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	<title>1032 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2016 n.1032</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-3-2016-n-1032/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-3-2016-n-1032/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2016 n.1032</a></p>
<p>Pres. Torsello &#8211; Est. Lotti Sugli adempimenti dell’ausiliario in caso di c.d. avvalimento di garanzia e sui termini perentori ex art. 48 Codice per comprovare il possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara 1. Contratti della P.A. – Noleggio – Natura – Contratti di prestazioni di servizio – Dimostrazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-3-2016-n-1032/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2016 n.1032</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-3-2016-n-1032/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2016 n.1032</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Torsello &#8211; Est. Lotti</span></p>
<hr />
<p>Sugli adempimenti dell’ausiliario in caso di c.d. avvalimento di garanzia e sui termini perentori ex art. 48 Codice per comprovare il possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Noleggio – Natura <em>– </em>Contratti di prestazioni di servizio – Dimostrazione requisisti – Ammissibilità.</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gare – Avvalimento di garanzia – Indicazione specifica di mezzi e risorse da prestare – Interpretazione di atti già trasmessi – Richiesta P.A. – Ammissibilità.</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Comprova requisisti ex. art. 48 D.Lgs. 163/06 – Termine – Natura perentoria.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. I contratti di noleggio sono comunque ascrivibili, sotto il profilo economico e a fini giuridici, al <em>genus </em>delle prestazioni di servizio e non cessione di beni (cfr., tra gli altri, l’art. 24, par. 1, Direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE). Ne consegue che i suddetti contratti possono essere utilizzati per la dimostrazione dei requisiti di capacità per prestazioni di servizi.</p>
<p>2. Nel caso in cui un&#8217;impresa intenda avvalersi, mediante stipula di un contratto di avvalimento dei requisiti finanziari di un&#8217;altra (c.d. avvalimento di garanzia), la prestazione oggetto specifico dell&#8217;obbligazione è costituita dalla messa a disposizione da parte dell’impresa ausiliaria del suo valore aggiunto in termini di solidità finanziaria e di acclarata esperienza di settore, dei quali il fatturato costituisce indice significativo, consentendole in tal modo di accedere alla gara nel rispetto delle condizioni poste dal bando. Ne consegue che non occorre che la dichiarazione negoziale costitutiva dell&#8217;impegno contrattuale si riferisca a specifici beni patrimoniali o ad indici materiali atti ad esprimere una determinata consistenza patrimoniale e, dunque, alla messa a disposizione di beni da descrivere ed individuare con precisione, essendo sufficiente che dalla dichiarazione emerga l&#8217;impegno contrattuale della società ausiliaria a prestare ed a mettere a disposizione della c.d. società ausiliata la sua complessiva solidità finanziaria ed il suo patrimonio esperienziale, garantendo con essi una determinata affidabilità ed un concreto supplemento di responsabilità.</p>
<p>3. Anche se il termine di dieci giorni previsto dall&#8217;art. 48 D.Lgs. 163/06 &nbsp;per la comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, mediante presentazione della documentazione indicata nel bando o nella lettera di invito, ha natura perentoria (in ragione dell&#8217;esigenza di celerità insita nella fase specifica del procedimento e dell&#8217;automaticità della comminatoria prevista per la sua inosservanza, salva l&#8217;oggettiva impossibilità di produzione della documentazione la cui prova grava sull&#8217;impresa) è comunque fatta salva la facoltà della P.A. di richiedere l’integrazione di atti già trasmessi, specie &nbsp;nelle ipotesi in cui la richiesta della <em>lex specialis</em> è genericamente riferita alla comprova dei requisiti indicati e fa riferimento a specifici e tassativi documenti.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: right;">N. 01032/2016REG.PROV.COLL.<br />
N. 05237/2015 REG.RIC.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
<strong>Il Consiglio di Stato</strong><br />
<strong>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 5237 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
Faticoni S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Asciano, Giovanni M. Lauro, Anna Ingianni e Cecilia Savona, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Asciano in Roma, via Giunio Bazzoni, 1;</p>
<div style="text-align: center;"><em>contro</em></div>
<p>Regione Sardegna Autonoma, rappresentata e difesa dagli avv. Alessandra Camba e Sandra Trincas, con domicilio eletto presso l’Ufficio di Rappresentanza della Regione Sardegna in Roma, via Lucullo, 24;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><em>nei confronti di</em></div>
<p>Olidata Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Rita Rolli e Marta Rolli, con domicilio eletto presso l’avv. Maria Elena De Stefano in Roma, via Francesco De Sanctis;<br />
Copier Service di Doro Salvatore, rappresentato e difeso dagli avv. Marcello Bazzoni e Vittore Davini, con domicilio eletto presso l’avv. Mario Cervone in Roma, via dei Gracchi, 56;<br />
Tecnocopi di Giangrandi Vittorio e C. Snc;<br />
GSC &#8211; General System Cuneo Srl;</p>
<div style="text-align: center;"><em>per la riforma</em></div>
<p>della sentenza del T.A.R. SARDEGNA &#8211; CAGLIARI: SEZIONE I n. 00992/2015, resa tra le parti, concernente l’aggiudicazione della gara per il noleggio di apparecchiature multifunzione e stampanti a basso impatto ambientale e dei servizi connessi, gestione flusso documentale, manutenzione e fornitura materiali.<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Sardegna Autonoma, di Olidata Spa e di Copier Service di Doro Salvatore;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2015 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti gli avvocati Giovanni M. Lauro, Luigi ManZi su delega dell&#8217;avv, Sandra Trincas, Marta Rolli e Bazzoni Marcello in proprio e su delega dell&#8217;avv. Vittore Davini;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sez. I, con la sentenza 4 agosto 2015, n. 992, ha respinto il ricorso proposto dall’attuale parte appellante per l’annullamento della determinazione del 2.3.2015, emessa dalla Regione Sardegna, con la quale è stata aggiudicata alla costituenda ATI controinteressata, con l&#8217;ausilio delle altre due imprese in epigrafe, la procedura aperta per il noleggio di apparecchiature multifunzione e stampanti a basso impatto ambientale, dei servizi connessi e opzionali e per la gestione in service del flusso documentale, manutenzione di apparecchiature di proprietà dell&#8217;amministrazione e fornitura di materiali di consumo.<br />
Il TAR ha rilevato sinteticamente che:<br />
&#8211; Come risulta dalle fatture depositate della controinteressata Olidata il noleggio è stato effettuato dalla stessa;<br />
&#8211; Il contratto di avvalimento tra Olidata e GSC è stato sottoscritto con firma digitale;<br />
&#8211; Il contratto di avvalimento è sufficientemente specifico, poiché il contratto precisa che l’ausiliaria mette a disposizione i mezzi e i requisiti tecnici oggetto di avvalimento;<br />
