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	<title>1029 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1029 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2020 n.1029</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-2-2020-n-1029/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-2-2020-n-1029/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2020 n.1029</a></p>
<p>Sergio De Felice, Presidente, Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere, Estensore; PARTI: (Rosa P., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Alfredo Zaza D&#8217;Aulisio, c. Comune di Minturno non costituito in giudizio) La natura vincolata delle determinazioni in materia di abusi edilizi e, quindi, anche delle determinazioni di sanatoria, esclude la possibilità  di apporti partecipativi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-2-2020-n-1029/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2020 n.1029</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-2-2020-n-1029/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2020 n.1029</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Sergio De Felice, Presidente, Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Rosa P., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Alfredo Zaza D&#8217;Aulisio, c. Comune di Minturno non costituito in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>La natura vincolata delle determinazioni in materia di abusi edilizi e, quindi, anche delle determinazioni di sanatoria, esclude la possibilità  di apporti partecipativi dei soggetti interessati .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Edilizia &#8211; abusi edilizi &#8211; totale o parziale difformità  delle opere realizzate &#8211; accertamento &#8211; competenza della p.A. &#8211; normativa di riferimento &#8211; artt. 31 e 34 DPR 380/2001.<br /> <br /> 2.- Procedimento amministrativo &#8211; L. n. 241/1990 &#8211; garanzie e partecipazione procedimentali &#8211; abusi edilizi &#8211; vanno escluse.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1.Spetta all&#8217;Amministrazione accertare la totale o parziale difformità  delle opere realizzate rispetto a quelle legittimamene assentite, sicchè non può affermarsi che la demolizione debba essere sempre ordinata in parte qua, ossia in relazione alle opere eccedenti rispetto a quanto legittimamente assentito: ciò, infatti, risulta in contrasto con quanto disposto dagli artt. 31 e 34 del d.p.r. n. 380/2001.</em></div>
<p> Â   </p>
<div style="text-align: justify;"><em>2. La natura vincolata delle determinazioni in materia di abusi edilizi e, quindi, anche delle determinazioni di sanatoria, esclude la possibilità  di apporti partecipativi dei soggetti interessati e, conseguentemente, anche di un obbligo di previa comunicazione dei motivi ostativi all&#8217;accoglimento della relativa domanda. Ciò anche in applicazione dell&#8217;art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della L. n. 241/1990, secondo cui il mancato preavviso di diniego non produce effetti vizianti ove l&#8217;Amministrazione non avrebbe comunque potuto emanare provvedimenti diversi da quelli in concreto adottati.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 10/02/2020<br /> <strong>N. 01029/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 03170/2014 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 3170 del 2014, proposto da Rosa P., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Alfredo Zaza D&#8217;Aulisio, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Cardarelli in Roma, via G. Pierluigi Da Palestrina, n. 47;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Minturno non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 726/2013, resa tra le parti, concernente diniego del permesso di costruire in sanatoria e conseguente ordine di demolizione delle opere eseguite.<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2020 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e udito per le parti l&#8217;avvocato Alfredo Zaza D&#8217;Aulisio;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Con ricorso proposto dinanzi al TAR per il Lazio, Sezione staccata di Latina, l&#8217;odierna appellante invocava l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza n. 48 del 12 ottobre 2007, recante diniego di permesso di costruire a sanatoria e conseguente ordine di demolizione delle opere eseguite.<br /> 2. Il primo giudice respingeva il ricorso, ponendo in luce, da un lato, come la ricorrente non avesse dato la prova del completamento funzionale delle opere oggetto dell&#8217;istanza di condono alla data del 31 marzo 2003; dall&#8217;altro, come anche l&#8217;ordine di demolizione fosse immune dalle censure prospettate dalla ricorrente.<br /> 3. Avverso la pronuncia indicata in epigrafe propone appello l&#8217;originaria ricorrente, lamentandone l&#8217;erroneità  per le seguenti ragioni: a) essendo il deposito giÃ  tramezzato, e dotato di finestrature, nonchè dotato della &#8221;predisposizione degli allacci agli impianti tecnologici di servizio&#8221;, non sarebbe coretto affermare che il cambio di destinazione d&#8217;uso della porzione di immobile originariamente destinata a deposito non fosse stata funzionalmente ultimata alla data del 31/03/2003. Ciò in forza della natura mista (parte abitazione e parte deposito) del fabbricato originariamente assentito con le concessioni edilizia n. 171 datata 04/12/1995 e n. 17 datata 19/01/2001 e della circostanza che, essendo giÃ  l&#8217;originario fabbricato dotato di allacci alla fognatura, ed essendo il deposito giÃ  tramezzato e dotato di aperture alle data del 31/03/2003, il medesimo sarebbe stato perfettamente ammissibile a condono; b) in subordine non potrebbe, comunque, negarsi l&#8217;ammissibilità  del condono per le opere strutturali realizzate in relazione al medesimo in difformità  dalle concessioni edilizie 04/12/1995, n. 171, e 19/01/2001, n. 17. Non si sarebbe, quindi, potuta negare la sanatoria per le opere strutturali realizzate prima del 31 marzo 2003 (aumento di volume del sottotetto di soli mc 14) diverse dalla tamponatura realizzata nel 2007; c) in ulteriore subordine il primo giudice avrebbe dovuto rilevare l&#8217;illegittimità  dell&#8217;ordine di demolizione totale del manufatto. Ciò in quanto l&#8217;ordine di demolizione sarebbe un atto vincolato solo per le opere abusive e non potrebbe essere disposto per le opere realizzate in forza delle concessioni edilizie 04/12/1995, n. 171, e 19/01/2001, n. 17; d) il primo giudice avrebbe dovuto rilevare l&#8217;illegittimità  del provvedimento impugnato che non avrebbe motivato in relazione alla memoria depositata all&#8217;indomani dell&#8217;avviso ex art. 10-bis, l. 241/1990.<br /> 4. L&#8217;appello è infondato e non può essere accolto.<br /> 4.1. Quanto alla prima censura è evidente che la realizzazione delle opere funzionali al mutamento di destinazione d&#8217;uso di parte dell&#8217;immobile destinato precedentemente a deposito non fosse stata completata all&#8217;epoca di presentazione della domanda di condono ed in ogni caso al termine ultimo richiesto dall&#8217;art. 32, d.l. 269/2003, per fruire dell&#8217;istanza di condono. Ciò si evince in modo sufficientemente chiaro dalla relazione comunale del 1 agosto 2003, ove si descrive uno stato di fatto che non rappresenta la presenza di quelle opere che tipicamente caratterizzano una civile abitazione.<br /> 4.2. Del pari infondata è la seconda doglianza che invoca una condonabilità  delle opere strutturali comportanti un aumento di volume di mc 14, che non può essere condivisa in ragione della loro non scorporabilità  rispetto al contenuto dell&#8217;istanza di condono.<br /> 4.3. Del pari infondata risulta la terza doglianza atteso che spetta all&#8217;amministrazione accertare la totale o parziale difformità  delle opere realizzate rispetto a quelle legittimamene assentite, sicchè non può affermarsi che la demolizione debba essere sempre ordinata in parte qua, ossia in relazione alle opere eccedenti rispetto a quanto legittimamente assentito. Ciò, infatti, risulta in contrasto con quanto disposto dagli artt. 31 e 34 del d.p.r. n. 380/2001. Nella fattispecie, inoltre, è emerso che le opere abusive realizzate tendevano alla realizzazione di un&#8217;opera diversa da quella prevista dall&#8217;atto di concessione per conformazione, strutturazione, destinazione (cfr. <em>ex plurimis</em>, Cons. St., Sez. VI, 7 gennaio 2020, n. 104), sicchè l&#8217;ordine di demolizione risulta correttamente adottato.<br /> 4.4. Quanto, infine, all&#8217;ultima censura contenuta nell&#8217;odierno gravame deve rilevarsi che questo Consiglio con giurisprudenza oramai consolidata (cfr. <em>ex plurimis</em>, Cons. Stato Sez. IV, 22/07/2019, n. 5122) ha definito i limiti di partecipazione dell&#8217;interessato ai procedimenti inerenti agli abusi edilizi, tanto da affermare che: &#8220;<em>La natura vincolata delle determinazioni in materia di abusi edilizi e, quindi, anche delle determinazioni di sanatoria, esclude la possibilità  di apporti partecipativi dei soggetti interessati e, conseguentemente, anche di un obbligo di previa comunicazione dei motivi ostativi all&#8217;accoglimento della relativa domanda. Ciò anche in applicazione dell&#8217;art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della L. n. 241/1990, secondo cui il mancato preavviso di diniego non produce effetti vizianti ove l&#8217;Amministrazione non avrebbe comunque potuto emanare provvedimenti diversi da quelli in concreto adottati</em>&#8220;. Ciò a maggior ragione impedisce di attribuire alcun rilievo al paventato difetto di motivazione del diniego di sanatoria in relazione alla memoria depositata dall&#8217;appellante in data 10 agosto 2007.<br /> 5. Il presente gravame deve, quindi, essere respinto. Non deve farsi luogo alla disciplina sulle spese in mancanza di costituzione di parte appellata.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Nulla spese.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Sergio De Felice, Presidente<br /> Diego Sabatino, Consigliere<br /> Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere, Estensore<br /> Alessandro Maggio, Consigliere<br /> Giordano Lamberti, Consigliere.</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-2-2020-n-1029/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2020 n.1029</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2016 n.1029</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-3-2016-n-1029/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-3-2016-n-1029/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-3-2016-n-1029/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2016 n.1029</a></p>
<p>Sulla nullità della clausola della lex specialis che impone la presentazione delle giustificazioni di anomalie già in sede d’offerta 1. Processo amministrativo – Sentenza – Rigetto istanza istruttoria – Appalto – Inammissibilità – Ragioni. 2. Contratti della P.A. –&#160; Gara – Lex specialis – Giustificazioni ex art. 87, comma 2</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-3-2016-n-1029/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2016 n.1029</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>Sulla nullità della clausola della lex specialis che impone la presentazione delle giustificazioni di anomalie già in sede d’offerta</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><br />
