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	<title>10074 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>10074 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/7/2019 n.10074</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-29-7-2019-n-10074/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jul 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-29-7-2019-n-10074/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/7/2019 n.10074</a></p>
<p>Giuseppe Daniele, Presidente, Eleonora Monica, Primo Referendario, Estensore; PARTI: (Consorzio Trasporto Persone &#8211; C.T.P. e Consorzio Cooperative Romane Autonoleggiatori &#8211; CON.CO.R.A. società  cooperativa a r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Aldo Basile c. Aeroporti di Roma s.p.a., in persona del legale rappresentante</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-29-7-2019-n-10074/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/7/2019 n.10074</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-29-7-2019-n-10074/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/7/2019 n.10074</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giuseppe Daniele, Presidente, Eleonora Monica, Primo Referendario, Estensore;  PARTI:  (Consorzio Trasporto Persone &#8211; C.T.P. e Consorzio Cooperative Romane Autonoleggiatori &#8211; CON.CO.R.A. società  cooperativa a r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Aldo Basile c. Aeroporti di Roma s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Valerio Pescatore e Marco Giustiniani; Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Stefania Ricci; Ente Nazionale per l&#8217;Aviazione Civile (ENAC), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>Il box uffici non può in alcun modo essere considerato quale elemento essenziale che connota il servizio pubblico di noleggio vetture con conducente (ncc).</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;letter-spacing: normal;text-align: left;text-decoration: none;text-transform: none;">1.- Spazi aeroportuali &#8211; infrastrutture &#8211; servizio pubblico di noleggio vetture con conducente (ncc) &#8211; box uffici &#8211; necessaria inerenza &#8211; esclusione</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;"><em>Il box uffici non può in alcun modo essere considerato quale elemento essenziale che connota il servizio pubblico di noleggio vetture con conducente (ncc), ove riferito all&#8217;attività  da svolgere nel sedime aeroportuale, e come tale non può essere considerato &#8220;infrastruttura&#8221; da mettere necessariamente a disposizione delle associazioni istanti o dei loro consorziati, distinguendosi il servizio di noleggio per il fatto di essere &#8220;compiuto a richiesta dell&#8217;utenza&#8221; e di svolgersi &#8220;in modo non continuativo nè periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti&#8221;, il che porta ad escludere la necessità  di strutture in termini di box necessari per le prenotazioni.</em></p>
<p style="text-align: left;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-variant: normal;white-space: normal;">
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 29/07/2019<br /> N. 10074/2019 REG.PROV.COLL.<br /> N. 05544/2019 REG.RIC.</p>
<p> SENTENZA<br /> sul ricorso numero di registro generale 5544 del 2019, proposto da Consorzio Trasporto Persone &#8211; C.T.P. e Consorzio Cooperative Romane Autonoleggiatori &#8211; CON.CO.R.A. società  cooperativa a r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Aldo Basile, con domicilio digitale in atti e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Carlo Conti Rossini, n. 26;<br /> contro<br /> Aeroporti di Roma s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Valerio Pescatore e Marco Giustiniani, con domicilio digitale in atti e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via L. Spallanzani; Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Stefania Ricci, con domicilio digitale in atti; Ente Nazionale per l&#8217;Aviazione Civile (ENAC), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12<br /> nei confronti<br /> Società  Cooperativa Futura Autotrasporto Service a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;<br /> per la declaratoria<br /> dell&#8217;illegittimità  del silenzio serbato da Aeroporti