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	<title>10202 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>10202 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 14/11/2008 n.10202</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-14-11-2008-n-10202/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-14-11-2008-n-10202/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-14-11-2008-n-10202/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 14/11/2008 n.10202</a></p>
<p>Pres. Tosti Est. Santoleri Proietti Barsani L. (Avv.ti M. Damiani e M. Bonetti) c/ Provincia di Terni (Avv. M. Rampini) ed altri. sui limiti all&#8217;esercizio del diritto di accesso agli atti di una procedura concorsuale da parte del soggetto escluso 1. Accesso agli atti amministrativi – Concorso – Soggetto escluso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-14-11-2008-n-10202/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 14/11/2008 n.10202</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-14-11-2008-n-10202/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 14/11/2008 n.10202</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Tosti  Est. Santoleri<br />  Proietti Barsani L. (Avv.ti M. Damiani e M. Bonetti) c/ <br />Provincia di Terni (Avv. M. Rampini) ed altri.</span></p>
<hr />
<p>sui limiti all&#8217;esercizio del diritto di accesso agli atti di una procedura concorsuale da parte del soggetto escluso</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Accesso agli atti amministrativi – Concorso – Soggetto escluso – Diritto di accesso – Ammissibilità – Limiti.</p>
<p>2. Concorso pubblico – Bando – Ricorso – Atti successivi e consequenziali – Impugnazione – Necessità – Esclusione – Ragioni.<br />
3. Accesso agli atti amministrativi – Documento – Strumentalità tra conoscenza e fine.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia di accesso agli atti di una procedura concorsuale,  solo chi partecipa è titolare di un interesse qualificato e differenziato alla conoscenza degli atti della procedura al fine di poterne verificare – anche in sede giurisdizionale – la regolarità (1); di conseguenza il soggetto escluso dalla partecipazione al concorso ha diritto a conoscere i soli atti relativi alla fase di ammissione e l’ostensione non può essere estesa anche a quelle autonome fasi che sono indifferenti rispetto alla tutela dell’interesse di tale soggetto escluso (2).<br />
2. La proposizione di un ricorso avverso il bando di un concorso pubblico non onera il ricorrente all&#8217;impugnazione degli atti successivi e consequenziali, in quanto l&#8217;annullamento del bando implica l&#8217;automatico travolgimento di quest&#8217;ultimi (4).  Infatti, sussiste un nesso di presupposizione necessaria tra il bando di concorso e gli atti successivi quali la graduatoria, per cui l’annullamento del bando ha efficacia caducante rispetto a tutti gli atti successivi relativi alla  procedura concorsuale aventi origine dal bando annullato.</p>
<p>3. In tema di accesso agli atti amministrativi, qualora una Pubblica amministrazione detenga un documento amministrativo la cui conoscenza sia in grado di soddisfare la posizione giuridicamente protetta di un determinato soggetto &#8211; nel senso che esiste un rapporto di strumentalità tra la conoscenza del documento (mezzo per la difesa degli interessi) ed il fine (effettiva tutela della situazione giuridicamente rilevante della quale il richiedente è portatore) &#8211; allora il soggetto stesso è facoltizzato ad ottenerne l&#8217;esibizione (3). Infatti, ai fini dell’accesso, occorre un rapporto tra il documento ed il richiedente l’esibizione, tale da differenziare la posizione di questi rispetto a qualunque altro soggetto, poiché l’accesso non può essere richiesto per ragioni meramente informative o ispettive.</p>
<p></b>_____________________________________________</p>
<p>1. T.A.R. Lazio sez. III 8/7/08 n. 6450; T.A.R. Calabria Sez. Reggio Calabria Sez. I 10/1/08 n. 29; Cons. Stato Sez. VI 23/10/07 n. 5569.<br />
2. Cfr. Cons. Stato Sez. V 7/4/03 n. 1837.<br />
3. Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 13 aprile 2005 n. 1745; Sez. V, 7 settembre 2004 n. 5873; Sez. VI, 29 luglio 2004 n. 5362.<br />
4. Cfr. Cons. Stato Sez V 28/3/08 n. 1342; Cons. Stato, IV, 20 maggio 1991, n. 398; V, 2 marzo 1999, n. 211; IV, 7 giugno 2004, n. 3617; IV, 12 gennaio 2005, n. 43.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
–<br />
&#8211; Sezione  Seconda  Quater &#8211;</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211;	</b><br />	<br />
&#8211;	composto dai signori magistrati:<br />	<br />
