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	<title>10251 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>10251 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2008 n.10251</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-17-11-2008-n-10251/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-17-11-2008-n-10251/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2008 n.10251</a></p>
<p>Pres. e relatore Di Giuseppe Fallimento Conti S.p.a. (Avv. R. Pastorelli e T. Manferoce) c/ Azienda ospedaliera S. Camillo – Forlanini di Roma (Avv.ti E. Mammone e L. Fratto). sui limiti del sindacato del G.A. nel caso di ottemperanza ad un decreto ingiuntivo non opposto 1. Processo amministrativo – Decreto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-17-11-2008-n-10251/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2008 n.10251</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-17-11-2008-n-10251/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2008 n.10251</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. e relatore  Di Giuseppe<br />   Fallimento Conti S.p.a. (Avv. R. Pastorelli e T. Manferoce) c/<br /> Azienda ospedaliera S. Camillo – Forlanini di Roma (Avv.ti E. Mammone e L. Fratto).</span></p>
<hr />
<p>sui limiti del sindacato del G.A. nel caso di ottemperanza ad un decreto ingiuntivo non opposto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Decreto ingiuntivo &#8211; Ottemperanza –Ricorso – Termine &#8211; Esecuzione forzata contro la P.A. – Inapplicabilità &#8211; Ragioni.<br />
2. Processo amministrativo – Ottemperanza – Decreto ingiuntivo – Sindacato del G.A.- Limiti.<br />
3. Processo amministrativo – Sospensione &#8211; Questione pregiudiziale – Ammissibilità &#8211; Presupposti.<br />
4. Processo amministrativo – Obbligazioni pecuniarie &#8211; Giudicato – Esecuzione – Necessità – Conseguenze – P.A. &#8211; Difficoltà finanziarie – Irrilevanza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel giudizio di ottemperanza a decreto ingiuntivo non opposto non si applica, in mancanza di un espresso richiamo normativo, il limite temporale di operatività dei 120 giorni dalla notifica del titolo, prescritto per le esecuzioni forzate nei confronti di pubbliche amministrazionei dall’art. 14 della legge n. 30 del 1997, atteso che il giudizio d’ottemperanza non può farsi rientrare genericamente nel novero delle azioni di esecuzione forzata, trattandosi di un rimedio diverso da esse e con esse concorrente. (1)</p>
<p>2. Nel giudizio d’ottemperanza per l’attuazione delle statuizioni contenute in un decreto ingiuntivo emesso dal G. O., divenuto esecutivo, il G. A., una volta accertato, oggettivamente, il non ancora intervenuto pagamento delle somme oggetto del decreto stesso, è investito solo della funzione di garantire l’espletamento degli adempimenti materiali per soddisfare tale precetto, senza alcun onere di doversi dar carico delle ragioni della situazione debitoria e dell’imputabilità dell’inerzia riscontrata (2).<br />
3. L’art.295 c.p.c., nel prevedere la sospensione del processo amministrativo quando la decisione dipenda dalla definizione di altra causa, postula non un mero collegamento tra due emanande statuizioni, ma un vincolo di stretta consequenzialità, per cui l’altro giudizio, oltre a coinvolgere le stesse parti, deve investire una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, la cui soluzione sia determinante, in tutto od in parte, per l’esito della causa da sospendere (3).<br />
4. L’amministrazione è sempre tenuta ad eseguire il giudicato e per nessuna ragione, di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica, può sottrarsi a tale obbligo, non avendo in proposito alcuna discrezionalità per quanto concerne l’an ed il quando, ma al più, e non necessariamente, una limitata discrezionalità per il quomodo; quindi la stessa non può invocare asserite difficoltà finanziarie per sottrarsi alla necessità del puntuale adempimento delle obbligazioni pecuniarie nascenti a suo carico dal giudicato (4).<br />
</b>_______________________________________________________________<br />
1. Cfr. TAR Molise 05.04.2002 n. 272; TAR Milano, III, 14.12.2004 n. 6410. <br />
2. Cfr. Cons. St., VI, 29.01.2002 n. 480. <br />
3. Cfr. Cons. St., V, 15.02.2007 n. 642. <br />
