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	<title>10323 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 5/8/2019 n.10323</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-5-8-2019-n-10323/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Aug 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-5-8-2019-n-10323/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 5/8/2019 n.10323</a></p>
<p>Pietro Morabito, Presidente, Maria Laura Maddalena Consigliere Estensore;(Società  Agricola S. G. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenza Gentilcore, Aniello Lamanna c. Agea &#8211; Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-5-8-2019-n-10323/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 5/8/2019 n.10323</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pietro Morabito, Presidente, Maria Laura Maddalena Consigliere Estensore;(Società  Agricola S. G. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenza Gentilcore, Aniello Lamanna c. Agea &#8211; Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>Si configura l&#8217;esistenza dell&#8217;obbligo di provvedere in tutte le ipotesi in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni di quest&#8217;ultima.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>1.- Pubblica Amministrazione &#8211; Attività  amministrativa &#8211; Silenzio &#8211; obbligo di provvedere &#8211; generalizzazione &#8211; sussiste &#8211; dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica &#8211; richiamabilità .</strong><br /> </span></p>
<hr />
<p><em>Si configura l&#8217;esistenza dell&#8217;obbligo di provvedere in tutte le ipotesi in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) di quest&#8217;ultima, anche a prescindere dall&#8217;esistenza di una specifica disposizione normativa impositiva.</em><br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 05/08/2019<br /> <strong>N. 10323/2019 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 05110/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 5110 del 2019, proposto da Società  Agricola S. G. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenza Gentilcore, Aniello Lamanna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  <strong><em>contro</em></strong><br /> Agea &#8211; Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> Agea &#8211; Avvocatura Generale dello Stato non costituito in giudizio;<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> del silenzio-inadempimento serbato da AGEA sulla diffida a provvedere della Società  ricorrente del 14.03.2019 (prot. Agea n. 0023898) per il ripristino delle condizioni di pagamento dei titoli PAC ovvero per la conclusione del procedimento (d&#8217;ufficio) di sospensione dei pagamenti, con atto espresso e motivato, ai sensi degli artt. 2 e 3 L. n. 241/1990<br /> nonchè per la declaratoria<br /> dell&#8217;obbligo dell&#8217;Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) di concludere il procedimento, ai sensi dell&#8217;art. 2 della L. n. 241/1990.<br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Agea &#8211; Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2019 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> FATTO e DIRITTO<br /> Con il ricorso in epigrafe l&#8217;odierna ricorrente ha agito:<br /> &#8211; avverso e per l&#8217;annullamento, con decisione da rendere ai sensi dell&#8217;art. 117 c.p.a., del silenzio-inadempimento serbato da AGEA sulla diffida a provvedere del 14.03.2019 (prot. Agea n. 0023898) per il ripristino delle condizioni di pagamento dei titoli PAC ovvero per la conclusione del procedimento (d&#8217;ufficio) di sospensione dei pagamenti, con atto espresso e motivato, ai sensi degli artt. 2 e 3 L. n. 241/1990,<br /> &#8211; nonchè per la declaratoria dell&#8217;obbligo dell&#8217;Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) di concludere il procedimento, ai sensi dell&#8217;art. 2 della L. n. 241/1990.<br /> In punto di fatto parte ricorrente &#8211; in qualità  di società  esercente attività  di allevamento di bovini &#8211; espone di detenere n. 266 titoli PAC e di aver regolarmente presentato la domanda unica di pagamento per gli aiuti diretti per le campagne 2017 e 2018, di cui al Regolamento UE n. 1307/2013, con conseguente accesso alla erogazione dei contributi, all&#8217;esito dei controlli amministrativi di cui all&#8217;art. 74 R.U.E. n. 1306/2013.<br /> Con la Circolare n. 80665 del 16.10.2018, l&#8217;amministrazione resistente emanava le indicazioni per l&#8217;anticipo del 70% sui pagamenti ammessi, che poteva avvenire a partire dal 16.10.2018 al 30.11.2018, mentre il saldo dei pagamenti poteva essere effettuato a far data dal 1° dicembre ed entro il 30.06.2019.