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	<title>1033 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1033 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2019 n.1033</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-4-10-2019-n-1033/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-4-10-2019-n-1033/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2019 n.1033</a></p>
<p>Pres. V. Salamone; Est. F. Risso. 1. Vigilanza sul servizio farmaceutico &#8211; Sanzioni amministrative pecuniarie &#8211; Giurisdizione &#8211; Esclusiva del giudice amministrativo &#8211; Ragioni.  1. Spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia concernente l&#8217;impugnazione della sanzione amministrativa pecuniaria comminata dall&#8217;azienda sanitaria locale in sede di controllo sulle farmacie,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-4-10-2019-n-1033/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2019 n.1033</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-4-10-2019-n-1033/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2019 n.1033</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. V. Salamone; Est. F. Risso.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Vigilanza sul servizio farmaceutico &#8211; Sanzioni amministrative pecuniarie &#8211; Giurisdizione &#8211; Esclusiva del giudice amministrativo &#8211; Ragioni.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia concernente l&#8217;impugnazione della sanzione amministrativa pecuniaria comminata dall&#8217;azienda sanitaria locale in sede di controllo sulle farmacie, attinendo la controversia alla vigilanza sul servizio farmaceutico</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 04/10/2019<br /> <strong>N. 01033/2019 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00073/2018 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 73 del 2018, proposto da<br /> Farmacia Leva di Calliero Paolo &amp; Formiglia Mauro S.n.c., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Paolo Calliero, in proprio, rappresentati e difesi dagli avvocati Massimo Occhiena, Fabrizio Fracchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo, in Torino, via Alfonso Lamarmora, n. 6;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Azienda Sanitaria Locale &quot;Città  di Torino&quot;, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Mario Eugenio Comba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Mercantini n. 6;<br /> Struttura Complessa Farmaci e Dispositivi ex Asl To1, S.S.D. (Struttura Semplice Dipartimentale) Vigilanza/Attività  Ispettiva Farmacie Territoriali, S.S.D. (Struttura Semplice Dipartimentale) Vigilanza/Attività  Ispettiva Farmacie Territoriali, Regione Piemonte non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Ordine dei Farmacisti della Provincia di Torino non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; del provvedimento dell&#8217;ASL Azienda Sanitaria Locale &#8220;Città  di Torino&#8221;, prot. n. 2017/0118168, inviato il 22 novembre 2017 al Dott. Paolo Calliero, avente ad oggetto &#8220;Sanzioni amministrative&#8221;, con cui il Direttore Generale &#8220;Ordina 1) alla Farmacia Leva&#038; l&#8217;applicazione del minimo edittale pari ad euro 1.549,37 alle n. 112 violazioni contestate con riferimento ad altrettante ricette farmaceutiche di preparati magistrali per colliri ad uso veterinario; 2) alla Farmacia Leva&#038; il pagamento, entro sessanta giorni dal ricevimento della presente ordinanza, di euro 1.549,37 per ciascuna delle n. 112 ricette farmaceutiche suindicate mediante versamento sul c/c bancario&#8221;;<br /> &#8211; per quanto occorrer possa, del provvedimento dell&#8217;ASL Azienda Sanitaria Locale &#8220;Città  di Torino&#8221;, prot. n. 2017/0084404, inviato via pec in data 14 settembre 2017, avente ad oggetto &#8220;Scritti difensivi ex art. 18, L 689/1981 farmacia Leva&#038; Risposta&#8221;, a firma del Direttore FF della Struttura Complessa Farmaci e Dispositivi ex ASL TO1, Dott.ssa Carla Rolle;<br /> &#8211; dei verbali di accertamento di presunta violazione amministrativa 12 luglio 2017 nn. 3 e 4; 13 luglio 2017, nn. da 5 a 70 (a eccezione del verbale n. 27, che è senza data) e 17 luglio 2017, nn. da 71 a 114;<br /> &#8211; del verbale per l&#8217;attività  ispettiva delle farmacie aperte al pubblico Regione Piemonte &#8211; ex ASL TO1, Verbale di ispezione delle farmacie n. 02 del 27 giugno 2017 con cui la Dott.ssa Carla Rolle in qualità  di Direttore della SC Farmaci e Dispositivi, la Dott.ssa Carla Settanni in qualità  di Funzionario Amministrativo dell&#8217;ASL e il Dott. Matteo Carozzi in qualità  di Farmacista designato dall&#8217;Ordine dei Farmacisti Provinciale hanno proceduto a una ispezione straordinaria (art. 127 TULS) della Farmacia Leva;<br /> &#8211; per quanto occorrer possa dei verbali di sequestro giudiziario della SSD Attività  Ispettiva Farmacie Territoriali e dei N.A.S. Nucleo Antisofisticazioni e Sanità  di Torino entrambi del 27 giugno 2017, richiamati nel verbale ispettivo;<br /> &#8211; di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, anche non cognito.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 settembre 2019 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> In data 27 giugno 2017 gli organi dell&#8217;Azienda Sanitaria Locale &#8220;Città  di Torino&#8221; effettuavano un&#8217;ispezione straordinaria presso la struttura della Farmacia ricorrente e rinvenivano le ricette oggetto di contestazione sanzionatoria.<br /> A seguito dell&#8217;ispezione straordinaria, venivano notificate al Direttore della farmacia ricorrente i verbali di accertamento della violazione ex art. 76, comma 3 e 84, comma 7 del decreto legislativo n. 193 del 2006, con riferimento alle ricette oggetto di contestazione sanzionatoria.<br /> Il Direttore della farmacia ricorrente presentava scritti difensivi ai sensi dell&#8217;art. 18 della legge n. 689 del 1981, rispetto ai quali il competente organo dell&#8217;Amministrazione resistente forniva riscontro.<br /> In data 22 novembre 2017, con nota prot. 2017/0118168, l&#8217;Azienda Sanitaria Locale &#8220;Città  di Torino&#8221; emanava, ai sensi dell&#8217;art. 18 della legge n. 689 del 1981 e a conclusione del procedimento <em>de quo</em>, l&#8217;Ordinanza-ingiunzione a firma del Direttore generale, nei confronti del Direttore della farmacia ricorrente.<br /> Avverso l&#8217;Ordinanza-ingiunzione suddetta e gli atti ad essa collegati hanno presentato ricorso innanzi a questo Tribunale la Farmacia Leva S.n.c. nonchè il dott. Paolo Calliero chiedendone l&#8217;annullamento e deducendone l&#8217;illegittimità  per violazione dell&#8217;art. 108 del decreto legislativo n. 193 del 2006 e dei principi in tema di sanzioni; violazione dell&#8217;art. 3, della legge n. 241 del 1990, eccesso di potere per carenza di motivazione, carenza di istruttoria e contraddittorietà  tra atti dello stesso procedimento; violazione dell&#8217;art. 97 della Costituzione, degli artt. 1 e 3, della legge 241 del 1990, e dei principi del buon andamento e del legittimo affidamento, eccesso di potere per carenza di motivazione, carenza di istruttoria, contraddittorietà  tra atti dello stesso procedimento; violazione dell&#8217;art. 6, comma 1, lett. e), della legge n. 241 del 1990, e dei principi in tema di procedimento amministrativo, eccesso di potere per carenza di motivazione, carenza di istruttoria e contraddittorietà  tra atti dello stesso procedimento; violazione dell&#8217;art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dei principi in tema di irrogazione delle sanzioni, eccesso di potere per contraddittorietà  e illogicità  del provvedimento, per carenza di istruttoria e di motivazione; violazione degli artt. 76, 84, 108, del decreto legislativo n. 193 del 2006, degli artt. 3 e 10, della legge n. 241 del1990, del principio di legalità ; degli artt. 1, 3 e 18, della legge n. 689 del 1981, dei principi in materia di sanzioni, eccesso di potere per carenza di motivazione e di istruttoria.<br /> Si è costituita in giudizio l&#8217;Azienda Sanitaria Locale &#8220;Città  di Torino&#8221; eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.<br /> Con ordinanza n. 60 del giorno 8 febbraio 2018 questo Tribunale, affermando preliminarmente che la controversia attinente al servizio farmaceutico rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell&#8217;art. 133, primo comma, lett. c) del codice del processo amministrativo, ha accolto l&#8217;istanza cautelare presentata congiuntamente al ricorso e, per l&#8217;effetto, ha sospeso il provvedimento, subordinando alla presentazione di una fideiussione bancaria l&#8217;efficacia della misura cautelare, da presentare entro 30 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell&#8217;ordinanza medesima e ha fissato per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 10 ottobre 2018.<br /> In prossimità  dell&#8217;udienza pubblica le parti hanno presentato memorie a sostegno delle proprie posizioni.<br /> Con ordinanza n. 263 dell&#8217;11 marzo 2019 questo Tribunale ha disposto incombenti istruttori, chiedendo, ai sensi dell&#8217;art. 65 del codice del processo amministrativo, all&#8217;Azienda Sanitaria Locale &#8220;Città  di Torino&#8221;, di depositare una relazione contenente i chiarimenti richiesti.<br /> In data 8 aprile 2019 l&#8217;Azienda Sanitaria Locale &#8220;Città  di Torino&#8221; ha depositato la nota prot. 2019/41881 del 22 marzo 2019, a firma del Direttore della S.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale, recante i chiarimenti richiesti.<br /> In prossimità  dell&#8217;udienza pubblica le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive posizioni.<br /> All&#8217;udienza pubblica del 25 settembre 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1. &#8211; In via preliminare il Collegio deve esaminare l&#8217;eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sollevata dall&#8217;Azienda Sanitaria resistente.<br /> Più¹ nello specifico l&#8217;Amministrazione resistente sostiene che sarebbe evidente dal tenore letterale delle singole fattispecie previste dall&#8217;art. 108 del decreto legislativo n. 196 del 2006 (tra le quali, vi sarebbe anche quella oggetto della presente causa, di cui al comma 11 della medesima disposizione), che si tratti di sanzioni afflittive aventi carattere punitivo delle pregiudizievoli condotte messe in atto nell&#8217;ambito della fornitura e commercio dei medicinali veterinari.<br /> A parere dell&#8217;Azienda sanitaria l&#8217;irrogazione di tali fattispecie sanzionatorie non presupporrebbe quindi l&#8217;esercizio di alcun potere autoritativo discrezionale, bensì la mera applicazione da parte della competente Autorità  del parametro sanzionatorio esplicitato, in termini di condotta e contegno soggettivo, dalle norme punitive elencate nei plurimi commi dell&#8217;art. 108.