<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1001 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/1001/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/1001/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 18:42:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>1001 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/1001/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2012 n.1001</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-1-6-2012-n-1001/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-1-6-2012-n-1001/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-1-6-2012-n-1001/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2012 n.1001</a></p>
<p>L. Costantini – Presidente, S. De Mattia – Estensore sull&#8217;applicazione, anche ad una procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando, del principio secondo cui sono illegittime le clausole che impongono adempimenti illogici e sproporzionati e non rispondono a finalità di interesse pubblico 1. Contratti della p.a. – Bandi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-1-6-2012-n-1001/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2012 n.1001</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-1-6-2012-n-1001/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2012 n.1001</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">L. Costantini – Presidente, S. De Mattia – Estensore</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;applicazione, anche ad una procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando, del principio secondo cui sono illegittime le clausole che impongono adempimenti illogici e sproporzionati e non rispondono a finalità di interesse pubblico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Bandi ed avvisi di gara – Clausole che impongono adempimenti illogici e sproporzionati – Illegittimità – Principio – Applicazione – Anche ad una procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando.	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Bandi ed avvisi di gara – Questionario dei dati tecnici – Sottoscrittore – Documento di identità – Fotocopia – Allegazione – Adempimento imposto dal capitolato – Non è né illogico, né sproporzionato.	</p>
<p>3. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Sottoscrittore – Valido documento di identità – Fotocopia – Mancata allegazione – Fattispecie ex art.46 comma 1-bis, d. lg. n.163 del 2006 – E’ concretata.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Anche in presenza di una procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando, trova applicazione il principio secondo cui sono illegittime le clausole previste dalla stazione appaltante che impongono adempimenti illogici e sproporzionati e non rispondono a finalità di interesse pubblico, nel qual caso, ove poste a pena di esclusione, va accordata preferenza al principio del favor partecipationis.	</p>
<p>2. In tema di gara per l’affidamento di un appalto pubblico (nel caso di specie, con procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando) l’adempimento imposto dal capitolato di allegare la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore del questionario dei dati tecnici al questionario medesimo non è né illogico, né sproporzionato.	</p>
<p>3. In tema di gara per l’affidamento di un appalto pubblico, l’art.46 comma 1-bis, d. lg. 12 aprile 2006 n.163, ancorché contenga una disciplina più restrittiva rispetto a quella precedente, prevede, tra i casi di esclusione, quello dell’incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali; ne consegue che la mancata allegazione della fotocopia di un valido documento di identità riguardante le generalità del sottoscrittore concreta proprio la fattispecie prevista da detta norma.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Seconda</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 62 del 2012, proposto da: 	</p>
<p>Sidem Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Augusto Loffreda e Giuseppe Rusconi, con domicilio eletto presso l’avv. Augusto Loffreda in Lecce, via F. Ribezzo, 4; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Nicola D&#8217;Ecclesis, con domicilio eletto presso l’Azienda U.S.L. Le/1 &#8211; Ufficio Legale in Lecce, via Miglietta, 5; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Medical Partner Srl, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Antonio Macrì, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR in Lecce, via F. Rubichi, 23; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>I &#8211; della deliberazione del Commissario Straordinario n. 2947/GC num. prop. 3170/11, notificata il 13 dicembre 2011, con la quale è stato reso noto alla ricorrente che, in relazione alla &#8220;Procedura negoziata per l’acquisto di nr. 9 defibrillatori da destinare alle sale operatorie di rianimazione e medicina nucleare del P.O. Perrino di Brindisi&#8221;, la stessa è stata affidata alla Medicalpartner srl (doc.1);<br />	<br />
II &#8211; del verbale di gara n.1 del 22/08/2011, nella parte in cui il Seggio di gara ha ammesso/non ha escluso le società Medical Partner srl e Seda srl (documento non conosciuto);<br />	<br />
III &#8211; del verbale di gara n. 2 del 22/09/2011 nella parte in cui il Seggio di gara ha ammesso/non ha escluso le società Medical Partner srl e Seda srl, ed ha aggiudicato la gara alla ditta Medical Partner srl (doc.2);<br />	<br />
IV &#8211; del parere del legale dell&#8217;Asl di Brindisi prot. nr. 53098 del 30/08/2011, di risposta alla nota 52163 del 24/08/2011 formulata dall&#8217;Ing. Palumbo, entrambe richiamate e fatte proprie dal Seggio di gara nel verbale n. 2 del 22/09/2011;<br />	<br />
V &#8211; di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso agli atti qui impugnati, allo stato non conosciuti, con particolare riferimento all&#8217;eventuale ordine di consegna dei 9 defibrillatori e alla stipula del contratto (circostanze non note alla ricorrente);<br />	<br />
Nonché per la condanna dei resistenti al risarcimento in forma specifica, con espressa domanda di acquisire l&#8217;aggiudicazione della fornitura ed il contratto o, in subordine, per equivalente, dei danni subiti da SIDEM s.p.a. dagli atti e comportamenti amministrativi impugnati, nella misura che sarà provata in corso di causa o, in subordine, in via equitativa.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi e di Medical Partner Srl;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 aprile 2012 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti gli avv.ti F. Indelicato, in sostituzione dell&#8217;avv. G. Rusconi, e V. Parato, in sostituzione dell&#8217;avv. A. Macrì;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>L’ASL di Brindisi ha indetto una procedura negoziata per l’acquisto di n. 9 defibrillatori da fornire alle sale operatorie, di rianimazione e di medicina nucleare dell’Ospedale Perrino di Brindisi; a tal fine ha consultato n. 5 operatori, tra cui la SIDEM s.p.a. e la Medical Partner s.r.l., quest’ultima risultata aggiudicataria, mentre la ricorrente seconda classificata.<br />	<br />
All’atto dell’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, il Seggio di gara ha rilevato che in quella prodotta dalla Medical Partner s.r.l. (così come per altra partecipante) non era stata allegata la copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante, in qualità di sottoscrittore del questionario dei dati tecnici relativi all’apparecchiatura proposta, così come prescritto all’art. 5 del Capitolato speciale.<br />	<br />
Tuttavia, l’Azienda sanitaria ha deciso di ammettere ugualmente le ditte alla gara, conformandosi al parere reso dall’Ufficio legale dell’Ente, secondo cui detta omissione non avrebbe dovuto comportare l’esclusione delle partecipanti in quanto l’identità del sottoscrittore dei dati tecnici, qualora esso (come nel caso in esame) fosse il legale rappresentante della società, avrebbe potuto essere accertata attraverso l’esame del certificato di iscrizione alla CC.II.AA.; ciò anche in ossequio al principio del favor partecipationis.<br />	<br />
Nonostante il preavviso di ricorso inoltrato dalla SIDEM ai sensi dell’art. 243 bis del d.lgs. n. 163/2006, l’Amministrazione ha deciso di approvare gli atti di gara e di aggiudicare in via definitiva l’appalto alla Medical Partner s.r.l.<br />	<br />
La SIDEM ha inoltrato nuovo preavviso di ricorso per contestare detta aggiudicazione definitiva, al quale l’Amministrazione non ha dato riscontro.<br />	<br />
Di qui il presente ricorso, con cui la ricorrente impugna l’aggiudicazione in favore della società Medical Partner e tutti gli atti di gara, chiedendone, in via principale, l’annullamento; in via subordinata, chiede la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno.<br />	<br />
Con atto depositato il 30.1.2012 si è costituita in giudizio l’ASL intimata.<br />	<br />
Successivamente, con atto depositato l’1.2.2012, si è costituita in giudizio anche la controinteressata Medical Partner s.r.l.<br />	<br />
Con ordinanza n. 149 pronunciata nella camera di consiglio del 16.2.2012 è stata accolta la domanda di sospensione avanzata in via incidentale dalla ricorrente.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 5 aprile 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>I. La domanda principale contenuta nel ricorso è fondata e va accolta.<br />	<br />
Con un unico motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, dell’art. 38 del DPR n. 445/2000 e degli artt. 5 e 14 della legge di gara, nonché l’eccesso di potere; essa si duole, in sostanza, del fatto che l’aggiudicataria Medical Partner avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara perché avrebbe omesso di allegare, al questionario dei dati tecnici relativi all’apparecchiatura proposta contenuto nella busta “A”, la copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante della società e sottoscrittore del questionario medesimo, così come prescritto dall’art. 5 del Capitolato speciale a pena di esclusione.<br />	<br />
