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	<title>n. 9 - 2017 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Oltre la sostenibilità. Il pacchetto europeo sulla Circular Economy in tema di rifiuti e il ruolo sempre più determinante di imprese e consumatori</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:51 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/oltre-la-sostenibilita-il-pacchetto-europeo-sulla-circular-economy-in-tema-di-rifiuti-e-il-ruolo-sempre-piu-determinante-di-imprese-e-consumatori/">Oltre la sostenibilità. Il pacchetto europeo sulla Circular Economy in tema di rifiuti e il ruolo sempre più determinante di imprese e consumatori</a></p>
<p>Il famoso aforisma “se non puoi sconfiggerli, alleati con loro”[1] riassume quello che è il più recente approccio, di sempre più amministrazioni, imprese, studiosi, mediatori culturali (e non solo), in ordine al problema della gestione dei rifiuti. &#160; Il senso è chiaro: non bisogna più ‘fare la guerra’ al rifiuto,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/oltre-la-sostenibilita-il-pacchetto-europeo-sulla-circular-economy-in-tema-di-rifiuti-e-il-ruolo-sempre-piu-determinante-di-imprese-e-consumatori/">Oltre la sostenibilità. Il pacchetto europeo sulla Circular Economy in tema di rifiuti e il ruolo sempre più determinante di imprese e consumatori</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/oltre-la-sostenibilita-il-pacchetto-europeo-sulla-circular-economy-in-tema-di-rifiuti-e-il-ruolo-sempre-piu-determinante-di-imprese-e-consumatori/">Oltre la sostenibilità. Il pacchetto europeo sulla Circular Economy in tema di rifiuti e il ruolo sempre più determinante di imprese e consumatori</a></p>
<div style="text-align: justify;">Il famoso aforisma “<em>se non puoi sconfiggerli, alleati con loro</em>”<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a> riassume quello che è il più recente approccio, di sempre più amministrazioni, imprese, studiosi, mediatori culturali (e non solo), in ordine al problema della gestione dei rifiuti.<br />
&nbsp;<br />
Il senso è chiaro: non bisogna più ‘fare la guerra’ al rifiuto, ma guardare a esso come a una risorsa, apprezzando e sviluppando le finalità, anche economiche, connesse al suo recupero, in considerazione, inoltre, del <em>deficit</em> sempre più crescente di materie prime (e della variabilità dei loro prezzi).<br />
&nbsp;<br />
Questo trend è stato confermato anche dai relatori intervenuti al Convegno organizzato il 7 giugno scorso dal Comune di Bologna &#8220;Ambiente, economia e territori. Fare rete al tempo dell&#8217;economia circolare&#8221;, durante il &#8220;G7 Ambiente Bologna&#8221;, nonché da quelli che hanno preso parte, il 20, il 21 e il 22 giugno, all’Ecoforum organizzato a Roma da Legambiente, Editoriale La Nuova Ecologia e Kyoto Club, in partenariato con CONOU (Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati)<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>.<br />
&nbsp;<br />
Convinzione generale è, pertanto, che il rifiuto, per far si che gli interventi connessi alla sua gestione siano efficaci, non debba più esser visto come un ‘nemico’ in grado di attentare alla salute delle persone o di pregiudicare le esigenze igienico-sanitarie della collettività e di creare rischi di inquinamento e di degradare l’ambiente<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a>.<br />
Il rifiuto deve iniziare a essere considerato come una vera e propria risorsa (in grado di creare ‘valore’), da sfruttare dal punto di vista economico, oltre che per consentire una visione di sviluppo compatibile con l&#8217;ambiente e in grado di assicurare la protezione della salute umana.<br />
&nbsp;<br />
Questa posizione, recitata oramai come un mantra dagli operatori del settore, ha trovato un importante canale di diffusione nell’affermazione dei principi della c.d. <em>Circular Economy</em>, termine utilizzato per definire un sistema economico pensato per potersi rigenerare da solo<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a>, che, seppure di elaborazione embrionale non recente<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a>, oggi si mostra e viene consacrato come il modello economico e di sviluppo del futuro.<br />
&nbsp;<br />
Tale modello, che supera il concetto di economia ‘usa e getta’, intende sviluppare un sistema di crescita non solo in grado di garantire il rispetto dell’ambiente, ma nel quale le cose utilizzate da alcuni possano, poi, diventare anche una risorsa per altri, e non essere semplicemente ‘scartate’ per diventare, così, un rifiuto<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[6]</a>.<br />
&nbsp;<br />
I motivi che inducono gli operatori del settore a porre così tanta attenzione e fiducia in questo nuovo sistema di sviluppo (e non solo di gestione dei rifiuti) sono stati perfettamente sintetizzati nella Lettera enciclica <em>Laudato si’</em> sulla cura della Casa comune<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a>.<br />
In essa, Papa Francesco afferma come i problemi dell’inquinamento e del degrado e le loro implicazioni economiche, sociali e per la salute umana ad essi connessi siano “<em>intimamente legati alla cultura dello scarto, che colpisce tanto gli esseri umani esclusi quanto le cose che si trasformano velocemente in spazzatura. Rendiamoci conto, per esempio, che la maggior parte della carta che si produce viene gettata e non riciclata. Stentiamo a riconoscere che il funzionamento degli ecosistemi naturali è esemplare: le piante sintetizzano sostanze nutritive che alimentano gli erbivori; questi a loro volta alimentano i carnivori, che forniscono importanti quantità di rifiuti organici, i quali danno luogo a una nuova generazione di vegetali. Al contrario, il sistema industriale, alla fine del ciclo di produzione e di consumo, non ha sviluppato la capacità di assorbire e riutilizzare rifiuti e scorie. Non si è ancora riusciti ad adottare un modello circolare di produzione che assicuri risorse per tutti e per le generazioni future, e che richiede di limitare al massimo l’uso delle risorse non rinnovabili, moderare il consumo, massimizzare l’efficienza dello sfruttamento, riutilizzare e riciclare. Affrontare tale questione sarebbe un modo di contrastare la cultura dello scarto che finisce per danneggiare il pianeta intero</em>”.<br />
&nbsp;<br />
Tale nuovo paradigma economico si contrappone al tradizionale sistema dell’economia lineare, che si basa sul presupposto per il quale i beni debbano seguire un ciclo di vita che inizia con l’estrazione delle materie prime, per continuare con la loro trasformazione e vendita, per poi concludersi con lo smaltimento del prodotto finale. Questo approccio appare oramai non solo obsoleto<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a> ma addirittura inadatto alla risoluzione dei problemi che preoccupano la nostra era (e che vanno oltre il tema della sostenibilità ambientale).<br />
&nbsp;<br />
Secondo molti operatori, infatti, oggi, l’unica soluzione possibile è quello di <em>ri-disegnare</em> il modo in cui funziona la nostra economia, creandone (a partire dai rifiuti) una ‘ricostruente’, e che non si limiti a sfruttare, esaurendole, le risorse naturali del pianeta: questo è il modello dell’economia circolare.<br />
&nbsp;<br />
In pratica, le imprese (come anche le amministrazioni e i cittadini/consumatori) dovranno operare considerando i benefici che le loro azioni e le loro scelte possono assicurare alla collettività, all’ambiente e al pianeta in generale (oggi e nel futuro), e non semplicemente ai profitti che possono conseguire e/o a ridurre le esternalità negative della loro produzione e delle loro scelte mediante il ricorso a interventi ‘palliativi’, successivi alla produzione, alla lavorazione, alla commercializzazione e all’utilizzo.<br />
&nbsp;<br />
Il nuovo sistema economico, infatti, non deve essere semplicemente sostenibile o <em>green</em> ma generoso, solidale e soprattutto rigenerativo (anche se, non per questo, ovviamente, meno produttivo o positivo<a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[9]</a>), partendo dalla progettazione di prodotti e oggetti che possono essere, una volta utilizzati, “<em>made to be made again</em>”<a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[10]</a>.<br />
&nbsp;<br />
Anche il legislatore europeo sembra orientato in questa direzione, tanto che lo scorso marzo ha adottato, nell’ambito del piano di azione per l’economia circolare presentato dalla Commissione Europea il 2 dicembre 2015<a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[11]</a>, un Pacchetto di misure<a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[12]</a> che, oltre a confermare gli obiettivi di riduzione delle discariche e degli scarti alimentari e di miglioramento della gestione e del riciclo dei rifiuti, hanno consacrato proprio i principi dell’economia circolare a nuova bussola per le scelte degli Stati membri.<br />
&nbsp;<br />
L’intento prioritario del Pacchetto è, invero, quello di riuscire a svincolare<a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title="">[13]</a> la crescita economica dallo sfruttamento economico delle materie prime<a href="#_ftn14" name="_ftnref14" title="">[14]</a> e a tramutare la c.d. emergenza rifiuti in una occasione di crescita economica e occupazionale (quasi in una prospettiva intergenerazionale 2.0 in cui i benefici “anticipati”<a href="#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[15]</a> non solo non posticiperanno i costi ma addirittura non ne creeranno affatto per il futuro).<br />
Secondo la valutazione della Commissione Europea, infatti, il modello dell’economia circolare, se correttamente adottato, consentirà anche di creare migliaia di posti di lavoro e di conseguire rilevanti risparmi per le imprese attraverso l’utilizzo più efficiente (<em>rectius</em> ridotto) delle materie prime.<br />
&nbsp;<br />
In questo quadro, le proposte fatte dall’Europarlamento sono molteplici.<br />
&nbsp;<br />
In primo luogo, il ‘legislatore’ europeo ha chiesto che le sostanze pericolose siano eliminate dai prodotti già in fase di progettazione, con conseguente obbligo individuale del produttore di essere responsabile della gestione del “fine vita” dei prodotti che immette sul mercato<a href="#_ftn16" name="_ftnref16" title="">[16]</a>, e che la ricerca e lo sviluppo siano promosse al fine di garantire una gestione efficace e a basso consumo delle materia prime secondarie.<br />
Uno degli scopi nuovi della politica europea è, infatti, quello di combattere il <em>planned</em> o <em>built in obsolescence</em><a href="#_ftn17" name="_ftnref17" title="">[17]</a>, con l’esplicita richiesta, avanzata agli Stati membri, di introdurre “<em>misure volte a promuovere lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotto adatti all’uso multiplo, tecnicamente durevoli e facilmente riparabili, che dopo essere diventati rifiuti ed essere stati preparati per il riutilizzo, siano adatti ad essere reimmessi sul mercato. Tali misure dovrebbero tenere conto dell’impatto dei prodotti durante il loro intero ciclo di vita e della gerarchia dei rifiuti</em>”<a href="#_ftn18" name="_ftnref18" title="">[18]</a>.<br />
&nbsp;<br />
Sempre secondo il Parlamento dell’UE, la transazione verso un’economia circolare potrebbe essere aiutata anche dall’innovazione digitale.<br />
In occasione della modifica alla direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, il Parlamento ha, infatti, auspicato la creazione di una piattaforma <em>online</em> per la commercializzazione dei rifiuti come nuove risorse, con l’obiettivo di “<em>rendere più facili le operazioni commerciali e di ridurre l’onere amministrativo per gli operatori</em>”.<br />
&nbsp;<br />
Questi però sono solo alcuni degli interventi di cui si auspica la realizzazione a livello europeo.<br />
&nbsp;<br />
Altrettanto importante, anzi forse strategico, è il coinvolgimento attivo dei cittadini. Sono previste consultazioni pubbliche, dirette ai portatori di interesse e agli esperti del settore, per valutare l’impatto delle nuove iniziative<a href="#_ftn19" name="_ftnref19" title="">[19]</a>.<br />
Superare l’indifferenza di molti cittadini e incoraggiarli a fornire un contributo attivo è, difatti, determinante, secondo la Commissione, per il conseguimento degli obiettivi che l’Europa si auspica di raggiungere nei prossimi decenni<a href="#_ftn20" name="_ftnref20" title="">[20]</a>.<br />
&nbsp;<br />
Da un altro punto di vista, questa volta intrinsecamente giuridico, vi è da segnalare anche la proposta dell’Europarlamento di delegare alla Commissione il potere di adottare atti riguardo a “<em>criteri dettagliati sull’applicazione delle condizioni alle quali le sostanze o gli oggetti sono considerati sottoprodotto o cessano di essere considerati rifiuti</em>”<a href="#_ftn21" name="_ftnref21" title="">[21]</a>.<br />
Come noto, infatti, non tutti i residui di produzione sono considerati giuridicamente “rifiuti”. Alcuni di essi non acquistano mai la natura di rifiuto, altri invece la perdono all’esito di un procedimento di recupero.<br />
In particolare, in Italia, ai sensi degli artt. 184-<em>bis</em> e 184-<em>ter</em> del d.lgs. n. 152/2006, non vengono qualificati come rifiuti, e dunque non sono sottoposti alla normativa in materia di smaltimento:<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; i sottoprodotti, ossia le sostanze e gli oggetti originati da un processo di produzione, di cui costituiscono parte integrante ma il cui scopo primario non è la loro produzione, che, fermo che non comportino impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana, verranno utilizzati, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, senza bisogno di eventuali trattamenti;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; le sostanze e gli oggetti che perdono la qualifica di “rifiuti” all’esito di operazioni di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo (c.d. <em>end of waste</em>).<br />
Tali definizioni, tuttavia, non solo non consentono di tracciare sempre con chiarezza il confine tra ciò che è rifiuto (da smaltire) e ciò che non lo è<a href="#_ftn22" name="_ftnref22" title="">[22]</a>, ma spesso non si accordano con definizioni e prassi adottate da altri Stati membri, e/o con il grado di innovazione ed efficienza raggiunto da molte imprese, creando, come è comprensibile, problemi in ordine alla disciplina applicabile, anche in materia di circolazione (commercializzazione, riutilizzazione, etc.) delle merci/rifiuti e dai derivati dal processo di recupero<a href="#_ftn23" name="_ftnref23" title="">[23]</a>.<br />
Anche per questo il legislatore europeo, pur non potendo non essere riconosciuta l’importanza degli interventi assunti, anche di recente, da molti Stati membri<a href="#_ftn24" name="_ftnref24" title="">[24]</a>, auspica un’azione della Commissione che riesca ad armonizzare la materia e, quindi, le varie discipline nazionali.<br />
&nbsp;<br />
L’obiettivo più ambizioso e trasformativo della <em>Circular Economy</em>, di riposizionare i nostri bisogni primari rispetto a quelli secondari, rimettendoli al centro, e di creare un circolo virtuoso che, partendo dal migliorare la resa ambientale dei prodotti durante tutto il loro ciclo vitale, crei benessere (non solo ambientale, ma anche economico e sociale), tuttavia, non potrà essere raggiunto facendo leva solo sugli interventi normativi sopra menzionati.<br />
Un ruolo determinante, infatti, rivestirà la concreta adesione di tutti i portatori di interessi (tra i quali vi sono imprese e consumatori) a questo nuovo modello.<br />
&nbsp;<br />
A riguardo, la cosa migliore che ci si possa augurare è, infatti, che gli operatori economici mettano in pratica, da subito e spontaneamente, come in alcuni casi già è stato<a href="#_ftn25" name="_ftnref25" title="">[25]</a>, i principi dell’economia circolare, senza attendere l’emanazione di norme che ne richiedano obbligatoriamente l’applicazione.<br />
Come afferma Kate Raworth, è, invero, molto importante che le aziende smettano di operare in “eco-efficienza”, ossia facendo semplicemente ‘ciò che serve’ per conseguire profitti, e inizino a pensare subito di produrre beni che possano essere rigenerati (ossia di progettarli perché siano riutilizzati), perché solo così si potranno ridurre effettivamente le perdite di materie prime e di energia, e dunque gli sprechi<a href="#_ftn26" name="_ftnref26" title="">[26]</a>.<br />
&nbsp;<br />
Da un’altra parte, bisognerà, anche promuovere e incentivare la domanda di prodotti e di tecnologie di produzioni migliori e, grazie a un’informazione coerente e semplificata, favorire la misurazione della circolarità dei prodotti (e, conseguentemente, la loro scelta) da parte dei consumatori.<br />
&nbsp;<br />
In tutti e due i casi, prendendo in prestito un concetto espresso da un autorevole studioso dei temi della sostenibilità e delle generazioni future, i percorsi della sostenibilità (e della ‘circolarità’) devono essere il risultato di un “<em>apprendimento</em>”, di un ‘fare insieme’, “<em>piuttosto che semplicemente l’esito di procedure tecnico-istituzionali</em>” <a href="#_ftn27" name="_ftnref27" title="">[27]</a>, perché, come afferma Al Gore, solo uno “<em>scopo morale comune talmente coinvolgente da indurci a superare i nostri limiti e ad accantonare i battibecchi ai quali noi esseri umani siamo naturalmente portati</em>”<a href="#_ftn28" name="_ftnref28" title="">[28]</a> potrà consentirci di trasformare il nostro sistema economico lineare in uno circolare.<br />
&nbsp;</div>
<div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> La cui paternità è riconosciuta a Gaio Giulio Cesare.</div>
<div id="ftn2" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> Al Forum sull’economia circolare di Bologna hanno partecipato, tra gli altri, Ecopneus, Cobat, Conoe, Eni, Alcenero, Conai, mentre all’Ecoforum di Roma erano presenti, tra gli altri, Compost, Revet, Comieco, Gorent, Fater Group.</div>
<div id="ftn3" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> Il concetto è espresso argomanetando da P. Giampietro, in Voce “<em>Rifiuti (smaltimento dei)</em>”, Enciclopedia del Diritto, Vol. XL, Ed. Giuffrè, Milano, 1989, 787.</div>
<div id="ftn4" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> Secondo la definizione che, sul sito <a href="http://www.ellenmacarthurfoundation.org/">www.ellenmacarthurfoundation.org</a>,ne dà la Ellen MacArthur Foundation, player di riferimento del piu&#768; rilevante network di attori impegnati nella diffusione della <em>Circular Economy</em>, “<em>A circular economy is restorative and regenerative by design, and aims to keep products, components, and materials at their highest utility and value at all times. </em><em>A concept that distinguishes between technical and biological cycles, the circular economy is a continuous, positive development cycle. It preserves and enhances natural capital, optimises resource yields, and minimises system risks by managing finite stocks and renewable flows. </em><em>A circular economy works effectively at every scale</em>”.</div>
<div id="ftn5" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> Già il DPR 10 settembre 1982 n. 915 auspicava che il trattamento dei rifiuti solidi urbani potesse assicurare una loro utilizzazione ai fini dell’economia nazionale e della lotta contro gli sprechi, con la preferenza verso sistemi tesi a ridurre la produzione stessa di rifiuti. La novità è che, oggi, questo tipo di approccio risulta auspicabile se non indispensabile per ri-disegnare la nostra economia, e non solo per ragioni di sostenibilità ma per ragioni di crescita.</div>
<div id="ftn6" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a> Si ricorda, infatti, che per “rifiuto”, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 152/2006, per come sostituito dall&#8217;art. 10 del d.lgs. n. 205 del 2010, si intende “<em>qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l&#8217;obbligo di disfarsi</em>”. Per una approfondita analisi sulla nozione di rifiuti e su quella del disfarsi si veda, P. Dell’Anno, in <em>Disciplina della gestione dei rifiuti</em>, in <em>Trattato di Diritto Dell’Ambiente</em>, P. Dell’Anno – E. Picozza (- diretto da), Vol. II, Ed. Cedam, 176 e ss..</div>
<div id="ftn7" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> L’enciclica <em>Laudato si&#8217;</em> è la seconda enciclica di Papa Francesco, scritta nel suo terzo anno di pontificato e presentata il 18 giugno 2016.</div>
<div id="ftn8" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> In tal senso si è espressa Kate Raworth, autrice del libro <em>L&#8217;economia della Ciambella. Sette mosse per pensare come un economista del XXI secolo</em>, Edizioni Ambiente, in occasione del suo intervento al Convegno organizzato il 7 giugno 2017 dal Comune di Bologna &#8220;Ambiente, economia e territori. Fare rete al tempo dell&#8217;economia circolare&#8221;, durante il &#8220;G7 Ambiente Bologna&#8221;, durante il quale, citando Richard Buckminster Fuller, ha affermato che, seppure non si possono cambiare le cose combattendo contro la realtà esistente, si può creare un nuovo modello che renda quello precedente obsoleto.</div>
<div id="ftn9" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a> A questo riguardo è importante segnalare come anche gli operatori finanziari guardino a questo nuovo paradigma con interesse. Si segnala però che, alla data di redazione dell’articolo, solo Intesa Sanpaolo risulta essere tra i Global Partner della Ellen MacArthur Foundation con il dichiarato obiettivo di contribuire, secondo quanto affermato in un comunicato stampa diffuso il 16 dicembre 2015, a “<em>ridefinire le strategie d’impresa per farle evolvere in chiave innovativa ed assicurare il supporto finanziario per gli investimenti a sostegno del re-design del sistema industriale</em>”. Sono, invece, diverse le società che, nel mondo, si stanno “convertendo” all’economia circolare o comunque hanno attivato un percorso che acceleri la transazione verso l’economia circolare. Tra queste, anche, GOOGLE, DANONE, RENAULT, NIKE, J&amp;M.</div>
<div id="ftn10" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a> L’espressione sta a significare che il prodotto, una volta utilizzato, può essere recuperato, ripensato e ricostruito, per l’uso originario o per uno differente, in modo che le componenti e i materiali che lo compongono possano continuare a stare “in circolo” e a contribuire all’economia. Si pensi, a titolo esemplificativo, all’attività scolta da Ecopneus s.c.p.a. per il rintracciamento, la raccolta, il trattamento e il recupero dei Pneumatici Fuori Uso (PFU), costituita dai principali produttori di pneumatici operanti in Italia in base all’art. 228 del d.lgs. n. 152/2006, che obbliga produttori e importatori di pneumatici a provvedere alla gestione di un quantitativo di PFU pari a quanto immesso nel mercato del ricambio l&#8217;anno solare precedente.</div>
<div id="ftn11" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a> Per un aggiornamento sullo stato dell’arte, cfr. il Dossier n. 62 prodotto ad aprile 2017 dal Servizio studi del Senato italiano dal titolo <em>Il piano d’azione per l’economia circolare: la Relazione della Commissione europea sull’attuazione</em>.</div>
<div id="ftn12" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a> Il pacchetto di misure sulla c.d. <em>Circular Economy</em> comprende proposte di modifica della Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti e delle Direttive in materia di imballaggio (1994/62/CE), discariche (1999/31/CE), Raee (2012/19/UE), veicoli fuori uso (2000/53/CE) e rifiuti di pile e accumulatori (2006/66/CE).</div>
<div id="ftn13" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a> Obiettivo, questo, inserito nel programma di azione “Agenda 2030”, adottato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 (Obiettivo n. 8), e, ancor prima, nel Report presentato dall’OECD (<em>Organisation for Economic Co-operation and Development</em>) a febbraio 2011 su “<em>Sustainable Development</em>”, nel quale, in maniera netta si afferma che “<em>The challenge is to decouple economic development and environmental degradation by improving the efficiency of resource use and production processes</em>”.</div>
<div id="ftn14" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[14]</a> Risorse dalle quali l’Europa dipende e che, essendo destinate ad esaurirsi “<em>nel breve termine</em>”, la stessa dovrà cercare di recuperare “<em>al suo interno</em>”, rafforzando, come promosso dall’Emendamento 1, approvato il 14 marzo 2017, alla proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, la transazione verso un’economia circolare.</div>
<div id="ftn15" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[15]</a> In A. D’Aloia, Voce “<em>Generazioni future (Diritto costituzionale)</em>”, in <em>Enciclopedia del Diritto</em>, Annali, Vol. IX, Ed. Giuffrè, Milano, 2016, 333, l’autore afferma che ogni generazione si è comportata da sempre come se fosse l’ultima e sostiene l’importanza di ‘preservare’ il pianeta per il futuro mitigando, con altrettanti interventi compensativi, gli effetti negativi ‘del suo passaggio’ ossia riducendo il proprio impatto sul pianeta. L’approccio circolare tenta un passo più lungo puntando a ridurre del tutto ‘l’impronta’ che ciascuno lascia al suo passaggio attraverso il ricorso a un modello economico alternativo di creazione di valore a partire da ciò che già si è prodotto.</div>
<div id="ftn16" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[16]</a> Nel testo recante gli Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 14 marzo 2017, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti si legge, infatti, che “<em>Gli Stati membri dovrebbero garantire l’istituzione di regimi di responsabilità estesa al produttore almeno per gli imballaggi, le apparecchiature elettriche ed elettroniche, le batterie e gli accumulatori nonché i veicoli fuori uso</em>”, salve le disposizioni già contenute in altri atti giuridici dell’Unione, quali quelli relativi ai flussi specifici di rifiuti.</div>
<div id="ftn17" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[17]</a> Per <em>Planned obsolescence</em> si intende quella strategia di business nella quale il prodotto viene realizzato per divenire presto obsoleto (ossia non a lungo interessante o non a lungo utilizzabile) e il consumatore sente conseguentemente (e altrettanto presto) il bisogno di acquistarne un altro. Sul tema si veda G. Slade, “<em>Made to Break: Technology and Obsolescence in America</em>”, Harvard University Press, 2006.</div>
<div id="ftn18" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[18]</a> Si vedano Emendamenti nn. 20 e 32 alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.</div>
<div id="ftn19" style="text-align: justify;"><sup>19</sup> Nel rispetto, peraltro, dei principi stabiliti nell’Accordo interistituzionale “Legiferare meglio” tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea del 13 aprile 2016.</div>
<div id="ftn20" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20" title=""><sup><sup>[20]</sup></sup></a> Secondo il Parlamento Europeo almeno il 70% in peso dei rifiuti urbani dovrebbe essere riciclato o preparato per il riutilizzo. Per quanto riguarda i rifiuti alimentari, l&#8217;obiettivo e&#768; ridurli del 30% entro il 2025 e del 50% entro il 2030. Per i materiali di imballaggio, come carta e cartone, plastica, vetro, metallo e legno, si propone invece l’obiettivo dell&#8217;80% per il 2030. Le scelte dei consumatori e la sensibilità dei cittadini rispetto ai temi qui trattati forniranno sicuramente un contributo importante al raggiungimento di questi obiettivi.</div>
<div id="ftn21" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21" title="">[21]</a> Nell’Emendamento n. 23 alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti si legge “<em>Qualora non siano stati definiti criteri a livello di Unione, gli Stati membri dovrebbero poter stabilire a livello nazionale criteri dettagliati di cessazione della qualifica di rifiuto per taluni rifiuti, conformemente alle condizioni stabilite a livello di Unione. Qualora tali criteri dettagliati non siano stati stabiliti nemmeno a livello nazionale, gli Stati membri dovrebbero assicurare che i rifiuti che abbiano subito un processo di recupero non siano piu&#768; considerati tali qualora rispettino le condizioni a livello di Unione che dovrebbero essere verificate caso per caso dalle autorita&#768; competenti degli Stati membri. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati per integrare la presente direttiva stabilendo requisiti generali che gli Stati membri devono seguire quando adottano le regolamentazioni tecniche a norma dell&#8217;articolo 6</em>”.</div>
<div id="ftn22" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22" title="">[22]</a> In Italia, diverse sono state le pronunce dei giudici amministrativi che hanno segnalato l’esistenza di lacune normative in materia. Nondimeno, a partire da alcune decisioni del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (una delle più recenti è la n. 1422 del 28 dicembre 2016, che tuttavia risulta al momento appellata in Consiglio di Stato con ricorso n. 1976/2017), l’orientamento è nel senso che, nonostante la mancanza di regolamenti comunitari o decreti ministeriali, debbano essere le Regioni a decidere caso per caso sul recupero di determinati rifiuti, non potendo abdicare al potere di valutare l’eventuale rilascio delle richieste autorizzazioni.</div>
<div id="ftn23" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23" title="">[23]</a> Si pensi al caso della Fater Group. La società, con il suo progetto “PROGETTO RICICLO. 0% DISCARICA &#8211; 100% NUOVA VITA”, ha ideato un innovativo processo capace di riciclare prodotti assorbenti per la persona usati (p.e. pannolini per bambini), traendone nuove materie prime seconde. Purtroppo però il Gruppo non riesce a utilizzare sul mercato tutte quelle frazioni di prodotto derivate dal processo di recupero per la mancanza di una interpretazione univoca della normativa vigente in materia di <em>end of waste</em>. Questa circostanza ovviamente non solo non consente di risolvere, in maniera definitiva ed efficace, il problema del fine vita dei prodotti Fater ma addirittura rischia, e comprensibilmente, di scoraggiare, per il futuro, anche gli investimenti del Gruppo in tale direzione.<br />
E ciò, nonostante il fatto che, se il sistema ideato dalla Fater venisse applicato a tutto il Paese, si eliminerebbero il 2,5% dei rifiuti solidi urbani, 900.000 tonnellate di prodotti assorbenti per la persona usati di tutte le marche che oggi vengono smaltiti in discarica (65%) o tramite incenerimento (35%) (dati tratti dal sito <a href="http://www.fatergroup.com/">www.fatergroup.com</a>).</div>
<div id="ftn24" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24" title="">[24]</a> Si pensi, ad esempio, per l’Italia, al regolamento per la gestione delle terre e rocce da scavo, pubblicato in G.U. il 7 agosto scorso, che, a partire dal 22 agosto 2017, disciplinerà la gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti, rifiuti o non rifiuti.</div>
<div id="ftn25" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25" title="">[25]</a> Si pensi, ad esempio, alla Philips, leader mondiale nel settore dell&#8217;illuminazione, che, in un’ottica di supporto alla transizione verso un&#8217;economia circolare, ha offerto all’Aeroporto Schiphol di Amsterdam, nei Paesi Bassi, la luce come un servizio (“<em>Light as a service</em>”) in base al quale i clienti pagano per l’illuminazione invece che per una lampadina o una lampada. La soluzione genera un notevole risparmio energetico e induce al massimo recupero. Per maggiori informazioni su questo e su altri interventi simili, si possono visitare i siti <a href="http://www.philips.com/">www.philips.com</a> e <a href="http://www.ellenmacarthurfoundation.org/">www.ellenmacarthurfoundation.org</a>.<br />
Anche in Italia si rintracciano esempi di aziende che ‘sperimentano’ l’approccio circolare. Si veda la partnership nata tra Favini S.r.l.&nbsp; e il Gruppo Barilla per la ricerca di riutilizzo dei residui di lavorazione che ha dato vita al progetto <em>CartaCrusca </em>in cui la carta viene prodotta da Favini, in esclusiva per Barilla, sostituendo 20% circa di cellulosa proveniente da albero con crusca non più utilizzabile per il consumo alimentare recuperata dai mulini Barilla (<a href="http://www.favini.com/">www.favini.com</a>).</div>
<div id="ftn26" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26" title="">[26]</a> Questo, anche considerato che i primi dati sul ritorno economico di tali scelte sono molto incoraggianti. Si veda, ad esempio, il caso dell’impianto di r<em>emanufacturing </em>a Choisy-le-Roi, nei pressi di Parigi, in cui la Renault opera con l’obiettivo non solo di riciclare i rifiuti che produce, ma anche di utilizzare quanto riciclato nella produzione automobilistica, così conseguendo una sensibile riduzione dei costi delle materie prime. Dati tratti dal sito <a href="http://www.group.renault.com/">www.group.renault.com</a>. &nbsp;</div>
<div id="ftn27" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27" title=""><sup><sup>[27]</sup></sup></a> A. D’Aloia, op.cit., 351.</div>
<div id="ftn28" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28" title=""><sup><sup>[28]</sup></sup></a> A. Gore, <em>L’assalto alla ragione</em>, Ed. Feltrinelli, Milano, 2007, 195.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/oltre-la-sostenibilita-il-pacchetto-europeo-sulla-circular-economy-in-tema-di-rifiuti-e-il-ruolo-sempre-piu-determinante-di-imprese-e-consumatori/">Oltre la sostenibilità. Il pacchetto europeo sulla Circular Economy in tema di rifiuti e il ruolo sempre più determinante di imprese e consumatori</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Osservazioni in materia di società a partecipazione pubblica dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 251/2016.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/osservazioni-in-materia-di-societa-a-partecipazione-pubblica-dopo-la-sentenza-della-corte-costituzionale-n-251-2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:49 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/osservazioni-in-materia-di-societa-a-partecipazione-pubblica-dopo-la-sentenza-della-corte-costituzionale-n-251-2016/">Osservazioni in materia di società a partecipazione pubblica dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 251/2016.</a></p>
<p>&#160; Sommario: 1. Premessa. &#8211; &#160;2. &#160;Brevi cenni sull’evoluzione storica. &#8211; 3. La nuova disciplina normativa delle società a partecipazione pubblica. &#8211; 4. La sentenza della Corte Costituzionale n. 251/16. &#8211; 4.1. Gli effetti della declaratoria d’incostituzionalità. – 5. Considerazioni conclusive. &#160; &#160;1.&#160; Premessa Il fenomeno della partecipazione di enti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/osservazioni-in-materia-di-societa-a-partecipazione-pubblica-dopo-la-sentenza-della-corte-costituzionale-n-251-2016/">Osservazioni in materia di società a partecipazione pubblica dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 251/2016.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/osservazioni-in-materia-di-societa-a-partecipazione-pubblica-dopo-la-sentenza-della-corte-costituzionale-n-251-2016/">Osservazioni in materia di società a partecipazione pubblica dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 251/2016.</a></p>
<p>&nbsp;<br />
<strong><u>Sommario</u></strong>:<strong> 1.</strong> Premessa. &#8211; &nbsp;<strong>2.</strong> &nbsp;Brevi cenni sull’evoluzione storica. &#8211; <strong>3</strong>. La nuova disciplina normativa delle società a partecipazione pubblica. &#8211; <strong>4.</strong> La sentenza della Corte Costituzionale n. 251/16. &#8211; <strong>4.1.</strong> Gli effetti della declaratoria d’incostituzionalità. – <strong>5.</strong> Considerazioni conclusive<strong><em>.</em></strong><br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<strong>1.&nbsp; Premessa</strong><br />
Il fenomeno della partecipazione di enti pubblici al capitale di società commerciali<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>, è alquanto risalente nel tempo, ed oggi l’Italia mostra una notevole diffusione di imprese pubbliche, non di rado monopoliste in settori strategici come la produzione di beni o servizi essenziali per il godimento di diritti individuali.<br />
Aumentate in modo esponenziale<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>, sono disciplinate da normative eterogenee, e quanto a <em>governance</em> non di rado sono mal gestite, accumulano perdite, e, in taluni casi, sono oggetto di scandali o fenomeni di corruzione.<br />
Il legislatore nazionale ha negli anni creato un sistema di norme settoriali e derogatorie, più volte modificate in modo incoerente<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a>; un sistema basato su scelte estemporanee, la cui applicazione è incerta e troppo condizionata dall’esigenza di rispettare i paramenti in materia di <em>spending review</em> e anticorruzione, con la conseguenza che non è stato perseguito negli anni un coerente disegno unitario e di lungo periodo<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a>.<br />
Il diritto europeo d’altro canto, è stato spesso utilizzato in modo distorto, per finalità diverse da quelle sue proprie<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title=""><sup><sup>[5]</sup></sup></a>.<br />
Così, ripercorrendone le principali tappe si cercherà di comprendere l’evoluzione normativa delle società a partecipazione pubblica per giungere alla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 251/16 che ha dichiarato, tra gli altri, l’incostituzionalità dell’art.18 lettere a), b), c), e), i), l) e m), numeri da 1) a 7), della legge 124/15 “<em>(…) nella parte in cui, in combinato disposto con l’art. 16, commi 1 e 4 [6], prevede che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza unificata (…)</em>”<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title=""><sup><sup>[6]</sup></sup></a>, e che ci offre interessanti spunti di analisi in considerazione soprattutto della precedente emanazione del decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, dei successivi pareri del Consiglio di Stato cui sono stati richiesti due interventi in sede consultiva, e per ultimo, del decreto legislativo del 16 giugno del 2017, &nbsp;n. 100, correttivo al Testo unico sulle partecipate.</p>
<p><strong>2. Brevi cenni sull’evoluzione storica</strong><br />
La diffusa presenza nel panorama economico italiano di società eterogenee a partecipazione pubblica, può spiegarsi unicamente con la stratificazione normativa che ha caratterizzato il ‘900<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a>.<br />
Il periodo che va dalla fine &#8216;800 agli anni &#8217;20 del secolo scorso è contraddistinto da &nbsp;una forte crescita dell&#8217;intervento dello Stato in tutti i settori dell’economia, tra cui quello del credito e dei servizi pubblici, e spinta da una sempre maggiore sensibilità verso le esigenze sociali e dal superamento del modello liberista, l&#8217;impresa pubblica cominciò a sostituirsi ai privati nella gestione di quei beni e servizi considerati essenziali ed irrinunciabili per la collettività, arrivando, attraverso il riscatto delle precedenti concessioni, ad una posizione di monopolio.<br />
A questo duplice intento rispondeva la legge 103 del 1903 attraverso la quale i Comuni assunsero la gestione dei pubblici servizi; i comuni potevano gestire direttamente il servizio con la propria organizzazione di mezzi e persone (gestione in economia) e a mezzo organizzazione dotata di autonomia amministrativa e contabile, ma non munita di personalità giuridica perché considerata un’articolazione interna dell’Ente municipalizzata.<br />
Da questo momento in poi le vicende delle società a partecipazione pubblica si intrecceranno con la vastissima normativa in tema di servizi pubblici<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a>.<br />
Con il Regio decreto n. 2578 del 1925 (TU) furono istituite le “società municipalizzate”, ovvero aziende comunali pubbliche con organizzazione industriale, a diretto controllo dei Consigli comunali e con al vertice un direttore. I servizi municipalizzati erano gestiti in modo diretto in economia, ovvero a mezzo aziende speciali soggette alla vigilanza del consiglio comunale ovvero in modo indiretto con la concessione ai privati.<br />
Si affermò, accanto agli enti pubblici tradizionali, una nuova entità organizzativa di esercizio dell&#8217;attività economica pubblica: la società a partecipazione pubblica statale, con la quale lo Stato diveniva azionista in società di diritto comune<a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[9]</a>.<br />
La fase successiva fu caratterizzata dalla promulgazione della Costituzione, che contiene un generico riferimento all&#8217;iniziativa economica pubblica (art. 41)<a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[10]</a>, e dall&#8217;estensione degli ambiti di attività statali a tutti i settori del mercato<a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[11]</a>, che raggiunse una propria razionalizzazione con l’istituzione del Ministero delle partecipazioni statali, cui furono attribuiti poteri di direzione e di controllo della società private tali da influenzarne la vita e orientarne le scelte produttive.<br />
L&#8217;intervento pubblico in economia si affievolì solo a partire dagli anni ’80 quando cominciarono ad emergerne le criticità che avevano determinato gravi perdite economiche allo Stato<a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[12]</a>.<br />
I numerosi interventi della Comunità europea, l&#8217;esigenza nazionale di recuperare risorse nell&#8217;immediato per rispettare i vincoli comunitari e il ridimensionamento del debito hanno poi determinato il cambiamento del sistema<a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title="">[13]</a>.<br />
A livello locale, il modello di impresa pubblica originario rimaneva quello dell&#8217;azienda municipalizzata, agente come organo dell&#8217;ente locale e solo nel 1990 con la legge n. 142 sulle autonomie locali, vennero introdotte significative novità<a href="#_ftn14" name="_ftnref14" title="">[14]</a>.<br />
Alla gestione diretta in economia e alle aziende speciali, che si sostituivano alla vecchia municipalizzata, ma con personalità giuridica, si aggiunsero le istituzioni, munite di autonomia gestionale, ed alla gestione indiretta a mezzo concessione a terzi, si aggiunse la costituzione di s.p.a.<a href="#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[15]</a>, inizialmente a capitale prevalentemente pubblico, per poi ritenersi ammissibili anche partecipazioni minoritarie<a href="#_ftn16" name="_ftnref16" title="">[16]</a>. I comuni vennero così chiamati ad una scelta tecnico valutativa tra i vari modelli di gestione tipizzati dalla legge<a href="#_ftn17" name="_ftnref17" title="">[17]</a>.<br />
La disciplina così delineata è stata integralmente confermata dagli artt. 112 e 113 del d.lgs n. 267/2000 (TUEL) che rimetteranno all’ente locale la scelta circa il modello di gestione sulla base delle esigenze locali, potendo così optare per una gestione diretta che si traduceva in una gestione in economia, a mezzo azienda speciale e istituzione, ed una gestione indiretta a mezzo società di capitali.<a href="#_ftn18" name="_ftnref18" title="">[18]</a><br />
Ma l’assunto che la società per azioni, una volta costituita, non necessitasse di alcuna concessione o/e gara pubblica per la gestione del servizi pubblici<a href="#_ftn19" name="_ftnref19" title="">[19]</a>, rilevata anche la procedura pubblica per la scelta del socio, è stata ritenuta non compatibile con i principi comunitari per violazione dell’art 226 del Trattato Ce. Da qui i continui interventi legislativi per l’adeguamento alla normativa comunitaria<a href="#_ftn20" name="_ftnref20" title="">[20]</a>.<br />
La legge n. 448/2001 (finanziaria per il 2002), ridisegna il sistema dei servizi pubblici locali<a href="#_ftn21" name="_ftnref21" title="">[21]</a>, prima di tutto separando la struttura dal servizio<a href="#_ftn22" name="_ftnref22" title="">[22]</a> ed introdotta con l’art 35 la distinzione tra i servizi pubblici locali di rilevanza industriale, ex art 113 TUEL, e servizi privi di rilevanza industriale, ex&nbsp; art 113 bis TUEL, solo per questi ultimi prevede l’affidamento diretto attraverso società partecipate ovvero istituzioni, aziende speciali, e società&nbsp; a capitale con cui il capitale pubblico maggioritario; per i servizi a rilevanza industriale elimina ogni forma di affidamento diretto<a href="#_ftn23" name="_ftnref23" title="">[23]</a>.<br />
Ma nel 2003 vi è un primo cambio di rotta allorquando il d.l. n. 269/03 e la legge n. 326/03, distinguendo tra proprietà delle dotazioni ed infrastrutture, gestione delle stesse, ed erogazione del servizio, intervengono nuovamente sul TUEL prevedendo l’affidamento a società privata su base di gara, a società mista, purché la scelta del socio avvenga con l’evidenza pubblica, e a società a capitale totalmente pubblico, riproponendo quell’affidamento <em>in house</em><a href="#_ftn24" name="_ftnref24" title="">[24]</a><em>,</em> dal quale il legislatore nel corso degli anni ’90 aveva tentato di allontanarsi.<br />
Così il nuovo Testo dell’art. 113 del TUEL<a href="#_ftn25" name="_ftnref25" title="">[25]</a> stabilisce per i servizi privi di rilevanza economica, l&#8217;affidamento diretto a società di capitali<a href="#_ftn26" name="_ftnref26" title="">[26]</a>.<br />
Nel frattempo la Corte costituzionale<a href="#_ftn27" name="_ftnref27" title="">[27]</a> dichiara l’illegittimità costituzionale delle norme nazionali che imponevano determinati modelli di gestione in violazione delle prerogative regionali. I servizi pubblici privi di rilevanza economica non sono soggetti alle regole pro concorrenziali e, dunque, la disciplina del relativo affidamento non rientra nella materia della &#8220;tutela della concorrenza&#8221; ex art. 117, Cost. c.2, lett.e) di competenza esclusiva dello Stato, laddove, invece, i servizi a rilevanza economica, rientrando in detta materia sono di spettanza esclusiva del legislatore statale; pertanto sono fatte salve le norme del d.lgs. 267/2000 (TUEL), poste a presidio della concorrenza, in merito ai rapporti relativi al regime delle gare, delle modalità di gestione e conferimento dei servizi<a href="#_ftn28" name="_ftnref28" title="">[28]</a>. &nbsp;<br />
Poi il nuovo cambio di direzione: con riferimento ai servizi di rilevanza economica il legislatore con l&#8217;art. 23-bis del d.l. n. 112/2008 (cd. Ronchi)<a href="#_ftn29" name="_ftnref29" title="">[29]</a> nell&#8217;intento di imprimere alla disciplina nazionale una marcata direzione pro concorrenziale, eliminando ove possibile, e comunque comprimendo le ipotesi di soggetto pubblico imprenditore/erogatore diretto di servizi<a href="#_ftn30" name="_ftnref30" title="">[30]</a>, relega nuovamente a marginalità le società <em>in house</em><a href="#_ftn31" name="_ftnref31" title="">[31]</a>, rispetto all&#8217;affidamento a terzi tramite gara e all&#8217;affidamento a società mista<a href="#_ftn32" name="_ftnref32" title="">[32]</a>.<br />
E la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi da alcune regioni, con la sentenza n. 325/2010 ritiene compatibile l’art. 23 bis con i principi e le norme comunitarie, negando di fatto all’ente, ovvero al Comune, di ricorrere ad un modello pubblico di gestione non concorrenziale<a href="#_ftn33" name="_ftnref33" title="">[33]</a>.<br />
Senonché, la norma è stata travolta dalle consultazioni referendarie del 12 e 13 giugno 2011 che hanno determinato l’abrogazione dell’art 23 bis producendo una applicazione immediata della disciplina comunitaria relativa alle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento della gestione di servizi pubblici di rilevanza economica<a href="#_ftn34" name="_ftnref34" title="">[34]</a>. In particolare, si è fatta applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 49 e 56 del TFUE, che vietano le restrizioni all’accesso alle attività economiche e alla libera prestazione di servizi all’interno dell’Unione, tutelando la concorrenza e la <em>par</em> <em>condicio</em> degli operatori privati; così sono prescritte: la procedura ad evidenza pubblica per la scelta della società concessionaria del servizio; l’affidamento a società mista previa gara a doppio oggetto, che riguardi cioè sia l’individuazione del socio privato, che la determinazione precisa e temporalmente delimitata delle prestazioni e dei servizi da svolgere; l’affidamento diretto, senza previo esperimento della gara, laddove sussistano i requisiti che permettono di ricorrere all’in <em>house providing.</em><br />
Ma il Legislatore, ritenendo la volontà referendaria riferita al solo servizio idrico, è intervenuto su differenti servizi pubblici e con l’art 4 del d.l. n. &nbsp;138/2011, convertito con modificazioni dalla legge 148/2011, ha reiterato la vecchia disciplina continuando a considerare gli affidamenti <em>in house</em> un’eccezione, e la costituzione di società miste mediante un’unica gara a doppio oggetto la modalità per la scelta del modello affidatario<a href="#_ftn35" name="_ftnref35" title="">[35]</a>, con l’invito per gli enti locali a ricorrere al mercato<a href="#_ftn36" name="_ftnref36" title="">[36]</a>, imponendo una motivazione dettagliata nel caso in cui avessero optato per un affidamento diretto.<br />
La Corte Costituzionale però con la sent. n. 199 del 2012 ne dichiara l’incostituzionalità, perché l’art 4 del d.l. n. 138/2011 è contrario al principio del divieto del ripristino della normativa oggetto dell’abolizione referendaria ex art 75 Cost., e perché con l’imposizione di una disciplina degli affidamenti diretti dei servizi pubblici a rilevanza economica, è altresì leso il principio di autodeterminazione delle sfere di competenza delle regioni e degli enti locali<a href="#_ftn37" name="_ftnref37" title="">[37]</a>.<br />
Per la Consulta così non esiste più un obbligo per gli enti locali di aprire al mercato le proprie partecipate e l’affidamento <em>in house</em> ritorna ad essere una modalità ordinaria di gestione dei servizi pubblici rispetto alle società miste ed all’affidamento concorrenziale ad operatori privati<a href="#_ftn38" name="_ftnref38" title="">[38]</a>.<br />
Però il legislatore ha con l’art. 3 bis, dello stesso d.l. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge 148/2011, introdotto meccanismi di premialità tesi a favorire, anche nel settore dei servizi pubblici locali, l’affidamento mediante procedura di evidenza pubblica rispetto all’<em>in house</em>. Il terzo comma ha previsto inoltre che, a decorrere dal 2013, l’applicazione delle procedure di affidamento con procedura ad evidenza pubblica, da parte di Regioni, Province e Comuni o degli enti di governo locali o del bacino, costituisca elemento di valutazione della “virtuosità” degli stessi enti ai fini del rispetto del Patto di stabilità<a href="#_ftn39" name="_ftnref39" title="">[39]</a>.<br />
Tali norme hanno superato il vaglio della Corte costituzionale che le ha valutate come intese ad operare, attraverso la concorrenza e la liberalizzazione dei servizi, un contenimento della spesa.<br />
Il governo è ancora poi intervenuto in materia e il d.l. 179/12, convertito nella legge 221/12, che, in contrasto con la sentenza n.199/12 della Corte Costituzionale, all’art 34 ripropone una gestione <em>in house</em> fortemente condizionata all’assunto che il principio della concorrenza può essere derogato solo in caso di palese contrasto con l’interesse generale, mostrando una chiara volontà di promuovere gli affidamenti a società private e di contenere le società <em>in house</em>.<a href="#_ftn40" name="_ftnref40" title="">[40]</a><br />
A ciò si aggiunga che il d.l n. 1/12 convertito con modificazioni nella legge 27/12, impone all’ente locale di vigilare sulle società sul rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità laddove la Corte Costituzionale con sentenza &nbsp;n. 325/10 sulla base dell’assunto “<em>l’àmbito di applicazione del patto di stabilità interno attiene alla materia del coordinamento della finanza pubblica (sentenze n. 284 e n. 237 del 2009; n. 267 del 2006), di competenza legislativa concorrente, e non a materie di competenza legislativa esclusiva statale, per le quali soltanto l’art. 117, sesto comma, Cost. attribuisce allo Stato la potestà regolamentare</em>” dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’art.23 bis nella parte in cui prevedeva l’assoggettamento dei soggetti affidatari diretti dei pubblici servizi al patto di stabilità interno<a href="#_ftn41" name="_ftnref41" title="">[41]</a>.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<strong>3. La nuova disciplina normativa delle società a partecipazione pubblica</strong><br />
A seguito di un periodo di “<em>disinteresse” </em>e di un profondo cambiamento di giudizio generale nei riguardi di questi modelli di gestione pubblica dei servizi locali, in data 7 agosto 2015 è stata approvata la legge n. 124<a href="#_ftn42" name="_ftnref42" title="">[42]</a> sulla riforma della Pubblica Amministrazione (cd. Riforma Madia), che al fine di semplificare e rendere maggiormente trasparente l’azione amministrativa, ha introdotto importanti modifiche alla disciplina dei procedimenti delle pubbliche amministrazioni ed all’organizzazione degli uffici, operando un riordino delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici locali di interesse economico generale<a href="#_ftn43" name="_ftnref43" title="">[43]</a>.<br />
Per entrare ora nel merito del nostro discorso occorre preliminarmente chiarire che il Capo IV della L.124/15 “<em>Deleghe per la semplificazione normativa</em>” all’art. 18 stabilisce che il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche dovrà essere adottato con il precipuo fine di assicurare la chiarezza della disciplina e la semplificazione normativa oltre che la tutela e promozione della concorrenza.<br />
Ciò nel rispetto dei principi di cui all’art. 16 quali l’eliminazione di incongruenze ed incompatibilità tra norme e l’utilizzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione, affinché il Governo raccolga in un’unica fonte legislativa le disposizioni già esistenti, coordinando il loro contenuto ed eliminando eventuali antinomie.<br />
I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro delegato per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione in accordo con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con i Ministri interessati non prima però di essere sottoposti al parere della Conferenza unificata<a href="#_ftn44" name="_ftnref44" title="">[44]</a>.<br />
Primo compito che il legislatore delegante ha dato al governo è stato quindi quello di definire una classificazione delle società a capitale pubblico e il relativo regime giuridico distinguendo, l’art.18, tra i diversi tipi di società pubbliche possibili in relazione all’attività svolta ed agli interessi perseguiti ponendo precisi limiti alla loro costituzione e criteri per il loro mantenimento e funzionamento.<br />
Dando attuazione alla delega contenuta con il d.lgs. n. 175/16, pubblicato in GU l’8/9/16 (cd decreto Madia), il Governo ha ridisegnato il settore delle società pubbliche e più precisamente la natura giuridica dei soggetti gestori rafforzando il ruolo dei privati in linea con i processi di liberalizzazione già avviati negli anni precedenti. In coerenza di quanto accennato, infatti, si stabilisce chiaramente che “per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato” (art. 1, co. 3 T.U.)<a href="#_ftn45" name="_ftnref45" title="">[45]</a>.<br />
Sotto questo profilo è chiaro che tale testo, ancorché avente ad oggetto la natura giuridica dei soggetti-gestori piuttosto che le modalità di affidamento, influenzerà la <em>governance</em> del servizio pubblico locale<a href="#_ftn46" name="_ftnref46" title="">[46]</a>.<br />
Limitate nel tipo e nella forma giuridica alle sole società, anche consortili, per azioni o a responsabilità limitata, le società pubbliche trovano spazio con riguardo ai servizi privi di rilevanza economica, potendo l’ente, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi, ed acquisire o mantenere partecipazioni anche di minoranza, soltanto se strettamente necessario al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Tale scelta, se da un lato, potrebbe comportare vantaggi riguardo all’autonomia patrimoniale, dall’altro, appare in evidente contrasto con la disciplina statale &lt;&lt;<em>stante l’ingiustificato sbarramento in danno di specifici moduli societari che si vedrebbero così discriminati a scapito della garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni</em>&gt;&gt;<a href="#_ftn47" name="_ftnref47" title="">[47]</a>.<br />
Il TU &nbsp;poi non vieta né la costituzione di nuove società pubbliche, né l&#8217;acquisizione di nuove partecipazioni, anche indirette, in società già esistenti da parte delle amministrazioni pubbliche, ma impone un <em>iter</em> sempre più complesso per la loro costituzione e per il loro monitoraggio; in particolare, per la costituzione di nuove società l&#8217;atto deliberativo dovrà essere analiticamente motivato e, per i soli enti locali, sarà soggetto a forme di consultazione pubblica preventiva con parere obbligatorio della Corte dei Conti. Inoltre, il testo di legge non definisce le finalità<a href="#_ftn48" name="_ftnref48" title="">[48]</a> perseguibili, ne stabilisce il regime e gli effetti degli atti, gli obiettivi in materia di contenimento delle spese e di personale e nonostante richieda un’adeguata motivazione<a href="#_ftn49" name="_ftnref49" title="">[49]</a> circa l’interesse pubblico concretamente perseguito attraverso la loro costituzione, non sembra contribuire a dare una lettura chiarificatrice dell’ambigua disciplina di principio introdotta dalla legge n. 124 che nell’art. 4, co. 1, laddove afferma che le amministrazioni pubbliche non possono costituire società dirette o indirette aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ne’ acquisire o mantenere partecipazioni in tali società, comporta una drastica riduzione delle forme giuridiche della società per azioni ad intero capitale pubblico, e della società mista, sia pubblica che privata, riguardo all’affidamento della gestione.<br />
Il decreto legislativo n. 175/16, interviene in un quadro normativo piuttosto confuso e frammentario nato dal sovrapporsi di leggi a tutela della concorrenza e miranti al contenimento della spesa molto spesso non ben coordinate. Il quadro della normativa pone in evidenza un modello politico legislativo basato sulla privatizzazione dei servizi pubblici che pone limiti ai soggetti di diritto pubblico agli affidamenti diretti alle società pubbliche, affinché la gestione dei servizi diretti rientri nelle regole del mercato della libera concorrenza, riducendo gli spazi di diritto pubblico. E’ del tutto evidente, quindi, che si propende per un modello in cui si tende a trasferire in forma societaria le attuali aziende municipalizzate, nell’ottica di creare imprese pubbliche locali<a href="#_ftn50" name="_ftnref50" title="">[50]</a>.<br />
Il legislatore delegato, entrando nel merito, ha scelto un parametro di ripartizione delle società pubbliche basato sulla sola diversificazione tra controllo pubblico e partecipazione pubblica, mentre identifica per società a controllo pubblico, definite dall’art.2, quelle in cui uno o più amministrazioni pubbliche esercitano potere di controllo ed intendendo&nbsp; per controllo pubblico la circostanza rappresentata nell’art 2359 cc,&nbsp; richiedendo ulteriormente il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo al fine di operare&nbsp; decisioni finanziarie e gestionali&nbsp; e strategiche<a href="#_ftn51" name="_ftnref51" title="">[51]</a>.<br />
Le società a partecipazione pubblica, ex art.2, co. 1, lett. b), sono quelle a controllo pubblico nonché le società partecipate da pubbliche amministrazioni o da società a controllo pubblico. Per partecipazione diretta ci si rivolge alla titolarità dei rapporti implicanti la qualità di socio, per partecipazione indiretta si ha quando una società è collegata a un’altra mediante l’adesione al capitale sociale di una società intermedia che a sua volta è socia della seconda.<br />
Come è stato felicemente argomentato<a href="#_ftn52" name="_ftnref52" title="">[52]</a>, s’istaura così una differenza di fondo tra società controllate, alle quali si applicano in prevalenza le disposizioni del T.U., e società semplicemente partecipative, alle quali se ne applicano solo alcune, e per lo più relative.<br />
In linea con il Consiglio di Stato<a href="#_ftn53" name="_ftnref53" title="">[53]</a>, invece, restano escluse dal nuovo perimetro normativo le c.d. società quotate, a cui si applica integralmente la normazione civilistica.<br />
Infine, sempre l’articolo in esame si limita a stabilire le società <em>in house</em> come quelle sulle quali una o più amministrazioni pubbliche esercitano il controllo analogo<a href="#_ftn54" name="_ftnref54" title="">[54]</a>, mancando però di predisporre, a nostro avviso, un’ “equilibrata” disciplina che, nel rilevare il pericolo di strumentalità degli affidamenti <em>in house</em> quale limite alla concorrenza<a href="#_ftn55" name="_ftnref55" title="">[55]</a>, farebbe seguire l’individuazione di misure&nbsp; che non abbandonassero, come sembra desumersi dal tenore della disposizione, il servizio in una sola prospettiva d’impresa<a href="#_ftn56" name="_ftnref56" title="">[56]</a>.&nbsp;<br />
In questo contesto, l’idea che si renda necessario operare anche sugli organi di vigilanza<a href="#_ftn57" name="_ftnref57" title="">[57]</a>, affinché assicurino che l’istituzione territoriale, quale azionista di riferimento, sia sempre competente di interpretare le istanze locali e possa invitare il soggetto gestore ai suoi obblighi e doveri <em>in primis<a href="#_ftn58" name="_ftnref58" title=""><strong>[58]</strong></a>, </em>non sembra affatto peregrina.<br />
La legge delega prevedeva poi l’individuazione di requisiti specifici per gli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate; la razionalizzazione della disciplina relativa al personale; la definizione chiara del regime di responsabilità di organi di vertice e dipendenti. Così il decreto, recependo alcuni orientamenti della giurisprudenza<a href="#_ftn59" name="_ftnref59" title="">[59]</a>, parifica la disciplina della responsabilità degli amministratori delle società a partecipazione pubblica a quella prevista per le società di capitali<a href="#_ftn60" name="_ftnref60" title="">[60]</a>; limita la responsabilità erariale ai soli amministratori e dipendenti delle società in house (art. 12) e assoggetta le società a partecipazione pubblica alle procedure concorsuali (art. 14)<a href="#_ftn61" name="_ftnref61" title="">[61]</a>.<br />
&nbsp;Premesso quanto, e pur non essendo questa la sede per disquisire sulle disposizioni del TU, val la pena di rilevare che le stesse, in quanto estremamente dettagliate incidono sulla materia dell’organizzazione amministrativa regionale<a href="#_ftn62" name="_ftnref62" title="">[62]</a>. Ciò induce a rilevarne possibili profili di incostituzionalità laddove la Corte costituzionale, ha ritenuto non conformi al disposto dell’art. 117 Cost. le previsioni eccessivamente dettagliate riferibili alla materia del “coordinamento della finanza pubblica”, che, &nbsp;“<em>in quanto concorrente, deve essere disciplinata a livello statale solo nei principi fondamentali</em>”<a href="#_ftn63" name="_ftnref63" title="">[63]</a>.<br />
Egual timore sorge con riferimento alle limitazioni poste alle attività esercitabili dalle società partecipate, con provvedimento amministrativo del Presidente del Consiglio dei ministri, senza il coinvolgimento delle regioni.<br />
Con riferimento alle società <em>in house,</em> invece, è disposto che l’oggetto sociale preveda attività ricomprese nell’art.4 co. 4 del TU, ovvero, la produzione di servizi di interesse generale, la progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra le amministrazioni pubbliche, l’autoproduzione di beni o servizi strumentali e i servizi di committenza, mentre l’ammissibilità degli affidamenti diretti è prevista solo nei limiti di legge: attività prevalente svolta a favore degli enti soci e controllo analogo (art. 16 T.U.)<a href="#_ftn64" name="_ftnref64" title="">[64]</a>.<br />
Ma la deroga al limite dell’80% di attività a favore dell’ente socio e la procedura di sanatoria per rientrare in detto limite<a href="#_ftn65" name="_ftnref65" title="">[65]</a>, pongono dubbi di compatibilità con i principi di diritto europeo<a href="#_ftn66" name="_ftnref66" title="">[66]</a> e di coordinamento con la complessa disciplina del Codice dei contratti pubblici.<br />
&nbsp;<br />
<strong>&nbsp;4.</strong> <strong>La sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016 </strong><br />
A distanza di soli due mesi dalla pubblicazione del TU, la sentenza n. 251 della Corte Costituzionale del 25 novembre 2016 ha dichiarato incostituzionali quattro articoli della legge delega 124/15.<br />
Oggetto del ricorso della Regione Veneto, che riteneva violate le proprie competenze e leso il principio di leale collaborazione, sono state le materie relative alla cittadinanza digitale di cui all’articolo 1; alla dirigenza pubblica ex art.11; al lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni ex art 17; alle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche ex art.18, ed ai servizi pubblici locali di interesse economico ex art.19.<br />
Per la Corte occorre innanzitutto verificare se, nei vari settori in cui intervengono le norme impugnate, la competenza statale e quella regionale possano essere ben delineate, e, rilevata l’impossibilità di operare questa netta distinzione, trattandosi di materie complesse, legate da un intreccio non districabile di attribuzioni concorrenti, allora occorre accertare che il legislatore abbia agito seguendo il principio di leale collaborazione<a href="#_ftn67" name="_ftnref67" title="">[67]</a>.<br />
Tale principio, che non costituisce un dovere per il legislatore<a href="#_ftn68" name="_ftnref68" title="">[68]</a>, è stato ritenuto invece dalla Corte vincolante<a href="#_ftn69" name="_ftnref69" title="">[69]</a> e determinante perché “<em>là dove il legislatore si accinge a riformare istituti che incidono su competenze statali regionali inestricabilmente connesse, sorge la necessità del ricorso all’intesa”</em><a href="#_ftn70" name="_ftnref70" title="">[70]</a>.<br />
I decreti delegati non si sottraggono alla procedura della concertazione e l’esigenza di coinvolgere le regioni e gli enti locali nella forma dell’intesa sorge nella regolamentazione di materie di competenza non esclusiva, ed anche nelle ipotesi di attrazione in sussidiarietà della funzione amministrativa a quella legislativa dello Stato<a href="#_ftn71" name="_ftnref71" title="">[71]</a>, qualora sia necessario per esigenze di unità nazionale.<br />
Detta necessità, come sappiamo, può anche giustificare una deroga al riparto delle competenze delineate nel titolo V della Costituzione, ma ciò può avvenire solo quando le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovvero le intese, siano condotte sulla base del principio di lealtà<a href="#_ftn72" name="_ftnref72" title="">[72]</a>.<br />
Così la Corte rigetta l’eccezione di incostituzionalità solo con riferimento all’art.1<a href="#_ftn73" name="_ftnref73" title="">[73]</a> della legge delega, mentre con riferimento agli altri articoli impugnati la Corte, trattandosi di fenomeni complessi che danno vita ad una “<em>fitta trama di relazioni nella quali ben difficilmente sarà possibile isolare un singolo interesse”<a href="#_ftn74" name="_ftnref74" title=""><strong>[74]</strong></a></em> ritiene necessario che, nella prospettiva di una leale collaborazione tra Stato e Regione, il legislatore operi attraverso l’intesa<a href="#_ftn75" name="_ftnref75" title="">[75]</a> e non con il <em>“previo parere”</em>.<br />
La dichiarazione di incostituzionalità deriva da un vizio procedurale di fondo: l’assenza dell’intesa in sede di Conferenza unificata lesiva del principio di leale collaborazione<a href="#_ftn76" name="_ftnref76" title="">[76]</a>. In tal senso, la Consulta, non solo consolida un orientamento giurisprudenziale sedimentatosi negli anni<a href="#_ftn77" name="_ftnref77" title="">[77]</a>, mediante il quale si riconosce nel principio di leale collaborazione il “<em>momento più alto</em>” per la determinazione degli atti normativi tra Stato e regioni ( art.. 5 e 120 Cost.), ma, spingendosi oltre, precisa che il ricorso all’intesa è necessario anche quando “l’attuazione delle disposizioni dettate dal legislatore è rimessa a decreti legislativi delegati” al fine di garantire il corretto riparto delle competenze di cui all’art. 117, commi 2,3,4.<br />
La sentenza, nelle motivazioni a sostegno del dispositivo, determina l’annullamento della parte impugnata e la sostituzione della stessa, e l’eventuale incostituzionalità dei decreti delegati, è subordinata alla condizione che ne sia successivamente accertata l’effettiva lesione<a href="#_ftn78" name="_ftnref78" title="">[78]</a>.<br />
Ma a differenza di quanto accaduto per gli altri articoli cui non hanno fatto seguito i decreti legislativi, in ottemperanza all’art.18 L.124/15, nel settembre 2016 è stato emanato il Testo Unico sulle società partecipate, n. 175.<br />
Pertanto, per quanto dichiaratamente escluso dalla citata sentenza<a href="#_ftn79" name="_ftnref79" title="">[79]</a>, sorge la necessità di coordinare il decreto delegato con quanto dichiarato dalla Corte e verificare se la sentenza abbia concretamente inciso sulla sua validità, al fine di evitare future ipotetiche dichiarazioni di incostituzionalità<a href="#_ftn80" name="_ftnref80" title="">[80]</a>.<br />
Ciò che la regione Veneto contesta alla L.124/15 è proprio l’attribuzione al Governo delle competenze circa la scelta delle modalità organizzative di svolgimento delle attività di produzione di beni e servizi strumentali, la definizione delle responsabilità degli organi societari e dell’amministratore, il reclutamento del personale, ritenendo che trattando di organizzazione amministrativa regionale tale regolamentazione dettagliata quanto a modalità e termini di esercizio, costituisca una violazione dell’autonomia&nbsp;organizzativa&nbsp;e finanziaria&nbsp;delle Regioni.<br />
A ciò, aggiunge la Regione che il particolare tipo di raccordo prescelto con le regioni costituito dal “parere”, e non dall’ “intesa” da raccogliersi in Conferenza unificata, è lesivo del principio di “leale collaborazione”.<br />
A giudizio della Corte il legislatore delegato quando si accinge a riformare istituti per i quali non è possibile determinare una chiara delimitazione tra competenza statale o regionale, deve far ricorso all’intesa per le motivazioni testè ricordate e rilevato che i decreti delegati sono condizionati quanto a validità a tutte le indicazioni contenute nella legge delega, vengono attratti anch’essi nella procedura di leale collaborazione<a href="#_ftn81" name="_ftnref81" title="">[81]</a>.<br />
Con riferimento invece alla presunta violazione dell’autonomia regionale la Corte ha ricordato di essersi più volte pronunciata sul tema delle società partecipate: già la sentenza n.326/08 aveva ricondotto nell’alveo della competenza statale esclusiva &lt;&lt;<em>l’attività di società partecipate (inerente la forma delle società) di regioni o enti locali…&gt;&gt; </em>perché relativa<em> &lt;&lt;…alla materia dell’ordinamento civile</em>&gt;&gt;<a href="#_ftn82" name="_ftnref82" title="">[82]</a>, in quanto volta a definire il regime giuridico di soggetti privati, e alla materia della “<em>tutela della concorrenza”,</em> perché volta ad evitare che soggetti privilegiati operino nei mercati, laddove invece con la sentenza n. 229/2013 la Corte aveva dichiarato l’incostituzionalità delle norme statali che, imponendo alle regioni la privatizzazione o lo scioglimento di società partecipate, intervenivano, invece, nella materia dell’organizzazione amministrativa regionale, violando pertanto la competenza legislativa regionale residuale costituzionalmente garantita.<br />
E qui un primissimo dubbio di costituzionalità sorge già con riferimento all’art.3 del d.lgs. n. 175/16 “<em>Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa</em>” rilevato quanto testé riportato dalla Corte circa il limite imposto alla scelta in ordine alle modalità organizzative di svolgimento delle attività di produzione di beni e servizi strumentali alle proprie finalità istituzionali<a href="#_ftn83" name="_ftnref83" title="">[83]</a>. Dalla disposizione in esame, infatti, appare evidente che il legislatore mira a destabilizzare il sistema della regolazione, proponendo modelli societari sottoposti alla disciplina civilistica, nonostante non ci sia nessuna giustificazione logica atta ad escludere la produttività di un’azienda pubblica correttamente gestita.<br />
A tal proposito, la Consulta, attraverso una formula equilibrata, ha rilevato come invece la disciplina organica delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche “<em>coinvolge</em><em> inevitabilmente, profili pubblicistici, che attengono alle modalità organizzative di espletamento delle funzioni amministrative e dei servizi riconducibili alla competenza residuale regionale,… e profili privatistici, inerenti alla forma delle società partecipate, che trova nel codice civile la sua radice, e aspetti connessi alla tutela della concorrenza, riconducibili alla competenza esclusiva del legislatore statale</em>”<a href="#_ftn84" name="_ftnref84" title="">[84]</a>.<br />
La Corte poi nel dichiarare “<em>l’illegittimità costituzionale dell’art.18 lettere a) b) c) e) i) l) e m) dai numeri 1 a 7 della legge 124 del 2015 nella parte in cui, in combinato disposto con l’art.16 commi 1 e 4” </em>prevede<em> “che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anziché intesa, in sede di conferenza unificata”</em>, fissa, a parere di chi scrive, due punti fermi: in primis, la formula dell’intesa quale inderogabile regola cui devono uniformarsi i rapporti tra i livelli di governi diversi<a href="#_ftn85" name="_ftnref85" title="">[85]</a>; &nbsp;in secondo luogo, la necessità di &nbsp;stabilire un riequilibrio nel rapporto Stato e regioni in una materia, come quella delle società a partecipazione pubblica, i cui interessi e competenze si intersecano.<br />
Infine, il giudice delle leggi, come era già capitato<a href="#_ftn86" name="_ftnref86" title=""><sup><sup>[86]</sup></sup></a>, si preoccupa anche di chiarire quale sia l’ambito di applicazione della sentenza stessa, precisando che in ogni caso la dichiarazione di incostituzionalità è relativa solo a quegli articoli portati alla sua attenzione, e non si ripercuote sui decreti delegati, per i quali sarà necessario verificare l’effettiva lesione delle competenze regionali caso per caso ed auspica “<em>soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione”<a href="#_ftn87" name="_ftnref87" title=""><strong>[87]</strong></a>’</em>.</p>
<p><strong>4.1. Gli effetti della declaratoria d’incostituzionalità</strong><br />
A questo punto, a fronte di una legge delega dichiarata incostituzionale in parte per un vizio procedimentale, ed essendo nelle more intervenuto il decreto delegato, che trova il suo fondamento in uno degli articoli colpiti dalla sentenza, occorre chiedersi, rilevato l’invito della Corte, quali possano essere queste soluzioni correttive.<br />
Sul quesito posto dal Ministero sulla semplificazione e pubblica amministrazione sulle modalità di attuazione della sentenza n. 251/16 della Corte costituzionale al fine di accertare l’effettiva efficacia della sentenza sui decreti delegati si è pronunciato il Consiglio di Stato<a href="#_ftn88" name="_ftnref88" title="">[88]</a> che ha precisato come la Corte, attraverso una precisazione di salvaguardia, abbia dichiarato che l’illegittimità della legge delega non si estende anche ai decreti legislativi che resteranno validi ed efficaci fino ad un’eventuale pronuncia che li riguardi direttamente<a href="#_ftn89" name="_ftnref89" title="">[89]</a>.<br />
Le “<em>soluzioni correttive”</em>, cui la Corte fa riferimento, sono certamente i decreti correttivi per i quali la stessa legge di delega prevede un tempo di 12 mesi dall’adozione dei singoli decreti legislativi per intervenire al fine di integrare, correggere o rimuovere le imperfezioni del decreto già adottato, che se emanati previa intesa con le Regioni ex art 3 D.Lgs 281/97<a href="#_ftn90" name="_ftnref90" title="">[90]</a>, svolgeranno una funzione di sanatoria del vizio procedimentale, non occorrendo individuare la singola norma lesiva della competenza regionale, ma, invece, analizzare l’intero decreto nel suo complesso, opzione preferibile anche in relazione allo sviluppo dell’analisi della Corte, che ha&nbsp; utilizzato una tecnica di giudizio basata sul bilanciamento degli interessi costituzionali in gioco, non potendosi operare un chiaro riparto&nbsp; delle funzioni legislative<a href="#_ftn91" name="_ftnref91" title="">[91]</a>.<br />
Ma, nonostante la Corte abbia in passato ritenuto che i “<em>decreti correttivi non possano avere una funzione di sanatoria sostanziale con efficacia retroattiva dei vizi del decreto legislativo in caso di portata innovativa</em>”<a href="#_ftn92" name="_ftnref92" title="">[92]</a>, per il Consiglio di Stato invece ben sarebbe possibile retrodatare la sanatoria eliminando <em>ex tunc</em> il vizio, in&nbsp; virtù del fatto che trattandosi di vizio procedimentale, &nbsp;“<em>sarebbe un non senso che la legge delegata corregga una disposizione che si palesa illegittima, lasciandola in vigore per le situazioni perfezionatesi anteriormente ma ancora non esaurite e consentendo per queste il ricorso alla Corte Costituzionale, che essa si propone di prevenire e di evitare nell’interesse generale alla stabilità e certezza della normativa in settori di particolare e delicata rilevanza sociale”</em><a href="#_ftn93" name="_ftnref93" title="">[93]</a>.<br />
Tale conclusione genera comunque qualche perplessità: si ipotizza un’intesa che ratifichi <em>ex post</em> un atto statale assunto al di fuori dei congegni concertativi, sanandone l’illegittimità; dovrebbe parlarsi, allora, di ratifica e non di intesa, che piuttosto si inserisce nella fase della formazione della decisione politica.<br />
Come è noto, le attribuzioni costituzionalmente garantite non possono essere oggetto ne’ di delega ne’ di ratifica, se non espressamente previsto da una fonte di rango uguale a quella attributiva del potere; principio questo assolutamente pacifico in dottrina<a href="#_ftn94" name="_ftnref94" title="">[94]</a> e in giurisprudenza<a href="#_ftn95" name="_ftnref95" title="">[95]</a>, per cui l’idea avanzata pare sottovalutare il limite invalicabile dell’’inderogabilità delle competenze costituzionali, che inibisce agli enti locali di disporre in via transattiva delle attribuzioni &nbsp;ad essi assegnate dalla Costituzione<a href="#_ftn96" name="_ftnref96" title="">[96]</a>. A ciò si aggiunga che la decretazione correttiva è limitata agli oggetti già disciplinati dal decreto e non potrebbe riferirsi ad ambiti diversi.<a href="#_ftn97" name="_ftnref97" title="">[97]</a><br />
Acquisito il parere, nel rispondere “all’invito” della Consulta, il Consiglio dei Ministri ha così trasmesso lo Schema di Decreto Legislativo riguardante “<em>Disposizioni integrative e correttive al&nbsp;Dlgs.&nbsp;n. 175/16, recante: Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica</em>”, alla Sezione normativa del Consiglio di Stato, la cui Commissione speciale<a href="#_ftn98" name="_ftnref98" title="">[98]</a> ha dato parere favorevole con specifiche osservazioni<a href="#_ftn99" name="_ftnref99" title="">[99]</a> alla Conferenza Unificata per l’acquisizione della relativa intesa.<br />
L’intesa – dopo una fase di “<em>interlocuzione</em>”, caratterizzata da un complesso lavoro istruttorio che è culminato nella seduta della Conferenza Unificata del 16 marzo 2017 – è stata raggiunta e detto Schema di decreto (accompagnato anche dall’atto “<em>di intesa</em>”) è approdato in Consiglio dei ministri che si è impegnato a recepire nell’approvazione definitiva, avvenuta il 16 giugno scorso con il D.lgs. n. 100, pubblicato in G.U., il 26/06/2017.<br />
Tuttavia, per quanto il decreto correttivo risponda in generale ai rilievi mossi dalla Consulta, si ha l’impressione che il provvedimento si sia conformato più alle prescrizioni riguardanti le modalità procedimentali, relative al coinvolgimento degli enti territoriali, piuttosto al merito della riforma.<br />
Infatti, se è da salutare positivamente l’eventualità per le società partecipate dai comuni che non hanno bilanci in perdita e che producono servizi di interesse economico generale di partecipare alle gare anche fuori dall’ambito territoriale di riferimento (art. 4, co. 9 bis), superando un impedimento rinvenibile in un’interpretazione restrittiva dell’articolo 4 co. 1 e articolo 2 co. 1 lettera h); ovvero, la scelta di operare una notevole semplificazione della procedura relativa alla costituzione e acquisizione di partecipazioni societarie che si concreta, per esempio, nell’eliminazione del vincolo di motivazione per la realizzazione di una società a partecipazione con riguardo all’eventualità di destinazione alternativa (art. 6, lett. a), si è dell’opinione, che l’intervento correttivo del Governo non abbia conferito alla riforma un assetto maggiormente organico.<br />
Rimangono, in effetti, insoluti alcuni problemi, peraltro rilevati dalle stesse prescrizioni dettate dalla Consulta.<br />
In primo luogo, l’attribuzione al Presidente del Consiglio dei Ministri del potere di escludere singole società dall’applicazione della riforma, con semplice provvedimento amministrativo, potrebbe costituire una possibile violazione del principio di legalità, non essendo fondato sulla legge di delega.<br />
Altrettanto bisognosa di chiarimenti è l’estensione di tale potere derogatorio anche ai Presidenti delle Regioni nel caso di partecipazioni regionali, perché ciò consentirebbe a un’autorità regionale di derogare, con suo provvedimento, a una disciplina statale generale propria dell’ordinamento civile<a href="#_ftn100" name="_ftnref100" title="">[100]</a>.<br />
Inoltre, non si comprende del tutto perché il T.U. imponga alle amministrazioni locali partecipanti, di accantonare nel bilancio un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato delle società <em>in house</em>, misura questa che negherebbe in radice la possibilità per le società in <em>house</em> di fallire e che potrebbe risolversi anche in un indebito aiuto di Stato.<br />
Perplessità, infine, sorgono in riferimento alla mancanza di risposta del Governo agli inviti della Corte di rafforzare la funzione di controllo e monitoraggio del Ministero nella fase transitoria di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche. Si ritiene, infatti, che il disposto formulato dalla legge 124 che in sostanza subordina la soppressione dei “regimi di esclusiva” alla previa ricognizione degli stessi “non conformi ai principi generali in materia di concorrenza e comunque non indispensabili per assicurare la qualità e l’efficienza dei servizi” (art. 19, c. 1, lett. b), rimanga assolutamente in vigore.<br />
