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	<title>1026 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1026 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/11/2014 n.1026</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-27-11-2014-n-1026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-27-11-2014-n-1026/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-27-11-2014-n-1026/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/11/2014 n.1026</a></p>
<p>Pres. F. Scano; Est. A. Maggio Comunione d&#8217;Intenti Masconi e Condominio Arcipelago di Gallura (avv.ti G. Magnano di San Lio, M. Magnano di San Lio e V. Frau) c/ Comune di Tempio Pausania (avv.ti G. Demuro e R. Patta) e nei confronti di Samantha Brighetti e Fabrizio Bianchi (avv.ti prof.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-27-11-2014-n-1026/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/11/2014 n.1026</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-27-11-2014-n-1026/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/11/2014 n.1026</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. F. Scano; Est. A. Maggio<br /> Comunione d&#8217;Intenti Masconi e Condominio Arcipelago di Gallura (avv.ti G. Magnano di San Lio, M. Magnano di San Lio e V. Frau) c/ Comune di Tempio Pausania (avv.ti G. Demuro e R. Patta) e nei confronti di Samantha Brighetti e Fabrizio Bianchi (avv.ti prof. R. Pini, C. Villani Mei e prof. A. Pubusa); V. Bulciolu (n.c.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica – Permesso di costruire – Autotutela – Annullamento d’ufficio – Onere di ponderazione dell’interesse pubblico con l’interesse privato – Intensità – In caso di contestazione relativa alla legittimazione ad eseguire l’intervento – E’ massima &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In linea generale, l&#8217;annullamento d&#8217;ufficio di una concessione edilizia (ora permesso di costruire) non necessita di un&#8217;espressa e specifica motivazione sul pubblico interesse al ritiro qualora il titolo edilizio emesso contrasti con la normativa urbanistica sotto il profilo oggettivo, nel senso che consenta la realizzazione di un intervento, da questa, invece, vietato; viceversa, quando non è in contestazione la realizzabilità dell’opera in sé, ma la legittimazione di colui che ha richiesto il titolo abilitativo ad ottenerlo, l’interesse pubblico all’esercizio del potere di autotutela, assume una consistenza meno pregnante, per cui va espressamente valutato e comparativamente ponderato con l’interesse del privato destinatario dell’atto al suo mantenimento in vita (nel caso di specie, in cui era in discussione la legittimazione del permissionario, il Collegio ha ritenuto illegittimo l’annullamento in autotutela, rilevando che la valutazione comparativa era del tutto mancata, mentre nelle more i lavori oggetto della concessione edilizia rimossa erano stati ultimati)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 37 del 2013, proposto da:<br />
Comunione d&#8217;Intenti Masconi e Condominio Arcipelago di Gallura, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni Magnano di San Lio e Marcello Magnano di San Lio, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Valeria Frau in Cagliari, via Balilla n. 128; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
Comune di Tempio Pausania, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppina Demuro, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Rosanna Patta in Cagliari, via Sonnino n. 84; </p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
Samantha Brighetti e Fabrizio Bianchi, rappresentati e difesi dagli avv.ti prof. Rolando Pini, Carla Villani Mei e prof. Andrea Pubusa, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Cagliari, via Tuveri n. 84;<br />
Vittorio Bulciolu, non costituito in giudizio;</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
della determinazione 19/10/2012 n. 981 con la quale il Responsabile del Servizio Edilizia Privata, Cartografico e Ambiente, del Comune di Tempio Pausania ha approvato la proposta di annullamento parziale della C.E. 36/2011 per posa tubazione condotta idrica, allargamento e manutenzione straordinaria strada di collegamento al complesso residenziale Serra Abillina, frazione di San Pasquale, relativamente al mappale 197 del Foglio 18;<br />
della suddetta proposta di annullamento.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati.<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata e dei controinteressati Brighetti e Bianchi.<br />
Viste le memorie difensive.<br />
Visti tutti gli atti della causa.<br />
Nominato relatore per l&#8217;udienza pubblica del giorno 12 novembre 2014 il Consigliere Alessandro Maggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con istanza in data 12/2/2009, gli amministratori della Comunione d’Intenti Masconi e del Condomino Arcipelago di Gallura hanno chiesto al Comune di Tempio Pausania il rilascio di una concessione edilizia per un intervento, concernente la posa di una tubazione per condotta idrica e l’allargamento e manutenzione straordinaria di una strada, da realizzare, in parte, su un’area distinta in catasto al foglio 18, mappale 197, sulla quale gravava una servitù di passaggio a favore dei fondi su cui sono localizzati i fabbricati facenti parte di Comunione e Condominio richiedenti.<br />
L’istanza era sottoscritta anche dal sig. Vittorio Bulciolu, all’epoca proprietario del detto mappale. <br />
In accoglimento dell’istanza il Comune ha rilasciato la Concessione edilizia 27/4/2011 n. 36. <br />
Nelle more, dietro sollecito da parte dei sig.ri Samantha Brighetti e Fabrizio Bianchi, nel frattempo divenuti proprietari del mappale di cui sopra, il Responsabile del Settore Edilizia Privata Cartografico e Ambiente del menzionato Comune, rilevato che il sig. Bulciolu, in relazione al detto mappale, non aveva titolo per richiedere la concessione edilizia, risultando l’area già da tempo pignorata, ha emesso la nota 14/11/2011 n. 22074, con cui ha comunicato allo stesso sig. Bulciolu e agli amministratori della Comunione d’Intenti Masconi e del Condomino Arcipelago di Gallura l’avvio del procedimento di parziale annullamento in autotutela della rilasciata concessione edilizia. <br />
Acquisite le osservazioni pervenute, il medesimo organo ha adottato la <br />
determinazione 19/10/2012 n. 981, con la quale, a opere già ultimate, ha disposto l’annullamento della concessione edilizia n. 36/2011, nella parte relativa al citato mappale 197. <br />
Ritenendo il provvedimento di autotutela illegittimo, la Comunione d’Intenti Masconi e il Condomino Arcipelago di Gallura, lo hanno impugnato chiedendone l’annullamento per vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.<br />
Si sono costituiti in giudizio sia l’amministrazione intimata che i controinteressati Brighetti e Bianchi, che, con separate memorie, si sono opposti all’accoglimento del ricorso. <br />
Alla pubblica udienza del 12/11/2014 la causa, su richiesta delle parti, è stata posta in decisione.<br />
Vanno, prioritariamente, esaminate le eccezioni di rito prospettate dal Comune resistente e dai controinteressati.<br />
Deduce il primo, che essendo mutato, dopo la proposizione del ricorso, l’amministratore della Comunione d’Intenti Masconi, il nuovo si sarebbe dovuto costituire per proseguire il giudizio, per cui, non avendolo fatto, dovrebbe essere dichiarata l’interruzione del processo. <br />
L’eccezione è infondata.<br />
Ed invero, il mutamento della persona dell&#8217;amministratore, in corso di causa, non ha incidenza sul rapporto processuale che, in ogni caso, sia dal lato attivo che da quello passivo, resta riferito alla Comunione, la quale opera, nell&#8217;interesse (comune) dei partecipanti, attraverso il soggetto che istituzionalmente spiega la rappresentanza unitaria, senza bisogno del conferimento dei poteri rappresentativi in ogni grado e fase del giudizio (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 16/10/2008 n. 25251; Sez. II, 10/2/1987, n. 1416).<br />
I controinteressati, dal canto loro, rilevano che al momento della proposizione del ricorso le assemblee di Comunione e Condominio ricorrenti non avevano autorizzato i rispettivi amministratori ad agire in giudizio, avendone, solo ex post, ratificato l’operato, peraltro non all’unanimità. <br />
Nemmeno questa eccezione coglie nel segno.<br />
Al riguardo è sufficiente rilevare che la menzionata ratifica ex post dell’attività posta in essere dai due amministratori, da parte delle assemblee della Comunione d&#8217;Intenti Masconi e del Condominio Arcipelago di Gallura, è sufficiente a sanare il difetto di autorizzazione preventiva. Né alcuna norma o principio richiedeva che la decisione fosse presa all’unanimità (cfr. art. 1108 cod. civ.).<br />
Il ricorso può, dunque, esser esaminato nel merito.<br />
Col primo motivo le parti ricorrenti, deducono che, indipendentemente dalla posizione del sig. Bulciolu, le medesime erano, comunque, legittimate in proprio a richiedere la concessione edilizia. E ciò in virtù di una preesistente servitù di passaggio a favore del fondo di loro pertinenza, gravante sul mappale 197, che le abilitava, sia a domandare l’assenso per i lavori di allargamento e manutenzione della strada su cui si esercitava la servitù, sia a chiedere quello per la posa in opera, sullo stesso percorso della detta strada, della tubazione occorrente per la realizzazione della condotta idrica.<br />
Nel descritto contesto, pertanto, la posizione del sig. Bulciolu, ed il suo eventuale difetto di legittimazione a richiedere il titolo edilizio, era del tutto inidonea ad influire sulla legittimità della rilasciata concessione edilizia. <br />
Occorre puntualizzare che sulla base della censura come più sopra sinteticamente riassunta, oggetto dello scrutinio richiesto, la questione non è se il debitore esecutato abbia titolo per richiedere la concessione edilizia, ma se questa possa essere chiesta dal titolare del diritto di servitù.<br />
Così circoscritto il thema decidendum, la doglianza risulta fondata nei limiti sotto specificati.<br />
Dispone l’art. 11, comma 1, del D.P.R. 6/6/2001 n. 380: “Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell&#8217;immobile o a chi abbia titolo per richiederlo”.<br />
In base a tale norma la giurisprudenza ha ritenuto che titolato ad ottenere il permesso di costruire sia non solo il proprietario del bene, ma anche il titolare di diritti reali o personali che abbia, per effetto di questi, la facoltà di eseguire i lavori (cfr., fra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 2/2/2012 n. 568 e 28/5/2001 n. 2881; T.A.R. Campania – Salerno, Sez. II, 8/7/2013 n. 1500; con particolare riguardo all’idoneità della servitù di passaggio a legittimare il titolare a richiedere la concessione edilizia cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16/3/2012 n. 1513 e 8/6/2011 n. 3508).<br />
Nel caso di specie, la servitù di passaggio a favore del fondo di pertinenza delle parti ricorrenti, abilitava queste ultime ad ottenere il permesso di costruire, in coerenza col contenuto del diritto, limitatamente ai lavori concernenti la strada, ma non con riguardo a quelli inerenti la posa in opera della condotta idrica, ancorchè da realizzare sullo stesso tracciato stradale oggetto della servitù di passaggio. <br />
Infatti, relativamente a tale ultimo intervento (per il quale sarebbe occorsa una servitù di acquedotto) le parti istanti erano prive di qualunque titolo che le abilitasse a conseguire il permesso di costruire. <br />
Conseguentemente l’avversato provvedimento di autotutela risulta illegittimo nella parte in cui travolge, quanto al mappale 197, l’intera concessione edilizia, anzicchè limitarsi ad annullarla con riguardo ai soli lavori di posa della tubazione. <br />
Col secondo motivo le parti ricorrenti deducono l’illegittimità del disposto annullamento parziale in conseguenza dell’omessa motivazione in ordine all’interesse pubblico al ritiro e alla sua prevalenza su quello privato al mantenimento dell’atto.<br />
La censura e fondata.<br />
Dispone l’art. 21 – nonies, comma 1, della L. 7/8/1990 n. 241: “Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell&#8217;articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d&#8217;ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall&#8217;organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge …”. <br />
Dalla trascritta norma si ricava che il legittimo esercizio del potere di autotutela è, tra l’altro, subordinato ad una congrua motivazione dell’interesse pubblico e ad una ponderazione comparativa di questo, con il contrario interesse del destinatario dell&#8217;atto (cfr, da ultimo, proprio in materia di annullamento della concessione edilizia, Cons. Stato, Sez. IV, 14/5/2014 n. 2468).<br />
Vero è che un orientamento giurisprudenziale, seguito anche da questa Sezione, afferma che l&#8217;annullamento d&#8217;ufficio di una concessione edilizia (ora permesso di costruire) non necessiti di un&#8217;espressa e specifica motivazione sul pubblico interesse al ritiro, configurandosi questo nell&#8217;interesse della collettività al rispetto della disciplina urbanistica (da ultimo, T.A.R. Sardegna, Sez. II, 16/10/2013 n. 651; Cons. Stato, Sez. IV, 30/7/2012 n. 4300 e Sez. V, 3/6/2013 n. 3037).<br />
Tuttavia, deve ritenersi che il principio di diritto espresso nel menzionato orientamento, riguardi le ipotesi in cui il titolo edilizio emesso, contrasti con la normativa urbanistica sotto il profilo oggettivo, nel senso che consenta la realizzazione di un intervento, da questa, invece, vietato.<br />
