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	<title>1022 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1022 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2009 n.1022</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-11-4-2009-n-1022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-11-4-2009-n-1022/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2009 n.1022</a></p>
<p>Pres. Calvo – Est. Goso Roccati ed altri (avv. Gallenca) c. Comune di Torino (Avvocatura comunale) e Castagnella ed altri (avv. Bosco) sull&#8217;illegittimità della concentrazione di una progressione verticale e di una progressione orizzontale nello stesso concorso interno 1. – Giurisdizione e competenza – Militari e militarizzati – Concorso interno</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-11-4-2009-n-1022/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2009 n.1022</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-11-4-2009-n-1022/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2009 n.1022</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Calvo – Est. Goso<br /> Roccati ed altri (avv. Gallenca) c. Comune di Torino (Avvocatura comunale) e Castagnella ed altri (avv. Bosco)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità della concentrazione di una progressione verticale e di una progressione orizzontale nello stesso concorso interno</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Giurisdizione e competenza – Militari e militarizzati – Concorso interno – Impugnazione tempestiva innanzi GO – Regolamento preventivo giurisdizione – Pronuncia di giurisdizione a favore del G.A. &#8211; Translatio iudicii – Salvezza effetti sostanziali e processuali domanda rivolta a giudice privo di giurisdizione.	</p>
<p>2. – Giurisdizione e competenza – Translatio iudicii – Riassunzione innanzi a G.A. &#8211; Rispetto art. 50 c.p.c. – Esclusione – Condizioni.	</p>
<p>3. – Giustizia amministrativa – Interesse al ricorso – Procedura concorsuale – Travolgimento intera procedura – Interesse.	</p>
<p>4. – Pubblico impiego – Concorso interno – Progressione verticale e progressione orizzontale – Concentrazione nello stesso concorso – Esclusione.	</p>
<p>5. &#8211; Militati e militarizzati  &#8211; Concorsi interni – Regione Piemonte – Attestato di frequenza corsi regionali – Necessità – Mancata previsione – Illegittimità procedura concorsuale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – Nel caso in cui gli atti di una procedura di concorso interna della P.A. siano stati impugnati innanzi al G.O. ed a seguito di regolamento preventivo di giurisdizione venga dichiarata la giurisdizione del G.A., legittimamente gli interessati propongono ricorso innanzi al G.A. anche se sono scaduti i termini di impugnazione, in forza del principio della translatio iudicii, con conseguente salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione. 	</p>
<p>2. – In difetto di una disciplina positiva della translatio iudicii nel processo amministrativo, non è richiesta l’applicazione integrale dell’art. 50 c.p.c., essendo sufficiente che sia rispettato il principio dell’integrità del contraddittorio e che si rispettino i termini decadenziali.	</p>
<p>3. – I candidati hanno interesse a contestare gli esiti di una procedura concorsuale anche nei casi in cui dall’esito favorevole della decisione non possano conseguire l’attribuzione del posto, nel caso in cui venga travolta l’intesa procedura ed essi abbiano specifiche chances di essere nominati attraverso nuove procedure.	</p>
<p>4. – E’ illegittimo concentrare in un unico concorso una progressione verticale ed una progressione orizzontale, trattandosi di situazioni diverse che soggiacciono a regole diverse di progressione.	</p>
<p>5. – All’interno della Regione Piemonte sono illegittimi i concorsi interni per il personale della polizia municipale che non richiedano come requisito di partecipazione l’attestato rilasciato dalla Regione al termine di corsi regionali di aggiornamento professionale ex legge regionale n. 58/1987.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1022</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1022/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1022/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1022</a></p>
<p>Non va sospesa la sentenza che rigetta il ricorso avverso il diniego di condono edilizio con ordinanza di demolizione e rimessione in pristino di manufatto adibito a box auto, qualora manchi un valido atto formale di assenso da parte dei condomini e dall’Ente preposto alla gestione dell’edilizia residenziale pubblica. (G.S.)</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1022/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1022</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la sentenza che rigetta il ricorso avverso il diniego di condono edilizio con ordinanza di demolizione e rimessione in pristino di manufatto adibito a box auto, qualora manchi un valido atto formale di assenso da parte dei condomini e dall’Ente preposto alla gestione dell’edilizia residenziale pubblica. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 1022/2008<br />
Registro Generale:751/2008</p>
<p align=center><b>Sezione Quarta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres.ff. Costantino Salvatore<br />Cons. Pier Luigi Lodi<br /> Cons. Antonino Anastasi<br />  Cons. Eugenio Mele<br /> Cons. Vito Carella Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 26 Febbraio 2008<br />Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>SPADONI LAURA</b>rappresentato e difeso dagli  Avv.ti  FRANCESCO MASSA e LUDOVICO VILLANIcon domicilio  eletto in Roma  VIA ASIAGO N.8  presso LUDOVICO VILLANI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI CARRARA </b>non costituitosi;<br />
<b>ERP MASSA CARRARA SPA</b>non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />della sentenza del TAR LIGURIA &#8211; GENOVA: Sezione I 1779/2007, resa tra le parti, concernente DEMOLIZIONE E RIMESSIONE IN PRISTINO DI MANUFATTO ADIBITO A BOX AUTO.<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza di rigetto, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Udito il relatore Cons. Vito Carella e udito, altresì, per la parte l’avv. Villani;<br />