Sostiene la ricorrente che erroneamente l’ASL ha ritenuto che l’identità del sottoscrittore potesse essere ugualmente accertata attraverso il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, atteso che quest’ultimo non ha alcun valore di documento legale di riconoscimento, ma solo la funzione di indicare i dati della società.<br />	<br />
La doglianza proposta dalla ricorrente merita di essere condivisa nei termini di cui appresso.<br />	<br />
Il Capitolato speciale prevede, all’art. 5, che la documentazione di gara avrebbe dovuto comprendere, tra l’altro, “n. 1 BUSTA (A), chiusa e sigillata sui lembi, riportante la dicitura…DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, documentazione che dovrà contenere pena l’esclusione: … B. Questionario Dati Tecnici dell’apparecchiatura proposta, debitamente compilato e sottoscritto dal titolare o dal rappresentante legale della ditta (accompagnata da una fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto che firma)…”.<br />	<br />
In generale si osserva che, in base ad un orientamento pacifico nella giurisprudenza amministrativa (ex multis, C. Stato, sez. VI, 27.4.2011, n. 2478; TAR Puglia, Lecce, sez. III, 13.1.2011, n. 15), le clausole del bando di gara possono ritenersi illegittime se impongono adempimenti illogici e sproporzionati e non rispondono a finalità di interesse pubblico, nel qual caso, ove poste a pena di esclusione, va accordata preferenza al principio del favor partecipationis.<br />	<br />
Nella fattispecie in esame, ancorchè si sia in presenza di una procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando, il principio può trovare ugualmente applicazione con riferimento alle prescrizioni contenute nel Capitolato speciale. <br />	<br />
Occorre quindi stabilire se l’adempimento imposto dall’art. 5 del Capitolato &#8211; ossia quello di allegare la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore del questionario dei dati tecnici al questionario medesimo &#8211; sia da ritenere illogico o sproporzionato. <br />	<br />
Il Collegio, aderendo a quanto già più volte espresso dalla giurisprudenza amministrativa, reputa che il predetto adempimento non sia né illogico, né sproporzionato: “non illogico, atteso che essa [fotocopia] giova a verificare l’attribuibilità dell’offerta al soggetto offerente e, soprattutto, la sua impegnatività; non sproporzionato, atteso la minimalità della prescrizione imposta, presidiata con la clausola di esclusione proprio per rimarcare l’interesse della amministrazione al rispetto della prescrizione stessa e la allertata diligenza nel rispettarla. Tale prescrizione soddisfa pertanto l’interesse pubblico volto alla certezza della imputabilità dell’offerta, per cui non può dirsi come irragionevolmente posto a restrizione della massima concorrenza, ma come onere da osservare, nel rispetto della par condicio” (TAR Campania, Napoli, sez. VII, 23 aprile 2012, n. 1888; nello stesso senso, Consiglio di Stato, sez. IV, 2 settembre 2011, n. 4967).<br />	<br />
La copia del documento di identità, in altri termini, non costituisce un elemento estrinseco rispetto alla sottoscrizione della dichiarazione, ma è elemento centrale della volontà, poiché concorre a dare legale certezza che la sottoscrizione è autentica, ovvero è stata apposta proprio da colui che ne appare l’autore (C. Stato, sez. V, 7 novembre 2007, n. 2761).<br />	<br />
Peraltro, a conferma di quanto appena esposto, va citata la novella introdotta al codice dei contratti pubblici dall’art. 4, comma 2, lett. d) del d.l. n. 70/2011, convertito in legge n. 106/2011; l’art. 46, comma 1 bis, del d.lgs. n. 163/2006 stabilisce che “la stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonchè nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle”.<br />	<br />
La citata disposizione, ancorchè contenga una disciplina più restrittiva rispetto a quella precedente, prevede, tra i casi di esclusione, quello dell’incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali; la mancata allegazione della fotocopia di un valido documento di identità riguardante le generalità del sottoscrittore concreta proprio la fattispecie prevista dalla novella normativa appena richiamata. <br />	<br />
Le considerazioni che precedono valgono anche se la gara in questione è una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando; ai sensi della normativa innanzi indicata, infatti, pure nell’ambito di una procedura negoziata è legittima l’esclusione dalla gara disposta nei confronti del soggetto offerente laddove risulti una incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I,6 dicembre 2011, n. 9597).<br />	<br />
Né a diverse conclusioni porta il fatto che l’aggiudicataria Medical Partner ha provveduto, solo in allegato alla dichiarazione del 19.9.2011, a produrre all’Amministrazione copia del documento di riconoscimento dell’Amministratore Unico, dott. Bianco Lorenzo, sia perché il chiaro ed univoco tenore letterale dell’art. 5 del Capitolato speciale e la valenza sostanzialistica della disposizione non lascia spazio alcuno alla possibilità di attenuare il rigore della stessa mediante la produzione del documento ad altri fini, sia perché la produzione di detto documento è successiva alla presentazione delle offerte.<br />	<br />
Va, peraltro, evidenziato che non vi è riscontro, agli atti, rispetto a quanto sostenuto dall’Azienda Sanitaria nell’atto di costituzione in giudizio, ossia del fatto che la copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante sarebbe stata prodotta nella Busta “A” anche se non allegata al questionario contenente i dati tecnici; la circostanza, invero, risulta smentita per tabulas, atteso che lo stesso Seggio di gara, all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, ha verificato che l’offerta presentata dall’aggiudicataria Medical Partner era priva della copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante (cfr. verbale n. 1 del 22.8.2011), tanto che l’Ufficio legale dell’Ente ha ritenuto che l’irregolarità fosse sanabile per il fatto che l’identità del legale rappresentante e sottoscrittore del questionario contenente i dati tecnici potesse essere accertata attraverso l’esame del certificato di iscrizione alla CC.I.AA., senza fare riferimento alcuno alla presenza di una copia del documento di riconoscimento nella busta contenente la documentazione amministrativa (cfr. verbale n. 2 del 22.9.2011).<br />	<br />
Per tutto quanto esposto, quindi, il ricorso va accolto.<br />	<br />
II. Tenuto conto della natura della controversia, le spese del giudizio vanno compensate tra le parti. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto annulla gli atti impugnati.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Costantini, Presidente<br />	<br />
Enrico d&#8217;Arpe, Consigliere<br />	<br />
Simona De Mattia, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/06/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-1-6-2012-n-1001/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2012 n.1001</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2011 n.1001</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-1-6-2011-n-1001/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-1-6-2011-n-1001/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-1-6-2011-n-1001/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2011 n.1001</a></p>
<p>Rosario Trizzino – Presidente, Patrizia Moro – Estensore. sull&#8217;esclusione dalla gara dell&#8217;impresa che ha inserito nella busta- offerta tecnica- elementi riferibili anche all&#8217;offerta economica complessiva 1. Contratti della p.a. – Offerte di gara – Offerta tecnica – Busta – Elementi riferibili anche all’offerta economica complessiva – Impresa – Va esclusa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-1-6-2011-n-1001/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2011 n.1001</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-1-6-2011-n-1001/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2011 n.1001</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Rosario Trizzino – Presidente, Patrizia Moro – Estensore.</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;esclusione dalla gara dell&#8217;impresa che ha inserito nella busta- offerta tecnica- elementi riferibili anche all&#8217;offerta economica complessiva</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Offerte di gara – Offerta tecnica – Busta – Elementi riferibili anche all’offerta economica complessiva – Impresa – Va esclusa dalla gara. 	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Offerte di gara – Offerta tecnica – Assenza di elementi riferibili all’offerta economica – Necessità – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Va esclusa dalla gara l’impresa che ha inserito nella busta- offerta tecnica- elementi riferibili anche all’offerta economica complessiva, in contrasto con quanto previsto dal bando di gara (nel caso di specie, il computo metrico delle soluzioni proposte conteneva i prezzi unitari dei lavori che si intendevano effettuare, con le relative quantità e prezzi totali).	</p>
<p>2. In relazione all’offerta tecnica, la previsione della necessità dell’assenza di elementi riferibili all’offerta economica è posta a presidio del principio di autonomia dell&#8217;apprezzamento discrezionale dell&#8217;offerta tecnica rispetto a quello dell&#8217;offerta economica, principio il cui rispetto è garantito dall&#8217;anteriorità della prima valutazione e dalla necessità che dall&#8217;offerta tecnica esulino totalmente elementi e valori propri dell&#8217;offerta economica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01001/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 01408/2010 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
<p>REPUBBLICA ITALIANA <br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
<i>Lecce &#8211; Sezione Terza</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1408 del 2010, proposto da: 	</p>
