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	<title>1004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1004 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/6/2016 n.1004</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-17-6-2016-n-1004/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-17-6-2016-n-1004/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/6/2016 n.1004</a></p>
<p>S. Romano, Presidente, L. Viola Estensore Sull’applicabilità delle cd penalità di mora anche alle sentenze di condanna pecuniarie della p.a., istituto connotato da sostanziali differenze rispetto alla previsione di cui all’art. 614-bis c.p.c. 1. Giustizia amministrativa &#8211; giudizio di ottemperanza &#8211; Penalità di mora &#8211; Applicabilità alle sentenze di condanna</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-17-6-2016-n-1004/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/6/2016 n.1004</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-17-6-2016-n-1004/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/6/2016 n.1004</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">S. Romano, Presidente, L. Viola Estensore</span></p>
<hr />
<p>Sull’applicabilità delle cd penalità di mora anche alle sentenze di condanna pecuniarie della p.a., istituto connotato da sostanziali differenze rispetto alla previsione di cui all’art. 614-bis c.p.c.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;"><span style="color:#B22222;">1. Giustizia amministrativa &#8211; giudizio di ottemperanza &#8211; Penalità di mora &#8211; Applicabilità alle sentenze di condanna pecuniarie della p.a. &#8211;&nbsp; Differenza rispetto al procedimento di esecuzione civile</p>
<p>2. Giudizio di ottemperanza &#8211; Natura sanzionatoria delle penalità di mora &#8211; Differenza con l’istituto degli interessi</span></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Nell’ambito di un giudizio di ottemperanza di una sentenza del G.A. è possibile applicare il particolare istituto previsto dal codice del processo amministrativo all’art. 114, comma IV, anche alle sentenze di condanna pecuniarie della p.a., trattandosi di un modello normativo caratterizzato da importanti differenze rispetto alla previsione di cui all’art. 614-bis c.p.c., come più volte affermato nella recente giurisprudenza amministrativa. La strutturale diversità del giudizio di ottemperanza rispetto al procedimento di esecuzione civile e la natura pienamente fungibile e coercibile di ogni comportamento dell’amministrazione attuativo del giudicato, che deriva dalla previsione normativa del potere del Giudice amministrativo di sostituirsi all’amministrazione (tramite soprattutto lo strumento costituito dal Commissario ad acta) non giustificano la limitazione della possibilità per il Giudice amministrativo di concedere le c.d. astreintes solo alle ipotesi di obblighi di fare infungibile, quando il giudizio di ottemperanza è caratterizzato solo da obblighi attuativi del giudicato pienamente fungibili e coercibili dal Giudice e non da obblighi di diversa natura.</div>
<div style="text-align: justify;">
2. Le cd. penalità di mora sono caratterizzate dalla natura sanzionatoria del comportamento non attuativo del giudicato e dalla stretta attinenza alla tutela in forma indiretta dell’interesse dell’ordinamento all’esecuzione delle decisioni giurisdizionali e non hanno pertanto nulla a che fare con il ristoro del danno derivante alla mancata disponibilità del denaro che è, invece, alla base dell’istituto degli interessi.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>N. 01004/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00316/2016 REG.RIC.</strong><br />
<strong><img decoding="async" alt="http://plutone:8099/DocumentiGA/Firenze/Sezione%202/2016/201600316/Provvedimenti/stemma.jpg" height="87" 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<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</strong><br />
<strong>(Sezione Seconda)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 316 del 2016, proposto da:<br />
Airendenomore Esther Osunde, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Agostino Zanelli Quarantini, con domicilio eletto presso Agostino Zanelli Quarantini in Firenze, lungarno A. Vespucci n. 58;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
U.T.G. &#8211; Prefettura di Firenze, Ministero dell&#8217;Interno, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliata in Firenze, Via degli Arazzieri 4;<br />
<strong><em>per l&#8217;ottemperanza</em></strong><br />
alla sentenza del Tribunale di Firenze n. 1367 del 2 maggio 2014, passata in giudicato.<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. &#8211; Prefettura di Firenze e di Ministero dell&#8217;Interno;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visto l &#8216;art. 114 cod. proc. amm.;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2016 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO e DIRITTO<br />
Con sentenza 2 maggio 2014 n. 1367, il Tribunale di Firenze dichiarava il diritto della ricorrente al riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 5 della legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e condannava l’Amministrazione convenuta delle spese del procedimento, liquidate in complessivi € 1.800,00, oltre ad IVA, CAP e rimborso spese generali nella misura del 12,5%.<br />
La sentenza passava in giudicato (come da attestazione 11 aprile 2016 apposta in calce alla copia della sentenza) ed era notificata all’Amministrazione, in forma esecutiva, in data 8 ottobre 2014.<br />
Con il presente ricorso, la ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con il decreto 16 febbraio 2016 n. 14 della competente Commissione istituita presso il T.A.R., chiede alla Sezione di ordinare al Ministero dell’Interno di ottemperare al giudicato formatosi sulla sentenza 2 maggio 2014 n. 1367 del Tribunale di Firenze; chiede altresì l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato, compresa la nomina del Commissario ad acta e la concessione delle cd. penalità di mora ex art. 114, 4° comma lett. e) del c.p.a.<br />
Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, con comparsa di mera forma.<br />