Viceversa, quando, come nella fattispecie, non è in contestazione la realizzabilità dell’opera in sé, ma la legittimazione di colui che ha richiesto il titolo abilitativo ad ottenerlo, l’interesse pubblico all’esercizio del potere di autotutela, assume una consistenza meno pregnante, per cui va espressamente valutato e comparativamente ponderato con l’interesse del privato destinatario dell’atto al suo mantenimento in vita.<br />
Poiché nel caso che occupa tale valutazione comparativa è del tutto mancata, l’atto di ritiro risulta inficiato dal vizio dedotto con la censura in esame.<br />
Peraltro, giova rilevare che la suddetta motivazione era, nella specie, tanto più necessaria, poiché, quando la concessione edilizia è stata rimossa, i lavori con la stessa autorizzati erano già stati ultimati.<br />
Il terzo motivo di gravame &#8211; con cui le parti ricorrenti deducono che l’impugnato atto sarebbe nullo perché privo di specificazioni in ordine alla portata del disposto annullamento d’ufficio, non risultando chiaro se, pur con riferimento ai lavori da eseguirsi sul mappale 197, si riferisca solo a quelli inerenti la posa della tubazione o anche a quelli concernenti le opere stradali &#8211; resta assorbito dalle considerazioni svolte in sede di esame del primo motivo. <br />
Il ricorso va, dunque, accolto.<br />
Spese ed onorari di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidati come in dispositivo, nei confronti del resistente Comune, mentre possono essere compensati nei riguardi dei controinteressati.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e per l’effetto annulla l’impugnato provvedimento di autotutela.<br />
Condanna l’intimata amministrazione al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidandole forfettariamente in complessivi € 2.500/00 (duemilacinquecento), oltre accessori nella misura di legge.<br />
Compensa le suddette spese nei confronti dei controinteressati.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Francesco Scano, Presidente<br />
Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore<br />
Antonio Plaisant, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 27/11/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-27-11-2014-n-1026/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/11/2014 n.1026</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2014 n.1026</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-2-2014-n-1026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-2-2014-n-1026/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-2-2014-n-1026/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2014 n.1026</a></p>
<p>Pres. Luigi Domenico Nappi, est. Gabriele Nunziata Scotto Di Uccio Vittorio (Avv. Gherardo Marone) c. ASL NA 1 (n.c.) 1. Pubblico impiego – Retribuzione del dipendente – Esercizio di fatto delle mansioni superiori – Differenze retributive – Condizioni &#8211; Posto vacante in organico- Provvedimento formale emesso dai competenti organi dell’ente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-2-2014-n-1026/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2014 n.1026</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-2-2014-n-1026/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2014 n.1026</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Luigi Domenico Nappi, est. Gabriele Nunziata <br /> Scotto Di Uccio Vittorio (Avv. Gherardo Marone) c. ASL NA 1 (n.c.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblico impiego – Retribuzione del dipendente – Esercizio di fatto delle mansioni superiori – Differenze retributive – Condizioni &#8211; Posto vacante in organico- Provvedimento formale emesso dai competenti organi dell’ente – Necessità &#8211; Sussiste</p>
<p>2. Pubblico impiego – Retribuzione del dipendente – Esercizio di fatto delle mansioni superiori – In sostituzione su posto vacante &#8211; Oltre i 60 giorni nell’anno solare- Senza che l’Amministrazione abbia provveduto a coprirlo- Trattamento economico corrispondente all’attività concretamente svolta -Spetta</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Nel settore del pubblico impiego, in deroga al principio della tradizionale irrilevanza dello svolgimento delle mansioni superiori, deve essere affermata la retribuibilità  di mansioni superiori effettivamente svolte, ai sensi degli artt. 29 del DPR n.761/1979 e 121 del DPR n.384/1990, in presenza di un posto vacante in organico e di un provvedimento formale emesso dai competenti organi dell’ente, indipendentemente da ogni altro atto organizzativo da parte dell’Amministrazione (1).</p>
<p>2. In caso di svolgimento da parte del dipendente pubblico di mansioni superiori per sostituzione in un posto vacante e disponibile senza che l’Amministrazione abbia provveduto a coprirlo, qualora il trasferimento alle mansioni superiori si protragga oltre i 60 giorni nell’anno solare indipendentemente dall’esistenza di un formale atto di assegnazione, spetta al prestatore di lavoro il trattamento economico corrispondente all’attività concretamente svolta. (Nel caso di specie, il TAR ha ritenuto che il divieto di essere assegnato alle mansioni superiori rende illegittimo non già il comportamento del dipendente ospedaliero che svolge di fatto le mansioni corrispondenti al livello superiore, bensì il comportamento dell’Amministrazione che mantiene l’assegnazione, o tollera l’esercizio delle mansioni, oltre il termine previsto, e pertanto, stante la legittimità della prestazione erogata dal dipendente, ha statuito la sua retribuibilità) (2).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p> (1) cfr. T.A.R. Campania, Napoli, V, 12.6.2008, n.5863; 6.3.2008, n.1146; 16.2.2007, n.1129; Cons. Stato, V, 2.7.2010, n.4235; n. 2790 del 2006; VI, n.5292 del 2005; V, n.4641 del 2005;<br />
(2) cfr. Cons. Stato, V, 24.7.1993, n.793.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n.8090/1999 R.G. proposto dal Sig. Scotto Di Uccio Vittorio, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Gherardo Marone e con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Via Cesario Console n.3; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>ASL NA 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della nota n.7441 del 5/7/1999 di rigetto dell’istanza per differenze retributive e declaratoria del diritto al riconoscimento del trattamento economico di primario.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Vista la documentazione di parte ricorrente;<br />
Visto il decreto di questo Tribunale n.7490 del 2012 di perenzione del ricorso;<br />
Visto il decreto di questo Tribunale n.23979 del 2012 di revoca della perenzione del ricorso;<br />
Viste le note di parte ricorrente;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore il Consigliere Gabriele Nunziata alla udienza pubblica del 16 gennaio 2014, ed ivi udito l’Avvocato come da verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Espone in fatto parte ricorrente di essere dipendente dell’USL n.42 con qualifica di Aiuto e di aver sempre svolto la propria attività presso il CTO di Napoli; con nota n.6414 del 22/7/1988 gli veniva conferita la Direzione del Servizio di Cardiologia del CTO svolgendo le funzioni di Primario in sostituzione del dott. De Tommasis collocato a riposo per limiti di età, ma con il provvedimento impugnato è stata negata la corresponsione delle differenze retributive assumendosi di non aver adottato alcun atto deliberativo di conferimento delle mansioni superiori.<br />
Benchè il ricorso sia stato ritualmente notificato, l’Amministrazione non si è costituita in giudizio.<br />
Alla pubblica udienza del 16 gennaio 2014 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Con il ricorso in esame parte ricorrente lamenta la violazione del DPR n.761/1979, dell’art.36 Cost. e dell’art.7 del DPR n.128/1969.<br />
2. Nel merito della controversia la Sezione ritiene, come già in analoghi precedenti (T.A.R. Campania, Napoli, V, 12.6.2008, n.5863; 6.3.2008, n.1146; 16.2.2007, n.1129), che la retribuibilità di tali mansioni debba essere affermata alla luce degli artt. 29 del DPR n.761/1979 e 121 del DPR n.384/1090 che, in deroga al principio della tradizionale irrilevanza dello svolgimento delle mansioni superiori, ne giustificano il riconoscimento a fini economici sul presupposto dell’esistenza di un posto vacante in organico e di un provvedimento formale emesso dai competenti organi dell’ente, indipendentemente da ogni atto organizzativo da parte dell’Amministrazione (Cons. Stato, V, 2.7.2010, n.4235; n. 2790 del 2006; VI, n.5292 del 2005; V, n.4641 del 2005); tali requisiti ricorrono nella fattispecie in esame, come già si è avuto occasione di precisare in precedenza.<br />
3. Per altro verso il Collegio ritiene di dover prendere atto che la giurisprudenza, a partire dalla decisione n.2 del 16.5.1991 dell’Adunanza Plenaria, ha costantemente affermato che, in caso di svolgimento da parte del dipendente dell’ASL di mansioni superiori per sostituzione in un posto vacante e disponibile senza che l’Amministrazione abbia provveduto a coprirlo, qualora il trasferimento alle mansioni superiori si protragga oltre i 60 giorni nell’anno solare indipendentemente dall’esistenza di un formale atto di assegnazione, spetta al prestatore di lavoro il trattamento economico corrispondente all’attività concretamente svolta. In tale circostanza il divieto di essere assegnato alle mansioni superiori rende illegittimo non già il comportamento del dipendente ospedaliero che svolge di fatto le mansioni corrispondenti, bensì il comportamento dell’Amministrazione che, dopo essersi avvalsa della facoltà concessale dalla norma in parola, mantiene l’assegnazione, o tollera l’esercizio delle mansioni, oltre il termine previsto; tale illegittimo comportamento comunque non comporta l’illiceità della prestazione che, pertanto, deve essere retribuita (Cons. Stato, V, 24.7.1993, n.793).<br />
3.1 Il principio di diritto della corresponsione delle spettanze retributive con gli accessori previdenziali per effetto della mera prestazione di fatto delle mansioni espletate è stato peraltro elaborato con specifico riguardo allo svolgimento da parte dell’aiuto delle funzioni di primario, non estendendosi ad esempio all’ipotesi dell’assistente medico che espleta le mansioni di aiuto, dal momento che non è concepibile che la struttura sanitaria affidata alla direzione del primario resti priva dell’organo di vertice (Cons. Stato, v, 12.4.2005, n.1640; 20.10.2004, n.6784; 16.9.2004, n.6009; 2.9.2004, n.5740), che assume conseguentemente la responsabilità dell’attività esercitata nell’ambito della divisione.<br />
Nella fattispecie parte ricorrente ha dimostrato che la certificazione rilasciata dall’Amministrazione intimata in data 26/9/2003, allorchè attesta l’avvenuto svolgimento delle superiori mansioni di primario dal 2/8/1988, smentisce quanto viceversa asserito nel provvedimento impugnato.<br />
4. Per questi motivi il ricorso è fondato e deve essere accolto con conseguente condanna dell’ASL NA 1 al pagamento delle differenze retributive richieste da parte ricorrente e relative alle mansioni superiori di Primario di Cardiologia effettivamente espletate a seguito di provvedimenti formali, naturalmente fatti salvi i periodi per i quali sia stato già corrisposto il maggiore trattamento economico.<br />
Il pagamento delle differenze retributive dovrà avvenire secondo i seguenti criteri:<br />
1) l’importo cui ha diritto parte ricorrente, riconosciuto sul presupposto dell’effettività delle mansioni esercitate, non comprende le somme che normalmente vengono erogate al dipendente in presenza di cause che giustificano la mancata prestazione del lavoro. In quest’ottica va precisato che le festività ed i giorni di riposo settimanale non interrompono la necessaria continuità nell’esercizio delle funzioni superiori e, pertanto, in tali situazioni le differenze retributive devono essere integralmente corrisposte. Il trattamento economico per mansioni superiori non spetta, invece, nei casi di congedo ordinario e straordinario (Cons. Stato, V, n. 1722 del 2001);<br />
2) dalle differenze stipendiali dovute debbono, poi, essere detratti i primi sessanta giorni di ogni anno solare in quanto, ai sensi degli artt.29 del DPR n. 761/79 e 121 D.P.R. n. 384/90, per tali periodi la copertura interinale di un posto vacante non dà diritto al relativo trattamento economico (Cons. Stato, V, n.3174 del 2001; n.5610 del 2000);<br />
3) per quanto riguarda gli accessori del credito, va precisato che, ai sensi dell&#8217;art. 429 c.p.c., gli interessi legali e la rivalutazione monetaria per gli emolumenti corrisposti tardivamente ai lavoratori dipendenti e relativi al periodo antecedente al 31/12/94 vanno calcolati separatamente sull&#8217;importo nominale del credito, con la conseguenza che sulla somma dovuta quale rivalutazione non debbono essere computati nè gli interessi, nè la rivalutazione ulteriore, e sulla somma dovuta a titolo di interessi non vanno calcolati ancora interessi e rivalutazione (Cons. Stato, 7.5.2001, n. 2559).<br />
Da ciò consegue che parte ricorrente ha diritto agli interessi legali sugli importi nominali relativi alle differenze retributive decorrenti dalla data di maturazione di ogni singolo rateo fino alla data di effettivo adempimento. La rivalutazione, poi, dovrà concernere il solo importo nominale delle differenze relative ai singoli ratei e va computata con riferimento all’indice di rivalutazione operante al momento della data di deposito della presente sentenza; ancora a parte ricorrente deve essere riconosciuto il diritto alla regolarizzazione a fini previdenziali ed assistenziali (Cons. Stato, A..P. n. 2 del 1991), mentre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali debbono essere calcolati al netto delle ritenute fiscali e previdenziali (Cons. Stato, VI, n.181 del 2003).<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie come da motivazione e, per l’effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente a quanto reclamato.<br />