<p><b>Società Appalti e Costruzioni Civili Srl</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Maurizio Ricciardi Federico, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Massimo Manganaro in Lecce, via Chiaratti,8; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Martano</b>, non costituito in giudizio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Ditta individuale Magno Cosimo<i></b></i>, <b>Società Sme Strade Srl</b>, <b>Società Guglielmo Costruzioni Srl</b>; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; dei verbali di gara n. 6 del 15 settembre 2010 e n. 7 del 22 settembre 2010, nella parte in cui si presentano lesivi, ivi compresa la determina dirigenziale n. 199 del 27 settembre 2010, recante presa d&#8217;atto degli stessi;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e conseguente, comunque lesivo, ivi compresa, ove e per quanto occorra, la graduatoria di gara, la nota di comunicazione prot. n. 13317 del 28 settembre 2010, il bando ed il disciplinare di gara nonchè<br />
&#8211; del provvedimento di aggiudicazione provvisoria ed ove medio tempore intervenuta di aggiudicazione definitiva della gara in favore dell&#8217;A.T.I. Magno Cosimo ed altri;<br />	<br />
&#8211; del contratto d&#8217;appalto e del verbale di consegna lavori ove medio tempore intervenuti;<br />	<br />
&#8211; nonchè ai fini della successiva riammissione in gara (anche con riserva) della ricorrente e riedizione dell&#8217;attività procedimentale di confronto delle offerte;<br />	<br />
&#8211; nonchè per il risarcimento del danno per equivalente monetario, limitatamente ai lavori eventualmente eseguiti nel periodo di vigenza contrattuale nonchè per il ristoro degli ulteriori danni subiti e subendi;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 aprile 2011 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. La ricorrente ha partecipato alla gara indetta dal Comune di Martano per i lavori di “adeguamento del recapito finale della fognatura pluviale nel comparto C” da aggiudicarsi con metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa.<br />	<br />
1.1. Con il ricorso all’esame la stessa impugna l’esclusione disposta nei suoi confronti dalla Commissione di gara nella seduta del 16 novembre 2009, oltre che dei successivi provvedimenti adottati dalla P.A. deducendo le seguenti censure:<br />	<br />
I) Violazione e falsa applicazione del bando e del disciplinare di gara – eccesso di potere per sviamento – inesistenza dei presupposti in fatto ed in diritto – travisamento.<br />	<br />
II) Violazione artt.1 e 3 legge 241/1990 – eccesso di potere – sviamento.<br />	<br />
III) Eccesso di potere per violazione dei principi generali in tema di comportamento secondo correttezza, diligenza e buona fede della P.A.<br />	<br />
1.2. Con ordinanza cautelare n. 788/2010 pronunciata nella camera di consiglio del 14 ottobre 2010 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare richiesta dalla ricorrente.<br />	<br />
1.3. Nella pubblica udienza del 7 aprile 2011 la causa è stata introitata per la decisione.<br />	<br />
2. Il ricorso è infondato e non meritevole di accoglimento.<br />	<br />
2.1. La ricorrente è stata esclusa dalla gara in questione in quanto nella busta- offerta tecnica- erano contenuti elementi riferibili anche all’offerta economica complessiva, in contrasto con quanto previsto dal bando di gara a pag 6 ove è indicato: “…<i>il concorrente dovrà presentare le proposte progettuali con approfondimenti costruttivi finalizzati al conseguimento per l’Amministrazione di una maggiore convenienza economica, ovvero, a parità degli aspetti economici, all’ottenimento di obiettivi di maggiore validità tecnico-gestionale. Le proposte, che non potranno comunque in nessun caso modificare gli elementi fondamentali e gli obiettivi prioritari del progetto esecutivo, dovranno, nell’ambito della spesa complessiva prevista, contenere le soluzioni tecniche indicate dall’Amministrazione di cui al precedente punto 2, ed altre eventuali proposte del partecipante attinenti alla tipologia dell’opera da eseguire, il tutto dovrà essere trasmesso obbligatoriamente con i seguenti formati: 1) relazione descrittiva delle soluzioni proposte con documento in formato A4 composto da un massimo di 20 facciate; 2) elaborati grafici delle soluzioni proposte, in adeguata scala di rappresentazione, composti da un massimo di due tavole delle dimensioni massime di mt 0,90&#215;0,90; 3) computi metrici riepilogativi delle proposte progettuali migliorative con elenco delle sole descrizioni delle lavorazioni da eseguire; 4) impegno, redatto in conformità al DPR 445/2000 del concorrente che in caso di aggiudicazione definitiva dovrà entro dieci giorni produrre a proprie spese n.5 copie del progetto esecutivo delle sole migliorie proposte onde consentire alla stazione appaltante di acquisire eventuali pareri necessari dagli enti terzi. Al fine di garantire parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, si stabilisce che il concorrente che presenti proposte progettuali con elaborati in formato e quantità diverse da quelle suindicate verrà escluso dalla procedura di gara. N.B. non vi devono essere contenuti elementi riferiti all’offerta economica complessiva</i>”.<br />	<br />
2.2. Nella specie il “<i>computo metrico delle soluzioni proposte</i>” prodotto dalla ricorrente contiene i prezzi unitari dei lavori che si intendono effettuare, con le relative quantità e prezzi totali.<br />	<br />
Appare pertanto evidente la violazione della lex specialis.<br />	<br />
Peraltro, la previsione della necessità dell’assenza di elementi riferibili all’offerta economica, come previsto legittimamente nel bando di gara, è posta a presidio del principio di autonomia dell&#8217;apprezzamento discrezionale dell&#8217;offerta tecnica rispetto a quello dell&#8217;offerta economica, principio il cui rispetto è garantito dall&#8217;anteriorità della prima valutazione e dalla necessità che dall&#8217;offerta tecnica esulino totalmente elementi e valori propri dell&#8217;offerta economica.<br />	<br />
A ciò aggiungasi che in giurisprudenza il divieto di riportare qualsiasi valorizzazione delle voci di prezzo contenute nell&#8217;elenco metrico risponde alla finalità di evitare che nell&#8217;offerta tecnica siano contenuti dati che consentono di individuare le positive ricadute economiche derivanti dalle varianti presentate consentendo la ricostruzione del prezzo indicato nell&#8217;offerta economica con conseguente violazione del principio di segretezza dell&#8217;offerta economica, necessaria a garantire la trasparenza della procedura di gara e la massima obiettività nell&#8217;assegnazione dei punteggi, oltre che la par condicio dei concorrenti (C.d.S., sez. V, 9 giugno 2009, n. 3575; 4 marzo 2008, n. 901; sez. VI, 23 luglio 2008, n. 3638).<br />	<br />
2.3. Non può neppure dirsi che il provvedimento di esclusione impugnato non contenesse una congrua motivazione, risultando chiaramente esplicitata la norma del bando di gara violata, con conseguente ricostruzione dell’iter logico giuridico seguito dalla stazione appaltante.<br />	<br />
Del tutto ininfluente è altresì la presunta violazione del termine di cui all’art. 79 del d.lgs. 163/2006, atteso che questo non incide sulla legittimità dell’aggiudicazione ma semplicemente sulla decorrenza del termine per l’impugnazione. (T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 11 marzo 2011 , n. 1441)<br />	<br />
3. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve quindi essere respinto.<br />	<br />
3.1. Nulla per le spese in assenza di costituzione dell’Amministrazione intimata.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Nulla per le spese.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Rosaria Trizzino, Presidente<br />	<br />
Ettore Manca, Consigliere<br />	<br />
Patrizia Moro, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/06/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-1-6-2011-n-1001/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2011 n.1001</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1001</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1001/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1001/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1001/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1001</a></p>
<p>Non va sospeso la reiezione dell&#8217;istanza di condono edilizio presentata dal ricorrente in data 02/03/2004 atteso che l’atto impugnato non contiene anche un ordine di demolizione, per cui il danno non presenta i caratteri dell’attualità. (G.S.) vedi anche: T.A.R. LAZIO &#8211; LATINA, SEZ. I Ordinanza sospensiva del 7 settembre 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1001/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1001</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1001/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1001</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso la reiezione dell&#8217;istanza di condono edilizio presentata dal ricorrente in data 02/03/2004 atteso che l’atto impugnato non contiene anche un ordine di demolizione, per cui il danno non presenta i caratteri dell’attualità. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: T.A.R. LAZIO &#8211; LATINA, SEZ. I <a href="/ga/id/2008/3/11979/g">Ordinanza sospensiva del 7 settembre 2007 n. 590</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 1001/2008<br />
Registro Generale: 799/2008</p>
<p align=center><b>Sezione Quarta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres.ff. Costantino Salvatore<br /> Cons. Pier Luigi Lodi<br /> Cons. Antonino Anastasi<br />  Cons. Eugenio Mele Est.<br />  Cons. Sandro Aureli<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 26 Febbraio 2008.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21,  della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>SELLITTO BIAGIO</b>rappresentato e difeso dagli  Avv.ti  GIUSEPPE FEVOLA e IRENE FERRAZZOcon domicilio  eletto in Roma  VIA MARIO MONTEFUSCO N. 4   presso MARCO SBROCCA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI LATINA</b> rappresentato e difeso da Avv. FRANCESCO DI LEGINIOcon domicilio  eletto in Roma  VIA XX SETTEMBRE N. 3   presso Avv. PAOLO PONTECORVI;<br />
