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	<title>10177 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>10177 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2004 n.10177</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-5-10-2004-n-10177/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-5-10-2004-n-10177/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2004 n.10177</a></p>
<p>Pres. Cossu, Est. Carella Soc. EIDOS DIAGNOSTICA PER IMMAGINI S.R.L. E LABORATORIO ANALISI CLINICHE E MICROBIOLOGICHE SANTACROCE S.R.L., (Avv. A.Bellomi) C. REGIONE LAZIO (AVV. M. RIZZITELLI) la regressione tariffaria per le prestazioni sanitarie non può essere disposta con circolare della giunta regionale 1. Igiene e sanità – S.S.N. &#8211; Assistenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-5-10-2004-n-10177/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2004 n.10177</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-5-10-2004-n-10177/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2004 n.10177</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Cossu, Est. Carella<br /> Soc. EIDOS DIAGNOSTICA PER IMMAGINI S.R.L. E LABORATORIO ANALISI CLINICHE E MICROBIOLOGICHE SANTACROCE S.R.L., (Avv. A.Bellomi) C. REGIONE LAZIO (AVV. M. RIZZITELLI)</span></p>
<hr />
<p>la regressione tariffaria per le prestazioni sanitarie non può essere disposta con circolare della giunta regionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Igiene e sanità – S.S.N. &#8211; Assistenza specialistica ambulatoriale, svolta in regime di accreditamento con il S.S.N. – Regressione tariffaria sugli importi spettanti alle strutture accreditate – Competenza della Giunta Regionale – Non sussiste<br />
2. Igiene e sanità – S.S.N. &#8211; Assistenza specialistica ambulatoriale, svolto in regime di accreditamento con il S.S.N. – Regressione tariffaria sugli importi spettanti alle strutture accreditate – Regressione adottata successivamente all’effettuazione delle prestazioni – E’ Illegittima</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di prestazione di servizi sanitari operata da strutture private in regime di “accreditamento”, la regressione tariffaria sugli importi di spettanza delle strutture accreditate adottata con deliberazione della Giunta Regionale deve ritenersi illegittima in quanto proveniente da organo diverso da quello normativamente legittimato alla emanazione del provvedimento.</p>
<p>2. E’ illegittimo il provvedimento con il quale si preveda la possibilità di apportare ai corrispettivi dovuti alle strutture accreditate drastiche riduzioni dopo l’effettuazione delle rispettive prestazioni, al fine di far rientrare la spesa sanitaria nel tetto di spesa programmato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">la regressione tariffaria per le prestazioni sanitarie non può essere disposta con circolare della giunta regionale</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio &#8211; Sez 3^</b></p>
<p>&#8211; così composto: Luigi COSSU – Presidente; Vito CARELLA &#8211; Consigliere, relatore; Angelica DELL’UTRI – Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n° 12754/2003 RG proposto da<br />
<b>Soc. Eidos Diagnostica per Immagini S.r.l.</b> e <b>Laboratorio Analisi Cliniche e Microbiologiche Santacroce S.r.l.</b>, in persona dei rispettivi Amministratori Unici pro tempore,  tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Alessandro Bellomi, ed elettivamente domiciliati in Roma, Via Vincenzo Ambrogio n. 4, presso lo studio del medesimo;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>la <b>Regione Lazio</b>, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Marina Rizzitelli ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Zanardelli n. 20, presso lo studio della medesima;</p>
<p>PER<br />
l’annullamento della Circolare prot. N. 18967 del 26 febbraio 2003, redatta dal Dipartimento Sociale – Direzione Regionale della Regione Lazio, mai notificata alle istanti, nonchè di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, e in particolare della Delibera di Giunta Regionale n. 1761 del 20 dicembre 2002.</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi atti;<br />	<br />
	Vista la memoria di costituzione della Regione Lazio;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Designato Relatore il Consigliere Vito Carella;<br />	<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 24 marzo 2004 i difensori delle parti come da verbale di udienza.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>	Con ricorso notificato in data 4 dicembre 2004 e depositato il giorno 12 successivo, le ricorrenti impugnano i provvedimenti in epigrafe, deducendo i fatti di seguito esposti.<br />	<br />
	Le ricorrenti gestiscono tutte laboratori di analisi cliniche per l’assistenza specialistica ambulatoriale, in Roma e Provincia, in regime di accreditamento con il S.S.N..<br />	<br />
	Con il D.Lgs. n. 502/1992 il legislatore ha recato profonde innovazioni nei rapporti tra servizio sanitario pubblico e strutture private, sostituendo al regime di “convenzionamento” precedentemente in vigore, il nuovo sistema, fondato sul cd. “accreditamento” degli operatori privati.<br />	<br />