Considerato – al giudizio prognostico proprio dell’odierna fase &#8211; che le conclusioni cui sono pervenuti i primi giudizi sono da condividere, in assenza di un valido atto formale di assenso da parte dei condomini e dall’Ente preposto alla gestione dell’edilizia residenziale pubblica;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 751/2008).<br />
Spese compensate.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 26 Febbraio 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
Vito Carella</p>
<p>IL PRESIDENTE FF.<br />
Costantino Salvatore</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
Giacomo Manzo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1022/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1022</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2007 n.1022</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-24-7-2007-n-1022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-24-7-2007-n-1022/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-24-7-2007-n-1022/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2007 n.1022</a></p>
<p>Guido Romano – Presidente, Giuseppe Chinè – Estensore. Idrotecna s.p.a e altro (avv. G. Spinelli) c. Regione Calabria (avv. M. Calogero) So.Ri.Cal. (avv.ti F. Astone, A. Stagno d’Alcontres e G. Giovannetti), Comune di Cardeto e altro (n.c.). è legittimo l&#8217;affidamento diretto della concessione della gestione del complesso delle opere idropotabili</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-24-7-2007-n-1022/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2007 n.1022</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-24-7-2007-n-1022/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2007 n.1022</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Guido Romano – Presidente, Giuseppe Chinè – Estensore.<br /> Idrotecna s.p.a e altro (avv. G. Spinelli) c. Regione Calabria (avv. M. Calogero)  So.Ri.Cal. (avv.ti F. Astone, A. Stagno d’Alcontres e G. Giovannetti),  Comune di Cardeto e altro (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>è legittimo l&#8217;affidamento diretto della concessione della gestione del complesso delle opere idropotabili nel territorio di una regione ad una società a partecipazione pubblica maggioritaria, il cui socio privato di minoranza è stato scelto con regolare procedura di evidenza pubblica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente e territorio – Acque pubbliche e private – Opere di adduzione – Affidamento – Gare – Controversie – Giurisdizione del giudice amministrativo.</p>
<p>2. Contratti della pubblica amministrazione – Bandi ed avvisi di gara – Bando di gara – Revoca – E’ ammissibile.</p>
<p>3. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale – Poteri del CIPE – Individuazione.<br />
4. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Opere idropotabili nel territorio di una regione – Gestione – Concessione – Affidamento diretto ad una società a partecipazione pubblica maggioritaria – Legittimità.<br />
5. Ambiente e territorio – Acque pubbliche e private – Realizzazione di un’opera idraulica – Progetto esecutivo – Approvazione – Controversie – Spettano alla cognizione del tribunale superiore delle acque pubbliche.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La giurisdizione di legittimità in unico grado del tribunale superiore delle acque pubbliche sussiste soltanto quando i provvedimenti amministrativi impugnati siano caratterizzati da una incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, nel senso che concorrano, in concreto, a disciplinare la gestione, l’esercizio delle opere idrauliche, i rapporti con i concessionari o a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all’esercizio ed alla realizzazione delle opere stesse od a stabilire o modificare la loro localizzazione o ad influire sulla loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti; pertanto, esula dalle attribuzioni del tribunale superiore delle acque pubbliche la cognizione su atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque pubbliche, di talché rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto atti di gare di appalto per l’affidamento di lavori di realizzazione di opere di adduzione.</p>
<p>2. In tema di affidamento di un appalto pubblico, l’amministrazione appaltante, in presenza dei requisiti previsti dall’art. 21-quinquies,  l. 7 agosto 1990 n.241, può certamente revocare il bando di gara, intervenendo consequenzialmente in autotutela su tutti gli atti endoprocedimentali successivi della procedura di evidenza pubblica.</p>
<p>3. In tema di infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, al CIPE spetta l’approvazione dei progetti preliminari e definitivi di tali infrastrutture, ma non la gestione delle procedure di evidenza pubblica per la scelta del soggetti realizzatori.<br />
4. E’ legittimo l’affidamento diretto della concessione della gestione del complesso delle opere idropotabili nel territorio di una regione ad una società a partecipazione pubblica maggioritaria (il 53,5% del capitale appartiene alla Regione), il cui socio privato di minoranza è stato scelto con regolare procedura di evidenza pubblica; pertanto, in virtù del principio di origine comunitaria scolpito nell’art. 113 comma 5 lett. b), d. lg. 18 agosto 2000 n.267, e nell’art. 34 comma 3, d. lg. 12 aprile 2006 n.163, l’affidamento del servizio di gestione delle opere idropotabili da parte della Regione non deve essere compiuto necessariamente con procedura di evidenza pubblica.<br />
5. Le controversie attinenti all’approvazione di un progetto esecutivo per la realizzazione di un’opera idraulica, giacché tale atto deve considerarsi immediatamente incidente sul regime delle acque pubbliche, spettano alla cognizione del tribunale superiore delle acque pubbliche, ai sensi dell’art. 143 comma 1 lett. a), r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 1022  REG. DEC.<br />