per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR LAZIO &#8211; LATINA &#8211; n. 590/2007, resa tra le parti, concernente DINIEGO CONDONO EDILIZIO;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di  rigetto  della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
 Udito il relatore Cons. Eugenio Mele e uditi, altresì, per le parti l’Avv. Olivieri su delega dell’Avv. Fevola e l’Avv. Di Leginio;<br />
Considerato che l’atto impugnato non contiene anche un ordine di demolizione, per cui il danno non presenta i caratteri dell’attualità;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 799/2008).<br />
Spese compensate.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 26 Febbraio 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
Eugenio Mele</p>
<p>IL PRESIDENTE FF.<br />
Costantino Salvatore</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
Giacomo Manzo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1001/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1001</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 24/10/2007 n.1001</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-24-10-2007-n-1001/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-24-10-2007-n-1001/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-24-10-2007-n-1001/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 24/10/2007 n.1001</a></p>
<p>Pres. Virgilio, Est. Falcone M.T.S. Manutenzione Trasporti e Servizi società cooperativa ( Avv. A. Lo Castro) c/ Azienda Ospedaliera Universitaria di Messina Policlinico Gaeta-no Martino (Avv. R. Tommasini), Pedus Service, P. Dussmann s.r.l. (Avv.ti A. e G. Bruno) sulla legittima esclusione dell&#8217;impresa che non abbia prodotto il certificato del casellario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-24-10-2007-n-1001/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 24/10/2007 n.1001</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-24-10-2007-n-1001/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 24/10/2007 n.1001</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Virgilio, <i> Est.</i> Falcone<br /> M.T.S. Manutenzione Trasporti e Servizi società cooperativa ( Avv. A. Lo Castro) c/ Azienda Ospedaliera Universitaria di Messina Policlinico Gaeta-no Martino (Avv. R. Tommasini), Pedus Service, P. Dussmann s.r.l. (Avv.ti A. e G. Bruno)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittima esclusione dell&#8217;impresa che non abbia prodotto il certificato del casellario giudiziario del suo institore, munito di poteri di rappresentanza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Appalti pubblici di servizi &#8211; Gara – Omessa produzione del certificato giudiziale dell’institore – Esclusione – Legittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>. In tema di appalti pubblici di servizi, è legittima l’esclusione dalla gara dell’impresa che non abbia prodotto, come richiesto dalla lex specialis, il certificato del casellario giudiziario del suo institore con poteri di rappresen-tanza, tenuto conto delle funzioni di amministrazione sostanziale assunte da tale soggetto ex art. 2203 c.c.. Difatti, l’accertamento del possesso del requi-sito della moralità professionale, imposto dall’art. 12, co.1, lett. b), D.Lgs. 157/97, va esteso in capo a qualsiasi persona fisica dotata di poteri che le consentano di obbligarsi validamente, per conto dell’impresa concorrente, dovendosi aver riguardo alle funzioni sostanziali del soggetto più che alle qualifiche formali[1].</p>
<p></b>_____________________________________</p>
<p>[1]Cfr. Consiglio di Stato-Sez. VI <a href="/ga/id/2007/2/9242/g">Sentenza 8 febbraio 2007, n. 523 </a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 1001/07  Reg.Dec.<br />
N.    1338    Reg.Ric.<br />
ANNO  2006</p>
<p align=center>
<b><br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana<br />
in sede giurisdizionale</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello n. 1338/06 proposto da</p>
<p><b>M.T.S. MANUTENZIONE TRASPORTI E SERVIZI Società cooperativa</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Lo Castro ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Nicolò Turrisi, n. 35, presso lo studio dell’avv. Antonella Li Donni;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
l’<B>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI MESSINA POLICLINICO GAETANO MARTINO</B>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Raffaele Tommasini, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Rita De Michele, in Palermo, via Francesco Paolo di Blasi, n. 16;</p>
<p align=center>e nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>PEDUS SERVICE P. DUSSMANN s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Erba e Giuseppe Bruno, elettivamente domiciliato in Palermo, via Nicolò Gallo, n. 2/E, presso lo studio del secondo;</p>
<p align=center>per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
della sentenza del T.A.R. per la Sicilia &#8211; sezione staccata di Catania (sez. II) &#8211; n. 838/06 del 30 maggio 2006.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il Consigliere Pietro Falcone;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 7 marzo 2007 l’avv. A. Lo Castro per la società appellante, l’avv. E. Vinci, su delega dell’avv. R. Tommasini, per l’Azienda ospedaliera appellata e l’avv. A. Erba per la società appellata;<br />
Visto il dispositivo di decisione n. 33 del 13 marzo 2007;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. In primo grado, con ricorso n. 2836/2005 R.G., la M.T.S. MANUTENZIONE TRASPORTI E SERVIZI società cooperativa ha impugnato: &#8211; il verbale di gara del 27/9/05, con il quale la commissione di gara dell’Azienda ospedaliera Universitaria di Messina Policlinico Gaetano Martino, ha proposto al Direttore generale l’aggiudica-zione alla PEDUS s.r.l. del pubblico incanto per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione dei locali aziendali per la durata di anni cinque e per l’importo a base d’asta di Euro 4.700.000,00 oltre IVA; &#8211; nonché i precedenti verbali di gara e, ove occorra, il bando di gara e il capitolato speciale di appalto in parte qua; &#8211; nonché la deliberazione n. 757 del 12/10/05 con cui il Direttore generale dell’Azienda intimata ha ratificato l’aggiudicazione della gara de qua alla PEDUS Service P. Dussmann s.r.l..<br />
Con altro ricorso n. 3563/2005 R.G., la cooperativa di lavoro TEAM SERVICE Soc. coop. a r.l., ha chiesto l’annullamento della medesima deliberazione n. 757 del 2005 e del verbale di gara n. 6 del 27/9/2005, laddove la commissione ha accettato le giustificazioni formulate da Pedus Service P. Dussmann s.r.l. e dal raggruppamento Consorzio NILES Servizi Integrati &#8211; MTS.<br />
2. La sentenza, appellata, in epigrafe specificata, ha previamente riunito i ricorsi e li ha rigettati.<br />
3. La M.T.S. MANUTENZIONE TRASPORTI E SERVIZI società cooperativa ha appellato detta sentenza, sostenendo l’erroneità della stessa sotto diversi profili, chiedendone la riforma.<br />
Si sono costituite in giudizio per resistere ai ricorsi le parti appellate, Azienda ospedaliera e società PEDUS s.r.l.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Oggetto del presente giudizio è l’aggiudicazione alla PEDUS s.r.l. del pubblico incanto per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione dei locali dell’Azienda ospedaliera universitaria di Messina Policlinico Gaetano Martino, per la durata di anni cinque e per l’importo a base d’asta di Euro 4.700.000,00 oltre IVA.<br />
2. La M.T.S. MANUTENZIONE TRASPORTI E SERVIZI società cooperativa, in sede d’appello lamenta quanto segue.<br />
2.1. La Pedus avrebbe dovuto essere esclusa per non avere presentato il certificato del casellario giudiziale, né l’eventuale autocertificazione prevista dal disciplinare di gara del signor Walter Reggiani, che, con atto 1/6/05, è stato nominato institore dell’impresa con poteri di rappresentanza, né dei signori Bernardo Danilo e Codoni Michele che, alla data di partecipazione alla gara, risultavano iscritti come amministratori nel certificato della CCIAA.<br />
2.2. L’offerta della PEDUS era da considerarsi anormalmente bassa in quanto il previsto costo del personale sarebbe rapportato al CCNL del 2001 e non già al CCNL del 2003, i cui più elevati parametri economici sarebbero entrati in vigore prima della presentazione delle offerte. La differenza tra quanto proposto in offerta e il costo effettivo del lavoro, secondo i parametri vigenti, sarebbe superiore al previsto utile di impresa e determinerebbe de iure l’anomalia dell’offerta.<br />
2.3. La PEDUS avrebbe indicato nella propria offerta migliorie che sono state valutate ai fini dell’attribuzione del punteggio complessivo, ma il cui costo non sarebbe stato giustificato.<br />
2.4. Le giustificazioni addotte  dalla PEDUS sarebbero  state acriticamente e immotivatamente accettate, in tal modo, l’Ammini-strazione avrebbe valicato i confini della propria insindacabile discrezionalità tecnica, ponendo in essere un operato sindacabile sotto i profili della logicità e della coerenza dell’iter motivazionale e della veridicità dei presupposti di fatto considerati.<br />
2.5. La PEDUS, infine, non sarebbe in regola con le contribuzioni di legge nei confronti dell’INPS e dell’INAIL. <br />
3. L’Azienda ospedaliera e la società PEDUS s.r.l., costituitesi in giudizio, hanno puntualmente controdedotto ai motivi d’appello, chiedendone il rigetto.<br />
Gli appellati hanno anche eccepito l’inammissibilità dell’atto d’appello per mancata integrità del contraddittorio, in quanto il ricorso non è stato notificato alla cooperativa di lavoro TEAM SERVICE Soc. coop. a r.l., capogruppo dell’ATI con CATANIA MULTISERVIZI S.p.a., parte processuale in primo grado.<br />
L’eccezione non è fondata.<br />
In tema di gare di appalto, la veste di controinteressato va riconosciuta soltanto all&#8217;aggiudicatario, essendo questo l&#8217;unico soggetto che dal provvedimento impugnato ricava un beneficio diretto e che, quindi, ne ha interesse alla conservazione. <br />