1. Processo amministrativo – Sentenza – Rigetto istanza istruttoria – Appalto – Inammissibilità – Ragioni.</p>
<p>2. Contratti della P.A. –&nbsp; Gara – <em>Lex specialis</em> – Giustificazioni <em>ex</em> art. 87, comma 2 D.lgs. 163/2006 – Nullità <em>ex</em> art. 46 D.lgs. 163/2006 – Conseguenze – Rilevabilità d’ufficio.<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Non è censurabile in sede d’appello la statuizione di rigetto delle istanze istruttorie del ricorrenti.&nbsp; Infatti anche se l’art. 64 c.p.a. impone un’idonea istruzione probatoria del giudizio ai fini della decisione, non si può ricorrere alla formulazione di istanze istruttorie per accedere a documenti ulteriori per consentire la proposizione di ulteriori censure. Del resto lo strumento giuridico per poter ottenere gli atti amministrativi è rappresentato dell’accesso. Quindi in caso di diniego all’accesso deve essere attivato lo specifico giudizio ex artt. 116 e ss. c.p.a., proponibile anche in corso di giudizio <em>ex</em> art. 116, comma 2, c.p.a., e non con la proposizione di mere istanze istruttorie.<br />
&#8203;<br />
2. Risulta nulla ai sensi dell’art.46 comma 1 bis D.lgs 163/2006 la clausola del disciplinare di gara che impone che l&#8217;offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, dalle giustificazioni di cui all&#8217;art. 87, comma 2, d.lgs. n. 163-2006, relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l&#8217;importo complessivo del servizio. Ne consegue che detta nullità può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice ex art. 31, comma 4, c.p.a.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;">N. 01029/2016REG.PROV.COLL.<br />
N. 05316/2015 REG.RIC.</div>
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
<strong>Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 5316 del 2015, proposto da:<br />
Il Mosaico Società Cooperativa Sociale e Consorzio Valcomino Soc. Coop. a r.l., rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Massimo Pistilli, con domicilio eletto presso l’avv. Stefania Reho in Roma, via Nazario Sauro, 16;</p>
<div style="text-align: center;"><em>contro</em></div>
<p>Amministrazione Provinciale di Viterbo, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Francesca Manili, con domicilio eletto presso l’avv. Roberto Venettoni in Roma, via Cesare Fracassini 18;<br />
nei confronti di<br />
Copernico Soc. a r.l.;</p>
<div style="text-align: center;"><em>per la riforma</em></div>
<p>della sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-ter, n. 05965/2014, resa tra le parti, concernente l’affidamento del servizio di assistenza specialistica agli studenti diversamente abili per le scuole superiori della Provincia &#8211; Anni scolastici 2006-2007 e 2007-2008.<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione Provinciale di Viterbo;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2015 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti l’avvocato Francesca Manili;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. II-bis, con la sentenza 4 giugno 2014, n. 5965, ha respinto il ricorso proposto dall’attuale parte appellante per l’annullamento del provvedimento della Provincia di Viterbo, determinazione dirigenziale n. 34/42074 del 20 novembre 2006, avente ad oggetto l’appalto di servizio di assistenza specialistica studenti diversamente abili scuole superiori della provincia – anni scolastici 2006/2007 e 2007/2008 – aggiudicazione definitiva al Consorzio Sociale CO.PERN.I.CO.<br />
Il TAR, ritenuta la sussistenza delle condizioni soggettive dell’azione, ha rilevato sinteticamente che:<br />
&#8211; La parte ricorrente non ha proposto azione di risarcimento dei danni né ha in altro modo dichiarato la sussistenza dell’interesse ai fini risarcitori;<br />
&#8211; Il Consorzio Copernico ha indicato la propria offerta economica formulata sulla base dei seguenti parametri: applicazione CCNL Cooperative settore socio-sanitario in vigore alla data odierna (aggiornato al 1° novembre 2005) in assenza di stato di crisi<br />
&#8211; Tale formulazione, sebbene sintetica, può ritenersi rispettosa delle prescrizioni della lex specialis di gara;<br />
&#8211; Al verificarsi dell’ipotesi previsti dalla norma, la stazione appaltante era tenuta a valutare la congruità dell’offerta e ben poteva richiedere all’offerente, ai sensi del richiamato art. 86, comma 5, d.lgs. n. 163 del 2006, l’integrazione dei document<br />
L’appellante contestava la sentenza del TAR riproponendo, nella sostanza, i motivi del ricorso di primo grado e chiedendo l’accoglimento del ricorso di primo grado.<br />
Si costituiva l’Amministrazione appellata, chiedendo il rigetto dell’appello.<br />
All’udienza pubblica del 17 dicembre 2015 la causa veniva trattenuta in decisione.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<p>1. Ritiene il Collegio preliminarmente fondata l’eccezione di irricevibilità dell’appello per tardività della notifica ai sensi degli artt. 92, comma 3, 119, comma 2 e 120 commi 3 e 5, c.p.a., da cui si deduce che il termine lungo per proporre appello è di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza, nella specie pubblicata in data 4 giugno 2014.<br />
2. In ogni caso l’appello è anche infondato nel merito.<br />
Il Collegio rileva in punto di fatto che viene dedotto dagli appellanti l’illegittimità dell’aggiudicazione della gara indetta dalla Provincia appellata con determina dirigenziale 9 agosto 2006, n. 34/306, sul presupposto dell’incompletezza dell’offerta presentata in gara dalla parte controinteressata, in ipotizzato contrasto con l’art. 2 del disciplinare di gara.<br />
In particolare, si deve ritenere preliminarmente, in relazione al primo motivo d’appello, che il rigetto da parte del TAR delle istanze istruttorie formulate dall’attuale appellante in primo grado sono del tutto compatibili con le norme processuali amministrative (ora ex art. 64 e ss. c.p.a.) che impongono un’idonea istruzione probatoria del giudizio ai fini della decisione, ma certo non implicano che l’istruttoria endoprocessuale sia funzionale all’esibizione di atti amministrativi per consentire alla parte ulteriori e diverse censure non formulate con il ricorso introduttivo, come si pretende nel caso di specie.<br />
Lo strumento giuridico per poter ottenere gli atti amministrativi è rappresentato dal noto istituto dell’accesso, con la conseguenza che, in caso di diniego all’accesso deve essere attivato lo specifico giudizio individuato attualmente dagli artt. 116 e ss. c.p.a., giudizio peraltro proponibile anche in corso di giudizio ex art. 116, comma 2, c.p.a., ma non certo con la formula di una mera sollecitazione ad attivare i poteri officiosi istruttori del giudice adito.<br />
3. In relazione al secondo e terzo motivo d’appello, esaminabili congiuntamente, il Collegio rileva che l’art. 2 del disciplinare di gara, nella parte in cui specifica che deve essere presentata l’offerta economica con le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono alla formulazione dell’offerta, ai sensi degli artt. 86 e 87 d.lgs. n. 163 del 2006, da cui risulti il costo complessivo annuo del servizio oggetto dell’appalto, non impone una specifica modalità di presentazione dell’offerta, né impone, a pena di esclusione, un’analitica esplicitazione delle singole voci di prezzo, limitandosi semplicemente e a richiedere, in via peraltro ridondante, la necessaria determinabilità del prezzo.<br />
Determinabilità che nel caso di specie, risulta essere garantita, dalla presentazione da parte dell’aggiudicataria di parametri specifici ed oggettivi di composizione dell’offerta economica: applicazione CCNL Cooperative settore socio-sanitario in vigore alla data odierna (aggiornato al 1° novembre 2005) in assenza di stato di crisi con inquadramento al V livello; applicazione degli adempimenti sicurezza sul lavoro; margine impresa minimo del 3%; monte ore complessivo come da comma 4 art. 2 del capitolato speciale di appalto.<br />
Si tratta di una descrizione sintetica che, tuttavia, nella specie è stata ritenuta intellegibile dall’Amministrazione e che, quindi, non rende indeterminata l’offerta; peraltro, le contestazioni dell’appellante si limitano a censurare una non rispondenza formale dell’offerta rispetto alle regole sancite dal disciplinare, ma non confutano in modo specifico che l’offerta sarebbe stata in sostanza equivoca o indeterminata e, quindi, nulla.<br />
Inoltre, occorre osservare che nell’attuale assetto normativo, una clausola del disciplinare di gara come quella di specie, in base alla quale l&#8217;offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, dalle giustificazioni di cui all&#8217;art. 87, comma 2, d.lgs. n. 163-2006, relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l&#8217;importo complessivo del servizio, è nulla per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, ai sensi dell&#8217;art. 46, comma 1-bis, d.lgs. n. 163-2006; nullità che può essere rilevata d&#8217;ufficio dal giudice ex art. 31, comma 4, c.p.a.<br />
Peraltro, anche nel contesto normativo antecedente, ratione temporis, l’assenza di giustificazioni poteva legittimare un’esclusione soltanto laddove vi fosse un’esplicita sanzione di esclusione, sanzione esplicita che, nel caso in esame, non è ravvisabile.<br />
Peraltro, le giustificazioni richieste legittimamente ex art. 86, commi 2 e 3, d.lgs. n. 163-2006 ai fini della verifica dell’anomalia, hanno confermato, con valutazioni non macroscopicamente illogiche o erronee la congruità e, quindi, per logica inferenza, la determinabilità dell’offerta.<br />
Di conseguenza, la domanda di risarcimento del danno, ribadita in questo giudizio, non può trovare accoglimento, in assenza del necessario presupposto dell’illegittimità del provvedimento.<br />
4. Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, l’appello deve essere dichiarato irricevibile.<br />
Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.<br />
Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, spese che liquida in favore della parte appellata costituita in appello in euro 5000,00, oltre accessori di legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Mario Luigi Torsello, Presidente<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere, Estensore<br />
Doris Durante, Consigliere<br />
Carlo Schilardi, Consigliere<br />
Raffaele Prosperi, Consigliere</p>
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
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</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">L&#8217;ESTENSORE</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">IL PRESIDENTE</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
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</tr>
<tr>
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</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
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<tr>
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</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="clear: both; text-align: center;">&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 15/03/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-3-2016-n-1029/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2016 n.1029</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/3/2012 n.1029</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-13-3-2012-n-1029/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-13-3-2012-n-1029/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-13-3-2012-n-1029/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/3/2012 n.1029</a></p>
