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	<title>10336 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>10336 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2012 n.10336</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-12-12-2012-n-10336/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-12-12-2012-n-10336/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2012 n.10336</a></p>
<p>Pres. Bianchi; Est. Sapone MA.CA. S.r.l.Impresa di Servizi (Avv.ti G. Anastasio Pugliese e M. Anastasio Pugliese) c/ Consip spa (Avv. A. Clarizia), nei confronti di Manitalidea spa (Avv.ti G. Pellegrino, P. Barone e U. De Angelis) e Consorzio Nazionale Servizi soc. coop. (Avv. F. Lilli) sull&#8217;ammissibilità dell&#8217;esame in via prioritaria</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-12-12-2012-n-10336/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2012 n.10336</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-12-12-2012-n-10336/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2012 n.10336</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi; Est. Sapone<br /> MA.CA. S.r.l.Impresa di Servizi (Avv.ti G. Anastasio Pugliese e M. Anastasio Pugliese) c/ Consip spa (Avv. A. Clarizia), nei confronti di Manitalidea spa (Avv.ti G. Pellegrino, P. Barone e U. De Angelis) e Consorzio Nazionale Servizi soc. coop. (Avv. F. Lilli)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;ammissibilità dell&#8217;esame in via prioritaria del ricorso incidentale diretto a contestare l&#8217;ammissione alla gara del ricorrente principale e sulla conseguente preclusione dello stesso per difetto di legittimazione ad agire</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Affidamento di servizi – Vizi sulla partecipazione alla gara – Ricorso incidentale – Esame prioritario – Ammissibilità – Conseguenze – Esame ricorso principale – Esclusione &#8211; Difetto di legittimazione ad agire.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Le doglianze dedotte in via incidentale con le quali è contestata la mancata esclusione dell&#8217;offerta presentata dall&#8217;ati ricorrente vanno sempre esaminate con priorità, a prescindere dal numero dei partecipanti e dai requisiti (siano essi soggettivi o oggettivi) di partecipazione alla gara che si assumono violati. Con tale ricorso si pone una questione pregiudiziale di rito, che, se fondata, si riflette nella preclusione all&#8217;esame del ricorso principale per difetto di legittimazione ad agire.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso n.5403 del 2012 proposto dalla srl MA.CA. Impresa di Servizi, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio e quale mandante del rti costituito con SACCIR spa (mandataria), Dussmann Service srl, Techne srl e Tepor spa, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Guido Anastasio Pugliese e Marcello Anastasio Pugliese presso il cui studio in Roma, Via G. Giacomo Porro n.26 è elettivamente domiciliata;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Consip spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dal prof. avv. Angelo Clarizia presso il cui studio in Roma, Via Principessa Clotilde n.2, è domiciliataria;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; Manitalidea spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio e quale mandataria del rti costituito con Manital s..c.p.a. e Consorzio Stabile, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianluigi Pellegrino, Pietro Barone e Ugo De Angelis ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Pellegrino in Roma, Corso Rinascimento n.11;<br />	<br />
&#8211; Consorzio Nazionale Servizi soc. coop., in persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio e quale mandataria del rti costituito con le mandanti Siram spa, e Combustibili Nuova Prenestina srl ed Exitone spa rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Fra<br />
<i><b></p>
<p align=center>per ottenere:</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>A) l’ANNULLAMENTO:<br />	<br />
a1) del provvedimento di aggiudicazione definitiva a favore del RTI con capogruppo Manital spa dalla della gara a procedura aperta indetta dall&#8217;intimata Consip per l&#8217;affidamento dei servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni, lotto n.1;<br />	<br />
a2) di tutti i verbali della Commissione di gara nella parte in cui hanno ammesso alla gara de qua il rti aggiudicatario nonchè hanno valutato l&#8217;offerta di quest&#8217;ultimo con attribuzione del realtivo punteggio;<br />	<br />
a3) di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguenziale;<br />	<br />
