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	<title>1031 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1031 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2016 n.1031</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-3-2016-n-1031/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-3-2016-n-1031/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2016 n.1031</a></p>
<p>Pres. Torsello &#8211; Est. Lotti Sugli elaborati da presentare nelle gare di progettazione 1. Contratti della P.A. – Gare – Progettazione – Progetti definitivi – Studio di impatto ambientale – Piani di sicurezza – Allegazioni – Necessità – Condizioni. &#160; &#160; 2. Contratti della P.A. – Gare – Progettisti –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-3-2016-n-1031/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2016 n.1031</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-3-2016-n-1031/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2016 n.1031</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Torsello &#8211; Est. Lotti</span></p>
<hr />
<p>Sugli elaborati da presentare nelle gare di progettazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gare – Progettazione – Progetti definitivi – Studio di impatto ambientale – Piani di sicurezza – Allegazioni – Necessità – Condizioni. &nbsp;<br />
&nbsp;<br />
2. Contratti della P.A. – Gare – Progettisti – Collaboratori – Requisiti di qualificazione – Possesso – Obbligo – Non sussiste.<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Lo studio di impatto ambientale ai sensi dell’art. 27 d.P.R. n. 207/2010, non è un allegato sempre necessario nei progetti definiti, presentati in sede di gara, ma solo in determinati e particolari interventi ed ove sia stato previsto dalla normativa vigente rispetto alla tipologia di lavori. Inoltre non rientrano nel novero degli allegati necessari nemmeno le indicazioni di stesura de i piani di sicurezza e il quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza, i quali possono essere integrati anche successivamente, in sede di redazione del progetto esecutivo, <em>ex</em> art. 33 d.P.R. n. 207-2010.<br />
&nbsp;<br />
2. Nelle gare di progettazione, il possesso dei requisiti generali e professionali, nonché dei requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 263 d.P.R. n. 207-2010 va richiesto solo ai progettisti indicati dal concorrente. Ne consegue che i collaboratori alla progettazione non sono tenuti a possedere i requisiti di qualificazione specifica.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;">N. 01031/2016REG.PROV.COLL.<br />
N. 05984/2015 REG.RIC.</div>
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
<strong>Il Consiglio di Stato</strong><br />
<strong>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 5984 del 2015, proposto da:<br />
Impresa Zaccariello Vincenzo, rappresentata e difesa dagli avv. Mario Caliendo e Paolo Cantile, con domicilio eletto presso l’avv. Armando Profili in Roma, via G. Palumbo, 26;</p>
<div style="text-align: center;"><em>contro</em></div>
<p>Soc. C&amp;A Costruzioni Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Sergio Como e Guido Acquaviva Coppola, con domicilio eletto presso lo Studio Abbamonte Titomanlio in Roma, via Terenzio, 7;</p>
<div style="text-align: center;"><em>nei confronti di</em></div>
<p>Comune di Macerata Campania;<br />
AP Srl;</p>
<div style="text-align: center;"><em>per la riforma</em></div>
<p>della sentenza del T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, n. 03354/2015, resa tra le parti, concernente l’affidamento della gara per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di efficientamento energetico di una scuola dell&#8217;infanzia in Macerata Campania.<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Soc. C&amp;A Costruzioni Srl;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2015 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti gli avvocati Luca Tozzi in dichiarata sostituzione degli avvocati Mario Caliendo e Paolo Gentile, e Luigi d&#8217;Angiolella su delega dell&#8217;avv. Sergio Como;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sez. I, con la sentenza 24 giugno 2015, n. 3354, ha accolto il ricorso proposto dall’attuale parte appellata Società C&amp;A Costruzioni Srl per l’annullamento della determina del Comune di Macerata Campania n.62-2015 di aggiudicazione della gara avente oggetto la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di efficientamento energetico Scuola dell&#8217;Infanzia Agazzi in Macerata Campania.<br />
Il TAR ha rilevato sinteticamente, con riferimento alle censure con cui è stata contestata la legittima composizione delle offerte delle concorrenti che precedono in graduatoria, che:<br />
&#8211; riguardo all’offerta tecnica dell’appellante ditta Zaccariello Vincenzo, mancava la relazione n. 7 “aggiornamento prime indicazioni della sicurezza”, carenza riscontrata anche nel CD-Rom;<br />
