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	<title>1 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sull&#8217;attivabilità d&#8217;ufficio della procedura di correzione di un errore materiale.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullattivabilita-dufficio-della-procedura-di-correzione-di-un-errore-materiale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2023 13:20:52 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullattivabilita-dufficio-della-procedura-di-correzione-di-un-errore-materiale/">Sull&#8217;attivabilità d&#8217;ufficio della procedura di correzione di un errore materiale.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Procedura di correzione di un errore materiale &#8211; Attivabilità d&#8217;ufficio &#8211; Istanza di parte &#8211; Non necessità. La procedura di correzione di un errore materiale può essere attivata anche d’ufficio, senza istanza di parte, trattandosi di un procedimento privo di connotati giurisdizionali e di natura</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullattivabilita-dufficio-della-procedura-di-correzione-di-un-errore-materiale/">Sull&#8217;attivabilità d&#8217;ufficio della procedura di correzione di un errore materiale.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullattivabilita-dufficio-della-procedura-di-correzione-di-un-errore-materiale/">Sull&#8217;attivabilità d&#8217;ufficio della procedura di correzione di un errore materiale.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Procedura di correzione di un errore materiale &#8211; Attivabilità d&#8217;ufficio &#8211; Istanza di parte &#8211; Non necessità.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">La procedura di correzione di un errore materiale può essere attivata anche d’ufficio, senza istanza di parte, trattandosi di un procedimento privo di connotati giurisdizionali e di natura sostanzialmente amministrativa, ed in ogni tempo (v. l’art. 391-bis, prima comma, del codice di procedura civile, applicabile anche nei giudizi innanzi al Consiglio di Stato).</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Maruotti &#8211; Est. Maruotti</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato il presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">DECRETO COLLEGIALE</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">all’esito del procedimento di correzione di un errore materiale, presente nella sentenza della Adunanza Plenaria n. 15 del 2022, che ha deciso l’appello n. 17 del 2022 del ruolo dell’Adunanza Plenaria, proposto dai signori -OMISSIS- rappresentati e difesi dagli avvocati Ennio Amodio, Giuseppe Lo Pinto e Fabio Cintioli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Fabio Cintioli in Roma, via Colonna, n. 32;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">il Ministero della giustizia, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">del Governo della Repubblica dell’India, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>,<br />
della -OMISSIS-, in persona del responsabile <i>pro tempore</i> indicato in atti, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Giovanni Albisinni e Luisa Torchia, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Luisa Torchia in Roma, viale Bruno Buozzi, n. 47;<br />
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p class="contro" style="text-align: justify;">per la correzione della sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 6 dicembre 2022;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022 il pres. Luigi Maruotti e udito l’avvocato Fabio Cintioli;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli articoli 79 e 86, comma 3, del codice del processo amministrativo, nonché l’art. 391, comma 1-bis, del codice di procedura civile;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2022;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rilevato che per mero errore materiale, dovuto a ragioni di natura informatica, nel dispositivo risulta come componente del collegio il consigliere di Stato Hadrian Simonetti, mentre in realtà ha fatto parte del collegio il consigliere di Stato Dario Simeoli, come del resto risulta anche dal relativo ruolo d’udienza;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rilevato che la procedura di correzione di un errore materiale può essere attivata anche d’ufficio, senza istanza di parte, trattandosi di un procedimento privo di connotati giurisdizionali e di natura sostanzialmente amministrativa (in termini, v. i decreti collegiali del Cons. Stato, Sez. VI, 7 febbraio 2017, n. 533; Sez. IV, n. 2358 del 2004), ed in ogni tempo (v. l’art. 391-bis, prima comma, del codice di procedura civile, applicabile anche nei giudizi innanzi al Consiglio di Stato (cfr. Sez. VI, decreto 7 febbraio 2017, n. 533, cit.);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rilevato che la sentenza dell’Adunanza Plenaria va pertanto corretta, sostituendo il nome del consigliere di Stato Hadrian Simonetti (non componente il collegio) con il nome del consigliere di Stato Dario Simeoli (effettivo componente il collegio), incaricando la Segreteria dei relativi adempimenti;</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) ordina alla Segreteria l&#8217;effettuazione delle annotazioni di cui all&#8217;art. 86, comma 3, del codice del processo amministrativo, con la sostituzione del nominativo ‘Dario Simeoli’ in luogo dell’altro ‘Hadrian Simonetti’, nel testo della sentenza n. 15 del 2022 dell’Adunanza Plenaria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità degli appellanti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Luigi Maruotti, Presidente, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Carmine Volpe, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Luciano Barra Caracciolo, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Ermanno de Francisco, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Michele Corradino, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Roberto Giovagnoli, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Andrea Pannone, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Vincenzo Neri, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Fabio Franconiero, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Massimiliano Noccelli, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Angela Rotondano, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giovanni Sabbato, Consigliere</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sugli effetti della dichiarazione di dissesto dell’ente locale.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sugli-effetti-della-dichiarazione-di-dissesto-dellente-locale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2022 10:10:06 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sugli-effetti-della-dichiarazione-di-dissesto-dellente-locale/">Sugli effetti della dichiarazione di dissesto dell’ente locale.</a></p>
<p>Enti locali – Comuni – Dichiarazione di dissesto – Effetti positivi – Condizione. La disciplina normativa sul dissesto, basata sulla creazione di una massa separata affidata alla gestione di un organo straordinario, distinto dagli organi istituzionali dell’ente locale, può produrre effetti positivi soltanto se tutte le poste passive riferibili a fatti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sugli-effetti-della-dichiarazione-di-dissesto-dellente-locale/">Sugli effetti della dichiarazione di dissesto dell’ente locale.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sugli-effetti-della-dichiarazione-di-dissesto-dellente-locale/">Sugli effetti della dichiarazione di dissesto dell’ente locale.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Enti locali – Comuni – Dichiarazione di dissesto – Effetti positivi – Condizione.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La disciplina normativa sul dissesto, basata sulla creazione di una massa separata affidata alla gestione di un organo straordinario, distinto dagli organi istituzionali dell’ente locale, può produrre effetti positivi soltanto se tutte le poste passive riferibili a fatti antecedenti al riequilibrio del bilancio dell’ente possono essere attratte alla predetta gestione, benché il relativo accertamento giurisdizionale o amministrativo sia successivo, con l’unico limite rappresentato dall’approvazione del rendiconto della gestione che segna la chiusura della Gestione Liquidatoria; dopo tale data, infatti, è evidente che non sarà più possibile imputare alcunché a tale organo, in quanto, dal punto di vista giuridico, esso ha cessato la sua esistenza.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Patroni Griffi &#8211; Est. Lotti</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 11 di A.P. del 2021, proposto da<br />
Ferdinando Emilio Abbate e Mara Manfredi, rappresentati e difesi da se medesimi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Comune di Corchiano, non costituito in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio 26 luglio 2019 n. 10043, resa tra le parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con ordinanza di rimessione all&#8217;Adunanza Plenaria 21 aprile 2021, n. 3211 è stata sottoposta la questione relativa allo stato di dissesto degli enti locali disciplinato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 5, comma 2, D.L. n. 80-2004, conv. nella L. n. 140-2004 e 252, comma 4, e 254, comma 3, d.lgs. n. 267-2000, già oggetto della precedente sentenza dell’Adunanza Plenaria 5 agosto 2020, n. 15.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La Sezione remittente ha chiesto all’Adunanza Plenaria, infatti, una rimeditazione della questione alla luce dei principi CEDU, in particolare espressi nella sentenza n. 43780/2004 del 24/9/2013 (De Luca c/o Italia), ove la CEDU ha affermato che “l&#8217;avvio della procedura di dissesto finanziario a carico di un ente locale e la nomina di un organo straordinario liquidatore, nonché il successivo d.l. n. 80/2004 che impediva i pagamenti delle somme dovute fino al riequilibrio del bilancio dell&#8217;ente, non giustificano il mancato pagamento dei debiti accertati in sede giudiziaria, poiché lesive dei principi in materia di protezione della proprietà e di accesso alla giustizia riconosciuti dalla convenzione europea dei diritti dell&#8217;uomo. Ne consegue l&#8217;obbligo per lo Stato di appartenenza di pagare le somme dovute dagli enti locali nei termini e secondo le modalità prescritte dalla convenzione”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Pertanto, secondo la Sezione remittente, potrebbe essere ripensata la disciplina normativa sul dissesto, basata sulla creazione di una massa separata affidata alla gestione di un organo straordinario, distinto dagli organi istituzionali dell’ente locale, e sul principio secondo cui tutte le poste passive riferibili a fatti antecedenti al riequilibrio del bilancio dell’ente vanno attratte alla predetta gestione, benché il relativo accertamento (giurisdizionale o amministrativo) sia successivo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Nel caso di specie, il Tribunale di Viterbo aveva emesso un decreto ingiuntivo (n. 1318 del 29 novembre 2017) nei confronti del Comune di Corchiano, per il pagamento in favore degli avvocati Mara Manfredi e Ferdinando Emilio Abbate (per la somma di €. 34.417,00, oltre agli interessi e spese di giudizio).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il suddetto decreto, non opposto e dichiarato esecutivo il 5 maggio 2018, veniva corredato di formula esecutiva il 10 maggio 2018, con successiva notifica del 23 maggio 2018.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A fronte dell’inerzia del Comune, gli interessati avevano proposto al TAR Lazio ricorso per l’ottemperanza, ex artt.112 e ss. c.p.a., con richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con sentenza 26 luglio 2019, n. 10043, qui appellata, il TAR rilevava che il Comune di Corchiano, con delibera c.c. n.10 del 19 giugno 2017 aveva dichiarato lo stato di dissesto finanziario; ai sensi dell’art.248, comma 2, d.lgs. n. 267-2000.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Pertanto, trattandosi di provvedimento giurisdizionale intervenuto dopo la dichiarazione dello stato di dissesto, ma relativo a fatti precedenti a detta dichiarazione, i relativi crediti dei privati che avevano agito in sede monitoria dovevano necessariamente essere ascritti alla gestione liquidatoria. Con la conseguenza che, dalla data della predetta dichiarazione e sino all&#8217;approvazione del rendiconto di gestione da parte dell’organo straordinario di liquidazione, non potevano essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell&#8217;Ente per i debiti che rientrano nella competenza del predetto organo straordinario, in relazione al principio della <i>par condicio</i> dei creditori, e che la tutela della concorsualità comportava l’inibitoria anche del ricorso di ottemperanza, in quanto misura coattiva di soddisfacimento individuale del creditore.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Gli appellanti hanno quindi impugnato la sentenza in questione, sostenendo l’incostituzionalità dell’art. 252, comma 4, d.lgs. n. 267-2000, nonché dell’art. 5, comma 2, d.l. n. 80-2004, convertito nella L n. 140-2004, in riferimento agli artt. 97 e 117 della Costituzione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La Sezione remittente, quindi, chiede a questa Adunanza se vi sia spazio per una diversa interpretazione di detti articoli, in modo che il loro contenuto dispositivo sia compatibile con i principi CEDU sopra evocati, in modo tale da rendere detto contenuto conforme a Costituzione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Alla Camera di Consiglio del 17 novembre 2021 la causa veniva trattenuta in decisione.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. In primo luogo, deve ricordarsi che l’art. 252, comma 4, d.lgs. n. 267-2000 stabilisce che “l’organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale norma ha subito un’integrazione ad opera dell’art. 5, comma 2, D.L. n. 80-2004 (convertito con L. n. 140-2004) che prevede che “ai fini dell&#8217;applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull&#8217;ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nella fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all’art. 256, comma 11, del medesimo Testo Unico”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Pertanto, alla luce del dettato normativo, sotto il profilo finanziario, se gli atti e fatti cui è correlato il provvedimento giurisdizionale (o amministrativo, come ha ritenuto l’Adunanza Plenaria nella sentenza n. 15-2020, valorizzando l’inequivoca locuzione “anche giurisdizionali”) sono cronologicamente ricollegabili all’arco temporale anteriore al 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, il provvedimento successivo, che determina l’insorgere del titolo di spesa (nella specie, il decreto ingiuntivo esecutivo e non opposto), deve essere imputato alla Gestione liquidatoria, purché detto provvedimento sia emanato prima dell’approvazione del rendiconto della gestione di cui all’art. 256, comma 11.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In questo caso, dunque, il debito viene imputato al bilancio della Gestione liquidatoria sotto il profilo amministrativo-contabile, privando l’ente comunale della relativa capacità giuridica (sotto il profilo civilistico) e competenza amministrativa su quel debito, che non è più ad esso imputabile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il che spiega le conseguenze in ordine alle attività esecutive che vengono temporaneamente paralizzate fino all’approvazione del rendiconto della gestione di cui all’art. 256, comma 11.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sul paino letterale, dunque, non vi è alcuno spazio ermeneutico per aderire ad una interpretazione diversa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Inoltre, deve ricordarsi, sotto il profilo teleologico, come ha già statuito questa Plenaria nella sentenza n. 15-2020, che le norme sul dissesto finanziario degli Enti Locali, contenute nel Titolo VIII, Capi II-IV del TUEL, sono preordinate al ripristino degli equilibri di bilancio degli enti locali in crisi, mediante un’apposita procedura di risanamento, delineando una netta separazione di compiti e competenze tra la gestione passata e quella corrente, a tutela della gestione corrente, che sarebbe pregiudicata se in essa confluissero debiti sostanzialmente imputabili alle precedenti gestioni amministrative (che sono state a tal punto fallimentari da determinare il dissesto dell’ente), in modo da garantire, per il futuro, la sostenibilità finanziaria del bilancio ordinario.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I soggetti della procedura di risanamento sono l’Organo straordinario di liquidazione (OSL), incaricato di provvedere al ripiano dell’indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge, e gli organi istituzionali dell’ente, chiamati ad assicurare condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria e a rimuovere le cause strutturali all’origine del dissesto (art. 245).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’OSL, quindi, ha competenza relativamente a “fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell&#8217;ipotesi di bilancio riequilibrato» (che il consiglio dell’ente locale presenta per l’approvazione al Ministro dell’interno entro il termine perentorio di 3 mesi dalla data di emanazione del decreto di nomina dell’OSL: art. 259, comma 1) e provvede a: a) la rilevazione della massa passiva, ai sensi dell’art. 254); b) l’acquisizione e la gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento, ai sensi dell’art. 255; c) la liquidazione e il pagamento della massa passiva, ai sensi dell’art. 256 (art. 252, comma 4)”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Pertanto, il principio generale è costituito dalla creazione di una massa separata affidata alla gestione di un organo straordinario, distinto dagli organi istituzionali dell’ente locale, che continui a rappresentare l’asse portante dell’intera disciplina del dissesto, nonostante le modifiche intervenute nel tempo su taluni aspetti della procedura.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Quanto alla formazione della massa passiva:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; l’OSL provvede all’accertamento della massa passiva mediante la formazione di un piano di rilevazione (art. 254, comma 1);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi: a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all’art 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato; b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell’art. 248, comma 2; c) i debiti derivanti da transazioni compiute dall’OSL in ordine a vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nelle fattispecie di cui alle precedenti lett. a) e b) (art. 254, comma 3);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; a seguito del definitivo accertamento della massa passiva e dei mezzi finanziari disponibili, e comunque entro 24 mesi dall’insediamento, l’OSL predispone il piano di estinzione delle passività, includendo le passività accertate successivamente all’esecutività del piano di rilevazione dei debiti, e lo deposita presso il Ministero dell’Interno in vista dell’approvazione da parte di quest’ultimo (art. 256, comma 6).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E’ evidente, quindi, che la disciplina normativa sul dissesto, basata sulla creazione di una massa separata affidata alla gestione di un organo straordinario, distinto dagli organi istituzionali dell’ente locale, può produrre effetti positivi soltanto se tutte le poste passive riferibili a fatti antecedenti al riequilibrio del bilancio dell’ente possono essere attratte alla predetta gestione, benché il relativo accertamento giurisdizionale o amministrativo sia successivo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con l’unico limite rappresentato, come detto, dall’approvazione del rendiconto della gestione che segna la chiusura della Gestione Liquidatoria; dopo tale data, infatti, è evidente che non sarà più possibile imputare alcunché a tale organo, in quanto, dal punto di vista giuridico, esso ha cessato la sua esistenza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Altrimenti, se i debiti accertati in via giurisdizionale posteriormente, ma riferibili a fatti antecedenti, potessero essere portati ad esecuzione direttamente nei confronti dell’Ente comunale, non solo verrebbe frustrata la stessa <i>ratio</i> e lo scopo della gestione liquidatoria, ma sarebbe pregiudicata la gestione delle funzioni ordinarie del Comune, prima che esso torni ad uno stato di riequilibrio finanziario, mettendo a rischio l’esercizio delle stesse funzioni e dei servizi fondamentali svolti dal Comune, che non potrebbe sostenere sul piano finanziario i costi di tali funzioni e servizi, essendo di fatto in uno stato di insolvenza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Tali ultimi rilievi servono anche a confutare i dubbi circa la legittimità costituzionale delle norme sullo stato di dissesto, così come evocati dalle parti appellanti e riferite nell’ordinanza di remissione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Infatti, se lo scopo delle norme sullo stato di dissesto è quello di salvaguardare le funzioni fondamentali dell’ente in stato di insolvenza, permettendogli di recuperare una situazione finanziaria di riequilibrio e, quindi, di normalità gestionale e di capienza finanziaria, che altrimenti sarebbe compromessa dai debiti sorti nel periodo precedente, è evidente che tale interesse pubblico risulta prevalente, in base ad un giudizio di bilanciamento e di razionalità, rispetto agli interessi individuali e patrimoniali dei privati ancorché accertati con provvedimenti giurisdizionali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Peraltro, la stessa Corte costituzionale, con la sentenza 21 giugno 2013, n. 154, relativa ad analoghe disposizioni per le obbligazioni rientranti nella gestione commissariale del Comune di Roma (art. 4, comma 8-bis, ultimo periodo, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, in L. 26 marzo 2010, n. 42), ha sostenuto che in una procedura concorsuale – tipica di uno stato di dissesto – una norma che ancori ad una certa data il fatto o l’atto genetico dell’obbligazione è logica e coerente, proprio a tutela dell’eguaglianza tra i creditori, mentre la circostanza che l’accertamento del credito intervenga successivamente è irrilevante ai fini dell’imputazione; e sarebbe irragionevole il contrario, giacché farebbe difetto una regola precisa per individuare i crediti imputabili alla gestione commissariale o a quella ordinaria e tutto sarebbe affidato alla casualità del momento in cui si forma il titolo esecutivo, anche all’esito di una procedura giudiziaria di durata non prevedibile (punto 7.1 del considerato in diritto).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Per quanto riguarda la giurisprudenza CEDU evocata dall’ordinanza di remissione, va premesso che tale orientamento non risulta completamente consolidato a livello di Corte dei diritti dell’uomo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Peraltro, ed in ogni caso, qualora si dubiti della corrispondenza della normativa nazionale primaria ai principi espressi dalla CEDU, si deve ricordare che l&#8217;art. 117, comma 1, Cost. comporta il dovere per il legislatore ordinario di non violare le previsioni contenute in accordi internazionali; tale previsione costituisce un rinvio mobile alla norma convenzionale di volta in volta conferente, la quale dà vita e contenuto agli obblighi internazionali, e, con essi, al parametro comunemente qualificato norma interposta, integrativa del precetto costituzionale. Le norme convenzionali, interposte tra la Costituzione e la legge ordinaria alla stregua di fonti intermedie tra leggi ordinarie e precetti costituzionali, sono dunque idonee a fungere sia da parametro di costituzionalità ex art. 117 Cost., sia (esse stesse) da oggetto del giudizio di costituzionalità; le disposizioni della CEDU (e quelle della Carta sociale europea), rimanendo pur sempre a un livello sub-costituzionale, non si sottraggono al controllo di costituzionalità, essendo evidente, sul piano logico e sistematico, che la Costituzione non può essere integrata da fonti che ne violino i valori precettivi: la costituzionalità delle norme internazionali è, quindi, una precondizione ineludibile per il funzionamento del meccanismo di interposizione plasmato dall&#8217;articolo 117 citato. Al giudice comune spetta interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale, tenendo peraltro sempre conto degli interessi costituzionalmente protetti in altri articoli della Costituzione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Pertanto, l&#8217;art. 117, comma 1, Cost. condiziona l&#8217;esercizio della potestà legislativa dello Stato e delle Regioni al rispetto degli obblighi internazionali, tra i quali rientrano quelli derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell&#8217;uomo, le cui norme (come interpretate dalla Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo) costituiscono fonte integratrice del parametro di costituzionalità introdotto dal citato comma 1 dell&#8217;art. 117 Cost. e la cui violazione da parte di una legge statale o regionale comporta l’illegittimità costituzionale della stessa, a meno che la norma della Convenzione non risulti a sua volta –a giudizio della Corte- in contrasto con una norma costituzionale (si tratta dell&#8217;operatività dei cc.dd. contro-limiti, soggetti a loro volta condizioni chiarite in dottrina come in giurisprudenza, che ne danno una lettura in senso “costruttivo” e non limitativo del diritto convenzionale).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Di conseguenza, ove si ravvisi un contrasto della legge nazionale con i parametri della CEDU, la soluzione non può essere l’applicazione diretta della stessa e l’unica strada consentita all’interprete è rimettere la questione alla Corte costituzionale perché valuti la costituzionalità della legge alla luce del parametro interposto descritto dall’art. 117, coma 1, Cost..</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. Nel caso di specie, tuttavia, non si ravvisa il contrasto con i parametri CEDU, così come prospettato nell’ordinanza di remissione, ove si insiste in particolare modo sulla circostanza che lo stato di dissesto, non essendo a priori limitato temporalmente, potrebbe, se eccessivamente protratto, comportare un’espropriazione sostanziale dei crediti dei privati, le cui azioni esecutive resterebbero paralizzate <i>sine die</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A prescindere dalla circostanza che tale dubbio afferisce ad un aspetto che attiene ad una situazione di fatto, connessa ad una mala gestione della procedura liquidatoria, deve essere osservato che il legislatore, con la descritta separazione tra la gestione liquidatoria e la gestione ordinaria dell’ente nonché con la sospensione delle azioni esecutive, ha inteso far fronte all’esigenza di assicurare massima certezza e una maggiore rapidità nella soddisfazione del ceto creditorio dell’ente locale nel rispetto dei princìpi ordinatori delle procedure concorsuali. Tali rilievi sono, peraltro, già stati esaminati dalla V Sezione di questo Consiglio con ordinanza di remissione alla Corte Costituzionale 21 luglio 2021, n. 5502.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Quindi, e in conclusione, da un lato, va rilevato che, con la separazione tra le attività finalizzate al risanamento e quelle di liquidazione della massa passiva, il dissesto ha assunto una fisionomia analoga al fallimento privatistico, il quale, come è noto, non è sottoposto a termini finali certi senza che, per questo, si sia dubitato della sua legittimità costituzionale, trattandosi peraltro di un istituto diffuso a livello comunitario. Al riguardo, si osserva che il processo di omologazione tra dissesto degli enti locali e fallimento privatistico si è poi accentuato con i successivi interventi normativi, realizzati con il d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali) e il relativo decreto correttivo (d.lgs. 11 giugno 1996, n. 336), con i quali si sono tra l’altro introdotte delle cause di prelazione dei crediti e si è previsto che l’organo straordinario di liquidazione predisponga un primo piano di rilevazione dei debiti recante l’elenco di quelli esclusi dalla massa passiva della procedura, strumentale all’erogazione del mutuo con la Cassa depositi e prestiti e il pagamento in acconto dei debiti inseriti nel piano di rilevazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Dall’altro lato, va sottolineato che sussistono, anche in costanza di Gestione liquidatoria, contributi dello Stato per il pagamento dell’indebitamento pregresso in rapporto alla popolazione dell’ente dissestato (artt. 4 e 21 d.l. n. 8-1993), e quindi esistono correttivi normativi idonei a realizzare e plasmare l’interesse dei creditori dell’Ente i cui crediti siano confluiti nella Gestione liquidatoria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Al riguardo, deve peraltro aggiungersi che l’attività contrattuale della pubblica amministrazione è stata assoggettata alla normativa sul contrasto ai ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali, di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), in particolare per effetto delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 &#8211; Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l’integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell’articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180). In tal modo, la remunerazione dei crediti attraverso gli interessi di mora ai sensi del citato d.lgs. n. 231-2002 offre una compensazione al creditore, che si contrappone al rischio che il credito venga attratto nella massa della Gestione liquidatoria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il dissesto finanziario degli enti locali si colloca quindi, in altri termini, all’interno dell’antitesi Stato-mercato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Infatti, per la copertura del disavanzo dell’ente locale e per il suo risanamento è previsto un intervento, sia pure non illimitato, dello Stato, con funzione tipica di “pagatore di ultima istanza” all’interno del sistema di finanza pubblica che da esso promana; a ciò si contrappone un regime dei debiti commerciali dell’ente locale proprio delle transazioni tra imprese, in cui non sono ordinariamente previsti interventi di sostegno pubblico contro l’insolvenza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si ricordano, peraltro, anche le misure straordinarie relative alla possibilità che l’ente locale acceda alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall’articolo 243-bis, contraddistinta dall’incapacità solo temporanea di fare fronte al servizio del debito e, al pari del dissesto finanziario, dall’intervento di risorse a carico del bilancio dello Stato, ovvero il Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all’art. 243-ter TUEL.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Alla luce delle svolte considerazioni, si ritiene che le caratteristiche del procedimento di dissesto siano espressive di un equilibrato e razionale bilanciamento, a livello normativo, con la necessità, da un lato, di ripristinare la continuità di esercizio dell’ente locale incapace di assolvere alle funzioni e i servizi indispensabili per la comunità locale, e, dall’altro lato, di tutelare i creditori.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’equilibrio così delineato sul piano della vigente normativa rende evidente e manifesto che la disciplina sullo stato di dissesto non può ritenersi contrario ad alcun parametro costituzionale, né in via diretta né attraverso il meccanismo della norma interposta ex art. 117, comma 1, Cost..</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, l’appello deve essere respinto in quanto infondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Infatti, nel ricorso in appello sulla sentenza di inottemperanza del TAR qui impugnata si deduce che “la sentenza impugnata non avrebbe potuto dichiarare l’inammissibilità del ricorso ex art. 112 c.p.a., proposto dagli istanti, in quanto il giudicato – della cui mancata esecuzione essi si dolgono – non può ritenersi rientrante nell’ambito dei crediti di pertinenza dell’Organo straordinario di liquidazione”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Come invece detto, è chiaro dal tenore letterale delle norme esaminate e dai fatti indicati nel ricorso che i crediti per i quali si agisce in sede di ottemperanza siano di pertinenza indiscutibile dell’Organo straordinario di liquidazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le spese di lite del presente grado di giudizio possono essere compensate, sussistendo giusti motivi.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Filippo Patroni Griffi, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Franco Frattini, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Luigi Maruotti, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Carmine Volpe, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Luciano Barra Caracciolo, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Marco Lipari, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Hadrian Simonetti, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Andrea Pannone, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Oberdan Forlenza, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giulio Veltri, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Fabio Franconiero, Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sugli-effetti-della-dichiarazione-di-dissesto-dellente-locale/">Sugli effetti della dichiarazione di dissesto dell’ente locale.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tribunale di S. Maria Capua Vetere &#8211; Decreto &#8211; 27/1/2021 n.1</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/tribunale-di-s-maria-capua-vetere-decreto-27-1-2021-n-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Urbano &#8211; Est. Urbano Sulla natura giuridica della comunicazione antimafia, e dell&#8217;interdittiva antimafia e sulle relative implicazioni processuali. 1-. Comunicazione antimafia &#8211; Interdittiva antimafia &#8211; Natura giuridica &#8211; Misure di prevenzione personali.   2. &#8211; Interdittiva antimafia &#8211; Natura giuridica &#8211; Misura di prevenzione personali &#8211; Conseguenze.   3.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/tribunale-di-s-maria-capua-vetere-decreto-27-1-2021-n-1/">Tribunale di S. Maria Capua Vetere &#8211; Decreto &#8211; 27/1/2021 n.1</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Urbano &#8211; Est. Urbano</span></p>
<hr />
<p>Sulla natura giuridica della comunicazione antimafia, e dell&#8217;interdittiva antimafia e sulle relative implicazioni processuali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1-. Comunicazione antimafia &#8211; Interdittiva antimafia &#8211; Natura giuridica &#8211; Misure di prevenzione personali.<br />  <br /> 2. &#8211; Interdittiva antimafia &#8211; Natura giuridica &#8211; Misura di prevenzione personali &#8211; Conseguenze.<br />  <br /> 3. &#8211; Interdittiva antimafia &#8211; Giudizio prevenzionale &#8211; Giudizio amministrativo &#8211; Rapporti.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. &#8211; Tanto la comunicazione antimafia, quanto l&#8217;interdittiva antimafia di cui all&#8217;art. 84, co. 2 e 3, del d.lgs. n. 159/2011 sono misure di prevenzione, anche se di carattere amministrativo, trattandosi di provvedimento di competenza del Prefetto. Fa, infatti, propendere per tale qualificazione di misura prevenzionale personale, in primo luogo, una considerazione di carattere sistematico, essendo entrambe inserite all&#8217;interno del c.d. Codice Antimafia e, non meno importante, il fatto che entrambe siano definite attraverso un rinvio a un articolo, il 67 del citato Codice, che declina il catalogo degli effetti dell&#8217;applicazione di una misura di prevenzione personale, e, in secondo luogo, la considerazione del criterio per individuare il giudice competente in ordine alla richiesta di applicazione della misura di cui all&#8217;art. 34-<em>bis</em>, in quanto il riferimento contenuto all&#8217;art. 34, co. 2, del d.lgs. n. 159/2011 al &#8220;Tribunale&#8221; deve essere inteso come riferito all&#8217;Ufficio menzionato al comma che precede, ossia quello che sarebbe competente ad applicare una misura di prevenzione nei confronti delle persone agevolate dall&#8217;attività  economica svolta dall&#8217;impresa destinataria delle richieste di amministrazione giudiziaria.<br />  <br /> 2. &#8211; La qualificazione giuridica dell&#8217;informativa antimafia in termini marcatamente prevenzionali, considerata anche la sostanziale sovrapponibilità  del <em>modus procedendi</em>, tanto dell&#8217;Autorità  amministrativa, che di quella giurisdizionale, non può rimanere senza conseguenze, tanto da rendere la prima del tutto impermeabile alle decisioni del Giudice Ordinario, che  poi, l&#8217;unico competente in <em>subiecta materia</em>, di qualunque natura (rigetto o accoglimento) esse siano, quando quello stesso provvedimento finisce per costituire se non l&#8217;unico ma, sicuramente, il principale tema di indagine e valutazione di quel Giudice.<br />  <br /> 3. &#8211; Non può essere condiviso l&#8217;orientamento affermato in alcune sedi di merito, secondo il quale il piano misto, retto dall&#8217;art. 34-<em>bis</em>, co. 6 e 7, consentirebbe all&#8217;impresa colpita da informazione antimafia e che l&#8217;abbia impugnata innanzi al Giudice Amministrativo, di richiedere al Tribunale della prevenzione di applicare il controllo giudiziario &#8220;fino alla conclusione di quel giudizio&#8221;. Se così fosse, infatti, verrebbe completamente meno l&#8217;autonomia tra i due giudizi, con un irragionevole arretramento di un Tribunale con competenza esclusiva <em>ratione materiae</em> e campo di azione ben più penetrante, ma soprattutto, e come diretta conseguenza, la definitività  del provvedimento interdittivo dovrebbe far caducare automaticamente il controllo giudiziario che nelle more fosse stato eventualmente disposto, non potendosi più giustificare, normativamente, un perdurare della sospensione degli effetti dell&#8217;interdittiva validata dal Giudice funzionalmente competente a valutarne la legittimità . Epperò, se appare coerente con il sistema una totale autonomia del giudizio prevenzionale rispetto a quello amministrativo, non può dirsi lo stesso del contrario, non potendosi sottacere come solo il giudizio di prevenzione investa questioni storiche e di merito che sicuramente più di quelle formali, limitate alla sola legittimità , possono giustificare una limitazione così ampia di diritti costituzionali, quali la libertà  di circolazione, e, più specificamente, di esercizio di impresa.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/1/2021 n.1</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-sentenza-2-1-2021-n-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-sentenza-2-1-2021-n-1/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/1/2021 n.1</a></p>
<p>Leonardo Pasanisi Presidente, Raffaele Esposito, consigliere, estensore;PARTI:(Omissis, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58 contro -Omissis, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliano Berruti, Marco Monaco, con domicilio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-sentenza-2-1-2021-n-1/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/1/2021 n.1</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-sentenza-2-1-2021-n-1/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/1/2021 n.1</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Leonardo Pasanisi Presidente, Raffaele Esposito, consigliere, estensore;PARTI:(Omissis, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58 contro -Omissis, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliano Berruti, Marco Monaco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Massimiliano Monaco in Cava De&#8217; Tirreni, via A. Guerritore n. 34; Omissisl., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, corso Garibaldi 103; -OMISSIS-., non costituite in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>Sulla legittimazione riconosciuta all&#8217;Anac di impugnativa nell&#8217;ambito delle pubbliche gare</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Contratti Pubblici &#8211; Anac &#8211; legittimazione a ricorrere ex lege &#8211; ratio e portata.<br />  </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La legittimazione a ricorrere attribuita per legge all&#8217;Anac si inserisce nel solco di altre fattispecie di fonte legislativa che in passato hanno riconosciuto alle autorità  indipendenti il potere di agire in giudizio (si possono richiamare l&#8217;art. 21-bis della legge n. 287 del 1990 per l&#8217;AGCM; e, più recentemente, l&#8217;art. 36, comma 2, lett. m) e n), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per l&#8217;Autorità  di regolazione dei trasporti) e non può essere qualificata nemmeno come legittimazione straordinaria o eccezionale rispetto al criterio con cui si identifica la condizione dell&#8217;azione rappresentata dall&#8217;interesse ad agire o a ricorrere, ossia il collegamento dell&#8217;interesse a ricorrere con la titolarità  (o l&#8217;affermazione della titolarità ) di un interesse tutelato dall&#8217;ordinamento sul piano sostanziale. Collegamento soggettivo che, nel caso di specie, si instaura senz&#8217;altro tra l&#8217;Autorità  e gli interessi e funzioni pubbliche che la legge affida alla sua cura: questi non hanno ad oggetto la mera tutela della concorrenza nel settore [concorrenza per il mercato], ma sono più in generale orientati &#8211; per scelta legislativa e configurazione generale di questa Autorità , come ricavabile dalle sue molte funzioni &#8211; a prevenire illegittimità  nel settore dei contratti pubblici (tanto che la norma primaria dice solo che la ragione dell&#8217;azione sta nella violazione de «le norme in materia di contratti pubblici»), anche indipendentemente da iniziative o interessi dei singoli operatori economici o dei partecipanti alle procedure di gara il cui interesse  piuttosto individuale, non generale come quello curato dall&#8217;Anac, ed  diretto al bene della vita connesso all&#8217;aggiudicazione, sicchè esso &#8211; soprattutto nella fase della indizione della gara &#8211; non sempre coincide con gli interessi curati dall&#8217;Anac.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> Pubblicato il 02/01/2021<br /> <strong>N. 00001/2021 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00779/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong></p>