&nbsp;<br />
<strong>5. Considerazioni conclusive</strong><br />
Quanto detto ci porta a concludere che la sentenza in esame, con riferimento all’argomento trattato, non ha determinato alcun effetto “dirompente”, e che il TU sulle società partecipate, chiaramente non oggetto di alcuna pronuncia, è da considerarsi indenne da rilievi che possano oggi determinarne l’inapplicabilità.<br />
Questo non significa che il T.U. sia esente da critiche (soprattutto alla luce del decreto correttivo n. 100/2017), e da eventuali futuri interessamenti da parte della Corte<a href="#_ftn101" name="_ftnref101" title="">[101]</a>, ma che, quantomeno, può oggi ritenersi un punto di partenza per una razionalizzazione e semplificazione della disciplina delle partecipate pubbliche<a href="#_ftn102" name="_ftnref102" title="">[102]</a>.<br />
Il quadro delineato dal TU è sicuramente incentrato sulla regola della concorrenza e delle privatizzazioni e riduce gli spazi, già angusti, di operatività delle società pubbliche e degli affidamenti diretti<a href="#_ftn103" name="_ftnref103" title="">[103]</a>, considerando il ricorso al mercato quale criterio preferenziale di attribuzione di risorse pubbliche.<br />
Ma, gli spunti di riflessione non si fermano, a questo tema, e vanno dalla dettagliata regolamentazione di materie di competenza regionale, al non facile coordinamento di talune disposizioni con il Codice degli Appalti e con la normativa comunitaria che non ha mai assunto un atteggiamento di contrarietà nei confronti della partecipazione pubblica al mercato purché, naturalmente, non privilegiata<a href="#_ftn104" name="_ftnref104" title="">[104]</a>.<br />
Certo, va rilevato, come anticipato, che il Governo, intervenuto in via correttiva, non è riuscito a risolvere parte delle contraddizioni presenti nella legislazione vigente; sotto questo aspetto, l’adeguamento alle prescrizioni dettate dalla sentenza n. 251 della Corte costituzionale, è solo parziale<a href="#_ftn105" name="_ftnref105" title="">[105]</a>.<br />
Restano sullo sfondo questioni che avrebbero meritato maggiore attenzione e che sono, in alcuni casi, foriere di probabili conflittualità. Specificamente, non si è riuscito a risolvere il rapporto di contrasto fra il d.lgs. 175/2016 e il d.lgs. 50/2016, sia in ordine al c.d. “<em>in house</em> in cascata” &#8211; l’art. 5 del Codice appalti espressamente prevede tale forma di affidamento, mentre l’art. 4 del Testo Unico Partecipate recita che “è fatto divieto alle società di cui al co. 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società”-, sia riguardo alla soglia di fatturato che la società <em>in house</em> deve maturare (superiore all’80%), atteso che l’art. 5 del Codice degli appalti stabilisce che la soglia comprende attività svolte nei riguardi dei soggetti che controllano la società <em>in house</em>, diversamente, per l’art. 16 del d.lgs. n. 175, questa riguarda i soci della società stessa<a href="#_ftn106" name="_ftnref106" title="">[106]</a>.<br />
Inoltre, nulla si è detto sull’ipotesi di restringere la facoltà riconosciuta ai Presidenti di Regione di escludere singole società dall&#8217;ambito delle nuove misure, malgrado l’esecuzione debba essere motivata da interessi pubblici; oppure di stabilire, in tema di ricognizione delle partecipazioni detenute, con maggiore precisione per quali società deliberare la messa in liquidazione o la cessione delle partecipazioni o il loro accorpamento, chiaramente tenendo conto della congruenza delle finalità sociali con quelle istituzionali dell’ente territoriale di riferimento; ancora, di intraprendere misure di incentivazione dei processi di aggregazione delle società in essere, ovvero, di valutare l&#8217;opportunità di estendere anche allo svolgimento di funzioni, e non solo alla produzione di beni e servizi, &nbsp;la possibilità di costituire o mantenere partecipate, atteso che l’art. 18 (lett. m) fa salve “ <em>le società&nbsp; che gestiscono funzioni strumentali e funzioni amministrative</em>” a patto che siano stabiliti i “<em>criteri</em>” e le “<em>procedure</em>” per la scelta fra il “ <em>modello societario </em>e&nbsp; “ <em>l’internalizzazione</em>”.<br />
La sentenza n. 251/16 costituisce indiscutibilmente un punto di svolta e non perché risolutiva dell’annoso conflitto di competenza Stato-Regioni, ma per il tentativo di far “<em>correggere il tiro” </em>al legislatore che, nell’affrontare la riforma delle società pubbliche partecipate, opera complessa ma necessaria, ha tralasciato o, comunque, non sufficientemente coinvolto le regioni, il cui ruolo in questo tema è assolutamente determinante<a href="#_ftn107" name="_ftnref107" title="">[107]</a>. Una sentenza questa che non ha inteso bloccare, ma anzi, con le proprie indicazioni, prefigurare uno scrutinio rigoroso in ordine alla disciplina delle società partecipate, reindirizzando così il processo di riforma, al fine di sottolinearne l’importanza decisiva per lo sviluppo del nostro paese.<br />
&nbsp;</p>
<div>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> Si v., ex multis, S. D’albergo, <em>Le partecipazioni statali, Milano</em>, 1960; S. Cassese, <em>Partecipazioni pubbliche ed enti di gestione</em>, Milano, 1962; A. Rossi, <em>Profili giuridici delle società a partecipazione statale</em>, Milano, 1977; G. Guarino, <em>L’organizzazione pubblica</em>, Milano, 1977; F. Galgano, <em>Le società per azioni</em>, Padova, 1984; N. Irti, <em>Dell’ente pubblico economico alla società per azioni</em>, in F. Marchetti, <em>Le privatizzazioni in Italia</em>, Milano, 1995; M. Cammelli, M. Dugato, <em>Lo studio delle società a partecipazione pubblica: la pluralità dei tipi e le regole del diritto privato. Una premessa metodologica e sostanziale</em>, (a cura di), Torino, 2008.</div>
<div id="ftn2"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> Nonostante gli sprechi e le inefficienze accertate si contano, quelle censite, circa 8 mila società partecipate.</div>
<div id="ftn3"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> A.M. Sandulli, <em>Manuale di diritto amministrativo</em>, XV, 1989, p. 1119 ss.</div>
<div id="ftn4"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> In tal senso, S. Staiano, <em>Rapsodia legislativa</em>, in Federalismi.it, n. 20/2015, p. 7.</div>
<div id="ftn5"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> Il principio di concorrenza, cui il legislatore e la giurisprudenza interna ispirano i loro atti, pur richiamato come principio di natura comunitaria, talvolta, viene interpretato in modo completamente diverso dall’interpretazione del sistema sovranazionale. Di nozione comunitaria si parla in molte sentenze della Corte Costituzionale e la stessa nozione si riflette sulla nostra Costituzione all’art. 117 secondo comma lett e), primo comma dell’art.117 e art.111 Cost.. Secondo la nozione ricostruita dalla Corte Costituzionale, la concorrenza presuppone la più ampia apertura al mercato a tutti gli operatori economici del settore, in ossequio ai principi comunitari della libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi (a tal riguardo Corte Cost. sent. n. 401/2007). Questo principio è stato utilizzato dal legislatore per portare avanti una preferenza per le gestioni privatistiche rispetto a quelle pubblicistiche, sebbene a ben vedere il principio di concorrenza comunitario prescinda totalmente dalla natura dei soggetti tenuti ad osservarlo. L’art 345 TFUE secondo cui “<em>i trattati lasciano del tutto impregiudicati il regime già esistente negli stati membri</em>” non impone obblighi di privatizzazione per le imprese pubbliche (o private) che gestiscono i servizi pubblici, anzi il “principio di neutralità” costituisce un cardine, con i principi di libertà di definizione e proporzionalità, cui è ispirata la disciplina comunitaria dei servizi pubblici di interesse generale. A ciò si aggiunga quanto ribadito dal protocollo 26 al Trattato di Lisbona che all’art.1 evidenzia l’assoluta autonomia degli Stati membri nell’organizzazione e gestione dei pubblici servizi, purché siano rispettate quanto più è possibile le esigenze degli utenti, da valutare anche in relazione alle diverse situazioni geografiche, sociali e culturali, purché garantiscano un alto livello di sicurezza ed accessibilità del servizio. Tale principio è stato richiamato anche nelle direttive 214/2/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del febbraio 2014 che all’art.2 dispone “<em>la presente direttiva fa salvi i principi di proprietà degli stati membri, in particolare non richiede la privatizzazione di imprese pubbliche che forniscono servizi al pubblico</em>”. Il sistema interno si rivela dunque ispirato a principi liberistici più che al principio di concorrenza, e per quanto questa tendenza possa trovare un valido fondamento nell’abuso di tale modello nell’esperienza del nostro paese, le misure finalizzate ad impedire tale circostanza sono in contrasto con la disciplina comunitaria dell’istituto <em>in house</em> e talvolta anche in contrasto con i principi costituzionali di buon andamento della PA ed autonomia istituzionale degli enti pubblici. Ciò perché non si opera una chiara distinzione tra le attività strumentali della PA per cui l’affidamento è diretto a società <em>in house</em>, ove non vige alcun principio di concorrenza e per le quali non si determina nessuna sottrazione di quote al mercato libero dal momento che i servizi alla PA stessa e non assumono rilevanza per il mercato, e l’attività svolta per l’erogazione dei servizi pubblici locali offerti a consumatori ed utenti e quindi a soggetti terzi rispetto a chi li eroga.</div>
<div id="ftn6">&nbsp; [6] Corte Cost., sent. n. 251/16 punto 7.1 del <em>Considerato in diritto.</em></div>
<div id="ftn7"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> Si v., F. Merusi, <em>Cent’anni di municipalizzazione: dal monopolio alla ricerca della concorrenza, </em>in Dir. amm., 2004, p. 37 ss.<br />
<a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> Si v., ex plurimis, U. Borsi, voce <em>Municipalizzazione dei pubblici servizi</em>, in Nuovo digesto italiano, III, 1939, p. 802 e ss.; A. Bardusco, <em>Azienda municipalizzata</em>, in Disc. pubbl., I, Torino, 1987, p. 137; G. &nbsp;Caia, voce <em>Municipalizzazione dei servizi pubblici</em>, in Enc. Giur. Treccani, XX, Roma, 1989.; F. Merusi, <em>Cent’anni di municipalizzazione: dal monopolio alla ricerca della concorrenza, </em>cit.,&nbsp; p.37 ss.<br />
<a href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a> Si v. M.S. Giannini<em>, Diritto amministrativo</em>, Milano, 1988, p. 224 ss.</div>
<div id="ftn10"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a> La dottrina è apparsa spesso divisa sul valore giuridico da attribuire alla “Costituzione economica”. Si cfr.&nbsp; ex plurimis, E. Predieri,&nbsp; <em>Pianificazione e Costituzione</em>, Milano, 1963; <em>C.</em> Lavagna , <em>Istituzioni di diritto pubblico</em>, Roma, 1966;&nbsp; V. Ottaviano, <em>Il governo dell’economia: principi giuridici</em>, in La Costituzione economica, Trattato di Diritto Commerciale e di diritto pubblico dell’economia, diretto da F. Galgano, I, Padova, 1977, p. 197 ss.; G. Quadri, <em>Diritto pubblico dell’economia</em>, Padova, 1980; F. Merusi<em>, art. 47 Cost</em>., in Commentario alla Costituzione, 1982; G. Bognetti, <em>La Costituzione economica italiana</em>, Milano, 1983; M. Luciani, <em>La produzione economica privata nel sistema costituzionale</em>, Padova, 1983; A. Pizzorusso, <em>Su alcuni problemi in materia di fonti del diritto pubblico dell’economia</em>, in AA.VV., Scritti in ricordo di D, Serrani, Milano, 1984, p. 3 ss;&nbsp; S. Rodotà, <em>art. 44 Cost.</em>, in Commentario alla Costituzione, 1984, p. 211; A. Pace<em>, Libertà “del mercato” e “nel mercato</em>”, in Pol. dir., 1993, p. 327; G.U. Rescigno <em>Costituzione economica</em>, in Enc. giur., X, Roma, 2001; V. Galgano,<em> 41 Cost.</em>, in Commentario alla Costituzione, in R. Bifulco,&nbsp; A. Celotto, M. Olivetti, ( a cura di), tomo I,&nbsp; Torino,2006, passim.<br />
<a href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a> Sulla storia e le ragioni dell’intervento statale in economia, si v., G. Guarino, <em>Scritti di diritto pubblico dell’economia</em>, Milano, 1970; G. Amato, <em>Economia, politica e istituzioni in Italia</em>, Bologna, 1977; M. S. Giannini, <em>Diritto pubblico dell’economia</em>, Bologna, 1995; S. Cassese, <em>La nuova costituzione economica</em>, Bari, 1995.</div>
<div id="ftn12"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a> Si rinvia a &nbsp;S. Cassese, <em>La nuova costituzione economica</em>, Roma-Bari, 2012, p. 23 ss.</div>
<div id="ftn13"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a> Ivi.</div>
<div id="ftn14"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[14]</a> Si cfr. le considerazioni di C. Lacava, <em>L’impresa pubblica</em>, in Trattato di diritto amministrativo (a cura di S. Cassese), Tomo III, Milano, 2000, p. 2986.</div>
<div id="ftn15"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[15]</a> L’introduzione della Spa ha comportato svariati dubbi interpretativi quanto alla natura giuridica delle stesse; secondo un primo orientamento della Cassazione avrebbero avuto natura privatistica, laddove per la giurisprudenza amministrativa e costituzionale le società partecipate si connotavano prevalentemente per la loro natura pubblicistica. Per qualche tempo prevalse l&#8217;idea che la società mista fosse una speciale emanazione dell&#8217;ente pubblico affidante, il che implicava la possibilità di procedere ad affidamenti diretti senza la necessità di alcun provvedimento concessorio e senza che ciò costituisse violazione del principio di concorrenza, rilevato anche che l’art. 22 della legge n. 142/90 tipizzava la concessione a terzi come modalità alternativa alla Spa, ed anche in considerazione del fatto che il rischio della sottoscrizione di capitale in società pubblica, senza la sicurezza dell’affidamento, difficilmente sarebbe stato assunto dal privato. L’art.12 della legge n. 498/92 imponeva inoltre per le Spa a partecipazione pubblica minoritaria l’osservanza delle procedure concorsuali per la scelta dei soci privati, nulla dettando invece per le Spa partecipazione pubblica maggioritaria.</div>
<div id="ftn16"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[16]</a> Si rinvia a M. Renna, <em>Le società per azioni in mano pubblica. Il caso delle Spa derivanti dalla trasformazione di enti pubblici economici ed aziende autonome statali</em>, Torino, 1997.</div>
<div id="ftn17"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[17]</a> &nbsp;S. Cassese, <em>I modelli di gestione dei servizi pubblici locali</em>, in AziendItalia, n. 9, 1995, p. 565; si cfr. anche P. Ciriello, (<em>voce</em>), <em>Servizi pubblici</em>, in Enc. giur. Treccani, 1992, vol. XXVIII, p. 1 ss.</div>
<div id="ftn18"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[18]</a> Sul tema, V. Cerulli Irelli, <em>Corso di diritto amministrativo</em>, Torino, 2000, p. 47 ss; si cfr. anche S. Monzani<em>, Le</em> <em>società a capitale misto pubblico-privato</em>, in Diritto e processo amministrativo, n.3/2008, p. 925.</div>
<div id="ftn19">&nbsp; &nbsp; &nbsp;[19] Sul punto si rinvia a F. Scoca, <em>Il punto sulle così dette società pubbliche</em>, in Dir. econ., 2005, p. 239 ss.</div>
<div id="ftn20"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20" title="">[20]</a> &nbsp;Si v. E. Furno, <em>Spa pubblica e affidamento diretto: la Corte di Giustizia rifinisce l’“in house&nbsp; frantumato” in una sentenza foriera di conseguenze ( commento alla sentenza del 29 novembre del 2012), </em>in Giustamm.it, 2013, p. 2 ss.</div>
<div id="ftn21">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[21] M. Dugato, <em>Le società per la gestione dei servizi pubblici locali</em>, Milano, 2001, passim.</div>
<div id="ftn22"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22" title="">[22]</a> La proprietà delle reti, degli impianti e dotazioni, rimane agli enti pubblici, salvo la possibilità di trasferimento a società di capitali delle quali detenessero la maggioranza.</div>
<div id="ftn23"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23" title="">[23]</a> Detta modifica è stata accettata dalla Commissione Europea nella misura in cui è stato previsto l’affidamento nell’erogazione dei servizi a privati a mezzo procedura di evidenza pubblica. L’idea del legislatore è stata quella di liberalizzare il mercato, conformandosi e di assorbendo tutte le critiche della Commissione europea. In merito è intervenuta anche la Corte costituzionale che ha chiarito come i servizi pubblici locali non costituiscano una categoria a se’ stante, ma vengano identificati come tali ogni qual volta trattasi di attività di rilevante interesse per la collettività, anche territorialmente delimitata; &nbsp;si cfr. Corte cost., sent. n. 466/93.</div>
<div id="ftn24"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24" title="">[24]</a> Nel settore dei pubblici servizi locali, l’ordinamento interno conosce da gran tempo forme di gestione <em>in house</em>: tali sono, infatti, le gestioni c.d. in economia e quelle a mezzo di istituzioni, aziende speciali comunali, provinciali e consortili. La scelta operata dal legislatore (con l’art. 113, c. 5, del TUEL) di non consentire l’esercizio dei pubblici servizi locali aventi “rilevanza economica” tramite le suddette forme di gestione ha indotto il legislatore medesimo ad istituire, per l’affidamento “diretto” di tali servizi, una nuova forma di gestione, quella, cioè, appunto, delle società in <em>house.</em> Le società <em>in house</em> si caratterizzano per il fatto che il servizio pubblico viene ad esse affidato in gestione direttamente, senza il previo espletamento di una pubblica gara. Nel caso degli affidamenti <em>in house</em> manca, quindi, “un vero e proprio rapporto contrattuale tra i due soggetti”, a tal riguardo si v. Cons. Stato, sez. VI, 22 novembre 2004, n. 7636 e 7637. Le società <em>in house</em> sono società a totale partecipazione pubblica che necessitano di due requisiti: il controllo analogo a quello che si attua nei confronti dei propri uffici e la destinazione prevalente dell’attività dell’ente partecipato a favore dell’ente pubblico controllante. Il controllo deve essere caratterizzato da un <em>quid pluris</em> rispetto al controllo societario perché il consiglio d’amministrazione deve avere limitati poteri gestionali ed il ruolo dell’ente controllante deve essere invece propulsivo, include il diritto di veto, e deve essere preventivo sulle decisioni importanti. È pacifico, nell&#8217;attuale stato di evoluzione giurisprudenziale, alla luce delle direttive comunitarie in materia di affidamenti <em>in house</em> 2014/23-24-25/UE, che il controllo analogo dell’ente costituisca elemento essenziale per l&#8217;affidamento diretto <em>in house</em> di un servizio pubblico. Tale controllo viene garantito anche attraverso il requisito della c.d. attività prevalente svolta a favore dell’ente: la normativa vigente, infatti sottopone al vaglio l’attività della società perché questa sia svolta in maniera prevalente a favore degli enti pubblici.&nbsp;In tale ottica, si configura un rapporto di stretta strumentalità fra le attività dell&#8217;impresa e le esigenze pubbliche che l&#8217;ente controllante è chiamato a soddisfare. In particolare per determinare se la società affidataria svolga l’attività prevalente in un ottica di tutela del controllo analogo, non bisogna tener conto di quelle attività fornite a favore di enti pubblici territoriali non soci e pertanto non dotati di alcun potere di controllo (Corte di Giustizia UE, sez. IV, sentenza 08/12/2016 n° C-553/15).Al fine di garantire il rispetto dei requisiti della destinazione prevalente occorre che lo statuto societario preveda la destinazione esclusiva, o comunque precisi limiti; eccezione solo nel caso in cui la prestazione di servizi a terzi sia giustificata da speciali ragioni di continuità ed efficienza del servizio principale e possa considerarsi sul piano funzionale parte integrante.</div>
<div id="ftn25"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25" title="">[25]</a> Come emendato dall&#8217;art. 14 del d.l. n. 269/2003, dopo aver superato la vecchia qualificazione che si basava sulla &#8220;rilevanza industriale&#8221; sostituita con quella relativa alla &#8220;rilevanza economica&#8221;, eliminata la possibilità di affidamento a terzi.</div>
<div id="ftn26">&nbsp;[26] Si cfr. N. Aicardi, <em>Società miste ed evidenza pubblica &lt;</em><a monte="">&gt;, in Diritto e processo amministrativo, n. 3/2007, p. 620 ss.</a></div>
<p><a monte=""> </a></p>
<div id="ftn27"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27" title="">[27]</a> Corte Cost., sent. n. 272/2004; si cfr. anche Cons. stato, sez. V, ord. n. 2316/2004.</div>
<div id="ftn28"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28" title="">[28]</a> Si cfr. M. Clarich, <em>Le società partecipate dallo Stato e dagli enti locali fra diritto pubblico e diritto privato</em>, in AA.VV<em>., Le</em> <em>società a partecipazione pubblica</em> ( a cura di F.&nbsp; Guerrera), Torino, 2010, 16 ss.</div>
<div id="ftn29"><a href="#_ftnref29" name="_ftn29" title="">[29]</a> Abbiamo evidenziato che in queste modifiche normative il legislatore opera una separazione della filiera del servizio pubblico distinguendo la titolarità delle dotazione e degli impianti che rimane sempre dell’ente locale, che deve custodire i beni per lo svolgimento del servizio affinché siano durevolmente finalizzate al benessere della collettività locali, ovvero può conferire la gestione a società che abbiano capitale interamente pubblico, incedibili a terzi, con il vincolo di destinazione, tali società possono espletare gare per l’affidamento della gestione delle reti a terzi. Per quanto riguarda l’erogazione del servizio la gestione può avvenire attraverso affidamento ad una società a capitale interamente pubblico, ad una società mista, purché il socio venga scelto tramite l’espletamento di gare ad evidenza pubblica, ovvero ad una società di capitali attraverso l’espletamento di procedure di evidenza pubblica. Recentemente si v. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 4014/2016.</div>
<div id="ftn30"><a href="#_ftnref30" name="_ftn30" title="">[30]</a> M. D’Alberti, <em>Lo Stato regolatore e la concorrenza, in </em>A. Megale e B. Lapadula<em>, (a cura di), La crisi: quale nuovo intervento pubblico?,</em> Roma , 2010, p. 53.</div>
<div id="ftn31"><a href="#_ftnref31" name="_ftn31" title="">[31]</a> Oltre al già visto &#8220;controllo analogo&#8221; e all&#8217;attività &#8220;prevalente&#8221;, condizioni endogene alla struttura e al funzionamento della società, l&#8217;art. 23-bis richiede alcune severe condizioni esogene e cioè, sostanzialmente, che l&#8217;ente locale dimostri l&#8217;inutilità del ricorso al mercato a causa di particolari condizioni sociali, economiche e ambientali proprie di un contesto territoriale di riferimento.</div>
<div id="ftn32"><a href="#_ftnref32" name="_ftn32" title="">[32]</a> L&#8217;affidamento a società mista diviene pienamente alternativo all&#8217;affidamento a terzi tramite gara, ma a condizione che il socio privato sia scelto con gara a doppio oggetto (cioè che consentisse l&#8217;introduzione di un socio operativo e non solo finanziario) e che la partecipazione privata sia almeno pari al 40%, l’affidamento in <em>house</em> è l’eccezione ex art.5 d.lgs. n. 135/09. Tale scelta si allinea alla giurisprudenza europea avviata dalla nota sentenza Corte giust. CE, 18 novembre 1999, in causa C-107/98, <em>Teckal,</em> per poi proseguire con la sentenza Corte giust. CE, 13 ottobre 2005, in C-458/03, <em>Parking Brixen</em> e Corte giust. CE, 11 gennaio 2005, in causa C-26/03, <em>Stadt Halle.&nbsp; </em></div>
<div id="ftn33"><a href="#_ftnref33" name="_ftn33" title="">[33]</a> Cfr<em>.</em> A. Lucarelli, <em>Primissime considerazioni a margine della sentenza n.325 del 2010 </em>in AIC, n.1/2011, p. 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
<div id="ftn34"><a href="#_ftnref34" name="_ftn34" title="">[34]</a> Si v. A. Contieri, <em>Prime riflessioni sulle modalità di gestione del servizio idrico integrato a seguito del referendum del 12 e 13 giugno 2011, </em>in Giustamm.it, n. 9/2011.<br />
<a href="#_ftnref35" name="_ftn35" title="">[35]</a> Si vedano le considerazioni di S. Staiano<em>, I servizi pubblici locali nel Decreto-legge n. 138 del 2011. Esigenze di stabile regolazione e conflitto ideologico immaginario</em>, in Federalismi.it, 2011, p. 7.</div>
<div id="ftn36"><a href="#_ftnref36" name="_ftn36" title="">[36]</a> Si cfr. S. Valaguzza, <em>Società miste a partecipazione comunale. Ammissibilità e limiti, </em>Milano, 2012.</div>
<div id="ftn37">&nbsp;[37] Tra i primi commenti, si v. A. Lucarelli, <em>La sentenza della Corte costituzionale n.199/2012 e la questione dell’inapplicabilità patto di stabilità interno alle s.p.a. in house ed alle aziende speciali</em>, in <em>Federalismi.it</em>, 2012; inoltre, mi sia consentito anche F. Zammartino, <em>Problemi e prospettive in materia di gestione dei servizi pubblici locali dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 199/2012</em>, in Giustamm.it, 2013, passim.</div>
<div id="ftn38"><a href="#_ftnref38" name="_ftn38" title="">[38]</a> Corte cost., sent. n. 199/2012, punto 3 del <em>Considerato in diritto.</em></div>
<div id="ftn39"><a href="#_ftnref39" name="_ftn39" title="">[39]</a> Inoltre i finanziamenti sono attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio a condizione che dette risorse siano aggiuntive o garanzia a sostegno dei piani di investimenti approvati dai menzionati enti di governo; in dottrina si cfr., A. Romano Tassone, <em>I servizi pubblici locali: aspetti problematici</em>, in Dir. proc. amm., 2013, p. 855 ss.</div>
<div id="ftn40"><a href="#_ftnref40" name="_ftn40" title="">[40]</a> Si v. F. Fracchia, <em>In house providing, codice dei contratti pubblici e spazi dell’autonomia dell’ente pubblico</em>, in Il diritto dell’economia, 2012; Si cfr., altresì, le considerazioni di L. Longhi, <em>La disciplina dei servizi pubblici locali in Italia dopo la l. n. 148/2011(c.d. decreto del ferragosto), e il d.l. n1 del 2012</em>, in Rass. dir. pubbl. eur., n. 1/2012, p. 268 ss.</div>
<div id="ftn41"><a href="#_ftnref41" name="_ftn41" title="">[41]</a> H. Bonura- F. Fonderico<em>, Le partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche e i servizi pubblici locali di interesse economico generale,</em> in Giorn. dir. amm., 2015, p. 651 ss.</div>
<div id="ftn42"><a href="#_ftnref42" name="_ftn42" title="">[42]</a> La L. n. 124/16 riguarda essenzialmente i seguenti ambiti: la cittadinanza digitale, la dirigenza pubblica, l’anticorruzione, il lavoro pubblico, le camere di commercio, gli enti di ricerca, le società partecipate pubbliche, i servizi pubblici locali e nuove misure di semplificazione procedimentale.</div>
<div id="ftn43"><a href="#_ftnref43" name="_ftn43" title="">[43]</a> Per un’ampia ricostruzione del tema si v., A. Lucarelli,<em> Il nuovo governo delle società pubbliche e dei servizi di interesse economico-generale: profili giuspubblicistici, </em>in F. Fimmanò (a cura di), <em>Le società pubbliche. Ordinamento e disciplina alla luce del Testo unico, </em>Napoli, 2016, passim.</div>
<div id="ftn44"><a href="#_ftnref44" name="_ftn44" title="">[44]</a> Che ai sensi dell’art.16 L. n. 124/15 ha 45 giorni di tempo per esprimersi, decorso il termine il governo potrà comunque procedere.</div>
<div id="ftn45"><a href="#_ftnref45" name="_ftn45" title="">[45]</a> Si cfr. Corte Cass..,SS.UU., ord. n. 1237/2015.</div>
<div id="ftn46"><a href="#_ftnref46" name="_ftn46" title="">[46]</a> Si rinvia per un commento organico al T.U. a, A. Lalli &#8211; M. Meschino, (a cura di), <em>Le società partecipate dopo la &nbsp;&nbsp;riforma Madia</em>, Roma, 2016.</div>
<div id="ftn47"><a href="#_ftnref47" name="_ftn47" title="">[47]</a> Così, M. Zuppetta, <em>Il T.U. sulle partecipate tra declatoria di illegittimità costituzionale e intervento correttivo. Considerazioni de iure condendo, </em>in Federalismi,it<em>, </em>n. 9/2017, p. 11.</div>
<div id="ftn48"><a href="#_ftnref48" name="_ftn48" title="">[48]</a> Detti vincoli di scopo e di attività incidono poi non solo sulle società a costituirsi ma anche sulle partecipazioni esistenti, laddove è prevista l’adozione da parte di tutte le PA di un provvedimento di revisione straordinaria di tutte le partecipazioni detenute che deve prevedere l’alienazione di quelle società che non rientrano in nessuna delle attività tipizzate dall’art.24 (co.1).</div>
<div id="ftn49"><a href="#_ftnref49" name="_ftn49" title="">[49]</a> S. Fortunato, <em>Le società a partecipazione pubblica tra modelli privatistici ed esercizio di pubbliche funzioni</em>, in Il Battello del Reno, 2016, p. 10</div>
<div id="ftn50"><a href="#_ftnref50" name="_ftn50" title="">[50]</a> Ma il legislatore sembra aver dimenticato che l’eventuale trasferimento comporta una rivalutazione dell’entità territoriale delle attività delle aziende, opportunità di aggregazione delle stesse e modifiche dei meccanismi di governo.</div>
<div id="ftn51"><a href="#_ftnref51" name="_ftn51" title="">[51]</a> &nbsp;In tal senso, H. Bonura, G. Fonderico, <em>Il Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica</em>, in Giornale di dir. &nbsp;amm., n. 6/2016, p. 724</div>
<div id="ftn52"><a href="#_ftnref52" name="_ftn52" title="">[52]</a> Cosi, H. Bonura, G. Fonderico, cit., p. 725.</div>
<div id="ftn53">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;[53] &nbsp;Cons. Stato, Ad. Comm. Spec., par. n. 968/2016.</div>
<div id="ftn54"><a href="#_ftnref54" name="_ftn54" title="">[54]</a> In tal senso, dal dattiloscritto che ho potuto leggere per gentile concessione dell’autore, A. Pisani Massamormile, <em>A proposito di alcune trasformazioni</em> “<em>analoghe</em>”, in corso di pubblicazione, p. 36. Si cfr., anche Cons. Stato, sent. n. 52533/2017; &nbsp;si cfr. anche TAR Lombardia, sent. n. 780/2013.</div>
<div id="ftn55"><a href="#_ftnref55" name="_ftn55" title="">[55]</a> In dottrina, ex multis, L. Torchia, <em>Società pubbliche e responsabilità amministrative: un nuovo equilibrio</em>, in Giorn. dir. amm., 2012, p. 323 ss.</div>
<div id="ftn56"><a href="#_ftnref56" name="_ftn56" title="">[56]</a> Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 637/2003; in dottrina si cfr. le considerazioni di A. Pioggia, <em>Servizi e disservizi. Piccolo contributo alla ricerca del senso pubblico del servizio</em>, in Costituzionalismi.it., 2017, p. 10 ss.</div>
<div id="ftn57"><a href="#_ftnref57" name="_ftn57" title="">[57]</a> Sul complesso tema si v., tra gli altri, S. Cassese , <em>Il controllo delle partecipazioni statali</em>, in Riv. trim. dir. pubbl., 1980, p. 1125 ss.; &nbsp;M. D’Alberti, <em>La vigilanza economica esercitata dai pubblici poteri</em>, in E. Bani- M. Giusti, &nbsp;( a cura di), <em>Vigilanze economiche. Le regole e gli effetti</em>, Padova, 2004, p. 75 ss.</div>
<div id="ftn58">&nbsp;[58] Sul punto di v. D. Mone, <em>Affidamenti in house providing a società pubbliche partecipate tra principio di concorrenza e buon andamento della Pubbblica ammnistrazione: il caso delle società strumentali</em>, in Rassegna di diritto pubblico europeo, 2016, n.1/2016, p. 153 ss.</div>
<div id="ftn59"><a href="#_ftnref59" name="_ftn59" title="">[59]</a> Corte Cass., S.U., sentt.,&nbsp; nn. 19667/2003, 3899/2004, 4511/2006, 5848/2015; inoltre, per la giurisdizione contabile, si v. Corte dei Conti, sentt. nn. 11406/2006, 178/2015.</div>
<div id="ftn60"><a href="#_ftnref60" name="_ftn60" title="">[60]</a> Si v. a tal riguardo, Corte Cass. sent. n. 26806/2009.</div>
<div id="ftn61"><a href="#_ftnref61" name="_ftn61" title="">[61]</a> Prima dell’entrata in vigore del TU si rinvenivano due indirizzi in giurisprudenza: un primo indirizzo affermava la non fallibilità delle società partecipate da pubbliche amministrazioni (e in particolare delle società in <em>house</em>, legate da un vincolo stringente all’amministrazione), rifacendosi ai principi della sentenza Cass. civ., S.U., n. 26283/2013. Un altro indirizzo propendeva invece per l’assoggettabilità al fallimento, riferendosi invece alla natura privata e all’assunzione di rischio connesse allo strumento societario; cfr. Cass. civ., sez. I, n. 22209/2013.</div>
<div id="ftn62"><a href="#_ftnref62" name="_ftn62" title="">[62]</a> A tal riguardo si v., prima della riforma del Titolo V della Costituzione, Corte cost., sentt. nn. 51/1990 e 35/1992; dopo la riforma nn. 380/2004, 95/2008, 325/2010, 149/2012.</div>
<div id="ftn63"><a href="#_ftnref63" name="_ftn63" title="">[63]</a> Nella sentenza 20 maggio 2008, n. 159 la Corte ha ritenuto incostituzionali delle disposizioni dettagliate relative al compenso e al numero degli amministratori di società partecipate dalle Regioni. L’impostazione della Corte sembra mutata nella pronuncia 23 luglio 2013, n. 229, in cui tali disposizioni vengono ricondotte alla materia “trasversale” (e di competenza esclusiva statale) dell’«ordinamento civile»: secondo tale sentenza la Regione non può essere privata della facoltà di utilizzare le società per l’organizzazione delle proprie funzioni, ma lo Stato può stabilire – anche nel dettaglio – le caratteristiche dello strumento societario che può essere adottato (consistenza e compenso dell’organo amministrativo compresi). Sul punto si veda anche la nota di L. Vandelli, <em>Le società pubbliche tra autonomia organizzativa regionale e locale, ordinamento civile e principi di coordinamento della finanza pubblica</em>, in Giur. cost<em>.</em>, 2013, p. 3398.&nbsp;</div>
<div id="ftn64"><a href="#_ftnref64" name="_ftn64" title="">[64]</a> In particolare, TAR Piemonte, sez. I, sent. n. 1069/2014.</div>
<div id="ftn65"><a href="#_ftnref65" name="_ftn65" title="">[65]</a> Previste rispettivamente al comma 3 e al comma 5 dell’art. 16 del Testo unico. Il problema era stato segnalato dal Consiglio di Stato nel già citato parere sullo schema di decreto; si cfr. Cons. di Stato, Comm. Spec., par. n. 968/2016.&nbsp;</div>
<div id="ftn66"><a href="#_ftnref66" name="_ftn66" title="">[66]</a> Si v. G. Corso<em>, La riorganizzazione della P.A. nella legge Madia: a survey, </em>in Federalismi.it, n. 20/2015, p. 7.</div>
<div id="ftn67"><a href="#_ftnref67" name="_ftn67" title="">[67]</a> Sul principio della leale collaborazione in generale, ex multis, C. Bertolino, <em>Il principio di leale collaborazione nel policentrismo costituzionale italiano</em>, Torino, 2007; S. Agosta, <em>La leale collaborazione tra Stato e Regioni</em>, Milano, 2008, R. Bin, <em>La leale collaborazione nel nuovo Titolo V della Costituzione</em>, in www. Astrionline.it, 12 marzo 2008; S. Mangiameli, <em>Letture sul regionalismo italiano, </em>Torino, 2011.</div>
<div id="ftn68"><a href="#_ftnref68" name="_ftn68" title="">[68]</a> Si v. a tal riguardo, G. Boggero e A.&nbsp; Poggia, <em>Non si può riformare la p.a. senza intesa con gli enti territoriali: la Corte costituzionale ancora una volta dinanzi ad un Titolo V incompiuto</em>. Nota alla sentenza n. 251/2016, in Federalismi.it, p. 7, n. 25/2016; S. Paino, <em>La cooperazione intergovernativa dopo il fallimento della riforma costituzionale</em>, in Amministrazione in Cammino, 2017, p. 13.</div>
<div id="ftn69"><a href="#_ftnref69" name="_ftn69" title="">[69]</a> Corte Cost., sentt. nn.437/01, 387/2007, 1/08, 88 e 225/09, 278/10, 221/12.</div>
<div id="ftn70"><a href="#_ftnref70" name="_ftn70" title="">[70]</a> Corte Cost., sent. n. 251/16 punto 3 del <em>Considerato in diritto</em>.</div>
<div id="ftn71"><a href="#_ftnref71" name="_ftn71" title="">[71]</a> Si v. R. Bifulco<em>, L’onda lunga della sentenza 251/2016 della Corte costituzionale</em>, in Federalismi.it, 2017, p. 3.</div>
<div id="ftn72"><a href="#_ftnref72" name="_ftn72" title="">[72]</a>&nbsp; Si cfr. Corte cost., sent. n. 6/2004, nella quale sentenza si afferma che la c.d. chiamata in sussidiarietà “<em>deve risultare adottata a seguito di procedure che assicurino la partecipazione dei livelli di governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione</em>”.</div>
<div id="ftn73"><a href="#_ftnref73" name="_ftn73" title="">[73]</a> L’obiettivo dichiarato del legislatore è quello di realizzare l’agenda digitale italiana, affinché l’organizzazione e le procedure interne ad ogni amministrazione siano omogenee per l’intero Stato ed assolvano all’esigenza di offrire ai cittadini garanzie uniformi su tutto il territorio nazionale. Trattandosi di intervento volto ad assicurare procedure e standard omogenei al fine di definire e semplificare i procedimenti amministrativi strumentali garantendo una comunanza di linguaggio, per quanto possano intersecarsi con attribuzione regionali (turismo e organizzazione regionale), costituiscono espressione della competenza statale nella materia del “coordinamento informativo, statistico, informatico dei dati dell’amministrazione statale regionale e locale” ex 117 lettera r).</div>
<div id="ftn74"><a href="#_ftnref74" name="_ftn74" title="">[74]</a> Corte Cost., sent. n. 251/16 punto 3.3 del <em>Considerato in diritto</em>.</div>
<div id="ftn75"><a href="#_ftnref75" name="_ftn75" title="">[75]</a> Si v. G. Amoroso, <em>Legge di delega e principio di leale collaborazione tra Stato e regioni</em>, in il Foro italiano, II, 2017, p. 474</div>
<div id="ftn76"><a href="#_ftnref76" name="_ftn76" title="">[76]</a> In questo senso, si v. G. D’Amico, <em>La sentenza sulla legge Madia: una decisione forse troppo innovatrice</em>, in Questione &nbsp;&nbsp;&nbsp;Giustizia, n. 3/2016.</div>
<div id="ftn77"><a href="#_ftnref77" name="_ftn77" title="">[77]</a> Ex plurimis, Corte cost., sentt. nn., 36/1992, 520/1995, 437/2001, 507/2002, 31/2006, 213/2006, 240/2007, 88/2014.</div>
<div id="ftn78"><a href="#_ftnref78" name="_ftn78" title="">[78]</a> In tal senso, Corte cost., sentt. nn., 1 e 21 del 2016.</div>
<div id="ftn79"><a href="#_ftnref79" name="_ftn79" title="">[79]</a> L’orientamento per il quale l’impugnabilità <em>ex se</em> della legge è subordinata al riscontro della sua concreta ed effettiva incidenza lesiva delle attribuzioni regionali è orientamento ormai consolidato; cfr. Corte Cost., sentt. nn. 224/90,&nbsp; 444/90, 503/2000, 278/10.</div>
<div id="ftn80"><a href="#_ftnref80" name="_ftn80" title="">[80]</a> A livello teorico la legge delega è presupposto di validità, se non addirittura di esistenza, del decreto legislativo, quindi venuta meno o dichiarata l’incostituzionalità di parte della legge delega, il decreto legislativo dovrebbe seguirne le sorti considerato espressione di un potere legislativo autonomo rispetto alla legge delegante, discrezionale nel <em>quomodo</em> e In realtà però, questo rapporto di necessaria presupposizione è escluso dalla stessa Corte, perché il decreto delegato è nell’<em>an</em>, e non riconducibile ad un atto meramente esecutivo o confermativo della legge. Ma nonostante detta autonomia sorge comunque un problema di validità dell’atto delegato, ed a tal fine soccorre la giurisprudenza amministrativa (Cfr<em>:</em> Cons. Stato, sent. nn. 5559/07, 1418/12, 3273/13, 163/15) che negli anni ha delineato le figure dell’”<em>invalidità caducante</em>” e dell’”<em>invalidità viziante”</em>. Allorquando il provvedimento annullato in sede giurisdizionale costituisca l’unico presupposto dei successivi atti conseguenziali, esecutivi e/o meramente confermativi, annullato il provvedimento iniziale sono naturalmente travolti anche gli atti successivi, si è in presenza pertanto di una forma di invalidità caducante. Allorquando, invece, si sia in presenza di provvedimento solo genericamente ed indirettamente legato al provvedimento presupposto annullato, gli atti successivi non sono annullati <em>ipso iure</em>, ma necessitano invece di una pronuncia giurisdizionale di annullamento, verificandosi così un effetto viziante. Ciò detto, e premessa l’autonomia procedimentale del decreto delegato rispetto alla legge delega, può ipotizzarsi, nel caso che ci occupa, che l’invalidità derivata del decreto legislativo abbia effetto viziante e che la pronuncia di incostituzionalità non produca un’automatica caducazione del provvedimento adottato, ma la semplice annullabilità attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione. Ad analoga conclusione potrebbe giungersi in accordo ad altro orientamento (Cfr. Cons. Stato, sent. n. 5058/09) per il quale l’invalidità sopravvenuta dipenderebbe dalla declaratoria di incostituzionalità della legge e dai suoi contenuti precettivi, per cui quando la legge sia attributiva del potere amministrativo è caducante, laddove si limiti a disciplinare le modalità di esercizio dello stesso potere amministrativo, allora l’invalidità è viziante. E anche applicando questa diversa ricostruzione parrebbe che la sentenza abbia chiarito che l’invalidità sopravvenuta possa essere viziante e quindi eventualmente da eccepire nella sede più opportuna. Il che ci induce a ritenere il TU non <em>travolto</em> dalla pronuncia della Corte.</div>
<div id="ftn81"><a href="#_ftnref81" name="_ftn81" title="">[81]</a> Critico della decisione della Consulta in quanto capace di alterare il potere legislativo è G.B. Mattarella, <em>Delega legislativa e principio di leale collaborazione</em>, in Giornale di diritto amministrativo, n.2/2017 p. 184.</div>
<div id="ftn82"><a href="#_ftnref82" name="_ftn82" title="">[82]</a> Corte Cost., sent. n. 251/16 punto 7.1 del <em>Considerato in diritto</em>.</div>
<div id="ftn83"><a href="#_ftnref83" name="_ftn83" title="">[83]</a> Si cfr. G. Guzzo, <em>La portata additiva della sentenza n. 251/2016 della Corte costituzionale sulla disciplina delle partecipate: riflessioni minime</em>, in LexItalia.it, n.12/2016.</div>
<div id="ftn84"><a href="#_ftnref84" name="_ftn84" title="">[84]</a> Corte cost., sent. n. 251/2016, punto 7.1 del <em>Considerato in diritto.</em>&nbsp;</div>
<div id="ftn85"><a href="#_ftnref85" name="_ftn85" title="">[85]</a> Si v. R. Bifulco, <em>L’onda lunga della sentenza 251/2016 della Corte costituzionale</em>, cit., p. 6, il quale afferma che la portata della sentenza in esame contribuisce a costituzionalizzare, pur indirettamente, il sistema delle conferenze nel nostro ordinamento.</div>
<div id="ftn86"><a href="#_ftnref86" name="_ftn86" title="">[86]</a> Corte Cost., sentt. nn. 1/14, 10/15, 178//15.</div>
<div id="ftn87"><a href="#_ftnref87" name="_ftn87" title="">[87]</a> Corte Cost., sentt. nn. 251/16 punto 9 del <em>Considerato in diritto.</em></div>
<div id="ftn88"><a href="#_ftnref88" name="_ftn88" title="">[88]</a> Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, Parere 17 gennaio 2017, n. 84 (Adunanza di Sezione del 12 gennaio 2017).</div>
<div id="ftn89"><a href="#_ftnref89" name="_ftn89" title="">[89]</a> In tal senso di esprime M. Libertini, <em>I principi fondamentali sull’organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico (art. 6, d.lgs. 175/201</em>6), in Federalismi.it, n. 24/2016, p. 19.</div>
<div id="ftn90"><a href="#_ftnref90" name="_ftn90" title="">[90]</a> Con riferimento alle modalità di acquisizione dell’intesa il Consiglio di Stato ritiene in relazione a quanto esposto dalla Corte Costituzionale che la procedura esposta dall’art.3 d.lgs. 281/97 possa comunque costituire la corretta attuazione della sentenza 251/16.</div>
<div id="ftn91"><a href="#_ftnref91" name="_ftn91" title="">[91]</a> Corte cost., sent. n. 251/16, punto 3 del <em>Considerato in diritto</em>.</div>
<div id="ftn92"><a href="#_ftnref92" name="_ftn92" title="">[92]</a> Corte Cost. sent &nbsp;n. 426/2000.</div>
<div id="ftn93"><a href="#_ftnref93" name="_ftn93" title="">[93]</a> Così Cons. Stato, parere del 17/01/2016, n. 84, che richiama Corte Cass, S.U., 7 febbraio 1989, sent. n. 733.</div>
<div id="ftn94"><a href="#_ftnref94" name="_ftn94" title="">[94]</a> Per tutti, V. Crisafulli, <em>Lezioni di diritto costituzionale</em>, Padova, 1975, p. 405 ss.</div>
<div id="ftn95"><a href="#_ftnref95" name="_ftn95" title="">[95]</a> Corte Cost., sentt. nn. 110/1970,&nbsp; 435/1995, 29/1998, 148/2012, 151/2012, &nbsp;52/2013, 99/2014.</div>
<div id="ftn96"><a href="#_ftnref96" name="_ftn96" title="">[96]</a> F.S.Marini, <em>La sentenza n.251/16 tra intesa legislativa e applicabilità condizionata ai decreti legislativi</em>, in Giustamm.it, 2017.</div>
<div id="ftn97"><a href="#_ftnref97" name="_ftn97" title="">[97]</a> Si v., tra gli altri, N. Lupo, <em>Deleghe e decreti legislativi correttivi: esperienze politiche, problemi, prospettive</em>, Milano, 1996, p. 134 ss.; S. Staiano, <em>Legge di delega e decreto legislativo</em>, in S. Mangiameli, in Diritto costituzionale, Milano, 2008, p. 283; M. Ruotolo, <em>I limiti della legislazione delegata integrativa e correttiva</em>, in AA.VV. in La delega legislativa, 2009, Roma, p. 45 ss..</div>
<div id="ftn98"><a href="#_ftnref98" name="_ftn98" title="">[98]</a> Istituita con Decreto n. 24 del 1° marzo 2017 da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, per l’esame dello stesso Schema di Decreto e per l’espressione del relativo Parere.</div>
<div id="ftn99"><a href="#_ftnref99" name="_ftn99" title="">[99]</a> Sullo schema originario la commissione speciale del Consiglio di Stato in sede consultiva ha reso il parere n. 968&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;del 21 aprile 2016.</div>
<div id="ftn100">&nbsp;[100] Corte cost., sent. n. 251/2016, punto 7.1 del <em>Considerato in diritto,</em> cit.</div>
<div id="ftn101"><a href="#_ftnref101" name="_ftn101" title="">[101]</a> In effetti, la Corte invita espressamente il Governo a correggere ed integrare il decreto n. 175 al fine di risolvere le perplessità sorte in sede di applicazione.</div>
<div id="ftn102"><a href="#_ftnref102" name="_ftn102" title="">[102]</a> Si cfr. C. Acocella, A<em>ndamenti ondivaghi del programma di semplificazione del sistema di partecipate pubbliche</em>, in Federalismi.it, n.14/2016, p. 14 ss.</div>
<div id="ftn103"><a href="#_ftnref103" name="_ftn103" title="">[103]</a> In tal senso, A. Lucarelli, <em>La riforma delle società pubbliche e dei servizi di interesse economico generale: letture incrociate</em>, in Federalismi. it., &nbsp;n. 21/2016, p. 9.</div>
<div id="ftn104"><a href="#_ftnref104" name="_ftn104" title="">[104]</a> &nbsp;Si rinvia a, CGUE, 18 novembre 1999, Causa C- 107/1998, Teckal; in dottrina recentemente, si v. V. Donativi, <em>Le società a partecipazione pubblica</em>, Milano, 2016, p. 1161 ss.</div>
<div id="ftn105"><a href="#_ftnref105" name="_ftn105" title="">[105]</a> Si cfr. M. Zuppetta, <em>Il T.U. sulle partecipate tra declaratoria di illegittimità costituzionale e intervento correttivo. Considerazioni de iure condendo, </em>cit. p. 8.</div>
<div id="ftn106">&nbsp;&nbsp; [106] In questa circostanza è noto che soci e soggetti controllanti potrebbero anche non coincidere.</div>
<div id="ftn107">&nbsp;&nbsp; [107] Cfr. parere n.83/2017 del Consiglio di Stato, paragrafo 4.2.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/osservazioni-in-materia-di-societa-a-partecipazione-pubblica-dopo-la-sentenza-della-corte-costituzionale-n-251-2016/">Osservazioni in materia di società a partecipazione pubblica dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 251/2016.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gli affidamenti in house dei servizi a rete e gli accantonamenti degli investimenti finanziari (contributo sull’applicazione dell’articolo 3-bis, comma 1-bis del d.l. n. 138/2011)</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/gli-affidamenti-in-house-dei-servizi-a-rete-e-gli-accantonamenti-degli-investimenti-finanziari-contributo-sullapplicazione-dellarticolo-3-bis-comma-1-bis-del-d-l-n-138-2011/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:38 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/gli-affidamenti-in-house-dei-servizi-a-rete-e-gli-accantonamenti-degli-investimenti-finanziari-contributo-sullapplicazione-dellarticolo-3-bis-comma-1-bis-del-d-l-n-138-2011/">Gli affidamenti in house dei servizi a rete e gli accantonamenti degli investimenti finanziari (contributo sull’applicazione dell’articolo 3-bis, comma 1-bis del d.l. n. 138/2011)</a></p>
<p>Sommario[1]&#160;: 1. Considerazioni introduttive. Il ruolo delle sanzioni in un’ottica di garanzia dell&#8217;effettività del precetto. &#8211; 2. Servizio idrico integrato. Il ruolo dell’Aeegsi. &#8211; 3. L’obbligo di cui al comma 1-bis dell’articolo 3-bis del decreto legge n. 138/2011 e la sua appartenenza al quadro regolatorio di settore. &#8211; 4. Regolazione</p>
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<p>
Sommario<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title=""><sup><sup>[1]</sup></sup></a>&nbsp;: <em>1. Considerazioni introduttive.</em> <em>Il ruolo delle sanzioni in un’ottica di garanzia dell&#8217;effettività del precetto. &#8211; 2. Servizio idrico integrato. Il ruolo dell’Aeegsi</em>.<em> &#8211; 3. L’obbligo di cui al comma 1-bis dell’articolo 3-bis del decreto legge n. 138/2011 e la sua appartenenza al quadro regolatorio di settore. &#8211; 4. Regolazione etero-integrata e poteri sanzionatori dell’Aeegsi. La legittimità di un intervento sanzionatorio dell’Authority a fronte della violazione del citato comma 1-bis</em> <em>&#8211; 5. Se non l’Aeegsi, chi?</em><br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<em><u>1. Considerazioni introduttive. Il ruolo delle sanzioni in un’ottica di garanzia dell&#8217;effettività del precetto.</u></em><br />
&nbsp;<br />
Riccardo Guastini, nell’introduzione all’opera di Norberto Bobbio “<em>Studi per una teoria generale del diritto</em>”, sottolineava come, secondo l’opinione del grande Maestro, debba rinvenirsi una relazione concettuale (e necessaria) tra comando, sanzione e obbligo. “<em>In altre parole: non si dà comando senza sanzione; non si dà obbligo senza comando; sicché non si dà obbligo senza sanzione</em>”<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title=""><sup><sup>[2]</sup></sup></a>.<br />
Naturalmente, utilizzando il termine “sanzione” intendiamo riferirci a tutte le possibili “risposte” sanzionatorie (penali, amministrative…) che l’ordinamento può predisporre al fine di garantire il rispetto di un obbligo discendente da una norma di legge.<br />
Qualora l’ordinamento non preveda, per il trasgressore del predetto obbligo, un rischio concreto di subire conseguenze negative per la propria sfera giuridica<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title=""><sup><sup>[3]</sup></sup></a>, allora la norma, e l’obbligo stesso, vanno incontro alla concreta possibilità di risultare ineffettivi<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title=""><sup><sup>[4]</sup></sup></a> (e, conseguentemente, inefficaci<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title=""><sup><sup>[5]</sup></sup></a>).<br />
Il legislatore è, quasi sempre, consapevole di ciò.<br />
Un riflesso di detta consapevolezza lo rinveniamo &#8211; oltre che nelle singole disposizioni che prevedono&nbsp; obblighi, quasi sempre assistiti da un apparato sanzionatorio atto a garantirne il rispetto &#8211; nelle leggi istitutive delle varie Autorità amministrative indipendenti (o, almeno, in quelle che svolgono attività di regolazione) e nelle modalità prescelte dal legislatore per disciplinare l’attività regolatoria.<br />
Costituisce infatti una costante della disciplina dell’attività di regolazione l’attribuzione, alle singole <em>Authorities </em>preposte allo svolgimento di tale attività, accanto alla funzione più squisitamente di <em>rulemaking</em>, di poteri idonei a garantire che le regole fissate dalle Autorità medesime vengano rispettate dai soggetti regolati<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title=""><sup><sup>[6]</sup></sup></a>.&nbsp;<br />
Ciò detto, a livello di premessa generale, il presente contributo effettuerà alcune riflessioni in relazione ad un obbligo, avente fonte normativa, che si interfaccia – cercherò di spiegare in quale misura e a quale titolo &#8211; con uno specifico quadro regolatorio di settore (quello concernente il servizio idrico integrato<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title=""><sup><sup>[7]</sup></sup></a>, da epoca relativamente recente “assegnato” all’Autorità per l’energia elettrica, il gas e &#8211; appunto &#8211; il sistema idrico), rispetto al quale è necessario comprendere quale sia la risposta sanzionatoria predisposta dal legislatore per il caso della violazione dello stesso; una risposta che non emerge chiaramente dal quadro normativo di rango primario e che, per tale ragione, deve essere cercata &#8211; e trovata &#8211; <em>aliunde</em>, anche (e soprattutto) per non perdere la speranza che una risposta sanzionatoria non sia stata prevista affatto (se non in forme molto incerte e blande) e dunque l’obbligo in parola, di rilevanza centrale per la tenuta stessa del S.i.i., non sia esposto a concreto rischio di ineffettività.<br />
Ci si riferisce, nello specifico, al comma 1-<em>bis</em> dell’articolo 3-<em>bis</em> del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (convertito, con modificazioni, con legge 14 settembre 2011, n. 148) il quale dispone, all’ultimo periodo, che “<em>nel caso di affidamento in house, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all&#8217;affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all&#8217;impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario </em>in house”.<br />
Trattasi di obbligo &#8211; come si diceva &#8211; derivante direttamente da una norma di rango primario e gravante sugli enti locali soci di una società cui venga affidato il servizio secondo lo schema e le procedure dell’<em>in house providing</em><a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title=""><em><sup><strong><sup>[8]</sup></strong></sup></em></a>.<br />
&nbsp;<br />
<em><u>2. Servizio idrico integrato. Il ruolo dell’Aeegsi</u></em>.<br />
&nbsp;<br />
Come è noto, le “competenze” in materia di servizio idrico integrato sono state attribuite all’Aeegsi dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), che ha previsto che la disciplina del servizio stesso fosse affidata alla regolazione dell’Autorità<a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title=""><sup><sup>[9]</sup></sup></a>.<br />
In particolare, il comma 19 dell’articolo 21 del predetto d.l. n. 201/2011 ha disposto che fossero “<em>trasferite all&#8217;Autorità per l&#8217;energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all&#8217;Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481</em>”. Il secondo periodo del comma 19 in parola ha poi disposto che le funzioni da trasferire venissero concretamente individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri<a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title=""><sup><sup>[10]</sup></sup></a>.<br />
Alla delega di cui al citato comma 19 è stata data attuazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, il quale, oltre ad aver chiarito (precisazione forse superflua stante il chiaro tenore letterale della norma primaria) che le funzioni in materia di servizi idrici debbano essere svolte dall’Aeegsi in piena autonomia di giudizio e valutazione (fermo il rispetto degli indirizzi di politica generale formulati dal Parlamento e dal Governo) “<em>con i poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481</em>”, ha individuato, al secondo comma dell’articolo 2, le finalità cui deve tendere la regolazione di settore (garanzia della diffusione, fruibilità e qualità del servizio all’utenza in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale; definizione di un sistema tariffario equo, certo, trasparente e non discriminatorio; tutela dei diritti e degli interessi degli utenti; gestione dei servizi idrici in condizioni di efficienza e di equilibrio economico e finanziario; attuazione dei principi comunitari “recupero integrale dei costi” e “chi inquina paga”).<br />
L’elenco (dettagliato) delle specifiche funzioni attribuite all’Aeegsi (al fine del raggiungimento degli scopi e delle finalità di cui all’articolo 2, comma 2), definite “di regolazione e di controllo”, è poi contenuto nell’articolo 3 del d.p.c.m. del 2012.<br />
Aderendo ad un’interpretazione letterale dell’articolo 3 in parola (anche ai sensi dell’articolo 12 delle preleggi), si ritiene che le funzioni (di regolazione e) di controllo siano solo quelle indicate dall’articolo 3 medesimo<a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title=""><sup><sup>[11]</sup></sup></a>; pertanto, l’Aeegsi non sarebbe &#8211; sempre alla luce della succitata interpretazione letterale della norma &#8211; titolare del potere di effettuare controlli (nei confronti degli enti locali) circa il rispetto del comma 1-<em>bis, </em>non essendo, detta competenza, espressamente alla stessa attribuita dalla norma primaria.<br />
Tutto ciò precisato, occorre ora analizzare in che rapporto si collochino l’obbligo di cui al comma 1-<em>bis</em> dell’articolo 3-<em>bis </em>del d.l. n. 138/2011 e la disciplina regolatoria del settore dettata dall’Autorità (anche a mezzo di propri atti aventi natura regolamentare) e chiedersi se e quale ruolo possa riconoscersi all’Aeegsi per garantire il rispetto &#8211; da parte dei soggetti regolati (<em>latu sensu </em>intesi<a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title=""><sup><sup>[12]</sup></sup></a>) &#8211; dell’obbligo in parola.<br />
In particolare, occorre chiedersi se il comma 1-<em>bis</em> dell’articolo 3-<em>bis</em> del d.l. n. 138/2011 possa considerarsi parte del quadro regolatorio, di cui costituirebbe una sorta di etero-integrazione, oppure costituisca semplicemente un obbligo &#8211; derivante da norma primaria &#8211; afferente al servizio idrico integrato ma non facente parte della relativa regolazione.<br />
Può sembrare, a prima vista, un interrogativo fondamentalmente speculativo e fine a se stesso, ma così non è.<br />
Ed infatti, la risposta positiva al quesito (l’affermare, vale a dire, che l’obbligo in esame è a tutti gli effetti parte del quadro regolatorio relativo al settore dei servizi idrici) produce la conseguenza di radicare, in capo all’Aeegsi, funzioni di controllo (o, in senso più ampio, di vigilanza) nonché sanzionatorie al fine di garantire l’effettività dell’obbligo mediante la funzione <em>general</em> e <em>special</em> preventiva che caratterizza l’attività sanzionatoria.<br />
&nbsp;&nbsp;<br />
<em><u>3. L’obbligo di cui al comma 1-bis dell’articolo 3-bis del decreto legge n. 138/2011 e la sua appartenenza al quadro regolatorio di settore.</u></em><br />
&nbsp;<br />
A favore della tesi negativa milita un fondamentale argomento: quello relativo alla fonte dell’obbligo, che non è “regolatoria” nel senso stretto del termine.<br />
La regolazione, infatti &#8211; quantomeno nel significato che si prende a riferimento ai fini del presente contributo e che risulta rilevante ai sensi della legge istitutiva dell’Aeegsi<a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title=""><sup><sup>[13]</sup></sup></a> &#8211; è una attività che viene svolta dalla (e si riferisce specificamente alla) Autorità preposta alla “cura” di un determinato settore, di cui l’Autorità medesima deve predisporre le regole mediante propri atti, anche aventi natura normativa.<br />
Non a caso, alle Autorità di regolazione vengono normalmente riconosciuti poteri di vigilanza, controllo e sanzionatori circa il rispetto della propria regolazione. E (questo almeno è quanto parrebbe emergere dal tenore letterale delle singole leggi istitutive) solo di quella.<br />
Si consideri &#8211; ad esempio &#8211; il comma 20 dell’articolo 2 della legge 481/1995, il quale riconosceva alle neo istituite Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità (per i settori di energia, gas e telecomunicazioni) il potere di irrogare sanzioni a fronte dell’inosservanza di provvedimenti dalle medesime emanati ovvero in caso di mancata ottemperanza alle richieste di informazioni da parte dei soggetti esercenti il servizio (ovvero nel caso in cui venissero fornite informazioni non veritiere).<br />
L’Autorità di regolazione, dunque, è preposta alla regolazione ed alla vigilanza del proprio settore, e deve garantire il rispetto delle proprie regole da parte dei soggetti regolati.<br />
Un obbligo, pur afferente ad uno dei settori “regolati”, discendente da una fonte diversa dalla regolazione della specifica <em>Authority</em> non dovrebbe, pertanto, rientrare fra quelli di cui è l’Autorità stessa chiamata a garantire il rispetto mediante esercizio della propria potestà sanzionatoria.<br />
Ciò pare peraltro trovare conferma nel fatto che, in caso di obblighi imposti direttamente dalla legge, ove il legislatore ha inteso radicare una competenza sanzionatoria dell’Autorità di regolazione (e, per quanto specificamente interessa ai fini del presente contributo, dell’Aeegsi) ha previsto una disposizione <em>ad hoc</em> volta a radicare e legittimare detta competenza.<br />
Si consideri, a titolo di esempio, l’istituto dei c.d. “certificati verdi”<a href="#_ftn14" name="_ftnref14" title=""><sup><sup>[14]</sup></sup></a>. In merito si rileva che l’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 387/03, oggi abrogato, prevedeva che il GSE comunicasse all’Autorità l’elenco dei soggetti inadempienti all’obbligo, nonché che “<em>a detti soggetti l&#8217;Autorit</em><em>à </em><em>per l&#8217;energia elettrica e il gas applica</em>[sse]<em> sanzioni ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni</em>”, così riconoscendo espressamente la potestà sanzionatoria dell’Aeegsi<a href="#_ftn15" name="_ftnref15" title=""><em><sup><strong><sup>[15]</sup></strong></sup></em></a> (previsione che sarebbe stata superflua ove la potestà sanzionatoria fosse già nella titolarità dell’<em>Authority)</em>.&nbsp;<br />
Gli elementi di cui sopra ci indurrebbero a concludere che un obbligo di fonte normativa (primaria), pur afferente al settore di competenza di un’Autorità, non si inserisce nel quadro regolatorio dello specifico settore, che deve e può essere definito esclusivamente da quest’ultima.<br />
Lo stesso, pertanto, non può essere presidiato dalla potestà sanzionatoria dell’<em>Authority</em>.<br />
La soluzione apparirebbe, pertanto, chiara e netta. Se non fosse che, spingendo oltre lo sguardo e spostando l’analisi su un piano sistematico, le certezze concernenti il responso (negativo) al quesito concernente l’appartenenza, o meno, di un obbligo di fonte normativa ad uno specifico quadro regolatorio appaiono decisamente meno solide, e richiedono sforzi ermeneutici supplementari al fine di dissipare ogni possibile dubbio interpretativo.<br />
In particolare, il concetto di “afferenza” (ad uno specifico settore regolato) mostra, a ben vedere, confini tutt’altro che netti; e rivela la sua natura di insieme cui possono essere ricondotti elementi di eterogenea natura.<br />
Mi spiego meglio.<br />
Il fatto che una materia o (come nel caso specifico) una specifica disposizione normativa risulti in qualche modo afferente ad un settore (affidato dal legislatore alla regolazione di un’<em>Authority</em>) non significa, necessariamente, che detta materia o detta disposizione rientrino anche fra (o coincidano anche con) le finalità istituzionali dell’Autorità di regolazione.<br />
Per esemplificare il concetto si consideri, nuovamente, la materia dei certificati verdi.<br />
Se è indubbio che la stessa “afferisse” al settore dell’energia elettrica (e, in particolare, a quello dell’energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili), appare altrettanto chiaro come la medesima non fosse direttamente riconducibile ad alcuna delle funzioni istituzionali (ed in particolare regolatorie) attribuite all’Aeegsi dalla legge istitutiva del 1995 (garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dell’energia, adeguati livelli di qualità dei servizi, in condizioni di economicità e redditività, volti ad assicurare la fruibilità e la diffusione degli stessi sul territorio nazionale, definizione di un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, tutela degli interessi di utenti e consumatori)<a href="#_ftn16" name="_ftnref16" title=""><em><sup><strong><sup>[16]</sup></strong></sup></em></a>.<br />
L’obbligo di acquisto dei certificati verdi era pertanto sì afferente al settore regolato (energia) ma non espressamente riconducibile ad una delle finalità istituzionali dell’<em>Authority.</em><br />
A diversa conclusione può invece addivenirsi in relazione all’obbligo di cui al comma 1-<em>bis</em> dell’articolo 3-<em>bis</em> del d.l. n. 138/2011.<br />
Si consideri, infatti, che, come già accennato, la legge 481/1995 indicava, fra le finalità dell’attività dell’Autorità, la garanzia di livelli di qualità nei servizi “<em>in condizioni di economicità e redditività</em>”.<br />
Analogamente, l’articolo 2, comma 2, lettera d) del d.p.c.m. 20 luglio 2012 stabilisce che fra le finalità della regolazione del servizio idrico integrato vi sia quella di garantire che la gestione dei servizi idrici avvenga “<em>in condizioni di efficienza e di equilibrio economico finanziario</em>”.<br />
Da ultimo, si ricorda che il secondo comma dell’articolo 141 del Testo unico ambiente &#8211; nel dettare la definizione di servizio idrico integrato &#8211; stabilisce che il servizio stesso debba essere gestito “<em>secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie</em>”.<br />
Dal combinato disposto delle sopracitate disposizioni normative e dalle norme della legge n. 481/1995 si ritiene di poter ricavare la riconducibilità dell’obbligo di cui al comma 1-<em>bis </em>dell’articolo 3-<em>bis</em> del d.l. n. 138/2011 alle funzioni istituzionali (regolatorie) dell’Aeegsi in materia di servizio idrico integrato.<br />
Non vi è dubbio, infatti, che alla base della disposizione in esame vi siano esigenze legate alla “tenuta economico-finanziaria” del sistema, posto che viene imposto agli enti locali (che non sono obbligati ad optare per il modello <em>in house</em> ai fini della gestione del servizio) di “<em>accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all&#8217;impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché </em>[di]<em> redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house</em>”.<br />
L’accantonamento e la redazione del bilancio consolidato sono funzionali a garantire &#8211; tra le altre cose &#8211; che l’ente locale, che partecipi al capitale di un gestore <em>in house</em>, abbia la capacità economico-finanziaria per “sostenere” la propria partecipazione e, dunque, per garantire che il servizio (erogato a mezzo del gestore <em>in house</em>) venga svolto “<em>in condizioni di efficienza e di equilibrio economico finanziario</em>”<a href="#_ftn17" name="_ftnref17" title=""><sup><sup>[17]</sup></sup></a>.&nbsp;<br />
L’obbligo di cui al comma 1-<em>bis</em> dell’articolo 3-<em>bis </em>del d.l. n. 138/2011, dunque, è non solo afferente al settore (del servizio idrico integrato) ma anche coincidente con (<em>rectius</em>: riconducibile a) una delle finalità che il legislatore (di secondo grado, su delega di norma primaria) ha assegnato alla regolazione di settore.<br />
Ciò consente, anzi impone, di giungere &#8211; in relazione all’obbligo <em>de quo</em> &#8211; a conclusioni diverse da quelle rassegnate in relazione al tema dei certificati verdi.<br />
E’ infatti possibile sostenere che un obbligo &#8211; di diretta fonte normativa &#8211; il cui rispetto &#8211; da parte degli operatori di un settore &#8211; è funzionale a garantire il raggiungimento delle finalità della regolazione di quel lo stesso settore, sia estraneo alla trama regolatoria?<br />
Chi scrive ritiene di no.<br />
Si ritiene, piuttosto, che l’obbligo in parola partecipi della regolazione, e ne rappresenti una “etero-integrazione”, naturalmente legittima posto che costituisce scelta del legislatore (purchè detta scelta risulti conforme al quadro costituzionale ed europeo) quella di delegare la regolazione di un settore ad un’Autorità, scelta che può anche essere “revocata” ovvero sfociare in una “delega parziale”.<br />
&nbsp;<br />
<em><u>4. Regolazione etero-integrata e poteri sanzionatori dell’Aeegsi. La legittimità di un intervento sanzionatorio dell’Authority a fronte della violazione del citato comma 1-bis</u></em><em>.</em><br />
&nbsp;<br />
Ciò detto, occorre ora chiedersi se, a fronte della violazione dell’obbligo in parola, l’Aeegsi possa (o, meglio, debba) attivare i propri poteri sanzionatori al fine della repressione degli illeciti.<br />
La tesi negativa poggia sull’interpretazione letterale dell’articolo 3 del d.p.c.m. 20 luglio 2012 (che, come detto, sembra assegnare all’Autorità, nell’ambito delle finalità di controllo e regolazione del S.i.i., esclusivamente le funzioni di cui all’elenco dallo stesso dettato) nonché sulla riserva di legge di cui all’articolo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, a mente del quale “<em>nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione</em>”<a href="#_ftn18" name="_ftnref18" title=""><sup><sup>[18]</sup></sup></a>.<br />
La normazione di rango primario non prevede, nei confronti del trasgressore dell’obbligo di cui al comma 1-<em>bis</em> dell’articolo 3-<em>bis</em> del d.l. n. 138/2011, l’irrogazione di alcuna sanzione amministrativa, ragione per cui una potestà sanzionatoria (ed in particolare, l’attivazione di procedure di <em>enforcement</em> da parte dell’Autorità di regolazione) non dovrebbe considerarsi ammessa (e legittima) non trovando nella norma primaria (né in quella secondaria, in verità<a href="#_ftn19" name="_ftnref19" title=""><sup><sup>[19]</sup></sup></a>) la propria legittimazione.<br />
Un diverso ordine di argomentazioni potrebbe, invece, condurre alla definizione di una risposta positiva al quesito in parola, che si fonderebbe sui seguenti due presupposti (teorici):<br />
I) la teoria dei poteri impliciti;<br />
II) un’interpretazione estensiva del concetto di “violazione della regolazione” (e, dunque, per quanto di specifico interesse, del tenore letterale del comma 20 dell’articolo 2 della legge n. 481/1995).<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; I) la teoria dei poteri impliciti<br />
&nbsp;<br />
Come è noto, la teoria dei poteri impliciti, tra le più controverse del diritto amministrativo, è stata &#8211; e tutt’ora è &#8211; al centro del dibattito dottrinale con specifico riferimento ai poteri delle Autorità amministrative indipendenti, specie per quanto concerne la conciliabilità del riconoscimento di poteri siffatti con il rispetto del principio di legalità.&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Ed infatti, come ha avuto modo di osservare la giurisprudenza, benché il principio di legalità, nella sua accezione “sostanziale”, imponga, oltre all’individuazione dello scopo che l’Autorità amministrativa deve perseguire, anche la predeterminazione di contenuto e condizioni dell’esercizio delle relative attività, delle funzioni regolatorie delle Autorità amministrative indipendenti, caratterizzate da particolare tecnicità, la legge normalmente non indica nei dettagli il contenuto, né ne descrive in modo prescrittivo le condizioni e i limiti di esercizio.<br />
“<em>Una predeterminazione legislativa rigida risulterebbe invero di ostacolo al perseguimento di tali scopi: da qui la conformit</em><em>à </em><em>a Costituzione, in relazione agli atti regolatori in esame, dei poteri impliciti. D&#8217;altra parte, la dequotazione del tipico principio di legalità in senso sostanziale &#8211; giustificata, come detto, dalla valorizzazione degli scopi pubblici da perseguire in particolari settori quali quelli demandati alle Autorit</em><em>à </em><em>amministrative indipendenti &#8211; impone, tuttavia, il rafforzamento del principio di legalità in senso procedimentale il quale si sostanzia, tra l&#8217;altro, nella previsione di rafforzate forme di partecipazione degli operatori del settore nell&#8217;ambito del procedimento di formazione degli atti regolamentari” </em>(Consiglio di Stato, sez. VI, 20/03/2015,&nbsp;n. 1532).<br />
La giurisprudenza ha dunque rilevato come, per quanto concerne gli atti regolatori delle A.a.i., deve ritenersi ammissibile una predeterminazione non rigida &#8211; da parte del legislatore &#8211; dei contenuti e degli scopi che detti atti dovranno assumere (e perseguire).&nbsp;<br />
Ciò detto, si osserva che la verifica del rispetto, da parte dei soci del soggetto <em>in house</em>, dell’obbligo di cui al citato comma 1-<em>bis , </em>potrebbe essere interpretato come adempimento strumentale al raggiungimento delle finalità di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.c.m. 20 luglio 2012 (garantire che la gestione dei servizi idrici avvenga “<em>in condizioni di efficienza e di equilibrio economico finanziario</em>”).<br />
Ciò potrebbe radicare la potestà sanzionatoria dell’Aeegsi, se non fosse che a detta attribuzione osterebbe la riserva di legge di cui all’articolo 1 della legge n. 689/1981 e il tenore letterale del comma 20 dell’articolo 2 della legge n. 481/1995.<br />
Se ciò è vero (considerazione che parrebbe “chiudere il discorso”, come detto in precedenza) è altrettanto vero che la funzione sanzionatoria è in qualche misura ancillare a quella regolatoria<a href="#_ftn20" name="_ftnref20" title=""><sup><sup>[20]</sup></sup></a>, ed è volta a garantire l’effettività di quest’ultima.<br />
Pertanto, l’attribuzione di detta potestà sanzionatoria, in quanto volta a garantire il rispetto dell’obbligo di cui al citato comma 1-<em>bis</em>, risulterebbe strumentale e indispensabile ai fini della garanzia dell’effettività della regolazione e, in particolare, al perseguimento di una delle finalità cui la regolazione stessa deve tendere. Ciò consentirebbe (anzi imporrebbe) di riconoscere un potere sanzionatorio che pure non trova espresso riferimento nella normazione primaria (e, in verità, neppure secondaria).<br />
In quest’ottica può risultare di interesse l’analisi di un parere reso dal Consiglio di Stato alla fine degli anni Novanta (Cons. Stato, sez. atti normativi, 30 giugno 1997, n. 58/97) pur in un caso differente da quello oggetto dell’analisi del presente contributo.<br />
Il Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi circa la legittimità della introduzione di una sanzione amministrativa pecuniaria da parte di un regolamento di delegificazione in materia di accesso al mercato delle telecomunicazioni (nel silenzio della norma primaria delegificante), si espresse in senso favorevole, così argomentando: “<em>poiché il nuovo sistema per la sua effettività esige la previsione di sanzioni, e siccome la norma delegificante ha abrogato le previgenti disposizioni incriminatrici penali, si deve ritenere che le norme primarie delegificanti, nell’autorizzare la regolamentazione del nuovo sistema, hanno implicitamente imposto la previsione di adeguate, e quindi eque, sanzioni amministrative, in sostituzione delle sanzioni penali, che garantiscono l’effettività del sistema attuale</em>”<a href="#_ftn21" name="_ftnref21" title=""><sup><sup>[21]</sup></sup></a>.<br />
Traslando i principi espressi dal Consiglio di Stato, nel citato parere, alla questione oggetto del presente contributo, potrebbe affermarsi che un’attività di vigilanza/controllo (cui dovrebbe necessariamente far seguito un’attività sanzionatoria, pena la completa ineffettività della funzione di controllo medesima) nei confronti degli enti locali proprietari di una società <em>in house</em> gestore del servizio si qualificherebbe come <em>funzionale</em> a realizzare la finalità (affidata alla regolazione dell’Aeegsi dal d.p.c.m. 20 luglio 2012) di garantire che la gestione del servizio idrico avvenga “<em>in condizioni di efficienza e di equilibrio economico e finanziario</em>”.<br />
In sostanza, l’Aeegsi, dovendo provvedere, per espresso “mandato” normativo, a regolare il settore del servizio idrico integrato (al fine di realizzare le finalità indicate dal d.p.c.m. 20 luglio 2012, nonché dalla legge n. 481/1995 e dal Testo unico ambiente) garantendo quanto sopra, deve essere titolare di (una necessaria) potestà sanzionatoria al fine di reprimere quei comportamenti che si pongano in contrasto con il quadro regolatorio generale<strong>, </strong>pena il rischio di ineffettività della propria attività regolatoria.<br />
Diversamente opinando si otterrebbe un effetto paradossale: uno fra i più importanti elementi che devono essere garantiti nell’ambito del settore dei servizi idrici (l’equilibrio economico che deve essere garantito nello svolgimento dei servizi stessi), importante al punto che il legislatore ha ritenuto di disciplinare direttamente un adempimento strumentale al raggiungimento di detto obiettivo, senza delegarlo al Regolatore, non sarebbe assistito da un apparato sanzionatorio atto a garantirne il rispetto.<br />
Del resto, come già in passato sottolineava acuta dottrina, i poteri attribuiti dal legislatore alle Autorità amministrative indipendenti (ed in particolare a quelle di regolazione) devono essere inquadrati in un contesto sostanzialmente unico e unitario, in quanto detti poteri costituiscono espressione di una “<em>funzione … unitariamente costruita</em>”<a href="#_ftn22" name="_ftnref22" title=""><sup><sup>[22]</sup></sup></a>.<br />
Quest’ultimo passaggio impone, poi, un’ulteriore riflessione (e passo a introdurre il punto <em>sub.</em> II); non casualmente chi scrive ha utilizzato l’espressione “quadro regolatorio generale”; con detta espressione si intende fare riferimento al “quadro” emergente dagli atti dell’Aeegsi integrato da “altri elementi” (quali, ad esempio, disposizioni normative di rango primario).<br />
In merito si rileva che l’Aeegsi non aveva la necessità di (e, in effetti, probabilmente non avrebbe neppure potuto) adottare un proprio atto regolatorio (avente eventualmente natura normativa) riproduttivo dell’obbligo di cui al comma 1-<em>bis </em>dell’articolo 3-<em>bis</em> del d.p.c.m. 20 luglio 2012, essendo, detto obbligo, già vigente in quanto contenuto in una norma primaria.<br />
Detto obbligo, pur non essendo stato introdotto da un atto regolatorio, si inserisce comunque nel “quadro complessivo” (regolatorio) del settore e appare funzionale a garantire uno degli scopi della regolazione.<br />
Ciò potrebbe legittimare una interpretazione <em>estensiva</em> dell’articolo 2, comma 20, lettera c) della legge n. 481/1995 il quale prevede che l’Autorità irroghi sanzioni “<em>in caso di inosservanza dei propri provvedimenti</em>”<a href="#_ftn23" name="_ftnref23" title=""><sup><sup>[23]</sup></sup></a>.<br />
Non si tratterebbe, nel caso specifico, di un provvedimento “proprio” dell’Aeegsi, ma comunque di un obbligo facente parte del quadro regolatorio di riferimento in quanto nello stesso introdotto direttamente dal legislatore e comunque funzionale a garantire che il SII si svolga in condizioni di “<em>efficienza e di equilibrio economico e finanziario</em>”.<br />
Un obbligo che, peraltro, l’Aeegsi ha in qualche modo manifestato di considerare come parte integrante delle “regole” del settore.<br />
Si consideri, in particolare, che nel documento di consultazione 542/2015/R/Idr, l’Autorità affermava (al punto 9.3), quanto segue: “<em>l’Autorità è orientata, poi, a prevedere &#8211; con specifico riferimento agli affidamenti a società in house &#8211; che la convenzione debba contenere specifici obblighi di controllo per l’Ente d’Ambito sulle somme accantonate ai sensi del comma 1-bis dell’art. 3-bis del d.l. 138/2011 (introdotto dall’art. 1, comma 609, della l. 190/2014, c.d. Legge di Stabilità 2015), il quale prevede che: “nel caso di affidamento in house, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all&#8217;affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all&#8217;impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house</em>”.<br />
Effettivamente, lo schema originario di convenzione prevedeva (al comma 5 dell’articolo 19, rubricato “garanzie”) che “<em>in caso di affidamento a società in house, l’</em><em>EGA é </em><em>tenuto ad effettuare specifici controlli sulle somme accantonate ai sensi del comma 1-bis dell’art. 3-bis del d.l. 138/2011, il quale prevede che “gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all&#8217;affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all&#8217;impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house</em>”.<br />
Detta previsione è stata fatta oggetto di osservazioni, da parte degli <em>stakeholders</em>, e l’Autorità ha deciso di espungerla dal testo “finale” della convenzione tipo attualmente vigente (Allegato A della deliberazione 656/2015/R/Idr).<br />
Detta eliminazione (dello specifico compito dell’Ente di governo d’ambito dal testo della convenzione) deve essere interpretata non tanto come espressione della volontà dell’Aeegsi di attribuire ai destinatari dell’obbligo di cui al comma 1-<em>bis</em> la facoltà di derogarvi (operazione che non sarebbe peraltro consentita, posto che – in ossequio al principio di legalità, che in materia di Autorità amministrative può risultare talvolta affievolito ma trova comunque applicazione – gli atti regolatori non possono derogare a norme di rango primario<a href="#_ftn24" name="_ftnref24" title=""><sup><sup>[24]</sup></sup></a>), quanto, piuttosto, come scelta di non inserire uno specifico &#8211; e inedito &#8211; obbligo di vigilanza/controllo in capo all’Ente di governo d’ambito.<br />
&nbsp;<br />
Se, in ragione di quanto sopra, quello di cui al comma 1-<em>bis</em> può essere considerato, nonostante la diversità di fonte, un obbligo sostanzialmente regolatorio, allora deve ritenersi legittimo anche l’esercizio, da parte dell’Aeegsi, della propria potestà sanzionatoria a fronte della violazione dell’obbligo in parola, pur in assenza di ulteriori elementi volti a definire e legittimare detta potestà a livello normativo (primario o secondario che sia).<br />
Ciò a patto che si ritenga ammissibile un’interpretazione estensiva dell’articolo 2, comma 20 della legge n. 481/1995.<br />
In merito si osserva che se da un lato la norma in esame fa riferimento ai provvedimenti dell’Autorità (i “propri provvedimenti”), dall’altro l’estensione della potestà sanzionatoria al presidio dell’intero quadro regolatorio (anche etero-integrato da norme di rango primario) appare sistematica e funzionale a garantire l’effettività del quadro medesimo e il corretto e pieno perseguimento, da parte dell’Autorità, delle proprie finalità istituzionali.<br />
A fronte di una diversa interpretazione (più restrittiva), il ruolo di <em>dominus</em> del settore dell’Autorità (alla stessa attribuito specificamente dal legislatore) risulterebbe menomato.<br />
Peraltro, si osserva che la mancata previsione – nel comma 1-<em>bis</em> dell’articolo 3-bis del d.l. n. 138/2011 &#8211; di una potestà sanzionatoria in capo all’Aeegsi è elemento che – paradossalmente – depone a favore dell’appartenenza, dell’obbligo stesso al quadro regolatorio generale; che se di detto quadro l’obbligo non facesse parte, la legge avrebbe effettivamente dovuto porre la base per l’esercizio della potestà sanzionatoria, da parte dell’Autorità (come avvenuto ad esempio in materia di certificati verdi). Se invece l’obbligo in parola è (già) parte della regolazione, allora la potestà sanzionatoria, a prescindere dal dato letterale della legge n. 481/1995, non necessita di altro e diverso fondamento.<br />