<p>Va sospesa l’esecuzione della sentenza trasferimento d&#8217;autorita&#8217; per esigenze di servizio di un comandante di tenenza della Guardia di finanza; Richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui i trasferimenti d&#8217;autorità dei militari, essendo strettamente connessi alle esigenze organizzative dell&#8217;Amministrazione ed alla disciplina che connota il rapporto di servizio del relativo</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-13-3-2012-n-1029/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/3/2012 n.1029</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l’esecuzione della sentenza trasferimento d&#8217;autorita&#8217; per esigenze di servizio di un comandante di tenenza della Guardia di finanza; Richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui i trasferimenti d&#8217;autorità dei militari, essendo strettamente connessi alle esigenze organizzative dell&#8217;Amministrazione ed alla disciplina che connota il rapporto di servizio del relativo personale, sono sottratti all&#8217;applicazione della normativa generale sul procedimento amministrativo in conformità di quanto ora testualmente dispone l’art. 1349, co. 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (ordini militari, cui non si applica la legge 241/1990); ribadita l&#8217;ampia discrezionalità che connota i relativi provvedimenti afferendo essi a esigenze di servizio che non devono riguardare esclusivamente necessità organiche o impegni tecnicooperativi, ma possono altresì ricondursi a tutti i motivi di opportunità connessi con vicende attinenti alla possibile compromissione del prestigio e dell&#8217;ordinato svolgimento dei compiti istituzionali; ritenuto che nella specie il provvedimento non sembra a prima vista affetto da manifesti vizi della funzione, anche perché il suo asserito carattere sostanzialmente disciplinare contrasta con il mantenimento nella Regione d’impiego, in una sede vicina alla precedente (da Gubbio a Perugia), e il nuovo incarico attribuito all’appellato (da ultimo: Nucleo PT di Perugia) non sembra punitivo o comunque di minore prestigio rispetto a quello precedentemente assegnato; considerato che a prima vista il trasferimento appare essere stato invece determinato dalla esigenza di porre rimedio a una situazione di disagio che obiettivamente sollecitava un avvicendamento al comando del Reparto, così come in più occasioni proposto dalle Autorità competenti (si vedano la nota indirizzata dal Comandante regionale della Guardia di finanza, in data 27 novembre 2009, al Comandante provinciale dello stesso Corpo; le motivazioni della proposta del 9 febbraio 2011, indirizzata dal Comandante provinciale al Comandante regionale); considerato inoltre che i profili suggestivi evocati dalla parte privata, specie nella discussione in camera di consiglio, non sono suscettibili di essere valutati nei limiti della sommaria tutela cautelare, ma potranno venire approfonditi nella successiva fase di merito. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01029/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01392/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1392 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze &#8211; Comando Generale della Guardia di Finanza, Comando Regionale Umbria della Guardia di Finanza, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Perugia</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Gennaro Pietroluongo</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe Abbamonte, con domicilio eletto presso Studio Abbamonte Titomanlio in Roma, via Terenzio n. 7; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza del T.A.R. UMBRIA &#8211; PERUGIA: SEZIONE I n. 00001/2012, resa tra le parti, concernente TRASFERIMENTO D&#8217;AUTORITA&#8217; PER ESIGENZE DI SERVIZIO	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Gennaro Pietroluongo;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2012 il Cons. Giuseppe Castiglia e uditi per le parti gli avvocati Giuseppe Abbamonte, Luca Ventrella e Maurizio Greco (Avv. St.);	</p>
<p>Richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui i trasferimenti d&#8217;autorità dei militari, essendo strettamente connessi alle esigenze organizzative dell&#8217;Amministrazione ed alla disciplina che connota il rapporto di servizio del relativo personale, sono sottratti all&#8217;applicazione della normativa generale sul procedimento amministrativo in conformità di quanto ora testualmente dispone l’art. 1349, co. 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;<br />	<br />
ribadita l&#8217;ampia discrezionalità che connota i relativi provvedimenti afferendo essi a esigenze di servizio che non devono riguardare esclusivamente necessità organiche o impegni tecnicooperativi, ma possono altresì ricondursi a tutti i motivi di opportunità connessi con vicende attinenti alla possibile compromissione del prestigio e dell&#8217;ordinato svolgimento dei compiti istituzionali (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 11 novembre 2010, n. 8022; Id., Sez. IV, 5 settembre 2008, n. 4231; Id., Sez. IV, 13 giugno 2011, n. 3602);<br />	<br />
ritenuto che nella specie il provvedimento non sembra a prima vista affetto da manifesti vizi della funzione, anche perché il suo asserito carattere sostanzialmente disciplinare contrasta con il mantenimento della Regione d’impiego, in una sede vicina alla precedente (da Gubbio a Perugia), e il nuovo incarico attribuito all’appellato (da ultimo: Nucleo PT di Perugia) non sembra punitivo o comunque di minore prestigio rispetto a quello precedentemente assegnato;<br />	<br />
considerato che a prima vista il trasferimento appare essere stato invece determinato dalla esigenza di porre rimedio a una situazione di disagio che obiettivamente sollecitava un avvicendamento al comando del Reparto, così come in più occasioni proposto dalle Autorità competenti (si vedano la nota indirizzata dal Comandante regionale della Guardia di finanza, in data 27 novembre 2009, al Comandante provinciale dello stesso Corpo; le motivazioni della proposta del 9 febbraio 2011, indirizzata dal Comandante provinciale al Comandante regionale);<br />	<br />
considerato inoltre che i profili suggestivi evocati dalla parte privata, specie nella discussione in camera di consiglio, non sono suscettibili di essere valutati nei limiti della sommaria tutela cautelare, ma potranno venire approfonditi nella successiva fase di merito;<br />	<br />
ritenuto che, alla luce della natura della controversia, sussistono comunque giustificate ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />	<br />
Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 1392/2012) e, per l&#8217;effetto, sospende l&#8217;esecutività della sentenza impugnata.	</p>
<p>Compensa le spese.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Gaetano Trotta, Presidente<br />	<br />
Raffaele Greco, Consigliere<br />	<br />
Diego Sabatino, Consigliere<br />	<br />
Guido Romano, Consigliere<br />	<br />
Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-13-3-2012-n-1029/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/3/2012 n.1029</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/10/2011 n.1029</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-10-2011-n-1029/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-10-2011-n-1029/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-10-2011-n-1029/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/10/2011 n.1029</a></p>
<p>Va sospesa per 15 giorni la determinazione dirigenziale contenente aggiudicazione definitiva nella procedura aperta per l&#8217;affidamento triennale del servizio di manutenzione, a ridotto impatto ambientale, delle Aree Verdi di un&#8217; Azienda Ospedaliera Universitaria, in quanto una breve sospensione dei provvedimenti impugnati fino alla successiva trattazione dell’incidente cautelare non sembra comportare</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-10-2011-n-1029/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/10/2011 n.1029</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-10-2011-n-1029/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/10/2011 n.1029</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa per 15 giorni la determinazione dirigenziale contenente aggiudicazione definitiva nella procedura aperta per l&#8217;affidamento triennale del servizio di manutenzione, a ridotto impatto ambientale, delle Aree Verdi di un&#8217; Azienda Ospedaliera Universitaria, in quanto una breve sospensione dei provvedimenti impugnati fino alla successiva trattazione dell’incidente cautelare non sembra comportare un pregiudizio né all’interesse pubblico, né alla controinteressata che non ha rappresentato elementi di pericolo qualificato in proposito. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01029/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01558/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1558 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Società Cooperativa L&#8217;Arca</b>, rappresentata e difesa dagli avvocati Sara Santoro e Germano Scarafiocca, con domicilio eletto presso Massimo Abbagnale in Firenze, via Duca D&#8217;Aosta 16; <b>Maurizio Pacini</b> Impresa Individuale, rappresentata e difesa dagli avvocati Germano Scarafiocca e Sara Santoro, con domicilio eletto presso Massimo Abbagnale in Firenze, via Duca D&#8217;Aosta 16;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Estav Nord-Ovest &#8211; Struttura Organizzativa di Viareggio</b>; 	</p>
<p>nei confronti di	</p>
<p><b>Terra Uomini Ambiente Soc. Cooperativa Agricola A R.L.</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Maria Teresa Grassi, con domicilio eletto presso Maria Teresa Grassi in Firenze, via Vittorio Alfieri, 5; Orange Soc. A R.L. Ad Unico Socio; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; della determinazione dirigenziale n. 795 del 24.06.11, contenente il provvedimento di aggiudicazione definitiva nella procedura aperta per l&#8217;affidamento triennale del servizio di manutenzione, a ridotto impatto ambientale, delle Aree Verdi della Azienda<br />
&#8211; del verbale n. 4 redatto dalla Commissione esaminatrice in data 20 maggio 2011, apertura, in seduta pubblica, buste offerta economica;<br />	<br />
&#8211; del verbale n. 3, sedute nn. 4.a, 5.a, 8.a rispettivamente delle sedute del 4.04.11, 5.04.11 e del 10.05.11, relativi alla valutazione delle offerte tecniche e alla formulazione dei giudizi con asseganzioni dei relativi punteggi relativamente alle impre<br />
&#8211; del verbale n. 1, prima seduta del 25 ottobre 2010 relativo alla prima seduta della Commissione;<br />	<br />
&#8211; del verbale n. 1, seconda seduta del 5.01.2011 relativo alla operazioni di verifica della Documentazione amministrativa;<br />	<br />
&#8211; di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente, nonché per il risarcimento del danno, sia in forma specifica, mediante l&#8217;aggiudicazione alla ricorrente, che per equivalente, conseguente alla illegittimità degli atti impugnati.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Terra Uomini Ambiente Soc. Cooperativa Agricola A R.L.;<br />	<br />