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 1.000,00.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.<br />
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del giorno 16 gennaio 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Luigi Domenico Nappi, Presidente<br />
Gabriele Nunziata, Consigliere, Estensore<br />
Carlo Buonauro, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 13/02/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-2-2014-n-1026/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2014 n.1026</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2008 n.1026</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-11-4-2008-n-1026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-11-4-2008-n-1026/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2008 n.1026</a></p>
<p>L. A. O. Spiezia Pres. V. Fiorentino Est.Impresa Costa Mauro S.r.l., (Avv.ti D. Anselmi, I. Deluigi e F. Colzi) contro la Provincia di Massa Carrara (Avv. C. Geraci e L. Guccinelli) e nei confronti della Società Leonardo Group ed altri (non costituiti) 1 Ambiente – Smaltimento rifiuti – Piano provinciale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-11-4-2008-n-1026/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2008 n.1026</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-11-4-2008-n-1026/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2008 n.1026</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">L. A. O. Spiezia Pres. V. Fiorentino Est.<br />Impresa Costa Mauro S.r.l., (Avv.ti D. Anselmi, I. Deluigi e F. Colzi) contro la Provincia di Massa Carrara (Avv. C. Geraci e L. Guccinelli) e nei confronti della Società Leonardo Group ed altri (non costituiti)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1 Ambiente – Smaltimento rifiuti – Piano provinciale di gestione dei rifiuti – Mancata inclusione di impianti CDR già autorizzati &#8211; Illegittimità<br />
2 Ambiente – Determinazione dirigenziale che preveda in via innovativa di determinare una nozione di rifiuto CER 200301 diversa da quella stabilita in sede comunitaria &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ illegittimo il Piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani nella parte in cui tra gli impianti gestiti da una Società già autorizzata al trattamento di tale tipo di materiale non ha menzionato anche le due linee per la produzione di C.D.R. la cui realizzazione era stata già autorizzata prima dell’approvazione del piano ed era già in fase di avanzata attuazione.</p>
<p>2. La tipologia di rifiuto indicata dal codice comunitario rifiuti con la sigla 200301 corrisponde ai rifiuti urbani non differenziati ed è stata riprodotta nell’ordinamento nazionale con il D.M. Amb. 5.2.1998 senza alcuna modifica; pertanto è illegittima la determinazione dirigenziale che preveda in via innovativa di determinare (in sede amministrativa) una nozione di rifiuto CER 200301 diversa da quella stabilita in sede comunitaria. Il cosiddetto “rifiuto secco residuo” non può dunque corrispondere al suddetto numero di codice poiché, secondo la normativa comunitaria, viene indicato con il diverso codice 1912 (rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti). Nel caso di specie risulta quindi affetta da contraddittorietà intrinseca e da violazione della classifica europea del rifiuto CER 200301 la precisazione che l’impianto di produzione di C.D.R. autorizzato possa ricevere rifiuti CER 200301 che, pur avendo subito un primo trattamento meccanico di selezione da parte di terzi, non abbiano acquisito il nuovo codice 1912 caratteristico del rifiuto già sottoposto ad un primo trattamento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;illegittima mancata inclusione nel Piano provinciale di gestione dei rifiuti di due impianti C.D.R. precedentemente autorizzati; sulla nozione di rifiuto CER 200301 dettata dal codice comunitario dei rifiuti</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p>N. 1026 REG. SENT.<br />
ANNO 2008<br />
N. 352  REG. RIC.<br />
ANNO 2005<br />
N. 575 REG. RIC.<br />
N. 631 REG. RIC.<br />
N. 1745 REG. RIC.<br />
ANNO 2006</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />	<br />
&#8211; II^ SEZIONE &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>Sui seguenti ricorsi riuniti R.G. 352/2005, R.G. 575/2006, R.G. 631/2006 ed R.G. 1745/2006 tutti proposti da<br />
<b>IMPRESA COSTA MAURO S.R.L.</b>, con sed in Fallo (SP), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Daniele Anselmi, Ilaria Deluigi di Genova, nonché dall’avv. Fabio Colzi di Firenze nel cui studio in Firenze domiciliata in Via Sangallo n. 76;</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p>&#8211; la <b>PROVINCIA DI MASSA CARRARA</b> (per tutti i ricorsi), in persona del Presidente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Cristina Geraci e Luigi Guccinelli, in Firenze domiciliata presso la Segreteria di questo T.A.R., nonché la <b>Regione Toscana</b></p>
<p>e nei confronti di</p>
<p>&#8211; il <b>COMUNE DI AULLA</b> (per i ricorsi R.G. 575/2006 ed R.G. 1745/2006);</p>
<p>&#8211;	<b>PAPALE MANUELA</b> (per i ricorsi R.G. 631/2006 e R.G. 575/2006), nonché la <b>COMUNITA’ MONTANA DELLA LUINIGIANA</b> e <b>CERMEC S.P.A.</b>, nessuno dei quali costituitosi in giudizio;																																																																																												</p>
<p>PER L’ANNULLAMENTO<br />
&#8211; quanto al ricorso R.G. 352/2005;<br />
&#8211; in parte qua, della deliberazione della Giunta regionale della Toscana n. 1211 del 29 novembre 2004, (pubblicata sul BUR della Regione Toscana, parte II, n. 51 del 22 dicembre 2004, supp. N. 227) che dichiara conforme alle prescrizioni di cui alla DGRT- in parte qua, della deliberazione del Consiglio provinciale della Provincia di Massa Carrara n. 36 del 29 settembre 2004 di approvazione del Piano provinciale di gestione dei Rifiuti urbani;<br />
nonchè<br />
di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e/o connesso e, segnatamente, di tutti gli eventuali atti e/o pareri e/o documenti istruttori emessi in merito dalle Amministrazioni intervenute nel procedimento.<br />
&#8211; quanto al ricorso R.G. 575/2006;<br />
&#8211; della determinazione dirigenziale n. 8545 del 27 gennaio 2006 del Dirigente del Settore Ambiente e Trasporti della Provincia di Massa Carrara – comunicata con nota del medesimo Dirigente del 3/2/2006 n. 388 – avente ad oggetto “precisazione del contenut<br />
nonchè<br />
di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e/o connesso e, segnatamente, di tutti gli eventuali atti e/o pareri e/o documenti istruttori emessi in merito dalle Amministrazioni intervenute nel procedimento.<br />
&#8211; quanto al ricorso R.G. 631/2006;<br />
in parte qua della determinazione dirigenziale n. 8766 del 28 ottobre 2005 del Dirigente Settore Ambiente e Trasporti della Provincia di Massa Carrara, comunicata con nota del 18 novembre 2005 n. 5050 del medesimo Dirigente, pervenuta in giorno successivo, recante autorizzazione, ai sensi dell’art. 28 D.Lgs. 22/97, all’Impresa Costa Mauro S.r.l. alla gestione del complesso produttivo per la selezione ed il trattamento dei rifiuti in Aulla, località Albiano Magra – Via Casalina 11, <br />
nonchè<br />
di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e/o connesso;<br />
&#8211; quanto al ricorso R.G. 1745/2006;<br />
&#8211; della nota del Dirigente del Settore Ambiente e Trasporti della Provincia di Massa Carrara del 3 agosto 2006 prot. n. 3251 riguardante il conferimento di RSU prodotti dalla Provincia di Lucca presso l’impianto di trattamento rifiuti dell’Impresa Costa M<br />
&#8211; della nota a firma congiunta dell’Assessore all’Ambiente e del Dirigente del Settore Ambiente e Trasporti della Provincia di Massa Carrara del 4 agosto 2006 prot. n. 3271 avente ad oggetto conferimento RSU della Provincia di Massa Carrara, indirizzata a<br />
nonchè<br />
di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e/o connesso e, segnatamente, all’occorrenza, della nota del 3 agosto 2006 prot. n. 3310 del Dirigente del Settore Ambiente e Trasporti della Provincia, avente ad oggetto richiesta di relazione tecnica.<br />
Nonché, a seguito di motivi aggiunti proposti per gli ultimi tre ricorsi, della relazione del dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Massa Carrara trasmessa con nota 12 luglio 2007 n. 2652 e della nota 3 luglio 2007 n. 2431 (limitatamente al quarto ricorso).</p>
<p>Visti tutti e quattro i ricorsi con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione della Provincia di Massa Carrara;<br />
Viste le memorie difensive presentate da ciascuna delle parti costituite;<br />
Vista l’ordinanza istruttoria n. 937/2007 cui la Provincia di Massa Carrara ha adempiuto con nota 12 luglio 2007 n. 2652;<br />
Visto l’atto di motivi aggiunti proposto per ognuno dei 4 ricorsi in epigrafe;<br />
Visti gli atti tutti delle quattro cause;<br />
Relatore designato per tutti e quattro i ricorsi il Cons. Lydia Ada Orsola SPIEZIA;<br />
Chiamati tutti e quattro i ricorsi alla pubblica udienza del 14 febbraio 2008,  ed uditi gli avv.ti Fabio Colzi e Luigi Guccinelli;<br />
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O   E   D I R I T T O</b></p>
<p>1. Con delibera consiliare 29 settembre 2004 n. 36 la Provincia di Massa Carrara approvava (ai sensi della legge Reg. Tosc. N. 25/1998, art. 12) il “Piano Provinciale di gestione dei rifiuti urbani Aggiornamento”, recependo le prescrizioni dettate dalla Giunta Regionale Toscana 15.3.1999 n. 261 (ai sensi della cit. legge Reg. Tosc. N. 25/1998 art. 12, comma 9); di poi la Giunta Reg. Toscana con delibera 29 novembre 2004 n. 1211 ha dichiarato il Piano provinciale conforme alle prescrizioni e, quindi, ne ha disposto la pubblicazione integrale (all. A) sul Boll. Uff.Reg.Tosc., parte IIa, suppl. 227 del 22 dicembre 2004.<br />
Avverso tali delibere regionali e provinciali l’impresa Costa Mauro ha proposto il ricorso R.G. 352/2005, chiedendo l’annullamento in parte qua del Piano provinciale limitatamente alla mancata indicazione nel Piano medesimo dell’impianto di CDR (combustibile derivante da rifiuti) autorizzato con delibera dirig. N. 8550/2003 e già in fase di avanzata realizzazione alla data di pubblicazione del Piano provinciale rifiuti; mancata indicazione da tenere in considerazione per le conseguenze in ordine alla corretta pianificazione dei flussi dei rifiuti solidi urbani.<br />
Pertanto il piano provinciale dei rifiuti di Massa viene censurato dalla ricorrente per i seguenti motivi:<br />
1 e 2) Violazione del d.leg.vo n. 22/1997 art. 23 ed art. 21 e legge Reg. Tosc. N. 25/1998 art. 11, nonché del principio “tempus regit actum” e di irretroattività dei provvedimenti amministrativi della Costituzione artt. 3 e 97; difetto di presupposti legittimanti, travisamento di fatti decisivi e manifesta illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione.<br />
Il Piano, pur non facendo menzione della determinazione dirigenziale n. 8650/2003 che aveva autorizzato la ricorrente a realizzare due linee d’impianto per la produzione di C.D.R., non potrebbe – comunque -, avere l’effetto di non riconoscere in via retroattiva la validità dell’autorizzazione già rilasciata a favore della ricorrente in forza del principio “tempus regit actum”, mentre, sotto altro profilo, a partire dal 2002 l’inserimento nei piani regionali e provinciali della localizzazione di impianti di produzione di C.D.R. non costituirebbe più presupposti necessario e vincolante per il rilascio delle relative autorizzazioni a seguito della liberalizzazione introdotta dalla legge n. 179/2002, art. 23 (a modifica dell’art. 21 d.leg.vo n. 22/1997), che ha consentito ai Comuni di conferire i propri R.U. (ai fini del recupero) anche presso impianti ubicati fuori A.T.O. o Provincia.<br />
In subordine, inoltre, la ricorrente rileva la carente ricognizione degli impianti per il C.D.R. già autorizzati, in violazione della finalità stessa della pianificazione per la gestione dei rifiuti; con la ulteriore conseguenza che l’individuazione dei flussi di R.S.U. e la relativa provenienza (come riportate nel Piano) risulterebbero carenti ed inattendibili e, quindi, a maggior ragione non risulterebbero vincolanti.<br />
3) Violazione degli artt. 9 e 10 della legge n. 241/1990, nonché difetto d’istruttoria e di motivazione.<br />
Illegittimamente la provincia di Massa Carrara non avrebbe dato riscontro alla nota 23.2.2004 con cui la ricorrente (avuta conoscenza della bozza del Piano datata 9.2.2004 divulgata dalla Provincia medesima) segnalava la rilevata omissione del prpprio complesso produttivo autorizzato con determinazione dirigenziale n. 8550/2003 e già in corso di realizzazione, chiedendo, quindi, la tempestiva integrazione del Piano provinciale.<br />
Si è costituita in giudizio la Provincia di Massa Carrara chiedendo il rigetto del ricorso.</p>
<p>2. Nelle more del giudizio, peraltro, la ricorrente con ricorso R.G. 575/2006 ha, altresì, impugnato la successiva determinazione dirigenziale 27 gennaio 2006 n. 8545 (comunicata con nota 3.2.2006 n. 388 Sett. Amb.) con cui il dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Massa Carrara ha disposto delle integrazioni all’autorizzazione già rilasciata alla ditta medesima con determinazione 28.10.2005 n. 8766 per l’esercizio di un impianto avente due linee per la selezione rifiuti e due linee per la produzione di C.D.R. (loc. Albiano Magra-Comune di Aulla): con il nuovo provvedimento il Settore Ambiente provinciale precisava – tra l’altro – che i rifiuti oggetto dell’autorizzazione n. 8766/2005 devono prevenire esclusivamente da operazioni di raccolta differenziata con un quantitativo massimo da trattare per anno pari a tonnellate 90.000, per una capacità massima di stoccaggio pari a 1.500 tonnellate complessive, e che il CER 200301 andava inteso come rifiuto secco residuo non riciclabile proveniente da raccolta differenziata: veniva, poi, richiesta la garanzia fideiussoria, pari ad euro 697.215,00, a garanzia degli adempimenti prescritti nella determ.dir.n. 8766/2005 a carico del gestore dell’impianto.</p>
