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	<title>1027 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1027 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2014 n.1027</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-2-2014-n-1027/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-2-2014-n-1027/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-2-2014-n-1027/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2014 n.1027</a></p>
<p>Pres. Luigi Domenico Nappi, est. Gabriele Nunziata Farinaro Mafalda ved. Principio, Principio Debora e Principio Giovanni quali eredi di Principio Antonio (Avv. Luigi Maria D’Angiolella) c. ASL CE 2 (n.c.), Comitato Pensioni Privilegiate Ordinarie (CPPO) (n.c.) 1. Pubblico impiego &#8211; Infermità da causa di servizio &#8211; Equo indennizzo &#8211; Parere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-2-2014-n-1027/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2014 n.1027</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-2-2014-n-1027/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2014 n.1027</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Luigi Domenico Nappi, est. Gabriele Nunziata <br /> Farinaro Mafalda ved. Principio, Principio Debora e Principio Giovanni quali eredi di Principio Antonio (Avv. Luigi Maria D’Angiolella) c. ASL CE 2 (n.c.), Comitato Pensioni Privilegiate Ordinarie (CPPO) (n.c.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblico impiego &#8211; Infermità da causa di servizio &#8211; Equo indennizzo &#8211; Parere del Comitato C.P.P.O.- Obbligatorio ma non vincolante- P.A.- Provvedimento finale- Motivazione specifica e puntuale- Solo nei casi in cui ritiene di non aderire al parere- Necessità- Sussiste</p>
<p>2. Pubblico impiego &#8211; Infermità da causa di servizio &#8211; Equo indennizzo – Riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio &#8211; Concessione  dell&#8217;equo indennizzo-Presupposti distinti- Contrasto- Possibilità- Sussiste</p>
<p>3. Pubblico impiego &#8211; Infermità da causa di servizio &#8211; Equo indennizzo &#8211; Comitato C.P.P.O. &#8211; Competenze- Giudizio sul nesso eziologico (professionale o no) dell&#8217;infermità sofferta dal pubblico dipendente &#8211; Contenuto tecnico-discrezionale &#8211; P.A.- Verifica estrinseca della completezza e regolarità del precedente iter valutativo &#8211; Parere del C.P.P.O.– Sindacabilità &#8211; Limiti</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  In materia di liquidazione dell&#8217;equo indennizzo per infermità da causa da servizio, ai sensi dell&#8217;art. 8 del DPR n.349/1994, il parere del Comitato Pensioni Privilegiate Ordinarie è obbligatorio ma non vincolante, ai fini della decisione finale. Ne deriva che l&#8217;Amministrazione, chiamata a pronunciarsi sull’istanza di equo indennizzo, è tenuta a fornire una specifica e puntuale motivazione nei soli casi in cui ritenga di non poter aderire al parere del predetto consesso, in base ad elementi di cui disponga e che non siano stati vagliati dal C.P.P.O., ovvero in presenza di evidenti omissioni e violazioni delle regole procedimentali. (1)</p>
<p>2. Il riconoscimento della dipendenza dell&#8217;infermità da causa di servizio e la concessione dell&#8217;equo indennizzo sono ancorati a situazioni giuridiche fondate su distinti presupposti e regolati da separate norme &#8211; atteso che nel primo caso l&#8217;esame viene portato sul nesso tra l&#8217;evento e l&#8217;infermità che ne è derivata e di cui bisogna accertare la gravità, mentre nel secondo caso la verifica ha come oggetto il rapporto tra l&#8217;infermità stessa e la menomazione che ne è derivata e per la quale viene chiesto l&#8217;indennizzo-, con la conseguenza che è ben possibile l&#8217;esistenza di due provvedimenti contrastanti (accertamento della dipendenza da causa di servizio di una certa infermità, ma rigetto dell&#8217;istanza di liquidazione dell&#8217;equo indennizzo), non essendovi alcuna correlazione, diretta, immediata e automatica tra l&#8217;uno e l&#8217;altro.(Nel caso di specie, il TAR ha ritenuto legittimo il diniego di equo indennizzo dell’ASL resistente nonostante il riconoscimento della  causa di servizio da parte della Commissione Medica presso l’Ospedale Militare)(2)</p>
<p>3. In sede di liquidazione dell&#8217;equo indennizzo per infermità da causa di servizio, l&#8217;Amministrazione è tenuta a recepire e a far proprio il parere del CPPO, unico organo consultivo a cognizione piena al quale spetta il compito di esprimere il giudizio finale sul nesso eziologico (professionale o no) dell&#8217;infermità sofferta dal pubblico dipendente. Il detto parere si impone nel suo contenuto tecnico-discrezionale all&#8217;Amministrazione, la quale nell&#8217;adottare il provvedimento finale, è tenuta esclusivamente alla verifica estrinseca della completezza e regolarità del precedente iter valutativo, ma non già ad attivare una nuova ed autonoma valutazione che investa il merito tecnico. Pertanto il parere del CPPO , in quanto momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi, nonché espressione di discrezionalità tecnica e di un potere di valutazione dei fatti alla stregua di conoscenze tecnico-scientifiche, non è censurabile sul piano della legittimità se non per manifesti vizi logici (3).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1). cfr. Cons. Stato, V, 9.3.2009, n.1370; IV, 30.5.2007, n.2779; VI, 14.8.2007, n.4471; 18.4.2007, n.1769; 24.01.2005, n. 108; 20.04.2004, n.2214; 23.09.2002, n. 4811; 2.7.2002, n.3613; 11.02.2002, n.779; IV, 3.13.1998 n. 433; 6.6.1997 n. 616; 3.6.1997 n. 594; V, 6.4.1998, n.434;<br />
(2). cfr. TAR Campania Napoli 15.10.2012, n.4114; 20.6.2012, n.2904; 8.5.2012, n.2110; 11.6.2010, n.13992; 29.6.2009, n.3548; 4.3.2008, n.1082; Consiglio di Stato sez.IV, 20.9.2006, n.5492; <br />
(3). cfr. T.A.R. Lazio, Roma, II, 1.8.2007, n.7408 Cons. Stato, VI, 29.1.2010, n.3548; 6.4.2009 n. 2118; 31.3.2009, n.1889; 12.11.2008, n.5663</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 9363 del 1999 proposto dai Sigg. Farinaro Mafalda ved. Principio, Principio Debora e Principio Giovanni quali eredi di Principio Antonio, rappresentati e difesi dall’Avv. Luigi Maria D’Angiolella e con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Viale Gramsci n.16; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>ASL CE 2 in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;<br />
Comitato Pensioni Privilegiate Ordinarie (CPPO) in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>del parere del CPPO reso nell’adunanza n.165 del 9/6/1999 con conseguente rigetto dell’istanza di equo indennizzo.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto il decreto di questo Tribunale n.12085 del 2012 di perenzione del ricorso;<br />
Visto il decreto di questo Tribunale n.23989 del 2012 di revoca della perenzione del ricorso;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Designato relatore il Consigliere Gabriele Nunziata alla pubblica udienza del 16 gennaio 2014, ed ivi udito l’Avvocato come da verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Espongono in fatto i ricorrenti di essere eredi di Principio Antonio, già dipendente dell’ASL CE 2 di Aversa, assunto presso l’ex Ente Ospedaliero “San Giuseppe e Melorio” di S. Maria C. Vetere quale Ausiliario di Amministrazione, poi transitato all’ex Usl n.18 e all’ASL CE 2 quale Commesso. Anche in ragione della circostanza di essere stato a contatto con i liquidi biologici dei pazienti, il sig. Principio si ammalava di fegato e decedeva; la vedova chiedeva l’equo indennizzo ma, mentre la Commissione Medica presso l’Ospedale Militare riconosceva la causa di servizio, il CPPO ritenne con il provvedimento impugnato la malattia invalidante come non dipendente da causa di servizio.<br />
Benchè il ricorso sia stato ritualmente notificato, nessuno si è costituito in giudizio.<br />
