<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>10258 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/10258/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/10258/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 16:54:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>10258 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/10258/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2006 n.10258</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-11-10-2006-n-10258/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-11-10-2006-n-10258/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-11-10-2006-n-10258/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2006 n.10258</a></p>
<p>Pres. Giulia &#8211; Est. Quiligotti IMPRESA AMATI SILVANO (Avv. R. Barberis) c/ Comune di Ardea (Avv.ti G. Piccinni, F. Mastrocola), Società Sole s.p.a. (Avv. G. Piccinni) sulla legittima esclusione dalla gara per l&#8217;affidamento di servizi dell&#8217;impresa che abbia omesso di specificare i costi relativi alla sicurezza ex art. 1, co.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-11-10-2006-n-10258/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2006 n.10258</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-11-10-2006-n-10258/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2006 n.10258</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.   Giulia                 &#8211;              Est. Quiligotti<br /> IMPRESA AMATI SILVANO (Avv. R. Barberis) c/ Comune di Ardea  (Avv.ti G. Piccinni, F. Mastrocola), Società Sole s.p.a. (Avv. G. Piccinni)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla legittima esclusione dalla gara per l&#8217;affidamento di servizi dell&#8217;impresa che abbia omesso di specificare i costi relativi alla sicurezza ex art. 1, co. 1 e 3,&nbsp; l. 327/2000</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Appalto di servizi – Gara – Esclusione dell’impresa concorrente – In caso di omessa specificazione nell’offerta economica dei costi di sicurezza  &#8211; Legittimità – Sussiste &#8211; Ex art. 1, co. 1 e 3 l. 327/2000 – Mancata indicazione degli oneri sicurezza nella <i>lex specialis</i> di gara – Irrilevanza – Ragioni</span></span></span></p>
<hr />
<p>In una gara per l’affidamento di un appalto pubblico di servizi, deve ritenersi legittima, ai sensi dell’art. 1, co. 1 e 3, l. 327/2000 (sulla valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare d’appalto), l’esclusione dell’impresa concorrente che abbia omesso di specificare in sede di redazione dell’offerta economica i costi relativi alla sicurezza, così da impedire alla commissione di gara di valutarne la congruità ai fini della verifica dell’anomalia dell’offerta, senza che rilevi in alcun modo la mancata specificazione di tali costi nella <i>lex specialis</i>, posto che il predetto art. 1 introduce una norma inderogabile, destinata ad operare autonomamente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b><br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
Sez. II bis</b></p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>ha pronunziato la seguente <br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
sul ricorso n. <b>2627/2003</b> proposto</p>
<p>dall’<B>IMPRESA AMATI</B> <B>SILVANO</B>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Riccardo Barberis ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello  stesso , sito in Roma, alla Via Valdagno n. 22;<br />
<b></p>
<p align=center>
</b>contro
</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>&#8211;  il <b>Comune di Ardea</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso in giudizio dall’Avv. Gianluca Piccinni e Fabio Mastrocola ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, in Roma, alla Via G.G. Belli n. 39;<br />
<b></p>
<p align=center>
e nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>&#8211;   della <b>società Sole s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso in giudizio dall’Avv. Gianluca Piccinni  ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, in Roma, alla Via Belli n. 39;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento previa sospensiva</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del verbale del 3.2.2003 di esclusione dell’impresa ricorrente dalla gara per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e segnalazione semaforica del Comune di Ardea per la ritenuta inammissibilità dei giustificativi in quanto non rispettanti i presupposti della L. n. 327/2000, art. 1, commi 1 e 3;<br />