&#8211; rispetto a quella della concorrente seconda classificata, A.P. s.r.l., a non essere presenti erano la reazione specialistica e lo studio di fattibilità ambientale, anche in questo caso non contenuti nemmeno nel CD-Rom.<br />
L’appellante ditta Zaccariello Vincenzo contestava la sentenza del TAR confutando la tesi da questi accolta con i primi quattro motivi d’appello e contestando con gli ulteriori motivi d’appello i motivi del ricorso di primo grado dichiarati assorbiti dal TAR.<br />
Con l’appello in esame chiedeva l’accoglimento del ricorso di primo grado.<br />
Si costituiva l’Amministrazione appellata e la parte controinteressata, chiedendo il rigetto dell’appello.<br />
All’udienza pubblica del 17 dicembre 2015 la causa veniva trattenuta in decisione.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<p>1. Il Collegio rileva che l’art. 5, par. B) &#8211; Offerta tecnica (pag. 16 del disciplinare), del disciplinare di Gara prescrivere, in modo ripetitivo rispetto alla legge (art. 24 d.P.R. n. 207-2010), che “i documenti minimi inderogabili componenti il progetto definitivo dovranno essere redatti in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 24 e ss. d.P.R. n. 207-2010”; ai sensi dell’art. 4 del disciplinare, l’assenza di tali requisiti inderogabili è suscettibile di esclusione.<br />
A sua volta, l’art. 24 d.P.R. n. 207-2010 indica i requisiti che devono corredare i progetti.<br />
Tale previsione, che impone in modo preciso e dettagliato gli elaborati per la redazione del cd. progetto definitivo, è funzionale evidentemente ad evitare che si determinino variazioni, in termini di tempi e di costo, rispetto alla progettazione esecutiva, dovendo la progettazione definitiva contenere un grado di definizione tale da non dover subire significative modificazione in termini esecutivi, modificazioni che, come è noto, costituiscono anomalie del nostro sistema e determinano un esorbitante aumento dei costi delle opere pubbliche ed un inammissibile allungamento dei tempi per la loro realizzazione.<br />
Tuttavia, si deve altresì osservare che tale disposizione non impone l’allegazione contemporaneamente di tutti gli elaborati tecnici indicati al secondo comma dell’art. 24, ed anzi si precisa che è il RUP a dover specificare quali devono essere gli atti necessari.<br />
2. In ogni caso, il Collegio ritiene che nel concreto non ci si trovi di fronte ad un’ipotesi di formulazione incompleta dell’offerta, il che comporterebbe come è ovvio l’esclusione della stessa, poiché dette carenze del progetto sono pacificamente ed agevolmente superabili dai documenti inseriti nella busta contenente l’offerta economica, busta aperta fisiologicamente successivamente ed in seduta pubblica.<br />
Peraltro, la circostanza per la quale tali documenti non siano stati rinvenuti nemmeno nei CD-Rom allegati all’offerta tecnica costituisce un ulteriore elemento a riprova del fatto che si trattava di documenti che, per il loro contenuto, potevano ritenersi idonei ad anticipare l’offerta economica; come tali, nel dubbio, legittimamente l’offerente li ha inseriti soltanto nella busta relativa all’offerta economica.<br />
Pertanto, la presenza del documento contestato nella busta relativa all’offerta economica consente l’applicazione di quanto dispone l’art. 26, comma 6, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante norme in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo cui gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il progetto sia adeguato rispetto al costo del lavoro ed al costo relativo alla sicurezza che deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, confermandosi quindi la necessità e l’imprescindibilità del piano di sicurezza, senza in alcun modo prescriverne la presenza insieme all’offerta tecnica.<br />
Per quanto concerne in specifico il progetto dell’appellante Zaccariello, si deve rilevare, peraltro, che la Giunta Comunale, su parere favorevole del RUP, con delibera in data 7 maggio 2015 aveva approvato il progetto definitivo presentato dall’appellante, il che, pur non implicando alcuna improcedibilità del presente ricorso, come invece eccepisce l’appellante, trattandosi di procedimenti del tutto distinti, è un ulteriore indizio a sostegno della completezza progettuale dell’appellante.<br />
Pertanto, l’esame della documentazione acquisita consente di affermare che l’offerta depositata dall’appellante risponde agli elaborati tecnici richiesti dal Bando e disciplinare, giudicati insindacabilmente “sufficienti” ai fini del rispetto del requisito di “completezza e grado di approfondimento del progetto” secondo il criterio valutativo della commissione di gara.<br />
3. Con riferimento ai motivi del ricorso in primo grado, non esaminate dal TAR e riproposte ritualmente in appello con memoria ex art. 101, comma 2, c.p.a., si deve ritenere, in primo luogo, che le stesse considerazioni appena fatte al precedente punto 3, riguardano sia lo studio di impatto ambientale che, ai sensi dell’art. 27 d.P.R. n. 207-2010, non è un allegato sempre necessario, ma solo in determinati e particolari interventi ed ove sia stato previsto dalla normativa vigente rispetto alla tipologia di lavori; sia le prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza e il quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza, che può essere integrato anche successivamente, in sede di redazione del progetto esecutivo, ex art. 33 d.P.R. n. 207-2010; sia, infine, il piano di smaltimento dei rifiuti.<br />
