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	<title>1021 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1021 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 23/8/2021 n.1021</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-23-8-2021-n-1021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-23-8-2021-n-1021/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 23/8/2021 n.1021</a></p>
<p>Pres. Farina &#8211; Est. Falferi Sull&#8217;illegittimità  di previsioni regolamentari che permettono la realizzazione di impianti di telefonia esclusivamente su immobili di proprietà  comunale. Ambiente e territorio &#8211; Inquinamento elettromagnetico &#8211; Regolamento comunale &#8211; Previsione di installazione di impianti di telefonia esclusivamente su immobili di proprietà  comunale &#8211; Illegittimità . Non legittima, e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-23-8-2021-n-1021/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 23/8/2021 n.1021</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-23-8-2021-n-1021/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 23/8/2021 n.1021</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Farina &#8211; Est. Falferi</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;illegittimità  di previsioni regolamentari che permettono la realizzazione di impianti di telefonia esclusivamente su immobili di proprietà  comunale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Ambiente e territorio &#8211; Inquinamento elettromagnetico &#8211; Regolamento comunale &#8211; Previsione di installazione di impianti di telefonia esclusivamente su immobili di proprietà  comunale &#8211; Illegittimità .</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Non  legittima, e deve essere annullata, la previsione regolamentare che permette la realizzazione di impianti di telefonia esclusivamente sugli immobili di proprietà  comunale, in quanto previsione che, lungi dal limitarsi a escludere la possibilità  di installare gli impianti in questione con riferimento a taluni siti sensibili individuati in modo specifico, determina un divieto generico e generalizzato di installazione degli impianti stessi su immobili e aree che non siano di proprietà  comunale, risolvendosi, pertanto, in un aprioristico divieto di installare siffatti impianti in determinate zone del territorio comunale e apparendo potenzialmente in grado di impedire la concreta diffusione della rete sull&#8217;intero territorio comunale.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Terza)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">ex art. 60 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 490 del 2021, proposto da<br /> Iliad Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani, Valerio Mosca, Fabiana Ciavarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Giuman in Venezia, Piazzale Roma &#8211; S. Croce 466/G;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Torreglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giovanni Ferasin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Arpav &#8211; Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale del Veneto, Parco Regionale dei Colli Euganei, Regione Veneto non costituiti in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l&#8217;annullamento</em></p>
<p style="text-align: center;"><em>previa sospensione cautelare, </em></p>
<p style="text-align: justify;">-del provvedimento conclusivo negativo del Comune di Torreglia, prot. n. 9692 del 4 maggio 2021, comunicato ad Iliad il 5 maggio 2021;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del provvedimento del Comune di Torreglia del 24 marzo 2021, comunicato ad Iliad il 25 marzo 2021, avente ad oggetto &#8220;Richiesta di autorizzazione per l&#8217;esecuzione dei seguenti lavori: &#8220;Nuova SRB ILIAD &#8211; PD35038_002 TORREGLIA SP 25 &#8211; Importato da SUAP/SUE numero: 13970161009-07122020-1617. Pratica n. 3031/ 2021 &#8211; DINIEGO&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del provvedimento del Comune di Torreglia del 26 aprile 2021, avente ad oggetto &#8220;Richiesta di autorizzazione per l&#8217;esecuzione dei seguenti lavori: Nuova SRB ILIAD &#8211; PD35038_002 TORREGLIA SP 25 &#8211; Importato da SUAP/SUE numero: 13970161009-07122020-1617. Pratica n. 3031/ 2021 &#8211; Risposta a osservazioni tardive&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del provvedimento del Comune di Torreglia del 10 marzo 2021, comunicato ad Iliad l&#8217;11 marzo 2021, avente ad oggetto &#8220;Richiesta di autorizzazione per l&#8217;esecuzione dei seguenti lavori: Nuova SRB ILIAD &#8211; PD35038_002 TORREGLIA SP 25 &#8211; Importato da SUAP/SUE numero: 13970161009-07122020-161. Pratica n. 3031/ 2021 &#8211; Comunicazione motivi ostativi&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; degli articoli 4.2.02 e 4.4.04 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Torreglia, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1655 del 26 maggio 2004 e n. 2781 del 27 settembre 2005 e degli articoli 4 e 5 del Regolamento Comunale per l&#8217;installazione, la modifica e l&#8217;adeguamento delle stazioni radio base per la telefonia cellullare, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Torreglia n. 67 del 29 dicembre 2000, nonch di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorchè non conosciuti.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Torreglia;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 25 del decreto legge n. 137/2020;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 4 del decreto legge n. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70/2020;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2021 il dott. Alessio Falferi;</p>
<p style="text-align: justify;">Con ricorso depositato in data 24.5.2021 e munito di istanza cautelare, Iliad SpA ha impugnato il provvedimento negativo Suap del Comune di Torreglia del 4.5.2021, i presupposti dinieghi del medesimo Comune del 25.3.2021 e del 29.4.2021, nonchè gli ulteriori atti in epigrafe meglio indicati, con i quali  stata respinta la domanda, presentata ai sensi degli artt. 87 e 88 del D.lgs. n. 259/2003, per il rilascio dell&#8217;autorizzazione alla installazione di una nuova Stazione Radio Base (di seguito solo SRB), su un terreno sito in Via San Daniele Torreglia , censito al N.C.T. del Comune di Torreglia, Foglio 8, particella 254.</p>
<p style="text-align: justify;">Il diniego  stato motivato dall&#8217;Amministrazione Comunale sulla base delle seguenti considerazioni:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; l&#8217;intervento ricade in zona territoriale omogena C2.4- &#8220;prevalentemente residenziale di nuova urbanizzazione&#8221;, soggetta a piano attuativo (piano particolareggiato) ai sensi dell&#8217;art. 4.2.02 delle NTA del PRG e il sito  destinato dal Piano stesso ad &#8220;area attrezzata a parco giochi e sport&#8221; la cui realizzazione deve essere concertata con il Comune tramite il piano attuativo; nessun procedimento inerente l&#8217;attuazione del piano particolareggiato  stato avviato, quindi  inibito qualunque intervento ad eccezione della mera manutenzione;</p>
<p style="text-align: justify;">-il Regolamento comunale per l&#8217;installazione, la modifica e l&#8217;adeguamento delle stazioni radio base per la telefonia cellulare (di seguito &#8220;Regolamento Comunale&#8221;) consente l&#8217;installazione solo su proprietà  comunali (artt. 4 e 5);</p>
<p style="text-align: justify;">-la pratica risulta carente di documentazione: copia contratto di locazione; autorizzazione paesaggistica rilasciata dall&#8217;ente Parco Regionale Colli Euganei; Vinca ai sensi della DGR Veneto n. 1400/2017; ricevuta versamento diritti Vinca per 130 euro.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente, premesso di aver ottenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico l&#8217;autorizzazione generale per la fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche in qualità  di <em>Mobile Network Operator </em>e dopo aver delineato il quadro normativo di riferimento, ha formulato, in sintesi, le seguenti censure: &#8220;<em>I) sull&#8217;illegittimità  del vincolo ad installare impianti di telefonia solo su immobili comunali, e del corrispondete divieto opposto a Iliad: violazione e falsa applicazione degli artt. 87 e ss. d.lgs. n. 259/2003 e degli artt. 4 e 8 della legge n. 36/2001. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per sviamento, irragionevolezza, illogicità  e disparità  di trattamento. Violazione dei principi di proporzionalità , non discriminazione e concorrenza. Difetto di istruttoria e motivazione. Incompetenza</em>&#8220;; gli atti gravati, dando applicazione all&#8217;art. 4 del Regolamento Comunale, sarebbero illegittimi in quanto inibirebbero, sia in via generalizzata che rispetto all&#8217;Impianto di Iliad, la realizzazione di impianti di telefonia su aree e immobili che non siano di proprietà  comunale, con conseguente violazione della disciplina normativa richiamata; il Regolamento Comunale, in sostanza, introdurrebbe un divieto generalizzato di installazione su tutti gli immobili non appartenenti al Comune; &#8220;<em>II) sull&#8217;indebito diniego in ragione dell&#8217;asserita non conformità  rispetto alla disciplina urbanistica del comune di Torreglia: violazione e falsa applicazione degli artt. 86 ss. d.lgs. 259/2003 e degli artt. 4, 18e 14legge 36/2001.eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per irragionevolezza, illogicità  e disparità  di trattamento. Violazione dei principi di proporzionalità , non discriminazione e concorrenza. Difetto di istruttoria e motivazione. Incompetenza</em>&#8220;; gli atti gravati sarebbero illegittimi, in relazione alla asserita non compatibilità  urbanistica, in quanto, per disposizione normativa, le SRB sono assimilate ad opere di urbanizzazione primaria, compatibili con ogni destinazione urbanistica e, dunque, con qualsiasi zona del territorio comunale; &#8220;<em>III. Sul difetto di istruttoria del provvedimento di diniego adottato dal comune e, in particolare, sull&#8217;illegittimità  e tardività  delle richieste documentali: violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 3 della legge n. 241/1990, degli artt. 86 e ss. del d.lgs. 259/2003 e degli artt. 4, 8 e 14 della legge n. 36/2001.eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per ingiustizia manifesta, irragionevolezza, illogicità  e disparità  di trattamento. Violazione dei principi di proporzionalità , ragionevolezza, non discriminazione e concorrenza. Difetto di istruttoria e motivazione. Incompetenza</em>&#8220;; la documentazione indebitamente richiesta dal Comune &#8211; autorizzazione paesaggistica rilasciata dall&#8217;Ente Parco Regionale dei Colli Euganei; dichiarazione di non necessità  della Vinca ai sensi della DGR n. 1400/2017; atto di assenso del proprietario del terreno oggetto di installazione (peraltro non necessario ai sensi di legge) &#8211; era già  stata trasmessa con l&#8217;istanza e in seguito nuovamente inviata unitamente alle osservazioni a seguito del preavviso di rigetto; in ogni caso, da un lato, l&#8217;asserita carenza documentale sarebbe tardiva rispetto al termine perentorio previsto dall&#8217;art. 87, comma 5, del D.Lgs n. 259/2003 e comunque non richiesta dalla disciplina di settore (All. 13, mod. A, D.Lgs n. 253/2003), dall&#8217;altro, eventuale carenza documentale non avrebbe potuto supportare il diniego dell&#8217;autorizzazione; &#8220;<em>IV. Sulla mancata indicazione di una localizzazione alternativa dell&#8217;impianto da parte del comune: violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 3 della legge n. 241/1990, degli artt. 86 e ss. del d.lgs. n. 259/2003, degli artt. 4, 8 e 14 della legge n. 36/2001.eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per ingiustizia manifesta, irragionevolezza, illogicità  e disparità  di trattamento. Violazione dei principi di proporzionalità , ragionevolezza, non discriminazione e concorrenza. Difetto di istruttoria e motivazione. Incompetenza</em>&#8220;; infine, gli atti impugnati sarebbero, altresì, illegittimi in quanto l&#8217;Amministrazione Comunale non avrebbe indicato per l&#8217;impianto una localizzazione alternativa a quella scelta dalla ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Si  costituita in giudizio l&#8217;Amministrazione Comunale di Torreglia, contestando puntualmente le censure avversarie ed evidenziando la legittimità  degli atti gravati, in quanto conformi alla (legittima) disciplina regolamentare del Comune, nonchè alle previsioni urbanistiche.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla Camera di Consiglio del 7 luglio 2021, il ricorso  stato trattenuto in decisione, come da verbale di causa, potendo essere definito con sentenza in forma semplificata.</p>
<p style="text-align: justify;">Le censure articolate nei motivi di ricorso, che sono suddivise in relazione agli ordini argomentativi posti a base del provvedimento di rigetto dell&#8217;istanza presentata dalla ricorrente, possono essere esaminate unitamente, essendo connesse sotto il profilo logico-giuridico.</p>
<p style="text-align: justify;">Occorre tener presente che la normativa applicabile alla materia esprime un particolare <em>favor</em>per la realizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 86 del D.Lgs. n. 259/2003 prevede, al comma 3, che «<em>Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88 (&#038;&#038;) sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all&#8217;art. 16, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà  dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia</em>&#8220;; il successivo art. 90 dispone, al comma 1, che &#8220;<em>Gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ovvero esercitati dallo Stato, e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità  di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità , ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327</em>&#8220;; la legge n. 36/2001 -recante &#8220;<em>Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici</em>&#8221; &#8211; distingue le competenze dello Stato, delle Regioni e dei Comuni precisando all&#8217;articolo 4, per quanto qui rileva, che &#8220;<em>Lo Stato esercita le funzioni relative: a) alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità , in quanto valori di campo come definiti dall&#8217;articolo 3, comma 1, lettera d) numero 2), in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizioni di criteri unitari e di normative omogenee in relazione alle finalità  di cui all&#8217;articolo 1</em>&#8220;; il successivo art. 8 prevede, al comma 1, tra l&#8217;altro, che &#8220;<em>Sono di competenza delle Regioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità  nonchè delle modalità  e dei criteri fissati dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità  indipendenti: a) l&#8217;esercizio delle funzioni relative all&#8217;individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile (&#038;)</em>&#8220;; il successivo comma 2 dispone che &#8220;<em>Nell&#8217;esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e c), le regioni si attengono ai principi relativi alla tutela della salute pubblica, alla compatibilità  ambientale ed alle esigenze di tutela dell&#8217;ambiente e del paesaggio</em>&#8220;; il comma 4 prevede che &#8220;<em>Le regioni, nelle materie di cui al comma 1, definiscono le competenze che spettano alle province e ai comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249</em>&#8220;; il comma 6, come da ultimo modificato dall&#8217;art. 38, comma 6, del D.L. n. 76/2020, dispone, infine, che &#8220;<em>I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l&#8217;esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità  di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità , riservati allo Stato ai sensi dell&#8217;articolo 4</em>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque, in base all&#8217;art. 86 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, tra cui sono ricomprese le stazioni radio base (SRB), sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria; tale assimilazione e la considerazione che gli impianti in questione e le opere accessorie occorrenti per la loro funzionalità  rivestano &#8220;carattere di pubblica utilità &#8220;, postulano la possibilità  che gli stessi siano ubicati in qualsiasi parte del territorio comunale, essendo compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche (<em>ex multis, TAR Lombardia , Brescia, sez. II, 6 aprile 2019, n. 312; TAR Campania, Salerno, sez. II, 6 giugno 2016, n. 1331; TAR Sicilia, Catania, sez. I, 12 marzo 2015, n. 764; TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 1 aprile 2014, n. 951; questo stesso Tribunale, sez. II, 15 febbraio 2018, </em>n. 188). Il Consiglio di Stato (<em>Sez. IV, 17 aprile 2018, n. 2308</em>) ha rilevato che &#8220;secondo la Corte costituzionale, la scelta di inserire le infrastrutture di reti di comunicazione tra le opere di urbanizzazione primaria esprime un principio fondamentale della legislazione urbanistica (Corte cost., n. 336 del 27 luglio 2005)&#8221; e che &#8220;Anche la giurisprudenza successiva ha concordemente sottolineato la necessità  di una capillare distribuzione sul territorio delle reti di telecomunicazione (Cons. Stato, Sez. III, n. 2455 del 13 maggio 2014) e la loro compatibilità , in linea di principio, con qualsiasi destinazione urbanistica (Cons. Stato, Sez. III, sentenza n. 119 del 15 gennaio 2014)&#8221;. Del resto,  stato correttamente ritenuto che l&#8217;interesse pubblico perseguito con la suddetta disciplina &#8221; quello di garantire una costante e/o continua ed omogenea erogazione del servizio pubblico di telefonia mobile, in modo da ottenere un&#8217;uniforme copertura e/o un dimensionamento ottimale di tale servizio pubblico su tutto il territorio nazionale, capace di collegare con un livello qualitativo accettabile gli utenti in qualsiasi parte del territorio e perciò anche durante il loro movimento ed all&#8217;interno degli edifici&#8221; (<em>T.A.R. Basilicata, 19 maggio 2018 n. 337</em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Giova, altresì, evidenziare, sotto distinto profilo, che l&#8217;Amministrazione comunale non può, mediante il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia-urbanistica, adottare misure che costituiscano, nella sostanza, una deroga ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici fissati dallo Stato, quali, esemplificativamente, il divieto generalizzato di installare SRB in intere zone territoriali omogenee, ovvero introdurre distanze fisse da osservare rispetto alle abitazioni e ai luoghi destinati alla permanenza prolungata delle persone o al centro cittadino, poichè tali disposizioni sono funzionali non al governo del territorio, ma alla tutela della salute dai rischi dell&#8217;elettromagnetismo e si trasformano in una misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche, che l&#8217;art. 4 della legge n. 36 del 2001 riserva allo Stato attraverso l&#8217;individuazione di puntuali limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità , da introdursi con d.P.C.M. e il cui rispetto  affidato all&#8217;ARPA ex art. 14 della medesima legge (<em>TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 15 febbraio 2018, n. 188; TAR Sicilia, Catania, sez. I, 12 marzo 2015, n. 764</em>).</p>
<p style="text-align: justify;">In coerenza con i principi ripetutamente espressi dalla Corte Costituzionale fin dalla sentenza n. 331/2003, nell&#8217;ambito dei quali  stata chiarita la distinzione tra &#8220;criteri di localizzazione&#8221; e &#8220;limitazioni alla localizzazione&#8221; e alla luce della giurisprudenza del Consiglio di Stato (<em>sez. III, 5.5.2017, n. 2073; id. 18 giugno 2015, n. 4188; id., 19 marzo 2014, n. 1361; id., 14 febbraio 2014, n. 723</em>) sono stati ritenuti legittimi regolamenti comunali che individuavano aree interdette alla installazione degli impianti con riferimento alla distanza da siti sensibili (<em>TAR Lazio, Roma, sez. II, 16 ottobre 2017, n. 10354</em>) e sono state censurate previsioni regolamentari che individuavano specificamente solo le aree in cui era ammessa l&#8217;installazione degli impianti (<em>TAR Lazio, Roma, sez. II, 30 gennaio 2015, n. 1768</em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce degli esposti principi, le censure articolate in ricorso sono fondate e quindi vanno accolte.</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto un primo profilo, invero,  fondata la doglianza con cui parte ricorrente lamenta l&#8217;illegittimità  della previsione regolamentare -e, conseguentemente, dell&#8217;impugnato diniego che su di essa trova fondamento &#8211; che permette la realizzazione di impianti di telefonia esclusivamente sugli immobili di proprietà  comunale (art. 4, comma 1 e art. 5, comma 1, n. 2, Regolamento Comunale), previsione che, lungi dal limitarsi ad escludere la possibilità  di installare gli impianti in questione con riferimento a taluni siti sensibili individuati in modo specifico, determina un divieto generico e generalizzato di installazione degli impianti stessi su immobili e aree che non siano di proprietà  comunale, si risolve, in realtà , in un aprioristico divieto di installare siffatti impianti in determinate zone del territorio comunale e appare potenzialmente in grado di impedire la concreta diffusione della rete sull&#8217;intero territorio comunale.</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto distinto profilo, parimenti fondate sono le doglianze relative alla pretesa impossibilità  di installare SRB in zona territoriale omogena C2.4, in relazione alla necessità  di adottare un (futuro) piano attuativo.</p>