Alla pubblica udienza del 16 gennaio 2014 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione come da verbale.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Con il ricorso in esame parte ricorrente lamenta la violazione degli artt.35 e ss. e 57 del DPR n.686/1957, degli artt.64 e ss. e 163 e ss. del DPR n.1092/1973, della Legge n.472/1987, degli artt.2 e 3 della Legge n.241/1990, nonché l’eccesso di potere e l’illogicità.<br />
2. Nel merito della vicenda sottoposta alla sua attenzione il Collegio, previa trattazione unitaria dei motivi di ricorso, osserva che l&#8217;art. 8 del DPR n.349/1994, dopo aver regolamentato le fasi iniziali e le cadenze temporali del procedimento di riconoscimento dell&#8217;equo indennizzo che vede l&#8217;intervento in funzione consultiva del C.P.P.O., stabilisce che il parere di detto Comitato &#8220;non è vincolante ai fini della decisione finale. L&#8217;Amministrazione è tenuta a motivare le ragioni per le quali, eventualmente, decide di discostarsene&#8221;.<br />
Pertanto una specifica e puntuale motivazione è dovuta nei soli casi in cui l&#8217;Amministrazione, in base ad elementi di cui disponga e che non siano stati vagliati dal C.P.P.O., ovvero in presenza di evidenti omissioni e violazioni delle regole procedimentali, ritenga di non poter aderire al parere del predetto consesso che, come è noto, è obbligatorio ma non vincolante. Solo in tale ipotesi, come reso evidente dalla previsione di cui all&#8217;art. 8, ultimo comma, del citato DPR n.349/1994, è imposto all&#8217;Amministrazione di esternare le ragioni di non concordanza con il parere del C.P.P.O. (ex multis, Cons. Stato, V, 9.3.2009, n.1370; IV, 30.5.2007, n.2779; VI, 14.8.2007, n.4471; 18.4.2007, n.1769; 24.01.2005, n. 108; 20.04.2004, n.2214; 23.09.2002, n. 4811; 2.7.2002, n.3613; 11.02.2002, n.779; IV, 3.13.1998 n. 433; 6.6.1997 n. 616; 3.6.1997 n. 594; V, 6.4.1998, n.434).<br />
3. D’altro canto la Sezione non può che confermare (ex multis, 15.10.2012, n.4114; 20.6.2012, n.2904; 8.5.2012, n.2110; 11.6.2010, n.13992; 29.6.2009, n.3548; 4.3.2008, n.1082) il proprio orientamento, peraltro in linea con quanto argomentato dal Consiglio di Stato (IV, 20.9.2006, n.5492), secondo cui, poiché il riconoscimento della dipendenza dell&#8217;infermità da causa di servizio e la concessione dell&#8217;equo indennizzo sono ancorati a situazioni giuridiche fondate su distinti presupposti e regolati da separate norme (atteso che nel primo caso l&#8217;esame viene portato sul nesso tra l&#8217;evento e l&#8217;infermità che ne è derivata e di cui bisogna accertare la gravità, mentre nel secondo caso la verifica ha come oggetto il rapporto tra l&#8217;infermità stessa e la menomazione che ne è derivata e per la quale viene chiesto l&#8217;indennizzo), è ben possibile, in tema di liquidazione di equo indennizzo susseguente al riconoscimento della dipendenza della infermità da causa di servizio, l&#8217;esistenza di due provvedimenti contrastanti (accertamento della dipendenza da causa di servizio di una certa infermità, ma rigetto dell&#8217;istanza di liquidazione dell&#8217;equo indennizzo), non essendovi alcuna correlazione, diretta, immediata e automatica tra l&#8217;uno e l&#8217;altro.<br />
In altre parole non esistono motivi per discostarsi dal costante orientamento giurisprudenziale del massimo Consesso amministrativo (da ultimo, Cons. Stato, VI, 29.1.2010, n.3548; 6.4.2009 n. 2118; 31.3.2009, n.1889; 12.11.2008, n.5663) secondo cui in sede di liquidazione dell&#8217;equo indennizzo l&#8217;Amministrazione è tenuta a recepire e a far proprio il parere del CPPO, unico organo consultivo al quale, nel procedimento preordinato alla verifica dei presupposti per la liquidazione dell&#8217;equo indennizzo, spetta il compito di esprimere il giudizio finale sul nesso eziologico (professionale o no) dell&#8217;infermità sofferta dal pubblico dipendente. Conseguenza della particolare efficacia del parere &#8211; obbligatorio &#8211; espresso da tale organo è la sua idoneità, ove non vi siano elementi comprovanti la sua inattendibilità, a fungere da unica motivazione per il provvedimento finale, mentre solo nel caso in cui l&#8217;Amministrazione ritenga di non potervi aderire sorge un obbligo specifico di motivazione in capo alla stessa. Pertanto il parere del Comitato di verifica di cui all&#8217;art. 11, D.P.R. 20 ottobre 2001 n. 461 si impone nel suo contenuto tecnico-discrezionale all&#8217;Amministrazione, la quale &#8211; secondo quanto affermato più volte dalla giurisprudenza &#8211; nell&#8217;adottare il provvedimento finale, è tenuta esclusivamente, nell&#8217;esercizio dei poteri di amministrazione attiva ad essa peculiari, alla verifica estrinseca della completezza e regolarità del precedente iter valutativo, ma non già ad attivare una nuova ed autonoma valutazione che investa il merito tecnico, essendo piuttosto tenuta ad esprimere una specifica motivazione solamente nei casi in cui, in base ad elementi di cui disponga e che non siano stati vagliati dal Comitato, ovvero in presenza di evidenti omissioni e violazioni delle regole procedimentali (circostanze che non ricorrono nel caso di specie), ritenga di non poter aderire al parere del Comitato anzidetto.<br />
3.1 In particolare il giudizio valutativo espresso dal Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie ha un carattere pieno ed investe tutte le questioni inerenti all&#8217;insorgenza della patologia ed alle condizioni in cui è stata resa la prestazione lavorativa e non soffre limitazioni in relazione al contenuto del precedente parere della commissione medica ospedaliera; l&#8217;Amministrazione, nell&#8217;esercizio dei poteri ad essa peculiari di amministrazione attiva, è tenuta unicamente alla verifica estrinseca della completezza e regolarità del precedente &#8220;iter&#8221; valutativo e non ad attivare una nuova ed autonoma valutazione che investa il merito più strettamente tecnico-sanitario della vicenda. Pertanto il parere di cui all&#8217;art. 8 del DPR n.349/1994, in quanto momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi, nonché espressione di discrezionalità tecnica e di un potere di valutazione dei fatti alla stregua di conoscenze tecnico-scientifiche, non è censurabile sul piano della legittimità se non per manifesti vizi logici (T.A.R. Lazio, Roma, II, 1.8.2007, n.7408).<br />
3.2 In assenza di specifiche e ripetute condizioni di disagio ambientale nella prestazione lavorativa, tali da assurgere a condizioni patogene della malattia, si configura dunque come del tutto congruo e sufficiente il richiamo dall&#8217;Amministrazione al parere del C.P.P.O. onde motivare l&#8217;atto di diniego che si contesta e detto giudizio non si configura né irragionevole, né si pone in contrasto con gli elementi di fatto acquisiti nel procedimento; si ripete, trattasi di un giudizio discrezionale tecnico che individua una soglia di rilevanza degli eventi che possono incidere sull&#8217;integrità fisica dell&#8217;impiegato, escludendo quelli che per tenuità e temporaneità non determinano, in base alla classificazione di cui alle tabelle allegate al DPR n. 834/1981, una stabile menomazione alle condizioni di salute e di integrità fisica ristorabile per equivalente in misura equitativa.<br />
4. Orbene la Sezione ritiene che, in una fattispecie come quella in esame, constatata l’assenza di evidenti omissioni e violazioni delle regole procedimentali, l’Amministrazione intimata non aveva motivi per discostarsi dal parere del CPPO nella misura in cui non vi erano elementi comprovanti la sua inattendibilità ed era stato significato come l’infermità “cirrosi epatica” sia una forma morbosa dovuta a proliferazione disordinata dello stroma connettivale epatico, sulla cui insorgenza e sul cui decorso non potevano aver nocivamente influito, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, gli addotti eventi del servizio. Peraltro la sussistenza dei vizi dedotti in sede ricorsuale deve essere valutata esaminando i pareri agli atti di giudizio, senza trascurare che il giudizio rimane pur sempre un giudizio impugnatorio nel quale deve valutarsi la legittimità dell&#8217;atto alla stregua dei motivi di ricorso proponibili in base alle norme che disciplinano il processo amministrativo, cosicché l&#8217;annullamento può essere disposto solo quando il provvedimento appaia intrinsecamente irragionevole.<br />
