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	<title>1019 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1019 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2020 n.1019</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-21-5-2020-n-1019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-21-5-2020-n-1019/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-21-5-2020-n-1019/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2020 n.1019</a></p>
<p>Calogero Ferlisi, Presidente, Luca Girardi, Referendario, Estensore PARTI: omissis, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Attilio Gagliano, contro Regione Sicilia &#8211; Assessorato dei Beni Culturali e dell&#8217;Identità  Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale, Condono edilizio per opere edilizie realizzate in un&#8217;area di valore paesaggistico :</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-21-5-2020-n-1019/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2020 n.1019</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-21-5-2020-n-1019/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2020 n.1019</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Calogero Ferlisi, Presidente, Luca Girardi, Referendario, Estensore PARTI:  omissis, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Attilio Gagliano,  contro Regione Sicilia &#8211; Assessorato dei Beni Culturali e dell&#8217;Identità  Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale,</span></p>
<hr />
<p>Condono edilizio per opere edilizie realizzate in un&#8217;area di valore paesaggistico : sanzione ambientale ex art. 167 del Codice dei beni culturali e del paesaggio è un procedimento ad istanza di parte</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY">Edilizia ed Urbanistica- abusi edilizi &#8211; sanatoria &#8211; condono edilizio- opere edilizie in un area di valore paesaggistico- sanzione ambientale ex art. 167 del Codice dei beni culturali e del paesaggio- procedimento ad istanza di parte- è tale &#8211; comunicazione di avvio del procedimento ex L. 241/1990 &#8211; necessità  &#8211; va esclusa.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><em>Qualora sia stato rilasciato un condono edilizio per opere edilizie realizzate in un&#8217;area di valore paesaggistico, l&#8217;applicazione della sanzione ambientale prevista dall&#8217;art. 167, d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di procedimento ad istanza di parte, che è avviato con la domanda di condono edilizio .</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 21/05/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 01019/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00212/2019 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 212 del 2019, proposto da Gemma Tormen, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Attilio Gagliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Regione Sicilia &#8211; Assessorato dei Beni Culturali e dell&#8217;Identità  Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del D.D.S. n. 2949, emesso in data 11 giugno 2018 dal Dirigente il Servizio Tutela ed Acquisizioni del Dipartimento dei Beni Culturali e dell&#8217;Identità  Siciliana della Regione Siciliana, comunicato con nota racc.a.r. (prot. 46503) del 24/10/2018 (recapitata in data 15/11/2018) e con il quale gli è stato intimato (ex art. 167 del Decr. Lgs. n. 42/2004) il pagamento della somma di €. 516,46 &#8220;&#038; quale indennità  per il profitto conseguito con la realizzazione delle opere abusive&#8221;, ossia conseguente alla realizzazione di una tettoia in legno;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del D.D.S. n. 3154 del 19 giugno 2018, comunicato con nota del 24 ottobre 2018, recapitata il 15 novembre 2018), con cui è stato intimato, ai sensi dell&#8217;art. 167 del d.lgs.vo n. 42 del 2004, il pagamento della somma di €. 12.483,35 &#8220;quale indennità  per il profitto conseguito con la realizzazione delle opere abusive&#8221;, ossia conseguente alla realizzazione di un edificio composto da due elevazioni fuori terra, con copertura piana a terrazzo;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della nota prot n. 2478 dell&#8217;8 marzo 2018 e allegata perizia, con cui la Soprintendenza di Agrigento ha determinato il profitto conseguito per la realizzazione delle opere abusive (nota richiamata nei suddetti decreti e non conosciuta dalla ricorrente);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di tutti gli eventuali atti prodromici, connessi e conseguenziali, conosciuti e non conosciuti dalla ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Regione Sicilia &#8211; Assessorato dei Beni Culturali e dell&#8217;Identità  Siciliana;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza del giorno 7 maggio 2020 il dott. Luca Girardi, svoltasi in forma telematica ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 2, del DL 17 marzo 2020, n. 18;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso ha ad oggetto, tra gli altri, due provvedimenti d&#8217;irrogazione di sanzione ex art. 167 del D.lgs. n. 42 del 2004 per la realizzazione di opere abusive in area sottoposta a vincolo paesaggistico, ed in particolare di €. 516,46 quale indennità  per il profitto conseguito di una tettoia in legno, e di €. 12.483,35 quale indennità  per il profitto conseguito per la realizzazione di un edificio composto da due elevazioni fuori terra, con copertura piana a terrazzo. Le opere sorgono, come detto, in aerea oggi sottoposta a vincolo paesaggistico, e cioè nella periferia dell&#8217;agglomerato urbano del Villaggio Mosì¨, frazione di Agrigento &#8211; foglio 165, part. 231/4 &#8211; Zona B del decreto Gui-Mancini del 16.5.1968.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Molti anni dopo la ultimazione dei lavori, databile al 1973 come emerge dagli atti di causa, con rituale istanza del 30 aprile 1986, la ricorrente chiedeva al Comune di Agrigento di sanare l&#8217;abuso avvalendosi delle disposizioni di cui alla legge n. 47/1985. Il Comune di Agrigento, ultimata l&#8217;istruttoria sulla pertinente pratica di edilizia di sanatoria, rilasciava alla ricorrente la Concessione in Sanatoria n. 4647 del 14 novembre 2016.</p>
<p style="text-align: justify;">Con due ordinanze collegiali istruttorie nn. 395 dell&#8217;8 febbraio 2019 e 894 del 22 marzo 2019 sono stati chiesti all&#8217;Amministrazione documentati chiarimenti, in apposita relazione sottoscritta dal responsabile del procedimento, con particolare riferimento alle modalità  di quantificazione della sanzione, ed in merito alla data in cui si ritiene che sia stato apposto il vincolo, la cui violazione ha comportato l&#8217;applicazione della sanzione di cui all&#8217;art. 167 del d.lgs. 42 del 2004. Le suddette ordinanze sono rimaste prive di riscontro e, pertanto, ai fini della presente decisione si applicheranno i principi di cui all&#8217;art. 64, comma 4, del c.p.a. </p>
<p style="text-align: justify;">Con successiva ordinanza cautelare n. 632 del 10 maggio 2019 è stata accolta la richiesta di sospensione dei provvedimenti impugnati.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;amministrazione resistente, per il tramite dell&#8217;Avvocatura dello Stato, si è costituita e, in vista dell&#8217;udienza odierna, ha depositato memoria difensiva.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza del 7 maggio 2020, svoltasi in forma telematica ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 2, del DL 17 marzo 2020, n. 18, la causa è passata in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso, assistito da tre motivi di doglianza, va accolto per le ragioni che seguono.</p>
<p style="text-align: justify;">Preliminarmente, si ritiene utile rammentare come il giudice, secondo consolidata giurisprudenza, in ossequio al superiore principio di economia dei mezzi processuali in connessione con quello del rispetto della scarsità  della risorsa &#8211; giustizia (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 27 aprile 2015, n. 5; Cons. Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9; Cons. Stato, sez. III, 14 novembre 2018, n. 6420), possa derogare alla naturale rigidità  dell&#8217;ordine di esame delle questioni, ove ritenga preferibile risolvere la lite rigettando il ricorso nel merito o nel rito in base ad una ben individuata &#8220;ragione pìù liquida&#8221;, e purchè sia stata preventivamente assodata, da parte del medesimo giudice, la giurisdizione e la competenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, trattandosi di vertenza pìù volte affrontata da questa Sezione e sulla quale esiste un orientamento consolidato, l&#8217;ordine delle questioni prenderà  le mosse dallo scrutinio del secondo mezzo di gravame.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in primis, la violazione dell&#8217;art. 1 della L. 24 novembre 1981 n. 689 che prescrive che nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Con lo stesso motivo, il ricorrente contesta la violazione e la falsa applicazione dell&#8217;art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 stante la sopravvenienza del vincolo paesaggistico rispetto a quello archeologico, in violazione del quale è stato realizzato l&#8217;abuso. </p>
<p style="text-align: justify;">Tenuto conto dei precedenti specifici di questa Sezione il motivo è fondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio non ritiene, infatti, di discostarsi da quanto recentemente deciso dalla Sezione con le sentenze n. 1809 del 2019 e n. 140 del 2020, nonchè con le ordinanze n. 632, n. 633, n. 649 e n. 650 del 2019, alle cui ampie motivazioni si rinvia.</p>
<p style="text-align: justify;">In tali decisioni si è, in particolare, richiamato l&#8217;art. 1 della L. 24 novembre 1981 n. 689, alla cui stregua nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione, nonchè il comma 3 dell&#8217;art. 5 della L.R. n. 17/1994, che, in ipotesi di vincolo apposto successivamente alla costruzione abusiva, esclude  <i>l&#8217;irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, discendenti dalla norme disciplinanti lo stesso, a carico dell&#8217;autore dell&#8217;abuso edilizio&#8221;&#8221;.</i></p>
<p style=""text-align: justify;"">A seguito di apposita ricostruzione normativa sui vincoli concernenti la Valle dei Templi di Agrigento si è giunti, nei predetti precedenti, alla conclusione che la zona della valle dei Templi di Agrigento, di cui al decreto Gui-Mancini del 1968, doveva presumersi non gravata da alcun vincolo paesaggistico ex lege (che viceversa era stato verosimilmente introdotto ex novo e con effetti ex nunc dalla l. n. 431 del 1985). Pertanto, nella fattispecie, il vincolo che si assume violato rileva esclusivamente nei termini propri della tutela archeologica della Valle dei Templi e dunque la sua violazione, non comportando alcun danno al paesaggio, non può giustificare l&#8217;applicazione della sanzione prevista dall&#8217;art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Nè il provvedimento impugnato richiama o fa alcun riferimento alla riconduzione dell&#8217;immobile in parola nell&#8217;ambito dell&#8217;applicazione del D. Pres. Regione Siciliana n. 807 del 6 agosto 1966, per come richiamato anche dalla Difesa erariale, che aveva imposto, precedentemente al pìù noto decreto Gui-Mancini, un vincolo su alcuni ambiti del territorio comunale del Comune di Agrigento.</p>