Visto il ricorso incidentale;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che una breve sospensione dei provvedimenti impugnati fino alla prossima trattazione dell’incidente cautelare non sembra comportare un pregiudizio né all’interesse pubblico, né alla controinteressata che non ha rappresentato elementi di pericolo qualificato in proposito;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima)  accoglie la suindicata domanda cautelare nei termini di cui in motivazione e rinvia la trattazione alla Camera di Consiglio del 26 ottobre 2011.	</p>
<p>Rinvia la decisione sulle spese della presente fase processuale all’esito della definitiva trattazione dell’istanza cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Paolo Buonvino, Presidente<br />	<br />
Carlo Testori, Consigliere<br />	<br />
Alessandro Cacciari, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 12/10/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-10-2011-n-1029/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/10/2011 n.1029</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2010 n.1029</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-2-2010-n-1029/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-2-2010-n-1029/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-2-2010-n-1029/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2010 n.1029</a></p>
<p>Pres. Baccarini Est. Montedoro Bcs Biomedical Computering system s.r.l. (Avv. ti M. Bonifava, C. De Portu) c/ Azienda ospedaliera “Ospedale di Lecco” (Avv.ti F. Lorenzoni, R. Mangia) ed altri. sulla esclusione della necessità di una motivazione puntuale del giudizio di anomalia concluso con esito positivo 1. Contratti della P.A. –Gara</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-2-2010-n-1029/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2010 n.1029</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-2-2010-n-1029/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2010 n.1029</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Baccarini  Est. Montedoro<br /> Bcs Biomedical Computering system s.r.l. (Avv. ti M. Bonifava, C. De Portu)<br /> c/ Azienda ospedaliera “Ospedale di Lecco” (Avv.ti F. Lorenzoni, R. Mangia)<br /> ed altri.</span></p>
<hr />
<p>sulla esclusione della necessità di una motivazione puntuale del giudizio di anomalia concluso con esito positivo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. –Gara – Anomalia – Verifica –Esito positivo – Motivazione puntuale – Necessità –Esclusione.	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara &#8211; Bando – Criteri generali – Elementi di specificazione – Commissione –Introduzione – Ammissibilità – Condizioni.	</p>
<p>3. Processo amministrativo – Appello – Motivi – Mera indicazione – Inammissibilità- Ragioni – Argomentazione – Necessità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel subprocedimento di verifica dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta, la stazione appaltante ha l&#8217;obbligo di motivare in maniera particolarmente approfondita solamente nel caso in cui esprima un giudizio negativo che fa venire meno l&#8217;aggiudicazione, non richiedendosi, invece, che la motivazione sia particolarmente analitica e puntuale nel caso di esito positivo della verifica di anomalia dell&#8217;offerta che confermi la già disposta aggiudicazione, potendo in tal caso trovare sostegno &#8220;per relationem&#8221; nelle stesse giustificazioni presentate dal concorrente (1).  	</p>
<p>2.  Nelle gare d’appalto, la Commissione giudicatrice può introdurre elementi di specificazione e integrazione dei criteri generali di valutazione delle offerte già indicati nel bando di gara o nella lettera d&#8217;invito, oppure fissare sottocriteri di adattamento di tali criteri o regole specifiche sulle modalità di valutazione, a condizione però che vi provveda prima dell&#8217;apertura delle buste recanti le offerte stesse e che non introduca nuovi elementi di valutazione non previsti dal bando (2). 	</p>
<p>3. Nel giudizio di appello la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall&#8217;appellante attraverso l&#8217;enunciazione di specifici motivi; tale specificità dei motivi esige che, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell&#8217;appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che la sorreggono. Di conseguenza, i motivi proposti senza alcuna critica alla sentenza impugnata vanno dichiarati inammissibili per genericità. (3).	</p>
<p><b/>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;	</p>
<p>1. Consiglio Stato , sez. V, 23 agosto 2006 , n. 4949.	</p>
<p>2. Consiglio di Stato , sez. VI, 22 marzo 2007, n. 1369, ma si veda anche Consiglio di Stato , sez. V, 31 dicembre 2007, n. 6879, e più di recente, Consiglio di Stato , sez. V, 12 febbraio 2008, n. 490	</p>
<p>3.Consiglio Stato , sez. V, 14 aprile 2008 , n. 1660.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 5414 del 2009, proposto da:<br />
<b>Bcs Biomedical Computering System Srl</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Maurizio Bonifava, Claudio De Portu, con domicilio eletto presso Claudio De Portu in Roma, via G. Mercalli N. 13; </p>
<p><i></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Azienda Ospedaliera &#8220;Ospedale di Lecco&#8221;</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Fabio Lorenzoni, Rocco Mangia, con domicilio eletto presso Fabio Lorenzoni in Roma, via del Viminale, 43; </p>
<p><i></p>
<p align=center>nei confronti di<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Impresa Sysline Spa</b>, <b>Impresa Dsc Digital System Computers Srl</b>; </p>
<p><i></p>
<p align=center>per la riforma<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA &#8211; MILANO: SEZIONE I n. 01429/2009, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZI INFORMATICI PER AZ. OSPEDALIERA DI LECCO-RIS.DANNI.</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera &#8220;Ospedale di Lecco&#8221;;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2009 il Cons. Giancarlo Montedoro e uditi per le parti gli avvocati avv. De Portu C. e l&#8217;avv. G. Meloni su delega dell&#8217;avv. Lorenzoni;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il ricorso di primo grado la BCS Biomedical Computering System srl impugnava i verbali di gara relativi alla procedura bandita dall’Azienda “Ospedale di Lecco” per la fornitura dei servizi di provider ed help desk, manutenzione personal computer e stampanti dell’Azienda Ospedaliera di Lecco relativi all’ammissione delle contro interessate Sysline spa e DSC srl, all’attribuzione dei punteggi alle rispettive offerte ed all’aggiudicazione provvisoria in favore di Sysline<br />	<br />
L’impugnativa veniva estesa, con atto di motivi aggiunti proposto dopo l’aggiudicazione definitiva, a quest’ultimo atto e, per quanto potesse occorrere, anche al regolamento di gara nella parte in cui ricomprende , fra i criteri di aggiudicazione, quello relativo alle caratteristiche e qualità del servizio provider proposto, nell’ipotesi in cui venisse interpretato come un criterio analitico e descrittivo, includente l’elemento relativo agli impegni dei concorrenti.<br />	<br />
In ultimo veniva impugnato il verbale di gara della seduta del 15 aprile 2008 nella parte in cui non rileva l’anomalia dell’offerta delle controinteressate.<br />	<br />
Veniva proposta anche domanda risarcitoria.<br />	<br />
La gara era una gara per fornitura di servizi di provider sulla base della Carta Regionale dei servizi, help desk e manutenzione dei personal computer, monitors, stampanti e periferiche, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.<br />	<br />
Le ditte, all’esito delle valutazioni tecniche , avevano riportato i seguenti punteggi :<br />	<br />
Sysline punti 50<br />	<br />
DSC punti 49,67<br />	<br />
BCS punti 47,55<br />	<br />
L’offerta economica veniva poi esaminata con l’attribuzione dei seguenti punteggi <br />	<br />
Sysline ( euro 186.211,20) punti 50<br />	<br />
DSC ( euro 192.054,00) punti 48,48<br />	<br />
BCS ( 256.001,00) punti 36,37.<br />	<br />
L’amministrazione, valutata la sussistenza dei presupposti dei cui all’art. 86 comma 2 del d.lgs. n. 163 del 2006 richiamati nel regolamento di gara, in relazione alla insufficienza delle giustificazioni presentate dalle prime due classificate, chiedeva chiarimenti con riguardo al costo del lavoro.<br />	<br />
Resi i chiarimenti la gara veniva aggiudicata a Sysline.<br />	<br />
Il ricorso ha contestato gli atti impugnati per i seguenti motivi :<br />	<br />
1) l’inammissibilità delle offerte delle concorrenti, prima e seconda classificata, per violazione della Carta regionale dei servizi ritenuta parte integrante della lex specialis in quanto da essa richiamata;<br />	<br />
2) la mancata esclusione di Sysline per non aver dichiarato la propria disponibilità a svolgere un servizio h24;<br />	<br />
3) la modifica dell’offerta economica in sede di chiarimenti;<br />	<br />
4) la violazione della disciplina relativa alla verifica di anomalia.<br />	<br />
Con l’atto di motivi aggiunti si deducevano ulteriori vizi del procedimento di gara :<br />	<br />
5) le operazioni della Commissione di gara che aveva ritenuto i criteri di valutazione stabiliti dalla normativa di gara come analitici e descrittivi ,, procedendo a specificarli fissando i criteri motivazionali cui attenersi nella valutazione delle offerte tecniche;<br />	<br />
6)il regolamento di gara nella parte in cui stabilisce tra i criteri di aggiudicazione quello relativo alle caratteristiche ed alla qualità del servizio provider proposto ove interpretato come criterio analitico e descrittivo;<br />	<br />
7) il mancato svolgimento del giudizio di verifica della non anomalia delle offerte;<br />	<br />
8) il difetto di motivazione dell’aggiudicazione.<br />	<br />
La sentenza ha rigettato la domanda rilevando che : 1) la carta regionale non poteva essere assunta a parametro dell’ammissibilità dell’offerta tanto non risultando dalla lex specialis; 2) il secondo ed il terzo motivo erano inammissibili per carenza di interesse perché proposti solo avverso la prima classificata; 3) il giudizio di anomalia si era svolto con motivazione per relationem ai chiarimenti forniti dalle ditte contro interessate.4) non si era verificata alcuna violazione delle regole relative ai sub-criteri o sub-punteggi.<br />	<br />
Appella BCS .<br />	<br />
Resiste l’Azienda Ospedaliera di Lecco.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorso è infondato.<br />	<br />
Con il primo motivo di appello BCS sostiene che le offerte delle imprese Sysline e DSC, rispettivamente prima e seconda classificata nella graduatoria di gara, risultavano prive dei requisiti minimi di ammissibilità sanciti dalla lex specialis.<br />	<br />
In particolare si evidenzia che , fra i requisiti minimi di ammissibilità dell’offerta, devono essere annoverati anche quelli derivanti dalle prescrizioni regionali della Carta dei servizi dei provider, richiamate dal Capitolato speciale e dal disciplinare di gara.<br />	<br />
Si sottolinea che il Capitolato prevede che : “con riferimento alle prescrizioni regionali, ciascun aderente ( Azienda sanitaria regionale ) dovrà acquistare i servizi del Service provider aggiudicatario del lotto di appartenenza dell’aderente stesso”.<br />	<br />
Si sostiene che il richiamo alle “prescrizioni regionali” imponesse il rispetto da parte degli offerenti, delle disposizioni regionali regolanti gli aspetti organizzativi, tecnici e normativi relativi ai provider che forniscono servizi alle Aziende sanitarie.<br />	<br />
Tali aspetti sostanziavano quindi uno standard minimo di qualità che gli offerenti avrebbero dovuto assicurare nelle rispettive offerte, non essendo perciò ammissibili proposte che avessero considerato un peggioramento di tali parametri inderogabili.<br />	<br />