<p>2.1. Per le suddette “precisazioni” restrittive introdotte dalla Determ.dir.8545/2006 (unitamente alla nota dirigenziale 4.2.2006 n. 401 inviata al Comune di Aulla) l’impresa Costa ha chiesto l’annullamento censurandole per i seguenti motivi:<br />
1) Violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990 per mancato avviso di avvio del procedimento, difetto d’istruttoria e di motivazione.<br />
Illegittimamente la ricorrente non sarebbe stata avvisata della imminente adozione delle prescrizioni che, più che precisazioni del contenuto della precedente autorizzazione, avrebbero natura restrittiva della medesima e parzialmente revocatoria senza alcuna motivazione.<br />
2, 3 e 4) Violazione dell’art. 28 D.Leg.vo n. 22/1997, nonché della portata del codice CER 200301 e della decisione 2.000/532/CE, difetto di istruttoria e motivazione e dei presupposti, travisamento dei fatti, violazione del principio del contrarius actus, eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza. Violazione degli artt. 41 e 97 Cost.ne.<br />
In primo luogo l’adozione delle c.d. “precisazioni” sarebbe incompatibile in generale con il principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi in generale nonché con l’art. 28 D.Leg.vo n. 22/1997 che contempla soltanto il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto trattamento rifiuti, e non le successive precisazioni; in secondo luogo, poiché, il rifiuto CER 200301 si riferisce (secondo la codificazione comunitaria) ai rifiuti urbani non differenziati, erroneamente nelle precisazioni impugnate viene definita tale tipologia come “rifiuto secco residuo proveniente da raccolta differenziata”; inoltre erroneamente la suddetta precisazione, con l’ulteriore limite che la frazione  umida dei rifiuti non dovrebbe superare la quota del 22%, sarebbe stata ricollegata a quanto esposto dall’impresa (richiedente l’autorizzazione) nella relazione allegata al progetto approvato fin dal 2003 (vedi det.dirig. n. 8550/2003); inoltre la Provincia, sempre immotivatamente, avrebbero eliminato <br />
(dall’elenco di quelle ammesse) l’attività di recupero R4, che invece, in precedenza era consentita, mentre, specificando che i rifiuti di cui l’autorizzazione n. 8766/2005 aveva consentito il trattamento “devono provenire esclusivamente da operazioni di raccolta differenziata”, sarebbe incorsa in palese contraddittorietà con i pregressi provvedimenti che autorizzavano la realizzazione degli impianti per la produzione di C.D.R.; nonché specificamente con le tipologie di rifiuti indicate nell’allegato B della stessa determinazione impugnata con riguardo alla quantità massima di tipo di rifiuti in cui era consentito lo stoccaggio nell’impianto in questione.<br />
5) Illegittimità derivata da quella dei provvedimenti provinciali e regionali (approvazione del piano provinciale di rifiuti di Massa Carrara e corrispondente dichiarazione di conformità ai principi dettati nel piano regionale rifiuti) già impugnati in parte qua con il precedente ricorso R.G. 352/2005.<br />
Per l’ipotesi che la clausola limitativa dell’autorizzazione n. 8766/2005 (alla lavorazione di rifiuti provenienti esclusivamente da operazioni di raccolta differenziata) trovi il presupposto nella circostanza che gli impianti gestiti dalla ricorrente sono inseriti nel piano provinciale rifiuti di Massa Carrara come piattaforma a supporto della raccolta differenziata, la prescrizione medesima sarebbe illegittima anche in via derivata con riguardo ai vizi dedotti in parte qua avverso lo stesso Piano provinciale rifiuti nella misura in cui non vi sono inserite le due nuove linee per la produzione di C.D.R. (la cui realizzazione era stata autorizzata fin dal 2003).<br />
Si è costituita in giudizio la Provincia di Massa Carrara, chiedendo il rigetto del ricorso.</p>
<p>2.2. Con motivi aggiunti dell’ottobre 2007 la ricorrente ha, altresì, chiesto l’annullamento della relazione del 12 luglio 2007 trasmessa a questo T.A.R. dal dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Massa (a seguito di incombente istruttorio disposto con ord.collegiale 16.5.2007 n. 937) deducendone l’illegittimità propria ed in via derivata da quella dei provvedimenti già impugnati con l’atto introduttivo nonché con i ricorsi R.G. 352/2005 e R.G. 631/2006 nonché per violazione del D.leg.vo 22/1997 art. 28, del D.M. 5.2.1998 e della definizione del codice CER 200301 unitamente alla decisione CE 2000/532, ed infine per difetto di presupposto legittimante, violazione dei principi in materia di contrarius actus, difetto d’istruttoria e di motivazione e travisamente di fatti decisivi (3° ed ultimo motivo agg.).</p>
<p>3. Mentre pendevano i ricorsi sopraillustrati la ricorrente ha altresì impugnato innanzi a questo T.A.R. con ricorso R.G. 631/2006 nell’aprile 2006 (con trasposizione tempestiva di precedente ricorso straordinario proposto nel marzo 2006 a seguito di atto di opposizione della controinteressata Papale Manuela) la D.D. 28 ottobre 2005 n. 8766 del Settore Ambiente della Provincia di Massa Carrara chiedendone l’annullamento in parte qua limitatamente alla prescrizione che la quantità annua massima di rifiuti trattabili era fissata in 90.000 tonnellate mentre lo stoccaggio era fissato nella quantità massima di 1.500 tonn.; tali limitazioni venivano censurate per i seguenti vizi:<br />
1) Violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990, nonché difetto di motivazione e di istruttoria;<br />
2) Violazione dell’art. 28 D.Leg.vo n. 22/1997 e degli artt. 41 e 97 Cost.ne, nonché eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, difetto di istruttoria e di motivazione, manifesta illogicità, violazine del principio del contrarius actus.<br />
L’amministrazione avrebbe senza alcun motivo effettuato una revoca parziale delle quantità trattabili già assegnate alla ricorrente con la precedente autorizzazione di cui alla D.D. 8502/2001; quantità cui, invece, si sarebbero dovute aggiungere le ulteriori 90.000 tonn. Annue corrispondenti ai nuovi impianti autorizzati con D.D. 8550/2003.</p>
<p>3.1. Si è costituita in giudizio la Provincia di Massa Carrara che, preliminarmente eccepita l’inammissibilità del ricorso per la mancata impugnazione del Piano provinciale Rifiuti nella parte in cui venivano descritte le quantità di rifiuti trattate negli impianti della ricorrente, nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso, precisando che i quantitativi autorizzati corrispondevano alle istanze dell’impresa, poiché il progetto di ampliamento dell’impianto sarebbe stato finalizzato soltanto ad una riqualificazione del complesso con l’acquisizione di maggiori aree per la movimentazione,.<br />
Con motivi aggiunti proposti nell’ottobre 2007 l’impresa interessata ha altresì impugnato la già citata relazione 12.7.2007 n. 2652 (predisposta a fini istruttori dal dirigente del Settore provinciale Ambiente), deducendone l’illegittimità propria e derivata da quella dei provvedimenti già impugnati con l’atto introduttivo medesimo, nonché con i ricorsi R.G. 352/2005 e R.G. 575/2006, ed infine (3° ed ultimo mot.agg.) per vizi analoghi a quelli già azionati nel corrispondente mezzo formulato con riguardo al precedente ricorso R.G. 575/2006.</p>
<p>4. Infine, con ricorso R.G. 1745/2006, l’impresa ha chiesto l’annullamento anche delle note 3 agosto 2006 n. 3251 e 4 agosto 2006 n. 3271, a firma del dirigente provinciale del Settore Ambiente, inviate, la prima, all’ATO 2 di Lucca e la seconda alla Comunità Montana della Lunigiana (nonché per conoscenza alla ricorrente) per precisare che gli impianti della Costa erano autorizzati a ricevere soltanto rifiuti provenienti da raccolta differenziata.<br />
Avverso le suddette note vengono dedotte censure per vizi propri (quali la violazione art. 7 legge n. 241/1990, il difetto di motivazione e di istruttoria e l’incompetenza ai sensi del d.leg.vo n. 152/2006 e, per la nota 4 agosto 2006, violazione dell’art. 107 D.Leg.vo n. 267/2000 ed eccesso di potere sotto più profili) e per illegittimità propria e derivata da quella dei provvedimenti già impugnati con i ricorsi R.G. 352/2005 e R.G. 575/2006 (quarto ed ultimo articolato motivo).</p>
<p>4.1. Si è costituita la Provincia di Massa Carrara chiedendo il rigetto del ricorso in quanto gli atti impugnati si configuravano come semplici note informative tra amministrazioni e non come veri e propri provvedimenti amministrativi lesivi degli interessi della ricorrente.<br />
Con motivi aggiunti del settembre 2007 la ricorrente ha chiesto l’annullamento anche della successiva nota del Settore provinciale Ambiente 3 luglio 2007 n. 2431, diretta all’impresa Costa medesima, con cui venivano riconfermate le limitazioni e precisazioni già inserite nelle precedenti note del 2006, impugnato con l’atto introduttivo.<br />
La nuova nota veniva censurata per illegittimità propria e derivata da quella che vizierebbe le note impugnate con l’atto introduttivo ai cui motivi si fa rinvio riportandoli integralmente.</p>
<p>4.2. Come si è sopra riportato, per tutti e quattro i ricorsi la Sezione con ordinanza 16 maggio 2007 n. 937 ha ritenuto necessario disporre in via istruttoria l’acquisizione di ulteriori documenti da parte della Provincia di Massa Carrara che ha provveduto con nota 12.7.2007 n. 2652.<br />
Con memorie difensive l’amministrazione resistente ha replicato alle avverse censure per tutti i ricorsi, mentre la ricorrente ha insistito per l’accoglimento delle proprie conclusioni.<br />
Alla pubblica udienza del 14.2.2008, chiamati tutti e quattro i ricorsi ed uditi i difensori presenti, i medesimi sono andati in decisione.<br />
4 bis) Quanto sopra premesso in fatto, in diritto i quattro ricorsi in epigrafe vanno preliminarmente riuniti, per evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, al fine di deciderli congiuntamente.<br />
Nel merito la complessa controversia concerne, in sostanza, alcune modalità di svolgimento dell’attività di selezione, recupero e trattamento rifiuti, nonché produzione di C.D.R (combustibile derivante da rifiuti) esercitata negli impianti siti, in V. Casalina 11, loc. Albiano Magra, dall’impresa Costa, proprietaria del complesso produttivo e titolare delle prescritte autorizzazioni provinciali. <br />
L’attività, iniziata negli anni 90 come stoccaggio provvisorio e trattamento dei rifiuti di vario tipo, si è poi ampliata e riqualificata con il rilascio nel 2001 – 2002 di successive autorizzazioni relative ad impianti di selezione e trattamento rifiuti, nonché nel 2003 ( vedi D.D. n. 8550/2003 ) con l’approvazione provinciale del progetto per la realizzazione di due linee per la selezione rifiuti e due linee per la produzione di C.D.R; impianti il cui esercizio fu autorizzato con D.D. 8766/2005; nello stesso periodo &#8211; va ricordato – la Provincia di Massa Carrara nel settembre 2004 approvava il piano provinciale rifiuti che ha indicato l’impianto Costa tra quelli designati a sostegno della raccolta differenziata con una capacità massima di 90.000 tonn/annue per il trattamento rifiuti e di 1.500 tonn/annue per lo stoccaggio.<br />
In questo quadro di riferimento va inserito il contenzioso che ci accingiamo a trattare.</p>
<p>5. In primo luogo va accolto il ricorso R.G. 352/2005 proposto in parte qua avverso: 1) la delibera consiliare 29 settembre 2004 n. 36 con cui la Provincia di Massa Carrara ha approvato il Piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani limitatamente alla parte in cui tra gli impianti gestiti dalla Costa  non ha menzionato anche le due linee per la produzione di C.D.R. la cui realizzazione era stata già autorizzata con determ.dirig. Settore Ambiente provinciale 24.3.2003 n. 8550 (ed era in fase di avanzata realizzazione all’epoca di approvazione del piano provinciale);<br />
2) la delibera 29 nov.2004 n. 1211 (su B.U.R.T. 22.12.2004 N. 51) con cui la Giunta Reg. della Toscana, preso atto che il suddetto piano aveva recepito le prescrizioni dettate con la precedente delibera (G.R. 15.3.1999 n. 261), lo ha dichiarato conforme al Piano regionale (di cui alla delibera Cons. Reg. n. 88/1998), disponendone la pubblicazione.<br />
Precisamente appaiono fondate le censure di violazione del D.Leg.vo n. 22/1997, art. 21 comma 7 (come sostituto dalla legge 31.7.2002 n. 179 art. 23) e della legge Reg. Tosc. N. 25/1998 art. 11 (primo motivo), nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto d’istruttoria e di motivazione (secondo motivo).<br />
Invero, pur considerando che la delibera di adozione del piano provinciale di Massa Carrara risale all’ottobre 1998 (e che l’aggiornamento del Piano era stato disposto fino al 31.12.2002), non si può ritenere giustificato il mancato inserimento nel documente di approvazione – aggiornamento del piano in questione (con la delib. Cons. Prov. 29.9.2004 n. 36) delle nuove linee di selezione e produzione di C.D.R. sul cui progetto la Conferenza dei “Servizi si era comunque già pronunciata nella riunione del 27 nov. 2002, sia pure in via interlocutoria (chiedendo chiarimenti circa le caratteristiche degli impianti da autorizzare).<br />
