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	<title>1003 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1003 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/11/2020 n.1003</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-2-11-2020-n-1003/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-2-11-2020-n-1003/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/11/2020 n.1003</a></p>
<p>Claudio Contessa, Presidente, Giambattista Bufardeci, Consigliere, Estensore Parti: (Donatella M., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Luigi Restivo, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Notarbartolo, 15 contro Comune di San Vito Lo Capo, non costituito in giudizio) Sul vincolo di giudicato penale nel processo amministrativo 1.- Processo amministrativo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-2-11-2020-n-1003/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/11/2020 n.1003</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-2-11-2020-n-1003/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/11/2020 n.1003</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Claudio Contessa, Presidente, Giambattista Bufardeci, Consigliere, Estensore Parti: (Donatella M., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Luigi Restivo, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Notarbartolo, 15 contro Comune di San Vito Lo Capo, non costituito in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>Sul vincolo di giudicato penale nel processo amministrativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1.- Processo amministrativo &#8211; preclusioni derivanti dal giudicato penale &#8211; limiti.<br /> <br /> 2.- Processo amministrativo &#8211; abusi edilizi &#8211; onere della prova &#8211; riparto ex art. 64 C.P.A.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1.Salve le ipotesi di cui agli articoli 652 e 654 C.P.P., il Giudice Amministrativo non subisce alcun vincolo di giudicato penale e può valutare autonomamente la questione oggetto di lite.</em><br /> <br /> <em>2.Ai sensi dell&#8217;art. 64 del c.p.a., l&#8217;onere della prova afferente alla data di realizzazione dell&#8217;abuso spetta alla parte privata che contesta le misure demolitorie ovvero richieda la concessione in sanatoria.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 02/11/2020<br /> <strong>N. 01003/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00471/2016 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 471 del 2016, proposto dalla signora Donatella M., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Luigi Restivo, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Notarbartolo, 15<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di San Vito Lo Capo, non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 02685/2015, resa tra le parti;</em></strong><br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Visto l&#8217;art. 84 del d. l. n.18/2020, convertito con legge n. 27 del 24/04/2020;<br /> Relatore nell&#8217;udienza smaltimento del giorno 16 giugno 2020, tenutasi con le modalità  di cui al suindicato art.84, il Cons. Giambattista Bufardeci e presenti le parti come da verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. La signora Donatella M. ha impugnato in appello la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione prima, n. 2685/2015 con la quale ha respinto il ricorso proposto per l&#8217;annullamento del diniego n.17902 del 27 novembre 2006 di rilascio di concessione in sanatoria, ai sensi dell&#8217;art. 32 della 1. 326/2003, per l&#8217;immobile ubicato in San Vito lo Capo, contrada Zarbo di Mare, in catasto al foglio 21, particella 239.<br /> 2. Il Tribunale ha disatteso le censure della ricorrente incentrate sulla violazione dell&#8217;art. 10-<em>bis</em> della legge 7 agosto 1990, n. 241, sulla errata applicazione dell&#8217;art. 15 della l. r. n. 78/1976, sulla mancanza dei necessari presupposti di fatto e di diritto posti a base del provvedimento di diniego e sul difetto di motivazione.<br /> Il Giudice di prime cure ha, infatti, affermato che: va esclusa la rilevanza dell&#8217;omesso preavviso di rigetto per la natura vincolata delle relative determinazioni che non avrebbero potuto essere diverse da quelle in concreto adottate; manca la prova che l&#8217;ultimazione dell&#8217;edificio abusivo sia avvenuta anteriormente al 31 dicembre 1976 il cui relativo onere incombe al privato che ha commesso l&#8217;abuso edilizio ovvero che ha richiesto la concessione in sanatoria.<br /> 3. La ricorrente, dopo avere riprodotto nel ricorso in appello il contenuto del gravame di primo grado, ha sostanzialmente riproposto, sia pure in maniera critica rispetto alla sentenza impugnata, gli stessi motivi giÃ  articolati con il ricorso introduttivo del giudizio.<br /> In particolare l&#8217;appellante ha messo in rilievo l&#8217;erroneità  della pronuncia di primo grado deducendo: a) l&#8217;errata e falsa applicazione delle norme di&#8217; legge che regolano il procedimento amministrativo e nella specie dell&#8217;art. 10-<em>bis</em> della l. n. 241/1990, introdotto dall&#8217;art. 6 della legge n. 15/2005;<br /> b) l&#8217;errata valutazione dei mezzi di prova prodotti, con particolare riferimento alla sentenza del Pretore di Erice n. 133/81.<br /> In buona sostanza ha lamentato che il T.a.r. non avrebbe tenuto nel debito conto che il Comune resistente ha impedito alla M. di partecipare pienamente al procedimento, impedendole quindi di fornire gli apporti collaborativi utili a ai fini della positiva definizione della pratica, e in modo parimenti erroneo non avrebbe ritenuto idoneo mezzo di prova la sentenza del Pretore di Erice n.133/1981 che ha assolto la ricorrente dal resto ascrittole &#8220;<em>perchè il fatto non sussiste</em>&#8220;.<br /> 4. Il Comune di San Vito Lo Capo non si è costituito in giudizio.<br /> 5. All&#8217;udienza del 16 giugno 2020 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.<br /> 6. Il Collegio ritiene che l&#8217;appello sia infondato.<br /> La doglianza relativa alla violazione dell&#8217;art. 10-<em>bis</em> della legge n.241/1990 è infondata in quanto la mancata comunicazione del preavviso di rigetto, a fronte di attività  vincolata (come nella fattispecie di diniego della sanatoria per la carenza dei relativi presupposti), non produce effetti caducanti ai sensi dell&#8217;art. 21-octies della stessa suindicata legge. A tal riguardo il Tribunale ha, correttamente, richiamato copiosa giurisprudenza confermativa del superiore assunto.<br /> Ai sensi dell&#8217;art. 64 del c.p.a., l&#8217;onere della prova afferente alla data di realizzazione dell&#8217;abuso spetta alla parte privata che contesta le misure demolitorie ovvero richieda la concessione in sanatoria. Nel caso che occupa, come condivisibilmente affermato dal primo Giudice, la ricorrente non ha fornito dimostrazioni &#8220;<em>obiettivamente inconfutabili sulla base di atti e documenti che, da soli o unitamente ad altri elementi probatori, offrono la ragionevole certezza dell&#8217;epoca di realizzazione del manufatto</em>&#8221; ed il riferimento alla sentenza del Pretore di Erice n.133/1981 non sembra affatto idonea a dimostrare quanto affermato dall&#8217;appellante.<br /> Il Tribunale ha ben evidenziato che quest&#8217;ultima, infatti, non ha prodotto alcuna documentazione (ad es. atto di acquisto, planimetrie, fotografie aeree precedenti al 1° settembre 1967, fatture, ricevute, bolle di consegna, relative all&#8217;esecuzione dei lavori e/o all&#8217;acquisto dei materiali, sopralluoghi, e così¬ via) utile a dimostrare l&#8217;effettiva data di ultimazione del manufatto abusivo, al fine di superare l&#8217;accertamento presupposto dell&#8217;impugnato diniego.<br /> Anzi appare provato, oltre ogni ragionevole dubbio, che l&#8217;immobile è stato costruito dopo il 1976 in area soggetta ad inedificabilità  assoluta e cioè a meno di 150 mt dalla linea di costa ex art. 15, lett.a) della l. r. n.78/1976;<br /> La aereofotogrammetria del giugno 1978, in atti, attesta in modo difficilmente confutabile che l&#8217;immobile per cui è causa a quella data era inesistente.<br /> Ãˆ pertanto evidente che, sebbene la procedura per le fotogrammetrie sia stata disciplinata in dettaglio solo con la l. r. n. 37/1985, quella foto rappresenti pur sempre un indice difficilmente contestabile, vieppìù nell&#8217;ambito della particolare distribuzione dell&#8217;onere della prova che vige nella materia dell&#8217;abusivismo ed in mancanza di adeguate, concrete e certe prove fornite dalla ricorrente.<br /> La circostanza poi che la M. sia stata assolta nel 1981 dal reato di edificazione abusiva in area vincolata &#8220;perchè il fatto non sussiste&#8221; non elimina la ragione della reiezione che è fondata sul fatto che l&#8217;edificazione abusiva ricade comunque entro i 150 mt dalla linea di costa, con tutte le note e insuperabili conseguenze di legge.