<p style="text-align: justify;">A tal proposito, giova ulteriormente ribadire che, anche di recente, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha chiarito che &#8220;il legislatore statale, nell&#8217;inserire le infrastrutture per le reti di comunicazione fra le opere di urbanizzazione primaria, ha espresso un principio fondamentale della normativa urbanistica, a fronte del quale la potestà  regolamentare attribuita ai Comuni dall&#8217;articolo 8, comma 6 della legge 22 febbraio 1981, n. 36, non può svolgersi nel senso di un divieto generalizzato di installazione in aree urbanistiche predefinite, al di lÃ  della loro ubicazione o connotazione o di concrete (e, come tali, differenziate) esigenze di armonioso governo del territorio&#8221; (in tal senso, da ultimo, <em>Consiglio di Stato, sez. VI, 11 gennaio 2021, n. 374</em>, che richiama <em>Consiglio di Stato, sez. III, 5 dicembre 2013, n. 687</em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque, le opere di urbanizzazione primaria, in quanto tali, risultano in generale compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e, pertanto, con ogni zona del territorio comunale, poichè dall&#8217;articolo 86, comma 3, del D.Lgs. n. 259/1993 si desume il principio della necessaria capillarità  della localizzazione degli impianti relativi ad infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni (<em>Consiglio di Stato n. 347/2021 cit; Consiglio di Stato, sez. VI, 3891 del 2017</em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Anche sotto tale profilo, pertanto, il divieto opposto dall&#8217;Amministrazione comunale  illegittimo.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alla asserita carenza documentale, pur volendo prescindere dalla (decisiva) considerazione che parte ricorrente aveva prodotto la documentazione richiesta, va rilevato che l&#8217;art. 87 del D.Lgs n. 253/2003, al comma 3, dispone che &#8220;<em>L&#8217;istanza, conforme al modello dell&#8217;allegato n. 13, realizzato al fine della sua acquisizione su supporti informatici e destinato alla formazione del catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità , relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l&#8217;utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI, non appena emanate</em>&#8220;; al successivo comma 5  stabilito che &#8220;<em>Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell&#8217;istanza, il rilascio di dichiarazioni e l&#8217;integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 9 riprende a decorrere dal momento dell&#8217;avvenuta integrazione documentale</em>&#8220;; il comma 9, a sua volta, dispone che &#8220;<em>Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività  di cui al presente articolo, nonchè quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già  esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell&#8217;organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all&#8217;articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36</em>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, a tal proposito, questo Tribunale ha già  avuto modo di precisare che &#8220;Dalla esposta disciplina emerge, dunque, che ove effettivamente la domanda presentata dalla ricorrente fosse stata carente sotto il profilo documentale, l&#8217;Amministrazione comunale avrebbe dovuto richiedere l&#8217;integrazione della medesima entro il suddetto termine perentorio di 15 giorni decorrenti dalla presentazione dell&#8217;istanza stessa. Ciò  chiaramente connesso alla previsione di un&#8217;ipotesi di silenzio significativo, con valore di accoglimento, atteso che appare evidente che reiterate richieste ovvero tardive richieste di integrazione documentale potrebbero eludere la ricordata previsione del silenzio-assenso, giusta l&#8217;effetto che la richiesta di integrazione documentale determina sulla decorrenza del termine di cui al comma 9. Pertanto, le censure di parte ricorrente sono fondate, in quanto non può costituire idoneo motivo di rigetto una asserita carenza di documentazione allegata all&#8217;istanza&#8221; (<em>TAR Veneto, sez. III, 24 novembre 2020, n. 1111</em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque, anche nel caso in esame, ove l&#8217;istanza presentata dalla ricorrente fosse stata effettivamente carente, sotto il profilo documentale, nei termini esposti dall&#8217;Amministrazione Comunale, tale carenza non avrebbe potuto, <em>sic et simpiciter</em>, essere posta a fondamento del rigetto della domanda, ma avrebbe dovuto essere oggetto di idonea richiesta di integrazione, che avrebbe dovuto essere formulata nei termini di cui alla ricordata disciplina normativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche sotto tale profilo, pertanto, le censure di parte ricorrente sono fondate.</p>
<p style="text-align: justify;">In definitiva, per le ragioni esposte, il ricorso  fondato e va accolto -potendo restare assorbite le ulteriori questioni solevate in ricorso-, con conseguente annullamento del diniego impugnato e dei relativi presupposti normativi costituiti dagli artt. art. 4, comma 1 e art. 5, comma 1, n. 2, del Regolamento Comunale per l&#8217;installazione, la modifica e l&#8217;adeguamento delle stazioni radio base per la telefonia cellulare.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese di causa sono liquidate in dispositivo in base alla regola della soccombenza.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l&#8217;effetto, annulla gli atti impugnati, come da motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna il Comune di Torreglia al pagamento delle spese di causa che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre IVA, CPA ed accessori di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Alessandra Farina, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Alessio Falferi, Consigliere, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-23-8-2021-n-1021/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 23/8/2021 n.1021</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2021 n.1021</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-4-2-2021-n-1021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-4-2-2021-n-1021/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2021 n.1021</a></p>
<p>Pres. Santoro &#8211; Est. Pannone 1. Istanza di condono edilizio &#8211; Zona del parco ad elevato interesse paesistico &#8211; Parere Ente Parco &#8211; Contenuto valutazioni.   1. I rilievi espressi nella motivazione dei pareri dell&#8217;Ente Parco per siffatti interventi, riguardano i profili ambientali di competenza dell&#8217;Ente stesso; peraltro, tali rilievi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-4-2-2021-n-1021/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2021 n.1021</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-4-2-2021-n-1021/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2021 n.1021</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Santoro &#8211; Est. Pannone</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Istanza di condono edilizio &#8211; Zona del parco ad elevato interesse paesistico &#8211; Parere Ente Parco &#8211; Contenuto valutazioni.<br />  </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. I rilievi espressi nella motivazione dei pareri dell&#8217;Ente Parco per siffatti interventi, riguardano i profili ambientali di competenza dell&#8217;Ente stesso; peraltro, tali rilievi non riguardano e non sono nemmeno parzialmente coincidenti con quelli urbanistici e/o paesistici su cui sono chiamate a pronunciarsi altre autorità . Costituisce <em>error in iudicando</em> ritenere che il diniego dell&#8217;Ente si incentri sulle caratteristiche costruttive del manufatto oggetto di condono.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /> <strong>Il Consiglio di Stato</strong><br /> <strong>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</strong><br /> ha pronunciato la presente<br /> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 2325 del 2014, proposto dall&#8217;Ente Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Antonietta Fiore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio eletto presso lo studio s.r.l. Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini 30;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Comune di Centola, non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza n.1640/2013 del T.A.R. Campania &#8211; sezione staccata di Salerno &#8211; Sezione Prima, resa tra le parti, concernente parere negativo sull&#8217;istanza di condono edilizio.</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Antonietta Fiore;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 novembre 2020 il consigliere Andrea Pannone e uditi per le parti gli avvocati indicati in verbale.<br /> L&#8217;udienza si svolge ai sensi dell&#8217;art. 4, c. 1, decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020 e dell&#8217;art. 25, c. 2, del decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 attraverso videoconferenza con l&#8217;utilizzo di piattaforma &#8220;Microsoft Teams&#8221; come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> <strong>FATTO e DIRITTO</strong><br /> A) La sentenza impugnata (del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, 22 luglio 2013, n. 1640) ha accolto il ricorso per l&#8217;annullamento del provvedimento prot. n. 3685 del 5.8.2003 dell&#8217;Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, recante il parere negativo sull&#8217;istanza di condono edilizio per un manufatto ubicato in località  Gabella del Comune di Centola.<br /> La sentenza ha accolto il ricorso perchè: &lt;&lt;&#038;, la determinazione negativa dell&#8217;Ente Parco non tiene conto del disposto dell&#8217;art. 43, comma 5, 1. n. 47/1985, ai sensi del quale &#8220;possono ottenere la sanatoria le opere non ultimate per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali limitatamente alle strutture realizzate e ai lavori che siano strettamente necessari alla loro funzionalità &#8220;, già  richiamato da questo Tribunale, con la sentenza n. 1165 del 27 maggio 2013, in vicenda comunque connessa a quella in trattazione.<br /> Invero, sebbene i rilievi formulati dal Tribunale attengono propriamente all&#8217;aspetto edilizio del procedimento di condono (ovvero alla verifica del presupposto di ammissibilità  della relativa istanza, relativo alla avvenuta ultimazione del fabbricato abusivo entro i termini normativamente fissati), gli stessi non possono non condizionare anche le valutazioni di impronta paesaggistico-ambientale, devolute all&#8217;Ente Parco, imponendo allo stesso di prendere in considerazione, ai fini della loro compiuta espressione (asseritamente impedita dall&#8217;attuale stato del manufatto), i lavori di completamento e di qualificazione previsti dal soggetto istante&gt;&gt;.<br /> B) Il provvedimento impugnato in primo grado esprime parere negativo perchè:<br /> * l&#8217;intervento ricade in ambiti di elevato pregio naturalistico;<br /> * esso ricade in zona 1 della perimetrazione del Parco allegata al d.P.R. 5.6.1995, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con limitato o inesistente grado di antropizzazione;<br /> * l&#8217;istanza di condono riguarda un manufatto in uno stato di evidente abbandono, con tompagnatura in blocchetti di cemento, copertura incompleta e parzialmente crollata;<br /> * il manufatto consiste in una struttura precaria, facilmente amovibile, priva di elementi di finitura che ne possano consentire una valutazione completa sotto il profilo paesaggistico-ambientale.<br /> C) Con il ricorso in appello si deduce quanto segue.<br /> &lt; Il TAR non ha tenuto conto del fatto che i rilievi posti alla base del parere negativo, espressi nella motivazione, riguardano i profili ambientali di competenza dell&#8217;Ente Parco e che tali rilievi non riguardano e non sono nemmeno parzialmente coincidenti con quelli urbanistici e/o paesistici su cui sono chiamate a pronunciarsi altre autorità . Il TAR, erroneamente, ha ritenuto che il diniego dell&#8217;Ente si incentra sulle caratteristiche costruttive del manufatto oggetto di condono.<br /> Le caratteristiche dell&#8217;opera, richiamate nel provvedimento impugnato, sono essenziali per rappresentare la stessa nel contesto in cui  ubicata; l&#8217;opera  stata realizzata in un&#8217;area di così particolare interesse naturalistico in cui la tutela accordata fa sì che l&#8217;opera contrasta con i parametri ambientali su quali l&#8217;Ente  chiamato ad esprimersi. In pratica in quella zona, se la ricorrente anzichè realizzare abusivamente l&#8217;opera avesse chiesto un regolare permesso a costruire, l&#8217;Ente non avrebbe espresso parere favorevole alla realizzazione della stessa ai sensi delle misure di salvaguardia allegate al d.P.R. 5 giugno 1995 vigenti al momento dell&#8217;esame della pratica e, attualmente. in vigenza del Piano del Parco non avrebbe rilasciato il nulla osta ai sensi dell&#8217;art. 13 legge 394/91.<br /> In buona sostanza, il TAR,  incorso nell&#8217;<em>error</em> <em>in iudicando</em> consistito nel non aver valutato i profili ambientali di competenza dell&#8217;Ente Parco, soffermandosi, invece, su profili diversi di competenza di altre autorità , pure chiamate ad esprimersi sulla condonabilità  dell&#8217;opera, come risulta evidente dalla motivazione secondo cui: &#8220;onde l&#8217;inesistenza di un solaio incompleto di copertura costituisce circostanza irrilevante ai fini dell&#8217;ottenimento della sanatoria edilizia&#8221;&gt;&gt;.<br /> D) Il ricorso in appello merita accoglimento.<br /> La motivazione della sentenza, qui appellata, si  soffermata esclusivamente sul profilo edilizio della vicenda, senza alcun cenno alle ragioni espresse dall&#8217;ente parco, istituzionalmente preposto alla tutela ai valori ambientali.<br /> E) Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.<br /> <strong>P.Q.M.</strong><br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, rigetta il ricorso di primo grado.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Sergio Santoro, Presidente<br /> Diego Sabatino, Consigliere<br /> Andrea Pannone, Consigliere, Estensore<br /> Alessandro Maggio, Consigliere<br /> Davide Ponte, Consigliere</div>
<p>             <strong>L&#8217;ESTENSORE</strong>   <strong>IL PRESIDENTE</strong> <strong>Andrea Pannone</strong>   <strong>Sergio Santoro</strong>                                </p>
<div style="text-align: justify;">IL SEGRETARIO</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-4-2-2021-n-1021/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2021 n.1021</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 28/9/2020 n.1021</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-28-9-2020-n-1021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-28-9-2020-n-1021/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-28-9-2020-n-1021/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 28/9/2020 n.1021</a></p>
<p>Enrico d&#8217;Arpe, Presidente Giovanni Gallone, Referendario, Estensore Regolamenti istitutivi dell&#8217;imposta di soggiorno: è legittima l&#8217;impugnazione diretta ad opera tanto dei singoli operatori turistici quanto delle associazioni di categoria Turismo &#8211; imposta di soggiorno &#8211; regolamenti istitutivi &#8211; impugnazione &#8211; singoli operatori turistici e operatori di categoria &#8211; sono legittimati. I</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-28-9-2020-n-1021/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 28/9/2020 n.1021</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-28-9-2020-n-1021/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 28/9/2020 n.1021</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Enrico d&#8217;Arpe, Presidente Giovanni Gallone, Referendario, Estensore</span></p>
<hr />
<p>Regolamenti istitutivi dell&#8217;imposta di soggiorno: è legittima l&#8217;impugnazione diretta ad opera tanto dei singoli operatori turistici quanto delle associazioni di categoria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>Turismo &#8211; imposta di soggiorno &#8211; regolamenti istitutivi &#8211; impugnazione &#8211; singoli operatori turistici e operatori di categoria &#8211; sono legittimati.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><i>I Regolamenti istitutivi dell&#8217;imposta di soggiorno ed i relativi provvedimenti di attuazione sono suscettibili di impugnazione diretta ad opera tanto dei singoli operatori turistici quanto delle associazioni di categoria che li raggruppano in quanto immediatamente lesivi della loro sfera giuridica. In particolare, i singoli operatori turistici risultano destinatari diretti di obblighi giuridici di natura formale, taluni presidiati da sanzioni amministrative poste dal Regolamento, e dette previsioni valgono ad attribuire loro una posizione certamente qualificata e differenziata rispetto al quisque de populo. Inoltre, le modalità  di prelievo e l&#8217;importo delle tariffe applicabili sono suscettibili di incidere negativamente sulla sfera giuridica dei predetti o determinando l&#8217;aumento relativo del costo del pernotto (con conseguente riduzione del margine di profitto ritraibile sulla singola prestazione alberghiera e diminuzione della capacità  attrattiva del servizio sul mercato) ovvero imponendo pìù gravose e complesse operazioni di riscossione con relativo aumento dei costi di gestione amministrativa della struttura .</i></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> Pubblicato il 28/09/2020<br /> <strong>N. 01021/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00770/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong></p>
<p> sul ricorso numero di registro generale 770 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br /> A.B.A. Federalberghi Brindisi (Associazione Albergatori della Provincia di Brindisi), Iniziative San Domenico S.r.l., Egnathia Iniziative Turistiche S.r.l., E.I.T. S.r.l., Hotel La Sorgente di Cofano M. &amp;C. S.a.s., Potenza Vincenzo, Costa Adriatica S.p.A., Soc. Agr. Forestale La Cerasina S.r.l., Palmisano Anna, De Simone Antonio, Bluserena S.p.A, Dav 1 S.r.l., Centrone Group S.r.l., Caramia Concetta, Masseria Torre Coccaro S.r.l., Itala S.p.A., Siam S.r.l., Società  Agricola Ottavia Piccola S.r.l., Sannolla Annamaria, Le Dimore del Riccio S.r.l., Dama S.r.l., Villa Eterea Domus Nostrae S.r.l.S, Azienda Agricola Masseria Salamina S.S. Societa&#8217; Agricola di Leone A.L., De Miccolis Angelini Gianvincenzo, Società  Agricola Torre del Diamante S.A.S, Masseria Montenapoleone di Monteneve Giuliano, Narducci Gianfelice, Società  Agricola Agricultura Fanizza S.S. di Fanizza Floriana e Fanizza Pasquale, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Giulia Di Pierro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Fasano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ottavio Carparelli e Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> per quanto riguarda il ricorso introduttivo:<br /> &#8211; in parte qua e nei limiti dell&#8217;interesse, della deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Fasano n. 6 del 28 febbraio 2019 avente ad oggetto: &#8220;Regolamento Imposta di Soggiorno approvazione&#8221; e del Regolamento allegato, pubblicata sull&#8217;Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 14 marzo 2019 al 29 marzo 2019;<br /> &#8211; della deliberazione della Giunta Comunale di Fasano n. 55 del 5 marzo 2019 avente ad oggetto: &#8220;determinazioni tariffe imposte di soggiorno&#8221;, pubblicata sull&#8217;Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 6 marzo 2019 al 21 marzo 2019, nonchè di ogni atto comunque presupposto connesso e consequenziale;<br /> per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati il 24 febbraio 2020:<br /> &#8211; in parte qua e nei limiti dell&#8217;interesse della deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Fasano del 81 del 28 novembre 2019 avente ad oggetto: &#8220;Regolamento per la disciplina Imposta di Soggiorno &#8221; e del Regolamento allegato, pubblicata sull&#8217;Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 19 dicembre 2019 al 3 gennaio 2020, nonchè di ogni atto comunque presupposto e connesso ed in particolare della deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Fasano n. 6 del 28 febbraio 2019 avente ad oggetto: &#8220;Regolamento Imposta di Soggiorno approvazione&#8221; e del Regolamento allegato, della deliberazione della Giunta Comunale di Fasano n. 55 del 5 marzo 2019 avente ad oggetto: &#8220;determinazioni tariffe imposte di soggiorno&#8221;, nonchè di ogni atto conseguenziale.</p>
<p> Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Fasano;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Visto l&#8217;art. 84 del D.L. n. 18 del 2020;<br /> Visto l&#8217;art. 4 del D.L. n. 28 del 2020;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 luglio 2020 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> 1. Con ricorso notificato il 17 maggio 2019 i ricorrenti (tutti soggetti esercenti attività  turistico- alberghiere nel Comune di Fasano e la A.B.A. Federalberghi &#8211; Associazione albergatori della Provincia di Brindisi) hanno proposto impugnazione avverso la deliberazione del Consiglio Comunale di Fasano n. 6 del 28 febbraio 2019, avente ad oggetto &#8220;&#8221;Regolamento Imposta di Soggiorno approvazione&#8221; ed il Regolamento allegato, pubblicata sull&#8217;Albo Pretorio del Comune di Fasano dal 14 marzo 2019 al 29 marzo 2019, la deliberazione della Giunta Comunale di Fasano n. 55 del 5 marzo 2019 avente ad oggetto &#8220;determinazioni tariffe imposte di soggiorno&#8221;, pubblicata sull&#8217;Albo Pretorio del Comune di Fasano dal 6 marzo 2019 al 21 marzo 2019 nonchè ogni atto ad esse presupposto, connesso e consequenziale, chiedendone l&#8217;annullamento.<br /> 1.1. Avverso i predetti atti le ricorrenti hanno dedotto le seguenti censure:<br /> 1) violazione dell&#8217;art. 4 comma 3 del D.Lgs. n. 23 del 2011, violazione del giusto procedimento, violazione dei principi in materia di partecipazione e leale collaborazione, violazione dell&#8217;art. 97 Cost;<br /> 2) violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 4 del D.Lgs 14 marzo 2011 n. 23, violazione dei principi di gradualità  e proporzionalità , eccesso di potere per contraddittorietà  ed irrazionalità  manifesta, violazione e falsa applicazione art. 97 della Costituzione, violazione degli articoli 1 e 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto dei presupposti, eccesso di potere per sviamento, eccesso di potere per irrazionalità  ed illogicità  manifesta;<br /> 3) violazione e falsa applicazione degli articoli 41, 53 e 97 della Costituzione, 1, 2 e 3 della Legge 241 del 1990, 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, violazione dei princÃ¬pi di libera concorrenza e di libera circolazione dei servizi e dei princÃ¬pi di ragionevolezza e non discriminazione, violazione dei principi di buona amministrazione, carenza istruttoria e contraddittorietà  dell&#8217;azione amministrativa;<br /> 4) violazione dei principi di libera concorrenza, illegittimità  del regolamento nella parte in cui elimina la riduzione del 50% per i gruppi, violazione del principio di proporzione e gradualità ;<br /> 5) violazione del principio di affidamento e di buon andamento della pubblica amministrazione, violazione dei principi di trasparenza dell&#8217;azione amministrativa;<br /> 6) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 11 ss., 154 D.Lgs. n. 196 del 2003 e 1 ss. della Direttiva 95/46/ce, 1 ss. del Regolamento UE 2016/679, eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità , difetto di istruttoria. violazione dei principi in materia di privacy, violazione dei principi di liceità  e correttezza, violazione art. 6 della Direttiva privacy e art. 6 del Regolamento privacy, violazione art. 11 del codice privacy, violazione dei principi di finalità  proporzionalità , pertinenza e non eccedenza (cd. principio di minimizzazione del dato), art. 11, comma 11, lett. d) del Codice privacy, art. 6 della Direttiva privacy e art. 5 del Regolamento privacy. tutela dei principi di libera concorrenza, violazione dell&#8217;art. 41 della Cost., eccesso di potere per sviamento;<br /> 7) illegittimità  dell&#8217;art. 9 e dell&#8217;art. 12 del Regolamento per eccesso di potere, irrazionalità , violazione del principio di buon andamento, difetto di istruttoria;<br /> 8) violazione dei principi in materia di imposta di soggiorno. violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 2014, eccesso di potere per sviamento della causa tipica dell&#8217;atto, carenza motivazionale ed istruttoria;<br /> 9) violazione dell&#8217;art. 3 della Legge n. 212 del 2000, eccesso di potere per violazione del principio di buon andamento dell&#8217;azione amministrativa, violazione dei principi del giusto procedimento, falsa ed erronea applicazione dell&#8217;art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 2000, carenza motivazionale;<br /> 10) violazione dell&#8217;art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e ss.mm. assenza del parere di regolarità  contabile sulla deliberazione di consiglio comunale n. 6 del 2019.<br /> 2. In data 10 giugno 2019 si è costituito in giudizio il Comune di Fasano chiedendo il rigetto del ricorso. Con successiva memoria depositata il 21 giugno 2019 l&#8217;Amministrazione Comunale resistente ha svolto le proprie difese eccependo l&#8217;inammissibilità  e, in ogni caso, l&#8217;infondatezza del gravame.