<p style=""text-align: justify;"">In ogni caso, il Collegio osserva che, in relazione alla asserita preesistenza del vincolo in argomento nell&#8217;area di che trattasi, sarebbe stato onere dell&#8217;Amministrazione resistente fornire adeguata prova di tale assunto, non solo richiamando genericamente il citato decreto 807/1966 del Presidente della Regione (&#8220;&#8221;<i>Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Valle dei Templi e dei punti di vista del belvedere del comune di Agrigento</i>&#8220;&#8221;) o il decreto Gui-Mancini del 16 maggio 1968 (modif. con D.M. 7 ottobre 1971 e concernente la determinazione del &#8220;&#8221;<i>perimetro della Valle dei Templi di Agrigento</i>&#8220;&#8221;), ma versando in giudizio le pertinenti cartografie eo planimetrie (Cfr. TAR Palermo sent. n. 885/2020), così¬ da potere verificare, con immediatezza e chiarezza, l&#8217;ubicazione dell&#8217;immobile per cui è causa all&#8217;interno della cartografia prodotta.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Nè, ancora, l&#8217;Amministrazione ha fornito risposta alla richiesta di chiarimenti di cui in premessa.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Pertanto, può concludersi in relazione al punto di gravame in analisi, come correttamente lamenta parte ricorrente, che il provvedimento è stato emesso in violazione dell&#8217;art. 1 della L. 24 novembre 1981 n. 689, oltre che in violazione del comma 3 dell&#8217;art. 5 della L.R. n. 17/1994 e, pertanto, gli atti impugnati sono illegittimi e meritano di essere annullati.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Proseguendo con lo scrutinio delle doglianze di cui al ricorso introduttivo, con il primo motivo di doglianza, parte ricorrente lamenta violazioni procedimentali, in particolare dell&#8217;art. 7 della Legge n. 241/1990, essendo mancata la prescritta comunicazione in ordine all&#8217;avvio di siffatta procedura sanzionatoria. </p>
<p style=""text-align: justify;"">Il motivo non può essere accolto in quanto il Collegio ritiene di aderire al consolidato principio giurisprudenziale secondo cui nell&#8217;ipotesi in cui sia stato rilasciato un condono edilizio per opere edilizie realizzate in un&#8217;area di valore paesaggistico, l&#8217;applicazione della sanzione ambientale prevista dall&#8217;art. 167, d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di procedimento ad istanza di parte, che è avviato con la domanda di condono edilizio (ex multis, Consiglio di Stato sez. IV, 17/09/2013, n. 4631).</p>
<p style=""text-align: justify;"">In ultimo, con il terzo motivo di ricorso, invece, si contesta l&#8217;eccesso di potere in cui sarebbe incorsa l&#8217;amministrazione, nella specie dello sviamento &#8211; travisamento dei presupposti ed illogicità  manifesta. Sotto questo profilo, i provvedimenti gravati da ricorso risulterebbero illegittimi data l&#8217;errata quantificazione dell&#8217;importo preteso a titolo sanzionatorio in danno della ricorrente.</p>
<p style=""text-align: justify;"">A tal proposito, nonostante le argomentazioni presenti nella memoria difensiva dell&#8217;Avvocatura dello Stato, resta non chiarita la modalità  di calcolo delle sanzioni suddette per la quale è stata emessa apposita ordinanza istruttoria citata nelle premesse, la n. 395 dell&#8217;8 febbraio 2019; pertanto, il motivo può essere accolto, stante quanto anticipato in precedenza. </p>
<p style=""text-align: justify;"">Orbene, ai sensi dell&#8217;art. 64, comma 2 e 4, è rimessa al giudice la potestà  di porre a fondamento della propria decisione i fatti non specificamente contestati dalle parti (cd. principio di non contestazione ex 115 c.p.c.) e, ancora, lo stesso organo giudicante può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Nel caso di specie, non avendo elementi concreti a supporto della posizione dell&#8217;Amministrazione resistente, il Collegio considera non contestate le asserzioni del ricorrente e con esso il motivo può dichiararsi fondato e accoglibile. Se anche potesse considerarsi, come parte resistente chiarisce nella memoria difensiva, presente un danno a cui parametrare la sanzione, lo stesso viene definito non grave. Viene quindi da chiedersi come la misura della sanzione sia stata effettivamente proporzionata al presunto danno arrecato al paesaggio. Sul punto, come detto, non è dato conoscere la posizione dell&#8217;Amministrazione resistente e non resta al Collegio che accogliere la doglianza di parte ricorrente. </p>
<p style=""text-align: justify;"">In conclusione, il ricorso è fondato nei limiti suddetti e va accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti attesa la peculiarità  del caso esaminato.</p>
<p style=""text-align: justify;"">P.Q.M.</p>
<p style=""text-align: justify;""> </p>
<div style=""text-align: justify;""> </div>
<p style=""text-align: justify;"">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l&#8217;effetto, annulla i Decreti nn. 2949 e 3154, emessi in data 11 giugni e 19 giugno 2018 dal Dirigente il Servizio Tutela ed Acquisizioni del Dipartimento dei Beni Culturali e dell&#8217;Identità  Siciliana della Regione Siciliana nonchè la nota n. 247 dell&#8217;8 marzo 2018.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Spese compensate.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Così¬ deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style=""text-align: justify;""> </p>
<p style=""text-align: justify;""> </p>
<p style=""text-align: justify;"">Calogero Ferlisi, Presidente</p>
<p style=""text-align: justify;"">Aurora Lento, Consigliere</p>
<p style=""text-align: justify;"">Luca Girardi, Referendario, Estensore</p>
<p style=""text-align: justify;""> </p>
<p style=""text-align: justify;""> </p>
<div style=""text-align: justify;""> </div>
<p> &#8220;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-21-5-2020-n-1019/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2020 n.1019</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2015 n.1019</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-8-7-2015-n-1019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-8-7-2015-n-1019/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-8-7-2015-n-1019/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2015 n.1019</a></p>
<p>Pres. S. Romano, Est. C. Testori Ricorsi riuniti proposti rispettivamente da : Manutenzioni Toscana S.R.L. e -OMISSIS- (Avv. ti E. Marzaduri, R. Carloni, R. Righi, A. Morbidelli) contro la Prefettura di Lucca, il Ministero dell&#8217;Interno, la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di Euroservice Impianti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-8-7-2015-n-1019/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2015 n.1019</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-8-7-2015-n-1019/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2015 n.1019</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. S. Romano, Est. C. Testori<br /> Ricorsi riuniti proposti rispettivamente da : <br /> Manutenzioni Toscana S.R.L. e -OMISSIS- (Avv. ti E. Marzaduri, R.  Carloni, R. Righi, A. Morbidelli) contro la Prefettura di Lucca, il Ministero dell&#8217;Interno, la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di Euroservice Impianti s.r.l. (non costituita) <br /> S.R.L. Manutenzioni Toscana (Avv. ti E. Marzaduri, R.  Carloni, R. Righi, A. Morbidelli) contro la Prefettura di Lucca, il Ministero dell&#8217;Interno, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (Avvocatura dello Stato); <br /> Sa. Si. T. s.r.l.  (Avv. ti E. Marzaduri, R.  Carloni, R. Righi, A. Morbidelli) contro la Prefettura di Lucca, il Ministero dell&#8217;Interno, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (Avvocatura dello Stato);</span></p>
<hr />
<p>sulla stringente motivazione che deve essere posta a fondamento della misura prefettizia c.d. di informativa interdittiva per sospetta infiltrazione mafiosa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Misure di prevenzione e di sicurezza &#8211; Informativa interdittiva antimafia &#8211; Deve essere caratterizzata dall’attualità, obiettività, congruità e concretezza – Assenza – Illegittimità – Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Gli elementi assunti a sostegno dei provvedimenti interdittivi antimafia devono presentare i caratteri della attualità, obiettiva congruità e concretezza e la misura non può quindi fondarsi sul semplice richiamo della fattispecie di cui all’art. 84 comma 4 lett f) del D. Lgs. 159/2011 (peraltro priva del carattere di attualità). Nella specie le informazioni antimafia risultano illegittimamente emesse dal Prefetto di Lucca perché si fondano su un quadro di elementi che in parte sono stati travisati o erroneamente rappresentati, in parte hanno trovato decisiva smentita nelle valutazioni dell&#8217;Autorità giudiziaria, in parte sono frutto di congetture e deduzioni prive della consistenza necessaria per legittimare l&#8217;adozione di misure preventive ampiamente discrezionali, che costituiscono &#8220;l&#8217;anticipazione massima possibile, in uno Stato di diritto qual è la Repubblica, della soglia di difesa sociale&#8221; (così Consiglio di Stato, sez. III, 22 dicembre 2014 n. 6326). Non si tratta, dunque, dell&#8217;insufficienza di singoli dati, bensì di un quadro complessivo che non regge ad una puntuale analisi critica e che non è quindi idoneo a supportare i provvedimenti impugnati.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>A) sul ricorso numero di registro generale 1386 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla società S.R.L. Manutenzioni Toscana e dal sig. -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avv. Riccardo Carloni, Roberto Righi, Alberto Morbidelli, con domicilio eletto presso lo studio degli ultimi due in Firenze, Via La Marmora 14; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
U.T.G. &#8211; Prefettura di Lucca in persona del Prefetto p.t., Ministero dell&#8217;Interno in persona del Ministro p.t., Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente p.t., rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura distr.le dello Stato e domiciliati in Firenze, Via degli Arazzieri 4; </p>
<p>nei confronti di<br />
Euroservice Impianti S.r.l., non costituita in giudizio; </p>