nonché atti presupposti, connessi e consequenziali, ed in particolare il bando di gara e l’aggiudicazione definitiva;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Amministrazione comunale intimata nonché della controinteressata;<br />
Viste le ordinanze nn. 1733/2003 e 1284/2004;<br />
Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Designato relatore alla pubblica udienza del 4.5.2006 il Primo Referendario Maria Cristina Quiligotti, ed uditi gli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti;<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Con ricorso notificato il 27.2.2003 e depositato il 13.3.2003, l’impresa ricorrente ha impugnato il verbale del 3.2.2003 di esclusione della stessa dalla gara per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e segnalazione semaforica del Comune di Ardea per la ritenuta inammissibilità dei giustificativi in quanto non rispettanti i presupposti della L. n. 327/2000, art. 1, commi 1 e 3 nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali, e, in particolare, il bando di gara e l’aggiudicazione definitiva.<br />
Il Comune di Ardea ha pubblicato in data 25.10.2002 il bando di gara per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e segnalazione semaforica del Comune per un importo a base di asta di euro 635.208,00.<br />
La procedura prescelta, ai sensi del punto n. 8 del bando di gara, è quella del pubblico incanto mediante offerta segreta secondo le modalità di cui al successivo punto n. 13 del bando, che richiama, ai fini della verifica delle offerte anomale, l’art. 25 del D. lgs. n. 157/1995, con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 23, co. 1, del D. Lgs. n. 157/1995 a favore dell’offerta con il prezzo più basso.<br />
All’esito della gara, svoltasi in data 17.12.2002, l’offerta presentata dalla impresa ricorrente è risultata superiore alla soglia di anomalia delle offerte e la stazione appaltante ha, pertanto, proceduto nei suoi confronti alla verifica nel merito della congruità del prezzo offerto, richiedendo, con la nota di cui al prot. n. 942 del 17.12.2002, gli opportuni chiarimenti all’impresa in ordine agli elementi costitutivi dell’offerta ritenuti pertinenti che hanno determinato la percentuale di ribasso offerta.<br />
L’impresa ricorrente ha riscontrato la suddetta richiesta con la nota di cui al prot. n. 127/02, allegando n. 9 schede tecniche illustrative dei prezzi offerti, riportando in allegato le buste paga ed i cedolini degli operai impiegati nel servizio e giustificando il ribasso offerto con la possibilità di ammortizzazione dei costi relativi in quanto svolgente analoghi servizi in comuni viciniori.<br />
Con il verbale di gara del 3.2.2003 la stazione appaltante ha ritenuto non ammissibili i giustificativi prodotti  in quanto non rispettanti i presupposti della L. n. 327/2000, art. 1, commi 1 e 3.<br />
L’impresa ricorrente ha impugnato il suddetto verbale deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi di censura:<br />
1- Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della L. n. 327/2000 e dell’art. 5, co. 1, lett. c), del d.m. n. 145/2000 nonché della Tariffa regionale prezzi pubblicata sul BURL n. 10 del 10.4.2002, dell’art. 17 del Capitolato speciale di appalto, della Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n. 2 del 10.1.2002 ed eccesso di potere per manifesta illogicità e contraddittorietà.<br />
La stazione appaltante avrebbe omesso di evidenziare i costi per l’allestimento delle misure di sicurezza nel bando di gara, precludendosi, di conseguenza, la possibilità di contestare l’offerta economica in ragione della suddetta presupposta carenza.<br />
Non sussisterebbe la dedotta carenza di indicazione dei costi della sicurezza atteso che l’impresa nell’allegazione dei giustificativi ha specificato come i prezzi offerti fossero quelli di cui alla Tabella regionale dei prezzi del 10.4.2002 di cui al  BURL n. 10 del 10.4.2002 in relazione ai quali viene specificato nelle “ avvertenze generali” che tutti i prezzi sono comprensivi di spese generali ed utili e comprendono in linea generale i costi della sicurezza collettiva e personale nonché i relativi apprestamenti previsti nelle norme di settore.<br />