<br /> 3. All&#8217;udienza in Camera di Consiglio del 25 giugno 2019, su richiesta della difesa delle ricorrenti, è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo delle cautelari.<br /> 4. Il 27 dicembre 2019 il Comune di Fasano ha depositato un&#8217;ulteriore memoria difensiva rappresentando che, nelle more della definizione del processo, con deliberazione del Consiglio Comunale di Fasano n.81 del 28 novembre 2019, pubblicata sull&#8217;Albo pretorio del Comune in data 19 dicembre 2019 è stato approvato il nuovo Regolamento per la disciplina dell&#8217;imposta di soggiorno, con entrata in vigore dal 1° gennaio 2020. Ha, pertanto, eccepito l&#8217;improcedibilità  del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse con riguardo all&#8217;impugnativa della deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 2019.<br /> 5. All&#8217;udienza pubblica del 28 gennaio 2020, su richiesta della difesa delle ricorrenti, è stato disposto il rinvio della trattazione di merito.<br /> 6. In data 7 gennaio 2020 le ricorrenti hanno depositato una memoria difensiva insistendo per l&#8217;accoglimento del ricorso.<br /> 7. Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 24 febbraio 2020 le ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l&#8217;annullamento, la deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Fasano n. 81 del 28 novembre 2019 avente ad oggetto &#8220;Regolamento per la disciplina Imposta di Soggiorno&#8221; e Regolamento allegato, pubblicata sull&#8217;Albo Pretorio del Comune di Fasano dal 19 dicembre 2019 al 3 gennaio 2020 nonchè ogni atto ad essa comunque presupposto e connesso.<br /> Hanno affidato la domanda di annullamento alle censure così¬ rubricate:<br /> 1) illegittimità  derivata e propria;<br /> 2) violazione del principio di contemperamento degli interessi, eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento dell&#8217;azione amministrativa sotto altro profilo, violazione e falsa applicazione art. 97, 41, 53 e 3 della Cost., violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 4 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23, violazione dei principi di gradualità  e proporzionalità , eccesso di potere per contraddittorietà  ed irrazionalità  manifesta, violazione dei principi di ragionevolezza e di non discriminazione, eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto dei presupposti e carenza istruttoria, eccesso di potere per sviamento, violazione del principi del giusto procedimento, violazione dei principi di libertà  di iniziativa economica, alterazione della concorrenza;<br /> 3) violazione dell&#8217;art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 2011, violazione dei principi di previa partecipazione al procedimento delle associazioni di categoria in materia di imposta di soggiorno, eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento dell&#8217;azione amministrativa sotto altro profilo, violazione dei principi di equità  e di ragionevolezza.<br /> 4) violazione dei principi di buon andamento, correttezza e trasparenza dell&#8217;azione amministrativa sotto altro profilo, omessa contemperamento degli interessi in gioco, eccesso di potere per erroneità  e violazione dei principi di equità  e di uguaglianza, violazione art. 3 e 97 Cost., violazione dell&#8217;art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 2011;<br /> 5) violazione dei principi di buon andamento, correttezza e trasparenza dell&#8217;azione amministrativa sotto altro profilo, omesso contemperamento degli interessi in gioco, eccesso di potere per erroneità  e violazione dei principi di equità  e di uguaglianza, violazione art. 3 e 97 Cost., illogicità  manifesta, violazione dell&#8217;art. 4 del D.Lg. n. 23 del 2011;<br /> 6) violazione dei principi in materia di imposta di soggiorno. violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 2014, eccesso di potere per sviamento della causa tipica dell&#8217;atto, carenza motivazionale ed istruttoria.<br /> 8. In data 17 giugno 2020 parte ricorrente e parte resistente hanno depositato memorie ex art. 73 c.p.a. insistendo nelle proprie, rispettive, difese. In data 30 giugno 2020 le predette parti hanno depositato memorie in replica.<br /> 9. Il 17 luglio 2020 il Comune di Fasano ha depositato note di udienza ex art. 84 comma 5 del D.L. n. 18 del 2020.<br /> 10. In data 18 luglio 2020 le parti ricorrenti hanno depositato note di udienza ex art. 84 comma 5 del D.L. n. 18 del 2020.<br /> 11. All&#8217;udienza pubblica del 21 luglio 2020 la causa è stata introitata per la decisione ai sensi degli artt. 84 comma 5 del D.L. n. 18 del 2020 e 4 del D.L. n. 28 del 2020.<br /> DIRITTO<br /> 1. Va, in limine, disattesa l&#8217;eccezione di inammissibilità  del ricorso per allegati difetto di legittimazione ad agire e carenza di interesse dei ricorrenti. Secondo la difesa comunale i gestori delle strutture ricettive ricorrenti non sarebbero titolari di una posizione giuridica qualificata e differenziata nè sarebbero, in ogni caso, in grado di trarre alcuna utilità  concreta ed attuale dall&#8217;accoglimento del gravame in quanto gli stessi non rivestirebbero la qualità  di soggetti passivi dell&#8217;imposta di soggiorno.<br /> 1.1 Invero, come a pìù riprese ribadito dalla giurisprudenza amministrativa anche di questa Sezione (T.A.R. Puglia &#8211; Lecce, sez. III, 17 marzo 2020, n. 333, T.A.R. Toscana, sez. I, n. 1808 del 2011, T.A.R. Puglia &#8211; Lecce, sez. II, 16 febbraio 2012, n. 736, T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia, sez. II, 28 gennaio 2013, n.93 e T.A.R. Molise, 25 luglio 2014, n. 477), i Regolamenti istitutivi dell&#8217;imposta di soggiorno ed i relativi provvedimenti di attuazione sono suscettibili di impugnazione diretta ad opera tanto dei singoli operatori turistici quanto delle associazioni di categoria che li raggruppano in quanto immediatamente lesivi della loro sfera giuridica.<br /> In particolare, i singoli operatori turistici risultano &#8211; in primo luogo &#8211; destinatari diretti di obblighi giuridici di natura formale, taluni presidiati da sanzioni amministrative poste dal Regolamento, e dette previsioni valgono ad attribuire loro una posizione certamente qualificata e differenziata rispetto alÂ <em>quisque de populo</em>. Inoltre, le modalità  di prelievo e l&#8217;importo delle tariffe applicabili sono suscettibili di incidere negativamente sulla sfera giuridica dei predetti o determinando l&#8217;aumento relativo del costo del pernotto (con conseguente riduzione del margine di profitto ritraibile sulla singola prestazione alberghiera e diminuzione della capacità  attrattiva del servizio sul mercato) ovvero imponendo pìù gravose e complesse operazioni di riscossione con relativo aumento dei costi di gestione amministrativa della struttura (così¬, segnatamente, nel caso che occupa, le previsioni di cui agli artt. 9, 5 e 12 del Regolamento impugnato, rimaste invariate anche a seguito delle modifiche apportate dalla deliberazione del Consiglio Comunale di Fasano n. 81 del 28 novembre 2019).<br /> 2. Sempre in via preliminare, la difesa dell&#8217;Amministrazione Comunale contesta, sotto altro profilo, l&#8217;ammissibilità  dei ricorsi, principale e per motivi aggiunti, in quanto proposti in forma collettiva pur in presenza di interessi non omogenei dei singoli ricorrenti e, comunque, in potenziale conflitto tra loro. In particolare, secondo la difesa di parte resistente, tra i ricorrenti figurerebbero operatori turistici di tutte le tipologie, diversi per dimensione e categoria.<br /> 2.1 L&#8217;eccezione è priva di pregio giuridico.<br /> Non sussiste, infatti, tra i ricorrenti alcun conflitto, anche solo potenziale, di interessi.<br /> Per costante insegnamento, la verifica di detta condizione ostativa alla proposizione del ricorso collettivo va condotta guardando &#8220;sia al petitum azionato che alle doglianze oggetto di deduzione&#8221; (da ultimo Consiglio di Stato sez. V, 27 gennaio 2020, n.682).<br /> Ebbene, alla stregua dei suddetti parametri, l&#8217;accoglimento delle domande di annullamento proposte si tradurrebbe con certezza in un&#8217;utilità  per tutti i ricorrenti atteso che determinerebbe un regime di applicazione dell&#8217;imposta di soggiorno comunque meno gravoso per gli operatori stessi. Ciò vale tanto per le doglianze relative all&#8217;importo delle tariffe (tutte volte al loro abbattimento), quanto a quelle che attengono agli altri profili di disciplina dell&#8217;impugnato Regolamento (tese ad alleggerire gli obblighi gravanti a carico degli albergatori).<br /> 2.2 A nulla rileva, per contro, che, in ragione delle dimensioni e caratteristiche di ciascuno, l&#8217;utilità  concretamente ritraibile dal singolo operatore sia diversa per entità  (maggiore per taluni, pìù contenuta per altri). Ad impedire la proposizione del ricorso in forma collettiva è, infatti, unicamente la circostanza che, con riguardo a talune censure o all&#8217;impugnazione di taluni atti, vi siano uno o pìù ricorrenti che possano avere, in contrasto con gli altri, interesse alla reiezione, totale o parziale, della domanda spiccata.<br /> 3. Non merita accoglimento neppure l&#8217;ulteriore eccezione sollevata dalla difesa di parte resistente in punto di inammissibilità , per difetto di legittimazione attiva, del ricorso di A.B.A. Federalberghi Brindisi. Sotto un primo profilo si osserva che quest&#8217;ultima avrebbe agito in giudizio nella persona del suo rappresentante provinciale senza che venisse dimostrata la di lui legittimazione e, segnatamente, in mancanza di una previsione statutaria che preveda espressamente la titolarità  da parte di questi del potere di rappresentanza giudiziale a tutela degli specifici interessi dei singoli associati. Su altro versante si lamenta, poi, la carenza di legittimazione processuale di A.B.A. Federalberghi Brindisi in quanto articolazione territoriale di un&#8217;associazione nazionale.<br /> 3.1 Con riguardo al primo profilo di allegata inammissibilità , va osservato che lo Statuto dell&#8217;Associazione Albergatori della Provincia di Brindisi, approvato ad esito dell&#8217;Assemblea costituente del 13 febbraio 1998, prodotto in giudizio dalla difesa dei ricorrenti in data 10 giugno 2020, attribuisce espressamente, al suo art. 23, un potere generale di rappresentanza legale dell&#8217;associazione al Presidente del Comitato Direttivo. Detto potere non soffre limitazioni ed è esteso, senza distinzione alcuna, a tutti i rapporti esterni ed interni dell&#8217;ente. Del resto, in coerenza con le sue finalità  dichiarate (art. 5 lett. a) dello Statuto), l&#8217;Associazione in parola &#8220;tutela gli interessi degli albergatori associati&#8221; assistendo gli stessi anche in materia &#8220;fiscale e tributaria&#8221; (quale quella che occupa) anche &#8220;rappresentandoli nei confronti di Autorità , Enti&#8221;.<br /> Sono, dunque, pienamente soddisfatte le condizioni richieste per fondare, in forza del combinato disposto degli artt. 75 c.p.c. e 36 c.c. la legittimazione processuale attiva di A.B.A. Federalberghi Brindisi.<br /> 3.2 Nè, sotto altro profilo, la natura territoriale dell&#8217;Associazione vale, come sostiene parte resistente, ad escludere la legittimazione processuale della medesima. La giurisprudenza amministrativa invocata dalla difesa comunale nelle proprie memorie si riferisce, invero, al caso di articolazioni territoriali di associazioni nazionali che siano sprovviste di propria soggettività  giuridica. A.B.A. Brindisi, per converso, come emerge con chiarezza dal suo atto costitutivo (art. 1), è un&#8217;associazione non riconosciuta che costituisce un autonomo centro di imputazione di diritti e doveri giuridici distinto dall&#8217;omologa associazione nazionale.<br /> 4. Sempre in limine, occorre, poi, scrutinare l&#8217;eccezione di improcedibilità  del ricorso introduttivo sollevata dalla difesa di parte resistente con riguardo all&#8217;impugnativa della deliberazione del Consiglio Comunale di Fasano n. 6 del 28 febbraio 2019. In particolare, secondo la tesi della difesa comunale, in conseguenza dell&#8217;approvazione della nuova versione del Regolamento per la disciplina dell&#8217;imposta di soggiorno, giusta deliberazione del Consiglio Comunale di Fasano n.81 del 28 novembre 2019, sarebbe venuto meno l&#8217;interesse ad agire dei ricorrenti.<br /> 4.1 L&#8217;eccezione deve essere respinta.<br /> Occorre, infatti, rilevare che la deliberazione del Consiglio Comunale di Fasano n.81 del 28 novembre 2019 ha previsto l&#8217;adozione ex novo di un Regolamento in materia di imposta di soggiorno la cui disciplina, con decorrenza, peraltro, dal 1° gennaio 2020 (così¬, espressamente, il punto 2 del dispositivo della deliberazione), si discosta solo in minima parte dal testo originario approvato con la precedente deliberazione n.6 del 28 febbraio 2019.<br /> Pìù segnatamente, la deliberazione del Consiglio Comunale di Fasano n. 81 del 28 novembre 2019 ha inciso su aspetti marginali della disciplina regolamentare di che trattasi e non è intervenuta sulle tariffe in precedenza adottate (giusta delibera di Giunta Municipale di Fasano n. 55 del 5 marzo 2019). Novellati rispetto al passato sono unicamente l&#8217;art. 6 in tema di &#8220;Misura dell&#8217;imposta&#8221;, con la previsione di un periodo massimo di applicazione dell&#8217;imposta di sette giorni (in luogo di dieci), l&#8217;art. 7 in materia di &#8220;Esenzioni e riduzioni&#8221; (che ha introdotto l&#8217;esenzione dall&#8217;imposta per gli ospiti dell&#8217;Amministrazione Comunale e la riduzione della tariffa del 50 % per i gruppi di almeno 20 paganti salvo gli autisti e, in ogni caso, per i pernottamenti effettuati nei mesi di gennaio, febbraio e marzo) , l&#8217;art. 8 in materia di &#8220;Versamento dell&#8217;imposta&#8221; con l&#8217;abbassamento da euro 500,00 a euro 100,00 della soglia per accedere alla facilitazione nei versamenti dell&#8217;imposta di soggiorno da parte del gestore al Comune e l&#8217;art. 10 che ha inciso sulle modalità  di composizione dell&#8217;organo di raccordo denominato &#8220;Tavolo del turismo&#8221; (prevedendo la partecipazione dei rappresentanti di sole due associazioni di categoria delle strutture ricettive).<br /> Ne consegue che la deliberazione del Consiglio Comunale di Fasano n.81 del 28 novembre 2019 non ha fatto venire meno l&#8217;interesse a coltivare l&#8217;originaria domanda di annullamento proposta con il ricorso introduttivo.<br /> Ciò discende dal rilievo, invero assorbente, che la vecchia versione del Regolamento per la disciplina dell&#8217;imposta di soggiorno di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale di Fasano n.6 del 28 febbraio 2019 continua a trovare applicazione a tutte le fattispecie impositive che vanno dalla sua approvazione fino al 31 dicembre 2019, peraltro, con le correlate possibili implicazioni risarcitorie.<br /> Solo sotto il profilo strutturale, le due versioni del Regolamento (quella adottata a mezzo della deliberazione del Consiglio Comunale di Fasano n.6 del 28 febbraio 2019 e quella adottata a mezzo della deliberazione del Consiglio Comunale di Fasano n.81 del 28 novembre 2019) sono, infatti, tra loro autonome, senza che la seconda possa ritenersi un intervento di mera modifica della precedente. Ciò è desumibile dalla parte dispositiva della deliberazione del Consiglio Comunale di Fasano n.81 del 28 novembre 2019 la quale non si è limitata ad apportare delle singole novelle al testo originario del Regolamento ma ha approvato quest&#8217;ultimo ex novo nel testo risultante dall&#8217;allegato (così¬, testualmente: &#8220;delibera di [&#038;] approvare il Regolamento per la disciplina dell&#8217;imposta di soggiorno, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrale e sostanziale&#8221;).<br /> Da detta autonomia strutturale consegue che le due versioni del Regolamento per la disciplina dell&#8217;imposta di soggiorno, oltre a presentare un diverso lasso temporale di applicazione (la prima fino al 31 dicembre 2019, la seconda dopo tale data), seguiranno vicende indipendenti, sì¬ che l&#8217;eventuale illegittimità  della prima non è destinata a riversarsi in via derivata sulla seconda.<br /> Va, in ultimo, per completezza, osservato che la deliberazione del Consiglio Comunale di Fasano n.81 del 28 novembre 2019 è stata, in ogni caso, ritualmente e tempestivamente impugnata dalle parti ricorrenti a mezzo di motivi aggiunti, rinnovando esplicitamente avverso la stessa, per le parti del Regolamento rimaste invariate, le censure giÃ  riportate nei motivi n.5, n. 6, n. 7, n. 8 e n. 9 del ricorso introduttivo.<br /> 5. Nel merito occorre muovere, per ragioni di priorità  logico giuridica, dall&#8217;esame del ricorso introduttivo con cui è stato impugnato il Regolamento per la disciplina dell&#8217;imposta di soggiorno del Comune di Fasano nella versione rinveniente dall&#8217;adozione della deliberazione del Consiglio Comunale di Fasano n.6 del 28 febbraio 2019 e la deliberazione di Giunta Municipale di Fasano n. 55 del 5 marzo 2019 recante la determinazione delle nuove tariffe dell&#8217;Imposta di Soggiorno.<br /> 5.1 Il ricorso principale è, in parte, fondato nel merito e deve essere accolto nei limiti appresso precisati.<br /> 6. Con il primo motivo di gravame del ricorso introduttivo le parti ricorrenti lamentano la violazione dell&#8217;art. 4 comma 3 del D.Lgs. n. 23 del 2011 per la mancata partecipazione nel procedimento preordinato all&#8217;adozione della deliberazione del Consiglio Comunale di Fasano n.6 del 28 febbraio 2019.<br /> 6.1 La censura è fondata.<br /> L&#8217;art. 4 comma 3 del D.Lgs. n. 23 del 2011 stabilisce che &#8220;Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d&#8217;intesa con la Conferenza Stato-città  ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell&#8217;imposta di soggiorno. In conformità  con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell&#8217;articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà  di disporre ulteriori modalità  applicative del tributo, nonchè&#8217; di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo&#8221;.<br /> La <em>ratio</em> della previsione è, con tutta evidenza, quella di assicurare il coinvolgimento delle associazioni di categoria nell&#8217;adozione del Regolamento sì¬ da consentire alle medesime di farsi portatrici delle istanze degli associati ed ottenere che le medesime siano recepite al livello normativo.<br /> La sua formulazione (&#8220;sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive&#8221;) è chiara, in linea con la <em>ratio</em> sopra evidenziata, nel richiedere che detta consultazione debba avere luogo in via preventiva, prima dell&#8217;adozione del Regolamento. Del resto, il coinvolgimento solo a posteriori delle associazioni svuoterebbe di significato la loro partecipazione.<br /> Tanto premesso, va rilevato che, come emerge <em>ex actis</em>, il Comune di Fasano, ad eccezione di un primo incontro preliminare tenuto il 15 febbraio 2019, non ha provveduto alla formale convocazione e all&#8217;ascolto delle associazioni di categoria prima di procedere all&#8217;adozione dell&#8217;impugnata deliberazione di Consiglio Comunale di Fasano n.6 del 28 febbraio 2019.<br /> Non v&#8217;è, infatti, alcuna traccia documentale, neppure nella nota dell&#8217;Amministrazione Comunale del 16 aprile 2019 (assai vaga sul punto), dello svolgimento di una riunione con gli esponenti delle &#8220;associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive&#8221;.<br /> Ciò integra l&#8217;aperta violazione dell&#8217;art. 4 comma 3 del D.L.gs. n. 23 del 2011, a nulla rilevando che l&#8217;Amministrazione Comunale resistente abbia eventualmente tentato di porvi rimedio <em>ex post</em> con lo svolgimento, a Regolamento giÃ  approvato, di alcuni incontri (peraltro) informali. Nè, alla stessa maniera, il vizio procedimentale in parola può ritenersi superato con la successiva adozione della deliberazione del Consiglio Comunale di Fasano n.81 del 28 novembre 2019 di modifica del Regolamento (che, peraltro, dÃ  atto in parte motiva della circostanza che solo &#8220;nel corso del tempo si è manifestata l&#8217;esigenza di avviare il confronto con le associazioni di categoria, nonchè con le strutture ricettive del territorio&#8221;).<br /> 6.2 Non convince, inoltre, la lettura dell&#8217;art. 4 comma 3 del D.L.gs. n. 23 del 2011 suggerita dalla difesa di parte resistente e che vorrebbe tale obbligo di preventiva consultazione limitato ai soli casi di nuova adozione del Regolamento per l&#8217;imposta di soggiorno e non anche di mera modifica dello stesso.<br /> Sul punto basti osservare in senso contrario che il tenore letterale della disposizione appare molto ampio riferendosi alla possibilità  per il Comune &#8220;di disporre ulteriori modalità  applicative del tributo, nonchè&#8217; di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo&#8221;. L&#8217;art. 4 comma 3 non distingue tra prima adozione del Regolamento ed eventuali successive modifiche. Ciò pare comprovato dall&#8217;ultimo alinea del predetto comma che, regolando l&#8217;ipotesi di mancata emanazione del regolamento statale, ammette la possibilità  per i comuni di adottare, senza specificazione alcuna e con declinazione al plurale, &#8220;gli atti previsti dal presente articolo&#8221;.<br /> Del resto, ogni diversa interpretazione consentirebbe all&#8217;Amministrazione Comunale, anche a fronte di modifiche sostanziali, di aggirare comodamente la previsione, <em>de facto</em> sterilizzando le prerogative partecipative delle associazioni di categoria e frustrando le finalità  della disciplina.<br /> La deliberazione del Consiglio Comunale di Fasano n.6 del 28 febbraio 2019 è, dunque, per le ragioni appena illustrate, illegittima e deve essere integralmente annullata. Parimenti illegittima è, in via derivata, la deliberazione di Giunta Municipale di Fasano n. 55 del 5 marzo 2019 recante la determinazione delle nuove tariffe dell&#8217;Imposta di Soggiorno.<br /> 7. Con il secondo motivo di gravame i ricorrenti deducono, sotto altro profilo, la violazione dell&#8217;art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 2011 che prescrive la fissazione dell&#8217;imposta di soggiorno &#8220;secondo criteri di gradualità  in proporzione al prezzo&#8221; ed il difetto di motivazione delle impugnate delibere. In particolare, deducono l&#8217;illegittimità  del Regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale di Fasano n.6 del 28 febbraio 2019 e delle relative tariffe approvate con delibera di Giunta Municipale di Fasano n. 55 del 5 marzo 2019 nella parte in cui esse hanno previsto una tariffa unica per l&#8217;intero anno solare per un numero massimo di 14 pernottamenti, senza prevedere una differenziazione su base stagionale e senza contemplare alcuna esenzione per i gruppi.<br /> 7.1 Anche detta censura merita positivo apprezzamento.<br /> Ritiene il Collegio, nel dare continuità  al proprio orientamento interpretativo (Sez. III, 17 marzo 2020 , n. 333) che &#8220;la previsione di un unico importo identico per l&#8217;intero anno, differenziato solo sulla base della categoria di appartenenza della struttura ricettiva, si appalesa manifestamente illogica ed irrazionale ed in contrasto con il canone della proporzionalità  ed il principio di gradualità  che ne è espressione&#8221;. Ciò in quanto è &#8220;dato di esperienza comune la circostanza che il prezzo medio della prestazione ricettiva varia non solo in ragione della categoria di appartenenza della struttura che la rende ma, all&#8217;interno della medesima categoria, anche della stagione in cui ha luogo il pernottamento&#8221;.