La stessa Commissione di gara , nella valutazione delle offerte tecniche , aveva tenuto conto delle prescrizioni regionali come livello minimo di qualità da garantire.<br />	<br />
La Commissione aveva rilevato nella seduta del 29 febbraio 2008, analizzando “ Caratteristiche e qualità del servizio provider proposto dalla ditta BCS” che esso avrebbe comportato un “lieve miglioramento degli standard regionali” mentre la proposta DSC avrebbe comportato un “consistente miglioramento” e che in generale tutte le proposte era presentate nel rispetto di modalità e tempi previsti dal contratto regionale.<br />	<br />
Il Disciplinare di gara poi aveva previsto quale requisito di ammissione l’iscrizione della ditta nell’albo dei provider abilitati a fornire servizi di assistenza e servizi di rete agli aderenti al programma CRS-SISS della Regione Lombardia”.<br />	<br />
Il rispetto delle prescrizioni regionali costituiva requisito per l’iscrizione all’albo, con ciò confermando la circostanza che la Carta dei servizi regionali dovesse assumersi come documento individuante i requisiti minimi del servizio da fornire.<br />	<br />
Il capitolato speciale dei provider al punto 8.1.3 prevedeva che il service provider ( per assistenza obbligatoria di base) dovesse “rilasciare ogni anno all’aderente 0,3 giorni/persona per ogni PDL ( postazione di lavoro) che risulti essere stato avviato in quell’anno o nei precedenti”.<br />	<br />
Si assume che né l’offerta Sysline né quella della DSC rispettino la prescrizione 8.1.3 che avrebbe comportato un numero di giornate/uomo annuali pari a 147 mentre la Sysline ne aveva offerte 52,5 e la DSC 110 . <br />	<br />
La censura non ha pregio muovendo da un presupposto erroneo.<br />	<br />
La prescrizione del capitolato che richiama la Carta dei servizi non sancisce in alcun modo che essa va presa a parametro del servizio minimo ammissibile.<br />	<br />
In particolare essa si limita a prevedere che “con riferimento alle prescrizioni regionali, ciascun aderente ( Azienda sanitaria regionale ) dovrà acquistare i servizi del Service provider aggiudicatario del lotto di appartenenza dell’aderente stesso”.<br />	<br />
Questa clausola serve solo, unitamente all’altra che impone l’iscrizione all’albo regionale dei provider, a chiarire che l’azienda regionale deve acquistare servizi dal service provider aggiudicatario del lotto di appartenenza dell’aderente stesso ossia deve acquistare i servizi da soggetto munito della necessaria legittimazione in forza dell’iscrizione all’albo dei provider abilitati e della vittoria del lotto di gara di pertinenza dell’aderente alla carta dei servizi ma non comporta l’automatica assunzione di tutto il contenuto della carta regionale dei servizi a documento che definisce i requisiti minimi del servizio.<br />	<br />
Va inoltre in particolare considerato che, nella specie, il contratto ha un oggetto complesso che, al di là dell’assistenza di base ( service provider ), comporta manutenzione, fornitura di monitor , stampanti periferiche e servizi vari ( come l’help desk) che richiedono la presenza fissa in sito di persone che consentono di “coprire”anche il servizio di provider ( comprendente infatti help desk di primo livello).<br />	<br />
Un servizio più complesso quindi per il quale non avrebbe senso il richiamo rigido alla Carta dei servizi regionali di cui la Commissione ha opportunamente tenuto conto ( premiando le offerte che garantivano un miglioramento della qualità rispetto allo standard regionale ) ma senza assumere che ogni prescrizione della carta dei servizi assumesse rilievo di requisito necessario dell’offerta.<br />	<br />
L’operato della Commissione di gara non è censurabile nel silenzio della lex specialis in proposito.<br />	<br />
Va poi considerato – in consonanza con quanto già rilevato dal giudice di prime cure &#8211; che sia Sysline che DSC hanno offerto di erogare ulteriori giornate -oltre quelle offerte &#8211; secondo le esigenze dell’assistenza e senza oneri per l’amministrazione, con ciò offrendo comunque un’attività di assistenza conforme o superiore – secondo le circostanze – alle prescrizioni regionali che non vanno intese rigidamente ma solo come standard indicativo di un’offerta avente qualità accettabile nei contratti di service provider .<br />	<br />
Ne consegue il rigetto del primo motivo di appello ( pag. 7-19 del ricorso in appello).<br />	<br />
Con il secondo motivo di appello si ripropongono le doglianze relative alla supposta mancata verifica dell’anomalia delle offerte delle prime due classificate ( va ricordato che BCS è solo la terza classificata e che la sua offerta economica è sensibilmente più onerosa delle offerte delle altre ditte ); doglianze proposte con il quarto motivo del ricorso originario e con il sesto motivo (proposto con atto di motivi aggiunti in primo grado).<br />	<br />
In primo luogo va rilevato che il sub-procedimento per la verifica della non anomalia delle offerte si è nei fatti svolto.<br />	<br />
In atti v’è la richiesta di chiarimenti del 22 maggio 2008 e vi sono le missive del 27 maggio 2008 di chiarimenti Sysline e del 25 maggio 2008 recante chiarimenti forniti da DSC.<br />	<br />
Alla luce di questi atti, anche in difetto di un richiamo esplicito alla norma del codice dei contratti pubblici ( art. 86 comma 5 ) che impone la verifica, è indubitabile che la verifica si sia in fatto svolta.<br />	<br />
Si è ritenuto in giurisprudenza che “nelle gare per la realizzazione di un&#8217;opera pubblica il giudizio di anomalia dell&#8217;offerta richiede una motivazione rigorosa ed analitica ove si concluda in senso negativo; in caso, invece, di valutazione di congruità dell&#8217;offerta anomala, non occorre che la relativa determinazione sia fondata su un&#8217;articolata motivazione ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili o espressiva di ulteriori apprezzamenti, essendo sufficiente anche una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni rese dall&#8217;impresa vincitrice, sempre che queste siano a loro volta congrue ed adeguate” (Consiglio Stato , sez. IV, 20 maggio 2008 , n. 2348).<br />	<br />
Ancora si è ritenuto che “nel subprocedimento di verifica dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta, la stazione appaltante ha l&#8217;obbligo di motivare in maniera particolarmente approfondita solamente nel caso in cui esprima un giudizio negativo che fa venire meno l&#8217;aggiudicazione, non richiedendosi, invece, che la motivazione sia particolarmente analitica e puntuale nel caso di esito positivo della verifica di anomalia dell&#8217;offerta che confermi la già disposta aggiudicazione, potendo in tal caso trovare sostegno &#8220;per relationem&#8221; nelle stesse giustificazioni presentate dal concorrente” (Consiglio Stato , sez. V, 23 agosto 2006 , n. 4949).<br />	<br />
Nella vigenza della legge Merloni erano stati affermati principi analoghi avendo il Consiglio di Stato ritenuto che “L&#8217;art. 21, comma 1 bis, l. n. 109 del 1994 (secondo cui &#8220;le offerte devono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative, indicate dal bando di gara o dalla lettera d&#8217;invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base d&#8217;asta&#8221;) ha portata innovativa rispetto all&#8217;art. 30.4 direttiva 93/37/Cee, poiché anticipa il momento del contraddittorio alla fase di formazione delle offerte, mentre la direttiva comunitaria prevede che la stazione appaltante lo instauri successivamente, in relazione alle offerte che appaiono anormalmente basse; l&#8217;art. 30.4 della direttiva prevede che l&#8217;amministrazione aggiudicatrice, prima di poterle rifiutare, chieda, per iscritto, le precisazioni che ritiene utili in merito alla composizione dell&#8217; offerta e verifichi detta composizione in merito alle giustificazioni fornite. L&#8217;art. 21, comma 1 bis, l. n. 109 del 1994 ha finalità acceleratoria poiché l&#8217;amministrazione, tramite la presentazione preventiva delle giustificazioni relative alle offerte, può disporre tempestivamente di tutti gli elementi utili per poterle verificare; tale disciplina è perfettamente compatibile con quella comunitaria, la quale impone il principio dell&#8217;obbligatorietà della verifica in contraddittorio, senza precisare il momento in cui tale contraddittorio deve essere inderogabilmente instaurato, mentre, comunque sia, la disciplina nazionale non esclude un contraddittorio successivo, se la convenienza della proposta non risulti già sufficientemente giustificata (o, al contrario, apparentemente del tutto inattendibile). La verifica delle offerte anomale &#8211; che va compiuta tenendo conto di tutti gli elementi costitutivi dell&#8217; offerta e delle giustificazioni fornite al riguardo dal concorrente per comprovarne la congruità rispetto alla prestazione dovuta &#8211; è un procedimento preciso e distinto rispetto a quello di evidenza pubblica diretto all&#8217;aggiudicazione e va concluso con una determinazione espressa &#8211; motivata anche &#8220;per relationem &#8221; alle giustificazioni validamente fornite dall&#8217;offerente &#8211; che contenga una valutazione positiva dell&#8217; offerta controllata. La motivazione &#8220;per relationem &#8221; di un provvedimento amministrativo può avere a oggetto, oltre che atti posti in essere dalla stessa amministrazione, anche la documentazione versata nel corso del procedimento, ancorché proveniente da privati, la quale, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che rende possibile la &#8220;relatio&#8221;. Nell&#8217;ambito del procedimento di verifica delle offerte anomale previsto dall&#8217;art. 21, comma 1 bis, l. n. 109 del 1994, eseguito sulle giustificazioni preventive presentate dalle ditte concorrenti, debbono comunque ritenersi ammissibili giustificazioni ulteriori, anche alla stregua di una interpretazione della normativa in questione compatibile con la disciplina comunitaria. Il responsabile del procedimento, per la verifica delle offerte anomale, può avvalersi degli organismi tecnici della stazione appaltante ed anche, eventualmente, di soggetti esterni alla commissione di gara che, per il tecnicismo che contraddistingue tale fase, possono affiancarsi alla commissione stessa. La verifica delle offerte anomale non deve riguardare &#8211; per esigenza di economicità, efficienza ed efficacia del procedimento di verifica, nonché in base al divieto di aggravamento del procedimento sancito dall&#8217;art. 1 l. n. 241 del 1990 &#8211; tutte le offerte sospette, ma deve essere effettuata progressivamente a partire dall&#8217; offerta di ribasso più alta. Tale verifica termina quando si ritiene un&#8217; offerta non anomala , ovvero quando sono state valutate tutte le offerte senza ritenerne alcuna non anomala : ciò significa che, se una delle offerte sospette risulti non anomala , a questa va aggiudicato l&#8217;appalto, essendo perciò superfluo verificare le altre offerte sospette che presentino minori ribassi. (Consiglio Stato , sez. VI, 06 agosto 2002 , n. 4094).<br />	<br />
