti nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco o di altri organi di decentramento. Tocca invece al dirigente attuare gli obiettivi ed i programmi definiti dagli organi di governo; in particolare, il medesimo deve operare quelle scelte tecnico-giuridiche necessarie all’assegnazione del servizio, a cominciare dalla predisposizione degli atti inditivi della gara, che, quali atti di gestione, di competenza del responsabile del procedimento di spesa, seguono e attuano la deliberazione di giunta e/o di consiglio, espressione del potere di indirizzo e di controllo politico-amministrativo (Consiglio Stato, Sez. V, 31 gennaio 2007 n. 383; 13 dicembre 2005 n. 7058; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 2 maggio 2003 n. 2851; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 13 febbraio 2004 n. 153).<br />	<br />
Alla luce di tali premesse deve essere verificata la legittimità dell’attività amministrativa contestata.<br />	<br />
Innanzi tutto è da osservare che, nella vicenda, non sorge alcuna questione sui rapporti tra Consiglio e Giunta, in quanto ambedue gli organi hanno espresso la medesima posizione, indicando univocamente, come modalità d’individuazione del soggetto che dovrà occuparsi, in varie fasi tra loro collegate, della pubblica illuminazione, un “appalto dei servizi di gestione e manutenzione della rete cittadina di Pubblica Illuminazione”, con “criteri di premialità in favore delle ditte partecipanti alla gara, che nella propria offerta prevedono misure di abbattimento dell&#8217;inquinamento luminoso e di risparmio energetico&#8221; (delibera del Consiglio comunale 27 ottobre 2005 n. 53) e “una procedura concorsuale che preveda l&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa&#8221; per la realizzazione “dei lavori di rifacimento dell&#8217;impianto di pubblica illuminazione nonché la sua manutenzione” (delibera di Giunta 12 luglio 2005 n. 241).<br />	<br />
A fronte a queste chiare linee d’indirizzo degli organi collegiali, volte a modificare gli impianti comunali e a gestirli di conseguenza in modo economico e ambientalmente compatibile, il Dirigente ha effettuato una serie di scelte complesse: <br />	<br />
&#8211; non ha predisposto “una procedura concorsuale che preveda l&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa&#8221; per il rifacimento dell&#8217;impianto d’illuminazione e per la relativa manutenzione, e un “appalto dei servizi di gestione e manutenzione della rete…”;<br />	<br />
&#8211; ha operato una scissione tra la gestione dell&#8217;impianto esistente e l&#8217;approntamento d’interventi minimi di ammodernamento e di riqualificazione (opere che la Publiluce ha promesso di realizzare gratuitamente), da un lato, e il rifacimento complessivo del<br />
&#8211; correlativamente, ha ridotto la durata del rapporto a cinque anni, rispetto alle originarie intenzioni (di affidare il servizio per venti anni, al fine di consentire un congruo ammortamento degli investimenti a carico dell’aggiudicataria);<br />	<br />
&#8211; per l’affidamento solamente della gestione dell&#8217;impianto esistente e l&#8217;approntamento di lavori minimi di ammodernamento e di riqualificazione ha aderito all’accordo-quadro concluso dalla CONSIP;<br />	<br />
&#8211; poiché la parte obbligatoria di quest’ultimo riguardava la manutenzione, ha dovuto instaurare una trattativa apposita volta alla realizzazione anche parziale di ammodernamento degli impianti (art. 9 della convenzione centralizzata).<br />	<br />
È evidente che tali operazioni rappresentano l’esercizio di un amplissimo potere di scelta, che non trova fondamento nei precedenti atti collegiali e anzi si presenta del tutto incompatibile con gli indirizzi chiaramente espressi dalla Giunta e dal Consiglio, volti ad indire gare direttamente gestite dalla stessa Amministrazione comunale e presumibilmente interessanti il mercato locale di servizi, composto d’imprese di medie o piccole dimensioni, con possibile ripercussioni sull’occupazione della manodopera nel territorio. Ciò significa d’altra parte che non è rinvenibile nella fattispecie un’inequivoca e chiara volontà dell’Amministrazione di avvalersi dell’attività negoziale della centrale di committenza, attraverso l’esercizio (risultante da posizioni non contraddittorie) della relativa facoltà, opzione la cui sussistenza è imprescindibile secondo la legislazione vigente, in adesione alla giurisprudenza costituzionale in materia di autonomia degli enti locali. <br />	<br />