<br /> Tuttavia, all&#8217;atto della erogazione dell&#8217;anticipo la società  ricorrente non percepiva alcun accredito sul conto corrente dedicato e, a seguito della verifica effettuata sul portale SIAN (portale unico di accesso ai servizi PAC per gli operatori di settore), riscontrava di essere un &#8220;soggetto sospeso su disposizione Agea&#8221;, senza perà² aver ricevuto al riguardo alcuna comunicazione ostativa da parte dell&#8217;organismo pagatore.<br /> Sull&#8217;assunto che l&#8217;amministrazione resistente avrebbe avviato un procedimento d&#8217;ufficio di sospensione dei pagamenti senza adottare il provvedimento conclusivo, ex art. 2 L. n 241/1990, l&#8217;odierna ricorrente, con diffida del 14.03.2019, invitava AGEA a ripristinare le originarie condizioni di pagamento, non essendo mai stato adottato alcun provvedimento espresso di sospensione, ovvero a definire l&#8217;eventuale procedimento di sospensione del pagamento, con atto espresso e motivato, ai sensi degli artt. 2 e 3 L. n. 241/1990, sostenendo che, decorso inutilmente il termine di 15 giorni, si sarebbe formato silenzio &#8211; rifiuto. Ciù² nonostante, l&#8217;Organismo Pagatore non ha adottato alcun provvedimento espresso nel termine fissato.<br /> Il silenzio di AGEA è stato, pertanto, censurato dalla ricorrente per violazione di legge (art.2 l. 241/90) &#8211; violazione del giusto procedimento &#8211; eccesso di potere (illogicità  &#8211; iniquità  &#8211; arbitrarietà ) &#8211; violazione dei principi generali di buon andamento &#8211; imparzialità  e correttezza dell&#8217;azione amministrativa.<br /> In primo luogo, AGEA non avrebbe emesso alcun provvedimento ostativo al pagamento del titoli PAC ma si sarebbe limitata a pubblicare sul portale SIAN la dicitura &#8220;soggetto sospeso su disposizione AGEA&#8221;. Sostiene parte ricorrente che, nel caso di specie, invece, avrebbe dovuto essere adottato un formale provvedimento di cui all&#8217;art. 2 L. n. 241/1990, posto che la schermata SIAN avrebbe valore meramente di notizia e, pertanto, non avrebbe funzione surrogatoria dell&#8217;obbligo di provvedere.<br /> In secondo luogo, tale violazione è aggravata dalla circostanza che l&#8217;amministrazione resistente avrebbe serbato un ulteriore comportamento inerte sulla diffida con cui la ricorrente ha compulsato AGEA ad adottare un provvedimento espresso, con esternazione delle ragioni della sospensione dei pagamenti.<br /> Tanto premesso, parte ricorrente ritiene che gravi sull&#8217;amministrazione l&#8217;obbligo di ripristinare il pagamento degli aiuti, non sussistendo alcuna disposizione (espressa e motivata) di sospensione dei pagamenti, oppure di concludere l&#8217;eventuale procedimento di sospensione, con atto espresso e motivato, ai sensi dell&#8217;art. 2 L. n. 241/1990.<br /> Si è costituita in giudizio AGEA per resistere al ricorso.<br /> Alla camera di consiglio del 16 luglio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> Il ricorso, nella parte in cui censura il silenzio serbato da AGEA sulla istanza del 14.3.2019, è fondato e va, pertanto, accolto.<br /> La consolidata giurisprudenza in materia configura l&#8217;esistenza dell&#8217;obbligo di provvedere in tutte le ipotesi in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) di quest&#8217;ultima, anche a prescindere dall&#8217;esistenza di una specifica disposizione normativa impositiva (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 1331/1991; Sez. VI, n. 2318/2007; Sez. VI, 02/07/2015, n.3306; Sez. VI, 08/02/2016, n.508).<br /> Pertanto, AGEA avrebbe dovuto esaminare la diffida presentata da parte ricorrente e provvedere su di essa con atto espresso e motivato. Invece, il comportamento di AGEA è stato totalmente inerte nè sono stati spesi argomenti difensivi al riguardo da parte della PA, che si costituita in giudizio con mero atto di stile.<br /> In questo quadro, il ricorso deve ritenersi fondato e come tale merita accoglimento. Va pertanto dichiarato l&#8217;obbligo per l&#8217;Amministrazione di determinarsi con atto espresso in ordine alla istanza-diffida presentata dal ricorrente in data 14.3.2019, entro un termine di giorni sessanta, decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza, con l&#8217;esplicita avvertenza che, in difetto di puntuale esecuzione, su istanza di parte debitamente notificata alla parte resistente, sarà  nominato un commissario ad acta che provvederà  in luogo dell&#8217;Amministrazione e con oneri a carico di quest&#8217;ultima.<br /> Non è invece possibile, in questa sede, sindacare la spettanza o meno in capo alla ricorrente dell&#8217;erogazione dell&#8217;aiuto richiesto nè la sussistenza delle ragioni ostative ad essa.<br /> Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui alla motivazione e, per l&#8217;effetto, ordina all&#8217;Amministrazione di determinarsi sulla istanza del 14.3.2019 entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza.<br /> Le spese sono compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
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