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	<title>n. 9 - 2025 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>n. 9 - 2025 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sulla necesssità della comunicazione di avvio del procedimento nel caso di adozione di atti di autotutela e di ritiro.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-necesssita-della-comunicazione-di-avvio-del-procedimento-nel-caso-di-adozione-di-atti-di-autotutela-e-di-ritiro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 07:45:36 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-necesssita-della-comunicazione-di-avvio-del-procedimento-nel-caso-di-adozione-di-atti-di-autotutela-e-di-ritiro/">Sulla necesssità della comunicazione di avvio del procedimento nel caso di adozione di atti di autotutela e di ritiro.</a></p>
<p>Procedimento &#8211; Procedimento amministrativo &#8211; Atti di autotutela &#8211; Atti di ritiro &#8211; Adozione &#8211; Comunicazione di avvio del procedimento &#8211; Necessità. Gli atti di autotutela e di ritiro devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7, legge n. 241 del 1990, al fine di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-necesssita-della-comunicazione-di-avvio-del-procedimento-nel-caso-di-adozione-di-atti-di-autotutela-e-di-ritiro/">Sulla necesssità della comunicazione di avvio del procedimento nel caso di adozione di atti di autotutela e di ritiro.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-necesssita-della-comunicazione-di-avvio-del-procedimento-nel-caso-di-adozione-di-atti-di-autotutela-e-di-ritiro/">Sulla necesssità della comunicazione di avvio del procedimento nel caso di adozione di atti di autotutela e di ritiro.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Procedimento &#8211; Procedimento amministrativo &#8211; Atti di autotutela &#8211; Atti di ritiro &#8211; Adozione &#8211; Comunicazione di avvio del procedimento &#8211; Necessità.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Gli atti di autotutela e di ritiro devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7, legge n. 241 del 1990, al fine di consentire, attraverso l’instaurazione del contraddittorio con gli interessati, una loro efficace tutela nell’ambito del procedimento amministrativo ed, al contempo, di fornire all’amministrazione, con la rappresentazione di fatti e la proposizione di osservazioni da parte del privato, elementi di conoscenza utili o indispensabili all’esercizio del potere discrezionale, in funzione di una ponderata valutazione dell’interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione dell’atto.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Montedoro &#8211; Est. Agostini</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 4404 del 2025, proposto da<br />
Inwit S.p.A., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Zucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ente Parco Regionale Area Vulcanica di Roccamonfina e Foce del Garigliano, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Capuano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Comune di Roccamonfina, rappresentato e difeso dall’avvocato Giancarlo Fumo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Trasformazione Digitale, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Regione Campania, non costituita in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per la riforma</em></p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sezione Sesta, n. 3432/2025, resa tra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Trasformazione Digitale, dell’Ente Parco Regionale Area Vulcanica di Roccamonfina e Foce del Garigliano e del Comune di Roccamonfina;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Viste le richieste di passaggio in decisione senza discussione di tutte le parti;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 settembre 2025 la Cons. Gudrun Agostini.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Infrastrutture Wireless Italiani (Inwit) S.p.a. chiede la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania-Napoli n. 3432/2025 che ha respinto il ricorso dalla stessa proposto ai fini dell’annullamento <em>(i) </em>del provvedimento prot. n. 948 del 18.11.2024, successivamente pervenuto, con cui l’Ente Parco Regionale Area Vulcanica di Roccamonfina e Foce del Garigliano ha annullato il nullaosta rilasciato per la realizzazione di una nuova infrastruttura per le comunicazioni elettroniche rientrante nel piano “Italia 5G”, finanziata con fondi del PNNR nonché <em>ii)</em>dell’accertamento dello stato dei luoghi – verbale di sopralluogo, di cui all’ordine di servizio del 25.10.2024.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Con il provvedimento di annullamento in autotutela del 18.11.2024 l’Ente Parco Regionale Area Vulcanica di Roccamonfina e Foce del Garigliano ha annullato il nulla osta rilasciato il 12.4.2024, ai fini della realizzazione, da parte della società ricorrente, di un’infrastruttura per le comunicazioni elettroniche, su cui ospitare impianti TIM, nel Comune di Roccamonfina, alla via Pellegrini (su terreno catastalmente individuato al foglio 13, particella 460), in area classificata C dalle Norme di Salvaguardia, di cui all’istanza di autorizzazione unica presentata ai sensi degli artt. 43, 44 e 49 del D. Lgs. n. 259/2003 del 18/01/2024; contestualmente ha intimato la sospensione immediata dei lavori e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, con la rimozione del plinto di fondazione dell’impianto nel frattempo realizzato.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. L’annullamento è stato originato dall’intervento di associazioni e cittadini e risulta motivato dall’accertata esecuzione di movimentazione di terra per una quantità ulteriore di 20 mc rispetto a quella indicata in progetto e dal taglio di due esemplari di piante da frutto (castagno) che ricadono all’interno dell’area di sedime del cantiere e un terzo per buona parte sradicato dal terreno non preventivamente autorizzati e quindi dal contrasto dell’intervento con le norme di Salvaguardia.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2. Il nulla osta annullato era stato rilasciato nell’ambito della Conferenza di servizi decisoria indetta dal Comune di Roccamonfina, con nota prot. 2721 del 15.3.2024, nella quale, invece, la Soprintendenza ABAP per le province di Caserta e Benevento, ritenuta dalla società incompetente, aveva reso parere negativo con nota del 15.5.2024 cui è seguito il diniego di autorizzazione paesaggistica dal Comune di Roccamonfina con provvedimento prot. n. 5191 del 22.5.2024, ma che in seguito sono stati annullati con sentenza del T.a.r. Campania n. 2765 del 9.7.2024, di tal ché, in data 4.9.2024, la Società ricorrente, non essendo stato reiterato il diniego dell’autorizzazione paesaggistica dalla Soprintendenza speciale per il PNNR, ha comunicato agli enti preposti in autocertificazione l’intervento dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 44 del D.lgs. 259/2003 per decorrenza dei termini (silenzio-assenso) ed ha intrapreso i lavori.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Il provvedimento di annullamento è stato impugnato dalla Inwit S.p.a. innanzi al T.a.r. per la Campania-Napoli con ricorso con cui censurava: i) l’omesso avvio del procedimento; ii) l’eccesso di potere essendo prevista nel progetto la necessità di movimento di terra per la realizzazione del plinto di sostegno e per non essere stati gli alberi eliminati dalla ricorrente; iii) l’omessa motivazione dell’interesse pubblico e la mancata ponderazione con gli interessi e le necessità del PNNR; 4) la violazione della Direttiva PDM del 2.11.2023 di leale collaborazione e di buona amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Ad esito del giudizio, il T.a.r. ha ritenuto infondati tutti i motivi e rigettato il ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Avverso la predetta pronuncia ha interposto appello, con istanza di sospensiva, la Inwit S.p.a. chiedendone la riforma, sulla base di cinque motivi di doglianza per ottenere il riesame dei vizi sollevati in primo grado che verranno esaminati in seguito nel dettaglio.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Nel giudizio di appello si sono costituiti, in data 10 giugno 2025, la Presidenza del Consiglio dei Ministri facendo presente il proprio interesse a tutelare la puntuale e tempestiva realizzazione degli interventi finanziati dal PNNR; in data 11 giugno 2025, l’Ente Parco chiedendo il rigetto del ricorso e all’istanza cautelare e, in data 21 giugno 2025, il Comune di Roccamonfina chiedendo anch’esso il rigetto dell’appello.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Con ordinanza cautelare assunta all’udienza del 12 giugno 2025 questa Sezione ha accolto l’istanza di sospensione della sentenza avanzata da Inwit ritenendo sussistere apprezzabili motivi di <em>fumus </em>e sotto il profilo del <em>periculum </em>in mora prevalente l’interesse nazionale alla rapida realizzazione dell’intervento, anche per il fatto che il plinto era ormai già implementato.</p>
<p style="text-align: justify;">8. In vista dell’udienza di discussione la società appellante ha depositato una memoria difensiva ex art. 73 c.p.a. in cui ha fatto presente che nel frattempo è intervenuta anche l’autorizzazione idrogeologica in sanatoria. L’Ente Parco ha invece depositato una memoria di replica in cui, tra l’altro, ha rappresentato che l’appello, quand’anche fosse accolto, non sarebbe idoneo a produrre alcun effetto utile concreto, per il fatto che, con ordinanza sindacale n. 27 del 18.11.2024, il Comune di Roccamonfina ha disposto, sull’intero territorio comunale, il divieto di installazione di impianti 5G entro 70 metri dalle abitazioni e che tale misura è tuttora vigente. La parte appellante pertanto non potrebbe realizzare l’installazione, risultando i lavori paralizzati dal diverso ed autonomo provvedimento sindacale. Inwit insite invece nella permanenza dell’interesse alla decisione facendo presente che anche l’ordinanza sindacale è stata fatta oggetto di impugnativa.</p>
<p style="text-align: justify;">9. All’udienza pubblica odierna la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Ritenendo sussistere l’interesse alla decisione dell’appello si può passare all’esame del merito.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1. Con il primo motivo, rubricato: “<em>Error in iudicando – Contraddittorietà – Illogicità – Manifesta ingiustizia</em>”, la parte appellante censura la sentenza per aver il T.a.r. ritenuto non necessaria, nella concreta fattispecie, pur trattandosi di un procedimento di autotutela, la previa comunicazione di avvio del procedimento in ragione dell’urgenza e della applicabilità in concreto dell’art. 21-<em>octies</em>, secondo comma, della L. 241/1990. L’appellante si richiama a giurisprudenza amministrativa che ha sottolineato la necessità di instaurare il contradditorio nei casi di annullamento di provvedimenti favorevoli e afferma che avrebbe potuto portare degli elementi idonei ad evitare l’adozione del provvedimento di annullamento. Si contesta inoltre la presenza di ragioni d’urgenza, che non risultano menzionati nell’atto, essendo stato all’epoca operante un provvedimento di sospensione dei lavori emesso dal Comune di Roccamonfina del 14.11.2024 per altri motivi.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2. La seconda doglianza, rubricata: “<em>Error in iudicando – Illogicità – Manifesta ingiustizia</em>” riguarda la contestata movimentazione di terreno in misura maggiore rispetto a quella prevista nel progetto, ritenuta illegittima dal T.a.r. ma rivelatasi in conso di opera, a dire dell’appellante, strettamente necessaria per la realizzazione della struttura. A riguardo la stessa rappresenta che l’interramento del plinto con movimentazione di terra era previsto nel progetto ma presentando il sito di installazione un declivio naturale lungo una direzione, era necessario al fine di realizzare il plinto di fondazione, procedere preliminarmente ad una rimozione di terreno per portare il piano di lavoro in orizzontale alla quota di strada che ha comportato una movimentazione ulteriore di 22 mc il cui reinterro è stato impedito dall’ordinanza del Comune.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2.1. L’Ente Parco invece sostiene che si tratta di vizi del progetto e quindi di false rappresentazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">1.3. Il terzo motivo di gravame è invece finalizzato a criticare la sentenza laddove si è pronunciata negativamente in ordine alla contestata eliminazione degli alberi. A riguardo rappresenta l’appellante che l’Ente Parco non avrebbe potuto attribuire il taglio degli alberi alla società ricorrente in quanto la documentazione sia progettuale che fotografica richiamata in atti contraddice tale circostanza.</p>
<p style="text-align: justify;">1.4. Con il quarto motivo si censura la sentenza per aver il T.a.r. ritenuto che in ragione della falsa rappresentazione progettuale dell’intervento l’interesse pubblico fosse <em>re ipsa</em> data dalla necessità di tutelare l’area protetta e che non fosse necessaria la valutazione dell’interesse sotteso al PNNR.</p>
<p style="text-align: justify;">1.5. L’ultima doglianza è invece finalizzata a denunciare l’illegittimità della pronuncia laddove ritenendo sussistere una falsa rappresentazione addebitabile alla richiedente ha respinto la censura con cui è stata lamentata la violazione della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2.11.2023, che, in relazione alla realizzazione delle reti pubbliche di comunicazione relative agli interventi da realizzare con fondi del PNRR, prevede all’art. 4, che “<em>i soggetti pubblici titolari di competenze di amministrazione attiva sono responsabili della proficua e leale collaborazione istituzionale e devono evitare l’adozione di atti o di comportamenti che possano determinare interruzioni o ritardi nella realizzazione delle reti pubbliche di comunicazione</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">2. L’appello è fondato per quanto riguarda il profilo dedotto con il primo motivo di gravame con cui è stata censurata l’erroneità della pronuncia sul primo motivo di ricorso afferente la mancata comunicazione di avvio del procedimento in autotutela e la conseguente pretermissione della facoltà, riconosciuta <em>ex lege</em>in favore del destinatario del provvedimento che va ad incidere negativamente su una posizione giuridica favorevole già acquisita, di presentare documenti e memorie.</p>
<p style="text-align: justify;">Come osservato dalla ricorrente, il procedimento è stato adottato (<em>id est</em> avviato e concluso con lo stesso atto del 18.11.2024) senza essere stato<em> </em>preceduto dalla comunicazione prevista dall’art. 7 della L. n. 241/1990, ed è stato quindi assunto in violazione dell’obbligo del contraddittorio.</p>
<p style="text-align: justify;">L’esercizio del potere di autotutela, in quanto espressione nella fattispecie <em>de qua</em> di una rilevante discrezionalità amministrativa è sempre soggetto all’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, all’analitica motivazione delle ragioni di interesse pubblico ad esso sottese e alla ponderazione dell’interesse del privato alla stabilità della posizione acquisita, pena l’illegittimità del provvedimento al fine adottato.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo senso, <em>ex multis</em>, questo Consiglio – con la sentenza della Sezione V, 22 luglio 2019, n. 5168 – ha condivisibilmente affermato che “<em>gli atti di autotutela e di ritiro devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7, legge n. 241 del 1990, al fine di consentire, attraverso l’instaurazione del contraddittorio con gli interessati, una loro efficace tutela nell’ambito del procedimento amministrativo ed, al contempo, di fornire all’amministrazione, con la rappresentazione di fatti e la proposizione di osservazioni da parte del privato, elementi di conoscenza utili o indispensabili all’esercizio del potere discrezionale, in funzione di una ponderata valutazione dell’interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione dell’atto</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Non sono invece condivisibili le motivazioni addotte dal Tribunale in ordine alla ricorrenza di una situazione di urgenza e sulla applicabilità, nella specie, dell’art. 21-<em>octies</em>, secondo comma, della Legge 241/1990, posto che la difesa della parte appellante ha illustrato nel ricorso gli argomenti, sopra sinteticamente riportati, che Inwit avrebbe introdotto nel procedimento di secondo grado, ove fosse stata ammessa a parteciparvi.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta, ad avviso del Collegio, di argomenti di una certa pregnanza che avrebbero potuto diversamente orientare l’Ente Parco Regione Regionale Area Vulcanica di Roccamonfina e Foce del Garigliano pur negando la difesa dell’amministrazione tale eventualità.</p>
<p style="text-align: justify;">La documentazione prodotta in giudizio pare confermare: – che fosse intenzione di Inwit mantenere gli alberi che non occupavano il sedime in cui sono previste le fondazioni per mascherare il palo; – che il taglio è stato eseguito in un momento anteriore all’installazione del cantiere; – che Inwit non è proprietaria ma locataria dell’area; – e che la legna tagliata per l’uso è stata accatastata nelle vicinanze per essere seccato.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche in ordine alla maggiore movimentazione della terra risultano fornite delle solide giustificazioni che avrebbero potuto anche essere valutate diversamente in sede procedimentale, considerata la natura strategica dell’opera e la possibilità della remissione in pristino sotto il profilo ambientale.</p>
<p style="text-align: justify;">Diversamente a quanto ritenuto in prime cure non sussisteva nella fattispecie alcuna urgenza in quanto i lavori, all’epoca dell’adozione dell’atto, erano già sospesi, e sul punto tutti sono d’accordo, in forza di altro provvedimento del Comune di Roccamonfina, per cui era di fatto possibile la comunicazione di un avvio senza ulteriore rischio per il paesaggio, dando all’interessata la possibilità di utilmente controdedurre.</p>
<p style="text-align: justify;">3. L’accoglimento della censura sopra esaminata determina, per la sua evidente pregiudizialità logico-giuridica (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. n. 5/2015), l’assorbimento dei restanti motivi di gravame, con salvezza della riedizione del potere, previa opportuna attivazione degli istituti di partecipazione procedimentale nei confronti di Inwit.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Per le ragioni suesposte, il ricorso in appello va accolto, e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata va accolto il primo motivo del ricorso introduttivo in relazione al dirimente profilo della mancata comunicazione di avvio del procedimento, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato in primo grado.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Sussistono, nondimeno, giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra le parti.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado accoglie il primo motivo del ricorso introduttivo di Inwit, dichiarando assorbiti i restanti motivi, e annulla il provvedimento impugnato in primo grado.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese del doppio grado compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Giancarlo Montedoro, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Stefano Toschei, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Davide Ponte, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Roberto Caponigro, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Gudrun Agostini, Consigliere, Estensore</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sull&#8217;utilizzo delle graduatorie concorsuali.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullutilizzo-delle-graduatorie-concorsuali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 10:22:53 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullutilizzo-delle-graduatorie-concorsuali/">Sull&#8217;utilizzo delle graduatorie concorsuali.</a></p>
<p>Concorso &#8211; Graduatorie concorsuali &#8211; Utilizzo &#8211; Scelta discrezionale della p.a. &#8211; Priorità nello scorrimento delle graduatorie &#8211; Sussiste solo per le graduatorie “proprie”. L’utilizzo delle graduatorie concorsuali, indipendentemente dalla durata della loro validità, rientra nella scelta ampiamente discrezionale della p.a. e in nessun caso costituisce obbligo per essa. La</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullutilizzo-delle-graduatorie-concorsuali/">Sull&#8217;utilizzo delle graduatorie concorsuali.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Concorso &#8211; Graduatorie concorsuali &#8211; Utilizzo &#8211; Scelta discrezionale della p.a. &#8211; Priorità nello scorrimento delle graduatorie &#8211; Sussiste solo per le graduatorie “proprie”.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">L’utilizzo delle graduatorie concorsuali, indipendentemente dalla durata della loro validità, rientra nella scelta ampiamente discrezionale della p.a. e in nessun caso costituisce obbligo per essa. La priorità dello scorrimento delle graduatorie, rispetto all’indizione di un nuovo concorso, è applicabile soltanto in relazione a graduatorie “proprie”. Quindi, l’obbligo di una approfondita motivazione in caso di preferenza per il concorso in luogo allo scorrimento deve essere ricondotto sempre ad alternative operanti nell’ambito della medesima amministrazione, ciò che non ricorre nella fattispecie in esame.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Corradino &#8211; Est. Zafarana</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 7332 del 2024, proposto da<br />