4. Cfr. Cons. St., IV, 07.05.2002 n. 2439.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER IL LAZIO SEDE DI ROMA <br />
SEZIONE TERZA QUATER<br /></b></p>
<p>composto dai magistrati:<br />
Mario Di Giuseppe                                           Presidente   relatore<br />
Antonio Amicuzzi                                            consigliere<br />
Carlo Taglienti                                                  consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 7460 del 2007, proposto da </p>
<p>
<b>FALLIMENTO CONTI s.p.a.</b>, in persona del Curatore dr. Emilio Abrami, rappresentato e difeso dagli avv. Renato Pastorelli e Tommaso Manferoce, presso il secondo elettivamente domiciliato in Roma, piazza Vescovio n. 21;</p>
<p align=center>contro<i></p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
<b>AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO &#8211; FORLANINI di ROMA</b>, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentato<i> </i>e difeso dagli avv. Egidio Mammone e Luigi Fratto, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Forlanini n. 1, presso la sede aziendale;<br />
<b></p>
<p align=center>per l’ottemperanza</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 80 del 2006 emesso dal Tribunale civile di Treviso-Sezione distaccata di Montebelluna.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della predetta Azienda;<i><br />
</i>Relatore, alla udienza in camera di consiglio del 28.5.08, il presidente Mario Di Giuseppe;<br />
Uditi i difensori delle parti in causa come da verbale d’udienza;<i><br />
</i>Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>F A T T O  E  D I R I T T O
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con il decreto ingiuntivo in epigrafe indicato la sopra citata Azienda è stata condannata al pagamento in favore della parte creditrice delle somme nel decreto stesso liquidate.<br />
Risulta dal fascicolo di causa che tale decreto, munito di formula esecutiva, è stato ritualmente notificato alla predetta Azienda sanitaria la quale è stata anche diffidata a darvi esecuzione con atto di costituzione in mora debitamente notificato.<br />
Trascorso invano il termine assegnato per l’esecuzione, con il ricorso in epigrafe indicato ne è stata chiesta l’ottemperanza, compresa la nomina di un commissario “ad acta” per l’eventualità che l’Azienda persista nell’inadempimento.<br />
Risulta dal fascicolo di causa che del deposito del ricorso è stata data comunicazione alla predetta Azienda con nota raccomandata della Segreteria del TAR cui è pervenuta ricevuta di ritorno da oltre trenta giorni.<br />
Per resistere si è costituita in giudizio l’Azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini di Roma la cui difesa, con memoria depositata il 17.10.07, ha (in sintesi) eccepito: I)-l’inammissibilità del ricorso poichè proposto prima dello spirare del termine dilatorio di 120 giorni prescritto dall’art. 14 della legge n. 30 del 1997 e s. m.; II)-la necessità di sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c. poiché innanzi al Tribunale civile di Roma è pendente l’opposizione dell’Azienda all’atto di precetto notificato il 5.12.06 dalla stessa parte onde conseguire lo stesso credito in questa sede rivendicato; III)-la parziale improcedibilità della domanda poiché l’Azienda ha già provveduto al pagamento di una parte (€ 105.238,84) del dovuto, restando debitrice della somma di € 32.542,28 oltre accessori; IV)-l’impossibilità temporanea della prestazione a causa della mancanza di fondi in bilancio che dovevano essere messi a disposizione dalla Regione Lazio; V)-l’inesigibilità degli inteessi moratori ex D. Lgs. n. 231 del 2002 poiché il relativo art. 3 ne fa salvo il debitore ove dimostri che il ritardo nel pagamento è stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.<br />
Con memoria depositata il 23.5.08 la difesa di parte ricorrente ha puntualmente controdedotto alle avverse eccezioni, insistendo per l’accoglimento del ricorso.<br />
Il Collegio ritiene infondate le eccezioni di parte resistente.<br />