5. Alla luce di quanto sopra deve ritenersi che il ricorso in esame vada rigettato perché infondato.<br />
Non si fa luogo a pronuncia sulle spese in assenza di costituzione di parti resistenti.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br />
Nulla per le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.<br />
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del giorno 16 gennaio 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Luigi Domenico Nappi, Presidente<br />
Gabriele Nunziata, Consigliere, Estensore<br />
Carlo Buonauro, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 13/02/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-2-2014-n-1027/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2014 n.1027</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2012 n.1027</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-29-11-2012-n-1027/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-29-11-2012-n-1027/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-29-11-2012-n-1027/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2012 n.1027</a></p>
<p>Pres. A. Ravalli; Est. M. Lensi C. M. (avv. G. Tavolacci) c/ Ministero della Giustizia (Avv. Distr. St.) personale del Corpo di Polizia Penitenziaria e sospensione obbligatoria dal servizio Pubblico impiego – Sanzioni &#8211; Sospensione obbligatoria dal servizio – Art. 4, co. 1, L. 27 marzo 2001 n. 97 &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-29-11-2012-n-1027/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2012 n.1027</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-29-11-2012-n-1027/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2012 n.1027</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Ravalli; Est. M. Lensi<br /> C. M. (avv. G. Tavolacci) c/ Ministero della Giustizia  (Avv. Distr. St.)</span></p>
<hr />
<p>personale del Corpo di Polizia Penitenziaria e sospensione obbligatoria dal servizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Sanzioni &#8211; Sospensione obbligatoria dal servizio – Art. 4, co. 1, L. 27 marzo 2001 n. 97 &#8211; In caso di condanna non definitiva – Obbligatorietà – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In caso di condanna non definitiva riportata dal pubblico dipendente, è applicabile anche al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria l&#8217;art. 4, co. 1, L. 27 marzo 2001 n. 97, laddove prevede l&#8217;obbligatoria sospensione dal servizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 148 del 2012, proposto da:<br />
C. M., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gianmarco Tavolacci, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui Uffici in Cagliari è per legge domiciliato; 	</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211; del decreto del Direttore Generale del personale e della formazione dell&#8217;Amministrazione Penitenziaria n. 0475642-2011/5064/DS05 del 22.12.2011, con il quale il ricorrente è stato sospeso dal servizio con attribuzione di un assegno alimentare di importo<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi compresa la nota di trasmissione del medesimo decreto.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 31 ottobre 2012 il dott. Marco Lensi e uditi per le parti i difensori l&#8217;avv. Gianmarco Tavolacci per la parte ricorrente e l&#8217;avv.to dello Stato Lucia Salis per l&#8217;Amministrazione resistente;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Col ricorso in esame la parte ricorrente chiede l’annullamento degli atti indicati in epigrafe, rappresentando quanto segue. <br />	<br />
Il ricorrente presta servizio alle dipendenze del Corpo di Polizia Penitenziaria sin dal 1982 e svolge, attualmente, le funzioni di Ispettore Superiore.<br />	<br />
Il ricorrente è stato sottoposto ad un procedimento penale, per fatti risalenti all&#8217;anno 2007, per il reato di cui all&#8217;articolo 81 cpv e 314 c. p. (peculato).<br />	<br />
L&#8217;imputazione consisteva nell&#8217;accusa di essersi appropriato di circa 45 litri di carburante sottraendoli all&#8217;Amministrazione penitenziaria dal distributore interno all&#8217;istituto carcerario di Is Arenas presso il quale il ricorrente all&#8217;epoca prestava servizio.<br />	<br />
Con sentenza in data 12 dicembre 2011 della prima sezione penale del Tribunale di Cagliari, il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del reato a lui ascritto, disponendosi, previa concessione dell&#8217;attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, la condanna alla pena di un anno e sei mesi di reclusione e l&#8217;interdizione dai pubblici uffici per il medesimo periodo, con concessione della sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna.<br />	<br />
Precisa il ricorrente che, allo stato, le motivazioni della sentenza non sono ancora note, essendo stato pubblicato soltanto il dispositivo, e che, a seguito della loro pubblicazione, il ricorrente proporrà atto d&#8217;appello al fine di ottenere la riforma della sentenza di primo grado.<br />	<br />
In data 23 dicembre 2011 il ricorrente ha ricevuto il decreto del Direttore Generale del personale e della formazione dell&#8217;Amministrazione Penitenziaria n. 0475642-2011/5064/DS05 del 22.12.2011, con il quale il ricorrente medesimo è stato sospeso dal servizio.<br />	<br />
La parte ricorrente ha quindi proposto il ricorso in esame, col quale si chiede l&#8217;annullamento del decreto del Direttore Generale del personale e della formazione dell&#8217;Amministrazione Penitenziaria n. 0475642-2011/5064/DS05 del 22.12.2011, con il quale il ricorrente è stato sospeso dal servizio con attribuzione di un assegno alimentare di importo pari alla metà dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo nonché gli eventuali assegni per carichi di famiglia; di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi compresa la nota di trasmissione del medesimo decreto.<br />	<br />
A tal fine, il ricorrente avanza i seguenti motivi di diritto.<br />	<br />
Violazione di legge per inapplicabilità della legge n. 97/01; incompetenza; insussistenza e erroneità dei presupposti; difetto di istruttoria; eccesso di potere; ingiustizia manifesta; illogicità; contraddittorietà; perplessità.<br />	<br />
Conclude per l&#8217;accoglimento del ricorso.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, sostenendo l&#8217;inammissibilità e l&#8217;infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto.<br />	<br />
Con ordinanza n. 99 del 21 marzo 2012 questo Tribunale amministrativo ha accolto l&#8217;istanza cautelare, sospendendo il decreto impugnato.<br />	<br />
Con ordinanza n. 2153 del 5 giugno 2012 il Consiglio di Stato, quarta sezione, ha accolto l&#8217;appello proposto dal Ministero della Giustizia e, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, ha respinto l&#8217;istanza cautelare.<br />	<br />
Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 31 ottobre 2012, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Col ricorso in esame si chiede l’annullamento del decreto del Direttore Generale del personale e della formazione dell&#8217;Amministrazione Penitenziaria n. 0475642-2011/5064/DS05 del 22.12.2011, con il quale il ricorrente è stato sospeso dal servizio con attribuzione di un assegno alimentare di importo pari alla metà dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo nonché gli eventuali assegni per carichi di famiglia; di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi compresa la nota di trasmissione del medesimo decreto.<br />	<br />
Il ricorso è infondato.<br />	<br />