Infatti, le altre imprese in gara, avendo partecipato inutilmente alla procedura, non hanno alcun interesse tutelato alla conservazione del provvedimento, in quanto questo non arreca loro alcun vantaggio cosi come nessun concreto svantaggio può loro derivare dall&#8217;accoglimento del ricorso (Cons. Stato, sez. V, 24 ottobre 2001, n. 5603; 1 agosto 2001, n. 4190; 6 agosto 2001, n. 4233 e 10 febbraio 2000, n. 754; sez. VI, 1 luglio 1997, n. 1040). <br />
4. Il ricorso va accolto, essendo fondato il primo motivo d’appello, secondo cui la Pedus avrebbe dovuto essere esclusa per non avere presentato il certificato del casellario giudiziale, né l’eventuale autocertificazione prevista dal disciplinare di gara del signor Walter Reggiani, che, con atto 1/6/05, è stato nominato institore dell’impresa, con poteri di rappresentanza.<br />
In via preliminare, va rigettata l’eccezione sollevata dall’Azien-da ospedaliera d’inammissibilità del motivo.<br />
Secondo l’Azienda, il ricorrente in primo grado aveva censurato il comportamento dell’Amministrazione, in quanto quest’ultima avrebbe dovuto escludere la Pedus Service S.r.l. dall’incanto, per il fatto che la predetta impresa “non ha presentato il certificato del casellario giudiziario del sig. Walter Reggiani &#8230;”.<br />
Viceversa, con il ricorso in appello (una volta che il primo giudice aveva accertato che “conformemente alla previsioni del bando tale allegazione è stata sostituita da relativa dichiarazione sostitutiva”) ha modificato il proprio motivo lamentando, questa volta che la Pedus non avrebbe prodotto “alcun certificato né alcuna dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativamente al casellario giudiziario del sig. Reggiani Walter, che alla data dell’espletamento della gara (14.6.2005) ricopriva la carica di institore dell’impresa”. <br />
In tal modo, la ricorrente avrebbe operato un mutamento sostanziale della domanda, in violazione del principio di divieto di proporre motivi nuovi in appello.<br />
Ritiene il Collegio che, nel caso in esame, non sussista la denunciata fattispecie di motivi nuovi in appello.<br />
In punto di fatto, risulta errata l’affermazione del primo giudice secondo cui la Pedus non avrebbe prodotto il certificato del casellario giudiziario del sig. Reggiani Walter, in quanto “conformemente alla previsioni del bando tale allegazione è stata sostituita da relativa dichiarazione sostitutiva”.<br />
Al riguardo, le stesse parti appellate non forniscono alcun elemento di prova di tale allegazione, ma, sostanzialmente, contestano l’obbligo di produrre il certificato o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativamente al casellario giudiziario del sig. Reggiani Walter.<br />
Pertanto, stante la mancata produzione della dichiarazione sostitutiva, si discute se sussisteva o meno l’obbligo di produrre il certificato del casellario giudiziario del sig. Reggiani Walter ed, in caso positivo, la dichiarazione sostitutiva.<br />
Secondo il Collegio, la risposta è affermativa.<br />
Ai sensi dell&#8217;art. 12 comma 1 lett. b), d.lg. n. 157/95, all’epoca vigente, recante l’attuazione della direttiva 92/50/CEE, in materia di appalti pubblici di servizi, “1. … sono esclusi dalla partecipazione alle gare i concorrenti: … b) nei cui confronti sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell&#8217;articolo 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari …”.<br />
Pertanto, il venir meno della moralità professionale è collegato alla commissione dei reati relativi all&#8217;esercizio dell&#8217;impresa e di quelli finanziari.<br />
Poiché la responsabilità penale è personale, tale requisito, che è richiesto dalla norma genericamente ai concorrenti, deve intendersi riferito, in via immediata e diretta, alla persona fisica titolare dell&#8217;impresa personale e, nell&#8217;ipotesi di impresa in forma di persona giuridica, alla persona fisica che di questa ha la rappresentanza legale.<br />
Tuttavia, la “ratio” della norma è quella di tutelare il buon andamento dell&#8217;azione amministrativa per evitare che l&#8217;amministrazione entri in contatto con soggetti privi di affidabilità morale e professionale; pertanto, la disposizione va interpretata nel senso che impone di estendere l’accertamento del possesso del requisito della moralità professionale in capo a qualsiasi persona fisica che sia dotata di poteri che le consentano di obbligarsi validamente, per conto della società (C.G.A. 27 dicembre 2006, n 789; Cons. Stato, sez. V, 28 maggio 2004, n. 3466 e 9 giugno 2003, n. 3241).<br />
In altri termini, occorre avere riguardo alle funzioni sostanziali del soggetto, più che alle qualifiche formali, altrimenti la ratio legis potrebbe venire agevolmente elusa e dunque vanificata (Cons. Stato, sez. VI, 8 febbraio 2007 n. 523). Nel caso in esame, il signor Walter Reggiani, è stato nominato institore dell’impresa con poteri di rappresentanza, con una procura institoria del 1/6/05. <br />
Ai sensi dell’art. 2203 c.c., l’institore è preposto dall’imprendi-tore all’esercizio di un’impresa commerciale, ovvero di una sua sede secondaria o di un suo ramo particolare; può compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa cui è preposto ed ha un potere di rappresentanza generale dell&#8217;imprenditore, con esclusione dei soli atti di alienazione o di ipoteca dei beni immobili del preponente, limitabile esclusivamente mediante atto scritto opponibile ai terzi nei modi stabiliti dalla legge (Cons. Stato, sez. V, 15 aprile 1991, n. 553). <br />
In definitiva, sussisteva l’obbligo di produrre il certificato del casellario giudiziario del sig. Reggiani Walter, ovvero una dichiarazione sostitutiva.<br />
5. L’accoglimento del motivo esaminato ha carattere assorbente delle restanti censure, con conseguente accoglimento del ricorso e riforma della sentenza appellata.<br />
Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese fra le parti per questo grado di giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale accoglie il ricorso.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 7 marzo 2007, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Claudio Zucchelli, Pietro Falcone, estensore, Antonino Corsaro, Filippo Salvia, componenti.<br />
F.to: Riccardo Virgilio, Presidente<br />
F.to: Pietro Falcone, Estensore<br />
F.to: Loredana Lopez, Segretario</p>
<p>Depositata in segreteria<br />
il 24 ottobre 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-24-10-2007-n-1001/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 24/10/2007 n.1001</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2007 n.1001</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-1-3-2007-n-1001/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-1-3-2007-n-1001/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-1-3-2007-n-1001/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2007 n.1001</a></p>
<p>Pres. Varrone, Est. Cirillo Adanti s.p.a. (Avv.ti A. Clarizia, G.B. Carbone, V. Capece Minutolo) c/ Ferrovial Agroman SA (Avv.ti A. Alessandri, M. Ciani), Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. (Avv. F. S. Mussari), Salvatore Matarrese s.p.a., Italferr s.p.a. (n.c.) sulla necessità o meno, per le associazioni temporanee di imprese costituende o costituite,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-1-3-2007-n-1001/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2007 n.1001</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-1-3-2007-n-1001/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2007 n.1001</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.   Varrone,   Est. Cirillo<br /> Adanti s.p.a.  (Avv.ti A. Clarizia, G.B. Carbone, V. Capece Minutolo)  c/ Ferrovial Agroman SA (Avv.ti A. Alessandri, M. Ciani), Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. (Avv. F. S. Mussari), Salvatore Matarrese s.p.a., Italferr s.p.a. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità o meno, per le associazioni temporanee di imprese costituende o costituite, di dichiarare le quote di partecipazione prima dell&#8217;aggiudicazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Associazioni temporanee di imprese – Obbligo di dichiarare le quote di partecipazione prima dell’aggiudicazione – Sussiste – Bando – Previsione della indicazione delle quote in favore dell’aggiudicatario – Irrilevanza ai fini dell’ammissione alla procedura di gara</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 13, comma 5 bis, della legge n. 109 del 1994 e l’art. 93, comma 4, del d.P.R. n. 554 del 1999, impongono alle a.t.i., costituite o costituende, di dichiarare le quote di partecipazione sempre e comunque prima dell’aggiudicazione poiché il legislatore, nel ridisciplinare l’art. 13 richiamato, senza modifica del primo comma, subordina la partecipazione alla procedura concursuale delle associazioni temporanee alla condizione che la mandataria e le altre imprese del raggruppamento siano già in possesso dei requisiti di qualificazione per la rispettiva quota percentuale, con ciò evidentemente riaffermando la necessità della previa indicazione delle quote di partecipazione, a nulla rilevando che il bando preveda espressamente detta comunicazione in capo all’aggiudicatario, previsione che si limita a dare la possibilità al contraente pubblico di verificare che in sede di esecuzione dei lavori siano rispettati gli apporti di ciascuno, già evidenziati per essere ammessi alla gara.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Sesta)</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
DECISIONE
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso in appello proposto da</p>
<p><b>Adanti S.p.A.</b> in proprio e quale capogruppo ATI, ATI-IMMOBILGI FEDERICI STIRLING S.p.A., ATI-FONDAZIONI SPECIALI S.p.A., rappresentati e difesi dagli avv.ti Angelo Clarizia, Giovanni Benedetto Carbone e Valentino Capece Minutolo, con domicilio eletto in Roma<i>, </i>via Principessa Clotilde n. 2, presso l’avv. Angelo Clarizia;</p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p><B>FERROVIAL AGROMAN SA</B> rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Alessandri e Mauro Ciani con domicilio eletto in Roma, piazza dei Carracci n. 1, presso l’avv. Alessandro Alessandri;</p>