Il ricorso dunque deve essere accolto e, per l’effetto, dev’essere annullata la determina dirigenziale impugnata.<br />	<br />
Data la novità delle questioni affrontate, sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione I, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla la determina dirigenziale impugnata.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2009 e del giorno 28 aprile 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Corrado Allegretta, Presidente<br />	<br />
Doris Durante, Consigliere<br />	<br />
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore</p>
<p>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 06/05/2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-6-5-2009-n-1038/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/5/2009 n.1038</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2006 n.1038</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-3-3-2006-n-1038/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-3-3-2006-n-1038/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2006 n.1038</a></p>
<p>Pres. Riccio, Est. Anastasi Comune di Polignano a Mare (Avv. S. Crisci) c/ Santa Caterina s.r.l. (Avv. G. Notarnicola) sulla legittimità del diniego di avvio del procedimento semplificato di modifica della pianificazione urbanistica di cui all&#8217;art. 5 D.P.R. 447/98, pur in presenza dei presupposti richiesti dalla normativa di settore 1.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-3-3-2006-n-1038/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2006 n.1038</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-3-3-2006-n-1038/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2006 n.1038</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Riccio, Est. Anastasi<br /> Comune di Polignano a Mare (Avv. S. Crisci) c/ Santa Caterina s.r.l. (Avv. G. Notarnicola)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla legittimità del diniego di avvio del procedimento semplificato di modifica della pianificazione urbanistica di cui all&#8217;art. 5 D.P.R. 447/98, pur in presenza dei presupposti richiesti dalla normativa di settore</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Edilizia e urbanistica- Urbanistica- Insediamento di attività produttive- Richiesta di avvio del procedimento di variante  dello strumento urbanistico in presenza dei presupposti di cui all’art. 5 d.p.r. 447/98- Rigetto- Legittimità- Ragioni.																																																																																												</p>
<p>2.	Edilizia e urbanistica- Urbanistica- Insediamento di attività produttive- Richiesta di avvio del procedimento di variante  dello strumento urbanistico ex art. 5 d.p.r. 447/98- Classificazione di area come zona di rilevante valore geomorfologico (Vg)- Rilevanza ai fini del diniego.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Anche quando sussistano i presupposti richiesti dall’ordinamento di settore per avviare il procedimento di variante previsto dall’Art. 5 d.p.r. 447/98 (volto ad individuare aree da destinare ad impianti produttivi mediante variante specifica al piano vigente, da realizzare attraverso la convocazione di Conferenza di Servizi), la decisione dell’amministrazione di non avvalersi di tale strumento, se congruamente motivata, è pienamente consentita in quanto l’avvio di tale procedimento costituisce non un obbligo ma esercizio di potere discrezionale. Ciò si deduce non solo da rilievi testuali ma anche da un’interpretazione sistematica, poiché diversamente il Comune verrebbe espropriato dei suoi poteri discrezionali di programmazione e di governo dell’ordinato sviluppo del territorio. 																																																																																												</p>
<p>2.	 L’esistenza di una variante al P.R.G. (già adottata ma in attesa di approvazione regionale) da cui deriva la classificazione di un’area coma zona di rilevante valore geomorfologico (Vg), rappresenta elemento legittimamente valorizzabile dal Comune ai fini del diniego di avvio del procedimento di cui all’art. 5 d.p.r. 447/98, suscettibile di condurre ad una modifica urbanistica contrastante l’impostazione del provvedimento in corso di approvazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA  ITALIANA</p>