<br /> Peraltro, differentemente da quanto sostenuto dalla ricorrente, la sentenza penale del Pretore di Erice del 1981 non conferma affatto che l&#8217;edificazione in questione sia stata definita prima del 1976. Al contrario, quella sentenza afferma in modo espresso che: &quot;<em>quanto al reato di costruzione senza concessione, deve osservarsi che l&#8217;assunto difensivo secondo cui la costruzione era stata ultimata nell&#8217;estate del 1976 non trova nel processo alcuna smentita; in realtà  non trova neppure precisa conferma&#8230;</em>&#8220;.<br /> La suindicata sentenza del Pretore non è pertanto in alcun modo in grado di influire sull&#8217;accertamento compiuto dal Comune resistente e non incide sulla statuizione reiettiva che &#8211; per le ragioni giÃ  esposte &#8211; resiste alle censure articolate.<br /> E&#8217;, altresì¬, principio pacifico quello secondo cui (salve le ipotesi di cui algi articoli 652 e 654 c.p.p., che qui non ricorrono) il Giudice Amministrativo non subisce alcun vincolo di giudicato penale e può valutare autonomamente la questione che nella fattispecie conferma la piena legittimità  degli atti impugnati, in ragione sia della assoluta mancanza di prova da parte della ricorrente di avere definito la costruzione entro il 31 dicembre 1976 e sia per la indiretta incontrovertibile valenza &#8220;indiziaria&#8221; dell&#8217;aereo fotogrammetria del giugno 1978 che assevera l&#8217;inesistenza a quella data della costruzione in questione.<br /> Alla luce delle suindicate considerazioni il Collegio ritiene quindi che meriti conferma la sentenza qui in esame dal momento che tutte le doglianze mosse in appello non sono in grado di mettere in dubbio la condivisibilità  delle statuizioni rese dal giudice di prime cure e pertanto il ricorso in appello va respinto.<br /> Non vi è da statuire in ordine alle spese di lite, stante la mancata costituzione in appello da parte dell&#8217;amministrazione.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Nulla per le spese della presente fase di appello.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2020, tenutasi da remoto in video conferenza, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Claudio Contessa, Presidente<br /> Nicola Gaviano, Consigliere<br /> Carlo Modica de Mohac, Consigliere<br /> Giambattista Bufardeci, Consigliere, Estensore<br /> Giuseppe Verde, Consigliere<br /> </div>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2008 n.1003</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-3-2008-n-1003/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-3-2008-n-1003/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2008 n.1003</a></p>
<p>Pres. RUOPPOLO Est. ATZENIMinistero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca (Avv. Stato) c./ A. L. S. (non costituitasi) sull&#8217;applicazione del sistema civilistico del T.F.R. alle fattispecie di pubblico impiego privatizzato antecedenti all&#8217;entrata in vigore del D.P.C.M. 20.12.1999 1. Pubblico impiego – T.F.R. – Art. 2120 cod. civ. – Applicazione – Prima</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-3-2008-n-1003/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2008 n.1003</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-3-2008-n-1003/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2008 n.1003</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. RUOPPOLO Est. ATZENI<br />Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca (Avv. Stato) c./ A. L. S. (non costituitasi)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;applicazione del sistema civilistico del T.F.R. alle fattispecie di pubblico impiego privatizzato antecedenti all&#8217;entrata in vigore del D.P.C.M. 20.12.1999</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblico impiego – T.F.R. – Art. 2120 cod. civ. – Applicazione – Prima del D.P.C.M. 20.12.1999 – Sussiste – Ragioni.</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Pubblico impiego – T.F.R. – Legittimazione passiva – INPDAP – Non sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’applicazione del sistema civilistico del T.F.R., previsto dall’art. 2120 cod. civ., al pubblico impiego privatizzato, ricorre anche per le fattispecie antecedenti all’entrata in vigore del D.P.C.M. del 20.12.1999, tenuto conto che lo stesso D.P.C.M. fa salva la possibilità di riscatto di periodi di lavoro antecedenti.</p>
<p>2. Nel giudizio per l’ottenimento del T.F.R. da parte di un prestatore di lavoro alle dipendenze della P.A., non è fondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Istruzione, pur essendo l’INPDAP gestore dei trattamenti pensionistici e di fine rapporto dei dipendenti in questione, in quanto resta sempre onere delle diverse Amministrazioni statali il versamento della contribuzione rapportata alla base imponibile e la determinazione dei presupposti per l’accesso a trattamenti, in rapporto ai quali l’ente previdenziale si pone come mero soggetto erogatore.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;applicazione del sistema civilistico del T.F.R. alle fattispecie di pubblico impiego privatizzato antecedenti all&#8217;entrata in vigore del D.P.C.M. 20.12.1999</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 1003/2008 Reg.Dec.<br />
N. 6176 Reg.Ric.<br />
ANNO   2003</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
Sezione Sesta</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 6176/03, proposto dal<br />
<b>MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA</b>, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso gli uffici della medesima domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la sig.ra <b>Anna Lucia Serra</b>, non costituita in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo per la Sardegna n. 1564/02 del 18.11.2002;<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza dell’11 dicembre 2007, il Consigliere Manfredo Atzeni;<br />
Udito l’avv. dello Stato Arena;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Attraverso l’atto di appello in esame, notificato il 3.6.2003, si impugna la sentenza del Tribunale Amministrativo per la Sardegna indicata in epigrafe, concernente l’accertamento del diritto al trattamento di fine rapporto (T.F.R.), per ogni anno di insegnamento – o frazione di esso – prestato dall’appellato come precario nel periodo (1.1.1996 – 1.7.1998) compreso fra la data di decorrenza iniziale dell’estensione ai dipendenti pubblici dei trattamenti di fine servizio, di cui all’art. 2120 del codice civile e la data che segna il passaggio della giurisdizione sul pubblico impiego privatizzato al Giudice Ordinario, ai sensi dell’art. 45, comma 17 del D.Lgs. 31.3.1998, n. 80.<br />
Nella medesima sentenza, infatti, si dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo per la domanda di accertamento, riferita ai servizi svolti dopo il 30 giugno 1998 e si condanna l’Amministrazione – con riferimento al periodo precedente – al  pagamento delle somme dovute a titolo di T.F.R., “secondo le modalità fissate dall’art. 2120 del codice civile, con i relativi interessi di legge…limitatamente ai servizi svolti successivamente all’1.1.1996”.<br />
L’ultima data sopra indicata (1.1.1996), in effetti, è quella da cui l’art. 2, comma 5 della legge 8.8.1995, n. 335 fa decorrere la corresponsione ai dipendenti delle “Amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1 del decreto legislativo 3.2.1993, n. 29”, dei “trattamenti di fine servizio, comunque denominati”,  previsti per il settore privato.<br />
Il comma successivo della predetta norma, tuttavia, rimette le modalità attuative del comma precedente alla contrattazione collettiva nazionale per i singoli comparti, da definire entro il 30.11.1995, con norme esecutive da emanare entro 30 giorni con DPCM.<br />
Pur non essendo state, poi, dette modalità attuative definite nei tempi previsti, tale circostanza non potrebbe – secondo la citata sentenza – “considerarsi elemento ostativo” al riconoscimento del diritto in questione in sede giudiziaria; quanto sopra in considerazione del fatto che, in base alla normativa previgente (art. 9 del DLTCPS n. 207/1947) la liquidazione di cui trattasi sarebbe preclusa per chi non avesse prestato (come l’originario ricorrente) un anno continuativo di servizio, mentre risulterebbe inammissibile “la sostanziale negazione dell’an….relativamente ad un diritto già pienamente sancito dall’ordinamento (tramite norma primaria che ne definisce puntualmente la decorrenza)”.<br />