Dott. Lucia Tosti                      Presidente<br />
Dott. Renzo Conti                 Consigliere<br />
Dott. Stefania Santoleri         Consigliere, relatore       </p>
<p>ha pronunciato la seguente <br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso <b>n. 6573/08</b>, proposto da </p>
<p><B>PROIETTI BARSANTI LAURA</B>, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Michele Damiani e Michele Bonetti ed elettivamente domiciliata presso  il loro studio sito in Roma, Via Mordini n. 14.</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
la<b> PROVINCIA DI TERNI</b> in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Mario Rampini ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Paolo Giuseppe Fiorilli sito in Roma, Via Cola di Rienzo n. 180.</p>
<p align=center>e nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
<B>CAPOCCIA PATRIZIA</B>, non costituita in giudizio</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente in data 29 aprile 2008.</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;<br />	<br />
	Vista la memoria prodotta da parte resistente a sostegno delle proprie difese; <br />	<br />
	Visti tutti gli atti di causa;<br />	<br />
	Udita alla Camera di Consiglio del 15 ottobre 2008 la relazione della Dott.ssa Stefania Santoleri, e uditi, altresì, per le parti costituite gli avvocati come da verbale di udienza allegato agli atti del giudizio.<br />	<br />
	Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>La ricorrente è dipendente a tempo indeterminato della Provincia di Terni, e dal 2004 risulta assegnata all’U.O.C. Ambiente, presso cui ha svolto l’attività istruttoria tecnico amministrativa  per le autorizzazioni e l’esercizio degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.<br />
Con determinazione dirigenziale n. 1818 del 25/10/07, la Provincia di Terni ha approvato un progetto di sviluppo ed incremento delle attività del Servizio Ambiente Unità Operativa Complessa Disciplina Gestione Rifiuti, e – con bando pubblicato in data 5/11/07 &#8211; ha indetto una selezione pubblica per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato della durata di anni 3 e a tempo parziale (pari a 30 ore settimanali) di una unità di personale nel profilo di specialista nella materia della gestione tecnico amministrativa dei rifiuti – categoria D1 -, di cui un posto riservato, ai sensi dell’art. 1 comma 560 della L. 27/12/06 n. 296, ai soggetti con i quali la Provincia di Terni abbia stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata di almeno un anno raggiunta alla data del 29/6/06.<br />
La ricorrente, essendo priva del requisito di partecipazione, ha impugnato con ricorso straordinario al Capo dello Stato gli atti con i quali la Provincia ha indetto la selezione, e quelli con i quali la controinteressata è stata assunta in servizio.<br />
Con istanza del 29 aprile 2008, ha chiesto alla Provincia di Terni l’accesso ai seguenti atti:<br />
1)	atto con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice relativa alla predetta selezione;<br />	<br />
2)	tutti gli atti formati dalla suddetta Commissione, con riferimento a tutti i verbali della stessa stilati;<br />	<br />
3)	i documenti presentati dal concorrente risultato vincitore, nonché ove esistenti, dagli altri concorrenti;<br />	<br />
4)	il provvedimento di approvazione degli atti stilati dalla Commissione esaminatrice;<br />	<br />
5)	la delibera della Giunta Provinciale n. 139 del 18 luglio 2007;<br />	<br />
6)	il Regolamento dei concorsi di cui alla Delibera di G.P. n. 177 del 31/8/06.<br />	<br />
L’Amministrazione non ha risposto all’istanza, e formatosi il silenzio rifiuto, la ricorrente lo ha impugnato dinanzi al Tribunale, chiedendo l’annullamento del silenzio e l’accertamento del suo diritto ad ottenere l’esibizione degli atti, sostenendo di vantare una posizione qualificata a causa della pregressa impugnazione del bando di concorso.<br />
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso sostenendo che la ricorrente – non avendo partecipato al concorso –, non sarebbe titolare della necessaria posizione soggettiva per l’accesso agli atti della procedura concorsuale.<br />
Il suo interesse sarebbe infatti limitato agli atti relativi all’indizione del concorso e non potrebbe estendersi agli relativi al successivo procedimento concorsuale.<br />
La Provincia ha quindi chiesto il rigetto del ricorso.<br />
Alla Camera di Consiglio del 15 ottobre 2008, su concorde richiesta delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Come meglio dedotto in narrativa, la ricorrente ha chiesto l’accesso agli atti relativi alla procedura concorsuale per la copertura di un posto di specialista nella materia della gestione tecnico-amministrativa dei rifiuti, pur non avendovi preso parte, in quanto priva dei requisiti di partecipazione alla selezione.<br />