&#8211; Olidata e Copier Service hanno debitamente risposto alla richiesta di documentazione a comprova dei requisiti di partecipazione entro il termine perentorio di dieci giorni;<br />
&#8211; In mancanza dei curricula correttamente la commissione ha attribuito un punteggio pari a zero alla ricorrente in primo grado; né può integrarsi un’ipotesi di disparità di trattamento per il fatto che alla controinteressata sia stato concesso il soccorso<br />
&#8211; Il criterio 5.3 del disciplinare di gara richiedeva lo “stesso pannello operatore per tutte le tipologie di apparecchiature” e tale 5.3 fa parte del criterio 5 (funzionalità aggiuntive per la gestione del flusso documentale); è del tutto pacifico che il<br />
&#8211; Nessuna falsa dichiarazione è imputabile alla aggiudicataria che ha indicato correttamente nell’offerta l’esistenza delle funzionalità premianti;<br />
&#8211; L’offerta della aggiudicataria conteneva la descrizione della propria struttura territoriale e tanto bastava per i lavori della Commissione che ha correttamente operato;<br />
&#8211; La ricorrente in primo grado pretende di sovrapporre le proprie valutazioni, fondate sulla propria organizzazione, a quelle della commissione di gara effettuate sulla organizzazione e sull’offerta di altra ditta.<br />
L’appellante contestava preliminarmente il dispositivo di sentenza del TAR; quindi, con motivi aggiunti, confutava il merito della sentenza del TAR riproponendo, nella sostanza, i motivi del ricorso di primo grado e chiedendo l’accoglimento del ricorso.<br />
Si costituiva l’Amministrazione appellata ed il controinteressato in appello, chiedendo il rigetto dell’appello.<br />
Il controinteressato proponeva appello incidentale con il quale riproponeva i motivi del ricorso incidentale di primo grado dichiarato improcedibile dal TAR presentava motivi aggiunti successivamente alla pubblicazione della sentenza di primo grado impugnata.<br />
All’udienza pubblica del 17 dicembre 2015 la causa veniva trattenuta in decisione.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<p>1. Il Collegio ritiene l’appello infondato, potendosi così preliminarmente prescindere dall’esame delle eccezioni relative alla carenza di interesse e legittimazione attiva in capo all’appellante Faticoni S.p.a.<br />
2. Nel merito dell’appello principale, si ritiene infondato il primo motivo, con cui si contesta la mancata dimostrazione da parte dell’aggiudicataria del requisito di avere realizzato nell’ultimo triennio un fatturato specifico complessivo per forniture analoghe non inferiore a € 3.000.000.000.<br />
Infatti, dall’esame della documentazione in atti, si evince la non fondatezza dell’affermazione secondo cui il fatturato comprovato dalla mandante della società aggiudicataria deriverebbe solo da prestazioni di servizi e non da fornitura in noleggio di apparecchiature di stampa.<br />
Le fatture in atti (doc. 10 fascicolo di primo grado), infatti, inoltrate per via telematica alla Stazione Appaltante in data 9.10.2014 evidenziano la circostanza che il fatturato dichiarato è frutto di attività di noleggio di apparecchiature di stampa, atteso che tali fatture riportano in modo puntuale i riferimenti dei vari contratti di noleggio, contratti comunque ascrivibili, sotto il profilo economico e a fini giuridici, al genus delle prestazioni di servizio e non cessione di beni (cfr., tra gli altri, l’art. 24, par. 1, Direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE).<br />
Peraltro, la prestazione oggetto della gara è definito dall’art. 5 del disciplinare di gara come un complesso di servizi nei quali sono presenti le attività di consegna, installazione e messa in opera delle apparecchiature, assistenza tecnica, manutenzione, formazione del personale, reportistica, prestazioni tutte che sono ascrivibili al genus della prestazione dei servizi e che rendono l’oggetto dell’appalto incentrato non esclusivamente sul noleggio delle apparecchiature.<br />
Con la conseguenza, ai fini dell’esame di tale motivo d’appello, che evidentemente il fatturato dimostrato dalle parti controinteressate in appello non si deve riferire ad una fornitura, ma all’oggetto complessivo della gara e rispetto a tale oggetto, il requisito di partecipazione risulta pienamente dimostrato dalle controinteressate stesse.<br />
3. Sono infondati anche il secondo ed il terzo motivo d’appello, relativi entrambi alla contestata legittimità del contratto di avvalimento.<br />
Infatti, in primo luogo, i contratti di avvalimento non possono in alcun modo considerarsi nulli e privi di effetto in quanto mancanti della firma di sottoscrizione; infatti, la società GSC e la società Tecnocopi, società ausiliarie dell’appellata Olidata, hanno partecipato alla procedura di gara, presentando tutta la documentazione in forma digitale, con relativa firma digitale, come prescritto dalla lex specialis.<br />
Tale circostanza si ritiene dimostrata in base a quanto prodotto dalla Regione Sardegna avanti al TAR, che ha depositato il rapporto di firma digitale dei contratti di avvalimento contestati (cfr. docc. 3 e 4 Regione Sardegna nel fascicolo di primo grado).<br />
I contratti che l’appellante ha presentato a sostegno della sua tesi difensiva sono le copie cartacee dei documenti presentati in forma digitale dalla costituenda ATI alla Stazione Appaltante, copie che ovviamente non recano la firma digitale e, come tali, non sono per nulla significativi e, quindi, non hanno alcuna idoneità probatoria.<br />
4. Per quanto riguarda il contenuto sostanziale dei contratti di avvalimento, si deve rammentare, come ha già specificato questo Consiglio (cfr. da ultimo Consiglio di Stato, sez. III, 4 novembre 2015, n. 5038), che nelle gare pubbliche, allorquando un&#8217;impresa intenda avvalersi, mediante stipula di un c.d. contratto di avvalimento dei requisiti finanziari di un&#8217;altra (c.d. avvalimento di garanzia), la prestazione oggetto specifico dell&#8217;obbligazione è costituita non già dalla messa a disposizione da parte dell&#8217;impresa ausiliaria di strutture organizzative e mezzi materiali, ma dal suo impegno a garantire con le proprie complessive risorse economiche, il cui indice è costituito dal fatturato, l&#8217;impresa ausiliata munendola, così, di un requisito che altrimenti non avrebbe e consentendole di accedere alla gara nel rispetto delle condizioni poste dal bando.<br />
In sostanza, ciò che la impresa ausiliaria mette a disposizione dell’impresa ausiliata è il suo valore aggiunto in termini di solidità finanziaria e di acclarata esperienza di settore, dei quali il fatturato costituisce indice significativo.<br />
Ne consegue che non occorre che la dichiarazione negoziale costitutiva dell&#8217;impegno contrattuale si riferisca a specifici beni patrimoniali o ad indici materiali atti ad esprimere una determinata consistenza patrimoniale e, dunque, alla messa a disposizione di beni da descrivere ed individuare con precisione, essendo sufficiente che da essa dichiarazione emerga l&#8217;impegno contrattuale della società ausiliaria a prestare ed a mettere a disposizione della c.d. società ausiliata la sua complessiva solidità finanziaria ed il suo patrimonio esperienziale, garantendo con essi una determinata affidabilità ed un concreto supplemento di responsabilità.<br />
Tali requisiti sono perfettamente rispondenti ai contratti di avvalimento suddetti e, dunque, non risultano giustificate le contestazioni formulate sul punto dall’attuale appellante.<br />
5. Il Collegio ritiene parimenti infondato il quarto motivo d’appello con cui si sostiene che la società controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura perché non avrebbe risposto nei termini alla richiesta di documentazione comprovante il requisito di capacità economico finanziaria dichiarato in gara.<br />