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in sede di appello avverso la pronuncia sopra sintetizzata, ha eccepito in via pregiudiziale il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo l’INPDAP l’ente preposto all’erogazione del trattamento di fine rapporto e, nel merito,  ha ribadito la non operatività del nuovo sistema previdenziale fino alla definizione delle relative modalità di erogazione, nei termini desumibili sia dal citato art. 2, comma 6 L. n. 335/1995, sia dall’art. 26, comma 19, L. n. 488/1998, in base ai quali dovrebbe ritenersi sussistente un rinvio alla concertazione, anche per quanto concerne la decorrenza del nuovo regime.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>La questione sottoposta all’esame del Collegio è quella della decorrenza del nuovo regime previdenziale, relativo al trattamento di fine rapporto (TFR), per il settore del pubblico impiego privatizzato, entro il termine di persistenza della giurisdizione amministrativa in materia (30.6.1998, ex art. 45, comma 17 D.Lgs. n. 80/98) e con particolare riguardo alla situazione dei docenti a tempo determinato, non in possesso del requisito di almeno un anno di servizio continuativo, richiesto ai fini del trattamento di fine rapporto dall’art. 9 del D.Lgs.C.P.S. 4.4.1947, n. 207 (tale essendo la situazione dell’attuale parte appellata).<br />
Al riguardo, il Collegio osserva in via preliminare che la controversia, trovando titolo diretto ed immediato nel rapporto di pubblico impiego, rientra fra quelle rimesse alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, nei limiti temporali sopra specificati (cfr. in tal senso, per il principio, Cons. St., sez. VI, 30.12.2005, n. 7589; Corte dei Conti, sez. giurisdiz. Regione Lombardia, 8.6.2006, n. 348); non meritevole di accoglimento, inoltre, appare l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Istruzione, pur essendo l’INPDAP gestore dei trattamenti pensionistici e di fine rapporto dei dipendenti in questione, in quanto restano sempre onere delle diverse Amministrazioni statali il versamento della contribuzione rapportata alla base imponibile e la determinazione dei presupposti per l’accesso a trattamenti, in rapporto ai quali l’ente previdenziale si pone come mero soggetto erogatore.<br />
Nel merito, la situazione previdenziale dei docenti non di ruolo risultava, alla data di proposizione dell’originario ricorso, nell’anno 2000, oggetto di pronunce della Corte Costituzionale (9.7.1986, n. 208 e 26.11.1987, n. 581) riferite al medesimo art. 9, comma 4 e al successivo art. 18 del citato D.Lgs. C.P.S. n. 207/1947, dichiarati incostituzionali nella parte in cui non prevedevano la liquidazione dell’indennità di fine rapporto, disciplinata dalla medesima norma, per il personale non assunto a tempo indeterminato. Restava previsto, però, il requisito di un anno di servizio continuativo, in assenza del quale detta indennità doveva considerarsi non dovuta e, proprio su tale base, veniva respinta l’istanza dell’originario ricorrente, che lamentava la mancata corresponsione, al termine di ciascun periodo di insegnamento, del trattamento di fine rapporto (nella prevista entità,” commisurata ad una mensilità della sola retribuzione, in godimento all’atto del licenziamento, per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi”); tenuto conto, poi, della intervenuta equiparazione fra dipendenti pubblici e privati, a norma del D.Lgs. n. 29/1993, ad avviso del medesimo ricorrente non avrebbe potuto negarsi la corresponsione del trattamento in questione in base alla disciplina dell’intero settore, introdotta con legge 8.8.1995, n. 335. A seguito di quest’ultima normativa, infatti, anche per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il TFR, con decorrenza 1.1.1996, sarebbe disciplinato dalla legge 29.5.1982, n. 297, che ha modificato gli articoli 2120 e seguenti del codice civile, prevedendo che il trattamento in questione spetti al dipendente in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro. <br />
Nella sentenza appellata si opera una ricostruzione del sistema previdenziale, originariamente differenziato fra lavoratori pubblici e privati, nonché – limitatamente al settore del pubblico impiego – fra lavoratori assunti a tempo indeterminato o a termine, essendo applicabile ai primi l’art. 2120 del codice civile e risultando invece previsti per i secondi, se assunti a tempo indeterminato, l’istituto della buonuscita ex DPR 1032 del 29.12.1973 (in genere più favorevole per i dipendenti del TFR civilistico), e se  assunti a tempo determinato l’indennità di licenziamento, di cui all’art. 9 del DLTCPS n. 207/1947 (quest’ultimo non applicabile, come in precedenza ricordato, a chi non avesse svolto almeno un anno di servizio continuativo).<br />
Nella medesima sentenza, quindi, si rileva l’assenza del predetto titolo legittimante per una liquidazione ai sensi della norma da ultimo citata, per il periodo in cui la medesima era ancora applicabile al rapporto in questione (dall’inizio del servizio prestato dal ricorrente come precario all’entrata in vigore della nuova normativa in materia); per il periodo di lavoro successivo all’entrata in vigore di tale nuova normativa, viceversa, si afferma vigente la disciplina del TFR, nei termini in cui la medesima risulta estesa al pubblico impiego dalla legge 8.8.1995, n. 335, il cui articolo 2 dispone, al comma 1, che “con effetto dal primo gennaio 1996” sia istituita presso l’INPDAP “la gestione separata dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato”e al comma 5 che “per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996 alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche….i trattamenti di fine servizio, comunque denominati” siano “ regolati in base a quanto previsto dall’art. 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto).<br />
Sempre secondo la citata sentenza il TFR civilistico, d’altra parte, “essendo un istituto diverso rispetto agli istituti tipici del pubblico impiego”, non potrebbe “essere sottoposto alle condizioni proprie di questo (quale è, ad esempio, il requisito dell’anno continuativo di servizio, previsto dall’art. 9 del DLTCPS n. 207/1947)”; pur essendo rimessa, pertanto, a successivi adempimenti la determinazione delle modalità attuative dell’istituto in questione, sarebbe stato possibile, limitatamente ai servizi svolti successivamente al 1° gennaio 1996, l’accertamento del diritto del ricorrente alla percezione del TFR, con ulteriore condanna dell’Amministrazione al pagamento delle somme “conseguenti….con i relativi interessi di legge”.<br />
Il Collegio condivide le linee basilari di tale impostazione.<br />
Come osservato dall’Amministrazione appellante, infatti, l’attuazione della riforma previdenziale ha comportato e comporta delicati bilanciamenti di interessi, per la composizione dei quali è stata scelta la via della concertazione, al fine di pervenire ad un sistema di previdenza obbligatoria, integrato dalla previdenza complementare collettiva. <br />
Quali tappe del processo sopra indicato possono citarsi, per quanto interessa in questa sede:<br />
&#8211; il già ricordato art. 2, comma 6 della legge n. 335/1995, secondo cui “la contrattazione collettiva nazionale definisce….le modalità di attuazione di quanto previsto al comma 5” (assorbimento nel regime previdenziale privatistico del trattamento dei dip<br />
&#8211; l’art. 26, comma 19, della legge 23.12.1998, n. 448, in base al quale i necessari accantonamenti delle aliquote contributive sarebbero stati disposti con apposito DPCM, destinato a disciplinare anche “gli adeguamenti della struttura retributiva e contri<br />
&#8211; l’art. 1, comma 9, del D.P.C.M. 20.12.1999 (pubblicato su G.U.15.5.2000, n. 111), in cui si dispone che “ai fini dell’armonizzazione al regime generale del trattamento di fine rapporto, per i periodi di lavoro prestato a tempo determinato presso le ammi<br />
La successiva evoluzione normativa (legge 23.8.2004, n. 243, D.Lgs. n. 252/05 e D.L. n. 203/2005, collegato alla legge finanziaria 2006) non fa che confermare il delicato momento di transizione – non ancora concluso – che vede in via di progressiva definizione il trattamento di fine rapporto quale fonte di finanziamento dei cosiddetti “fondi pensione”, al fine di assicurare quel gettito pensionistico, che INPS e INPDAP non sono più in grado di garantire.<br />
Per il periodo del rapporto di lavoro (15.1.1996 – 30.6.1998), che interessa ai fini del presente giudizio, comunque, il trattamento di fine rapporto non poteva ritenersi non liquidabile ex art. 9  D. Lgs. C.P.S. n. 207/1947 a chi non avesse prestato (come l’originario ricorrente) almeno un anno di servizio continuativo, risultando già in astratto applicabile – benché in termini ancora da definire –  la norma, che immetteva il settore lavorativo in questione nell’alveo dell’art. 2120 cod. civ.; la successiva regolamentazione di tale settore, in effetti, vede poi applicato il TFR di cui trattasi ai lavoratori a tempo determinato dell’ex pubblico impiego, a partire dalla data di entrata in vigore del citato D.P.C.M. del 20.12.1999, ma con possibilità di riscatto dei periodi di lavoro svolti in precedenza, con sostanziale conferma di una decorrenza iniziale anteriore – da ritenersi coincidente con quella fissata per legge –  del nuovo sistema previdenziale.<br />