Ritiene la ricorrente che l’impugnazione del bando di selezione sarebbe sufficiente a radicare l’interesse all’accesso, considerato che nel ricorso straordinario sarebbero stati impugnati anche gli atti consequenziali con i quali la controinteressata è stata assunta in servizio.<br />
La difesa della Provincia di Rieti ha invece replicato che la ricorrente avrebbe interesse e quindi diritto all’accesso ai soli atti di indizione della procedura concorsuale, e che la mancata partecipazione alla selezione escluderebbe in capo alla ricorrente la titolarità di un posizione differenziata tale da consentirle di chiederle l’esibizione di atti, dei quali non potrebbe far alcun uso ai fini della propria tutela processuale.<br />
Ritiene il Collegio di dover preventivamente richiamare il testo dell’art. 22 della L. 241/90, così come modificato dalla L. 15/05.<br />
Ai sensi dell’art. 22 della L. n. 241/90, (e dell’art. 2 del D.P.R. 12/4/06 n. 184) il diritto di accesso spetta ai soggetti che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l&#8217;accesso.<br />
In altre parole, qualora una Pubblica amministrazione detenga un &#8220;documento amministrativo&#8221; la cui conoscenza sia in grado di soddisfare la posizione giuridicamente protetta di un determinato soggetto &#8211; nel senso che esiste un rapporto di strumentalità tra la conoscenza del documento (mezzo per la difesa degli interessi) ed il fine (effettiva tutela della situazione giuridicamente rilevante della quale il richiedente è portatore) -, allora il soggetto stesso è facoltizzato ad ottenerne l&#8217;esibizione (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 13 aprile 2005 n. 1745; Sez. V, 7 settembre 2004 n. 5873; Sez. VI, 29 luglio 2004 n. 5362).<br />
Occorre quindi un rapporto tra il documento ed il richiedente l’esibizione, tale da differenziare la posizione di questi rispetto a qualunque altro soggetto, poiché l’accesso non può essere richiesto per ragioni meramente informative o ispettive.<br />
Nel caso di specie, ritiene il Collegio che la mancata partecipazione al concorso escluda in capo alla ricorrente la legittimazione e l’interesse all’accesso agli atti del procedimento concorsuale, essendo la posizione della ricorrente – non partecipante alla selezione &#8211; identica a quella di qualunque altro soggetto.<br />
Secondo la giurisprudenza, infatti, solo chi partecipa alla procedura concorsuale è titolare di un interesse qualificato e differenziato alla conoscenza degli atti della procedura al fine di poterne verificare – anche in sede giurisdizionale – la loro regolarità (T.A.R. Lazio sez. III 8/7/08 n. 6450; T.A.R. Calabria Sez. Reggio Calabria Sez. I 10/1/08 n. 29; Cons. Stato Sez. VI 23/10/07 n. 5569); il soggetto non partecipante, invece, in quanto escluso, ha diritto a conoscere i soli atti relativi alla fase di ammissione, e l’ostensione non può essere estesa anche a quelle autonome fasi che sono indifferenti rispetto alla tutela dell’interesse del soggetto escluso dalla partecipazione (Cons. Stato Sez. V 7/4/03 n. 1837).<br />
Peraltro, la conoscenza degli atti relativi al procedimento concorsuale non assume alcuna rilevanza ai fini della tutela giurisdizionale della posizione della ricorrente, considerato che in giurisprudenza è consolidato il principio secondo cui <b> </b>la proposizione di un ricorso avverso il bando di un concorso non onera il ricorrente all&#8217;impugnazione degli atti successivi e consequenziali, in quanto l&#8217;annullamento del bando implica l&#8217;automatico travolgimento di quest&#8217;ultimi (Cons. Stato Sez V 28/3/08 n. 1342; Cons. Stato, IV, 20 maggio 1991, n. 398; V, 2 marzo 1999, n. 211; IV, 7 giugno 2004, n. 3617; IV, 12 gennaio 2005, n. 43) e che l&#8217;illegittimità di una prescrizione del bando di gara sui requisiti di partecipazione, ampliando il novero dei possibili partecipanti, determina l&#8217;annullamento dell&#8217;intera procedura (Cons. Stato, V, 24 febbraio 2003, n. 989). <br />
Ne deriva che – in considerazione del nesso di presupposizione necessaria esistente tra il bando di concorso e la graduatoria – l’eventuale annullamento del bando per effetto del ricorso straordinario, avrebbe efficacia caducante rispetto a tutti gli atti successivi relativi alla  procedura concorsuale avente origine dal bando annullato, con la conseguenza che alcun interesse apprezzabile potrebbe avere la ricorrente alla conoscenza dei suddetti atti.<br />
Pertanto, alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.<br />