<br /> Alla luce delle considerazioni sopra sintetizzate, a parere dell&#8217;Amministrazione resistente, la giurisdizione spetterebbe al Giudice Ordinario quale giudice naturale delle posizioni soggettive di diritto soggettivo incise per effetto dell&#8217;applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie a carattere afflittivo, secondo quanto previsto dal novellato art. 22, comma 1, della legge n. 689 del 1981 (il quale richiama, a sua volta, il rito speciale avanti al Giudice Ordinario ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 6 del decreto legislativo n. 150 del 2011).<br /> Il Collegio, confermando la posizione giù  espressa in sede cautelare, ritiene che la controversia in esame rientri nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell&#8217;art. 133, primo comma, lett. c) del codice del processo amministrativo.<br /> L&#8217;art. 22 della legge n. 689 del 1981, richiamato dall&#8217;Amministrazione resistente, fa salvo quanto previsto dall&#8217;art. 133 del codice del processo amministrativo; invero, esso recita &#8220;Salvo quanto previsto dall&#8217;articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro l&#8217;ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l&#8217;ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all&#8217;autorità  giudiziaria ordinaria. L&#8217;opposizione è regolata dall&#8217;articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150&#8221;.<br /> L&#8217;art. 133, primo comma, del codice del processo amministrativo recita: &#8220;1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge:&#038;c) le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità , canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all&#8217;affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonchè afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilità &#8221; e la controversia in esame ha ad oggetto le sanzioni amministrative che l&#8217;Azienda sanitaria ha irrogato alla Farmacia ricorrente proprio a seguito dell&#8217;esercizio dell&#8217;attività  di controllo su di essa espletato.<br /> Come la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di evidenziare, quando il potere di irrogazione di sanzioni pecuniarie si colleghi ad una funzione di vigilanza sullo svolgimento di un servizio pubblico, il suo esercizio non costituisce esplicazione di una astratta potestà  punitiva, rispetto alla quale si configurano esclusivamente diritti soggettivi, ma si inserisce invece in una più¹ complessa attività  di controllo attraverso la quale la Pubblica Amministrazione cura, in veste autoritativa, un interesse pubblico concreto correlato al buon andamento ed al corretto svolgimento del settore affidato alle sue cure (Cons. Stato, sez. III, 3 luglio 2015, n. 3321 che conferma T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Trieste, sez. I, 29 ottobre 2009, n. 721; sul punto di recente anche TA.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 7 marzo 2018, n. 265).<br /> Il T.A.R. Milano ha precisato altresì che &#8220;la correlazione fra potere di vigilanza e potere sanzionatorio rende, da un lato, ascrivibile l&#8217;atto sanzionatorio alla materia dei servizi pubblici: la sanzione è direttamente funzionale alla tutela dell&#8217;interesse pubblico al corretto espletamento del servizio e non giù  al semplice ripristino della legalità  violata; da altro lato, dal punto di vista del soggetto passivo della sanzione, determina un intreccio di posizioni soggettive di diritto e di interesse legittimo che rende compatibile l&#8217;attribuzione della giurisdizione esclusiva al g.a. al quadro delineato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 204/2004&#8221; (T.A.R. Milano, sez. III, 18 settembre 2012, n. 2306).<br /> L&#8217;eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo pertanto non può essere accolta.<br /> 2. &#8211; Nel merito il ricorso è fondato e va accolto per l&#8217;assorbente censura contenuta nel motivo di ricorso n. 5 di carenza di istruttoria e di motivazione, trattandosi di punto risolutivo della controversia.<br /> La ricorrente evidenzia che il provvedimento impugnato utilizza espressioni generiche e non precise, che a suo avviso non soddisfano le esigenze di esatta indicazione dei presupposti dell&#8217;agire richieste in relazione all&#8217;adozione di provvedimenti gravemente sanzionatori e dalla chiara valenza punitiva.<br /> All&#8217;interno dell&#8217;atto, infatti, si leggerebbe per ben due volte l&#8217;equivoca espressione &#8220;la maggior parte delle prescrizioni&#8221;.<br /> La ricorrente contesta anche la solidità  della struttura argomentativa complessivamente utilizzata dall&#8217;Amministrazione.<br /> Più¹ nello specifico, la deducente contesta tutte e tre le seguenti proposizioni:<br /> &#8211; la &#8220;maggior parte delle prescrizioni&#8221; riporta la dicitura &#8220;per uso ambulatoriale&#8221;;<br /> &#8211; da ciù² si evincerebbe che si tratta di medicinali destinati a scorte;<br /> &#8211; non è possibile escludere a priori l&#8217;utilizzo dei medicinali su animali destinati alla produzione di alimenti per l&#8217;uomo.<br /> Per quanto riguarda la prima, la ricorrente osserva che, se solo una parte, seppure quella asseritamente maggioritaria, delle prescrizioni (e, quindi, delle relative ricette) riporta la dicitura &#8220;per uso ambulatoriale&#8221;, la comminatoria della sanzione per tutte le 112 ricette è logicamente e indiscutibilmente ingiustificata.<br /> Rimane, secondo la ricorrente, non assolto l&#8217;onere di provare la sussistenza dell&#8217;illecito, onere che richiederebbe di indicare esattamente i casi di illecito.<br /> Anche la seconda proposizione dell&#8217;argomentazione sarebbe, ad avviso della ricorrente, criticabile e non convincente (destinazione a scorte nel caso in cui la ricetta contenga l&#8217;indicazione &#8220;per uso ambulatoriale&#8221;).<br /> Al riguardo, la deducente sottolinea che, nel caso di preparati galenici (e a differenza di quanto accade per le confezioni industriali), questi vengono preparati in modalità  &#8220;monodose&#8221; e venduti dai veterinari ai proprietari di animali soltanto per l&#8217;avvio delle terapie, la cui continuazione deve avvenire in forza dell&#8217;acquisto (sempre da parte dei proprietari degli animali) dei medesimi farmaci direttamente presso le farmacie.<br /> Non sarebbe dunque corretto parlare di scorte, posto che i preparati galenici sarebbero posseduti dai veterinari sotto forma di campioni singoli e monouso per la vendita una tantum (e solo all&#8217;inizio della cura) ai proprietari di animali.<br /> La deducente comunque sostiene che l&#8217;Amministrazione avrebbe almeno dovuto provare ciù² che afferma e, cioè, l&#8217;utilizzo dei medicinali su animali destinati alla produzione di alimenti per l&#8217;uomo, mentre l&#8217;ASL resistente si limiterebbe ad affermare che non si può escludere questa evenienza.<br /> Invece di provare il fatto positivo (l&#8217;utilizzo su alcuni animali) che pretende essere rilevante, l&#8217;Azienda sanitaria ammetterebbe di non potere escludere che ciù² accada.<br /> La ricorrente sostiene che l&#8217;Ente sanitario abbia fallito la dimostrazione di quello che avrebbe dovuto attestare, evidenziando che ciù² sarebbe frutto evidente di una carenza di istruttoria e di motivazione, con il risultato ultimo di introdurre nell&#8217;ordinamento una sorta di inammissibile fattispecie punitiva fondata sul pericolo o, peggio ancora, sulla mancata prova del presupposto, con onere del presunto responsabile di fornire la prova contraria.<br /> Il Collegio osserva che nell&#8217;ordinanza ingiunzione oggetto di impugnazione si legge &#8220;Premesso che in data 27 giugno c.a. la Commissione Ispettiva della S.S.D. Attività  Ispettiva farmacie territoriali dell&#8217;ex ASL TO 1, in sede d&#8217;ispezione straordinaria presso la farmacia LEVA &#8211; Corso Stati Uniti, 5 Torino, ha contestato n. 112 violazioni con riferimento ad altrettante ricette farmaceutiche di preparati magistrali per colliri ad uso veterinario, non conformi alla normativa vigente: per ogni ricetta non conforme è stata contestata la violazione dell&#8217;art. 76, comma 3, D.lvo 193/06 (Codice Comunitario dei medicinali uso veterinario) sanzionata ai sensi dell&#8217;art. 108 comma 11 D.Lgs. cit., con la sanzione amministrativa da Euro 1.549,37 a Euro 9.296,22&#038;le molecole prescritte sono tutti farmaci uso umano ad azione immunologica e/o ormonale, per le quali è previsto l&#8217;utilizzo della ricetta non ripetibile in triplice copia (RNRT), nello specifico: il Tacrolimus attualmente è presente soltanto in medicinali registrati per uso umano e mai per uso veterinario e dunque richiede la prescrizione su RNRT (Dlgs 193/06, art. 76, comma 7 e 84 comma 7), la Ciclosporina, l&#8217;Interferone ed il Megestrolo appartengono a classi di medicinali, per la cui vendita, se destinati ad animali destinati alla produzione di alimenti per l&#8217;uomo, è previsto l&#8217;utilizzo di RNRT (Dlgs 193/06, articolo 76, comma 3); la maggior parte delle prescrizioni riporta la dicitura &quot;per uso ambulatoriale&quot; o dicitura analoga da cui si evince che si tratta di scorta. Per prassi, la prescrizione di medicinali destinati a costituire scorte avviene sempre su RNRT (ricetta non ripetibile in triplice copia). Dal momento che la maggior parte delle prescrizioni rinvenute presso la Farmacia Leva sono relative a delle scorte, non è possibile escludere a priori l&#8217;utilizzo su animali destinati alla produzione di alimenti per l&#8217;uomo&#038;gravità  della violazione. Nel caso specifico tutte le violazioni risultano equivalenti in quanto in difformità  all&#8217;art. 76, comma 3, D.lvo 196/06&#8221;.<br /> L&#8217;Azienda sanitaria nella memoria difensiva del 1° febbraio 2018 precisa che &#8220;le ricette&#038;riguardano farmaci ad uso umano e potenzialmente nocivi per la salute umana (si tratta, infatti, di farmaci «ad azione immunologica e/o ormonale»); le ricette, seppur dal tenore generico e con dati mancanti, riportano frequentemente il riferimento al cd. «uso ambulatoriale», con ciù² intendendosi il riferimento ad uso scorte dei singoli ambulatori dei medici veterinari prescriventi le ricette; pertanto, fermi gli accertamenti di cui sopra, non può affatto escludersi l&#8217;utilizzo dei farmaci prescritti su animali destinati alla produzione di alimenti per l&#8217;uomo, con grave pregiudizio della salute di quest&#8217;ultimo. 2.4.3. Riscontrato quanto sopra, entrambi gli atti della resistente Azienda (v. docc. 3-4) hanno ravvisato, dunque, la ricorrenza dei presupposti della violazione di cui all&#8217;art. 76, comma 3, del D.lgs. n. 193/2006 (vale a dire, tipologia di farmaco potenzialmente nocivo per la salute umana e tipologia di animale destinato al consumo umano), con la conseguente applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall&#8217;art. 108, comma 11, del medesimo testo legislativo&#8221;.