Ulteriori dettagliate modalità applicative risultano, peraltro, esplicitate dall’Inpdap con le circolari nn. 29 in data 8.6.2000 e 30 in data 1.8.2002, in effetti senza compiuta regolamentazione del periodo intermedio che qui interessa (periodo compreso fra l’astratto riconoscimento del diritto e la disciplina attuativa per il relativo soddisfacimento), ma senza possibile incidenza sulla maturazione del diritto stesso. <br />
In tale situazione, ad avviso del Collegio, alla data di proposizione del ricorso non era giustificato il diniego emesso ex art. 9 D.Lgs. C.P.S. n. 207/1947, per il periodo di servizio successivo al 1° gennaio 1996, e pur dovendosi attendere, per la materiale liquidazione del TFR, il perfezionamento della normativa regolamentare in precedenza illustrata, doveva già ritenersi vigente la nuova disciplina, implicante possibilità di  riscatto dei periodi pre-ruolo o corresponsione del trattamento di cui si discute, in presenza di anticipata cessazione del rapporto.<br />
Non diversamente, nella sentenza appellata si riconosce la sussistenza del diritto alla liquidazione del TFR, con la decorrenza iniziale ivi indicata e con le conseguenti statuizioni di condanna: tali statuizioni sono da confermare, pur risultando evidente come la pronuncia in questione sia intervenuta in una fase di evoluzione della disciplina del settore, non senza effetti rilevabili, nel corso degli anni, per i singoli rapporti lavorativi in merito ai quali, per altro, nessuna prova o specifica doglianza è dedotta anche in sede di appello.<br />
Per le ragioni esposte e con le precisazioni da ultimo evidenziate,  il Collegio ritiene che l’appello debba essere respinto; nulla per le spese, non essendosi la parte appellata costituita in giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello, nei termini di cui in motivazione.<br />
Nulla per le spese.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, l’11 dicembre 2007 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI &#8211; nella Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Giovanni RUOPPOLO			Presidente<br />	<br />
Giuseppe ROMEO				Consigliere<br />	<br />
Paolo BUONVINO				Consigliere<br />	<br />
Francesco CARINGELLA 			Consigliere<br />	<br />
Manfredo ATZENI				Consigliere Est.																																																																																									</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il 07/03/2008<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-3-2008-n-1003/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2008 n.1003</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2007 n.1003</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-12-3-2007-n-1003/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-12-3-2007-n-1003/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2007 n.1003</a></p>
<p>sulle competenze in tema di approvazione di progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti 1. Ambiente e territorio – Inquinamento del territorio – Gestione dei rifiuti – Progetti di nuovi impianti – Approvazione – Delega alle Province – Effetti. 2. Pubblica amministrazione – Procedimento amministrativo – Conferenza di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-12-3-2007-n-1003/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2007 n.1003</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-12-3-2007-n-1003/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2007 n.1003</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sulle competenze in tema di approvazione di progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente e territorio – Inquinamento del territorio – Gestione dei rifiuti – Progetti di nuovi impianti – Approvazione – Delega alle Province – Effetti.</p>
<p>2. Pubblica amministrazione – Procedimento amministrativo – Conferenza di servizi – Art.10-bis, l. n.241 del 1990 – Non è applicabile.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel caso in cui siano state delegate alle Provincie le funzioni concernenti l’approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, tale delega non comporta la sostituzione della Provincia nel ruolo della Regione circa la valutazione urbanistica, con la conseguenza che il parere sulla variante urbanistica rimane in capo alla Regione, in quanto detta valutazione di compatibilità urbanistica è competenza funzionale propria della Regione, che può essere delegata con una specifica disposizione normativa.</p>
<p>2. Il procedimento della conferenza di servizi è un procedimento che già prevede in sè la partecipazione dell’interessato, sicchè non è applicabile l’art 10-bis, l. 7 agosto 1990 n.241, dal momento che le ragioni vengono compiutamente espresse in quella sede, essendo garantito il diritto di “essere ascoltati” di cui l’art 10 bis è una delle espressioni.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del popolo italiano<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />
 Seconda Sezione di Lecce<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
<b>Registro Decis.:	1003/07</b><br />	<br />
<b>		Registro Gen.:	1234</b>/2006</p>
<p>
nelle persone dei signori Magistrati:<br />
<b>ANTONIO CAVALLARI, Presidente  <br />
Giulio Castriota Scanerberg, Primo Referendario <br />
Silvana Bini, Referendario, relatore<br />
</b><br />
ha pronunciato la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 1234/2006, proposto da <br />
<b>“Pellegrino Fabrice”,</b> in qualità di titolare dell’omonima ditta, , rappresentato e difeso dall’Avv Angelo Vantaggiato e dall’Avv. Antonio Macrì, con domicilio eletto  in Lecce, Via Zanardelli 7,</p>
<p align=center>contro<br />
<b></p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<b>Provincia di Lecce</b>, in persona del presidente p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Giuditta Angelastri e dall’Avv. Francesca Testi, con domicilio eletto presso la sede della Provincia, in Lecce, Via Umberto I, n. 13;<br />
<b>Comune di Corigliano d’Otranto</b>, in persona del Sindaco p.t., n.c.;<br />
<b>ARPA Puglia</b>, in persona del legale rappresentante, n.c.;<br />
<B>AQP</B>, in persona del legale rappresentante, n.c.;<br />
<B>AUSL LE/2</B> in persona del legale rappresentante, n.c.;<br />
<b>Regione Puglia</b> in persona del legale rappresentante, n.c.;</p>
<p><b>per l&#8217;annullamento, <br />
</b>del provvedimento di diniego di approvazione e della conseguente autorizzazione alla realizzazione, ai sensi dell’art 27 del D.Lvo 22/97, del progetto di impianto di demolizione veicoli a motore con recupero delle parti in Comune di Corigliano d’Otranto adottato con deliberazione n. 125 del 14.4.06 dalla Giunta Provinciale di Lecce, <br />
&#61485;	di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ed in particolare della delibera del C.C. di Corigliano d’Otranto con cui veniva espresso il parere negativo alla localizzazione dell’impianto di raccolta e demolizione di autoveicoli dismessi e simili, nonché del verbale della Conferenza di servizi del 19.4.2004 </p>
<p>Visto il ricorso, i relativi allegati e tutti gli atti di causa;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Lecce, <br />
Uditi all’udienza del 7 Dicembre 2006 il relatore, Ref. Silvana Bini, e, per le parti costituite, gli Avv. Vantaggiato e Testi;<br />
Considerato in fatto e ritenuto in diritto</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il ricorrente ha richiesto in data 24.9.2003 l’approvazione del progetto di un impianto di demolizione dei veicoli a motore con recupero delle parti, da realizzare nel territorio di Corigliano d’Otranto.<br />
Il Comitato tecnico provinciale rilasciava parere favorevole, con verbale n. 695 del 9.3.2004.<br />
Veniva quindi convocata la conferenza di servizi ex art 27 D.Lvo 22/97 in data 19.4.2004, durante la quale venivano acquisiti i pareri favorevoli dell’ARPA, dell’AQP, del servizio igiene pubblica e del servizio prevenzione e sicurezza sul lavoro dell’ASL LE/2.<br />
A detta conferenza di servizi veniva invitato il Responsabile del settore urbanistica della Regione, in quanto, ricadendo l’intervento in area a destinazione agricola, si rendeva necessaria una variante urbanistica.<br />
Alla conferenza di servizi partecipava anche il rappresentante del Comune di Corigliano, il quale dichiarava di non poter esprimere un parere sulla localizzazione del sito essendo detto parere di competenza del Consiglio Comunale.<br />
Il verbale veniva comunicato al Settore Urbanistica della Regione Puglia con nota del 12.5.06, senza alcun riscontro.<br />
Dopo una serie di solleciti per la definizione del procedimento il Comune di Corigliano con delibera n. 5 del 30.1.06 esprimeva parere negativo alla localizzazione, cui seguiva il diniego della Provincia.<br />
Avverso gli atti di diniego, il ricorrente articola i seguenti motivi:<br />
	<i>1)  Violazione e mancata applicazione art 10 bis L. 241/90;<br />	<br />
	2) Violazione dell’art 107 T.U. 267/2000 – difetto di competenza;<br />	<br />
	3) travisamento dei fatti – sviamento di potere – violazione e falsa applicazione della normativa in materia di conferenza di servizi – violazione e falsa applicazione art 27 d.Lvo 22/97,<br />	<br />