Tale censura è confutata in via di fatto, dalla considerazione che la stazione appaltante, con la nota 29 luglio 2014, n. 29082 ha richiesto alla costituenda ATI la comprova dei requisiti di partecipazione secondo quanto prescritto dal paragrafo 10 del disciplinare di gara ed in riferimento ai requisiti previsti dal bando di gara al punto III.2.2, in merito al fatturato specifico richiesto.<br />
Le società appellate Olidata e Copier Service hanno risposto entro il termine di 10 giorni, presentando copie dichiarate conformi all’originale dei bilanci, corredate da opportuna dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 d.P.R. n. 445-2000, con la copia del documento di identità del dichiarante.<br />
A seguito dell’invio dei bilanci delle tre società, la Stazione Appaltante, con nota 7 ottobre 2014, n. 36948 ha richiesto entro il termine perentorio di giorni 5, pena l’esclusione dal procedimento, “idonea documentazione secondo quanto già richiesto con la precedente nota, in conformità a quanto previsto dall’art. 10 del disciplinare di gara, evidentemente non ritenendo sufficientemente esaustiva la prima documentazione inviata.<br />
La costituenda ATI, in riscontro di tale richiesta ha fornito alla Stazione Appaltante copia di tutte le fatture di vendita e le dichiarazioni dei clienti ritenute utili alla dimostrazione del requisito oggetto della verifica (cfr. docc. 10 e 18 fascicolo di primo grado).<br />
Tale procedimento seguito dalla Stazione Appaltante è compatibile con lo schema normativo di cui all’art. 48 del Codice appalti, poiché è vero che il termine di dieci giorni per comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito, previsto dall&#8217;art. 48, comma 1, del codice dei contratti ha natura perentoria in ragione dell&#8217;esigenza di celerità insita nella fase specifica del procedimento e dell&#8217;automaticità della comminatoria prevista per la sua inosservanza, salva l&#8217;oggettiva impossibilità di produzione della documentazione la cui prova grava sull&#8217;impresa.<br />
Tuttavia da tale disposizione si evince che non può ammettersi la produzione tardiva di documentazione mancante specificamente indicata, mentre su un piano diverso deve essere posta l’ipotesi di integrazione di atti già trasmessi, relativamente alla quale va ammessa la possibilità per l’Amministrazione di approfondimenti istruttori, soprattutto nelle ipotesi, come quella di specie, in cui la richiesta era genericamente riferita alla comprova dei requisiti indicati e non indicava specifici e tassativi documenti.<br />
Con la conseguenza che, nell’ipotesi in esame, può ritenersi non violata la prescrizione normativa contenuta nel predetto art. 48, comma 1, Codice appalti.<br />
6. Anche il quinto motivo d’appello, con cui si sostiene che l’appellante avrebbe commesso un errore al momento della spedizione per via telematica della documentazione tecnica di partecipazione alla gara e la Stazione Appaltante non avrebbe concesso il soccorso istruttorio, è infondato.<br />
In specifico, trattandosi di una gara telematica, il Disciplinare di gara (paragrafo 7.2 “Offerta tecnica &#8211; Busta tecnica”) prevede che i concorrenti debbano produrre e allegare al sistema una serie di documenti tra i quali (al punto 3), i curricula di tutto il personale previsto per l’espletamento della fornitura e dei servizi connessi.<br />
L’appellante, caricando nel sistema informatico detto documento, non ha presentato i curricula, caricando nel sistema un file non contenente le informazioni richieste dalla Stazione Appaltante.<br />
Pertanto, in presenza di un’omissione del documento predetto, legittimamente la Stazione Appaltante non ha concesso il soccorso istruttorio, poiché, come è noto, in mancanza di un documento che in base alla lex specialis doveva essere tassativamente prodotto, come nella specie, consentire il soccorso istruttorio previsto dall’art. 46, comma 1, Codice appalti si risolverebbe in un’inammissibile lesione della par condicio dei concorrenti (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 1° ottobre 2015, n. 4591).<br />
7. Parimenti infondato è il sesto motivo d’appello, con cui si contesta l’attribuzione all’appellata Olidata del punteggio relativo al sotto-criterio di valutazione 5.3.<br />
Sul punto si deve sinteticamente rilevare che non è condivisibile l’assunto relativo ad un preteso difetto di istruttoria e di inattendibilità delle operazioni tecniche quanto a criterio tecnico scelto ed a procedimento applicativo, perché la Stazione Appaltante non si è meramente rimessa alla dichiarazione della concorrente, ma le ha ritenute condivisibili, con una motivazione per relationem che, trattandosi di giudizio di natura tecnica, per di più secondo questo Collegio ad alta opinabilità, può ritenersi suscettibile di sindacato soltanto sotto il profilo della manifesta erroneità, della manifesta illogicità ed irragionevolezza, circostanze queste che palesemente non si riscontrano nella specie.<br />
8. Per le stesse ragioni si ritiene infondato anche il settimo motivo d’appello, poiché in primo luogo, in riferimento alla modalità di ottenimento della funzionalità PDF ricercabile:, l’appellata ATI Olidata-CopierService ha correttamente confermato che tale funzionalità risulta fruibile e fornita nativamente nella soluzione offerta senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione e dagli atti di gara risulta evincersi, anche se tali atti non sono di semplice valutazione, che l’appellata aveva correttamente indicato già nella propria offerta che le apparecchiature disponevano della predetta funzionalità premiante (cfr. doc. 26 fascicolo di primo grado).<br />
In secondo luogo, con riguardo alla dichiarazione concernente il Pannello operatore, si deve ritenere che essa debba riferirsi, compatibilmente con quanto previsto dal disciplinare di gara, come medesimo pannello del software utilizzabile dagli operatori nell’ambito delle “Funzionalità aggiuntive per la gestione del flusso documentale”; in questi termini, e nei limiti di sindacato già ricordati entro i quali può esprimersi la valutazione di questo Giudice, il software di gestione documentale (PaperCut) è da considerarsi il medesimo per le diverse apparecchiature interessate.<br />
9. E’ infondato l’ottavo motivo d’appello con il quale si sostiene che a pagina 7 della propria relazione tecnica l’appellata Olidata espone di disporre di n. 4 agenzie territoriali in Sardegna, ma nel sito internet di Olidata non vi è traccia di tali agenzie.<br />
Infatti, l’offerta tecnica presentata dall’ATI Olidata-CopierService (doc. 27 fascicolo di primo grado) descrive dettagliatamente la propria struttura territoriale sommando alle due sedi di proprietà di CopierService (Sassari e Cagliari) anche le sedi delle Agenzie Tecniche Territoriali di Olidata.<br />
Le sedi dichiarate da Olidata risultano esistenti già sulla base della visura dell’Agenzia delle Entrate (doc. 28 fascicolo di primo grado), mentre per contro non ha idoneità dimostrativa la circostanza che tali sedi non risultino dal sito web di Olidata.In specifico, quindi, non vi è alcuna dimostrazione conclusiva allo stato circa la falsità di tale dichiarazione, non potendosi per tale motivo disporsi l’esclusione dell’ATI Olidata-CopierService.<br />