<p> sul ricorso numero di registro generale 779 del 2020, proposto da -OMISSIS-, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria <em>ex lege</em> in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> -OMISSIS-, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliano Berruti, Marco Monaco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Massimiliano Monaco in Cava De&#8217; Tirreni, via A. Guerritore n. 34; -OMISSIS-l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, corso Garibaldi 103; -OMISSIS-., non costituite in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento, previa sospensiva</em></strong><br /> &#8211; del bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. &#8211; Serie Speciale Contratti Pubblici, n. 12 del 31.1.2020 avente ad oggetto procedura aperta per l&#8217;affidamento &#8220;affidamento in concessione del servizio energetico relativo al servizio di illuminazione pubblica, comprensivo di progettazione ed esecuzione di interventi di adeguamento normativo, riqualificazione ed efficientamento energetico, di manutenzione e gestione dei relativi impianti e fornitura di energia elettrica nel comune di Sicignano degli alburni, ai sensi dell&#8217;art. 183 comma 15 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con diritto di prelazione da parte del promotore &#8211; CIG: -OMISSIS-&#8220;;<br /> &#8211; di tutti gli altri documenti di gara e, in particolare, del disciplinare di gara, dell&#8217;atto unilaterale d&#8217;obbligo, della determina a contrarre, e di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, conseguente e/o attuativo.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del -OMISSIS- e dell&#8217;-OMISSIS-;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2020 il dott. Raffaele Esposito e uditi per le parti i difensori collegati da remoto tramite &#8220;<em>Microsoft Teams</em>&#8221; come specificato nel verbale, ai sensi dell&#8217;art. 25, comma 1, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Il -OMISSIS- ha indetto, ai sensi dell&#8217;art. 183, comma 15, del d.lgs. n. 50/2016, una procedura di gara per l&#8217;affidamento in concessione del servizio di illuminazione pubblica, affidando alla centrale di committenza -OMISSIS- i relativi servizi di committenza ausiliari, come previsto dalla determina a contrarre e specificato nella documentazione di gara.<br /> Tale determina prevede, in particolare, la pubblicazione degli atti sul sito della centrale di committenza, la trasmissione alla stessa degli atti di avvio e di conclusione della procedura, il rimborso delle spese di pubblicità  da parte dell&#8217;aggiudicatario nei confronti della -OMISSIS- ovvero della Stazione appaltante nonchè il pagamento di un corrispettivo a carico dell&#8217;aggiudicatario e a favore della medesima -OMISSIS- per le attività  di committenza (non escluse dal comma 2 <em>bis</em> dell&#8217;art. 41 del d.lgs. n. 50/2016) da questa svolte, corrispettivo fissato in euro 20.000, oltre IVA, maggiorati dello 0,56 per cento dell&#8217;importo complessivo posto a base di gara eccedente i 2 milioni di euro, quindi pari a euro 29.056,10, oltre IVA. Tale corrispettivo, ove non versato, preclude la stipula del contratto o riduce di pari ammontare l&#8217;importo del primo acconto dovuto all&#8217;aggiudicatario. La determina a contrarre precisa altresì che il Responsabile unico del procedimento  profilato quale operatore della centrale di committenza e che la sua attività   rimborsabile alla Stazione appaltante nei limiti del 20 per cento dell&#8217;importo corrisposto dall&#8217;aggiudicatario alla centrale di committenza.<br /> La determina a contrarre richiama la deliberazione consiliare n. -OMISSIS- del 15 settembre 2017 con cui  stata disposta l&#8217;adesione alla -OMISSIS-e la sottoscrizione di quote societarie della -OMISSIS-; tale deliberazione qualifica la società  consortile quale centrale di committenza <em>in house</em> dei Comuni soci, afferma la conformità  del modello alle prescrizioni di cui alla determinazione -OMISSIS-n. -OMISSIS- del 23 settembre 2015, al d.lgs. n. 50/2016, al d.lgs. n. 175/2016 e approva lo statuto nonchè il &#8220;regolamento per il controllo analogo&#8221; della società  consortile, dando atto della sua iscrizione nell&#8217;elenco -OMISSIS-delle Stazioni appaltanti.<br /> Il bando della gara controversa prevede che la procedura si svolgeà  attraverso l&#8217;utilizzo della piattaforma telematica -OMISSIS-, mediante la quale saranno gestite le fasi della procedura relative alla pubblicazione degli atti, alla presentazione, analisi, valutazione delle offerte, all&#8217;aggiudicazione nonchè alle comunicazioni e agli scambi di informazioni.<br /> Il medesimo bando ribadisce in capo all&#8217;aggiudicatario l&#8217;obbligo del pagamento nei confronti della centrale di committenza, prima della stipula del contratto, del corrispettivo dei servizi di committenza e &#8220;di tutte le attività  di gara non escluse dal comma 2 <em>bis</em> dell&#8217;art. 41 del d.lgs. n. 50/2016 dalla stessa fornite&#8221; nonchè delle spese di pubblicazione.<br /> Tali obbligazioni sono assunte sulla base di un atto unilaterale d&#8217;obbligo, da produrre unitamente alla documentazione amministrativa, considerato elemento essenziale e condizione di ricevibilità  dell&#8217;offerta, con la conseguenza che qualora il concorrente non rilasci la citata dichiarazione, l&#8217;offerta saà  considerata irregolare ai sensi dell&#8217;art. 59, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016.<br /> 2. Sulla base dell&#8217;art. 2-OMISSIS-, comma 1 <em>ter</em>, del d.lgs. n. 50/2016, l&#8217;Autorità  Nazionale Anticorruzione, rilevate gravi violazioni nell&#8217;ambito della procedura, ha adottato un parere motivato (atto del Presidente dell&#8217;Autorità  del 6 marzo 2020, ratificato dal Consiglio nell&#8217;Adunanza del 17 marzo 2020) trasmesso alla Stazione appaltante e alla Centrale di committenza, assegnando il termine di venti giorni per l&#8217;adeguamento, termine poi sospeso per effetto del d.l. n. 18/2020 e del d.l. n. 23/2020 e infine scaduto il 5 giugno 2020. A seguito di sollecito, il Responsabile dell&#8217;Area tecnica del Comune e il RUP hanno rappresentato di essere in attesa di ricevere dalla Stazione appaltante i nominativi dei componenti della Commissione di gara per poi proseguire lo svolgimento della procedura. Il Comune e la Centrale di committenza non si sono adeguati al parere.<br /> 3. L&#8217;Autorità  ha quindi deliberato di impugnare gli atti della procedura, proponendo ricorso ex art. 2-OMISSIS-, comma 1 <em>ter</em>, del d.lgs. n. 50/2016, ricorso notificato il 2 luglio e depositato l&#8217;8 luglio 2020.<br /> 3.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta il difetto della qualità  di Centrale di committenza in capo alla -OMISSIS- ai fini dell&#8217;affidamento alla stessa dei servizi di committenza ausiliari.<br /> L&#8217;Autorità  ha già  rilevato nel corso del tempo le criticità  dello schema adottato anche dal Comune intimato, consistente nell&#8217;adesione all&#8217;-OMISSIS-Associazione, nell&#8217;acquisizione di quote della -OMISSIS- e nell&#8217;attribuzione a questa dello svolgimento della procedura mediante piattaforma telematica, evidenziando con la deliberazione n. -OMISSIS- del 30 aprile 2015 che la -OMISSIS- non risponde ai modelli organizzativi di cui all&#8217;art. 33, comma 3 <em>bis</em>, del previgente Codice dei contratti pubblici; la citata società  non costituisce &#8220;forma di aggregazione degli appalti degli enti locali&#8221; e non può essere inclusa tra i soggetti aggregatori di cui all&#8217;art. 9 del d.l. n. 66/2014 con conseguente impossibilità  di svolgere attività  di intermediazione nei pubblici acquisti. Come confermato dalla sentenza del Tar Lazio &#8211; Roma n. 2339/2016, le procedure avviate dalla -OMISSIS- sono prive dei necessari presupposti.<br /> Tali conclusioni restano ferme anche nella vigenza del nuovo Codice dei contratti pubblici, sulla base della definizione di centrale di committenza contenuta nell&#8217;art. 3, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 50/2016 nonchè della disciplina relativa agli affidamenti dei comuni non capoluogo di provincia contenuta nell&#8217;art. 37 del medesimo decreto. Lo stesso Tar Lombardia &#8211; Milano, con la sentenza n. 240/2020, ha negato in capo alla -OMISSIS-e alla -OMISSIS- la qualifica di organismo di diritto pubblico e, di conseguenza, di amministrazione aggiudicatrice per le procedure di gara bandite dalla prima per il tramite della seconda.<br /> La stessa -OMISSIS-, come risulta dalle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza, non rispetta gli obblighi di evidenza pubblica negli affidamenti destinati a soddisfare le proprie esigenze, seguendo altresì modalità  privatistiche di reclutamento del personale.<br /> In realtà  la -OMISSIS-  un soggetto privato sotto il profilo formale (avendo la forma di una società  consortile e non una delle forme previste per l&#8217;esercizio congiunto delle funzioni di acquisto da parte degli enti locali) e sotto quello sostanziale (offrendo i propri servizi agli enti locali con l&#8217;obiettivo di associarne il maggior numero e senza limiti territoriali, finanziando la propria attività  con i contributi dei comuni e degli aggiudicatari). A seguito della citata delibera -OMISSIS-n. -OMISSIS-/2015 sono state realizzate modifiche di carattere formale (quale l&#8217;esclusione dalla compagine societaria dei soggetti privati, che continuano però a svolgere servizi per la società  consortile, come emerge dalla delibera -OMISSIS-n. -OMISSIS-/2019), con la conseguenza che il predetto soggetto continua ad avere natura privata.<br /> A tal proposito non ha rilievo l&#8217;iscrizione della -OMISSIS- nell&#8217;Anagrafe unica delle Stazioni appaltanti in quanto tale iscrizione deriva da una procedura automatizzata ed  presupposto per il rilascio del CIG che ben può essere chiesto anche a soggetti privati ed  volto &#8220;a individuare soggetti che vogliono sfuggire all&#8217;obbligo di bandire gare ad evidenza pubblica, piuttosto che ad escludere soggetti che illegittimamente intendono svolgere attività  di committenza&#8221;.<br /> Pertanto considerata la natura della società  consortile e l&#8217;impossibilità  di ricondurla al novero delle centrali di committenza in quanto non qualificabile nè come amministrazione giudicatrice nè come ente aggiudicatore nè come organismo di diritto pubblico, l&#8217;Amministrazione comunale non avrebbe potuto affidare in maniera diretta i servizi di committenza ausiliari previsti dal bando della procedura contestata.<br /> Non sussistono inoltre le condizioni necessarie per l&#8217;affidamento <em>in house</em> ai sensi dell&#8217;art. 5 del d.lgs. n. 50/2016: i Comuni aderenti non hanno mai richiesto all&#8217;Autorità  l&#8217;iscrizione nell&#8217;elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di società  <em>in house</em>, come prescritto dall&#8217;art. 192 del medesimo decreto; spetta infatti esclusivamente all&#8217;Autorità  la verifica dell&#8217;effettiva sussistenza delle condizioni per l&#8217;affidamento <em>in house</em>, con la conseguenza che, in caso di mancata iscrizione o di esito negativo della verifica, l&#8217;Autorità  può attivare i poteri di cui all&#8217;art. 2-OMISSIS-, commi 1 <em>bis</em> e 1 <em>ter</em>, del d.lgs. n. 50/2016.<br /> Come previsto dalla delibera n. -OMISSIS-/2015 l&#8217;affidamento diretto di servizi di centralizzazione delle committenze e di gestione delle procedure di gara in nome e per conto di una stazione appaltante o delle attività  di committenza ausiliarie  legittimo &#8220;solo se disposto nei riguardi di un ente operativo sul quale  esercitato un controllo analogo congiunto da parte dei soli Comuni coinvolti direttamente nella costituzione di tale soggetto strumentale&#8221;.<br /> In ogni caso, la conformazione societaria non risponde al modello dell&#8217;<em>in house </em>stante l&#8217;insussistenza del requisito del controllo analogo da parte dei Comuni aderenti, come evidenziato dalla pronuncia del Tar Lombardia &#8211; Milano n. 240/2019.<br /> La giunta per il controllo analogo ha infatti solo un ruolo formale, che rende i soci e la giunta destinatari di mere informative, senza alcun potere di indirizzo. I soci dispongono del solo potere di nomina e revoca dell&#8217;organo amministrativo, sulla base della titolarità  di un voto per ciascun socio indipendentemente dalla quota di partecipazione posseduta; l&#8217;amministrazione della società   affidata a un consiglio di amministrazione la cui composizione denota legami con i soggetti privati promotori, in quanto composto da tre membri nominati a tempo indeterminato, due dei quali scelti dall&#8217;assemblea tra i non soci e uno designato dal consorzio Asmez, consorzio costituito da società  private (che ancora detengono il 30 per cento delle quote) e nel quale solo successivamente hanno acquisito partecipazioni gli enti locali.<br /> L&#8217;affidamento non della centralizzazione delle committenze, con conseguente sostituzione alla Stazione appaltante nello svolgimento della procedura, ma dei servizi di committenza ausiliari avrebbe richiesto, in alternativa all&#8217;affidamento <em>in house</em>, lo svolgimento di una procedura di evidenza pubblica per la scelta dell&#8217;affidatario, evitando affidamenti diretti per singola gara per non incorrere nella violazione del divieto di frazionamento.<br /> L&#8217;affidamento dei servizi di committenza ausiliari a favore dell&#8217;-OMISSIS- non  dunque giustificato nè dal ricorrere dei presupposti dell&#8217;affidamento <em>in house</em> nè dallo svolgimento della necessaria procedura di evidenza pubblica. Parimenti illegittimo  l&#8217;utilizzo da parte della -OMISSIS- del personale del Comune con funzioni di RUP.<br /> 3.2 Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell&#8217;art. 23 della Costituzione, dell&#8217;art. 41, comma 2 <em>bis</em>, e dell&#8217;art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016.<br /> La documentazione di gara impone all&#8217;aggiudicatario di corrispondere all&#8217;-OMISSIS- la somma di euro 29.056,10 oltre IVA, quale corrispettivo dei servizi di committenza ausiliari prestati nonchè di rimborsare alla stessa le spese di pubblicità . A tal fine prevede che i concorrenti debbano produrre una dichiarazione unilaterale con cui gli stessi si obbligano, in caso di aggiudicazione, a corrispondere le citate somme prima della stipula del contratto ovvero consentono che le stesse siano trattenute dalla Stazione appaltante in occasione del pagamento del corrispettivo previsto dal contratto; tali obbligazioni vengono definite come elemento essenziale e condizione di ricevibilità  dell&#8217;offerta.<br /> Il meccanismo di remunerazione descritto, che pone a carico dell&#8217;aggiudicatario il corrispettivo dei servizi di committenza ausiliari, non trova alcun fondamento normativo ed  anzi oggetto dello specifico divieto di cui all&#8217;articolo 41, comma 2 <em>bis</em>, del d.lgs. n. 50/2016 che espressamente esclude la possibilità  di porre a carico di concorrenti eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme telematiche, divieto che sembra avere carattere assoluto &#8220;non ammettendo alcuno spazio per altre forme di remunerazione a carico dell&#8217;aggiudicatario&#8221;. L&#8217;-OMISSIS- non sembra infatti svolgere attività  ulteriori rispetto a quella della messa a disposizione della piattaforma telematica per la gestione della gara, per la quale dovrebbe escludersi qualunque corrispettivo.<br /> Non risultano comunque applicabili nè l&#8217;art. 73, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 (che limita il rimborso a carico dell&#8217;aggiudicatario alle spese di pubblicazione del bando), nè l&#8217;articolo 16 <em>bis</em> del R.D. n. 2440/1923 (che prevede il rimborso in misura fissa delle spese relative alla stipula del contratto); il bando prevede infatti una remunerazione forfettaria, non collegata all&#8217;effettiva stipula del contratto.<br /> Si evidenzia poi che  previsto l&#8217;utilizzo di personale del Comune presso l&#8217;-OMISSIS- per lo svolgimento di attività  inerenti alla procedura di aggiudicazione; in ragione di tale utilizzo l&#8217;-OMISSIS- versa all&#8217;Amministrazione comunale una somma pari al 20 per cento di quanto ricevuto dall&#8217;aggiudicatario, chiamato di conseguenza alla copertura anche di questa spesa.<br /> Nel caso esaminato non  chiara la correlazione tra il corrispettivo posto a carico dell&#8217;aggiudicatario e le attività  svolte dalla -OMISSIS-, limitate alla messa a disposizione della piattaforma telematica, per le quali peraltro andrebbe escluso qualsiasi compenso. Viene comunque imposto &#8220;il pagamento di una somma come corrispettivo dei servizi di committenza non esclusi dall&#8217;art. 41, non comprendendosi la tipologia e consistenza di servizi prestati da -OMISSIS-l., di un servizio peraltro svolto, almeno in parte, da un soggetto diverso da tale ultima società &#8220;.<br /> Inoltre dall&#8217;esame complessivo della documentazione di gara emerge che la mancata produzione della dichiarazione unilaterale d&#8217;obbligo relativa al rimborso delle spese produce un effetto escludente, in quanto tale dichiarazione  considerata &#8220;elemento essenziale e condizione di ricevibilità  dell&#8217;offerta&#8221;. Viene quindi introdotta una clausola di portata escludente non prevista dal d.lgs. n. 50/2016, con conseguente violazione dell&#8217;art. 83, comma 8, dello stesso decreto.<br /> La citata clausola introduce poi una misura ingiustificatamente restrittiva della partecipazione nei confronti dei concorrenti. L&#8217;illegittima clausola di esclusione influenza infatti, in generale, la partecipazione alla gara, con conseguente danno alla concorrenza e potenzialmente all&#8217;erario. Tali clausole sono state più volte censurate dalla giurisprudenza e dalla stessa Autorità .<br /> L&#8217;Autorità  chiede pertanto l&#8217;annullamento degli atti impugnati o, in via subordinata, l&#8217;annullamento delle clausole illegittime degli atti impugnati.<br /> 4. L&#8217;Amministrazione intimata si costituisce e chiede il rigetto del ricorso, eccependo l&#8217;inammissibilità  dello stesso per insussistenza dei presupposti della legittimazione straordinaria dell&#8217;Autorità  all&#8217;impugnazione del bando di gara, individuati nel caso di specie dall&#8217;art. 6 del &#8220;Regolamento sull&#8217;esercizio dei poteri di cui all&#8217;articolo 2-OMISSIS-, commi 1 <em>bis</em> e 1 <em>ter</em>, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50&#8243;. La lesività  delle clausole di cui l&#8217;-OMISSIS-denuncia l&#8217;illegittimità  può manifestarsi solo all&#8217;esito della procedura di gara; tali clausole non hanno pertanto portata immediatamente escludente nè incidono sulla concorrenzialità  della gara. L&#8217;azione dell&#8217;Autorità , inoltre, fa seguito al rifiuto della Stazione appaltante di ritirare in autotutela gli atti della procedura; la valutazione della scelta dell&#8217;Amministrazione alla luce dell&#8217;art. 21 <em>nonies</em> della legge n. 241/1990 non evidenzia un interesse pubblico concreto e attuale al ritiro della procedura, con conseguente legittimità  dell&#8217;operato dell&#8217;Amministrazione e inammissibilità  dell&#8217;azione.<br /> 5. Anche l&#8217;-OMISSIS-, costituitasi, chiede il rigetto del ricorso, eccependone l&#8217;inammissibilità  per omessa impugnazione dei provvedimenti del Comune di Sicignano e della -OMISSIS- contenenti le controdeduzioni ai rilievi formulati dall&#8217;Autorità .<br /> 6. All&#8217;udienza pubblica del 2 dicembre 2020, la causa  stata trattenuta in decisione.<br /> 6.1 Occorre preliminarmente disporre la modifica del rito, dal rito ordinario al rito di cui all&#8217;art. 120 c.p.a., in quanto il gravame  proposto avverso gli atti di una procedura di affidamento relativa a lavori pubblici, secondo il citato art. 120 c.p.a.<br /> 7. Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni sollevate dall&#8217;Amministrazione e dalla -OMISSIS-, che si rivelano infondate.<br /> Sussistono infatti i presupposti fondativi della legittimazione <em>ex lege</em> all&#8217;impugnazione degli atti di gara da parte dell&#8217;Autorità  che, secondo quanto previsto dall&#8217;art. 2-OMISSIS-, comma 1 <em>ter</em>, del d.lgs. n. 50/2016, ha prima emesso un parere motivato segnalando all&#8217;Amministrazione le gravi violazioni riscontrate e, a fronte del rifiuto dell&#8217;Amministrazione di conformare la propria attività  al citato parere, ha proceduto all&#8217;impugnazione degli atti nel termine previsto dalla citata disposizione.<br /> I commi 1 <em>bis</em> e 1 <em>ter</em> dell&#8217;art. 2-OMISSIS- del d.lgs. n. 50/2016 legittimano l&#8217;-OMISSIS-ad agire in giudizio &#8220;per l&#8217;impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture&#8221; ovvero &#8220;se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni del presente codice&#8221;; la medesima Autorità , poi, &#8220;con proprio regolamento, può individuare i casi o le tipologie di provvedimenti in relazione ai quali esercita i poteri di cui ai commi 1-<em>bis</em> e 1-<em>ter</em>&#8220;.<br /> Con il &#8220;Regolamento sull&#8217;esercizio dei poteri di cui all&#8217;articolo 2-OMISSIS-, commi1-<em>bis</em> e 1-<em>ter</em>, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.&#8221;, approvato il 13 giugno 2018, l&#8217;Autorità  ha dato attuazione alla citata disposizione, prevedendo, in relazione all&#8217;art. 2-OMISSIS-, comma 1 <em>bis</em>:<br /> &#8211; all&#8217;art. 3 la contestazione dei contratti di rilevante impatto, in particolare di quelli che riguardano, ancorchè potenzialmente, un ampio numero di operatori;<br /> &#8211; all&#8217;art. 4 l&#8217;impugnazione degli atti amministrativi di carattere generale, quali le determine a contrarre, i bandi e i capitolati speciali di appalto;<br /> in relazione all&#8217;art. 2-OMISSIS-, comma 1 <em>ter</em>:<br /> &#8211; all&#8217;art. 6 la contestazione delle gravi violazioni delle norme in materia di contratti pubblici, tassativamente indicate al comma 2 del medesimo articolo, che include il caso del &#8220;bando o altro atto indittivo di procedure ad evidenza pubblica che contenga clausole o misure ingiustificatamente restrittive della partecipazione e, più in generale, della concorrenza&#8221;;<br /> &#8211; all&#8217;art. 7 l&#8217;impugnazione degli atti amministrativi di carattere generale, quali le determine a contrarre, i bandi e i capitolati speciali di appalto.<br /> Come affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 6787/2020 &#8220;<em>In entrambe le ipotesi, la motivazione della decisione dell&#8217;Autorità  di agire in giudizio deve rendere conto della sussistenza dei presupposti ricavabili dall&#8217;art. 2-OMISSIS- del Codice dei contratti pubblici e, nei termini in cui siano conformi, dalle disposizioni regolamentari citate, dalle quali, peraltro, non si evincono ulteriori elementi cui sia condizionato l&#8217;esercizio del potere di azione attribuito all&#8217;-OMISSIS-</em>&#8220;.<br /> Nel caso di specie l&#8217;Autorità  fa valere l&#8217;illegittimità  della procedura e di singole clausole in relazione alla qualificazione della -OMISSIS- e al ruolo svolto dalla stessa nell&#8217;ambito della gara, alla luce delle disposizioni che disciplinano l&#8217;affidamento dei servizi di committenza ausiliari, prestati dall&#8217;-OMISSIS-in relazione alla procedura in questione sulla base di un corrispettivo che si assume illegittimamente posto a carico dell&#8217;aggiudicatario con una alterazione della concorrenza.<br /> L&#8217;Autorità  fa valere quindi violazioni gravi delle regole della concorrenza nell&#8217;ambito del mercato dei servizi di committenza ausiliari e dello specifico mercato a cui attiene l&#8217;oggetto della procedura.<br /> Infatti l&#8217;individuazione dei soggetti ammessi a svolgere le attività  di committenza ausiliarie attiene al più ampio assetto del mercato relativo a tali attività , nell&#8217;ambito del quale le modalità  di affidamento sono determinate in considerazione anche della qualità  rivestita dall&#8217;affidatario; allo stesso modo l&#8217;imposizione di specifici oneri a carico dei concorrenti e dell&#8217;aggiudicatario incide sulla partecipazione alla specifica procedura.<br /> Ricorrono pertanto i presupposti previsti dall&#8217;art. 2-OMISSIS-, comma 1 <em>ter</em>, del d.lgs. n. 50/216 e dal relativo Regolamento, che legittimano l&#8217;Autorità  alla contestazione degli atti della procedura.<br /> In ogni caso occorre rilevare che l&#8217;art. 2-OMISSIS- del già  citato decreto conferisce all&#8217;-OMISSIS-un&#8217;ampia legittimazione ad agire contro le violazioni delle disposizioni in materia di contratti pubblici che, disciplinando procedure competitive volte all&#8217;affidamento di tali contratti e all&#8217;attribuzione dei benefici da questi derivanti, sono peraltro di per sè in grado di incidere in maniera diretta o indiretta e comunque rilevante su profili relativi alla partecipazione e alla concorrenza.<br /> Tale legittimazione, attribuita direttamente dalla legge,  volta infatti ad assicurare tutela agli interessi particolari e differenziati, eppure pubblici, di cui l&#8217;Autorità   portatrice, legati alla corretta applicazione della disciplina in materia di contratti pubblici e, di conseguenza, alla piena ed effettiva realizzazione degli obiettivi posti dal legislatore con la citata disciplina, consentendo alla stessa di agire al fine di ristabilire la legalità  violata (con una particolare configurazione, quindi dell&#8217;interesse ad agire) a prescindere dall&#8217;iniziativa di singoli concorrenti che lamentino una lesione diretta e immediata della loro sfera giuridica.<br /> Come affermato infatti dalla già  citata pronuncia del Consiglio di Stato, &#8220;<em>La legittimazione a ricorrere attribuita per legge all&#8217;Anac si inserisce nel solco di altre fattispecie di fonte legislativa che in passato hanno riconosciuto alle autorità  indipendenti il potere di agire in giudizio (si possono richiamare l&#8217;art. 21-bis della legge n. 287 del 1990 per l&#8217;AGCM; e, più recentemente, l&#8217;art. 36, comma 2, lett. m) e n), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per l&#8217;Autorità  di regolazione dei trasporti; per altre ipotesi si rinvia a Cons. Stato, Ad. plen., n. 4 del 2018, al punto 19.3.4.) e non può essere qualificata nemmeno come legittimazione straordinaria o eccezionale rispetto al criterio con cui si identifica la condizione dell&#8217;azione rappresentata dall&#8217;interesse ad agire o a ricorrere, ossia il collegamento dell&#8217;interesse a ricorrere con la titolarità  (o l&#8217;affermazione della titolarità ) di un interesse tutelato dall&#8217;ordinamento sul piano sostanziale. Collegamento soggettivo che, nel caso di specie, si instaura senz&#8217;altro tra l&#8217;Autorità  e gli interessi e funzioni pubbliche che la legge affida alla sua cura; questi non hanno ad oggetto la mera tutela della concorrenza nel settore [concorrenza per il mercato], ma sono più in generale orientati &#8211; per scelta legislativa e configurazione generale di questa Autorità , come ricavabile dalle sue molte funzioni &#8211; a prevenire illegittimità  nel settore dei contratti pubblici (tanto che la norma primaria dice solo che la ragione dell&#8217;azione sta nella violazione de «le norme in materia di contratti pubblici»), anche indipendentemente da iniziative o interessi dei singoli operatori economici o dei partecipanti alle procedure di gara (il cui interesse  piuttosto individuale, non generale come quello curato dall&#8217;Anac, ed  diretto al bene della vita connesso all&#8217;aggiudicazione, sicchè esso &#8211; soprattutto nella fase della indizione della gara &#8211; non sempre coincide con gli interessi curati dall&#8217;Anac, come sopra ricordato: cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. n. 4 del 2018 cit., al punto 19.3.5.).</em><br /> <em>L&#8217;Anac, pertanto,  titolata a curare anche in giustizia, seppure nei termini generali e nelle forme proprie del processo amministrativo, gli interessi e le funzioni cui  preposta dalla legge e sintetizzate dai precetti di questa: perciò le  consentito (anche) di agire in giudizio seppur nei limiti segnati dall&#8217;art. 2-OMISSIS- e dal suo regolamento (così anche la citata pronuncia della Adunanza Plenaria, n. 4 del 2018, che &#8211; pur qualificando il potere di agire ex art. 2-OMISSIS- cit. come un caso di «legittimazione processuale straordinaria» &#8211; precisa che «la disposizione di cui all&#8217;art. 2-OMISSIS- del d.Lgs n. 50/2016 [non] si muove nella logica di un mutamento in senso oggettivo dell&#8217;interesse [&#038;] a che i bandi vengano emendati immediatamente da eventuali disposizioni (in tesi) illegittime, seppure non escludenti: essa ha subiettivizzato in capo all&#8217;Autorità  detto interesse, attribuendole il potere diretto di agire in giudizio nell&#8217;interesse della legge»)</em>&#8220;.<br /> Il parere reso dall&#8217;Autorità , poi, sollecita l&#8217;eliminazione delle violazioni riscontrate ma non costituisce strumento di autotutela nè vincola la Stazione appaltante all&#8217;esercizio di poteri di autotutela; afferma infatti la già  citata pronuncia del Consiglio di Stato che il parere di cui all&#8217;art. 2-OMISSIS-, comma 1 ter del d.lgs. n. 50/2016 &#8220;<em>non  riconducibile all&#8217;ambito degli strumenti di autotutela, posto che non ha natura vincolante per l&#8217;amministrazione destinataria e nemmeno crea un obbligo di agire in autotutela e in conformità  al suo contenuto (come, invece, prevedeva l&#8217;art. 2-OMISSIS-, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, per la «raccomandazione vincolante» dell&#8217;Anac, al cui mancato adeguamento seguiva l&#8217;applicazione di una sanzione pecuniaria: disposizione abrogata dall&#8217;art. 123, comma 1, lett. b), del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56).</em><br /> <em>Non si può assumere, quindi, che quel parere costituisca l&#8217;atto di avvio di un procedimento di riesame in autotutela da parte della stazione appaltante, con le conseguenze che &#8211; quanto a disciplina della fattispecie e, in specie, necessaria valutazione degli interessi coinvolti &#8211; deriverebbero da tale premessa (si osservi che il parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato, n. -OMISSIS-19 del 26 aprile 2018, reso sullo schema di regolamento per l&#8217;esercizio dei poteri di cui all&#8217;art. 2-OMISSIS- cit., qualifica il parere di cui al comma 1-ter come atto «privo di natura provvedimentale, trattandosi di un atto di sollecitazione all&#8217;eventuale autonomo esercizio del potere di autotutela da parte della stazione appaltante [&#038;]»: punto III.3.2.)</em>&#8220;.<br /> Inoltre, l&#8217;esercizio del potere di ritiro da parte della Stazione appaltante sembra prescindere, nel caso previsto dall&#8217;art. 2-OMISSIS-, comma 1 <em>ter</em>, da una specifica valutazione circa la sussistenza dei presupposti di cui all&#8217;art. 21 <em>nonies</em> della legge n. 241/1990, configurandosi come un potere di autotutela <em>sui generis</em> strettamente collegato al potere dell&#8217;Autorità  di settore di rilevare la violazione della disciplina ad esso relativa e di ricorrere avverso gli atti di gara.<br /> In ogni caso l&#8217;impugnazione proposta dall&#8217;Autorità   rivolta nei confronti degli atti della procedura e non della decisione della Stazione appaltante di non procedere al ritiro degli stessi nell&#8217;esercizio del potere di autotutela, che funge semplicemente da presupposto ulteriore della legittimazione dell&#8217;Autorità  alla impugnazione dei provvedimenti. Infatti qualora l&#8217;Amministrazione decidesse, attenendosi al parere formulato dall&#8217;Autorità , di eliminare i vizi da questa riscontrati, la citata Autorità  non avrebbe ragione di impugnare gli atti della procedura.<br /> E&#8217; possibile infine escludere la necessità  della preventiva impugnazione degli atti del Comune e dell&#8217;-OMISSIS- di risposta ai rilievi formulati dall&#8217;-OMISSIS-, in quanto contenenti delle semplici controdeduzioni, inseriti in un&#8217;interlocuzione tra Amministrazione e Autorità , privi di carattere provvedimentale nonchè di lesività  e perciò esclusi da un onere di preventiva impugnazione.<br /> 8. Rigettate le eccezioni preliminarmente formulate,  possibile passare all&#8217;esame del primo motivo di ricorso, che si rivela infondato.<br /> Occorre infatti considerare che:<br /> &#8211; l&#8217;art. 3, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 50/2016 definisce le &#8220;attività  di committenza ausiliarie&#8221; come &#8220;le attività  che consistono nella prestazione di supporto alle attività  di committenza, in particolare nelle forme seguenti: 1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi; 2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto; 3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata; 4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata&#8221;.<br /> &#8211; l&#8217;art. 39 del medesimo d.lgs. n. 50/2016, prevede che tali attività  possono essere affidate &#8220;a centrali di committenza di cui all&#8217;articolo 38&#8221; ovvero, &#8220;al di fuori dei casi di cui al comma 1&#8221;, ricorrendo &#8220;a prestatori di servizi individuati mediante lo svolgimento delle procedure di cui al presente Codice&#8221;, ad esclusione delle attività  di cui al medesimo articolo 3, comma 1, lett. m), punto 4, che possono essere affidate esclusivamente a centrali di committenza;<br /> &#8211; l&#8217;art. 3, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 50/2016 definisce &#8220;centrale di committenza, un&#8217;amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività  di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività  di committenza ausiliarie&#8221;.<br /> Il combinato disposto delle citate norme delinea le modalità  di affidamento delle attività  di committenza ausiliarie ovvero delle attività  di supporto alla preparazione o alla gestione delle procedure di gara.<br /> Una stazione appaltante può affidare tali attività  in maniera diretta, prescindendo quindi dalle procedure previste dal d.lgs. n. 50/2016, solo a una centrale di committenza e unitamente a un&#8217;attività  di centralizzazione delle committenze. Quindi l&#8217;affidamento diretto delle attività  di committenza ausiliarie a una centrale di committenza  possibile solo laddove la centrale di committenza già  presti a favore della stazione appaltante un&#8217;attività  di centralizzazione delle committenze (come definita dall&#8217;art. 3, comma 1, lett. l), del d.lgs. n. 50/2016 e come specificata dall&#8217;art. 37, comma 7, del medesimo decreto) e in relazione alla stessa.<br /> Le attività  di cui all&#8217;art. 3, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 50/2016 si configurano in tal caso come un ulteriore ausilio prestato in favore della stazione appaltante, volto a completare l&#8217;assistenza già  fornita in relazione alle fasi prodromiche di progettazione della procedura e del contratto nonchè di preparazione della documentazione di gara.<br /> Ciò trova riscontro nella direttiva 2014/24/UE che all&#8217;art. 37, paragrafo 4 prevede che &#8220;Le amministrazioni aggiudicatrici, senza applicare le procedure di cui alla presente direttiva, possono aggiudicare a una centrale di committenza un appalto pubblico di servizi per la fornitura di attività  di centralizzazione delle committenze. Tali appalti pubblici di servizi possono altresì includere la fornitura di attività  di committenza ausiliarie&#8221;.<br /> Con maggiore impegno esplicativo il considerando n. 70 della medesima direttiva prevede che &#8220;Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avere la facoltà  di aggiudicare a una centrale di committenza un appalto pubblico di servizi per la fornitura di attività  di centralizzazione delle committenze senza applicare le procedure di cui alla presente direttiva. Dovrebbe anche essere ammesso che tali appalti pubblici di servizi includano la fornitura di attività  di committenza ausiliarie. Gli appalti pubblici di servizi per la fornitura di attività  di committenza ausiliarie dovrebbero, qualora non siano eseguiti da una centrale di committenza in collegamento con la fornitura di attività  di centralizzazione delle committenze all&#8217;amministrazione aggiudicatrice interessata, essere aggiudicati conformemente alla presente direttiva. E&#8217; anche opportuno ricordare che la presente direttiva non dovrebbe applicarsi nei casi in cui le attività  di centralizzazione delle committenze o le attività  di committenza ausiliarie non sono effettuate attraverso un contratto a titolo oneroso che costituisce appalto ai sensi della presente direttiva&#8221;.<br /> Le norme europee avallano quindi l&#8217;interpretazione sopra delineata delle disposizioni del d.lgs. n. 50/2016, attribuendo alle stazioni appaltanti la facoltà  di affidare in maniera diretta, alle centrali di committenza, le attività  di centralizzazione delle committenze e le attività  di committenza ausiliarie, sottratte pertanto alle regole della competizione qualora affidate e prestate congiuntamente alle prime; le medesime attività  di committenza ausiliare, qualora non siano svolte &#8220;da una centrale di committenza in collegamento con la fornitura di attività  di centralizzazione delle committenze&#8221;, devono invece essere affidate conformemente alla medesima direttiva, quindi con procedura competitiva.<br /> Nel caso di specie  chiaro che la -OMISSIS- non svolge alcuna attività  di centralizzazione di committenza ma le sole attività  di committenza ausiliarie, prestate quindi disgiuntamente dalle prime.<br /> La determina a contrarre n. 28 del 24 gennaio 2020, relativa alla specifica procedura, assegna &#8220;alla centrale di committenza -OMISSIS- i relativi servizi di committenza di cui agli articoli 37 e 39 del d.lgs. n. 50/2016, inerenti all&#8217;indizione della procedura di gara in parola sulla piattaforma -OMISSIS-&#8221; prevedendo che:<br /> &#8211; &#8220;la procedura di gara saà  espletata sulla piattaforma telematica -OMISSIS-&#8220;, &#8220;unitamente alla presente determinazione il Comune &#038; trasmette ad -OMISSIS- gli allegati da inserirsi nella documentazione di gara a disposizione dei concorrenti e contestualmente approva i seguenti atti di gara, predisposti dalla stessa Stazione appaltante e manlevando -OMISSIS- da ogni eventuale responsabilità  riguardante gli stessi, nello specifico: bando di gara e disciplinare di gara, allegati&#8221;;<br /> &#8211; &#8220;il Codice identificativo di gara (CIG) &#038;  stato chiesto dalla Stazione appaltante&#8221;;<br /> &#8211; &#8220;le spese di pubblicazione obbligatoria, di cui agli articoli 72 e 73 del d.lgs. n. 50/2016, saranno anticipate dalla centrale di committenza &#038; ed esse saranno rimborsate dall&#8217;aggiudicatario alla centrale di committenza&#8221;;<br /> &#8211; &#8220;-OMISSIS-consortile procedeà  alla pubblicazione della procedura di gara, secondo le modalità  indicate negli atti di gara&#8221;;<br /> &#8211; &#8220;il corrispettivo per tutte le attività  di committenza non escluse dal comma 2 <em>bis</em> dell&#8217;art. 41 del d.lgs. n. 50/2016, a carico dell&#8217;aggiudicatario [] pari a euro 20.000,00 + 0,56% su parte eccedente i 2 mln oltre IVA, pari a euro 29.056,10 oltre IVA. Inoltre l&#8217;aggiudicatario dovà  rimborsare alla centrale di committenza le spese di pubblicità  obbligatoria in G.U.R.I. su due quotidiani &#8230; L&#8217;aggiudicatario si impegna al pagamento delle suddette somme a favore della centrale di committenza con la sottoscrizione, in sede di partecipazione, dell&#8217;atto unilaterale d&#8217;obbligo precedentemente trasmesso alla stessa a mezzo pec con firma digitale &#038; Qualora la procedura dovesse concludersi senza l&#8217;individuazione di un aggiudicatario, la stazione appaltante provvedeà  a rimborsare le spese di pubblicità  anticipate dalla centrale&#8221;;<br /> &#8211; &#8220;-OMISSIS-consortile ha acceso apposita polizza assicurativa di responsabilità  civile, che prevede la copertura dei rischi derivanti dall&#8217;attività  di gestione delle gare di appalto, ivi compresi quelli imputabili a colpa grave, anche dei dipendenti degli Enti associati, designati da questi ultimi a operare per la gestione delle procedure di gara affidate alla centrale&#8221;;<br /> &#8211; &#8220;il responsabile unico del procedimento &#038;  profilato sul sistema -OMISSIS-, quale operatore della centrale di committenza -OMISSIS- per la presente procedura&#8221;;<br /> &#8211; &#8220;ai sensi della deliberazione del consiglio di amministrazione di -OMISSIS-consortile del 20 settembre 2016, tale attività   rimborsabile all&#8217;Ente nella misura non superiore al 20 per cento dell&#8217;importo incassato dalla centrale di committenza, così come corrisposto dall&#8217;aggiudicatario&#8221;;<br /> &#8211; &#8220;tale attività  andà  puntualmente rendicontata alla centrale di committenza <em>in house</em> -OMISSIS- e saà  liquidata soltanto a seguito dell&#8217;effettivo incasso del corrispettivo fatturato all&#8217;aggiudicatario&#8221;.<br /> Con la medesima determina, l&#8217;Amministrazione approva la documentazione di gara e ne dispone la pubblicazione anche sul portale -OMISSIS-, disponendo la pubblicazione degli atti di gara anche sul sito della Centrale di committenza e impegnandosi a trasmettere alla stessa il provvedimento di aggiudicazione e gli atti afferenti alla conclusione della procedura; il Comune dispone altresì di &#8220;obbligarsi a non procedere alla stipula del contratto qualora l&#8217;aggiudicatario non abbia provveduto al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività  di gara fornite a favore di -OMISSIS-&#8221; ovvero &#8220;a recepire nello schema di contratto, l&#8217;obbligo per l&#8217;aggiudicatario di provvedere al pagamento del suddetto corrispettivo del servizio per le attività  di gara fornite a favore di -OMISSIS-&#8220;, &#8220;autorizzando, nel caso in cui l&#8217;aggiudicatario non abbia già  provveduto al pagamento del corrispettivo &#038; la stazione appaltante a decurtare detto importo dal primo acconto dovuto all&#8217;aggiudicatario e provvedere alla liquidazione in favore di -OMISSIS-&#8220;.