di Roma s.p.a. in merito all&#8217;istanza presentata dalle ricorrenti in data 11 gennaio 2019, volta ad ottenere l&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 21, comma 13, della l.r. n. 13/2018, mediante la conferma dell&#8217;uso o la messa a disposizione di nuove infrastrutture presenti all&#8217;interno dell&#8217;aeroporto Leonardo da Vinci Fiumicino, destinate al servizio pubblico comprensoriale di noleggio vetture con conducente del bacino comprensoriale, di cui all&#8217;art. 5 bis della l.r. 58/1993 e successive modificazioni e integrazioni, nonchè l&#8217;istituzione delle aree per la salita e discesa dei passeggeri nelle zone prospicienti gli imbarchi e gli sbarchi dei passeggeri;<br /> nonchè per l&#8217;accertamento dell&#8217;obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l&#8217;adozione di un provvedimento espresso ai sensi degli artt. 2 della l. n. 241/1990 e dell&#8217;art. 5Â bisÂ della l.r. n. 58/1993;</div>
<div style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio dell&#8217;Aeroporti di Roma s.p.a., della Regione Lazio e dell&#8217;ENAC &#8211; Ente Nazionale Aviazione Civile;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2019 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</div>
<div style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO<br /> Con il presente gravame, le ricorrenti &#8211; consorzi di imprese e cooperative titolari di autorizzazioni per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività  di noleggio vetture con conducente ex l. n. 21/1992 rilasciate dai comuni di Roma Capitale e di Fiumicino &#8211; propongono ricorso, ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., affinchè venga dichiarata l&#8217;illegittimità  del comportamento inerte (in tesi) assunto da Aeroporti di Roma s.p.a. (di seguito semplicemente &#8220;AdR&#8221;) rispetto all&#8217;istanza da costoro avanzata l&#8217;11 gennaio 2019, volta all&#8217;applicazione dell&#8217;art. 21, comma 13, della l.r. n. 13/2018, mediante la conferma dell&#8217;uso o la messa a disposizione di nuove infrastrutture all&#8217;interno dell&#8217;aeroporto &#8220;Leonardo da Vinci&#8221; di Fiumicino, destinate al servizio di noleggio vetture con conducente (servizio di n.c.c.) del bacino comprensoriale ai sensi dell&#8217;art. 5 bisÂ della l.r. n. 58/1993 (c.d. &#8220;box uffici&#8221;), e l&#8217;istituzione di aree per la salita e discesa dei passeggeri nelle zone prospicienti gli imbarchi e gli sbarchi dei passeggeri.<br /> Parte ricorrente chiede, dunque, che venga accertato l&#8217;esistenza di un obbligo di provvedere in relazione al tale istanza mediante l&#8217;adozione di un provvedimento espresso ai sensi dell&#8217;art. 2 della l. n. 241/1990, evidenziando a tal fine come:<br /> &#8211; in virtà¹ di quanto stabilito dal legislatore regionale al citato art. 21, comma 13, della l.r. n. 13/2013, AdR &#8220;per evitare l&#8217;interruzione del servizio pubblico e scongiurare la perdita di posti di lavoro&#8221; dal 1° gennaio 2019 sia tenuta a garantire, in via provvisoria e sino all&#8217;approvazione della nuova disciplina di bacino comprensoriale, in favore degli esercenti di autoservizi pubblici non di linea del bacino comprensoriale (ivi comprese le ricorrenti) l&#8217;uso di box uffici nonchè di aree di sosta temporanea e di stalli per la salita e discesa dei passeggeri nelle zone prospicenti le uscite dei passeggeri in arrivo e in partenza;<br /> &#8211; ciù² nonostante AdR avrebbe omesso di mettere a disposizione tali strutture, senza le quali le ricorrenti non possono (in tesi) garantire il servizio di n.c.c. del bacino comprensoriale.<br /> Si costituiva in giudizio AdR, eccependo &#8211; tra l&#8217;altro &#8211; l&#8217;inammissibilità  del ricorso in ragione del carattere pretestuoso e reiterato dell&#8217;istanza di cui si lamenta il mancato riscontro, rappresentando essa solo &#8220;l&#8217;ennesimo tentativo avversario di differire il rilascio dei beni demaniali occupati abusivamente da 5 anni&#8221;, da ultimo ottenuti, giusta azione esecutiva di rilascio, il 17 maggio 2019, attesa l&#8217;intervenuta scadenza nel 2014 delle convenzioni stipulate nel 2009 con le ricorrenti di subconcessione di &#8220;aree demaniali sull&#8217;aeroporto di Fiumicino, destinate all&#8217;attività  di autonoleggio con conducente&#8221;.