<br /> Sicchè la scelta di pernottare in un determinato periodo dell&#8217;anno, traducendosi nella disponibilità  da parte dell&#8217;ospite (soggetto passivo del tributo) a pagare un dato prezzo medio pìù o meno elevato, si traduce in una diversa manifestazione della capacità  contributiva ed impone, in ossequio all&#8217;art. 53 Cost., una differenziazione del prelievo da realizzare attraverso la modulazione della tariffa.<br /> La deliberazione del Consiglio Comunale di Fasano n.6 del 28 febbraio 2019 e la delibera di Giunta Municipale di Fasano n. 55 del 5 marzo 2019 sono, quindi, sotto tale profilo, illegittime e devono essere annullate.<br /> 7.2 Non colgono, invece, nel segno le ulteriori doglianze relative alla mancata previsione a livello regolamentare di un&#8217;esenzione per i gruppi ed alla previsione di un periodo massimo di applicazione dell&#8217;imposta di soggiorno pari (originariamente) a 14 giorni.<br /> Quanto alla prima va ribadito che &#8220;la partecipazione dell&#8217;ospite-soggetto passivo del tributo ad un gruppo organizzato non è [&#038; ] elemento in sè significativo da cui desumere in via presuntiva una maggiore (o minore) capacità  contributiva dello stesso&#8221; (ancora T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, 17 marzo 2020 , n. 333).<br /> Analoghe considerazioni valgono per l&#8217;ulteriore profilo dell&#8217;innalzamento del periodo massimo di applicazione dell&#8217;imposta di soggiorno. Infatti, l&#8217;aver optato per un soggiorno pìù lungo non solo non rivela una pìù ridotta capacità  contributiva del soggetto passivo ma, per converso, una maggiore capacità  di spesa del medesimo che, al pìù, giustificherebbe un aumento della tariffa applicabile. Del resto, nel mercato alberghiero il prolungamento del pernottamento non s&#8217;accompagna, di regola, ad una significativa riduzione del prezzo unitario per notte, normalmente stabilito in misura fissa.<br /> Differenziazioni di tariffa in base alla durata e modalità  del singolo soggiorno non risultano, pertanto, imposte dal rispetto dei principi di proporzionalità  e gradualità , ma possono costituire, piuttosto, esercizio dell&#8217;ampia discrezionalità  che la legge lascia all&#8217;Amministrazione Comunale nel disegnare la disciplina del tributo.<br /> 8. A mezzo del terzo e del quarto motivo di gravame del ricorso introduttivo si lamenta la mancata graduazione delle tariffe sotto il profilo della compatibilità  della disciplina regolamentare con i principi di libera concorrenza e di libera circolazione dei servizi.<br /> 8.1 Dette doglianze vanno disattese posto che l&#8217;eventuale incidenza che la concreta modulazione del tributo può sortire sull&#8217;andamento del mercato dei servizi ricettivi è profilo estraneo rispetto ai parametri normativi disegnati dall&#8217;art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 2011.<br /> I parametri posti dal Legislatore, a cui si deve attenere l&#8217;Amministrazione Comunale nel tracciare la disciplina del tributo, sono, infatti, tutti incentrati, come giÃ  detto, sul principio di tendenziale gradualità  dell&#8217;imposizione, corollario di quello di effettività  della capacità  contributiva.<br /> Del resto, è lo stesso ordinamento, giÃ  solo prevedendo la possibilità  per i Comuni di introdurre l&#8217;imposta di soggiorno, ad accettare (e tollerare) che ciò possa avere riflessi sul prezzo relativo delle prestazioni alberghiere, introducendo delle discriminazioni tra operatori turistici operanti in territori diversi.<br /> 9. Con il quinto motivo di gravame formulato a mezzo del ricorso introduttivo (riproposto espressamente in seno al ricorso per motivi aggiunti con cui si è impugnata la deliberazione del Consiglio Comunale di Fasano n.81 del 28 novembre 2019) parte ricorrente lamenta la violazione del principio di affidamento e di buon andamento sull&#8217;assunto che l&#8217;introduzione dell&#8217;imposta di soggiorno avrebbe imposto con decorrenza immediata a carico dei titolari di strutture ricettive ulteriori oneri ed incombenze, senza considerare gli impegni contrattuali giÃ  assunti dagli stessi con i clienti.<br /> 9.1 La censura è infondata.<br /> Sul punto appare opportuno rilevare che l&#8217;art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 2011, nel prevedere la facoltà  per i Comuni di istituire l&#8217;imposta di soggiorno, nulla prevede con riguardo alle modalità  di entrata in vigore della disciplina regolamentare e delle sue successive modifiche. Ciò rimette alla discrezionalità  del Comune, in applicazione dei principi generali in materia di attività  normativa, la scelta di prevedere o meno un termine di <em>vacatio legis</em> (secondo la previsione dell&#8217;art. 10 delle Disp. Prel. al c.c.) o di disegnare un regime transitorio.<br /> Con riguardo specifico all&#8217;effetto sulle prenotazioni giÃ  raccolte, occorre, poi, osservare che, da un punto di vista giuridico, le modifiche tariffarie non si traducono in un aumento del corrispettivo contrattuale giÃ  pattuito (che rimane quello originario) ma, fermo il prezzo, solo in un peso economico aggiuntivo sotto forma di prestazione patrimoniale imposta a carico dell&#8217;ospite- soggetto passivo. La revisione delle tariffe si pone, pertanto, come vicenda esterna a quella contrattuale che non incide in alcun modo sulla stessa.<br /> 10. Con il sesto motivo del ricorso introduttivo (ripresi dal ricorso per motivi aggiunti) le parti ricorrenti deducono l&#8217;illegittimità  dell&#8217;art. 9 dell&#8217;impugnato Regolamento per violazione dei principi in materia di privacy nella parte in cui detta disposizione impone al gestore della struttura ricettiva l&#8217;inserimento di dati personali dei clienti con conseguente notevole aggravio degli adempimenti imposti a suo carico.<br /> 10.1 Dette censure non convincono.<br /> La previsione da parte dell&#8217;art. 8 del Regolamento impugnato dell&#8217;obbligo del gestore della struttura di comunicare i dati identificativi dell&#8217;ospite si giustifica nell&#8217;ottica di agevolare il Comune nella fase di riscossione, anche coattiva, del tributo atteso che l&#8217;ospite della struttura riveste la qualità  formale di soggetto passivo dell&#8217;imposta di soggiorno. Del resto, la tipologia di dati richiesta (nome e cognome dell&#8217;ospite, documento di identificazione relativo al solo ospite principale, intestatario della quietanza di pagamento, data di arrivo e partenza degli ospiti) pare strettamente funzionale al perseguimento di detta finalità  e non confligge con il diritto alla riservatezza, specie se si considera che le stesse sono informazioni che il gestore della struttura è ugualmente tenuto a raccogliere in base alla vigente normativa di pubblica sicurezza (art. 109 del T.U.L.P.S. n. 773 del 1931).<br /> Ãˆ appena il caso di notare che l&#8217;esigenza per il Comune di disporre dei dati identificativi dell&#8217;ospite &#8211; soggetto passivo sussiste, a differenza di quanto sostenuto dalle ricorrenti, non solo in caso di rifiuto di versamento diretto dell&#8217;imposta, ma anche quando questa sia stata tempestivamente versata. L&#8217;avvenuto versamento diretto dell&#8217;imposta nelle mani del gestore, infatti, non esclude che l&#8217;Amministrazione Comunale possa avviare anche d&#8217;ufficio, per l&#8217;ipotesi, ad esempio, di errato computo del debito di imposta, un procedimento per l&#8217;accertamento del maggiore imponibile. La disponibilità  diretta dei dati identificativi dell&#8217;ospite consente, peraltro, al Comune di effettuare controlli incrociati al fine di verificare il corretto adempimento da parte dei gestori degli obblighi formali gravanti a loro carico (tra cui <em>in primis</em> quello di riversare la somma oggetto di prelievo all&#8217;Amministrazione Comunale).<br /> Nè la previsione di detto adempimento appare irragionevole in quanto eccessivamente gravosa per il gestore della struttura. L&#8217;operazione di inserimento dati, oltre ad apparire in sè non particolarmente complessa, è in tutto analoga alle normali operazioni di rendicontazione che il gestore giÃ  dovrebbe porre in essere ad altri fini (amministrativo interno, fiscale e, come giÃ  detto, di pubblica sicurezza).<br /> 10.2 Esulano, da ultimo, dal vaglio di legittimità  del Regolamento impugnato le ulteriori doglianze formulate da parte ricorrente in punto di compatibilità  con gli artt. 11 del D.L.gs n. 196 del 2003 (Codice della Privacy), 6 della Direttiva 95/46/CE e 6 del Regolamento UE 2016/679.<br /> Il Regolamento impugnato, infatti, non si occupa di disciplinare direttamente le modalità  di detenzione e trattamento dei dati inseriti ma si limita a imporre ai gestori delle strutture l&#8217;utilizzo degli applicativi informatici messi a disposizione dal Comune (art. 9 lett. d, lett. g, j). Ne consegue che, salve le responsabilità  dei singoli soggetti coinvolti nel trattamento dati, l&#8217;eventuale incompatibilità  del software con quanto previsto dalle disposizioni richiamate in tema di tutela della riservatezza non ridonda in punto di validità  dell&#8217;atto regolamentare. Nulla esclude, del resto, che il Comune possa mutare nel corso del tempo il software impiegato.<br /> 11. Con il settimo motivo di gravame del ricorso introduttivo (espressamente richiamato anche a fondamento del ricorso per motivi aggiunti) le parti ricorrenti denunciano l&#8217;illegittimità  degli artt. 9 e 12 del Regolamento impugnato nella parte in cui gli stessi prevedono l&#8217;irrogazione di sanzioni amministrative nei confronti del gestore della struttura ricettiva in caso di mancato utilizzo del software dal Comune.<br /> 11.1 La censura è priva di pregio giuridico.<br /> La prescrizione dell&#8217;utilizzo degli applicativi informatici messi a disposizione del Comune (così¬ come la sanzione posta a presidio della sua osservanza) si giustifica alla luce dell&#8217;esigenza di semplificare il prelievo in un&#8217;ottica di pronta e massima raccolta del gettito (T.A.R., Veneto, sez. III, 23 ottobre 2012, n. 1283). Consentire l&#8217;impiego di software differenziati renderebbe, infatti, estremante complicate le operazioni tanto di accertamento quanto di riscossione del tributo importando un sacrificio irragionevole in termini di mezzi e risorse per il Comune.<br /> 12. Con l&#8217;ottavo motivo di gravame del ricorso principale (ripreso dal ricorso per motivi aggiunti) parte ricorrente censura gli atti impugnati per violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 4 comma 1 del D.Lgs. n. 23 del 2011 ed eccesso di potere da sviamento della causa tipica dell&#8217;atto. Pìù segnatamente, secondo le parti ricorrenti, l&#8217;Amministrazione Comunale resistente avrebbe operato le modifiche regolamentari non con lo scopo di dare sostegno alle strutture ricettive o di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali ma con la diversa finalità  di risanare il proprio bilancio acquisendo liquidità  e, in ogni caso, senza la consultazione dell&#8217;Organismo permanente istituito con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 29 gennaio 2015 e del &#8220;Tavolo del Turismo&#8221; previsto dall&#8217;art. 10 del Regolamento impugnato. Inoltre, l&#8217;Amministrazione Comunale non avrebbe motivato la scelta di incrementare in maniera così¬ significativa l&#8217;incidenza dell&#8217;imposta di soggiorno, nè avrebbe programmato gli interventi a cui destinare le maggiori somme derivanti da detto aumento.<br /> 12.1 Le censure sono infondate.<br /> L&#8217;art. 4 comma 1 del D.L.gs. n. 23 del 2011, dopo aver riconosciuto la possibilità  per i Comuni di istituire un&#8217;imposta di soggiorno, stabilisce, al suo secondo alinea, che &#8220;Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonchè&#8217; interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonchè dei relativi servizi pubblici locali&#8221;.<br /> La previsione in parola si limita a prevedere, a valle dell&#8217;applicazione dell&#8217;imposta, l&#8217;obbligo di destinare il gettito ricavato al perseguimento di obiettivi <em>lato sensu</em> di promozione turistica.<br /> Essa non pone, tuttavia, alcuno specifico ed ulteriore obbligo a monte dell&#8217;introduzione dell&#8217;imposta o della modifica della sua disciplina regolamentare. Non sussiste, pertanto, nel silenzio della legge, a carico dell&#8217;Amministrazione Comunale il dovere di pianificare gli interventi da finanziare, nè di motivare le scelte operate. Ciò si pone in linea, a ben vedere, con la natura normativa dell&#8217;atto regolamentare che vale ad escludere lo stesso dal campo di applicazione dell&#8217;art. 3 della L. n. 241 del 1990 e ss.mm..<br /> Unico adempimento imposto dalla legge in vista dell&#8217;adozione della disciplina regolamentare è quello, giÃ  visto, di consultazione preventiva delle &#8220;associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive&#8221; ex comma 3 dello stesso art. 4 del D.L.gs n. 23 del 2011.<br /> 12.2 La consultazione dell&#8217;Organismo permanente istituito con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 29 gennaio 2015 e del &#8220;Tavolo del Turismo&#8221; previsto dall&#8217;art. 10 del Regolamento impugnato devono, viceversa, avere luogo a valle dell&#8217;istituzione (ed applicazione) del tributo, all&#8217;atto di definire la concreta destinazione del gettito. Ne consegue che il mancato coinvolgimento di tali organi di raccordo nella definizione partecipata degli interventi da realizzare, costituendo unÂ <em>posterius</em> rispetto alla formale adozione del Regolamento, non può valere ad inficiare la validità  dello stesso.<br /> 13. Con il nono motivo di gravame del ricorso introduttivo (pure ripreso dal ricorso per motivi aggiunti) i ricorrenti lamentano la violazione dell&#8217;art. 3 comma 2 della L. n. 212 del 2000 secondo cui &#8220;le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell&#8217;adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti&#8221;. In particolare, sia la deliberazione del Consiglio Comunale di Fasano n. 6 del 28 febbraio 2019, avente ad oggetto &#8220;Regolamento Imposta di Soggiorno approvazione&#8221; ed il Regolamento allegato, pubblicata sull&#8217;Albo Pretorio del Comune di Fasano dal 14 marzo 2019 al 29 marzo 2019, sia la deliberazione della Giunta Comunale di Fasano n. 55 del 5 marzo 2019 avente ad oggetto &#8220;determinazioni tariffe imposte di soggiorno&#8221;, pubblicata sull&#8217;Albo Pretorio del Comune di Fasano dal 6 marzo 2019 al 21 marzo 2019, prevedendo la propria entrata in vigore per il 1° maggio 2019, non avrebbero rispettato il termine dilatorio minimo di sessanta giorni previsto per l&#8217;introduzione di nuovi adempimenti tributari.<br /> 13.1. La censura non merita accoglimento.<br /> L&#8217;art. 3 comma 2 della L. n. 212 del 2000 è disposizione che si riferisce ai soli tributi periodici che prevedono un obbligo dichiarativo che si rinnova a scadenze prefissate e che si riferiscono ad un presupposto di imposta a formazione progressiva destinato a realizzarsi lungo un lasso predeterminato di tempo. Tale regola non trova, invece, applicazione al caso dei tributi istantanei, come l&#8217;imposta di soggiorno, per i quali non è previsto alcun obbligo dichiarativo. Solo in relazione alla prima species di imposte, infatti, si possono porre concreti problemi di diritto intertemporale che giustificano, nell&#8217;interesse del soggetto passivo, l&#8217;imposizione di un termine dilatorio che gli consenta di fare fronte adeguatamente agli eventuali nuovi obblighi tributari posti a suo carico.<br /> 13.2 Va, peraltro, notato che l&#8217;invocato art. 3 comma 2 della L. n. 212 del 2000 si riferisce, testualmente, ai soli adempimenti che siano &#8220;a carico dei contribuenti&#8221; e non di altri soggetti eventualmente coinvolti nelle operazioni di prelievo. Ne discende che la previsione non può trovare applicazione agli obblighi di natura formale imposti dal Regolamento impugnato ai gestori delle strutture ricettive che, come giÃ  pìù volte ribadito, non rivestono la qualità  di soggetti passivi del tributo (che spetta, invece, all&#8217;ospite della struttura).<br /> 14. Con il decimo motivo di gravame del ricorso introduttivo si lamenta l&#8217;illegittimità  della delibera del Consiglio Comunale di Fasano n. 6 del 28 febbraio 2019 per mancata acquisizione dei pareri di regolarità  contabile ex art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 2000.<br /> 14.1 La censura non coglie nel segno.<br /> Per insegnamento risalente le norme in materia di contabilità  pubblica non costituiscono norme di azione che disciplinano l&#8217;<em>an</em> ed ilÂ <em>quomodo</em> dell&#8217;esercizio del potere pubblico, ma solo gli aspetti strettamente finanziari dell&#8217;azione amministrativa.<br /> Esse non assurgono, pertanto, a regole di validità  ma di mera condotta la cui violazione non inficia la validità  del provvedimento adottato, potendo, al pìù, determinare l&#8217;insorgere di una responsabilità  dei funzionari coinvolti.<br /> Si è, così¬, osservato che &#8220;la mancata acquisizione dei pareri di regolarità  tecnica e contabile non comporta l&#8217;invalidità  delle deliberazioni della Giunta o del Consiglio comunale, ma la loro mera irregolarità , atteso che la disposizione posta dall&#8217;art. 49, t.u.e.l ha l&#8217;unico scopo di individuare i responsabili in via amministrativa e contabile delle deliberazioni, ma senza che l&#8217;omissione del parere incida sulla validità  delle deliberazioni stesse&#8221; (T.A.R. Molise, Campobasso, sez. I, 13 maggio 2010, n.210).<br /> 15. Si deve, ora, passare all&#8217;esame del ricorso per motivi aggiunti avente ad oggetto l&#8217;impugnazione della deliberazione del Consiglio Comunale di Fasano n.81 del 28 novembre 2019.<br /> Anche il ricorso per motivi aggiunti è, in parte, fondato nel merito e deve essere accolto nei limiti appresso precisati.<br /> 16. Con il primo motivo aggiunto parte ricorrente deduce la violazione dei principi di buon andamento dell&#8217;azione amministrativa, nonchè dell&#8217;art. 4 comma 3 del D.Lgs. n. 23 del 2011. Lamentano, in particolare, le ricorrenti che le modifiche apportate dalla deliberazione del Consiglio Comunale di Fasano n.81 del 28 novembre 2019 agli artt. 6 comma 2 e 7 comma 2 &#8211; lett. c) del Regolamento impugnato (comportanti la riduzione da 14 a 7 del numero dei pernotti soggetti ad imposta e l&#8217;introduzione del il 50% di riduzione per i soli mesi di gennaio, febbraio e marzo) non assicurerebbero, in ogni caso, il rispetto dei principi di gradualità  e proporzionalità .<br /> 16.1 La censura è fondata e merita accoglimento.<br /> Anche il nuovo testo del Regolamento impugnato, rinveniente dall&#8217;adozione della dalla deliberazione del Consiglio Comunale di Fasano n.81 del 28 novembre 2019 ed applicabile alle fattispecie impositive realizzatesi dopo il 1° gennaio 2020, si pone in contrasto con il disposto dell&#8217;art. 4 comma 3 del D.L.gs. n. 23 del 2011.<br /> In particolare, appare manifestamente irragionevole la scelta dell&#8217;Amministrazione Comunale di prevedere, in sede di graduazione dell&#8217;imposta, una riduzione della tariffa nei soli mesi invernali di gennaio, febbraio e marzo. Ciò si traduce in un&#8217;illogica equiparazione dei restanti nove mesi dell&#8217;anno per i quali è destinato a trovare applicazione, in maniera indifferenziata, il medesimo importo.<br /> Non può, infatti, ragionevolmente prevedersi un&#8217;identica tariffa per i mesi estivi (che coincidono per la vocazione eminentemente balneare della località  di Fasano, con il periodo di alta stagione) con i mesi autunnali.<br /> L&#8217;irragionevolezza di una simile equiparazione è ancor pìù immediatamente cogliibile se si guarda a quei mesi (come novembre e dicembre) che si collocano ad immediato ridosso della stagione invernale e che sono caratterizzati da un calo fisiologico delle presenze turistiche che destinato a riflettersi sul prezzo medio di soggiorno praticato.<br /> 16.2 Nè vale a porre a riparo da queste censure la circostanza che la nuova versione del Regolamento abbia diminuito il periodo massimo di applicazione dell&#8217;imposta di soggiorno da 14 a 7 giorni. Tale rimodulazione, infatti, pur traducendosi in un obiettivo alleggerimento del peso fiscale a carico degli ospiti in caso di soggiorni di lunga durata, riguarda indistintamente l&#8217;intero anno e non assicura una necessaria, pìù marcata, graduazione su base stagionale.<br /> 17. Con il secondo motivo aggiunto si censura la modifica dell&#8217;art. 7 del Regolamento operata dalla deliberazione del Consiglio Comunale di Fasano n.81 del 28 novembre 2019 che ha inserito, alla lett. b) del comma 2 della disposizione, una riduzione dell&#8217;importo dell&#8217;imposta in misura del 50% per i gruppi di almeno 20 persone, sottoponendola alla condizione che il check-in ed il check-out di tutti i componenti del gruppo debba avvenire nelle medesime date. Le ricorrenti lamentano, inoltre, che la nuova versione dell&#8217;art. 7 comma 1 del Regolamento prevede l&#8217;esenzione dall&#8217;imposta di soggiorno solo in favore di un accompagnatore ogni venti paganti (lett. g) e, in ogni caso, non in favore degli autisti. In pìù lamentano, sul piano procedurale, che dette modifiche sarebbero state apportate a seguito di emendamento proposto in sede di approvazione e, quindi, senza che le associazioni di categoria fossero preventivamente consultate su tale aspetto.<br /> 17.1 La censura è infondata.<br /> La previsione che subordina la riduzione del 50 % dell&#8217;imposta in favore dei gruppi alla condizione che il soggiorno abbia avuto luogo sulla scorta di un&#8217;unica prenotazione con medesima data di check-in e check-out appare ragionevole in quanto rispecchia il modello, diffuso nella pratica turistica, dei pacchetti per gruppi, normalmente caratterizzato proprio dalla rigidità  delle date di arrivo e di partenza.<br /> Va, peraltro, aggiunto che detta riduzione si giustifica alla luce degli obiettivi vantaggi che un&#8217;applicazione per gruppi dell&#8217;imposta spiega in termini di semplificazione della fase di prelievo e riscossione del tributo e che sarebbero messi in discussione se si consentisse ai componenti del gruppo di variare liberamente durata e periodo del soggiorno.<br /> 17.2 Non si ravvisano, poi, profili di manifesta illogicità  o irragionevolezza nella scelta dell&#8217;Amministrazione Comunale resistente, espressione dell&#8217;ampia discrezionalità  di cui la stessa gode, di escludere dalle esenzioni gli autisti e di limitare la stessa ad un solo accompagnatore ogni 20 paganti.<br /> Detta modulazione non compromette la gradualità  dell&#8217;imposizione anche in ragione della circostanza che appare compensata dal connesso sgravio, ben pìù significativo da un punto di vista economico, del 50 % dell&#8217;importo di imposta per i gruppi di almeno 20 persone.<br /> 17.3 Quanto all&#8217;ulteriore profilo di doglianza relativo alla mancata consultazione delle associazioni di categoria in ordine al contenuto delle modifiche alla disciplina regolamentare apportate a mezzo di emendamento va, invece, osservato che l&#8217;art. 4 comma 3 del D.Lgs. n. 23 del 2011 prevede un meccanismo di consultazione solo preventivo e non anche successivo che deve investire, per sua natura, unicamente l&#8217;impianto generale della proposta di delibera di istituzione del tributo o di modifica della relativa disciplina.