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	<title>10005 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2004 n.10005</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-8-7-2004-n-10005/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-8-7-2004-n-10005/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2004 n.10005</a></p>
<p>Pres. Carlo d’Alessandro, Est. Federica Tondin Ernesto Mazzella (Avv. Bruno Molinaro ) contro Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avvocatura distrettuale dello Stato), Guardia di Finanza, Comando Interregionale dell’Italia Meridionale (Avv. Giuseppe Di Sirio), Guardia di Finanza, Comando Regionale della Campania (Avv. Giuseppe Di Sirio) sulla dichiarazione di rinuncia agli atti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-8-7-2004-n-10005/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2004 n.10005</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-8-7-2004-n-10005/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2004 n.10005</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carlo d’Alessandro, Est. Federica Tondin<br /> Ernesto Mazzella (Avv. Bruno Molinaro ) contro Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avvocatura distrettuale dello Stato), Guardia di Finanza, Comando Interregionale dell’Italia Meridionale (Avv. Giuseppe Di Sirio), Guardia di Finanza, Comando Regionale della Campania (Avv. Giuseppe Di Sirio)</span></p>
<hr />
<p>sulla dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimento amministrativo – Rinuncia agli atti del giudizio – Deve essere notificata alla controparte – Ex art. 46 del r.d. 17/8/1907 n. 642 – Eccezioni – Rinuncia fatta oralmente in udienza – Insussistenza dei requisiti formali tassativamente previsti – Nel caso di deposito della rinuncia in udienza</span></span></span></p>
<hr />
<p>La dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio è sottoposta a requisiti formali tassativamente previsti dall’art. 46 r.d. 17 agosto 1907 n. 642. In particolare al terzo comma del citato articolo si specifica che la rinunzia deve essere notificata alla controparte eccetto nel caso in cui sia fatta oralmente in udienza. Pertanto la rinuncia sottoscritta sia dalla parte che dal difensore ma soltanto depositata in segreteria e non notificata a controparte non può valere come rinuncia al giudizio in senso proprio. Di conseguenza la rinuncia irrituale al ricorso deve essere interpretata come ammissione e conferma di una sopravvenuta carenza di interesse all’ulteriore prosecuzione del giudizio, sicché il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo per la Campania,<br />
Napoli, V Sezione</b></p>
<p>composto dai signori magistrati:<br />
Carlo d’Alessandro,			Presidente;<br />
Ugo De Maio, 	  			Componente;<br />
Federica Tondin,			Componente rel.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1974/2004, proposto da</p>
<p><b>Ernesto Mazzella</b>, rappresentato e difeso dall’avvocato Bruno Molinaro, da intendersi domiciliato ai fini del presente giudizio presso la Segreteria del T.a.r.;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>&#8211;	<b>Ministero dell’Economia e delle Finanze</b>, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Di Sirio, dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso cui domicilia in Napoli alla via A. Diaz n. 11;																																																																																												</p>
<p>&#8211;	<b>Guardia di Finanza, Comando Interregionale dell’Italia Meridionale</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Di Sirio, dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso cui domicilia in Napoli alla via A. Diaz n. 11;																																																																																												</p>
<p>&#8211;	<b>Guardia di Finanza, Comando Regionale della Campania</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Di Sirio, dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso cui domicilia in Napoli alla via A. Diaz n. 11;																																																																																												</p>
<p>per l’annullamento<br />
a) del diniego di accesso agli atti opposto dal Comando Interregionale dell’Italia Meridionale della Guardia di Finanza con determina del 23/12/2003 n. 28490, con la quale non è stata accolta la domanda formulata dal ricorrente in data 1/12/2003, assunta al prot. n. 10036/P del Comando Tenenza di Ischia, volta al conseguimento di “copia della documentazione sulla scorta della quale gli uffici, già alla data del 31 luglio 2003, di redazione del foglio n. 17064/1254 da parte del Comando Interregionale dell’Italia Meridionale, erano a conoscenza del coinvolgimento dell’istante in un procedimento penale attivato su iniziativa della Procura della Repubblica di Napoli”<br />
b) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, comunque lesivo della posizione giuridica del ricorrente;</p>
