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	<title>1018 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1018 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2018 n.1018</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-14-2-2018-n-1018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2018 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-14-2-2018-n-1018/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2018 n.1018</a></p>
<p>Pres. Veneziano/Est.Di Popolo Sull’accreditamento delle strutture sanitarie nella Regione Campania 1. Sanità – Accreditamento di strutture private &#8211; Legge finanziaria 2007 – Fabbisogno &#8211;  Va soddisfatto – Ordine &#8211; Strutture private transitoriamente accreditate &#8211; Strutture private già in esercizio – Strutture o attività di nuova realizzazione – Necessità &#8211; Sussiste</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-14-2-2018-n-1018/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2018 n.1018</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-14-2-2018-n-1018/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2018 n.1018</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Veneziano/Est.Di Popolo</span></p>
<hr />
<p>Sull’accreditamento delle strutture sanitarie nella Regione Campania</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Sanità – Accreditamento di strutture private &#8211; Legge finanziaria 2007 – Fabbisogno &#8211;  Va soddisfatto – Ordine &#8211; Strutture private transitoriamente accreditate &#8211; Strutture private già in esercizio – Strutture o attività di nuova realizzazione – Necessità &#8211; Sussiste<br /> 2. Sanità – Accreditamento di strutture private &#8211;   Legge finanziaria 2007 – Fabbisogno – Regione Campania &#8211; Art. 1, co. 237 quater, della l. r. Campania n. 4/2011 &#8211; ‘Scorrimento’ degli accreditamenti istituzionali – Strutture private &#8211; Presupposti &#8211; Autorizzazione all’erogazione di servizi di assistenza – Fabbisogno nel territorio interessato – Necessità – Sussiste<br /> 3. Sanità – Accreditamento di strutture private &#8211;   Legge finanziaria 2007 – Procedure di accreditamento regionale – Termine – 31.10.2014 – Inerzia dell’Amministrazione regionale – Illegittimità &#8211; Sussiste</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1.In materia sanitaria, in tema di accreditamento di strutture private, in conformità ai principi generali del sistema ed ai sensi dell&#8217;art. 1, comma 796, lett. s e t, della legge finanziaria 2007, il fabbisogno va soddisfatto, prioritariamente, attraverso l&#8217;accreditamento delle strutture private transitoriamente accreditate, da intendersi provvisoriamente accreditate alla data del 1 luglio 2007, successivamente delle strutture private già in esercizio e solo successivamente mediante l&#8217;accreditamento delle strutture o attività di nuova realizzazione.<br /> 2. In materia sanitaria, nella Regione Campania, ai fini dell’applicabilità dell’art. 1, co. 237 quater, della l. r. Campania n. 4/2011, ossia dello ‘scorrimento’ degli accreditamenti istituzionali alla seconda fase, rileva, da un lato, che la struttura richiedente l’accreditamento risulti autorizzata all’erogazione di servizi di assistenza in regime residenziale e, d’altro lato, che nell’allegato A al DCA n. 5 del 10 gennaio 2011 figuri individuato il fabbisogno di posti letto delle strutture residenziali sul territorio interessato.<br /> 3. In materia sanitaria, ai sensi dell’art. 1, comma 796, lett. t, della l. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007),  il termine ultimo entro cui dovevano completarsi le procedure regionali di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie provvisoriamente accreditate era fissato al 31 ottobre 2014, e per l’effetto,  è illegittimo il comportamento serbato dall’Amministrazione Regionale che non ha provveduto all’esame delle domande di accreditamento entro detto termine: invero, alla previsione di un termine si riconnette la possibilità, per tutti i centri privati interessati a conseguire nuovi accreditamenti, di attivare i rimedi volti a contrastare l’inerzia dell’amministrazione regionale, nonché di quella statale in persona degli organi commissariali straordinari all’uopo nominati, in modo da ottenere dal giudice amministrativo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e l’ordine di provvedere in merito, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br /> IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br /> (Sezione Prima)<br /> ha pronunciato la presente<br /> SENTENZA</div>