Alfredo Soricelli e Vincenzo Vanacore, rappresentati e difesi dall’avvocato Alfonso Vuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">– Azienda Ospedaliera San Pio, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall’avvocato Enrico Soprano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi n. 5;<br />
– Regione Campania, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall’avvocato Fabrizio Niceforo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
– Azienda Sanitaria Locale Caserta, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore,</em> non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per la riforma</em></p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quinta) n.4367/2024, resa tra le parti;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera San Pio e della Regione Campania;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 il Cons. Sebastiano Zafarana e viste le conclusioni delle parti come in atti;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1.1. Gli appellanti partecipavano al concorso indetto nel 2017 dall’A.S.L. Caserta per il reclutamento di n. 3 dirigenti avvocati, terminato con deliberazione n. 893 del 1.6.2021 di approvazione della relativa graduatoria.</p>
<p style="text-align: justify;">Successivamente, all’esito di un ricorso proposto da altro candidato avverso la propria esclusione, accolto con sentenza n. 8609/2021 del Consiglio di Stato, faceva seguito l’integrazione della graduatoria medesima con delibera A.S.L. Caserta n. 461 del 29.3.2022 in virtù della quale:</p>
<p style="text-align: justify;">– l’avv. Pepe (ricorrente vittorioso) si collocava all’ottavo posto, ovvero l’ultima posizione utile ai fini delle assunzioni già effettuate (tre vincitori, oltre cinque assunti per scorrimento);</p>
<p style="text-align: justify;">b) l’avv. Antonia Sarro, divenuta nona (prima ottava), pure veniva mantenuta in servizio in soprannumero con riassorbimento sul Piano del Fabbisogno del personale da emanarsi;</p>
<p style="text-align: justify;">c) la graduatoria degli idonei non assunti rimaneva invariata.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2. Successivamente, con deliberazione n. 1164 del 7.11.2023, il Direttore generale dell’Azienda ospedaliera San Pio di Benevento procedeva all’indizione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente avvocato.</p>
<p style="text-align: justify;">1.3. A seguito della indizione del concorso, con pec dell’8.11.2023, gli avv. ti Soricelli e Vanacore diffidavano l’A.O. San Pio evidenziando la vigenza della graduatoria del precedente concorso per come riformulata dall’ASL Caserta con delibera n. 461 del 29.3.2022.</p>
<p style="text-align: justify;">1.4. Alla diffida degli scriventi, con nota prot. n. 24010 del 29.11.2023, il Direttore della UOC Risorse Umane replicava che la graduatoria dell’Asl Caserta non era più vigente.</p>
<p style="text-align: justify;">1.5. Ciò posto, con ricorso proposto dinnanzi al Tar per la Campania gli odierni appellanti hanno impugnato la delibera n. 1164 del 7.11.2023 dell’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento avente ad oggetto l’indizione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente avvocato, dolendosi che l’amministrazione non abbia attinto alla graduatoria dell’A.S.L. Caserta. Hanno dedotto i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili.</p>
<p style="text-align: justify;">1.6. Con motivi aggiunti depositati il 20.2.2024 hanno poi impugnato gli ulteriori atti consequenziali (tra cui, il bando di concorso per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente avvocato, pubblicato in data 8.1.2024, la tabella di monitoraggio delle graduatorie vigenti delle Aziende Sanitarie Regionali Campania relative al mese di gennaio 2024, pubblicata il 29.1.2024).</p>
<p style="text-align: justify;">1.7. Si è costituita in primo grado l’Azienda Ospedaliera San Pio e la Regione Campania chiedendo il rigetto del ricorso; nell’ultima memoria l’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento ha anche opposto la parziale inammissibilità del ricorso, con riferimento al ricorrente Vanacore che, a differenza dell’altro ricorrente Soricelli, non ha presentato domanda di partecipazione al concorso da essa indetto.</p>
<p style="text-align: justify;">1.8. Con sentenza n..4367/2024 il Tar per la Campania ha rigettato il ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. Con atto notificato il 27 settembre 2024 gli avvocati Soricelli e Vanacore hanno appellato la suddetta sentenza.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2. Il gravame è affidato a cinque distinti seguenti motivi di ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Con i primi quattro motivi gli appellanti denunciano l’erroneità della sentenza di primo grado deducendo i vizi di violazione e/o falsa applicazione degli artt.: 81, 97, 98, 120, cost.; 9, l. 3/2003; 3, c. 61, l. 350/2003; art. 14, c. iv-bis, d.l. 95/2012, conv. in l. 135/2012; art. 4, d.l. 101/2013, conv. in l. 125/2013; art. 4-bis, d.l. 158/2012, conv. in l. 189/2012; 1, 2 e 3, l. 241/1990. Eccesso di potere per violazione delle circolari del commissario contraddittorietà tra atti, illogicità, irragionevolezza.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il quinto motivo censurano la sentenza anche relativamente alla statuizione sulle spese.</p>
<p style="text-align: justify;">2.3. Si sono costituiti in giudizio l’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento e la Regione Campania che hanno chiesto rigettarsi l’appello.</p>
<p style="text-align: justify;">2.4. Alla pubblica udienza del 5 giugno 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Va premesso che, ai sensi dell’art. 35, comma 5 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, la graduatoria di enti pubblici ha validità di 2 anni dalla data di approvazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tar ha ritenuto infondato il ricorso su tutti i profili di censura sollevati dai ricorrenti ritenendo in sintesi che:</p>
<p style="text-align: justify;">– non è predicabile un obbligo dell’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento di attingere alla graduatoria concorsuale dell’A.S.L. Caserta. Difatti, l’art. 3, comma 61, della L. 350/2003 non contempla un doveroso utilizzo/scorrimento della graduatoria di altra amministrazione trattandosi di mera facoltà, come si desume dalla formulazione letterale della norma (“le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie amministrazioni”). di pubblici concorsi approvate da altre Al riguardo, infatti, la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che “l’utilizzo delle graduatorie concorsuali, indipendentemente dalla durata della loro validità, rientra nella scelta ampiamente discrezionale della p.a. e in nessun caso costituisce obbligo per essa” (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5792/2013);</p>
<p style="text-align: justify;">– la priorità dello scorrimento delle graduatorie, rispetto all’indizione di un nuovo concorso, è applicabile soltanto in relazione a graduatorie “proprie”; quindi, l’obbligo di una approfondita motivazione in caso di preferenza per il concorso in luogo allo scorrimento deve essere ricondotto sempre ad alternative operanti nell’ambito della medesima amministrazione, ciò che non ricorre nella fattispecie in esame (Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria n. 14/2011);</p>
<p style="text-align: justify;">– sempre ai sensi del richiamato art. 3, comma 61, della L. n. 350/2003, l’utilizzo della graduatoria di altra amministrazione è, in ogni caso, subordinata al “previo accordo” fra le amministrazioni interessate, quindi ad una convenzione che deve necessariamente precedere l’attingimento. E nel caso in esame il previo accordo non sussiste. Tale approdo è, peraltro, conforme all’indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 909/2015);</p>
<p style="text-align: justify;">– a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 8609/2021 (che ha annullato l’esclusione di un candidato) <em>“non vi è stata alcuna riformulazione sostanziale della graduatoria dell’A.S.L. Caserta – alla quale i ricorrenti chiedono di attingere – bensì una mera rettifica che non ha apportato alcuna significativa modifica alla graduatoria di merito. … Deve quindi ritenersi che tale riammissione abbia rappresentato una mera integrazione della graduatoria originaria – e non una riformulazione sostanziale sicché essa si palesa inidonea a determinare un differimento della validità temporale della graduatoria conclusiva”</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Ciò precisato possono illustrarsi i primi quattro motivi di appello.</p>
<p style="text-align: justify;">4.1. Con il primo motivo di gravame gli appellanti hanno contestato la pronuncia impugnata nella parte in cui il T.A.R. Campania ha riconosciuto che in capo alla Azienda Ospedaliera San Pio non sussisteva alcun obbligo di reperire e scorrere le graduatorie approvate da un’altra amministrazione (nel caso di specie dall’ASL di Caserta), trattandosi di una opzione meramente discrezionale e non di una scelta obbligata.</p>
<p style="text-align: justify;">4.2. Con il secondo motivo di gravame parte appellante ha contestato la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha rilevato che non può sussistere <em>“un obbligo di scorrimento di graduatoria di una diversa A.S.L. da parte dell’amministrazione intimata fondato sul contenuto delle note della Direzione Generale per la Tutela della Salute e del Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di Rientro dei disavanzi del settore sanitario del 2017 trattandosi di atti che, per il principio di gerarchia delle fonti, non possono introdurre disposizioni in deroga al superiore quadro ordinamentale di settore”; </em>sostiene, parte appellante,<em> </em>che le circolari diramate dalla struttura commissariale in tema di utilizzo delle graduatorie concorsuali di altre amministrazioni avrebbero portata precettiva generale in quanto adottati da soggetti collocati in posizione apicale nell’ambito degli apparati amministrativi.</p>
<p style="text-align: justify;">4.3. Con il terzo motivo di appello gli appellanti hanno contestato la pronuncia gravata nella parte in cui il T.A.R. Campania ha rilevato che <em>“l’utilizzo della graduatoria di altra amministrazione è, in ogni caso, subordinata al “previo accordo” fra le amministrazioni interessate, quindi ad una convenzione che deve necessariamente precedere l’attingimento”;</em> sostiene invece, parte appellante, che l’accordo tra le parti interessate sarebbe potuto intervenire anche prima dell’assunzione per scorrimento e non necessariamente prima dell’indizione del concorso.</p>
<p style="text-align: justify;">4.4. Con il quarto motivo di appello gli appellanti hanno infine contestato la pronuncia gravata nella parte in cui il T.A.R. Campania ha accertato che, all’epoca dell’indizione del concorso in contestazione, risultava ormai inefficace la graduatoria approvata dall’ASL di Caserta in quanto scaduto il termine biennale di validità della stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">E al riguardo i ricorrenti sostengono che la graduatoria del concorso indetto nel 2017 dall’A.S.L. Caserta per il reclutamento di n. 3 dirigenti avvocati – cui avevano partecipato – approvata con deliberazione n. 893 del 1.6.2021 fosse ancora valida al momento dell’indizione del concorso di cui chiedono l’annullamento, perché successivamente, detta graduatoria veniva “radicalmente” riformulata all’esito di un separato ricorso proposto da altro candidato avverso la propria esclusione, accolto con sentenza n. 8609/2021 del Consiglio di Stato, cui faceva seguito la riapprovazione della graduatoria medesima con delibera A.S.L. Caserta n. 461 del 29.3.2022. Sarebbe pertanto da quest’ultima data che, in tesi, decorrerebbe il termine biennale per computare la validità della graduatoria.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Per ragioni di ordine logico il Collegio ritiene di esaminare prioritariamente il quarto motivo, risultando pregiudiziale rispetto all’esame delle altre censure proposte coi primi tre motivi.</p>
<p style="text-align: justify;">L’assunto da cui muovono gli appellanti è che la delibera della A.S.L. Caserta n. 461 del 29.3.2022 abbia “radicalmente” modificato “in senso sostanziale” l’originaria graduatoria approvata con deliberazione n. 893 del 1.6.2021, così novandola in modo tale da doversi considerare una nuova graduatoria. Da tale nuova data decorrerebbe in tesi il termine biennale di validità della graduatoria.</p>
<p style="text-align: justify;">5.1. La censura è infondata.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, come correttamente ritenuto dal TAR, <em>“non vi è stata alcuna riformulazione sostanziale della graduatoria dell’A.S.L. Caserta – alla quale i ricorrenti chiedono di attingere – bensì una mera rettifica che non ha apportato alcuna significativa modifica alla graduatoria di merito. Infatti, come riferito dall’amministrazione, vi è stato l’inserimento in graduatoria di un candidato inizialmente escluso e poi riammesso in seguito ad un diverso giudizio, ciò che ha dato luogo allo slittamento al nono posto di altro soggetto – in precedenza posizionato all’ottavo posto – che, a sua volta, non ha patito alcun pregiudizio poiché è stato comunque mantenuto in servizio in soprannumero.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Tale limitata modifica ha quindi riguardato un solo candidato, peraltro estraneo al giudizio in trattazione, ha comportato lo slittamento di una sola posizione (dalla n. 8 alla n. 9) ininfluente sui ricorrenti (collocati al n. 12 e n. 14) e, giova sottolinearlo, tutti i candidati inseriti – ivi compresi i ricorrenti – hanno conservato invariato il punteggio e l’ordine di posizione. Deve quindi ritenersi che tale riammissione abbia rappresentato una mera integrazione della graduatoria originaria – e non una riformulazione sostanziale sicché essa si palesa inidonea a determinare un differimento della validità temporale della graduatoria conclusiva”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Osserva il Collegio che l’atto idoneo a produrre la novazione della data di inizio vigenza di una graduatoria non può essere che un provvedimento di annullamento e sostituzione della stessa, con consequenziale estinzione di tutti i rapporti giuridici costituiti sulla base della graduatoria annullata, laddove già utilizzata.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia nel caso in esame la sentenza n. 8609/2021 di questa Sezione non ha affatto annullato la graduatoria del concorso in esame, ma soltanto l’illegittima esclusione dell’Avv. Pepe dalla procedura selettiva.</p>
<p style="text-align: justify;">La graduatoria per Dirigente Avvocato è pertanto quella approvata dall’ASL Caserta con delibera n. 893 del 01/06/2021, mentre la Deliberazione dell’ASL Caserta n. 461 del 29/03/2022, avente ad oggetto “C<em>oncorso pubblico, per titoli ed esami, per dirigenti avvocato – Integrazione</em>”, dalla quale gli appellanti pretendono di far risalire la data di inizio vigenza della graduatoria, è un atto di mera “integrazione” della graduatoria già approvata, valida ed efficace.</p>
<p style="text-align: justify;">Coerentemente con il giudicato della sentenza, con la deliberazione n.21 dell’11 gennaio 2022 l’ASL Caserta disponeva, infatti, la riconvocazione della Commissione esaminatrice esclusivamente ai fini della prosecuzione della procedura selettiva del suddetto ricorrente, senza farsi luogo ad alcuna rivalutazione delle prove o dei titoli di tutti gli altri candidati (non essendo stata annullata la graduatoria).</p>
<p style="text-align: justify;">E conseguentemente la deliberazione della ASL Caserta n. 461 del 29/03/2022, all’esito delle prove concorsuali dell’avv. Pepe, costituisce una mera integrazione della graduatoria già approvata con il solo inserimento del suddetto candidato tra i vincitori all’ottavo posto, di modo che l’ottavo graduato è slittato al nono posto ma è stato comunque mantenuto in servizio in sovrannumero con la medesima deliberazione e, pertanto, non risulta anteposto per slittamento alla graduatoria degli idonei non utilmente graduati. Sicché non soltanto non vi è stata alcuna rivalutazione delle prove espletate e dei titoli per come risultanti dalla graduatoria originaria ma soprattutto, per quel che qui rileva, è rimasta immutata la graduatoria degli idonei non utilmente graduati da cui attingere per eventuali scorrimenti, sicché tutti i candidati inseriti – ivi compresi gli appellanti collocati al n. 12 e n. 14 – hanno conservato invariato sia il punteggio, sia l’ordine di posizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue, pertanto, che la graduatoria approvata in data 01/06/2021 con Delibera 893 è scaduta in data 31/05/2023.</p>
<p style="text-align: justify;">Quest’ultima argomentazione risulta assorbente in ordine alla impossibilità di procedere allo scorrimento della “graduatoria di altra amministrazione” e l’Azienda Sanitaria nel dare semplicemente atto che non vi erano graduatorie valide sulla piattaforma regionale Sifonia, ha legittimamente indetto il concorso senza che fosse necessario fornire alcuna altra motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">6. L’infondatezza del quarto motivo di gravame risulta assorbente ai fini del decidere, risultando superfluo l’esame dei primi tre motivi.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Infine resta da esaminare il quinto motivo di appello con il quale gli appellanti si dolgono della condanna alle spese di giudizio statuita in sentenza (€ 2.000,00 in favore di ciascuna Amministrazione) sostenendo, da un lato, che il Tar non avrebbe tenuto conto che i ricorrenti avevano prestato affidamento sull’orientamento consolidato della Sezione V del Tar Napoli e sulla nota prot. 0134155 del 31.5.2023 a firma del Direttore generale e del Dirigente il Settore Personale dell’ASL Caserta; e dall’altro che si trattava di una causa di pubblico impiego in cui la parte debole del rapporto è il lavoratore.</p>
<p style="text-align: justify;">7.1. Il motivo è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, per granitica giurisprudenza <em>“Con riferimento alle spese del giudizio di primo grado, la statuizione del T.a.r. sul punto costituisce espressione di un potere discrezionale, sindacabile in sede di appello solo nell’ipotesi di condanna della parte totalmente vittoriosa oppure per il caso in cui la decisione sia manifestamente irrazionale o si riferisca al pagamento di somme palesemente inadeguate”</em> (Consiglio di Stato sez. VII, 29/01/2025, n.700).</p>
<p style="text-align: justify;">Nessuna di queste ipotesi ricorre nel caso in esame, avendo il giudice di prime cure fatto mera applicazione del criterio generale della soccombenza, sicché il motivo non può trovare accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Conclusivamente l’appello è infondato e va respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Michele Corradino, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Stefania Santoleri, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Nicola D’Angelo, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Ezio Fedullo, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sul del favor partecipationis nel procedimento elettorale.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-del-favor-partecipationis-nel-procedimento-elettorale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 08:17:29 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=89960</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-del-favor-partecipationis-nel-procedimento-elettorale/">Sul del favor partecipationis nel procedimento elettorale.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Procedimento elettorale &#8211; Principio del favor partecipationis &#8211; Applicazione. Il principio del favor partecipationis deve informare il procedimento elettorale nel suo complesso e tale principio, a maggior ragione, deve essere perseguito per assicurare tutela alla effettiva volontà espressa dai candidati e dai loro sostenitori, ritenendo dunque</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-del-favor-partecipationis-nel-procedimento-elettorale/">Sul del favor partecipationis nel procedimento elettorale.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Procedimento elettorale &#8211; Principio del <em>favor partecipationis &#8211; </em>Applicazione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Il principio del <em>favor partecipationis</em> deve informare il procedimento elettorale nel suo complesso e tale principio, a maggior ragione, deve essere perseguito per assicurare tutela alla effettiva volontà espressa dai candidati e dai loro sostenitori, ritenendo dunque di condividere l’orientamento secondo cui la produzione dei certificati elettorali può avvenire anche in un momento successivo rispetto alla presentazione delle liste e al termine indicato dall’art. 5 della L. R. 74/2004 allorquando la parte ricorrente dimostri la non imputabilità a sé del ritardo. In tali casi le esigenze di celerità e certezza delle tempistiche devono infatti cedere il passo al principio del <em>favor partecipationis</em>.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Bucchi &#8211; Est. Caporali</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Terza)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 2655 del 2025, proposto da Confederazione Nazionale di Forza del Popolo, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Buoni e Cecilia Cusi, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Firenze, non costituito in giudizio;<br />