Peraltro le norme del Capitolato speciale di appalto, allegate al bando di gara, di cui agli artt. 16 e 17, prevedono che nei prezzi offerti tutti gli oneri ed obblighi che l’appaltatore dovrà sostenere tra cui anche gli oneri per l’approntamento delle opere di protezione e la completa applicazione della normativa antinfortunistica.<br />
Infine l’art. 5 del DM 19/04/2000 n. 145, co. 1, lett. i), dispone testualmente che “ 1. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d&#8217;appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell&#8217;appaltatore:  ….. i ) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni. “ ed in tal senso si è espressa l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici con la determinazione n. 2 del 10.1.2002.<br />
Peraltro, ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. n. 157/1995, i costi delle misure di sicurezza risultando da un documento ufficiale, quale la Tabella regionale dei prezzi del 10.4.2002 di cui al  BURL n. 10 del 10.4.2002, non sarebbero soggetti a giustificazioni particolari ed ad indicazioni puntuali.<br />
2- Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 della L. n. 109/1994 e degli Allegati I e II al D. Lgs. n. 494/1996 nonché eccesso di potere per manifesta illogicità e contraddittorietà.<br />
La stazione appaltante ha omesso completamente la indicazione dei detti costi concernenti la sicurezza pur essendo elemento costitutivo essenziale dell’offerta economica.<br />
In particolare il bando non avrebbe rispettato in tal senso la prescrizione dell’art. 31 della L. n. 109/1994 e degli Allegati I e II al D. Lgs. n. 494/1996, che troverebbero applicazione, nel caso di specie, pur trattandosi di un appalto di servizi, in considerazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria rientranti nell’appalto.<br />
3- Violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del D. Lgs. n. 157/1995 ed eccesso di potere per illogicità manifesta.<br />
Il provvedimento di esclusione è stato assunto da parte della stazione appaltante senza il rispetto del principio del contraddittorio ed in violazione dell’obbligo di fornire una puntuale motivazione al riguardo, non apparendo sufficiente al fine il generico richiamo ad una disposizione di legge.<br />
Peraltro la stazione appaltante avrebbe dovuto, ai sensi del successivo comma 4, del richiamato art. 1 della L. n. 327/2000, provvedere all’accertamento della particolare e significativa difformità dell’offerta  rispetto ai parametri di cui ai precedenti commi 1 e 3.<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Ardea con memoria del 24.3.2003 con la quale ha dedotto, in via preliminare, la irricevibilità per tardività del ricorso nella parte in cui impugna il bando di gara – per la dedotta irragionevolezza dello stesso nella parte in cui non ha espressamente previsto e quantificato gli oneri di sicurezza- atteso che, in considerazione della sua immediata lesività, lo stesso doveva essere immediatamente e tempestivamente impugnato, e l’inammissibilità nella parte in cui contesta la motivazione addotta dalla stazione appaltante ai fini della esclusione della società ricorrente, in considerazione della discrezionalità di cui la stessa gode in materia che ne consente la contestazione esclusivamente per illogicità e, nel merito, la sua infondatezza, con particolare riguardo alla presunta violazione dell’obbligo partecipativo, attesa la mancanza di una specifica disposizione di legge che impone il contraddittorio nella successiva fase della verifica dell’anomalia delle offerte in sede di contestazione.<br />
