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	<title>1005 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1005 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Corte d&#8217;Appello di Milano &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2019 n.1005</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dappello-di-milano-sentenza-26-7-2019-n-1005/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dappello-di-milano-sentenza-26-7-2019-n-1005/">Corte d&#8217;Appello di Milano &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2019 n.1005</a></p>
<p>Carla Bianchini Pres., Giorgio Pietro Mariani Rel., Fiorella Perna Cons G.A. ; PARTI: (il dott. [&#38;] c. INARCASSA) Pensione di reversibilità  ai superstiti nelle coppie dello stesso sesso &#8211; convivenza more uxorio non formalizzata per assenza di legge &#8211; valorizzazione del rapporto affettivo &#8211; giudice comune promotore diretto dell&#8217;istanza di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dappello-di-milano-sentenza-26-7-2019-n-1005/">Corte d&#8217;Appello di Milano &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2019 n.1005</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dappello-di-milano-sentenza-26-7-2019-n-1005/">Corte d&#8217;Appello di Milano &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2019 n.1005</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Carla Bianchini Pres., Giorgio Pietro Mariani Rel., Fiorella Perna Cons G.A. ; PARTI: (il dott. [&amp;] c. INARCASSA)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Pensione di reversibilità  ai superstiti nelle coppie dello stesso sesso &#8211; convivenza <i>more uxorio</i> non formalizzata per assenza di legge &#8211; valorizzazione del rapporto affettivo &#8211; giudice comune promotore diretto dell&#8217;istanza di uguaglianza sostanziale &#8211; riconoscimento del diritto. </span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><i>Il diritto al trattamento pensionistico di reversibilità , costituzionalmente garantito e rientrante tra i diritti/doveri di assistenza e solidarietà  propri delle relazioni affettive di coppia tra cui quella omosessuale stabile che, in quanto tale, è stata esclusa dall&#8217;istituto matrimoniale e non ha potuto quindi istituzionalizzare la relazione familiare, va riconosciuto al partner superstite come diretta applicazione dell&#8217;art 2 Cost.; riconoscimento che può essere fatto dal giudice comune senza la necessità  di porre la questione al vaglio della Corte Costituzionale.</i></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><b>IN FATTO</b></p>
<p style="text-align: justify;">Con sentenza 659/17 il giudice del lavoro del tribunale di Milano (dott.ssa lg) respingeva il ricorso con cui «if» chiedeva di dichiarare il suo diritto alla pensione di reversibilità  e di condannare Inarcassa a liquidare in proprio favore il relativo trattamento pensionistico.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente esponeva che aveva convissuto stabilmente e ininterrottamente con l&#8217;architetto [&amp;] dal 1976, che si iscriveva, non appena consentito dall&#8217;ordinamento, al Registro Amministrativo delle Unioni Civile di Milano con il partner [&amp;], che l&#8217;architetto [&amp;] dopo aver svolto la sua attività  libero professionista, a partire dal 30.4.2015 aveva goduto della pensione di vecchiaia da parte di Inarcassa ed era deceduto il 14.6.2015, che egli aveva richiesto a Inarcassa di poter beneficiare della reversibilità  della pensione giù  liquidata al suo partner ma con esito negativo in quanto la richiesta era rigettata non essendo coniugati.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice, ritenuti i fatti esposti dadi accertati alla luce della documentazione prodotta ed esclusa l&#8217;applicabilità  della L. 76/2016 in quanto entrata in vigore successivamente al decesso di [&amp;]. rilevava che la richiesta di procedere a un&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 24 Regolamento Inarcassa in senso conforme a costituzione non era possibile alla luce della sentenza 138/2010 della Corte Costituzionale. Osservava che con tale sentenza la Corte Costituzionale aveva specificato &#8220;<i>che vi era la possibilità  di intervenire a tutela di specifiche situazioni in cui è necessario un trattamento omogeneo tra la condizione di coppia coniugata e quella di coppia omosessuale riservando perà² tale potere di intervento a se stessa</i>&#8221; e che pertanto l&#8217;unica legittimata a intervenire sul punto poteva essere la Corte Costituzionale,</p>
<p style="text-align: justify;">Escludeva peraltro la possibilità  di sollevare incidente di costituzionalità  in quanto la norma che prevede il riconoscimento della pensione di reversibilità  alle sole coppie coniugate non è di rango primario essendo contenuta in un regolamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice inoltre non ravvisava nella norma in questione alcuna discriminatorietà  in quanto le situazioni messe a confronto (la coppia coniugata e la coppia omosessuale) non erano comparabili ed escludeva che il diritto al trattamento omogeneo potesse derivare dall&#8217;applicazione dei principi espressi dalla Corte Europea dei diritti dell&#8217;uomo in base all&#8217;art. 8 CEDU posto che la Corte lasciava allo Stato il potere/dovere di intervenire adottando gli istituti a tutela.</p>
<p style="text-align: justify;">Il dott. [&amp;] impugna la sentenza per i seguenti motivi</p>
<p style="text-align: justify;"><b>IN DIRITTO</b></p>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo osserva che la richiesta da lui avanzata non era basata su un&#8217;interpretazione costituzionalmente orientata dell&#8217;art. 24 Reg. Inarcassa quanto sulla diretta applicabilità  del precetto costituzionale affermato all&#8217;art. 2 così come sostenuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza 1/1956 secondo la quale vi sono &#8220;<i>norme dove il programma&#8230;ha una concretezza che non può non vincolare immediatamente il legislatore, ripercuotersi sull&#8217;interpretazione della legislazione precedente e sulla perdurante efficacia di alcune parti di questa&#8230;</i>&#8221; Sotto tale profilo l&#8217;appellante richiama all&#8217;attenzione i precedenti in tema di applicazione dei principi contenuti nell&#8217;art. 36 Cost. pervenendo così ad affermare che, anche nel caso in esame, il giudice può procedere al riconoscimento di un diritto costituzionalmente tutelato quale deve ritenersi essere il diritto al trattamento pensionistico di reversibilità  e quindi intervenire direttamente.</p>
<p style="text-align: justify;">Rileva in secondo luogo che avrebbe comunque potuto essere sollevata questione di costituzionalità  in ragione della fonte legislativa e non regolamentare dell&#8217;eccezione di Inarcassa contro il riconoscimento del diritto vantato. Invero la disposizione regolamentare è conseguente alla previsione dell&#8217;art. 7 L. 6/81 così come mod. da L. 290/90 che indica il coniuge superstite quale destinatario della pensione di reversibilità .</p>
<p style="text-align: justify;">Aggiunge peraltro che anche nei confronti della norma regolamentare, in quanto esecutiva del precetto normativo, va riconosciuta la rilevabilità  della questione di legittimità  costituzionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Contesta infine le ulteriori considerazioni svolte dal tribunale osservando tuttavia trattarsi di argomentazioni non trattate nel ricorso di primo grado e inidonee pertanto ad assumere il valore di un giudicato.</p>
<p style="text-align: justify;">Chiede pertanto la riforma della sentenza e l&#8217;accoglimento delle domande avanzate con il ricorso di primo grado.</p>
<p style="text-align: justify;">Ha resistito Inarcassa chiedendo il rigetto dell&#8217;appello rilevando che la questione del riconoscimento al convivente <i>more uxorio</i> della pensione di reversibilità  era giù  stata respinta dalla Corte di Cassazione con le sentenze 461/2000 e 22318/16 affermando che &#8220;<i>convivente e coniuge sono soggetti diversi che per alcuni limitati aspetti possono essere assimilati l&#8217;uno all&#8217;altro ma non per il diritto alla pensione di reversibilità </i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Va accolto il primo motivo di appello..</p>
<p style="text-align: justify;">Come giù  osservato dal tribunale la ricostruzione dei fatti deve ritenersi pacifica sia per la documentazione prodotta sia per l&#8217;assenza di contestazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 24 del Regolamento Inarcassa stabilisce: &#8220;<i>Le pensioni di vecchiaia&#8230;.sono reversibili al coniuge finchè mantiene lo stato vedovile e ai figli, legittimi o equiparati, minorenni o maggiorenni inabili a proficui lavoro</i>&#8220;. Come evidenziato dall&#8217;appellante tale disposizione è stata emanata in esecuzione di quanto stabilito dall&#8217;art 7 L. 6/81 così come mod. da L. 290/90 che indica quale destinatario della pensione di reversibilità  il coniuge superstite.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul rilievo costituzionale del trattamento pensionistico di reversibilità  il collegio richiama la sentenza della Corte Costituzione 174/16 secondo la quale &#8220;<i>L&#8217;ordinamento configura la pensione di reversibilità  come una forma di tutela previdenziale e uno strumento necessario per il perseguimento dell&#8217;interesse della collettività  alla liberazione di ogni cittadino dal bisogno e alla garanzia di quelle minime condizioni economiche e sociali che consentono l&#8217;effettivo godimento dei diritti civili e politici (art. 3, secondo comma, della Costituzione) con una riserva, costituzionalmente riconosciuta, a favore del lavoratore, di un trattamento preferenziale (art. 38, secondo comma, della Costituzione) rispetto alla generalità  dei cittadini (art. 38, primo comma, della Costituzione) (sentenza n. 286/87). In virtà¹ di tale connotazione previdenziale, il trattamento di reversibilità  si colloca nell&#8217;alveo degli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Carta fondamentale, che prescrivono l&#8217;adeguatezza della pensione quale retribuzione differita e l&#8217;idoneità  della stessa a garantire un&#8217;esistenza libera ec dignitosa. Nella pensione di reversibilità  erogata al coniuge superstite, la finalità  previdenziale si raccorda a un peculiare fondamento solidaristico.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Tale prestazione, difatti, mira a tutelare la continuità  del sostentamento (sentenza n. 777/88) e a prevenire lo stato di bisogno che può derivare dalla morte del coniuge (sentenze n. 18/98). Il perdurare del vincolo di solidarietà  coniugale, che proietta la sua forza cogente anche nel tempo successivo alla morte, assume queste precise caratteristiche, avallate da plurimi principi costituzionali (sentenze n. 419/99).</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Lo stesso fondamento solidaristico, che il legislatore è chiamato a specificare e a modulare nelle multiformi situazioni meritevoli di tutela, in modo coerente con i principi di eguaglianza e ragionevolezza, permea l&#8217;istituto anche nelle sue applicazioni più¹ recenti alle unioni civili, in forza della clausola generale dell&#8217;art. 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze)(&#8230;)</i>&#8220;</p>
<p style="text-align: justify;">Così inquadrato, il diritto alla pensione di reversibilità  viene a inserirsi nel nucleo dei diritti/doveri di assistenza e solidarietà  propri delle relazioni affettive di coppia e quindi dei diritti fondamentali dell&#8217;uomo che l&#8217;art. 2 tutela e garantisce all&#8217;interno delle formazioni sociali nelle quali va inclusa l&#8217;unione omosessuale intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso.</p>
<p style="text-align: justify;">In sostanza, l&#8217;erogazione della pensione al superstite attua il permanere della solidarietà  familiare oltre l&#8217;evento morte del lavoratore, solidarietà  familiare che all&#8217;interno della coppia omosessuale stabile non può che essere rivolta a favore del partner al quale non è stato consentito unirsi in matrimonio.</p>
<p style="text-align: justify;">Che del resto l&#8217;unione stabile omosessuale rientri tra le formazioni sociali cui l&#8217;art. 2 Cost fa riferimento non può dubitarsi.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte di Cassazione con sentenza 4184/12, richiamando la sentenza della Corte Cost. 138/10, dopo aver precisato che per &#8220;<i>formazione sociale</i>&#8220;, di cui all&#8217;art. 2 Cost., deve intendersi ogni forma di comunità , semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico, ha affermato che &#8220;<i>in tale nozione è da annoverare anche l&#8217;unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone &#8211; nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge &#8211; il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri. Inoltre con sentenza del 24 giugno 2010 (Schalk e Kopf c/Austria) la Corte Europea per i diritti dell&#8217;uomo aveva affermato che era &#8220;artificiale sostenere l&#8217;opinione che, a differenza di una coppia eterosessuale, una coppia omosessuale non possa godere della vita familiare ai fini dell&#8217;art. 8&#8221;, e che &#8220;conseguentemente la relazione dei ricorrenti, una coppia omosessuale convivente con una stabile relazione di fatto, rientra nella nozione di vita familiare, proprio come vi rientrerebbe la relazione di una coppia eterosessuale nella stessa situazione</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciù² posto, il collegio ritiene che sulla domanda avanzata possa decidere il giudice comune.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte Costituzionale con la sentenza 138/2010, stante il rango costituzionale di protezione dell&#8217;unione omosessuale, ha riconosciuto che in relazione a ipotesi particolari sia riscontrabile la necessità  di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale, riservando tuttavia a se stessa la possibilità  di intervenire a tutela di tali specifiche situazioni dando attuazione, attraverso il vaglio di ragionevolezza, alla portata precettiva dell&#8217;art. 2 esistendo un nucleo di diritti propri dei componenti dell&#8217;unione omosessuale a prescindere dall&#8217;intervento del legislatore.</p>
<p style="text-align: justify;">Va tuttavia osservato che proprio con la giù  citata sentenza 4184/2012 la Corte di Cassazione ha affermato che &#8220;<i>pur non potendo i componenti di una coppia omosessuale far valere il diritto a contrarre matrimonio ovvero di trascrivere il matrimonio contratto all&#8217;estero tuttavia, a prescindere dall&#8217;intervento del legislatore in materia, quali titolari del diritto alla vita familiare e nell&#8217;esercizio del diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia e del diritto alla tutela giurisdizionale di specifiche situazioni, segnatamente alla tutela di altri diritti fondamentali, possono adire i giudici comuni per far valere, in presenza appunto di specifiche situazioni, il diritto a un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata e in tale sede eventualmente sollevare le conferenti eccezioni di illegittimità  costituzionale delle disposizioni vigenti</i>&#8220;</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre la Corte Costituzionale con la sentenza 150/2012 ha affermato che l&#8217;operazione di omogeneizzazione, così da consentire all&#8217;unione omoaffettiva di acquisire un grado di protezione e di tutela equiparabile a quello matrimoniale in tutti i casi in cui la mancanza di una disciplina legislativa determina una lesione di diritti fondamentali, &#8220;<i>può essere svolta dal giudice comune e non soltanto dalla Corte Costituzionale in quanto tenuto a un&#8217;interpretazione delle norme non solo costituzionalmente orientata ma anche convenzionalmente orientata</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine con la sentenza 2400/2015 la Suprema Corte, pur negando alla coppia omosessuale il diritto alle pubblicazioni matrimoniali, ha ribadito l&#8217;esistenza in capo ad essa di un nucleo di diritti e doveri di assistenza e solidarietà  propri delle relazioni affettive di coppia riconosciuti dalla Costituzione a prescindere dal modello di unione prescelto dall&#8217;ordinamento, nucleo di diritti che può trovare tutela giù  innanzi al giudice comune e non necessariamente mediante il sistema al rinvio alla Corte Costituzionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il diritto al trattamento pensionistico di reversibilità , costituzionalmente garantito e rientrante tra i diritti/doveri di assistenza e solidarietà  propri delle relazioni affettive di coppia tra cui quella omosessuale stabile che, in quanto tale, è stata esclusa dall&#8217;istituto matrimoniale e non ha potuto quindi istituzionalizzare la relazione familiare, va riconosciuto al partner superstite come diretta applicazione dell&#8217;art 2 Cost.; riconoscimento che può essere fatto dal giudice comune senza la necessità  di porre la questione al vaglio della Corte Costituzionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Di nessun pregio sono i riferimenti fatti dall&#8217;odierna appellata alle sentenze della Cassazione 461/2000 e 22318/16 che hanno negato la pensione in oggetto alle coppie eterosessuali conviventi. Gli stessi invero non sono pertinenti stante l&#8217;evidente differenza rispetto alle coppie omosessuali per le quali l&#8217;ordinamento non consentiva e non consente tuttora l&#8217;unione matrimoniale.</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, assorbita ogni altra questione, l&#8217;appello proposto va accolto e la sentenza impugnata va riformata nei termini di cui al dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">La novità  dei temi trattati giustifica la compensazione integrale delle spese del presente grado del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;"><b>P.Q.M.</b></p>