U.T.G. – Prefettura di Firenze, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, <em>ex lege </em>rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Fratelli D’Italia-Alleanza Nazionale, non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l</em><em>’</em><em>annullamento:</em></p>
<p style="text-align: justify;">– dei provvedimenti dell’Ufficio Centrale Regionale costituito presso la Corte d’Appello di Firenze del 18.09.2025 di non ammissione delle liste di candidati al Consiglio Regionale presentate in nome e per conto dell’odierna ricorrente per le seguenti circoscrizioni: Arezzo, Firenze 2, Firenze 3, Firenze 4, Pisa e Siena, tutti notificati alla ricorrente via PEC in data 18.09.2025;</p>
<p style="text-align: justify;">– nonché di ogni atto presupposto, in particolare dei provvedimenti di non ammissione delle liste degli Uffici Circoscrizionali di Arezzo, Firenze 2, Firenze 3, Firenze 4, Pisa e Siena;</p>
<p style="text-align: justify;">– nonché dell’atto consequenziale e conclusivo che ha esaurito il procedimento elettorale preparatorio, in particolare del provvedimento del 19.09.2025 dell’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d’Appello di Firenze di ricusazione della candidatura alla carica di Presidente per non essere stata ammessa la lista che la sostiene in almeno 9 circoscrizioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio di U.T.G. – Prefettura di Firenze;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella up speciale elettorale del giorno 24 settembre 2025 la dott.ssa Stefania Caporali e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con ricorso <em>ex</em> art. 129 D.Lgs. n. 104/2010, notificato e depositato in data 21 settembre 2025, la Confederazione Nazionale di Forza del Popolo ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento, al fine di essere ammessa alla competizione elettorale regionale che si terrà nei giorni 12 e 13 ottobre 2025.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli uffici circoscrizionali di Arezzo, Siena, Pisa, Firenze 2, Firenze 3, Firenze 4 non hanno ammesso la lista presentata dalla ricorrente per l’insufficiente numero dei certificati elettorali depositati. I provvedimenti di esclusione sono stati poi reclamati dinanzi all’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Firenze, che li ha confermati.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente ha dunque impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati per violazione e falsa applicazione delle norme generali sul procedimento amministrativo (artt. 3 e 18, comma 2, legge n. 241/1990) ed eccesso di potere per mancanza e/o genericità della motivazione e lacunosità dell’istruttoria.</p>
<p style="text-align: justify;">Sostiene l’istante che, attesa la natura accessoria e strumentale dei certificati elettorali rispetto alle sottoscrizioni delle liste dei candidati, il mancato immediato deposito dei primi non consente di ricusare automaticamente una lista che presenti un numero sufficiente di sottoscrizioni, posto che è legittima la produzione non contestuale e successiva dei certificati rispetto al deposito delle firme. In particolare, la ricorrente ha segnalato di essersi trovata nella condizione di materiale impossibilità, per fatto a sé non imputabile, di produrre una parte dei certificati stampati su carta o perché consegnati dagli uffici elettorali comunali a ridosso della presentazione delle liste, o perché non tempestivamente consegnati, nonostante regolare e preventiva richiesta.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, si sottolinea nel ricorso, che con riferimento ad alcune circoscrizioni (in particolare, per Arezzo, Firenze 4 e Siena) il ritardo non ha riguardato la produzione dei certificati, bensì la stampa su carta in copia conforme degli stessi. L’amministrazione, in possesso della documentazione, anziché escludere la ricorrente, avrebbe dunque dovuto chiedere agli interessati gli elementi necessari per la ricerca dei documenti <em>ex</em> art. 18, comma 2, legge n. 241/1990.</p>
<p style="text-align: justify;">Con decreto n. 25/2025 è stata fissata l’udienza pubblica straordinaria del 24 settembre 2025 individuando il collegio giudicante.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è costituita in giudizio la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Firenze che ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e ha comunque insistito per il rigetto del ricorso perché inammissibile e infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla pubblica udienza speciale elettorale del giorno 24 settembre 2025, dopo la discussione dei difensori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Deve preliminarmente essere respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla resistente, stante l’inequivoco tenore testuale dell’art. 129 D. Lgs. n. 104/2010 che individua tra i soggetti resistenti anche l’Ufficio Territoriale del Governo.</p>
<p style="text-align: justify;">Deve altresì essere respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, atteso che dal tenore del gravame emergono chiaramente le censure mosse avverso gli atti impugnati e che, in ogni caso, la peculiarità del rito elettorale, connotato da tempi molto ristretti, attenua il rigore dell’onere di specificità dei motivi.</p>
<p style="text-align: justify;">Passando al merito della trattazione, deve innanzitutto essere disattesa l’istanza istruttoria formulata da parte ricorrente poiché incompatibile con il rito che, al fine di consentire il regolare e tempestivo svolgimento delle consultazioni elettorali, è caratterizzato da una natura accelerata tale da impedire di procedere ad adempimenti istruttori e, pertanto, grava sulla parte ricorrente l’onere di provvedere alla completa ed esaustiva allegazione degli elementi a sostegno dell’azione (così TAR Lazio, sez. II bis, n. 9714/2021; Cons. di Stato, sez. III, n. 3031/2019 e, di recente, anche TAR Toscana, sez. III, n. 1494/2025).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel merito il ricorso è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Rileva il Collegio che dagli atti di causa emerge che, in prima istanza, le commissioni circoscrizionali di Firenze 2, Firenze 3, Firenze 4, Siena, Arezzo e Pisa hanno escluso la lista presentata dalla ricorrente perché dall’esame dei certificati utili e in mancanza di produzione integrativa, il numero dei sottoscrittori della lista ritenuti validi non rientrava nei termini normativamente previsti. Peraltro, costituisce circostanza pacifica che i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori sono stati prodotti in parte in formato cartaceo e in parte in formato digitale su supporto USB e tale massiva e disorganizzata produzione documentale, oltre che non di facile consultazione (trattandosi di certificati talvolta di immediata lettura e talaltra consultabili mediante collegamento alla e-mail trasmessa dal Comune) non ha consentito di procedere a una compiuta verifica dei certificati prodotti e al corretto accertamento della corrispondenza di detti certificati con il relativo sottoscrittore.</p>
<p style="text-align: justify;">L’esclusione è stata confermata in sede di reclamo, con i provvedimenti resi in data 18.09.2025 dall’Ufficio Centrale Regionale costituito presso la Corte di Appello di Firenze, che ha richiamato il disposto dell’art. 5, comma 3 della L.R. 74/2004 che impone ai delegati delle liste, a fronte di contestazioni dell’UCC, di depositare nuovi documenti entro le ore 12 del giorno successivo, nella specie del 15.09.2025, senza che vi sia spazio per successive produzioni documentali, né dinanzi all’UCC né dinanzi all’UCR. Inoltre, a fronte della perentorietà del predetto termine, l’UCR ha anche ritenuto non raggiunta la prova della non imputabilità del ritardo alla ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">In aggiunta, nel provvedimento di decisione del reclamo, il Collegio ha poi evidenziato la disorganicità della produzione documentale effettuata al momento della presentazione della lista e l’inidoneità/insufficienza di detta documentazione al fine di dimostrare il requisito del numero minimo di sottoscrittori validi, peraltro comprovato dal deposito di ulteriori documenti oltre il termine consentito.</p>
<p style="text-align: justify;">L’UCR ha dunque respinto il reclamo confermando la carenza documentale e la tardività dei depositi effettuati dalla ricorrente in sede di reclamo.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale decisione è stata contestata dall’istante che, con il ricorso in esame, ha ribadito la possibilità di produrre documenti, ivi compresi i certificati elettorali, anche successivamente al momento di presentazione delle liste, fino alla chiusura dei lavori preparatori, richiamando – a supporto – quanto statuito dal Consiglio di Stato, con Adunanza Plenaria n. 23 del 1999 che, nell’interpretare gli artt. 32 e 33 del D.P.R. n. 570 del 1960, ha ritenuto che non necessariamente il mancato deposito dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori comporta l’esclusione della lista, essendo nei poteri del segretario comunale acquisirli anche dopo lo spirare del termine ultimo per la presentazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, nel caso in esame, la ricorrente evidenzia altresì che la mancata integrale produzione dei certificati al momento della presentazione delle liste e, poi, dinanzi alla commissione circoscrizionale è dipesa unicamente dai tempi di trasmissione dei documenti da parte dei Comuni, cui afferma di aver inviato plurime richieste per ottenere la documentazione mancante con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle liste e di aver immediatamente provveduto a depositare i documenti non appena ricevuti dall’ente. La condotta dei comuni, del tutto estranea alla sfera di controllo degli interessati, rende dunque non invocabile il principio di autoresponsabilità ed impedisce che la lista possa essere automaticamente esclusa dalla competizione elettorale per tale motivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, nonostante il Collegio non ignori l’orientamento giurisprudenziale che ritiene non applicabili i principi espressi dalla Plenaria 23/1999 alle consultazioni regionali (Cons. Stato, sez. V, 29 ottobre 2013 n. 5219; sez. VI, 14 aprile 2000, n. 1895 secondo cui “<em>al contrario di quanto previsto dagli artt. 32 e 33 del T.U. 16 maggio 1960 n. 570, nella lettura offertane dall</em><em>’</em><em>Adunanza Plenaria n. 23/1999, secondo la quale il mancato deposito insieme con la lista dei candidati dei certificati elettorali dei sottoscrittori non comporta ex se l’esclusione della lista, potendo tali certificati essere acquisiti dal segretario comunale anche oltre le ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data delle votazioni e fino al momento in cui egli abbia rimesso la documentazione alla Commissione elettorale, o esserne disposta l</em><em>’</em><em>acquisizione dalla Commissione stessa fissando a tal fine un termine per l’adempimento – gli artt. 9 e 10 della l. 17 febbraio 1968 n. 108 impongono ai presentatori delle liste per le elezioni regionali di presentare entro il termine perentorio delle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data delle votazioni i certificati elettorali attestanti l’iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione; pertanto, legittimamente è esclusa dal procedimento elettorale la lista i cui presentatori non abbiano adempiuto entro il detto termine all’onere di produzione</em>”), tuttavia, il Collegio reputa che il principio del <em>favor partecipationis</em> deve informare il procedimento elettorale nel suo complesso e che tale principio, a maggior ragione, deve essere perseguito per assicurare tutela alla effettiva volontà espressa dai candidati e dai loro sostenitori (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 26 aprile 2023, n. 4216; TAR Campania, Salerno, sez. I, sentenza n. 1089/2024), ritenendo dunque di condividere l’orientamento sopra richiamato e invocato dai ricorrenti secondo cui la produzione dei certificati elettorali può avvenire anche in un momento successivo rispetto alla presentazione delle liste e al termine indicato dall’art. 5 della L. R. 74/2004 allorquando la parte ricorrente dimostri la non imputabilità a sé del ritardo. In tali casi le esigenze di celerità e certezza delle tempistiche devono infatti cedere il passo al principio del favor partecipationis (così Cons. Stato, sez. III, 18 maggio 2016, n. 2068 che nel ricondurre la tempestiva produzione dei certificati elettorali a un preciso onere di diligenza in capo all’interessato fa espressamente salva l’ipotesi esimente del fatto del terzo; così si è espresso anche il TAR Trieste, sez. I, con sentenza 13.05.2024, n. 176).</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò posto, osserva tuttavia il Collegio che nel caso di specie la produzione alluvionale di documentazione effettuata dalla ricorrente non è idonea a comprovare la non imputabilità del ritardo, non essendo state fornite in giudizio prove di facile riscontro circa la completezza e della idoneità dei certificati fatti pervenire alla Commissione. La copiosa e confusa produzione in giudizio della documentazione da parte della ricorrente (mediante cartelle zip contenenti innumerevoli files, ivi comprese le pec indirizzate solo ad alcuni Comuni, tra cui Firenzuola, Empoli, Fucecchio, Figline e Incisa Valdarno) non si presta, infatti, a una pronta e facile consultazione da parte del Collegio e non è compatibile con il celere esame proprio del rito elettorale, che richiede tempi immediati per la pubblicazione della sentenza e che non ammette dilazioni temporali per compiere attività istruttoria e risulta pertanto inidonea a provare l’esimente del fatto del terzo, nonché la completezza dei certificati prodotti in sede procedimentale dalla ricorrente (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 1109/2023).</p>
<p style="text-align: justify;">In definitiva, il ricorso non merita accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite con la parte costituita.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa le spese di lite con la parte costituita.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Roberto Maria Bucchi, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Raffaello Gisondi, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Stefania Caporali, Referendario, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-del-favor-partecipationis-nel-procedimento-elettorale/">Sul del favor partecipationis nel procedimento elettorale.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Sulla cessazione della qualifica di rifiuto.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-cessazione-della-qualifica-di-rifiuto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2025 09:05:14 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-cessazione-della-qualifica-di-rifiuto/">Sulla cessazione della qualifica di rifiuto.</a></p>
<p>Ambiente &#8211; Rifiuti &#8211; Qualifica di rifiuto &#8211; Cessazione &#8211; End of Waste &#8211; Disciplina. L’art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto all’esito di una o più operazioni di recupero (in inglese “End of Waste” o “EoW”). In particolare, un rifiuto sottoposto a recupero cessa</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-cessazione-della-qualifica-di-rifiuto/">Sulla cessazione della qualifica di rifiuto.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Ambiente &#8211; Rifiuti &#8211; Qualifica di rifiuto &#8211; Cessazione &#8211; End of Waste &#8211; Disciplina.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">L’art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto all’esito di una o più operazioni di recupero (in inglese “End of Waste” o “EoW”). In particolare, un rifiuto sottoposto a recupero cessa di essere tale quando soddisfa criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni: a) la sostanza o l’oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana (art. 184-ter, comma 1). I predetti criteri specifici possono essere previsti mediante regolamenti dell’Unione Europea ovvero, in loro mancanza, mediante decreti del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica adottati ai sensi dell’art. 17, comma 3, della L. 400/1988 (art. 184-ter, comma 2). In mancanza di regolamenti dell’Unione Europea o ministeriali, l’autorizzazione al recupero dei rifiuti può prevedere criteri dettagliati nel rispetto dei quali un rifiuto può cessare la qualifica di rifiuto e diventare una materia prima secondaria; si tratta delle ipotesi note nella pratica come End of Waste “caso per caso”, rispetto alle quali l’autorizzazione è rilasciata dall’Autorità competente (che, nel Veneto, è la Provincia) previo parere obbligatorio e vincolante dell’ARPA territorialmente competente (art. 184-ter, comma 3).</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Raiola &#8211; Est. Zampicinini</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Quarta)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1378 del 2024, proposto da<br />
Sca.Mo.Ter. Recycling S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Leonardo Filippucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Provincia di Vicenza, Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, non costituiti in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">della Determina del Dirigente del Servizio “Rifiuti VIA VAS” dell’Area Tecnica della Provincia di Vicenza n. 1257 del 24.09.2024, comunicata alla ricorrente tramite PEC in data 25.09.2024;</p>
<p style="text-align: justify;">di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 settembre 2025 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">In forza della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Vicenza n. 400 del 14.03.2019 e del Provvedimento Unico comunale n. 40/20 del 03.12.2020, la società ricorrente ha realizzato nel Comune di Grisignano di Zocco (VI), in Via Serenissima, un impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi.</p>
<p style="text-align: justify;">Con istanza presentata in data 24.05.2024, la ricorrente ha chiesto alla Provincia di Vicenza l’autorizzazione a poter qualificare come End of Waste terre recuperate di cui al codice EER 17.05.04: non rispettanti le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) previste per i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale di cui alla Colonna A della Tabella 1 dell’Allegato V al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06; ma rispettanti, invece, le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) previste per i siti ad uso commerciale e industriale di cui alla Colonna B della medesima tabella.</p>
<p style="text-align: justify;">Con nota prot. n. 28454 del 13.06.2024, la Provincia ha avviato il relativo procedimento e ha indetto una conferenza di servizi asincrona.</p>
<p style="text-align: justify;">Con nota prot. n. 69617 del 25.07.2024, ARPAV ha espresso parere negativo richiamando, al riguardo, la nota prot. n. 173490 del 27.10.2023 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il quale, nel rispondere ad un interpello ambientale formulato dalla Provincia di Novara ai sensi dell’art. 3-septies del D.Lgs. 152/06, ha espresso l’opinione secondo cui è possibile la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell’art. 184-ter, comma 3, D.Lgs. 152/06 solo nel caso in cui si rispettino i valori previsti dalla Colonna A.</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla base del parere obbligatorio e vincolante reso da ARPAV, la Provincia, dapprima, con nota prot. n. 36870 del 05.08.2024, ha trasmesso il preavviso di rigetto; quindi, con Determinazione Dirigenziale n. 1257 del 24.09.2024, ha definitivamente rigettato l’istanza di modifica sostanziale.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente ha così proposto ricorso, deducendo i seguenti motivi:</p>
<p style="text-align: justify;">Violazione dell’art. 184-ter, comma 3, del D.Lgs. 152/06 – Eccesso di potere per manifesta illogicità e contraddittorietà;</p>
