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	<title>n. 9 - 2021 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>n. 9 - 2021 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>La certificazione verde per il personale scolastico e universitario: spigolature di diritto amministrativo e di diritto del lavoro.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:41:28 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-certificazione-verde-per-il-personale-scolastico-e-universitario-spigolature-di-diritto-amministrativo-e-di-diritto-del-lavoro/">La certificazione verde per il personale scolastico e universitario: spigolature di diritto amministrativo e di diritto del lavoro.</a></p>
<p>La certificazione verde per il personale scolastico e universitario: spigolature di diritto amministrativo e di diritto del lavoro. di Massimo Asaro   Abstract: la legislazione in materia di contrasto al diffondersi della pandemia da virus SARS-CoV-2 entra nel mondo dell&#8217;istruzione con disposizioni cogenti volte alla ripresa delle attività in presenza.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-certificazione-verde-per-il-personale-scolastico-e-universitario-spigolature-di-diritto-amministrativo-e-di-diritto-del-lavoro/">La certificazione verde per il personale scolastico e universitario: spigolature di diritto amministrativo e di diritto del lavoro.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-certificazione-verde-per-il-personale-scolastico-e-universitario-spigolature-di-diritto-amministrativo-e-di-diritto-del-lavoro/">La certificazione verde per il personale scolastico e universitario: spigolature di diritto amministrativo e di diritto del lavoro.</a></p>
<div style="text-align: center;">La certificazione verde per il personale scolastico e universitario: spigolature di diritto amministrativo e di diritto del lavoro.<br /> di Massimo Asaro</div>
<div style="text-align: justify;"> <br /> Abstract: la legislazione in materia di contrasto al diffondersi della pandemia da virus SARS-CoV-2 entra nel mondo dell&#8217;istruzione con disposizioni cogenti volte alla ripresa delle attività in presenza. Le disposizioni hanno effetti sia sull&#8217;erogazione dei servizi sia sui rapporti di lavoro su cui si possono già fare alcune considerazioni.<br /> <em>Abstract: the legislation regarding the prevention of the spread of the SARS-CoV-2 virus in the educational context is in the form of binding regulations aimed at the recommencement of teaching activities in person. The regulations apply both to the dispensing of services and to working relationships, about which some considerations can already be made.</em></p>
<p> Sommario: 1. Premessa, 2. Il decreto-legge n. 111/2021, 3. Spigolature.</p>
<p> 1. Premessa. Con il <a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-08-06;111!vig=2021-08-19">d.l. 06 agosto 2021, n. 111</a>, recante <em>Misure urgenti per l&#8217;esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti</em>, il cui iter di conversione inizia dalla Camera dei Deputati (<a href="https://www.camera.it/leg18/126?tab=1&#038;leg=18&#038;idDocumento=3264&#038;sede=&#038;tipo=">A.C. 3264</a>), il legislatore ha approntato una risposta diversa, precisamente opposta, rispetto a quella adottata nel primo contesto[1]. Inizialmente infatti, erano state sospese, dal 5 marzo 2020, su tutto il territorio nazionale, le attività didattiche in presenza relative all&#8217;anno scolastico 2019/2020 nei servizi educativi per l&#8217;infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché quelle relative all&#8217;anno accademico 2019/2020 nelle università e nelle istituzioni AFAM; al contempo, era stata attivata la didattica a distanza[2]. Le mutate condizioni di contesto, soprattutto conseguenti alla realizzazione del piano vaccinale, avviata alla fine del 2020[3], hanno consentito al legislatore di fare scelte diverse. Relativamente alla competenza legislativa, la Corte costituzionale, con la sentenza del 24 febbraio 2021 n. 37 ha fornito alcuni primi chiarimenti sul riparto tra lo Stato e le regioni sugli interventi di contenimento e contrasto della pandemia, in particolare riconducendo il quadro delle misure di contrasto alla competenza esclusiva statale in materia di profilassi internazionale di cui all&#8217;articolo 117, secondo comma, lettera q), della Costituzione[4].<br /> 2. Il decreto-legge n. 111/2021. Le norme di interesse, sia per gli effetti che per le criticità, sono quelle contenute nell&#8217;art. 1, comma 6, con cui, tra l&#8217;altro, è stato inserito un art. <a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-04-22;52!vig=2021-09-02">9-ter nel d.l. 22 aprile 2021, n. 52, conv. con modif., dalla l. 17 giugno 2021, n. 87</a>; esse riguardano da un lato l&#8217;erogazione dei servizi e dall&#8217;altro gli obblighi per il personale dipendente, docente e non docente, e per gli studenti. La novità legislativa ha generato perplessità applicative e reazioni sulle quali si è pronunciato il Giudice amministrativo, ai sensi dell&#8217;art. 56 del Codice del processo amministrativo (c.p.a.), offrendo elementi utili a orientare l&#8217;interprete, già stressato dall&#8217;applicazione della lunga e articolata produzione del 2020[5], di questa nuova legislazione emergenziale[6], ancora non stabilizzata. La disposizione non impone un espresso obbligo vaccinale[7] per il personale scolastico/universitario, obbligo invece previsto per il personale esercente le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario[8], ma stabilisce una condizione essenziale per la prestazione lavorativa in presenza. Le certificazioni verdi COVID 19 sono disciplinate con i regolamenti UE 2021/953 e 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021. Tale normativa è stata approntata al fine di agevolare gli spostamenti tra Stati membri e risolvere i problemi relativi agli spostamenti tra Stati e alle sole questioni transfrontaliere. In Italia le certificazioni verdi sono disciplinate dall&#8217;art. 9 del d.l. 52/2021 cit.. L&#8217;art. 4 del d.l. n. 105/21 ha effettuato il raccordo tra legislazione nazionale e normativa europea stabilendo che che: <em>&#8220;Le disposizioni dai commi da 1 a 8 continuano ad applicarsi ove compatibili con i regolamenti UE 2021/953 e 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021&#8221;</em>. Tali certificazioni attestano la vaccinazione[9] contro il Covid-19 o la guarigione dalla medesima malattia o l&#8217;effettuazione di un test molecolare o di un test antigenico rapido, con risultato negativo (con riferimento al virus SARS-CoV-2)[10], e rilevano esclusivamente per specifici fini, stabiliti dal legislatore. La certificazione verde non ha equipollenti.<br /> Un primo provvedimento è stato adottato dal Presidente della Prima Sezione del TAR del Lazio (24 agosto 2021, n. 4453), che ha negato la concessione della misura urgente richiesta dai ricorrenti in ragione del fatto che il ricorso era volto ad aggredire direttamente un atto normativo di rango primario, legislativo, per cui non sussiste la giurisdizione del Giudice amministrativo[11] (art. 7 c.p.a.). La giurisdizione del Giudice amministrativo invece sussiste (art. 113 Cost.) per gli atti regolamentari e per quelli amministrativi generali[12] (di indirizzo o applicativi) che le PP.AA. possano adottare al fine di dare attuazione alla legislazione (art. 4, primo comma, lett. a) del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165)[13]. Al momento del ricorso le PP.AA. evocate in giudizio, tra le quali il Ministero dell&#8217;Istruzione, non avevano adottato alcun atto applicativo dell&#8217;art. 1 del citato decreto legge.<br /> Successivamente, il Presidente della Sezione Terza-bis del TAR Lazio si è pronunciato sulla richiesta (2 settembre 2021, nn. 4531 e 4532, di identico contenuto) di due misure cautelari monocratiche a seguito dei ricorsi proposti contro alcuni provvedimenti attuativi (protocolli, circolari applicative, note informative etc.), ad efficacia interna[14], del suddetto decreto legge adottati dal Ministero dell&#8217;Istruzione per l&#8217;avvio dell&#8217;anno scolastico 2021/2022 e contenenti regole di comportamento per il personale dipendente. Su tali provvedimenti applicativi generali il Giudice amministrativo ha riconosciuto la propria giurisdizione e, nell&#8217;affrontare leviter i motivi di ricorso, ha espresso alcune valutazioni sull&#8217;essenza della normativa.<br /> 3. Spigolature. Iniziando l&#8217;analisi dagli obiettivi dichiarati, anche a sostegno dell&#8217;urgenza di provvedere con decreto, il legislatore stabilisce che:<br /> a)         i servizi educativi per l&#8217;infanzia, l&#8217;attività scolastica e didattica della scuola dell&#8217;infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado <em>&#8220;sono svolti in presenza&#8221;</em>; perciò non sono consentite forme alternative (come la didattica a distanza et similia), salvo specificità connesse a necessità individuali nei casi previsti dalla normativa vigente;<br /> b)        le attività didattiche e curriculari delle università <em>&#8220;sono svolte prioritariamente in presenza&#8221;</em>; la disposizione contiene una norma molto meno restrittiva della precedente, considerato anche che nella formazione universitaria non contiene cicli obbligatori, diversamente da quella scolastica che è composta anche da cicli obbligatori.<br /> Dalle suesposte finalità, discende la definizione dall&#8217;ambito di applicazione delle misure -cautelative/preventive- individuate dal legislatore: esse riguardano il personale e gli studenti che svolgano la propria attività lavorativa[15] o didattica all&#8217;interno delle strutture educative/scolastiche/universitarie. Per l&#8217;aspetto soggettivo la dicitura è necessariamente atecnica, avendosi a riferimento il <em>&#8220;personale scolastico e universitario&#8221;</em>, che comprende chiaramente il personale dipendente di scuole e atenei (e quello di altri enti che prestino servizio in posizione di comando, assegnazione temporanea, convenzione etc.) ma può comprendere anche il personale non strutturato con rapporto di lavoro autonomo (assegnisti di ricerca, collaboratori alla ricerca, professori a contratto etc.); certamente non comprende invece il personale dipendente delle ditte appaltatrici nei casi di servizi esternalizzati (custodia, portierato, pulizie, assistenza tec.). La rubrica dell&#8217;art. 1 stabilisce &#8220;<em>Disposizioni urgenti per l&#8217;anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università</em>&#8221; e, in coerenza con ciò, il sesto comma, nel modificare un&#8217;altra disposizione, fa riferimento &#8220;&#038;<em>nell&#8217;erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione&#038;</em>&#8220;. Nei casi di lavoro agile o di didattica a distanza, nei limiti in cui essi siano consentiti dalla normativa vigente, le disposizioni dell&#8217;art. 1 non trovano applicazione. <br /> Riguardo alle disposizioni relative alla prestazione lavorativa del personale dipendente, scolastico e universitario, il possesso della certificazione verde da parte del lavoratore è funzionale allo all&#8217;accesso nel luogo di lavoro (in sede) per eseguire la prestazione, dunque è un requisito idoneativo soggettivo[16], peraltro stabilito imperativamente dalla legge e non individuato dal datore di lavoro. Tale requisito è ottenibile dal lavoratore direttamente, senza la mediazione del datore di lavoro che, in questo caso, non ha un dovere o onere di attivarsi ai fini della sicurezza e della salute del lavoratore[17]; il datore di datore è obbligato al controllo sui lavoratori e, in generale, a rispettare la normativa anticontagio. Similmente, per gli studenti si tratta di un requisito idoneativo per l&#8217;accesso agli immobili[18]. La mancanza della certificazione comporta per i lavoratori alcune conseguenze individuate secondo una gradualità crescente su due livelli:</div>
<ol style="list-style-type: lower-alpha;">
<li style="text-align: justify;">per i primi quattro giorni, lo strumento dell&#8217;assenza ingiustificata. Sull&#8217;aspetto retributivo, sul quale il legislatore sembra non esprimersi con la chiarezza necessaria[19] (lasciando tuttavia intendere la compensabilità, diversamente da quanto previsto per il quinto giorno e i successivi), il TAR non censura quanto espresso dal Ministero secondo il quale la retribuzione non spetta in ogni caso in cui la prestazione non sia effettuata dal lavoratore (dunque anche nei primi quattro giorni, prima della sospensione), per il rispetto del sinallagma[20]. A tale proposito, la norma stabilisce poi che l&#8217;assenza sia &#8220;ingiustificata&#8221; ma non ingiustificabile, perciò può ritersi ammissibile la copertura dell&#8217;assenza con strumenti compatibili (smaltimento plusorario, permessi da recuperare, ferie, etc.), essendo nei primi quattro giorni il rapporto non sospeso[21].
<li style="text-align: justify;">dal quinto giorno, lo strumento della sospensione dal rapporto, espressamente senza retribuzione e dunque senza contribuzione previdenziale (riconducibile alle forme di congedo o aspettativa senza assegni/contributi, previsti dalla legge per il personale in regime di diritto pubblico e/o dal CCNL per il personale contrattualizzato, in deroga ai relativi limiti temporali, non riconducibile alla sospensione disciplinare). La sospensione congela reciprocamente gli obblighi prestazionali e dovrebbe durare fino a quando il dipendente dimostri di essere in possesso del requisito di idoneità per la prestazione lavorativa in presenza. </ol>
<div style="text-align: justify;">Naturalmente, se in base all&#8217;organizzazione del lavoro stabilita dall&#8217;Istituzione, fosse possibile un diverso impiego del personale interessato, non &#8220;in presenza&#8221;, purché nel rispetto del &#8220;profilo&#8221; professionale di appartenenza del dipendente (molto poco fungibile nel caso di docenti), si potrà ricorrere alle forme di jus variandi consentite dall&#8217;ordinamento.<br /> Relativamente ai controlli datoriali, la normativa primaria e gli atti da questa richiamati sono autosufficienti, non essendo indispensabile un nuovo DPCM, potendosi far riferimento dal DPCM del 17 giugno 2021; tuttavia nelle scuole (non negli atenei) è stato approntato un sistema semplificato nazionale di controllo della certificazione, mediante strumentazione elettronica, i cui passaggi sono stati validati dal Garante per la protezione dei dati personali con un parere del 31 agosto 2021[22].<br /> Riguardo infine all&#8217;aspetto maggiormente critico, ossia l&#8217;invocato rischio per la salute del lavoratore a seguito della vaccinazione, i ricorrenti hanno invocato il diritto alla salute, sub specie del diritto a non vaccinarsi[23]. L&#8217;argomento è complesso, dato che la rilevanza della tutela della salute è, come noto, ambivalente e si esplica sia nella tutela individuale della persona che nella tutela generale della collettività; su tale punto il TAR, molto sommariamente, ha indicato che:</div>
<ul>
<li style="text-align: justify;">il diritto alla salute non è intangibile, e su questo molto è stato scritto[24];
<li style="text-align: justify;">la certificazione verde è ottenibile con modalità alternative (tampone) che lasciano al dipendente un&#8217;opzione diversa dal vaccino. </ul>
<div style="text-align: justify;">Concludendo sulla giurisdizione, certamente gli atti interpretativi/applicativi generali o quelli con effetti diretti verso gli studenti di scuole e università pubbliche e verso i docenti universitari sono soggetti alla giurisdizione amministrativa ma nel caso di atti diretti ai dipendenti contrattualizzati, incidenti sul rapporto di lavoro (di diritto privato), saranno soggetti alla giurisdizione ordinaria, ai sensi dell&#8217;art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell&#8217;art. 409 c.p.c, per la tutela di posizioni soggettive.<br /> Pisa, 3 settembre 2021.<br /> Massimo Asaro, avvocato pubblico, specialista in Scienza delle autonomie costituzionali.</div>
<div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">[1] D.l. 23 febbraio 2020, n. 6, conv. con modif. dalla l. 5 marzo 2020, n. 13 recante <em>Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19</em>. In dottrina: G. NAPOLITANO, <em>I pubblici poteri di fronte alla pandemia</em>, in Giorn. Dir. amm., n. 2/2020.</div>
<div style="text-align: justify;">[2] Le prime misure attuate a seguito dell&#8217;emergenza sanitaria da COVID-19 erano recate dal citato d.l n. 6/2020 che, allo scopo di evitare la diffusione del virus nei comuni o nelle aree nei quali risultava positiva almeno una persona per la quale non si conosceva la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi era un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un&#8217;area già interessata dal contagio del virus, aveva previsto la possibilità di sospensione, con DPCM, del funzionamento dei servizi educativi dell&#8217;infanzia, delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e degli istituti di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza, nonché la sospensione dei viaggi di istruzione, sia sul territorio nazionale, sia all&#8217;estero.</div>
<div style="text-align: justify;">[3] V. art. 1, comma 457, della l.30 dicembre 2020, n. 178, che stabiliva che <em>&#8220;per garantire il più efficace contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2, il Ministro della salute adotta con proprio decreto avente natura non regolamentare il Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale&#8221;</em>. V. poi il decreto del Ministro della Salute del 12 marzo 2021 &#8220;<em>Approvazione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 costituito dal documento recante «Elementi di preparazione della strategia vaccinale», di cui al decreto 2 gennaio 2021 nonché&#8217; dal documento recante «Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19» del 10 marzo 2021&#8243;</em>.</div>
<div style="text-align: justify;">[4] La sentenza segnala inoltre che, nell&#8217;affrontare l&#8217;epidemia da Covid-19, «il legislatore statale si è affidato ad una sequenza normativa e amministrativa che muove dall&#8217;introduzione, da parte di atti aventi forza di legge, di misure di quarantena e restrittive, per culminare nel dosaggio di queste ultime, nel tempo e nello spazio, e a seconda dell&#8217;andamento della pandemia, da parte di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri»(considerato in diritto punto 9).</div>
<div style="text-align: justify;">[5] In materia cfr., tra tanti, G. LOFARO, <em>La certezza giuridica tra principi e regole nella transizione dal «diritto amministrativo dell&#8217;emergenza» al «diritto amministrativo del rischio»</em>, in <em>AmbienteDiritto.it</em>, n. 1/2021; A.I. NICOTRA, <em>Stato di necessità e diritti fondamentali. emergenza e potere legislativo</em>, in <em>RivistaAIC</em>, n. 1/2021; G. NAPOLITANO, <em>Il diritto amministrativo dalla pandemia alla resilienza</em>, in <em>Giorn. Dir. amm.</em>, n. 2/2021; A. MANGIA, <em>Emergenza, fonti-fatto, e fenomeni di delegificazione temporanea</em>, in <em>RivistaAIC</em>, n. 2/2021; G. BRUNELLI, <em>Sistema delle fonti e ruolo del parlamento dopo (i primi) dieci mesi di emergenza sanitaria</em>, in <em>RivistaAIC</em>, n. 1/2021; F. PIEMONTESE, <em>La scuola alla prova del Covid-19 (e del TAR). Il caso Puglia</em>, in <em>Giustamm.it</em>, 2021; A. CELOTTO, <em>Che cosa sono i DPCM? (In margine a Consiglio di stato parere n. 850 del 13 maggio 2021)</em>, in <em>Giustamm.it</em>, 2021; D. TRABUCCO, <em>Il «virus» nel sistema delle fonti: Decreti-legge e DPCM al tempo del Covid-19 Tra principio di legalità formale e principio di legalità sostanziale</em>, in <em>Nomos</em>, 2020; S. NICODEMO,<em> La scuola: dal passato al futuro, attraverso il ponte sospeso dell&#8217;emergenza (COVID- 19)</em>, in <em>Federalismi.it</em>, 2020; A. MITROTTI, <em>&#8216;Riserva di Amministrazione&#8217; versus &#8216;Amministrazione per Legge&#8217;. Tendenze ed evoluzioni tra prassi politica, giurisprudenza ed una rilettura dogmatica</em>, in <em>Nomos</em>, n. 3/2020; C. BOTTARI, F. LAUS, <em>La disciplina dell&#8217;emergenza sanitaria nell&#8217;attuale sistema delle fonti del diritto</em>, in AA.VV. Scritti per Franco Gaetano Scoca, vol. I, Napoli, 2020; V. BALDINI, <em>Emergenza sanitaria e Stato di prevenzione</em>, <em>Dirittifondamentali.it</em>, 1/2020; S. LICCIARDELLO, <em>I poteri necessitati al tempo della pandemia</em>, in <em>Federalismi.it</em>, 2020; B. CARAVITA, <em>L&#8217;Italia ai tempi del coronavirus: rileggendo la Costituzione italiana</em>, in <em>Federalismi.it</em>, n. 6/2020; LUCARELLI, <em>Costituzione, fonti del diritto ed emergenza sanitaria</em>, in <em>RivistaAIC</em>, n. 2/2020; F. FRACCHIA, <em>Diritto ed emergenza sanitaria</em>, in <em>Dir. dell&#8217;economia</em>, n. 3/2019.</div>
<div style="text-align: justify;">[6] V. anche d.l. 23 luglio 2021, n. 105, recante <em>Misure urgenti per fronteggiare l&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l&#8217;esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche</em>, in corso di conversione (A.C. 3223-A). Q. CAMERLENGO e L. RAMPA, <em>Solidarietà, doveri e obblighi nelle politiche vaccinali anti Covid-19</em>, in <em>RivistaAIC</em>, n. 6/2021; C. D&#8217;ORAZI, <em>Se è legittimo imporre il vaccino contro il Covid-19, fra autodeterminazione e necessità</em>, in <em>RivistaAIC</em>, n. 3/2021; T. CERRUTI, <em>Libertà di circolazione e pandemia: servirà un passaporto-covid per attraversare i confini dell&#8217;unione europea?</em>, in <em>RivistaAIC</em>, n. 2/2021.</div>
<div style="text-align: justify;">[7] Sul tema: A. PATANÈ, <em>La costituzionalità dell&#8217;obbligo vaccinale all&#8217;interno del difficile equilibrio tra tutele e vincoli nello svolgimento dell&#8217;attività lavorativa</em>, in <em>LavoroDirittiEuropa</em>, n. 2/2021; F. CERQUOZZI, <em>Obbligo vaccinale e tutela della salute pubblica nello Stato d&#8217;emergenza</em>, in <em>Iusinitinere.it</em>, 2021; D. MORANA, <em>Obblighi e raccomandazioni in tema di vaccinazioni, tra discrezionalità legislativa ed estensione del diritto all&#8217;equo indennizzo (in nota a Corte cost., sent. n. 118/2020)</em>, in <em>Osservatorio AIC</em>, n. 1/2021; G. M. DI LIETO, <em>Obbligo vaccinale, art. 32 della Costituzione, prevalenza dell&#8217;interesse pubblico sul diritto individuale ad autodeterminarsi</em>, in <em>Lexitalia.it</em>, 2021; G. SCARSELLI, <em>Note sulla obbligatorietà o meno della vaccinazione anti Covid 19</em>, in <em>AmbienteDiritto.it</em>, n. 4/2020; A. BURATTI, <em>Dal diritto di resistenza al metodo democratico. Per una genealogia del diritto dell&#8217;opposizione nello stato costituzionale</em>, Milano, 2006.</div>
<div style="text-align: justify;">[8] V. art. 4 del d.l. 1 aprile 2021, n. 44, conv. con modif. dalla l. 28 maggio 2021 n. 76. La relazione tecnica di accompagnamento afferma che «le statistiche riguardanti la diffusione in ambito nazionale dell&#8217;epidemia da SARS-CoV-2 rendono del tutto evidente che l&#8217;unica possibilità di affrontare l&#8217;emergenza sanitaria sia quella di raggiungere l&#8217;immunità di gregge prima possibile, estendendo la vaccinazione su scala sempre più ampia e accelerando fortemente la campagna ed i tempi vaccinali. Nel quadro delineato diviene, quindi, di primaria necessità che coloro che sono adibiti alla cura e salute delle persone, nonché alla prevenzione delle malattie, devono essere salvaguardati dal rischio di contrarre l&#8217;infezione, soprattutto quando svolgono la loro attività professionale, proprio per consentire di adempiere al meglio i loro compiti tanto in ambito pubblico che privato». Sull&#8217;obbligo vaccinale, in dottrina: F. PASSANANTI, <em>Le vaccinazioni obbligatorie o raccomandate ed il diritto all&#8217;indennizzo</em>, in <em>AmbienteDiritto.it</em>, n. 2/2021. A. PATANÈ, <em>La costituzionalità dell&#8217;obbligo vaccinale all&#8217;interno del difficile equilibrio tra tutele e vincoli nello svolgimento dell&#8217;attività lavorativa</em>, in <em>LavoroDirittiEuropa</em>, n. 2/2021; F. CERQUOZZI, <em>Obbligo vaccinale e tutela della salute pubblica nello Stato d&#8217;emergenza</em>, in <em>Iusinitinere.it</em>, 2021; D. MORANA, <em>Obblighi e raccomandazioni in tema di vaccinazioni, tra discrezionalità legislativa ed estensione del diritto all&#8217;equo indennizzo (in nota a Corte cost., sent. n. 118/2020)</em>, in <em>Osservatorio AIC</em>, n. 1/2021; G. SCARSELLI, <em>Note sulla obbligatorietà o meno della vaccinazione anti Covid 19</em>, in <em>AmbienteDiritto.it</em>, n. 4/2020; A. BURATTI, <em>Dal diritto di resistenza al metodo democratico. Per una genealogia del diritto dell&#8217;opposizione nello stato costituzionale</em>, Milano, 2006. In giurisprudenza, cfr. TAR Puglia, Lecce, Sez. II, decr. 5 agosto 2021, n. 480; Trib. Civ. Belluno, Sez. lav., sent. 6 maggio 2021, n. 21.</div>
<div style="text-align: justify;">[9] La certificazione verde relativa alla vaccinazione ha una validità (estesa) di dodici mesi. Il termine in oggetto decorre dal completamento del ciclo vaccinale oppure dall&#8217;eventuale dose unica, per i casi in cui, per le caratteristiche del prodotto, sia prevista una sola dose; tuttavia, già dopo la prima dose di vaccino è rilasciata un&#8217;autonoma certificazione, che ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione medesima e fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.</div>
<div style="text-align: justify;">[10] V. Circolare Ministero della Salute, Direzione generale della prevenzione sanitaria e Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, prot. n. 0021675-14/05/2021, avente a oggetto: Uso dei test molecolare e antigenico su saliva ad uso professionale per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2.</div>
<div style="text-align: justify;">[11] Cfr., da ultimo, Cons. St., Sez. IV, sent. 22 marzo 2021, n. 2409, con nota di A. D&#8217;AMICO, <em>Legge-provvedimento: il Consiglio di Stato esclude l&#8217;impugnabilità diretta dinanzi al giudice amministrativo per difetto assoluto di giurisdizione</em>, in <em>Ildirittoamministrativo.it</em>, 2021; S.M. CICCONETTI, <em>Le fonti del diritto italiano</em>, Torino, 2019; G. DE GIORGI CEZZI, <em>Aboliamo l&#8217;art. 7 comma 1 del Codice del processo amministrativo? Limiti e autolimiti del giudice amministrativo e sostenibilità dei procedimenti di generazione delle conoscenze in ordine ai fatti. I casi dell&#8217;eccesso di potere, dell&#8217;atto politico e dei poteri ancora non esercitati</em>, in <em>Federalismi.it</em>, n. 11/2018; G. PEPE, <em>Il principio di effettività della tutela giurisdizionale tra atti politici, atti di alta amministrazione e leggi-provvedimento</em>, in<em> Federalismi.it</em>, n. 22/2017; G. COCOZZA, <em>Il difetto assoluto di giurisdizione con riferimento alle determinazioni dell&#8217;Ufficio centrale per il referendum</em>, in <em>Giustamm.it</em>, 2016; E. SCODITTI, <em>I diritti fondamentali fra giudice ordinario e giudice amministrativo</em>, in <em>Foro it.</em>, n. 1/2015; G.U. RESCIGNO, <em>L&#8217;atto normativo</em>, Bologna, 1998; F. SATTA, <em>Principio di legalità e pubblica amministrazione nello Stato democratico</em>, Padova, 1969. A.M. SANDULLI, <em>Legge. Forza di legge. Valore di legge</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 1957.</div>
<div style="text-align: justify;">[12] M. COCCONI, <em>Garanzie procedurali e atti amministrativi a contenuto generale</em>, in <em>Istit. di feder</em>., 2018, 1; M. RAMAJOLI E B. TONOLETTI, <em>Qualificazione e regime giuridico degli atti amministrativi generali</em>, in <em>Riv. trim. Dir. amm</em>., 2013; M. LUCIANI, <em>Atti normativi e rapporti fra Parlamento e Governo davanti alla Corte costituzionale</em>, in AA. VV., <em>Alle frontiere del diritto costituzionale. Scritti in onore di Valerio Onida</em>, Milano, 2011; S. AMOROSINO, <em>Note in tema di impugnabilità degli atti di indirizzo e programmazione</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., n.3/2009; G. SANTANIELLO, <em>Gli atti amministrativi generali a contenuto non normativo</em>, Milano, 1963; A.M. SANDULLI, <em>Sugli atti amministrativi generali a contenuto non normativo</em>, in <em>Foro it</em>., 1954, vol. 77, 10; M.S. GIANNINI, <em>Provvedimenti amministrativi generali e regolamenti ministeriali</em>, Milano, 1953.</div>
<div style="text-align: justify;">[13] M. D&#8217;AMICO, <em>Amministrazione creatrice ed esecutrice del diritto</em>, in <em>Rivista AIC</em>, n. 4/2018. In giurisprudenza, di recente, TAR Lazio, Roma, Sez. III Quater, sent. 3 agosto 2021, n. 9187 secondo cui «E&#8217; inammissibile un ricorso giurisdizionale tendente ad ottenere l&#8217;annullamento in s.g. di una circolare ministeriale, nel caso in cui si tratti di una circolare ministeriale c.d. interpretativa, con la quale il Ministero ha espresso esclusivamente un parere, non vincolante, per gli uffici oltre che per la stessa autorità che l&#8217;ha emanata e per il giudice; in tal caso, infatti, si è al cospetto: a) di un atto che non possiede valore di provvedimento e che non ha efficacia vincolante verso soggetti diversi dagli Uffici cui impartisce istruzioni operative; b) l&#8217;atto deve essere qualificato come atto a valenza generale, privo, ex se, di idoneità lesiva, e come tale impugnabile solo unitamente ad altro atto concretamente lesivo, che qui non sussiste», Cons. St., A.P., 14 novembre 2011 n. 19 secondo cui «Quanto alla questione della rilevanza delle circolari, è nota la varietà delle opinioni dottrinarie e giurisprudenziali sulla natura di questi atti e sulla loro impugnazione, varietà dovuta peraltro alla molteplicità delle fattispecie che vengono riunite sotto quest&#8217;unica denominazione come riconosce esplicitamente l&#8217;articolo 26 della legge n. 241 del 1990». </div>
<div style="text-align: justify;">[14] Cfr. Cons. St., Sez. IV, sent. 8 gennaio 2016 n. 30 secondo cui «le circolari, al pari dei regolamenti, possono essere disapplicate anche d&#8217;ufficio dal g.a. ove risultino contrastanti con fonti normative di rango primario»; Cons. St., Sez. IV, sent. 12 giugno 2012 n. 3457 secondo cui «le circolari amministrative costituiscono atti interni, diretti agli organi ed agli uffici periferici, al fine di disciplinarne l&#8217;attività e vincolano, conseguentemente, i comportamenti degli organi operativi sottordinati, ma non i soggetti destinatari estranei all&#8217;Amministrazione, che non hanno neppure l&#8217;onere dell&#8217;impugnativa, potendo direttamente contestare la legittimità dei provvedimenti applicativi».</div>
<div style="text-align: justify;">[15] AA.VV., <em>Dibattito istantaneo su vaccini anti-Covid e rapporto di lavoro: l&#8217;opinione di (A. PERULLI, C. CESTER, S. BELLOMO, R.ROMEI, R. PESSI &#8211; A. D. ZUMBO, V. FERRANTE, G. GRAGNOLI, A. MARESCA, L. ZOPPOLI, </em>, su <em>Riv. Labor</em>, 2021; G.R. MINELLI, <em>Il rischio epidemico nei luoghi di lavoro tra responsabilità penale delle persone fisiche e profili di corporate liability</em>, in <em>AmbienteDiritto.it</em>, n. 3/2020.</div>
<div style="text-align: justify;">[16] G. BENINCASA e G. PIGLIALARMI, <em>Green Pass e rapporti di lavoro</em>, in <em>ADAPT Working Paper</em> n. 7/2021; A. MURATORIO, <em>Licenziamento del pilota per inidoneità al volo: specialità delle prestazioni e specialità del diritto del lavoro &#8211; il commento</em>, in <em>Lavoro nella Giur</em>., n. 7/2010.</div>
<div style="text-align: justify;">[17] V. d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante Attuazione dell&#8217;articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (artt. 15-27). In dottrina M. BIANCHI, <em>Salubrità e adeguatezza dell&#8217;ambiente di lavoro. problemi di revisione e controllo fra normalità ed emergenza</em>, in <em>Azienitalia</em>, n. 4/2021; P. ALBI, <em>Sicurezza sul lavoro e responsabilità del datore di lavoro nella fase della pandemia</em>, in <em>Lav. nella Giur.</em>, n. 12/2020; E. GULINO, <em>Sul ruolo attivo del dipendente nell&#8217;osservanza delle cautele antinfortunistiche: i debitori &quot;qualificati&quot; dell&#8217;obbligo di sicurezza</em>, in <em>Mass. giur. lav.</em>, 2009.</div>
<div style="text-align: justify;">[18] V. anche nuovo art. 9-bis del d.l. 22 aprile 2021, n. 52, conv. con modif., dalla l. 17 giugno 2021, n. 87, introdotto dal citato d.l. n. 105/2021.</div>
<div style="text-align: justify;">[19] Sul tema, cfr. A. VENANZONI, <em>La lingua dell&#8217;emergenza: le criticità linguistiche negli atti normativi finalizzati al contrasto al SARS CoV-2</em>, in <em>Federalismi.it</em>, 2020.</div>
<div style="text-align: justify;">[20] C. GAROFALO, <em>La sospensione dell&#8217;attività lavorativa durante l&#8217;emergenza epidemiologica Covid-19</em>, in <em>Lav. nella Giur</em>., n. 5/2020, Il datore di lavoro può liberarsi della obbligazione retributiva solo se prova l&#8217;impossibilità sopravvenuta, a norma degli artt. 1256, 1258, 1463 e 1464 c.c. in ragione dell&#8217;inutilizzabilità della prestazione lavorativa (anche parziale) per fatti non addebitabili allo stesso datore di lavoro, perché non prevedibili, né evitabili, né riferibili a carenze di programmazione o di organizzazione aziendale o a calo di commesse o a crisi economiche o congiunturali o strutturali, e salvo comunque, un eventuale accordo tra le parti; C. MASCIOPINTO, <em>I contratti in corso di esecuzione e l&#8217;attuale emergenza sanitaria</em>, in <em>Contratti</em>, n. 4/2020; sull&#8217;eccezione generale di inadempimento nei contratti a prestazioni corrispettive, cfr. F. CAMILLETTI, <em>Brevi considerazioni su alcuni strumenti di autotutela contrattuale</em>, in <em>Contratti</em>, n. 12/2015.</div>
<div style="text-align: justify;">[21] Analogamente a Trib. Civ. Belluno, Sez. lav., sent. cit.</div>
<div style="text-align: justify;">[22] Provv. n. 306 del 31 agosto 2021: Parere sullo schema di decreto concernente Misure recanti modifiche ed integrazioni alle disposizioni attuative dell&#8217;articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante &quot;Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell&#8217;epidemia da COVID-19&quot;. Sul tema: A. M. CAMPANALE, <em>Tra precauzione e prevenzione. misure di sicurezza anti contagio e tutela della privacy</em>, in <em>Lav. nella Giur.</em>, nn. 8-9/2020;</div>
<div style="text-align: justify;">[23] C. Cost., sent. 18 gennaio 2018, n. 5.</div>
<div style="text-align: justify;">[24] E. FREDIANI, <em>Amministrazione precauzionale e diritto della «scienza incerta» in tempo di pandemia</em>, in <em>Dir. amm.</em>, n. 1/2021; G. M. DI LIETO, <em>Obbligo vaccinale, art. 32 della Costituzione, prevalenza dell&#8217;interesse pubblico sul diritto individuale ad autodeterminarsi</em>, in <em>Lexitalia.it</em>, 2021; U. IZZO, <em>Responsabilità sanitaria e Covid-19: scenari di una possibile pandemia giudiziaria e risposte per prevenirla &#8211; II parte</em>, in <em>Resp. civ. e prev.</em>, n. 1/2021; R. GARGIULO, <em>Rischio di contagio e rifiuto della prestazione: l&#8217;autotutela in tempi di pandemia</em>, in <em>Dir. rel. ind</em>., n. 3/2020; F. POLITI, <em>L&#8217;obbligo di vaccinazione per operatori sanitari ospedalieri afferisce alla &#8220;organizzazione dei servizi sanitari&#8221;? La Corte costituzionale detta alcuni criteri interpretativi circa le modalità di &#8220;lettura&#8221; della legge regionale in una questione relativa alla ripartizione di competenze fra Stato e Regioni in materia di diritto alla salute</em>, in <em>Giur. it</em>, n. 3/2019; A. MORRONE e F. MINNI, <em>Il diritto alla salute nella giurisprudenza della corte costituzionale italiana</em>, in <em>RivistaAIC</em>, n. 3/2013.</div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Intervento pubblico e iniziativa economica nell&#8217;epoca delle &#8220;grandi transizioni&#8221;</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/intervento-pubblico-e-iniziativa-economica-nellepoca-delle-grandi-transizioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:40:58 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/intervento-pubblico-e-iniziativa-economica-nellepoca-delle-grandi-transizioni/">Intervento pubblico e iniziativa economica nell&#8217;epoca delle &#8220;grandi transizioni&#8221;</a></p>
<p>Intervento pubblico e iniziativa economica nell&#8217;epoca delle &#8220;grandi transizioni&#8221;   di Benedetta Celati ð*   Sommario: 1. Crisi climatica e funzione del diritto nella comprensione normativa degli «iperoggetti» &#8211; 2. Economia circolare e transizione ecologica: un cambiamento di paradigma? &#8211; 3. Gli appalti circolari come strumento regolatorio del mercato sostenibile.  &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/intervento-pubblico-e-iniziativa-economica-nellepoca-delle-grandi-transizioni/">Intervento pubblico e iniziativa economica nell&#8217;epoca delle &#8220;grandi transizioni&#8221;</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/intervento-pubblico-e-iniziativa-economica-nellepoca-delle-grandi-transizioni/">Intervento pubblico e iniziativa economica nell&#8217;epoca delle &#8220;grandi transizioni&#8221;</a></p>
<div style="text-align: center;">Intervento pubblico e iniziativa economica<br /> nell&#8217;epoca delle &#8220;grandi transizioni&#8221;</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: center;">di Benedetta Celati  ð*<br />  </div>
<div style="text-align: justify;">Sommario: 1. Crisi climatica e funzione del diritto nella comprensione normativa degli «iperoggetti» &#8211; 2. Economia circolare e transizione ecologica: un cambiamento di paradigma? &#8211; 3. Gli appalti circolari come strumento regolatorio del mercato sostenibile.  &#8211; 4. Il partenariato pubblico-privato e la collaborazione tra imprese nella sfida della costruzione di un nuovo modello di sviluppo. &#8211; 5. Oltre la &#8220;responsabilità sociale&#8221;: spunti conclusivi. </div>
<div style="text-align: right;">«Non udiamo mai il vento in sé, sostiene Heidegger, ma solo sbattere la porta o la tempesta<br /> che sibila nel camino» (T. Morton,<em> Iperoggetti: Filosofia ed ecologia dopo la fine del mondo, </em>Nero, Roma, 2018)</div>
<div style="text-align: justify;"> <br /> <strong>1. Crisi climatica e funzione del diritto nella comprensione normativa degli «iperoggetti»</strong><br /> Accade sovente che la complessità di un fenomeno venga avvertita con difficoltà dagli interpreti: se ne rilevano gli effetti e solo secondariamente, a guisa di rivelazione tardiva, le cause. Talvolta sono invece queste ultime a essere rese oggetto di analisi critica ma fuori da un inquadramento di tipo strutturale, senza cioè che delle stesse si riesca a discernere la fondamentale valenza sistemica. <br /> Comprendere che l&#8217;attuale fragilità climatica non è il risultato di una serie di eventi imprevedibili ma il portato di un percorso puntellato dal continuo susseguirsi di momenti di instabilità rientra nel &#8220;genere&#8221; delle «lezioni dalla crisi», caratterizzato proprio da una simile duplice problematicità. Lo stesso, infatti, se appare particolarmente apprezzabile su un piano ricostruttivo, si dimostra, tuttavia, inefficace in un&#8217;ottica di prevenzione proattiva, ovvero con riguardo all&#8217;idoneità a indurre un cambiamento delle variabili che spingono il sistema a riprodursi, ingenerando ricorsivamente le proprie vulnerabilità.  <br /> La pandemia ha svolto, in questo senso, una funzione critica di &#8220;<em>turning point</em>&#8220;, segnando il momento del passaggio, almeno concettuale, tra un prima e un dopo, e aprendo al dibattito sul c.d. <strong>«</strong>mondo che verrà»[1]. Nel contempo, essa ha imposto un&#8217;accelerazione al processo, già in atto, di trasformazione del modello produttivo dominante, in linea con la necessità di &#8220;fare qualcosa&#8221; per affrontare il grande tema della nostra epoca: il riscaldamento globale e le sue innumerevoli, preoccupanti, conseguenze. <br /> In questa riflessione, si inserisce la questione, anch&#8217;essa frutto degli insegnamenti derivanti dall&#8217;esperienza e dalla drammaticità degli eventi, della rinnovata accezione dei compiti che lo Stato è chiamato ad assolvere nell&#8217;attuale periodo di transizione[2]. Oltre alla alquanto evidente esigenza di intervenire per indirizzare e sostenere le politiche climatiche, in modo da orientare il mercato (su cui v. <em>infra</em> §§. 3 e 4), sembra infatti giunto il momento di ragionare su un&#8217;ulteriore funzione attribuita al soggetto pubblico. Diviene infatti fondamentale riuscire a definire in modo nitido alcuni concetti di origine extra-giuridica ma dotati di rilevanza per il diritto &#8211; riconducibili per questo al novero dei c.d. concetti giuridici indeterminati &#8211; sapendoli tradurre normativamente in regole destinate a guidare i comportamenti dei consociati, in uno scenario governato da quelli che la scienza filosofica inquadra come «iperoggetti<a>»</a>, ovvero «entità diffusamente distribuite nello spazio e nel tempo», che sfidano le tradizionali idee sul mondo per come lo conosciamo. I cambiamenti climatici rientrerebbero, ad esempio, nella categoria degli iperoggetti[3] per la loro vastità sul piano spaziale e temporale, che conferisce ai medesimi una valenza &#8220;apocalittica&#8221; in grado di radicare l&#8217;uomo &#8211; invece che di catapultarlo lontano &#8211; nel punto in cui si trova. L&#8217;umanità è oggi caricata, infatti, al pari di un novello Atlante, del fardello di «una potenza geologica senza precedenti<a>»</a>, che sottolinea la sua responsabilità piuttosto che la sua insignificanza dinanzi «all&#8217;enormità della storia terreste»[4]. <br /> A maggior ragione alla scienza giuridica spetta assumere la veste di tecnica chiarificatrice nell&#8217;ambito di una miscellanea di valori e principi che impongono di attribuire alla natura un nuovo risalto[5], divenendo armatura dei processi economici, dopo la lunga stagione della «grande cecità»[6]. <br /> È prioritario, pertanto, a fini non solo ermeneutici ma anche &#8220;operativi&#8221;, saper inquadrare giuridicamente il termine &#8211; fors&#8217;anche eccessivamente inflazionato &#8211; «sostenibilità», onde evitare che si trasformi, da soluzione agognata, in un mero fenomeno immaginario[7]. <br /> Il diritto, nella sua veste di disciplina al contempo pratica e teorica, si trova così ad agire su un doppio binario. Da un lato, in una chiave intrinsecamente giuspolitica, quale strumento di umanizzazione della scienza[8], al fine di dare corpo allo spirito del tempo[9], riuscendo a interpretarne in maniera avveduta le opportunità e contraddizioni interne, senza esserne fagocitato. Dall&#8217;altro, in senso tecnico, come dispositivo che realizza un ripensamento delle regole, alle quali è richiesto di essere effettivamente capaci di esprimere il significato di nozioni &#8211; come la sostenibilità[10], la rigenerazione, l&#8217;ecocompatibilità &#8211; sempre più arrampicate sul crinale dell&#8217;autodefinizione, conferendo loro una «operatività giuridica storicamente adeguata»[11]. <br /> Il diritto insomma può essere antidoto contro le trappole cognitive, che ci fanno rimanere invischiati nelle falle dell&#8217;inerzia e della procrastinazione, se riesce ad andare oltre la mera indicazione di azioni positive e di obiettivi di sviluppo &#8211; ruolo perfettamente svolto dall&#8217;Agenda 2030 redatta dalle Nazioni Unite[12] &#8211; proponendo un quadro regolatorio che non sia solo recettivo rispetto alle istanze di tutela ambientale ma anche caratterizzato da una effettiva precettività sul piano dei contenuti normativi[13]. Al fine di scongiurare il pericolo di una ipertrofia assiologica, di fatto incapace di inspirare concrete logiche di azione, alla vincolatività deve accompagnarsi infatti un&#8217;attitudine ordinante articolata sul bisogno di riconfigurare la generazione di valore economico come variabile dipendente della protezione dell&#8217;ecosistema, riuscendo a conciliare l&#8217;obiettivo della sostenibilità con quello della produttività e della competitività. In tal senso, può fungere da riferimento la più recente evoluzione della politica agricola europea, sempre più incentrata, come noto, oltre che su dinamiche di tipo produttivo, anche sulla necessità di garantire un&#8217;ampia tutela dell&#8217;ambiente ottenuta proprio grazie alle utilità pubbliche fornite dalla stessa attività agricola[14]. Quest&#8217;ultima, infatti, è stata disegnata dal legislatore europeo come basata sull&#8217;attenuazione &#8211; non automatica ma indotta attraverso specifiche forme di incentivo &#8211; del conflitto tra istanze economiche e quelle naturalistiche[15].<br /> Dirimente appare allora lavorare sull&#8217;architettura istituzionale, ovvero, secondo una nota definizione offerta dalla dottrina economica neo-istituzionalista, sui vincoli (formali e informali) che strutturano l&#8217;interazione politica, economica e sociale[16], cercando di spingere gli attori del mercato a perseguire quelle che, sempre in gergo economico, sono denominate «esternalità positive», innestando nell&#8217;impostazione utilitarista[17], che guida l&#8217;iniziativa privata, l&#8217;influenza di uno scopo comune «che privilegia l&#8217;interesse alla vita in un ambiente ecologicamente sano rispetto all&#8217;interesse economico puramente individuale»[18].<br /> In quest&#8217;ottica occorre ragionare sul ruolo svolto dal giurista quale «ingegnere sociale»[19], operante non tanto secondo un modello conformativo-repressivo, adatto per le attività antropiche che producono «esternalità negative»[20], quanto sulla base di meccanismi incentivanti, incardinati all&#8217;interno di una cornice programmatoria, in grado di attuare una simile conversione &#8220;creativa&#8221; fondata sulla partecipazione attiva dei soggetti privati alla realizzazione di scopi di interesse pubblico (v. <em>infra</em>, § 4). In specie, siffatta articolazione, che scardina la logica principale-agente, su cui si muovono tradizionalmente le relazioni contrattuali basate sulla regolazione di interessi contrapposti, per orientarsi verso la definizione di azioni fondate sulla cooperazione per il raggiungimento di un obiettivo condiviso, sembra assumere un particolare rilievo, alla luce dell&#8217;«iperoggetto<a>»</a> di cui si è fatto menzione, ovvero la crisi climatica, con riguardo alle politiche industriali o, più in generale, funzionali allo sviluppo economico.  <br /> Mutuando quanto asserito da autorevole dottrina[21] relativamente al concetto di benessere del consumatore[22], emerge come al legislatore debba essere rimessa una «scelta di secondo livello» atta a definire un interesse comune, ovvero privilegiato, in un&#8217;ottica di bilanciamento, rispetto ad altri, «o comunque giudicato come maggiormente meritevole di protezione»[23]. Segnatamente, dovrebbe essere valorizzato per via legislativa[24] il rapporto di funzionalità delle attività economiche rispetto all&#8217;obiettivo di garantire la loro sostenibilità e utilità sociale, in modo da invertire la tendenza che vede invece prevalere, in termini di importanza strategica, le caratteristiche che le rendono finanziabili, affidando, così, di fatto, ai mercati finanziari il compito di selezionare i progetti sulla base della sola garanzia del ritorno economico dei medesimi[25]. <br /> Recuperare la capacità di incidere strategicamente sui piani industriali richiede di intervenire su entrambe le linee individuate: in chiave di politica del diritto e nella prospettiva della ridefinizione delle regole, secondo quella che è la fondamentale capacità della scienza giuridica di assimilare concetti ad essa estranei per tradurli nel linguaggio normativo, superando l&#8217;aporia di fungere da mero schermo cognitivo delle contraddizioni interne al sistema, per porsi invece come elemento cardine del cambiamento.<br /> Se affrancarsi dalla logica del profitto sembra essere un&#8217;utopia insostenibile e forse anche un compito che lo Stato non ha la capacità di assolvere[26], vale allora la pena capire se sia pensabile immaginare giuridicamente un &#8220;profitto&#8221; assoggettato alla necessaria concretizzazione di obiettivi di natura pubblica, secondo i dettami dell&#8217;art. 41 della Costituzione[27]. <br /> Si tratta di mettere in rilievo l&#8217;inevitabile valenza trasformativa del diritto, quale &#8220;tecnica&#8221; in grado di cambiare le rappresentazioni sociali, innervando, nel fluido processo dei meccanismi economici, principi che divengono norme capaci di rendere la considerazione dell&#8217;impatto sistemico &#8211; sociale e ambientale &#8211; delle attività economiche una premessa per la loro concreta realizzazione.<br /> Partendo dalla «fondamentale intuizione del nesso tra gestione efficiente ed interesse egoistico dell&#8217;imprenditore»[28], la sfida è quella di rendere quest&#8217;ultimo sempre più flessibile rispetto alla possibilità di assorbire logiche di responsabilità e di lungimiranza[29], anche grazie agli impulsi derivanti dall&#8217;interfacciarsi con le c.d. economie alternative emergenti (alcune già del tutto emerse ma comunque relegate alla marginalità). Senza pretendere che siffatti modelli economici alternativi si pongano come sostitutivi del predominante modello dell&#8217;economia di mercato capitalistica, è possibile altresì inferire che gli stessi siano comunque idonei a integrare finalità altre rispetto a quella della mera massimizzazione dell&#8217;utile[30], dando luogo al fenomeno definito dalla dottrina socioeconomica dell&#8217;«ibridazione della logica mercantile»[31]. <br /> Ora, appare chiaro che il ruolo del soggetto pubblico è in questo quadro massimamente decisivo: nell&#8217;evitare che il valore ambientale divenga a sua volta un prodotto del mercato, destinato a una sterile e perniciosa patrimonializzazione, esso è tenuto a intervenire proprio al fine di esercitare una chiara influenza sui postulati dell&#8217;economia e della finanza, che non si limiti ad apporre una &#8220;pennellata di verde&#8221; sull&#8217;operato delle imprese ma sia invece in grado di tradurre un ossimoro &#8211; lo sviluppo sostenibile[32] &#8211; in un concetto propulsore capace di attivare nuovi paradigmi di azione (v. <em>infra</em>, § 2).<br /> Trattandosi di indagare come l&#8217;intervento pubblico possa agire attraverso i suoi poteri &#8220;di coordinamento e di indirizzo&#8221; sui fronti indicati, al fine di strutturare un nuovo modello di politiche industriali atte a incardinare le attività economiche sulle direttrici della sostenibilità ambientale e sociale, nel contributo, dopo aver illustrato il modo in cui l&#8217;economia circolare e la transizione ecologica possono fungere da catalizzatori del &#8220;cambiamento&#8221; succintamente preconizzato, verrà privilegiata l&#8217;analisi di due &#8220;strumenti&#8221; che si ritengono particolarmente idonei a perseguire la finalità illustrata. In particolare, verrà proposta una disamina della contrattualistica pubblica &#8211; nella specifica declinazione degli appalti circolari &#8211; e del possibile ruolo svolto dal partenariato pubblico-privato nell&#8217;agevolare e accompagnare la trasformazione del modello di sviluppo. Lo scritto mira a mettere in luce come tali leve siano interpretabili nell&#8217;ottica di un&#8217;iniziativa economica sempre più plasmata su obiettivi di collaborazione nell&#8217;interesse pubblico, anche attraverso il rinvenimento di specifiche norme e principi nell&#8217;ordito normativo euro-unitario post pandemico, provando altresì a delineare alcune considerazioni di &#8220;sistema&#8221;. <br />  <br /> <strong>2. Economia circolare e transizione ecologica: un cambiamento di paradigma?</strong><br /> Tra le forme di &#8220;ibridazione&#8221; fondate sulla commistione di logiche differenti dalla sola ricerca del profitto è possibile certamente rinvenire la c.d. transizione verso l&#8217;economia circolare, fondata sul principio del reimpiego delle risorse, ovvero della loro preservazione al fine di evitare che si disperdano nell&#8217;ambiente. Eletta a modello principe per la realizzazione di quella ricomposizione di  interessi contrapposti riassumibile nella compatibilità tra produzione industriale e tutela dell&#8217;ecosistema, eliminando gradualmente il concetto di &#8220;scarto&#8221; &#8211; sia attraverso l&#8217;allungamento del ciclo di vita dei beni sia mediante la mutualizzazione e l&#8217;ottimizzazione delle funzionalità sociali dei medesimi -, la stessa riveste oggi una capitale importanza nella riflessione, innescata dalla pandemia, sulla riorganizzazione delle catene globali del valore.<br /> Analizzata nella prospettiva della definizione di politiche atte a &#8220;costruire&#8221; un sistema industriale rigenerativo, basato cioè sulla mimesi degli ecosistemi naturali, nei quali tutto viene riutilizzato, a partire dall&#8217;assunto della presenza del limite[33] ovvero dell&#8217;assenza di un &#8220;altrove&#8221; ove rifugiarsi, l&#8217;economia circolare sembra altresì adatta ad attivare un processo di valorizzazione economica non unicamente collegato al rendimento finanziario ma a obiettivi &#8220;sostanziali&#8221;, rappresentati dal soddisfacimento dei bisogni essenziali dell&#8217;uomo[34]. Come sottolineato in dottrina, siamo abituati a formulare considerazioni basate sul prezzo mentre dobbiamo imparare a pensare in termini di CO2[35], ovvero inglobando analisi incentrate sui concetti di alterità &#8211; quella delle generazioni future ma anche presenti colpite dalle conseguenze della crisi climatica &#8211; e di responsabilità. <br /> Ciò comporta una diversa lettura del principio di precauzione, che da tecnica di tutela di tipo &#8220;conservativo&#8221; diviene il fulcro di un nuovo modo di intendere le libertà economiche[36], non in senso derogatorio ma secondo le linee di quello che illustre giurista denomina un «diritto prognostico»[37], proiettato cioè «avanti fin dove, nel tempo, le previsioni scientifiche permettono di gettare lo sguardo». Per produrre &#8220;esternalità positive&#8221; mediante l&#8217;iniziativa economica, stimolando l&#8217;implementazione di un approccio di carattere «attivo e partecipativo<a>»</a>, appare necessario invertire il modo consueto con cui si è soliti ragionare: non limitarsi a imporre misure di protezione ma incoraggiare lo sviluppo di una progettazione che inizia dalla fine, ovvero che fin dall&#8217;origine si fonda sul futuro del prodotto immesso nel mercato[38], il quale non solo deve avere un impatto ridotto sull&#8217;ambiente[39] ma può persino essere immaginato come idoneo ad apportare dei benefici in grado di migliorarne le condizioni e la qualità[40]. Si pensi al caso della bioeconomia[41] e delle bioplastiche[42], la cui produzione è connessa a progetti di riconversione produttiva e reindustrializzazione di aree che sono legate all&#8217;utilizzo su scala industriale dei prodotti della terra[43]. <br /> Al di là delle meritorie implicazioni etiche di una simile impostazione, è soprattutto su un piano di convenienza che tali considerazioni cominciano ad emergere. Come enunciato nel quarantesimo Considerando della direttiva (UE) 851/2018[44], infatti, <a>«</a>la promozione di una bioeconomia sostenibile può contribuire a ridurre la dipendenza dell&#8217;Unione dalle importazioni di materie prime. I prodotti biologici riciclabili e i prodotti biodegradabili compostabili potrebbero pertanto rappresentare un&#8217;opportunità per stimolare la ricerca e l&#8217;innovazione e sostituire le materie prime ottenute utilizzando combustibili fossili con risorse rinnovabili<a>»</a>. Simile esigenza di &#8220;risparmio&#8221; era già presente nel Settimo programma di azione ambientale 2013-2020 dell&#8217;Unione europea, nel quale si sottolinea la stretta relazione che lega l&#8217;eco-innovazione alla tutela degli interessi economici europei, realizzata, appunto, attraverso il recupero delle risorse[45]. <br /> Il riferimento è, in particolare, al problema costituito dalle c.d. &#8220;materie prime critiche&#8221; &#8211; che sono tali avendo riguardo alle difficoltà che si pongono per il loro reperimento -, affrontato in un apposito piano d&#8217;azione della Commissione europea[46]. La finalità del documento è fare in modo che l&#8217;Europa sia sempre meno dipendente dai paesi terzi, <a>«</a>diversificando l&#8217;approvvigionamento da fonti primarie e secondarie, migliorando l&#8217;efficienza delle risorse e la circolarità, allo stesso tempo promuovendo un approvvigionamento responsabile a livello mondiale».