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	<title>10199 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 2/11/2005 n.10199</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-2-11-2005-n-10199/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-2-11-2005-n-10199/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 2/11/2005 n.10199</a></p>
<p>Pres. ed est. Dell’Utri G. Caprino e altri (Avv. C. Bellisario) c. Inpdap (Avv. E. Urso) e Ministero del Tesoro (Avv. Stato) l&#8217;aliquota dell&#8217;indennità integrativa speciale nella base di calcolo dell&#8217;indennità di buonuscita è pari all&#8217;80% della quota del 60% dell&#8217;indennità corrisposta in costanza di servizio 1) Pubblico impiego &#8211;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-2-11-2005-n-10199/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 2/11/2005 n.10199</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ed est. Dell’Utri<br /> G. Caprino e altri (Avv. C. Bellisario) c. Inpdap (Avv. E. Urso) e Ministero del Tesoro (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;aliquota dell&#8217;indennità integrativa speciale nella base di calcolo dell&#8217;indennità di buonuscita è pari all&#8217;80% della quota del 60% dell&#8217;indennità corrisposta in costanza di servizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1)	Pubblico impiego &#8211; Indennità integrativa speciale – Aliquota buonuscita																																																																																												</p>
<p>2)	Questione di legittimità costituzionale per violazione artt. 3, 36 e 97 Cost. – Non sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1)	L’indennità integrativa speciale deve essere inclusa, ex art. 1 della lg. 87/94, nella base di calcolo dell’indennità di del pubblico impiego nella misura dell’80% della quota del 60% dell’indennità corrisposta in costanza di servizio.																																																																																												</p>
<p>2)	E’ manifestamente infondata la q.l.c. dell’art. 1 l. 87/94 in relazione agli artt. 3, 36 e 97 Cost., in quanto la suddetta norma risponde ai principi di proporzionalità e sufficienza ed attribuisce adeguata considerazione alle persistenti diversità di regolamentazione dei trattamenti di fine rapporto senza incidere sulla garanzia delle esigenze minime di protezione della persona.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER IL LAZIO &#8211; SEZIONE III TER</b></p>
<p>composto dai signori<br />
&#8211; Angelica Dell&#8217;Utri	PRESIDENTE F.F., relatore<br />
#NOME?	COMPONENTE<br />
#NOME?	COMPONENTE<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 8155/98 Reg. Gen., proposto da</p>
<p><b>CAPRINO Giovanna ed altri</b>, come da unito elenco, rappresentati e difesi dall’Avv. Carlo Bellisario ed elettivamente domiciliati con il medesimo presso lo studio dell’Avv. C. Toscano in Roma, via Largo Sacerdote n. 2;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>l’<b>INPDAP</b> (già ENPAS), in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’Avv. Edoardo Urso ed elettivamente domiciliato presso il medesimo in Roma, via Cesare Beccaria n. 29;</p>
<p>il <b>Ministero del tesoro</b>, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e per legge domiciliato presso la medesima in Roma, via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della circolare 10 novembre 1994 prot. 203070 relativa all’applicazione della legge 29 gennaio 1994 n. 87 sul computo dell’indennità integrativa speciale nella buonuscita, nella parte in cui dispone che l’aliquota dell’i.i.s. da considerare nel calcolo della buonuscita debba essere pari non al 60% del suo intero ammontare, bensì all’80% di tale misura percentuale (e quindi al 48% dell’intero ammontare); di qualsiasi atto presupposto, conseguente o correlato;</p>
<p>e per la declaratoria<br />
del diritto dei ricorrenti ad ottenere la riliquidazione dell’indennità di buonuscita comprensiva di una quota pari al 60% dell’intero ammontare dell’i.i.s. annua in godimento alla data di cessazione dal servizio, oltre alle maggiori somme spettanti a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data di maturazione del diritto fino al reale soddisfo.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate e le successive memorie difensive dell’INPDAP;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 20 ottobre 2005, relatore il consigliere Angelica Dell&#8217;Utri, nessuno comparso per le parti;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>	Con ricorso notificato il 10 ed l’11 giugno 1998 i signori di cui in epigrafe, già dipendenti del Ministero della pubblica istruzione, Provveditorato agli studi di Cosenza, collocati a riposo dal 1° dicembre 1984, lamentato di aver ottenuto la riliquidazione dell’indennità di buonuscita secondo un erroneo criterio di computo dell’indennità integrativa speciale in base alle disposizioni impartite dal Ministero del tesoro con circolare 10 novembre 1994 n. 73, hanno impugnato tale circolare, nella parte in cui dispone che l’aliquota dell’i.i.s. da considerare nel calcolo della buonuscita debba essere pari non al 60% del suo intero ammontare, bensì all’80% di tale misura percentuale (e quindi al 48% dell’intero ammontare), nonché ogni altro atto presupposto, conseguente o correlato; hanno chiesto, altresì, che sia dichiarato il loro diritto ad ottenere la riliquidazione dell’indennità di buonuscita comprensiva di una quota pari al 60% dell’intero ammontare dell’i.i.s. annua in godimento alla data di cessazione dal servizio, oltre alle maggiori somme loro spettanti a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data di maturazione del diritto fino al reale soddisfo.<br />	<br />
	In linea giuridica, hanno dedotto:<br />	<br />
1.- Violazione ed errata applicazione dell’art. 1 L. 29 gennaio 1994 n. 87, eccesso di potere per errore nei presupposti ed illogicità.<br />
2.- Questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 L. 29 gennaio 1994 n. 87 in relazione agli artt. 3, 36 e 97 Cost..<br />