10. Infine, è infondato il nono motivo d’appello, dovendosi preliminarmente ribadire che nelle gare pubbliche il giudizio, che conclude il sub procedimento di verifica delle offerte anomale, costituisce espressione di un potere tecnico discrezionale dell&#8217;Amministrazione, di per sé insindacabile, salva l&#8217;ipotesi in cui le valutazioni ad esso sottese non siano abnormi o manifestamente illogiche o affette da errori di fatto (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen., 29 novembre 2012, n. 36) e il giudizio conclusivo ha natura globale e sintetico sulla serietà o meno dell&#8217;offerta nel suo insieme (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, sez. IV, 26 febbraio 2015, n. 963).<br />
Nel caso di specie, a fronte della documentazione fornita dall’appellata Olidata-Copier Service, la Stazione Appaltante ha ritenuto, con analitica motivazione, che le giustificazioni fossero esaustive anche per ogni singola voce costituente l’offerta, proseguendo quindi nel giudizio di anomalia con una valutazione di adeguatezza relativo all’applicazione della percentuale di utile di impresa e delle spese generali, (come emerge espressamente dalla motivazione), che rendono inattendibili le contestazioni dell’appellante, basate su dati parziali e di dubbia correttezza, relativi alle giornate e alle ore calcolate per gli interventi sulle apparecchiature, asseritamente e ritenute non sufficienti sulla base di argomentazioni che appaiono generiche e non in grado di pregiudicare il giudizio finale avente, come detto, natura globale e sintetica.<br />
6. Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, l’appello deve essere respinto in quanto infondato, dichiarando di conseguenza improcedibile l’appello incidentale.<br />
Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello principale come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Dichiara improcedibile l’appello incidentale.<br />
Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, spese che liquida in favore delle parti appellate costituite in appello in euro 6000,00, oltre accessori di legge, ciascuna.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Mario Luigi Torsello, Presidente<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere, Estensore<br />
Doris Durante, Consigliere<br />
Carlo Schilardi, Consigliere<br />
Raffaele Prosperi, Consigliere</p>
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<td style="text-align: center;"><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
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<td style="text-align: center;"><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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</tbody>
</table>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="clear: both; text-align: center;">&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 15/03/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
</div>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2016 n.1032</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-3-2016-n-1032-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-3-2016-n-1032-2/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2016 n.1032</a></p>
<p>Pres. M.L. Torsello, est. P.G.N. Lotti Sul requisito del fatturato specifico complessivo in un appalto per il noleggio di apparecchiature multifunzioni e per la gestione dei servizi connessi, sull’avvalimento e sulla procedura di gara telematica 1. Contratti della P.A. &#8211; Appalto per il noleggio di apparecchiature e gestione di servizi</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-3-2016-n-1032-2/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2016 n.1032</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. M.L. Torsello, est. P.G.N. Lotti</span></p>
<hr />
<p>Sul requisito del fatturato specifico complessivo in un appalto per il noleggio di apparecchiature multifunzioni e per la gestione dei servizi connessi, sull’avvalimento e sulla procedura di gara telematica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<p class="Premassima" style="text-align: justify;">1. Contratti della P.A. &#8211; Appalto per il noleggio di apparecchiature e gestione di servizi &#8211; Dimostrazione del requisito del fatturato specifico &#8211; Allegazione di vari contratti di noleggio riconducibili al genus delle prestazioni di servizio &#8211; Ammissibilità.<o_p></o_p></p>
<p class="Premassima" style="text-align: justify;">2. Contratti della P.A. &#8211; Gara telematica per l’affidamento di un appalto di noleggio e gestione servizi &#8211; Mancata sottoscrizione dei contratti di avvalimento &#8211; Non assume rilevanza se sono stati depositati telematicamente con firma digitale.<o_p></o_p></p>
<p class="Premassima" style="text-align: justify;">3. Contatti della P.A. &#8211; Avvalimento &#8211; Avvalimento di garanzia &#8211; Ha ad oggetto la complessiva solidità finanziaria &#8211; Conseguenza &#8211; Non richiede una specifica indicazione di tutti i beni materiali dell’ausiliaria.<o_p></o_p></p>
<p class="Premassima" style="text-align: justify;">4. Contratti della P.A. &#8211; Verifica dei requisiti ex art. 48 CPA &#8211; Concessione di un ulteriore termine di 5 giorni per l’integrazione documentale &#8211; Legittimità.<o_p></o_p></p>
<p class="Premassima" style="text-align: justify;">5. Contratti della P.A. &#8211; Gara d’appalto telematica &#8211; Mancata produzione telematica di documenti tassativamente richiesti dalla Lex specialis &#8211; Omesso espletamento del soccorso istruttorio da parte della Stazione Appaltante &#8211; Legittimità.<o_p></o_p></p>
<p class="Premassima" style="text-align: justify;">6. Contratti della P.A. &#8211; Possesso di un requisito richiesto dalla lex specialis &#8211; Non è confutato dai dati estrapolati dal sito web dell’aggiudicatrice.<o_p></o_p></p>
<p class="Premassima" style="text-align: justify;">7. Contratti della P.A. &#8211; Subprocedimento di verifica delle offerte anomale &#8211; E’ espressione di un potere tecnico discrezionale dell’Amministrazione &#8211; Sindacabile solo in presenza di valutazioni illogiche o abnormi.<o_p></o_p></p>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Nel caso di un appalto per il noleggio di apparecchiature multifunzione e per la gestione dei servizi connessi deve ritenersi soddisfatto il requisito del fatturato specifico complessivo laddove le fatture recanti i riferimenti dei vari contratti di noleggio, sotto il profilo economico e giuridico, siano comunque riconducibili al genus delle prestazioni di servizio e non cessioni di beni. A maggior ragione se l’oggetto della gara è un complesso di servizi e non è incentrato esclusivamente sul noleggio delle apparecchiature.</p>
<p>2. Deve ritenersi infondato il motivo di ricorso con cui una società abbia impugnato l’aggiudicazione di una gara d’appalto telematica a favore di una controinteressata assumendo la nullità dei contratti di avvalimento prodotti da quest’ultima perchè privi della sottoscrizione laddove le società ausiliarie avevano partecipato alla gara presentando la relativa documentazione firmata digitalmente e i contratti presentati dalla società ricorrente a sostegno della sua tesi difensiva siano mere copie cartacee dei documenti digitali.</p>
<p>3.Nelle gare pubbliche, allorquando un&#8217;impresa intenda avvalersi, mediante un contratto di avvalimento dei requisiti finanziari di un&#8217;altra (c.d. avvalimento di garanzia), la prestazione oggetto specifico dell&#8217;obbligazione è costituita non già dalla messa a disposizione da parte dell&#8217;impresa ausiliaria di strutture organizzative e mezzi materiali, ma dal suo impegno a garantire con le proprie complessive risorse economiche, l&#8217;impresa ausiliata munendola, così, di un requisito che altrimenti non avrebbe e consentendole di accedere alla gara nel rispetto delle condizioni poste dal bando. Pertanto, non occorre che la dichiarazione negoziale costitutiva dell’impegno contrattuale rechi specificamente tutti i beni o indici atti ad esprimere una determinata consistenza patrimoniale, essendo sufficiente che emerga l’impegno contrattuale della società ausiliaria a mettere a disposizione dell’ausiliata la complessiva solidità finanziaria e il suo patrimonio di esperienza. (1)</p>