<p></p>
<p align=center>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
</b><br />
<b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quarta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso proposto dal <br />
<b>Comune di Polignano a Mare</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avvocato Stefano Crisci, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Roma Via Parigi n. 11;</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Santa Caterina s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante,  rappresentato e difeso dall’avvocato Gennaro Notarnicola ed  elettivamente domiciliato in Roma Via Cosseria n. 2 presso lo studio dell’avv. Placidi;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – III Sez. di Bari 24.2.2005 n. 745;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Vista la memoria di costituzione della parte appellata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica Udienza del 22 novembre 2005 il Consigliere  A. Anastasi; uditi gli avvocati Crisci e Notarnicola;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>La Società appellata ha richiesto allo Sportello Unico per le Attività Produttive – S.U.A.P. del comune di Polignano a Mare il permesso di costruire per la realizzazione di un complesso alberghiero in località Santa Caterina.<br />
Risultando la zona di intervento tipizzata come agricola “E”, la Società ha in particolare richiesto l’avvio del procedimento di variante previsto dall’art. 5 del D.P.R. n. 447 del 1998.<br />
La richiesta è stata rigettata dall’Amministrazione comunale in quanto il progetto è stato ritenuto non conforme alle norme in materia di tutela ambientale e paesaggistica, nonchè per contrasto con le disposizioni contenute nel Piano Urbano del traffico.<br />
Il diniego è stato impugnato dalla Società avanti al T.A.R. Bari il quale, in accoglimento di istanza cautelare successivamente proposta, ha ordinato il riesame del provvedimento alla luce dei motivi di gravame.<br />
L’Amministrazione ha però ribadito il diniego, richiamando a sostegno anche il contrasto del progetto con la logica di intervento mediante comparto, prefigurata a livello attuativo per la zona in questione.<br />
Anche questo provvedimento è stato impugnato con motivi aggiunti dall’odierna appellata.<br />
Ulteriori motivi aggiunti sono stati poi proposti ad impugnativa di due relazioni integrative depositate in giudizio dall’Amministrazione.<br />
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale ha accolto il ricorso ed annullato gli atti impugnati.<br />
La sentenza è impugnata con l’appello in esame dal Comune di Polignano a Mare, il quale ne chiede l’integrale riforma, eccependo in via preliminare il difetto di interesse alla decisione in capo alla Società.<br />
Si è costituita la Società Santa Caterina s.r.l., instando per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.<br />
All’udienza del 22 novembre 2005 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>L’appello è evidentemente fondato, il che dispensa il Collegio dall’approfondire l’eccezione di inammissibilità del ricorso originario per difetto di interesse qui riproposta dall’Amministrazione. <br />
Con il primo motivo l’appellante deduce che nel sito cui si riferisce l’intervento edilizio progettato dalla Società esiste una  situazione paesaggistica meritevole di essere tutelata  – al di là di qualsiasi precisa prescrizione – dall’immissione di elementi urbanistici contrastanti.<br />
La scelta del Comune di Polignano a Mare di preservare nella loro attuale conformazione luoghi che sarebbero irrimediabilmente alterati dall’impatto di una rilevante struttura turistico – alberghiera costituisce quindi già di per sè ragionevole motivazione del mancato esercizio della facoltà di apertura del procedimento di variante mediante convocazione della conferenza di servizi.<br />
Con il secondo motivo l’appellante deduce che il progetto interessa comunque una zona di rilevante valore geomorfologico, in parte contraddistinta come Zona di vincolo geologico Vg, e che di tale preclusivo vincolo ambientale – ancorchè contenuto in variante al vigente P.R.G. all’epoca solo adottata – il Comune non poteva non tenere conto.<br />