<p style="text-align: justify;">Violazione dell’art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. 152/06 e del D.M. 28 giugno 2024 n. 127 – Eccesso di potere per manifesta illogicità;</p>
<p style="text-align: justify;">Violazione dell’art. 179 del D.Lgs. 152/06.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica si è costituito in giudizio, opponendosi all’accoglimento del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 18 settembre 2025 ed ivi trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto all’esito di una o più operazioni di recupero (in inglese “End of Waste” o “EoW”). In particolare, un rifiuto sottoposto a recupero cessa di essere tale quando soddisfa criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni: a) la sostanza o l’oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana (art. 184-ter, comma 1).</p>
<p style="text-align: justify;">I predetti criteri specifici possono essere previsti mediante regolamenti dell’Unione Europea ovvero, in loro mancanza, mediante decreti del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica adottati ai sensi dell’art. 17, comma 3, della L. 400/1988 (art. 184-ter, comma 2).</p>
<p style="text-align: justify;">In mancanza di regolamenti dell’Unione Europea o ministeriali, l’autorizzazione al recupero dei rifiuti può prevedere criteri dettagliati nel rispetto dei quali un rifiuto può cessare la qualifica di rifiuto e diventare una materia prima secondaria; si tratta delle ipotesi note nella pratica come End of Waste “caso per caso”, rispetto alle quali l’autorizzazione è rilasciata dall’Autorità competente (che, nel Veneto, è la Provincia) previo parere obbligatorio e vincolante dell’ARPA territorialmente competente (art. 184-ter, comma 3).</p>
<p style="text-align: justify;">La questione di diritto sottesa al presente ricorso riguarda proprio le End of Waste “caso per caso” e consiste nello stabilire se l’autorizzazione al recupero rilasciata ai sensi dell’art. 184-ter, comma 3, D.Lgs. 152/06 (c.d. autorizzazione “caso per caso”) possa contemplare due distinte tipologie di MPS, una che rispetti le CSC della Colonna A (da impiegare in siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e una che rispetti le CSC della Colonna B (da impiegare in siti ad uso commerciale e industriale).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel proprio parere prot. n. 69617 del 25.07.2024, ARPAV sostiene che le terre recuperate, per poter essere qualificate come EoW, devono necessariamente rispettare la Colonna A e, all’uopo, richiama anzitutto la nota del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica prot. n. 173490 del 27.10.2023 di risposta ad un interpello ambientale formulato dalla Provincia di Novara.</p>
<p style="text-align: justify;">Va al riguardo evidenziato che il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, nella richiamata nota, sottolinea «<em>che solo in caso di conformità alla colonna A (siti con destinazione residenziale/verde pubblico) è possibile la cessazione della qualifica di rifiuto poiché, in linea generale, non è possibile considerare come materia prima “una sostanza la cui commercializzazione sia subordinata alla verifica della destinazione d’uso del sito in cui deve essere utilizzata”</em>».</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio, tuttavia, non condivide dette conclusioni per le seguenti ragioni.</p>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo, contrariamente a quanto afferma il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, nessuna norma vieta che le caratteristiche qualitative di una MPS possano essere fissate, nell’ambito dell’autorizzazione di cui all’art. 184-ter, comma 3, D.Lgs. 152/06, in relazione alle caratteristiche del sito in cui la stessa MPS è destinata ad essere impiegata. Al contrario, l’art. 184-ter, comma 1, lett. c), D.Lgs. 152/06 stabilisce che la sostanza derivante dall’operazione di recupero deve soddisfare “<em>i requisiti tecnici per gli scopi specifici</em>“, laddove lo scopo specifico della MPS può certamente variare in relazione al sito in cui la stessa può essere impiegata.</p>
<p style="text-align: justify;">In secondo luogo, il recente D.M. 28 giugno 2024 n. 127, che ha abrogato e sostituito il D.M. n. 152/2022, nel definire i requisiti di qualità degli “<em>aggregati recuperati</em>“, stabilisce concentrazioni limite differenti a seconda degli utilizzi cui sono destinati i singoli lotti di EoW. In particolare, l’Allegato 2 al D.M. 127/2024 prevede nove utilizzi dell’aggregato riciclato, mentre la Tabella 2 dell’Allegato 1 stabilisce concentrazioni limite differenti a seconda dell’utilizzo del singolo lotto di aggregato recuperato; pertanto, anche a livello normativo, il sopravvenuto D.M. 127/2024, cambiando “rotta” rispetto al previgente D.M. 152/2022, prevede concentrazioni limite differenti a seconda della destinazione dell’EoW, confermando dunque la tesi dell’odierna ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">In terzo luogo, la nota ministeriale prot. n. 173490 del 27.10.2023 di risposta all’interpello della Provincia di Novara si pone in insanabile contraddizione con altra precedente nota interpretativa dello stesso Dicastero. Invero, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con nota prot. n. 147877 del 25.11.2022, rispondendo ad un interpello della Città Metropolitana di Milano, ha sostenuto che: le terre da scavo derivanti da operazioni di bonifica e costituenti rifiuti non pericolosi identificati con il codice EER 17.05.04 non rientrano nel campo di applicazione del D.M. 152/2022 e il loro recupero può essere autorizzato “<em>caso per caso” </em>ai sensi dell’art. 184-ter, comma 3, D.Lgs. 152/06; i materiali derivanti dalle operazioni di recupero autorizzate ex art. 184-ter, comma 3, D.Lgs. 152/06 possono essere utilizzati nell’ambito del progetto di bonifica<em> “se conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla Tabella 1 Allegato 5 alla Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. n. 152/2006 in base alla specifica destinazione d’uso prevista dal progetto di bonifica</em>“.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, alla luce di quanto evidenziato, il Collegio, in accoglimento del ricorso, ritiene che l’autorizzazione al recupero rilasciata ai sensi dell’art. 184-ter, comma 3, D.Lgs. 152/06 (c.d. autorizzazione “<em>caso per caso</em>“) possa contemplare due distinte tipologie di MPS, una che rispetti le CSC della Colonna A (da impiegare in siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e una che rispetti le CSC della Colonna B (da impiegare in siti ad uso commerciale e industriale); precisamente, se il sito da bonificare ha una destinazione commerciale/industriale, le terre scavate e sottoposte ad operazioni di recupero possono cessare la loro qualifica di rifiuto e possono essere riutilizzate in situ a condizione che rispettino la Colonna B; se invece il sito da bonificare ha una destinazione residenziale o analoga, le terre scavate e sottoposte ad operazioni di recupero possono cessare la loro qualifica di rifiuto e possono essere riutilizzate in situ a condizione che rispettino la Colonna A.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese, alla luce della novità delle questioni trattate, vanno compensate.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Ida Raiola, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Massimo Zampicinini, Referendario, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Francesco Avino, Referendario</p>
<p style="text-align: justify;">IL SEGRETARIO</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sull&#8217;onere di tempestica impugnazione delle clausole immediatamente escludenti.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullonere-di-tempestica-impugnazione-delle-clausole-immediatamente-escludenti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 09:50:49 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullonere-di-tempestica-impugnazione-delle-clausole-immediatamente-escludenti/">Sull&#8217;onere di tempestica impugnazione delle clausole immediatamente escludenti.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Gara di appalto &#8211; Lex specialis &#8211; Clausola immediatamente escludente &#8211; Onere di tempestiva impugnazione. La clausola di lex specialis che, in maniera chiara ed inequivoca, produce l’effetto di escludere immediatamente dalla gara tutte le imprese che avevano intenzione di subappaltare integralmente una categoria di lavori,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullonere-di-tempestica-impugnazione-delle-clausole-immediatamente-escludenti/">Sull&#8217;onere di tempestica impugnazione delle clausole immediatamente escludenti.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Gara di appalto &#8211; Lex specialis &#8211; Clausola immediatamente escludente &#8211; Onere di tempestiva impugnazione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">La clausola di lex specialis che, in maniera chiara ed inequivoca, produce l’effetto di escludere immediatamente dalla gara tutte le imprese che avevano intenzione di subappaltare integralmente una categoria di lavori, è soggetta all&#8217;onere di tempestiva impugnazione, poiché immediatamente escludente.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. de Francisco &#8211; Est. Pizzi</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</p>
<p style="text-align: center;">Sezione giurisdizionale</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.<br />
sul ricorso numero di registro generale 830 del 2025, proposto dalla Strade 2010 s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Ribaudo e Francesco Carità, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">la Città di Corleone, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall’avvocato Massimo Blandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">del Consorzio Stabile Appaltitalia, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, e della G.N.G. s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi dall’avvocato Giovanni Puntarello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>e con l’intervento di</em></p>
<p style="text-align: center;"><em>ad opponendum</em></p>
<p style="text-align: justify;">
del Consorzio Stabile Appaltitalia, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, e della G.N.G. s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi dall’avvocato Giovanni Puntarello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per la riforma</em></p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 1698/2025, resa tra le parti, pubblicata il 23 luglio 2025, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 1166/2025;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città di Corleone, del Consorzio Stabile Appaltitalia e della G.N.G. s.r.l.;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista la memoria notificata, da valersi anche quale atto di intervento <em>ad opponendum</em>, del Consorzio Stabile Appaltitalia e della G.N.G. s.r.l., depositata il 29 agosto 2025;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore, nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2025, il consigliere Michele Pizzi e uditi per le parti l’avvocato Giuseppe Ribaudo, l’avvocato Massimo Blandi e l’avvocato Giovanni Puntarello;</p>
<p style="text-align: justify;">Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con ricorso in appello notificato il 29 luglio 2025 e depositato in pari data, articolato in tre motivi e contenente altresì domanda cautelare, la società Strade 2010 s.r.l. – partecipante alla procedura aperta, indetta dalla Città di Corleone, per l’affidamento dei lavori di rigenerazione degli ambiti urbani degradati dei “<em>Cammini Religiosi</em>” all’interno del centro storico mediante riqualificazione degli spazi urbani con il recupero dei materiali della tradizione e l’implementazione del verde – ha impugnato la sentenza del T.a.r. per la Sicilia n. 1698 del 2025, che ha dichiarato in parte irricevibile e in parte inammissibile il suo ricorso proposto per: <em>a)</em> l’annullamento: <em>a.1)</em> del provvedimento comunale di esclusione della ricorrente dalla predetta gara; <em>a.2)</em> di tutti i verbali di gara; <em>a.3)</em> del provvedimento comunale prot. n. 20672 del 30 giugno 2025, di conferma dell’esclusione; <em>a.4)</em> della proposta di aggiudicazione dell’appalto <em>de quo</em> in favore del Consorzio Stabile Appaltitalia; <em>a.5)</em> ove occorra, del bando e del disciplinare di gara, nella parte in cui non consentirebbero l’eventuale ricorso al subappalto necessario o qualificante; <em>b)</em> il riconoscimento del diritto della ricorrente all’aggiudicazione della gara in questione; <em>c)</em> la condanna della Città di Corleone al risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente.</p>
<p style="text-align: justify;">2. In particolare il T.a.r., con la gravata sentenza, ha dichiarato il ricorso di primo grado:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>a)</em> in parte irricevibile, avendo la ricorrente tardivamente impugnato la clausola (art. 7 del disciplinare di gara), di natura escludente, che aveva limitato il ricorso al subappalto;</p>
<p style="text-align: justify;"><em>b)</em> in parte inammissibile, laddove è stato chiesto l’annullamento del provvedimento di esclusione, adottato in esecuzione della predetta clausola escludente tardivamente impugnata, anche in ragione del fatto che non era ancora intervenuto il provvedimento di aggiudicazione definitiva nei confronti del controinteressato.</p>
<p style="text-align: justify;">3. La società odierna appellante, con i primi due motivi di gravame, ha impugnato rispettivamente le statuizioni di parziale irricevibilità e di parziale inammissibilità del ricorso di primo grado (con il terzo motivo è stato invece riproposto il motivo di ricorso dedotto in primo grado, in ordine alla lamentata illegittimità del gravato provvedimento di esclusione).</p>
<p style="text-align: justify;">4. In particolare l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado, poiché:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>i)</em> la clausola contenuta nel disciplinare di gara «<em>che limita il subappalto al 30% dell</em><em>’</em><em>importo delle prestazioni oggetto dell</em><em>’</em><em>appalto, e che secondo il primo giudice impedirebbe il ricorso al subappalto qualificante, non si presenta in alcun modo come una clausola chiaramente ed inequivocabilmente escludente</em>», potendosi prestare una «<em>interpretazione ambigua e non univoca</em>», in quanto «<em>la disposizione non afferma è vietata l</em><em>’</em><em>integrale esecuzione delle prestazioni oggetto di ogni singola categoria, ma si riferisce al plurale ed alle prestazioni di tutte le categorie</em>» (pag. 8 dell’appello): di conseguenza, non avendo natura escludente, la predetta clausola non avrebbe dovuto essere oggetto di immediata impugnazione;</p>
<p style="text-align: justify;"><em>ii)</em> per le stesse ragioni il ricorso di primo grado sarebbe stato ammissibile, in quanto proposto avverso il provvedimento di esclusione, immediatamente impugnabile, senza attendere il provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore di altro concorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Nel presente giudizio si sono costituite il Consorzio Stabile Appaltitalia e la G.N.G. s.r.l., con unico atto di costituzione del 25 agosto 2025, chiedendo il rigetto dell’appello.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Si è costituita, altresì, la Città di Corleone, con memoria di costituzione del 29 agosto 2025, chiedendo il rigetto dell’appello.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Il Consorzio Stabile Appaltitalia e la G.N.G. s.r.l., con successiva memoria notificata il 29 agosto 2025 e depositata in pari data, da valere anche quale atto di intervento <em>ad opponendum</em>, hanno chiesto il rigetto dell’appello, eccependone altresì l’improcedibilità per mancata impugnazione della determinazione comunale n. 1035 del 6 agosto 2025, di aggiudicazione definitiva dell’appalto in questione in favore del Consorzio Stabile Appaltitalia («<em>che ha individuato l</em><em>’</em><em>impresa G.N.G. srl come impresa cooptata</em>»).</p>
<p style="text-align: justify;">8. Alla camera di consiglio del 3 settembre 2025 il Collegio ha avvisato le parti circa la possibile pronuncia di sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha trattenuto la causa in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">9. A prescindere dalla ritualità di un atto di intervento <em>ad opponendum</em> promosso da chi era già parte del giudizio di primo grado in qualità di controinteressato (Consorzio Stabile Appaltitalia), ed a prescindere dall’eccezione di improcedibilità dell’appello, il Collegio rileva che i primi due motivi di gravame sono manifestamente infondati e devono quindi essere respinti, con conseguente integrale conferma della sentenza del T.a.r. di parziale irricevibilità e di parziale inammissibilità del ricorso di primo grado, cui consegue l’assorbimento del terzo motivo d’appello.</p>
<p style="text-align: justify;">10. Infatti, a differenza di quanto sostenuto dall’appellante (non in possesso della qualificazione per la categoria di lavori OG10, oggetto quindi di integrale subappalto), si osserva che l’articolo 7 del disciplinare di gara aveva chiaramente posto un doppio limite per l’ammissibilità del subappalto: <em>i)</em> un primo limite del 30%, da calcolare in relazione all’importo complessivo dei lavori, <em>ii)</em> un secondo limite che impediva comunque che si potesse affidare in subappalto “<em>l</em><em>’</em><em>integrale esecuzione delle prestazioni</em>” oggetto delle categorie di lavori.</p>
<p style="text-align: justify;">10.1. Di conseguenza, se anche la categoria dei lavori OG10 rappresenta solo il 9,21% dell’importo totale dei lavori (cfr. pag. 8 del ricorso di primo grado), ciononostante la predetta categoria non avrebbe potuto essere oggetto di integrale subappalto, stante il (secondo) limite sopra indicato (che impedisce appunto il subappalto integrale).</p>
<p style="text-align: justify;">10.2. Il predetto secondo limite, di cui all’art. 7 del disciplinare di gara, era chiaro ed inequivoco e aveva l’effetto di escludere immediatamente dalla gara tutte le imprese che (come appunto l’odierna appellante) avevano intenzione di subappaltare integralmente una categoria di lavori, con conseguente onere di tempestiva impugnazione della clausola immediatamente escludente (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. III, n. 5050 del 2024; C.g.a.r.s., sez. giur., n. 283 del 2024).</p>
<p style="text-align: justify;">10.3. Pertanto correttamente il T.a.r. ha dichiarato il ricorso di primo grado parzialmente irricevibile, nella parte in cui è stata tardivamente impugnata la clausola del bando immediatamente escludente.</p>
<p style="text-align: justify;">10.4. Allo stesso modo, il T.a.r. ha correttamente dichiarato il ricorso di primo grado parzialmente inammissibile, sia nella parte in cui era stato impugnato il provvedimento di esclusione adottato in esecuzione della clausola della <em>lex specialis</em> tardivamente impugnata, sia laddove era stato impugnato un provvedimento endoprocedimentale (la proposta di aggiudicazione).</p>
<p style="text-align: justify;">11. In definitiva l’appello deve essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">12. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello n.r.g. 830/2025, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna l’appellante al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore della Città di Corleone, liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre s.g. e accessori di legge, nonché in favore del Consorzio Stabile Appaltitalia e della GNG s.r.l., complessivamente liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre s.g. e accessori di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Ermanno de Francisco, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Michele Pizzi, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Anna Bottiglieri, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Paola La Ganga, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Antonino Lo Presti, Consigliere</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sulla liquidazione del danno da ritardo.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-liquidazione-del-danno-da-ritardo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 08:37:08 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-liquidazione-del-danno-da-ritardo/">Sulla liquidazione del danno da ritardo.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Danno da ritardo &#8211; Obbligazione di valore &#8211; Liquidazione &#8211; Interessi compensativi &#8211; Indici ISTAT. Nelle obbligazioni di valore la liquidazione del danno da ritardo, nella forma degli interessi compensativi, deve essere effettuata sulla base degli indici ISTAT prendendo come base di calcolo la somma</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-liquidazione-del-danno-da-ritardo/">Sulla liquidazione del danno da ritardo.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Danno da ritardo &#8211; Obbligazione di valore &#8211; Liquidazione &#8211; Interessi compensativi &#8211; Indici ISTAT.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Nelle obbligazioni di valore la liquidazione del danno da ritardo, nella forma degli interessi compensativi, deve essere effettuata sulla base degli indici ISTAT prendendo come base di calcolo la somma devalutata al momento dell’illecito e opportunamente rivalutata anno per anno sino alla data della decisione, e sulle somme così ottenute vanno calcolati anno per anno gli interessi al tasso legale.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. De Nictolis &#8211; Est. Zafarana</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1610 del 2025, proposto da<br />