Né tanto meno la mancata indicazione degli impianti in questione potrebbe essere intesa dalla Provincia di Massa Carrara quale presupposto restrittivo degli effetti delle autorizzazioni che, (come quella del ricorrente) sono state rilasciate per la produzione di C.D.R. dopo il dicembre 2002 ma prima delle approvazioni provinciali e regionali; restrizione che, tra l’altro, potrebbero essere opposte (come è avvenuto nel caso della ricorrente) anche in materia di pianificazione dei flussi dei R.S.U. (rif.sol.urb.): infatti, da un lato, tali restrizioni verrebbero ad incidere retroattivamente, e senza specifica preliminare previsione, sulla portata ampliativa di autorizzazioni già rilasciate ai sensi degli artt. 27 e 28 D.leg.vo n. 22/1997 senza alcuna clausola o condizione, mentre, dall’altro, la modifica legislativa all’art. 21, comma 7, del d.leg.vo n. 22/1997 introdotta dall’art. 23 legge 31.7.2002 n. 179, eliminando la pregressa situazione di privativa dei Comuni, consente a qualunque soggetto (anche diverso dal Consorzio Comunale) di essere autorizzato al recupero dei rifiuti urbani nonché ai Comuni stessi di conferire i propri rifiuti urbani anche presso impianti ubicati fuori della Provincia.<br />
Né giova alla Provincia obiettare (vedi scritti difensivi del maggio 2007 e febbraio 2008) che la localizzazione dell’impianto pubblico di C.D.R. in area adiacente all’impianto gestito dal CERMEC (Consorzio pubbl. partecipato dai Comuni della Provincia di Massa Carrara) è stata suggerita da evidenti ragioni di ottimale sfruttamento dell’impianto stesso e che, inoltre, la questione sarebbe comunque irrilevante per la ricorrente, titolare di un impianto privato autorizzato alla gestione dei rifiuti provenienti soltanto da raccolta differenziata: infatti, innanzitutto, la ricorrente non censura la previsione nel piano provinciale di Massa di un impianto di produzione di C.D.R. facente capo al CERMEC di Massa, ma la corrispondente omessa indicazione del proprio impianto per la produzione di C.D.R., oggetto dell’autorizzazione dirigenziale n. 8550 del 2003, mentre, in secondo luogo, la circostanza che tale autorizzazione fosse limitata alla gestione dei soli rifiuti provenienti da raccolta differenziata è ampiamente contestata dalla ricorrente che, proprio per tali restrizioni, ha impugnato la successiva determinazione dirig. N. 8545/2006 con il ricorso, R.G. 575/2005 che viene esaminato e deciso congiuntamente.<br />
Sul punto si può d’ora anticipare che le censure appaiono fondate, ma, per esigenze di concentrazione, si rinvia alla esposizione delle argomentazioni che si farà più innanzi, trattando il successivo ricorso R.G. n. 575/2006.<br />
Per le esposte considerazioni, quindi, la delibera consiliare della Prov. di Massa e Carrara e quella giuntale della Regione Toscana (di approvazione del piano gestione rifiuti della prov. di Massa Carrara e di dichiarata conformità del medesimo al Piano regionale di cui alla Del.Cons.Reg. Tosc. N. 88/1998) sono illegittime nei limiti sopraesposti e, pertanto, vanno annullate in parte qua nella misura in cui il Piano provinciale di Massa Carrara, nel descrivere gli impianti della ricorrente, non prende in considerazione quelli autorizzati con Determ.dirig. n. 8550/2003 e successivamente realizzati.</p>
<p>6. Si può passare, quindi, all’esame del ricorso R.G. 575/2006, proposto avverso la determinaz.dirig. n. 8545/2006 con cui il Settore Ambiente ha disposto delle “integrazioni” all’autorizzazione all’esercizio della linea di produzione C.D.R. già rilasciata pochi mesi addietro con determ.dirig. 28.10.2005 n. 8766; integrazioni che, mentre per la Provincia di Massa Carrara sono da valutare come semplici “precisazioni” che hanno “sintetizzato e chiarito quanto già emergeva dalle precedenti autorizzazioni”, invece per la ricorrente dettano ex novo clausole e prescrizioni che “modificano in senso restrittivo e parzialmente abrogativo la precedente autorizzazione e confliggono con i provvedimenti in precedenza adottati” (vedi mem.dif.Costa Febbr. 2008).<br />
Con le contestate “precisazioni” la Provincia disponeva che: 1) i rifiuti oggetto dell’autorizzazione n. 8766/2005 dovevano provenire esclusivamente da operazioni di raccolta differenziata; 2) il CER 200301 andava inteso come rifiuto secco residuo non riciclabile proveniente da raccolta differenziata, per il quale è ammessa una percentuale in frazione umida nella misura massima del 22% (come indicato dalla relaz.tecnica allegata al progetto approvato con determ.dirig.n. 8550/2003); 3) l’impresa Costa era autorizzata ad effettuare le operazioni specificate nell’allegato A del provvedimento di precisazioni per un quantitativo annuo pari a tonnellate 90.000 e con stoccaggio massimo di tonnellate 1.500; 4) le caratteristiche del C.D.R. prodotto dovevano essere conformi alle specifiche di cui all’alleg.A della citata determinazione dirigenziale n. 8550/2003.</p>
<p>6.1. A difesa del suo provvedimento la Provincia di Massa Carrara asserisce che le precisazioni si sarebbero rese necessarie poiché l’impresa Costa avrebbe tentato di utilizzare per il trattamento dei rifiuti urb. indifferenziati l’impianto autorizzato come sostegno alla raccolta differenziata; inoltre la limitazione al 22% della frazione umida del rifiuto trattabile discenderebbe dalla relazione tecnica presentata in allegato all’istanza per la realizzazione delle due linee per la produzione di C.D.R., poiché tale relazione aveva individuato le specifiche caratteristiche del CER 200301 tra cui il contenuto massimo del 22% di frazione organica del rifiuto destinato a produre C.D.R..<br />
Il provvedimento in questione è stato censurato per vizi sia propri (motivi da 1 a 4) sia derivati (motivo 3 ed ultimo) da quelli del Piano provinciale (impugnato con il ricorso R.G. 352/2005 sopra trattato).<br />
Nei sensi di seguito esposti il collegio ritiene che le prescrizioni, relative al CER 200301 (inteso dalla Provincia come rifiuto secco residuo non riciclabile proveniente da raccolta differenziata) ed alla limitazione dell’autorizzazione esclusivamente al trattamento di rifiuti provenienti da raccolta differenziata, sono illegittime per violazione della portata del codice CER 200301, travisamento dei fatti, difetto d’istruttoria e di motivazione ed irragionevolezza (vizi dedotti nell’ambito del quarto e quinto motivo).<br />
Innanzitutto appare irragionevole la clausola che i rifiuti da trattare negli impianti oggetto della determinaz.dirig. n. 8766/2005 dovrebbero provenire esclusivamente da raccolta differenziata: infatti tale “precisazione” è in evidente contrasto con il contenuto dell’All. B (annesso alla medesima determinazione) che nell’indicare i quantitativi massimi di stoccaggio consentiti per ogni tipologia di rifiuti prevede per i rifiuti urbani non differenziati 200301 una quota parte di 450 m3. <br />
In realtà trovano origine da un travisamente di fatto e di diritto sia questa prescrizione sia la definizione del rifiuto CER 200301 quale “rifiuto secco residuo non riciclabile proveniente da raccolta differenziata” per il quale, peraltro, sarebbe ammessa una percentuale in frazione umida nella misura del 22% secondo quanto “risulta dalla relazione tecnica allegata al progetto aprovato con DD n. 8550 del 24.3.2003”.<br />
Infatti la tipologia di rifiuto identificata dal codice comunitario rifiuti con la sigla 200301 corrisponde ai rifiuti urbani non differenziati ed è stata riprodotta nell’ordinamento nazionale con il D.M. Amb. 5.2.1998 senza alcuna modifica; pertanto illegittimamente la determinazione dirigenziale n. 8545/2006 pretende in via innovativa di determinare (in sede amministrativa) una nozione di rifiuto CER 200301 diversa da quella stabilita in sede comunitaria, mentre il “rifiuto secco residuo” cui si riferisce la Provincia non potrebbe, comunque, corrispondere al suddetto numero di codice poiché, secondo la normativa comunitaria, viene identificato con il diverso codice 1912 (rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti) ; quindi risulta affetta da contraddittorietà intrinseca e da violazione della classifica europea del rifiuto CER 200301 la precisazione che l’impianto di produzione di C.D.R. autorizzato con D.D. n. 8766/2005 possa ricevere rifiuti CER 200301 che, pur avendo subito un primo trattamento meccanico di selezione da parte di terzi, non abbiano acquisito il nuovo codice 1912 caratteristico del rifiuto già sottoposto ad un primo trattamento.</p>
<p>6.2. L’amministrazione provinciale asserisce che, comunque, l’autorizzazione 8766/2005, completata dalle contestate prescrizioni, sarebbe esattamente corrispondente al progetto presentato dalla ricorrente nella cui relazione tecnica (vedi pag. 50) la ricorrente avrebbe individuato le specifiche caratteristiche secche del CER 200301 ed il contenuto massimo del 22% di frazione organico del rifiuto da utilizzare per produrre C.D.R.; nella relazione (predisposta a seguito di istanza istruttoria collegiale) il dirigente del Settore Ambiente ha precisato che, nel progetto per le nuove linee destinate alla produzione di C.D.R., la ricorrente faceva riferimento al trattamento di un rifiuto “che ha già subito in altri impianti (esterni e differenti dall’impianto Costa) una prima selezione della frazione organica”.<br />
In realtà la ricorrente con la determinazione dirig. 8550/2003 era stata autorizzata a realizzare un impianto di nuova concezione avente due linee per la selezione rifiuiti e due linee per la produzione di C.D.R. mediante utilizzazione di rifiuti solidi urbani ed assimilati (ad esclusione delle frazioni derivanti da raccolta differenziata) corrispondenti a vari codici CER tra cui quello 200301 (primo tra quelli elencati); dalla relazione tecnica predisposta per questi impianti (ed acquisita in sede istruttoria) si rileva che dapprima il rifiuto conferito entra nella linea di selezione-triturazione, deferizzazione e vagliatura (in cui si separa la parte secca da quella umida) e poi la parte secca (sovvallo) viene avviata (dopo altre fasi preparatorie) alla linea di produzione di C.D.R.; pertanto, da un lato, la ricorrente, nella relazione al progetto non ha mai dichiarato che la vagliatura del rifiuto sarebbe stata effettuata da terzi, dall’altro, quando si richiama all’utilizzo di “rifiuto secco” per la produzione di C.D.R., fa riferimento al rifiuto che, dopo l’operazione di vagliatura con tamburo rotante effettuata all’interno dell’impianto proprio, viene immesso nella linea di produzione di C.D.R.<br />
E’ utile, inoltre, precisare che, ove il nuovo impianto della ricorrente fosse stato autorizzato a ricevere soltanto rifiuti provenienti da operazioni di raccolta differenziata, sarebbe stata fortemente antieconomica la previsione di un dispendioso sistema di vagliatura a tamburo rotante idoneo a separare la frazione secca da quella umida ma scarsamente utile nella presupposta ipotesi di trattamento di rifiuti provenienti già da raccolta differenziata.</p>
<p>6.3. Quanto, poi, al limite al 22% della presenza di frazione umida nel rifiuto secco residuo, a differenza di quanto indicato nella determin. Dirig. N. 8545 impugnata, non si rinvengono conformi elementi nella relazione tecnica allegata al progetto autorizzato con D.D. 8550/2003: infatti nella suddetta relazione (a pag. 57) si precisa che per la produzione di C.D.R. saranno utilizzati rifiuti solidi urbani ed assimilati (provenienti da raccolta rifiuti solidi urbani) ad esclusione delle frazioni derivanti da raccolta differenziata e destinate al recupero; poi (a pag. 50) in un grafico viene rappresentata la media merceologica del tipo di rifiuto proveniente da una prima vagliatura (sovvallo), quale materiale idoneo a produrre C.D.R., indicando presenza di una frazione umida al 22%.<br />
Pertanto nel caso in questione, più che di una specifica autolimitazione, siamo in presenza della prospettazione, a titolo esemplificativo e non vincolante, di una media composizione merceologica del rifiuto da avviare alla produzione del C.D.R., media che può variare in corrispondenza alla provenienza del rifiuto.<br />
Né appare giustificata da una minima motivazione la eliminazione (dalle operazioni ammesse ai sensi del D.Leg.vo n. 22/1997, alleg.BEC) dell’attività di recupero R4 ampiamente compatibile con gli impianti in questione nonché, a dire della ricorrente, in precedenza già consentita.</p>
<p>6.4. Infine la determinaz. N. 8545/2006 risulta viziata (per ogni possibile profilo connesso) anche in via derivata dall’illegittimità delle delibere con cui la Provincia di Massa Carrara e la Regione Toscana hanno approvato, per quanto di competenza, il Piano di gestione rifiuti della Provincia di Massa Carrara, nella misura in cui nel medesimo non era stato inserito l’impianto di selezione rifiuti e produzione di CDR autorizzato fin dal 2003 con D.D. 8550.</p>
<p>6.5. Per le esposte considerazioni, pertanto, assorbita ogni altra censura, anche il ricorso R.G. 575/2006 va accolto e, per l’effetto, va annullata in parte qua le determinaz. Dirig. N. 8545/2006 con riguardo alle precisazioni di cui alle lett. a e b nonché per la mancata previsione nell’all. A tra le operazioni ammesse, di quella di recupero R4.; va, invece, dichiarato inammissibile per carenza d’interesse l’atto di motivi aggiunti proposto avverso la relazione 12 luglio 2007 n. 2652 predisposta dal dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Massa Carrara per adempiere a specifico incombente istruttorio ordinato da questa Sezione: è, infatti evidente, che la suddetta relazione non è lesiva di per se stessa, non avendo natura provvedimentale.</p>
<p>7. Invece va esaminata nell’ambito del ricorso R.G. 631/2006 la ulteriore problematica relativa alla prescrizione, inserita nella D.D. 28.10.2005 N. 8766, secondo cui la ricorrente, pur autorizzata all’esercizio delle due nuove linee per la produzione di C.D.R., avrebbe potuto trattare un quantitativo massimo annuo di 90.000 tonnellate di rifiuti nell’intero impianto e, cioè, lo stesso quantitativo di rifiuti autorizzati con D.D. n. 8502/2001 per gli impianti già esistenti dal 2001.<br />