<p> sul ricorso numero di registro generale 2557 del 2017, proposto da: <br /> Aquilone Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Veronica De Michele e Italo Spagnuolo Vigorita, con domicilio eletto presso il loro studio, in Napoli, via Posillipo, 394; <br /> <em>contro</em><br /> Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Tiziana Taglialatela, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale, in Napoli, via Santa Lucia, 81; <br /> ASL Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Massimo La Rocca, domiciliato presso la Segreteria del TAR Campania, in Napoli, piazza Municipio, 64; <br /> Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario nella Regione Campania, Comune di Solopaca, non costituiti in giudizio; <br /> <em>per l’accertamento dell’illegittimità</em><br /> del silenzio serbato sull’istanza del 21 febbraio 2008, volta all’accreditamento istituzionale definitivo quale struttura residenziale psichiatrica.<br />  <br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e dell’ASL Benevento;<br /> Viste le memorie difensive;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2017 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>   </p>
<div style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</div>
<p> 1. Col ricorso in epigrafe, la Aquilone Società Cooperativa Sociale (in appresso, Cooperativa Aquilone) agiva avverso il silenzio serbato dalla Regione Campania sulla propria istanza del 21 febbraio 2008 (reiterata il 19 dicembre 2016 e il 17 febbraio 2017), volta all’accreditamento istituzionale definitivo per 20 posti letto quale struttura residenziale psichiatrica, oltre che per 5 posti letto quale centro diurno di assistenza terapeutico-riabilitativa psichiatrica.<br /> 2. Ad illustrazione dell’azione proposta, allegava che:<br /> a) la struttura da essa gestita (denominata Residenza Aquilone), classificata come SR (struttura residenziale psichiatrica terapeutico-riabilitativa) ai sensi del decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario nella Regione Campania (in appresso, DCA) n. 5 del 10 gennaio 2011, era stata autorizzata dal Comune di Solopaca – giusta provvedimento sindacale del 20 febbraio 2008, prot. n. 1627 – all’erogazione di servizi di assistenza psichiatrica terapeutico-riabilitativa in regime residenziale;<br /> b) con istanza del 21 febbraio 2008, aveva richiesto l’accreditamento istituzionale definitivo per 20 posti letto quale struttura residenziale psichiatrica, oltre che per 5 posti letto quale centro diurno di assistenza terapeutico-riabilitativa psichiatrica;<br /> c) nelle more dell’iter di accreditamento avviato con la domanda anzidetta, sarebbero state accreditate svariate strutture residenziali versanti in situazione identica alla propria;<br /> d) in data 19 dicembre 2016 (prot. n. 822999), aveva reiterato l’istanza a suo tempo presentata e, con atto del 17 febbraio 2017, aveva diffidato la Regione Campania a provvedere in merito al richiesto accreditamento istituzionale.<br /> 3. A fronte della perdurante inerzia dell’amministrazione intimata, la Cooperativa Aquilone proponeva il ricorso in epigrafe.<br /> Con esso denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 97 Cost., 2 ss. della l. n. 241/1990, nonché dei principi di buon andamento, trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa, lo sviamento e l’eccesso di potere per illogicità manifesta. Concludeva, quindi, invocando l’accertamento dell’obbligo della Regione Campania a provvedere sulla propria istanza di accreditamento istituzionale per 20 posti letto quale struttura residenziale psichiatrica, oltre che per 5 posti letto quale centro diurno di assistenza terapeutico-riabilitativa psichiatrica, nonché la nomina di un commissario ad acta che provvedesse in caso di ulteriore inerzia.<br /> 4. L’intimata Regione Campania si costituiva in giudizio per resistere all’azione esperita ex adverso.<br /> Si costituiva, altresì, l’intimata ASL Benevento, la quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.<br /> 5. Alla camera di consiglio del 22 novembre 2017, la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> 6. Venendo ora a scrutinare il ricorso, esso si rivela fondato nel merito.<br /> 7. Sussistono, infatti, le condizioni ex art. 1, comma 237 quater, della l. r. Campania n. 4/2011 (“Ferma restando la sussistenza del fabbisogno e delle condizioni di cui agli artt. 8 ter e 8 quater, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell&#8217;art. 1 della l. 23 ottobre 1992, n. 421), in conformità ai principi generali del sistema, ai sensi dell&#8217;art. 1, comma 796, lett. s e t, della l. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il fabbisogno va soddisfatto, prioritariamente, attraverso l&#8217;accreditamento delle strutture private transitoriamente accreditate, da intendersi provvisoriamente accreditate alla data del 1 luglio 2007, successivamente delle strutture private già in esercizio e solo successivamente mediante l&#8217;accreditamento delle strutture o attività di nuova realizzazione”) affinché l’interpellata amministrazione sanitaria regionale concluda il procedimento di accreditamento avviato con l’istanza del 21 febbraio 2008.<br /> In particolare, ai fini dell’applicabilità del citato art. 1, comma 237 quater, della l. r. Campania n. 4/2011, ossia dello ‘scorrimento’ degli accreditamenti istituzionali alla seconda fase, relativa alla categoria di strutture comprendente la Cooperativa Aquilone, rileva, da un lato, che quest’ultima risulta autorizzata all’erogazione di servizi di assistenza psichiatrica terapeutico-riabilitativa in regime residenziale per 20 posti letto (cfr. retro, sub n. 2, lett. a) e, d’altro lato, che nell’allegato A al DCA n. 5 del 10 gennaio 2011 figura individuato il fabbisogno di posti letto delle strutture residenziali psichiatriche sul territorio dell’ASL Benevento.<br /> Con riferimento ad una simile situazione, giova rammentare che la Sezione, con sent. n. 584 del 29 gennaio 2016, n. 5817 del 19 dicembre 2016 e n. 130 del 9 gennaio 2018, ha accertato – anche in favore delle strutture (solo) autorizzate – l’obbligo di concludere la fase di accreditamento istituzionale delle strutture provvisoriamente accreditate, poiché, una volta esauritasi quest’ultima ai sensi del citato art. 1, comma 237 quater, della l. r. Campania n. 4/2011, non potrà che essere avviato l’esame delle domande di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie già in esercizio.<br /> “Alla previsione di un termine – recita la menzionata pronuncia – si riconnette la possibilità, per tutti i centri privati interessati a conseguire nuovi accreditamenti, di attivare i rimedi volti a contrastare l’inerzia dell’amministrazione regionale, nonché di quella statale in persona degli organi commissariali straordinari all’uopo nominati, in modo da ottenere dal giudice amministrativo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e l’ordine di provvedere in merito, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva … ebbene, l’art. 1, comma 796, lett. t, della l. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) fissa al 31 ottobre 2014 il termine ultimo entro cui devono completarsi le procedure regionali di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie provvisoriamente accreditate … è abbondantemente scaduto il suddetto termine procedimentale e non sono pervenute osservazioni da parte delle autorità regionali interessate, per cui è da ritenere … che perduri tuttora l’inerzia amministrativa sulla conclusione della procedura di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie provvisoriamente accreditate”.<br /> 8. Alla stregua di quanto sopra, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente sentenza, la Regione Campania – in qualità di amministrazione presso la quale pende la richiesta di accreditamento – dovrà provvedere in via espressa sull’istanza del 21 febbraio 2008 (reiterata il 19 dicembre 2016 e il 17 febbraio 2017), restando, naturalmente, salva ogni valutazione in merito all’accoglibilità o meno di quest’ultima.<br /> 9. Quanto all’eccepito difetto di legittimazione passiva della resistente ASL Benevento, esso va riconosciuto, in quanto la ricorrente non risulta aver rivolto alcuna specifica censura o pretesa nei confronti di tale amministrazione, la quale, d’altronde, non figura quale destinataria dell’originaria istanza di accreditamento istituzionale definitivo né quale autorità competente ad adottare il provvedimento conclusivo del procedimento avviato.<br /> 10. Il Collegio si riserva di provvedere in ordine alla richiesta di nomina di un commissario ad acta ex art. 117, comma 3, cod. proc. amm., su impulso di parte ricorrente, da notificare alla controparte, all’esito del decorso del termine assegnato per l’adozione di un provvedimento espresso.