<br /> Le medesime previsioni sono replicate nel bando e nel disciplinare di gara che qualificano -OMISSIS- come centrale di committenza, affidando tuttavia la responsabilità  della gestione e della aggiudicazione della procedura al Comune.<br /> E&#8217; evidente pertanto dalle previsioni della determina a contrarre e della documentazione di gara che la -OMISSIS- non svolge nel caso di specie un&#8217;attività  di centralizzazione della committenza ma un&#8217;attività  di committenza ausiliaria, limitandosi a fornire alla Stazione appaltante servizi di supporto allo svolgimento della procedura, consistenti principalmente e con maggiore evidenza nella gestione della piattaforma telematica utilizzata per la pubblicazione della documentazione di gara, la presentazione delle offerte, l&#8217;analisi e la valutazione delle stesse, l&#8217;aggiudicazione della procedura e le comunicazioni o gli scambi di informazioni, quale strumento e veicolo tecnico di interazione con i concorrenti, fermo restando lo svolgimento della procedura da parte dell&#8217;Amministrazione comunale che esercita i poteri ad essa relativi gestendone le diverse fasi.<br /> Infatti non  prevista la gestione della gara da parte della centrale di committenza in nome e per conto della stazione appaltante, sebbene permanga un certo margine di ambiguità  nella strutturazione dei rapporti tra le stesse in quanto il Responsabile unico del procedimento sembrerebbe operare nell&#8217;ambito della -OMISSIS-, considerato anche il rimborso da parte di quest&#8217;ultima nei confronti del Comune, per l&#8217;attività  svolta dal RUP, di una somma pari al 20 per cento dell&#8217;importo corrisposto dall&#8217;aggiudicatario.<br /> Al di lÃ  di tale profilo, occorre considerare che l&#8217;attività  svolta da -OMISSIS-a favore della Stazione appaltante non  nè un&#8217;attività  di centralizzazione della committenza (in termini di acquisizione di beni o servizi destinati alla stazione appaltante ovvero di aggiudicazione di contratti o conclusione di accordi quadro alla stessa destinati), nè un&#8217;attività  di committenza ausiliaria di gestione della procedura di gara in nome per conto dell&#8217;Amministrazione (attività  riservata alle centrali di committenza ai sensi dell&#8217;art. 39, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016), ma una generica attività  di committenza ausiliaria consistente nella assistenza e nella collaborazione alla gestione della procedura che resta comunque imputabile alla medesima stazione appaltante.<br /> Poichè la -OMISSIS- non svolge un&#8217;attività  di centralizzazione delle committenze e non presta quindi le attività  di committenza ausiliarie unitamente a questa, l&#8217;affidamento diretto di queste ultime alla citata società  non può essere inquadrato nell&#8217;ambito dell&#8217;art. 39, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, bensì nell&#8217;ambito del comma 2 del medesimo articolo, con la conseguenza che l&#8217;Amministrazione avrebbe dovuto provvedere all&#8217;affidamento &#8220;mediante lo svolgimento delle procedure di cui al presente codice&#8221;, configurandosi quale affidamento a prestatore di servizi in materia di appalti ai sensi dell&#8217;art. 3, comma 1, lett. s), del già  citato d.lgs. n. 50/2016.<br /> A ben vedere però, nel caso di specie, il corrispettivo dell&#8217;affidamento  pari a euro 29.056,10, oltre IVA, e si colloca ben al di sotto del limite di importo di euro 40.000,00 entro cui il medesimo decreto consente l&#8217;affidamento diretto della commessa.<br /> Infatti l&#8217;articolo 36, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che &#8220;Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità  di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all&#8217;affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all&#8217;articolo 35, secondo le seguenti modalità : a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta&#8221;.<br /> Anche le Linee guida -OMISSIS-n. 4 relative alle &#8220;Procedure per l&#8217;affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici&#8221; considerano semplicemente una <em>best practice</em> &#8220;il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici&#8221;, con la conseguenza che nel caso di affidamento di importo inferiore a euro 40.000 ben può la stazione appaltante procedere all&#8217;individuazione diretta dell&#8217;operatore economico a cui affidare il servizio, prescindendo dal confronto competitivo formale o informale.<br /> Diventa di conseguenza irrilevante la natura di centrale di committenza dell&#8217;-OMISSIS-consortile e la sua stessa natura di società  <em>in house</em>, ben potendosi giustificare l&#8217;affidamento diretto alla luce degli artt. 39, comma 2, e 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016, in considerazione del suo importo.<br /> Resta inoltre indimostrato il frazionamento degli affidamenti che viene rappresentato dalla stessa ricorrente come potenziale. Non risultano infatti agli atti ripetuti affidamenti nei confronti dello stesso soggetto e per lo stesso servizio da parte della stessa stazione appaltante, complessivamente di importo superiore alla soglia europea in relazione a un orizzonte temporale ragionevole, elusivi dell&#8217;applicazione della disciplina di riferimento che impone, in ragione dell&#8217;importo dell&#8217;affidamento, l&#8217;apertura dello stesso al confronto competitivo; occorre peraltro considerare che la stessa -OMISSIS- rileva di aver ricevuto dal medesimo Comune affidamenti della specie per un importo di euro 46.000 in 8 anni, dato non smentito dalla ricorrente e in grado di evidenziare il carattere saltuario di tali affidamenti, contenuti per numero e per importo (considerato il meccanismo di remunerazione sopra descritto), pur in una certa continuità  dell&#8217;esigenza.<br /> Non viene comunque lamentata altra violazione dei principi e delle regole applicabili anche agli affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00.<br /> 9. Ciò posto,  possibile procedere all&#8217;esame del secondo motivo di ricorso che risulta invece fondato.<br /> La determina a contrarre prevede che &#8220;il corrispettivo per tutte le attività  di committenza non escluse dal comma 2 <em>bis</em> dell&#8217;art. 41 del d.lgs. n. 50/2016, a carico dell&#8217;aggiudicatario [] pari a euro 20.000,00 + 0,56% su parte eccedente i 2 mln oltre IVA, pari a euro 29.056,10 oltre IVA &#8230; L&#8217;aggiudicatario si impegna al pagamento delle suddette somme a favore della centrale di committenza con la sottoscrizione, in sede di partecipazione, dell&#8217;atto unilaterale d&#8217;obbligo precedentemente trasmesso alla stessa a mezzo pec con firma digitale. La ricevuta di consegna attestante l&#8217;avvenuto invio dell&#8217;atto unilaterale d&#8217;obbligo sottoscritto dovà  essere allegata, in copia, all&#8217;offerta presentata entro i termini stabiliti dal bando&#8221;; la Stazione appaltante si obbliga &#8220;a non procedere alla stipula del contratto qualora l&#8217;aggiudicatario non abbia provveduto al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività  di gara fornite in favore di -OMISSIS- &#038; ovvero a recepire nello schema di contratto, l&#8217;obbligo per l&#8217;aggiudicatario di provvedere al pagamento del suddetto corrispettivo del servizio per le attività  di gara fornite a favore di -OMISSIS- autorizzando, nel caso in cui l&#8217;aggiudicatario non abbia già  provveduto al pagamento del corrispettivo &#038; la Stazione appaltante a decurtare detto importo dal primo acconto dovuto all&#8217;aggiudicatario e provvedere alla liquidazione in favore di -OMISSIS-&#8220;.<br /> Il par. 3.3.4. del disciplinare di gara prevede che &#8220;L&#8217;Operatore Economico &#8211; in caso di aggiudicazione &#8211; si obbliga a pagare alla Centrale di Committenza &quot;-OMISSIS-&quot;, prima della stipula del contratto, il corrispettivo dei servizi di committenza e di tutte le attività  di gara non escluse dal comma 2 <em>bis</em> dell&#8217;art. 41 del d.lgs. n. 50/2016 dalla stessa fornite, una somma pari a euro 20.000 + 0,56% su parte eccedente i 2 mln, oltre IVA, dell&#8217;importo complessivo posto a base di gara, euro 3.617.161,20 corrispondente a euro 29.056,10 oltre IVA. La presente obbligazione costituisce elemento essenziale dell&#8217;offerta. La stessa, a garanzia della validità  dell&#8217;offerta, dovà  essere prodotta all&#8217;interno del file della Documentazione Amministrativa utilizzando il modello &quot;Allegato E &#8211; Atto Unilaterale d&#8217;Obbligo&quot; e sottoscritta dal concorrente. Si evidenzia che l&#8217;obbligazione, essendo parte integrante dell&#8217;offerta economica,  da considerarsi elemento essenziale dell&#8217;offerta presentata e pertanto, in mancanza della stessa, l&#8217;offerta saà  considerata irregolare ai sensi dell&#8217;art. 59, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016&#8243;. Analoga previsione  contenuta nel bando di gara; di analogo tenore  il contenuto del modello della dichiarazione unilaterale d&#8217;obbligo messo a disposizione dei concorrenti, che prevede altresì &#8220;tutti gli oneri derivanti dall&#8217;attuazione del presente atto restano a carico della scrivente che si impegna, altresì, ad accollarsi le eventuali spese, imposte e tasse conseguenti alla stipula del presente atto; contestualmente invoca a proprio favore i benefici fiscali vigenti&#8221;.<br /> La documentazione di gara pone quindi a carico dell&#8217;aggiudicatario un onere economico non previsto da alcuna disposizione del d.lgs. n. 50/2016 nè da altra disposizione normativa e vietato dallo stesso art. 41, comma 2 <em>bis</em>, del d.lgs. n. 50/2016 che prevede il divieto &#8220;di porre a carico di concorrenti, nonchè dell&#8217;aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme di cui all&#8217;articolo 58&#8221;.<br /> Il citato art. 41, comma 2 <em>bis</em>, vietando di porre a carico dei concorrenti e dell&#8217;aggiudicatario i costi di gestione delle piattaforme telematiche, non consente implicitamente di porre a carico degli stessi gli eventuali altri costi connessi alla procedura, sia che si interpreti la disposizione come riferita in generale a qualunque piattaforma telematica di gestione delle procedure di gara (come comunemente fa la giurisprudenza &#8211; cfr. Consiglio di Stato n. 3173/2020, n. 6787/2020; Tar Puglia &#8211; Lecce n. 1664/2019; Tar Lombardia &#8211; Milano n. 240/2020), sia che si interpreti la stessa come riferita alle sole e specifiche piattaforme di cui all&#8217;art. 58 del medesimo d.lgs. n. 50/2016.<br /> E&#8217; possibile infatti valorizzare il riferimento all&#8217;art. 58 del d.lgs. n. 50/2016 e riferire l&#8217;art. 41, comma 2 <em>bis</em> non genericamente agli oneri connessi &#8220;agli strumenti e ai dispositivi di trasmissione di ricezione elettronica delle offerte e di ricezione elettronica delle domande di partecipazione&#8221; di cui all&#8217;articolo 52, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, ma specificamente agli oneri relativi alle &#8220;piattaforme di cui all&#8217;art. 58&#8221; ovvero alle piattaforme telematiche di negoziazione, <em>species</em> dei primi come evidenziato dall&#8217;art. 79, comma 5 <em>bis</em>, del d.lgs. n. 50/2016 che disciplina le ipotesi di malfunzionamento in caso di &#8220;presentazione delle offerte attraverso mezzi di comunicazione elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi dell&#8217;articolo 52, ivi incluse le piattaforme telematiche di negoziazione&#8221;. L&#8217;art. 58 del d.lgs. n. 50/2016 fa infatti riferimento alle piattaforme telematiche di negoziazione che consentono la gestione automatizzata dell&#8217;intera procedura di gara. Il primo comma del citato art. 58 si riferisce alle &#8220;procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice&#8221;; il secondo comma ribadisce che &#8220;le stazioni appaltanti possono stabilire che l&#8217;aggiudicazione di una procedura interamente gestita con sistemi telematici avvenga con la presentazione di un&#8217;unica offerta ovvero attraverso un&#8217;asta elettronica alle condizioni secondo le modalità  di cui all&#8217;articolo 56&#8221;; il quarto comma prevede che &#8220;il sistema telematico crea ed attribuisce in via automatica a ciascun operatore economico che partecipa alla procedura un codice identificativo personale&#8221;; il settimo comma chiarisce che &#8220;conclusa la procedura di cui al comma 6 il sistema telematico produce in automatico la graduatoria&#8221;.<br /> La <em>ratio</em> del divieto risiede nell&#8217;obiettivo di sterilizzare i costi relativi all&#8217;utilizzo di tali strumenti in capo ai concorrenti e all&#8217;aggiudicatario che ne risultano gli unici utilizzatori; accedendo a tali piattaforme i concorrenti possono presentare l&#8217;offerta e ottenerne la valutazione unitamente all&#8217;individuazione dell&#8217;aggiudicatario, senza alcun intervento della stazione appaltante. Questo utilizzo esclusivo potrebbe suggerire alla stessa stazione appaltante di addossare i costi relativi alla piattaforma ai concorrenti e all&#8217;aggiudicatario, quali unici utilizzatori e unici beneficiari del servizio reso dalla stessa, disincentivando così la partecipazione e l&#8217;utilizzo dello specifico strumento utile comunque all&#8217;efficientamento e alla rapidità  della procedura; tale effetto risulta invece neutralizzato dal divieto posto dall&#8217;art. 41, comma 2 <em>bis,</em> citato.<br /> Così ricostruita la finalità  di fondo di tale disposizione,  possibile estenderne l&#8217;applicazione, come fa normalmente la giurisprudenza, anche alle altre piattaforme telematiche che, utilizzate tanto dalla stazione appaltante per la gestione digitale della procedura tanto dai concorrenti per la presentazione digitale delle offerte, generano un costo che allo stesso modo non può essere posto a carico dei concorrenti nè dell&#8217;aggiudicatario in quanto in grado parimenti di incidere sulla partecipazione e sull&#8217;utilizzo delle medesime piattaforme, centrali per l&#8217;obiettivo della digitalizzazione delle procedura posto dal legislatore europeo e da quello nazionale.<br /> La citata disposizione non consente dunque di imporre ai concorrenti e all&#8217;aggiudicatario i costi relativi alla gestione delle piattaforme telematiche ma non  possibile ricavare <em>a contrario</em> la facoltà  della stazione appaltante di porre a carico del concorrente o dell&#8217;aggiudicatario il costo degli altri servizi di committenza ausiliari; alla luce della delineata <em>ratio</em>  invece possibile trarre il divieto di addossare ai concorrenti o all&#8217;aggiudicatario il costo dei servizi di committenza ausiliari in quanto servizi fruiti esclusivamente dalla stazione appaltante e acquisiti a vantaggio della stessa sulla base di una sua specifica scelta.<br /> E&#8217; quest&#8217;ultima infatti che, quale beneficiaria del servizio volto a supportare la preparazione della procedura di gara rientrante nei suoi poteri e nelle sue responsabilità , deve sopportare l&#8217;onere del pagamento del corrispettivo di tali servizi.<br /> La facoltà  della stazione appaltante di porre a carico dei concorrenti il costo dei citati servizi di committenza ausiliari non risulta peraltro prevista da alcuna disposizione di legge e si pone in contrasto con il citato art. 41, comma 2 <em>bis</em>.<br /> Sussiste inoltre la violazione di tale norma anche sotto diverso profilo.<br /> Non può dirsi infatti che la piattaforma telematica per la gestione della procedura di gara sia stata messa a disposizione della Stazione appaltante da parte dell&#8217;-OMISSIS- in maniera del tutto gratuita in quanto la Stazione appaltante, con la determina a contrarre, ha affidato alla società  consortile il complesso dei servizi di committenza ausiliari descritti, prevedendo per gli stessi un corrispettivo determinato globalmente in percentuale dell&#8217;importo posto a base di gara, senza fissare il corrispettivo relativo ai singoli servizi, salvo prevedere la gratuità  della piattaforma in relazione alla previsione di cui all&#8217;art. 41, comma 2 <em>bis</em>, del d.lgs. n. 50/2016, unico corrispettivo specificato e posto uguale a zero.<br /> Considerata l&#8217;unitarietà  dell&#8217;affidamento e l&#8217;unicità  del corrispettivo previsto  naturale che lo stesso includa, seppur indirettamente, il costo della piattaforma telematica, formalmente gratuito al fine di non incorrere nel divieto di cui all&#8217;art. 41, comma 2 <em>bis</em>, ma sostanzialmente incluso nel costo complessivo degli altri servizi, con conseguente violazione della citata disposizione.<br /> Infatti, considerato il tenore della determina a contrarre e della documentazione di gara, non risulta chiaramente quali siano gli altri servizi di committenza ausiliari, diversi dalla messa a disposizione della piattaforma telematica, prestati dalla società  consortile a favore della Stazione appaltante; l&#8217;elencazione prodotta in giudizio, a firma della stessa -OMISSIS-, non può ritenersi utile, in quanto tale documento non risulta allegato ad alcun atto della Stazione appaltante e non risulta pertanto da questa condiviso.<br /> Inoltre, considerato che nè l&#8217;art. 41, comma 2 <em>bis</em>, del d.lgs. n. 50/2016 nè altra norma dell&#8217;ordinamento consente alla stazione appaltante di imporre all&#8217;aggiudicatario il costo dei servizi di committenza ausiliari prestati a favore della prima,  possibile rilevare il contrasto tra la clausola della documentazione di gara che impone ai concorrenti di assumere tale obbligazione e di produrre la relativa dichiarazione unilaterale d&#8217;obbligo e l&#8217;art. 83, comma 8, ultimo periodo del d.lgs. n. 50/2016, quale prescrizione prevista a pena di esclusione ma non contemplata da alcuna disposizione nè del citato decreto nè di altra legge.<br /> Il bando e il disciplinare che impongono l&#8217;assunzione della citata obbligazione e la produzione della relativa dichiarazione le definiscono come &#8220;elemento essenziale dell&#8217;offerta&#8221;, considerando la medesima dichiarazione parte dell&#8217;offerta economica o comunque alla stessa collegata e facendo così discendere dalla mancata produzione della dichiarazione e dalla mancata assunzione dell&#8217;obbligo un effetto di irricevibilità  dell&#8217;offerta ai sensi dell&#8217;art. 59, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016.<br /> Tale disposizione individua in realtà  ipotesi di irregolarità  dell&#8217;offerta collegate al mancato rispetto della documentazione di gara, alla ritardata presentazione e al carattere anormalmente basso della stessa, ipotesi che comunque conducono all&#8217;esclusione del concorrente dalla procedura.<br /> E&#8217; evidente allora che con le previsioni denunciate la stazione appaltante abbia introdotto una causa di esclusione che, come sopra evidenziato, non  prevista da alcuna disposizione nè del d.lgs. n. 50/2016 nè di altra norma primaria, colpita di conseguenza da illegittimità .<br /> La clausola inoltre risulta comunque lesiva del principio di libera concorrenza di cui all&#8217;art. 30 del citato decreto in quanto in grado di alterare il funzionamento del meccanismo concorrenziale animato dalle imprese partecipanti alla procedura di gara.<br /> Infatti la dichiarazione unilaterale d&#8217;obbligo che i concorrenti debbono produrre all&#8217;atto della partecipazione li impegna, secondo la determina a contrarre, a corrispondere all&#8217;-OMISSIS- la somma di euro 29.056,10, oltre IVA, in caso di aggiudicazione.<br /> La valutazione dell&#8217;incidenza della clausola sulla competizione tra i concorrenti prescinde da quella relativa alla diretta e immediata lesività  della sfera giuridica degli stessi, destinata a concretizzarsi solo con l&#8217;aggiudicazione e la richiesta del pagamento della citata somma nei confronti dell&#8217;aggiudicatario; infatti non  in discussione l&#8217;interesse all&#8217;impugnazione del bando da parte di uno dei concorrenti che lamenta l&#8217;imposizione di un onere di partecipazione non previsto, ma la violazione della disciplina in materia di contratti pubblici e la lesione del principio di libera concorrenza a seguito di un ricorso proposto dall&#8217;Autorità  di settore che, attivando la legittimazione straordinariamente attribuita dal legislatore, fa valere l&#8217;interesse generale al corretto svolgimento delle procedure di gara.<br /> Con riferimento alla lesione del principio di concorrenza, occorre considerare che la citata clausola e la dichiarazione che i concorrenti sono obbligati a produrre inducono gli stessi a incorporare nell&#8217;offerta presentata il corrispettivo dei servizi di committenza ausiliari posti a carico dell&#8217;aggiudicatario, in ragione della semplice partecipazione e in vista della possibile ed eventuale aggiudicazione, al fine di disporre in tal caso delle somme necessarie ad adempiere all&#8217;obbligazione assunta senza intaccare gli utili previsti.<br /> Tale comportamento, naturalmente indotto dall&#8217;impostazione della procedura, riduce la possibilità  degli stessi concorrenti di formulare la propria proposta in maniera pienamente libera, incidendo sulla capacità  di elaborare una proposta tecnica ed economica che sia concretamente espressione di scelte imprenditoriali vincolate unicamente dalle esigenze tecniche della stazione appaltante, dalla base d&#8217;asta formulata e dalle convenienze dello stesso concorrente.<br /> L&#8217;offerta formulata, di conseguenza, viene a configurarsi come espressione non libera e non piena della capacità  imprenditoriale del concorrente (ovvero della capacità  di individuare le soluzioni tecniche che maggiormente corrispondono alle esigenze della stazione appaltante, riducendone i costi e contenendo gli utili), dal momento che tale capacità  &#8211; e di conseguenza l&#8217;offerta che ne  l&#8217;espressione &#8211; incontrano il vincolo derivante dal futuro onere posto a carico dell&#8217;aggiudicatario.<br /> E&#8217; pur vero che, come affermato ma non dimostrato dalla Stazione appaltante, la stessa può aver tenuto conto di tale costo nella formulazione della base d&#8217;asta, aumentandola proporzionalmente e offrendo omogeneamente a tutti i concorrenti &#8220;un margine di manovra&#8221; per la formulazione di un&#8217;offerta che, senza intaccare gli utili, tenga conto dell&#8217;ulteriore onere di gara ma  anche vero che tale costo non  separato (ad esempio al pari degli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso) dalla base d&#8217;asta e sottratto alla competizione dei concorrenti.<br /> Ciò favorisce comportamenti opportunistici in quanto  ben possibile che:<br /> &#8211; alcuni concorrenti, considerando che il citato onere economico non  un onere attuale ma futuro e posto a carico del solo aggiudicatario e ritenendo poco probabile l&#8217;aggiudicazione, non tengano conto del citato costo al fine di formulare un&#8217;offerta competitiva e aumentare le ridotte <em>chance </em>di aggiudicazione, facendo leva altresì sulla formulazione della documentazione di gara che non preclude chiaramente la stipula in caso di mancato pagamento nonchè sulla possibile nullità  della clausola. Ciò consentirebbe agli stessi di prevalere sui concorrenti che, basandosi sul tenore letterale della dichiarazione unilaterale d&#8217;obbligo e facendo affidamento sulle clausole di gara così come formulate, hanno invece tenuto conto del citato costo e formulato un&#8217;offerta meno competitiva;<br /> &#8211; i concorrenti non includano il citato costo nell&#8217;offerta, con conseguente riduzione o azzeramento degli utili in fase di esecuzione qualora tale omissione non venga rilevata in sede di verifica di anomalia, considerato che tale costo, specifico della presente procedura, non viene segnalato nell&#8217;ambito della sezione del disciplinare relativa a tale verifica.<br /> In sintesi, i concorrenti, non sopportando immediatamente l&#8217;onere in questione (a cui pur si sono obbligati in caso di aggiudicazione), potrebbero formulare offerte esplorative che non includono il citato costo e che risultano pertanto particolarmente competitive ma in realtà  elusive della previsione di gara.<br /> E&#8217; infine possibile evidenziare un ulteriore profilo di lesione del principio di concorrenza in relazione all&#8217;inclusione, nell&#8217;ambito della base d&#8217;asta, di un costo (quello relativo ai servizi committenza ausiliari) che risulta incomprimibile a differenza degli altri costi di cui la stazione appaltante tiene conto ai fini della determinazione della base d&#8217;asta stessa, costi questi ultimi che sono invece modulabili o comunque gestibili (come lo stesso costo del lavoro) in relazione alla capacità  dell&#8217;impresa di contenere i costi dei fattori produttivi o di organizzare in modo efficiente l&#8217;attività , con la conseguenza che una parte della base d&#8217;asta  totalmente sottratta alla competizione dei concorrenti.<br /> Tali profili risultano ancora più rilevanti con riferimento al contratto oggetto della presente procedura. Il contratto di concessione infatti si caratterizza per il rischio operativo gravante sul concessionario nella gestione dell&#8217;opera o del servizio ovvero per la fluttuazione della domanda e/o dell&#8217;offerta che rendono incerto il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti. In tale contesto l&#8217;equilibrio che caratterizza il contratto ben può essere alterato dalla sopportazione immediata e certa di un costo che non  comunque qualificabile come investimento (in quanto non diretto a generare future entrate) e che può essere recuperato solo mediante ricavi di gestione di per sè futuri e incerti; ciò tende a scoraggiare la partecipazione, soprattutto laddove, come spesso accade, gli utili attesi siano particolarmente contenuti.<br /> In ogni caso il meccanismo previsto nella presente procedura determina il trasferimento a carico di concorrenti del costo dei servizi di committenza ausiliari fruiti dalla Stazione appaltante che risulta unica richiedente e unica beneficiaria di tali servizi, senza che alcun vantaggio nè diretto nè indiretto ne derivi agli stessi concorrenti o all&#8217;aggiudicatario; il costo dei citati servizi ricade quindi su quest&#8217;ultimo senza che ne sia certa la traslazione sulla Stazione appaltante.<br /> Le obbligazioni poste a carico dei concorrenti e dell&#8217;aggiudicatario, poi, non possono essere neppure ricondotte all&#8217;art. 16 <em>bis </em>del R.D. n. 2440/1923 riferito alle spese di stipula del contratto ovvero alle &#8220;spese di copia, stampa, carta bollata e tutte le altre inerenti ai contratti&#8221; e alle &#8220;spese di registrazione dei contratti, in conformità  del disposto dell&#8217;articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, sull&#8217;imposta di registro&#8221; (cfr. sul punto Tar Lombardia &#8211; Milano n. 240/2020 e Consiglio di Stato n. 6787/2020). Alla citata disposizione possono essere ricondotte le sole spese più strettamente legate alla stipula del contratto, ma non i costi inerenti a specifici servizi richiesti dalla stazione appaltante e resi a favore della stessa in relazione alla procedura di gara.<br /> Per le stesse ragioni tali obbligazioni non possono essere ricondotte neppure alle &#8220;spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell&#8217;esecutore&#8221;, in particolare alle &#8220;spese di contratto ed accessorie&#8221; di cui all&#8217;art. -OMISSIS-, comma 4, lett. a), del d.P.R. n. 207/2010.<br /> Destituito di fondamento  altresì il tentativo di giustificare le disposizioni della documentazione di gara alla luce dell&#8217;art. 106, comma 1, lett. a), e comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, che riguardano le modifiche contrattuali in corso di esecuzione e non il recupero degli oneri posti a carico dell&#8217;aggiudicatario.<br /> 10. In conclusione il ricorso va accolto nei sensi e nei limiti sopra esposti, con conseguente annullamento della determina a contrarre e della documentazione di gara nella parte in cui impongono ai concorrenti di assumere l&#8217;obbligo di corrispondere, in caso di aggiudicazione, all&#8217;-OMISSIS- il corrispettivo dei servizi di committenza ausiliari resi a favore della Stazione appaltante e all&#8217;aggiudicatario di corrispondere tale corrispettivo.<br /> -OMISSIS-. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, preliminarmente disposta la modifica del rito, dal rito ordinario al rito di cui all&#8217;art. 120 c.p.a., lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.<br /> Condanna il -OMISSIS- e l&#8217;-OMISSIS- al pagamento delle spese processuali in favore dell&#8217;Autorità  ricorrente, liquidate per ciascuno di essi in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e alla refusione del contributo unificato se versato.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all&#8217;art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare persone ed enti.<br /> Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati (collegati da remoto tramite &#8220;<em>Microsoft Teams</em>&#8220;):<br /> Leonardo Pasanisi, Presidente<br /> Pierangelo Sorrentino, Referendario<br /> Raffaele Esposito, Referendario, Estensore.</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-sentenza-2-1-2021-n-1/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/1/2021 n.1</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Protocollo d&#8217;intesa &#8211; 9/4/2020 n.1</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-protocollo-dintesa-9-4-2020-n-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-protocollo-dintesa-9-4-2020-n-1/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Protocollo d&#8217;intesa &#8211; 9/4/2020 n.1</a></p>
<p>Protocollo di intesa Cassazione &#8211; CNF PROTOCOLLO DI INTESa PER LA TRATTAZIONE DELLE ADUNANZe EX ART. 375 C.P.C. E DELLE UDIENZE EX ART. 611 C.P.P.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-protocollo-dintesa-9-4-2020-n-1/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Protocollo d&#8217;intesa &#8211; 9/4/2020 n.1</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-protocollo-dintesa-9-4-2020-n-1/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Protocollo d&#8217;intesa &#8211; 9/4/2020 n.1</a></p>
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<p>Protocollo di intesa Cassazione &#8211; CNF</p>
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<p>PROTOCOLLO DI INTESa PER LA TRATTAZIONE DELLE ADUNANZe EX ART. 375 C.P.C. E DELLE UDIENZE EX ART. 611 C.P.P.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2020 n.1</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-17-1-2020-n-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-17-1-2020-n-1/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2020 n.1</a></p>
<p>Filippo Patroni Griffi, Presidente, Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore; PARTI: (Elisa Gabriella O. e da Sebastiano S., entrambi rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocato Romina R., c. Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, Regione Siciliana &#8211; Assessorato Regionale della Salute, in persona del Presidente dell&#8217;Assemblea Regionale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-17-1-2020-n-1/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2020 n.1</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-17-1-2020-n-1/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2020 n.1</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Filippo Patroni Griffi, Presidente, Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Elisa Gabriella O. e da Sebastiano S., entrambi rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocato Romina R., c. Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio  pro tempore, Regione Siciliana &#8211; Assessorato Regionale della Salute, in persona del Presidente dell&#8217;Assemblea Regionale pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato; Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanisetta, non costituita in giudizio; Presidenza Regione Siciliana, non costituita in giudizio; Assessorato Regionale della Salute, non costituita in giudizio; Comune di Gela, non costituito in giudizio)</span></p>
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<p>La regola dell&#8217;alternatività  o non cumulabilità  delle sedi, in capo al farmacista persona fisica, vale per tutti i farmacisti candidati, che concorrano sia singolarmente che &#8220;per&#8221; la gestione associata, prevista dall&#8217;art. 11, comma 7, del d.l. n. 1 del 2012.</p>
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<p><span style="color: #ff0000;">1.- Salute &#8211; farmacie -farmacista persona fisica &#8211; sede &#8211; scelta &#8211; art. 11 c. 5 D.L. 1/2012 conv. L. 27/2012 &#8211; portata.<br /> </span></p>
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<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;art. 11, comma 5, del d.l. n. 1 del 2012, conv. in l. n. 27 del 2012, ha inteso riaffermare la regola dell&#8217;alternatività  nella scelta tra l&#8217;una e l&#8217;altra sede da parte dei farmacisti persone fisiche che partecipano al concorso straordinario, in coerenza con la regola generale dell&#8217;art. 112, comma primo e terzo, del R.D. n. 1265 del 1934, sicchè il farmacista assegnatario di due sedi deve necessariamente optare per l&#8217;una o per l&#8217;altra sede.</em><br /> <em>L</em><em>a regola dell&#8217;alternatività  o non cumulabilità  delle sedi, in capo al farmacista persona fisica, vale per tutti i farmacisti candidati, che concorrano sia singolarmente che &#8220;per&#8221; la gestione associata, prevista dall&#8217;art. 11, comma 7, del d.l. n. 1 del 2012, la quale non costituisce un ente giuridico diverso dai singoli farmacisti, ma è espressione di un accordo partecipativo, comportante il cumulo dei titoli a fini concorsuali e inteso ad assicurare la gestione associata della farmacia in forma paritetica, solo una volta ottenuta la sede, nelle forme consentite dall&#8217;art. 7, comma 1, della l. n. 362 del 1991.</em></div>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 17/01/2020<br /> <strong>N. 00001/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00009/2019 REG.RIC.A.P.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 9 dell&#8217;Adunanza plenaria del 2019, proposto da Elisa Gabriella O. e da Sebastiano S., entrambi rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocato Romina R., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Vittoria Colonna, n. 32;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio <em>pro tempore</em>, Regione Siciliana &#8211; Assessorato Regionale della Salute, in persona del Presidente dell&#8217;Assemblea Regionale <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanisetta, non costituita in giudizio; Presidenza Regione Siciliana, non costituita in giudizio; Assessorato Regionale della Salute, non costituita in giudizio; Comune di Gela, non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Antonella Petrina, non costituita in giudizio; Rosa Scarfone, non costituita in giudizio; Ordine Provinciale dei Farmacisti di Caltanisetta, non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza n. 2477 del 27 novembre 2018 del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Palermo, sez. III, resa tra le parti, in seguito alla rimessione all&#8217;Adunanza plenaria da parte del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana con l&#8217;ordinanza n. 759 del 19 agosto 2019 &#8211; concorso per l&#8217;assegnazione di 222 sedi farmaceutiche &#8211; mancato riconoscimento della titolarità  e dell&#8217;autorizzazione all&#8217;apertura della farmacia n. 21 di Gela.<br /> <br /> visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> visti gli atti di costituzione in giudizio dell&#8217;appellata Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell&#8217;appellata Regione Siciliana &#8211; Assessorato Regionale della Salute;<br /> visti tutti gli atti della causa;<br /> relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2019 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per gli odierni appellanti, Elisa Gabriella O. e Sebastiano Caminaci, l&#8217;Avvocato Romina R. e per le pubbliche amministrazioni appellate, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l&#8217;Avvocato dello Stato Sclafani;<br /> ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Gli odierni appellanti, Elisa Gabriella O. e Sebastiano S., hanno preso parte in forma associata alla procedura concorsuale di 222 sedi farmaceutiche bandita, ai sensi dell&#8217;art. 11 del d.l. n. 1 del 2012, conv. in l. n. 27 del 2012, dalla Regione Siciliana con il decreto n. 2782 del 24 dicembre 2012.<br /> 1.1. L&#8217;art. 4 del bando, per quanto rileva in questa sede, ha previsto che «<em>ciascun candidato può partecipare al concorso in non pìù di due Regioni o Province autonome</em>» e che «<em>al totale di due concorsi concorre sia la partecipazione in forma singola che associata</em>».<br /> 1.2. Essi si sono collocati al 126° posto in graduatoria e sono risultati perciò assegnatari della sede n. 21 sita in Gela, rinviando il decreto dell&#8217;Assessorato del 22 gennaio 2018, quanto al riconoscimento della titolarità  e all&#8217;autorizzazione all&#8217;apertura della relativa farmacia, ad un provvedimento da adottarsi, da parte dell&#8217;Azienda sanitaria territorialmente competente, previa acquisizione delle necessarie attestazioni e dichiarazioni relative anche ad eventuali cause di incompatibilità .<br /> 1.3. Senonchè, con la deliberazione n. 1404 del 13 settembre 2018, l&#8217;Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, nel richiamare le direttive impartite dall&#8217;Assessorato regionale della salute con il decreto n. 99 del 2018, ha dichiarato &#8220;improcedibile&#8221; la domanda di riconoscimento della titolarità  e dell&#8217;autorizzazione all&#8217;apertura della farmacia n. 21 di Gela, poichè ha ravvisato una causa di incompatibilità  per essere i ricorrenti giÃ  titolari di una farmacia nella Regione Lombardia.<br /> 1.4. Gli odierni appellanti hanno infatti preso parte anche alla procedura concorsuale per l&#8217;assegnazione di 343 sedi farmaceutiche, bandita da tale Regione, e si sono utilmente collocati in graduatoria, ottenendo la sede n. 7 del Comune di Mariano Comense.<br /> 2. Avverso tale provvedimento e tutti gli atti presupposti e conseguenti &#8211; il bando, il decreto del Dirigente Generale n. 99 del 2018, la nota prot. n. 61 del 26 gennaio 2018 dell&#8217;Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta &#8211; gli odierni appellanti hanno proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Palermo, e ne hanno chiesto, previa sospensione, l&#8217;annullamento.<br /> 2.1. Essi hanno proposto un unico articolato motivo, incentrato sulla violazione dell&#8217;art. 112 del R.D. n. 1265 del 1934, degli artt. 11 e 12 della l. n. 475 del 1968, dell&#8217;art. 11 del d.l. n. 12 del 2012, degli artt. 7 e 8 della l. n. 362 del 1991, dell&#8217;art. 7, comma 4-<em>quater</em>, del d.l. n. 192 del 2014, del d.l. n. 223 del 2006, dell&#8217;art. 1, commi 157 e 158, della l. n. 124 del 2017, del d.P.R. n. 445 del 2000, dell&#8217;art. 18 della L.R. n. 33 del 1994, degli artt. 1 e 3 della l. n. 241 del 1990, sulla violazione di legge per contrasto con l&#8217;art. 39 del T.U.E., sulla violazione del bando di concorso, sull&#8217;eccesso di potere anche per carenza di motivazione, sul difetto di istruttoria, sull&#8217;irragionevolezza, sull&#8217;illogicità , sull&#8217;incongruenza, sull&#8217;ingiustizia grave e manifesta, sulla violazione del principio di imparzialità  e razionalità , sulla violazione degli artt. 1, 3, 4, 32, 36, 41 e 97 Cost.<br /> 2.1.1. Gli originari ricorrenti hanno sostenuto e continuano a sostenere, anche nel presente grado di appello, la tesi secondo cui ai farmacisti che concorrono per la gestione associata di due farmacie in due regioni diverse non sia precluso nè dall&#8217;art. 11 del d.l. n. 1 del 2012 nè da altra disposizione la possibilità  di conseguire entrambe le sedi, perchè la legislazione vigente, dopo la riforma recata dalla l. n. 124 del 2017, <em>Legge annuale per il mercato e la concorrenza</em>, consente alle società , di persone e ora anche di capitali, di cui siano soci due farmacisti, di essere titolari di due o pìù farmacie sul territorio nazionale, con il limite del 20% delle farmacie esistenti nel territorio della stessa regione o provincia autonoma, previsto dall&#8217;art. 1, comma 158, della stessa l. n. 124 del 2017.<br /> 2.2. Si è costituta nel primo grado del giudizio l&#8217;Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e contestando, nel merito, le argomentazioni dei ricorrenti.<br /> 2.3. Le altre amministrazioni resistenti, costituitesi nel primo grado del giudizio tramite l&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, hanno chiesto anche esse la reiezione del ricorso.<br /> 2.4. Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Palermo, con la sentenza n. 2477 del 27 novembre 2018 resa in forma semplificata tra le parti ai sensi dell&#8217;art. 60 c.p.a., ha respinto il ricorso e ha condannato i ricorrenti a rifondere le spese di lite nei confronti delle pubbliche amministrazioni costituitesi.<br /> 2.5. Ad avviso del Tribunale, il riferimento alla gestione associata contemplato dal soprarichiamato comma 7 dell&#8217;art. 11 del d.l. n. 1 del 2012 non è teso a delineare un distinto soggetto giuridico rispetto ai singoli farmacisti che rimangono contitolari dei requisiti soggettivi necessari allo svolgimento dell&#8217;attività  professionale e soggetti alle incompatibilità  previste dall&#8217;ordinamento.<br /> 2.5.1. Il legislatore del 2012, nel richiamare la gestione associata, non avrebbe sicuramente inteso riferirsi alle associazioni previste dall&#8217;art. 36 c.c. in ragione:<br /> <em>a)</em> della connaturata immanenza dello scopo di lucro nell&#8217;attività  farmaceutica;<br /> <em>b)</em> della specifica regola, contemplata al comma 7 dell&#8217;art. 11 del d.l. n. 1 del 2012, con cui si è prescritta la gestione paritaria tra tutti gli associati, cui consegue implicitamente la comune volontà  di ripartire gli utili tra gli stessi, stante il divieto di cui all&#8217;art. 2265 c.c. e non potendosi ipotizzare, per puntuale dettato legislativo, forme di collaborazione afferenti a rapporti di lavoro subordinato o comunque privi di poteri gestori paritari.<br /> 2.5.2. Tali osservazioni implicherebbero indubbiamente, secondo il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, la riconducibilità  della gestione associata nell&#8217;alveo del modello societario (Cass. civ., sez. I, 8 marzo 2013, n. 5863).