Come rilevato dal Consiglio di Stato, quarta sezione, nell’ordinanza n. 2153 del 5 giugno 2012 (con la quale è stato accolto l&#8217;appello proposto dal Ministero della Giustizia e, in riforma dell&#8217;ordinanza di questo Tribunale, è stata respinta l&#8217;istanza cautelare), nel caso in esame, in caso di condanna non definitiva, doveva trovare applicazione l&#8217;art. 4, primo comma, della legge 27 marzo 2001 n. 97 che prevede l&#8217;obbligatoria sospensione dal servizio.<br />	<br />
Ciò stante, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, deve ritenersi che la citata disposizione di cui all&#8217;art. 4, primo comma, della legge 27 marzo 2001 n. 97, trovi applicazione nei confronti della generalità dei pubblici impiegati e non solamente nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni oggetto della c.d. &#8220;privatizzazione&#8221; del pubblico impiego, come invece sostenuto dal ricorrente, non sussistendo nella formulazione delle norme di cui alla legge in esame alcun elemento o indicazione che possa giustificare tale interpretazione restrittiva dell&#8217;ambito soggettivo di applicazione di tali norme, che devono pertanto ritenersi applicabili alla generalità dei pubblici impiegati, in forza del contenuto delle norme medesime.<br />	<br />
Deve anzi ritenersi che, stante la specificità dell&#8217;ambito oggettivo disciplinato dalla legge in questione (che disciplina il rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche), nonché il già sopra rilevato ambito soggettivo generale di applicazione di tale normativa, da ritenersi applicabile alla generalità dei pubblici impiegati, in forza del contenuto della normativa medesima, le nuove disposizioni di cui alla citata legge n. 97/2001 abbiano efficacia prevalente anche sulle diverse e pregresse disposizioni specifiche dettate appositamente per alcune categorie di pubblici dipendenti (quali i dipendenti del Corpo della Polizia Penitenziaria) e regolanti le medesime fattispecie oggi disciplinate dalla citata legge n. 97/01.<br />	<br />
Il predetto assunto trova conforto anche alla luce dei principi espressi in materia dal Consiglio di Stato, sesta sezione, con la sentenza n. 2112 del 6 aprile 2009 (pronunciata in ordine a fattispecie concernente un dipendente della Polizia di Stato), secondo cui, nella materia in esame, il parametro costituito, attualmente, dalla legge 27 marzo 2001, n. 97, è il “parametro normativo valevole per tutto il settore dell&#8217;impiego pubblico”. <br />	<br />
Ciò stante, deve ritenersi che la nuova normativa di cui alla legge n. 97/01, stante la specificità dell&#8217;ambito oggettivo disciplinato dalla legge e la generalità dell&#8217;ambito soggettivo di applicazione della stessa, prevalga e deroghi anche avuto riguardo alle pregresse e diverse disposizioni impartite in materia dall&#8217;articolo 7 del D.Lgs. n. 449/1992, quale autonoma e specifica disciplina del personale dipendente dell&#8217;Amministrazione Penitenziaria, anche in assenza di apposite norme di rinvio.<br />	<br />
Diversamente ritenendo, si riconoscerebbe in favore del solo personale dell&#8217;Amministrazione Penitenziaria (o comunque di pochi altri settori specifici della pubblica amministrazione che abbiano una normativa specifica e autonoma di settore in materia e non abbiano operato il rinvio alle nuove disposizioni di cui alla legge n. 97/01) la vigenza di una pregressa disciplina normativa notevolmente più favorevole, rispetto alle nuove disposizioni più severe e rigorose introdotte in materia dalla legge n. 97/01 applicabili alla generalità dei pubblici impiegati, senza che possa ravvisarsi alcuna valida ragione o giustificazione al riguardo, dovendosi anzi ritenere che proprio l&#8217;appartenenza a un Corpo di Polizia, quale quello della Polizia Penitenziaria, giustifichi l&#8217;applicazione della normativa più rigorosa in materia.<br />	<br />
Per le suesposte considerazioni, stante l&#8217;infondatezza delle censure in proposito avanzate dal ricorrente, il ricorso deve essere respinto.<br />	<br />
Stante la particolarità della vicenda, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Aldo Ravalli, Presidente<br />	<br />
Marco Lensi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Grazia Flaim, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 29/11/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-29-11-2012-n-1027/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2012 n.1027</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/2/2010 n.1027</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-9-2-2010-n-1027/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-9-2-2010-n-1027/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-9-2-2010-n-1027/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/2/2010 n.1027</a></p>
<p>Pres. Politi, Est. Spagnoletti Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari sede regionale della Puglia (Avv. A.M. Nico) c/ Autorità garante della concorrenza e del mercato (Avv. Stato) e Acquedotto Pugliese S.p.A. (Avv.ti M. Pinnarò e P. Leozappa) 1. Concorrenza e mercato –Legittimità e liceità della condotta – Inesigibilità logico-giuridica di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-9-2-2010-n-1027/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/2/2010 n.1027</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-9-2-2010-n-1027/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/2/2010 n.1027</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Politi, <i>Est.</i> Spagnoletti</p>
<p> Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari sede regionale della<br /> Puglia (Avv. A.M. Nico) c/ Autorità garante della concorrenza e del mercato (Avv. Stato) e <br />Acquedotto Pugliese S.p.A. (Avv.ti M. Pinnarò e P. Leozappa)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concorrenza e mercato –Legittimità e liceità della condotta – Inesigibilità logico-giuridica di una condotta diversa – Abuso di posizione dominante – Non sussiste.	</p>
<p>2. Concorrenza e mercato – Abuso di posizione dominante – Segnalazione – Mancanza elementi giustificativi – Archiviazione – Legittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Non costituisce un abuso di posizione dominante la condotta di un gestore del servizio idrico integrato che, riferendo la fatturazione all’utenza anziché alle sottoutenze, impone una clausola contrattuale in base alla quale l’inadempimento delle obbligazioni pecuniarie relative al pagamento di due fatture è sanzionato con la sospensione della somministrazione riferita all’intero stabile condominiale. In base al dettato normativo, nell’ipotesi di utenze raggruppate il gestore è tenuto unicamente a consentire, mediante le letture parziali e il riparto tra le sottoutenze, l’accertamento dei consumi concernenti ciascuna sottoutenza e non, anche, la somministrazione diretta a ciascuna sottoutenza mediante allacciamenti singoli.	</p>
<p>2. E’ legittima la decisione dell’Agcm con la quale è stata disposta l’archiviazione di una segnalazione laddove a seguito dell’acquisizione delle informazioni necessarie sia stato appurata la mancanza di elementi, in fatto e in diritto, idonei a giustificare ulteriori accertamenti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)<br />	
</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 8682 del 2005, proposto da: 	</p>
<p><b>ASSOCIAZIONE NAZIONALE degli AMMINISTRATORI CONDOMINIALI e IMMOBILIARI – A.N.A.C.I. SEDE REGIONALE della PUGLIA,</b> con sede in Taranto, in persona del Presidente regionale pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Anna Maria Nico, e con la stessa elettivamente domiciliata in Roma, alla via Cosseria n. 12 (presso il dott. Placidi), per mandato a margine del ricorso; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>AUTORITA’ GARANTE della CONCORRENZA e del MERCATO – A.G.C.M</b>., in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliata ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p><i>nei confronti di<br />	<br />
</i><b>ACQUEDOTTO PUGLIESE AQP S.p.A.,</b> con sede in Bari, in persona dell’Amministratore delegato pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Pinnarò e Patrizio Leozappa, e presso il loro studio elettivamente domiciliata in Roma, alla via Bocca di Leone n. 78, per mandato in calce alla memoria di costituzione;</p>