<br /> Non si può, pertanto, pretendere che le associazioni di categoria, ove giÃ  formalmente convocate prima dell&#8217;adozione del Regolamento, siano nuovamente interpellate sul testo dell&#8217;emendamento proposto. Ciò, oltre a determinare un significativo appesantimento della procedura di approvazione, si pone in contrasto con lo spirito dell&#8217;art. 4 comma 3 del D.Lgs. n. 23 del 2011 che è quello di acquisire la posizione generale delle associazioni pìù rappresentative e non anche di ottenere il parere puntuale delle stesse sui singoli aspetti regolatori di dettaglio.<br /> 18. Con il terzo motivo aggiunto i ricorrenti deducono l&#8217;illegittimità  della modifica regolamentare introdotta all&#8217;art. 10 che ha previsto la partecipazione al Tavolo del Turismo dei rappresentanti di due sole associazioni di categoria di titolari delle strutture, laddove, invece, nel precedente testo dell&#8217;art. 7 era prevista la partecipazione pìù estesa delle associazioni di categoria delle varie tipologie di strutture ricettive (alberghi, bed and breakfast, agriturismo, case vacanze, campeggi ecc.).<br /> Si lamenta, poi l&#8217;eliminazione dell&#8217;ipotesi di esenzione, prevista nella precedente versione del Regolamento all&#8217;art 7 comma 1, in favore di coloro che soggiornano per assistere i propri figli minori nelle strutture sanitarie nel territorio di Fasano o di chi assiste i pazienti degenti nelle strutture sanitarie. Sul punto, le ricorrenti deducono, da ultimo, la loro mancata consultazione atteso che tale modifica sarebbe stata introdotta solo in sede di emendamento.<br /> 18.1 Anche le predette censure vanno disattese.<br /> La disciplina del nuovo art. 10 del Regolamento impugnato traccia un assetto compatibile con la disciplina dell&#8217;art. 4 del D.L.gs. n. 23 del 2011 che prescrive la partecipazione al procedimento di approvazione della disciplina regolamento dell&#8217;imposta di soggiorno delle sole associazioni pìù rappresentative.<br /> In questo senso vi è da ritenere che la partecipazione di almeno due di esse sia in grado di garantire una rappresentanza dialettica degli interessi di categoria.<br /> Del resto, la riduzione della platea dei componenti dell&#8217;organo in parola, oltre a costituire espressione dell&#8217;ampia discrezionalità  organizzativa dell&#8217;ente comunale, si giustifica con l&#8217;interesse a rendere pìù snelle e veloci le consultazioni nell&#8217;ottica di dare realizzazione al valore del buon andamento ex art. 97 Cost..<br /> 18.2 Quanto alla eliminazione dell&#8217;esenzione in favore di coloro che soggiornano per assistere i propri figli minori nelle strutture sanitarie ovvero di coloro che assistono i pazienti degenti nelle strutture sanitarie presenti nel territorio di Fasano, non emergono profili di irragionevolezza e illogicità , a nulla rilevando la generica deduzione che la previgente disciplina fosse ispirata alla tutela del bene, costituzionalmente garantito, della salute.<br /> In disparte dalla limitata incidenza in termini economici che la sottoposizione ad imposta di soggiorno ha sul costo complessivo finale dei trattamenti sanitari, va rilevato che il perseguimento di simili finalità  extrafiscali, per quanto meritorie, non assume rilievo alcuno ai fini dell&#8217;apprezzamento della legittimità  del Regolamento di disciplina dell&#8217;imposta di soggiorno atteso nell&#8217;adozione di esso adozione il Comune gode, secondo la sistematica del D.Lgs. n. 23 del 2011, di un&#8217;ampia discrezionalità  che soffre l&#8217;unico limite della gradualità  del prelievo rispetto al prezzo praticato.<br /> 18.3 Per ciò che attiene all&#8217;ulteriore profilo di doglianza, pure infondato, relativo alla mancata consultazione delle associazioni di categoria in ordine al contenuto delle modifiche alla disciplina regolamentare apportate a mezzo di emendamento vale quanto giÃ  osservato al punto 16.3.<br /> 19. Con il quarto motivo del ricorso per motivi aggiunti si lamenta l&#8217;illegittimità  del nuovo art. 7 nella parte in cui, nell&#8217;introdurre alle lett. f) ed h), due nuove tipologie di esenzione per i partecipanti a manifestazioni culturali e sportive, avrebbe stabilito in maniera del tutto iniqua e discriminatoria che detta esenzione vale soltanto per coloro che partecipano a manifestazioni sportive o culturali organizzate dall&#8217;Amministrazione Comunale.<br /> 19.1 Il motivo non coglie nel segno.<br /> La scelta regolatoria operata dal Comune di Fasano, oltre ad essere espressione dell&#8217;ampia discrezionalità  riservatagli dalla legge, appare ragionevole. Tale discriminazione risulta giustificata dalla considerazione che l&#8217;esenzione si ricollega ad iniziative sostenute sul piano economico dallo stesso ente comunale che è il destinatario finale del gettito rinveniente dall&#8217;applicazione dell&#8217;imposta. Inoltre, il carattere lato sensu pubblico delle medesime, legato al coinvolgimento del Comune ed al perseguimento di quelle che sono le sue finalità  istituzionali, le rende da sè meritorie di un trattamento fiscale di vantaggio.<br /> 20. Con il quinto motivo aggiunto si lamenta che l&#8217;Amministrazione Comunale avrebbe adottato l&#8217;atto impugnato in violazione del disposto dell&#8217;art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 2011, senza in alcun modo programmare a quali interventi sarebbero state destinate le somme derivanti dall&#8217;aumento dell&#8217;imposta e senza concordare e programmare per il 2020 con il Tavolo del Turismo ovvero con l&#8217;Organismo permanente di confronto, organo di raccordo, istituto con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 29 gennaio 2015.<br /> 20.1 La censura, che sostanzialmente ricalca quella giÃ  elevata a mezzo dell&#8217;ottavo motivo di gravame del ricorso principale, è priva di pregio giuridico.<br /> Come giÃ  osservato amplius sub 12.1, l&#8217;art. 4 comma 1 del D.Lgs. n. 23 del 2011 si limita ad imporre un vincolo di destinazione funzionale delle maggiori entrate legate all&#8217;applicazione dell&#8217;imposta di soggiorno ma non anche la previa programmazione degli interventi da realizzare e la stima delle risorse all&#8217;uopo necessarie.<br /> 21. In conclusione, va accolto il ricorso principale, nei limiti sopra precisati, e, per l&#8217;effetto, disposto l&#8217; integrale annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale di Fasano n. 6 del 28 febbraio 2019, avente ad oggetto &#8220;Regolamento Imposta di Soggiorno approvazione&#8221; ed il Regolamento allegato, pubblicata sull&#8217;Albo Pretorio del Comune di Fasano dal 14 marzo 2019 al 29 marzo 2019, e della deliberazione della Giunta Comunale di Fasano n. 55 del 5 marzo 2019 avente ad oggetto &#8220;determinazioni tariffe imposte di soggiorno&#8221;, pubblicata sull&#8217;Albo Pretorio del Comune di Fasano dal 6 marzo 2019 al 21 marzo 2019.<br /> 21.1 Deve essere, poi, disposto, in accoglimento del ricorso per motivi aggiunti, l&#8217;annullamento parziale della deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Fasano del 81 del 28 novembre 2019 avente ad oggetto: &#8220;Regolamento per la disciplina Imposta di Soggiorno&#8221; e del Regolamento allegato, pubblicata sull&#8217;Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 19 dicembre 2019 al 3 gennaio 2020 limitatamente agli artt. 6 comma 2 e 7 comma 2 &#8211; lett. c) del medesimo Regolamento.<br /> Va, in proposito, precisato che il nuovo Regolamento adottato con deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Fasano n. 81 del 28 novembre 2019 è da ritenersi, in ogni caso, inoperativo stante l&#8217;intervenuto annullamento, a monte, della deliberazione della Giunta Comunale di Fasano n. 55 del 5 marzo 2019 recante le tariffe di imposta.<br /> 21.2 L&#8217;effetto demolitorio così¬ prodottosi determina la piena riviviscenza della disciplina anteriore a quella introdotta con Regolamento adottato a mezzo della deliberazione del Consiglio Comunale di Fasano n. 6 del 28 febbraio 2019; disciplina anteriore che sarà , pertanto, applicabile tanto con riguardo alle fattispecie impositive realizzatesi nel corso dell&#8217;anno 2019 che dell&#8217;anno 2020.<br /> 22. Sussistono, in ragione della reciproca soccombenza, i presupposti per disporre l&#8217;integrale compensazione delle spese tra le parti costituite.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e nei sensi di cui in motivazione e, per l&#8217;effetto:<br /> &#8211; annulla integralmente la deliberazione del Consiglio Comunale di Fasano n. 6 del 28 febbraio 2019, avente ad oggetto &#8220;Regolamento Imposta di Soggiorno approvazione&#8221; ed il Regolamento ivi allegato, pubblicata sull&#8217;Albo Pretorio del Comune di Fasano dal 14 marzo 2019 al 29 marzo 2019 e la deliberazione della Giunta Comunale di Fasano n. 55 del 5 marzo 2019 avente ad oggetto &#8220;determinazioni tariffe imposte di soggiorno&#8221;, pubblicata sull&#8217;Albo Pretorio del Comune di Fasano dal 6 marzo 2019 al 21 marzo 2019;<br /> &#8211; annulla in parte la deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Fasano del 81 del 28 novembre 2019 avente ad oggetto: &#8220;Regolamento per la disciplina Imposta di Soggiorno&#8221; e del Regolamento allegato, pubblicata sull&#8217;Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 19 dicembre 2019 al 3 gennaio 2020 limitatamente agli artt. 6 comma 2 e 7 comma 2 &#8211; lett. c) del medesimo Regolamento, salvo quanto precisato circa l&#8217;inoperatività  dello stesso ai punti 21.1 e 21.2 della motivazione.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2020 svolta da remoto tramite l&#8217;applicativo Teams con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Enrico d&#8217;Arpe, Presidente<br /> Anna Abbate, Referendario<br /> Giovanni Gallone, Referendario, Estensore</p>
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<p> Â <br /> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-28-9-2020-n-1021/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 28/9/2020 n.1021</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2018 n.1021</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-15-2-2018-n-1021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2018 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-15-2-2018-n-1021/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2018 n.1021</a></p>
<p>Pres. e Est. Paolo Corciuolo Art. 5 d.P.R. n. 542/1994   autorizzazioni autorizzazioni all installazione di apparecchiature di Risonanza Magnetica Nucleare D.G.R.C n. 1469/2008.  Ai fini della valutazione del fabbisogno aziendale per l utilizzo di apparecchiature a risonanza magnetica il parere reso dalla ASL territorialmente competente deve essere attuale non potendo la Regione in sede</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-15-2-2018-n-1021/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2018 n.1021</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-15-2-2018-n-1021/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2018 n.1021</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.  e  Est.  Paolo  Corciuolo</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Art. 5 d.P.R. n. 542/1994    autorizzazioni    autorizzazioni all  installazione di apparecchiature di Risonanza Magnetica Nucleare    D.G.R.C n. 1469/2008. </div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Ai fini della valutazione del fabbisogno aziendale per l  utilizzo di apparecchiature a risonanza magnetica il parere reso dalla ASL territorialmente competente deve essere attuale non potendo la Regione in sede di autorizzazione rigettare un  istanza sulla base di pareri risalenti nel tempo. </div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p> </p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA </p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO </p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania </p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima) </p>
<p style="text-align: center;">ha pronunciato la presente </p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA </p>
<p>sul ricorso n. 5988/11 R.G., integrato da motivi aggiunti, proposto da: / <br /> A.Chianese S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Arturo Umberto Meo, con domicilio eletto presso lo studio di Andrea Abbamonte in Napoli, via Melisurgo,4; / </p>
<p style="text-align: center;">contro </p>
<p>Regione Campania in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Beatrice Dell&#8217;Isola, con domicilio eletto in Napoli, via S.Lucia,8, presso gli uffici dell  Avvocatura regionale; / <br /> Commissario Straordinario per l&#8217;Attuazione del Piano di Rientro dal Disavanzo Sanitario, non costituito in giudizio; / <br /> Asl Na2 Nord, in persona del Direttore generale p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Maria D&#8217;Elia, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via S.Lucia, 81; / </p>
<p style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento </p>
<p>della nota della Regione Campania n.677290/2011 avente ad oggetto richiesta di autorizzazione all&#8217;installazione di apparecchiatura di risonanza magnetica gruppo a con intensità di campo magnetico statico minore o uguale a 2,0 t. per uso diagnostico fisso/mobile; e di ogni altro atto connesso e conseguente <br />  </p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; </p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e della Asl Na2 Nord; </p>
<p>Viste le memorie difensive; </p>
<p>Visti tutti gli atti della causa; </p>
<p>Data per letta nell&#8217;udienza di smaltimento del 31 gennaio 2018 la relazione del consigliere Paolo Corciulo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; </p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. </p>
<p style="text-align: center;">FATTO </p>
<p>Il centro A. Chianese s.r.l., struttura operante in regime di accreditamento con il SSR, ha impugnato la nota n. 677290 dell  8 settembre 2011 con cui la Regione Campania ha respinto la sua istanza di autorizzazione all  installazione di una apparecchiatura di Risonanza Magnetica del gruppo A con intensità di campo magnetico statico minore o uguale a 2,0T per uso diagnostico fisso/mobile, presentata in data 4 agosto 2011. A fondamento del rigetto è stato posto un parere negativo già espresso dalla ASL Na 2 Nord rispetto ad analoga e precedente istanza del 28 settembre 2010. </p>
<p>A sostegno dell  impugnazione parte ricorrente deduce profili di carenza di istruttoria e di motivazione, evidenziando che non avrebbe l  amministrazione regionale potuto limitarsi a richiamare il precedente parere negativo aziendale n. 36015/2010 del 22 novembre 2010 rilasciato dalla ASL più di anno prima e fondato sul rilievo che   al momento   non esisteva alcun fabbisogno aziendale di un  ulteriore diagnostica per immagini. Con il secondo motivo si lamenta la violazione del diritto alla salute connesso all  interesse pubblico all  installazione di una così importante apparecchiatura diagnostica. </p>
<p>Si è costituita in giudizio la Regione Campania concludendo per il rigetto del ricorso di cui eccepisce l  inammissibilità per carenza di interesse, trattandosi di provvedimenti di natura vincolata, per assenza di autorizzazione all  esercizio dell  attività di diagnostica di cui alla DGRC n. 7301/01 e per mancata impugnazione delle linee guida regionali di cui alla DGRC n. 1469/2008 delle quali l  impugnato diniego costituirebbe soltanto puntuale applicazione. </p>
<p>In data 30 dicembre 2011 la Regione Campania ha depositato atto della ASL Na 2 Nord n. 31020 /2011 con cui si attesta che alla data del 21 dicembre 2011 sussistevano le condizioni che avevano determinato all  epoca il diniego di installazione della apparecchiatura in base al parere aziendale del 22 novembre 2010. </p>
<p>Con atto di motivi aggiunti depositato in data 29 febbraio 2012 la società ricorrente ha impugnato la nota aziendale del 21 dicembre 2012 riproponendo le censure di cui al ricorso introduttivo, lamentando la carenza di motivazione di tale atto ed anche la sua posteriorità rispetto al diniego impugnato con il ricorso introduttivo di cui avrebbe dovuto costituire atto istruttorio e, quindi, presupposto interno alla decisione finale. </p>
<p>Si è costituita in giudizio la ASL Na 2 Nord. </p>
<p>All  udienza pubblica del 31 gennaio 2018, la causa è stata trattenuta per la decisione. </p>
<p style="text-align: center;">DIRITTO </p>
<p>Vanno preliminarmente disattese le tre eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa della Regione Campania; per quanto concerne la prima che ha riguardo al contenuto vincolato del parere della ASL sull  istanza di autorizzazione in ragione della compatibilità con il fabbisogno aziendale, osserva il Collegio che, essendo questo un dato periodicamente variabile, l  interesse alla definizione nel merito della controversia, sussiste avuto riguardo ad un riesercizio del potere autorizzatorio che tenga conto di tale elemento al momento della adozione di una nuova decisione, non potendosi, pertanto, escludersi la sopravvenienza di un  attuale compatibilità della nuova apparecchiatura con i dati di fabbisogno; in ordine alla seconda eccezione, è irrilevante ai fini del thema decidendum l  impugnazione della DGRC n. 1468/2008 contenente le linee guida regionali in materia, non essendo in contestazione la legittimità intrinseca di tale disciplina, quanto la sua concreta applicazione da parte dell  amministrazione resistente. Infine, neanche l  opposta assenza di autorizzazione ai sensi della DGRC n. 7301/01 può valere come ragione di inammissibilità del ricorso, dovendo l  amministrazione compiere ogni opportuno accertamento al riguardo, in ipotesi di riesercizio del potere autorizzatorio. </p>
<p>Nel merito il ricorso è fondato. </p>
<p>Dal punto di vista normativo, premette il Collegio che che secondo l  art. 5 del d.P.R. n. 542/1994 le apparecchiature di Risonanza Magnetica Nucleare con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 2 Tesla sono soggette ad autorizzazione all  installazione da parte della Regione, che &#8211; previa verifica della compatibilità dell&#8217;installazione rispetto alla programmazione sanitaria regionale &#8211; si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda; al riguardo, la D.G.R.C. n. 1469/2008, recante   Linee guida tecniche regionali in materia di autorizzazione all  installazione, detenzione ed utilizzo di apparecchiature a risonanza magnetica del gruppo A  , prevede che   le apparecchiature total body fisse [ &#038;], con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 2 Tesla, sono soggette ad autorizzazione preventiva da parte del Settore Assistenza Sanitaria dell  Assessorato alla /Sanità previo parere favorevole dell  Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente  . </p>
<p>Da tale articolazione normativa discende che il parere aziendale costituisce momento istruttorio indefettibile del procedimento autorizzatorio e nel caso di specie lo stesso è mancato rispetto al momento di adozione dell  impugnato diniego dell  8 settembre 2011; né potrebbe validamente sostenersene la sussistenza mercè il rinvio per relationem operato nel diniego impugnato al parere espresso dalla ASL Na 2 Nord in data 22 novembre 2010 in occasione di una precedente istanza di autorizzazione del centro ricorrente; difatti, pur non disconoscendosi affatto la possibilità di una soluzione motivazionale indiretta, nel caso di specie il richiamo operato a tale parere, tra l  altro espressamente riferito ad altro procedimento, risulta inevitabilmente illegittimo dal punto di vista temporale, essendo necessaria una valutazione del fabbisogno aziendale attuale e non di quello risalente ad un anno addietro; né potrebbe validamente sostenersi la possibilità di una sanatoria procedimentale attraverso il parere postumo della ASL Na 2 Nord del 21 dicembre 2011, impugnato con i motivi aggiunti, non essendo ammissibile un simile capovolgimento dell  ordine logico e sequenziale del procedimento, fondandosi l  autorizzazione sulla necessaria previa acquisizione e conoscenza di siffatto contributo istruttorio, nella fattispecie mancante o comunque insufficiente al momento della decisione. </p>
<p>Deve infine essere dichiarata l  inammissibilità dei motivi aggiunti, avendo ad oggetto un mero atto endoprocedimentale, privo di efficacia lesiva esterna. </p>
<p>Per effetto dell  accoglimento del ricorso introduttivo, deve essere annullata la nota impugnata e l  amministrazione resistente dovrà rinnovare il procedimento autorizzatorio, attualizzando la decisione alla luce di tutte le sopravvenienze normative, organizzative generali ed individuali intervenute nelle more. </p>
<p>Le spese seguono la soccombenza con condanna in solido della Regione Campania e della ASL Na 2 Nord al relativo pagamento in favore della società ricorrente nella misura complessiva di  ¬2.000,00(duemila/00), oltre accessori di legge. </p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M. </p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso introduttivo ed annulla la nota impugnata; dichiara inammissibili i motivi aggiunti. Condanna in solido la Regione Campania e la ASL Na 2 Nord al pagamento delle spese processuali in favore della società ricorrente nella misura complessiva di  ¬2.000,00(duemila/00), oltre accessori di legge. </p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa. </p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2018 con l&#8217;intervento dei magistrati: </p>
<p style="text-align: center;">Paolo Corciulo, Presidente FF, Estensore </p>
<p style="text-align: center;">Ida Raiola, Consigliere </p>
<p style="text-align: center;">Gianluca Di Vita, Consigliere </p>
<p> IL PRESIDENTE, ESTENSORE <br /> Paolo Corciulo <br />  </p>
<p style="text-align: center;">IL SEGRETARIO </p>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-15-2-2018-n-1021/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2018 n.1021</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 4/3/2014 n.1021</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-4-3-2014-n-1021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-4-3-2014-n-1021/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-4-3-2014-n-1021/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 4/3/2014 n.1021</a></p>
<p>Pres. M. Branca &#8211; Est. F. Taormina Worl Wide Wind Energy (Avv.ti G.B. Conte, A. Clarizia) c/ Ncd Divisione Eolica (Avv.ti G. Mescia A. Mescia) ed altri Processo amministrativo – Dies a quo &#8211; Permesso di costruire – Impugnazione –Individuazione – Visibilità dell’impianto Nel caso in cui una società operante</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-4-3-2014-n-1021/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 4/3/2014 n.1021</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. M. Branca  &#8211;   Est. F. Taormina<br /> Worl Wide Wind Energy (Avv.ti G.B. Conte, A. Clarizia) c/ Ncd Divisione Eolica (Avv.ti G. Mescia  A. Mescia) ed altri</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Dies a quo &#8211; Permesso di costruire – Impugnazione –Individuazione – Visibilità dell’impianto</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel caso in cui una società operante nel settore delle energie rinnovabili, impugni l’autorizzazione alla costruzione di un impianto eolico da realizzare nell’area di interesse della medesima, il termine per la proposizione del ricorso decorre dal momento in cui l’impianto eolico risulti visibile. Ne consegue che il proprio “controinteresse” ad opporsi alla installazione di altri impianti preesiste alla ultimazione degli stessi, in quanto  si attualizza nel momento in cui, inequivocabilmente, gli stessi sono in fase di avanzata costruzione e non v’è  necessità né ragione di posporre la presentazione dell’istanza di accesso e comunque il decorso del termine va fatto coincidere con la inequivocabile conoscenza della natura delle erigende opere.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 8087 del 2013, proposto da:<br />