<br /> Si tratta peraltro di un obiettivo non solo economico ma anche di tipo geopolitico, coincidente con la necessità di ottenere un&#8217;autonomia strategica per l&#8217;Unione[47], che è alla base altresì della creazione di un&#8217;apposita Alleanza europea per le materie prime[48] modellata sull&#8217;esempio dell&#8217;<em>European Battery Alliance</em>. Entrambe le organizzazioni sono volte a sviluppare catene del valore europee in questi ambiti, intrinsecamente legati alla transizione verde e digitale[49]. <br />  Anche il <em>Green Deal </em>si pone in un tale alveo, dal momento che la neutralità climatica, fissata come ambizioso traguardo da raggiungere entro il 2050, ha delle chiare conseguenze in termini di sicurezza e di indipendenza per quanto attiene alla soddisfazione del fabbisogno energetico europeo, da conseguire sempre di più mediante la decarbonizzazione e il ricorso alle energie rinnovabili. <br /> La strategia sulle materie prime critiche deve dunque essere inquadrata all&#8217;interno di una simile cornice. La stessa richiede inoltre, per essere implementata, il coinvolgimento attivo dei territori, ovvero, su un piano istituzionale, degli enti locali e regionali, come evidenziato in un apposito parere del Comitato Europeo delle Regioni[50], nel quale viene sottolineata peraltro l&#8217;importanza dei materiali riciclati per raggiungere gli obiettivi europei[51]. Ciò risulta coerente col principio di integrazione di cui all&#8217;art. 11 del Tfue, secondo il quale la tutela dell&#8217;ambiente deve essere integrata «in tutte le politiche ambientali di qualsiasi ente pubblico e quindi anche degli enti locali»[52]. <br /> Viene in rilievo, segnatamente, il concetto di <em>Smart Specialisation</em> <em>Strategy</em>, indicante, oltre che un «prerequisito (condizionalità <em>ex ante</em>) per l&#8217;utilizzo dei Fondi strutturali e di investimento europei»[53], un nuovo modello di <em>governance</em>multilivello e <em>multistakeholder, </em>basato sulla definizione di strategie di innovazione e di priorità strategiche, che completano le risorse e le capacità produttive di un territorio, elaborate a livello regionale, ma valutate e organizzate a livello nazionale. In questo contesto rientra il progetto <em>Horizon 2020</em> &#8220;CICERONE&#8221;[54], la cui finalità è definire un&#8217;Agenda strategica Europea per la Ricerca e l&#8217;Innovazione nel settore dell&#8217;economia circolare, onde ottimizzare la programmazione e l&#8217;utilizzo delle risorse finanziarie europee e promuovere la presentazione di progetti congiunti da parte delle Regioni e delle istituzioni, in modo da trovare soluzioni comuni.<br /> Il tentativo è quello di incoraggiare un&#8217;iniziativa economica sempre più declinata sulla base della ricerca e dell&#8217;innovazione, anche avvalendosi del fatto che l&#8217;industria può ravvisare nella c.d. &#8220;coscienza ecologica&#8221; un&#8217;occasione di diversificazione della domanda e dunque, in maniera coerente con l&#8217;obiettivo teleologico del lucro che caratterizza l&#8217;attività di impresa, un&#8217;opportunità di profitto[55]. <br /> La politica di coesione, articolata sull&#8217;elargizione di finanziamenti e imperniata proprio sull&#8217;interlocuzione tra livello regionale ed europeo, sembra, del resto, ben rispecchiare, nell&#8217;attuale scenario di transizione, una simile finalità, potendo fungere da strumento per operare, nei termini in precedenza illustrati, sul piano dell&#8217;architettura istituzionale, ovvero «in linea con le indicazioni del nuovo &#8220;istituzionalismo economico&#8221;»[56], dei vincoli che, condizionando il comportamento individuale e delle organizzazioni, influenzano lo sviluppo economico. La stessa, come sottolineato in dottrina, si colloca perfettamente nello spirito del tempo, rappresentando, infatti, prima di tutto un modello di organizzazione amministrativa che integra attorno ad una funzione di spesa l&#8217;azione di diversi livelli amministrativi che agiscono secondo moduli di collaborazione, nonché in virtù logiche di conformazione finalizzate a indurre, attraverso la leva finanziaria, un miglioramento della qualità delle istituzioni. In secondo luogo, essa illustra emblematicamente il significato del c.d. «potenziale trasformativo dell&#8217;investimento pubblico», laddove quest&#8217;ultimo diviene cardinale per imprimere significative riconfigurazioni dell&#8217;azione economica[57]. <br /> Gli atti di diritto derivato europeo post-pandemici consentono di fondare giuridicamente una simile speculazione teorica. Lo dimostra, in particolare, la scelta effettuata dal legislatore europeo di incardinare le diverse azioni legate alla ripresa economica proprio sui meccanismi di coesione. Con riguardo alla transizione ecologica, in particolare, siffatta impostazione in chiave trasformativa, volta ad ancorare le sovvenzioni al perseguimento di specifici <em>target </em>di carattere ambientale, è espressa dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, la cui base giuridica è l&#8217;art. 175, par. 3, del Tfue. Il regolamento che lo istituisce sancisce espressamente che le misure inserite nei piani per la ripresa e la resilienza, presentati dagli Stati per ottenere i finanziamenti, debbano necessariamente rispondere all&#8217;imperativo di non arrecare danno, ai sensi dell&#8217;articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, il c.d. «regolamento Tassonomia», ai sei obiettivi ambientali &#8211; mitigazione dei cambiamenti climatici; adeguamento ai cambiamenti climatici; uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine; transizione verso un&#8217;economia circolare; prevenzione e riduzione dell&#8217;inquinamento; protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi &#8211; stabiliti da quest&#8217;ultimo. Il principio del «non arrecare un danno significativo»[58] risulta particolarmente cruciale dal momento che statuisce che tutte le riforme e gli investimenti, e di conseguenza tutte le iniziative imprenditoriali dai medesimi supportate[59], debbano non solo limitarsi a rispettare le normative ambientali europee e nazionali vigenti, ma anche essere &#8220;funzionalizzati&#8221; in forza di specifici orientamenti tecnici forniti dalla stessa Commissione[60]. Sebbene non vincolanti, tali indicazioni appaiono andare nella direzione di una maggiore concretizzazione del significato normativo del concetto di sostenibilità[61], fornendo una griglia di analisi per valutare la conformità ecologica delle misure adottate. Inoltre, le stesse sembrano costituire un valido strumento per attuare una riconfigurazione in senso proattivo del principio di precauzione, quale fondamento per la produzione di esternalità positive attraverso le attività economiche (v. <em>supra</em>, § 1), poiché diretto non solo e non tanto a impedire che esse si rivelino dannose per l&#8217;ambiente quanto piuttosto a riorientarle in senso ecosostenibile, in modo da far sì che possano contribuire al raggiungimento delle finalità espresse dal regolamento. <br /> Tale disegno di finalizzazione delle condotte degli operatori economici allo scopo di renderle coerenti con la promozione della transizione verde e circolare può essere validamente compiuto agendo sull&#8217;influenza esercitata, da un lato, sui cittadini e i consumatori, dall&#8217;altro sulle imprese e le pubbliche amministrazioni. In questo secondo caso, come vedremo, dirimenti divengono le leve della contrattualistica pubblica (<em>infra</em>, § 3) e del partenariato pubblico privato (<em>infra</em>,§ 4). <br /> Per quanto attiene invece alla possibilità di incentivare comportamenti ecocompatibili dei consumatori, oltre all&#8217;utilizzo delle tecnologie emergenti come <em>blockchain</em>, <em>token</em>[62] e <em>smart contracts</em>, quali strumenti di regolazione[63]basati sulla tracciabilità e sulla certificabilità dei requisiti di sostenibilità di un bene acquistato, rilevanti risultano le implicazioni del c.d. indice di riparabilità dei prodotti, previsto, ad esempio, dall&#8217;art. 16 della legge francese &#8220;<em>anti-gaspillage</em>&#8221; del febbraio 2020[64]. Divenuto obbligatorio in Francia, dal 1° gennaio 2021, per alcune categorie di beni, lo stesso è calcolato sulla base di cinque criteri[65] che forniscono un punteggio complessivo compreso tra zero e dieci. Ascrivibile alla c.d. &#8220;<em>écologie du concret</em>&#8220;, che nel preservare le risorse, la salute e il potere d&#8217;acquisto dei cittadini, permette di promuovere lo sviluppo economico e industriale dei territori, tale misura si fonda sul diritto dei consumatori a essere informati per poter effettuare scelte consapevoli[66], ma soprattutto sull&#8217;obbligo, di fatto, imposto ai produttori di allineare il loro profitto con l&#8217;allungamento della durata di vita delle merci immesse sul mercato. <br /> Sul fronte invece del rapporto tra pubbliche amministrazioni e imprese, il ruolo chiave giocato dalla contrattualistica pubblica, come meglio approfondiremo nel prossimo paragrafo, nell&#8217;agevolare l&#8217;affermazione di un nuovo paradigma fondato sull&#8217;ibridazione delle dinamiche di fondo che animano l&#8217;iniziativa privata, riflettendo la multidimensionalità del valore economico, sembra emergere su almeno tre piani. <br /> Come sottolineato in dottrina, vi sono infatti vantaggi diretti che consistono, con riguardo agli appalti verdi, nella riduzione degli impatti ambientali dell&#8217;attività di acquisto di beni e servizi o nella realizzazione di opere pubbliche, indiretti, legati alla capacità di orientare il mercato, e addizionali. Questi ultimi, che attengono alla possibilità di estendere il concetto di responsabilità ambientale, facendovi rientrare anche aspetti legati alla qualità sociale dell&#8217;approvvigionamento, si rivelano fondamentali nella definizione del <em>procurement </em>circolare, la cui radice è costituita proprio dalla relativizzazione &#8211; o, mutuando la terminologia francese, dalla &#8220;de-mercificazione&#8221; &#8211; della nozione di &#8220;economicità&#8221;, in quanto meramente legata alle logiche sottese allo scambio di mercato (v. <em>infra</em>, § 3).  <br />  <br /> <strong>3. Gli appalti circolari come strumento regolatorio del mercato sostenibile </strong><br /> I contratti pubblici si pongono in questo scenario &#8220;trasformativo&#8221; come il mezzo attraverso cui è possibile intervenire sul tradizionale meccanismo sinallagmatico della domanda e dell&#8217;offerta, conferendo allo strumento contrattuale, tecnicamente disegnato per rispondere alle esigenze del mercato, ispirato a logiche di profitto, la funzione di veicolare finalità che superano la mera soddisfazione dell&#8217;interesse delle parti. <br /> Una tale produzione di effetti &#8220;positivi&#8221; rispetto ai terzi sembra doversi leggere in combinato disposto con la previsione, come già illustrato in precedenza, di nuove ingenti risorse finanziarie destinate a sostenere il rilancio dell&#8217;economia, nell&#8217;ambito del c.d. Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, che in parte verranno utilizzate proprio tramite gli appalti pubblici. Ciò implica la capacità dell&#8217;acquirente pubblico di saper adeguatamente valorizzare siffatta idoneità a conseguire, secondo meccanismi di funzionalizzazione, un impatto sociale ed economico benefico tramite l&#8217;attività di approvvigionamento.<br /> Il fulcro della questione risiede nel concetto di &#8220;<em>Best</em> <em>Value for Money&#8221;, </em>definibile come il miglior rapporto tra i costi, compresi quelli non monetari, e i benefici, da considerarsi in maniera ampia, tenendo cioè in considerazione aspetti qualitativi e quantitativi, nonché superando la concezione delle considerazioni di tipo non economico come meri limiti alla libera iniziativa privata. Sul punto era già intervenuta, peraltro, in epoca risalente[67], la Corte di giustizia, con la celebre sentenza del 2002 sul caso <em>Concordia Bus Finland </em>[68], sancendo la legittimità dei fattori non economici quali criteri di aggiudicazione di un contratto pubblico[69]. <br /> Del resto, il principio di economicità, oltre a subire per espressa previsione legislativa «una collocazione postergata rispetto alle esigenze dell&#8217;interesse pubblico»[70], come sottolineato dalla dottrina[71], esprime il dovere di fare buon uso delle risorse che sono a disposizione delle amministrazioni, traducendosi sul piano procedimentale nel divieto di rendere più complesso il procedimento, mentre relativamente all&#8217;investimento si identifica con il &#8220;migliore acquisto&#8221;. Esso non è per forza quello effettuato dietro il corrispettivo più basso quanto semmai il più conveniente, venendo determinato dalla &#8220;qualità&#8221; della prestazione richiesta al privato. La convenienza è pertanto misurata in funzione dei costi inerenti non solo al prezzo di acquisto ma anche, come noto, al c.d. ciclo di vita dell&#8217;oggetto dell&#8217;appalto[72], riassumibile come la somma dei costi di acquisto, di manutenzione e di riparazione, del consumo di acqua e di energia, di eventuale sostituzione e soprattutto dello smaltimento[73]. Quest&#8217;ultimo, dunque, include sia quanto grava sull&#8217;amministrazione aggiudicatrice sia le esternalità negative ricadenti sull&#8217;intera società, quali sono le emissioni di gas a effetto serra. <br /> Nella considerazione della qualità e del risparmio delle risorse si inserisce perciò la riflessione sull&#8217;economia circolare in precedenza formulata, dando la possibilità al soggetto pubblico di realizzare, nella sua veste di consumatore, quella che è stata denominata una competitività non di prezzo[74], ovvero fondata sul concetto di sostenibilità.  <br /> La sostenibilità, nel settore degli appalti, assume, proprio nello sforzo di ottenerne una più nitida definizione, una sorta di declinazione tripartita, venendo interpretata in senso ambientale, nel caso del <em>green public procurement</em>, con specifico riguardo alla riduzione degli impatti ecosistemici indotta dalle scelte di acquisto; in senso &#8220;socio-economico&#8221;, nel caso del <em>sustainable public procurement</em>, incentrato su un approccio multicriteriale attento ai riflessi sul benessere arrecato alla società e all&#8217;economia nel suo insieme; infine, in senso circolare, laddove il <em>circular public procurement</em>, sebbene <em>prima facie</em> incentrato sulla sola minimizzazione della creazione di rifiuti e la salvaguardia dallo spreco di risorse, appare in realtà costituire una buona sintesi anche dei primi due. <br /> La circolarità, come già evidenziato, emerge infatti quale modello nel quale vengono abbracciate esigenze non meramente ambientali ma anche sociali, in quanto legato alla convergenza (virtuosa) tra gli interessi privati e quelli pubblici. <br /> Sul piano giuridico ciò rileva nella misura in cui i criteri ambientali minimi (CAM), cioè le indicazioni e i requisiti tecnici previsti per le varie fasi del processo di acquisto, con i quali viene identificata la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita[75], inseriti obbligatoriamente nei contratti pubblici[76], potrebbero essere estesi anche ad altri obiettivi, avvalendosi delle opportunità offerte dalla discrezionalità rimessa alla pubblica amministrazione. Come osservato dalla dottrina, infatti, le stazioni appaltanti sono libere di ricorrere ai criteri ambientali minimi anche per beni e servizi diversi da quelli specificamente disciplinati dai decreti ministeriali ovvero di introdurre criteri premianti[77]. In questo senso, è utile ricordare quanto asserito dalla Corte di giustizia in una nota sentenza del 2012[78], ovvero che <a>«</a>non è richiesto che un criterio di aggiudicazione riguardi una caratteristica intrinseca di un prodotto, vale a dire un elemento che si incorpori materialmente in quest&#8217;ultimo», ben potendo un&#8217;amministrazione aggiudicatrice utilizzare, nell&#8217;ambito di un appalto di fornitura di elettricità, un criterio di aggiudicazione che impone la fornitura di elettricità ottenuta da fonti di energia rinnovabili e pertanto, in via di principio, imporre, come nel caso di specie analizzato dai giudici di Lussemburgo, che un prodotto derivi dal commercio equo e solidale. A sostegno della posizione espressa nella pronuncia è possibile richiamare il Considerando 97 della dir. 2014/24/UE, laddove viene previsto che al fine di «una migliore  integrazione  di  considerazioni  sociali  e  ambientali  nelle  procedure  di  appalto,  le  amministrazioni  aggiudicatrici  dovrebbero  avere  la  facoltà  di ricorrere a criteri di aggiudicazione o condizioni di esecuzione  dell&#8217;appalto  riguardanti  lavori,  forniture  o  servizi  oggetto  dell&#8217;appalto pubblico  <em>sotto  ogni  aspetto</em>  e  in  qualsiasi fase dei loro cicli di vita, dall&#8217;estrazione delle materie prime per il prodotto alla fase di smaltimento dello  stesso,  compresi  fattori  coinvolti  nel  processo  specifico  di  produzione,  prestazione  o  commercio  e  <em>relative  condizioni</em>, di questi lavori,  forniture o servizi o in un processo specifico nel corso di una fase successiva del loro ciclo  di  vita,  anche  se  questi  fattori  non  sono  parte  del loro contenuto sostanziale»[79]. <br /> Si pensi al caso di Mutualia, prestatore di servizi sociali e assistenza medica spagnolo[80], che, al fine di diminuire la produzione di rifiuti in plastica riducendo allo stesso tempo la spesa per l&#8217;acqua in bottiglia, ha deciso di installare fontane collegate alla rete pubblica, con l&#8217;obiettivo di offrire acqua potabile di alta qualità a temperature variabili[81].<br /> Come riportato nel documento della Commissione europea <a>«</a>Acquisti sociali &#8211; Una guida alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici (seconda edizione)<a>»</a>[82], l&#8217;appalto, «di valore inferiore alla soglia UE, è stato aggiudicato all&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa, ponderata in base al prezzo (50 %) e alla qualità (50 %). Tra i criteri di qualità figuravano aspetti relativi all&#8217;accessibilità, quali l&#8217;altezza delle fontane e la facilità d&#8217;uso da parte di persone a mobilità ridotta»[83]. In pratica, la stazione appaltante ha attribuito un punteggio maggiore all&#8217;impresa che offriva erogatori d&#8217;acqua facili da usare da parte di persone con problemi di vista o a mobilità ridotta in relazione a mani o braccia. I criteri di accessibilità hanno cioè permesso di garantire l&#8217;uso delle fontane da parte di tutti i pazienti e visitatori del centro sanitario e contemporaneamente di ottenere un risparmio sia dei costi sia dei rifiuti in plastica. Accanto alla creazione di valore ambientale, è stata così perseguita anche la realizzazione di valore sociale, estendendo a quest&#8217;ultimo la nozione di circolarità, compresa nella sua accezione integrale[84].<br /> Le pubbliche amministrazioni, tuttavia, non sempre riescono a &#8220;contabilizzare&#8221; i fattori di ordine non economico nelle valutazioni richieste dalle procedure di acquisto, talvolta per oggettiva impreparazione legata alla difficoltà, specialmente a livello locale, di gestire dei meccanismi tecnicamente più gravosi e complessi, talaltra per scarsa proattività o motivazione. Il problema deriva dal fatto che spesso il personale dell&#8217;Ufficio acquisti non è adeguatamente formato o abituato a gestire approcci non tradizionali, ovvero a valutare i dati inerenti alle esternalità &#8211; negative e positive &#8211; dei contratti.<br /> A loro volta, le imprese si rivelano altrettanto impreparate sul piano tecnico, amministrativo e finanziario, a fronte di bandi che rischiano di risultare latamente &#8220;discriminatori&#8221; o comunque poco incentivanti, dato che rendono più onerosa la partecipazione alla gara. Anche in questo caso, il nodo critico è costituito dalla formazione di chi formula l&#8217;offerta, non sempre imperniata sulla disamina di tutti i costi, anche non economici, legati ai beni e servizi proposti.  <br /> Diviene dunque fondamentale predisporre strumenti con i quali sia possibile &#8220;misurare&#8221; il raggiungimento degli obiettivi ambientali e sociali o effettuare concretamente la valutazione dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa. In tal senso, un valido riferimento sembra essere costituito dalla direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione dei veicoli puliti a <br /> basso consumo energetico. La stessa richiede alle amministrazioni di considerare &#8211; al momento dell&#8217;aggiudicazione degli appalti di veicoli destinati a servizi di trasporto pubblico &#8211; l&#8217;impatto ambientale dei medesimi relativamente alle emissioni di CO2 e di altre sostanze inquinanti[85]. Con riguardo alla &#8220;meritevolezza ambientale&#8221; di contratti di acquisto di veicoli adibiti al trasporto su strada, vengono forniti alcuni parametri oggettivi di misurazione, in base ai quali è possibile valutare la natura non unicamente economica dei benefici arrecati dall&#8217;accordo[86].<br /> Ora, nella direttiva viene trattata in particolare la metodologia per trasformare gli impatti ambientali ed energetici in valore monetario, in diretta connessione con la finalità di ridurre, attraverso la &#8220;monetizzazione del danno&#8221;, le esternalità negative delle imprese[87], tra le quali rientra anche il consumo delle materie prime. Diverso ragionamento andrebbe condotto per la produzione di esternalità positive mediante il contratto, ovvero in relazione ai benefici indotti sul piano qualitativo dall&#8217;attività economica, quali possono essere le innovazioni promosse o l&#8217;incremento del benessere complessivo ingenerato, anche dovuto al perseguimento di specifici <em>target</em> in termini di equità. La difficoltà in questi casi consiste nell&#8217;immaginare una specifica griglia di analisi che consenta di comprovare quantitativamente siffatti vantaggi, dal momento che, come noto, i prezzi di mercato non riflettono i costi e i benefici sociali. Un&#8217;ipotesi potrebbe essere quella di estendere in senso analogico il concetto economico di prezzo ombra, ricostruito, in base ai già menzionati indici di riparabilità dei prodotti, come il valore al contempo sociale e ambientale del risparmio di una risorsa. <br /> Nell&#8217;ottica dell&#8217;inveramento, mediante lo strumento degli appalti, di quella funzione giuspolitica svolta dal diritto, che si fa interprete delle evoluzioni del tempo e dei nuovi archetipi che si vanno formando, sembra dunque opportuno riflettere sul come sia possibile intervenire al fine di rendere il <em>procurement</em> pubblico una componente essenziale delle politiche di sviluppo industriale fondate sull&#8217;adattamento del sistema economico a canoni di sostenibilità, attraverso l&#8217;interconnessione di una pluralità di interessi. Sul piano regolatorio in senso stretto, si tratta di valutare la possibilità di agire in senso &#8220;creativo&#8221; sul contenuto delle norme, in modo da rendere la pubblica amministrazione sempre più adusa a ricorrere a logiche di circolarità nelle proprie politiche di acquisto. In questi termini è certamente indispensabile superare la visione economicistica prevalente basata sui segnali allocativi costituiti dalla distribuzione dei beni mediante il mercato, favorendo l&#8217;adozione di impostazioni legate alla promozione anche di altre forme di integrazione tra economia e società. <br /> Ad esempio, occorrerà sempre di più favorire l&#8217;adozione di modelli fondati sul noleggio e la locazione invece che sull&#8217;acquisto, ovvero sull&#8217;uso di prodotti modulari, disassemblabili, e, se possibile, biodegradabili, nonché di materiali riciclati, anche nell&#8217;ottica di promuovere il recupero delle materie prime critiche, mediante processi di simbiosi che vedono le amministrazioni collaborare tra di loro al fine di trasformare lo scarto dell&#8217;una in risorsa dell&#8217;altra[88]. Si apre perciò la prospettiva di una valorizzazione, seppur mediata dal contesto di mercato, della reciprocità, che sembra poter rivestire «un rilievo particolare nel costituire le premesse sociali di consenso delle istituzioni economiche e politiche moderne»[89]. Quest&#8217;ultima può, in specie, inserirsi nella progettazione di una procedura di appalto nella misura in cui, pensando alla fine del ciclo di vita dei prodotti, si elaborino specifiche clausole legate al loro riutilizzo quali condizioni per l&#8217;aggiudicazione del contratto, in virtù di un processo cooperativo tra potenziali fornitori e acquirenti, finalizzato alla messa «in comune tra i vari soggetti coinvolti in una procedura di gara»[90] dei problemi connessi a quest&#8217;ultima. Ciò implica un significativo intreccio tra appalti circolari e appalti innovativi, tra i quali in particolare figurano i c.d. partenariati per l&#8217;innovazione, di cui all&#8217;art. 65 del d.lgs. n. 50 del 2016, pensati per prodotti e servizi non presenti sul mercato[91] e intrinsecamente fondati su logiche di tipo collaborativo[92]. In questo caso, il <em>trait d&#8217;union</em> sarebbe costituito dalla ricerca di &#8220;nuove&#8221; soluzioni per contenere gli impatti ambientali e sociali dell&#8217;acquisto e si tratterebbe, pertanto, di interpretare il significativo miglioramento richiesto dalla direttiva appalti, perché si abbia &#8220;innovazione&#8221;[93], in chiave di effetti esterni positivi prodotti sull&#8217;ecosistema. <br /> Muovendo dal dato normativo e ordinamentale, occorre dunque sviluppare massimamente, in una prospettiva sia <em>de iure condito</em> che <em>de iure condendo</em>, l&#8217;interpretazione in senso ecologico di alcune specifiche norme presenti nel Codice dei contratti pubblici e nel c.d. diritto eurounitario. <br /> In particolare, facendo leva sull&#8217;art. 100 del d.lgs. n. 50 del 2016, rubricato <em>Requisiti per l&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto</em>, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti possano richiedere requisiti particolari per l&#8217;esecuzione del contratto, «purché siano compatibili con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, innovazione e siano precisate nel bando di gara, o nell&#8217;invito in caso di procedure senza bando o nel capitolato d&#8217;oneri» &#8211; precisando che tali condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze sociali e ambientali -, potrebbe essere &#8220;imposto&#8221; all&#8217;appaltatore di ricorrere, nella realizzazione dell&#8217;appalto, all&#8217;uso di sottoprodotti o materie prime seconde o di effettuare la raccolta di prodotti e materiali usati. <br /> Inoltre, alla luce del nuovo quadro normativo post-pandemico, nel quale la transizione ecologica funge da potente linea guida per l&#8217;orientamento delle risorse finanziarie, può essere utilmente evocato, anche in questo contesto, il già menzionato principio &#8220;<em>do no significant harm</em> (DNSH)&#8221;, nella misura in cui venga previsto che le specifiche tecniche per gli appalti debbano contenere condizioni ad esso inerenti, stabilendo ad esempio che percentuali minime dei rifiuti da costruzione e demolizione siano destinate al riutilizzo e riciclaggio[94]. <br /> Un simile impiego della flessibilità delle clausole di sostenibilità, come quella che considera il ciclo di vita elemento di valutazione del parametro dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa, gradualmente trasformate da accessorie a primarie, con la conseguente determinazione di una vera e propria &#8220;gerarchia degli appalti&#8221;, consistente nella costruzione di procedure impostate sulla riduzione, il riuso, il riciclo e infine il recupero dei materiali impiegati nel contratto[95], avrebbe il pregio di contribuire a rimodellare la domanda pubblica spingendola a fondarsi sempre di più sulla concreta disponibilità di beni e servizi ecocompatibili[96]. <br /> Il problema si pone relativamente alla compatibilità di una simile discrezionalità finalizzata a rafforzare la &#8220;vincolatività&#8221; di fatto dei criteri ecologici con altre norme e principi dell&#8217;ordinamento, tra i quali, segnatamente, il principio di tassatività delle cause di esclusione, di cui all&#8217;art. 83, comma 8, del Codice[97]. L&#8217;obiettivo della previsione è scongiurare il pericolo della continua insorgenza di nuove prescrizioni a carattere escludente coniate dalla pubblica amministrazione, determinando che solo la legge possa sancire un obbligo &#8211; che non può essere interpretato analogicamente &#8211; dalla cui violazione deriva l&#8217;esclusione del concorrente inadempiente[98].<br /> La giurisprudenza amministrativa ha, peraltro, statuito in tal senso che «la stazione appaltante non può escludere un concorrente per difformità da un presunto requisito minimo non espressamente stabilito dalla <em>lex specialis</em> di gara»[99]. Dovrebbe pertanto evincersi che per ottenere l&#8217;effetto desiderato sia necessario prevedere che le pubbliche amministrazioni facciano espressamente riferimento ai CAM declinati in ottica circolare tra i requisiti minimi dell&#8217;offerta tecnica.<br /> Inoltre, sempre in via pretoria è stato decretato che l&#8217;esclusione dalla procedura a evidenza pubblica può essere comminata in conseguenza dell&#8217;inadempimento, «laddove siano imposti adempimenti doverosi», pur in mancanza di una previsione espressa di una simile sanzione[100]. <br /> Sulla questione della violazione degli obblighi ambientali, la dottrina, sottolineando come nell&#8217;ordinamento italiano sia stata prevista l&#8217;obbligatorietà in via generale degli appalti verdi, ha poi evidenziato che i contratti nei quali non vengano rispettate le norme che stabiliscono l&#8217;inclusione di determinati requisiti ecologici debbano essere ritenuti annullabili o addirittura nulli[101]. <br /> La stessa dottrina, inoltre, ricollega esplicitamente siffatta conclusione al ruolo attribuito dal Codice dei contratti pubblici all&#8217;Anac, che è l&#8217;autorità preposta[102] a verificare non solo che i criteri ambientali minimi siano effettivamente applicati ma anche che siano raggiunti gli obiettivi prefissati dal Piano d&#8217;azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della pubblica amministrazione[103]. In punto di diritto appare pertanto possibile profilare l&#8217;impugnazione da parte della medesima di un bando che non contenga le dovute prescrizioni ecologiche, facendo valere la legittimazione straordinaria prevista dall&#8217;art. 211, comma <em>1-bis</em>, del d.lgs. n. 50 del 2016[104]. <br /> Quel che ci sembra ancora più interessante prospettare, a partire da tale riflessione, è, invece, la valorizzazione del c.d. &#8220;ruolo pedagogico&#8221; [105] svolto dall&#8217;Autorità, nell&#8217;ambito della sua attività di vigilanza collaborativa <em>ex </em>art. 213, comma 3, lett. <em>h)</em>, che ne prevede l&#8217;attivazione per affidamenti di particolare interesse, mediante una procedura specifica che si fonda sull&#8217;impulso della stazione appaltante e la previa stipula con quest&#8217;ultima di un protocollo di intesa[106]. <br /> Essendo il fondamento della vigilanza collaborativa il principio di leale collaborazione, riteniamo possibile proporre una lettura di tale strumento quale supporto per l&#8217;elaborazione di partenariati per l&#8217;innovazione in chiave circolare, come poc&#8217;anzi illustrati, proprio cercando di intervenire sul problema costituito dalla difficoltà riscontrata dalle amministrazioni nel contemplare in maniera effettiva e proattiva considerazioni di tipo ecologico. Sarebbe importante in questo senso prevedere, per via legislativa, l&#8217;applicazione dell&#8217;istituto anche oltre la fattispecie circoscritta degli «affidamenti di particolare interesse» stabilita dal Codice[107]. <br /> E sempre in un&#8217;ottica proattiva e collaborativa, un ulteriore strumento di tipo volontaristico, anch&#8217;esso predisposto dall&#8217;Anac, che pensiamo possa essere potenziato è il c.d. <em>rating</em> d&#8217;impresa, al fine di premiare, nell&#8217;attribuzione dei punteggi di gara, le imprese che si avvalgano della committenza pubblica come vettore di sostenibilità e di circolarità. Il requisito reputazionale[108] giocherebbe in questo caso da discrimine positivo favorendo l&#8217;implementazione di dinamiche dialogiche basate sul coordinamento degli interessi[109] nell&#8217;ottica dello sviluppo industriale e territoriale. <br />  <br /> <strong>4. Il partenariato pubblico-privato e la collaborazione tra imprese nella sfida della costruzione di un nuovo modello di sviluppo</strong><br />  <br /> La disamina sin qui svolta sulla funzione assunta dai criteri di aggiudicazione quale specifico strumento che, agendo sulla regolazione del rapporto tra domanda e offerta, risulta idoneo a innestare, attraverso gli appalti circolari, meccanismi di collaborazione tra committente pubblico e operatori privati, ci consente adesso di riflettere su come una simile logica di condivisione sembri altresì delineare un&#8217;evoluzione ben più profonda del ruolo giocato dallo Stato nella sua veste di &#8220;attore del mercato&#8221;. <br /> A venire in rilievo è un altro istituto legato alla committenza pubblica, ovvero il partenariato pubblico-privato[110], notoriamente evocato con riferimento all&#8217;esigenza di risparmiare risorse pubbliche, sempre più difficili da reperire, avvalendosi dei capitali privati[111], e amplificando in questo modo le potenzialità dell&#8217;investimento. Il nucleo fondante del partenariato, del quale un primo inquadramento giuridico a livello europeo è rinvenibile in un Libro Verde del 2004[112], ruota attorno alla realizzazione di progetti condivisi, secondo modelli di cooperazione che assumono forme varie[113], potendo i partenariati essere di tipo contrattuale, o istituzionalizzati, nei quali viene, cioè, creata una società di scopo[114] «in cui pubblico e privato diventano soci realizzando così assieme lo scopo sociale, che è rappresentato da un&#8217;attività di pubblico interesse»[115].<br /> La pubblica amministrazione ha pertanto a disposizione uno strumento flessibile adatto ad essere sagomato sulle concrete esigenze dei soggetti coinvolti[116] (nonché in base all&#8217;obiettivo comune perseguito) e fondato sull&#8217;emancipazione dei privati, che da destinatari dell&#8217;azione amministrativa divengono veri e propri co-produttori della medesima. Come peraltro ricordato da attenta dottrina, proprio Mario Nigro «notava che &#8220;riconoscere la soddisfazione dell&#8217;interesse privato come causa (concausa) dell&#8217;agire pubblico non dovrebbe scandalizzare nessuno&#8221;»[117].<br /> Al di là delle esigenze di risparmio, che spingono, a fronte delle limitate capacità fiscali del soggetto pubblico, a cercare le risorse dei privati, sono molteplici le ragioni per le quali negli ultimi anni si è fatto un uso crescente del partenariato, considerato adeguato, per la sua grande versatilità, a rispondere a svariati obiettivi di interesse pubblico &#8211; tra i quali la tutela ambientale attraverso iniziative in linea con la transizione ecologica[118] &#8211; e ad arrecare benefici alla collettività. <br /> Il rapporto di <em>partnership</em> tra amministrazione e imprese è del resto associato anche alla necessità di investire su ricerca e sviluppo, venendo in luce in particolare la valenza strategica di una simile soluzione &#8220;mista&#8221;, che può costituire lo strumento più idoneo per coniugare innovazione e sperimentazione, entrambe necessarie a veicolare il sistema verso quella che viene enfaticamente definita la nuova normalità, in alternativa e in antitesi alla normalità della &#8220;società neoliberale&#8221;[119]. <br /> In quest&#8217;ottica, il partenariato può rappresentare un modo per lo Stato di intervenire nell&#8217;economia secondo moduli elastici, tentando così di rispondere alla sfida della transizione verso un nuovo modello di sviluppo imperniato su un diverso equilibrio tra imperativi economici e valori sociali.<br /> In specie, una simile interpretazione si attaglia all&#8217;evoluzione in corso nella misura in cui appare conferente con l&#8217;esigenza di &#8220;reinventare&#8221; politiche industriali che siano non solo compatibili con i margini di manovra offerti dal diritto europeo della concorrenza ma anche capaci di stimolare trasformazioni dell&#8217;attuale assetto ordinamentale pro-concorrenziale, sempre più influenzato dalla necessità di contribuire alla creazione di benessere, in particolare &#8220;ambientale&#8221;, recuperando al contempo le risorse c.d. &#8220;critiche&#8221;, fondamentali per la realizzazione degli interessi europei (v. <em>supra</em>, § 2). <br /> La forza espansiva di questo istituto &#8211; o meglio, come sottolineato dalla dottrina, di questa <a>«</a>sintesi verbale che raggruppa più figure»[120] &#8211; si spinge oggi ad abbracciare, secondo le linee tratteggiate nell&#8217;analisi proposta, formule in grado di incentivare, alla luce dell&#8217;ingiunzione europea ad avviare la duplice trasformazione digitale ed ecologica, lo sviluppo di profondi cambiamenti della struttura industriale e produttiva, cercando altresì di promuovere proficue alleanze con il settore della ricerca scientifica. <br /> Alcuni passi in questa direzione erano già stati fatti, nell&#8217;ordinamento italiano, con la previsione, contenuta nella legge n. 232 del 2016[121], della costituzione e del finanziamento dei c.d. Centri di competenza ad alta specializzazione, fondati proprio sul partenariato pubblico-privato e finalizzati a promuovere e realizzare con le imprese progetti di ricerca applicata, di trasferimento tecnologico e di formazione su tecnologie avanzate in ambito Industria 4.0. <br /> I Centri sono stati concepiti come &#8220;<em>hub</em> dell&#8217;innovazione&#8221; sviluppati all&#8217;interno di alcune università ed enti di ricerca, anche nell&#8217;ottica di creare delle reti con gli altri centri di competenza europei. L&#8217;obiettivo è quello di offrire alle imprese l&#8217;opportunità di testare le tecnologie in maniera meno rischiosa rispetto a quanto lo sarebbe se si misurassero direttamente col mercato[122].<br /> Ancora più importante risulta poi la possibilità di creare dei veri e propri soggetti europei sfruttando le potenzialità della formula partenariale[123], e in particolare avvalendosi dello strumento delle <em>European Innovation Partnerships</em>, iniziative che riuniscono tutti i soggetti a livello europeo, nazionale e regionale interessati a determinate sfide sociali al fine di intensificare e coordinare le attività di ricerca e innovazione. Si tratta di partenariati costruiti come modalità operativa di semplificazione del funzionamento di altri partenariati nonché di ottimizzazione dell&#8217;uso dei finanziamenti europei destinati alla ricerca e innovazione, come <em>Horizon Europe</em>[124]. Tra di essi figura, per esempio, il partenariato europeo per l&#8217;innovazione sulle materie prime il cui obiettivo è di assicurare una gestione efficiente e sostenibile di materiali non-energetici lungo l&#8217;intera catena del valore in Europa, facendo leva oltre che sull&#8217;approvvigionamento equo e sostenibile di materie prime provenienti da mercati internazionali e all&#8217;interno dell&#8217;Unione, anche sull&#8217;incremento dell&#8217;efficienza delle risorse e la promozione del riciclo.<br /> La tematica si interseca inevitabilmente, come già anticipato, con la riflessione inerente alla possibilità di ampliare le frontiere del diritto della concorrenza, in quanto cardine dell&#8217;ordinamento giuridico europeo, investendolo non solo del compito di garantire il corretto funzionamento del mercato ma anche di far sì che il medesimo sia idoneo ad assicurare il raggiungimento di obiettivi di natura generale. <br /> In quest&#8217;ottica, uscendo dalla grammatica della contrattualistica pubblica, possiamo osservare che, sebbene il diritto europeo, come evidenziato dalla dottrina, non disponga né sottintenda alcunché riguardo al rapporto tra Stato e mercato[125], le molteplici &#8220;aperture&#8221; concesse in materia di aiuti di stato &#8211; in particolare con la disciplina degli importanti progetti di comune interesse europeo &#8211; e di accordi orizzontali tra imprese &#8211; con i <em>sustainable agremeents</em> &#8211; sembrano costituire il fondamento di una simile evoluzione legata alla valorizzazione di dinamiche più cooperative che competitive, come perno per la trasformazione in senso ecocompatibile del modello di produzione e di consumo. <br /> Nel caso degli importanti progetti di comune interesse europeo, disciplinati da una Comunicazione del 2014[126], volta a promuovere la realizzazione di iniziative transfrontaliere su vasta scala in grado di apportare benefici significativi all&#8217;economia europea e ai suoi cittadini e a favorire la collaborazione tra settore pubblico e privato è, ad esempio, possibile menzionare in tal senso la rilevanza dello <em>European Battery Innovation</em>, dedicato alle batterie innovative e finalizzato a creare una catena del valore sostenibile europea per la produzione di materie prime, celle, moduli e sistemi di batterie di nuova generazione, agevolando anche la riconversione e il riciclo delle stesse con metodi innovativi e più efficienti. Al progetto, che prevede il coinvolgimento di piccole e medie imprese e <em>start-up</em> attive in uno o più Stati membri, oltre che di università e organizzazioni di ricerca di tutta Europa, partecipa anche l&#8217;Italia con dodici imprese[127]e due centri di ricerca, tra cui ENEA[128]. <br /> Per quanto attiene, invece, agli accordi di cooperazione orizzontale[129], il tema della loro compatibilità con il diritto della concorrenza è riemerso con forza in concomitanza della pandemia, con l&#8217;intervento dapprima della Commissione[130] e poi delle singole autorità garanti nazionali[131] finalizzato a offrire indirizzi per la valutazione delle intese legate all&#8217;emergenza da Covid-19. Si tratta dell&#8217;elaborazione di un <em>framework </em>limitato nel suo scopo, in quanto correlato alle sole forme di cooperazione volte ad affrontare e a evitare carenze nella fornitura e nella distribuzione di prodotti e servizi essenziali[132].<br /> Un&#8217;attenzione particolare merita però quanto sta avvenendo relativamente agli accordi che sono caratterizzati da una chiara finalità ambientale, qual è, ad esempio, la riduzione delle emissioni nocive legata all&#8217;efficienza prodotta da determinate intese. <br /> Interessanti risultano, infatti, le proposte avanzate in altri ordinamenti, come quello greco, dove l&#8217;autorità garante della concorrenza ha previsto la creazione di una &#8220;<em>sustainability sand-box</em>&#8220;, ovvero di una vera e propria area protetta all&#8217;interno della regolazione per permettere alle imprese di sperimentare nuove forme di collaborazione atte a raggiungere scopi ambientali, senza però violare la normativa <em>antitrust</em>. Segnatamente è stato pubblicato, nel 2020, un apposito <em>Draft staff paper on sustainability issues and competition</em>[133], nel quale viene evidenziata la funzione che può svolgere la legislazione in materia di concorrenza al fine di facilitare la transizione alla <em>green economy</em> supportando l&#8217;innovazione. Inoltre, l&#8217;Autorità greca ha incaricato una commissione tecnica di redigere criteri di quantificazione dei benefici arrecati all&#8217;ambiente dagli accordi tra le imprese[134].<br /> Lo stesso mandato (si tratta di un&#8217;iniziativa congiunta) è stato conferito anche dall&#8217;autorità garante della concorrenza olandese, la quale ha emanato, a sua volta, sempre nel 2020, delle linee guida sull&#8217;applicazione del diritto della concorrenza ad accordi che promuovano la sostenibilità ambientale, le c.d. <em>Draft Guidelines for sustainability agreements</em>, che definiscono criteri e metodi per misurare le esternalità positive dei medesimi e il livello di tollerabilità di eventuali restrizioni alla concorrenza ai sensi dell&#8217;art. 101, par. 3, Tfue[135].<br /> In una prospettiva <em>de iure condendo</em>, la Commissione, contrastando l&#8217;<em>impasse</em> di una possibile frammentazione degli obiettivi perseguiti dai singoli Stati membri, potrebbe allora decidere di adottare anch&#8217;essa degli orientamenti generali relativi a siffatta tipologia di intese &#8211; in linea con le finalità del <em>Green Deal</em> &#8211; oppure prevedere il ricorso a lettere di autorizzazione preventiva degli accordi di sostenibilità, sulla scia di quanto avvenuto nel contesto della crisi pandemica[136]. <br /> Insomma, quel che pare emergere, seppur in senso fortemente prospettico, è la possibilità di ravvisare l&#8217;emersione di &#8220;schemi giuridici partenariali&#8221;, capaci di giustificare limitazioni del tradizionale assetto giuridico concorrenziale del mercato, fondate sulla concertazione tra operatore privato e soggetto pubblico, in questo caso l&#8217;autorità garante della concorrenza, ogni qual volta l&#8217;attività economica sia in grado di produrre esternalità positive, ovvero di fornire risposte, oggettivamente misurabili in termini sia quantitativi che qualitativi, a bisogni comuni. <br />  <br /> <strong>5. </strong><strong>Oltre la &#8220;responsabilità sociale&#8221;: spunti conclusivi</strong><br />  <br /> L&#8217;analisi che precede ci permette adesso di provare a formulare alcuni rilievi conclusivi sull&#8217;iniziativa economica svolta in forma imprenditoriale il cui codice genetico, in considerazione di quanto esposto, sembra poter essere in qualche modo compenetrato da istanze sociali ovvero da doveri ulteriori rispetto al perseguimento del mero risultato reddituale. In particolare, viene in luce la capacità del diritto di incentivare, nell&#8217;attuale scenario di transizione, attraverso strategie definibili di <em>soft governance, </em>la realizzazione di &#8220;obiettivi secondari&#8221; oltre al mero conseguimento del lucro, consistenti segnatamente nella ricerca di una maggiore efficienza nell&#8217;utilizzo delle risorse ambientali e nel conseguimento di vantaggi sociali. <br /> Rileva, con riferimento a siffatta apertura a finalità di interesse generale, la c.d. «responsabilità sociale dell&#8217;impresa»[137]. <br /> La dottrina, peraltro, ha evidenziato che, con l&#8217;espressione «&#8221;impresa socialmente responsabile&#8221;», viene riassunto e indicato «un carattere che tutte le imprese dovrebbero avere, se volessero prestare ossequio ai precetti contenuti nell&#8217;art. 41 della Costituzione»[138].  <br /> Si tratta della tendenza, accelerata dalla pandemia &#8211; e riscontrabile nel profluvio di concetti che occupano con crescente importanza la scena, come &#8220;successo sostenibile&#8221;[139], <em>Enlightened Shareholder Value</em>[140], <em>ESG investing</em> -, a una «progressiva riscoperta della dimensione più umana dell&#8217;attività imprenditoriale»[141], che si contrappone alla primazia dello schema interpretativo marginalista ancorato sul principio di razionalità legato alla massimizzazione dell&#8217;utile individuale.<br /> Sul piano organizzativo, una simile prospettiva di commistione tra interesse lucrativo dei soci e interessi ulteriori appare significativamente avvalorata dalla creazione di molteplici strumenti societari ibridi, tra i quali spicca la società <em>benefit</em>[142], letteralmente trasfusa nel nostro ordinamento dal mondo anglosassone, ed emblema di una rinnovata attenzione per l&#8217;ambiente naturale e sociale nel quale operano le imprese. <br /> Dal punto di vista dell&#8217;azione normativa e regolatoria finalizzata a promuovere l&#8217;adozione di scelte virtuose da parte degli operatori del mercato, alcuni interventi sono degni di attenzione, come il recepimento, nel nostro ordinamento, della direttiva 2014/95/UE relativa alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario[143], attraverso il d.lgs. del 30 dicembre 2016, n. 254[144], che introduce l&#8217;obbligo, per alcune imprese di grandi dimensioni[145], di redigere annualmente una relazione inerente ad aspetti ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e al contrasto della corruzione attiva e passiva, che risultano rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell&#8217;impresa[146]. Si tratta di un provvedimento fondato sulla logica della trasparenza, la quale riveste nell&#8217;ambito finanziario un&#8217;importanza maggiore con riguardo alle politiche di sostenibilità, essendo considerata lo strumento principe per indurre gli investitori a orientarsi &#8220;razionalmente&#8221;, grazie al maggior tasso di informazioni ricevute, verso il pubblico interesse[147]. Il nodo problematico è costituito, oltre che dalla debolezza di una simile ipotesi, all&#8217;origine peraltro anche della normativa europea sulla tassonomia dei prodotti finanziari sostenibili, dalla difficoltà di garantire in concreto l&#8217;<em>enforcement</em> di una tale previsione, e quindi dall&#8217;efficacia della medesima. <br /> Nell&#8217;ordinamento francese, invece, la recente «<em>Loi Pacte</em>»[148] ha regolamentato lo statuto della c.d. «<em>société à mission</em><a>»</a>, che consente alle imprese di dichiarare la propria «<em>raison d&#8217;être</em>» in base a una serie di obiettivi sociali e ambientali[149]. È stato inoltre modificato l&#8217;art. 1833 del <em>Code civil</em>, <em>alinéa </em>2, con l&#8217;aggiunta del seguente periodo: «La société est gérée dans son intérêt social, <em>en prenant en</em> <em>considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité</em>». Anche qui risalta un profilo critico legato alla spontaneità e dunque alla volontarietà dell&#8217;opzione attivata dai soci, dalla quale deriva il rischio di una limitata incisività, al di là delle inconfutabili implicazioni simboliche, di una simile modifica. <br /> Riemergono, più ampiamente, da questi tentativi di normazione dell&#8217;interesse sociale calibrato su istanze di interesse generale, seppur in modo un po&#8217; indeciso[150], le considerazioni asquiniane sulla concezione della società come istituzione[151], ovvero sulla nozione di oggetto e scopo sociale dell&#8217;impresa, alla base di alcune teorie giustificative dell&#8217;esistenza di quest&#8217;ultima[152]. Nell&#8217;evocare simili suggestioni, più che altro viene in rilievo la necessità di riflettere su quali debbano e possano essere, nell&#8217;attuale tornante storico segnato dalla soverchiante emersione della categoria ontologica degli «iperoggetti<a>»</a>, i &#8220;vincoli&#8221; giuridici[153] per conformare l&#8217;iniziativa economica in modo da renderla capace di funzionare proprio in virtù di quegli interessi di lungo periodo, come la conservazione dell&#8217;ecosistema e la sostenibilità climatica, che la stessa è chiamata sempre di più a considerare nel perseguimento del fine del profitto. Insomma, la questione chiave diventa capire quali siano le tipologie di intervento più adeguate per rendere gli obiettivi sociali e ambientali parte integrante del metodo economico lucrativo.<br /> Alcuni tentativi interessanti in tal senso sono stati compiuti in altri ordinamenti a noi vicini. In particolare, si può menzionare, anche se non è direttamente collegata ai meccanismi produttivi[154], la scelta fatta in Francia di disciplinare una nuova tipologia contrattuale ovvero un nuovo strumento giuridico atto a rispondere alle esigenze di tutti coloro che intendano tutelare e conservare uno spazio naturale, mediante l&#8217;istituzione delle c.d. <em>Obligations Réelles Environnementales </em>(ORE), che permettono ai privati di agire in collaborazione con gli organismi pubblici per proteggere l&#8217;ambiente[155].<br /> Si tratta, in buona sostanza, della possibilità, incentivata dalla previsione di specifiche agevolazioni fiscali, di apporre dei vincoli funzionali di matrice pubblicistica sulla destinazione della proprietà, stipulando un contratto con l&#8217;amministrazione pubblica attestante l&#8217;impegno volontario da parte del proprietario a preservare il patrimonio ambientale. Segnatamente, quest&#8217;ultimo, al fine di creare un contesto favorevole alla transizione ecologica si vincola a rispettare, nella sua proprietà, degli specifici obblighi di fare, ovvero di non fare, come ad esempio l&#8217;obbligo di astenersi dall&#8217;edificare il terreno, i quali, essendo legati al bene, perdurano anche in caso di trasferimento del medesimo ad altro proprietario[156]. L&#8217;innovativa filosofia di fondo sui cui si articola l&#8217;obbligazione reale ambientale francese, in contrapposizione al tradizionale approccio <em>top-down</em> dell&#8217;autorità che impone ai destinatari delle norme una determinata condotta, è quella &#8211; di tipo <em>bottom-up</em> &#8211; della negoziazione nell&#8217;ottica della cura dell&#8217;interesse pubblico, laddove il privato diviene &#8220;coautore&#8221; della regola ecologica che si impegna a rispettare[157].<br /> Traslata sul piano delle politiche industriali una &#8220;funzionalizzazione&#8221; siffatta implica di ragionare sulla ridefinizione, come già evidenziato, del concetto stesso di profitto, generato dalla &#8220;sostenibilità&#8221;, la quale non deve più essere considerata un costo da sopportare ma una vera e propria opportunità, secondo una logica di convergenza degli interessi. Occorre allora chiedersi quale possa essere la migliore strategia per stimolare il mercato facendo leva sulla capacità di incidere sul programma imprenditoriale e dunque sul contenuto dell&#8217;iniziativa economica.<br /> Può venire in soccorso a questo riguardo la locuzione, elaborata dalla giurisprudenza amministrativa, di «protezione sostenibile» &#8211; coerente con l&#8217;impostazione, in precedenza avanzata, del principio di precauzione letto,  anche grazie al nuovo principio europeo  di &#8220;non arrecare un danno significativo&#8221;, in ottica proattiva e non meramente conservativa -, che si fonda su una «prospettiva rovesciata<a>»</a> del concetto di sviluppo sostenibile (al quale risulta agganciata l&#8217;idea dello «sfruttamento economico dell&#8217;ecosistema»), «intendendosi con tale terminologia evocare i vantaggi economici che la protezione <em>in sé</em> assicura senza compromissione di equilibri economici essenziali per la collettività»[158].<br /> È su questo sfondo, infatti, che riteniamo si possa innestare l&#8217;analisi di un intervento di sostegno pubblico capace di coinvolgere i privati nella realizzazione dell&#8217;interesse ambientale e sociale secondo le trame dell&#8217;economia circolare, nella sua accezione integrale (v. <em>supra</em>, § 3), valorizzando le potenzialità economiche delle considerazioni di tipo ecologico.<br /> Sembra assumere rilevanza a tale proposito il ruolo svolto dal principio di sussidiarietà orizzontale, che si incunea, quasi a consolidarne l&#8217;interpretazione non dirigistica ma di tipo collaborativo, nel solco tracciato dall&#8217;art. 41, comma 3, Cost., in forza del quale l&#8217;iniziativa economica (pubblica e privata) può essere indirizzata e coordinata a fini sociali. <br /> È l&#8217;idea di una libertà che per trovare il suo più pieno compimento necessita di accompagnarsi alla responsabilità, alla base della legittimazione, ai sensi dell&#8217;art. 118, comma 4, Cost.[159], del contributo dei privati allo svolgimento di attività di interesse generale, dando espressione, sia in termini antropologici che giuridici, alla portata naturalmente associativa dei doveri[160]. <br /> In conclusione, quel che è possibile evincere da simili preconizzazioni è ancora una volta la stringente necessità di intervenire, prendendo atto dell&#8217;intrinseca politicità delle decisioni legate alla riconversione ecologica dell&#8217;economia &#8211; intesa come processo di radicale cambiamento e non di mero <em>greenwashing</em> &#8211; sulla sempre più intensa colorazione giuridica del concetto di sostenibilità, elemento che unisce i diversi assi portanti del <em>Green Deal</em> europeo[161], anche facendo perno sulle potenzialità delle logiche partenariali descritte nel contributo, che uniscono obiettivi di interesse pubblico alle finalità tipicamente lucrative dell&#8217;iniziativa privata. In questo senso, si possono evocare vari esempi di schemi collaborativi che sembrerebbero poter operare nella direzione indicata, quali gli appalti congiunti di materie prime riciclate, l&#8217;implementazione di regimi di raccolta dei prodotti usati, la creazione di sistemi per ridurre gli imballaggi, nonché la previsione di indici di riparabilità (v. <em>supra</em>, § 2), riciclabilità e sostenibilità associati alla scelta dei fornitori. <br /> Inoltre, sul fronte della definizione normativa dei benefici ambientali derivanti dalle attività economiche può costituire un utile punto di partenza il sistema europeo di classificazione delle attività ecosostenibili, più volte evocato, essendo quest&#8217;ultimo alla base della progressiva definizione di una griglia di vaglio tecnico con la quale vengono individuati specifici criteri di valutazione[162] per esempio con riguardo al tasso minimo di riciclaggio o al livello massimo di emissioni consentite per settore. Siffatte indicazioni offrono al legislatore dei validi orientamenti per riempire di contenuto la nozione di sistema economico sostenibile. In particolare, sul piano giuridico, possono essere considerate rilevanti alcune specifiche implicazioni della tassonomia, che richiede che le iniziative imprenditoriali siano conformi con la necessità di dare un contributo sostanziale al raggiungimento di almeno uno dei sei obiettivi ambientali indicati dal regolamento. Inoltre, come ampiamente sottolineato, le stesse debbono essere interpretate, alla luce del principio di non arrecare un danno significativo, in un&#8217;ottica di protezione sostenibile ovvero di vantaggio economico ricavato dal porre in essere azioni di tutela. Infine, degno di considerazione appare il riferimento al rispetto delle garanzie sociali minime &#8211; previste dalle linee guida dell&#8217;OCSE e dai documenti delle Nazioni Unite &#8211; come condizione per considerare un&#8217;attività economica ecosostenibile[163].<br /> La &#8220;rivoluzione&#8221; rigenerativa attivata dall&#8217;economia circolare e dalla transizione ecologica, in termini più generali, facendo divenire oggetto dell&#8217;iniziativa privata quei valori, quali sono la protezione degli equilibri ecosistemici e della biodiversità, che un tempo ne costituivano unicamente un limite esterno, sembra pertanto poter incidere sulla possibilità di &#8220;internalizzare&#8221; i fattori non economici nell&#8217;ambito della definizione della relazione tra Stato e mercato. <br /> Nel contempo, l&#8217;istanza collaborativa indotta da un tale processo di cambiamento e della quale risulta possibile, come è emerso dall&#8217;analisi svolta, rinvenire alcune tracce nelle trame dell&#8217;ordito normativo euro-unitario, appare altresì idonea a permeare l&#8217;ordinamento, in modo vieppiù incisivo, avendo riguardo all&#8217;influenza esercitata sull&#8217;evoluzione delle tecniche interpretative. La collaborazione, che comincia ad avere un riscontro di diritto positivo, potrebbe infatti condurre a delineare sempre di più soluzioni ermeneutiche di sintesi piuttosto che di prevalenza valoriale. Alla tradizionale tecnica del bilanciamento[164], ancorata alla logica del sacrificio, che vede cedere un interesse rispetto ad un altro, verrebbe dunque ad affiancarsi, in questo senso, il ricorso a strategie e strumenti di risoluzione del conflitto basati sulla ricerca dell&#8217;equilibrio tra istanze contrapposte, in un&#8217;ottica di ricomposizione reciprocamente vantaggiosa degli interessi. La contrapposizione diventerebbe pertanto l&#8217;occasione per un efficace coordinamento, compiuto <em>ex post</em> invece che <em>ex ante</em>, fondato sulla realizzazione di un mutuo beneficio delle parti, che si traduce, in termini più ampi, in un vantaggio per la collettività, integrando nella valutazione dell&#8217;esternalità positiva così ottenuta il miglioramento arrecato, da un simile assetto, all&#8217;intera società.     <br /> Le politiche industriali verdi, contribuendo per le vie illustrate nel presente contributo, a ri-radicare i rapporti economici nei legami sociali, potrebbero insomma consentire di aprire una breccia nell&#8217;ottica di quella costruzione di una società più umana e più giusta &#8211; alla quale si riferiva, nel 1975, il rapporto Tindemans[165] &#8211; sulla cui base si sarebbe dovuto realizzare il progetto di integrazione europea, dando valore oltre che all&#8217;efficienza e alla concorrenza anche all&#8217;equità e alla giustizia sociale. <br />  </div>