	4) travisamento dei fatti – sviamento di potere – violazione applicazione della normativa in materia di conferenza di servizi<br />	<br />
	 5) travisamento dei fatti – difetto di istruttoria sviamento di potere<br />	<br />
	6) travisamento dei fatti sviamento di potere sotto altro profilo violazione e falsa applicazione della L. 241/90<br />	<br />
	7) errata applicazione decreto commissario emergenza ambientale del 9.12.05 in relazione al D.Lvo 209/03 travisamento</i> dei fatti<br />	<br />
Sostiene il ricorrente, negli articolati motivi, l’illegittimità del diniego, sia per la violazione delle garanzie procedimentali, sia perché il parere della Regione e del Comune dovevano considerarsi acquisiti positivamente.<br />
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione Provinciale di Lecce, chiedendo il rigetto del ricorso.<br />
Alla pubblica udienza del 7 dicembre 2006 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
1. Il ricorrente impugna il diniego reso dalla Provincia di Lecce alla realizzazione dell’impianto di demolizione veicoli sul territorio di Corigliano d’Otranto.<br />
Nei motivi di ricorso viene rilevata la violazione delle disposizioni procedimentali e delle disposizioni in materia di conferenza di servizi: sostiene infatti il ricorrente che i pareri della Regione e del Comune si devono ritenere acquisiti.<br />
2. Prima di procedere all’esame delle singole censure, il Collegio ritiene opportuno delineare la disciplina normativa che trova applicazione nel caso in esame.<br />
Il ricorrente ha inoltrato una richiesta di autorizzazione per un impianto di demolizione, seguendo la procedura del D.Lvo 22/97, oggi confluito nel D.Lvo 152/06, che prevede i seguenti passaggi procedimentali: una volta presentata la domanda alla Regione, entro trenta giorni dal ricevimento di detta domanda, la suddetta Regione individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle Autorità d&#8217;ambito e degli enti locali interessati. <br />
Alla conferenza è invitato a partecipare, con preavviso di almeno venti giorni, anche il richiedente l&#8217;autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti.<br />
Entro i successivi novanta giorni dalla sua convocazione, la Conferenza di servizi procede alla valutazione dei progetti, acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali e trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla regione. Entro i successivi trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza di servizi, la regione, in caso di valutazione positiva, approva il progetto e autorizza la realizzazione e la gestione dell&#8217;impianto. <br />
L&#8217;approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico, valendo altresì come dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.<br />
La disposizione configura la conferenza come una fase istruttoria, con attribuzione alla Regione dell’atto finale, che può costituire anche variante, nell’ipotesi in cui la destinazione dell’area interessata non sia compatibile con l’attività oggetto dell’autorizzazione.<br />
Nel caso in esame il soggetto competente alla convocazione della conferenza di servizi è la Provincia, in forza dell’art 5 lett a) della LR della Puglia n. 30/86, secondo cui sono delegate alle Provincie le funzioni concernenti l’approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti.<br />
Si deve però ritenere che la delega alla Provincia per l’approvazione dei progetti in esame non comporti la sostituzione della stessa nel ruolo della Regione circa la valutazione urbanistica e quindi che il parere sulla variante urbanistica rimanga in capo alla Regione, in quanto detta valutazione di compatibilità urbanistica è competenza funzionale propria della Regione, che può essere delegata con una specifica disposizione normativa. Nel caso di specie non si individua una disposizione del genere, dal momento che il sopra citato art 5 lett a) prevede la delega del solo procedimento di autorizzazione e approvazione dei progetti di impianti.<br />
3. Alla luce di queste premesse si possono esaminare le singole censure, partendo dal primo motivo di impugnazione, in cui viene rilevata la illegittimità dell’operato dell’Amministrazione Provinciale per volazione dell’art 10 bis L. 241/90, avendo omesso l’Amministrazione detta comunicazione, funzionale all’apporto partecipativo e informativo del destinatario dell’atto.<br />
Il motivo non è fondato.<br />
Va innanzitutto osservato che l’Ammministrazione Provinciale, nel costituirsi in giudizio, oltre a contestare la fondatezza della censura, sull’assunto che la partecipazione alla conferenza di servizi e la notifica del verbale della conferenza non rendenvano necessario il preavviso di diniego, ha richiamato l’art 21 octies della L. 241/90, sostenendo che il contenuto del provvedimento gravato non sarebbe stato diverso da quello concretamento adottato, a fronte della posizione del Comune di Corigliano.<br />
Il procedimento della conferenza di servizi, come più volte rilevato dalla giurisprudenza, è un procedimento che già prevede in sè la partecipazione dell’interessato quindi non si ritiene applicabile l’art 10 bis., dal momento che le ragioni vengono compiutamente espresse in quella sede, essendo garantito il diritto di “essere ascoltati” di cui l’art 10 bis è una delle espressioni.<br />
In tal senso questa Sezione ha già ossservato che la mancata comunicazione del preavviso di diniego non è causa di annullamento del provvedimento nel caso in cui l’interessato ha potuto produrre nel corso dell’istruttoria documenti con cui si confutano analiticamente le tesi dell’Amministrazione, dal momento che in tal modo la finalità di partecipazione è concretamente raggiunta ( sent. n. 4281/2006).<br />
Inoltre quanto eccepito dalla difesa dell’Amministrazione provinciale esclude qualsiasi validità della censura in esame: il provvedimento finale non avrebbe potuto avere un differente contenuto, in quanto all’accoglimento della domanda di autorizzazione ostano i pareri negative dell’Amministrazione Comunale e il mancato parere regionale, necessario per l’approvazione della variante urbanistica. <br />
3. Nel secondo motivo viene sollevata la violazione dell’art 107 T.U. 267/2002 per incompetenza della Giunta Provinciale alla adozione del provvedimento finale, trattandosi di atto dirigenziale.<br />
Il motivo non è fondato.<br />
Invero se l’atto fosse stato adottato dalla Regione, l’organo deputato ad adottare il provvedimento finale sarebbe stato l’organo collegiale, in quanto il provvedimento costituiva variante e rientrava quindi nella competenza della Giunta.<br />
Il trasferimento della competenza del procedimento di rilascio della autorizzazione in capo alla Provincia comporta che il provvedimento finale (che abbia natura di variante urbanistica o possa aver tale valore) debba essere adottato dall’organo provinciale corrispondente a quello regionale competente e quindi dalla Giunta provinciale.<br />
4. Nel terzo motivo il ricorrente sostiene la violazione dell’art 27 D.Lvo 22/97, in quanto il parere della Regione, il cui rappresentante non ha preso parte alla conferenza, ai sensi dell’ art 14 ter L. 241/90 comma 7 si doveva comunque considerare acquisito e quindi non poteva costituire un elemento ostativo al rilascio della autorizzazione.<br />
Al riguardo il Collegio osserva che ai sensi dell’art 14 ter comma 7 (all’epoca vigente) si considera acquisito il parere dell’amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata, o non abbia espresso nel corso della conferenza o successivamente, il proprio dissenso. La possibilità che il consenso intervenga in forma tacita presuppone quindi la presenza del rappresentante ai lavori della conferenza: il consenso può intervenire in forma tacita ed anche in modo non contestuale quando il rappresentante dell’amministrazione, pur presente ai lavori della conferenza, non abbia espresso la propria volontà e neanche manifestato entro un certo termine il proprio motivato dissenso.<br />
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non si può considerare acquisito l’assenso dell’Amministrazione il cui rappresentante, regolarmente convocato, non abbia partecipato ai lavori della conferenza di servizi; ciò tanto più se il soggetto assente è rappresentante di una amministrazione che deve manifestare una scelta discrezionale, come nel caso del quo, in cui il parere della Regione sostituisce un procedimento di variante.<br />
Questa è proprio una ipotesi in cui il c.d. effetto sostitutivo della conferenza di servizi non può operare: come ha osservato la Corte Costituzionale ( 26.6.2001 n. 206) quando la conferenza è legittimata a produrre un effetto di variante urbanistica in virtù di una espressa norma derogatoria, è necessario che sul progetto sia conseguito l’espresso assenso regionale. <br />
Per tale ragione, il motivo va respinto.<br />