N. 1191/2006  REG. RIC.<br />
ANNO 2007</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  DELLA CALABRIA<br />
SEDE DI CATANZARO &#8211; SEZIONE SECONDA &#8211;</b></p>
<p>alla presenza dei Signori:<br />
GUIDO ROMANO	Presidente <br />	<br />
GIUSEPPE CHINE’	Giudice est.	 <br />	<br />
ROBERTA CICCHESE	Giudice <br />	<br />
ha pronunciato la seguente:<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. <b>1191/2006</b> proposto da <br />
<b>Idrotecna S.p.a.</b>, <b>Società Lavori Generali S.p.a.</b>, <b>Giuseppe Mansueto &#038; C. S.n.c.,</b> <b>Impresa Edile Calcestruzzi di Italiano Geom. Giasone</b>, tutti in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi dall’Avv. Gianfranco Spinelli, elettivamente domiciliati in Catanzaro, vico I Indipendenza n. 9, presso lo studio del predetto difensore, </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
la <b>Regione Calabria</b>, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Mariano Calogero, elettivamente domiciliata in Catanzaro, viale De Filippis n. 280, presso gli uffici dell’Avvocatura regionale;</p>
<p>nei confronti di<br />
<b>Società Risorse Idriche Calabresi (So.Ri.Cal.)</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Astone, Alberto Stagno d’Alcontres e Gianluca Giovannetti, elettivamente domiciliata in Catanzaro, via Indipendenza n. 5, presso lo studio dell’Avv. Saverio Mazza;<br />
<b>Comune di Cardeto, A.T.O. n. 5 di Reggio Calabria, Comune di Reggio Calabria, Comune di Roccaforte del Greco</b>, n.c.g.; </p>
<p><b>per l’annullamento<br />
&#8211;	</b>del decreto del Dirigente Generale della Regione Calabria, prot. 1720 del 26.09.2006, con il quale è stata disposta la revoca della gara di appalto dei lavori di costruzione delle “opere di adduzione dell’invaso sul torrente Menta 1° lotto opera di presa e galleria di derivazione. Lavori di completamento”;<br />	<br />
&#8211;	del voto n. 606 espresso dalla Consulta Tecnica Regionale (CO.TE.R.) della Regione Calabria nell’adunanza del 3.07.2006, recante parere favorevole, con le prescrizioni riportate nei “ritenuto” e nei “considerato” del parere stesso, al progetto di “aggiornamento” o “rielaborato” proposto da So.Ri.Cal. S.p.a. nei confronti del progetto posto a base della gara da ultimo revocata;<br />	<br />
&#8211;	di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;<br />	<br />
<b><br />
nonché, con i primi motivi aggiunti<br />
&#8211;	</b>del bando della gara n. 286 del 26.10.2006, indetta da So.Ri.Cal. S.p.a. per l’aggiudicazione dei lavori di “completamento del 1° lotto delle opere di adduzione dell’invaso sul Torrente Menta”;<br />	<br />
<b><br />
nonché, con ulteriori motivi aggiunti<br />
&#8211;	</b>del decreto del Dirigente del Settore 1° “COTER, POR, Sistema Informatico, Gestione delle risorse idriche, ATO” della Regione Calabria, prot. 2306 del 28.11.2006, avente ad oggetto “Delibera CIPE n. 121 del 21/12/2001. Intervento: Opere di adduzione dell’invaso sul torrente Menta. 1° lotto opera di presa e galleria di derivazione. Lavori di completamento. Importo complessivo euro 23.240.000,00 – Codice CAL/RC/343/1. Approvazione progetto esecutivo”;<br />	<br />
<b><br />
e per la condanna<br />
</b>dell’Amministrazione resistente al risarcimento, in forma specifica o per equivalente monetario, del danno cagionato alla ricorrente in virtù degli atti impugnati.</p>
<p>VISTO il ricorso introduttivo con i relativi allegati;<br />
VISTI i due ricorsi per motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />
VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente e della So.Ri.Cal. S.p.a., con i relativi allegati;<br />
VISTI tutti i documenti prodotti dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />
RELATORE all’udienza pubblica dell’8 giugno 2007 il Dott. Giuseppe Chiné;<br />
UDITI altresì i difensori delle parti come da verbale di udienza;<br />
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO 
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, le imprese ricorrenti hanno esposto i seguenti fatti:<br />
&#8211;	le ricorrenti, in ATI costituenda, partecipavano all’asta pubblica indetta, il 30.03.2005, dalla Regione Calabria – Dipartimento LL.PP. ed Acque – con bando n. 1765 del 31.01.2005, per l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori relativi a “Opere di adduzione dell’invaso sul torrente Menta – 1° lotto Opera di presa e Galleria di derivazione – Lavori di completamento”, con il criterio del massimo ribasso percentuale sull’importo complessivo a base d’asta di euro 16.471.382,00, più euro 658.855,00 per oneri di sicurezza;<br />	<br />
&#8211;	sebbene l’ATI delle ricorrenti avesse presentato il massimo ribasso, la gara non veniva definitivamente aggiudicata, giacché – con decreto Dirigente Generale della Regione Calabria (Dipartimento LL.PP., Edilizia residenziale e Politica della casa) n. 19 del 13.01.2006 – veniva disposto l’annullamento d’ufficio della predetta gara;<br />	<br />
&#8211;	quest’ultimo provvedimento, tempestivamente impugnato dalle ricorrenti dinanzi al T.A.R. Calabria, veniva, però, ritirato in autotutela con decreto del Dirigente Generale prot. 796 del 5.06.2006;<br />	<br />
&#8211;	all’esito del predetto provvedimento di autotutela, nell’inerzia della Regione Calabria nell’aggiudicare definitivamente la gara di appalto, le ricorrenti proponevano ricorso al T.A.R. Calabria, ex art. 21 <i>bis</i> della legge n. 1034/1971, ed ottenevano la sentenza n. 963 del 7.08.2006, recante ordine all’Amministrazione di provvedere a concludere la procedura di evidenza pubblica nel termine di trenta giorni dalla notifica della decisione giurisdizionale;<br />	<br />
&#8211;	la sentenza veniva notificata all’Amministrazione in data 1°.09.2006, ma – prima del decorso del termine di trenta giorni – con il decreto dirigenziale n. 1720 del 26.09.2006, veniva disposta nuova revoca della gara di appalto, tenuto conto dell’esigenza di realizzare un nuovo progetto predisposto dalla So.Ri.Cal. S.p.a. ed approvato dal CO.TE.R. con il voto n. 66 reso nell’adunanza del 3.07.2006, dal quale sarebbe derivato un risparmio di spesa di 3,6 milioni di euro.<br />	<br />