4. Sempre con riferimento ai motivi del ricorso in primo grado non esaminate dal TAR, si deve rilevare che, ai sensi delle norme integrative del Bando di gara (punto 3.3.), quanto ai requisiti attinenti ai servizi di progettazione e coordinamento sicurezza, espressamente si prescrive che nel caso in cui il concorrente sia in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA per la sola costruzione, ovvero di attestazione SOA per progettazione insufficiente è necessario che il concorrente indichi o associ un progettista e che il progettista indicato o associato sia in possesso dei requisiti generali e professionali, nonché dei requisiti tecnico-organizzativi di cui al’art. 263 d.P.R. n. 207-2010.<br />
Nel caso in esame, l’appellante, che ricade nell’ipotesi suindicata, ha indicato nominativamente i professionisti incaricati della progettazione per ogni singola categoria di lavorazione, con specificazione del professionista responsabile del coordinamento del gruppo di progettazione e del coordinamento della sicurezza.<br />
Tale circostanza rende la partecipazione del concorrente alla gara del tutto indenne dalle censure di illegittimità che le attribuisce parte appellata, che erroneamente si riferisce al disposto di cui all’art. 37, comma 4, del Codice degli appalti, inapplicabile al caso in esame.<br />
Inoltre, le contestazioni riguardanti l’ing. Cuzzilla sono parimenti infondate atteso che lo steso era stato indicato come collaboratore alla progettazione e, in tale veste, non era certo tenuto a possedere requisiti di qualificazione specifici.<br />
5. Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, l’appello deve essere accolto per tali assorbenti motivi e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso di primo grado in quanto infondato.<br />
Le spese di lite del doppio grado di giudizio possono essere compensate, sussistendo giusti motivi.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.<br />
Compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Mario Luigi Torsello, Presidente<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere, Estensore<br />
Doris Durante, Consigliere<br />
Carlo Schilardi, Consigliere<br />
Raffaele Prosperi, Consigliere</p>
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">L&#8217;ESTENSORE</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">IL PRESIDENTE</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="clear: both; text-align: center;">&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 15/03/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-3-2016-n-1031/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2016 n.1031</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/11/2014 n.1031</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-27-11-2014-n-1031/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-27-11-2014-n-1031/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-27-11-2014-n-1031/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/11/2014 n.1031</a></p>
<p>Pres. ed est. A. Maggio G. O. in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante della Seriana 2000 s.c.s. (avv.ti prof. A. Carullo, B. Belli e P. P. Pili) c/ Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Provinciale del Lavoro di Sassari (Avv. Distr. St.); A.S.L. n. 1</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-27-11-2014-n-1031/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/11/2014 n.1031</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-27-11-2014-n-1031/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/11/2014 n.1031</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ed est. A. Maggio<br /> G. O. in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante della Seriana 2000 s.c.s. (avv.ti prof. A. Carullo, B. Belli e P. P. Pili) c/ Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Provinciale del Lavoro di Sassari (Avv. Distr. St.); A.S.L. n. 1 di Sassari (n.c.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Atto di verifica dell’ottemperanza – Art. 15, D. Lgs. 23 aprile 2004 n. 124 – Giurisdizione del G.A. – Non sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non sussiste la giurisdizione del G.A. a conoscere dell’impugnativa dell’atto di verifica di ottemperanza alla prescrizione impartita ai sensi dell&#8217;art. 15 del D. Lgs. n. 23 aprile 2004 n. 124 e ammissione al pagamento in sede amministrativa, nella parte in cui prevede il pagamento di una somma a titolo di ammenda; tale atto, infatti, non è impugnabile innanzi al G.A. poiché non ha natura di provvedimento amministrativo, mentre il suo contenuto potrà formare oggetto di doglianza in sede penale</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 72 del 2010, proposto da:<br />
