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	<title>10096 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sull&#8217;istanza di fiscalizzazione dell&#8217;abuso edilizio.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2024 06:35:13 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullistanza-di-fiscalizzazione-dellabuso-edilizio/">Sull&#8217;istanza di fiscalizzazione dell&#8217;abuso edilizio.</a></p>
<p>&#8211; Edilizia ed urbanistica &#8211; Sanzione pecuniaria &#8211; Sostituzione con sanzione ripristinatoria &#8211; Fiscalizzazione dell&#8217;abuso &#8211; Presupposti. &#8211; Edilizia ed urbanistica &#8211; Sanzione pecuniaria &#8211; Sostituzione con sanzione ripristinatoria &#8211; Fiscalizzazione dell&#8217;abuso &#8211; Istanza &#8211; Silenzio-assenso &#8211; Condizioni. &#8211; In relazione all’istanza di fiscalizzazione ex art. 34, comma 2, d.P.R.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullistanza-di-fiscalizzazione-dellabuso-edilizio/">Sull&#8217;istanza di fiscalizzazione dell&#8217;abuso edilizio.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullistanza-di-fiscalizzazione-dellabuso-edilizio/">Sull&#8217;istanza di fiscalizzazione dell&#8217;abuso edilizio.</a></p>
<ol>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Edilizia ed urbanistica &#8211; Sanzione pecuniaria &#8211; Sostituzione con sanzione ripristinatoria &#8211; Fiscalizzazione dell&#8217;abuso &#8211; Presupposti.</li>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Edilizia ed urbanistica &#8211; Sanzione pecuniaria &#8211; Sostituzione con sanzione ripristinatoria &#8211; Fiscalizzazione dell&#8217;abuso &#8211; Istanza &#8211; Silenzio-assenso &#8211; Condizioni.</li>
</ol>
<hr />
<ol style="text-align: justify;">
<li>&#8211; In relazione all’istanza di fiscalizzazione ex art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001, uno dei presupposti per poter sostituire una sanzione ripristinatoria con una pecuniaria è la natura dell’illecito edilizio su cui si fonda la sanzione da sostituire. Difatti, non è possibile ricorrere a tale deroga se non siano state contestate parziali difformità del manufatto rispetto al titolo edilizio, ma l’assenza del titolo legittimante.</li>
<li>&#8211; In relazione all’istanza di fiscalizzazione ex art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001, non può parlarsi di intervenuto silenzio assenso quanto all’istanza di fiscalizzazione poiché l’istanza non prospettava una condizione di piena conformità al paradigma legale e non ricorrono tutti gli elementi costitutivi della fattispecie; non basta, infatti, la mera omissione di un provvedimento esplicito da parte dell’Amministrazione per ritenere integrati gli effetti dell’assenso tacito.</li>
</ol>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Forlenza &#8211; Est. De Carlo</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 4371 del 2024, proposto dalla signora Concetta Esposito, rappresentata e difesa dall’avvocato Luigi Ferrara, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Angri, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall’avvocato Rosaria Violante, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per la riforma</em></p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione Seconda, n. 1072/2024, resa tra le parti;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Angri;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 novembre 2024 il Cons. Ugo De Carlo e uditi per le parti gli avvocati Luigi Ferrara e Tommaso D’Avino, in sostituzione dell’avv. Rosaria Violante.;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. La signora Esposito Concetta ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il ricorso principale e quello per motivi aggiunti avverso il provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale del Comune di Angri del terreno su cui sorge l’impianto produttivo di sua proprietà e la trascrizione di detto provvedimento nei registri immobiliari della Conservatoria di Salerno, in uno alla trascrizione del verbale di inottemperanza all’ordine di demolizione; e avverso il divieto di prosecuzione delle attività lavorative alla ditta detentrice del bene la F.G.L. S.r.l. emesso dal Comune di Angri.</p>
<p style="text-align: justify;">2. L’appellante è proprietaria di un fondo ubicato in Angri in località Orta Loreto, dove ha realizzato una serra ed un fabbricato rurale ed insistenti entrambi sulla unica particella oggetto di acquisizione da parte del Comune.</p>
<p style="text-align: justify;">La serra fu realizzata a seguito di d.i.a. del 22 febbraio 2002, mai annullata dal Comune, con la quale si prevedeva la realizzazione di strutture per impianti serricoli di origine metallica su di una superficie complessiva di circa 1800 mq.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel 2004 il Comune sospendeva i lavori edili di sostituzione dei pannelli coibentati ordinando il ripristino, ma limitatamente all’eliminazione dei pannelli. Per evitare il ripristino nel 2004 fu presentata domanda di condono. Tale domanda ebbe inizialmente una prospettiva di accoglimento, essendo state individuate le somme da versare, ma venne poi respinta nel 2020.</p>
<p style="text-align: justify;">In seguito, l’appellante presentava istanza di fiscalizzazione dell’abuso, mai decisa dal Comune che, però, preso atto della mancata demolizione, emanava l’ordine di acquisizione al patrimonio comunale.</p>
<p style="text-align: justify;">3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso, in quanto tutti i ricorsi proposti avverso i provvedimenti che precedono l’acquisizione sono stati impugnati sempre respinti dal giudice amministrativo. Ha negato inoltre che si fosse formato il silenzio assenso in merito all’istanza di fiscalizzazione dell’abuso.</p>
<p style="text-align: justify;">4. L’appello è affidato a sei motivi.</p>