Gestione Liquidatoria ex U.S.L. n. 48 di Cava De’ Tirreni, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore,</em> rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro Galietta, Claudia Vuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Di Nunno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">– Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Imparato, con domicilio eletto presso la sede dell’Ufficio di Rappresentanza della Regione Campania in Roma, nella via Poli n.29;<br />
– Ministero della Salute, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per la riforma</em></p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Terza) n. 127/2025, resa tra le parti;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS-, della Regione Campania e del Ministero della Salute;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 il Cons. Sebastiano Zafarana e viste le conclusioni delle parti come in atti;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1.1. Il signor -OMISSIS- ha proposto ricorso dinnanzi al TAR Salerno per l’ottemperanza alla sentenza n.372/2022 emessa dal Tribunale Civile di Salerno, recante la condanna della Gestione Liquidatoria ex ASL 48 <em>“… al risarcimento dei danni in favore di -OMISSIS- che si liquidano come in parte motiva nella somma complessiva di </em><em>€ </em><em>271.653,50 risultante al momento del sinistro (-OMISSIS- 1984). Su tale somma vanno poi calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, sulla somma rivalutata anno per anno, dalla data del fatto ad oggi” ponendo altresì “le spese di C.T.U. a carico della parte convenuta soccombente – Gestione Liquidatoria ex USL 48”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">1.2. La Gestione Liquidatoria si è costituita nel giudizio di primo grado dando atto che successivamente all’instaurazione del giudizio – con decreto -OMISSIS- 2023 adottato dal Commissario liquidatore dell’ex U.S.L. 48 – sarebbe stata integralmente soddisfatta la pretesa azionata.</p>
<p style="text-align: justify;">In base ai propri calcoli – compensando quanto dovuto in base alla sentenza e quanto elargito a titolo di rendita vitalizia, nonché di quanto elargirà a tale titolo fino all’anno 2050 – riteneva di nulla dovere al -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">1.3. Il ricorrente (con memoria notificata) contestava la correttezza dei calcoli eseguiti dalla Gestione Liquidatoria in asserita conformità con il contenuto della sentenza ottemperanda, e ritenendo non pienamente satisfattivo il detto decreto -OMISSIS- 2023 adottato dal Commissario liquidatore dell’ex U.S.L. n. 48, ha insistito nella richiesta d’ottemperanza dell’azionata sentenza, con declaratoria di nullità in parte qua del gravato decreto.</p>
<p style="text-align: justify;">1.4. Il Tar ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Campania che costituitasi in giudizio ha chiesto pronunciarsi la cessazione della materia del contendere poiché la Gestione Liquidatoria resistente avrebbe dato piena esecuzione al dictum giudiziale, alla stregua dei conteggi di cui al citato decreto.</p>
<p style="text-align: justify;">1.5. Il Tar Salerno, ha pertanto disposto una prima Verificazione incaricando il Direttore (o un suo delegato) della Ragioneria Territoriale dello Stato della Regione Campania (R.T.S. di Salerno), quale organo locale del M.E.F. Successivamente, sull’opposizione della Gestione Liquidatoria che ha contestato l’attività del verificatore e censurato la mancata instaurazione del contraddittorio tra le parti, il Tar ha disposto la rinnovazione della verificazione all’esito della quale il verificatore ha concluso nel senso che residuerebbe in favore del ricorrente ancora un credito di € 135.884,71, fermi restando gli interessi legali, da corrispondere in aggiunta fino al soddisfo.</p>
<p style="text-align: justify;">1.7. Infine con sentenza n.127 del 17 gennaio 2025 il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza proposto dal signor -OMISSIS- recependo la conclusione raggiunta dall’organismo di verificazione <em>“</em><em>nel senso che l</em><em>’</em><em>Amministrazione soccombente deve corrispondere al Sig. -OMISSIS- la residua somma quantificata in </em><em>€ </em><em>135.884,71, fermo restando il calcolo degli interessi legali fino al soddisfo”</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. Con atto notificato il 24 febbraio 2025 e depositato il giorno successivo, la Gestione Liquidatoria ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, articolando un unico motivo di gravame così rubricato:</p>
<p style="text-align: justify;">I)<em> Violazione del giudicato di cui alla sentenza n. 372/2022 del 31/01/2022 – Travisamento dei fatti – Illogicità manifesta – Contraddittorietà – Violazione art. 112 c.p.c. – Omessa motivazione sulle eccezioni di parte resistente in primo grado – Motivazione apparente – Errores in iudicando.</em></p>
<p style="text-align: justify;">In sostanza l’appellante ritiene la sentenza viziata per avere il giudice di prime cure acriticamente recepito gli erronei risultati della verificazione; sostiene al riguardo di avere integralmente e correttamente ottemperato alla sentenza del G.O. e di nulla più dovere pagare, con la conseguenza che il Tar avrebbe dovuto respingere il ricorso di primo grado.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2. Si è costituito in appello il signor -OMISSIS-, preliminarmente eccependo l’inammissibilità del ricorso in appello per difetto dello <em>ius postulandi</em> atteso che la procura versata sarebbe affetta da nullità.</p>
<p style="text-align: justify;">2.3. Si è costituita in giudizio la Regione Campania con atto di mero stile, con il quale ha genericamente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva ed ha comunque insistito per l’accoglimento dell’appello proposto dalla Gestione Liquidatoria.</p>
<p style="text-align: justify;">2.4. Anche il Ministero della Salute si è costituito con atto di mera forma.</p>
<p style="text-align: justify;">2.5. Con ordinanza n. 995 del 14 marzo 2025 questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla Gestione Liquidatoria sospendendo l’efficacia della sentenza appellata.</p>
<p style="text-align: justify;">2.5. In vista dell’udienza camerale di trattazione, hanno depositato memorie sia l’appellante Gestione Liquidatoria, sia il signor -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">2.6. All’udienza camerale del 3 luglio 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità dell’appello proposta dal signor -OMISSIS- per asserito difetto dello <em>ius postulandi, </em>sul rilievo che la procura versata in atti è così concepita: <em>“</em><em>Io sottoscritto ing. Gennaro Sosto, nella qualità di Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore dell</em><em>’</em><em>Azienda Sanitaria Locale Salerno, nomino l</em><em>’</em><em>avv. Gennaro Galietta e l</em><em>’</em><em>avv. Claudia Vuolo quali difensori e procuratori speciali dell</em><em>’</em><em>ASL Salerno … “</em></p>
<p style="text-align: justify;">Sostiene l’appellato che a nulla rileverebbe la circostanza che l’art. 1 della L.R. Campania 02/09/1996, n. 22 (BURC n. 55 del 9 settembre 1996) dispone: <em>“</em><em>Ai direttori generali delle A.S.L. vengono affidate – ai sensi dell’articolo 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 – le funzioni di legale rappresentante delle gestioni liquidatorie delle soppresse U.S.L. ricomprese nell’ambito territoriale delle rispettive Aziende”; </em>e ciò perché nella procura l’ing. Sosto dichiara espressamente di agire nella qualità di legale rappresentante della ASL Salerno (e non di Commissario Liquidatore della Gestione Liquidatoria ex U.S.L. N. 48 di Cava De’ Tirreni), ed in tale veste nomina appunto i difensori della ASL Salerno.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1. L’eccezione è infondata.</p>
<p style="text-align: justify;">In tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l’onere di dimostrare tale sua qualità, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale (nel caso in esame una norma di legge regionale) e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in esame non è contestato dall’appellato, né contestabile, che in virtù della citata norma di legge regionale il Direttore della ASL Salerno sia anche il legale rappresentante della Gestione Liquidatoria della ex U.S.L. N. 48 di Cava Dé Tirreni; il che riduce l’eccezione a un rilievo di mero carattere formale sulla corretta spendita della qualità del conferente la procura, non essendo invece contestata la sussistenza in concreto del potere di rappresentanza processuale della Gestione Liquidatoria in capo all’ing. Gennaro Sosto.</p>
<p style="text-align: justify;">Rileva al riguardo il Collegio, che nella procura è espressamente specificato che essa viene conferita per proporre appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Campania Sez Staccata di Salerno n.127/2025 del 17/01/2025 contro -OMISSIS-; sicché lo specifico riferimento alla sentenza da appellare resa a definizione di un giudizio in cui era appunto parte la Gestione Liquidatoria (e non la ASL Salerno), unitamente al disposto di cui all’art.1 della L.R. n.22/1996, rende inequivocabile, indipendentemente dalla imprecisa spendita della qualità del conferente, l’identità del medesimo e la veste da questi ricoperta per conferire il mandato e proporre il mezzo di gravame.</p>
<p style="text-align: justify;">L’eccezione deve pertanto essere respinta.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Può passarsi all’esame del merito dell’appello.</p>
<p style="text-align: justify;">4.1. La sentenza n.372/2022 del 31/01/2022 del Tribunale Civile di Salerno, oggetto di ottemperanza, ha testualmente statuito che: <em>“</em><em>va riconosciuto in favore di -OMISSIS- a titolo di danno non patrimoniale l</em><em>’</em><em>importo pari ad </em><em>€</em><em>.271.653,50. Nella liquidazione del danno derivante da responsabilità contrattuale, in caso di ritardo nell</em><em>’</em><em>adempimento deve tenersi conto, però, anche del nocumento finanziario (c.d. </em><em>“</em><em>lucro cessante</em><em>”) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario; tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati n</em><em>é </em><em>sulla somma originaria, n</em><em>é </em><em>sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr. Cass. Civ., n. 2796/2000). Deve, quindi, essere operata, sulla base degli indici I.S.T.A.T., una devalutazione dell</em><em>’</em><em>importo al momento dell</em><em>’</em><em>illecito, per poi rivalutarlo anno per anno, sulla base dei medesimi indici fino all</em><em>’</em><em>attualità, e, sulle somme così ottenute, calcolare, anno per anno, gli interessi al tasso legale”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">La questione controversa afferisce, appunto, all’importo da utilizzare quale base di calcolo per il conteggio degli interessi.</p>
<p style="text-align: justify;">Il TAR (aderendo alle conclusioni del verificatore) ha preso come dato di partenza per il calcolo degli interessi la somma individuata dalla sentenza, ossia € 271.653,50; prima il Verificatore l’ha devalutata all’-OMISSIS- del 1984 (pervenendo così all’importo di € 95.720,05,) e poi l’ha rivalutata al gennaio 2022, nuovamente approdando all’importo iniziale di € 271.653,50. Quest’ultimo importo è quello da cui è partito per calcolare gli interessi maturati anno per anno a far data dal 1984. In sostanza il Verificatore ed il Tar Campania hanno calcolato gli interessi a partire dal 1994 sulla sorte di € 271.653,50, che è quanto è stato riconosciuto nella sentenza del tribunale civile quale valore del risarcimento al momento della liquidazione.</p>
<p style="text-align: justify;">La tesi dell’appellante Gestione Liquidatoria è invece che <em>“</em><em>La base di calcolo avrebbe dovuto essere piuttosto </em><em>€ </em><em>95.720,05, che, in base a quanto stabilito dallo stesso Organismo di verificazione (cfr. all. n. 3), è il valore del risarcimento liquidato devalutato sino all</em><em>’</em><em>-OMISSIS- 1984”</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">5. L’appello è fondato</p>
<p style="text-align: justify;">In base alla pressoché pacifica giurisprudenza della Cassazione civile, nelle obbligazioni di valore la liquidazione del danno da ritardo, nella forma degli interessi compensativi, deve essere effettuata sulla base degli indici ISTAT prendendo come base di calcolo la somma devalutata al momento dell’illecito e opportunamente rivalutata anno per anno sino alla data della decisione, e sulle somme così ottenute vanno calcolati anno per anno gli interessi al tasso legale.</p>
<p style="text-align: justify;">Come già rilevato in sede di appello cautelare, nel caso di specie l’organo di verificazione ha dapprima operato una devalutazione della somma di € 271.653,50 (pari ad € 95.720,05 ad -OMISSIS- 1984) per poi rivalutarla al gennaio 2022, sicché in definitiva ha assunto come base di calcolo la stessa somma liquidata da ultimo nella sentenza di € 271.653,50, che però corrisponde alla somma rapportata all’attualità e non già al momento della commissione dell’illecito (-OMISSIS- del 1984) e su di essa ha operato il calcolo degli interessi.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale metodo di computo non appare condivisibile poiché rivalutazione e maturazione degli interessi devono procedere di pari passo nelle obbligazioni di valore sino alla trasformazione in obbligazione di valuta che avviene nel momento della effettiva liquidazione.</p>
<p style="text-align: justify;">A nulla, poi, rileva quanto argomentato dall’appellato, secondo il quale nel dispositivo della sentenza non è replicato il riferimento – contenuto invece nella parte motiva – alla procedura di devalutazione dell’importo originario di € 271.653,50 quantificato come risarcimento del danno; dal che se ne dovrebbe inferire che il Tribunale Civile di Salerno abbia voluto individuare proprio detto importo quale base su cui calcolare gli interessi legali.</p>
<p style="text-align: justify;">In disparte il rilievo che nel caso in esame non è denunciato, né è altrimenti configurabile, alcun “contrasto” tra motivazione e dispositivo, è principio pacifico in giurisprudenza che <em>“</em><em>Poich</em><em>é </em><em>il dispositivo ha la funzione di esprimere in forma riassuntiva la decisione, il contrasto tra motivazione e dispositivo non può che essere sciolto nel senso della prevalenza sul dispositivo della motivazione”; </em>orbene<em>,</em> nel caso in esame il Tribunale di Salerno ha diffusamente spiegato in motivazione il procedimento della devalutazione adottandolo espressamente come criterio di calcolo degli interessi.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue, in definitiva, che le doglianze proposte dalla parte appellante si rivelano fondate, avendo l’Amministrazione, con il decreto -OMISSIS- 2023 adottato dal Commissario liquidatore dell’ex U.S.L. in corso di causa, effettivamente soddisfatto la pretesa azionata nei termini stabiliti in sentenza.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Vanno poi esaminati i motivi presentati in primo grado dall’appellato Signor -OMISSIS- e non esaminati dal giudice di prime cure.</p>
<p style="text-align: justify;">Preliminarmente va rilevato che i suddetti motivi sono ammissibili in quanto “<em>Ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., la riproposizione in appello dei motivi di censura non esaminati dal giudice di primo grado, o dallo stesso dichiarati assorbiti, non richiede che la parte vittoriosa in primo grado proponga appello incidentale, poich</em><em>é </em><em>tale riproposizione può avvenire anche con semplice memoria non notificata, purch</em><em>é </em><em>depositata a pena di decadenza entro il termine per la costituzione in giudizio</em> (Consiglio di Stato sez. II, 11/10/2021, n.6786).</p>
<p style="text-align: justify;">A nulla dunque rileva – come erroneamente eccepito dalla Gestione Liquidatoria – che la sentenza sia stata notificata dal -OMISSIS- il 24/01/2025, rilevando invece quale termine di decadenza quello della costituzione in giudizio (11/03/2025) che è avvenuta nei termini di legge, ancorché dimidiati.</p>
<p style="text-align: justify;">6.1. In sintesi il signor -OMISSIS- muove dalla sentenza ottemperanda nella parte in cui aveva testualmente statuito:</p>
<p style="text-align: justify;">“2) Accoglie la domanda attorea e, per l’effetto, condanna la Gestione Liquidatoria ex ASL 48 al risarcimento dei danni in favore di -OMISSIS- che si liquidano come in parte motiva nella somma complessiva di € 271.653,50 risultante al momento del sinistro (-OMISSIS- 1984). Su tale somma vanno poi calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, sulla somma rivalutata anno per anno, dalla data del fatto ad oggi. Sul totale così ottenuto decorrono gli interessi legali dalla data odierna fino all’effettivo pagamento. <em>A tale somma andrà poi detratto quanto da -OMISSIS- percepito a titolo di indennizzo ai sensi della Legge n. 210/1992 (pari ad </em><em>€ </em><em>102.569,14) e quanto questi percepirà a titolo di rendita ai sensi della Legge n. 210/1992 per l</em><em>’</em><em>infermità riconosciutagli da emotrasfusioni nella sesta categoria della tabella A allegata al D.P.R. n. 834/1981.”</em></p>
<p style="text-align: justify;">Sostiene che la sentenza civile non avrebbe fatto alcun richiamo alle indennità che percepirà in futuro il ricorrente, né il Ministero avrebbe fornito alcuna prova in ordine all’ammontare dell’indennità futura; inoltre sul punto si sarebbe ormai formato il giudicato, non essendo stata appellata la sentenza oggetto di ottemperanza, che, come noto, copre il dedotto ed il deducibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne conseguirebbe che sulla base degli atti di causa l’unico importo determinato nel suo esatto ammontare è solo ed esclusivamente l’importo di € 102.569,14, quale indennità concretamente già erogata a titolo di indennità. Il criterio dell’aspettativa di vita del ricorrente per determinare l’ammontare della rendita futura, invece, costituirebbe un fuor d’opera che non troverebbe alcun fondamento nella sentenza oggetto di ottemperanza.</p>
<p style="text-align: justify;">6.2. Il motivo è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza ottemperanda è chiara nello stabilire che dalla somma liquidata secondo i sopra citati criteri deve essere detratto:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>– </em><em>“</em><em>quanto da -OMISSIS- percepito a titolo di indennizzo ai sensi della Legge n. 210/1992 (pari ad </em><em>€ </em><em>102.569,14)”</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>– </em><em>“</em><em>e quanto questi percepirà a titolo di rendita ai sensi della Legge n. 210/1992 per l</em><em>’</em><em>infermità riconosciutagli da emotrasfusioni nella sesta categoria della tabella A allegata al D.P.R. n. 834/1981.”</em></p>