Con il terzo motivo si deduce in sostanza che il TAR, recependo in toto le deduzioni di parte ricorrente e senza il supporto di una consulenza, è entrato in valutazioni di merito in ordine alla compatibilità del progetto sia rispetto alle esigenze di tutela dei valori paesaggistici, sia rispetto agli obblighi derivanti dal vincolo geologico.<br />
Con il quarto motivo l’appellante deduce che l’intervento proposto dalla Società contrasta irrimediabilmente con la disciplina del comparto, prefigurata a livello attuativo per la zona di interesse.<br />
I mezzi, che vanno unitariamente scrutinati in ragione della loro interdipendenza, sono fondati.<br />
Il D.P.R. 20.10.1998, n. 447 – recante norme regolamentari di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione di impianti produttivi – così dispone all’art. 5 : <br />
“1. Qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico, o comunque richieda una sua variazione, il responsabile del procedimento rigetta l&#8217;istanza. Tuttavia, allorché il progetto sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all&#8217;insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il responsabile del procedimento può, motivatamente, convocare una conferenza di servizi, disciplinata dall&#8217;articolo 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 come modificato dall&#8217;articolo 17 della legge 15 maggio 1997 n. 127, per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso. Alla conferenza può intervenire qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell&#8217;impianto industriale. <br />
2. Qualora l&#8217;esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, si pronuncia definitivamente entro sessanta giorni il consiglio comunale&#8230;.”.<br />
Come è evidente, le disposizioni ora in rassegna disegnano un procedimento – alternativo rispetto agli ordinari strumenti di modifica della pianificazione urbanistica – preordinato alla individuazione di aree da destinare ad impianti produttivi mediante variante specifica al piano vigente.<br />
Condizioni imprescindibili per l’avvio del procedimento attraverso la convocazione della conferenza sono da un lato la conformità del progetto alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e della sicurezza del lavoro; dall’altro l’impossibilità di reperire nello strumento esistente aree idonee all’iniziativa produttiva.<br />
E’ del tutto evidente, infatti, che qualora risultino disponibili nel Piano altre aree convenienti per la allocazione dell’intervento produttivo, vengano meno le esigenze promozionali alla base della disciplina derogatoria, la quale dunque – come efficacemente evidenziato dalla Regione – ha natura eccezionale e non costituisce in alcun modo strumento ordinario di modifica dell’assetto urbanistico, azionabile  in base alle soggettive preferenze e convenienze dell’imprenditore. <br />
In ogni caso, quando sussistono i detti presupposti l’Amministrazione ha non l’obbligo, ma la facoltà, di avviare, sulla scorta di una congrua motivazione, l’iter semplificato per l’introduzione della variante, come si deduce sia da rilievi testuali (il responsabile <i>può motivatamente) </i>sia da considerazioni di tipo sistematico.<br />
Sotto il profilo da ultimo richiamato è da osservare infatti che, pur ispirandosi la disciplina in rassegna a evidenti criteri di favore per l’insediamento di attività produttive, tale ratio economico-sociale non può essere spinta – come insegna Corte cost. n. 206 del 2001 la quale ha in sostanza reintrodotto l’obbligo dell’assenso regionale alla variante, prima non previsto &#8211;  sino a sovvertire il ruolo fondamentale che rispettivamente spetta al comune e alla regione nell’ambito del giusto procedimento in materia urbanistica.<br />
Ne consegue, a giudizio del Collegio, che la conferenza non deve essere sempre e comunque convocata qualora il progetto proposto non contrasti con divieti specifici ambientali e sanitari, poichè – ragionando in tal modo – il comune finisce per essere espropriato dei suoi poteri discrezionali di programmazione e di governo dell’ordinato sviluppo del territorio.<br />