G. O. in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante della Seriana 2000 s.c.s., rappresentati e difesi dagli avv.ti prof. Antonio Carullo e Beatrice Belli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Pier Paola Pili in Cagliari, piazza Repubblica n. 22; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Provinciale del Lavoro di Sassari, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Cagliari, via Dante n..23, sono legalmente domiciliati;<br />
A.S.L. n. 1 di Sassari, non costituita in giudizio; </p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
dell&#8217;atto in data 29/10/2009 di verifica di ottemperanza alla prescrizione impartita ai sensi dell&#8217;art. 15 del D. Lgs n. 23/4/2004 n. 124 e ammissione al pagamento in sede amministrativa, nella parte in cui prevede il pagamento della somma di € 151.981,00 a titolo di ammenda.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati.<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione statale intimata.<br />
Viste le memorie difensive.<br />
Visti tutti gli atti della causa.<br />
Nominato relatore per l&#8217;udienza pubblica del giorno 19 novembre 2014 il Consigliere Alessandro Maggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Considerato:<br />
a) che con l’odierno ricorso il sig. Giancarlo Opizzi, in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante della Seriana 2000 s.c.s., ha impugnato l’atto in data 29/10/2009, con cui la Direzione Provinciale del Lavoro di Sassari ha verificato l’ottemperanza ad una prescrizione precedentemente impartita ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. n. 124/2004 e lo ha ammesso al pagamento di una somma di denaro a titolo di ammenda;<br />
b) che la difesa erariale costituitasi in giudizio ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo;<br />
c) che con raccomandata del 28/10/2014, depositata in giudizio in data <br />
5/11/2014, i difensori del sig. Opizzi, gli hanno comunicato la rinuncia al mandato;<br />
d) che in considerazione di ciò, alla pubblica udienza del 19/11/2014, i medesimi, tramite il proprio sostituto, hanno chiesto un rinvio di udienza onde consentire al ricorrente l’eventuale nomina di un nuovo difensore;<br />
e) che a norma dell&#8217;art. 85 c. p. c., applicabile al processo amministrativo (art. 39 c.p.a.) la rinuncia al mandato del difensore, costituito in giudizio, non ha effetto nei confronti dell&#8217;altra parte, finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore;<br />
f) che, dunque, la rinuncia al mandato non determina effetti interruttivi né sospensivi del processo e non impedisce il passaggio in decisione del ricorso, in quanto, ai sensi del predetto art. 85 del c.p.c., esso difensore è tenuto a svolgere le sue funzioni fino alla sua sostituzione (Cons. Stato, Sez. V, 24/7/2014 n. 3956); <br />
g) che, conseguentemente, l&#8217;istanza volta a conseguire il differimento della trattazione per provvedere alla sostituzione del difensore, non costituisce legittimo motivo di rinvio della trattazione medesima, restando in facoltà del giudice di concederla, ove ne ravvisi l&#8217;opportunità (Cass. Civ. Sez. I, 9/2/1987 n. 1374);<br />
h) che nella specie, non ravvisandosi validi motivi per disporre il rinvio dell’udienza, il ricorso va trattenuto in decisione;<br />
i) che l&#8217;art. 15, comma 1, del D.Lgs. 23/4/2004 n. 124, attribuisce agli organi di vigilanza della Direzione Provinciale del Lavoro, qualora rilevi violazioni di carattere penale, punite con la pena alternativa dell&#8217;arresto o dell&#8217;ammenda ovvero con la sola ammenda, il potere di impartire al contravventore “una apposita prescrizione obbligatoria ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 19/12/1994 n. n. 758”.<br />
l) che ai sensi di dell’ultima delle menzionate disposizioni: “ …l&#8217;organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione” e, in tal caso, “ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell&#8217;ammenda stabilita per la contravvenzione commessa”;<br />
m) che l’adempimento della prescrizione e il pagamento dell’ammenda nell’importo ridotto configurano – ex art. 24 del citato D. Lgs. n. 758/1994 &#8211; una peculiare fattispecie estintiva del reato contravvenzionale oggetto dell&#8217;accertamento effettuato dagli organi ispettivi della Direzione Provinciale del Lavoro;<br />
n) che, alla luce delle illustrate considerazioni, l’atto con cui i suddetti organi verificano il rispetto della prescrizione data e ammettono il trasgressore al pagamento di un’ammenda in misura ridotta, assume la veste di un tipico atto di polizia giudiziaria, che gravita nell’orbita del procedimento penale (T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna, Se. I, 4/4/2003, n. 362; T.A.R. Veneto, Sez. III, 26/11/2008, n. 3701); <br />