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.<br />
Nel caso di specie, la sentenza di cui si chiede l&#8217;adempimento è regolarmente passata in giudicato (come da attestazione 11 aprile 2016, apposta in calce alla copia della sentenza).<br />
Sussiste poi la competenza del T.A.R. adito, ai sensi della previsione dell’art. 113, 2° comma c.p.a. che, nel caso di ricorsi per ottemperanza a provvedimenti dell’A.G.O., attribuisce la competenza territoriale &lt;<al l="">&gt;.<br />
La sentenza è poi stata notificata in forma esecutiva al Ministero dell’Interno in data 8 ottobre 2014 ed è pertanto ormai ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, 1° comma del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 (conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30 e modificato dall’art. 44, 3° comma del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, conv. in l. 24 novembre 2003, n. 326).<br />
Il ricorso per ottemperanza deve pertanto essere accolto e deve essere dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Interno di dare esecuzione a quanto stabilito dal Tribunale di Firenze, con la sentenza 2 maggio 2014 n. 1367, corrispondendo alla ricorrente le spese del procedimento, liquidate in complessivi € 1.800,00, oltre ad IVA, CAP e rimborso spese generali nella misura del 12,5%; dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, l’Amministrazione ha, infatti parzialmente ottemperato alla sentenza, iscrivendo la ricorrente nei registri di cittadinanza (si veda, al proposito, il certificato di cittadinanza 28 aprile 2016) e pertanto non sussiste più inadempimento all’obbligo esecutivo del giudicato, con riferimento a questo aspetto.<br />
Al Ministero dell’Interno va assegnato il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente decisione per provvedere alla corresponsione alla ricorrente della somma sopra indicata.<br />
Al tempo stesso, il Collegio nomina il Prefetto di Firenze (o un suo sostituto) affinché ove l&#8217;indicato termine di 30 (trenta) giorni decorra infruttuosamente, provveda, in qualità di Commissario ad acta, a tutti gli adempimenti occorrenti per l&#8217;ottemperanza alla presente decisione nel successivo termine di 60 (sessanta) giorni.<br />
<strong>Per quello che riguarda la corresponsione delle cd. penalità di mora di cui all’art. 114, 4° comma lett. e) del c.p.a., la Sezione ritiene di poter condividere e fare proprio l’orientamento giurisprudenziale dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che ha affermato la possibilità di applicare il particolare istituto previsto dal codice del processo amministrativo &lt;<anche 614-bis="" all="" c.p.c.="" cui="" di="">&gt; (Cons. Stato, ad plen. 25 giugno 2014 n. 15; sez. IV, 2 marzo 2012, n. 1214; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I 24 gennaio 2013 n. 79; 27 giugno 2012 n. 1299).</anche></strong><br />
Il contrario orientamento spesso seguito dalla giurisprudenza (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II bis 21 gennaio 2013, n. 640; T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV 9 novembre 2012, n. 4553; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II quater, 31 gennaio 2012, n. 1080; sez. I, 29 dicembre 2011, n. 10305; T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 15 aprile 2011 n. 2162) si basa, infatti, su due argomentazioni che non appaiono condivisibili alla Sezione.<br />
In particolare, non appare certo condivisibile il sostanziale parallelo istituito dall’orientamento restrittivo sopra richiamato tra la previsione dell’art. 114, 4° comma lett. e) c.p.a. e l’art. 614-bis del c.p.c. (che, nel diritto processuale civile, prevede la concessione delle penalità di mora solo con riferimento alle sentenze relative ad &lt;<obblighi di="" fare="" infungibile="" non="" o="">&gt;), con conseguenziale esclusione della possibilità di applicare le astreintes ai ricorsi aventi ad oggetto l’ottemperanza a sentenze di condanna attinenti ad obbligazioni meramente pecuniarie della p.a.; l’orientamento in discorso non tiene, infatti, conto della strutturale diversità del giudizio di ottemperanza rispetto al procedimento di esecuzione civile ed in particolare, della natura pienamente fungibile e coercibile di ogni comportamento dell’amministrazione attuativo del giudicato che deriva dalla previsione normativa del potere del Giudice amministrativo di sostituirsi all’amministrazione, tramite soprattutto lo strumento costituito dal Commissario ad acta; non ha, pertanto, alcun senso, prospettare la limitazione della possibilità per il Giudice amministrativo di concedere le astreintes solo alle ipotesi di obblighi di fare infungibile, quando il giudizio di ottemperanza è caratterizzato solo da obblighi attuativi del giudicato pienamente fungibili e coercibili dal Giudice e non da obblighi di diversa natura.<br />
Anche il secondo argomento posto a base dell’orientamento giurisprudenziale più restrittivo (la necessità di non attribuire tutela eccessiva al creditore, già adeguatamente ristorato dal riconoscimento dell’obbligazione egli interessi sulla somma dovuta dalla p.a.) non merita poi adesione; le cd. penalità di mora sono, infatti, caratterizzate dalla natura sanzionatoria del comportamento non attuativo del giudicato e dalla stretta attinenza alla tutela in forma indiretta dell’interesse dell’ordinamento all’esecuzione delle decisioni giurisdizionali (secondo quella strutturazione riportata alla categoria dell’esecuzione processuale indiretta) e non hanno pertanto nulla a che fare con il ristoro del danno derivante alla mancata disponibilità del denaro che è alla base dell’istituto degli interessi.<br />
In considerazione dell’ammontare della somma dovuta dall’Amministrazione intimata, la Sezione ritiene poi equo determinare la somma dovuta a titolo di penalità di mora nella misura di € 10,00 (dieci/00), per giorno di ritardo; il giorno iniziale di decorrenza dell’obbligazione deve essere individuato nella notificazione o comunicazione della presente sentenza, mentre il giorno finale nell’integrale pagamento della somma dovuta dalla p.a. o nel momento dell’insediamento del Commissario ad acta &lt;<che all="" di="" intervento="" margine="" ogni="" ulteriore="" un="">&gt; (in questo senso, si veda Cons. Stato, sez. V, 3 maggio 2012, n. 2547).<br />