<p><i>per l’annullamento<br />	<br />
</i>della nota n. 21401/05 di protocollo del 10 giugno 2005, recante comunicazione che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell’adunanza del 7 giugno 2005, ha deliberato l’archiviazione della segnalazione presentata dall’A.N.A.C.I. Sede Regionale della Puglia in ordine a prospettata violazione del divieto d’abuso di posizione dominante, ex art. 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, da parte dell’Acquedotto Pugliese AQP S.p.A. in danno degli utenti del servizio di fornitura di acqua potabile con richiesta di adozione di ogni provvedimento idoneo a far cessare il comportamento abusivo; nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente e in particolare della deliberazione assunta dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato nell’adunanza del 7 giugno 2005<br />	<br />
e per l’accertamento<br />	<br />
dell’infrazione al divieto d’abuso di posizione dominante, ex art. 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, da parte dell’Acquedotto Pugliese AQP S.p.A. in danno degli utenti del servizio di fornitura di acqua potabile<br />	<br />
nonché per l’adozione<br />	<br />
di ogni provvedimento idoneo a far cessare il comportamento abusivo</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell’Acquedotto Pugliese AQP S.p.A.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 giugno 2009 il dott. Leonardo Spagnoletti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso notificato il 23 settembre 2005 e depositato il 4 ottobre 2005, l’Associazione Nazionale degli Amministratori Condominiali e Immobiliari (A.N.A.C.I.), sede regionale della Puglia, in persona del Presidente pro-tempore, ha proposto le domande cumulative in epigrafe meglio specificate.<br />	<br />
L’Associazione ha presentato segnalazione-ricorso all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (unitamente al Difensore civico del Comune di Taranto), tesa a evidenziare una prospettata violazione del divieto di abuso di posizione dominante sul mercato della fornitura del servizio idrico di acqua potabile da parte dell’Acquedotto Pugliese AQP S.p.A., gestore unico del servizio idrico integrato nella Regione Puglia, connessa alla previsione nell’art. 16 del Regolamento del servizio idrico integrato, che dispone la sospensione dell’erogazione idrica in caso di mora nel pagamento di due fatture, nell’ipotesi in cui l’utenza sia intestata al Condominio, anche quando la mora sia da collegare al mancato pagamento della quota-parte dei canoni da parte di singoli condomini.<br />	<br />
Con nota n. 11587/05 di protocollo del 3 febbraio 2005 l’Autorità richiedeva informazioni all’Acquedotto Pugliese AQP S.p.A., in esito alle quali, con deliberazione assunta nell’adunanza del 7 giugno 2005 disponeva l’archiviazione della segnalazione perché, come comunicato con nota n. 21401/05 di protocollo del 10 giugno 2005 :<br />	<br />
“Allo stato non risultano emergere elementi di fatto e di diritto sufficienti a dar corso ad ulteriori accertamenti…tenuto conto di come la normativa di settore -e specificamente l’art. 8.2.8 dell’allegato 8 del D.P.C.M. 4 marzo 1996- in caso di utenze raggruppate preveda in capo al soggetto gestore dei servizi idrici l’obbligo di fornire, dietro compenso, le letture parziali e il riparto tra sottoutenze, senza che da ciò nondimeno discenda un obbligo di procedere ad allacciamenti separati i quali, in ogni caso, restano possibili purché gli utenti condominiali si facciano carico delle spese di adeguamento tecnico. A fronte di tali previsioni, peraltro, si rileva come il riparto tra sottoutenze non comporti in venir meno della responsabilità dell’intero condominio al pagamento di quanto dovuto al gestore per la fornitura dei servizi idrici, rilevando piuttosto nell’ambito dei rapporti tra singoli condomini”.<br />	<br />
A sostegno del ricorso sono state dedotte le seguenti censure:<br />	<br />
1) Violazione ed erronea interpretazione di legge (artt. 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; art. 86 Trattato C.E.; art. 3 della legge n. 241/1990). Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e motivazione, travisamento ed erronea rappresentazione dei fatti, illogicità manifesta. Illegittimità propria e derivata<br />	<br />
Il provvedimento di archiviazione è viziato sotto i profili denunciati perché non ha considerato che l’Acquedotto Pugliese AQP S.p.A., che riveste sicuramente posizione dominante sul mercato quale gestore unico del servizio idrico integrato, impone una condizione contrattuale ingiustificatamente gravosa, costituita dalla previsione della sospensione dell’erogazione della fornitura di acqua potabile nel caso di morosità nel pagamento di due fatture anche quando essa dipenda dalla morosità di uno solo (o di alcuni) condomini, limitandosi a garantire il servizio di riparto dei consumi tra le sottoutenze condominiali ai soli fini dell’accertamento del riparto interno dei consumi tra i vari condomini, tra i quali viene imposto un vincolo di solidarietà improprio in relazione ai consumi individuali e non certo a quelli concernenti parti comuni dell’edificio.<br />	<br />
2) Ulteriore violazione ed erronea interpretazione di legge (artt. 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; art. 86 Trattato C.E.; art. 3 della legge n. 241/1990). Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e motivazione, travisamento ed erronea rappresentazione dei fatti, illogicità manifesta. Illegittimità propria e derivata<br />	<br />
Sotto altro profilo, l’Acquedotto Pugliese AQP S.p.A., pretendendo che il contratto di somministrazione sia stipulato dal Condominio anziché dai singoli condomini, si sottrae all’obbligo a contrarre che fa carico a imprese che detengono posizione dominante sul mercato, e agli stessi impegni assunti con la Carta del servizio idrico integrato, che impongono al gestore di conformare i propri comportamenti a criteri di uguaglianza, obiettività, giustizia e imparzialità e di adottare le soluzioni procedurali, organizzative e tecnologiche più funzionali allo scopo, e quindi alle esigenze degli utenti.<br />	<br />
Né potrebbe dubitarsi che l’Acquedotto Pugliese AQP S.p.A. sia destinatario degli obblighi sanciti dalla legge n. 287/1990 perché la deroga di cui all’art. 8 della legge riguarda le imprese che esercitano la gestione di servizi d’interesse economico generale o operano in regime di monopolio limitatamente a quanto strettamente connesso all’adempimento degli specifici compiti affidati, nei quali non possono ricomprendersi le modalità di computo, liquidazione e pagamento del canone del servizio idrico.<br />	<br />
3) Violazione ed erronea interpretazione di legge (art. 8.2.8 all. 9 del d.P.C.M. 4 marzo 1996). Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e motivazione, erronea presupposizione. Illegittimità propria e derivata.<br />	<br />
L’art. 8.2.8 all. 9 al d.P.C.M. 4 marzo 1996, richiamato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, si limita a stabilire l’obbligo del gestore di assicurare il servizio di lettura parziale e riparto tra sottoutenze dei consumi, ma non implica né giustifica una responsabilità solidale dei condomini nell’ipotesi in cui alcuni di essi non provvedano al pagamento delle quote di propria pertinenza.<br />	<br />
Né alcuna legittimazione potrebbe rinvenirsi nell’art. 53 del Regolamento del servizio idrico integrato, che a sua volta non potrebbe stabilire siffatto vincolo di solidarietà, e che ove inteso in tal senso sarebbe illegittimo.<br />	<br />
4) Ulteriore violazione ed erronea interpretazione di legge (art. 8.2.8 all. 9 del d.P.C.M. 4 marzo 1996). Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e motivazione, erronea presupposizione. Illegittimità propria e derivata.<br />	<br />
Si ribadisce che l’Autorità non si è data carico di valutare la legittimità e correttezza del comportamento contrattuale dell’Acquedotto Pugliese AQP S.p.A. in ordine al rifiuto di stipulare contratti individuali di utenza con ciascun condomino e alla pretesa d’imporre il vincolo di solidarietà.<br />	<br />