<br /> 11. In applicazione del criterio della soccombenza, la Regione Campania va condannata al pagamento delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo, mentre, con riguardo all’ASL Benevento appare equo disporre la compensazione. </p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p> Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:<br /> &#8211; accoglie il ricorso in epigrafe;<br /> &#8211; per l’effetto, dichiara illegittimo il silenzio inadempimento serbato dalla Regione Campania sull’istanza della Aquilone Società Cooperativa Sociale del 21 febbraio 2008 (reiterata il 19 dicembre 2016 e il 17 febbraio 2017), volta all’accreditamento istituzionale per 20 posti letto quale struttura residenziale psichiatrica, oltre che per 5 posti letto quale centro diurno di assistenza terapeutico-riabilitativa psichiatrica, ordinandole di provvedere in maniera espressa al riguardo entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente sentenza;<br /> &#8211; dichiara il difetto di legittimazione passiva dell’ASL Benevento;<br /> &#8211; condanna la Regione Campania al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 1.500,00 (oltre oneri accessori, se dovuti), in favore della Aquilone Società Cooperativa Sociale;<br /> &#8211; compensa le spese processuali nei confronti dell’ASL Benevento.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br /> Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Salvatore Veneziano, Presidente<br /> Paolo Corciulo, Consigliere<br /> Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore<br />  </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-14-2-2018-n-1018/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2018 n.1018</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/7/2007 n.1018</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-5-7-2007-n-1018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-5-7-2007-n-1018/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-5-7-2007-n-1018/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/7/2007 n.1018</a></p>
<p>Non vanno sospesi il provvedimento edilizio che nega un accertamento di conformita’ e l’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi emessa da un Consorzio Parco, se manca la doppia conformita’ necessaria all’acccertamento di conformita’. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER LA LOMBARDIAMILANOSEZIONE II Registro Ordinanze:1018/2007 Registro Generale: 857/2007 nelle persone</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-5-7-2007-n-1018/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/7/2007 n.1018</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-5-7-2007-n-1018/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/7/2007 n.1018</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non vanno sospesi il provvedimento edilizio che nega un accertamento di conformita’ e l’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi emessa da un Consorzio Parco, se manca la doppia conformita’ necessaria all’acccertamento di conformita’. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA LOMBARDIA<br />MILANO<br />SEZIONE II</b></p>
<p>Registro Ordinanze:1018/2007<br />
Registro Generale: 857/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
MARIO AROSIO Presidente<br />CARMINE SPADAVECCHIA Cons.<br />DANIELE DONGIOVANNI Ref., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 05 Luglio 2007<br />
Visto il ricorso 857/2007  proposto da:<br />
<b>CO.GE.FI. SPA </b><br />
rappresentato e difeso da:SCROSATI CARLO LUIGI &#8211; CORSELLI ANNAROSA con domicilio eletto in MILANOVIA DOMODOSSOLA, 17pressoSCROSATI CARLO LUIGI  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO </b><br />
<b>COMUNE DI BUSCATE </b><br />
<b>REGIONE LOMBARDIA </b><br />
rappresentato e difeso da:FIDANI VIVIANA con domicilio eletto in MILANOAVV. REGIONALE VIA F. FILZI, 22presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
a) del provvedimento 18.01.2007 del Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino, comunicato a mezzo raccomandata RR in data 28.01.2007, di improcedibilità dell’istanza presentata dalla CO.GE.FI spa in data 07.12.2006 e dell’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi del 23.03.2007 del Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino, trasmessa in pari data a mezzo posta, e dell’eventuale silenzio-rifiuto sull’istanza ex art.36 T.U. dell’Edilizia presentata al Comune di Buscate;<br />
b) subordinatamente al mancato accoglimento del ricorso sub a), della delibera<br />
della Giunta Regionale del 21.02.2007 n.8/4186;<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
REGIONE LOMBARDIA<br />
Udito il relatore Ref. DANIELE DONGIOVANNI  e uditi i difensori presenti delle parti come da verbale;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;</p>