Le ricorrenti, hanno, pertanto, impugnato il decreto n. 1720/2006 nonché il voto n. 66 del CO.TE.R. della Regione Calabria, nonché tutti gli atti presupposti, per i seguenti motivi:<br />
1.	Violazione degli artt. 21 <i>quinquies</i> e <i>septies</i> della legge n. 241/90;<br />	<br />
2.	Violazione sotto altro profilo degli artt. 21 <i>quinquies</i> e <i>septies</i> della legge n. 241/90 ;<br />	<br />
3.	Violazione degli artt. 3 e 21 <i>quinquies</i> della legge n. 241/90; Eccesso di potere sotto più profili;<br />	<br />
4.	Ulteriore violazione dell’art. 3 della legge n. 241790; Eccesso dui potere sotto più profili; Violazione dell’art. 16 della legge n. 109/1994;<br />	<br />
5.	Ulteriore eccesso di potere per carenza di istruttoria e vizio di motivazione; Violazione degli artt. 3 della legge n. 241/90, 16 e 17 della legge n. 109/1994, degli artt. 3 e 97 della Costituzione;<br />	<br />
6.	Violazione degli artt. 1, 2, 3 della legge regionale n. 9/97, degli artt. 14, 15 e 16 della legge regionale n. 31/75; Sviamento di potere;<br />	<br />
7.	Violazione degli artt. 3, 6, 21 <i>quinquies</i>, 21 <i>octies </i>e 21 <i>nonies</i> della legge n. 241/90, degli artt. 3, 4, 4 bis, 4 ter e 4 quater del d. lgv. n. 190/2002;<br />	<br />
8.	Violazione della legge n. 443/2001 nonché ulteriore violazione degli artt. 3, 4, 4 bis, 4 ter e 4 quater del d. lgv. n. 190/2002; Eccesso di potere sotto più profili;<br />	<br />
9.	Violazione degli artt. 43 e 49 del Trattato CE; Violazione dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza; Illegittimità derivata.<br />	<br />
Con il medesimo atto di gravame, le ricorrenti hanno proposto azione per il risarcimento del danno, in via prioritaria in forma specifica, ed in via subordinata per equivalente monetario.<br />
Con successivo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 23.11.2006, le ricorrenti hanno, inoltre, impugnato, deducendo sia vizi propri che vizi di invalidità derivata, il bando di gara della gara n. 286 del 26.10.2006, indetta da So.Ri.Cal. S.p.a. per l’aggiudicazione dei lavori di “completamento del 1° lotto delle opere di adduzione dell’invaso sul Torrente Menta”.<br />
Si sono costituiti in giudizio sia Amministrazione intimata, sia la So.Ri.Cal. S.p.a., entrambe instando per l’inammissibilità e l’infondatezza nel merito dei proposti gravami.<br />
Con ulteriore ricorso per motivi aggiunti, depositato il 10.01.2007, i ricorrenti hanno impugnato il decreto del Dirigente del Settore 1°  “COTER, POR, Sistema Informatico, Gestione delle risorse idriche, ATO” della Regione Calabria, prot. 2306 del 28.11.2006, avente ad oggetto “Delibera CIPE n. 121 del 21/12/2001. Intervento: Opere di adduzione dell’invaso sul torrente Menta. 1° lotto opera di presa e galleria di derivazione. Lavori di completamento. Importo complessivo euro 23.240.000,00 – Codice CAL/RC/343/1. Approvazione progetto esecutivo”, deducendo sia vizi propri, sia vizi derivanti dalla denunciata illegittimità degli atti presupposti, già oggetto dei precedenti gravami.<br />
Tutte le parti costituite hanno depositato ulteriori memorie difensive. <br />
All’udienza pubblica dell’8 giugno 2007, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1.1 Assume valenza necessariamente preliminare l’esame dell’eccezione di difetto di giurisdizione proposta dalla Regione Calabria e dalla So.Ri.Cal. con riferimento al ricorso introduttivo del giudizio ed al primo ricorso per motivi aggiunti.<br />
1.2 L’eccezione si palesa infondata.<br />
Secondo l’Amministrazione resistente e la società controinteressata, i suindicati gravami, proposti nei riguardi, rispettivamente, del decreto dirigenziale n. 12219 del 28.09.2006, di revoca della gara di appalto dei lavori di costruzione “Opere di adduzione dell’invaso sul torrente Menta 1° lotto opera di presa e galleria di derivazione. Lavori di completamento”, e del nuovo bando di gara n. 286 del 26.10.2006, esulerebbero dalla giurisdizione del giudice amministrativo, per rientrare nella sfera di giurisdizione del tribunale superiore delle acque pubbliche, ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. a) del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775. <br />
Per indirizzo giurisprudenziale consolidato, dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, la giurisdizione di legittimità in unico grado del tribunale superiore delle acque pubbliche sussiste soltanto quando i provvedimenti amministrativi impugnati siano caratterizzati da una incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, nel senso che concorrano, in concreto, a disciplinare la gestione, l’esercizio delle opere idrauliche, i rapporti con i concessionari o a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all’esercizio ed alla realizzazione delle opere stesse od a stabilire o modificare la loro localizzazione o ad influire sulla loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti. Di qui il corollario che esula dalle attribuzioni del tribunale superiore delle acque pubbliche la cognizione su atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque pubbliche, di talché rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto atti di gare di appalto per l’affidamento di lavori di realizzazione di opere di adduzione (cfr. Cass. S.U. 6 luglio 2005, n. 14195; Id. 13 gennaio 2003, n. 337).<br />
Traslando i superiori principi ai gravami in esame, ne discende la sussistenza della giurisdizione del Tribunale adìto, venendo in rilievo atti concernenti la procedura di evidenza pubblica bandita dall’Amministrazione resistente per l’affidamento dei lavori di costruzione delle opere di completamento del 1° lotto delle opere di adduzione dell’invaso sul torrente Menta. <br />