<p style="text-align: justify;">Dunque, contrariamente a quanto dedotto dall’appellato, in sentenza è chiaramente statuito che la detrazione dal risarcimento contempla anche quanto egli percepirà in futuro a titolo di rendita ai sensi della Legge n. 210/1992; va poi osservato, che ancorché non determinato in sentenza l’esatto ammontare della rendita futura, questa è determinabile in base ai riferimenti normativi citati, tenuto conto che le rendite vitalizie non possono che essere calcolate sulle aspettative di vita del percipiente costituendo la morte un evento futuro certo nell’an ma incerto nel quando.</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo il Ministero della Salute con comunicazione del 30/05/2023 munita di attestazione ex art 2700 c.c. ha trasmesso un prospetto riferito alla sesta categoria della tabella A allegata al d.P.R. n.384/1981 nonché all’aspettativa di vita dell’appellante, che determina una rendita complessiva pari ad euro 355.278,22 per il periodo compreso tra il 2023 e il 2050, significando peraltro che <em>“</em><em>la stima è limitata ad un periodo di riferimento persino inferiore all</em><em>’</em><em>aspettativa di vita dell</em><em>’</em><em>interessato ma comunque sufficiente ad assorbire integralmente l</em><em>’</em><em>importo risarcitorio liquidato in sentenza …”</em></p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro l’appellante non deduce alcuna specifica censura né sull’importo determinato dal Ministero, né sul criterio di calcolo da esso utilizzato per determinare la rendita futura, non offrendo al riguardo alcun criterio alternativo a quello adottato dal Ministero.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue pertanto che il decreto -OMISSIS-2023 del Commissario Liquidatore della ex U.S.L. n. 48 di Cava de’ Tirreni, nel recepire le indicazioni del Ministero, ha operato pedissequamente la detrazione prevista in sentenza, così adempiendo esattamente alla condanna di cui al titolo esecutivo posto in esecuzione.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Conclusivamente, per tutti i surriferiti motivi, l’appello è fondato e va accolto, e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, il ricorso di primo grado va dichiarato improcedibile per cessata materia del contendere.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di appello, mentre resta ferma la condanna alle spese disposta in primo grado, atteso che l’ottemperanza è avvenuta da parte dell’Amministrazione solo nel corso del giudizio di primo grado, in particola con liquidazione disposta il 14.6.2023, dopo la notifica e il deposito del ricorso di primo grado (rispettivamente il 6 e il 7 giugno 2023).</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto dichiara improcedibile il ricorso di primo grado.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellata.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Rosanna De Nictolis, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Stefania Santoleri, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Antonio Massimo Marra, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Luca Di Raimondo, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-liquidazione-del-danno-da-ritardo/">Sulla liquidazione del danno da ritardo.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sull&#8217;acquisizione sanante.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullacquisizione-sanante/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 08:20:15 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullacquisizione-sanante/">Sull&#8217;acquisizione sanante.</a></p>
<p>Espropriazione per p.u. &#8211; Acquisizione sanante &#8211; Art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 &#8211; Natura &#8211; Oggetto. Il procedimento che conduce all’emanazione del provvedimento contemplato dall’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 è un procedimento amministrativo espropriativo, soggetto ad obbligo di motivazione, e il provvedimento emanato, al termine della procedura, ha tutte le</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullacquisizione-sanante/">Sull&#8217;acquisizione sanante.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullacquisizione-sanante/">Sull&#8217;acquisizione sanante.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Espropriazione per p.u. &#8211; Acquisizione sanante &#8211; Art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 &#8211; Natura &#8211; Oggetto.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Il procedimento che conduce all’emanazione del provvedimento contemplato dall’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 è un procedimento amministrativo espropriativo, soggetto ad obbligo di motivazione, e il provvedimento emanato, al termine della procedura, ha tutte le caratteristiche, a fronte della privazione o compressione del diritto dominicale dell’espropriato, di un provvedimento espropriativo cui si accompagna un diritto dell’espropriato di natura indennitaria, cosicché l’impugnazione del decreto di c.d. acquisizione sanante, al pari di quella del decreto di esproprio, laddove si contesti non la legittimità dell’atto (devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo), ma esclusivamente l’ammontare dell’indennità, è devoluta al giudice ordinario, ai sensi degli artt. 53, comma 2, d.P.R. n. 327/2001 e 133, comma 1, lett. g), ult. periodo, cod. proc. amm., la Corte d’Appello in unico grado, ed è soggetta sempre al rito previsto e disciplinato dall’art. 54 d.P.R. n. 327/2001 e dall’art. 29, comma 3, d.lgs. n. 150/2011; ne consegue che il rimedio azionabile contro la quantificazione della indennità, che si accompagna al provvedimento di acquisizione sanante, costituisce un rimedio volto a contestare la determinazione dell’indennità operata dall’amministrazione che quindi è soggetto al termine breve di decadenza di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Carbone &#8211; Est. Gambato Spisani</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 9338 del 2023, proposto da Mirko Benassai, rappresentato e difeso dall’avvocato Michela Pasqualetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Vinci, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall’avvocato Fausto Falorni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Grez &amp; Associati in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per la riforma</em></p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (Sezione Prima) n. 385/2023.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Vinci;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 il consigliere Paolo Marotta e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Viste le conclusioni delle parti.</p>
<p style="text-align: justify;">1. Il signor Benassai Mirko ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il T.a.r. Toscana, Sez. I, ha accolto in parte il ricorso di primo grado proposto dal signor Benassai, nei termini di seguito indicati:</p>
<p style="text-align: justify;">“<em>a) dispone che l’Amministrazione comunale di Vinci si pronunci sull’eventuale acquisizione del bene ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>b) per l’ipotesi in cui non sia disposta l’acquisizione del bene da parte dell’Amministrazione comunale di Vinci nel termine sopra indicato, accoglie la domanda restitutoria del ricorrente, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>c) condanna l’Amministrazione comunale di Vinci alla corresponsione al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, della somma meglio specificata nella parte motiva della sentenza, oltre agli interessi legali dal deposito della sentenza fino alla data di effettiva corresponsione della somma.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Compensa le spese di giudizio tra le parti</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Occorre premettere quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. Il signor Benassai è proprietario di un edificio a destinazione residenziale e commerciale, sito nel territorio del Comune di Vinci, località Sovigliana, via Leonardo da Vinci, distinto ai numeri civici 39 e 47 e catastalmente identificato dalle particelle 717, 718, 320 e 464 del foglio 52.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Comune di Vinci approvava, con deliberazione della Giunta comunale del 28 settembre 2011 n. 158, il progetto definitivo di “<em>Sistemazione asse attrezzato viale Togliatti – via L. Da Vinci</em>” e, con determinazione del responsabile del servizio del 4 maggio 2012 n. 152, il progetto esecutivo della predetta opera, che interessava una parte della particella 718 di proprietà dell’appellante (per una superficie di mq. 86,01).</p>
<p style="text-align: justify;">Con atto di data imprecisata, il signor Benassai si impegnava a cedere all’amministrazione comunale l’area occupata, ma il relativo atto di cessione non veniva mai perfezionato, così come non veniva mai adottato dal Comune di Vinci il decreto di esproprio.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2. Con sentenza 18 maggio 2017 n. 1769, il Tribunale di Firenze, Sez. II civile, adito inizialmente dal signor Benassai, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione con riferimento alle varie domande proposte in tale sede, concludendo per la giurisdizione del giudice tributario (con riferimento alla domanda attorea di restituzione degli importi versati a titolo di TOSAP dal 2002 al 2013) e per quella del giudice amministrativo, con riguardo alle altre domande formulate dal ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">La causa veniva parzialmente riassunta davanti al giudice tributario (che respingeva la domanda, con sentenza 19 dicembre 2018 n. 785 della Commissione tributaria provinciale di Firenze, Sez. III).</p>
<p style="text-align: justify;">2.3. Con il ricorso in riassunzione presentato davanti al T.a.r. Toscana, il signor Benassai chiedeva la declaratoria di inesistenza della proposta di cessione dell’area in questione (sopra richiamata), la restituzione dell’area occupata dal Comune di Vinci e il risarcimento dei danni asseritamente subiti, a vario titolo, per effetto della occupazione dell’area (consistenti nella riduzione dell’ampiezza di due passi carrai in precedenza esistenti su via Leonardo da Vinci, nel ristagno di acqua piovana e nell’allagamento dell’area).</p>
<p style="text-align: justify;">In esito alla verificazione tecnica disposta nel corso del giudizio, il T.a.r. Toscana:</p>
<p style="text-align: justify;">– ha confermato la giurisdizione del giudice amministrativo;</p>
<p style="text-align: justify;">– ha respinto le domande risarcitorie proposte dal signor Benassai, per il restringimento dei passi carrabili e per i ristagni dell’acqua piovana e per gli allagamenti;</p>
<p style="text-align: justify;">– ha respinto le domande proposte, anche in via riconvenzionale, dal Comune di Vinci;</p>
<p style="text-align: justify;">– ha ritenuto fondate le domande del signor Benassai relative alla restituzione del terreno e al risarcimento del danno, per la relativa occupazione, a partire dal 21 ottobre 2008 (accogliendo l’eccezione di prescrizione quinquennale del credito risarcitorio svolta dal Comune).</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, il giudice di primo grado, in accoglimento parziale del ricorso introduttivo del giudizio, ha disposto quanto segue:</p>
<p style="text-align: justify;">a) ha ordinato al Comune di Vinci di pronunciarsi sull’eventuale acquisizione sanante del bene occupati, ai sensi dell’art. 42 – bis del d.P.R. 327/2001, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza;</p>
<p style="text-align: justify;">b) per l’ipotesi di mancata acquisizione sanante del bene occupato nel termine assegnato, ha accolto la domanda restitutoria del ricorrente, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">3. L’odierno appellante ha contestato la sentenza di primo grado sotto diversi profili.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1. Con il primo motivo, l’appellante deduce errori di calcolo in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado, (errori) che avrebbero inciso sul valore dell’area occupata dal Comune. In particolare:</p>
<p style="text-align: justify;">– il calcolo della superficie occupata sarebbe errato, poiché non terrebbe conto dei metri quadrati rimasti nella titolarità dell’appellante;</p>
<p style="text-align: justify;">– il valore dell’area sarebbe stato computato in maniera erronea;</p>
<p style="text-align: justify;">– alcune porzioni di terreno, tra cui la pista ciclopedonale e l’attraversamento pedonale, non avrebbero hanno ricevuto un’adeguata valutazione economica.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, secondo l’appellante, vi sarebbe un vizio di omessa pronuncia su vari aspetti, tra cui il valore residuo degli spazi utilizzati per scopi pubblici; in particolare, l’appellante ha evidenziato che il valore dell’area potrebbe essere significativamente superiore, se si considerasse la possibilità di ricavare più posti auto, con effetti anche sul valore degli immobili circostanti.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, l’appellante ha chiesto l’espletamento di nuovi approfondimenti istruttori per determinare correttamente il valore dell’area e i relativi risarcimenti.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2. Con il secondo motivo, l’appellante deduce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Evidenzia che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito che, se la pubblica amministrazione acquisisce illegittimamente la proprietà di un’area, l’area occupata deve essere restituita al privato e che, in caso di rinuncia, ai fini del perfezionamento dell’effetto traslativo, il proprietario deve ricevere il valore di mercato dei beni occupati e il risarcimento dei danni subiti.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice di primo grado avrebbe riconosciuto al Comune una facoltà di acquisizione che (a giudizio dell’appellante) non può essere esercitata a seguito dell’esperimento di un’azione di <em>rei vindicatio.</em></p>
<p style="text-align: justify;">In altri termini, secondo l’appellante, una volta esercitata la <em>rei vindicatio</em>, l’amministrazione non può più esercitare l’eccezionale facoltà prevista dall’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, nella sentenza sarebbero stato calcolato in maniera errata il valore dell’area, basandosi su un conteggio non corretto dei posti auto e determinando, in violazione dei principi CEDU, un’indennità inferiore rispetto a quella spettante.</p>
<p style="text-align: justify;">3.3. L’appellante contesta, infine, la compensazione delle spese di lite, disposta dal giudice di primo grado.</p>
<p style="text-align: justify;">3.4. In sintesi, l’appellante chiede, in riforma della sentenza impugnata, la restituzione dell’area occupata (per 86,01 mq), la condanna del Comune al pagamento dei danni, con interessi e rivalutazione monetaria e l’annullamento degli atti comunali emessi in esecuzione della sentenza.</p>
<p style="text-align: justify;">In via istruttoria, chiede l’ammissione di nuovi mezzi di prova.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Si è costituito in giudizio il Comune di Vinci, riproponendo le eccezioni di rito, sollevate nel giudizio di primo grado.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Con memoria depositata in data 30 aprile 2025, il Comune di Vinci ha eccepito l’improcedibilità dell’atto di appello, evidenziando che il Comune di Vinci ha dato esecuzione alla sentenza del T.a.r. Toscana, emanando il provvedimento di acquisizione sanante, ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, e liquidando al sig. Benassai la somma di € 5.482,84, a titolo di indennizzo, e la somma di € 691,16, a titolo di risarcimento del danno.</p>
<p style="text-align: justify;">Con determinazione n. 144 del 12 giugno 2023, il responsabile del Settore 3 – Uso e assetto del territorio del Comune di Vinci, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 38/2023, ha disposto l’acquisizione al patrimonio immobiliare del Comune dell’area censita al foglio n. 52, particella n. 1914, provvedendo alla liquidazione delle somme spettanti all’appellante (a titolo di indennizzo, per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, nonché per il risarcimento del danno da occupazione illegittima; è stata depositata anche la nota di trascrizione del predetto titolo).</p>
<p style="text-align: justify;">I relativi atti non sono stati contestati dal signor Benassai.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Comune di Vinci ha eccepito anche l’inammissibilità dell’atto di appello, per violazione dei principi di sinteticità, di chiarezza e di specificità, di cui agli artt. 3 e 101, comma 1, c.p.a., evidenziando che il ricorso in appello è connotato da intricate reiterazioni delle medesime argomentazioni, esposte in maniera confusa, diffusa e non specifica. In particolare, non sono indicati i capi della sentenza impugnati e le “specifiche censure” ad essi rivolte.</p>
<p style="text-align: justify;">6. All’udienza pubblica del 5 giugno 2025, il difensore dell’appellante ha eccepito l’inammissibilità della memoria del Comune di Vinci (per deposito tardivo); quindi, su richiesta dei difensori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Il ricorso in appello è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">8. In via preliminare, deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità (<em>rectius</em>, irricevibilità) dell’ultima memoria depositata dal Comune di Vinci (eccezione sollevata dalla difesa dell’appellante all’odierna udienza pubblica); la predetta memoria è stata depositata in giudizio dal Comune di Vinci in data 30 aprile 2025; risulta dunque rispettato il termine di 30 giorni liberi prima dell’udienza, fissato dal legislatore per il deposito delle memorie (art. 73, comma 1, c.p.a.); anche il deposito di documenti effettuato dal Comune di Vinci in data 4 aprile 2025 risulta rispettoso del termine di 40 giorni liberi prima dell’udienza pubblica.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Sempre in via preliminare, rispetto all’oggetto del presente giudizio (così come delimitato dal ricorso introduttivo del giudizio) sono inammissibili le deduzioni di parte appellante in tema di giurisdizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Non avendo proposto appello avverso la sentenza n. 1769/2017 del Tribunale di Firenze (che ha declinato la giurisdizione del giudice ordinario, in favore di quella del giudice amministrativo) e avendo riassunto la causa davanti al giudice amministrativo, l’appellante non può più contestare la giurisdizione del giudice amministrativo rispetto alle domande formulate nell’atto introduttivo del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">10. In accoglimento della eccezione sollevata dal Comune di Vinci, il ricorso in appello deve essere dichiarato inammissibile, in quanto l’appellante non formula censure specifiche in ordine alla sentenza impugnata, ma deduce (peraltro, in forma poco chiara) errori di calcolo sul valore dell’area occupata <em>sine titulo</em>, che avrebbero dovuto essere fatti valere nei confronti dell’atto di acquisizione sanante, adottato dal Comune di Vinci ai sensi dell’art. 42 –bis del d.P.R. n. 327/2001.</p>
<p style="text-align: justify;">A tale riguardo, il ricorso in appello si rivela improcedibile, per difetto di interesse, non essendo stato impugnato l’atto di acquisizione sanante.</p>
<p style="text-align: justify;">Occorre premettere che, per pacifica giurisprudenza, il procedimento che conduce all’emanazione del provvedimento contemplato dall’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 è un procedimento amministrativo espropriativo, soggetto ad obbligo di motivazione, e il provvedimento emanato, al termine della procedura, ha tutte le caratteristiche, a fronte della privazione o compressione del diritto dominicale dell’espropriato, di un provvedimento espropriativo cui si accompagna un diritto dell’espropriato di natura indennitaria, cosicché l’impugnazione del decreto di c.d. acquisizione sanante, al pari di quella del decreto di esproprio, laddove si contesti non la legittimità dell’atto (devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo), ma esclusivamente l’ammontare dell’indennità, è devoluta al giudice ordinario, ai sensi degli artt. 53, comma 2, d.P.R. n. 327/2001 e 133, comma 1, lett. g), ult. periodo, cod. proc. amm., la Corte d’Appello in unico grado, ed è soggetta sempre al rito previsto e disciplinato dall’art. 54 d.P.R. n. 327/2001 e dall’art. 29, comma 3, d.lgs. n. 150/2011; ne consegue che il rimedio azionabile contro la quantificazione della indennità, che si accompagna al provvedimento di acquisizione sanante, costituisce un rimedio volto a contestare la determinazione dell’indennità operata dall’amministrazione che quindi è soggetto al termine breve di decadenza di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento (cfr. Cassazione civile, Sez. I, 30 maggio 2023 n. 15188).</p>
<p style="text-align: justify;">L’appellante formula deduzioni in merito a presunti errori di calcolo nella individuazione dell’area e nella quantificazione delle indennità determinate nel decreto di acquisizione sanante, ai sensi dell’art. 42 – bis d.P.R. n. 327/2001, che non attengono alle statuizioni della sentenza impugnata e che il signor Benassai avrebbe dovuto far valere davanti al giudice ordinario (in base al criterio di riparto della giurisdizione sopra richiamato).</p>
<p style="text-align: justify;">11. Con riguardo invece alla sussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42 – bis d.P.R. n. 327/2001, destituita di fondamento giuridico è la tesi sostenuta dall’appellante, secondo cui la proposizione della domanda di restituzione del bene occupato<em>sine titulo</em>precluda all’amministrazione l’adozione del provvedimento di acquisizione sanante.</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 42 – bis d.P.R. n. 327/2001 costituisce una “norma di chiusura”, avente la finalità di ricondurre nell’alveo legale del sistema tutte le situazioni in cui l’amministrazione, quale che ne sia la causa, si trovi ad avere utilizzato la proprietà privata per ragioni di pubblico interesse, ma in difetto di un valido titolo legittimante (Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 ottobre 2024 n. 8327).</p>