o) che, pertanto, l’atto di verifica emesso, come quello oggetto del presente gravame, ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 del D. Lgs. n. 124/2004 e 21 del D. Lgs. n. 758/1994, non è impugnabile innanzi al Giudice Amministrativo poiché non ha natura di provvedimento amministrativo, mentre il suo contenuto potrà formare oggetto di doglianza in sede penale (T.A.R. Sardegna, Sez. I, 8/9/2009 n. 1473);<br />
p) che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando decidere al Giudice Penale;<br />
q) che spese ed onorari di giudizio, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.<br />
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’intimata amministrazione statale, liquidandole forfettariamente in complessivi € 2.500/00 (duemilacinquecento), oltre accessori di legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Alessandro Maggio, Presidente, Estensore<br />
Giorgio Manca, Consigliere<br />
Gianluca Rovelli, Primo Referendario<br />
<b></p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 27/11/2014</p>
<p align=justify>
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-27-11-2014-n-1031/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/11/2014 n.1031</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/6/2011 n.1031</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-6-2011-n-1031/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-6-2011-n-1031/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/6/2011 n.1031</a></p>
<p>va sospesa, con rinvio all&#8217;amministrazione, l&#8217;ordinanza del Comune che sospende ad un&#8217;impresa l&#8217;attività di realizzazione di casseri a perdere in calcestruzzo, sino alla presentazione della Dichiarazione Inizio Attivita&#8217; Produttiva: appare infatti dubbia la qualificazione dell’attività oggetto di accertamento come attività produttiva, mentre la condotta del Comune non appare ispirata ai</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-6-2011-n-1031/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/6/2011 n.1031</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">va sospesa, con rinvio all&#8217;amministrazione, l&#8217;ordinanza del Comune che sospende ad un&#8217;impresa l&#8217;attività di realizzazione di casseri a perdere in calcestruzzo, sino alla presentazione della Dichiarazione Inizio Attivita&#8217; Produttiva: appare infatti dubbia la qualificazione dell’attività oggetto di accertamento come attività produttiva, mentre la condotta del Comune non appare ispirata ai principi di trasparenza e di buona amministrazione, rilevandosi atti e comportamenti tra loro contraddittori tali da ingenerare, comunque, l’affidamento in ordine alla possibilità di proseguire nell’attività; inoltre, le indicazioni fornite dal Capo Area Tecnica del Comune deponevano nel senso di favorire una complessiva ed unitaria sanatoria sicché l’impugnato provvedimento di sospensione dell’attività, oltre che motivato in modo contraddittorio, non appare sorretto neanche da ragioni tecniche: in conseguenza e&#8217; sospeso il provvedimento impugnato, affinche&#8217; il Comune si ridetermini nel senso indicato dal tecnico comunale. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01031/2011 REG.ORD.CAU.<br />	<br />
N. 01686/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1686 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Di Campo Egidio Eredi S.n.c. di De Campo Danilo &#038; C., </b>in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Enrico Muffatti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luca De Censi in Milano, Via Pattari, 6	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Tirano</b>, non costituito in giudizio 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Paolo Clementi</b>, non costituito in giudizio 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
dell&#8217;ordinanza n. 38 del 9 marzo 2011, notificata in data 14 marzo 2011, con la quale il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive &#8220;ordina per i motivi di cui in premessa alla sig.ra Piuselli Pia legale rappresentante della Ditta De Campo Egidio Eredi s.n.c. di De Campo Danilo &#038; C. di sospendere l&#8217;attività di realizzazione di casseri a perdere in c.l.s. sino alla presentazione della D.I.A.P.&#8221;, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore la dott.ssa Laura Marzano;<br />	<br />
Uditi, nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2011, i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato:<br /> <br />
che, dall’esame sommario degli atti di causa che connota la fase cautelare, emerge che, sebbene la situazione dell’azienda del ricorrente presenti irregolarità sotto diversi profili, tuttavia per un verso appare dubbia la qualificazione dell’attività oggetto di accertamento come attività produttiva, per altro verso la condotta del Comune non appare ispirata ai principi di trasparenza e di buona amministrazione, rilevandosi atti e comportamenti tra loro contraddittori tali da ingenerare, comunque, l’affidamento in ordine alla possibilità di proseguire nell’attività;<br />	<br />