Parimenti inconferente la tesi secondo cui anche il parere del Comune doveva ritenersi positivamente acquisito ( motivo numero quattro): il funzionario comunale ha infatti partecipato alla conferenza di servizi senza avere poteri rappresentativi, atteso che ha dichiarato espressamente nella conferenza del 19.4.04 di non poter esprimere il parere sulla localizzazione, in quanto compito del Consiglio Comunale.<br />
Poichè quindi si tratta di una rappresentanza c.d svestita, in quanto il rappresentante non era portatore della volontà dell’organo competente, il relative parere è stato legittimamente reso fuori dalla conferenza, in forza della dichiarazione di riserva espressa all’interno della conferenza di servizi.<br />
5. Nel quinto motivo il ricorrente contesta il provvedimento del Comune, perché l’organo collegiale comunale non avrebbe espresso alcuna ragione di incompatibilità ambientale con il territorio.<br />
Va tuttavia ricordato che le determinazioni che investono il territorio sono frutto di una scelta ampiamente discrezionale e in quanto tali, sottratte alla valutazione di legittimità, ma censurabili solo sotto il profilo della irrazionalità manifesta e della irragionevolezza della scelta.<br />
Nel caso di specie la motivazione dell’Amministrazione Comunale non può essere censurata per irragionevolezza o irrazionalità, dal momento che spetta al Comune di valutare la fattibilità di varianti alla destinazione urbanistica e nella specie, in considerazione dello sviluppo della zona, il Consiglio è giunto alla conclusione che un impianto di smaltimento dei rifiuti non fosse compatibile con una zona destinata a servizi turistici e sportivi.<br />
6. Le considerazioni sopra esposte sono sufficienti per respingere anche le censure contenute nei motivi di cui ai numeri sei e sette, in cui si contesta ruolo della Giunta Provinciale: il provvedimento finale della conferenza di servizi è l’atto di sintesi dei pareri espressi nel corso dell’istruttoria. Nel caso de quo il parere espresso dall’amministrazione comunale – ente rappresentativo delle esigenze territoriali &#8211; è stato ritenuto ostativo all’accoglimento della domanda di autorizzazione, per l’evidente incompatibilità del progetto con la destinazione e lo sviluppo della zona.<br />
Nel motivo di cui al punto 8) viene lamentata la errata applicazione del decreto commissariale 187/05, inerente  l’aggiornamento e la modifica del Piano Regionale di Gestione dei rifiuti: sostiene parte ricorrente che la disciplina del Piano non riguarderebbe impianti quali quelli in esame, e quindi la erroneamente la Provincia ha richiamato e applicato detta disciplina.<br />
Il motivo non è fondato, atteso che il decreto si riferisce indistintamente a tutti gli impianti attinenti alla materia dello smaltimento dei rifiuti, dettando criteri integrativi al piano regionale di gestione: il punto 8.2 disciplina gli impianti di gestione dei rifiuti, contemplando anche quelli di recupero.<br />
7. Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.<br />
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese fra le parti costituite. <br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Seconda Sezione di Lecce, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Lecce, in Camera di Consiglio, il 7 Dicembre 2006.<br />
Dott. Antonio Cavallari &#8211; Presidente<br />
Dott. Silvana Bini &#8211; Estensore</p>
<p>
Pubblicata il 12 marzo 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-12-3-2007-n-1003/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2007 n.1003</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2006 n.1003</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-1-3-2006-n-1003/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-1-3-2006-n-1003/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-1-3-2006-n-1003/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2006 n.1003</a></p>
<p>Pres. ed est. Saltelli COGIP S.r.l. (Avv. P. Piselli) c. A.N.A.S. S.p.A. (Avv. ti F. de Luca e E. Speziale), ROMANA SCAVI S.r.l., TIS S.p.A. e PRISMO S.p.A. (Avv. R. Barberis) sulla configurabilità dell&#8217;ANAS come organo indiretto dello Stato e sulla competenza del Tar Lazio su tutte le controversie relative</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-1-3-2006-n-1003/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2006 n.1003</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-1-3-2006-n-1003/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2006 n.1003</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ed est. Saltelli<br /> COGIP S.r.l. (Avv. P. Piselli) c. A.N.A.S. S.p.A. (Avv. ti F. de Luca e E. Speziale),  ROMANA SCAVI S.r.l., TIS S.p.A. e PRISMO S.p.A. (Avv. R. Barberis)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla configurabilità dell&#8217;ANAS come organo indiretto dello Stato e sulla competenza del Tar Lazio su tutte le controversie relative alle gare da questo bandite</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Giurisdizione e competenza – Competenza territoriale dei TT.AA.RR. – Gare bandite dall’ANAS – Previsione di clausola derogatoria della competenza per territorio – Illegittimità – Ragioni																																																																																												</p>
<p>2.	Giurisdizione e competenza – Competenza territoriale dei TT.AA.RR. – Derogabilità – Limiti																																																																																												</p>
<p>3.	Giurisdizione e competenza – Competenza territoriale dei TT.AA.RR. – Gare bandite dall’ANAS per l’affidamento di lavori autostradali – Competenza esclusiva del TAR Lazio &#8211; Ragioni</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’ANAS, dopo la trasformazione in società per azioni, rappresenta un soggetto privato investito, con specifico provvedimento concessorio ex lege, della cura di rilevanti interessi pubblici, di natura non disponibile. Pertanto l’ANAS non può prevedere negli atti di gara (nella specie nella lettera d’invito) per l’affidamento di lavori pubblici una clausola derogatoria della competenza per territorio.</p>
<p>2. La competenza in materia di giurisdizione amministrativa è derogabile esclusivamente con lo strumento del regolamento di competenza ex art. 31 L. 1034/1971, solo quando la controversia sia stata già instaurata (e mai preventivamente) e sempre con l’intervento del giudice che decide sul regolamento di competenza o che prende atto dell’adesione delle parti sulla indicazione del giudice competente contenuta nel regolamento di competenza.</p>
<p>3. Gli atti di gara dispiegano effetti riguardanti l’intero territorio nazionale (e addirittura coinvolgenti l’intero ambito comunitario, in forza dei noti principii in esso operanti della libera prestazione di servizi e della libera concorrenza ), in quanto finalizzati alla scelta del contraente, alla quale sono interessate sicuramente tutte le imprese del settore operanti in ambito nazionale e comunitario. Pertanto le eventuali controversie in tema di gare bandite dall’ANAS, in quanto organo indiretto dell’amministrazione centrale, per l’affidamento di lavori autostradali rientrano nella competenza del TAR Lazio. Né tantomeno la circostanza che eventuali controversie circa la legittimità del progetto delle opere da eseguire o dei provvedimenti di occupazione ed espropriazione necessari siano di competenza del tribunale amministrativo locale può determinare la competenza di questo anche per la fase procedurale di scelta del contraente indetta con bando di gara dall’organo (ancorché) indiretto dell’autorità centrale dello Stato, atteso che non vi alcun nesso di collegamento diretto ed immediato tra le eventuali predette controversie, diversi essendo i soggetti eventualmente interessati, gli interessi tutelati e gli stessi beni della vita incisi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla configurabilità dell&#8217;ANAS come organo indiretto dello Stato e sulla competenza del Tar Lazio su tutte le controversie relative alle gare da questo bandite</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
Sezione Quarta</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso iscritto al NRG 6308 dell’anno 2005 proposto dalla<br />
<b>società COGIP S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Pierluigi Piselli, con il quale è elettivamente domiciliata in Roma, via Giuseppe Mercalli, n. 13;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>A.N.A.S. S.p.A.</b>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Flavio de Luca e Emiliano Speziale, con i quali è elettivamente domiciliata in Roma, via Marcello Prestinari, n. 23;<br />
e nei confronti di<br />
<b>ROMANA SCAVI S.r.l., TIS S.p.A. e PRISMO S.p.A.</b>, ciascuna in persona del suo legale rappresentante in carica, tutte rappresentate e difese dall’avvocato Riccardo Barberis con il quale sono elettivamente domiciliate in Roma, via A. Pollaiolo n. 3;</p>
<p>per regolamento di competenza<br />