<p style="text-align: justify;">In riforma della sentenza 659/17 del giudice del lavoro del tribunale di Milano, dichiara il diritto di [&amp;] di percepire la pensione di reversibilità  di cui all&#8217;art. 24 Regolamento Inarcassa e condanna Inarcassa al pagamento del trattamento pensionistico di reversibilità , inclusi i ratei arretrati, a decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso dell&#8217;architetto MARIA oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;</p>
<p style="text-align: justify;">compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dappello-di-milano-sentenza-26-7-2019-n-1005/">Corte d&#8217;Appello di Milano &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2019 n.1005</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2015 n.1005</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-17-11-2015-n-1005/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-17-11-2015-n-1005/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-17-11-2015-n-1005/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2015 n.1005</a></p>
<p>Pres. G. Mozzarelli, Est. U. Giovannini Sul possesso dei requisiti di capacità tecnica da parte di imprese che concorrono in forma associata ad un bando di gara e sulla non obbligatorietà per la P.A. a riesaminare in autotutela il proprio operato a seguito di diffida ex art. 243 bis d.lgs.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-17-11-2015-n-1005/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2015 n.1005</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-17-11-2015-n-1005/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2015 n.1005</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Mozzarelli, Est. U. Giovannini</span></p>
<hr />
<p>Sul possesso dei requisiti di capacità tecnica da parte di imprese che concorrono in forma associata ad un bando di gara e sulla non obbligatorietà per la P.A. a riesaminare in autotutela il proprio operato a seguito di diffida ex art. 243 bis d.lgs. 163/2006</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. &#8211; Bandi di gara- Requisiti di capacità tecnica-<br />
&nbsp;<br />
2. Contratti della p.a. &#8211; Commissione di gara- Requisiti di cui all’art. 84 co 4 d.lgs. 163/2006.<br />
&nbsp;<br />
3. Contratti della p.a.&nbsp; &#8211; Autotutela sollecitata ex art. 243 bis d.lgs. 163/2006-Motivazione del provvedimento confermativo- Non necessità.<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Se il bando di gara per l’affidamento del servizio di gestione del pubblico e del patrimonio documentario e di catalogazione delle biblioteche prescrive quale requisito di capacità tecnica l’aver precedentemente effettuato analogo servizio per un periodo non inferiore a due anni e per un certo importo; ove a concorrere sia un’ ATI, RTI o consorzio, è sufficiente che tali requisiti siano posseduti integralmente anche solo da una delle imprese partecipate.&nbsp;<br />
Inoltre requisito essenziale è l’aver maturato una reale e continuativa esperienza nella materia sulla base di contratti connotati da effettiva onerosità; mentre l’ulteriore elemento indicato nel disciplinare, vale a dire il fatturato minimo, ben può essere conseguito da ciascuna concorrente nell’arco dell’eventuale maggiore periodo di servizio continuativo espletato. Cioè, in caso di esperienza continuativa superiore al biennio, il requisito del fatturato potrà dirsi conseguito se raggiunto nell’ambito di tale maggiore periodo.<br />
&nbsp;<br />
2. I requisiti di cui all’art. 84 d.lgs. 163/2006 devono essere posseduti dai componenti della Commissione esaminatrice che rivestono il ruolo di commissari, non anche da chi riveste il ruolo di segretario verbalizzante degli atti di gara.<br />
&nbsp;<br />
3. L’amministrazione che riceve il preavviso di ricorso di cui all’art. 243 bis D. Lgs. n. 163 del 2006 non è obbligata a riesaminare il proprio operato in autotutela; di conseguenza, dal silenzio serbato dalla stessa o dal diniego espresso di riesame (i quali avrebbero solo una valenza confermativa del contestato provvedimento già adottato dalla P.A.)&nbsp; non deriva né un onere di impugnazione da parte del ricorrente, né un particolare obbligo motivazionale per l’amministrazione.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="3">
<tbody>
<tr>
<td>N. 01005/2015 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
			N. 00597/2015 REG.RIC.</p>
<p>			<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />	<br />
			IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
			Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />	<br />
			(Sezione Seconda)<br />	<br />
			ha pronunciato la presente<br />	<br />
			SENTENZA<br />	<br />
			sul ricorso numero di registro generale 597 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
			Cooperativa CAEB, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Lucia Varisco, con domicilio eletto presso l’avv. Stefano Baccolini, con studio in Bologna, Via San Gervasio n. 10;<br />	<br />
			contro<br />	<br />
			Comune di Modena, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo Villani, Stefano Maini e Raffaella Maritan, con domicilio eletto presso quest’ultima, con studio in Bologna, Via Larga n. 22/2;<br />	<br />
			nei confronti di<br />	<br />
			Futura Service s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale Capogruppo mandataria di A.T.I. costituita con la mandante Open Group Società cooperativa ONLUS, rappresentata e difesa dagli avv. Marcella Giuliante e Fabiola Gollinucci, con domicilio eletto presso la prima, con studio in Bologna, Strada Maggiore n. 47;<br />	<br />
			per l&#8217;annullamento, previa sospensiva,<br />	<br />
			a) della determinazione in data 20/5/2015, con la quale il comune di Modena ha aggiudicato in via definitiva ad A.T.I. costituita fra Futura Service s.c. a r.l. e Open Group società coop. sociale ONLUS, la gara pubblica per l’affidamento dei servizi di gestione del pubblico e del patrimonio documentario, nonché di catalogazione delle biblioteche comunali; b) dell’aggiudicazione provvisoria della gara alla predetta concorrente; c) dei verbali di gara redatti nelle sedute del 8/4/2015, 16/4/2015, 22/4/2015, nonché del verbale prot. n. 49904/III/5 del 16/4/2015; d) di ogni verbale redatto dalla Commissione di gara nelle sedute riservate; e) delle limitazioni opposte dal Comune con nota comunicata via PEC il 10/6/2015 all’istanza di accesso agli atti di gara presentata dalla ricorrente; f) del diniego totale di autotutela comunicato via PEC il 2.07.2015.<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
			Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Modena;<br />	<br />
			Visto, altresì, l’atto di costituzione in giudizio di ATI fra Futura Service s.c. a r.l. e .Open Group soc. coop. ONLUS;<br />	<br />
			Viste le memorie difensive;<br />	<br />
			Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
			Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;<br />	<br />
			Relatore, nell&#8217;udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2015, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel verbale;<br />	<br />
			Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			FATTO e DIRITTO<br />	<br />
			Con il presente ricorso, Cooperativa CAeB (di seguito: CAEB) – concorrente classificatasi al secondo posto della graduatoria relativa alla procedura aperta indetta dal comune di Modena per l’affidamento dei servizi di gestione del pubblico e del patrimonio documentario, nonché di catalogazione delle biblioteche comunali, chiede l’annullamento del provvedimento con cui la civica amministrazione appaltante ha aggiudicato definitivamente la gara ad A.T.I. costituita fra la mandataria Futura Service s.c. a r.l. e la mandante Open Group società cooperativa ONLUS (di seguito: ATI Futura Service). CAEB impugna, inoltre, gli altri atti di gara indicati in epigrafe e, ulteriormente, il diniego opposto dal Comune alla sua richiesta – in sede di comunicazione di preavviso di ricorso &#8211; di agire in autotutela annullando l’aggiudicazione definitiva ad ATI Futura Service. A sostegno dell’impugnativa, CAEB rassegna motivi in diritto rilevanti violazione dell’art. 3, punto 21.b del Disciplinate di gara, sotto il profilo della mancata applicazione della indicata norma della <em>lex specialis</em>.; violazione dei principi in materia di imparzialità della Commissione giudicatrice nelle gare pubbliche; Violazione, per mancata applicazione, dell’artt. 13 del D. Lgs. n. 163 del 2006 e dell’art.22 della L. n. 241 del 1990, in materia di accesso agli atti delle gare pubbliche; Eccesso di potere sotto il profilo dell’illogicità manifesta e del difetto di motivazione.<br />	<br />
			In data 1/10/2015, a seguito della costituzione in giudizio del comune di Modena, con coeva allegazione di tutti gli atti di gara, CAEB ha depositato ricorso per motivi aggiunti, con esso introducendo un’ulteriore censura prefigurante l’illegittimità degli atti impugnati in via principale per mancata applicazione dell’art. 3, punto 21.b del Disciplinare di gara e falsa applicazione dell’art. 42, c. 4, del D. Lgs. n. 163 del 2006.<br />	<br />
			L’amministrazione comunale di Modena, costituitasi in giudizio, chiede che il ricorso principale ed il ricorso aggiuntivo siano respinti, in quanto infondati.<br />	<br />
			Si è costituita in giudizio, inoltre, ATI Futura Service, aggiudicataria della gara, chiedendo anch’essa la reiezione del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti per ritenuta infondatezza degli stessi.<br />	<br />
			Con ordinanza collegiale n. 244 del 31 luglio 2015, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare presentata dalla ricorrente ai limitati fini della “…sollecita fissazione della causa nel merito, come consentito dall’art. 55 c.10 cod. proc. amm.”.<br />	<br />
			Alla pubblica udienza del 29 ottobre 2015, la causa è stata chiamata ed è stata quindi trattenuta per la decisione come da verbale.<br />	<br />
			La questione centrale da risolvere al fine di decidere la presente causa è, in definitiva, quella di stabilire se ATI aggiudicataria (recte: almeno una delle due società costituite in ATI) sia o no in possesso del requisito di capacità tecnica – professionale di cui all’art. 3, punto 21.b.1 del disciplinare di gara, norma che richiede: “b.1) elenco dei principali servizi di gestione del pubblico e del patrimonio documentario e di servizi di catalogazione effettuati in biblioteche pubbliche o private a partire dal 2011, con indicazione degli importi, dei destinatari (pubblici o privati) e delle relative date/periodi da cui risulti effettuato almeno un servizio di durata continuativa (compreso eventuale proroga) non inferiore a due anni e di importo non inferiore ad almeno la metà della base di gara (euro 1.072.500 complessivi per i due anni di affidamento). In caso di RTI o di consorzio dovranno essere elencati da tutte le imprese ma posseduti integralmente da almeno una delle imprese partecipanti al R.T.I. o, in caso di consorzio, integralmente almeno da una delle consorziate;”. Secondo CAEB, ATI aggiudicataria non è in possesso del requisito, in quanto la mandataria Futura Service s.c. a r.l., pur avendo effettivamente svolto un servizio continuativo della tipologia richiesta dal bando per il triennio 2011 – 2013 proprio nei confronti della civica amministrazione modenese (v. doc. n. 15 del Comune), non ha però raggiunto il fatturato richiesto dalla <em>lex specialis </em>di gara in alcuno dei due periodi biennali che sono compresi nel triennio di prestazione del servizio in parola. Il Collegio ritiene che tali considerazioni non siano condivisibili, stante che la norma richiede, unicamente quale esperienza minimale, un periodo biennale di prestazione continuativa di servizi similari, come svela inequivocabilmente la locuzione “…non inferiore a due anni&#8230;” e soprattutto, come risulta logico pensare, trattandosi di uno specifico requisito che deve dimostrare l’acquisizione di una consistente esperienza nell’espletamento di servizi similari; requisito di cui, pertanto, non può ragionevolmente essere ritenuta priva una concorrente che – come ha dichiarato formalmente l’aggiudicataria nel caso in esame, può vantare tale specifica esperienza per un periodo di gran lunga superiore a quello biennale “minimo” richiesto. Ciò premesso, risulta altresì logico ritenere che l’ulteriore elemento indicato nel disciplinare a completamento del requisito richiesto, vale a dire il fatturato minimo, ben possa essere conseguito da ciascuna concorrente nell’arco dell’eventuale maggiore periodo di servizio continuativo espletato, poiché la <em>ratio </em>sottesa a tale disposizione della <em>lex specialis </em>è quella di affidare il particolare servizio in questione ad imprese che abbiano già una reale e continuativa esperienza in materia, maturata sulla base di contratti connotati da effettiva onerosità (di qui la richiesta di un determinato fatturato), in modo che la stazione appaltante possa accertare, quindi, la serietà e la professionalità della concorrente, nell’eventualità di aggiudicazione e conseguente affidamento del servizio alla stessa. Né, al riguardo, il Collegio ritiene condivisibile l’ulteriore argomentazione della ricorrente, facente leva su una errata lettura del successivo periodo della norma del disciplinare, nel quale è previsto che il fatturato debba essere “…di importo non inferiore ad almeno la metà della base di gara (euro 1.072.500,00 complessivi per i due anni di affidamento)”. CAEB sostiene, infatti, enfatizzando oltre modo quest’ultima frase inserita tra parentesi, che l’importo del fatturato debba essere legato indissolubilmente ad un periodo comunque biennale di servizio continuativo prestato, di modo che, nella specie, ATI controinteressata risulterebbe priva del requisito, in quanto per entrambi i periodi biennali di cui è composto il triennio del servizio continuativo prestato per il Comune di Modena, essa non raggiunge l’importo del predetto fatturato minimo. La Sezione osserva, al riguardo, che quantunque la norma del disciplinare non possa dirsi brillare per particolare chiarezza e linearità, la stessa debba necessariamente essere interpretata in modo coerente con le considerazioni già esposte in merito alla sua <em>ratio</em>, e anche in coerenza con il principio, in tema di gare pubbliche, che favorisce la massima partecipazione alle stesse. Il che conduce univocamente a concludere nel senso dell’estraneità o, comunque, dell’irrilevanza di quest’ultima frase, al fine di risolvere la questione in esame, rivelandosi essa unicamente indicativa (ed esemplificativa) dell’esatto importo del fatturato richiesto (euro 1.072.500,00), quale importo corrispondente alla metà della base d’asta in altra norma del disciplinare fissata in €. 2.145.000,00); importo quindi da rapportarsi, sempre con funzione esemplificativa, al periodo minimo di servizio continuativo biennale richiesto. Dalle considerazioni che precedono discende, pertanto, del tutto logicamente, che in caso di esperienza continuativa superiore al biennio, il requisito del fatturato potrà dirsi conseguito se raggiunto nell’ambito di tale maggiore periodo. Ad ulteriore supporto delle considerazioni ora esposte, va evidenziato quanto chiarito dalla stazione appaltante, in sede di risposta ai quesiti pervenuti dalle aspiranti concorrenti e, nello specifico, in risposta al quesito n. 2, pubblicato unitamente alla risposta il 26/3/2015 prot. n. 39666 (v. doc. n. 6 del comune di Modena).<br />	<br />
			Con tale quesito è stato chiesto, in concreto, se il fatturato globale medio annuo conseguito dai partecipanti alla gara per il triennio 2011 – 2013, si doveva intendere quale fatturato globale d’impresa medio annuo o quale fatturato d’impresa per i servizi bibliotecari derivante dalla somma dei contratti aventi le caratteristiche di cui al punto b.1) dell’art. 21 del disciplinare di gara, ovvero, secondo le parole del richiedente “…€. 1.072.500,00 complessivo nel triennio 2011-2013 per servizi analoghi aventi durata consecutiva di almeno 2 anni.”. A tale domanda, il Comune ha dato riscontro, confermando “…che il fatturato relativo al servizio di durata continuativa non inferiore a due anni e di importo non inferiore a €. 1.072.500,00 rientra nel fatturato di impresa di cui all’art. 3, punto 21) lett. a.3.2 in quanto riferito a servizi svolti nell’area dei servizi bibliotecari”.<br />	<br />