<p>4. Deve ritenersi legittima la condotta della Stazione Appaltante che in sede di verifica ex art. 48 del Codice degli Appalti abbia richiesto a una concorrente di comprovare i requisiti di partecipazione entro un termine di dieci giorni e successivamente, ritenendo insufficiente la prima documentazione inviata, abbia richiesto entro il termine perentorio di ulteriori 5 giorni un’idonea documentazione dovendo configurarsi tale produzione non come una produzione tardiva di documentazione mancante ma un’ipotesi di integrazione di atti già trasmessi.</p>
<p>5. Nell’ambito di una gara d’appalto telematica per il noleggio di apparecchiature multifunzioni e la gestione dei connessi servizi, laddove il disciplinare di gara imponga ai concorrenti di produrre nell’offerta tecnica i curricula di tutto il personale dedicato all’espletamento della fornitura e dei connessi servizi, deve ritenersi legittima la scelta della Stazione Appaltante di non concedere il soccorso istruttorio alla ditta che al momento di produrre il file digitale dell’offerta tecnica abbia del tutto omesso di produrre i suddetti curricula, dal momento che in mancanza di un documento che in base alla lex specialis doveva essere tassativamente prodotto, consentire il soccorso istruttorio previsto dall’art. 46, comma 1, Codice appalti si risolverebbe in un’inammissibile lesione della par condicio dei concorrenti. (2)</p>
<p>6. Nel caso di un appalto per il noleggio di apparecchiature multifunzione e per la gestione dei servizi connessi, laddove la lex specialis richieda tra i requisiti la presenza di un dato numero di agenzie territoriali non ha idoneità dimostrativa dell’insussistenza del requisito la circostanza che le sedi territoriali non risultino dal sito web dell’aggiudicataria, laddove le stesse siano state dimostrate efficacemente con altri documenti come l’attestato dell’agenzia delle entrate.</p>
<p>7. Nelle gare pubbliche il giudizio, che conclude il sub procedimento di verifica delle offerte anomale, costituisce espressione di un potere tecnico discrezionale dell&#8217;Amministrazione, di per sé insindacabile, salva l&#8217;ipotesi in cui le valutazioni ad esso sottese non siano abnormi o manifestamente illogiche o affette da errori di fatto. (3)<br />
&nbsp;<br />
(1) cfr. Cons. Stato, Sez. III, 4/11/2015 n. 5038.<br />
(2) cfr. Cons. Stato, Sez. V, 1/10/2015 n. 4591.<br />
(3) cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 29/11/2012, n. 36.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>N. 01032/2016REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 05237/2015 REG.RIC.</strong></p>
<p><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Consiglio di Stato</strong><br />
<strong>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 5237 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:&nbsp;<br />
Faticoni S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Asciano, Giovanni M. Lauro, Anna Ingianni e Cecilia Savona, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Asciano in Roma, via Giunio Bazzoni, 1;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Regione Sardegna Autonoma, rappresentata e difesa dagli avv. Alessandra Camba e Sandra Trincas, con domicilio eletto presso l’Ufficio di Rappresentanza della Regione Sardegna in Roma, via Lucullo, 24;&nbsp;<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
Olidata Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Rita Rolli e Marta Rolli, con domicilio eletto presso l’avv. Maria Elena De Stefano in Roma, via Francesco De Sanctis;&nbsp;<br />
Copier Service di Doro Salvatore, rappresentato e difeso dagli avv. Marcello Bazzoni e Vittore Davini, con domicilio eletto presso l’avv. Mario Cervone in Roma, via dei Gracchi, 56;&nbsp;<br />
Tecnocopi di Giangrandi Vittorio e C. Snc;<br />
GSC &#8211; General System Cuneo Srl;&nbsp;<br />
<strong><em>per la riforma</em></strong><br />
della sentenza del T.A.R. SARDEGNA &#8211; CAGLIARI: SEZIONE I n. 00992/2015, resa tra le parti, concernente l’aggiudicazione della gara per il noleggio di apparecchiature multifunzione e stampanti a basso impatto ambientale e dei servizi connessi, gestione flusso documentale, manutenzione e fornitura materiali.</p>
<p>
Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Sardegna Autonoma, di Olidata Spa e di Copier Service di Doro Salvatore;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2015 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti gli avvocati Giovanni M. Lauro, Luigi ManZi su delega dell&#8217;avv, Sandra Trincas, Marta Rolli e Bazzoni Marcello in proprio e su delega dell&#8217;avv. Vittore Davini;</p>
<p>
FATTO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sez. I, con la sentenza 4 agosto 2015, n. 992, ha respinto il ricorso proposto dall’attuale parte appellante per l’annullamento della determinazione del 2.3.2015, emessa dalla Regione Sardegna, con la quale è stata aggiudicata alla costituenda ATI controinteressata, con l&#8217;ausilio delle altre due imprese in epigrafe, la procedura aperta per il noleggio di apparecchiature multifunzione e stampanti a basso impatto ambientale, dei servizi connessi e opzionali e per la gestione in service del flusso documentale, manutenzione di apparecchiature di proprietà dell&#8217;amministrazione e fornitura di materiali di consumo.<br />
Il TAR ha rilevato sinteticamente che:<br />
&#8211; Come risulta dalle fatture depositate della controinteressata Olidata il noleggio è stato effettuato dalla stessa;<br />
&#8211; Il contratto di avvalimento tra Olidata e GSC è stato sottoscritto con firma digitale;<br />
&#8211; Il contratto di avvalimento è sufficientemente specifico, poiché il contratto precisa che l’ausiliaria mette a disposizione i mezzi e i requisiti tecnici oggetto di avvalimento;<br />
&#8211; Olidata e Copier Service hanno debitamente risposto alla richiesta di documentazione a comprova dei requisiti di partecipazione entro il termine perentorio di dieci giorni;<br />
&#8211; In mancanza dei curricula correttamente la commissione ha attribuito un punteggio pari a zero alla ricorrente in primo grado; né può integrarsi un’ipotesi di disparità di trattamento per il fatto che alla controinteressata sia stato concesso il soccorso<br />
&#8211; Il criterio 5.3 del disciplinare di gara richiedeva lo “stesso pannello operatore per tutte le tipologie di apparecchiature” e tale 5.3 fa parte del criterio 5 (funzionalità aggiuntive per la gestione del flusso documentale); è del tutto pacifico che il<br />
&#8211; Nessuna falsa dichiarazione è imputabile alla aggiudicataria che ha indicato correttamente nell’offerta l’esistenza delle funzionalità premianti;<br />
&#8211; L’offerta della aggiudicataria conteneva la descrizione della propria struttura territoriale e tanto bastava per i lavori della Commissione che ha correttamente operato;<br />
&#8211; La ricorrente in primo grado pretende di sovrapporre le proprie valutazioni, fondate sulla propria organizzazione, a quelle della commissione di gara effettuate sulla organizzazione e sull’offerta di altra ditta.<br />