Le spese di giudizio devono essere poste a carico dell’Amministrazione resistente e liquidate a favore dello Stato, per effetto dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e dell’art. 133 del t.u. 30 maggio 2002 n. 115.<br />
Per quello che riguarda la liquidazione del compenso spettante al difensore a seguito del decreto 16 febbraio 2016 n. 14 dell’apposita Commissione istituita presso il T.A.R., la Sezione deve rilevare come lo stesso debba essere liquidato &lt;<in ai="" delle="" difensore="" medi="" non="" ogni="" professionali="" risultino="" superiori="" tariffe="" valori="" vigenti="">&gt;, ai sensi dell’art. 82, 1° comma del d.lgs. 30 maggio 2002 n. 115 e applicando la riduzione dei compensi alla metà prevista dall’art. 130 del cit. d.lgs. (disposizione applicabile al giudizio amministrativo); in considerazione della nota spese presentata dal ricorrente, dei parametri di cui al d.m. marzo 2014, n. 55 per le controversie amministrative di valore indeterminabile e della previsione dell’art. 130 del d.lgs. 30 maggio 2002 n. 115 occorre liquidare le competenze spettanti al difensore in complessivi € 3.305 (tremilatrecentocinque/00), oltre ad IVA e CAP e a rimborso spese generali nella misura prevista dall’art. 2, 1° comma del d.m. marzo 2014, n. 55.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) accoglie il ricorso per ottemperanza presentato, in data 2 marzo 2016, dalla ricorrente e, per l’effetto:<br />
a) ordina al Ministero dell’Interno di dare esecuzione, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza, a quanto stabilito dal Tribunale di Firenze, con la sentenza 2 maggio 2014 n. 1367, corrispondendo alla stessa le spese del procedimento, liquidate in complessivi € 1.800,00, oltre ad IVA, CAP e rimborso spese generali nella misura del 12,5%;<br />
b) dispone che, in difetto di adempimento da parte del Ministero dell’Interno, alla liquidazione e corresponsione di quanto dovuto proceda, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, il Commissario ad acta individuato nel Prefetto di Firenze (o in un suo sostituto).<br />
Condanna il Ministero dell’Interno alla corresponsione alla ricorrente, ai sensi dell’art. 114, 4° comma lett. e) del c.p.a., della somma di € 10,00 (dieci/00), per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato, a decorrere dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza e fino al momento di integrale pagamento della somma dovuta dalla p.a. o di insediamento del Commissario ad acta, nominato con la presente sentenza.<br />
Condanna l’Amministrazione resistente alla corresponsione all’Erario dello Stato della somma di € 3.305 (tremilatrecentocinque/00), a titolo di competenze ed onorari di giudizio, oltre ad € 300,00 (trecento/00) per spese prenotate a debito, come da relativo foglio notizie.<br />
A seguito del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 16 febbraio 2016, n. 14 dell’apposita Commissione istituita presso il T.A.R., dispone la liquidazione, ai sensi dell’art. 82, 1° comma del d.lgs. 30 maggio 2002 n. 115, della somma di € 3.305 (tremilatrecentocinque/00), oltre ad IVA e CAP ed a rimborso spese generali nella misura prevista dall’art. 2, 1° comma del d.m. marzo 2014, n. 55, in favore dell’Avv. Agostino Zanelli Quarantini.<br />
Manda alla Segreteria della Sezione di trasmettere copia autentica della presente sentenza all’Amministrazione intimata ed al Commissario ad acta.<br />
Rinvia ad un successivo provvedimento del Collegio la liquidazione del compenso eventualmente spettante al Commissario ad acta per l’opera prestata.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Saverio Romano, Presidente<br />
Luigi Viola, Consigliere, Estensore<br />
Alessandro Cacciari, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 17/06/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</in></che></obblighi></al></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-17-6-2016-n-1004/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/6/2016 n.1004</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2014 n.1004</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-26-11-2014-n-1004/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-26-11-2014-n-1004/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2014 n.1004</a></p>
<p>Pres. C.L. Monticelli; Est. G. Flaim SODEXO ITALIA SPA, SERCOL SRL ( avv.ti M. Boifava, A. M. Lei e S. Pinna); c/ ASL 1 DI SASSARI (avv. M. Barberio) nei confronti di VIVENDA SPA, COCKTAIL SERVICE SRL (avv.ti M. Perrone e G. A. Fara) Contratti della P.A. – Gara –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-26-11-2014-n-1004/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2014 n.1004</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-26-11-2014-n-1004/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2014 n.1004</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C.L. Monticelli; Est. G. Flaim<br /> SODEXO ITALIA SPA, SERCOL SRL ( avv.ti M. Boifava, A. M. Lei e S. Pinna); c/ ASL 1 DI SASSARI (avv. M. Barberio) nei confronti di VIVENDA SPA, COCKTAIL SERVICE SRL (avv.ti M. Perrone e G. A. Fara)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara – Commissione giudicatrice – Nomina – Componente esterno – Interpello degli ordini professionali – Art. 84, co. 8, D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. &#8211; Necessità – Sussiste &#8211; Omissione &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nelle gare d’appalto, la nomina di personale “esterno” da inserire nella Commissione non può prescindere dal rispetto dello specifico sub-procedimento previsto dall’art. 84, co. 8, D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., il quale, a garanzia di imparzialità della scelta, impone alla stazione appaltante di coinvolgere gli “albi professionali” nella scelta dei professionisti da inserire in un “elenco” dei componenti eligibili; è, pertanto, illegittima la nomina a componente “esterno” di un professionista, laddove la stazione appaltante non abbia previamente acquisito, come previsto dalla norma suddetta, le rose di candidati dagli ordini professionali</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 316 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