B) DECLARATORIA di inefficacia della convenzione, ove stipulata, con il rti aggiudicatario ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 del D.lgvo n.104/2010 e il SUBENTRO del rti ricorrente nell&#8217;aggiudicazione ed, ove stipulata, nella convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all&#8217;art.124 del D.lgvo n.104/2010.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consip e di Soc Manitalidea Spa (Mandataria) e di Soc Cns Cnssc;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2012 il dott. Giuseppe Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>La società ricorrente ha partecipato in ati con le imprese in epigrafe indicate alla gara indetta dall&#8217;intimata Consip spa per l&#8217;affidamento dei servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni, suddivisa in 12 lotti, presentando un&#8217;offerta per il lotto n. 1, e classificandosi al terzo posto della relativa graduatoria dietro il raggruppamento con mandataria Manital, cui è stato aggiudicato il predetto lotto, e dietro il raggruppamento con capogruppo il Consorzio Stabile Servizi.<br />	<br />
Con il proposto gravame ha contestato la mancata esclusione delle offerte degli intimati raggruppamenti nonchè il punteggio assegnato agli stessi.<br />	<br />
Si è costituita l&#8217;intimata Consip contestando con dovizia di argomentazioni la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto delle stesse.<br />	<br />
Si sono costituiti entrambi i raggruppamenti intimati, i quali:<br />	<br />
a) hanno confutato analiticamente le prospettazioni ricorsuali chiedendone il rigetto;<br />	<br />
b) hanno proposto ricorso incidentale contestando la mancata esclusione dalla gara de qua dell&#8217;offerta presentata dal raggruppamento odierno istante.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 5.12.2012 il ricorso è stato assunto in decisione. <br />	<br />
Il Collegio è chiamato ad esaminare in via prioritaria le doglianze dedotte in via incidentale con le quali è stata contestata la mancata esclusione dell&#8217;offerta presentata dall&#8217;ati ricorrente, uniformandosi a quanto affermato sul punto dalla sentenza n.4/2011 dell&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato secondo cui il ricorso incidentale, diretto a contestare l&#8217;ammissione alla gara del ricorrente principale va sempre esaminato con priorità, a prescindere dal numero dei partecipanti e dai requisiti (siano essi soggettivi o oggettivi) di partecipazione alla gara che si assumono violati, dacché con detto ricorso il controinteressato pone una questione pregiudiziale di rito, che, se fondata, si riflette nella preclusione all&#8217;esame del ricorso principale per difetto di legittimazione ad agire.<br />	<br />
Risulta fondata la prima delle doglianze dedotte in via incidentale da Manitalidea spa con cui è stato fatto presente che l&#8217;offerta del rti cui partecipava l&#8217;odierna ricorrente doveva essere esclusa dalla gara de qua in quanto la mandataria SACCIR spa, designata per l&#8217;esecuzione dei servizi di governo, non era in possesso della certificazione di qualità richiesta a pena di esclusione per i servizi integrati agli immobili e/o agli impianti.<br />	<br />
In punto di fatto deve essere evidenziato che:<br />	<br />
I) il bando di gara al punto III.2.3 prevedeva il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001-2000 per l&#8217;attività di servizi integrati agli immobili e/o agli impianti;<br />	<br />
II) il par. 4.2. del disciplinare di gara (pag.25) stabiliva che &#8221; con riferimento ai requisiti di capacità tecnica di cui al punto III.2.3 lettere a), b) e d) del bando di gara la dichiarazione relativa al possesso dei singoli requisiti dovrà essere resa dall&#8217;impresa/e che svolgerà/anno l&#8217;attività oggetto della singola certificazione/abilitazione/iscrizione nel caso di R.T.I. o consorzio stabile di concorrenti (costituito o costituendo);<br />	<br />
III) l&#8217;offerta del rti cui partecipava la ricorrente prevedeva che la mandataria avrebbe svolto il 100% dei servizi di governo e una quota del 64% dei servizi di manutenzione;<br />	<br />
IV) il certificato UNI EN ISO 9001-2000 prodotto dalla SACCIR spa si riferiva alla &#8221; Progettazione, installazione, manutenzione e conduzione, anche in global service, di impianti tecnologici. Progettazione di esecuzione di bonifiche ambientali di beni e materiali contenenti amianto e attività di censimento amianto. Raccolta e trasporto di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi e assimilati urbani&#8221;.<br />	<br />
Sulla base di tali elementi fattuali il rti controinteressato, sul presupposto che l&#8217;attestazione prodotta dalla mandataria SACCIR non copriva tutto lo spettro delle attività ricomprese nell&#8217;ambito dei servizi che avrebbe dovuto svolgere, ha affermato che l&#8217;offerta dell&#8217;ati de qua doveva essere esclusa.<br />	<br />