<br /> Nella memoria del 5 settembre 2018, l&#8217;Azienda sanitaria afferma di aver contestato alla Farmacia ricorrente anche il mancato rispetto di quanto previsto dall&#8217;art. 84 del D.lgs. 193/2006 a proposito delle &#8220;scorte&#8221;, evidenziando che il comma 7 del citato articolo impone, anche per tale fattispecie, l&#8217;utilizzo di ricetta non ripetibile in triplice copia.<br /> Infine, nella memoria del 18 settembre 2018 si legge &#8220;data la carenza documentale riscontrata in dette prescrizioni, non è possibile escludere la destinazione di tali medicinali all&#8217;uso veterinario per la terapia di animali destinati al consumo umano. 1.3. Difatti, la mancanza di una precisa indicazione all&#8217;interno delle singole ricette della specie animale e del luogo di somministrazione del medicinale prescritto&#038;rende impossibile ritenere, con ragionevole certezza, che i medicinali siano destinati esclusivamente alla cura di animali da compagnia. 1.4. Nè, in tal senso, rilevano le affermazioni sostenute dalla ricorrente per cui le sindromi curate con i medicinali prescritti sarebbero tipiche di cani e gatti, i dosaggi indicati sarebbero utilizzabili solo per animali di piccola taglia e, ancora, i veterinari che avevano prescritto le ricette sarebbero specializzati nella cura di animali da compagnia: invero, tali constatazioni, fatte ex post, dovevano evincersi ex ante dal solo contenuto della ricetta, che avrebbe dovuto ricomprendere in modo compiuto la indicazione della specie animale e del luogo di somministrazione del medicinale; solo così, la resistente Azienda avrebbe avuto piena e sicura contezza di come i medicinali prescritti, ad azione immunologica ed ormonale, fossero destinati alla cura esclusiva di animali da compagnia.1.5. Infatti, se la ratio della norma, di cui all&#8217;art. 76, comma 3, del D.lgs. 193/2006, è quella di tutelare un diritto fondamentale della persona, quale quello della salute umana, la resistente Azienda deve essere posta in grado di escludere, con ragionevole certezza, che le ricette, per le quali non è stato rispettato il prescritto regime della c.d. «triplice copia», riguardino medicinali utilizzabili per la cura di animali destinati alla produzione di alimenti per l&#8217;uomo; tale certezza sicuramente non può essere desunta da mere considerazioni a posteriori, come quelle riportate dalla difesa tecnica della ricorrente nell&#8217;ambito degli scritti difensivi depositati agli atti&#8221;.<br /> Ciù² premesso, il Collegio osserva che l&#8217;ordinanza ingiunzione ha applicato per ciascuna ricetta ritenuta non conforme la sanzione prevista dall&#8217;art. 108, comma 11, del decreto legislativo n. 196 del 2006, il quale recita &#8220;Salvo che il fatto costituisca reato, il veterinario che non osserva le disposizioni degli articoli 10 e 11 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.549,00 a euro 9.296,00. E&#8217; soggetto alla medesima sanzione chiunque fornisce medicinali veterinari senza la prescrizione prevista dall&#8217;articolo 76, commi 1, 2 e 3&#8221;.<br /> Nel provvedimento, inoltre, come giù  evidenziato, si legge &#8220;Nel caso specifico tutte le violazioni risultano equivalenti in quanto in difformità  all&#8217;art. 76, comma 3 D.lvo 196/06&#8221; e la stessa Azienda Sanitaria nelle memoria depositata in data 1° febbraio 2018 precisa che &#8220;entrambi gli atti della resistente Azienda (v. docc. 3-4) hanno ravvisato, dunque, la ricorrenza dei presupposti della violazione di cui all&#8217;art. 76, comma 3, del D.lgs. n. 193/2006 (vale a dire, tipologia di farmaco potenzialmente nocivo per la salute umana e tipologia di animale destinato al consumo umano), con la conseguente applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall&#8217;art. 108, comma 11, del medesimo testo legislativo&#8221;.<br /> Ebbene, l&#8217;articolo 76, comma 3 del D.lgs. n. 193/2006 recita: &#8220;Fatte salve le disposizioni più¹ restrittive, la vendita di medicinali veterinari ad azione immunologica, di premiscele medicate nonchè di medicinali veterinari contenenti chemioterapici, antibiotici, antiparassitari, corticosteroidi, ormoni, antinfiammatori, sostanze psicotrope, neurotrope, tranquillanti e beta-agonisti, prescritti per la terapia di animali destinati alla produzione di alimenti per l&#8217;uomo, è effettuata soltanto dietro prescrizione di ricetta medico-veterinario non ripetibile in triplice copia, di cui la prima viene conservata dal farmacista, la seconda viene da questi inviata alla A.S.L. entro una settimana dalla vendita e la terza viene conservata dal titolare degli impianti di cui all&#8217;articolo 65&#8221; e l&#8217;istruttoria disposta da questo Tribunale ha confermato che nel caso in esame il Tacrolimus, la Cicplosporina e l&#8217;Interferone sono farmaci ad azione immulogica, mentre il Megestrolo è un farmaco ad azione ormonale.<br /> La norma, la cui violazione si contesta con l&#8217;ordinanza ingiunzione impugnata, quindi, impone la ricetta non ripetibile in triplice copia per la vendita di medicinali veterinari ad azione immunologica, di premiscele medicate nonchè di medicinali veterinari contenenti chemioterapici, antibiotici, antiparassitari, corticosteroidi, ormoni, antinfiammatori, sostanze psicotrope, neurotrope, tranquillanti e beta-agonisti, prescritti per la terapia di animali destinati alla produzione di alimenti per l&#8217;uomo.<br /> Alla luce della normativa posta a base dell&#8217;irrogazione della sanzione, il Collegio:<br /> &#8211; rileva che nell&#8217;ordinanza ingiunzione impugnata non è indicato in modo preciso quali e quante prescrizioni rinvenute presso la Farmacia Leva sarebbero relative a delle scorte essendo utilizzata la generica espressione &#8220;la maggior parte&#8221;;<br /> &#8211; evidenzia che nell&#8217;ordinanza ingiunzione impugnata si afferma che &#8220;per prassi&#8221; la prescrizione di medicinali destinati a costituire scorte avviene sempre su RNRT (ricetta non ripetibile in triplice copia);<br /> &#8211; per quanto riguarda la successiva deduzione secondo la quale &#8220;Dal momento che la maggior parte delle prescrizioni rinvenute presso la Farmacia Leva sono relative a delle scorte non è possibile escludere a priori l&#8217;utilizzo su animali destinati alla produzione di alimenti per l&#8217;uomo&#8221; osserva che manca la prova del nesso logico tra la presenza di una scorta e l&#8217;utilizzo dei medicinali destinati alla produzione di alimenti per l&#8217;uomo;<br /> &#8211; più¹ in generale, non si ritiene sufficiente, a supporto dell&#8217;irrogazione della sanzione, la mera affermazione dell&#8217;impossibilità  di escludere a priori l&#8217;utilizzo su animali destinati alla produzione di alimenti per l&#8217;uomo, anche tenuto conto che in alcune delle ricette depositate dalla ricorrente viene chiaramente indicata come tipologia di animale &#8220;cane&#8221;.<br /> Alla luce di tutto quanto sopra esposto, considerata la norma sanzionatoria applicata (art. 108, comma 11 del decreto legislativo n. 196 del 2006), la norma che si afferma essere stata violata (art. 76, comma 3 dello stesso decreto), la fattispecie che l&#8217;Amministrazione intendeva sanzionare: vendita senza ricetta non ripetibile in triplice copia di &#8220;tipologia di farmaco potenzialmente nocivo per la salute umana e tipologia di animale destinato al consumo umano&#8221; (così come chiarito dalla stessa Azienda Sanitaria nella memoria depositata il 1° febbraio 2018) e le argomentazioni presuntive riportate a supporto dell&#8217;irrogazione della sanzione, il Collegio ritiene che sia ravvisabile la carenza di istruttoria e di motivazione dedotta nel gravame.<br /> Il ricorso pertanto è fondato e va accolto per tale assorbente censura e, per l&#8217;effetto, va annullato il provvedimento dell&#8217;ASL Azienda Sanitaria Locale &#8220;Città  di Torino&#8221;, prot. n. 2017/0118168 oggetto di impugnazione.<br /> La complessità  della controversia giustifica l&#8217;integrale compensazione delle spese di lite.<br /> P.Q.M.<br /> il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e per l&#8217;effetto annulla il provvedimento dell&#8217;ASL Azienda Sanitaria Locale &#8220;Città  di Torino&#8221;, prot. n. 2017/0118168.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-4-10-2019-n-1033/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2019 n.1033</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2016 n.1033</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-3-2016-n-1033/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-3-2016-n-1033/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2016 n.1033</a></p>
<p>Pres. Torsello &#8211; Est. Contessa Sull’operatività del d.P.R. 34/2000 in caso di contratti con le SOA stipulati prima dell&#8217;entrata in vigore del d.P.R. 207/2010 Contratti della P.A. – Attestazioni SOA – Regolamento di attuazione del Codice – Entrata in vigore – Periodo transitorio&#160;– Operatività&#160;– Contratti stipulati con le SOA ante</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-3-2016-n-1033/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2016 n.1033</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-3-2016-n-1033/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2016 n.1033</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Torsello &#8211; Est. Contessa</span></p>
<hr />
<p>Sull’operatività del d.P.R. 34/2000 in caso di contratti con le SOA stipulati prima dell&#8217;entrata in vigore del d.P.R. 207/2010</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><strong>Contratti della P.A. – Attestazioni SOA – Regolamento di attuazione del Codice – Entrata in vigore – Periodo transitorio&nbsp;– Operatività&nbsp;– Contratti stipulati con le SOA <em>ante </em>Regolamento – &nbsp;Conseguenze&nbsp;– Art. 26 d.P.R. 34/2000 – Applicabilità.</strong><br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Alla luce del principio &#8220;<em>tempus regit actum</em>&#8221; e del disposto del comma 12 dell’articolo 357 del d.P.R. 207 del 2010, l’ultrattività delle disposizioni di cui all’articolo 26 del d.P.R. 34 del 2000 in materia di esecuzione dei lavori pubblici riguarda non solo le ipotesi in cui l’attestazione SOA sia stata rilasciata dopo il termine del richiamato periodo transitorio, ma anche le ipotesi in cui, entro tale data, sia stato stipulato il contratto di qualificazione. Pertanto, le certificazioni rilasciate sulla base di contratti di qualificazione stipulati prima della scadenza del richiamato periodo transitorio restano comunque disciplinate dall’art. 26 del d.P.R. 34 del 2000. Di conseguenza, anche in relazione all&#8217;affidamento di incarichi di direzione lavori non sussite obbligo della laurea in ingegneria o architettura, come invece previsto dal d.P.R 207/2010, risultando sufficiente l&#8217;esperienza professionale acquisita nei suddetti lavori.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;">N. 01033/2016REG.PROV.COLL.<br />