<p>Considerato, ad un sommario esame degli atti di causa, che il ricorso non appare assistito da sufficiente fumus boni iuris posto che, con l’adozione della variante parziale al PTCP del Parco regionale della Valle del Ticino (delibera del 24 marzo 2005), le aree della ricorrente sono state ricomprese nel perimetro del Parco e, pertanto, ai fini del rilascio del titolo edilizio in accertamento di conformità (ex art. 36 del DPR n. 380/2001 che presuppone, come noto, la c.d. “doppia conformità” dell’intervento sia momento della realizzazione delle opere che all’atto di presentazione della domanda, proposta nel maggio 2006 quando la variante al PTCP era già stata adottata), è necessaria la preventiva acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica che, con riferimento alle opere di ampliamento realizzate dalla ricorrente, non è possibile ottenere ai sensi degli artt. 167, comma 4 e 181, comma 1 ter del D.lgs n. 42/2004;<br />
che, per quanto riguarda le altre opere non comportanti aumento di volumetria, il Consorzio intimato non ha precluso la possibilità di valutare l’istanza rivolta al rilascio della predetta autorizzazione paesaggistica;<br />
che, con riferimento alla variante approvata dalla Regione Lombardia (in esecuzione di quanto previsto dalla L.R. n. 4/2002), la modifica della destinazione delle aree della ricorrente non appare inficiata dai vizi dedotti posto che tale scelta non sembra impedire lo svolgimento dell’attività condotta dalla società interessata;</p>
<p>Ritenuto che NON sussistono gli estremi previsti dall’art. 21 della legge 06.12.1971 n. 1034;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>MILANO, li 05 Luglio 2007<br />
Il Presidente<br />L’Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-5-7-2007-n-1018/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/7/2007 n.1018</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2004 n.1018</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-3-2004-n-1018/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2004 n.1018</a></p>
<p>Pres. Frascione – Est. Lipari Ba.SC.Edil. S.p.A. (Avv. Felice Laudario) / Comune di Sant’Anastasia (Avv. Antonio Lamberti) Procedimento amministrativo – attività di autotutela – comunicazione di avvio del procedimento – determinazione finale scaturente da istruttoria svolta nel corso di altro processo amministrativo – non occorre Nel caso in cui una</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-3-2004-n-1018/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2004 n.1018</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Frascione – Est. Lipari<br /> Ba.SC.Edil. S.p.A. (Avv. Felice Laudario) / Comune di Sant’Anastasia (Avv. Antonio Lamberti)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimento amministrativo – attività di autotutela – comunicazione di avvio del procedimento – determinazione finale scaturente da istruttoria svolta nel corso di altro processo amministrativo – non occorre</span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel caso in cui una determinazione di autoannullamento (nella specie, di una concessione edilizia) derivi dagli esiti di un’istruttoria svolta nel corso di un altro processo amministrativo, con la massima garanzia partecipativa offerta alle parti interessate, non occorre osservare minuziosamente le regole partecipative indicate dalla legge n. 241/1990, perché, in concreto, l’interessato era stato posto in condizione di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, con garanzie addirittura maggiori di quelle indicate dalla normativa sostanziale del procedimento.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;<br />
Con commento del prof. Nino Paolantonio <a href="/ga/id/2004/3/1619/d"> Autotutela e garanzie partecipative</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">non serve la comunicazione di avvio del procedimento se la determinazione di autotutela deriva dagli esiti di un’istruttoria svolta nel corso di un altro processo amministrativo, con la massima garanzia partecipativa offerta alle parti interessate</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br /> </b></p>
<p align=right>N.1018/04REG.DEC.<br />N. 1042 REG.RIC. <br />ANNO 1998 </p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br /> Sezione Quinta</b></p>
<p>la pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 1042/1998 proposto da<br />
<b>S.G. Costruzioni s.a.s., </b>società incorporante la Ba.SC.EDIl s.p.a., rappresentate e difese dall’Avv. Felice Laudadio, ed elettivamente domiciliate presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, Piazza Capo di Ferro n. 13;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>comune di Sant’Anastasia</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Lamberti, ed elettivamente domiciliato presso lo stesso, in Roma, viale Parioli n. 67;</p>