Preliminarmente l’amministrazione resistente eccepisce l’inammissibilità del ricorso per la mancata impugnazione del Piano provinciale di gestione dei rifiuti nella parte in cui, quale atto pianificatorio presupposto, individuava in 90.000 tonnellate per anno la quantità massima di rifiuti trattabili ed in 1.500 tonnellate quella di rifiuti stoccabili.<br />
L’eccezione, però, non appare condivisibile, atteso che (come si è visto) il Piano provinciale è stato impugnato (con il ricorso R.G. 352/2005) con riguardo alla omessa menzione delle nuove linee per la selezione rifiuti e delle due linee per la produzione di C.D.R.; omissione che ha comportato la mancata valutazione degli impianti sotto il profilo non solo della dislocazione e tipologia degli impianti medesimi ma anche del riparto dei flussi di rifiuti destinati al trattamento ed allo stoccaggio.<br />
Nel merito appaiono fondate le censure di difetto di motivazione e di istruttoria nonché di illogicità, dedotte con il secondo articolato motivo.<br />
Al fine di comprendere meglio i termini della questione, va ricordato che già nel 2001 con D.D. 15.1.2001 N. 8502 la ricorrente era stata autorizzata a trattare (nei propri impianti all’epoca in funzione) 90.000 tonnellate annue di rifiuti, indicati negli allegati A-B e C, nonché a stocare 1.500 tonnellate, così come nella D.D. 8550/2003 (recante l’autorizzazione per realizzare due nuove linee per la selezione rifiuti e due linee per la produzione di C.D.R.) era stata quantificata in 90.000 tonnellate annue, “rivalutabili sulla base della relazione annuale dell’attività svolta”, la quantità di rifiuti da trattare “presso l’impianto”.<br />
Pertanto appare evidente che, a differenza di quanto asserito dalle difese dell’amministrazione, l’indicazione del quantitativo di 90.000 tonnellate annue nella D.D. 8550/2003 si riferiva specificamente ai nuovi impianti per la cui realizzazione la ricorrente aveva appena ottenuto il relativo titolo abilitativo, senza automatiche implicazioni di assorbimento dell’assetto imprenditoriale ed autorizzatorio attinente al preesistente impianto disciplinato con la D.D. del 2001; conseguentemente la limitazione della quantità massima “complessiva annua” di rifiuti da trattare a tonnellate 90.000 (stabilita con la D.D. n. 8766/2005 – autorizzazione all’esercizio degli impianti realizzati a seguito della D.D. 8550/2003) appare priva di motivazione e contrastante con il contenuto delle citate pregresse autorizzazione, nonché affetta da illogicità manifesta ove si consideri che, a fronte di notevoli ampliamenti dell’impresa con  la realizzazione di nuove linee di trattamento rifiuti, la complessiva quantità massima di materiale da trattare sarebbe rimasta immodificata senza prevedere, quindi, nessun aumento di attività produttiva e nessuno sviluppo aziendale.</p>
<p>7.1. A sostegno della tesi che la D.D. 8550/2003 non avrebbe ampliato i quantitativi di rifiuti già autorizzati in precedenza la Provincia resistente (nella relazione acquisita in sede istruttoria datata 12.7.2007) ha fatto riferimento al alcuni atti del procedimento autorizzatorio (quali l’istanza dell’impresa del 24.5.2002 ed il verbale della conferenza provinciale rifiuti del 28.6.2002) dai quali emergerebbe chel’ampliamento dell’impianto progettato sarebbe destinato soltanto a migliorare e riqualificare il complesso produttivo (attraverso l’acquisizione di ulteriori aree per la movimentazione dei rifiuti) senza alcuna previsione di aumento dell’attività produttiva.<br />
In realtà il riferimento è inesatto: infatti, come si desume dal preambolo della D.D. 8550/2003 (autorizzaz. per le due linee per la selezione rifiuti e le due linee per la produzione del C.D.R) l’istanza per il nuovo progetto è stata trasmessa alla Provincia il 9 ottobre 2002 ed il progetto è stato favorevolmente valutato nelle riunioni del 27 novembre 2002 e 12 marzo 2003; invece con l’istanza 24 maggio 2002 la ricorrente (in epoca precedente all’iniziativa oggetto della presente controversia) aveva presentato un progetto di ampliamento soltanto della superficie di stoccaggio rifiuti (e non delle quantità) mediante acquisizione dell’area limitrofa all’impianto; il procedimento, proseguito con il verbale 28 giugno 2002 con cui la conferenza provinciale rifiuti aveva espresso parere favorevole, si era poi concluso con D.D. 3.8.2002 n. 8616 che autorizzava il suddetto ampliamento, mentre con la successiva istanza del 10 ottobre 2002 la ricorrente presentava un nuovo autonomo progetto (che consisteva nella realizzazione di due linee per la selezione rifiuti e due linee per la produzione di CDR); per tale ragione non appare né ragionevole né documentato l’assunto della Provincia (esposto nella relazione istruttoria) secondo cui tali interventi non si configurano come un nuovo impianto, ma come “completamento di un impianto preesistente con l’inserimento di due linee per la produzione di C.D.R.”.</p>
<p>7.2. A conferma del fatto che il nuovo impianto configura una distinta iniziativa produttiva basta rilevare che nel luglio 2005 la ricorrente aveva chiesto il rinnovo dell’autorizzazione già rilasciata per il primo nucleo dell’impianto con DD n. 8502 del 15.1.2001 e che tale rinnovo è stato autorizzato inserendolo nell’ambito della medesima DD 8766/2005 (relativa anche all’esercizio delle nuove linee per il C.D.R.); ciò in quanto (come si rileva nella nota 1.8.2005 della Provincia resistente) l’amministrazione riteneva opportuno rilasciare comunque un “unico atto autorizzatorio” e cioè la DD 8766/2005; tra l’altro, mentre in tale provvedimento la Provincia ha richiesto l’apposita fideiussione per un importo di € 697,215,00 in corrispondenza alle 90.000 tonn./annue autorizzate per il nuovo impianto, nella successiva DD 8545/2006 (di c.d. precisazioni) ha prescritto ancora una fideiussione di identico importo che può riferirsi soltanto alle due vecchie linee per le quali la precedente garanzia (nel frattempo) era venuta a naturale scadenza (insieme all’autorizzazione del 2001) al 15 genn. 2006; diversamente opinando, non si spiegherebbe per quale motivo nella DD 8545/2006 è stata richiesta una nuova fideiussione di importo pari a quella già indicata nella DD 8766/2005 concernente le due linee per il CDR, considerato che non vi sarebbe stato incremento di quantità trattabile rispetto a quella già in precedenza presa in considerazione ai fini del computo della garanzia fideiussoria;<br />
In conclusione, anche ove gli esposti argomenti non fossero condivisi, la contestata limitazione a 90.000 tonnellate annue “complessive”, quanto meno, sarebbe viziata da difetto assoluto di motivazione e irragionevolezza e, quindi, va modificata.</p>
<p>7.3. Per le esposte considerazioni, quindi, respinta l’eccezione preliminare ed assorbita ogni altra censura, il ricorso R.G. 631/2006 va accolto nei sensi esposti e, per l’effetto, la DD n. 8766 va annullata nella misura in cui limita a tonnellate 90.000 la quantità “complessiva” annua di rifiuti da trattare ed a tonn. 1.500 la capacità massima di stoccaggio con il conseguente obbligo della Provincia di Massa Carrara, Settore Ambiente, di adottare ulteriori determinazioni sul punto al fine di individuare, alla luce degli atti del giudizio e della documentazione di progetto della ricorrente, le nuove quantità “complessive” annue di rifiuti da trattare e da stoccare nell’intero complesso.<br />
Va, invece, dichiarato inammissibile per carenza d’interesse l’atto di motivi aggiunti proposto avverso la relazione del dirig. Settore Ambiente della Provincia di Massa Carrara del 12 luglio 2007 n. 2652 acquisita in sede istruttoria, trattandosi di atto privo di natura provvedimentale e, quindi, non lesivo.<br />
8. Si passa, infine, all’esame del ricorso R.G. 1745/2006 con cui l’impresa interessata ha chiesto l’annullamento delle note 3 agosto 2006 n. 3251 e 4 agosto 2006 n. 3271 inviate dal dirigente Settore Ambiente della Provincia resistente alla ATO Am-Lucca ed alla Comunità montana della Lunigiana a ciascuna delle quali è stato precisato che l’impianto dell’impresa ricorrente era autorizzato a trattare esclusivamente rifiuti provenienti da raccolta differenziata e che il rifiuto CER 200301 andava inteso come “rifiuto secco residuo non riciclabile proveniente da raccolta differenziata”.<br />
Avverso tali note la ricorrente ha formulato censure per vizi propri (violazione legge n. 241/1990, art. 4, difetto di motivazione e di istruttoria ed incompetenza ai sensi del D.leg.vo 3.4.2006 n. 152, nonché, quanto alla nota 4 agosto 2006, violazione del D.leg.vo 267/2000 art. 107) nonché per vizi di illegittimità propria e derivata da quella dei provvedimenti presupposti già impugnati con i ricorsi R.G. 352/2006 e R.G. 575/2006 (sopra esaminati).<br />
Ad avviso dell’Amministrazione i vizi procedimentale sarebbero insussistenti perché non si tratterebbe di provvedimenti amministrativi, ma di “note informative”, mentre i vizi di illegittimità derivata sarebbero infondati in corrispondenza della infondatezza delle impugnazioni relative ai richiamati provvedimenti presupposti.<br />
Sul punto il collegio ritiene che, a prescindere dal contesto non procedimentale nel quale sono state pefezionate, le note impugnate (trasmesse per conoscenza alla ricorrente medesima) abbiano, comunque, un sostanziale contenuto e valore confermativo degli stessi profili delle determinazioni dirigenziali che sono stati censurati con i ricorsi all’esame e per i quali, quindi, l’impresa interessata non poteva prestare acquiescenza; entrambe le note, infatti, si concludono con la precisazione che “l’impresa Costa Mauro s.r.l. non è autorizzata da questa Provincia a ricevere Rifiuti solidi urbani se non alle condizioni sopra richiamate” e, pertanto, nei confronti della medesima (destinataria per conoscenza) acquistano, comunque, una valenza di specificazione dell’ampiezza dell’attività autorizzata che anticipa (su alcuni punti contestati) le argomentazioni difensive illustrate dalla stessa amministrazione in sede processuale.<br />
Pertanto alle note impugnate va riconosciuto un valore ricognitivo provvedimentale nei confronti della ricorrente ed, in conseguenza, le medesime risultano viziate per illegittimità derivata da quella dei provvedimenti presupposti, impugnati con i ricorsi sopra esaminati, e già annullati nei sensi e limiti illustrati.</p>
<p>8.1. Analoghe considerazioni vanno estese alla nota 3.7.2007 n. 2431 (trasmessa alla ricorrente nelle more del giudizio) con cui il Settore Ambiente della Provincia di Massa Carrara (nel rispondere all’impresa interessata circa la conferibilità al CERMEC S.p.A. del rifiuto CER 191212 prodotto nell’impianto proprio) ha confermato che i rifiuti oggetto della DD 8766/2005 devono provenire esclusivamente da operazioni di raccolta differenziata.<br />
Per le esposte considerazioni, assorbita ogni altra censura, il ricorso (atto introduttivo e motivi aggiunti) va accolto nei sensi esposti e, per l’effetto, le note meglio sopra indicate vanno annullate quanto agli effetti lesivi prodotti nei confronti della ricorrente.</p>
<p>9. Riepilogando, quindi, preliminarmente riuniti i quattro ricorsi in epigrafe per commissione soggettiva ed oggettiva, nel merito i medesimi vanno accolti nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, vanno annullate (quanto al ricorso R.G. 352/2005) in parte qua la delibera Consiglio prov. Massa Carrara n. 36/2004 di approvazione del Piano prov.gestione Rifiuti urbani e la delibera Giunta Reg.Toscana n. 1217/2004 di dichiarazione di conformità al Piano Regionale nella misura in cui non ricomprende gli impianti autorizzati con DD 8550/2005; (quanto al ricorso R.G. 631/2005) la DD 8766/2005 nella parte in cui individua in complessive 90.000 tonn. annue la quantità massima di rifiuti trattabili presso gli impianti della ricorrente ed in 1.500 tonn. quella di rifiuti da stoccare; (quanto al ricorso R.G. 575/2006) la DD 8545/2006 nella parte in cui impone le “precisazioni” medio sopra indicate nonché, infine, (quanto al ricorso R.G. 1745/2006) le note del Settore Ambiente Provincia di Massa Carrara 3 agosto 2006 n. 3251 e 4 agosto 2006 n. 3271 nei sensi e limiti sopra esposti; vanno, invece, dichiarati inammissibili i motivi aggiunti presentati per i ricorsi R.G. 575/2006 ed R.G. 631/2006 per carenza d’interesse, mentre vanno accolti i motivi aggiunti al ricorso R.G. 1745/2006 e, per l’effetto, va annullata la nota 3 luglio 2007 n. 2431 nei sensi e limiti sopra esposti.<br />
Gli oneri di lite seguono la soccombenza e, liquidati in € 8.000,00 complessivi oltre gli accessori di legge, vengono posti a carico della Provincia di Massa Carrara; nulla a carico delle parti non costituite in giudizio.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II^, preliminarmente riuniti i ricorsi in epigrafe, li accoglie nei sensi e limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla in parte qua nei limiti illustrati gli atti impugnati meglio indicati in motivazione; dichiara inammissibile per carenza d’interesse gli atti di motivi aggiunti relativi ai ricorsi R.G. 575/2006 e R.G. 631/2006, mentre accoglie quello relativo al ricorso R.G. 1745/2006 e, per l’effetto, annulla la nota dirigenziale meglio indicata in motivazione.<br />
Pone gli oneri di lite, liquidati complessivamente in € 8.000,00 oltre gli accessori di legge, a carico della Provincia di Massa Carrara; nulla è dovuto dalle altre parti non costituite in giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 14 febbraio 2008, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
Lydia Ada Orsola SPIEZIA 	&#8211; Presidente f.f., est.<br />	<br />