			Di qui, pertanto, la conferma sia che era richiesto non già un fatturato medio annuo relativo al complessivo fatturato d’impresa nel triennio 2011 – 2013 (preso a riferimento nel disciplinare di gara), ma il fatturato conseguito in tale triennio esclusivamente in riferimento “a servizi svolti nel’area dei servizi bibliotecari”, sia che, come chiaramente ed unitariamente emerge tanto dal quesito che dalla risposta, il parametro di riferimento circa il possesso del requisito “fatturato specifico riferito a servizi svolti nell’area dei servizi bibliotecari” è l’intero triennio 2011 – 2013, ferma restando, però, all’interno del suddetto triennio di riferimento, la richiesta di prestazione di un servizio continuativo di durata minima biennale. Il secondo motivo del ricorso principale è infondato. E’ insussistente, nella specie, la dedotta violazione dell’art. 84, comma 4 del D. Lgs. n. 163 del 2004, come pure non risultano in alcun modo violati i principi di imparzialità e neutralità nella nomina dei componenti della Commissione giudicatrice, stante che la censura della ricorrente contesta la posizione della D.ssa Rita Borghi che, però – in quanto Segretaria della commissione (avente funzione di verbalizzazione degli atti del seggio di gara), pacificamente non è inclusa tra i soggetti (“i Commissari diversi dal Presidente”), in riferimento ai quali opera il divieto di cui alla predetta disposizione. L’ulteriore motivo del ricorso principale riguarda l’accesso agli atti di gara, che la ricorrente reputa esserle stato ingiustificatamente limitato sia temporalmente sia riguardo alle modalità di ostensione. Il Collegio ritiene che, al riguardo, sia venuto meno ogni interesse della ricorrente all’ostensione di tali atti, avendo la stazione appaltante, all’atto della costituzione in giudizio, provveduto al deposito di tutti gli atti di gara, ivi compresa l’offerta dell’impresa aggiudicataria, con conseguente sostanziale soddisfacimento, in sede giudiziale, del relativo diritto. E’ inammissibile infine, l’ultimo motivo del ricorso principale con la quale CAEB lamenta la carenza di motivazione del diniego di intervenire in autotutela opposto dall’amministrazione alla comunicazione di preavviso di ricorso di cui all’art. 243 bis D. Lgs. n. 163 del 2006. Tale preavviso non dà luogo, infatti, ad un procedimento contenzioso o paracontenzioso a tutela di una posizione giuridica soggettiva, costituendo piuttosto uno strumento per sollecitare l&#8217;Amministrazione pubblica ad un eventuale riesame, non obbligatorio, del proprio operato in autotutela, con la conseguenza che dal silenzio serbato dalla stessa o dal diniego espresso di riesame, oltre a non derivare alcun onere di impugnazione da parte del ricorrente, in quanto il rigetto del preavviso di ricorso ha natura meramente confermativa del contestato provvedimento dell&#8217;Amministrazione, tale atto non risulta nemmeno soggetto a particolari obblighi di motivazione; ciò in considerazione sia del carattere di atto meramente confermativo del diniego, sia dell’espressa equiparazione <em>ex lege</em> fra il diniego espresso di intervenire in autotutela ed il comportamento inerte della stazione appaltante al riguardo (v. Cons. Stato, sez. V, 20/3/2015 n. 1543). Per quanto concerne il ricorso aggiuntivo, esso consta, come si è anticipato, di un’unica censura, con la quale si rileva l’illegittimità dell’offerta di ATI Futura Service, in quanto dalla documentazione di gara versata in atti dal Comune resistente, risulterebbe che l’aggiudicataria non possedesse il requisito del servizio prestato per almeno un biennio continuativamente (il già esaminato art. 3, punto 21. b) del disciplinare), in quanto la dichiarazione da essa resa con la documentazione di gara indicherebbe confessoriamente il possesso del predetto requisito solo in capo alla Associazione temporanea di imprese nel suo complesso e non in capo alla mandataria Futura Service s.c. a r.l..Oltre a ciò, la ricorrente censura il fatto che ATI aggiudicataria non abbia comprovato ma solo dichiarato il possesso del requisito.<br />	<br />
			Il Collegio osserva che anche quest’ultimo motivo non merita accoglimento, stante che, all’evidenza, il bando richiedeva espressamente e chiaramente che, in caso di A.T.I., il predetto requisito dovesse essere posseduto da una delle imprese associate. A sua volta, la dichiarazione (come chiaramente ed unicamente richiedeva la <em>lex specialis</em>, in tale fase del procedimento di gara) resa da ATI aggiudicataria, elenca chiaramente il periodo triennale (2011 – 2013) di servizio continuativo svolto dalla mandataria per il comune di Modena e gli importi allo stesso fatturati (v. doc. n. 15 del Comune). Di qui, pertanto, la corretta constatazione, da parte dell’amministrazione appaltante, circa l’effettivo possesso del requisito da parte della sola mandataria Futura Service s.c. a r.l., a nulla rilevando, a tal fine, né l’indicazione del fatturato specifico conseguito dalla mandante (dato che, comunque, era anch’esso espressamente richiesto dal disciplinare di gara), né, tanto meno, le ultronee ed irrilevanti annotazioni della concorrente in ordine alla allegazione di documentazione a comprova di quanto già dichiarato. Il requisito doveva essere semplicemente dichiarato in fase di presentazione della documentazione di gara e la stazione appaltante ha correttamente preso atto di quanto dichiarato dalla concorrente, accertando, in tal modo, il possesso del requisito, in applicazione di quanto richiesto in tale fase procedimentale.<br />	<br />
			Per le suesposte ragioni, il ricorso principale ed il ricorso aggiuntivo sono respinti.<br />	<br />
			Sussistono, tuttavia, anche in ragione della novità e peculiarità della principale questione esaminata, nonché dell’esito dell’incidente cautelare, giusti motivi per compensare, tra le parti in causa, le spese del presente giudizio.<br />	<br />
			P.Q.M.<br />	<br />
			Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia – Romagna, Bologna, (Sezione Seconda)<br />	<br />
			definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge<br />	<br />
			Spese compensate.<br />	<br />
			Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
			Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2015, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
			Giancarlo Mozzarelli, Presidente<br />	<br />
			Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore<br />	<br />
			Laura Marzano, Primo Referendario				</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>IL PRESIDENTE</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>			&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
			Il 17/11/2015<br />	<br />
			IL SEGRETARIO<br />	<br />
			(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<ul>
<li>&nbsp;</li>
</ul>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-17-11-2015-n-1005/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2015 n.1005</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2011 n.1005</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-9-6-2011-n-1005/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-9-6-2011-n-1005/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-9-6-2011-n-1005/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2011 n.1005</a></p>
<p>A. Radesi Pres. E. Fedullo Est.G. Gori (Avv. S. Mazzone) contro il Comune di Quarrata (non costituito) le recinzioni di fondi rustici prive di opere murarie non necessitano di concessione edilizia Autorizzazione e concessione &#8211; Recinzione di fondi rustici priva di opere murarie – Opera precaria che rientra nella manutenzione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-9-6-2011-n-1005/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2011 n.1005</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-9-6-2011-n-1005/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2011 n.1005</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Radesi Pres. E. Fedullo Est.<br />G. Gori (Avv. S. Mazzone) contro il Comune di Quarrata (non costituito)</span></p>
<hr />
<p>le recinzioni di fondi rustici prive di opere murarie non necessitano di concessione edilizia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e concessione &#8211; Recinzione di fondi rustici priva di opere murarie – Opera precaria che rientra nella manutenzione &#8211; Concessione edilizia –Non è richiesta</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La valutazione in ordine alla necessità della concessione edilizia per la realizzazione di opere di recinzione va effettuata sulla scorta dei seguenti due parametri: natura e dimensioni delle opere e loro destinazione e funzione; in base a tale criterio, dunque, non è necessario il permesso per costruire per modeste recinzioni di fondi rustici senza opere murarie, e cioè per la mera recinzione con rete metallica sorretta da paletti di ferro o di legno senza muretto di sostegno, in quanto entro tali limiti la recinzione rientra solo tra le manifestazioni del diritto di proprietà, che comprende lo ius excludendi alios o comunque la delimitazione e l’assetto delle singole proprietà; occorre, invece, il permesso, quando la recinzione è costituita da un muretto di sostegno in calcestruzzo con sovrastante rete metallica, incidendo esso in modo permanente e non precario sull’assetto edilizio del territorio. Per la posa in opera di una semplice recinzione con paletti in ferro, non infissi in muratura nel terreno, non è quindi necessaria alcuna richiesta di provvedimento concessorio, trattandosi di installazione precaria e rientrando tale opera tra le attività di mera manutenzione</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01005/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 00654/1997 REG.RIC.<br />	<br />
<b>	</p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
<i>(Sezione Terza)<br />	
</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 654 del 1997, proposto da:	</p>
<p><b>Gori Giorgio</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Sergio Mazzone, con domicilio eletto presso l’avv. Sergio Lotito in Firenze, viale dei Mille n. 18/B; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Comune di Quarrata<i></b></i>; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>dell’ordinanza n. 194/96 del 5.12.1996, con la quale il Sindaco del Comune di Quarrata ha ingiunto la demolizione delle seguenti opere abusive: “muro di recinzione con paletti in ferro e rete metallica alla distanza di 20 cm dal bordo stradale”</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 maggio 2011 il dott. Ezio Fedullo e uditi per le parti i difensori S. Mazzone;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b>	</p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>E’ impugnata, con il ricorso in esame, l’ordinanza n. 194/96 del 5.12.1996, con la quale il Sindaco del Comune di Quarrata ha ingiunto al ricorrente la demolizione delle opere abusive consistenti in “muro di recinzione con paletti in ferro e rete metallica alla distanza di 20 cm dal bordo stradale”, realizzate sulla proprietà del suddetto ubicata alla via di Mezzo n. 41 del Comune suindicato.<br />	<br />
Le censure formulate in ricorso, al fine di conseguire l’annullamento del provvedimento impugnato, sono così sintetizzabili: 1) la recinzione oggetto di contestazione sostituisce, conservandone la posizione, la preesistente recinzione in pali di legno; 2) la distanza della recinzione metallica è stata rilevata assumendo a riferimento l’attuale bordo stradale anziché il confine della proprietà Gori, senza tenere conto che parte di questa è stata abusivamente invasa dal Comune per l’ampliamento della sede stradale; 3) è mancata la comunicazione di avvio del procedimento; 4) sono state omesse le necessarie indagini istruttorie e travisato il reale contenuto del rapporto di servizio del 12.6.1996, presupponendo l’impugnato ordine di demolizione l’avvenuta realizzazione di opere murarie, escluse invece dal rapporto menzionato; 5) secondo la giurisprudenza, la realizzazione di una recinzione in rete metallica sorretta da paletti in ferro e priva di opere in muratura non necessita di concessione edilizia, non essendo idonea a modificare l’assetto urbanistico ed edilizio del territorio; 6) le norme urbanistiche sulle distanze dalla sede stradale e dal confine di proprietà si riferiscono agli edifici e non alle recinzioni, le quali per loro natura insistono sul confine di proprietà; 7) del tutto fuori luogo infine, per la natura dell’opera, è il richiamo fatto dal provvedimento impugnato alla legge n. 64/1974 sulle zone sismiche.<br />	<br />
Tanto premesso, deve rilevarsi la fondatezza del ricorso in esame.<br />	<br />
Occorre in primo luogo evidenziare l’erronea rappresentazione dell’opera interessata dall’impugnato ordine di demolizione desumibile da quest’ultimo, nel senso che essa consisterebbe in un “muro di recinzione con paletti in ferro e rete metallica”, laddove, come si evince dal rapporto di servizio del 12.6.1996 (e confermato dalla documentazione fotografica prodotta in giudizio), essa consiste semplicemente in una “recinzione con paletti in ferro e rete metallica”.<br />	<br />
Né del resto il provvedimento ripristinatorio assume a suo fondamento atti istruttori diversi dal rapporto suindicato, ciò che induce a ritenere che la divergenza evidenziata sia ascrivibile ad un mero error calami del redattore della determinazione impugnata.<br />	<br />
Così individuati i termini oggettivi dell’opera sanzionata, occorre richiamare la costante giurisprudenza, secondo cui “la valutazione in ordine alla necessità della concessione edilizia per la realizzazione di opere di recinzione va effettuata sulla scorta dei seguenti due parametri: natura e dimensioni delle opere e loro destinazione e funzione; in base a tale criterio, dunque, non è necessario il permesso per costruire per modeste recinzioni di fondi rustici senza opere murarie, e cioè per la mera recinzione con rete metallica sorretta da paletti di ferro o di legno senza muretto di sostegno, in quanto entro tali limiti la recinzione rientra solo tra le manifestazioni del diritto di proprietà, che comprende lo ius excludendi alios o comunque la delimitazione e l’assetto delle singole proprietà; occorre, invece, il permesso, quando la recinzione è costituita da un muretto di sostegno in calcestruzzo con sovrastante rete metallica, incidendo esso in modo permanente e non precario sull’assetto edilizio del territorio. Per la posa in opera di una semplice recinzione con paletti in ferro, non infissi in muratura nel terreno, non è necessaria alcuna richiesta di provvedimento concessorio, trattandosi di installazione precaria e rientrando tale opera tra le attività di mera manutenzione&#8221; (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 29 dicembre 2009, n. 6266).<br />	<br />
Ebbene, l’assenza nell’opera de qua di elementi murari, e la sua esclusiva funzionalizzazione alla delimitazione della proprietà del ricorrente, induce ad escludere che la sua realizzazione fosse soggetta al regime concessorio, soggezione presupposta dal provvedimento impugnato ai fini dell’applicazione all’opera medesima, realizzata sine titolo, della sanzione demolitoria.<br />	<br />
Né la conclusione esposta può trovare ostacolo nel riferimento, operato dal provvedimento impugnato, alla disciplina di cui alla l. n. 64/1974, concernendo essa le “costruzioni”, concetto al quale deve ritenersi estranea, per quanto precedentemente osservato, l’opera oggetto di controversia.<br />	<br />
Quanto poi alla circostanza in base alla quale la recinzione in discorso sarebbe stata realizzata a 20 cm dalla sede stradale, essa è indicata nel provvedimento impugnato a titolo meramente descrittivo dell’opera, senza che alla stessa sia attribuita alcuna attitudine giustificativa dell’ordinanza di demolizione (incentrata in via esclusiva sulla realizzazione della recinzione in assenza di concessione edilizia).<br />	<br />
In conclusione, quindi, la domanda di annullamento proposta con il ricorso in esame deve essere accolta, potendo dichiararsi l’assorbimento delle censure non esaminate.<br />	<br />
Il Comune intimato deve essere condannato al rimborso delle spese di giudizio sostenute dalla parte ricorrente, nella complessiva misura di € 2.000, oltre IVA e CPA.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 654/1997, lo accoglie ed annulla per l’effetto il provvedimento impugnato.<br />	<br />
Condanna il Comune intimato al rimborso delle spese di giudizio sostenute dalla parte ricorrente, nella complessiva misura di € 2.000, oltre IVA e CPA.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Angela Radesi, Presidente<br />	<br />
Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Silvio Lomazzi, Primo Referendario</p>
<p>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/06/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-9-6-2011-n-1005/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2011 n.1005</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2009 n.1005</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-11-6-2009-n-1005/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-11-6-2009-n-1005/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-11-6-2009-n-1005/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2009 n.1005</a></p>
<p>G. Cicciò Pres. C. Testori Est. N. Gasparri (Avv. V. Chierroni) contro il Comune di Portoferraio (Avv. P. Carrozza) sull&#8217;illegittimità della norma delle N.T.A. del R.U. che impone al lottizzante la cessione di una area &#8220;aggiuntiva al pagamento degli oneri di urbanizzazione&#8221; Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori e piani</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-11-6-2009-n-1005/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2009 n.1005</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-11-6-2009-n-1005/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2009 n.1005</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Cicciò Pres. C. Testori Est.<br /> N. Gasparri (Avv. V. Chierroni) contro il Comune di Portoferraio (Avv. P. Carrozza)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità della norma delle N.T.A. del R.U. che impone al lottizzante la cessione di una area &ldquo;aggiuntiva al pagamento degli oneri di urbanizzazione&rdquo;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori e piani territoriali &#8211; Norma delle N.T.A. del R.U. che impone al lottizzante la cessione di una area “aggiuntiva al pagamento degli oneri di urbanizzazione” – Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È illegittimo l’art. 40 punto 2.13 delle N.T.A. del R.U. comunale il quale condiziona l&#8217;attuazione degli interventi ammessi nell&#8217;Ambito 13 all&#8217;obbligo, tra l&#8217;altro, &#8220;di cessione, aggiuntiva al pagamento degli oneri di urbanizzazione, dell&#8217;area indicata in scheda norma da destinare a verde e attrezzature di uso o interesse pubblico per non meno di 15.000 mq. all&#8217;Amministrazione Comunale&#8221;. Difatti tale previsione non trova adeguato supporto normativo, posto che la prescritta cessione non è riconducibile ad alcuno degli obblighi imposti dalla legge in capo al privato lottizzante, tenuto conto che la stessa è espressamente prevista come &#8220;aggiuntiva al pagamento degli oneri di urbanizzazione&#8221; e che l&#8217;estensione dell&#8217;area da cedere è del tutto sproporzionata rispetto all&#8217;insediamento edificabile</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 797 del 2007, proposto da: <br />	<br />
<b>Gasparri Neva</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Vittorio Chierroni, con domicilio eletto presso Vittorio Chierroni in Firenze, via dei Rondinelli n. 2; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Comune di Portoferraio</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Paolo Carrozza, con domicilio eletto presso Francesco Brizzi in Firenze, via della Cernaia n. 31; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>in parte qua, delle deliberazioni del Consiglio Comunale di Portoferraio n. 2 del 24/1/2007 e n. 64 del 12/9/2005 con le quali è stato rispettivamente approvato ed adottato il Regolamento Urbanistico Comunale, nonché degli atti tutti a dette deliberazioni comunque presupposti, connessi e conseguenziali.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Portoferraio;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 06/05/2009 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Nell&#8217;atto introduttivo del presente giudizio la sig.ra Neva Gasparri ha rappresentato:<br />	<br />
&#8211; di essere proprietaria in Comune di Portoferraio, località Consumella, di una vasta area inedificata, che il vigente Piano Strutturale ricomprende nell’UTOE 6 &#8220;Portoferraio capoluogo&#8221;, i cui parametri urbanistici sono definiti dall’art. 41 N.T.A.;<br />	<br />
&#8211; che con delibera C.C. n. 45 del 6/6/2003 è stato approvato un Regolamento Urbanistico (successivamente annullato in autotutela dal Comune) che prevedeva nella zona considerata circa 5.000 mq. di superficie utile con destinazione a PEEP e circa 8.500 mq.<br />
&#8211; che il Regolamento Urbanistico adottato con deliberazione consiliare n. 64 del 12/9/2005 e poi approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 24/1/2007, nonostante il parziale accoglimento (in realtà del tutto insoddisfacente) delle osservazioni presen<br />
Per ottenere l&#8217;annullamento del R.U., in parte qua, la predetta ha quindi proposto il ricorso in epigrafe, prospettando vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.<br />	<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Portoferraio, chiedendo la reiezione del gravame perché infondato.<br />	<br />
Entrambe le parti hanno depositato una memoria in vista dell&#8217;udienza del 6 maggio 2009, in cui la causa è passata in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1) Le censure formulate nel ricorso possono essere così sintetizzate:<br />	<br />
a) a fronte di previsioni del Piano Strutturale (art. 41 N.T.A.) che per l’UTOE 6 consentono ampie possibilità insediative (tra cui mq. 17.755 di superficie utile residenziale) il modestissimo dimensionamento (mq. 1.600) consentito dal Regolamento Urbanistico concreta una violazione dello strumento urbanistico sovraordinato, che viene di fatto modificato dal Regolamento, senza alcuna idonea motivazione, peraltro carente anche in ordine al sostanziale rigetto delle osservazioni della ricorrente in sede di formazione del R.U.;<br />	<br />
b) la sig.ra Gasparri vantava una posizione qualificata, avendo presentato nell&#8217;aprile 2004 un piano attuativo ora divenuto irrealizzabile: il Comune di Portoferraio non ha tenuto alcun conto delle aspettative conseguenti al procedimento avviato con la presentazione del piano in questione, neppure avvertendo l&#8217;esigenza di una puntuale motivazione in ordine alle nuove scelte operate;<br />	<br />
c) l’art. 40 punto 2.13 delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico impugnato condizionano l&#8217;attuazione degli interventi ammessi nell&#8217;Ambito 13 &#8220;Consumella bassa&#8221; all&#8217;obbligo, tra l&#8217;altro, &#8220;di cessione, aggiuntiva al pagamento degli oneri di urbanizzazione, dell&#8217;area indicata in scheda norma da destinare a verde e attrezzature di uso o interesse pubblico per non meno di 15.000 mq. all&#8217;Amministrazione Comunale&#8221;; tale imposizione non trova alcun fondamento giuridico ed è perciò illegittima.<br />	<br />
2) Prima di esaminare il merito delle censure, va valutata l&#8217;eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse formulata dalla difesa del Comune resistente in relazione alla mancata impugnazione della deliberazione n. 2 del 18/1/2005 con cui il C.C. di Portoferraio ha annullato in via di autotutela il Regolamento Urbanistico precedentemente approvato nel 2003. La difesa dell&#8217;Amministrazione sostiene che l&#8217;odierna ricorrente, non avendo a suo tempo impugnato l&#8217;atto che ha caducato con effetti ex tunc quel R.U., non può far valere nel presente ricorso pretese situazioni di affidamento che si fondano sul regolamento annullato.<br />	<br />
L&#8217;eccezione è infondata: premesso che nel ricorso si fa riferimento alla disciplina, ormai caducata, prevista dal R.U. approvato nel 2003 per sostenere solo una parte delle censure dedotte, la rilevanza di quelle previsioni, al fine di riconoscere o meno in capo alla ricorrente una posizione qualificata, si configura come profilo attinente al merito e non all&#8217;ammissibilità delle censure in questione.<br />	<br />
3) Le argomentazioni svolte dalla ricorrente con riferimento ai profili di cui al precedente punto 1.a) non risultano condivisibili, perché partono dal presupposto che le scelte operate attraverso le previsioni del Regolamento Urbanistico impugnato confliggono con quelle, sovraordinate, contenute nel Piano Strutturale e ne comportano una sostanziale revisione (in termini peggiorativi per la sig.ra Gasparri), in violazione di quanto prescritto dalla L.R. n. 1/2005 in tema di rapporti tra piano strutturale e regolamento urbanistico.<br />	<br />
Il Collegio non ravvisa il dedotto contrasto e la prospettata violazione della normativa di riferimento; l’art. 53 comma 2 della citata legge urbanistica regionale prevede che il piano strutturale &#8220;delinea la strategia dello sviluppo territoriale comunale mediante l&#8217;indicazione e la definizione&#8221;, tra gli altri, &#8220;c) delle dimensioni massime sostenibili degli insediamenti nonché delle infrastrutture e dei servizi necessari per le unità territoriali organiche elementari…&#8221;; la successiva lett. e) del medesimo art. 53 comma 2 demanda al piano strutturale anche l&#8217;indicazione e la definizione &#8220;delle prescrizioni per gli atti di cui all&#8217;articolo 52, comma 2…&#8221;, cioè innanzitutto per il regolamento urbanistico; ed a norma del comma 4 tali prescrizioni riguardano anche i &#8220;livelli prestazionali da garantire nella progressiva attuazione della strategia di sviluppo territoriale&#8221;; tenuto conto che, a norma dell’art. 55 comma 5 della L.R. n. 1/2005, le previsioni del regolamento urbanistico riguardanti la &#8220;disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio&#8221; sono dimensionate &#8220;sulla base del quadro previsione strategico per i cinque anni successivi alla loro approvazione&#8221;, si può concludere che le previsioni della Regolamento Urbanistico impugnato non esauriscono le possibilità insediative nell&#8217;ambito territoriale che interessa la ricorrente, in un quadro di progressiva attuazione del Piano Strutturale, ulteriore rispetto al limite quinquennale di cui al citato art. 55 comma 5 e nei limiti del dimensionamento massimo indicato nello strumento urbanistico sovraordinato. In relazione a quanto sopra le scelte operate dall&#8217;Amministrazione Comunale non risultano contrastanti con il Piano Strutturale e perciò non necessitavano di motivazione puntuale, neppure a seguito della formulazione di osservazioni da parte dell&#8217;odierna ricorrente.<br />	<br />
4) Quanto poi alla pretesa di quest&#8217;ultima che il Comune resistente riconoscesse la sua posizione qualificata e le sue legittime aspettative e che dunque procedesse alle scelte del R.U. tenendo conto di tali circostanze e fornendo una motivazione specifica in ordine a determinazioni pregiudizievoli per le attese della sig.ra Gasparri, si deve rilevare che tale pretesa è del tutto priva di fondamento.<br />	<br />
Ciò vale innanzitutto per il richiamo alle previsioni del Regolamento Urbanistico adottato nel 2002, approvato nel 2003 ed annullato in via di autotutela nel 2005; tali previsioni risultano eliminate con effetto ex tunc e dunque totalmente inidonee a costituire presupposto per qualunque legittima aspettativa, riguardante ad esempio le prospettive edificatorie ammesse dalle norme regolamentari successivamente approvate (e qui impugnate), ovvero la necessità di motivare scelte di segno diverso: nessuna particolare motivazione può essere richiesta in relazione ad un parametro inesistente.<br />	<br />
Analoghe considerazioni valgono per quanto riguarda il piano attuativo che la ricorrente ha presentato al Comune di Portoferraio nel 2004 (di cui si afferma che era in fase avanzata il procedimento di approvazione, senza peraltro fornire alcun supporto probatorio al riguardo); come emerge dal doc. 12 allegato al ricorso tale piano è stato proposto in relazione alle norme del R.U. approvato nel 2003; una volta che l&#8217;atto di approvazione di quel Regolamento è stato prima sospeso, poi annullato in via di autotutela all&#8217;Amministrazione, il piano attuativo della ricorrente che su di esso si fondava non aveva più alcuna possibilità di giungere ad un esito positivo e dunque non poteva concretare in capo al soggetto proponente nessuna posizione qualificata, quale quella che la giurisprudenza riconosce in presenza della ben diversa situazione rappresentata da una convenzione di lottizzazione stipulata ovvero di un piano di lottizzazione approvato (cfr. tra le più recenti Consiglio di Stato, Sez. IV, 24 aprile 2009 n. 2630 e 12 marzo 2009 n. 1477; Sez. V, 2 marzo 2009 n. 1149). E non basta a modificare il quadro appena descritto l&#8217;affermazione secondo cui l&#8217;area di proprietà della ricorrente costituisce una proprietà singola, circondata da numerosi insediamenti edilizi; da una parte, infatti, l&#8217;assetto urbanistico delle zone circostanti è oggetto di affermazioni non adeguatamente documentate, dall&#8217;altro qui non ci si trova di fronte ad un lotto intercluso, bensì a quella che lo stesso ricorso definisce &#8220;una vasta area inedificata&#8221;.<br />	<br />
5) In relazione a quanto sopra il ricorso risulta dunque infondato nella parte in cui deduce l&#8217;illegittimità delle previsioni contenute nel Regolamento Urbanistico impugnato riguardanti l&#8217;Ambito 13 &#8220;Consumella bassa&#8221;, con particolare riferimento alle possibilità insediative e alla quantificazione delle superfici utili edificabili. <br />	<br />
Resta da esaminare l&#8217;ultima censura, che riguarda specificamente la disposizione dell’art. 40 punto 2.13 delle N.T.A. del R.U. che condiziona l&#8217;attuazione degli interventi ammessi nell&#8217;Ambito 13 all&#8217;obbligo, tra l&#8217;altro, &#8220;di cessione, aggiuntiva al pagamento degli oneri di urbanizzazione, dell&#8217;area indicata in scheda norma da destinare a verde e attrezzature di uso o interesse pubblico per non meno di 15.000 mq. all&#8217;Amministrazione Comunale&#8221;. Secondo la ricorrente la previsione in esame non trova adeguato supporto normativo, posto che la prescritta cessione non è riconducibile ad alcuno degli obblighi imposti dalla legge in capo al privato lottizzante, tenuto conto che la stessa è espressamente prevista come &#8220;aggiuntiva al pagamento degli oneri di urbanizzazione&#8221; e che l&#8217;estensione dell&#8217;area da cedere è del tutto sproporzionata rispetto all&#8217;insediamento edificabile.<br />	<br />
Il Comune di Portoferraio si è difeso sul punto affermando: che si tratta di una previsione finalizzata a garantire il rispetto degli standard urbanistici comunali, ulteriori rispetto ai minimi di cui al D.M. n. 1444/1968; che, in particolare, la cessione dell&#8217;area non è prevista a titolo gratuito o con sacrificio dell&#8217;interesse patrimoniale della ricorrente.<br />	<br />
Le argomentazioni difensive dell&#8217;Amministrazione non bastano per superare le censure dedotte, soprattutto perché non riescono a fare chiarezza sui presupposti in base ai quali la prescrizione censurata dalla sig.ra Gasparri è stata introdotta nel Regolamento Urbanistico impugnato; il richiamo all&#8217;art. 8 e alla richiesta di standard &#8220;aggiuntivi&#8221; per ogni ambito di intervento disciplinato dall’art. 40 R.U. appare infatti generico e privo del supporto documentale necessario per offrire un quadro completo e comprensibile delle scelte operate in proposito dall&#8217;Amministrazione e delle ragioni sottostanti. In relazione a ciò le censure di parte ricorrente, che evidenziano in sostanza l’equivocità della cessione prevista, di cui non è chiaramente identificabile un adeguato supporto normativo e logico-motivazionale, risultano fondate e dunque il ricorso, in parte qua, merita di essere accolto (salve, ovviamente, le ulteriori iniziative che il Comune resistente riterrà di adottare al riguardo); va conseguentemente annullata l&#8217;impugnata disposizione dell’art. 40 punto 2.13 delle N.T.A. del R.U., nella parte in cui configura, in rapporto con l&#8217;attuazione degli interventi ammessi nell&#8217;Ambito 13, l&#8217;obbligo &#8220;di cessione, aggiuntiva al pagamento degli oneri di urbanizzazione, dell&#8217;area indicata in scheda norma da destinare a verde e attrezzature di uso o interesse pubblico per non meno di 15.000 mq. all&#8217;Amministrazione Comunale&#8221;.<br />	<br />
6) Il solo parziale accoglimento del ricorso induce a ritenere equa l&#8217;integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso in epigrafe, nei limiti indicati in motivazione e conseguentemente annulla l&#8217;impugnata disposizione dell’art. 40 punto 2.13 delle N.T.A. del R.U. nella parte in cui configura, in rapporto con l&#8217;attuazione degli interventi ammessi nell&#8217;Ambito 13, l&#8217;obbligo &#8220;di cessione, aggiuntiva al pagamento degli oneri di urbanizzazione, dell&#8217;area indicata in scheda norma da destinare a verde e attrezzature di uso o interesse pubblico per non meno di 15.000 mq. all&#8217;Amministrazione Comunale&#8221;; respinge il ricorso per la restante parte.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 06/05/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Gaetano Cicciò, Presidente<br />	<br />