N. 05903/2015 REG.RIC.</div>
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
<strong>Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 5903 del 2015, proposto dal signor Antonio Lanzara quale titolare dell’omonima Impresa di costruzioni, rappresentato e difeso dagli avvocati Gherardo Marone e Michele Gaeta, con domicilio eletto presso Luigi Napolitano in Roma, Via Sicilia, 50</p>
<div style="text-align: center;"><em>contro</em></div>
<p>Comune di Pisciotta, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Gennaro Maione, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Veio, 53, palazzo 2, interno 7</p>
<div style="text-align: center;"><em>nei confronti di</em></div>
<p>Asmel Consortile a r.l. &#8211; Centrale di Committenza;<br />
SOA Quadrifoglio Organismo di attestazione;<br />
C.E.RE.S. S.r.l. Unipersonale, rappresentata e difesa dall&#8217;avv.ocato Gianvincenzo Esposito, con domicilio eletto presso Carlo Boursier Niutta in Roma, viale Giulio Cesare, 21-23<br />
per la riforma della sentenza del T.A.R. della Campania – Sezione staccata di Salerno, Sezione I, n. 961/2015<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pisciotta e della C.E.RE.S. s.r.l. Unipersonale;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2016 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti gli avvocati Gherardo Marone e Sara Di Cunzolo su delega dell&#8217;avvocato Gennaro Maione;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<p>Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. della Campania – Sezione staccata di Salerno e recante il n. 143/2015 l’impresa odierna appellante, premesso di aver partecipato alla gara di appalto integrato indetta dal Comune di Pisciotta (SA) per la progettazione e l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza, consolidamento statico e recupero funzionale di un immobile sottoposto a vincolo (Palazzo Landulfo) e di essersi collocata al secondo posto della graduatoria finale, impugnava l’aggiudicazione disposta in favore della soc. C.E.RE.S., deducendone sotto diversi profili l’illegittimità.<br />
I medesimi atti venivano altresì impugnati (e per ragioni in larga parte coincidenti con quelle esposte dall’odierna appellante) anche dalla terza classificata, Archeo &amp; Restauri s.r.l. (ricorso n. 74/2015).<br />
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo adito, previa riunione, ha respinto entrambi i ricorsi.<br />
La sentenza in questione è stata impugnata in appello dal signor Antonio Lanzara (nella qualità di legale rappresentante dell’omonima impresa) il quale ne ha chiesto la riforma articolando plurimi motivi.<br />
Con il primo e il secondo motivo l’appellante premette che l’articolo 248 del nuovo Regolamento di esecuzione ed attuazione del ‘Codice dei contratti’ fissa regole più restrittive che in passato per ciò che riguarda la qualificazione richiesta per l’esecuzione di lavori relativi ai beni del patrimonio culturale (ai sensi dell’articolo 248, cit., “<em>la direzione tecnica per i lavori di cui al presente titolo è affidata, relativamente alla categoria OG 2, a soggetti in possesso di laurea in conservazione di beni culturali o in architettura (…)</em>”).<br />
La disposizione introdotta nel 2010 risulta, come si è detto, di minor rigore rispetto a quella previgente (articolo 26 del d.P.R. 34 del 2010) la quale ammetteva –<em>caeteris paribus</em> – che la direzione dei lavori potesse essere affidata anche a soggetti non laureati, purché in possesso di “<em>esperienza professionale acquisita nei suddetti lavori</em>”.<br />
Ai fini della presente decisione mette anche conto richiamare la previsione dell’articolo 357, comma 12 del d.P.R. 207 del 2010 (rubricato ‘<em>norme transitorie</em>’) il quale, ai fini che qui rilevano, stabilisce che “<em>le attestazioni rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 nelle categorie non modificate dal presente regolamento hanno validità fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse</em>”.<br />
Secondo l’appellante, quindi, il richiamato articolo 357 dovrebbe essere inteso nel senso che, a far data dal giorno 8 giugno 2011 (data di entrata in vigore in parte qua del d.P.R. 207, cit.), non sarebbe più possibile concorrere alle gare utilizzando le certificazioni SOA rilasciate prima di tale data ai sensi del d.P.R. 34 del 2000.<br />
Pertanto, le certificazioni SOA temporalmente rilasciate dopo l’8 giugno 2001 non potrebbero più fare riferimento ai requisiti meno stringenti di cui al d.P.R. 34 del 2000, ma dovrebbero necessariamente conformarsi alle sopraggiunte previsioni di cui al nuovo Regolamento.<br />
Quindi, anche a prescindere dalla data di pubblicazione del bando (e pertanto, anche per le gare bandite dopo l’8 giugno 2001) sarebbe possibile concorrere utilizzando le certificazioni SOA di cui al regolamento n. 34 del 2000, ma tale possibilità sarebbe ammessa soltanto a condizione che tali certificazioni siano state rilasciate prima dell’8 giugno 2011<br />
Ebbene, questo essendo il pertinente quadro normativo, l’amministrazione e i primi Giudici avrebbero dovuto farne discendere l’obbligo di escludere dalla gara la prima classificata C.E.RE.S. la quale aveva allegato in sede di domanda di partecipazione un’attestazione SOA rilasciata il 23 settembre 2011 (e quindi, ben oltre la scadenza del periodo transitorio, venuto a cessare alla data dell’8 giugno 2011), dal momento che tale attestazione risultava basata sui – meno rigorosi – requisiti di cui al d.P.R. 34 del 2000 e non anche su quelli – ben più rigorosi – di cui all’articolo 248 del nuovo ‘Regolamento’.<br />
In particolare, l’esclusione avrebbe dovuto essere disposta in quanto l’aggiudicataria non era in grado di assicurare che la direzione tecnica fosse affidata a soggetti in possesso di laurea in conservazione dei beni culturali o in architettura.<br />
Secondo l’appellante la sentenza in epigrafe sarebbe da riformare per avere i primi Giudici erroneamente ritenuto che, al fine di invocare l’applicazione della (più favorevole) disciplina di cui al d.P.R. 34 del 2000 fosse sufficiente che, entro la data dell’8 giugno 2011 fosse stato stipulato un contratto di qualificazione e non anche che entro quella data l’attestazione fosse stata in concreto rilasciata.<br />
Oltretutto, i primi Giudici avrebbero omesso di motivare le ragioni della propria decisione, limitandosi a richiamare un conforme comunicato dell’A.V.C.P. (in seguito: A.N.A.C.).<br />
Con il terzo motivo l’appellante chiede la riforma della sentenza in epigrafe per avere i primi Giudici erroneamente respinto il motivo con cui si era lamentata la mancata esclusione della C.E.RE.S. dalla gara per avere la stessa prodotto una cauzione di importo insufficiente (in sede di determinazione dell’importo si era infatti tenuto conto del solo valore dei lavori e non anche di quello della progettazione esecutiva).<br />
Sotto tale aspetto non potrebbe in alcun modo essere condivisa la tesi dei primi Giudici (volta ad ammettere la possibilità di integrare <em>ex post</em> l’importo della cauzione) in quanto tale possibilità risulta in contrasto sia con la finalità stessa della cauzione provvisoria (che è quella di garantire circa la serietà dell’offerta), sia con la più generale finalità di non alterare la<em> par condicio</em> fra i partecipanti alla gara.<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Pisciotta il quale ha concluso nel senso della reiezione dell’appello.<br />
Si è altresì costituita in giudizio la società C.E.RE.S. (aggiudicataria dell’appalto per cui è causa) la quale ha concluso nel senso della irricevibilità, inammissibilità e/o infondatezza dell’appello.<br />
Con ordinanza n. 3742/2015 questo Consiglio ha respinto l’istanza di sospensione cautelare degli effetti della sentenza impugnata, proposta in via incidentale dalla ricorrente.<br />
Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<p>1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto da una società attiva nel settore dei restauri avverso la sentenza del T.A.R. della Campania – Sezione staccata di Salerno con cui è stato respinto il ricorso avverso gli atti con cui il Comune di Pisciotta ha aggiudicato in favore di altro operatore economico una gara di appalto integrato per la progettazione e l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza, consolidamento statico e recupero funzionale di un immobile sottoposto a vincolo (Palazzo Landulfo).<br />
2. Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dal Comune di Pisciotta in quanto il ricorso è comunque infondato nel merito.<br />
3. Come emerge dalla narrativa, la principale <em>quaestio iuris</em> sottesa alla presente vicenda contenziosa riguarda l’interpretazione del comma 12 dell’articolo 357 del d.P.R. 207 del 2010 e, in particolare, se il corretto regime intertemporale di validità delle SOA rilasciate ai sensi del d.P.R. 34 del 2000 sia da intendere nel senso che l’ultrattività delle attestazioni più favorevoli di cui al medesimo decreto n 34 possa essere riconosciuta<br />
a) solo se (in base a un’interpretazione più restrittiva) l’attestazione SOA sia stata rilasciata entro il giorno 8 giugno 2011 (data finale del periodo transitorio)<br />
b) ovvero anche se (in base a un’interpretazione di minor rigore applicativo) entro la medesima data sia stato stipulato il contratto di qualificazione con la SOA (anche se, poi, l’attestazione sia stata resa in un successivo momento).<br />
4. Il Collegio ritiene che la sentenza in epigrafe sia condivisibile laddove ha ritenuto che prevalenti esigenze sistematiche depongano del secondo dei sensi indicati.<br />
E’ stato richiamato al riguardo il condiviso orientamento secondo cui l’applicazione del principio ‘<em>tempus regit actum</em>’ che ispira il disposto del comma 12 dell’articolo 357 del d.P.R. 207 del 2010 induce a ritenere che la sostanziale ultrattività delle disposizioni di cui all’articolo 26 del d.P.R. 34 del 2000 riguardi non solo le ipotesi in cui l’attestazione SOA sia stata rilasciata dopo il termine del richiamato periodo transitorio (8 giugno 2001), ma anche le ipotesi in cui, entro tale data, sia stato stipulato il contratto di qualificazione, pur se l’attestazione sia stata in concreto rilasciata dopo l’8 giugno 2001.<br />
Il Comune di Pisciotta ha condivisibilmente osservato al riguardo che tale interpretazione risulta la più plausibile al fine di evitare il non auspicabile stato di incertezza che sarebbe derivato dall’applicazione immediata delle disposizioni sopravvenute (<em>i.e.</em>: dell’articolo 248 del d.P.R. 207 del 2010) ai rapporti pendenti.<br />
Si aggiunge al riguardo che, nell’individuare la corretta interpretazione da fornire al comma 12 dell’articolo 357 del Regolamento del 2010 (secondo cui “<em>le attestazioni rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 nelle categorie non modificate dal presente regolamento hanno validità fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse</em>”) non deve riconoscersi rilievo esclusivo al momento del ‘rilascio’, ma deve altresì riconoscersi rilievo non recessivo alla ‘vigenza’ del d.P.R. 34 del 2000.<br />