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<div style="text-align: justify;">  ð* PhD in Diritto pubblico e dell&#8217;economia e borsista di ricerca nel Dipartimento di Giurisprudenza dell&#8217;Università di Pisa.</div>
<div style="text-align: justify;">[1] Si intitola così una pubblicazione del Cnel, &#8220;<em>Il mondo che verrà.</em> <em>Interpretare e orientare lo sviluppo dopo la crisi sanitaria globale&#8221;, del maggio 2020, disponibile al link: </em><em>https://www.cnel.it/Portals/0/CNEL/Pubblicazioni/quaderni/Quaderno_Il_Mondo_che_verra_CNEL_25_05_2020.pdf?ver=2020-05-25-113427-660. 2010 coniai.</em></div>
<div style="text-align: justify;">[2] Per una riflessione sul ruolo dallo Stato nell&#8217;economia, con particolare riguardo ai settori economici strategici, si veda A. Sacco Ginevri, <em>I &#8220;</em>golden powers<em>&#8220;</em> <em>dello Stato nei settori strategici dell&#8217;economia</em>, in <em>Federalismi.it</em>, fasc. 22, 2016, pp. 1-14. Cfr. anche A. Tonetti, <em>Lo Stato promotore e le nuove forme di interventismo economico</em>, in <em>Giorn. dir. amm</em>., fasc. 5, 2016, pp. 573 e ss. Sul concetto di &#8220;diritto della transizione&#8221;, cfr. invece N. Irti,<em>L&#8217;ordine giuridico del mercato</em>, Laterza, Roma-Bari, 2003; N. Irti, A. Gambino, V. Roppo, N. Lipari, <em>Il diritto della transizione</em>, Kluwer Ipsoa, Milano, 1998. </div>
<div style="text-align: justify;">[3] Cfr. <a>T. Morton,<em> Iperoggetti: Filosofia ed ecologia dopo la fine del mondo </em>(trad. it. V. Santarcangelo), Nero, Roma, 2018</a>. Morton preferisce utilizzare la locuzione &#8220;riscaldamento globale&#8221; al posto di &#8220;cambiamento climatico&#8221;, dal momento che tale seconda formula avrebbe un effetto deresponsabilizzante, in quanto semplice metonimia, con la quale vengono evidenziate le conseguenze del problema ma non il problema in sé, che ne esce banalizzato. </div>
<div style="text-align: justify;">[4] Cfr. B. Latour, <em>La sfida di Gaia. Il nuovo regime climatico</em> (trad. it. D. Caristina), Melmemi, Milano, p. 49. I violenti nubifragi che hanno tragicamente colpito la Germania, nel mese di luglio 2021, sembrano dimostrare plasticamente la fondatezza di questa apparente iperbole.</div>
<div style="text-align: justify;">[5] Sul tema cfr. G. Alpa, <em>Dalla tutela dell&#8217;ambiente al riconoscimento della &#8220;natura&#8221; come soggetto di diritto. Una rivisitazione delle categorie del diritto civile?</em>, in <em>Riv. crit. dir. priv.</em>, fasc. 4, 2020, pp. 455-469. L&#8217;obiettivo della transizione ecologica ha assunto un&#8217;importanza capitale negli ultimi anni, divenendo sempre più centrale nelle agende internazionali, e segnatamente, come mostrato dal <em>Green Deal</em>, in quella europea. La prima definizione del concetto di ecologia risale al 1866, ed è stata fornita dallo zoologo tedesco <strong>Ernst Haeckel, per il quale essa corrisponde alla </strong>«totalità delle scienze delle relazioni dell&#8217;organismo con l&#8217;ambiente, comprese, in senso ampio, tutte le condizioni di esistenza». </div>
<div style="text-align: justify;">[6] Cfr. A. Ghosh, <em>La grande cecità. Il cambiamento climatico e l&#8217;impensabile</em> (trad. it. N. Gobetti, A. Nadotti), Neri Pozza, Vicenza, 2017. </div>
<div style="text-align: justify;">[7] Cfr. C. Irti, <em>Gli &#8220;appalti verdi&#8221; tra pubblico e privato</em>, in <em>Contr. e impr. Europa</em>, 2017, pp. 183-210, la quale sottolinea che: «Oltre che la carenza rispetto al principio dello sviluppo sostenibile di un solido appiglio costituzionale (si veda sopra), non si può negare la intrinseca indeterminatezza del concetto stesso di &#8220;sostenibilità&#8221;, che rende particolarmente difficoltoso individuarne i confini strettamente &#8220;normativi&#8221; in mancanza di interventi mediati, destinati quanto meno all&#8217;individuazione &#8220;delle condotte ammesse e/o quelle vietate lasciando aperture ad un&#8217;interpretazione delle stesse conforme ai principi costituzionali&#8221;<a>»</a>. </div>
<div style="text-align: justify;">[8] Cfr. M. Tallacchini, <em>Scienza e diritto. Prospettive di co-produzione</em>, in <em>Riv. fil. dir.</em>, fasc. 2, 2012, pp. 313 e ss. </div>
<div style="text-align: justify;">[9] La Commissione europea ha recentemente presentato il c.d. pacchetto clima &#8220;<em>Fit For 55</em>&#8220;, nel quale viene stabilito l&#8217;obiettivo di ridurre del 55% le emissioni di CO2 entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990, in vista del loro azzeramento entro il 2050. Per ottenere un simile risultato, vengono illustrare varie proposte, tra le quali, in particolare, figura quella di attribuire un prezzo al carbonio creando al contempo un fondo sociale per il clima, nonché il passaggio dalla tassazione dell&#8217;energia basata sui volumi a una basata sul contenuto energetico dei combustibili. Inoltre, viene prevista la riduzione totale delle emissioni degli autoveicoli entro il 2035.</div>
<div style="text-align: justify;">[10] Come evidenziato sempre da C. Irti, <em>Gli &#8220;appalti verdi&#8221; tra pubblico e privato</em>, cit., pp. 183 e ss., «Se quel che sembra ancora mancare è &#8220;un&#8217;idea ben chiara di cosa debba intendersi per sostenibilità e delle regole di condotta in cui si declina un tale concetto&#8221;, non può che spettare al diritto &#8211; a valle di un confronto attivo con gli studiosi delle scienze ambientali &#8211; il compito di &#8220;riempire di contenuti concreti la sostenibilità&#8221;».</div>
<div style="text-align: justify;">[11] Per l&#8217;uso di questa espressione, cfr. B. Montanari, <em>La figura del giurista al tempo del &#8220;post-pensiero&#8221;, </em>in <em>Europa e dir. priv.</em>, fasc. 2, 2020, pp. 423 e ss. </div>
<div style="text-align: justify;">[12] Il riferimento è alla nota risoluzione, approvata a New York, il 25 settembre del 2015, &#8220;<em>Trasformare il nostro mondo, l&#8217;Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile</em>&#8220;, documento programmatico che identifica diciassette obiettivi globali, articolati attorno ai tre temi della sostenibilità ambientale, economica e sociale, denominati <em>Sustainable Development Goals</em> (SDGs), da raggiungere entro il 2030.</div>
<div style="text-align: justify;">[13] Sottolinea M. Sepe, <em>Il giudice tra diritto ed economia: empatia o entropia?</em>, in <em>AGE</em>, fasc. 2, 2018, pp. 287-297, che: «Più nello specifico, nell&#8217;individuazione dell&#8217;effettivo contenuto precettivo di una norma, non si può prescindere da: <em>a</em>) come è scritta (puntualità, chiarezza e inequivocità del linguaggio); <em>b</em>) a quale realtà concreta si applica (come un vestito, la norma può risultare più o meno adeguatamente tagliata per il corpo che riveste); <em>c</em>) quali siano le finalità che persegue (potendo non essere esplicitate, potendo perseguirne di diverse e talora in contrapposizione, essendo in molti casi le norme di «compromesso»); <em>d</em>) cosa ne pensi e quale sia l&#8217;orientamento del soggetto chiamata ad applicarla».</div>
<div style="text-align: justify;">[14] Sul tema si veda F. Adornato, P. Lattanzi, A.I. Trapé, <em>Le misure agroambientali</em>, in L. Costato, A. Germanò, E. Rook Basile (a cura di), <em>Trattato di</em> <em>diritto agrario</em>, vol. II, Utet, Torino, 2011, pp. 567 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;">[15] Per queste riflessioni cfr. W. Gasparri, <em>Consumo di suolo e sviluppo sostenibile nella destinazione agricola dei suoli</em>, in <em>Dir. pubbl.</em>, fasc. 2, 2020, pp. 421 e ss. </div>
<div style="text-align: justify;">[16] Il riferimento è alla definizione di D.C. North, <em>Institutions</em>, in <em>The Journal of Economic Perspectives</em>, fasc. 1, 1991, pp. 97-112. </div>
<div style="text-align: justify;">[17] Come evidenziato in dottrina, «non sono le istituzioni a costituire il prodotto dell&#8217;agire utilitaristico, come invece assume il sistema di pensiero che si rifà all&#8217;economia dei costi di transazione, ma è l&#8217;agire utilitaristico a rappresentare il prodotto di un determinato assetto istituzionale», cfr. G. Resta, <em>L&#8217;istituzionalismo di Karl Polanyi e il suo valore attuale</em>, in <em>Politica &amp; Società</em>, fasc. 3, 2020, pp. 279-300. </div>
<div style="text-align: justify;">[18] W. Gasparri, <em>Consumo di suolo e sviluppo sostenibile nella destinazione agricola dei suoli</em>, cit. L&#8217;A. cita G. Galloni, <em>Presentazione</em>, in S. Masini, <em>Parchi e riserve naturali. Contributo ad una teoria della protezione della natura</em>, Giuffrè, Milano, 1997, p. XIX.</div>
<div style="text-align: justify;">[19] Per l&#8217;uso di questa espressione cfr. G. Resta, <em>La comparazione tra diritto e storia economica: rileggendo Karl Polanyi</em>, in M. Brutti, A. Somma(a cura di), <em>Diritto, storia e comparazione: nuovi propositi per un binomio antico</em>, Vol. 11, Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory, Frankfurt am Main, 2018, pp. 457-475. </div>
<div style="text-align: justify;">[20] Per la riflessione sul ruolo del modello conformativo-repressivo, cfr. F. D&#8217;Angelo, <em>Gli incentivi per la tutela del paesaggio</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, fasc. 2, 2021, pp. 609 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;">[21] Cfr. F. Denozza, <em>Aggregazioni arbitrarie v. &#8220;tipi&#8221; protetti: la nozione di benessere del consumatore decostruita</em>, in <em>Giur. Comm</em>., fasc. 6, 2009, pp. 1057 e ss. </div>
<div style="text-align: justify;">[22] Ricorda R. Ferrara, <em>Modelli e tecniche della tutela dell&#8217;ambiente: il valore dei principi e la forza della prassi</em>, in <em>Foro amm. TAR</em>, fasc.6, 2009, pp. 1945 e ss., che: «Ogni discorso, possibile e anzi necessario, relativo alle «buone» politiche di protezione dell&#8217;ambiente, e pertanto alle <em>best practices </em>spendibili sul mercato della Politica (e su quello delle tutele), presenta, in larghissima parte, caratteri del tutto simili sia che abbia ad oggetto la tutela dell&#8217;ambiente in senso proprio, sia che si focalizzi invece sulla problematica connessa della protezione del consumatore. Sembrano anzi verosimilmente fondate due preliminari considerazioni: è il tema della protezione del consumatore ad aver per primo catturato l&#8217;attenzione dei pratici e degli studiosi, forse perché immediatamente più concreto e «solido» sugli scenari delle società affluenti del capitalismo avanzato; ed è relativamente alle politiche di <em>consumer</em> <em>protection </em>che si è individuato da subito nell&#8217;analisi economica del diritto, ossia nell&#8217;analisi costi/benefici, il grimaldello maggiormente utile per selezionare e valutare, sul piano dell&#8217;effettività, i modelli e le tecniche della tutela, ognuno dei quali viene apprezzato in relazione al tasso di <em>performance </em>e di redditività che si manifesta nel concreto». </div>
<div style="text-align: justify;">[23] Sul punto F. Denozza, <em>Aggregazioni arbitrarie v. &#8220;tipi&#8221; protetti: la nozione di benessere del consumatore decostruita</em>, cit., il quale poi afferma: «il punto di partenza è la supposta esistenza di una scelta politica generale, favorevole alla protezione di un&#8217;intera categoria (ad es. quella di massimizzare il benessere dei consumatori)». Come ricordato da B. Montanari, <em>La figura del giurista al tempo del &#8220;post-pensiero&#8221;</em>, cit., pp. 423 e ss.,<em>«</em>La globalizzazione economico-finanziaria, affermatasi a cominciare dagli anni &#8217;90 del secolo scorso ed irrobustitasi nel nostro attuale secolo, ha fondato sul &#8220;Mercato&#8221; il nuovo principio costitutivo ed organizzativo dell&#8217;agire umano, polverizzando &#8220;il Politico&#8221;, hegelianamente connaturato all&#8217;idea di Stato». </div>
<div style="text-align: justify;">[24] Cfr. A. Sacco Ginevri, <em>La mutazione dell&#8217;impresa affetta dal virus: spunti per una ricerca di diritto dell&#8217;economia</em>, in <em>Nuova giur. civ. comm</em>., fasc. 5 (supplemento), 2020, pp. 73 e ss., e spec. p. 75. </div>
<div style="text-align: justify;">[25] Sul punto, cfr. C. Pozzi, E. Cassetta, <em>Politiche industriali e assetti istituzionali per il cambiamento strutturale</em>, in <em>L&#8217;industria</em>, fasc. 4, 2020, i quali sottolineano come: «Persino riguardo ai grandi interventi infrastrutturali si è nel tempo persa l&#8217;idea di valutare la loro natura che, nel rispetto dell&#8217;etimo della parola, si lega alla capacità di creare strutture (Cassetta e Pozzi 2012; 2013; Quaglione e Pozzi 2018). Natura delle infrastrutture che richiederebbe quindi di guardare in maniera olistica al loro rapporto di funzionalità con la società di riferimento invece di concentrare l&#8217;attenzione sulle caratteristiche che le rendono finanziabili. Il risultato di questa deriva è che, sostanzialmente, sono i mercati finanziari a selezionare tra progetti alternativi fondamentalmente in base alla garanzia dei rientri che gli attuali assetti istituzionali offrono attraverso opportuni meccanismi tariffari e contributi pubblici definiti da analisi costi-benefici le quali altro non sono che banali somme esterne di benefici e costi calcolati sul presupposto di poter identificare chiaramente gli effetti riconducibili, in via diretta e indiretta, all&#8217;investimento: applicando un prezzo a ogni cosa». Cfr. anche di A. Cantaro,<em> L&#8217;imperialismo del libero scambio. La costituzione economica europea nell&#8217;epoca del neo-mercantilismo &#8216;globale&#8217;</em>, in<em> Federalismi.it, </em>fasc. 16, 2018, pp. 1 e ss., il quale afferma che i mercati finanziari, ormai pienamente liberalizzati, «determinano il costo del finanziamento sulla base di un mero giudizio &#8216;privato&#8217; di solvibilità». </div>
<div style="text-align: justify;">[26] Anche se, come sottolineato in F. Guattari, F. La Cecla, <em>Le tre ecologie</em>, Sonda, Milano, 2019, «Finora, soltanto lo Stato si trova nella posizione di arbitro di campi di valore non di competenza del profitto capitalista (esempio: la valutazione del patrimonio)».</div>
<div style="text-align: justify;">[27] La formula costituzionale secondo cui l&#8217;iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l&#8217;utilità sociale, subirebbe in questo senso una torsione &#8220;ermeneutica&#8221;, venendo riletta come attività economica libera ma comunque svolta &#8220;a favore&#8221; dell&#8217;utilità sociale. Si ricorda che il 9 giugno 2021 il Senato ha approvato il Disegno di Legge Costituzionale n. 83 recante <em>Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell&#8217;ambiente</em>, con il quale si prevede di ampliare il novero dei limiti apponibili, <em>ex</em> art. 41 Cost., all&#8217;iniziativa privata, integrando appunto l&#8217;ambiente quale bene giuridico specificamente tutelato dai medesimi. Viene poi prevista la modifica del terzo comma, con l&#8217;inserimento dei fini ambientali accanto ai fini sociali.</div>
<div style="text-align: justify;">[28] Cfr. G. Palmieri, <em>La crisi del diritto societario e la riscoperta del valore della &#8220;nuda&#8221; impresa nell&#8217;economia post covid-19</em> <em>(con uno sguardo all&#8217;art. 41 della costituzione), </em>in<em> Banca Borsa Titoli di Credito</em>, fasc.1, 2021, pp. 18 e ss. </div>
<div style="text-align: justify;">[29] «La verità &#8211; si è condivisibilmente affermato &#8211; è che una politica imprenditoriale che punti esclusivamente sulla creazione di valore per gli azionisti è ritenuta ormai miope e di breve durata, perché espone l&#8217;azienda a confrontarsi con fenomeni potenzialmente assai dannosi per la sua redditività», cfr. G. Conte, <em>Codici etici e attività d&#8217;impresa nel nuovo</em><br /> <em>spazio globale di mercato</em>, in G. Alpa, P. Zatti (a cura di), <em>Codici deontologici e autonomia privata</em>, Giuffrè, Milano, 2006, p. 451. </div>
<div style="text-align: justify;">[30] Ricorda A. Sacco Ginevri, <em>La mutazione dell&#8217;impresa affetta dal virus: spunti per una ricerca di diritto dell&#8217;economia</em>, cit., che pur essendo l&#8217;ordinamento societario, nazionale e sovranazionale, «ancora improntato a una concezione contrattualistica della società di capitali; concezione, quest&#8217;ultima, che attualmente guarda allo sviluppo equilibrato e sostenibile della società azionaria, necessariamente frutto di un bilanciamento e dialogo fra le istanze delle diverse parti coinvolte nell&#8217;iniziativa imprenditoriale. Ciò non toglie, comunque, che l&#8217;azione gestoria degli amministratori possa essere già oggi legittimamente indirizzata verso interessi &#8221;ulteriori&#8221; rispetto a quello lucrativo dei soci (ove questi ultimi vi consentano) mediante il ricorso a strumenti societari &#8221;ibridi&#8221; (fra cui la <em>società benefit</em>, l&#8217;impresa sociale, <em>et similia</em>), la cui regolamentazione legale nasce adeguata agli obiettivi perseguiti».</div>
<div style="text-align: justify;">[31] B. Perret, <em>De la propriété à l&#8217;usage: Vers la démarchandisation ?</em>, in <em>Esprit</em>, fasc. 7, 2015, pp. 30-39. </div>
<div style="text-align: justify;">[32] Per una riflessione sul punto cfr. S. Landini, <em>Clausole di sostenibilità nei contratti tra privati. Problemi e riflessioni, </em>in<em> Dir. pubbl.</em>, fasc. 2, 2015, p. 615. </div>
<div style="text-align: justify;">[33] Cfr. F. de Leonardis, <em>Il futuro del diritto ambientale: il sogno dell&#8217;economia circolare</em>, in Id., <em>Studi in tema di economia circolare</em>, 2019, Eum, Macerata, pp. 11 e ss. </div>
<div style="text-align: justify;">[34] Il riferimento è alla definizione &#8220;sostanziale&#8221; del concetto di economia elaborata da Polanyi e ripresa anche dalla scuola della c.d. economia fondamentale. Si veda, K. Polanyi, C.M. Arensberg, H.W. Pearson (a cura di), <em>Traffici e mercati negli antichi imperi: Le economie nella storia e nella teoria</em>, Einaudi, Torino, 1978; F. Barbera, J. Dagnes, A. Salento, F. Spina (a cura di), <em>Il capitale quotidiano. Un manifesto per l&#8217;economia fondamentale</em>, Donzelli, Roma, 2016.</div>
<div style="text-align: justify;">[35] F. de Leonardis,<em> Il futuro del diritto ambientale: il sogno dell&#8217;economia circolare</em>, cit. </div>
<div style="text-align: justify;">[36] Su questi temi si veda più ampiamente M. Mazzamuto, <em>Diritto dell&#8217;ambiente e sistema comunitario delle libertà economiche</em>, in <em>Riv. It. Dir. Pubbl. Comun</em>., fasc. 6, 2009, pp. 1571 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;">[37] Cfr. G. Zagrebelsky, <em>Diritto allo specchio</em>, Einaudi, Torino, 2018.  </div>
<div style="text-align: justify;">[38] Sul punto F. de Leonardis, <em>Il sindacato del giudice penale sugli atti di autorizzazione e concessione: alcune riflessioni &#8220;partendo dalla fine&#8221;</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, fasc. 4, 2020, pp. 893 e ss. </div>
<div style="text-align: justify;">[39] Come rileva la Commissione europea, l&#8217;80% dell&#8217;impatto ambientale dei prodotti è determinato in fase di progettazione, cfr. Comunicazione <em>Un nuovo piano d&#8217;azione per l&#8217;economia circolare</em>. <em>Per un&#8217;Europa più pulita e più competitiva</em>, dell&#8217;11 marzo 2020, COM(2020) 98 final. </div>
<div style="text-align: justify;">[40] Nella <em>blue economy</em>, che è quella che «affronta le problematiche della sostenibilità al di là della semplice conservazione, lo scopo non è quello di investire di più nella tutela dell&#8217;ambiente ma di spingersi verso la rigenerazione», cfr. R. Ferrara, Brown economy, green economy, blue economy<em>: l&#8217;economia circolare e il diritto dell&#8217;ambiente</em>, in <em>Diritto e processo amministrativo</em>, fasc. 3, 2018, pp. 801-835. </div>
<div style="text-align: justify;">[41] Cfr. F. de Leonardis, <em>Economia circolare (diritto pubblico)</em>, in<em> Digesto delle discipline pubblicistiche &#8211; VIII aggiornamento</em>, Utet Giuridica, Torino, pp. 161 e ss., il quale sottolinea, nella nota 57, che: «Risale al 2005 il programma <em>Knowledge based Bioeconomy </em>promosso dalla Comm. CE; nel 2007 ci fu la dichiarazione di Colonia sulla bioeconomia; nel 2010 la Germania ha lanciato la propria Strategia nazionale sulla bioeconomia; nel 2012 la prima Comunicazione sulla bioeconomia poi rivista nel 2017 e nel 2018 COM (2018) 673 final». La <em>Strategia italiana per la bioeconomia</em> è stata rafforzata dal «Piano di implementazione 2020-2025», approvato, a luglio 2020, dal Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita.</div>
<div style="text-align: justify;">[42] La bioplastica viene prodotta, in parte o totalmente, a partire da <strong>materie prime di origine biologica</strong>, come la canna da zucchero, la cellulosa degli alberi, la fecola di patate.</div>
<div style="text-align: justify;">[43] Cfr. L. Bianchi, A. Lepore, S. Palermo, C. Imbriani, P. Morone, M. Bonaccorso, <em>Il Mezzogiorno e le opportunità della bioeconomia circolare nell&#8217;evoluzione dell&#8217;economia globale</em>, in <em>Riv. econ. Mezzogiorno</em>, fasc. 4, 2020, pp. 645 e ss. </div>
<div style="text-align: justify;">[44] Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti. </div>
<div style="text-align: justify;">[45]Cfr. F. de Leonardis, <em>Economia circolare (diritto pubblico), </em>cit., il quale ricorda, con riferimento alla riutilizzazione di metalli, che, nel punto 4.3 della Tabella di marcia verso un&#8217;Europa efficiente del 2011, si trova l&#8217;affermazione per cui «nella transizione verso una gestione sostenibile dei materiali, effettivamente basata sul consumo, o verso un&#8221;&#8217;economia circolare&#8221; in cui i rifiuti diventano una risorsa, si giungerà ad un uso più efficiente dei minerali e dei metalli<a>»</a>. </div>
<div style="text-align: justify;">[46] Si veda la Comunicazione della Commissione <em>Resilienza delle materie prime critiche: tracciare un percorso verso una maggiore sicurezza e sostenibilità  ; </em>, del 3 settembre 2020, COM(2020) 474 final. Si veda anche lo Studio prospettico sulle materie prime critiche per le tecnologie e i settori strategici nell&#8217;Ue<em> Critical Raw Materials for Strategic Technologies and Sectors in the EU   A Foresight Study</em>: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42881.</div>
<div style="text-align: justify;">[47] Si vedano le Conclusioni della riunione straordinaria dell&#8217;1-2 ottobre 2020 del Consiglio Europeo, nelle quali viene affermato che: <a>«</a>Raggiungere l&#8217;autonomia strategica mantenendo nel contempo un&#8217;economia aperta è un obiettivo fondamentale dell&#8217;Unione».  </div>
<div style="text-align: justify;">[48] La nascita dell&#8217;Alleanza Europea per le Materie Prime è stata annunciata dalla Commissione europea il 29 settembre 2020, a seguito della pubblicazione del Piano d&#8217;azione sulle materie prime critiche. Tale organizzazione è gestita dall&#8217;<em>EIT</em> (Istituto europeo di innovazione e tecnologia) <em>RawMaterials</em>, la più grande comunità mondiale di conoscenza e innovazione nel settore delle materie prime.</div>
<div style="text-align: justify;">[49] Le materie prime sono fondamentali per le industrie legate alla <strong>transizione ecologica, come quella automobilistica per la quale sono dirimenti le </strong>batterie elettriche ovvero il litio. </div>
<div style="text-align: justify;">[50] Parere del Comitato europeo delle regioni sul «Piano d&#8217;azione sulle materie prime critiche» (2021/C 175/03). </div>
<div style="text-align: justify;">[51] Nel parere viene osservato che le risorse di materie prime dell&#8217;Unione per la produzione di batterie sono presenti in diverse regioni carbonifere, ma anche in altre regioni, e che molti rifiuti minerari sono ricchi di materie prime essenziali. Interessante è, inoltre, a tale proposito, la proposta di stabilire per via legislativa che, in forza di criteri competitivi, una quota sostanziale di nuovi prodotti sia composta, se possibile, da materiali provenienti da processi di recupero.</div>
<div style="text-align: justify;">[52] Cfr. F. de Leonardis, <em>Criteri di sostenibilità energetica e ambientale</em>, in M.A. Sandulli, R. De Nictolis (a cura di), <em>Trattato sui contratti pubblici. Soggetti, qualificazione, regole comuni alle procedure di gara</em>, Giuffrè, Milano, 2019, pp. 167 e ss. </div>
<div style="text-align: justify;">[53] Cfr. G. Pellegrini, R. Di Stefano, <em>La Strategia di Specializzazione Intelligente Nazionale e Regionale in Italia: analisi di coerenza</em>, in <em>Riv. econ. Mezzogiorno</em>, fasc. 4, 2017. </div>
<div style="text-align: justify;">[54] Acronimo di <em>Circular economy platform for european priorities strategic agenda</em>. Il progetto è coordinato dalla Climate KIC e da ENEA, cfr. <em>http://cicerone-h2020.eu.</em></div>
<div style="text-align: justify;">[55] Come sottolineato da R. Ferrara, <em>Modelli e tecniche della tutela dell&#8217;ambiente: il valore dei principi e la forza della prassi</em>, cit., pp. 1945 e ss., «o la protezione dell&#8217;ambiente diviene in qualche misura (anche) un <em>business</em>, capace di mobilitare egualmente interessi e aspettative di tipo materiale, ed anzi vere e proprie aspettative e promesse di arricchimento e di lecito profitto, oppure ogni pur seducente e suggestivo approccio romanticamente globale ed olistico corre il forte rischio di restare confinato nel limbo delle buone intenzioni». </div>
<div style="text-align: justify;">[56] Cfr. G.P. Manzella, <em>Il &#8216;tempo&#8217; della politica di coesione</em>, in <em>Federalismi.it</em>, fasc. 13, 2021, pp. IV e ss. </div>
<div style="text-align: justify;">[57] <em>Ibidem</em>. </div>
<div style="text-align: justify;">[58] Il principio «non arrecare un danno significativo» trova una prima regolamentazione con l&#8217;art. 25 del regolamento (UE) 2020/852, che lo introduce nel regolamento (UE) 2019/2088 relativo all&#8217;informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.</div>
<div style="text-align: justify;">[59] Si tratta di un principio trasversale che involge tutti i pilastri del dispositivo per la ripresa e la resilienza, come la trasformazione digitale, la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la coesione sociale, la salute e le politiche sociali. </div>
<div style="text-align: justify;">[60] Comunicazione della Commissione<em> Orientamenti tecnici sull&#8217;applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza, del </em>12 febbraio 2021, C(2021) 1054 final.</div>
<div style="text-align: justify;">[61] Ricorda sempre R. Ferrara, <em>Modelli e tecniche della tutela dell&#8217;ambiente: il valore dei principi e la forza della prassi</em>, cit., pp. 1945 e ss., che: «ogni pur nobilissimo e romantico discorso relativo alla tutela dell&#8217;ambiente rischia di risultare in qualche modo recessivo (e persino inconcludente) allorché esso non venga ancorato a valori certi di riferimento, ed anzi a paradigmi e parametri di concretezza e di realismo<em>»</em>.</div>
<div style="text-align: justify;">[62] Si veda l&#8217;esempio del c.d. &#8220;<em>San Marino Low carbon ecosystem</em>&#8220;, progetto finalizzato a realizzare un ecosistema basato sulla promozione dell&#8217;adozione di comportamenti virtuosi da parte dei cittadini, incardinati sulla riduzione delle emissioni di CO2 e sullo sviluppo di modelli di economia circolare. Si tratta di uno specifico meccanismo incentivante, tramite il quale i cittadini vengono premiati con un <em>utility token</em> (<em>carbon credit</em>), spendibile all&#8217;interno del circuito. </div>
<div style="text-align: justify;">[63] Sull&#8217;importanza della digitalizzazione nell&#8217;ambito delle attività economiche, cfr. M. Pellegrini, <em>Innovazione tecnologica e diritto dell&#8217;economia</em>, in <em>Riv. trim. dir. econ.</em>, fasc. 4 (supplemento), 2019, pp. 40-51. Si veda anche A. Sacco Ginevri, <em>La mutazione dell&#8217;impresa affetta dal virus: spunti per una ricerca di diritto dell&#8217;economia</em>, cit., p. 74, il quale sottolinea la profonda e rapida trasformazione del diritto dell&#8217;economia, dalla cui tecnologizzazione starebbe emergendo un nuovo equilibrio valoriale. </div>
<div>[64] Il riferimento è alla <em>LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l&#8217;économie circulaire</em>. </div>
<div style="text-align: justify;">[65] Il calcolo dell&#8217;indice di riparabilità per ogni modello di prodotto si basa su cinque criteri, che sono: la documentazione, ovvero il punteggio determinato dall&#8217;impegno del produttore a rendere disponibili gratuitamente i documenti tecnici, in numero di anni, a riparatori e consumatori; lo smontaggio, ovvero il punteggio determinato dalla facilità di smontaggio del prodotto, dal tipo di attrezzi richiesti e dalle caratteristiche degli elementi di fissaggio; la disponibilità dei pezzi di ricambio, ovvero il punteggio determinato dall&#8217;impegno del produttore per il periodo di disponibilità dei pezzi di ricambio e il momento della loro consegna; il prezzo dei ricambi: punteggio determinato dal rapporto tra il prezzo di vendita dei ricambi e il prezzo del prodotto; infine il punteggio determinato da sottocriteri specifici per la categoria di prodotto interessata. L&#8217;indice di riparabilità risulta dal calcolo di tali punteggi per criterio, ridotto a un punteggio su dieci.</div>
<div style="text-align: justify;">[66] L&#8217;acquirente ha la possibilità di conoscere quanto un prodotto sia più o meno riparabile, e di conseguenza può effettuare l&#8217;acquisto alla luce di questo fattore decisivo. L&#8217;etichettatura recante gli indici di riparabilità svolge, dunque, al pari delle etichettature ecologiche, la funzione di colmare un <em>deficit</em> informativo del consumatore, su cui cfr. C. Irti, <em>Gli &#8220;appalti verdi&#8221; tra pubblico e privato</em>, cit., p. 199.</div>
<div style="text-align: justify;">[67] La sentenza veniva pronunciata all&#8217;epoca delle direttive 92/50/CE e 93/38/CE.</div>
<div style="text-align: justify;">[68] Sentenza del 17 settembre 2002, nella causa C-513/99, <em>(domanda di pronuncia pregiudiziale del korkein hallinto-oikeus): Concordia Bus Finland Oy Ab contro Helsingin kaupunki, HKL-Bussiliikenne. </em></div>
<div style="text-align: justify;">[69] Cfr. J. Arnould, <em>Secondary policies in public procurement: The innovations in the new directives</em>, in <em>Public procure. law rev.</em>, fasc. 4, 2004, pp. 187 e ss.; M. Lottini, <em>Appalti comunitari: sull&#8217;ammissibilità di criteri di aggiudicazione non prettamente economici</em> <em>(nota a Corte di Giustizia UE, causa C-513/99, 17 settembre 2002)</em>, in <em>Il Foro amm. Cds</em>, fasc. 9, 2002. A seguito delle pronunce giurisprudenziali, con le direttive di terza generazione, il <em>green public procurement</em> ha acquisito una notevole importanza, divenendo un effettivo e importante tassello delle politiche di programmazione sostenibile e intelligente. Cfr. F. de Leonardis, <em>Economia circolare (diritto pubblico)</em>, cit., che evidenzia come: «Tra le misure economiche che vengono citate dal pacchetto &#8220;<em>Circular Economy</em>&#8221; al fine di promuovere l&#8217;economia circolare al punto 7 dell&#8217;allegato IV bis vengono citati gli appalti verdi o il &#8220;<em>green public procurement</em>&#8221; (GPP)». </div>
<div style="text-align: justify;">[70] Cfr. G. Mastrodonato, <em>Gli strumenti privatistici nella tutela amministrativa dell&#8217;ambiente</em>, in <em>Riv. giur. ambiente</em>, fasc. 5, 2010, pp. 707 e ss. Il d.lgs. 50/2016, che recepisce le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, dispone all&#8217;art. 30, comma 1, che «il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell&#8217;ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico». </div>
<div style="text-align: justify;">[71] Su cui S.S. <strong>Scoca</strong>,<strong> <strong><em>I principi</em></strong> </strong><em>di <strong>evidenza pubblica</strong></em>, in C. Franchini (a cura di), <em>I contratti di appalto <strong>pubblico</strong></em>, Utet Giuridica, Torino, 2010, pp. 289 e ss. </div>
<div style="text-align: justify;">[72] Cfr. F. de Leonardis, <em>Economia circolare: saggio sui suoi tre diversi aspetti giuridici. verso uno stato circolare?</em>, in <em>Dir. amm.</em>, fasc. 1, 2017, pp. 163 e ss.; L. De Pauli, <em>I &#8220;costi del ciclo di vita&#8221; nel nuovo codice degli appalti</em>, in <em>Urb. app.</em>, fasc. 6, 2016, pp. 625-630.</div>
<div style="text-align: justify;">[73] Si veda l&#8217;art. 96 del d.lgs. n. 50 del 2016, per il quale, i costi legati al ciclo di vita di un prodotto, servizio o lavoro, comprendono i costi relativi all&#8217;acquisizione; quelli connessi all&#8217;utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse; i costi di manutenzione; i costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta, di smaltimento e di riciclaggio; infine, quelli imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, purché il loro valore monetario possa essere determinato e verificato.</div>
<div style="text-align: justify;">[74] S. Villamena, <em>Appalti pubblici e clausole ecologiche. Nuove conquiste per la &#8220;competitività non di prezzo&#8221; anche alla luce della recente disciplina europea</em>, in <em>Dir. econ.</em>, fasc. 2, 2015, pp. 355 e ss. </div>
<div style="text-align: justify;">[75] Su cui cfr. L. Ventura, &#8220;Public procurement&#8221; <em>e sostenibilità. Convergenze trasversali dei sistemi giuridici contemporanei</em>, in <em>Dir. comm. internaz.</em>, fasc. 1, 2020, pp. 243-282. </div>
<div style="text-align: justify;">[76] L&#8217;applicazione dei CAM è divenuta obbligatoria per le stazioni appaltanti, per la totalità dell&#8217;appalto e non più solo per percentuali minime, con l&#8217;approvazione del correttivo al Codice dei contratti pubblici, il d.lgs. n. 56/2017, che ha modificato l&#8217;art. 34 del d.lgs. n. 50/2016.</div>
<div style="text-align: justify;">[77] S. Vernile, F. Fracchia, <em>I contratti pubblici come strumento dello sviluppo ambientale</em>, in <em>RQDA</em>, fasc. 2, 2020, pp. 4-31. </div>
<div style="text-align: justify;">[78] Corte di giustizia europea, Sez. III, 10 maggio 2012, nella causa C-368/10, Commissione / Paesi Bassi.</div>
<div style="text-align: justify;">[79] Inoltre, l&#8217;art. 67, par. 3, lett. <em>a)</em> della dir. 2014/24/UE stabilisce che «I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all&#8217;oggetto dell&#8217;appalto pubblico ove riguardino lavori, forniture o servizi da fornire nell&#8217;ambito di tale appalto sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi fattori coinvolti: (&#038;) nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio di questi lavori, forniture o servizi».</div>
<div style="text-align: justify;">[80] Mutualia è un prestatore di servizi sociali e assistenza medica che gestisce diciassette centri di servizio nei Paesi Baschi.</div>
<div style="text-align: justify;">[81] Si tratta segnatamente di una delle buone pratiche riportate nella <em>European Circular Economy Stakeholder Platform</em>, visitabile al <em>link</em>: <em>https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/good-practices/replacing-single-use-water-containers-glass-basque-country</em>. Con riguardo alle implicazioni sociali degli appalti, cfr. B.L. Boschetti, <em>Social goals via public contracts in the EU: a new deal?, </em>in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, fasc. 4, 2017, pp. 1129-1154.</div>
<div style="text-align: justify;">[82] <a>2021/C 237/01, del 18 giugno 2021</a>. </div>
<div style="text-align: justify;">[83] Si veda a questo proposito la dir. (UE) 2019/882 del 17 aprile 2019 <br /> sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.</div>
<div style="text-align: justify;">[84] Su questi temi si rinvia a L. Gherardi, <em>Perché parlare di economia circolare?</em>, in <em>Equilibri</em>, fasc. 1, 2019, pp. 61 e ss. </div>
<div style="text-align: justify;">[85] Sul tema, cfr. M. Nino, <em>La politica dei trasporti nell&#8217;Unione Europea e le problematiche riguardanti la tutela ambientale e lo sviluppo sostenibile</em>, in <em>Dir. comm. internaz.</em>, fasc. 1, 2013, pp. 227-256.</div>
<div style="text-align: justify;">[86] In particolare, cfr. art. 6 della direttiva 2009/33/CE, recante<em> Metodologia di calcolo dei costi di esercizio durante l&#8217;intero arco di vita. </em></div>
<div style="text-align: justify;">[87] Cfr. a questo riguardo R. Caranta, D. C. Dragos, <em>La mini rivoluzione del diritto europeo dei contratti pubblici</em>, in <em>Urb. app.</em>, fasc. 5, 2014, pp. 493 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;">[88] Come sottolineato nel documento della Commissione europea intitolato <em>Appalti pubblici per un&#8217;economia circolare. Buone prassi e orientamenti</em>, pubblicato nel 2018 (disponibile al seguente <em>link</em>: <em>https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/cp_european_commission_brochure_it.pdf</em>): «Negli appalti circolari è importante considerare sia i sistemi dei fornitori, sia le specifiche tecniche del prodotto». La Commissione sottolinea che esistono tre livelli o modelli, dei quali il primo è quello che si attua a &#8220;livello sistema&#8221;: «Tale modello spazia da accordi di ritiro stipulati con i fornitori, nel contesto dei quali alla fine del ciclo di vita il prodotto viene restituito al fornitore affinché possa essere riutilizzato, rifabbricato o riciclato, fino a sistemi prodotto servizio, nei quali il contratto prevede la fornitura tanto di servizi quanto di prodotti. Un esempio di sistema di prodotto-servizio è un contratto relativo alla stampa che utilizza un modello di pagamento in base alle copie effettuate (<em>pay-per-copy</em>), nel quale il fornitore fornisce tutte le attrezzature, le riparazioni, le sostituzioni e la formazione, anziché limitarsi alla semplice vendita di copie di stampa. Il modello a &#8220;livello fornitore&#8221; descrive invece in che modo i fornitori possono sviluppare la circolarità nell&#8217;ambito dei propri sistemi e processi, al fine di garantire che i prodotti e i servizi offerti soddisfino i criteri degli appalti circolari. Il modello a &#8220;livello di prodotto&#8221; è correlato ma si concentra esclusivamente sui prodotti che i fornitori delle autorità pubbliche possono essi stessi acquistare più a valle nella catena di approvvigionamento».</div>
<div style="text-align: justify;">[89] G. Provasi, <em>Dai Trenta gloriosi all&#8217;affermazione del neoliberalismo: forme di integrazione e grandi trasformazioni</em>, in <em>Stato e mercato</em>, fasc. 2, 2019, pp. 175-212. </div>
<div style="text-align: justify;">[90] Cfr. C. Lamberti, S. Villamena, <em>Nuove direttive appalti: &#8220;sistemi di selezione&#8221; e &#8220;criteri di aggiudicazione&#8221;</em>, in <em>Urb. app.</em>, fasc. 8-9, 2015, pp. 873 e ss. </div>
<div style="text-align: justify;">[91] Cfr. S. Vernile, F. Fracchia, <em>I contratti pubblici come strumento dello sviluppo ambientale</em>, cit., i quali peraltro evidenziano che: «Se i beni che le amministrazioni possono acquistare devono essere recuperabili e non diventano mai rifiuto, inoltre, occorre assicurarne la tracciabilità, sicché le amministrazioni dovranno dotarsi di strumenti informatici innovativi utili a questi fini, e il partenariato per l&#8217;innovazione si candida a essere uno degli istituti giuridici impiegabili all&#8217;uopo». </div>
<div style="text-align: justify;">[92] Dal momento che questi ultimi, ricorda la dottrina, «costituiscono l&#8217;evoluzione della cooperazione a lungo termine fra il settore pubblico e quello privato da cui originava il fenomeno delle società miste in c.d. partenariato istituzionale (c.d. PPPI) nell&#8217;art. 32, comma 1, lett. c), del Codice, onde gestire congiuntamente le risorse necessarie e suddividere proporzionatamente i rischi legati ai progetti». Cfr. C. Lamberti, S. Villamena, <em>Nuove direttive appalti: &#8220;sistemi di selezione&#8221; e &#8220;criteri di aggiudicazione&#8221;</em>, cit., p. 875. </div>
<div style="text-align: justify;">[93] Cfr. Considerando 22 della dir. 24/2014/UE: «&#8221;innovazione&#8221;: l&#8217;attuazione di un prodotto, servizio o processo nuovo o <em>significativamente migliorato</em>, tra cui, ma non solo, i processi di produzione, di edificazione o di costruzione, un nuovo metodo di commercializzazione o organizzativo nelle prassi commerciali, nell&#8217;organizzazione del posto di lavoro o nelle relazioni esterne, tra l&#8217;altro allo scopo di contribuire ad affrontare le sfide per la società o a sostenere la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva».</div>
<div style="text-align: justify;">[94]  Si veda la Comunicazione della Commissione <em>Orientamenti tecnici sull&#8217;applicazione del principio &#8220;non arrecare un danno significativo&#8221; a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza</em>, del 12 febbraio 2021 C(2021) 1054 final. </div>
<div style="text-align: justify;">[95] Questo può avvenire privilegiando logiche di efficienza energetica imperniate non solo sull&#8217;isolamento termico degli edifici o sull&#8217;uso di determinati materiali da costruzione, ma anche sull&#8217;installazione di pannelli fotovoltaici e per la generazione di calore. Analogamente può essere richiesta la progettazione di uffici nei quali le scrivanie siano disposte in modo tale da limitare il più possibile l&#8217;utilizzo della luce artificiale. Anche negli appalti di servizi possono entrare considerazioni di questo tipo, ad esempio stabilendo l&#8217;obbligo di adottare specifici metodi di pulizia degli edifici che richiedano l&#8217;uso prodotti ecocompatibili, oppure prevedendo il ricorso a bus elettrici nei trasporti.</div>
<div style="text-align: justify;">[96] Come sottolineato da S. Vernile, F. Fracchia, <em>I contratti pubblici come strumento dello sviluppo ambientale</em>, cit.: «Ciò potrebbe condurre a una sorta di evoluzione del meccanismo di elaborazione della domanda, che tradizionalmente si fonda su un bisogno, per modificarlo sensibilmente in funzione della disponibilità di beni più ecocompatibili, ancorché meno prestanti o meno rispondenti alle specifiche esigenze della stazione appaltante».  </div>
<div style="text-align: justify;">[97] A tenore del quale: «I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge. Dette prescrizioni sono comunque nulle».</div>
<div style="text-align: justify;">[98] Cfr. M. Pizzi, <em>Riflessioni sul principio di tassatività delle cause di esclusione: analisi critica della sentenza dell&#8217;adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 7 del 2020 alla luce della giurisprudenza europea</em>, in <em>Il</em> <em>Foro amm.</em>, fasc. 4, 2020, pp. 938 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;">[99] Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 2 dicembre 2019, n. 8255.</div>
<div style="text-align: justify;">[100] Cfr. L. Cioni, <em>L&#8217;inosservanza dei criteri ambientali minimi è una causa di esclusione?</em>, in <em>Giur. it</em>, fasc. 10, 2020, pp. 2237-2241. Il riferimento è in particolare a T.R.G.A. Trentino-Alto Adige, Sez. Trento, 14 maggio 2020, n. 66.</div>
<div style="text-align: justify;">[101] Cfr. F. de Leonardis, <em>Criteri di sostenibilità energetica e ambientale</em>, cit., p. 171. </div>
<div style="text-align: justify;">[102] La previsione è stata introdotta con le modifiche determinate dall&#8217;art. 125 del d.lgs. 56/2017.</div>
<div style="text-align: justify;">[103] Si veda l&#8217;art. 213, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016. </div>
<div style="text-align: justify;">[104] Sul punto si veda S. Vernile, F. Fracchia, <em>I contratti pubblici come strumento dello sviluppo ambientale</em>, cit.</div>
<div style="text-align: justify;">[105] Per l&#8217;uso di questa espressione si rinvia a E. Frediani, <em>Vigilanza collaborativa e funzione «pedagogica» dell&#8217;ANAC</em>, in <em>Federalismi.it</em>, fasc. 23, 2017, pp. 1 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;">[106] Cfr. E. Romani, <em>Legittimazione straordinaria dell&#8217;Anac: un frammento di giurisdizione oggettiva nel processo di parti. riflessioni a margine del parere del consiglio di stato del 26 aprile 2018, n. 1119</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, fasc.1, 2019, pp. 261 e ss., la quale sottolinea la differenza tra vigilanza collaborativa e legittimazione straordinaria<strong>. </strong></div>
<div style="text-align: justify;">[107] Cfr. in tal senso ancora E. Frediani, <em>Vigilanza collaborativa e funzione «pedagogica» dell&#8217;ANAC</em>, cit., p. 12.</div>
<div style="text-align: justify;">[108] Agisce sempre in forza dell&#8217;incentivo reputazionale anche il c.d. bilancio sociale delle imprese, laddove, diversamente da quello economico, che si basa sulla redditività, esso si riferisce alla reputazione dell&#8217;impresa nel mercato e si fonda sul dialogo con gli <em>stakeholders</em>. Cfr. G. Racugno, <em>Noterelle sul bilancio sociale</em>, in <em>Riv. dir. comm.</em>, fasc. 4-6, 2009, pp. 513 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;">[109] Per un&#8217;interessante analisi del ruolo che potrebbe essere svolto dal <em>rating</em> di impresa nella creazione di dinamiche dialogiche e collaborative, cfr. G. Di Giuda, S. Valaguzza, <em>Gli accordi collaborativi come elemento cruciale per una regolazione strategica nel settore delle costruzioni</em>, Esi, Napoli, 2019. </div>
<div style="text-align: justify;">[110] Su cui, <em>ex multis</em>, cfr. R. Dipace, <em>Partenariato pubblico privato e contratti atipici</em>, Giuffrè, Milano, 2006. </div>
<div style="text-align: justify;">[111] Cfr. G. Montedoro,<em> Aiuti di stato e digitalizzazione, Conc. e mercato</em>, 2019/2020, pp. 167 e ss. </div>
<div style="text-align: justify;">[112] Libro Verde del 2004 relativo ai partenariati pubblico-privati e al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni, presentato dalla Commissione Europea il 30 aprile 2004. Nel documento non viene fornita una definizione giuridica del partenariato ma sono individuate le principali caratteristiche di un contratto rientrante in tale categoria.</div>
<div style="text-align: justify;">[113] Il Codice dei contratti pubblici dedica al partenariato pubblico privato il titolo I della parte IV (intitolata <em>Partenariato pubblico privato e contraente generale ed altre modalità di affidamento Codice dei contratti pubblici</em>) disciplinando alcune tipologie contrattuali quali la finanza di progetto, la locazione finanziaria, la concessione di servizi «<em>e qualunque altra procedura di realizzazione in partenariato di opere o servizi</em>» (art. 180, comma 8). Con quest&#8217;ultima formula viene permesso alle amministrazioni di individuare schemi negoziali atipici per realizzare una collaborazione con il soggetto privato, essendo peraltro fornito un elenco meramente indicativo di contratti appartenenti al partenariato, aperto a ulteriori ipotesi. Come sottolineato dalla dottrina, «Il ricorso a contratti atipici è da ritenere coerente con l&#8217;ordinamento europeo che legittima in via di principio la cooperazione che si realizza attraverso il PPP nel rispetto dei principi indicati a livello europeo». Cfr. V. Bonfanti, <em>Il partenariato pubblico privato alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici</em>, in <em>Amministrazione in Cammino</em>, 20 luglio 2016. Come lucidamente messo in luce da S. Amorosino, <em>Il Partenariato Pubblico Privato dalle teorie giuridiche alla realtà del Codice dei contratti pubblici (e del decreto correttivo, n. 56/2017)</em>, in <em>Urb. app.</em>, fasc. 5, 2017, pp. 616 e ss., «il Codice dei contratti pubblici sembra definire il PPP come uno specifico contratto, ma in realtà si tratta di una formula che comprende una serie aperta di tipi di contratti: dalle tradizionali concessioni &#8211; che restano il modello più praticato &#8211; sino al baratto».</div>
<div style="text-align: justify;">[114] Il riferimento è alle c.d. società miste di cui all&#8217;art. 17 del d.lgs. n. 175/2016, il quale, come sottolinea sempre S. Amorosino, cit., p. 618, «disciplina la costituzione di una figura organizzatoria apposita &#8220;<em>per la realizzazione e gestione di un&#8217;opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d&#8217;interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all&#8217;art. 180</em>&#8221; del Codice».</div>
<div style="text-align: justify;">[115] S. Valaguzza, E. Parisi, <em>Ricerca sull&#8217;identità giuridica del partenariato pubblico-privato</em>, in <em>Munus</em>, fasc. 1, 2020, pp. 1-27. </div>
<div style="text-align: justify;">[116] V. Bonfanti, <em>Il partenariato pubblico privato alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici</em>, cit.</div>
<div style="text-align: justify;">[117] Il riferimento è alle riflessioni di A. Crismani, <em>Spunti e riflessioni sul modello consensuale nella gestione dei beni pubblici ambientali</em>, in <em>Riv. giur. ed</em>., fasc. 2, 2021, pp. 47 e ss. L&#8217;A. riporta, segnatamente, la citazione tratta da M. Nigro, <em>Convenzioni urbanistiche e rapporti tra privati. Problemi generali</em>, in M. Costantino (a cura di), <em>Convenzioni urbanistiche e tutela nei rapporti tra privati</em>, Giuffrè, Milano, 1978, e ora in M. Nigro, <em>Scritti Giuridici</em>, II, Giuffrè, Milano, 1996, p. 1311. </div>
<div style="text-align: justify;">[118] Possono leggersi come collegati a questo obiettivo i contratti di programma di cui all&#8217;art. 206 e 206 &#8211;<em>ter</em> del d.lgs. n. 152/2006. </div>
<div style="text-align: justify;">[119] Su questi temi, si rinvia alla riflessione sviluppata da A. Cantaro<em>, Pandemia e scienza giuridica. In divergente accordo</em>, in <em>Diritto e società</em>, fasc. 2, 2020, pp. 223 e ss. </div>
<div style="text-align: justify;">[120] S. Amorosino, <em>Il Partenariato Pubblico Privato dalle teorie giuridiche alla realtà del Codice dei contratti pubblici (e del decreto correttivo, n. 56/2017)</em>, cit., pp. 616 e ss.  </div>
<div style="text-align: justify;">[121] Art. 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante <em>Bilancio di previsione dello Stato per l&#8217;anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019</em> (legge di stabilità 2017).</div>
<div style="text-align: justify;">[122] F. Costantino, <em>Impresa e pubblica amministrazione: da Industria 4.0 al decreto Semplificazioni</em>, in <em>Dir. amm.</em>, fasc. 4, 2020, pp. 877 e ss., il quale mette in luce le criticità di questo strumento, rinvenibili in particolare nell&#8217;assenza di coordinamento con gli altri centri di supporto per le piccole e medie imprese presenti in Italia.</div>
<div style="text-align: justify;">[123] Su questi temi con specifico riguardo all&#8217;industria farmaceutica, cfr. M. Passalacqua, B. Celati, <em>Stato che innova e Stato che ristruttura. Prospettive dell&#8217;impresa pubblica dopo la pandemia</em>, in <em>Conc. e mercato</em>, 2019/2020, pp. 121 e ss. </div>
<div style="text-align: justify;">[124] L&#8217;elenco attuale dei <strong>49 partenariati</strong> europei identificati si trova nell&#8217;allegato 7 del documento <em>Orientations towards the first Strategic Plan for Horizon Europe.</em></div>
<div style="text-align: justify;">[125] Cfr. F. Trimarchi Banfi, <em>Il &#8220;principio di concorrenza&#8221;: proprietà e fondamento</em>, in <em>Dir. amm.</em>, fasc. 1-2, 2013, pp. 15-51.</div>
<div style="text-align: justify;">[126] Comunicazione della Commissione <em>Criteri per l&#8217;analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo</em>, 2014/C 188/02, del 20 giugno 2014. </div>
<div style="text-align: justify;">[127] Si tratta di Endurance, Enel X, Engitec, FCA Italy, Fiamm, Fluorsid Alkeemia, FPT Industrial, Green Energy Storage, Italmatch Chemicals, Manz Italia, Midac, Solvay. </div>
<div style="text-align: justify;">[128] L&#8217;altro è la Fondazione Bruno Kessler. </div>
<div style="text-align: justify;">[129] Disciplinati con la Comunicazione della Commissione 2011/C 11/01 del 14 gennaio 2011, recante le linee direttrici sulla compatibilità dei medesimi con le regole della concorrenza ai sensi dell&#8217;articolo 101, par. 1 e 3, del Tfue. La Commissione, in particolate, ha ristretto il raggio di applicabilità delle proprie indicazioni ad alcune forme di cooperazione, quali gli accordi di ricerca e sviluppo (R&amp;S), di produzione, di acquisto, di commercializzazione e di normazione. Con riferimento invece ai c.d. accordi verticali, viene in rilievo il Regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione del 20 aprile 2010, relativo all&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 101, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate, del 23 aprile 2010. Ai sensi del medesimo, tali accordi sono compatibili con la previsione di cui all&#8217;art. 101, par. 3, del Trattato laddove sia dimostrata la loro idoneità a «migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico», garantendo altresì che una «congrua parte dell&#8217;utile» sia trasferita in capo agli utilizzatori del prodotto.</div>
<div style="text-align: justify;">[130] Comunicazione della Commissione <em>Quadro temporaneo per la valutazione delle questioni in materia antitrust relative alla cooperazione tra imprese volta a rispondere alle situazioni di emergenza causate dall&#8217;attuale pandemia di Covid-19</em>, dell&#8217;8 aprile 2020, 2020/C 116 I/02.</div>
<div style="text-align: justify;">[131] Cfr. per l&#8217;Italia la Comunicazione dell&#8217;Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sugli accordi di cooperazione e l&#8217;emergenza COVID-19, del 24 aprile 2020. Obiettivo del documento è: <em>i</em>) di anticipare i criteri di massima utilizzati per valutare tali progetti di cooperazione e di delineare le priorità di intervento privilegiate durante la crisi nell&#8217;applicazione della disciplina <em>antitrust</em> e <em>ii</em>) di dar conto di una procedura transitoria che l&#8217;Autorità intendeva introdurre per fornire indicazioni alle imprese in merito a specifici e chiaramente delineati progetti di cooperazione.</div>
<div style="text-align: justify;">[132] Cfr. F. Ghezzi, L. Zoboli, <em>L&#8217;antitrust ai tempi del Coronavirus: riflessioni sulle esperienze internazionali e sulle iniziative italiane</em>, in<em> Riv. soc.</em>, fasc. 2, 2020, pp. 625 e ss. </div>
<div style="text-align: justify;">[133] Hellenic <strong>Competition</strong> Commission, <strong><em>Draft Staff Discussion paper</em></strong><em> that deals with <strong>sustainability issues</strong> in <strong>competition law</strong> (&#8216;Greek <strong>paper</strong>&#8216;)</em>, settembre 2020. Cfr. M. Gassler, <em>Sustainability, the Green Deal and Art 101 TFEU: Where We Are and Where We Could Go</em>, in <em>Journal of European Competition Law &amp; Practice</em>, fasc. 6, 2021, pp. 430-442.</div>
<div style="text-align: justify;">[134] I criteri sono stati pubblicati il 21 gennaio 2021 con il c.d. <em>Technical Report on Sustainability and Competition</em>, cfr. R. Inderst, E. Sartzetakis, A. Xepapadeas<em>, &#8220;Technical Report on Sustainability and Competition&#8221;, </em>in<em> DEOS Working Papers 2103, </em>Athens University of Economics and Business, 2021.</div>