<p>B) sul ricorso numero di registro generale 1821 del 2014, proposto dalla società S.R.L. Manutenzioni Toscana, rappresentata e difesa dagli avv. Enrico Marzaduri, Riccardo Carloni, Roberto Righi, Alberto Morbidelli, con domicilio eletto presso lo studio degli ultimi due in Firenze, Via La Marmora 14; <br />
contro<br />
U.T.G. &#8211; Prefettura di Lucca in persona del Prefetto p.t., Ministero dell&#8217;Interno in persona del Ministro p.t., Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio p.t., Autorita&#8217; Nazionale Anticorruzione (ANAC) in persona del Presidente p.t., rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura distr.le dello Stato e domiciliati in Firenze, Via degli Arazzieri 4; </p>
<p>C) sul ricorso numero di registro generale 1967 del 2014, proposto dalla società Sa.Si.T. s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Enrico Marzaduri, Riccardo Carloni, Alberto Morbidelli, Roberto Righi, con domicilio eletto presso lo studio degli ultimi due in Firenze, Via La Marmora 14; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
U.T.G. &#8211; Prefettura di Lucca in persona del Prefetto p.t., Ministero dell&#8217;Interno in persona del Ministro p.t., Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente p.t., Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura distr.le dello Stato e domiciliati in Firenze, Via degli Arazzieri 4; </p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
A) quanto al ricorso n. 1386 del 2014:<br />
&#8211; del decreto del Prefetto di Lucca n. 7 del 23 maggio 2014 recante informativa antimafia interdittiva, di cui a notizia dell&#8217;esistenza ricevuta con la comunicazione 17 giugno 2014 della s.r.l. Euroservice Impianti.<br />
B) quanto al ricorso n. 1821 del 2014:<br />
B1) con l’atto introduttivo del giudizio:<br />
&#8211; del decreto della Prefettura di Lucca n. prot. 38971 del 10 ottobre 2014 a firma del Vice Prefetto Vicario col quale è stato negato l&#8217;aggiornamento dell&#8217;informativa antimafia nei confronti della ricorrente; <br />
B2) con i motivi aggiunti depositati l’1/12/2014:<br />
&#8211; della decisione del Prefetto di Lucca 12 novembre 2014 con la quale, in esito ad una istanza volta al riesame del precedente aggiornamento antimafia di contenuto interdittivo di cui al decreto 10 ottobre 2014 dello stesso organo, si è comunicato che &#8220;<i
C) quanto al ricorso n. 1967 del 2014:<br />
C1) con l’atto introduttivo del giudizio:<br />
&#8211; dell’informativa antimafia a contenuto interdittivo emessa dal Prefetto di Lucca in data 23 ottobre 2014, come da conoscenza avutane con la nota 24 ottobre 2014 dell&#8217;Autorità nazionale anticorruzione;<br />
C2) con i motivi aggiunti depositati in data 12 gennaio 2015:<br />
&#8211; del decreto del Prefetto di Lucca n. 7 del 23 maggio 2014 recante informativa antimafia interdittiva, ove esso venga ad integrare il contenuto dell&#8217;informativa antimafia a contenuto interdittivo emessa dal Prefetto di Lucca in data 23 ottobre 2014 impug<br />
<br />
Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione nei diversi giudizi dell’U.T.G. &#8211; Prefettura di Lucca, del Ministero dell&#8217;Interno, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Autorita&#8217; Nazionale Anticorruzione (ANAC);<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti delle cause;<br />
Visto l&#8217;art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 giugno 2015 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1) Le società S.R.L. Manutenzioni Toscana e Sa.Si.T. s.r.l. fanno parte del gruppo che fa capo ai fratelli -OMISSIS-, nonché ai rispettivi figli -OMISSIS-<br />
2) Con il provvedimento prot. n. 7 in data 23/5/2014 il Prefetto di Lucca ha emesso nei confronti della ditta Manutenzioni Toscana s.r.l. un’informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell’art. 91 del Codice antimafia (D.Lgs. n. 159/2011).<br />
Contro tale atto la predetta società (unitamente al sig. -OMISSIS-) ha inizialmente proposto il ricorso n. 1386/2014, formulando censure &#8220;al buio&#8221;; una volta presa visione del contenuto del provvedimento impugnato ha poi sviluppato motivi aggiunti con l&#8217;atto depositato il 12/1/2015.<br />
3) Con il successivo ricorso n. 1821/2014 e con i motivi aggiunti depositati in data 1/12/2014 la società S.R.L. Manutenzioni Toscana ha inoltre impugnato:<br />
a) il provvedimento del 10/10/2014 a firma del Viceprefetto Vicario di Lucca con cui le richieste di aggiornamento dell&#8217;informazione antimafia formulate dalla predetta società sono state sostanzialmente respinte con la motivazione che &#8220;<i>la modifica dell&#8217;assetto societario riflette l&#8217;ipotesi di cui all&#8217;art. 84 c. 4 lett. &#8220;f&#8221; del D. Lgs. 159/2011, non conseguendo al venire meno delle circostanze rilevanti ai fini dell&#8217;accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa</i>&#8220;;<br />
b) il provvedimento del 12/11/2014 con cui il Prefetto di Lucca ha respinto una successiva istanza di revoca in autotutela dell&#8217;informazione antimafia interdittiva n. 7/2014 comunicando che &#8220;<i>valutate le doglianze ivi esposte, è confermata, sulla base degli accertamenti già disposti dalla scrivente ai sensi dell&#8217;art. 84 comma 4 lett. d) del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, la sussistenza dei presupposti del provvedimento indicato</i>&#8220;.<br />
4) Con provvedimento in data 23/10/2014 il Prefetto di Lucca ha emesso un’informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell’art. 91 del Codice antimafia, nei confronti della società Sa.Si.T. s.r.l. <br />
Tale atto è stato impugnato dalla predetta impresa con il ricorso n. 1967/2014, a cui hanno fatto seguito i motivi aggiunti depositati il 12/1/2015, rivolti contro l&#8217;informazione antimafia interdittiva emessa dal Prefetto di Lucca nei confronti di Manutenzioni Toscana s.r.l. con il provvedimento n. 7 del 23 maggio 2014 &#8220;<i>ove esso venga ad integrare il contenuto dell&#8217;informativa antimafia a contenuto interdittivo emessa dal Prefetto di Lucca in data 23 ottobre 2014 impugnata col ricorso principale</i>&#8220;.<br />
5) In tutti i giudizi, per resistere alle azioni promosse dalle società ricorrenti, si sono costituite le parti pubbliche intimate (U.T.G. &#8211; Prefettura di Lucca, Ministero dell&#8217;Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Autorita&#8217; Nazionale Anticorruzione &#8211; ANAC), che hanno depositato scritti difensivi e documentazione.<br />
6) Le società ricorrenti hanno a loro volta depositato una memoria unica, corredata da documenti, in vista dell&#8217;udienza dell&#8217;11 giugno 2015, in cui le tre cause sono passate in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1) Preliminarmente va disposta la riunione dei giudizi sui ricorsi in epigrafe, stanti i molteplici profili di connessione oggettiva e soggettiva.<br />
2) L&#8217;informazione antimafia interdittiva riguardante la società Manutenzioni Toscana s.r.l. si incentra sulla figura dell’allora &#8220;socio forte&#8221; -OMISSIS- e sulle risultanze emerse a suo carico nel corso dell&#8217;istruttoria, con riferimento al coinvolgimento in procedimenti penali per reati particolarmente significativi sotto il profilo che qui interessa e ai collegamenti, relativi alle cointeressenze economiche e alla sfera degli affari &#8211; direttamente o tramite altre società -, con soggetti e imprese ritenuti riconducibili alla criminalità organizzata; il che evidenzierebbe una &#8220;<i>immanente situazione di condizionamento</i>&#8221; tale da esporre la società ricorrente &#8220;<i>al rischio di condizionamenti provenienti dalla criminalità organizzata</i>&#8221; e da indurre i rappresentanti delle Forze di polizia a non escludere &#8220;<i>il pericolo di permeabilità a possibili tentativi di infiltrazione mafiosa nella gestione della società </i>&#8221; medesima.<br />
Gli elementi e le circostanze citati nel provvedimento n. 7 del 23/5/2014 si rinvengono poi anche nella motivazione dell&#8217;informazione antimafia interdittiva del 23/10/2014 riguardante Sa.Si.T. s.r.l. e su di essi si fonda il giudizio circa la sussistenza di &#8220;<i>elementi obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o possibili ingerenze con organizzazioni malavitose</i>&#8220;, tali da configurare le situazioni di cui agli artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011, restando sostanzialmente irrilevante il fatto che il 3/7/2014 il sig. -OMISSIS-, precedentemente socio al 50% e amministratore unico della società, abbia donato le quote di sua proprietà al figlio -OMISSIS- e abbia dismesso la carica in favore del nipote -OMISSIS-.<br />
3) Nel ricorso n. 1386/2014 le censure formulate contro il provvedimento impugnato risultano compiutamente articolate nei motivi aggiunti depositati il 12/1/2015, dopo che la ricorrente Manutenzioni Toscana s.r.l. ha avuto piena conoscenza del contenuto dell&#8217;informazione antimafia interdittiva; analogamente, nel ricorso n. 1967/2014, riguardante Sa.Si.T. s.r.l., si deve fare riferimento al secondo atto di motivi aggiunti, depositato il 20/3/2015. In entrambi gli atti citati:<br />
&#8211; si richiama innanzitutto l&#8217;orientamento giurisprudenziale formatasi in materia secondo cui gli elementi assunti a sostegno dei provvedimenti interdittivi antimafia devono presentare i caratteri della attualità, obiettiva congruità e concretezza; si evid<br />
&#8211; si contesta, in particolare, che i provvedimenti impugnati fanno riferimento, in parte, a circostanze di fatto erroneamente valutate, in parte a elementi privi di concreta rilevanza, inconferenti e ampiamente sopravvalutati, dunque del tutto inidonei a<br />
Tali argomentazioni sono successivamente riprese e ribadite dalle società ricorrenti nella memoria unica conclusiva in cui si sottolinea, altresì, che gli sviluppi delle indagini avviate dalla Procura della Repubblica di Lucca a carico del sig. -OMISSIS-, a cui si fa riferimento nei provvedimenti impugnati, si sono concluse con un’ordinanza di archiviazione del GIP del 30/3/2015, in accoglimento della richiesta in tal senso formulata dalla stessa Procura.<br />
4) Le questioni proposte con i ricorsi n. 1386 e n. 1967 del 2014 sono in gran parte comuni e possono quindi essere trattate congiuntamente. Entrambi i ricorsi sono fondati.<br />
Si è già rilevato che il quadro indiziario che sorregge le informazioni antimafia interdittive impugnate e, più specificamente, la valutazione circa la sussistenza di possibili tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società ricorrenti fa perno sulla figura di -OMISSIS-, del quale vengono evidenziati (ed enfatizzati) le cointeressenze economiche e i collegamenti societari con ambienti vicini (o quantomeno permeabili) alla criminalità organizzata, considerati &#8220;<i>rivelatori di concrete connessioni o possibili ingerenze con organizzazioni malavitose</i>&#8220;. Come censurato nei ricorsi, però, il quadro in questione non regge ad un attento esame, né se valutato nel suo complesso, né se esaminato nelle sue singole componenti. Nei provvedimenti impugnati gli elementi a carico di -OMISSIS- fanno riferimento, in particolare: <br />