E se è vero che , prima dell’introduzione dell’art. 21 octies della legge n. 241 del 1990, si richiedeva comunque che il sub-procedimento di anomalia fosse concluso con una valutazione positiva di congruità sia pure motivata per relationem (Consiglio Stato , sez. VI, 03 aprile 2002 , n. 1853), dopo la riforma legislativa del 2005 che ha introdotto l’art. 21 octies della legge n. 241 del 1990, va rilevato che l’omessa menzione della relatio nell’aggiudicazione definitiva non assume alcun significato sostanziale quando la verifica si sia in fatto svolta, i chiarimenti siano stati nella sostanza ritenuti congrui e l’amministrazione in giudizio abbia fatto ad essi riferimento per giustificare l’aggiudicazione senza che l’impresa ricorrente abbia controdedotto in modo specifico avverso tali deduzioni difensive; sicché , in conclusione, in ricorrenza di tali condizioni sostanziali e processuali, l’omessa menzione della relatio nel provvedimento di aggiudicazione definitiva, può essere considerata una mera omissione formale costituente irregolarità.<br />	<br />
Né tale verifica è lacunosa perché – come nella specie – è limitata al costo del lavoro poiché l’art. 87 del codice dei contratti pubblici prevede che l’amministrazione richieda le giustificazioni “eventualmente necessarie” (avendo già ogni concorrente corredato l’offerta sin dalla sua presentazione delle giustificazioni delle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara).<br />	<br />
Ne consegue il rigetto del secondo motivo del ricorso in appello ( pag. 19-31 dell’atto di appello ).<br />	<br />
Con il terzo motivo di appello si pone la questione dell’illegittimità dell’operato della Commissione che, nel fissare i criteri motivazionali, avrebbe posto in essere un sostanziale stravolgimento dei parametri di valutazione delle offerte tecniche.<br />	<br />
L’art. 83 del codice dei contratti pubblici ha dettato una puntuale disciplina di questo importante aspetto della materia degli appalti pubblici costituito dal rapporto fra le prescrizioni del bando ( o lex specialis della gara ) ed i criteri fissati dalla commissione di gara.<br />	<br />
Secondo la tradizionale tesi prevalente nella giurisprudenza amministrativa prima del codice dei contratti pubblici, la commissione di gara poteva specificare i criteri previsti dal bando in sub-criteri, cui attribuire sub-pesi e sub-punteggi rispetto a quelli previsti dal bando.<br />	<br />
Tuttavia tale assetto del diritto vivente non appariva soddisfacente, perché, pur rispettando formalmente la par condicio dei concorrenti, risultava poco trasparente: infatti non consentiva la formulazione delle offerte conoscendo tutti i criteri di valutazione e consentiva , in buona sostanza, di introdurre criteri di valutazione “nuovi” dopo che le offerte erano state presentate, sicché i concorrenti non potevano tener conto degli orientamenti della commissione.<br />	<br />
Su tale questione è stata sollevata una questione di legittimità comunitaria da CdS VI ord. 9 luglio 2004 n. 5033.<br />	<br />
La questione è stata decisa con sentenza della Corte di Giustizia Sez. II, 24 novembre 2005 in causa C-331/04.<br />	<br />
La Corte ha ritenuto in tal caso che il diritto comunitario non osti a che un commissione giudicatrice attribuisca un peso relativo ai sub-elementi di un criterio di aggiudicazione stabilito precedentemente , effettuando una ripartizione tra questi ultimi, del numero di punti previsti per detto criterio dell’amministrazione aggiudicatrice al momento della redazione del capitolato d’oneri o del bando di gara purché una tale decisione:<br />	<br />
1) non modifichi i criteri di aggiudicazione dell’appalto definiti dal capitolato d’oneri o nel bando di gara;<br />	<br />
2) non contenga elementi che , se fossero stati noti al momento della preparazione delle offerte avrebbero potuto influenzare la detta preparazione;<br />	<br />
3) non sia stata adottata tenendo conto di elementi che possono avere un effetto discriminatorio nei confronti di uno dei concorrenti.<br />	<br />
L&#8217;operato della Commissione , nella specie, appare rispettoso del principio secondo il quale &#8220;la Commissione giudicatrice in una gara d&#8217;appalto può introdurre elementi di specificazione e integrazione dei criteri generali di valutazione delle offerte già indicati nel bando di gara o nella lettera d&#8217;invito, oppure fissare sottocriteri di adattamento di tali criteri o regole specifiche sulle modalità di valutazione, a condizione però che vi provveda prima dell&#8217;apertura delle buste recanti le offerte stesse e che non intrdoduca nuovi elementi di valutazione non previsti dal bando&#8221; (Consiglio di Stato , sez. VI, 22 marzo 2007, n. 1369, ma si veda anche Consiglio di Stato , sez. V, 31 dicembre 2007, n. 6879, e più di recente, Consiglio di Stato , sez. V, 12 febbraio 2008, n. 490 ove si è posto l&#8217;accento sulla circostanza -ritenuta viziante -che criteri di aggiudicazione sono stati specificati in seduta successiva all&#8217;apertura delle offerte).<br />	<br />
Non appare conducente insistere ulteriormente su tale aspetto, se non per evidenziare che, allorché sia prescritta una attività valutativa tecnicamente discrezionale di un criterio entro un minimo ed un massimo, giocoforza l&#8217;ampiezza del parametro preso in esame viene (se non altro a livello intellettivo) scomposta con riferimento ai singoli elementi che concorrono a formarlo.<br />	<br />
L&#8217;avere esposto in via preventiva rispetto all&#8217;apertura delle buste contenenti l&#8217;offerta tecnica i criteri di tale scomposizione valutativa, costituisce semmai autovincolo per la commissione che esplicita preventivamente il livello di apprezzamento delle (ancora ad essa ignote) proposte.<br />	<br />
Né detti criteri erano distonici &#8211; come in punto di fatto osservato con condivisibile motivazione dai primi Giudici &#8211; rispetto ai (macro)parametri di riferimento, ovvero introducevano elementi valutativi &#8220;nuovi&#8221;, imprevedibili, di guisa che potrebbe dirsi venuta meno la funzione specificatrice dei medesimi : non risultato pertanto integrate le &#8220;condizioni negative di legittimità&#8221; enucleate dalla giurisprudenza comunitaria (causa n. 331/2004) secondo cui gli artt. 36 della direttiva 92/50 e 34 della direttiva 93/38 devono essere interpretati nel senso che il diritto comunitario non osta a che una commissione aggiudicatrice attribuisca un peso relativo ai sub-elementi di un criterio di aggiudicazione stabilito precedentemente, effettuando una ripartizione tra questi ultimi del numero di punti previsti per il detto criterio dall&#8217;amministrazione aggiudicatrice al momento della redazione del capitolato d&#8217;oneri o del bando di gara, purché una tale decisione ( come si è ricordato in precedenza e qui si ribadisce ):<br />	<br />
&#8211; non modifichi i criteri di aggiudicazione dell&#8217;appalto definiti nel capitolato d&#8217;oneri o nel bando di gara;<br />	<br />
&#8211; non contenga elementi che, se fossero stati noti al momento della preparazione delle offerte, avrebbero potuto influenzare la detta preparazione;<br />	<br />
&#8211; non sia stata adottata tenendo conto di elementi che possono avere un effetto discriminatorio nei confronti di uno dei concorrenti.<br />	<br />
La recente decisione della Corte di Giustizia (in C. n. 532/06) non appare indicativa di un orientamento trasponibile al caso sottoposto all&#8217;odierna cognizione del Collegio, atteso che, in detta sede, si evidenziò che &#8220;la commissione aggiudicatrice ha menzionato nel bando di gara i soli criteri di aggiudicazione individuando in un momento successivo, dopo la presentazione delle offerte e dopo l&#8217;apertura delle domande di manifestazione di interesse, sia i coefficienti di ponderazione sia i sottocriteri per tali criteri di aggiudicazione. Orbene, ciò non soddisfa evidentemente l&#8217;obbligo di pubblicità previsto dall&#8217;art. 36, n. 2, della direttiva 92/50, letto alla luce del principio di parità di trattamento degli operatori economici e dell&#8217;obbligo di trasparenza.&#8221; ( per un caso analogo cfr. CdS VI 16 marzo 2009 n. 1555).<br />	<br />
A tenore della lex specialis ( pag. 10 del regolamento di gara ) “lett. h) criteri di aggiudicazione” il criterio di aggiudicazione era l’offerta economicamente più vantaggiosa, da valutarsi in base agli elementi “qualità della fornitura” e “prezzo” della stessa con coefficienti pari a 50/100 per ciascun elemento dell’offerta. <br />	<br />
Quanto ai “parametri valutativi della qualità” della fornitura essi sono stati predeterminati dal regolamento di gara distinguendo fra caratteristiche e qualità del “servizio provider” e del “servizio help desk” e prevedendo altresì una valutazione ad hoc della “relazione sulla sostenibilità ambientale”. Per ciascun parametro si prevedeva l’assegnazione di un punteggio fra 1 e 10 ad insindacabile giudizio della Commissione previa fissazione, da parte della stessa, di appositi criteri motivazionali.<br />	<br />
Il regolamento prevedeva poi che il voto sulla qualità dell’ offerta di ciascun concorrente sarebbe stato determinato attribuendo determinati pesi a ciascun parametro valutativo in base ad una formula di calcolo del voto medio ponderato.<br />	<br />
Ciò premesso, la Commissione si è limitata ad applicare la legge e la lex specialis della gara.<br />	<br />
Per il parametro “caratteristiche e qualità del servizio provider proposto” la commissione, infatti, ha ritenuto di graduare i punteggi in relazione agli impegni del concorrente rispetto ai requisiti minimi del servizio descritti nel capitolato speciale. <br />	<br />
Il riferimento ad “impegni” dei concorrenti ( espressione che deve ritenersi richiamare null’altro che gli obblighi oggetto dell’offerta quale predeterminata dalla lex specialis ) non comporta alcuna reale innovazione degli elementi dell’offerta predeterminati dal bando, in quanto è evidente che la commissione per valutare la qualità del servizio offerto ha in sostanza semplicemente evidenziato che avrebbe fatto riferimento allo standard di qualità regionale ( senza con ciò – come si è detto – assumendo l’inammissibilità delle offerte che si discostassero da detto parametro qualitativo per quanto detto nell’esame del primo motivo ), quale ulteriore fattore di obiettivizzazione del giudizio ( all’interno delle caratteristiche prefissate dell’offerta ed al solo fine di graduare i punteggi con la valutazione affidata al suo insindacabile giudizio).<br />	<br />
Gli “impegni dei concorrenti” non sono nuovi ed autonomi sub-criteri non previsti dalla lex specialis ma semplicemente gli obblighi oggetto dell’offerta ( che è impegnativa ed è fatta di obblighi ) quale predeterminati dal capitolato.<br />	<br />
Può pertanto condividersi la decisione del giudice di primo grado che ha ritenuto che la specificazione operata dalla Commissione sia perfettamente rispettosa tanto di quanto prescritto dal punto h) del verbale di gara tanto del disposto di cui all’art. 86 del codice dei contratti.<br />	<br />
Ne consegue il rigetto del terzo motivo di appello ( pag. 31-41).<br />	<br />
Gli ulteriori motivi sono inammissibili come già dichiarato dal giudice di prime cure che ha rilevato che non vi è interesse alla loro proposizione perché essi attingono solo la posizione dell’impresa prima classificata e non anche della seconda.<br />	<br />
In grado di appello detti motivi sono stati riproposti puramente e semplicemente senza alcuna critica alla sentenza impugnata, sicchè vanno dichiarati inammissibili per genericità. <br />	<br />