<p style="text-align: justify;">L’adozione del provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42 – <em>bis </em>del d.P.R. prescinde dalla volontà del proprietario di cedere l’area da acquisire, come dalla natura delle azioni giudiziali precedentemente da questi intraprese, richiedendo, sul piano oggettivo, la sussistenza dei presupposti individuati dal legislatore (l’utilizzazione di un bene immobile, per scopi di interesse pubblico e la sua modifica in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità).</p>
<p style="text-align: justify;">La sussistenza dei presupposti di fatto richiesti dalla norma per il legittimo esercizio del potere di adozione del provvedimento di acquisizione sanante, ai sensi dell’art. 42- bis d.P.R. n. 327/2001, non è efficacemente contestata dall’appellante e le relative deduzioni non possono, pertanto, essere condivise.</p>
<p style="text-align: justify;">12. Anche le contestazioni relative alla compensazione delle spese del giudizio di primo grado sono infondate, in quanto le domande proposte dal ricorrente in primo grado sono state accolte solo in parte.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo principi giurisprudenziali consolidati, la compensazione, totale o parziale, delle spese di giudizio può operare, ai sensi dell’art. 92 c.p.c. (richiamato dall’art. 26 c.p.a.) in presenza di una soccombenza reciproca, che si ha in ipotesi di accoglimento o rigetto di domande contrapposte, il che presuppone la costituzione di entrambe le parti, ovvero anche nell’ipotesi di accoglimento solo parziale della domanda (Consiglio di Stato, Sez. III, 2 marzo 2022 n. 1482).</p>
<p style="text-align: justify;">13. In conclusione, per le considerazioni di cui sopra, il ricorso in appello è infondato e va respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">14. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate nel dispositivo in favore del Comune di Vinci, sono poste a carico dell’appellante, secondo l’ordinario criterio della soccombenza.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna l’appellante al pagamento in favore del Comune di Vinci delle spese del presente grado di giudizio, liquidante in € 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Luigi Carbone, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Francesco Gambato Spisani, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Luca Monteferrante, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Paolo Marotta, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Riccardo Carpino, Consigliere</p>
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		<title>Sul periculum in mora ex art. 111 c.p.a.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-periculum-in-mora-ex-art-111-c-p-a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 08:50:44 +0000</pubDate>
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<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Art. 111 c.p.a. &#8211; Sospensione effetti della sentenza del Consiglio di Stato impugnata in cassazione &#8211; Periculum in mora &#8211; Individuazione. Ai sensi dell’art. 111 del c.p.a. “1. Il Consiglio di Stato, se richiesto con istanza previamente notificata alle altre parti, in caso di eccezionale</p>
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<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Art. 111 c.p.a. &#8211; Sospensione effetti della sentenza del Consiglio di Stato impugnata in cassazione &#8211; Periculum in mora &#8211; Individuazione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell’art. 111 del c.p.a. “<em>1. Il Consiglio di Stato, se richiesto con istanza previamente notificata alle altre parti, in caso di eccezionale gravità ed urgenza, può sospendere gli effetti della sentenza impugnata e disporre le altre opportune misure cautelari. Al procedimento si applicano gli articoli 55, commi 2, 5, 6 e 7, e 56, commi 1, primo periodo, 2, 3, 4 e 5. Copia dell’ordinanza è trasmessa alla cancelleria della Corte di cassazione</em>”. Siffatto <em>periculum</em> non si sostanzia nel «<em>pregiudizio grave e irreparabile</em>» di cui agli articoli 55, comma 1, e 98, comma 1, c.p.a. (che, invero, non sono richiamati dal citato articolo 111 c.p.a.), bensì espressamente, sempre ai sensi dell’art. 111 c.p.a., nell’eccezionale gravità ed urgenza. Si tratta, dunque, di un <em>periculum in mora</em> qualificato, d’intensità maggiore rispetto a quello ordinario e recante elementi di eccezionalità tanto in punto di gravità della potenziale lesione, quanto in punto di urgenza della sua sterilizzazione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Carlotti &#8211; Est. Caradonna</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</p>
<p style="text-align: center;">Sezione giurisdizionale</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">ORDINANZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 748 del 2024, proposto da</p>
<p style="text-align: justify;">Gaetano Barbera, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Carrubba, Nicolò D’Alessandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Assessorato Regionale della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;<br />
Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Pietro De Luca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per la sospensione</em></p>
<p style="text-align: justify;">ex art. 110 c.p.a., richiesta dalla Regione Siciliana, Assessorato della Salute, dell’efficacia delle sentenze di questo Consiglio 11 dicembre 2024, n. 944, e 22 luglio 2025, n. 607, rese tra le parti, nelle more della definizione dei ricorsi pendenti davanti la Corte di Cassazione;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’art. 110 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto il decreto cautelare presidenziale 1 settembre 2025, n. 251;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2025 il Cons. Lunella Caradonna e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Rilevato che ai sensi dell’art. 111 del c.p.a. “<em>1. Il Consiglio di Stato, se richiesto con istanza previamente notificata alle altre parti, in caso di eccezionale gravità ed urgenza, può sospendere gli effetti della sentenza impugnata e disporre le altre opportune misure cautelari. Al procedimento si applicano gli articoli 55, commi 2, 5, 6 e 7, e 56, commi 1, primo periodo, 2, 3, 4 e 5. Copia dell’ordinanza è trasmessa alla cancelleria della Corte di cassazione</em>”;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che in questa sede deve essere valutato soltanto il requisito del <em>periculum in mora</em> e che siffatto <em>periculum</em> non si sostanzia nel «<em>pregiudizio grave e irreparabile</em>» di cui agli articoli 55, comma 1, e 98, comma 1, c.p.a. (che, invero, non sono richiamati dal citato articolo 111 c.p.a.), bensì espressamente, sempre ai sensi dell’art. 111 c.p.a., nell’«<em>eccezionale gravità ed urgenza</em>» (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, ordinanza 26.6.2024, n. 2407);</p>
<p style="text-align: justify;">Evidenziato dunque che si tratta di un <em>periculum in mora</em> qualificato, d’intensità maggiore rispetto a quello ordinario e recante elementi di eccezionalità tanto in punto di gravità della potenziale lesione, quanto in punto di urgenza della sua sterilizzazione;</p>
<p style="text-align: justify;">Rilevato che la società ha dedotto che l’eccezionale gravità ed urgenza è da collegarsi all’evidente ed enorme difficoltà per l’Amministrazione di recuperare le somme, di rilevante importo, nelle more versate al Barbera in caso di esito positivo del ricorso per cassazione, oltre che nel mancato impiego di ingenti mezzi economici per il raggiungimento dei fini pubblicistici di cui l’Amministrazione è titolare, attinenti al settore sanitario per cui è competente, con conseguenti risvolti negativi per il buon andamento dell’azione amministrativa collegata al diritto alla salute nella sua accezione pubblica che, per insegnamento della Corte Costituzionale, è “finanziariamente condizionato”;</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che, già con decreto cautelare 1.9.2025, n. 251, dalle cui motivazioni non vi è motivo di discostarsi, è stato ritenuto sussistente il pregiudizio consistente nel rischio di insolvenza del Sig. Gaetano Barbera per il caso che fossero accolti, nei suoi confronti, i ricorsi pendenti davanti alla Corte di Cassazione ed è stata disposta la presentazione di una cauzione, ex art. 55, comma 2, c.p.a., anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa, da prestare fino all’esito dei predetti giudizi davanti alla Corte di Cassazione e per ulteriori sei mesi dalla definizione dell’ultimo di essi, senza termini di scadenza anteriori e ciò al fine di contrastare il rischio dell’impossibilità o estrema difficoltà di ripetizione della somma determinata in complessivi € 729.519,76 per sorte capitale e interessi liquidati, ove la stessa fosse corrisposta al creditore prima della definizione dei giudizi della Cassazione e, per il caso di buon esito di esso per le parti ricorrenti, con l’ulteriore corollario che per effetto della prestazione di siffatta garanzia, il creditore dovrà ricevere senza ritardo (direttamente dall’amministrazione debitrice ovvero dai già nominati commissari <em>ad acta</em>) quanto allo stato gli è stato riconosciuto, nei limiti del medesimo importo fino a concorrenza del quale egli avrà prestato la cauzione, ed essendo in sua facoltà di implementarla progressivamente fino a garantire la restituzione dell’intero importo di € 730.000,00 (raggiunto il quale il credito gli dovrà essere pagato integralmente, anche per le eventuali eccedenze rispetto a tale importo che risultassero dovute in sede di definizione dei conteggi);</p>
<p style="text-align: justify;">Rilevato, inoltre, che, nell’ipotesi di mancato accoglimento dei ricorsi per cassazione, dovranno essere corrisposti al Sig. Gaetano Barbera anche i costi della fideiussione prestata, in quanto il diritto al rimborso dei costi della garanzia fideiussoria è finalizzato a preservare l’integrità del suo patrimonio;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto in conclusione che gli elementi indicati dall’Assessorato istante e posti alla base della istanza cautelare presentano i requisiti indicati dal legislatore per disporre la sospensione delle sentenze di questo Consiglio 11.12.2024, n. 944 e 22.7.2025, n. 607;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che le spese processuali della presente fase cautelare devono essere compensate tra le parti;</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, l’istanza cautelare e, per l’effetto, subordina il pagamento, totale o parziale, al creditore delle somme riconosciutegli dalle sentenze di questo Consiglio 11.12.2024, n. 944 e 22.7.2025, n. 607, alla preventiva prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa, a garanzia della restituzione totale o parziale di esse, garanzia che dovrà essere prestata nelle forme, e che produrrà gli effetti, come specificati nel decreto cautelare 1.9.2025, n. 251, fatto salvo quanto rilevato nella parte motiva in relazione ai costi sostenuti per la fideiussione prestata.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p style="text-align: justify;">Dispone altresì che, a cura della segreteria, copia della presente ordinanza, ai sensi dell’art. 111 c.p.a., venga trasmessa alla cancelleria della Suprema Corte di cassazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Gabriele Carlotti, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Giuseppe Chinè, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Maurizio Antonio Pasquale Francola, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Giuseppe Arena, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Lunella Caradonna, Consigliere, Estensore</p>
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		<title>Sui casi in cui può essere pronunciata la cessazione della materia del contendere.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-casi-in-cui-puo-essere-pronunciata-la-cessazione-della-materia-del-contendere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2025 07:59:05 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=89947</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-casi-in-cui-puo-essere-pronunciata-la-cessazione-della-materia-del-contendere/">Sui casi in cui può essere pronunciata la cessazione della materia del contendere.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Cessazione della materia del contendere &#8211; Casi in cui può essere pronunciata. La cessazione della materia del contendere, prevista dall’art. 34, comma 5, c.p.a. può essere pronunciata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-casi-in-cui-puo-essere-pronunciata-la-cessazione-della-materia-del-contendere/">Sui casi in cui può essere pronunciata la cessazione della materia del contendere.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Cessazione della materia del contendere &#8211; Casi in cui può essere pronunciata.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">La cessazione della materia del contendere, prevista dall’art. 34, comma 5, c.p.a. può essere pronunciata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite. Essa si differenzia dalla sopravvenuta carenza di interesse <em>ex</em> art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a. che, invece, si verifica quando l’eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Criscenti &#8211; Est. Gaglioti</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria</p>
<p style="text-align: center;">Sezione Staccata di Reggio Calabria</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 201 del 2024, proposto da<br />
Liliya Borshch, rappresentata e difesa dall’avvocato Domenico Ascrizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Gioia Tauro, via Cavour 44;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Questura di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">del rigetto dell’istanza di rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno presentata in data 11.11.2022 a mezzo Kit poste italiane raccomandata n. 055968582016</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio della Questura Reggio Calabria;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 settembre 2025 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1- Con l’odierno ricorso Borshch Liliya ha esposto:</p>
<p style="text-align: justify;">-) in data 30.1.2024 le veniva notificato il decreto del Questore di Reggio Calabria CAT A12/2024/IMM/II Sez. n.3 con cui era rigettata l’istanza presentata il 11.11.2022 di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio in quanto “<em>la straniera in argomento dal 14.06.2021 al 10.07.2023 ha sostenuto un solo esame</em>”<em> </em>proseguendo “<em>non avendo, altresì, sostenuto esami con le modalità previste dal sopracitato art. 46 DPR 394/1999;</em></p>
<p style="text-align: justify;">-) avverso detto provvedimento il 29.2.2024 veniva proposto ricorso amministrativo ancora pendente, alla Prefettura di Reggio Calabria;</p>
<p style="text-align: justify;">-) detto provvedimento risulterebbe illegittimo in quanto l’Amministrazione avrebbe dovuto considerare [i] il dato per cui la ricorrente svolge regolare attività presso il Consolato Generale Ucraina d’Ucraina a Napoli e svolge prestazioni occasionali di consulenza presso uffici giudiziari per attività di traduzione linguistica e dunque è perfettamente integrata ed inoltre [ii] l’attuale contesto internazionale che colpisce l’Ucraina e che la pregiudicherebbe ove dovesse far ritorno al proprio paese, oltre all’ulteriore dato [iii] di essere convivente con soggetto coniugato con un italiano, residente in Gioia Tauro, rientrando dunque nel contesto previsionale del d.lgs. n. 30 del 2007, i cui artt. 1 ss. statuiscono il diritto alla libera circolazione ed al soggiorno anche ai discendenti del coniuge cittadino dell’Unione;</p>
<p style="text-align: justify;">-) chiede per tali motivi l’annullamento del provvedimento di cui in epigrafe.</p>
<p style="text-align: justify;">2- Resiste la Questura di Reggio Calabria.</p>
<p style="text-align: justify;">3- All’udienza pubblica del 17.9.2025 parte ricorrente ha evidenziato l’intervenuto rinnovo del permesso di soggiorno in suo favore chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e, dopo la discussione di rito, la controversia è stata spedita in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">4- Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.</p>
<p style="text-align: justify;">5- E’ noto che “<em>La cessazione della materia del contendere, prevista dall’art. 34, comma 5, c.p.a. può essere pronunciata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite. Essa si differenzia dalla sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a. che, invece, si verifica quando l’eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità</em>” (TAR Molise, Sez. I, 20.9.2024, n. 399).</p>
<p style="text-align: justify;">6- Nella fattispecie, la dichiarazione resa dalla difesa del ricorrente in sede di discussione, non supportata da documentazione, non consente di pronunciare, nel merito, una sentenza di cessazione della materia del contendere, ma palesa comunque il venir meno del suo interesse alla coltivazione del ricorso, circostanza di cui questo Collegio non può che prendere atto dichiarando lo stesso improcedibile.</p>
<p style="text-align: justify;">7- Le circostanze della controversia e le difese di stile dell’amministrazione resistente giustificano la compensazione delle spese processuali.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Caterina Criscenti, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Roberta Mazzulla, Primo Referendario</p>
<p style="text-align: justify;">Domenico Gaglioti, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-casi-in-cui-puo-essere-pronunciata-la-cessazione-della-materia-del-contendere/">Sui casi in cui può essere pronunciata la cessazione della materia del contendere.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sull&#8217;insussistenza, nei concorsi pubblici, dell&#8217;obbligo della Commissione di comunicare i criteri di valutazione ai candidati.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinsussistenza-nei-concorsi-pubblici-dellobbligo-della-commissione-di-comunicare-i-criteri-di-valutazione-ai-candidati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 08:11:25 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=89945</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinsussistenza-nei-concorsi-pubblici-dellobbligo-della-commissione-di-comunicare-i-criteri-di-valutazione-ai-candidati/">Sull&#8217;insussistenza, nei concorsi pubblici, dell&#8217;obbligo della Commissione di comunicare i criteri di valutazione ai candidati.</a></p>
<p>Concorso &#8211; Commissione &#8211; Criteri di valutazione &#8211; Obbligo di comunicazione &#8211; Insussistenza. Nei concorsi pubblici la commissione esaminatrice non ha l’obbligo di comunicare i criteri di valutazione ai candidati, essendo evidente che l’esigenza di predeterminati criteri di valutazione è preordinata ad assicurare il rispetto dell’imparzialità e della par condicio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinsussistenza-nei-concorsi-pubblici-dellobbligo-della-commissione-di-comunicare-i-criteri-di-valutazione-ai-candidati/">Sull&#8217;insussistenza, nei concorsi pubblici, dell&#8217;obbligo della Commissione di comunicare i criteri di valutazione ai candidati.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: justify;">Concorso &#8211; Commissione &#8211; Criteri di valutazione &#8211; Obbligo di comunicazione &#8211; Insussistenza.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Nei concorsi pubblici la commissione esaminatrice non ha l’obbligo di comunicare i criteri di valutazione ai candidati, essendo evidente che l’esigenza di predeterminati criteri di valutazione è preordinata ad assicurare il rispetto dell’imparzialità e della par condicio nelle operazioni di correzione degli elaborati, e non ad agevolare i candidati nello svolgimento di una prova di esame qualitativamente migliore.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. (f.f.) Ricchiuto &#8211; Est. Giudice</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Terza Quater)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 6338 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da Angela Barbaro, rappresentata e difesa dall’avvocato Riccardo Di Veroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Azienda Ospedaliera Sant’Andrea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alfredo Samengo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Annarita Neccia, Tiziana Gatta, non costituite in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Per quanto riguarda il ricorso introduttivo</em></p>
<p style="text-align: justify;">– della graduatoria delle prove scritta e pratica pubblicata sul sito istituzionale dell’Azienda in data 10/05/2021 e della medesima graduatoria pubblicata nuovamente (sempre sul sito web) in “rettifica” in data 12/05/2021– nonché dei relativi atti di approvazione delle stesse – contenente l’elenco dei candidati ammessi alla successiva prova orale del “<em>Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e determinato di 45 posti di Assistente Amministrativo cat. C, per le esigenze dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Sant’Andrea</em>”, di cui al Bando pubblicato (in estratto) nella G.U. n.90 del 15/11/2019 e sul BURL n.82 del 10/10/2019 (testo integrale), nella parte in cui “non ammette” la ricorrente all’orale e la esclude dal Concorso con voto alla prova scritta di 20/30;</p>