che anche le indicazioni fornite dal Capo Area Tecnica del Comune deponevano nel senso di favorire una complessiva ed unitaria sanatoria sicché l’impugnato provvedimento di sospensione dell’attività, oltre che motivato in modo contraddittorio, non appare sorretto neanche da ragioni tecniche;<br />	<br />
che, per quanto precede, deve accogliersi l’istanza cautelare affinché il Comune si ridetermini nel senso indicato dal tecnico comunale, fissandosi per il merito l’udienza pubblica del 2 novembre 2011 e disponendo la compensazione delle spese della presente fase;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione I, accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.<br />	<br />
Fissa per il merito l’udienza del 2 novembre 2011.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Francesco Mariuzzo, Presidente<br />	<br />
Marco Bignami, Consigliere<br />	<br />
Laura Marzano, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/06/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.1031</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-15-4-2005-n-1031/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-15-4-2005-n-1031/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-15-4-2005-n-1031/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.1031</a></p>
<p>Pres. Calvo – Est. Plaisant Delfina Gallo (avv. Barale, Demaria) c. USL 15 Azienda Regionale Cuneo (n.c.) e Regione Piemonte (avv. Salsotto) e altri spese sanitarie per ricovero all&#8217;estero d&#8217;urgenza: la giurisdizione al GO Giurisdizione e competenza – Sanità – Spese sanitarie effettuate con urgenza all’estero senza previa autorizzazione –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-15-4-2005-n-1031/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.1031</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-15-4-2005-n-1031/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.1031</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Calvo – Est. Plaisant Delfina Gallo (avv. Barale, Demaria) c. USL 15 Azienda Regionale Cuneo (n.c.) e Regione Piemonte (avv. Salsotto) e altri</span></p>
<hr />
<p>spese sanitarie per ricovero all&#8217;estero d&#8217;urgenza: la giurisdizione al GO</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Sanità – Spese sanitarie effettuate con urgenza all’estero senza previa autorizzazione – Rimborso – Controversia – Diritto alla salute &#8211; Giurisdizione del Giudice Ordinario.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La domanda di rimborso delle spese sanitarie effettuate con urgenza all&#8217;estero, senza previa autorizzazione, ha ad oggetto il diritto soggettivo costituzionalmente garantito alla salute che &#8211; pur in presenza di limitazioni operate da leggi, regolamenti od atti amministrativi di carattere generale &#8211; conserva la suddetta natura e neppure subisce alcun affievolimento per effetto del potere dell&#8217;Ente regionale di valutare la gravità e l&#8217;urgenza delle ragioni del ricovero, destinate a formare oggetto di verifica da parte del giudice ordinario</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br /> &#8211; 2^ Sezione –</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 23/1997 proposto da</p>
<p><b>GALLO Delfina</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Piercarlo Barale e dall’avv. Claudio Demaria e presso gli stessi elettivamente domiciliata in Torino, Corso Re Umberto 44, studio dell&#8217;avv. Fulvia Conti,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; l’<b>Unità Sanitaria Locale n. 15, Azienda Regionale, Cuneo</b>, in persona del Commissario pro tempore, non costituita in giudizio;<br />
&#8211; la <b>Regione Piemonte</b>, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall’avv. Eugenia Salsotto presso la quale ha eletto domicilio in Torino, Piazza Castello n. 165;<br />
&#8211; il<b> Centro Regionale di Riferimento della Azienda Regionale U.S.L. n.15</b>, presso l’Azienda Ospedaliera S. Giovanni Battista di Torino, in persona del legale rappresentante legale pro tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento<br />
del diniego in data 26 agosto 1996 prot. 020534, servizio URP, del quale la ricorrente è venuta a conoscenza il 30 ottobre 1996, con il quale il Commissario dell’USL n. 15, Azienda Regionale, Cuneo, comunica al Presidente del Movimento Consumatori di Cuneo che la richiesta da questi inoltrata a favore della ricorrente, Gallo Delfina, al fine di ottenere il rimborso delle spese sostenute per cure sanitarie all’estero, non può essere accolta,<br />
nonché per l’annullamento<br />
di ogni altro atto presupposto, discendente, conseguente e connesso.<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati.<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della intimata  Regione Piemonte.<br />
Vista la memoria presentata dalla ricorrente.<br />
Visti gli atti tutti della causa.<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 26 gennaio 2005, il dott. Antonio Plaisant ed uditi l&#8217;avv. Demaria per la parte ricorrente e l&#8217;avv. Salsotto per la Regione Piemonte;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>ESPOSIZIONE IN FATTO</b></p>