Con riguardo alla prima eccezione il Collegio condivide l’orientamento giurisprudenziale secondo cui al giudizio di ottemperanza a decreto ingiuntivo non opposto non si applica, in mancanza di un espresso richiamo normativo, il limite temporale di operatività dei 120 giorni dalla notifica del titolo, prescritto per le esecuzioni forzate nei confronti di pubbliche amministrazionei dall’art. 14 della legge n. 30 del 1997, atteso che il giudizio d’ottemperanza non può farsi rientrare genericamente nel novero delle azioni di esecuzione forzata, trattandosi di un rimedio diverso da esse e con esse concorrente (<i>cfr.:</i> TAR Molise 05.04.2002 n. 272; TAR Milano, III, 14.12.2004 n. 6410). L’eccezione va, quindi, disattesa.<br />
Con riguardo alla seconda eccezione va osservato che l’art.295 c.p.c., nel prevedere la sospensione del processo quando la decisione dipenda dalla definizione di altra causa, postula non un mero collegamento tra due emanande statuizioni, ma un vincolo di stretta consequenzialità, tale per cui l’altro giudizio, oltre a coinvolgere le stesse parti, deve investire una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, la cui soluzione sia determinante, in tutto od in parte, per l’esito della causa da sospendere (<i>cfr.: </i>Cons. St., V, 15.02.2007 n. 642).<br />
Nel caso in esame ciò che risulta pendente innanzi ad altro giudice è una opposizione ad atto di precetto relativo allo stesso debito derivante dal medesimo decreto ingiuntivo non opposto, e quindi passato in autorità di giudicato. Pertanto, la soluzione di quel giudizio non è determinante in questa sede con carattere di pregiudizialità; infatti, non v’è dubbio che il decreto ingiuntivo di che trattasi esista e che esso non è stato opposto nel termine e nella sede prescritti. Dunque non occorre sospendere il giudizio in esame in questa sede, atteso che il positivo e fruttuoso esito di questo, verosimilmente prevedibile per una data anteriore alla conclusione dell’altro giudizio (la cui udienza per precisare le conclusioni, come riferito in memoria di parte ricorrente e non smentito da controparte, risulta fissata per il 14.01.2010), comporterà la relativa cessazione di quel giudizio per intervenuta soddisfazione del credito vantato.<br />
Con riguardo alla terza eccezione il Collegio ritiene che la circostanza dell’essere stata pagata una cospicua parte del debito di cui al decreto ingiuntivo di che trattasi non rilevi ai fini dell’ammissibilità del giudizio d’ottemperanza proposto senza fare a ciò riferimento, giacchè sarà onere del nominando Commissario ad acta provvedere in via sostitutiva soltanto per la differenza (€ 31.035,68 oltre interessi come dovuti) rimasta, com’è pacifico in causa, tuttora insoluta.<br />
Con riguardo alla quarta eccezione il Collegio ritiene che la dedotta impossibilità per l’Azienda ospedaliera di completare il pagamento del debito, impossibilità ancorata anche all’impignorabilità delle somme di bilancio necessarie per pagare gli stipendi ed i beni e servizi indispensabili per prestare l’assistenza ospedaliera, non possa condizionare in senso negativo l’azione qui intrapresa per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo di che trattasi.<br />
Ed invero, l’amministrazione è sempre tenuta ad eseguire il giudicato e per nessuna ragione, di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica, può sottrarsi a tale obbligo, non avendo in proposito alcuna discrezionalità per quanto concerne l’<i>an</i> ed il <i>quando</i>, ma al più, e non necessariamente, una limitata discrezionalità per il <i>quomodo</i>; quindi la stessa non può invocare asserite difficoltà finanziarie per sottrarsi alla necessità del puntuale adempimento delle obbligazioni pecuniarie nascenti a suo carico dal giudicato (<i>cfr.: </i>Cons. St., IV, 07.05.2002 n. 2439). E nel giudizio d’ottemperanza per l’attuazione delle statuizioni contenute in un decreto ingiuntivo emesso dal G. O., divenuto esecutivo, il G. A., una volta accertato, oggettivamente, il non ancora intervenuto pagamento delle somme oggetto del decreto stesso, è investito solo della funzione di garantire l’espletamento degli adempimenti materiali per soddisfare tale precetto, senza alcun onere di doversi dar carico delle ragioni della situazione debitoria e dell’imputabilità dell’inerzia riscontrata (<i>cfr.: </i>Cons. St., VI, 29.01.2002 n. 480).<br />