In altri termini, si deve affermare da un lato che la determinazione comunale di non avviare il procedimento è di per sè pienamente consentita dall’ordinamento di settore, il quale configura l’utilizzo di una procedura pur sempre derogatoria come meramente facoltativo da parte dell’ente locale; dall’altro che, nel merito, tale determinazione  costituisce il frutto dell’esercizio di un potere discrezionale e quindi può legittimamente fondare – anche indipendentemente da precisi divieti ambientali &#8211; su valutazioni di ordine generale, purchè razionalmente ed equilibratamente rapportate, in relazione alla natura ed entità dell’intervento, all’esigenza di evitare la compromissione di valori paesaggistici, urbanistici o comunque inerenti la tutela dell’assetto del territorio.<br />
Tanto premesso, si osserva che l’istanza della ricorrente è stata respinta sulla base di motivazioni stratificatesi in una serie di atti e relazioni adottati dall’Amministrazione anche a seguito di misure cautelari propulsive disposte dal Tribunale.<br />
In particolare, nel diniego originario  si rileva in sostanza che il progetto interferisce con i lineamenti di interesse paesaggistico (cigli di scarpata e/o crinale, lama) presenti nell’area&#8230;.ed opererebbe una trasformazione dell’assetto attuale non compatibile con la qualificazione paesaggistica del sito con riferimento al P.U.T.T. regionale ed alle relative direttive di tutela in relazione agli ambiti territoriali di valore distinguibile “C”, in quanto due corpi di fabbrica risultano ubicati sul ciglio di scarpata, nonchè (insieme alla zona parcheggio) a confine con l’area definibile di rispetto  idrogeologico per la presenza di un alveo naturale (o “lama”).<br />
Nello stesso provvedimento si evidenzia che la viabilità di progetto contrasta col Piano comunale del traffico.<br />
Successivamente, in particolare nella relazione integrativa versata in giudizio, l’Amministrazione ha precisato tra l’altro  che l’area in questione è stata sottoposta a vincolo  di tutela paesaggistica ex legge n. 1497 del 1939, con decreto del Ministero per i Beni Culturali, e che la stessa è stata classificata come Zona Vg di rispetto geologico nella variante al P.R.G. in itinere.<br />
Da quanto sopra consegue, in sintesi, che la motivazione posta a sostegno del diniego evidenzia sia profili di vera e propria preclusione discendenti dalla difformità del progetto rispetto alla normativa  ambientale, sia profili di incompatibilità dello stesso rispetto ai valori paesaggistici.<br />
Tale apparato argomentativo è stato ritenuto “debole” dalla sentenza impugnata sulla base di considerazioni estremamente analitiche riferibili in primo luogo alla compatibilità del progetto col vincolo idrogeologico, in quanto l’alveo che attraversa l’area non necessita di fascia di protezione e sarebbe soltanto attraversato da un ponte di collegamento tra i due prospicienti corpi di fabbrica.<br />
Quanto alla qualificazione paesaggistica del sito il Tribunale ha rilevato, sulla scorta di una perizia di parte, che il progetto non contrasta con le norme di tutela geomorfologica derivanti dal  P.U.T.T., le quali abbisognano comunque di cartografia attuativa ai fini della concreta applicazione.<br />
Infine, irrilevante è stata ritenuta dalla sentenza impugnata la classificazione di parte dell’area come Vg (di rispetto geologico) in quanto contenuta in una variante all’epoca ancora in itinere e solamente adottata.<br />
Come anticipato, l’iter motivazionale che supporta la decisione impugnata – sopra sinteticamente riassunto – non resiste alle deduzioni dell’appellante.<br />
Ritiene infatti il Collegio che il comune abbia addotto a sostegno del diniego considerazioni idonee nel loro complesso a supportare la discrezionale  decisione di non avviare la procedura in deroga.<br />
Tali considerazioni attengono in primo luogo al forte impatto ambientale  e paesaggistico di un intervento destinato ad essere realizzato nella fascia costiera di Polignano, descritta dalla locale Soprintendenza – la quale più volte ne ha sollecitato la salvaguardia anche mediante l’apposizione del vincolo ex legge n. 1497 del 1939 – come “uno dei tratti più integri ed interessanti, sotto il profilo geomorfologico e paesaggistico dell’intera costa pugliese”.<br />
Nello specifico l’Amministrazione ha altresì richiamato il contrasto del progetto con i vincoli geomorfologici imposti dal P.U.T.T. nonchè la destinazione della zona a Vg (vincolo geologico) prefigurata dalla variante adottata.<br />