Peraltro, si rinviene un precedente (relativo all’attività regolatoria e sanzionatoria dell’Aeegsi) che appare rilevante ai fini che qui interessano.<br />
Il decreto legge 12 maggio 1995, n. 163 convertito, con modificazioni, in legge 11 luglio 1995, n. 273, prevedeva, all’articolo 2, comma 1 (oggi abrogato), che “<em>con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono emanati schemi generali di riferimento di carte di servizi pubblici, predisposte, d&#8217;intesa con le amministrazioni interessate, dal Dipartimento della funzione pubblica per i settori individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell&#8217;art. 5, comma 2, lettere b ), e ), f ), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e riportati nell&#8217;allegato elenco n. 2</em>” (comma 1). Il comma 2 del medesimo articolo 2 disponeva poi che “<em>gli enti erogatori di servizi pubblici, non oltre centoventi giorni dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma 1, adottano le rispettive carte dei servizi pubblici sulla base dei principi indicati dalla direttiva e dello schema generale di riferimento, dandone adeguata pubblicit</em><em>à </em><em>agli utenti e comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica</em>”.<br />
L’articolo 2 del d.p.c.m. 29 aprile 1999 contiene poi lo “<em>schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrat</em>o”.<br />
Si chiarisce fin da ora che il quadro regolatorio previgente dell’Aeegsi non conteneva (<em>rectius</em>: riproduceva) il suddetto obbligo, per gli enti erogatori di servizi pubblici, di adottare la Carta dei servizi.<br />
Detto obbligo dunque trovava la propria fonte direttamente &#8211; ed esclusivamente &#8211; in una norma di legge (articolo 2 della legge 11 luglio 1995, n. 273).<br />
Ciò detto, l’Autorità con deliberazione 88/2013/R/Idr, ha determinato il metodo tariffario di riferimento per gli anni 2012 e 2013 (MTC), applicabile alle gestioni ex &#8211; CIPE, prevedendo l’esclusione dall’aggiornamento tariffario per il biennio 2012- 2013 per le gestioni che, tra l’altro, non avessero adottato la Carta dei servizi alla data del 31 luglio 2012 (art. 2, comma 4 della medesima deliberazione 88/2013/R/Idr)<a href="#_ftn25" name="_ftnref25" title=""><sup><sup>[25]</sup></sup></a>.<br />
Con la successiva delibera 444/2014/R/Idr, l’Autorità ha ritenuto necessario “<em>intimare ai soggetti di cui all’Allegato A, all’Allegato B e dell’ Allegato C che non hanno ancora provveduto in tal senso, l’adempimento dell’obbligo di adozione della Carta dei servizi entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, tenendo conto dell’impegno della Regione a individuare un gestore unico sull’intero territorio regionale</em>”.<br />
L’obbligo di adottare la Carta dei servizi, come si diceva, non era presente nel quadro regolatorio all’epoca vigente, discendendo, il medesimo, direttamente da una norma di legge (esattamente come nel caso che ci occupa).<br />
Nonostante ciò, l’Autorità ha ritenuto di intimare i soggetti che non avevano adottato la Carta a provvedere in tal senso, e ciò al fine di garantire lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali (ed in particolare funzioni di carattere tariffario e di tutela degli utenti, quindi squisitamente regolatorie).<br />
A fronte dell’inerzia di taluni soggetti, l’Autorità ha poi avviato procedimenti sanzionatori che si sono conclusi con l’irrogazione di una sanzione.<br />
Dall’analisi degli atti di avvio dei procedimenti sanzionatori adottati dall’Autorità emerge come l’Autorità medesima abbia qualificato la violazione dell’obbligo di adozione della Carta dei servizi come illecito regolatorio<a href="#_ftn26" name="_ftnref26" title=""><sup><sup>[26]</sup></sup></a>.<br />
Riassumendo quanto sopra:<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;l’obbligo di adottare la Carta dei servizi era previsto &#8211; in origine &#8211; non in un atto regolatorio bensì da una fonte normativa di rango primario (articolo 2 della legge 11 luglio 1995, n. 273);<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; nonostante ciò, l’Autorità ha intimato (con propria delibera) alcuni soggetti all’adozione della Carta suddetta, in quanto detta adozione era strumentale allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; il mancato rispetto della succitata intimazione ha determinato l’avvio di un procedimento sanzionatorio, (per violazione di atti dell’Aeegsi!) nell’ambito del quale sono peraltro stati adottati provvedimenti prescrittivi ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d) della legge n. 481/1995.<br />
In astratto, detto schema potrebbe essere replicato in relazione al caso che ci occupa.<br />
Il rispetto dell’obbligo di cui al comma 1-<em>bis</em> dell’articolo 3-<em>bis</em> del d.l. n. 138/2011 potrebbe essere considerato strumentale (e indispensabile) a garantire che l’erogazione del servizio idrico avvenga <em>“in condizioni di efficienza e di equilibrio economico e finanziario”,</em> ai sensi della lettera d) dell’articolo 2 del d.p.c.m. 20 luglio 2012.<br />
L’Autorità potrebbe pertanto intimare i soggetti inadempienti a provvedere &#8211; entro un determinato termine &#8211; a conformarsi al dettato normativo (come fece in relazione all’obbligo di adozione della Carta dei servizi). La mancata ottemperanza all’intimazione potrebbe sfociare in un procedimento sanzionatorio, analogamente a quanto avvenuto in relazione alla Carta dei servizi.<br />
Una strada alternativa (che si inserirebbe comunque nello schema in parola) che l’Autorità potrebbe percorrere, al fine di sanzionare i trasgressori dell’obbligo di cui al comma 1-<em>bis</em>, potrebbe essere quella della “violazione dell’obbligo informativo”. In buona sostanza, l’Aeegsi potrebbe chiedere informazioni agli enti locali soci del gestore <em>in house</em> (circa il rispetto dell’obbligo di cui al&nbsp; precitato comma 1-<em>bis</em>) e a fronte della mancata risposta degli enti locali stessi potrebbe avviare un procedimento sanzionatorio (in quanto il potere sanzionatorio può essere esercitato, come detto, “<em>in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all&#8217;effettuazione dei controlli”, </em>ai sensi del comma 20 dell’articolo 2 della legge n. 481/1995<em>). </em><br />
La sussistenza del potere di richiedere informazioni si giustificherebbe sempre nell’ottica del perseguimento della finalità di garantire che il servizio si svolga in condizioni di efficienza e di equilibrio economico finanziario (la richiesta di informazioni sarebbe pertanto volta ad acquisire dati strumentali al perseguimento di detta finalità).<br />
Si ritiene ad ogni buon conto &#8211; e per completezza espositiva &#8211; che non sussistano i presupposti per attivare i poteri di cui alla lettera d) del comma 20 dell’articolo 2 della l. 481/1995 essendo, i medesimi, funzionali a determinare la cessazione di “<em>comportamenti lesivi dei diritti degli utenti</em>”, che la mancata attuazione del più volte citato comma 1-<em>bis</em> non pare configurare.<br />
***<br />
Quanto sopra a meno di non voler ritenere (ma occorre un ulteriore sforzo ermeneutico, se non di fantasia, per farlo) che l’obbligo di cui al comma 1-<em>bis</em>, nonostante sia stato espunto dal testo definitivo (e tutt’ora vigente) della convenzione tipo, sia stato comunque introiettato nella regolazione, e dunque ne faccia parte in virtù di una espressa previsione della stessa (e non all’esito di una eterointegrazione del quadro regolatorio avente fonte e natura normativa).<br />
Se è vero, infatti, che l’avvenuta eliminazione del richiamo all’obbligo di cui al comma 1-<em>bis</em>, originariamente contenuta nell’articolo 19 della convenzione tipo (di cui alla deliberazione 542/2015/R/Idr) indurrebbe a ritenere che detto obbligo &#8211; pur vigente &#8211; non sia stato “interiorizzato” dalla regolazione, altrettanto vero è che l’articolo 19 della convenzione tipo vigente (quella di cui alla deliberazione 656/2012/R/Idr) stabilisce che “<em>in materia di garanzie </em>(e, lo si ricorda, l’originario richiamo all’obbligo di cui al comma 1-<em>bis</em> si rinveniva proprio nell’articolo 19, rubricato appunto “garanzie”) <em>si applica la normativa pro tempore vigente, unitamente alle disposizioni della presente convenzione</em>”.<br />
La violazione delle disposizioni (e degli obblighi) di cui alla convenzione tipo può essere qualificata, a parere di chi scrive, nei termini di illecito regolatorio.<br />
Se infatti da un lato l’articolo 151 del Testo unico ambiente dispone che i rapporti fra Ente di governo d’ambito e gestore del servizio sono regolati da una convenzione che l’Ente medesimo predispone “sulla base della convenzione tipo” &#8211; formula che potrebbe far intendere l’esistenza di una certa discrezionalità dell’Ente di governo, pur nella cornice della convenzione tipo &#8211; dall’altro è difficilmente pensabile che nella convenzione predisposta dall’Ente possano non figurare disposizioni e obblighi contenuti nella convenzione tipo, la quale è allegata ad un atto dell’Autorità (deliberazione 656/2015/R/Idr); pertanto, il rispetto della convenzione, da parte del gestore, si traduce nel rispetto della regolazione e, specularmente, il mancato rispetto della convenzione si traduce nel mancato rispetto della regolazione. In sostanza, il richiamo (benché non esplicito) all’obbligo di cui al comma 1-<em>bis</em> determinerebbe un espresso inserimento (benché indiretto) dell’obbligo stesso nel quadro regolatorio (inserimento che dovrebbe tuttavia avere anche una natura “semplicemente dichiarativa” e non “costitutiva”, ove si accedesse alla tesi che il comma 1-<em>bis</em> già costituisce parte del quadro regolatorio generale, per le ragioni in precedenza esposte).<br />
Questa ricostruzione, che a ben vedere scioglierebbe molti dubbi e risolverebbe alla radice i problemi e le perplessità concernenti la legittimazione dell’Aeegsi ad esercitare la propria potestà sanzionatoria a fronte della violazione dell’obbligo di cui al comma 1-<em>bis</em>, offre in verità il fianco a critiche, a partire dalla effettiva possibilità di ricondurre l’obbligo di cui al comma 1-<em>bis</em> alla “normativa” richiamata dall’articolo 19 della convenzione (a mente del quale, lo si ribadisce, per quanto concerne le “garanzie” concernenti lo svolgimento del servizio “<em>si applica la normativa pro tempore vigente, unitamente alle disposizioni della presente convenzione</em>”). Che il rispetto dell’obbligo in parola possa configurare una “garanzia” (nonostante la “collocazione” che il medesimo aveva nell’originario testo della convenzione tipo), in considerazione anche del significato preciso e tecniche che il termine possiede nell’ambito del nostro ordinamento (termine che usualmente si riferisce alle garanzie del credito), appare invero piuttosto dubbio.<br />
Peraltro, a ben vedere, il meccanismo di “interiorizzazione” dell’obbligo apparirebbe, in un caso (quello dell’affermazione della riconducibilità dell’obbligo di cui al comma 1-<em>bis</em> al quadro regolatorio generale) come superfluo, assumendo valore meramente “dichiarativo”; nell’altro caso (ove si ritenesse, vale a dire, non riconducibile l’obbligo in parola alla regolazione nel senso in precedenza inteso), poco più che un “<em>escamotage</em> giuridico”; che tale dovrebbe qualificarsi il richiamo &#8211; da parte di un atto regolatorio dell’Aeegsi &#8211; ad un obbligo presente in una norma di legge (vigente) al solo fine di poterlo assumere quale base normativa per l’attivazione dei poteri di cui al comma 20, lettera c) dell’articolo 2 della legge n. 481/1995. Un <em>escamotage</em> che l’Autorità potrebbe utilizzare in una serie indefinita di casi, disciplinando (o richiamando) mediante propri atti, obblighi già vigenti a livello di normazione primaria al solo fine di estendere l’ambito della propria potestà sanzionatoria<a href="#_ftn27" name="_ftnref27" title=""><sup><sup>[27]</sup></sup></a>.<br />
Si ritiene, pertanto, che possano darsi due sole possibili interpretazioni: o il comma 1-<em>bis</em> è riconducibile al quadro regolatorio generale e pertanto, in virtù di un’interpretazione estensiva del comma 20, lett. c) dell’articolo 2 della legge n. 481/1995, il medesimo può costituire la base per l’esercizio, da parte dell’Aeegsi, dei propri poteri sanzionatori, oppure detto obbligo, pur afferente al settore e alle finalità istituzionali dell’Autorità, in ragione della sua fonte è da considerarsi elemento esterno alla regolazione,&nbsp; non “interiorizzabile” nella regolazione stessa mediante un semplice rinvio / richiamo contenuto in un atto dell’Autorità, e dunque il rispetto del medesimo non può essere garantito, dall’Autorità medesima, mediante attivazione dei propri poteri sanzionatori.<br />
&nbsp;<br />
<em><u>5. Se non l’Aeegsi, chi?</u></em><br />
&nbsp;<br />
Tra le funzioni che l’articolo 3 del d.p.c.m. attribuisce all’Aeegsi in materia di servizi idrici vi è quella di “<em>formulare proposte di revisione della disciplina vigente, segnalando altresì i casi di grave inosservanza e di non corretta applicazione</em>”.<br />
Si ritiene che la violazione dell’obbligo di cui al comma 1-<em>bis</em> possa considerarsi grave inosservanza della disciplina vigente e che, pertanto, possa essere oggetto di segnalazione, da parte dell’Autorità.<br />
Se, tuttavia, le competenze “di vigilanza o controllo” dell’Aeegsi si limitassero a questa, e non si ritenesse di accedere alla tesi che legittima un intervento sanzionatorio dell’Autorità medesima a fronte della violazione dell’obbligo in parola, sarebbe necessario individuare un altro “custode dell’obbligo” (al fine di scongiurare il rischio di ineffettività dello stesso).<br />
Potrebbe, detto custode, essere individuato nell’Ente di governo d’ambito?<br />
Si ritiene che la risposta debba essere negativa, per due principali ordini di ragioni.<br />
L’articolo 152 del Testo unico ambiente (rubricato “poteri di controllo e sostitutivi”) attribuisce all’Ente di governo d’ambito il potere di intervenire a fronte di inadempienze del gestore del servizio a obblighi discendenti dalla legge o dalla convenzione “<em>e che compromettano la risorsa o l&#8217;ambiente ovvero che non consentano il raggiungimento dei livelli minimi di servizio”, </em>riconoscendo all’Ente stesso poteri sostitutivi in caso di perdurante inerzia del gestore.<a href="#_ftn28" name="_ftnref28" title=""><sup><sup>[28]</sup></sup></a><br />
Si osserva dunque, in primo luogo, che i poteri di controllo dell’Ente d’ambito si riferiscono specificamente ad attività del gestore. L’obbligo di cui al comma 1-<em>bis</em> dell’articolo 3-<em>bis</em> del d.l. n. 138/2011 grava invece sugli enti locali, che partecipano del capitale della società <em>in house </em>(che gestisce il servizio), soggetti formalmente diversi dal gestore, diversità soggettiva che limiterebbe l’estensione dei poteri di controllo dell’Ente.&nbsp;<br />
Alla tesi della identità (quantomeno in relazione ai profili che interessano) fra gestore e soci dello stesso potrebbe accedersi valorizzando l’assunto secondo cui la società <em>in house</em> non è considerata, dall’univoco orientamento giurisprudenziale, soggetto terzo rispetto all’ente pubblico (o agli enti pubblici) che partecipano del capitale sociale della stessa<a href="#_ftn29" name="_ftnref29" title=""><sup><sup>[29]</sup></sup></a>.<br />
Chi scrive ritiene che la soluzione più corretta sia quella negativa, in ragione della succitata diversità soggettiva (diversità che sussiste quantomeno sotto il profilo formale).<br />
Alla considerazione di cui sopra se ne aggiunge poi una seconda (sempre deponente a favore della tesi negativa circa la sussistenza di poteri di controllo dell’Ente d’ambito nei confronti degli enti locali soci di una società <em>in house</em>).<br />
Si è detto che l’articolo 152 del Codice ambiente attribuisce all’Ente di governo la repressione di condotte del gestore che configurino violazione della legge o della convenzione, “<em>e che compromettano la risorsa o l&#8217;ambiente ovvero che non consentano il raggiungimento dei livelli minimi di servizio” .</em><br />
Relativamente alla disposizione di cui sopra si pone una questione interpretativa.<br />
Secondo una prima tesi, le funzioni di controllo poste dal legislatore in capo all’Ente di governo d’ambito si riferirebbero non a tutte le ipotesi di violazione, da parte del gestore, degli obblighi “c<em>he derivano dalla legge o dalla convenzione</em>”, bensì a quelle sole violazioni “<em>che compromettano la risorsa o l&#8217;ambiente ovvero che non consentano il raggiungimento dei livelli minimi di servizio”.</em><br />
Accedendo a detta ricostruzione non si rinvenirebbero interferenze fra le funzioni di controllo esercitate dall’Aeegsi (nel senso in precedenza indicato) e quelle svolte dall’Ente d’ambito.<br />
Secondo una diversa possibile interpretazione, la congiunzione “e” andrebbe intesa nel senso di estendere l’ambito di operatività delle funzioni di controllo dell’Ente d’ambito, funzioni che sarebbero volte a verificare l’effettuazione, da parte del gestore, di violazioni concernenti:<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211;&nbsp; obblighi che derivano dalla legge;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211; obblighi che derivano dalla convenzione;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211; che compromettano l’ambiente;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211; che non consentano il raggiungimento dei livelli minimi di servizio.<br />
Anche in questo caso il tenore letterale dell’articolo 152 del Testo unico ambiente induce ad optare per una lettura “restrittiva”, che attribuisce all’Ente di governo d’ambito le competenze a reprimere quelle sole violazioni (di legge o della convenzione) che si traducano in una compromissione della risorsa o dell’ambiente o si configurino come ostativi al raggiungimento di livelli minimi di servizio.<br />
La lettura di cui sopra induce altresì a ritenere non applicabile (all’ipotesi di violazione dell’obbligo di cui al comma 1-<em>bis</em> dell’articolo 3-<em>bis</em> del d.l. n. 138/2011) l’articolo 18 della convenzione tipo, a mente del quale l’Ente di governo d’ambito è tenuto a segnalare all’Aeegsi, dando relativa comunicazione al gestore, “<em>i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza</em>”.<br />
Fra gli obblighi di segnalazione non rientrerebbe quello concernente ipotesi di violazione del comma 1-<em>bis</em> dell’articolo 3-<em>bis </em>del d.l. n. 138/2011; ciò in particolare in quanto detti obblighi di segnalazione sembrano riferiti alle violazioni commesse da uno specifico soggetto: il gestore<a href="#_ftn30" name="_ftnref30" title=""><sup><sup>[30]</sup></sup></a> (mentre, come detto in precedenza, l’obbligo di cui al comma 1-<em>bis</em> grava non sul gestore in sé, ma sui soci della società <em>in house </em>che gestisce il servizio).<br />
Non può poi nuovamente non rilevarsi come &#8211; a seguito del procedimento di consultazione per l’adozione della convezione tipo &#8211; la previsione, in capo all’Ente di governo d’ambito, di compiti di vigilanza e controllo circa il rispetto dell’obbligo di cui al comma 1-<em>bis</em> è stata espressamente espunta, dall’Autorità.<br />
La (possibile) eterointegrazione della regolazione, effettuata dal più volte citato comma 1-<em>bis</em>, concerne l’obbligo in sé, non già la previsione di nuovi compiti e funzioni in capo all’Ente di governo d’ambito, compiti e funzioni che sono già analiticamente individuati dal legislatore (e l’elenco dei quali non è stato “integrato” dal comma 1-<em>bis</em>).<br />
La previsione, in convenzione tipo (che, per quanto si diceva in precedenza, può considerarsi comunque parte della regolazione) di compiti e funzioni dell’Ente d’ambito, non previsti dalla normazione primaria (previsione della cui legittimità peraltro si dubita) che concernono la segnalazione all’Autorità di violazioni della regolazione perpetrate dal gestore del servizio, non può ritenersi inclusiva di un obbligo di segnalazione che concerne violazioni di soggetti formalmente diversi dallo gestore (i soci dello stesso), obbligo che non è contemplato da alcuna disposizione normativa e che la stessa Aeegsi ha ritenuto non sussistere in capo all’Ente di governo (la non sussistenza dello stesso si ricava anche dal fatto che i compiti di controllo dell’Ente sul rispetto dell’obbligo erano stati previsti in convenzione; segno che era necessario un atto regolatorio per “istituirli”).&nbsp;&nbsp;<br />
Dal quadro sopra tratteggiato emerge la non configurabilità dell’Ente di governo d’ambito quale custode dell’obbligo di cui al comma 1-<em>bis</em>… pertanto si ripropone, con ancor maggior vigore, l’interrogativo concernente l’individuazione del soggetto preposto a “custodire” l’obbligo di cui al comma 1-bis, al quale fa da contraltare un secondo interrogativo, che forse contiene in sé la risposta al primo: “se non l’Aeegsi, chi”?</p>
<div>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title=""><sup><sup>[1]</sup></sup></a> Professore a contratto di Diritto dell’ambiente e del governo del territorio nell’Università di Bologna. Già collaboratore dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (Aeegsi). Consigliere giuridico del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le considerazioni del presente contributo sono espresse esclusivamente a titolo personale e non coinvolgono né impegnano le Istituzioni di appartenenza.</div>
<div id="ftn2"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title=""><sup><sup>[2]</sup></sup></a> Cfr. N. Bobbio, <em>Studi per una teoria generale del diritto</em>, edizione curata da T. Greco, introduzione di R. Guastini, Torino 2012, p. XIII.</div>
<div id="ftn3"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title=""><sup><sup>[3]</sup></sup></a> Ci si riferisce, in particolare, alla funzione deterrente della sanzione (penale o amministrativa che sia) ed in particolare nelle declinazioni di funzione <em>general</em> preventiva e <em>special</em> preventiva della sanzione stessa.</div>
<div id="ftn4"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title=""><sup><sup>[4]</sup></sup></a> Effettività che, come è noto, negli studi di teoria generale del diritto indica la generale osservanza della norma da parte dei consociati.</div>
<div id="ftn5"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title=""><sup><sup>[5]</sup></sup></a> Con il termine efficacia qui intendiamo indicare la capacità della norma di raggiungere il fine per il quale è stata concepita.</div>
<div id="ftn6"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title=""><sup><sup>[6]</sup></sup></a> Per un approfondimento sulla tematica del rapporto esistente fra regolazione e potestà sanzionatoria delle Autorità amministrative indipendenti si rimanda a R. Titomanlio, <em>Funzione di regolazione e potestà sanzionatoria</em>, Milano, 2007.</div>
<div id="ftn7"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title=""><sup><sup>[7]</sup></sup></a> Ai sensi del secondo comma dell’articolo 141 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo unico ambiente), “<em>il</em> <em>servizio idrico integrato é costituito dall&#8217;insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie</em>”.</div>
<div id="ftn8"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title=""><sup><sup>[8]</sup></sup></a> Vale a dire lo schema mediante il quale un determinato servizio viene affidato da un ente pubblico, senza gara, ad una società esterna (dal primo soggettivamente separata); detta modalità di affidamento costituisce legittima alternativa alla gara a patto che ricorrano, contestualmente, tre condizioni (originariamente definite dalla sentenza della Corte di Giustizia del 18 novembre 1999 resa sul caso <em>Teckal</em> nella causa C-107/9): la partecipazione totalitaria dell’ente (o degli enti) pubblico al capitale della società, l’esercizio, da parte dell’ente, di un controllo sulla società analogo a quello che svolge nei confronti dei propri servizi nonché lo svolgimento, da parte della società, della propria attività prevalentemente in favore dell’Ente pubblico “socio”.<br />
Con le direttive 2014/23/ue e 2014/24/ue sono state apportate alcune modifiche alla disciplina dell’<em>in house providing </em>(con riferimento ai tre succitati requisiti) oggi recepite dal nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs 18 aprile 2016, n. 50), a mente delle quali viene definita una percentuale (l’80%) di attività, svolta dal soggetto <em>in house </em>nei confronti dell’ente pubblico “controllante”, sussistendo la quale può dirsi soddisfatto il relativo requisito e viene previsto che i soci privati non debbano possedere una “partecipazione diretta” al capitale della società “<em>ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un&#8217;influenza determinante sulla persona giuridica controllata</em>” (cfr. in particolare l’articolo 5, comma 1, lettera c) del d.lgs n. 50/2016).</div>
<div id="ftn9"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9" title=""><sup><sup>[9]</sup></sup></a> Per scrupolo di precisione è opportuno osservare che all’Aeegsi sono state assegnate, dal d.l. n. 201/2011 competenze e funzioni in materia di servizi idrici. In relazione al servizio idrico integrato deve rilevarsi che il legislatore ha previsto la presenza di altri soggetti, dotati di rilevanti funzioni, fra i quali occorre citare, per il ruolo preminente che sono chiamate a svolgere, gli Enti di governo d’ambito (v. in particolare, l’articolo 147 del Testo unico ambiente, come da ultimo modificato ad opera del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (convertito, con modificazioni, con legge 11 novembre 2014, n. 164) e dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221.</div>
<div id="ftn10"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10" title=""><sup><sup>[10]</sup></sup></a> Su proposta del Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare.</div>
<div id="ftn11"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11" title=""><sup><sup>[11]</sup></sup></a> Il quale attribuisce all’Autorità le funzioni di cui all’elenco dal medesimo disciplinato (…“<em>le seguenti funzioni di regolazione e di controllo</em>”).&nbsp;</div>
<div id="ftn12"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12" title=""><sup><sup>[12]</sup></sup></a> La “qualifica” di soggetto regolato può attribuirsi esclusivamente ad un soggetto sottoposto alla regolazione dell’Autorità. Pertanto, in riferimento all’obbligo di cui al comma 1-<em>bis</em> dell’articolo 3-<em>bis</em> del d.l. n. 138/2011, tecnicamente potrebbe parlarsi di enti locali come “soggetti regolati” solo nel caso in cui l’obbligo medesimo potesse effettivamente considerarsi come facente parte del quadro regolatorio (di ciò si parlerà nel prosieguo del contributo).</div>
<div id="ftn13"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13" title=""><sup><sup>[13]</sup></sup></a> Naturalmente ci riferiamo all’attività di regolazione “delegata” (per espressa scelta) dal legislatore e attribuita ad una specifica Autorità. Non si tratta, naturalmente, dell’unica tipologia di “attività” riconducibile al concetto di regolazione, al quale sono stati attribuiti anche significati amplissimi (come ricorda N. Rangone (voce <em>Regolazione</em> del <em>Dizionario di diritto pubblico </em>(diretto da S. Cassese), Milano, 2006, p. 5057) alla nozione di “regolazione” parte della dottrina giuridica ed economica riconduce “<em>ogni specie di ingerenza pubblica nell’economia, come la pianificazione, le convenzioni, la concertazione, la disciplina sanitaria e del lavoro</em>”).</div>
<div id="ftn14"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14" title=""><sup><sup>[14]</sup></sup></a> Il sistema dei certificati verdi fu introdotto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (recante attuazione della Direttiva 96/92/CE), ed in particolare dall’articolo 11 dello stesso, il quale ha imposto agli importatori e ai soggetti responsabili degli impianti (di produzione di energia) che importassero o producessero energia da fonti non rinnovabili l’obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale, nell’anno successivo (a quello di produzione o importazione), una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili. Detto obbligo poteva essere adempiuto anche mediante l’acquisto dei certificati verdi, che sono [<em>rectius</em>: erano] “<em>titoli associati alla realizzazione di impianti che abbiano ottenuto la qualifica di Impianto Alimentato da Fonti Rinnovabili (IAFR) e vengono rilasciati dal GSE in proporzione al quantitativo di energia prodotta</em>” (cfr. G. Rossi, <em>Diritto dell’Ambiente</em>, Torino, 2015, p. 409). Dal 2016, come previsto dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 6 luglio 2012 (nonché dall’articolo 25, comma 11, lettera c), numero 1) del decreto legislativo 3 marzo 2011, n 28) il meccanismo dei certificati verdi è stato sostituito da una nuova forma di incentivo.</div>
<div id="ftn15"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15" title=""><sup><sup>[15]</sup></sup></a> In origine, la base normativa del potere dell’Aeegsi si rinveniva nell’articolo 7, comma 4 del decreto 11 novembre 1999 del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato (ora Ministro dello Sviluppo economico), il quale prevedeva che “<em>in caso di mancato adempimento, previa segnalazione del gestore della rete di trasmissione nazionale, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas diffida il soggetto obbligato al rispetto di quanto previsto dal presente decreto</em>”. La mancata ottemperanza, da parte degli operatori, alla diffida inviata dall’Autorità costituiva la base per l’avvio di procedimenti sanzionatori ai sensi della legge n. 481/1995.&nbsp;</div>
<div id="ftn16"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16" title=""><sup><sup>[16]</sup></sup></a> Come sottolineava M. Passaro, <em>I poteri dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas &#8211; Le fattispecie sanzionatorie, </em>in M. Fratini (a cura di)<em>, Le sanzioni delle autorità amministrative indipendenti</em>, Padova, 2011, pp. 1006 &#8211; 1007: “<em>é evidente che l’Autorità non sanziona per violazione della sua regolazione, ma per violazione di un obbligo di acquisto, posto da una normativa primaria e accertata con un procedimento amministrativo di verifica e controllo attribuito alla responsabilità di un altro soggetto (il GSE), che comunica all’Autorità i nominativi dei soggetti inadempienti. E’ certo che qui l’illecito non si perfeziona per violazione di provvedimenti dell’Autorità (come avrebbe potuto darsi in base al meccanismo di enforcement previsto dal decreto ministeriale del 1999), ma per violazione di un obbligo di acquisto perfezionatasi nel momento in cui i soggetti a ciò tenuti non vi ottemperino, nemmeno dopo essere stati “inviati” a regolarizzare la propria posizione dal GSE che effettua le dovute verifiche</em>”.</div>
<div id="ftn17"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17" title=""><sup><sup>[17]</sup></sup></a> Ciò vale a maggior ragione se si considera che se da un lato rientra fra i poteri e le funzioni dell’Ente di governo d’ambito la scelta della forma di gestione del servizio, dall’altro la decisione concernente la partecipazione (o meno) al gestore <em>in house</em> è rimessa alla discrezionalità del singolo ente locale, e non appare sindacabile (né tantomeno coercibile) da parte dell’Ente di governo. In altre parole “<em>l’Ato non potrà prescindere dal consenso dei Comuni per le questioni economico-patrimoniali attinenti alla partecipazione societaria dei Comuni al soggetto gestore, sotto i profili dei conferimenti e dei diritti dell’azionista; ciò si deve affermare sia per quanto attiene alla partecipazione al nuovo soggetto gestore, che per quanto attiene alla partecipazione ai gestori esistenti. In altre parole, l’Ato non potrebbe obbligare i singoli Comuni ad una determinata partecipazione a società</em>” (così G. Caia, Relazione alla Tavola rotonda di Grinzane Cavour del 24 marzo 2017 sul tema <em>Organizzazione del servizio idrico integrato nell’ATO n. 4-Regione Piemonte</em>). Detta scelta, libera e non coercibile, deve anche essere “responsabile”, e proprio nell’ottica della responsabilizzazione delle scelte degli enti locali deve essere visto l’obbligo di cui al più volte citato comma 1-<em>bis</em>.</div>
<div id="ftn18"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18" title=""><sup><sup>[18]</sup></sup></a> Riserva di legge che peraltro trova un ancoraggio costituzionale nell’articolo 23 Cost., che contiene a sua volta una riserva di legge relativa per la “<em>imposizione delle prestazioni patrimoniali, quali sono anche i pagamenti relativi alle sanzioni amministrative</em>” (così P. Cerbo, <em>Le sanzioni amministrative</em>, Milano, 1999, p. 47).</div>
<div id="ftn19"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19" title=""><sup><sup>[19]</sup></sup></a> La riserva di legge contenuta nell’articolo 1 della l. 689/1981, pur rigida e sostanzialmente analoga a quella di cui all’articolo 25 Cost., non esclude, in relazione al rango della fonte che la prevede, che una fonte di pari grado &#8211; successiva- possa prevedere, entro certi limiti, l’introduzione di sanzioni amministrative da parte di fonti regolamentari. Ed infatti, “<em>il citato art. 1 comma 1, l. n. 689 del 1981, pur irrigidendo la riserva per le sanzioni amministrative, non esclude che precetti sufficientemente individuati dalla norma primaria siano eterointegrati da norme regolamentari delegate che, in virtù del peculiare tecnicismo della dimensione in cui le fonti secondarie sono destinate ad operare, li rendano meglio aderenti alla multiforme realtà socioeconomica</em>” (cfr. T.A.R. Roma, (Lazio), sez. II, 19/12/2012, &nbsp;n. 10620). Sottolinea sempre P. Cerbo, <em>Le sanzioni amministrative</em>, cit., p. 47 sottolineando il carattere “relativo” della riserva di legge di cui all’articolo 23 Cost., che “<em>bisogna desumere che una legge successiva alla l. 689/1981 possa prevedere che un regolamento non solo fornisca apporti di ordine tecnico rispetto alla fattispecie illecita, ma contribuisca alla definizione dei contenuti della stessa nell’ambito dei principi tracciati dalla legge</em>”.</div>
<div id="ftn20"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20" title=""><sup><sup>[20]</sup></sup></a> Cfr. S. Lucattini, <em>Modelli di giustizia per i mercati</em>, Torino, 2013, p. 70 e in particolare nota 86: “<em>Per le Autorità amministrative indipendenti la potestà sanzionatoria costituisce, invero, uno strumento ancillare alla regolazione</em>”.</div>
<div id="ftn21"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21" title=""><sup><sup>[21]</sup></sup></a> Per un commento alla vicenda vedasi N. Bassi, P<em>rincipio di legalità e poteri impliciti</em>, Milano, 2001, p. 24.</div>
<div id="ftn22"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22" title=""><sup><sup>[22]</sup></sup></a> Così N. Marzona, <em>Il potere normativo delle autorità indipendenti</em>, in S. Cassese &#8211; C. Franchini (a cura di)<em>, I garanti delle regole,</em> Bologna, 1996, p. 89.</div>
<div id="ftn23"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23" title=""><sup><sup>[23]</sup></sup></a> Il termine “provvedimenti” va naturalmente inteso in senso ampio, come comprendente tutti gli atti dell’Aeegsi (e in particolare quelli aventi natura regolatoria).</div>
<div id="ftn24"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24" title=""><sup><sup>[24]</sup></sup></a> Quantomeno a quelle aventi contenuto imperativo – come quella in esame – mentre la giurisprudenza appare più “aperta” in riferimento alle norme c.d. “dispositive”. Cfr. in merito Cassazione civile Cassazione civile, sez. III, 30/08/2011, n. 17786, la quale ha affermato che “<em>Il potere normativo secondario (o, secondo una possibile qualificazione alternativa, di emanazione di atti amministrativi precettivi collettivi) dell&#8217;Autorità per l&#8217;Energia Elettrica ed il Gas ai sensi dell&#8217;art. 2, comma 2, lett. h), si può concretare anche nella previsione di prescrizioni che […] possono in via riflessa integrare, ai sensi dell&#8217;art. 1339 c.c., il contenuto dei rapporti di utenza individuali pendenti anche in senso derogatorio di norme di legge, ma alla duplice condizione che queste ultime siano meramente dispositive e, dunque, derogabili dalle stesse parti, e che la deroga venga comunque fatta dall&#8217;Autorità a tutela dell&#8217;interesse dell&#8217;utente o consumatore, restando, invece, esclusa &#8211; salvo che una previsione speciale di legge o di una fonte comunitaria ad efficacia diretta &#8211; non la consenta &#8211; la deroga a norme di legge di contenuto imperativo e la deroga a norme di legge dispositive a sfavore dell&#8217;utente e consumatore</em>&#8221; (conforme Cassazione civile, sez. VI, 21/05/2013,&nbsp; n. 12318.</div>
<div id="ftn25"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25" title=""><sup><sup>[25]</sup></sup></a> La deliberazione 643/2013/R/Idr ha poi egualmente prescritto, per il biennio tariffario 2014-2015, l’esclusione dall’aggiornamento per le gestioni che &#8211; alla data del 31 gennaio 2014 o comunque nei termini previsti dai provvedimenti dell’Autorità recanti, per gli anni 2012 e 2013, l’esclusione dall’aggiornamento tariffario &#8211; non avessero adottato la Carta dei servizi (art. 7, comma 4).</div>
<div id="ftn26"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26" title=""><sup><sup>[26]</sup></sup></a> Riporto uno stralcio di uno dei citati provvedimenti di avvio di procedimento sanzionatorio (ed in particolare della delibera 391/2015/S/IDR): “<em>CONSIDERATO CHE con deliberazione 88/2013/R/Idr, l’Autorità ha determinato il metodo tariffario di riferimento per gli anni 2012 e 2013 (MTC), applicabile alle gestioni ex- CIPE, prevedendo l’esclusione dall’aggiornamento tariffario per il biennio 2012- 2013 per le gestioni che, tra l’altro, non avevano adottato la Carta dei servizi alla data del 31 luglio 2012 (art. 2, comma 4 della medesima deliberazione 88/2013/R/Idr); la deliberazione 643/2013/R/Idr ha egualmente prescritto, per il biennio tariffario 2014-2015, l’esclusione dall’aggiornamento per le gestioni che &#8211; alla data del 31 gennaio 2014 o comunque nei termini previsti dai provvedimenti dell’Autorità recanti, per gli anni 2012 e 2013, l’esclusione dall’aggiornamento tariffario &#8211; non abbiano adottato la Carta dei servizi (art. 7, comma 4);</em><br />
<em>• con la deliberazione 444/2014/R/Idr, l’Autorità ha disposto, tra gli altri, nei confronti del Comune di Campobasso, gestore diretto del servizio di distribuzione e fognatura dell’ATO Unico Molise, l’esclusione dall’aggiornamento tariffario per il periodo 2012-2015, intimando il medesimo gestore a provvedere all’adozione della Carta di servizi entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione della stessa deliberazione;</em><br />
<em>• con deliberazione 288/2014/E/Idr, l’Autorità ha approvato sette verifiche ispettive nei confronti di altrettanti gestori del servizio idrico integrato (di seguito: SII), aventi a oggetto le tariffe del SII per gli anni 2012, 2013 e 2014 e la restituzione della remunerazione del capitale investito per il periodo 21 luglio 2011 &#8211; 31 dicembre 2011;</em><br />
<em>• in attuazione di tale programma, l’Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, ha effettuato nel giorno 26 e 27 marzo 2015, la verifica ispettiva presso il Comune di Campobasso in esito alla quale é emerso che:</em><br />
<em>&#8211; in violazione degli articoli 2, comma 4, della deliberazione 88/2013/R/Idr e 7, comma 4, della deliberazione 643/2013/R/Idr, nonché dell’intimazione contenuta da ultimo nella deliberazione 444/2014/R/Idr, il Comune non ha ancora adottato la Carta dei servizi, come si evince dalle dichiarazioni rese dal medesimo in sede di verifica ispettiva (punto 2.1 della check list).</em><br />
<em>• dagli elementi acquisiti non risulta che ad oggi il Comune abbia provveduto all’adozione della Carta dei servizi, con conseguente perdurante lesione dei diritti degli utenti finali ad una esatta conoscenza delle condizioni di erogazione del SII</em>”.</div>
<div id="ftn27"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27" title=""><sup><sup>[27]</sup></sup></a> Naturalmente, in un simile quadro, sussisterebbe comunque la cornice, invalicabile, delle competenze istituzionali dell’Autorità; cornice, tuttavia, dai contorni incerti.</div>
<div id="ftn28"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28" title=""><sup><sup>[28]</sup></sup></a> Dispone poi il comma 3 che “<em>qualora l&#8217;ente di governo dell&#8217;ambito non intervenga, o comunque ritardi il proprio intervento, la regione, previa diffida e sentita l&#8217;Autorit</em><em>à </em><em>di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, esercita i necessari poteri sostitutivi, mediante nomina di un commissario &#8220;ad acta&#8221;. Qualora la regione non adempia entro quarantacinque giorni, i predetti poteri sostitutivi sono esercitati, previa diffida ad adempiere nel termine di venti giorni, dal Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio, mediante nomina di un commissario &#8220;ad acta</em>”.</div>
<div id="ftn29"><a href="#_ftnref29" name="_ftn29" title=""><sup><sup>[29]</sup></sup></a> La <em>società in house</em>, in particolare, costituiscono la <em>longa manus</em> dell’ente pubblico e sono state definite, dalla giurisprudenza amministrativa, quali “moduli organizzativi dell’ente” pubblico (cfr. ex <em>multis</em> Cons. Stato, Ad. Plen, 3 giugno 2011, n. 10), che tramite essa svolge funzioni di cura e tutela di interessi pubblici (ed eroga servizi pubblici). Il termine “<em>in house</em>” richiama dunque “<em>una gestione in qualche modo riconducibile allo stesso ente affidante , qualificabile in termini di delegazione interorganica</em>” che esclude la terzietà tra l’ente e la società (Cons. Stato, Ad. Plen., 3 marzo 2008, n. 1). &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
<div id="ftn30"><a href="#_ftnref30" name="_ftn30" title=""><sup><sup>[30]</sup></sup></a> Benché l’articolo 18 della convenzione tipo non espliciti l’estensione dell’ambito di applicazione dell’obbligo di segnalazione dal medesimo disposto, per quanto concerne i possibili trasgressori, si ritiene che questa sia l’interpretazione corretta della disposizione in esame. Secondo detta interpretazione l’Ente d’ambito non sarebbe tenuto a segnalare all’Aeegsi violazioni commesse da soggetti diversi dal gestore.&nbsp;&nbsp;</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/gli-affidamenti-in-house-dei-servizi-a-rete-e-gli-accantonamenti-degli-investimenti-finanziari-contributo-sullapplicazione-dellarticolo-3-bis-comma-1-bis-del-d-l-n-138-2011/">Gli affidamenti in house dei servizi a rete e gli accantonamenti degli investimenti finanziari (contributo sull’applicazione dell’articolo 3-bis, comma 1-bis del d.l. n. 138/2011)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La lotta alla corruzione: da un ordinamento sezionale per i lavori e, poi, per i contratti pubblici, ad un sistema da alcuni definito “extra ordinem”</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-lotta-alla-corruzione-da-un-ordinamento-sezionale-per-i-lavori-e-poi-per-i-contratti-pubblici-ad-un-sistema-da-alcuni-definito-extra-ordinem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:38 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-lotta-alla-corruzione-da-un-ordinamento-sezionale-per-i-lavori-e-poi-per-i-contratti-pubblici-ad-un-sistema-da-alcuni-definito-extra-ordinem/">La lotta alla corruzione: da un ordinamento sezionale per i lavori e, poi, per i contratti pubblici, ad un sistema da alcuni definito “extra ordinem”</a></p>
<p>&#160;&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;&#160; Sommario*: 1. Premessa. 2 La recessione del principio di legalità, la depenalizzazione di cui alla legge n. 689/81 e la riforma dei reati</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-lotta-alla-corruzione-da-un-ordinamento-sezionale-per-i-lavori-e-poi-per-i-contratti-pubblici-ad-un-sistema-da-alcuni-definito-extra-ordinem/">La lotta alla corruzione: da un ordinamento sezionale per i lavori e, poi, per i contratti pubblici, ad un sistema da alcuni definito “extra ordinem”</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-lotta-alla-corruzione-da-un-ordinamento-sezionale-per-i-lavori-e-poi-per-i-contratti-pubblici-ad-un-sistema-da-alcuni-definito-extra-ordinem/">La lotta alla corruzione: da un ordinamento sezionale per i lavori e, poi, per i contratti pubblici, ad un sistema da alcuni definito “extra ordinem”</a></p>
<p>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<br />
Sommario<a href="#_edn1" name="_ednref1" title=""><strong>*</strong></a>: 1. Premessa. 2 La recessione del principio di legalità, la depenalizzazione di cui alla legge n. 689/81 e la riforma dei reati contro la P.A. del 1990. 3 La mancanza di una valida riforma della P.A. e gli altri inconvenienti del sistema. 4 Il d.lgs 8 giugno 2001, n. 231. 5 Gli interventi normativi sovrannazionali. 6 Il più recente corpus legislativo in tema di lotta alla corruzione. 7 Un nuovo sistema normativo ed istituzionale?<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>1.</strong> <strong>Premessa.</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; A chiusura di un Master così bene organizzato e così proficuamente svoltosi, che cosa potrebbe aggiungere un magistrato di lunga carriera, tutta “spesa” nel settore delle Istituzioni: nella Pubblica Amministrazione, prima; nella Magistratura ordinaria poi e, quindi, in una Magistratura amministrativa superiore, dedicata proprio alla pubblica amministrazione in funzione di controllo e, talvolta, di riparazione o ristoro di danni da essa patita, se non di sanzione per gli illeciti amministrativi in essa commessi. ?<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Egli, forse, di valido potrebbe apportare solo il ricordo della sua esperienza vissuta.<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>2.</strong> <strong>La recessione del principio di legalità, la depenalizzazione di cui alla legge n. </strong><strong>689/81 e la riforma dei reati &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; contro&nbsp;la P.A. del 1990.</strong></div>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Si potrebbe rammentare così che, specie il periodo del suo esordio nella Magistratura amministrativa, coincideva con la recessione – suffragata dal contributo della riflessione e della condivisione della coeva più autorevole dottrina amministrativistica– del principio di legalità nell’azione amministrativa, più fortemente sollecitata, quest’ultima, ormai, dai principi dell’efficienza e della tempestività e, quindi, del buon andamento.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Da qui il fastidio, se è lecito usare questo termine, per i controlli della legalità e per i controlli in genere, specie per quelli esterni e svolti in posizione di terzietà; controlli ritenuti formali, sino alla loro sostanziale abolizione per interi settori dell’ordinamento, come nel caso degli enti locali.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Questo attutirsi della percezione del principio di legalità come bene in sé, seppure a favore di altri principi, pur parimenti da perseguire e parimenti costituzionalmente tutelati, e, conseguentemente, l’avversione, quasi di principio, agli strumenti dei controlli o di analoghi rimedi avvertiti soprattutto quali intralci, non poco ha contribuito all’allentamento del senso del rispetto delle regole, con riflessi, ci sembra, anche, sullo stesso spessore professionale e, sia consentito osservarlo, morale dei soggetti operanti.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Intanto, contemporaneamente, si estendevano, nella loro interpretazione e nella loro pratica applicazione, figure di reato (l’abuso di ufficio, art. 323 c.p.; l’interesse privato in atti di ufficio, art. 347 c.p. poi abrogato dalla l. 26 aprile 1990, n. 86) fino allora rimasti limitati ad un’applicazione marginale sia con riguardo ai soggetti, nei cui confronti farli valere, sia con riguardo alle attività nelle quali riscontrare l’illecito.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Proprio in quegli anni, infatti, gli allora ponderosi repertori cartacei di giurisprudenza incominciavano a presentare, per queste voci (abuso di diritto; interesse privato, ecc.) richiami non più e non tanto ai custodi dei beni pignorati, al depositario, ecc., ma ai funzionari e ai titolari di ben altre funzioni.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Qualche anno prima, peraltro, era venuta meno, anche per talune figure della pubblica amministrazione, l’istituto della garanzia amministrativa, posto proprio a tutela della funzione ammnistrativa in sè, e da qui, anche – ma non certo per questo – l’espandersi dell’intervento – l’ ”irrompere” fu anche detto – del giudice penale.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ma, già, allorchè alla fine degli anni ’80, si procedette alla riforma dei reati contro la P.A., che sfociò poi nella legge n. 85 del 1990, fu rilevato che il mondo del diritto amministrativo e della pubblica amministrazione in generale era rimasto del tutto assente nel dibattito che riguardava proprio i reati contro la P.A..<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fu infatti osservato che non si rinvenivano studi o scritti o comunque approfonditi interventi di cultura di diritto amministrativo in questa problematica dei reati contro la P.A. che pur presentava, per la sua intima natura, tanti aspetti ed argomenti di competenza propria del diritto amministrativo o, comunque, attinente agli studi dell’organizzazione e dell’azione della Pubblica Amministrazione.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ed osservazioni ancora più penetranti furono formulate allorchè – in quello stesso periodo – si procedette alla c.d. depenalizzazione, la legge 24 novembre 1981, n. 689, intitolata “modifiche al sistema penale”.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Si rilevò allora che, per questa,&nbsp; invece che dar luogo alla configurazione di tipi di illeciti riproducenti, nel loro schema, specie ontologico, mini-reati, rimessi, poi, per la loro verifica, alla cognizione del giudice civile, si sarebbero dovuto, più propriamente, configurare illeciti amministrativi in senso proprio, quali, già in passato, postulati da antica ed autorevole dottrina (Zanobini, Le sanzioni amministrative, Torino, 1924, tralasciando, peraltro, gli Autori ancora più risalenti, come il Raggi ed il &nbsp;Rocco), illeciti, vale a dire, espressioni dello stesso potere amministrativo, esecutivo, della Pubblica Amministrazione (gli “abusi” li chiamò, in seguito, Giannini, Dir. Amm., 1970,II, 1303) che nell’ambito dello stesso potere amministrativo dovevano trovare i loro rimedi, ripristinando, con propri strumenti, l’assetto degli interessi legislativamente previsto e che era stato turbato.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ed allochè, in seguito – ma qualche anno dopo – si dovette affrontare la grave evenienza di eclatanti scandali riguardanti la materia degli appalti pubblici e che fu catalogata sotto il nome di “Tangentopoli”, si scelse (L. 11 febbraio 1994, n.109) di individuare il rimedio, più che nell&#8217;esercizio dell&#8217;azione penale, in una riforma organizzativa e funzionale del settore con l&#8217;obiettivo di ridare vigore e dignità, in questo ambito, all&#8217;amministrazione, ricostituendo quelle istanze e quelle misure che l&#8217;avrebbero resa capace di trovare al suo interno rimedi e sanzioni alle sue disfunzioni, come era detto nella relazione al disegno di legge che poi divenne la legge 11 febbraio 1994, n. 109, la c.d. legge Merloni.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fu questa un’applicazione della teoria dell’ “ordinamento in sé concluso” (Berti, 1963 e 1984): il proliferare, nella pratica giudiziaria, dei delitti contro la P.A. era ritenuta anche la conseguenza del venir meno della pubblica amministrazione come di un ordinamento che aveva, anzitutto, in se stesso, gli accorgimenti ed i rimedi per prevenire devianze ed ovviare a disfunzioni.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ma questa ormai è storia passata e non conviene indugiare su di essa potendo affiorare un sentimento mesto di sterile rammarico per le occasioni mancate; per il rifiuto alle proposte avanzate; per il disconoscimento e lo snaturamento ed, infine, la cancellazione di quanto, pur con tanta fatica, si era riusciti a costruire; per l’abbattersi, infine, su di esso, di nefaste evenienze.<br />
&nbsp;<br />
<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.</strong>&nbsp; <strong>La mancanza di una valida riforma della P.A. e gli altri inconvenienti del sistema. </strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Conviene, invece, che da quelle esperienze, dalle acquisizioni per altro verso fatte proprie dall’ordinamento e dalle situazioni che, nella realtà delle cose, oggi sussistono e si svolgono, evidenziare taluni profili, dall’ambito dei quali prendere le mosse per esaminare l’attuale disciplina–rectius, il complesso delle diverse discipline – che oggi si occupano della corruzione, o, anche a questo proposito , dei vari fenomeni delle gravi disfunzioni amministrative, sino agli eclatanti fatti delittuosi del “mercimonio dei pubblici uffici” – come l’antica dottrina penalistica chiamava la corruzione – e dei suoi possibili, augurabili, sviluppi.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Senza dubbio, anche per le esperienze che sino ad ora si sono ricordate, il primo profilo che viene in rilievo è quello dello stato, normativo e di fatto, della nostra Pubblica Amministrazione.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sarebbe un fuor d’opera trattenersi sulle sue deficienze e sulle sue disfunzioni: dalla improvvida provvista del suo personale alla stessa consistenza di questo, alla sua professionalità, al suo aggiornamento. A ciò dovrebbe provedere la c.d. riforma Madia, ma, non poche perplessità sorgono in proposito.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ed altre preoccupazioni che, attualmente, riguardano la nostra pubblica amministrazione derivano dall’irrisolto rapporto tra potere politico ed apparati amministrativi, e, quindi, dal problema centrale della dirigenza, sulle cui modalità di reclutamento e sul cui status non poche perplessità si nutrono, con riferimento al numero, alle professionalità, alla sua collocazione in un ruolo unico o meno, tutti aspetti che non poco contribuiscono alle cause della corruzione e devono essere tenuti presenti.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Né va pretermessa la configurazione sempre più accentuata dell’ordinamento come un ordinamento pluristituzionale, nel quale diversi ed equiordinati soggetti agiscono in esso, emanando norme ed adottando provvedimenti, sempre più numerosi e talvolta collidenti, dando luogo, altresì, ad una iper-regolamentazione, di vario livello, vera ipertrofia patologica che si ripercuote sulla stessa attività amministrativa sempre più bisognevole di semplificazione e chiarezza.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Da qui, altresì, il sorgere e l’incrementarsi, specie per il passato, di una “normativa in deroga”, le cd. ordinanze in deroga, anche al di fuori della materia propria della protezione civile, foriere – come l’esperienza insegna – di gravi disfunzioni amministrative, economiche, di costume.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ma, per l’aspetto più propriamente amministrativo, anche altri mutamenti hanno influito non poco sull’alterazione della stessa configurazione della Pubblica amministrazione, e non poco hanno contribuito alle sue disfunzioni delle quali qui ci si occupa.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il proliferare di una forma giuridica privatistica, vale a dire, del modulo societario, configurato e concesso, com’è noto, nel diritto privato, per chi affronta il rischio dell’intrapresa imprenditoriale ed utilizzato, invece, nel campo pubblicistico, oltre che per l’uso del modulo organizzativo, per il regime privatistico e privilegiato in ordine alla responsabilità patrimoniale del quale il soggetto, ancorchè proprietario e gestore di pubbliche risorse, viene ad usufruire, sfuggendo, di conseguenza, alle cautele e ai rigori della contabilità pubblica.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il ritirarsi, infine, delle pubbliche amministrazioni, in quanto tali, da interi settori, e proprio nel campo dei lavori, servizi e forniture, attraverso l’istituto della concessione, ampliata nei suoi oggetti e nella sua stessa configurazione, per giungere al ricorso di figure di appalti nelle quali la stessa progettazione dell’opera può essere rimessa per molta parte al privato, con un arretramento delle pubbliche amministrazioni nelle fasi della progettazione e realizzazione dell’opera. Arretramento che non poco, nel tempo, ha influito sull’indebolimento della preparazione professionale, soprattutto tecnica, degli apparati preposti a materie di alta specializzazione, com’è il caso, appunto, delle materie dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture che sembrano tanto interessati, com’è noto, dai fenomeni corruttivi.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ed, infine, va ricordato un peculiare aspetto, non sempre ben evidenziato e tenuto presente: ci si riferisce alla diversità dei valori perseguiti dal nostro ordinamento interno da un lato, e dall’ordinamento comunitario, dall’altro, talvolta quasi un’antinomia.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il nostro ordinamento interno era – ed è – prevalentemente volto a tutelare gli interessi che l’amministrazione istituzionalmente deve perseguire e la corretta gestione delle risorse pubbliche ad essa affidate e da essa impegnate, mentre l’ordinamento comunitario, nella sua attenzione al mercato, e, per esso, alle imprese ed alla concorrenza, ha avuto sempre il fine prevalente di tutelare anzitutto la parità di accesso, per le imprese, che sono impegnate nel settore dei lavori, dei servizi, delle forniture e, con essa, il proficuo e lecito utilizzo, da parte delle imprese, delle risorse pubbliche che in questo settore sono immesse in misura spesso molto considerevole.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La diversità degli scopi finali dell’una ovvero dell’altra impostazione e delle conseguenti discipline, lungi dall’essere confliggente, appare comunque di chiaro significato e di particolare valenza ed essa attraversa tutta la vicenda dei contratti pubblici nei suoi molteplici momenti e rifluisce sui profili istituzionali, su quelli normativi, e su quelli contrattuali.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; A questo proposito si ritiene che, non sempre, i vari operatori, a tutti i livelli, ne abbiano avuto piena contezza e se ne siano fatto carico.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; E fu proprio per la salvaguardia della concorrenza e del mercato che, nella sede comunitaria (cfr. Monti, Commissario alla Concorrenza), si avvertì l’esigenza che, nel settore degli appalti pubblici, fosse prevista un’Autorità munita di indipendenza dal potere politico, burocratico ed economico e chiamata all’esercizio dell’imparzialità nei confronti dei diversi interessi in gioco.<br />
E fu nella sede dell’Autorità di tutela del mercato e della concorrenza che, nell’ambito del nostro ordinamento interno, la sua istituzione fu, per la prima volta, richiesta (Amato).<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>4.</strong> <strong>Il d.lgs 8 giugno 2001, n. 231.</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Infine, non va tralasciato di ricordare, per completezza, che il nostro ordinamento, agli inizi dell’anno 2000 ha conosciuto un’importante e rilevante innovazione, quella del D.lgs. 8 giugno 2001, n.231 che introdusse nella legislazione italiana la responsabilità “amministrativa” delle persone giuridiche, molto modellata, per l’aspetto comminatorio delle sanzioni, sul paradigma della fattispecie penale.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Da qui la nascita del D.lgs. 231/01.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tale normativa, in vigore dal 4 luglio 2001, introdusse per gli Enti, nell’ordinamento italiano, in conformità a quanto previsto anche a livello europeo, un nuovo regime di responsabilità denominata “da reato”, derivante dalla commissione o tentata commissione di determinate fattispecie di reato nell’interesse o a vantaggio degli enti stessi, affontando con la previsione di regole interne che le imprese si dovevano dare in base alla nuova normativa per evitare la commissione di reati da parte di propri dipendenti.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Al di là degli aspetti tecnici, la svolta consistè nel fatto che lo Stato chiedeva alle imprese stesse di fare attività di polizia interna e di dotarsi di strumenti di verifica, di prevenzione e disciplinari.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; E’ per questo che, negli ultimi tempi, per i fenomeni corruttivi nel settore pubblico si invocò una “231”, come fu metaforicamente detto, per la Pubblica Amministrazione.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ed invero, la 190 del 2012 – con le sue figure organizzatorie (il “Responsabile della prevenzione della corruzione”) i suoi piani, le sue responsabilità e le sue sanzioni, non poco richiama l’intelaiatura della legge n. 231 dell’8 giugno 2001.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Non va, infine, pretermesso che, per la lotta alla corruzione, è anche stata invocata una disciplina complessa e penetrante, configurante quasi un ordinamento penale speciale, come quello prevista per la lotta alla mafia.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ed è quest’ultima, un’annotazione che occorre tener presente per quanto appresso si dirà.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>5.</strong> <strong>Gli interventi normativi sovrannazionali.</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Intanto, in campo sovranazionale, erano intervenuti vari ed importanti atti.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trattavasi di documenti sovranazionali, esorbitanti dallo stesso ambito comunitario e coinvolgenti, quindi, altri Paesi estranei alla comunità, molto promossi e sollecitati in ambito O.C.S.E., sino alla risoluzione sulla repressione di pratiche corruttive adottata dall’O.N.U. nel 2003, dando la prova dell’alta valenza economica del fenomeno corruttivo e della percezione di un’esigenza di carattere internazionale.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trattavasi di pattuizioni alle quali ha preso parte il nostro Paese, donde le leggi di ratifica in seguito approvate.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Da qui una disciplina nuova e variegata, di cui il nostro ordinamento ha dovuto farsi carico, provvedendo a modifiche varie e con riferimento alle quali, anche formalmente, prese le mosse il procedimento legislativo che si concluse con la legge n. 190 del 2012 che è la prima di quelle leggi che segna, nel nostro ordinamento, un mutamento di strategia e di prospettive e che, insieme ai decreti-legislativi n. 33 del 2013, n. 39 dello stesso anno, fa parte di quel corpus normativo attualmente vigente e di cui in seguito si parlerà.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In particolare, già l’atto introduttivo del procedimento legislativo si richiamava all’art. 5 della detta Convenzione (ratificata, come si è detto, con legge 3 agosto 2009, n. 116) a norma della quale ciascun Stato, parte della Convenzione, doveva elaborare, applicare e perseguire, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico, politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate che favorissero la partecipazione della società e rispecchiassero i principi dello stato di diritto, di buona gestione degli affari pubblici e dei beni pubblici, d’integrità, di trasparenza e di responsabilità.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ed è dall’art. 6 della stessa Convenzione che prese le mosse il testo legislativo che, nella sua definitiva stesura, ha assunto la veste della legge 6 novembre 2012, n. 190.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le misure adottate da questo provvedimento anticorruzione, al di fuori di quelle di natura propriamente penalistica, com’è noto, possono essere così catalogate:<br />
1) misure ordinamentali; 2) misure amministrative, sia con riferimento agli organi, sia con riferimento alle attività (si pensi ai piani); 3) misure riguardanti i soggetti che agiscono nell’ambito dell’Amministrazione, a parte talune norme riguardanti specifici settori (per es. gli appalti pubblici).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le misure ordinamentali &#8211; si sostanziano nella creazione dell’Autorità prevista dalla Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione e dalla Convenzione penale sulla corruzione fatta a Strasburgo.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trattasi di una misura che può definirsi “ordinamentale” dal momento che essa sembra fuoriuscire dall’ordinamento della pubblica amministrazione intesa in senso stretto, e dal potere esecutivo, tout court, e configura, come di recente si è detto, “un’Autorità <em>tecnica</em> titolare di una serie assai ampia di poteri di regolazione, di vigilanza, di sanzione, che, seppure in linea con l’indirizzo politico parlamentare, svolge le sue funzioni al riparo di ogni interferenza del potere politico (Nicotra, pag. 16).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le ulteriori misure &#8211; quelle amministrative &#8211; possono distinguersi in tre specie: quelle ricadenti sull’organizzazione dell’amministrazione; quelle riguardanti la configurazione dell’attività dell’amministrazione; quelle riguardanti i soggetti della pubblica amministrazione.<br />
&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>6.</strong> <strong>Il più recente corpus legislativo in tema di lotta alla corruzione.</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lo studio di queste varie misure è stato il precipuo oggetto del vostro Master, e quanto a voi è stato illustrato e da voi appreso non abbisogna qui di ulteriore chiosa.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Quel che va evidenziato è che con la legge n. 190 del 2012 contenente le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione si è dato luogo ad un corpus legislativo di cui la legge n. 190 rappresenta la legge generalis – corpus costituito:</p>
<ul>
<li>dal il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita’, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni</li>
<li>dal il Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 in materia di inconferibilita’ e incompatibilita’ di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico,</li>
<li>dal il Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 sul testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi,</li>
</ul>
<p>e con le ulteriori norme, contenute</p>
<ul>
<li>dal Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 – contenente disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98</li>
<li>e dal Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 – contenente disposizioni urgenti per il&nbsp; perseguimento&nbsp; di obiettivi&nbsp; di&nbsp; razionalizzazione&nbsp; nelle&nbsp; pubbliche&nbsp; amministrazioni convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.</li>
</ul>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Si è in presenza di un corpus legislativo che costituisce, nella sua portata, veramente quel codice del retto agire e dell’integrità per la Pubblica Amministrazione e dei suoi operatori; un complesso di norme che dovrebbe salvaguardare la stessa dalle disfunzioni, talvolta molto gravi e che vanno sotto il nome della “maladministration”, di cui, ormai da tempo si è parlato, anche come anticamera – se non uno degli aspetti – della delittuosa corruzione penale, “ il mercimonio”, come si è detto, dei “pubblici uffici”.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Orbene, tutto questo encomiabile apparato di misure normative ed amministrative è posto sotto l’egida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, costituita, come si è detto, con la legge 190 del 2012, a seguito della “mutazione genetica” (come è stato autorevolment6e detto, F. Patroni Griffi, Prefazione al volume collettaneo su quest’Autorità, curato dalla Prof.ssa Ida Angela Nicotra) della precedente Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, alla quale era stata unita la esistente CIVIT, Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l&#8217;Integrità delle amministrazioni pubbliche.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Come innanzi si è detto, l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici sorse a seguito di un duplice input, espressione di una duplice esigenza che, come pure si è detto, attraversa tutta la materia, talvolta unificandosi o sommandosi, tal’altra duplicandosi o diversificandosi: l’esigenza, vale a dire, della tutela della concorrenza per il mercato e nel mercato; l’esigenza di garantire il retto agire delle pubbliche amministrazioni e l’oculata spendita delle pubbliche risorse di cui le pubbliche strutture, nelle loro pur variegate forme giuridiche, dispongono ed impegnano, specie in alcuni peculiari settori (lavori pubblici, servizi, forniture).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ed ancor prima, quella di vigilanza sui lavori pubblici, fu posta dalla legislazione dell’epoca a chiusura di un sistema che configurava un ordinamento sezionale ripetendo uno schema che il nostro ordinamento aveva già conosciuto e per quanto consta, fino ad allora, ben sperimentato, vale a dire il settore del credito.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ora, invece, la più recente legislazione di questi anni, a partire dall’anno 2012, facendosi carico dei valori della trasparenza e dell’integrità della Pubblica Amministrazione, intesa in senso lato, valori rapportabili ai principi costituzionali di cui all’art. 97 Cost. ed affidandoli all’Autorità Nazionale dell’Anticorruzione, ha costituito un sistema che ben sopravanza – e non poteva essere diversamente – lo schema dell’ordinamento sezionale.<br />
Ciò ha comportato altresì il cumulo, in capo alla stessa Autorità, di funzioni diverse: funzione normativa, funzione consultiva, di vigilanza, di indirizzo; funzione sanzionatoria, di risoluzione di contenziosi, di applicazioni di congegni molti simili a quelli previsti nella legislazione antimafia (D.L. n.90 convertito, con modificazioni, dalla legge 2014 n.114) ecc., &nbsp;che dà luogo ad un sistema il quale si affianca a quello amministrativo e governativo e, per qualche aspetto anche al potere giudiziario, con interferenze, per tutti questi aspetti, &nbsp;non sempre ben chiarite e che, specie per la funzione normativa, ha indotto taluno, in dottrina, a parlare di un sistema extra-ordinem (Lombardi, Satta).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In particolare, per quanto riguarda la funzione normativa, un’antica ed autorevole dottrina distingueva tra provvedimenti normativi e provvedimenti amministrativi ed attribuiva ai primi il potere di introdurre nell’ordinamento valori nuovi completando l’assetto dei valori portato dall’atto primario. Il provvedimento amministrativo, invece, era (ed è) espressione del solo potere esecutivo e della conseguente attività puramente attuativa.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Proprio per la capacità di innovare l’ordinamento, il provvedimento normativo (si pensi ai regolamenti) se proveniente da organi dell’esecutivo era circondato da particolari cautele (parere del Consiglio di Stato, delibera del Consiglio dei Ministri, registrazione della Corte della Corte dei Conti).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il parere del Consiglio di Stato, sul decreto delegato recante il Nuovo Codice, si rifà ad una tale fondamentale distinzione e distingue tra attività regolatoria o di regolazione ed attività di regolamentazione, essendo solo quest’ultima, secondo l’antica terminologia, un’attività normativa.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sta di fatto che – come è stato rilevato dalla dottrina più attuale (F. Giuffrè) – la correlazione tra la tutela della concorrenza nel mercato e per il mercato e la prevenzione della corruzione evidenzia l’esigenza di una regolamentazione di qualità, semplice e comprensibile, che – è stato efficacemente detto – “sappia declinare nel campo della regolazione il principio della trasparenza”.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ciò – si è affermato – presuppone il sistema aperto delle fonti secondarie”, conseguenza di una “fuga” del legislatore dalla materia che non riesce a regolare, e, per così dire, dominare.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Da qui il ricorso alle Autorità, create proprio per presidiare taluni settori e talune esigenze, in quanto provviste della necessaria competenza tecnica.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Questa della competenza tecnica, sia consentito ricordarlo, era la legittimazione prima delle Autorità: si ricordi l’aureo non ponderoso ma tanto raffinato libro della Manetti (del tutto non ricordato – nella bibliografia dei più recenti scritti che pur ricordano, però, il discorso di Schmidt alla Banca Commerciale di Berlino, da cui le idee e il dibattito riguardante le Autorità presero le mosse).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Competenza tecnica che, ci si augura, vada sempre privilegiata, curata e salvaguardata.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il tutto, per di più, legittimato dalla circolarità di un processo di consultazione con gli stockholders e della condivisione finale del processo decisionale, fondamento della soft regulation, demandata all’Autorità ed avallata dal Consiglio di Stato, che è coinvolto, di frequente, dall’Autorità, per la sua funzione consultiva, nella emanazione delle linee guida.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; “Soft-regulation” che contribuisce pure a modellare, nella realtà concreta delle pubbliche amministrazioni, gli obblighi di imparzialità, di trasparenza e pubblicità.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>7.</strong> <strong>Un nuovo sistema normativo ed istituzionale?</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L’attuale sistema, pertanto, molto si allontana dall’antico modello: potere legislativo, potere esecutivo, potere giudiziario e dal binomio sanzioni amministrative – sanzioni penali; attività amministrativa di prevenzione, attività giudiziaria di repressione.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Esso costituisce, come si è detto, sotto l’egida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, un ulteriore sistema rispetto al quale la pubblica amministrazione, più che protagonista, è, ancora una volta, l’oggetto delle funzioni altrui.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trattasi, però, di un sistema configurato da norme di diretta derivazione da principi costituzionali: la legalità, l’imparzialità, il buon andamento.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; E’ soprattutto il principio dell’imparzialità, nella sua attuazione amministrativa della trasparenza, quello che, nella più recente disciplina, trova la sua esaltazione ed il suo svolgimento.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Peraltro, già negli anni ’70, l’allora giovane dottrina penalistica (Severino, Bricola, Tagliarini, ecc.) aveva riletto gli stessi reati contro le P.A. – &nbsp;scritti, com’è noto, e come il Codice penale afferma nella relazione che lo accompagna, per difendere il prestigio e “l’onore” della P.A. – come fattispecie delittuose il cui oggetto era appunto la lesione del bene dell’imparzialità della P.A..<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La coincidenza (oltre che rivelare la acuta sensibilità della dottrina penalistica verso i sopravvenuti valori costituzionali) dimostra l’ovvia e sostanziale unità dell’ordinamento e la superiore, fondamentale, valenza di alcuni valori della nostra Costituzione.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Orbene, nei confronti di un siffatto sistema che vede l’emergere di un apparato regolatorio – se non normativo – che guida, vigila e sanziona, nel contesto di una regolamentazione sempre più ampia e che non conosce sosta, e, soprattutto, non appare liberata dalle sue più gravi disfunzioni della iper–regolamentazione e dalla poca chiarezza e mancata semplificazione, occorre ancora attendere affinchè le pur numerose misure adottate conseguano i loro risultati.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Senza dubbio, un lodevole cambiamento di rotta è stato compiuto dall’anno 2012: si è abbandonato il pan–penalismo e si è dischiuso il campo – quanto meno sotto l’aspetto normativo ed ordinamentale – a variegate misure di natura amministrativa (di organizzazione, di divieti, di limiti e di limitazioni) e si è, soprattutto, spostata la barra dell’azione dalla repressione alla prevenzione.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le norme sulla pubblicità e la trasparenza; quelle sulla inconferibilità e sulle incompatibilità degli incarichi; quelle stesse sulle ineleggibilità sono tutte norme che conformano il modo di essere dell’amministrazione ed il modo di comportarsi dei pubblici impiegati e di quanti si trovano a svolgere pubblici servizi o chiamati ad esercitare pubblici poteri.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Certo, in presenza di una così vasta e dettagliata disciplina non può non venire in mente, per contrasto, l’episodio del Minghetti, uno dei protagonisti del nostro Risorgimento e uno degli statisti annoverato tra i Padri della Patria, il quale, in epoca ormai antica, manifestò la sua contrarietà ad una disciplina del pubblico impiego dal momento che Egli riteneva ed affermava che “non potessero essere dettati principi alle coscienze”.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Se si è dovuto giungere ad una così dettagliata disciplina in tema di pubblicità e trasparenza, di inconferibilità e di incompatibilità, nonché in tema di inelegibilità, è evidente che la situazione presentava aspetti molto preoccupanti che richiedevano espliciti rimedi dettati dalla legge. Essi, pertanto, a ben vedere, sono la prova indiretta della sussistenza dei gravi mali.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ed il trattamento e la somministrazione dei rimedi si sono dovuti affidare, per tutte le pubbliche amministrazioni, intese nel loro senso più ampio, ad una Autorità terza ed estranea alla Pubblica amministrazione, che è quasi una sovra-struttura dell’ordinamento amministrativo ed istituzionale già conosciuto.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; E le sovrastrutture, com’è noto, possono correre il pericolo di essere foriere di disfunzioni.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il discorso, quindi, torna, nelle sue conclusioni, all’Amministrazione, nell’auspicio che il suo cuore torni a battere ed il flusso fisiologico del suo sangue torni a scorrere rigoglioso.</p>
<div>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="edn1"><a href="#_ednref1" name="_edn1" title="">*</a> Trattasi della Lectio Magistralis tenuta in occasione della cerimonia di chiusura della Prima edizione del Master Anticorruzione, presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, il 5 luglio 2017.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-lotta-alla-corruzione-da-un-ordinamento-sezionale-per-i-lavori-e-poi-per-i-contratti-pubblici-ad-un-sistema-da-alcuni-definito-extra-ordinem/">La lotta alla corruzione: da un ordinamento sezionale per i lavori e, poi, per i contratti pubblici, ad un sistema da alcuni definito “extra ordinem”</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Le partecipazioni pubbliche societarie tra razionale e reale alla luce del nuovo Testo unico n. 175 del 2016 e del suo correttivo. Il caso delle partecipazioni universitarie</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/le-partecipazioni-pubbliche-societarie-tra-razionale-e-reale-alla-luce-del-nuovo-testo-unico-n-175-del-2016-e-del-suo-correttivo-il-caso-delle-partecipazioni-universitarie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:38 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-partecipazioni-pubbliche-societarie-tra-razionale-e-reale-alla-luce-del-nuovo-testo-unico-n-175-del-2016-e-del-suo-correttivo-il-caso-delle-partecipazioni-universitarie/">Le partecipazioni pubbliche societarie tra razionale e reale alla luce del nuovo Testo unico n. 175 del 2016 e del suo correttivo. Il caso delle partecipazioni universitarie</a></p>
<p>&#160; Sommario: 1. Le linee portanti del&#160; Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. 2. Tipologie societarie e finalità perseguibili. 3. L’obbligo di razionalizzazione delle partecipazioni. La difficile e contraddittoria affermazione di un modello ideale. 4. Considerazioni critiche. 5. Il caso della razionalizzazione delle partecipazioni universitarie, ovvero la</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-partecipazioni-pubbliche-societarie-tra-razionale-e-reale-alla-luce-del-nuovo-testo-unico-n-175-del-2016-e-del-suo-correttivo-il-caso-delle-partecipazioni-universitarie/">Le partecipazioni pubbliche societarie tra razionale e reale alla luce del nuovo Testo unico n. 175 del 2016 e del suo correttivo. Il caso delle partecipazioni universitarie</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-partecipazioni-pubbliche-societarie-tra-razionale-e-reale-alla-luce-del-nuovo-testo-unico-n-175-del-2016-e-del-suo-correttivo-il-caso-delle-partecipazioni-universitarie/">Le partecipazioni pubbliche societarie tra razionale e reale alla luce del nuovo Testo unico n. 175 del 2016 e del suo correttivo. Il caso delle partecipazioni universitarie</a></p>
<p>
&nbsp;<br />
<strong>Sommario:</strong> 1. Le linee portanti del&nbsp; Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. 2. Tipologie societarie e finalità perseguibili. 3. L’obbligo di razionalizzazione delle partecipazioni. La difficile e contraddittoria affermazione di un modello ideale. 4. Considerazioni critiche. 5. Il caso della razionalizzazione delle partecipazioni universitarie, ovvero la contraddizione tra fini e mezzi.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>1.</strong> La partecipazione a società di capitali, intesa quale “titolarità&nbsp; di&nbsp; rapporti&nbsp; comportanti la qualità&nbsp; di&nbsp; socio&nbsp; in&nbsp; società&nbsp; o&nbsp; la&nbsp; titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi”<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>, rappresenta per le amministrazioni una opzione organizzativa per la cura di interessi pubblici, realizzata ricorrendo al diritto comune<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>.<br />