Alessandro CACCIARI 	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Pierpaolo GRAUSO 	 &#8211; Consigliere																																																																																												</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 11 APR. 2008<br />
Firenze, lì 11 Apr. 2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-11-4-2008-n-1026/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2008 n.1026</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1026</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1026/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1026/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1026</a></p>
<p>Non va sospesa l’esclusione da una gara per l’aggiudicazione per la realizzazione di impianti di illuminazione degli svincoli stradali scaturente da una incompleta dichiarazione funzionale al controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatori di opere pubbliche e sui relativi mutamenti o collegamenti societari, per contrastare il divieto di intestazione fiduciaria</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1026/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1026</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa l’esclusione da una gara per l’aggiudicazione per la realizzazione di impianti di illuminazione degli svincoli  stradali scaturente da una  incompleta dichiarazione funzionale al controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatori di opere pubbliche e sui relativi mutamenti o collegamenti societari, per contrastare il divieto di intestazione fiduciaria a prevenzione di infiltrazioni di tipo mafioso o di plurime partecipazioni a gara. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZ. III <a href="/ga/id/2008/3/11962/g">Ordinanza sospensiva del 24 ottobre 2007 n. 4907</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanze:  1026/2008<br />
Registro Generale: 934/2008</p>
<p align=center><b>Sezione Quarta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres.ff. Costantino Salvatore<br /> Cons. Pier Luigi Lodi<br /> Cons. Antonino Anastasi<br />  Cons. Eugenio Mele<br /> Cons. Vito Carella Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 26 Febbraio 2008.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>CARIIEE SOC. COOP.</b>rappresentato e difeso dagli  Avv.ti  CARLO VISCONTI e LUCIO SOLAZZI<br />
con domicilio  eletto in Roma  VIA MICHELINI TOCCI, 50  presso CARLO VISCONTI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>ANAS S.P.A.</b><br />
rappresentato e difeso da: AVVOCATURA GEN. STATOcon domicilio  in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12<br />
e nei confronti di<br />
<b>COGETA S.R.L.</b>rappresentato e difeso da: Avv.  LORETO GENTILEcon domicilio  eletto in Roma  VIALE REGINA MARGHERITA 46presso RUGGERO FRASCAROLI</p>
<p>per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR LAZIO &#8211; ROMA &#8211; Sezione III, n. 4907/2007, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE DA GARA AGGIUDICAZ. REALIZZ. IMPIANTI ILLUMINAZIONE  SVINCOLI  STRADALI;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
ANAS S.P.A. COGETA S.R.L.<br />
Udito il relatore Cons. Vito Carella e uditi, altresì, per le parti l’Avv. Solazzi, l’Avvocato dello Stato Linda e l’Avv. Gentile</p>
<p>Considerato che le conclusioni cui sono pervenuti i primi giudici sono, al giudizio prognostico proprio dell’odierna fase, da condividere;<br />
Ritenuto, in particolare, che la (incompleta) dichiarazione in discussione è funzionale, come da normativa specifica (art. 17, comma 3, legge n. 55/1990 e DPCM 11.5.1991 n. 187),al controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatori di opere pubbliche e sui relativi mutamenti o collegamenti societari, per contrastare il divieto di intestazione fiduciaria a prevenzione di infiltrazioni di tipo mafioso o di plurime partecipazioni a gara;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 934/2008). Condanna la società appellante al pagamento a favore della controparte delle spese di lite relative all’odierna fase che si liquidano in € 1.500,00 (millecinquecento) e in parti uguali tra esse in € 750,00 (settecentocinquanta) per ciascuna.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 26 Febbraio 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
Vito Carella</p>
<p>IL PRESIDENTE FF.<br />
Costantino Salvatore</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
Giacomo Manzo</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2004 n.1026</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-3-2004-n-1026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-3-2004-n-1026/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-3-2004-n-1026/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2004 n.1026</a></p>
<p>Pres. Frascione – Est. Deodato Moccia (Avv.ti Abbamonte e Sartorio) c/ Comune di Frattaminore (Avv. Aedo Violante) 1. Atto amministrativo – eccesso di potere – diniego di concessione edilizia – sospensione in sede cautelare – nuovo diniego adottato in esecuzione della misura cautelare di sospensione – non conformità alle aspettative</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-3-2004-n-1026/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2004 n.1026</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-3-2004-n-1026/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2004 n.1026</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Frascione – Est. Deodato Moccia (Avv.ti Abbamonte e Sartorio) c/ Comune di Frattaminore (Avv. Aedo Violante)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Atto amministrativo – eccesso di potere – diniego di concessione edilizia – sospensione in sede cautelare – nuovo diniego adottato in esecuzione della misura cautelare di sospensione – non conformità alle aspettative dell’interessato – eccesso di potere per sviamento – non sussiste</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica – richiesta di concessione edilizia – rinuncia ad avvalersi di istanza di condono presentata per strutture abusive – efficacia della rinunzia – condizionata al rilascio del titolo concessorio – diniego della concessione – legittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Una ordinanza di sospensione cautelare dell’efficacia di un atto di diniego (c.d. “sospensiva propulsiva”) non vincola l’amministrazione a rideterminarsi sull’istanza in conformità alle aspettative dell’interessato, ma si limita ad imporre alla stessa di riesaminare la pratica e di definirla secondo criteri diversi da quelli utilizzati nell’adozione dell’atto sospeso.</p>
<p>2. Qualora con un’istanza di rilascio di concessione edilizia gli interessati esprimano la volontà di abbattere manufatti abusivi, in caso di rilascio del titolo, rinunciando ad un’istanza di condono, e subordinando, tuttavia, l’efficacia della rinuncia al conseguimento dell’assenso a costruire, è legittimo il diniego del comune al rilascio del titolo edificatorio in ragione dell’ambiguità rinvenibile nell’evidente conflitto tra la volontà di ottenere la concessione edilizia e quella di coltivare l’istanza di condono degli immobili abusivi: codesta volontà si risolve infatti in un’indebita negoziazione della demolizione di questi ultimi, ai fini della definizione del nuovo assetto di interessi prefigurato dagli istanti, ed impedisce all’amministrazione di apprezzare con chiarezza lo stato del terreno sul quale doveva essere realizzato l’intervento o, meglio, di ritenerlo libero, al momento del rilascio del titolo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">il provvedimento cautelare “propulsivo” non vincola l’amministrazione a provvedere necessariamente in conformità alle aspettative dell’interessato</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />IN NOME DEL POPOLO ITALIANO </b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n.3292/2002 proposto da<br />
<b>Moccia Sossio e Moccia Giuseppe</b>, quest’ultimo nella qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della Emmegi s.a.s., rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giuseppe Abbamonte e Giuseppe Sartorio ed elettivamente domiciliati presso il primo in Roma, Via Giangiacomo Porro n.8;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Comune di Frattaminore</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Silvio Aedo Violante ed elettivamente domiciliato presso l’Avv. V. Colacino in Roma, Via N. Ricciotti n.9;</p>
<p>E NEI CONFRONTI</p>
<p>Della <b>A.S.L. Napoli 3</b>, in persona del legale rappresentante, il Direttore Generale p.t.; del responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Frattaminore, ing. Pasquale Cerasuolo; del Responsabile del Procedimento, geom. Tommaso Dell’Aversana; dell’arch. Roberto Grassia, dell’arch. Pasquale Liguori e del geom. Giovanni Massaro, nella loro qualità di componenti la Commissione Edilizia Comunale di Frattaminore, tutti non costituitisi;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. I, n.5323/01 in data 7.12.2001;</p>
<p>Visto l’atto di appello con i relativi allegati;<br />
Visti l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Frattaminore;<br />
Viste le memorie difensive depositate dalle parti;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 12 dicembre 2003, relatore il consigliere Carlo Deodato, uditi gli Avv.ti Abbamonte e Sartorio;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con la sentenza appellata il T.A.R. della Campania, decidendo tre ricorsi riuniti proposti dai Sigg. Moccia Sossio e Troncone Antonella contro il Comune di Frattaminore, ha: dichiarato improcedibile il ricorso n.1115/2000, con il quale era stato impugnato il parere negativo espresso dalla commissione edilizia in ordine alla domanda di concessione edilizia presentata dai ricorrenti ed avente ad oggetto la realizzazione di n.10 villette a schiera e n.6 alloggi a torre, e respinto il ricorso n.5048/2000, avente ad oggetto il diniego di concessione edilizia, e quello n. 10708/2000, avente ad oggetto l’adozione di una variante generale al P.R.G. che comportava il mutamento della destinazione del fondo di proprietà dei ricorrenti da Zona B1- Residenziale in Zona ospedaliera di interesse comunale.<br />
Avverso tale decisione hanno proposto rituale appello i Sigg.ri Moccia Sossio e Giuseppe (il secondo quale legale rappresentante della Emmegi s.a.s.), criticando la correttezza della pronuncia reiettiva sia nella parte in cui ha sancito la legittimità del diniego di concessione edilizia, che assumono loro spettante, sia nella parte in cui ha ritenuto la variante generale immune dai vizi denunciati a suo carico, ed invocandone la riforma, con conseguenti annullamento degli atti impugnati in primo grado e condanna del Comune al risarcimento dei danni.<br />
Si è costituito il Comune di Frattaminore, ribadendo la legittimità del proprio operato, sotto tutti i profili censurati dai ricorrenti, contestando la fondatezza dell’appello ed invocandone la reiezione.<br />
Con ordinanza n.502/03 in data 17 dicembre 2002 venivano richieste informazioni al Comune appellato in ordine alla destinazione d’uso dei capannoni abusivi esistenti sul terreno interessato dalla controversa attività edilizia, al fine di verificare l’applicabilità alla fattispecie degli artt. 7, comma 12, e 8 comma 11, delle n.t.a. del P.R.G..<br />
Espletato tale incombente istruttorio, il ricorso veniva successivamente trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 12 dicembre 2003.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1.- Le parti controvertono sulla legittimità del diniego di concessione edilizia opposto dal Comune di Frattaminore alla domanda di concessione edilizia presentata dal Sig. Moccia Sossio e dalla Emmegi s.a.s., avente ad oggetto la realizzazione di n.10 villette a schiera e n.6 alloggi a torre sul terreno di loro proprietà, e della delibera di adozione della variante generale al P.R.G., con cui veniva mutata la destinazione dell’area da Zona B1- Residenziale in Zona ospedaliera di interesse comunale, con conseguente preclusione dell’intervento costruttivo progettato dai ricorrenti.<br />
Ai fini di una compiuta comprensione delle questioni controverse, giova premettere una sintetica ricognizione della vicenda sostanziale e processuale oggetto di scrutinio.<br />
Il Sig. Moccia Sossio e la Emmegi s.a.s., quali comproprietari di un terreno sito nel Comune di Frattaminore e ricadente in Zona B1 &#8211; Residenziale Nuovo Centro – del P.R.G., richiedevano il rilascio di una concessione edilizia avente ad oggetto la realizzazione di n.10 villette a schiera e n.6 alloggi a torre sul terreno di loro proprietà, da realizzarsi previo abbattimento di capannoni abusivi insistenti sul fondo (in relazione ai quali era stata presentata dagli interessati domanda di condono).<br />A seguito di una complessa istruttoria ed in riscontro ai solleciti ed alle diffide formulati dagli interessati, la commissione edilizia esprimeva parere contrario all’assentibilità dell’intervento.<br />
Tale avviso veniva impugnato dagli interessati con il ricorso n.1115/00 ed il T.A.R., con il provvedimento cautelare del 23.2.2000, ordinava al Comune il riesame dell’istanza.<br />
Il successivo provvedimento del 30.3.2000 con cui il Comune respingeva la domanda di concessione edilizia veniva impugnato con il ricorso n.5048/2000 e sospeso dal T.A.R. (nella camera di consiglio del 14.6.2000), che ordinava nuovamente all’amministrazione il riesame della pratica.<br />
L’esame dell’istanza veniva, tuttavia, sospeso dall’amministrazione “sino all’approvazione della variante al piano regolatore generale, adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione n.32 del 27.6.2000…”.<br />Anche quest’ultima delibera veniva impugnata dagli interessati con il ricorso n.10708/2000.<br />