SODEXO ITALIA SPA, SERCOL SRL, rappresentate e difese dagli avv. Maurizio Boifava e Antonio Maria Lei, con domicilio eletto presso Silvio Pinna in Cagliari, Via San Lucifero N.65; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
ASL 1 DI SASSARI, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Mauro Barberio, con domicilio eletto presso Mauro Barberio in Cagliari, Via Garibaldi N.105; </p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
VIVENDA SPA, COCKTAIL SERVICE SRL, rappresentate e difese dall&#8217;avv. Michele Perrone, con domicilio eletto presso Giovanni Antonio Fara in Cagliari, Via Palomba N.1; </p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; del provvedimento di esclusione della ricorrente dal lotto n. 2 della procedura aperta indetta per l&#8217;affidamento del &#8220;Servizio di ristorazione per le strutture dell&#8217;Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari CIG 5186630E76&#8221;, comunicato dapprima verbal<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto e, comunque connesso ivi compresi i verbali del sub procedimento di verifica dell&#8217;anomalia, se ed in quanto esistenti e, in ogni caso, il processo verbale della seduta pubblica del 13.3.2014.<br />
e con i motivi aggiunti depositati il 21.5.2014:<br />
&#8211; del processo verbale del 6.2.2014 , per mezzo del quale i preposti alla gara esternano le ragioni deponenti per l&#8217;avversato giudizio di complessiva inaffidabilità dell&#8217;offerta del R.T.I. ricorrente;<br />
&#8211; del processo verbale della seduta pubblica del 14.5.2014, ad oggi non disponibile, con il quale si è dichiarato aggiudicatario provvisorio il R.T.I. Vivenda Spa &#8211; Cocktail Service srl.<br />
e con ulteriori motivi aggiunti depositati il 24.7.2014:<br />
&#8211; della delibera n. 188 del 19.6.2014, dell&#8217;aggiudicazione definitiva della gara per l&#8217;affidamento del servizio di ristorazione per i degenti delle strutture della ASL n. 1 di Sassari;<br />
&#8211; della nota prot. 20938 del 1.7.2013, di tutti i verbali , del bando di gara , del disciplinare e del capitolato, e delle note prot. nn. 24489 del 1.8.2013, 25369 del 9.8.2013, 27411 del 9.9.2013 e 27436 del 9.9.2013;<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto e, comunque connesso.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Asl 1 di Sassari e di Vivenda Spa &#8211; Cocktail Service Srl;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 novembre 2014 la dott.ssa Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori Boifava, Lei, Barberio e Perrone;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>La ricorrente è stata esclusa al termine del procedimento per “anomalia” dell’offerta.<br />
Contestualmente è stato individuato il nuovo aggiudicatario del servizio di ristorazione ospedaliera:<br />
RTI Vivenda/Cocktail service, raggruppamento al quale non è stato notificato il ricorso principale ma solo i primi motivi aggiunti (il 23.5.2014) . <br />
L’esclusione e l’aggiudicazione provvisoria risalgono alla seduta pubblica del 13 marzo 2014.<br />
A) Con RICORSO notificato (solo all’Amministrazione) e depositato nel marzo-aprile 2014 sono state sollevate le seguenti censure:<br />
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 86, 87 e 88 del codice appalti – violazione e falsa applicazione dell’art. 20 della LR 5/2007 – violazione e falsa applicazione dell’art. 79 del codice appalti – violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 284 e 121 del DPR 207/2010 – violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 241/1990 – violazione del principio di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione – eccesso di potere per totale carenza di motivazione e difetto di istruttoria;<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione chiedendo l’inammissibilità ed il rigetto del ricorso.<br />
La domanda cautelare formulata nel ricorso principale è stata respinta con ordinanza n. 159 del 29.5.2014, con la seguente motivazione:<br />
“Considerato <br />
che le censure con le quali le ricorrenti contestano il giudizio in ordine alla incongruità dell’offerta non sembrano idonee a superare i motivi posti a base dell’esclusione, in specie per quanto concerne la voce relativa alla previsione delle ore di svolgimento del servizio (che nel progetto-offerta vengono indicate in oltre 28.000 annue, mentre in sede di giustificazioni il monte-ore si riduce a circa 22.000 annue; discrasia che non trova spiegazione nelle argomentazioni delle ricorrenti);<br />
che, pertanto, il ricorso, ad una prima sommaria valutazione, tipica della presente fase cautelare, non appare destinato all’accoglimento”.</p>
<p>Il Consiglio di Stato ha confermato il rigetto con ordinanza della sez. III n. 3212 del 17.7.2014, con la seguente motivazione:<br />
“Considerato che, allo stato, non si ravvisano ragioni per la sospensione cautelare degli atti impugnati;<br />
Considerato che le questioni riguardanti l’esclusione dell’appellante dalla procedura di gara possono essere comunque approfondite dal T.A.R. in sede di merito;<br />
Considerato che presso lo stesso T.A.R. sono state sollevate ulteriori questioni a seguito dell’aggiudicazione definitiva della gara.”<br />
**<br />
B) PRIMI MOTIVI AGGIUNTI (questi notificati anche a RTI Vivenda spa/Cocktail service il 23.5, aggiudicatario provvisorio), CONTRO L’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA, depositati il 21.5.2014 con nuova domanda cautelare (alla Camera di consiglio del 30.7.2014 la domanda cautelare è stata rinviata).<br />
Nella specie con i primi motivi aggiunti l’impugnazione è stata estesa:<br />
&#8211; al verbale del 6.2.2014 ove si esternano le ragioni dell’avversato giudizio di complessiva inaffidabilità dell’offerta dell’r.t.i. ricorrente;<br />
&#8211; al verbale del 14.5.2014 di “aggiudicazione provvisoria” al r.t.i. Vivenda spa/Cocktail service.<br />