<div style="text-align: justify;">[135] Cfr. su questo tema l&#8217;accurata analisi proposta da A. Moliterni, <em>Antitrust e ambiente ai tempi</em> <em>del</em> Green Deal<em>:</em> <em>il caso dei </em>&#8220;sustainability agreements&#8221;, in <em>Giorn. dir. amm</em>., fasc. 3, 2021, pp. 354 e ss. Si veda anche C. Muraca, <em>Tutela della concorrenza e sostenibilità ambientale: un dialogo difficile ma necessario</em>, in <em>Riv. Regolazione dei mercati</em>, fasc. 1, 2021, pp. 70 e ss. </div>
<div style="text-align: justify;">[136] Il riferimento è alle c.d. <em>comfort letters</em> o assicurazioni di conformità, pratica interrotta a seguito dell&#8217;adozione del Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002 concernente l&#8217;applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (ora articoli 101 e 102 Tfue), che ha abolito la procedura di notifica preventiva delle intese. Tuttavia, con l&#8217;adozione del Quadro Temporaneo, la Commissione ha precisato che, seppur temporaneamente, sarebbe stata pronta a fornire alle imprese, in via eccezionale, assicurazioni di conformità in relazione a singoli progetti di cooperazione finalizzati a contrastare l&#8217;emergenza da Coronavirus, onde dirimere eventuali incertezze circa la compatibilità di tali iniziative con il diritto <em>antitrust</em>. L&#8217;8 aprile 2020, la Commissione ha così emanato una <em>comfort letter</em> destinata a <em>Medicines for Europe</em>, un&#8217;associazione di imprese produttrici di farmaci generici, avente ad oggetto: &#8220;<em>Coordination in the pharmaceutical industry to increase production and to improve supply of urgently needed critical hospital medicines to treat COVID-19 patients</em>&#8220;, COMP/OG &#8211; D(2020/044003). </div>
<div style="text-align: justify;">[137] Sul tema cfr. A. Antonucci, <em>La responsabilità sociale d&#8217;impresa</em>, in <em>Nuova giur. civ. comm.</em>, 2007, 4, II, 119 ss., la quale mette in evidenza come il concetto di responsabilità sociale d&#8217;impresa non rimanga costretto nella dinamica risarcitoria (e nei suoi presupposti), ma si ponga «nella più ampia prospettiva di orientare l&#8217;organizzazione d&#8217;impresa non solo ad evitare le cc.dd. esternalità negative, ma a produrre esternalità positive». Cfr. anche P.L. Sacco, M. Viviani, <em>La responsabilità sociale d&#8217;impresa: prospettive teoriche nel dibattito</em> <em>italiano</em>, in <em>Economia politica</em>, fasc. 2, 2008, pp. 317 e ss. Sottolinea D. Siclari, <em>La responsabilità sociale di impresa e le società pubbliche</em>, in <em>Dir. econ.</em>, fasc. 2, 2012, pp. 56 e ss., come: «Nelle considerazioni del legislatore europeo, la responsabilità sociale d&#8217;impresa consiste &#8220;nell&#8217;integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate. Essere socialmente responsabili significa non solo soddisfare pienamente gli obblighi giuridici applicabili, ma anche andare al di là investendo &#8220;di più&#8221; nel capitale umano, nell&#8217;ambiente e nei rapporti con le parti interessate. L&#8217;esperienza acquisita&#038; suggerisce che, andando oltre gli obblighi della legislazione le imprese potevano aumentare la propria competitività. L&#8217;applicazione di norme sociali che superano gli obblighi giuridici &#038; può avere un impatto diretto sulla produttività. Si apre in tal modo una strada che consente di gestire il cambiamento e di conciliare lo sviluppo sociale con una maggiore competitività&#8221; [Commissione Europea, 2001]»; cfr. inoltre Id., <em>Le società</em> benefit <em>nell&#8217;ordinamento italiano</em>, in <em>Riv. trim. dir. econ.</em>, fasc. 4 (supplemento), 2016, pp. 36 e ss.; Id., &#8220;Creating value on the market and into society<em>&#8220;: le c.d. </em>Benefit Corporation<em> nel contesto della strategia di </em>Europe 2020 <em>per una crescita </em>smart<em>, inclusiva e sostenibile</em>, in G. Olivieri, V. Falce (a cura di), Smart Cities<em> e diritto dell&#8217;innovazione</em>, <em>Quaderni di Giurisprudenza commerciale n. 393</em>, Giuffrè, Milano, 2016, pp. 171 e ss. </div>
<div style="text-align: justify;">[138] Si veda V. Buonocore, <em>Etica degli affari e impresa etica</em>, in <em>Giur. comm.</em>, fasc. 1, 2004, pp. 197 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;">[139] Si veda il nuovo Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato il 9 dicembre 2019 &#8211; in vigore a decorrere dal primo esercizio del 2021 &#8211; il cui art. 1, comma 1, prevede che «L&#8217;organo di amministrazione guida la società perseguendone il <em>successo sostenibile</em>». </div>
<div style="text-align: justify;">[140] Cfr. S. Bruno, <em>The &#8216;Enlightened Shareholder Value&#8217; in UK Companies Ten Years Later: What the European Directive N. 2014/95/EC Can Do</em>, in F. Annunziata, A. Brobel Dorsman, B. François, F. Pernazza (a cura di), <em>Le droit comparé des affaires au XXIe siècle. </em><em>Mélanges à la mémoire de Claude Ducouloux-Favard</em>, Bruylant-Larcier and Minerva Bancaria, 2017, pp. 315 e ss. </div>
<div style="text-align: justify;">[141] Cfr. A. Sacco Ginevri, <em>La mutazione dell&#8217;impresa affetta dal virus: spunti per una ricerca di diritto dell&#8217;economia</em>, cit., il quale si riferisce alla c.d. &#8221;svolta etica&#8221; nella gestione societaria indotta dalla crisi sanitaria. </div>
<div style="text-align: justify;">[142] Per l&#8217;uso di questa espressione, <em>Ivi</em>., p. 75. Sulle società <em>benefit</em>, si veda, più ampiamente, D. Lenzi, <em>Le società benefit</em><strong>, </strong>in <em>Giur. comm.</em>, fasc. 6, 2016, pp. 894 e ss.; D. Siclari, <em>Le società</em> benefit <em>nell&#8217;ordinamento italiano</em>, cit. </div>
<div style="text-align: justify;">[143] Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni. </div>
<div style="text-align: justify;">[144] Si veda anche il relativo regolamento di attuazione adottato dalla Consob con delibera 18 gennaio 2018, n. 20267.</div>
<div style="text-align: justify;">[145] Il riferimento è agli «enti di interesse pubblico» indicati all&#8217;articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. </div>
<div style="text-align: justify;">[146] Cfr. M.<strong> <strong>Maugeri</strong></strong><strong>, <em>Informazione non finanziaria e interesse sociale</em>,</strong> in <em>Riv. società</em>, fasc. 5-6, 2019, pp. 992 e ss., ove si sottolinea l&#8217;assenza nell&#8217;ordinamento di un dovere degli amministratori di società quotate di perseguire obiettivi non finanziari per finalità di interesse generale. </div>
<div style="text-align: justify;">[147] Per una riflessione critica sull&#8217;eccessiva fiducia riposta nel ruolo &#8220;taumaturgico&#8221; della trasparenza in ambito finanziario, cfr. N. Ameli, P. Drummond, A. Bisaro, <em>et al.</em>, <em>Climate finance and disclosure for institutional investors: why transparency is not enough</em>, in <em>Climatic Change</em>, vol. 160, 2020, pp. 565-589.   </div>
<div style="text-align: justify;">[148] Cfr. art. L. 132-3 del <em>Code de l&#8217;environnement</em> introdotto dall&#8217;art. 72 della <em>Loi n° 019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, dite « <strong>Loi Pacte </strong>»</em>. Sul tema, si veda P.H. Conac, <em>La loi Pacte: le nouveau visage du droit des sociétés &#8211; L&#8217;article 1833 et l&#8217;intégration de l&#8217;intérêt social et de la responsabilité sociale d&#8217;entreprise</em>, in <em>Revue des sociétés</em>, fasc. 10, 2019, pp. 570 e ss.; D. Poracchia, <em>De l&#8217;intérêt social à la raison d&#8217;être des sociétés</em>, in <em>Bulletin Joly Sociétés</em>., fasc. 6, 2019. </div>
<div style="text-align: justify;">[149] Cfr. art. 1835 del Code civil: «<em>Les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent, outre les apports de chaque associé, la forme, l&#8217;objet, l&#8217;appellation, le siège social, le capital social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement. Les statuts peuvent préciser une raison d&#8217;être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité</em>».Si veda I. Urbain-Parleani, <em>La loi Pacte: le nouveau visage du droit des sociétés &#8211; L&#8217;article 1835 et la raison d&#8217;être</em>, in <em>Revue des sociétés</em>, fasc. 10, 2019, pp. 575 e ss. </div>
<div style="text-align: justify;">[150] Si condividono infatti le riflessioni di A. Sacco Ginevri, <em>La mutazione dell&#8217;impresa affetta dal virus: spunti per una ricerca di diritto dell&#8217;economia</em>, cit., sulla necessità di una chiara presa di posizione da parte del legislatore al fine di avviare una vera e propria svolta in senso istituzionalistico, altrimenti &#8220;ostacolata&#8221; dall&#8217;assetto regolatorio attualmente vigente. </div>
<div style="text-align: justify;">[151] Cfr. A. Asquini, <em>I Battelli del Reno</em>, in <em>Scritti Giuridici</em>, Vol. III, Cedam, Padova, 1961, pp. 221 e ss. Cfr. anche G. Cottino, <em>Contrattualismo e istituzionalismo (Variazioni sul tema da uno spunto di Giorgio Oppo)</em>, in <em>Riv. soc</em>., fasc. 4, 2005, pp. 693 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;">[152] Dal punto di vista giuridico il riferimento è alla nota contrapposizione tra concezione istituzionalistica e contrattualistica, laddove, in base alla prima «il contratto svolge essenzialmente la sua funzione, anche se non la esaurisce, nella costituzione della società. I soci fanno vivere, o lasciano vivere l&#8217;impresa secondo il suo fine e la sua organizzazione, della quale sono una componente, diversamente qualificata a seconda della capacita di concorrere all&#8217;attività (imprenditori e risparmiatori)»; invece, in base alla seconda, «l&#8217;interesse sociale è e resta interesse dei soci come parti del contratto di società: il contratto continua ad operare durante la vita della società ed esige il rispetto della causa contrattuale e della proporzione contrattuale tra i diritti dei soci». Cfr. G. Oppo, <em>Le grandi opzioni della riforma e la società per azioni</em>, in <em>Riv. dir. civ.</em>, fasc. 5, 2003. Mentre dal punto di vista economico il riferimento è alle prospettive neo-classica, neo-contrattualista e relazionale (o dell&#8217;Economia Civile), su cui cfr. P.L. Sacco, M. Viviani, <em>La responsabilità sociale d&#8217;impresa: prospettive teoriche nel dibattito italiano</em>, cit.</div>
<div style="text-align: justify;">[153] Il termine viene qui impiegato sempre in senso neo-istituzionalista, ovvero con riguardo alla definizione di istituzioni offerta da Douglass. C. North (su cui <em>supra</em>, § 1). </div>
<div style="text-align: justify;">[154] Anche se le obbligazioni reali ambientali possono essere utilizzate per dei fini di compensazione ambientale nell&#8217;ambito dei piani, progetti o lavori che pregiudicano l&#8217;ambiente. Il ricorso alle ORE rappresenta però una mera possibilità non un obbligo. Le misure di compensazione sono disciplinate dall&#8217;art. <em>L. 163-1 </em>del<em> Code de l&#8217;environnement </em>: «<em>I. Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues au 2° du II de l&#8217;article L. 110-1 et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d&#8217;un projet de travaux ou d&#8217;ouvrage ou par la réalisation d&#8217;activités ou l&#8217;exécution d&#8217;un plan, d&#8217;un schéma, d&#8217;un programme ou d&#8217;un autre document de planification. Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d&#8217;absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes. Elles ne peuvent pas se substituer aux mesures d&#8217;évitement et de réduction. Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n&#8217;est pas autorisé en l&#8217;état</em>». Cfr. I. Doussan, <em>Compensation écologique : le droit des biens au service de la création de valeurs écologiques et après ?</em>, in C. Guibet-Lafaye, S. Vanuxem(a cura di) <em>Repenser la propriété, un essai de politique écologique</em>, PUAM, Aix-Marseille, 2015, pp. 99 e ss.; V. Dupont, M. Lucas, <em>La loi pour la reconquête de la biodiversité : vers un renforcement du régime juridique de la compensation écologique ?</em>, in <em>Cahiers Droit, Sciences &amp; Technologies</em>[En ligne], fasc. 7,  2017. </div>
<div style="text-align: justify;">[155] Cfr. La <em>LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages</em> che ha introdotto l&#8217;art. L. 132-3 du <em>Code de l&#8217;environnement</em>: «<em>Les propriétaires de biens immobiliers peuvent conclure un contrat avec une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l&#8217;environnement en vue de faire naître à leur charge, ainsi qu&#8217;à la charge des propriétaires ultérieurs du bien, les obligations réelles que bon leur semble, dès lors que de telles obligations ont pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d&#8217;éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques. Les obligations réelles environnementales peuvent être utilisées à des fins de compensation. La durée des obligations, les engagements réciproques et les possibilités de révision et de résiliation doivent figurer dans le contrat. Etabli en la forme authentique, le contrat faisant naître l&#8217;obligation réelle n&#8217;est pas passible de droits d&#8217;enregistrement et ne donne pas lieu à la perception de la taxe de publicité foncière prévus, respectivement, aux articles 662 et 663 du code général des impôts. Il ne donne pas lieu non plus au paiement de la contribution prévue à l&#8217;article 879 du même code. Le propriétaire qui a consenti un bail rural sur son fonds ne peut, à peine de nullité absolue, mettre enSuvre une obligation réelle environnementale qu&#8217;avec l&#8217;accord préalable du preneur et sous réserve des droits des tiers. L&#8217;absence de réponse à une demande d&#8217;accord dans le délai de deux mois vaut acceptation. Tout refus doit être motivé. La mise enSuvre d&#8217;une obligation réelle environnementale ne peut en aucune manière remettre en cause ni les droits liés à l&#8217;exercice de la chasse, ni ceux relatifs aux réserves cynégétiques</em>».</div>
<div style="text-align: justify;">[156] La durata massima del contratto e dunque di efficacia degli obblighi è di novantanove anni. </div>
<div style="text-align: justify;">[157] Cfr. N. Reboul-Maupin, B. Grimonprez, <em>L&#8217;obligation réelle environnementale : chronique d&#8217;une naissance annoncée</em>. <em>Recueil Dalloz</em>, Dalloz, 2016, p. 2074. Gli A. escludono che le obbligazioni reali ambientali possano essere inquadrate giuridicamente come delle servitù di tipo convenzionale ai sensi dell&#8217;art. 637 del <em>Code civil</em>. </div>
<div style="text-align: justify;">[158] Cons. Stato, Sez. VI, 16 novembre 2004, n. 7472; cfr. A. Milone, <em>La realizzazione di una discarica in un parco: prevale il principio della protezione sostenibile, </em>in <em>Riv. giur. ed., </em>fasc. 1, 2005, pp. 530 e ss. Si veda anche Consiglio di Stato, Sez. IV, 5 luglio 2010, n. 4246. </div>
<div style="text-align: justify;">[159] In dottrina, è stato in tal senso evidenziato il ruolo che sistema bancario, in una prospettiva di sussidiarietà orizzontale, potrebbe rivestire nel sostenere la transizione ecologica, E. Scotti, <em>Aiuti di Stato e ambiente nell&#8217;emergenza pandemica</em> in <em>Conc. e mercato</em>, 2019/2020, pp. 201-228. </div>
<div style="text-align: justify;">[160] T. Greco, <em>Da dove vengono i diritti delle generazioni future?</em>, in <em>Etica &amp; Politica</em>, fasc. 1, 2018, pp. 249 e ss.  Si tratta altresì della valorizzazione del principio solidaristico espresso dall&#8217;art. 2 della Cost. </div>
<div style="text-align: justify;">[161] Costituiti dalla decarbonizzazione, l&#8217;efficienza energetica, la mobilità sostenibile, l&#8217;economia circolare, l&#8217;obiettivo &#8220;inquinamento zero&#8221;. </div>
<div style="text-align: justify;">[162] I criteri tecnici per attribuire il bollino di attività sostenibile vengono pubblicati sotto forma di atti delegati.  </div>
<div style="text-align: justify;">[163] Cfr. art. 18 del regolamento (UE) 2020/852, rubricato <em>Garanzie minime di salvaguardia</em>.</div>
<div style="text-align: justify;">[164]  Il riferimento è alla tecnica argomentativa del bilanciamento giudiziale di diritti, principi o interessi confliggenti, in forza della quale, come sottolineato in dottrina, il giudice si trova a «scegliere quale norma o interesse ritenere &#8220;più&#8221; rilevante nel caso concreto, e quindi prevalente rispetto agli altri o anche, se possibile, cercare un contemperamento (un bilanciamento appunto) tra le norme o interessi in conflitto», G. Pino, <em>Conflitto e bilanciamento tra diritti fondamentali.</em><br /> <em>Una mappa dei problemi</em>, in <em>Ragion pratica</em>, fasc. 1, 2007, pp. 219-276. Sul tema cfr., <em>ex multis</em>, G. Zagrebelsky, <em>Il diritto mite. Legge diritti giustizia</em>, Einaudi, Torino, 1992; R. Bin, <em>Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale</em>, Giuffrè, Milano, 1992; R. Alexy, <em>Collisione e bilanciamento quale problema di base della dogmatica dei diritti fondamentali</em>, in M. La Torre, A. Spadaro (a cura di), <em>La ragionevolezza nel diritto</em>, Giappichelli, Torino, 2002; A. Morrone, <em>Bilanciamento (giustizia costituzionale)</em>, in <em>Enc. dir.</em>, Annali, vol. II, tomo II, Milano, 2008, pp. 187 ss. La prospettiva che viene qui proposta è quella di una mediazione operata il più possibile attraverso il conseguimento di un&#8217;utilità condivisa, corrispondente al vantaggio ottenuto da entrambe le parti e dalla collettività nel suo insieme. </div>
<div style="text-align: justify;">[165] Cfr. L. Tindemans, <em>European Union. </em><em>Report by Mr. Leo Tiedeman, Prime Minister of Belgium, to the European Council. Bulletin of the European Communities, Supplement 1/76 (commonly called the Tindemans Report), 1976.</em></div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/intervento-pubblico-e-iniziativa-economica-nellepoca-delle-grandi-transizioni/">Intervento pubblico e iniziativa economica nell&#8217;epoca delle &#8220;grandi transizioni&#8221;</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2021 n.667</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-marche-sezione-i-sentenza-21-9-2021-n-667/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-marche-sezione-i-sentenza-21-9-2021-n-667/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2021 n.667</a></p>
<p>Pres. Conti &#8211; Est. Capitanio Sulle gare di appalto bandite da una entrale di committenza o stazione unica appaltante per conto di altre amministrazioni. Contratti della p.a. &#8211; Centrale di committenza &#8211; Stazione unica appaltante &#8211; Gara bandita per conto di altre amministrazioni &#8211; Composizione commissione &#8211; Presenza dei funzionari</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-marche-sezione-i-sentenza-21-9-2021-n-667/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2021 n.667</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-marche-sezione-i-sentenza-21-9-2021-n-667/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2021 n.667</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Conti &#8211; Est. Capitanio</span></p>
<hr />
<p>Sulle gare di appalto bandite da una entrale di committenza o stazione unica appaltante per conto di altre amministrazioni.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Centrale di committenza &#8211; Stazione unica appaltante &#8211; Gara bandita per conto di altre amministrazioni &#8211; Composizione commissione &#8211; Presenza dei funzionari delle amministrazioni che bandiscono la gara &#8211; Legittimità .</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Laddove una gara d&#8217;appalto sia bandita da una centrale di committenza o stazione unica appaltante per conto di altre amministrazioni, della commissione di gara possono far parte funzionari di queste amministrazioni, visto che la gara viene bandita nel loro interesse.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 243 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da</p>
<p style="text-align: justify;">Dussmann Service S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Fraccastoro, Alice Volino, Francesco D&#8217;Amelio, e Alessandro Lucchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Regione Marche, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Costanzi, Laura Simoncini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l&#8217;Avvocatura Regionale, in Ancona, piazza Cavour, 23;<br /> Regione Marche &#8211; Stazione Unica Appaltante, non costituita in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">Formula Servizi Società  Cooperativa, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Brugnoletti e Paola Rea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;">Papalini S.p.A., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Brugnoletti e Paola Rea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;">Eclean S.r.l., Copura Soc.Coop., Ma.Ca. S.r.l., Azienda Sanitaria Unica Regionale Asur Marche &#8211; Area Vasta n.1, Azienda Sanitaria Unica Regionale Asur Marche &#8211; Area Vasta n.2, Azienda Sanitaria Unica Regionale Asur Marche &#8211; Area Vasta n.3, Azienda Sanitaria Unica Regionale Asur Marche &#8211; Area Vasta n.4, Azienda Sanitaria Unica Regionale Asur Marche &#8211; Area Vasta n.5, Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona &#8211; Umberto I-Lancisi-Salesi, Azienda Sanitaria Unica Regionale Asur Marche, Istituto Nazionale di Riposo e Cura Anziani, Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord, Meranese Servizi S.p.A., non costituiti in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;">Coopservice Soc. Coop. P. A., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Pierpaolo Salvatore Pugliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;">Euro&amp;Promos FM S.p.A., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Damiano Lipani, Francesca Sbrana, Anna Mazzoncini, Sergio Grillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;">Markas S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Pietro Adami, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, Corso d&#8217;Italia, 97;</p>
<p style="text-align: justify;">Diem S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Sandor Del Fabro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: center;">previa sospensione</p>
<p style="text-align: justify;">per quanto riguarda il ricorso introduttivo:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della determinazione dirigenziale della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche n. 87 del 27.12.2018 di indizione della procedura di gara per &#8220;l&#8217;affidamento del servizio pulizia delle aziende sanitarie della Regione Marche&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della determinazione prot. n. 92 del 3.9.2019 di nomina della Commissione di gara;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211;<i>in parte qua</i>, di tutti i verbali relativi alle operazioni del Seggio di gara, in particolare dei verbali nn. 1 &#8211; 7;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211;<i>in parte qua</i>, di tutti i verbali relativi alle operazioni della Commissione giudicatrice di valutazione delle offerte, in particolare dei verbali nn. 1 &#8211; 23 e loro allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del verbale del 24.2.2021 di valutazione congruità  delle offerte e costi della manodopera;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del Decreto dirigenziale n. 68 del 29.3.2021, comunicato in pari data, con il quale la Stazione Unica Appaltante della Regione Marche, all&#8217;esito delle operazioni di valutazione della Commissione Giudicatrice, ha definitivamente aggiudicato i diversi lotti della procedura di gara <i>de qua</i>;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211;<i>in parte qua</i>, del bando, del disciplinare e del capitolato tecnico, dei chiarimenti, nonchè di tutta la restante documentazione di gara ancorchè non specificamente indicata;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e comunque connesso a quelli impugnati;</p>
<p style="text-align: justify;">nonchè per la declaratoria</p>
<p style="text-align: justify;">di inefficacia dei contratti ove <i>medio tempore</i> stipulati tra la Stazione Unica Appaltante della Regione Marche ed i singoli operatori economici aggiudicatari dei lotti;</p>
<p style="text-align: justify;">per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati da Dussmann Service S.r.l. il 9 luglio 2021:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del Decreto dirigenziale n. 3 del 7.6.2021, comunicato in pari data, con il quale la Stazione Unica Appaltante della Regione Marche, all&#8217;esito dell&#8217;istruttoria svolta, e del provvedimento di revoca in autotutela adottato con decreto SUAM n. 108 del 7.5.2021, ha definitivamente aggiudicato il lotto n. 4 della procedura di gara <i>de qua </i>in favore del RTI Meranese Servizi S.p.A.-Helios Soc.Coop-Consorzio Stabile Europeo Multiservice;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dell&#8217;attestazione di efficacia delle aggiudicazioni dei diversi lotti della procedura <i>de qua</i>, disposte con decreto SUAM n. 68 del 29.3.2021 e con successivo Decreto dirigenziale n. 3 del 7.6.2021, avvenuta con determinazione prot. n. 23280722 del 21.6.2021, trasmessa a mezzo pec in pari data.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Marche, di Formula Servizi Società  Cooperativa, di Coopservice Soc. Coop. P. A., di Euro&amp;Promos F.M. S.p.A., di Papalini S.p.A., di Markas S.r.l. e di Diem S.r.l.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15 settembre 2021 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. La ditta ricorrente ha preso parte alla procedura ad evidenza pubblica indetta sul finire del 2018 dalla Stazione Unica Appaltante istituita presso la Regione Marche (di seguito S.U.A.M.) per l&#8217;affidamento dell&#8217;appalto relativo ai servizi di pulizia, sanificazione, disinfezione, etc., in favore delle cinque Aree Vaste dell&#8217;Azienda Sanitaria Unica Regionale (A.S.U.R.), delle due aziende ospedaliere regionali (A.O. &#8220;Ospedali Riuniti&#8221; di Ancona e A.O. &#8220;Ospedali Riuniti Marche Nord&#8221;) e delle tre sedi dell&#8217;Istituto Nazionale Ricerca e Cura per Anziani (I.N.R.C.A.), ubicate ad Ancona, Casatenovo e Cosenza. La durata dell&#8217;appalto  di cinque anni, prorogabili di anno in anno fino a un massimo di tre anni, e l&#8217;importo complessivo a base d&#8217;asta era di ¬ 116.450.236,27.</p>
<p style="text-align: justify;">La gara era suddivisa in dieci lotti (corrispondenti alle sedi degli enti sanitari fruitori del servizio), non tutti di importo analogo.</p>
<p style="text-align: justify;">Va sin d&#8217;ora evidenziato che il disciplinare di gara (art. 3) prevedeva un doppio limite relativamente al numero massimo di lotti che ciascun concorrente avrebbe potuto aggiudicarsi, stabilendo che &#8220;Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di n. 3 lotti, che saranno individuati sulla base del criterio &#8220;dell&#8217;importanza economica dei lotti&#8221; in forza del quale si aggiudicano al migliore concorrente i lotti in ragione del loro valore più elevato e si aggiudicano i lotti residuati ai migliori concorrenti non aggiudicatari. [&#038;].</p>
<p style="text-align: justify;">[&#038;] la Stazione Appaltante può derogare alla limitazione di aggiudicazione di che trattasi, nel caso in cui la stessa dovesse comportare la mancata aggiudicazione di uno o più lotti.</p>
<p style="text-align: justify;">Si precisa, infine, che l&#8217;importo complessivo dei lotti aggiudicabili ad un medesimo operatore economico non potà , comunque, superare il 30% dell&#8217;importo pari alla somma degli importi quinquennali a base di gara di tutti i lotti oggetto della procedura &#038;&#8221; (sempre <i>per incidens</i> va rilevato che questo Tribunale, con sentenza n. 500/2019, ha statuito la legittimità  di tale clausola della <i>lex specialis</i>, respingendo un ricorso con cui l&#8217;odierna ricorrente deduceva l&#8217;illegittimità  del suddetto limite).</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;esito delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche (le quali operazioni si sono protratte oltre il dovuto anche per effetto delle restrizioni legate alla nota emergenza sanitaria), Dussmann Service si  aggiudicata i lotti nn. 1 e 3 (i quali sommati fra loro presentano un importo complessivo di ¬ 33.778.363,48, pari al 29% circa del valore complessivo dell&#8217;appalto), mentre gli altri lotti sono stati così ripartiti fra gli altri concorrenti:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; lotto n. 2 aggiudicato a Formula Servizi Società  Cooperativa;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; lotto n. 4 aggiudicato a Eclean S.r.l. (come risulta dalla documentazione allegata all&#8217;atto di motivi aggiunti, successivamente l&#8217;aggiudicazione in favore di Eclean  stata revocata e il lotto  stato aggiudicato all&#8217;a.t.i. composta da Meranese Servizi S.p.A., Helios Società  Cooperativa e Consorzio Stabile Europeo Multiservice);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; lotto n. 5 aggiudicato a Coopservice;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; lotto n. 6 aggiudicato all&#8217;a.t.i. composta da Euro&amp;Promos F.M. S.p.A. e Markas S.r.l.;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; lotto n. 7 aggiudicato a Papalini S.p.A.;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; lotto n. 8 aggiudicato a Markas S.r.l.;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; lotto n. 9 aggiudicato all&#8217;a.t.i. formata da COPURA e Multiservice;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; lotto n. 10 aggiudicato a Diem S.r.l.</p>
<p style="text-align: justify;">2. La ricorrente censura gli esiti della gara, evidenziando in via preliminare che l&#8217;interesse tutelato in questa sede  quello &#8211; dichiaratamente strumentale &#8211; di conseguire la riedizione della procedura in modo da reintegrare la propria <i>chance </i>di aggiudicarsi un numero di lotti il cui importo complessivo rispetti il limite del 30% del valore complessivo dell&#8217;appalto.</p>
<p style="text-align: justify;">Questi i motivi articolati nel ricorso introduttivo:</p>
<p style="text-align: justify;">a) violazione e falsa applicazione degli artt. 77, 78 e 216 del D.Lgs. n. 50/2016, nonchè dell&#8217;art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 20 del disciplinare di gara. Violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento e concorrenza (artt. 3 e 97 Cost., art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016).</p>
<p style="text-align: justify;">Con questo primo motivo Dussmann evidenzia che la commissione di gara era illegittimamente composta, in quanto il presidente (dott.ssa Stefania Rasori) non  dipendente della S.U.A.M. bensì dell&#8217;A.O. &#8220;Ospedali Riuniti Marche Nord&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò si pone in contrasto con le disposizioni derivanti dal combinato disposto fra gli artt. 77, 78 e 216 del D.Lgs. n. 50/2016 e l&#8217;art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006. Infatti, non essendo ancora entrato a regime il sistema di individuazione dei commissari di gara previsto dall&#8217;art. 78 del vigente Codice dei contratti pubblici, in base all&#8217;art. 216, comma 12, dello stesso Codice la nomina dei commissari va fatta applicando le norme previgenti, ed in particolare l&#8217;art. 84, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, il quale prevede che &#8220;<i>La commissione  presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante&#038;</i>&#8220;;</p>
<p style="text-align: justify;">b) violazione e falsa applicazione degli artt. 77, 78 e 216 del D.Lgs. n. 50/2016, dell&#8217;art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006, nonchè dell&#8217;art. 3 della L. n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 20 del disciplinare di gara. Violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento e concorrenza (artt. 3 e 97 Cost., art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016). Violazione e falsa applicazione del principio dell&#8217;autovincolo.</p>
<p style="text-align: justify;">Con questo secondo motivo Dussmann evidenzia che la nomina della commissione  avvenuta altresì in violazione del disposto dell&#8217;art. 216, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, nella parte in cui la norma stabilisce che &#8220;<i>Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all&#8217;Albo di cui all&#8217;articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall&#8217;organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante&#038;</i>&#8220;. Nella specie sarebbe accaduto che la S.U.A.M. si  limitata a recepire i nominativi dei commissari segnalati da alcuni degli enti del S.S.R. destinatari del presente servizio, non effettuando nemmeno una verifica circa il possesso da parte dei soggetti designati dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell&#8217;incarico;</p>
<p style="text-align: justify;">c) violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, nonchè dell&#8217;art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto.</p>
<p style="text-align: justify;">Con questo motivo la ricorrente deduce che i commissari designati non possedevano le competenze tecnico-professionali indispensabili per valutare in maniera adeguata le offerte relative ad un appalto che possiede indubbiamente un elevato grado di complessità ;</p>
<p style="text-align: justify;">d) violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 95 D.Lgs. n. 50/2016, nonchè dei principi di trasparenza, <i>par condicio competitorum</i> e buona amministrazione. Eccesso di potere per illogicità  manifesta e carenza di motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Con questo quarto motivo la ricorrente, ricollegandosi alle censure sollevate con il terzo motivo, evidenzia come le valutazioni espresse dalla commissione siano del tutto immotivate e laconiche, non essendo stati i punteggi numerici assegnati ai vari concorrenti accompagnati dalla benchè minima motivazione. Nella specie ciò sarebbe stato vieppiù necessario in quanto molti dei criteri di valutazione previsti dal disciplinare di gara erano a loro volta generici;</p>
<p style="text-align: justify;">e) violazione e falsa applicazione delle regole di valutazione dell&#8217;offerta tecnica. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per carenza d&#8217;istruttoria, irragionevolezza, omessa motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Con quest&#8217;ultimo motivo, Dussmann censura l&#8217;operato della commissione di gara alla luce della tempistica (definita &#8220;fisiologicamente impossibile e quindi manifestamente illogica, irrazionale, irragionevole, arbitraria&#8221;) impiegata per la valutazione delle offerte relative ai vari lotti. Rimandando per il dettaglio della doglianza alla motivazione in diritto, il succo della censura  che, come risulta dai verbali di gara, la commissione, in maniera del tutto irragionevole e incomprensibile, ha impiegato per valutare le offerte presentate in lotti dove si  registrata una partecipazione più ristretta un tempo maggiore rispetto a quello impiegato per valutare le offerte relativi a lotti molto più &#8220;affollati&#8221;. Inoltre la commissione, dopo aver richiesto alla S.U.A.M. il supporto di altro personale munito delle competenze necessarie, ha inopinatamente deciso di concludere le operazioni imprimendo alle stesse una innaturale accelerazione, da cui sono discesi inevitabili errori di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Si sono costituite la Regione Marche e le controinteressate Coopservice, Euro&amp;Promos FM, Papalini S.p.A., Markas S.r.l., Diem S.r.l. e Formula Servizi, le quali hanno preliminarmente eccepito l&#8217;inammissibilità  del ricorso sotto tre profili:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; difetto di interesse, in quanto nessun&#8217;altra combinazione fra i vari lotti in cui  stata suddivisa la gara consentirebbe a Dussmann di aggiudicarsi una fetta dell&#8217;appalto maggiore di quella già  ottenuta;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; difetto di legittimazione, in quanto Dussmann chiede l&#8217;annullamento della presente gara anche con riguardo ai lotti che la stessa ricorrente si  aggiudicata e a quelli per i quali non ha presentato offerta;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; inammissibilità  del ricorso cumulativo, siccome proposto nei riguardi di lotti autonomi fra loro.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel merito le parti resistenti hanno chiesto il rigetto di tutte le censure dedotte dalla società  ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ordinanza n. 147/2021 il Tribunale ha respinto la domanda cautelare, delegando il Presidente del Collegio a fissare la data dell&#8217;udienza di trattazione del merito all&#8217;esito del deposito del preannunciato atto di motivi aggiunti.</p>
<p style="text-align: justify;">I motivi aggiunti (con cui non sono state dedotte ulteriori censure, dacchè con tale mezzo  stata gravata unicamente la determinazione dirigenziale con la quale la S.U.A.M. ha dato atto dell&#8217;avvenuta efficacia dell&#8217;aggiudicazione dei dieci lotti) sono stati depositati il 9 luglio 2021, per cui l&#8217;udienza di trattazione del merito  stata fissata per il 15 settembre 2021.</p>
<p style="text-align: justify;">In vista di tale udienza tutte le parti hanno depositato memorie in cui vengono ribadite le rispettive difese ed eccezioni.</p>
<p style="text-align: justify;">La causa  passata in decisione sugli scritti delle parti.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Il ricorso va respinto nel merito, il che esonera il Tribunale dall&#8217;esame delle eccezioni preliminari di inammissibilità  sollevate da tutte le parti resistenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, e anche al fine di dare conto di quanto il Collegio ritiene di dover statuire in sede di regolazione delle spese di lite, con riguardo alle prime due eccezioni sollevate dalla stazione appaltante e dalle controinteressate non si può fare a meno di osservare che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211;  certamente vero che aggiudicarsi un numero di lotti il cui valore complessivo sia effettivamente pari al 30%, anzichè al 29%, del valore complessivo dell&#8217;appalto costituirebbe un risultato più favorevole rispetto a quello in concreto ottenuto da Dussmann nella gara da cui scaturisce il presente contenzioso;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ed  altrettanto vero (in astratto) che aggiudicarsi più lotti che corrispondano ad ambiti territoriali contigui fra loro o che comunque sono vicini a zone in cui sta già  svolgendo servizi analoghi consente all&#8217;operatore economico di ottenere economie di scala anche rilevanti (e dunque di conseguire indirettamente un utile di impresa maggiore rispetto a quello che discenderebbe solo dal ribasso praticato nella specifica gara);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; tuttavia, questi assunti non tengono conto anzitutto del fatto che  ben difficile per un operatore economico che compete contro altri concorrenti aventi il medesimo &#8220;peso&#8221; riuscire ad aggiudicarsi proprio i lotti che rispondono ai presupposti indicati nell&#8217;alinea precedente. Non si spiega pertanto la sicumera con cui Dussmann sostiene che, in caso di ripetizione della gara, sarebbe &#8220;altamente probabile&#8221; che essa si aggiudicherebbe un numero di lotti maggiore di due e, per giunta, proprio quei lotti che le consentirebbero di ottenere le predette economie di scala;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; gli assunti di parte ricorrente sono ulteriormente smentiti dal contegno che Dussmann ha tenuto nella presente gara. La ricorrente, infatti, oltre a non aver presentato offerta per i lotti n. 9 e n. 10 (con ciò dimostrando <i>per facta concludentia</i> di non avere interesse ad eseguire l&#8217;appalto presso le sedi I.N.R.C.A. di Casatenovo e Cosenza), ha praticato ribassi differenti negli altri lotti e, in particolare, per il lotto n. 8 ha offerto un ribasso quasi simbolico dello 0,07% (dimostrando anche in questo caso di non nutrire alcun interesse per il lotto medesimo);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ma, al di lÃ  di tutte le considerazioni precedenti, nessun operatore economico avveduto lascerebbe il certo per l&#8217;incerto, ossia rinuncerebbe a due lotti sicuri (il cui importo complessivo rasenta peraltro il limite massimo che era possibile aggiudicarsi, a prescindere dal numero dei lotti) a fronte della mera possibilità  di aggiudicarsi in una futura gara un numero di lotti avente un importo complessivo sostanzialmente analogo, fatte salve le asserite economie di scala (le quali, però, verrebbero meno laddove l&#8217;operatore non riuscisse, nella nuova gara, ad aggiudicarsi tutti i lotti a cui aspira).</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; quindi del tutto evidente che, come hanno eccepito tutte le parti resistenti, il presente ricorso non sarebbe stato proposto se Dussmann non fosse aggiudicataria della convenzione Consip e non stesse dunque già  espletando il servizio in favore degli enti del S.S.R. delle Marche (e riguardo la complessiva strategia della ricorrente va menzionato anche il recente ricorso, proposto da Dussmann nei riguardi di uno degli enti del S.S.R., identificato dal n. 416/2021 R.G. di questo Tribunale e chiamato per la decisione cautelare alla odierna camera di consiglio del 15 settembre 2021). In sostanza, mediante l&#8217;annullamento della presente gara e la sua futura (ma sicuramente laboriosa) riedizione, la ricorrente conseguirebbe l&#8217;obiettivo di continuare nel frattempo a gestire il servizio presso tutti gli enti del S.S.R. in esecuzione della convenzione Consip (riguardo le pregresse vicende contenziose relative al rapporto fra la gara Consip e la gara regionale si vedano le sentenze di questo T.A.R. n. 584/2020 e del Consiglio di Stato n. 2707/2021).</p>
<p style="text-align: justify;">5. Ma, volendo superare tali profili, il ricorso  infondato anche nel merito.</p>
<p style="text-align: justify;">5.1. Il primo motivo va disatteso, in quanto, come il Tribunale ha avuto modo di statuire nella sentenza n. 583/2020 (alle cui conclusioni l&#8217;odierno Collegio ritiene di dover aderire), laddove una gara d&#8217;appalto sia bandita da una centrale di committenza o stazione unica appaltante per conto di altre amministrazioni, della commissione di gara possono far parte funzionari di queste amministrazioni, visto che la gara viene bandita nel loro interesse e che, dunque,  assicurata la finalità  che la norma invocata da parte ricorrente intendeva perseguire. Va infatti adeguatamente considerato che nel sistema disegnato dal D.Lgs. n. 163/2006 &#8211; nella sua versione originaria, ovviamente &#8211; le stazioni appaltanti uniche non costituivano, come  invece accaduto dopo il 2012, un asse portante della disciplina, per cui l&#8217;art. 84 del c.d. Codice degli appalti 2006 va letto ed applicato tenendo conto dell&#8217;evoluzione che si  avuta <i>medio tempore</i> e che emerge dalla semplice comparazione fra l&#8217;originale art. 33 del D.lgs. n. 163/2006 e gli artt. 37-43 del vigente D.lgs. n. 50/2016. E non va nemmeno obliterato il fatto che le stazioni uniche appaltanti, dovendo per la propria <i>mission</i> istituzionale svolgere tendenzialmente un gran numero di gare e non essendo dotate di un grado di autonomia gestionale tale da consentire loro (salvo casi particolari) di assicurarsi un&#8217;adeguata provvista di personale, potrebbero trovarsi in grave difficoltà  a completare le procedure avviate se fossero obbligate a designare quali presidenti delle commissioni di gara solo propri dirigenti o funzionari (e infatti un tale onere non  imposto dall&#8217;art. 84, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 nemmeno alle stazioni appaltanti &#8220;semplici&#8221;, visto che la disposizione invocata da Dussmann contiene l&#8217;inciso &#8220;<i>&#038;di norma&#038;</i>&#8220;).</p>
<p style="text-align: justify;">Tutto ciò a prescindere dalle questioni di diritto intertemporale legate alla mancata implementazione del sistema di designazione dei commissari di gara previsto dall&#8217;art. 78 del D.Lgs. n. 50/2016.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella Regione Marche, peraltro, vige una norma &#8211; compatibile con la normativa statale e applicabile fino a quando non saà  entrato a regime il sistema delineato dal citato art. 78 &#8211; secondo cui &#8220;<i>La commissione  presieduta da un dirigente del committente o della SUAM</i>&#8221; e di tale norma (art. 5, comma 3, della L.R. n. 19/2013)  stata fatta corretta applicazione nella specie.</p>
<p style="text-align: justify;">5.2. Analoga sorte merita il secondo motivo, non essendo ravvisabile in capo alla stazione appaltante alcun obbligo di motivazione comparativa in sede di nomina dei commissari di gara (sul punto si veda la recente sentenza del T.A.R. n. 388/2021). La censura formulata da Dussmann vuole infatti accreditare l&#8217;idea per cui la stazione appaltante dovrebbe indicare le ragioni per le quali abbia deciso di designare quale commissario di gara un soggetto piuttosto che un altro. La motivazione, invece, deve al massimo riguardare le ragioni per le quali la stazione appaltante ritiene che il soggetto individuato quale commissario sia in possesso tanto dei requisiti di ordine generale quanto delle competenze tecniche richiesti per l&#8217;espletamento del <i>munus</i>. Ebbene, sotto questo profilo il provvedimento di nomina della commissione assolve in maniera adeguata, anche mediante il richiamo <i>per relationem</i> dei <i>curricula </i>dei soggetti interessati, al suddetto onere motivazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Nè, in assenza di specifici profili di doglianza inerenti i singoli commissari designati nella specie (ad esempio, sussistenza di possibili conflitti di interesse, violazione del principio di rotazione degli incarichi o altre analoghe problematiche), ci si può limitare a richiamare il principio di trasparenza menzionato dall&#8217;art. 216, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016. Nella specie il suddetto principio  stato osservato mediante la richiesta fatta ad alcune delle amministrazioni interessate di designare ciascuna un commissario, di modo che l&#8217;organismo valutatore  risultato composto da soggetti che non hanno fra loro rapporti lavorativi diretti e che, secondo il giudizio di merito espresso dagli organi aziendali che li hanno designati, posseggono le competenze tecniche necessarie per valutare le offerte relative al presente servizio.</p>
<p style="text-align: justify;">5.3. Il terzo motivo, con cui si deduce l&#8217;assenza in capo ai commissari di gara delle competenze tecniche necessarie per valutare i progetti presentati dai concorrenti, va anch&#8217;esso dichiarato infondato, sia in assoluto, sia per come esso  stato formulato in relazione al concreto andamento della gara (questo secondo profilo saà  ripreso <i>infra</i>).</p>
<p style="text-align: justify;">In assoluto il motivo va disatteso in quanto, come  stato eccepito dalla stazione appaltante e come risulta dai <i>curricula</i> dei commissari versati in atti:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la dott.ssa Stefania Rasori  direttore <i>pro tempore</i> dell&#8217;U.O.C. Professioni Sanitarie dell&#8217;A.O. &#8220;Ospedali Riuniti Marche Nord&#8221; e, in quanto tale, presso l&#8217;ente in cui presta servizio  responsabile, nell&#8217;ottica dell&#8217;erogazione di livelli di assistenza ottimali, anche della gestione dell&#8217;assistenza infermieristica e tecnica. E fra i requisiti che contraddistinguono i livelli di assistenza rientra ovviamente anche la qualità  dei servizi di sanificazione e pulizia dei locali (in particolare delle sale operatorie e delle stanze di degenza) e delle attrezzature sanitarie.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la dott.ssa Maria Soledad Ferreiro Cotorruelo  dirigente medico specializzata in Igiene e Medicina Preventiva, ha svolto l&#8217;incarico di direttore dell&#8217;esecuzione di un appalto analogo gestito proprio da Dussmann e svolge il medesimo incarico relativamente all&#8217;appalto del servizio di disinfestazione. E&#8217; stata inoltre membro di altre commissione di gara;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la dott.ssa Simona Cinaglia  coordinatore infermieristico presso l&#8217;I.N.R.C.A. e, in tale veste,  adibita al controllo di qualità  di tutti i servizi esternalizzati dall&#8217;Istituto, fra cui anche il servizio di pulizia e sanificazione. Il personale infermieristico, del resto,  quello preposto in prima battuta a tali verifiche, essendo l&#8217;infermiere tenuto a verificare quotidianamente le condizioni dei degenti e, ove sia addetto alle sale operatorie, a controllare la perfetta efficienza e pulizia delle attrezzature sanitarie da utilizzare negli interventi.</p>
<p style="text-align: justify;">Nè rileva il fatto che la commissione e il R.U.P. si siano avvalsi di un supporto specialistico per la valutazione di congruità  delle offerte risultate anomale, visto che, come il Tribunale ha statuito nella recente sentenza n. 386/2021, &#8220;<i>&#038;la S.U.A.M. ha stipulato già  dal 2018 una convenzione con i cinque Ordini Provinciali dei Consulenti del Lavoro per la fornitura del supporto specialistico di cui anche l&#8217;odierna commissione si  avvalsa;</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8211; in secondo luogo, in sede di giudizio di anomalia, e specie in appalti in cui il costo della manodopera assume rilievo preminente, vengono solitamente in evidenza problematiche puntuali e di dettaglio relative soprattutto all&#8217;applicazione degli istituti previsti dalla legge e/o dai contratti collettivi. Questi aspetti non sono sempre e necessariamente bagaglio professionale tipico dei funzionari pubblici, e ciò in quanto i rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici, per quanto in buona parte privatizzati, hanno una disciplina più semplice e lineare, soprattutto perchè gli enti pubblici non fruiscono di sgravi contributivi e di altre misure analoghe che molto spesso incidono in maniera rilevante nella formazione dell&#8217;offerta economica e nella elaborazione delle giustificazioni che la stazione appaltante  obbligata a richiedere laddove l&#8217;offerta risulti anomala&#038;</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">5.4. Peraltro, e qui si passa ad esaminare un profilo che rileva anche rispetto alle censure esposte nei successivi motivi di ricorso, va osservato che Dussmann, al necessario fine di addurre elementi concreti da cui si potesse desumere la fondatezza delle presenti doglianze, avrebbe dovuto indicare, a fini esemplificativi, anche un solo aspetto delle offerte tecniche la cui valutazione abbia comprovato la palese incompetenza dei commissari di gara. Tale onere probatorio non  stato però assolto, il che costituisce già  un primo elemento che milita a sfavore della ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo profilo, come detto, rileva però anche rispetto alle censure dedotte con il quarto motivo. In effetti, i sub-criteri di valutazione previsti dal disciplinare di gara (pag. 42) sono in sè sufficientemente numerosi e dettagliati, per cui, unitamente ai punteggi numerici, essi assolvono in maniera adeguata all&#8217;onere motivazionale imposto alla commissione di gara. Pertanto sarebbe stato <i>a fortiori</i> necessario che la ricorrente indicasse almeno un sub-criterio in relazione al quale, alla luce dei vari progetti tecnici presentati dai concorrenti, i punteggi assegnati dai commissari siano risultati palesemente inattendibili.</p>
<p style="text-align: justify;">Tutto ciò, peraltro, senza considerare che la stessa commissione di gara &#8211; che la ricorrente ritiene incompetente dal punto di vista tecnico &#8211; ha premiato Dussmann assegnandole punteggi elevati in tutti i lotti per cui la ricorrente ha presentato offerta.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; evidente che la stessa commissione non può essere giudicata competente o incompetente <i>secundum eventum</i>. A scanso di equivoci va chiarito che queste considerazioni non intendono revocare in dubbio la sussistenza dell&#8217;interesse al ricorso (anche se restano le perplessità  evidenziate nel precedente § 4.), ma sono finalizzate unicamente a suffragare la convinzione del Collegio circa l&#8217;infondatezza delle doglianze che si appuntano sulla competenza e sull&#8217;operato dei commissari.</p>
<p style="text-align: justify;">5.5. Infondato  anche l&#8217;ultimo motivo, il quale muove da presupposti esclusivamente numerici e quantitativi, nonchè da alcune circostanze fattuali insorte nel corso della lunga procedura di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">Partendo da queste ultime, nel ricorso si enfatizza oltre misura la valenza del verbale di gara del 15 settembre 2020 (e della conseguente nota nello stesso richiamata), nella parte in cui la commissione di gara aveva ritenuto di richiedere alla S.U.A.M. un supporto di personale, nonchè del successivo verbale del 3 novembre 2020, in cui la commissione, preso atto della circostanza che il personale segnalato dalla S.U.A.M. non era in grado di fornire il supporto richiesto, ha deciso di proseguire i lavori senza avvalersi di altre collaborazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale decisione viene ritenuta da Dussmann contraddittoria (visto che, se il supporto era ritenuto necessario, non si comprende perchè la commissione abbia in seguito ritenuto di poterne prescindere), il che sarebbe comprovato anche dalla singolare tempistica impiegata per la valutazione delle offerte relative ai singoli lotti. Dall&#8217;esame dei verbali di gara risulta infatti che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la commissione ha valutato le offerte pervenute per il lotto n. 10 in un totale di 20 ore, e ciò a fronte di otto offerte pervenute, mentre in seguito ha valutato tutte le offerte pervenute per il lotto n. 9 in una sola seduta di 6,15 ore (anche in questo caso erano pervenute otto offerte);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nelle sedute del 6 e del 18 dicembre 2019 in sole 15,30 ore ha valutato l&#8217;intero lotto n. 8, che ha visto 17 operatori partecipanti;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; successivamente, nelle sedute di cui ai verbali nn. 8, 9, 10, 11, 12 e 13 la commissione ha impiegato 43,30 ore per la valutazione delle 20 offerte presentate nel lotto n. 7, per poi impiegare, nelle successive sedute di cui ai verbali nn. 14 e 15, 12,30 ore per la valutazione delle 15 offerte presentate nel lotto n. 6;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211;  poi seguita la parentesi apertasi a seguito della richiesta di integrazione della commissione (citati verbali del 15 settembre 2020 e del 3 novembre 2020). Tuttavia, nella seduta del 20 ottobre 2020 la commissione, dopo aver avviato la valutazione delle 20 offerte presentate per il lotto n. 1 (obliterando tuttavia la partecipazione del referente interno precedentemente richiesto) ha preso atto che, anche il lotto n. 2, il referente individuato dall&#8217;A.S.U.R. per la valutazione delle offerte tecniche non fosse &#8220;<i>&#038;in possesso di una conoscenza completa della strutturazione di AV2 e della sua organizzazione sanitaria</i>&#8220;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la commissione ha impiegato 15 ore, in sole due sedute, per valutare le offerte tecniche di tutti i 20 concorrenti partecipanti al lotto n. 1; 16 ore, anche in questo caso in due sedute, per i 16 partecipanti al lotto n. 2; sole 8 ore, in un&#8217;unica seduta, per valutare le offerte tecniche di ben 19 concorrenti partecipanti al lotto n. 3; ed infine 8,30 ore per valutare ben due lotti di gara, rispettivamente il lotto n. 4 che ha visto partecipare 19 operatori economici e il lotto n. 5 che ne ha visti partecipare 18.</p>
<p style="text-align: justify;">Ora, nessuna delle suddette circostanze appare dirimente, e ciò per le seguenti ragioni.</p>