<br /> Evidenzia, inoltre, la resistente l&#8217;infondatezza nel merito della pretesa azionata, rappresentando che &#8211; come giù  riconosciuto da questo Tribunale nell&#8217;ambito di altri giudizi instaurati dalle ricorrenti &#8211; AdR giù  assicuri il libero accesso al sedime aeroportuale e alle relative infrastrutture indistintamente a tutti gli operatori n.c.c., subconcessionari e non, e come i c.d. &#8220;box uffici&#8221; (che le ricorrenti pretendono di riottenere) non costituiscano un elemento essenziale per l&#8217;esercizio del servizio n.c.c. all&#8217;interno del sedime aeroportuale.<br /> Anche la Regione Lazio e l&#8217;Ente Nazionale Aviazione Civile (di seguito semplicemente &#8220;ENAC&#8221;) si costituivano in giudizio, quest&#8217;ultima eccependo la propria estraneità  alla controversia.<br /> Seguivano ulteriore memorie difensive.<br /> Alla camera di consiglio del 17 luglio 2019, dopo ampia discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.<br /> Il ricorso &#8211; formalmente proposto al solo fine di ottenere l&#8217;accertamento dell&#8217;obbligo di AdR ad assumere determinazioni espresse in ordine all&#8217;applicazione dell&#8217;art. 21, comma 13, della l.r. n. 13/2018 &#8211; deve essere dichiarato radicalmente inammissibile per difetto dei presupposti per accedere al rito del silenzio amministrativo di cui agli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., costituendo l&#8217;istanza dell&#8217;11 gennaio 2019, di cui le ricorrenti lamentano il mancato riscontro, la mera reiterazione di richieste da costoro giù  in precedenza avanzate alla resistente e giù  portate all&#8217;attenzione di questo T.A.R., tutte sostanzialmente volte a differire l&#8217;utilizzo dei c.d. &#8220;box uffici&#8221; da costoro abusivamente detenuti (attesa la scadenza nel 2014 delle relative convenzioni di subconcessione) e liberati solo successivamente all&#8217;instaurazione del presente giudizio, in esito alla procedura esecutiva instaurata da AdR, giusta sentenza del Tribunale di Roma n. 19965 del 23 ottobre 2017, che ne aveva disposto l&#8217;immediato rilascio (documentazione in atti).<br /> Ritiene, infatti, il Collegio che &#8211; come formalmente eccepito da AdR &#8211; non sia ravvisabile a carico di quest&#8217;ultima una situazione di illegittima inerzia atteso il carattere pretestuoso, speculativo e defatigante della relativa diffida &#8220;a dare conferma per iscritto &#8230; che la stessa non procederà  ad alcun atto materiale e/o giuridico, che possa comportare l&#8217;interruzione dell&#8217;uso dei box uffici destinati al servizio di ncc svolto dalla istante&#8221; e &#8220;a istituire &#8230; le &#8220;aree per la salita e discesa dei passeggeri nelle zone prospicenti gli imbarchi e gli sbarchi&#8221;&#8221;, chiaramente finalizzata, dunque, ad ottenere dalla resistente solo l&#8217;ennesima affermazione di una presa di posizione giù  espressamente assunta da AdR &#8211; anche nell&#8217;ambito dei giudizi al riguardo giù  svoltisi tra le parti innanzi a questo T.A.R. n.r.g. 3222/2016 e 12237/2017 &#8211; in ordine alla &#8220;soppressione degli spazi del sedime aeroportuale precedentemente riservati al servizio di noleggio auto con conducente,avversata dalle associazioni di categoria con numerose istanze&#8221; e, pertanto, non fondatamente contestabile a mezzo dell&#8217;azione contro il silenzio, in ragione dell&#8217;inesistenza di un obbligo giuridico in capo all&#8217;amministrazione di provvedervi espressamente (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 653/2018 resa tra le parti &#8211; di conferma della pronuncia di questa Sezione III, n. 10637/2016 &#8211; nonchè sempre questa Sezione III, sentenza n. 2519/2018).<br /> Privo di pregio appare &#8211; infatti &#8211; quanto replicato dalla difesa di parte ricorrente circa la novità  della questione sottoposta all&#8217;attenzione di questo Tribunale con l&#8217;istaurazione del presente giudizio &#8220;sorta per la prima volta con l&#8217;entrata in vigore il 1 gennaio 2019 dell&#8217;art. 21 comma 13 della L.R. 13/2018&#8221;, osservando il Collegio come il richiamo alla nuova normativa regionale, ritenuta fondante del diritto (in tesi) leso, non valga a mutare nella sostanza la pretesa delle ricorrenti a poter usufruire di apposite aree dell&#8217;aeroporto per l&#8217;esercizio del servizio di n.c.c. (in senso conforme la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 653/2018 giù  citata).