&#8211; a un rinvio a giudizio per il reato di cui all’art. 353 1° e 2° comma c.p. in un procedimento penale pendente presso il Tribunale dell&#8217;Aquila;<br />
&#8211; al collegamento del predetto, per il tramite della società AR.PE.CA. s.p.a., con la società M.G.L. Yatching Service s.r.l., riconducibile a soggetti gravati, tra l&#8217;altro, da pregiudizi penali per associazione per delinquere di tipo mafioso e associazion<br />
&#8211; ad un procedimento penale pendente presso il Tribunale di Lucca per illeciti commessi &#8220;<i>nell&#8217;ambito di un sistema corruttivo affermatosi nel porto di Viareggio</i>&#8220;, in cui risulterebbe coinvolto, quale personaggio definito influente, anche -OMISSIS-;<br />
&#8211; alla circostanza che Sa.Si.T. s.r.l. ha operato dal 1989 nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani in Viareggio, interessato da attività estorsive poste in essere dal clan dei Casalesi; <br />
&#8211; alle relazioni di affari (anche per il tramite di un&#8217;altra impresa di sua proprietà, la ECO.ST. s.r.l.) intrattenute da -OMISSIS- con il presidente di una società pubblica (Biosea s.r.l.) operante nel settore della bioconversione e compostaggio dei rifi<br />
&#8211; ad alcuni precedenti penali, seppur lievi, rilevati a carico del predetto.<br />
5.1) Premesso che i precedenti a carico di -OMISSIS- non risultano particolarmente significativi ai fini che qui interessano (lo stesso Prefetto di Lucca li definisce &#8220;<i>lievi</i>&#8220;; e anche la condanna per il reato ex art. 256 del Codice dell&#8217;ambiente in materia di gestione di rifiuti non autorizzata si è risolta con il pagamento di un&#8217;oblazione per € 13.000,00), il primo dato da rilevare è che nei provvedimenti impugnati il riferimento al rinvio a giudizio del predetto è pacificamente erroneo. Ciò, se non decisivo, è comunque importante perché il reato contestato (ex art. 353 c.p. &#8220;<i>Turbata libertà degli incanti</i>&#8220;) è uno di quelli a cui fa riferimento l’art. 84 comma 4 del Codice antimafia a norma del quale: &#8220;<i>Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all&#8217;adozione dell&#8217;informazione antimafia interdittiva di cui al comma 3 sono desunte:</i> <br />
<i>a) dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluni dei delitti di cui agli articoli 353, 353-bis, 629, 640-bis, 644, 648-bis, 648-ter del codice penale, dei delitti di cui all&#8217;articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e di cui all&#8217;articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;……</i> &#8220;. <br />
Dagli atti acquisiti al giudizio risulta non solo che il sig. -OMISSIS- non ha mai subito il rinvio a giudizio citato nei provvedimenti impugnati, ma anche che con sentenza n. 8 del 26 gennaio 2015 il GUP del Tribunale dell&#8217;Aquila ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in relazione al reato in questione e ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura presso il Tribunale di Pescara.<br />
L&#8217;errore è stato ammesso in sede difensiva anche dall&#8217;Amministrazione resistente, che lo ha peraltro qualificato come &#8220;<i>mero errore materiale</i>&#8221; che &#8220;<i>non inficia la sostanza del provvedimento, sorretto da ben altre motivazioni</i>&#8220;. L&#8217;affermazione appare riduttiva; anche se non sufficiente a viziare in modo irreparabile i provvedimenti impugnati, l&#8217;erroneo riferimento ad una circostanza significativa ai fini che qui interessano (l&#8217;unica qualificata <i>ex lege</i> come indicativa della sussistenza di situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa), poi rivelatasi inesistente, non può che gettare un&#8217;ombra sul percorso argomentativo che ha portato il Prefetto di Lucca all&#8217;adozione delle interdittive oggetto di causa.<br />
5.2) Passando agli altri elementi su cui si fondano i provvedimenti impugnati, il Collegio osserva quanto segue.<br />
Le considerazioni svolte nei provvedimenti impugnati circa presunti collegamenti tra le società ricorrenti e ambienti legati alla criminalità organizzata, per il tramite della società AR.PE.CA. s.p.a., poggiano su una concatenazione di elementi troppo lunga per risultare convincente. In particolare, la Prefettura di Lucca ha indirizzato la sua attenzione ai legami tra -OMISSIS- e la società M.G.L. Yatching Service s.r.l., riconducibile a soggetti gravati da pregiudizi penali specifici (-OMISSIS-), il primo dei quali a sua volta intrattiene rapporti amicali con un altro soggetto (-OMISSIS-) arrestato nel 2014 nell&#8217;ambito di un’operazione internazionale antidroga. Ciò che collega -OMISSIS- e la società M.G.L. è la circostanza che il primo è socio e consigliere di AR.PE.CA. s.p.a., di cui detiene personalmente il 10,20% del capitale, mentre M.G.L. ha una quota del 7,88%; inoltre AR.PE.CA. e M.G.L., così come le società ricorrenti, operano nel settore nautico e nel porto di Viareggio.<br />
Da quanto riportato nei provvedimenti impugnati emerge innanzitutto che nessun collegamento diretto è stato accertato tra le società ricorrenti e M.G.L. Yatching Service s.r.l. (nel ricorso n. 1386/2014 si precisa, anzi, che Manutenzioni Toscana s.r.l. non opera neppure nel settore nautico); l&#8217;anello di congiunzione tra le predette imprese viene identificato in -OMISSIS-, attraverso lo snodo di AR.PE.CA. s.p.a., di cui sia il predetto, sia M.G.L. sono soci. Il fatto è che il capitale sociale di AR.PE.CA. è ripartito tra una ventina di soggetti e la circostanza che uno di questi sia un&#8217;impresa ritenuta riconducibile (o comunque vicina) ad ambienti della criminalità organizzata non appare sufficiente per ravvisare la sussistenza di cointeressenze sospette tra detta impresa (o meglio, i soggetti pregiudicati che ne detengono il controllo, se non addirittura gli ambienti e i soggetti malavitosi con cui questi sono in contatto) e uno degli altri soci, in mancanza di più significativi elementi a supporto di una simile conclusione (non essendo tale il semplice dato oggettivo che AR.PE.CA., M.G.L. e Sa.Si.T. s.r.l. operino nel settore nautico e nel porto di Viareggio). Ma nei provvedimenti impugnati il collegamento -OMISSIS- &#8211; M.G.L. non risulta ulteriormente circostanziato.<br />
5.3) La rilevanza del procedimento penale pendente presso il Tribunale di Lucca per illeciti commessi &#8220;<i>nell&#8217;ambito di un sistema corruttivo affermatosi nel porto di Viareggio</i>&#8220;, in cui risultava coinvolto, quale personaggio definito influente, anche -OMISSIS- deve ritenersi sostanzialmente azzerata dall&#8217;archiviazione del procedimento stesso, disposta dal GIP del Tribunale di Lucca con ordinanza del 30 marzo 2015. Premesso che i riferimenti a detto procedimento contenuti nelle interdittive impugnate risultano generici e fumosi, dunque privi di significativa consistenza, si deve rilevare che nell&#8217;ordinanza citata il GIP si è così espresso per quanto riguarda la posizione di -OMISSIS-: &#8220;<i>si desume (in totale assenza, peraltro, di eventuali elementi contrari emersi dalle indagini) l&#8217;assoluta infondatezza dei sospetti manifestati dalla P.G. sulla scorta di dichiarazioni di soggetti privi della benché minima attendibilità</i>&#8220;; contro l&#8217;indagato sono state svolte &#8220;<i>senza alcun esito, attività di indagine protratte nel tempo…, che hanno &#8220;scavato&#8221; nelle attività della società da lui gestite risalendo a ritroso fino agli anni ‘90, senza che siano emersi elementi obiettivi di riscontro all&#8217;ipotesi… se le società in questione fossero state in qualche modo favorite per ottenere l&#8217;assegnazione di appalti nell&#8217;ambito dei lavori pubblici svolti dal Comune di Viareggio… il -OMISSIS-non solo si è comportato correttamente ma… le sue società avevano, a differenza di quelle concorrenti, le carte in regola per partecipare alle varie gare e soprattutto per vincerle</i>&#8220;. Ciò viene affermato sia con riferimento agli &#8220;<i>incarichi conferiti alla S.A.S.I.T. S.r.l. per il dragaggio del porto di Viareggio</i>&#8220;, sia per quanto riguarda l&#8217;impianto di compostaggio &#8220;<i>conferito da LA BIOFERTIL S.p.a. a SEA RISORSE S.p.a., a seguito dell&#8217;aggiudicazione della gara di privatizzazione indetta da SEA S.p.a.</i> &#8220;, sia in ordine &#8220;<i>all&#8217;acquisizione delle quote della MO.VER S.p.a.</i> &#8220;.<br />
La citata ordinanza ha posto fine ad un procedimento penale di cui la stessa Procura della Repubblica di Lucca aveva chiesto l&#8217;archiviazione in data 19/9/2014 &#8220;<i>in quanto gli elementi raccolti non consentono di sostenere l&#8217;accusa in giudizio, neppure a seguito della ulteriore attività di indagine svolta dai CC. e sintetizzata nella informativa del 28/7/2014</i>&#8220;. E la nettezza di tali conclusioni non può non rilevare ai fini del presente giudizio. <br />
5.4) Restano i riferimenti all&#8217;attività di Sa.Si.T. s.r.l. e agli interessi di -OMISSIS- nel settore della gestione dei rifiuti. In proposito si rileva:<br />
&#8211; nei provvedimenti impugnati non si fa cenno ad alcuno specifico elemento che possa concretamente collegare la società predetta con ambienti malavitosi, al di là del suggestivo, ma generico richiamo alla presenza di esponenti del clan dei Casalesi in Via<br />
&#8211; i rapporti tra -OMISSIS- e -OMISSIS-nell&#8217;ambito del C.d.A. della società pubblica Biosea s.r.l. sono cessati nel 2003 (quando il primo è cessato dalla carica di consigliere, come risulta dalla visura camerale depositata in giudizio); le vicende penali r<br />
g- gli ulteriori riferimenti a collegamenti tra società pubbliche viareggine (SEA Gas s.p.a e SEA Risorse s.p.a.) e società del gruppo -OMISSIS-(La Biofertil s.r.l.), contenuti solo nell&#8217;interdittiva riguardante Sa.Si.T., non aggiungono elementi di sostanziale novità, né presentano significativo rilievo ai fini dell&#8217;individuazione di situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa ex artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011.<br />
6) In conclusione, le informazioni antimafia interdittive impugnate con i ricorsi n. 1386 e n. 1967 del 2014 risultano illegittimamente emesse dal Prefetto di Lucca perché si fondano su un quadro di elementi che in parte sono stati travisati o erroneamente rappresentati (il rinvio a giudizio del sig. -OMISSIS-), in parte hanno trovato decisiva smentita nelle valutazioni dell&#8217;Autorità giudiziaria (il procedimento penale archiviato presso il Tribunale di Lucca), in parte sono frutto di congetture e deduzioni prive della consistenza necessaria per legittimare l&#8217;adozione di misure preventive ampiamente discrezionali, che costituiscono &#8220;<i>l&#8217;anticipazione massima possibile, in uno Stato di diritto qual è la Repubblica, della soglia di difesa sociale</i>&#8221; (così Consiglio di Stato, sez. III, 22 dicembre 2014 n. 6326). Non si tratta, dunque, dell&#8217;insufficienza di singoli dati, bensì di un quadro complessivo che non regge ad una puntuale analisi critica e che non è quindi idoneo a supportare i provvedimenti impugnati.<br />