2. Accertata la sussistenza della giurisdizione del Tribunale adìto, nei termini sopra precisati, il Collegio ritiene di prescindere dallo scrutinio delle altre eccezioni di inammissibilità formulate negli scritti difensivi dell’Amministrazione resistente e della società controinteressata, considerata la integrale infondatezza nel merito dei proposti gravami. <br />
3.1 Con i primi due motivi di censura del ricorso introduttivo, che possono essere contestualmente esaminati, i ricorrenti hanno denunciato la presunta violazione degli artt. 21 <i>quinquies</i> e <i>septies </i>della legge n. 241/1990, in quanto il decreto dirigenziale n. 1720 del 26.09.2006, di revoca della gara di appalto dei lavori di costruzione delle opere di adduzione dell’invaso sul torrente Menta, presenterebbe un oggetto indeterminato e, comunque, avrebbe inciso, senza adeguata motivazione, su atti amministrativi non aventi efficacia durevole.<br />
Le censure si rivelano prive di fondamento.<br />
Con il decreto dirigenziale oggetto di gravame sono stati revocati tutti gli atti della gara di appalto indetta il 30.03.2005, con bando n. 1765 del 31.01.2005, per l’affidamento dei lavori di costruzione delle opere di adduzione dell’invaso del torrente Menta, come chiaramente si evince dalla motivazione del provvedimento di autotutela, nella quale vengono espressamente richiamati il bando nonché tutti gli atti successivi della sequenza procedimentale. Detti atti, per indirizzo giurisprudenziale affatto consolidato, sono suscettibili di revoca (cfr. C.d.S., sez. VI, 11 settembre 2003, n. 5102), purché ricorrano i presupposti ad oggi previsti dall’art. 21 <i>quinquies </i>l. n. 241/1990. <br />
Né in contrario può ritenersi che il bando di gara non sia revocabile in quanto privo di “efficacia durevole” ai sensi dell’art. 21 <i>quinquies</i> l. n. 241/1990, giacché esso configura l’atto amministrativo generale di apertura della procedura di evidenza pubblica, il quale ne costituisce la <i>lex specialis</i>. Ne discende con immediatezza che il bando, quale atto ontologicamente diretto a disciplinare l’intera procedura di gara, sino al provvedimento di aggiudicazione definitiva, non può certamente essere considerato atto ad efficacia istantanea, al fine di negarne ogni possibilità di revoca. <br />
Di qui il corollario che l’amministrazione appaltante, in presenza dei requisiti previsti dall’art. 21 <i>quinquies </i>l. n. 241/1990, può certamente revocare il bando di gara, intervenendo consequenzialmente in autotutela su tutti gli atti endoprocedimentali successivi della procedura di evidenza pubblica (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 20 gennaio 2006, n. 425).<br />
3.2 Con la terza censura, i ricorrenti hanno denunciato che il decreto dirigenziale impugnato difetterebbe dei requisiti stabiliti dall’art. 21 <i>quinquies</i> l. n. 241/1990, in quanto non ricorrerebbe nessuna delle tre, seguenti, condizioni: a) sopravvenuti motivi di interesse pubblico; b) mutamento della situazione di fatto; c) nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.<br />
Anche detta censura si palesa priva di fondamento.<br />
Risulta <i>per tabulas</i> che il decreto dirigenziale di revoca è stato adottato in conseguenza della predisposizione da parte della So.Ri.Cal. di un nuovo progetto per l’esecuzione dell’opera pubblica oggetto della gara già bandita, di talché – su richiesta formale di So.Ri.Cal. (note del 13.07.2006 e 3.08.2006) – l’Amministrazione regionale ha ritenuto la sussistenza di un interesse pubblico sopravvenuto al ritiro del bando, e di tutti gli atti della procedura di evidenza, al fine di porre a base di gara, in un prossimo futuro, il nuovo progetto giudicato maggiormente rispondente al predetto interesse pubblico.<br />
Prima dei formali solleciti inviati dalla So.Ri.Cal., con voto n. 606 del 3.07.2006, il nuovo progetto era stato ritualmente approvato dalla Consulta Tecnica Regionale (CO.TE.R.).<br />
In virtù della menzionata approvazione, l’Amministrazione aveva potuto riscontrare l’esistenza di un progetto che permetteva la realizzazione dell’importante opera pubblica con un risparmio di spesa di circa 3,6 milioni di euro, rispetto al progetto originario posto a base di gara. Di qui la conseguente valutazione in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico al ritiro in autotutela degli atti di gara, e ciò per effetto del mutamento della situazione di fatto nei termini sopra evidenziati.  Proprio tale interesse, coincidente con un importante risparmio di spesa per le casse pubbliche, è stato ampiamente evidenziato nella parte motiva del decreto di revoca oggetto di gravame.<br />
Né l’Amministrazione avrebbe dovuto, come affermato dai ricorrenti, motivare ulteriormente sulle ragioni di interesse pubblico sottese alla revoca, in quanto – per indirizzo giurisprudenziale affatto consolidato (cfr. <i>ex multis</i>, C.d.S., sez. VI, 7 novembre 2005, n. 6156; C.d.S., sez. IV, 5 novembre 2004, n. 7210) – un provvedimento di ritiro di un atto amministrativo da cui conseguono o possono conseguire evitabili esborsi di denaro a carico delle casse pubbliche non richiede alcuna diffusa motivazione in ordine all’interesse pubblico, trattandosi di interesse pubblico <i>in re ipsa</i>. <br />
Ne consegue che risulta del tutto superfluo il richiamo nella parte motiva del decreto oggetto di gravame alla clausola del bando con la quale l’Amministrazione si era riservata la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara, senza che i concorrenti potessero vantare diritti di sorta, essendo il provvedimento correttamente riconducibile all’esercizio della generale potestà di autotutela spettante alle pubbliche amministrazioni ed esercitabile, nei termini sopra precisati, anche sugli atti di una procedura di evidenza pubblica. Di talché, si appalesano inammissibili, per difetto di interesse, le specifiche censure mosse dai ricorrenti nei riguardi della clausola predetta. <br />
3.3 Del pari prive di fondamento si palesano la quarta e quinta censura, con cui i ricorrenti denunciano più profili di presunta illegittimità del voto n. 606 espresso dalla Consulta Tecnica Regionale (CO.TE.R.) della Regione Calabria, nell’adunanza del 3.07.2006, con riferimento al nuovo progetto predisposto dalla So.Ri.Cal.<br />
