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	<title>10002 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2004 n.10002</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-8-7-2004-n-10002/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-8-7-2004-n-10002/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2004 n.10002</a></p>
<p>Pres. Carlo D’Alessandro, Est. Federica Tondin Antonio Bove (Avv. Antonio Minichiello) contro Direttore generale p.t. dell’Azienda Sanitaria locale di Napoli (n.c.) sugli effetti del giudicato amministrativo eccedenti il mero annullamento dell&#8217;atto impugnato 1. Giustizia amministrativa – Esecuzione del giudicato &#8211; Effetto eccedente il mero annullamento dell’atto impugnato – Costituzione di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-8-7-2004-n-10002/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2004 n.10002</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-8-7-2004-n-10002/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2004 n.10002</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carlo D’Alessandro, Est. Federica Tondin<br /> Antonio Bove (Avv. Antonio Minichiello) contro Direttore generale p.t. dell’Azienda Sanitaria locale di Napoli (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sugli effetti del giudicato amministrativo eccedenti il mero annullamento dell&#8217;atto impugnato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Esecuzione del giudicato &#8211; Effetto eccedente il mero annullamento dell’atto impugnato – Costituzione di un vincolo conformativo per le successive determinazioni dell’amministrazione – Giudizio di ottemperanza – Ruolo – Effettiva soddisfazione della pretesa.</p>
<p>2. Valutabilità del servizio prestato presso l’I.N.P.S. –  Riconoscimento – Ai fini del beneficio dell’indennità medico-specialistica e di dirigenza medica –Ulteriore inadempimento all’esecuzione del giudicato – Nomina di un funzionario da parte del Dirigente preposto all’Area Assistenza Sanitaria – In qualità di commissario ad acta.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Costituisce principio ormai consolidato l’orientamento che assegna  al giudicato amministrativo un effetto eccedente il mero annullamento dell&#8217;atto impugnato e contraddistinto, oltre che dal ripristino dello status quo ante, dalla costituzione di un vincolo conformativo per le successive determinazioni dell&#8217;amministrazione, in aderenza alle statuizioni rese sulla pretesa sostanziale dedotta in giudizio. (1)<br />
Ne consegue che, il ruolo del giudizio di ottemperanza si attua ben oltre i confini del giudizio demolitorio classico e mira al conseguimento dell&#8217;effettiva soddisfazione della pretesa.</p>
<p>2. Ai fini del riconoscimento del beneficio dell’indennità medico-specialistica e di dirigenza medica è incontrovertibile la piena valutabilità del servizio prestato presso l’INPS. Pertanto in un ricorso per ottemperanza in caso di ulteriore inadempimento dell’amministrazione all’esecuzione delle operazioni necessarie a dare esecuzione alla sentenza ormai passata in giudicato, provvederà in qualità di commissario ad acta un funzionario nominato dal Dirigente preposto all’Area Assistenza Sanitaria della Regione Campania su sollecitazione del ricorrente.<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) v., ex plurimis, Cons. Stato, sez. V, 6 febbraio 1999, n.134; id. 16 ottobre 1997, n.1145; id., Sez. IV, 10 aprile 1998, n.565).<br />
Sul punto il Consiglio di Stato ha specificato che “L&#8217;amministrazione, che, a seguito del giudicato, rinnovi le sue determinazioni, deve in primo luogo uniformarsi alle indicazioni rese dal giudice e condizionare la propria valutazione ai limiti di rilevanza sostanziale della posizione soggettiva consolidata nella sentenza. In secondo luogo deve diligentemente prendere in esame la situazione controversa nella sua complessiva estensione, valutando non solo i profili oggetto della decisione giudiziale di annullamento, ma anche quegli altri che possano essere comunque rilevanti per provvedere definitivamente sull&#8217;oggetto della pretesa. Tuttavia, la portata del giudicato e le concrete determinazioni del giudice condizionano e limitano l&#8217;effetto conformativo: il vincolo sostanziale per i successivi segmenti dell&#8217;azione amministrazione è comunque segnato dalle valutazioni che il giudicato stesso contiene e dai profili di tutela che il giudice ha ritenuto di accordare al ricorrente” (Consiglio di Stato, Sezione V, 13/3/2000 n. 1328).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sugli effetti del giudicato amministrativo eccedenti il mero annullamento dell’atto impugnato</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA,<br />