<br /> 2.6. Ciò apparirebbe perfettamente coerente con il disposto dell&#8217;art. 7, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 362, secondo cui le farmacie private sono in gestione societaria «<em>quando la titolarità  è condivisa tra pìù farmacisti iscritti all&#8217;albo con i requisiti di idoneità , che a tal fine costituiscono una società  di persone (società  in nome collettivo e società  in accomandita semplice</em>)Â», come questo Consiglio di Stato ha rilevato nel parere n. 69 del 3 gennaio 2018, Â§ 6, reso dalla Commissione speciale.<br /> 2.7. Sussisterebbe, pertanto, l&#8217;incompatibilità  di cui all&#8217;art. 8, comma 1, lett. b) della l n. 362 del 1991, secondo cui la partecipazione alle società , qualunque sia il ruolo assunto dal singolo socio, è incompatibile con la posizione di titolare di altra farmacia, laddove la titolarità  può essere sia individuale sia condivisa (cfr. Cons. St., parere n. 69 del 3 gennaio 2018, Â§ 41).<br /> 2.7.1. La Commissione speciale di questo Consiglio di Stato, ha ricordato ancora la sentenza di primo grado, ha chiarito come la formulazione del citato art. 8, comma 1, lett. b), della legge n. 362 del 1991 impedisca al singolo titolare o a quello in forma collettiva (<em>rectius</em> societaria), di essere titolare &#8211; in forma individuale o associata &#8211; gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia.<br /> 2.7.2. Incompatibilità  che questo stesso Consiglio di Stato, in sede consultiva, avrebbe ritenuto applicabile anche nell&#8217;ipotesi di mero socio finanziatore (cfr. Cons. St., parere n. 69 del 3 gennaio 2018, Â§ 41.5).<br /> 2.7.3. In altre parole, ha ritenuto ancora il giudice di prime cure, la forma attraverso la quale dei farmacisti possono gestire la relativa attività  economica in forma collettiva è quella della società  di persone cui, per i partecipanti ai bandi straordinari ai sensi del d.l. n. 1 del 2012, si aggiunge un ulteriore requisito: la paritetica condivisione dei poteri gestori cui inferisce la condivisa contitolarità  della farmacia, sicchè in capo a tutti i contitolari vige il divieto di ulteriore titolarità  contemplato dal citato art. 8.<br /> 2.7.4. Tale modello non costituirebbe unÂ <em>tertium genus</em> di titolarità , così¬ come affermato dai ricorrenti in prime cure, ma ha costituito logico corollario della gestione societaria dell&#8217;attività  farmaceutica in cui la titolarità  dell&#8217;esercizio di farmacia privata è inscindibilmente concentrato in capo a tutti i soci-farmacisti (cfr. Cons. St., parere n. 69 del 3 gennaio 2018, Â§ 5.3).<br /> 2.7.5. Nè tale divieto può ritenersi abrogato, come hanno sostenuto gli odierni appellanti nel ricorso di prime cure, a seguito dell&#8217;entrata in vigore dell&#8217;art. 1, comma 158, della legge n. 124 del 2017, il quale stabilisce che «<em>i soggetti di cui al comma 1 dell&#8217;art. 7 della legge 8 novembre 1991 n. 362, come sostituito dal comma 157, lettera a), del presente articolo, possono controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non pìù del 20 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma</em>».<br /> 2.7.6. La Commissione speciale di questo Consiglio di Stato avrebbe infatti precisato come «<em>le due discipline, quella di cui all&#8217;art 11 d.l. n. 1/2012 e quella di cui all&#8217;art. 7, c. 1, l. n. 362/1991 (come novellata dalla l. n. 124/2017), operino su piani differenti</em>», perchè la prima riguarderebbe l&#8217;acquisto originario &#8211; per concorso &#8211; della titolarità  della farmacia, fenomeno che tradizionalmente e necessariamente presuppone la personalità  fisica (i farmacisti sono professionisti, iscritti all&#8217;Ordine) e che, pertanto, richiede i requisiti ad essa collegati (ad es. laurea, iscrizione all&#8217;albo dei farmacisti, idoneità  in un precedente concorso), mentre la seconda disciplina citata «<em>si occuperebbe delle successive vicende della titolarità  della farmacia, consentendone, per l&#8217;appunto, l&#8217;acquisto anche da parte di società , sia di persone che di capitali</em>» (cfr. Cons. St., parere n. 69 del 3 gennaio 2018, Â§ 24).<br /> 2.8. Trattandosi, inoltre, di incompatibilità  previste per legge, sarebbe irrilevante, ad avviso del primo giudice, che le stesse siano state espressamente previste nel bando, operando, in tale ipotesi, l&#8217;istituto dell&#8217;eterointegrazione (Cons. St., sez. III, 24 ottobre 2017, n. 4903).<br /> 2.9. Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Palermo, ha per queste ragioni respinto il ricorso degli odierni appellanti.<br /> 3. Avverso tale sentenza gli interessati hanno proposto appello al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana.<br /> 3.1. Essi, con un unico motivo di censura (pp. 5-23 del ricorso) articolato in ulteriori distinte sottocensure, hanno lamentato l&#8217;erroneità  della sentenza impugnata, chiedendone, previa sospensione dell&#8217;esecutività , la riforma.<br /> 3.2. Gli appellanti hanno dedotto la violazione dell&#8217;art. 112 del R.D. n. 1265 del 1934, degli artt. 11 e 12 della l. n. 475 del 1968, dell&#8217;art. 11 del d.l. n. 12 del 2012, degli artt. 7 e 8 della l. n. 362 del 1991, dell&#8217;art. 7, comma 4-<em>quater</em>, del d.l. n. 192 del 2014, del d.l. n. 223 del 2006, dell&#8217;art. 1, commi 157 e 158, della l. n. 124 del 2017, del d.P.R. n. 445 del 2000, dell&#8217;art. 18 della L.R. n. 33 del 1994, degli artt. 1 e 3 della l. n. 241 del 1990, la violazione di legge per contrasto con l&#8217;art. 39 del T.U.E., la violazione del bando di concorso, l&#8217;eccesso di potere anche per carenza di motivazione, il difetto di istruttoria, l&#8217;irragionevolezza, l&#8217;illogicità , l&#8217;incongruenza, l&#8217;ingiustizia grave e manifesta, la violazione del principio di imparzialità  e razionalità , la violazione degli artt. 1, 3, 4, 32, 36, 41 e 97 Cost.<br /> 3.3. Gli appellanti hanno sostenuto che dalle disposizioni degli artt. 112 del R.D. n. 1265 del 1934 e dell&#8217;art. 8, comma 1, lett. b), della l. n. 362 del 1991 non si desume alcun divieto, per un socio di una società  farmaceutica, di essere socio anche di altra società  farmaceutica e, quindi, di essere titolare di pìù farmacie, ma si desume solo il divieto, di cui all&#8217;art. 8 citato, che impedirebbe al titolare individuale di essere contestualmente anche socio di altra farmacia.<br /> 3.4. E una tale limitazione, rammentano gli appellanti, troverebbe fondamento nelle ragioni esplicitate da una ormai consolidata giurisprudenza, secondo cui il farmacista singolo non potrebbe essere onnipresente e prestare il servizio in maniera adeguata (v., sul punto, Cons. St., sez. V, 6 ottobre 2010, n. 7336, richiamata anche nel citato parere n. 69 del 3 gennaio 2018 di questo Consiglio di Stato).<br /> 3.5. Ma tale principio deve necessariamente trovare un contemperamento, come difatti prevede l&#8217;ultima parte del comma 2 dell&#8217;art. 7 della l. n. 362 del 1991, quanto alle società  di capitali, soprattutto in seguito alle modifiche introdotte con la l. n. 124 del 2017, dove i soci possono essere molteplici e il direttore della farmacia può essere uno dei soci o anche un soggetto diverso.<br /> 3.6. Dalla disamina della attuale normativa, in seguito alle modifiche apportate dalla l. n. 124 del 2017, emerge, secondo gli appellanti, che non vi sarebbero disposizioni di legge che vietano alle società  di essere titolari di pìù farmacie nè ai farmacisti di essere soci in pìù di una società  titolare di farmacie.<br /> 3.7. Ebbene, fatta questa premessa, gli odierni appellanti hanno sostenuto che i bandi dei concorsi straordinari per l&#8217;assegnazione delle sedi farmaceutiche, pìù o meno uguali in tutte le regioni, prevedevano la possibilità , per i candidati partecipanti in forma singola o associata, di concorrere a non pìù di due regioni.<br /> 3.8. Detti bandi, perà², non avrebbero previsto in nessun modo che, laddove i concorrenti che avessero partecipato in forma associata e fossero risultati vincitori in entrambi i concorsi, sarebbero stati costretti a scegliere una sola sede nè una analoga previsione sarebbe contenuta nelle norme di legge vigenti poichè, mentre la necessità  di scelta deve considerarsi evidente per i farmacisti tenuto conto del disposto dell&#8217;art. 112 del R.D. n. 1265 del 1934, ciò non potrebbe valere per i farmacisti in forma associata, stante la possibilità , ora espressamente riconosciuta, di essere soci di una società  titolare di pìù farmacie, con il limite del 20%.<br /> 3.9. La gestione associata sarebbe riconducibile, ad avviso degli appellanti, nel modello societario, come ha ritenuto il primo giudice con un inquadramento sistematico dell&#8217;istituto, che gli appellanti mostrano sul punto di condividere, mentre essi contestano l&#8217;argomentazione della sentenza impugnata, secondo cui la gestione associata non costituirebbe un soggetto diverso dai singoli farmacisti che la compongono.<br /> 3.10. Sarebbe invece inevitabile, essi deducono, che i soggetti che hanno partecipato in forma associata al concorso siano un soggetto giuridicamente distino rispetto alla società  da questi costituita ai fini della gestione della farmacia e, in secondo luogo, una volta costituita la società , non vi potrebbe essere alcuna preclusione al rilascio della titolarità  della farmacia in capo alla società , perchè il regime delle incompatibilità  è diverso per i titolari singoli e per la società .<br /> 3.11. L&#8217;errore che il primo giudice commette, deducono gli appellanti (p. 12 del ricorso), sarebbe quello di «<em>equiparare la titolarità  del farmacista individuale a quella della società </em>[&#038;]Â <em>proprio per l&#8217;effetto che detta equiparazione comportava, ossia l&#8217;applicazione della incompatibilità  dei titolari individuali anche alle società».</em><br /> 4. Movendo da tale presupposto, dunque, gli odierni appellanti contestano anche l&#8217;interpretazione del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Palermo, nella parte in cui sostiene che il regime della incompatibilità , di cui all&#8217;art. 8, comma 1, lett. b), della l. n. 362 del 1991, si applichi anche ai soci e alla società , di persone o di capitali, titolari di farmacia, richiamandosi anche a quanto questo Consiglio di Stato ha affermato nel parere n. 69 del 3 gennaio 2018.<br /> 4.1. Gli appellanti sottopongono a serrata critica l&#8217;avviso espresso dalla Commissione speciale di questo Consiglio nel Â§ 41 del citato parere (pp. 13-18 del ricorso), che contrasterebbe nettamente con l&#8217;evoluzione normativa in materia, che consente alle società , di persone o di capitali, di essere titolari di pìù farmacie e non vieta al farmacista, che non sia titolare individuale di una farmacia, di essere titolare di pìù farmacie e hanno chiesto al Consiglio di giustizia della Regione Siciliana, in estremo subordine, di rimettere la questione all&#8217;Adunanza plenaria e/o alla Corte di Giustizia (pp. 22-23 del ricorso).<br /> 4.2. Essi, infine, censurano la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Palermo, anche nella parte in cui assume che l&#8217;unica forma di gestione associata consentita dalla normativa in vigore sarebbe quella delle società  di persone e non giÃ  anche di capitali (pp. 18-19 del ricorso) nonchè nella parte in cui il primo giudice avrebbe affermato che non era necessaria l&#8217;espressa previsione di esclusione, nel bando, ignorando peraltro come le diverse regioni si siano comportate molto diversamente in riferimento all&#8217;applicazione del regime delle incompatibilità , previste dalla legge, e si siano verificati casi nei quali i farmacisti in gestione associata abbiano ottenuto l&#8217;assegnazione di due sedi in distinte regioni.<br /> 5. Si è costituito avanti al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana l&#8217;Assessorato regionale della salute, replicando con una articolata memoria, e ha sottolineato come la funzione pro-concorrenziale dell&#8217;art. 11 del d.l. n. 1 del 2012 riposi essenzialmente sulla possibilità  di sommare i titoli dei singoli partecipanti al concorso, mentre la gestione in forma associata sarebbe comunque da imputare direttamente alle persone fisiche dei farmacisti, il che giustificherebbe l&#8217;applicazione nei loro confronti del regime di incompatibilità , senza che possa invocarsi la l. n. 124 del 2017, che ha abolito una serie di limiti alla multititolarità , poichè successiva all&#8217;indizione del concorso.<br /> 5.1. Si è costituita, altresì¬, l&#8217;Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, replicando anche essa con articolata memoria, nel senso della sussistenza dell&#8217;incompatibilità  a gestire pìù di una farmacia e della necessità , pertanto, di operare una scelta.<br /> 6. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, dopo aver rinviato al merito l&#8217;esame della domanda cautelare, ha disposto attività  istruttoria con l&#8217;ordinanza n. 277/2019, al fine di acquisire dal Ministero della Salute elementi di conoscenza sulle modalità  di attuazione, da parte delle diverse Regioni, dell&#8217;art. 11 del d.l. n. 1 del 2012.<br /> 7. Il Ministero della Salute, con la nota prot. n. 18752 del 3 aprile 2019, ha ottemperato alla richiesta istruttoria e ha richiesto agli assessorati alla sanità  delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano di voler far conoscere la posizione assunta nei confronti dei vincitori in forma associata al concorso in parola che risultino giÃ  vincitori della medesima procedura concorsuale presso altra regione e, per questo, giÃ  titolari di farmacia.<br /> 8. Con la successiva nota prot. n. 26264 del 7 maggio 2019 il Ministero della Salute, nel ribadire come, a suo avviso, operi il divieto di cumulo previsto dall&#8217;art. 112 del R.D. n. 1265 del 1934, ha allegato le risposte delle varie Regioni e Province Autonome, ad eccezione dell&#8217;Umbria e delle Marche, che non hanno fatto pervenire alcuna comunicazione.<br /> 9. Con l&#8217;ordinanza n. 759 del 19 agosto 2019 il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha rimesso l&#8217;esame delle delicate questioni, oggetto del giudizio, all&#8217;esame di questa Adunanza plenaria.<br /> 10. Il Consiglio di giustizia amministrativa ha premesso come il regime autorizzatorio, che regola l&#8217;apertura e l&#8217;esercizio delle farmacie, sia stato a lungo sottoposto ad una disciplina, risalente agli anni trenta del secolo scorso, che vietava il cumulo delle autorizzazioni, come anche la loro cessione o il loro trasferimento (art. 112 del R.D. n. 1265 del 1934).<br /> 10.1. L&#8217;autorizzazione, un tempo riferita unicamente alle persone fisiche, secondo un modello personalistico della professione liberale, in epoca pìù recente è stata ammessa anche nei confronti di società : dapprima a beneficio di società  di persone e cooperative, con la l. 362/1991, ammettendosi poi, giÃ  con il d.l. n. 223 del 2006 (art. 5, comma 6), che il farmacista potesse essere socio anche in pìù di una di esse e, da ultimo, con la l. n. 124 del 2017 anche a società  di capitali, che possono ora essere titolari di un numero illimitato di farmacie, fatto salvo il solo limite del 20% delle farmacie presenti nella stessa regione o provincia autonoma (v. art. 7 della l. n. 362 del 1991, a seguito dell&#8217;abrogazione dei commi dal 4-<em>bis</em> al 7 disposta dalla ricordata l. n. 124 del 2017).<br /> 10.2. Lungo questa evoluzione normativa del settore della distribuzione farmaceutica, che riflette mutamenti non meno noti avvenuti da tempo in seno alla società  e nel mondo economico, che ha dato corso a ripetute segnalazioni e sollecitazioni dell&#8217;AGCM (sin dalla segnalazione del 1998 &#8211; AS 144) e che deve fare i conti con un modello (pìù) imprenditoriale (e pìù aperto) nella gestione delle farmacie, funzionale anche (almeno in teoria) ad accrescere l&#8217;offerta per gli utenti del servizio, si colloca la disciplina di cui all&#8217;art. 11 del d.l. n. 1 del 2012 preordinata &#8211; stando anche alla stessa rubrica dell&#8217;articolo &#8211; al &#8220;<em>Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica&#8221;Â </em>e, per come recita l&#8217;<em>incipit</em>, &#8220;<em>a favorire l&#8217;accesso alla titolarità  delle farmacie da parte di un pìù ampio numero di aspiranti</em>&#8220;.<br /> 10.3. Intervenendo sulla disciplina degli anni &#8217;60 del secolo scorso, che era nel segno della programmazione e del contingentamento del numero delle farmacie presenti sul territorio nazionale, le disposizioni del 2012 hanno previsto l&#8217;aumento delle sedi, incrementandone il numero, e, per la copertura delle nuove sedi, come anche di quelle vacanti, l&#8217;avvio di un concorso straordinario per soli titoli.<br /> 10.4. Per quanto pìù rileva in questa sede, osserva ancora il giudice rimettente, l&#8217;art. 11 del d.l. n. 1 del 2012 dispone inoltre, al comma 5, che «<em>ciascun candidato può partecipare al concorso per l&#8217;assegnazione di farmacia in non pìù di due regioni o province autonome</em>» e, al comma 7, che «<em>ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti</em> [&#038;]Â», con la precisazione che «<em>ove i candidati che concorrono per la gestione associata risultino vincitori, la titolarità  della farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla data di autorizzazione all&#8217;esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità </em>».<br /> 11. Il giudice rimettente ha aggiunto, essendo non meno rilevante ai fini del decidere, come l&#8217;art. 11 non rechi alcuna previsione concernente un&#8217;eventuale incompatibilità  tra l&#8217;assegnazione nell&#8217;una e nell&#8217;altra Regione o Provincia autonoma e non chiarisca, a suo avviso, cosa debba intendersi per &#8220;gestione associata&#8221; della farmacia.<br /> 11.1. Il tema della &#8220;gestione associata&#8221; o in &#8220;forma associata&#8221; è pertinente nella misura in cui gli odierni appellanti hanno sempre allegato, in termini peraltro abbastanza assertivi, di avere partecipato in tale veste al concorso in questione, sia per la Sicilia che per la Lombardia.<br /> 11.2. Tale circostanza è riconosciuta dalla Azienda Sanitaria di Caltanissetta, nelle proprie difese, senza ulteriormente indagarne i contorni e le implicazioni; mentre è oggetto di una riflessione pìù attenta da parte dell&#8217;Avvocatura Generale dello Stato che, nella propria memoria, ha cura di affermare come la gestione in forma associata sarebbe da imputare comunque direttamente alle persone fisiche.<br /> 11.3. Di contro, si è osservato ancora nell&#8217;ordinanza di rimessione, la premessa dalla quale muove il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Palermo, nella sentenza qui appellata, parrebbe differente, se non proprio antitetica, laddove sembra assimilare la gestione associata piuttosto al modello societario, per poi ricavarne, ad ogni modo, l&#8217;incompatibilità  (che è) dettata dall&#8217;art. 8, comma 1, lett. b) della l. n. 362 del 1991, per cui la partecipazione a società  che gestiscono una farmacia è incompatibile con la posizione di titolare di altra farmacia.<br /> 11.4. L&#8217;Avvocatura Generale dello Stato e il Tribunale amministrativo giungono alla stessa conclusione, nel segno di una regola legale di incompatibilità  che integrerebbe <em>ab externo</em> il bando, sebbene procedendo da premesse e seguendo ragionamenti diversi.<br /> 11.5. La prima perchè risolve la gestione associata in una sorta di sommatoria dei titoli, che non farebbe sorgere un nuovo soggetto e, quindi, venir meno la natura di persona fisica del singolo farmacista, cui si applicherebbe logicamente il divieto del 1934.<br /> 11.6. Il secondo in quanto, dopo aver ricondotto la gestione associata (invece) al modello societario, vi scorge comunque un&#8217;incompatibilità  sulla base di una lettura biunivoca, se non circolare, dell&#8217;art. 8, comma 1, lett. b), che troverebbe conforto nel parere n. 69 del 2018, <em>sub</em>§ 41, del Consiglio di Stato.<br /> 12. In questo contesto e in questo giudizio, osserva ancora l&#8217;ordinanza di rimessione, la difesa degli appellanti è volta per lo pìù a confutare che esista una regola legale di incompatibilità : attraverso una interpretazione sia letterale che per così¬ dire teleologica della disciplina del 2012, nel solco di una evoluzione normativa che avrebbe registrato, nel tempo, il progressivo superamento dei vincoli nella gestione non individuale delle farmacie; vincoli, o meglio, incompatibilità , che rimarrebbero perà² per il farmacista (ove agisca come) singolo ovvero come persona fisica, stante il disposto dell&#8217;art. 112 del R.D. n. 1265 del 1934.<br /> 12.1. L&#8217;intero ragionamento muove dalla premessa che la gestione (in forma) associata sia altro da quella individuale, e che sia piuttosto da assimilare a quella in forma societaria, per poi criticare l&#8217;applicazione che il giudice di primo grado ha fatto dell&#8217;art. 8, comma 1, lett. b) della legge n. 362 del 1991.<br /> 12.2. Nell&#8217;ordinanza di rimessione il Consiglio rileva come il primo problema sia proprio quello di decifrare cosa l&#8217;art. 11, comma 7, del d.l. n. 1 del 2012 intenda prevedendo che (gli interessati possono) concorrere in forma associata.<br /> 12.3. Se la dimensione associativa si esaurisca nel solo mettere in comune, sommandoli, i titoli posseduti, quindi in una logica per lo pìù contrattuale che parrebbe ricordare &#8211; (si intende)Â <em>mutatis mutandis</em> &#8211; il fenomeno dei raggruppamenti temporanei di imprese tra operatori economici nelle procedure per l&#8217;affidamento dei contratti pubblici oppure se schiuda l&#8217;orizzonte ad una figura soggettiva autonoma rispetto al singolo, e se e quanto assimilabile alle società  del libro V del codice civile.<br /> 12.4. Il nodo da sciogliere parrebbe rilevante soprattutto ove si accolga la prima delle due alternative, riducendo la forma associata ad una aggregazione di titoli nell&#8217;ambito di una titolarità  che resterebbe individuale e che, quindi, dovrebbe fare i conti con le regole di incompatibilità  che ancor oggi valgono per i singoli farmacisti.<br /> 12.5. Rilevante ma non per questo anche per forza (da solo) determinante &#8211; si osserva &#8211; nella misura in cui lo stesso rapporto tra la disciplina generale, sopra ricordata, e quella speciale, costituita dall&#8217;art. 11 del d.l. n. 1 del 2012, non è un dato scontato, potendosi sostenere che l&#8217;intervento del 2012 abbia inteso, anche per i farmacisti in forma individuale, aprire una prima breccia nella cittadella eretta attorno allo &#8220;storico&#8221; divieto di cumulabilità  o di multititolarità  delle farmacie.<br /> 12.6. Accogliendo e seguendo la seconda delle alternative sopra tracciate, equiparando la gestione associata al modello societario di cui alla l. n. 362 del 1991, direzione percorsa ad esempio dalla Regione Lombardia come emerge dall&#8217;istruttoria condotta, le ragioni a sostegno di una incompatibilità  parrebbero pìù deboli ancora, in assenza di qualunque indicazione testuale in tal senso, mancante nella legge come nel bando di concorso, e a fronte di una evoluzione normativa che si è giÃ  ricordata.<br /> 12.7. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana non ignora come le prime applicazioni giurisprudenziali registrino, tuttavia, un indirizzo che è nel segno della perdurante incompatibilità  e di cui sono espressione, in particolare, la sentenza n. 2720 del 2018 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, e, in termini pìù generali e meno centrati sul problema qui in esame, questo Consiglio di Stato nel parere n. 69 del 3 gennaio 2018, reso dall&#8217;apposita Commissione speciale.<br /> 13. A fronte di quanto prospettato dagli appellanti, in ordine all&#8217;esistenza di una prassi amministrativa che avrebbe contraddetto tale indirizzo o, per meglio dire, lo avrebbe confinato all&#8217;interno un numero limitato di Regioni favorevoli alla regola di incompatibilità , l&#8217;esito dell&#8217;istruttoria avrebbe rivelato un quadro pìù articolato ancora.<br /> 13.1. Un quadro nel quale la posizione sposata dalla Regione Siciliana appare obiettivamente (ad oggi) maggioritaria tra le altre Regioni italiane e dove, accanto ad un certo numero di Regioni che non hanno offerto una risposta definit(iv)a o che potrebbero non avere ancora incontrato un simile problema (o delle quale il Ministero potrebbe non essere stato in grado di raccogliere l&#8217;esatto punto di vista), si staglia la posizione della Regione Lombardia che è invece chiaramente favorevole alla cumulabilità  (si intende limitata a due sole Regioni o Province autonome), ricavando dalla previsione dell&#8217;art. 11, comma 5, del d.l. n. 1 del 2012 una regola che facoltizza non solo la presentazione della domanda e, quindi, la partecipazione al concorso ma anche, una volta vinto il concorso, la possibilità  di essere assegnatari di farmacia in (non pìù di) due Regioni o Province autonome.<br /> 13.2. Una simile divergenza nella prassi applicativa dell&#8217;art. 11 del d.l. n. 1 del 2012, al pari delle vedute incertezze interpretative che ne sono molto probabilmente all&#8217;origine, trattandosi di questione di massima che investe materie e tematiche sensibili e trasversali (in particolare la tutela della salute, da un lato, e la libertà  di iniziativa economica e la tutela della concorrenza, dall&#8217;altro) hanno indotto il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana di dare corso alla richiesta degli odierni appellanti, volta ad investire l&#8217;Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, ai sensi dell&#8217;art. 99, comma 1, c.p.a., al riguardo formulando i seguenti quesiti:<br /> <em>a)</em> se il concorrere in forma associata, ai sensi dell&#8217;art. 11, comma 5 (<em>rectius</em>: 7), del d.l. n. 1 del 2012, sia da intendere quale una variante della titolarità  in forma individuale oppure se sia invece da ascrivere al modello societario, consentendo quindi anche di assegnare la titolarità  della farmacia alla società  così¬ formata e di applicare il relativo regime (di cumulabilità  temperata) quanto alla titolarità  di pìù di una sede farmaceutica;<br /> <em>b)</em> se, nel silenzio dell&#8217;art. 11 del d.l. n. 1 del 2012, la previsione di cui al co. 7 (<em>rectius</em>: 5) del medesimo art. 11, che facoltizza la partecipazione al concorso in (non pìù) di due Regioni o due Province autonome, sia da intendere come contenente anche una regola (implicita) di incompatibilità  che vieterebbe di cumulare le due sedi, dovendo per forza scegliere gli interessati di quale delle due avere la gestione, pena l&#8217;improcedibilità  delle loro domande.<br /> 13.3. Il Consiglio ha rimesso alla valutazione di questa Adunanza plenaria se sia necessario o anche solo opportuno integrare il contraddittorio nei confronti delle altre Regioni (diverse dalla Regione Siciliana), sollecitando un pìù ampio confronto di idee, per quanto si è evidenziato e per le ricadute che la soluzione della questione è destinata a determinare.<br /> 14. Gli odierni appellanti e la Regione Siciliana, l&#8217;Assessorato regionale della Salute della Regione Siciliana e la Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno depositato le rispettive memorie difensive anche di replica, ai sensi dell&#8217;art. 73 c.p.a., in vista dell&#8217;udienza pubblica fissata avanti a questa Adunanza plenaria, e hanno illustrato ampiamente le proprie difese.<br /> 14.1. Infine, nella pubblica udienza dell&#8217;11 dicembre 2019 fissata avanti all&#8217;Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.<br /> 15. L&#8217;appello deve essere respinto.<br /> 16. Ritiene il Collegio, per il principio della ragione pìù liquida, di poter prescindere dalla questione, sollevata dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato nella memoria di replica depositata il 21 novembre 2019 (pp. 7-11), in ordine all&#8217;applicabilità <em>ratione temporis</em> delle modifiche normative introdotte dalla l. n. 124 al 2017 al concorso straordinario bandito nel 2012, in quanto tale questione, per le assorbenti ragioni che tutte qui di seguito si esporranno, è superflua e ininfluente ai fini del decidere.<br /> 17. Per un pìù chiaro e ordinato inquadramento delle questioni controverse occorre, ad avviso del Collegio, invertire l&#8217;ordine logico delle questioni poste dall&#8217;ordinanza di rimessione che, come poco sopra si è premesso (Â§ 13.2.) e va qui nuovamente ricordato, sono le seguenti:<br /> <em>a)</em> se il concorrere in forma associata, ai sensi dell&#8217;art. 11, comma 7, del d.l. n. 1 del 2012, sia da intendere quale una variante della titolarità  in forma individuale oppure se sia invece da ascrivere al modello societario, consentendo quindi anche di assegnare la titolarità  della farmacia alla società  così¬ formata e di applicare il relativo regime (di cumulabilità  temperata) quanto alla titolarità  di pìù di una sede farmaceutica;<br /> <em>b)</em> se, nel silenzio dell&#8217;art. 11 del d.l. n. 1 del 2012, la previsione di cui al comma 5 del medesimo art. 11, che facoltizza la partecipazione al concorso in (non pìù) di due Regioni o due Province autonome, sia da intendere come contenente anche una regola (implicita) di incompatibilità  che vieterebbe di cumulare le due sedi, dovendo per forza scegliere gli interessati di quale delle due avere la gestione, pena l&#8217;improcedibilità  delle loro domande.<br /> 18. L&#8217;Adunanza plenaria ritiene infatti che, solo una volta chiarita la <em>ratio</em> della previsione dell&#8217;art. 11, comma 5, del d.l. n. 1 del 2012, secondo cui è possibile partecipare al concorso straordinario in non pìù di due Regioni o Province autonome, oggetto del secondo quesito, si possa pervenire alla risoluzione del primo quesito, inerente alla possibilità  di ottenere due sedi messe a concorso straordinario, in due Regioni, tramite la gestione in forma associata.<br /> 18.1. Sicchè, nell&#8217;affrontare le questioni poste dall&#8217;ordinanza, si esamineranno dapprima:<br /> <em>a)</em> la <em>ratio </em>della previsione contenuta nell&#8217;art. 11, comma 5, del d.l. n. 1 del 2012 (Â§Â§ 19-20), che consente la partecipazione al concorso straordinario in non pìù di due Regioni o Province autonome;<br /> <em>b)</em> il significato della partecipazione dei farmacisti singolarmente o &#8220;<em>per</em>&#8221; la gestione associata, prevista dall&#8217;art. 11, comma 7, del d.l. n. 1 del 2012 (Â§Â§ 21-23.3.);<br /> <em>c)</em> l&#8217;eventuale rilevanza, ai fini del decidere, della incompatibilità  prevista dall&#8217;art. 8, comma 1, lett. b) della l. n. 362 del 1991 (Â§Â§ 24-27).<br /> 19. L&#8217;art. 11, comma 5, del d.l. n. 1 del 2012 prevede, ai fini che qui rilevano e come si è giÃ  sopra ricordato, che «<em>ciascun candidato può partecipare al concorso per l&#8217;assegnazione della farmacia in non pìù di due regioni o province autonome</em>» e consente espressamente, quindi, che i farmacisti, persone fisiche, possano prendere parte a non pìù di due concorsi straordinari banditi dalle varie Regioni o Province autonome.<br /> 19.1. Ãˆ noto che il concorso straordinario previsto dall&#8217;art. 11 del d.l. n. 1 del 2012 per l&#8217;assegnazione delle sedi istituite in base ai nuovi criterà® da esso introdotti ha avuto il fine, dichiarato nel comma 1, di «<em>favorire l&#8217;accesso alla titolarità  delle farmacie da parte di un pìù ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge, nonchè di favorire le procedure per l&#8217;apertura di nuove sedi farmaceutiche garantendo al contempo una pìù capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico</em>» (v.<em> ex plurimis</em>, sulle previsioni dell&#8217;art. 11, Cons. St., sez. III, 4 ottobre 2016, n. 4085).<br /> 19.2. A tale essenziale fine e, cioè, per favorire anzitutto l&#8217;accesso alla titolarità  delle farmacie da parte di un pìù ampio numero di aspiranti, l&#8217;art. 11, comma 3, del d.l. n. 1 del 2012 ha previsto espressamente che non possano partecipare al concorso straordinario i farmacisti titolari, compresi i soci di società  titolari, di farmacia diversa da quelle di cui alle lettere b) e c) e, cioè, di farmacia rurale sussidiata e di farmacia soprannumeraria.<br /> 19.3. In altri termini i farmacisti &#8211; anche, e si badi, i farmacisti soci di società  titolari di farmacia &#8211; giÃ  titolari di sede farmaceutica, salve le tassative eccezioni sopra ricordate, non possono partecipare al concorso straordinario.<br /> 19.4. In questa prospettiva si colloca la previsione dell&#8217;art. 11, comma 5, del d.l. n. 1 del 2012, che consente ai farmacisti, che non siano giÃ  titolari di altra sede, di partecipare al concorso straordinario per l&#8217;assegnazione di farmacia in non pìù di due Regioni o Province autonome.<br /> 19.5. Questa regola è perfettamente in sintonia con la generale previsione dell&#8217;art. 112, commi secondo e terzo, del R.D. n. 1265 del 1934, non abrogata nè derogata da alcuna disposizione, nemmeno dall&#8217;art. 7, comma 1, della l. n. 362 del 1991 (che fa espressamente salva, per le persone fisiche, la «<em>conformità  alle disposizioni vigenti</em>»), siccome riformulato dalla l. n. 124 del 2017, secondo cui è vietato il cumulo di due o pìù autorizzazioni in una sola persona (fisica), con la conseguenza che chi sia giÃ  autorizzato all&#8217;esercizio di una farmacia può concorrere all&#8217;esercizio di un&#8217;altra, ma decade di diritto dalla prima autorizzazione, quando, ottenuta la seconda, non vi rinunzi con dichiarazione notificata al Prefetto entro dieci giorni dalla partecipazione del risultato del concorso.<br /> 19.6. Ãˆ quindi chiaro, secondo le regole generali, di cui l&#8217;art. 11, comma 5, del d.l. n. 1 del 2012 costituisce specifica applicazione per il concorso straordinario, che i farmacisti candidati, ammessi al concorso straordinario in quanto non siano giÃ  titolari di altra sede, ben possano concorrere, singolarmente o in forma associata, a due distinte sedi, su base regionale o provinciale, ma devono poi scegliere una tra le due sedi, non potendo ottenerle cumulativamente (c.d. <em>principio dell&#8217;alternatività </em>), poichè devono dedicare la loro attività  personale necessariamente all&#8217;una o all&#8217;altra, a presidio del servizio farmaceutico erogato sul territorio nazionale e in funzione della salute quale interesse dell&#8217;intera collettività  (art. 32 Cost.) e non quale bene meramente utilitaristico-individuale, oggetto solo di valutazioni economico-imprenditoriali.<br /> 19.7. L&#8217;art. 11, comma 5, del d.l. n. 1 del 2012, si noti, non ha inteso derogare alla regola generale dell&#8217;art. 112, commi secondo e terzo, del R.D. n. 265 del 1934, di cui costituisce anzi specifica applicazione, ma solo consentire la partecipazione dei candidati, conformemente alle regole generali, in non pìù di due sedi, con il conseguente obbligo, ancorchè non (nuovamente) esplicitato, nel caso di doppia assegnazione, di optare per l&#8217;una o per l&#8217;altra, obbligo ben noto a tutti i farmacisti persone fisiche, per il generale disposto dell&#8217;art. 112 del R.D. n. 1265 del 1934, tuttora vigente, e dell&#8217;art. 7, comma 1, della l. n. 362 del 1991 &#8211; anche dopo la riforma del 2017 &#8211; che, nel riconoscere come possano essere titolari di farmacia anzitutto le persone fisiche, fa &#8211; come detto &#8211; salva per le sole persone fisiche la «<em>conformità  alle disposizioni vigenti</em>».<br /> 19.8. La <em>ratio</em> dell&#8217;art. 112 del R.D. n. 1265 del 1934, T.U. delle leggi sanitarie è ben nota, come ricordano gli stessi appellanti, ed esprime un principio di carattere generale in tema di gestione di farmacie private, inteso ad evitare conflitti di interesse nonchè a garantire il corretto svolgimento del servizio farmaceutico, di rilievo fondamentale per la tutela del diritto alla salute (oggi sancito dall&#8217;art. 32 Cost.), la cui validità  ed osservanza risulta egualmente necessaria anche con riferimento alle società  ed ai soci delle farmacie comunali (Cons. St., sez. V, 6 ottobre 2010, n. 2336, che ha confermato la statuizione resa sul punto dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, con la sentenza n. 7589 del 2009).<br /> 19.9. Una diversa soluzione, la quale conducesse a ritenere che dall&#8217;art. 11, comma 5, del d.l. n. 1 del 2012 e, nel caso di specie, dalla pedissequa previsione dell&#8217;art. 4 del bando si desuma la possibilità  di assegnare due sedi allo stesso o agli stessi candidati, non solo si porrebbe in contrasto con l&#8217;interpretazione letterale &#8211; secondo l&#8217;antico canone <em>ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit</em> &#8211; della disposizione in esame, che ha consentito testualmente, ed espressamente, solo la partecipazione al concorso straordinario in non pìù di due Regioni o Province autonome e non giÃ  l&#8217;assegnazione di due distinte sedi in deroga alle regole generali in favore dello stesso o degli stessi farmacisti, ma anche sul piano teleologico con la <em>ratio</em> della previsione stessa, che è quella giÃ  ricordata di favorire l&#8217;accesso alla titolarità  delle farmacie da parte di un pìù ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge.<br /> Ciò che, evidentemente, sarebbe reso quantomeno pìù difficoltoso dal fatto lo stesso o gli stessi farmacisti ottengano la titolarità  di due sedi in due diverse Regioni ne sottraggano una ad altri, pure aventi titolo, seppure successivi ad esso o ad essi nella graduatoria.<br /> 20. La ragione per la quale l&#8217;art. 11, comma 5, del d.l. n. 1 del 2012 prevede, in conformità  alle disposizioni generali in materia, che si possa partecipare al concorso straordinario in due e non pìù di due Regioni e Province autonome sta proprio nella regola fondamentale dell&#8217;art. 112, comma terzo, del R.D. n 1265 del 1934, secondo cui chi sia giÃ  autorizzato all&#8217;esercizio di una farmacia, risultando vincitore nel concorso precedente, può concorrere all&#8217;esercizio di un&#8217;altra, dovendo scegliere perà² poi tra l&#8217;una o l&#8217;altra.<br /> 20.1. Se si considera del resto che l&#8217;art. 11, comma 3, del d.l. n. 1 del 2012 ha vietato la partecipazione al concorso straordinario a farmacisti che siano giÃ  titolari di sede, anche laddove siano soci di società  &#8211; di persone e oggi, dopo la l. n. 124 del 2017, anche di capitali &#8211; titolari di sede, proprio per impedire a chi sia giÃ  titolare di sede di ottenere altra sede all&#8217;esito del concorso straordinario, sarebbe del resto incongruo e contrario ad ogni principio di concorrenza, sotteso al dichiarato fine di «<em>favorire l&#8217;accesso alla titolarità  delle farmacie da parte di un pìù ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge</em>», anche solo ipotizzare che l&#8217;art. 11, comma 5, del medesimo d.l. n. 1 del 2012 abbia addirittura consentito l&#8217;assegnazione di due sedi ai farmacisti in due distinte Regioni, con il risultato di favorire oltre ogni misura i farmacisti persone fisiche, singolarmente o in forma associata, con l&#8217;assegnazione di ben due sedi, in deroga al divieto di cumulo generalmente vigente per tutti i farmacisti ai sensi dell&#8217;art. 112 del T.U. leggi sanitarie e ribadito nella procedura in questione per i giÃ  titolari di sede.<br /> 20.2. L&#8217;ottenimento di ben due sedi concretizzerebbe un vantaggio anticompetitivo del tutto ingiustificato, a fronte dello sbarramento previsto dall&#8217;art. 11, comma 3, del d.l. n. 1 del 2012 per i farmacisti giÃ  titolari di sede, nei confronti dei quali soltanto, e per la mera casualità  di essere giÃ  titolari di una sede farmaceutica, opererebbe invece il divieto di cumulo dell&#8217;art. 112 del R.D. n. 1265 del 1934 e dell&#8217;art. 7, comma 1, della l. n. 326 del 1991, certamente e incontestabilmente &#8211; nemmeno gli appellanti lo contestano &#8211; tuttora vigente quantomeno per il farmacista individuale giÃ  titolare di sede.<br /> 20.3. La logica proconcorrenziale che presiede all&#8217;art. 11 del d.l. n. 1 del 2012 giammai potrebbe risolversi in un privilegio per i farmacisti vincitori di sede, ma di una sola sede, all&#8217;esito del concorso straordinario.<br /> 21. Se così¬ è, dunque, nè si vede come altrimenti esser possa, e se questa è la risposta, necessitata, che deve darsi al secondo quesito dell&#8217;ordinanza, divenuto primo nell&#8217;ordine logico delle questioni da esaminarsi (v., <em>supra</em>, Â§ 18.2.), diretto corollario di essa è che ciò che ai farmacisti candidati al concorso straordinario quali persone fisiche non è consentito singolarmente nemmeno può esserlo cumulativamente, pena altrimenti una inammissibile disparità  di trattamento <em>interna</em> agli stessi candidati che partecipino in forma associata anzichè singolarmente.<br /> 21.1. Nel senso dell&#8217;applicabilità  del divieto del cumulo anche ai farmacisti concorrenti per la gestione associata, peraltro, va ricordato che questo Consiglio di Stato si è giÃ  pronunciato, seppure in sede di appello cautelare, con due ordinanze (Cons. St., sez. III, 11 maggio 2018, ord. n. 2127 nonchè Cons. St., sez. III, 14 ottobre 2016, ord. n. 4632), mentre ormai constano, come pure ha ricordato l&#8217;ordinanza di rimessione, anche numerose pronunce di primo grado, che hanno affermato il divieto di cumulo anche nei confronti della gestione associata (v., <em>ex plurimis</em>, Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, 21 febbraio 2019, n. 109; Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, 13 aprile 2018, n. 863; Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, 9 marzo 2018, n. 2720)<br /> 21.2. Le questioni circa la natura della c.d. gestione associata, se essa sia riconducibile ad una forma individuale o al modello societario di attività  imprenditoriale, vengono a perdere di qualsivoglia decisività  alla luce di quanto sin qui si è detto.<br /> Questo Consiglio di Stato, per quanto qui occorrer possa, ha giÃ  chiarito comunque che la forma associata non è una realtà  giuridica diversa dai singoli farmacisti che concorrono alla sede (v., sul punto, Cons. St., sez. III, 27 aprile 2018, n. 2569 e Cons. St., sez. III, 30 aprile 2019, n. 2804; Cons. St., parere n. 69 del 3 gennaio 2018) nè un ente o una sorta di associazione temporanea di scopo tra questi per la gestione di una farmacia, assoggettabile alle disposizioni sulle associazioni (v., sul punto, Cons. St., sez. I, parere n. 2082 del 17 luglio 2019, reso in sede di ricorso straordinario, ma anche le considerazioni svolte pìù in generale nel citato parere n. 69 del 3 gennaio 2018, Â§Â§ 20-32).