	L’INPDAP ed il Ministero del tesoro si sono costituiti in giudizio ed il primo ha in due memorie confutato le pretese avversarie.<br />	<br />
	All’odierna udienza pubblica il ricorso è stato posto in decisione.																																																																																												</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>	Com’è esposto nella narrativa che precede, col ricorso in esame viene riproposta la questione giuridica concernente l’interpretazione delle norme che dispongono l’inclusione dell’indennità integrativa speciale nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita.<br />	<br />
In proposito, va ricordato che l’art. 1 della legge 29 gennaio 1994 n. 87 prevede che, in attesa della omogeneizzazione dei trattamenti retributivi e pensionistici per i lavoratori dei vari comparti della pubblica amministrazione e per i lavoratori privati, conseguente all’applicazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni, a decorrere dal 1° dicembre 1994 l’indennità integrativa speciale sia computata nella base di calcolo della indennità di buonuscita e di analoghi trattamenti di fine servizio determinati in applicazione delle norme già vigenti con riferimento allo stipendio ed agli altri  elementi retributivi considerati utili, nella misura di una quota pari al 30 per cento dell’indennità integrativa speciale annua in godimento alla data della cessazione dal servizio per i dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 50 e successive modificazioni (enti parastatali) ed al 60 per cento per i dipendenti delle altre amministrazioni pubbliche.<br />
Nella specie, gli istanti sostengono, in sintesi, che la norma debba essere interpretata nel senso che il 60% dell’indennità integrativa speciale entri totalmente a far parte del trattamento di fine rapporto, senza possibilità di ulteriori decurtazioni derivanti dall’applicazione della quota dell’80% della base contributiva rapportata agli anni di servizio, pena altrimenti la riduzione della quota di i.i.s. dal 60 all’effettivo 48% . <br />
La tesi non può che essere disattesa, dovendosi invece condividere il criterio indicato nell’impugnata circolare ministeriale ed applicato dall’Amministrazione alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in materia (cfr., per tutte, Cons. St., Sez. VI, 30 gennaio 2002 n. 516 e, da ultimo, 5 agosto 2004 n. 5443), basato sulle seguenti considerazioni:<br />
a) il dato testuale della disposizione, nonché la mancata previsione di diverse modalità di calcolo rispetto a quelle contenute nella normativa di carattere generale, dimostrano chiaramente che il legislatore ha inteso includere solo una determinata percentuale dell’i.i.s. nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita e, quindi, nella complessiva retribuzione utile su cui effettuare tutte le dovute operazioni contabili previste dalla normativa di carattere generale, con la conseguenza che la stessa i.i.s. non può che essere valorizzata nella misura dell’80% della quota ammessa;<br />
b) la tesi opposta finirebbe per determinare una duplicità di criteri contabili a seconda che la base di calcolo della buonuscita si riferisca alla i.i.s. o agli altri elementi retributivi, in contrasto con il dato letterale e la ratio della disciplina;<br />
c) solo l’interpretazione seguita dall’Ente consente infatti di perseguire le finalità d’omogeneizzazione del trattamento di fine rapporto dei pubblici dipendenti a cui chiaramente mirava l’intervento del legislatore, il quale si è limitato ad innovare limitatamente alle disposizioni previgenti che escludevano interamente l’i.i.s. dal novero degli emolumenti computabili ai fini della determinazione della base contributiva (cioè, ai fini dell’individuazione delle singole componenti di quest’ultima), mentre ha lasciato immutate le norme in tema di quantificazione della consistenza della medesima base, intese a fissare la percentuale di utilizzazione di dette componenti. <br />
	Alla stregua di tali considerazioni si può quindi concludere che, ai sensi del citato art. 1 della legge n. 87 del 1994, l’i.i.s. deve essere inclusa nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita del pubblico impiego nella misura dell’80% della quota del 60% dell’indennità corrisposta in costanza di servizio.<br />	<br />
	Né la stessa norma può essere sospettata di porsi in contrasto con gli artt. 3, 36 e 97 Cost.. Invero, la Corte costituzionale si è già pronunciata sul punto ed è pervenuta a dichiarare infondata analoga questione rilevando che il detto art. 1, nella parte in cui dispone che l’inserimento della percentuale del 60% dell’i.i.s. nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita debba avvenire attraverso l’applicazione anche a tale percentuale della decurtazione del 20% stabilita dall’art. 38 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032 per tutti gli altri emolumenti che concorrono a formare la base contributiva, risponde ai principi di proporzionalità e sufficienza ed attribuisce adeguata considerazione alle persistenti diversità di regolamentazione dei trattamenti di fine rapporto, contenendo le risorse finanziarie, senza incidere sulla garanzia delle esigenze minime di protezione della persona (cfr. Corte cost., 12 marzo 2004 n. 91).<br />	<br />
	Pertanto il ricorso dev’essere ritenuto infondato e va conseguentemente respinto.<br />	<br />
	Tuttavia, tenuto conto dell’emersione del riferito orientamento in epoca successiva alla sua proposizione, si ravvisano giusti motivi affinché possa essere disposta la compensazione tra le parti delle spese di causa. 																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III ter, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 ottobre 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-2-11-2005-n-10199/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 2/11/2005 n.10199</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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