La fondatezza di tale conclusione è stata contestata dalla ricorrente principale la quale ha affermato che la qualificazione per lo svolgimento dell&#8217;attività di gestione degli immobili prodotta dalla SACCIR ricomprendeva tanto le opere di manutenzione degli impianti quanto le attività di governo, invocando a tal fine un chiarimento reso dalla stazione appaltante in ordine a tale aspetto secondo cui sussisteva un perfetta equivalenza tra la certificazione richiesta per l&#8217;attività di servizi integrati agli immobili e/o agli impianti e quella prodotta.<br />	<br />
Ciò precisato, il Collegio osserva che il disciplinare stabiliva (pagg. 2 e 3) che l&#8217;appalto in questione aveva ad oggetto:<br />	<br />
A) Servizi di Governo;<br />	<br />
B) Servizi Operativi suddivisi in:<br />	<br />
B1) Servizi di Manutenzione (Impianti Elettrici, Impianti Idrico Sanitari, Impianti di Riscaldamento, Impianti di Raffrescamento, Impianti Elevatori, Impianti Antincendio, Impianti di Sicurezza e Controllo accessi, Reti, Reperibilità);<br />	<br />
B2) Servizi di Pulizia ed Igiene Ambientale (Pulizia, Disinfestazione, Raccolta e Smaltimento rifiuti speciali, giardinaggio);<br />	<br />
B3) Altri Servizi operativi (Reception, Facchinaggio interno, Facchinaggio esterno/Traslochi).<br />	<br />
In tale contesto è palese che la certificazione della SACCIR si riferisce ai servizi di cui al punto B1) e a una parte dei servizi di cui al punto B2) i quali alla luce di quanto disposto dal capitolato speciale costituiscono una parte, sia pure importante, dei servizi oggetto dell&#8217;appalto, e, pertanto, non può ritenersi in grado di coprire tutte le tipologie di servizi correlati alla gestione degli impianti, così come risultano esaustivamente specificati nella menzionata disposizione del disciplinare. <br />	<br />
Inoltre, non può essere seriamente contestato, che la predetta certificazione non copre nemmeno i servizi di governo.<br />	<br />
Al riguardo deve essere evidenziato che:<br />	<br />
a) come stabilito dal capitolato speciale nella suddetta categoria rientravano i suddetti servizi:<br />	<br />
1) Implementazione e Gestione del Sistema Informativo;<br />	<br />
2) Costituzione e Gestione dell&#8217;Anagrafe tecnica;<br />	<br />
3) Gestione del Call Center;<br />	<br />
4) Preventivazione Attività e Gestione Ordini di intervento;<br />	<br />
5) Programmazione e Controllo Operativo delle Attività;<br />	<br />
6) Sistema di Monitoraggio e controllo;<br />	<br />
7) Ottimizzazione e supporto alle decisioni;<br />	<br />
8) Integrazione Gestionale dei Servizi Appaltati a terzi;<br />	<br />
9) Gestioni e ottimizzazione utenze;<br />	<br />
10) Anagrafica Postazioni di Lavoro e Arredi;<br />	<br />
b) il predetto capitolato stabiliva esplicitamente che &#8221; Tutti i servizi di Governo sono obbligatori per la modalità di erogazione &#8221; Facility management&#8221;;<br />	<br />
c) come già precisato l&#8217;offerta del raggruppamento ricorrente prevedeva che precisato che la SACCIR avrebbe svolto il 100% dei servizi di governo;<br />	<br />
d) ne consegue, in linea con quanto prospettato da Manutalidea, che la certificazione della mandataria non comprendeva tutte le prestazioni facenti parte dei servizi di governo quali quelli inerenti alla programmazione dei servizi di manutenzione degli edifici ovvero quelli ovvero quelli inerenti all&#8217;anagrafe postazioni di lavori e arredi, per cui ne discende che l&#8217;offerta del raggruppamento MACA risultava in palese contrasto anche con quanto stabilito dal citato paragrafo 4.2. del disciplinare di gara.<br />	<br />
Alla luce di quanto sopra esposto, la doglianza incidentale in esame deve essere accolta.<br />	<br />
Ciò premesso, il proposto ricorso incidentale va accolto con assorbimento delle altre censure formulate in via incidentale, ed il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile.<br />	<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 5403 del 2012, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso incidentale e dichiara inammissibile il ricorso principale.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Franco Bianchi, Presidente<br />	<br />
Giuseppe Sapone, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Davide Soricelli, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 12/12/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-12-12-2012-n-10336/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2012 n.10336</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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