<p><b>Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.</b> rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Saverio Mussari ed elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Mellini n. 4, presso lo stesso;</p>
<p><b>Salvatore Matarrese S.p.A., ITALFERR S.p.A.</b>, non costituitisi;</p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
della sentenza n. 3959 del 2006 del TAR Lazio, Sez. III ter;</p>
<p>Visto l’atto di appello con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di FERROVIAL AGROMAN SA e RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA;<br />
Vite le memorie difensive;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 12 dicembre 2006, relatore il Consigliere Cons. G. Paolo Cirillo ed uditi, altresì, gli avv.ti Clarizia, Carbone, Capece Minutolo, Ciani e Mussari;</p>
<p align=center>
<b>FATTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>1. Con bando di gara pubblicato sulla GURI il 29 marzo 2005, la Italferr S.p.A. per conto di R.F.I. ha indetto un pubblico incanto per l’affidamento dell’appalto integrato per la progettazione esecutiva ad esecuzione dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria Caserta – Foggia per l’importo complessivo posto a base d’asta pari ad euro 233.090.390,58.<br />
Aperte le buste recanti l’offerta economica delle concorrenti, la commissione ha poi determinato la soglia di anomalia, ai sensi dell’art. 21 comma 1 bis della legge n. 109 del 1994, stabilendo per l’effetto di dover sottoporre alla verifica di anomalia le offerte delle concorrenti ATI Toto S.p.A. (con ribasso pari al 25,0153%) e l’ATI Adanti S.p.A. (con un ribasso pari al 20,8024%).<br />
Veniva esclusa la prima, quanto invece alla seconda, l’ATI Adanti S.p.A., la stazione appaltante svolgeva un’articolata e approfondita istruttoria, all’esito della quale ha proceduto all’aggiudicazione provvisoria, con un ribasso pari al 20,8024%.<br />
2. Avverso tale esito è insorta l’ATI Ferrovial Agroman S.A. e Salvatore Matarrese S.p.A., in quanto prima delle imprese non anomale, con ribasso pari al 19,1853%, impugnando innanzi al Tribunale la determinazione di congruità dell’offerta dell’ATI Adanti, nonchè il verbale di aggiudicazione provvisoria.<br />
A fronte di tale impugnativa la predetta ATI Adanti ha anche esercitato il diritto di accesso agli atti della procedura di gara, proponendo un primo ricorso incidentale, cui ne sono seguiti altri, man mano che veniva esercitato il diritto di accesso per l’acquisizione di documenti ritenuti utili.<br />
Nel frattempo l’ITALFERR aveva ricevuto un’istanza da parte dell’ATI ferrovial, per il riesame della procedura di verifica dell’anomalia, con cui si contestava la falsità di talune dichiarazioni rese dai fornitori dell’ATI Adanti e che erano state accluse nella busta di cui alla lettera “C” del bando. In data 17 gennaio 2006 la stessa ITALFERR ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica, in cui denunciava la falsità delle dichiarazioni suddette. Inoltre, ha anche richiesto chiarimenti ai quattro fornitori che avevano disconosciuto le dichiarazioni di precisazione sui preventivi resi all’ATI Adanti. Sulla base delle indicazioni ricevute la stessa ITALFERR ha ritenuto del tutto irrilevanti i documenti indiziati al fine della congruità dell’offerta.<br />
3. Il T.A.R., con la sentenza che ora si impugna, ha rigettato il ricorso incidentale proposto dall’ATI Adanti ed ha accolto il ricorso principale proposto dall’ATI Ferrovial, annullando tutti gli atti della procedura, tra cui anche l’aggiudicazione provvisoria. In particolare ha ritenuto assorbente la prima censura proposta dall’appellante principale con i motivi aggiunti in ordine alla assunta falsità di taluni documenti giustificativi dell’offerta inseriti nella busta “C”, contenente le giustificazioni dell’offerta.<br />
4. Propone ora appello l’Adanti S.p.A., riproponendo i tre motivi posti a base dell’originario ricorso incidentale, contestando sia la sentenza, laddove ha dichiarato irricevibile per tardività il secondo atto di motivi aggiunti (riproponendo i motivi di merito non esaminati), e sia l’accoglimento del primo motivo dell’appello principale originario, laddove non ha considerato che in sede di aggiudicazione provvisoria non poteva essere riconosciuto il vizio inficiante, essendo esso emerso successivamente.<br />
Deduce, infine, che il primo giudice avrebbe dovuto sospendere il giudizio in attesa della definizione del giudizio civile o penale in ordine alla dedotta falsità, essendo essa stata posta a base della decisione.<br />
5. Si sono costituite la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e la Ferrovial Agroman S.A.. Tutte le parti hanno presentato memoria.<br />
6. La causa viene trattenuta in decisione all’udienza del 12dicembre 2006 e decisa, nella camera di consiglio tenuta nella medesima data, come da dispositivo immediatamente depositato.</p>
<p align=center>
<b>MOTIVI DELLA DECISIONE</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>	1. Va preliminarmente rilevato, con riferimento al primo motivo di gravame, che né il giudizio di primo grado, né il presente giudizio vanno sospesi stante l’inesistenza di un procedimento penale volto ad accertare l’eventuale falsità della documentazione. Nel presente giudizio, rileva infatti unicamente la congruità della offerta quando la stessa è dichiarata anomala.<br />	<br />
E’ fondato il secondo motivo dell’appello proposto.<br />
1.1. Il medesimo motivo era stato presentato dall’impresa appellante in prime cure con ricorso incidentale. Sia in quella che in questa sede, la Adanti S.p.A. lamenta che dall’esame della documentazione amministrativa presentata dalla costituenda ATI Ferrovial in sede di offerta, e in particolare dall’esame della dichiarazione di intenti in ordine alla costituzione del raggruppamento in caso di aggiudicazione, è risultato che i soggetti interessati non hanno indicato le rispettive quote di partecipazione al raggruppamento medesimo, nè ciò risulta da altre dichiarazioni rese nel corso della gara.<br />
Tale motivo è stato esaminato dal Tribunale, che lo ha disatteso con la seguente motivazione: “atteso che l’obbligo di dichiarare le quote di partecipazione di ciascuna impresa al raggruppamento è limitato dal punto 17, comma 2, del bando, lex specialis della gara, al solo aggiudicatario e deve essere da questo adempiuto (comma 1) nel termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito positivo della verifica dei requisiti di cui al precedente punto 16. Non è in grado di condurre a diversa conclusione il richiamo del ricorrente incidentale alla decisione 12 ottobre 2004 n. 6586 della VI Sezione del Consiglio di Stato, atteso che essa prende in considerazione l’ipotesi in cui la specificazione delle quote di partecipazione non sia richiesta dal bando e, per tale evenienza, prevede l’automatica integrazione di questo con le prescrizioni di legge in materia. Ma non è questa la situazione che ricorre nel caso in esame atteso che il bando, con la succitata prescrizione, non solo prevede l’obbligo di specificazione, ma lo disciplina con l’indicazione del soggetto obbligato e delle modalità e dei termini a mezzo dei quali deve essere adempiuto. Il cit. punto 17, commi 2 e 1, del bando, non è stato impugnato dal ricorrente incidentale. In ogni cao esso riflette ragioni del tutto condivisibili in quanto connesse alla necessità di evitare un inutile e dispendioso aggravamento del procedimento”.<br />
1.2. Il Collegio non condivide l’assunto del primo giudice.<br />
In punto di fatto, è pacifico che la specificazione delle quote di partecipazione non è stata effettuata dall’odierna società appellata, essendosi essa limitata a dichiarare “di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi; dichiarano altresì di impegnarsi a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo con rappresentanza all’impresa Ferrovial Agroman SA capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e della mandante”. Parimenti pacifico è il fatto che l’art. 17 del bando di gara, significativamente rubricato “adempimenti preliminari alla stipula del contratto”, disciplini appunto gli adempimenti della fase contrattuale e non quelli propri della gara, come riconosce la stessa impresa appellata nella dichiarazione riportata e il primo giudice.<br />
Sicchè, il punto decisivo è quello di stabilire se il fatto che il bando preveda che in sede di stipula del contratto con l’aggiudicatario debba essere comunicata la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, escluda che tale comunicazione debba essere fatta già nella fase di gara, nonostante sussista un obbligo di legge a farlo anche in assenza di esplicita disposizione del bando, così come ritiene questo Consiglio di Stato, nella sentenza n. 6586 del 12 ottobre 2004 della Sezione V (erroneamente attribuita alla Sezione VI negli scritti difensivi e nella sentenza impugnata).<br />
Il Collegio ritiene che le prescrizioni previste per la fase, successiva, della stipulazione del contratto non escludono le prescrizioni da osservarsi nella fase precedente, nettamente distinta dalla prima. Nè si può ritenere che ciò che si prescrive per l’aggiudicatario valga per il partecipante; nè tantomeno si può ritenere che le prescrizioni della fase contrattuale colmino il vuoto, da riempirsi con le prescrizioni che vengono direttamente dalla legge primaria, del bando, laddove nulla preveda per la fase di gara. Infatti l’indicazione della quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita nella fase della qualificazione e della partecipazione alla gara obbedisce ad una logica precisa del sistema della legge, come ora si vedrà.<br />
1.3. E’ pacifico che per la fase procedimentale di gara, ossia quella che vede in competizione le varie imprese, nulla viene previsto dal bando.<br />