Quanto alle spese di lite, sussistono comunque giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio &#8211; Sezione Seconda Quater &#8211;</p>
<p align=center>dichiara inammissibile<b></p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
il ricorso in epigrafe indicato.<br />
	Compensa tra le parti le spese del giudizio.<br />	<br />
	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2008.<br />	<br />
Lucia Tosti                                      PRESIDENTE<br />
Stefania Santoleri                           ESTENSORE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-14-11-2008-n-10202/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 14/11/2008 n.10202</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/9/2008 n.10202</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-17-9-2008-n-10202/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-17-9-2008-n-10202/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-17-9-2008-n-10202/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/9/2008 n.10202</a></p>
<p>Pres. A. Scafuri, est. M. MaddalenaPausa caffe&#8217; di Prudente Stefania (Avv. G. Abbate) c. Regione Campania (Avv. L. Migliaccio) c. Ministero dell&#8217; industria e delle attivita&#8217; produttive (N.C.) c. Europrogetti e finanza s.p.a.(N.C.). sul giudice competente a decidere una controversia riguardante la riduzione dell&#8217;importo di finanziamenti già erogati ad un&#8217;impresa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-17-9-2008-n-10202/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/9/2008 n.10202</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-17-9-2008-n-10202/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/9/2008 n.10202</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Scafuri, est. M. Maddalena<br />Pausa caffe&#8217; di Prudente Stefania (Avv. G. Abbate) c. Regione Campania (Avv. L. Migliaccio) c. Ministero dell&#8217; industria e delle attivita&#8217; produttive (N.C.) c. Europrogetti e finanza s.p.a.(N.C.).</span></p>
<hr />
<p>sul giudice competente a decidere una controversia riguardante la riduzione dell&#8217;importo di finanziamenti già erogati ad un&#8217;impresa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza &#8211; Contributi e finanziamenti &#8211; Controversie riguardanti la revoca per inadempimento del contributo &#8211; Giurisdizione dell’A.G.O. &#8211; Controversie relative a revoca per vizi di legittimità dell&#8217;erogazione, o per contrasto con l&#8217;interesse pubblico &#8211; Giurisdizione amministrativa.<br />
2. Giurisdizione e competenza – Contributi e Finanziamento – Controversie riguardanti la revoca a causa di spese non ammissibili – Giurisdizione del Giudice Ordinario  Sussiste &#8211; Ragioni.</p>
<p>3. Giurisdizione e competenza – Principio della Translatio iudicii – Effetti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia di concessione di contributi pubblici, nella fase procedimentale successiva all&#8217;attribuzione dei contributi, il beneficiario risulta titolare di un diritto soggettivo, relativamente alla conservazione dell&#8217;erogazione disposta di fronte alla contraria posizione assunta dall’Amministrazione &#8211; con provvedimenti variamente denominati: revoca, decadenza, risoluzione, ecc. &#8211; per l&#8217;asserito inadempimento, da parte del concessionario, della disciplina regolatrice del rapporto; pertanto, la relativa controversia spetta alla cognizione dell&#8217;autorità giudiziaria ordinaria. Viceversa, può configurarsi una posizione d&#8217;interesse legittimo (con conseguente giurisdizione del G.A.) nei riguardi delle determinazioni assunte dall’Amministrazione concedente in via d’autotutela, per originari vizi di legittimità dell&#8217;erogazione, o per contrasto con l&#8217;interesse pubblico. (1)</p>
<p>2. In materia di concessione di contributi pubblici, nelle ipotesi di riduzione o revoca a causa di spese non ammissibili, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in quanto si tratta di atti in cui la p.a. non esercita discrezionalità alcuna, dovendosi soltanto uniformare ai principi vincolanti della normativa vigente. (2)</p>
<p>3. In base al principio della translatio iudicii, a seguito di sentenza con la quale il TAR dichiara il proprio difetto di giurisdizione,  la causa deve essere rimessa davanti al giudice ordinario perché dia luogo al giudizio di merito. (3)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 30 maggio 2007, n. 2751; Consiglio Stato, sez. VI, 22 marzo 2007 , n. 1375; TAR Campania – Napoli, Sez. III, sentenza 2070 del 2007; n. 6131 del 2007, n. 4968 del 2007.<br />