I ricorsi n. 1386 e n. 1967 del 2014 devono pertanto essere accolti e conseguentemente i provvedimenti impugnati vanno annullati.<br />
7) Alle medesime conclusioni si deve pervenire per quanto riguarda il ricorso n. 1821/2014 e i motivi aggiunti successivamente proposti dalla società Manutenzioni Toscana s.r.l. Le prime censure formulate dalla predetta società contro i provvedimenti ivi impugnati sono di illegittimità derivata dall&#8217;illegittimità dell&#8217;informazione antimafia interdittiva n. 7 del 23/5/2014, impugnata con il ricorso n. 1386/2014. All&#8217;accoglimento di quest&#8217;ultimo ricorso consegue dunque in via derivata l&#8217;accoglimento del ricorso n. 1821/2014 e dei successivi motivi aggiunti e l&#8217;annullamento dei provvedimenti impugnati dalla società ricorrente.<br />
8) Le spese dei giudizi riuniti vanno poste a carico del Ministero dell&#8217;Interno e sono liquidate nel dispositivo, con compensazione per quanto riguarda gli altri soggetti intimati.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando:<br />
a) dispone la riunione dei giudizi sui ricorsi nn. 1386, 1821 e 1967 del 2014;<br />
b) accoglie i predetti ricorsi e i motivi aggiunti successivamente proposti e conseguentemente annulla i provvedimenti con tali atti impugnati;<br />
c) condanna il Ministero dell&#8217;Interno al pagamento delle spese dei giudizi riuniti nella misura di:<br />
&#8211; € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre agli accessori di legge in favore della società S.R.L. Manutenzioni Toscana e del sig. -OMISSIS-, in solido;<br />
&#8211; € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre agli accessori di legge in favore della società Sa.Si.T. s.r.l.<br />
Compensa le spese nei confronti degli altri soggetti intimati.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, per procedere all&#8217;oscuramento delle generalità degli altri dati identificativi di tutte le persone fisiche citate in sentenza, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Saverio Romano, Presidente<br />
Eleonora Di Santo, Consigliere<br />
Carlo Testori, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 08/07/2015</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-8-7-2015-n-1019/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2015 n.1019</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2012 n.1019</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-24-5-2012-n-1019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-24-5-2012-n-1019/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-24-5-2012-n-1019/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2012 n.1019</a></p>
<p>C. Allegretta – Presidente, F. Cocomile – Estensore sulla legittimità dell&#8217;esclusione da una gara telematica di un&#8217;offerta priva di sottoscrizione in forma digitale 1. Contratti della p.a. – Offerte di gara – Procedura telematica – Offerta trasmessa in via telematica – Sottoscrizione – Omissione – Esclusione dalla gara – E’</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-24-5-2012-n-1019/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2012 n.1019</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-24-5-2012-n-1019/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2012 n.1019</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">C. Allegretta – Presidente, F. Cocomile – Estensore</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità dell&#8217;esclusione da una gara telematica di un&#8217;offerta priva di sottoscrizione in forma digitale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Offerte di gara – Procedura telematica – Offerta trasmessa in via telematica – Sottoscrizione – Omissione – Esclusione dalla gara – E’ legittima.	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Offerte di gara – Offerte presentate per via telematica – Art.77 comma 6 lett. b), d.lg. n.163 del 2006 – E’ norma imperativa.	</p>
<p>3. Contratti della p.a. – Offerte di gara – Sottoscrizione (anche digitale) – Difetto – Legittima causa di esclusione – Art.46 comma 1-bis, d.lg. n.163 del 2006 – Norma imperativa.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In caso di procedura telematica di gara, è legittima l’esclusione dell’impresa che ha omesso di sottoscrivere la propria offerta trasmessa in via telematica, avendo utilizzato uno strumento (inserimento del codice PIN presso l’apposita piattaforma informatica del sito internet www.albofornitori.it gestito da CSAMED s.r.l.) che non assicura certezza in ordine alla provenienza del documento.	</p>
<p>2. E’ da considerare norma imperativa prevalente sulle contrastanti prescrizioni legislative anteriori e su quelle di natura regolamentare l’art. 77 comma 6 lett. b), d.lg. 12 aprile 2006 n.163, secondo cui le offerte presentate per via telematica possono essere effettuate solo utilizzando la firma elettronica digitale come definita e disciplinata dal d.lg. 7 marzo 2005 n.82.	</p>
<p>3. Ai sensi dell’art. 46 comma 1-bis, d. lg. 12 aprile 2006 n.163 (comma introdotto dall’art. 4, d.l. 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, nella l. 12 luglio 2011n. 106) il difetto di sottoscrizione dell’offerta (si deve intendere anche digitale) è legittima causa di esclusione dalla gara; anzi, proprio tale norma pone in rilievo il carattere imperativo della prescrizione relativa alla necessità della sottoscrizione (digitale nel caso di gara telematica) dell’offerta, in quanto costituente adempimento essenziale finalizzato a comprovare l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva dell’offerta al concorrente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 350 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da </p>
<p>Perhospital s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Ernesto Sticchi Damiani e Andrea Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Lofoco, in Bari, via Pasquale Fiore, 14;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani, rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Zaccaro, con domicilio eletto presso l’avv. Salvatore Santovito, in Bari, corso Italia, 19;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Covidien Italia s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Piero Fidanza, con domicilio eletto presso l’avv. Massimo Malena, in Bari, via Amendola, 170/5;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l’annullamento,<br />	<br />
</b>previa concessione di misura cautelare,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; della deliberazione n. 42 del 12.1.2011, pubblicata all’Albo pretorio dell’Azienda Sanitaria Locale BAT in data 17.1.2011 e mai comunicata a Perhospital s.r.l., avente ad oggetto “Procedura telematica <i>ex</i> art. 125 dlgs n. 163/2006 per la fornitura di circuiti e umidificatori per respiratori meccanici da assegnare all’U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Barletta e Trani. Aggiudicazione provvisoria”, con la quale il Commissario Straordinario ha proceduto alla esclusione dell’offerta pervenuta dalla società ricorrente, in quanto tale offerta non risultava essere stata firmata e, contestualmente, ha deliberato di aggiudicare in via provvisoria detta fornitura ad altra impresa;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa, nei limiti di interesse, la nota prot. n. 52781 del 27.7.2010, con la quale la medesima Azienda Sanitaria, ai sensi dell’art. 125 dlgs n. 163/2006, ha richiesto alla soci<br />
e per la declaratoria di inefficacia del contratto d’appalto, ove nelle more sottoscritto;<br />	<br />
nonché per il risarcimento dei danni attraverso la reintegrazione in forma specifica, con conseguente subentro nel contratto, ove nelle more sottoscritto, e/o per equivalente;<br />	<br />
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 9 marzo 2011, per l’annullamento,<br />	<br />
<i></p>
<p align=center>previa concessione di misura cautelare,</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>&#8211; della nota prot. n. 15302 del 23.2.2011, recante ad oggetto “Procedura telematica <i>ex</i> art. 125 dlgs n. 163/2006 per la fornitura di circuiti e umidificatori per respiratori meccanici da assegnare all’U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Barletta e Trani. Informativa in ordine all’intento di proporre ricorso giurisdizionale ai sensi dell’art. 243-<i>bis</i> dlgs n. 163/2006. Riscontro”, con la quale l’Azienda Sanitaria Locale BAT ha riscontrato l’informativa inviata da Perhospital s.r.l. in ordine all’intento di proporre ricorso giurisdizionale avverso la deliberazione n. 42 del 12.1.2011, pubblicata all’Albo pretorio dell’Azienda Sanitaria Locale BAT in data 17.1.2011 e mai comunicata a Perhospital s.r.l., avente ad oggetto “Procedura telematica <i>ex</i> art. 125 dlgs n. 163/2006 per la fornitura di circuiti e umidificatori per respiratori meccanici da assegnare all’U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Barletta e Trani. Aggiudicazione provvisoria”, con la quale il Commissario Straordinario ha proceduto alla esclusione dell’offerta pervenuta dalla società ricorrente, in quanto tale offerta non risultava essere stata firmata e, contestualmente, ha deliberato di aggiudicare in via provvisoria detta fornitura ad altra impresa;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e/o consequenziale;</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani e di Covidien Italia s.p.a.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 7 marzo 2012 per le parti i difensori avv.ti Andrea Sticchi Damiani e Stefania Miccoli, su delega dell’avv. Piero Fidanza;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>La ricorrente Perhospital s.r.l. impugna la propria esclusione (deliberazione n. 42/2011 della Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani) dalla procedura telematica <i>ex</i> art. 125 dlgs 12 aprile 2006, n. 163 indetta dalla stessa ASL per la fornitura di circuiti e umidificatori per respiratori meccanici da assegnare all’U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Barletta e Trani.<br />	<br />
Contesta, altresì, l’aggiudicazione provvisoria in favore della controinteressata Covidien Italia s.p.a.<br />	<br />
L’esclusione della deducente è motivata con riferimento alla omessa sottoscrizione della propria offerta.<br />	<br />