Saverio Romano, Consigliere<br />	<br />
Carlo Testori, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 11/06/2009</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-11-6-2009-n-1005/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2009 n.1005</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2008 n.1005</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-9-12-2008-n-1005/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-9-12-2008-n-1005/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-9-12-2008-n-1005/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2008 n.1005</a></p>
<p>Pres. Virgilio, Est. Zucchelli Assessorato regionale ai beni culturali ambientali ed alla pubblica amministrazione (Avv. dello Stato) c/ Asja Ambiente Italia s.p.a. (Avv.ti G. Pitruzzella, L. Di Salvo), Comune di Buseto Palizzolo (n.c.) sull&#8217;illegittimità del parere sulla compatibilità paesaggistica di un impianto eolico, espresso dalla soprintendenza al di fuori della</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Virgilio, Est. Zucchelli<br /> Assessorato regionale ai beni culturali ambientali ed alla pubblica amministrazione (Avv. dello Stato) c/ Asja Ambiente Italia s.p.a. (Avv.ti G. Pitruzzella, L. Di Salvo), Comune di Buseto Palizzolo (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità del parere sulla compatibilità paesaggistica di un impianto eolico, espresso dalla soprintendenza al di fuori della conferenza di servizi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente &#8211; Costruzione impianto eolico &#8211; Valutazione impatto ambientale &#8211; Conferenza di servizi &#8211; Necessità &#8211;  Parere della Soprintendenza espresso fuori conferenza &#8211; Illegittimità &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai fini della valutazione d’impatto ambientale per la costruzione e l’esercizio degli impianti eolici, in base al combinato disposto dell’art. 12, commi 3 e 4, D.lgs. 387/03 e dell’allegato b), del d.p.r. 12 aprile 1996, punto 2, lett. e), tutte le amministrazioni tenute ad adottare le proprio determinazioni devono esprimere il proprio avviso in sede di conferenza di servizi, con conseguente illegittimità, per incompetenza assoluta, del parere di compatibilità paesaggistica espresso dalla Soprintendenza per i beni archeologici al di fuori di detta sede.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana<br />
in sede giurisdizionale</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<P ALIGN=CENTER><BR><br />
<B>DECISIONE<BR><br />
</B></P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
sul ricorso in appello n. 1255/07 proposto da</p>
<p><B>ASSESSORATO REGIONALE AI BENI CULTURALI AMBIENTALI ED ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE</B>, in persona dell’Assessore pro-tempore e <b>SOPRINTENDENTE pro-tempore AI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI TRAPANI</b>, rappresentati e difesi <i>ex lege </i>dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, nei cui uffici in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81, sono domiciliati <i>ope legis</i>;</p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>ASJA AMBIENTE ITALIA s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Pitruzzella e Lucia Di Salvo, ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Notarbartolo, n. 5, presso lo studio della seconda;</p>
<p align=center>
e nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
del <B>COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO</B>, in persona del sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p align=center>
per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
della sentenza del T.A.R. per la Sicilia &#8211; sede di Palermo (sez. I) n. 2061/07 del 17 luglio – 3 ottobre 2007.</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio degli avvocati G. Pitruzzella e L. Di Salvo per la società appellata;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Relatore il Consigliere Claudio Zucchelli;<br />	<br />
	Uditi alla pubblica udienza del 3 aprile 2008 l’avvocato dello Stato Mango per le amministrazioni appellanti, l’avvocato M.B. Miceli, su delega dell’avvocato G. Pitruzzella, e l’avvocato L. Di Salvo per la società appellata;<br />	<br />
	Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: 																																																																																												</p>
<p align=center>
<B>FATTO<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
	La società odierna appellata ha presentato un progetto per la costruzione di una centrale eolica. La Soprintendenza BB.CC.AA. competente ha espresso un parere negativo.<br />	<br />
	La società proponeva pertanto ricorso al TAR impugnando il detto provvedimento, oltre all’articolo 59 delle norme di attuazione del piano paesistico territoriale e, con motivi aggiunti, il successivo parere contrario espresso a seguito di ordinanza cautelare del TAR nonché la circolare assessorile 14 dicembre 2006, n. 17.<br />	<br />
	Lamentava:<br />	<br />
1.	Si è formato il silenzio assenso ai sensi dell&#8217;articolo 46 della legge regionale n. 17 del 2004, poiché la domanda è del 17 gennaio 2006 ed il provvedimento è stato adottato il 27 giugno 2006.<br />	<br />
2.	Violazione articolo 11 legge regionale n. 10 del 1991 per la mancanza dell&#8217;avviso circa il provvedimento negativo.<br />	<br />
3.	Violazione del DA 28 aprile 2005 che divide il territorio in tre zone: vietate, sensibili e libere. Il progetto è in zona libera.<br />	<br />
4.	Mancanza della ponderazione di tutti gli interessi.<br />	<br />
5.	Illegittimità derivata dalla illegittimità della circolare 14 dicembre 2006, n. 17.<br />	<br />
	L’Amministrazione si costituiva resistendo.<br />	<br />
	Con la sentenza di cui in epigrafe il TAR accoglieva il ricorso osservando:<br />	<br />
1.	Premesso che non esistono vincoli sulla zona, la presenza di zone archeologiche limitrofe legittima il potere ex articolo 152, ma manca la valutazione comparativa.<br />	<br />
2.	L’applicazione della circolare è illegittima perché sopravvenuta. Il provvedimento di riesame era stato richiesto dal TAR, nella sua ordinanza, ora per allora, con la conseguenza che si sarebbe dovuta valicare la normativa allora vigente.<br />	<br />
3.	Respinge la generica richiesta di danni anche perchè il ricorso riguarda solo la fase preliminare alla VIA e non il provvedimento definitivo.<br />	<br />
	Avverso la detta sentenza propone appello l’Assessorato lamentando:<br />	<br />
1.	L’articolo 59 delle norme di attuazione del piano territoriale paesistico ha portata conformativa essendo piano di attuazione del Piano regionale paesistico. Esso vieta la collocazione dei parchi eolici nelle aree vincolate e per quelle non vincolate impone di valutare l’impatto sul paesaggio, attribuito alla soprintendenza in applicazione dell&#8217;articolo 152 del codice dei beni culturali.<br />	<br />
2.	Non vi è obbligo di motivazione aggiuntiva per le soprintendenze in relazione alle esigenze economiche (CGA n. 711 del 2007).<br />	<br />
3.	Le soprintendenze esplicano funzioni di tutela che sono attribuite alla Sicilia e non di sola valorizzazione e quindi agiscono ex articolo 152 del codice dei beni culturali.<br />	<br />
4.	L’articolo 12 sulla procedura unica non si applica in Sicilia e comunque non esiste domanda in tal senso.<br />	<br />
5.	I documenti sono stati presentati in ritardo solo il 2 maggio e il provvedimento è del 27 luglio quindi entro i termini.<br />	<br />
6.	L’articolo 152 conferisce un potere generale non legato a procedimentalizzazioni e vincoli.<br />	<br />
7.	Sussiste la zona esclusa ed in essa insiste il parco eolico. Quindi il diniego è motivato.<br />	<br />
	Resiste la appellata e propone appello incidentale per i seguenti motivi:<br />	<br />
1.	Ripropone la formazione del silenzio assenso ai sensi dell’arti-colo 46 della legge regionale n. 17 del 2004, poiché la domanda è del 17 gennaio 2006 ed il provvedimento è stato adottato il 27 giugno 2006.<br />	<br />
2.	Lamenta che l’assorbimento dei motivi è illegittimo ex articolo 112 c.p.c. perché non sono stati esaminati i motivi più satisfattivi della situazione sottostante.																																																																																												</p>
<p align=center>
<B>DIRITTO<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
	Il provvedimento impugnato in primo grado è illegittimo, sia pure sotto profili diversi da quelli evidenziati dal TAR.<br />	<br />
	Sotto un primo profilo, va ricordato che la materia è disciplinata dal D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, recante l’attuazione della direttiva 2001/77/CE.<br />	<br />
	In particolare, l’art. 12 del citato decreto detta norme per la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure autorizzative.<br />	<br />
	Il comma 3 del predetto art. 12 dispone che “<i>la costruzione e l&#8217;esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili … sono soggetti ad un’autorizzazione unica, rilasciata dalla regione …, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell&#8217;ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. A tal fine la conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione …</i>”.<br />	<br />
	In base al successivo comma 4, “<i>l&#8217;autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell&#8217;autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l&#8217;impianto in conformità al progetto approvato</i> …”. <br />	<br />
	Le suddette disposizioni del d. lgs. n. 387/2003 trovano diretta applicazione nei confronti della regione siciliana, ai sensi degli artt. 16 ed 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante “<i>Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari</i>”. <br />	<br />
	Infatti, il comma 8 del predetto art. 11 dispone che “<i>gli atti normativi statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione</i>”, e “… <i>perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma</i> …”.<br />	<br />
	Pertanto, in base ai principi posti dai commi 3 e 4 del predetto art. 12 d. lgs. n. 387/2003, la costruzione e l&#8217;esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili richiede “<i>un’autorizzazione unica</i>”, a seguito di “<i>un procedimento unico</i>”, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, mediante conferenza dei servizi.<br />	<br />
	In tal modo, le determinazioni delle amministrazione interessate, devono essere espresse solo in sede di conferenza di servizi, così da assicurare l’unicità del procedimento, mediante il coordinamento dei vari interessi pubblici, rilevanti per l’autorizzazione unica finale.<br />	<br />
	Di conseguenza, anche la Soprintendenza deve esprimersi esclusivamente in sede di conferenza di servizi.<br />	<br />
	Sotto altro profilo, si rileva che i progetti d’impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento sono assoggettati alla procedura di valutazione d&#8217;impatto ambientale, ai sensi dell’allegato B), del D.P.R. 12 aprile 1996, punto 2, lett. e), aggiunta dall&#8217;art. 2<i> </i>D.P.C.M. 3 settembre 1999. <br />	<br />
	Nell&#8217;ambito della Regione siciliana, ai sensi dell’art. 91 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6: &#8211; la valutazione di impatto ambientale è svolta nel rispetto dei principi e delle disposizioni stabilite dal D.P.R. 12 aprile 1996 (comma 1); &#8211; l&#8217;autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale è l&#8217;Assessorato regionale del territorio e dell&#8217;ambiente (comma 2); &#8211; il giudizio di compatibilità ambientale è sostitutivo di ogni ulteriore parere, nulla osta o autorizzazione di natura ambientale di competenza dell&#8217;Assessorato regionale del territorio e dell&#8217;ambiente in forza di leggi o regolamenti regionali (comma 6). <br />	<br />
	Per quanto interessa in questa sede, ai sensi dell’art. 5, comma 6, del citato D.P.R. 12 aprile 1996, “<i>l&#8217;autorità competente (ad esprimere il giudizio di compatibilità ambientale) può indire, ai sensi dell&#8217;articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, una o più conferenze di servizi. Alla conferenza partecipano i rappresentanti legittimati ad esprimere definitivamente la volontà dell&#8217;amministrazione di appartenenza. Le determinazioni concordate nella conferenza dei servizi, descritte nel verbale conclusivo della conferenza stessa, tengono luogo degli atti di rispettiva competenza</i>.” <br />	<br />
	Il richiamato articolo 14, comma 2, l. n. 241 del 1990, a seguito della modifica apportata dall&#8217;articolo 8 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, ha reso obbligatoria la conferenza di servizi.<br />	<br />
	Al riguardo, il principio di obbligatorietà della conferenza di servizi comporta che ad essa partecipino tutte le amministrazioni interessate; infatti, solo in tale ipotesi, acquista pieno ed effettivo significato il principio di maggioranza, richiesto in sede di conferenza di servizi, ai sensi dell&#8217;art. 14 ter, comma 6-bis, l. n. 241/1990. <br />	<br />
	In base a tale disposizione, “<i>All&#8217;esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui al comma 3, l&#8217;amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede</i>.” <br />	<br />
	In tal modo, si realizza il perseguimento della fondamentale finalità di valutare e contemperare i diversi interessi pubblici.<br />	<br />
	Nel contesto normativo sopra riportato, tutte le amministrazioni &#8211; e quindi anche la Soprintendenza ricorrente &#8211; tenute ad adottare le proprie determinazioni, ai fini della valutazione d’impatto ambientale per la costruzione e l&#8217;esercizio degli impianti eolici, devono esprimere il proprio avviso in sede di conferenza dei servizi.<br />	<br />
	Per quanto precede, la predetta Soprintendenza per i beni archeologici non ha il potere di pronunciarsi sull’istanza della società interessata, al di fuori della conferenza di servizi e dunque il provvedimento impugnato è illegittimo per incompetenza assoluta. Infatti, per quanto, astrattamente, il potere in questione (parere sulla compatibilità paesaggistica) spetti alla Soprintendenza, lo stesso deve necessariamente essere esercitato all’interno della procedura di cui si è accennato. Fuori della medesima procedura il potere non compete assolutamente alla Soprintendenza, la quale non ha <i>os ad loquendum</i> se non nell’ambito della procedura. Fuori di essa, quindi, la Soprintendenza si comporta alla stregua di un’Autorità amministrativa priva di alcun potere in materia.<br />	<br />
	Da quanto si è esposto consegue che l’appello incidentale circa la formazione del silenzio è infondato. Infatti, poiché l’esercizio del potere della Soprintendenza può avvenire solo nell’ambito della procedura e della conferenza di servizi, ne consegue che la stessa non ha un obbligo di provvedere sulla istanza del privato rivolta a lei direttamente al di fuori della procedura in esame. Non sussistendo un obbligo di provvedere, non si forma neppure il silenzio qualificato ai sensi dell’articolo 4 bis della legge n. 241 del 7 agosto 1990.<br />	<br />
	Nell’appello incidentale sono stati riproposti, altresì, i motivi già assorbiti in primo grado, che sono stati viceversa affrontati in questa sede e sono da ritenersi infondati per i motivi già esposti.<br />	<br />
	Quanto alla doglianza circa la violazione dell’articolo 112 del c.p.c. perpetrata attraverso l’assorbimento dei motivi in primo grado, è appena il caso di osservare che essi sono stati esaminati in questa sede sia perché riproposti, sia in applicazione dell’effetto devolutivo pieno dell&#8217;appello e dunque il motivo di appello è superato dal loro stesso esame.<br />	<br />
	La sentenza appellata va quindi confermata, sia pure modificandone in parte la motivazione.<br />	<br />
	Sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese, competenze ed onorari dei due gradi del giudizio.																																																																																												</p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
	Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe lo accoglie e per l’effetto respinge il ricorso di primo grado.<br />	<br />
	Compensa integralmente tra le parti le spese, competenze ed onorari dei due gradi del giudizio.<br />	<br />
	Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>	Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 3 aprile 2008, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Claudio Zucchelli, estensore, Chiarenza Millemaggi Cogliani, Antonino Corsaro, Filippo Salvia, componenti.</p>
<p align=center>Depositata in segreteria<br />