(2) Cassazione Civile, SS.UU., sentenza del 10 luglio 2006 n. 15618.<br />
(3) Corte Costituzionale 77/2007; Cassazione Civile, SS.UU., sentenza n. 4109/07; Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 3801/2007.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sul giudice competente a decidere una controversia riguardante la riduzione dell&#8217;importo di finanziamenti già erogati ad un&#8217;impresa</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per  la Campania<br />
Terza Sezione di Napoli</b></p>
<p>nelle persone dei Signori: ANGELO SCAFURI Presidente; MARIA LAURA MADDALENA Primo Ref.; EMANUELA LORIA Ref., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA<br />
in forma semplificata</b></p>
<p>sul ricorso 3765/2008 proposto da:<br />
<b>PAUSA CAFFE&#8217; DI PRUDENTE STEFANIA</b> rappresentata e difesa da: ABBATE GUGLIELMO con domicilio eletto in NAPOLI VIA MOIARIELLO N. 66 presso Avv. ALLAMPRESE,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>La <b>REGIONE CAMPANIA</b>  rappresentata e difesa da: MIGLIACCIO LUCIA con domicilio eletto in NAPOLI VIA S. LUCIA N. 81-C/0 AVVOCATURA REGIONALE<br />
Il <b>MINISTERO DELL&#8217;INDUSTRIA E DELLE ATTIVITA&#8217; PRODUTTIVE</b></p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.</b></p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione, <br />
del Decreto Dirigenziale n.118/AGC 12 del 27/03/2008 con cui la Regione Campania ha revocato il provvedimento di concessione delle agevolazioni per imprenditoria femminile ed ha disposto il recupero dell’importo già erogato, indicandone anche le  modalità; una agli atti preordinati, connessi e consequenziali, tra i quali la nota regionale  prot. 2007.1085566 del 19/12/2007, con la quale l’Amministrazione ha proposto la revoca delle agevolazioni.<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della REGIONE CAMPANIA <br />
Udito il relatore Ref. EMANUELA LORIA;<br />
Uditi altresì i difensori delle parti, come da verbale di udienza anche in ordine alla possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 26, commi 4° e 5°, della legge 6 dicembre 1971, n.1034, come modificato dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n.205.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La società ricorrente impugna con il presente gravame la revoca del contributo erogatole dalla regione ai sensi della legge 215/1992 – azioni positive per l’imprenditoria femminisle &#8211; IV bando, nella misura di euro 134.314,00, poi rideterminato in euro 81.217,80.<br />
Il provvedimento di revoca risulta motivato in relazione alla mancata trasmissione da parte della Ditta, espressamente invitata dall’Ente istruttore, della documentazione atta a consentire il prescritto controllo degli indicatori nell’anno di esercizio a regime dell’iniziativa, controllo che, a termini della normativa di riferimento, costituisce condizione essenziale per la verifica della sussistenza delle condizioni necessarie per poter usufruire delle agevolazioni.<br />
Avverso tale provvedimento, la società ricorrente deduceva le seguenti doglianze: <br />
I)	violazione e falsa applicazione degli artt. 18 e 20 del D.P.R. 28/07/2000 n. 314. Eccesso di potere per erroneità del presupposto, difetto di istruttoria, ed incongruità della motivazione, Illogicità, contraddittorietà e contrasto con l’interesse pubblico rilevante;<br />	<br />
II)	violazione e falsa applicazione degli artt. 18 e 20 del D.P.R. 28/07/2000 n. 314. Violazione e falsa applicazione della circolare esplicativa n. 1151489 del 22/11/2002. Ulteriore eccesso di potere per erroneità del presupposto, difetto di istruttoria ed incongruità della motivazione. Illogicità, contraddittorietà e contrasto con l’interesse pubblico rilevante;<br />	<br />
III)	violazione e falsa applicazione dell’art. 3 comma 2 del decreto dirigenziale della regione Campoania n. 1936/AGC del 13/09/2002 di concessione del contributo. Ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 20 del D.P.R. n. 314/2000. Ulteriore eccesso di potere per erroneità del presupposto, difetto di istruttoria ed incongruità della motivazione. Illogicità, contraddittorietà e contrasto con l’interesse pubblico rilevante.<br />	<br />
La regione Campania si è costituita nel presente giudizio e ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito a favore del giudice ordinario e in subordine il rigetto del ricorso, perché infondato.<br />
All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1.	Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.																																																																																												</p>