La nozione di società a partecipazione pubblica, comprensiva delle società a controllo pubblico, nonché delle&nbsp; altre&nbsp; società&nbsp; partecipate&nbsp; direttamente&nbsp; da amministrazioni o da ulteriori società a controllo pubblico<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a>, descrive una realtà estremamente frammentata e disorganica, sia sul piano fenomenico, sia sul piano del regime giuridico. Su di esso, in special modo a partire dalle previsione del d.l. n. 112 del 2008, il legislatore ha moltiplicato interventi settoriali e frammentari<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a>, accumunati da un generale disfavore per il fenomeno, sovente giudicato fonte di sprechi e di gestioni non economiche<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a>.<br />
In questo quadro è intervenuto il d. lgs. n.175 del 2016, recante il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (d’ora in avanti “T.u.p.s”), che non si è occupato dei regimi speciali e settoriali applicabili alle società partecipate, per i quali rimangono in larga parte ferme le discipline già in vigore, ma ha lo scopo di fissare puntuali deroghe al diritto delle società sulla base della peculiarità dell’assetto di interessi sotteso alla singola operazione societaria posta in essere dal socio pubblico<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[6]</a>. Al riguardo, l’art. 1, comma 3, T.u.p.s., in continuità con disposizioni precedenti e con l’insegnamento della giurisprudenza<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a>, dispone che “per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato” <a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a>.&nbsp;<br />
È stato osservato che nella normativa sopravvenuta a questo movimento verso il diritto delle società se ne è associato uno parallelo ed inverso di trasferimento esplicito dei vincoli dalle società partecipate alle pubbliche amministrazioni, considerate nella loro posizione di socio<a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[9]</a>. Pertanto, è evidente che il decreto legislativo ha il principale scopo di disciplinare le funzioni e le responsabilità del socio pubblico.<br />
Il Testo Unico si occupa così di dettare previsioni sulla responsabilità degli amministratori e degli esponenti aziendali della società partecipata<a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[10]</a> riconducendola, con l’eccezione delle partecipazioni <em>in house</em>, al diritto comune, assecondando così l’insegnamento ormai consolidato della Suprema Corte<a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[11]</a>. L’art. 12 T.u.p.s. stabilisce che i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società <em>in house</em>. E&#8217; devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui al comma 2<a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[12]</a>.<br />
La normativa, senza distinguere tra tipologie di partecipazioni, pone anche soluzione alla questione della fallibilità delle c.d. società pubbliche. L’art. 14 T.U.S.P., rubricato “Crisi d&#8217;impresa di società a partecipazione pubblica”, dispone che le società a partecipazione pubblica, senza distinzione<a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title="">[13]</a>, sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.<br />
Un significativo intervento è infine dedicato agli assetti organizzativi e di <em>governance</em>, dettando all’art. 6. “Principi fondamentali sull&#8217;organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico”, all’art. 11. Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico, nonché gli obblighi delle amministrazioni socie nella definizione degli obiettivi in materia di contenimento “anche” delle spese di personale (art. 19, comma 5).&nbsp;<br />
Sono specificamente disciplinate le tipologie societarie <em>in house</em> (art. 16) ed a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17).<br />
Più consistente è l’intervento diretto a disciplinare i poteri e le funzioni del socio pubblico, anche in considerazione che, secondo quanto statuito dall’art. 1 T.u.p.s. le disposizioni del decreto “sono applicate avendo riguardo all&#8217;efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica”.<br />
In primo luogo, sono previsti limiti alle partecipazioni, fissando finalità legittimamente perseguibili dall’amministrazione mediante la costituzione di una società o la detenzione di partecipazioni societarie e le relative condizioni (art. 4). È ribadito, in continuità con la giurisprudenza amministrativa<a href="#_ftn14" name="_ftnref14" title="">[14]</a>, il principio dell’evidenza pubblica che caratterizza il regime degli atti amministrativi prodromici e di gestione delle partecipazioni (ivi compresa l’alienazione delle stesse), nonché gli effetti dell’illegittimità o mancanza di tali atti sulla validità di quelli societari. È inoltre previsto espressamente l’obbligo di motivazione analitica incombente sulla amministrazione e delineato lo speciale <em>iter</em> procedimentale per la costituzione di una società o l’acquisizione di una partecipazione in essa (art. 5).<br />
Con una rilevante incidenza di questioni strettamente attinenti alla qualità di socio sul regime della società, sicuramente deviante rispetto alle regole del diritto comune, si prevede all’art. 7 c. 6 T.u.p.s. che la mancanza, la nullità o l’annullamento dell&#8217;atto deliberativo di una o più amministrazioni pubbliche partecipanti determina che “le partecipazioni sono liquidate secondo quanto disposto dall&#8217;articolo 24, comma 5. Se la mancanza o invalidità dell&#8217;atto deliberativo riguarda una partecipazione essenziale ai fini del conseguimento dell&#8217;oggetto sociale, si applicano le disposizioni di cui all&#8217;articolo 2332 del codice civile”.<br />
Similmente, l&#8217;eventuale mancanza o invalidità dell&#8217;atto deliberativo avente ad oggetto l&#8217;acquisto della partecipazione rende inefficace il contratto di acquisto della partecipazione medesima (art. 8 c. 2), così come la mancanza o invalidità dell&#8217;atto deliberativo avente ad oggetto l&#8217;alienazione della partecipazione rende inefficace l&#8217;atto di alienazione della partecipazione (c. 3 art. 10).<br />
Si tratta di ipotesi in cui è evidente la deroga alla disciplina di diritto comune e la subordinazione degli interessi dei partecipanti, o comunque della controparte, a quelli del socio pubblico<a href="#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[15]</a>.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>2.</strong> Le amministrazioni, definite mediante il richiamo all’art. 1 c. 2 d.lgs. n. 165 del 2001 ai fini dell’individuazione del campo di applicazione, possono partecipare a società costituite in forma di società per azioni ovvero a società a responsabilità limitata anche in forma cooperativa (art. 3, c. 1 T.u.p.s.). Sono considerate alla stessa stregua le società consortili.<br />
Il decreto sottopone l’ammissibilità della partecipazione ad una doppia condizione.<br />
In primo luogo, il vincolo di scopo è inteso come necessaria strumentalità della partecipazione alla soddisfazione di pubblici interessi non altrimenti conseguibili con pari efficacia. Si tratta di un principio che affonda la propria giustificazione nella stessa valenza pubblicistica degli atti prodromici alla partecipazione<a href="#_ftn16" name="_ftnref16" title="">[16]</a> e costituisce conferma all’applicazione del principio di evidenza pubblica da far risalire sin alla scelta organizzativa del modello societario. In questi termini si esprime, come osservato, la giurisprudenza e la più recente legislazione<a href="#_ftn17" name="_ftnref17" title="">[17]</a>.<br />
Il c. 1 dell’art. 4 T.u.p.s. pone tuttavia il principio in termini negativi, con un evidente sottesa volontà di porsi in controtendenza al crescente ricorso allo strumento societario che ha caratterizzato le scelte degli enti locali negli ultimi due decenni. Si dispone in questo senso il divieto per le amministrazioni pubbliche di costituire, direttamente o indirettamente, “società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”.<br />
Alla prima condizione, coerente con il principio di funzionalizzazione dell’attività amministrativa, nonché con quanto legislazione e giurisprudenza avevano chiaramente già definito, se ne aggiunge una ulteriore inerente l’aspetto funzionale. La norma del T.u.p.s. seleziona in via generale ed astratta, con riguardo a tutte le amministrazioni, le attività ammissibili, con l’effetto di operare la tipizzazione delle ipotesi di partecipazione.<br />
Si stabilisce che, nei limiti di cui al predetto comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività espressamente indicate dal medesimo art. 4.<br />
Si tratta di attività dirette alla:<br />
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;&#8232;<br />
b) progettazione e realizzazione di un&#8217;opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell&#8217;articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;<br />
c) realizzazione e gestione di un&#8217;opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d&#8217;interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all&#8217;articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all&#8217;articolo 17, commi 1 e 2 del medesimo decreto;<br />
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all&#8217;ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;<br />
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all&#8217;articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.<br />
A fronte delle suddette previsioni, il decreto allo stesso art. 4 pone numerose deroghe. Ciò rende del tutto opinabile il raggiungimento del risultato della tipizzazione, sempreché tale risultato debba essere considerato, per l’astrattezza del disegno, razionale ed auspicabile in relazione ad un universo amministrativo plurale ed eterogeneo nell’organizzazione e nelle funzioni.<br />
Deroghe alle attività ammesse sono, infatti, previste nei successivi commi del medesimo art. 4<a href="#_ftn18" name="_ftnref18" title="">[18]</a>, nonché nel resto del decreto ed in particolare all’art. 26. Infine, è rimessa all’autorità politica statale &#8211; e più limitatamente regionale &#8211; la definizione (autorizzazione) non di attività, bensì di singole partecipazioni ammissibili<a href="#_ftn19" name="_ftnref19" title="">[19]</a>.<br />
Tra le deroghe è rilevante citare il c. 3 dell’art. 4 T.u.p.s. in cui si fa eccezione allo stesso principio di necessaria strumentalità, prevedendo che “al solo fine di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”.<br />
Al di là delle contraddittorie scelte operate e della complessa rete di deroghe effettive e potenziali, stigmatizzate dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato<a href="#_ftn20" name="_ftnref20" title="">[20]</a>, sul piano sistematico le nuove norme pongono in discussione la stessa generale capacità di agire dell’amministrazione. Si è evidenziato, infatti, che dalle suddette previsioni del T.u.p.s. emerge per le partecipazioni pubbliche un principio incompatibile con quello di cui all’art. 11 c.c., nel senso che ne è stata opposta dal legislatore una parziale limitazione<a href="#_ftn21" name="_ftnref21" title="">[21]</a>. Infatti, le amministrazioni pubbliche non sono più legittimate a porre in essere contratti di società e contratti di scambio aventi ad oggetto l’acquisizione di partecipazioni societarie al di fuori delle ipotesi tipizzate dalla legge e sempre che sia accertata la sussistenza della “necessaria strumentalità” tra lo strumento societario e le proprie finalità istituzionali, a meno che la medesima non risulti espressamente derogata dalla legge.<br />
Alla questione sistematica di rilevante portata, si aggiunge la questione interpretativa se la considerazione dell’ammissibilità&nbsp; di funzioni ulteriori rispetto all’art. 4 e già previste da normative speciali preesistenti siano ammissibili. La non tassatività potrebbe a detta della citata dottrina trovare fondamento ai sensi dell’art. 5, c. 1 T.u.p.s., là dove – senza far rinvio alla disposizione testé richiamata – si statuisce che “a eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l’acquisto di una partecipazione &#8230; avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l’atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica &#8230;, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all’articolo 4 &#8230;”<a href="#_ftn22" name="_ftnref22" title="">[22]</a>.<br />
I predetti vincoli sono destinati ad incidere, insieme ad ulteriori condizioni poste dal legislatore, non solo sulle future scelte delle amministrazioni, ma anche sugli assetti attuali attraverso l’obbligo di razionalizzazione delle partecipazioni detenute. L’effettività delle regole del T.u.p.s. è assicurata, sia prevedendo l’obbligo puntuale di apportare modifiche necessarie degli assetti organizzativi fissando termini per l’adeguamento, ma anche attraverso l’obbligatoria adozione ed attuazione di un piano annuale di razionalizzazione.<br />
La razionalizzazione in particolare dovrebbe realizzare la difficile e contraddittoria affermazione di un preteso “modello ideale”.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>3. </strong>Il decreto impone due distinte attività cui è obbligato il socio pubblico per le partecipazioni possedute: un intervento per la razionalizzazione straordinaria (art. 24 T.u.p.s.), previsto in sede di prima applicazione ed uno di razionalizzazione periodica (art. 20 T.u.p.s.). Quest’ultimo destinato ad operare a regime ed a garantire il mantenimento dei risultati ottenuti, nonché ad assicurare in via continuativa la conformità degli assetti partecipativi al dato normativo.<br />
La razionalizzazione, secondo un modello che trova un precedente nella legge finanziaria per il 2015<a href="#_ftn23" name="_ftnref23" title="">[23]</a>, prevede che le amministrazioni, previa ricognizione delle partecipazioni in essere e sulla base dei criteri stringenti dettati dallo stesso legislatore, tra i quali sono compresi i requisiti di ammissibilità, redigano un apposito piano nel quale indicare, in caso di mancata verifica dei parametri, le possibili azioni correttive, ovvero la dismissione della partecipazione detenuta. Entro l’arco temporale annuale dall’approvazione il piano deve essere attuato mediante l’adozione delle misure programmate.<br />
La revisione straordinaria delle partecipazioni (art. 24 T.u.p.s.) impone la verifica di una serie di requisiti che, in parte richiamano quelli precedentemente previsti dalla legge di Stabilità per il 2015, relativi alle dimensioni ed alle caratteristiche dell’organizzazione aziendale. Per altro verso viene imposta la verifica delle condizioni di ammissibilità dell’art. 4 T.u.p.s., ovvero la sussistenza di deroghe, aggiungendo ulteriori e più stringenti parametri in termini dimensionali (fatturato) e di solidità (esercizi in perdita). Nessuna distinzione, né graduazione dei parametri sono poi operate in relazione all’entità della partecipazione o alla sussistenza di una condizione di controllo,&nbsp; benché tali fattori incidano non solo sull’esposizione a costi, ma anche sulle possibilità di intervento correttivo.<br />
Con riguardo alla razionalizzazione straordinaria, a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 100 del 2017, si dispone che:<br />
“1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all&#8217;articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all&#8217;articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all&#8217;articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all&#8217;articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate”.<br />
Se ne ricava che, ai fini della revisione straordinaria, la singola partecipazione deve essere vagliata alla stregua di una sequela di parametri, in cui le singole condizioni sono da intendersi &#8211; in via generale e salvo deroghe &#8211; oggetto di valutazione cumulativa e necessaria:<br />
&#8211; doppia condizione stretta della necessità e della tassatività delle funzioni ex art. 4 T.u.p.s..<br />
&#8211; oneri di motivazione analitica art. 5 T.u.p.s..<br />
&#8211; presenza dei presupposti art. 20 T.u.p.s. consistenti nella verifica<br />
a) partecipazioni societarie rientranti nelle categorie di cui all&#8217;articolo 4 T.u.p.s. (che obiettivamente coincide con il primo criterio dapprima citato);<br />
b) numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;<br />
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;<br />
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio superiore a cinquecentomila euro (che a regime sarà elevato a centomila);<br />
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d&#8217;interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;<br />
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;<br />
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite art. 4.<br />
L’esito della ricognizione, anche in assenza di partecipazioni o in caso di decisione di mantenimento senza interventi di razionalizzazione, deve essere comunicato attraverso l’applicativo del Dipartimento del Tesoro, di cui all’art. 17 del d.l. n. 90/2014. Le informazioni così acquisite sono rese disponibili alla competente Sezione della Corte dei conti, nonché alla struttura del MEF competente per il monitoraggio, l’indirizzo e il coordinamento delle società a partecipazione pubblica di cui all’art. 15 del d.lgs., n. 175/2016<a href="#_ftn24" name="_ftnref24" title="">[24]</a>.<br />
Risulta evidente che i suddetti parametri di razionalizzazione straordinaria, ma anche periodica, hanno singolarmente carattere precettivo e configurano una vera e propria fotografia di un modello “ideale” che il legislatore impone come base minima ammissibile, soprattutto in termini di dimensioni societarie, per le partecipazioni delle amministrazioni pubbliche. Si può affermare che è proprio la razionalizzazione straordinaria destinata a dar corpo normativo allo slogan politico, ma tecnicamente ispirato, di ridurre le partecipate da 8000 a 1000<a href="#_ftn25" name="_ftnref25" title="">[25]</a>. Ciò che ne deriva è un taglio lineare di quelle partecipazioni che non rientrano &#8211; e non possono rientrare &#8211; nell’astratto ed ottimale modello delineato dalla “saggezza” del legislatore.<br />
Solo in parte può, tuttavia, ritenersi condivisibile la ricostruzione secondo cui il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – “rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell’ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni”<a href="#_ftn26" name="_ftnref26" title="">[26]</a>.<br />
In realtà, sembra preclusa dalla normativa proprio quella opportuna valutazione in concreto della convenienza della partecipazione che dovrebbe essere rimessa all’amministrazione sulla base di parametri singolarmente non vincolanti. Al contrario, il socio partecipante,&nbsp; soprattutto se in condizione di minoranza,&nbsp; si riduce a mero accertatore delle condizioni poste in via generale astratta dal legislatore, conseguendone il carattere vincolato e meramente esecutivo della propria attività.<br />
Il tratto ispiratore è ben descritto in un saggio dello stesso autore del progetto di razionalizzazione, a cui si è però liberamente ispirato il legislatore, laddove si afferma che “si potrebbero chiudere le scatole vuote, cioè quelle partecipazioni che non hanno dipendenti, o molto pochi” ed ancora&nbsp; “Almeno 1300 hanno un fatturato inferiore a € 100.000 (e il numero raddoppia se si arriva al milione di euro).&nbsp; Il sospetto è che molti di&nbsp; queste piccole partecipate siano nate per “creare poltrone” per qualche dirigente o membro del consiglio amministrazione, o che comunque non siano essenziali”<a href="#_ftn27" name="_ftnref27" title="">[27]</a>.<br />
Si tratta all’evidenza di un pregiudizio che, per quanto fondato e suscettibile di trovare ampio riscontro nella realtà, è stato reso dal legislatore non suscettibile di&nbsp; controprova, né di eccezione fondata sulla valutazione puntuale dell’amministrazione interessata.<br />
Non solo. Dubbi e criticità sorgono anche con riguardo alla fase attuativa, in particolare in merito alle azioni di razionalizzazione straordinaria. Nell’anno successivo all’approvazione del piano di razionalizzazione le amministrazioni sono tenute,&nbsp; infatti, ad attuare le misure di razionalizzazione ed eventualmente ad alienare le quote ai sensi dell’art. 20, commi 1 e 2 come programmate nel piano ed in caso di mancata alienazione, ove doverosa. Si prevede in questo caso che il socio non possa esercitare i diritti sociali ed il valore della medesima quota è liquidata in base ai criteri di cui all’art. 2437-ter, c. 2, c.c. o, in caso di società unipersonale, la società è posta in liquidazione<a href="#_ftn28" name="_ftnref28" title="">[28]</a>. Si dispone altresì che per l’attuazione dei provvedimenti trovi applicazione l’art. 1, c. 613 e 614<a href="#_ftn29" name="_ftnref29" title="">[29]</a> che sembra profilare la possibilità di un recesso legale seppur in termini di <em>extrema ratio</em> alla scadenza del periodo considerato.<br />
La previsione di un recesso legale<a href="#_ftn30" name="_ftnref30" title="">[30]</a> per mancata alienazione di una partecipazione non detenibile è stigmatizzata da Angelici, evidenziando l’anomalia che l’effetto della violazione di&nbsp; un obbligo del socio &#8211; che di per sé non incide sull&#8217;assetto societario e che si pone al suo esterno e deve essere realizzato con operazioni di alienazione di diritto comune &#8211; vada ad incidere sulla società e sugli interessi degli altri soci ai sensi dell’art. 24, c. 5 T.u.p.s., distorcendo sotto questo profilo la disciplina di diritto comune<a href="#_ftn31" name="_ftnref31" title="">[31]</a>.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>5. </strong>Per quanto descritto i suddetti obblighi riconducibili a ciò che si autodefinisce razionalizzazione, muovono dalla pretesa di introdurre un superiore criterio ordinatore alla realtà, negandone o comunque non riconoscendone alcuna originaria razionalità. I criteri fissati dalle norme di razionalizzazione del T.u.p.s. presentano, tuttavia, numerose criticità, sia sul piano della coerenza con il perseguimento dell’interesse pubblico del singolo ente socio cui sono rivolte, sia sul piano della portata sistematica e delle modalità attuative. È inoltre evidente come le finalità della normativa generale sulle società entrino in molti casi in conflitto con le specifiche finalità che l’ordinamento assegna al singolo ente pubblico, per la soddisfazione delle quali spesso la forma della partecipazione societaria costituisce modalità non solo opportuna, ma anche necessaria.<br />
Le obiezioni al modello di razionalizzazione ed alle sue modalità operative sono molte e molti sono gli interrogativi che si possono porre e che rimangono per certi versi retorici e per altri necessariamente insoluti.<br />
V’è garanzia sulla razionalità dei parametri prescelti dal legislatore?<br />
E se lo risultano in alcune realtà o per alcune amministrazioni, v’è garanzia che lo siano per tutte, anche a prescindere dai diversi caratteri e funzioni degli enti partecipanti?<br />
Più in generale, è ammissibile che una realtà complessa, quale l’amministrazione pubblica plurale, policentrica e plurifunzionale abbia un modello univoco di partecipazione con caratteristiche minime sostanzialmente unitarie ed indifferenziate?<br />
La pianificazione richiesta alle amministrazioni è effettivamente tale in termini di decisione strategica, ovvero è mera attività di riscontro di parametri univoci cui seguono meccanicisticamente azioni predeterminate dal legislatore? &nbsp;In altre parole il piano di razionalizzazione implica una valutazione ovvero una mera ricognizione di scelte già assunte dal legislatore.<br />
Soprattutto, v’è garanzia che a seguito di questa operazione risulti un vantaggio economico per gli enti e non si abbia, invece, una perdita di valore, magari con il sacrificio delle realtà piccole, virtuose ed innovative a fronte della conservazione di realtà grandi, inefficienti e spesso dominate dalla politica?<br />
Ciò che sembra mancare nell’impianto normativo è un confronto adeguato e problematico proprio con il dato reale, ricercandone &#8211; ove possibile &#8211; la razionalità e comunque cogliendone la complessità, rendendo così razionale lo stesso intervento di sedicente razionalizzazione.<br />
Per “livellare” le società partecipate il legislatore dispone che si può, ed anzi si deve procedere alle dismissioni a prescindere dal fatto che &nbsp;l’operazione possa arrecare un danno piuttosto che un vantaggio all’erario in termini di perdita di valore economico. Una tale dimostrazione non potrebbe costituire esimente ai sensi della normativa dalla dismissione.<br />
Ci si deve chiedere, ulteriormente, se il legislatore abbia fornito strumenti adeguati per consentire la dismissione delle partecipazioni non conformi ai parametri e per correggere le “anomalie” e se abbia preventivato i conflitti ed i costi che potranno scaturire&nbsp; dall’uso di non ben definiti poteri unilaterali di recesso dai contratti societari?<br />
Nel porre l’azione di intervento, il legislatore appare aver usato, rispetto alla complessità del fenomeno societario, più la media di Trilussa che l’empirismo galileiano, facendo vestire al socio pubblico i panni di Procuste al capezzale delle società da esso partecipate.<br />
Lapidarie sono in questo senso le considerazioni di Cassese secondo cui “è stato emanato un editto in forma di decreto legislativo che&nbsp; ha disciplinato all’ingrosso realtà diversissime, stabilendo regole tanto draconiane quanto inefficaci, destinate a spaventare gli onesti, senza impedire l’azione&nbsp; degli astuti e disonesti”, concludendo che “la nuova disciplina contiene sia rigidi principi, sia facili scappatoie”<a href="#_ftn32" name="_ftnref32" title="">[32]</a>.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>6. </strong>Le considerazioni critiche che precedono trovano riscontro nell’applicazione delle norme illustrate al sistema universitario in cui emergono tutte le contraddizioni del declinare &nbsp;&nbsp;criteri di razionalizzazione per i quali l’ente di riferimento (<em>target</em>) è evidentemente quello locale.<br />
Al di là delle partecipazione societarie delle Università a società a cui è affidato il compito di svolgere attività strumentali all’ente stesso, in cui le problematicità nell’applicazione del Testo unico non sono dissimili da quelle della generalità delle amministrazioni, i criteri risultano non solo penalizzanti per il sistema universitario, ma ne vanno a colpire ciò che in generale v’è di più virtuoso.<br />
Si tratta di partecipazioni che si caratterizzano come peculiari e sono contemplate dalle discipline relative alla ricerca ed al trasferimento tecnologico, ovvero allo sviluppo economico ed in cui&nbsp; la forma societaria è necessaria per perseguire le finalità pubbliche. Tali partecipazioni, che spesso non verificano uno o più criteri e non li possono comunque raggiungere mediante interventi di accorpamento, sono destinate alla dismissione, pur avendo generalmente un’incidenza sul bilancio degli Atenei pressoché nulla in termini di costi, e molto vantaggiosa in termini di attrazione di finanziamenti e/o di trasferimento dei risultati della ricerca.<br />
È emblematico il caso dei Consorzi che consentono all’Università di esercitare una positiva incidenza territoriale sul piano economico, sociale e culturale, nonché utili per il reperimento di finanziamenti indispensabili per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente. L’attivazione e il mantenimento delle partecipazioni a società consortili, nei quali&nbsp; la quota è di solito esigua e comunque di minoranza, è essenziale per il perseguimento della c.d. terza missione dell’Università, nonché per realizzare progetti e così fruire di finanziamenti sull’applicazione dei risultati della ricerca. Si tratta di soggetti che, beneficiando di finanziamenti per la realizzazione di progetti, sono tenuti alla continuità della loro operatività, derivando ciò direttamente dalla previsione a carattere speciale dell’art. 91 <em>bis</em> DPR n. 382 del 1980 <a href="#_ftn33" name="_ftnref33" title="">[33]</a>.<br />
Nell’ambito della categoria dei consorzi in forma societaria si distinguono, in particolare, i Poli di Innovazione, intesi quali “raggruppamenti di imprese indipendenti, start-up innovatrici, piccole, medie e grandi imprese, nonché organismi di ricerca attivi in un particolare settore, e destinati a stimolare l’attività innovativa incoraggiando l’interazione intensiva, l’uso in comune di installazioni e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché contribuendo in maniera effettiva al trasferimento di tecnologie, alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra le imprese che costituiscono il polo”<a href="#_ftn34" name="_ftnref34" title="">[34]</a>.<br />
Similmente i Distretti Tecnologici e i Cluster Tecnologici Nazionali&nbsp; sono diretti a favorire “la collaborazione tra ricerca e Imprese, costituendo una modalità di intervento particolarmente idonea ad assicurare una proficua collaborazione tra Stato e Regioni”<a href="#_ftn35" name="_ftnref35" title="">[35]</a>.<br />
Parimenti, a tale categoria di partecipate a società in forma consortile appartiene il Gruppo di azione locale (GAL), che non costituisce tuttavia una partecipazione tipica del solo sistema universitario, in quanto composto da soggetti pubblici e privati allo scopo di favorire lo sviluppo locale di un’area rurale.<br />
Il GAL, come disciplinato all’art. 34 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante “Disposizioni comuni sui Fondi SIE”, è solitamente una società consortile &nbsp;a cui partecipano soggetti pubblici e privati del territorio. Esso riceve finanziamenti per attuare strategie di sviluppo locale dirette a favorire il progresso di un’area ed agisce mediante la concessione di sovvenzioni a progetti locali. Il GAL è&nbsp; uno strumento di programmazione che riunisce tutti i potenziali attori pubblici e privati al fine di elaborare ed attuare strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo.&nbsp;È evidente il contributo strategico che le Università conferiscono e ricevono dall’appartenenza a questi enti.<br />
Al di là della partecipazione ai consorzi, l’altra forma di gran lunga prevalente tra le partecipazioni universitarie è relativa agli spin-off (in forma societaria), ovvero società per azioni o società a responsabilità limitata aventi come scopo l’utilizzazione imprenditoriale dei risultati della ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi in contesti innovativi. L’attivazione di spin-off, non solo è indispensabile rispetto alla c.d. terza missione dell’Università, ma è favorita dall’ordinamento anche in termini di premialità nella valutazione dei risultati della ricerca.<br />
La peculiarità e la valenza generalmente positiva dei suddetti modelli tuttavia difficilmente rientra nel modello ideale indicato dal legislatore, mancando in larga parte di verificare uno o più dei criteri richiesti, ad esempio in termini di fatturato, ovvero di rapporto amministratori dipendenti.<br />
Se per i Consorzi l’aspetto collaborativo istituzionale nella realizzazione di un progetto di sviluppo non necessariamente si traduce in una misura qualificata di fatturato, per gli Spin-off, che costituiscono una nuova impresa che entra in mercati innovativi e competitivi, la questione del fatturato, almeno all’inizio, è addirittura distorsiva. Parimenti, il rapporto tra amministratori e dipendenti richiesto dalla normativa va a penalizzare nei suddetti casi un elemento virtuoso &#8211; ed essenziale nella fase di incubazione &#8211; che è il basso costo del personale, in realtà nelle quali le attività della società dirette a perseguire lo scopo sociale vengono svolte in gran parte dai soci con le loro strutture.<br />
Come osservato, l’art. 24 T.u.p.s. – ed a regime il 20 T.u.p.s. &#8211; impone, attraverso l’attuazione del piano, il conseguimento dei parametri fissati o la dismissione della partecipazione, senza la possibilità per il socio pubblico di giustificare altrimenti – e massimamente sul piano dei risultati economici o scientifici – la virtuosità della partecipazione ed il mantenimento.<br />
In questo senso, le delibere delle sezioni regionali della Corte dei conti in sede di esame dell’attuazione del Piano di razionalizzazione previsto dalla legge di stabilità per il 2015 sono state univoche nel sostenere il valore assoluto dei parametri dettati dal legislatore, a prescindere dalle caratteristiche delle diverse amministrazioni, anche con riguardo all’ente universitario. Si evidenzia che il dato letterale della norma, nonché la finalità perseguita dal legislatore, non sembra consentire di escludere specifiche tipologie di società – quali gli spin off – da questa valutazione complessiva, precisando che “ciò, naturalmente, non comporta un obbligo diretto di dismissione di questa tipologia di partecipazioni, ma una loro valutazione alla stregua dei criteri di indispensabilità, di rapporti tra numero di amministratori e dipendenti, di sovrapposizione con altri organismi partecipati e di contenimento dei costi delle strutture aziendali<a href="#_ftn36" name="_ftnref36" title="">[36]</a>. Tuttavia, si osserva con riguardo ad esempio al criterio del rapporto tra numero di amministratori e dipendenti che esso “riposa su un giudizio effettuato a monte dal legislatore di sproporzione tra la struttura societaria e relativi costi, da un lato, e l’attività dalla stessa svolta, dall’altro”<a href="#_ftn37" name="_ftnref37" title="">[37]</a>.<br />
In relazione alle partecipazione minoritarie con esiguo impiego di capitale, che caratterizzano in prevalenza le forme predette, si esprime duramente il disfavore da parte delle sezioni di controllo, affermando che “l’indispensabilità richiede una seria analisi in presenza di partecipazioni c.d. polvere: simili partecipazioni, non consentendo un controllo sulla partecipata da parte del socio pubblico, non sembrerebbero coerenti con una valutazione di strategicità della partecipazione, riducendosi al rango di mero investimento in capitale di rischio. La partecipazione minima, specie in materia di pubblici servizi, potrebbe talora spiegarsi con la necessità (spesso prevista dallo stesso Statuto) di aderire al capitale sociale per fruire dei servizi erogati dal soggetto societario. Fuori da tali casi, peraltro, queste partecipazioni non possono giustificarsi neppure nell’ottica della canalizzazione delle risorse pubbliche. A tal fine, infatti, la detenzione di partecipazioni “polvere” non è né necessaria (esistono altri strumenti contrattuali per perseguire analogo risultato) né utile (non consente un’effettiva azione di controllo dall’interno)” <a href="#_ftn38" name="_ftnref38" title="">[38]</a>.<br />
A dimostrazione della sussistenza delle contraddizioni e della fondatezza delle critiche avanzate all’impianto normativo, il legislatore ha in qualche modo mitigato l’astrattezza della prima versione del decreto, ponendo una buona soluzione di compromesso con il correttivo. Il d.lgs. n. 100 del 2017, introducendo l’art. 26 c. 12 ter, ha previsto che “Per le società di cui all&#8217;articolo 4, comma 8, le disposizioni dell&#8217;articolo 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione”. La norma, che prevede un’esenzione dal rispetto dei parametri di razionalizzazione per un tempo limitato, appare perfettamente coerente con il carattere temporaneo della partecipazione e con le caratteristiche strutturali degli Spin-off universitari.<br />
Dubbi e difficoltà emergono per le partecipazioni diverse da Spin-off e Start-up, già a partire dalle stesse condizioni di ammissibilità.<br />
Per i GAL, considerati dall’art. 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, la partecipazione è ammissibile ai sensi dell’art. 4 c. 6 che dispone: “È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell&#8217;articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell&#8217;articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014”.<br />
Per i distretti tecnologici ed i poli di innovazione, pur mancando una diretta indicazione normativa nel T.u.p.s., ma pur sempre trattandosi di forme di cooperazione istituzionale previste dalla normativa, sembra corretto ritenere soddisfatte le condizioni dell’art. 4 c. 8 T.u.p.s. Entrambe le forme di partecipazione hanno ad oggetto il trasferimento tecnologico e l’applicazione dei risultati della ricerca e dunque possono ben essere ricondotte alle ipotesi di cui al d.lgs. 27 luglio 1999, n° 297. D’altra parte, i Poli di innovazione realizzano progetti finanziati con fondi europei partecipando a bandi competitivi<a href="#_ftn39" name="_ftnref39" title="">[39]</a>, pertanto dovrebbero essere considerati, analogamente ai GAL, riconducibili alla deroga dell’art. 26 T.u.p.s.<br />
Sebbene in base al dato normativo possa assumersi la soluzione positiva alla questione dell’ammissibilità della partecipazione delle Università ai predetti consorzi (Gal, Poli di innovazione ecc.), ben difficilmente gli stessi verificano o possono conseguire i criteri di razionalizzazione, benché costituiscano essenziali strumenti della cd. terza missione universitaria normativamente prevista, incentivata e valutata. Come illustrato le caratteristiche che rendono funzionali tali società consortili alla missione di cooperazione, attrazione di finanziamenti e realizzazione di progetti comuni sono – da una ricognizione empirica &#8211; la partecipazione minoritaria &#8211; se non simbolica &#8211; dell’università, il ridotto (e spesso nullo) numero di dipendenti, l’esiguità del fatturato (in alcuni anni), né tali società sono ovviamente suscettibili di accorpamenti.<br />
Quelli descritti rappresentano singolarmente fattori ostativi al mantenimento della partecipazione.<br />
Si arriva così al paradosso di considerare ammissibili partecipazione che difficilmente, in ragione delle proprie caratteristiche intrinseche, possono raggiungere i parametri richiesti.<br />
Sarebbe coerente che una deroga fosse prevista,&nbsp; anche in ragione del richiamo al d.lgs. n. 297 del 1999, in tutte le ipotesi che hanno ad oggetto il trasferimento tecnologico o dei risultati della ricerca, comprendendo quindi i distretti tecnologici e i poli di innovazione. Ma su ciò non è rinvenibile alcun espressa disposizione.<br />
Appare significativa comunque la modifica di cui al d.lgs. 100 del 2017 che all’art. 26, c. 2 ha previsto che “L&#8217;articolo 4 del presente decreto non è applicabile alle società elencate nell&#8217;allegato A, nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell&#8217;Unione europea”.&nbsp;<br />
Ci si potrebbe domandare se l’esenzione dall’applicazione dell’art. 4 T.u.p.s., che l’art. 26, c. 2 ponga per le società aventi per oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, non solo un titolo di ammissibilità alla partecipazione, ma abbia l’effetto di escludere tali fattispecie dall’ambito di applicazione della razionalizzazione. Sul piano logico ciò sembrerebbe sostenibile, ma a ben vedere lo potrebbe essere anche sul piano sistematico, dal momento che è nell’art. 4 T.u.p.s. che sono contenute le condizioni e le deroghe per l’ammissibilità delle partecipazioni. Prevedere la non applicabilità dell’art. 4 nei confronti di una tipologia di partecipazione – destinata alla gestione di finanziamenti europei – dovrebbe non semplicemente porre una ulteriore deroga, ma esentare la società partecipata dalle conseguenze, quale appunto l’applicazione dei criteri di razionalizzazione<a href="#_ftn40" name="_ftnref40" title="">[40]</a>. Del resto sarebbe del tutto anomalo prevedere la possibilità di costituire una società per la gestione di fondi europei imponendone un numero di dipendenti superiore alle reali necessità.<br />
Va da ultimo sottolineato che, anche nel caso in cui ricorra un obbligo di dismissione, occorre tenere in considerazione la previsione dell’art. 26 c. 7 T.u.p.s. secondo cui sono fatte salve, fino al completamento dei&nbsp; relativi&nbsp; progetti, le&nbsp; partecipazioni&nbsp; pubbliche&nbsp; nelle&nbsp; società&nbsp; costituite&nbsp;&nbsp; per&nbsp;&nbsp; il coordinamento e l&#8217;attuazione dei patti territoriali e&nbsp; dei&nbsp; contratti d&#8217;area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21&nbsp; marzo 1997. Quanto previsto dovrebbe intendersi espressione di un principio generale per le società partecipate che beneficiano di finanziamenti pubblici per la realizzazione di progetti. La dismissione della partecipazione o la liquidazione della quota potrebbe, in caso di realizzazione di progetti in corso, cagionare un danno per l’interesse pubblico e la finanza pubblica. Di una tale circostanza non potrebbe ragionevolmente non tenersi conto in sede di redazione del piano di razionalizzazione, nonché in sede attuativa.<br />
Forse la valutazione di tali questioni o almeno la loro considerazione contribuirebbe ad un più significativo tentativo di razionalizzazione, in un settore in cui gli interventi del legislatore, nonostante la radicalità, non sembrano aver sinora centrato gli obiettivi che oggi il T.u.p.s. intende complessivamente riferiti “all&#8217;efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica”.<br />
Proprio rispetto alle partecipazioni dell’ente universitario, le quali non hanno mai assunto le dimensioni di quelle degli enti territoriali e sono risultate in larga parte immuni dalle principali criticità e degenerazioni, si evidenzia il carattere apodittico e tendenzialmente disfunzionale della normativa di razionalizzazione riferita agli enti in esame. Anzi, in questo contesto la razionalizzazione non appare un mezzo per raggiungere meglio un fine (pubblico), bensì sembra costituire, a partire dalla rigida articolazione dei suoi parametri, un fine in sé, potenzialmente in conflitto, non solo con l’interesse pubblico perseguito dall’ente, ma anche con una valutazione in concreto della convenienza strettamente economica riferita alle singole partecipazioni.<br />
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<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> Art. 2 lett. f) T.u.p.s.</div>
<div id="ftn2"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> F. Goisis, <em>Contributo allo studio delle società in mano pubblica come persone giuridiche</em>, Milano, 2004; G. Grüner, <em>Enti pubblici a struttura di S.p.A. Contributo allo studio delle società “legali” in mano pubblica di rilievo nazionale</em>, Torino, 2009; M.G. Della Scala, <em>Società per azioni e Stato imprenditore</em>, Napoli, 2012; R. Ursi, <em>Società ad evidenza pubblica. La </em>governance <em>delle imprese partecipate da Regioni ed Enti locali</em>, Napoli, 2012.</div>
<div id="ftn3"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> Art. 2 lett. n) T.u.p.s.</div>
<div id="ftn4"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> Sono molte le norme poste dal legislatore che in maniera frammentata e disomogenea dettano discipline speciali di stampo pubblicistico dirette alle società partecipate, laddove ad esempio, al ricorrere di determinate condizioni, si impone l&#8217;applicazione della normativa sugli appalti prevista per le amministrazioni in senso formale, ovvero l&#8217;espletamento di procedure paraconcorsuali&nbsp; per l&#8217;assunzione di personale [Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, art. 18. Vds. altresì l’art. 23 <em>bis</em>, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168], o ancora la sottoposizione ai vincoli del patto di stabilità interno (ormai superato normativamente). Sono stati previsti altresì controlli nelle nomine e nella retribuzione degli amministratori, finanche il&nbsp; consolidamento dei bilanci [Vds. art. 11 c.1, d. lgs n. 118 del 2011]. In tali casi non si tratta dell&#8217;applicazione generale alle società dello statuto delle pubbliche amministrazioni, bensì&nbsp; dell&#8217;applicazione per “segmenti” di normative proprie del soggetto pubblico, in corrispondenza della sussistenza di indici che riconducono ad un certo istituto del diritto amministrativo In questo senso, F. Cintioli, <em>Società in mano pubblica, interesse sociale e nuove qualificazioni della giurisprudenza</em>, in <em>www.giustamm.it</em>, 2014, p. 7; Id., <em>La pubblica amministrazione come socio, l&#8217;interesse sociale e la tutela dei terzi</em>, in <em>Il nuovo diritto amministrativo</em>, 2014, p. 7.</div>
<div id="ftn5"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> C. Cottarelli, <em>La lista della spesa. La verità sulla spesa pubblica italiana su come si può tagliare</em>, Milano, 2014, p. 95.</div>
<div id="ftn6"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a> W. Giulietti, <em>Fallibilità, situazione debitoria e responsabilità amministrativa nelle società pubbliche</em>, in <em>www.giustamm.it</em>, 2014.</div>
<div id="ftn7"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a>&nbsp; Cass. Civ., Sez. Un., 4 gennaio 1993, n. 3 in cui si evidenzia che&nbsp; “da un atto di autonomia privata non può sorgere un ente pubblico o un organo di un ente pubblico, se non interviene la legge ad operare tale qualificazione”, derivandone che la posizione dell’ente socio è quella che deriva dalla sua partecipazione azionaria (Cass. Civ., Sez. Un., 15 aprile 2005, sent. n. 7799). Vds. Cons. Stato, sez. V, 24 aprile 2017, sent. n. 1894&nbsp; in tema di distinzione tra atti unilaterali prodromici alla vicenda societaria, soggetti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, dagli atti societari i quali restano interamente soggetti alle regole del diritto commerciale proprie del modello recepito (<em>uti socius</em> e non <em>iure imperii</em>), pertanto soggetti alla giurisdizione ordinaria.&nbsp;</div>
<div id="ftn8"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> C. Angelici, <em>Tipicità e specialità delle società pubbliche</em>, in <em>“Nuove” società partecipate e in house providing. Alla luce dei testi unici su società partecipate e servizi pubblici locali</em>, Atti del Convegno 21-22 aprile 2016, in corso di pubblicazione, p. 15 ss.&nbsp; L’A. osserva che la maggior parte delle regole poste con il decreto 175/2016 non solo riguardano le condizioni e le modalità secondo cui il socio pubblico acquisisce e dismette le partecipazioni in società, per aspetti quindi che riguardano esclusivamente la sua posizione e non l&#8217;assetto societario nel suo complesso, ma possono inoltre in alcuni casi far sorgere l&#8217;interrogativo se la singola regola non abbia in effetti una portata generale.</div>
<div id="ftn9"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a> A. Zito, <em>Il T.U. in materia di società a partecipazione pubblica: per un primo inquadramento sistematico delle novità più rilevanti</em>, in <em>www.giustamm.it</em>, 2016. In tema la recente opera monografica di G.M. Caruso, <em>Il socio pubblico</em>, Napoli, 2016 e la bibliografia ivi citata.</div>
<div id="ftn10"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a> G. Romagnoli, <em>La responsabilità amministrativa dei componenti degli organi di gestione delle società a partecipazione pubblica. Tra “brusche frenate” e “annunciate accelerazioni”, </em>in <em>Riv. Dir. Soc</em>, 2011,1,187ss<em>; </em>V. Tenore, L<em>a giurisdizione della Corte dei Conti sulle s.p.a. a partecipazione pubblica, </em>in <em>Foro amm</em>., CDS, 2010, 71; G.F. Cartei &#8211; P. Crea, &nbsp;<em>La Cassazione, le società partecipate e la responsabilità amministrativa, </em>in <em>Giorn. dir. amm</em>., 2010, p. 935ss;&nbsp; E.&nbsp; Schlitzer, <em>L&#8217;oscillante ambito della giurisdizione contabile sulle S.P.A partecipate pubbliche</em>, in <em>www.amcorteconti.it,</em> 2010; C. Ibba, <em>R</em><em>esponsabilità degli amministratori e giurisdizione della Corte dei Conti</em>, in <em>Giur. comm.</em>, 2012, I, 641; G. D&#8217;Auria, <em>Non esiste (con eccezioni) la responsabilità erariale per i danni cagionati alle società pubbliche dai loro amministratori”,</em> in <em>Foro it.</em>, 2010, I, p. 1477; L. Torchia, <em>La responsabilità amministrativa per le società in partecipazione pubblica</em>, in <em>Giorn. dir. amm.</em>, 2009, p. 791; Id., <em>Società pubbliche e responsabilità amministrativa: un nuovo equilibrio</em>, in <em>Giorn. dir. amm</em>., 2012, 323 ss.</div>
<div id="ftn11"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a> Cass. civ., Sez. Un., 25 novembre 2013, n. 26283; Cass. civ., Sez. Un., 10 marzo 2014, n. 5491; Cass. civ., Sez. Un., 18 gennaio 2017, n. 1091.</div>
<div id="ftn12"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a> Si precisa ulteriormente al 2° comma che “Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell&#8217;esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione”.</div>
<div id="ftn13"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a> Cass. civ., sez. I, 7 febbraio 2017, n. 3196 stabilisce, anche in forza della nuova normativa che, “in tema di società partecipate dagli enti locali, la scelta del legislatore di consentire l&#8217;esercizio di determinate attività a società di capitali, e dunque di perseguire l&#8217;interesse pubblico attraverso lo strumento privatistico, comporta che queste assumano i rischi connessi alla loro insolvenza, pena la violazione dei principi di uguaglianza e di affidamento dei soggetti che con esse entrano in rapporto ed attesa la necessità del rispetto delle regole della concorrenza, che impone parità di trattamento tra quanti operano all&#8217;interno di uno stesso mercato con identiche forme e trattamento tra quanti operano all&#8217;interno di uno stesso mercato con identiche forme e medesime modalità”.&#8232;</div>
<div id="ftn14"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[14]</a> Cons. Stato, ad. plen., 3 giugno 2011, n. 10, secondo cui “Gli atti di un ente pubblico di costituzione, modificazione ed estinzione di una società (e pertanto anche quelli concernenti una scissione) sono espressione di potestà pubblica e la loro impugnazione è devoluta al giudice amministrativo, mentre è devoluta al giudice ordinario la controversia concernente gli atti conseguenti all&#8217;utilizzo del modello societario, attraverso i quali l&#8217;ente pubblico esercita i poteri ordinari dell&#8217;azionista”, così “Allorquando un ente pubblico decide di costituire una società con la forma del partenariato pubblico-privato, la scelta del socio privato è considerata dall’ordinamento una vicenda pubblicistica, tanto che tale scelta deve avvenire con procedura di evidenza pubblica [persino nel caso in cui il socio pubblico sia socio di minoranza: v. Cass., sez. un., 29 ottobre 1999 n. 754], procedura soggetta alla giurisdizione amministrativa esclusiva. Se ne desume per argomento a fortiori che è ascritta alla sfera pubblicistica la scelta, a monte, dell’utilizzo del modello societario, anche se per tale scelta non è prevista una giurisdizione esclusiva, sicché si ricade nell’ordinaria giurisdizione generale di legittimità”.</div>
<div id="ftn15"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[15]</a> C. Angelici, <em>Tipicità e specialità delle società pubbliche</em>, cit., p. 20.</div>
<div id="ftn16"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[16]</a> A. Maltoni, <em>Gli atti “prodromici” delle p.a. che incidono sulla struttura e sul funzionamento delle società partecipate: una categoria da definire. Considerazioni in tema di limiti dell’autonomia negoziale delle p.a</em>., in <em>Riv. it. dir. pubbl. com</em>., 2013, p. 151 s.</div>
<div id="ftn17"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[17]</a> Vds. art. 3, comma 27, l. n. 244 del 2007.</div>
<div id="ftn18"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[18]</a> Ad esempio i cc. 6,7, 8 dell’art. 4 T.u.p.s. pongono una serie di deroghe: “6. E&#8217; fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell&#8217;articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell&#8217;articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014. 7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l&#8217;organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.&nbsp; 8. E&#8217; fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall&#8217;articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E&#8217; inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche”.</div>
<div id="ftn19"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19" title="">[19]</a> Al c. 9 si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze o dell&#8217;organo di vertice dell&#8217;amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolarne la quotazione ai sensi dell&#8217;articolo 18, può essere deliberata l&#8217;esclusione totale o parziale dell&#8217;applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell&#8217;ambito delle rispettive competenze, deliberare l&#8217;esclusione totale o parziale dell&#8217;applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all&#8217;articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.</div>
<div id="ftn20"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20" title="">[20]</a> Cons. Stato, Comm. speciale, parere 21 aprile 2016, n. 968, che ha osservato come il testo unico abbia mancato l’obiettivo di realizzare un “riordino in un unico contesto normativo di tutte le diverse disposizioni speciali”.</div>
<div id="ftn21"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21" title="">[21]</a> A. Maltoni, <em>Il testo unico sulle società a partecipazione pubblica e i limiti alla capacità di agire di diritto privato delle P.A.</em>, in <em>Il diritto amministrativo in trasformazione. Per approfondire</em>, (a cura di) N. Longobardi, Torino, 2016, p. 200 ss.</div>
<div id="ftn22"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22" title="">[22]</a> A. Maltoni, <em>Il testo unico sulle società</em>, cit., p. 202 ss.</div>
<div id="ftn23"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23" title="">[23]</a> Art. 1, cc. 611 e 612, l. 23 dicembre 2014, n. 190.</div>
<div id="ftn24"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24" title="">[24]</a> Così, Corte conti, Sez Autonomie, del. 19 luglio 2017, n. 19. Ai sensi dell’art. 5, comma 4, d.lgs. n. 175/2016 per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi.</div>
<div id="ftn25"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25" title="">[25]</a> Il 7 agosto 2014 il Commissario Straordinario per la revisione della spesa, Cottarelli, ha presentato al Governo il “Programma di razionalizzazione delle partecipate locali” in cui tra l’altro si indicava la progressiva riduzione da 8000 a 1000 società partecipate. Lo slogan è stato utilizzato ampiamente in sede politica. Vds. Ansa, 15 gennaio 2016 “P.A.: Renzi, municipalizzate passeranno da 8000 a 1000”.</div>
<div id="ftn26"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26" title="">[26]</a> Corte conti, Sez. Autonomie, del. 19 luglio 2017, n. 19, contenente le linee di indirizzo dirette agli enti monitorati dalle Sezioni regionali di controllo. Si evidenzia che&nbsp; tutto ciò si pone “nell’ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci, i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l’atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l’ente, sia l’espressione più concreta dell’esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione”.</div>
<div id="ftn27"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27" title="">[27]</a> C. Cottarelli, <em>La lista della spesa</em>, cit., p. 99, in cui si aggiunge che ci sono almeno 1300 partecipate senza dipendenti (cioè solo con il consiglio di amministrazione), oltre 2000 aziende che hanno numero di dipendenti inferiore al numero&nbsp; dei membri del consiglio amministrazione, oltre 3000 con meno di sei dipendenti.</div>
<div id="ftn28"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28" title="">[28]</a> Si prevede che “4. L&#8217;alienazione, da effettuare ai sensi dell&#8217;articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1. 5. In caso di mancata adozione dell&#8217;atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all&#8217;articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all&#8217;articolo 2437-quater del codice civile. 6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell&#8217;articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in liquidazione”.</div>
<div id="ftn29"><a href="#_ftnref29" name="_ftn29" title="">[29]</a> Il c. 614 stabilisce che “Nell&#8217;attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all&#8217;articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione.<br />
Le disposizioni&#8232; del comma 568-bis dell&#8217;articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all&#8217;attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015.</div>
<div id="ftn30"><a href="#_ftnref30" name="_ftn30" title="">[30]</a> La dismissione sia per alienazione della quota che per recesso e conseguente liquidazione è atto <em>iure privatorum</em> del socio pubblico e la controversia relative al recesso del socio privato ed al valore della quota di liquidazione rientrano nella giurisdizione ordinaria.&#8232; TAR Liguria, sez. II, 4 aprile 2016, sent. n. 333.</div>
<div id="ftn31"><a href="#_ftnref31" name="_ftn31" title="">[31]</a> Le ragioni pubbliche della partecipazione “penetrano all&#8217;interno della società: nel senso che la loro assenza, potendo comportare la liquidazione della partecipazione pubblica, direttamente si riflette sulla società medesima e sugli interessi degli altri soci”. Così, C. Angelici, <em>Tipicità e specialità delle società pubbliche</em>, cit., p. 20.</div>
<div id="ftn32"><a href="#_ftnref32" name="_ftn32" title="">[32]</a> S. Cassese, <em>La comune SpA. non chiuderà mai (colpa di un decreto sbagliato)</em>, in <em>Corriere della Sera</em>, 24 luglio 2017.</div>
<div id="ftn33"><a href="#_ftnref33" name="_ftn33" title="">[33]</a> “Le università possono partecipare a consorzi o a società di capitale per la progettazione e l&#8217;esecuzione di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico ai sensi delle leggi 25 ottobre 1968, n. 1089, 2 maggio 1976, n. 183, 21 maggio 1981, n. 240, 17 febbraio 1982, n. 46, 1 dicembre 1983, n. 651, a condizione che: a) la loro partecipazione sia rappresentata da esclusivo apporto di prestazione di opera scientifica; b) l&#8217;atto costitutivo preveda l&#8217;esclusione per esse da eventuali obblighi dei soci di versare contributi in denaro e che gli utili non vengano ripartiti ma reinvestiti per finalità di carattere scientifico; c) sia assicurata la partecipazione paritaria della università, nell&#8217;impostazione dei programmi di ricerca; d) le relative iniziative fruiscano di finanziamenti non inferiori alla metà da parte di organismi pubblici nazionali, internazionali o esteri; e) ogni eventuale emolumento corrisposto ai professori universitari o ai ricercatori che facciano parte degli organi sociali sia versato alle università di appartenenza. I proventi derivanti da eventuali contratti di ricerca o di consulenza richiesti ad università siano corrisposti secondo quanto stabilito nel precedente articolo&nbsp; 66. Gli eventuali utili spettanti alle università siano da queste destinati a fini di ricerca”.</div>
<div id="ftn34"><a href="#_ftnref34" name="_ftn34" title="">[34]</a> D.M. M.I.S.E. 27 marzo 2008 n. 87.</div>
<div id="ftn35"><a href="#_ftnref35" name="_ftn35" title="">[35]</a> Delibera CIPE n. 81 del 2004.</div>
<div id="ftn36"><a href="#_ftnref36" name="_ftn36" title="">[36]</a> Corte dei conti, Sez. reg. contr. Abruzzo, del. n. 179/2016/VSG che evidenzia “Solo qualora le singole partecipazioni non vengano giudicate indispensabili per le finalità istituzionali dell’Università (tra le quali va annoverata anche la c.d. terza missione) o non possano essere ricondotte all’interno degli ulteriori criteri attraverso adeguate misure organizzative (ad esempio, riduzione dell’organo amministrativo, accorpamento, contenimento dei costi) l’Università sarebbe chiamata ad adottare le conseguenti misure correttive, in linea con le indicazioni del legislatore”.</div>
<div id="ftn37"><a href="#_ftnref37" name="_ftn37" title="">[37]</a> Corte dei conti, Sez. reg. contr. Abruzzo, del. n. 179/2016/VSG.</div>
<div id="ftn38"><a href="#_ftnref38" name="_ftn38" title="">[38]</a> Corte dei conti, Sez. reg. contr. Piemonte, del. n. 61/2016/SRCPIE/VSG.</div>
<div id="ftn39"><a href="#_ftnref39" name="_ftn39" title="">[39]</a> Vds., ad esempio, “Obiettivi e linee guida per la programmazione unitaria dei Fondi comunitari 2014-2020” Abruzzo, in cui si descrive che “Nell’ambito del sistema innovativo, l’Abruzzo può contare sulla presenza di tre Università &#8211; che presentano una propensione specialistica all’innovazione tecnologica, manageriale e organizzativa &#8211; nonché di numerosi centri pubblici e privati di ricerca applicata in grado di offrire una spinta propulsiva al sistema produttivo nei settori considerati più strategici. Le Università partecipano al Distretto Tecnologico Innovazione, Sicurezza e Qualità degli alimenti, ai Poli di Innovazione, a Centri di ricerca regionali e, secondo i dati del NETVAL (Network per la Valorizzazione della Ricerca Universitaria), hanno dato vita, dal 2004 al febbraio 2014, a 13 spin off accademici, che rappresentano l’1,2% del totale nazionale. Il campo di attività in cui si attivano gli spin off è quello delle ICT, seguono l’elettronica, l’energia, il biomedicale e i servizi per l’innovazione (…)”.</div>
<div id="ftn40"><a href="#_ftnref40" name="_ftn40" title="">[40]</a> In questo senso sembra porsi la pronuncia della Corte dei conti resa in sede di controllo che, esaminando alla luce del T.u.p.s. il piano di razionalizzazione redatto da un ente in forza della previsione della legge di stabilità per il 2015, ha evidenziato che “Relativamente all’uso dello strumento societario per la gestione dei Gal, la Sezione aveva osservato, nel paragrafo 7 della relazione (Considerazioni conclusive), l’esigenza di svolgere specifici approfondimenti in merito alla possibilità di ricorrere a strumenti associativi diversi. Quest’ultimo aspetto va ora valutato alla luce della nuova previsione contenuta nell’art. 26, comma 2, del Testo unico n. 175/2016 che stabilisce l’inapplicabilità dell’art. 4 alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni”. Corte dei Conti, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, Del. n. 43/2017/VSGO.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-partecipazioni-pubbliche-societarie-tra-razionale-e-reale-alla-luce-del-nuovo-testo-unico-n-175-del-2016-e-del-suo-correttivo-il-caso-delle-partecipazioni-universitarie/">Le partecipazioni pubbliche societarie tra razionale e reale alla luce del nuovo Testo unico n. 175 del 2016 e del suo correttivo. Il caso delle partecipazioni universitarie</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La scelta della forma degli strumenti di attuazione della riforma dell’amministrazione: la forma come garanzia della sostanza</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-scelta-della-forma-degli-strumenti-di-attuazione-della-riforma-dellamministrazione-la-forma-come-garanzia-della-sostanza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:38 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/la-scelta-della-forma-degli-strumenti-di-attuazione-della-riforma-dellamministrazione-la-forma-come-garanzia-della-sostanza/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-scelta-della-forma-degli-strumenti-di-attuazione-della-riforma-dellamministrazione-la-forma-come-garanzia-della-sostanza/">La scelta della forma degli strumenti di attuazione della riforma dell’amministrazione: la forma come garanzia della sostanza</a></p>
<p>SOMMARIO: 1. Introduzione. &#8211; 2. Forma di governo ed evoluzione del rapporto Parlamento-Governo. &#8211; 3. La riforma della p.a. nella attività legislativa governativa: rassegna. &#8211; 4. La scelta degli strumenti attuativi delle riforme. &#8211; 4.1. Lo specifico strumento della decretazione d’urgenza. &#8211; 4.1.1. Il c.d. decreto legge “omnibus”. &#8211; 5</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-scelta-della-forma-degli-strumenti-di-attuazione-della-riforma-dellamministrazione-la-forma-come-garanzia-della-sostanza/">La scelta della forma degli strumenti di attuazione della riforma dell’amministrazione: la forma come garanzia della sostanza</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-scelta-della-forma-degli-strumenti-di-attuazione-della-riforma-dellamministrazione-la-forma-come-garanzia-della-sostanza/">La scelta della forma degli strumenti di attuazione della riforma dell’amministrazione: la forma come garanzia della sostanza</a></p>
<div style="text-align: justify;">SOMMARIO: 1. Introduzione. &#8211; 2. Forma di governo ed evoluzione del rapporto Parlamento-Governo. &#8211; 3. La riforma della p.a. nella attività legislativa governativa: rassegna. &#8211; 4. La scelta degli strumenti attuativi delle riforme. &#8211; 4.1. Lo specifico strumento della decretazione d’urgenza. &#8211; 4.1.1. Il c.d. decreto legge “omnibus”. &#8211; 5 Conclusioni.<br />
&nbsp;<br />
<strong><em>1. Introduzione.</em></strong><br />
La riflessione in oggetto trae origine dal desiderio, stimolato dagli interventi normativi degli ultimi tempi, in particolare dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “<em>Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche</em>”, di indagare per mezzo di quali strumenti sia stata concretamente ed in prevalenza condotta, negli ultimi anni, la riforma globalmente intesa interessante la pubblica amministrazione. Si tratta di una riflessione che non ha pretesa di completezza né di definitività in considerazione della vastità e complessità dei temi toccati, sui quali molto, moltissimo, è stato scritto.<br />
Certamente appare innegabile come gli ultimi anni siano stati connotati da un rafforzamento dell’Esecutivo, anche sotto il profilo della produzione normativa, con specifico riguardo, in particolare, all’ambito della riforma strutturale della pubblica amministrazione condotta dai diversi governi che si sono recentemente succeduti.<br />
La questione appare strettamente connessa a quella più generale della forma di governo, in particolare, analizzata nella prospettiva del mutamento nel rapporto tra poteri fondamentali dello Stato e dell’affermazione di una “supremazia governativa”, nonché di quella dell’evoluzione del sistema delle fonti del diritto, con particolare riguardo all’assiduo e spesso esasperato utilizzo della decretazione d’urgenza.<br />
Si condurrà, pertanto, in primo luogo, una breve riflessione a proposito dell’attuale forma di governo e, in particolar modo, della conformazione del rapporto Parlamento-Governo, al fine di comprendere se ed in quale misura quest’ultimo potere dello Stato possa attualmente essere considerato “prevalente”, seppure in un sistema nell&#8217;ambito del quale permangono il bilanciamento ed il reciproco controllo tra i titolari dei diversi poteri.<br />
In secondo luogo, il rapporto Parlamento-Governo sarà analizzato con specifico riguardo alle fonti del diritto ed in particolare allo strumento governativo del decreto legge, sempre più frequentemente utilizzato allo scopo di introdurre riforme rilevanti e di ampia portata concernenti, anche, ma non soltanto, la pubblica amministrazione.<br />
La decretazione d’urgenza, come anticipato, si presta ad un’analisi sotto molteplici angoli visuali, si pensi, tra gli altri, agli aspetti concernenti: il decreto legge e la legge di conversione; i presupposti, i requisiti, i difetti e le proposte di razionalizzazione della disciplina; l’abuso dello stesso strumento della decretazione d’urgenza; la cospicua produzione giurisprudenziale della Corte Costituzionale sul punto. Nel presente scritto, dunque, si sceglie di effettuare unicamente alcune osservazioni in merito al decreto legge “omnibus<em>”</em>, quale strumento impiegato (anche) nell’ambito della riforma della p.a., esaminato quale possibile conseguenza anche delle inefficienze della forma di governo. Da ultimo si cercherà di suggerire taluni possibili correttivi alla situazione esistente.<br />
&nbsp;<br />
<strong><em>2. Forma di governo ed evoluzione del rapporto Parlamento-Governo.</em></strong><br />
Il rapporto tra Governo e Parlamento, a livello generale e dal punto di vista specifico delle fonti del diritto, pare caratterizzato, negli ultimi anni, da un’alterazione dell’equilibrio tra i due poteri, con evidente squilibrio in favore dell’Esecutivo<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>.<br />
In particolare, quest’ultimo ha acquisito una posizione di rilievo, a tutti gli effetti, nell’ambito del sistema delle fonti, tanto da incidere sulla stessa necessaria dialettica istituzionale Parlamento-Governo, limitandola.<br />
Il dettato costituzionale, infatti, subordina l’esercizio della potestà normativa governativa ad una serie di vincoli ed in particolar modo alla necessità di confronto e/o controllo ad opera del Parlamento. Nella logica della separazione dei poteri dello Stato, fulcro della forma di governo, il Parlamento si riappropria della funzione legislativa di sua competenza, in ogni singolo caso di esercizio di potestà normativa ad opera del Governo, a titolo esemplificativo per mezzo della conversione in legge parlamentare del decreto legge, ovvero dello strumento della delegazione legislativa.<br />
Il decreto legge, in particolare, rappresenta uno strumento normativo “straordinario”, in grado di alterare la dialettica sussistente tra Parlamento e Governo nell’ambito della produzione normativa di rango primario, cosicché la previsione dello stesso, a livello costituzionale, è stata deliberatamente accompagnata da una serie di “cautele”.<br />
Della specifica questione si è occupata la stessa Corte Costituzionale nella sentenza n. 171 del 2007<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>, pronuncia storica non soltanto poiché interviene annullando un decreto legge, già convertito, per assenza dei presupposti di legge, ma altresì perché si pone quale decisa presa di posizione della Corte sull’argomento, nell’ambito di un diverso e generale atteggiamento «neutrale» della Corte, al fine di accentuare il proprio ruolo <em>super partes</em>.<br />
La Corte, nella pronuncia citata, consapevole del proprio compito, appare conscia del fatto che il suo sindacato non può sostituirsi a quello proprio del Governo, ovvero a quello successivo del Parlamento in sede di conversione di un decreto legge, dovendo la sua funzione svolgersi su di un piano diverso, al fine di preservare l’assetto delle fonti normative, e dunque, il rispetto dei valori a tutela dei quali detto compito è predisposto.<br />
La sentenza in questione riveste un’importanza determinante ai fini della presente riflessione soprattutto laddove la Corte, argomentando, precisa quanto segue:<em> «è opinione largamente condivisa che l&#8217;assetto delle fonti normative sia uno dei principali elementi che caratterizzano la forma di governo nel sistema costituzionale. Esso è correlato alla tutela dei valori e diritti fondamentali. Negli Stati che s&#8217;ispirano al principio della separazione dei poteri e della soggezione della giurisdizione e dell&#8217;amministrazione alla legge, l&#8217;adozione delle norme primarie spetta agli organi o all&#8217;organo il cui potere deriva direttamente dal popolo. A questi principi si conforma la nostra Costituzione laddove stabilisce che “la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere” (art. 70). In determinate situazioni o per particolari materie, attesi i tempi tecnici che il normale svolgimento della funzione legislativa comporta, o in considerazione della complessità della disciplina di alcuni settori, l&#8217;intervento del legislatore può essere, rispettivamente, posticipato oppure attuato attraverso l&#8217;istituto della delega al Governo, caratterizzata da limiti oggettivi e temporali e dalla prescrizione di conformità a principi e criteri direttivi indicati nella legge di delegazione»<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title=""><strong>[3]</strong></a>.</em><br />
Il Giudice delle leggi prosegue richiamando il dettato dell’art. 77, primo comma della Costituzione, laddove è previsto che il Governo non possa, senza delegazione legislativa, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria, e osservando come, stante il tenore dell’art. 70 Cost., «<em>la norma suddetta potrebbe apparire superflua se non le si attribuisse il fine di sottolineare che le disposizioni dei commi successivi &#8211; nel prevedere e regolare l&#8217;ipotesi che il Governo, in casi straordinari di necessità e d&#8217;urgenza, sotto la sua responsabilità, adotti provvedimenti provvisori con forza di legge, che perdono efficacia se non convertiti in legge entro sessanta giorni &#8211; hanno carattere derogatorio rispetto all&#8217;essenziale attribuzione al Parlamento della funzione di porre le norme primarie nell&#8217;ambito delle competenze dello Stato centrale</em>»<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a>.<br />
Quanto evidenziato nella pronuncia in esame, la prima nella storia repubblicana che giunge all’annullamento di un decreto legge già convertito per violazione dell’art. 77 della Costituzione, appare condivisibile soprattutto in virtù delle formulate considerazioni in tema di forma di governo ed influenza sui tratti caratterizzanti la medesima in presenza di una costante usurpazione del potere legislativo del Parlamento ad opera del Governo<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a>.<br />
Orbene, negli ultimi anni, l’evidenziata alterità nell’ambito della produzione normativa si è assottigliata soprattutto laddove atti aventi forza di legge sono intervenuti in sostituzione della legge stessa, come nel caso, non infrequente, di decreto legge volto a prorogare i termini di una delegazione legislativa, oppure diretto a prevedere l’emanazione di decreti integrativi.<br />
I fenomeni suddetti, pur praticabili, evidenziano ad ogni modo una evidente alterazione degli equilibri istituzionali sotto il profilo della forma di governo.<br />
Del resto, le cause di tale fenomeno debbono essere ricercate a livello di sistema e pare possano essere ricondotte ad una serie di fattori tra loro combinati, di diversa natura ed in particolare, di matrice economica, politico-istituzionale, nonché sistemica e strutturale.<br />
Certamente, ha assunto una certa incidenza sul fenomeno la stessa crisi economica propria degli ultimi anni, con conseguente necessità di predisporre agilmente ed in tempi brevi misure emergenziali interessanti svariati settori. Tuttavia, il mutamento che ha interessato il rapporto tra i due fondamentali organi costituzionali presi in considerazione, nel senso dell’affermazione di una supremazia del Governo, non sembra possa essere ricondotto, come anticipato, esclusivamente a cause di ordine economico.<br />
Certamente, occorre prendere in considerazione, infatti, altre evidenti concause, tra le quali la farraginosità e la complessità dell’<em>iter</em> legislativo ordinario, così come la generale inerzia del legislatore, soprattutto allorché si renda necessario porre in essere riforme strutturali e di settore, così come nel caso di una globale riforma della pubblica amministrazione.<br />
Da considerare, inoltre, ulteriori e connessi fattori a livello istituzionale quali la perdita di centralità del ruolo rappresentativo del Parlamento e della stessa fonte legislativa, con conseguente ed inevitabile rafforzamento del Governo e del potere normativo proprio del medesimo<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[6]</a>.<br />
Ecco che il Governo, al fine di rispondere con celerità ad istanze legislative aventi carattere di urgenza politica, oltre che di attuare il suo programma di maggioranza ha, dunque, fatto ricorso agli strumenti in suo possesso sul piano delle fonti del diritto.<br />
Il decreto legge, in particolare, si presenta quale strumento politico di cui, negli ultimi decenni, si è fatto un largo abuso. Tale prassi, pur avendo caratterizzato in particolare taluni esecutivi, ha di fatto interessato tutti i governi che negli ultimi anni si sono succeduti<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a>.<br />
Lo stesso decreto legge “omnibus” o “ad oggetto eterogeneo” appare strumento connesso alle inefficienze dell’attuale forma di governo e frequentemente utilizzato anche nell’ambito della riforma della pubblica amministrazione.<br />
In definitiva, la decretazione d’urgenza è divenuta vera e propria patologia complessiva concernente la nostra forma di governo, avente molteplici giustificazioni, come poc’anzi esplicitato, e caratterizzata da storiche stratificazioni, tanto da essersi, ad oggi, pressoché normalizzata.<br />
&nbsp;<br />
<strong><em>3. La riforma della p.a. nella attività legislativa governativa: rassegna.</em></strong><br />
In numerose occasioni riforme strutturali riportanti previsioni rilevanti ed interessanti interi settori economici sono state predisposte per mezzo di atti normativi di fonte governativa, anche con specifico riguardo al settore della Pubblica Amministrazione<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title=""><sup><sup>[8]</sup></sup></a>.<br />
Decreti legge, in particolare, sono stati utilizzati con evidente frequenza ad opera del governo “tecnico” Monti<a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title=""><sup><sup>[9]</sup></sup></a>, ma altresì dagli Esecutivi di diversa natura e matrice politica che si sono succeduti negli ultimi anni.<br />
In proposito, merita un particolare riferimento il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 recante “<em>Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all&#8217;evasione fiscale</em>”, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248. Quest’ultimo, approvato al precipuo fine di predisporre un sistema maggiormente orientato alla concorrenza ed alla liberalizzazione di interi settori, ha determinato nella pratica importanti conseguenze di ordine economico e sociale. Non si può non rammentare, infatti, come l’art. 13 del medesimo decreto riportante “<em>Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza</em>” abbia operato un vero e proprio stravolgimento con riferimento all’attività concretamente realizzabile ad opera delle numerose società a capitale interamente pubblico o misto costituite da amministrazioni regionali o locali, dunque c.d. “società strumentali” ed abbia apportato un connesso divieto per le medesime di svolgere prestazioni in favore di soggetti diversi dagli enti costituenti od affidanti.<br />
La norma, come noto, ha generato un ampio dibattito in dottrina a proposito della concreta possibilità per una società pubblica di svolgere contemporaneamente servizi pubblici e strumentali, così come circa la possibilità per una società strumentale di partecipare, a sua volta, ad altre società<a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title=""><sup><sup>[10]</sup></sup></a>.<br />
Quel che rileva, rispetto alla tematica in oggetto, è certamente la natura dello strumento normativo impiegato al fine di disciplinare un ambito tanto delicato e, di conseguenza, la forza dirompente che tale previsione ha assunto nell’ambito del panorama legislativo in materia: la disposizione di cui trattasi, infatti, era contenuta in un decreto legge, sul quale, oltretutto, era stata posta dall’esecutivo la questione di fiducia<a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title=""><sup><sup>[11]</sup></sup></a>.<br />
Del resto, analizzando gli ulteriori e recenti decreti legge sui quali si è posta la questione di fiducia emerge chiaramente il dato per cui i medesimi riguardano aspetti caratterizzanti l’indirizzo politico del Governo in carica ed hanno prodotto, come evidenziato rispetto al c.d. “decreto legge Bersani”, notevoli ricadute di ordine economico, oltre che sociale.<br />
Inoltre, come esposto, la proposizione della questione di fiducia sui medesimi testi ad opera del Governo, quale ulteriore abuso degli strumenti a disposizione dell’Esecutivo e prassi consolidata, chiude il cerchio nelle situazioni in cui quest’ultimo sia fortemente intenzionato ad ottenere l’approvazione del provvedimento e decida, pertanto, di escludere qualsiasi possibilità di intervento o di proposizione di emendamenti ad opera di un Parlamento ritenuto ostile o, ad ogni modo, preannunciatosi non compatto nel senso dell’adozione definitiva del provvedimento.<br />
Ripercorrendo le riforme approvate negli ultimi anni dai governi che si sono succeduti, in tema di riforma della Pubblica Amministrazione, emerge come, negli ultimi cinque anni e dunque dal 2012 ad oggi, a titolo esemplificativo, oltre la metà dei provvedimenti legislativi in materia siano rappresentati da leggi di conversione di altrettanti decreti legge (si pensi, tra le altre: alla legge 17 dicembre 2012, n. 221 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “<em>Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese</em>”; alla legge 9 agosto 2013 n. 98, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “<em>Disposizioni urgenti per il rilancio dell&#8217;economia</em>”; od ancora alla legge 11 agosto 2014 n. 114, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante “<em>Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l&#8217;efficienza degli uffici giudiziari</em>”).<br />
In buona sostanza, le riforme concernenti la Pubblica Amministrazione sono state condotte, negli ultimi anni, in maniera decisamente preponderante, non dal naturale soggetto deputato all’approvazione di testi legislativi per espressa previsione costituzionale, ma ad opera dell’Esecutivo, per mezzo dell’analizzato strumento del decreto legge, ovvero mediante decreti approvati a seguito di apposita legge delega.<br />
Esempio decisamente rilevante ed attuale di impiego di quest’ultimo strumento ad opera dell’Esecutivo appare la legge 7 Agosto 2015, n. 124 riportante “<em>Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche</em>”<a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title=""><sup><sup>[12]</sup></sup></a>, alla quale il Governo ha, di seguito, dato attuazione mediante l’emanazione di diversi decreti legislativi interessanti cruciali settori dell’Amministrazione Pubblica, tra i quali l’ambito del pubblico impiego e quello delle società a partecipazione pubblica<a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title=""><sup><sup>[13]</sup></sup></a>.<br />
Con specifico riguardo allo strumento del decreto legge, risulta significativo il fatto che nell’ambito delle abrogazioni di cui all’art. 28 del succitato Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, d.lgs. n. 175/2016, la stragrande maggioranza delle previsioni soppresse ad opera del provvedimento di competenza governativa volto a sistematizzare e razionalizzare la materia ed il coacervo di norme concernenti la stessa, faccia capo ad altrettanti decreti legge.<br />