<p style="text-align: justify;">5.5.1. E&#8217; del tutto normale che, essendo state le operazioni di gara notevolmente rallentate dagli effetti delle restrizioni adottare per fronteggiare la nota emergenza sanitaria (la quale ha impegnato in primo luogo proprio il personale medico e infermieristico), nel momento in cui l&#8217;emergenza sembrava superata e occorreva concludere le gare <i>in itinere</i> secondo i tempi dettati dall&#8217;art. 8 del D.L. n. 76/2020, la commissione abbia avvertito la necessità  di accelerare i tempi. Ed  altrettanto evidente che la richiesta di un supporto di personale, per poter trovare accoglimento, dovesse essere motivata quantomeno evidenziando la complessità  delle operazioni di gara. Nè il fatto che la commissione avesse sottolineato la necessità  che il personale di supporto doveva essere in possesso di adeguate competenze tecniche equivale ad una sorta di &#8220;confessione&#8221; circa l&#8217;incompetenza tecnica dei commissari designati, essendo invece vero il contrario, ossia che la commissione cercava soggetti in possesso della stessa competenza dei commissari.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, una volta che il richiesto supporto di personale non ha avuto buon fine, la commissione era tenuta a concludere i lavori nel più breve tempo possibile (come del resto  necessario in ogni procedimento amministrativo).</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alla natura del supporto richiesto, dai verbali di gara del 20 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020 emerge che il personale all&#8217;uopo segnalato dall&#8217;A.S.U.R. non sarebbe stato impiegato per coadiuvare i commissari nella diretta valutazione delle offerte, bensì per fornire informazioni più dettagliate circa l&#8217;organizzazione delle Aree Vaste in cui  suddivisa l&#8217;Azienda Sanitaria Unica Regionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Premesso che, di fatto, i referenti segnalati dalle Aree Vaste non hanno in concreto operato (si vedano al riguardo i verbali del 29 settembre, del 6 ottobre, del 20 ottobre 2020 e del 3 novembre), non si sarebbe comunque in presenza di una vera e propria integrazione della commissione, visto che i referenti delle Aree Vaste avrebbero dovuto unicamente comunicare ai commissari informazioni sull&#8217;organizzazione della rispettiva Area.</p>
<p style="text-align: justify;">5.5.2. La tempistica più volte richiamata dalla ricorrente non  di per sè indicativa di alcuna particolare anomalia (mancando del resto qualsiasi indizio che possa convincere il Collegio del contrario), visto che  del tutto normale che le operazioni valutative subiscano un&#8217;accelerazione man mano che i commissari &#8220;prendono confidenza&#8221; con le offerte. In effetti, i maggiori rallentamenti si registrano solitamente nelle prime sedute, dovendo i commissari dapprima concordare sulle modalità  temporali e organizzative di svolgimento dei lavori e successivamente &#8220;rinfrescare la memoria&#8221; mediante approfondita rilettura dei criteri di valutazione previsti dalla <i>lex specialis</i>. Le operazioni di lettura e valutazione dei progetti tecnici non potrebbero infatti avere luogo in modo proficuo in assenza di tali adempimenti preliminari.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma anche a questo riguardo va osservato che la commissione di gara ha premiato in tutti i lotti (anche se in alcuni in misura maggiore che in altri) l&#8217;offerta tecnica di Dussmann, per cui, non potendosi immaginare che la ricorrente voglia in questa sede sminuire il valore dei propri progetti tecnici, si deve concludere nel senso che l&#8217;asserita insolita celerità  con cui i commissari hanno proceduto alla valutazione dei concorrenti non ha evidentemente inciso sulla accuratezza e sulla coerenza dei giudizi espressi.</p>
<p style="text-align: justify;">E al riguardo va aggiunto che non  dirimente nemmeno la precisazione che la commissione ha ritenuto di evidenziare nel verbale n. 11 e che la ricorrente ha riportato a pag. 25 del mezzo introduttivo. Infatti, anche in questo caso era onere della società  indicare almeno un errore di attribuzione dei punteggi che risultasse dai verbali di gara. In assenza di ciò, la precisione della commissione va derubricata a semplice <i>excusatio non petita</i>(la quale, a differenza di quanto recita il noto broccardo, non necessariamente costituisce una <i>accusatio manifesta</i>).</p>
<p style="text-align: justify;">6. Per le suesposte ragioni il ricorso e i motivi aggiunti vanno respinti, con riguardo a tutte le domande proposte.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese seguono la soccombenza nei confronti delle controparti costituite e sono liquidate in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; li respinge;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; condanna la società  ricorrente al pagamento in favore della Regione Marche e delle controinteressate costituite delle spese del giudizio, che si liquidano in ¬ 6.000,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna di esse. Nulla per le spese nei riguardi delle controparti non costituite.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Sergio Conti, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Gianluca Morri, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-marche-sezione-i-sentenza-21-9-2021-n-667/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2021 n.667</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2021 n.6421</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-21-9-2021-n-6421/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-21-9-2021-n-6421/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2021 n.6421</a></p>
<p>Pres. Santoro &#8211; Est. Toschei Sul ricorso per revocazione. Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Ricorso per revocazione &#8211; Impugnazione sentenza &#8211; Errore relativo alla presunta inesistenza della rinuncia a ordinanza di demolizione &#8211; Inammissibilità  &#8211; Se la rinuncia risulta dal verbale di udienza contro cui non stata proposta querela di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-21-9-2021-n-6421/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2021 n.6421</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-21-9-2021-n-6421/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2021 n.6421</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Santoro &#8211; Est. Toschei</span></p>
<hr />
<p>Sul ricorso per revocazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Ricorso per revocazione &#8211; Impugnazione sentenza &#8211; Errore relativo alla presunta inesistenza della rinuncia a ordinanza di demolizione &#8211; Inammissibilità  &#8211; Se la rinuncia risulta dal verbale di udienza contro cui non  stata proposta querela di falso.</div>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto per la revocazione di una sentenza, nella parte in cui questa ha disposto la improcedibilità  del ricorso originario per rinuncia da parte della società  appellante al ricorso nei confronti di un&#8217;ordinanza di demolizione sulla base della considerazione per cui in quel giudizio alcun atto di rinuncia, recante la sottoscrizione della parte patrocinata, sarebbe stato depositato dalla stessa parte appellante, nel caso in cui simile rinuncia risulti a verbale, in quanto il verbale d&#8217;udienza  atto pubblico che fa fede fino a querela di falso, e non risulti proposta la querela di falso nei confronti di detto verbale. Il rimedio della revocazione, infatti, non può sopperire al fine di ottenere un analogo risultato visto che costituisce <em>ius receptum</em> che per superare il carattere fidefacente degli atti pubblici la querela di falso  necessaria anche qualora si ritenga che l&#8217;immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo ma soltanto ad imperizia, leggerezza o a negligenza del pubblico ufficiale, con la sola eccezione &#8211; che tuttavia nel caso di specie non si  concretizzata &#8211; del caso in cui dallo stesso contesto dell&#8217;atto risulti in modo evidente l&#8217;esistenza di un mero errore materiale compiuto da questi nella redazione del documento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 5219 del 2019, proposto dalla società  S.I.C.A. S.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluigi Pellegrino e Gian Luca Lemmo, domiciliata presso l&#8217;indirizzo PEC come da Registri di giustizia ed elettivamente domiciliata in Roma, corso Rinascimento, n. 11;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">il Comune di Vico Equense, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Erik Furno, domiciliato presso l&#8217;indirizzo PEC come da Registri di giustizia ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell&#8217;avvocato Enrico Califano in Roma, piazza dei Consoli, n. 11;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per la riforma</em></p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 dicembre 2018 n. 7212, resa tra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Esaminate le memorie, con ulteriori documenti, depositate;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del 15 ottobre 2020 il Cons. Stefano Toschei e uditi, per le parti, gli avvocati Gian Luca Lemmo, Gianluigi Pellegrino e Erik Furno;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Va premesso, in via di fatto, quanto segue:</em></p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la società  S.I.C.A.  proprietaria di un terreno nel Comune di Vico Equense ove insisteva un immobile, sito in località  Conca di Alimuri, denominato &#8220;Albergo di Alimuri&#8221;, poi demolito;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; in data 19 luglio 2007 veniva concluso presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (Uffici del Vicepresidente) un accordo, ai sensi dell&#8217;art. 11 l. 7 agosto 1990, n. 241, per definire &#8220;<em>gli indirizzi e dei criteri per la salvaguardia, il recupero, la reintegrazione, la riqualificazione e la valorizzazione del paesaggio nell&#8217;area ove insiste lo scheletro</em> <em>cementizio del fabbricato conosciuto come Albergo Conca Alimuri</em>&#8220;, tra il Ministero per i beni e le attività  culturali, la Regione Campania, la Provincia di Napoli, il Comune di Vico Equense e con la partecipazione della Soc. SAAN di Napoli;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; in detto accordo veniva espressamente stipulato &#8220;<em>al fine di formalizzare e rendere effettivi</em> <em>gli incombenti di competenza delle Parti, così come emersi nel corso dell&#8217;incontro del 22 giugno 2007 e di cui al verbale citato in premessa, costituenti sostanzialmente in stretta successione temporale ed ordine di priorità : a) nel consolidamento del costone roccioso retrostante e sovrastante l&#8217;intera superficie ove insiste lo scheletro cementizio dell&#8217;albergo &#8220;Conca di Alimuri&#8221;, allo scopo di procedere all&#8217;abbattimento del manufatto; b) nella demolizione del manufatto in parola; c) nella riqualificazione paesaggistico-ambientale dell&#8217;area, conformemente alle disposizioni stabilite dal vigente Piano Urbanistico Territoriale delle penisola sorrentina-amalfitana di cui alla Legge della Regione Campania n. 35/1987. Per la demolizione dello scheletro cementizio finalizzata alla riqualificazione dell&#8217;area, il Ministero peri beni e le attività  culturali si faà  carico dei reperimento delle risorse finanziarie occorrenti per fronteggiare l&#8217;onere economico relativo all&#8217;intervento di cui trattasi, stimato in ¬ 300.000,00 circa. Ove durante l&#8217;esecuzione degli interventi di cui alla precedente lettera a) gli oneri economici relativi all&#8217;attività  di consolidamento del costone roccioso dovessero subire maggiorazioni, le ulteriori spese non potranno essere imputate alla Soc. SA.AN e resteranno a totale carico delle Amministrazioni pubbliche competenti</em>&#8220;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la società  SA.AN. S.r.l., allora proprietaria del terreno in questione, presentava quindi, sulla scorta del suddetto accordo, un progetto di costruzione di un immobile della stessa cubatura da abbattere in un sito da individuarsi tra le zone meno tutelate 4 e 5 del P.U.T. dell&#8217;Area Sorrentino-Amalfitana attraverso una specifica variante urbanistica;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; all&#8217;esito della successiva conferenza di servizi tra le amministrazioni volta a valutare la fattibilità  del progetto, questo veniva ritenuto non realizzabile sicchè, con nota del Comune di Vico Equense n. 14786 del 26 maggio 2008, il progetto veniva respinto;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; detta nota era impugnata dalla società  interessata dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, che respingeva il ricorso con sentenza n. 5053/2013;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; a questo punto il Comune di Vico Equense avviava due distinti procedimenti che si concludevano con due diversi provvedimenti, il primo (determinazione prot. n. 8286 del 31 marzo 2014) con il quale veniva ingiunta la demolizione del manufatto ai sensi dell&#8217;art. 27 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ed il secondo (decreto n. 113 del 18 settembre 2014), con il quale era annullato l&#8217;accordo stipulato in data 19 luglio 2007 (del quale sopra si  detto);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; i due suindicati provvedimenti erano impugnati (rispettivamente, con ricorso introduttivo e con ricorso recante motivi aggiunti) dalla società  proprietaria del terreno dinanzi al TAR per la Campania che respingeva i gravami con sentenza n. 404 del 27 gennaio 2016.<em>Pendente iudicio</em>, una volta respinta la domanda cautelare avanzata dalla società  ricorrente, l&#8217;immobile veniva demolito in data 30 novembre 2014;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la sentenza del TAR per la Campania n. 404/2016 era fatta oggetto di appello dinanzi al Consiglio di Stato che, con sentenza n. 7212/2018 del 24 dicembre 2018, accoglieva parzialmente l&#8217;appello in relazione ai motivi aggiunti e dichiarava improcedibile il ricorso originario per rinuncia della società  S.I.C.A. S.r.l. (nel frattempo divenuta proprietaria dell&#8217;immobile) avverso l&#8217;ordinanza di demolizione n. 8286 del 31 marzo 2014;</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Considerato che</em> la società  SICA chiede ora la revocazione della sentenza n. 7212/2018 nella parte in cui ha disposto la improcedibilità  del ricorso originario per rinuncia da parte della società  appellante al ricorso nei confronti dell&#8217;ordinanza di demolizione 8286/2014, in quanto in quel giudizio alcun atto di rinuncia, recante la sottoscrizione della parte patrocinata, era stato depositato dalla stessa parte appellante, i cui difensori in sede di discussione avevano soltanto &#8220;<em>(peraltro nell&#8217;ambito dei poteri tipici della difesa) dedotto come il richiesto accoglimento dei motivi relativi all&#8217;accodo e il suo conseguente ripristino, avrebbe privato di qualsivoglia interesse ad insistere per l&#8217;annullamento della demolizione (essendo questa pure prevista dall&#8217;accordo)</em>&#8221; (così, testualmente, alle pagg. 4 e 5 del ricorso per revocazione);</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Preso atto che</em>, dunque, la parte ricorrente per revocazione chiede alla Sezione di &#8220;<em>correggere in sede di revocazione solo in parte qua la decisione epigrafata cassando il riferimento a non esistente formale &#8220;rinuncia&#8221; da sostituirsi con sopravvenuta carenza di in interesse conseguente all&#8217;accoglimento dei motivi comportanti il ripristino dell&#8217;accordo</em>&#8221; (così ancora, testualmente, a pag. 5 del ricorso per revocazione);</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Dato atto che</em> il Comune di Vico Equense si  costituito nel presente giudizio rilevando la infondatezza del ricorso e chiedendone la dichiarazione di inammissibilità ;</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Rilevato che</em>:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dagli atti depositati in giudizio si legge che nel verbale dell&#8217;udienza pubblica del 22 novembre 2018 (con riferimento al giudizio R.G. n. 6867/2016, poi definito con la sentenza della quale viene qui chiesta la revocazione <em>in parte qua</em>)  registrato quanto segue: &#8220;<em>in sede di esame delle istanza preliminari sono presenti gli avvocati: Gianluigi Pellegrino, Gianluca Lemmo ed Erik Furno che chiedono di discutere brevemente la causa. Il ricorso viene richiamato. In sede di discussione sono presenti gli avvocati Gianluigi Pellegrino, Gianluca Lemmo ed Erik Furno che argomentano le loro tesi, si rinuncia all&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza di demolizione e si chiede di accogliere i secondi motivi aggiunti. Il Presidente dispone quindi che la causa venga trattenuta in decisione</em>&#8220;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che dunque agli atti  registrata la rinuncia al giudizio di annullamento dell&#8217;ordinanza di demolizione;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che, come  noto, il verbale d&#8217;udienza  atto pubblico che fa fede fino a querela di falso (cfr., tra le molte, Cons. Stato, Sez. II, 15 aprile 2019 n. 2451, Sez. IV, 23 giugno 2015 n. 3162 e 7 febbraio 2011 n. 815 nonchè Cass. civ., Sez. II, 12 gennaio 2009 n. 440);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nel caso di specie non risulta proposta la querela di falso nei confronti di detto verbale e il rimedio della revocazione non può sopperire al fine di ottenere un analogo risultato visto che costituisce <em>ius receptum</em> che per superare il carattere fidefacente degli atti pubblici la querela di falso  necessaria anche qualora si ritenga che l&#8217;immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo ma soltanto ad imperizia, leggerezza o a negligenza del pubblico ufficiale, con la sola eccezione &#8211; che tuttavia nel caso di specie non si  concretizzata &#8211; del caso in cui dallo stesso contesto dell&#8217;atto risulti in modo evidente l&#8217;esistenza di un mero errore materiale compiuto da questi nella redazione del documento (cfr., sullo specifico tema, Cass. civ., Sez. II, 22 aprile 2005 n. 8500);</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Rammentato che</em>, per completezza e a tutto voler concedere, secondo un consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato, l&#8217;errore di fatto idoneo a sorreggere il gravame per revocazione  unicamente quello che consiste in una errata percezione del contenuto degli atti del giudizio, derivante da svista o da abbaglio dei sensi che abbia indotto il giudicante a supporre l&#8217;esistenza di un fatto che non esiste oppure a considerare inesistente un fatto che risulta, invece, positivamente accertato e ciò, semprechè, tale errata percezione sia determinante sulla pronuncia, nel senso che l&#8217;errore si riveli decisivo nella dimostrazione di un rapporto di necessaria causalità  tra l&#8217;erronea supposizione e la pronuncia stessa (cfr. Cons. Stato, Sez. IV 19 giugno 2009 n. 3296 e 24 aprile 2009 n. 2414 nonchè Sez. V, 31 luglio 2008 n. 3816; 20 ottobre 2005 n. 5896;oltre a, più di recente, Cons. Stato, Sez. IV, 18 ottobre 2016 n. 4319);</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Ribadito in conclusione che</em>, in ragione delle suesposte osservazioni, il ricorso per revocazione, siccome proposto, deve essere dichiarato inammissibile;</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Stimato che</em> le spese del presente giudizio possono compensarsi, sussistendone i presupposti ex art. 92 c.p.c., di cui all&#8217;art. 26, comma 2, c.p.a.;</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione (n. R.g. 5219/2019), come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nelle Camere di consiglio dei giorni 15 ottobre 2020, 3 dicembre 2020 e 15 aprile 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Sergio Santoro, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Bernhard Lageder, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Vincenzo Lopilato, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Stefano Toschei, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Francesco De Luca, Consigliere</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Decreto &#8211; 16/9/2021 n.5030</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-ii-decreto-16-9-2021-n-5030/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-ii-decreto-16-9-2021-n-5030/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-ii-decreto-16-9-2021-n-5030/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Decreto &#8211; 16/9/2021 n.5030</a></p>
<p>Pres. De Francisco &#8211; Est. De Francisco Sull&#8217;inammissibilità  della richiesta di misure cautelari nel rito elettorale. Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Rito elettorale &#8211; Domanda cautelare &#8211; Inammissibilità . Nell&#8217;ambito del rito elettorale il legislatore ha voluto strutturare un rito peculiarissimo, nel quale non v&#8217; spazio, nè tempo, per la pronunzia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-ii-decreto-16-9-2021-n-5030/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Decreto &#8211; 16/9/2021 n.5030</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-ii-decreto-16-9-2021-n-5030/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Decreto &#8211; 16/9/2021 n.5030</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Francisco  &#8211; Est. De Francisco</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;inammissibilità  della richiesta di misure cautelari nel rito elettorale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Rito elettorale &#8211; Domanda cautelare &#8211; Inammissibilità .</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Nell&#8217;ambito del rito elettorale il legislatore ha voluto strutturare un rito peculiarissimo, nel quale non v&#8217; spazio, nè tempo, per la pronunzia di misure cautelari &#8211; in quando esse sono destinate a essere integralmente surrogate dall&#8217;immediatezza della definitiva decisione di merito &#8211; in ragione delle peculiari esigenze di rapidità  estrema (che, lungi dall&#8217;esser proprie di questa specifica controversia, come si deduce nell&#8217;atto di appello, sono invece comuni assolutamente a tutti i ricorsi elettorali anteriori ai comizi) le quali tuttavia si coniugano anche con l&#8217;esigenza di certezza e stabilità  della decisione assunta, che può e deve essere garantita unicamente dalla rapidissima formazione del giudicato in un momento ben anteriore al giorno delle elezioni. Deve, dunque, essere dichiarata inammissibile l&#8217;istanza di misure cautelari monocratiche che venga eventualmente proposta nell&#8217;ambito del suddetto rito.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>  </p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)</p>
<p style="text-align: center;">Il Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato il presente</p>
<p style="text-align: center;">DECRETO</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 7929 del 2021, proposto da <br /> Silvestri Ciro, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Francesco Scifo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Interno, Comune di Napoli, Commissione Elettorale Circondariale di Napoli, Prefettura Utg di Napoli non costituiti in giudizio; </p>
<p style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">Oreste Romeo non costituito in giudizio; </p>
<p style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 05880/2021, resa tra le parti, concernente ricorso avverso ricusazione lista terzo polo Aiese Sindaco elezioni sindaco di NApoli</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista l&#8217;istanza di misure cautelari, anche monocratiche, proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.; </p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che &#8211; in termini generali &#8211; la concessione presidenziale di una misura cautelare monocratica d&#8217;urgenza <i>inaudita altera parte</i> postula &#8211; in punto di <i>periculum in mora</i> &#8211; l&#8217;esistenza di una situazione ad effetti irreversibili e irreparabili, tale cio da non consentire neppure di attendere il tempo intercorrente tra il deposito del ricorso e la camera di consiglio (<i>rectius</i>, nella specie: l&#8217;udienza pubblica) fissata per l&#8217;ordinaria trattazione collegiale dell&#8217;istanza cautelare (<i>rectius</i>, nella specie: dell&#8217;appello);</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto infatti, e più in particolare, che l&#8217;articolo 129 del codice del processo amministrativo prevede un rito particolarissimo e iper-accelerato per la definizione dei procedimenti elettorali aventi a oggetto l&#8217;esclusione di liste e candidati, nel quale l&#8217;udienza di merito si tiene entro tre giorni dal deposito dell&#8217;appello e la sentenza che definisce il giudizio  pubblicata nello stesso giorno;</p>
<p style="text-align: justify;">Rilevato che, nel caso di specie, risulta infatti già  fissata l&#8217;udienza del 17 settembre 2021, davanti al Collegio di questa Sezione;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che il legislatore, fissando i predetti termini, ha voluto strutturare un rito peculiarissimo, nel quale non v&#8217; spazio, nè tempo, per la pronunzia di misure cautelari &#8211; in quando esse sono destinate a essere integralmente surrogate dall&#8217;immediatezza della definitiva decisione di merito &#8211; in ragione delle peculiari esigenze di rapidità  estrema (che, lungi dall&#8217;esser proprie di questa specifica controversia, come si deduce nell&#8217;atto di appello, sono invece comuni assolutamente a tutti i ricorsi elettorali anteriori ai comizi) le quali tuttavia si coniugano anche con l&#8217;esigenza di certezza e stabilità  della decisione assunta, che può e deve essere garantita unicamente dalla rapidissima formazione del giudicato in un momento ben anteriore al giorno delle elezioni;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto, cio, che detto procedimento speciale  strutturato secondo rigide scansioni temporali perentorie, tali da imporre la formazione del giudicato anteriormente allo svolgimento delle elezioni; </p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto, dunque, che ciò rende strutturalmente incompatibile il rito elettorale in parola, applicabile anche al caso di specie, con la (richiesta e, <i>a fortiori</i>, con la) concessione di misure cautelari, vuoi monocratiche vuoi collegiali;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto, pertanto e conclusivamente, che la relativa istanza &#8211; quantomeno al di fuori di ipotesi particolarissime (essenzialmente da correlare all&#8217;impossibilità  di osservare i tempi previsti dalla legge), che certamente nella specie non ricorrono (nè, peraltro, sono state neppure specificamente addotte dalla parte richiedente) &#8211; non può superare neanche la soglia dell&#8217;ammissibilità ;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto, in conclusione, che &#8211; avuto esclusivo riguardo al <i>periculum in mora</i>, giacchè deve restare allo stato impregiudicata ogni valutazione in punto di <i>fumus boni iuris</i> &#8211; difetta almeno una delle condizioni richieste dalla legge per la concessione delle invocate misure cautelari, stante l&#8217;assoluta tempestività  dell&#8217;udienza per la trattazione del merito, come sopra fissata;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che la strutturale mancanza della controparte osta a regolare le spese nei confronti della parte appellante, soccombente in questa fase;</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Dichiara inammissibile l&#8217;istanza di misure cautelari.</p>
<p style="text-align: justify;">Nulla spese.</p>
<p style="text-align: justify;">Il presente decreto  depositato presso la Segreteria della Sezione che provvedeà  a darne comunicazione alle parti.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma il giorno 15 settembre 2021.</p>
<p>   Il Presidente   Ermanno de Francisco</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2021 n.6300</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-9-2021-n-6300/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-9-2021-n-6300/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-9-2021-n-6300/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2021 n.6300</a></p>
<p>Pres. Caringella &#8211; Est. Urso Sul metodo del confronto cd. &#8220;a coppie&#8221; nelle gare di appalto. Contratti della p.a. &#8211; Valutazione delle offerte &#8211; Metodo del confronto cd. &#8220;a coppie&#8221; &#8211; Coincidenza dei voti espressi dai commissari &#8211; Legittimità  dell&#8217;operato della pubblica amministrazione. Nel caso in cui la lex specialis preveda per</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-9-2021-n-6300/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2021 n.6300</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Caringella &#8211; Est. Urso</span></p>
<hr />
<p>Sul metodo del confronto cd. &#8220;a coppie&#8221; nelle gare di appalto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Valutazione delle offerte &#8211; Metodo del confronto cd. &#8220;a coppie&#8221; &#8211; Coincidenza dei voti espressi dai commissari &#8211; Legittimità  dell&#8217;operato della pubblica amministrazione.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Nel caso in cui la <em>lex specialis</em> preveda per la valutazione delle offerte dei concorrenti il metodo del confronto cd. &#8220;a coppie&#8221;, il solo fatto che i voti espressi coincidano per i diversi commissari non costituisce di per sè causa d&#8217;illegittimità  dell&#8217;operato dell&#8217;amministrazione, potendo essersi ben verificata una convergenza nelle valutazioni &#8211; anche a seguito di confronto dialettico &#8211; inidonea di per sè sola a obliterare i voti individuali dei singoli componenti della commissione: non v&#8217; evidenza, infatti, che si sia in presenza d&#8217;un voto collegiale anzichè di un insieme di voti singoli coincidenti, circostanza questa in sè non illegittima.<br />  </div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso in appello numero di registro generale 9472 del 2020, proposto da<br /> Coopservice soc. coop. p.a., in proprio e quale mandataria di Rti con Cittadini dell&#8217;Ordine s.p.a. ed Electric System s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Pierpaolo Salvatore Pugliano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Gioacchino Belli, 60;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Sicuritalia I.V.R.I. s.p.a., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Marco Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Intercent-ER Agenzia regionale per i mercati telematici, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Lolli e Aristide Police, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Aristide Police in Roma, viale Liegi, 32;</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso in appello numero di registro generale 158 del 2021, proposto da<br /> Intercent-ER Agenzia regionale per i mercati telematici, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Lolli e Aristide Police, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Aristide Police in Roma, viale Liegi, 32;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Società  La Patria s.p.a., Securducale Vigilanza s.r.l., Metronotte Piacenza s.r.l., Corpo Guardie Giurate s.p.a., Rossetti Group Gestione Servizi di Vigilanza s.r.l., non costituite in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Coopservice soc. coop. p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Pierpaolo Salvatore Pugliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Pierpaolo Salvatore Pugliano in Roma, largo Messico, 7;<br /> Sicuritalia I.V.R.I. s.p.a., non costituita in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per la riforma</em></p>
<p style="text-align: justify;">quanto a entrambi i ricorsi,</p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l&#8217;Emilia-Romagna (sezione seconda) n. 00730/2020, resa tra le parti;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio della Intercent-ER Agenzia regionale per i mercati telematici e della Sicuritalia I.V.R.I. s.p.a. nel ricorso r.g. n. 9472 del 2020, nonchè della Coopservice soc. coop. p.a. nel ricorso r.g. n. 158 del 2021;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, Cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza del giorno 24 giugno 2021 il Cons. Alberto Urso, e preso atto del deposito nel giudizio r.g. n. 158 del 2021 delle note d&#8217;udienza ai sensi dell&#8217;art. 25 d.l. n. 137 del 2020, conv. in l. n. 176 del 2020, e dell&#8217;art. 4 d.l. n. 28 del 2020, conv. in l. n. 70 del 2020 da parte dell&#8217;avvocato Lolli, del quale  data la presenza;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con bando spedito per la pubblicazione sulla Guue il 29 giugno 2018, l&#8217;Agenzia regionale per i mercati telematici Intercent-ER indiceva gara telematica per l&#8217;affidamento del servizio di vigilanza armata e altri servizi aggiuntivi, portierato e servizi ausiliari, nonchè servizi di controllo per le amministrazioni della regione Emilia-Romagna suddivisa in sette lotti, dei quali  qui controverso il primo lotto, relativo al servizio di vigilanza armata e servizi aggiuntivi, trasporto valori e conteggio di danaro per le amministrazioni delle province di Bologna e Ferrara.</p>
<p style="text-align: justify;">2. La gara veniva aggiudicata al Rti capeggiato dalla Coopservice soc. coop. p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Avverso il provvedimento d&#8217;aggiudicazione e gli altri atti di gara proponeva ricorso la Sicuritalia I.V.R.I. s.p.a., seconda classificata in graduatoria e gestore uscente nella prestazione del servizio, la quale deduceva &#8211; per quanto di rilievo &#8211; l&#8217;illegittima attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche, atteso che la <em>lex specialis</em> prevedeva il metodo del cd. &#8220;confronto a coppie&#8221;, in base al quale ciascun commissario doveva esprimere la propria preferenza, mentre nella specie v&#8217;era perfetta uniformità  fra i giudizi dei cinque i commissari, dei quali perciò mancavano i necessari giudizi individuali.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Il Tribunale amministrativo adìto, nella resistenza della Intercent-ER e della Coopservice accoglieva il ricorso ritenendo fondata la suindicata doglianza (e reputandone non positivamente scrutinabile altra, relativa all&#8217;ordine d&#8217;esame dei criteri valutativi delle offerte tecniche), annullava i provvedimenti impugnati e disponeva che la gara venisse ripetuta (indicando all&#8217;uopo anche il relativo termine d&#8217;indizione e conclusione) dichiarando l&#8217;inefficacia &#8211; con effetto dall&#8217;esito della riedizione della procedura &#8211; del contratto nelle more stipulato dalla stazione appaltante con il Rti aggiudicatario.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Avverso la sentenza ha proposto un primo ricorso in appello la Coopservice (giudizio r.g. n. 9472 del 2020) deducendo:</p>
<p style="text-align: justify;">I) <em>error in procedendo</em> ed <em>error in iudicando</em>: eccesso di potere per travisamento di atti e di fatti, manifesta ingiustizia, difetto di istruttoria, illogicità  e contraddittorietà ;</p>
<p style="text-align: justify;">II) <em>error in procedendo</em> ed <em>error in iudicando</em>: violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 207 del 2010, Allegato <em>G)</em>; violazione e falsa applicazione del disciplinare di gara (in particolare, art. 18.2); eccesso di potere per travisamento di atti e di fatti, manifesta ingiustizia, difetto di istruttoria, illogicità  e contraddittorietà , carenza di presupposti.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Resiste all&#8217;appello la Sicuritalia I.V.R.I., mentre la Intercent, pure costituita, ha concluso domandando l&#8217;accoglimento dell&#8217;appello.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Con distinto ricorso ha proposto appello avverso la medesima sentenza la Intercent-ER (ricorso r.g. n. 158 del 2021) formulando i motivi di doglianza di seguito indicati (v.<em>infra</em>, <em>sub </em>§ 2 ss. della parte in <em>diritto</em>).</p>
<p style="text-align: justify;">8. S&#8217; costituita in tale secondo giudizio la Coopservice chiedendo l&#8217;accoglimento dell&#8217;appello, mentre non s&#8217; costituita la Sicuritalia nonostante regolare intimazione.</p>
<p style="text-align: justify;">9. All&#8217;udienza del 24 giugno 2021, tenuta con modalità  da remoto, le due cause sono state trattenute in decisione.</p>
<p style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Va preliminarmente disposta la riunione degli appelli ai sensi dell&#8217;art. 96, comma 1, Cod. proc. amm. in quanto proposti avverso la medesima sentenza.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Può prescindersi dall&#8217;esame del primo motivo di gravame proposto dalla Intercent nell&#8217;ambito del giudizio r.g. n. 158 del 2021 (e dall&#8217;analoga eccezione sollevata dalla medesima parte nel giudizio r.g. n. 9472 del 2020) in ordine alla dedotta inammissibilità  del ricorso di primo grado per carenza d&#8217;interesse a fronte della mancata soddisfazione della prova di resistenza circa l&#8217;esito favorevole alla ricorrente della procedura di gara in caso di accoglimento della doglianza relativa all&#8217;illegittima modalità  attributiva dei punteggi nella valutazione delle offerte tecniche.</p>
<p style="text-align: justify;">La doglianza afferisce infatti all&#8217;ammissibilità  del ricorso, che va tuttavia respinto nel merito in accoglimento di altre doglianze proposte dalle appellanti (cfr.<em>infra</em>, <em>sub </em>§ 3 ss.), e il che esime &#8211; anche in virtà¹ del principio della cd. &#8220;ragione più liquida&#8221; &#8211; dall&#8217;esaminare il suddetto motivo e la corrispondente eccezione.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. Lo stesso  a dirsi anche per il primo motivo d&#8217;appello proposto dalla Coopservice, con cui pure si deduce l&#8217;originaria inammissibilità  del ricorso di primo grado, in specie per omessa impugnazione della determina n. 162 del 3 aprile 2020 di rettifica dell&#8217;aggiudicazione e nuova aggiudicazione finale in sostituzione della precedente di cui alla determina n. 107 del 5 marzo 2020 effettivamente impugnata.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche in questo caso, il motivo mira alla dichiarazione d&#8217;inammissibilità  del ricorso, e può ritenersi <em>ex se </em>assorbito dal rigetto nel merito di quest&#8217;ultimo per le ragioni di seguito indicate.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Col secondo motivo dei rispettivi appelli la Intercent e la Coopservice censurano la sentenza per aver accolto il ricorso di primo grado ritenendo che la formulazione delle identiche valutazioni da parte dei cinque commissari di gara nell&#8217;ambito del metodo del cd. &#8220;confronto a coppie&#8221; valga a obliterare nella sostanza la (prescritta) valutazione individuale.</p>
<p style="text-align: justify;">Le appellanti contestano tale assunto e pongono in risalto come in realtà  nessuna valutazione collegiale abbia qui sostituto quelle individuali, essendovi stata tutt&#8217;al più una &#8220;dialettica&#8221; fra i vari commissari, non già  una &#8220;valutazione&#8221; di natura collegiale sostitutiva di quelle individuali.</p>
<p style="text-align: justify;">In tale contesto, le conclusioni raggiunte dalla sentenza si baserebbero su una presunzione, superata nella specie dalla produzione del documento di gara che dimostra come i singoli membri della commissione (che ben costituisce, peraltro, organo collegiale) abbiano effettivamente espresso le loro preferenze individuali col sistema del &#8220;confronto a coppie&#8221;; per superare tale documento sarebbe occorsa del resto querela di falso, nella specie non proposta dalla ricorrente in primo grado.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1. La doglianza  fondata, nei termini e per le ragioni che seguono.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1.1. Occorre premettere che il disciplinare di gara prevede all&#8217;art. 18.2 il metodo del cd. &#8220;confronto a coppie&#8221; per l&#8217;attribuzione del punteggio alle offerte tecniche in relazione ai criteri valutativi cd. &#8220;discrezionali&#8221; di cui al precedente art. 18.1.</p>
<p style="text-align: justify;">Il metodo  basato su una prima fase in cui ciascun commissario esprime il proprio giudizio su ogni offerta in relazione ai singoli criteri, ponendola in comparazione con le altre offerte ed esprimendo un giudizio di ordine relativo che va dalla parità  (<em>i.e.</em>, voto pari a 1) sino al massimo grado di differenza nel livello di preferenza (<em>i.e.</em>, voto pari a 6); segue una seconda fase in cui  prevista la trasformazione della somma dei valori attribuiti in coefficienti variabili da 0 a 1, sulla base dei quali  poi attribuito il punteggio associato a ciascun criterio (cfr. il suddetto art. 18.2: &#8220;[&#038;]<em> Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutte le altre. Ciascun commissario confronta l&#8217;offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile da 1 (uno) a 6 (sei) </em>[&#038;] <em>Al termine dei confronti, si attribuiscono i punteggi trasformando la somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il &#8216;confronto a coppie&#8217; in coefficienti variabili tra 0 (zero) e 1 (uno)</em>&#8220;; si prevede poi che &#8220;<em>Nel caso in cui le offerte pervenute siano inferiori a 3 (tre), per la determinazione del coefficiente </em>[&#038;]<em> la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari a ciascun elemento qualitativo dell&#8217;offerta secondo la </em>[&#038;]<em> scala</em>&#8221; riportata nel disciplinare).</p>
<p style="text-align: justify;">Il che si pone peraltro in coerenza con le previsioni della Linee guida n. 2 dell&#8217;Anac approvate giusta delibera n. 1005 del 21 settembre 2016, successivamente aggiornata con delibera n. 424 del 2 maggio 2018 (cfr., in particolare, il par. V).</p>
<p style="text-align: justify;">Nella specie, risulta che la commissione abbia effettivamente applicato tale metodo (cfr., in particolare, il verbale della seduta del 3 aprile 2019 e le singole schede valutative, da cui emerge come l&#8217;apprezzamento sia stato espresso in termini comparativi da ciascun commissario per ciascuna coppia di offerte); in particolare, come anticipato i criteri valutativi all&#8217;uopo coinvolti erano quelli cd. &#8220;discrezionali&#8221; previsti dall&#8217;art. 18.1 del disciplinare (per un totale di n. 15 criteri), e le corrispondenti valutazioni sono state eseguite il 3 aprile, 15 aprile e 13 maggio 2019, in cui risulta effettivamente &#8211; sulla base delle schede allegate ai verbali &#8211; la manifestazione del voto preferenziale da parte di ciascun commissario.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1.2. In tale contesto, come già  posto in risalto, la sentenza ha ritenuto che la perfetta identità  dei punteggi attribuiti dai commissari in tutte le votazioni eseguite equivalga a obliterazione del metodo del confronto cd. &#8220;a coppie&#8221; &#8211; e, in specie, dell&#8217;apprezzamento individuale da parte di ciascun commissario &#8211; in favore del diverso metodo collegiale.</p>
<p style="text-align: justify;">Meritano condivisione, in senso inverso, le doglianze formulate dalle appellanti.</p>
<p style="text-align: justify;">La più recente giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha affermato al riguardo che &#8220;<em>la circostanza fattuale secondo la quale i componenti della commissione avrebbero espresso sempre un giudizio omogeneo prova troppo </em>[&#038;] <em>ben potendo spiegarsi la detta circostanza come una fisiologica evoluzione del confronto dialettico svoltosi in seno a tale organo, vieppiù in considerazione della peculiarità  del giudizio qui in rilievo contraddistinto da una ontologica dimensione relativa siccome qualificata dall&#8217;espressione di preferenze espresse all&#8217;interno del contesto comparativo che qualifica il metodo del confronto a coppie</em>&#8221; (Cons. Stato, III, 29 maggio 2020, n. 3401).</p>
<p style="text-align: justify;">In tale prospettiva, già  in passato era stato posto in evidenza che &#8220;<em>L&#8217;insussistenza di differenziazioni tra i punteggi attribuit</em>[i]<em> dai vari Commissari non costituisce </em>[&#038;]<em> sicuro sintomo di condizionamento potendo anche astrattamente essere giustificata con concordanza di valutazioni effettuate nell&#8217;ambito di un collegio perfetto, come stabilito dall&#8217;art. 84 del d lgs. n. 163/2006, che peraltro non prevede la segretezza </em>[delle]<em> valutazioni espresse dai singoli Commissari nell&#8217;ambito di detto collegio</em>&#8221; (Cons. Stato, V, 24 marzo 2014, n. 1428; 17 dicembre 2015, n. 5717; III, 11 agosto 2017, n. 3994).</p>
<p style="text-align: justify;">Il principio  ben condivisibile, e conduce nella specie a confermare la legittimità  dell&#8217;operato dell&#8217;amministrazione, proprio perchè il criterio valutativo richiede un passaggio procedurale (<em>i.e.</em>, la manifestazione dei voti dei singoli commissari) qui presente e visibile nelle schede del confronto a coppie; mentre il solo fatto che i voti così (comunque) espressi coincidano per i diversi commissari non costituisce di per sè causa d&#8217;illegittimità , potendo essersi ben verificata una convergenza nelle valutazioni &#8211; anche a seguito di confronto dialettico &#8211; inidonea di per sè sola a obliterare i voti individuali dei singoli componenti della commissione: non v&#8217; evidenza, infatti, che si sia in presenza d&#8217;un voto collegiale anzichè di un insieme di voti singoli coincidenti, circostanza questa in sè non illegittima.</p>
<p style="text-align: justify;">Nè rilevano in senso contrario i precedenti giurisprudenziali di diverso avviso citati dalla Sicuritalia, considerato peraltro che solo due di essi (<em>i.e.</em>, Cons. Stato, III, 15 novembre 2018, n. 6439; 10 maggio 2017, n. 2168, citati anche dalla sentenza di primo grado) pervengono effettivamente a conclusioni differenti, tra l&#8217;altro nell&#8217;ambito di vicende peculiari (cfr. Cons. Stato, n. 6439 del 2018, cit., in cui, oltre ad affermarsi che l&#8217;identità  delle valutazioni espresse &#8220;<em>avrebbe potuto essere ritenuta credibile se fossero state depositate le singole schede di giudizio dei singoli commissari</em> [&#038;]&#8221;, si pone in risalto che nella specie &#8220;<em>anche gli errori di calcolo compiuti tra i vari commissari nel sommare i punteggi delle singole offerte sottoposte al loro giudizio </em>[erano] <em>stati i medesimi</em>&#8220;; Cons. Stato, n. 2168 n. 2017, poi, valorizza anche la circostanza dell&#8217;unicità  del giudizio sintetico, come sottolineato dalla successiva Cons. Stato, n. 3994 del 2017, cit.); mentre non risultano pertinenti altre decisioni, pure richiamate, che valorizzano la diversa ipotesi caratterizzata dalla mancanza <em>tout court </em>della manifestazione delle singole preferenze da parte di ciascun commissario (Cons. Stato, V, 4 dicembre 2017, n. 5693), o che affrontano tutt&#8217;altre questioni inerenti l&#8217;ottemperanza, relative in particolare al portato conformativo della sentenza di merito (Cons. Stato, III, 7 luglio 2020, n. 4368).</p>
<p style="text-align: justify;">In tale contesto, il suddetto orientamento espresso dai richiamati precedenti n. 6439 del 2018 e n. 2168 del 2017 della III Sezione, oltre a riguardare casi caratterizzati dalle suindicate particolarità , risale ormai a qualche anno fa, essendosi frattanto consolidato anche nella stessa III Sezione il principio per cui &#8220;<em>la circostanza che i singoli commissari abbiano espresso tutti lo stesso punteggio o un unico punteggio, come ormai afferma la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, non  </em>ex se <em>indice di illegittimità </em>&#8221; (cfr. Cons. Stato, III, 19 gennaio 2021, n. 574; n. 3401 del 2020, cit.; n. 3994 del 2017, cit., che peraltro &#8211; come già  evidenziato &#8211; pone espressamente in risalto le specificità  del caso diversamente risolto da Cons. Stato, n. 2168 del 2017, cit.; cfr. anche Id., III, 23 dicembre 2020, n. 8295).</p>
<p style="text-align: justify;">Per tali motivi, va condiviso &#8211; senza che vi siano neppure le ragioni per poter accogliere la richiesta formulata dalle parti di rimessione della questione all&#8217;Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato &#8211; l&#8217;orientamento più recente e ormai maggioritario, che esclude la possibilità  di ricavare <em>sic et simpliciter </em>dall&#8217;identità  dei punteggi assegnati dai commissari un&#8217;illegittima applicazione del metodo del confronto a coppie (cfr., oltre alle suddette pronunce, anche Cons. Stato, VI, 8 luglio 2015, n. 3399).</p>
<p style="text-align: justify;">3.1.3. Essendosi discostata da tali principi la sentenza va riformata, con accoglimento delle doglianze proposte dalle appellanti.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2. Consegue dall&#8217;accoglimento delle suddette doglianze l&#8217;assorbimento degli altri profili di censura proposti dalla Coopservice in via subordinata, inerenti all&#8217;inammissibilità  dell&#8217;accolto motivo di ricorso della Sicuritalia in quanto impingente nella valutazione discrezionale spettante all&#8217;amministrazione; all&#8217;erroneo annullamento dell&#8217;intera gara anzichè del solo segmento relativo alle valutazioni (doglianza, questa, avanzata in subordine anche dalla Intercent col terzo motivo di censura); e alla fissazione di un termine entro il quale la gara avrebbe dovuto essere nuovamente indetta e conclusa.</p>
<p style="text-align: justify;">Oltre ad essere proposti in via subordinata, tali profili di doglianza risultano infatti di per sè privi d&#8217;interesse una volta accolta la superiore censura, da cui discende <em>ex se </em>il rigetto del ricorso di primo grado.</p>
<p style="text-align: justify;">4. In conclusione, per le suesposte ragioni gli appelli &#8211; previa riunione &#8211; vanno accolti, con riforma della sentenza impugnata e rigetto del ricorso in primo grado.</p>
<p style="text-align: justify;">4.1. La particolarità  della fattispecie e l&#8217;evoluzione giurisprudenziale maturata sulle questioni trattate giustificano l&#8217;integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio fra le parti.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, previa riunione, li accoglie e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso in primo grado;</p>
<p style="text-align: justify;">compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio fra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2021, tenuta da remoto ai sensi dell&#8217;art. 25 d.-l. n. 137 del 2020, conv. in l. n. 176 del 2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Francesco Caringella, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Stefano Fantini, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Alberto Urso, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Elena Quadri, Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-9-2021-n-6300/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2021 n.6300</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/9/2021 n.1960</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-sentenza-14-9-2021-n-1960/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-sentenza-14-9-2021-n-1960/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/9/2021 n.1960</a></p>
<p>Pres. Durante &#8211; Est. Nobile Sull&#8217;impugnabilità  del decreto decisorio da parte del controinteressato pretermesso in sede di ricorso straordinario Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Ricorso straordinario al capo dello Stato &#8211; D.p.r. n.1199/1971 -Controinteressato pretermesso &#8211; Impugnazione al Tar del decreto decisorio  &#8211; Ammissibilità  In applicazione delle coordinate ermeneutiche rinvenienti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-sentenza-14-9-2021-n-1960/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/9/2021 n.1960</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-sentenza-14-9-2021-n-1960/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/9/2021 n.1960</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Durante &#8211; Est. Nobile</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;impugnabilità  del decreto decisorio da parte del controinteressato pretermesso in sede di ricorso straordinario</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Ricorso straordinario al capo dello Stato &#8211; D.p.r. n.1199/1971 -Controinteressato pretermesso &#8211; Impugnazione al Tar del decreto decisorio  &#8211; Ammissibilità </div>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">In applicazione delle coordinate ermeneutiche rinvenienti dall&#8217;attuale assetto normativo dell&#8217;istituto, per come elaborate e analizzate dai massimi organi nomofilattici delle giurisdizioni ordinaria ed amministrativa, il Collegio  dell&#8217;avviso che ammettere, per il controinteressato pretermesso in sede di ricorso straordinario, la facoltà  di impugnare il decreto decisorio mediante ricorso al competente Tar sia maggiormente in linea con i principi costituzionali in tema di uguaglianza, giusto processo ed effettività  della tutela giurisdizionale. Si osservi, infatti, che se al controinteressato ritualmente intimato spetta (pacificamente) la facoltà  di trasposizione in sede giurisdizionale ex art.10, co.1 D.p.r. n.1199/1971, con garanzia del doppio grado di giudizio, a maggiore ragione deve ipotizzarsi che tale facoltà  debba essere ammessa per il controinteressato erroneamente non intimato. Diversamente opinando, si avrebbe un&#8217;evidente sperequazione di trattamento pur a fronte di identità  di situazione giuridica sostanziale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>  </p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</p>
<p style="text-align: center;">sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1710 del 2018, proposto da:<br /> Francesca Curci e Rubina Curci, rappresentate e difese dall&#8217;avvocato Francesco Fidanza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Presidenza della Repubblica, Consiglio di Stato, Comune San Giovanni A Piro, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio; <br /> Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58; </p>
<p style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">Raffaele Palumbo, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Antonio Messina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">a) del decreto n. 620 del 16/04/2018, successivamente conosciuto, con il quale il Presidente della Repubblica ha accolto il ricorso straordinario proposto dal sig. Raffaele Palumbo avverso e per l&#8217;annullamento del permesso a costruire n. 17/2014 rilasciato dal Comune di San Giovanni a Piro (SA);</p>
<p style="text-align: justify;">b) del parere n. 00483 espresso dal Consiglio di Stato &#8211; Sez. I nell&#8217;adunanza del 5/04/2017 (numero 02269/2017 e data 31/10/2017 spedizione);</p>
<p style="text-align: justify;">c) della relazione istruttoria prot. n. 1027 del 31/01/2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di contenuto ignoto;</p>
<p style="text-align: justify;">d) di ogni ulteriore atto presupposto, preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi delle ricorrenti.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonchè di Raffaele Palumbo;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23 giugno 2021, in videoconferenza sulla piattaforma Team, il dott. Igor Nobile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale, ai sensi dell&#8217;art.25, co.1 d.l. n.137/2020, convertito dalla L.n.176/2020 e come novellato dal d.l. n.183/2020 e s.m.i.;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con il ricorso r.g. 201801710, notificato ai soggetti in epigrafe a mezzo del servizio postale e tempestivamente depositato il 12.11.2018, le ricorrenti hanno adito questo Tribunale, al fine di ottenere l&#8217;annullamento:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del decreto n. 620 del 16/04/2018, successivamente conosciuto, con il quale il Presidente della Repubblica ha accolto il ricorso straordinario proposto dal controinteressato avverso e per l&#8217;annullamento del permesso a costruire n.17/2014 rilasciato dal Comune di San Giovanni a Piro (Sa);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del parere n. 00483 espresso dal Consiglio di Stato &#8211; Sez. I nell&#8217;adunanza del 5/04/2017 (numero 02269/2017 e data 31/10/2017 spedizione);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della relazione istruttoria prot. n. 1027 del 31/01/2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di contenuto ignoto;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di ogni ulteriore atto presupposto, preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi delle ricorrenti.</p>