	Successivamente, con L. n. 549/1995, è stato introdotto il meccanismo della contrattazione regionale per la definizione di un piano sanitario annuale e preventivo attraverso il quale stabilire quantità e tipologia delle prestazioni, anche ai fini della quantificazione degli oneri da sostenere.<br />	<br />
	A fronte di questo quadro normativo, la Regione Lazio ha adottato alcune deliberazioni con le quali pretendeva di ridurre sia l’attività delle strutture private, che i compensi stabiliti e dovuti per le prestazioni da queste erogate. In particolare, con le delibere n. 1165/97, allegato I e 7363/97, ha previsto la cd. “modulazione tariffaria” e cioè la possibilità di apportare ai corrispettivi drastiche riduzioni dopo l’effettuazione delle rispettive prestazioni per far rientrare la spesa sanitaria nel tetto di spesa programmato.<br />	<br />
	E’ quindi intervenuta la L. n. 499/1997 che ha specificato l’obbligo per le Ragioni di individuare preventivamente sia i limiti massimi annuali di spesa, che i preventivi annuali delle prestazioni, per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, tacendo sulla possibilità di incidere, oltretutto a posteriori, sulla determinazione delle tariffe.<br />	<br />
Con l’atto impugnato, il Dipartimento Sociale, tra l’altro, ha disposto che in via provvisoria le ASL dovranno assicurare il pagamento delle somme fatturate da parte dei centri accreditati, nel limite dell’85% o del 90%, a seconda che il fatturato relativo all’anno 2001 sia stato saldato totalmente o solo parzialmente.<br />
Deducono le ricorrenti la illegittimità della Circolare in oggetto per i seguenti motivi:<br />
&#8211; violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 5, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; dell’art. 32, comma 8, L. 27 dicembre 1997, n. 449; dell’art. 2, commi 8 e 9, L. 28 dicembre 1995, n. 549; dell’art. 1, comma 32, L. 23 dicembre 1996, n. 662; dell’ar<br />
&#8211; violazione degli artt. 32, 117, 118 e 119 Cost. in relazione agli artt. 19, comma 2 L. n. 833/1978, 8, D. Lgs. n. 502/1992 e 6, comma 6, L. n. 724/1994;<br />
&#8211; violazione dell’art. 32, comma 8, L. n. 449/1997; eccesso di potere per disparità di trattamento;<br />
&#8211; violazione dell’art. 8 D.Lgs. n. 502/1992 e dell’art. 6, comma 6, L. n. 724/1994;<br />
&#8211; difetto di motivazione; eccesso di potere per disparità di trattamento;<br />
&#8211; incompetenza; carenza di potere.<br />
Si costituiva in giudizio la regione Lazio, deducendo la infondateza del ricorso e chiedendone il rigetto, come da memorie versate il 3 gennaio del 2004.<br />
Alla udienza del 24 marzo 2004 la causa è stata assunta in decisione dal Collegio.<



<p align=center><b>MOTIVI  DELLA  DECISIONE</b></p>
<p>1. &#8211; Non vi sono ragioni per discostarsi da specifici precedenti di questa Sezione (non ultima, sentenza n. 936 e 937 del 2 febbraio 2004).<br />
	Il ricorso è quindi da accogliere perchè fondato sotto l’assorbente censura di incompetenza per difetto di legittimazione.																																																																																												</p>
<p>2. &#8211; In linea preliminare occorre darsi carico e disattendere le deduzioni avversarie tendenti a contrastare il precedente citato pronunciato dalla Sezione in identica vicenda: si afferma da parte della Regione Lazio che la sentenza n. 8388/03 intervenuta in tema di annullamento della DGR 1436/02, non solo avrebbe visto come parte in giudizio la Eidos s.r.l. e non anche il Laboratorio  Santacroce s.r.l., ma detta pronuncia avrebbe confermato appieno il sistema dettato dalla presupposta DGR 944/01.<br />
Tali controdeduzioni vanno respinte perchè la questione controversa è altra, alla stregua della prospettazione incentrata su abbattimenti tariffari determinati con circolare da organo incompetente e comunicati soltanto molto tempo dopo l’esaurimento dell’attività da retribuire.</p>
<p>3. &#8211; La circolare prot. n. 18967 in data 26 febbraio 2003, sottoscritta dal Direttore Regionale e dall’Assessore del Dipartimento Sociale, facendo riferimento alle modalità di pagamento delle fatture emesse dai soggetti erogatori di prestazioni di specialistica ambulatoriale per l’anno 2002, da un lato, costituisce provvedimento direttamente incidente sulle posizioni soggettive vantate dai soggetti che operano negli ambiti resi in considerazione dalla stessa circolare, e, dall’altro, presenta le caratteristiche di una delibera regionale di regressione tariffaria sugli importi di spettanza delle strutture accreditate, illegittima in quanto proveniente da organo diverso da quello normativamente legittimato alla emanazione del provvedimento in oggetto.<br />