Individuati in tal modo i termini della questione, deve ritenersi che l’ampia nozione di ‘vigenza’ del d.P.R. in questione sia tale da ricomprendere anche gli effetti dei contratti di qualificazione stipulati durante la sua efficacia. Ne consegue che, una volta operata la necessaria contestualizzazione nell’ambito del più volte richiamato articolo 357, la conseguenza (conforme alle conclusioni delineate dal T.A.R.) sarà nel senso che le certificazioni rilasciate sulla base di contratti di qualificazione stipulati prima della scadenza del richiamato periodo transitorio resteranno comunque disciplinate dalla (meno stringente) disciplina di cui al più volte richiamato articolo 26 del d.P.R. 34 del 2000.<br />
5. E’ parimenti infondato il secondo motivo di appello, con cui il signor Lanzara lamenta che erroneamente i primi Giudici abbiano respinto il motivo di ricorso con il quale si era lamentata l’insufficienza dell’importo della cauzione provvisoria prodotto dalla C.E.RE.S. ai fini della partecipazione alla gara.<br />
Si è già osservato che, secondo l’appellante, la sentenza sarebbe in parte qua da riformare per non avere i primi Giudici considerato che la C.E.RE.S. non potesse fondare il calcolo della cauzione provvisoria sul solo valore della categoria prevalente delle previste lavorazioni, dovendo anche computare l’importo riferibile alla progettazione esecutiva.<br />
5.1. Al riguardo si osserva che, anche a voler ritenere (il che non è comunque pacifico) che, nei casi di appalto integrato, l’importo della cauzione provvisoria debba effettivamente essere parametrato anche all’importo riferibile alla progettazione, il punto è che tale circostanza non avrebbe comunque potuto determinare l’esclusione della CERES dalla gara per cui è causa.<br />
Tanto, alla luce del consolidato – e qui condiviso – orientamento secondo cui in base al principio di tassatività delle cause di esclusione dalle gare pubbliche, introdotto dall&#8217;art. 46 comma 1-<em>bis</em> del decreto legislativo 163 del 2006, non costituisce causa di esclusione la presentazione di una cauzione provvisoria di importo insufficiente e/o deficitario rispetto a quello richiesto dalla <em>lex specialis</em>, ovvero di una cauzione incompleta, e non già del tutto assente, dovendo in tal caso l&#8217;impresa essere previamente invitata dalla stazione appaltante ad integrare la cauzione, emendando così l&#8217;errore compiuto (in tal senso –<em>ex multis</em> -: Coms. Stato, III; 5 dicembre 2013, n. 5781).<br />
6. Per le ragioni dinanzi esposte il ricorso in appello deve essere respinto.<br />
Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti in relazione al doppio grado di giudizio, anche in ragione della peculiarità e parziale novità della quaestio iuris sottesa alla presente vicenda contenziosa.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Spese del doppio grado compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
&nbsp;<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Mario Luigi Torsello, Presidente<br />
Claudio Contessa, Consigliere, Estensore<br />
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere<br />
Raffaele Prosperi, Consigliere<br />
Oreste Mario Caputo, Consigliere</p>
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">L&#8217;ESTENSORE</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">IL PRESIDENTE</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="clear: both; text-align: center;">&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 15/03/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-3-2016-n-1033/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2016 n.1033</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2012 n.1033</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-30-5-2012-n-1033/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-30-5-2012-n-1033/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2012 n.1033</a></p>
<p>Pres. P. Buonvino, Est. R. Giani Banca popolare dell’Etruria e del Lazio Soc. Coop. (Avv.ti A. Tozzi ed A. D’Elia) contro il Comune di Arezzo (Avv.ti R. Ricciarini e S. Pasquini) e Cassa di Risparmio di Firenze (Avv. G. Morbidelli) sulla legittimità del ritiro dell&#8217;offerta esclusa, sulla legittimazione dell&#8217;impugnazione dell&#8217;esclusione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-30-5-2012-n-1033/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2012 n.1033</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-30-5-2012-n-1033/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2012 n.1033</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Buonvino, Est. R. Giani <br /> Banca popolare dell’Etruria e del Lazio Soc. Coop. (Avv.ti A. Tozzi ed A. D’Elia) contro il Comune di Arezzo (Avv.ti R. Ricciarini e S. Pasquini) e Cassa di Risparmio di Firenze (Avv. G. Morbidelli)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità del ritiro dell&#8217;offerta esclusa, sulla legittimazione dell&#8217;impugnazione dell&#8217;esclusione da parte del terzo concorrente, sulla prova di resistenza e sul rinnovamento delle operazioni da gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. &#8211; Gara – Esclusione dell’offerta in esito alla verifica a campione – Ritiro dell’offerta esclusa &#8211; Legittimità	</p>
<p>2. Giustizia amministrativa &#8211; Impugnazione dell’esclusione da parte del terzo concorrente – Legittimazione &#8211; Sussistenza	</p>
<p>3. Giustizia amministrativa  &#8211; Interesse al ricorso – Prova di resistenza – Verifica in astratto &#8211; Sufficienza	</p>
<p>4. Contratti della p.a. &#8211; Dichiarazioni – Requisiti di partecipazione &#8211; Errore materiale – Esclusione – Illegittimità	</p>
<p>5. Contratti della p.a. &#8211; Annullamento dell’esclusione del terzo – Effetti – A seguito del ritiro dell’offerta esclusa &#8211; Rinnovazione dell’intera procedura di gara &#8211; Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Non incorre nella violazione dell’art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006 (che impone un termine minimo di efficacia dell’offerta presentata) la concorrente che a seguito di esclusione intervenuta in esito alla verifica a campione ha proceduto al ritiro della propria offerta 	</p>
<p>2. Il terzo concorrente è legittimato ad impugnare l’esclusione disposta nei confronti di altro partecipante quando l’esclusione stessa risulta idonea a pregiudicare la posizione giuridica degli altri partecipanti alla procedura. 	</p>
<p>3. Non è richiesta la prova di resistenza quando la stessa risulti insuscettibile di dimostrazione, essendo sufficiente a radicare l’interesse al ricorso la astratta possibilità che l’esito della procedura sarebbe stato diverso se il concorrente escluso avesse partecipato alla selezione.	</p>
<p>4. È illegittima l’esclusione disposta, in sede di verifica, per sanzionare un errore materiale nelle dichiarazioni quando lo stesso non attenga al possesso dei requisiti minimi di partecipazione e non sia quindi tale da pregiudicare l’interesse pubblico al corretto svolgimento del confronto competitivo, né la posizione degli altri partecipanti.	</p>
<p>5. A seguito del ritiro dell’offerta esclusa si determina una preclusione alla ripetizione parziale delle operazioni di gara e la conseguente necessità di procedere ad un rinnovamento integrale delle stesse.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 719 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla 	</p>
<p>Banca Popolare dell&#8217;Etruria e del Lazio Soc. Coop., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Tozzi e Adele D&#8217;Elia, con domicilio eletto presso l’avv. Adele D&#8217;Elia in Firenze, via La Pira, n. 21; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>il Comune di Arezzo, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberta Ricciarini e Stefano Pasquini, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli, n. 40; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Cassa di Risparmio di Firenze, in proprio e quale mandataria del costituendo RTI con Intesa Sanpaolo s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giuseppe Morbidelli, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Morbidelli in Firenze, via Lamarmora, n. 14; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>(con il ricorso introduttivo).<br />	<br />
&#8211; della avvenuta aggiudicazione provvisoria della gara per l’affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Arezzo a favore della controinteressata comunicata alla ricorrente con nota 5 marzo 2009 prot. n. 28323/D..5.6/2008 e disposta con provvedimen<br />
&#8211; della successiva aggiudicazione definitiva comunicata con nota al Comune datata 23 aprile 2009 e disposta con provvedimento n. 1529 del 23 aprile 2009;<br />	<br />
&#8211; del verbale di aggiudicazione provvisoria, richiesto in copia con apposita istanza di accesso ma non rilasciata dal Comune e non detenuta dalla ricorrente;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto e provvedimento, precedente o successivo, connesso presupposto o dipendente dalla impugnata aggiudicazione<br />	<br />
(con i motivi aggiunti depositati in data 18 maggio 2009):<br />	<br />
&#8211; dei verbali di gara n. 2 del 9 dicembre 2008, n. 3 del 18 dicembre 2008, n. 4 del 19 dicembre 2008 e n. 5 del 3 febbraio 2009, pervenuti in data 7.5.09, in esito all&#8217;istanza di accesso del 2.4.09;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorchè incognito</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Arezzo e della Cassa di Risparmio di Firenze;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 4 maggio 2012 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il ricorso introduttivo del giudizio la Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio espone di aver preso parte alla gara indetta dal Comune di Arezzo per l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 1.1.2009-31.12.2013; riferisce che alla procedura selettiva avevano partecipato anche il Monte dei Paschi di Siena e la Cassa di Risparmio di Firenze e dà atto quindi che la gara è stata aggiudicata alla banca da ultimo citata, a seguito di ritiro dell’offerta da parte del Monte dei Paschi.<br />	<br />
Effettuate tali premesse in fatto la ricorrente impugna il provvedimento di aggiudicazione, e gli atti della procedura connessi, articolando nei loro confronti un’unica censura: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006 – Eccesso di potere per violazione del principio di trasparenza e <i>par condicio </i>nelle gare pubbliche – Alterazione del concorso concorrenziale”, contestando la legittimità del ritiro dell’offerta da parte del Monte dei Paschi, in dispregio della citata disposizione del Codice dei contratti pubblici, che ha influito sulla attribuzione del punteggio delle offerte economiche delle altre due concorrenti rimaste in gara, da effettuarsi secondo il criterio dell’interposizione lineare.<br />	<br />