5) Violazione, falsa applicazione, erronea interpretazione di legge (art. 3 della legge n. 241/1990). Eccesso di potere per falsa presupposizione, travisamento, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione. Illegittimità propria e derivata.<br />	<br />
La nota provvedimentale di comunicazione non ha reso contestualmente disponibile la deliberazione assunta nella seduta del 7 giugno 2005, onde la sua motivazione per relationem è viziata.<br />	<br />
6) Violazione, falsa applicazione, erronea interpretazione di legge (art. 3 della legge n. 241/1990; art. 24 Cost.). Eccesso di potere per ingiustizia manifesta. Illegittimità propria e derivata.<br />	<br />
Nella nota provvedimentale non sono indicate l’Autorità e il termine per la proposizione di rimedi amministrativo o giurisdizionali.<br />	<br />
Costituitesi in giudizio l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e Acquedotto Pugliese – AQP S.p.A. hanno dedotto a loro volta l’infondatezza del ricorso, richiamando la chiara motivazione del provvedimento di archiviazione e l’inesistenza di elementi atti a profilare abuso di posizione dominante, poiché: gli allacciamenti riguardano necessariamente gli stabili condominiali in funzione delle relative colonne montanti, e non le singole unità abitative; i termini per la sospensione dell’erogazione dell’acqua sono relativamente ampi e tali da consentire agli amministratori condominiali il recupero delle quote non versate da singoli condomini; il servizio di misurazione dei consumi per sottoutenze è finalizzato essenzialmente al consumo razionale e consapevole; il gestore idrico, in relazione alla realizzazione, a spese dei condomini, di opportuni lavori che consentano l’allaccio diretto alle singole unità abitative, è pienamente disponibile alla stipulazione di contratti distinti per ciascuna unità.<br />	<br />
Con memoria difensiva l’A.N.A.C.I. ha a sua volta insistito per l’accoglimento del ricorso.<br />	<br />
All’udienza pubblica del 24 maggio 2009 il ricorso è stato discusso e deciso come da dispositivo pubblicato.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1.) Il ricorso in epigrafe è infondato e deve essere pertanto respinto.<br />	<br />
1.1) Come anticipato nella narrativa in fatto, Acquedotto Pugliese AQP S.p.A. è gestore del servizio idrico integrato nella Regione Puglia, sorto dalla trasformazione del preesistente Ente autonomo per l’acquedotto pugliese (E.A.A.P.) -istituito con il regio decreto legge 19 ottobre 1919, n. 2060, convertito nella legge 23 settembre 1920, n. 1365- in società per azioni a capitale pubblico integrale (con azioni dapprima detenute dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, poi trasferite alle Regioni Puglia e Basilicata, in vista della dismissione e ricollocazione sul mercato, sinora non attuata), per effetto dell’art. 1 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 141, emanato in attuazione della delega di potere legislativo di cui all’art. 11 comma 1 lettera b) della legge 15 marzo 1997, n. 59 (ancorché già l’art. 1 comma 83 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, legge finanziaria 1996, avesse previsto la trasformazione di tutti gli enti acquedottistici in società per azioni, mediante decreto del Presidente della Repubblica).<br />	<br />
In forza dell’art. 2 del d.lgs. n. 141/1999 ad Acquedotto Pugliese AQP S.p.A. sono affidate tutte le attività e i servizi svolti dall’E.A.A.P. sino al 31 dicembre 2018 nonché, in generale, tutte le attività inerenti “…alla gestione del ciclo integrato dell’acqua e, in particolare, alla captazione, adduzione, potabilizzazione, distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue”.<br />	<br />
Gli obblighi dei gestori del servizio idrico integrato sono stati definiti dal d.P.C.M. 4 marzo 1996, emanato ai sensi dell’art. 4 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (recante “Disposizioni in materia di risorse idriche”), e per quanto qui rileva, in particolare dall’allegato 1/8, relativo ai “livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun ambito territoriale ottimale”.<br />	<br />
Il paragrafo 8.2.8 dell’allegato 1/8 al d.P.C.M. 4 marzo 1996 prevede esplicitamente che:<br />	<br />
&#8211; “La misurazione dei volumi consegnati all’utente si effettua, di regola, al punto di consegna, mediante contatori rispondenti ai requisiti fissati dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 854, recepente la Direttiva Comunitaria n.<br />
&#8211; “In relazione a quanto disposto dall’articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dove attualmente la consegna e la misurazione sono effettuate per utenze raggruppate, la ripartizione interna dei consumi deve essere organizzata, a<br />
&#8211; “E’ fatto obbligo al gestore di offrire agli utenti l’opportunità di fare eseguire a sua cura, dietro compenso e senza diritto di esclusività, le letture parziali e il riparto fra le sottoutenze e comunque proporre procedure standardizzate per il ripart<br />
Lo stesso paragrafo al punto 8.2.1 distingue, peraltro, chiaramente tra “dotazione pro-capite giornaliera alla consegna…intesa come volume attingibile dall’utente nelle 24 ore” e “portata minima erogata al punto di consegna…per ogni unità abitativa…”, così evidenziando che può esservi distinzione tra utenza e unità abitative, come d’altro canto reso palese dal riferimento al “riparto tra le sottoutenze”.<br />	<br />
Il Regolamento del servizio idrico integrato predisposto da Acquedotto Pugliese AQP S.p.A. all’art. 53, in ottemperanza al paragrafo 8.2.8 del d.P.C.M. 4 marzo 1996, ha previsto la fornitura del servizio di riparto tra le sottoutenze, nell’ipotesi di utenza condominiale, a condizione che “…a) venga installato, ai soli effetti dell’accertamento dei consumi, per ogni sottoutenza un apparecchio di misura della Società fermo restando che le responsabilità della stessa restano limitate al contatore condominiale; b) che l’impianto interno e l’ubicazione degli apparecchi di misura risultino conformi alle prescrizioni tecniche stabilite dalla Società; c) che ai fini della determinazione dei costi della somministrazione facciano fede unicamente i consumi registrati all’apparecchio di misura di cui al contratto di somministrazione; d) che il cliente rimanga unico responsabile nei confronti della Società per inadempienze a quanto stabilito dal presente regolamento; e) che la letturazione dei contatori di sottoutenza sarà effettuata con la stessa frequenza della letturazione del contatore condominiale”.<br />	<br />
1.2) Così delineato, in estrema sintesi, il quadro di riferimento normativo, deve escludersi che la fatturazione riferita all’utenza condominiale, anziché alle sottoutenze, costituisca un prospettato abuso di posizione dominante, risultando condivisibile la motivazione con la quale l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha disposto l’archiviazione della segnalazione, non ritenendo che sussistessero “allo stato” elementi in fatto e in diritto tali da giustificare ulteriori accertamenti, una volta acquisite le informazioni richieste con la nota n. 11587/05 di protocollo del 3 febbraio 2005.<br />	<br />
Infatti, come esattamente rilevato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il gestore del servizio idrico integrato, nell’ipotesi di utenze raggruppate (ossia di utenza con sottoutenze), è tenuto unicamente a consentire, mediante le letture parziali e il riparto tra le sottoutenze, l’accertamento dei consumi concernenti ciascuna sottoutenza, non anche alla somministrazione diretta a ciascuna sottoutenza mediante allacciamenti singoli.<br />	<br />
La pur suggestiva prospettazione sostenuta dall’Associazione ricorrente oblitera che la somministrazione del servizio idrico è effettuata con riferimento all’intero stabile condominiale, con allaccio alla rete in relazione al numero delle colonne montanti esistenti nell’edificio, e che la normativa del d.P.C.M. 4 marzo 1996 contempla espressamente la distinzione tra utenza e sottoutenze, utenza e singole unità abitative.<br />	<br />