Si è costituita in giudizio la controinteressata Sole s.p.a., aggiudicataria dell’appalto a seguito dell’esito della verifica dell’anomalia dell’offerta dell’impresa ricorrente, con memoria di risposta e con ricorso incidentale, notificato il 25.3.2003 e depositato il 27.3.2003 -, a seguito della conoscenza degli atti della procedura ed in particolare della documentazione prodotta in sede di gara da parte della impresa ricorrente acquisita in sede di accesso agli atti consentito dal Comune in data 17.3.2003-, per l’annullamento dell’ammissione della impresa Amati alla gara, di cui al verbale del 17.12.2002, per violazione del punto n. 15 del bando di gara relativamente alla fideiussione presentata in quanto carente dei richiesti requisiti dell’ escussione a semplice richiesta, della rinuncia al beneficio della preventiva escussione, dell’impegno al rilascio della garanzia definitiva ed infine della validità per almeno 180 gg..<br />
Con memoria sul ricorso incidentale della Sole depositata il 26.3.2003 l’impresa Amati ha dedotto la infondatezza nel merito dello stesso, chiedendone il rigetto ed insistendo per l’accoglimento del proprio ricorso.<br />
L’infondatezza del detto ricorso incidentale sarebbe evincibile dalla semplice lettura della fideiussione dell’Assicurazione edile presentata dalla impresa ricorrente, avuto riguardo alle prescrizioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 delle condizioni generali di assicurazione.<br />
Con memoria del 2.4.2003 la Sole s.p.a. ha replicato alla memoria della società ricorrente insistendo per il rigetto del ricorso.<br />
Con l’ordinanza n. 1733/2003 del 3.4.2003 è stata rigettata l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato per l’omessa specificazione da parte dell’impresa ricorrente al Comune dei costi concernenti la sicurezza.<br />
Con istanza del 9.2.2004 la società ricorrente ha reiterato la richiesta di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati in quanto ritenuta fondata su ulteriore documentazione acquisita in un secondo momento e con la successiva memoria del 16.2.2004 ha più diffusamente argomentato sui motivi di ricorso, deducendo la infondatezza del ricorso incidentale.<br />
Con memoria del 25.2.2004 la Sole s.p.a. ha insistito nell’infondatezza nel merito del ricorso, chiedendo la reiezione della seconda istanza cautelare.<br />
Con memoria del 26.2.2004 il Comune ha chiesto a sua volta  la reiezione anche di questa seconda istanza cautelare.<br />
Con la successiva ordinanza n. 1284/2004  del 26.2.2004 è stata dichiarata la inammissibilità della nuova istanza di sospensione cautelare  per l’assenza di un fatto nuovo sopravvenuto nonché per l’avvenuta presentazione dell’istanza da parte del procuratore munito di mandato speciale per la sola fase cautelare e non anche per il ricorso.    <br />
Con memorie del 28.4.2006 sia il Comune di Ardea che la controinteressata Sole s.p.a. hanno insistito per il rigetto del ricorso. <br />
All’udienza del 4.5.2006 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio che hanno insistito ciascuno nelle rispettive difese.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
La questione oggetto del presente giudizio attiene alla legittimità della esclusione della società ricorrente dalla gara di appalto indetta dal Comune di Argea ed avente ad oggetto  il servizio di manutenzione pubblica di illuminazione e di impianti semaforici del Comune la cui offerta, a seguito della richiesta dei giustificativi di cui all’art. 25 del D. lgs. n. 157/1995, è stata ritenuta anormalmente bassa dalla Commissione di gara, con il ribasso di oltre il 50% rispetto all’importo a base di asta, per omessa indicazione dei costi di sicurezza e dei lavoratori di cui all’art. 1, co. 1 e 3, della L. n. 327/2000.<br />
Si prescinde dalla trattazione delle molteplici eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso in trattazione di cui agli scritti difensivi del Comune di Ardea e della società controinteressata Sole s.p.a. in considerazione della sua infondatezza nel merito; e, per il medesimo motivo, diviene irrilevante la trattazione del ricorso incidentale presentato dalla Sole s.p.a. avverso il provvedimento che aveva originariamente ammesso la società ricorrente alla partecipazione alla gara di cui trattasi.<br />
In ordine logico va per primo esaminato il secondo motivo di ricorso con cui è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, co. 1 e 3, della L. n. 327/2000 in quanto nel bando sarebbe stata illegittimamente omessa la indicazione dei detti costi della sicurezza con la conseguenza che, in mancanza, la commissione non avrebbe potuto procedere alla esclusione dalla gara per il detto motivo.<br />