NAPOLI, V SEZIONE,</b></p>
<p>composto dai signori:Carlo d’Alessandro,                      Presidente;<br />
Ugo De Maio,	                           Consigliere;<br />
Federica Tondin,                           Referendario, estensore<br />
 ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 5203 del 2004 R.g., proposto da</p>
<p><b>Antonio Bove</b>, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Minichiello e presso lo stesso domiciliato in Napoli, Corso Umberto I, n. 132</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Direttore generale p.t. dell’Azienda Sanitaria Locale di Napoli 1</b>, in qualità di commissario liquidatore della soppressa u.s.l. n. 40, non costituita in giudizio</p>
<p>per l’esecuzione<br />
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2970 emessa dal Tribunale amministrativo per la Campania, Napoli, V Sezione, il 27/6/2001</p>
<p>Visto il ricorso e i relativi allegati nonché gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla Camera di consiglio del 20 maggio 2004 la dott.ssa Federica Tondin; uditi altresì i difensori come da verbale d’udienza.</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorrente presta servizio presso l’Azienda Ospedaliera Cardarelli dal 1° marzo 1991 ed, in precedenza, aveva prestato servizio con la qualifica di assistente medico-legale presso l’I.N.P.S. dal 20/12/1985 al 28/2/1991.<br />
Egli espone di aver chiesto nel giugno 1992 il riconoscimento dell’indennità medico-specialistica e di dirigenza medica, spettante ai medici inquadrati nella qualifica iniziale con almeno 5 anni di anzianità, sul presupposto della valutabilità a tali fini del servizio prestato presso l’I.N.P.S.<br />
La u.s.l. 40 rigettò l’istanza ed egli propose ricorso, deciso con sentenza n. 104 del 13 marzo 1995 dalla III Sezione del T.a.r. Campania, che annullò l’atto negativo, riconoscendo “la piena valutabilità ai fini del conseguimento del beneficio economico di cui all’art 117 del d.P.R. 384/1990, della carriera svolta dal medico (poi transitato nel S.S.N.) nel ruolo sanitario dell’ente previdenziale &#8230; salvi gli ulteriori accertamenti rimessi alla valutazione dell’amministrazione in ordine alla spettanza dell’indennità in questione, rispetto ai diversi profili richiesti” dalla norma citata.<br />
Con nuovo atto del marzo 1996 egli reiterò l’istanza nei confronti dell’azienda ospedaliera Cardarelli (succeduta all’u.s.l. 40), ottenendo un nuovo rigetto.<br />
Avverso tale atto propose nuovo ricorso giurisdizionale, deciso con la sentenza n. 2970/2001, oggetto del presente giudizio.<br />
Tale sentenza, ormai passata in giudicato, annullò l’atto reiettivo, per violazione del giudicato, e statuì l’obbligo per l’amministrazione di attenersi al disposto della sentenza n. 104 del 13 marzo 1995, e, quindi, di valutare ai fini del riconoscimento del beneficio economico di cui all’art 117 del d.P.R. 384/1990 il servizio prestato presso l’I.N.P.S. e di verificare la sussistenza delle altre condizioni previste dall’articolo citato per la attribuzione dell’indennità.<br />
Denuncia il ricorrente che, nonostante la notifica dell’atto di diffida prescritto dall’articolo 90, comma 2, del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, l’amministrazione non ha fatto fronte ai suoi obblighi, limitandosi a calcolare l’indennità dovuta senza corrisponderla, e ciò nonostante l’avvenuta notifica del provvedimento adottato sul punto dall’azienda Ospedaliera Cardarelli alla gestione liquidatoria della u.s.l. n. 40; chiede pertanto che il Tribunale adotti le misure necessarie a garantire il puntuale soddisfacimento dei suoi diritti.</p>
<p>2. La gestione liquidatoria della u.s.l. n. 40 non si è costituita.</p>
<p>3. Il ricorso è fondato, non avendo l’amministrazione – cui è stata inviata la comunicazione prescritta dall’articolo 91, comma 2 del citato r.d. n. 642 – fornito alcun elemento ostativo all’accoglimento della domanda.<br />