Il Comune di Arezzo e la Cassa di Risparmio di Firenze si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso, eccependo altresì l’inammissibilità del medesimo.<br />	<br />
Con atto di motivi aggiunti depositato in data 18 maggio 2009 la Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, preso atto che l’offerta del Monte dei Paschi era stata oggetto di atto di esclusione dalla gara per mancata conferma dei requisiti dichiarati in sede di verifica a campione, impugna il provvedimento di esclusione articolando nei suoi confronti la censura di “Violazione e falsa applicazione dell’art. 48 del Codice dei contratti pubblici – Contraddittorietà”, avendo la stazione appaltante sanzionato con l’esclusione un mero errore materiale commesso dal Monte dei Paschi nella dichiarazione di partecipazione alla gara, errore del tutto ininfluente sull’effettivo possesso dei requisiti di partecipazione, in ciò disattendendo l’avviso espresso dall’Autorità di Vigilanza interpellata sul punto e senza aver coerentemente proceduto alla segnalazione all’Autorità medesima e alla escussione della garanzia fideiussoria. <br />	<br />
Con ordinanza n. 405 del 2009 la Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione e il Consiglio di Stato, sez. V, con ordinanza n. 3087 del 2009, ha confermato la pronuncia cautelare di questo Tribunale. <br />	<br />
Tutte le parti hanno presentato memorie.<br />	<br />
Chiamata la causa alla pubblica udienza del giorno 4 maggio 2012 e sentiti i difensori comparsi, coma da verbale, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1 – La banca ricorrente ha partecipato alla gara indetta dal Comune di Arezzo per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per gli anni 2009 – 2013, procedura alla quale hanno presi parte anche la Cassa di Risparmio di Firenze e il Monte dei Paschi di Siena. Il Disciplinare di gara stabilisce, all’art.12, che l’aggiudicazione deve avvenire con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, assegnando 67 punti alla valutazione delle condizioni economiche dell’offerta e 33 punti alla valutazione delle condizioni organizzative e di svolgimento del servizio. È significativo evidenziare, nell’ottica specifica dei profili interpretativi sollevati dal presente ricorso, che l’assegnazione del punteggio deve avvenire con il così detto criterio della interposizione lineare, che prevede l’assegnazione di un punteggio massimo alla offerta migliore in relazione allo specifico parametro, di nessun punteggio alla peggiore e di un punteggio intermedio alle altre. Così, per esempio, si prevede che in sede di valutazione del “tasso di interesse passivo su anticipazioni” vengano attribuiti 25 punti al concorrente che offre lo <i>spread </i>più basso, zero punti all’offerta con <i>spread </i>più alto, mentre i “punteggi ai tassi intermedi saranno attribuiti mediante interpolazione lineare”. Stessa disciplina l’art. 12 cit. stabilisce con riferimento agli elementi valutativi “tasso di interesse attivo su giacenza”, “importo sponsorizzazioni annue”, “commissioni riscossioni entrate tramite carta di credito”, “commissioni su pagamenti”. Proprio in forza del suddetto criterio di attribuzione dei punteggi la banca ricorrete si ritiene pregiudicata dalla circostanza che la gara sia svolta soltanto tra due dei tre originari concorrenti, non essendo stata sottoposta a valutazione l’offerta del Monte dei Paschi di Siena.<br />	<br />
2 – Il ricorso introduttivo del giudizio muove un’unica doglianza agli atti di gara (fondata sull’assunto che il Monte dei Paschi di Siena abbia ritirato la proprio originaria offerta), consistente nel censurare l’avvenuta violazione dell’art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, che impone un termine minimo di efficacia dell’offerta presentata, che sarebbe stato nella specie violato.<br />	<br />
Il ricorso introduttivo è infondato.<br />	<br />
Come evidenziato dalla Sezione in sede di rigetto della domanda cautelare (ordinanza n. 405 del 2009) e confermato dal Consiglio di Stato in sede di appello cautelare (ordinanza della Sezione V n. 3087 del 2009) si è infatti nella specie in presenza non tanto di un ritiro dell’offerta, bensì di un vero e proprio atto di esclusione del concorrente Monte dei Paschi di Siena, esclusione poi dallo stesso concorrente accettata con conseguente ritiro dalla gara, il che implica che l’unica censura mossa in sede di ricorso introduttivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 6, del d.lgs, n. 163 del 2006) risulta in punto di fatto, del tutto priva di consistenza.<br />	<br />
3 – Parte ricorrente, in esito alla avanzata richiesta di accesso , ha poi potuto visionare gli atti di gara e in particolare i verbali della Commissione esaminatrice del 9 dicembre 2008 e del 18 dicembre 2008, dai quali risultano fatti rilevanti in punto di svolgimento della procedura. Nel verbale del 9 dicembre 2008 la Commissione evidenzia che “dalla documentazione pervenuta, risultato che il valore del patrimonio netto del Monte dei Paschi di Siena al 31.12.2007 (€ 7.661.460.000,00) non corrisponde a quello dichiarato dallo stesso Monte dei Paschi, al punto Q dell’allegato 2 pari ad € 12.918.306.996,58 (dichiarazione sostitutiva completa ai sensi del DPR 445/2000), anche se entrambi soddisfano il requisito richiesto, essendo superiori ad € 258.000.000,00”. Nello stesso verbale si dà atto che il Monte dei Paschi ha dichiarato che la difformità riscontrata è stata dovuta ad errore materiale, ma la Commissione decide egualmente di procedere all’esclusione del concorrente dalla gara, dando atto però di non segnalare il fatto all’Autorità Giudiziaria “in considerazione del manifesto mero errore materiale”. Nel successivo verbale del 18 dicembre 2008 la Commissione evidenzia di aver contattato un funzionario dell’Autorità di Vigilanza il quale avrebbe espresso l’avviso che in sede di verifica ex art. 48 d.lgs. n. 163 del 2006 sarebbe sufficiente verificare il possesso dei requisiti di partecipazione, giungendo alla conclusione di confermare l’esclusione del Monte dei Paschi dalla gara ma di non procedere alla segnalazione del concorrente all’Autorità di Vigilanza e alla escussione della garanzia fideiussoria. <br />	<br />
4 – Con atto di motivi aggiunti parte ricorrente ha gravato tutti i verbali di gara successivamente conosciuti censurandoli per “violazione e falsa applicazione dell’art. 48 del Codice dei Contratti pubblici – Contraddittorietà”, poiché la Commissione di gara ha ritenuto di sanzionare con l’esclusione dalla procedura un mero errore materiale, disattendendo il diverso avviso dell’Autorità di Vigilanza e comunque non comunicando il fatto stesso all’Autorità per l’applicazione della sanzioni di legge né all’Autorità Giudiziaria per la possibile presenza di reati. <br />	<br />
5 – Nel resistere ai motivi aggiunti, il Comune di Arezzo e la Cassa di Risparmio di Firenze eccepiscono il difetto di legittimazione attiva e di interesse della Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio a censurare l’atto di esclusione del Monte dei Paschi dalla selezione, ciò a fronte della intervenuta acquiescenza di quest’ultimo istituto bancario rispetto all’atto di esclusione subito. <br />	<br />
L’eccezione è infondata.<br />	<br />
Le parti resistenti mirano ad evidenziare la inammissibilità dell’atto di motivi aggiunti laddove parte ricorrente con lo stesso impugna il provvedimento di esclusione dalla gara del Monte dei Paschi di Siena. Sotto un primo, più radicale profilo, si pone in luce che solo l’impresa esclusa potrebbe impugnare il relativo provvedimento che la pregiudica, non essendo invece configurabile una legittimazione né un interesse di altra e diversa impresa a impugnare l’altrui esclusione. Il Collegio non condivide tale assunto. La Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio ha partecipato alla gara in esame, così come alla stessa hanno preso parte la Cassa di Risparmio di Firenze e il Monte dei Paschi di Siena. Essa ha quindi una posizione legittimante differenziata e qualificata a che la gara si svolga legittimamente e a contestare i profili di illegittimità della gara medesima nella misura in cui pregiudichino la sua posizione e le impediscano di conseguire l’aggiudicazione della procedura. Ritenere che solo l’impresa direttamente destinataria del provvedimento di esclusione lo possa contestare, anche quando l’esclusione stessa risulta idonea a pregiudicare anche la posizione giuridica di altri partecipanti alla procedura, non appare condivisibile. <br />	<br />
Sotto altro, più circostanziato aspetto, si evidenzia tuttavia da parte delle resistenti che la legittimazione di impresa diversa dall’esclusa ad impugnare l’esclusione passerebbe attraverso la dimostrazione di un effettivo pregiudizio che l’impugnante ha subito dall’altrui esclusione, in assenza della quale l’impugnante stesso sarebbe risultato aggiudicatario, dimostrazione che nella specie mancherebbe. Anche questo profilo non convince. L’art. 12 del Disciplinare di gara cit. evidenzia come la presenza di più di due concorrenti, stante la prevista applicazione del criterio della interpolazione lineare, è idonea a determinare una assegnazione dei punteggi del tutto diversa da quella risultante dalla valutazione di due sole offerte, trattandosi di criterio in cui assumono significativo rilievo l’individuazione di quella che è l’offerta migliore (punteggio pieno), l’offerta peggiore (punteggio zero) e quelle intermedie. Alla luce di ciò esiste senz’altro l’interesse a far valere la illegittimità dell’altrui esclusione, non potendosi d’altra parte pretendere una dimostrazione che se la terza impresa non fosse stata esclusa la ricorrente sarebbe risultata aggiudicataria, dimostrazione impossibile, stante la non apertura e poi il ritiro dell’offerta del Monte dei Paschi di Siena. <br />	<br />