Si premette che, nel caso di specie, la normativa applicabile è quella di cui al D. lgs. n. 157/1995, trattandosi di appalto di servizi, come si evince, da un lato, dallo specifico richiamo alla detta normativa da parte del bando di gara, e, dall’altro, dall’indicazione da parte del bando di gara e del capitolato speciale di appalto dell’oggetto dell’appalto consistente nell’ “ esercizio, la manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici esistenti sul territorio e di proprietà del Comune di Ardea”; ne consegue, da un lato, l’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 1 della L. n. 327/2000 e, dall’altro, la inapplicabilità della pur richiamata disposizione di cui all’art. 31, co. 2, della L. n. 109/1994, concernente gli appalti di lavori, che prescrive la evidenziazione dei costi della sicurezza in sede di bando di gara con la specificazione della loro non assoggettabilità al ribasso d’asta.<br />
L’art. 1 della L. 7/11/2000 n. 327, “ Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto.”, dispone testualmente che : <br />
“1. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione, nei casi previsti dalla normativa vigente, dell&#8217;anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizio e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In fase di prima applicazione le predette tabelle sono definite entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, aggiornate in caso di variazione delle componenti del costo del lavoro. <br />
2. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. <br />
3. Nella valutazione dell&#8217;anomalia delle offerte, <b>quando si tratti di settori non disciplinati dalla legge 11 febbraio 1994</b>, n. 109 e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni, <b>gli enti aggiudicatori sono tenuti altresì a considerare i costi relativi alla sicurezza</b>, che devono essere <b>specificamente indicati</b> e risultare <b>congrui </b>rispetto all&#8217;entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture. <br />
4. Sono considerate anormalmente basse ai sensi e per gli effetti di cui all&#8217;art. 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, le offerte che si discostino in modo evidente dai parametri di cui ai commi 1, 2 e <b>3</b>. <br />
….”<br />
Sulla base di tale quadro normativo il motivo in esame è infondato.<br />
Al riguardo, è sufficiente rilevare che l&#8217;art. 1 della L. n. 327/2000 configura una norma inderogabile, la cui operatività è autonoma, in virtù della sua natura e della fonte da cui promana e pertanto non è subordinata ad un espresso richiamo da parte del compilatore del bando o della lettera di invito.<br />
Ne consegue che, essendo l&#8217;amministrazione tenuta al rispetto della normativa invocata dall&#8217;impresa ricorrente, il mancato espresso riferimento testuale a tali vincoli normativi è giuridicamente irrilevante.<br />
Né può fondatamente ritenersi che proprio la mancata specificazione dei costi della sicurezza in sede di bando di gara abbia reso impossibile per l’impresa ricorrente la indicazione dei detti costi in sede di redazione dell’offerta economica, atteso proprio il tenore testuale del richiamato disposto di cui all’art. 1 della L. n. 327/2000 che indica i parametri di riferimento dei detti costi cui confrontarsi.<br />
L&#8217;applicazione dell&#8217;art. 1 della L. n. 327/2000 comporta peraltro non già l&#8217;esclusione automatica dell&#8217;offerta che si discosti dai parametri di costo del personale indicati nel decreto del Ministro del lavoro, bensì che simili offerte debbano essere considerate anormalmente basse e quindi sottoposte al procedimento di verifica di cui all&#8217;art. 25 d.lg. n. 157 del 1995 espressamente richiamato dalla stessa L. n. 327/2000.<br />
L&#8217;art. 1 comma 1, della L. 7 novembre 2000 n. 327, costituisce infatti una specificazione della previsione normativa di cui all&#8217;art. 25, comma 2, d.lg. 17 marzo 1995 n. 157, nel senso che introduce un parametro certo &#8211; le tabelle ministeriali sul costo del lavoro &#8211; cui riferire la valutazione dell&#8217;anomalia delle offerte, ma non nel senso di autorizzare l&#8217;esclusione automatica di quelle che contengano valori inferiori a quelli minimi, quanto in quello di impedire l&#8217;allegazione di giustificazioni sulla remuneratività delle offerte riferite alle tariffe sul costo del lavoro e di precludere alle amministrazioni di tenere conto di quelle eventualmente prodotte. <br />