sul ricorso proposto innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio dalle società Romana Scavi S.r.l., Prismo S.p.A. e TIS S.p.A. per l’annullamento: a) del provvedimento di aggiudicazione provvisoria adottato con verbale del 26 luglio 2004 dell’appalto dei lavori di riqualifica del tratto autostradale mediante interventi di sostituzione di giunti di dilatazione nei viadotti tra i Km. 0+00 e 36+900 dell’Autostrada A29 Alcamo – Trapani, indetto con bando PA 67/03 del 22 luglio 2003; b) del successivo provvedimento di aggiudicazione definitiva; c) del provvedimento di ammissione alla gara delle società SIPA e COGIP S.r.l.; d) dei verbali della Commissione per la verifica della congruità delle offerte; e) delle relazioni per il responsabile del procedimento del 23 giugno 2004 e del 21 luglio 2004  della Commissione per la verifica della congruità delle offerte; f) delle conclusioni del responsabile del procedimento; g) di ogni altro atto connesso, preliminare e consequenziale; h) dei verbali di gara nella parte in cui sono state ammesse la SIPA  e la COGIP S.r.l. ed è stata dichiarata congrua e meritevole di aggiudicazione la relativa offerta; i) di ogni altro atto connesso, preliminare e consequenziale a quello oggetto di impugnativa ivi compresa la lettera di invito ed il disciplinare, in via esemplificativa e cautelativa, nella parte in cui la stessa dovesse interpretarsi nel senso opposto a quello illustrato nel seguito del ricorso;<br />
Visto il ricorso per regolamento di competenza proposto dalla COGIP S.r.l.;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’A.N.A.S., della Romana Scavi S.r.l., della TIS S.p.A. e della Prismo S.p..A;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive;<br />
Visti tutti gli atti di causa;	<br />	<br />
Relatore all’udienza in camera di consiglio del 28 ottobre 2005 il consigliere Carlo Saltelli;<br />
Uditi l’avvocato Piselli per la COGIP S.r.l.; l’avvocato Barberis per le società Romana Scavi S.r.l., TIS S.p.A. e Prismo S.p.A. e l’avvocato Pirocchi, su delega dell’avvocato De Luca per l’ANAS S.p.A.; <br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Con ricorso notificato il 7 dicembre 2004 le società Romana Scavi S.r.l., la TIS S.p.A. e la Prisma S.p.A., che avevano partecipato alla licitazione privata indetta dall’ANAS S.p.A. per l’affidamento dei lavori di sostituzione dei giunti di dilatazione dei viadotti tra i K. 0+00 e 36+900 dell’Autostrada A29 Alcamo – Trapani, aggiudicata alla COGIP S.r.l., hanno chiesto al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio per l’annullamento: a) del provvedimento di aggiudicazione provvisoria adottato con verbale del 26 luglio 2004 dell’appalto dei lavori di riqualifica del tratto autostradale mediante interventi di sostituzione di giunti di dilatazione nei viadotti tra i Km. 0+00 e 36+900 dell’Autostrada A29 Alcamo – Trapani, indetto con bando PA 67/03 del 22 luglio 2003; b) del successivo provvedimento di aggiudicazione definitiva; c) del provvedimento di ammissione alla gara delle società SIPA e COGIP S.r.l.; d) dei verbali della Commissione per la verifica della congruità delle offerte; e) delle relazioni per il responsabile del procedimento del 23 giugno 2004 e del 21 luglio 2004  della Commissione per la verifica della congruità delle offerte; f) delle conclusioni del responsabile del procedimento; g) di ogni altro atto connesso, preliminare e consequenziale; h) dei verbali di gara nella parte in cui sono state ammesse la SIPA  e la COGIP S.r.l. ed è stata dichiarata congrua e meritevole di aggiudicazione la relativa offerta; i) di ogni altro atto connesso, preliminare e consequenziale a quello oggetto di impugnativa ivi compresa la lettera di invito ed il disciplinare, in via esemplificativa e cautelativa, nella parte in cui la stessa dovesse interpretarsi nel senso opposto a quello illustrato nel seguito del ricorso.<br />
A sostegno dell’impugnativa le ricorrenti formulavano tre motivi di censura, rubricati rispettivamente “Violazione del bando di gara e del relativo disciplinare. Violazione dell’art. 75 comma 1 lett. h) D.P.R. 554/99. Eccedo di potere per assenza dei presupposti dell’atto amministrativo” (primo motivo); “Violazione delle regole in materia di partecipazione di partecipazione alle gare di appalto – Violazione delle norme del bando di gara sezione III in materia di ammissione alla gara e qualificazione – Inammissibilità della offerta COGIP per difetto di legittimazione – Violazione dell’art. 35 della legge 109/94 – Eccesso di potere in tutte le sintomatiche configurazioni” (secondo motivo); “Violazione della lettera di invio e relativo disciplinare sull’obbligo di non modificare gli schemi di analisi e di produrre relazione giustificativa a corredo della offerta – Violazione delle regole sulla ammissione dei concorrenti alla gara e sulla valutazione di congruità delle offerte – Violazione delle norme della lettera di invito e del disciplinare sui contenuti delle offerte commerciali, delle analisi e sottoanalisi e sull’obbligo di relazioni giustificative – Violazione dell’obbligo di produrre offerte impegnative per tutta la durata dell’appalto – Violazione delle norme di gara sul prezzo della manodopera applicabile – Violazione dell’art. 21 comma 1 bis della legge 109/94 – Violazione delle norme della lettera di invito sulla immodificabilità delle offerte commerciali e delle analisi presentate a corredo della offerta –Eccesso di potere per manifesta incongruità, insufficiente istruttoria, violazione della par condicio e carenza di motivazione”.<br />
L’ANAS S.p.A., costituitasi in giudizio, ha resistito al ricorso; la COGIP S.r.l. ha spiegato ricorso incidentale deducendo la nullità della clausola del bando relativa alla competenza esclusiva del foro di Roma, la tardività del ricorso e l’improcedibilità dello stesso per difetto di interesse.         <br />
Con atto notificato il 10 gennaio 2005 la stessa società COGIP S.r.l. ha proposto istanza per regolamento di competenza, sostenendo che, essendo oggetto di impugnazione gli atti e gli esiti della gara indetta dall’ANAS S.p.A. con bando PA67/03 del 22 luglio 2003 per l’affidamento dei lavori di riqualifica del tratto autostradale mediante interventi di sostituzione di giunti di dilatazione nei viadotti tra i Km. 0+00 e 36+900 dell’Autostrada A29 Alcamo – Trapani, si radicherebbe la competenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, trattandosi di atti e provvedimenti la cui efficacia è limitata territorialmente ad una provinciale (Trapani) ricadenti nella circoscrizione di quel tribunale.<br />
Mancando l’adesione delle altre parti alla formulata eccezione, l’adito Tribunale con ordinanza n. 1030 del 15 luglio 2005, ritenuta l’istanza per regolamento di competenza non manifestamente inammissibile, né manifestamente infondata, ha trasmesso gli atti al Consiglio di Stato per la pronunzia sulla competenza.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>I. Sono oggetto di impugnazione in primo grado da parte delle società Romana Scavi S.r.l., TIS S.p.A. e Prismo S.p.a. gli atti della procedura di gara indetta dall’A.N.A.S. S.p.A. per l’affidamento dei lavori di riqualifica del tratto autostradale mediante interventi di sostituzione di giunti di dilatazione nei viadotti tra i Km. 0+000 e 36+900 dell’Autostrada A29 Alcamo – Trapani, di cui è risultata aggiudicataria l’impresa GOGIP S.r.l.<br />
Quest’ultima ha sollevato ritualmente la questione della competenza dell’adito Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, indicando quale giudice competente il Tribunale amministrativo regionale per Sicilia sul rilievo che i lavori (della legittimità del cui appalto si discute) devono essere eseguiti interamente nel territorio della regione.<br />
Al riguardo la Sezione osserva quanto segue.</p>
<p>II.1. Non sono meritevoli di accoglimento le argomentazioni difensive dell’ANAS S.p.A. e delle società ricorrenti in primo grado le quali, a sostegno della competenza dell’adito Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, invocano la specifica previsione contenuta al punto C.16 della lettera d’invito alla licitazione privata di cui si discute, accettata senza riserve e condizioni dalle imprese partecipanti alla gara (tra cui anche la COGIP S.r.l.), secondo cui “Per ogni controversia che dovesse insorgere in merito al presente procedimento concorsuale, il Foro competente sarà quello di Roma”.<br />
Si osserva al riguardo che l’ANAS, trasformato ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 (modificato dall’articolo 76 della legge 27 dicembre 2002, n. 289), da ente pubblico economico in società per azioni, svolge i compiti di cui alle lettere da a) a g), nonché l), dell’articolo 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143 (tra cui rientrano pacificamente i lavori oggetto dell’affidamento contestato) in regime di concessione, assentita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa, per quanto attiene agli aspetti finanziari, con il Ministero dell’economia e delle finanze.<br />