Soltanto mediante opere di trasformazione che determinino un allacciamento diretto alla rete idrica, con distacco dalle condutture condominiali, le sottoutenze potrebbero assumere rilevanza autonoma, trasformandosi in utenze, con possibilità di fatturazione separata per ciascuna unità abitativa, possibilità del resto che l’Acquedotto Pugliese AQP S.p.A., nelle informazioni fornite all’Autorità garante, non ha escluso, in presenza di specifiche richieste e previa realizzazione, a spese degli interessati, di “…allacciamenti multipli, vale a dire con l’installazione, su di un’unica derivazione, al posto del contatore generale, di più contatori in batteria, direttamente collegati alle montanti delle singole unità abitative che compongono il condominio”, ancorché abbia riconosciuto che tale soluzione tecnica “…non viene oggi molto praticata dai condomini nei quali sia necessario il rifacimento della rete idrica interna con la realizzazione di una colonna montante di adduzione per ogni singolo appartamento in sostituzione della colonna montante comune”.<br />	<br />
1.3) Dalla piena legittimità e liceità della emissione di unica fattura per utenza condominiale, e dalla inesigibilità logico-giuridica di una fatturazione per sottoutenze, discende l’assoluta inesistenza di una fattispecie di abuso di posizione dominante anche con riferimento a clausole contrattuali (art. 13 del Regolamento del servizio idrico integrato) che sanzionano l’inadempimento delle obbligazioni pecuniarie relative al pagamento di due fatture (a cadenza trimestrale, e quindi relative ad un arco temporale semestrale) con la sospensione della somministrazione “con chiusura della presa stradale”, necessariamente riferita all’intero stabile condominiale.<br />	<br />
Né, tenuto conto della possibilità per gli amministratori condominiali di attivare il procedimento monitorio per il pagamento degli oneri gravanti sui condomini, e del congruo periodo di preavviso previsto per la sospensione (30 giorni, ovviamente successivi alla scadenza del termine di pagamento della seconda fattura), nonché della possibilità di rateazione del pagamento (art. 35 del Regolamento del servizio di utenza), può sostenersi che il complesso di tali clausole configuri “…condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose”, di cui all’art. 3 comma 1 lettera a) ultima parte della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o la imposizione diretta o indiretta di “altre condizioni di transazione non eque”, di cui all’art. 82 (già 86) comma 2 lettera a) del Trattato istitutivo della Comunità europea (nella versione consolidata pubblicata nella G.U.C.E. 24 dicembre 2002, n. C 325). <br />	<br />
1.3) Alla stregua delle osservazioni che precedono risultano infondate tutte le censure dedotte in ricorso.<br />	<br />
Quanto al primo, al terzo e al quarto motivo, perché la fatturazione e il pagamento sono legittimamente e lecitamente imputati al Condominio quale “utente”, non potendo assumere rilievo le “sottoutenze”, onde del pari legittima e lecita è la previsione della sospensione della fornitura nel caso di mancato pagamento di due fatture, senza che possa assumere rilievo la vicenda, meramente interna, dell’inadempimento di uno o più condomini.<br />	<br />
Quanto al secondo e al quarto motivo, perché Acquedotto Pugliese AQP S.p.A. non si sottrae all’obbligo a contrarre nei confronti di utenti, che nel caso di stabili condominiali si identificano necessariamente nel Condominio, e si dichiara pienamente disponibile a stipulare contratti di fornitura con i singoli condomini se e in quanto sia realizzato, a spese degli interessati, il sistema degli allacci multipli.<br />	<br />
Quanto al quinto motivo, perché la nota di comunicazione riporta pedissequamente le motivazioni del provvedimento di archiviazione assunto dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato nella seduta del 7 giugno 2005.<br />	<br />
Quanto al sesto motivo, perché ovviamente l’omessa indicazione del termine e autorità per ricorrere non configura, secondo stratificata giurisprudenza, alcun vizio d’invalidità del provvedimento amministrativo, abilitando semmai alla sola rimessione in termini nel caso di errore scusabile.<br />	<br />
2.) In conclusione, il ricorso in epigrafe deve essere rigettato perché infondato.<br />	<br />
3.) In relazione alla novità della questione controversa esaminata, sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese e onorari del giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Prima rigetta il ricorso in epigrafe.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2009 con l’intervento dei Signori:<br />	<br />
Roberto Politi, Presidente FF<br />	<br />
Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Roberto Caponigro, Consigliere	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/01/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-9-2-2010-n-1027/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/2/2010 n.1027</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2009 n.1027</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-3-2-2009-n-1027/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-3-2-2009-n-1027/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-3-2-2009-n-1027/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2009 n.1027</a></p>
<p>Pres. Giovannini, Est. di Nezza IPZS S.p.a. (Avv.ti Prof. F. Tedeschini e P.S. Pugliano) c/ Autorità garante della concorrenza e del mercato (Avv. Stato) Giustizia amministrativa – Impugnazione – Segnalazione AGCM – Natura – Non autoritativa &#8211; Interesse ad agire – Non sussiste – Inammissibilità. La segnalazione con cui l’Autorità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-3-2-2009-n-1027/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2009 n.1027</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-3-2-2009-n-1027/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2009 n.1027</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giovannini, Est. di Nezza<br /> IPZS S.p.a. (Avv.ti Prof. F. Tedeschini e P.S. Pugliano) c/ Autorità garante della concorrenza e del mercato (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Impugnazione – Segnalazione AGCM – Natura – Non autoritativa &#8211; Interesse ad agire – Non sussiste – Inammissibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La segnalazione con cui l’Autorità garante della concorrenza e del mercato rileva l’incompatibilità con la vigente normativa in materia di appalti pubblici di un affidamento diretto non assume portata autoritativa, costituendo piuttosto un atto emanato nel contesto di un rapporto di collaborazione tra soggetti pubblici. Ne deriva che è inammissibile il ricorso avverso la predetta segnalazione, in quanto non si ravvisa in capo all’Istituto ricorrente una posizione giuridica sostanziale lesa dal potere amministrativo, e come tale idonea a sostenere l’interesse ad agire.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio<br />	<br />
sezione prima</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
composto dai signori:<br />	<br />
Giorgio Giovannini		&#8211;	Presidente<br />	<br />
Leonardo Spagnoletti		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Mario Alberto di Nezza	&#8211;	Primo referendario rel.<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nel ricorso n. 777/2005 R.g. proposto da</p>
<p><b>Istituto poligrafico e zecca dello Stato – Ipzs s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante <i>p.t.</i>, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Federico Tedeschini e Pierpaolo Salvatore Pugliano, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, Largo Messico n. 7	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
l’<b>Autorità garante della concorrenza e del mercato</b>, in persona del legale rappresentante <i>p.t.</i>, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata	</p>