Il gravato provvedimento di esclusione cita Cons. Stato, Sez. IV, 31.3.2010, n. 1832 secondo cui “La mancata sottoscrizione di un atto che costituisce uno dei documenti integranti la domanda di partecipazione alla gara da parte di un concorrente non può essere considerata in via di principio una irregolarità formale sanabile nel corso del procedimento perché fa venire meno la certezza della provenienza e della piena assunzione di responsabilità in ordine ai contenuti della dichiarazione nel suo complesso.”.<br />	<br />
La ricorrente censura, inoltre, la nota prot. n. 52781 del 27.7.2010 contenente l’invito <i>ex</i> art. 125 dlgs n. 163/2006 nella parte in cui non prevede espressamente, ai fini della ammissibilità dell’offerta, la necessità della sottoscrizione mediante firma autografa ovvero in forma digitale.<br />	<br />
Rileva l’interessata di aver inviato la propria offerta con un <i>file</i> di testo in calce alla quale era apposta l’indicazione “Perhospital s.r.l.”; che la procedura telematica per cui è causa è disciplinata dal d.p.r. 4 aprile 2002, n. 101 richiamato dall’art. 253, comma 14 dlgs n. 163/2006; che la suddetta normativa consente la presentazione alla P.A. di istanze e dichiarazioni in via telematica anche con strumenti diversi dalla carta d’identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purché tali strumenti consentano l’individuazione del soggetto; che la pronuncia del Consiglio di Stato richiamata nel provvedimento di esclusione riguarda una gara tradizionale (cartacea), non già telematica.<br />	<br />
Evidenzia, altresì, che la partecipazione all’asta <i>on-line</i> era riservata ai fornitori iscritti all’Albo telematico della stazione appaltante; che detti fornitori potevano accedere al sistema dopo aver eseguito con successo una procedura di identificazione (cosiddetto <i>log-in</i>); che la procedura in esame contempla l’inserimento degli indirizzi di posta elettronica del referente e del codice PIN prescelto; che, pertanto, ciascun soggetto iscritto all’Albo dei fornitori è munito di un apposito codice PIN mediante l’uso del quale è stata inoltrata l’offerta; che gli specifici strumenti di identificazione informatica prescelti dall’ASL BAT consentivano con assoluta certezza di comprovare, oltre alle generalità del dichiarante, l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva dell’offerta ad un determinato concorrente, tanto più che l’offerta una volta inviata telematicamente non era più modificabile; che conseguentemente la propria offerta, avendo rispettato detta procedura (con inserimento del codice PIN), è conforme alla previsione di cui all’art. 64, comma 2 dlgs 7 marzo 2005, n. 82, risultando nel caso di specie la sottoscrizione una formalità ultronea ed irrazionale per un’asta <i>on-line</i>, oltre che impossibile data l’immaterialità del documento informatico contenente l’offerta economica.<br />	<br />
Sottolinea, ancora, che la lettera di invito non conteneva una indicazione esplicita in merito alla sottoscrizione dell’offerta ovvero in ordine alle relative modalità, limitandosi a stabilire la nullità delle offerte presentate oltre il termine stabilito; che non è ammissibile l’esclusione dalla gara per cause diverse da quelle espressamente previste dal bando di gara in forza dei principi dell’autovincolo, di tutela dell’affidamento e della massima partecipazione; che, nel caso di specie, non essendo prevista dalla disciplina di gara la sanzione espressa della esclusione per omessa sottoscrizione dell’offerta inviata in via telematica, non era possibile disporre l’esclusione della partecipante.<br />	<br />
La deducente censura, in via subordinata, la nota prot. n. 52781 del 27.7.2010 (<i>i.e.</i> l’invito <i>ex</i> art. 125 dlgs n. 163/2006) nella parte in cui non ha prescritto espressamente che ai fini dell’ammissibilità dell’offerta era necessaria la sottoscrizione con firma autografa ovvero digitale.<br />	<br />
Chiede, infine, dichiararsi l’inefficacia del contratto eventualmente stipulato, il risarcimento del danno in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente.<br />	<br />
L’ASL BAT con nota prot. n. 15302 del 23.2.2011 si pronunciava sull’istanza <i>ex</i> art. 243 <i>bis</i> dlgs n. 163/2006, confermando la deliberazione n. 42/2011 (impugnata con l’atto introduttivo).<br />	<br />
Con ricorso per motivi aggiunti la Perhospital contesta la nota suddetta, deducendo censure di illegittimità derivata.<br />	<br />
Si costituivano l’Amministrazione e la controinteressata Covidien Italia s.p.a., resistendo al gravame.<br />	<br />
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso, integrato da motivi aggiunti, sia infondato.<br />	<br />
Invero, la Perhospital s.r.l. è stata legittimamente esclusa dalla procedura telematica di gara oggetto della presente controversia per aver omesso di sottoscrivere la propria offerta trasmessa in via telematica, avendo utilizzato uno strumento (inserimento del codice PIN presso l’apposita piattaforma informatica del sito internet www.albofornitori.it gestito da CSAMED s.r.l.) che non assicura certezza in ordine alla provenienza del documento.<br />	<br />
Ai sensi dell’art. 77, comma 6, lett. b) dlgs n. 163/2006 le offerte presentate per via telematica possono essere effettuate solo utilizzando la firma elettronica digitale come definita e disciplinata dal dlgs n. 82/2005.<br />	<br />
La disposizione da ultimo citata è da considerare norma imperativa prevalente sulle contrastanti prescrizioni legislative anteriori e su quelle di natura regolamentare (come il d.p.r. n. 101/2002).<br />	<br />
Inoltre, ai sensi dell’art. 253, comma 12 dlgs n. 163/2006 “Ai fini dell’applicazione dell’articolo 77, per un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le stazioni appaltanti non richiedono agli operatori economici l’utilizzo degli strumenti elettronici quale mezzo esclusivo di comunicazione, salvo nel caso di ricorso all’asta elettronica e di procedura di gara interamente gestita con sistemi telematici.”.<br />	<br />
Tuttavia, tale periodo transitorio è ormai cessato, con la conseguenza che nel caso di specie trova piena applicazione il citato art. 77 dlgs n. 163/2006.<br />	<br />
Pertanto, la disposizione imperativa in commento doveva essere osservata dalla odierna ricorrente, pur in mancanza di espresso richiamo nella <i>lex specialis</i> di gara.<br />	<br />
Si rammenta, altresì, che ai sensi dell’art. 46, comma 1 <i>bis</i> dlgs n. 163/2006 (comma introdotto dall’art. 4 decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2011, n. 106) il difetto di sottoscrizione (si deve intendere anche digitale) è legittima causa di esclusione dalla gara.<br />	<br />
Anzi, proprio la specifica previsione normativa contenuta nel menzionato comma 1 <i>bis</i> pone in rilievo il carattere imperativo della prescrizione relativa alla necessità della sottoscrizione (digitale nel caso di gara telematica) dell’offerta, in quanto costituente adempimento essenziale finalizzato a comprovare l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva dell’offerta al concorrente.<br />	<br />
Non è, quindi, censurabile l’esclusione della Perhospital per omessa sottoscrizione con firma digitale dell’offerta formulata.<br />	<br />
Con memoria depositata in data 17 febbraio 2012 (non notificata e quindi non valutabile alla stregua di ricorso per motivi aggiunti) la società ricorrente rileva, inoltre, di essere venuta a conoscenza, a seguito di accesso (istanza di accesso del 18/20.5.2011 riscontrata con nota prot. n. 64209 del 17.8.2011), della circostanza che per la gara <i>de qua</i> “non risulta necessaria la firma digitale” e che “così come già chiarito con nota prot. n. 15302 del 23.02.2011 è pervenuta l’offerta di codesta ditta in pdf senza alcuna sottoscrizione”; che nessuno dei partecipanti alla gara in oggetto ha siglato la propria offerta attraverso lo strumento della firma digitale.<br />	<br />
A tal riguardo, va rilevato che la circostanza (evidenziata per la prima volta da parte ricorrente con la suddetta memoria) della omessa sottoscrizione, da parte di altre imprese partecipanti alla gara, della propria offerta con firma digitale avrebbe potuto, al più, costituire oggetto di censura con apposito ricorso per motivi aggiunti notificato.<br />	<br />
Detta contestazione, tuttavia, è formulata &#8211; come visto &#8211; per la prima volta nella memoria (non notificata) depositata in data 17 febbraio 2012.<br />	<br />
Peraltro, essendo stata la società ricorrente legittimamente esclusa in base alle considerazioni espresse in precedenza, la stessa &#8211; secondo il condivisibile principio affermato da Cons. Stato, Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4 &#8211; non è legittimata a proporre doglianze avverso la partecipazione di altre imprese alla gara.<br />	<br />
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione sia del ricorso introduttivo che di quello per motivi aggiunti.<br />	<br />
Essendo stata riscontrata la legittimità dei provvedimenti gravati, non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria azionata dalla società ricorrente.<br />	<br />
In considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, nonché della qualità delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti, lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Corrado Allegretta, Presidente<br />	<br />
Savio Picone, Primo Referendario<br />	<br />
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 24/05/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-24-5-2012-n-1019/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2012 n.1019</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2009 n.1019</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-2-2009-n-1019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Iannotta, Est. Giambartolomei Telecom Italia s.p.a. (Avv. G. F. Ferrari), Sirti Sistemi s.p.a. c/ Comune di Milano (Avv.ti R. Izzo, M.T. Maffey, S. Pagano, M.R. Surano), Enterprise Digital Architects s.p.a. (Avv. F. Tedeschini), Siemens s.p.a. (Avv.ti R. e S. Bonatti, P. e D. Vaiano) BT Italia s.p.a. (Avv.ti M.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.  Iannotta,  Est. Giambartolomei<br /> Telecom Italia s.p.a. (Avv. G. F. Ferrari), Sirti Sistemi s.p.a. c/ Comune di Milano (Avv.ti R. Izzo, M.T. Maffey, S. Pagano, M.R. Surano), Enterprise Digital Architects s.p.a. (Avv. F. Tedeschini), Siemens s.p.a. (Avv.ti R. e S. Bonatti, P. e D. Vaiano) BT Italia s.p.a. (Avv.ti M. Protto, P. Borghi), Vitrociset s.p.a. (Avv.ti A. Pezzana, L. F. Bracci)</span></p>
<hr />