L’appellante contestava preliminarmente il dispositivo di sentenza del TAR; quindi, con motivi aggiunti, confutava il merito della sentenza del TAR riproponendo, nella sostanza, i motivi del ricorso di primo grado e chiedendo l’accoglimento del ricorso.<br />
Si costituiva l’Amministrazione appellata ed il controinteressato in appello, chiedendo il rigetto dell’appello.<br />
Il controinteressato proponeva appello incidentale con il quale riproponeva i motivi del ricorso incidentale di primo grado dichiarato improcedibile dal TAR presentava motivi aggiunti successivamente alla pubblicazione della sentenza di primo grado impugnata.<br />
All’udienza pubblica del 17 dicembre 2015 la causa veniva trattenuta in decisione.<br />
DIRITTO<br />
1. Il Collegio ritiene l’appello infondato, potendosi così preliminarmente prescindere dall’esame delle eccezioni relative alla carenza di interesse e legittimazione attiva in capo all’appellante Faticoni S.p.a.<br />
2. Nel merito dell’appello principale, si ritiene infondato il primo motivo, con cui si contesta la mancata dimostrazione da parte dell’aggiudicataria del requisito di avere realizzato nell’ultimo triennio un fatturato specifico complessivo per forniture analoghe non inferiore a € 3.000.000.000.<br />
Infatti, dall’esame della documentazione in atti, si evince la non fondatezza dell’affermazione secondo cui il fatturato comprovato dalla mandante della società aggiudicataria deriverebbe solo da prestazioni di servizi e non da fornitura in noleggio di apparecchiature di stampa.<br />
Le fatture in atti (doc. 10 fascicolo di primo grado), infatti, inoltrate per via telematica alla Stazione Appaltante in data 9.10.2014 evidenziano la circostanza che il fatturato dichiarato è frutto di attività di noleggio di apparecchiature di stampa, atteso che tali fatture riportano in modo puntuale i riferimenti dei vari contratti di noleggio, contratti comunque ascrivibili, sotto il profilo economico e a fini giuridici, al genus delle prestazioni di servizio e non cessione di beni (cfr., tra gli altri, l’art. 24, par. 1, Direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE).<br />
Peraltro, la prestazione oggetto della gara è definito dall’art. 5 del disciplinare di gara come un complesso di servizi nei quali sono presenti le attività di consegna, installazione e messa in opera delle apparecchiature, assistenza tecnica, manutenzione, formazione del personale, reportistica, prestazioni tutte che sono ascrivibili al genus della prestazione dei servizi e che rendono l’oggetto dell’appalto incentrato non esclusivamente sul noleggio delle apparecchiature.<br />
Con la conseguenza, ai fini dell’esame di tale motivo d’appello, che evidentemente il fatturato dimostrato dalle parti controinteressate in appello non si deve riferire ad una fornitura, ma all’oggetto complessivo della gara e rispetto a tale oggetto, il requisito di partecipazione risulta pienamente dimostrato dalle controinteressate stesse.<br />
3. Sono infondati anche il secondo ed il terzo motivo d’appello, relativi entrambi alla contestata legittimità del contratto di avvalimento.<br />
Infatti, in primo luogo, i contratti di avvalimento non possono in alcun modo considerarsi nulli e privi di effetto in quanto mancanti della firma di sottoscrizione; infatti, la società GSC e la società Tecnocopi, società ausiliarie dell’appellata Olidata, hanno partecipato alla procedura di gara, presentando tutta la documentazione in forma digitale, con relativa firma digitale, come prescritto dalla lex specialis.<br />
Tale circostanza si ritiene dimostrata in base a quanto prodotto dalla Regione Sardegna avanti al TAR, che ha depositato il rapporto di firma digitale dei contratti di avvalimento contestati (cfr. docc. 3 e 4 Regione Sardegna nel fascicolo di primo grado).<br />
I contratti che l’appellante ha presentato a sostegno della sua tesi difensiva sono le copie cartacee dei documenti presentati in forma digitale dalla costituenda ATI alla Stazione Appaltante, copie che ovviamente non recano la firma digitale e, come tali, non sono per nulla significativi e, quindi, non hanno alcuna idoneità probatoria.<br />
4. Per quanto riguarda il contenuto sostanziale dei contratti di avvalimento, si deve rammentare, come ha già specificato questo Consiglio (cfr. da ultimo Consiglio di Stato, sez. III, 4 novembre 2015, n. 5038), che nelle gare pubbliche, allorquando un&#8217;impresa intenda avvalersi, mediante stipula di un c.d. contratto di avvalimento dei requisiti finanziari di un&#8217;altra (c.d. avvalimento di garanzia), la prestazione oggetto specifico dell&#8217;obbligazione è costituita non già dalla messa a disposizione da parte dell&#8217;impresa ausiliaria di strutture organizzative e mezzi materiali, ma dal suo impegno a garantire con le proprie complessive risorse economiche, il cui indice è costituito dal fatturato, l&#8217;impresa ausiliata munendola, così, di un requisito che altrimenti non avrebbe e consentendole di accedere alla gara nel rispetto delle condizioni poste dal bando.<br />
In sostanza, ciò che la impresa ausiliaria mette a disposizione dell’impresa ausiliata è il suo valore aggiunto in termini di solidità finanziaria e di acclarata esperienza di settore, dei quali il fatturato costituisce indice significativo.<br />
Ne consegue che non occorre che la dichiarazione negoziale costitutiva dell&#8217;impegno contrattuale si riferisca a specifici beni patrimoniali o ad indici materiali atti ad esprimere una determinata consistenza patrimoniale e, dunque, alla messa a disposizione di beni da descrivere ed individuare con precisione, essendo sufficiente che da essa dichiarazione emerga l&#8217;impegno contrattuale della società ausiliaria a prestare ed a mettere a disposizione della c.d. società ausiliata la sua complessiva solidità finanziaria ed il suo patrimonio esperienziale, garantendo con essi una determinata affidabilità ed un concreto supplemento di responsabilità.<br />
Tali requisiti sono perfettamente rispondenti ai contratti di avvalimento suddetti e, dunque, non risultano giustificate le contestazioni formulate sul punto dall’attuale appellante.<br />
5. Il Collegio ritiene parimenti infondato il quarto motivo d’appello con cui si sostiene che la società controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura perché non avrebbe risposto nei termini alla richiesta di documentazione comprovante il requisito di capacità economico finanziaria dichiarato in gara.<br />
Tale censura è confutata in via di fatto, dalla considerazione che la stazione appaltante, con la nota 29 luglio 2014, n. 29082 ha richiesto alla costituenda ATI la comprova dei requisiti di partecipazione secondo quanto prescritto dal paragrafo 10 del disciplinare di gara ed in riferimento ai requisiti previsti dal bando di gara al punto III.2.2, in merito al fatturato specifico richiesto.<br />
Le società appellate Olidata e Copier Service hanno risposto entro il termine di 10 giorni, presentando copie dichiarate conformi all’originale dei bilanci, corredate da opportuna dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 d.P.R. n. 445-2000, con la copia del documento di identità del dichiarante.<br />
A seguito dell’invio dei bilanci delle tre società, la Stazione Appaltante, con nota 7 ottobre 2014, n. 36948 ha richiesto entro il termine perentorio di giorni 5, pena l’esclusione dal procedimento, “idonea documentazione secondo quanto già richiesto con la precedente nota, in conformità a quanto previsto dall’art. 10 del disciplinare di gara, evidentemente non ritenendo sufficientemente esaustiva la prima documentazione inviata.<br />