Tali ultimi due arresti giurisprudenziali, ad avviso del Collegio, conducono alla reiezione anche della quinta eccezione riguardante la dedotta inesigibilità degli interessi moratori per effetto della salvezza prevista dall’art. 3 del D. Lgs. n. 231 del 2002 per il caso di impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile all’Azienda ospedaliera.<br />
Tanto premesso, il ricorso in esame deve essere accolto.<br />
Infatti, con il sopra citato decreto ingiuntivo è stato dichiarato l’obbligo della predetta Azienda di pagare alla parte creditrice, qui ricorrente, le somme di denaro ivi liquidate.<br />
A tanto non risulta sia stato adempiuto completamente, nonostante la notifica del decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva ed il suo passaggio in autorità di cosa giudicata, oltre alla notifica dell’atto di costituzione in mora per l’adempimento ai sensi degli artt. 90 e 91 del R.D. n. 642 del 1907.<br />
Ed infatti, risulta pacifico in causa che l’Azienda debitrice ha pagato una parte del debito, ma non tutte le somme dovute.<br />
Per assicurare effettività al giudicato occorre, dunque, ordinare alla predetta Azienda ospedaliera di pagare le residue somme dovute per il decreto ingiuntivo di che trattasi, maggiorate di interessi legali, e moratori per le sei fatture indicate nello stesso decreto, computati fino al giorno dell’effettivo soddisfo, oltre alle spese successive occorse ed occorrende con accessori come per legge, assegnando all’uopo un termine congruo decorrente dalla notifica della presente sentenza.<br />
Peraltro, appare opportuno, per l’eventualità che persista l’inerzia dell’Azienda, nominare sin d’ora un Commissario “ad acta” il quale, decorso inutilmente il predetto termine e verificata l’inottemperanza, provveda in via sostitutiva a dare esecuzione alla presente sentenza, entro un ulteriore termine congruo, adottando tutti gli atti occorrenti, ivi comprese l’iscrizione della necessaria posta di spesa nel bilancio dell’Azienda e l’emissione del relativo mandato di pagamento.<br />
Le spese per l’espletamento delle attività commissariali, ivi compreso il compenso del Commissario, saranno liquidate, ad incarico espletato e su presentazione della relativa relazione, con separata ordinanza e graveranno sull’Azienda inadempiente.<br />
Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.<b><br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione terza quater, accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, ordina all’Azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini di Roma, in persona del rappresentante legale pro tempore, di dare concreta e completa esecuzione al decreto ingiuntivo sopra citato, entro il termine di giorni trenta, decorrente dalla notifica della presente sentenza, provvedendo al pagamento delle somme ivi liquidate, al netto di quanto già corrisposto, maggiorate di interessi legali, e moratori per le sei fatture indicate nello stesso decreto, fino al giorno del soddisfo, oltre alle spese successive occorse ed occorrende con accessori come per legge.<br />
Nomina quale Commissario “ad acta” la sig.ra Giuliana Sgreccia, funzionario della Segreteria della III Sezione di questo TAR, e dispone che questi, decorso inutilmente il predetto termine, provveda in via sostitutiva, su richiesta di parte ricorrente e nei successivi sessanta giorni, ad adottare tutti gli atti necessari per ottemperare al giudicato di che trattasi.<br />
Pone a carico della predetta Azienda le eventuali spese derivanti dall’attività del Commissario “ad acta” ed il relativo compenso, che saranno liquidati con separata ordinanza, su presentazione della relativa relazione conclusiva.<br />
Condanna l’Azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini di Roma al pagamento, in favore della parte ricorrente, degli onorari, diritti e spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 2.000,00 di cui € 500,00 per spese.<br />
Manda alla Segreteria di comunicare in forma amministrativa copia della presente sentenza all’Azienda interessata ed al nominato Commissario “ad acta”.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 maggio 2008.<br />
Mario Di Giuseppe, presidente   estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-17-11-2008-n-10251/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2008 n.10251</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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