Le ulteriori censure proposte sono le seguenti:<br />
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 27 e 78 del codice 163/2006;<br />
violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 86, 87 e 88 del codice appalti – violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 121 e 284 del DPR 207/2010<br />
violazione e falsa applicazione dell’art. 20 della LR 5/2007 – <br />
eccesso di potere per sviamento, difetto di ponderata istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto, difetto di motivazione, illogicità e irrazionalità.<br />
Con sviluppo di molteplici profili di doglianza, in particolare in riferimento : <br />
-al costo del personale, sotto diversi aspetti, <br />
-ai tempi di distribuzione , ritiro dei pasti e sanificazione di carrelli e stoviglie,<br />
-ai costi relativi al centro di cottura,<br />
-al valore degli investimenti,<br />
-all’utilizzo di automezzi per il trasporto dei carrelli per le colazioni,<br />
-all’attività di formazione.<br />
C) Con i SECONDI MOTIVI AGGIUNTI, depositati il 24.7.2014 con domanda cautelare (alla Camera di consiglio del 17.9.2014 la domanda cautelare è stata riunita al merito) sono state sollevate ulteriori censure, sia CONTRO L’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (per illegittimità derivata), sia, in via subordinata, per la riedizione della gara. Nella specie :<br />
3)violazione e falsa applicazione dell’art. 84 comma 10 del codice 163/2006 e 283 del DPR 207/2010;<br />
violazione e falsa applicazione della lex specialis, ed in particolare degli artt. 10 e 11 del disciplinare di gara;<br />
violazione e falsa applicazione dei principi generali delle procedure ad evidenza pubblica in punto di nomina delle Commissioni giudicatrici;<br />
invalidità derivata di tutte le operazioni concorsuali e, conseguentemente, dell’avversato provvedimento di aggiudicazione definitiva;<br />
4) violazione e falsa applicazione sotto diverso profilo degli artt. 2, 10 e 12 del codice 163/2006 e 283 del DPR 207/2010;<br />
violazione e falsa applicazione dei principi generali in punto di nomina e costituzione delle Commissioni giudicatrici;<br />
invalidità derivata di tutte le operazioni concorsuali e, conseguentemente , dell’avversato provvedimento di aggiudicazione definitiva;<br />
5) violazione e falsa applicazione sotto diverso profilo degli artt. 84 comma 10 del codice 163/2006 e 283 del DPR 207/2010;<br />
violazione e falsa applicazione dell’art. 49 della LR 5/2007;<br />
violazione e falsa applicazione della lex specialis;<br />
violazione e falsa applicazione dei principi generali in punto di nomina e costituzione delle commissioni giudicatrici;<br />
invalidità derivata di tutte le operazioni concorsuali e, conseguentemente , dell’avversato provvedimento di aggiudicazione definitiva.<br />
A seguito dei motivi aggiunti si è costituita in giudizio anche la controinteressata chiedendo l’inammissibilità e il rigetto del ricorso.<br />
All’udienza del 19 novembre 2014, dopo discussione, il ricorso è stato spedito in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il ricorso introduttivo è stato proposto esclusivamente contro l’esclusione “per anomalia” dell’offerta, sebbene, nella stessa seduta del 13.3.2014, con verbale n. 5 in seduta pubblica (cfr. doc. n. 10 fascicolo ASL), il Seggio di gara avesse disposto, in presenza dei rappresentanti Sodexo-Sercol, anche la nuova “aggiudicazione provvisoria” in favore di Vivenda, sulla base della riformulata graduatoria.<br />
A Vivenda sono stati notificati solo successivamente, il 23.5.2014, i primi motivi aggiunti, formulati contro l’ aggiudicazione provvisoria, poi disposta con verbale del 14.5.2014.<br />
Comunque parte ricorrente ha poi impugnato, con i secondi motivi aggiunti, l’ “aggiudicazione definitiva” anche per invalidità derivata e questa volta tempestivamente rispetto alla comunicazione effettuata alla Sodexo dal Responsabile del servizio con nota del 24.6.2014 (cfr. doc. 30 fascicolo ricorrente).<br />
In sede di verifica dell’anomalia dell’offerta è emerso che Sodexo nel proprio progetto-offerta (a pag. 72) indicava 28.207 ore annue di servizio, mentre in sede di giustificazioni il monte ore si riduceva a 22.204. Il monte ore indicato era rilevante ai fini del punteggio, che veniva parametrato ad un elemento orario necessariamente “effettivo” e non meramente teorico.<br />
E il computo dell’onere economico doveva rapportarsi al monte ore retribuito.<br />
Il computo delle 28.207 ore annue non trova capienza nell’offerta economica:<br />
l’utile indicato è di soli 56.000 euro e la differenza delle 6.000 ore incide per oltre 100.000 euro sul quantum dell’offerta.<br />
Il mancato accoglimento di tale giustificazione rendeva anomala l’offerta, trattandosi della voce principale di scollamento del costo. Gli ulteriori profili incidenti sulle altre modalità dei servizi offerti non assumono rilevanza decisoria, rimanendo l’offerta (incongrua a causa del monte ore) .<br />
**<br />
VIZI SOLLEVATI IN VIA SUBORDINATA E PROMOSSI AVVERSO LA PROCEDURA DI GARA.<br />
La RUP è stata nominata, prima, presidente del Seggio di gara e, poi, presidente della Commissione proprio in considerazione del ruolo che essa ricopre all’interno dell’Amministrazione (Dirigente Responsabile acquisti).<br />
Non è censurabile che la fase preliminare (apertura buste e controllo della documentazione amministrativa) sia stata svolta dal Seggio di gara, essendo riservata alla Commissione solo la successiva “valutazione delle offerte tecniche”. <br />
L’art. 84 del codice 163/2006 si riferisce alle modalità di nomina della “Commissione” e non anche del “Seggio di gara” (nel caso di specie composto dalla Dirigente-RUP e dal segretario verbalizzante). I due organi (“Seggio” e “Commissione”) sono ben distinti anche dall’art. 11 del Disciplinare di gara (cfr. doc. 12 fascicolo ASL), con l’individuazione delle rispettive (diverse) competenze. Così come il medesimo art. 11 delinea anche i poteri propri della “stazione appaltante” nell’ambito della procedura di gara.<br />
Dunque l’obbligo di prioritaria nomina della Commissione tecnica sussisteva in relazione all’apertura della busta B (e non anche della busta A).<br />