<br /> 21.3. In particolare si è giÃ  avuto modo di chiarire che la Regione, all&#8217;esito del concorso straordinario, deve assegnare anche formalmente la titolarità  della sede vinta solo a quegli stessi farmacisti persone fisiche, che hanno a tale titolo partecipato al concorso, salvo, ovviamente, il diritto/dovere, in capo a questi, di gestire poi l&#8217;attività  imprenditoriale nelle forme consentite dall&#8217;ordinamento (art. 2249, comma terzo, c.c.) e, comunque e nello specifico, dall&#8217;art. 7, comma 1, della l. n. 362 del 1991, novellato dalla l. n. 124 del 2017, come pure questo Consiglio di Stato ha ampiamente chiarito nel pìù volte citato parere n. 69 del 3 gennaio 2018 (Cons. St., sez. III, 27 aprile 2018, n. 2569).<br /> 21.4. La titolarità  della sede, all&#8217;esito del concorso straordinario, deve essere assegnata ai farmacisti &#8220;associati&#8221; personalmente, salvo successivamente autorizzare l&#8217;apertura della farmacia e l&#8217;esercizio dell&#8217;attività  in capo al soggetto giuridico (società  di persone fisiche o di capitali), espressione degli stessi &#8211; e non altri &#8211; farmacisti vincitori del concorso e assegnatari della sede, che sarà  in grado di garantire la gestione paritetica della farmacia con il vincolo temporale di almeno tre anni (art. 11, comma 7, del d.l. n. 1 del 2012).<br /> 22. Occorre quindi sgombrare il campo dell&#8217;analisi da ulteriori equivoci che si annidano nell&#8217;insidiosa locuzione giuridica di &#8220;<em>gestione associata</em>&#8220;, ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 11, comma 7, del d.l. n. 1 del 2012, ed evitare di confondere i diversi piani, quello concorsuale e quello, successivo, gestionale.<br /> 22.1. I farmacisti concorrono alla sede messa a concorso straordinario «<em>per la gestione associata</em>», come espressamente prevede l&#8217;art. 11, comma 7, del d.l. n. 1 del 2012, gestione che, al momento del concorso e fino all&#8217;assegnazione della sede, non può essere realizzabile e ciò significa che detta gestione in forma associativa della sede, non conseguibile se non all&#8217;esito del concorso, indica solo la <em>finalità </em>della partecipazione in forma associata o, se si preferisce, cumulativa, non giÃ  una realtà  esistente (del resto impossibile prima che la sede sia ottenuta), sicchè è vano sul piano cronologico, prima che ancora errato sul piano giuridico, discettare se la gestione associata sia unÂ <em>quid</em> diverso e ulteriore rispetto ai singoli farmacisti associati o unÂ <em>tertium genus</em> rispetto alla gestione individuale o collettiva.<br /> 22.2. L&#8217;esigenza razionalizzatrice o, se si preferisce, la naturale espansività  delle categorie civilistiche, nella loro indubbia forza ordinante, non deve condurre a fuorvianti letture delle normative pubblicistiche di settore e all&#8217;ipostasi di concetti, spesso fluidi o elastici, che descrivono una <em>realtà  in divenire</em> e non giÃ  ancora entificata o tipizzata dal legislatore, come quello, appunto, della gestione associata la quale, come ha ricordato la Commissione speciale di questo Consiglio, consente con il cumulo dei titoli una ulteriore deroga al principio meritocratico posto a base del concorso ordinario, nell&#8217;assegnazione della sede, per l&#8217;eccezionalità  delle esigenze sottese al concorso straordinario (Â§Â§ 20-21 del parere n. 69 del 3 gennaio 2018).<br /> 22.3. E se questa fluidità  o elasticità  del legislatore pubblicistico può creare incertezze e interrogativi, sul piano della coerenza sistematica, i dubbi non possono essere risolti solo con la posizione di alternative secche, di irriducibili anfibologie, o con la forzata riconduzione delle norme di diritto pubblico, secondo armonie prestabilite, ad un sistema &#8211; quello civilistico &#8211; che può applicarsi alla disciplina del diritto amministrativo solo nei limiti della compatibilità .<br /> 22.4. E da questo rischio occorre guardarsi nell&#8217;interpretare anche la controversa categoria della gestione associata.<br /> 22.5. I singoli farmacisti possono aspirare alla gestione associata della sede, come prevede l&#8217;art. 11, comma 7, del d.l. n. 1 del 2012, «<em>sommando i titoli posseduti</em>», e la loro partecipazione &#8220;associata&#8221; al concorso straordinario, sulla base di un accordo inteso alla futura gestione &#8211; assimilabile, forse e a tutto concedere, ad un contratto plurilaterale con comunione di scopo o ad unÂ <em>pactum de ineunda societate</em>&#8211; comporta un mero cumulo di titoli in vista -appunto: «<em>per la</em>» &#8211; futura gestione associata della sede agognata.<br /> 22.6. Solo ove detto cumulo &#8211; previsto dal legislatore, anche in questo caso, per «<em>favorire l&#8217;accesso alla titolarità  delle farmacie da parte di un pìù ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge</em>», con una ulteriore vistosa deroga al principio meritocratico tipico del concorso, e non giÃ , ancora una volta, per consentire agli stessi farmacisti associati di ottenere addirittura la titolarità  di ben due farmacie &#8211; risulterà  fruttuoso sul piano della graduatoria e condurrà  all&#8217;assegnazione della sede a quegli stessi farmacisti, persone fisiche, si porrà , poi, l&#8217;effettivo problema della gestione della farmacia in forma &#8220;collettiva&#8221;.<br /> 22.7. La titolarità  della farmacia attribuita alla società  da essi costituita per garantire la gestione associata, nelle forme ora consentite dall&#8217;art. 7, comma 1, della l. n. 362 del 1991, sarà  peraltro «<em>condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla data di autorizzazione all&#8217;esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità </em>» (art. 11, comma 7, del d.l. n. 1 del 2012).<br /> 22.8. In altri termini, e pìù semplicemente, i farmacisti concorrenti per la gestione associata otterranno personalmente e <em>pro indiviso</em>, per così¬ dire, la sede messa a concorso, salvo poi essere autorizzati alla titolarità  dell&#8217;esercizio in una forma giuridica, tra quelle previste dall&#8217;art. 7, comma 1, della l. n. 362 del 1991, che consenta l&#8217;esercizio in forma collettiva dell&#8217;attività  imprenditoriale e la gestione paritetica per almeno tre anni.<br /> 22.9. Queste forme, come ha chiarito questo Consiglio di Stato sia in sede consultiva &#8211; v. il giÃ  citato parere n. 69 del 3 gennaio 2018 &#8211; sia in sede giurisdizionale, saranno appunto quelle societarie previste ora dall&#8217;art. 7, comma 1, della l. n. 362 del 1991, novellato dalla l. n. 124 del 2017, secondo la generale previsione dell&#8217;art. 2249, comma terzo, c.c., purchè compatibili con l&#8217;esercizio in forma collettiva, paritetica e triennale, della farmacia: ma è evidente che la questione delle forme in cui si eserciterà  il sodalizio è un tema diverso, e successivo alla fase concorsuale di cui qui si controverte <em>a monte</em>, dovendo preliminarmente risolversi la questione se sia consentito ai singoli farmacisti, singolarmente o cumulativamente, di ottenere due sedi all&#8217;esito del concorso straordinario.<br /> 23. La risposta è all&#8217;evidenza negativa, per le ragioni giÃ  dette, ed è quindi irrilevante nel presente giudizio porsi il problema <em>a valle</em> se, ai sensi dell&#8217;art. 8, comma 1, lett. b), della l. n. 362 del 1991 siccome novellato dalla l. n. 124 del 2017, una società  di farmacisti, che veda quali soci i due farmacisti, possa essere titolare di due sedi farmaceutiche.<br /> 23.1. Il problema non si pone perchè una società , di persone o di capitali, mai potrebbe concorrere al concorso straordinario, riservato solo ai farmacisti persone fisiche candidati, singolarmente o per la gestione associata, ed essi non possono ottenere, sotto la veste di una distinta soggettività  giuridica (come nel caso delle società  di persone) o addirittura attraverso lo schermo (successivo) della personalità  giuridica quale forma di autonomia patrimoniale perfetta (come nel caso delle società  di capitali), nulla di pìù o di diverso di quanto loro consenta <em>in radice</em> l&#8217;art. 11 del d.l. n. 1 del 2012.<br /> 23.2. Non si controverte infatti, nel presente giudizio, della questione se due farmacisti soci di una stessa società , prevista dall&#8217;art. 7, comma 1, della l. n. 362 del 1991, possano essere titolari di due distinte farmacie, con la conseguente applicabilità  o meno della incompatibilità  prevista dall&#8217;art. 8, comma 1, lett. b), della stessa legge al farmacista socio di società  titolare di due farmacie, ma solo se due farmacisti persone fisiche concorrenti per la gestione associata possano ottenere l&#8217;assegnazione di due sedi all&#8217;esito del concorso straordinario.<br /> 23.3. Il richiamo al regime dell&#8217;art. 8, comma 1, lett. b) della l. n. 362 del 1991 e della incompatibilità , da esso prevista, in riferimento alla gestione associata, per la sua pretesa, forzata, assimilazione al modello societario, è dunque del tutto ultroneo e fuorviante e la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Palermo, che pure tale percorso argomentativo ha intrapreso, va quindi confermata nella corretta sua statuizione reiettiva, seppure per la diversa motivazione appena esplicitata.<br /> 24. Le ulteriori questioni, anche di costituzionalità  o di compatibilità  eurounitaria, relative all&#8217;art. 8, comma 1, lett. b) della l. n. 124 del 2017, prospettate dagli odierni appellanti, e dell&#8217;estensione del regime dell&#8217;incompatibilità  da esso previsto ai farmacisti soci di società , titolare di due farmacie, sono del tutto irrilevanti ai fini del decidere, proprio alla luce delle ragioni sin qui esplicitate, che pienamente giustificano e anzi impongono il regime dell&#8217;alternatività  tra l&#8217;una e l&#8217;altra sede anche nei confronti dei farmacisti che partecipano per la gestione associata, come sono irrilevanti in questa sede le contestazioni mosse al citato parere n. 69 del 3 gennaio 2018.<br /> 25. Nè sul piano della coerenza sistematica la straordinarietà  del concorso, previsto dall&#8217;art. 11 del d.l. n. 1 del 2012, consente di porsi eventuali questioni di contrasto con l&#8217;indirizzo legislativo assunto dalla l. n. 124 del 2017, inteso a garantire l&#8217;apertura del settore farmaceutico anche ai capitali azionari e alla gestione delle farmacie da parte di società  di capitali, oltre che di persone.<br /> 26. Ãˆ evidente, infatti, che la <em>ratio</em> del concorso straordinario, come si è visto pìù volte, è quella di «<em>favorire l&#8217;accesso alla titolarità  delle farmacie da parte di un pìù ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge, nonchè di favorire le procedure per l&#8217;apertura di nuove sedi farmaceutiche garantendo al contempo una pìù capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico</em>», e non giÃ  quella di far conseguire due sedi ad eventuali, successive, società  di persone o di capitali, alle quali è precluso in radice di partecipare al concorso straordinario, aperto solo ai farmacisti persone fisiche che non siano giÃ  titolari di sede, mentre le generali previsioni della l. n. 124 del 2017 sono invece intese a consentire un cumulo temperato di titolarità , in capo alle società  di persone e ora anche di capitali, peraltro nei limiti segnati dall&#8217;art. 1, comma 558, della stessa legge e sotto il controllo, ai sensi del successivo comma 559, da parte dell&#8217;Autorità  garante della concorrenza e del mercato, attraverso l&#8217;esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essi attribuiti dalla l. n. 287 del 1990.<br /> 27. Le due normative operano su due piani differenti e non interferenti, nemmeno nell&#8217;ipotesi in cui ad ottenere due sedi messe a concorso straordinario siano i singoli farmacisti concorrenti per la gestione associata, piani che non devono essere in nessun modo confusi, sovrapposti o addirittura contrapposti per la specialità  o, per meglio dire, l&#8217;eccezionalità  delle esigenze sottese al regime del concorso straordinario.<br /> 28. La circostanza, rappresentata dagli appellanti da ultimo e nuovamente anche nella memoria di replica depositata il 20 novembre 2019 (pp. 5-6), secondo cui alcuni farmacisti concorrenti per la gestione associata avrebbero ottenuto due sedi, in distinte Regioni, se anche provata dalla documentazione versata in atti, non può indurre a diverse conclusioni, poichè la disparità  di trattamento non costituisce vizio invocabile a fronte di una questione di interpretazione e corretta applicazione della legge.<br /> 29. Quanto, infine, al rilievo che il divieto di cumulo non sarebbe stato previsto nel bando regionale, come in altri bandi in altre regioni, ne è evidente l&#8217;infondatezza, perchè l&#8217;argomento si fonda sul presupposto, erroneo, secondo cui la previsione dell&#8217;art. 4 del bando consentirebbe la doppia assegnazione delle sedi, mentre al contrario la previsione del bando altro non è che la riaffermazione di un principio, quello dell&#8217;alternatività , che caratterizza a tutt&#8217;oggi, indiscutibilmente, il sistema dell&#8217;autorizzazione all&#8217;apertura della farmacia rilasciata ai farmacisti persone fisiche, indipendentemente dal fatto che, nel caso del concorso straordinario, per la gestione associata della farmacia venga poi costituita una società , di persone o di capitali, all&#8217;esito del concorso straordinario, cui conferire la titolarità  dell&#8217;esercizio.<br /> 30. In conclusione pertanto, e per la necessità  nomofilattica di sintetizzare i delicati punti qui controversi, l&#8217;Adunanza plenaria ritiene di affermare i seguenti principÃ® di diritto:<br /> <em>a)</em> l&#8217;art. 11, comma 5, del d.l. n. 1 del 2012, conv. in l. n. 27 del 2012, ha inteso riaffermare la regola dell&#8217;alternatività  nella scelta tra l&#8217;una e l&#8217;altra sede da parte dei farmacisti persone fisiche che partecipano al concorso straordinario, in coerenza con la regola generale dell&#8217;art. 112, comma primo e terzo, del R.D. n. 1265 del 1934, sicchè il farmacista assegnatario di due sedi deve necessariamente optare per l&#8217;una o per l&#8217;altra sede;<br /> <em>b)</em> la regola dell&#8217;alternatività  o non cumulabilità  delle sedi, in capo al farmacista persona fisica, vale per tutti i farmacisti candidati, che concorrano sia singolarmente che &#8220;per&#8221; la gestione associata, prevista dall&#8217;art. 11, comma 7, del d.l. n. 1 del 2012, la quale non costituisce un ente giuridico diverso dai singoli farmacisti, ma è espressione di un accordo partecipativo, comportante il cumulo dei titoli a fini concorsuali e inteso ad assicurare la gestione associata della farmacia in forma paritetica, solo una volta ottenuta la sede, nelle forme consentite dall&#8217;art. 7, comma 1, della l. n. 362 del 1991.<br /> Rimane estranea all&#8217;affermazione dei superiori principÃ® rispetto alla vicenda controversa qualsiasi questione di incompatibilità , di cui all&#8217;art. 8, comma 1, lett. b) della l. n. 361 del 1991, siccome novellato dalla l. n. 124 del 2017, in ordine alla titolarità  di pìù sedi da parte della stessa società , di persone o di capitali, che veda la partecipazione dei medesimi farmacisti.<br /> 31. Alla stregua delle ragioni sin qui esposte, da ritenersi assorbenti di ogni altra questione, l&#8217;appello deve dunque essere respinto, con la conseguente conferma della sentenza impugnata, di cui va peraltro corretta la motivazione.<br /> Le spese del presente grado del giudizio, attesa la novità  delle questioni di cui non constano a questa Adunanza precedenti di questo stesso Consiglio di Stato in termini specifici (se non, come accennato <em>supra</em> al Â§ 21.1., in sede di appello cautelare), possono essere interamente compensate tra le parti.<br /> Rimane definitivamente a carico degli appellanti il contributo unificato richiesto per la proposizione del gravame.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, proposto da Elisa Gabriella O. e da Sebastiano S., lo respinge e per l&#8217;effetto conferma, con diversa motivazione, la sentenza n. 4277 del 2018 del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Palermo.<br /> Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.</div>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2020 n.1</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-17-1-2020-n-1-2/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2020 n.1</a></p>
<p>Pres. Patroni Griffi, Est. Noccelli 1. Farmacie &#8211; Titolarità  &#8211; Criterio &#8211; Criterio dell&#8217;alternatività  &#8211; Interessi &#8211; Utilitaristico-individuale &#8211; Interesse dell&#8217;intera comunità  &#8211; Tutela della salute 2. Farmacie &#8211; Titolarità  &#8211; Gestione associata &#8211; Singoli farmacisti &#8211; Interpretazione  1. Secondo le regole generali, indicate dall&#8217;art. 112, commi 2 e 3,</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-17-1-2020-n-1-2/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2020 n.1</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Patroni Griffi, Est. Noccelli</span></p>
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<p><span style="color: #ff0000;">1. Farmacie &#8211; Titolarità  &#8211; Criterio &#8211; Criterio dell&#8217;alternatività  &#8211; Interessi &#8211; Utilitaristico-individuale &#8211; Interesse dell&#8217;intera comunità  &#8211; Tutela della salute</p>
<p> 2. Farmacie &#8211; Titolarità  &#8211; Gestione associata &#8211; Singoli farmacisti &#8211; Interpretazione<br /> </span></p>
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<div style="text-align: justify;"><em>1. Secondo le regole generali, indicate dall&#8217;art. 112, commi 2 e 3, del R.D. n. 1265 del 1934, di cui l&#8217;art. 11, comma 5, del d.l. n. 1 del 2012 costituisce specifica applicazione per il concorso straordinario, i farmacisti candidati, ammessi al concorso straordinario in quanto non siano giÃ  titolari di altra sede, ben possano concorrere, singolarmente o in forma associata, a due distinte sedi, su base regionale o provinciale, ma devono poi scegliere una tra le due sedi, non potendo ottenerle cumulativamente (c.d. principio dell&#8217;alternatività ), poichè devono dedicare la loro attività  personale necessariamente all&#8217;una o all&#8217;altra, a presidio del servizio farmaceutico erogato sul territorio nazionale e in funzione della salute quale interesse dell&#8217;intera collettività  (art. 32 Cost.) e non quale bene meramente utilitaristico-individuale, oggetto solo di valutazioni economico-imprenditoriali.</p>
<p> 2. La regola dell&#8217;alternatività  o non cumulabilità  delle sedi, in capo al farmacista persona fisica, vale per tutti i farmacisti candidati, che concorrano sia singolarmente che &#8220;per&#8221; la gestione associata, prevista dall&#8217;art. 11, comma 7, del d.l. n. 1 del 2012, la quale non costituisce un ente giuridico diverso dai singoli farmacisti, ma è espressione di un accordo partecipativo, comportante il cumulo dei titoli a fini concorsuali e inteso ad assicurare la gestione associata della farmacia in forma paritetica, solo una volta ottenuta la sede, nelle forme consentite dall&#8217;art. 7, comma 1, della l. n. 362 del 1991.</em></div>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<div style="text-align: justify;"><strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 9 dell&#8217;Adunanza plenaria del 2019, proposto da Elisa Gabriella Orlando e da Sebastiano Scaminaci, entrambi rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocato Romina Raponi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Vittoria Colonna, n. 32;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio <em>pro tempore</em>, Regione Siciliana &#8211; Assessorato Regionale della Salute, in persona del Presidente dell&#8217;Assemblea Regionale <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;<br /> Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanisetta, non costituita in giudizio;<br /> Presidenza Regione Siciliana, non costituita in giudizio;<br /> Assessorato Regionale della Salute, non costituita in giudizio;<br /> Comune di Gela, non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Antonella Petrina, non costituita in giudizio;<br /> Rosa Scarfone, non costituita in giudizio;<br /> Ordine Provinciale dei Farmacisti di Caltanisetta, non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza n. 2477 del 27 novembre 2018 del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Palermo, sez. III, resa tra le parti, in seguito alla rimessione all&#8217;Adunanza plenaria da parte del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana con l&#8217;ordinanza n. 759 del 19 agosto 2019 &#8211; concorso per l&#8217;assegnazione di 222 sedi farmaceutiche &#8211; mancato riconoscimento della titolarità  e dell&#8217;autorizzazione all&#8217;apertura della farmacia n. 21 di Gela.</p>
<p> visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> visti gli atti di costituzione in giudizio dell&#8217;appellata Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell&#8217;appellata Regione Siciliana &#8211; Assessorato Regionale della Salute;<br /> visti tutti gli atti della causa;<br /> relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2019 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per gli odierni appellanti, Elisa Gabriella Orlando e Sebastiano Caminaci, l&#8217;Avvocato Romina Raponi e per le pubbliche amministrazioni appellate, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l&#8217;Avvocato dello Stato Sclafani;<br /> ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Gli odierni appellanti, Elisa Gabriella Orlando e Sebastiano Scaminaci, hanno preso parte in forma associata alla procedura concorsuale di 222 sedi farmaceutiche bandita, ai sensi dell&#8217;art. 11 del d.l. n. 1 del 2012, conv. in l. n. 27 del 2012, dalla Regione Siciliana con il decreto n. 2782 del 24 dicembre 2012.<br /> 1.1. L&#8217;art. 4 del bando, per quanto rileva in questa sede, ha previsto che «<em>ciascun candidato può partecipare al concorso in non pìù di due Regioni o Province autonome</em>» e che «<em>al totale di due concorsi concorre sia la partecipazione in forma singola che associata</em>».<br /> 1.2. Essi si sono collocati al 126° posto in graduatoria e sono risultati perciò assegnatari della sede n. 21 sita in Gela, rinviando il decreto dell&#8217;Assessorato del 22 gennaio 2018, quanto al riconoscimento della titolarità  e all&#8217;autorizzazione all&#8217;apertura della relativa farmacia, ad un provvedimento da adottarsi, da parte dell&#8217;Azienda sanitaria territorialmente competente, previa acquisizione delle necessarie attestazioni e dichiarazioni relative anche ad eventuali cause di incompatibilità .<br /> 1.3. Senonchè, con la deliberazione n. 1404 del 13 settembre 2018, l&#8217;Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, nel richiamare le direttive impartite dall&#8217;Assessorato regionale della salute con il decreto n. 99 del 2018, ha dichiarato &#8220;improcedibile&#8221; la domanda di riconoscimento della titolarità  e dell&#8217;autorizzazione all&#8217;apertura della farmacia n. 21 di Gela, poichè ha ravvisato una causa di incompatibilità  per essere i ricorrenti giÃ  titolari di una farmacia nella Regione Lombardia.<br /> 1.4. Gli odierni appellanti hanno infatti preso parte anche alla procedura concorsuale per l&#8217;assegnazione di 343 sedi farmaceutiche, bandita da tale Regione, e si sono utilmente collocati in graduatoria, ottenendo la sede n. 7 del Comune di Mariano Comense.<br /> 2. Avverso tale provvedimento e tutti gli atti presupposti e conseguenti &#8211; il bando, il decreto del Dirigente Generale n. 99 del 2018, la nota prot. n. 61 del 26 gennaio 2018 dell&#8217;Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta &#8211; gli odierni appellanti hanno proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Palermo, e ne hanno chiesto, previa sospensione, l&#8217;annullamento.<br /> 2.1. Essi hanno proposto un unico articolato motivo, incentrato sulla violazione dell&#8217;art. 112 del R.D. n. 1265 del 1934, degli artt. 11 e 12 della l. n. 475 del 1968, dell&#8217;art. 11 del d.l. n. 12 del 2012, degli artt. 7 e 8 della l. n. 362 del 1991, dell&#8217;art. 7, comma 4-<em>quater</em>, del d.l. n. 192 del 2014, del d.l. n. 223 del 2006, dell&#8217;art. 1, commi 157 e 158, della l. n. 124 del 2017, del d.P.R. n. 445 del 2000, dell&#8217;art. 18 della L.R. n. 33 del 1994, degli artt. 1 e 3 della l. n. 241 del 1990, sulla violazione di legge per contrasto con l&#8217;art. 39 del T.U.E., sulla violazione del bando di concorso, sull&#8217;eccesso di potere anche per carenza di motivazione, sul difetto di istruttoria, sull&#8217;irragionevolezza, sull&#8217;illogicità , sull&#8217;incongruenza, sull&#8217;ingiustizia grave e manifesta, sulla violazione del principio di imparzialità  e razionalità , sulla violazione degli artt. 1, 3, 4, 32, 36, 41 e 97 Cost.<br /> 2.1.1. Gli originari ricorrenti hanno sostenuto e continuano a sostenere, anche nel presente grado di appello, la tesi secondo cui ai farmacisti che concorrono per la gestione associata di due farmacie in due regioni diverse non sia precluso nè dall&#8217;art. 11 del d.l. n. 1 del 2012 nè da altra disposizione la possibilità  di conseguire entrambe le sedi, perchè la legislazione vigente, dopo la riforma recata dalla l. n. 124 del 2017, <em>Legge annuale per il mercato e la concorrenza</em>, consente alle società , di persone e ora anche di capitali, di cui siano soci due farmacisti, di essere titolari di due o pìùÂ farmacie sul territorio nazionale, con il limite del 20% delle farmacie esistenti nel territorio della stessa regione o provincia autonoma, previsto dall&#8217;art. 1, comma 158, della stessa l. n. 124 del 2017.<br /> 2.2. Si è costituta nel primo grado del giudizio l&#8217;Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e contestando, nel merito, le argomentazioni dei ricorrenti.<br /> 2.3. Le altre amministrazioni resistenti, costituitesi nel primo grado del giudizio tramite l&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, hanno chiesto anche esse la reiezione del ricorso.<br /> 2.4. Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Palermo, con la sentenza n. 2477 del 27 novembre 2018 resa in forma semplificata tra le parti ai sensi dell&#8217;art. 60 c.p.a., ha respinto il ricorso e ha condannato i ricorrenti a rifondere le spese di lite nei confronti delle pubbliche amministrazioni costituitesi.<br /> 2.5. Ad avviso del Tribunale, il riferimento alla gestione associata contemplato dal soprarichiamato comma 7 dell&#8217;art. 11 del d.l. n. 1 del 2012 non è teso a delineare un distinto soggetto giuridico rispetto ai singoli farmacisti che rimangono contitolari dei requisiti soggettivi necessari allo svolgimento dell&#8217;attività  professionale e soggetti alle incompatibilità  previste dall&#8217;ordinamento.<br /> 2.5.1. Il legislatore del 2012, nel richiamare la gestione associata, non avrebbe sicuramente inteso riferirsi alle associazioni previste dall&#8217;art. 36 c.c. in ragione:<br /> <em>a)</em> della connaturata immanenza dello scopo di lucro nell&#8217;attività  farmaceutica;<br /> <em>b)</em> della specifica regola, contemplata al comma 7 dell&#8217;art. 11 del d.l. n. 1 del 2012, con cui si è prescritta la gestione paritaria tra tutti gli associati, cui consegue implicitamente la comune volontà  di ripartire gli utili tra gli stessi, stante il divieto di cui all&#8217;art. 2265 c.c. e non potendosi ipotizzare, per puntuale dettato legislativo, forme di collaborazione afferenti a rapporti di lavoro subordinato o comunque privi di poteri gestori paritari.<br /> 2.5.2. Tali osservazioni implicherebbero indubbiamente, secondo il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, la riconducibilità  della gestione associata nell&#8217;alveo del modello societario (Cass. civ., sez. I, 8 marzo 2013, n. 5863).<br /> 2.6. Ciò apparirebbe perfettamente coerente con il disposto dell&#8217;art. 7, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 362, secondo cui le farmacie private sono in gestione societaria «<em>quando la titolarità  è condivisa tra pìù farmacisti iscritti all&#8217;albo con i requisiti di idoneità , che a tal fine costituiscono una società  di persone (società  in nome collettivo e società  in accomandita semplice</em>)Â», come questo Consiglio di Stato ha rilevato nel parere n. 69 del 3 gennaio 2018, Â§ 6, reso dalla Commissione speciale.<br /> 2.7. Sussisterebbe, pertanto, l&#8217;incompatibilità  di cui all&#8217;art. 8, comma 1, lett. b) della l n. 362 del 1991, secondo cui la partecipazione alle società , qualunque sia il ruolo assunto dal singolo socio, è incompatibile con la posizione di titolare di altra farmacia, laddove la titolarità  può essere sia individuale sia condivisa (cfr. Cons. St., parere n. 69 del 3 gennaio 2018, Â§ 41).<br /> 2.7.1. La Commissione speciale di questo Consiglio di Stato, ha ricordato ancora la sentenza di primo grado, ha chiarito come la formulazione del citato art. 8, comma 1, lett. b), della legge n. 362 del 1991 impedisca al singolo titolare o a quello in forma collettiva (<em>rectius</em> societaria), di essere titolare &#8211; in forma individuale o associata &#8211; gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia.<br /> 2.7.2. Incompatibilità  che questo stesso Consiglio di Stato, in sede consultiva, avrebbe ritenuto applicabile anche nell&#8217;ipotesi di mero socio finanziatore (cfr. Cons. St., parere n. 69 del 3 gennaio 2018, Â§ 41.5).<br /> 2.7.3. In altre parole, ha ritenuto ancora il giudice di prime cure, la forma attraverso la quale dei farmacisti possono gestire la relativa attività  economica in forma collettiva è quella della società  di persone cui, per i partecipanti ai bandi straordinari ai sensi del d.l. n. 1 del 2012, si aggiunge un ulteriore requisito: la paritetica condivisione dei poteri gestori cui inferisce la condivisa contitolarità  della farmacia, sicchè in capo a tutti i contitolari vige il divieto di ulteriore titolarità  contemplato dal citato art. 8.<br /> 2.7.4. Tale modello non costituirebbe unÂ <em>tertium genus</em> di titolarità , così¬ come affermato dai ricorrenti in prime cure, ma ha costituito logico corollario della gestione societaria dell&#8217;attività  farmaceutica in cui la titolarità  dell&#8217;esercizio di farmacia privata è inscindibilmente concentrato in capo a tutti i soci-farmacisti (cfr. Cons. St., parere n. 69 del 3 gennaio 2018, Â§ 5.3).<br /> 2.7.5. Nè tale divieto può ritenersi abrogato, come hanno sostenuto gli odierni appellanti nel ricorso di prime cure, a seguito dell&#8217;entrata in vigore dell&#8217;art. 1, comma 158, della legge n. 124 del 2017, il quale stabilisce che «<em>i soggetti di cui al comma 1 dell&#8217;art. 7 della legge 8 novembre 1991 n. 362, come sostituito dal comma 157, lettera a), del presente articolo, possono controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non pìù del 20 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma</em>».<br /> 2.7.6. La Commissione speciale di questo Consiglio di Stato avrebbe infatti precisato come «<em>le due discipline, quella di cui all&#8217;art 11 d.l. n. 1/2012 e quella di cui all&#8217;art. 7, c. 1, l. n. 362/1991 (come novellata dalla l. n. 124/2017), operino su piani differenti</em>», perchè la prima riguarderebbe l&#8217;acquisto originario &#8211; per concorso &#8211; della titolarità  della farmacia, fenomeno che tradizionalmente e necessariamente presuppone la personalità  fisica (i farmacisti sono professionisti, iscritti all&#8217;Ordine) e che, pertanto, richiede i requisiti ad essa collegati (ad es. laurea, iscrizione all&#8217;albo dei farmacisti, idoneità  in un precedente concorso), mentre la seconda disciplina citata «<em>si occuperebbe delle successive vicende della titolarità  della farmacia, consentendone, per l&#8217;appunto, l&#8217;acquisto anche da parte di società , sia di persone che di capitali</em>» (cfr. Cons. St., parere n. 69 del 3 gennaio 2018, Â§ 24).<br /> 2.8. Trattandosi, inoltre, di incompatibilità  previste per legge, sarebbe irrilevante, ad avviso del primo giudice, che le stesse siano state espressamente previste nel bando, operando, in tale ipotesi, l&#8217;istituto dell&#8217;eterointegrazione (Cons. St., sez. III, 24 ottobre 2017, n. 4903).<br /> 2.9. Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Palermo, ha per queste ragioni respinto il ricorso degli odierni appellanti.<br /> 3. Avverso tale sentenza gli interessati hanno proposto appello al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana.<br /> 3.1. Essi, con un unico motivo di censura (pp. 5-23 del ricorso) articolato in ulteriori distinte sottocensure, hanno lamentato l&#8217;erroneità  della sentenza impugnata, chiedendone, previa sospensione dell&#8217;esecutività , la riforma.<br /> 3.2. Gli appellanti hanno dedotto la violazione dell&#8217;art. 112 del R.D. n. 1265 del 1934, degli artt. 11 e 12 della l. n. 475 del 1968, dell&#8217;art. 11 del d.l. n. 12 del 2012, degli artt. 7 e 8 della l. n. 362 del 1991, dell&#8217;art. 7, comma 4-<em>quater</em>, del d.l. n. 192 del 2014, del d.l. n. 223 del 2006, dell&#8217;art. 1, commi 157 e 158, della l. n. 124 del 2017, del d.P.R. n. 445 del 2000, dell&#8217;art. 18 della L.R. n. 33 del 1994, degli artt. 1 e 3 della l. n. 241 del 1990, la violazione di legge per contrasto con l&#8217;art. 39 del T.U.E., la violazione del bando di concorso, l&#8217;eccesso di potere anche per carenza di motivazione, il difetto di istruttoria, l&#8217;irragionevolezza, l&#8217;illogicità , l&#8217;incongruenza, l&#8217;ingiustizia grave e manifesta, la violazione del principio di imparzialità  e razionalità , la violazione degli artt. 1, 3, 4, 32, 36, 41 e 97 Cost.<br /> 3.3. Gli appellanti hanno sostenuto che dalle disposizioni degli artt. 112 del R.D. n. 1265 del 1934 e dell&#8217;art. 8, comma 1, lett. b), della l. n. 362 del 1991 non si desume alcun divieto, per un socio di una società  farmaceutica, di essere socio anche di altra società  farmaceutica e, quindi, di essere titolare di pìùÂ farmacie, ma si desume solo il divieto, di cui all&#8217;art. 8 citato, che impedirebbe al titolare individuale di essere contestualmente anche socio di altra farmacia.<br /> 3.4. E una tale limitazione, rammentano gli appellanti, troverebbe fondamento nelle ragioni esplicitate da una ormai consolidata giurisprudenza, secondo cui il farmacista singolo non potrebbe essere onnipresente e prestare il servizio in maniera adeguata (v., sul punto, Cons. St., sez. V, 6 ottobre 2010, n. 7336, richiamata anche nel citato parere n. 69 del 3 gennaio 2018 di questo Consiglio di Stato).<br /> 3.5. Ma tale principio deve necessariamente trovare un contemperamento, come difatti prevede l&#8217;ultima parte del comma 2 dell&#8217;art. 7 della l. n. 362 del 1991, quanto alle società  di capitali, soprattutto in seguito alle modifiche introdotte con la l. n. 124 del 2017, dove i soci possono essere molteplici e il direttore della farmacia può essere uno dei soci o anche un soggetto diverso.<br /> 3.6. Dalla disamina della attuale normativa, in seguito alle modifiche apportate dalla l. n. 124 del 2017, emerge, secondo gli appellanti, che non vi sarebbero disposizioni di legge che vietano alle società  di essere titolari di pìùÂ farmacie nè ai farmacisti di essere soci in pìù di una società  titolare di farmacie.<br /> 3.7. Ebbene, fatta questa premessa, gli odierni appellanti hanno sostenuto che i bandi dei concorsi straordinari per l&#8217;assegnazione delle sedi farmaceutiche, pìù o meno uguali in tutte le regioni, prevedevano la possibilità , per i candidati partecipanti in forma singola o associata, di concorrere a non pìù di due regioni.<br /> 3.8. Detti bandi, perà², non avrebbero previsto in nessun modo che, laddove i concorrenti che avessero partecipato in forma associata e fossero risultati vincitori in entrambi i concorsi, sarebbero stati costretti a scegliere una sola sede nè una analoga previsione sarebbe contenuta nelle norme di legge vigenti poichè, mentre la necessità  di scelta deve considerarsi evidente per i farmacisti tenuto conto del disposto dell&#8217;art. 112 del R.D. n. 1265 del 1934, ciò non potrebbe valere per i farmacisti in forma associata, stante la possibilità , ora espressamente riconosciuta, di essere soci di una società  titolare di pìùÂ farmacie, con il limite del 20%.<br /> 3.9. La gestione associata sarebbe riconducibile, ad avviso degli appellanti, nel modello societario, come ha ritenuto il primo giudice con un inquadramento sistematico dell&#8217;istituto, che gli appellanti mostrano sul punto di condividere, mentre essi contestano l&#8217;argomentazione della sentenza impugnata, secondo cui la gestione associata non costituirebbe un soggetto diverso dai singoli farmacisti che la compongono.<br /> 3.10. Sarebbe invece inevitabile, essi deducono, che i soggetti che hanno partecipato in forma associata al concorso siano un soggetto giuridicamente distino rispetto alla società  da questi costituita ai fini della gestione della farmacia e, in secondo luogo, una volta costituita la società , non vi potrebbe essere alcuna preclusione al rilascio della titolarità  della farmacia in capo alla società , perchè il regime delle incompatibilità  è diverso per i titolari singoli e per la società .<br /> 3.11. L&#8217;errore che il primo giudice commette, deducono gli appellanti (p. 12 del ricorso), sarebbe quello di «<em>equiparare la titolarità  del farmacista individuale a quella della società </em>[&#038;]Â <em>proprio per l&#8217;effetto che detta equiparazione comportava, ossia l&#8217;applicazione della incompatibilità  dei titolari individuali anche alle società».</em><br /> 4. Movendo da tale presupposto, dunque, gli odierni appellanti contestano anche l&#8217;interpretazione del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Palermo, nella parte in cui sostiene che il regime della incompatibilità , di cui all&#8217;art. 8, comma 1, lett. b), della l. n. 362 del 1991, si applichi anche ai soci e alla società , di persone o di capitali, titolari di farmacia, richiamandosi anche a quanto questo Consiglio di Stato ha affermato nel parere n. 69 del 3 gennaio 2018.<br /> 4.1. Gli appellanti sottopongono a serrata critica l&#8217;avviso espresso dalla Commissione speciale di questo Consiglio nel Â§ 41 del citato parere (pp. 13-18 del ricorso), che contrasterebbe nettamente con l&#8217;evoluzione normativa in materia, che consente alle società , di persone o di capitali, di essere titolari di pìùÂ farmacie e non vieta al farmacista, che non sia titolare individuale di una farmacia, di essere titolare di pìùÂ farmacie e hanno chiesto al Consiglio di giustizia della Regione Siciliana, in estremo subordine, di rimettere la questione all&#8217;Adunanza plenaria e/o alla Corte di Giustizia (pp. 22-23 del ricorso).<br /> 4.2. Essi, infine, censurano la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Palermo, anche nella parte in cui assume che l&#8217;unica forma di gestione associata consentita dalla normativa in vigore sarebbe quella delle società  di persone e non giÃ  anche di capitali (pp. 18-19 del ricorso) nonchè nella parte in cui il primo giudice avrebbe affermato che non era necessaria l&#8217;espressa previsione di esclusione, nel bando, ignorando peraltro come le diverse regioni si siano comportate molto diversamente in riferimento all&#8217;applicazione del regime delle incompatibilità , previste dalla legge, e si siano verificati casi nei quali i farmacisti in gestione associata abbiano ottenuto l&#8217;assegnazione di due sedi in distinte regioni.<br /> 5. Si è costituito avanti al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana l&#8217;Assessorato regionale della salute, replicando con una articolata memoria, e ha sottolineato come la funzione pro-concorrenziale dell&#8217;art. 11 del d.l. n. 1 del 2012 riposi essenzialmente sulla possibilità  di sommare i titoli dei singoli partecipanti al concorso, mentre la gestione in forma associata sarebbe comunque da imputare direttamente alle persone fisiche dei farmacisti, il che giustificherebbe l&#8217;applicazione nei loro confronti del regime di incompatibilità , senza che possa invocarsi la l. n. 124 del 2017, che ha abolito una serie di limiti alla multititolarità , poichè successiva all&#8217;indizione del concorso.<br /> 5.1. Si è costituita, altresì¬, l&#8217;Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, replicando anche essa con articolata memoria, nel senso della sussistenza dell&#8217;incompatibilità  a gestire pìù di una farmacia e della necessità , pertanto, di operare una scelta.<br /> 6. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, dopo aver rinviato al merito l&#8217;esame della domanda cautelare, ha disposto attività  istruttoria con l&#8217;ordinanza n. 277/2019, al fine di acquisire dal Ministero della Salute elementi di conoscenza sulle modalità  di attuazione, da parte delle diverse Regioni, dell&#8217;art. 11 del d.l. n. 1 del 2012.<br /> 7. Il Ministero della Salute, con la nota prot. n. 18752 del 3 aprile 2019, ha ottemperato alla richiesta istruttoria e ha richiesto agli assessorati alla sanità  delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano di voler far conoscere la posizione assunta nei confronti dei vincitori in forma associata al concorso in parola che risultino giÃ  vincitori della medesima procedura concorsuale presso altra regione e, per questo, giÃ  titolari di farmacia.<br /> 8. Con la successiva nota prot. n. 26264 del 7 maggio 2019 il Ministero della Salute, nel ribadire come, a suo avviso, operi il divieto di cumulo previsto dall&#8217;art. 112 del R.D. n. 1265 del 1934, ha allegato le risposte delle varie Regioni e Province Autonome, ad eccezione dell&#8217;Umbria e delle Marche, che non hanno fatto pervenire alcuna comunicazione.<br /> 9. Con l&#8217;ordinanza n. 759 del 19 agosto 2019 il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha rimesso l&#8217;esame delle delicate questioni, oggetto del giudizio, all&#8217;esame di questa Adunanza plenaria.<br /> 10. Il Consiglio di giustizia amministrativa ha premesso come il regime autorizzatorio, che regola l&#8217;apertura e l&#8217;esercizio delle farmacie, sia stato a lungo sottoposto ad una disciplina, risalente agli anni trenta del secolo scorso, che vietava il cumulo delle autorizzazioni, come anche la loro cessione o il loro trasferimento (art. 112 del R.D. n. 1265 del 1934).