<p>per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Sezione Seconda, 4 dicembre 1996 n. 537.<br />Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della parte appellata;<br />Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti tutti gli atti di causa;<br />Relatore alla pubblica udienza del 12 dicembre 2003, il Consigliere Marco Lipari;<br />Uditi, altresì, gli avv.ti Chierroni, per delega dell’avv.to Laudadio e Lamberti;<br />Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>1 La sentenza appellata ha respinto il ricorso proposto dalla società BA.SC.EDIL contro il provvedimento n. 135 del 5 settembre 1994 del Sindaco del comune di Sant’Anastasia, concernente l’annullamento della concessione edilizia n. 93 del 3 novembre 1982 rilasciata alla società Edilban, dante causa della ricorrente.<br />
2 La società appellante, nella sua qualità di società incorporante la BA.SC.EDIL, impugna la sentenza di primo grado, riproponendo i motivi disattesi dal tribunale.<br />
3 L’amministrazione resiste al gravame.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1 In primo luogo, l’appellante sostiene che il provvedimento impugnato dinanzi al tribunale non chiarirebbe l’interesse pubblico specifico e attuale alla base della determinazione di annullare la precedente concessione edilizia.</p>
<p>2 La censura è infondata. Il provvedimento impugnato richiama, puntualmente ed esaurientemente, la complessa vicenda procedimentale e giudiziaria in cui si innesta la decisione di annullare la concessione edilizia, tenendo conto, in particolare, dei gravi profili di illegittimità evidenziati dalla sentenza n. 388/1993, pronunciata dal TAR tra le stesse parti.</p>
<p>3 In questo particolare contesto procedimentale non era affatto necessario articolare una complessa e diffusa motivazione sull’esistenza dell’interesse pubblico, desumibile, comunque, dai diversi elementi istruttori confluiti nell’atto impugnato in primo grado.<br />Le esigenze dell’amministrazione, quindi, sono delineate in termini chiari e precisi, per quanto sintetitici.<br />
4 Con un secondo motivo, l’appellante sostiene che il provvedimento impugnato non esprimerebbe in modo adeguato le ragioni di illegittimità della concessione.</p>
<p>5 La censura è destituita di fondamento. Il puntuale richiamo agli atti del giudizio definito con la sentenza n. 388/1993 è chiaro ed univoco ai fini della corretta individuazione delle illegittimità della concessione edilizia.</p>
<p>6 Si tratta, del resto, di illegittimità molteplici e facilmente individuate nel corso del precedente giudizio. Rispetto ad esse l’impresa interessata è stata posta in condizione di esprimere tutte le proprie considerazioni critiche.</p>
<p>7 Con un terzo motivo, l’appellante sostiene che il provvedimento sarebbe stato adottato senza rispettare le garanzie procedimentali previste dalla legge n. 241/1990, con riguardo alla comunicazione di avvio del procedimento e all’esercizio dei diritti di partecipazione.</p>
<p>8 Anche tale censura è infondata.</p>
<p>9 Nel caso di specie, infatti, la determinazione di annullare la precedente concessione edilizia deriva dagli esiti di un’istruttoria svolta nel corso di un altro processo amministrativo, con la massima garanzia partecipativa offerta alle parti interessate.</p>
<p>10 Quindi, non occorreva osservare minuziosamente le regole partecipative indicate dalla legge n. 241/1990, perché, in concreto, l’interessato era stato posto in condizione di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, con garanzie addirittura maggiori di quelle indicate dalla normativa sostanziale del procedimento.<br />
11 In definitiva, quindi, l&#8217;appello deve essere rigettato.<br />Le spese, come di regola, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</p>
<p align=center><b>PER QUESTI MOTIVI</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l&#8217;appello;<br />condanna l’appellante a rimborsare al comune appellato le spese di lite, liquidandole in euro tremila;<br />ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 dicembre 2003, con l&#8217;intervento dei signori:<br />
EMIDIO FRASCIONE &#8211; Presidente<br />GIUSEPPE FARINA &#8211; Consigliere<br />MARCO LIPARI &#8211; Consigliere Estensore<br />ANIELLO CERRETO &#8211; Consigliere<br />GERARDO MASTRANDREA &#8211; Consigliere</p>
<p align=right>L&#8217;ESTENSORE IL PRESIDENTE<br />f.to Marco Lipari f.to Emidio Frascione<br />IL SEGRETARIO<br />f.to Rosi Graziano<br />DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />Il 3 marzo 2004<br />(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)<br />IL DIRIGENTE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-3-2004-n-1018/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2004 n.1018</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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