6 – Nel merito la censura mossa con l’atto di motivi aggiunti è fondata, risultando illegittima l’avvenuta esclusione dalla procedura dell’offerta del Monte dei Paschi di Siena. In particolare risulta evidente la censurata contraddittorietà dell’operato della stazione appaltante. Nella specie è emerso che la dichiarazione del patrimonio netto operata dalla banca in sede di domanda di partecipazione (pari a € 12.918.306.996,58) è risultata difforme da quella poi dichiarata in sede di verifica (pari a 7.661.460.000,00). La Commissione nel verbale del 9 dicembre 2008 dà atto che il requisito di partecipazione è ampiamente superato (“anche se entrambi soddisfano il requisito richiesto, essendo superiori a € 258.000.000,00”), specifica che non procederà a segnalazione all’Autorità Giudiziaria “in considerazione del manifesto mero errore materiale”, eppure ritiene di dover escludere la concorrente dalla gara. Nel successivo verbale del 18 dicembre 2008 la Commissione dà poi atto di aver acquisito il parere dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici secondo cui in sede di verifica di cui all’art. 48 cit. sarebbe sufficiente verificare “il possesso dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione”, il che nella specie avrebbe dovuto comportare la non esclusione dell’offerta del Monte dei Paschi. Tuttavia la Commissione stessa ritiene invece di confermare la suddetta esclusione e pur tuttavia di non procedere alla formale segnalazione all’Autorità di Vigilanza e alla escussione della garanzia fideiussoria, anche se l’art. 48 cit. pone sullo stesso piano, in caso di verifica negativa, esclusione, segnalazione all’Autorità ed escussione della cauzione. Ne emerge un comportamento contraddittorio della stazione appaltante ed anche troppo rigido e illogico a fronte di una situazione dalla stessa stazione appaltante qualificata come “manifesto mero errore materiale”, sicuramente non in grado di pregiudicare l’interesse pubblico al corretto svolgimento del confronto competitivo, né la posizione degli altri partecipanti.<br />	<br />
7 – Alla luce dei rilievi che precedono i motivi aggiunti devono essere accolti, con conseguente annullamento degli atti gravati e necessità tuttavia di procedere ad un rinnovamento integrale delle operazioni di gara, non risultando allo stato percorribile un intervento di ripetizione solo parziale, stante l’avvenuto ritiro dell’offerta da parte del Monte dei Paschi (a seguito dell’esclusione).<br />	<br />
8 – Il Collegio stante la parziale reciproca soccombenza e la complessità della fattispecie esaminata ritiene di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Prima, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso introduttivo del giudizio, accoglie i motivi aggiunti e per l’effetto annulla gli atti impugnati, ai sensi di cui in motivazione.<br />	<br />
Compensa tra le parti le spese di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Paolo Buonvino, Presidente<br />	<br />
Carlo Testori, Consigliere<br />	<br />
Riccardo Giani, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 30/05/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-30-5-2012-n-1033/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2012 n.1033</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/6/2011 n.1033</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-6-2011-n-1033/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-6-2011-n-1033/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-6-2011-n-1033/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/6/2011 n.1033</a></p>
<p>va respinta la domanda cautelare avverso il provvedimento di esclusione dalla partecipazione, per i lotti 1 e 2, dalla &#8220;gara europea a procedura aperta indetta ai sensi del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 per il servizio di pulizia presso stabili provinciali, esclusione scaturente dall&#8217; omessa indicazione del costo orario applicato agli</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-6-2011-n-1033/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/6/2011 n.1033</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-6-2011-n-1033/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/6/2011 n.1033</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">va respinta la domanda cautelare avverso il provvedimento di esclusione dalla partecipazione, per i lotti 1 e 2, dalla &#8220;gara europea a procedura aperta indetta ai sensi del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 per il servizio di pulizia presso stabili provinciali, esclusione scaturente dall&#8217; omessa indicazione del costo orario applicato agli operai distinto per livello, elemento previsto dalla lex specialis a pena di esclusione. La prescrizione di gara, tenuto conto sia delle correlate previsioni del bando che del chiarimento al riguardo intervenuto da parte della stazione appaltante (che aveva puntualmente precisato che l’indicazione di costi del lavoro inferiori a quelli pur perentoriamente prescritti non avrebbero provocato l’esclusione dalla gara, ma esclusivamente la verifica dell’eventuale anomalia dell’offerta) non poteva che determinare l’esito in questa sede impugnato: pertanto, l’errore in cui è incorsa la ricorrente non pare scusabile alla luce dell’espressa previsione di esclusione nel difetto della relativa indicazione. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01033/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01657/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1657 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>New Ghibli S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avv. Maria Rosaria Ambrosini, con domicilio eletto presso il suo studio, in Milano, Via Sottocorno, n. 3	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Provincia di Monza e Brianza</b>, in persona del Presidente della Giunta Provinciale, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Elisabetta Baviera e Luciano Fiori, con domicilio eletto in Monza, Piazza Diaz n. 1 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Euro &#038; Promos Group Soc. Coop. P.A.</b>, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaella Arcangeli, Angelo Piazza e Riccardo Villata, con domicilio eletto presso lo studio del terzo, in Milano, Via S. Barnaba, n. 30	</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia<br />	<br />
del provvedimento, con il quale la ricorrente è stata esclusa dalla partecipazione, per i lotti 1 e 2, dalla &#8220;gara europea a procedura aperta indetta ai sensi del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 per il servizio di pulizia presso gli stabili provinciali, i centri per l&#8217;impiego, i centri di formazione professionale della Provincia di Monza e Brianza&#8221;, del quale ha appreso l’esistenza nel corso della seduta pubblica del 28.4.2011; delle lettere in data 28.3.2011 con le quali era stata comunicata l&#8217;intenzione di escluderla dalla gara e sono stati richiesti chiarimenti e controdeduzioni; dei verbali di gara, riferiti ai lotti 1 e 2, con particolare riferimento ai verbali del 28.4.2011, relativi alla IV seduta pubblica, nel corso della quale è stata comunicata l&#8217;esclusione dalla gara della ricorrente per entrambi i lotti e disposta la provvisoria aggiudicazione degli stessi alla società coop. Euro &#038; Promos; dei verbali delle sedute riservate, relativi ad entrambi i lotti, con particolare riferimento a quelli del 21 marzo 2011, 23 marzo 2011 e 18 aprile 2011; di ogni altro atto antecedente, conseguente o comunque connesso e/o correlato e/o presupposto ivi compresa l&#8217;aggiudicazione definitiva se già intervenuta;	</p>
<p>nonché<br />	<br />
per la declaratoria di inefficacia del contratto che fosse stato medio tempore stipulato tra le parti con riferimento al Lotto 1, con contestuale domanda di subentro nell&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto con riferimento al lotto 1 e di risarcimento in forma specifica; con domanda di risarcimento dei danni patiendi non suscettibili di ristoro in forma specifica;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Monza e Brianza e di Euro &#038; Promos Group Soc. Coop. P.A.;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2011 il dott. Marco Poppi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato:<br />	<br />
che parte ricorrente ha impugnato la propria esclusione dalla gara indetta dalla Provincia di Monza e Brianza per l’affidamento del servizio di pulizia presso gli stabili provinciali determinata in quanto, in sede di formulazione dell’offerta economica, ha omesso di indicare il costo orario applicato agli operai distinto per livello;	</p>
<p>Considerato:<br />	<br />
che la specificazione dell’elemento omesso era previsto dalla lex specialis a pena di esclusione;<br />	<br />
che, ad un primo sommario esame, la prescrizione di gara, tenuto conto sia delle correlate previsioni del bando che del chiarimento al riguardo intervenuto da parte della stazione appaltante (che aveva puntualmente precisato che l’indicazione di costi del lavoro inferiori a quelli pur perentoriamente prescritti non avrebbero provocato l’esclusione dalla gara, ma esclusivamente la verifica dell’eventuale anomalia dell’offerta) non poteva che determinare l’esto in questa sede impugnato;<br />	<br />
che, pertanto, l’errore in cui è incorsa la ricorrente non pare scusabile alla luce dell’espressa previsione di esclusione nel difetto della relativa indicazione;<br />	<br />
che, per quanto precede non ricorrono i presupposti di cui all’art. 55 c.p.a e che le spese della presente fase cautelare debbono essere poste a carico della ricorrente;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I) respinge l’istanza di sospensione.<br />	<br />
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 1.200,00 in favore di ciascuna parte costituita.	</p>
<p>La presente ordinanza è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Francesco Mariuzzo, Presidente<br />	<br />
Marco Bignami, Consigliere<br />	<br />
Marco Poppi, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/06/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/3/2011 n.1033</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-3-2011-n-1033/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-3-2011-n-1033/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-3-2011-n-1033/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/3/2011 n.1033</a></p>
<p>Non va sospesa l&#8217;esecuzione della sentenza che respinge il ricorso avverso la sospensione parziale di attività imprenditoriale (albergo di 92 camere, 50 delle quali chiuse) a seguito di accertate violazioni della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Appare infatti prevalente l&#8217;esigenza di sicurezza perseguita dall&#8217;amministrazione,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-3-2011-n-1033/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/3/2011 n.1033</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-3-2011-n-1033/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/3/2011 n.1033</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa l&#8217;esecuzione della sentenza che respinge il ricorso avverso la sospensione parziale di attività imprenditoriale (albergo di 92 camere, 50 delle quali chiuse) a seguito di accertate violazioni della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Appare infatti prevalente l&#8217;esigenza di sicurezza perseguita dall&#8217;amministrazione, fermi gli accertamenti istruttori disposti dalla Sezione e la parziale modifica disposta dai Vigili del Fuoco sulle limitazioni di esercizio. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01033/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00045/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 45 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Hotel Columbus S.r.l.</b> in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Simone Veneziano, con domicilio eletto presso Simone Veneziano in Roma, via della Mercede, 33;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Interno</b> in persona del Ministro pro tempore, <b>Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma</b> in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA SEZIONE I BIS n. 32937/2010, resa tra le parti, concernente SOSPENSIONE PARZIALE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE A SEGUITO DI ACCERTATE VIOLAZIONI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;	</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno e di Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2011 il Cons. Roberto Capuzzi e uditi per le parti gli avvocati Veneziano;	</p>