Nel giudizio di appello &#8211; che non è un iudicium novum &#8211; la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall&#8217;appellante attraverso l&#8217;enunciazione di specifici motivi; tale specificità dei motivi esige che, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell&#8217;appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che la sorreggono; ragion per cui, alla parte volitiva dell&#8217;appello, deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice; pertanto, non si rivela sufficiente il fatto che l&#8217;atto d&#8217;appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata. (Consiglio Stato , sez. V, 14 aprile 2008 , n. 1660).<br />	<br />
Ne segue il rigetto dei restanti motivi di appello ( quarto e quinto ) e della domanda risarcitoria.<br />	<br />
Sussistono i motivi eccezionali per la compensazione delle spese attesa la novità e difficoltà delle questioni affrontate.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato, sezione Quinta, definitivamente pronunciando, sul ricorso in epigrafe specificato :<br />	<br />
Rigetta l’appello.<br />	<br />
Compensa integralmente le spese del giudizio. <br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2009 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Stefano Baccarini, Presidente<br />	<br />
Cesare Lamberti, Consigliere<br />	<br />
Marzio Branca, Consigliere<br />	<br />
Carlo Saltelli, Consigliere<br />	<br />
Giancarlo Montedoro, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/02/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-2-2010-n-1029/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2010 n.1029</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 20/11/2009 n.1029</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-20-11-2009-n-1029/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-20-11-2009-n-1029/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 20/11/2009 n.1029</a></p>
<p>Pres. Zuballi Est. Ranalli MB Dumping Ground Tratment S.r.l. (Avv. G. cerceo) c/ Regione Abruzzo ed altri. Ambiente e territorio – Pianificazione urbanistica – Distanze minime – Comune – Individuazione &#8211; Industrie insalubri – Trattamento peggiorativo – Esclusione – Ragioni. Ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, il Comune in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-20-11-2009-n-1029/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 20/11/2009 n.1029</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-20-11-2009-n-1029/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 20/11/2009 n.1029</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Zuballi  Est. Ranalli<br /> MB Dumping Ground Tratment S.r.l. (Avv. G. cerceo) c/ Regione Abruzzo ed altri.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio – Pianificazione urbanistica – Distanze minime – Comune – Individuazione &#8211; Industrie insalubri – Trattamento peggiorativo – Esclusione – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, il Comune in sede di pianificazione urbanistica può stabilire le distanze minime che i singoli insediamenti consentiti – nella specie di smaltimento dei rifiuti -debbono rispettare rispetto agli altri fabbricati e ciò anche tenendo conto dell’aspetto sanitario, proprio perché la pianificazione deve essere riassuntiva ed applicativa di tutte le norme che disciplinano l’uso del territorio. Pertanto, le industrie insalubri  non possono essere oggetto di un preventivo e generalizzato trattamento peggiorativo rispetto agli altri insediamenti consentiti, per di più avulso da qualsiasi valutazione concreta sulla loro effettiva pericolosità, considerato anche che il Comune può eventualmente decidere di destinare una apposita area all’insediamento di tali industrie.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo<br />	<br />
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sui seguenti ricorsi riuniti:	</p>
<p>1) n.240 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br />	<br />
 <b>S.r.l. MB DUMPING GROUND TRATMENT</b>, con sede in Chieti Scalo, in persona dell’amministratore unico, Giuseppe Bellia, rappresentato e difeso dall’avv. Giulio Cerceo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Pescara, Viale G. D’Annunzio n.142; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>&#8211; il <b>Comune di Rosciano</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Diego De Carolis, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Pescara, via Pesaro n.54;<br />
&#8211; la <b>Regione Abruzzo</b>, in persona del Presidente pro-tempore, non costituito in giudizio;<br />
&#8211; la <b>Provincia di Pescara</b>, in persona del Presidente pro-tempore, non costituito in giudizio;<br />
&#8211; la <b>Direzione Parchi, Territorio, Ambiente ed Energia della Regione Abruzzo</b>, in persona del Direttore pro-tempore, non costituito in giudizio;<br />
&#8211; l’<b>Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Pescara</b>, in persona del Comandante pro-tempore, non costituito in giudizio;<br />
&#8211; il <b>Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali</b>, in persona del Ministro pro-tempore;<br />
&#8211; il <b>Ministero per i Beni e le Attività Culturali</b>, in persona del Ministro pro-tempore, non costituito in giudizio;<br />
&#8211; l’<b>A.C.A., Azienda Comprensoriale Acquedottistica S.p.A.</b>, in persona del Direttore generale pro-tempore, non costituito in giudizio; </p>
<p>2) n. 350 del 2009 proposto <B>DI GIOVANNI GUIDO</B>, rappresentato e difeso dall’avv. Giulio Cerceo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Pescara, Viale G. D’Annunzio n.142; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>&#8211; il <b>Comune di Rosciano</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato;<br />
&#8211; la <b>Regione Abruzzo</b>, in persona del Presidente pro-tempore, non costituito in giudizio;<br />
&#8211; la <b>Provincia di Pescara</b>, in persona del Presidente pro-tempore, non costituito in giudizio;<br />
&#8211; l’<b>Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Pescara</b>, in persona del Comandante pro-tempore, non costituito in giudizio;<br />
&#8211; il <b>Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali</b>, ed il <b>Ministero per i Beni e le Attività Culturali</b>, in persona dei rispettivi Ministri pro-tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato dell’Aquila,<br />
&#8211; l’Azienda U.S.L. di Pescara, in persona del Direttore generale, non costituito in giudizio; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>nei confronti di<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211;	</i>l’<b>A.C.A., Azienda Comprensoriale Acquedottistica S.p.A.</b>, in persona del Direttore generale pro-tempore, non costituito in giudizio; <br />
&#8211;	<br />
<i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>a) con il ricorso introduttivo n. 240/2009: <br />	<br />
&#8211; della deliberazione 26.2.2009 n.8 con cui il Consiglio comunale di Rosciano ha riadottato la variante parziale al p.r.g., limitatamente all’art. 43 bis delle N.T.A.; <br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso;<br />	<br />
b) con i motivi aggiunti al ricorso n.240/2009:<br />	<br />
&#8211; della deliberazione 23.4.2009 n.36, nella parte in cui è stata definitivamente approvato il suddetto l’art. 43 bis delle N.T.A.;<br />	<br />
&#8211; dei verbali in data 26.3.2009, 7.4.2009 e 15.5.2009 della conferenza dei servizi;<br />	<br />
&#8211; della nota 21.4.2009 con cui i tecnici incaricati hanno inviato la relazione sulle controdeduzioni alle osservazioni pervenute, limitatamente a quella relativa all’osservazione della società ricorrente, unitamente alla deliberazione consiliare 23.4.2009<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto conseguente e connesso;<br />	<br />
c) con il ricorso n. 350/2009:<br />	<br />
&#8211; della deliberazione 26.2.2009 n.8, con cui il Consiglio comunale di Rosciano ha riadottato la variante parziale al p.r.g., e della deliberazione consiliare 3.4.2009 n.36, di definitiva approvazione, limitatamente all’art. 43 bis delle N.T.A.;<br />	<br />
&#8211; dei verbali in data 26.3.2009, 7.4.2009 e 15.5.2009 della conferenza dei servizi;<br />	<br />
&#8211; della nota 21.4.2009 con i tecnici incaricati hanno inviato la relazione sulle controdeduzioni alle osservazioni presentate, limitatamente a quella relativa all’osservazione del ricorrente, unitamente alla deliberazione consiliare di approvazione delle<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto conseguente e connesso;</p>
<p>Visti il ricorsi con i relativi allegati, nonché l’atto con cui sono stati proposti motivi aggiunti di impugnazione al ricorso n. 240/2009;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Rosicano;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero per le politiche agricole e forestali e del Ministero per i beni e le attività culturali sul secondo ricorso;<br />	<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive ragioni;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 5 novembre 2009, il Cons. Luigi Ranalli ed uditi i difensori delle parti, come da relativo verbale;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>I.- Il Consiglio comunale di Rosciano, con deliberazione 26.2.2009 n.8, ha riadottato la variante parziale al p.r.g. per l’area tratturale e le zone produttive, inserendo nell’art. 43 bis delle N.T.A., relativo alla zona artigianale e commerciale di espansione D2 in località Pescara Secca e Pescara Secca bis, le distanze minime per l’ubicazione delle industrie insalubri di prima classe ex art. 216 del r.d. n.1265/1934 e demandando alle singole determinazioni del consiglio comunale le distanze minime di ubicazione per le industrie insalubri di seconda classe, in base alle tipologie di intervento.<br />	<br />
Acquisiti i pareri della Conferenza dei servizi del 26.3.2009, del 7.4.2009 e del 15.4.2009, la variante è stata definitivamente approvata dal Consiglio comunale con deliberazione 23.4.2009 n.36, dopo aver esaminato e deciso, nella stessa seduta e con deliberazione n.35, le osservazioni pervenute, tenendo conto della relazione 21.4.2009 dei tecnici incaricati della redazione della p.r.g..<br />	<br />
La S.r.l. MB Dumping Ground Tratment (di seguito indicata brevemente Dumping), che nel frattempo:<br />	<br />
&#8211; aveva chiesto l’approvazione del progetto all’uopo predisposto per la lottizzazione delle aree;<br />	<br />
&#8211; aveva chiesto il rilascio del permesso di costruire un impianto industriale per il trattamento di rifiuti non pericolosi, procedimento archiviato dal Comune il 24.3.2009, su richiesta della società, a causa dell’inoltro della domanda dell’autorizzazione<br />
&#8211; aveva, altresì, proposto osservazione all’adottato art. 43 bis delle N.T.A., respinta dal Consiglio comunale con la deliberazione n. 35/2009 perché diretta a modificare le N.T.A. in contrasto con la normativa nazionale, regionale e con le normative di t<br />
considerata la sopravvenuta impossibilità di realizzare l’impianto di trattamento rifiuti per effetto delle distanze stabilite dall’art. 43 bis delle N.T.A., con il primo dei ricorsi in epigrafe indicati (n.240/2009), spedito per la notificazione il 7.5.2009 e depositato il 15 successivo, ha impugnato la deliberazione n.8/2009, limitatamente, appunto, all’art. 43 bis, deducendo:<br />	<br />
1) l’incompetenza e, comunque, l’impossibilità per l’Amministrazione comunale di imporre il rispetto di determinate distanze per le industrie insalubri avvalendosi del suo potere di pianificazione urbanistica, perché affatto funzionali all’assetto urbanistico, ma alla tutela della salute umana, non disciplinabile in modo differenziato singolarmente da ogni Comune;<br />	<br />