	Rileva il Collegio, quanto al primo profilo, che la circolare impugnata, contenendo prescrizioni immediatamente vincolanti per le Aziende Sanitarie Locali – le quali, proprio sulla base del contenuto  della circolare  “dovranno assicurare il pagamento delle fatture emesse dai soggetti erogatori di prestazioni di specialistica ambulatoriale nel 2002 – sino alla concorrenza dell’85% del fatturato annuo, per quelle ASL che hanno pagato interamente le fatture del 2001 e sino alla concorrenza del 90% per le altre &#8211;  in attesa della definizione della remunerazione a consuntivo” – si pone quale atto immediatamente lesivo della posizione dei soggetti interessati con conseguente diretta impugnabilità innanzi al giudice amministrativo (Cons. Stato n. 948 del 15 febbraio 2002 “L’impugnazione di regolamenti ed atti generali davanti al giudice amministrativo presuppone che si tratti di atti immediatamente lesivi e che sia configurabile l’interesse a ricorrere; pertanto,  è direttamente impugnabile la circolare dell’Amministrazione finanziaria che sia immediatamente lesiva per la  sfera del contribuente, in quanto condizioni, con il pericolo di errori o di scelte non del tutto vantaggiose, l’attività di autoliquidazione che allo stesso contribuente è appositamente rimessa”).<br />	<br />
	Quanto poi ai profili di illegittimità sollevati dalla parte ricorrente rileva il Collegio che proprio la immediata precettività del contenuto della circolare si pone in contrasto con le disposizioni normative in materia di legittimazione alla emanazione degli atti di regressione tariffaria.<br />	<br />
	L’art. 32, comma 8, L. n. 499 del 27 dicembre 1997, in linea con la precedente normativa (art. 1, comma 32, L. n. 662 del 23 dicembre 1996; art. 2. comma 8, L. n. 549 del 28 dicembre 1995; art. 6, comma 6, L. n. 724 del 23 dicembre 1994; art. 8, comma 5, D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992) e successiva anche in tema di accreditamento istituzionale (art. 8 quinquies, comma 2, lett. b) e d) ed art. 8 sexies, comma 1, D.Lgs. n. 502/1992, inseriti dall’art. 8, comma 4, D.Lgs. n. 229 del 19 giugno 1999) dispone che le Regioni individuino “preventivamente”, per ciascuna istituzione sanitaria pubblica o privata o per gruppi di istituzioni, i “limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fonso sanitario”, nonchè i “preventivi” annuali delle prestazioni.<br />	<br />
	Sulla scorta della normativa sopra indicata, la cui ratio è chiaramente quella di consentire agli erogatori di conoscere in via preventiva – per evidenti ragioni organizzative – il corrispettivo che loro deriva dalle prestazioni fornite, la giurisprudenza, anche di questa Sezione, ha affermato il principio secondo cui deve ritenersi illegittima la determinazione del sistema tariffario effettuata allorchè l’anno di riferimento sia già iniziato, con effetto retroattivo sulle prestazioni già rese, in quanto essa viola l’affidamento delle strutture sanitarie, costituenti realtà imprenditoriali operanti sul mercato alle quali va appunto riconosciuto il diritto di conoscere anticipatamente il corrispettivo ritraibile dalla loro attività al fine di organizzare adeguatamente i fattori della produzione, anche per la buona resa del servizio.<br />	<br />
	A tali principi appare conformarsi la Delibera di Giunta regionale invocata dalla Regione Lazio nella memoria difensiva che, in relazione al sistema di remunerazione delle attività di assistenza specialistica ambulatoriale per l’anno 2002, ha disposto “di confermare per l’anno 2002 il sistema di remunerazione delle attività di assistenza specialistica ambulatoriale  previsto dalla DGR 944 del 28/06/2001; di stabilire per il 2002 un budget complessivo regionale unico di remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, a favore dei cittadini resistenti nel Lazio con esclusione della dialisi, corrispondente a quello definito per l’anno 2001, incrementato del 2,5% circa, per un importo pari a 732.000.000.000 (settecentotrentadue miliardi) (Euro 378.046.450,13) quale onere – al netto della partecipazione dei cittadini – a carico del S.S.R.”.<br />	<br />
	La stessa delibera, dispone, tuttavia che “Nel caso di superamento di tale budget verrà applicata la regressione tariffaria nella misura unica corrispondente alla precedente di superamento del budget regionale”, intendendo, quindi, la necessità di una ulteriore determinazione Regionale al fine della eventuale regressione tariffaria in relazione alla misura del superamento del budget inizialmente stabilito.<br />	<br />
	Il delineato sistema, improntato alla necessità di una doppia delibera regionale, appare violato dalla circolare oggetto di odierna impugnazione che, per il tramite di un atto vincolante e precettivo, ha imposto una illegittima regressione tariffaria per l’anno 2002, pur in assenza di una delibera di Giunta Regionale.<br />	<br />
	Ritiene il Collegio, quindi, che l’emanazione della circolare in oggetto costituisca violazione dei principi sulla competenza in materia di regressione tariffaria con conseguente illegittimità della stessa.<br />	<br />
	Conseguentemente e per i motivi esposti, il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto con conseguente annullamento della circolare impugnata.<br />	<br />
	Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla la circolare n. 18967 del 26 febbraio 2003..<br />
Condanna la Regione Lazio al pagamento, nei confronti delle ricorrenti, delle spese processuali che si liquidano in complessive 1.500 Euro (millecinquecento/00).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 24 marzo 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-5-10-2004-n-10177/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2004 n.10177</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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