<br /> 10.1. L&#8217;autorizzazione, un tempo riferita unicamente alle persone fisiche, secondo un modello personalistico della professione liberale, in epoca pìù recente è stata ammessa anche nei confronti di società : dapprima a beneficio di società  di persone e cooperative, con la l. 362/1991, ammettendosi poi, giÃ  con il d.l. n. 223 del 2006 (art. 5, comma 6), che il farmacista potesse essere socio anche in pìù di una di esse e, da ultimo, con la l. n. 124 del 2017 anche a società  di capitali, che possono ora essere titolari di un numero illimitato di farmacie, fatto salvo il solo limite del 20% delle farmacie presenti nella stessa regione o provincia autonoma (v. art. 7 della l. n. 362 del 1991, a seguito dell&#8217;abrogazione dei commi dal 4-<em>bis</em> al 7 disposta dalla ricordata l. n. 124 del 2017).<br /> 10.2. Lungo questa evoluzione normativa del settore della distribuzione farmaceutica, che riflette mutamenti non meno noti avvenuti da tempo in seno alla società  e nel mondo economico, che ha dato corso a ripetute segnalazioni e sollecitazioni dell&#8217;AGCM (sin dalla segnalazione del 1998 &#8211; AS 144) e che deve fare i conti con un modello (pìù) imprenditoriale (e pìù aperto) nella gestione delle farmacie, funzionale anche (almeno in teoria) ad accrescere l&#8217;offerta per gli utenti del servizio, si colloca la disciplina di cui all&#8217;art. 11 del d.l. n. 1 del 2012 preordinata &#8211; stando anche alla stessa rubrica dell&#8217;articolo &#8211; al &#8220;<em>Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica&#8221;Â </em>e, per come recita l&#8217;<em>incipit</em>, &#8220;<em>a favorire l&#8217;accesso alla titolarità  delle farmacie da parte di un pìù ampio numero di aspiranti</em>&#8220;.<br /> 10.3. Intervenendo sulla disciplina degli anni &#8217;60 del secolo scorso, che era nel segno della programmazione e del contingentamento del numero delle farmacie presenti sul territorio nazionale, le disposizioni del 2012 hanno previsto l&#8217;aumento delle sedi, incrementandone il numero, e, per la copertura delle nuove sedi, come anche di quelle vacanti, l&#8217;avvio di un concorso straordinario per soli titoli.<br /> 10.4. Per quanto pìù rileva in questa sede, osserva ancora il giudice rimettente, l&#8217;art. 11 del d.l. n. 1 del 2012 dispone inoltre, al comma 5, che «<em>ciascun candidato può partecipare al concorso per l&#8217;assegnazione di farmacia in non pìù di due regioni o province autonome</em>» e, al comma 7, che «<em>ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti</em> [&#038;]Â», con la precisazione che «<em>ove i candidati che concorrono per la gestione associata risultino vincitori, la titolarità  della farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla data di autorizzazione all&#8217;esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità </em>».<br /> 11. Il giudice rimettente ha aggiunto, essendo non meno rilevante ai fini del decidere, come l&#8217;art. 11 non rechi alcuna previsione concernente un&#8217;eventuale incompatibilità  tra l&#8217;assegnazione nell&#8217;una e nell&#8217;altra Regione o Provincia autonoma e non chiarisca, a suo avviso, cosa debba intendersi per &#8220;gestione associata&#8221; della farmacia.<br /> 11.1. Il tema della &#8220;gestione associata&#8221; o in &#8220;forma associata&#8221; è pertinente nella misura in cui gli odierni appellanti hanno sempre allegato, in termini peraltro abbastanza assertivi, di avere partecipato in tale veste al concorso in questione, sia per la Sicilia che per la Lombardia.<br /> 11.2. Tale circostanza è riconosciuta dalla Azienda Sanitaria di Caltanissetta, nelle proprie difese, senza ulteriormente indagarne i contorni e le implicazioni; mentre è oggetto di una riflessione pìù attenta da parte dell&#8217;Avvocatura Generale dello Stato che, nella propria memoria, ha cura di affermare come la gestione in forma associata sarebbe da imputare comunque direttamente alle persone fisiche.<br /> 11.3. Di contro, si è osservato ancora nell&#8217;ordinanza di rimessione, la premessa dalla quale muove il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Palermo, nella sentenza qui appellata, parrebbe differente, se non proprio antitetica, laddove sembra assimilare la gestione associata piuttosto al modello societario, per poi ricavarne, ad ogni modo, l&#8217;incompatibilità  (che è) dettata dall&#8217;art. 8, comma 1, lett. b) della l. n. 362 del 1991, per cui la partecipazione a società  che gestiscono una farmacia è incompatibile con la posizione di titolare di altra farmacia.<br /> 11.4. L&#8217;Avvocatura Generale dello Stato e il Tribunale amministrativo giungono alla stessa conclusione, nel segno di una regola legale di incompatibilità  che integrerebbe <em>ab externo</em> il bando, sebbene procedendo da premesse e seguendo ragionamenti diversi.<br /> 11.5. La prima perchè risolve la gestione associata in una sorta di sommatoria dei titoli, che non farebbe sorgere un nuovo soggetto e, quindi, venir meno la natura di persona fisica del singolo farmacista, cui si applicherebbe logicamente il divieto del 1934.<br /> 11.6. Il secondo in quanto, dopo aver ricondotto la gestione associata (invece) al modello societario, vi scorge comunque un&#8217;incompatibilità  sulla base di una lettura biunivoca, se non circolare, dell&#8217;art. 8, comma 1, lett. b), che troverebbe conforto nel parere n. 69 del 2018, <em>sub</em>§ 41, del Consiglio di Stato.<br /> 12. In questo contesto e in questo giudizio, osserva ancora l&#8217;ordinanza di rimessione, la difesa degli appellanti è volta per lo pìù a confutare che esista una regola legale di incompatibilità : attraverso una interpretazione sia letterale che per così¬ dire teleologica della disciplina del 2012, nel solco di una evoluzione normativa che avrebbe registrato, nel tempo, il progressivo superamento dei vincoli nella gestione non individuale delle farmacie; vincoli, o meglio, incompatibilità , che rimarrebbero perà² per il farmacista (ove agisca come) singolo ovvero come persona fisica, stante il disposto dell&#8217;art. 112 del R.D. n. 1265 del 1934.<br /> 12.1. L&#8217;intero ragionamento muove dalla premessa che la gestione (in forma) associata sia altro da quella individuale, e che sia piuttosto da assimilare a quella in forma societaria, per poi criticare l&#8217;applicazione che il giudice di primo grado ha fatto dell&#8217;art. 8, comma 1, lett. b) della legge n. 362 del 1991.<br /> 12.2. Nell&#8217;ordinanza di rimessione il Consiglio rileva come il primo problema sia proprio quello di decifrare cosa l&#8217;art. 11, comma 7, del d.l. n. 1 del 2012 intenda prevedendo che (gli interessati possono) concorrere in forma associata.<br /> 12.3. Se la dimensione associativa si esaurisca nel solo mettere in comune, sommandoli, i titoli posseduti, quindi in una logica per lo pìù contrattuale che parrebbe ricordare &#8211; (si intende)Â <em>mutatis mutandis</em> &#8211; il fenomeno dei raggruppamenti temporanei di imprese tra operatori economici nelle procedure per l&#8217;affidamento dei contratti pubblici oppure se schiuda l&#8217;orizzonte ad una figura soggettiva autonoma rispetto al singolo, e se e quanto assimilabile alle società  del libro V del codice civile.<br /> 12.4. Il nodo da sciogliere parrebbe rilevante soprattutto ove si accolga la prima delle due alternative, riducendo la forma associata ad una aggregazione di titoli nell&#8217;ambito di una titolarità  che resterebbe individuale e che, quindi, dovrebbe fare i conti con le regole di incompatibilità  che ancor oggi valgono per i singoli farmacisti.<br /> 12.5. Rilevante ma non per questo anche per forza (da solo) determinante &#8211; si osserva &#8211; nella misura in cui lo stesso rapporto tra la disciplina generale, sopra ricordata, e quella speciale, costituita dall&#8217;art. 11 del d.l. n. 1 del 2012, non è un dato scontato, potendosi sostenere che l&#8217;intervento del 2012 abbia inteso, anche per i farmacisti in forma individuale, aprire una prima breccia nella cittadella eretta attorno allo &#8220;storico&#8221; divieto di cumulabilità  o di multititolarità  delle farmacie.<br /> 12.6. Accogliendo e seguendo la seconda delle alternative sopra tracciate, equiparando la gestione associata al modello societario di cui alla l. n. 362 del 1991, direzione percorsa ad esempio dalla Regione Lombardia come emerge dall&#8217;istruttoria condotta, le ragioni a sostegno di una incompatibilità  parrebbero pìù deboli ancora, in assenza di qualunque indicazione testuale in tal senso, mancante nella legge come nel bando di concorso, e a fronte di una evoluzione normativa che si è giÃ  ricordata.<br /> 12.7. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana non ignora come le prime applicazioni giurisprudenziali registrino, tuttavia, un indirizzo che è nel segno della perdurante incompatibilità  e di cui sono espressione, in particolare, la sentenza n. 2720 del 2018 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, e, in termini pìù generali e meno centrati sul problema qui in esame, questo Consiglio di Stato nel parere n. 69 del 3 gennaio 2018, reso dall&#8217;apposita Commissione speciale.<br /> 13. A fronte di quanto prospettato dagli appellanti, in ordine all&#8217;esistenza di una prassi amministrativa che avrebbe contraddetto tale indirizzo o, per meglio dire, lo avrebbe confinato all&#8217;interno un numero limitato di Regioni favorevoli alla regola di incompatibilità , l&#8217;esito dell&#8217;istruttoria avrebbe rivelato un quadro pìù articolato ancora.<br /> 13.1. Un quadro nel quale la posizione sposata dalla Regione Siciliana appare obiettivamente (ad oggi) maggioritaria tra le altre Regioni italiane e dove, accanto ad un certo numero di Regioni che non hanno offerto una risposta definit(iv)a o che potrebbero non avere ancora incontrato un simile problema (o delle quale il Ministero potrebbe non essere stato in grado di raccogliere l&#8217;esatto punto di vista), si staglia la posizione della Regione Lombardia che è invece chiaramente favorevole alla cumulabilità  (si intende limitata a due sole Regioni o Province autonome), ricavando dalla previsione dell&#8217;art. 11, comma 5, del d.l. n. 1 del 2012 una regola che facoltizza non solo la presentazione della domanda e, quindi, la partecipazione al concorso ma anche, una volta vinto il concorso, la possibilità  di essere assegnatari di farmacia in (non pìù di) due Regioni o Province autonome.<br /> 13.2. Una simile divergenza nella prassi applicativa dell&#8217;art. 11 del d.l. n. 1 del 2012, al pari delle vedute incertezze interpretative che ne sono molto probabilmente all&#8217;origine, trattandosi di questione di massima che investe materie e tematiche sensibili e trasversali (in particolare la tutela della salute, da un lato, e la libertà  di iniziativa economica e la tutela della concorrenza, dall&#8217;altro) hanno indotto il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana di dare corso alla richiesta degli odierni appellanti, volta ad investire l&#8217;Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, ai sensi dell&#8217;art. 99, comma 1, c.p.a., al riguardo formulando i seguenti quesiti:<br /> <em>a)</em> se il concorrere in forma associata, ai sensi dell&#8217;art. 11, comma 5 (<em>rectius</em>: 7), del d.l. n. 1 del 2012, sia da intendere quale una variante della titolarità  in forma individuale oppure se sia invece da ascrivere al modello societario, consentendo quindi anche di assegnare la titolarità  della farmacia alla società  così¬ formata e di applicare il relativo regime (di cumulabilità  temperata) quanto alla titolarità  di pìù di una sede farmaceutica;<br /> <em>b)</em> se, nel silenzio dell&#8217;art. 11 del d.l. n. 1 del 2012, la previsione di cui al co. 7 (<em>rectius</em>: 5) del medesimo art. 11, che facoltizza la partecipazione al concorso in (non pìù) di due Regioni o due Province autonome, sia da intendere come contenente anche una regola (implicita) di incompatibilità  che vieterebbe di cumulare le due sedi, dovendo per forza scegliere gli interessati di quale delle due avere la gestione, pena l&#8217;improcedibilità  delle loro domande.<br /> 13.3. Il Consiglio ha rimesso alla valutazione di questa Adunanza plenaria se sia necessario o anche solo opportuno integrare il contraddittorio nei confronti delle altre Regioni (diverse dalla Regione Siciliana), sollecitando un pìù ampio confronto di idee, per quanto si è evidenziato e per le ricadute che la soluzione della questione è destinata a determinare.<br /> 14. Gli odierni appellanti e la Regione Siciliana, l&#8217;Assessorato regionale della Salute della Regione Siciliana e la Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno depositato le rispettive memorie difensive anche di replica, ai sensi dell&#8217;art. 73 c.p.a., in vista dell&#8217;udienza pubblica fissata avanti a questa Adunanza plenaria, e hanno illustrato ampiamente le proprie difese.<br /> 14.1. Infine, nella pubblica udienza dell&#8217;11 dicembre 2019 fissata avanti all&#8217;Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.<br /> 15. L&#8217;appello deve essere respinto.<br /> 16. Ritiene il Collegio, per il principio della ragione pìù liquida, di poter prescindere dalla questione, sollevata dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato nella memoria di replica depositata il 21 novembre 2019 (pp. 7-11), in ordine all&#8217;applicabilità <em>ratione temporis</em> delle modifiche normative introdotte dalla l. n. 124 al 2017 al concorso straordinario bandito nel 2012, in quanto tale questione, per le assorbenti ragioni che tutte qui di seguito si esporranno, è superflua e ininfluente ai fini del decidere.<br /> 17. Per un pìù chiaro e ordinato inquadramento delle questioni controverse occorre, ad avviso del Collegio, invertire l&#8217;ordine logico delle questioni poste dall&#8217;ordinanza di rimessione che, come poco sopra si è premesso (Â§ 13.2.) e va qui nuovamente ricordato, sono le seguenti:<br /> <em>a)</em> se il concorrere in forma associata, ai sensi dell&#8217;art. 11, comma 7, del d.l. n. 1 del 2012, sia da intendere quale una variante della titolarità  in forma individuale oppure se sia invece da ascrivere al modello societario, consentendo quindi anche di assegnare la titolarità  della farmacia alla società  così¬ formata e di applicare il relativo regime (di cumulabilità  temperata) quanto alla titolarità  di pìù di una sede farmaceutica;<br /> <em>b)</em> se, nel silenzio dell&#8217;art. 11 del d.l. n. 1 del 2012, la previsione di cui al comma 5 del medesimo art. 11, che facoltizza la partecipazione al concorso in (non pìù) di due Regioni o due Province autonome, sia da intendere come contenente anche una regola (implicita) di incompatibilità  che vieterebbe di cumulare le due sedi, dovendo per forza scegliere gli interessati di quale delle due avere la gestione, pena l&#8217;improcedibilità  delle loro domande.<br /> 18. L&#8217;Adunanza plenaria ritiene infatti che, solo una volta chiarita la <em>ratio</em> della previsione dell&#8217;art. 11, comma 5, del d.l. n. 1 del 2012, secondo cui è possibile partecipare al concorso straordinario in non pìù di due Regioni o Province autonome, oggetto del secondo quesito, si possa pervenire alla risoluzione del primo quesito, inerente alla possibilità  di ottenere due sedi messe a concorso straordinario, in due Regioni, tramite la gestione in forma associata.<br /> 18.1. Sicchè, nell&#8217;affrontare le questioni poste dall&#8217;ordinanza, si esamineranno dapprima:<br /> <em>a)</em> la <em>ratio </em>della previsione contenuta nell&#8217;art. 11, comma 5, del d.l. n. 1 del 2012 (Â§Â§ 19-20), che consente la partecipazione al concorso straordinario in non pìù di due Regioni o Province autonome;<br /> <em>b)</em> il significato della partecipazione dei farmacisti singolarmente o &#8220;<em>per</em>&#8221; la gestione associata, prevista dall&#8217;art. 11, comma 7, del d.l. n. 1 del 2012 (Â§Â§ 21-23.3.);<br /> <em>c)</em> l&#8217;eventuale rilevanza, ai fini del decidere, della incompatibilità  prevista dall&#8217;art. 8, comma 1, lett. b) della l. n. 362 del 1991 (Â§Â§ 24-27).<br /> 19. L&#8217;art. 11, comma 5, del d.l. n. 1 del 2012 prevede, ai fini che qui rilevano e come si è giÃ  sopra ricordato, che «<em>ciascun candidato può partecipare al concorso per l&#8217;assegnazione della farmacia in non pìù di due regioni o province autonome</em>» e consente espressamente, quindi, che i farmacisti, persone fisiche, possano prendere parte a non pìù di due concorsi straordinari banditi dalle varie Regioni o Province autonome.<br /> 19.1. Ãˆ noto che il concorso straordinario previsto dall&#8217;art. 11 del d.l. n. 1 del 2012 per l&#8217;assegnazione delle sedi istituite in base ai nuovi criterà® da esso introdotti ha avuto il fine, dichiarato nel comma 1, di «<em>favorire l&#8217;accesso alla titolarità  delle farmacie da parte di un pìù ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge, nonchè di favorire le procedure per l&#8217;apertura di nuove sedi farmaceutiche garantendo al contempo una pìù capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico</em>» (v.<em> ex plurimis</em>, sulle previsioni dell&#8217;art. 11, Cons. St., sez. III, 4 ottobre 2016, n. 4085).<br /> 19.2. A tale essenziale fine e, cioè, per favorire anzitutto l&#8217;accesso alla titolarità  delle farmacie da parte di un pìù ampio numero di aspiranti, l&#8217;art. 11, comma 3, del d.l. n. 1 del 2012 ha previsto espressamente che non possano partecipare al concorso straordinario i farmacisti titolari, compresi i soci di società  titolari, di farmacia diversa da quelle di cui alle lettere b) e c) e, cioè, di farmacia rurale sussidiata e di farmacia soprannumeraria.<br /> 19.3. In altri termini i farmacisti &#8211; anche, e si badi, i farmacisti soci di società  titolari di farmacia &#8211; giÃ  titolari di sede farmaceutica, salve le tassative eccezioni sopra ricordate, non possono partecipare al concorso straordinario.<br /> 19.4. In questa prospettiva si colloca la previsione dell&#8217;art. 11, comma 5, del d.l. n. 1 del 2012, che consente ai farmacisti, che non siano giÃ  titolari di altra sede, di partecipare al concorso straordinario per l&#8217;assegnazione di farmacia in non pìù di due Regioni o Province autonome.<br /> 19.5. Questa regola è perfettamente in sintonia con la generale previsione dell&#8217;art. 112, commi secondo e terzo, del R.D. n. 1265 del 1934, non abrogata nè derogata da alcuna disposizione, nemmeno dall&#8217;art. 7, comma 1, della l. n. 362 del 1991 (che fa espressamente salva, per le persone fisiche, la «<em>conformità  alle disposizioni vigenti</em>»), siccome riformulato dalla l. n. 124 del 2017, secondo cui è vietato il cumulo di due o pìù autorizzazioni in una sola persona (fisica), con la conseguenza che chi sia giÃ  autorizzato all&#8217;esercizio di una farmacia può concorrere all&#8217;esercizio di un&#8217;altra, ma decade di diritto dalla prima autorizzazione, quando, ottenuta la seconda, non vi rinunzi con dichiarazione notificata al Prefetto entro dieci giorni dalla partecipazione del risultato del concorso.<br /> 19.6. Ãˆ quindi chiaro, secondo le regole generali, di cui l&#8217;art. 11, comma 5, del d.l. n. 1 del 2012 costituisce specifica applicazione per il concorso straordinario, che i farmacisti candidati, ammessi al concorso straordinario in quanto non siano giÃ  titolari di altra sede, ben possano concorrere, singolarmente o in forma associata, a due distinte sedi, su base regionale o provinciale, ma devono poi scegliere una tra le due sedi, non potendo ottenerle cumulativamente (c.d. <em>principio dell&#8217;alternatività </em>), poichè devono dedicare la loro attività  personale necessariamente all&#8217;una o all&#8217;altra, a presidio del servizio farmaceutico erogato sul territorio nazionale e in funzione della salute quale interesse dell&#8217;intera collettività  (art. 32 Cost.) e non quale bene meramente utilitaristico-individuale, oggetto solo di valutazioni economico-imprenditoriali.<br /> 19.7. L&#8217;art. 11, comma 5, del d.l. n. 1 del 2012, si noti, non ha inteso derogare alla regola generale dell&#8217;art. 112, commi secondo e terzo, del R.D. n. 265 del 1934, di cui costituisce anzi specifica applicazione, ma solo consentire la partecipazione dei candidati, conformemente alle regole generali, in non pìù di due sedi, con il conseguente obbligo, ancorchè non (nuovamente) esplicitato, nel caso di doppia assegnazione, di optare per l&#8217;una o per l&#8217;altra, obbligo ben noto a tutti i farmacisti persone fisiche, per il generale disposto dell&#8217;art. 112 del R.D. n. 1265 del 1934, tuttora vigente, e dell&#8217;art. 7, comma 1, della l. n. 362 del 1991 &#8211; anche dopo la riforma del 2017 &#8211; che, nel riconoscere come possano essere titolari di farmacia anzitutto le persone fisiche, fa &#8211; come detto &#8211; salva per le sole persone fisiche la «<em>conformità  alle disposizioni vigenti</em>».<br /> 19.8. La <em>ratio</em> dell&#8217;art. 112 del R.D. n. 1265 del 1934, T.U. delle leggi sanitarie è ben nota, come ricordano gli stessi appellanti, ed esprime un principio di carattere generale in tema di gestione di farmacie private, inteso ad evitare conflitti di interesse nonchè a garantire il corretto svolgimento del servizio farmaceutico, di rilievo fondamentale per la tutela del diritto alla salute (oggi sancito dall&#8217;art. 32 Cost.), la cui validità  ed osservanza risulta egualmente necessaria anche con riferimento alle società  ed ai soci delle farmacie comunali (Cons. St., sez. V, 6 ottobre 2010, n. 2336, che ha confermato la statuizione resa sul punto dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, con la sentenza n. 7589 del 2009).<br /> 19.9. Una diversa soluzione, la quale conducesse a ritenere che dall&#8217;art. 11, comma 5, del d.l. n. 1 del 2012 e, nel caso di specie, dalla pedissequa previsione dell&#8217;art. 4 del bando si desuma la possibilità  di assegnare due sedi allo stesso o agli stessi candidati, non solo si porrebbe in contrasto con l&#8217;interpretazione letterale &#8211; secondo l&#8217;antico canone <em>ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit</em> &#8211; della disposizione in esame, che ha consentito testualmente, ed espressamente, solo la partecipazione al concorso straordinario in non pìù di due Regioni o Province autonome e non giÃ  l&#8217;assegnazione di due distinte sedi in deroga alle regole generali in favore dello stesso o degli stessi farmacisti, ma anche sul piano teleologico con la <em>ratio</em> della previsione stessa, che è quella giÃ  ricordata di favorire l&#8217;accesso alla titolarità  delle farmacie da parte di un pìù ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge.<br /> Ciò che, evidentemente, sarebbe reso quantomeno pìù difficoltoso dal fatto lo stesso o gli stessi farmacisti ottengano la titolarità  di due sedi in due diverse Regioni ne sottraggano una ad altri, pure aventi titolo, seppure successivi ad esso o ad essi nella graduatoria.<br /> 20. La ragione per la quale l&#8217;art. 11, comma 5, del d.l. n. 1 del 2012 prevede, in conformità  alle disposizioni generali in materia, che si possa partecipare al concorso straordinario in due e non pìù di due Regioni e Province autonome sta proprio nella regola fondamentale dell&#8217;art. 112, comma terzo, del R.D. n 1265 del 1934, secondo cui chi sia giÃ  autorizzato all&#8217;esercizio di una farmacia, risultando vincitore nel concorso precedente, può concorrere all&#8217;esercizio di un&#8217;altra, dovendo scegliere perà² poi tra l&#8217;una o l&#8217;altra.<br /> 20.1. Se si considera del resto che l&#8217;art. 11, comma 3, del d.l. n. 1 del 2012 ha vietato la partecipazione al concorso straordinario a farmacisti che siano giÃ  titolari di sede, anche laddove siano soci di società  &#8211; di persone e oggi, dopo la l. n. 124 del 2017, anche di capitali &#8211; titolari di sede, proprio per impedire a chi sia giÃ  titolare di sede di ottenere altra sede all&#8217;esito del concorso straordinario, sarebbe del resto incongruo e contrario ad ogni principio di concorrenza, sotteso al dichiarato fine di «<em>favorire l&#8217;accesso alla titolarità  delle farmacie da parte di un pìù ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge</em>», anche solo ipotizzare che l&#8217;art. 11, comma 5, del medesimo d.l. n. 1 del 2012 abbia addirittura consentito l&#8217;assegnazione di due sedi ai farmacisti in due distinte Regioni, con il risultato di favorire oltre ogni misura i farmacisti persone fisiche, singolarmente o in forma associata, con l&#8217;assegnazione di ben due sedi, in deroga al divieto di cumulo generalmente vigente per tutti i farmacisti ai sensi dell&#8217;art. 112 del T.U. leggi sanitarie e ribadito nella procedura in questione per i giÃ  titolari di sede.<br /> 20.2. L&#8217;ottenimento di ben due sedi concretizzerebbe un vantaggio anticompetitivo del tutto ingiustificato, a fronte dello sbarramento previsto dall&#8217;art. 11, comma 3, del d.l. n. 1 del 2012 per i farmacisti giÃ  titolari di sede, nei confronti dei quali soltanto, e per la mera casualità  di essere giÃ  titolari di una sede farmaceutica, opererebbe invece il divieto di cumulo dell&#8217;art. 112 del R.D. n. 1265 del 1934 e dell&#8217;art. 7, comma 1, della l. n. 326 del 1991, certamente e incontestabilmente &#8211; nemmeno gli appellanti lo contestano &#8211; tuttora vigente quantomeno per il farmacista individuale giÃ  titolare di sede.<br /> 20.3. La logica proconcorrenziale che presiede all&#8217;art. 11 del d.l. n. 1 del 2012 giammai potrebbe risolversi in un privilegio per i farmacisti vincitori di sede, ma di una sola sede, all&#8217;esito del concorso straordinario.<br /> 21. Se così¬ è, dunque, nè si vede come altrimenti esser possa, e se questa è la risposta, necessitata, che deve darsi al secondo quesito dell&#8217;ordinanza, divenuto primo nell&#8217;ordine logico delle questioni da esaminarsi (v., <em>supra</em>, Â§ 18.2.), diretto corollario di essa è che ciò che ai farmacisti candidati al concorso straordinario quali persone fisiche non è consentito singolarmente nemmeno può esserlo cumulativamente, pena altrimenti una inammissibile disparità  di trattamento <em>interna</em> agli stessi candidati che partecipino in forma associata anzichè singolarmente.<br /> 21.1. Nel senso dell&#8217;applicabilità  del divieto del cumulo anche ai farmacisti concorrenti per la gestione associata, peraltro, va ricordato che questo Consiglio di Stato si è giÃ  pronunciato, seppure in sede di appello cautelare, con due ordinanze (Cons. St., sez. III, 11 maggio 2018, ord. n. 2127 nonchè Cons. St., sez. III, 14 ottobre 2016, ord. n. 4632), mentre ormai constano, come pure ha ricordato l&#8217;ordinanza di rimessione, anche numerose pronunce di primo grado, che hanno affermato il divieto di cumulo anche nei confronti della gestione associata (v., <em>ex plurimis</em>, Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, 21 febbraio 2019, n. 109; Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, 13 aprile 2018, n. 863; Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, 9 marzo 2018, n. 2720)<br /> 21.2. Le questioni circa la natura della c.d. gestione associata, se essa sia riconducibile ad una forma individuale o al modello societario di attività  imprenditoriale, vengono a perdere di qualsivoglia decisività  alla luce di quanto sin qui si è detto.<br /> Questo Consiglio di Stato, per quanto qui occorrer possa, ha giÃ  chiarito comunque che la forma associata non è una realtà  giuridica diversa dai singoli farmacisti che concorrono alla sede (v., sul punto, Cons. St., sez. III, 27 aprile 2018, n. 2569 e Cons. St., sez. III, 30 aprile 2019, n. 2804; Cons. St., parere n. 69 del 3 gennaio 2018) nè un ente o una sorta di associazione temporanea di scopo tra questi per la gestione di una farmacia, assoggettabile alle disposizioni sulle associazioni (v., sul punto, Cons. St., sez. I, parere n. 2082 del 17 luglio 2019, reso in sede di ricorso straordinario, ma anche le considerazioni svolte pìù in generale nel citato parere n. 69 del 3 gennaio 2018, Â§Â§ 20-32).<br /> 21.3. In particolare si è giÃ  avuto modo di chiarire che la Regione, all&#8217;esito del concorso straordinario, deve assegnare anche formalmente la titolarità  della sede vinta solo a quegli stessi farmacisti persone fisiche, che hanno a tale titolo partecipato al concorso, salvo, ovviamente, il diritto/dovere, in capo a questi, di gestire poi l&#8217;attività  imprenditoriale nelle forme consentite dall&#8217;ordinamento (art. 2249, comma terzo, c.c.) e, comunque e nello specifico, dall&#8217;art. 7, comma 1, della l. n. 362 del 1991, novellato dalla l. n. 124 del 2017, come pure questo Consiglio di Stato ha ampiamente chiarito nel pìù volte citato parere n. 69 del 3 gennaio 2018 (Cons. St., sez. III, 27 aprile 2018, n. 2569).<br /> 21.4. La titolarità  della sede, all&#8217;esito del concorso straordinario, deve essere assegnata ai farmacisti &#8220;associati&#8221; personalmente, salvo successivamente autorizzare l&#8217;apertura della farmacia e l&#8217;esercizio dell&#8217;attività  in capo al soggetto giuridico (società  di persone fisiche o di capitali), espressione degli stessi &#8211; e non altri &#8211; farmacisti vincitori del concorso e assegnatari della sede, che sarà  in grado di garantire la gestione paritetica della farmacia con il vincolo temporale di almeno tre anni (art. 11, comma 7, del d.l. n. 1 del 2012).<br /> 22. Occorre quindi sgombrare il campo dell&#8217;analisi da ulteriori equivoci che si annidano nell&#8217;insidiosa locuzione giuridica di &#8220;<em>gestione associata</em>&#8220;, ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 11, comma 7, del d.l. n. 1 del 2012, ed evitare di confondere i diversi piani, quello concorsuale e quello, successivo, gestionale.<br /> 22.1. I farmacisti concorrono alla sede messa a concorso straordinario «<em>per la gestione associata</em>», come espressamente prevede l&#8217;art. 11, comma 7, del d.l. n. 1 del 2012, gestione che, al momento del concorso e fino all&#8217;assegnazione della sede, non può essere realizzabile e ciò significa che detta gestione in forma associativa della sede, non conseguibile se non all&#8217;esito del concorso, indica solo la <em>finalità </em>della partecipazione in forma associata o, se si preferisce, cumulativa, non giÃ  una realtà  esistente (del resto impossibile prima che la sede sia ottenuta), sicchè è vano sul piano cronologico, prima che ancora errato sul piano giuridico, discettare se la gestione associata sia unÂ <em>quid</em> diverso e ulteriore rispetto ai singoli farmacisti associati o unÂ <em>tertium genus</em> rispetto alla gestione individuale o collettiva.<br /> 22.2. L&#8217;esigenza razionalizzatrice o, se si preferisce, la naturale espansività  delle categorie civilistiche, nella loro indubbia forza ordinante, non deve condurre a fuorvianti letture delle normative pubblicistiche di settore e all&#8217;ipostasi di concetti, spesso fluidi o elastici, che descrivono una <em>realtà  in divenire</em> e non giÃ  ancora entificata o tipizzata dal legislatore, come quello, appunto, della gestione associata la quale, come ha ricordato la Commissione speciale di questo Consiglio, consente con il cumulo dei titoli una ulteriore deroga al principio meritocratico posto a base del concorso ordinario, nell&#8217;assegnazione della sede, per l&#8217;eccezionalità  delle esigenze sottese al concorso straordinario (Â§Â§ 20-21 del parere n. 69 del 3 gennaio 2018).<br /> 22.3. E se questa fluidità  o elasticità  del legislatore pubblicistico può creare incertezze e interrogativi, sul piano della coerenza sistematica, i dubbi non possono essere risolti solo con la posizione di alternative secche, di irriducibili anfibologie, o con la forzata riconduzione delle norme di diritto pubblico, secondo armonie prestabilite, ad un sistema &#8211; quello civilistico &#8211; che può applicarsi alla disciplina del diritto amministrativo solo nei limiti della compatibilità .<br /> 22.4. E da questo rischio occorre guardarsi nell&#8217;interpretare anche la controversa categoria della gestione associata.<br /> 22.5. I singoli farmacisti possono aspirare alla gestione associata della sede, come prevede l&#8217;art. 11, comma 7, del d.l. n. 1 del 2012, «<em>sommando i titoli posseduti</em>», e la loro partecipazione &#8220;associata&#8221; al concorso straordinario, sulla base di un accordo inteso alla futura gestione &#8211; assimilabile, forse e a tutto concedere, ad un contratto plurilaterale con comunione di scopo o ad unÂ <em>pactum de ineunda societate</em>&#8211; comporta un mero cumulo di titoli in vista -appunto: «<em>per la</em>» &#8211; futura gestione associata della sede agognata.<br /> 22.6. Solo ove detto cumulo &#8211; previsto dal legislatore, anche in questo caso, per «<em>favorire l&#8217;accesso alla titolarità  delle farmacie da parte di un pìù ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge</em>», con una ulteriore vistosa deroga al principio meritocratico tipico del concorso, e non giÃ , ancora una volta, per consentire agli stessi farmacisti associati di ottenere addirittura la titolarità  di ben due farmacie &#8211; risulterà  fruttuoso sul piano della graduatoria e condurrà  all&#8217;assegnazione della sede a quegli stessi farmacisti, persone fisiche, si porrà , poi, l&#8217;effettivo problema della gestione della farmacia in forma &#8220;collettiva&#8221;.<br /> 22.7. La titolarità  della farmacia attribuita alla società  da essi costituita per garantire la gestione associata, nelle forme ora consentite dall&#8217;art. 7, comma 1, della l. n. 362 del 1991, sarà  peraltro «<em>condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla data di autorizzazione all&#8217;esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità </em>» (art. 11, comma 7, del d.l. n. 1 del 2012).<br /> 22.8. In altri termini, e pìù semplicemente, i farmacisti concorrenti per la gestione associata otterranno personalmente e <em>pro indiviso</em>, per così¬ dire, la sede messa a concorso, salvo poi essere autorizzati alla titolarità  dell&#8217;esercizio in una forma giuridica, tra quelle previste dall&#8217;art. 7, comma 1, della l. n. 362 del 1991, che consenta l&#8217;esercizio in forma collettiva dell&#8217;attività  imprenditoriale e la gestione paritetica per almeno tre anni.<br /> 22.9. Queste forme, come ha chiarito questo Consiglio di Stato sia in sede consultiva &#8211; v. il giÃ  citato parere n. 69 del 3 gennaio 2018 &#8211; sia in sede giurisdizionale, saranno appunto quelle societarie previste ora dall&#8217;art. 7, comma 1, della l. n. 362 del 1991, novellato dalla l. n. 124 del 2017, secondo la generale previsione dell&#8217;art. 2249, comma terzo, c.c., purchè compatibili con l&#8217;esercizio in forma collettiva, paritetica e triennale, della farmacia: ma è evidente che la questione delle forme in cui si eserciterà  il sodalizio è un tema diverso, e successivo alla fase concorsuale di cui qui si controverte <em>a monte</em>, dovendo preliminarmente risolversi la questione se sia consentito ai singoli farmacisti, singolarmente o cumulativamente, di ottenere due sedi all&#8217;esito del concorso straordinario.<br /> 23. La risposta è all&#8217;evidenza negativa, per le ragioni giÃ  dette, ed è quindi irrilevante nel presente giudizio porsi il problema <em>a valle</em> se, ai sensi dell&#8217;art. 8, comma 1, lett. b), della l. n. 362 del 1991 siccome novellato dalla l. n. 124 del 2017, una società  di farmacisti, che veda quali soci i due farmacisti, possa essere titolare di due sedi farmaceutiche.<br /> 23.1. Il problema non si pone perchè una società , di persone o di capitali, mai potrebbe concorrere al concorso straordinario, riservato solo ai farmacisti persone fisiche candidati, singolarmente o per la gestione associata, ed essi non possono ottenere, sotto la veste di una distinta soggettività  giuridica (come nel caso delle società  di persone) o addirittura attraverso lo schermo (successivo) della personalità  giuridica quale forma di autonomia patrimoniale perfetta (come nel caso delle società  di capitali), nulla di pìù o di diverso di quanto loro consenta <em>in radice</em> l&#8217;art. 11 del d.l. n. 1 del 2012.<br /> 23.2. Non si controverte infatti, nel presente giudizio, della questione se due farmacisti soci di una stessa società , prevista dall&#8217;art. 7, comma 1, della l. n. 362 del 1991, possano essere titolari di due distinte farmacie, con la conseguente applicabilità  o meno della incompatibilità  prevista dall&#8217;art. 8, comma 1, lett. b), della stessa legge al farmacista socio di società  titolare di due farmacie, ma solo se due farmacisti persone fisiche concorrenti per la gestione associata possano ottenere l&#8217;assegnazione di due sedi all&#8217;esito del concorso straordinario.<br /> 23.3. Il richiamo al regime dell&#8217;art. 8, comma 1, lett. b) della l. n. 362 del 1991 e della incompatibilità , da esso prevista, in riferimento alla gestione associata, per la sua pretesa, forzata, assimilazione al modello societario, è dunque del tutto ultroneo e fuorviante e la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Palermo, che pure tale percorso argomentativo ha intrapreso, va quindi confermata nella corretta sua statuizione reiettiva, seppure per la diversa motivazione appena esplicitata.<br /> 24. Le ulteriori questioni, anche di costituzionalità  o di compatibilità  eurounitaria, relative all&#8217;art. 8, comma 1, lett. b) della l. n. 124 del 2017, prospettate dagli odierni appellanti, e dell&#8217;estensione del regime dell&#8217;incompatibilità  da esso previsto ai farmacisti soci di società , titolare di due farmacie, sono del tutto irrilevanti ai fini del decidere, proprio alla luce delle ragioni sin qui esplicitate, che pienamente giustificano e anzi impongono il regime dell&#8217;alternatività  tra l&#8217;una e l&#8217;altra sede anche nei confronti dei farmacisti che partecipano per la gestione associata, come sono irrilevanti in questa sede le contestazioni mosse al citato parere n. 69 del 3 gennaio 2018.<br /> 25. Nè sul piano della coerenza sistematica la straordinarietà  del concorso, previsto dall&#8217;art. 11 del d.l. n. 1 del 2012, consente di porsi eventuali questioni di contrasto con l&#8217;indirizzo legislativo assunto dalla l. n. 124 del 2017, inteso a garantire l&#8217;apertura del settore farmaceutico anche ai capitali azionari e alla gestione delle farmacie da parte di società  di capitali, oltre che di persone.<br /> 26. Ãˆ evidente, infatti, che la <em>ratio</em> del concorso straordinario, come si è visto pìù volte, è quella di «<em>favorire l&#8217;accesso alla titolarità  delle farmacie da parte di un pìù ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge, nonchè di favorire le procedure per l&#8217;apertura di nuove sedi farmaceutiche garantendo al contempo una pìù capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico</em>», e non giÃ  quella di far conseguire due sedi ad eventuali, successive, società  di persone o di capitali, alle quali è precluso in radice di partecipare al concorso straordinario, aperto solo ai farmacisti persone fisiche che non siano giÃ  titolari di sede, mentre le generali previsioni della l. n. 124 del 2017 sono invece intese a consentire un cumulo temperato di titolarità , in capo alle società  di persone e ora anche di capitali, peraltro nei limiti segnati dall&#8217;art. 1, comma 558, della stessa legge e sotto il controllo, ai sensi del successivo comma 559, da parte dell&#8217;Autorità  garante della concorrenza e del mercato, attraverso l&#8217;esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essi attribuiti dalla l. n. 287 del 1990.<br /> 27. Le due normative operano su due piani differenti e non interferenti, nemmeno nell&#8217;ipotesi in cui ad ottenere due sedi messe a concorso straordinario siano i singoli farmacisti concorrenti per la gestione associata, piani che non devono essere in nessun modo confusi, sovrapposti o addirittura contrapposti per la specialità  o, per meglio dire, l&#8217;eccezionalità  delle esigenze sottese al regime del concorso straordinario.<br /> 28. La circostanza, rappresentata dagli appellanti da ultimo e nuovamente anche nella memoria di replica depositata il 20 novembre 2019 (pp. 5-6), secondo cui alcuni farmacisti concorrenti per la gestione associata avrebbero ottenuto due sedi, in distinte Regioni, se anche provata dalla documentazione versata in atti, non può indurre a diverse conclusioni, poichè la disparità  di trattamento non costituisce vizio invocabile a fronte di una questione di interpretazione e corretta applicazione della legge.<br /> 29. Quanto, infine, al rilievo che il divieto di cumulo non sarebbe stato previsto nel bando regionale, come in altri bandi in altre regioni, ne è evidente l&#8217;infondatezza, perchè l&#8217;argomento si fonda sul presupposto, erroneo, secondo cui la previsione dell&#8217;art. 4 del bando consentirebbe la doppia assegnazione delle sedi, mentre al contrario la previsione del bando altro non è che la riaffermazione di un principio, quello dell&#8217;alternatività , che caratterizza a tutt&#8217;oggi, indiscutibilmente, il sistema dell&#8217;autorizzazione all&#8217;apertura della farmacia rilasciata ai farmacisti persone fisiche, indipendentemente dal fatto che, nel caso del concorso straordinario, per la gestione associata della farmacia venga poi costituita una società , di persone o di capitali, all&#8217;esito del concorso straordinario, cui conferire la titolarità  dell&#8217;esercizio.<br /> 30. In conclusione pertanto, e per la necessità  nomofilattica di sintetizzare i delicati punti qui controversi, l&#8217;Adunanza plenaria ritiene di affermare i seguenti principÃ® di diritto:<br /> <em>a)</em> l&#8217;art. 11, comma 5, del d.l. n. 1 del 2012, conv. in l. n. 27 del 2012, ha inteso riaffermare la regola dell&#8217;alternatività  nella scelta tra l&#8217;una e l&#8217;altra sede da parte dei farmacisti persone fisiche che partecipano al concorso straordinario, in coerenza con la regola generale dell&#8217;art. 112, comma primo e terzo, del R.D. n. 1265 del 1934, sicchè il farmacista assegnatario di due sedi deve necessariamente optare per l&#8217;una o per l&#8217;altra sede;<br /> <em>b)</em> la regola dell&#8217;alternatività  o non cumulabilità  delle sedi, in capo al farmacista persona fisica, vale per tutti i farmacisti candidati, che concorrano sia singolarmente che &#8220;per&#8221; la gestione associata, prevista dall&#8217;art. 11, comma 7, del d.l. n. 1 del 2012, la quale non costituisce un ente giuridico diverso dai singoli farmacisti, ma è espressione di un accordo partecipativo, comportante il cumulo dei titoli a fini concorsuali e inteso ad assicurare la gestione associata della farmacia in forma paritetica, solo una volta ottenuta la sede, nelle forme consentite dall&#8217;art. 7, comma 1, della l. n. 362 del 1991.<br /> Rimane estranea all&#8217;affermazione dei superiori principÃ® rispetto alla vicenda controversa qualsiasi questione di incompatibilità , di cui all&#8217;art. 8, comma 1, lett. b) della l. n. 361 del 1991, siccome novellato dalla l. n. 124 del 2017, in ordine alla titolarità  di pìù sedi da parte della stessa società , di persone o di capitali, che veda la partecipazione dei medesimi farmacisti.<br /> 31. Alla stregua delle ragioni sin qui esposte, da ritenersi assorbenti di ogni altra questione, l&#8217;appello deve dunque essere respinto, con la conseguente conferma della sentenza impugnata, di cui va peraltro corretta la motivazione.<br /> Le spese del presente grado del giudizio, attesa la novità  delle questioni di cui non constano a questa Adunanza precedenti di questo stesso Consiglio di Stato in termini specifici (se non, come accennato <em>supra</em> al Â§ 21.1., in sede di appello cautelare), possono essere interamente compensate tra le parti.<br /> Rimane definitivamente a carico degli appellanti il contributo unificato richiesto per la proposizione del gravame.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, proposto da Elisa Gabriella Orlando e da Sebastiano Scaminaci, lo respinge e per l&#8217;effetto conferma, con diversa motivazione, la sentenza n. 4277 del 2018 del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Palermo.<br /> Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.<br /> Pone definitivamente a carico di Elisa Gabriella Orlando e di Sebastiano Scaminaci il contributo unificato richiesto per la proposizione dell&#8217;appello.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2019, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Filippo Patroni Griffi, Presidente<br /> Sergio Santoro, Presidente<br /> Franco Frattini, Presidente<br /> Giuseppe Severini, Presidente<br /> Luigi Maruotti, Presidente<br /> Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente<br /> Diego Sabatino, Consigliere<br /> Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere<br /> Fulvio Rocco, Consigliere<br /> Oberdan Forlenza, Consigliere<br /> Nicola Gaviano, Consigliere<br /> Giulio Veltri, Consigliere<br /> Fabio Franconiero, Consigliere<br /> Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore<br /> Elisa Maria Antonia Nuara, Consigliere</div>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Ordinanza &#8211; 24/1/2019 n.1</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-ordinanza-24-1-2019-n-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>F. Patroni Griffi Pres., U. Realfonso Est. (RdS. Società  Cooperativa Onlus rapp. dall&#8217;avv. L. Tozzi c. Comune di Cisternino, Consorzio per L&#8217;Inclusione Sociale dell&#8217;Ats Fasano &#8211; Ostuni &#8211; Cisternino non costituiti in giudizio). E&#8217; rimesso alla Corte di giustizia il quesito interpretativo pregiudiziale: &#34;se il diritto dell&#8217;Unione europea osti a</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">F. Patroni Griffi Pres., U. Realfonso Est.  (RdS. Società  Cooperativa Onlus rapp. dall&#8217;avv. L. Tozzi c. Comune di Cisternino, Consorzio per L&#8217;Inclusione Sociale dell&#8217;Ats Fasano &#8211; Ostuni &#8211; Cisternino non costituiti in giudizio).</span></p>