<br /> Alla radicale inesistenza, dunque, di una situazione di inerzia, si aggiunge, inoltre, l&#8217;assoluta infondatezza nel merito della pretesa avanzata da parte ricorrente all&#8217;utilizzo delle strutture di cui si discorre, risultando l&#8217;interpretazione della richiamata normativa regionale proposta da parte ricorrente giù  smentita dalla piana lettera dell&#8217;invocato art. 21, comma 13, della l.r. n. 13/2018, da cui emerge come l&#8217;unico obbligo che ne discenda per AdR sia quello di &#8220;continua(re) a garantire &#038; l&#8217;uso delle infrastrutture giù  destinate al servizio pubblico di taxi e NCC&#8221; al momento dell&#8217;entrata in vigore di tale articolo &#8211; tra le quali non possono farsi rientrare quelle, come visto, dal 2014 abusivamente detenute dalle ricorrenti &#8211; e di &#8220;individua(re solo) ove necessario, anche ulteriori uffici, stalli e aree da destinare agli autoservizi pubblici del bacino comprensoriale&#8221; &#8211; ipotesi anch&#8217;essa non ricorrente e, comunque, rimessa all&#8217;apprezzamento discrezionale della resistente, alla quale è riservata ogni relativa determinazione.<br /> Assume, inoltre, rilievo che, diversamente da quanto riferito dalle ricorrente, come evidenziato in atti da AdR nonchè da ENAC nonchè giù  accertato da questo Tribunale nella pronuncia n. 10637/2016 (confermata con sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 653/2018), non sussiste alcuna limitazione all&#8217;accesso alla zona aeroportuale dei veicoli n.c.c., sia subconcessionari che non, potendo questi ultimi &#8211; ivi comprese le ricorrenti &#8211; liberamente accedere alle infrastrutture aeroportuali, servendosi degli stalli approntati da AdR nei parcheggi multipiano, nè evincendosi dagli atti di causa l&#8217;intervento di modificazioni restrittive.<br /> Quanto, in particolare, alla richiesta d&#8217;uso dei c.d. &#8220;box uffici&#8221; si osserva che &#8211; come da ultimo affermato da questa Sezione nella citata sentenza n. 2519/2018 &#8211; &#8220;il box &#038; non può in alcun modo essere considerato quale &#8220;elemento essenziale che connota il servizio pubblico di ncc&#8221;, ove riferito all&#8217;attività  da svolgere nel sedime aeroportuale, e come tale non può essere considerato &#8220;infrastruttura&#8221; da mettere necessariamente a disposizione delle associazioni istanti o dei loro consorziati&#8221;, distinguendosi &#8220;il servizio di noleggio &#038;. per il fatto di essere &#8220;compiuto a richiesta dell&#8217;utenza&#8221; e di svolgersi &#8220;in modo non continuativo nè periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti&#8221;, il che esclude la necessità  di strutture come quelle pretese dalle istanti in termini di box necessari per le prenotazioni&#8221;.<br /> Per quanto concerne, poi, la richiesta di &#8220;stalli per la sosta temporanea prospicienti le uscite degli arrivi e partenze dei passeggeri&#8221; a cui fa ulteriormente riferimento il ricorso in esame, gli stessi risultano essere riservati ai subconcessionari di AdR nell&#8217;ambito di un regime non uniforme per gli operatori n.c.c. (in ragione della titolarità  o meno di subconcessione) riconosciuto legittimo da questa Sezione con la citata sentenza n. 10637/2016.<br /> In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni fin qui svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.<br /> Le spese &#8211; come liquidate in dispositivo &#8211; seguono, come di consueto, la soccombenza, mentre possono essere compensate con la Regione Lazio e l&#8217;ENAC, evocate in giudizio per finalità  meramente tuzioristiche.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.<br /> Condanna le ricorrenti al rimborso, in favore di AdR, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.<br /> Spese compensate con la Regione Lazio e l&#8217;ENAC.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-29-7-2019-n-10074/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/7/2019 n.10074</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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