Di fatto, lo strumento normativo del decreto legge è impiegato dall’Esecutivo al fine di disciplinare aspetti complessi propri del settore amministrativo ed al fine di modificare gli stessi assetti amministrativi ed istituzionali. Non si può, in proposito, sottacere l’effetto dirompente generato in materia di affidamento dei servizi pubblici locali dall’art. 34 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “<em>Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese</em>”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero dall’art. 23 del d<a name="inizio">ecreto legge 6 dicembre 2011, n. 201</a>, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed ancora dagli artt. 17 e 18 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di funzioni delle Province e riordino delle medesime<a href="#_ftn14" name="_ftnref14" title=""><sup><sup>[14]</sup></sup></a>. Anche e soprattutto a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale sul punto, l’Esecutivo ha quantomeno dovuto prendere atto dell’impossibilità di introdurre una riforma strutturale, di siffatta natura, per mezzo dello strumento del decreto legge<a href="#_ftn15" name="_ftnref15" title=""><sup><sup>[15]</sup></sup></a>. La Consulta, infatti, ha posto in evidenza, nella pronuncia n. 220/2013, come l’operazione di trasformazione dell’intera disciplina concernente un ente locale territoriale previsto e garantito dalla medesima Costituzione, per mezzo di un decreto legge, risulti incompatibile, a livello giuridico oltre che logico, con il dettato della Costituzione. Emblematico, dunque, il caso in esame, analizzato e ben affrontato nell’ambito della sentenza della Corte Costituzionale suddetta, poiché rappresentativo della problematica e censurabile modalità impiegata per legiferare, tra gli altri, in un ambito quale quello dell’Amministrazione Pubblica e dei suoi apparati. Al fine di condurre riforme e trasformazioni sistematiche di larga portata, ampiamente dibattute in sede politica e dottrinale e dunque, con tutta evidenza, non connotate da “necessità ed urgenza”, così come correttamente statuito dalla Corte, non risulta in definitiva utilizzabile un atto normativo quale il decreto legge<a href="#_ftn16" name="_ftnref16" title=""><sup><sup>[16]</sup></sup></a>.<br />
Del resto, se è vero che il Governo ha impiegato lo strumento del decreto legge allo scopo di riformare l’ente Provincia e dunque, l’intera configurazione degli Enti Locali e relative competenze, lo stesso specifico strumento governativo del decreto legge “omnibus”, o ad oggetto eterogeneo, si presenta quale prassi caratterizzante lo stesso ambito delle riforme strutturali interessanti l’Amministrazione Pubblica.<br />
Rappresentano, di fatto, decreti “omnibus”, tra gli altri: il sopracitato decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante “<em>Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l&#8217;efficienza degli uffici giudiziari</em>”, che ha disciplinato numerosi ed eterogenei aspetti, inclusi il lavoro pubblico, l’organizzazione della pubblica amministrazione – ricomprendente a sua volta norme in tema di società partecipate, così come a proposito del riordino delle Province – l’accesso ai servizi dell’Amministrazione ed il processo telematico ed il recente decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, recante “<em>Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio</em>” e regolante aspetti disomogenei quali, a titolo esemplificativo, il trasporto pubblico locale, il finanziamento delle funzioni fondamentali dell’ente Provincia, ovvero le concessioni demaniali.<br />
Orbene, quel che emerge da un’analisi dei provvedimenti adottati in materia per mano dell’Esecutivo è un uso spregiudicato, oltre che estremamente frequente dello strumento in questione, come nel caso del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, meglio noto come d.l. “competitività”<a href="#_ftn17" name="_ftnref17" title=""><sup><sup>[17]</sup></sup></a>, seguito dopo soli tre mesi, dal decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, recante “<em>Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione</em>”<a href="#_ftn18" name="_ftnref18" title=""><sup><sup>[18]</sup></sup></a>, il quale ha effettivamente interessato svariati ed eterogenei settori.<br />
Nessun ambito della Amministrazione Pubblica sembra pertanto sottratto alla prassi della disciplina per mezzo del problematico e contestato strumento normativo in questione.<br />
La problematicità insita nel frequente utilizzo dello strumento in parola, del resto, appare con maggiore forza laddove si consideri l’ulteriore impiego, sempre più frequente, ad opera del Governo di c.d. decreti legge “milleproroghe”, ovvero ancora la prassi consistente nell’approvazione di provvedimenti legislativi nella consapevolezza della incompletezza dei medesimi e della possibilità di integrare gli stessi, in un momento successivo, anche per mezzo di decreti legge. Nel campo della Pubblica Amministrazione ciò è avvenuto, esemplificando, mediante l’approvazione della legge n. 15 del 2005, di riforma della fondamentale legge sul procedimento amministrativo, l. n. 241/1990, la quale pur intervenendo su di una materia così complessa e rilevante per l’intero settore pubblicistico, è stata di seguito integrata, con riguardo ad aspetti significativi, ad opera del decreto legge n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80/2005<a href="#_ftn19" name="_ftnref19" title=""><sup><sup>[19]</sup></sup></a>.<br />
&nbsp;<br />
<strong><em>4. La scelta degli strumenti attuativi delle riforme.</em></strong><br />
Ebbene, in termini generali, si è posto in evidenza come sempre più il Governo sembra aver assunto un ruolo determinante nell’ambito dell’attuale configurazione della forma di governo. Tale supremazia sembra essersi imposta, del resto, anche a soprattutto sotto il profilo della produzione normativa, con specifico riferimento allo stesso ambito delle riforme istituzionali e strutturali e tra di esse, nello specifico, quelle interessanti l’ambito operativo dell’amministrazione pubblica.<br />
Il fenomeno assume proporzioni rilevanti – ed ha, di conseguenza, destato una certa preoccupazione nella dottrina e giurisprudenza pronunciatesi sul punto – laddove si consideri, accanto alla copiosità della decretazione d’urgenza, l’ulteriore strumento normativo a disposizione del Governo e assai frequentemente utilizzato negli ultimi anni per riformare la materia, ossia il decreto legislativo.<br />
Basti pensare, in tema di riforma della Pubblica Amministrazione, alla menzionata legge delega n. 124 del 7 agosto 2015, recante “<em>Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche</em>”, di estrema rilevanza quantomeno considerando la vasta portata della stessa, coinvolgente diversi ed eterogenei settori, tra i quali pubblico impiego, dirigenza pubblica, servizi pubblici e società partecipate, nonché l’intento di decisa e generale semplificazione caratterizzante la medesima. Ecco che la legge in questione può essere considerata quale intervento ad ampio spettro, esemplificativo delle modalità secondo le quali, negli ultimi decenni, è stata condotta la riforma dell’Amministrazione Pubblica.<br />
Del resto, un dato che occorre evidenziare, con specifico riguardo agli strumenti normativi impiegati al fine di condurre la riforma dell’amministrazione, appare quello per cui la legge n. 124/2015 si pone in continuità rispetto alle previgenti leggi di semplificazione amministrativa, approvate nel ventennio antecedente. Di fatto, si nota un’articolazione dell’intervento normativo su diversi livelli, laddove il Parlamento stabilisce, a livello generale, la politica di semplificazione, di seguito attuata ad opera dell’Esecutivo, per mezzo di decreti e regolamenti<a href="#_ftn20" name="_ftnref20" title=""><sup><sup>[20]</sup></sup></a>.<br />
In definitiva, i soggetti attivamente coinvolti nell’opera di riforma risultano essere: Governo, Parlamento, Conferenza Unificata e Consiglio di Stato. Certamente, tuttavia, non si può non notare il peso preponderante dell’Esecutivo nella concreta predisposizione ed attuazione della riforma, e specialmente, nel caso in esame, quello del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, a conferma, del resto, di una prassi già attuata in passato, in particolare con il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 recante “<em>Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l&#8217;efficienza degli uffici giudiziari”</em><a href="#_ftn21" name="_ftnref21" title="">[21]</a>.<br />
&nbsp;<br />
<strong><em>41. Lo specifico strumento della decretazione d’urgenza. </em></strong><br />
Come poc’anzi accennato, il decreto legge può essere concepito quale strumento proprio del Governo, peculiare dell’azione normativa del medesimo, altresì incidente sulla forma di governo nel momento in cui condiziona la configurazione del rapporto Parlamento-Governo e, dunque, lo stesso sistema di separazione tra poteri dello Stato.<br />
Preliminarmente, occorre osservare come non si sia mai riusciti a contrastare con efficacia l’utilizzo spropositato della decretazione d’urgenza<a href="#_ftn22" name="_ftnref22" title="">[22]</a>. Infatti, già nei primi anni seguenti l’affermazione della Repubblica si è riscontrato un largo utilizzo dello strumento in questione. L’abuso dello stesso si è, di seguito, imposto quale fenomeno di una certa rilevanza negli ultimi anni e nessuna concreta misura, né specifica, né di sistema, è stata predisposta al fine di arginare il medesimo<a href="#_ftn23" name="_ftnref23" title="">[23]</a>.<br />
Altro dato evidente risulta, inoltre, la spregiudicatezza formale adottata dal Governo nell’utilizzo dei decreti legge, con particolare riferimento alle modalità di predisposizione ed attuazione dei medesimi.<br />
A seguito della pubblicazione della storica sentenza della Consulta del 1996<a href="#_ftn24" name="_ftnref24" title="">[24]</a>, volta a porre fine in maniera netta alla prassi della reiterazione dei decreti legge, si attendeva, quale necessaria conseguenza della stessa, un cambio di rotta nell’impiego della decretazione d’urgenza ad opera dell’Esecutivo.<br />
Del resto, la menzionata importante pronuncia della Corte si accompagnava ad un mutamento di fatto del quadro politico-istituzionale, a partire dalla riforma elettorale di stampo maggioritario degli anni Novanta volta ad assicurare al Governo un’ampia maggioranza in Parlamento, così come ad attribuire all’Esecutivo più efficaci strumenti di azione in una prospettiva di rafforzamento generale della governabilità (si pensi, in tal senso, all’attribuzione di corsie preferenziali in favore delle proposte di legge governative, oltre che all’eliminazione di istituti di stampo ostruzionistico, quali il voto segreto).<br />
Ciononostante, nemmeno le decise statuizioni della Consulta sull’argomento hanno posto un freno al fenomeno in oggetto e, di contro, l’utilizzo dei decreti legge nell’ultimo ventennio è apparso – ed appare – connotato da una serie di inattese e preoccupanti tendenze<a href="#_ftn25" name="_ftnref25" title="">[25]</a>.<br />
In linea generale, infatti, non si è verificata una diminuzione dei decreti in questione, ma invero un incremento in termini quantitativi dei medesimi, impiegati anche al fine della delineazione di aspetti rilevanti dell’agenda governativa.<br />
Altra tendenza affermatasi è quella dell’utilizzo della decretazione d’urgenza in svariati e eterogenei ambiti, per loro natura non adatti ad essere disciplinati per mezzo di misure di stampo emergenziale.<br />
Sotto il profilo della carenza dei requisiti di necessità ed urgenza si è pronunciato il Giudice costituzionale nell’ambito della menzionata sentenza n. 171/2007 rilevando esplicitamente come il difetto dei presupposti di legittimità della decretazione d&#8217;urgenza, in sede di scrutinio di costituzionalità, debba risultare evidente, motivo per cui la Corte è intervenuta positivamente soltanto una volta in presenza dello specifico fenomeno, divenuto cronico, della reiterazione dei decreti-legge non convertiti (ed in particolare nella già menzionata <a href="https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/GetJumpsByIdEstremi?idEstremi=793783&amp;idDatabank=0">sentenza n. 360 del 1996</a>). Proprio nell’ambito della sentenza n. 171/2007, la Corte evidenzia come, sin dalla pronuncia n. 29 del 1995<a href="#_ftn26" name="_ftnref26" title=""><sup><sup>[26]</sup></sup></a>, abbia sostenuto con giurisprudenza pressoché costante che l&#8217;esistenza dei requisiti della straordinarietà e dell’urgenza possa essere oggetto di scrutinio di costituzionalità, precisando, tuttavia, anche che «<em>l’espressione usata dalla Costituzione per indicare i presupposti alla cui ricorrenza è subordinato il potere del Governo di emanare norme primarie ancorché provvisorie &#8211; ossia i casi straordinari di necessità ed urgenza &#8211; se da un lato, come si è detto, evidenzia il carattere singolare di detto potere rispetto alla disciplina delle fonti di una Repubblica parlamentare, dall&#8217;altro, però, comporta l&#8217;inevitabile conseguenza di dare alla disposizione un largo margine di elasticità. Infatti, la straordinarietà del caso, tale da imporre la necessità di dettare con urgenza una disciplina in proposito, può essere dovuta ad una pluralità di situazioni (eventi naturali, comportamenti umani e anche atti e provvedimenti di pubblici poteri) in relazione alle quali non sono configurabili rigidi parametri, valevoli per ogni ipotesi</em>»<a href="#_ftn27" name="_ftnref27" title="">[27]</a>.<br />
Ancora, ha assunto rilevanza l’ulteriore aspetto concernente le modalità di adozione dei decreti legge, spesso connotate da forzature procedurali ad opera dell’Esecutivo ed evidente contrasto con il dettato costituzionale. A titolo meramente esemplificativo e senza pretesa di esaustività, si esplicitano di seguito alcune tra le problematiche modalità operative connotanti l’utilizzo concreto dello strumento normativo in commento ad opera dell’Esecutivo<a href="#_ftn28" name="_ftnref28" title="">[28]</a>.<br />
In primo luogo, non si può non menzionare la consolidata prassi, la quale procede tutt’oggi nel senso dell’incremento in termini numerici, dell’associazione tra decreti legge e questioni di fiducia. Di fatto, l’esecutivo pone la questione di fiducia durante l’<em>iter</em> parlamentare di conversione di un decreto in legge, allo scopo di accorciare i tempi di approvazione del testo, riducendo al minimo la possibilità di dibattito, così come di emendamento parlamentare<a href="#_ftn29" name="_ftnref29" title="">[29]</a>.<br />
Inoltre, occorre considerare che spesso la questione di fiducia è proposta con riguardo a c.d. “maxi-emendamenti” presentati dallo stesso Governo.<br />
Altre frequenti anomalie nell’adozione degli atti governativi in oggetto risultano essere, tra le altre, quella della reiterazione di decreti legge non convertiti e quella dell’inserimento di norme di delega in sede di conversione dei decreti legge<a href="#_ftn30" name="_ftnref30" title="">[30]</a>.<br />
Ancora, si assiste spesso alla ulteriore prassi dello spacchettamento dei decreti legge: in sostanza, è ufficialmente deliberato un solo decreto, ma di seguito il medesimo è “spacchettato” dando vita, di fatto, a due decreti poi pubblicati. Talora si fa ricorso a tale modalità operativa anche a seguito della delibera del Consiglio dei Ministri.<br />
Emblematico, ai fini della presente analisi, il fatto che la recente ampia riforma in materia di pubblica amministrazione sia stata adottata proprio per mezzo di tali specifici strumenti.<br />
Altra evidenza, in argomento, a testimonianza del mai arrestato ed anzi crescente abuso dello strumento del decreto legge negli ultimi anni, risulta essere l’intervento degli organi di garanzia:<em> in primis, </em>la Corte Costituzionale che, a più riprese, ha affrontato l’argomento rilevando l’evidente anomalia nell’utilizzo dello strumento normativo in parola; oltre che il Presidente della Repubblica il quale ha assunto recentemente un ruolo maggiormente attivo rispetto al passato, intervenendo non solo mediante appelli volti alla correzione di atti normativi riportanti irregolarità evidenti, ma altresì facendo ricorso al diniego di firma presidenziale e dunque, al rinvio, in caso di decreti manifestamente privi dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza<a href="#_ftn31" name="_ftnref31" title="">[31]</a>.<br />
Da ultimo, <em>modus operandi</em> che dimostra la spregiudicatezza in termini procedurali con la quale l’Esecutivo fa uso sempre più massiccio dello strumento in esame è rappresentato dalla frequente adozione di decreti legge “omnibus”: il dato fattuale dimostra come addirittura un quinto dei decreti approvati negli ultimi anni sia caratterizzato da un oggetto eterogeneo.<br />
&nbsp;<br />
<strong><em>4.1.1. Il c.d. decreto legge “omnibus”.</em></strong><br />
Ad oggi, una delle più rilevanti ed intollerabili anomalie che si riscontrano nella prassi operativa di utilizzo del decreto legge risulta essere, certamente, il ricorso ai c.d. decreti “omnibus”, anche definiti quali “decretoni”, decreti “macrosettoriali”, ovvero decreti “ad oggetto eterogeneo”.<br />
È, infatti, divenuta endemica la prassi volta ad introdurre in singoli decreti norme concernenti ambiti sempre più variegati e complessi.<br />
Quello dei c.d. decreti “omnibus”, come poc’anzi evidenziato, risulta essere uno tra i più diffusi nuovi “vizi” propri della prassi istituzionale in tema di abuso della decretazione d’urgenza<a href="#_ftn32" name="_ftnref32" title="">[32]</a>.<br />
Della specifica problematica in questione si è occupata la Consulta, in particolar modo nelle sentenze nn. 391/1995, 376/2001, 171/2007 e 128/2008, trattando del tema della non omogeneità dei decreti legge e relative leggi di conversione, non giungendo, tuttavia, ad una chiara affermazione di principi e dunque, senza arrivare alla costituzionalizzazione del requisito dell’omogeneità con riferimento agli strumenti normativi in questione. Del resto, appare chiaro come la specifica problematica si inserisca in quell’area di confine tra prassi e diritto costituzionale, ambito in cui, pertanto, l’attività di verifica di legittimità della Corte risulta poco incisiva, laddove non totalmente assente<a href="#_ftn33" name="_ftnref33" title="">[33]</a>.<br />
In ogni caso, è evidente come nel caso di specie si configuri un evidente “scollamento tra previsione costituzionale ed effettività costituzionale”<a href="#_ftn34" name="_ftnref34" title="">[34]</a>.<br />
In particolare, in concreto, la problematica prassi si sostanzia in due diverse ipotesi: l’una nel caso in cui l’eterogeneità connota il testo del decreto legge adottato dall’Esecutivo in sede di Consiglio dei Ministri e l’altra ove la scarsa omogeneità discende degli emendamenti apportati al decreto in sede di conversione ad opera del Parlamento.<br />
Ciò che rileva, ai fini del discorso in esame, è che in entrambi i casi evidenziati si realizza un evidente squilibrio a favore dell’Esecutivo nell’ambito della forma di governo, posto che, in ogni caso, gli emendamenti proposti risultano essere sostanziali proposte derivanti dalla stessa maggioranza parlamentare.<br />
Certamente, tale modalità di utilizzo distorto dello strumento normativo in esame è impiegata, assai frequentemente, al fine di raggiungere precisi obiettivi.<br />
In primo luogo, infatti, la disomogeneità propria del contenuto degli atti normativi in questione deve essere ricondotta ad una precisa strategia politica finalizzata all’ampliamento delle probabilità di approvazione di diversi provvedimenti i quali, laddove presentati singolarmente, difficilmente sarebbero approvati<a href="#_ftn35" name="_ftnref35" title="">[35]</a>.<br />
Ancora, posto che un cospicuo numero di decreti legge che debbono essere convertiti in sede Parlamentare occupano ampio spazio del calendario dell’Assemblea, con conseguente evidente sbilanciamento anche soltanto a livello di immagine in favore del Governo, si opta spesso per l’adozione di un unico decreto legge onnicomprensivo al fine di evitare le accuse di appropriazione governativa della gran parte dei calendari delle Assemblee. In altri termini, alla riduzione in termini quantitativi dei decreti legge “omnibus” corrisponde un incremento del numero complessivo dei decreti legge da convertire, con necessaria conseguente dilatazione dei tempi parlamentari di trattazione dei provvedimenti urgenti da convertire, circostanza quest’ultima la cui realizzazione il Governo intende scongiurare.<br />
Del resto, oltre ad alterare in maniera evidente il rapporto Parlamento-Governo, con evidente squilibrio in favore di quest’ultimo, la prassi suddetta pone una serie di problemi sui piani, altresì, tutt’altro che trascurabili, della corretta redazione ed approvazione delle norme, oltre che della comprensibilità delle medesime. In tale ottica, appare infatti difficile affermare che vi sia una commissione parlamentare in grado di esaminare consapevolmente e dettagliatamente disposizioni proprie dei più disparati argomenti; ancora, laddove un testo normativo presenta contenuto assai disomogeneo, tanto più agevole risulterà l’introduzione di ulteriori emendamenti che vadano ad accrescere l’eterogeneità insita nel decreto<a href="#_ftn36" name="_ftnref36" title="">[36]</a>.<br />
In sostanza, come si è avuto modo di evidenziare, la specifica prassi concretizzante abuso dello strumento normativo in questione conduce a gravi conseguenze sul piano della stessa certezza del diritto, posto che siffatti atti normativi, impiegati come detto per apportare riforme istituzionali e di settore, risultano evidentemente scarsamente comprensibili e conoscibili per gli operatori del settore che quotidianamente si interfacciano con il diritto, ma altresì per i cittadini tutti.<br />
&nbsp;<br />
<strong><em>5.Conclusioni.</em></strong><br />
Si è brevemente esposto come il decreto legge sia strumento normativo proprio del Governo che, in maniera evidente, influisce su aspetti rilevanti quali il rapporto Parlamento-Governo e dunque, sulla stessa forma di governo.<br />
All’esito di una sintetica rassegna di provvedimenti legislativi recenti interessanti in particolare l’apparato amministrativo si è altresì evidenziato come il Governo abbia, negli ultimi decenni, frequentemente utilizzato lo strumento normativo in questione, anche nella specifica forma dei decreti legge c.d. &#8220;<em>omnibus</em>&#8221; ovvero, ad oggetto eterogeneo.<br />
Lo strumento in parola è stato impiegato per condurre diverse ed articolate riforme concernenti la stessa Pubblica Amministrazione, riforme talvolta di sistema e pertanto aventi un rilievo non trascurabile per l’intero sistema Paese.<br />
L’utilizzo dello strumento normativo del decreto legge, oltre a condurre ad un’alterazione del bilanciamento tra i poteri dello Stato e ad un evidente disequilibrio in favore dell’Esecutivo, porta con sé una serie di importanti conseguenze incidenti sull’intero sistema giuridico.<br />
La decretazione d’urgenza, infatti, importando norme immediatamente efficaci, è fonte di disordine amministrativo e produce notevoli effetti negativi in termini di certezza del diritto e di qualità della legislazione<a href="#_ftn37" name="_ftnref37" title="">[37]</a>, gettando di fatto il Paese nel caos amministrativo.<br />
È chiaro il <em>deficit</em> di effettività del diritto laddove giudici, avvocati, operatori nell’ambito di Enti ed Amministrazioni, soggetti privati ed operatori economici, assumano determinazioni contrastanti, spesso non intendendo assumersi il rischio di attuare una normativa “provvisoria”, in attesa della conversione della stessa. La questione appare maggiormente complessa e problematica, rappresentando ormai il descritto fenomeno una vera e propria tendenza degenerativa, posto che, come evidenziato, tali atti normativi sono impiegati dall’Esecutivo, con notevole frequenza, al fine di disciplinare e riformare ampi ed eterogenei settori dell’Amministrazione Pubblica.<br />
Nell’ambito del delineato quadro, occorre rilevare come taluni tentativi volti ad apportare rimedi al fenomeno in questione sono stati predisposti dal legislatore, sebbene non abbiano sortito i risultati sperati<a href="#_ftn38" name="_ftnref38" title="">[38]</a>.<br />
Occorre, altresì, tenere in considerazione che l’istituto in questione era oggetto specifico di riforma nell’ambito del d.d.l. di riforma costituzionale <a href="http://www.altalex.com/documents/news/2016/04/13/ok-del-parlamento-alla-riforma-costituzionale-ultima-parola-al-referendum">approvato dalla Camera dei Deputati</a> il 12 aprile 2016 e pubblicato sulla <a href="http://www.altalex.com/documents/gazzetta-ufficiale/2016/04/04/gazzetta-ufficiale-aprile-2016">Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016</a>, concernente la riforma del bicameralismo perfetto e del titolo V della Costituzione, successivamente sottoposto a referendum popolare e bocciato proprio dal popolo sovrano, pronunciatosi il 4 dicembre 2016.<br />
In particolare, la disciplina costituzionale del decreto legge veniva riformulata in sede di d.d.l. costituzionale non confermato in termini di riscrittura dell’art. 77 della Costituzione, mediante introduzione nell’ambito del dettato costituzionale di un espresso riferimento ai requisiti di specificità, omogeneità e rispondenza al titolo, riprendendo di fatto il dettato della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplinante l’attività del Governo e costituzionalizzando le previsioni della stessa sul punto.<br />
Inoltre, la riforma costituzionale modificava il dettato dell’art. 72, comma 7, della Costituzione e dunque, indirettamente, per mezzo dell’istituzione del disegno di legge con iscrizione prioritaria e del voto a data certa, incideva sull’attività del Governo, conferendo al medesimo strumenti utili al fine di una celere ed effettiva attuazione del suo programma.<br />
Al di là dell’esito della riforma costituzionale proposta, quel che rileva sono gli obiettivi che si intendevano perseguire per mezzo della stessa e tra di essi anche la marginalizzazione della decretazione d’urgenza.<br />
Al fine di arginare l’analizzato fenomeno dell’abuso della decretazione d’urgenza, sovente impiegata anche allo scopo di riformare l’Amministrazione Pubblica, si ritiene necessario proseguire nella direzione intrapresa, intervenendo a livello sistemico, non per mezzo di isolati correttivi od interventi, ma conducendo riforme volte a restituire al Parlamento le sue attribuzioni ed i suoi spazi, soprattutto nel rapporto con il Governo, nell’ottica di una generale razionalizzazione della forma di governo.<br />
In altri termini, occorre, da un lato, garantire al Governo la possibilità di attuare il suo programma, conferendo allo stesso adeguati e convenienti strumenti per attuarlo, alternativi al decreto legge, e dall’altro lato, giungere alla riaffermazione del ruolo centrale del Parlamento e della funzione legislativa propria del medesimo.<br />
Del resto, appare inaccettabile, come evidenziato, che complessive riforme interessanti il settore pubblico siano condotte, negli ultimi anni, sempre più spesso per mezzo di siffatti strumenti normativi e non secondo le normali procedure, di conseguenza in assenza delle garanzie proprie dell’iter legislativo ordinario.<br />
Soprattutto con riguardo all’ambito della Pubblica Amministrazione, si è brevemente esposto come riforme condotte per mezzo di «micro» interventi e sostanzialmente mediante successivi decreti legge, producano conseguenze devastanti in termini di frantumazione del dettato prescrittivo, perdita di effettività, certezza ed autorevolezza del diritto, oltre che di evidente disordine amministrativo<a href="#_ftn39" name="_ftnref39" title="">[39]</a>.<br />
In definitiva, la tendenza degenerativa connotante l’impiego della decretazione d’urgenza si presenta quale problematica assai rilevante che incide sulla dinamica di suddivisione tra i poteri dello Stato con evidente svilimento delle prerogative parlamentari. Occorre, dunque, salvaguardare il principio di equilibrio tra gli stessi poteri, soprattutto assicurando al Parlamento il pieno esercizio delle sue funzioni a garanzia della stessa rappresentanza politica, del pluralismo ed a tutela dei diritti dei cittadini. In gioco vi è del resto la qualità della stessa democrazia.</div>
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<hr align="left" size="1" width="33%" />
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<div style="text-align: justify;">*Il presente contributo è tratto dall’intervento svolto al Convegno di studi tenutosi a Bergamo, il 17 e 18 novembre 2016, sul tema “<em>Il nuovo centro dello Stato: riforma dell’amministrazione e forma del governo</em>”, riveduto ed ampliato.</p>
<p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> In argomento si v., tra gli altri, i contributi di: c. chimenti, <em>Un parlamentarismo agli sgoccioli: lineamenti della forma di governo italiana nell’esperienza di dieci legislature</em>, Torino, Giappichelli, 1992; f. bertolini, <em>Le trasformazioni del rapporto fra Parlamento e Governo alla luce della concezione di Piero Alberto Capotosti sugli accordi di coalizione</em>, in <em>Osservatorio costituzionale</em>, 2015, 2, 17 ss.; f. scuto, <em>L’evoluzione del rapporto parlamento-governo nella formazione e nell’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea</em>, in <em>Rivista AIC</em>, 2015, 1, 44 ss.; r. di maria, <em>La vis expansiva del Governo nei confronti del Parlamento: alcune tracce della eclissi dello Stato legislativo parlamentare nel “ruolo” degli atti aventi forza di legge</em>, in <em>Diritto &amp; questioni pubbliche</em>, 2010, 10, 32 ss.; g. rivosecchi, <em>Governo, maggioranza e opposizione a quarant’anni dai regolamenti parlamentari del 1971: dai (presunti) riflessi della stagione consociativa al (presumibile) declino del parlamento</em>, in <em>Rivista AIC</em>, 2012, 2, 22 ss.; p. carnevale, <em>Osservazioni sparse in tema di norme sulla normazione e su talune caratteristiche del loro regime giuridico</em>, in <em>Costituzionalismo.it</em>, 2004.</div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn2" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> Corte Cost., 23 maggio 2007, n. 171, in <em>Giust. civ</em>., 2007, 6, I, 1300. Sulla sentenza si v., tra gli altri, i contributi di: m.v. serranò,<em> Brevi considerazioni sulla decretazione d&#8217;urgenza alla luce della sentenza della Corte Costituzionale,</em> in <em>Fisco</em>, 2007, 25, 3733; f. felicetti e m. r. san giorgio, <em>Cause di incompatibilità con la carica di sindaco e sindacabilità dei presupposti della necessità e dell&#8217;urgenza dei decreti-legge</em>, in<em> Corriere giur.,</em> 2007, 7, 1014 e p. carnevale, <em>Il vizio di «evidente mancanza» dei presupposti al debutto quale causa di declaratoria di incostituzionalità di un decreto-legge. Il caso della sentenza n. 171 del 2007, in Giur. it.,</em> 2007, 12.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn3">
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> Così Corte Cost., 23 maggio 2007, n. 171.</div>
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<div id="ftn4">
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> Corte Cost., 23 maggio 2007, n. 171.</div>
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<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn5" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> Appare interessante il collegamento operato dalla Corte tra forma di governo e forma di Stato, intesa anche quale tutela dei singoli, connessione che la Corte pare operare anche al fine di legittimare il proprio operato e dunque l’ingerenza, per mezzo della pronuncia, nel rapporto tra Parlamento e Governo. Sul punto cfr., in particolare, a. ruggeri<em>, </em><em>Ancora una stretta (seppur non decisiva) ai decreti-legge, suscettibile di ulteriori, ad oggi per vero imprevedibili, implicazioni a più lungo raggio, </em>(a margine di Corte Cost. n. 171/2007), in <em>Foro it</em>., I , 2007, 2664.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn6" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a> Si v. sul punto g. salerno, <em>La decretazione d’urgenza: evidenti criticità e possibili riforme</em>, in <em>www.federalismi.it.</em> L’A. interviene sul punto rilevando come il Parlamento sia stato trasformato da organo titolare della funzione legislativa ad organo meramente correttivo della volontà legislativa primaria espressa dal Governo.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn7" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> Per un’analisi dettagliata cfr. f. musella, <em>Governare senza il Parlamento? L’uso dei decreti legge nella lunga transizione italiana (1996-2012)</em>, in <em>Rivista italiana di scienza politica</em>, 2012, 3, 461 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn8" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> Per una panoramica sulle riforme e sulle politiche di trasformazione del settore pubblico proprie del Ventunesimo secolo, si v., tra gli altri recenti interventi, g. napolitano, <em>Le riforme amministrative in Europa all’inizio del ventunesimo secolo</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl</em>., 2015, 2, p. 611 ss. Si veda, inoltre, m. savino, <em>Le riforme amministrative: la parabola della modernizzazione dello Stato</em>, <em>ivi</em>, 641 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn9" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a> Basti pensare ai provvedimenti dell’Esecutivo in questione contenenti previsioni decisamente incidenti sull’operato di Pubbliche Amministrazioni ed Enti, tra cui: il d.l. 6 luglio 2011, n. 98, c.d. <em>“Spending Review”,</em> convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; il d.l. n. 95 del 2012, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sempre concernente il medesimo ambito<em>,</em> ed ancora il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214), c.d. decreto “<em>Salva Italia</em>”.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn10" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a> Si v. in proposito, tra gli altri: m. dugato, <em>Le società a partecipazione pubblica</em>, in <em>Giorn. dir. amm</em>., 2013, 8-9, 855; f. dello sbarba, <em>L&#8217;art. 13 del Decreto Bersani e le società di terzo grado tra servizi strumentali e servizi pubblici locali</em>, in <em>Urb. e app</em>., 2011, 12, 1416; a. di leo, <em>Le società di secondo e terzo grado nel Decreto Bersani, </em>in <em>Giorn. dir. amm</em>., 2010, 8, 788<em>.</em></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn11" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a> L’art. 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è stato abrogato, recentemente, ad opera dell’art. 28 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante “<em>Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica</em>”. Quest’ultimo intervento normativo, predisposto dal Governo al fine di riorganizzare e razionalizzare l’ambito delle società a partecipazione pubblica ha infatti eliminato la previsione in analisi, ridisegnando parte della disciplina concernente le c.d. società strumentali ed attività realizzabili dalle medesime, in particolare nell’ambito dell’art. 4.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn12" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a>Sul contenuto della legge delega in questione cfr., in particolare, b. g. mattarella, <em>La riforma della pubblica amministrazione  il contesto e gli obiettivi della riforma</em>, in <em>Giorn. dir. amm</em>., 2015, 5, 62.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn13" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a> Si rileva come, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 251 del 2016, i Testi unici in questione siano di seguito stati interessati da decreti correttivi predisposti sempre dall’Esecutivo, volti in particolare a prevedere la necessaria Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e non semplicemente il parere.<br />
Nella sentenza in parola la Corte afferma, in particolare, – in senso evolutivo rispetto alla giurisprudenza precedente – che l’intesa in sede di Conferenza rappresenta necessario passaggio procedurale anche laddove la normativa statale debba essere attuata mediante decreti legislativi delegati, che il Governo adotta sulla base di quanto stabilito dall’art. 76 Cost. Tali decreti, sottoposti a limiti temporali e qualitativi e condizionati a tutte le indicazioni contenute nella Costituzione e nella legge delega, non possono sottrarsi alla procedura concertativa, proprio al fine di garantire il pieno rispetto del riparto costituzionale delle competenze.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn14" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[14]</a> Si rileva come gli articoli in questione siano, di seguito, stati dichiarati costituzionalmente illegittimi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 19 luglio 2013, n. 220.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn15" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[15]</a> Si noti come la materia è stata successivamente disciplinata ad opera della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “<em>Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni</em>”.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn16" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[16]</a> Cfr., in merito, a commento della sentenza della Corte Cost. n. 220/2013, p. carluccio – r. finocchi ghersi<em>, Decretazione d’urgenza e riordino delle Province</em>, in <em>Giorn. dir. amm</em>., 2013, 11, 1076.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn17" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[17]</a> Si fa riferimento al decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.80.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn18" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[18]</a> Decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni dalla legge 17 agosto 2005, n.168.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn19" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19" title="">[19]</a> In argomento si v. n. lupo, <em>Le trasformazioni (e le degenerazioni) dei modi di produzione del diritto: cause ed effetti dei decreti-legge “omnibus</em>”, in <em>Corriere giur</em>, 2005, 10, 1337.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn20" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20" title="">[20]</a> Cfr. sul punto g. vesperini, <em>La riforma della Pubblica Amministrazione – Le norme generali sulla semplificazione</em>, in <em>Giorn. dir. amm</em>., 2015, 5, 621.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn21" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21" title="">[21]</a> Su quest’ultimo provvedimento cfr., tra gli altri numerosi contributi: a. monea, <em>Il ruolo dell’Autorità Nazionale Anticorruzione dopo il D.L. n. 90/2014</em>, in <em>Azienditalia &#8211; Il Personale</em>, 2014, 10, 484; R. de nictolis, <em>Le novità del d.l. 90/2014 in materia di appalti &#8211; Il rito degli appalti pubblici dopo il d.l. 90/2014</em>, in <em>Urb. e app</em>., 2014, 11, 1147; g. vesperini, <em>Le misure urgenti sulla pubblica amministrazione &#8211; La semplificazione, politica comune, </em>in<em> Giorn. dir. amm</em>., 2014, 11, 1019.</div>
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<div id="ftn22" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22" title="">[22]</a> Per un’analisi generale del fenomeno della decretazione d’urgenza si v. r. calvano, (a cura di), <em>“Legislazione governativa d’urgenza” e crisi</em>, Napoli, 2015.</div>
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<div id="ftn23">
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23" title="">[23]</a> In proposito si v. a. celotto, <em>L’«abuso» del decreto-legge. I) Profili teorici, evoluzione storica e analisi morfologica</em>, Padova, Cedam, 1997.</div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn24" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24" title="">[24]</a> Corte Cost., 24 ottobre 1996 n. 360, in <em>Giur. cost.</em>, 1996, 3147, con note di SORRENTINO, <em>La reiterazione dei decreti-legge di fronte alla Corte costituzionale</em>, e di CICCONETTI, <em>La </em><em>sentenza n. 360 del 1996 della Corte costituzionale e la fine della reiterazione dei decreti-legge: tanto tuonò che piovve</em>; in <em>Giur. it.</em>, 1997, I, 246, con nota di NASI, <em>Brevi note sulla reiterazione dei decreti-legge</em>; in <em>Foro it.</em>, 1996, I, 3269, con nota di ROMBOLI, <em>La reiterazione dei decreti legge decaduti: una dichiarazione di incostituzionalità con deroga per tutti i decreti in corso (tranne uno)</em>; in <em>Corr. giur.</em>, 1996, 1355, con nota di PIZZORUSSO, <em>Gli effetti della sentenza della Consulta sull&#8217;abuso della decretazione d&#8217;urgenza</em>; in <em>Nuove leggi civ. comm.</em>, 1997, 647, con nota di SIGISMONDI, <em>La mancata conversione del decreto-legge e la sua incidenza sui rapporti sostanziali</em>. In tema si v., inoltre, a. simoncini, <em>Le funzioni del decreto-legge. La decretazione d’urgenza dopo la sentenza n. 360/1996 della Corte Costituzionale</em>, Milano 2003.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn25" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25" title="">[25]</a> Cfr. sul punto f. musella, <em>Governare senza il Parlamento? L’uso dei decreti legge nella lunga transizione italiana (1996-2012)</em>, <em>cit.</em>, 461 ss. In termini generali, l’A. effettua una completa analisi empirica della decretazione d’urgenza nel periodo 1996-2012, giungendo ad esporre le recenti tendenze concernenti l’uso dei decreti legge ed, in definitiva, il costante sviluppo di tale strumento normativo, soprattutto laddove raffrontato con le dinamiche inerenti la legislazione ordinaria.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn26" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26" title="">[26]</a> Corte Cost., 27 gennaio 1995, n. 29, in <em>Giur. cost.</em>, 1995, 278, con note di LUPÒ AVAGLIANO, <em>Corte dei conti e regioni: dal vecchio al nuovo, tra efficienza e garantismo</em>, di CORPACI, <em>Il controllo della Corte dei conti sulla gestione delle pubbliche amministrazioni nella ricostruzione della Corte costituzionale: un tributo al valore simbolico di una riforma</em>, p. 387, di CELOTTO, <em>Rilevanti aperture della Corte costituzionale sulla sindacabilità dei decreti legge</em>, p. 3677, di NASI, <em>La Corte costituzionale fra vizi della legge di conversione e vizi della legge di sanatoria </em>ex <em>art. 77, ultimo comma, cost.</em>; in <em>Giur. it.</em>, 1995, I, 387, con nota di ID., <em>Sul controllo da parte della Corte costituzionale dei presupposti giustificativi della decretazione d&#8217;urgenza</em>; in <em>Foro it.</em>, 1996, I, 1157, con nota di D&#8217;AURIA, <em>I nuovi controlli della Corte dei conti davanti alla Corte costituzionale</em>; in <em>Corr. giur.</em>, 1995, 437, con nota di PIZZORUSSO, <em>Sulla decretazione d&#8217;urgenza la Corte costituzionale interviene con un </em>obiter dictum; in <em>Riv. amm. it.</em>, 1996, III, 257, con nota di SORRENTINO, <em>I controlli </em>ex post <em>della Corte dei conti all&#8217;esame della Corte costituzionale</em>; in <em>Regioni</em>, 1995, 1067, con note di PITRUZZELLA, <em>La straordinaria necessità ed urgenza: una «svolta» nella giurisprudenza costituzionale o un modo per fronteggiare situazioni di «emergenza» costituzionale?</em>, e di PASTORI, <em>Il controllo di gestione della Corte dei conti fra controllo e collaborazione</em>).</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn27">
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27" title="">[27]</a> In tal senso, Corte Cost., 23 maggio 2007, n. 171.</div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn28" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28" title="">[28]</a> In dottrina si è osservato, in proposito, come i decreti legge siano largamente impiegati con valenze anche decisamente innovative rispetto al passato. Così, n. lupo, <em>A proposito di norme di delega inserite in disegni di legge di conversione</em>, in <em>www.forumcostituzionale.it</em>.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn29" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref29" name="_ftn29" title="">[29]</a> Tale specifica prassi, che nella sostanza determina un azzeramento dei poteri di controllo propri del Parlamento ed attribuiti al medesimo dalla stessa Carta costituzionale, è stato definito in dottrina quale «orrore legislativo». In tal senso, in particolare, m. ainis, <em>La legge oscura</em>, Roma – Bari, 2003.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn30" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref30" name="_ftn30" title="">[30]</a> Cfr., sul punto, a. ghiribelli, <em>Qualità della produzione normativa e decretazione d’urgenza</em>, in <em>Quaderni regionali</em>, 2010, 29, 2, 637-671.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn31" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref31" name="_ftn31" title="">[31]</a> In proposito si v. f. musella, <em>Governare senza il Parlamento? L’uso dei decreti legge nella lunga transizione italiana (1996-2012), cit., </em>475. Con specifico riferimento alle funzioni presidenziali di controllo circa tale strumento normativo si v., altresì, d. chinni, <em>Decretazione d’urgenza e poteri del Presidente della Repubblica</em>, Napoli, 2014.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn32" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref32" name="_ftn32" title="">[32]</a> Sul fenomeno in oggetto cfr., tra gli altri: r. zaccaria – e. albanesi<em>, Il decreto-legge tra teoria e prassi</em>, in www<em>.forumcostituzionale.it</em>, 2009 e s. veneziano, <em>La decretazione d’urgenza nella prospettiva della Corte costituzionale</em>, in N. LIPARI (a cura di) <em>Giurisprudenza costituzionale e fonti del diritto</em>, Napoli, 2006, 420 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn33" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref33" name="_ftn33" title="">[33]</a>Così r. filippo, <em>Il decreto-legge tra requisiti di costituzionalità e prassi: l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale negli ultimi dieci anni</em>, in<em> Amministrazione in cammino</em>, 15 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn34" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref34" name="_ftn34" title="">[34]</a> In tali termini si è espressa, in particolare, g.c. feroni, <em>Audizione presso la Commissione Affari Cosituzionali della Camera dei Deputati sulla decretazione d’urgenza</em>, in <em>www.federalismi.it.</em></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn35" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref35" name="_ftn35" title="">[35]</a> Si v. sul punto, tra gli altri, f. musella, <em>Governare senza il Parlamento? L’uso dei decreti legge nella lunga transizione italiana (1996-2012), cit., </em>470 e n. lupo, <em>Recenti tendenze in tema di decreti-legge e decreti legislativi</em>, in <em>Quaderni dell’Associazione per gli studi e ricerche parlamentari</em>, 47-63.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn36" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref36" name="_ftn36" title="">[36]</a> Cfr. sul punto s. di maria, <em>I “nuovi” limiti alla decretazione d’urgenza verso un pieno riconoscimento costituzionale</em>, in <em>www.forumcostituzionale.it</em>.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn37" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref37" name="_ftn37" title="">[37]</a> Così n. lupo, <em>Le trasformazioni (e le degenerazioni) dei modi di produzione del diritto: cause ed effetti dei decreti-legge “omnibus</em>”, <em>cit.</em></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn38" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref38" name="_ftn38" title="">[38]</a> Si pensi, in particolare all’introduzione dell’istruttoria legislativa nelle commissioni parlamentari, ovvero alla istituzione del Comitato per la legislazione presso la Camera dei deputati.<br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref39" name="_ftn39" title="">[39]</a> Per quel che concerne le riforme interessanti nello specifico la Pubblica Amministrazione si v. il suggestivo riferimento operato da m. cammelli, <em>Amministrazione e mondo nuovo: medici, cure, riforme</em>, in <em>Dir. amm</em>., 1-2, 2016, 9. L’A. assimila il difficile e contraddittorio rapporto tra riformatori e amministrazione da riformare a quello tra medici e malati, riprendendo a sua volta l’eloquente asserzione di Georges Canguilhem (g. canguilhem, <em>Ecrits sur la médecine</em>, Seuil, 2002, 69 ss.), filosofo e maestro di Foucault, per cui: <em>“i medici vogliono curare, i malati vogliono guarire</em>”, aspetti evidentemente non coincidenti.</div>
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<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-scelta-della-forma-degli-strumenti-di-attuazione-della-riforma-dellamministrazione-la-forma-come-garanzia-della-sostanza/">La scelta della forma degli strumenti di attuazione della riforma dell’amministrazione: la forma come garanzia della sostanza</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Considerazioni in ordine all’ambito soggettivo di applicazione del nuovo istituto del silenzio-assenso tra amministrazioni</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:24 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/considerazioni-in-ordine-allambito-soggettivo-di-applicazione-del-nuovo-istituto-del-silenzio-assenso-tra-amministrazioni/">Considerazioni in ordine all’ambito soggettivo di applicazione del nuovo istituto del silenzio-assenso tra amministrazioni</a></p>
<p>&#160; 1. Premessa. L’art. 3 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 ha introdotto nel corpo della Legge generale sul procedimento amministrativo 7 agosto 1990 n. 241, un nuovo articolo, il 17-bis, di disciplina del silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche e tra queste e gestori di beni e servizi pubblici[1]. La</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/considerazioni-in-ordine-allambito-soggettivo-di-applicazione-del-nuovo-istituto-del-silenzio-assenso-tra-amministrazioni/">Considerazioni in ordine all’ambito soggettivo di applicazione del nuovo istituto del silenzio-assenso tra amministrazioni</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p><strong>1. Premessa.</strong><br />
L’art. 3 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 ha introdotto nel corpo della Legge generale sul procedimento amministrativo 7 agosto 1990 n. 241, un nuovo articolo, il 17-<em>bis</em>, di disciplina del silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche e tra queste e gestori di beni e servizi pubblici<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>.<br />
La nuova disposizione disciplina l’ipotesi in cui l’amministrazione procedente, per l’adozione di un provvedimento normativo o amministrativo, debba acquisire l’assenso, il concerto o il nulla osta, comunque denominato, di un’altra amministrazione pubblica o di un gestore di beni o servizi pubblici. In tal caso, l’assenso si intende acquisito con l’inutile decorso del termine di trenta giorni dal ricevimento, da parte dell’amministrazione tenuta a pronunciarsi, dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione. Il termine può essere interrotto una volta sola qualora l’amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica motivate e puntuali. Ricevuti gli elementi istruttori richiesti o il nuovo schema di provvedimento, inizia a decorrere un nuovo termine di trenta giorni per l’espressione dell’assenso, scaduto inutilmente il quale, questo si intende acquisito. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.<br />
La disposizione in commento, al comma tre, estende l’applicazione del modulo procedimentale appena descritto anche ai casi in cui è prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>, prevedendo però in tali casi il più lungo termine di novanta giorni.<br />
Infine, con norma di chiusura, l’ultimo comma esclude l’applicazione dell’istituto ai casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europee richiedano l’adozione di provvedimenti espressi.<br />
Ad avviso del Consiglio di Stato la norma introduce un “<em>nuovo paradigma</em>” nei rapporti interni tra amministrazioni, completando un’evoluzione normativa che ha progressivamente fluidificato l’azione amministrativa, neutralizzando gli effetti negativi e paralizzanti del silenzio amministrativo, dapprima nei rapporti con i privati<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a> ed ora anche nei rapporti tra pubbliche amministrazioni<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a>.<br />
Intento del presente lavoro è tentare di definire il perimetro soggettivo di applicazione del nuovo istituto.<br />
&nbsp;<br />
<strong>2. L’ambito soggettivo di applicazione del nuovo istituto</strong><br />
La proposta originaria del Governo prevedeva che l’istituto operasse solo tra amministrazioni statali. Il passaggio al Senato, in prima lettura, ha allargato la platea a tutte le amministrazioni <a name="_GoBack"></a>pubbliche. La seconda lettura della Camera dei deputati ha esteso ulteriormente la fattispecie ai gestori di beni e servizi pubblici.<br />
Quindi, il nuovo istituto si applica innanzitutto a tutte le amministrazioni pubbliche.<br />
Come noto, la legge n. 241 del 1990 non fornisce una definizione di amministrazione pubblica, se non nell’art. 22, ai fini dell’accesso ai documenti amministrativi. Si rinviene tale definizione in altra norma dell’ordinamento (l’art. 1, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a>), che, se pur funzionale alla delineazione dell’ambito applicativo della legge in cui è inserita<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[6]</a>, ha fornito la nozione generalmente accolta di pubblica amministrazione.<br />
Il Consiglio di Stato, nel parere reso dalla Commissione speciale all’Ufficio legislativo del Ministero della semplificazione e della pubblica amministrazione in ordine ad alcuni problemi applicativi del nuovo art. 17-<em>bis</em><a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a>, ha perimetrato l’ambito soggettivo di applicazione della norma sulla base di una definizione assai ampia di pubblica amministrazione. Infatti, il supremo organo della giustizia amministrativa, muovendo dalla nozione di matrice comunitaria “<em>oggettiva</em>” e “<em>funzionale</em>” di pubblica amministrazione, ha ricompreso nell’ambito di applicazione del nuovo istituto “<em>ogni soggetto che, a prescindere dalla veste formale-soggettiva, sia tenuto ad osservare, nello svolgimento di determinate attività o funzioni, i principi del procedimento amministrativo</em>”: quindi, i soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative, le società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all’esercizio delle funzioni amministrative e le società <em>in house</em>, in quanto nella sostanza atteggiantesi ad organi o uffici dell’ente pubblico partecipante, privi di autonoma soggettività, nonostante la veste formale privatistica e la distinta personalità giuridica. Il dato normativo, sul quale il Consiglio di Stato ha ancorato questa sua interpretazione, è offerto da una serie di norme, sia del codice del processo amministrativo che della stessa legge sul procedimento amministrativo. L’art. 7, comma 2, del c.p.a. dispone che “<em>Per pubbliche amministrazioni, ai fini del presente codice, si intendono anche i soggetti ad esse equiparati o comunque tenuti al rispetto dei princìpi del procedimento</em>”; l’art. 1, comma 1-<em>ter</em>, della L. n. 241 del 1990 prescrive che “<em>I soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei princìpi di cui al comma 1</em>”; l’art. 29, comma 1, che prevede espressamente l’applicabilità della stessa legge n. 241/1990 anche “<em>alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all’esercizio delle funzioni amministrative</em>”; ed infine l’art. 22, comma 1, lettera e), che, nel disciplinare l’accesso ai documenti amministrativi, chiarisce che per “<em>pubblica amministrazione</em>” si intendono “<em>tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario</em>”, mentre l’art. 23 espressamente equipara “<em>pubbliche amministrazioni</em>” e “<em>gestori di servizi pubblici</em>”<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a>.<br />
Tale ricostruzione presenta più di un profilo problematico.<br />
Il Consiglio di Stato sembra confondere due piani: quello della natura oggettiva della “<em>funzione amministrativa</em>”&nbsp; e del “<em>servizio pubblico</em>”con quello del perimetro soggettivo delle pubbliche amministrazioni.<br />
E’ un dato che anche soggetti privati esercitino funzioni amministrative o gestiscano servizi di interesse generale, soggiacendo, nei limiti di tali attività, ai principi del procedimento ed alle regole del processo amministrativi. Ciò non toglie, però, che rimangano persone (fisiche o giuridiche) di diritto privato, assoggettate alle regole dello stesso per ogni altra dimensione della loro vita ed attività.<br />
E’ pur vero che in dottrina si è affermata, anche su impulso del diritto e della giurisprudenza eurounitari, una nozione allargata di pubblica amministrazione come sistema integrato di soggetti pubblici e privati, proprio in ragione della rilevanza oggettiva dell’azione amministrativa<a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[9]</a>. Ciò non toglie, però, che rispetto a questa nozione <em>allargata</em>, si debba comunque definire il perimetro della nozione <em>in senso proprio</em> di pubblica amministrazione, ciò ai fini dell’applicazione di norme che non possono che riferirsi a quest’ultima<a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[10]</a>.<br />
D’altronde il legislatore –come ha fatto anche con la norma che ci occupa- quando ha voluto estendere l’ambito applicativo di una propria disposizione oltre il perimetro delle pubbliche amministrazioni in senso proprio, lo ha fatto espressamente. Le stesse norme citate nel parere del Consiglio di Stato ne costituiscono testimonianza.<br />
In verità, se il testo della norma fosse rimasto quello della prima lettura in Senato, l’interpretazione estensiva di “<em>pubbliche amministrazioni</em>” operata dal Consiglio di Stato avrebbe forse potuto convincere, anche perché coerente con il <em>favor</em> dell’evoluzione legislativa verso gli strumenti di semplificazione dell’azione amministrativa. Sennonché, la Camera, in seconda lettura ha aggiunto tra i destinatari della norma anche i “<em>gestori di beni o servizi pubblici</em>”. Ora, rappresentando quest’ultima una categoria già compresa nella nozione cd. oggettiva di pubblica amministrazione accolta dal Consiglio di Stato, qualora si dovesse accedere a tale interpretazione non si comprenderebbe la ragione dell’aggiunta e della specificazione. Il testo dell’art. 17-<em>bis</em> potrebbe più agevolmente prestarsi alla seguente lettura: solo i privati (concessionari privati o società con totale o parziale partecipazione pubblica ovvero, ancora, società <em>in house</em>) che gestiscono beni e servizi pubblici sono tra i destinatari della norma. Mentre privati preposti all’esercizio di funzioni amministrative diverse dalla gestione di beni e servizi<a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[11]</a> non rientrerebbero tra i destinatari nel nuovo istituto<a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[12]</a>.<br />
Rimarrebbe, però, come fattore di complicazione rispetto alla soluzione appena prospettata, l’interpretazione della norma in relazione all’art. 29, primo comma, L. n. 241 del 1990, che estende l’applicazione delle “<em>disposizioni</em>” (quindi, presumibilmente, anche del nuovo art. 17-<em>bis</em>)della legge sul procedimento “<em>alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all’esercizio delle funzioni amministrative</em>”. E’, quest’ultima, disposizione fonte di perplessità e difficoltà applicative.Invero, se il procedimento altro non è che la “<em>forma della funzione amministrativa</em>”<a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title="">[13]</a>, questa non può non soggiacerne alle regole, chiunque la svolga. Per altro verso, però, anche a tacer della difficoltà di individuare in concreto le funzioni amministrative delle società in questione, l’applicazione a queste di <em>tutte</em> le disposizioni della legge n. 241 si rivelerebbe fonte di problemi e perplessità<a href="#_ftn14" name="_ftnref14" title="">[14]</a>. E comunque, è un dato che alcune disposizioni della legge n. 241 sicuramente non si applicano alle società con totale o prevalente capitale pubblico. Solo per fare un esempio: la conferenza di servizi non può essere convocata che da un’amministrazione pubblica (in senso proprio); ciò è reso evidente dalla circostanza che l’art. 14, comma 5, previgente la riforma Madia, che pur aveva previsto la possibilità di convocazione da parte del privato (il concessionario di lavori pubblici), lo ha fatto espressamente ed ha posto condizioni e limiti (il consenso del concedente, al quale spetta comunque il diritto di voto).<br />
L’art. 29, primo comma, va però letto in relazione con l’art. 1, comma 1-<em>ter</em>, della stessa legge sul procedimento amministrativo. Quest’ultimo, infatti, dispone che “<em>I soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei princìpi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge</em>”. La dottrina parla a questo proposito di “<em>pubblicizzazione debole o funzionalizzazione flessibile</em>”, rispetto alla “<em>pubblicizzazione forte o funzionalizzazione rigida</em>” che l’art. 29, primo comma, opera per le sole società a totale o prevalente capitale pubblico, le quali “<em>debbono rispettare tutte le disposizioni della legge n. 241/1990 limitatamente all’esercizio di funzioni amministrative</em>”<a href="#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[15]</a>. Ebbene<em>, </em>forse proprio nella delimitazione dell’ambito operata da tale ultima norma è possibile individuare la ragione del riferimento dell’art. 17-<em>bis</em> ai gestori di beni e servizi pubblici.<br />
In buona sostanza: se la norma in commento avesse fatto riferimento alle sole pubbliche amministrazioni, avrebbe trovato applicazione, in forza dell’art. 29, primo comma, anche ai soli gestori di beni e servizi pubblici costituiti in società a capitale totalmente o prevalentemente pubblico. Il riferimento operato dall’art. 17-<em>bis</em> a tutti i gestori di beni e servizi, indipendentemente dalla loro natura giuridica, consente di comprendere tra i destinatari della norma anche i privati (e le società a capitale pubblico minoritario) concessionari di beni e servizi.<br />
Questa interpretazione, però, terrebbe fuori dall’ambito di applicazione del nuovo istituto del silenzio assenso tra amministrazioni -diversamente da quanto sostiene il Consiglio di Stato &#8211; i privati preposti all’esercizio di attività amministrative non costituiti in società a totale o prevalente capitale pubblico, che non siano gestori di beni e servizi. La norma distinguerebbe, così, tra privati tutti preposti all’esercizio di attività amministrative, a seconda che siano o meno costituititi in società e, nel primo caso, in ragione dell’entità della partecipazione pubblica al capitale sociale<a href="#_ftn16" name="_ftnref16" title="">[16]</a>.<br />
Il Consiglio di Stato muove, nell’argomentare il suo diverso avviso, innanzitutto dall’esegesi dell’art. 1, comma 1-<em>ter</em>: i privati preposti all’esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei princìpi di cui al comma 1; tra questi figura il principio di trasparenza, “<em>che, specie dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, ormai informa come principio generale l’intera attività amministrativa</em>”; i rimedi di semplificazione dissuasivi e stigmatizzanti il silenzio –come quello introdotto dalla riforma Madia- contribuiscono a dare piena attuazione al principio di trasparenza dell’azione amministrativa, arginando un comportamento per definizione “<em>opaco</em>”, quale è l’inerzia. Quindi, in ragione dell’art. 1, comma 1-<em>ter</em>, il nuovo istituto del silenzio assenso riguarderebbe tutti i privati preposti all’esercizio di attività amministrativa, indipendentemente dalla loro natura giuridica ed anche se non gestori di beni o servizi pubblici.<br />
Questa tesi, però, presenta almeno due profili problematici: come già visto, non spiegherebbe la ragione del riferimento operato dall’art. 17-<em>bis </em>ai gestori di beni e servizi; inoltre darebbe per acquisita una premessa teorica bisognevole invece di giustificazione, e cioè che il silenzio assenso sia declinazione necessitata del principio di trasparenza.<br />
Quanto a quest’ultimo profilo, pare francamente arduo sostenere che un istituto che si sostanzia nell’attribuzione di un significato all’inerzia della pubblica amministrazione, al fine di consentirne il superamento, possa ricondursi –sia pure in una lettura sistematica- al principio generale di trasparenza, ancorché nell’accezione assai lata offerta dal Consiglio di Stato nel parere reso sullo schema di decreto recante revisione e semplificazione di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza (poi divenuto D.Lgs. n. 97/2016). In quella occasione, la Sezione consultiva per gli atti normativi ha definito la trasparenza “<em>valore immanente all’ordinamento, ‘modo d’essere tendenziale dell’organizzazione dei pubblici poteri’, parametro cui commisurare l’azione delle figure soggettive pubbliche, che consenta di trovare (…) il ‘giusto ‘ punto di raccordo tra le esigenze di garanzia e di efficienza nello svolgimento dell’azione amministrativa</em>”<a href="#_ftn17" name="_ftnref17" title="">[17]</a>.Così definita, la trasparenza può diventare un punto di confluenza dei principi giuridici, costituzionalmente posti, dell’azione amministrativa (dal buon andamento all’imparzialità, al rispetto del cd. ‘principio di legalità sostanziale’, al metodo di partecipazione democratica) dal quale derivano istituti giuridici, di tipo trasversale, funzionali a realizzare tale valore.<br />
Pur tuttavia, la trasparenza si sostanzia comunque nell’accessibilità ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e nella ‘visibilità’ del loro operato<a href="#_ftn18" name="_ftnref18" title="">[18]</a>. Il silenzio rimane un “<em>comportamento ‘opaco’ e non ostensibile</em>”, per usare le parole del Consiglio di Stato; il provvedimento che si forma <em>per silentium</em> è necessariamente immotivato; la <em>fictiojuris</em> di attribuzione all’inerzia di un significato consegue sicuramente finalità di semplificazione dell’azione amministrativa, consentendo all’interessato di conseguire il bene della vita richiesto (silenzio assenso) o di rivolgersi al giudice impugnando il silenzio rigetto, ma certamente non contribuisce a rendere ostensibile e trasparente l’azione dell’amministrazione.<br />
Ed invero, sotto questo profilo, non pare privo di significato il fatto che la riforma dell’art. 118 della Costituzione tenga distinte la trasparenza e la semplificazione (della quale l’istituto del silenzio assenso può sicuramente essere una declinazione) quali mezzi-obiettivi dell’esercizio delle funzioni amministrative<a href="#_ftn19" name="_ftnref19" title="">[19]</a>.<br />
Più arduo ancora è ritenere che il silenzio assenso sia declinazione necessitata del principio generale di trasparenza: cioè che questo non possa non tradursi che nell’istituto disciplinato dall’art. 17-<em>bis</em> (e dall’art. 20, per i rapporti amministrazione-privati), tanto che quest’ultimo troverebbe applicazione anche per tutti i privati preposti all’esercizio di attività amministrativa, in forza dell’art. 1, comma 1-<em>ter</em>.<br />
I principi sono proposizioni normative enunciate ad un elevato livello di generalità, che nella loro applicazione a casi specifici richiedono di regola mediazioni e bilanciamento con altre proposizioni della stessa natura, al fine di ricavarne la regola per il caso concreto<a href="#_ftn20" name="_ftnref20" title="">[20]</a>. Disposizioni normative disciplinanti istituti particolari normalmente presuppongono principi generali, di cui rappresentano modi di attuazione (e d’altronde i principi generali storicamente sono nati dall’elaborazione giurisprudenziale in via di astrazione dal dato normativo se non anche dal concreto dell’esperienza<a href="#_ftn21" name="_ftnref21" title="">[21]</a>). E però, proprio per il loro carattere generale ed indeterminato, pare impossibile affermare che i principi possano tradursi in maniera vincolata in un (solo) istituto particolare. In altre parole, il principio di trasparenza è attuato oggi, nel nostro ordinamento, dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato ed integrato&nbsp; dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, e dagli artt. 22 e ss., L. n. 241 del 1990 (ovvero, nell’accezione del Consiglio di Stato, anche dalle norme disciplinanti la partecipazione al procedimento). Gli istituti nei quali si sostanzia sono il risultato della mediazione e bilanciamento di tale principio con altri interessi meritevoli di tutela e –a volte- ritenuti prevalenti (es. il diritto alla riservatezza; la sicurezza nazionale, etc.): si tratta di modalità di attuazione <em>possibili</em> del principio, non anche di modalità <em>necessitate</em> (si può assicurare la conoscibilità di un documento mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente oppure garantendone l’accesso a chiunque ne faccia richiesta o ancora ai soli portatori di un interesse qualificato). Disporre in una norma programmatica come l’art. 1, L. n. 241 del 1990, dedicata proprio ai principi, che i privati esercenti attività amministrativa debbono assicurare il rispetto del principio di trasparenza, non vuol dire estendere automaticamente a tali soggetti l’applicazione dei diversi istituti nei quali tale principio trova attuazione concreta: significa fissare un obiettivo, non anche realizzare con ciò solo il risultato.<br />
Ciò tanto è vero, che lo stesso legislatore ha avvertito la necessità di specificare nel dettaglio l’ambito di applicazione soggettivo della disciplina in questione (art. 2-<em>bis</em>, D.Lgs. n. 33/2013<a href="#_ftn22" name="_ftnref22" title="">[22]</a>), riferendola innanzitutto alle amministrazioni pubbliche in senso proprio, quindi, “<em>in quanto compatibile</em>” anche ad altri soggetti tutti puntualmente individuati<a href="#_ftn23" name="_ftnref23" title="">[23]</a>.<br />
Il Consiglio di Stato, nel tentativo di rafforzare il proprio ragionamento, evidenzia “<em>in secondo luogo</em>” che l’art. 29, comma primo, prevede espressamente l’applicabilità della legge n. 241 del 1990, “<em>in tutte le sue disposizioni, non solo nei principi</em>”, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all’esercizio delle funzioni amministrative.<br />
Sennonché i due argomenti insieme non si tengono. O si ritiene che il silenzio assenso sia esplicazione necessitata di un principio generale dell’azione amministrativa, compreso tra quelli indicati dall’art. 1, primo comma, ed allora trova applicazione per tutti i privati preposti ad attività amministrativa; o si ritiene si tratti di una delle possibili (diverse) declinazioni di un principio generale, istituto come tale applicabile solo nei confronti dei destinatari individuati dalla norma che lo introduce: le amministrazioni pubbliche in senso proprio oltre ai gestori di beni e servizi pubblici, qualunque sia la loro natura (in ragione dello stesso art. 17-<em>bis</em>) e le società a totale o prevalente capitale pubblico, nei limiti dell’esercizio di funzioni amministrative (in forza dell’art. 29, primo comma).<br />
Ci si trova di fronte ad un vero nodo gordiano, per riprendere la metafora riferita da autorevole dottrina ad altra parte dell’art. 29, incidente sul riparto di competenze Stato-Regioni<a href="#_ftn24" name="_ftnref24" title="">[24]</a>.<br />
Rimane da valutare –per tentare di tagliare il nodo- se la norma che introduce l’istituto del silenzio assenso, sia espressione di un valore costituzionale (la semplificazione dell’azione amministrativa) e –nel caso- se ne sia declinazione obbligata: sia qualificabile, cioè, come norma a contenuto costituzionalmente vincolato e, come tale, ad applicazione necessaria per tutti i soggetti che svolgano attività amministrativa.<br />
Il principio di semplificazione, di diretta derivazione comunitaria<a href="#_ftn25" name="_ftnref25" title="">[25]</a>, è catalogato dalla Corte costituzionale nel novero dei principi fondamentali dell’azione amministrava<a href="#_ftn26" name="_ftnref26" title="">[26]</a>. La riforma della seconda parte della Costituzione, che non ha superato il referendum confermativo del 4 dicebìmbre 2016, aveva costituzionalizzato in maniera espressa tale principio, stabilendo al secondo comma dell’art. 118 che “<em>Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell’azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori</em>”. Indipendentemente dalla riforma ormai abortita, il principio di semplificazione è comunemente qualificato dalla dottrina quale sviluppo del principio di buon andamento<a href="#_ftn27" name="_ftnref27" title="">[27]</a>, riferito dall’art. 97 Cost. – insieme al principio di imparzialità- all’organizzazione amministrativa, ma pacificamente catalogato tra i principi generali dell’azione amministrativa.<br />
La dottrina si è divisa sul tema della diretta vincolatività (in particolare per le regioni) delle norme della L. n. 241 del 1990, in quanto attuative di norme costituzionali. Se alcuni Autori ne hanno sostenuto la natura di “<em>norme interposte</em>”<a href="#_ftn28" name="_ftnref28" title="">[28]</a>, integranti il sistema costituzionale<a href="#_ftn29" name="_ftnref29" title="">[29]</a>, altri ne hanno escluso il carattere di norme a contenuto costituzionalmente vincolato, tali cioè da costituire l’unica disciplina possibile per concretare le corrispondenti previsioni costituzionali<a href="#_ftn30" name="_ftnref30" title="">[30]</a>.<br />
E’ comunque comune l’opinione che il silenzio assenso non figuri tra gli istituti costituzionalmente necessitati<a href="#_ftn31" name="_ftnref31" title="">[31]</a>. Questo, in quanto strumento di semplificazione, rappresenta uno svolgimento del principio costituzionale del buon andamento dell’azione amministrativa<a href="#_ftn32" name="_ftnref32" title="">[32]</a>, ma non uno svolgimento necessitato e a senso unico<a href="#_ftn33" name="_ftnref33" title="">[33]</a>.<br />
E’ anzi prevalente in dottrina l’opinione della dubbia legittimità costituzionale di tale meccanismo di semplificazione quando consente di superare –omettendola- la ponderazione di interessi sensibili<a href="#_ftn34" name="_ftnref34" title="">[34]</a>. Più in generale, in dottrina è diffuso il giudizio di inefficienza del silenzio, quale strumento di semplificazione procedimentale, rispetto alla complessità ed alla molteplicità degli interessi che, in un ordinamento democratico e pluralista, l’amministrazione è tenuta a valutare e ponderare comparativamente. Tale strumento, infatti, è sì funzionale alla celerità ed alla certezza dei tempi dell’azione amministrativa, con la rinuncia però alla valutazione degli interessi coinvolti dalla stessa<a href="#_ftn35" name="_ftnref35" title="">[35]</a>.&nbsp;<br />
Il silenzio assenso, quindi, rappresenta uno dei possibili strumenti con cui attuare il principio di semplificazione amministrativa, ma non ne rappresenta uno sviluppo necessitato.<br />
Pertanto, neanche per tale via pare possibile giungere alle conclusioni tratte dal Consiglio di Stato circa l’ambito soggettivo del nuovo istituto.<br />
Con tutta la cautela che impone il discostarsi dal parere reso dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato in risposta ad appositi quesiti dell’Amministrazione, sembra potersi sostenere la seguente ipotesi sul perimetro soggettivo del silenzio assenso tra amministrazioni. L’art. 17-<em>bis</em> si applica alle amministrazioni in senso proprio, individuate dall’art. 1, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ed ai gestori di beni e servizi pubblici, qualunque sia la loro natura giuridica. Le società a totale o prevalente partecipazione pubblica, qualora non siano gestori di beni o servizi pubblici, non sarebbero destinatari della norma. L’art. 29, comma 1, infatti, non troverebbe applicazione per il silenzio assenso tra amministrazioni, avendo l’art. 17-<em>bis</em> delineato il proprio perimetro applicativo escludendo (sia pure implicitamente) le società a totale o prevalente partecipazione pubblica che, pur svolgendo attività amministrativa, non gestiscano beni o servizi pubblici. In altre parole, in forza dell’art. 29 troverebbero applicazione alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all’esercizio delle funzioni amministrative, le disposizioni della legge n. 241 che non abbiano diversamente stabilito il loro perimetro applicativo. Come &#8211; nell’esempio fatto – la conferenza di servizi non può essere convocata da una società <em>in house</em> che non sia concessionaria dell’opera pubblica così il silenzio assenso non si applica alla stessa società che non gestisca un bene o servizio pubblico.<br />
Corollario di questa ricostruzione è l’interpretazione letterale dell’art. 17-<em>bis </em>anche in ordine al ruolo dei gestori di beni e servizi. Costoro sono individuati dalla norma soltanto come possibili destinatari della proposta di schema di provvedimento, non anche come proponenti lo stesso. Quindi, contrariamente a quanto affermato dal Consiglio di Stato nel parere più volte citato il silenzio assenso tra amministrazioni non dovrebbe trovare applicazione quando lo schema di provvedimento sia proposto da un gestore di un bene o servizio pubblico.&nbsp;<br />
Tra le amministrazioni pubbliche citate dalla norma che ci occupa, sono invece sicuramente comprese le Regioni e gli enti locali.<br />
Non paiono condivisibili, sul punto, i rilievi di possibile illegittimità costituzionale della norma per la sua applicabilità anche a materie di competenza regionale<a href="#_ftn36" name="_ftnref36" title="">[36]</a>. Invero, anche a tacer del fatto che tale profilo non è stato colto dalle stesse Regioni, che non hanno impugnato la norma dinanzi alla Corte costituzionale, la legittimità dell’estensione del suo ambito di applicazione alle Regioni ed enti locali è garantita dall’art. 117, secondo comma, lettera m). Cost., che attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni. L’art. 29, comma 2-<em>ter</em> della legge n. 241 del 1990 riferisce ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione le disposizioni della legge “<em>concernenti la dichiarazione di inizio attività e il silenzio assenso</em>”<a href="#_ftn37" name="_ftnref37" title="">[37]</a>. Il generico richiamo al silenzio assenso non può ritenersi riferito al solo istituto operante su istanza del privato e disciplinato dall’art. 20 della legge (ancorché il solo in vigore al momento in cui il comma citato è stato aggiunto all’art. 29<a href="#_ftn38" name="_ftnref38" title="">[38]</a>) in quanto il riferimento al silenzio assenso è comprensivo del nuovo istituto operante tra amministrazioni sia per il dato letterale (la norma non distingue le due ipotesi oggi disciplinate), sia per il profilo logico-sistematico, essendo entrambi gli istituti informati ai medesimi obiettivi di semplificazione ed accelerazione.<br />
D’altronde, la Corte costituzionale ha precisato –superando i contrasti sul punto della dottrina<a href="#_ftn39" name="_ftnref39" title="">[39]</a>&#8211; che anche “<em>l’attività amministrativa può assurgere alla qualifica di ‘prestazione’, della quale lo Stato è competente a fissare un livello essenziale a fronte di uno specifico diritto di individui, imprese, operatori economici e, in genere, soggetti privati</em>”<a href="#_ftn40" name="_ftnref40" title="">[40]</a>, chiarendo che il parametro fissato dall’art. 117, secondo comma lettera m), Cost. “<em>permette una restrizione dell’autonomia legislativa delle Regioni giustificata dallo scopo di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti civili e sociali tutelati dalla stessa Costituzione</em>”<a href="#_ftn41" name="_ftnref41" title="">[41]</a>. Si tratta, infatti, non tanto di una “<em>materia</em>” in senso stretto, quanto di una competenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie, in relazione alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull’intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di diritti civili e sociali, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle<a href="#_ftn42" name="_ftnref42" title="">[42]</a>.<br />
Inoltre, la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale è esplicazione del fondamentale principio di uguaglianza, sancito dall’art. 3 della Costituzione<a href="#_ftn43" name="_ftnref43" title="">[43]</a>. Pertanto, non è a dubitarsi che essa si imponga anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano<a href="#_ftn44" name="_ftnref44" title="">[44]</a>.<br />
Il Consiglio di Stato, però, nell’affermare la legittima applicabilità –per le ragioni esposte- del nuovo istituto alle Regioni ed agli enti locali, sottolinea l’“<em>opportunità di intensificare, in attuazione del principio di leale collaborazione, ogni forma di coordinamento istituzionale diretto a garantire l’omogenea applicazione delle nuove regole di semplificazione, nel rispetto dell’autonomia organizzativa delle Regioni e degli enti locali</em>”<a href="#_ftn45" name="_ftnref45" title="">[45]</a>.<br />
Ai fini della definizione dell’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 17-<em>bis</em> è indifferente la natura dell’organo titolare della competenza a proporre lo schema di provvedimento o ad esprimere l’assenso, il concerto o in nulla osta. La norma, infatti, non fa distinzione tra organi politici ed organi amministrativi, rilevando solo la natura dell’atto (amministrativo o normativo) affidato alla loro competenza. D’altronde, la stessa risoluzione dei conflitti tra amministrazioni statali è rimessa, dall’art. 17-<em>bis</em>, secondo comma, ad organi politici, quali sono il Presidente ed il Consiglio dei ministri.<br />
Il nuovo istituto si applica, inoltre, anche alle Autorità indipendenti, considerata la loro natura di amministrazioni, ancorché indipendenti dal Governo<a href="#_ftn46" name="_ftnref46" title="">[46]</a> ed esplicanti una funzione regolatoria a garanzia del corretto funzionamento di settori di mercato nei quali operano soggetti pubblici e privati<a href="#_ftn47" name="_ftnref47" title="">[47]</a>.<br />
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<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> In dottrina si veda: M. Bombardelli, <em>Il silenzio assenso tra amministrazioni e il rischio di eccesso di velocità nelle accelerazioni procedimentali</em>, in <em>Urbanistica e appalti</em>, 7/2016, 758 ss.; P. Marzaro, <em>Coordinamento tra Amministrazioni e silenzio-assenso</em>, in <em>Giustamm</em>, 5/2016; id. <em>Certezze e incertezze sul silenzio assenso tra amministrazioni</em>, <em>ibidem</em>, 12/2015; E. Scotti, <em>Il silenzio assenso tra amministrazioni</em>, in A. Romano (a cura di), <em>L’azione amministrativa</em>, Torino, 2016, 566 ss.; F. de Leonardis, <em>Il silenzio assenso in materia ambientale: considerazioni critiche sull’art. 17 bis introdotto dalla cd. riforma madia</em>, in <em>federalismi.it</em>, 21 ottobre 2015e, se si vuole, F. Scalia, <em>Il silenzio assenso nelle c.d. materie sensibili alla luce della riforma Madia</em>, in <em>Urbanistica e appalti</em>, 1/2016, 11 ss..</div>