Con la sentenza n.5323/2001 (oggi appellata) il T.A.R. disponeva la riunione dei ricorsi e così provvedeva: dichiarava improcedibile il primo (n.1115/00), sulla base del rilievo che il parare negativo della c.e.c. con lo stesso impugnato era stato assorbito e sostituto dal sopravvenuto diniego, e respingeva il secondo (n.5048/2000), ritenendo corretta la ragione ostativa indicata dal Comune nel contrasto tra la volontà espressa dagli interessati con la domanda di condono dei capannoni abusivi e quella, manifestata con l’istanza di concessione edilizia, di abbatterli, e il terzo (n.10708/2000), escludendo un obbligo di motivazione della delibera di adozione della variante generale e giudicando, comunque, la stessa immune dal denunciato vizio di eccesso di potere (sotto i diversi profili dedotti dai ricorrenti).<br />
Gli odierni appellanti criticano la correttezza delle valutazioni assunte dai primi giudici a sostegno della pronuncia reiettiva, ribadiscono l’illegittimità del diniego di concessione edilizia e della delibera di adozione della variante generale e reiterano la domanda risarcitoria.<br />
Il Comune appellato difende la correttezza della statuizione gravata e contesta gli argomenti dedotti a fondamento dell’appello.</p>
<p>2.- Occorre, anzitutto, osservare che da un’analisi complessiva dell’atto di appello si ricava che l’assunto di fondo che lo sorregge e che attraversa trasversalmente le censure più specifiche è costituito dall’addebito al Comune di avere indebitamente procrastinato la definizione del procedimento (anche mediante il ritardato riesame della pratica, due volte ordinato dal T.A.R.) al solo fine di impedire agli interessati l’attività costruttiva progettata e di avere, a tale esclusivo scopo, adottato la variante generale che preclude definitivamente ogni possibilità edificatoria sull’area.<br />
Si tratta di una accusa che investe il comportamento complessivo (comprensivo degli atti adottati e dei silenzi serbati) tenuto dall’amministrazione nella complessa vicenda dianzi descritta e che fonda, secondo la stessa prospettazione dei ricorrenti, la domanda di risarcimento dei danni.<br />
L’assunto si rivela, tuttavia, infondato.<br />
Nonostante la tempistica dello svolgimento dei rapporti tra gli interessati e l’amministrazione possa indurre qualche legittima perplessità sulla correttezza dell’azione di quest’ultima, gli elementi addotti a sostegno dell’affermato sviamento di potere si rivelano inidonei a fondare il convincimento di un’effettiva distorsione nell’esercizio del potere sottoposto al presente giudizio.<br />
La presunta violazione delle ordinanze c.d. propulsive adottate dal T.A.R., segnalata come grave indizio dello sviamento, risulta, innanzitutto, inconfigurabile.<br />
Il predetto tipo di provvedimenti cautelari non vincola, infatti, l’amministrazione a rideterminarsi sull’istanza in conformità alle aspettative dell’interessato, ma si limita ad imporre alla stessa di riesaminare la pratica e di definirla secondo criteri diversi da quelli utilizzati nell’adozione dell’atto sospeso.<br />
Ciò posto, deve rilevarsi che, a fronte della sospensiva del parere negativo della commissione edilizia, il Comune ha adottato il diniego sulla base di argomenti diversi da quelli assunti a sostegno dell’atto sospeso, così come, a fronte della sospensiva del provvedimento reiettivo della domanda di concessione edilizia, l’amministrazione ha deciso di soprassedere al riesame della pratica, essendo intervenuto un fatto nuovo e decisivo, quale l’adozione di una variante generale al P.R.G. che impediva l’attività costruttiva progettata dagli interessati.<br />
Come si deve, in entrambi i casi, l’amministrazione non è rimasta inerte e si è astenuta dal reiterare le determinazioni sospese, provvedendo correttamente, invece, a nuove valutazioni, ancorchè condizionate, nel secondo caso, dalla decisiva sopravvenienza di un nuovo assetto urbanistico dell’area.<br />
Che poi quest’ultimo sia stato volutamente e strumentalmente introdotto e deliberato dal Comune al solo scopo di impedire l’attività edificatoria dei ricorrenti va escluso sulla base dell’agevole rilievo che il relativo assunto resta sprovvisto di qualsivoglia significativo riscontro, diverso dalla mera sequenza temporale degli eventi, di per sé insufficiente, in difetto di altri convergenti indizi, a dimostrare il presunto sviamento di potere asseritamente insito nella sopravvenuta determinazione urbanistica.<br />
Vanno, quindi, disattesi l’assunto esaminato e, con esso, tutti i motivi logicamente riconducibili alla medesima tesi.</p>
<p>3.- Così esclusa la sussistenza del vizio di eccesso di potere per sviamento nella complessiva attività provvedimentale censurata, occorre procedere all’esame delle doglianze più specifiche rivolte all’indirizzo degli atti impugnati in primo grado, iniziando dall’esame di quelle dedotte a carico del diniego di concessione edilizia del 30.3.2000.<br />
Giova premettere che le censure riferite, nell’atto d’appello, al c.d. “primo diniego”, e cioè al parere negativo impugnato con il ricorso n.1115/00, vanno dichiarate inammissibili, in quanto omettono qualsiasi critica alla declaratoria di improcedibilità pronunciata al riguardo in prima istanza sulla base del corretto rilievo della sopravvenuta adozione del provvedimento di rigetto dell’istanza di concessione edilizia (evidentemente sostitutivo del parere), o, comunque, improcedibili, siccome rivolte contro atti definitivamente superati, nel loro contenuto dispositivo, dal diniego impugnato con il ricorso n.5048/00.<br />
Passando all’esame delle doglianze rivolte contro quest’ultimo provvedimento, deve rilevarsi che lo stesso risulta fondato su due concorrenti ragioni: il contrasto del progetto con il combinato disposto degli artt. 8, comma 11, e 7, comma 12, delle n.t.a. del P.R.G. e la pendenza di un’istanza di condono edilizio ai sensi della legge n.47/85 dei capannoni abusivi insistenti sul terreno interessato dall’intervento progettato dai ricorrenti.<br />
I primi giudici hanno giudicato fondato quest’ultimo rilievo ostativo e lo hanno ritenuto, di per sé, sufficiente a sorreggere il provvedimento impugnato, omettendo, così, di esaminare le censure rivolte all’indirizzo dell’altra ragione assunta a sostegno del diniego.<br />
Tale convincimento si rivela corretto e merita conferma.<br />
Giova rammentare, in fatto, che gli interessati, nella domanda di concessione edilizia, avevano espresso la volontà di abbattere i capannoni abusivi, nel caso del rilascio del titolo, e che avevano rinunciato all’istanza di condono, subordinando, tuttavia, l’efficacia della rinuncia al conseguimento dell’assenso a costruire.<br />
In presenza di siffatta situazione, si appalesa decisivo il duplice rilievo dell’inidoneità della rinuncia condizionata all’istanza di condono e della “promessa” (anch’essa condizionata) di abbattimento dei capannoni abusivi a rendere libero, e perciò altrimenti utilizzabile a fini edificatori, il terreno interessato dall’intervento costruttivo e della non negoziabilità dell’oggetto di un illecito (quale il prodotto di un abuso edilizio) allo scopo di conseguire il titolo richiesto.<br />
Risulta, in sostanza, agevole rilevare che l’ambiguità rinvenibile nell’evidente conflitto tra la volontà di ottenere la concessione edilizia e quella di coltivare l’istanza di condono degli immobili abusivi, per il caso di diniego di assenso del progetto presentato, si risolve in un’indebita negoziazione della demolizione di questi ultimi, ai fini della definizione del nuovo assetto di interessi prefigurato dagli istanti, ed impedisce all’amministrazione di apprezzare con chiarezza lo stato del terreno sul quale doveva essere realizzato l’intervento o, meglio, di ritenerlo libero, al momento del rilascio del titolo.<br />
La rilevata mancanza dell’indefettibile condizione della libertà dell’area che deve ospitare la costruzione progettata risulta, in definitiva, sicuramente idonea a legittimare l’impugnato diniego.<br />
La conclusione appena raggiunta esime il Collegio dalla disamina delle questioni relative all’altra parte della motivazione del diniego, stante la sufficienza di quella esaminata a sancirne la legittimità.</p>
<p>4.- In merito alle contestazioni indirizzate all’adozione della variante generale al P.R.G., che trasforma l’area in questione, confinante con l’Ospedale S. Giovanni di Dio, in zona ospedaliera, occorre, anzitutto, ribadire che la relativa iniziativa provvedimentale risulta immune, per le ragioni illustrate al punto n.2, dal vizio di sviamento di potere denunciato a suo carico sotto diversi profili (tutti, tuttavia, riconducibili all’assunto di fondo già disatteso).<br />
Occorre, ancora, premettere che l’attività di pianificazione generale, alla quale va ricondotta la delibera controversa, risulta connotata da ampia discrezionalità amministrativa e che lo scrutinio della legittimità dell’esercizio della relativa potestà deve essere circoscritto alla sola verifica di vizi logici macroscopici o di errori di fatto nelle valutazioni sottese alla nuova definizione dell’assetto urbanistico.<br />
Tanto premesso, si rileva che i ricorrenti invocano impropriamente la tutela di un affidamento qualificato, che avrebbe dovuto indurre l’amministrazione ad un apprezzamento specifico e motivato della loro posizione, posto che la predetta situazione non sorge per il solo fatto della preesistenza di uno strumento urbanistico più favorevole, ma esige la diversa condizione, nella fattispecie inconfigurabile, della sussistenza di atti amministrativi o di altre manifestazioni di volontà che abbiano impegnato la discrezionalità futura della stessa amministrazione (Cons. Stato, sez. II, 6 marzo 1996, n.3083).<br />
Così come inconferente si rivela l’invocazione dei principi giurisprudenziali che hanno sancito l’inopponibilità al privato delle sopravvenute modificazioni apportate agli strumenti urbanistici.<br />
Mentre, infatti, l’orientamento richiamato (Cons. Stato, Ad. Plen. 8 gennaio 1986, n.1, Cons. Stato, sez. IV, 2 giugno 2000, n.3177) postula, perché gli strumenti urbanistici sopravvenuti possano ritenersi inopponibili all’interessato, che gli stessi siano adottati in un momento successivo a quello di notificazione della sentenza di annullamento del precedente diniego, nel caso di specie i ricorrenti, lungi dall’aver ottenuto un accertamento giurisdizionale dell’illegittimità del provvedimento negativo della concessione edilizia, avevano solo conseguito due ordinanze cautelari favorevoli che, tuttavia, per il loro carattere sommario ed interinale non possono in alcun modo essere equiparate, ai fini che qui interessano, ad una pronuncia decisoria di accoglimento del ricorso (che produce, come tale, gli effetti costitutivi dell’eliminazione del diniego).<br />Né può riconoscersi maggior pregio agli argomenti con cui si contesta, sotto diversi profili, la reale sussistenza dell’interesse pubblico che, nella relazione di accompagnamento al progetto di modifica del P.R.G., viene indicato quale causa giustificativa della variante: la realizzazione di strutture aggiuntive all’Ospedale San Giovanni di Dio, con la conseguente esigenza di estendere all’area (confinante) dei ricorrenti la zona ospedaliera di interesse comunale.<br />
Premesso che la predetta indicazione costituisce, di per sé, adeguata e coerente motivazione della variante generale (peraltro non necessaria, nel riscontrato difetto di un&#8217;aspettativa qualificata in capo agli interessati), deve rilevarsi che le denunciate incongruenze nell’azione amministrativa che ha preceduto e seguìto l’adozione della delibera contestata non valgono a rivelare, come infondatamente pretesto dagli appellanti, la presunta carenza di una reale esigenza pubblica di ampliamento della vicina struttura ospedaliera, posto che tale assunto risulta validamente smentito dalla documentata istruttoria che ha preceduto la deliberazione della variante (si veda, in particolare, la conferenza di servizi tra il comune e la ASL competente), che fuga ogni dubbio sull’effettivo interesse dell’ amministrazione alla realizzazione del riferito ampliamento dell’ospedale.<br />
Risulta, da ultimo, del tutto logica e ragionevole la scelta del terreno di proprietà dei ricorrenti che, siccome confinante con l’area sulla quale insiste l’Ospedale S. Giovanni di Dio, appariva come la più idonea e funzionale a garantire la più utile realizzazione delle strutture aggiuntive.<br />
Vanno, quindi, disattese anche le censure rivolte contro il capo della decisione con cui è stato respinto il ricorso n.10708/00, così come la pretesa risarcitoria, in quanto sfornita del necessario sostegno dell’illegittimità degli atti amministrativi asseritamente pregiudizievoli.</p>
<p>5.- Alle considerazioni che precedono conseguono la reiezione dell’appello e la conferma della statuizione appellata.</p>
<p>6.- Sussistono, nondimeno, ragioni di equità per disporre la compensazione delle spese processuali.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge il ricorso indicato in epigrafe e compensa le spese processuali;<br />
ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 dicembre 2003, con l&#8217;intervento dei signori:<br />
EMIDIO FRASCIONE Presidente<br />
GIUSEPPE FARINA Consigliere<br />
MARCO LIPARI Consigliere<br />
ANIELLO CERRETO Consigliere<br />
CARLO DEODATO Consigliere Estensore</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE IL PRESIDENTE</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 3 marzo 2004<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-3-2004-n-1026/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2004 n.1026</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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