il  9 dicembre 2008</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-9-12-2008-n-1005/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2008 n.1005</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2008 n.1005</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-11-4-2008-n-1005/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-11-4-2008-n-1005/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-11-4-2008-n-1005/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2008 n.1005</a></p>
<p>A. Radesi Pres. G. Di Nunzio Est.G. Sorrentino ed altri (Avv. U. Franceschetti) contro il Comune di Firenze (Avv. C. Visciola e D. Pacini) sulla legittimazione ad impugnare una ordinanza di divieto di circolazione per i veicoli c.d. &#8220;euro 0&#8221; la quale integra la motivazione di una precedente ordinanza annullata</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-11-4-2008-n-1005/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2008 n.1005</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-11-4-2008-n-1005/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2008 n.1005</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Radesi Pres. G. Di Nunzio Est.<br />G. Sorrentino ed altri (Avv. U. Franceschetti) contro il Comune di Firenze (Avv. C. Visciola e D. Pacini)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimazione ad impugnare una ordinanza di divieto di circolazione per i veicoli c.d. &ldquo;euro 0&rdquo; la quale integra la motivazione di una precedente ordinanza annullata in sede giurisdizionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Legittimazione ed interesse processuale – Ottemperanza a sentenza di annullamento – Emissione di nuovo provvedimento con integrazione della motivazione &#8211; Art 21 octies L. 241/90 – Il provvedimento non avrebbe potuto avere nei confronti dei ricorrenti un contenuto diverso da quello adottato – Carenza di legittimazione attiva &#8211; Inammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In relazione ai divieti di circolazione per i veicoli c.d. “euro 0”, nel caso di annullamento giurisdizionale di una ordinanza per l&#8217;immotivato contrasto tra il fine precipuo del provvedimento, ovvero la riduzione dell&#8217;agente inquinante &#8220;PM10&#8221;, ed il mezzo, ovvero il divieto di circolazione delle auto &#8220;euro 0&#8221; e non delle auto diesel &#8220;euro 3&#8221;, nonostante la classe di queste ultime incidesse sull&#8217;inquinamento de quo in misura 5 volte superiore, sono carenti di legittimazione ad impugnare la successiva ordinanza i proprietari dei veicoli “Euro 0”, laddove con essa l&#8217;Amministrazione abbia individuato chiaramente e analiticamente quale fine del provvedimento, oltre la riduzione dell&#8217;inquinamento da polveri sottili PM10, anche quello da altri fattori inquinanti e, in specie, dal benzene. L&#8217;Amministrazione comunale difatti, anche se non ha provato che l&#8217;inquinamento da benzene, prodotto principalmente dalle auto &#8220;euro 0&#8221;, è più grave dell&#8217;inquinamento da polveri &#8220;PM10&#8221;, prodotto principalmente dalle auto diesel &#8220;euro 3&#8221;, ha comunque provato, in applicazione del principio di cui all&#8217;art 21 octies L. 241/90, che il provvedimento impugnato non avrebbe potuto avere, nei confronti dei ricorrenti, un contenuto diverso da quello adottato. In altri termini, una eventuale pronuncia di accoglimento potrebbe &#8211; in ipotesi astratta &#8211; condurre al dovere dell&#8217;Amministrazione di conformarsi con misure più rigorose contro l&#8217;inquinamento nei confronti dei veicoli diesel &#8220;euro 3&#8221; ma non con misure meno rigorose (come l&#8217;esclusione del divieto di circolazione) per i veicoli a benzina &#8220;euro 0&#8221;. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla legittimazione ad impugnare una ordinanza di divieto di circolazione per i veicoli c.d. &#8220;euro 0&#8221; la quale integra la motivazione di una precedente ordinanza annullata in sede giurisdizionale</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p>N. 1005 REG. SENT.<br />
ANNO 2008<br />
N.      420     REG. RIC.<br />
ANNO 2007</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />	            &#8211; III SEZIONE &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 420 del 2007 proposto da<br />
<b>Giuseppe Sorrentino, Riccardo Ruggini erede Giancarlo, Maurizio Giometti, Gianluca Luchi, Lucia Iandolo, Ferruccio Rossi, Maria Cappellini, Giuseppina Antonietta Noli, Alessandro Sguanci, Evangelista Schininà, Sergio Tondo, Fabrizio Giardina e Giorgio Ceccarelli</b>, rappresentati e difesi dall&#8217; avv. Ugo Franceschetti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Firenze, Via dell&#8217;Oriuolo 20</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p>&#8211; il <b>Comune di Firenze</b>, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Visciola e Debora Pacini, ed elettivamente domiciliato in Firenze, Palazzo Vecchio,  presso l&#8217;Avvocatura Comunale,<br />
P E R   L’A N N U L L A M E N T O<BR><br />
&#8211; dell&#8217;ordinanza del Sindaco del Comune di Firenze n. 1105 del 22.12.2006, pubblicata all&#8217;albo pretorio fino al 2.1.2007, recante &#8220;divieti di transito veicolare dal 1° gennaio 2007&#8221;;<br />
&#8211; dell&#8217;ordinanza del Sindaco del Comune di Firenze n. 144 del 15.2.2007, di &#8220;convalida dell&#8217;ordinanza n. 1105 del 22.12.2006&#8221;;<br />
&#8211; di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.</p>
<p>Visto il  ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 28 febbraio 2008 &#8211; relatore il Consigliere Giuseppe Di Nunzio -, gli avv.ti U. Franceschetti e C. Visciola;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>In data 15.4.03 era stipulato un Protocollo d&#8217;Intesa tra Regione Toscana, ANCI e URPT, approvato con deliberazione G.R.T. n. 372703 (pubblicata sul BUR n. 20 del 14.4.03), titolato &#8220;Piano di azione (ex art. 7 del D.Lgs. n. 351/99) avente la finalità di ridurre il rischio di superamento dei valori limite del PM10 e di prevedere la realizzazione di misure di contenimento a breve e medio periodo delle emissioni di tale inquinante e dei suoi precursori&#8221;, con il quale le parti si sono impegnate alla stipula di un successivo Accordo di Programma, ove specificare e dettagliare le azioni e le misure per il raggiungimento dell&#8217;obiettivo di &#8220;&#8230;ridurre, in particolare, i livelli di concentrazione del PM10 in modo da raggiungere il rispetto dei valori limite di tale sostanza inquinante previsti dal D.M. n. 60/02 per la prima fase di attuazione, cioè entro il 1° gennaio 2005 e, successivamente, per la seconda fase, cioè entro il 1° gennaio 2010&#8221;.<br />
Nell&#8217;ambito del suddetto Protocollo di intesa (art. 2), i Comuni, rappresentati dall&#8217;ANCI, si sono altresì impegnati &#8220;ad organizzare ed attuare in forma coordinata a livello regionale e di area critica, secondo le modalità da definire nell&#8217;Accordo di Programma, misure di limitazione e di realizzazione del traffico (es. targhe alterne, blocco totale, limitazione per tipologia di veicoli in giorni programmati ed a seguito del raggiungimento degli stati di attenzione e di allarme, divieto progressivo di circolazione, anche in aree urbane predefinite, di particolari tipologie di veicoli, ecc)&#8221;.<br />
In attuazione del succitato Protocollo d&#8217;Intesa e sulla scorta dell&#8217;istruttoria e delle valutazioni tecniche svolte dal gruppo di lavoro all&#8217;uopo costituito, in data 10.10.2003 Regione Toscana, Province e Comuni del Territorio, tra cui il Comune di Firenze, stipulavano un Accordo di Programma per il risanamento della qualità dell&#8217;area ambientale: tale Accordo veniva approvato con deliberazione G.R. n. 990/2003, pubblicata sul B.U.R.T. n. 44 del 29.10.2003.<br />
Per quanto attiene alle finalità dell&#8217;Accordo de quo, l&#8217;art. 1 prevede: &#8220;Il presente Accordo di Programma, in coerenza e continuità con il Protocollo d&#8217;Intesa sottoscritto il 15 aprile 2003&#8230;individua le misure per il risanamento della qualità dell&#8217;aria ambientale nelle aree urbane in particolare per la riduzione delle emissioni di PM10 derivanti da veicoli e motoveicoli mediante il progressivo rinnovo dei segmenti più inquinanti del parco, anche promuovendo iniziative di incentivazione e finanziamento&#8221;<br />
Sul piano degli impegni assunti dagli Enti sottoscrittori dell&#8217;Accordo, l&#8217;art. 2 precisa che i Comuni si impegnano &#8220;all&#8217;adozione di provvedimenti di limitazione alla circolazione, graduali e progressivi, a partire dai segmenti di veicoli maggiormente inquinanti&#8230;&#8221;, nonché &#8220;alla promozione della sostituzione progressiva dei segmenti di veicoli maggiormente inquinanti&#8221;, da attuarsi anche tramite il ricorso ad adeguate misure di finanziamento e contribuzione.<br />
L&#8217;Accordo di Programma del 2003 prosegue, poi, stabilendo all&#8217;art. 4 le modalità per l&#8217;attuazione da parte dei Comuni delle limitazioni di traffico dei centri abitati: &#8220;&#8230;si procederà alla limitazione progressiva della circolazione dei veicoli non catalitici e dei diesel immatricolati prima del 1993, dei motocicli e ciclomotori a due tempi non omologati&#8230;, compresi i veicoli leggeri a benzina o diesel adibiti a trasporto merci con capacità di carico inferiore o uguale a 35 quintali (immatricolati prima dell&#8217;ottobre 1994).<br />
Tali veicoli non potranno circolare il mercoledì, a partire dal giorno del mese di novembre fino a 3 dicembre 2003, con orari differenziati (9-18 per le autovetture&#8230;).<br />
Dal 14 gennaio 2004 la limitazione si estenderà per due giorni settimanali, il mercoledì ed il giovedì, fino ad estendersi a tutti i giorni della settimana a partire dal 1 gennaio 2006&#8230;&#8221;.<br />
Infine, per quanto attiene specificamente il regime degli incentivi per veicoli e carburanti meno inquinanti, a norma dell&#8217;art. 6 dell&#8217;Accordo, &#8220;Al fine di procedere alla sostituzione dei veicoli tradizionali con tipologie di alimentazione a minor inquinamento, come il metano e il Gel e all&#8217;utilizzo di carburanti meno inquinanti&#8230;i Comuni provvederanno ad una adeguata informazione e ad agevolare l&#8217;accesso agli incentivi promossi dallo Stato, dalla Regione e dagli stessi Enti locali&#8230;Al fine di incentivare la trasformazione ad alimentazione a metano o Gel del segmento delle autovetture non catalitiche a benzina ante &#8217;93, i Comuni riserveranno una quota delle risorse regionali&#8230;&#8221;&#8221;<br />
Con deliberazione G.R. n. 1377 del 27.12.2004 la Regione Toscana approvava anche i criteri per l&#8217;assegnazione del contributo regionale per l&#8217;anno 2005 ai Comuni firmatari dell&#8217;Accordo.<br />
Nell&#8217;anno 2005, la Regione Toscana promuoveva la sottoscrizione di un Nuovo Accordo di Programma con Province e Comuni, tra cui il Comune di Firenze, che ne approvava lo schema con deliberazione G.C. n. 2005/G/00859 &#8211; n. 2005/01073: il Nuovo Accordo di Programma tra Regione Toscana, ANCI, URPT e Comuni veniva sottoscritto il 20.12.2005.<br />
Tale Nuovo Accordo per la riduzione delle emissioni inquinanti e la prevenzione di fenomeni di inquinamento atmosferico, nel confermare le finalità dell&#8217;Accordo del 2003, precisa che le azioni ivi previste, volte prioritariamente alla riduzione di PM10 e DI NOx, &#8220;&#8230; non devono essere valutate in un&#8217;ottica emergenziale (definibile come serie di interventi attivati a seguito dell&#8217;accadimento di episodi acuti di inquinamento) ma traguardate al raggiungimento degli obiettivi della qualità dell&#8217;aria già stabiliti dalla Unione Europea per il 2010 e, quindi, con un contenuto strutturale&#8221; (art. 2).<br />
Per quanto attiene le concrete misure restrittive della circolazione, l&#8217;art. 8 del Nuovo Accordo di Programma &#8211; oltre a confermare i contenuti dell&#8217;Accordo precedente per l&#8217;anno 2006 &#8211; ha ampliato la tipologia dei veicoli interessati dai provvedimenti di limitazione programmati per il triennio 2006-2008.<br />
In questi termini, infatti, il Nuovo Accordo di Programma prevede le seguenti limitazioni:<br />
&#8211; con decorrenza 1° gennaio 2006, viene confermato il divieto di circolazione, già previsto con l&#8217;Accordo del 2003, dei veicoli benzina e diesel Euro zero, nonchè dei ciclomotori Euro zero e degli autoveicoli per trasporto merci fino a 35 quintali Euro ze<br />
&#8211; con decorrenza sempre 1° gennaio 2006, viene anche introdotto il divieto di circolazione per autobus Euro zero dei gestori di servizi TPL, limitatamente ad un giorno settimanale (la domenica);<br />
&#8211; per l&#8217;anno 2007, viene introdotto il divieto di circolazione per tre giorni alla settimana, dalle ore 08 alle ore 19, anche per le autovetture diesel Euro 1 ed i ciclomotori Euro 1 a due tempi;<br />
&#8211; per l&#8217;anno 2008, a regime, il divieto di circolazione dal lunedì alla domenica, dalle ore 00.00 alle 24.00, interesserà, oltre ai veicoli diesel e benzina Euro zero e ciclomotori Euro zero, anche i veicoli diesel Euro 1 ed i ciclomotori Euro 1 a due tem<br />
Inoltre, il Nuovo Accordo di Programma per il triennio 2006-08 prevede anche misure destinate ad incidere su tipologie di sorgenti inquinanti diverse dal traffico veicolare.<br />
Per quanto concerne, infine, il regime degli incentivi per veicoli e carburanti meno inquinanti, l&#8217;art. 10 del Nuovo Accordo del 2005 ribadisce gli impegni assunti con il precedente Accordo del 2003: onde garantire l&#8217;accesso degli utenti a tali contributi, la Regione Toscana, con deliberazione G.R. n. 36 del 30.1.2006, ha approvato i criteri per l&#8217;assegnazione del contributo regionale per l&#8217;anno 2006 ai Comuni firmatari dell&#8217;Accordo del 20.12.2005.<br />
Il Comune di Firenze &#8211; che con deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 1325/2003 è stato classificato come &#8220;zona di risanamento&#8221;, in quanto dalla valutazione della qualità dell&#8217;aria ambiente emergevano superamenti nei valori limite per una pluralità di sostanze inquinanti &#8211; con deliberazione G.C. n. 825 del 7.10.03, adottata all&#8217;esito di una attività istruttoria svolta da un organo tecnico consultivo costituito ad hoc, approvava il &#8220;Piano di Azione Comunale per il conseguimento degli standard di qualità dell&#8217;aria ambiente &#8211; Definizione di primi interventi&#8221;.<br />
In particolare, ai fini della programmata riduzione del traffico veicolare, il PAC assumeva come obiettivo primario l&#8217;accelerazione del processo di naturale ricambio del parco veicoli circolante più obsoleto e ciò relativamente ai mezzi Euro zero, attraverso progressive limitazioni alla circolazione di tali mezzi, in orari e giorni da incrementarsi annualmente, fino al completo divieto di circolazione dall&#8217;ottobre 2005: tale termine veniva successivamente modificato con deliberazione G.C. n. 531 del 5.10.2004, con la quale &#8211; in attuazione di quanto previsto nell&#8217;Accordo di Programma del 10.10.03 &#8211; la decorrenza del divieto totale di circolazione per i veicoli Euro zero veniva fissata al 1° gennaio 2006, stabilendo altresì che &#8220;&#8230; con successive ordinanze dell&#8217;Assessore all&#8217;Ambiente &#8230; siano determinate le modalità operative per i provvedimenti di limitazione della circolazione di cui sopra&#8221;.<br />
Quindi, con decorrenza dal 12 novembre 2003 il Comune di Firenze vietava la circolazione dei veicoli Euro zero nei centri abitati per un giorno la settimana, estendendo poi il divieto a due giorni la settimana dal gennaio 2004 e a tre giorni la settimana dal gennaio 2005, accompagnato anche da altri provvedimenti limitativi, quali la circolazione a targhe alterne in alcuni periodi.<br />
Infine il Sindaco del Comune di Firenze adottava l&#8217;ordinanza n. 2005/1022 del 16.12.2005, con la quale si disponeva:<br />
1) che dal 01 gennaio 2006 nei giorni dal Lunedì alla Domenica sia istituito il divieto di transito nel centro abitato di Firenze e Galluzzo, con orario 00.00 &#8211; 24.00, alle seguenti categorie di veicoli:<br />
autovetture, di cui all&#8217;art. 54 comma 1 lettera a) del Codice della Strada, a benzina e diesel (MI) non conformi alla direttiva 91/441/CEE e generalmente immatricolate per la prima volta precedentemente al 1/01/1993;&#8230;&#8221;.<br />
Con il provvedimento de quo sono stati previsti una serie di esoneri dal divieto di transito per talune tipologie di veicoli.<br />
L&#8217;ordinanza sindacale n. 1022/05 ha altresì previsto, in deroga ai divieti di transito veicolare suddetti, l&#8217;apertura alla circolazione di una serie di itinerari interni, c.d. &#8220;staffe&#8221;, allo scopo di consentire ai veicoli &#8220;non euro&#8221; provenienti da fuori comune, che erroneamente siano entrati nel Comune di Firenze, la garanzia di un percorso utile per lasciare la città.<br />