<p>e per l’accertamento<br />
del diritto del ricorrente di accedere agli atti richiesti con l’istanza di cui al punto a) che precede;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Vista la memoria di costituzione delle amministrazioni resistenti;<br />
Visti tutti gli atti del giudizio;<br />
Alla camera di consiglio del 20/5/2004, relatore la dott.ssa Tondin<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorrente, maresciallo aiutante della Guardia di Finanza,  espone di aver ricevuto, in data 14/10/2003, dal Comando Tenenza di Ischia una richiesta di chiarimenti in merito alla mancata comunicazione alla superiore gerarchica del proprio coinvolgimento in un procedimento penale pendente presso la Procura di Napoli. Egli aggiunge di aver avuto formale conoscenza dell’esistenza del procedimento penale in questione solo alcuni giorni dopo, e cioè il 21/10/2003, e di aver perciò inoltrato alla propria amministrazione un’istanza con cui chiedeva di prendere visione degli atti presupposti dai quali il Comando aveva appreso, prima del diretto interessato, dell’esistenza del procedimento.<br />
La richiesta è stata evasa in data 20/11/2003 mediante estrazione di copia degli atti nn. 46290/P del l5/8/ 2003 e 56035/P del 13/8/2003  che rimandavano alla nota del Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale n. 17064/1254 del 31/7/2003, del seguente tenore: “Risulta allo scrivente che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli (P.M. dott. Santulli) procede nei confronti dell’ispettore in oggetto indicato a seguito di denuncia presentata da tale Iovine Michele da Ischia. Nei confronti dello stesso denunciante il M.A. Mazzella avrebbe, a sua volta, sporto controdenuncia”.<br />
Con ulteriore istanza dell’1/12/2003 il ricorrente chiese quindi, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990, di ottenere copia della “ulteriore documentazione sulla scorta della quale, già alla data del 31/7/2003…il Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale era a conoscenza del coinvolgimento dell’istante in un procedimento penale”. Il Comandante Interregionale, con la nota impugnata, respinse l’istanza perché la documentazione richiesta non risultava agli atti, in quanto inesistente, e comunque perché gli atti richiesti, qualora esistenti, sarebbero stati sottratti all’accesso ai sensi dell’art 4, comma 1 lett. F, del D.M. 603/1996.<br />
Avverso tale provvedimento il sig. Mazzella  ricorre per i seguenti motivi di diritto: violazione degli artt. 3,7, 22 e ss. Della legge 241/19990; eccesso di potere per difetto di motivazione; manifesta contraddittorietà; violazione e falsa applicazione dell’art 4, comma 1 lett. F, del D.M. 23/10/1996 n. 603; violazione dell’art 329 c.p.p.<br />
2. Si cono costituite in giudizio le amministrazioni intimate, chiedendo il rigetto del ricorso.<br />
3. Con atto depositato l’11/5/2004 il ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso.<br />
4. Nella camera di Consiglio del 20/5/2004 il ricorso è stato discusso e quindi trattenuto in decisione<br />
5. Va preliminarmente rilevata l’irritualità della dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio depositata l’11/5/2004. Infatti, l’art 46 del r.d. 17 agosto 1907 n. 642, dopo aver stabilito che “in qualunque stadio della controversia si può rinunciare al ricorso mediante dichiarazione sottoscritta dalla parte o dall’avvocato, munito di mandato speciale e depositato nella segreteria, o mediante dichiarazione verbale, di cui è steso processo”, specifica, al  terzo comma che “la rinunzia deve essere notificata alla controparte, eccetto il caso in cui sia fatta oralmente in udienza”.<br />
Nel caso di specie la “rinunzia”, sottoscritta sia dalla parte che dal difensore, non è stata notificata alle controparti ma soltanto depositata in segreteria, per cui, non sussistendo i requisiti formali tassativamente previsti dall’art 46 r.d. 17 agosto 1907 n. 642, tale atto non può valere come rinuncia al giudizio in senso proprio.<br />Tuttavia rileva il Collegio che la rinuncia irrituale al ricorso deve essere interpretata come ammissione e conferma di una sopravvenuta carenza di interesse all’ulteriore prosecuzione del giudizio, sicché il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere <br />
Le spese vengono poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Napoli, sezione V, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.<br />
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro cinquecento (500).<br />Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli il 20/5/2004</p>
<p>Carlo d’Alessandro,              Presidente<br />
Federica Tondin,                   Referendario estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-8-7-2004-n-10005/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2004 n.10005</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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