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	<title>10117 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2004 n.10117</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-4-10-2004-n-10117/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-4-10-2004-n-10117/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2004 n.10117</a></p>
<p>Pres. C.Calabrò, Est. G.Panzironi SOCIETA’ COLGATE PALMOLIVE ITALIA, (Avv.ti Sanino, Rapisardi e Ginevra), c/ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Avocatura dello Stato) e c/ Società Lever Febergè Italia s.p.a, (Avv.ti Lepore e Votta) sulla legittimità a ricorrere avverso l&#8217;archiviazione della segnalazione di pubblicità ingannevole Industria e commercio –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-4-10-2004-n-10117/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2004 n.10117</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-4-10-2004-n-10117/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2004 n.10117</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C.Calabrò, Est. G.Panzironi<br />  SOCIETA’ COLGATE PALMOLIVE ITALIA, (Avv.ti Sanino, Rapisardi e Ginevra), c/ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Avocatura dello Stato) e c/ Società Lever Febergè Italia s.p.a, (Avv.ti Lepore e Votta)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità a ricorrere avverso l&#8217;archiviazione della segnalazione di pubblicità ingannevole</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Industria e commercio – Pubblicità e concorrenza &#8211; Segnalazione all’Autorità della Concorrenza e del Mercato di presunta pubblicità ingannevole – Archiviazione della segnalazione – Ricorso avverso l’archiviazione – Legittimità al ricorso – Fattispecie</span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ inammissibile il ricorso proposto da una società avverso l’archiviazione della segnalazione da questa inoltrata all’ A.G.C.M poiché il soggetto che ha segnalato il messaggio asseritamente ingannevole, non è, per ciò stesso, legittimato a ricorrere avverso il provvedimento dell’ Autorità che abbia disatteso le sue prospettazioni. Infatti oltre al rapporto di concorrenza, deve sussistere anche una possibile lesione arrecata direttamente alla sfera economica dei concorrenti quale effetto della natura sostanzialmente comparativa del messaggio denunciato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla legittimità a ricorrere</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO<br />
SEZIONE I</b></p>
<p>composto dai signori: Corrado Calabrò PRESIDENTE; Germana Panzironi COMPONENTE, relatore; Mario Alberto Di Nezza COMPONENTE</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 97612/03 Reg. Gen., proposto dalla<br />
<b>Società Colgate Palmolive Italia</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. Sanino, Rapisardi e Ginevra ed elettivamente domiciliata presso i medesimi in Roma, v. n.;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>L’<b>Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato</b>, in persona del Presidente pro- tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in Roma ,Via dei Portoghesi n.12;</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>Società Lever Fabergè Italia s.p.a.</b>, in persona del presidente in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Lepore e dall’avv. Votta ed elettivamente domiciliata in Roma, via Cassiodoro n. 6;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del provvedimento n. 19132/03 del 13-5-2003 con cui l’Autorità disponeva l’archiviazione della richiesta di intervento per inapplicabilità del d.lgs. n. 74/92;<br />
di tutti gli atti connessi;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 26-5-2004 data per letta la relazione del magistrato Consigliere Germana Panzironi, uditi gli avv.ti M. Sanino, G. Lepore  e l’avv.to dello Stato Filippo Arena;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Con ricorso ritualmente notificato la società istante chiede l’annullamento del provvedimento in epigrafe con il quale l’Autorità ha disposto l’archiviazione della propria segnalazione, in data 19-3-2003, per inapplicabilità del d. lgs. n. 74/92, deducendo la violazione di legge e l’eccesso di potere.<br />
Premette in fatto di aver segnalato, in qualità di concorrente, l’ingannevolezza di vari messaggi pubblicitari relativi ad alcuni prodotti per l’igiene della casa, commercializzati dalla Lever Fabergé Italia s.p.a. con il marchio Lysoform, ed in particolare di tutti quei prodotti della linea Lysoform che non rientrano nella categoria dei presidi medico-chirurgici quali: candeggina, WC Active mousse, WC Active gel, salviette detergenti igienizzanti e panno profumato catturapolvere. In sostanza, la società segnalante lamentava che le affermazioni con cui venivano pubblicizzati detti prodotti fossero idonee a creare confusione con quei prodotti che invece sono presidi medico-chirurgici.<br />
L’Autorità ha ritenuto infondata la segnalazione ed ha proceduto ad archiviarla. <br />
Si è costituita l’Autorità in resistenza al ricorso, eccependone in via preliminare l’inammissibilità.<br />
Si è altresì costituita la controinteressata che ha chiesto il rigetto del ricorso siccome inammissibile ed infondato.<br />
Con successive memorie la parti hanno ribadito le conclusioni rese nel ricorso e negli atti di costituzione.<br />
All’udienza del 26-5-2004 la causa è stata trattenuta in decisione</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Preliminarmente il Collegio deve esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata sia dalla difesa erariale che dalla società controinteressata, per carenza di legittimazione dell’associazione ricorrente.<br />