<p>sui limiti di ammissibilità delle varianti in sede di offerta, nelle gare da aggiudicarsi secondo il criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. &#8211; Appalto di servizi &#8211; Gara &#8211;  Offerta economicamente più vantaggiosa &#8211; Varianti  &#8211; Ammissibilità &#8211; Sussiste &#8211; Limite  &#8211; Requisiti minimi &#8211; Valutazione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 24, d.lgs. 157/95 permette di presentare varianti in sede di offerta per gli appalti di servizi da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, demandando alla p.a. di indicare nel bando se le varianti sono ammesse e quali sono i c.d. requisiti minimi ai quali attenersi. In tale prospettiva le modifiche al progetto proposto dalla stazione appaltante sono ammesse purchè non si alterino i caratteri essenziali  delle prestazioni richiesta dalla lex specialis. Tanto considerato, la clausola della lex specialis che prescriva la conformità dell’offerta tecnica ai contenuti del progetto preliminare, va intesa nel senso di rendere inderogabili i contenuti d’insieme del progetto preliminare e non i singoli requisiti tecnici.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
Quinta Sezione</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la seguente<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso in appello n. 6776 del 2007 proposto dalla</p>
<p><b>Telecom Italia S.p.A.</b>, in persona del suo procuratore speciale,in proprio e quale capogruppo mandataria del RTI con Sirti Sistemi S.p.A. e della Sirti S.p.A. (già Sirti Sistemi S.p.A)., in persona del procuratore speciale, in proprio ed in qualità di mandante del RTI con Telecom Italia S.p.A., entrambe rappresentate e difese dall’ avv. Giuseppe Franco Ferrari ed elettivamente domiciliate in Roma, via di Ripetta n.142;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
il <b>Comune di Milano</b>, in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaele Izzo, Maria Teresa Maffey, Stefania Pagano e Maria Rita Surano ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio del primo, via Lungotevere Marzio n. 3;	</p>
<p align=center>e nei confronti</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
-di <b>Enterprise Digital Architects S.p.a.</b>, in proprio ed in qualità di mandataria del RTI con Siemens S.p.A., inizialmente in persona del legale rappresentante pro-tempore, successivamente del curatore fallimentare, rappresentata e difesa dall’ avv.<br />
-di <b>Siemens S.p.A</b>, in proprio ed in qualità di mandante del RTI con Enterprise Digital Architects S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Rinaldo e Stefano Bonatti, Paolo e Diego Vaiano, ed elet<br />
di <b>BT Italia S.p.A.</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mariano Protto e Paolo Borghi ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio del primo, via Domenico Chelini n. 10;	</p>
<p align=center>con l’intervento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
-della <b>Vitrociset S.p.A.</b>, in persona del legale rappresentante quale avente causa della fallita Enterprise Digital Architect (EDA) S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Aldo Pezzana e Luciano Filippo Bracci ed elettivamente domiciliata in Rom	</p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
della sentenza 6 giugno 2007 n. 4755, resa dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia-Milano- sez.I; </p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati e gli appelli incidentali;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano, delle soc. di Siemens S.p.A. ed Enterprise Digital Architects S.p.A., della BT Italia S.p.A. e della soc. Vitrociset S.p.A.;<br />	<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Relatore, alla pubblica udienza dell’ 8 luglio 2008, il Cons. Giancarlo Giambartolomei;<br />	<br />
Uditi gli avvocati Ferrari, Izzo, Tedeschini, Vaiano, Pezzana e Protto;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>!.-Con ricorso notificato il 27 luglio 2007 le società Telecom Italia S.p.A. e Sirti S.p.A. hanno proposto appello avverso la sentenza resa dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia-Milano- sez.I, n. 4755 del 6.6.2007.<br />	<br />
Condetta sentenza è stato respinto il ricorso proposto avverso gli atti di aggiudicazione alla costituenda ATI, tra Enterprise Digital Architects S.p.A. e Siemens S.p.A., di una gara d’ appalto-concorso indetta per l’ acquisizione dei servizi per la gestione di un sistema integrato di telecomunicazioni per voci, dati ed immagini, comprensivo della fornitura degli apparati .<br />	<br />
Nelle more del giudizio in appello la soc. Enterprise Digital Architects S.p.A. è stata dichiara fallita con sentenza 22 ottobre 2007 n. 292 emessa dal Tribunale di Roma che nel contempo ha provveduto a nominare un curatore fallimentare. <br />	<br />
La parte appellante ha riassunto il ricorso con atto notificato il 22-25 febbraio 2008 anche al curatore fallimentare.<br />	<br />
A seguito del fallimento della società Enterprise Digital Architects (E.D.A.) S.p.A, mandataria dell’ ATI risultata aggiudicataria, l’ Amministrazione comunale, avvalendosi della facoltà prevista dall’ art. 11, co. 8, del d.lgs 27 marzo 1995 n. 157, ha deciso di proseguire il contratto con la soc. British Telecom Italia S.p.A., in possesso dei requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di detto fallimento e designata a sua volta mandataria in sostituzione della società fallita.<br />	<br />
La soc. Siemens S.p.A. , in accordo con tale decisione, ha costituito un raggruppamento temporaneo di imprese con la nuova società (British Telecom Italia S.p.A.) per cui, con determinazione dirigenziale 7 aprile 2008, è stata formalizzata la prosecuzione dell’ appalto ed in data 12 maggio 2008 si è provveduto ad un’ integrazione del contratto precedentemente stipulato.<br />	<br />
La controinteresse Siemens S.p.A. ed Enterprise Digital Architect (E.D.A.) S.p.A, con separati atti, si sono costituite ed hanno depositate memorie e proposto appello incidentale, avendo cura la seconda società di costituirsi nuovamente e di riproporre l’ appello incidentale, previa autorizzazione del giudice delegato del fallimento  <br />	<br />
Il Comune di Milano si è costituito ed ha prodotto documenti e scritti difensivi.<br />	<br />
Si è costituita ed ha depositato controricorso e documenti la BT Italia S.p.A.<br />	<br />
Ha interposto intervento la Vitrociset S.p.A nella dichiarata veste di avente causa della fallita Enterprise Digital Architect (E.D.A.) S.p.A.<br />	<br />
 Nella Camera di Consiglio del 26/10/2007 l’ istanza cautelare di sospensione è stata rinviata al merito.  <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1.-La sentenza appellata n. 4755 del 6.6.2007, resa dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ha respinto il ricorso ed i motivi aggiunti proposti in primo grado dalla Telecom Italia S.p.A. e dalla Sirti S.p.A (in proprio e quali componenti di un costituendo R.T.I.), diretti all’ annullamento: dell’ aggiudicazione (provvisoria e definitiva) disposta a favore del costituendo RTI tra le società Enterprise Digital Architect S.p.A Siemens S.p.A. (classificatosi al primo posto della graduatoria con punti 96,17, di contro ai punti 93,78 conseguiti dal raggruppamento appellante, collocatosi al secondo posto);degli atti della procedura di una gara d’ appalto-concorso indetta per l’ acquisizione dei servizi per la gestione di un sistema integrato di telecomunicazioni per voci, dati ed immagini, comprensivo della fornitura degli apparati; della clausola 1.4.1. delle “specifiche tecniche” ove intesa nel significato fatto proprio dall’ Amministrazione.<br />	<br />
Il giudice di prime cure, interpretata la clausola 1.4.1 , ha escluso che l’ offerta tecnica dell’ aggiudicataria fosse “non conforme” alle specifiche tecniche contenute nel capitolato e che, in conseguenza, dovesse essere eliminata; ha poi dichiarato improcedibile il ricorso incidentale proposto dall’ odierna controinteressata. <br />	<br />
Nell’ atto d’ appello le società Telecom Italia S.p.A . e Sirti S.p.A non hanno condiviso le conclusioni cui è giunto il giudice di prime cure rilevando, in particolare,che:<br />	<br />
a.-pur ammessa la possibilità di sviluppare contributi migliorativi al progetto base, la clausola 1.4.1 del capitolato, tutt’ altro che ambigua, avrebbe lasciato impregiudicato l’ obbligo di assicurare i prescritti requisiti minimi la cui vincolatività avrebbe dovuto indurre la Commissione a non ammettere le offerte tecniche che avessero presentato delle difformità rispetto al predetto progetto;<br />	<br />
b.-la seconda parte della clausola 1.4.1. si sarebbe riferita a disfunzioni rilevate in fase di esecuzione contrattuale e non sarebbe diretta a sanare vizi originari dell’ offerta, diversamente verrebbe violato il principio della <i>par conditio</i> ;<br />	<br />
c.-l’ offerta del costituendo RTI aggiudicatario sarebbe difforme dai requisiti minimi prescritti con riferimento a più elementi (che sono illustrati);<br />	<br />
d-.sarebbero state erroneamente respinte le censure di difetto di motivazione e di istruttoria.<br />	<br />
2.-L’ appello è infondato.<br />	<br />
2-1-L’appalto era preordinato al rinnovo completo dell’ attuale sistema di telecomunicazioni del Comune di Milano mediante un progetto mirato alla realizzazione di un’ infrastruttura multi-servizio a banda larga ed estesa all’ insieme di edifici di interesse per l’ Amministrazione.<br />	<br />
La complessità del progetto aveva imposto la previsione nella lex specialis e, più in particolare, nelle “specifiche tecniche” dell’ elaborazione da parte dell’ Amministrazione di un progetto preliminare al quale si sarebbero dovute attenere le ditte offerenti nello sviluppare un progetto esecutivo. <br />	<br />
Tale impostazione aveva reso necessario bandire una gara d’ appalto-concorso e indicare “l’offerta economicamente più vantaggiosa”quale criterio d’ aggiudicazione. <br />	<br />
In tale procedura alla Commissione di gara è attribuita una maggiore discrezionalità, non rivenibile nel caso in cui il sistema di selezione delle offerte riposi su “criteri matematici” e sia riconducibile al criterio “del prezzo più basso”, utilizzabile qualora tutte le condizioni tecniche sono predeterminate al momento dell’offerta e non è ammessa la possibilità di presentare varianti al progetto “base” predisposto dalla stazione appaltante.<br />	<br />
L’ art. 24 del d.lgs. n. 157 del 17 marzo 1995 ( attuativo della disciplina di cui alla direttiva 92/50/Cee) permette di presentare varianti in sede di offerta per gli appalti di servizi, facoltà che l’art. 76 del codice dei contratti pubblici ha esteso a tutti gli appalti, demandando all’Amministrazione di indicare nel bando se le varianti sono ammesse e quali i “requisiti minimi” ai quali attenersi.<br />	<br />
La possibilità di proporre variazioni migliorative significa che il progetto proposto dalla stazione appaltante può subire modifiche, purchè non si alterino i caratteri essenziali (i c.d. “ requisiti minimi”) delle prestazioni richieste dalla <i>lex specialis</i> per non ledere la<i> par condicio </i>(cfr. Cons. Stato, sez.V, 11 luglio 2008 n. 3481; id. sez. IV, 11 febbraio 1999, n. 149).<br />	<br />
2.-2.-Avendo presente siffatta procedura ed i principi che la regolano, può ora procedersi alla lettura ed all’ interpretazione delle disposizioni della clausola 1.4.1.<br />	<br />
