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	<title>10242 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>10242 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 10/10/2006 n.10242</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-10-10-2006-n-10242/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Oct 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-10-10-2006-n-10242/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 10/10/2006 n.10242</a></p>
<p>Pres. Giulia; Rel. Quiligotti M. Santus (Avv. L. Totino) c. Comune di Roma (Avv. R. Murra) sulla decorrenza del termine di prescrizione del diritto al conguaglio o al rimborso dell&#8217;oblazione dalla data della presentazione della domanda in sanatoria Urbanistica ed Edilizia – Diritto al conguaglio o al rimborso dell’oblazione –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-10-10-2006-n-10242/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 10/10/2006 n.10242</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-10-10-2006-n-10242/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 10/10/2006 n.10242</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giulia; Rel. Quiligotti<br /> M. Santus (Avv. L. Totino) c. Comune di Roma (Avv. R. Murra)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla decorrenza del termine di prescrizione del diritto al conguaglio o al rimborso dell&#8217;oblazione dalla data della presentazione della domanda in sanatoria</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Urbanistica ed Edilizia – Diritto al conguaglio o al rimborso dell’oblazione – Prescrizione – Decorrenza – Presentazione della domanda in sanatoria</span></span></span></p>
<hr />
<p>Il termine di trentasei mesi per la prescrizione dell&#8217;eventuale diritto al conguaglio o al rimborso dell&#8217;oblazione previsto dall&#8217;art. 35, l. 28 febbraio 1985 n. 47 decorre, anche nei casi di cui all’art. 32 della L. n. 47/1985, dalla data di presentazione della domanda di sanatoria e non da quella di acquisizione del parere dell’autorità preposta al vincolo archeologico paesistico, in quanto la deroga prevista dal citato art. 32, co. 13 riguarda esclusivamente il termine di 24 mesi per la formazione del silenzio assenso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
Sez. II bis</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunziato la seguente <br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
sul ricorso n. <b>7037/2001</b> proposto da</p>
<p><b>SANTUS Maria Elvira</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avv. Luisa Totino ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, sito in Roma, alla Via Ferrari n. 11;<br />
<b></p>
<p align=center>
</b>contro
</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>&#8211;  il <b>Comune di Roma</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso in giudizio dall’Avv. Rodolfo Murra  ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura comunale, siti in Roma, alla Via Tempio di Giove n. 15;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento </p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>delle note del Comune di Roma-USCE prot. n. 33501 del 26.3.2001 e prot. n. 41028 del 18.4.2001 con le quali è stata respinta l’eccezione di prescrizione del conguaglio dell’oblazione di cui alle istanze della ricorrente nn. 193074/2000 del 6.12.2000, per la pratica di sanatoria edilizia di cui all’istanza prot. n. 28545/1995 del 24.2.1995, e 142/2001 del 2.1.2001 per la pratica di sanatoria di cui all’istanza prot. n. 28535/1995 del 24.2.1995, ai sensi dell’art. 35, co. 13, della L. n. 47/1985, secondo cui il termine di prescrizione di cui all’art. 35, co. 12, della L. n. 47/1985 in caso di opere costruite su aree sottoposte a vincolo decorre dall’emissione del parere di cui all’art. 32, co. 1, della L. n. 47/1985 ( trattandosi di aree sottoposte al vincolo archeologico paesistico di cui alla L. n. 1497/1939 con emissione dei relativi pareri in data 18.10.2000); <br />
nonché ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Amministrazione comunale intimata;<br />
Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Designato relatore alla pubblica udienza del 6.7.2006 il Consigliere Maria Cristina Quiligotti, ed uditi gli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio;<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Con ricorso notificato l’8.7.2001 e depositato il 13.6.2001, la ricorrente ha impugnato le  note del Comune di Roma-USCE prot. n. 33501 del 26.3.2001 e prot. n. 41028 del 18.4.2001 con le quali è stata respinta l’eccezione di prescrizione del conguaglio dell’oblazione di cui alle istanze della ricorrente nn. 193074/2000 del 6.12.2000, per la pratica di sanatoria edilizia di cui all’istanza prot. n. 28545/1995 del 24.2.1995, e 142/2001 del 2.1.2001 per la pratica di sanatoria di cui all’istanza prot. n. 28535/1995 del 24.2.1995, ai sensi dell’art. 35, co. 13, della L. n. 47/1985, secondo cui il termine di prescrizione di cui all’art. 35, co. 12, della L. n. 47/1985 in caso di opere costruite su aree sottoposte a vincolo decorre dall’emissione del parere di cui all’art. 32, co. 1, della L. n. 47/1985 ( trattandosi di aree sottoposte al vincolo archeologico paesistico di cui alla L. n. 1497/1939 con emissione dei relativi pareri in data 18.10.2000), deducendone l’illegittimità con un unico complesso motivo di censura per violazione e falsa applicazione dell’art. 35, co. 12, della L. n. 47/1985, dell’art. 1 della L.R. n. 59/1995, come modificato dall’art. 42 della L.R. n. 11/1997 ed eccesso di potere per errore e falsità nei presupposti.<br />
La deroga prevista dall’art. 32, co. 13, della L. n. 47/1985 riguarderebbe esclusivamente il termine di 24 mesi per la formazione del silenzio assenso e non invece il distinto ed autonomo termine di trentasei mesi per la prescrizione del diritto del Comune a richiedere il conguaglio dell’oblazione, in considerazione della circostanza che il predetto comma preesisteva nella sua formulazione all’introduzione del termine prescrizionale breve per il conguaglio dell’oblazione, introdotto soltanto con il D.L. 12.1.1988 n. 2 convertito nella L. 13.3.1988 n. 68; peraltro accedendo all’interpretazione del Comune la disposizione di cui al co. 12 dell’art. 35 verrebbe svuotata di ogni significato nelle ipotesi in cui sia necessario il parere di cui al co. 1 dell’art. 32 , essendo state delegate ai comuni con la l.r. n. 11/1997 le funzioni amministrative di cui alle LL. nn. 1497/1939 e 431/1985 e la subdelega è stata estesa anche al parere di cui all’art. 32 della L. n. 47/1985, con la conseguenza che è lo stesso comune di Roma a dovere provvedere al rilascio del detto parere, il quale potrebbe conseguentemente procrastinare sine die il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, vanificando i termini di cui all’art. 35 della L. n. 47/1985.<br />
Al più la decorrenza del termine prescrizionale breve decorrerebbe dall’entrata in vigore della L.R. n. 59/1995 e comunque sarebbe già inutilmente decorso alla data del 19.10.2000 di adozione della nota impugnata.<br />
Il Comune di Roma si è costituito in giudizio in data 19.6.2001 e con memoria difensiva del 23.6.2006 ha ribadito le proprie conclusioni in ordine all’infondatezza dell’eccezione di prescrizione del diritto al conguaglio dell’oblazione, come in precedenza esposte nella nota impugnata.<br />
La ricorrente ha depositato in data 24.6.2006 memoria difensiva con la quale ha  più diffusamente argomentato le censure di cui in ricorso, insistendo per il suo accoglimento. <br />
Alla pubblica udienza del 6.7.2006, il ricorso è stato preso in decisione alla presenza dei procuratori delle parti come d averbale di causa agli atti del giudizioi quali hanno insistito nelle rispettive difese.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il ricorso è fondato per le considerazioni che seguono.<br />
Ed infatti l’art. 35, co. 18 e 19 (già commi 12 e 13), della L. n. 47/1985, nel testo risultante dalle modifiche apportate nel tempo al testo originario, dispone testualmente che “Fermo il disposto del primo comma dell&#8217;articolo 40 e con l&#8217;esclusione dei casi di cui all&#8217;articolo 33, decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, quest&#8217;ultima si intende accolta ove l&#8217;interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed alla presentazione all&#8217;ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all&#8217;accatastamento. Trascorsi trentasei mesi si prescrive l&#8217;eventuale diritto al conguaglio o al rimborso spettanti “ e che “ Nelle ipotesi previste nell&#8217;articolo 32 il termine di cui al dodicesimo comma del presente articolo decorre dall&#8217;emissione del parere previsto dal primo comma dello stesso articolo 32.”.<br />