Con le successive ordinanze sindacali n. 2006/00004 del 2.1.06 e n. 2006/00021 del 9.1.06, venivano introdotte ulteriori fattispecie transitorie di esonero dal divieto di transito per veicoli Euro zero, fino alla data del 30 giugno 2006.<br />
L&#8217;adozione dei succitati provvedimenti, recanti divieti di circolazione per i veicoli &#8220;non euro&#8221;, è stata preceduta da una campagna informativa nei confronti della popolazione, attraverso una pluralità di comunicati stampa pubblicati anche sulla rete civica del Comune di Firenze, con i quali i cittadini sono stati informati circa contenuto, finalità e ratio dei nuovi provvedimenti limitativi, loro decorrenza, ambito applicativo e deroghe.<br />
Il Comune di Firenze ha approvato, con deliberazione G.C. n. 2006/G/00103 &#8211; n. 2006/00165 del 2.3.06, il nuovo Disciplinare Tecnico per i veicoli a basse emissioni tra le cui principali novità emerge, per quanto riguarda in particolare le trasformazioni di veicoli Euro zero a metano o Gpl, la previsione di contributi di importo differenziato &#8211; euro 300,00, euro 400,00 ed 500,00 &#8211; in ragione del reddito del richiedente, in modo da favorire le classi a reddito più basso.<br />
Il Comune di Firenze ha anche siglato un accordo con il CNA, approvato con deliberazione G.C. n. 2005/G/0034 &#8211; n. 2005/00448 del 31.5.2005, in virtù del quale una pluralità di officine allo stesso aderenti si sono impegnate ad effettuare la trasformazione di veicoli Euro zero a Gpl o metano a prezzi calmierati, non superiori a euro 700,00.<br />
Avverso gli atti predetti è stato proposto il ricorso n. 330/06.<br />
Successivamente l&#8217;Amministrazione, con ordinanza sindacale n. 2006/00509 del 16.6.2006 ha dettato nuove disposizioni in materia di limitazioni della circolazione veicolare nel territorio urbano, sulla scorta, tra l&#8217;altro, delle seguenti considerazioni:<br />
Vista la Direttiva 1999/30/CE, concernente i valori limite di qualità dell&#8217;aria ambiente, ed in particolare l&#8217;allegato III, recepita con Decreto<br />
Ministeriale 2 aprile 2002, n. 60, con la quale si stabilisce, tra l&#8217;altro, che a far data del 1° gennaio 2005 il valore media annuale per le particelle (PM10) non deve superare i 40 microgrammi/m3 e che il valore medio di 24 ore non deve superare i 50 microgrammi/m3 per più di 35 volte l&#8217;anno e si stabiliscono limiti restrittivi a partire dal 2010 con riduzioni progressive di anno in anno;<br />
Considerato che il citato Decreto 2 aprile 2002 n. 60 stabilisce valore limite e termini entro il quale il valore limite deve esser raggiunto oltre che per materiale particolato anche per gli inquinanti biossido di azoto, ossidi di azoto, benzene, biossido di zolfo, piombo e monossido di carbonio.<br />
Visto il Piano di Azione Comunale approvato con delibera G.M. n.825/645 del 7/10/03 nel quale, analizzati i risultati del monitoraggio della qualità dell&#8217;aria, relativi all&#8217;anno 2002, che evidenziano superamenti dei valori limite per PM10, Biossido di Azoto, Benzene, Ozono e BenzoaPirene, viene valutato l&#8217;apporto delle sostanze inquinanti dai vari macrosettori ed evidenziato il contributo prevalente del traffico, con conseguente necessità di intervenire prioritariamente su tale settore, attivando misure che promuovono la sostituzione dei segmenti del parco veicolare con maggiori emissioni specifiche; &#8230; &#8230;&#8221;.<br />
Sempre perseguendo il dichiarato fine di salvaguardare la salute pubblica contenendo i valori per una pluralità di fattori inquinanti &#8211; ossia, materiale particolato PM10, biossido di azoto, benzene, biossido di zolfo, piombo e monossido di carbonio &#8211; con la succitata nuova ordinanza n. 2006/509 del 14 giugno 2006, il Sindaco del Comune di Firenze ha disposto, con decorrenza dal 1° luglio 2006:<br />
&#8211; la revoca delle precedenti ordinanze sindacali n. 1022 del 16/12/05, n,. 4 del 21/1/05 e n. 21 del 9/1/06, impugnate con ricorso de quo;<br />
&#8211; l&#8217;istituzione del divieto di transito nel centro abitato di Firenze e del Galluzzo, nei giorni dal lunedi alla domenica con orario 00.00 &#8211; 24.00, delle autovetture benzina e diesel non conformi alla direttiva 91/441/CEE immatricolate ante 1993 (c.d. eur<br />
Con il provvedimento de quo sono poi stati previsti i seguenti esoneri dal divieto di transito, con decorrenza dal 1° luglio 2006:<br />
a) veicoli con alimentazione elettrica o ibrida &#8230;;<br />
b) veicoli con alimentazione a metano o a GPL o bifuel &#8230;;<br />
c) veicoli in servizio delle Forze di Polizia, delle Forze Armate, e i Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, nonché veicoli in servizio di emergenza e soccorso delle Pubbliche Assistenze, delle Misericordie, della Croce Rossa Italiana, muniti delle rispettive insegne;<br />
d) veicoli di proprietà della ASL, veicoli delle Associazioni di volontariato e delle Cooperative sociali convenzionate con il Comune di Firenze o con altri Enti Pubblici, che effettuano servizi sociali rivolti ad anziani e disabili, e muniti delle rispettive insegne;<br />
e) veicoli al servizio delle persone invalide munite del contrassegno previsto dal Codice della Strada;<br />
f) veicoli storici purché in possesso dell&#8217;Attestato di storicità o del Certificato di Indennità/Omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici &#8230;;<br />
g) veicoli che si rechino ad effettuare operazioni di conversione a gas o gpl, alla restituzione al concessionario o alla rottamazione &#8230;;<br />
h) veicoli appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sulle pubbliche infrastrutture dei servizi essenziali quali gas, acqua, energia elettrica, telefonia; veicoli adibiti al pronto intervento e manutenzione degli impianti elettrici, idraulici, termici e tecnologici &#8230;;<br />
i) veicoli impegnati per particolari o eccezionali attività a discrezione degli Agenti di Polizia Municipale &#8230;;<br />
l) veicoli che partecipano a studi controllati dal Comune per migliorare l&#8217;efficienza energetica e per la riduzione delle emissioni &#8230;;<br />
m) veicoli che espongono la targa &#8220;prova&#8221; &#8230;;<br />
n) veicoli su cui sono installati dispositivi idonei a ridurre le emissioni di particolato &#8230;;<br />
   o) autovetture il cui conducente sia una persona che ha compiuto il 65° anno di età;<br />
   p) autoveicoli adibiti al trasporto merci dei commercianti per recarsi e tornare dai mercati &#8230; Tale deroga vale esclusivamente fino al 31/12/2006 compreso&#8221;.<br />
Successivamente, sempre a decorrere dal 1°/07/06, con l&#8217;ordinanza sindacale predetta n. 2006/509 sono stati altresì previsti, in deroga ai divieti di transito veicolare suddetti, una serie di itinerari interni al centro abitato normalmente aperti alla circolazione, c.d. &#8220;staffe&#8221;, allo scopo di consentire ai veicoli &#8220;non euro&#8221; la garanzia di un percorso utile per lasciare la città.<br />
I ricorrenti hanno quindi impugnato anche l&#8217;ordinanza predetta proponendo un atto di motivi aggiunti.<br />
Il T.A.R., con sentenza n. 56/07, ha annullato parzialmente l&#8217;ordinanza predetta. <br />
Successivamente è stata adottata l&#8217;ordinanza sindacale n. 144 del 15.2.2007, con la quale è stata convalidata &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 21 nonies, secondo comma, della L. 241/90 &#8211; l&#8217;ordinanza n. 1105 del 22.12.06, integrandola con le specifiche motivazioni ivi espresse in attuazione della sentenza n. 56/07.<br />
Così ha disposto l&#8217;Amministrazione:<br />
Visto l&#8217;art. 21-nonies, comma 2, della L. 241/90, come integrata e modificata dalla L. 15/05, il quale stabilisce che E&#8217; fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole&#8221;;<br />
Dato atto che, per quanto tutto sopra espresso, nella fattispecie sussistono rilevanti ragioni di pubblico interesse &#8211; e anche di urgenza &#8211; atte a giustificare la convalida dell&#8217;ordinanza sindacale n. 1105 del 22.12.2006, da integrarsi con le motivazioni contenute in parte narrativa del presente provvedimento, con ciò dandosi anche esecuzione alla sentenza del T.A.R. Toscana n. 56 del 22.1.2007 e, al tempo stesso, rispettando il principio generale di efficienza ed economicità dell&#8217;azione amministrativa e conservazione dei principi giuridici, cui evidentemente si ispira il predetto art. 21-nonies, comma 2, L. 241/90&#8243;.<br />
Anche tale ordinanza è stata impugnata con il presente ricorso dai ricorrenti indicati in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di gravame:<br />
1) Eccesso di potere per illogicità manifesta;<br />
2) Eccesso di potere per sviamento, per incompetenza e difetto di istruttoria;<br />
3) Violazione dell&#8217;all. 2 D.M. 261/02 e eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà, perplessità e illogicità manifesta;<br />
4) Violazione aa. 2, 3, 7 e 9 L. 241/90;<br />
5) Violazione e falsa applicazione dei principi generali di buona e corretta amministrazione come direttamente desumibili dall&#8217;art. 97 Cost.;<br />
Violazione art. 3 L. 241/1990;<br />
Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, errata valutazione dei presupposti di fatto, illogicità manifesta, perplessità per mere affermazioni di principio, disparità di trattamento, contraddittorietà infraprocedimentale, difetto e carenza assoluta di istruttoria;<br />
6) Violazione e/o falsa applicazione del D.M. 2 aprile 2002, n. 60;<br />
Violazione e/o falsa applicazione artt. 38 e 39 del D.M. 2 aprile 2002, n. 60 e allegato I, tabella A del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983, come modificata dall&#8217;art. 20 del d. P.R. 24 maggio 1988, n. 203;<br />
Violazione e/o falsa applicazione artt. 14 e 4 del D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 351;<br />
Eccesso di potere per sviamento, difetto assoluto di motivazione;<br />
7) Violazione degli artt. 3, 16, 23 e 42 Cost.;<br />
Violazione di legge art. 1 Prot. Addiz. alla Convenzione Europea per i Diritti dell&#8217;Uomo, ratificata con L. 4 agosto 1955 n. 848;<br />
Eccesso di potere per sviamento e illogicità manifesta;<br />
8) Violazione artt. 3 e 42, comma 3, Cost.;<br />
Eccesso di potere per sviamento e carenza assoluta di potere, disparità di trattamento;<br />
9) Violazione degli artt. 42 e 97 Cost.;<br />
Violazione principi generali di tipicità e legalità dell&#8217;agire amministrativo;<br />
Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5, 6 e 7, d.lgs. n. 285/92, Nuovo Codice della Strada;<br />
Violazione dell&#8217;art. 1 D.M. 21.4.1999, n. 163;<br />
Violazione art. 39 del D.M. 60/02;<br />
Eccesso di potere per incompetenza assoluta e straripamento di potere, contraddittorietà con gli artt. 1, 2 e 3 della Dir. Min. 7.7.1998.<br />
L&#8217;Amministrazione comunale resiste in giudizio:</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>Il Collegio, in via pregiudiziale, rileva d&#8217;ufficio l&#8217;inammissibilità del ricorso collettivo in esame per difetto di interesse dei ricorrenti.<br />
I ricorrenti, infatti, rivestono tutti la qualifica di proprietari (o presunti tali) di autoveicoli a benzina &#8220;euro 0&#8221; interessati ad annullare gli atti in epigrafe indicati perché vietano la circolazione dei veicoli da loro posseduti nell&#8217;area del Comune di Firenze.<br />
Non ricorrono &#8211; occorre sottolineare &#8211; associazioni ambientaliste interessate alla tutela della salute pubblica dall&#8217;inquinamento dell&#8217;aria.<br />
Ciò chiarito, occorre ricordare che &#8211; come riportato in narrativa &#8211; è impugnata l&#8217;ordinanza del Comune di Firenze n. 144 del 15.2.07, con la quale si ottempera alla sentenza n. 56/2007 di questo T.A.R. convalidando (ex a. 21 nonies L. 241/90) ed integrando (secondo le indicazioni della sentenza predetta) l&#8217;ordinanza n. 1105 del 22.12.06 che apponeva il contestato divieto di circolazione, annullato da questo T.A.R. nella parte relativa agli autoveicoli a benzina &#8220;euro 0&#8221;.<br />
Ragione del predetto annullamento giurisdizionale era il vizio di eccesso di potere per l&#8217;immotivato contrasto tra il fine precipuo del provvedimento n. 1105 del 22.12.06, ovvero la riduzione dell&#8217;agente inquinante &#8220;PM10&#8221;, ed il mezzo, ovvero il divieto di circolazione delle auto &#8220;euro 0&#8221; e non delle auto diesel &#8220;euro 3&#8221;, nonostante la classe di queste ultime incidesse sull&#8217;inquinamento de quo in misura 5 volte superiore.<br />
In ottemperanza al giudicato, l&#8217;Amministrazione comunale avrebbe potuto, in ipotesi astratta, limitare il divieto di circolazione nei confronti delle auto a benzina &#8220;euro 0&#8221; ed estenderlo, invece nei confronti delle auto diesel &#8220;euro 3&#8221;, con ciò soddisfacendo l&#8217;interesse dei ricorrenti.<br />
Con l&#8217;integrazione di motivazione contenuta nell&#8217;ordinanza ora impugnata, al contrario, l&#8217;Amministrazione individua chiaramente e analiticamente quale fine del provvedimento, oltre la riduzione dell&#8217;inquinamento da polveri sottili PM10, anche quello da altri fattori inquinanti e, in specie, dal benzene.<br />
Orbene, come risulta dal provvedimento impugnato e dal depositato parere CREAR, la categoria &#8220;auto e leggeri benzina euro 0&#8221; produce benzene per un fattore uguale a 36,7% secondo la valutazione ARPAT e a 62,2% secondo la valutazione COPERT, mentre la categoria &#8220;auto e leggeri diesel euro 3&#8221; produce benzene per un fattore pari, rispettivamente, a 1% e a 0,6%.<br />
In termini riassuntivi, sono le auto non catalizzate, anche se a benzina, a produrre la quasi totalità di inquinamento da benzene e non le auto diesel &#8220;euro 3&#8221;.<br />
l&#8217;Amministrazione comunale ha il dovere di adottare misure di vario genere, compreso il divieto di circolazione tutti i giorni della settimana, per ridurre l&#8217;inquinamento atmosferico, in specie da benzene.<br />
Lo dispone la L. 413/97 e il D.M. 60/02, di recepimento delle direttive comunitarie 1999/30/CE e 2000/60/CE, e, in loro attuazione, il Piano di Azione Comunale approvato con delibera G.M. 825/654 del 7.10.03.<br />
Lo prevedono ugualmente gli Accordi di Programma regionali firmati il 10.10.03 e il 20.12.05, tutti atti programmatori richiamati dall&#8217;ordinanza impugnata, nonché confermati attualmente dal Nuovo Accordo di Programma 2007/2010 approvato dalla G.M. il 8.5.07 e recepito dal nuovo Piano di Azione Comunale 2007-2010 approvato con delibera C.C. del 24.7.07.<br />
Le direttive comunitarie e il D.M. citati, in particolare, hanno fissato il valore che il benzene dovrà raggiungere il 1.1.2010 e gli Accordi di Programma regionali e i Piani di Azione comunali sono scadenzati in modo da raggiungere gradualmente l&#8217;obiettivo prefissato e incontestato.<br />
Più in particolare &#8211; come rileva l&#8217;ARPAT &#8211; per il benzene è fissato un limite sulla media annua pari a 10 microgrammi per metro cubo nel 2005 che viene ridotto di una unità all&#8217;anno per giungere al valore 5 microgrammi per metro cubo nel 2010.<br />
Evidentemente, i predetti valori non potrebbero essere rispettati se non si vietasse la circolazione almeno ai veicoli &#8220;euro o&#8221;, quelli non catalitici costruiti prima del 1993, che producono benzene più di qualsiasi altro veicolo.<br />
Tutto ciò posto, il Collegio ritiene che l&#8217;Amministrazione comunale, anche se non ha provato che l&#8217;inquinamento da benzene, prodotto principalmente dalle auto &#8220;euro 0&#8221;, è più grave dell&#8217;inquinamento da polveri &#8220;PM10&#8221;, prodotto principalmente dalle auto diesel &#8220;euro 3&#8221;, ha comunque provato, in applicazione del principio di cui all&#8217;a. 21 octies L. 241/90, che il provvedimento impugnato non avrebbe potuto avere, nei confronti dei ricorrenti, un contenuto diverso da quello adottato.<br />
In altri termini, una eventuale pronuncia di accoglimento di questo TAR, analoga alla summenzionata sentenza n. 56/2007, potrebbe &#8211; in ipotesi astratta &#8211; condurre al dovere dell&#8217;Amministrazione di conformarsi con misure più rigorose contro l&#8217;inquinamento nei confronti dei veicoli diesel &#8220;euro 3&#8221; ma non con misure meno rigorose (come l&#8217;esclusione del divieto di circolazione) per i veicoli a benzina &#8220;euro 0&#8221;.<br />
In conclusione, il Collegio deve dichiarare il ricorso inammissibile per difetto di interesse dei ricorrenti.<br />
Le spese del giudizio possono essere compensate, stante la complessità delle questioni controverse.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 28 febbraio 2008, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
Avv. Angela RADESI                                      &#8211; Presidente<br />
Dott. Giuseppe DI NUNZIO                            &#8211; Consigliere, est.<br />
Dott. Gianluca BELLUCCI                              &#8211; Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 11 APRILE 2008<br />