La cronologia è stata la seguente:<br />
-scadenza offerte: 27/7. <br />
-apertura busta A: 30/7, da parte del Seggio di gara ;<br />
-nomina Commissione del 9.8.2013, sulla base del sorteggio del 29.7.2013; <br />
-apertura busta B: 9.9.2013 da parte della Commissione.<br />
In sostanza l’attività preliminare da compiersi a cura del Seggio di gara (e non della Commissione) è valida a prescindere dal momento in cui è stata nominata la Commissione tecnica. <br />
In materia si segnala il precedente di questo Tar I sez. n. 196 del 3.3.2014 (punto n. 6) e la ivi richiamata Cons. Stato, sez. III, 11 giugno 2013, n. 3228 (in particolare punto 11 e ss.).<br />
Più delicata è la problematica della scelta del sorteggio come modalità operativa.<br />
La ASL ha selezionato, in autonomia, una “rosa di nomi” (in parti interni e in parti esterni), anziché operare, per l’individuazione di membri esterni, con le modalità specificamente richieste dall’art. 84 comma 8° del Codice 163/2006.<br />
La norma dispone, per rendere imparziale la scelta, il coinvolgimento degli “albi professionali” per la scelta dei professionisti da inserire in un “elenco”.<br />
Tale passaggio non è stato compiuto dall’Amministrazione, che ha ritenuto di non acquisire le rose di candidati dagli ordini professionali.<br />
Questa difforme modalità di scelta dei possibili componenti esterni della Commissione implica una violazione ingiustificata della norma:<br />
il componente esterno dott. Amadei è stato inserito nella rosa dei nomi da sottoporre a sorteggio (per poter raggiungere i 5 nominativi della rosa, unitamente ai componenti interni), come “dirigente medico specializzato in igiene, con comprovata esperienza di direzione sanitaria di presidio ospedaliero”. <br />
La sua individuazione non proviene dunque dall’iter endoprocedimentale che doveva coinvolgere gli ordini professionali, ma è il frutto di una libera scelta dell’Amministrazione –opzione non ammessa dalla norma esaminata-.<br />
La nomina di personale “esterno” da inserire nella Commissione non poteva prescindere dal rispetto dello specifico sub-procedimento indicato e imposto dall’art. 84 comma 8 del Codice 163/2006.</p>
<p>In conclusione il ricorso va accolto parzialmente, con annullamento degli atti di nomina della Commissione e della attività da essa svolta, con caducazione dell’aggiudicazione e del contratto.<br />
Le spese vanno poste parzialmente a carico dell’Amministrazione .<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente, come da motivazione.<br />
Condanna l’Amministrazione al pagamento parziale delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 2.000, oltre rimborso del contributo unificato.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Caro Lucrezio Monticelli, Presidente<br />
Grazia Flaim, Consigliere, Estensore<br />
Gianluca Rovelli, Primo Referendario<br />
<b></p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 26/11/2014</p>
<p align=justify>
</b></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1004</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1004/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1004/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1004/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1004</a></p>
<p>Non va sospesa la sentenza che rigetta il ricorso avverso il provvedimento di diniego di trasferimento richiesto da un militare dell’Arma atteso che non risulta provata la continuità dell’assistenza prestata a beneficio del congiunto individuato dalla legge n.104/1992. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1004/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1004</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la sentenza che rigetta il ricorso avverso il provvedimento di diniego di trasferimento richiesto da un militare dell’Arma atteso che non risulta provata la  continuità dell’assistenza prestata  a beneficio del congiunto individuato dalla legge n.104/1992. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 1004/2008<br />
Registro Generale:738/2008</p>
<p align=center><b>Sezione Quarta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres.ff. Costantino Salvatore<br />Cons. Pier Luigi Lodi<br /> Cons. Antonino Anastasi<br />  Cons. Eugenio Mele<br /> Cons. Sandro Aureli Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 26 Febbraio 2008                      Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>PADULA VINCENZO</b>rappresentato e difeso da: Avv.  MASSIMO GRASSELLINIcon domicilio  eletto in Roma  VIA CICERONE,28 presso VALERIA ZUCCARELLO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLA DIFESA<br />
COMANDO GENERALE DELL&#8217;ARMA DEI CARABINIERI<br />
COMANDO REGIONALE CARABINIERI PIEMONTE E VALLE D&#8217;AOSTA</b><br />
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATOcon domicilio  in Roma  VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />della sentenza del TAR  LAZIO  &#8211;  ROMA: Sezione  I  BIS   12933/2006, resa tra le parti, concernente RIGETTO ISTANZA TRASFERIMENTO.<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza di rigetto, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMANDO GENERALE DELL&#8217;ARMA DEI CARABINIERI<br />COMANDO REGIONALE CARABINIERI PIEMONTE E VALLE D&#8217;AOSTA<br />MINISTERO DELLA DIFESA<br />Udito il relatore Cons. Sandro Aureli;<br />
Nessuno presente per le parti;<br />
Ritenuto che le censure proposte non inducono a  prevedere il possibile esito positivo del ricorso nella fase di merito, in relazione  alla non provata  continuità dell’assistenza prestata  a beneficio del congiunto individuato dalla legge n.104/1992.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 738/2008).<br />
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del giudizio cautelare che si liquidano in complessivi euro 1.500,00<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 26 Febbraio 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
Sandro Aureli</p>
<p>IL PRESIDENTE FF.<br />
Costantino Salvatore</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