<p>2. Come già rilevato da questa sezione in molteplici analoghi precedenti (v. da ultimo sent. 2070 del 2007; n. 6131 del 2007, n. 4968 del 2007), il riparto di giurisdizione in materia di sovvenzioni, contributi pubblici ed aiuti comunitari è regolato dai normali criteri di riparto, fondati sulla natura delle situazioni soggettive azionate. In base ai criteri di riparto di giurisdizione in materia, elaborati dalle sezioni unite della Cassazione, nella fase successiva alla attribuzione del contributo, il beneficiario risulta essere titolare di un diritto soggettivo.<br />
Pertanto, qualora la controversia sorga in relazione alla fase di erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione sulla scorta di un preteso inadempimento del destinatario, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti denominati: revoca, decadenza, risoluzione, ecc. purché essi si fondino sull’asserito inadempimento da parte del concessionario alle obbligazioni assunte a fronte della concessione del contributo. <br />
Il privato vanta invece una situazione soggettiva di interesse legittimo se la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento attributivo del beneficio o se il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse pubblico (Consiglio Stato, sez. VI, 30 maggio 2007, n. 2751; Consiglio Stato, sez. VI, 22 marzo 2007 , n. 1375).<br />
In particolare, le sezioni unite della Cassazione hanno affermato che la giurisdizione spetta al giudice ordinario anche nelle ipotesi di riduzione o revoca (come nella specie) a causa di spese non ammissibili, in quanto si tratta di atti in cui la p.a. non esercita discrezionalità alcuna, dovendosi soltanto uniformare ai principi vincolanti della normativa vigente (Cassazione civile , sez. un., 10 luglio 2006, n. 15618).<br />
Il provvedimento di revoca oggetto del presente giudizio si fonda, infatti, sul constatato inadempimento dell’obbligo di trasmettere la documentazione necessaria per la verifica degli indicatori, la cui sussistenza e permanenza nel tempo costituisce condizione necessaria per poter usufruire delle agevolazioni, così come indicato dal D.P.R. 314/2000 e dal D.M. 2.02.2001.<br />
La società ricorrente ha sul punto osservato di non avere trasmesso nei termini la documentazione richiesta per effettuare detta verifica per cause di forza maggiore.<br />
Dinanzi a questo giudice, si controverte dunque della sussistenza o meno di tale contestato inadempimento e della sua importanza ai fini della revoca totale o parziale del contributo.<br />
L’amministrazione, infatti, ha revocato l’agevolazione concessa e richiesto la restituzione del contributo già corrisposto a fronte di un constatato inadempimento degli impegni assunti anche in relazione all’invio della documentazione richiesta e resa necessaria per l’effettuazione dei controlli prescritti dalla disciplina di riferimento, mentre la ricorrente deduce che tale inadempimento non sussiste in quanto il termine per l’invio della documentazione non era perentorio e l’inadempimento è imputabile a causa di forza maggiore.<br />
Si tratta dunque evidentemente di una questione che inerisce ad un rapporto obbligatorio tra impresa e amministrazione, nella quale essa non esercita poteri discrezionali di tipo autoritativo, come sostiene la difesa del ricorrente, ma si limita a porre in essere attività vincolate. <br />
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per il difetto di giurisdizione del giudice adito.<br />
In base al principio della translatio iudicii, recentemente affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 77 del 2007), dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite (sentenza n. 4109 del 2007) e dal Consiglio di Stato, Sezione sesta (sentenza n. 3801 del 2007), la causa deve essere rimessa davanti al giudice ordinario perché dia luogo al giudizio di merito.<br />
Sussistono, tenuto conto dell’esistenza di contrasti giurisprudenziali sulla materia, giusti motivi per la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campsania, III Sezione, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe per difetto di giurisdizione e rimette le parti davanti al giudice ordinario perché dia luogo al giudizio di merito, fissando il termine di sei mesi dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione, per la riassunzione davanti al giudice ordinario.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Amministrazione.</p>
<p>NAPOLI, lì 11 settembre 2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-17-9-2008-n-10202/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/9/2008 n.10202</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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