Occorre, preliminarmente, rilevare che con il predetto voto la CO.TE.R. ha espresso un parere favorevole con prescrizioni sul progetto esecutivo, compiendo valutazioni espressione di discrezionalità tecnica e, come tali, non sindacabili in sede di giudizio di legittimità, se non per difetto di motivazione, illogicità manifesta ed errore di fatto (cfr. <i>ex multis</i>, C.d.S., sez. VI, 22 agosto 2006, n. 4923). Ne discende l’inammissibilità di quelle censure con le quali i ricorrenti muovono critiche con riferimento a specifiche scelte progettuali, compiute dai progettisti e condivise dalla CO.TE.R., che si sono manifestate nella rimodulazione dei lavori di realizzazione dell’intervento programmato.<br />
Infondata, comunque, si palesa la censura con la quale viene denunciato che il risparmio di spesa ritenuto dalla CO.TE.R., confrontando i costi del nuovo e del vecchio progetto, non sarebbe realmente sussistente e che, al massimo, esso consisterebbe nell’importo complessivo di euro 1.660,00. Tale ultimo importo sarebbe, ad avviso dei ricorrenti, la risultante della somma algebrica del costo delle lavorazioni di cui al nuovo progetto, posto a confronto con il vecchio progetto.<br />
Quanto al primo profilo, non può che rilevarsi come risulti inaccettabile il ragionamento seguito dai ricorrenti, secondo cui il risparmio di spesa non sarebbe effettivamente sussistente, in quanto il nuovo progetto consterebbe di un numero minore di lavorazioni rispetto a quello precedente. Ed invero, anche se ciò fosse corrispondente alla realtà, se a fronte di un progetto ugualmente idoneo sul piano tecnico a soddisfare l’interesse pubblico sotteso all’intervento programmato, ci fosse un numero minore di lavorazioni, il risparmio di spesa per l’amministrazione appaltante sarebbe comunque sussistente.<br />
Quanto alla somma algebrica risultante dal confronto dei costi delle lavorazioni di entrambi i progetti, i ricorrenti sono incorsi in un grossolano errore di calcolo, nel ritenere l’importo di euro 306.000,00, quale risparmio di spesa per le tubazioni in acciaio e di minor diametro, in luogo di quelle in ghisa e di maggior diametro previste dal progetto originario (pag. 27). In realtà, dal parere della CO.TE.R. risulta che l’importo previsto per il risparmio di spesa di euro 306,00 (non di euro 306.000,00) è ricondotto ad ogni metro lineare di tubazione in acciaio, di talché l’importo complessivo del risparmio di spesa per detta voce è pari ad euro 2.281.791,07, che è la risultante della moltiplicazione dell’importo relativo al ogni metro lineare (306,00) per lo sviluppo lineare della condotta in galleria relativa al primo progetto, pari a metri 7.441,58.  Ne discende, sulla base di una mera operazioni aritmetica, che l’importo complessivo del risparmio di spesa, stando ai dati riportati nel parere della CO.TE.R., è pari ad euro 3.640.742,34, non a quello inferiore di euro 1.660,00 indicato dai ricorrenti sulla base del sopra segnalato errore di prospettazione (pag. 27).<br />
Del tutto prive di fondamento, in quanto smentite dal contenuto degli atti prodotti in corso di giudizio, sono le censure riguardanti la presunta modifica della localizzazione originaria dell’opera e la natura non esecutiva del nuovo progetto sottoposto al parere della CO.TE.R. Ed invero, da un lato, le modifiche apportate con il nuovo progetto non risultano aver inciso su aspetti localizzativi, dall’altro, le prescrizioni imposte dalla CO.TE.R., già eseguite dalla So.Ri.Cal. in sede di modifica del progetto, non possono far perdere a quest’ultimo la natura di progetto esecutivo. <br />
3.4 Del pari priva di fondamento si palesa la sesta censura, con la quale vengono denunciati una pluralità di vizi dell’impugnato parere della CO.TE.R., consistenti in presunti difetti di convocazione, composizione e deliberazione dell’organo collegiale.<br />
Risulta <i>per tabulas</i> che il predetto parere è stato reso nella seduta del 3.07.2006, con la partecipazione di sedici componenti (presidente, componenti interni ed esterni, relatori esterni, esperti, segretario, a cui devono essere aggiunti i relatori Pallaria e Siviglia). Il verbale della seduta è ritualmente sottoscritto dal segretario, e ciò nel pieno rispetto dell’art. 2, comma 2, della legge regionale n. 9/1997. Ne discende l’assoluta infondatezza dei rilievi mossi sul punto dai ricorrenti.<br />
Si palesano altrettanto infondate le censure riguardanti la mancata convocazione degli enti interessati e l’omessa menzione nel verbale della seduta degli avvisi di convocazione. <br />
Sotto il primo profilo, occorre evidenziare che l’art. 14 della l.r. n. 31/1975, richiamato dall’art. 3 della l.r. n. 9/1997, attribuisce agli “enti interessati agli affari posti all’ordine del giorno” il diritto di partecipare “a richiesta”, non quello, diverso, a ricevere l’avviso di convocazione della relativa seduta. Trattasi all’evidenza di un diritto di intervento, il cui esercizio è rimesso ad una libera iniziativa dell’ente, secondo lo schema cristallizzato in via generale nell’art. 9 della legge n. 241/1990. <br />
Sotto il secondo profilo, la censura è priva di pregio, in quanto la mancata menzione nel verbale della seduta degli estremi degli avvisi convocazione non prova l’avvenuta violazione dell’art. 15 della l.r. n. 31/1975 e dei termini di preavviso quivi indicati. <br />
3.5 Ugualmente priva di fondamento è la settima censura, con la quale i ricorrenti sostengono che il potere di revoca del bando e degli atti consequenziali della gara spetterebbe, nel sistema del d. lgv. 20 agosto 2002, n. 190, al CIPE.<br />
In realtà, per espressa previsione degli artt. 3, comma 5 e 4, comma 4 e 5, del d. lgv. n. 190/2002 (norme ad oggi confluite negli artt. 165 e 166 del d. lgv. n. 163/2006) al CIPE spetta l’approvazione dei progetti preliminari e definitivi delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, ma non la gestione delle procedure di evidenza pubblica per la scelta del soggetti realizzatori. <br />