La costituenda ATI, in riscontro di tale richiesta ha fornito alla Stazione Appaltante copia di tutte le fatture di vendita e le dichiarazioni dei clienti ritenute utili alla dimostrazione del requisito oggetto della verifica (cfr. docc. 10 e 18 fascicolo di primo grado).<br />
Tale procedimento seguito dalla Stazione Appaltante è compatibile con lo schema normativo di cui all’art. 48 del Codice appalti, poiché è vero che il termine di dieci giorni per comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito, previsto dall&#8217;art. 48, comma 1, del codice dei contratti ha natura perentoria in ragione dell&#8217;esigenza di celerità insita nella fase specifica del procedimento e dell&#8217;automaticità della comminatoria prevista per la sua inosservanza, salva l&#8217;oggettiva impossibilità di produzione della documentazione la cui prova grava sull&#8217;impresa.<br />
Tuttavia da tale disposizione si evince che non può ammettersi la produzione tardiva di documentazione mancante specificamente indicata, mentre su un piano diverso deve essere posta l’ipotesi di integrazione di atti già trasmessi, relativamente alla quale va ammessa la possibilità per l’Amministrazione di approfondimenti istruttori, soprattutto nelle ipotesi, come quella di specie, in cui la richiesta era genericamente riferita alla comprova dei requisiti indicati e non indicava specifici e tassativi documenti.<br />
Con la conseguenza che, nell’ipotesi in esame, può ritenersi non violata la prescrizione normativa contenuta nel predetto art. 48, comma 1, Codice appalti.<br />
6. Anche il quinto motivo d’appello, con cui si sostiene che l’appellante avrebbe commesso un errore al momento della spedizione per via telematica della documentazione tecnica di partecipazione alla gara e la Stazione Appaltante non avrebbe concesso il soccorso istruttorio, è infondato.<br />
In specifico, trattandosi di una gara telematica, il Disciplinare di gara (paragrafo 7.2 “Offerta tecnica &#8211; Busta tecnica”) prevede che i concorrenti debbano produrre e allegare al sistema una serie di documenti tra i quali (al punto 3), i curricula di tutto il personale previsto per l’espletamento della fornitura e dei servizi connessi.<br />
L’appellante, caricando nel sistema informatico detto documento, non ha presentato i curricula, caricando nel sistema un file non contenente le informazioni richieste dalla Stazione Appaltante.<br />
Pertanto, in presenza di un’omissione del documento predetto, legittimamente la Stazione Appaltante non ha concesso il soccorso istruttorio, poiché, come è noto, in mancanza di un documento che in base alla lex specialis doveva essere tassativamente prodotto, come nella specie, consentire il soccorso istruttorio previsto dall’art. 46, comma 1, Codice appalti si risolverebbe in un’inammissibile lesione della par condicio dei concorrenti (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 1° ottobre 2015, n. 4591).<br />
7. Parimenti infondato è il sesto motivo d’appello, con cui si contesta l’attribuzione all’appellata Olidata del punteggio relativo al sotto-criterio di valutazione 5.3.<br />
Sul punto si deve sinteticamente rilevare che non è condivisibile l’assunto relativo ad un preteso difetto di istruttoria e di inattendibilità delle operazioni tecniche quanto a criterio tecnico scelto ed a procedimento applicativo, perché la Stazione Appaltante non si è meramente rimessa alla dichiarazione della concorrente, ma le ha ritenute condivisibili, con una motivazione per relationem che, trattandosi di giudizio di natura tecnica, per di più secondo questo Collegio ad alta opinabilità, può ritenersi suscettibile di sindacato soltanto sotto il profilo della manifesta erroneità, della manifesta illogicità ed irragionevolezza, circostanze queste che palesemente non si riscontrano nella specie.<br />
8. Per le stesse ragioni si ritiene infondato anche il settimo motivo d’appello, poiché in primo luogo, in riferimento alla modalità di ottenimento della funzionalità PDF ricercabile:, l’appellata ATI Olidata-CopierService ha correttamente confermato che tale funzionalità risulta fruibile e fornita nativamente nella soluzione offerta senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione e dagli atti di gara risulta evincersi, anche se tali atti non sono di semplice valutazione, che l’appellata aveva correttamente indicato già nella propria offerta che le apparecchiature disponevano della predetta funzionalità premiante (cfr. doc. 26 fascicolo di primo grado).<br />
In secondo luogo, con riguardo alla dichiarazione concernente il Pannello operatore, si deve ritenere che essa debba riferirsi, compatibilmente con quanto previsto dal disciplinare di gara, come medesimo pannello del software utilizzabile dagli operatori nell’ambito delle “Funzionalità aggiuntive per la gestione del flusso documentale”; in questi termini, e nei limiti di sindacato già ricordati entro i quali può esprimersi la valutazione di questo Giudice, il software di gestione documentale (PaperCut) è da considerarsi il medesimo per le diverse apparecchiature interessate.<br />
9. E’ infondato l’ottavo motivo d’appello con il quale si sostiene che a pagina 7 della propria relazione tecnica l’appellata Olidata espone di disporre di n. 4 agenzie territoriali in Sardegna, ma nel sito internet di Olidata non vi è traccia di tali agenzie.<br />
Infatti, l’offerta tecnica presentata dall’ATI Olidata-CopierService (doc. 27 fascicolo di primo grado) descrive dettagliatamente la propria struttura territoriale sommando alle due sedi di proprietà di CopierService (Sassari e Cagliari) anche le sedi delle Agenzie Tecniche Territoriali di Olidata.<br />
Le sedi dichiarate da Olidata risultano esistenti già sulla base della visura dell’Agenzia delle Entrate (doc. 28 fascicolo di primo grado), mentre per contro non ha idoneità dimostrativa la circostanza che tali sedi non risultino dal sito web di Olidata.In specifico, quindi, non vi è alcuna dimostrazione conclusiva allo stato circa la falsità di tale dichiarazione, non potendosi per tale motivo disporsi l’esclusione dell’ATI Olidata-CopierService.<br />
10. Infine, è infondato il nono motivo d’appello, dovendosi preliminarmente ribadire che nelle gare pubbliche il giudizio, che conclude il sub procedimento di verifica delle offerte anomale, costituisce espressione di un potere tecnico discrezionale dell&#8217;Amministrazione, di per sé insindacabile, salva l&#8217;ipotesi in cui le valutazioni ad esso sottese non siano abnormi o manifestamente illogiche o affette da errori di fatto (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen., 29 novembre 2012, n. 36) e il giudizio conclusivo ha natura globale e sintetico sulla serietà o meno dell&#8217;offerta nel suo insieme (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, sez. IV, 26 febbraio 2015, n. 963).<br />
Nel caso di specie, a fronte della documentazione fornita dall’appellata Olidata-Copier Service, la Stazione Appaltante ha ritenuto, con analitica motivazione, che le giustificazioni fossero esaustive anche per ogni singola voce costituente l’offerta, proseguendo quindi nel giudizio di anomalia con una valutazione di adeguatezza relativo all’applicazione della percentuale di utile di impresa e delle spese generali, (come emerge espressamente dalla motivazione), che rendono inattendibili le contestazioni dell’appellante, basate su dati parziali e di dubbia correttezza, relativi alle giornate e alle ore calcolate per gli interventi sulle apparecchiature, asseritamente e ritenute non sufficienti sulla base di argomentazioni che appaiono generiche e non in grado di pregiudicare il giudizio finale avente, come detto, natura globale e sintetica.<br />
6. Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, l’appello deve essere respinto in quanto infondato, dichiarando di conseguenza improcedibile l’appello incidentale.<br />
Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello principale come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Dichiara improcedibile l’appello incidentale.<br />
Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, spese che liquida in favore delle parti appellate costituite in appello in euro 6000,00, oltre accessori di legge, ciascuna.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Mario Luigi Torsello, Presidente<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere, Estensore<br />
Doris Durante, Consigliere<br />
Carlo Schilardi, Consigliere<br />
Raffaele Prosperi, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
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<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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</tbody>
</table>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 15/03/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-3-2016-n-1032-2/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2016 n.1032</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/12/2011 n.1032</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-12-2011-n-1032/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Va sospeso, ai fini della riapertura dell’istruttoria sul progetto della ricorrente, il diniego di Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia da fonte eolica, di potenza complessiva pari a 72,50 Mw. Rilevato che il procedimento amministrativo era stato avviato con istanza in data</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-12-2011-n-1032/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/12/2011 n.1032</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, ai fini della riapertura dell’istruttoria sul progetto della ricorrente, il diniego di Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia da fonte eolica, di potenza complessiva pari a 72,50 Mw. Rilevato che il procedimento amministrativo era stato avviato con istanza in data 17.4.2007, mentre la richiesta di integrazione documentale è intervenuta dopo ben quattro anni dalla presentazione della domanda; Considerato, altresì, che, pur avendo la società ricorrente chiesto una proroga del breve termine assegnato dalla Regione per l’integrazione documentale, detta proroga non veniva concessa e la Regione respingeva l’istanza in via definitiva con il gravato provvedimento per mancato rispetto di detto termine; Ritenuto che la fissazione di un termine perentorio appare illegittima poiché non prevista in modo espresso da alcuna disposizione di legge regionale; che la decisione della Regione appare, altresì, viziata da eccesso di potere per irragionevolezza e sproporzione e frutto della violazione degli obblighi di lealtà procedimentale che gravano sull’Amministrazione pubblica; che la Regione, constatata la perdurante mancanza del piano richiesto, necessario ex lege e rimesso all’iniziativa dell’impresa richiedente, avrebbe dovuto concedere a quest’ultima la proroga; che non si comprende, in tale situazione, il motivo per il quale la Regione ha ritenuto di concludere definitivamente (ed in modo negativo, con un diniego), nel volgere di poco tempo, il procedimento autorizzatorio pendente da circa tre anni, nonostante l’espressa richiesta di una proroga da parte della società istante. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01032/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01991/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1991 del 2011, proposto da <b>Clean Energy Re s.r.l.</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Michela Mirella Ponzio, con domicilio eletto presso l’avv. Antonio Caterino in Bari, via Capruzzi, 180;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Regione Puglia</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Tiziana T. Colelli, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura della Regione Puglia, in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33;	</p>
<p>per l’annullamento,<br />	<br />
previa sospensione dell’efficacia,<br />	<br />
&#8211; della nota prot. n. 8768 del 6.7.2011, pervenuta in data 18.7.2011, recante conclusione negativa del procedimento di Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia da fonte eolica, di potenza complessiva pa<br />
&#8211; di ogni altro atto ai predetti comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi inclusi, occorrendo, la nota prot. n. 5412 del 22.4.2011, recante preavviso di diniego ex art. 10 bis, legge n. 241/1990, nonché la nota prot. n. 2872 del 7.3.2011, recante r	</p>
<p>e per la condanna della Regione Puglia al risarcimento del danno ingiusto conseguente agli illegittimi provvedimenti impugnati;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2011 per le parti i difensori avv.ti Luigi D’Ambrosio, su delega dell’avv. Michela Mirella Ponzio, e Tiziana Colelli;	</p>
<p>Rilevato che il procedimento amministrativo per cui è causa era stato avviato con istanza di autorizzazione unica presentata dalla ricorrente in data 17.4.2007; che la richiesta di integrazione documentale è intervenuta dopo ben quattro anni dalla presentazione della domanda;<br />	<br />
Considerato, altresì, che, pur avendo la società ricorrente chiesto una proroga del breve termine assegnato dalla Regione per l’integrazione documentale, detta proroga non veniva concessa e la Regione respingeva l’istanza in via definitiva con il gravato provvedimento per mancato rispetto di detto termine;<br />	<br />
Ritenuto che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, la fissazione di un termine perentorio appare illegittima poiché non prevista in modo espresso da alcuna disposizione della legge regionale n. 31/2008; che la decisione della Regione appare, altresì, viziata da eccesso di potere per irragionevolezza e sproporzione e frutto della violazione degli obblighi di lealtà procedimentale che gravano sull’Amministrazione pubblica; che la Regione, constatata la perdurante mancanza del piano richiesto, necessario ex lege e rimesso all’iniziativa dell’impresa richiedente, avrebbe dovuto concedere a quest’ultima la proroga; che non si comprende, in tale situazione, il motivo per il quale la Regione ha ritenuto di concludere definitivamente (ed in modo negativo, con un diniego), nel volgere di poco tempo, il procedimento autorizzatorio pendente da circa tre anni, nonostante l’espressa richiesta di una proroga da parte della società istante (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 3 agosto 2011, n. 1205);<br />	<br />
Ritenuto, pertanto, che l’impugnato provvedimento di diniego debba essere sospeso, con conseguente obbligo della Regione Puglia di riaprire l’istruttoria sul progetto della ricorrente;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>accoglie l’istanza cautelare nei sensi di cui in motivazione.	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Corrado Allegretta, Presidente<br />	<br />
Savio Picone, Referendario<br />	<br />
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/12/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-12-2011-n-1032/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/12/2011 n.1032</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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