<p>Ritenuto che appare prevalente la esigenza di sicurezza perseguita dalla amministrazione fermo comunque l’esito dei nuovi accertamenti istruttori disposti dalla Sezione con ordinanza della n.90 del 2011 di cui al verbale del 28 gennaio 2011 dei Vigili del Fuoco con cui sono state parzialmente modificate in senso favorevole alla società alcune limitazioni di esercizio; 	</p>
<p>Ritenuto di compensare le spese della attuale fase giudiziale; 	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />	<br />
respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 45/2011).<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente<br />	<br />
Roberto Capuzzi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Lanfranco Balucani, Consigliere<br />	<br />
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere<br />	<br />
Alessandro Palanza, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/03/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-3-2011-n-1033/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/3/2011 n.1033</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.1033</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-15-4-2005-n-1033/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-15-4-2005-n-1033/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-15-4-2005-n-1033/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.1033</a></p>
<p>Pres. Calvo – Est. Plaisant Federazione Italiana delle Associazioni Cristiane dei Giovani YMCA (avv. Donnangelo e Thellung) c. Regione Piemonte (avv. Salsotto) Processo amministrativo – Consulenza Tecnica – Giurisdizione di legittimità &#8211; Funzione. La consulenza tecnica d’ufficio piuttosto che da strumento di giudizio del rapporto, inammissibile nelle ipotesi di giurisdizione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-15-4-2005-n-1033/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.1033</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-15-4-2005-n-1033/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.1033</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Calvo – Est. Plaisant<br /> Federazione Italiana delle Associazioni Cristiane dei Giovani YMCA (avv. Donnangelo e Thellung) c. Regione Piemonte (avv. Salsotto)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Consulenza Tecnica – Giurisdizione di legittimità &#8211; Funzione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La consulenza tecnica d’ufficio piuttosto che da strumento di giudizio del rapporto, inammissibile nelle ipotesi di giurisdizione non esclusiva, funge da parametro esterno di valutazione del sindacato svolto dall’Amministrazione, secondo l’ottica tipica del giudizio di legittimità.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo della sentenza <a href="/static/pdf/g/6614_6614.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-15-4-2005-n-1033/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.1033</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2004 n.1033</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-3-2004-n-1033/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-3-2004-n-1033/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-3-2004-n-1033/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2004 n.1033</a></p>
<p>Pres. Frascione – Est. Cerreto Venditti (Avv. Leone) c/ Comune di Cercepiccola (Avv. Rizzi) Contratti della pubblica amministrazione – revisione dei prezzi – domanda – termine di presentazione – prima della sottoscrizione del collaudo – violazione di tale termine – decadenza del diritto La domanda di revisione prezzi per gli</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-3-2004-n-1033/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2004 n.1033</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-3-2004-n-1033/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2004 n.1033</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Frascione – Est. Cerreto Venditti (Avv. Leone) c/ Comune di Cercepiccola (Avv. Rizzi)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – revisione dei prezzi – domanda – termine di presentazione – prima della sottoscrizione del collaudo – violazione di tale termine – decadenza del diritto</span></span></span></p>
<hr />
<p>La domanda di revisione prezzi per gli appalti di lavori pubblici va presentata dall’appaltatore, a pena di decadenza, prima della sottoscrizione del certificato di collaudo dei lavori, ai sensi dell’art. 2 all’art. 2 D.L.vo C.P.S. 6.12.1947 n. 1501, ratificato con la L. 9.5.1950 n. 329, richiamato dalla L. 12.2.1970 n.76</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">la domanda di revisione prezzi va presentata, a pena di decadenza, prima della sottoscrizione del certificato di collaudo</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />IN NOME DEL POPOLO ITALIANO </b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 10555/2002, proposto da<br />
<b>Venditti Antonio</b>, rappresentato e difeso dall’avv.to G. Leone, elettivamente domiciliato in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2.</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p><b>Comune di Cercepiccola</b>, rappresentato e difeso dall’avv.to R. Rizzi, elettivamente domiciliato in Roma, via Collina n. 36, presso avv. A. Giuffrè</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del T.A.R. Molise n.495 del 18.6.2002, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dall’interessato.</p>
<p>Visto l&#8217;atto di appello con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 25.11.2003, relatore il consigliere Aniello Cerreto ed uditi altresì gli avv.ti B. Della Morte per delega dell’avv. Leone ed A. Giuffrè, per delega dell’avv. Rizzi;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto;</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>1. Con l’appello in epigrafe, il sig. Venditti, titolare dell’omonima impresa, ha fatto presente che, avendo eseguito come appaltatore dei lavori di sistemazione stradale nel comune di Cercepiccola ed avendo riscosso per intero il relativo corrispettivo ammontante a circa £. 6 milioni, aveva impugnato davanti al TAR Molise la deliberazione comunale n. 153 del 6.8.1991, con la quale gli era stata negata la revisione dei prezzi per circa £. 16 milioni dovuta per ii protrarsi dei lavori sospesi per 457 giorni; che la domanda era stata rigettata con deliberazione comunale n. 153 del 6.8.1991 per le seguenti ragioni:</p>
<p>a.la domanda per ottenere la revisione dei prezzi non è stata presentata nei termini e nei tempi conformi alla normativa vigente di cui all’art. 2 D.L.vo C.P.S. 6.12.1947 n. 1501, ratificato con la L. 9.5.1950 n. 329, richiamato dalla L. 12.2.1970 n.76;<br />
b. l’impresa ha firmato la contabilità e lo stato finale dei lavori senza riserve;<br />c. i lavori sono stati completati in data successiva a quella risultante dal verbale di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore degli stessi:<br />
Ha precisato che il TAR con la sentenza in epigrafe, dopo aver dichiarato sulla controversia la propria giurisdizione, aveva respinto il ricorso.<br />
Ha dedotto che detta sentenza era erronea ed ingiusta per i seguenti motivi:<br />
-il TAR si era erroneamente allineato all’assunto dell’Amministrazione secondo cui l’istante non avrebbe adempiuto all’onere, imposto a pena di decadenza, di richiedere la revisione dei prezzi prima della firma del certificato di collaudo, avvenuta 13.10.<br />
-in tal modo però non era stato tenuto conto dell’autocertificazione redatta dal Direttore dei lavori in data 24.10.1991 secondo cui la redazione dei calcoli revisionali era avvenuta negli anni 1975-77;<br />
-neppure di si era tenuto conto che nell’atto di collaudo del 13.10.1980 si faceva riserva per il pagamento di quanto eventualmente dovuto per la revisione dei prezzi;<br />
-erano infondate anche le ulteriori ragioni del diniego.<br />
Costituitosi in giudizio, il Comune ha chiesto il rigetto dell’appello.<br />
Ha evidenziato che dell’autocertificazione del Direttore dei lavori non vi era tracca in atti e comunque essa non sarebbe idonea a dimostrare la presentazione della domanda di revisione prima del 13.10.1980; che del resto non esisteva al protocollo dell’Ente alcuna annotazione in ordine alla avvenuta presentazione di tale domanda prima di quella del 22-23 .1 1981.<br />
Con memoria conclusiva, l’istante ha insistito per l’accoglimento dell’appello.</p>
<p>2. L’appello è infondato.</p>
<p>2.1. Come è noto, la domanda di revisione prezzi per gli appalti di lavori pubblici va presentata dall’appaltatore, a pena di decadenza, prima della sottoscrizione del certificato di collaudo dei lavori, ai sensi dell’art. 2 all’art. 2 D.L.vo C.P.S. 6.12.1947 n. 1501, ratificato con la L. 9.5.1950 n. 329, richiamato dalla L. 12.2.1970 n.76 (V. le decisioni di questa Sezione, n. 543 del 16.7.1984 e n. 2412 del 6.5.2002).<br />
Nella specie, il certificato finale di collaudo dei lavori in questione è stato firmato il 13.10.1980 (il che è pacifico tra le parti) e prima di tale data non risulta pervenuta al Comune alcuna richiesta di revisione prezzi.<br />
Né possono assumere rilievo contrario gli elementi offerti dall’appellante, nei quali (avvenuta effettuazione da parte del direttore dei lavori dei calcoli per la revisione negli anni 75-77, oppure riserva del Comune di dover pagare l’eventuale revisione dei prezzi) non si attesta in alcun modo l’avvenuta presentazione al comune di una domanda di revisione anteriore al 13.10.1980</p>
<p>3. Per quanto considerato, l’appello deve essere respinto.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello indicato in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25.11.2003 con l’intervento dei Signori:<br />
Pres. Emidio Frascione<br />
Cons. Raffaele Carboni<br />
Cons. Corrado Allegretta<br />
Cons. Paolo Buonvino<br />
Cons. Aniello Cerreto, Est.</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE IL PRESIDENTE</p>
<p>IL SEGRETARIO</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 3 marzo 2004<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
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