Occorre peraltro rilevare che se è vero che la che la sentenza n. 2970/2001 è sentenza di annullamento (come, del resto, la precedente n. 104), è anche vero che nella sua parte motiva si indicano chiaramente i criteri che deve seguire l’amministrazione  nel riesaminare l’istanza del ricorrente. D’altronde, gli stessi criteri erano già dettati nella sentenza n. 104/1995, pronunciata nei confronti dell’u.s.l. n. 40.<br />
Al riguardo il Collegio aderisce all&#8217;ormai consolidato principio che assegna al giudicato amministrativo un effetto eccedente il mero annullamento dell&#8217;atto impugnato e contraddistinto, oltre che dal ripristino dello status quo ante, dalla costituzione di un vincolo conformativo per le successive determinazioni dell&#8217;amministrazione, in aderenza alle statuizioni rese sulla pretesa sostanziale dedotta in giudizio. Il ruolo del giudizio di ottemperanza, dunque, si attua ben oltre i confini del giudizio demolitorio classico e mira al conseguimento dell&#8217;effettiva soddisfazione della pretesa (v., ex plurimis, Cons. Stato, sez. V, 6 febbraio 1999, n.134; id. 16 ottobre 1997, n.1145; id., Sez. IV, 10 aprile 1998, n.565). Sul punto il Consiglio di Stato ha specificato che “L&#8217;amministrazione, che, a seguito del giudicato, rinnovi le sue determinazioni, deve in primo luogo uniformarsi alle indicazioni rese dal giudice e condizionare la propria valutazione ai limiti di rilevanza sostanziale della posizione soggettiva consolidata nella sentenza. In secondo luogo deve diligentemente prendere in esame la situazione controversa nella sua complessiva estensione, valutando non solo i profili oggetto della decisione giudiziale di annullamento, ma anche quegli altri che possano essere comunque rilevanti per provvedere definitivamente sull&#8217;oggetto della pretesa. Tuttavia, la portata del giudicato e le concrete determinazioni del giudice condizionano e limitano l&#8217;effetto conformativo: il vincolo sostanziale per i successivi segmenti dell&#8217;azione amministrazione è comunque segnato dalle valutazioni che il giudicato stesso contiene e dai profili di tutela che il giudice ha ritenuto di accordare al ricorrente” (Consiglio di Stato, Sezione V, 13/3/2000 n. 1328).<br />
Nel caso di specie il giudice della cognizione ha stabilito in modo incontrovertibile la valutabilità del servizio prestato presso l’I.N.P.S. ai fini del riconoscimento del beneficio dell’indennità medico- specialistica e di dirigenza medica, ed ha disposto che l’amministrazione ponesse in essere le ulteriori verifiche necessarie per l’accertamento della sussistenza degli altri requisiti richiesti dall’art 117 del d.P.R. 384/1990.<br />
Dall’accoglimento del ricorso consegue che l’amministrazione è tenuta a porre in essere, entro trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della presente sentenza, le attività necessarie a conformarsi al giudicato.<br />
In caso ulteriore inadempimento dell’amministrazione, all’esecuzione delle operazioni necessarie a dare esecuzione alla sentenza citata provvederà, in qualità di commissario ad acta, un funzionario nominato dal Dirigente preposto all’Area Assistenza Sanitaria della Regione Campania su sollecitazione del ricorrente.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Napoli, sezione V, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe ai sensi dell’art. 27 T.U. C.d.S., richiamato dall’art. 37 della legge 6-12-71, n. 1034, lo accoglie e, per l’effetto, così provvede:<br />
a) assegna alla gestione liquidatoria della u.s.l. n. 40 della Campania, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione a cura dei ricorrente, per l’adempimento degli incombenti volti alla integrale esecuzione della sentenza 2970/2001, così come precisato in motivazione;<br />
b) dispone che, allo spirare di tale termine, ove perduri l’inadempimento, all’esecuzione provveda, entro i successivi trenta giorni, in qualità di commissario ad acta, un funzionario nominato dal Dirigente preposto all’Area Assistenza Sanitaria della Regione Campania su sollecitazione del ricorrente;<br />
c) pone a carico della gestione liquidatoria della u.s.l. n. 40 della Campania il compenso del commissario ad acta che sarà liquidato con successivo provvedimento;<br />
d) compensa le spese di giudizio<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli il 20 maggio 2004.</p>
<p>Carlo d’Alessandro,              Presidente<br />
Federica Tondin,                   Referendario estensore</p>
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