Soc. World Wide Wind Energy A R.L., in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Battista Conte, Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Soc.Ncd Divisione Eolica Arl, in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Mescia, Antonio Mescia, con domicilio eletto presso Franco Gaetano Scoca in Roma, via Paisiello N.55;<br />
Comune di Castelnuovo della Daunia, in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Enrico Follieri, con domicilio eletto presso Studio Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18; <br />
<i><b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>ad adiuvandum:<br />
Natixis Lease Sa, in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuliano Berruti, con domicilio eletto presso Giuliano Berruti in Roma, via delle Quattro Fontane, 161; </p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 8456 del 2013, proposto da:<br />
Comune di Castelnuovo della Daunia, in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Enrico Follieri, con domicilio eletto presso Gian Marco Studio Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Ncd Divisione Eolica Srl, in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Mescia, Giuseppe Mescia, con domicilio eletto presso Franco Gaetano Scoca in Roma, via Giovanni Paisiello 55; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>World Wide Wind Energy A R.L.; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>quanto al ricorso n. 8087 del 2013:<br />
della sentenza del T.a.r. della Puglia – Sede di Bari &#8211; Sezione I n. 01233/2013, resa tra le parti, concernente del permesso di costruire per l&#8217;installazione di un impianto eolico;<br />
quanto al ricorso n. 8456 del 2013:<br />
della sentenza del T.a.r. della Puglia –Sede di Bari &#8211; Sezione I n. 01233/2013, resa tra le parti, concernente del permesso di costruire per l&#8217;installazione di un impianto eolico;</p>
<p>Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Soc.Ncd Divisione Eolica Arl e di Comune di Castelnuovo della Daunia e di Ncd Divsione Eolica Srl;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2014 il Consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti gli Avvocati Clarizia, Giuseppe Mescia, Berruti e Follieri Giuseppe Mescia e Follieri;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con la sentenza in epigrafe appellata il Tribunale amministrativo regionale della Puglia ha accolto il ricorso di primo grado corredato da motivi aggiunti proposto dalla odierna appellata NCD Divisione Eolica S.r.l., volto ad ottenere l’annullamento (con il ricorso principale) del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Castelnuovo della Daunia in favore della società ICQ Holding S.p.a. per l’installazione di un impianto eolico di potenza prevista pari a 12,75 MW, e con i motivi aggiunti depositati il 6 maggio 2010 delle deliberazioni di C.C. di Castelnuovo della Daunia n. 13/2002 e 38/2005, della determinazione del Responsabile dell’UTC n. 33 del 10 aprile 2009 del parere del Responsabile dell’UTC dell’8 novembre 2005 della convenzione stipulata tra il Comune e la World Wide Wind Energy l’11 novembre 2003.<br />
Erano state prospettate articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere<br />
Il Tar, ripercorsa anche sotto il profilo cronologico la vicenda procedimentale, ha respinto le eccezioni di irricevibilità e inammissibilità del ricorso sollevate dalle parti intimate ed accolto il mezzo di primo grado ritenendola sussistenza del vizio di incompetenza e violazione di legge dedotto con il ricorso e con assorbimento delle ulteriori censure contenute nei motivi aggiunti.</p>
<p>Ricorso n. 8087/2013;<br />
La controinteressata rimasta soccombente del giudizio di primo grado World Wide Wind Energy S.r.l., ha proposto un articolato appello chiedendo la riforma della gravata decisione, sostenendo che la medesima era errata sia laddove non aveva colto che il mezzo di primo grado era irrimediabilmente tardivo che con riguardo ai profili di merito.<br />
L’appellata si è costituita depositando articolate memorie chiedendo la reiezione del gravame e proponendo altresì istanze di acquisizione istruttoria.<br />
All’adunanza camerale del 9 gennaio 2014 la trattazione dell’incidente cautelare, su concorde richiesta delle parti è stata differita alla odierna adunanza camerale del 4 febbrai0 2014<br />
Alla odierna adunanza camerale del 4 febbraio 2014 la causa è stata posta in decisione dal Collegio<br />
Ricorso n. 8456/2013;<br />
L’amministrazione comunale rimasta soccombente del giudizio di primo grado ha proposto un articolato appello chiedendo la riforma della gravata decisione, sostenendo che la medesima era errata sia laddove non aveva colto che il mezzo di primo grado era irrimediabilmente tardivo che con riguardo ai profili di merito.<br />
L’appellata si è costituita depositando articolate memorie chiedendo la reiezione del gravame e proponendo altresì istanze di acquisizione istruttoria.<br />
All’adunanza camerale del 9 gennaio 2014 la trattazione dell’incidente cautelare, su concorde richiesta delle parti è stata differita alla odierna adunanza camerale del 4 febbrai0 2014<br />
Alla odierna adunanza camerale del 4 febbraio 2014 la causa è stata posta in decisione dal Collegio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<br />
1.Gli appelli devono essere riuniti in quanto tesi a gravare la stessa sentenza<br />
1.1.Stante la completezza del contraddittorio e preso atto della mancata opposizione delle parti appellanti rese edotte della possibilità di immediata definizione del processo la causa può essere decisa nel merito tenuto conto della palese fondatezza degli appelli, e della completezza del materiale istruttorio versato in atti (il che, per incidens, consente di affermare che vada integralmente disattesa la istanza di ulteriore acquisizione istruttoria proposta dall’appellata in quanto le cause sono mature per la decisione).<br />
Posto infatti che l’appellata ha unicamente prospettato quale profilo ostativo alla immediata definizione della causa da parte del Collegio alla odierna adunanza camerale l’asserita necessità dell’espletamento di ulteriore attività istruttoria e che quest’ultima appare al Collegio del tutto superflua ( come dianzi anticipato, e come meglio si chiarirà nel prosieguo della esposizione) si ritiene che la opposizione di parte appellata non sia impeditiva della possibilità di definire le riunite cause nel merito in questa sede.<br />
2. Ciò premesso, ritiene il Collegio che gli appelli siano fondati sotto il preliminare ed assorbente profilo della inammissibilità per tardività del mezzo di primo grado.<br />
2.1. Va rammentato che il Tar ha respinto l’eccezione alla stregua delle seguenti, argomentate,considerazioni, che per comodità espositiva si riportano integralmente di seguito: “la World Wide Wind Energy ha dedotto e documentato che i lavori di realizzazione del parco eolico dalla stessa progettato sono stati ultimati, con il montaggio di tutti gli impianti, l’11 agosto 2009, come risultante dal certificato di collaudo in atti, di tal che, almeno a decorrere da tale data, la ricorrente avrebbe avuto piena conoscenza dell’esistenza del titolo edilizio, con conseguente decorrenza del termine per l’impugnazione.<br />
In merito va osservato che, anche accogliendo la tesi secondo la quale ai fini della decorrenza di tale termine non occorra la piena conoscenza del provvedimento autorizzativo, bastando a ciò la piena conoscenza dell’opera, il termine per impugnare deve comunque essere ancorato ad elementi in grado di comprovare con certezza la conoscenza, in capo al ricorrente, dell’opera edificata.<br />
Nel caso di specie, come detto, la data certa di ultimazione dell’impianto, alla quale deve essere collegata l’individuazione del dies a quo del termine di impugnazione, coincide con l’11 agosto 2009, data in cui il direttore dei lavori ha certificato l’ultimazione del montaggio delle torri (doc. fascicolo World Wide Wind Energy).<br />
Di conseguenza la notifica del ricorso è avvenuta tempestivamente entro il termine del 14 novembre 2009, considerata la sospensione feriale dei termini dall’ 1 agosto al 15 settembre.”.<br />
2.1.1. Questo Collegio non condivide il detto argomentare, alla stregua delle seguenti considerazioni.<br />
Il Tar ha meccanicamente traslato alla fattispecie per cui è causa la giurisprudenza formatasi con riguardo alla impugnazione del titolo edilizio, e volta a salvaguardare la posizione del controinteressato che postula che il termine per proporre ricorso decorra dalla conoscenza di tutti gli aspetti dell’edificando manufatto.<br />
E’ agevole riscontrare che la ratio di tale (condiviso dal Collegio, si badi) generale orientamento è altresì finalizzata a deflazionare il contenzioso evitando che le parti interessate al fine di non decadere dalla possibilità di impugnare propongano ricorsi “al buio”, che successivamente risultino intempestivamente od affrettatamente proposti.<br />
Se così è, però, il principio va contemperato con l’altra (del pari generale) esigenza, sottesa alla certezza dell’azione amministrativa, che impone che l’impugnazione venga proposta immediatamente, allorchè sia certa nell’an la (asserita) lesione alla posizione giuridica che si vuol tutelare.<br />
E ciò, ovviamente, postula una concreta indagine in ordine all’ interesse sostanziale fatto valere dalla parte ricorrente.<br />
Ciò che si vuol dire, in sintesi, è che la giurisprudenza richiamata dal Tar (che postula che il termine per la proposizione del ricorso decorra dal completamento dei lavori) non è un dogma inevitabilmente applicabile ad ogni fattispecie di lavori di edificazione: ciò può valere laddove si contestino elementi (esemplificativamente, e non esaustivamente: rispetto delle distanze, posizione dell’edificio, ampiezza dello stesso, etc) che, per essere contestati con certezza, impongono l’avvenuto completamento delle opere.<br />
Non anche, ad esempio, laddove si sostenga che nella prescelta area viga un difetto assoluto di inedificabilità, etc: in simili ipotesi la lesione si concreta ed attualizza già con l’inizio dei lavori, laddove immediatamente il soggetto leso è in grado di percepire la sussistenza della lesione, ed attivarsi per ottenere (attraverso l’accesso infraprocedimentale) gli elementi necessari per la proposizione del mezzo. (ex aliis: T.A.R. Napoli –Campania- sez. IV 06/03/2013 1247<br />
“l&#8217;onere di provare la tardività del ricorso grava sulla parte che eccepisce tale tardività. Inoltre, similmente a quanto avviene per l&#8217;impugnativa del permesso di costruire da parte del terzo, l&#8217;effettiva conoscenza dell&#8217;atto, ai fini della decorrenza del termine a quo , può dirsi conseguita quando la costruzione realizzata riveli in modo certo ed univoco le caratteristiche essenziali dell&#8217;opera e l&#8217;eventuale non conformità della stessa al titolo o alla disciplina urbanistica, sicché, in mancanza di altri inequivoci elementi probatori, il termine decorre non con il mero inizio dei lavori bensì con il loro completamento, a meno che non si deduca l&#8217;inedificabilità assoluta dell&#8217;area o analoghe censure, nel qual caso risulterebbe sufficiente la conoscenza dell&#8217;iniziativa in corso.”).<br />
In simili ipotesi, procrastinare il termine di proposizione del ricorso è illogico, oltre che non rispondente ad alcun interesse, ed in grado di minare l’esigenza di certezza sottesa all’azione amministrativa.<br />
E costituisce vero e proprio abuso del diritto omettere di esercitare l’accesso agli atti, così procrastinando sino al completamento dall’asserito “abuso” la decorrenza del termine decadenziale di proposizione del ricorso<br />
2.2. Trasponendo dette affermazioni al giudizio in corso, la difesa di parte appellante ha buon gioco nel sottolineare la tardività del mezzo di primo grado, e ritiene opportuno il Collegio puntualizzare che:<br />
a) parte appellata ed originaria ricorrente “vanta” un interesse speculare alla edificazione di un parco eolico nell’area ed in base a tale interesse ha agito in giudizio: esso è stato esattamente tratteggiato dal Tar, nei seguenti termini (che pure di seguito pedissequamente si riportano): “quale società che opera nel settore delle energie rinnovabili, ha prospettato il proprio interesse all’annullamento del permesso di costruire impugnato evidenziando di avere progettato alcuni impianti da installare nel territorio del Comune intimato, e di avere acquistato le relative aree; il pregiudizio arrecato dal provvedimento agli interessi della ricorrente deriverebbe, quindi, sia dalla situazione di stabile collegamento e collocazione commerciale della NCD rispetto al territorio del Comune di Castelnuovo della Daunia, sia dalle possibili interferenze tra gli impianti eolici limitrofi.”<br />
b)essa quindi, agisce in base ad una presunta lesione che qualsiasi parco eolico sull’area, ove non dalla stessa edificato, arrecherebbe al proprio interesse;<br />
c)se così è, la medesima già al momento dell’avvio dei lavori, o comunque, a tutto concedere, al momento in cui risultava inequivocabile che l’erigendo manufatto (torre, etc) fosse un impianto finalizzato alla produzione di energia rinnovabile, vedeva concretizzarsi l’asserita lesione al proprio interesse “oppositivo”, ed avrebbe dovuto attivarsi per proteggere il proprio interesse oppositivo;<br />
d)non si vede quindi, per quale ragione ed a tutela di quale interesse possa affermarsi che nel caso di specie il termine di proposizione del mezzo dovesse decorrere dal completamento dei lavori visto che l’an della lesività era ben percepibile al momento in cui era inequivocabile la natura e la finalizzazione delle erigende opere;<br />
e) a cagione di tali argomentazioni, ed in considerazione della circostanza che non è seriamente contestato, né per il vero contestabile, che già (pag.11 dell’appello ) nel dicembre 2008 fossero state erette 5 torri e turbine, e che comunque al 9 aprile successivo fossero stati completati i lavori per 9 aerogeneratori appare al Collegio evidente la irrimediabile tardività del mezzo introduttivo;<br />
f)per completezza si fa presente che recente ed avveduta giurisprudenza di merito (ex T.A.R. Perugia –Umbria- sez. I 29/08/2013 n. 455) ha affermato la condivisibilità di detto approdo ermeneutico, pervenendo alla significativa affermazione per cui “in ambito edilizio, se lo stato di avanzamento dei lavori è già tale da ingenerare il sospetto un abuso in atto, il ricorrente non può limitarsi ad attendere il completamento dell&#8217;opera omettendo di esercitare il diritto di accesso alla relativa documentazione, ossia scegliendo di utilizzare questo strumento quale mero espediente per non far decorrere il termine di decadenza poiché, agendo in questo modo, finisce per abusare di un diritto coniato per la sua tutela, trasformandolo in uno per calibrare la futura azione giudiziaria in danno del beneficiario in buona fede, oltre che in danno dell&#8217;interesse pubblico ancora oggi presente nelle trame dell&#8217;interesse legittimo. ” .<br />
g) nel caso di specie, avuto riguardo all’interesse affermato dall’appellata, già nel 2008 era evidente che essa avrebbe dovuto attivarsi per verificare le asserite dedotte irregolarità dell’autorizzazione rilasciata alla dante causa dell’appellante società: l’appellata infatti aveva già installato 6 aerogeneratori in detto territorio comunale, ed è in attesa di altre autorizzazione, avendo proposto istanza nel marzo 2008.<br />
Il proprio “controinteresse” ad opporsi alla installazione di altri impianti preesiste alla ultimazione degli stessi; si attualizza al momento in cui, inequivocabilmente, gli stessi erano in fase di avanzata costruzione; non v’era necessità né ragione di posporre la presentazione dell’istanza di accesso e comunque il decorso del termine va fatto coincidere con la inequivocabile conoscenza della natura delle erigende opere, conoscenza che, per quel che si è prima specificato, è ben antecedente al termine di proposizione del mezzo di primo grado .<br />
3.Sotto tali assorbenti profili &#8211; che pare al Collegio chiariscano esaurientemente anche le ragioni per le quali la proposta istanza istruttoria appare non favorevolmente delibabile in quanto superflua, non incidendo sulle circostanze sinora elencate- vanno accolti i riuniti appelli e, per l’effetto, in riforma della gravata decisione, va dichiarato irricevibile il mezzo di primo grado.<br />
4. Le spese processuali del doppio grado, tuttavia, possono essere integralmente compensate tra le parti, a cagione della particolarità in fatto della controversia<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)definitivamente pronunciando sui riuniti appelli, come in epigrafe proposti, accoglie i riuniti appelli e, per l’effetto, in riforma della decisione di primo grado dichiara irricevibile il ricorso di primo grado.<br />
Spese processuali compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Marzio Branca, Presidente FF<br />
Nicola Russo, Consigliere<br />
Fabio Taormina, Consigliere, Estensore<br />
Diego Sabatino, Consigliere<br />
Andrea Migliozzi, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 04/03/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-4-3-2014-n-1021/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 4/3/2014 n.1021</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2014 n.1021</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-27-1-2014-n-1021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jan 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-27-1-2014-n-1021/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-27-1-2014-n-1021/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2014 n.1021</a></p>
<p>Pres. Pugliese – Est. Caminiti V. P. ed altri; Condominii di Viale Antonio Ciamarra nn. 255 e 259; (Avv.ti F. Francaro, E. Zampetti) c/ Comune di Roma – Roma Capitale (Avv. A. Rizzo); Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. (Avv. M. De Luca); Wind telecomunicazioni S.p.A. (Avv. G. Sartorio); ARPA Lazio (N.C.) 1.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-27-1-2014-n-1021/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2014 n.1021</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-27-1-2014-n-1021/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2014 n.1021</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pugliese – Est. Caminiti<br /> V. P. ed altri; Condominii di Viale Antonio Ciamarra nn. 255 e 259; (Avv.ti F. Francaro, E. Zampetti) c/ Comune di Roma – Roma Capitale (Avv. A. Rizzo); Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. (Avv. M. De Luca); Wind telecomunicazioni S.p.A. (Avv. G. Sartorio); ARPA Lazio (N.C.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente e territorio – Telefonia mobile – Installazione di antenne – Autorizzazione – Silenzio-assenso – Formazione – Adempimenti previsti nel Protocollo – Necessità – Ragioni – Protocollo d’Intesa tra Comune e società concessionarie – Natura propedeutica e integrativa del procedimento.</p>
<p>2. Ambiente e territorio – Telefonia mobile – Installazione di antenne – Distanza e fascia di rispetto – Limite maggiore previsto nel protocollo  per i soli immobili pubblici – Anche a immobili privati – Applicabilità – Ragioni – Salute – Tutela – Ratio.</p>
<p>3. Ambiente e territorio – Telefonia mobile – Installazione di antenne – Parere ARPA – Richiesta di autorizzazione – Irrilevanza – Attivazione dell’impianto – Rilevanza – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia di installazione di stazioni radio base di telefonia mobile, ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’installazione (procedimento ex art. 87, D.Lgs. 259/2003), ove particolari adempimenti comunicativi siano previsti dal Protocollo d’Intesa tra il Comune e le società concessionarie di telefonia mobile, detti adempimenti costituiscono una fase propedeutica alla conclusione del procedimento, non potendosi quindi formare, con riferimento al caso di specie, silenzio-assenso sul procedimento autorizzatorio senza che l’Ufficio designato abbia trasferito gli elaborati progettuali al Municipio competente come disposto dal Protocollo d’intesa in questione. Il Protocollo d’intesa, infatti, si inserisce nell’ambito dell’ordinario procedimento per l’installazione, il monitoraggio e il controllo degli impianti e costituisce, sul piano sostanziale, un atto regolamentare che, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente, definisce la volontà oggettivamente consacrata negli specifici impegni delle società concessionarie e del Comune (1).</p>
<p>2. In materia di installazione di stazioni radio base di telefonia mobile, il limite di distanza minima da edifici sensibili, posto dal Protocollo d’Intesa tra Comune e Società concessionarie di telefonia mobile, che preveda una fascia di rispetto maggiore soltanto nell’ipotesi in cui l’immobile dove viene installata l’antenna sia di proprietà comunale e non anche quando l’immobile sia di proprietà privata (come nel caso di specie), deve comunque applicarsi alla generalità degli immobili, senza distinzione tra immobili pubblici e privati, attesa la funzione di tutela della salute per la quale sono dettate le prescrizioni delle distanze in questione, secondo criteri prudenziali, nel contemperamento delle opposte esigenze dei soggetti coinvolti.</p>
<p>3. In materia di installazione di stazioni radio base di telefonia mobile, il parere dell’Agenzia Regionale Protezione Ambiente costituisce un posterius rispetto all’autorizzazione all’installazione, pertanto è necessario ai fini dell’“attivazione” dell’impianto e non per la richiesta di autorizzazione (2).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr., sulla natura del Protocollo, T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 18 novembre 2002, n. 7210.<br />
(2) Cfr., Cons. St., Sez. VI, 24 settembre 2010, n. 7128; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 11 ottobre 2012, n. 4074.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
(Sezione Seconda Bis)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso RG n. 1534 del 2012, integrato da atto contenente motivi aggiunti, proposto dai signori<br />
Valentina PENNISI, Mauro CASTELLUCCI, Massimo GIUSEPPETTI, Massimo PORTARO, Domenico CHIAPPERINO, CONDOMINIO di VIALE ANTONIO CIAMARRA n. 259, CONDOMINIO di VIALE ANTONIO CIAMARRA n. 255, rappresentati e difesi dagli avv. Fabio Francario ed Enrico Zampetti, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Roma, via della Mercede, 11; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>COMUNE di ROMA (ora Roma Capitale), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv.Alessandro Rizzo, con lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, presso gli Uffici dell’Avvocatura Capitolina, in via Tempio di Giove, 21;<br />
&#8211; SOC. ERICSSON TELECOMUNICAZIONI Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Massimiliano De Luca, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via Salaria, 400;<br />
&#8211; SOC. WIND TELECOMUNICAZIONI Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe Sartorio, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via Luigi Luciani, 1;<br />