Del pari inconferente è il richiamo alla necessità che il CIPE approvi eventuali varianti al progetto definitivo o esecutivo, giacché detta evenienza, ai sensi dell’art. 4 <i>quater</i>, comma 3,  del d. lgv. n. 190/2002 (ad oggi,  art. 169, comma 3, del d. lgv. n. 163/2006), si ha soltanto qualora le varianti assumano rilievo sotto l’aspetto localizzativo ovvero comportino modificazioni sostanziali rispetto al progetto approvato e richiedano  la attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi. In tutti gli altri casi, le varianti vengono approvate “esclusivamente dal soggetto aggiudicatore”, che nel caso di specie coincide con la Regione Calabria.<br />
In ordine al fatto che il nuovo progetto predisposto da So.Ri.Cal. non prevedesse alcuna modifica sotto il profilo localizzativo si è già detto in precedenza, di talché non ricorrevano nella specie i presupposti affinché esso fosse sottoposto all’approvazione del CIPE.  <br />
In sintesi, nessuna violazione del principio del <i>contrarius actus</i> può essere intravista nell’impugnato provvedimento regionale di revoca della gara, né ricorrono i denunciati vizi attinenti all’<i>iter</i> approvativo del nuovo progetto esecutivo predisposto dalla SoRi.Cal.<br />
3.6 Gli argomenti che precedono impongono il rigetto anche dell’ottava censura, concernente la denunciata impossibilità di revoca della gara in seguito alla predisposizione di un nuovo progetto esecutivo, giacché l’art. 4 <i>bis, </i>comma 2,<i> </i>del d. lgv. n. 190/2002 (attualmente, art. 169 del d. lgv. n. 163/2006) disciplinerebbe una specifica procedura per risoluzione di eventuali incongruenze tecniche riscontrate nel progetto originario. <br />
Ed invero, la disposizione legislativa sopra richiamata si applica ove il progetto “sia incompleto, carente, contraddittorio” e disciplina la fase di predisposizione dei progetti delle infrastrutture strategiche, come si evince dalla rubrica della norma e dalla sua collocazione sistematica. Ma essa non riguarda i casi, come quello di specie, in cui un progetto già esecutivo venga modificato, senza alcun impatto dal punto di vista localizzativo.<br />
Del pari inconferente è il richiamo all’art. 4 <i>quater</i>, comma 2, del d. lgv. n. 190/2002, il quale riguarda la diversa situazione di modifiche ed integrazioni resesi necessarie “nello sviluppo del progetto esecutivo” ed in conseguenza della verifica in ordine al rispetto delle prescrizioni impartite dal CIPE in sede di approvazione del progetto preliminare e definitivo. Nel caso di specie, come già evidenziato, trova applicazione l’art. 4 <i>quater</i>, comma 3, del d. lgv. n. 190/2002, relativo ad aventuali varianti al progetto esecutivo ed in corso d’opera, non aventi rilievo localizzativo.<br />
3.7 Ugualmente priva di fondamento si palesa, infine, l’ultima censura del ricorso introduttivo, con la quale i ricorrenti contestano la legittimazione di So.Ri.Cal. quale concessionaria regionale della gestione del complesso delle opere idropotabili nel territorio della Regione Calabria. Ad avviso dei ricorrenti, sarebbe illegittimo l’affidamento diretto della concessione in favore della SoRi.Cal., in quanto la Regione Calabria avrebbe dovuto procedere all’indizione di una gara per la scelta del concessionario.<br />
L’assunto si scontra con il rilievo che la So.Ri.Cal. S.p.a. è società a partecipazione pubblica maggioritaria (il 53,5% del capitale appartiene alla Regione Calabria), il cui socio privato di minoranza è stato scelto con regolare procedura di evidenza pubblica. Ne discende, secondo costante insegnamento giurisprudenziale (cfr. C.d.S., sez. V, 3 febbraio 2005, n. 272),  ed in virtù del principio di origine comunitaria scolpito nell’art. 113, comma 5, lett. b), del d. lgv. n. 267/2000 e nell’art. 34, comma 3, del c. lgv. n. 163/2006 (cfr. C.d.S., sez. VI, 27 dicembre 2006, n. 7950), che l’affidamento del servizio di gestione delle opere idropotabili da parte della Regione Calabria non doveva essere compiuto necessariamente con procedura di evidenza pubblica.<br />
Il principio, da ultimo, è stato confermato in sede consultiva dal Consiglio di Stato (cfr. sez. II, parere 18 aprile 2007, n. 456), con l’argomento che l’affidamento diretto del servizio alla società mista deve nei fatti ritenersi eseguito con gara al partner privato precedentemente scelto con procedura di evidenza pubblica. In sintesi, la peculiarità rispetto alle ordinarie modalità di affidamento risiederebbe non tanto nell’assenza di una procedura di gara per l’affidamento dei servizio, quanto nel tipo di controllo esercitato dall’amministrazione sull’affidatario privato: non più l’usuale controllo esterno dell’amministrazione, secondo i canoni usuali della vigilanza del committente, quanto un più pregnante controllo interno del socio pubblico. L’ipotesi della scelta del socio mediante procedura di evidenza pubblica integra, pertanto, un “affidamento sostanziale” del servizio svolto dalla società mista al socio privato, che attua quel fenomeno di partenariato pubblico &#8211; privato pienamente legittimo sul piano comunitario, tant’è che ad esso si richiama espressamente il Libro Verde pubblicato dalla Commissione europea il 30 aprile 2004 (par. 3, punti 53 ss.). <br />
3.8 In conclusione, l’accertata infondatezza delle censure proposte con il ricorso introduttivo, ne impone il rigetto. <br />
3.9 Deve essere del pari respinta la domanda di risarcimento danni, non ricorrendo, per le ragioni che precedono, gli elementi costituivi della fattispecie risarcitoria, <i>in primis</i> la denunciata illegittimità degli atti oggetto di gravame.<br />
4.1 Passando allo scrutino delle censure mosse con i motivi aggiunti depositati il 23.11.2006, con i quali è stato impugnato il bando di gara n. 286 del 26.10.2006, si palesano anzitutto infondate, in virtù degli argomenti sin qui spesi, tutte le censure mosse in termini di invalidità derivata.<br />