<p style="text-align: justify;">2. In particolare, le ricorrenti hanno rappresentato quanto segue:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; in data 16/07/2018  pervenuta alle medesime &#8211; comproprietarie dell&#8217;immobile per cui  controversia &#8211; la nota prot. n. 5810 dell&#8217;11/06/2018 con la quale il Comune ha comunicato ai sensi dell&#8217;art. 7 della L. n. 241/1990 l&#8217;avvio del procedimento di emissione di ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dalla lettura della comunicazione, si  appreso che la preannunziata misura ripristinatoria trae origine dall&#8217;annullamento del permesso a costruire n. 17 dell&#8217;11/12/2014 rilasciato alla precedente proprietaria per la realizzazione, sull&#8217;immobile di proprietà , di un intervento di manutenzione straordinaria;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; detto immobile, con atto notarile del 16/02/2015, registrato in Napoli in data 23/02/2015, era stato ceduto alle odierne ricorrenti;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; contestualmente, si  inoltre appreso che l&#8217;annullamento  stato disposto con decreto del 16/04/2018 recante accoglimento del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal controinteressato, proprietario frontista, avverso il citato titolo edilizio;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il ricorso straordinario risulta proposto il 25/01/2016, allorquando era già  intervenuto il trasferimento della titolarità  dell&#8217;immobile in favore delle odierne ricorrenti, alle quali tuttavia il ricorso straordinario, nella veste di controinteressate, non  stato notificato;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; l&#8217;unica ragione di doglianza formulata dal controinteressato ha riguardato il presunto contrasto dell&#8217;attività  edilizia, a suo tempo regolarmente assentita, con le disposizioni dell&#8217;art. 113, comma 1, lett. a), ed art. 115, comma 1, dell&#8217;allora vigente regolamento edilizio comunale, atteso che nella specie si sarebbe dato luogo ad un aumento delle volumetrie delle preesistenti superfici utili mediante una modifica della copertura dell&#8217;edificio;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il decreto presidenziale di accoglimento del ricorso con conseguente caducazione del permesso a costruire risulta corredato della seguente motivazione: &#8220;dalla documentazione in atti e, in particolare, dalla relazione sulla fattibilità  urbanistica redatta su incarico del ricorrente e dell&#8217;allegata documentazione fotografica si evince che l&#8217;intervento oggetto del ricorso risulta in contrasto con gli artt. 113 e 115 del regolamento edilizio vigente all&#8217;epoca del rilascio del permesso di costruire e con l&#8217;art. 4, comma 1, della L.R. n. 15/2000, ove si specifica che &#8220;il recupero di un sottotetto non deve comportare la modifica dell&#8217;altezza di colmo e di gronda, nè l&#8217;inclinazione delle falde&#8221;, mentre dalla documentazione in atti, si evince l&#8217;innalzamento della parete esterna dell&#8217;edificio di circa 50 cm&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Contro i suddetti atti insorgevano le epigrafate ricorrenti, evidenziando la piena illegittimità  degli stessi, per i motivi di seguito sinteticamente esposti e come meglio articolati nel ricorso: </p>
<p style="text-align: justify;">3.1 Violazione e falsa applicazione del DPR n. 380/2001 &#8211; Violazione e falsa applicazione del Regolamento edilizio comunale &#8211; Violazione e falsa applicazione L. R. n. 15/2000 &#8211; Violazione e falsa applicazione L. n. 241/1990 &#8211; Eccesso di potere per difetto di istruttoria &#8211; Erroneità  dei presupposti &#8211; Illogicità  manifesta &#8211; Sviamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il primo motivo di ricorso, si eccepisce il difetto di istruttoria dell&#8217;atto impugnato, rilevando che, nel corso del procedimento in sede straordinaria, il Ministero procedente aveva reiteratamente chiesto al Comune di S. Giovanni a Piro di trasmettere relazione sui fatti di causa e sui motivi di ricorso. In esito al comportamento omissivo del Comune, la decisione finale  stata assunta, per espressa annotazione dell&#8217;estensore, in assenza di tale relazione. Si eccepisce quindi la contraddittorietà  del comportamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nella misura in cui, pur avendo rilevato la impossibilità  di relazionare compiutamente al Consiglio di Stato ai fini del previsto parere, abbia poi proposto di accogliere il ricorso in sede straordinaria. La decisione che ne  scaturita , quindi, il mero frutto della rappresentazione dei fatti proposta dal controinteressato, il quale, a sua volta, non aveva alcuna conoscenza dell&#8217;avversato titolo edilizio (all&#8217;epoca del ricorso, non ancora osteso dal Comune). Peraltro, l&#8217;unica ragione di doglianza ha riguardato il sottotetto, laddove il permesso di costruire aveva ad oggetto lavori di manutenzione straordinaria sull&#8217;intero edificio.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2 Violazione e falsa applicazione del DPR n. 380/2001 &#8211; Violazione e falsa applicazione del Regolamento edilizio comunale &#8211; Violazione e falsa applicazione L. R. n. 15/2000 &#8211; Violazione e falsa applicazione L. n. 241/1990 &#8211; Eccesso di potere per difetto di istruttoria &#8211; Erroneità  dei presupposti &#8211; Illogicità  manifesta &#8211; Sviamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Si eccepisce, nel merito, l&#8217;infondatezza delle argomentazioni che hanno condotto all&#8217;annullamento del permesso di costruire.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad avviso di parte ricorrente, i lavori di che trattasi, erano (all&#8217;epoca del rilascio del titolo) assentibili sulla base:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dell&#8217;art.113 del Rec, che all&#8217;interno del centro abitato consente interventi manutentivi (oltre che di restauro e ristrutturazione) senza incremento di superficie;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dell&#8217;art.115, co.2 Rec, che, a fini volumetrici, esclude dal relativo computo i sottotetti, semprech siano compresi entro le falde del tetto e i relativi locali non siano abitabili e rispettino i limiti di cui al co.1 del medesimo articolo (l&#8217;altezza massima interna del sottotetto alla gronda sia inferiore a m 1,40 e al colmo inferiore a ml 2,70 e l&#8217;altezza media interna di ogni falda sia inferiore a ml 2,20);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dall&#8217;art.4 del Rec, che, nel definire la superficie utile lorda degli edifici, esclude dal computo i sottotetti non abitabili e rispettosi dei limiti fissati dall&#8217;art.115 Rec.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in esame- affermano le ricorrenti- trattasi di sottotetto non abitabile, coerente con le limitazioni stabilite dagli articoli del regolamento edilizio in precedenza descritti, talch, non avendo rilevanza volumetrica, i lavori possono essere assentiti ex art.113 Rec ratione temporis vigente.</p>
<p style="text-align: justify;">Ulteriormente, sarebbe inconferente la presunta violazione della legge regionale Campania n.15/2000, ove si consideri che tale normativa, regolando unicamente i sottotetti con finalità  abitative,  inapplicabile. Ad abundantiam- osserva parte ricorrente- il progetto assentito con il permesso di costruire in questione prevede l&#8217;eliminazione del vano wc in precedenza ivi allocato, comportando quindi, in definitiva, una riduzione di volumetria.</p>
<p style="text-align: justify;">3.3 Violazione art. 89 Costituzione &#8211; Violazione e falsa applicazione del DPR n. 380/2001 &#8211; Violazione e falsa applicazione del Regolamento edilizio comunale &#8211; Violazione e falsa applicazione L. R. n. 15/2000 &#8211; Violazione e falsa applicazione L. n. 241/1990 &#8211; Eccesso di potere per difetto di istruttoria &#8211; Erroneità  dei presupposti &#8211; Illogicità  manifesta &#8211; Sviamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Si eccepisce l&#8217;illegittimità  del decreto presidenziale in quanto non controfirmato dal Ministro proponente, in violazione dell&#8217;art.89 della Costituzione, argomentando anche sulla base delle motivazioni addotte dalla sentenza di questo Tribunale n.1349/2013.</p>
<p style="text-align: justify;">4. In data 14.11.2018 si costituiva in giudizio l&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, nell&#8217;interesse della Presidenza del Consiglio e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per resistere ai motivi di ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Successivamente, in data 11.12.2019, si costituiva in giudizio il controinteressato, parimenti per avversare le ragioni del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Seguiva la presentazione di ampia produzione documentale a cura delle parti costituite (con particolare riguardo alle perizie tecniche) e, quindi, lo scambio di articolate memorie difensive.</p>
<p style="text-align: justify;">6.1 In particolare, l&#8217;Avvocatura erariale, con memoria depositata il 21.5.2021, deduceva quanto segue:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il ricorso  inammissibile, potendo al più essere esperito il rimedio della revocazione;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; in ogni caso, sussiste il difetto di legittimazione passiva delle Amministrazioni statali rappresentate, atteso che l&#8217;atto conclusivo della procedura (decreto del Presidente della Repubblica adottato su proposta del Ministro competente) si fonda, nell&#8217;attuale versione della normativa (art.14, co.1 D.p.r. n.1199/71, novellato a seguito della L.n. 69/2009) sul parere obbligatorio e vincolante del Consiglio di Stato, talch l&#8217;atto presidenziale non può più essere sussunto nell&#8217;alveo degli atti sostanzialmente governativi;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nel merito, il ricorso  infondato nei riguardi delle Amministrazioni statali intimate, in quanto il Ministero si  conformato al parere vincolante reso dall&#8217;Organo giurisdizionale (il Consiglio di Stato) e, nell&#8217;ambito del procedimento, ha curato l&#8217;istruttoria, come previsto dalla normativa di riferimento, interloquendo con il Comune interessato, il quale non ha mai fornito riscontro alle richieste reiterate dall&#8217;Amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">6.2 La difesa del controinteressato osservava ex adverso, con memoria depositata il 21.5.2021:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; quanto al primo motivo di ricorso, non sussiste alcun difetto di istruttoria. Il Consiglio di Stato, nel parere reso sulla vicenda, ha fondato il proprio convincimento sui supporti, anche fotografici, prodotti dal ricorrente ed ha riconosciuto la patente violazione degli artt.113 e 115 del regolamento edilizio, oltre che dell&#8217;art.4, co.1 della l.r. Campania n.15/2000. A fronte dell&#8217;evidente violazione, non residuava alcuna necessità  di approfondimento istruttorio da parte del Ministero procedente;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; quanto al secondo motivo di ricorso, sono prive di fondamento le argomentazioni tendenti a sostenere la piena compatibilità  dell&#8217;intervento assentito con gli artt.113 e 115 del Rec, ove si consideri che: 1) nel caso in esame, si  in presenza di un intervento di &#8220;modifica&#8221; della copertura dell&#8217;edificio. Infatti, facendo riferimento alla ringhiera del balcone dell&#8217;edificio adiacente, si nota che  stata modificata l&#8217;altezza della spalletta esterna di ca. 50 cm.; non siamo al cospetto, dunque, di un intervento sul lastrico, nè di un intervento di rifacimento del tetto esistente, per cui va esclusa la compatibilità  con le premesse di cui al co.1 dell&#8217;art.115 rec, come dimostrato nella perizia di parte depositata il 13.5.2021; 2) la l.r. n.15/2000 proibisce, nell&#8217;intervento di recupero dei sottotetti, di modificare l&#8217;altezza al colmo ed alla gronda, ovvero l&#8217;inclinazione della falda. L&#8217;intervento contrasta pertanto, in modo frontale, con la citata disposizione regionale.</p>
<p style="text-align: justify;">6.3 La difesa delle ricorrenti, con memoria depositata il 31.5.2021, replicava deducendo:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; quanto all&#8217;inammissibilità  del ricorso, ventilata dall&#8217;Avvocatura dello Stato, le odierne ricorrenti rivestono indubbiamente la qualità  di controinteressati pretermessi nel ricorso straordinario, atteso che l&#8217;atto d&#8217;acquisto dell&#8217;immobile  precedente alla proposizione di tale ricorso. Sul piano concreto e materiale dell&#8217;interesse sotteso, le stesse ricorrenti riceverebbero grave nocumento alle ragioni vantate, ove fosse loro consentito di esperire (unicamente) il rimedio della revocazione, tenuto conto che non  stato consentito l&#8217;esercizio del diritto di difesa. Pertanto, ai sensi dell&#8217;art.10 D.p.r. n.1199/71, per come costantemente interpretato dalla giurisprudenza, alle ricorrenti, quali controinteressati pretermessi, deve essere consentita la trasposizione in sede ordinaria, senza il limite del vizio di forma o procedura, che l&#8217;art.10 stabilisce per i soggetti ritualmente evocati in sede straordinaria che abbiano accettato il contraddittorio;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; quanto al presunto difetto di legittimazione passiva delle Amministrazioni evocate, il ricorso  stato notificato correttamente a tutte quelle che hanno preso parte al procedimento a quo;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nel merito, si ribadisce la fondatezza dei motivi di ricorso, per le ragioni di cui all&#8217;atto introduttivo del giudizio e in coerenza, altresì, con le argomentazioni di natura tecnica sviluppate dal perito di parte nella relazione versata in atti il 3.5.2021.</p>
<p style="text-align: justify;">7. All&#8217;udienza del 23 giugno 2021 la causa  stata quindi trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. La presente controversia ha ad oggetto l&#8217;impugnazione delle determinazioni adottate in seno al ricorso straordinario promosso dall&#8217;odierno controinteressato avverso il permesso di costruire n.17/2014, rilasciato dal Comune di S. Giovanni a Piro (Sa), non costituito, per lavori di manutenzione straordinaria sull&#8217;immobile. Il procedimento in sede straordinaria, in cui  stata evocata in giudizio la precedente proprietaria dello stabile in veste di controinteressata (e non le odierne ricorrenti, che medio tempore- e comunque prima della proposizione del ricorso- avevano acquistato l&#8217;immobile), si  concluso con l&#8217;accoglimento e, per l&#8217;effetto, l&#8217;annullamento del predetto titolo edilizio, con decreto presidenziale del 16.4.2018, n.620, conforme al parere reso dal Consiglio di Stato nell&#8217;adunanza del 5.4.2017 (parere n.2269/2017- n.ro affare 483/2016, spedito il 31.10.2017).</p>
<p style="text-align: justify;">2. In via preliminare, occorre scrutinare le eccezioni in rito formulate dall&#8217;Avvocatura erariale, in primis quella di inammissibilità  del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1 Nella vicenda, appare indubbio (anzi pacifico) che le odierne ricorrenti rivestano la qualità  di controinteressati sostanziali pretermessi nel procedimento in sede straordinaria, in quanto acquirenti dell&#8217;immobile de quo in data 16.2.2015, antecedente a quella di proposizione del suddetto ricorso, proposto il 25.1.2016 e notificato solo alla precedente proprietaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Con riguardo al controinteressato ritualmente intimato, l&#8217;art.10, co.3 D.p.r. n.1199/71 prevede la possibilità  di impugnazione, in caso di mancato esercizio della facoltà  di trasposizione in sede giurisdizionale, solo per vizio di forma o di procedura (secondo la consolidata giurisprudenza, peraltro, tale facoltà  può essere esercitata solo per vizi attinenti ad una fase successiva a quella esaminata dal Consiglio di Stato). Con riguardo al controinteressato pretermesso, invece, nel silenzio della norma (e argomentando a contrario rispetto alla limitazione prevista per il controinteressato intimato), vi  sostanziale uniformità  di vedute circa la possibilità  che questi sia abilitato a contestare anche il merito della decisione assunta in sede straordinaria (ossia anche in riferimento ai vizi del parere reso dal Consiglio di Stato).</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alla modalità  dell&#8217;impugnazione,  controverso se il controinteressato possa impugnare la decisione in sede straordinaria con ordinario ricorso giurisdizionale (come in effetti accaduto), al Tribunale di prime cure piuttosto che al Consiglio di Stato, ovvero con altri mezzi di natura straordinaria (es. revocazione/opposizione di terzo), proponendo ricorso direttamente al Consiglio di Stato, in considerazione del fatto che tale Organo si  già  espresso sulla vicenda, in sede formalmente consultiva e sostanzialmente decisoria.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;analisi della tematica non può evidentemente prescindere dall&#8217;indagare la natura dell&#8217;istituto del ricorso straordinario, anche a soprattutto alla luce della novella apportata con l&#8217;art.69 della L.69/2009, che ha reso totalmente vincolante il parere reso dal Consiglio di Stato (in precedenza superabile in esito ad una delibera del Consiglio dei Ministri).</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza 2364/2012, &#8220;in tal modo  stato rimosso l&#8217;ostacolo che la giurisprudenza costituzionale ravvisava al riconoscimento della natura di &#8220;autorità  giurisdizionale&#8221; al Consiglio di Stato nella suddetta sede consultiva&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche il massimo Organo nomofilattico della Giustizia Amministrativa (rif. Ad. Plenaria n.9/2013) ha enfatizzato il processo di progressiva &#8220;giurisdizionalizzazione&#8221; dell&#8217;istituto, cui ha contribuito anche il Codice del processo amministrativo, di cui al D.Lgs.n.104/2010, che, all&#8217;art.7, co.8, ha stabilito che il ricorso straordinario  utilizzabile esclusivamente per controversie devolute alla giurisdizione amministrativa, mentre all&#8217;art.48 ha poi confermato la cd. regola dell&#8217;alternatività  fra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo un primo approccio ermeneutico, la novella del 2009, unitamente alle restanti previsioni di assetto complessivo dell&#8217;istituto (non da ultimo la possibilità  di sollevare eccezione di legittimità  costituzionale), avrebbe comportato il sostanziale ingresso del ricorso straordinario nel novero della tutela giurisdizionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo una diversa opposta tesi, viceversa, permarrebbero tratti incompatibili con la giurisdizione (si pone l&#8217;accento, in particolare, sull&#8217;istruttoria, condotta dall&#8217;Amministrazione e non dal Giudice), talch, anche all&#8217;attualità , il rimedio in parola avrebbe natura amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Adunanza Plenaria, nell&#8217;anzidetta pronuncia, mostra di aderire convintamente al primo orientamento, affermando al riguardo: &#8220;Questa Adunanza reputa, in continuità  con l&#8217;avviso già  espresso con la citata sentenza n. 18/2012 e con l&#8217;orientamento assunto dalla Corte di legittimità , che meriti condivisione il primo indirizzo ermeneutico, favorevole al riconoscimento della natura sostanzialmente giurisdizionale del rimedio in parola e dell&#8217;atto terminale della relativa procedura. Lo sviluppo normativo di cui si  dato conto depone, infatti, nel senso dell&#8217;assegnazione al decreto presidenziale emesso, su conforme parere del Consiglio di Stato, della natura sostanziale di decisione di giustizia e, quindi, di un carattere sostanzialmente giurisdizionale&#038;. In tal guisa si sancisce l&#8217;attrazione del ricorso straordinario nel sistema della giurisdizione amministrativa di cui</p>
<p style="text-align: justify;">costituisce forma speciale e semplificata di esplicazione&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò posto, il carattere &#8220;sostanzialmente giurisdizionale&#8221; della decisione assunta in senso necessariamente conforme al dictum del Consiglio di Stato, potrebbe essere inteso nel senso che, rebus sic stantibus, la decisione sul ricorso straordinario  in toto equiparabile a quella di una sentenza e, per l&#8217;effetto, gli strumenti rimediali nei riguardi del decreto presidenziale vanno calibrati in modo omologo a quelli che spetterebbero al controinteressato pretermesso nell&#8217;ambito del ricorso in sede giurisdizionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Viceversa, qualora si reputasse che, nonostante i molteplici profili che l&#8217;avvicinano al processo, resti ancora prevalente l&#8217;aspetto formale, legato alla tipicità  del procedimento svolto secondo canoni non tipicamente giurisdizionali (es. l&#8217;istruttoria  curata dal Ministero procedente e non dal giudice), allora si dovà  giocoforza riconoscere che avverso il decreto decisorio saà  esperibile l&#8217;ordina tutela di annullamento avverso atti amministrativi, posto che il decreto presidenziale, in sè considerato, a tale categoria resta formalmente ascrivibile. Seguendo tale approccio, l&#8217;opinione largamente prevalente in giurisprudenza  orientata nel senso che il ricorso possa (recte: debba) essere promosso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (piuttosto che al Consiglio di Stato), posto che la disciplina recata dall&#8217;art.10, co.3 D.p.r. n.1199 del 24.11.71, nella parte in cui contempla espressamente l&#8217;impugnazione del decreto decisorio presso il Consiglio di Stato,  antecedente all&#8217;introduzione dei Tar, avvenuta con L.n.1034 del 6.12.1971 (cd. Legge Tar).</p>
<p style="text-align: justify;">Successivamente alla pubblicazione della citata sentenza n.9/2013 dell&#8217;Adunanza Plenaria, la giurisprudenza ha mostrato di continuare a ritenere che l&#8217;inciso &#8220;sostanzialmente giurisdizionale&#8221;, utilizzato dalla Plenaria in detta pronuncia, se da un lato valga senza dubbio a conferire alla decisione resa sul ricorso straordinaria il carattere della sentenza quanto all&#8217;idoneità  al passaggio in giudicato (anche ai fini dell&#8217;ottemperanza ex art.112, co.2, lett. b) cpa) ed al &#8220;fare stato&#8221; ex art.2909 c.c. fra le parti che, ritualmente intimate, abbiano aderito all&#8217;iniziativa in sede straordinaria, nondimeno non elida il dato formale, rappresentato dal carattere amministrativo della decisione e, soprattutto, dalla specialità  del rito.</p>
<p style="text-align: justify;">Osserva, al riguardo, il Consiglio di Stato nella sentenza del 19.3.2014, n.1346: &#8220;Va notato che l&#8217;Adunanza Plenaria usa ripetutamente l&#8217;avverbio &quot;sostanzialmente&quot; &#8211; e ciò non può essere casuale &#8211; lasciando così intendere che sul piano &quot;formale&quot; le conclusioni potrebbero essere diverse, se non altro per quanto riguarda quell&#8217;atto che &quot;formalmente&quot; conclude il procedimento e dÃ  efficacia giuridica alla decisione, che  il decreto del Presidente della Repubblica&#038;. Ma resta il fatto che l&#8217;istituto del ricorso straordinario  connotato da una disciplina positiva del tutto peculiare, il che impone di ricercare innanzi tutto all&#8217;interno della stessa disciplina gli strumenti e i rimedi, solo in via del tutto residuale ricorrendo a (supposti) princìpi generali.</p>
<p style="text-align: justify;">Tali peculiarità , conviene sottolinearlo, non sono state cancellate (anzi in qualche modo risultano confermate) dalle innovazioni normative citate da A.P. n. 9/2013.</p>
<p style="text-align: justify;">Fra le più vistose peculiarità  vi  che il procedimento, pur culminando nel parere del Consiglio di Stato (già  semivincolante in base alla normativa originaria e reso totalmente vincolante dall&#8217;art. 69, legge n. 69/2009) si articola anche in una fase antecedente (l&#8217;istruttoria svolta dal Ministero competente per materia, con il conclusivo inoltro di una relazione che di solito si risolve in una motivata proposta di decisione) e in una fase successiva (l&#8217;emanazione del decreto presidenziale decisorio) alle quali entrambe  impossibile riconoscere natura giurisdizionale. Una seconda peculiarità   che in quella stessa fase del procedimento cui si vuole riconoscere natura giurisdizionale &#8211; e cio la fase del parere del Consiglio di Stato &#8211; mancano alcune delle modalità  che ordinariamente si considerano necessarie in sede giurisdizionale, come un vero e proprio confronto dialettico fra le parti, la loro comparizione davanti al giudice e la discussione in (pubblica) udienza.</p>
<p style="text-align: justify;">La terza peculiarità  (logicamente connessa alle precedenti, in quanto ne rappresenta la contropartita che le rende accettabili nel sistema)  che il procedimento del ricorso straordinario si pone come &quot;opzionalmente alternativo&quot; al procedimento giurisdizionale propriamente detto. Si tratta della ben nota regola dell&#8217;alternatività , con l&#8217;ulteriore precisazione che ciascuna delle parti della controversia (ricorrente, autorità  emanante, controinteressato) ha il diritto di optare per il procedimento giurisdizionale propriamente detto.</p>
<p style="text-align: justify;">In sostanza, dunque, il ricorso straordinario può giungere alla decisione, e la decisione acquista la sua efficacia imperativa nei confronti delle parti, solo se ed in quanto tutte le parti necessarie della controversia abbiano volontariamente scelto (se si tratta del ricorrente) o accettato (se si tratta delle controparti) che la controversia sia decisa in quella sede e con quelle forme&#038;.</p>
<p style="text-align: justify;">Riassumendo: nella misura in cui la decisione del ricorso straordinario  qualificabile come (o equiparabile a) una decisione giurisdizionale, ciò  vero solo a condizione che quella procedura sia stata accettata da tutte le parti.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo tale prospettiva, assunta da ulteriori pronunce della giurisprudenza (v., Tar Catania, 23.11.2018, n.2227; Tar Milano, 4.9.2017, n.1779; Tar Lazio, 1.6.2015, n.7695; ma v. anche Ad. Plenaria n.9/2006), al controinteressato pretermesso deve essere consentita, senza limitazioni, la possibilità , da esercitarsi ora per allora, di trasferire innanzi al Tar il giudizio incardinato ab origine in sede straordinaria, impugnando il decreto decisorio del Capo dello Stato anche in relazione a vizi del parere reso dal Consiglio di Stato. Tale  sicuramente, allo stato, l&#8217;approccio dominante in giurisprudenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad avviso del Collegio, la tesi in precedenza esposta appare, in effetti, maggiormente persuasiva, anche per le ragioni di seguito indicate.</p>
<p style="text-align: justify;">In astratto, si potrebbe sostenere, per ragioni di omogeneità  di trattamento oltre che di celerità  del processo (rif. artt.3-111 Cost.) che la tutela del controinteressato pretermesso nell&#8217;ambito del ricorso straordinario non possa differire da quella che il codice del processo amministrativo assegna all&#8217;omologo controinteressato rispetto al giudizio ordinario: in tale ipotesi, l&#8217;art.108, co.1 cpa prevede, come noto, il rimedio dell&#8217;opposizione di terzo e, ai sensi dell&#8217;art.109, co.1 cpa, l&#8217;opposizione  proposta innanzi all&#8217;Autorità  che ha adottato la pronuncia, salvo che non sia già  incardinato l&#8217;appello, nel qual caso, ai sensi dell&#8217;art.109, co.2 cpa, l&#8217;opposizione va proposta direttamente in secondo grado. In pratica, nel giudizio ordinario, il Codice prevede che l&#8217;impugnazione del controinteressato pretermesso sia promossa presso l&#8217;Autorità  che ha emesso la decisione censurata ma, se il processo  già  in appello, il controinteressato deve proporre l&#8217;opposizione in secondo grado e, quindi, in definitiva, senza che il sistema appresti, al controinteressato pretermesso, la garanzia del doppio grado di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Seguendo una logica di completa parificazione fra la decisione resa in sede straordinaria, da reputarsi &#8220;sostanzialmente giurisdizionale&#8221; secondo gli approdi ermeneutici seguiti dall&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, si potrebbe dunque sostenere che, laddove il controinteressato pretermesso voglia contrastare la decisione resa, in sua &#8220;assenza&#8221;, nel procedimento del ricorso straordinario, lo stesso abbia a disposizione unicamente il rimedio dell&#8217;opposizione di terzo, da attivarsi tuttavia necessariamente in Consiglio di Stato, atteso che la decisione resa all&#8217;esito del ricorso straordinario, in termini puramente sostanziali, consegue ad un parere dell&#8217;Organo di secondo grado, sia pure formalmente assunto in veste consultiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, ad avviso del Collegio, non possono ignorarsi le peculiarità  del procedimento attivato in sede straordinaria rispetto a quello ordinario, sia &#8220;formalmente&#8221; che &#8220;sostanzialmente&#8221; giurisdizionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Come hanno osservato le pronunce sopra richiamate, il procedimento in sede straordinaria presenta peculiarità  tali da non potere assimilato in toto a quello giurisdizionale, se non in relazione alle parti che, intimate, abbiano accettato il contraddittorio. Alle parti pretermesse, invece, deve essere garantita la facoltà  di trasposizione nella sede giurisdizionale e, con essa, quella di definire il giudizio attraverso la garanzia del doppio grado. La conferma di tale costrutto può essere rivenuta nelle motivazioni addotte sia dall&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che dalle Sezioni Unite della Cassazione nelle summenzionate pronunce.</p>
<p style="text-align: justify;">Osserva al riguardo l&#8217;Adunanza Plenaria: &#8220;La generalizzazione della facoltà  di opposizione, testimoniata dall&#8217;uso di una formula che comprende anche lo Stato, oltre alle altre pubbliche</p>
<p style="text-align: justify;">amministrazioni, ai controinteressati e ai cointeressati, garantisce il pieno rispetto del contraddittorio e, soprattutto, assicura la compatibilità  del nuovo assetto con la garanzia dell&#8217;effettività  della di tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) e con il principio del doppio grado di</p>
<p style="text-align: justify;">giudizio (art. 125 Cost) in quanto l&#8217;unicità  del grado e la caratterizzazione semplificata dell&#8217;istruttoria trovano fondamento nell&#8217;accordo sostanziale tra le parti secondo uno schema consensuale non dissimile da quello che permea il ricorso per saltum ex art. 360, comma 2, c.p.c.&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Le Sezioni Unite sono, se possibile, ancora più esplicite sull&#8217;argomento, laddove precisano: &#8220;In sintesi lo sviluppo normativo e giurisprudenziale di cui si  detto finora consente di assegnare al decreto presidenziale emesso, su conforme parere del Consiglio di Stato, nel procedimento per ricorso straordinario la natura sostanziale di decisione di giustizia e quindi natura sostanziale giurisdizionale: ossia vi  esercizio della giurisdizione nel contenuto espresso dal parere del Consiglio di Stato che, in posizione di terzietà  e di indipendenza e nel rispetto delle regole del contraddittorio, opera una verifica di legittimità  dell&#8217;atto impugnato con ricorso (straordinario) di una parte e senza l&#8217;opposizione (e quindi con il consenso) di ogni altra parte intimata, le quali tutte così optano per un procedimento più rapido e snello, privo del doppio grado di giurisdizione, per accedere direttamente &#8211; e quindi per saltum &#8211; al controllo di legittimità  del Consiglio di Stato.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella forma vi  tuttora l&#8217;adozione del decreto presidenziale che potrebbe essere affetto da vizi propri del procedimento successivo all&#8217;adozione del parere. Ma questo residuo elemento formale che connota la struttura ancora composita del ricorso straordinario, radicata nelle origini storiche dell&#8217;istituto (di cui si  detto), non inficia, nè indebolisce la natura giurisdizionale sostanziale del rimedio impugnatorio nel contenuto recato dal parere del Consiglio di Stato.</p>
<p style="text-align: justify;">La raggiunta natura di decisione di giustizia non significa anche che ogni aspetto della procedura (in particolare, l&#8217;istruttoria) sia pienamente compatibile con il canone costituzionale dell&#8217;art. 24 Cost. e con la garanzia del pieno contraddittorio, del diritto alla prova e all&#8217;accesso agli atti del procedimento; nonchè &#8211; dopo il noto nuovo corso della giurisprudenza costituzionale (Corte cost. nn. 348 e 349 del 2007) &#8211; con il parametro interposto del diritto ad un processo equo ex art. 6 CEDU. Cfr., in proposito, Cons. Stato, sez. Ili, 4 agosto 2011, n. 4666, che &#8211; nell&#8217;aderire al nuovo corso della giurisprudenza di queste Sezioni Unite quanto all&#8217;ammissibilità  del giudizio di ottemperanza per l&#8217;esecuzione della decisione sul ricorso straordinario &#8211; sottolinea comunque &#8220;la specificità  (e la sommarietà ) della procedura originata dal ricorso straordinario, a confronto con quella disciplinata dal codice del processo amministrativo secondo i canoni più rigorosi del giusto processo&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">La conclusione raggiunta &#8211; che predica trattarsi nella fattispecie in esame di una decisione di giustizia e quindi di esercizio della giurisdizione che consente il sindacato sulla giurisdizione ad opera delle Sezioni Unite di questa Corte ex art. Ili, ottavo comma, Cost. e art. 362, primo</p>
<p style="text-align: justify;">comma, c.p.c. &#8211; appare pienamente compatibile con l&#8217;art. 125, secondo comma, Cost. che prevede che nelle regioni sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado. E&#8217; vero che la giurisprudenza costituzionale, che ha più volte affermato che il principio del doppio grado di giurisdizione non ha copertura costituzionale (ex plurimis Corte cost, ord., n. 300 del 2008), ha però precisato che ciò vale &#8220;fuori dell&#8217;area segnata dall&#8217;art. 125 comma secondo Cost.&#8221; (Corte cost. n. 52 del 1984). Ma nella fattispecie &#8211; pur in disparte la considerazione che la riserva fatta dalla giurisprudenza costituzionale sta in realtà  a significare che &#8220;la Costituzione impedisce di attribuire ai tribunali amministrativi regionali competenze giurisdizionali in unico grado&#8221; (Corte cost. n. 108 del 2009) &#8211; il principio suddetto comunque non  violato perchè la generalizzata possibilità  di opposizione (ex art. 10 d.P.R. n. 1199/1971; art. 48 cod. proc. amm.) della parte nei cui confronti  proposto il ricorso straordinario ha l&#8217;effetto di trasferire il contenzioso nella sede ordinaria del giudizio innanzi ad un t.a.r. in primo grado, sicchè la garanzia del doppio grado di giurisdizione non  affatto violata, ed anzi  pienamente assicurata nella misura in cui non siano le parti stesse ad optare per il procedimento per ricorso straordinario che consente l&#8217;accesso diretto per</p>
<p style="text-align: justify;">saltum al Consiglio di Stato (cfr. Corte cost. n. 78 del 1966 secondo cui la regola dell&#8217;alternatività  tra ricorso ordinario e ricorso straordinario non esclude nè attenua la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi lesi da un atto amministrativo, ma  espressione di una libera scelta sulla base di una valutazione di convenienza)&#8230;&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Concludendo sull&#8217;argomento, in applicazione delle coordinate ermeneutiche rinvenienti dall&#8217;attuale assetto normativo dell&#8217;istituto, per come elaborate e analizzate dai massimi organi nomofilattici delle giurisdizioni ordinaria ed amministrativa, il Collegio  dell&#8217;avviso che ammettere, per il controinteressato pretermesso, la facoltà  di impugnare il decreto decisorio mediante ricorso al competente Tar sia maggiormente in linea con i principi costituzionali in tema di uguaglianza, giusto processo ed effettività  della tutela giurisdizionale, ove in estrema sintesi si osservi che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; se al controinteressato ritualmente intimato spetta (pacificamente) la facoltà  di trasposizione in sede giurisdizionale ex art.10, co.1 D.p.r. n.1199/71, con garanzia del doppio grado di giudizio, a maggiore ragione deve ipotizzarsi che tale facoltà  debba essere ammessa per il controinteressato erroneamente non intimato. Diversamente opinando, si avrebbe un&#8217;evidente sperequazione di trattamento pur a fronte di identità  di situazione giuridica sostanziale;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; l&#8217;equiparazione, all&#8217;interno del sistema della Giustizia Amministrativa, della decisione sul ricorso straordinario a quella di una sentenza emessa da un giudice, e ciò anche ai fini dell&#8217;ottemperanza (art.112, co.1 lett. b del codice del processo amministrativo), non può obliterare la circostanza per cui siffatta equipollenza può intanto ammettersi a condizioni che tutte le parti, siccome ritualmente evocate, abbiano accettato il ricorso per &#8220;saltum&#8221; (ipotesi che certamente non si verifica nel caso del controinteressato pretermesso). Diversamente opinando, si finirebbe per trascurare del tutto le peculiarità  del ricorso straordinario e, per converso, per eliminare la garanzia del doppio grado che il sistema riconosce a beneficio dei soggetti evocati in sede straordinaria mediante la facoltà  di opposizione e, ancora una volta, con conseguente sperequazione nel relativo trattamento;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; quanto alla situazione, apparentemente omologa, relativa al controinteressato pretermesso nell&#8217;ambito di un ricorso trattato (interamente) in sede giurisdizionale, regolata dagli artt.108-109 cpa, la differente soluzione offerta dal legislatore (opposizione di terzo da proporre in unico grado, ossia direttamente in appello, se pendente), può nondimeno giustificarsi rilevando, per quanto sinora detto, che allo stato permangono, all&#8217;interno delle regole di procedura fissate per la trattazione del ricorso straordinario, aspetti di non poco momento (es. istruttoria svolta non apud iudicem) che non consentono, in mancanza di accettazione del rito da parte dei soggetti evocati, di estendere a priori al ricorso straordinario le regole applicabili a quello giurisdizionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso in parola deve pertanto reputarsi pienamente ammissibile, in continuità  con l&#8217;orientamento prevalente nella giurisprudenza amministrativa, che reputa proponibile, con ricorso al Tar, l&#8217;impugnazione del decreto presidenziale da parte del controinteressato pretermesso, e senza i limiti evocati dall&#8217;art.10, co.3, D.p.r. n.1199/71.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2 Non  parimenti fondata l&#8217;eccezione di difetto di legittimazione avanzata dall&#8217;Avvocatura erariale.</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo, si osserva che- una volta ammessa l&#8217;impugnazione del decreto decisorio, atto formalmente amministrativo- appare corretta l&#8217;evocazione in giudizio delle Amministrazioni e/o degli Enti che hanno preso parte al procedimento, tanto in sede straordinaria che procedimentale.</p>
<p style="text-align: justify;">Come noto, peraltro, la legittimazione ad agire (o a resistere) alla lite va apprezzata alla luce della mera prospettazione attorea, quale questione attinente propriamente alla corretta instaurazione del contraddittorio, risultando viceversa estraneo a tale profilo l&#8217;accertamento dell&#8217;effettiva titolarità  del rapporto controverso, che appartiene al merito (cfr., Cass., civ., 9.2.2021, n.3136; Trib. Rimini, sez. lav., 5.11.2020, n.198).</p>
<p style="text-align: justify;">Ulteriormente, si evidenzia che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con atto prot.n.1027 del 31.1.2017, ha inoltrato la relazione al Consiglio di Stato, prendendo posizione sulle doglianze proposte e concludendo nel senso che &#8220;il ricorso di che trattasi sarebbe da ritenersi fondato e quindi da accogliere&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Il Collegio passa quindi all&#8217;esame del merito, avuto riguardo ai motivi di ricorso riportati al par.3 (e relativa sottonumerazione) della parte in fatto della presente decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1 Con il primo motivo, parte ricorrente denuncia il deficit istruttorio e di logicità  dell&#8217;azione amministrativa in cui  incorsa l&#8217;Amministrazione procedente (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), la quale- sebbene il Comune di S. Giovanni a Piro non avesse fornito alcun riscontro istruttorio- ha ritenuto di proporre l&#8217;accoglimento del ricorso, ponendo a base della richiesta unicamente le deduzioni del ricorrente (odierno controinteressato).</p>
<p style="text-align: justify;">Il motivo  infondato. Si osserva- infatti- che, anche nel processo svolto in sede straordinaria, compete alle parti fornire le prove necessarie a sostegno delle domande, eccezioni e deduzioni difensive (principio dell&#8217;onere della prova). Nella fattispecie, non avendo il Comune fornito alcun riscontro- e in disparte l&#8217;assorbente vizio di procedura derivante dalla mancata evocazione in giudizio delle odierne ricorrenti, quali controinteressati sostanziali, che determina come detto l&#8217;ammissibilità  del presente ricorso e l&#8217;impugnabilità  della decisione (formalmente) presidenziale- non si ritiene censurabile che il giudizio (in sede straordinaria) sia stato definito alla luce dei documenti e delle allegazioni prodotti dall&#8217;unica parte costituita (il ricorrente), comunque vagliate anche dal Ministero procedente, impregiudicato (ovviamente) il tema relativo alla valutazione di detti apporti.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2 Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta, nel merito, le argomentazioni palesate dall&#8217;odierno controinteressato, per come recepite dal Consiglio di Stato nel parere n.2269/2017, sotteso al decreto decisorio di accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, l&#8217;illegittimità  del permesso di costruire avversato  stata ritenuta sussistente sotto un duplice profilo: </p>
<p style="text-align: justify;">1) violazione degli artt.113 e 115 del regolamento edilizio comunale ratione temporis vigente, nella misura in cui il progetto assentito prevede l&#8217;innalzamento della parete esterna dell&#8217;edificio di 50 cm e, quindi, la modifica della copertura dell&#8217;edificio;</p>
<p style="text-align: justify;">2) la violazione dell&#8217;art.4, co.1 l.r. Campania n.15/2000, laddove prevede che &#8220;il recupero di un sottotetto non deve comportare la modifica dell&#8217;altezza di colmo e di gronda, nè l&#8217;inclinazione delle falde&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Con riguardo alle previsioni recate dalla summenzionata l.r. Campania, parte ricorrente afferma l&#8217;inapplicabilità  oggettiva della stessa, in quanto disciplinante il recupero abitativo dei sottotetti, laddove, nella fattispecie, l&#8217;intervento contestato si riferisce ad un sottotetto non abitabile.</p>
<p style="text-align: justify;">La doglianza formulata da parte ricorrente coglie nel segno, ove si consideri che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la legge regionale n.15/2000 &#8220;mira a promuovere il recupero abitativo di sottotetti, esistenti alla data della sua entrata in vigore&#8221; (art.1) e, allo scopo, stabilisce le condizioni per le quali possa procedersi a detto recupero. Lo stesso art.4, richiamato nel suddetto parere, appare oggettivamente riferibile al solo &#8220;recupero abitativo&#8221; dei sottotetti, e non ad interventi posti in essere in relazione a sottotetti privi delle caratteristiche di abitabilità .</p>
<p style="text-align: justify;">Nella fattispecie,  incontestata l&#8217;affermazione di parte ricorrente secondo cui il sottotetto relativo all&#8217;edificio in questione non reca caratteristiche di abitabilità , tali da legittimare l&#8217;applicabilità  dell&#8217;art.4, co.1 l.r. Campania n.15/2000, afferente- ad litteram- al recupero di sottotetti ad uso abitativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Occorre quindi analizzare il tema relativo alla presunta difformità  dell&#8217;intervento assentito rispetto alla disciplina contenuta negli artt.113 e 115 del Rec in vigore al momento del rilascio del titolo.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad avviso di parte ricorrente, in sintesi, l&#8217;intervento in questione sarebbe compatibile con la disciplina recata dalle predette disposizioni, in quanto:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211;  conforme alla disciplina recata dall&#8217;art.113, nella misura in cui  qualificabile in termini di manutenzione straordinaria che non comporta incremento delle superficie utile e della volumetria preesistenti;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; rispetta altresì i dettami di cui all&#8217;art.115 Rec, da valutarsi in combinato disposto con l&#8217;art.4 Rec, che esclude dal computo volumetrico i sottotetti non abitabili in linea con i limiti di cui all&#8217;art.115 Rec.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo l&#8217;opposta visione proposta dalla difesa del controinteressato (cfr. memoria difensiva depositata il 21.5.2021, che richiama la relazione tecnica di parte depositata il 13.5.2021), &#8220;non siamo in presenza nè di intervento su lastrico solare esistente, nè di rifacimento di tetto esistente, che viene modificato sia come posizionamento che come inclinazione, non rientrando quindi nella premessa del comma 1 dell&#8217;art. 115&#8230;&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad avviso del Collegio, le argomentazioni di parte ricorrente sono condivisibili, tenuto conto che il progetto autorizzato rientra fra gli interventi di rifacimento del detto esistente, consentiti dall&#8217;art.115, co.1 del Rec. Tale disposizione (peraltro non oggetto di impugnazione in sede straordinaria), come osservato dalla difesa dei ricorrenti e dalla perizia di parte depositata il 3.5.2021 (all.to 3), non prevede che, nell&#8217;intervento di &#8220;rifacimento del tetto&#8221;, debbano essere lasciate immutate le consistenze del tetto preesistente, ma si limita ad introdurre, sia per i tetti a spiovente realizzati ex novo che per quelli &#8220;rifatti&#8221;, limiti massimi di copertura, di altezza interna e di inclinazione, in ordine alle quali non risultano versati in giudizio (nè nel presente, nè nel ricorso straordinario, considerate le relative doglianze) elementi idonei a ritenere che, nel caso, non vengano rispettati.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;esegesi testuale di cui all&#8217;art.115, co.1, quanto alla nozione di &#8220;rifacimento di tetti esistenti&#8221;, laddove consente (analogamente alla creazione ex novo dei tetti) di &#8220;realizzare&#8221; sottotetti non abitabili pertinenziali, sia pure nei limiti posti dalle disposizioni recate dalle successive lettere, non postula alcun riferimento ad un requisito immanente di immodificabilità  delle consistenze pregresse del tetto e, quindi, della copertura dell&#8217;edificio. D&#8217;altra parte, se, per l&#8217;ipotesi del &#8220;rifacimento&#8221; di tetto preesistente, la disposizione richiedesse un (implicito) vincolo di rispetto della precedente copertura, non sarebbe spiegabile nè l&#8217;omissione della prescrizione (ubi lex voluit, dixit, ubi noluit, tacuit) nè, soprattutto, avrebbe senso la piena equiparazione di regime rispetto alla costruzione ex novo del tetto.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, in modo coerente con tale previsione (oltre che con l&#8217;art.4 Rec), l&#8217;art.115, co.2 Rec esclude dal computo volumetrico, a fini urbanistici, il sottotetto non abitabile che rispetti i parametri dell&#8217;art.115, co.1. lett. c; tale circostanza impedisce che le modifiche al sottotetto abbiano rilevanza volumetrica (principale ricaduta delle doglianze formulate nel ricorso straordinario).</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;accoglimento del secondo motivo di ricorso consente infine di assorbire lo scrutinio della terza doglianza proposta nell&#8217;odierno ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Per quanto precede, il ricorso merita accoglimento e, per l&#8217;effetto, occorre disporre l&#8217;annullamento degli atti impugnati, fra cui il decreto del Presidente della Repubblica n.620 del 16.4.2018, di accoglimento del ricorso straordinario promosso dall&#8217;odierno controinteressato avverso il permesso di costruire n.17/2014 rilasciato dal Comune di San Giovanni a Piro.</p>
<p style="text-align: justify;">Sussistono nondimeno giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio, tenuto conto della particolarità  della vicenda e della complessità  delle questioni sottese.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, annulla gli atti impugnati.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2021, in videoconferenza sulla piattaforma Team, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Nicola Durante, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Olindo Di Popolo, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Igor Nobile, Referendario, Estensore</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Ordinanza &#8211; 13/9/2021 n.4952</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-ordinanza-13-9-2021-n-4952/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-ordinanza-13-9-2021-n-4952/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Ordinanza &#8211; 13/9/2021 n.4952</a></p>
<p>Pres. Anastasi &#8211; Est. Vallorani Sulla riapertura dei termini per la partecipazione a un concorso pubblico. Concorsi pubblici &#8211; Riapertura dei termini per la presentazione della domanda &#8211; Art. 10, co. 3, d-l n. 44/2021 &#8211; Possesso dei requisiti di partecipazione &#8211; Partecipazione del candidato &#8211; Maturazione del requisito di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-ordinanza-13-9-2021-n-4952/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Ordinanza &#8211; 13/9/2021 n.4952</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Anastasi &#8211; Est. Vallorani</span></p>
<hr />
<p>Sulla riapertura dei termini per la partecipazione a un concorso pubblico.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Concorsi pubblici &#8211; Riapertura dei termini per la presentazione della domanda &#8211; Art. 10, co. 3, d-l n. 44/2021 &#8211; Possesso dei requisiti di partecipazione &#8211; Partecipazione del candidato &#8211; Maturazione del requisito di partecipazione dopo la scadenza dell&#8217;originario termine di presentazione delle domande, ma prima di quello previsto a seguito della riapertura dei termini &#8211; Modifica sostanziale del bando &#8211; Ammissione &quot;con riserva&quot;.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Deve essere accolta la domanda di partecipazione &quot;con riserva&quot; al &quot;<em>concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di duemilacentotrentatrè posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell&#8217;Area III, posizione retributiva/fascia retributivaF1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni</em>&#8221; bandito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, presentata dal candidato che, a seguito della riapertura dei termini di partecipazione alla selezione pubblica disposta dalla p.a. in ossequio alla previsione dell&#8217;art. 10, co. 3, del decreto-legge n. 44/2021, abbia maturato il requisito di partecipazione del possesso del diploma di laurea in giurisprudenza dopo la scadenza dell&#8217;originario termine di presentazione delle domande (30 luglio 2020), ma prima di quello previsto a seguito della riapertura dei termini (29 agosto 2021) (Secondo il TAR, infatti, il ricorso appare, al sommario esame proprio della presente fase, munito del necessario <i>&#8220;fumus boni juris&#8221;</i> in quanto, di fronte alla scelta di ammettere tutti coloro che non avevano presentato domanda entro l&#8217;originaria scadenza fissata, a condizione che fossero in possesso del necessario requisito della laurea, alla scadenza del termine originario, appare irragionevolmente penalizzante e contraria al principio della massima partecipazione e concorrenzialità , la preclusione nei confronti di coloro che hanno conseguito il titolo prima della scadenza del termine rinnovato, atteso che: i. il bando di rettifica emanato dall&#8217;Amministrazione ha operato una <i>&#8220;modifica sostanziale&#8221; </i>della procedura concorsuale, introducendo una diversa tipologia di prove; ii. ha aumentato in modo cospicuo il numero dei posti banditi; iii. ha comunque consento l&#8217;incremento della platea dei potenziali interessati, sebbene escludendo quei soggetti che versano nella medesima condizione del ricorrente, il che implica scelta contraria a quella di mantenere cristallizzato l&#8217;ambito soggettivo dei partecipanti).</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>  </p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima Bis)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">ORDINANZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 8106 del 2021, proposto da: </p>
<p style="text-align: justify;">Gianluca Colonnese, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Alfonso Celotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilio de&#8217; Cavalieri n. 11; </p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; Dipartimento per la Funzione Pubblica &#8211; Commissione Ripam, Ministero delle Politiche Agricole, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità  Sostenibile, Ministero dell&#8217;Università  e della Ricerca, Agenzia Nazionale per L&#8217;Amministrazione e Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati Alla Criminalità  Organizzata, Istituto Superiore per la Protezione e La Ricerca Ambientale non costituiti in giudizio; <br /> Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; Dipartimento per la Funzione Pubblica, Ministero dell&#8217;Interno, Ministero della Difesa, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Transizione Ecologica, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell&#8217;Istruzione, Ministero della Cultura, Ministero della Salute, Ispettorato Nazionale del Lavoro, Agid &#8211; Agenzia per L&#8217;Italia Digitale, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali, Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilita&#8217; Sostenibili, Ag Naz Amm. Beni Confiscati Alla Criminalita&#8217; Organizzata &#8211; Roma, Ispra &#8211; Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, Ministero dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12; </p>
<p style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: center;">previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p style="text-align: center;">anche mediante misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del bando di concorso pubblicato in G.U.R.I. &#8211; IV serie speciale n. 60 del 30 luglio 2021, avente a oggetto &#8220;RETTIFICA &#8211; Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di duemilacentotrentatrè posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell&#8217;Area III, posizione retributiva/fascia retributivaF1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni&#8221;, in parte qua, nei limiti dell&#8217;interesse del ricorrente, e più precisamente, limitatamente all&#8217;art. 9, co. 2, ove si dispone che &#8220;Resta fermo che i requisiti per la partecipazione al concorso richiamato nel comma 1 e i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza dei</p>