<p>La Sig.ra Gallo, affetta da grave cardiopatia, veniva sottoposta nel 1984 ad operazione chirurgica presso la struttura sanitaria “Tzank” di Nizza, nel corso della quale le veniva effettuata una valvuloplastica tricuspidale, nonché impiantate due protesi biologiche sostituenti, rispettivamente, la valvola aortica e quella mitrale. <br />
A far data dal 1995 la ricorrente si sottoponeva ad una serie di accertamenti specialistici, in primo luogo presso lo stesso nosocomio di “Tzank”, dai quali emergeva la necessità di provvedere con urgenza alla sostituzione di entrambe le protesi biologiche; due specialisti consultati in Italia, inoltre, rilevavano l’opportunità che la nuova operazione chirurgica fosse eseguita presso la medesima struttura già intervenuta nel 1984 per cui la ricorrente chiedeva al Centro Regionale di Riferimento della Azienda Regionale U.S.L. n.15 presso l’Ospedale Le Molinette di Torino di essere autorizzata all’esecuzione d’intervento presso struttura sanitaria straniera, ricevendo però parere sfavorevole, privo di data, con cui veniva invitata a sottoporsi a visita presso il Centro Molinette di Torino.<br />
In data 17 novembre 1995 l’anzidetto Centro, con un nuovo parere, suggeriva alla ricorrente la sostituzione della sola valvola aortica ed un controllo urgente mitralico e tricuspidale, senza nulla aggiungere riguardo alla situazione della valvola mitralica e del tricuspide ed, allora, la ricorrente si affidava al parere di altro esperto, il Prof. Uslenghi, Primario della Divisione di Cardiologia dell’Ospedale S. Croce in Cuneo, il quale &#8211; nel ribadire la necessità della sostituzione di entrambe le protesi biologiche e non della sola valvola aortica &#8211; definiva giustificata la richiesta della paziente di essere operata nuovamente dalla stessa equipe chirurgica intervenuta nel 1984, cioè quella del nosocomio Tzank di Nizza, diretta dal prof. Dor.<br />
Ad una nuova istanza proposta dalla ricorrente, il Centro Regionale di Riferimento della Azienda Regionale U.S.L. n.15 rispondeva nuovamente, in data 2 gennaio 1996, con parere negativo, fissando quale indicazione medica il ricovero della paziente in data da definirsi e la presentazione della stessa, in caso d’urgenza, al pronto soccorso.<br />
Nel gennaio del 1996 la ricorrente sceglieva di sottoporsi comunque ad intervento chirurgico nel Centro cardiotoracico del Principato di Monaco, presso il quale l’equipe medica diretta dal prof. Dor si era nel frattempo trasferita, subendo la sostituzione di entrambe le protesi ed, in data 4 marzo 1996, chiedeva all’Azienda intimata il rimborso delle spese sostenute, pari a lire 66.739.250, ma tale istanza veniva rigettata, con nota prot. 020534 del 26 agosto 1996 del Commissario dell’Azienda intimata, sulla base del parere negativo a suo tempo espresso dal Centro Regionale di Riferimento della Azienda Regionale U.S.L. n.15.<br />
Con il ricorso in epigrafe, la Sig.ra Gallo ha chiesto l’annullamento di quest’ultimo provvedimento, deducendo le seguenti censure:<br />
Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti.<br />
La normativa vigente prevede due distinte procedure per il ricovero all’estero del cittadino italiano, la prima fondata su autorizzazione preventiva al ricovero in assistenza indiretta presso ospedale straniero con rimborso delle spese sostenute da parte del Servizio Sanitario Nazionale e la seconda basata sul rimborso delle spese sostenute all’estero senza previa autorizzazione, nei casi di gravità ed urgenza; la situazione della signora Gallo rientrerebbe nella seconda ipotesi e, quindi, l’Azienda intimata avrebbe errato nell’affermare che il diniego dell’autorizzazione era preclusivo alla concessione del rimborso, stante la sussistenza dell’autonomo presupposto costituito da una situazione di gravità ed urgenza; inoltre il Centro Regionale di Riferimento dell’Azienda intimata avrebbe irrazionalmente indicato alla ricorrente, in contrasto con tutti i precedenti pareri specialistici, la sostituzione della sola valvola aortica pur avendo rilevato l’urgenza di un controllo mitralico e tricuspidale, con la conseguenza che la signora Gallo avrebbe dovuto sottoporsi a due distinti interventi a cuore aperto di circa 6 ore ciascuno, a breve distanza l’uno dall’altro, anziché, come certamente preferibile,  ad uno solo.<br />
Violazione ed erronea applicazione di legge in relazione &#8211; D.M. 3 dicembre 1989 &#8211; L.23 dicembre 1985 n° 595 &#8211; L.7 agosto 1990, n° 241<br />