&#8211; ARPA LAZIO, in persona del legale rappresentante p.t., n..c.; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento, previa sospensiva,</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>dell&#8217;autorizzazione rilasciata per silenzio assenso dal Comune di Roma in riferimento alla domanda presentata da Ericsson Telecomunicazioni spa a Roma Capitale con prot. 40782 del 23.5.2011, per l’installazione di una stazione radio base in Roma , Via F.Gentile n. 135 nonché di ogni relativo atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale, con riferimento alla nota del Comune di Roma-Dipartimento di Tutela ambientale e del Verde del 14 novembre 2011, n. 77427, al parere Arpa Lazio in data 23.5.2011, n. 43564, alla nota del Comune di Roma-Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica n. 9161 del 3.2.2012 recante diniego di autotutela nonché, ove e per quanto occorra, alla nota del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica n. 46909 del 14.6.2011, come trasmessa al Municipio X con nota del medesimo Dipartimento del 23.12.2011, n. 98368 e alla nota n.6815 del 27.1.2012 nella misura in cui si limita a sospendere temporaneamente l’attivazione dell’impianto anziché adottare provvedimenti di autotutela, atti tutti conosciuti soltanto nel gennaio/febbraio 2012 e comunque di ogni ulteriore atto del procedimento non meglio conosciuto ed identificato,<br />
e con motivi aggiunti per l’annullamento<br />
del parere ARPA Lazio di cui alla nota n.0004069 del 16.1.2013 e di ogni suo atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale nonché della nota del Comune di Roma-Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica n.44562 del 31.5.2012, depositata in giudizio da controparte in data 21.2.2013.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Roma (ora Roma Capitale), della Soc. Ericsson Telecomunicazioni Spa e della Soc Wind Telecomunicazioni Spa;<br />
Vista l’ordinanza n.1191/2012 con cui è stata accolta la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 giugno 2013 il Cons.Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1.Riferiscono gli istanti che in data 17 dicembre 2011 in via F.Gentile, n. 135 è stata installata una stazione radio base di telefonia cellulare, a seguito di una domanda di autorizzazione da parte della società Ericsson Telecomunicazioni spa presentata in data 23 maggio 2011 al Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica del Comune di Roma, per conto del gestore telefonico Wind Telecomunicazioni spa. Ciò ha suscitato immediata preoccupazione per i rischi alla salute da parte dei residenti della zona, le cui abitazioni sono situate ad una minima distanza dal ripetitore, in particolare quelli di viale Antonio Ciamarra, via F. Gentile, Via Peltechian, viale B. Rizzieri (inferiore a 20 m), riscontrando il posizionamento dell’antenna a una distanza inferiore a 40 m da una vicina scuola materna, a circa 85 m da una scuola media ed elementare, in violazione della vigente normativa di riferimento e, in particolare, del Protocollo d’Intesa stipulato in data 5 luglio 2004 tra il Comune di Roma e le società concessionarie di telefonia mobile (che vieta espressamente di posizionare stazioni radio base ad una distanza dalle scuole e dai luoghi intensamente frequentati inferiori a 100 m).<br />
Successivamente, la Polizia di Roma Capitale, con nota in data 22 dicembre 2011, n.64142 ha invitato il predetto Dipartimento a fornire riscontro sulla regolarità dell’esecuzione dell’opera e sono seguite varie iniziative di denuncia ed esposti da parte dei residenti della zona, con richiesta anche di accesso agli atti del procedimento. Dall’acquisizione degli atti e dal progetto è emersa l’asseverazione della installazione della stazione di telefonia su un edificio in prossimità del quale “a distanze inferiori a 50 m, non esistono altri edifici adibiti a tali attività né tantomeno aree di pertinenze relative”, senza aver considerato invce l’esistenza delle scuole suddette. Dall’acquisizione della documentazione, a seguito dell’accesso, è emerso che il predetto Dipartimento anziché inviare la domanda di autorizzazione con l’allegato progetto al Municipio X, nel cui territorio è situato l’immobile di Via F.Gentile 135, avrebbe inviato per errore i documenti al Municipio XX, estraneo alla vicenda (nota n. 46909 del 16.6.2011).<br />
Con nota 23 dicembre 2011, n. 98369, il Dipartimento ha trasmesso al competente Municipio X la domanda degli elaborati progettuali, unitamente al parere VAP e a quello ARPA Lazio (basato sugli elaborati progettuali che non consideravano la vicinanza del plesso scolastico). Dal riscontro di detta nota il Municipio X in data 24.1.2012, n. 8097 ha rilevato che gli elaborati grafici trasmessi non evidenziano la presenza del plesso scolastico ad una distanza al limite e ha chiesto di conoscere le decisioni del Dipartimento.<br />
Con nota in data 27 gennaio 2012, n. 6815 il Dipartimento ha sospeso temporaneamente l’attivazione dell’impianto attesa l’erronea indicazione sulla documentazione progettuale che non ha consentito l’adeguata pubblicità alla cittadinanza secondo il Protocollo d’intesa.<br />
A seguito del procedimento il Municipio X ha adottato la nota in data 1° febbraio 2012, n. 11069, con la quale si è preso atto del venir meno degli elementi prescritti dall’iter procedurale e esprimendo parere negativo allo stesso è stata richiesta la revoca del titolo, con atto di autotutela dell’autorizzazione rilasciata per silenzio.<br />
Con nota in data 3 febbraio 2012, n. 9161 il Dipartimento in riscontro alla nota del Municipio X, n.11069 ha negato l’esercizio dell’autotutela sul presupposto che l’autorizzazione si sarebbe regolarmente formata a seguito del silenzio assenso e che non sussisterebbe alcun vizio della procedura a seguito della sanatoria dell’errore con l’invio della domanda e del progetto al Municipio competente nel dicembre 2011.<br />
Sulla base di ciò, gli istanti hanno proposto ricorso introduttivo avverso la presunta autorizzazione asseritamente formatasi per silenzio nonché tutti i provvedimenti indicati in epigrafe con cui il Comune ha ritenuto regolare l’autorizzazione dell’installazione della stazione radio base; al gravame hanno allegato i seguenti articolati motivi di impugnazione:<br />
1) <i>violazione e falsa applicazione dell’art. 87 del d.Lgs n. 259 del 2003; violazione e falsa applicazione dei principi in materia di silenzio assenso; violazione falsa applicazione delle norme dei principi in materia di partecipazione procedimentale; violazione falsa applicazione del protocollo d’intesa sottoscritto tra il comune e i gestori di telefonia mobile in data 5 luglio 2004; violazione falsa applicazione dell’Addendum al protocollo d’intesa sottoscritto in data 22 luglio 2004; difetto di istruttoria; erroneità dei presupposti di fatto di diritto:</i> non si sarebbe formato il silenzio assenso sulla domanda in quanto il procedimento autorizzatorio, disciplinato dalla norma in rubrica, è integrato dalla disciplina di cui al Protocollo d’Intesa tra l’Amministrazione e le società concessionarie nonchè dall’Addendum che prevede l’intervento del Municipio interessato dall’impianto al procedimento per esprimere rilievi sul progetto e completare la fase istruttoria. Il Municipio X interessato ha conosciuto la domanda dopo il decorso dei 90 giorni e ha formalizzato espresso dissenso in data 2.2.2012;<br />
<i>2) violazione e falsa applicazione dei principi sanciti dalla l. n. 36 del 2001(in particolare dall’articolo 1); violazione e falsa applicazione del principio di precauzione; violazione e falsa applicazione del protocollo d’intesa sottoscritto tra il Comune e i gestori di telefonia mobile e relativo Addendum; violazione e falsa applicazione del DPCons 8.7.2003 relativo ai campi elettrici e magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze 100 KHZ e 300GHZ (art. 3 e 4); violazione falsa applicazione del decreto ministeriale 29 maggio 2008 (Min.Ambiente) in materia di determinazione delle fasce di rispetto; difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti di fatto e di diritto:</i> la normativa di riferimento unitamente al Protocollo d’Intesa e all’Addendum e il principio di precauzione consentono l’installazione dell’impianto a una distanza superiore rispetto a quella effettivamente prevista per l’impianto in relazione alla vicinanza di scuole, asili ecc. nonché abitazioni, per limitare l’esposizione elevata a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici .Il mancato rispetto di dette distanze renderebbe illegittima l’autorizzazione;<br />
<i>3) con riferimento al parere dell’ARPA: violazione e falsa applicazione dell’articolo 87 del d.Lgs. n. 259 del 2003; violazione falsa applicazione dei principi sanciti dalla legge numero 36 del 2001, violazione e falsa applicazione del principio di precauzione; violazione e falsa applicazione del protocollo d’intesa sottoscritto tra il comune e i gestori di telefonia mobile e relativo Addendum; violazione e falsa applicazione del DPCons 8.7.2003 relativo ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenza di rete 50 HZ (art. 3 e 4); violazione e falsa applicazione del DPCons 8.7.2003 relativo ai campi elettrici e magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze 100 KHZ e 300GHZ (art. 3 e 4); violazione e falsa applicazione del decreto ministeriale 29 maggio 2008(Min.Ambiente) in materia di determinazione delle fasce di rispetto; difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti di fatto e di diritto; contraddittorietà interna:</i> l’accertamento operato dall’ARPA sarebbe stato effettuato senza considerare la presenza di edifici scolastici nelle vicinanze dell’impianto e, pertanto, incompleto ed erroneo, inficiando il procedimento autorizzatorio;<br />
<i>4) violazione falsa applicazione dei principi in materia di informazione e partecipazione al procedimento; violazione falsa applicazione degli articoli 7 e 9 della legge n. 241 del 1990; violazione e falsa applicazione del protocollo di intesa sottoscritto tra il comune e i gestori di telefonia mobile e relativo addendum; illogicità e irragionevolezza:</i> la mancata trasmissione al Municipio X della domanda e del progetto avrebbe impedito ai residenti della zona di conoscere l’iniziativa e così avrebbe violato i prescritti principi di partecipazione procedimentale, prima della definizione dello stesso;<br />
<i>5) violazione falsa applicazione dei principi in materia di autotutela; violazione falsa applicazione degli articoli 21 quinquies e 21 nonies della legge n. 241 del 1990; difetto di motivazione; illogicità irragionevolezza, difetto di istruttoria:</i> i provvedimenti impugnati (nota n.9161/2012) sarebbero illegittimi nella misura in cui disattendendo la richiesta del Municipio ritengono insussistenti, nella specie, i presupposti per esercitare il potere di autotutela riguardo l’autorizzazione assentita in violazione della normativa di riferimento, in relazione al rispetto delle distanze e in materia di partecipazione al procedimento da parte degli interessati.<br />
La società Wind Telecomunicazioni Spa, titolare della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico di comunicazione sul territorio italiano, ha presentato contro ricorso eccependo profili di rito, tra cui la inammissibilità del gravame per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, tardività e comunque la infondatezza dei motivi sotto vari profili.<br />
Anche la società Ericsson Telecomunicazioni Spa si è costituita in giudizio opponendosi al gravame, allegando oltre motivi di inammissibilità anche profili di infondatezza del ricorso.<br />
Si è costituita in giudizio Roma Capitale per resistere al ricorso e ha prodotto articolata documentazione.<br />
Con ordinanza n. 1191/2012 è stata accolta la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati.<br />
In seguito è stato proposto atto contenente motivi aggiunti per l’annullamento del parere ARPA di cui alla nota 4069 del 6 gennaio 2013 nonché della nota del Comune di Roma &#8211; Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica n. 44562 del 31 maggio 2012; i ricorrenti hanno censurato la violazione della normativa in materia e i principi generali sul procedimento amministrativo nonché l’erroneità dei presupposti di fatto e diritto e contraddittorietà, tenuto conto che il nuovo parere dell’ARPA sarebbe stato reso sulla base di nuova documentazione integrativa presentata oltre i termini previsti dalla legge (successivamente alla presunta formazione del silenzio assenso); inoltre il parere sarebbe contraddittorio in quanto reso con riferimento ad una realtà non esaustivamente rappresentata e, quindi, non potrebbe eliminare i vizi dell’autorizzazione, considerato nella sostanza che gli stessi riguardano i profili procedurali e sostanziali.<br />
La Società Wind Telecomunicazioni spa ha presentato controricorso all’atto contenente motivi aggiunti, evidenziando la insussistenza di vizi procedurali tenuto conto dell’avvenuta trasmissione al competente Municipio della documentazione. Inoltre non sussisterebbe l’asserita illegittimità del parere dell’ARPA perché successivo alla formazione dell’autorizzazione, in quanto detto parere sarebbe necessario per l’attivazione dell’impianto e non costituirebbe presupposto del titolo autorizzativo. Aggiunge poi che la censurata distanza minima degli edifici scolastici sarebbe contrastata dal contenuto della relazione tecnica asseverata<br />
In prossimità dell’udienza le parti hanno depositato memorie conclusionali con le quali hanno confermato le rispettive posizioni difensive, con ulteriori argomentazioni.<br />
Alla pubblica udienza del 20 giugno 2013 la decisione veniva riservata. La riserva veniva sciolta definitivamente nella successiva Camera di consiglio riconvocata del 10 ottobre 2013 e la causa è stata, quindi, decisa.<br />
2. Sul piano pregiudiziale il Collegio osserva che non è condivisibile l’eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dalle società resistenti, sull’assunto della carenza di legittimazione dei ricorrenti nonché dei profili di tardività del ricorso. Contrariamente alla posizione della difesa delle società resistenti deve invece rilevarsi che, da un lato risulta documentata in atti la sussistenza dei requisiti di legittimazione dei ricorrenti medesimi (residenza negli edifici contigui all’area per i soggetti persone fisiche e delibere assunte nelle assemblee condominiali per i Condomini istanti), dall’altro emerge la infondatezza dell’eccezione di tardività dell’impugnazione posto che l’avvenuto riscontro da parte dell’Amministrazione delle domande di accesso agli atti presentate dagli istanti, come documentato, rileva proprio in tale ambito temporale la conoscenza da parte dei ricorrenti degli atti del procedimento ritenuti viziati (come anche confermato dall’ordinanza n. 120 del 5.6.2013 del Sindaco di Roma, in atti) e ciò vale a fondare in rito la proponibilità del ricorso.<br />
3.Nel merito il ricorso introduttivo e l’atto contenente motivi aggiunti presentano profili di fondatezza per le seguenti ragioni.<br />
L’articolata vicenda sottoposta all’esame del Collegio verte sulla illegittimità degli atti del procedimento di autorizzazione rilasciata per silentium all’installazione dell’impianto in via F. Gentile n. 135 e degli altri atti del procedimento, gravati con il ricorso introduttivo nonché sulla illegittimità del successivo e nuovo parere dell’ARPA, intervenuto nel procedimento e impugnato con atto recante motivi aggiunti.<br />
La questione centrale del giudizio riguarda il censurato vizio procedurale del titolo autorizzatorio – relativamente alla mancata partecipazione procedimentale del competente Municipio X per il completamento dell’istruttoria e alla violazione dell’ applicazione del Protocollo d’Intesa tra il Comune e i Gestori dei servizi di telefonia e dell’Addendum adottati nel 2004- che avrebbe impedito la formazione del silenzio-assenso di cui alla normativa in materia, tenuto conto che anche l’accertamento dell’ARPA sarebbe stato effettuato senza considerare la presenza di edifici scolastici nelle vicinanze dell’impianto e in violazione del limite delle distanze.<br />
Nella specie occorre ripercorrere le principali tappe del procedimento che ha avuto la scansione indicata di seguito, segnata da una articolata sequenza di atti adottati dai vari soggetti coinvolti nel procedimento:<br />
1) in data 23 maggio 2011 la soc. Ericcson ha presentato al Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica del Comune di Roma, domanda di autorizzazione per l’installazione dell’impianto in via F. Gentile n. 135, per conto della soc. Wind;<br />
2) sul progetto sono intervenuti: il parere favorevole dell’ARPA di cui alla nota 9.6.2011, n. 49144; il parere favorevole del Dip.X in data 14.11.2011, n. 77427 ai fini della Valutazione ambientale preliminare nonché il parere del Genio civile in data 29.11.2011;<br />
3) il Dipartimento con nota in data 16.6.2011, n. 46909 ha inviato i documenti relativi alla domanda di autorizzazione al Municipio XX, non competente;<br />
4) in data 5 dicembre 2011, prot. n. 92226 comunicazione dell’inizio lavori da parte della ditta esecutrice al Dipartimento e al Municipio X;<br />
5) in data 17 dicembre è stata installata sul luogo prefissato la stazione radio base;<br />
6) la Polizia di Roma Capitale, con nota in data 22 dicembre 2011, n.64142 ha invitato il predetto Dipartimento a fornire riscontro sulla regolarità dell’esecuzione dell’opera;<br />
7) il Dipartimento con nota in data 23 dicembre 2011, prot. n. 98369 ha trasmesso al Municipio X la domanda e gli elaborati progettuali nonchè gli allegati pareri;<br />
8) il Municipio X in data 24.1.2012 ha riscontrato che gli elaborati grafici trasmessi non evidenziano la presenza degli edifici scolastici in violazione dei limiti di distanza e ha chiesto di conoscere le decisioni del Dipartimento;<br />
9) in data 27 gennaio 2012, il Dipartimento ha sospeso l’attivazione dell’impianto;<br />
10) in data 1° febbraio 2012 con nota prot. n. 11069 il Municipio X, rilevata l’assenza di siti disponibili di proprietà pubblica prossimi all’edificio in questione, ha comunque espresso parere negativo al procedimento, con richiesta di revoca del titolo assentito per silentium;<br />
11) nota in data 2.2.2012, con cui la società installatrice ha comunicato che l’impianto è stato ultimato in data 30.1.2012;<br />
12) nota 3 febbraio 2012, n. 9161, con cui il Dipartimento in riscontro alla predetta nota del Municipio X ha negato l’esercizio di autotutela attesa la insussistenza di vizi della procedura;<br />
13) nota 7 febbraio 2012, con cui la Polizia Municipale ha chiesto alla UOT del Municipio X di fornire riscontro sulla regolarità dell’installazione dell’antenna, attesa la presenza del plesso scolastico nelle vicinanze;<br />
14) nota in data 24.2.2012, prot. n. 68156 , con cui l’Area del Genio civile di Roma ha trasmesso copia del certificato di collaudo dell’Ufficio Ed. Antisismica;<br />
15) ordinanza n. 1 in data 19.3.2012, con cui il Pres. del Municipio X ha ordinato la sospensione dell’installazione e attivazione dell’impinato per 60 giorni per verificare soluzioni alternative;<br />
16) ordinanza n. 2 in data 20.3.2012 , in sostituzione della precedente, per sanare la mancata comunicazione al Prefetto della predetta ord. n. 1;<br />
17) nota n. 22096/2012 con cui il Comune ha chiesto alla società di non procedere all’attivazione;<br />
18) nota del Municipio X in data 18 luglio 2012 con cui si comunica all’ARPA la richiesta di verifica di competenza all’esito di ulteriori parametri accertati sull’edificio;<br />
19) nota ARPA in data 19.7.2012 n. 53666, con cui l’Agenzia sospende il parere favorevole già rilasciato;<br />
20) nota del Dipartimento PAU in data 17.9.2012, prot. n. 7351, con cui si chiede alle società di eseguire l’intervento in contraddittorio con ARPA;<br />
21) nota della soc. Ericcson in data 11.10.2012, n. 77329, con cui si adempie alla richiesta del Dp. PAU e si partecipa al contraddittorio con ARPA;<br />
Da ultimo, nelle more del giudizio, il Sindaco di Roma Capitale con ordinanza n. 120 del 5 giugno 2013, ha ordinato al Dipartimento PAU di porre in essere la verifica, compreso l’eventuale annullamento dell’autorizzazione per l’impianto assentita per silenzio assenso, atteso il mancato coinvolgimento dell’ex Municipio X nel relativo iter procedurale e la mancata informativa ai cittadini territorialmente interessati. In seguito a ciò il Dipartimento PAU ha adottato la nota 6 giugno 2013, n.59761 di comunicazione di avvio del procedimento di riesame dell’autorizzazione e la nota in data 13.6.2013, n. 62334 di sospensione del procedimento di riesame per l’annullamento in autotutela dell’autorizzazione in oggetto.<br />
Alla luce della scansione dei fatti sopra descritta, nella specie, non risulta formatosi il silenzio-assenso previsto dalla normativa in materia (primo, secondo e quarto mezzo del ricorso introduttivo). In primo luogo, e in linea di fatto, risulta infatti che l’Amministrazione, dopo la presentazione della domanda di autorizzazione da parte della società interessata alla realizzazione dell’impianto, non ha correttamente attivato quella fase del procedimento derivante dall’applicazione del Protocollo d’Intesa tra il Comune di Roma e le società concessionarie di telefonia mobile in data 5 luglio 2004 – per l’installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti di stazioni radio base &#8211; e del successivo Addendum procedurale del 22 luglio 2004, che definisce le procedure riguardanti la concessione a titolo oneroso di aree pubbliche ed immobili di proprietà comunali per le suddette installazioni.<br />
A tal proposito è necessario preliminarmente rilevare che il Protocollo d’Intesa, sottoscritto tra le suddette parti, si inserisce nell’ambito dell’ordinario procedimento per l’installazione, il monitoraggio e il controllo degli impianti e costituisce, sul piano sostanziale, un atto regolamentare che, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente, definisce la volontà oggettivamente consacrata negli specifici impegni delle società concessionarie e del Comune di Roma (cfr. sulla natura del Protocollo, Tar Campania, Napoli, sez.I, 18 novembre 2002, n. 7210).<br />
Al riguardo, non vi è dubbio che le procedure applicabili per il rilascio delle autorizzazioni all’installazione dell’impianto siano quelle di cui all’art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003, con l’obbligo per l’ufficio di istruire e concludere il procedimento entro il termine di 90 giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, ritenendo accolte per silenzio assenso le domande in caso di superamento di detto termine. Ma tale procedura, nel caso specifico, va completata con quanto stabilito dal Protocollo d’Intesa e dall’Addendum, sottoscritti dalle parti, che “impegnano” le stesse con una serie di adempimenti procedimentali “per regolamentare gli impianti di SRB presenti sul territorio urbano al fine di minimizzare l’esposizione della popolazione e l’impatto ambientale degli stessi”. Tra gli impegni del Comune previsti dal Protocollo vi è anche quello di “informare i Municipi delle richieste di installazione dei nuovi impianti” e in base a ciò “i Municipi provvederanno all’informazione ai cittadini”.<br />
Orbene, a tale proposito, a nulla rileva l’obiezione delle società resistenti riguardo la inammissibilità di far dipendere la formazione del titolo abilitativo descritto dall’art. 87 del codice delle comunicazioni dall’adempimento di formalità di trasmissione della pratica interna agli uffici del Comune, sulla base di adempimenti derivanti dal Protocollo citato.<br />
Ed invero emerge dagli stessi atti che tale fase istruttoria con coinvolgimento del Municipio competente costituisce un segmento del procedimento autorizzatorio, compreso nel termine dei 90 giorni previsti dalla normativa di riferimento, circostanza che risulta anche dalla stessa nota del Dip. 16.6.2011, con cui si invita il Municipio (XX) di indicare entro 30 giorni un ‘area o un immobile di proprietà comunale su cui installare l’impianto, ritenendo confermata la mancanza di aree alternative, decorso tale termine (anche qui con il procedimento del silenzio-assenso).<br />