<div id="ftn2"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> La norma in commento non richiama, invero, altri interessi sensibili come la difesa e la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza. Ritiene che l’omissione non sia voluta e che quindi la disposizione vada dal legislatore sollecitamente integrata M.A. Sandulli, <em>Gli effetti diretti della 7 agosto 2015 L. n. 124 sulle attività economiche: le novità in tema di s.c.i.a., silenzio-assenso e autotutela</em>, in <em>federalismi.it</em>, 16 settembre 2015, 5.</div>
<div id="ftn3"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> Art. 3, comma 6-<em>ter</em> del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 marzo 2005, n. 80, che ha riscritto l’art. 20 della legge n. 241 del 1990, generalizzando la regola del silenzio assenso.</div>
<div id="ftn4"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> Consiglio di Stato, Comm. spec., 13 luglio 2016, n. 1640.</div>
<div id="ftn5"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> “<em>Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i comuni, le Comunità montane, e oro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI</em>”.</div>
<div id="ftn6"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a> L’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.</div>
<div id="ftn7"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> Il già citato parere n. 1640/2016.</div>
<div id="ftn8"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> Il Consiglio di Stato opera questa interpretazione per rispondere al quesito del Ministero circa l’applicabilità del silenzio assenso ai gestori di beni e servizi pubblici anche per procedimenti avviati dagli stessi. Infatti, la lettera dell’art. 17-<em>bis</em> individua i gestori solo come destinatari della richiesta di atto di assenso, non anche come possibili proponenti lo schema di provvedimento. Con riferimento a questi ultimi la norma indica solo le amministrazioni pubbliche. La nozione oggettiva di pubblica amministrazione, comprensiva di tutti i privati esercenti attività amministrativa, serve al Consiglio di Stato per rispondere al quesito affermando che i gestori di beni e servizi pubblici sono destinatari della norma anche come possibili proponenti lo schema di provvedimento.</div>
<div id="ftn9"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a> Cfr. F. de Leonardis, <em>Principi generali dell’attività amministrativa</em>, in A. Romano (a cura di), <em>L’azione amministrativa</em>, cit., 102 ss. e la dottrina ivi citata.</div>
<div id="ftn10"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a> Si pensi solo alla disciplina in materia di assunzione del personale o in materia di organizzazione degli uffici.</div>
<div id="ftn11"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a> Si pensi alle società <em>in house</em> che svolgono servizi strumentali per l’ente che ne detiene il capitale; ai professionisti privati (notai, avvocati) preposti ad attività di certificazione; alle SOA; ai concessionari di opere pubbliche o ai contraenti generali delegati all’espropriazione per pubblica utilità.</div>
<div id="ftn12"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a> Questa tesi è sostenuta nella Circolare dell’Ufficio legislativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, n. 27158 del 10 novembre 2015, con l’autorevolezza che le deriva non solo dalla natura giuridica della fonte, quanto dal redattore della stessa: il Cons. Paolo Carpentieri.</div>
<div id="ftn13"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a> Secondo la nota definizione di F. Benvenuti, <em>Funzione amministrativa, procedimento, processo</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 1952, 128.</div>
<div id="ftn14"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[14]</a> Si veda, sul punto, B.G. Mattarella, <em>I procedimenti delle regioni e degli enti locali</em>, in <em>Giorn. dir. amm.</em>, 2009, 1143, nota n. 23: “<em>Si tratta, nondimeno, di una previsione problematica da diversi punti di vista: quello dell’interpretazione (non sarà facile individuare le funzioni amministrative delle società in questione); quello organizzativo (le società in questione dovranno individuare uffici e funzionari responsabili dei procedimenti, formalizzare le procedure, inviare varie forme di comunicazione e così via); quello della tutela dei cittadini (le società potranno liberamente revocare i propri atti, pagando solo un indennizzo, e perfino annullarli)</em>”.</div>
<div id="ftn15"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[15]</a> F. de Leonardis, <em>Principi generali dell’attività amministrativa</em>, in A. Romano (a cura di), <em>L’azione amministrativa</em>, cit., 106.</div>
<div id="ftn16"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[16]</a> Invero, la distinzione è operata dall’art. 29, primo comma, ed è singolare che, in un quadro di sostanziale oggettivazione della funzione amministrativa, si individui nell’entità della partecipazione pubblica in società di capitali il discrimine per l’applicazione <em>integrale</em> della legge n. 241 del 1990.</div>
<div id="ftn17"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[17]</a>Cons. Stato, Sez. cons. atti norm., 24 febbraio 2016, n. 515</div>
<div id="ftn18"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[18]</a> Il Consiglio di Stato riprende, a questo proposito, la definizione di democrazia data da Norberto Bobbio come “<em>regime del potere visibile</em>”. Cfr. N. Bobbio, <em>Il futuro della democrazia</em>, Torino, 2005. L’Autore definisce la democrazia “<em>il governo del potere pubblico in pubblico</em>” ed indica nel “<em>potere invisibile</em>” una delle sei promesse non mantenute rilevabili dalla analisi dello scarto tra ideali democratici e democrazia reale.</div>
<div id="ftn20"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19" title="">[19]</a>Il nuovo art. 118, secondo comma, dispone che “<em>Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell’azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori</em>”.<br />
<a href="#_ftnref20" name="_ftn20" title="">[20]</a> G. Falcon, <em>Il diritto amministrativo e i principi</em>, in L. Torchia (a cura di), <em>Attraverso i confini del diritto</em>, Bologna, 2016, 194-195. Sulla triplice funzione dei principi generali dell’ordinamento: integratrice (art. 12, secondo comma, disp. prel. cod. civ.), programmatica e interpretativa, v.S. Bartole, <em>Principi generali del diritto (Diritto costituzionale)</em>, in <em>Enc. Giur.</em>, vol. XXXV, Milano, 1986, 514.</div>
<div id="ftn21"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21" title="">[21]</a>Sembra ritenere che il giudice, in assenza di una norma sarebbe investito di “<em>una funzione valutativa che gli permetta di individuare il principio nel concreto dell’esperienza e convertirlo in strumento efficacemente disciplinatore del magma sociale</em>”:P. Grossi, <em>Sulla odierna “incertezza” del diritto</em>, in <em>AA.VV., Annuario 2014, L’incertezza delle regole. Atti del Convegno Annuale Napoli, 3-4 ottobre 2014, Associazione italiana dei professori di diritto amministrativo (AIDPA)</em>, Napoli, 2015, 22.</div>
<div id="ftn22"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22" title="">[22]</a> Ciò in attuazione del criterio direttivo posto con l’art. 7, comma 1, lett. a della L. n. 124/2015: ”<em>ridefinizione e precisazione dell’ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza</em>”.</div>
<div id="ftn23"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23" title="">[23]</a> Art. 2-<em>bis</em>,D.Lgs. n. 33/2013, introdotto dall’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 97/2016: “<em>1. Ai fini del presente decreto, per ‘pubbliche amministrazioni’ si intendono tutte le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. 2. La medesima disciplina per le pubblica amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile: a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali; b) alle società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell’art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Sono escluse le società quotate come definite dalla stesso decreto legislativo emanato in attuazione dell’art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124; c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni. 3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell’art. 18 della legge 7 agosto 2014, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici</em>”.</div>
<div id="ftn24"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24" title="">[24]</a> A. Celotto e M.A. Sandulli, <em>Legge n. 241 del 1990 e competenze regionali: un “nodo di gordio”</em>, in <em>Foro amm. C.d.S.</em>, 2005, 1946 e ss..</div>
<div id="ftn25"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25" title="">[25]</a> Direttiva c.d. Bolkestein(2006/123/CE), relativa ai servizi nel mercato interno, attuata nell’ordinamento italiano con D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59. Prima ancora di tale direttiva, la Corte costituzionale aveva affermato che i “<em>moduli di definizione del procedimento, informati alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità</em>” sono “<em>espressivi in quanto tali di un principio fondamentale di diretta derivazione comunitaria</em>” (Corte Cost., 27 luglio 2005, n. 336).</div>
<div id="ftn26"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26" title="">[26]</a> Sentenze 27 giugno 2012, n. 164; 6 novembre 2009, n. 282 e n. 336/2005 cit..</div>
<div id="ftn27"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27" title="">[27]</a> Cfr. M.P. Chiti, <em>Introduzione</em>, in M.P. Chiti e G. Palma (a cura di), <em>I principi generali dell’azione amministrativa</em>, Napoli, 2006, 9.</div>
<div id="ftn28"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28" title="">[28]</a> ‘Norma interposta’ è la norma di legge che, nel giudizio di legittimità costituzionale, si inserisce tra la norma che si ritiene viziata ed il parametro costituzionale, il quale quindi viene invocato indirettamente. Si veda: S.M. Cicconetti, <em>Tipologia, funzione, grado e forza delle norme interposte</em>, in <em>Diritto e società</em>, 2011, 712 ss..</div>
<div id="ftn29"><a href="#_ftnref29" name="_ftn29" title="">[29]</a> A. Celotto e M.A. Sandulli&nbsp; (<em>Legge n. 241 del 1990 e competenze regionali: un “nodo di gordio”</em>, cit<em>.</em>, 1946 e ss.) hanno evidenziato che la quasi totalità delle norme della L. n. 241 del 1990 si atteggia a “<em>norme interposte nello scrutinio di costituzionalità</em>”, al fine di individuare una ragione di vincolatività delle stesse per le regioni diversa (o comunque non esclusivamente rappresentata) dalla riconducibilità alla materia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, di cui all’art. 117, comma 2, lett. m) Cost.. Gli Autori hanno quindi ricondotto gli istituti disciplinati dalla L. n. 241 del 1990 all’art. 97 Cost. (i principi che definiscono le garanzie del cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa), all’art. 3 Cost. (quale principio di eguaglianza, non discriminazione e ragionevolezza), all’art. 5 Cost. (quale fondamento dell’unitarietà della Repubblica), all’art. 41 Cost. (quale garanzia della libertà di iniziativa economica), all’art. 120, comma 1, Cost. (che vieta ogni misura atta ad ostacolare la libera circolazione delle cose e delle persone fra le regioni). “<em>Il combinato delle suddette disposizioni può apparire sufficiente a giustificare – in una interpretazione comunque evolutiva del riparto di competenze fra Stato e regioni – l’assunto che le regioni, nel regolare le materie disciplinate dalla l. n. 241, rispettino le ‘garanzie del cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa, così come definite dai princìpi stabiliti dalla presente legge’, che verrebbero a questo punto ad essere letti alla stregua di ‘norme interposte’ integrando il ‘sistema costituzionale’ richiamato subito prima dall’art. 29 comma 1</em>”.</div>
<div id="ftn30"><a href="#_ftnref30" name="_ftn30" title="">[30]</a> G. Morbidelli, <em>In tema di art. 29 l. 241/1990 e di principi generali del diritto amministrativo</em>, in <em>Giustamm.it</em>. n. 3/2010, ha sottolineato che “<em>la derivazione costituzionale, o anche la attuazione costituzionale, non fa assurgere la legge al tono costituzionale, come è dimostrato da tutta la giurisprudenza costituzionale in tema di limiti di ammissibilità del referendum abrogativo, la quale ha tracciato la categoria della legge a contenuto costituzionalmente vincolato, cioè quella che costituisce l’unica disciplina possibile per concretare le corrispondenti previsioni costituzionali e tali non sono certo le previsioni in oggetto che appunto si limitano a richiamare una tra le varie soluzioni astrattamente possibili per attuare la Costituzione</em>”. Contrari alla lettura della L. n. 241 come norma interposta anche: P. Lazzara, <em>La disciplina del procedimento amministrativo nel riparto delle competenze Stato-Regione</em>, in <em>Dir. amm.</em>, 2007, 108 ss. e A. Romano Tassone, <em>Legge n. 241 del 1990 e competenze regionali: osservazioni sulla posizione di A. Celotto – M.A. Sandulli</em>, in <em>Federalismi.it</em>, n. 5/2006.</div>
<div id="ftn31"><a href="#_ftnref31" name="_ftn31" title="">[31]</a> Gli stessi A. Celotto e M.A. Sandulli evidenziano che “<em>il silenzio assenso e la d.i.a.</em>”, pur in astratto riconducibili all’art. 97 Cost., in quanto strumenti di semplificazione,“<em>possono tradursi in una minore garanzia di buon andamento e di certezza</em>”.</div>
<div id="ftn32"><a href="#_ftnref32" name="_ftn32" title="">[32]</a> Come rileva lo stesso Consiglio di Stato nel parere n. 1640/2016: “<em>Sotto il profilo costituzionale, il fondamento del meccanismo di semplificazione deve rinvenirsi nel principio di buon andamento, di cui all’art. 97 Cost., letto ‘in un’ottica moderna’, che tenga conto dell’esigenza di assicurare il ‘primato dei diritti’ della persona, dell’impresa e dell’operatore economico rispetto a qualsiasi forma di mero dirigismo burocratico</em>”.</div>
<div id="ftn33"><a href="#_ftnref33" name="_ftn33" title="">[33]</a> Cfr. in questo senso, G. Morbidelli, <em>In tema di art. 29 l. 241/1990 e di principi generali del diritto amministrativo</em>, cit., 3. L’Autore argomenta anche dalla riconducibilità delle disposizioni in punto di d.i.a. e silenzio assenso alla categoria dei livelli essenziali delle prestazioni “<em>cedevoli</em>”, introdotta dall’art. 29 comma 2-<em>ter</em>, L. n. 241/1990 (in quanto è possibile individuare, a seguito di intese in sede di conferenza unificata, casi ulteriori in cui la disciplina <em>ex</em> art. 19 e 20 L. n. 241 non trovi applicazione), la non diretta discendenza costituzionale di tali istituti, in quanto appunto derogabili (op. ult. cit., 8).</div>
<div id="ftn34"><a href="#_ftnref34" name="_ftn34" title="">[34]</a> M. Bombardelli, <em>Il silenzio assenso tra amministrazioni e il rischio di eccesso di velocità nelle accelerazioni procedimentali</em>, cit.; F. de Leonardis, <em>Il silenzio assenso in materia ambientale: considerazioni critiche sull’art. 17 bis introdotto dalla cd. riforma madia</em>, cit.; G. Morbidelli, <em>Il regime amministrativo dell’ambiente</em>, in <em>Scritti di diritto pubblico dell’economia</em>, Torino, 2001, 22 ss..</div>
<div id="ftn35"><a href="#_ftnref35" name="_ftn35" title="">[35]</a> Parla, a questo proposito, di semplificazione con diminuzione di risultato: G. Falcon, <em>La normativa sul procedimento amministrativo: semplificazione o aggravamento?</em>, in <em>Riv. giur. urbanistica</em>, 2000, 119 ss.. Si vedano anche le considerazioni svolte da M. Bombardelli, <em>Il silenzio assenso tra amministrazioni e il rischio di eccesso di velocità nelle accelerazioni procedimentali</em>, cit..</div>
<div id="ftn36"><a href="#_ftnref36" name="_ftn36" title="">[36]</a> Cfr. E. Scotti, <em>Il silenzio assenso tra amministrazioni</em>, cit. 570. L’Autrice ravvisa nell’estensione dell’applicazione del nuovo istituto alle amministrazioni regionali e locali un profilo di illegittimità costituzionale, in quanto si determinerebbe così una disciplina generale delle decisioni complesse “<em>che supera lo stesso autolimite posto dall’art. 29, comma 1, all’ambito della disciplina della legge n. 241/1990 e che vorrebbe applicarsi universalmente, a prescindere dall’amministrazione coinvolta e a prescindere dalla materia (e dunque, dalla competenza legislativa, statale o regionale coinvolta)</em>”.</div>
<div id="ftn37"><a href="#_ftnref37" name="_ftn37" title="">[37]</a> Cfr., per una visione critica di tale scelta legislativa, operata dalla riforma del 2009 (L. 18 giugno 2009, n. 69), B.G. Mattarella, <em>I procedimenti delle regioni e degli enti locali</em>, in <em>Giorn. dir. amm.</em>, 2009, 1145-1146. L’Autore ritiene che ricondurre alla potestà esclusiva dello Stato dal disciplina della dichiarazione di inizio attività e del silenzio-assenso, sia “<em>un’indebita compressione dell’autonomia delle regioni, per diverse ragioni: perché questi istituti non sono affatto riconducibili a princìpi costituzionali o comunitari (anzi, il diritto comunitario li guarda a volte con sospetto); perché essi riflettono scelte, in ordine al bilanciamento dei vari interessi, che possono ben variare tra le diverse materie è, soprattutto, tra le diverse regioni; perché l’imposizione alle regioni di questa disciplina produce un’uniformità che è la negazione dell’autonomia riconosciuta dalla Costituzione; perché ogni regione deve poter definire (o non definire) la propria politica di semplificazione amministrativa</em>”. Si veda anche: D. Messineo, <em>“Livelli essenziali di semplificazione”: un ossimoro costituzionale?</em>, in <em>Giur. cost.</em>, 2012, 6, 4856.Più in generale, sul tema, si veda: F. Astone-M. Caldarera-F. Manganaro-A. Romano Tassone-F. Saitta (a cura di) <em>Principi generali del diritto amministrativo ed autonomie territoriali</em>, Milano, 2007.</div>
<div id="ftn38"><a href="#_ftnref38" name="_ftn38" title="">[38]</a> Il comma 2-<em>ter</em> è stato aggiunto all’art. 29 dall’art. 10, comma 1, lett. b), della legge n. 69 del 2009.</div>
<div id="ftn39"><a href="#_ftnref39" name="_ftn39" title="">[39]</a> Per la possibilità di considerare l’attività amministrativa procedimentalizzata una prestazione, si veda: G. Morbidelli, <em>In tema di art. 29 l. 241/1990 e di principi generali del diritto amministrativo</em>, cit.; V. Cerulli Irelli, <em>Osservazioni generali sulla legge di modifica della l. n. 241/90 – 6. Parte</em>, in <em>www.unirc.it</em>;A. Romano Tassone, <em>Legge n. 241 del 1990 e competenze regionali: osservazioni sulla posizione di A. Celotto – M.A. Sandulli</em>, in <em>Federalismi.it</em>, n. 5/2006;C.E. Gallo, <em>La riforma della legge sull’azione amministrativa ed il nuovo titolo V Cost.</em>, in <em>Giustamm.it</em>; D. Sorace, <em>La disciplina generale dell’azione amministrativa dopo la riforma del Titolo V della Costituzione. Prime considerazioni</em>, in <em>AIPDA</em>, Annuario, 2003, 27;S. Spuntarelli, <em>La disciplina del procedimento amministrativo tra competenza statale e competenze delle autonomie locali</em>, in F. Modugno e P. Carnevale (a cura di), <em>Nuovi rapporti Stato-Regione dopo la l. cost. n. 3 del 2011</em>, Milano, 2003, 177 ss.. In senso contrario: G. Bergonzini, <em>Legge dello Stato sull’azione amministrativa e potestà legislativa regionale</em>, in <em>Dir. amm.</em>, 2006, 23 ss.; R. Ursi, <em>La disciplina generale dell’azione amministrativa nel prisma della potestà normativa degli enti locali</em>, in <em>Dir. amm.</em>, 2006, 615.</div>
<div id="ftn40"><a href="#_ftnref40" name="_ftn40" title="">[40]</a> Corte Cost. n. 164/2012 cit.. Cfr. anche: Corte cost. 20 luglio 2012, n. 203 (con nota critica di D. Messineo, <em>“Livelli essenziali di semplificazione”: un ossimoro costituzionale?</em>, cit.) e 24 luglio 2012 n. 207. Per la qualificazione come livelli essenziali delle prestazioni delle norme dettate in materia di trasparenza amministrativa e di obblighi di pubblicazione, cfr. art. 1, comma 3, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.</div>
<div id="ftn41"><a href="#_ftnref41" name="_ftn41" title="">[41]</a> Corte Cost. n. 164/2012 cit.; cfr. id. 15 gennaio 2010, n. 10; 28 giugno 2006, n. 248; 31 marzo 2006, n. 134; 14 ottobre 2005, n. 383 e 19 luglio 2005 n. 285.</div>
<div id="ftn42"><a href="#_ftnref42" name="_ftn42" title="">[42]</a> Corte Cost. n. 164/2012 cit.; cfr. id. 4 dicembre 2009, n. 322 e 26 giugno 2002, n. 282.</div>
<div id="ftn43"><a href="#_ftnref43" name="_ftn43" title="">[43]</a> Cfr. in questo senso: A. Romano Tassone, <em>Legge n. 241 del 1990 e competenze regionali: osservazioni sulla posizione di A. Celotto – M.A. Sandulli</em>, cit., 4: “<em>la ‘determinazione dei livelli essernziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (…) può considerarsi, oggi, la nuova concretizzazione del principio di uguaglianza, da intendersi non più come uguaglianza di trattamento normativo, bensì come eguaglianza di trattamento sostanziale dei cittadini</em>”.</div>
<div id="ftn44"><a href="#_ftnref44" name="_ftn44" title="">[44]</a> Ciò nonostante i relativi statuti non prevedano nulla sul punto e l’art. 29, comma 2-<em>quinquies</em>, della legge n. 241 del 1990 si limiti a disporre che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni dello stesso articolo, “<em>secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione</em>”.Inoltre, l’art. 10 della legge costituzionale n.3 del 2001 stabilisce che le previsioni del nuovo Titolo V della parte seconda della Costituzione (tra cui, quindi, anche l’art. 117) “<em>si applicano anche alle Regioni a Statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite</em>”. Si veda –a sostegno della tesi dell’applicabilità del parametro costituzionale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. alle regioni a statuto speciale- anche Corte Cost. 20 luglio 2012, n. 203, in cui si afferma che il parametro costituzionale in questione “<em>postula tutele necessariamente uniformi su tutto il territorio nazionale e tale risultato non può essere assicurato dalla Regione, ancorché ad autonomia differenziata, la cui potestà legislativa è pur sempre circoscritta all’àmbito territoriale dell’ente (nelle cui competenze legislative, peraltro, non risulta presente una materia riconducibile a quella prevista dall’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.)</em>”.</div>
<div id="ftn45"><a href="#_ftnref45" name="_ftn45" title="">[45]</a> Consiglio di Stato, Comm. spec., n. 1640/2016, cit..</div>
<div id="ftn46"><a href="#_ftnref46" name="_ftn46" title="">[46]</a> M.S. Giannini le definiva “<em>una figura in espansione, di depoliticizzazione, di decentramento decisionale e di decentramento amministrativo</em>”: Id. <em>L’amministrazione pubblica dello Stato contemporaneo</em>, in G. Santaniello (diretto da), <em>Trattato di diritto amministrativo</em>, Vol. I, Padova, 1988, 123.</div>
<div id="ftn47"><a href="#_ftnref47" name="_ftn47" title="">[47]</a> Il Consiglio di Stato, nel parere della Commissione speciale reso sul nuovo art. 17-<em>bis</em> L. n. 241/1990 (n. 1640/2016 cit.), segnala, in un’ottica <em>de jure condendo</em> “<em>l’opportunità di prevedere a favore delle Autorità indipendenti una deroga analoga a quella contemplata dal comma 3 per le Amministrazione preposte alla tutela di interessi sensibili</em>”, ciò probabilmente per l’elevato tasso di discrezionalità tecnica che connota le funzioni amministrative esercitate dalle stesse.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/considerazioni-in-ordine-allambito-soggettivo-di-applicazione-del-nuovo-istituto-del-silenzio-assenso-tra-amministrazioni/">Considerazioni in ordine all’ambito soggettivo di applicazione del nuovo istituto del silenzio-assenso tra amministrazioni</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Diritto di accesso agli atti ex lege 241/90 e &#8220;nuovo&#8221; accesso civico &#8220;generalizzato&#8221; ex d. lgs. 97/16: qualche criticità nella sovrapposizione dei procedimenti</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/diritto-di-accesso-agli-atti-ex-lege-241-90-e-nuovo-accesso-civico-generalizzato-ex-d-lgs-97-16-qualche-criticita-nella-sovrapposizione-dei-procedimenti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:32:57 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/diritto-di-accesso-agli-atti-ex-lege-241-90-e-nuovo-accesso-civico-generalizzato-ex-d-lgs-97-16-qualche-criticita-nella-sovrapposizione-dei-procedimenti/">Diritto di accesso agli atti ex lege 241/90 e &#8220;nuovo&#8221; accesso civico &#8220;generalizzato&#8221; ex d. lgs. 97/16: qualche criticità nella sovrapposizione dei procedimenti</a></p>
<p>&#160; Sommario: 1. L&#8217;evoluzione del quadro normativo in tema di trasparenza della pubblica amministrazione e diritto di accesso; 1.1. Il diritto di accesso nella legge 241/90 e successive modifiche; 1.2. Trasparenza ed accesso civico nel d. lgs. 33/13; 1.3. L&#8217;accesso civico &#8220;generalizzato&#8221; nel d. lgs. 97/16; 2. Un&#8217;area grigia nella</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/diritto-di-accesso-agli-atti-ex-lege-241-90-e-nuovo-accesso-civico-generalizzato-ex-d-lgs-97-16-qualche-criticita-nella-sovrapposizione-dei-procedimenti/">Diritto di accesso agli atti ex lege 241/90 e &#8220;nuovo&#8221; accesso civico &#8220;generalizzato&#8221; ex d. lgs. 97/16: qualche criticità nella sovrapposizione dei procedimenti</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/diritto-di-accesso-agli-atti-ex-lege-241-90-e-nuovo-accesso-civico-generalizzato-ex-d-lgs-97-16-qualche-criticita-nella-sovrapposizione-dei-procedimenti/">Diritto di accesso agli atti ex lege 241/90 e &#8220;nuovo&#8221; accesso civico &#8220;generalizzato&#8221; ex d. lgs. 97/16: qualche criticità nella sovrapposizione dei procedimenti</a></p>
<p>&nbsp;<br />
<strong>Sommario:</strong><br />
<strong>1. L&#8217;evoluzione del quadro normativo in tema di trasparenza della pubblica amministrazione e diritto di accesso; 1.1. Il diritto di accesso nella legge 241/90 e successive modifiche; 1.2. Trasparenza ed accesso civico nel d. lgs. 33/13; 1.3. L&#8217;accesso civico &#8220;generalizzato&#8221; nel d. lgs. 97/16; 2. Un&#8217;area grigia nella sovrapposizione dei procedimenti; 3. Spunti per una ricostruzione nelle prime pronunce del giudice amministrativo (CdS 385/2016 e TAR Campania 188/2016)</strong><br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>1. L&#8217;evoluzione del quadro normativo in tema di trasparenza della pubblica amministrazione e diritto di accesso.</strong><br />
È passato più di un quarto di secolo da quando il legislatore ha statuito che l&#8217;attività amministrativa deve essere retta dai criteri di pubblicità e trasparenza, oltre che di economicità, efficacia ed imparzialità, declinando i medesimi criteri nella legge sul procedimento amministrativo e dedicando l&#8217;intero Capo V della medesima all&#8217;accesso ai documenti amministrativi, inteso quale principio generale dell&#8217;attività amministrativa preposto a favorire la partecipazione del cittadino e ad assicurare l&#8217;imparzialità e la trasparenza della medesima.<br />
Come vedremo nel paragrafo che segue, la legge 241 dal 1990 non ha mancato di essere oggetto di un processo di revisione (<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>) volto a recepire i consolidati indirizzi che la giurisprudenza amministrativa ha prodotto nel corso di decenni di applicazione della normativa ed in particolare proprio il Capo V, dedicato all&#8217;accesso procedimentale, è stato oggetto nel 2005 di una vera e propria riscrittura organica, che ha consentito di dare voce alle molteplici istanze che il procedimento per l&#8217;accesso ai documenti sottende, perfezionando al contempo le relative forme di tutela.<br />
Sennonché nell&#8217;ultimo decennio il legislatore è nuovamente intervenuto in materia di pubblicità e trasparenza dell’attività della pubblica amministrazione con plurimi interventi legislativi, invero non omogenei, fino ad implementare, da ultimo,&nbsp; ex novo nel nostro ordinamento l&#8217;istituto dell&#8217;accesso civico.<br />
A riguardo dapprima l&#8217;intervento del legislatore, con il d. lgs. 150/2009 (cd. Riforma Brunetta), si è focalizzato sulla trasparenza e sulla pubblicità quali strumenti preposti a valutare e misurare&nbsp; la performance ed i risultati dell’amministrazione, realizzando forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità.<br />
Infatti con l&#8217;introduzione di tale disciplina oggetto di trasparenza sono esclusivamente “le informazioni” relative all’organizzazione, alla gestione ed all’utilizzo delle risorse finanziarie, strumentali ed umane, informazioni rese accessibili a tutti indistintamente tramite la previsione di obblighi di pubblicazione delle medesime nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni.<br />
Indubbio è che la trasparenza in tal caso non è tanto criterio fondante l&#8217;azione amministrativa finalizzato a garantire per il tramite del diritto di accesso la tutela delle situazioni giuridiche soggettive, quanto invece strumento che consente per il tramite della obbligatoria pubblicità delle informazioni l’esercizio di un controllo diffuso sull’operato dell’amministrazione pubblica.<br />
Successivamente il legislatore ha dato ulteriore e diversa voce al principio di trasparenza, declinando apposite “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” con la legge 190/2012.<br />
In particolare tale normativa reca all’art. 1, commi 35 e 36, una delega legislativa per il riordino degli obblighi di pubblicità, di trasparenza, di diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.<br />
Ebbene tale delega ha trovato attuazione con il d. lgs. 33/2013 recante &#8221; Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni&#8221;.<br />
Con tale normativa la trasparenza, intesa quale obbligo di pubblicità, è finalizzata a consentire un diffuso controllo sul perseguimento da parte della pubblica amministrazione delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. All&#8217;uopo con l&#8217;articolo 5 del d. lgs. 33/2013 è stato introdotto ex novo nel nostro ordinamento l&#8217;istituto dell&#8217;accesso civico, disponendo che il dovere previsto in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicazione di documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente rende comunque accessibili tali informazioni anche in caso di mancata pubblicazione, di tal che chiunque ha diritto di richiedere le medesime informazioni, documenti e dati &#8211; e dunque di conoscerli &#8211; a mezzo appunto dell&#8217;accesso civico cd. &#8220;semplice&#8221;. Tale accesso, si noti, non è soggetto a limitazione o eccezione alcuna, stante il non adempiuto obbligo di pubblicazione a monte.<br />
Dunque pubblicità e trasparenza sono così finalizzate ad un controllo diffuso dell&#8217;operato della pubblica amministrazione.<br />
E’ così che nel 2013 si era ormai sedimentato nel nostro ordinamento sia l’istituto dell&#8217;accesso ai documenti sia l’istituto dell’accesso civico, puntualmente disciplinati in distinte normative che declinano, differenziandoli secondo la distinta ratio ispiratrice di ciascuna, i profili soggettivi ed oggettivi dei due distinti istituti, come meglio vedremo nei paragrafi che seguono.<br />
Sennonché da ultimo il legislatore ha sentito la necessità di operare una&nbsp; “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttive della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”. È ciò ha fatto a mezzo del primo decreto attuativo della cd. Riforma Madia: il d. lgs. 97/16 attuativo della legge delega n. 124/15.<br />
In particolare con tale normativa nell&#8217;apportare talune modifiche al d. lgs. 33/13 si è introdotto un ulteriore istituto nominato anch’esso accesso civico (cd. &#8220;generalizzato&#8221;) a mezzo del quale è stato riconosciuto a chiunque il diritto di accedere anche ai dati e documenti in possesso della pubblica amministrazione per i quali, si sottolinea fin d&#8217;ora, non sussista l’obbligo di pubblicazione.<br />
Dispone infatti l’art. 5, comma 2, del d.lgs. 97/16 che “<em>chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis</em>”.<br />
Tale diritto di accesso civico cd. &#8220;generalizzato&#8221; in verità si differenzia profondamente dal precedente, in quanto, pur condividendo il profilo soggettivo relativo alla non necessità in capo al richiedente di uno specifico interesse all&#8217;accesso, prescinde in toto dalla sussistenza dell’obbligo di pubblicazione di quanto oggetto di richiesta di accesso, presupposto invece per l’accesso civico cd. “semplice” disciplinato dall’originario art. 5 del d.lgs. 33/2013.<br />
Ebbene proprio per questo l&#8217;accesso civico &#8220;generalizzato&#8221; tale in verità non è e non può essere, in quanto sottoposto ai limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis del medesimo decreto legislativo.&nbsp; Articolo 5 bis, dedicato a &#8220;Esclusioni e limiti all&#8217;accesso civico&#8221;, che, per chiarezza, sia consentito riportare qui nei primi tre commi: &#8220;<em>1. L&#8217;accesso civico di cui all&#8217;articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a: </em><br />
<em>a) la sicurezza pubblica e l&#8217;ordine pubblico; </em><br />
<em>b) la sicurezza nazionale; </em><br />
<em>c) la difesa e le questioni militari; </em><br />
<em>d) le relazioni internazionali; </em><br />
<em>e) la politica e la stabilit</em><em>à </em><em>finanziaria ed economica dello Stato; </em><br />
<em>f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; </em><br />
<em>g) il regolare svolgimento di attivit</em><em>à </em><em>ispettive. </em><br />
<em>2. L&#8217;accesso di cui all&#8217;articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: </em><br />
<em>a) la protezione dei dati personali, in conformit</em><em>à </em><em>con la disciplina legislativa in materia; </em><br />
<em>b) la libertà </em><em>e la segretezza della corrispondenza; </em><br />
<em>c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la propriet</em><em>à </em><em>intellettuale, il diritto d&#8217;autore e i segreti commerciali. </em><br />
<em>3. Il diritto di cui all&#8217;articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l&#8217;accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalit</em><em>à </em><em>o limiti, inclusi quelli di cui all&#8217;articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990</em>.&#8221;<br />
Ne deriva l&#8217;inevitabile appesantimento della disciplina che, dunque, di necessità deve contemplare altresì sia il diritto degli eventuali controinteressati &#8211; debitamente informati &#8211; a formulare opposizione sia l&#8217;avvio di apposito procedimento, che deve concludersi con un provvedimento espresso motivato a fronte del quale, sia esso di accoglimento o di diniego dell&#8217;istanza di accesso civico &#8220;generalizzato&#8221;, la disciplina offre plurime forme di tutela e al richiedente in caso di diniego e ai controinteressati in caso di accoglimento. E proprio su tali specifici profili torneremo nei paragrafi che seguono.<br />
Ciò che vogliamo in queste pagine evidenziare, dopo che avremo analizzato i singoli istituti nei paragrafi che seguono, è l&#8217;inevitabile sovrapposizione che in tema di limitazioni all’accesso viene a sussistere tra l’istituto dell’accesso ai documenti ex lege 241/90 e l’istituto dell’accesso civico &#8220;generalizzato&#8221;, con tutte le difficoltà applicative che ne derivano.<br />
Ma procediamo con ordine.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>1.1. Il diritto di accesso nella legge 241/90 e successive modifiche</strong><br />
In primo luogo veniamo a dare atto dell’evoluzione che l&#8217;istituto dell&#8217;accesso ai documenti ha vissuto dal 1990 ad oggi.<br />
Come già detto la legge originaria sul procedimento amministrativo è stata oggetto di revisione nel corso di più di un ventennio al fine di recepire da un lato gli indirizzi che la giurisprudenza ha avuto modo di consolidare in merito a taluni specifici profili della disciplina sostanziale dell&#8217;istituto, dall&#8217;altro di specifici profili di tutela della posizione dell’istante e dei controinteressati delineati nella riforma del processo amministrativo.<br />
In particolare una vera e propria revisione della disciplina originaria dell’accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge 241 è stata apportata dalla legge 15/2005 recante “Modifiche ed integrazioni alle legge 7 agosto 1999, n. 241, concernenti norme generali sull&#8217;azione amministrativa”.<br />
Innanzitutto tale riforma ha innovato alcuni tratti della disciplina sostanziale dell’istituto dell’accesso ai documenti. E cosi&#768;, tra i principi, la legge 15 dispone che la disciplina dell’accesso “<em>attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale</em>”, riconoscendo, di conseguenza, potesta&#768; legislativa esclusiva allo Stato quanto alla individuazione del livello minimo di tutela, ferma restando la potesta&#768; delle regioni e degli enti locali di garantire livelli ulteriori. Potesta&#768; quest’ultima che, peraltro, trova sviluppo solo nei limiti dello spazio residuale lasciato dal “nuovo” regolamento governativo emanato in sostituzione del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, che già aveva individuato in sede regolamentare sia le modalità di esercizio del diritto di accesso, sia i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi. E ciò in quanto, com&#8217;è noto, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, la potesta&#768; legislativa esclusiva statale reca con se&#769;, comunque, una generale potesta&#768; regolamentare, che quindi può ulteriormente decrementare lo spazio della residua potesta&#768; legislativa regionale che può esplicarsi solo “oltre” il livello minimo di tutela.<br />
Inoltre, tra le definizioni, la riforma del 2005 finalmente recepisce gli indirizzi giurisprudenziali in tema di controinteressati, ora definiti come “<em>tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza</em>”.<br />
&#278; questo il tratto di maggior rilievo della riforma per le inevitabili conseguenze che reca in se&#769; sia sul piano sostanziale sia sul piano processuale.<br />
In tal senso, l’esplicita previsione della categoria impone all’amministrazione procedente, destinataria dell’istanza di accesso, di porre in essere un esaustivo procedimento, dando avviso appunto ai controinteressati dell’avvio del medesimo e della facoltà di parteciparvi.<br />
L’amministrazione, chiamata ad operare in concreto il bilanciamento tra le opposte esigenze espresse dai diritti dell&#8217;istante all’accesso e dai diritti dei controinteressati, potra&#768; così raccogliere in fase istruttoria tutti gli elementi specifici del caso di specie, necessari per poter decidere, e dunque per poter ponderare le posizioni dell’interessato e del controinteressato in maniera adeguata, dandone poi anche atto in motivazione.<br />
Gli interessati all&#8217;accesso sono, dunque, definiti come tutti coloro che hanno “<em>un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e&#768; chiesto l’accesso</em>”, derivandone la necessita&#768; in capo all’istante di motivare adeguatamente in punto di interesse la richiesta di accesso e di circostanziare i documenti rispetto ai quali formula istanza di accesso, in quanto collegati alla situazione giuridica da tutelare.<br />
A riguardo la riforma codifica anche il principio, gia&#768; affermato in giurisprudenza (<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>), in base al quale “<em>non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni</em>” (cosi&#768; art. 24, comma 3, riformato).<br />
Sempre sul piano sostanziale, la riforma opera una ricognizione dell’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione del diritto di accesso.<br />
Quanto a quest’ultimo, in verita&#768;, la legge 15 pare recepire quanto gia&#768; sancito dalla giurisprudenza nella vigenza della precedente normativa, riconoscendo l’accessibilita&#768; anche degli atti interni (<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a>) e degli atti formati nell’ambito di attivita&#768; jure privatorum (<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a>). Mentre, in relazione all’ambito soggettivo, la riforma offre una nozione allargata di pubblica amministrazione, intendendosi con tale termine “<em>tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attivita&#768; di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale e comunitario</em>”, pur lasciando poi inalterato il testo del successivo art. 23 (<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a>).<br />
In termini generali, poi, la riforma afferma comunque la regola dell’accesso, non potendosi negare il medesimo laddove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.<br />
Infine, l’art. 24, comma 7, statuisce che “<em>deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interesse giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso e&#768; consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale</em>”.<br />
Viene così meno l’accessibilita&#768; per mera visione, che creava un infelice compromesso non soddisfacendo le esigenze della riservatezza, ma nemmeno quelle dell’accesso. Inoltre si disciplinano diversamente tra loro tre situazioni di accessibilita&#768; dei documenti, in funzione dello specifico contenuto proprio dei medesimi. In dettaglio, se i documenti contengono dati personali comuni, l’accesso (comunque pieno ossia non piu&#768; per sola visione) e&#768; consentito solo qualora la loro conoscenza sia necessaria per curare o difendere gli interessi giuridici dell’istante, se invece i documenti contengono dati personali sensibili o giudiziari l’accesso e&#768; consentito solo qualora sia strettamente indispensabile. Infine, se i documenti contengono dati supersensibili l’accesso e&#768; consentito solo qualora il rango della situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi risulti almeno pari al rango dei diritti del controinteressato, ferma comunque l’assoluta indispensabilita&#768;. Dunque, in tutte e tre le ipotesi l’amministrazione e&#768; chiamata ad operare una puntuale valutazione, caso per caso, delle specifiche esigenze sottese all’istanza, essendo chiamata a riscontrare la loro necessita&#768;, piuttosto che la loro stretta indispensabilita&#768; ovvero il grado delle medesime.<br />
In tal senso, dunque, si rafforza ulteriormente l’esigenza di convogliare nell’ambito del procedimento tutti gli elementi istruttori indispensabili per operare un adeguato bilanciamento in concreto tra le esigenze dell’istante e quelle dei controinteressati. Oggetto di ulteriore modifica e&#768; inoltre, sul piano sostanziale, la disciplina attinente alle modalita&#768; di esercizio del diritto di accesso, di cui al novellato art.25, comma quarto, mentre, sul piano processuale, la riforma fa proprie le modifiche gia&#768; apportate dalla legge 205/2000.<br />
Peraltro, si sottolinea come invece il terzo comma dell’art.25, il quale dispone che solo il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso debbono essere motivati, non sia stato oggetto di modifica, perdendosi cosi&#768; l’occasione di specificare come anche l’accoglimento dell’istanza (impugnabile dal controinteressato) necessiti di adeguata motivazione, ferma restando comunque la valenza generale dell’art. 3 della legge medesima.<br />
In generale la disciplina in tema di modalita&#768; di esercizio dell’accesso si presenta arricchita, ma non per questo esente da critiche.<br />
In primo luogo viene piu&#768; chiaramente delineata la competenza del difensore civico, da un lato limitandola agli atti delle amministrazioni locali, dall’altro attribuendo ex lege al difensore civico competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore la competenza ad occuparsi anche delle richieste formulate a fronte di dinieghi o differimenti propri di amministrazioni locali prive di difensore civico.<br />
Mentre, in caso di richieste avverso atti di diniego e differimento di amministrazioni centrali, le medesime vanno inoltrate alla Commissione per l’accesso.<br />
Peraltro entrambi, difensore civico e Commissione centrale, non hanno potere decisionale in materia, ma un mero potere di richiesta di riesame all’amministrazione procedente, di tal che, qualora non si dovessero pronunciare entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza avverso il diniego o differimento, la medesima deve intendersi respinta.<br />
Ancora, si viene a dettare una disciplina di coordinamento tra l’attivita&#768; della Commissione centrale e l’attivita&#768; del Garante per la protezione dei dati personali, ma, si noti, solo per le problematiche di interconnessione tra i due ordinamenti settoriali relative agli atti emanati da amministrazioni statali, non prevedendosi coordinamento alcuno tra i difensori civici ed il medesimo Garante.<br />
In sostanza, la norma viene ad imporre la reciproca necessita&#768; di acquisizione di parere: la Commissione deve acquisire il parere del Garante, se l’accesso e&#768; negato o differito per motivi inerenti ai dati personali, e, rispettivamente, il Garante deve acquisire il parere della Commissione, se un procedimento relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una amministrazione interessi l’accesso ai documenti. Entrambi i pareri devono essere resi entro un termine piuttosto breve, dieci giorni nel primo caso e quindici nel secondo, rispetto alla quantita&#768; di richieste di parere che e&#768; dato prevedere verranno formulate, pena la formazione di silenzio assenso.<br />
Ma non solo, la previsione delle due fattispecie, rispettivamente accesso che venga ad interessare dati personali e trattamento di dati personali che venga ad interessare l’accesso, paiono invero i due lati di una stessa medaglia, con il conseguente rischio di reciproche richieste di parere e conflitto tra le posizioni della Commissione e del Garante, a prescindere poi dalla diversa posizione istituzionale di una mera Commissione, appunto, e di un’Autorita&#768; indipendente.<br />
Ed ancora, ci si chiede se con tali previsioni legislative il procedimento complessivo non venga ad arricchirsi anche troppo, e dunque ad appesantirsi.<br />
Infatti, in ipotesi, alla decisione negativa dell’amministrazione in merito all’istanza di accesso, possono seguire una pronuncia della Commissione centrale, previo parere dell’Autorita&#768; garante, una ulteriore decisione confermativa dell’amministrazione procedente e, infine, una eventuale pronuncia del giudice amministrativo, ovviamente di primo e secondo grado.<br />
Infine, quanto ai profili processuali della riforma, come gia&#768; rilevato, il legislatore fa proprie le innovazioni gia&#768; apportate dalla legge 205/2000 in merito alla proposizione del ricorso per la tutela dell’accesso in pendenza di ricorso per l’annullamento del provvedimento e di rappresentanza diretta delle parti.<br />
Trattasi, dunque, di norme gia&#768; sedimentate nella loro applicazione. Cio&#768; che, in particolare, si ritiene di porre in evidenza in questa sede e&#768; la ulteriore valenza acquisita dal quinto comma dell’art. 25 ora che, sul piano sostanziale, il procedimento in tema di accesso viene ad accogliere esplicitamente la categoria dei controinteressati.<br />
In particolare, deve ritenersi indubbio che ora, laddove l’art. 25, comma quinto, recita “<em>contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma quarto e&#768; dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale&#8230;</em>”, sia data legittimazione ad agire anche a soggetti diversi dall’istante, quali i controinteressati, e, dunque, anche avverso le decisioni di accoglimento dell’istanza di accesso e secondo la medesima procedura camerale speciale di cui all’art.25.<br />
In altri e&#768; piu&#768; chiari termini, e&#768; indubbio come possa promuovere ricorso tanto l’istante avverso la decisione di diniego o differimento dell’accesso, con obbligo di notifica ad almeno uno dei controinteressati di cui al procedimento sostanziale, quanto il controinteressato procedimentale avverso la decisione di accoglimento dell’istanza di accesso, con obbligo di notifica all’istante.<br />
Infine nel medesimo anno il legislatore con la legge 80 ha operato la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di tutte le controversie relative all’accesso ai documenti amministrativi. Quindi, nel 2010, il legislatore in occasione dell&#8217;emanazione del codice del processo amministrativo ha collocato il rito dell’accesso ai documenti amministrativi nel novero dei riti speciali del giudizio amministrativo ex art 116&nbsp; d.lgs. n. 104/2010.<br />
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&nbsp;<br />
<strong>1.2. Trasparenza ed accesso civico nel d. lgs. 33/13</strong><br />
Successivamente il legislatore ha dato ulteriore e diversa voce al principio di trasparenza, dettando apposite “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” con la legge 190/2012.<br />
In particolare tale legge delega reca all’art. 1, commi 35 e 36, una specifica delega legislativa per il riordino degli obblighi di pubblicità, di trasparenza e di diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.<br />
Il legislatore ha, quindi, dato attuazione alla delega con il d. lgs. 33/2013 recante &#8220;<em>Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicit</em><em>à</em><em>, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni</em>&#8220;.<br />
Con tale normativa la trasparenza viene declinata nell&#8217;obbligo di pubblicità di talune specifiche informazioni, documenti e dati che danno conto del perseguimento da parte della pubblica amministrazione delle proprie funzioni istituzionali e del conseguente uso delle risorse.<br />
Dunque la pubblicazione/trasparenza di tali dati è finalizzata a consentire un diffuso controllo sul perseguimento da parte della pubblica amministrazione delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.<br />
In dettaglio l&#8217;articolo 5 del d. lgs. 33/2013 viene così ad introdurre nel nostro ordinamento l&#8217;istituto dell&#8217;accesso civico, disponendo che in caso di mancato adempimento da parte delle pubbliche amministrazioni del suddetto dovere di pubblicazione i documenti, le informazioni ed i dati oggetto di mancata pubblicazione devono comunque essere resi accessibili a chiunque a mezzo, appunto, dell&#8217;accesso civico cd. &#8220;semplice&#8221; ne faccia richiesta. Trattasi, lo si sottolinea, di una forma di accesso non soggetta a limitazione o eccezione alcuna, stante il non adempiuto obbligo di pubblicazione a monte.<br />
Pubblicità e trasparenza sono dunque così finalizzate ad un controllo diffuso dell&#8217;operato della pubblica amministrazione.<br />
Dunque ai sensi dell&#8217;articolo 5 del d.lgs 33/2013 nella sua formulazione originaria l&#8217;accesso civico è contemplato quale diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati la cui pubblicazione sia obbligatoria ai sensi della normativa vigente, ma che l&#8217;Amministrazione ha omesso di pubblicare sul sito istituzionale.<br />
La richiesta di accesso civico va presentata al Responsabile per la trasparenza e non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, inoltre non deve essere motivata ed è gratuita.<br />
L&#8217;Amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell&#8217;informazione o del dato richiesto, dando comunicazione al richiedente dell&#8217;avvenuta pubblicazione e indicandone il relativo collegamento ipertestuale. Se il documento, l&#8217;informazione o il dato richiesti risultassero già pubblicati, nel rispetto della normativa vigente, l&#8217;Amministrazione indicherà al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.<br />
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<strong>1.3. L&#8217;accesso civico &#8220;generalizzato&#8221; nel d. lgs. 97/16</strong><br />
Dopo aver così introdotto e disciplinato, nel 2013, nel nostro ordinamento l&#8217;accesso civico, il legislatore nel 2015, con la&nbsp;&nbsp; legge 7 agosto 2015, n. 124 recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche”, detta anche “Legge Madia&#8221;, delinea i criteri direttivi per operare anche una specifica &#8220;Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza&#8221; (così titola l&#8217;art.7 della legge delega).<br />
In dettaglio il comma 1 dell’art. 7 della legge 124/15 prevede una delega al Governo affinché adotti, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del d. lgs. n. 33/13 in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, nel rispetto, tra gli altri principi e criteri direttivi, del seguente criterio:<br />
&#8220;<em>riconoscimento della libert</em><em>à </em><em>di informazione attraverso il diritto di accesso, anche per via telematica, di chiunque, indipendentemente dalla titolarit</em><em>à </em><em>di situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle P.A., salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall’ordinamento e nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche; semplificazione delle procedure di iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori mediante l’unificazione o l’interconnessione delle banche-dati delle Amministrazioni centrali e periferiche competenti, e previsione di un Sistema di monitoraggio semestrale, finalizzato all’aggiornamento degli elenchi costituiti presso le Prefetture – Uffici territoriali del Governo; previsione di sanzioni a carico delle Amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni normative in materia di accesso, di procedure di ricorso all’Autorit</em><em>à </em><em>nazionale Anticorruzione in materia di accesso civico e in materia di accesso</em>.&#8221;.<br />
È seguita l&#8217;emanazione del decreto delegato 97/16 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.<br />
Con tale normativa il legislatore delegato non si è invero limitato ad apportare talune modifiche al d. lgs. 33/13, ma ha altresì introdotto ex novo un ulteriore istituto nominato anch&#8217;esso accesso civico, ma del tutto distinto dal precedente (accesso civico cd. &#8220;semplice&#8221;) introdotto nel 2013.<br />
Trattasi di una sorta di azione popolare ovvero un accesso civico cd. &#8220;generalizzato&#8221; &#8211; ispirato al freedom of information act (FOIA) &#8211; a mezzo del quale è riconosciuto a chiunque il diritto di accedere anche a quei dati e documenti in possesso della pubblica amministrazione per i quali non sussista obbligo alcuno di pubblicazione.<br />
Infatti l’art. 6 del d.lgs. 97/16, nel &#8220;modificare&#8221; l&#8217;articolo 5 del d. lgs.33/13, dispone che <em>&#8220;chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis</em>&#8220;.<br />
Ebbene, ferma la declinazione nell&#8217;articolo 5 bis dei suddetti limiti all&#8217;accesso civico cd. &#8220;generalizzato&#8221;, proprio dalla medesima previsione e declinazione di limitazioni all’accesso deriva la necessità di accogliere anche in tale forma di accesso civico la categoria dei controinteressati e di sedimentare in un apposito procedimento le posizioni e dell&#8217;istante e dei controinteressati. Procedimento che ovviamente, nel rispetto dei principi generali che reggono l&#8217;attività amministrativa, deve chiudersi con un provvedimento espresso e motivato. Provvedimento conclusivo passibile di impugnativa e da parte degli istanti, se di diniego, e da parte dei controinteressati, se di accoglimento.<br />
Evidenti le assonanze con il procedimento di accesso agli atti di cui al Capo V della legge 241/90.<br />
In dettaglio per quanto concerne il nuovo istituto dell&#8217;accesso civico cd. &#8220;generalizzato&#8221; il legislatore delegato declina tutto ciò nei comma da 4 ad 11 del riformato articolo 5 del d. lgs. 33/13.<br />
E così, ora, l&#8217;articolo 5 del riformulato d. lgs. 33/2013 prevede i seguenti passaggi procedurali.<br />
In primo luogo, il cittadino deve presentare l’istanza di accesso alla pubblica amministrazione, inviandola anche per via telematica, per il tramite di uno dei seguenti uffici:&nbsp;<br />
all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;<br />
all’Ufficio relazioni con il pubblico;<br />
ad altro ufficio indicato dall’Amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.<br />
L’Amministrazione ha trenta giorni per fornire una risposta.<br />
In primo luogo deve iniziare un’attività istruttoria volta ad accertare se vi siano dei controinteressati ovvero soggetti che potrebbero vedere pregiudicato il proprio diritto alla riservatezza dall’esercizio del diritto di accesso da parte del soggetto istante.<br />
Se vi sono tali soggetti, ad essi deve essere data comunicazione dell’istanza, mediante invio di copia dell’istanza, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.<br />
Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare, anche per via telematica, una motivata opposizione alla richiesta di accesso.<br />
A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di conclusione dell’iter procedimentale è sospeso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione deve provvedere sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.<br />
L’Amministrazione deve concludere il procedimento entro trenta giorni con un provvedimento espresso e motivato. La decisione assunta dall’Amministrazione ossia il provvedimento conclusivo del procedimento deve essere inviato sia al richiedente che agli eventuali controinteressati.<br />
In caso di accoglimento dell’istanza l’amministrazione deve comunque, attendere almeno quindici giorni da quando ha informato i medesimi della decisione favorevole all’accoglimento dell’istanza. Il termine, si rende evidentemente necessario affinchè i medesimi possano valutare la possibilità di fare opposizione.<br />
Trascorso il termine di quindici giorni senza che l’interessato abbia fatto opposizione l’amministrazione provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti.<br />
L’Amministrazione può anche chiudere il procedimento con un provvedimento di diniego ovvero differire l’accesso. Tale decisione, sempre da comunicare tanto al richiedente che ai contro interessati, deve sempre essere motivata.<br />
Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il quale deve decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni.<br />
In ogni caso, qualora l’accesso fosse stato negato o differito a tutela degli interessi dei privati, sorgendo in tale caso una questione rilevante sotto il profilo della privacy, il Responsabile della prevenzione è chiamato a consultare il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si deve pronunciare entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte del Responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.<br />
Avverso la decisione dell’Amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.<br />
Nel caso si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al Difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, oppure, in assenza, può rivolgersi a quello competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso.<br />
Anche il Difensore civico è chiamato a contattare il Garante se l’accesso è stato negato o differito a tutela della riservatezza di terzi. Il Garante per la protezione dei dati personali si deve pronunciare entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del Difensore viene sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.<br />
Se il Difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all’amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore civico, l’accesso è consentito. Qualora il richiedente l’accesso si sia rivolto al Difensore civico, il termine per il ricorso è sospeso e decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell’esito della sua istanza al Difensore civico.<br />
Anche i controinteressati posso fare opposizione o proporre ricorso contro l’eventuale decisione dell’Amministrazione di accogliere la richiesta di accesso presentata dal soggetto istante. Tale opposizione si presenta con le stesse modalità, mediante istanza diretta al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e con gli stessi passaggi procedurali ora illustrati.<br />
Questa la articolata procedura da seguirsi.<br />
Quasi superfluo rammentare come uno dei criteri direttivi di cui alla legge delega fosse la “semplificazione”.<br />
Peraltro in via incidentale si rileva che la introduzione ex novo dell&#8217;accesso civico cd. &#8220;generalizzato&#8221; ad opera del legislatore delegato, stante la natura ed i caratteri proprio dell&#8217;istituto anche per quanto concerne i risvolti processuali che lo assimilano ad una azione popolare, pone qualche dubbio di costituzionalità in merito alla possibilità che il legislatore delegato sia incorso in un eccesso di delega (<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[6]</a>).<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>2. Un&#8217;area grigia nella sovrapposizione dei procedimenti</strong><br />
Alla emanazione del d. lgs. 97/2016 ed alla conseguente riscrittura del d. lgs. 33/2013 in tema di accesso civico è quindi seguita, in ottemperanza al disposto di cui al sesto comma dell&#8217;articolo 5 bis (<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title=""><strong><strong>[7]</strong></strong></a>), l&#8217;emanazione da parte dell&#8217;Autorità nazionale anticorruzione &#8211; d&#8217;intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all&#8217;articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 &#8211; delle Linee guida recanti indicazioni operative aventi ad oggetto la definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico a dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria come, appunto, disciplinato dagli articoli 5 e 5 bis del decreto trasparenza (così delibera ANAC n. 1309 del 28.12.2016).<br />
In primo luogo nelle linee guida si riscontra che la nuova tipologia di accesso (d’ora in avanti “accesso generalizzato”), delineata nel novellato art. 5, comma 2, del decreto trasparenza, si traduce, in estrema sintesi, in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarita&#768; di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e le informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali e&#768; stabilito un obbligo di pubblicazione (<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a>).<br />
L’Autorità sottolinea in particolare che a questa impostazione consegue, nel novellato decreto 33/2013, il rovesciamento della precedente prospettiva che comportava l’attivazione del diritto di accesso civico solo strumentalmente all’adempimento degli obblighi di pubblicazione. Ora invece e&#768; proprio la liberta&#768; di accedere ai dati e ai documenti, cui corrisponde una diversa versione dell’accesso civico, a divenire centrale nel nuovo sistema, in analogia agli ordinamenti aventi il Freedom of Information Act (FOIA), ove il diritto all’informazione e&#768; generalizzato e la regola generale e&#768; la trasparenza mentre la riservatezza e il segreto sono eccezioni.<br />
Ancora nelle linee guida si riscontra che, in coerenza con il quadro normativo, il diritto di accesso civico “generalizzato” si configura – così come il diritto di accesso civico disciplinato dall’art. 5, comma 1, del decreto &#8211; come diritto a titolarita&#768; diffusa, potendo essere attivato da chiunque e non essendo sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente (così comma 3 art.5). A cio&#768; si aggiunge l’ulteriore elemento, ossia che l’istanza non richiede motivazione. In altri termini, tale nuova tipologia di accesso civico risponde all’interesse dell’ordinamento di assicurare ai cittadini (<em>rectius</em>: a chiunque), indipendentemente dalla titolarita&#768; di situazioni giuridiche soggettive, un accesso a dati, documenti e informazioni detenute da pubbliche amministrazioni e dai soggetti indicati nell’art. art. 2 bis del d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016 (<a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[9]</a>).<br />
Quanto alla distinzione fra accesso civico “generalizzato” e accesso civico “semplice”, nelle linee guida si specifica che l’accesso “generalizzato” non sostituisce l’accesso civico “semplice” previsto dall’art. 5, comma 1, del decreto trasparenza, e disciplinato nel citato decreto gia&#768; prima delle modifiche ad opera del d.lgs. 97/2016.<br />
L’accesso civico “semplice” rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall’inadempienza.<br />
Secondo le linee guida, dunque, i due diritti di accesso, pur accomunati dal diffuso riconoscimento in capo a chiunque, indipendentemente dalla titolarita&#768; di una situazione giuridica soggettiva connessa, sono destinati a muoversi su binari differenti, come si ricava anche dall’inciso inserito all’inizio del comma 5 dell’art. 5, “fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria”, nel quale viene disposta l’attivazione del contraddittorio in presenza di controinteressati per l’accesso “generalizzato”.<br />
L’accesso “generalizzato” si delinea come del tutto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione.<br />
In particolare si legge nelle linee guida che l’accesso “generalizzato” è espressione, invece, di una liberta&#768; che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e privati indicati all’art. 5 bis, commi 1 e 2, e dall’altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3).<br />
Le linee guida si soffermano quindi specificatamente sulla distinzione fra accesso “generalizzato” e accesso agli atti ex lege 241/1990, riscontrando che <em>&#8220;l’accesso “generalizzato” deve essere anche tenuto distinto dalla disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (d’ora in poi “accesso documentale”). La finalita&#768; dell’accesso documentale ex l. 241/90 e&#768;, in effetti, ben differente da quella sottesa all’accesso generalizzato ed e&#768; quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facolta&#768; &#8211; partecipative e/o oppositive e difensive – che l&#8217;ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. Piu&#768; precisamente, dal punto di vista soggettivo, ai fini dell’istanza di accesso ex lege 241 il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un </em><em>«</em><em>interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e&#768; chiesto l&#8217;accesso». Mentre la legge 241/90 esclude, inoltre, perentoriamente l’utilizzo del diritto di accesso ivi disciplinato al fine di sottoporre l’amministrazione a un controllo generalizzato, il diritto di accesso generalizzato, oltre che quello “semplice”, e&#768; riconosciuto proprio “allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.</em><br />
Dunque, l’Autorità riconosce espressamente che l’accesso agli atti di cui alla legge 241/90 continua a sussistere parallelamente all’accesso civico, generalizzato e semplice, operando sulla base di norme e presupposti diversi.<br />
Ed ancora le linee guida non mancano di riscontrare che “<em>te</em><em>nere ben distinte le due fattispecie e&#768; essenziale per calibrare i diversi interessi in gioco allorche&#769; si renda necessario un bilanciamento caso per caso tra tali interessi. Tale bilanciamento e&#768;, infatti, ben diverso nel caso dell’accesso 241 dove la tutela puo&#768; consentire un accesso piu&#768; in profondita&#768; a dati pertinenti e nel caso dell’accesso generalizzato, dove le esigenze di controllo diffuso del cittadino devono consentire un accesso meno in profondita&#768; (se del caso, in relazione all’operativita&#768; dei limiti) ma piu&#768; esteso, avendo presente che l’accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilita&#768; (e diffusione) di dati, documenti e informazioni.</em> <em>In sostanza, come gia&#768; evidenziato, essendo l’ordinamento ormai decisamente improntato ad una netta preferenza per la trasparenza dell’attivita&#768; amministrativa, la conoscibilita&#768; generalizzata degli atti diviene la regola, temperata solo dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi (pubblici e privati) che possono essere lesi/pregiudicati dalla rivelazione di certe informazioni.</em> <em>Vi saranno dunque ipotesi residuali in cui sara&#768; possibile, ove titolari di una situazione giuridica qualificata, accedere ad atti e documenti per i quali e&#768; invece negato l’accesso generalizzato.&#8221;.</em><br />
Peraltro nelle medesime linee guida si legge altresì che <em>“i dinieghi di accesso agli atti e documenti di cui alla legge 241/1990, se motivati con esigenze di “riservatezza” pubblica o privata devono essere considerati attentamente anche ai fini dell’accesso generalizzato, ove l’istanza relativa a quest’ultimo sia identica e presentata nel medesimo contesto temporale a quella dell’accesso ex. l. 241/1990, indipendentemente dal soggetto che l’ha proposta. Si intende dire, cioe&#768;, che laddove l’amministrazione, con riferimento agli stessi dati, documenti e informazioni, abbia negato il diritto di accesso ex l. 241/1990, motivando nel merito, cioe&#768; con la necessita&#768; di tutelare un interesse pubblico o privato prevalente, e quindi nonostante l’esistenza di una posizione soggettiva legittimante ai sensi della 241/1990, per ragioni di coerenza sistematica e a garanzia di posizioni individuali specificamente riconosciute dall’ordinamento, si deve ritenere che le stesse esigenze di tutela dell’interesse pubblico o privato sussistano anche in presenza di una richiesta di accesso generalizzato, anche presentata da altri soggetti. Tali esigenze dovranno essere comunque motivate in termini di pregiudizio concreto all’interesse in gioco. Per ragioni di coerenza sistematica, quando e&#768; stato concesso un accesso generalizzato non puo&#768; essere negato, per i medesimi documenti e dati, un accesso documentale.&#8221;</em><br />
Palese appare la sovrapposizione tra i due procedimenti, quello dell’accesso agli atti e quello dell’accesso civico “generalizzato”, e si vorrebbe dire la non sostenibile osmosi che tra i medesimi dovrebbe porre in essere la pubblica amministrazione.<br />
Ebbene, mentre nel d. lgs. emanato nel 2013 il nuovo istituto dell’accesso civico cd. “semplice” è stato introdotto dal legislatore delegato esclusivamente a tutela di chiunque richiedesse alla pubblica amministrazione il mero adempimento degli obblighi normativamente previsti di pubblicità di dati, informazioni e documenti, nel d. lgs. emanato nel 2016 viene introdotto sotto il medesimo <em>nomen</em> un istituto ulteriore e ben distinto ossia un diritto di accesso che prescinde da qualsivoglia obbligo di pubblicazione dei dati e documenti in capo alla pubblica amministrazione.<br />
Va da sè che in tal caso di accesso civico cd. “generalizzato” la pubblica amministrazione non possa, invece, prescindere da operare una valutazione nel merito della compromissione dei diritti di soggetti terzi ovvero dei controinteressati che ne possa derivare, stante il non obbligo di pubblicità di quanto richiesto.<br />
A riguardo giova sottolineare come, mentre nel disegno normativo della legge 241/90 la declinazione delle limitazioni all&#8217;accesso è rimessa alle fonti secondarie, nel d. lgs. 97/16 le limitazioni all&#8217;accesso civico &#8220;generalizzato&#8221; sono coperte da riserva di legge.<br />
Ne deriva in capo alla pubblica amministrazione che riceve l&#8217;istanza di accesso &#8220;generalizzato&#8221; la necessità di operare un bilanciamento in concreto nell&#8217;ambito di apposito procedimento amministrativo delle &#8220;ragioni&#8221; dell&#8217;istante e delle opposte ragioni dei controinteressati; procedimento che deve concludersi in ogni caso con un provvedimento, sia esso tanto di accoglimento quanto di rigetto, espresso e motivato, esplicitando dunque la motivazione del provvedimento conclusivo il percorso del bilanciamento operato dall&#8217;amministrazione tra il diritto dell&#8217;istante ed i diritti dei controinteressati.<br />
Il legislatore delegato del 2016 pur riconoscendo che il diritto di accesso civico “generalizzato” è soggetto a limitazioni, non ha ritenuto di dover qualificare l&#8217;interesse dell&#8217;istante che, pertanto, non è tenuto ad offrire motivazione alcuna della propria richiesta di accesso.<br />
In tal senso il legislatore pretende che il controllo diffuso sull&#8217;operato della pubblica amministrazione sia una sorta di motivazione definita ex lege <em>orga omnes</em> legittimante in radice ed in astratto l&#8217;accesso civico &#8220;generalizzato&#8221;, ma se così fosse allora il dato o il documento dovrebbe essere passibile di pubblicazione ex art. 5 e soggetto all’accesso civico “semplice” e, dunque, senza limitazione di sorta.<br />
Se invece limitazioni all&#8217;accesso civico &#8220;generalizzato&#8221; sussistono, così come è ai sensi dell&#8217;art. 5 bis, allora gli interessi ed i diritti che giustificano tali limitazioni vanno soppesati ovvero bilanciati in concreto sul piano soggettivo in rapporto agli interessi ed ai diritti che giustificano la richiesta di accesso, che pertanto deve essere motivata. Con il che a monte la richiesta di accesso deve essere motivata, esplicitando la relazione che deve sussistere tra la richiesta di accesso e le situazioni giuridiche che l’istante ritiene connesse alla medesima.<br />
Ed anzi così è &#8211; e a parere di chi scrive deve essere &#8211; per quelle limitazioni che l&#8217;articolo 5 bis contempla in quanto di matrice privatistica, diversamente invece per quelle di matrice pubblicistica ben può l&#8217;amministrazione stessa operare il bilanciamento tra interessi comunque pubblici sebbene contrapposti.<br />
In altri termini l&#8217;articolo 5 bis contempla due categorie di limitazioni all&#8217;accesso civico generalizzato: limitazioni di matrice pubblicistica e limitazioni di matrice privatistica.<br />
Infatti, recita l&#8217;articolo 5 bis che l&#8217;accesso civico di cui all&#8217;articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un &#8220;pregiudizio concreto&#8221; alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:<br />
a) la sicurezza pubblica e l&#8217;ordine pubblico;<br />
b) la sicurezza nazionale;<br />
c) la difesa e le questioni militari;<br />
d) le relazioni internazionali;<br />
e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;<br />
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;<br />
g) il regolare svolgimento di attività ispettive.<br />
E che il medesimo accesso di cui all&#8217;articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un &#8220;pregiudizio concreto&#8221; alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:<br />
a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;<br />
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;<br />
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d&#8217;autore e i segreti commerciali.<br />
Dunque in caso di sussistenza di limitazioni di matrice privatistica, poiché l&#8217;amministrazione deve operare un bilanciamento in concreto tra la posizione dell&#8217;istante e la posizione dei controinteressati che non devono subire pregiudizio alcuno, la pubblica amministarzione deve altresì poter conoscere le motivazioni poste alla base delle rispettive posizioni, motivazioni che vanno quindi da entrambi esplicitate.<br />
E con ciò anche la posizione dell&#8217;istante diviene qualificata.<br />
Ed anche il provvedimento conclusivo dell&#8217;amministrazione, sia esso di rigetto sia esso di accoglimento, deve a sua volta esplicitare nella motivazione il percorso logico che l&#8217;amministrazione ha seguito nell&#8217;operare il bilanciamento nel caso concreto tra le ragioni dell&#8217;istante e quelle dei controinteressati (<a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[10]</a>).<br />
Questa la disciplina sostanziale, che poi verrà inevitabilmente a riflettersi anche sul fronte dell’eventuale tutela processuale delle medesime contrapposte posizioni.<br />
In tal senso dunque ed inevitabilmente in ipotesi di sussistenza di limitazioni di matrice privatistica all&#8217;accesso civico cd. “generalizzato” viene a sussistere una sovrapposizione con il procedimento di accesso agli atti di cui alla legge 241/1990.<br />
E di ciò ha iniziato a dare atto anche la giurisprudenza.<br />
&nbsp;<br />
<strong>3. Spunti per una ricostruzione nelle prime pronunce del giudice amministrativo (CdS 385/2016 e TAR Campania 188/2016)</strong><br />
Il giudice amministrativo si è ad oggi pronunciato due volte in merito al rapporto sussistente tra il diritto di accesso agli atti di cui alla legge 241/90 ed il diritto di accesso civico di cui al d. lgs. 33/2013.<br />
Il Consiglio di Stato, Sezione IV, con sentenza 385, del 2 febbraio 2016, ha affrontato la problematica inerente l’ambito di applicabilità dell&#8217;accesso civico di cui al d. lgs. 33/2013 rispetto al diritto di accesso agli atti di cui all’art. 22 e seguenti della legge 241/1990, peraltro esclusivamente sotto il profilo della vigenza delle disposizioni.<br />
In particolare il giudice d&#8217;appello è stato chiamato ad esaminare un ricorso ex art. 116 c.p.a., avverso il diniego di accesso agli atti ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990. In primo luogo il Collegio ha ricostruito la normativa applicabile, individuando quali siano gli atti accessibili come conseguenza della presentazione del ricorso avverso il diniego di accesso agli atti della pubblica amministrazione.<br />
Nel caso di specie il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’obbligo di pubblicazione degli atti di cui al d. lgs. 33/2013 valga esclusivamente con riferimento agli atti amministrativi oggetto di domanda di accesso formatisi successivamente alla sua entrata in vigore, di tal che per gli atti formatisi anteriormente &#8211; come sono quelli oggetto della domanda di cui al ricorso in esame &#8211; continua ad operare il principio sancito dalla legge 241 di divieto di controllo generalizzato del procedimento (<a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[11]</a>).<br />
Pertanto per l&#8217;accesso agli atti non compresi nell’ambito di applicazione del d. lgs. 33/2013 permane la necessità di verificare la sussistenza di un interesse diretto attuale e concreto in capo al cittadino richiedente, continuando a trovare applicazione il dettato normativo&nbsp; dell’art. 22 e ss. della legge 241/1990.<br />
Sotto diverso profilo si è invece pronunciato il TAR Campania con sentenza 188, del 14/01/2016, in merito alla sostanziale differenza tra gli istituti del diritto di accesso agli atti e del diritto di accesso civico.<br />
In particolare il giudice di primo grado ha riscontrato che, pur essendo il rito ex art. 116 c.p.a. esperibile sia a tutela dell&#8217;accesso ai documenti amministrativi ex art. 22 della legge n. 241 cit., sia &#8220;per la tutela del diritto di accesso civico connessa all&#8217;inadempimento degli obblighi di trasparenza&#8221;, i due istituti sono tra loro diversi vista, in particolare, la differenza dei relativi presupposti.<br />
Con il d.lgs. n. 33/2013, infatti, si è inteso procedere al riordino della disciplina volta ad assicurare a tutti i cittadini la più ampia accessibilità alle informazioni concernenti l&#8217;organizzazione e l&#8217;attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di attuare il principio democratico, nonché i principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell&#8217;utilizzo di risorse pubbliche, quale integrazione del diritto ad una buona amministrazione e per la realizzazione di un&#8217;amministrazione aperta al servizio del cittadino. Il tutto, con la pubblicazione obbligatoria di una serie di documenti nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, con diritto di chiunque di accedere a tali siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione, né identificazione. Cosicchè solo in caso di omessa pubblicazione può essere esercitato, ai sensi dell&#8217;art. 5 del d.lgs. n. 33 cit., il cd. accesso civico, consistente in una richiesta (che non va motivata) di effettuare tale adempimento, con possibilità, nel caso di conclusiva inadempienza dell&#8217;obbligo in questione, di ricorrere al giudice amministrativo &nbsp;secondo le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 104/2010.<br />
Diversamente l&#8217;accesso ai documenti amministrativi, disciplinato dagli artt. 22 e ss. della legge 241/1990, è relativo al diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di &#8220;documenti amministrativi&#8221;, intendendosi per &#8220;interessati&#8221; i soggetti che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento a cui si rivolge l&#8217;accesso, cosicché in funzione di tale interesse l&#8217;istanza di accesso deve essere motivata.<br />
Il Collegio sottolinea di essere ben consapevole del fatto che l’accesso civico è uno strumento che si aggiunge a quelli esistenti, senza eliderli, ma sovrapponendosi agli stessi.<br />
Per gli atti compresi negli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013, quindi, potranno operare cumulativamente tanto il diritto di accesso ‘classico’ ex legge 241/1990 quanto il diritto di accesso civico ex d. lgs. 33/2013, mentre, per gli atti non rientranti in tali obblighi di pubblicazione, opererà, evidentemente, il solo diritto di accesso procedimentale classico di cui alla legge 241/1990 (cfr. in tal senso anche TAR Campania, VI Sezione, 5671/2014 del 05/11/2014).<br />
Ciò nondimeno, è di tutta evidenza che, una volta esercitata la facoltà di avvalersi esclusivamente di uno degli istituti sopraindicati mediante la presentazione della relativa specifica istanza, non è possibile poi far valere, con la pretesa automaticità, le prerogative di tutela previste per l’altro procedimento, siccome giammai attivato dal soggetto interessato; ciò, anche in un’ottica di leale collaborazione tra le parti, dovendo l’istanza del soggetto interessato orientare, in termini di necessaria coerenza, il comportamento concretamente esigibile dall’amministrazione adita.<br />
Invero, nel caso all&#8217;esame del Collegio <em>&#8220;difetta, in apice, una richiesta di accesso civico che, peraltro, sebbene connotata da estrema informalit</em><em>à</em><em>, riflette, ai sensi della disciplina di settore, un contenuto tipizzato, di certo non fungibile con quello dell’istanza di accesso ordinaria, siccome volta a promuovere – per finalit</em><em>à </em><em>e muovendo da presupposti di legittimazione diversi &#8211; i seguenti adempimenti a carico dell’Amministrazione: procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell&#8217;informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l&#8217;avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l&#8217;informazione o il dato richiesti risultano gi</em><em>à </em><em>pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l&#8217;amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale”.</em><br />