<p style="text-align: justify;">4.1. Il primo contesta la sussistenza dei presupposti, innanzitutto perché il procedimento sulla richiesta di fiscalizzazione non si era concluso con un provvedimento espresso suscettibile di impugnazione, non potendo ritenersi conclusiva in merito una risposta interlocutoria dopo che si erano consumati i termini di accoglimento per silenzio assenso dell’istanza di fiscalizzazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre il T.a.r. non si è espresso sul vizio derivante dalla assenza e genericità sulla perimetrazione dell’area da acquisire. Infatti il Comune ha acquisito l’intero lotto senza il relativo frazionamento tra l’immobile presunto abusivo che sorge su 1800 mq circa e la totale area circostante pari a 4.800</p>
<p style="text-align: justify;">mq circa, ove insiste anche il fabbricato per civile abitazione che aveva una sua regolare concessione edilizia.</p>
<p style="text-align: justify;">4.2. Il secondo motivo censura la mancata motivazione sulle ragioni per acquisire un’area maggiore di quella di sedime del manufatto abusivo.</p>
<p style="text-align: justify;">4.3. Il terzo motivo lamenta la mancata valutazione da parte del primo giudice dell’inosservanza dei termini procedimentali in presenza di un’istanza di fiscalizzazione. Peraltro, trattandosi di vizi procedurali in caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia possibile la restituzione in pristino, l’amministrazione deve applicare una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere abusivamente eseguite, anziché disporne l’abbattimento.</p>
<p style="text-align: justify;">4.4. Il quarto ed il quinto motivo sostengono, in sostanza, l’intervenuta approvazione per silenzio assenso della domanda di fiscalizzazione.</p>
<p style="text-align: justify;">4.5. Il sesto motivo sottolinea come l’appellante ha depositato nuova comunicazione di inizio lavori datata 23 marzo 2023, cui il Comune non ha dato risposta e che quindi risulta approvata per silenzio assenso, circostanza che contrasta con il provvedimento di acquisizione.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Il Comune di Angri si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Alla camera di consiglio del 25 giugno 2024 veniva accolta la domanda di sospensione degli effetti della sentenza impugnata per consentite che la causa giungesse <em>re adhuc integra</em>alla decisione di merito.</p>
<p style="text-align: justify;">7. L’appello non è fondato.</p>
<p style="text-align: justify;">7.1. La prima questione da affrontare è la rilevanza o meno dell’istanza di fiscalizzazione ex art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001.</p>
<p style="text-align: justify;">Uno dei presupposti per poter sostituire una sanzione ripristinatoria con una pecuniaria è la natura dell’illecito edilizio su cui si fonda la sanzione da sostituire. Difatti, non è possibile ricorrere a tale deroga se non siano state contestate parziali difformità del manufatto rispetto al titolo edilizio, ma l’assenza del titolo legittimante.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in esame la realizzazione del capannone avrebbe richiesto il permesso di costruire, in quanto l’originario intervento fu effettuato in base ad una d.i.a. per la realizzazione di strutture su impianti serricoli, mentre il manufatto è diventato un capannone industriale, come si evince anche dalle foto in atti, laddove la struttura interna non è quella portante di una serra.</p>
<p style="text-align: justify;">Oltretutto, l’appellante non ha dimostrato quale sarebbe la parte legittima dell’opera, che sarebbe stata danneggiata dall’esecuzione della disposta demolizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Non può neanche parlarsi di intervenuto silenzio assenso quanto all’istanza di fiscalizzazione poiché l’istanza non prospettava una condizione di piena conformità al paradigma legale e non ricorrono tutti gli elementi costitutivi della fattispecie; non basta, infatti, la mera omissione di un provvedimento esplicito da parte dell’Amministrazione per ritenere integrati gli effetti dell’assenso tacito (Cons. St., sez. VI, 8 luglio 2022, n. 5746).</p>
<p style="text-align: justify;">In conseguenza di quanto appena illustrato, non sono fondati il primo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo di appello.</p>
<p style="text-align: justify;">7.2. Con il secondo motivo, che si ricollega anche ad alcune considerazioni svolte nella precedente censura, ci si duole della mancata indicazione delle ragioni che hanno condotto il Comune ad acquisire un’area maggiore di quella di sedime del manufatto abusivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel provvedimento contestato si legge che l’acquisizione ha riguardato l’intera particella catastale dal momento che non superava il decuplo della superficie occupata dall’immobile illegittimo; si tratta di una motivazione sintetica ma sufficiente; il Comune non ha voluto operare un frazionamento catastale acquisendo una porzione inferiore all’intera superficie della particella catastale 1461 del foglio 1 del Comune di Angri, anche in prospettiva dell’effettiva utilizzazione dell’area dopo che avrà effettuato la demolizione in danno.</p>
<p style="text-align: justify;">7.3. Il sesto motivo è palesemente infondato. La nuova comunicazione di inizio lavori datata 23 marzo 2023 è stata presentata quando il bene oggetto della comunicazione era già stato acquisito al patrimonio del Comune.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna l’appellante a rifondere al Comune le spese ed onorari del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.000 (tremila), oltre agli accessori di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2024 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Oberdan Forlenza, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Giovanni Sabbato, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Francesco Guarracino, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Valerio Valenti, Consigliere</p>
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