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	<title>10203 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sulla giurisdizione del G.A. in sede di ottemperanza.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2024 12:24:22 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-giurisdizione-del-g-a-in-sede-di-ottemperanza/">Sulla giurisdizione del G.A. in sede di ottemperanza.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Ottemperanza &#8211; Giurisdizione del Giudice Amministrativo. L&#8217;azione di ottemperanza volta all’esecuzione nei confronti dell’Amministrazione soccombente, anche con riguardo al rimborso del contributo unificato, della statuizione di condanna alla rifusione delle spese di causa in favore della parte ricorrente, contenuta nella sentenza amministrativa fatta valere in</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-giurisdizione-del-g-a-in-sede-di-ottemperanza/">Sulla giurisdizione del G.A. in sede di ottemperanza.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Ottemperanza &#8211; Giurisdizione del Giudice Amministrativo.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">L&#8217;azione di ottemperanza volta all’esecuzione nei confronti dell’Amministrazione soccombente, anche con riguardo al rimborso del contributo unificato, della statuizione di condanna alla rifusione delle spese di causa in favore della parte ricorrente, contenuta nella sentenza amministrativa fatta valere in sede esecutiva, rientra nell’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo; ciò in quanto il giudizio di ottemperanza, nel quale la parte vittoriosa agisca nei confronti della parte soccombente, non involge alcuna questione di natura tributaria circa l’<em>an</em> o il <em>quantum</em> del contributo unico dovuto all’erario – essendo stata la relativa obbligazione regolarmente assolta e non sussistendo controversia sul punto – che possa radicare la giurisdizione del giudice tributario.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Sabatino &#8211; Est. Palmieri</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 5254 del 2024, proposto da<br />
Mod. All. s.r.l, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Della Corte, Luca Ruggiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Como, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall’avvocato Chiara Piatti, con domicilio eletto presso lo studio Stefano Gattamelata in Roma, via di Monte Fiore n. 22;</p>
<p style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) n. 939/2024.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Como;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024 il Cons. Roberto Michele Palmieri. Si dà atto che gli avvocati Salvatore Della Corte per la parte appellante e Chiara Patti per la parte appellata hanno depositato istanze di passaggio in decisione senza discussione.;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la Mod All s.r.l. ha agito per l’ottemperanza alla sentenza del TAR Lombardia n. 254/2023, lamentando il mancato rimborso del contributo unificato da parte del Comune di Como, e contestando altresì l’illegittimità della nota adottata in data 19.5.2023 – con cui il Comune ha rigettato la relativa richiesta di refusione – per contrasto con l’art. 13, comma 6 bis, d.P.R. n. 115/02.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è costituito in giudizio il Comune di Como, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, e contestando nel merito la fondatezza della pretesa di parte ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Con sentenza n. 939/24 il TAR Lombardia ha declinato la propria giurisdizione, per essere a suo dire la relativa controversia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.</p>
<p style="text-align: justify;">Avverso tale statuizione giudiziale l’appellante ha interposto appello, contestando la declinatoria della giurisdizione affermata dal giudice di prime cure.</p>
<p style="text-align: justify;">Ha chiesto pertanto affermarsi la giurisdizione del giudice amministrativo, con ogni conseguenza di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Costituitosi in giudizio, il Comune di Como ha chiesto il rigetto dell’appello.</p>
<p style="text-align: justify;">All’udienza camerale del 12.12.2024 l’appello è stato trattenuto in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Sussiste nella fattispecie in esame la giurisdizione del giudice amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa Sezione, richiamando il prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa, ha di recente ribadito che: “<em>l’azione di ottemperanza volta all’esecuzione nei confronti dell’Amministrazione soccombente, anche con riguardo al rimborso del contributo unificato, della statuizione di condanna alla rifusione delle spese di causa in favore della parte ricorrente, contenuta nella sentenza amministrativa fatta valere in sede esecutiva, rientra nell’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo; ciò in quanto il giudizio di ottemperanza, nel quale la parte vittoriosa agisca nei confronti della parte soccombente, non involge alcuna questione di natura tributaria circa l’an o il quantum del contributo unico dovuto all’erario – essendo stata la relativa obbligazione regolarmente assolta e non sussistendo controversia sul punto – che possa radicare la giurisdizione del giudice tributario (Cons. Stato, Sez. VI, 21 novembre 2017, n. 5408)</em>” (C.d.S, V, 29.2.2024, n. 1988).</p>
<p style="text-align: justify;">3. Tanto premesso, rileva il Collegio che, nella fattispecie in esame, la relativa controversia attiene non già all’<em>an</em> o al <em>quantum</em> della pretesa tributaria, ma al profilo relativo alla rifusione del contributo unificato che la parte soccombente è tenuta a pagare a quella vittoriosa.</p>
<p style="text-align: justify;">Trattasi pertanto di questione rispetto alla quale l’Erario è totalmente estraneo, venendo in rilievo unicamente un rapporto di debito-credito tra l’Amministrazione e il privato, originato da una controversia sorta in seno al giudice amministrativo, la cui giurisdizione compete dunque a quest’ultimo, in sede di ottemperanza al giudicato (artt. 112 ss. c.p.a.).</p>
<p style="text-align: justify;">4. Per tali ragioni, in accoglimento dell’appello, va affermata la giurisdizione del giudice amministrativo nella controversia in esame, con conseguente rimessione della causa, per la definizione di merito, al TAR Lombardia, ai sensi dell’art. 105 co. 1 c.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo nella controversia in esame.</p>
<p style="text-align: justify;">Rimette la causa al TAR Lombardia, per la definizione del giudizio di merito.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa le spese di lite.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024, con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Diego Sabatino, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Valerio Perotti, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Stefano Fantini, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Giorgio Manca, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore</p>
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