Pertanto trova applicazione il principio, condiviso dal collegio ed elaborato dalla sentenza n. 6526 del 2004, di sopra richiamata, laddove, chiarendosi la portata della disciplina contenuta nella legge n. 109 del 1994, ha stabilito che la legge impone alle a.t.i., costituite o costituende, di dichiarare le quote di partecipazione sempre e comunque prima dell’aggiudicazione.<br />
Le fonti del principio si rinvengono nell’art. 13, comma 5 bis, della legge n. 109 del 1994, laddove dispone che: “E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta”. Ed inoltre nell’art. 93, comma 4, del d.P.R. n. 554 del 1999, laddove dispone che: “Le imprese riunite in associazione temporanea devono eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento”.<br />
Come già chiarito da questo Consiglio di Stato, la prima norma testè richiamata, introdotta dall’art. 9 della legge n. 415 del 1998, dopo la caduta del divieto originariamente previsto di costituire associazioni temporanee e consorzi concomitanti o successivi all’aggiudicazione di gara, non prevede espressamente il momento in cui la partecipante è tenuta a dichiarare l’importo dei lavori del raggruppamento in relazione alle singole compartecipazioni, ossia se sin dall’ammissione alla gara o successivamente all’aggiudicazione. Tuttavia lascia deporre a favore della necessità della dichiarazione (e del possesso dei requisiti) sin dall’ammissione alla gara il fatto che il legislatore, nel ridisciplinare l’art. 13 richiamato, non abbia modificato il primo comma, laddove subordina la partecipazione alla procedura concursuale delle associazioni temporanee alla condizione che la mandataria e le altre imprese del raggruppamento siano già in possesso dei requisiti di qualificazione per la rispettiva quota percentuale, con ciò evidentemente riaffermando la necessità della previa indicazione delle quote di partecipazione. Infatti aver conservato tale norma anche nell’attuale sistema, dove è possibile costituire raggruppamenti, significa che il legislatore ha ritenuto necessaria la preventiva verifica dei requisiti in relazione alle singole quote di partecipazione anche nel nuovo regime.<br />
La permanenza della norma evidenzia l’intenzione del legislatore di ammettere a gara i soli raggruppamenti che siano o che dimostrino di essere già in possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa secondo le relative percentuali e prima dell’aggiudicazione. Nè sono estranee alla interpretazione che qui si conferma le regole di trasparenza e pubblicità cui l’attività della stazione appaltante deve essere informata, e in particolare all’esigenza di conoscere sin dalla fase della prequalifica se i costituendi raggruppamenti siano o meno in possesso dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria.<br />
1.4. Pertanto, il Collegio ritiene che la circostanza secondo cui il bando preveda espressamente detta comunicazione in capo all’aggiudicatario non significa altro che dare la possibilità al contraente pubblico di verificare che in sede di esecuzione dei lavori siano rispettati gli apporti di ciascuno, già evidenziati per essere ammessi alla gara.<br />
1.5. Dalle considerazioni svolte consegue che la mancata indicazione delle quote di partecipazione, rilevabile immediatamente dagli atti di gara, avrebbe dovuto comportare l’esclusione dell’appellata da parte della commissione di gara.<br />
1.6. In conclusione l’appello va accolto e la sentenza va riformata nel senso che l’appello incidentale andava accolto e il ricorso principale andava dichiarato improcedibile. La riforma integrale della sentenza comporta la riemersione, tranne che per quanto statuito nella presente decisione, del potere rinnovatorio dell’amministrazione, esercitabile secondo l’ordinamento giuridico.<br />
1.7. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.</p>
<p align=center>
<b>P.Q.M.</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso incidentale di primo grado, dichiarando improcedibile il ricorso principale.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 12 dicembre 2006 con l’intervento dei signori:</p>
<p>Claudio Varrone 	&#8211;	Presidente<br />	<br />
Sabino Luce		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
G.Paolo Cirillo	&#8211;	Consigliere, est.<br />	<br />
Giuseppe Romeo	&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Giuseppe Minicone	&#8211;	Consigliere																																																																																											</p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il 1.03.2007<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-1-3-2007-n-1001/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2007 n.1001</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2005 n.1001</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-4-2-2005-n-1001/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-4-2-2005-n-1001/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-4-2-2005-n-1001/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2005 n.1001</a></p>
<p>Pres. GIULIA, Est. COGLIANI sulla giurisdizione del G.A. anche in materia di concorsi interni 1 Giurisdizione e competenza – Controversie di lavoro anteriori alla trasformazione degli enti pubblici in enti economici, o in società di diritto privato – Disciplina ex L. 432/94 – Trasformazioni degli enti anteriore all’entrata in vigore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-4-2-2005-n-1001/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2005 n.1001</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-4-2-2005-n-1001/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2005 n.1001</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. GIULIA, Est. COGLIANI</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del G.A. anche in materia di concorsi interni</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1 Giurisdizione e competenza – Controversie di lavoro anteriori alla trasformazione degli enti pubblici in enti economici, o in società di diritto privato – Disciplina ex L. 432/94 – Trasformazioni degli enti anteriore all’entrata in vigore della legge &#8211; Giurisdizione del G.A. – Non sussiste – Motivi – E’ disciplina  applicabile solo alle trasformazioni successive alla sua entrata in vigore</p>
<p>2 Giurisdizione e competenza – Concorsi interni alla P.A.- Giurisdizione del G.A. – Sussiste &#8211; Motivi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1 Ha carattere transitorio la disciplina introdotta dalla disposizione di cui all’art. 1 del D.L. 6/5/1994, n. 269, convertito in legge 4/7/1994, n. 432 secondo cui permangono nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo le controversie, relative a questioni di lavoro insorte prima della trasformazione degli enti pubblici in enti economici, o in società di diritto privato, essendo applicabile solo alle trasformazioni successive all’entrata in vigore della stessa.</p>
<p>2 Sussiste giurisdizione del G.A. in materia di concorsi interni alla P.A. costituendo anche questi un pubblico concorso, ai quali, di norma, deve essere consentita anche la partecipazione di candidati esterni.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
(Sezione Seconda bis)</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. Reg. Gen. 10495 del 1996 proposto da,<br />
<b>Carvelli Giuseppe Antonio</b>, <b>Gaetani Roberto</b>, <b>Pace Maria Vittoria</b> rappresentati e difesi dall’avv. Lorenzo di Bacco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, v. Piramide Cestia n. 1/C, per delega a margine dell’atto introduttivo;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>l’<b>Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni </b>e <b>l’Ente Poste Italiane</b>, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici domiciliano in Roma, Via dei Portoghesi n.12;<br />
<b>Poste Ialiane s.p.a.</b>, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Fiorillo ed elettivamente  domiciliato presso lo stesso in Roma, v. Plinio 21;</p>
<p><b>PER IL RICONOSCIMENTO<br /></b><br />
del diritto dei ricorrenti alla decorrenza retroattiva della loro immissione in ruolo agli effetti giuridici nonché economici, con conseguente condanna dell’Ente Poste Italiane, subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi all’Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni, al pagamento degli emolumenti arretrati con rivalutazione ed interessi, e riconoscimento del loro diritto alla ricostruzione della posizione previdenziale ed assicurativa, nonché</p>
<p><b>PER L’ANNULLAMENTO<br /></b><br />
di ogni contrario provvedimento, ove occorra, inclusi i singoli atti di assunzione ed il presupposto D.M., non conosciuto, nella parte in cui la decorrenza giuridica è fissata al 1.7 1990 e quella economica alla data di assunzione in servizio successivamente intervenuta.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione  in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla camera di consiglio del 13.1. 2005 la Primo Ref. Solveig Cogliani;<br />
Uditi, altresì, i procuratori delle parti come da verbale d’udienza;</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con il ricorso in trattazione, i  ricorrenti esponevano:<br />
&#8211;	che sono risultati idonei in un concorso riservato al personale precario bandito dall’Amministrazione postale per l’assunzione nella qualifica di operatore specializzato di esercizio per la Provincia di Roma e che, in quanto tali, sono stati assunti in applicazione dell’art. 1 della legge 25/10/1989 n. 355, il quale dispone che detta assunzione avvenga secondo l’ordine di graduatoria del suddetto concorso, assunzione posta in essere con decorrenza giuridica 1.7.1990 ed economica dall’assunzione in servizio;<br />	<br />
&#8211;	che sulla base di specifico contenzioso giudiziario alcuni colleghi hanno ottenuto il riconoscimento della decorrenza retroattiva giuridica ed economica della loro assunzione.<br />	<br />
Ciò esposto, i ricorrenti, chiedono il riconoscimento del medesimo diritto alla decorrenza retroattiva giuridica ed economica della propria assunzione, previo annullamento in parte qua del relativo atto di nomina.<br />
Erano, pertanto, dedotti i seguenti profili di illegittimità:<br />
Violazione di legge- Violazione dei principi generali.<br />