L’eccezione merita accoglimento in quanto fondata.<br />
Come più volte affermato da questa Sezione, il soggetto che ha segnalato il messaggio asseritamente ingannevole non è, per ciò solo, legittimato a ricorrere avverso il provvedimento dell’Autorità che abbia disatteso le sue prospettazioni (cfr. sentt. n. 4450/03 e 4451/03 del 21 maggio 2003). Ciò vale anche quando segnalanti siano associazioni dei consumatori o concorrenti (sentt. n. 848/97, n. 1725/98, n. 1705/99, n. 1966/98. n. 1816/99, n.1817/99, n. 1818/99, n. 133/01). “L unica esigenza di tutela che il denunciante può fare valere in giudizio innanzi al giudice amministrativo riguarda l’interesse a che 1’ Autorità prenda in esame e si pronunci sulla sua denuncia”. Il soggetto denunciante è, infatti, “titolare solo di un mero interesse di fatto che lo abilita, se del caso, ad intervenire nell’ eventuale giudizio instaurato dall’ unico soggetto legittimato a reagire, ovvero sia il destinatario dell’ attività sanzionatoria” (15 ottobre 1998, n. 2952; 30 settembre 1998, n. 2746; 23 dicembre 1997, n. 2216).<br />
Tale orientamento è condiviso dal Consiglio di Stato, secondo il quale (sent. n. 1792/96) è del tutto irrilevante che il ricorrente sia il soggetto denunciante e ciò trae fondamento dal più generale principio secondo cui, in tutti i procedimenti repressivi, il soggetto denunciante non ha legittimazione ad essere parte necessaria dei giudizio amministrativo.<br />
La ricorrente invoca però, a sostegno delle proprie argomentazioni, la sent. 1258/02 del Consiglio di Stato, in cui è stata riconosciuta la legittimazione a ricorrere di un’associazione di imprese che aveva segnalato un’ipotesi di presunta pubblicità ingannevole. E’ evidente, tuttavia, come la ratio di tale decisione non risieda nella semplice esistenza di un rapporto di concorrenza tra l’operatore pubblicitario e il denunciante, come vorrebbe far ritenere la ricorrente. Se fosse così, nessuna ragione avrebbe avuto il Consiglio di Stato per continuare ad operare una distinzione tra soggetti legittimati a ricorrere da soggetti non legittimati; e rappresenta un argomento tautologico il richiamo ai danni che il successo di un operatore può arrecare ai suoi concorrenti.<br />
Nel caso deciso con la richiamata sentenza, invece, l’ Associazione nazionale dei produttori di alimenti zootecnici (Assalzoo) lamentava che un messaggio pubblicitario con cui la Plasmon dichiarava la sicurezza sanitaria dei propri omogeneizzati, perché non ricavati da animali alimentati con mangimi artificiali, fosse direttamente screditante nei confronti di tutte le imprese associate. Il Consiglio di Stato, pertanto, ha riconosciuto la legittimazione a ricorrere dell’associazione segnalante sulla base dell’evidenza di una possibile lesione arrecata direttamente alla sfera economica dei concorrenti. quale effetto della natura sostanzialmente comparativa del messaggio denunciato. Ha, in sintesi, affermato il Consiglio di Stato,che “Dalla complessiva lettura della direttiva comunitaria n. 450/84 e del D.Lgs. n. 74/92 emerge che la disciplina della pubblicità ingannevole mira alla tutela di interessi compositi costituiti non solo dalla corretta informazione del consumatore (e dalla salvaguardia della sua consapevole autodeterminazione), ma anche dal rispetto delle consuete regole di libera e corretta concorrenza tra le imprese. Per tale ragione, fermo restando il principio per cui dalla mera qualità di denunciante non deriva la legittimazione ad impugnare l’atto dell’ Autorità che valuti la fondatezza delle deduzioni, l’impresa che lamenti una propria specifica lesione a causa della pubblicità ingannevole (ad esempio perché direttamente contemplata nel relativo messaggio), oltre a potere proporre all’ Autorità il ricorso “previsto dall’art. 7 del DL gs. n. 74/92, è legittimata ad impugnare innanzi al giudice amministrativo la determinazione dell’ Autorità, assumendone il carattere lesivo”. <br />
Nel vicenda per cui è causa il collegio deve ritenere inammissibile il ricorso poiché i prodotti della società Colgate non sono menzionati nella pubblicità in esame e, pertanto, non è rinvenibile alcuna lesione diretta alla sua attività commerciale.<br />
Occorre evidenziare che la ricorrente non ha specificato quali prodotti siano in concorrenza per avere le medesime caratteristiche merceologiche, limitandosi ad affermare genericamente che la società “opera nel medesimo mercato della Lever della quale è diretta concorrente”.<br />
Tale circostanza, da sola, non integra il presupposto fondante la legittimazione ad agire nei confronti di provvedimenti deell’Autorità che archiviano le segnalazioni pervenute ai sensi del decreto legislativo n. 74/92, occorrendo la dimostrazione di uno specifico pregiudizio derivante dal messaggio pubblicitario segnalato.<br />
Peraltro le censure mosse avverso il provvedimento impugnato sono relative alla presunta ingannevolezza nei confronti dei consumatori, e non indicano anche solo la possibilità di una lesione concreta della propria attività.<br />
Alla luce di questa giurisprudenza, pertanto, nessun dubbio può sussistere sulla carenza di legittimazione della Colgate-Palmolive a ricorrere contro la decisione dell’Autorità.<br />
Conclusivamente il Collegio dichiara inammissibile il ricorso .<br />
Circa le spese e gli onorari del giudizio, si ravvisano giustificati motivi per compensarli tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione I, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.<br />
Compensa tra le parti le spese, le competenze e gli onorari del giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il  26-5-2004, in Camera di Consiglio.</p>
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