4.2 Quanto alle altre censure, denunciate dai ricorrenti alla stregua di “vizi propri del bando e degli atti ad esso connessi” (pag. 52 ss.), esse di palesano inammissibili per carenza di interesse. Ed invero, una volta acclarata la legittimità del provvedimento di revoca della gara precedentemente bandita e rilevato che nessuno dei denunciati vizi del ricorso per motivi aggiunti attiene a clausole aventi una incidenza negativa in ordine alla possibilità dei ricorrenti di partecipazione alla nuova procedura di evidenza pubblica, nessun beneficio questi ultimi potrebbero ottenere da un eventuale annullamento giurisdizionale del bando. Tale annullamento comporterebbe, anzi, effetti negativi nella sfera giuridica dei ricorrenti, togliendo loro anche la semplice <i>chance </i>di partecipazione e di aggiudicazione della gara.<br />
4.3 Il ricorso per motivi aggiunti deve, pertanto, essere integralmente respinto, nei termini sopra precisati.<br />
Deve essere, del pari, respinta la domanda di risarcimento danni proposta con il predetto ricorso.<br />
5.1 Il secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 10.01.2007, con il quale è stato impugnato il decreto dirigenziale, prot. 2306 del 28.11.2006, di approvazione del progetto esecutivo delle “Opere di adduzione dell’invaso sul torrente Menta. 1° lotto opera di presa e galleria di derivazione. Lavori di completamento”, si appalesa inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />
5.2 Per giurisprudenza consolidata, dalla quale il Collegio non ha motivo di  discostarsi, le controversie attinenti all’approvazione di un progetto esecutivo per la realizzazione di un’opera idraulica, giacché tale atto deve considerarsi immediatamente incidente sul regime delle acque pubbliche, spettano alla cognizione del tribunale superiore delle acque pubbliche, ai sensi dell’art. 143 comma 1, lett. a) del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 (cfr. C.d.S., sez. IV, 26 gennaio 2004, n. 22; T.A.R. Piemonte, sez. I, 2 settembre 2004, n. 1629).<br />
Poiché il ricorso per motivi aggiunti ha ad oggetto l’atto di approvazione del progetto esecutivo di un intervento che implica la realizzazione di opere idrauliche, esso esula dalla sfera di giurisdizione del Tribunale adìto.<br />
6. In virtù della complessità e novità delle questioni esaminate, sussistono giusti motivi per compensare integralmente spese, diritti ed onorari di giudizio.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sede di Catanzaro – Sezione Seconda,<b> </b>definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe<b>, </b>così provvede<b>:<br />
</b>&#8211; respinge il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti, depositato in data 23.11.2006, nei termini meglio precisati in motivazione;<br />
&#8211; respinge le domande di risarcimento danni spiegate con i predetti ricorsi; <br />
&#8211; dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 10.01.2007.<br />
Compensa spese, diritti ed onorari di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio dell’8 giugno 2007.</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2004 n.1022</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-16-2-2004-n-1022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-16-2-2004-n-1022/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2004 n.1022</a></p>
<p>Demanio &#8211; demolizione opere abusive su area comunale e ripristino strada pubblica –dilazione concessa al privato per eseguire il provvedimento – tutela cautelare – rigetto. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – Ordinanza n. 2942 del 22 giugno 2004 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER IL LAZIOROMASEZIONE SECONDA TER Registro</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Demanio &#8211; demolizione opere abusive su area comunale e ripristino strada pubblica –dilazione concessa al privato per eseguire il provvedimento – tutela cautelare – rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – <a href="/ga/id/2004/7/4612/g">Ordinanza n. 2942 del 22 giugno 2004</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA<br />SEZIONE SECONDA TER</b></p>
<p>Registro Ordinanze:1022/2004<br />Registro Generale: 13132/2003<br />
nelle persone dei Signori:<br />
ROBERTO SCOGNAMIGLIO Presidente<br />PAOLO RESTAINO Cons., relatore<br />
SILVIA MARTINO Primo Ref.<br />ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 16 Febbraio 2004<br />
Visto il ricorso 13132/2003 proposto da:<br />
<b>GAVINI BRUNO</b>rappresentato e difeso da:<br />
STELLA RICHTER AVV. PAOLOcon domicilio eletto in ROMAV.LE G. MAZZINI, 11presso<br />
STELLA RICHTER AVV. PAOLO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI ROMA</b>rappresentato e difeso da: GRAZIOSI AVV. ANTONIO con domicilio eletto in ROMA VIA TEMPIO DI GIOVE, 21 presso AVVOCATURA COMUNE DI ROMA<b>COMUNE DI ROMA &#8211; MUNICIPIO III -UNITA&#8217; ORGANIZZATIVA TECNICA </b></p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />degli atti indicati nel ricorso in epigrafe tra i quali la d.d. n. 1467 del 21.11.2003.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI ROMA<br />
Udito il relatore Cons. PAOLO RESTAINO e uditi altresì i procuratori delle parti comparsi come da verbale d’udienza;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;</p>
<p>Ritenuto che SUSSISTONO i presupposti per disporre l’accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione dell’atto impugnato in considerazione della dilazione già accordata al ricorrente dal Comune che ha di recente sospeso, con apposito provvedimento, la efficacia della anteriore ingiunzione di demolizione dell’8.7.2003, e sino alla verificazione delle circostanze per le quali era stata disposta la sospensione dell’anteriore ordine di demolizione.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda Ter, ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione nei sensi e nel termine in motivazione indicato.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma addì 16 febbraio 2004</p>
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