Risulta evidente che il Municipio X, competente, non è stato messo in condizione di partecipare al procedimento essendo stata comunicata allo stesso la domanda dopo il decorso dei 90 giorni, dalla presentazione dell’istanza, ossia in data 5 dicembre 2011. Il Municipio X, dopo aver conosciuto la domanda a procedimento concluso, ha rilevato la carenza negli elaborati grafici della presenza di un plesso scolastico nelle vicinanze, mentre le significative distanze sono state accertate a seguito di sopralluogo, richiedendo il riscontro da parte del Dipartimento circa la correttezza dell’istanza di autorizzazione riguardo le distanze minime, fino ad esprimere un formale atto di dissenso all’iter procedurale, con richiesta di revoca del titolo autorizzativo.<br />
Per di più non va sottaciuto che il perfezionamento della fattispecie del silenzio assenso presuppone la presenza di elementi necessari all’esame della domanda e quindi il procedimento autorizzatorio per silentium non si forma quando manca un parere necessario o, come nella specie, una fase istruttoria propedeutica venga omessa, a nulla rilevando l’asserito rilievo della società resistente riguardo la mancanza di formali osservazioni da parte del Municipio X, dopo l’avvenuta conoscenza della domanda, tali da incidere sui requisiti necessari per l’installazione dell’impianto, non potendosi invece considerare la successiva comunicazione come una sanatoria.<br />
Pertanto, la comunicazione preventiva al Municipio competente, come disposto dal Protocollo d’Intesa, costituisce una fase propedeutica alla conclusione del procedimento, che consente una dialettica procedimentale, prima del rilascio del titolo autorizzativo, sull’individuazione da parte del Ufficio competente per territorio dei siti alternativi a quelli richiesti in domanda ed è disciplinata con una procedura che ha una tempistica (30 giorni) inferiore rispetto a quella della conclusione del procedimento, di cui all’art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003, rispettandone così le finalità acceleratorie e di procedimento unico dello stesso.<br />
3.1. Viene in rilievo poi il problema del mancato rispetto delle distanze in relazione alla presenza di siti sensibili nelle vicinanze dell’impianto (censure di cui ai predetti motivi e nel 3° motivo del ricorso introduttivo).<br />
Nei fatti, in riscontro alla nota del Dipartimento in data 23.12.2011, il Municipio X con nota n. 8097 del 2012 ha rilevato la mancanza negli elaborati grafici della indicazione della presenza del plesso scolastico ad una distanza dall’impianto di m.37,80 (distanza tra recinzione della scuola e spigolo del fabbricato su cui è collocata la SRB) nonché ad una distanza inferiore a m.20 dagli immobili di Viale A Ciamarra n. 225 e 259, limiti inferiori a quello di m.50, previsto con riferimento agli edifici sensibili quale fascia di rispetto di cui al DPCM 8.7.2003.<br />
Contrariamente alla posizione della difesa della società resistente, secondo cui sarebbe applicabile il limite di m.100 posto dal Protocollo soltanto nell’ipotesi in cui l’immobile dove viene installata l’antenna sia di proprietà comunale e non anche quando l’immobile sia di proprietà privata (come nella specie), il Collegio osserva che appare ragionevole considerare il suddetto limite di m.100 (di cui al 4 alinea del paragrafo “Impegni del Comune” del Protocollo d’Intesa) applicabile alla generalità degli immobili, senza distinzione tra immobili pubblici e privati, attesa la funzione di tutela della salute per la quale sono dettate le prescrizioni delle distanze , secondo criteri prudenziali, nel contemperamento delle opposte esigenze dei soggetti coinvolti (in disparte comunque da un lato, la circostanza che l’accertamento della “breve distanza” tra il sito di collocazione dell’antenna e il plesso scolastico nonché le abitazioni private risulta individuato anche da ultimo dal Comune nella ordinanza n. 2 del 2013, e dall’altro la circostanza della localizzazione dell’antenna ad una distanza inferiore comunque a m.50 di cui al DPCM 8.7.2003, limite applicabile alla specie, come ammesso dalla stessa soc. Ericcson); e ciò vale a ritenere fondate le censure in questione.<br />
D’altra parte non può disconoscersi che la valutazione di impatto sulla salute e sull’ambiente incentrata sulla verifica del rispetto dei limiti e distanze stabiliti dalla normativa anche regolamentare in materia, costituisce un elemento imprescindibile per l’autorizzazione all’installazione dell’impianto e va condotta non solo sulla base dei dati forniti dalla società, ma anche mediante accertamento in loco.<br />
3.2. Da ultimo, con riferimento al 3° motivo – riguardo la illegittimità del parere dell’ARPA in quanto rilasciato incompleto e basato su un progetto carente della indicazione della presenza del plesso scolastico nelle vicinanze – il Collegio condivide il principio giurisprudenziale secondo cui il parere dell’ARPA costituisce un posterius rispetto all’autorizzazione ed è necessario per l’”attivazione” dell’impianto e non per la richiesta di autorizzazione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 24 settembre 2010, n.7128; Tar Campania, Napoli, sez. VII, 11 ottobre 2012, n. 4074), tuttavia osserva che nella specie, come risulta anche in atti, la relazione tecnica del progetto dell’impianto di SRB, presentata all’ARPA, come rilevato da parte ricorrente, non indica la presenza del plesso scolastico e, in particolare, nella descrizione dell’ambiente circostante (pag.7) indica che “La zona circostante….è caratterizzata dalla presenza di una edificazione medio-alta di tipo prevalentemente residenziale”, senza specificare altro. E di ciò quindi l’ARPA ha potuto tener conto ai fini dell’adozione del suo parere.<br />
A ciò va aggiunto che risulta confermato dalla stessa ARPA con nota n. 53606/2012 la sussistenza di difformità riscontrate nell’originario progetto, tanto da “sospendere” gli effetti del precedente parere favorevole rilasciato in data 9.6.2011 ed avviare una procedura di riesame del detto parere per correggere alcuni elementi, con conseguente conferma dei derivanti vizi del parere stesso.<br />
3.3. Passando all’esame dell’atto recante motivi aggiunti avverso il nuovo parere assunto dall’ARPA, il Collegio rileva che i censurati motivi di illegittimità presentano profili di fondatezza e che non è condivisibile quanto asserito dalle società resistenti riguardo l’avvenuto rilascio del parere a seguito delle nuove e sopravvenute circostanze di fatto, tali da aver determinato gli ulteriori approfondimenti e correzioni degli errori presenti nel progetto originario. Secondo la soc. Ericcson il sopravvenuto mutamento di destinazione d’uso dell’ultimo piano dell’edificio di viale A. Ciamarra 255 e 259, da lastrico solare a residenziale, rispetto alla originaria richiesta di parere, avrebbe determinato la necessità di un nuovo parere; contrariamente a tali considerazioni occorre rilevare che il predetto mutamento di destinazione d’uso sia avvenuto in epoca antecedente, come risulta documentato in atti dalle concessioni di sanatoria già rilasciare dal Comune.<br />
Inoltre, non possono ritenersi ulteriori approfondimenti e circostanze sopravvenute le difformità riguardo l’altezza degli edifici e la distanza con l’impianto da autorizzare, elementi questi già documentabili e indiscutibili nella rilevazione già dal momento della predisposizione dell’originario progetto, come anche la presenza di apparecchiature e impianti nell’area prospiciente l’impianto.<br />
Da ciò emerge che la presentazione della documentazione integrativa ha avuto la finalità di sanare l’originaria documentazione presentata ai fini del rilascio del parere e, in disparte i profili dell’irrilevanza del parere ARPA ai fini della legittimità dell’autorizzazione in quanto richiesto solo ai fini dell’attivazione dell’impianto, va rilevato che detta integrazione documentale si inserisce in una fase del procedimento di cui all’art.87 del d.lgs. n. 259 del 2003 ormai concluso, tenuto conto della funzione dello stesso e non potendosi in questa sede ipotizzare ulteriori allungamenti del procedimento autorizzatorio unico.<br />
Pertanto, anche tali circostanze confermano la fondatezza della dedotta censura, potendosi ritenere, alla luce anche di quanto documentato, che il parere dell’ARPA impugnato con l’atto recante motivi aggiunti è stato adottato sulla base dell’originario progetto presentato dal gestore al quale sono state apportate successivamente delle correzioni.<br />
In definitiva, il ricorso introduttivo e l’atto recante motivi aggiunti sono fondati e vanno accolti e , per l’effetto, sono annullati gli atti impugnati come in epigrafe indicati.<br />
Il complessivo contenzioso tra le parti e il suo andamento giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra le stesse.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sull’anno contenente motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.<br />
Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 20 giugno 2013, 10 ottobre 2013, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Eduardo Pugliese, Presidente<br />
Raffaello Sestini, Consigliere<br />
Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 27/01/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-27-1-2014-n-1021/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2014 n.1021</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2012 n.1021</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-13-7-2012-n-1021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-13-7-2012-n-1021/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2012 n.1021</a></p>
<p>Va sospeso, limitatamente all’ordine di demolizione, l’avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell&#8217;art. 7 della legge 241/90 per l’applicazione delle sanzioni previste dal titolo IV della parte I del dpr 6.6.2001 n. 380 con sospensione dei lavori oggetto della denuncia di inizio attività per ristrutturazione edilizia: in tal modo, da</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-13-7-2012-n-1021/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2012 n.1021</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-13-7-2012-n-1021/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2012 n.1021</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, limitatamente all’ordine di demolizione, l’avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell&#8217;art. 7 della legge 241/90 per l’applicazione delle sanzioni previste dal titolo IV della parte I del dpr 6.6.2001 n. 380 con sospensione dei lavori oggetto della denuncia di inizio attività per ristrutturazione edilizia: in tal modo, da un lato vengono adeguatamente preservati gli interessi della ricorrente mentre, da altro lato, la posticipazione a breve termine della demolizione (in caso di eventuale rigetto del ricorso) non arreca un pregiudizio grave e irreparabile all’interesse pubblico. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01021/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00088/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 88 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
&#8211; <b>Yucatan Prima Snc</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Claudio Sala, Maria Sala e Claudia Borroni, con domicilio eletto presso Claudio Sala in Milano, via Hoepli, 3;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; <b>Comune di Milano</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Rita Surano e Antonello Mandarano, domiciliata in Milano, via P. Andreani, 10; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
> con il ricorso introduttivo:<br />	<br />
&#8211; del provvedimento datato 14.10.2011, pg 750556/2011 del 18.10.2011 di avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell&#8217;art. 7 della legge 241/90, nonché di applicazione delle corrispondenti sanzioni previste dal titolo IV della parte I del dpr 6.6.20	</p>
<p>e per la condanna del Comune di Milano al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi;<br />	<br />
> con i motivi aggiunti depositati in data 19/04/2012:	</p>
<p>per l’annullamento:<br />	<br />
&#8211; del provvedimento del 23.1.2012 pg. 57492/2012 e pg. 57946/2012; e dove occorrer possa:<br />	<br />
&#8211; della comunicazione datata 19.1.2012 pg 40074/2012 ex art. 10 bis di preavviso di diniego della richiesta di accertamento di compatibilità;<br />	<br />
&#8211; della comunicazione ai sensi dell&#8217;art. 10 bis l. 241/90 relativamente all&#8217;istanza di permesso di costruire a sanatoria atto pg. 895539/2011 &#8211; pratica 15411/2011 del 16.12.2011, datata 23.01.2012, pratica n. 15411/12 prot. pg 57533/2012 e pg 57537/2012;	</p>
<p>e per la condanna del Comune di Milano al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi;<br />	<br />
> con i motivi aggiunti depositati il 28.06.2012:	</p>
<p>per l’annullamento:<br />	<br />
&#8211; del provvedimento datato 3.5.2012 con cui è stata respinta la richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica;<br />	<br />
&#8211; del provvedimento del 4.5.2012 con cui è stata respinta la domanda di permesso di costruire in sanatoria ed è stata contestualmente ordinata la demolizione delle opere eseguite;	</p>
<p>e per la condanna del Comune di Milano al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi.	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2012 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto di dover approfondire nella sede del merito la questione relativa all’eventuale rilevanza da assegnare al parere della Commissione edilizia integrata del 28.05.2009 (all. sub n.9 da parte ricorrente);<br />	<br />
Ritenuto opportuno, nelle more dell’udienza di discussione del merito da fissarsi a breve termine, accogliere l’istanza cautelare, limitatamente all’ordine di demolizione delle opere eseguite, di cui al provvedimento datato 04.05.2012: in tal modo, da un lato vengono adeguatamente preservati gli interessi della ricorrente mentre, da altro lato, la posticipazione a breve termine della demolizione (in caso di eventuale rigetto del ricorso) non arreca un pregiudizio grave e irreparabile all’interesse pubblico;<br />	<br />
Ritenuto che possa essere disposta la compensazione delle spese relative alla fase cautelare;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) accoglie e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende il provvedimento datato 04.05.2012, limitatamente all’ordine di demolizione ivi disposto:<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso la seconda udienza pubblica del mese di marzo 2013.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Angelo De Zotti, Presidente<br />	<br />
Giovanni Zucchini, Primo Referendario<br />	<br />
Concetta Plantamura, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/07/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-13-7-2012-n-1021/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2012 n.1021</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/12/2011 n.1021</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-12-2011-n-1021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-12-2011-n-1021/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-12-2011-n-1021/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/12/2011 n.1021</a></p>
<p>Va sospesa, ai fini della riapertura di un&#8217;istruttoria tecnica, l&#8217;ordinanza USL che impone, alla proprietaria di un capannone ad uso industriale, la bonifica dei materiali che contengono amianto. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, attinente alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, appare prima facie fondato, avendo l’Amministrazione provveduto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-12-2011-n-1021/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/12/2011 n.1021</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-12-2011-n-1021/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/12/2011 n.1021</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa, ai fini della riapertura di un&#8217;istruttoria tecnica, l&#8217;ordinanza USL che impone, alla proprietaria di un capannone ad uso industriale, la bonifica dei materiali che contengono amianto. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, attinente alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, appare prima facie fondato, avendo l’Amministrazione provveduto sulla base di accertamenti tecnici effettuati senza contraddittorio con il proprietario ed il conduttore dell’immobile, in assenza di specifiche ragioni d’urgenza (nulla essendovi, al riguardo, nella parte motiva dell’ordinanza impugnata); Ritenuto, per tale ragione, di dover sospendere l’efficacia dell’ordinanza impugnata, affinché l’A.S.L. E l’A.R.P.A. rinnovino il sopralluogo ed i prelievi necessari ad accertare la presenza di amianto, alla presenza di rappresentanti della ricorrente, dandone loro congruo preavviso. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01021/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01806/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1806 del 2011, proposto da <b>Comind s.p.a.</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonello Preite ed Enrico Angelone, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale in Bari, piazza Massari 6;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Azienda Sanitaria Locale di Bari</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Edvige Trotta, con domicilio eletto in Bari, lungomare Starita 6;<br /> <br />
<b>Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale per la Puglia</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Laura Marasco, con domicilio eletto in Bari, corso Trieste 27; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>General Trade s.p.a.</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Flascassovitti, con domicilio eletto presso l’avv. Salvatore Basso in Bari, corso Mazzini 134/B; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale di Bari prot. n. 105936/UOR9 del 16 giugno 2011, successivamente pervenuto, con il quale la società ricorrente, proprietaria di un capannone ad uso industriale ubicato in Modugno, è stata diffidata ad eseguire la bonifica dei materiali che contengono amianto;<br />	<br />
del verbale di sopralluogo e prelievo campioni eseguito in data 21 aprile 2011 dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale per la Puglia e della nota prot. n. 0024686 del 13 maggio 2011;<br />	<br />
dei “rapporti prova” n. 1556-1557-1558-1559-1560-1561-1562 in data 8 giugno 2011, contenenti le risultanze delle analisi chimiche dei prelievi effettuati;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Bari, dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale per la Puglia e di General Trade s.p.a.;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2011 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Antonello Preite, Enrico Angelone, Felice Eugenio Lorusso (per delega di Edvige Trotta), Laura Marasco e Francesco Flascassovitti;	</p>
<p>Ritenuto che il primo motivo di ricorso, attinente alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, appare prima facie fondato, avendo l’Amministrazione provveduto sulla base di accertamenti tecnici effettuati senza contraddittorio con il proprietario ed il conduttore dell’immobile, in assenza di specifiche ragioni d’urgenza (nulla essendovi, al riguardo, nella parte motiva dell’ordinanza impugnata);<br />	<br />
Ritenuto, per tale ragione, di dover sospendere l’efficacia dell’ordinanza impugnata, affinché l’A.S.L. Bari e l’A.R.P.A. Puglia rinnovino il sopralluogo ed i prelievi necessari ad accertare la presenza di amianto, alla presenza di rappresentanti della Comind s.p.a. e della General Trade s.p.a., dandone loro congruo preavviso;<br />	<br />
Ritenuto, infine, di dover compensare le spese della presente fase cautelare;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) accoglie l’istanza cautelare e sospende l’efficacia dell’ordinanza prot. n. 105936/UOR9 del 16 giugno 2011, ai fini della riapertura dell’istruttoria tecnica.	</p>
<p>Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Corrado Allegretta, Presidente<br />	<br />
Savio Picone, Referendario, Estensore<br />	<br />
Francesco Cocomile, Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/12/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1021</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Non va sospesa l’archiviazione del procedimento di accertamento della legittimità della denuncia di inizio attività avente ad oggetto la ridistribuzione interna delle parti residenziali del fabbricato di proprietà provinciale atteso che la situazione merita di essere prontamente e previamente acclarata nella appropriata sede di merito, nelle more sussistendo i conclamati</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa l’archiviazione del procedimento di accertamento della legittimità della denuncia di inizio attività avente ad oggetto la ridistribuzione interna delle parti residenziali del fabbricato di proprietà provinciale atteso che la situazione merita di essere prontamente e previamente acclarata nella appropriata sede di merito, nelle more sussistendo i conclamati danni gravi ed irreparabili, affinché la vicenda sia conservata “re adhuc integra”. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: T.A.R. VENETO, SEZ. II <a href="/ga/id/2008/3/11968/g">Ordinanza sospensiva del 5 settembre 2007 n. 568</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 1021/2008<br />
Registro Generale: 709/2008</p>
<p align=center><b>Sezione Quarta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres.ff. Costantino Salvatore<br /> Cons. Pier Luigi Lodi<br /> Cons. Antonino Anastasi<br />  Cons. Eugenio Mele<br /> Cons. Vito Carella Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 26 Febbraio 2008.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>INNOVAZIONI S.R.L.</b>rappresentato e difeso dagli  Avv.ti  ALBERTO STECCANELLA, ANTONIO VOLTAGGIO e  MICHELE STECCANELLA  con domicilio  eletto in Roma  VIA FONTANELLA BORGHESE, 72presso  ANTONIO VOLTAGGIO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>PROVINCIA DI VERONA </b>rappresentato e difeso dagli   Avv.ti  GIANCARLO BIANCARDI,  ISABELLA SORIO e STEFANO GATTAMELATA  con domicilio  eletto in Roma  VIA DI MONTE FIORE 22presso STEFANO GATTAMELATA<br />
e nei confronti di<br />
<b>COMUNE DI VERONA </b>non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR VENETO &#8211; VENEZIA: Sezione II  n. 568/2007, resa tra le parti, concernente ANNULLAMENTO D.I.A.;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
  PROVINCIA DI VERONA<br />Udito il relatore Cons. Vito Carella  e uditi, altresì, per le parti l’avv. Alberto Steccanella, l’avv. Nicoletta Steccanella, su delega dell’avv. Michele Steccanella e l’avv. Gattamelata;<br />
Considerato che la situazione merita di essere prontamente e previamente acclarata nella appropriata sede di merito, nelle more sussistendo i conclamati danni gravi ed irreparabili, affinché la vicenda sia conservata “re adhuc integra”;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 709/2008) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata,  respinge  l&#8217;istanza  cautelare  proposta  in primo grado.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 26 Febbraio 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
Vito Carella</p>
<p>IL PRESIDENTE FF.<br />
Costantino Salvatore</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
Giacomo Manzo</p>
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