Giacomo Manzo</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2005 n.1004</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-4-2-2005-n-1004/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-4-2-2005-n-1004/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-4-2-2005-n-1004/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2005 n.1004</a></p>
<p>Pres.GIULIA, Est. CONTI infermità dipendente da causa di servizo: La P.A. non è obbligata a motivare le ragioni per le quali decide di attenersi al parere della C.M.O. Procedimento amministrativo – Diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità da parte della P.A. – Parere della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-4-2-2005-n-1004/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2005 n.1004</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-4-2-2005-n-1004/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2005 n.1004</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.GIULIA, Est. CONTI</span></p>
<hr />
<p>infermità dipendente da causa di servizo: La P.A. non è obbligata a motivare le ragioni per le quali decide di attenersi al parere della C.M.O.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimento amministrativo –  Diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità da parte della P.A. – Parere della C.M.O. – Art. 3 241/90 &#8211;  Adesione al parere – Obbligo di motivazione – Non sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non  sussiste obbligo da parte  dell’amministrazione di motivare le ragioni per le quali ha aderito al parere di una C.M.O. in sede di valutazione della dipendenza di un infermità da causa di servizio; tale parere, seppure non vincolante, si impone all’amministrazione, la quale è tenuta soltanto a verificare se il predetto organo, nell’esprimere le proprie valutazioni, abbia tenuto conto delle considerazioni svolte dagli altri organi e, in caso di disaccordo, se le abbia confutate. Ne consegue, altresì, che un obbligo di motivazione in capo all’amministrazione è ipotizzabile unicamente nell’ipotesi in cui essa, per gli elementi di cui dispone e che non sono stati vagliati dalla C.M.O., ritenga di non poter aderire al suo parere</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL  LAZIO<br />  Sezione Seconda bis</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 8526/98 reg. gen., proposto da<br /><b>BERTUCCELLI Mara</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Cassiano e Marina Milli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via F. Civinini n. 12.</p>
<p align=center><b>CONTRO</b></p>
<p>il <b>MINISTERO delle COMUNICAZIONI</b> (già Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni), in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12.</p>
<p><b>PER L’ANNULLAMENTO</b><br />
del decreto DCG/MP/26/RIC/NEG emesso in data 7.4.1998 da detto Ministero, Direzione Generale AA.GG. Personale, notificato il 21.4.1998, con il quale è stata negata la dipendenza da causa di servizio dell’infermità “artrosi diffusa del rachide di lieve grado, iniziale artrosi delle spalle bilateralmente delle mani e delle anche”.<br />
Visto i ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione  in giudizio del Ministero intimato;<br />
Vista la memoria prodotta dalla parte ricorrente a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore all’udienza pubblica del 16 dicembre 2004 il consigliere Renzo CONTI;<br />
Uditi, altresì, l’avv. M. Milli e l’avvocato dello Stato Arena.<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con il ricorso in trattazione, notificato il 18 giugno 1998 e depositato il successivo 3 luglio, la ricorrente indicata in epigrafe espone:<br />
&#8211;	di essere dipendente del Ministero delle Comunicazioni dal 1976, quando è stata assunta a seguito di pubblico concorso ed inquadrata nella sesta qualifica funzionale;<br />	<br />
&#8211;	che, in particolare, dal 1991 presta servizio presso la Direzione Generale Concessioni e Autorizzazioni e che nel 1994 è stata chiamata a far parte di un gruppo di lavoro incaricato del delicato compito di inoltrare alla Ragioneria Centrale i decreti di concessione per l’emittenza televisiva privata, controllando la copiosa documentazione da allegare, da predisporre in triplice copia;<br />	<br />
&#8211;	che l’aver svolto tali incarichi in locali umidi e polverosi, dovendo spesso sopperire a carenze di personale, ha determinato l’insorgenza ed il progressivo aggravamento dell’infermità artrosica, per la quale l’interessata ha chiesto, il 19.7.1996, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e l’equo indennizzo;<br />	<br />
&#8211;	che, visitata dalla Commissione Medica Ospedaliera in data 27.1.1998, è stata riconosciuta affetta da “artrosi diffusa del rachide di lieve entità; iniziale artrosi delle spalle bilateralmente delle mani e delle anche”, giudicata, però, non dipendente da causa di servizio;<br />	<br />
&#8211;	che il Ministero delle Comunicazioni, con il provvedimento di rigetto in data 7.4.1998, si è limitato ad uniformarsi pedissequamente a tale giudizio, senza neppure motivare le sue scelte. <br />	<br />
Ritenendo detto ultimo provvedimento illegittimo, ne ha chiesto l’annullamento, deducendo al riguardo i seguenti motivi di gravame, così dalla medesima ricorrente paragrafati:<br />
1)	violazione di legge;<br />	<br />
2)	eccesso di potere per  travisamento dei fatti ed ingiustizia manifesta;<br />
Con ordinanza presidenziale istruttoria n. 56 del 4.4.2000 è stata disposta l’acquisizione di atti, che risultano depositati dall’Amministrazione onerata il 9.5.2000.<br />
Si è costituito per resistere Il Ministero delle Comunicazioni, il quale, con successiva memoria del 12.4.2000 ha opposto l’infondatezza del gravame. Con memoria del 3.12.2004 la ricorrente ha, infine, ulteriormente precisato le proprie tesi. <br />
La causa è stata quindi chiamata e posta in decisione all’udienza pubblica del 16 dicembre 2004.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso ha per oggetto il decreto DCG/MP/26/RIC/NEG, emesso in data 7.4.1998 dal Ministero delle Comunicazioni (già Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni), con il quale è stata respinta l’istanza intesa ad ottenere il riconoscimento della dipendenza della causa di servizio dell’infermità della ricorrente “artrosi diffusa del rachide di lieve grado, iniziale artrosi delle spalle bilateralmente delle mani e delle anche”.<br />