Come si vede, si tratta di motivazione nel suo complesso efficacemente rappresentativa delle ragioni di fondo che hanno indotto l’Amministrazione a non adottare la procedura derogatoria, alla stregua di valutazioni che restano discrezionali e che risultano quindi sindacabili in sede di legittimità solo per evidenti profili di illogicità o travisamento, che nel caso di specie non sussistono, e non nel merito.<br />
In particolare, deve escludersi che costituisca frutto di travisamento il richiamo del comune alla destinazione impressa alla zona dalla variante all’epoca solo adottata, in quanto tale strumento – ancorchè in attesa dell’approvazione  regionale poi comunque intervenuta nel corso del giudizio – costituisce razionale  termine di riferimento per le ulteriori valutazioni di opportunità che la normativa speciale sugli insediamenti produttivi in deroga rimette pur sempre all’Ente responsabile in prima battuta del governo del territorio di riferimento.<br />
Il che ancor più vale quando, come deve ritenersi nel caso in esame, la variante adottata altro  non fa che riprendere e specificare vincoli e qualificazioni di zona in gran parte desumibili dal Piano Urbanistico sovraordinato e dalla relativa cartografia. <br />
In sostanza, a prescindere da ogni approfondimento in ordine alla contestata efficacia delle relative misure di salvaguardia, l’esistenza di una variante già adottata rappresenta elemento legittimamente valorizzabile dal comune ai fini del diniego di avvio di un procedimento suscettibile di condurre ad una modifica urbanistica  contrastante  la impostazione del provvedimento in corso di approvazione.<br />
Il vero è, in conclusione, che  la sentenza impugnata, addentrandosi in una analitica contestazione delle motivazioni ostative esposte dal comune, finisce per considerare  l’avvio del procedimento di deroga come atto sostanzialmente vincolato, trascurando del tutto di considerare, sul piano metodologico, i connotati discrezionali della relativa determinazione.<br />
In tal senso è ben vero ad esempio che, come affermato dal Tribunale, il vincolo paesaggistico pacificamente apposto all’area di intervento non preclude di per sè in assoluto l’edificazione della stessa: ma è altresì evidente come la decisione del comune  di ritenere comunque inopportuna la realizzazione di un complesso turistico di incisiva portata in quell’ambito si rapporti  adeguatamente e coerentemente sia alle soluzioni all’uopo prefigurate in seno alla variante sia soprattutto alle ragioni di fondo che sottendono ed ispirano quel pregnante regime di tutela. <br />
Le considerazioni che precedono sono già sufficienti a determinare l’accoglimento dell’appello con riforma della sentenza impugnata e rigetto delle impugnative di primo grado.<br />
Resta perciò assorbito  ogni altro profilo ed in particolare la pur dirimente questione della fattuale disponibilità di altre aree per la realizzazione del compendio, da ritenersi sostanzialmente provata per effetto delle decisioni regionali ma non richiamata come assolutamente ostativa dal comune in sede procedimentale.<br />
Le spese del giudizio seguono come di regola la soccombenza e sono liquidate forfettariamente in dispositivo.<br />
<P ALIGN=CENTER><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello e, in integrale riforma della sentenza impugnata, rigetta le impugnative di primo grado.<br />
Condanna la Società al pagamento in favore del comune di Euro 8.000,00 (ottomila//00) oltre IVA e accessori per le spese del giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 Novembre 2005  con l’intervento dei Sigg.ri:<br />
Stenio RICCIO			Presidente <br />	<br />
Filippo PATRONI GRIFFI		Consigliere<br />	<br />
Dedi RULLI				Consigliere <br />	<br />
Antonino ANASTASI		Consigliere, est.<br />	<br />
Anna LEONI				Consigliere																																																																																									</p>
<p align=justify>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
03-mar-06</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-3-3-2006-n-1038/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2006 n.1038</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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