<hr />
<p>E&#8217; rimesso alla Corte di giustizia  il quesito interpretativo pregiudiziale: &quot;se il diritto dell&#8217;Unione europea osti a una disciplina nazionale in base alla quale la mancata indicazione  dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza dei lavoratori comporti comunque l&#8217;esclusione dalla gara senza che il concorrente stesso possa essere ammesso poi al  c.d. &#8216;soccorso istruttorio&#8217;&quot;.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1.- Appalti Pubblici &#8211; gara &#8211; costi della manodopera ed oneri della sicurezza &#8211; mancata indicazione nella domanda di partecipazione alla gara &#8211; esclusione incondizionata o invocabilità  del &#8220;soccorso istruttorio&#8221; &#8211; quesito interpretativo pregiudiziale &#8211; rimessione alla Corte di Giustizia &#8211; necessità .</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Va formulato alla Corte di giustizia dell&#8217;Unione Europea ai sensi dell&#8217;art. 267 del T.F.U.E. il seguente quesito interpretativo pregiudiziale: se il diritto dell&#8217;Unione europea (e segnatamente i principi di legittimo affidamento, di certezza del diritto, di libera circolazione, di libertà  di stabilimento e di libera prestazione dei servizi) ostino a una disciplina nazionale (quale quella di cui agli articoli 83, comma 9, 95, comma 10 e 97, comma 5 del &#8216;Codice dei contratti pubblici&#8217; italiano) in base alla quale la mancata indicazione da parte di un concorrente a una pubblica gara di appalto dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza dei lavoratori comporta comunque l&#8217;esclusione dalla gara senza che il concorrente stesso possa essere ammesso in un secondo momento al beneficio del c.d. &#8216;soccorso istruttorio&#8217;, pur nell&#8217;ipotesi in cui la sussistenza di tale obbligo dichiarativo derivi da disposizioni sufficientemente chiare e conoscibili e indipendentemente dal fatto che il bando di gara non richiami in modo espresso il richiamato obbligo legale di puntuale indicazione.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 24/01/2019</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00001/2019 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00015/2018 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: justify;">in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: justify;">ORDINANZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 15 di A.P. del 2018, proposto da</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">RdS. Società  Cooperativa Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Luca Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo 323;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Cisternino, Consorzio per L&#8217;Inclusione Sociale dell&#8217;Ats Fasano &#8211; Ostuni &#8211; Cisternino non costituiti in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">La Scintilla Soc. Coop. Soc., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Barnaba Tortolini 30 (Placidi);</p>
<p style="text-align: justify;">per la riforma</p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del T.A.R. PUGLIA &#8211; SEZ. STACCATA DI LECCE, Sezione III, n. 00640/2018, resa tra le parti;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di La Scintilla Soc. Coop. Soc.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2018 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati Tozzi Luca, e Misserini Giuseppe.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">1. §. L&#8217;oggetto della controversia</p>
<p style="text-align: justify;">La &#8220;RdS. Società  Cooperativa Onlus&#8221;, seconda in graduatoria, impugna la sentenza con cui il TAR Puglia &#8211; sede di Lecce ha respinto il suo ricorso avverso l&#8217;aggiudicazione alla società  &#8220;La Scintilla Sociale Società  Cooperativa Sociale&#8221; della procedura di gara bandita dal &#8220;Consorzio per l&#8217;inclusione sociale dell&#8217;A.T. Fasano-Ostuni- Cisternino &#8220;diretta all&#8217;affidamento in concessione dell&#8217;asilo nido del Comune di Cisternino (per un valore di euro 133.155,00.</p>
<p style="text-align: justify;">Il primo giudice ha giudicato legittima la mancata esclusione della società  controinteressata dalla gara, da parte della Stazione appaltante, a causa dell&#8217;omessa indicazione nella sua offerta economica dei costi della manodopera, ritenendo che</p>
<p style="text-align: justify;">tale prescrizione avrebbe costituito una causa non indicata quale motivo di esclusione dagli articoli 83 e 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016. Nè tale obbligo sarebbe stato previsto dal bando, dal disciplinare di gara, dalla lettera di invito, dal modulo dell&#8217;offerta economica per la gara oggetto del presente giudizio. Inoltre nella modulistica predisposta sulla piattaforma M.E.P.A., da utilizzare obbligatoriamente per la redazione dell&#8217;offerta economica, non sarebbe stato previsto il campo per l&#8217;inserimento della relativa dichiarazione.</p>
<p style="text-align: justify;">La Società  RdS. ha quindi appellato la predetta sentenza lamentando in sintesi:</p>
<p style="text-align: justify;">1.) Con la prima rubrica che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8212; la decisione di non escludere l&#8217;offerta dell&#8217;aggiudicataria di indicazioni sul costo della manodopera, per la mancata previsione di un siffatto obbligo nella lex specialis, sarebbe erroneamente fondata sulla ritenuta non etero-integrabilità  dalle previsioni del bando con l&#8217;art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016. Pur nel silenzio della lex specialis, la mancata indicazione degli oneri della sicurezza e dei costi per la manodopera avrebbe dovuto comportare l&#8217;esclusione della concorrente perchè si sarebbe trattato di un adempimento necessario, derivante da una norma primaria, come tale, quindi, conoscibile con certezza ex ante;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8212; il richiamo ai precedenti giurisprudenziali che avevano escluso l&#8217;eterointegrazione sarebbero inconferenti perchè relativi ai requisiti di partecipazione ad una procedura di gara;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8212; le pronunce dell&#8217;Adunanza Plenaria (Cons. di Stato, Ad. Plen. n. 9 del 2014; Cons. Stato, Ad. Plen., n. 19 del 27 luglio 2016) e della Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea (sentenza 2 giugno 2016 in C-27/15, c.d. sentenza &#8220;Pippo Pizzo&#8221;) esprimerebbero principi valevoli solo in vigenza del precedente Codice dei contratti pubblici (di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) allorchè l&#8217;esistenza di un siffatto obbligo non discendeva da previsione di legge, ma era desunto da attività  giurisprudenziale di interpretazione dell&#8217;art. 87, comma 4, del Codice di cui al d.lgs.Â n. 163 del 2006, relativo agli oneri aziendali (di cui alla sentenza dell&#8217;Adunanza plenaria n. 3 del 2015, e nn. 19 e 20 del 2016). I predetti principi sarebbero stati pertanto applicabili alle sole gare bandite anteriormente all&#8217;entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che ora risolverebbe la questione prevedendo espressamente, all&#8217;art. 95, comma 10, l&#8217;obbligo di indicare, nell&#8217;offerta economica, gli oneri per la sicurezza e i costi della manodopera;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8212; non avrebbe tenuto conto dell&#8217;indirizzo di questo Consiglio di Stato (cfr. Sezione V, n. 815 del 7 febbraio 2017), che aveva invece chiarito che &#8220;quand&#8217;anche si ritenesse (&#038;) che la lettera di invito non fosse sul punto del tutto chiara, è tuttavia indubitabile che l&#8217;obbligo emergesse con adeguata chiarezza dalla litera legis&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">2.) Il secondo motivo è affidato alle deduzione che la sentenza impugnata sarebbe erronea per non aver dichiarato l&#8217;illegittimità  della condotta della stazione appaltante la quale, su richiesta di chiarimenti della controinteressata successiva alla notifica del ricorso, avrebbe operato un tardivo e inammissibile soccorso istruttorio per consentire di sanare le carenze dell&#8217;offerta economica a suo tempo presentata. L&#8217;accertamento della congruità , rispetto alle tabelle ministeriali, del costo della manodopera compreso nell&#8217;offerta economica della controinteressata ricorrendo alle modalità  del subprocedimento di verifica dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta ai sensi dell&#8217;art. 97 comma 5 lett. d), espressamente richiamato dall&#8217;art. 95, comma 10, del Codice dei Contratti Pubblici, avrebbe consentito, a valle dell&#8217;aggiudicazione, di indicare per la prima volta, in sede di verifica di congruità , un valore economico, che invece doveva essere specificato nell&#8217;offerta, sanando la carenza di un&#8217;indicazione obbligatoria per legge.</p>
<p style="text-align: justify;">3.) Con il terzo motivo si lamenta l&#8217;erroneità  della sentenza impugnata nella parte in cui:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8212; non ha ravvisato l&#8217;illegittimità  della attivazione del subprocedimento di verifica dell&#8217;anomalia successivamente all&#8217;approvazione dell&#8217;aggiudicazione definitiva. Tale</p>
<p style="text-align: justify;">verifica costituiva il presupposto dell&#8217;aggiudicazione e non giù  soltanto una condizione di efficacia della stessa;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8212; ha concluso per la insostenibilità  dell&#8217;offerta economica dell&#8217;aggiudicataria nonostante l&#8217;illogicità  e l&#8217;irragionevolezza del giudizio di congruità  formulato dalla stazione appaltante,</p>
<p style="text-align: justify;">&#8212; ha omesso di delibare sulla palese illegittimità  dell&#8217;operato della Commissione che, senza alcuna motivazione, si sarebbe limitata ad affermare che il valore del costo della manodopera sarebbe stato in linea con i minimi tabellari di cui al Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL).</p>
<p style="text-align: justify;">Si sono costituiti in giudizio &#8220;La Scintilla Sociale&#8221; ed il Consorzio per l&#8217;Integrazione e l&#8217;Inclusione Sociale dell&#8217;Ambito Territoriale Sociale di Cisternino &#8211; Fasano &#8211; Ostuni (C.I.I.S.A.F.) eccependo l&#8217;inammissibilità , l&#8217;improcedibilità  e comunque l&#8217;infondatezza nel merito dell&#8217;appello.</p>
<p style="text-align: justify;">2. §. Le questioni pregiudiziali poste dall&#8217;ordinanza di rimessione a questa Adunanza Plenaria n. 6122 del 26 ottobre 2018.</p>
<p style="text-align: justify;">La Quinta Sezione preliminarmente:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8212; ha rilevato l&#8217;esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di questo Consiglio di Stato in relazione alla valenza immediatamente escludente dell&#8217;inosservanza dell&#8217;obbligo di indicazione degli oneri di sicurezza e costi della manodopera di cui all&#8217; articolo 95, comma 10, del d.lgs. 50 del 2016, specie nel caso di silenzio sul punto della lex specialis;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8212; pur prendendo atto della pendenza dinnanzi alla Corte di giustizia di una questione analoga a quella oggetto del presente giudizio, che è stata rimessa dal TAR per il Lazio (ordinanza 24 aprile 2018, n. 4562), non ha ritenuto di dover disporre la sospensione c.d. impropria del giudizio, nè di sollevare analoga questione pregiudiziale di corretta interpretazione del diritto dell&#8217;Unione Europea;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8212; ha invece ritenuto di dover sottoporre all&#8217;Adunanza plenaria, ai sensi dell&#8217;art. 99, comma 1, cod. proc. amm., la questione di diritto interno relativa all&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 95, comma 10, del d.lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., quale mezzo atto a risolvere preventivamente in tempi più¹ brevi i dubbi di compatibilità  comunitaria e superare così la &#8220;causa ostativa&#8221; che ha giù  determinato (e potrebbe ancora determinare) la sospensione ex art. 79, comma 1, c.p.a. di diversi giudizi amministrativi pendenti anche in grado di appello.</p>
<p style="text-align: justify;">3. §. Le posizioni delle parti</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;appellante RdS., con memoria per l&#8217;Adunanza Plenaria in data 26 novembre 2018, ha ribadito come, nel vigente quadro normativo, non vi sarebbe più¹ ragione di consentire agli operatori che hanno violato l&#8217;art. 95, comma10 del d.lgs. di integrare un elemento essenziale dell&#8217;offerta economica, perchè si finirebbe &#8220;per consentire agli operatori economici di &#8220;aggiustare&#8221; le varie voci in violazione della par condicio&#8221;. Di tale orientamento sembrerebbe non dubitare la stessa ordinanza di rimessione con i ripetuti richiami alla sentenza della V Sez. n. 815/2018.</p>
<p style="text-align: justify;">A sua volta con memoria per l&#8217;Adunanza Plenaria del 26 novembre 2018, la controinteressata Scintilla Sociale ha osservato che l&#8217;interpretazione sostanzialistica della norma appare del tutto coerente con la finalità  di accertare la congruità  in concreto del costo della manodopera.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ulteriori scritti difensivi per in replica le predetti parti hanno ulteriormente ribadito le proprie argomentazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Uditi i difensori delle parti all&#8217;udienza pubblica di discussione, il ricorso è stato ritenuto quindi in decisione alla udienza pubblica del 12 dicembre 2018.</p>
<p style="text-align: justify;">4. §. L&#8217;individuazione dei termini della questione nell&#8217;ordinanza di rimessione</p>
<p style="text-align: justify;">La Sezione Quinta ha osservato che l&#8217;art. 95, comma 10, del d.lgs. 50 del 18 aprile 2016, ha dato luogo a due orientamenti concernenti la perdurante, o meno, vigenza</p>
<p style="text-align: justify;">&#8212; dopo l&#8217;entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) &#8212; del principio di diritto enunciato dall&#8217;Adunanza plenaria con la sentenza n. 19 del 2016, in base al quale &#8220;nelle ipotesi in cui l&#8217;obbligo di indicazione separata dei costi di sicurezza aziendale non sia stato specificato dalla legge di gara, e non sia in contestazione che dal punto di vista sostanziale l&#8217;offerta rispetti i costi minimi di sicurezza aziendale, l&#8217;esclusione del concorrente non può essere disposta se non dopo che lo stesso sia stato invitato a regolarizzare l&#8217;offerta dalla stazione appaltante nel doveroso esercizio dei poteri di soccorso istruttorio&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">4. §.1. Un primo orientamento interpretativo, sul presupposto per cui il principio enunciato in quella sede fosse limitato alle gare bandite nel vigore del precedente d.lgs. n. 163 del 2006, ha ritenuto che, con l&#8217;entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici, la mancata indicazione separata dei costi per la sicurezza aziendale non avrebbe più¹ potuto essere sanata attraverso il soccorso istruttorio, perchè la norma avrebbe determinato, al contrario, un automatismo espulsivo incondizionato a prescindere dalla assenza di uno specifico obbligo dichiarativo nella lex specialis.</p>
<p style="text-align: justify;">Per la V Sezione, l&#8217;art. 95, comma 10 del Codice dei contratti avrebbe dunque chiarito l&#8217;obbligo per i concorrenti di indicare nell&#8217;offerta economica i c.d. costi di sicurezza aziendali ed avrebbe superato le incertezze interpretative, in ordine all&#8217;esistenza e all&#8217;ampiezza dell&#8217;obbligo dichiarativo, definite dall&#8217;Adunanza plenaria con le sentenze nn. 3 e 9 del 2015, ritenendo che, con tale escamotage, si finirebbe per consentire &#8220;&#038; in pratica ad un concorrente (cui è riferita l&#8217;omissione) di modificare ex post il contenuto della propria offerta economica&#8221; (cfr. Sez. V 7 febbraio 2017, n. 815, e nello stesso senso idem 28 febbraio 2018 n. 1228, 12 marzo 2018, n. 1228, 25 settembre 2018, n. 653).</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare nella ricordata sentenza n. 815 cit. la Sezione V aveva rilevato che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8212; in quei casi l&#8217;obbligo di separata indicazione degli oneri per la sicurezza aziendale era stato imposto, a pena di esclusione, ai partecipanti alla procedura di gara dalla lex specialis della procedura, mediante un&#8217;espressa previsione contenuta nel disciplinare o nella lettera di invito;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8212; l&#8217;obbligo emergerebbe comunque con adeguata chiarezza dalla litera legis in quel caso disattesa dalla società  appellata;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8212; l&#8217;appellante avrebbe, poi, ancorato la determinazione del quantum di tali oneri ad un parametro incerto e fluttuante quale l'&#8221; un per cento del margine dell&#8217;offerta&#8221;, per cui il livello delle spese destinate alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro avrebbero potuto essere compromesse in caso in cui &#8220;..ricadute economiche della commessa presentino un andamento negativo&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8212; l&#8217;obbligo di indicazione sarebbe chiaramente sancito dalla legge e la sua violazione determinerebbe conseguenze escludenti a prescindere dal dato che l&#8217;esclusione non sia stata testualmente enunciata dagli articoli 83 e 95 del Codice in quanto precetto posto a &#8220;salvaguardia dei diritti dei lavoratori cui presiedono le previsioni di legge, che impongono di approntare misure e risorse congrue per preservare la loro sicurezza e la loro salute&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">4. §.2. Il secondo orientamento interpretativo ha affermato invece che, anche dopo l&#8217;entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici e nonostante l&#8217;espressa previsione di un puntuale obbligo dichiarativo ex art. 95, comma 10, la mancata indicazione separata degli oneri di sicurezza aziendale non determinerebbe di per sì© l&#8217;automatismo espulsivo, almeno nei casi in cui tale obbligo dichiarativo non sia espressamente richiamato nella lex specialis, a meno che si contesti al ricorrente di aver presentato un&#8217;offerta economica indeterminata o incongrua, perchè formulata senza considerare i costi derivanti dal doveroso adempimento degli oneri di sicurezza (come affermato dalla Sezione III del Cons. Stato nella sentenza 27 aprile 2018, n. 2554).Â In quella vicenda, la III Sezione, pur nella consapevolezza dell&#8217;esistenza di orientamenti non univoci, ha riformato la sentenza in accoglimento dell&#8217;appello proposto, evidenziando che l&#8217;obbligo codificato nell&#8217;art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016 non comporta l&#8217;automatica esclusione dell&#8217;impresa concorrente che, pur senza evidenziare separatamente nell&#8217;offerta gli oneri per la sicurezza aziendali, li abbia comunque considerati nel prezzo complessivo dell&#8217;offerta.</p>
<p style="text-align: justify;">In tale direzione sarebbero rilevanti le considerazioni per cui:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8212; l&#8217;isolato esame dell&#8217;art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016 non sarebbe in sì© decisivo, nemmeno sulla base dei principi contenuti nella sentenza n. 9 del 25 febbraio 2014 dell&#8217;Adunanza Plenaria, per affermare il suo carattere imperativo, a pena di esclusione, e l&#8217;effetto ipso iure espulsivo della mancata formale evidenziazione di tali costi nel contesto dell&#8217;offerta economica;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8212; l&#8217;art. 95, comma 10 deve essere letto insieme con l&#8217;art. 97, comma 5, lett. c), dello stesso Codice, il quale prevede al contrario &#8211; e in coerenza con l&#8217;art. 69, par. 2, lett. d), della Direttiva 2014/24/UE e con tutto l&#8217;impianto della nuova disciplina europea &#8211; che la stazione appaltante escluda il concorrente solo laddove, in sede di chiarimenti richiesti, detti oneri risultino incongrui;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8212; tale soluzione non comporterebbe poi alcuna violazione del disposto dell&#8217;art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 cit., in quanto il consentire all&#8217;impresa di specificare la consistenza degli oneri per la sicurezza giù  inclusi (ma non distinti) nel prezzo complessivo dell&#8217;offerta non si tradurrebbe in alcuna manipolazione o alterazione in corso di gara dell&#8217;offerta stessa contrastante con le regole di trasparenza e parità  di trattamento tra le concorrenti;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8212; in base al canone interpretativo di cui al brocardo ubi lex voluit dixit ubi noluit tacuit, l&#8217;aggiunta di un diverso ed ulteriore adempimento rispetto a quelli tipizzati finirebbe per far dire alla legge una cosa che legge non dice e che, si presume, non voleva dire;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8212; se il primo indirizzo privilegia il principio di par condicio competitorum, il secondo orientamento sembrerebbe inteso a salvaguardare i diversi principi di massima partecipazione alle gare e di tassatività  e tipicità  delle cause di esclusione di cui all&#8217;art. 83, comma 8 del nuovo. In base a tale disposizione le cause di esclusione dalla gara, in quanto limitative della libertà  di concorrenza, devono essere ritenute di stretta interpretazione, senza possibilità  di estensione analogica (cfr. Cons. Stato, V, sentenza n. 2064 del 2013), per cui in caso di equivocità  delle disposizioni deve essere preferita l&#8217;interpretazione che, in aderenza ai criteri di proporzionalità  e ragionevolezza, eviti eccessivi formalismi e illegittime restrizioni alla partecipazione;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211;l&#8217;esclusione non potrebbe farsi derivare automaticamente dall&#8217;applicazione della legge, non prevedendo l&#8217;art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016 alcuna sanzione espulsiva nè richiedendo tale disposizione alcuna &#8220;specifica&#8221; indicazione degli oneri per la sicurezza interna. Secondo tale orientamento, infatti, ciù² non sarebbe casuale in quanto il legislatore nazionale, nell&#8217;attuare la Direttiva 2014/247UE, non si è realmente discostato dall&#8217;orientamento sostanzialistico del diritto dell&#8217;Unione, espressamente posto dall&#8217;art. 57 di tale Direttiva), e non ha mai inteso comprendere l&#8217;inadempimento di questo mero obbligo formale &#8211; la mancata indicazione degli oneri per la sicurezza interna separatamente dalle altre voci dell&#8217;offerta &#8211; tra le cause di esclusione;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8212; la formalistica ipotesi escludente contrasterebbe sia con la lettera dell&#8217;art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016, non comminante espressamente l&#8217;effetto espulsivo, sia con la ratio della norma, la cui finalità  è quella di consentire la verifica della congruità  dell&#8217;offerta economica anche sotto il profilo degli oneri aziendali &#8220;concernenti l&#8217;adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro&#8221;, ritenuto dal codice di particolare importanza per la salute dei lavoratori, in sede verifica dell&#8217;anomalia, in coerenza con le previsioni del legislatore europeo nell&#8217;art. 18, par. 2, e nell&#8217;art. 69, par. 2, lett. d), della Direttiva 2014/24/UE e nel Considerando n. 37 della stessa Direttiva, il quale rimette agli Stati membri l&#8217;adozione di misure non predeterminate al fine di garantire il rispetto degli obblighi in materia di lavori;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8212; la direttiva 2014/24/UE di cui le norme del nuovo Codice costituiscono attuazione avrebbe &#8220;replicato&#8221; senza sostanziali modifiche la previgente direttiva 2004/18/CE, in virtà¹ della quale la mancanza di indicazioni, da parte degli offerenti, del rispetto di tali obblighi non determinerebbe automaticamente l&#8217;esclusione dalla procedura di aggiudicazione;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8212; la soluzione automaticamente escludente si porrebbe, quindi, in contrasto con i principi dell&#8217;Unione (per tutte Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea, sez. VI, 10 10 novembre 2016, in C/162/16), ove l&#8217;impresa dimostri, almeno in sede di giustificazioni, che sostanzialmente la sua offerta comprenda gli oneri per la sicurezza e che tali oneri siano congrui.</p>
<p style="text-align: justify;">5. §. Analogo contrasto interpretativo si rinviene nella giurisprudenza dei Tribunali amministrativi regionali.</p>
<p style="text-align: justify;">5. §.1. La tesi c.d. formalistica favorevole all&#8217;automatismo espulsivo senza possibilità  di soccorso istruttorio è stata accolta, ad esempio, da TAR Umbria Perugia, I, n. 56 del 22 gennaio 2018, TAR per la Calabria, I, 6 febbraio 2018, n. 332 e 7 febbraio 2018, n. 337; TAR. Sicilia Catania, III, 31 luglio 2017, n. 1981; TAR Campania, Salerno, Sez. I, 5 gennaio 2017, n. 34.</p>
<p style="text-align: justify;">5. §.2. La contraria tesi c.d. sostanzialistica, favorevole al soccorso istruttorio risulta accolta da TAR Campania-Napoli, sentenze n. 521 del 6 agosto 2018, n. 3149 dell&#8217;11 maggio 2018 e n. 4611 del 3 ottobre 2017; TAR Lazio-Roma, n. 8119 del 20 luglio 2017; TAR Lombardia-Brescia, n. 912 del 14 luglio 2017; TAR Sicilia-Palermo, n. 1318 del 15 maggio 2017.</p>
<p style="text-align: justify;">5. §.3. La medesima questione, che era stata sollevata dal TAR per la Basilicata (ord. 25 luglio 2017, n. 525), è stata dichiarata irricevibile dalla Corte di Giustizia UE, sez. VI, 23 novembre 2017, in C-486/17.</p>
<p style="text-align: justify;">Il TAR per il Lazio (ordinanza 24 aprile 2018, n. 4562) più¹ recentemente ha nuovamente sottoposto all&#8217;attenzione della Corte di giustizia l&#8217;analoga questione pregiudiziale.</p>
<p style="text-align: justify;">6. §. Le ulteriori considerazioni della Sezione remittente</p>
<p style="text-align: justify;">6. §.1. L&#8217;Adunanza plenaria n. 19/2016 aveva chiarito che la mancanza degli oneri di sicurezza è in grado di ingenerare una situazione di insanabile incertezza assoluta sul suo contenuto solo se l&#8217;offerta economica non considera i costi derivanti dal doveroso adempimento degli obblighi di sicurezza a tutela dei lavoratori, in quanto l&#8217;aggiunta dell&#8217;importo corrispondente agli oneri di sicurezza inizialmente non computati comporterebbe una modifica sostanziale del &#8220;prezzo&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Nei casi in cui si contesti soltanto che l&#8217;offerente non ha specificato la quota di prezzo corrispondente ai predetti oneri, la carenza sarebbe solo formale ed il soccorso istruttorio sarebbe doveroso.</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo, se l&#8217;Adunanza plenaria n. 19 del 2016 aveva espressamente circoscritto la portata del principio enunciato alle gare bandite nel vigore del D.lgs. n. 163/2006, l&#8217;ampia formulazione dell&#8217;art. 80, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016, che ammette il soccorso istruttorio con riferimento a &#8220;qualsiasi elemento formale della domanda&#8221;, sembrerebbe consentire, anche nella vigenza del nuovo Codice, di sanare l&#8217;offerta che sia viziata solo per la mancata formale indicazione separata degli oneri di sicurezza.</p>
<p style="text-align: justify;">6. §.2. L&#8217;obbligo, di cui al cit. art. 95, comma 10 non rappresenterebbe dunque elemento di novità  di per sì© sufficiente a determinare il superamento del principio di diritto enunciato dalla sentenza dell&#8217;Adunanza plenaria n. 19 del 2016 perchè, anche nel vigore del previgente codice, l&#8217;Adunanza plenaria aveva giù  desunto (v.Â in particolare sentenza n. 3 del 2015) l&#8217;esistenza di un obbligo normativo operante in tutte le gare d&#8217;appalto (ivi comprese quelle di lavori) di indicare, a pena di esclusione, gli oneri di sicurezza, precisando, altresì, che pur nel silenzio della lex specialis, tale obbligo dichiarativo etero-integrava il bando di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto tale profilo, l&#8217;art. 95, comma 10, D.lgs. n. 50 del 2016 rende esplicito un obbligo dichiarativo che nel precedente sistema si ricavava, comunque, implicitamente dal tessuto normativo ed è un elemento di novità  che non sarebbe in grado di escludere l&#8217;operatività  del soccorso istruttorio, il quale, peraltro, nel passaggio dal vecchio al nuovo codice è stato potenziato attraverso la generalizzazione del principio di gratuità  e l&#8217;eliminazione dell&#8217;ambigua categoria delle c.d. irregolarità  non essenziali.</p>
<p style="text-align: justify;">6. §.3. L&#8217;indicazione degli oneri di sicurezza ex art. 95, comma 10 sarebbe un obbligo indiscutibilmente previsto dalla legge a pena di esclusione, pur nel silenzio della lex specialis come riconosciuto in più¹ occasioni dall&#8217;Adunanza plenaria (cfr. sentenza n. 9/2014).</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;eterointegrazione (e comunque la portata potenzialmente escludente dell&#8217;obbligo dichiarativo) non appare sufficiente per escludere l&#8217;operatività  del soccorso istruttorio, ma, anzi, ne costituisce il presupposto applicativo perchè il soccorso istruttorio, invero, opera proprio (od ormai solo) per le c.d. irregolarità  essenziali: cioè le inosservanze dichiarative e documentali richieste a pena di esclusione.</p>
<p style="text-align: justify;">6. §.4. L&#8217;esclusione del soccorso istruttorio per la mancata indicazione degli oneri di sicurezza potrebbe semmai essere argomentata diversamente, ovvero ritenendo che gli oneri di sicurezza rappresentino (sempre e comunque) non un elemento formale dell&#8217;offerta, ma un elemento sostanziale della stessa, con la conseguenza che l&#8217;indicazione postuma attraverso il soccorso istruttorio consentirebbe al concorrente di determinare una inammissibile modifica ex postdell&#8217;offerta.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, la qualificazione degli oneri di sicurezza come elemento sostanziale dell&#8217;offerta si porrebbe in contrasto con la ricordata sentenza n. 19 del 2016, che ne limitava l&#8217;essenzialità  ai casi nei quali il concorrente avesse formulato un&#8217;offerta economica senza considerare i detti costi, mentre (come avviene nel caso oggetto del presente giudizio), non è in discussione l&#8217;adempimento da parte del concorrente &#8220;..degli obblighi di sicurezza, nè il computo dei relativi oneri nella formulazione dell&#8217;offerta, ma si contesta soltanto che l&#8217;offerta non specifica la quota di prezzo corrispondente ai predetti oneri, la carenza, allora, non è sostanziale, ma solo formale&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">La qualificazione dell&#8217;omessa indicazione in termini di elemento formale dell&#8217;offerta, per cui essi sono stati considerati inglobati nel prezzo, imporrebbe di consentire il soccorso istruttorio a prescindere dalla circostanza, che di per sì© non appare dirimente alla luce dell&#8217;esistenza di un pacifico principio di eterointegrazione, che la lex specialis abbia richiamato o meno il relativo obbligo dichiarativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale opzione esegetica, in parte, differisce anche da quella accolta dalla ricordata sentenza n. 2554/2018 della III Sezione, o da quella sottesa alla questione pregiudiziale attualmente al vaglio della Corte di giustizia, nelle quali, invece, sembra attribuirsi rilievo dirimente, ai fini di ammettere o negare il soccorso istruttorio, al dato formale relativo al richiamo o meno nella lex specialis del relativo obbligo dichiarativo). Tale conclusione sembra, tuttavia, contraddire, o, comunque, attenuare, la portata del principio di etero-integrazione, che la stessa giurisprudenza dell&#8217;Adunanza plenaria ha, in più¹ occasioni, ritenuto operante, specie se l&#8217;obbligo legislativo risulta puntuale e univoco come quello previsto dall&#8217;art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016.</p>
<p style="text-align: justify;">7. §. Le questioni rimesse all&#8217;Adunanza Plenaria</p>
<p style="text-align: justify;">La Sezione remittente, pertanto, ha sottoposto, ai sensi dell&#8217;art. 99, comma 1 Cod. proc. amm., all&#8217;Adunanza plenaria le seguenti questioni di diritto, oggetto di contrasti giurisprudenziali:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;1) Se, per le gare bandite nella vigenza del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la mancata indicazione separata degli oneri di sicurezza aziendale determini immediatamente e incondizionatamente l&#8217;esclusione del concorrente, senza possibilità  di soccorso istruttorio, anche quando non è in discussione l&#8217;adempimento da parte del concorrente degli obblighi di sicurezza, nè il computo dei relativi oneri nella formulazione dell&#8217;offerta, nè vengono in rilievo profili di anomalia dell&#8217;offerta, ma si contesta soltanto che l&#8217;offerta non specifica la quota di prezzo corrispondente ai predetti oneri.</p>
<p style="text-align: justify;">2) Se, ai fini della eventuale operatività  del soccorso istruttorio, assuma rilevanza la circostanza che la lex specialis richiami espressamente l&#8217;obbligo di dichiarare gli oneri di sicurezza&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">8. §. Il quadro normativo</p>
<p style="text-align: justify;">8. §.1. Le disposizioni del diritto dell&#8217;Unione Europea</p>
<p style="text-align: justify;">La questione dedotta resta attratta integralmente nelle seguenti disposizioni di cui alla Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici:</p>
<p style="text-align: justify;">a) articolo 18 &#8220;Principi per l&#8217;aggiudicazione degli appalti&#8221;; in particolare:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8212; ai sensi del paragrafo 1: «Le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un piano di parità  e in modo non discriminatorio e agiscono in maniera trasparente e proporzionata».</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211;a norma del paragrafo 2: &#8220;2. Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire che gli operatori economici, nell&#8217;esecuzione di appalti pubblici, rispettino gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell&#8217;Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencate nell&#8217;allegato X.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">In termini sostanzialmente coincidenti dispongono sia l&#8217;art. 30 (&#8220;Principi generali&#8221;), comma 3, la Direttiva 2014/23/UE sull&#8217;aggiudicazione dei contratti di concessione e sia l&#8217;articolo 36 (&#8220;Principi per l&#8217;aggiudicazione degli appalti&#8221;), comma 2 la Direttiva 2014/25/UE sulle procedure d&#8217;appalto degli enti erogatori nei settori dell&#8217;acqua, dell&#8217;energia, dei trasporti e dei servizi postali&#8221; per cui: &#8220;2. Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire che gli operatori economici, nell&#8217;esecuzione di appalti pubblici, rispettino gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell&#8217;Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencate nell&#8217;allegato XIV &#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">b) articolo 56, paragrafo 3, di tale direttiva che stabilisce quanto segue:</p>
<p style="text-align: justify;">«Se le informazioni o la documentazione che gli operatori economici devono presentare sono o sembrano essere incomplete o non corrette, o se mancano documenti specifici, le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere, salvo disposizione contraria del diritto nazionale che attua la presente direttiva, agli operatori economici interessati di presentare, integrare, chiarire o completare le informazioni o la documentazione in questione entro un termine adeguato, a condizione che tale richiesta sia effettuata nella piena osservanza dei principi di parità  di trattamento e trasparenza».</p>
<p style="text-align: justify;">c) articolo 69 (Offerte anormalmente basse) in base al quale</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;1. Le amministrazioni aggiudicatrici impongono agli operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse rispetto a lavori, forniture o servizi 2. Le spiegazioni di cui al paragrafo 1 possono, in particolare, riferirsi a:</p>
<p style="text-align: justify;">(omissis)</p>
<p style="text-align: justify;">d) il rispetto degli obblighi di cui all&#8217;articolo 18, paragrafo 2;</p>
<p style="text-align: justify;">8. §.2. Le disposizioni del diritto nazionale di cui al d.lgs. n. 50 del 2016 (&#8216;Codice dei contratti pubblici&#8217;).</p>
<p style="text-align: justify;">8. §.2.1. All&#8217;articolo 83 (&#8216;Criteri di selezione e soccorso istruttorio&#8217;), comma 9, sono fissate le condizioni per ammettere il c.d. &#8216;soccorso istruttorio&#8217; per il caso di carenze formali delle domande di partecipazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi di tale disposizione: &#8220;Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità  essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all&#8217;articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all&#8217;offerta economica e all&#8217;offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità  essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l&#8217;individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">8. §.2.2. L&#8217;articolo 95 (&#8216;Criteri di aggiudicazione dell&#8217;appalto&#8217;) al comma 10 fissa l&#8217;obbligo per i concorrenti di indicare i costi per la manodopera e di sicurezza.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi di tale disposizione</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Nell&#8217;offerta economica l&#8217;operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l&#8217;adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell&#8217;articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell&#8217;aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all&#8217;articolo 97, comma 5, lettera d)&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">8. §.2. 3. L&#8217;articolo 97 (&#8216;Offerte anormalmente basse&#8217;), al comma 5</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi di tale disposizione &#8220;la stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l&#8217;offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità  di cui al primo periodo, che l&#8217;offerta è anormalmente bassa in quanto:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; non rispetta gli obblighi di cui all&#8217;articolo 30, comma 3 [obblighi in materia ambientale e sociale].</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; non rispetta gli obblighi di cui all&#8217;articolo 105 [subappalto];</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all&#8217;articolo 95, comma 10 rispetto all&#8217;entità  e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all&#8217;articolo 23, comma 16&#8243;.</p>