Detto decreto è stata adottato in conformità al parere negativo espresso dalla Commissione medica Ospedaliera (C.M.O.), la quale, nel verbale n. 1121/97 del 27.1.1998, ha giudicato la predetta infermità non contratta in servizio e non dipendente da causa di servizio, sul presupposto che “risulta dagli atti come il dipendente nello svolgimento delle proprie mansioni per un tempo considerevole NON abbia prestato un servizio particolarmente gravoso”. <br />
Con il primo motivo di gravame la ricorrente deduce il vizio di violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, sostenendo, in particolare, che l’amministrazione delle Poste, nel determinarsi negativamente avrebbe dovuto motivare le ragioni per le quali ha ritenuto di aderire al predetto parere della C.M.O. e non limitarsi semplicisticamente a recepirlo.<br />
La censura è infondata.<br />
Come si è espressa ripetutamente la giurisprudenza (cfr. C.d.S., IV, 15.6.2004 n. 3967; id.,10.3.2004 n. 1122; id.,VI, 4.10.2002 n. 5251; id, 29.1.2001 n. 286), condivisa dal collegio, ancorché specificamente con riferimento al parere espresso dal Comitato per pensioni privilegiate ordinarie &#8211; ma le cui argomentazioni devono ritenersi ancor più applicabili al parere della Commissione Medica Ospedaliera, dove nemmeno sussiste un eventuale contrasto tra giudizi espressi tra diversi collegi medici &#8211; il provvedimento dell’Amministrazione di diniego di riconoscimento della dipendenza della causa di servizio di un’infermità di cui è affetto il dipendente è sufficientemente motivato ob relationem con il richiamo al parere negativo della C.M.O., nel quale siano esplicitate le ragioni dalle quale sia desumibile l’iter logico seguito dalla predetta Commissione per pervenire al proprio giudizio negativo (cfr. Cons.St., VI, 26.7.2000 n. 4164).<br />
Neppure sussiste un obbligo di motivazione per l’amministrazione di motivare le ragioni per le quali ha aderito al parere della Commissione medesima.<br />
Ciò nella considerazione che tale parere, seppure non vincolante, si impone all’amministrazione, la quale è tenuta soltanto a verificare se il predetto organo, nell’esprimere le proprie valutazioni, abbia tenuto conto delle considerazioni svolte dagli altri organi e, in caso di disaccordo, se le abbia confutate. Ne consegue, altresì, che un obbligo di motivazione in capo all’amministrazione è ipotizzabile unicamente nell’ipotesi in cui essa, per gli elementi di cui dispone e che non sono stati vagliati dalla C.M.O., ritenga di non poter aderire al suo parere, circostanza questa che non ricorre nel caso di specie.<br />
Nella fattispecie in esame, infatti, la C.M.O ha adeguatamente esplicitato le ragioni per le quali  l’infermità della ricorrente non poteva ritenersi dipendente da causa di servizio.<br />
E’ stato, infatti, precisato che il lavoro della ricorrente, corrispondente alle mansioni proprie della stessa, non poteva considerarsi  gravoso.<br />
Né tale giudizio si pone in contrasto con gli atti dell’istruttoria, atteso che nella stessa relazione dell’Amministrazione alla C.M.O. del 28.3.1993 (depositata in atti in ottemperanza all’ordinanza presidenziale istruttoria n. 56/2000), dopo essere stati richiamati i fatti addotti dalla ricorrente,  viene evidenziato che quest’ultima “non ha svolto incarichi di particolare gravosità, ma lavori propri della qualifica di appartenenza”, di cui viene riportato lo specifico contenuto (apposizione di timbri e la firma di conformità sui relativi atti) e che, per quanto riguarda la salubrità degli ambienti, la stessa vi ha operato per un periodo di tempo limitato (settembre-dicembre 1994) e che detti ambienti sono stati regolarmente puliti ed adibiti ad accogliere tutti gli addetti al gruppo di lavori di cui la ricorrente faceva parte.<br />
A tale stregua, il giudizio della predetta Commissione Medica Ospedaliera ed il provvedimento dell’Amministrazione che lo ha recepito risultano immuni dalla dedotta censura di difetto di motivazione, atteso che il primo è stato espresso previa valutazione degli atti che l’hanno preceduto e del servizio prestato dalla ricorrente e risulta, altresì, adeguatamente motivato in ordine alle ragioni per le quali la medesima C.M.O. ha ritenuto di escludere  la dipendenza della causa di servizio dell’infermità in questione.<br />
Con il secondo motivo di gravame la ricorrente deduce il vizio di eccesso di potere, sotto il profilo del travisamento dei fatti e dell’ingiustizia manifesta, contestando la fondatezza dell’assunto della C.M.O. e dell’Amministrazione sulla non gravosità del lavoro svolto dalla ricorrente.<br />
La censura inammissibile e, comunque, infondata.<br />
Come si è espressa la giurisprudenza, condivisa dal collegio, infatti, le valutazioni tecnico- discrezionali espresse nei giudizi medici da parte da parte degli organi collegiali a ciò preposti non sono sindacabili davanti al giudice della legittimità, salvo sotto i profili del difetto di motivazione e della macroscopica illogicità (cfr. Cons. St., VI, 26.6.2003 n. 3836; id., IV, 18.2.2003 n. 877), che nella specie non sono riscontrabili, in quanto, come in precedenza evidenziato il parere della C.M.O. risulta adeguatamente motivato e trova rispondenza negli atti dell’istruttoria.<br />
In conclusione e per quanto sopra argomentato, il ricorso risulta infondato e va, conseguentemente, respinto.<br />
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez.II bis, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 8526/98 indicato in epigrafe, lo respinge.<br />
Spese, diritti e onorari, compensati.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2004, in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei signori magistrati:<br />
Patrizio GIULIA	&#8211; Presidente<br />	<br />
Francesco GIORDANO 	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Renzo CONTI 	&#8211; Consigliere, estensore</p>
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