<p align=center>per l’annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
della segnalazione del 16 novembre 2004, trasmessa all’Ipzs il successivo 19 novembre, con la quale l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, esprimendosi sulle modalità adottate dall’Istituto ricorrente nell’individuazione dei fornitori di “carta speciale” e nella scelta delle “imprese fiduciarie” di cui all’art. 5 d.m. 2 agosto 2001, ha concluso che “l’affidamento diretto per la fornitura di carta speciale e la scelta senza gara delle aziende fiduciarie non appaiono in linea con il d.lgs. n. 385 del 1992, nonostante il tenore letterale dell’art. 4, lett. c), dello stesso decreto”; di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;<br />	<br />
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
sentito alla pubblica udienza del 14 gennaio 2009, relatore il dott. Mario Alberto di Nezza, l’avv. Pugliano;<br />	<br />
ritenuto e considerato quanto segue in<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Con ricorso ritualmente instaurato l’Istituto poligrafico e zecca dello Stato, premettendo di essere responsabile del ciclo produttivo dei bollini farmaceutici, aventi natura di carte-valori, ha impugnato la segnalazione del 16 novembre 2004, con cui l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha rilevato l’incompatibilità, con la vigente normativa dettata in materia di appalti pubblici, dell’affidamento diretto della fornitura della carta speciale destinata alla realizzazione degli anzidetti bollini.<br />	<br />
A sostegno del gravame l’Istituto ricorrente ha dedotto i vizi di violazione e falsa applicazione dell’art. 4 d.lgs. n. 358 del 1992 e di eccesso di potere sotto molteplici profili (carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità manifesta, contraddittorietà e sviamento). Segnatamente, l’Autorità non avrebbe tenuto conto della complessa disciplina concernente i bollini dei medicinali (e più in generale la fabbricazione delle carte-valori), incentrata sulla riserva legale istituita in favore dell’Ipzs per la produzione di detti bollini, al fine di contrastare le possibili frodi in danno del Servizio sanitario nazionale. In questa ottica, non sarebbe dubbia l’applicabilità a tali forniture del menzionato art. 4, lett. <i>c </i>(recante l’esclusione dall’ambito precettivo delle norme di evidenza pubblica delle “forniture dichiarate segrete o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato”), presentandosi pertanto la censurata segnalazione affetta da contraddittorietà intrinseca (essendo state in premessa enunciate le speciali misure di sicurezza previste per la peculiare attività in considerazione), da difetto di motivazione e di istruttoria (anche in ragione del mancato esame delle controdeduzioni rassegnate nel corso del procedimento) e da sviamento (alla luce della nota del Ministero della salute in data 4 dicembre 2003, con la quale veniva riconosciuta la perdurante sussistenza di “motivi di sicurezza” per l’attività in disamina).<br />	<br />
Si è costituita in giudizio la parte intimata, che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e ne ha dedotto l’infondatezza nel merito, formulando le rispettive conclusioni.<br />	<br />
Successivamente, depositata dalla ricorrente una memoria difensiva, all’udienza del 14 gennaio 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p>2. Il ricorso è inammissibile, risultando l’atto impugnato assunto nell’esercizio del “potere di segnalazione al Parlamento ed al Governo” attribuito all’Autorità garante dall’art. 21 l. 10 ottobre 1990, n. 287 (collocato nel Titolo III della legge, sui “poteri conoscitivi e consultivi dell’Autorità”).<br />	<br />
A tenore di questa disposizione, l’Autorità stessa: <i>a)</i> può individuare (“allo scopo di contribuire ad una più completa tutela della concorrenza e del mercato”) “i casi di particolare rilevanza nei quali norme di legge o di regolamento o provvedimenti amministrativi di carattere generale determinano distorsioni della concorrenza o del corretto funzionamento del mercato che non siano giustificate da esigenze di interesse generale” (comma 1), segnalando le situazioni distorsive (se “derivanti da provvedimenti legislativi”, al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché “negli altri casi” al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri competenti e agli enti locali e territoriali interessati; comma 2); <i>b)</i> può inoltre (“ove ne ravvisi l’opportunità”) esprimere un “parere circa le iniziative necessarie per rimuovere o prevenire le distorsioni”, con la connessa facoltà di “pubblicare le segnalazioni ed i pareri nei modi più congrui in relazione alla natura e all’importanza delle situazioni distorsive” (comma 3).<br />	<br />
È stato giustamente osservato in dottrina come all’Autorità sia stato affidato &#8211; in questi casi &#8211; il compito di riesaminare l’equilibrio tra la distorsione della concorrenza realizzata e l’interesse perseguito da una norma o da un atto amministrativo generale, dovendo essa effettuare una valutazione di proporzionalità tra la restrizione della concorrenza implicita nelle prescrizioni soggette a scrutinio e il fondamento generale di razionalità collettiva (in altri termini, l’interesse pubblico) che esse intendono perseguire. Si tratta cioè di una facoltà che sembra assolvere a una duplice funzione, tecnica (all’Autorità è commessa l’analisi del mercato con l’individuazione delle soluzioni più favorevoli allo sviluppo della concorrenza) e di riequilibrio (“consistente nel dare voce ad un interesse, quello della concorrenza, che altrimenti non avrebbe riconoscimento, così contrastando gli interessi specifici che nei singoli casi invocano l’adozione di norme restrittive”).<br />	<br />
Questa peculiare attribuzione vale a definire in modo originale &#8211; almeno per il nostro sistema &#8211; il ruolo di “garante della concorrenza” assegnato dalla legge all’Autorità <i>antitrust</i>, consentendole di intervenire (in posizione di ovvia neutralità) finanche nella fase della formazione delle norme giuridiche, affinché al titolare della relativa attribuzione (legislatore o autorità governativa che sia) vengano adeguatamente rappresentate le dinamiche pro-competitive del settore sul quale si intende intervenire (e senza che ciò costituisca un <i>vulnus </i>alla natura tecnica dell’Autorità, alla luce del fondamento comunitario del suo compito precipuo di tutelare e promuovere la concorrenza; attenta dottrina ricorda in proposito come l’art. 3A del Trattato di Maastricht obblighi gli Stati membri a perseguire una politica economica condotta conformemente “al principio di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza”).<br />	<br />
Quanto innanzi osservato consente allora di escludere che nel caso di specie sia stata assunta una determinazione avente portata autoritativa, consistendo piuttosto in un atto emanato nel contesto del rapporto di collaborazione tra soggetti pubblici divisato dal menzionato art. 21 (come attestato tanto dalla circostanza che la segnalazione è indirizzata al Ministro della salute, quanto dal fatto che nella sua parte finale l’Autorità non prescrive alcunché, ma “confida” che le sue considerazioni “possano trovare adeguato seguito”), con la conseguenza che non si ravvisa in capo all’Istituto ricorrente una posizione giuridica sostanziale lesa dal potere amministrativo, e come tale idonea a sostenere il suo interesse ad agire in giudizio.</p>
<p>3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.<br />	<br />
Sembra peraltro equo disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.<br />	<br />
<B><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
La presente sentenza sarà eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2009.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-3-2-2009-n-1027/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2009 n.1027</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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