La richiesta vincolatività ai contenuti del progetto preliminare, di cui al primo capoverso e sulla quale regge l’ impianto argomentativo della parte appellante, deve essere riferita all’ insieme del progetto le cui caratteristiche essenziali non potevano essere violate o pretermesse nello svilupparne gli elementi sulla base di peculiari conoscenze tecnologiche, apportando contributi migliorativi la cui valutazione tecnica, dal secondo capoverso, era espressamente rimessa alla Commissione che avrebbe dovuto tener conto “della loro “applicabilità, pertinenza e valore”.<br />	<br />
In conformità all’ art. 24 del d.lgs n. 157 del 1995 (trasfuso nell’ art. 76 del d.lgv n. 163 del 2006), ad essere inderogabili erano i contenuti d’ insieme del progetto preliminare e non i singoli requisiti tecnici.<br />	<br />
Diversamente, come puntualmente osservato in memoria dal Comune appellato, l’ imposizione della assoluta identità tra gli elementi tecnici delle offerte e le specifiche tecniche del capitolato speciale sarebbe stata del tutto irragionevole rispetto alla procedura adottata, ridotta ad una gara nella quale sarebbe stato utilizzato il criterio del prezzo più basso e non d’ appalto-concorso.<br />	<br />
La previsione di cui al terzo capoverso rafforza la soluzione interpretativa resa dal giudice di prime cure, poiché avrebbe permesso, nella fase valutativa e di scelta o (come sostenuto dalla parte appellante) nella fase di attuazione del progetto esecutivo prescelto, la riconduzione entro gli ambiti dell’ originaria ideazione il progetto stesso.<br />	<br />
La Commissione di gara non ha dato applicazione al terzo capoverso, preso in esame in questa sede solo al fine di una più compiuta indagine interpretativa; ne discende l’ inammissibilità delle censure che lo riguardano per difetto d’ interesse. <br />	<br />
2.-3.- Va ora verificato in concreto se la Commissione ha fatto buon uso del potere discrezionale attribuitole dalla clausola 1.4.1 (così come sopra intesa) e su quali dati istruttori e considerazioni motivazionali ha fondato la verifica di rispondenza del progetto esecutivo prescelto alle caratteristiche fondamentali del progetto preliminare e di idoneità del primo a perseguire il risultato funzionale contemplato nel secondo. <br />	<br />
Il capitolato speciale indicava diciannove “Temi ed Elementi di valutazione tecnica” in base ai quali attribuire i 60 punti previsti come punteggio massimo per l’ offerta tecnica. <br />	<br />
Nella riunione del 3 aprile 2006 (verbale n. 5) la Commissione ha individuato dei sub-criteri di ponderazione (c.d.”viste” )”, prendendo in considerazione per ognuno dei 19 temi o elementi di valutazione “la rilevanza e la consistenza dei contributi migliorativi offerti rispetto agli obbiettivi generali del tema”stesso. <br />	<br />
La sottocommissione, nominata per svolgere attività istruttoria e con compiti di verifica e di riscontro, per ogni progetto proposto dalle ditte concorrenti (come è possibile ricavare dall’ esame dei relativi verbali), con riguardo ai “temi” di cui sopra è cenno, ha effettuato un’ analitica elencazione dei dettagli, idonea a permettere alla Commissione di esprimere una valutazione rapportata ai parametri certi e prestabiliti nel capitolato e nella riunione del 3 aprile 2006, parametri la cui applicazione avrebbe comportato l’ automatica esclusione o, quanto meno, la non valorizzazione di ogni ideazione diversa per finalità, esigenze e contenuti dall’ originario progetto.<br />	<br />
Non ravvisata la carenza d’ istruttoria (e la necessità d’ addivenire alla richiesta consulenza tecnica d’ ufficio), è pienamente condivisibile quanto asserito dal giudice di prime cure per il quale un onere motivazionale particolare non si è reso necessario dal momento che “… attraverso il raffronto ed il punteggio attribuito a ciascuna voce il concorrente avrebbe potuto rendersi conto della maggiore o minore rispondenza delle soluzioni proposte rispetto alla necessità della stazione appaltante”.<br />	<br />
Dunque, la Commissione ha ritenuto il progetto esecutivo proposto dalle società Siemens S.p.A. ed Enterprise Digital Architect (E.D.A.) S.p.A compatibile con il contenuto del progetto base e, dall’ esame degli atti, tale valutazione non appare incoerente od irragionevole.<br />	<br />
Soccorre a tal fine l’ analitica disamina, condotta in memoria dalla difesa del Comune di Milano e di Siemens S.p.A., sul progetto risultato prescelto, con riferimento ai singoli “temi” sui quali la parte appellante ha posto la sua attenzione.<br />	<br />
Ne è risultato che le otto presunte difformità e le asserite incongruenze attengono ad aspetti tecnici marginali. <br />	<br />
Siffatta conclusione, condivisa dal Collegio, mostra la validità della valutazione tecnico-discrezionale della Commissione il cui giudizio, si ripete, poteva essere censurato per soli vizi d’ illogicità ed incongruenza. <br />	<br />
3.- In conclusione, l’appello principale deve essere respinto, mentre devono essere dichiarati improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse, gli appelli incidentali proposti dalla Siemens S.p.A. ed Enterprise Digital Architect (E.D.A.) S.p.A.<br />	<br />
Le spese possono essere compensate tra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>	Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione Quinta, definitivamente pronunziando sull’ appello indicato in epigrafe lo respinge.<br />
Compensa le spese.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’ 8 luglio 2008, con l’intervento dei Magistrati:<br />
#NOME?	                                   &#8211; Presidente <br />
#NOME?	                                    &#8211; Consigliere<br />
#NOME?	                                              &#8211; Consigliere<br />
#NOME?	                                    &#8211; Consigliere<br />
#NOME?	               &#8211; Consigliere,est.<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
il&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..20/02/09&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<br />	<br />
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>	<br />
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-2-2009-n-1019/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2009 n.1019</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1019</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1019/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1019/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1019</a></p>
<p>Non va sospesa la cartella per omesso versamento dell’imposta unica sulla raccolta scommesse ippiche per l’anno 2004 (c.d. “imposta unica” e “quote di prelievo” sulle giocate – scommesse effettuate presso l’agenzia condotta dall’impresa appellante) atteso che – relativamente al danno – le imposte e quote dibattute sono relative a somme</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1019/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1019</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la cartella per omesso versamento dell’imposta unica sulla raccolta scommesse ippiche per l’anno 2004 (c.d. “imposta unica” e “quote di prelievo” sulle giocate – scommesse effettuate presso l’agenzia condotta dall’impresa appellante) atteso che – relativamente al danno  – le imposte e quote dibattute sono relative a somme riscosse dall’appellante. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 1019/2008<br />
Registro Generale: 1475/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Quarta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres.ff. Costantino Salvatore<br /> Cons. Pier Luigi Lodi<br /> Cons. Antonino Anastasi<br />  Cons. Eugenio Mele<br /> Cons. Vito Carella Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 26 Febbraio 2008.<br />
Visto l&#8217;art.21,  della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>IMPRESA INDIVIDUALE “BADINO FABRIZIO”</b> rappresentato e difeso dagli  Avv.ti  LUDOVICO VILLANI e ROBERTO DAMONTEcon domicilio  eletto in Roma  VIA ASIAGO, 8/2  presso LUDOVICO VILLANI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO<br />
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA&#8217; CULTURALI<br />
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI<br />
MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE<br />
COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO<br />
U.N.I.R.E. -UNIONE NAZIONALE INCREMENTO RAZZE EQUINE</b><br />
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATO<br />
con domicilio  in Roma  VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p><b>AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO-UFF. REG.LE</b> non costituitosi;<br />
<b>GEST LINE S.P.A. </b>non costituitosi;<br />
<b>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI</b> non costituitosi;<br />
<b>COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO</b>rappresentato e difeso da: Avv.  MASSIMO RANIERIcon domicilio  eletto in Roma  VIA DEI TRE OROLOGI N. 14/A  presso MASSIMO RANIERI</p>
<p>per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR  LIGURIA  &#8211; GENOVA: SEZIONE II  n. 346/2006, resa tra le parti, concernente OMESSO VERSAMENTO IMPOSTA UNICA SULLA RACCOLTA SCOMMESSE IPPICHE ANNO 2004;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO<br />COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO<br />MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE<br />MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI<br />MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA&#8217; CULTURALI<br />U.N.I.R.E. -UNIONE NAZIONALE INCREMENTO RAZZE EQUINE<br />Udito il relatore Cons. Vito Carella e uditi, altresì, per le parti l’avv. Villani e l’avv. Sanino, su delega dell’avv. Ranieri;<br />
Considerato che è controversa cartella di pagamento relativa a mancata corresponsione all’Amministrazione della c.d. “imposta unica” e delle “quote di prelievo” sulle giocate – scommesse effettuate presso l’agenzia condotta dall’impresa appellante;<br />
Ritenuto – quanto al “fumus” – che le argomentazioni addotte dai primi giudici sembrano condivisibili al giudizio prognostico proprio di questa fase e –relativamente al danno – che le imposte e quote dibattute sono relative a somme riscosse dall’appellante;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 1475/2007).<br />
Spese compensate.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 26 Febbraio 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
Vito Carella</p>
<p>IL PRESIDENTE FF.<br />
Costantino Salvatore</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
Giacomo Manzo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1019/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1019</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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