Il legislatore ha pertanto mostrato con le predette norme di non avere considerato negli appalti di servizi gli oneri di servizi quale un costo fisso ed immutabile da indicarsi già in sede di bando di gara, bensì si è limitato ad imporre l’onere di specificazione in sede di redazione dell’offerta, riservandosi la valutazione discrezionale in ordine alla loro congruità rispetto alla entità ed alle caratteristiche del servizio.<br />
Ai sensi dell&#8217;art. 1 della L. n. 327/2000 devono essere pertanto rappresentati, a pena di esclusione dalla gara per l&#8217;aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi e forniture, i costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati e risultare congrui rispetto all&#8217;entità ed alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.<br />
E le disposizioni richiamate, nell&#8217;imporre la specifica indicazione dei costi relativi agli oneri di sicurezza affrontati dall&#8217;impresa offerente, lungi dall&#8217;introdurre un inutile formalismo, tendono a tutelare in maniera efficace le condizioni di sicurezza in cui si trovano ad operare le maestranze impiegate nell&#8217;azienda. Infatti, l&#8217;indicazione della voce relativa ai suddetti costi e, soprattutto, la loro congruità rispetto al lavoro/servizio/fornitura da eseguire, fa sì che nessuna impresa possa offrire ribassi consistenti a scapito &#8211; non del profitto perseguito &#8211; ma delle condizioni generali di sicurezza dei lavoratori impiegati.<br />
L’offerta economica, negli appalti di servizi, deve, pertanto, contenere un ulteriore componente specifica data dai costi della sicurezza che ciascuna impresa concorrente deve provvedere ad indicare espressamente al fine di consentire alla commissione di gara di verificare, nell’eventuale giudizio di anomalia dell’offerta, la congruità della detta indicazione nell’economia complessiva dell’offerta con un valutazione rimessa alla discrezionalità della stessa commissione di gara.<br />
La mancata indicazione dei detti costi della sicurezza non ha pertanto reso possibile alla commissione di gara di effettuare la valutazione sulla congruità degli stessi ai fini della verifica dell’anomalia dell’offerta.<br />
Ugualmente infondato è il primo motivo, volto a sostenere che i costi della sicurezza sarebbero stati comunque, desumibili dalla tariffa regionale dei prezzi approvata dal Consiglio Regionale del Lazio e pubblicata sul B.U. della Regione Lazio n. 10 del 10.4.2002, richiamata dalla soc. ricorrente nelle proprie giustificazioni.<br />
Non può ritenersi rilevante ai fini che interessano il richiamo generico alla predetta tariffa regionale contenuto nella relazione giustificativa dell’offerta anomala nel quale si fa riferimento a tabelle compilate ai soli fini revisionali ed inoltre in materia di appalti di opere pubbliche e non invece, come nel caso di specie, di servizi pubblici; considerato che, comunque, il requisito dell’indicazione specifica nell’offerta economica dei costi di sicurezza non può ritenersi soddisfatto dalla circostanza che le singole tariffe regionali contengano “ in linea generale, tutte le misure di sicurezza collettive e personali…”, mancando, comunque, la quantificazione di tali oneri. <br />
Così come agli appalti di lavori pubblici si riferisce espressamente il richiamato art. 5, co. 1, lett. i) del D.M. n. 145/2000, sul quale si è soffermata l’Autorità dei LL.PP. con la determinazione dirigenziale n. 2 del 10.1.2001 e che, pertanto, si devono ritenere inconferenti nel caso di specie, trattandosi esclusivamente di un appalto di servizi.<br />
Né può fondatamente ritenersi che l’offerta economica presentata dalla società ricorrente, in quanto riferita a prezzi comprensivi di tutti gli oneri e gli obblighi gravanti sull’appaltatore (cfr. artt. 16 e 17 del capitolato speciale d’appalto), includesse perciò anche l’indicazione dei costi di sicurezza, in mancanza della specificazione delle singole voci che la compongono e proprio con particolare riferimento alla voce inerente i costi di sicurezza.<br />