Tuttavia deve ritenersi che la disposizione di cui al comma 19 del richiamato articolo 35 della L. n. 47/1985 riguardi esclusivamente il termine di 24 mesi per la formazione del silenzio assenso che, pertanto, inizia a decorrere soltanto dopo che sia stato acquisito agli atti del Comune il parere dell’autorità preposta al vincolo e non invece il distinto ed autonomo termine di trentasei mesi per la prescrizione del diritto del Comune a richiedere il conguaglio dell’oblazione di cui al secondo capoverso del comma 18,  in considerazione della circostanza che il comma 19 preesisteva nella sua formulazione testuale all’introduzione del termine prescrizionale breve per il conguaglio dell’oblazione, di cui al capoverso aggiunto al co. 18 che è introdotto soltanto successivamente con il D.L. 12.1.1988 n. 2, convertito nella L. 13.3.1988 n. 68 e che pertanto non può ritenersi che la disposizione di cui al co. 19 sia  applicabile ad un termine che è stato introdotto solo successivamente ed in mancanza di una specificazione al riguardo, considerata, altresì, la sua natura derogatoria rispetto alla regola ordinaria della decorrenza del termine per la prescrizione del diritto al conguaglio dell’oblazione dalla data di presentazione dell’istanza di sanatoria.<br />
Rileva, altresì, al riguardo come il richiamato comma 19 si riferisca al termine di cui al precedente comma 18, utilizzando il singolare anziché il plurale, con la conseguenza che non possa ragionevolmente ritenersi che detto comma richiami entrambi i due distinti termini quali sono quella di 24 mesi per la formazione del silenzio e quello di 36 mesi per la prescrizione del diritto al conguaglio dell’oblazione.<br />
Deve, pertanto, ritenersi che il termine di trentasei mesi per la prescrizione dell&#8217;eventuale diritto al conguaglio o al rimborso dell&#8217; oblazione previsto dall&#8217;art. 35, l. 28 febbraio 1985 n. 47 deve far riferimento ai fini della decorrenza iniziale, anche nei casi di cui all’art. 32 della L. n. 47/1985, esclusivamente alla data di presentazione della domanda di sanatoria, e non all’acquisizione del parere dell’autorità preposta al vincolo.<br />
A tale conclusione deve pervenirsi anche in base a considerazioni di ordine logico-sistematico, trattandosi di termini di natura diversa, attinenti, l’uno, alla conclusione del procedimento di condono e, l’altro, alla prescrizione del diritto al conguaglio o al rimborso, relativamente all’oblazione dovuta.<br />
Risulta, infatti, evidente, che, mentre la mancanza del prescritto parere dell’autorità preposta al vincolo, autorità distinta da quella cui compete il rilascio della concessione in sanatoria, impedisce di considerare il comportamento di quest’ultima come omissivo, con la conseguente inconfigurabilità del silenzio-rifiuto finchè detto parere non sia intevenuto, non altrettanto può ritenersi per quanto riguarda le operazioni di calcolo delle somme dovute per oblazine del richiedente la sanatoria, che ben possono essere determinate e richieste dall’Amministrazione fin dal momento della presentazione della domanda, anche in assenza del parere, con la conseguente immediata decorrenza del termine di prescrizione<br />
Conseguentemente, atteso che con i provvedimenti impugnati di cui al prot. n. 33501 del 26.3.2001 e prot. n. 41028 del 18.4.2001 del Comune di Roma è stata respinta l’eccezione di prescrizione del diritto al conguaglio dell’oblazione di cui alle istanze della ricorrente nn. 193074/2000 del 6.12.2000, per la pratica di sanatoria edilizia di cui all’istanza prot. n. 28545/1995 del 24.2.1995, e 142/2001 del 2.1.2001 per la pratica di sanatoria di cui all’istanza prot. n. 28535/1995 del 24.2.1995, per il solo unico motivo della ritenuta operatività nel caso di specie dell’art. 35, co. 19 della L. n. 47/1985 con conseguente mancata decorrenza del termine breve di prescrizione di cui all’art. 35, co. 18, ultimo capoverso, della L. n. 47/1985 alla data di adozione dei provvedimenti di richiesta da parte del Comune del conguaglio dell’oblazione e considerato che detta tesi non si ritiene condivisibile per le motivazioni di cui in precedenza, il ricorso deve essere accolto ed i provvedimenti impugnati annullati. <br />
 Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda bis, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma il 6.7.2006, in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei signori magistrati:</p>
<p>Patrizio Giulia, Presidente<br />
Francesco Giordano, Consigliere <br />
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-10-10-2006-n-10242/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 10/10/2006 n.10242</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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