Firenze, lì 11 aprile 2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-11-4-2008-n-1005/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2008 n.1005</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2008 n.1005</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-3-2008-n-1005/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-3-2008-n-1005/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2008 n.1005</a></p>
<p>Pres. VARRONE; Rel. GIOVAGNOLI TELECOM ITALIA s.p.a. (Avv.ti prof. F. Satta, P. L. Santorio, R. Farnetani e F. Lattanzi) c. COMUNE DI FIRENZE (Avv.ti C. Visciola, A. Sansoni e M. A. Lorizio); sulla illegittimità dei regolamenti comunali che impongono il pagamento di oneri aggiuntivi ai fini del rilascio dell&#8217;autorizzazione per</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-3-2008-n-1005/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2008 n.1005</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-3-2008-n-1005/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2008 n.1005</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. VARRONE; Rel. GIOVAGNOLI<br />  TELECOM ITALIA s.p.a. (Avv.ti prof. F. Satta, P. L. Santorio, R. Farnetani e F. Lattanzi) c. COMUNE DI FIRENZE (Avv.ti C. Visciola, A. Sansoni e M. A. Lorizio);</span></p>
<hr />
<p>sulla illegittimità dei regolamenti comunali che impongono il pagamento di oneri aggiuntivi ai fini del rilascio dell&#8217;autorizzazione per l&#8217;installazione di infrastrutture telefoniche</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autorizzazioni e concessioni – Infrastrutture telefoniche – Concessione subordinata al pagamento preventivo di oneri aggiuntivi – Illegittimità – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di installazione di infrastrutture telefoniche, l’art. 93, comma 2, D.Lgs. n. 259/2003 proibisce che il rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione e la gestione dell’impianto sia subordinato al pagamento di importi ulteriori rispetto a quelli ivi espressamente previsti (poiché non può essere determinata ex ante alcuna spesa per il ripristino a regola d’arte), ma non preclude che l’amministrazione ex post chieda al gestore il pagamento dell’importo che abbia effettivamente speso per il ripristino, che il medesimo gestore abbia omesso di realizzare. Conseguentemente, sono illegittimi gli atti comunali che impongano il pagamento preventivo di oneri aggiuntivi (quali l’“indennità di civico ristoro” ed il “canone metro/ tubo”) a carico degli operatori di TLC che devono eseguire scavi sul territorio comunale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
(Sezione Sesta) 
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello n. 920/2007, proposto da </p>
<p><b>TELECOM ITALIA s.p.a,</b> in persona dell’avv. Giovanni Venditti, procuratore speciale, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Filippo Satta, Pier Luigi Santorio, Riccardo Farnetani e Filippo Lattanzi, elettivamente domiciliata presso lo studio legale Satta &#038; Associati in Roma, Via G.P. da Palestrina, 47; </p>
<p><b></p>
<p align=center>contro<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
il Comune di Firenze</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Visciola, Andrea Sansoni e Maria Athena Lorizio, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Dora n. 1, presso lo studio dell’avvocato Maria Athena Lorizio;</p>
<p><b></p>
<p align=center>per l’annullamento 
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>della sentenza del Tar Toscana, sez. III, n. 8249/2005, resa tra le parti;</p>
<p>Visto l’atto di appello con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze; <br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 27 novembre 2007, relatore il Consigliere Roberto Giovagnoli ed uditi, altresì, l’avv. Lattanzi e l’avv. Lorizio;<br />
Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
1.</b> Oggetto del presente giudizio è la sentenza del T.a.r. Toscana n. 8249/2005, che ha respinto l’impugnativa proposta da Telecom Italia s.p.a. avverso una serie di atti adottati dal Comune di Firenze, tra cui la delibera CC n. 532/2001 recante “regolamento per la concessione del suolo, del sottosuolo e delle infrastrutture municipali per la sistemazione degli impianti tecnici”, la delibera di GM n. 789/2002, che aumentava l’indennità di civico ristoro, la nota n. 535/37 del 22.1.2004.<br />
<b>2</b>. Con tali provvedimenti il Comune aveva stabilito che: <br />
&#8211; gli operatori di TLC sarebbero stati obbligati a versare una indennità a titolo di civico ristoro, per i maggiori oneri che verrebbero a gravare sull’ente ed i disagi che si determinerebbero sul regolare svolgimento delle attività e dei servizi della ci<br />
&#8211; le somme avrebbero dovuto essere versate al momento  del rilascio della concessione; <br />
&#8211; in caso di utilizzazione di una infrastruttura comunale predisposta per il passaggio delle reti di TLC, l’operatore avrebbe dovuto corrispondere, oltre a quanto dovuto ai sensi della vigente normativa per l’occupazione del sottosuolo pubblico, un canone<br />
<b>3.</b> Il T.a.r. Toscana ha respinto il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni: <br />
&#8211; l’indennità di civico ristoro ed il canone d’uso non hanno natura tributaria, bensì indennitaria e risarcitoria; non costituiscono, quindi, prestazioni unilateralmente imposte e per questo non contrasterebbero con l’art. 23 Cost.;<br />
&#8211; il loro fondamento normativo va ravvisato nell’art. 2041 c.c.<br />
&#8211; sono infondate le censure avanzate avverso l’aumento dell’indennità di civico ristoro disposto nel 2003 (secondo il T.a.r. risulta plausibile l’assunto dei maggiori oneri manutentivi, mentre non sarebbe stato affatto dimostrato che l’andamento della tar<br />
&#8211; è inammissibile il ricorso con il quale si censurava la nota del Comune che stabiliva che non sarebbero stati rilasciati permessi di scavo in difetto di pagamento preventivo dell’indennità di civico ristoro (per il T.a.r. tale nota è carente di contenut<br />
<b>4.</b> Con l’appello in esame, Telecom Italia s.p.a. ha impugnato la sentenza del TAR ed ha chiesto che, in sua riforma, il ricorso di primo grado sia accolto.<br />
<b>5.</b> Il Comune di Firenze si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del gravame, ed ha depositato memorie difensive, con cui ha illustrato le questioni controverse ed ha insistito nelle già formulate conclusioni.<br />
<b>6.</b> All’udienza del 27 novembre 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>MOTIVI DELLA DECISIONE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
1.</b> Nel presente giudizio, è contestata la legittimità:<br />
a)	della delibera del consiglio comunale di Firenze n. 532/75 del 2 luglio 2001, nella parte in cui esso ha istituito l’indennità di ristoro, che deve corrispondere l’operatore che intenda installare infrastrutture telefoniche nel territorio comunale, e il canone anno d’uso forfetario al metro/tubo qualora l’operatore utilizzi una infrastruttura comunale predisposta per il passaggio delle reti TLC;<br />	<br />
b)	della delibera della Giunta comunale dell’11.8.2001, n. 789/602 con la quale l’indennità di civico ristoro veniva determinata in £ 120.000 per metro lineare di cavo;<br />	<br />
c)	della delibera della Giunta comunale n. 230/126 del 31 marzo 2003, con cui l’indennità di civico ristoro veniva aumentata da € 63 a € 83;<br />	<br />
d)	della nota n. 537/37 del 22.1.2004 con cui il Comune comunicava all’odierna appellante che, in difetto di pagamento dell’indennità, non sarebbero state più rilasciate le concessioni per lo scavo.<br />	<br />
<b>2.</b> Le censure dell’appellante possono dividersi in due gruppi: <br />
a)	alcune si rivolgono direttamente avverso la delibera del consiglio comunale del 7 luglio 2001 e delle successive delibere di giunta che quantificano l’indennità di civico ristoro (di cui è lamentata l’illegittimità, per contrasto con l’art. 23 della Costituzione e della normativa sui tributi e sulla autonomia dei Comuni);<br />	<br />
b)	altre hanno rilevato come – a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003 – il Comune non possa più previamente chiedere il pagamento dell’indennità di ristoro.<br />	<br />
<b>3. </b>Come questa Sezione ha già avuto modo di precisare nella sentenza n. 1775/2006, le censure dell’appellante vanno respinte, nella parte in cui fanno riferimento al periodo anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 259/2003.<br />
Sul punto, è decisivo il richiamo alla giurisprudenza di questo Consiglio, per la quale – nel vigore dell’art. 238 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 – l’amministrazione comunale ben poteva istituire una indennità di ristoro, a carico di coloro che eseguano scavi nella sua sede stradale, per evitare che questi conseguano un arricchimento senza causa  (Sez. V, 20 dicembre 1996, n. 1572; Sez. VI, 1° marzo 1995, n. 214).<br />
Infatti, poiché i costi dei lavori devono restare a carico di chi realizza l’impianto (in base al principio generale dell’ordinamento <i>cuius commoda, eius et incommoda</i>), ben può l’amministrazione predeterminare i criteri per liquidare ciò che le spetta, ai sensi dell’art. 2041, ferma restando – peraltro – la possibilità per il debitore di contestare l’atto di liquidazione e la previsione regolamentare, ove in concreto non sia rispettato il canone della congruità.<br />
<b>3.1.</b> Sotto tale aspetto, come si legge nella citata sentenza n. 1775/2006, non risulta violato il principio della riserva di legge, sancito dall’art. 23 della Costituzione, poiché:<br />
&#8211; la pretesa dell’amministrazione ha la finalità di ripristinare il suo patrimonio, ai sensi dell’art. 2041 del codice civile, ed è comunque azionabile innanzi al giudice civile, nei confronti di chi abbia causato le spese di riparazione;<br />
&#8211;  l’art. 4, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, aveva espressamente ammesso che i Comuni potessero “<i>prevedere obblighi di natura civile</i>”, per esigenze di razionale utilizzo del sottosuolo e della tutela dell’interesse collettivo.<br />
<b>4. </b>Sennonché, come ha evidenziato l’appellante, rileva in materia l’art. 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per il quale, oltre alla tassa, al canone e al contributo una tantum ivi elencati, “<i>nessun altro onere finanziario o reale può essere imposto, in base all’articolo 4 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in conseguenza dell’esecuzione delle opere di cui al presente decreto</i>”.<br />
Tale disposizione ha fatto dunque perdere efficacia alle disposizioni regolamentari, emesse dai Comuni – con riferimento a tali opere &#8211; sulla base della previgente normativa (l’art. 238 del d.P.R. n. 156 del 1973, ovvero l’art. 4 della legge n. 259 del 1997), e dunque preclude all’amministrazione di subordinare il rilascio delle autorizzazioni al pagamento di importi riferibili al periodo successivo alla data di entrata in vigore del medesimo art. 93.<br />
<b>4.1.</b> Sotto tale aspetto, non è condivisibile l’osservazione del Comune appellato, secondo cui le contestate disposizioni del regolamento del 2001 continuerebbero ad avere un proprio fondamento nell’art. 2041 del codice civile:<br />
&#8211; il testo dell’art. 93, comma 2, è univoco nel disporre che non può essere più “<i>imposto</i>” dall’amministrazione alcun altro onere, oltre quelli espressamente previsti dalla legge, e cioè che non può essere subordinato il rilascio dell’autorizzazione<br />
&#8211; l’art. 2041 conserva il suo rilievo di carattere generale, poiché consente all’amministrazione – una volta constatata la spesa pubblica con cui i luoghi sono stati ripristinati, in assenza di corrispondenti lavori di ripristino a regola d’arte da parte<b>4.2.</b> In altri termini, l’art. 93, comma 2, ha precluso che il rilascio dell’autorizzazione e la gestione dell’impianto siano subordinati al pagamento di importi ulteriori rispetto a quelli ivi espressamente previsti (poiché non può essere determinata <i>ex ante</i> alcuna spesa per il ripristino a regola d’arte), ma non preclude che l’amministrazione <i>ex post</i> chieda al gestore il pagamento dell’importo che abbia effettivamente speso per il ripristino, che il medesimo gestore abbia omesso di realizzare.<br />
Ciò comporta che,  successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 259/2003, il Comune non può più subordinare il rilascio di concessioni per lo scavo al pagamento dell’indennità. Deve, quindi, dichiararsi l’illegittimità degli atti impugnati, nella parte in cui impongono, in contrasto con l’art. 93 D.Lgs. n. 259/2003, il pagamento preventivo di oneri aggiuntivi (quali l’ “indennità di civico ristoro” ed il “canone metro/ tubo”) a carico degli operatori di TLC che devono eseguire scavi sul territorio comunale <br />
<b>4.3.</b> Sussistono giusti motivi, anche in considerazione del parziale accoglimento del ricorso, per compensare tra le parti le spese e gli onorari dei due gradi del giudizio. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’appello n. 920 del 2007 nei sensi specificati in motivazione.  <br />
Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, il giorno 27 novembre 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) nella Camera di Consiglio con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Claudio VARRONE   		Presidente<br />	<br />
Giuseppe ROMEO  			Consigliere<br />	<br />
Domenico CAFINI 			Consigliere<br />	<br />
Francesco CARINGELLA    		Consigliere<br />	<br />
Roberto GIOVAGNOLI   		Consigliere, est. e rel</p>
<p><b></p>
<p align=center>Presidente<br />
Claudio Varrone<br />
Consigliere							Segretario<br />	<br />
</b>Roberto Giovagnoli					Vittorio Zoffoli</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>
</b></p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il&#8230;.07/03/2008</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-3-2008-n-1005/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2008 n.1005</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2007 n.1005</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-1-3-2007-n-1005/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-1-3-2007-n-1005/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-1-3-2007-n-1005/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2007 n.1005</a></p>
<p>Non va sospesa la revoca di agevolazioni industriali qualora vi sia stato uno scostamento da parametri occupazionali ed il macchinario acquistato non risulti nuovo di fabbrica. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER IL LAZIOROMA SEZIONE TERZA TER Registro Ordinanze: 1005/2007 Registro Generale: 1246/2007 nelle persone dei Signori: FRANCESCO CORSARO Presidente</p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la revoca di agevolazioni industriali qualora vi sia stato uno scostamento da parametri occupazionali ed il macchinario acquistato non risulti nuovo di fabbrica. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
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<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE TERZA TER</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 1005/2007<br />
Registro Generale: 1246/2007</p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
FRANCESCO CORSARO Presidente<br /> GIULIA FERRARI Cons.<br />STEFANO FANTINI Cons., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 01 Marzo 2007<br />
Visto il ricorso 1246/2007  proposto da:</p>
<p align=center><b>SOC LCT SRL </b></p>
<p>rappresentata e difesa da:GALASSI AVV. VINCENZOcon domicilio eletto in ROMAVIALE LIEGI, 32pressoVALVO AVV. LUCA </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO </b><br />
e nei confronti di<br /><b>SOC MCC SPA</b>rappresentato e difeso da:FIORAMONTI AVV GUGLIELMOcon domicilio eletto in ROMAVIA PIEMONTE, 51presso la sua sede</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211; del decreto n. B2/RC/9/151844 emesso in data 10/10/2006 e notificato alla I.C.T. il 4/12/06 con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese – ha disposto la revoca delle agevolazi</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
SOC MCC SPA<br />
Udito il relatore Cons. STEFANO FANTINI e uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale di udienza.<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Ritenuto che, ad una sommaria delibazione, propria della fase cautelare, il ricorso non presenta sufficienti elementi di fumus boni iuris, in quanto, anche a prescindere dal profilo afferente all’indicatore occupazionale, appare non agevolmente superabile la causa giustificatrice della revoca, costituita dal fatto che il macchinario acquistato non risulta “nuovo di fabbrica”;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Ter<br />Respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>ROMA, li 01 Marzo 2007<br />
Il Presidente: Francesco CORSARO<br />
Il Relatore: Stefano FANTINI</p>
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