Dunque in sintesi, secondo il TAR Campania la mancata attivazione del procedimento in argomento ossia dell’accesso civico, a mezzo di presentazione di apposita istanza, priva il ricorso proposto ai sensi del combinato disposto dell’articolo 116 del codice del processo amministrativo e dell’articolo 5 del d. lgs. 33 del 2013 della relativa causa petendi. Dunque, il TAR Campania ritiene il diritto di accesso civico condizione dell’azione per il ricorso ex art. 116 c.p.a.<br />
Trattasi senza dubbio di una soluzione della problematica del tutto processuale (<a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[12]</a>).<br />
In conclusione si ritiene che la contestuale vigenza e del diritto di accesso agli atti, come disciplinato dalla legge 241/1990, e del diritto di accesso civico cd. “generalizzato”, come disciplinato dal d. lgs. 33/2013, venga a creare una inevitabile sovrapposizione dei <em>procedimenti</em> che la pubblica amministrazione destinataria delle istanze di accesso è tenuta ad aprire onde emanare il (motivato) provvedimento finale sia esso di accoglimento o rigetto.<br />
Di tal che la pubblica amministrazione dovrà sviluppare una appropriata fase istruttoria, governata &#8211; lo si sottolinea &#8211; dalla legge sul procedimento amministrativo, laddove, a fronte di un’istanza di accesso civico “generalizzato”, sussista nel caso concreto una casistica relativa alle limitazioni di matrice privatistica che l’art. 5 bis del d. lgs. 33/2013 impone alla pubblica amministrazione di recepire, valutando se venga a sussistere in capo ai controinteressati un “pregiudizio concreto” alla tutela di uno degli interessi privati declinati nell’articolo 5 bis medesimo.<br />
Infatti, in primis, la pubblica amministrazione, individuati ed informati i controinteressati dell’istanza ricevuta, potrà altresì attivare in fase istruttoria un “dialogo collaborativo” con l’istante (cfr. Circolare ministeriale, n. 2/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione &#8211; Dipartimento per la funzione pubblica riportata supra in nota 10) finalizzato a raccogliere gli elementi istruttori necessari per bilanciare le posizioni e dell’istante e dei controinteressati, il che non potrà che avvenire “qualificando” in sede procedimentale la posizione dell’istante.<br />
In altri e più chiari termini si ritiene che anche il procedimento che ex d. lgs. 33/2013 la pubblica amministrazione è tenuta ad avviare ed altresì a concludere a fronte della presentazione di una istanza di accesso civico “generalizzato”, nell’ipotesi di sussistenza di limitazioni di matrice privatistica al medesimo come declinate ex art. 5 bis, sia governato dalla legge generale sul procedimento amministrativo e dunque richieda alla pubblica amministrazione di raccogliere in sede istruttoria tutti gli elementi necessari per operare il bilanciamento tra le due posizioni giuridiche dell’istante e dei controinteressati. Con il che di necessità all’istante in fase istruttoria potrà essere chiesto di declinare le ragioni che nel caso concreto sottendono la richiesta onde bilanciare le medesime con le eventuali contrapposte ragioni dei controinteressati. E così anche il provvedimento finale nella motivazione dovrà dare atto del bilanciamento operato nel caso concreto tra la posizione dell’istante e quella dei controinteressati, soppesando le rispettive posizioni giuridiche.<br />
E del resto se così non fosse, allora più semplicemente quanto oggetto della richiesta di accesso civico “generalizzato” dovrebbe essere ex lege o accessibile senza limitazione di sorta e dunque pubblicabile e oggetto, al più, di accesso civico “semplice” ovvero oggetto di una delle eccezioni (assolute) all’accesso civico di cui al d. lgs. 13/33.</p>
<div>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1">(<strong><strong>[1]</strong></strong>) In particolare la legge 241 è stata oggetto di una profonda revisione nel 2005 ad opera della legge 15, recante &#8220;Modifiche ed integrazioni alle legge 7 agosto 1999, n. 241, concernenti norme generali sul l&#8217;azione amministrativa&#8221;, cui sono seguite modifiche sul piano processuale ad opera della legge 205/2000 &#8220;Disposizioni in materia di giustizia amministrativa&#8221; ed infine un mero recepimento del rito speciale dell&#8217;accesso nel nuovo codice del processo amministrativo emanato nel 2010.</div>
<div id="ftn2">(<strong><strong>[2]</strong></strong>) Cfr., tra le altre, TAR Veneto, III, 2395/2003.</div>
<div id="ftn3">(<strong><strong>[3]</strong></strong>) Cfr., tra le altre, CdS, IV, 3825/2002.</div>
<div id="ftn4">(<strong><strong>[4]</strong></strong>) Cfr., per tutte, CdS, Ad. Pl. 4/1999 e CdS, VI, 4152/2002.</div>
<div id="ftn5">(<strong><strong>[5]</strong></strong>) Quanto, poi, alla disciplina dei casi di esclusione va rilevato come il legislatore confermi il triplice livello delle fonti, consistenti nella legge 241, come riformata, nel regolamento governativo e nei regolamenti delle singole amministrazioni, ma ricostruisca in maniera piu&#768; chiara i rapporti tra le medesime. Infatti, solo l’adozione del nuovo regolamento governativo renderà efficaci le nuove norme sulla casistica di esclusione dell’accesso, e cio&#768; in quanto entrambi tali fonti innovano la casistica medesima, mentre l’eventuale adozione (rectius: modificazione) dei regolamenti da parte delle singole pubbliche amministrazioni non incide sull’efficacia delle due fonti di matrice statale, in quanto tali regolamenti non sono in grado di innovare la casistica di esclusione, ma solo di individuare le categorie di documenti sottratti all’accesso.<br />
Sennonchè il D.P.R. 184/2006 è venuto a sostituire e dunque ad abrogare il D.P.R. 352/1992, ma non per quanto attiene all&#8217;articolo 8 dedicato alla disciplina dei casi di esclusione.<br />
In dettaglio, giova rammentare che tale articolo dispone:<br />
<em>&#8220;1. Le singole amministrazioni provvedono all&#8217;emanazione dei regolamenti di cui all&#8217;art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l&#8217;osservanza dei criteri fissati nel presente articolo.</em><br />
<em>2. I documenti non possono essere sottratti all&#8217;accesso se non quando essi siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell&#8217;art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. I documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi sono considerati segreti solo nell&#8217;ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine, le amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l&#8217;eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all&#8217;accesso.</em><br />
<em>3. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all&#8217;accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.</em><br />
<em>4. Le categorie di cui all&#8217;art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardano tipologie di atti individuati con criteri di omogeneit</em><em>à </em><em>indipendentemente dalla loro denominazione specifica.</em><br />
<em>5. Nell&#8217;ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4, i documenti amministrativi possono essere sottratti all&#8217;accesso:</em><br />
<em>a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall&#8217;art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, nonch</em><em>é </em><em>all&#8217;esercizio della sovranit</em><em>à </em><em>nazionale e alla continuit</em><em>à </em><em>e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione; </em><br />
<em>b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria; </em><br />
<em>c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell&#8217;ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalit</em><em>à </em><em>con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identit</em><em>à </em><em>delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonch</em><em>é </em><em>all&#8217;attivit</em><em>à </em><em>di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini; </em><br />
<em>d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorch</em><em>é </em><em>i relativi dati siano forniti all&#8217;amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. Deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici</em>.&#8221;.<br />
Oltre alle novità di cui alla lettera d) si segnala la previsione di esclusione per i procedimenti tributari, ferme le norme di settore, in luogo dei meri atti preparatori dei medesimi, e, nell’ambito dei procedimenti selettivi, la specificita&#768; dell’esclusione dei documenti contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relative a terzi, specificita&#768; che, dunque, sottrae alla radice tale casistica dal bilanciamento di cui all’art.60 d. lgs. 196/2003.</div>
<div id="ftn6">(<strong><strong>[6]</strong></strong>) Lo schema di decreto legislativo recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche&#8221; è stato come dovuto oggetto di parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, nella Adunanza di Sezione del 18 febbraio 2016, numero affare&nbsp;00343/2016.<br />
Ebbene il Consiglio di Stato dopo aver sottolineato l&#8217;importanza di una riforma dell’amministrazione “nel suo complesso” quale quella di cui alla cd. Riforma Madia, con strumenti nuovi ed aver altresì sottolineato l’impatto ‘concreto’ degli interventi riformatori sul comportamento dei cittadini, sulle imprese, sull’economia, evidenzia che non basta una “buona legge” di riforma, in quanto ha importanza cruciale una solida fase di implementazione, anche dopo l’approvazione dei decreti attuativi.<br />
Il Consiglio di Stato si sofferma poi sul valore particolare della trasparenza, oggetto dello schema di decreto legislativo in esame.<br />
Si descrive l’importanza storica del passaggio da un regime sinora fondato sull’accesso dei soggetti legittimati e sull’obbligo di pubblicazione a un regime nuovo di&nbsp;<em>freedom of information</em>, che consente a chiunque &#8211; non più, quindi, solo a chi abbia una particolare situazione legittimante &#8211;&nbsp; la piena conoscenza degli atti amministrativi (cd.&nbsp;<em>full disclosure</em>), con il rinnovato istituto dell’accesso civico.<br />
In particolare, ad avviso del Consiglio di Stato, la trasparenza:<br />
&#8211; è un valore democratico che va anche oltre il suo indubbio rilievo a fini di anticorruzione, poiché si pone come il giusto punto di equilibrio tra le esigenze di garanzia e di efficienza, in attuazione del diritto fondamentale alla piena partecipazione del cittadino alla vita istituzionale di cui all’art. 2 Cost.;<br />
&nbsp;&#8211; deve essere sempre perseguita – a parità di intensità – nel modo ‘meno oneroso’, evitando la costituzione di&nbsp; una ‘burocrazia della trasparenza’ che si sovrappone a quella ordinaria con effetti opposti a quelli desiderati;<br />
&#8211; deve avere riguardo alle esigenze della&nbsp;<em>privacy</em>, anch’essa protetta dall’ordinamento;<br />
&#8211; deve essere affermata in modo chiaro dalla normativa.<br />
Il decreto del governo si muove, quindi, nella giusta direzione, ma può essere ulteriormente rafforzato con una serie di osservazioni che il Consiglio di Stato non manca di fornire.<br />
In primo luogo il Consiglio di Stato richiede al Governo di modificare lo schema assicurando una più ampia&nbsp;<em>disclosure</em>&nbsp;a una serie di dati e di documenti, allo stato non espressamente previsti. In particolare, si chiede che vengano resi chiaramente ostensibili quelli su: le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche, i tempi di pagamento da parte delle amministrazioni, le risorse assegnate ai singoli uffici pubblici. Inoltre, si chiede di evitare di imporre sempre di “indicare chiaramente” i dati richiesti, che talvolta possono non essere chiaramente noti al cittadino prima dell’accesso.<br />
Si garantisce, così, un più ampio soddisfacimento dell’esigenza di partecipazione e conoscenza dei cittadini al funzionamento delle amministrazioni e una attuazione più completa della legge delega.<br />
In relazione poi al fatto che lo schema del Governo prevede un meccanismo di silenzio-rigetto dopo 30 giorni dalla richiesta di accesso civico, il Consiglio di Stato rileva la criticità di tale meccanismo, che deresponsabilizza gli amministratori e ostacola immotivatamente la partecipazione alla vita pubblica.<br />
Si chiede di inserire un obbligo di motivazione del rigetto, che possa essere poi valutato dal giudice in sede di eventuale contenzioso, analogamente a quanto già oggi previsto per l’accesso ai sensi della legge n. 241 del 1990.<br />
Inoltre si ritiene che i casi di esclusione dall’accesso civico siano indicati troppo genericamente. Il rischio è quello di una ampia discrezionalità nel negare l’accesso civico, estendendo di fatto le eccezioni alla&nbsp;full disclosure.<br />
Si suggerisce l’adozione di linee-guida che chiariscano, definiscano e delimitino più puntualmente casi di esclusione.<br />
In relazione al fatto che la proposta del Governo prevede fino a tre distinti soggetti responsabili per la trasparenza nell’ambito di ciascuna amministrazione si suggerisce di unificare tali figure in un unico “desk telematico per la trasparenza”. Si consiglia poi la completa digitalizzazione delle istanze (salvi casi eccezionali di richiesta cartacea) consente, altresì, di eliminare i costi di copia per il cittadino, previsti dallo schema.<br />
Il Consiglio di Stato chiede inoltre di incrementare le garanzie per i controinteressati titolari del<br />
diritto di privacy, in quanto la trasparenza non può avvenire a scapito dei legittimi diritti di&nbsp;<em>privacy</em>.<br />
Si chiede espressamente che i controinteressati alla richiesta di accesso civico, in quanto titolari<br />
di dati personali oggetto di tutela, possano avere 10 giorni ‘effettivi’ per controdedurre, sospendendo quindi il decorso del termine di 30 giorni per la risposta dell’amministrazione.<br />
Infine si rileva che non appare chiara la eliminazione dell’obbligo di archiviazione dei documenti al termine dei 5 anni previsti per la pubblicazione. Si suggerisce di prevedere comunque forme di archiviazione telematica di tali dati.<br />
Da ultimo, rilevato che per quanto concerne gli enti locali si prevede che sia la Giunta ad approvare il piano triennale per la prevenzione della corruzione, si riscontra che non vi è analoga previsione per le amministrazioni statali in relazione all’atto di adozione e si chiede che tale lacuna venga colmata indicando più chiaramente la titolarità dell’indirizzo politico sulla trasparenza.<br />
Ebbene la maggior parte dei rilievi del Consiglio di Stato sono stati recepiti nel d.lgs. 97/2016.</div>
<div id="ftn7">(<strong><strong>[7]</strong></strong>) Recita infatti l&#8217;art. 5 bis del d. lgs. 97/16:<br />
<em>&#8220;Art. 5-bis. Esclusioni e limiti all&#8217;accesso civico&#8221;</em><br />
<em>&#8220;1. L&#8217;accesso civico di cui all&#8217;articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a: </em><br />
<em>a) la sicurezza pubblica e l&#8217;ordine pubblico; </em><br />
<em>b) la sicurezza nazionale; </em><br />
<em>c) la difesa e le questioni militari; </em><br />
<em>d) le relazioni internazionali; </em><br />
<em>e) la politica e la stabilit</em><em>à </em><em>finanziaria ed economica dello Stato; </em><br />
<em>f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; </em><br />
<em>g) il regolare svolgimento di attivit</em><em>à </em><em>ispettive. </em><br />
<em>2. L&#8217;accesso di cui all&#8217;articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: </em><br />
<em>a) la protezione dei dati personali, in conformit</em><em>à </em><em>con la disciplina legislativa in materia; </em><br />
<em>b) la libertà </em><em>e la segretezza della corrispondenza; </em><br />
<em>c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la propriet</em><em>à </em><em>intellettuale, il diritto d&#8217;autore e i segreti commerciali. </em><br />
<em>3. Il diritto di cui all&#8217;articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l&#8217;accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalit</em><em>à </em><em>o limiti, inclusi quelli di cui all&#8217;articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990. </em><br />
<em>4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l&#8217;accesso agli altri dati o alle altre parti. </em><br />
<em>5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L&#8217;accesso civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento. </em><br />
<em>6. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all&#8217;accesso civico di cui al presente articolo, l&#8217;Autorit</em><em>à </em><em>nazionale anticorruzione, d&#8217;intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all&#8217;articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative.&#8221;</em></div>
<div id="ftn8">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (<strong><strong>[8]</strong></strong>) In particolare nelle linee guida è dato leggere che la ratio della riforma risiede nella dichiarata finalita&#768; di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (ex art. 5, comma 2 del decreto trasparenza). Cio&#768; in attuazione del principio di trasparenza che il novellato articolo 1, comma 1, del decreto trasparenza ridefinisce come accessibilita&#768; totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni non piu&#768; solo finalizzata a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, ma soprattutto come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all’attivita&#768; amministrativa. L’intento del legislatore e&#768; ancor piu&#768; valorizzato in considerazione di quanto gia&#768; previsto nel comma 2 dell’art. 1 del decreto trasparenza secondo cui la trasparenza e&#768; condizione di garanzia delle liberta&#768; individuali e collettive, nonche&#769; dei diritti civili, politici e sociali, e integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino. La trasparenza diviene, quindi, principio cardine e fondamentale dell’organizzazione delle pubbliche amministrazioni e dei loro rapporti con i cittadini.</div>
<div id="ftn9">(<strong><strong>[9]</strong></strong>) Per quanto sopra evidenziato, con le linee guida si ritiene che i principi delineati debbano fungere da canone interpretativo in sede di applicazione della disciplina dell’accesso generalizzato da parte delle amministrazioni e degli altri soggetti obbligati, avendo il legislatore posto la trasparenza e l’accessibilita&#768; come la regola rispetto alla quale i limiti e le esclusioni previste dall’art. 5 bis del d.lgs. 33/2013, rappresentano eccezioni e come tali da interpretarsi restrittivamente.</div>
<div id="ftn10">(<strong><strong>[10]</strong></strong>) Interessanti spunti sulla disciplina dell&#8217;accesso &#8220;generalizzato&#8221; derivano altresì dalla Circolare ministeriale, n. 2/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione &#8211; Dipartimento per la funzione pubblica &#8211; relativa all’attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA). In particolare la Circolare fornisce alcune indicazioni circa l’approccio che la pubblica amministrazione deve riservare all’applicazione della nuova fattispecie disciplinata al comma 2, dell’articolo 5 del decreto legislativo trasparenza (decreto legislativo 33/2013) come modificato dal decreto legislativo 97/2016 ed aggiuntiva rispetto all’accesso civico semplice.<br />
Per quanto più interessa la Circolare riscontra che la norma individua una autentica obbligazione di risultato (e non di mezzi) imponendo l’erogazione di un servizio conoscitivo, che consiste nel condividere con la collettività il proprio patrimonio di informazioni secondo le modalità indicate dalla legge. E’ un obbligo di risultato in quanto l’ente interessato dalla richiesta e gli stessi dipendenti sono tenuti ad impegnarsi per facilitare l’esercizio del diritto, capovolgendo la formale istruttoria che costituisce la spina dorsale del procedimento per giungere al provvedimento espresso.<br />
A riguardo la circolare introduce una nuova modalità istruttoria: il “dialogo cooperativo” con l’instante.<br />
Si legge infatti&nbsp; nella Circolare che: &#8220;La soddisfazione dell’obbligazione (l’erogazione di “un servizio conoscitivo”) e, più in generale, la soddisfazione delle finalità di partecipazione proprie del c.d. modello FOIA, esige che le amministrazioni si adoperino evitando atteggiamenti ostruzionistici. Nel trattare una richiesta, si impone in pratica un nuovo approccio istruttorio da parte del responsabile del procedimento (o se si preferisce si assiste ad una evoluzione dei compiti estremamente formali previsti nella legge 241/90 (art. 6)). In particolare sarebbe necessario, secondo quanto si legge nella circolare, che l’amministrazione (in realtà il responsabile del procedimento incaricato) instauri un “dialogo cooperativo” con il richiedente. In questo senso, il soggetto competente, o l’individuato responsabile del procedimento, è tenuto pertanto a comunicare con il richiedente, tempestivamente, subito dopo la presentazione della domanda, al fine di: rilasciare una ricevuta che attesti l&#8217;avvenuta presentazione della richiesta e indichi il numero di protocollo assegnato e il termine entro il quale l&#8217;amministrazione è tenuta a rispondere;chiedere eventuali chiarimenti circa l’oggetto della richiesta o, in caso di manifesta irragionevolezza, una sua ridefinizione;confermare che l’invio dei dati o documenti richiesti avverrà in formato digitale, salvo che una diversa modalità di trasmissione sia stata indicata dal richiedente e non risulti eccessivamente onerosa per l’amministrazione; indicare gli eventuali costi di riproduzione derivanti dalle diverse modalità di accesso, nel rispetto del criterio di effettività indicato dall’art. 5, c. 4, d.lgs. n. 33/2013. Da notare che attraverso il dialogo cooperativo il responsabile interessato dovrebbe “chiedere a chi formula la richiesta di identificarsi, nel caso in cui non lo abbia fatto”.&nbsp; Ora, è chiaro che questo può accadere solo se il soggetto istante si presenta personalmente presso gli uffici per consegnare la richiesta e nella stessa non abbia indicato il proprio nome/cognome o altri riferimenti che lo rendano identificabile. In ogni caso, sembra abbastanza evidente il superamento dell’approccio istruttorio della legge 241/90– che per forza deve essere di tipo più formale – declinato in tema di procedimento laddove, tra gli altri, il responsabile del procedimento (lett. a) comma 1, art. 6 della legge 241/90) è tenuto a valutare “ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione di provvedimento” o altri aspetti formali.</div>
<div id="ftn11">(<strong><strong>[11]</strong></strong>) Di diverso avviso TAR Campania, VI Sezione, sentenza 5671 del 05/11/2014, mentre conforme Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza 5515 del 20/11/2013.&nbsp;</div>
<div id="ftn12">([12]) Peraltro ed in via del tutto incidentale si riscontra come la tutela delle posizioni giuridiche relative all’accesso civico, comunque declinate tanto nella fattiscpecie “semplice” quanto in quella “generalizzata”, sia rimessa alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, così sottendendo che le posizioni giuridiche interessate possano essere tanto diritti quanto interessi legittimi.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/diritto-di-accesso-agli-atti-ex-lege-241-90-e-nuovo-accesso-civico-generalizzato-ex-d-lgs-97-16-qualche-criticita-nella-sovrapposizione-dei-procedimenti/">Diritto di accesso agli atti ex lege 241/90 e &#8220;nuovo&#8221; accesso civico &#8220;generalizzato&#8221; ex d. lgs. 97/16: qualche criticità nella sovrapposizione dei procedimenti</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prime annotazioni sulla riforma del retail elettrico e del gas</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/prime-annotazioni-sulla-riforma-del-retail-elettrico-e-del-gas-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:47 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/prime-annotazioni-sulla-riforma-del-retail-elettrico-e-del-gas-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/prime-annotazioni-sulla-riforma-del-retail-elettrico-e-del-gas-2/">Prime annotazioni sulla riforma del retail elettrico e del gas</a></p>
<p>Sommario: 1. Premessa. La liberalizzazione del retail energetico tra crisi delle ideologie e pragmatismo regolatorio. &#8211; 2. La scelta europea di liberalizzare (anche) i prezzi dei mercati retail dell’energia. &#8211; 3. Una prima valutazione dell’idoneità della nuova disciplina rispetto agli obiettivi perseguiti. &#8211; 4. Una riforma da completare (e da</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/prime-annotazioni-sulla-riforma-del-retail-elettrico-e-del-gas-2/">Prime annotazioni sulla riforma del retail elettrico e del gas</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/prime-annotazioni-sulla-riforma-del-retail-elettrico-e-del-gas-2/">Prime annotazioni sulla riforma del retail elettrico e del gas</a></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>Sommario: 1. Premessa. La liberalizzazione del retail energetico tra crisi delle ideologie e pragmatismo regolatorio. &#8211; 2. La scelta europea di liberalizzare (anche) i prezzi dei mercati retail dell’energia. &#8211; 3. Una prima valutazione dell’idoneità della nuova disciplina rispetto agli obiettivi perseguiti. &#8211; 4. Una riforma da completare (e da confermare)</strong><br />
&nbsp;<br />
<strong>1. Premessa. La liberalizzazione del retail energetico tra crisi delle ideologie e pragmatismo regolatorio</strong><br />
La vicenda – lunga e tormentata – dell’iter parlamentare del disegno di legge “annuale” per il mercato e la concorrenza è giunta a conclusione: in data 2 agosto 2017, dopo quasi tre anni di navigazione nelle aule parlamentari, il Senato ne ha approvato definitivamente il testo.<br />
Essa rimane in ogni caso emblematica delle difficoltà e delle incertezze che caratterizzano oggi il dibattito politico e scientifico sui modelli di disciplina dei mercati.<br />
Nato in anni nei quali era – o sembrava &#8211; ancora largo e diffuso il consenso sul primato del principio o “ordine” concorrenziale, lo strumento della legge annuale sulla concorrenza ha poi scontato gli effetti della crisi di fiducia nel mercato successiva al 2008 e la reazione alla ventata neo-liberista e mercatista degli anni precedenti. Il recupero, nei fatti ma anche nella sua legittimazione politico-culturale, di un ruolo significativo per i governi e per le loro politiche economiche ed industriali si è combinato nell’opinione di molti con il sospetto e la diffidenza nei confronti delle dinamiche concorrenziali: come se non fosse evidente che la lezione vera che l’esperienza di questi ultimi decenni ci ha impartito è che anche nel governo dell’economia è preferibile evitare eccessi e rigidità ideologiche – in senso mercatista ma anche statalista – e ricercare invece, con pragmatismo ma nel rispetto di principi, soluzioni concrete, di taglio competitivo o meno, a problemi sempre (parzialmente) diversi.<br />
Il caso specifico della regolamentazione della vendita di elettricità e gas ai clienti finali s’inserisce perfettamente in questo quadro: un quadro nel quale l’attuazione della scelta europea a favore della piena liberalizzazione di tali attività incontra resistenze e obiezioni talvolta puntualmente argomentate con riferimento alle specifiche caratteristiche delle stesse, talora invece ispirate ad una pregiudiziale ostilità verso i meccanismi di mercato. Laddove è chiaro che mentre con le prime è possibile – e doveroso – confrontarsi, anche per tenerne conto adeguatamente nel definire i contenuti della nuova disciplina, viceversa con le seconde qualsiasi dialogo sul merito dei problemi e delle soluzioni risulta difficilmente praticabile.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>2. La scelta europea di liberalizzare (anche) i prezzi dei mercati retail dell’energia</strong><br />
Le premesse del problema sono ben note. Secondo l’interpretazione accolta dalla Corte di Giustizia in una decisione che risale ormai al 2010 (v. Corte di giustizia UE, Grande Sezione, 20/4/2010 n. C-265/08, <em>Federutility</em> ed altri), le direttive europee sull’elettricità e sul gas prescrivono agli Stati membri di prevedere che in linea generale i prezzi delle relative forniture ai clienti finali siano definiti dalle ordinarie dinamiche di mercato (sul punto sia consentito rinviare all’analisi svolta in E. BRUTI LIBERATI, <em>Mercati retail dell’energia e disciplina dei servizi di tutela </em>in <em>Dialoghi sul diritto dell’energia</em>, Torino, 2015). Misure di regolazione amministrativa di tali prezzi sono quindi ammissibili solo in via transitoria e solo in presenza di determinate condizioni, fermo restando che la disciplina europea comunque impone di garantire le forniture e di tutelare gli utenti, eventualmente anche attraverso l’imposizione di obblighi di pubblico servizio ai fornitori (si vedano al riguardo gli artt. 3 delle due direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE su elettricità e gas).<br />
La disciplina italiana dei mercati <em>retail</em> vigente prima dell’approvazione della legge sulla concorrenza non risultava in linea con tale indicazione&nbsp; &#8211; opinabile sul piano politico ma certamente vincolante su quello giuridico –, perché, anche se in passato il regolatore settoriale ha provato a sostenere il contrario, appariva assai difficile negare che i sistemi della maggior tutela elettrica e della tutela gas costituissero dei metodi di indiretta regolazione dei prezzi (v. ancora, al riguardo, BRUTI LIBERATI, op. cit.).<br />
Di qui la decisione del Governo, sollecitato anche dalla Commissione europea, di inserire nel disegno di legge annuale sulla concorrenza alcune norme dirette ad eliminare entro un determinato termine quei sistemi di tutela e a rimettere al mercato la determinazione dei relativi prezzi, accompagnando peraltro tale cambiamento di disciplina con la previsione o la diretta adozione di specifiche misure regolatorie volte ad evitare che il medesimo possa tradursi in un danno per i clienti dell’energia.<br />
La soppressione dei meccanismi tariffari non implica quindi un puro e semplice abbandono alle dinamiche di mercato e alla legge della domanda e dell’offerta – soluzione radicale che altrove ha già mostrato di non funzionare adeguatamente (si veda al riguardo, sull’esperienza inglese, D. MANTZARI, <em>The Liberalisation of Retail Energy Markets: Lessons from the UK</em>, in BRUTI LIBERATI, DE FOCATIIS, TRAVI (a cura di), <em>Esperienze regolatorie a confronto nel settore dell’energia</em>, Milano, Wolters Kluver, 2017, pp. 45 ss.): è infatti previsto che l’attivazione di quelle dinamiche debba abbinarsi ad un complesso di interventi di regolamentazione variamente preordinati a proteggere i clienti finali e a rafforzare la loro capacità di giocare il gioco del mercato.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;<strong>3. Una prima valutazione dell’idoneità della nuova disciplina rispetto agli obiettivi perseguiti</strong><br />
L’impostazione accolta dalla nuova disciplina è dunque in linea di principio corretta: non ci si limita ad eliminare – a partire dal 1° luglio 2019 &#8211; la regolazione di prezzo ma la si sostituisce con altri e diversi meccanismi di regolazione, anch’essi diretti a tutelare i clienti dell’energia pur se nel rispetto delle dinamiche di mercato.<br />
Il problema è naturalmente se tali altri meccanismi regolatori sono adeguati allo scopo: scopo che, com’è bene esplicitare, non è solo quello – ovvio laddove si liberalizzi – di promuovere l’efficienza e l’innovatività delle imprese fornitrici, ma anche quello di garantire che i vantaggi che dovrebbero derivarne possano essere in misura significativa fruiti da consumatori. Senza naturalmente dimenticare gli utenti che si trovino, per qualsiasi ragione, in condizioni di vulnerabilità e che non siano quindi in grado di approvvigionarsi di elettricità e/o di gas a condizioni di mercato, ai quali deve comunque essere garantita la fornitura.<br />
In questa prospettiva, è opportuno ricordare che, com’è stato da tempo evidenziato, e come emerge anche dall’esperienza di altri Paesi (v. ancora, per il caso inglese, MANTZARI, op. cit.), la difficoltà che chiaramente si frappone all’efficace funzionamento della dinamica competitiva nel caso del <em>retail</em> energetico è anzitutto quella legata alle forti asimmetrie non solo informative ma anche cognitive che penalizzano i clienti domestici o comunque di piccole dimensioni. Asimmetrie che hanno notoriamente come conseguenza una ridotta propensione dei clienti in questione a svolgere un ruolo attivo nel confronto con i fornitori e dunque ad esercitare sui medesimi la pressione negoziale indispensabile perché i vantaggi attesi dal mercato possano concretizzarsi.<br />
Nello stesso tempo non può dimenticarsi che nel contesto italiano il rischio che il meccanismo concorrenziale non produca gli effetti auspicati si ricollega anche alla struttura molto concentrata dei mercati interessati, e in particolare di quello elettrico.<br />
Dunque, per risultare adeguata al fine di assicurare l’efficienza delle forniture ai clienti finali dell’energia (domestici o comunque con consumi limitati) la nuova disciplina doveva necessariamente intervenire su entrambi i profili appena richiamati: la c.d. capacitazione dei clienti, con misure volte ad eliminare o almeno ad attenuare le asimmetrie di cui si è detto, e la struttura dell’offerta, per escludere la presenza di operatori dotati di eccessivo potere di mercato.<br />
E, in effetti, se si guarda alle norme introdotte con la nuova legge si vede che esse si occupano di entrambi gli aspetti, sia pure con incisività significativamente diversa nei due casi.<br />
Per quanto attiene alla capacitazione dei clienti, la legge individua molteplici misure dirette a favorire la confrontabilità delle offerte da parte dei clienti e il rafforzamento delle loro <em>skills</em> negoziali: dalla realizzazione di un apposito portale informatico per la raccolta e la pubblicazione delle offerte dei fornitori all’obbligo per tutti gli operatori della vendita di elettricità e gas di formulare almeno una proposta di offerta a prezzo variabile e una a prezzo fisso per le utenze domestiche e non domestiche con consumi inferiori ad una determinata soglia, redatte sulla base di specifiche prescrizioni dell’Autorità per l’energia; dall’adozione di Linee Guida dell’Autorità volte a promuovere l’aggregazione di piccoli consumatori e la formazione di Gruppi di acquisto all’obbligo per i fornitori di dare adeguata informativa ai clienti in ordine al superamento della tutela di prezzo nelle modalità definite dal Regolatore.<br />
L’insieme di tali misure e delle altre già previste dalla disciplina previgente – come il Sistema informatico integrato (di cui al DL n. 105/2010) o la disciplina sulla tempistica di <em>switching</em> – sembra in astratto idoneo ad incrementare significativamente la possibilità per i consumatori energetici di stare in modo attivo sul mercato, come del resto è avvenuto e avviene in altri Paesi europei e anche in Italia per altri servizi liberalizzati (come la telefonia).<br />
Ci si deve chiedere peraltro se non sarebbe stato opportuno prevedere anche l’adozione di più esplicite misure di <em>nudging</em>, specificamente volte a stimolare la propensione dei clienti dell’energia a giocare un ruolo attivo rispetto alla selezione dei fornitori. E’ chiaro che alcune delle previsioni sopra richiamate (come quella relativa allo stimolo all’aggregazione dei consumatori) si muovono in quella direzione; ma qualcosa di più avrebbe potuto forse farsi, attingendo alla ricca esperienza nord-americana e nord-europea, e comunque affidando un chiaro mandato in tal senso al Regolatore (sul <em>nudge</em> v. quanto meno R. Thaler-C.R. Sunstein<em>,</em> <em>Nudge. </em><em>La spinta gentile. La nuova strategia per migliorare le nostre decisioni su denaro, salute, felicità, </em>Feltrinelli, Milano, 2009; P. G. Hansen- A.M. Jespersen, <em>Nudge and Manipulation of choice: A Framework for the Responsible Use of the Nudge Approach to Behaviour Change in Public Policy, </em>in<em> The European Journal of Risk Regulation</em>, Cambridge University Press, Cambridge, 2013).<br />
Il giudizio sulla nuova normativa deve essere d’altra parte più critico con riferimento alla parte in cui essa affronta il problema di promuovere la concorrenza sul lato dell’offerta. E’ vero che anche in questo caso talune misure rilevanti – come quelle inerenti al c.d. <em>brand unbundling</em> – erano già state introdotte in precedenza, ed è altresì vero che la nuova legge prevede che il Ministero dello Sviluppo Economico, con suo decreto, dovrebbe definire anche le misure necessarie per assicurare “la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato”; e tuttavia appare assai dubbio che tale generica previsione possa fondare e legittimare incisivi interventi di riduzione del potere di mercato. Appare sufficiente ricordare, al riguardo, che quando in passato si è trattato di introdurre misure volte a limitare le quote di mercato di Enel nel segmento della produzione elettrica e di Eni nella vendita di gas, il legislatore è intervenuto con norme esplicite e sufficientemente puntuali (contenute, rispettivamente, nel D.Lgs. n. 79/99 e del D.Lgs. n. 164/00); e che, d’altro canto, relativamente a tale tipo di prescrizioni la giurisprudenza amministrativa – per altri aspetti, assai più incline ad ammettere l’esercizio di poteri regolatori non specificamente contemplati dalla legge – si è viceversa mostrata assai restrittiva.<br />
La questione quindi si pone. E non è da escludere che laddove il mercato non dovesse autonomamente attenuare il problema, e fatto salvo l’eventuale intervento delle autorità antitrust, il legislatore possa essere chiamato ad esprimersi nuovamente sul punto.<br />
La nuova disciplina si preoccupa anche, doverosamente, di garantire la fornitura ai clienti – e più esattamente ai clienti domestici o con consumi inferiori a determinate soglie – che, successivamente alla soppressione del servizio di maggior tutela, rimangano per qualsiasi ragione senza fornitore di elettricità: a ciò dovrà provvedere il Regolatore disciplinando un (apposito) servizio di salvaguardia, assicurato da soggetti individuati mediante “procedure concorsuali per aree territoriali” e “a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero”. &nbsp;Così pure è prevista l’adozione di nuove misure di protezione dei clienti vulnerabili, anche con la riforma del bonus per la famiglie in condizioni di disagio economico.<br />
&nbsp;<br />
<strong>4. Una riforma da completare (e da confermare) </strong><br />
Il giudizio da esprimere sulla nuova disciplina appare almeno in parte da sospendere, in attesa che i molteplici provvedimenti attuativi da essa previsti completino il quadro della riforma che Parlamento e Governo hanno inteso realizzare. La sospensione del giudizio è del resto imposta anche dalla circostanza che non può allo stato ritenersi del tutto certo nemmeno che tale riforma venga in concreto portata a compimento.<br />
Come si è in precedenza ricordato, la legge prevede che tale soppressione debba avvenire a decorrere dal 1° luglio 2019. Questo termine non è di per sé sottoposto a condizioni; e tuttavia è stabilito che, con congruo anticipo rispetto alla scadenza indicata, l’Autorità per l’energia debba accertare che si siano verificati taluni “eventi” puntualmente individuati, e che, laddove riscontri che ciò non è avvenuto, essa e il Ministero dello Sviluppo Economico debbano adottare i “provvedimenti necessari”.<br />
Quali siano tali provvedimenti necessari non è precisato – il che, per le ragioni sopra richiamate, rende difficile che possa trattarsi di provvedimenti in grado di incidere in modo significativo sulla sfera giuridica dei destinatari. Né è chiarito che cosa dovrebbe accadere qualora, nonostante tali provvedimenti, gli eventi indicati dalla normativa in questione come impliciti presupposti del venir meno degli attuali regimi di tutela continuino a non realizzarsi: si procederebbe comunque nel senso della soppressione degli attuali regimi di tutela oppure no?<br />
Nel primo senso sembrerebbe militare, oltre alla di per sé inequivoca formulazione delle norme sulla soppressione, anche il fatto che, come si è sopra ricordato, la disciplina appena approvata prevede che l’Autorità per l’energia debba adottare disposizioni per assicurare, a partire dalla data della soppressione, un servizio di salvaguardia “a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero”.<br />
Tale disposizione sembra indirettamente attestare che, almeno secondo le attuali intenzioni del legislatore, la data del 1° luglio 2019 dovrebbe comunque segnare una svolta rilevante rispetto all’assetto attuale: dovendo appunto il servizio di salvaguardia essere fornito a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero, ciò dovrebbe infatti avere l’effetto di promuovere lo svuotamento progressivo del regime di tutela di prezzo e dunque di estendere in ogni caso l’operare delle dinamiche concorrenziali.<br />
Resta naturalmente di vedere se nei due anni che ci separano dalla data di avvio del nuovo sistema il legislatore non muterà indirizzo: possibilità che è ovviamente sempre presente ma che in questo caso, dato l’andamento – come si è detto, molto tormentato e problematico &#8211; del dibattito non solo parlamentare sui modelli di disciplina del mercato, appare particolarmente incombente.<br />
Si tratterebbe – com’è opportuno sottolineare, in conclusione – di un esito non auspicabile: non per una preferenza acritica e pregiudiziale per le soluzioni di piena liberalizzazione dei mercati dei servizi di interesse economico generale, ma perché in concreto, alla luce delle misure di regolazione previste dal legislatore, la tutela dei consumatori energetici sembra comunque sufficientemente assicurata e appare utile verificare se, eventualmente con qualche ulteriore perfezionamento nei termini sopra segnalati, tale modello di concorrenza variamente regolata possa ben funzionare nell’interesse del sistema economico nel suo complesso.</div>
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<p>Note</p>
<!-- WP Attachments -->
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		<title>Il governo dell’eguaglianza. Isonomia, opportunità e giustizia sociale in Argentina</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-governo-delleguaglianza-isonomia-opportunita-e-giustizia-sociale-in-argentina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:25 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-governo-delleguaglianza-isonomia-opportunita-e-giustizia-sociale-in-argentina/">Il governo dell’eguaglianza. Isonomia, opportunità e giustizia sociale in Argentina</a></p>
<p>“Nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice ne la miseria&#8230;” Dante Alighieri, Divina Commedia, Inferno, Canto Quinto (123) &#160; &#160; I. Introduzione Nel 1852 Juan Bautista Alberdi, ideatore del sistema costituzionale della Repubblica Argentina, chiarì in maniera limpida: “… La costituzione deve essere fatta per popolare il suolo solitario</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-governo-delleguaglianza-isonomia-opportunita-e-giustizia-sociale-in-argentina/">Il governo dell’eguaglianza. Isonomia, opportunità e giustizia sociale in Argentina</a></p>
<div style="text-align: right;">“<em>Nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice ne la miseria&#8230;</em>”<br />
Dante Alighieri, <em>Divina Commedia</em>,<em> Inferno</em>, Canto Quinto (123)</p>
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<div style="text-align: justify;"><strong>I. Introduzione</strong><br />
Nel 1852 Juan Bautista Alberdi, ideatore del sistema costituzionale della Repubblica Argentina, chiarì in maniera limpida: “… La costituzione deve essere fatta per popolare il suolo solitario del paese di nuovi abitanti e per alterare e modificare la popolazione attuale”<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>. Nel porre in relazione la superficie dell’Argentina con i suoi abitanti &#8211; allora meno di 1.000.000, prevalentemente analfabeti &#8211; si chiese che nome meritasse un paese così conformato, rispondendosi: “un deserto”. Di conseguenza, che nome avrebbe dovuto darsi alla Costituzione di questo paese?: “La costituzione di un deserto”<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>.<br />
Alberdi, con logica conseguenzialità, si chiese poi: “Qual è la miglior costituzione per un deserto?”: Quella che serve faccia cessare più rapidamente possibile la natura di “deserto” e trasformi la Repubblica in un “paese popolato”<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a>. Non a caso molti sintetizzano l’opera di Alberdi nella sua frase “governare è popolare”.<br />
Il presente lavoro, non vuole andare ad approfondire la semantica né la morfologia della posizione di Alberdi. Ma vuole prendere spunto dalle parole del Maestro per affrontare il tema del governo dell’eguaglianza, oggi. Perché io alla domanda “quale è la miglior Costituzione?”, rispondo: quella che si orienti in modo deciso, decisivo e imparziale a porre fine alla disuguaglianza sociale<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a> e a convertire la Repubblica in un paese di cittadini egualmente inclusi.<br />
Quale giurista non ha riflettuto sulla povertà e sulle situazioni di vulnerabilità o abbandono sociale? E’ già difficile misurare tali situazioni di disagio. Secondo statistiche recenti, più del 25% della popolazione urbana<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a> Argentina vive in una situazione di povertà e quasi il 35% si trova in condizioni di vulnerabilità<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[6]</a>. Loro, i non abbienti e vulnerabili, non hanno consapevolezza di ciò che succede né si rendono conto di quello che non conoscono. “Pertanto, si produce una sorta di alienazione rispetto alle istituzioni”, perché, legittimamente, i cittadini non abbienti “sentono che nulla funziona per loro”<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a>.<br />
Non è mai esistita né esisterà mai una società veramente egalitaria, con eguaglianza di tutti i beni sociali. Non si estinguerà mai la disuguaglianza tra gli uomini, le cui fonti principali e più odiose, ripugnanti e abominevoli, sono l’appartenenza ad un’etnia, il sesso, l’età o la classe sociale<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a>.<br />
Eppure le Costituzioni presentano, in generale, pretese su cui fondano una certa idea di eternità; quella dell’Argentina nel secolo XIX guarda ad una repubblica “essenzialmente commerciale e contadina”<a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[9]</a>. Nel corso della storia, si è massimizzata la concentrazione della ricchezza (tanto quella giacente come quella creata) e si è trascurata (con dolo o colpa?), la crescita della povertà e la vulnerabilità della popolazione. Attualmente, nel 2016, la popolazione Argentina supera i 43.000.000 di abitanti<a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[10]</a>; la singolarità della situazione che qui si denuncia –povertà e vulnerabilità– affligge più della metà di essi. Sebbene un simile strappo non sarà curato solamente con le norme, esse costituiscono un <em>corpus</em> di prescrizioni fondamentali verso la giustizia sociale.<br />
Nei paragrafi che seguono, descrivo i fondamenti dello Stato costituzionale, individuando il ruolo dell’eguaglianza quale linea guida. A seguire, indico una serie di criteri relativi all’eguaglianza nel sistema della Costituzione federale Argentina (d’ora innanzi, CF). Questo quadro fa emergere il relativo fallimento delle enunciazioni normative sul processo di eguaglianza costituzionale, attualmente in corso, soprattutto, per la loro insufficienza. Senza anticipare la conclusione, in materia di giustizia sociale, il problema è rappresentato più dall’assenza di regole, dalla loro “lacuna”, che non dalla scarsa efficacia di quelle vigenti. Infine, cerco di elaborare un <em>Prospectus </em>di politica costituzionale che, in un momento costituente, potrebbe legittimare l’estirpazione del male, vale a dire, sradicare la povertà.<br />
Debbo precisare che l’ambito di analisi si dedica alle dimensioni del principio di eguaglianza nella CF. Esamino alcune idee in ordine ai criteri che ritengo emergenti dal principio costituzionale, non in tutte le prescrizioni regolative<a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[11]</a>, e senza valutare le fonti del Diritto Internazionale dei Diritti Umani (DIDH) con rango costituzionale<a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[12]</a>, né considerando quelle legislative, per ragioni di spazio.</p>
<p><strong>II. Stato, Costituzione ed Eguaglianza</strong><br />
In America Latina, si ritiene che lo Stato dovrebbe essere la casa comune dei suoi cittadini, la cui sovranità<a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title="">[13]</a> discende dalla circostanza indiscutibile che essi vi esercitano la maggior parte dei loro “libri laici”<a href="#_ftn14" name="_ftnref14" title=""><sup><sup>[14]</sup></sup></a>. La associazione politica dei cittadini dovrebbe così integrarsi con quattro elementi: un territorio, la sua popolazione, il potere e la sua costituzione.<br />
Gli Stati sovrani dell’America Latina adottano una costituzione repubblicana per disporre del loro fondamento<a href="#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[15]</a>, come quarto elemento statale, e indicare un “programma”<a href="#_ftn16" name="_ftnref16" title="">[16]</a>.<br />
È ben noto che la costituzione non può essere trattata isolatamente nel suo studio dogmatico. Oltre al suo approccio interno, esiste anche un approccio esterno di comprensione, che si interseca con gli altri tre elementi costitutivi dello Stato. Del resto, il fondamento costituzionale dello Stato discende da quattro regole di realizzazione progressiva: subordinazione, variazione, distinzione e azione dei diritti fondamentali, che presentano differente contenuto<a href="#_ftn17" name="_ftnref17" title="">[17]</a>.<br />
La regola relativa all’azione dei diritti fondamentali sta a significare che, con il loro inserimento e svolgimento nelle costituzioni, tali diritti vengono ad essere considerati non solo come diritti soggettivi, ma anche come regole oggettive del sistema; vale a dire, come linee guida dell’azione che dovrebbero assicurare un uso corretto della forza statale. In questo senso, la grammatica sulla regola relativa all’azione dei diritti fondamentali coniuga due scenari: da un lato, quello &nbsp;nel quale ciascuno dei diritti assume un ruolo conformativo dell’ordine giuridico, quale limite costituzionale alla stessa regolamentazione della forza statale; dall’altro, lo scenario in cui si configurano e operano come diritti soggettivi fondamentali. Ecco, allora, che i diritti fondamentali sono al tempo stesso “regole direttive” –una mappa indispensabile e insostituibile per l’esercizio del potere dello Stato– e regole contenutistiche di un diritto soggettivo. A livello pratico e operativo, specie per l’eguaglianza, dobbiamo ritenere che debba essere considerato innanzitutto lo scenario dei diritti fondamentali, come direttiva o “norma di principio”<a href="#_ftn18" name="_ftnref18" title="">[18]</a>, essendo una delle condizioni per la pace e la giustizia della stessa comunità statale.<br />
A livello operativo, la CF tratta i diritti fondamentali nella Prima Parte &#8211; Capitolo Primo: “Dichiarazioni, Diritti e Garanzie”; nel Capitolo Secondo: “Nuovi Diritti e Garanzie”; e nella Seconda Parte, nel Titolo Primo, Sezione Prima, Capitolo Quarto: “Compiti del Congresso”: strumenti del DIDH con rango costituzionale, art. 75, comma 22<a href="#_ftn19" name="_ftnref19" title="">[19]</a>.<br />
Nel corpo della CF si regolamentano i seguenti diritti: 1) alla vita, 2) di libertà,<br />
3) di eguaglianza, 4) politici, 5) di proprietà “senza contemplare la sua relativa funzione sociale”, 6) sociali, 7) di incidenza collettiva e 8) il contratto generazionale ambientale. A questa elencazione si aggiungono, con eguale rango costituzionale, i “diritti non enumerati” e quelli che si rinvengono nei quattordici trattati internazionali<a href="#_ftn20" name="_ftnref20" title="">[20]</a> che beneficiano del rango costituzionale in Argentina<a href="#_ftn21" name="_ftnref21" title="">[21]</a>. Gli uni (il “nonetto” elencato nella CF) e gli altri (elencati negli Accordi internazionali di rango costituzionale,) compongono il nuovo sistema dei diritti della CF e, nel loro insieme, cercano di giustificare l’agire dello Stato e quello dei cittadini tra di loro.<br />
Le costruzioni sui diritti fondamentali possono essere semplificate o riassunte nella maestosa invenzione del 1789: libertà, eguaglianza e fratellanza. È li che si creò, con natura positiva e senza astrazioni, la “letteratura universale”<a href="#_ftn22" name="_ftnref22" title="">[22]</a> sui diritti fondamentali. Così, nell’articolo I della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino si dispose per sempre che “Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull’utilità comune”. Al di là di virtuose classificazioni, l’impronta dei diritti fondamentali, 227 anni dopo, ancora risiede nella celebre trilogia, perché ciascuna generazione contemporanea è beneficiaria di tutti gli istanti del 1789.<br />
Il fatto che la costituzione, con le sue costruzioni, fondi e giustifichi lo Stato non significa che riuscirà a vincere la persistente disuguaglianza. Perché si può legiferare con leggerezza, nel qual caso le norme saranno inefficaci Tuttavia, l’inefficacia può provenire anche dalla pestilente indolenza dei servitori pubblici. Riconoscere l’insufficienza delle regole sull’eguaglianza dimostra l’esistenza di un problema: un vuoto nel Diritto costituzionalizzato che la teoria potrebbe riempire. I problemi costituzionali, oltre alla loro interezza e fattezza nell’ambito del sapere dogmatico, sono parallelamente un problema politico, dato che influiscono sull’ordine della società. Pertanto, la teoria normativa dovrebbe affrontarli, anche con il rischio della pallida sfrontatezza, languidezza o utopia delle relative proposizioni. Di conseguenza, quanto lo strumento costituzionale possa fare per l’eguaglianza dei propri abitanti –coadiuvato dalla teoria– rappresenta un tema di vitale importanza, in virtù della fondamentale natura che le sue regole hanno per il benessere generale dell’azione statale e, principalmente, la cittadina.</p>
<p><strong>III. Criteri sull’eguaglianza</strong><br />
Lo Stato argentino rinviene il proprio fondamento nell’opera più antica tra quelle latinoamericane vigenti. La Costituzione venne proclamata nel 1853 e da allora è stata imposta con le riforme del 1866, 1898, 1957 e 1994. Nacque dunque a metà del secolo xix nell’ambito di un debole, frammentato e quasi inesistente accordo comunitario e fu, di fatto, approvata per mano di un’oligarchia.<br />
Dal 1853 il Preambolo enuncia, in modo invariabile, sei obiettivi: “costituire l’unione nazionale”, “assicurare la giustizia”, “consolidare la pace interiore”, “provvedere alla difesa comune”, “promuovere il benessere generale” e “assicurare i benefici della libertà”. È necessario osservare che l’obiettivo della pace rappresenta il fine minimo dell’ordinamento giuridico, il quale ha bisogno della libertà e dell’eguaglianza (“benessere generale”<a href="#_ftn23" name="_ftnref23" title="">[23]</a>) come condizioni indispensabili.<br />
Come già anticipato nella sezione I, ribadisco l’utopia rousseauniana secondo cui il “patto fondamentale” (la “costituzione”) deve sostituire attraverso l’eguaglianza “sociale” ciò che la natura ha previsto in termini di disuguaglianza fisica tra gli uomini, affinché coloro che risultino disuguali nella forza o nel talento, diventino invece eguali per convenzione e Diritto. Inoltre, con ineguagliabile buon senso, lo stesso Jean-Jacques Rousseau pose in evidenza che, sotto i cattivi governi, questa eguaglianza non può che essere apparente e illusoria, in quanto finalizzata al mantenimento del povero nella sua miseria e del ricco nella sua usurpazione. Dal suo punto di vista, le leggi sono sempre utili per gli abbienti e dannose per coloro che non hanno niente. Per questo motivo, lo Stato sociale è vantaggioso per gli uomini solo se “tutti possiedono qualcosa” e nessuno di loro possiede troppo<a href="#_ftn24" name="_ftnref24" title="">[24]</a>.<br />
Il principio di eguaglianza, come prospetto più oltre, è una regola costituzionale la cui natura convenzionale può presentare differenti dimensioni nella sua specifica regolamentazione. Il principio di eguaglianza nasce e si sviluppa perché la disuguaglianza tra gli uomini è un vero male. L’eguaglianza, in quanto convenzione umana, potrebbe dare l’illusione di una convivenza pacifica, posto che ciascuno sarebbe rispettato e trattato avendo come base quell’indisponibile identità che rende ciascun uomo unico, irripetibile, singolare e insostituibile. Tuttavia, non permetterebbe di essere trattati allo stesso modo con riguardo alle differenze determinate dall’ordine giuridico, neppure con lo scrutinio più rigoroso. L’eliminazione o riduzione della disuguaglianza sociale alla quale, in generale, non si è prestato grande attenzione, rappresenta, del resto, una prospettiva futura.<br />
Oggi, in Argentina, si coglie la serenità di una pace relativa, dopo il genocidio posto in essere contro gli indigeni nel corso del secolo xix nell’ambito della denominata “Conquista del Deserto”, e quello perpetrato dal terrorismo di Stato a causa di una dittatura militare –appoggiata dai civili– nel corso del secolo xx (24/3/1976-10/12/1983). Trascorsi più di 160 anni dalla fondazione costituente dell’Argentina, le sue determinazioni astratte, &nbsp;attraverso le relative riforme, hanno trasformato la CF in un bene comunitario indispensabile. Questa “natura collettiva”<a href="#_ftn25" name="_ftnref25" title="">[25]</a> della CF come bene giuridico la trasforma nella norma processuale più importante per la realizzazione, lo sviluppo e la organizzazione di una pace obiettiva e relativa. “Tutti i suoi [abitanti] posseggono qualcosa”: la pace; tuttavia, non si sono verificati successivi approcci volti ad eliminare o attenuare la disuguaglianza sociale nel resto dei beni. Non è una segreto: esiste uno squilibrio la cui correzione spetta ai governanti, ed insieme ai suoi cittadini.<br />
La disuguaglianza sociale è un debito pendente che martirizza il presente e configura un futuro pieno di svantaggi per la maggior parte dei suoi abitanti. A livello mondiale, si contrappongono due modelli di comunità che provano a configurarsi e lottano, nella maggior parte dei casi, l’uno contro l’altro: una comunità includente, con cittadini il cui orizzonte di proiezione è dato da un certo pareggiamento; ed un’altra escludente, con una cittadinanza di bassa o pressoché nulla intensità per coloro che non hanno nulla e di elevata intensità, invece, per coloro che beneficiano dell’insieme dei vantaggi<a href="#_ftn26" name="_ftnref26" title="">[26]</a>. È proprio quest’ultima la situazione che si osserva in Argentina da ormai molti anni. Il nostro paese non dispone infatti di un criterio di giustizia sociale che, con un certo fondamento costituzionale, garantisca un trattamento eguale per gli eguali e diseguale per i disuguali. Se quanto affermo non fosse vero, quasi il 60% dei suoi abitanti non dovrebbe trovarsi –come invece si trova– in una situazione di povertà o di vulnerabilità sociale</p>
<p><strong>A.<em> Inventario sull’eguaglianza costituzionale in Argentina</em></strong><br />
La libertà costituisce il gene di tutti i diritti fondamentali, perché tutti i diritti derivano dalla libertà o la libertà rappresenta la loro fonte di alimentazione. L’eguaglianza nella libertà è la libertà giuridica che coglie la CF nel suo art. 19. A ben vedere, non si tratta di una costituzione egalitaria, bensì liberale, nel senso che la sua finalità originaria è l’espansione e la proiezione della libertà. I costituenti, nel 1853, edificarono uno Stato liberale, intervenendo solo minimamente nell’ambito del riparto e dell’acquisizione dei beni in economia.<br />
Pur non disdegnando ovviamente l’egalitarismo, la CF, per come congegnata, rende semplicemente eguali “alcuni in alcune cose”: pace e libertà. A causa di ciò si determina una condizione di non eguaglianza della comunità nel suo insieme considerata, la quale si trova infatti ben lontana dal risultare utopicamente egalitaria, nel senso, cioè, di dar luogo ad una situazione di ”eguaglianza di tutti in tutto”. Affermare che la CF sia egalitaria non rispecchierebbe a pieno la sua specifica normatività. Considero non felice il modesto riferimento all’egalitarismo. I personaggi principali della “novella costituzionale”, i cittadini, si orientano in un mondo giuridico di base nel quale ciascuno di essi viene lasciato al proprio destino, ancor prima che alle proprie necessità. &nbsp;<br />
Giuridicamente, l’eguaglianza fa riferimento ad una singola relazione tra gli individui, la cui somma o il cui contenuto possono essere caratterizzati dai più diversi elementi. Per tale ragione, in un testo costituzionale, il contenuto dell’eguaglianza richiede sempre che si dia risposta ad almeno due curiosità preliminari: eguaglianza tra chi? e eguaglianza in cosa?<a href="#_ftn27" name="_ftnref27" title="">[27]</a> Senza la creazione di relazioni formali, senza la determinazione di un contesto, difficilmente si può parlare, in astratto, di eguaglianza. Così, la richiesta di eguaglianza conduce ad argomentare in ordine alla natura e al contenuto delle relazioni che dovrebbero costituzionalizzarsi tra i differenti individui che formano la comunità. Considerato che gli esseri umani sono di fatto disuguali, l’eguaglianza è un bene per i componenti individuali di una totalità comunitaria.<br />
Nel quadro delle costituzioni l’eguaglianza è configurata da, almeno, tre tipi di norme: eguaglianza di fronte alla legge, eguaglianza di opportunità e, infine, eguaglianza sostanziale. Si tratta di una classificazione, in quanto costituisce un fatto culturale la circostanza per cui simili tipologie risultino tra di loro profondamente differenziate, individuando, al tempo stesso, ciascuna di esse, un determinato grado di eguaglianza. Richiamo, quindi, l’attenzione sul “tipo”; così, in virtù dell’“eguaglianza di fronte al Diritto”, tanto il ricco come il povero saranno trattati sulla base della stessa regola. Tale isonomia<a href="#_ftn28" name="_ftnref28" title="">[28]</a> basta a mantenerli nell’ambito delle loro condizioni esistenziali, ma è assolutamente insufficiente al fine di pervenire ad un’eguaglianza di tipo sostanziale, ancorché approssimativa, in ordine ad alcuni beni oggetto di riparto o distribuzione comunitaria. A causa o per influsso dell’isonomia, il ricco continuerà a beneficiare di tutta la sua ricchezza e il povero farà ciò che è possibile per vivere nella sua condizione di povertà materiale. Da parte loro, i “gradi dell’isonomia” consentono di osservare in modo attento e rigoroso il destino riservato agli individui più o meno avvantaggiati che vivono nella comunità, con riferimento al medesimo trattamento che davanti alla legge ognuno di essi dovrebbe ricevere.</p>
<p><strong>B.<em> eguaglianza di fronte alla legge</em></strong><br />
Dal 1853 la legge fondamentale d’Argentina, all’art. 16, individua la prima delle sopraindicate specie, prevedendo che “Tutti gli abitanti sono eguali di fronte alla legge”. Inoltre, con l’art. 15 si è abolita la schiavitù e si è qualificata come reato la compravendita delle persone, ponendosi così fine, mediante detta previsione costituzionale, alla proprietà degli esseri umani<a href="#_ftn29" name="_ftnref29" title="">[29]</a>. La direttiva “eguaglianza di fronte alla legge”<a href="#_ftn30" name="_ftnref30" title="">[30]</a> rappresenta un’asserzione energica; in origine, sembrava fosse diretta al solo legislatore costituito. Tuttavia, se la si analizza in profondità, ci si rende conto di come essa debba essere estesa a tutti gli apparati dello Stato; non deve rimanere ristretta alla configurazione del legislatore, essendo il Diritto il prototipo del prodotto statale. Deve estendersi, dunque, anche alla realizzazione giuridica dell’amministrazione e della giurisdizione; esattamente come accade tra gli individui, nella misura in cui ciò risulti ragionevole<a href="#_ftn31" name="_ftnref31" title="">[31]</a>.<br />
Risulta comunque maggiormente corretta l’espressione: “eguaglianza di fronte al Diritto”. Nonostante si tratti di una direttiva volta a valere per tutti, i “servitori pubblici” (Potere Esecutivo, legislatori e giudici), spesso, risultano irrazionalmente disposti a porre in essere qualche forma di discriminazione priva di giustificazione, o senza esercitare uno scrutinio rigoroso, come invece sarebbe dovuto. In sostanza, il Diritto, strumento per la regolamentazione di una comunità, per definizione istituita al fine di costituire una Repubblica, deve essere eguale per tutti gli abitanti. È per tale motivo che vengono tacciate di incostituzionalità le distinzioni poste in essere o non eliminate dai servitori pubblici, quelle, cioè, che risultino prive di fondamenti oggettivizzati nel Diritto o che di esso risultino carenti nelle loro previsioni in ordine alla determinazione della condotta umana.<br />
L’eguaglianza nel Diritto implica, in principio, che ciascun essere umano deve essere riconosciuto come soggetto giuridico avente la medesima relativa capacità. Il Diritto è, originariamente, eguale per tutti, sempre che non possa dirsi esistente una fonte ragionevole di discriminazione. Si tratta, senza dubbio, di un’eguaglianza semplificata che esclude qualunque discriminazione priva di fondamento giuridico o giustificazione, ancorché ristretta, posto che determina un’“eguaglianza” di trattamento nell’ambito dello stesso ordinamento giuridico.<a href="#_ftn32" name="_ftnref32" title="">[32]</a><br />
Il divieto si fonda sull’art. 16 della CF, che impedisce trattamenti diseguali di fronte all’eguaglianza delle condizioni giuridiche. Non viene ovviamente meno la possibilità di introdurre distinzioni ragionevoli; il Diritto non deve infatti considerarci allo stesso modo, se non ci troviamo in condizioni simili. È anche naturale, in siffatte circostanze, che il Diritto operi delle distinzioni. Si richiede invece che gli individui che si trovano in situazioni analoghe, in eguali circostanze, che sono cioè inquadrati all’interno di una medesima cornice, vengano, imperativamente, trattati allo stesso modo. Se il Diritto regola in forma distinta situazioni che sono oggettivamente eguali, ci sono sufficienti ragioni per affermarne l’incostituzionalità, in quanto si da luogo ad una distinzione arbitraria, in violazione dell’art. 16 della CF.<a href="#_ftn33" name="_ftnref33" title="">[33]</a><br />
L’isonomia tende a far sì che un simile trattamento venga realizzato, fondamentalmente, da parte del Diritto dello Stato. Posto il Diritto nel mondo –in concreto, la costituzione di una Repubblica–, gli uomini devono essere trattati allo stesso modo. A condizione che vengano individuate analoghe situazioni, il principio in questione determina il venir meno del trattamento irragionevole che venga eventualmente dispensato a coloro che, invece, condividano le medesime circostanze. Una repubblica può essere solo una repubblica di esseri umani eguali. Non v’è repubblica se, in analoghe condizioni, venga operato un trattamento disuguale per gli uomini di fronte al Diritto.<br />
Il diritto statale deve essere eguale per tutti gli uomini, i quali devono essere trattati allo stesso modo proprio in conformità del Diritto creato o da crearsi con fondamento e derivazione costituzionale. Tuttavia, l’eguaglianza di fronte al Diritto non si risolve nell’eguaglianza nell’ambito delle opportunità sociali che ciascun individuo potrebbe avere. Neanche nella giustizia sociale. Coloro che sono a capo dell’apparato produttivo di uno Stato, per regola, avranno maggiori possibilità di creare le norme del Diritto; se del caso, anche a loro stesso beneficio. L’isonomia, pertanto, indicherà una situazione di eguaglianza di fronte alle norme giuridiche prodotte nello Stato costituzionale e che devono rispettarsi, seppur nel quadro di una disuguaglianza e di un’esclusione comunitaria crescente, per un’evidente ragione: in questo caso, la disuguaglianza sociale delimita la liberazione dell’apparato statale, ma non la sottomissione all’apparato produttore di ricchezze.<br />
Per le ragioni esposte, non mi soffermerò su tutte le manifestazioni costituzionali dell’eguaglianza. In questo lavoro farò menzione solo del fatto che nello stesso art. 16 della CF sono state eliminate dalla Repubblica le prerogative di sangue e nascita, i titoli nobiliari e i fori personali; anche se rimane implicito che “non si darà alcun effetto a quelli attribuiti da qualunque altro paese”. A tal ultimo riguardo, è d’obbligo sottolineare come il precetto trovi il proprio originario fondamento nella Costituzione Politica degli Stati Uniti Messicani del 1917 (d’ora innanzi, CPEUM 1917), all’art. 12, il quale ha rappresentato un notevole passo in avanti<a href="#_ftn34" name="_ftnref34" title="">[34]</a>. Nell’art. 16 della CF si prescrive, inoltre, che tutti gli abitanti sono “ammessi negli impieghi disponibili senza altra condizione che l’idoneità”, e che l’”eguaglianza è la base delle imposte e degli oneri pubblici”<a href="#_ftn35" name="_ftnref35" title="">[35]</a>.</p>
<p><strong>C.<em> Eguaglianza di opportunità</em></strong><br />
Costituisce la seconda delle <em>species </em>del genere “eguaglianza”. Per il tramite di essa si tenta di garantire a determinati individui di una comunità analoghe posizioni, rispetto ai beni più importanti. Si tratta, quindi, di un’eguaglianza di punti di partenza o di posti di blocco nella ricerca dell’acquisizione di determinati beni. I partecipanti a questo “gioco comunitario” concernente il riparto dei beni –concreto o astratto– avranno, quindi, simili chance perché, per espressa previsione costituzionale, “tutti” quelli che vi partecipano prenderanno le mosse dallo stesso punto di partenza. Ovviamente, l’enorme snellezza del principio dell’eguaglianza delle opportunità è determinata dal fatto che, di regola, non è possibile riscontrare altre norme altrettanto indispensabili al fine di poter considerare l’eguaglianza reale ed effettiva con riguardo alle medesime posizioni di partenza. V’è, in altre parole, un’eguaglianza di opportunità rispetto al gioco, ma non esistono poi regole che effettivamente pongano nelle stesse posizioni coloro che si trovano in differenti condizioni al fine di garantire, senza discriminazioni, che la competizione si svolga con eguali chance per tutti. Seppure, dunque, tutti avranno le medesime opportunità nell’ambito di tale competizione, qual è la via di accesso a siffatte pari opportunità?<br />
L’eguaglianza di opportunità, seppur in modo parziale, è stata recentemente introdotta con la riforma costituzionale del 1949<a href="#_ftn36" name="_ftnref36" title="">[36]</a>, nel cui <em>Preambolo</em> venne declarata l’“irrevocabile decisione di costituire una Nazione socialmente giusta”. La legge fondamentale del 1949 non esiste più, ma nelle sue parole si devono rinvenire toccanti aspetti del presente e, soprattutto, una testimonianza per il divenire del costituzionalismo sociale.<a href="#_ftn37" name="_ftnref37" title="">[37]</a><br />
Fu forse a causa del fatto per cui nulla e nessuno può vivere eternamente, che la cruda disuguaglianza sociale proibita dalla CF nel testo vigente nel 1853-60, ricevette un palliativo nel 1957. Allora l’espansione costituzionale che si produsse, a causa dell’incorporazione dell’art. 14 <em>bis</em>, sensibilizzò alcuni aspetti della disuguaglianza di fatto e diede avvio ad un ruolo più attivo dello Stato, in particolare in ordine al contratto di lavoro e alla sicurezza sociale. Nel suo primo capitolo si stabilisce:<br />
Il lavoro nelle sue differenti forme beneficerà della protezione delle leggi, le quali assicureranno al lavoratore (…) condizioni degne ed equitative di lavoro, (…) giusta retribuzione; (…) eguale remunerazione per eguale compito” (…) [e] partecipazione ai redditi delle imprese, con controllo della produzione e collaborazione nella direzione.<br />
Nella CF 1853-60, il lavoro, attività decisiva nella vita dell’individuo e nello sviluppo della comunità, è stato contemplato dal punto di vista della naturale disuguaglianza delle parti contraenti e, per tale motivo, calibrato sulle imposizioni del datore di lavoro. L’assenza di norme protettrici del lavoro, venne giudicata, giustamente, come une vera e propria imperfezione<a href="#_ftn38" name="_ftnref38" title="">[38]</a> della CF del 1853, alla quale si sarebbe dovuto trovare &nbsp;rimedio.<br />
Nel secondo comma dell’art. 14 <em>bis</em> trova poi cittadinanza il diritto agli incontri collettivi di lavoro. Quindi, nel terzo e ultimo comma del medesimo art. 14 <em>bis</em>, si afferma che “Lo Stato attribuirà i benefici della sicurezza sociale, che avrà carattere integrale e irrinunciabile”. Inoltre, si rimette il suo sviluppo alla “legge”, “&#8230; che stabilirà: l’assicurazione sociale obbligatoria, (…) pensionamenti e pensioni mobili; la protezione integrale della famiglia; la difesa del bene della famiglia; la compensazione economica familiare e l’accesso ad una casa degna”.<br />
Le regole consacrate nell’art. 14 <em>bis</em> costituiscono un protocollo di correzione, ben limitato, della CF del 1853, con le quali si è data una certa copertura ad una ansiosa insicurezza. Non bisogna comunque farsi confondere da quanto previsto dall’art. 14 <em>bis</em>. Le sue regole, infatti, pur cariche delle illustrate idealizzazioni, sono pur sempre lontane dal poter essere qualificate come una teoria della tassazione ottimale, o, ancor più in là, del ruolo globale dello Stato nella regolamentazione dei fattori dell’economia. Non devono essere lette come una corretta critica alle cause dell’ingiusta distribuzione della ricchezza, né alle pericolose conseguenze che derivano dalla vulnerabilità e della povertà degli individui nella comunità. Essa non è, in realtà, una caratteristica del testo dell’art. 14 <em>bis</em>, in quanto, di fatto, non esiste il piano d’azione che possa sconfiggere per sempre le avversità dell’esclusione sociale.<br />
La Costituzione riformata nel 1994 ha cercato di rimediare alla solitudine del significato introdotto nel 1957. Si è dato vita ad una nuova dimensione dell’eguaglianza, sotto l’influenza di un nuovo ruolo dello Stato. Ciò, al fine di dar luogo ad un qualche pareggiamento sociale degli individui. Così, nell’art.75, comma 2 (Compiti del Congresso), si stabilisce quanto segue:<br />
… Una legge quadro, basata su decisioni assunte di comune accordo fra Nazione e province, istituirà regimi di compartecipazione per codesti contributi, garantendo l’automaticità nella remissione dei fondi.<br />
La distribuzione fra Nazione, province e città di Buenos Aires e fra queste avverrà in maniera direttamente proporzionale alle competenze, ai servizi e alle funzioni di ognuno di tali soggetti prevedendo criteri oggettivi di ripartizione; la distribuzione sarà equa, solidale e darà priorità al raggiungimento di un <em>pari livello di sviluppo</em>, di qualità della vita e <em>di opportunità</em> su tutto il territorio nazionale.<br />
Inoltre nello stesso art 75, al comma 23, si attribuisce al Congresso la seguente competenza:<br />
… Legiferare e promuovere misure di azione fattiva che garantiscano la reale parità di opportunità e di trattamento e il pieno godimento ed esercizio dei diritti riconosciuti dalla presente Costituzione e dai trattati internazionali vigenti sui diritti umani, in particolare in riferimento ai bambini, alle donne, agli anziani e ai disabili.<br />
Dettare un regime di sicurezza sociale speciale e completo a tutela del bambino in stato di abbandono, dalla gravidanza fino al termine dell’istruzione elementare, e della madre durante la gravidanza e l’allattamento.<br />
Nel comma 19 del citato art. 75 si attribuisce, altresì, al Congresso federale la competenza a promulgare:<br />
&#8230; leggi dedicate all’organizzazione e di base per l’istruzione, che consolidino l’unità nazionale nel rispetto delle diversità provinciali e locali; che garantiscano la responsabilità indelegabile dello Stato, la partecipazione della famiglia e della società, la promozione dei valori democratici e le pari opportunità e possibilità senza alcuna discriminazione; e che garantiscano altresì i principi di gratuità ed equità dell’istruzione pubblica statale e l’autonomia e autosufficienza delle università nazionali.<br />
Nello stesso comma si prescrive che è competenza del Congresso anche:<br />
Provvedere a ciò che conduce allo sviluppo umano, al progresso economico nel rispetto della giustizia sociale, alla produttività dell’economia nazionale, alla creazione di posti di lavoro, alla formazione professionale dei lavoratori, alla difesa del valore della moneta, alla ricerca e allo sviluppo scientifico e tecnologico, alla sua diffusione e allo sfruttamento dello stesso.<br />
Provvedere alla crescita armoniosa della Nazione e al popolamento del suo territorio; promuovere politiche differenziate tendenti ad equilibrare il dispari sviluppo relativo di province e regioni. Ai fini delle citate iniziative, il Senato fungerà da camera di origine.<br />
Nel comma 17 dell’art. 75, riferito ai popoli indigeni argentini, compare un enunciato che riconosce la loro identità ma al tempo stesso la loro differenza, e che si erge come formulazione precisa e concreta del diritto all’eguaglianza di trattamento ed opportunità.<a href="#_ftn39" name="_ftnref39" title="">[39]</a><br />
Per altro verso, nell’art. 42 si dispone che:<br />
I consumatori e gli utenti di beni e servizi godono del diritto, nel rapporto di consumo, alla tutela della salute, della sicurezza e degli interessi economici, a un’informazione adeguata e veritiera, alla libertà di scelta e a condizioni eque e decorose.<br />
Le autorità provvederanno alla tutela di tali diritti, all’educazione al consumo, alla difesa della concorrenza contro ogni forma di distorsione dei mercati, al controllo dei monopoli naturali e legali, alla qualità ed efficienza dei servizi pubblici e alla costituzione di associazioni di consumatori e utenti.<br />
La legislazione stabilirà procedimenti efficaci per la prevenzione e soluzione di eventuali controversie, oltre al quadro normativo dei servizi pubblici di competenza nazionale, prevedendo la necessaria partecipazione delle associazioni dei consumatori e utenti e delle province interessate agli organismi di controllo.<br />
All’art. 37, nel riferirsi ai diritti politici, si consacra invece l’eguaglianza reale di opportunità tra uomini e donne per l’accesso alle cariche elettive e partitarie; ivi si prescrive inoltre che tale eguaglianza deve essere garantita mediante “azioni positive nella regolamentazione dei partiti politici e nel sistema elettorale”.<br />
Come puntualmente indicato nella sezione II, il comma 22 dell’art. 75 è dedicato agli strumenti internazionali sui Diritti umani aventi rango costituzionale; tra di essi abbondano le regole sull’eguaglianza, sulle minoranze e sulla non discriminazione. Mantengo la promessa precedentemente fatta nella sezione I: scelgo una delle regole del DIDH –all’occasione, un affidabile paradigma–, che integra il panorama della materia regolata dalla CF.<br />
Così, nel Patto Internazionale dei Diritti Economici, Sociali e Culturali, per esempio, si dispone: a) art. 2.1 (l’impegno degli Stati “fino all’ultima delle risorse di cui dispongano”, a raggiungere “progressivamente”, con “tutti i mezzi appropriati”, la piena effettività dei diritti che lì si riconoscono; b) art. 4 (lo Stato riconosce che, nell’esercizio dei diritti garantiti dal Patto, questo “potrà sottomettere tali diritti unicamente alle limitazioni stabilite dalla legge, solo nella misura compatibile con la natura di tali diritti e con l’esclusivo fine di promuovere il benessere generale in una società democratica”).<br />
L’eguaglianza di opportunità tenta di collocare, dal punto di vista sociale, la maggioranza degli individui in condizioni analoghe, al fine di far loro conseguire i beni rilevanti, significativi e che si giudicano vantaggiosi ai fini dello sviluppo della comunità. Tuttavia, le precondizioni del gioco, che determineranno l’eguaglianza nella posizione di partenza, non si risolvono, in generale, in regole di tale natura. In altre parole, l’eguaglianza di opportunità finisce sì per dar luogo ad un trattamento egalitario, nel senso di assicurare un eguale punto di partenza nella competizione in ordine ai beni scarsi o rilevanti, tuttavia essa non riesce a garantire che tali beni siano poi effettivamente distribuiti con il massimo grado possibile di eguaglianza. L’eguaglianza di opportunità consente un trattamento ed uno sviluppo “secondo le capacità” degli individui; è per tale ragione che la sua eco si riverberà, incidentalmente, nel soddisfacimento dell’eguaglianza secondo le rispettive necessità individuali.<br />
Le regole invocate, forse tutte le regole di un ordinamento giuridico, dovrebbero essere ricomprese nella meravigliosa enunciazione prescrittiva contenuta nell’art. 28 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani: “Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati”.<br />
C.1.<em> Intermezzo. Le opportunità nella Costituzione Politica degli Stati Uniti Messicani del 1917</em><br />
La legge fondamentale messicana conteneva 136 articoli permanenti e 16 transitori. Le 136 regole permanenti si ripartivano in 9 titoli, il titolo 6 “Del lavoro e della previdenza” conteneva solo un articolo, il 123. Le sue previsioni normative occupano quasi il 10% del testo costituzionale. Un merito assoluto dei costituenti messicani: nessuno, sino ad allora, nel “linguaggio del Diritto”<a href="#_ftn40" name="_ftnref40" title="">[40]</a> della nostra America Latina aveva regolato la questione sociale nelle costituzioni con tale rigore analitico e chiarezza giuridica. Un vero codice della questione sociale. Il suo testo è stato un modello costante di ispirazione nei suoi primi 100 anni, in tutto il mondo.<a href="#_ftn41" name="_ftnref41" title="">[41]</a></p>
<p><strong>D.<em> Eguaglianza sostanziale</em></strong><br />
Nel periodo 1853-1994 si regolamentò l’eguaglianza di fronte alla legge, nonostante lo Stato fosse stato notoriamente restio e passivo ogni qual volta in cui si trattava di affrontare la disuguaglianza sociale. Per tale ragione, la CF, nella sua formulazione originaria in ordine all’eguaglianza, non è egalitaria né la si può accostare al concetto di “egalitarismo”<a href="#_ftn42" name="_ftnref42" title="">[42]</a>. Insisto: è egalitaria solo in riferimento alla posizione di ciascuno di fronte al Diritto: tutti i suoi abitanti sono eguali nella libertà. Sul linguaggio dell’eguaglianza quale determinata dalla CF, si edificò addirittura una dottrina giudiziale volta a dare una giustificazione non egalitaria per i non abbienti<a href="#_ftn43" name="_ftnref43" title="">[43]</a>. Senza dubbio, conseguenza deplorevole di uno standard di disuguaglianza.<br />