2) l’incompetenza dell’Amministrazione comunale a stabilire le distanze dai centri e dai nuclei abitati per gli impianti di trattamento rifiuti, perché, ai sensi della deliberazione 16.7.2007 n. 294 della Giunta regionale Abruzzo, di approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti, la fascia minima di rispetto deve essere valutata in funzione delle caratteristiche territoriali del sito, della tipologia del centro o nucleo abitato e della tipologia della discarica;<br />	<br />
3) la violazione dell’art. 216 del r.d. 27 luglio 1934 n.1265, dell’art. 41 della Cost. ed eccesso di potere per vari profili: l’art. 43 bis fissa le distanze minime senza affatto distinguere la tipologia delle industrie insalubri, ma ciò, oltre a costituire un indebito limite alla libertà di iniziativa economica, contrasta con quella valutazione di pericolosità e di adozione delle conseguenti misure precauzionali espressamente prevista dal menzionato art. 216 del r.d. n. 1265/1934 e, comunque, la fissata distanza minima di 1 Km dai nuclei abitati, di fatto, rende impossibile qualunque realizzazione di siffatti impianti.<br />	<br />
Con atto spedito per la notificazione il 10.7.2009 e depositato il 15 successivo, la società Dumping ha impugnato la deliberazione n. 36/2009, di approvazione definitiva, sempre limitatamente all’art. 43 bis delle N.T.A., nonché i verbali della conferenza dei servizi e la deliberazione n.35/2009 di decisione delle osservazioni, riproponendo, quali motivi aggiunti, gli stessi gravami dedotti con il ricorso introduttivo.<br />	<br />
Inoltre, sia con il ricorso introduttivo che con i motivi aggiunti è stata chiesta anche la condanna del Comune al risarcimento dei danni subiti e consistenti nelle spese sostenute per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, per l’esecuzione dei sondaggi e dello studio particolareggiato di valutazione di impatto ambientale (circa 1,5 milioni di Euro), del mancato utile conseguito (circa 30 milioni di Euro) e delle spese sostenute per il mancato impiego delle maestranze.<br />	<br />
II- Di Giovanni Guido, quale proprietario dei terreni su cui la società Dumping dovrebbe realizzare l’impianto di trattamento rifiuti non pericolosi, giusta diritto di opzione di vendita concesso con scrittura privata del 4.8.2008, dopo aver premesso di aver anch’egli inviato la propria osservazione, poi respinta con la deliberazione n.35/2009, con il secondo dei ricorsi in epigrafe indicati (n.350/2009) ha impugnato le deliberazioni n.8/2009 e n. 36/2009, limitatamente all’art. 43 bis delle N.T.A., nonché i verbali della conferenza dei servizi e la deliberazione n.35/2009, deducendo gli stessi motivi di gravame del primo ricorso e chiedendo, a sua conclusione, la condanna del Comune al risarcimento dei danni. <br />	<br />
III- La difesa del Comune di Rosciano ha chiesto che entrambi i ricorsi siano respinti in quanto infondati, all’uopo depositando la relazione del Responsabile dell’area urbanistica del Comune e replicando ai dedotti gravami ed eccependo, altresì, l’inammissibilità del secondo ricorso dal momento che il ricorrente Di Giovanni Guido fa valere solo un’aspettativa su un diritto di credito.<br />	<br />
La difesa del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministero per i beni e le attività culturali, con l’unico atto di costituzione in giudizio sul secondo ricorso, ne ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, chiedendo la loro estromissione dal giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>I- Ai sensi dell&#8217;art.52 del R.D. 17 agosto 1907, n.642, richiamato dall&#8217;art.19 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, i due ricorsi vanno riuniti ai fini della decisione con unica sentenza, attesa l&#8217;evidente connessione oggettiva e soggettiva.<br />	<br />
II- Preliminarmente va disposta l’estromissione dal giudizio del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministero per i beni e le attività culturali, in quanto non intervenuti negli atti impugnati, né la loro eventuale posizione di controinteressati risulta evidente dagli atti stessi.<br />	<br />
Nel merito, i due ricorsi possono essere congiuntamente esaminati, essendo identici i relativi motivi di impugnazione, compresi quelli aggiunti al primo ricorso. <br />	<br />
II- Le N.T.A. della variante parziale definitivamente approvata dal Consiglio comunale di Rosciano con deliberazione n.36/2009, dopo aver disciplinato nell’art. 42 gli interventi nelle zone produttive D1 di completamento e nell’art. 43 gli interventi nelle zone produttive D2 di espansione, nell’art.43 bis, relativo alle zone produttive di espansione nelle località Pescara Secca e Pescara Secca bis &#8211; fissati, in generale, i parametri edilizi da rispettare, tra cui il distacco minimo dai confini di m 10,00 e dai fabbricati di m 20,00 &#8211; a differenza di quanto disposto nella precedente adozione con lo stesso art. 43 bis e nei suddetti, precedenti artt. 42 e 43, ha inserito i seguenti commi:<br />	<br />
&#8211; “Gli interventi ricompresi nell’elenco delle lavorazioni insalubri di prima classe di cui all’art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie devono essere ubicati alle seguenti distanze: minimo Km 1 (misurato dal limite esterno della recinzione che deli<br />
&#8211; “Per gli interventi ricompresi nell’elenco delle lavorazioni insalubri di seconda classe di cui all’art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie il rispetto delle distanze di cui al comma precedente dovrà essere valutato dal consiglio comunale in base<br />
Ciò premesso, ad avviso del Collegio sussiste l’immediata lesività della disciplina, come sopra imposta per le industrie insalubri: infatti, anche se si tratta di norma regolamentare suscettibile di ripetuta applicazione nel tempo con successivi e specifici atti, l’elevato ampliamento, ex novo disposto, delle distanze minime necessarie per l’insediamento delle suddette industrie, attua, di fatto e rispetto alla disciplina previgente, una sopravvenuta, diretta e consistente riduzione anche della potenzialità edificatoria della zona produttiva di riferimento (e ciò riguarda anche il ricorrente Di Giovanni Guido, pur sempre proprietario delle aree così disciplinate), limitazione più volte ritenuta idonea dalla giurisprudenza amministrativa a giustificare l’immediata impugnazione delle disposizioni di piano regolatore.<br />	<br />
Nel merito, il Collegio considera che, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, il Comune in sede di pianificazione urbanistica ben può stabilire le distanze minime che i singoli insediamenti consentiti debbono rispettare rispetto agli altri fabbricati e ciò anche tenendo conto dell’aspetto sanitario, proprio perché la pianificazione deve essere riassuntiva ed applicativa di tutte le norme che disciplinano l’uso del territorio: si può, eventualmente, dubitare della loro logicità o legittimità, per violazione di altre norme prevalenti, non del potere comunale di stabilirle.<br />	<br />
Il primo motivo di gravame è, dunque, infondato.<br />	<br />
La circostanza che l’art. 43 bis non abbia tenuto conto della normativa regionale sulla realizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti, non comporta affatto che questa normativa, qualora effettivamente prevalente e diversa rispetto alla pianificazione comunale, non debba essere applicata: trattandosi, pertanto, di una omessa eccezione affatto espressamente esclusa, il gravame risulta infondato, né il Collegio si può sostituire al potere di pianificazione comunale, assumendo, di fatto, poteri di amministrazione attiva con l’introduzione in via giudiziaria della richiesta eccezione.<br />	<br />
Fondato, si appalesa, invece, il terzo motivo di impugnazione.<br />	<br />
L’individuazione di una apposita area riservata agli insediamenti produttivi, notoriamente comprensiva delle industrie insalubri, deve essere effettuata anche tenendo della loro pericolosità per l’abitato circostante: di conseguenza, la fissazione di specifiche distanze minime da altri centri o nuclei abitati, di gran lunga superiori ai distacchi stabiliti dal D.M. 2 aprile 1968, si pone in contraddizione logica con la scelta di destinare, appunto, quella particolare zona del territorio comunale ad attività produttive.<br />	<br />
Più correttamente, se le industrie insalubri non possono essere ubicate in una determinata zona del territorio comunale, va a ciò riservata altra parte idonea dello stesso territorio, ma, se vi possono essere ubicate, non possono essere oggetto di un preventivo e generalizzato trattamento peggiorativo rispetto agli altri insediamenti consentiti, per di più avulso da qualsiasi valutazione concreta sulla loro effettiva pericolosità, cioè di volta in volta desunta dalla particolare tipologia e modalità dell’attività che si intende ivi insediare, congiunta all’esame degli eventuali accorgimenti tecnici diretti a renderla compatibile con l’ambiente circostante e direttamente proponili in progetto o imponibili dal Comune stesso in sede di loro approvazione, come appunto previsto dall’art. 216 del r.d. n.1265/1934.<br />	<br />
Entrambi i ricorsi, unitamente ai motivi aggiunti, vanno dunque, accolti.<br />	<br />
Di contro, le domande di risarcimento danni, proposte con entrambi, vanno respinte.<br />	<br />
Le voci di danno indicate nel ricorso proposto dalla Dumping attengono, più correttamente, ad un eventuale diniego di approvazione del piano di lottizzazione e del permesso di costruire l’impianto di trattamento rifiuti non pericolosi, allo stato non ancora intervenuti e non essendo affatto certo che sarebbero stati senz’altro tempestivamente approvati anche senza e prima della modifica apportata all’art. 43 bis delle N.T.A., mentre il danno lamentato nel secondo ricorso, proposto da Guido Di Giovanni, non è suffragato da alcun principio di prova né sull’”an” né sul “quantum”.<br />	<br />
III- Le spese di giudizio seguono la soccombenza nei confronti del Comune di Rosciano e sono liquidate negli importi in dispositivo indicati, mentre possono essere integralmente compensate nei confronti delle altre parti.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, previa loro riunione:<br />	<br />
&#8211; accoglie il ricorso n.240/2009, ed i relativi motivi aggiunti, proposti dalla MB Dumping Ground Tratment S.r.l., nonché il ricorso n. 350/2009 proposto da Guido Di Giovanni e, per l’effetto annulla l’art. 43 bis delle N.T.A. della variante parziale al p<br />
&#8211; respinge la domanda di risarcimento danni proposta con entrambi i ricorsi;<br />	<br />
&#8211; estromette dal giudizio relativo al secondo ricorso il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali ed il Ministero per i beni e le attività culturali.<br />	<br />
Condanna il Comune di Rosciano al pagamento della somma di Euro 2000,00 (duemila/00) a favore della ricorrente MB Dumping Ground Tratment S.r.l. ed al pagamento della somma di Euro 2000,00 (duemila/00) a favore del ricorrente Guido Di Giovanni, per spese di giudizio, integralmente compensate nei confronti delle altre parti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Pescara, nella camera di consiglio del 5 novembre 2009, con l’intervento di:<br />	<br />
Umberto Zuballi, Presidente<br />	<br />
Dino Nazzaro, Consigliere<br />	<br />
Luigi Ranalli, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 20/11/2009</p>
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