Eccesso di potere per violazione del giudicato, illogicità ed ingiustizia.<br />
Si costituiva  per resistere l’ Amministrazione intimata e la Società ente poste. <br />
La causa è stata quindi chiamata e posta in decisione all’udienza pubblica del 13 gennaio 2005.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso è volto ad ottenere la declaratoria del diritto dei ricorrenti alla decorrenza retroattiva- giuridica ed economica- della propria assunzione, previo annullamento in parte qua del relativo atto di nomina.<br />
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione di questo Tribunale, come, su questione analoga, questo Collegio ha già avuto modo di pronunziarsi specificamente (sul ricorso 18137-94).<br />
Con riferimento all’Ente intimato, infatti, questa stessa Sezione ha più volte affermato (cfr. ex multis sentenze 19.2.2003 nn. 1303 e 1305, nonché per una fattispecie sostanzialmente identica 1.3.2000 n. 1400) che tutte le questioni di lavoro, proposte da dipendenti dall’Amministrazione Postale, sono state devolute al Giudice del lavoro, dopo la costituzione dell’Ente Poste Italiane, espressamente qualificato come ente pubblico economico dell’art. 1 del D.L. 1/12/1993, n. 487, convertito in legge 29/01/1994, n. 71, con ricognizione della natura privatistica del rapporto di lavoro dei dipendenti – e immediata devoluzione al Giudice Ordinario delle relative controversie- a norma del successivo art. 10 del medesimo D.L.<br />
In particolare, è pacifico in giurisprudenza che sussista la giurisdizione del predetto Giudice Ordinario per tutti i provvedimenti adottati- nella materia di cui trattasi- dopo il 31/12/1993, data in cui è avvenuta la trasformazione dell’ex amministrazione postale in ente pubblico economico, ai sensi del citato art. 1 D.L. 487/93 (cfr., in tal senso, fra le tante, Tar. Lazio, sez. II, 3/02/1998, n. 139; Tar Lombardia, Milano, Sez. I, 16/06/1994, n. 601; Tar Sicilia, Catania, 5/05/1997, n. 672; Tar Calabria, Catanzaro, 4/12/1996, n. 871).<br />
Anche per i provvedimenti anteriori al 31/12/1993, come per l’accertamento di un diritto maturato nell’ambito della disciplina previgente, comunque, la giurisdizione di questo Tribunale non può che essere esclusa, quando la relativa domanda giudiziale risulti proposta oltre il termine, che segna il passaggio della cognizione sulla materia ad una Giudice diverso (cfr. art. 5 c.p.c., nel testo introdotto dall’art. 2 L. 26/11/1990, n. 353, nonché per il principio, Cass. SS.UU. n. 5792/92 cit.; Cass 16/07/1981, n. 4623; Cass. 11/05/1984, n. 2874; Cass. 23/08/1990, n. 8573; Pretura di Firenze 9/04/1994; contra per la materia in questione- ma per fattispecie valutate antecedentemente a pronunce di opposto segno della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, più avanti citate- Tar. Abruzzo, Pescara, 3/02/1995, n. 100; Tar Lombardia, Milano, sez. III, 27/08/1996, n. 1326).<br />
Non induce a diverse conclusioni la disposizione, introdotta dall’art. 1 del D.L. 6/5/1994, n. 269, convertito in legge 4/07/1994, n. 432, secondo cui permangono nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo le controversie, relative a questioni di lavoro insorte prima della trasformazione degli enti pubblici in enti economici, o in società di diritto privato: deve ritenersi, infatti, che la nuova disposizione detti una disciplina transitoria, applicabile solo alle trasformazioni successive all’entrata in vigore della medesima.<br />
In presenza, dunque, di un provvedimento ritenuto lesivo dalla sfera giuridica del dipendente, ove l’atto sia stato emanato dopo il 31/12/1993, ovvero quando, comunque, dopo tale data risulti incardinato il giudizio (con le conseguenze, di cui al citato art. 5 c.p.c.)- qualora l’Ente di riferimento abbia operato la propria trasformazione in soggetto privato prima dell’emanazioni della citata legge n. 432/94 &#8211; deve considerarsi sussistente la giurisdizione del Giudice ordinario, pur riguardando la controversia i trattamenti di natura pubblicistica, sia economici che giuridici, antecedenti alla stipulazione del nuovo contratto collettivo di lavoro fra l’Ente Poste Italiane (ora Poste Italiane s.p.a.) ed i propri dipendenti (cfr. in senso lato, per il principio, Cass. SS.UU. civili 15/05/1992, n. 5792; Cass. 16/07/1981, nn. 4623 e 4624; Corte Costituzionale 10/12/1981m n. 185 nonché- specificamente in rapporto con l’Ente Poste, per la problematica in esame- Cass. SS.UU. 10/08/1996, n. 7406; 5/09/1997, n. 8587 e 24/09/1997 n. 9381).<br />
Non modifica i termini della questione il testo letterale del già citato art. 10 D.L. 1/12/1993, n. 487 (convertito con modificazioni in L. 31/01/1994, n. 71), in base al quale “sono devolute all’Autorità Giudiziaria ordinaria” le controversie “concernenti il rapporto di lavoro di diritto privato con l’Ente Poste Italiane”, la norma, infatti, interviene dopo la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, ai sensi del D.L.gs. 3/02/1993, n. 29 (cfr. artt. 2, comma 2 e 72), e non può che riferirsi ai giudizi di qualsiasi natura- impugnatori o di accertamento – incardinati nei confronti dell’Ente Poste dopo l’istituzione di quest’ultimo, indipendentemente dalla disciplina ancora pubblicistica del rapporto di lavoro, in concreto controverso (cfr. per il principio, in fattispecie diverse, Cass. Sez. Un. 21/01/1994, n. 548; Cass. 23/08/1990, n. 8573; Corte dei Conti, sez. contr. Stato, 7/06/1993, n. 91).<br />
Le considerazioni sopra esposte non mutano in rapporto alla peculiare natura della controversia, concernente un concorso interno.<br />
La materia dei concorsi pubblici, in effetti, risulta diversamente disciplinata – anche dopo il passaggio alla cognizione del Giudice Ordinario dell’intero comparto dell’ex pubblico impiego – dall’art. 68, comma 4, del D.Lgs. n. 29 del 3.2.1993 nel testo sostituito dall’art 29 D.Lgs. n. 80 del 31.3.1998, che conserva al Giudice Amministrativo le “controversie in materia di procedure concorsuali, per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”.<br />
In rapporto a quest’ultima normativa, parte della giurisprudenza ha escluso la giurisdizione del predetto Giudice Amministrativo per i concorsi interni, in quanto, finalizzati alla progressione in carriera di soggetti, che sono già dipendenti di una certa amministrazione e ricercano soltanto una modificazione del rapporto di lavoro in atto (cfr. in tal senso TAR Marche, Pescara, 11.5.2001, n. 431; TAR Puglia, Bari, 10.2.2001, n. 295; TAR Basilicata, 21.6.2000, n. 373; Cass. SS.UU., 11.6.2001, n. 7859; contra: TAR Lazio, Roma, sez. II, 9.5.2001, n. 4005 e 8.11.2000, n. 9047; TAR Puglia, Lecce, 17.1.2000, n. 26 e 24.11.2000, n. 3681; TAR Campania, Napoli, 31.8.2000, n. 3336, nonché – per particolari fattispecie – Corte. Cost., ordinanza n. 2 del 4.1.2001).<br />
Tale orientamento giurisprudenziale favorevole alla giurisdizione del giudice ordinario, però, che come si è visto non era univoco, ha poi avuto una rimeditazione da parte del giudice della giurisdizione (cfr. Cass.SS.UU. 15.10.2003 n. 15403), al quale ha prontamente aderito il Consiglio di Stato (cfr. decisione 10.12.2003 n. 8143). In particolare, la Suprema Corte ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo anche in materia di concorsi interni, nella considerazione che anche questi costituiscono, in definitiva, un pubblico concorso, ai quali, di norma, alla luce dell’orientamento della Corte Costituzionale (v. sentenza n. 2 del 2001) deve essere consentita anche la partecipazione di candidati esterni.<br />
Il dibattito interpretativo sopra accennato e le conclusioni alle quali, da ultimo, è pervenuto il giudice della giurisdizione, tuttavia, non hanno rilevanza nella fattispecie in esame, atteso che la richiamata disciplina legislativa sulla giurisdizione dei concorsi pubblici (ora confluita nel  comma 4 dell&#8217;art. 63 d.lgv. 30.3.2001 n. 165), sulla quale si è concentrato il richiamato dibattito giurisprudenziale, non è, comunque,  applicabile nella controversia de qua, riguardando la richiamata disciplina legislativa unicamente le amministrazioni pubbliche indicate nell’art. 1, comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 29/1993, tra le quali non sono ricompresi gli enti pubblici economici, quale è (o meglio era, attesa la sua attuale soggettività giuridica di società per azioni) l’Ente Poste Italiane, per l’espressa qualificazione contenuta nell’art. 1 del D.L. 1 dicembre 1993 n. 487, convertito con legge 29 gennaio 1994 n. 71.<br />
Nella fattispecie in esame, l’accertamento dedotto in giudizio concerne appunto diritti che si assumono maturati nel periodo antecedente alla trasformazione dell’Amministrazione delle Poste in ente pubblico economico, trasformazione operante dalla data di efficacia dei decreti di nomina (emanati con D.P.R. 23/12/1993, pubblicato sulla G.U. del 31/12/1993) degli organi dell’ente stesso.<br />
Il ricorso tuttavia risulta depositato in data 23.7.1996, quando già- indipendentemente dalla natura del pregresso rapporto e della regolamentazione pubblicistica del medesimo- era affermata in materia la giurisdizione del giudice ordinario, non incisa, come in precedenza ricordato, dal successivo D.L. 6/05/1994 n. 269 come convertito nella legge 4/07/1994, n. 432 (art. 1) e dal comma 4 dell&#8217;art. 63 d.lgv. 30.3.2001 n. 165.<br />
In conclusione e per quanto sopra argomentato il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione di questo adito tribunale.<br />
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi onorari e competenze.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda Bis, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />
Spese, onorari e competenze, compensati.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 13.1.2005.</p>
<p>Patrizio GIULIA		Presidente<br />	<br />
Renzo CONTI		Consigliere,<br />	<br />
Solveig Cogliani              Primo Referendario, estensore.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-4-2-2005-n-1001/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2005 n.1001</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