L’eguaglianza è solita caratterizzare in profondità un’opera costituzionale, perché, in generale, le sue prescrizioni manifestano, in maniera predominante, un orientamento verso un determinato progresso. L’eguaglianza, di per se stessa, non determina la felicità, ma le sue parole incrementano di certo un clima positivo, maggiormente favorevole, più incline ai vantaggi. Nella sezione III.A ho segnalato la natura indeterminata o relazionale dell’eguaglianza; in particolare, quando si tratta di beni materiali, sintantoché non si definisca rispetto a quali beni e tra quali individui, non è facile essere precisi. Per converso, l’eguaglianza di fronte al Diritto ben chiarisce l’idea di quale relazione deve esistere tra gli individui ed i dipendenti pubblici in relazione al prodotto principale dello Stato; in senso stretto, tale eguaglianza fa parte dell’ordinamento giuridico che determina una certa relazione (l’eguaglianza, per l’appunto) di fronte al Diritto, il quale, nella sua natura oggettiva, stabilisce quale categoria astratta debba, a sua volta, essere compresa per l’imputazione come soggetto. In definitiva, per conservare tale ordine giuridico si rende necessario che ciascuno dei soggetti che lo compongono o lo realizzano abbia un proprio posto, chiaro ed indivisibile; è grazie a tale meccanismo che si instaura una condizione di eguaglianza tra tutti i soggetti rispetto alle norme giuridiche già esistenti o da crearsi. Per tale ragione, i soggetti sono parificati di fronte al Diritto, la cui produzione rinviene di norma il proprio fondamento nella sufficiente egemonia del proprio potere dominante nella comunità, in un determinato tempo e spazio.<br />
Il mondo del Diritto costituzionale è stato creato sul fondamento del principio di base dell’eguaglianza di fronte al Diritto. Quasi tutte le costituzioni si sono poi contraddistinte in tal senso. La creazione dell’eguaglianza di fronte al Diritto –prima dello stesso Diritto costituzionale dello Stato–, mano a mano che è stata affermata, non è mai stata eliminata o dimenticata dagli ordinamenti giuridici. Ne sono rimaste le parole. E, così, gli uomini, al fine di conservare giorno dopo giorno il concetto dell’eguaglianza come originariamente creato, si sono professati tra di loro “egualmente liberi”. Hanno compreso che ogni interferenza, o, ancor peggio, le minacce o le violazioni alla libertà avrebbero potuto provenire solo dall’ente che monopolizza la forza, lo Stato.<br />
Da allora, ci siamo impegnati ancor di più in questa missione di garantire l’eguaglianza di fronte al Diritto. Tuttavia, la celebrazione pubblica dell’eguaglianza di fronte al Diritto non ha potuto nemmeno alleviare l’assenza di eguaglianza con riguardo agli strumenti di cui dispone un’economia. L’eguaglianza di opportunità è stata costruita come un concetto ampio, incipiente, al fine di risolvere o dissipare, tiepidamente, quell’iniquità radicale che caratterizza l’apparato produttivo &nbsp;rispetto ai beni scarsi e desiderati nella comunità.<br />
Il discorso relativo all’eguaglianza delle opportunità non ha derogato né abolito la disuguaglianza. Neanche ci si aspetta che la riduca. La verità è che genera aspettative molto spesso ragionevoli, ma le sue radici sono ridotte; anche se la stessa questione richiede un ideale intervento dello Stato per garantire l’equità in determinate relazioni, la sua definizione di base la limita a “porre” nella condizione di competere –la c.d. condizione “originaria”–l’individuo o gli individui. Accade e continuerà ad accadere che a causa della originaria disuguaglianza, nel prendere avvio la competizione, il meno favorito avrà meno possibilità per livellare la disuguaglianza. Rimane da capire l’ambito dell’eguaglianza delle opportunità limitata al sociale.<br />
Siamo dinanzi ad una crisi dell’eguaglianza? Credo di no, perché quando si entra nell’ambito dei suoi contenuti specifici con determinazioni concrete, l’eguaglianza di fronte al Diritto mostra la sua finezza, mentre pallida rimane l’eguaglianza di opportunità indirizzata al sociale. Non si è mai parlato né lo si potrebbe fare di quella che sarebbe una splendida eguaglianza sostanziale, un’eguaglianza di fatto, un’eguaglianza di fronte all’apparato produttivo dello Stato con riguardo, rispettivamente, all’eguaglianza giuridica e all’eguaglianza sociale.<br />
Le dottrine sull’eguaglianza sostanziale non fanno riferimento ad un modello ideale, tuttavia la maggior parte delle volte incarnano modelli facili da ispirare o prototipi difficili da soddisfare. Quest’eguaglianza, quella sostanziale, si distingue da quelle precedentemente individuate: l’eguaglianza “di fronte al Diritto” e l’eguaglianza “di opportunità”. Nel caso in esame, infatti, tale forma di eguaglianza si riferisce alla relazione intercorrente tra gli individui di una comunità ed i beni concreti, materiali, di economia giacente presenti nella comunità medesima. L’enigma è come questi ultimi verranno distribuiti.<br />
Tuttavia, nell’ambito teorico dell’eguaglianza sostanziale, le domande si sovrappongono. Risulta inevitabile partire dalla natura scarsa o ridotta dei beni materiali, la cui distribuzione deve essere stimolata. In caso contrario, se i beni materiali fossero enormemente abbondanti, la questione non mostrerebbe una simile complessità. Farò dunque menzione di un decalogo di problemi, questioni spinose, molte di esse irrisolvibili. Primo: in relazione a quali criteri si deve determinare quale bene è suscettibile di riparto e quale bene, al contrario, è indivisibile? Secondo: quali necessità individuali devono essere considerate per l’assegnazione di un bene? Terzo: come si farà per distinguere quali necessità e con quali beni esse rimarranno o saranno soddisfatte e quali avranno invece sorte contraria? Quarto: la considerazione di un bene suscettibile di distribuzione si determinerà sulla base della distinzione tra cose del mondo naturale e artefatti del mondo culturale? Quinto: con la distribuzione del bene termina il processo di eguaglianza? Sesto: quale sarà la relazione giuridica tra il bene e il singolo individuo: proprietà comunitaria, possesso, detenzione, permesso d’uso o consegna? Settimo: una volta stabilita l’anteriore relazione tra il bene e il soggetto, in che modo gli uomini conserveranno e svilupperanno questa stessa relazione, o forse, la cambieranno? Ottavo: come si ripartiranno i beni, a ciascuno in parti uguali o a ciascuno in proporzione alle sue necessità? Nono: quale sarà e come verrà elaborato il criterio comunitario per generare o, nel caso, riprodurre i beni che si distribuiranno, per necessità naturale o culturale? Infine, raggiunta l’eguaglianza, come si potrà fare per poterla mantenere e sviluppare nell’ambito della comunità?<a href="#_ftn44" name="_ftnref44" title="">[44]</a> L’eguaglianza sarà per sempre?<br />
La sinapsi della memoria per formulare le risposte è completamente distinta dalla cronologia per porle; la comunicazione tra le due consuma giorni, anni, e molte volte si rimane immersi in difficoltà insuperabili. Le domande sopra articolate hanno richiesto più tempo di quel che ci si aspettava. &nbsp;Le possibili risposte appartengono ad uno stadio arcaico. Perché idilliaco è il campo per rappresentare, al massimo livello, la relazione degli individui con gli stati delle cose materiali che esistono nel mondo. Inoltre, se fosse possibile spiegare l’importanza delle dottrine egalitarie al fine di stabilire l’eguaglianza sostanziale, non si riscontrerebbero tanti regimi comunisti e altrettanti socialisti.<br />
La dottrina egalitaria più ortodossa vorrebbe conseguire l’eguaglianza tra tutti gli individui in ordine a tutti i beni. Essa deve, tuttavia, essere scartata in quanto irrealizzabile, dal punto di vista empirico. Ragionevolmente, occorre allora domandarsi quali aspetti dell’egalitarismo, forse relativo e parziale, sarebbero possibili e suscettibili di essere effettivamente instaurati in una società aperta. Se si trattasse di verificare chi prospettò, originariamente, uno dei suoi incentivi più attrattivi<a href="#_ftn45" name="_ftnref45" title="">[45]</a>, forse ci si dovrebbe riferire ai costituenti che elaborarono la <em>Costituzione della Repubblica Italiana </em>del 1947.<br />
Principi fondamentali<br />
(…) Art. 3<br />
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.<br />
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l&#8217;eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l&#8217;effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all&#8217;organizzazione politica, economica e sociale del Paese.<br />
Il principio dell’eguaglianza sostanziale costituisce un paradigma della Costituzione italiana, una norma distinta all’interno del medesimo ordinamento giuridico, perché&nbsp; attribuisce alla “Repubblica” la funzione di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale” che limitano l’eguaglianza dei cittadini impedendone il pieno sviluppo della relativa personalità. La miglior dottrina lo ha considerato il più robusto dei significati politici tra tutti quelli che la Costituzione offre agli italiani, in quanto fa “della giustizia sociale la condizione indissolubile della libertà politica e dell’eguaglianza giuridica”<a href="#_ftn46" name="_ftnref46" title="">[46]</a>. Le determinazioni concrete dell’eguaglianza sostanziale, di cui all’art. 3 della Costituzione italiana, chiariscono come essa non abbracci una visione ortodossa dell’egalitarismo, dato che la Costituzione d’Italia si armonizza con la libera “iniziativa privata” nell’ambito dell’economia (art. 41); tuttavia, essa neppure si limita a suggerire una mera parità dei cittadini quanto alla loro capacità economica.<br />
Da un punto di vista costituzionale i poteri pubblici della Repubblica devono, senza dubbio, intervenire positivamente al fine di correggere quelle disuguaglianze di fatto che trovano il loro fondamento in ingiustizie perpetrate nel passato. Gli interventi che la Costituzione pone a carico della Repubblica non si limitano a realizzare una distribuzione sistematica e generale della ricchezza e delle rendite. Si aspira, questo si, a che le prestazioni garantiscano, in maniera positiva, i cittadini sfavoriti. In questo senso, la Costituzione italiana offre una “soluzione intermedia” tra l’egalitarismo ortodosso o più radicale (“a ciascun individuo secondo le proprie necessità”) e la mera eguaglianza di Diritto (“a ciascun individuo secondo i suoi meriti o capacità”). Non si configura un livellamento generale, ma si stabiliscono limiti minimi e massimi che assicurino a tutti una vita decorosa e sicura.<a href="#_ftn47" name="_ftnref47" title="">[47]</a><br />
Per riassumere, la Repubblica Italiana, secondo la dizione costituente, basa l’accordo di fondazione nella realizzazione “del massimo grado possibile di giustizia sociale”<a href="#_ftn48" name="_ftnref48" title="">[48]</a>. Tale eguaglianza sostanziale si articola anche in altre regole costituzionali ordinate nello stesso Codice<a href="#_ftn49" name="_ftnref49" title="">[49]</a>. Non si sta facendo riferimento all’archetipo giuridica di un qualche paradiso nel pianeta Terra, e neppure le sue regole costituzionali possono dirsi immacolate. Tuttavia, la ricchezza insita nelle sue prescrizioni è patente e l’art. 3 della Costituzione indica, in maniera chiara, il cammino affinché tutti gli uomini possano raggiungere il massimo grado di soddisfazione nelle loro aspettative e aspirazioni economiche e materiali; al di là, ovviamente, di quelle morali.<br />
Devo profondere uno sforzo per compiacermi con la CF, in quanto in essa non incontro alcun egalitarismo. Non esiste un principio di eguaglianza sostanziale; nelle sue pagine non ve n’è traccia; il silenzio che le presiede è sconvolgente. Mi domando allora: &nbsp;la mancata coltivazione di un “giardino” sulle regole costituzionali riferite all’eguaglianza sostanziale è una delle cause della povertà e della vulnerabilità di cui soffrono il 60% degli abitanti d’Argentina? Una CF priva di regole che ordinino allo Stato di perseguire, in maniera consistente, l’eguaglianza di fatto fa affondare i suoi abitanti nell’insoddisfazione rispetto alle loro necessità di base? La CF è addormentata; le sue regole, sovrapposte, sull’eguaglianza delle opportunità, non valgono a far venir meno il soffocamento indotto dall’assenza di norme sull’intervento statale che, con moderazione, ordini una livellazione razionale nella distribuzione della ricchezza.</p>
<p><strong>IV.</strong><strong> <em>Prospectus</em></strong><a href="#_ftn50" name="_ftnref50" title=""><strong><strong>[50]</strong></strong></a><br />
Le opere di Diritto costituzionale, severamente codificate, dispongono come deve essere governata una comunità. Instaurare in una costituzione, con un solo tratto, l’idealità in ordine a determinati fini comunitari costituisce un atto di governo costituente. Voglio dire, senza ostentazione, che un certo stato di cose si comprende nell’ambito dello scritto costituente della costituzione, mentre un altro stato di cose si rivela poi all’atto del governare quotidiano delle autorità costituite.<br />
L’autorità del Diritto dovrebbe dar luogo ad un solo stato di cose: quello costituzionale, che sorge dal potere costituente. Nonostante ciò, la realtà mette in evidenza un cocktail sconvolgente. Così, da un lato, vi è l’opera costituzionale, spesso portatrice di un significativo grado di inefficacia: quello costituzionale, generato dall’autorità costituente. Dall’altro lato, v’è la realtà, che mostra un differente elemento, molto spesso, invece, efficace: lo stesso governo dello Stato, generato dalle autorità costituite. In altre parole, dunque, da un lato, lo scritto costituente sul governo dello Stato e, dall’altro, il discorso concreto sul governo costituzionale, quotidiano e, dello Stato. &nbsp;Una costante, a volte purtroppo segreta, degli scritti politici che costituiscono lo Stato costituzionale.<br />
Lo scritto costituzionale è linguaggio e coercizione. Senza parole scritte, non c’è un discorso dominante. Senza normatività, la costituzione non può imporre né l’unità dell’ordinamento giuridico né la sua gradazione o scaglionamento, e le sue prescrizioni rimangono transitoriamente o eternamente inefficaci. Ora, nessuno scritto costituzionale, per se stesso, determina l’espansione o la contrazione dei fatti politici, sociali, culturali ed economici, né stabilisce l’eguaglianza fondamentale tra i suoi abitanti. In sintonia con quanto anticipato nella sezione I, qui postulo due nuove norme che provocherebbero l’espansione dell’ordinamento giuridico costituzionale dello Stato. Naturalmente, quanto si va ad esporre non risolverà per se solo –né pretende di farlo– il dramma rappresentato dalla massa dei non abbienti. La pretesa si allaccia, appena, con un nuovo significato dal quale potrebbero raccogliersi frutti maturi. Perché la costituzione oggettivizzata è fondamentalmente una norma sui processi pubblici, ma anche espressione di uno “stadio di sviluppo culturale del popolo<a href="#_ftn51" name="_ftnref51" title="">[51]</a>, che coniuga al suo interno le norme di adattamento ai cambi già prodotti e le norme di respiro o promozione che tentano di produrli. Anche la teoria della costituzione presenta una siffatta vocazione culturale, dato che può sviluppare i “fondamenti delle speranze”<a href="#_ftn52" name="_ftnref52" title="">[52]</a> di un popolo.<br />
Il principio costituzionale di eguaglianza è la “premessa fondamentale dello Stato<a href="#_ftn53" name="_ftnref53" title="">[53]</a>, pilastro indiscutibile che fonda l’ordine costituzionale. Pertanto, il quadro teorico normativo che in questa sede espongo non dovrà essere compreso nel senso che un paio di regole possano essere considerate sufficienti per introdurre l’eguaglianza fondamentale. Tali prescrizioni ricomprendono solo la storia d’Argentina e la ricordano. Affinché l’eguaglianza possa trovare un qualche grado di concretezza, servirebbero varie regole; non ne sarebbero sufficienti solamente due.<br />
Con l’adozione delle due regole cui più oltre faccio riferimento si dovrebbero anche instaurare altre direttive, per esempio, sulla questione tributaria e rispetto alla proprietà delle risorse naturali. Prima che termini questa sezione tratterò in maniera coincisa anche di tali questioni e, di seguito, riprenderò qualche altro concetto. Dopo aver intrapreso il presente cammino, ho immaginato questo lavoro come basato su due regole, sicuramente riservate in via esclusiva alla configurazione costituente, funzione giuridica eminentissima che si può sviluppare solo in accordo con il processo instaurato nell’art. 30 della CF, secondo il quale individui egualmente liberi riformano l’”ordine tra gli associati”<a href="#_ftn54" name="_ftnref54" title="">[54]</a> di una comunità determinata dalla mediazione dei suoi rappresentanti liberamente eletti in libere elezioni.<br />
La doppia postulazione gioca un duplice ruolo: in primo luogo, una rottura con il passato; in secondo luogo, un’utopia. Entrambe le regole sono egualmente elencate e non descrivono la realtà costituzionale, pretendendo di esercitare un’influenza su di essa. Questo in quanto il principio e la continuità della disuguaglianza sostanziale in Argentina ha seguito sempre un triste filo conduttore: l’indebitamento dello Stato e, in parallelo, l’assenza di un serio impegno con la giustizia sociale.<br />
Seguo, in modo consistente, la rotta del sapere normativo o teoria prescrittiva. Ritengo che i relativi argomenti siano sufficienti e appropriati al fine di promuovere l’eguaglianza fondamentale, sostanziale, con base nella teoria e senza radicalismi. L’impossibilità di rinvenire nell’ambito delle istituzioni giuridiche un ordine totalmente perfetto, determina sempre la necessità di analizzare quale sia il modello che mostra le maggiori garanzie e quale quello che presenta meno inconvenienti. È evidente che l’eguaglianza sostanziale, nella sua accezione non ortodossa, risulta mutevole e molto spesso incomprensibile secondo il modello della CF. Al contrario, l’ingiustizia sociale cresce con energia. Albert Camus sostenne che il ruolo dello scrittore non può essere scisso dai compiti difficili: per definizione, questi non può porsi oggi al servizio di coloro che scrivono la storia, ma al servizio di coloro che la subiscono<a href="#_ftn55" name="_ftnref55" title="">[55]</a>.<br />
Richiedo la comprensione del lettore: non è possibile redigere regole sull’eguaglianza fondamentale e sul debito esterno, come faccio più oltre, e pretendere la loro ubicazione all’inizio e alla fine di un futuribile testo costituzionale di cittadini eletti dal popolo, senza riferirmi anche ad altre materie (sovranità popolare, laicità, libertà, dignità, pluralismo, buona fede, relazioni internazionali, ecc.). Per ciò, tali questioni sono oggetto di analisi individuale, ancorché non di specifica trattazione. Me ne assumo il rischio.<br />
<strong>A.<em> Regola di apertura</em></strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify; margin-left: 1cm;">La sovranità appartiene al popolo, fonte di tutta l’autorità dello Stato. Tutti i suoi abitanti sono eguali nella libertà e di fronte al Diritto.<br />
L’Argentina è uno Stato democratico, laico e federale, basato sulla protezione della dignità umana e la sua missione primordiale è realizzare l’eguaglianza fondamentale tra tutte le persone.<br />
La Repubblica istituita da questa Costituzione come forma di governo si orienta per il pluralismo, la partecipazione, la pubblicità e la razionalità.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">La sovranità del popolo rappresenta la somma delle porzioni, dei pezzi o dei frammenti del potere di ciascun cittadino; si tratta, nella sua essenza, dell’eguaglianza nella libertà che deve essere conferita a ciascun cittadino al fine di costituire e amministrare la comunità; più precisamente, di quella in cui tutti “devono partecipare dei benefici e dei doveri della società<a href="#_ftn56" name="_ftnref56" title="">[56]</a>, che costituisce il presupposto di questa stessa configurazione sovrana. Per tale ragione, l’eguaglianza dei cittadini costituisce la direttiva oggettiva per la creazione dell’ente statale e caratterizza lo stesso processo di costruzione di una comunità politica. (V. sezione II).<br />
Lo Stato costituzionale deve essere il “garante dell’eguaglianza giuridica riguardo la dignità della persona”<a href="#_ftn57" name="_ftnref57" title="">[57]</a>, anche se nella realtà non esistono né sono mai esistiti enti statali perfetti che possano essere catalogati come modelli ideali. La lotta per l’eguaglianza si svolge&nbsp; infatti in maniera costante all’interno di quel contenitore giuridico che ricomprende lo Stato costituzionale.<br />
I livelli di disuguaglianza ed esclusione che caratterizzano l’esistenza degli abitanti d’Argentina, denunciati nella sezione I, compromettono la stessa possibilità di assicurare loro degne condizioni materiali di esistenza e di sviluppo. Nello specifico, gli esclusi sono quasi il 60% della popolazione mentre gli inclusi, circa il 40%; naturalmente, sono diversi tra loro. Questa disuguaglianza trae origine dalla distribuzione della ricchezza e dalle differenti possibilità di ciascuno rispetto al soddisfacimento ottenuto o che si spera di ottenere dai beni in economia. Senza formulare nozioni universaliste, può esistere una comunità disordinata retta dalla disuguaglianza? Si può ritenere che tali indicatori non servono a nulla? Dovrebbe pensarsi che il regime riscontrabile tra gli individui soddisfatti, il quale, di fatto determina una sufficiente parità di trattamento in ordine al godimento delle condizioni materiali, dovrebbe caratterizzare anche gli individui insoddisfatti. Francamente, da un punto di vista teorico il che ha molto senso, ma il conflitto si presenta poi nella pratica: come includere, infatti, gli esclusi che soffrono a causa della loro penosa disuguaglianza, la quale, a sua volta, agevola la loro insoddisfazione in ordine ai beni oggetto di riparto?<br />
Il grado di disuguaglianza risulta allarmante. In effetti, la questione relativa alla giustizia sociale si relaziona con l’edificazione della democrazia. Tante persone escluse rendono, senza dubbio, più debole l’elemento naturale dello Stato; anzi, in proposito, sarebbe ragionevole sospettare che lo stesso Stato non sappia o non possa “mantenere il controllo dei suoi effetti nella vita delle popolazioni”<a href="#_ftn58" name="_ftnref58" title="">[58]</a>, dato che il Diritto, con cui regolamenta il monopolio della propria forza, potrebbe risultare impraticabile. Se coloro che sono poveri e vulnerabili risultassero alla fine esclusi da un sia pur minimo godimento delle condizioni materiali di esistenza, che senso potrebbe avere che continuino a partecipare ad una democrazia nell’ambito della quale non sono, quantomeno, &nbsp;presi in considerazione?<br />
Mentre la realtà dello spirito umano è oggettiva e la sua esistenza non dipende dall’individuo, al contrario la relativa incarnazione soggettiva, la comprensione stessa della persona, quella si che dipende da ciascun soggetto. La descrizione della struttura della nostra società da luogo a due distinte soggettività: da un lato, quella degli inclusi che devono trarre “una grande soddisfazione da se stessi”<a href="#_ftn59" name="_ftnref59" title="">[59]</a>, e si compiacciono alquanto; dall’altro, invece, quella degli esclusi, che fanno affidamento sulla loro forza lavoro e sono utenti e consumatori, la cui soggettività risulta però disallineata, in quanto non caratterizzata da modernità, abbondanza o arroganza.<br />
Allo stesso tempo, non potrebbe essere negato l’indesiderabile fatto che gli esclusi comprendano, alla fine, che l’ordinamento comunitario offre un rifugio –con vantaggi ingiusti e inarrivabili– solo ad un “insieme di cittadini facoltosi che esercitano la loro influenza nel governo dello Stato”<a href="#_ftn60" name="_ftnref60" title="">[60]</a>. Per esempio: perché un soggetto escluso dalla distribuzione comunitaria, disoccupato, con genitori anch’essi senza lavoro, dovrebbe valutare i benefici dell’ordinamento costituzionale, che poco o nulla fa per lui? Perché non deve pensare invece che, a ben vedere, quantomeno con riguardo a se stesso e alla propria famiglia, quel che si trova di fronte è una plutocrazia? La disuguaglianza è significativamente traumatizzante e, come correttamente si è detto, la “pressione degli esclusi”, in un determinato momento, “diventa irresistibile”<a href="#_ftn61" name="_ftnref61" title="">[61]</a>.<br />
Il principio costituzionale di eguaglianza non eliminerà la disuguaglianza. Tuttavia, lo Stato ha una “missione primordiale”: la sua fonte di giustificazione, nello specifico, consiste nel ridurre le differenze esistenti in ordine alle condizioni materiali. Del resto, tale eguaglianza è qualificata come “fondamentale” proprio perché non permangano dubbi in ordine alla legittimazione della sua attuazione.<br />
La missione dello Stato, in quanto potere o facoltà che il popolo gli attribuisce, deve essere quella di lottare contro la ricchezza e la povertà estreme. Con le definizioni costituzionali attuali non si può combattere la disuguaglianza; neanche per introdurre sufficienti rimedi. Una nuova politica sulla giustizia sociale nella comunità richiede, inevitabilmente, la configurazione di “consensi di base”<a href="#_ftn62" name="_ftnref62" title="">[62]</a> in ordine a tale punto, la cui relativa discussione può, forse, generare una nuova identità plurale. È necessario che ciascun cittadino si possa collocare nel posto dell’altro, in particolare, nel posto dei non abbienti. Propongo quindi di intraprendere un cammino di solidarietà, perché l’unico modo di rendere eguali gli svantaggiati presuppone &nbsp;–o meglio, esige– un accordo politico basato sulla fratellanza.<br />
Non si richiede che gli uomini siano eguali in tutto; la funzione dello Stato consiste nell’assicurare che i sistemi operino per soddisfare le necessità individuali di base ed impedire la concentrazione di ricchezza, che corrode la democrazia in quanto genera notevoli disuguaglianze. L’accumulazione smisurata di ricchezza, inoltre, è solita ripercuotersi sulla struttura del potere dello Stato; di conseguenza, la sua identità si tramuta rapidamente e mina il territorio della giuridicità, la rende inspiegabile, e da lì, senza soluzione di continuità, perviene all’abuso della sua posizione dominante ed egemonica.<br />
Ogni comunità richiede regole per la sua regolazione; nel modello proposto, il governo dello Stato deve cercare di porre rimedio o delimitare, mediante una disciplina razionale e partecipativa, l’ingiustizia sociale. Ma v’è di più, perché porre rimedio alla disuguaglianza è un pensiero strategico; una volta costituzionalizzata, la giustizia sociale come missione fondamentale del governo statale si consoliderebbe come un bene indisponibile. Significa allora che occorrerà distinguere tra l’”alternanza” nel governo e la “eliminazione” delle sue elementari condizioni. Alle volte non si ha voglia di enunciarlo, ma, una volta instaurata la giustizia sociale, alle condizioni indicate e sintantoché non si faccia un’altra proposta, sarà sufficiente vincere le elezioni per realizzare il programma della costituzione sintantoché non intervenga una nuova modifica. Ciò che deve essere superato è l’atteggiamento di chi sarebbe disposto a tutto pur di vincere le elezioni con il mero fine di occupare quelle cariche pubbliche che si rinnovano continuamente nell’ambito dei poteri costituiti.</p>
<p><strong>B. <em>Regola di chiusura</em></strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify; margin-left: 1cm;">La Repubblica Argentina cancella il suo debito in buona fede, sotto la condizione di un trattamento trasparente, equitativo ed imparziale. Non cancella il debito che comporti la frustrazione del diritto allo sviluppo dei suoi cittadini o relativo alle loro generazioni future. Neppure paga il debito originato da atti contrari all’ordine democratico istituito da questa Costituzione, né quello che sia stato originato da una ribellione o disprezzo della sua giuridicità. Non si può disporre dell’immunità sovrana di giurisdizione ed esecuzione nella ristrutturazione e nel saldo del debito. È proibita la cessione della giurisdizione sovrana o il trasferimento delle competenze a istanze di arbitrato internazionali o a tribunali analoghi con applicazione della legislazione straniera, in controversie originate dall’assunzione del debito, sia per atti di imperio sia di gestione statale.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">L’Argentina è stata una colonia dei Re di Spagna, suoi “successori e metropoli” e di ogni “altra dominazione straniera”, fino alla dichiarazione di indipendenza, nel luglio del 1816. Ricorre il bicentenario. Quasi tutta la storia dello Stato è stata segnata, investita, ostacolata o limitata dall’indebitamento esterno, salvo un solo periodo durante la regolarità costituzionale tra il 4/6/1946 e il 21/9/1955. Nel dicembre del 2001 è stata dichiarata la bancarotta, la morte dell’Argentina. Nel corso di quasi quindici anni –molte volte con fretta, altre con evidente disattenzione, altre ancora con dolo o mera colpa–, l’autorità pubblica ha deciso di intraprendere il cammino della rinegoziazione per il pagamento delle obbligazioni.<br />
Ogni Stato sovrano deve disporre di una costituzione se desidera formare parte ed essere riconosciuto dalle Nazioni Unite. Ogni Stato sovrano, per incrementare i propri affari internazionali, deve onorare il pagamento dei propri debiti<a href="#_ftn63" name="_ftnref63" title="">[63]</a>. La cancellazione del debito pubblico dello Stato argentino rappresenta un compito del Congresso, conformemente alla regola di cui all’art. 75, comma 7, della CF<a href="#_ftn64" name="_ftnref64" title="">[64]</a>. L’implementazione degli accordi spetta al Potere Esecutivo.<br />
Le obbligazioni di pagamento, in materia di capitale ed interessi del debito esterno, spese e costi, gravano per parecchi anni e su molte generazioni. Attualmente, il termometro dell’oppressione fa registrare più di 160 milioni di dollari<a href="#_ftn65" name="_ftnref65" title="">[65]</a> di debito. Il colossale debito esterno lede le stesse possibilità di sviluppo di coloro che attualmente vivono in Argentina, nonché quelle degli “argentini che dovranno nascere”, perché gli impegni di pagamento sono stati assunti per varie “decadi”. L’avvenire, forse, non è totalmente nostro. La lezione, allora, è che tutti i dipendenti pubblici che in passato hanno amministrato con irresponsabilità, hanno condannato il presente, ponendosi allo stesso tempo come giustizieri del futuro e, in particolare, di coloro che ancora non sono nati. L’incredibile indebitamento esterno, in questi termini così brutali, determina una nuova forma di schiavitù o soggiogamento, perché esiste una tensione perpetua tra la concreta possibilità di sviluppo e l’adempimento delle obbligazioni internazionali. Inoltre, colloca la CF in una situazione poco piacevole; intimidite, infatti, le sue regole, svaniscono. Accade così che gli uomini sfortunati del presente, costretti a pagare un debito da cui non traggono beneficio, trasmettono tale sfortuna e costrizione, con vigore, alle generazioni che verranno. È difficile pensare ad un altro processo altrettanto sfavorevole contro l’umanità. Nel frattempo, la moltitudine dei cittadini continua ad assistere all’isolamento di qualunque ipotesi minimamente verificabile in ordine alla giustizia sociale, vittimizzata da un presente davvero poco favorevole.<br />
La maggior garanzia di cui si dispone per intraprendere il cammino della giustizia sociale risiede nelle risorse dello Stato. A minori risorse, perché c’è da cancellare un debito esterno sempre più importante, corrisponde uno sviluppo minore, se non nullo della giustizia sociale. Conseguenza semplice e sincera. Può causare stupore la relazione esistente tra la produzione di beni e servizi e il debito esterno? Il pagamento dei servizi di indebitamento costituisce una pena, un fattore di tristezza e castigo, la cui natura negativa incide su qualunque alternativa egalitaria concernente la distribuzione della ricchezza.<br />
Di conseguenza, la sottomissione giurisdizionale che provoca l’indebitamento esterno dovrà essere discussa in sede costituente. Senza dubbio, si dovrà considerare l’eventuale proibizione di conferimento o di proroga alla “giurisdizione internazionale”, con un’enfasi simile a quella impiegata nell’art. 29 della CF, norma mediante la quale si proibisce al Congresso la concessione al Potere Esecutivo di “facoltà straordinarie”, o la “somma del potere pubblico”, o di attribuirgli “sottomissioni o supremazie per le quali la vita, l’onore o le fortune degli argentini rimangano alla mercé dei governi o di qualche persona”; atti che “comportano una nullità insanabile, e che assoggetteranno coloro che li formulino, li approvino o li firmino alla responsabilità e alla pena degli infami traditori della patria”. In conformità all’art. 116 della CF<a href="#_ftn66" name="_ftnref66" title="">[66]</a>, non pare affatto ragionevole che lo Stato argentino sia “giudicato” a New York per una “questione” che lo stesso art. 75, comma 7, attribuisce al Congresso federale e che lo colloca specificamente sopra tale organo: “coordinare il pagamento del debito interno ed esterno della Nazione”. Non si può chiedere a un giudice di New York che si preoccupi del respiro, dello stimolo e dell’incoraggiamento reale della giustizia sociale degli argentini esclusi dall’ordine economico. &nbsp;<br />
Se tutto ciò si riconoscesse con facilità, il dibattito sarebbe più ameno e proficuo. L’indebitamente esterno costituisce uno strumento raffinato di dominio nelle mani degli “organismi internazionali controllati dei paesi colonizzatori”<a href="#_ftn67" name="_ftnref67" title="">[67]</a>, i quali vogliono farci credere che la giustizia sociale è un lusso. Ma non lo è; semplicemente, nel contesto delle repubbliche latinoamericane, “governare è parificare”.</p>
<p><strong>C.<em> Intermezzo. Tassazione e proprietà delle risorse naturali </em></strong><br />
<em>Primo</em>. Ogni Stato deve disporre di adeguate risorse per affrontare le proprie spese. Per tale ragione, il “contributo pecuniario” per far fronte alle spese della comunità organizzata si presenta come un’entrata naturale e comporta, a sua volta, una “restrizione al diritto dell’uomo sui beni e sui frutti del lavoro”<a href="#_ftn68" name="_ftnref68" title="">[68]</a>.<br />
Come indica anche il Presupposto Generale dell’Amministrazione per l’Esercizio 2016, la maggioranza assoluta delle entrate dello Stato argentino proviene dalla fonte tributaria. In Argentina, l’art. 17 consacra il principio della giuridicità tributaria: “Solo il Congresso può imporre i contributi di cui all’articolo 4”. Nella ripartizione federale, le competenze di tale organo in ordine alla materia tributaria sono disciplinate, costituzionalmente, all’art. 75.<br />
Peraltro, in Argentina, l’entrata tributaria che si incamera per rimediare alle spese dello Stato federale, deriva, quasi per i tre quarti, dalle imposte indirette, francamente regressive, che disattendono la capacità contributiva e non contemplano l’equità sociale. La politica costituzionale che promuova la giustizia sociale dovrebbe essere esattamente al contrario: l’ordinamento tributario dovrebbe fondarsi, in maniera consistente, sul criterio di progressività basato sulla capacità contributiva; dunque, sulle imposte dirette. Posto che la progressività tributaria costituisce un criterio equitativo per l’imposizione, la costituzione dovrebbe ispirarsi proprio alla progressività come criterio di distribuzione per l’esercizio della sua potestà tributaria.<br />
Ai fini di una politica costituzionale orientata verso la giustizia sociale, la prescrizione dell’attuale art. 16 della CF costituisce una regola onesta e necessaria (“L’eguaglianza è alla base delle imposte”), ancorché insufficiente. Affinché si produca una riduzione della disuguaglianza sarebbe altresì necessario decidere e indicare i fatti impositivi che meriterebbero un analogo trattamento o che saranno punto di riferimento per un trattamento eguale. Senza questa previa determinazione, per esempio, continuerà a persistere, nell’ambito delle entrate tributarie dello Stato, la notoria ingiustizia determinata dalla circostanza per cui il consumo dei poveri e dei vulnerabili, insostituibile per la loro stessa esistenza, alleggerisce la pressione tributaria sui redditi dei ricchi.<br />
<em>Secondo</em>. In qualunque allegoria relativa alla giustizia sociale, risulta indispensabile richiamare l’attenzione sulla terra e sulle sue risorse naturali, elemento cruciale che determina la configurazione di uno Stato. Dal momento che si tratta di beni pubblici indivisibili, l’eguaglianza in ordine agli stessi deve essere assicurata dal governo pubblico. Nella CF, riformata nel 1994, si è introdotta una previsione federale non equitativa, all’art. 124 secondo il quale: “Alle province spetta la proprietà originaria delle risorse naturali esistenti sul proprio territorio”. Si tratta di una decisione costituente errata che non promuove la giustizia sociale. Essa da luogo ad una nuova ferita, pungente e dolorosa, dell’eguaglianza, in quanto determina un’irragionevole discriminazione tra i cittadini delle provincie caratterizzate da un’abbondante ricchezza naturale e quelli delle provincie che, invece, non posseggono tanta ricchezza naturale. Qui, la cittadinanza torna ad essere un privilegio, circostanza che produce costernazione, dal momento che la cittadinanza stessa venne invece creata con probità proprio per rendere eguali. Ritengo che la proprietà della natura debba appartenere originariamente allo Stato, non alle provincie. Ciò eviterebbe equivoci e aumenterebbe la fratellanza federale.<br />
Se un giorno il sapere costituzionale dovesse acquisire lo status totale di scienza formale e dovesse riuscirsi a svincolare dalle fatalità dell’ideologia o dalla natura precaria e instabile dell’universo sensibile, dovrà allora ricordarsi l’immarcescibile paradigma dell’art. 27 della CPEUM. Il fortunato linguaggio di quanto in essa previsto, che si caratterizza per la sua originalità e purezza, con i suoi propositi egalitari, ci rende devoti della sua semina costituente. Nel linguaggio politicizzato della Costituzione messicana del 1917 non c’è vuota retorica. Essa porta alla luce del giorno il significato della giustizia sociale. L’art. 27 della CPEUM occupa quasi il 10% della struttura definitiva delle circa 22.000 parole, scritte nella città di Querétaro, nel 1917. Di certo, non è l’unica regola sull’eguaglianza sociale, anche se senza dubbio ne costituisce un emblema.<br />
Il suo modello, assolutamente radicale, si caratterizza in quanto ha conseguito il maggior grado di giustezza semantica, dal momento che nulla del passato del costituzionalismo le è analogo o assimilabile. Attraversa tutto quanto è realmente apprezzabile del mondo naturale e offre l’idea che il suo linguaggio costituente riesca a contemplarlo: proprietà statale originaria delle terre e delle acque ricomprese nei limiti territoriali, interesse pubblico e proprietà privata, distribuzione equitativa della ricchezza pubblica e relativa curata conservazione, frazionamento dei latifondi; proprietà statale diretta di tutti i minerali, capacità di acquistare la proprietà delle terre e delle acque della Nazione, attenzione all’estensione della terra della quale può essere padrone un solo individuo o società. Criteri sull’eguaglianza sociale come quelli appena espressi costituiscono un faro illuminante del nostro Diritto costituzionale in America Latina.</p>
<p><strong>VI. <em>Commenti finali</em></strong><br />
<em>Primo</em>. Lo scritto costituzionale esprime una determinata comprensione del mondo e cerca di imporre, con il suo stesso linguaggio, il modello da adottarsi per la sua regolamentazione.<br />
<em>Secondo</em>. Nell’opera scritta, il principio di eguaglianza, con i suoi significati complessi e le sue profonde implicazioni, si pone come una norma che da fondamento, nel qualificarsi come linea di azione, allo Stato medesimo.<br />
<em>Terzo</em>. L’eguaglianza di fronte al Diritto, enunciato linguistico e convenzionale, si converte in ordine fondamentale nella storia di una comunità politica. A partire dalla sua positivizzazione, dalla sua concreta presenza nel testo costituzionale, il passato che abbia avuto a verificarsi in sua assenza sarà sempre ricordato come straziante e, spesso, censurato senza assoluzione per il suo affronto alla dignità umana.<br />
<em>Quarto</em>. Se tutti siamo eguali di fronte al Diritto, se il trattamento che deve essere garantito da parte dell’ordinamento giuridico risulta simile per tutti gli abitanti, non deve sussistere dubbio alcuno: l’esercizio del potere pubblico deve basarsi, esclusivamente, sul Diritto positivo. In fondo, l’eguaglianza di fronte al Diritto costituisce un baluardo della costituzionalità.<br />
&nbsp;<em>Quinto</em>. I criteri sull’eguaglianza delle opportunità, indipendentemente dall’obbedienza o disobbedienza alle sue prescrizioni, vale a dire, dalla discrepanza intercorrente tra normatività ed effettività, sono scritti nei quali le parole risultano sottomesse ad un determinato ordine e ad analogo significato. Tuttavia, alla fine del “percorso”, l’eguaglianza delle opportunità non rende eguali alla base. La sua missione è rendere eguale il punto di partenza, non le modalità con cui si giunge alla partenza stessa.<br />
<em>Sesto</em>. La giustizia sociale costituisce una benedizione laica. Per il suo tramite si può cercare di ridurre la mortificazione, la ferita che l’esclusione sociale produce quale la povertà o altra analoga situazione di vulnerabilità.<br />
Esiste una realtà che riconosciamo e che abbiamo sempre conosciuto: l’indebitamento esterno dello Stato argentino. Una situazione dolorosa che limita la stessa possibilità di individuarne un rimedio nella giustizia sociale. Si è pagato nel corso di quasi due secoli, e il debito aumenta. Le parole hanno un senso: la giustizia sociale è un’avventura, che possiede anche una nobile e robusta legittimazione. Per tale ragione, porre un limite alla crescente disuguaglianza sta subordinando il futuro del debito.<br />
Pensare che la giustizia sociale dovrà costituire la missione fondamentale dello Stato significa trasformare la realtà. Opporsi allo stato reale delle cose determina un nuovo orientamento ed una nuova “vocazione del pensiero”<a href="#_ftn69" name="_ftnref69" title="">[69]</a>, piena di realismo e natura autentica, che si sviluppi nel rinnovato uditorio della popolazione, il cui legame con il passato sia costituito dallo stretto rispetto al processo di modifica della CF. Una simile attività può essere alimentata con norme del più alto rango, considerando il fatto che la norma costituzionale governa, con giustezza o senza di essa, un processo pubblico sul benessere degli individui nella comunità.<br />
<em>Settimo</em>. Le mie idee sono esposte in ordine a rilevanti frammenti del principio di eguaglianza, proprio come ho preannunciato nella sezione I. Non escludo che generino altre interferenze, le quali –in un diverso contesto spazio-temporale– siano suscettibili di tipicizzare aspetti basici sull’”identità” del costituzionalismo in America Latina.<br />
<em>Ottavo</em>. Le mie parole hanno una precisa vocazione, in quanto i vuoti o le lacune del Diritto costituzionale, che determinano o sviluppano “una disuguaglianza senza precedenti nella storia”, collocano le nostre democrazie in luoghi di instabilità e fragilità assai difficili da sostenere per molto altro tempo ancora.<a href="#_ftn70" name="_ftnref70" title="">[70]</a><br />
<em>Nono</em>. Favorire un modello che sostenga un maggior intervento dello Stato nel riparto e godimento dei beni giacenti e che saranno creati nell’ambito di un’economia, con la missione della giustizia sociale, non incarna un ideale perfezionista. Lo Stato deve assicurare che ciascun individuo possa liberamente esplicare il piano di vita prescelto senza interferenze di alcun tipo, in quanto è lì che, precisamente, si legittima lo Stato nella sua giuridicità più stretta. La crescente disuguaglianza sociale costituisce uno scoglio che impedisce la realizzazione del piano che pure venga selezionato, visto che può giungere a comprometterne la pace relativa.<br />
Nell’ambito degli strumenti disponibili nella comunità argentina, quello dello Stato promotore oltre al suo ruolo storico come gestore, risulta il più ragionevole. O forse si lascerà all’iniziativa privata o alla mano invisibile del mercato la realizzazione della giustizia sociale? Le cose che esistono nel mondo si dividono in naturali e culturali; le prime stabiliscono i loro stessi processi di controllo, sviluppo e compiutezza; le seconde –in particolare, l’economia e il Diritto– devono essere create e sviluppate, sempre, dall’uomo. Si tratta di artifizi creati per garantire la convivenza. Dovendo scegliere e senza credere nell’esistenza di valori oggettivi, l’esperienza indica senza dubbio alcuno cosa succede e cosa succederà a coloro che sono esclusi –nella più sicura delle ipotesi– se l’economia la dirigono solo i più potenti. Fintantoché i rappresentanti o dipendenti pubblici proseguiranno nel loro esercizio dei poteri costituzionali e repubblicani, i potenti cercheranno sempre di esercitare il loro dominio, in ogni tempo e luogo.<br />
La giustizia sociale costituisce un’idea di regolazione mutevole. Ogni comunità di individui deve cercare, sviluppare e mantenere la propria, con base indiscutibile nella libertà di ciascuno di decidere e determinare il proprio presente ed il proprio futuro. Questa eguaglianza nella libertà si fonda, a sua volta, nella individuale dignità di ciascun essere umano.<br />
<em>Decimo</em>. L’infelice lacuna del Diritto costituzionale in materia di eguaglianza fondamentale unitamente all’ineffettività costituzionale delle regole sull’eguaglianza delle opportunità incide anche sul principio di eguaglianza, in quanto la divergenza o l’assenza di norme trovano il loro fondamento nell’inevitabile esistenza tra l’essere ed il dover essere del Diritto costituzionale. Il vuoto deve essere colmato con nuove regole di Diritto costituzionale, costruite nell’agorà cittadina, grazie al processo di produzione normativa di cui all’art. 30 della CF. Sintantoché ciò non abbia a verificarsi, un diritto di produzione contrattuale e privata, con regole di insostenibile adesione, proverà a sostituire o colmare la lacuna della CF, e farà valere, in generale, “la legge del più forte”<a href="#_ftn71" name="_ftnref71" title="">[71]</a>.<br />
Parificare alle fondamenta la nostra cittadinanza costituirebbe una missione ineguagliabile per lo stesso benessere generale e per quello delle generazioni future, annunciate e protette dal Preambolo della Costituzione federale d’Argentina.<br />
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<strong>Riassunto</strong><br />
Lo Stato costituzionale è la massima istanza conosciuta dall’ordinamento politico di una comunità di individui liberi. Le dimensioni dell’eguaglianza, con diverso significato e grado di riconoscimento, pretendono di proteggere un determinato fondamento dello Stato, equiparando convenzionalmente gli aspetti delle relazioni tra gli uomini. L’eguaglianza di fronte al Diritto rappresenta uno dei sui cardini. Una nuova conquista risiede nell’eguaglianza delle opportunità. Entrambe sono però insufficienti perché non arrestano la marcia regressiva del benessere. La crescente disuguaglianza in Argentina, dove quasi il 60% della popolazione è povera o vulnerabile, mostra l’esistenza di due mondi: una cittadinanza politica ed una cittadinanza sociale. I non abbienti, poveri e vulnerabili, non godono e non potrebbero godere, dato l’attuale stato costituzionale delle cose, di una piena cittadinanza di giustizia sociale. Non sarà mai possibile distruggere completamente la disuguaglianza sociale; ma la si può ridurre continuamente. Il progresso nella giustizia sociale rappresenta una missione fondamentale dello Stato. La riduzione del dualismo nei gradi della cittadinanza è ricercata con molteplici energie. Una può provenire dal consenso di base, un nuovo uditorio retto dalla Costituzione federale nel suo processo di cambiamento. Sintantoché non si produca un riparto più eguale dei beni che provengono dalla natura o dall’industria, il linguaggio delle opere laiche sarà maggiormente compreso da coloro che conoscono i benefici di una cittadinanza completa e ne comprendano tutte le luci.</p>
<p><strong>Parole chiave</strong><br />
Stato costituzionale, sovranità del popolo, cittadinanza, eguaglianza di fronte al Diritto, eguaglianza di opportunità, disuguaglianza sociale crescente, diminuzione della povertà, giustizia sociale, riparto dei beni giacenti e futuri in una comunità.</p>
<p><strong>To Rule is To Equalize</strong><br />
<strong>Isonomy, Opportunities and Social Justice in Argentina</strong><br />
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<strong>Abstract</strong><br />
The constitutional State is the highest instance known for the political organization of the community of free individuals. The dimensions of equality, with different signification and degree of recognition aim to cover a certain grounding on the State, when they equate by convention aspects of the relationships between human beings. The equality before the law means one of its strengthenings. One new achievement: equality of opportunity. Both are insufficient because they do not prevent the regressive march of well-being. The growing inequality in Argentina, were almost 60% of its population is poor or vulnerable, shows the existence of two worlds: a political citizenship and a social citizenship. The deprived, poor and vulnerable people do not enjoy -nor could they- the current state of constitutional affairs, a citizenship filled with social justice. It will never be possible to completely destroy social inequality; it can be continuously reduced. A progress with social justice constitutes a fundamental aim of the State. Decreasing the dualism in the degrees of citizenship is fostered with enthusiasm. It can come from a basic consensus, in a new auditorium ruled by the federal Constitution in its variation process. As long as a more equal distribution of natural or manufactured goods does not take place, the language of secular scripts would be better understood by those who know the benefits of complete citizenship and know all of its enlightenment.</p>
<p><strong>Keywords</strong><br />
Constitutional State, Sovereignty of the people, Citizenship, Equality before the law, Equality of opportunity, Growing social inequality, Decrease in poverty, Social justice, Distribution of existing and future goods in a community.<br />
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(*)<span 10pt="" style="margin: 0px; line-height: 115%; font-family: ">Relazione presentata al XIII Congresso Iberoamericano di Diritto Costituzionale: “Trayectoria y porvenir del constitucionalismo contemporáneo. Homenaje a la Constitución de Querétaro en su centenario”, Tema 9: “</span><span 10pt="" style="margin: 0px; line-height: 115%; font-family: ">Justicia, equidad y derechos sociales”, organizzato dall’Istituto Iberoamericano di Diritto costituzionale e dall’Istituto di Ricerche Giuridiche dell’Universidad Nacional Autónoma de México,<br />
dall’1 al 3 febbraio del 2017. Ringrazio per la lettura del testo i professori Alfonso Celotto, Julio B. J. Maier, Leandro Vergara, Sebastián D. Toledo, Enrique J. Morales, José E. Schuh, Ricardo Rabinovich-Berkman ed E. Raúl Zaffaroni, anche per la sua benevola attenzione e gli ulteriori commenti. </span><span 10pt="" style="margin: 0px; line-height: 115%; font-family: ">Traduzione in italiano rivista a cura del prof. Alfonso Celotto</span></div>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> Alberdi, Juan Bautista, <em>Bases y puntos de partida para la organización política de la República Arjentina, derivados de la lei que preside al desarrollo de la civilización en América del Sud y del Tratado Litoral de 4 de enero de 1831</em>, 2ª ed., <em>correjida, aumentada de muchos parágrafos y de un proyecto de Constitución concebido según las bases propuestas por el autor</em>, Valparaíso, Imprenta del Mercurio, Santos Tornero y Cía., 1852, p. 195.</div>
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<div id="ftn2" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> Ibíd., p. 196.</div>
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<div id="ftn3" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> Ibíd.</div>
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<div id="ftn4" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> In questo lavoro “disuguaglianza sociale” o “disuguaglianza”, da sola, fanno sempre riferimento a quella “sociale”; essa in entrambi i casi va distinta dalla “disuguaglianza naturale”. Pertanto, nel riferirmi alla disuguaglianza prodotta dalla natura tra gli uomini, in tutti i casi utilizzo “disuguaglianza” qualificata come “naturale”. In ordine agli aspetti fondamentali della distinzione, rimando il lettore, più avanti, alla sezione III.</div>
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<div id="ftn5" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> Più del 90% della popolazione totale del paese riveste tale carattere.</div>
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<div id="ftn6" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a> L’Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) della Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) ha elaborato una “Matrice della Povertà Multidimensionale” che articola lo spazio del Benessere e lo spazio dei Diritti. Secondo tale metodologia, la popolazione è povera se soffre privazioni nello spazio del Benessere (in entrata) e, allo stesso tempo, nello spazio dei Diritti (almeno una privazione in entrata ai livelli basici dell’alimentazione, salute, servizi pubblici, casa dignitosa, risorse educative, impiego stabile e sicurezza sociale). Nel caso in cui si soffra di una sola carenza delle due dimensioni, la casa è considerata in una situazione di vulnerabilità nella relativa dimensione. Il campione proiettato sul totale della popolazione urbana: povertà multidimensionale, 25,6% (estrema, 5,3%; non estrema, 20,3%); non abbienti per carenze, 28,2%; non abbienti per le entrate, 3,4%; subtotale povertà + vulnerabilità: 57,2%; non vulnerabili per carenze né per entrate, 42,8%; “Evaluación de la pobreza urbana desde un enfoque multidimensional basado en derechos: 2010-2015”, Agustín Salvia (cordinatore dello studio), Juan Ignacio Bonfiglio (ricercatore responsabile), Buenos Aires, UCA-ODSA, marzo 2016, disponibile in <a href="http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo68/files/2016-Obs-Informe-Pobreza-Multidimensional-2010-2015.pdf">http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo68/files/2016-Obs-Informe-Pobreza-Multidimensional-2010-2015.pdf</a>, consultato il 3/9/2016.</div>
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<div id="ftn7" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> Chomsky, Noam, <em>The Prosperous Few and the Restless Many</em>, The Real Story Series, Berkeley, CA, Odonian Press, 1993, disponibile in <a href="https://chomsky.info/prosperous01/">https://chomsky.info/prosperous01/</a>, consultato il 3/9/2016; dello stesso autore, “Pocos prósperos, muchos descontentos”, en <em>Cómo funciona el mundo: Conversaciones con David Barsamian</em>, Buenos Aires, Katz-Capital Intelectual, 2015, p. 91.</div>
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<div id="ftn8" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> Bobbio, Norberto, <em>Igualdad y libertad</em>, Barcelona, Paidós Ibérica, 1993, p. 93.</div>
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<div id="ftn9" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a> Alberdi, Juan Bautista, op. cit, p. 23.</div>
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<div id="ftn10" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a> Instituto Nacional de Estadística y Censos, <em>Estimaciones y proyecciones de población 2010-2040: Total del país</em>, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Instituto Nacional de Estadística y Censos &#8211; INDEC, 2013, p. 28, disponibile in <a href="http://www.indec.mecon.ar/nuevaweb/cuadros/2/proyeccionesyestimaciones_nac_2010_2040.pdf">http://www.indec.mecon.ar/nuevaweb/cuadros/2/proyeccionesyestimaciones_nac_2010_2040.pdf</a>, consultato il 3/9/2016.</div>
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<div id="ftn11" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a> Così, ad esempio, non risulta oggetto di trattazione l’ammissibilità di tutti gli abitanti negli impieghi disponibili senza altra condizione che la loro idoneità; ma neanche, la determinazione costituzionale per cui l’eguaglianza è la base delle imposte e degli oneri pubblici. Entrambi i principi sono prescritti nell’art. 16 della CF.</div>
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<div id="ftn12" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a> Sul punto, si vedano le menzioni in ordine al catalogo di regole sull’eguaglianza costituzionalizzate dal DIDH (sezione II e sezione III.C), che si scelgono come paradigmi.</div>
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<div id="ftn13" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a> Art. 33, CF: “Le dichiarazioni, i diritti e le garanzie che enumera la Costituzione non saranno intese come negazione di altri diritti e garanzie non enumerate; perché derivano dal principio della sovranità del popolo e dalla forma repubblicana del governo”.</div>
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<div id="ftn14" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[14]</a> Si parafrasa Diego Valadés, dalla sua fortunata affermazione “Una Costituzione… è anche il libro laico di un popolo” (Valadés, Diego, “¿Qué hacer con la Constitución?”, en <em>Reforma</em>, Messico, 2/2/2016).</div>
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<div id="ftn15" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[15]</a> La materia è stata ampiamente studiata e si rinvia per brevità, a Ferreyra, Raúl Gustavo, “Manifiesto sobre el Estado constitucional. Reglas fundamentales sobre raigambre y justificación de la comunidad estatal”, 1ª parte, <em>Revista de Derecho Público</em>, n° 10, Presidenza della Nazione, Ministero della Giustizia e Diritti Umani, 2015, pp. 37-124 (Id SAIJ: DACF150418); ídem, 2ª parte, <em>Revista de Derecho Público</em>, n° 11, Presidenza della Nazione, Ministero della Giustizia e Diritti Umani, 2015, pp. 109-182 (Id SAIJ: DACF160051).</div>
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<div id="ftn16" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[16]</a> Peter Häberle, nel 1982, enunciò la sua tesi, passo per passo, in<em> Verfassungslehre als Kulturwissenschaft</em> (“la Costituzione come cultura”). La tesi si ribadisce in “La costituzione nel contesto”, <em>AIJC</em>, CEPC, Madrid,<br />
n° 7, 2003, pp. 223-245. Si avverte che in questo scritto ho deciso di indicare la costituzione come un “quarto elemento”, semplicemente, senza approfondire l’inerente proiezione “culturale” della tesi del professore tedesco per il nostro “contesto” latinoamericano.</div>
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<div id="ftn17" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[17]</a> V. Ferreyra, Raúl Gustavo, “Manifiesto sobre el Estado constitucional…”, op. cit.</div>
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<div id="ftn18" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[18]</a> Guastini, Riccardo, “Breve lección sobre la igualdad”, <em>Eunomía. </em><em>Revista en Cultura de la Legalidad,</em> n° 4, Madrid, 2013, pp. 33-41.</div>
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<div id="ftn19" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19" title="">[19]</a> Attraverso la riforma costituzionale del 1994 si dispose nell’art. 75, comma 22: “… Spetta al Congresso (…) comma 22: Approvare o rigettare i trattati conclusi con le altre nazioni e con le organizzazioni internazionali e i concordati con la Santa Sede. I trattati e i concordati sono gerarchicamente superiori alla legge. La Dichiarazione Americana dei Diritti e Doveri dell’Uomo; la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani; la Convenzione Americana sui Diritti Umani; il Patto Internazionale dei Diritti Economici, Sociali e Culturali; il Patto Internazionale dei Diritti Civili e Politici e il suo Protocollo Facoltativo; la Convenzione sulla Prevenzione e la Sanzione del Delitto di Genocidio; la Convenzione Internazionale sulla Eliminazione di tutte le Forme di Discriminazione Razziale; la Convenzione sulla Eliminazione di tutte le Forme di Discriminazione contro la Donna; la Convenzione contro la Tortura e altri Trattamenti o Pene Crudeli, Inumane o Degradanti; la Convenzione sui Diritti del Bambino; nelle condizioni della loro vigenza, hanno rango costituzionale, non derogano alcun articolo della prima parte di questa Costituzione e devono intendersi come complementi dei diritti e delle garanzie da questa riconosciuti. Potranno essere approvati e promulgati, se del caso, solo dal Potere Esecutivo nazionale, previa approvazione di due terzi della totalità dei membri di ciascuna Camera. Gli altri trattati e convenzioni sui diritti umani, dopo essere stati approvati dal Congresso, richiederanno il voto dei due terzi della totalità dei membri di ciascuna Camera al fine beneficiare di pari rango costituzionale”.<br />
Nel 1997 si attribuì rango costituzionale alla Convenzione Interamericana sulla Sparizione Forzata delle Persone. Nel 2003, lo stesso rango alla Convenzione sull’Imprescrittibilità dei Crimini di Guerra e dei Crimini di Lesa Umanità. Da ultimo, nel 2014 si dispose di attribuire rango costituzionale alla Convenzione sui Diritti delle Persone con Discapacità.</div>
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<div id="ftn20" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20" title="">[20]</a> Si veda nel dettaglio la nota al punto che precede.</div>
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<div id="ftn21" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21" title="">[21]</a> La Dichiarazione Americana dei Diritti e Doveri dell’Uomo (Preambolo; artt. II e XII a XVII; XXIX, XXIII e XXXV); Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (Preambolo; artt. 1, 2, 4, 7, 10, 21, 23, 25, 26 e 28); Convenzione Americana sui Diritti Umani (Preambolo; artt. 1, 2, 6, 8, 13, 17, 23, 24 e 26). Il Patto Internazionale dei Diritti Civili e Politici (Preambolo; artt. 1.2, 2, 3, 8, 14, 20, 24, 26 e 27). La Convenzione Internazionale sulla Eliminazione di tutte le forme di Discriminazione Razziale (artt. 1 a 7). La Convenzione sulla Eliminazione di tutte le forme di Discriminazione contro la Donna (artt. 1 a 16). La Convenzione contro la Tortura e altri Trattamenti o Pene Crudeli, Inumane o Degradanti (artt. 1 e 2). La Convenzione sui Diritti del Bambino (artt. 1 a 4, 30 e 31). La Convenzione sui Diritti delle Persone con Discapacità (artt. 1, 3 a 7, 9, 12, 16 y 17). Il Patto Internazionale dei Diritti Economici, Sociali e Culturali è previsto più avanti, nella sezione III.C.</div>
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<div id="ftn22" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22" title="">[22]</a> Häberle, Peter, <em>Libertad, igualdad, fraternidad: 1789 como historia, actualidad y futuro del Estado constitucional</em>, Madrid, Trotta, 1998, p. 34.</div>
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<div id="ftn23" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23" title="">[23]</a> La CSJN, integrata da congiudici, affermò che l’obiettivo preminente, secondo ciò che determina il preambolo, è raggiungere il “benessere generale”, la giustizia nella sua espressione più elevata, vale a dire, la giustizia sociale, il cui contenuto attuale consiste nell’ordinare l’attività tra i membri della comunità e i mezzi di cui questa dispone, mediante i quali ha il proposito di far in modo che ciascuno di essi benefici dei beni materiali e spirituali della civilizzazione (<em>in re</em> “Miguel A. Bercaitz”, CSJN, 13/9/1974, <em>Fallos</em> 289:430).</div>
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<div id="ftn24" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24" title="">[24]</a> Rousseau, Jean-J., <em>Du contrat social ou Principes du Droit Politique</em>, París, Flammarion, 2001, p. 60.</div>
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<div id="ftn25" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25" title="">[25]</a> Bidart Campos, Germán J., <em>La constitución que dura</em>, Buenos Aires, Ediar, 2004, p. 22.</div>
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<div id="ftn26" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26" title="">[26]</a> V. Zaffaroni, E. Raúl, <em>El Derecho en la fase superior del colonialismo</em>, Buenos Aires, Ediciones Madres de Plaza de Mayo, 2015, p. 49.</div>
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<div id="ftn27" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27" title="">[27]</a> Bobbio, Norberto, <em>Igualdad y libertad</em>, op. cit., p. 54.</div>
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<div id="ftn28" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28" title="">[28]</a> Si ricordi, sul punto, un magnifico testo di Euripide: “… Non c’è nulla di più nemico per uno Stato che il tiranno. Beh, per cominciare, non esistono leggi della comunità e domina solo uno che tiene la legge sotto il suo arbitrio. E ciò non è egalitario. Quando le leggi sono scritte, tanto il povero come il ricco sono destinatari di una giustizia egalitaria. Il debole può rispondere al forte con le stesso parole se questi lo insulta; l’inferiore vince il superiore se ha al proprio lato la giustizia” (<em>Tragedie</em>, II, Supplicanti, Madrid, Gredos, 2008, p. 41).</div>
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<div id="ftn29" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref29" name="_ftn29" title="">[29]</a> Art. 15, CF: “Nella Nazione Argentina non ci sono schiavi: i pochi che oggi esistono sono liberi dal momento dell’entrata in vigore di questa Costituzione [9 luglio del 1853]; una legge speciale regolerà le indennità alle quali da luogo la presente dichiarazione. Tutti i contratti di compravendita delle persone costituiscono un crimine di cui saranno responsabili coloro che li stipulino e il notaio o il funzionario che li registri. E gli schiavi che in qualsiasi modo vengano introdotti sono liberi per il solo fatto di toccare il territorio della Repubblica”.</div>
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<div id="ftn30" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref30" name="_ftn30" title="">[30]</a> Si osserva, più innanzi, che la CF, con il DDHH di rango costituzionale, congloba il sistema della CF. L’art. 24 della Convenzione Americana sui Diritti Umani, avente rango costituzionale, per esempio, contiene una prescrizione ancor più eloquente e onnicomprensiva: “Tutte le persone sono eguali di fronte alla legge. Di conseguenza, hanno diritto, senza discriminazione, alla stessa protezione della legge”.</div>
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<div id="ftn31" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref31" name="_ftn31" title="">[31]</a> V. Rosatti, Horacio D., <em>Tratado de Derecho constitucional</em>, t. I, Buenos Aires, Rubinzal Culzoni, 2010,<br />
p. 186.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn32" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref32" name="_ftn32" title="">[32]</a> La Corte Suprema di Giustizia Argentina ha emesso la prima pronuncia nel 1863. In materia di eguaglianza di fronte alla legge, dodici anni più tardi, nel confermare una decisione della giustizia federale, i suoi giudici si espressero, nella causa “Olivar”: “… Il principio dell’eguaglianza di tutte le persone di fronte alla legge, secondo l’essenza e lo spirito della nostra Costituzione, non consiste in altro se non nel diritto a che non vengano previste eccezioni o privilegi che escludano taluni da ciò che si concede ad altri in eguali circostanze,&nbsp; da cui deriva per forza di cose che la vera eguaglianza consiste nell’applicare ai casi che si presentano la legge secondo le differenze costitutive di essi, e che qualunque altro significato o accezione di tale diritto è contraria alla sua stessa natura o interesse sociale” (<em>Fallos</em> 16:118, con le firme di S. del Carril, F. Delgado, J. Barros Pazos, J. B. Gorostiaga e J. Domínguez, 1/5/1875).</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn33" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref33" name="_ftn33" title="">[33]</a> <em>In re</em> “Martínez”, CSJN, 6/6/1989, <em>Fallos</em> 312:826.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn34" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref34" name="_ftn34" title="">[34]</a> Si veda l’art. 12, CPEUM: “Negli Stati Uniti Messicani non si concederanno titoli nobiliari, né prerogative e onori ereditari, né si conferirà alcun effetto a quelli attribuiti da qualunque altro paese”.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn35" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref35" name="_ftn35" title="">[35]</a> Senza smentire quanto argomentato nella sezione I “Avvertenza”, un brevissimo appunto si può leggere, più avanti, nel punto IV.C “Intermezzo. Tassazione e proprietà delle risorse naturali”, “Primo”.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn36" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref36" name="_ftn36" title="">[36]</a> Fondamentalmente, attraverso questa riforma si introdussero modifiche costituzionali nella Prima Parte “Principi fondamentali”, Cap. III (Diritti del lavoratore, della famiglia, dell’anzianità e dell’educazione e della cultura) e Cap. IV (La funzione sociale della proprietà, il capitale e l’attività economica). Nell’ambito della vasta bibliografia, si può leggere “Diálogo sobre la Constitución de 1949. Entrevista al Dr. E. Raúl Zaffaroni, Revista de Derecho Público”, n° 11, Presidenza della Nazione, Ministero della Giustizia e Diritti Umani, 2015, pp. 284-307.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn37" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref37" name="_ftn37" title="">[37]</a> Il 16/9/1955 le autorità costituzionalmente elette furono rovesciate da un golpe militare appoggiato dai civili. Il 27/4/1956, il governo provvisorio “della Nazione Argentina, nell’esercizio dei sui poteri rivoluzionari”, attraverso un proclama avente forza obbligatoria, dichiarò vigente la Costituzione federale proclamata nel 1853, con le riforme del 1860, 1866 e 1898, e l’esclusione di quella del 1949, senza pregiudizio degli atti e procedimenti che fossero risultati definitivamente conclusi prima del 16/9/1955.</div>
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<div id="ftn38" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref38" name="_ftn38" title="">[38]</a> Sánchez Viamonte, Carlos, <em>Los defectos sociales de la Constitución de 1853</em>, Buenos Aires, Claridad, 1933, pp. 57-59.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn39" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref39" name="_ftn39" title="">[39]</a> Art. 75, comma. 17, CF: “Riconoscere le radici etnico-culturali delle popolazioni indigene argentine. Garantire il rispetto della identità di tali popolazioni e il diritto ad un’educazione bilingue e interculturale; riconoscere la personalità giuridica delle loro comunità e il possesso e la proprietà comunitaria dei territori che normalmente occupano; regolamentare inoltre il conferimento di altri terreni adatti e sufficienti per lo sviluppo umano; nessuna di tali terre sarà alienabile, trasmissibile, né soggetta a gravami o sequestri. Assicurare la partecipazione di tali popolazioni alla gestione delle proprie risorse naturali e delle altre cointeressenze che le riguardino…”.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn40" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref40" name="_ftn40" title="">[40]</a> Valadés, Diego, <em>La lengua del derecho y el derecho de la lengua</em>, Messico, Academia Mexicana de la Lengua-UNAM (Instituto de Investigaciones Jurídicas), 2005, pp. 7, 67 y 123.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn41" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref41" name="_ftn41" title="">[41]</a> Alcune delle “basi” che devono disciplinare il lavoro “degli operai, giornalai, impiegati, domestici e artigiani e, in generale, di tutti i contratti di lavoro”, regolate nell’art. 123, CPEUM, nella sua redazione originale del 1917: durata massima della giornata; lavori insalubri o pericolosi per le donne in generale e per i giovani minori di sedici anni; divieto di lavoro per i bambini minori di dodici; riposo ebdomadario; permessi di maternità; periodo di allattamento; salario minimo di cui dovrebbe beneficiare il lavoratore; partecipazione agli utili dei lavoratori; pagamento del salario; ore extra; obbligo dei datori di lavoro di fornire ai lavoratori stanze comode e igieniche, scuole, infermerie e altri servizi necessari alla comunità; incidenti di lavoro e malattie professionali; sull’igiene e la salubrità nel lavoro; diritto degli operai e degli imprenditori di associarsi in difesa dei propri rispettivi interessi, formando sindacati, associazioni professionali, ecc.; conciliazione ed arbitraggio; diritto degli operai e dei datori di lavoro agli scioperi e alle serrate; protezione contro il licenziamento senza giusta causa e preferenza dei crediti in favore dei lavoratori per il salario o stipendi maturati nell’ultimo anno o per indennizzi; beni che costituiscano il patrimonio della famiglia e società cooperative per la costruzione di case economiche e igieniche, destinate a essere acquistate in proprietà, dai lavoratori per periodi determinati.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn42" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref42" name="_ftn42" title="">[42]</a> Rosatti, Horacio D., op. cit., p. 167.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn43" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref43" name="_ftn43" title="">[43]</a> Nel testo costituzionale sull’eguaglianza ancorato nell’art. 16, CF: “… Non è il livellamento assoluto degli uomini ciò che si è proclamato, aspirazione chimerica e contraria alla natura umana, ma solo la loro eguaglianza relativa, propiziata da una legislazione tendente alla protezione per quanto possibile delle disuguaglianze naturali” (<em>in re</em> “Eugenio Díaz Vélez”, CSJN, 20/6/1928, <em>Fallos</em> 151: 359).</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn44" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref44" name="_ftn44" title="">[44]</a> Bobbio, Norberto, <em>Igualdad y libertad</em>, op. cit., pp. 79-83.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn45" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref45" name="_ftn45" title="">[45]</a> Nell’art. 11 della Costituzione della Città di Buenos Aires del 1996, si può leggere una regola simile.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn46" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref46" name="_ftn46" title="">[46]</a> Calamandrei, Piero, <em>La constitución inactuada</em>, Madrid, Tecnos, 2013, p. 144.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn47" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref47" name="_ftn47" title="">[47]</a> Pizzorusso, Alessandro, <em>Lecciones de Derecho constitucional</em>, t. I, Madrid, Centro di Studi Costituzionali, 1984, pp. 163-173.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn48" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref48" name="_ftn48" title="">[48]</a> Ibíd., p. 172.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn49" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref49" name="_ftn49" title="">[49]</a> È opportuno menzionare, ancorché non in maniera esaustiva, le norme contenute nei seguenti articoli della Costituzione della Repubblica Italiana: 4 (diritto al lavoro); 6 (minoranze linguistiche); 24.3 (assistenza in giudizio); 31 (protezione della famiglia, maternità, infanzia e gioventù); 32 (diritto alla salute); 37 (lavoro delle donne); 34 (diritto all’educazione); 42 (funzione sociale della proprietà) e 53 (progressività tributaria).</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn50" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref50" name="_ftn50" title="">[50]</a> Nel 1793, Jean-Antoine-Nicolas de Caritat (Condorcet), insieme a Emmanuel Sieyès e Jules Duhamel, pubblicarono il <em>Journal d’instruction sociale par les citoyens</em>. Condorcet titolò in questo modo (<em>Prospectus</em>) le parole d’introduzione (Paris, Edhis, 1981, disponibile in <a href="http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97249">http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97249</a>, consultato il 7/9/2016).</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn51" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref51" name="_ftn51" title="">[51]</a> Häberle, Peter, <em>El estado constitucional</em>, Messico, IIJ, UNAM, 2001, p. 5.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn52" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref52" name="_ftn52" title="">[52]</a> Ibíd.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn53" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref53" name="_ftn53" title="">[53]</a> Zaffaroni, E. Raúl <em>et al.</em>, <em>Derecho penal</em>, Buenos Aires, Ediar, 2000, p. 22.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn54" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref54" name="_ftn54" title="">[54]</a> V. Calamandrei, Piero, <em>Sin legalidad no hay libertad</em>, Madrid, Trotta, 2016, p. 34.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn55" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref55" name="_ftn55" title="">[55]</a> Camus, Albert, “Discours de Suède”, Parigi, Œuvres,Gallimard, 2013, p. 80 [10.XII.1957].</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn56" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref56" name="_ftn56" title="">[56]</a> González, Florentino, <em>Lecciones de Derecho constituciona</em>l, Parigi, Ch. Bouret, 1889, p. 54.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn57" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref57" name="_ftn57" title="">[57]</a> Zaffaroni, E. Raúl, “Derecho, derecho penal humano y poder financiero” (Conferencias de Guatemala), inedito, gentilmente ceduto dal suo autore, agosto del 2016, p. 49.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn58" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref58" name="_ftn58" title="">[58]</a> Badiou, Alain, <em>Nuestro mal viene de más lejos</em>, Buenos Aires, Capital Intelectual, 2016, p. 60.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn59" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref59" name="_ftn59" title="">[59]</a> Ibíd., p. 45.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn60" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref60" name="_ftn60" title="">[60]</a> Si veda la definizione di “plutocrazia” nel DRAE.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn61" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref61" name="_ftn61" title="">[61]</a> V. Ferrajoli, Luigi, “La igualdad y sus garantías”, <em>Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid</em>, n° 13, 2010, p. 324.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn62" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref62" name="_ftn62" title="">[62]</a> Häberle, Peter, <em>El estado constitucional</em>, op. cit., p. 119.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn63" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref63" name="_ftn63" title="">[63]</a> Art. 4, CF: “Il Governo federale provvede alle spese della Nazione attingendo ai fondi del Tesoro Nazionale, costituito dal ricavato dei diritti di importazione e esportazione; dal ricavato della vendita o locazione di terreni di proprietà nazionale, dai depositi postali, dagli altri contributi equamente e proporzionalmente imposti dal Congresso Generale alla popolazione, oltre che dai prestiti e dalle operazioni creditizie decise dal Congresso stesso per sopperire alle esigenze della Nazione, o per operazioni di utilità nazionale”.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn64" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref64" name="_ftn64" title="">[64]</a> Art. 75, CF: “Spetta al Congresso: (…) 7. Provvedere a coordinare il pagamento del debito interno ed esterno della Nazione ”.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn65" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref65" name="_ftn65" title="">[65]</a> Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Serie Histórica, Debito esterno disponibile in <a href="http://www.indec.mecon.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=3&amp;id_tema_2=35&amp;id_tema_3=45">http://www.indec.mecon.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=3&amp;id_tema_2=35&amp;id_tema_3=45</a>, consultato il 7/9/2016.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn66" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref66" name="_ftn66" title="">[66]</a> Art. 116, CF: “Compete alla Corte Suprema e ai tribunali di grado inferiore della Nazione la discussione e decisione di tutte le cause riguardanti materia regolamentata nella Costituzione e nelle leggi della Nazione, con la riserva di cui al comma 12 dell’art. 75; come pure nei trattati in essere con paesi stranieri&#8230;”.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn67" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref67" name="_ftn67" title="">[67]</a> V. Zaffaroni, E. Raúl, <em>El Derecho en la fase superior del colonialismo</em>, op. cit., p. 43.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn68" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref68" name="_ftn68" title="">[68]</a> González, Joaquín V., <em>Manual de la Constitución Argentina</em>, Buenos Aires, Estrada, <em>circa</em> 1920, p. 111.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn69" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref69" name="_ftn69" title="">[69]</a> Badiou, Alain, <em>Nuestro mal viene de más lejos</em>, op. cit., p. 19.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn70" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref70" name="_ftn70" title="">[70]</a> V. Ferrajoli, Luigi, “La igualdad y sus garantías”, op. cit., pp. 321-322.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn71" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref71" name="_ftn71" title="">[71]</a> Ibíd., p. 321.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-governo-delleguaglianza-isonomia-opportunita-e-giustizia-sociale-in-argentina/">Il governo dell’eguaglianza. Isonomia, opportunità e giustizia sociale in Argentina</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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