<p style="text-align: justify;">termini per la presentazione della domanda di partecipazione prevista dall&#8217;art. 4 del bando di cui al comma 1&#8243; (ossia, del bando pubblicato sulla G.U.R.I. &#8211; IV serie speciale n. 50 del 30 giugno 2020 con cui  stato indetto un concorso pubblico &#8220;per titoli ed esami, per la copertura di duemilacentotrentatr posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell&#8217;Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni&#8221;, che fissava come data di presentazione delle domande di partecipazione quella del 30 luglio 2020);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ove occorra, del modello telematico di domanda di partecipazione al concorso, nella parte in cui non consente di indicare, come data di conseguimento del titolo di studio prescritto, una data successiva al 30 luglio 2020 ma anteriore al 29 agosto 2021; </p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; Dipartimento per la Funzione Pubblica e di Ministero dell&#8217;Interno e di Ministero della Difesa e di Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze e di Ministero dello Sviluppo Economico e di Ministero della Transizione Ecologica e di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di Ministero dell&#8217;Istruzione e di Ministero della Cultura e di Ministero della Salute e di Ispettorato Nazionale del Lavoro e di Agid &#8211; Agenzia per L&#8217;Italia Digitale e di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e di Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilita&#8217; Sostenibili e di Ag Naz Amm Ne Beni Confiscati Alla Criminalita&#8217; Organizzata &#8211; Roma e di Ispra &#8211; Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale e di Ministero dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2021 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; </p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Premesso che il dott. Gianluca Colonnese, avendo conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza presso l&#8217;Università  degli studi Roma Tre in data 24 maggio 2021, pur intenzionato a partecipare alla procedura concorsuale di cui al bando in oggetto, non ha potuto presentare la propria domanda di partecipazione per effetto dell&#8217;art. 2, co. 9, del bando di rettifica che, dopo avere rinnovato al 29 agosto 2021 il nuovo termine di partecipazione, ha però stabilito che: <i>&#8220;9. Resta fermo che i requisiti per la partecipazione al concorso richiamato nel comma 1 e i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione prevista dall&#8217;art. 4 del bando di cui al comma 1&#8221;</i>, ove il riferimento  al bando originario pubblicato sulla G.U.R.I. &#8211; IV serie speciale n. 50 del 30 giugno 2020 (cfr. doc. n. 1), che fissava la scadenza del termine per presentare domanda di partecipazione al 30 luglio 2020;</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che il ricorso appare, al sommario esame proprio della presente fase, munito del necessario <i>&#8220;fumus boni juris&#8221;</i> in quanto, di fronte alla scelta di ammettere tutti coloro che non avevano presentato domanda entro l&#8217;originaria scadenza fissata (a condizione che fossero in possesso del necessario requisito della laurea, alla scadenza del termine originario), appare irragionevolmente penalizzante e contraria al principio della massima partecipazione e concorrenzialità , la preclusione nei confronti di coloro che hanno conseguito il titolo prima della scadenza del termine rinnovato, atteso che: i. il bando di rettifica emanato dall&#8217;Amministrazione ha operato una <i>&#8220;modifica sostanziale&#8221; </i>della procedura concorsuale, introducendo una diversa tipologia di prove; ii. ha aumentato in modo cospicuo il numero dei posti banditi; iii. ha comunque consento l&#8217;incremento della platea dei potenziali interessati (sebbene escludendo quei soggetti che versano nella medesima condizione del ricorrente), il che implica scelta contraria a quella di mantenere cristallizzato l&#8217;ambito soggettivo dei partecipanti; </p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto evidente il <i>&#8220;periculum in mora&#8221;,</i> dipendente dall&#8217;imminenza della prova da sostenere dalla quale, in assenza di misura cautelare favorevole, l&#8217;odierno ricorrente sarebbe escluso;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda cautelare ai fini dell&#8217;ammissione &#8220;con riserva&#8221; del ricorrente alla procedura concorsuale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto, altresì, che, seppur non risultino impugnati atti adottati dal medesimo, sia opportuno integrare il contraddittorio nei confronti del Formez PA, in quanto ente incaricato della gestione della procedura concorsuale; ritenuto, pertanto, di ordinare alla parte ricorrente di provvedere alla notificazione del ricorso e della presente ordinanza a Formez PA entro gg. 20 (venti) dalla comunicazione di essa da parte della Segreteria di questa Sezione e di provvedere, nei successivi gg. 10 (dieci), al deposito della documentazione comprovante l&#8217;avvenuta esecuzione dell&#8217;incombente; </p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto di fissare per il prosieguo la camera di consiglio del 24 novembre 2021, ore di rito;</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis): </p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; accoglie la domanda cautelare proposta e dispone l&#8217;ammissione &#8220;con riserva&#8221; del ricorrente alla procedura concorsuale;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 24 novembre 2021, ore di rito;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ordina alla parte ricorrente di disporre l&#8217;integrazione del contraddittorio nei confronti di Formez PA, con onere di provvedere alla relativa notificazione entro il termine di gg. 30 dalla comunicazione della presente ordinanza ovvero, se anteriore, dalla notificazione della medesima;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; spese di fase compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">La presente ordinanza saà  eseguita dall&#8217;Amministrazione ed  depositata presso la segreteria del Tribunale che provvedeà  a darne comunicazione alle parti.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Concetta Anastasi, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Fabrizio D&#8217;Alessandri, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Claudio Vallorani, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-ordinanza-13-9-2021-n-4952/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Ordinanza &#8211; 13/9/2021 n.4952</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2021 n.276</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-13-9-2021-n-276/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-13-9-2021-n-276/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2021 n.276</a></p>
<p>Pres. Settesoldi &#8211; Est. Ricci Sulla natura giuridica degli atti degli Ordini professionali che sospendono dal servizio gli iscritti inadempienti all&#8217;assolvimento dell&#8217;obbligo vaccinale contro il Covid-19. Igiene e sanità  &#8211; Covid-19 &#8211; Obbligo vaccinale &#8211; Inadempimento &#8211; Ordine professionale &#8211; Atto che dispone la sospensione dal servizio &#8211; Natura non</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-13-9-2021-n-276/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2021 n.276</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-13-9-2021-n-276/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2021 n.276</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Settesoldi &#8211; Est. Ricci</span></p>
<hr />
<p>Sulla natura giuridica degli atti degli Ordini professionali che sospendono dal servizio gli iscritti inadempienti all&#8217;assolvimento dell&#8217;obbligo vaccinale contro il Covid-19.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Igiene e sanità  &#8211; Covid-19 &#8211; Obbligo vaccinale &#8211; Inadempimento &#8211; Ordine professionale &#8211; Atto che dispone la sospensione dal servizio &#8211; Natura non provvedimentale &#8211; Ricorso &#8211; Inammissibilità .</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto da un infermiera contro l&#8217;atto adottato dall&#8217;ordine professionale di appartenenza (Ordine delle professioni infermieristiche), ai sensi del comma 7 dell&#8217;articolo 4 del d.l. 44 del 2021, conv. in l. 76 del 2021, che ne dichiara la sospensione dall&#8217;esercizio della professione <i>&#8220;fino alla data del 31 dicembre 2021 &#038; oppure fino all&#8217;assolvimento dell&#8217;obbligo vaccinale&#8221;</i>, attesa la natura non provvedimentale dell&#8217;atto impugnato.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>  </p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">ex art. 60 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 254 del 2021, proposto da <br /> -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Campanotto, Gianluca Teat, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Ordine delle Professioni Infermieristiche di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Aldo Sam, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: center;">previa sospensione cautelare dell&#8217;efficacia,</p>
<p style="text-align: justify;">della deliberazione del Consiglio dell&#8217;Ordine resistente OPI -OMISSIS- di sospensione temporanea della ricorrente dall&#8217;Albo dd. 19.07.2021 n. -OMISSIS-comunicata via PEC in pari data (doc. 19-20);</p>
<p style="text-align: justify;">di ogni altro atto amministrativo, presupposto o successivo, comunque connesso, anche non conosciuto.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ordine delle Professioni Infermieristiche di -OMISSIS-;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1.1. La ricorrente  un&#8217;infermiera già  destinataria di un provvedimento di accertamento dell&#8217;inosservanza dell&#8217;obbligo vaccinale, adottato dall&#8217;Azienda sanitaria -OMISSIS- ai sensi dell&#8217;art. 4, comma 6 del d.l. 44 del 2021, conv. in l. 76 del 2021 (e impugnato con separato ricorso iscritto al n. di R.G. -OMISSIS-).</p>
<p style="text-align: justify;">1.2. In data 20.07.2021 alla stessa  stato comunicato l&#8217;atto adottato dall&#8217;ordine professionale di appartenenza (Ordine delle professioni infermieristiche di -OMISSIS-), ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 4, che ne dichiara la sospensione dall&#8217;esercizio della professione <i>&#8220;fino alla data del 31 dicembre 2021 &#038; oppure fino all&#8217;assolvimento dell&#8217;obbligo vaccinale&#8221;</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Con il presente ricorso  domandato l&#8217;annullamento dell&#8217;atto dell&#8217;ordine professionale, da ultimo menzionato. Se ne rileva, in primo luogo, l&#8217;illegittimità  derivata da quella dell&#8217;atto di accertamento adottato dall&#8217;Azienda sanitaria. Sono poi autonomamente riproposti tutti i motivi di ricorso già  formulati contro quel provvedimento, alcuni &#8211; i primi quattro &#8211; rivolti contro l&#8217;atto solo in via mediata, perchè finalizzati in realtà  a contestare la legittimità  della disposizione di legge che prevede e disciplina l&#8217;obbligo vaccinale (e il correlato potere accertativo), altri diretti a valorizzare profili di illegittimità  propri dello specifico esercizio del potere. Sono, in particolare, dedotti:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; &#8220;<i>Violazione dell&#8217;art. 4 del d.l. 4 del 2021 conv. in l. 76/21 &#8211; insussistenza dell&#8217;asserita violazione dell&#8217;obbligo vaccinale &#8211; grave infondatezza in fatto della misura di sospensione per interpretazione adeguatrice&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;">&#8211;<i> &#8220;Violazione dell&#8217;art. 32 co. 2 ultima parte della Costituzione: l&#8217;imposizione OBBLIGATORIA di vaccino sperimentale autorizzato in deroga viola la dignità  della persona umana ridotta a cavia&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;">&#8211;<i> &#8220;Violazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 36 della Costituzione: la previsione del TOTALE sacrificio della RETRIBUZIONE, tutelata al massimo grado,  indice di irragionevolezza della misura legislativa e amministrativa adottata: si intende evidenziare una violazione particolarmente grave dell&#8217;art. 3 Cost. (nella sua duplice accezione di principio di uguaglianza e ragionevolezza) e dell&#8217;art. 36 Cost., con particolare riferimento all&#8217;aspetto lavoristico costituito dai compensi da lavoro&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;">&#8211;<i> &#8220;Violazione degli art. 1, 2, 3, 4, 32, 36 Costituzione, in quanto si  in presenza di trattamenti sanitari sperimentali surrettiziamente imposti per legge, attraverso la minaccia di ricatto sostanzialmente occupazionale (integrale sacrificio della retribuzione o comunque di ogni compenso lavorativo), senza nessuna reale conoscenza degli effetti avversi anche gravi soprattutto di medio-lungo termine sulle persone vaccinate e senza nessuna certezza scientifica con riferimento al fatto che vaccinati non contagino altre persone&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;">&#8211;<i>&#8220;Violazione dell&#8217;art. 3 L. 241/90 per carenza, genericità , insufficienza, apoditticità , palese contraddittorietà , evidente inattendibilità  della motivazione tecnica medico-legale anche in quanto non supportata da adeguati elementi medici per imposizione di obbligo vaccinale pur in presenza di farmaci sperimentali autorizzati solo in deroga&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;">&#8211;<i>&#8220;Violazione dell&#8217;art. 3 L. 241/90 per carenza di motivazione sulla impossibilità  di cambio mansioni e/o demansionamento quale legale presupposto emergenziale la cui previa integrazione risulta necessaria e ineludibile ai fini della più grave sospensione lavorativa disposta. Infatti, l&#8217;Amministrazione nulla statuisce con riferimento all&#8217;impossibilità  di adibire la lavoratrice a mansioni, anche inferiori, con trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implichino rischi di diffusione del contagio, come espressamente previsto dall&#8217;art. 4, comma 8, del D.L. n. 44/2021 come convertito dalla Legge n. 76/2021&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8211;</i> <i>&#8220;Grave erroneità  interpretativa, travisamento della concreta situazione di fatto e degli effettivi presupposti relativi all&#8217;accertamento adottato, anche per omessa valutazione su rilevanti circostanze di fatto in grado di influire sulla valutazione medica in considerazione del quadro sanitario individuale specifico e complessivo particolarmente problematico medicalmente accertato in capo alla ricorrente. Ingiustizia manifesta&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;">&#8211;<i>&#8220;Incompetenza relativa&#8221;</i> in quanto <i>&#8220;non risulta predeterminata la competenza del singolo firmatario monocratico degli atti impugnati e pertanto risulta violato non solamente un principio di predeterminazione anteriore ed espressa sull&#8217;attribuzione dei poteri esercitati ma anche un principio generale di collegialità  degli accertamenti medici a maggior ragione in relazione ai massimi diritti fondamentali&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;">3. L&#8217;Ordine degli infermieri si  costituito con memoria del 03.09.2021, rappresentando che il ricorso costituisce mera riproposizione di quello presentato contro l&#8217;atto dell&#8217;Azienda sanitaria.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1. Nel merito, rileva &#8211; menzionando il parere espresso dal Ministero della Salute &#8211; che la sospensione prevista dal d.l. 44 del 2021  automatica, conseguente a valutazioni predeterminate dal legislatore, e che l&#8217;attività  posta in capo all&#8217;Ordine dal comma 7 consiste in un mero onere informativo, con valore di presa d&#8217;atto di effetti determinatisi <i>ex lege</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">4. All&#8217;udienza in camera di consiglio fissata per la trattazione dell&#8217;istanza cautelare, il Tribunale ha dato avviso alle parti dell&#8217;intenzione di trattenere il giudizio per la decisione nel merito, ricorrendone i presupposti. Ha inoltre indicato alle parti una possibile ragione di inammissibilità  del ricorso, consistente nella natura non provvedimentale dell&#8217;atto. Le parti hanno discusso oralmente come da verbale.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Il giudizio viene dunque deciso nel merito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell&#8217;art. 60 c.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Il ricorso  inammissibile per carenza di interesse, attesa la natura non provvedimentale dell&#8217;atto adottato dall&#8217;Ordine delle professioni infermieristiche.</p>
<p style="text-align: justify;">9. E&#8217; opportuno premettere alcuni rilievi circa il sistema delineato dall&#8217;art. 4 del d.l. 44 del 2021 nel suo applicarsi ai professionisti sanitari dipendenti, qual  la ricorrente. La disposizione prevede un <i>iter</i> bifasico:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; un primo segmento (propriamente amministrativo e pubblicistico), disciplinato dai commi 3-7 e 9 dell&#8217;art. 4 e attribuito alla competenza dell&#8217;Azienda sanitaria di residenza dell&#8217;interessato,  volto ad accertare se il sanitario abbia ricevuto la somministrazione del vaccino contro il SARS-CoV-2, in conformità  all&#8217;obbligo sancito dal comma 1. Qualora l&#8217;Azienda sanitaria riscontri l&#8217;ingiustificato inadempimento, adotta un atto di accertamento cui consegue, quale effetto automatico <i>ex lege </i>a carico del sanitario, <i>&#8220;la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2&#8221;; </i></p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; una secondo segmento, disciplinato dai commi 8 e 10 dell&#8217;art. 4, prendendo le mosse dall&#8217;accertamento di cui sopra e dal suo effetto legalmente impeditivo rispetto allo svolgimento di un&#8217;ampia categoria di mansioni, chiama invece in causa i poteri organizzativi del datore di lavoro (e ha quindi, generalmente, natura privatistica, anche laddove si tratti di rapporti di pubblico impiego, cfr. art. 5, comma 2 e 63 del d.lgs. 165 del 2001). Il datore deve infatti valutare la possibilità  di assegnare il sanitario <i>&#8220;a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio&#8221;</i>. Al riscontro dell&#8217;impossibilità  di un reimpiego, e quindi dell&#8217;impossibilità  di utilizzare la prestazione lavorativa, consegue la sospensione dalla retribuzione, salvi i casi in cui l&#8217;omissione o il differimento della vaccinazione sono giustificati.</p>
<p style="text-align: justify;">9.1. L&#8217;atto di cui al presente giudizio si colloca nell&#8217;ambito della prima fase ed  adottato in conformità  all&#8217;art. 7, comma 4 del d.lgs. 44 del 2021, secondo il quale: <i>&#8220;La sospensione di cui al comma 6  comunicata immediatamente all&#8217;interessato dall&#8217;Ordine professionale di appartenenza&#8221;.</i>La legge impone all&#8217;ordine professionale cui l&#8217;interessato eventualmente appartenga un mero onere comunicativo, avente ad oggetto un atto adottato da altra amministrazione e, peraltro, già  comunicato dalla stessa all&#8217;interessato (cfr. comma 6: <i>&#8220;l&#8217;azienda sanitaria locale competente accerta l&#8217;inosservanza</i> <i>dell&#8217;obbligo vaccinale e &#038; ne dÃ  immediata comunicazione scritta all&#8217;interessato&#8221;</i>).</p>
<p style="text-align: justify;">9.2. L&#8217;ulteriore comunicazione da parte dell&#8217;Ordine professionale, se può rispondere ad esigenze di certezza, ulteriormente garantendo l&#8217;effettiva conoscenza della sospensione in capo al destinatario, non incide sulla produzione dell&#8217;effetto giuridico predeterminato <i>ex lege,</i> che consegue, solo ed esclusivamente, all&#8217;adozione dell&#8217;atto di accertamento (cfr. comma 6: <i>&#8220;L&#8217;adozione dell&#8217;atto di accertamento da parte dell&#8217;azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2&#8221;)</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">9.3. Si tratta, del resto, di un&#8217;ipotesi &#8220;atipica&#8221; di sospensione, quanto a presupposti ed effetti ed estranea alle competenze dell&#8217;Ordine professionale in senso proprio. Essa, infatti:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; non ha finalità  sanzionatoria ma precauzionale, quale misura di tutela della salute collettiva;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; non riguarda, proprio per questo, l&#8217;esercizio della professione <i>in toto</i>, ma solo <i>&#8220;il diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2&#8221; </i>(così, ad esempio, un medico, pur inibito a svolgere attività  cliniche o chirurgiche, ben potrebbe essere impiegato in attività  di laboratorio);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; non consegue, pertanto, all&#8217;esercizio di un potere disciplinare e quindi di un procedimento di valutazione in concreto della gravità  di una condotta, ma  l&#8217;effetto rigidamente predeterminato ed automatico<i> </i>di un presupposto di fatto (l&#8217;inadempimento all&#8217;obbligo vaccinale, accertato dall&#8217;azienda sanitaria).</p>
<p style="text-align: justify;">9.4. Proprio l&#8217;automatico prodursi dell&#8217;effetto sospensivo, del resto, spiega la natura altrettanto automatica del suo venir meno, che non richiede l&#8217;adozione di alcun atto (nemmeno con funzione accertativa), ma solo <i>&#8220;l&#8217;assolvimento dell&#8217;obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021&#8221;</i> (art. 4, comma 9).</p>
<p style="text-align: justify;">9.5. Il riconoscimento in capo agli ordini professionali di autonome competenze deliberative in materia, oltre a non essere previsto dall&#8217;art. 4 del d.l. 44 del 2021, appare contrario alla <i>ratio </i>normativa, finendo per aggravare e irrigidire un <i>iter</i> improntato (tanto nella fase di sospensione che in quella di &#8220;riammissione&#8221; del sanitario alle proprie mansioni tipiche) a celerità  ed immediatezza, oltre a connotarlo di una valenza <i>lato sensu </i>sanzionatoria, ad esso del tutto estranea. Ancora, tale interpretazione determinerebbe un&#8217;ingiustificata e irragionevole diversità  di disciplina all&#8217;interno di una fattispecie unitaria: tra le professioni contemplate dall&#8217;art. 4 non tutte (si considerino, ad esempio gli operatori sociosanitari) sono infatti dotate di un proprio ordine professionale.</p>
<p style="text-align: justify;">9.6. I rilievi di cui sopra trovano conferma nella Relazione illustrativa all&#8217;intervento legislativo, ove si riconosce la centralità  dell&#8217;accertamento operato dalle Aziende sanitarie e il ruolo meramente comunicativo proprio degli Ordini professionali: <i>&#8220;Il comma 6 disciplina le modalità  con cui l&#8217;azienda sanitaria accerta la mancata osservanza dell&#8217;obbligo vaccinale dalla quale discende ex lege la sospensione dall&#8217;esercizio della professione sanitaria e dalla prestazione dell&#8217;attività  lavorativa da parte degli operatori obbligati che svolgono mansioni che implicano necessariamente un contatto interpersonale con il paziente (&#038;) Il comma 7 pone a carico degli Ordini professionali l&#8217;obbligo di dare a propria volta comunicazione dell&#8217;accertamento dell&#8217;inosservanza all&#8217;obbligo vaccinale ai propri iscritti, per renderli edotti degli effetti che da tale atto discendono, come disciplinati dal comma 6</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">9.7. In senso del tutto analogo, il parere espresso in data 17.06.2021 dal Ministero della Salute (allegato dall&#8217;amministrazione) sulla corretta interpretazione del comma 7 dell&#8217;art. 4 e sugli <i>&#8220;adempimenti previsti in capo agli Ordini professionali&#8221;</i>. Il Ministero afferma chiaramente che <i>&#8220;la previsione della summenzionata sospensione derivante dalla legge  un&#8217;ipotesi di sospensione obbligatoria, per la quale la valutazione sulla gravità  dei fatti presupposti viene compiuta in via preventiva dal legislatore; analogamente,  lo stesso legislatore a prevedere in via automatica la cessazione della predetta misura cautelare nel caso di ottemperanza dell&#8217;obbligo vaccinale. Pertanto, l&#8217;attività  posta in capo all&#8217;Ordine dal citato comma 7 consiste in un mero onere informativo, ovverosia la comunicazione all&#8217;interessato, previa presa d&#8217;atto da parte dell&#8217;Ordine medesimo, della sospensione derivante ex lege dall&#8217;atto di accertamento dell&#8217;ASL&#8221;</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">10. Per quanto sopra esposto, alla delibera dell&#8217;Ordine delle professioni infermieristiche non può riconoscersi altro effetto che quello legislativamente previsto (art. 4, comma 7 del d.l. 44 del 2021), cio quello di mera comunicazione dell&#8217;intervenuto accertamento dell&#8217;inadempimento all&#8217;obbligo vaccinale, compiuto dall&#8217;Azienda sanitaria, e delle relative conseguenze giuridiche. Ne consegue che, proprio in quanto comunicazione, esso non produce effetti giuridici ulteriori e diversi rispetto all&#8217;atto comunicato, l&#8217;unico suscettibile di valida impugnazione in sede giurisdizionale (effettivamente proposta dalla ricorrente con altro separato ricorso). Il presente ricorso , dunque, carente di interesse.</p>
<p style="text-align: justify;">11. Deve essere però rilevata, nel caso specifico, l&#8217;irritualità  del <i>modus procedendi </i>seguito dall&#8217;Ordine delle professioni infermieristiche, che ha ritenuto di adottare una propria delibera collegiale di presa d&#8217;atto dell&#8217;accertamento operato dall&#8217;Azienda sanitaria, con rinnovata dichiarazione degli effetti sospensivi già  integralmente determinatisi <i>ex lege</i>,<i> </i>ai sensi del comma 6. La scelta di una forma sovrabbondante, pur non incidendo sulla validità  e sugli effetti dell&#8217;atto (che sono e rimangono quelli di cui all&#8217;art. 4, comma 7), nè quindi sulla necessità  e possibilità  di impugnarlo, deve senz&#8217;altro essere stigmatizzata. Infatti, oltre a non rispondere a criteri di economicità  dell&#8217;azione, può effettivamente ingenerare nel destinatario l&#8217;erronea convinzione che si tratti di un provvedimento in senso proprio, avente effetti ulteriori e distinti rispetto a quelli derivanti <i>ex lege </i>dall&#8217;accertamento, così onerandolo ingiustamente della proposizione di un separato ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">12. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.</p>
<p style="text-align: justify;">12.1. Le spese sono compensate, in ragione di quanto espresso al precedente par. 11.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa le spese di lite.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità .</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Oria Settesoldi, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Manuela Sinigoi, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Luca Emanuele Ricci, Referendario, Estensore</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2021 n.6272</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-9-2021-n-6272/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-9-2021-n-6272/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2021 n.6272</a></p>
<p>Pres. Saltelli &#8211; Est. Rotondano Sulla natura giuridica dell&#8217;Istituto per il Credito Sportivo. Contratti della p.a. &#8211; Art.3, comma 1, lettera d), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50Istituto per il Credito Sportivo &#8211; Natura giuridica &#8211; &#8211; Organismo di diritto pubblico &#8211; Configurabilità . Non dubitabile l&#8217;ascrivibilità  dell&#8217;Istituto per il</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-9-2021-n-6272/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2021 n.6272</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Saltelli &#8211; Est. Rotondano</span></p>
<hr />
<p>Sulla natura giuridica dell&#8217;Istituto per il Credito Sportivo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Art.3, comma 1, lettera d), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50Istituto per il Credito Sportivo &#8211; Natura giuridica &#8211; &#8211; Organismo di diritto pubblico &#8211; Configurabilità .</div>
<p></span></p>
<hr />
<p>Non  dubitabile l&#8217;ascrivibilità  dell&#8217;Istituto per il Credito Sportivo al novero degli <i>&#8220;organismi di diritto pubblico&#8221;</i> di cui all&#8217;art.3, comma 1, lettera d), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e la conseguente soggezione alla disciplina ivi prevista.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>  </p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 5000 del 2020, proposto da <br /> Bdo Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Coccoli, Marco Di Lullo, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Istituto per il Credito Sportivo, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Clarich, Alessandro Botto, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Marcello Clarich in Roma, viale Liegi, n. 32; </p>
<p style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">Pricewaterhousecoopers S.p.A., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Guido Ajello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; <br /> Ey S.p.A. non costituita in giudizio; </p>
<p style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), 20 maggio 2020, n. 5336, resa tra le parti;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio dell&#8217;Istituto per il Credito Sportivo e di Pricewaterhousecoopers S.p.A.;</p>
<p style="text-align: justify;">Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">visti gli artt. 105, co. 2 e 87, co. 3, cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2021, tenuta da remoto secondo quanto stabilito dall&#8217;art. 25, comma 1, del d.l. 18 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dell&#8217;art. 1, comma 17, come modificato dall&#8217;art. 1, comma 17, del d.l. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla l. 26 febbraio 2021, n. 21, il consigliere Angela Rotondano e uditi per le parti, pure in collegamento da remoto, gli avvocati Ferrero, in sostituzione dell&#8217;avv. Coccoli per delega già  depositata, Clarich, Botto e Ajello;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</div>
<p style="text-align: justify;">1. L&#8217;Istituto per il Credito Sportivo (di seguito anche solo <i>&#8220;ICS&#8221;</i> o <i>&#8220;l&#8217;Istituto&#8221;</i>)  un ente di diritto pubblico con gestione autonoma istituito con legge n. 1295 del 24 dicembre 1957, operante nel settore del credito per lo sport e per le attività  culturali, soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, recante <i>&#8220;Testo unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia&#8221;</i> (si veda Statuto di ICS, artt. 1 e 2).</p>
<p style="text-align: justify;">2. L&#8217;Istituto avviò, con delibera del Consiglio di amministrazione del 28 giugno 2019, una procedura informale per l&#8217;affidamento dei servizi di revisione legale per il periodo 2020- 2028, alla quale, con lettera spedita l&#8217;8 luglio 2019, invità², tra gli altri operatori economici, anche le società  di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. (di seguito <i>&#8220;Pricewaterhouse&#8221;</i>) e BDO Italia s.p.a. (di seguito <i>&#8220;BDO&#8221;</i>).</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. La lettera di invito (a pag. 3, punto c) stabiliva, per quanto di interesse, che le disposizioni del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (<i>&#8220;Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE&#8221;</i>) e del Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, n. 537 (<i>&#8220;Sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione&#8221;</i>) costituivano la normativa di riferimento per lo svolgimento della procedura di aggiudicazione; posto quindi che la gara dovesse aggiudicarsi previa <i>&#8220;valutazione complessiva tecnico ed economica&#8221;</i> delle offerte ricevute, la <i>lex specialis</i> stabiliva altresì che: <i>&#8220;Il Collegio dei Sindaci, valutate le risultanze della procedura, approva gli atti di gara e formula una raccomandazione al Consiglio di amministrazione per il conferimento dell&#8217;incarico alla Società  di revisione contabile. La raccomandazione saà  motivata e faà  riferimento ad almeno due possibili operatori economici risultanti dalla procedura. Le due proposte risulteranno alternative e verà  espressa dal Collegio una preferenza debitamente motivata&#8221;</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2. In applicazione di tale previsione e all&#8217;esito delle operazioni di gara il servizio era aggiudicato, per nove esercizi (2020-2028) e per un importo complessivo pari a ¬ 650.250,00, IVA esclusa, alla Pricewaterhouse (pur avendo la stessa conseguito per l&#8217;offerta un punteggio complessivo di 87,07 punti, inferiore a quello attribuito all&#8217;offerta della BDO, 87,75 punti).</p>
<p style="text-align: justify;">3. Negatole dall&#8217;ICS l&#8217;accesso agli atti (sull&#8217;assunto di non essere l&#8217;Istituto soggetto &#8220;<i>nè all&#8217;applicazione del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016 nè alla disciplina del procedimento amministrativo di cui alla L. 241/1990</i>&#8220;), con ricorso notificato il 3 gennaio 2020 la BDO &#8211; premesso di essere una società  di revisione di diritto italiano abilitata ad esercitare la revisione legale ai sensi del codice civile e del D.lgs. n. 39/2010, di essere iscritta al Registro dei revisori legali tenuto dal Ministero dell&#8217;Economia e della Finanze ai sensi dell&#8217;art.1, comma 1, lett. g) del citato decreto, di aver partecipato alla procedura in questione collocandosi al primo posto e di aver fornito alla stazione appaltante anche i chiarimenti richiesti sulla sostenibilità  dell&#8217;offerta presentata &#8211; impugnava innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio l&#8217;avviso di mancata aggiudicazione della procedura di gara, comunicatole con posta elettronica certificata del 5 dicembre 2019, l&#8217;aggiudicazione in favore della controinteressata, nonchè tutti gli atti della procedura, ivi compresa la lettera di invito, in uno ad ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Di tali atti e provvedimenti, sostenendo la natura di &#8220;organismo di diritto pubblico&#8221; di ICS e l&#8217;obbligo di quest&#8217;ultimo di applicazione del Codice dei contratti pubblici, assumeva l&#8217;illegittimità  alla stregua di quattro motivi di gravame, il primo rubricato <i>&#8220;Violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 50 del 2016, con riferimento al punto c) della lettera di invito in data 8 luglio 2019 e agli atti di gara impugnati. Eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione&#8221;</i>, il secondo, il terzo e il quarto, proposti in via subordinata, rubricati rispettivamente: <i>&#8220;II. Violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 con riferimento integrale alla lettera d&#8217;invito in data 8 luglio 2019 e agli atti di gara impugnati. Violazione ed errata applicazione del Regolamento ICS&#8221;; &#8220;III. Violazione ed errata applicazione della lettera di invito in data 8 luglio 2019. Eccesso di potere per contraddittorietà , illogicità  e perplessità  manifesta&#8221;; &#8220;IV. Violazione ed errata applicazione della legge 241/1990 e dell&#8217;art. 97 Cost. Eccesso di potere per carenza di motivazione ed istruttoria, anche in relazione alla lettera di invito&#8221;</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">In sintesi la ricorrente contestava che l&#8217;affidamento del servizio di revisione legale non fosse stato sottoposto alle regole pubblicistiche di scelta del contraente, ma riservato, quanto alla individuazione dello stesso, alla sola valutazione discrezionale del collegio sindacale dell&#8217;ente.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1. In particolare, con il primo motivo la ricorrente lamentava la violazione della disciplina di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici (<i>in primis</i> dell&#8217;art. 95 del Codice e del principio dell&#8217;aggiudicazione al miglior offerente, sulla base di criteri predefiniti, oggettivi e inderogabili) da parte della lettera di invito, che, con la contestata clausola di cui al punto c), rimetteva all&#8217;ICS la facoltà  di scegliere il contraente per l&#8217;affidamento del servizio, esprimendo <i>&#8220;una preferenza debitamente motivata&#8221;</i> tra almeno due proposte alternative di operatori economici qualificati risultanti dalla procedura e quindi di disporne l&#8217;aggiudicazione anche a prescindere dai suoi esiti; in ogni caso la indicata facoltà  di scelta dell&#8217;aggiudicatario non consentiva di prescindere dai criteri di selezione ed aggiudicazione stabiliti dalla stessa legge di gara (alla cui osservanza l&#8217;Istituto si era autovincolato), secondo cui le offerte dovevano essere valutate &#8220;<i>secondo il miglior rapporto-qualità  prezzo&#8221;</i>. Tanto determinava l&#8217;illegittimità  dell&#8217;impugnata clausola della lettera di invito e della conseguente aggiudicazione anche per violazione delle stesse regole di gara che avevano previsto il criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2. Con il secondo motivo, in via subordinata, la ricorrente deduceva la violazione del Codice dei Contratti Pubblici da parte della lettera di invito, con riferimento all&#8217;intera procedura di gara che sarebbe stata esperita in violazione dei principi di <i>par condicio</i> tra i concorrenti, trasparenza e partecipazione al procedimento, relativamente alla nomina della commissione aggiudicatrice, ai lavori della commissione stessa e alla pubblicità  delle sedute, nonchè alle comunicazioni sulla conclusione della selezione e sulla aggiudicazione, così facendo valere il proprio interesse strumentale all&#8217;annullamento e riedizione della procedura e l&#8217;illegittimità  della disciplina di gara sulla base della quale era stata, di fatto, retrocessa al secondo posto della graduatoria di merito.</p>
<p style="text-align: justify;">3.3. Con il terzo motivo, in via ulteriormente subordinata, la ricorrente deduceva l&#8217;illegittimità  della lettera di invito in quanto, sebbene l&#8217;Istituto affermasse di non essere soggetto all&#8217;applicazione del Codice dei Contratti, il suo stesso Regolamento Acquisti richiamava alcuni principi del detto Codice, tra i quali il principio di trasparenza, di non discriminazione, di efficienza, di economicità , di efficacia, di proporzionalità , di rotazione, correttezza e libera concorrenza. Pertanto, quand&#8217;anche l&#8217;Istituto per il credito sportivo non fosse stato un organismo di diritto pubblico, esso avrebbe comunque dovuto attenersi, nello svolgimento delle procedure in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, ai principi contenuti nella normativa sui contratti pubblici, in applicazione del suo stesso regolamento interno.</p>
<p style="text-align: justify;">3.4. Con il quarto motivo, in via subordinata, per l&#8217;ipotesi in cui non fosse applicabile il Codice dei Contratti Pubblici, la ricorrente deduceva la violazione del principio di imparzialità  che regge qualsiasi procedimento amministrativo, in applicazione della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e dei principi generali ivi recati, alla cui osservanza ICS, in quanto soggetto di diritto pubblico, era tenuta. A suo avviso, infatti, l&#8217;Istituto avrebbe dovuto pur sempre applicare i principi, di derivazione comunitaria, di non discriminazione, di concorrenza, di parità  di trattamento, invece gravemente disattesi nella procedura di gara in ragione della mancata assegnazione del servizio all&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa e prima in graduatoria; ciò senza contare che la determinazione di non aggiudicare la gara alla ricorrente non era motivata, come prescritto dall&#8217;articolo 3 della legge numero 241 del 1990 e dalla stessa lettera di invito (secondo cui il Collegio dei sindaci doveva esprimere <i>&#8220;una preferenza debitamente motivata&#8221;</i>).</p>
<p style="text-align: justify;">3.5. La ricorrente formulava poi con il ricorso, ai sensi dell&#8217;art. 116 Cod. proc. amm., anche domanda per la dichiarazione di illegittimità  del diniego agli atti della gara oppostole dall&#8217;ICS con la nota del 19 dicembre 2019, lamentando <i>&#8220;violazione ed errata applicazione della 241/1990&#8221;</i> (in particolare della disciplina contenuta negli artt. 22 e seguenti, alla quale sarebbero sottoposti l&#8217;Istituto resistente e la sua attività , volta al perseguimento di finalità  di pubblico interesse), con accertamento del suo diritto a prendere visione e ad estrarre copia della documentazione richiesta sia con l&#8217;istanza che di quella indicata in ricorso (ivi compreso il Regolamento Acquisti), ordinandone l&#8217;ostensione all&#8217;Istituto.</p>
<p style="text-align: justify;">3.6. La ricorrente domandava il risarcimento in forma specifica (mediante aggiudicazione in suo favore e subentro nel servizio, previa declaratoria di inefficacia del contratto <i>medio tempore</i> stipulato), chiedendo, in subordine, il ristoro dei pregiudizi subiti per equivalente monetario; in via subordinata, domandava che fosse ordinato all&#8217;Istituto di rinnovare le operazioni di gara onde sanarne i profili di illegittimità .</p>
<p style="text-align: justify;">3.7. Si costituivano in giudizio l&#8217;Istituto e, a seguito di integrazione del contraddittorio, la società  aggiudicataria PricewaterhouseCoopers s.p.a., eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione per essere la stazione appaltante soggetto non tenuto all&#8217;applicazione del d.lgs. n. 50 del 2016, e nel merito contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedevano il rigetto.</p>
<p style="text-align: justify;">4. L&#8217;adito Tribunale, con la sentenza segnata in epigrafe, in accoglimento dell&#8217;eccezione preliminare formulata dalle parti resistenti, dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione amministrativa, ritenendo non riconducibile l&#8217;Istituto di credito sportivo al novero degli organismi di diritto pubblico di cui all&#8217;art. 3, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 50 del 2016, e dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario.</p>
<p style="text-align: justify;">5. La BDO ha proposto appello avverso la sentenza, chiedendone la riforma alla stregua di due motivi di ricorso, sostenendo con il primo <i>&#8220;la fallacia della conclusione del TAR in ordine al (ritenuto sussistente) requisito del rischio di impresa&#8221;</i> e con il secondo la <i>&#8220;sussistenza della giurisdizione amministrativa anche tenuto conto dell&#8217;applicabilità  a ICS dei principi di cui alla legge n. 241/90&#8221;, </i>ed invocando la rimessione del giudizio al primo giudice, ai sensi dell&#8217;art. 105 Cod. proc. amm., per la decisione dei motivi dedotti in primo grado<i>.</i></p>
<p style="text-align: justify;">5.1. Hanno resistito all&#8217;appello l&#8217;Istituto per il Credito Sportivo e l&#8217;aggiudicataria Pricewaterhouse, chiedendone il rigetto.</p>
<p style="text-align: justify;">5.2. All&#8217;udienza del 4 marzo 2021, tenuta con collegamento da remoto, udita la rituale discussione dei difensori delle parti, la causa  stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Come accennato la sentenza appellata ha escluso la natura di organismo di diritto pubblico dell&#8217;Istituto per il credito sportivo ed ha declinato la propria giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto l&#8217;affidamento dei servizi di revisione legale, ritenendo che essa spetti al giudice ordinario in quanto si verterebbe in materia <i>&#8220;di attività  contrattuale svolta da un soggetto operante in regime di diritto privato&#8221;</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">Con riferimento ai primi quattro motivi ha ritenuto inapplicabili i principi asseritamente violati nella procedura di gara dall&#8217;Istituto, <i>&#8220;ente pubblico economico, che si porrebbe, nell&#8217;esercizio dell&#8217;attività  imprenditoriale, sullo stesso piano dei comuni imprenditori, non esercitando quindi alcuna funzione pubblicistica disciplinata dalla legge e dai principi sul procedimento amministrativo&#8221;</i>; ha poi dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse in relazione alla domanda di accesso stante, per un verso, il deposito agli atti processuali della documentazione oggetto di istanza di accesso, per altro verso il nesso di strumentalità  tra la domanda principale di annullamento (dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito) e la domanda incidentale di ostensione.</p>
<p style="text-align: justify;">In sintesi, la sentenza, premesso che non sono decisivi ai fini della qualifica di organismo di diritto pubblico <i>&#8220;lo status giuridico di un soggetto (&#038;), nè lo scopo di lucro, nè il tipo di attività  svolta o la strumentalità  rispetto a interessi generali&#8221;</i> e che all&#8217;incontro sia determinante la modalità  di svolgimento dell&#8217;attività <i> </i>e, segnatamente,<i> &#8220;l&#8217;assunzione di un metodo economico e del rischio (economico) connesso all&#8217;attività  medesima&#8221;</i>, ha ritenuto che fosse perciò dirimente accertare <i>&#8220;le modalità  con cui l&#8217;Istituto persegue l&#8217;interesse pubblico al finanziamento delle attività  sportive e culturali&#8221;</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo ha evidenziato come l&#8217;attività  dell&#8217;Istituto di Credito sportivo, banca pubblica residua ai sensi e per gli effetti dell&#8217;articolo 151 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 recante <i>&#8220;Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia&#8221; </i>(di seguito anche<i> TUB</i>), consiste nella raccolta del <i>&#8220;risparmio tra il pubblico, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma ed esercitando il credito, sotto qualsiasi forma&#8221;</i> (art. 2, comma 2, lettera a) dello Statuto) nel peculiare settore del credito per lo sport e per le attività  culturali e che, pur in presenza di altri indici (la personalità  giuridica e il finanziamento pubblico maggioritario, con assoggettamento della gestione al controllo dello Stato o di altri organismi di diritto pubblico e con un organo d&#8217;amministrazione costituito da membri dei quali più della metà   designata dallo Stato o da altri organismi di diritto pubblico), non sussista qui il c.d. requisito teleologico: ciò sull&#8217;assunto che l&#8217;Istituto, per un verso, svolgerebbe l&#8217;attività  bancaria, tipicamente imprenditoriale, degli istituti di credito (ai sensi dell&#8217;art. 10 del TUB), per altro verso opererebbe nel mercato con metodo concorrenziale, sopportando interamente il rischio di impresa collegato a tale attività , nell&#8217;ambito di un settore (quello bancario e creditizio) aperto alla concorrenza, tant&#8217; che l&#8217;ente può essere sottoposto a liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria e, come si evince dall&#8217;art. 28 dello Statuto, non può ripianare delle perdite subite col ricorso al finanziamento pubblico.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; stato quindi escluso che l&#8217;ICS sia annoverabile tra gli organismi di diritto pubblico per difetto del solo requisito teleologico, ritenendo allo scopo irrilevanti sia la speciale disciplina recata dalle leggi istitutive e dallo Statuto (art. 7) per i Fondi speciali, volti all&#8217;erogazione di contributi per l&#8217;impiantistica sportiva (considerato che la nozione di organismo di diritto pubblico deve potersi inferire in relazione all&#8217;ente inteso in senso <i>&#8220;unitario e nel suo complesso&#8221;</i> e non <i>&#8220;essere predicata e attribuita solo con riferimento a quella parte dell&#8217;attività  dell&#8217;ente che sia finanziata con fondi pubblici&#8221;</i>), sia il richiamo operato dalla ricorrente ai più recenti arresti giurisprudenziali (Cons. Stato, sez. V Sezione, 7 febbraio 2020, n. 964).</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto l&#8217;Istituto di Credito sportivo, nonostante la presenza di &#8220;<i>evidenti peculiarità , con tratti di anomalia sotto il profilo sistematico&#8221;</i>, tali da render quanto meno <i>&#8220;dubbia la coerenza sistematica, sul piano del diritto nazionale, dell&#8217;attuale assetto organizzativo dell&#8217;Istituto&#8221;</i> (quali, a tacer d&#8217;altro, la definizione dell&#8217;Istituto come <i>&#8220;banca pubblica, ai sensi dell&#8217;articolo 151 del testo unico di cui al d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385&#8221;</i> e la non avvenuta doverosa trasformazione in società  per azioni ai sensi del disposto di cui all&#8217;art. 2 della legge 26 novembre 1993, n. 489, entro il termine ivi stabilito del 30 giugno 1994), non avrebbe, secondo il Tribunale, natura organismo di diritto pubblico unicamente per la mancanza di accettazione del rischio di impresa, presenti invece tutti gli altri requisiti che, ai sensi dell&#8217;art. 3, comma 1, lett. d) del D.Lgs n. 50/2016 caratterizzano tale soggetto giuridico: ICS opererebbe infatti <i>&#8220;in regime concorrenziale, senza potere godere di privilegi pubblicistici e accettando il metodo economico nella gestione e nell&#8217;impiego del risparmio, essendo assoggettato alle regole del mercato, come qualunque impresa operante nel settore bancario&#8221;</i>; dal che la non spettanza della controversia alla giurisdizione amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Con l&#8217;appello in trattazione BDO critica le conclusioni cui  pervenuto il primo giudice, argomentando invece per la sicura riconducibilità  dell&#8217;Istituto alla nozione di <i>organismo di diritto pubblico&#8221;</i>: <i>a)</i> per essere la conclusione raggiunta dal primo giudice in punto di giurisdizione fondata su uno sviluppo argomentativo <i>&#8220;di portata astratta e congetturale&#8221;</i>, nonchè erronea, anche per mancata considerazione di elementi decisivi; <i>b)</i> per essere infatti tale convincimento fondato solo sulla frammentata e non sistematica lettura di singole clausole del vigente Statuto di ICS (e, segnatamente, quelle di cui agli articoli art. 2, 28, 8 e 9) e su di una interpretazione completamente avulsa dai principi giurisprudenziali in materia (in particolare dalla sentenza del Cons. Stato, Sez. V, 7 febbraio 2020, n. 964); <i>c)</i> per essere l&#8217;Istituto di credito sportivo connotato da indubbi tratti pubblicistici, tali da palesarne l&#8217;alterità  rispetto al mercato del credito e al conseguente specifico rischio di impresa, inopinatamente trascurati dalla sentenza che ha ritenuto erroneamente di non poterne inferire una connotazione quale organismo di diritto pubblico in senso <i>&#8220;unitario e nel suo complesso&#8221;</i>; <i>d)</i> per non aver considerato che il settore sportivo  a tal punto caratterizzato dalla presenza di ICS da giustificarne nella dottrina specialistica la qualifica di <i>&#8220;banca dello sport&#8221;</i>; <i>e)</i> per aver dato eccessivo rilievo alla mera (e soprattutto indimostrata) possibilità  di intervento nel settore di altri soggetti appartenenti al ceto bancario, come al divieto statutario di ricorso a fonti pubbliche per il ripiano delle perdite (che non solo, siccome esposto in un testo privatistico quale lo Statuto, non vincola affatto il legislatore, ma che, anche e soprattutto,  dato assolutamente neutrale per la fattispecie in esame, attenendo al diverso piano della predisposizione del bilancio, privo di incidenza quanto alle concrete modalità  con cui l&#8217;Istituto attende alla sua attività  caratteristica, che  il <i>thema decidendum</i> del presente giudizio); <i>f)</i> per aver ritenuto irrilevante l&#8217;utilizzo da parte di ICS dei Fondi speciali, svalutando le particolari condizioni di accesso al credito praticate dall&#8217;Istituto a favore dei soggetti operanti nel mondo dello sport e della cultura che pongono ICS su un piano assolutamente peculiare, facendone un <i>&#8220;unicum&#8221;</i> all&#8217;interno del panorama bancario nazionale; <i>g)</i> per non aver ancora considerato che l&#8217;ICS, anche nell&#8217;ipotesi in cui l&#8217;attività  svolta non fosse sottoposta alla disciplina prevista dal Codice dei Contratti pubblici per non essere qualificabile come &#8220;organismo di diritto pubblico&#8221; ex art. 3, comma 1, lettera d), dello stesso Codice, sarebbe comunque vincolato, in quanto <i>&#8220;ente di diritto pubblico economico&#8221;</i>, al rispetto dei principi generali previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo (ai sensi dell&#8217;art. 1 comma 1 ter e 29 della legge citata, nonchè dell&#8217;art. 7, comma 2, Cod. proc. amm.); <i>h)</i> per non aver infine rilevato che ICS, <i>&#8220;ente di diritto pubblico&#8221;</i> e <i>&#8220;banca pubblica&#8221;</i> (in base alle previsioni statutarie), rientra nella definizione di pubblica amministrazione di cui all&#8217;art. 22 della legge n. 241 del 1990 ed  di conseguenza soggetto alla disciplina in materia di accesso agli atti di cui alla stessa legge.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;appellante aggiunge che la peculiare impronta di carattere pubblicistico risulterebbe vieppiù confermata da vari comunicati ufficiali dell&#8217;Ente stesso nel periodo emergenziale, volti a sottolineare <i>&#8220;la missione pubblica dell&#8217;Istituto di banca sociale per lo sviluppo sostenibile dello Sport e della Cultura al servizio del Paese&#8221;</i>(per la sua capacità  di assicurare accesso al credito e a risorse finanziarie a condizioni diverse da quelle bancarie, anche sulla base di quanto previsto dall&#8217;art. 14 del D.L. n. 23 dell&#8217;8 aprile 2020, disciplinante gli interventi emergenziali dell&#8217;Istituto in campo finanziario), dai quali emergerebbe, sotto plurimi profili, la funzione di servizio pubblico di ICS, quale strumento di intervento pubblico nel settore sportivo. Ulteriore conferma della rilevanza e della natura pubblicistica degli interessi perseguiti dall&#8217;Istituto e della circostanza che esso non opera in un mercato realmente concorrenziale (essendo il solo ente preposto al sostegno economico finanziario dello sport mediante l&#8217;utilizzo dei c.d. Fondi speciali) si trarrebbe anche dalle audizioni svolte il 27 aprile 2020 dalle Commissioni riunite Finanza e Attività  Produttive sul Disegno di conversione in legge del D.L. 23 dell&#8217;8 aprile 2020, come pure dalle modalità  con cui avverrebbe <i>&#8220;il flusso contributivo proveniente dallo Stato ad ICS&#8221;</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;appellante deduce pertanto l&#8217;erroneità  della sentenza impugnata e la spettanza della controversia <i>de qua</i> alla giurisdizione del giudice adito.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Le parti appellate sostengono per converso l&#8217;infondatezza delle tesi avverse, assumendo che la partecipazione maggioritaria di pubbliche amministrazioni nel capitale dell&#8217;Istituto non incide sulla sussistenza del requisito teleologico, che attiene invece all&#8217;attività  espletata, e che privo di pregio sarebbe anche il riferimento ai fondi speciali, che non rappresentano strumenti nell&#8217;esclusiva disponibilità  dell&#8217;Istituto, ma possono essere richiesti anche dalle altre banche; rileverebbe poi che l&#8217;Istituto per il credito sportivo opera in un mercato concorrenziale in quanto svolge ordinaria attività  bancaria (come definita dall&#8217;art. 10, comma 1, del TUB, costituita dalla <i>&#8220;raccolta di risparmio tra il pubblico e l&#8217;esercizio del credito&#8221;</i>) che, ai sensi del secondo periodo della stessa norma, <i>&#8220;ha carattere di impresa&#8221;</i> (a differenza di quanto previsto dalla legge bancaria di cui al d.l. 12 marzo 1936 n. 35, secondo la quale <i>&#8220;la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e l&#8217;esercizio del credito sono funzioni di interesse pubblico&#8221;</i>),  priva di contributi o aiuti pubblici e pertanto soggetta al rischio imprenditoriale.</p>
<p style="text-align: justify;">La qualificazione dell&#8217;attività  bancaria in termini di attività  avente carattere imprenditoriale, in alcun modo assimilabile ad un servizio pubblico, escluderebbe che l&#8217;ICS, <i>&#8220;banca pubblica residua&#8221;</i> ai sensi dell&#8217;art. 151 del Testo unico bancario di cui al d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (la cui operatività , organizzazione e funzionamento sono disciplinati dallo stesso Testo Unico, dagli statuti e dalle altre norme in questi richiamati), persegua interessi generali: tale attività , sia con riguardo alla provvista di fondi, sia per quanto concerne i finanziamenti, non si differenzierebbe in alcun modo da quella svolta dagli altri istituti bancari che operano in regime di concorrenza nel medesimo settore, comportando difatti il suo svolgimento piena assunzione del rischio di impresa. Non rileverebbe al contrario la gestione a titolo gratuito da parte dell&#8217;ICS dei Fondi Speciali di titolarità  dello Stato, aventi natura pubblica e preordinati a incentivare la realizzazione delle infrastrutture sportive &#8211; attività  di gestione peraltro affidata a un apposito comitato in posizione di terzietà  rispetto all&#8217;Istituto &#8211; che, più che un <i>&#8220;privilegio&#8221;</i>, costituirebbe un onere del quale l&#8217;Istituto  gravato nell&#8217;interesse dello Stato: a tali risorse e garanzie possono infatti attingere su un piano di parità  tutti gli istituti di credito che svolgono attività  creditizia nei settori dello sport e della cultura, non costituendo perciò detti Fondi (i quali integrerebbero, a ben vedere, un peculiare modello operativo di quanto previsto dall&#8217;art. 47 del TUB per le banche in generale) alcun vantaggio concorrenziale a favore dell&#8217;Ente tale da azzerarne il rischio di impresa, non godendo quest&#8217;ultimo di finanziamenti o garanzie speciali da parte dello Stato nè di altri regimi di favore rispetto agli altri istituti bancari.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo le appellate pertanto sarebbe stata corretta la scelta finale dell&#8217;aggiudicatario del servizio, infondatamente contestata dalla ricorrente, nell&#8217;ambito di una gara a due fasi (come previsto dalla <i>lex specialis</i>), di cui solo la prima regolata in coerenza coi principi dell&#8217;evidenza pubblica, con conseguente legittimità  dell&#8217;aggiudicazione alla seconda graduata sulla base di una preferenza <i>&#8220;debitamente motivata&#8221;</i>; ciò in quanto l&#8217;Istituto sarebbe soggetto alla disciplina pubblicistica solo con riferimento alla sua sfera organizzativa interna, ma non all&#8217;attività  contrattuale retta invece dal diritto privato. Nè a conclusioni diverse potrebbe condurre la circostanza che l&#8217;ICS sia vincolato a operare in uno specifico settore di riferimento (quello dei finanziamenti al settore dello sport e della cultura), potendo un siffatto vincolo ben essere riprodotto su base volontaria nell&#8217;oggetto sociale di un ente privatistico che mirasse a specializzarsi in un particolare segmento del mercato; d&#8217;altra parte nè la legge, nè lo statuto individuano comunque finalità  pubblicistiche ulteriori rispetto alla previsione del tutto neutrale della delimitazione del settore di riferimento. Anche le finalità  pubblicistiche richiamate dallo Statuto (cfr. in particolare art. 30) coincidono interamente con l&#8217;oggetto dell&#8217;attività  bancaria (sia pure circoscritto ai settori del credito per lo sport e per le attività  culturali). Sarebbe dunque l&#8217;attività  creditizia in sè, svolta secondo criteri imprenditoriali e con metodo economico, a realizzare in definitiva il fine pubblico in relazione al quale la legge ha istituto l&#8217;ICS.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche le disposizioni di cui all&#8217;art. 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86 (recante delega al Governo all&#8217;adozione di decreti legislativi <i>&#8220;per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l&#8217;esercizio degli impianti sportivi nonchè della disciplina relativa alla costruzione di nuovi impianti sportivi, alla ristrutturazione e al ripristino di quelli già  esistenti compresi quelli scolastici&#8221;</i>), impropriamente richiamate dall&#8217;appellante (posto che si tratterebbe, a dire dell&#8217;Istituto appellato, di <i>&#8220;disposizione generica, peraltro rimasta inattuata&#8221;</i>), non sovvertirebbe le conclusioni del primo giudice, e cio che l&#8217;ICS risponde soltanto con il suo patrimonio delle eventuali perdite, dovendo totalmente escludersi che gli strumenti economico finanziari a cui fa riferimento la menzionata disposizione siano concepiti come <i>&#8220;un flusso contributivo statale&#8221;</i> che esclude il rischio di impresa; correttamente, sempre secondo l&#8217;istituto appellato, la sentenza impugnata avrebbe escluso la natura di organismo di diritto pubblico dell&#8217;Istituto, ritenendone irrilevante la composizione soggettiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Analoghe considerazioni valgono per le altre disposizioni citate nell&#8217;appello (quali la legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 653; la legge 27 dicembre 2017, n. 205, comma 1061), che non attribuirebbero vantaggi patrimoniali all&#8217;ICS, nè contributi pubblici volti a rafforzarlo patrimonialmente.</p>