Ed infatti, nel caso di appalto di servizi, gli elementi costitutivi dell’offerta e dunque i relativi criteri di valutazione sono il costo della manodopera, i costi relativi alla sicurezza del personale, le spese per l’acquisizione dei materiali di consumo e delle attrezzature, le spese generali e l’utile di azienda.<br />
Detti elementi costitutivi devono essere analiticamente individuati proprio al fine di consentire all’amministrazione la valutazione dell’adeguatezza dell’offerta presentata e l’assolvimento degli oneri di legge con riferimento al costo della manodopera  ed ai costi della sicurezza.<br />
Applicando le richiamate disposizioni di legge al caso in esame, emerge che la società ricorrente è stata esclusa correttamente dalla gara per anomalia dell&#8217;offerta, posto che i costi relativi agli oneri di sicurezza non sono stati evidenziati nè in sede di offerta economica nè in sede di giustificazioni fornite in ordine all’anomalia.<br />
Nè maggior pregio hanno le argomentazioni della società ricorrente circa la rilevata carenza di giustificazioni in ordine al costo del lavoro.<br />
Invero, la semplice allegazione di alcune buste paga del personale dipendente non poteva ritenersi di per sè sufficiente a dar conto dell’incidenza del costo del lavoro, quale elemento costitutivo dell’offerta presentata ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto “de quo”.<br />
Altrettanto infondato è l’ulteriore motivo di censura con il quale è stato dedotto l’asserito difetto del contraddittorio in sede di valutazione delle offerte sospettate di anomalia.<br />
La società ricorrente sostiene infatti che la commissione di gara si sarebbe limitata ad un generico richiamo delle disposizioni di legge senza consentirle di fornire gli adeguati ed opportuni chiarimenti al riguardo<br />
La commissione di gara, dopo avere accertato nella seduta del 17.12.2002 l’eccessivo ribasso del prezzo offerto dalla società ricorrente, ha attivato il procedimento di cui all’art. 25 del D. lgs. n. 157/1995 nel pieno rispetto del contraddittorio, richiedendo alla società ricorrente i giustificativi concernenti la propria offerta e, soltanto dopo avere esaminato la relazione giustificativa, nella seduta del 3.2.2003 ha rilevato non ammissibilità dei detti giustificativi per violazione dell’art. 1 della L. n. 327/2000.<br />
Ne consegue che la società ricorrente era stata messa sin dall’inizio del procedimento di verifica dell’anomalia nelle condizioni di comprendere quali  fossero gli elementi sui quali soffermare la propria attenzione. <br />
Peraltro la garanzia procedimentale accordata al presentatore dell’offerta ritenuta anormalmente bassa si esaurisce nell’obbligo gravante in capo all’amministrazione appaltante di richiedere all’impresa le necessarie giustificazioni, senza che possa desumersi da alcuna norma o principio generale l’esistenza di un ulteriore obbligo di valutare nel contraddittorio delle parti gli elementi giustificativi presentati dall’impresa.<br />
Né si ritiene sussistente il dedotto difetto di motivazione di cui al detto ultimo motivo di censura, considerato che dal tenore testuale del provvedimento impugnato è dato rilevare non soltanto il richiamo alla specifica disposizione di legge (il detto richiamo infatti non può essere assolutamente ritenuto generico, come dedotto in ricorso, attesa la specifica indicazione non solo della legge ma anche dell’articolo di legge e dei commi interessati dal provvedimento) ma anche l’aspetto ed il profilo sul quale si è soffermata l’attenzione dell’amministrazione ai fini di deliberare l’esclusione dalla gara della società ricorrente.<br />
Il ricorso va, in conclusione, respinto.<br />
Le spese di giudizio, sussistendo giusti motivi, possono compensarsi fra le parti. </p>
<p align=center>
<b>P.Q.M.</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda bis, respinge il ricorso in epigrafe. <br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma il 4.5.2006, in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei signori magistrati:</p>
<p>Patrizio Giulia, Presidente<br />
Francesco Giordano, Consigliere <br />
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-11-10-2006-n-10258/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2006 n.10258</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