Il parere negativo espresso dal Centro Regionale di Riferimento dell’Azienda intimata, posto a base dell’impugnato provvedimento di rigetto, sarebbe privo di idonea motivazione in quanto l’anzidetto Centro non avrebbe in alcun modo valutato la sussistenza di condizioni di gravità ed urgenza che avrebbero comunque consentito il rilascio della richiesta autorizzazione, anche in virtù dell’art.3 della legge 595/1985, il quale &#8211; statuendo che “le leggi regionali e provinciali stabiliscono quali fra dette prestazioni possono essere erogate anche in forma indiretta, nel caso in cui le strutture pubbliche o convenzionate siano nell’impossibilità di erogarle tempestivamente in forma diretta” &#8211; demanda ad apposito decreto ministeriale la determinazione dei “criteri di fruizione in forma indiretta, di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all’estero in favore di cittadini italiani residenti in Italia, per prestazioni che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico” circostanza, quest’ultima, che sussisterebbe nel caso di specie, stante la documentazione medica allegata al ricorso; ed, infine, per poter legittimamente concludere in merito all’insussistenza delle anzidette condizioni di eccezionale gravità ed urgenza richieste dalla normativa citata, l’Azienda intimata avrebbe dovuto condurre un’approfondita indagine medica, nel caso di specie mai effettuata.<br />
In data 24 dicembre 2004 si è costituita in giudizio la Regione Piemonte eccependo, con successiva memoria del 13 gennaio 2005, il difetto di giurisdizione di questa Sezione, in quanto la pretesa avanzata dalla ricorrente rientrerebbe nel diritto soggettivo alla salute, costituzionalmente garantito e pertanto insuscettibile di affievolimento ad interesse legittimo.<br />
Con memoria dell’11 gennaio 2005 la ricorrente ha ribadito le proprie tesi, insistendo per l’accoglimento del gravame.<br />
Alla odierna udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Come risulta in narrativa, la ricorrente &#8211; dopo essersi sottoposta ad intervento chirurgico urgente presso un centro clinico straniero &#8211; si è vista rigettare la richiesta di rimborso delle relative spese ed ha, quindi, adito questo Tribunale per ottenere l’annullamento della relativa nota del Commissario dell’Azienda intimata, deducendo l’eccesso di potere e la violazione del decreto ministeriale 3 dicembre 1989, della legge 23 dicembre 1985, n. 595 e della legge  7 agosto 1990, n. 241.<br />
La Regione Piemonte ha eccepito il difetto di giurisdizione di questa Sezione, atteso che la posizione soggettiva azionata dalla ricorrente avrebbe natura di diritto soggettivo ed apparterrebbe, quindi, alla cognizione del giudice ordinario.<br />
L’eccezione è fondata.<br />
Secondo l&#8217;organo regolatore della giurisdizione, infatti, la domanda di rimborso delle spese sanitarie effettuate con urgenza all&#8217;estero, senza previa autorizzazione, ha ad oggetto il diritto soggettivo costituzionalmente garantito alla salute che &#8211; pur in presenza di limitazioni operate da leggi, regolamenti od atti amministrativi di carattere generale &#8211; conserva la suddetta natura e neppure subisce alcun affievolimento per effetto del potere dell&#8217;Ente regionale di valutare la gravità e l&#8217;urgenza delle ragioni del ricovero, destinate a formare oggetto di verifica da parte del giudice ordinario (v. Cass., Sez. Un., 12 giugno 1997 n. 5297, 26 settembre 1997 n. 9477 e 28 ottobre 1998 n. 10737); in tali casi, infatti, non compete all’amministrazione un potere discrezionale in senso tecnico, così da esserne sottratta la cognizione al giudice amministrativo (in tal senso v. anche T.A.R. Torino, Sez. II, 26 febbraio 2003, n. 255; TAR Puglia, Bari, Sez. II, 18 febbraio 1998 n. 197 e TAR Sardegna 3 marzo 1998 n. 161), né l’oggetto di causa può essere ricondotto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi prevista dall’art. 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80 in quanto con sentenza 6 luglio 2004 n.204 la Corte Costituzionale &#8211; pronunciandosi proprio sull’istanza di rimborso, da parte del Servizio Sanitario Nazionale, di spese sostenute per il ricovero in strutture private &#8211; ne ha ormai dichiarato l’illegittimità costituzionale. <br />
Nel caso di specie, la domanda della ricorrente si fonda sulla situazione di assoluta urgenza che ne avrebbe determinato il ricovero e la sottoposizione ad intervento chirurgico presso il Centro Cardiotoracico del Principato di Monaco per cui &#8211; alla luce del richiamato indirizzo giurisprudenziale, da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi &#8211; la sua posizione soggettiva assume la consistenza del diritto soggettivo e come tale sfugge alla giurisdizione di questo Tribunale, mentre il diniego di rimborso è configurabile come atto paritetico, né può essere invocata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi, stante la sentenza della Corte Costituzionale in precedenza richiamata.<br />
Per quanto precede il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.<br />
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione II, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino, alla camera di consiglio del 26 gennaio 2005, con l&#8217;intervento dei signori magistrati:<br />
Giuseppe	CALVO	Presidente<br />	<br />
Ivo	CORREALE	Referendario<br /> <br />
Antonio	PLAISANT	Referendario, estensore</p>
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