<p style="text-align: justify;">Le parti appellate, a conforto della tesi della non riconducibilità  dell&#8217;Istituto di Credito Sportivo al novero degli &#8220;organismi di diritto pubblico&#8221; ai sensi del Codice dei contratti pubblici, evidenziano che i poteri di verifica spettanti all&#8217;autorità  governativa non le attribuirebbero alcuno strumento per influire sull&#8217;attività  di ICS, salvo il potere di disporne per legge lo scioglimento, e che anche la mancata inclusione di ICS nell&#8217;avviato e completato processo di trasformazione in società  per azioni degli enti pubblici creditizi sarebbe dipesa da ragioni contingenti, correlate all&#8217;incerta titolarità  del patrimonio dell&#8217;ICS, e non già  da una volontà  di mantenimento della soggettività  pubblica; risolte quelle incertezze, l&#8217;ICS dovà  essere trasformato in società  per azioni, come prescrive la legge, e anche dal punto di vista formale saà  parificato agli altri istituti bancari con i quali compete sul mercato. Ad ogni modo tale mero &#8220;involucro&#8221; di ente pubblico riguarderebbe esclusivamente gli aspetti organizzativi ed interni (attinenti ad esempio alla composizione del capitale e alla struttura degli organi), ma non inciderebbe in alcun modo sull&#8217;attività  e sulle modalità  economiche e gestionali del suo svolgimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, anche quanto ai principi giurisprudenziali invocati dall&#8217;appellante (Cons. St., Sez. V, 7 febbraio 2020, n. 964), ferma la loro erronea interpretazione, essi non si attaglierebbero affatto alla fattispecie in esame (riferendosi al ben diverso caso di un ente strumentale utilizzato come <i>longa manus</i> di un soggetto pubblico per svolgere i compiti istituzionali propri di questi ultimi, laddove l&#8217;Istituto appellato non  uno strumento organizzativo di alcuna pubblica amministrazione, nè  compartecipe di alcuna funzione pubblica necessaria, ma mero operatore economico del settore bancario in concorrenza con altri).</p>
<p style="text-align: justify;">In definitiva, secondo le parti appellate, non rileverebbe che l&#8217;attività  bancaria dell&#8217;ICS possa essere effettivamente rivolta ad una generalità  di soggetti beneficiari, ma che l&#8217;attività  in concreto espletata dall&#8217;Istituto non sia di interesse pubblico.</p>
<p style="text-align: justify;">In subordine, le parti appellate hanno prospettato la necessità  di un rinvio pregiudiziale ex art. 267 del Trattato di Funzionamento dell&#8217;Unione Europea alla Corte di Giustizia dell&#8217;Unione sul seguente quesito: se il diritto eurounitario e i principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di organismo di diritto pubblico <i>&#8220;ostino ad una normativa nazionale, quale quella di cui all&#8217;art. 3, comma 1, lett. d), decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, interpretata nel senso che la natura pubblicistica di un ente, riconosciuta per legge, determini, di per sè, l&#8217;attribuzione della qualifica di organismo di diritto pubblico&#8221;</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Così riassunte le posizione delle parti, la Sezione  dell&#8217;avviso che, alla stregua delle osservazioni che seguono, l&#8217;appello sia fondato e che nella controversia <i>de qua</i> sussista la giurisdizione del giudice amministrativo, rivestendo l&#8217;Istituto di Credito sportivo i caratteri dell&#8217;organismo di diritto pubblico.</p>
<p style="text-align: justify;">9.1. Va anzitutto rammentato che le controversie sulle procedure per l&#8217;affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture rientrano nella giurisdizione amministrativa esclusiva (art. 7 Cod. proc. amm.) al ricorrere delle due condizioni dell&#8217;art. 133, comma 1, lett. e), n. 1), Cod. proc. amm., vale a dire, quanto al profilo soggettivo, che la procedura di scelta del contraente sia espletata da soggetti <i>comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all&#8217;applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale»</i> e, quanto al profilo oggettivo, che il contratto da affidare rientri nella tipologia contrattuale per la quale  previsto l&#8217;espletamento di una procedura di gara, dunque che abbia ad oggetto <i>lavori, servizi e forniture»</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">Non  pertanto sufficiente un&#8217;autonoma determinazione di fare applicazione delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici per la selezione del contraente (c.d. autovincolo), ma  necessario un obbligo oggettivo e di legge (cfr. Cass., SS.UU., 20 settembre 2019, n. 23541; Cons. Stato, Ad. plen., 1 agosto 2011, n. 16).</p>
<p style="text-align: justify;">I soggetti tenuti all&#8217;applicazione del Codice dei contratti pubblici nella scelta del contraente sono le <i>amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori»</i> (art. 1, comma 1, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), la cui definizione  contenuta nell&#8217;art. 3, comma 1, dello stesso d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.</p>
<p style="text-align: justify;">9.2. Tra le <i>amministrazioni aggiudicatrici»</i> sono ricompresi anche gli <i>organismi di diritto pubblico»</i>. La nozione di &#8220;organismo di diritto pubblico&#8221; deriva dalla disciplina europea degli appalti pubblici, ispirata alla tutela della concorrenza, al fine di dare piena attuazione a quest&#8217;ultimo principio e contrastare l&#8217;elusione dell&#8217;obbligo di gara per l&#8217;affidamento degli appalti pubblici (cfr., da ultimo, Cass. civ., Sez. Un., 28 marzo 2019, n. 8673), in modo da &#8220;<i>escludere sia il rischio che gli offerenti o candidati nazionali siano preferiti nell&#8217;attribuzione di appalti da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, sia la possibilità  che un ente finanziato o controllato dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico si lasci guidare da considerazioni diverse da quelle economiche&#8221; </i>(cfr., da ultimo, Corte giust. Ue, Sez. V, 5 ottobre 2017, causa C-567/15, LitSpecMet UAB c. Vilniaus lokomotyvu remonto depas UAB).</p>
<p style="text-align: justify;">Dando seguito a tali principi la giurisprudenza interna ha rilevato che le regole proprie dell&#8217;evidenza pubblica sono finalizzate <i>&#8220;ad imporre l&#8217;osservanza nell&#8217;attività  contrattuale di norme di comportamento proprie dell&#8217;imprenditore privato a soggetti operanti invece secondo logiche non di mercato, cui la nozione di organismo di diritto pubblico  strumentale&#8221;</i> (cfr., tra le altre, Cons. St., Sez. V, 12 dicembre 2018, n. 7031).</p>
<p style="text-align: justify;">Tre sono i requisiti dell&#8217;organismo di diritto pubblico ai sensi dell&#8217;art. 3, comma 1, lett. d) d.lgs. n. 50 del 2016 (che  in ciò conforme alla corrispondente disposizione comunitaria), cumulativamente richiesti: <i>a)</i> che sia istituto per soddisfare specifiche esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale (c.d. requisito teleologico); <i>b)</i> che sia dotato di personalità  giuridica (c.d. requisito personalistico); <i>c)</i> che l&#8217;attività  sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure l&#8217;organo d&#8217;amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà   designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella controversia in trattazione per l&#8217;Istituto di Credito Sportivo si discute della sola sussistenza del requisito c.d. teleologico, escluso dall&#8217;appellata sentenza.</p>
<p style="text-align: justify;">9.3. Partendo da quest&#8217;ultimo elemento, va premesso, in linea generale, che il requisito teleologico (o <i>&#8220;funzionale&#8221;</i>)  stato oggetto di approfondimenti esegetici della giurisprudenza, specie comunitaria, in quanto di non facile identificazione (cfr. Cons. Stato, V, 7 febbraio 2020, n. 964 e giurisprudenza ivi citata).</p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza si  orientata nel senso di considerare la natura dei bisogni che le prestazioni o i servizi resi dall&#8217;ente sono diretti a soddisfare: ha così affermato che, affinchè si possa dire diretta a soddisfare un bisogno avente carattere <i>non industriale o commerciale»</i>, l&#8217;attività  dell&#8217;ente deve rispondere a un interesse primario della collettività , come la salute, l&#8217;ambiente, la sicurezza e così via (cfr. Corte di Giustizia CE, 10 novembre 1998, nella causa C-360/96 BFI Holding; in particolare, al riguardo,  stato anche chiarito che si deve trattare di <i>&#8220;quei bisogni che, da un lato, sono soddisfatti in modo diverso dall&#8217;offerta di beni o servizi sul mercato e al cui soddisfacimento, d&#8217;altro lato, per motivi connessi all&#8217;interesse generale, lo Stato preferisce provvedere direttamente o con riguardo ai quali intende mantenere un&#8217;influenza determinante&#8221;</i>: cfr., tra le altre, Corte giust. Ue, 16 ottobre 2003, causa C-283/00, Commissione c. Regno di Spagna); ha inoltre precisato che non  esclusa la qualificazione di organismo di diritto pubblico dal fatto che l&#8217;ente offra prestazioni o servizi insieme a soggetti privati in un mercato concorrenziale: ma il regime concorrenziale del mercato  un forte indizio del fatto che esso, pur soddisfacendo bisogni collettivi, in realtà  cerca specialmente di conseguire un proprio lucro.</p>
<p style="text-align: justify;">Altri indici, oltre al fatto che le prestazioni siano rese in un normale mercato concorrenziale, sono stati poi individuati, in particolare, nel perseguimento dello scopo di lucro e nell&#8217;assunzione del rischio imprenditoriale, nel senso di subire le perdite connesse all&#8217;esercizio dell&#8217;attività  (cfr. Corte di Giustizia UE, V, 22 maggio 2003 in causa C-18/01 Taitotalo e, più recentemente, sez. IV, 5 ottobre 2017 in causa C-567/15 LitSpecMet).</p>
<p style="text-align: justify;">In sostanza  stato dato rilievo a un approccio funzionale: dalle concrete modalità  con cui si esplica l&#8217;attività  dell&#8217;ente, come emergono da una serie di elementi significativi, si trae convincimento della rispondenza dell&#8217;azione a un interesse della collettività  non industriale o commerciale (per le pronunce più recenti, cfr. Cass., SS.UU, 28 giugno 2019, n. 17567; Cass. SS.UU., 28 marzo 2019, n. 8673; Cons. Stato, V, 10 giugno 2019, n. 3884; Cons. Stato, V, 19 novembre 2019, n. 6534).</p>
<p style="text-align: justify;">9.3.1. E&#8217; stato così affermato che l&#8217;organismo di diritto pubblico svolge attività  rivolta a un interesse generale ossia un&#8217;attività  <i>&#8220;necessaria affinchè la pubblica amministrazione possa soddisfare le esigenze di interesse generale alle quali  chiamata&#8221;</i> (v., da ultimo, Cass. civ., Sez. Un., 28 giugno 2019, n. 17567); mentre con specifico riguardo al carattere <i>&#8220;non industriale o commerciale&#8221;</i>,  necessario che il soggetto &#8220;<i>si lasci guidare da considerazioni diverse da quelle economiche&#8221;</i>, quand&#8217;anche parte della sua operatività  sia svolta sul mercato (v., tra le altre, Cass. civ., Sez. Un., n. 17567/2019, cit.; Cons. St., Sez. V 12 dicembre 2018, n. 7031; Cons. Stato, V, 18 dicembre 2017, n. 5930), dal momento che l&#8217;ente, se pure svolge anche altre attività  a scopo di lucro, continua comunque a farsi carico dei bisogni d&#8217;interesse generale che  specificamente obbligato a soddisfare.</p>
<p style="text-align: justify;">In tale contesto, perchè ricorra la figura dell&#8217;organismo di diritto pubblico si  detto che occorre che il soggetto non fondi la sua attività  principale solo su criteri di rendimento, efficacia e redditività  e che non assuma su di sè i rischi collegati allo svolgimento dell&#8217;attività  (i quali devono ricadere sulla pubblica amministrazione controllante), e che il servizio d&#8217;interesse generale, oggetto dell&#8217;attività , non possa essere rifiutato per mere ragioni di convenienza economica (da ultimo, Cass. SS.UU., 28 marzo 2019, n. 8673; Cons. Stato, V, 19 novembre 2018, n. 6534).</p>
<p style="text-align: justify;">9.3.2. E&#8217; soprattutto da rammentare che la giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, V, 964/2020) ha evidenziato la necessità  nell&#8217;attività  interpretativa sul requisito teleologico di non discostarsi dal dato normativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Per l&#8217;art. 3, comma 1, lett. d) del Codice dei contratti pubblici, il requisito teologico  presente se l&#8217;organismo  <i>istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale»</i>: con l&#8217;evidenziare il dato dell&#8217;istituzione, unitariamente alle finalità , la disposizione pone anzitutto l&#8217;accento sulle ragioni istitutive del soggetto.</p>
<p style="text-align: justify;">Ricorre pertanto il requisito teleologico se l&#8217;organismo  stato costituito da un soggetto pubblico appartenente al perimetro allargato della pubblica amministrazione, per dare esecuzione ad un servizio che  necessario perchè  strettamente connesso alla finalità  pubblica di quest&#8217;ultimo (cfr. Cass. , SS.UU., 28 marzo 2019, n. 8673 sullo scopo per il quale  istituito l&#8217;ente e la natura essenziale del servizio rispetto alla realizzazione della funzione pubblica di carattere generale cui  istituzionalmente chiamato l&#8217;ente controllante; sebbene, poi, si dia carico di controllare anche le modalità  di svolgimento dell&#8217;attività , secondo la richiamata ricostruzione degli indici presuntivi).</p>
<p style="text-align: justify;">In tale prospettiva la caratterizzazione segnata dai compiti assegnati all&#8217;organismo, posti a base della sua istituzione, risulta per norma preminente sulle modalità  con cui poi l&#8217;attività  viene svolta. Infatti, <i>&#8220;mentre i primi (i compiti, cio) sono alla base della nuova modalità  organizzativa scelta per perseguire finalità  amministrative di interesse generale, dunque concretizzano un particolare modo di autoorganizzarsi della pubblica amministrazione in riferimento al perseguimento di finalità  che comunque le appartengono, le seconde riflettono il modo di porsi dell&#8217;organismo in rapporto al mercato&#8221;</i> (in tal senso Cons. Stato, V, n. 964/2020 cit. e più recentemente Cons. Stato, V, 10 maggio 2021, n. 3621); ne segue che le modalità  con le quali l&#8217;attività  viene svolta cedono rispetto ai compiti assegnati perchè le prime: <i>a)</i> non sono espressamente citate dalle disposizioni, neppure quelle eurounitarie; <i>b)</i> sono in realtà  inidonee a differenziare con chiarezza l&#8217;azione pubblica da quella di un operatore economico privato (la giurisprudenza nega che l&#8217;offerta di prestazione in un mercato concorrenziale aperto anche a private imprese escluda la qualificazione come organismo di diritto pubblico: cfr. in tal senso Cons. Stato, V, 12 febbraio 2018, n. 858); <i>c)</i> sono potenzialmente mutevoli nel tempo, perchè non si può escludere che <i>de facto</i> un&#8217;attività  originariamente non remunerativa lo divenga nel tempo; e viceversa, perda, per l&#8217;andamento dei mercati &#8211; il cui grado di concorrenzialità  buon ben variare &#8211; tale effettiva capacità : sicchè si tratta di un indicatore in realtà  instabile perchè soggetto a contingenti circostanze esterne, dunque non preciso e dirimente (così Cons. di Stato, sez. V, 964/2020 cit).</p>
<p style="text-align: justify;">9.4. Alla stregua di tali principi non può essere condivisa la sentenza di prime cure che ha ritenuto insussistente nella fattispecie il requisito teleologico.</p>
<p style="text-align: justify;">Come già  evidenziato <i>&#8220;la circostanza che simili attività  o eventi possano nel territorio essere organizzati anche da soggetti pienamente privati e per loro finalità  nulla toglie alla caratterizzazione di cui si verte, una volta che questa  posta in collegamento con i profili strutturali e finanziari di cui tra breve si dià . Detto carattere di quei soggetti e la ovvia conseguenza di una rispettiva &#8220;concorrenza&#8221; (concetto che postulerebbe competitori di mercato, finalizzati al lucro) non  certo idonea a escludere che quegli interessi stessi corrispondano all&#8217;interesse generale: che  la ragione giustificatrice per cui enti pubblici, pur insieme a soggetti privati, hanno dato vita alla Fondazione medesima, e che giustifica l&#8217;altrimenti ingiustificabile concorso di questi medesimi enti pubblici e relativi impegni di spesa. In nulla ciò  scalfito dalla circostanza, del tutto normale, che simile attività  sia liberamente svolta, per lucro o per diletto o per altruismo, anche da soggetti privati, nel qual caso  senz&#8217;altro libera attività . E&#8217; radicalmente privo di fondamento, dunque, il contraddittorio assunto dell&#8217;appellante Fondazione che &#8211; pur costituita e incisivamente partecipata anche da enti locali e dunque avvalentesi di risorse pubbliche &#8211; pretenderebbe, grazie a questa veste formale, di autoestraniarsi dalle dovute regole di legge dell&#8217;evidenza pubblica, solo perchè svolge dal proprio ben diverso lato attività  che può corrispondere a un&#8217;altrui libera attività &#8220;</i> (Cons. Stato, V, 12 febbraio 2018, n. 858; cfr. Cass. SS.UU. 8 febbraio 2006, n. 2637).</p>
<p style="text-align: justify;">La qualificazione di un ente quale organismo di diritto pubblico deve fondarsi per un verso su un&#8217;interpretazione <i>&#8220;funzionale&#8221; </i>e per altro verso sulla sua essenza di <i>&#8220;strumentalità &#8220;</i> rispetto ad esigenze di interesse generale, necessarie affinchè l&#8217;amministrazione partecipante possa esercitare la sua attività , a partire quindi dalla verifica dell&#8217;istituzione dell&#8217;ente per il soddisfacimento di siffatti bisogni (cfr. Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea, Sezione IV, 5 ottobre 2017, n. C-567/155), così che deve ritenersi che l&#8217;Istituto di Credito sportivo sia un organismo di diritto pubblico.</p>
<p style="text-align: justify;">9.5. Come evidenziato in fatto, l&#8217;ICS  un ente di diritto pubblico con gestione autonoma istituito con la legge n. 1295 del 24 dicembre 1957, operante nel settore del credito per lo sport e per le attività  culturali, ed  soggetto alle disposizioni di cui al d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.</p>
<p style="text-align: justify;">Esso esercita l&#8217;attività  bancaria, raccogliendo risparmio tra il pubblico ed esercitando il credito a favore di soggetti pubblici e privati che perseguano, anche indirettamente, finalità  sportive, ricreative e di sviluppo dei beni e delle attività  culturali.</p>
<p style="text-align: justify;">In base allo Statuto per lo svolgimento di tale attività  esso dispone principalmente di un <i>&#8220;Capitale&#8221;</i>, in cui sono confluiti il <i>&#8220;Fondo di Dotazione&#8221;</i> ex legge n.1295/57, il <i>&#8220;Fondo di Garanzia&#8221;</i> <i>ex lege</i> n.1295/57, conferito dal CONI, nonchè il <i>&#8220;Fondo Patrimoniale&#8221;</i> <i>ex lege</i> 50/83 conferito dallo Stato. Il predetto capitale  suddiviso in quote del valore unitario pari a un euro ed  ripartito, tra gli attuali partecipanti, tra cui in larghissima parte Pubbliche amministrazioni, quali: il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze (80,438%), Coni Servizi S.p.A. (6,702%), Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (2,214%), cui si aggiungono, con quote minimali, banche e compagnie assicuratrici.</p>
<p style="text-align: justify;">Esso  altresì preposto alla gestione, a titolo gratuito, di due <i>&#8220;Fondi Speciali&#8221;</i> (disciplinati dagli artt. 7-9 dello Statuto), di titolarità  dello Stato. Si tratta, nello specifico, del: a) &#8220;<i>Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti per finalità  sportive&#8221;,</i> anche se accordati da altre banche e dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., alimentato con il versamento da parte dell&#8217;Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell&#8217;aliquota di cui all&#8217;art. 5 del Regolamento del Ministro dell&#8217;Economia e delle Finanze del 19 giugno 2003, n. 17911; b) <i>&#8220;Fondo di Garanzia ex lege n. 289/02&#8221;</i>, previsto<i> </i>per <i>&#8220;la fornitura di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all&#8217;ampliamento, all&#8217;attrezzatura, al miglioramento o all&#8217;acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l&#8217;acquisizione delle relative aree, da parte di società  o associazioni sportive, nonchè di ogni altro soggetto pubblico e privato che persegua anche indirettamente finalità  sportive</i>&#8220;, la cui dotazione finanziaria, ai sensi dell&#8217;art. 90 della legge 27 dicembre 2002 <i>(&#8220;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato- Legge finanziaria 2003&#8221;</i>),  costituita dall&#8217;importo annualmente acquisito dal Fondo speciale indicato <i>sub a),</i> nonchè dai premi riservati al CONI a norma dell&#8217;articolo 6 del d.lgs. 14 aprile 1948, n. 496.</p>
<p style="text-align: justify;">Il suo Statuto precisa altresì (nel rispetto delle diposizioni di cui al d.P.R. 27 ottobre 2011, n. 207 <i>&#8220;Regolamento recante adeguamento della disciplina di organizzazione dell&#8217;Istituto per il credito sportivo&#8221;</i>) che la sua struttura organizzativa  composta dai seguenti organi:</p>
<p style="text-align: justify;"><i>a)</i> il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell&#8217;Autorità  di Governo con la delega allo Sport, ove nominata, d&#8217;intesa con il Ministro ai Beni e alle Attività  Culturali, di concerto con il Ministro dell&#8217;Economia e delle Finanze;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>b)</i> il Consiglio di Amministrazione composto, oltre che dal Presidente, da un membro designato dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., sentito il Ministro dell&#8217;Economia e delle Finanze, un membro designato dalla Giunta Nazionale del CONI, due membri designati da tutti i partecipanti al capitale (da calcolarsi in base alla rispettiva quota di partecipazione);</p>
<p style="text-align: justify;"><i>c)</i> il Comitato di Gestione dei Fondi Speciali, composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e da due membri (diversi rispetto ai componenti del Consiglio di Amministrazione), di cui uno designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dall&#8217;Autorità  di Governo con la delega allo Sport, ove nominata, e uno designato dal Ministro dell&#8217;Economia e delle Finanze;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>d)</i> il Collegio dei Sindaci, composto da tre membri designati rispettivamente dal Ministro dell&#8217;Economia e delle Finanze, dalla Conferenza Unificata in rappresentanza delle Regioni e degli Enti locali, da tutti i partecipanti al capitale, sempre in base alla rispettiva quota di partecipazione;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>e)</i> il Direttore Generale, nominato dal Consiglio di Amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 30 di detto Statuto prevede poi che l&#8217;attività  dell&#8217;ente  sottoposta a verifica da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dell&#8217;Autorità  di Governo con la delega allo Sport, ove nominata, del Ministro dell&#8217;Economia e delle Finanze e, limitatamente agli interventi in materia di beni e attività  culturali, del Ministro con la delega ai Beni e alle Attività  Culturali. E&#8217; inoltre previsto che il bilancio, con l&#8217;elenco dei finanziamenti annualmente concessi, sia trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri o all&#8217;Autorità  di Governo con la delega allo Sport, ove nominata.</p>
<p style="text-align: justify;">9.6. Tanto precisato, alla luce degli elementi acquisiti agli atti, non  dubitabile l&#8217;ascrivibilità  dell&#8217;ICS al novero degli <i>&#8220;organismi di diritto pubblico&#8221;</i> di cui all&#8217;art.3, comma 1, lettera d), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e la conseguente soggezione alla disciplina ivi prevista.</p>
<p style="text-align: justify;">9.6.1. Fermo che non vi  necessità  di verificare la sussistenza nel caso di specie del requisito personalistico e di quello dell&#8217;influenza pubblica dominante (in quanto ritenuti ricorrenti anche dall&#8217;appellata sentenza), che l&#8217;ICS sia ente dotato di personalità  giuridica  stato espressamente chiarito sin dalla sua legge istitutiva (n.1295/57) che, all&#8217;art. 1, così disponeva <i>&#8220;E&#8217; istituito l&#8217;Istituto per il Credito Sportivo, ente di diritto pubblico con personalità  giuridica e gestione autonoma&#8221;</i>; quanto all&#8217;influenza dominante essa sussiste alla luce di quanto su esposto in ordine alla compagine e alla struttura organizzativa dell&#8217;ente.</p>
<p style="text-align: justify;">9.6.2. Neppure  dubitabile che l&#8217;ICS sia stato anche <i>&#8220;istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale&#8221;</i> e che sussista perciò il c.d. &#8220;requisito teleologico&#8221; ai sensi dell&#8217;art. 3, comma 1, lettera d), n.1 del Codice dei Contratti Pubblici.</p>
<p style="text-align: justify;">Anzitutto, in senso positivo, gli interessi che l&#8217;ICS persegue sono senz&#8217;altro <i>&#8220;generali&#8221;</i>, trattandosi di ente che opera istituzionalmente nel settore del credito per lo sport e per le attività  culturali, perseguendo così scopi di pubblico interesse; inoltre l&#8217;attività  istituzionalmente svolta (<i>id est</i>: l&#8217;esercizio del credito per lo sport e le attività  culturali, inclusa la gestione dei <i>&#8220;Fondi Speciali&#8221;</i>), in considerazione delle esigenze generali che essa  volta a soddisfare e delle sue concrete modalità  di esercizio, non riveste <i>&#8220;carattere industriale o commerciale&#8221;</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">9.6.3. A prescindere dall&#8217;orientamento giurisprudenziale che riconduce l&#8217;attività  bancaria fra le <i>&#8220;attività  di interesse pubblico in senso lato&#8221;</i>, che presentano una &#8220;<i>connotazione di interesse generale&#8221;</i>, rileva anzitutto che le attività  al cui svolgimento l&#8217;ICS  istituzionalmente tenuto sono dettagliatamente e direttamente disciplinate dalla legge: <i>in primis </i>dalla sua legge istitutiva (la legge 24 dicembre 1957, n. 1295 <i>&#8220;Costituzione di un Istituto per il credito sportivo con sede in Roma&#8221;,</i>che all&#8217;art. 3 ha previsto che <i>&#8220;L&#8217;Istituto esercita, sotto forma di mutui a medio e lungo termine, il credito a favore di enti pubblici locali e di altri enti pubblici che, in base a progetti approvati ai sensi di legge, sentito il parere tecnico del C.O.N.I. intendano costruire, ampliare, attrezzare e migliorare impianti sportivi&#8221;</i>) e dalle successive modifiche e integrazioni recate dalle leggi 18 febbraio 1983, n. 50 e 24 dicembre 2003, n. 350); poi dal d.P.R. 20 ottobre 2000, n. 453 (recante il <i>&#8220;Regolamento per il riordino&#8221;</i> dell&#8217;ICS ex art. 157 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 122) e dal d.P.R 27 ottobre 2011, n. 207 (recante <i>&#8220;Regolamento recante adeguamento della disciplina di organizzazione dell&#8217;Istituto di credito sportivo&#8221;</i> ex art.6, comma 5, d.l. 31 maggio 2010, n. 78).</p>
<p style="text-align: justify;">La legge disciplina insomma direttamente l&#8217;attività  dell&#8217;ente, sottraendola all&#8217;autonomia privata dei suoi partecipanti, in quanto l&#8217;esercizio di tale attività  costituisce servizio pubblico affidato <i>ex lege</i> all&#8217;Istituto; se ne deduce che l&#8217;essenzialità  dei compiti svolti dall&#8217;Istituto del credito sportivo  tale che lo stesso legislatore ne ha disposto l&#8217;affidamento a un soggetto costituito <i>ad hoc</i>, che non può rinunciarvi, nè modificarne le modalità  di svolgimento con atti di autonomia privata, irrilevante essendo peraltro la natura degli atti con cui l&#8217;attività  svolta può in concreto espletarsi: se anche infatti essi abbiano natura privatistica, permane comunque la qualificazione pubblicistica sottesa ai fini perseguiti con i medesimi, bastando ciò ad escludere la natura industriale o commerciale dell&#8217;attività  svolta.</p>
<p style="text-align: justify;">9.6.4. E&#8217; innegabile dunque che l&#8217;Istituto di credito sportivo sia stato istituito per soddisfare esigenze &#8220;generali&#8221; di carattere non industriale o commerciale, nello specifico settore culturale e sportivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò costituisce del resto, sotto altro concorrente profilo, attuazione dell&#8217;art. 9 della Costituzione (a mente del quale <i>&#8220;La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica&#8221;</i>): la &#8220;promozione&#8221;, espressamente riferita alla <i>&#8220;cultura&#8221;</i> quale strumento di formazione, emancipazione e progresso, sottolinea l&#8217;impegno attivo dello Stato nella valorizzazione del settore in questione.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto al fenomeno sportivo, sebbene nell&#8217;originario assetto costituzionale manchi un riferimento espresso e diretto allo stesso (sia come attività  compiuta dal singolo, sia come complesso di individui ed enti)- attenendo l&#8217;unica previsione che espressamente richiama tale aspetto al sistema di ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regione, ridefinito in occasione della Riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione del 2001- ne  innegabile la rilevanza sociale, idonee a collocarne le esigenze ed i bisogni ad esso sottesi su un piano <i>&#8220;generale&#8221;</i> e <i>&#8220;collettivo&#8221;</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il fenomeno sportivo d&#8217;altronde trova anch&#8217;esso tutela, pur in assenza di un riferimento esplicito, nella Costituzione (in particolare, negli artt.2, 3, 13, 18, 32, 33 e 34 Cost., nonchè agli artt. 4 e 35 in ordine alla pratica sportiva professionistica), costituendo l&#8217;insegnamento e l&#8217;esercizio sportivo, in forma individuale (quale espressione della libertà  personale sancita dall&#8217;art. 13 Cost.) ed organizzata (si pensi al c.d. &#8220;associazionismo sportivo&#8221;, che ha base nell&#8217;art. 18 Cost., inteso come libera e volontaria associazione di più persone che decidano di esercitare in forma organizzata l&#8217;attività  sportiva) uno strumento di promozione umana e sociale, sicchè risponde all&#8217;interesse pubblico agevolarne la diffusione, anche ciò determinando la <i>&#8220;rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana&#8221;</i>. L&#8217;esigenza dell&#8217;individuo di praticare attività  sportiva (con la garantita accessibilità  alle strutture e ai relativi impianti) può altresì rientrare a pieno titolo tra le situazioni giuridiche soggettive costituzionalmente garantite riconducibili alla tutela della salute ai sensi dell&#8217;art. 32 Cost., diritto fondamentale dell&#8217;individuo e interesse della collettività , per tale dovendosi intendere non solo l&#8217;assenza di malattia, ma anche lo stato globale di benessere psico-fisico. Infine, anche l&#8217;art. 4 Cost., nella misura in cui sancisce il diritto al lavoro e alla libera scelta di un&#8217;attività  tesa al progresso materiale e spirituale della società , rinvia indirettamente alla pratica sportiva professionale.</p>
<p style="text-align: justify;">La rilevanza sociale del fenomeno sportivo emerge poi incontestabilmente dall&#8217;esistenza di un <i>&#8220;ordinamento giuridico sportivo&#8221;</i>, inteso come &#8220;ordinamento giuridico settoriale&#8221;, provvisto di una propria autonomia e dotato dei caratteri della plurisoggettività , dell&#8217;organizzazione e della normazione (cfr. legge 17 ottobre 2003, n. 280, recante <i>&#8220;Conversione in legge, con modificazioni, del decreto &#8211; legge 19 agosto 2003, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva&#8221;</i>).</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;esercizio della pratica sportiva (e la connessa accessibilità  delle strutture impiantistiche) assolve di conseguenza ad un ruolo sostanziale in ambito sociale, rappresentando un innegabile strumento per la tutela della salute e miglioramento della qualità  della vita, nonchè di promozione dei valori sociali (quali la competizione leale, la cooperazione e la solidarietà ), essenziali per lo sviluppo della personalità .</p>
<p style="text-align: justify;">Anche nel contesto europeo  riconosciuto il valore sociale e formativo dello sport (cfr. Risoluzione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2012 sulla dimensione europea dello sport il quale tratta il tema del ruolo sociale dello sport e dei suoi vantaggi sotto il profilo sociale, culturale, economico e della salute pubblica, quale <i>&#8220;strumento per promuovere la pace, la crescita economica, il dialogo interculturale, la salute pubblica, l&#8217;integrazione&#8221;</i>, affrontando, per quanto di interesse, anche il profilo dell&#8217;effettiva accessibilità  alle strutture sportive al punto 9 ove si <i>&#8220;sottolinea l&#8217;importanza di rendere accessibile lo sport a tutti i cittadini in diversi contesti, ad esempio a scuola, al lavoro, come attività  ricreativa o tramite società  sportive e associazioni</i>&#8220;).</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, la c.d. &#8220;Carta Olimpica&#8221; approvata dal Comitato Internazionale Olimpico all&#8217;art. 1 afferma il principio in base al quale <i>&#8220;la pratica dello sport  un diritto dell&#8217;uomo: ogni individuo deve avere la possibilità  di praticare sport secondo le proprie esigenze&#8221;</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">9.7. In secondo luogo va rimarcato come l&#8217;elemento fondante dell&#8217;organismo di diritto pubblico sia proprio quello della rilevanza generale degli interessi perseguiti dall&#8217;attività  in concreto espletata, in rapporto ai quali, anche qualora la gestione sia produttiva di utili, non può venire meno una funzione amministrativa di controllo, da intendere come possibilità  di <i>&#8220;influenza dominante&#8221;</i>, anche in termini di scelta maggioritaria degli amministratori, chiamati a perseguire determinati obiettivi di qualità  del servizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, neppure si può ritenere che l&#8217;attività  dell&#8217;ICS, pur astrattamente produttiva di utili, persegua finalità  di lucro.</p>
<p style="text-align: justify;">9.7.1. Al riguardo non  superfluo osservare che dagli utili netti annualmente realizzati da ICS <i>&#8221; prelevata una quota del 50% da destinare alla &#8220;Riserva ordinaria&#8221; </i>e che<i> &#8220;una ulteriore quota del 5%  destinata dal Consiglio di Amministrazione: (a) a Fondi di riserva straordinaria; (b) a un Fondo da destinare a finalità  culturali e sociali, la cui consistenza massima non impegnata non può superare l&#8217;importo di ¬ 500.000,00 (cinquecentomila/00), secondo le modalità  fissate dal Consiglio di Amministrazione&#8221;</i>. Dunque, solo <i>&#8220;la quota residua del 45%  assegnata ai Partecipanti al &#8220;Capitale&#8221; (o &#8220;Fondo di Dotazione&#8221;) come dividendo&#8221;</i> (art. 28 dello Statuto).</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, come già  evidenziato, tra le attività  svolte da ICS  ricompresa la gestione e l&#8217;amministrazione dei c.d.<i>&#8220;Fondi Speciali&#8221;</i> di titolarità  dello Stato, indicati agli artt. 8 e 9 dello Statuto, a cui l&#8217;Istituto provvede <i>&#8220;a titolo gratuito&#8221;</i> (art. 7 dello Statuto).</p>
<p style="text-align: justify;">9.7.2. A ciò si aggiunga l&#8217;influenza dominante delle amministrazioni statali nella gestione dell&#8217;ente, come si evince: &#8211; dalla necessità  di approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri dei conferimenti e dei trasferimenti di quote (art. 4 dello Statuto); &#8211; dall&#8217;affidamento della gestione dei <i>&#8220;Fondi Speciali&#8221;</i> ad un organo di nomina integralmente governativa (art. 16 dello Statuto); &#8211; dalla verifica delle finalità  pubblicistiche dell&#8217;ICS affidata al Presidente del Consiglio dei Ministri al quale , a tal fine, annualmente trasmesso il bilancio dell&#8217;ente con l&#8217;elenco dei finanziamenti concessi (art. 30 dello Statuto); &#8211; dalla necessità  di approvazione delle modifiche statutarie da parte del Ministro per i beni e le attività  culturali, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze (legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 14); &#8211; dalla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e del Comitato di Gestione dell&#8217;ICS, da effettuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell&#8217;Autorità  di Governo con la delega allo Sport, ove nominata, di concerto con il Ministro dell&#8217;Economia e delle Finanze (artt. 13, 16 e 22, Statuto); &#8211; dall&#8217;emanazione, nei confronti dell&#8217;ICS, di atti di indirizzo da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero per i beni e le attività  culturali.</p>
<p style="text-align: justify;">9.7.3. La composizione del capitale dell&#8217;Istituto, i meccanismi di nomina dei suoi organi e le attività  di <i>&#8220;verifica ministeriale&#8221;,</i> cui esso  sottoposto ai sensi dell&#8217;art. 30 dello Statuto, costituiscono sicuri indici della natura pubblicistica dell&#8217;attività  volta alla realizzazione di esigenze collettive di interesse generale, affidata per volontà  di legge all&#8217;Istituto appellato: si tratta nella specie di un&#8217;attività  (bancaria e creditizia) di interesse pubblico rivolta a soggetti operanti in un settore specifico, quale quello dello sport e delle attività  culturali, e destinata così a soddisfare bisogni ed esigenze di rilevanza &#8220;generale&#8221; con riguardo ai quali lo Stato intende mantenere un&#8217;influenza determinante. Ciò  alla base del diffuso intervento dei poteri pubblici nell&#8217;attività  gestionale, come emerge dalla composizione degli organi di amministrazione, oltre che dalla peculiare gestione dei Fondi speciali, riferiti allo Stato. Tali aspetti pongono l&#8217;Istituto al di fuori dei meccanismi concorrenziali del settore creditizio, facendo propendere per la qualifica di organismo di diritto pubblico (cfr. nota ANAC del 30 luglio 2009, AG 20/09, citata nell&#8217;appello).</p>
<p style="text-align: justify;">In altri termini, il settore specifico cui istituzionalmente l&#8217;Istituto  preposto sin dalla sua costituzione impedisce di assimilarlo agli altri istituti di credito operanti sul territorio nazionale, poichè esso non svolge mera ed ordinaria attività  bancaria e creditizia, bensì attività  <i>&#8220;strumentale&#8221;</i> e <i>&#8220;funzionale&#8221;</i> alla realizzazione di bisogni di interesse generale della collettività , mediante interventi di sostegno economico-finanziario preordinati alla diffusione e promozione dello sport e della cultura.</p>
<p style="text-align: justify;">9.7.4. In tale ottica anche la disciplina della gestione dei Fondi &#8220;speciali&#8221; convince ulteriormente sulla ascrivibilità  di ICS alla categoria degli organismi di diritto pubblico.</p>
<p style="text-align: justify;">Sebbene infatti, come previsto dall&#8217;Adunanza della Commissione speciale del Consiglio di Stato 25 settembre 2018 n. 2427, richiamata anche dall&#8217;appellata sentenza, non può identificarsi un ente quale organismo di diritto <i>&#8220;solo limitatamente all&#8217;uso dei fondi di provenienza pubblica e per la spendita di tali fondi&#8221;</i>, nondimeno l&#8217;utilizzo da parte di ICS dei Fondi Speciali, unitamente agli altri elementi su indicati, non può essere ritenuto irrilevante ai fini della sua qualificazione quale organismo di diritto pubblico: tale elemento consente infatti di escludere l&#8217;assunzione del rischio d&#8217;impresa proprio dell&#8217;azienda bancaria con riferimento all&#8217;attività  creditizia svolta dall&#8217;Istituto.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, l&#8217;art. 7 della legge n. 86 dell&#8217;8 agosto 2019 ha affidato al Governo la delega per l&#8217;adozione delle norme di riordino del settore sportivo, da esercitarsi sulla base di più <i>&#8220;principi e criteri direttivi&#8221;</i> (così l&#8217;incipit del comma 2), fra cui la <i>&#8220;individuazione di strumenti economico-finanziari da affidare alla gestione e al coordinamento dell&#8217;istituto per il Credito Sportivo&#8221;</i> (così la lett. g) della disposizione citata).</p>
<p style="text-align: justify;">Il previgente Statuto di ICS individuava poi all&#8217;art. 3 (rubricato &#8220;<i>Patrimonio dell&#8217;Istituto e Fondi Apportati da Terzi&#8221;</i>) l&#8217;esistenza di due <i>&#8220;Fondi Apportati&#8221;</i>, equiparabili a riserve disponibili di patrimonio netto: si trattava del <i>&#8220;Fondo di garanzia &#8211; Coni&#8221;</i> (comma 3) conferito da Coni Servizi s.p.a. (ai sensi dell&#8217;art. 5, comma 1, della legge n. 1295/1957) e del <i>&#8220;Fondo ex l. 50/83 (&#038;) apportato dallo Stato&#8221;</i> (comma 4).</p>
<p style="text-align: justify;">Col nuovo assetto, prodottosi con l&#8217;approvazione dello Statuto vigente (approvato con D.M. 24 gennaio 2014, pubblicato sulla G.U. (S.O.) 19 aprile 2014, n. 92), vi  stata la capitalizzazione dei due fondi pubblici apportati da terzi (art. 2, comma 2 dello Statuto) e, a fronte dell&#8217;iscrizione dei fondi nel capitale, il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze (in precedenza non presente direttamente nel capitale di ICS) ha acquisito azioni pari all&#8217;80,438 per cento del capitale dell&#8217;Istituto.</p>
<p style="text-align: justify;">La riallocazione a capitale dei Fondi, così utilizzabili per la copertura delle perdite, consentono senz&#8217;altro ad ICS di beneficiare di un elemento di un ulteriore (e peculiare) elemento di stabilità  patrimoniale, rispetto alle altre imprese del settore bancario e creditizio: l&#8217;Istituto fa fronte, infatti, al rischio imprenditoriale grazie al supporto finanziario dello Stato costituito dai detti Fondi, integrante un flusso contributivo pubblico che esclude il rischio di impresa.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, ICS può ricorrere ai due fondi di provenienza istituzionale, definiti &#8220;speciali&#8221; dallo Statuto (i menzionati <i>&#8220;Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti per finalità  sportive&#8221;</i> di cui all&#8217;art. 8 dello Statuto di ICS e il <i>&#8220;Fondo di Garanzia ex lege n. 289/02&#8221;</i> di cui al successivo art. 9).</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, il Fondo di Garanzia, disposto dall&#8217;art. 90, comma 12, della legge n. 289/2002,  di stretta pertinenza dell&#8217;Istituto, non essendo previsto l&#8217;accesso ad esso in relazione a mutui concessi da altre banche: il comma 13 del citato art. 90 della legge n. 289/2002 prevede che il fondo presta <i>&#8220;garanzia con molte operazioni frazionate di importo contenuto, durata limitata e supporto del Fondo di Garanzia, per sostenere gli investimenti di attrezzature sportive e piccoli lavori edili&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;">In definitiva, la stessa struttura operativa ed economico-finanziaria dell&#8217;Istituto ne dimostra l&#8217;estraneità  al rischio di impresa (come emerge dal bilancio di ICS del 2019, dal quale si traggono elementi a conferma della rilevanza che i Fondi speciali hanno per la sostenibilità  della sua attività , ricavandosi dal medesimo che due delle quattro <i>&#8220;direttrici&#8221;</i> della <i>&#8220;strategia creditizia&#8221;</i> di ICS fanno perno su tale fondo (nel 2019 pari a 59,3 euro/ml.; v. pag. 160 del Bilancio) ed inoltre che l&#8217;accesso ai fondi speciali avviene anche in relazione allo sviluppo del settore culturale).</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto altro concorrente profilo giova evidenziare come l&#8217;art. 9 dello Statuto di ICS (dedicato al Fondo di Garanzia), a differenza di quanto previsto dall&#8217;art. 8 del medesimo afferente il Fondo Speciale, non facoltizza comunque le imprese del settore bancario ad attingere a tale Fondo, in piena coerenza con i commi 12 e ss. dell&#8217;art. 90 della legge n. 289/2002 che ne disciplinano l&#8217;accesso. Pertanto, in assenza di concreti elementi di segno contrario, deve ritenersi che il ricorso ai detti Fondi speciali (in particolare il Fondo di Garanzia) da parte di altri istituti di credito sia rimasta mera asserzione, sfornita di ogni supporto probatorio, anche solo a livello indiziario.</p>
<p style="text-align: justify;">9.7.5. In conclusione l&#8217;attività  di raccolta del risparmio e di esercizio del credito, istituzionalmente svolta dall&#8217;Istituto per il Credito sportivo e ad esso affidato per volontà  di legge, rientra pacificamente tra le attività  &#8220;di interesse generale&#8221; di cui all&#8217;art.3, comma 1, lettera d), n.1), D.lgs. n.58/98. A questo proposito, come già  statuito dal Consiglio di Stato (Cons. Stato, V, n. 964/2020 cit.), <i>&#8220;non può non essere ricordato che, secondo un principio cardine della costituzione economica, «la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme» (art. 47 Cost.) e che questo enunciato fa della salvaguardia del risparmio una funzione pubblica di rilevanza costituzionale: dunque un compito di cui &#8211; quando  anche operativamente svolto da una pubblica amministrazione o da una sua articolazione &#8211; resta innegabile e pregnante il carattere pubblicistico&#8221;</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale , con tutta evidenza, anche il caso di ICS, partecipato per quota maggioritaria dal Ministero dell&#8217;Economia e della Finanza, la cui attività  bancaria  svolta in effetti in funzione della promozione delle attività  sportive e culturali e con modalità  strumentali alla realizzazione di interessi generali della collettività . Non a caso, del resto, lo stesso Statuto di ICS qualifica espressamente come <i>&#8220;pubblicistiche&#8221;</i> le finalità  perseguite da quest&#8217;ultimo (art.30).</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto spiega e giustifica il concorso dei su indicati enti pubblici e i relativi impegni di spesa (che altrimenti integrerebbero aiuti di stato vietati dalla normativa europea: cfr. in particolare articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione Europea): ed infatti l&#8217;Istituto, a suo tempo costituito dallo Stato (con la menzionata legge istitutiva n. 1295/1957),  ora &#8211; a seguito dell&#8217;approvazione del nuovo assetto statutario del 2014- partecipato per oltre l&#8217;80 per cento del capitale dal Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze (oltre, a seguire, dal Coni Servizi s.p.a. e da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A). Inoltre, le funzioni che l&#8217;ICS  istituzionalmente tenuto a svolgere sono senz&#8217;altro di interesse pubblico, siccome afferenti ad esigenze primarie della collettività  (quali la promozione e la tutela del risparmio, il finanziamento alle imprese e la promozione delle attività  sportive e culturali), strettamente connesse alle corrispondenti funzioni pubblicistiche realizzate nei medesimi ambiti settoriali, direttamente e talora indirettamente, dai soci ed enti pubblici partecipanti, certamente soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n.50/2016.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne segue che l&#8217;Istituto  senz&#8217;altro compartecipe nell&#8217;esercizio di funzioni pubbliche necessarie, volte al perseguimento di interessi generali ed il cui esercizio istituzionalmente spetta alle pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici partecipanti; difatti ICS, ente la cui istituzione e funzionamento sono disciplinate per legge, non può rinunciare alle funzioni a esso affidate nè modificarne le modalità  di svolgimento con atti di autonomia privata; dal che la conferma che le funzioni trascendono la mera attività  bancaria e creditizia, non esaurendosi nel suo oggetto tipicamente imprenditoriale. Ciò  conseguenza del fatto che l&#8217;ICS, essendo per legge tenuto a operare nel peculiare settore del credito per lo sport e per le attività  culturali, persegue scopi istituzionali che nascono, sono e restano di pubblico interesse, costituendo perciò una sorta di ente esponenziale di un &#8220;interesse collettivo&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">9.7.6. Sotto ulteriore profilo che l&#8217;attività  svolta da ICS implichi assunzione del rischio di impresa  da escludere per via dell&#8217;esistenza di relazioni finanziarie con l&#8217;ente pubblico che assicurano, secondo diverse modalità , la dazione di risorse in grado di consentire la permanenza sul mercato dell&#8217;organismo. L&#8217;esistenza di un sostegno finanziario pubblico  infatti un elemento dirimente per attribuire la qualifica di organismo di diritto pubblico (se maggioritario lo stesso integra il requisito della sottoposizione ad influenza pubblica dominante, previsto dall&#8217;art. 3, comma 1, lett. d), n. 3), del codice dei contratti pubblici). Esso  infatti incompatibile con il rischio di mercato tipico dell&#8217;imprenditore ed in questa mancanza risiede la ragione fondante l&#8217;applicazione in via autoritativa degli schemi di azione dell&#8217;evidenza pubblica nell&#8217;attività  di affidamento di contratti, a corollario dell&#8217;attribuzione della qualifica di organismo di diritto pubblico.</p>
<p style="text-align: justify;">Emerge in definitiva indiscutibilmente che ICS goda di un sostegno finanziario pubblico: infatti, il Capitale dell&#8217;Istituto  costituito, per circa il 90 per cento, da partecipazioni pubbliche e/o di organismi di diritto pubblico (Statuto, art. 3); il 55 per cento degli utili  destinato, secondo quanto espressamente previsto dallo Statuto, alle attività  dell&#8217;Istituto stesso; tutti gli utili sono obbligatoriamente destinati al ripianamento delle eventuali perdite (art. 29 Statuto), il che garantisce sul piano normativo la solvibilità  e la solidità  dell&#8217;Ente.</p>
<p style="text-align: justify;">Non a caso, in altro precedente giurisprudenziale dai cui principi non vi  ragione qui di discostarsi, proprio la maggioranza della partecipazione pubblica e l&#8217;obbligata destinazione delle eccedenze attive al patrimonio di dotazione, a riserve statutarie vincolate agli scopi dell&#8217;ente o a copertura di eventuali perdite sono stati considerati quali indicatori della natura di organismo di diritto pubblico dell&#8217;Ente (Consiglio di Stato, 9 aprile 2020, n. 2335 sulla natura dell&#8217;Ente autonomo Fiere di Foggia).</p>
<p style="text-align: justify;">Il settore di operatività  dell&#8217;Istituto non  allora un &#8220;mercato aperto alla concorrenza&#8221;, considerato anche che ICS  l&#8217;unico reale operatore del segmento di mercato in questione attese le sue peculiarità  (anche sotto il profilo delle condizioni di accesso al credito all&#8217;impiantisca sportiva).</p>
<p style="text-align: justify;">10. Le difese delle parti appellate non riescono a scalfire le argomentazioni svolte.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Istituto infatti richiama attività  decisamente ordinarie, proprie di ogni concessione del credito, che possono, a tutto voler concedere, assumere tratto peculiare solo perchè svolte da ICS.</p>
<p style="text-align: justify;">Non ha base inoltre il tentativo di svalutare l&#8217;art. 7 della legge n. 86/2019, a <i>&#8220;disposizione generica&#8221;</i> e <i>&#8220;inattuata&#8221;</i>: con essa il legislatore ha inteso fornire una definitiva e chiara indicazione di programma, utile al contempo a razionalizzare il sistema della contribuzione pubblica destinata al suo principale strumento di intervento nel settore sportivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche le argomentazioni riferite alla possibilità  per l&#8217;Istituto di essere posto in liquidazione (una volta intaccati i requisiti minimi di capitalizzazione) come pure all&#8217;estraneità  dei Fondi speciali al patrimonio dell&#8217;Istituto, costituendo essi un patrimonio separato la cui gestione affidata ad un apposito comitato in posizione di terzietà  rispetto all&#8217;Istituto, pur suggestive, non fanno venir meno la fondatezza della tesi dell&#8217;appellante in ordine all&#8217;inquadramento dell&#8217;ente.</p>
<p style="text-align: justify;">11. Peraltro le osservazioni svolte ed i richiami alla giurisprudenza eurounitaria escludono la necessità  del prospettato rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE in ragione del fatto che, alla luce delle considerazioni che precedono, l&#8217;attribuzione della qualifica di organismo di diritto pubblico non discende certamente, di per sè, dalla mera natura pubblicistica dell&#8217;ente riconosciuta per legge, ma, con tutta evidenza, dalla sussistenza cumulativa dei tre requisiti di cui all&#8217;art. 3, comma 1, lett. d) del Codice dei contratti pubblici.</p>
<p style="text-align: justify;">Da ultimo avvalora la tesi della natura di organismo di diritto pubblico di ICS il d.P.C.M. 28 maggio 2020, il cui art. 1, lett c) ha confermato l&#8217;attribuzione ad una delle Strutture Generali della Presidenza (Dipartimento per lo Sport) dei <i>&#8220;compiti di verifica delle finalità  pubblicistiche e di indirizzo&#8221;</i> sull&#8217;Istituto.</p>
<p style="text-align: justify;">12. La delineata configurabilità  dell&#8217;Istituto come organismo di diritto pubblico  sufficiente a dichiarare la spettanza alla giurisdizione amministrativa della presente controversia, con assorbimento di qualsiasi altro motivo di censura.</p>
<p style="text-align: justify;">13. Ne segue che, in accoglimento dell&#8217;appello, la sentenza di prime cure va annullata con rinvio al primo giudice, sussistendo nel caso di specie la giurisdizione del giudice amministrativo, in ragione della natura di organismo di diritto pubblico dell&#8217;Istituto di Credito sportivo, tenuto come tale ad applicare il Codice dei contratti pubblici. La rimessione al primo giudice riguarda anche le istanze istruttorie e la domanda incidentale di ostensione ex art. 116 Cod. proc. amm.</p>
<p style="text-align: justify;">La chiusura in rito della controversia nonchè la complessità  e particolarità  delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, annulla con rinvio ai sensi dell&#8217;art. 105, comma 1, Cod. proc. amm. la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. i <i>quater</i>, 20 maggio 2020, n. 5336.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa tra tutte le parti le spese del presente grado di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2021, tenuta da remoto secondo quanto stabilito dall&#8217;art. 25, comma 1, del d.l. 18 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dell&#8217;art. 1, comma 17, come modificato dall&#8217;art. 1, comma 17, del d.l. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla l. 26 febbraio 2021, n. 21, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Carlo Saltelli, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Federico Di Matteo, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Angela Rotondano, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Giovanni Grasso, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Elena Quadri, Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-9-2021-n-6272/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2021 n.6272</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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