<p style="text-align: justify;">– della deliberazione n. 1286 del 17/12/2020 con cui è stata disposta la “rimodulazione” dei posti messi a concorso da n. 45 unità a n. 20 unità (come proposto dalla Direzione Aziendale) e nominata la Commissione incaricata di sovrintendere allo svolgimento del suddetto concorso;</p>
<p style="text-align: justify;">– dei quiz e dei relativi punteggi assegnati dalla Commissione alla ricorrente per la prova scritta, a seguito dei quali la stessa è stata esclusa dal concorso, prelevati dall’area personale del sito web dall’Amministrazione nonché prodotti in screenshot nel presente atto;</p>
<p style="text-align: justify;">– degli atti e dei verbali dagli estremi ignoti relativi alla prova scritta svolta dalla ricorrente e all’esito della quale la stessa ha riportato il punteggio di 20/30 ed è stata ingiustamente esclusa dalla prova orale e dal concorso;</p>
<p style="text-align: justify;">– degli atti e dei verbali dagli estremi ignoti con cui la Commissione ha introdotto per la prova scritta svolta dal 5/05/2021 al 7/05/2021 “nuovi e diversi” criteri di valutazione e introdotto “domande di Diritto Costituzionale” tra i quesiti della prova scritta proposti ai candidati;</p>
<p style="text-align: justify;">– nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione a seguito dell’istanza di accesso dell’11/06/2021 e comunque lesivo dei diritti e degli interessi della odierna ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Per quanto riguarda i motivi aggiunti</em>:</p>
<p style="text-align: justify;">– del verbale n.2 del 3/05/2021 recentemente conosciuto in data 2/07/2021, con cui la Commissione ha preso atto di quanto concordato con la RTI N&amp;C S.r.l. / Fastweb S.p.A. per la creazione della piattaforma concorsuale, della lettera di invito al concorso e disposto “nuovi e diversi” criteri di valutazione per la prova scritta e per quella pratica;</p>
<p style="text-align: justify;">– del verbale n.3 del 3/05/2021 recentemente conosciuto in data 2/07/2021, con cui la Commissione ha rinnovato i criteri di valutazione per la prova scritta e per quella pratica nonché consegnato al referente della RTI N&amp;C S.r.l. / Fastweb S.p.A. la “pen drive” con tutte le domande delle prove introducendo tra le stesse “domande di Diritto Costituzionale”;</p>
<p style="text-align: justify;">– del verbale n.4 e 5 recentemente conosciuti in data 2/07/2021 e relativi alle prove scritta e pratica svolte la mattina e il pomeriggio del 5/05/2021;</p>
<p style="text-align: justify;">– del verbale n.6 e 7 recentemente conosciuti in data 2/07/2021 e relativi alle prove scritta e pratica svolte la mattina e il pomeriggio del 6/05/2021;</p>
<p style="text-align: justify;">– del verbale n.8 e 9 recentemente conosciuti in data 2/07/2021 e relativi alle prove scritta e pratica svolte la mattina e il pomeriggio del 7/05/2021;</p>
<p style="text-align: justify;">– del verbale n.1 del 30/03/2021 recentemente conosciuto in data 2/07/2021, con cui la Commissione ha preso atto di quanto disposto dalla “<em>lex specialis</em>” relativa al Concorso in oggetto confermando le date di svolgimento delle prove;</p>
<p style="text-align: justify;">– della graduatoria finale di merito pubblicata sul sito istituzionale dell’Azienda – unitamente alla deliberazione n.766/2021 – in data 15/07/2021, contenente l’elenco dei candidati vincitori e idonei del concorso indetto dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Sant’Andrea per la copertura a tempo pieno e determinato di 20 posti di Assistente Amministrativo cat. C, di cui al Bando pubblicato (in estratto) sulla G.U. n.90 del 15/11/2019 e sul BURL n.82 del 10/10/2019 (testo integrale);</p>
<p style="text-align: justify;">– della deliberazione n.766 del 14/07/2021, pubblicata sul sito istituzionale in data 15/07/2021, con cui il Direttore Generale dell’Azienda ha deliberato – sulla base della proposta presentata dal Direttore f.f. della U.O.C. – di approvare gli atti e in particolare la suddetta graduatoria di merito del concorso pubblico per n.20 posti di Assistente Amministrativo Cat.C, con le ulteriori determinazioni ivi inclusa quella di “<em>procedere all’assunzione a tempo indeterminato dei candidati a decorrere dal 01.09.2021</em>”;</p>
<p style="text-align: justify;">– della proposta di delibera presentata dal Direttore f.f. della U.O.C. e dei pareri favorevoli resi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario entrambi atti presupposti alla deliberazione n.766 del 14/07/2021 nonché della proposta di delibera presentata dal Direttore f.f. della U.O.C. quale atto presupposto alla deliberazione n.649 del 4/06/2021;</p>
<p style="text-align: justify;">– di tutti i successivi atti di pubblicazione della delibera n.766 del 14/07/2021 e della graduatoria di merito del concorso in oggetto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;</p>
<p style="text-align: justify;">– di tutti gli ulteriori e successivi atti di assunzione dei candidati vincitori del concorso in oggetto, che l’Azienda si è impegnata ad assumere a decorrere dal prossimo 1/09/2021 come indicato nella deliberazione n.766 del 14/07/2021.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’art. 87, comma 4-<em>bis</em>, cod.proc.amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 20 giugno 2025 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. – Con bando pubblicato nella G.U. n. 90 del 15/11/2019 e sul BURL n. 82 del 10/10/2019, l’Azienda ospedaliera Universitaria Sant’Andrea ha indetto un “<em>Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e determinato di 45 posti di Assistente Amministrativo cat. C, per le esigenze dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Sant’Andrea</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">L’avviso pubblico prevedeva l’articolazione del concorso in tre prove: scritta, pratica e orale.</p>
<p style="text-align: justify;">L’odierna ricorrente ha partecipato alla indicata procedura concorsuale e svolto la prova scritta e pratica, risultando, a seguito della pubblicazione della graduatoria “non idonea” con conseguente esclusione dal colloquio orale conclusivo e dal concorso. Segnatamente ha riportato ha ottenuto il punteggio di 20/30, di poco inferiore alla soglia minima indicata dal Bando di 21/30.</p>
<p style="text-align: justify;">Avverso tale determinazione è insorta con il ricorso giurisdizionale oggetto del presente scrutinio, affidato ai seguenti motivi di censura:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>I. Violazione di legge, della “</em>lex specialis<em>”, degli artt. 3, 97 Costituzione per il mancato rispetto dei principi di “</em>par condicio<em>” tra candidati, del principio di affidamento, d’imparzialità e trasparenza della procedura selettiva; eccesso di potere nelle figure sintomatiche della irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà e travisamento di fatti: nella parte in cui la commissione ha modificato i criteri di valutazione della prova scritta previsti nel bando e illegittimamente introdotto domande di diritto costituzionale (prova di resistenza della ricorrente)</em>, prevedendo il bando, al contrario, quali materie oggetto d’esame “<em>diritto amministrativo e legislazione sanitaria nazionale e regionale</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, si deduce che, proprio a causa delle (due) domande errate in materia di diritto costituzionale, la ricorrente non è riuscita a raggiungere la sufficienza, ottenendo un risultato di un punto inferiore alla soglia minima fissata;</p>
<p style="text-align: justify;"><em>II. Violazione di legge, dell’art.12 DPR n.487/1994, “</em>lex specialis<em>”, degli artt. 3, 97 Costituzione per il mancato rispetto dei principi di “</em>par condicio<em>” tra candidati, del principio di affidamento, imparzialità e trasparenza della procedura selettiva; eccesso di potere nelle figure sintomatiche della irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà e travisamento di fatti: nella parte in cui l’azienda ha modificato i criteri di valutazione della prova scritta previsti nel bando e illegittimamente introdotto la decurtazione del punteggio di 0,25 per ogni risposta errata.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Detta penalità – a causa della quale la ricorrente, che ha risposto in modo corretto a 22 domande su 30, ha ottenuto il punteggio di 20/30, di poco inferiore alla sufficienza indicata dal Bando in 21/30 – sarebbe stata introdotta nel programma informatico di correzione dei quiz installato nei Tablet utilizzati per la prova a totale insaputa dei candidati, che non sarebbero pertanto stati debitamente informati.</p>
<p style="text-align: justify;">Con decreto n. 3461 del 19 giugno 2021 è stata respinta l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">L’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea, costituitasi in resistenza, ha chiesto il rigetto del ricorso perché inammissibile e comunque infondato, cui parte ricorrente ha replica con memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ordinanza collegiale n. 3794 del 9 luglio 2021 è stata respinta la domanda cautelare.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente ha impugnato la graduatoria finale di merito, nonché tutti gli atti presupposti e conseguenti, riproponendo i medesimi motivi di censura articolati nell’atto introduttivo del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">All’udienza straordinaria del 20 giugno 2025, svolta da remoto, in vista della quale le parti hanno scambiato memorie difensive, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">2. – Il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti sono infondati e devono essere, pertanto, respinti.</p>
<p style="text-align: justify;">Si controverte della legittimità della procedura concorsuale relativa alla copertura 45 posti di assistente amministrativo Cat. C, per le esigenze dell’azienda Ospedaliero Universitaria Sant’Andrea, cui ha partecipato la ricorrente, risultando non idonea all’esito della prova scritta.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, detta candidata, su 30 domande ha risposto a ventidue domande in maniera corretta e alle rimanenti otto in modo errata, conseguendo – tenuto conto della penalità di 0,25 punti applicata per ogni risposta errata – complessivamente un punteggio di 20/30 punti, inferiore al punteggio minimo richiesto per accedere alla prova orale, di 21/30.</p>
<p style="text-align: justify;">Il gravame è volto a contestare il suddetto punteggio conseguito all’esito della prova scritta, che sarebbe illegittimo perché i quesiti a risposta multipla conterrebbero domande afferenti ad elementi di diritto costituzionale, materia non ricomprese tra quelle indicate nel bando ai fini del concorso. Il punteggio assegnato sarebbe altresì illegittimo perché la Commissione d’esame avrebbe introdotto – “a totale insaputa dei candidati” – la penalità di 0,25 punti per ogni risposta sbagliata.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, con il primo motivo di doglianza del ricorso introduttivo, la parte censura l’inserimento nei test di cinque quesiti di diritto costituzionale, malgrado il bando individuasse, invece, quali materie oggetto d’esame esclusivamente quelle di “<em>diritto amministrativo e legislazione sanitaria nazionale e regionale</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo, in primo luogo, si contesta la fondatezza della tesi della presunta estraneità rispetto alle materie previste dal bando di concorso delle due domande errate, concernenti rispettivamente la delegificazione e la tutela della sfera religiosa.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, si evidenzia che l’istituto della delegificazione, concernendo le fonti normative di natura regolamentare, i c.d. “regolamenti delegati”, costituisce invero oggetto di trattazione nell’ambito dello studio del diritto amministrativo, annoverato dalla <em>lex specialis </em>tra le materie oggetto di esame.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alla pertinenza della domanda in materia di sfera religiosa, il richiamo alla Costituzione, contenuto nel quesito, non determina l’esclusiva riconducibilità della domanda nell’alveo del diritto costituzionale, potendo rientrare l’argomento in questione nel nucleo delle conoscenze di diritto pubblico di base richieste a un candidato che partecipi ad un concorso per posti dell’area amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Impregiudicate le considerazioni che precedono, il Collegio rileva altresì, in linea con quanto evidenziato nell’ordinanza cautelare, che le censure dirette a contestare cinque quesiti di diritto costituzionale, asseritamente incongruenti con l’oggetto delle prova scritta del concorso, appaiono, in ogni caso, inammissibili, rimarcando, al riguardo, la contraddittorietà della posizione della ricorrente, la quale, da un lato, rivendica il voto favorevole dei tre quesiti di diritto costituzionale cui ha risposto correttamente, dall’altro, contesta i soli due quesiti di diritto costituzionale cui ha risposto in maniera errata.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, anche a voler non considerare le risposte errate fornite in relazione ai due quesiti di diritto costituzionale con risposta errata, il punteggio complessivo della prova scritta sostenuta dalla ricorrente sarebbe incrementato di soli 0,50 punti, portandosi da 20/30 a 20,50/30, che è comunque inferiore al punteggio minimo individuato di 21/30. Quindi, anche se si decurtano dal punteggio complessivo della prova scritta i punti delle relative penalità (2*0,25 = 0,50) l’istante non conseguirebbe alcuna utilità sostanziale (non potendo, in alcun modo, l’eventuale annullamento della domanda comportare anche l’auspicata attribuzione al candidato interessato del punteggio, “<em>di punti 1</em>”, previsto per ciascuna risposta esatta).</p>
<p style="text-align: justify;">Il primo motivo di diritto articolato nel ricorso introduttivo del giudizio è, dunque, infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il secondo motivo di ricorso la parte ricorrente ha contestato la previsione della Commissione di una penalità di 0,25 per ogni risposta errata fornita dal candidato.</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo, il Collegio osserva che si tratta di un criterio affidato alla discrezionalità della Commissione, peraltro stabilito e sanzionato prima dell’inizio delle operazioni di valutazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, nella riunione del 3 maggio 2021 (v. relativo verbale, All. 2 alla memoria dell’Azienda sanitaria resistente del 1° luglio 2021) la Commissione d’esame – preso atto, tra l’altro, della creazione di una piattaforma concorsuale, in cui importare le istanze dei candidati e caricare le prove di esame con disposizione randomica, attraverso una password criptata – fermi restando i punteggi massimi (30 prova scritta, 20 pratica e 20 orale) previsti dal bando per ogni singola prova, ha stabilito i seguenti specifici punteggi da attribuire:</p>
<p style="text-align: justify;">– <em>prova scritta</em> per la domanda esatta punti 1 (uno) – domanda senza risposta punti 0 (zero) – domanda sbagliata punti -0,25 (meno zero virgola venticinque);</p>
<p style="text-align: justify;">– <em>prova pratica</em> punti 2 (due) per ogni risposta esatta e nessuna penalizzazione nel caso di risposta errata/omessa.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, nel giorno della prima delle sessioni d’esame, in data 5 maggio 2021, cui ha partecipato la ricorrente (v. relativo verbale di cui all’’Allegato 4 alla memoria della p.a. resistente del 1° luglio 2021) “<em>dopo una breve presentazione del Presidente della Commissione, dr. Daniele Aguzzi, prende la parola il rappresentante della società RTI n&amp;c S.r.l. / Fastweb Spa</em> [cui è stato affidato un servizio di gestione completa della procedura concorsuale, ndr], <em>Dr.Guido Bellelli, che espone ai candidati lo svolgimento delle prove, così come già precisato nel verbale n. 2 del 3 maggio 2021.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>In particolare, il Dr. Guido Belelli comunica a tutti i candidati la tempistica di svolgimento delle prove, ovvero 31 minuti per la prova scritta e 15 minuti per la prova pratica (…)</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>IDONEITA’ PROVA SCRITTA 21/30 Risposta corretta 1 punto</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Risposta errata -0,25 punti</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Risposta omessa zero</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>IDONEITÀ PROVA PRATICA 14/20 (…)</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale comunicazione è stata ripetuta per tutte le sessioni d’esame cui sono stati sottoposti tutti i candidati.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto sopra ricostruito dimostra la non veridicità di quanto affermato sul punto da parte ricorrente, visto che il criterio in contestazione è stato previsto dalla Commissione prima dell’inizio delle prove di valutazione e comunicato ai candidati all’inizio di ogni prova scritta, in disparte ogni considerazione sui profili di inammissibilità delle censure dirette a contestare la penalità di 0,25 per ogni risposta negativa ai quesiti somministrati per mancata impugnazione del verbale della Commissione di concorso con il quale è stato individuato il contestato criterio di valutazione delle prove concorsuali.</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso, quanto alla facoltà della Commissione di stabilire i criteri attraverso i quali ripartire il punteggio complessivo previsto dal bando la giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere che “<em>I criteri di valutazione delle prove di una selezione possono essere fissati direttamente dal bando oppure rimessi alla discrezionalità della Commissione esaminatrice, dovendo tuttavia, in tale ultimo caso, essere fissati prima dell’avvio delle operazioni valutative, ciò a garanzia dei principi di trasparenza e di imparzialità</em>” (T.A.R. Lazio, sez. III, 08/10/2021, n. 10360), precisando che <em>“i criteri di valutazione devono essere determinati prima della valutazione delle prove, senza che ci sia un termine specifico. Questo per evitare, ad esempio, che la conoscenza degli esiti di prove precedenti possa condizionare il punteggio da attribuire ad un determinato candidato.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Implicito sostegno alle conclusioni raggiunte, si ricava dal principio espresso da Cons. Stato, sez. III, 10/04/2015, n. 1850: Nei concorsi pubblici la commissione esaminatrice non ha l’obbligo di comunicare i criteri di valutazione ai candidati, essendo evidente che l’esigenza di predeterminati criteri di valutazione è preordinata ad assicurare il rispetto dell’imparzialità e della par condicio nelle operazioni di correzione degli elaborati, e non ad agevolare i candidati nello svolgimento di una prova di esame qualitativamente migliore”</em> (Cons. Stato, sez. VI, 15/03/2023 n. 2742).</p>
<p style="text-align: justify;">Sicché, in definitiva, la circostanza che l’elenco dei partecipanti fosse già noto alla Commissione, allorché la medesima, nell’esercizio della discrezionalità tecnica di competenza, ha dettagliato e graduato i criteri di valutazione, non è in grado di per sé (ovvero in assenza di più pregnanti elementi atti a dimostrare effettivamente un distorto esercizio del potere di spettanza da parte dei Commissari) di arrecare quel <em>vulnus</em> alla <em>par condicio </em>dei concorrenti, denunciato dalla ricorrente (cfr. Tar Friuli Venezia Giulia, sez. I, 27/03/2023 n. 121)</p>
<p style="text-align: justify;">Nel merito, peraltro, il criterio valutativo adottato deve essere ritenuto legittimo, corrispondendo ad una prassi comunemente seguita nei concorsi pubblici.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche il secondo motivo di censura in esame è, dunque, destituito di fondamento, con conseguente reiezione del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">III. – Con i motivi aggiunti la parte ricorrente ha impugnato la graduatoria finale e gli atti ad essa presupposti per le ragioni già esplicitate nel ricorso principale, che pertanto possono essere respinti alla luce delle considerazioni sopra svolte.</p>
<p style="text-align: justify;">3. – Conclusivamente, il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, deve essere respinto, in quanto infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">4. – Sussistono giustificate ragioni, tenuto conto della specificità della fattispecie trattata, per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato dai motivi aggiunti, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Giovanni Ricchiuto, Presidente FF</p>
<p style="text-align: justify;">Antonietta Giudice, Referendario, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Pierluigi Tonnara, Referendario</p>
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