Si è, pertanto, si è in presenza, di un soggetto privato investito, con specifico provvedimento concessorio che trova fonte nella stessa previsione legislativa, della cura di rilevanti interessi pubblici (quali sono evidentemente quelli connessi alla gestione delle strade e delle autostrade di proprietà dello Stato, nonché della loro manutenzione ordinaria e straordinaria, e alla realizzazione del progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali, di cui all’articolo 2, lett. a) e b) del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143), per la cui attuazione esso è tenuto all’applicazione della norme di evidenza pubblica in materia di appalti (profilo quest’ultimo che non costituisce oggetto di contestazione).<br />
Proprio in ragione di ciò, gli interessi pubblici sottesi alla procedura di scelta del contraente cui affidare i lavori rientranti nei compiti oggetto della concessione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l’A.N.A.S. S.p.A. non possono essere considerati disponibili da quest’ultima, essendo intimamente connessi al rispetto dei principi costituzionali (di legalità, imparzialità e buon andamento predicati dall’articolo 97) e comunitari (di concorrenza, adeguatezza e non discriminazione) che devono sempre presiedere all’esercizio dell’azione amministrativa, anche quando quest’ultima si manifesti non già direttamente, attraverso l’apparato pubblico, ma sia mediata da soggetti privati, come nel caso di specie.<br />
Ciò rende priva di effetto la ricordata clausola della lettera d’invito, atteso che, d’altra parte, diversamente opinando, verrebbero ad essere svuotate di qualsiasi significato le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, che non si limitano alla mera individuazione del giudice amministrativo competente in relazione alla natura dell’organo emanante il provvedimento impugnato o agli effetti di quest’ultimo, ma che sono anche attributive al giudice stesso della relativa potestas iudicandi: con la conseguenza che la competenza in materia di giurisdizione amministrativa è derogabile esclusivamente con lo strumento del regolamento di competenza previsto dall’articolo 31 della ricordata legge 6 dicembre 1971, n. 1034, solo quando la controversia sia stata già instaurata (e giammai preventivamente, proprio in ragione degli interessi pubblici coinvolti) e sempre con l’intervento del giudice che decide sul regolamento di competenza o che prende atto dell’adesione delle parti sulla indicazione del giudice competente contenuta nel regolamento di competenza.<br />
Per mera completezza, non può non rilevarsi che la clausola derogatoria della competenza contenuta nella ricordata lettera di invito (anche a voler prescindere dalla disamina della questione circa la natura contrattuale da assegnarsi al bando di gara e/o alla lettera di invito) non può che essere considerata come clausola vessatoria, con la conseguenza che ai fini della sua validità era necessaria la sua specifica e separata approvazione per iscritto (in modo da richiamare l’attenzione del sottoscrittore su dimessa, Cass., sez. I, 5 dicembre 2003, n. 18680), circostanza che non risulta verificatasi nella circostanza, non potendo considerasi sufficiente la generica accettazione delle clausole della lettera d’invito (e del bando) conseguente alla stessa partecipazione alla gara (sulla non sufficienza della generica adesione a tutte le clausole contrattuale ai fini della validità della clausola di deroga convenzionale alla competenza territoriale a favore di un foro esclusivo, Cass. Sez. I, 2 febbraio 2005, n. 2077).</p>
<p>II.2. Sussiste, tuttavia, nel caso di specie la competenza dell’adito Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, atteso che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente COGIP S.r.l., gli effetti prodotti dagli impugnati provvedimenti attinenti alla procedura di affidamento dei lavori sopra ricordati non possono considerarsi limitati al luogo in cui dovranno essere effettuati i lavori stessi (tratto dell’autostrada A29 Alcamo Trapani tra i Km 0+000 e 36+900).<br />
Non ignora la Sezione che anche recentemente in controversie anche analoghe si è pervenuti ad affermare la competenza del Tribunale amministrativo regionale locale proprio in relazione ad una gara per l’affidamento di lavori di adeguamento di strade statali e autostrade, anche in presenza dell’impugnazione del bando di gara, ma le conclusioni ivi raggiunte, re melius perpensa, non sono definitivamente persuasive, tanto più che in quella stessa decisione (C.d.S., sez. IV, 27 dicembre 2004, n. 82169, si dà comunque atto che proprio in subiecta materia non vi è un indirizzo giurisprudenziale del tutto univoco.<br />
Invero, la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, all’articolo 3, comma 2, per quanto attiene agli atti emessi dagli organi centrali dello Stato o dagli enti pubblici a carattere ultraregionale, prevede la competenza del tribunale amministrativo regionale locale per gli atti la cui efficacia è territorialmente limitata e quella del tribunale amministrativo regionale per il Lazio negli altri casi.<br />
Per quanto attiene all’ANAS S.p.A., nella sua veste di soggetto privato, ma concessionario per gestione e la manutenzione delle strade e autostrade statale, la Sezione è dell’avviso che esso debba essere considerato un organo indiretto dell’amministrazione centrale (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), così che ai fini della individuazione del giudice competente a conoscere degli atti in questione deve stabilirsi se essi abbiano o meno un’efficacia limitata al luogo in cui saranno realizzati i lavori.<br />
Ad avviso della Sezione, la risposta deve essere negativa.<br />
Occorre infatti tener ben distinti gli effetti del bando di gara, degli atti della procedura concorsuale svolta ai fini della individuazione del soggetto cui affidare i lavori e dell’aggiudicazione da quelli collegati direttamente all’esecuzione del contratto: mentre per questi ultimi non può ragionevolmente dubitarsi che essi abbiano un effetto limitato al luogo i cui i lavori stessi saranno eseguiti, per i primi la limitazione territoriale appare una forzatura non giustificata da alcun elemento significativo, dovendo in proposito osservarsi che gli atti relativi alla procedura contestata (l’attività di verifica delle offerte, la ammissione delle imprese alla gara, etc.), anche a prescindere dal fatto che la stessa si è svolta interamente a Roma, dispiegano effetti riguardanti l’intero territorio nazionale ( e addirittura coinvolgenti l’intero ambito comunitario, in forza dei noti principii in esso operanti della libera prestazione di servizi e della libera concorrenza ), in quanto finalizzati alla scelta del contraente, alla quale sono interessate sicuramente tutte le imprese del settore operanti in ambito nazionale e comunitario.<br />
Né valgono, come s’è già accennato, a conferire una efficacia territorialmente limitata a detti atti gli ulteriori effetti, che conseguono alla scelta del contraente, culminanti nella stipula del contratto e nella indicazione del luogo dove le prestazioni contrattuali devono essere eseguite, trattandosi di effetti che non rientrano sctrictu sensu in quelli propri della procedura concorsuale impugnata.<br />
D’altra parte, la circostanza che eventuali controversie circa la legittimità del progetto delle opere da eseguire o dei provvedimenti di occupazione ed espropriazione necessari siano di competenza del tribunale amministrativo locale non costituisce argomento sufficiente a far ritenere quest’ultimo competente anche per la fase procedurale di scelta del contraente indetta con bando di gara dall’organo (ancorché) indiretto dell’autorità centrale dello Stato, atteso che non vi alcun nesso di collegamento diretto ed immediato tra le eventuali predette controversie, diversi essendo i soggetti eventualmente interessati, gli interessi tutelati e gli stessi beni della vita incisi.</p>
<p>II. Deve quindi concludersi che la competenza a conoscere del ricorso proposto in primo grado spetta al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con conseguente rigetto del ricorso per il regolamento deve essere respinto.<br />
Le spese della presente fase di giudizio possono essere compensate tra le parti.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV),  respinge il ricorso per regolamento di competenza proposto dalla COGIP S.r.l.<br />
Nulla per le spese del presente grado di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 ottobre  2005, con l&#8217;intervento dei seguenti Magistrati:<br />
SALTELLI  CARLO			&#8211;  Presidente F.F., est.<br />	<br />
DEODATO  CARLO			&#8211;  Consigliere<br />	<br />
CACACE  SALVATORE		&#8211;  Consigliere<br />	<br />
DE FELICE  SERGIO		&#8211;  Consigliere<br />	<br />
MELE  EUGENIO			#NOME?																																																																																										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
1 marzo 2006<br />
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)</p>
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