<p style="text-align: justify;">8. §.2. 4. L&#8217;art. 30 (Principi per l&#8217;aggiudicazione e l&#8217;esecuzione di appalti e di concessioni&#8221;) del cit. d.lgs. n. 50 prevede:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8212; al primo comma che: &#8220;L&#8217;affidamento e l&#8217;esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità  delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità , efficacia, tempestività  e correttezza. Nell&#8217;affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità , nonchè di pubblicità  con le modalità  indicate nel presente codice. Il principio di economicità  può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonchè alla tutela della salute, dell&#8217;ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico. &#8220;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8212; al terzo comma che &#8220;3.Nell&#8217;esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell&#8217;allegato X.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8212; al quarto comma, che &#8220;4. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più¹ rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l&#8217;attività  oggetto dell&#8217;appalto o della concessione svolta dall&#8217;impresa anche in maniera prevalente&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">9. §. La motivazione del rinvio</p>
<p style="text-align: justify;">Questo Consiglio di Stato (organo giurisdizionale avverso le cui decisioni &#8212; se non in ipotesi del tutto eccezionali &#8212; non può proporsi un ricorso di diritto interno) ritiene che ai fini della decisione risulti necessario risolvere alcune questioni relative alla conformità  delle disposizioni nazionali dinanzi richiamate con il diritto dell&#8217;Unione europea primario e derivato e che sia dunque necessario sollevare una questione per rinvio pregiudiziale ai sensi dell&#8217;articolo 267 del Trattato sul Funzionamento dell&#8217;Unione Europea (TFUE).</p>
<p style="text-align: justify;">Va in primo luogo precisato che questo Giudice ritiene che il pertinente quadro giuridico nazionale imponga di aderire alla tesi secondo cui, nelle circostanze pertinenti ai fini del decidere, la mancata puntuale indicazione in sede di offerta dei costi della manodopera comporti necessariamente l&#8217;esclusione dalla gara e che tale lacuna non sia colmabile attraverso il soccorso istruttorio.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritiene anche che, ai sensi del diritto nazionale, siccome l&#8217;obbligo di separata indicazione di tali costi è contenuto in disposizioni di legge dal carattere sufficientemente chiaro per gli operatori professionali, la mancata riproduzione di tale obbligo nel bando e nel capitolato della gara non potrebbe comunque giovare a tali operatori in termini di scusabilità  dell&#8217;errore.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo Consiglio di Stato si domanda tuttavia se il quadro normativo nazionale in tal modo ricostruito risulti in contrasto con le pertinenti disposizioni e principi del diritto dell&#8217;Unione europea, con particolare riguardo ai principi di legittimo affidamento, di certezza del diritto, di libera circolazione, d libertà  di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.</p>
<p style="text-align: justify;">Qui di seguito si indicheranno le ragioni per cui si ritiene che la pertinente normativa nazionale debba necessariamente essere interpretata nel senso di comportare l&#8217;esclusione del concorrente che non abbia ottemperato all&#8217;obbligo legale di indicare separatamente i costi della manodopera e della sicurezza dei lavoratori, senza che possa essere invocato il beneficio del c.d. &#8216;soccorso istruttorio&#8217;.</p>
<p style="text-align: justify;">Ci si domanderà  in seguito se tale interpretazione sia conforme al diritto dell&#8217;Unione europea.</p>
<p style="text-align: justify;">9. §.1. Il primo argomento che conferma la conclusione dinanzi richiamata sub 3.4 deriva dalla pertinente giurisprudenza della Corte di Giustizia.</p>
<p style="text-align: justify;">Si osserva al riguardo che l&#8217;illegittimità  dei provvedimenti di esclusione di un concorrente per violazione di obblighi da lui non adeguatamente conoscibili è stata ritenuta dalla Corte di giustizia in relazione a ipotesi in cui tali obblighi non emergevano con chiarezza &#8220;dai documenti di gara o dalla normativa nazionale&#8221; (in tal senso, la sentenza 2 giugno 2016 in causa C-27/15 &#8211; Pippo Pizzo &#8211; e la sentenza 10 novembre 2016 in causa C-140/16 &#8211; Edra Costruzioni).</p>
<p style="text-align: justify;">Ma il punto è che attualmente esiste una disposizione del diritto nazionale che fissa in modo del tutto chiaro tale obbligo (si tratta del più¹ volte richiamato articolo 95, comma 10 del &#8216;Codice dei contratti pubblici&#8217; del 2006).</p>
<p style="text-align: justify;">Del resto, nessun argomento sembra sostenere la tesi secondo cui una clausola escludente potrebbe operare solo se espressamente richiamata dal bando o dal capitolato e non anche direttamente in base a una legge adeguatamente chiara, come l&#8217;articolo 95 comma 10, citato.</p>
<p style="text-align: justify;">Se si aderisse a tale impostazione (non condivisa da questo Giudice del rinvio) si determinerebbe l&#8217;effetto, evidentemente contrario al generale principio di legalità , per cui sarebbe la stazione appaltante a scegliere quali disposizioni imperative di legge rendere in concreto operanti e quali no, semplicemente richiamandole ovvero non richiamandole nei bandi e nei capitolati.</p>
<p style="text-align: justify;">9. §.2. Il secondo argomento che conferma la conclusione dinanzi richiamata è di carattere testuale.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 83, comma 9 del &#8216;Codice dei contratti pubblici&#8217; italiano (nella formulazione che qui rileva) stabilisce che il soccorso istruttorio è espressamente escluso per le carenze dichiarative relative &#8220;all&#8217;offerta economica e all&#8217;offerta tecnica&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">A sua volta l&#8217;articolo 95, comma 10 stabilisce in modo espresso che i costi della manodopera e quelli per la sicurezza dei lavoratori costituiscono, appunto, elementi costitutivi dell&#8217;offerta economica.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo stesso articolo 95 comma 10 stabilisce, poi, che i concorrenti hanno l&#8217;obbligo di &#8220;indicare&#8221; tali costi e non soltanto quello &#8211; più¹ generico &#8211; di &#8220;tenerne conto&#8221; ai fini della formulazione dell&#8217;offerta.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che, in base ad espresse disposizioni del diritto nazionale, la mancata indicazione dei costi per la manodopera e la sicurezza dei lavoratori non sia sanabile attraverso il meccanismo del c.d. &#8216;soccorso istruttorio&#8217; in quanto tale ancata indicazione è espressamente compresa fra i casi in cui il soccorso non è ammesso.</p>
<p style="text-align: justify;">9. §.3. Il terzo argomento che conferma la conclusione dinanzi richiamata deriva dalla pertinente giurisprudenza nazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, la sentenza dell&#8217;Adunanza plenaria n. 9 del 2014, nell&#8217;interpretare il principio legale della tipicità  e tassatività  delle cause di esclusione dalle pubbliche gare (oggi fissato all&#8217;articolo 83, comma 8 del &#8216;Codice&#8217;), ha chiarito che nella materia delle pubbliche gare esiste una causa di esclusione per ogni norma imperativa che preveda in modo espresso un obbligo o un divieto (laddove l&#8217;obbligo non venga rispettato o il divieto venga trasgredito).</p>
<p style="text-align: justify;">In questi casi &#8211; per come chiarito da tale sentenza &#8211; la norma imperativa di legge sortisce l&#8217;effetto di integrare dall&#8217;esterno le previsioni escludenti contenute nel bando e nel capitolato di gara (c.d. effetto di etero-integrazione).</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, l&#8217;articolo 95, comma 10 del &#8216;Codice&#8217; stabilisce &#8211; con previsione chiara e di carattere imperativo &#8211; che i richiamati oneri debbano essere espressamente indicati in sede di offerta.</p>
<p style="text-align: justify;">Quindi, combinando il principio giurisprudenziale espresso dall&#8217;Adunanza plenaria con la sentenza n. 9 del 2014 e l&#8217;espresso obbligo legale di indicazione di cui all&#8217;articolo 95, comma 10, ne consegue che la mancata ottemperanza a tale obbligo legale comporti necessariamente l&#8217;esclusione dalla gara.</p>
<p style="text-align: justify;">9. §.4. Il quarto argomento che conferma la conclusione dinanzi richiamata sub 3.4 deriva anch&#8217;esso dalla pertinente giurisprudenza nazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, la sentenza dell&#8217;Adunanza plenaria n. 3 del 2015 (che è stata resa in base al quadro normativo anteriore al nuovo Codice dei contratti pubblici) ha stabilito che &#8220;nelle procedure di affidamento di lavori i partecipanti alla gara devono indicare nell&#8217;offerta economica i costi interni per la sicurezza del lavoro, pena l&#8217;esclusione dell&#8217;offerta dalla procedura anche se non prevista nel bando di gara&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">La successiva sentenza dell&#8217;Adunanza plenaria n. 9 del 2015 (nel chiarire quanto giù  affermato dalla precedente sentenza n. 3/2015) ha affermato che &#8220;non sono legittimamente esercitabili i poteri attinenti al soccorso istruttorio, nel caso di omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali, anche per le procedure nelle quali la fase della presentazione delle offerte si è conclusa prima della pubblicazione della decisione dell&#8217;Adunanza Plenaria n.3 del 2015&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto controverso l&#8217;Adunanza plenaria è poi tornata con la sentenza n. 19 del 2016 (che è stata invece resa sulla base del quadro normativo successivo all&#8217;entrata in vigore del Codice del 2016).</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza in questione (dopo aver premesso di non intendere discostarsi da quanto affermato dalla precedente sentenza n. 9 del 2015, ma di operare un mero chiarimento di carattere temporale) ha stabilito che, in caso di mancata indicazione dei richiamati oneri, il soccorso istruttorio è ammesso, ma solo per le gare indette prima dell&#8217;entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti.</p>
<p style="text-align: justify;">La stessa sentenza, al punto 37, ha affermato che in tali casi il beneficio del soccorso istruttorio si giustifica (per le sole gare indette prima dell&#8217;entrata in vigore del Codice del 2016) in quanto &#8220;nell&#8217;ordinamento nazionale mancava una norma che, in maniera chiara e univoca, prescrivesse espressamente la doverosità  della dichiarazione relativa agli oneri di sicurezza&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Per tali ipotesi il beneficio del soccorso istruttorio si giustificava quindi al fine di assicurare il rispetto dei principi di certezza del diritto, di tutela dell&#8217;affidamento, di trasparenza, proporzionalità  e par condicio.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, una volta introdotta nell&#8217;ordinamento nazionale una disposizione (quale l&#8217;articolo 95, comma 10 del nuovo Codice) la quale enuncia in modo espresso l&#8217;obbligo di indicare in modo separato i costi per la sicurezza e quelli per la sicurezza dei lavoratori, è venuta meno la ragione (unica) che aveva indotto l&#8217;Adunanza plenaria (con la sentenza n. 19 del 2016) ad ammettere il soccorso istruttorio in caso di mancata indicazione di tali costi da parte del concorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Non a caso, la stessa sentenza n. 19 del 2016 precisava che la questione dovesse considerarsi ormai superata per le vicende sorte dopo l&#8217;entrata in vigore del nuovo Codice, &#8220;che ora risolve la questione prevedendo espressamente, all&#8217;art. 95, co. 10, l&#8217;obbligo di indicare gli oneri di sicurezza&#8221; (punto 37 della motivazione).</p>
<p style="text-align: justify;">9. §.5. Il quinto argomento che conferma la conclusione sopra richiamata è di carattere sostanziale.</p>
<p style="text-align: justify;">Va premesso al riguardo che l&#8217;obbligo di indicare i costi della manodopera e quelli per la sicurezza dei lavoratori risponde all&#8217;evidente esigenza di rafforzare gli strumenti di tutela dei lavoratori, di responsabilizzare gli operatori economici e di rendere più¹ agevoli ed efficaci gli strumenti di vigilanza e controllo da parte delle amministrazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, in particolare negli appalti ad alta intensità  di manodopera (in cui gli oneri lavorativi sono la parte prevalente &#8211; o pressochè esclusiva &#8211; degli oneri di impresa), il concorrente che formuli un&#8217;offerta economica omettendo del tutto di specificare quali siano gli oneri connessi alle prestazioni lavorative non commette soltanto una violazione di carattere formale, ma presenta un&#8217;offerta economica di fatto indeterminata nella sua parte più¹ rilevante, in tal modo mostrando un contegno certamente incompatibile con l&#8217;onere di diligenza particolarmente qualificata che ci si può ragionevolmente attendere da un operatore professionale.</p>
<p style="text-align: justify;">9. §.6. Per le ragioni sin qui evidenziate deve concludersi nel senso che il quadro normativo nazionale deve necessariamente essere inteso nel senso di comportare l&#8217;esclusione del concorrente il quale non abbia ottemperato all&#8217;obbligo legale di separata indicazione dei costi della manodopera e della sicurezza dei lavoratori, senza che tale concorrete possa invocare il beneficio del c.d. soccorso istruttorio.</p>
<p style="text-align: justify;">Occorre a questo punto domandarsi se il quadro normativo interno così interpretato e ricostruito risulti compatibile con il diritto dell&#8217;Unione europea.</p>
<p style="text-align: justify;">10. §. La necessità  del rinvio pregiudiziale.</p>
<p style="text-align: justify;">Ricordato che la Corte di Giustizia UE, sez. VI, 23 novembre 2017, in C-486/17 ha dichiarato irricevibile la medesima questione sollevata dal TAR per la Basilicata (ord. 25 luglio 2017, n. 525), questa Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ritiene che, in relazione alla (giù  ricordata) circostanza per cui è stata nuovamente rimessa all&#8217;attenzione al competente Giudice europeo dal TAR per il Lazio (dalla cit. ordinanza n. 4562/2018), si debba richiedere la corretta interpretazione del diritto europeo da parte della competente Corte di giustizia.</p>
<p style="text-align: justify;">E ciù² anche in relazione ai principi di cui alla precedente ordinanza della Corte di Giustizia UE, Sesta Sezione del 10 novembre 2016 in C697/15, specificamente relativa all&#8217;obbligo di indicare nell&#8217;offerta dei costi aziendali per la sicurezza sul lavoro per cui, in vigenza della precedente direttiva 2004/18/CE:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; quando una &#8220;condizione per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione, pena l&#8217;esclusione da quest&#8217;ultima, non sia espressamente prevista dai documenti dell&#8217;appalto e possa essere identificata solo con un&#8217;interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale, l&#8217;amministrazione aggiudicatrice può accordare all&#8217;offerente escluso un termine sufficiente per regolarizzare la sua omissione &#8220;(cfr. punto 32);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; &#8220;I principi della parità  di trattamento e di proporzionalità  devono inoltre essere interpretati nel senso che non ostano al fatto di concedere a un tale offerente la possibilità  di rimediare alla situazione e di adempiere detto obbligo entro un termine fissato dall&#8217;amministrazione aggiudicatrice.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">Appare perciù² necessario che sia chiarito definitivamente quale sia l&#8217;ambito oggettivo della norma di cui in particolare al secondo paragrafo dell&#8217;art. 18 della Dir. 2014/24 che impone agliStati membri l&#8217;adozione di &#8220;misure adeguate&#8221; in relazione alla necessità  di garantire che gli operatori economici rispettino gli obblighi applicabili in materia di sicurezza sul lavoro nell&#8217;esecuzione di appalti pubblici.</p>
<p style="text-align: justify;">11. §. L&#8217;avviso di questa Adunanza Plenaria a sostegno della tesi &#8220;escludente&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">11.1. Richiamandosi alle considerazioni che precedono (ed in particolare al paragrafo 4. §.), questa Adunanza Plenaria ritiene che, tra le opposte finalità  della tutela della concorrenza e della proporzionalità  nei riguardi degli offerenti (ed in special modo di quelli stabiliti in altri Stati membri), da un lato, e le esigenze della certezza del diritto, della parità  di trattamento e della effettività  della tutela economica e sociale del lavoro e della sicurezza dei prestatori, più¹ volte richiamate dal diritto comunitario, dall&#8217;altro, debbano essere previlegiate queste ultime esigenze.</p>
<p style="text-align: justify;">Una volta che la legge nazionale abbia definitivamente, formalmente e, soprattutto, chiaramente sancito l&#8217;obbligo per l&#8217;offerente di dichiarare in sede di offerta separatamente i costi aziendali per la sicurezza sul lavoro, si ritiene in primo luogo che gli offerenti anche di altri Stati membri non possano più¹ addure a loro discolpa la sussistenza di un condizione meno favorevole.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;imporre l&#8217;obbligo delle dichiarazione degli oneri nell&#8217;offerta peraltro non costituisce affatto un adempimento meramente formale, in quanto la presenza della dichiarazione non preclude la verifica della sua correttezza sostanziale attraverso la richiesta &#8220;di spiegazioni&#8221;, di cui all&#8217;articolo 69 della Dir. 2014/24 (ed all&#8217;art.97, comma 5, del d.lgs. n.50/2014), che è tipica della fase successiva all&#8217;apertura delle offerte economiche ed ha un profilo eminentemente oggettivo.</p>
<p style="text-align: justify;">In tal caso, non può dunque parlarsi affatto di &#8220;soccorso istruttorio&#8221;, che come tale afferisce propriamente alla fase dell&#8217;ammissione e della verifica dei requisiti e quindi a profili tipicamente soggettivi, in quanto la normativa nazionale, utilizzando la facoltà  concessa dalla Direttiva all&#8217;art. 56, par. 3 della Dir.2014/24/Ue, all&#8217;art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2014 e s.m.i., ha delimitato il soccorso istruttorio agli elementi formali &#8220;&#038; del documento di gara unico europeo di cui all&#8217;articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all&#8217;offerta economica e all&#8217;offerta tecnica&#8230;&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">11.2. Gli offerenti che partecipano alle gare comunitarie sono soggetti imprenditoriali, che si presume essere in possesso di adeguate professionalità , per i quali il mancato adempimento di un onere obbligatoriamente previsto dalla legge costituisce una grave negligenza addebitabile al medesimo concorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Il mancato rispetto dell&#8217;obbligo della dichiarazione degli oneri per la sicurezza in sede di offerta a pena di esclusione assume un rilievo concreto in quanto:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8212; in una gara d&#8217;appalto una offerta presuppone la puntuale valutazione del &#8220;punto di convenienza&#8221; della commessa sul piano finanziario ed organizzativo e, dunque, la stesura di un vero e proprio business plan; comprendente cioè tutti gli oneri diretti, indiretti ed eventuali. Ciù² posto, è dunque evidente che la dichiarazione sul rispetto degli oneri per la sicurezza non può diventare un artato &#8220;costruito&#8221; postumo, di carattere meramente formale, ma deve costituire un &#8220;dato oggettivo&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">che ha il suo presupposto logico, economico e fattuale nel computo economico dei tutti oneri, ivi compresi quelli aziendali per la sicurezza del personale, che sono connessi all&#8217;affare;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8212; come dimostrano le corrispondenze in materia intercorrenti tra stazioni appaltanti ed imprese che vengono all&#8217;attenzione di questo Giudice, la verifica in un momento successivo delle omesse dichiarazioni degli oneri in questione trova spesso le più¹ fantasiose allocazioni postume di valori indeterminati (e/o percentuali generiche) operati con riferimento talvolta alle spese generali, talvolta agli imprevisti, talvolta agli oneri indiretti, talvolta agli utili, ecc..</p>
<p style="text-align: justify;">&#8212; per questo, a prescindere dalla indubbia addebitabilità  all&#8217;offerente dell&#8217;omesso adempimento, si deve ritenere che la mancata dichiarazione costituisce un elemento in grado di far dubitare della serietà  ed appropriatezza dell&#8217;offerta.</p>
<p style="text-align: justify;">Per questa Adunanza Plenaria il principio di effettività  dei principi dell&#8217;ordinamento giuridico europeo dovrebbe condurre alla conclusione che la tutela della sicurezza del lavoro e dei diritti dei lavoratori debba comportare la legittimità  comunitaria dell&#8217;esclusione dell&#8217;offerente che abbia omesso di dichiarare in sede di offerta i costi aziendali per la sicurezza sul lavoro per ragioni quindi, innanzi tutto, di ordine sostanziale.</p>
<p style="text-align: justify;">11.3. Ulteriori argomenti a sostegno della tesi qui affermata vengono desunti dalla giurisprudenza della stessa Corte di giustizia.</p>
<p style="text-align: justify;">Va in particolare osservato che il diritto dell&#8217;UE (nell&#8217;interpretazione fornitane dalla CGUE) non impedisce l&#8217;esclusione di un concorrente dalla gara per ragioni di carattere formale e dichiarativo a condizione: i) che le ragioni e le condizioni dell&#8217;esclusione siano chiaramente e previamente stabilite dal diritto nazionale o dal bando di gara; ii) che le clausole che dispongono l&#8217;esclusione mirino a propria volta a conseguire obiettivi e principi di interesse per il diritto UE (quali il principio della par condicio competitorum fra concorrenti professionali).</p>
<p style="text-align: justify;">11.3.1. Con la sentenza 6 novembre 2014 in causa C-42/13 (Cartiera dell&#8217;Adda), ad esempio, la Corte di giustizia ha stabilito che &#8220;L&#8217;articolo 45 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 (&#038;) letto in combinato disposto con l&#8217;articolo 2 della stessa, nonchè il principio di parità  di trattamento e l&#8217;obbligo di trasparenza devono essere interpretati nel senso che essi non ostano all&#8217;esclusione di un operatore economico da una procedura di aggiudicazione, in base alla motivazione che tale operatore non ha rispettato l&#8217;obbligo, previsto dai documenti dell&#8217;appalto, di allegare alla propria offerta, sotto pena di esclusione, una dichiarazione ai sensi della quale la persona indicata in tale offerta come suo direttore tecnico non è oggetto di procedimenti o di condanne penali, anche qualora, a una data successiva alla scadenza del termine stabilito per il deposito delle offerte, una siffatta dichiarazione sia stata comunicata all&#8217;amministrazione aggiudicatrice o sia dimostrato che la qualità  di direttore tecnico è stata erroneamente attribuita a tale persona&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; qui importante osservare che, con la sentenza in parola, la Corte di giustizia: i) ha stabilito che il concorrente può legittimamente essere escluso dalla gara per una lacuna di carattere formale e dichiarativo, a condizione che la relativa prescrizione fosse conoscibile ex ante da un operatore diligente; ii) ha escluso che, in tali circostanze, il concorrente incorso in errore potesse essere ammesso a dimostrare che il requisito non dichiarato fosse in concreto posseduto. Quanto sopra, come è evidente, equivale a negare il beneficio del &#8216;soccorso istruttorio&#8217; tutte le volte in cui la clausola escludente fosse chiara e sia stata comunque violata dal concorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">11.3.2. Con la sentenza 2 giugno 2016 in causa C-27/15 (Pippo Pizzo) la Corte di giustizia ha stabilito che &#8220;il principio di parità  di trattamento e l&#8217;obbligo di trasparenza devono essere interpretati nel senso che ostano all&#8217;esclusione di un operatore economico da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico in seguito al mancato rispetto, da parte di tale operatore, di un obbligo che non risulta espressamente dai documenti relativi a tale procedura o dal diritto nazionale vigente, bensì da un&#8217;interpretazione di tale diritto e di tali documenti nonchèÂ dal meccanismo diretto a colmare, con un intervento delle autorità  o dei giudici amministrativi nazionali, le lacune presenti in tali documenti (&#038;)&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza in questione, quindi, ha chiarito: i) che l&#8217;esclusione del concorrente ben può essere giustificata dalla violazione di un obbligo determinato quando ciù² risulti necessario per garantire il rispetto del principio della par condicio;ii) che la previa conoscibilità  della regola la cui violazione comporta l&#8217;esclusione può derivare o &#8220;dai documenti relativi a tale procedura&#8221;, oppure, come nel caso in oggetto, &#8220;dal diritto nazionale vigente&#8221; (purchè, in ambo i casi, la regola fosse adeguatamente conoscibile ex ante).</p>
<p style="text-align: justify;">11.3.3. Con la sentenza 10 novembre 2016 in causa C-140/16 (Edra costruzioni) la Corte di giustizia, pronunciandosi proprio su un caso italiano relativo agli obblighi dichiarativi in tema di sicurezza sul lavoro, ha stabilito che &#8220;il principio della parità  di trattamento e l&#8217;obbligo di trasparenza (&#038;) devono essere interpretati nel senso che ostano all&#8217;esclusione di un offerente dalla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico a seguito dell&#8217;inosservanza, da parte di detto offerente, dell&#8217;obbligo di indicare separatamente nell&#8217;offerta i costi aziendali per la sicurezza sul lavoro, obbligo il cui mancato rispetto è sanzionato con l&#8217;esclusione dalla procedura e che non risulta espressamente dai documenti di gara o dalla normativa nazionale, bensì emerge da un&#8217;interpretazione di tale normativa e dal meccanismo diretto a colmare, con l&#8217;intervento del giudice nazionale di ultima istanza, le lacune presenti in tali documenti. I principi della parità  di trattamento e di proporzionalità  devono inoltre essere interpretati nel senso che non ostano al fatto di concedere a un tale offerente la possibilità  di rimediare alla situazione e di adempiere detto obbligo entro un termine fissato dall&#8217;amministrazione aggiudicatrice&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">La decisione in questione conferma le conclusioni sin qui suggerite da questo Giudice del rinvio in quanto: i) essa è stata pronunciata in un momento storico in cui la normativa italiana non chiariva la valenza escludente connessa alla mancata indicazione degli oneri per la sicurezza (tale regola era stata infatti enucleata dalla sola giurisprudenza); ii) al contrario, la normativa nazionale fissa oggi l&#8217;obbligo di indicazione di tali oneri in modo del tutto chiaro e conoscibile da un operatore professionale, attraverso un&#8217;espressa previsione di legge (il più¹ volte richiamato articolo 95, comma 10).</p>
<p style="text-align: justify;">11. §. Conclusione</p>
<p style="text-align: justify;">In considerazione di tutto quanto sopra esposto, la Sezione formula alla Corte di giustizia dell&#8217;Unione Europea ai sensi dell&#8217;art. 267 del T.F.U.E. il seguente quesito interpretativo pregiudiziale:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;se il diritto dell&#8217;Unione europea (e segnatamente i principi di legittimo affidamento, di certezza del diritto, di libera circolazione, di libertà  di stabilimento e di libera prestazione dei servizi) ostino a una disciplina nazionale (quale quella di cui agli articoli 83, comma 9, 95, comma 10 e 97, comma 5 del &#8216;Codice dei contratti pubblici&#8217; italiano) in base alla quale la mancata indicazione da parte di un concorrente a una pubblica gara di appalto dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza dei lavoratori comporta comunque l&#8217;esclusione dalla gara senza che il concorrente stesso possa essere ammesso in un secondo momento al beneficio del c.d. &#8216;soccorso istruttorio&#8217;, pur nell&#8217;ipotesi in cui la sussistenza di tale obbligo dichiarativo derivi da disposizioni sufficientemente chiare e conoscibili e indipendentemente dal fatto che il bando di gara non richiami in modo espresso il richiamato obbligo legale di puntuale indicazione&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">La segreteria della Sezione curerà  pertanto la trasmissione della presente ordinanza alla cancelleria della Corte di giustizia dell&#8217;Unione Europea, mediante plico raccomandato al seguente indirizzo: Rue du Fort Niedergrà¼newald, L-2925, Lussemburgo.</p>
<p style="text-align: justify;">In aggiunta alla presente ordinanza la Segreteria trasmetterà  alla Cancelleria della CGUE anche la seguente documentazione l&#8217;intero fascicolo di causa del primo e del secondo grado del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">In conseguenza della rimessione alla Corte di giustizia della questione pregiudiziale di cui sopra il presente giudizio viene sospeso.Â </p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) rimette alla Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea le questioni pregiudiziali indicate in motivazione e, riservata ogni altra decisione, anche sulle spese, sospende il giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Dispone che il presente provvedimento, unitamente a copia degli atti di giudizio indicati in motivazione, sia trasmesso, a cura della Segreteria della Sezione, alla Cancelleria della Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2018 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Filippo Patroni Griffi, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Sergio Santoro, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Giuseppe Severini, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Marco Lipari, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Antonino Anastasi, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Roberto Giovagnoli, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Claudio Contessa, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Fabio Taormina, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Diego Sabatino, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Bernhard Lageder, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Oberdan Forlenza, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Massimiliano Noccelli, Consigliere</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Ordinanza &#8211; 13/12/2018 n.1</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-ordinanza-13-12-2018-n-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2018 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-ordinanza-13-12-2018-n-1/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Ordinanza &#8211; 13/12/2018 n.1</a></p>
<p>Pres. Patroni Griffi, Est. Giovagnoli La pubblicazione dell ordinanza di rimessione all&#8217;Adunanza Plenaria del giudizio pendente davanti alla Sezione rimettente non comporta la decorrenza di un nuovo termine a difesa ex art. 55, co. 5, c.p.a. Processo amministrativo Giudizio cautelare Adunanza plenaria Rimessione Termini a difesa Decorrenza ex novo Esclusione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-ordinanza-13-12-2018-n-1/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Ordinanza &#8211; 13/12/2018 n.1</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-ordinanza-13-12-2018-n-1/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Ordinanza &#8211; 13/12/2018 n.1</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Patroni Griffi, Est. Giovagnoli</span></p>
<hr />
<p>La pubblicazione dell  ordinanza di rimessione all&#8217;Adunanza Plenaria del giudizio pendente davanti alla Sezione rimettente non comporta la decorrenza di un nuovo termine a difesa ex art. 55, co. 5, c.p.a.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo    Giudizio cautelare    Adunanza plenaria    Rimessione    Termini a difesa    Decorrenza <em>ex novo</em>    Esclusione    Ragioni.<br />  </span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">La fase processuale che si svolge innanzi all  Adunanza Plenaria rappresenta la continuazione del giudizio pendente davanti alla Sezione rimettente (tanto che l  art. 99, co. 4, consente all  Adunanza Plenaria di decidere l  intera controversia, salvo che ritenga di enunciare solo il principio di diritto); pertanto, la pubblicazione dell  ordinanza di rimessione all  Adunanza plenaria non può essere equiparata, ai fini della decorrenza di un nuovo termine a difesa ex art. 55, co. 5, c.p.a., alla proposizione del ricorso introduttivo di un autonomo giudizio, inserendosi, al contrario in via incidentale, nell  ambito del medesimo processo già incardinato presso la Sezione rimettente.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 13/12/2018<br /> N. 00001/2018 REG.PROV.CAU.<br /> N. 00021/2018 REG.RIC.           <br /> REPUBBLICA ITALIANA<br /> Il Consiglio di Stato<br /> in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)<br /> ha pronunciato la presente<br /> ORDINANZA<br /> sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 21 di A.P. del 2018, proposto dal</p>
<p> Ministero dell  Istruzione dell  Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p> contro<br /> Miriam Cupo, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giuseppe Bortone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; <br /> e con l&#8217;intervento di<br /> ad opponendum:<br /> Maria Giulia Volpini, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Galleano, Walter Miceli, Nicola Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l  avvocato Galleano in Roma, via Germanico, 172; <br /> Laura La Manna, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; <br /> Federazione Uil Scuola- Rua, in persona del legale rappresentante pro tempore, anche nell  interesse di Licia Boschi, Paola Biagetti, Maria Stefania Simoncelli, tutti rappresentati e difesi dall  avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; <br /> Francescsa Furnari, rappresentata e difesa dagli avvocati Dino Caudullo, Salvatore Marco Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; <br /> per la riforma<br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 00172/2018, resa tra le parti;</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l  art. 98 cod. proc. amm.;<br /> Visto l  atto di costituzione in giudizio di Miriam Cupo;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;<br /> Visto il decreto n. 163 del 20 novembre 2018, con il quale il Presidente del Consiglio di Stato ha deferito il ricorso all  Adunanza plenaria, ai sensi dell  art. 99, comma 2, Cod. proc. amm.,<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2018 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Paola De Nuntis, Valentina Fico e Alessandro Iacoangeli, e gli avvocati Giuseppe Bortone, Michele Bonetti, Santi Delia, Domenico Naso, Sergio Galleano, Zampieri Nicola per sé e in delega dell  avvocato Caudullo Dino, e Walter Miceli;</p>
<p> Premesso che l  istanza di rinvio della trattazione dell  istanza cautelare, fondata sulla tesi dell  applicabilità analogica, ai termini di fissazione della camera di consiglio innanzi all  Adunanza plenaria, dell  art 55, comma 5, Cod. proc. amm., non merita accoglimento, in quanto la fase processuale che si svolge innanzi all  Adunanza plenaria rappresenta la continuazione del giudizio pendente davanti alla Sezione rimettente (tanto che l  art. 99, comma 4, consente all  Adunanza plenaria di decidere l  intera controversia, salvo che ritenga di enunciare solo il principio di diritto);<br /> Ritenuto, pertanto, che la pubblicazione dell  ordinanza di rimessione all  Adunanza plenaria non può essere equiparata, ai fini della decorrenza di un nuovo termine a difesa ex art. 55, comma 5, Cod. proc. amm., alla proposizione del ricorso introduttivo di un autonomo giudizio, inserendosi, al contrario, in via incidentale, nell  ambito del medesimo processo già incardinato presso la Sezione rimettente;<br /> Considerato, peraltro, che tutte le parti, anche quelle intervenienti, hanno, comunque, pienamente esercitato il diritto di difesa, depositando articolate memorie difensive ed esponendo le proprie ragioni anche nel corso della discussione orale;<br /> Ritenuto che l  eventuale revisione del principio di diritto enunciato dalla sentenza dell  Adunanza plenaria n. 11 del 2017 richiede un adeguato approfondimento in sede di merito, per la discussione del quale si fissa sin da ora l  udienza pubblica del 20 febbraio 2019;<br /> Ritenuto che vanno esaminate in sede di merito anche le eccezioni di rito relative all  ammissibilità degli interventi. adadiuvandum e ad apponendum¸ spiegati nel presente giudizio;<br /> Considerato che nelle more non si ravvisano elementi sufficienti per discostarsi, in sede cautelare, dai principi di diritto enunciati dall  Adunanza plenaria n. 11 del 2017;<br /> Ritenuto, pertanto, che l  istanza di sospensione degli effetti della sentenza appellata deve essere accolta;<br /> Ritenuto che sussistono i presupposti per compensare le spese della fase cautelare.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria), accoglie l  istanza cautelare (Ricorso numero: 8773/2018) e, per l  effetto, sospende l  esecutività della sentenza impugnata. Fissa per la discussione del merito l  udienza pubblica del 20 febbraio 2019.<br /> Spese compensate.<br /> La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.<br /> Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2018 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Filippo Patroni Griffi, Presidente<br /> Sergio Santoro, Presidente<br /> Giuseppe Severini, Presidente<br /> Marco Lipari, Presidente<br /> Antonino Anastasi, Presidente<br /> Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore<br /> Claudio Contessa, Consigliere<br /> Fabio Taormina, Consigliere<br /> Diego Sabatino, Consigliere<br /> Bernhard Lageder, Consigliere<br /> Umberto Realfonzo, Consigliere<br /> Oberdan Forlenza, Consigliere<br /> Massimiliano Noccelli, Consigliere</div>
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		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 22/11/2018 n.1</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2018 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Avvocatura: Numerose ed autorevoli pronunce si susseguono sul tema della professione forense. La Corte di Cassazione (Sezioni Unite Civili 19 luglio 2018 &#8211; n. 19282), in tema di società di professionisti forensi ha statuito che l&#8217;unica disciplina applicabile alle società con partecipazione degli avvocati, sia quella di cui agli artt. 16</p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><strong>Avvocatura: Numerose ed autorevoli pronunce si susseguono sul tema della professione forense.</strong></span></span></span></span></span></p>
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<p><em>La Corte di Cassazione </em><strong><em>(Sezioni Unite Civili 19 luglio 2018 &#8211; n. 19282)</em></strong><em>, in tema di società di professionisti forensi ha statuito che l&#8217;unica disciplina applicabile alle società con partecipazione degli avvocati, sia quella di cui agli artt. 16 e seg. del DLgs. n. 96/2001.</em><br /> <em> <em>La sentenza della Corte di Cassazione</em><strong> ( Sezioni Unite Civili  24 settembre 2018 &#8211; n. 22437) </strong><em>sull&#8217;assicurazione della responsabilità civile con clausole &quot;on claims made basis&quot;, recupera la tipizzazione di tale modello prendendo atto delle scelte legislative in tal senso, anche con riferimento alle polizze sulla responsabilità civile degli avvocati.</em><br />  <br /> <em>Tocca il delicato rapporto fra diritto di sciopero degli avvocati, sotto forma di astensione dalle udienze, e diritti fondamentali della persona, declinati con riferimento al diritto dell&#8217;imputato in vinculis, la sentenza della Consulta </em><strong>(Corte Costituzionale 26 luglio 2018 &#8211; n. 180)</strong><em>.</em><br /> <em>La Corte ha dichiarato l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 2-bis della legge 13 giugno 1990, n. 146 (Norme sull&#8217;esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati), nella parte in cui consente che il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati -adottato in data 4 aprile 2007 dall&#8217;Organismo Unitario dell&#8217;Avvocatura (OUA) &#8211; nel regolare, all&#8217;art. 4, comma 1, lettera b), l&#8217;astensione degli avvocati nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l&#8217;imputato si trovi in stato di custodia cautelare, interferisca con la disciplina della libertà personale dell&#8217;imputato.</em><br />  <br /> <em>Distingue, ai fini del riparto della giurisdizione </em><strong>(Sezioni Unite Civili  16 ottobre 2018 &#8211; n. 25938)</strong><em>, il contenzioso volto ad ottenere l&#8217;adempimento di un obbligo di natura squisitamente civilistica, nascente da un contratto di prestazione d&#8217;opera professionale stipulato tra soggetti privati quale un compenso professionale, vantato dall&#8217;avvocato nei confronti del proprio cliente per prestazioni, giudiziali e non, svolte in materia tributaria, e la controversia di base, di natura tributaria, nel cui ambito le prestazioni professionali sono state svolte, ed eterogeneo rispetto alla materia, concernente i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, che il legislatore (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2) attribuisce alla giurisdizione tributaria.</em></em></p>
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<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
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